XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2005 - Lavori preparatori alla Camera - A.C. 5310-bis-A Esame in Assemblea (sedute dal 15 al 17 novembre 2004) - Parte VI
Serie: Progetti di legge    Numero: 653    Progressivo: 2
Data: 23/11/04
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
AC n.5310 bis A/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Finanziaria 2005

Lavori preparatori alla Camera

A.C. 5310-bis-A

Esame in Assemblea
(sedute dal 15 al 17 novembre 2004)

n. 653/2

Parte VI


xiv legislatura

19 novembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: BI0703f.doc

 


INDICE

 

 

 

 

Volume VI

 

Esame in Assemblea

§      Seduta di lunedì 15 novembre 2004. 3

§      Seduta di martedì 16 novembre 2004. 229

§      Seduta di mercoledì 17 novembre 2004. 443

 


Esame in Assemblea

(sedute dal 15 al 17 novembre 2004)


RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________ ______________


 

546.

 

Seduta di LUNEDì 15 novembre 2004

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

indi

DEI VICEPRESIDENTI MARIO CLEMENTE MASTELLA,

ALFREDO BIONDI E FABIO MUSSI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (5310-bis) (ore 14,40).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Avverto che, prima dell'inizio della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Bianchi Clerici 32.37, 32.42 e 32.74 e Sergio Rossi 32.44 nonché l'articolo aggiuntivo Polledri 29.035.

 

(Ripresa esame dell'articolo 27 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 27 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 1).

Ricordo che nella seduta del 12 novembre è stato votato, da ultimo, l'emendamento Cusumano 27.37 e che la votazione sull'articolo 27 è stata accantonata.

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 27.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bianchi Clerici 27.08 ed esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 27.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo Folena 27.04.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 14,45).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa alle 15,10.

 

Si riprende la discussione.

 

PRESIDENTE. Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti Bianchi Clerici 32.23 e 32.31; è stato altresì ritirato l'articolo aggiuntivo Bianchi Clerici 27.08, sul quale il relatore aveva avanzato una proposta di accantonamento.

 

(Ripresa esame dell'articolo 27 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo aggiuntivo Folena 27.04, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Blasi. Ne ha facoltà.

 

GIANFRANCO BLASI. Signor Presidente, prendo spunto da questa proposta emendativa per parlare, in generale, della «questione Mezzogiorno».

Onorevoli colleghi, lo sviluppo del Mezzogiorno non corre su corsie privilegiate lastricate in marmo. Il sud, come l'Italia, si muove o sta fermo in un contesto macroeconomico interdipendente, fatto di vincoli e di opportunità. Nella fase che abbiamo vissuto, e che stiamo ancora vivendo, può ritenersi che i vincoli abbiano superato le opportunità; con l'allargamento dell'Unione europea e la conclusione di un ciclo economico che, nel 2006, vedrà modificati, in Europa, i sistemi regionali, il sud sarà sempre meno area debole, dato che altre regioni ed interi paesi dell'est crescono con PIL inferiori alla media meridionale. La competizione asiatica, il prezzo del petrolio, la debolezza del dollaro, tutto concorre a creare difficoltà ai giovani e spesso gracili distretti industriali del Mezzogiorno.

Ecco perché in questi anni difficili si è puntato molto sulla modifica strutturale di alcune politiche così come mi accingo a descrivere: meno elargizioni a pioggia ed interventi assistiti e più coerenza programmatica con lo sguardo attento a nuovi modelli di sviluppo concertati e disegnati con il concorso non marginale delle regioni, enti ormai costituzionalmente consapevoli di assumere la programmazione territoriale come prerogativa propria. Da ciò la scelta della legge obiettivo di puntare sull'infrastrutturazione viaria, quella dei grandi corridoi verticali e delle trasversali, quella delle nuove tecnologie, quella capace di mettere a valore la risorsa idrica, accumulandola nei grandi bacini e distribuendola solidalmente ed economicamente in ciascuna realtà locale. Inoltre, non bisogna dimenticare i porti e le vie del mare.

Puntare sull'infrastrutturazione significa precisare l'idea di un sud capace di sdoganarsi dall'isolamento storico e di proporre uno sviluppo autopropulsivo. Ecco allora la seconda opzione, relativa alle modalità di utilizzo delle risorse rinvenienti dalle scelte legislative precedenti, quali la legge n. 488 del 1992, la programmazione negoziata, i crediti d'imposta: come mettere a valore il rapporto tra queste risorse, che non sono mai state poche (soprattutto non lo sono state in questi anni, quando sono state accresciute rispetto a quanto stanziato dai Governi precedenti) ed i fondi di coesione che fanno capo alle regioni (con una sponda statale)? Anche in questo caso, ora si spende molto di più e meglio di quanto si faceva in passato, ad esempio utilizzando a pieno, quasi al cento per cento, le disponibilità dei fondi strutturali a disposizione delle regioni. Anche la creazione del fondo unico, immaginato e voluto dal Ministero dell'economia, in particolare dal viceministro Micciché, ha fatto sì che interventi che in precedenza non avevano opzioni di scelta, cioè la legge n. 488 del 1992 piuttosto che la programmazione negoziata o i crediti d'imposta, fossero selezionati direttamente dall'utenza, da chi ne faceva richiesta. Sono stati cioè utilizzati al meglio gli istituti che maggiormente potevano essere impiegati direttamente dagli operatori economici, evitando interventi che riproducevano un vecchio modello di assistenza-dipendenza che, di fatto, non ha prodotto alcun risultato in termini di crescita.

Allo stesso tempo, sono state utilizzate in modo assai positivo le potenzialità offerte dalla legge di riforma del mercato del lavoro: non a caso, se si vanno a leggere gli indici di disoccupazione relativi alle aree del Mezzogiorno ci si può render conto di come, tra il 2000 ed il 2004, vi sia uno scarto di quasi sette punti percentuali, con una disoccupazione che è passata da valori pari al 22 o 23 per cento ad un valore percentuale, al giugno di quest'anno, pari al 15,6 per cento.

Credo pertanto sia del tutto ingeneroso continuare a lanciare, nei confronti dell'intervento del Governo a favore del Mezzogiorno, solamente slogan propagandistici: ci troviamo di fronte ad un'opposizione chiusa, incapace di aprirsi in tale materia ad un qualsivoglia ragionamento, ragionamento che, certo, meriterebbe di essere condotto soprattutto sul rapporto che vi deve essere tra la programmazione centrale e quella delle regioni.

Dicevo prima che gli enti regionali sono oggi protagonisti, a pieno titolo e con grande maturità, della programmazione del territorio e della programmazione socio-economica di ciascuna area ricompresa in tale territorio. Lo Stato ha fatto la sua parte, attraverso la legge obiettivo e con i grandi sforzi finanziari, messi in campo per una serie di opere, che da anni, da decenni, il sud non vedeva. Pertanto oggi, coniugando sinergicamente gli interventi programmatici del centro (cioè dello Stato) con gli interventi programmatici regionali, si potrà ottenere un risultato sicuramente più positivo e più virtuoso di quello ottenuto finora (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

 

ALDO PERROTTA. L'articolo 27 si occupa del rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad Internet e lo sviluppo delle comunicazioni. Il Governo ha già stanziato 40 milioni di euro per il progetto «PC ai giovani» e per il PC nelle scuole, così come ha previsto alcuni finanziamenti, per l'acquisto dei PC anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Vi è poi anche un fondo speciale per le piccole e medie imprese, che possono accedere al finanziamento complessivo di 40 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2005, 2006, 2007.

Siamo pertanto contrari all'articolo aggiuntivo in esame, proprio perché è già prevista per le aziende la possibilità di accedere ai finanziamenti. L'opposizione propone addirittura che lo stanziamento passi a 80 milioni di euro, chiedendolo però per una questione particolare, cioè per lo sviluppo del software libero. Personalmente, non ritengo logico assegnare finanziamenti per tale finalità, perché...

 

PRESIDENTE. Onorevole Perrotta, la invito a concludere.

 

ALDO PERROTTA. ...se si tratta di software libero è illogico finanziarne lo sviluppo con contributi dello Stato.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alberto Giorgetti. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 27 rappresenta sicuramente un articolo significativo di questa manovra finanziaria, perché riprende un tema di particolare interesse per la maggioranza, ma credo anche per tutto il Parlamento. Mi riferisco alla questione dell'innovazione tecnologica e delle iniziative che il Governo intende adottare in tal senso. Peraltro, in una visione un po' più ampia, visto che si è parlato del tema dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse, tale articolo tocca anche la questione della competitività. Con tale articolo vengono ripresi alcuni elementi, già delineati nelle scorse manovre finanziarie, che riguardano gli investimenti per la tecnologia e per l'accesso a larga banda ad Internet. Viene posta inoltre un'attenzione particolare anche nei confronti del mondo della pubblica istruzione, favorendo un percorso di diffusione dei personal computer tra i giovani, legato all'accesso ai finanziamenti previsti. Si prevede poi un'ulteriore estensione di tale finanziamento - a seguito dell'approvazione, durante il dibattito in aula, di una specifica proposta emendativa -, per un allargamento di questa potenzialità anche nei confronti dei docenti. Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, oggi assistiamo alla diffusione di nuove tecnologie, con lo stanziamento di risorse adeguate. Vi è, a tale proposito, una sorta di razionalizzazione degli interventi sotto il profilo della pubblica amministrazione. Il fatto che sia stata intrapresa una certa iniziativa anche da parte del CNIPA, nel senso dell'informatizzazione, omogeneizzazione e razionalizzazione delle reti anche a disposizione della pubblica amministrazione, dimostra che vi è una sorta di rilancio dell'innovazione tecnologica nel settore della pubblica amministrazione.

Il gruppo di Alleanza Nazionale, per offrire un proprio contributo, ha presentato una serie di emendamenti, uno dei quali riguarda l'istituzione di un vero e proprio fondo per l'innovazione tecnologica nel processo di governo; il collega Ascierto ha poi sollevato un aspetto che noi riprendiamo e sottoponiamo nuovamente al Governo riguardante il fondo per le tecnologie in materia di sicurezza.

Oggi il tema della sicurezza viene affrontato, grazie alla presenza sul territorio di uomini e mezzi e con la razionalizzazione delle procedure stesse di presidio del territorio. Uno degli aspetti fondamentali, su cui ci si può impegnare tutto sommato anche con risorse non eccessive, è quello del processo tecnologico, dell'informatizzazione stessa delle banche dati. È possibile attivare un percorso per portare l'innovazione tecnologica nei presidi sul territorio; aspetto importantissimo legato alla sicurezza, in cui si va incontro alle esigenze degli enti locali, comuni e regioni, i quali hanno avviato progetti di tecnologia sul versante della sicurezza di particolare rilievo.

Un altro elemento di interesse, che poneva all'attenzione l'onorevole Blasi, è la competitività delle risorse assegnate al Mezzogiorno. Fino ad oggi abbiamo cercato di procedere sul versante della razionalizzazione e dell'ottimizzazione delle risorse e di capire i meccanismi che, di fatto, determinano realmente innovazione all'interno del territorio delle aree svantaggiate. Crediamo, comunque, che si possa fare ancora molto su questo versante, al di là dei limiti oggettivi legati alle risorse nel loro complesso, avviando iniziative che puntino sostanzialmente alla difesa del prodotto nazionale, alla specificità della produzione nelle aree svantaggiate, all'assegnazione di contributi che tengano conto di filiere che hanno la capacità di rimanere sul mercato, ma che hanno bisogno di un sostegno nel percorso di accesso ai mercati internazionali.

Sono state presentate alcune proposte normative sotto il profilo amministrativo, volte a dare segnali concreti nell'operazione di disincentivo nei confronti delle imprese, che, comunque, puntano a delocalizzare le loro produzioni (in particolare modo, con riferimento al tema della riqualificazione urbanistica e degli incentivi ad essa legati) per fare in modo che le stesse portino avanti un processo di internazionalizzazione, con l'obiettivo di garantire nuove assunzioni e sviluppo sul territorio nazionale, oltre che rafforzare la propria presenza sui mercati esteri.

È questo un tema di grande interesse per i territori inseriti nelle aree svantaggiate che abbiamo già sollevato nelle nostre proposte. Ci auguriamo che le stesse vengano accolte, rappresentando anche un elemento di confronto, di sviluppo, di verifica anche all'interno del cosiddetto pacchetto sulla competitività che dovrà essere comunque emanato dal Governo.

Vi è poi un'altra questione che vi sottoponiamo nuovamente (nei giorni scorsi si è registrato un passaggio importante, con riferimento al tema della fiscalità complessiva, sotto il profilo di un'iniziativa del Governo, che dovrebbe realizzarsi a breve, attraverso la presentazione di un testo in Parlamento): è quella della fiscalità di vantaggio.

Siamo d'accordo oggi a confrontarci sul tema della progressiva sostituzione di incentivi a fondo perduto in prestiti. Vorremmo però che si cominciasse a ragionare sul criterio legato alla fiscalità di vantaggio per garantire, oltre che un abbattimento complessivo dell'IRAP, un'attenzione particolare verso i territori e le aree svantaggiate, con una fiscalità che consenta all'interno dell'Unione europea di attrarre capitali, fare nuovi investimenti e nuove assunzioni.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leo. Ne ha facoltà.

 

MAURIZIO LEO. Signor Presidente, come ricordava il collega Giorgetti, l'articolo 27 e il successivo articolo 27-bis riguardano in particolare le problematiche relative all'innovazione tecnologica e all'innovazione nelle aree sottoutilizzate.

È ben noto che la posizione assunta dal Governo e da questa maggioranza è di particolare interesse all'innovazione tecnologica intesa come beni immateriali, come know-how, che possono sicuramente rappresentare un sostegno e uno sviluppo per la nostra economia.

Non dimentichiamo che proprio attraverso questa particolare tipologia di investimenti si può incentivare la crescita economica e lo sviluppo; quindi, le due disposizioni prima citate procedono esattamente in tale direzione.

Particolare attenzione va posta alla disposizione contenuta nell'articolo 27-bis che, nel trattare di aree sottoutilizzate, pone tutte le premesse e le condizioni per fare in modo che talune imprese riescano a decollare in queste aree del nostro territorio che sicuramente sono meritevoli di interesse e di attenzione anche da parte delle imprese del nord.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Schmidt. Ne ha facoltà.

 

GIULIO SCHMIDT. Signor Presidente, continuo il discorso del collega Leo in quanto è evidente che tecnologia e innovazione significano capacità di fondo per investire.

Il Governo di centrosinistra ci ha lasciato due record mondiali: uno è il livello di tassazione mai raggiunto in nessun altro paese del mondo (fu il Wall Street Journal a dichiarare che l'Italia era al primo posto per tassazione statale più tassazione comunale); l'altro è quello stabilito con l'IRAP, che frenò drammaticamente la ripresa soprattutto all'interno delle piccole imprese.

Dunque, con gli articoli 27 e 27-bis, collegati al sottofondo di riduzione dell'IRAP, delle imposte a favore delle famiglie più povere e allo spostamento sugli altri redditi dell'imposizione fiscale per il 2006, si realizza il quadro completo della manovra finanziaria e dell'alleggerimento della pressione fiscale.

Concludo osservando che, mentre il PIL nell'ultimo trimestre è aumentato dello 0,4 per cento - andando al di là delle previsioni del Governo -, le tasse sono stabili o addirittura scendono, creando situazioni di positività.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sergio Rossi. Ne ha facoltà.

 

SERGIO ROSSI. Signor Presidente, la presente proposta emendativa è indubbiamente importante, ma ritengo che non sia questa la sede per la sua trattazione. Sarebbe sicuramente più importante esaminare una finanziaria che avesse quale contenuto un programma di riduzione delle imposte a carico del sistema produttivo nazionale oltre che delle famiglie.

La proposta di riduzione dell'IRAP si inserisce molto bene in una politica di rilancio dell'economia nazionale, purché si tratti di una riduzione che vada prevalentemente a vantaggio della piccola e media impresa, che rappresenta il settore portante della nostra economia.

Si tratta di una tipicità tutta italiana e, quindi, una riduzione dell'IRAP a vantaggio di questo settore dovrebbe essere impostata su una franchigia minima, che arrechi a tutti un certo beneficio fiscale, invece di avvantaggiare soltanto le grandi industrie. Infatti, a favore di queste ultime esistono già interventi positivi che riguardano il settore della ricerca, dove però possono investire solamente le medie e grandi imprese. Quindi, se si deve aiutare la ricerca, è giusto prevedere benefici fiscali, ma si tratta di interventi che avvantaggiano soltanto le industrie di media e grande dimensione. Per tale ragione, la riduzione dell'IRAP darebbe luogo ad una migliore distribuzione se fosse rivolta alle piccole e medie imprese.

Ovviamente, non va trascurata neppure la riduzione delle imposte in favore delle famiglie. In particolare, deve riguardare le classi sociali che oggi pagano in misura maggiore le imposte. Infatti, se si parla di riduzione, è giusto che questa favorisca i soggetti su cui oggi grava un maggior peso fiscale. Inoltre, l'intervento deve anche tenere conto delle condizioni sociali di una famiglia. Mi riferisco al numero dei componenti, in particolare ai figli. In proposito è stata già concesso il bonus per i nuovi nati, ma le deduzioni fiscali sono un progetto più completo, che meglio rispecchia le esigenze familiari anche perché farà emergere con maggiore chiarezza il reddito non imponibile del nucleo familiare, a disposizione per i consumi. Infatti, l'attuale sistema, impostato parzialmente sulle detrazioni, rende poco chiaro il reddito familiare non imponibile.

In merito ad un eventuale vantaggio fiscale a favore delle aree svantaggiate, va fatto presente che in tale zona esiste già una fiscalità specifica, visto che lo Stato destina molte delle sue entrate fiscali a contributi a fondo perduto. Pertanto, non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori misure per queste aree. Inoltre, bisognerebbe evitare che quando si parla di aree utilizzate, si individuino soltanto quelle dell'obiettivo 1, collocate nel Mezzogiorno. Infatti, si deve tener conto anche di tutte le altre aree sottoutilizzate, distribuite sul territorio e presenti anche al centro e al nord. È evidente che un'area risulta sottoutilizzata in virtù della sua natura e non per la sua localizzazione nel Mezzogiorno.

Gli articoli aggiuntivi presentati dal centrosinistra, in particolare dall'onorevole Folena, sono tra di loro pressappoco simili e assorbono importanti risorse, ma non arrecano alcun vantaggio alla politica di questo Governo, volta a ridurre la pressione fiscale...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sergio Rossi, ma ha terminato il tempo a sua disposizione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà (Commenti).

 

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, l'innovazione tecnologica può fare molto per la sicurezza dei cittadini e la banda larga sarà lo strumento per poter innovare tale settore.

Basta immaginare cosa si può realizzare attraverso l'innovazione tecnologica, per entrare in una dimensione differente. Oggi con il telefonino siamo in grado di vedere casa nostra e cosa succede nel mondo. Ciò può essere finalizzato a sistemi contro l'intrusione e per la prevenzione della criminalità.

L'innovazione tecnologica può dunque certamente costituire la garanzia che il cittadino attende...

 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ascierto.

Onorevoli colleghi, dato che le circostanze sono chiare a tutti, sarò rigoroso nel far rispettare il tempo a disposizione di ciascun oratore.

 

GIULIO SANTAGATA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIULIO SANTAGATA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per informare lei nonché i colleghi della maggioranza che il corridoio è vuoto (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Peretti. Ne ha facoltà.

 

ETTORE PERETTI. Signor Presidente, intendo svolgere alcune brevi considerazioni relative al disegno di legge finanziaria in esame, e in particolare ai temi che stiamo discutendo in questo momento.

L'opposizione fa il proprio dovere...

 

SERGIO SABATTINI. Siete voi che non lo fate!

 

ETTORE PERETTI. ...rimarcando alcune insufficienze ed avanzando talune richieste rispetto alle questioni poste, soprattutto per quanto concerne i temi dello sviluppo. Ribadisco tuttavia, anche se ciò sembra noto a poche persone, che ci troviamo di fronte ad una legge finanziaria molto difficile (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...

 

KATIA BELLILLO. Allora andatevene a casa!

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, state complicando la situazione. Onorevole Peretti, la prego di proseguire.

 

ETTORE PERETTI. Si tratta dunque di una legge finanziaria che realizza in primo luogo una necessaria operazione volta a far quadrare i conti pubblici. Ci troviamo di fronte all'evidente difficoltà di trovare tale quadratura, soddisfacendo da una parte l'obbligo di assicurare il pareggio di bilancio e il rispetto dei parametri dell'Unione europea e dall'altra la necessità di reperire risorse per il welfare, al fine di mantenere l'avanzato livello di spesa sociale esistente nel nostro paese, con particolare riferimento alle risorse per assicurare misure di sviluppo.

Si è parlato molto di questa legge finanziaria, che è stata criticata sia dalle forze politiche sia dalle parti sociali, che hanno anche formulato suggerimenti. Tuttavia, l'esigenza di reperire la copertura e di raggiungere l'equilibrio dei conti è stata lasciata alla responsabilità del Governo e della sua maggioranza. Se intendiamo mantenere i conti in ordine, vi sono soltanto due strade: l'aumento delle tasse, che non intendiamo adottare; il mantenimento della spesa entro ambiti di crescita compatibili. Come è noto, la spesa pubblica italiana - ma non soltanto italiana - è in gran parte obbligata: infatti, escludendo gli stipendi, le pensioni e le misure di sostegno del welfare, restano pochi margini di riduzione.

È deludente constatare come le critiche rivolte alla legge finanziaria dall'opposizione e da parte del sistema sociale non tengano conto di come le diverse leggi finanziarie si siano sostanzialmente dimostrate equivalenti. Se noi verifichiamo quanto realizzato dal Governo di centrosinistra nel momento di produrre uno sforzo positivo per raggiungere la moneta unica, notiamo che le misure di intervento sono sempre dello stesso tipo e vanno in direzione di aumenti delle tasse. Si è parlato di eurotassa proprio per giustificare questo tipo di intervento. L'eurotassa solo in parte è stata poi restituita agli italiani. Si è ridotta la spesa per investimenti; si è beneficiato della riduzione dei tassi di interesse, che ha comportato una riduzione della spesa per interessi. Si è continuato ad andare avanti con misure una tantum, con condoni. Dico ciò per dimostrare che vi è stata una continuità sostanziale nella gestione del bilancio pubblico, della spesa pubblica, e alla fine gli investimenti sono rimasti invariati.

Si è detto che si tratta di una manovra recessiva. Devo ricordare che quasi tutte le misure di contenimento della spesa pubblica adottate dal Governo Amato del 1992 e dai successivi governi hanno contemplato la necessità di una manovra recessiva.

 

PRESIDENTE. Onorevole Peretti, concluda.

 

ETTORE PERETTI. Credo che, se valutassimo nello specifico tutte le leggi finanziarie che si sono susseguite in questi anni, rileveremmo una continuità di comportamenti. Pertanto, gridare allo scandalo in questi momenti mi sembra del tutto fuori luogo (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mauro. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI MAURO. Nel poco tempo a disposizione intendo sottolineare come l'innovazione tecnologica per il Mezzogiorno d'Italia, nello specifico per la Sicilia, assuma un'importanza fondamentale. Ci avviamo a grandi passi verso il 2010, verso l'area di libero scambio nel Mediterraneo, ed abbiamo sempre più bisogno di strutturare il nostro Mezzogiorno per poter raccogliere questa sfida fondamentale.

Capisco che i colleghi del centrosinistra sono sempre stati abituati a pensare alla Sicilia in termini di colonia (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani), ma il mio intervento è volto a sottolineare in quest'aula l'importanza di realizzare per il sistema paese una piattaforma mediterranea. Quando l'appuntamento del 2010 imporrà l'area di libero scambio, vogliamo che l'Italia abbia l'opportunità di avere in Sicilia quella piattaforma mediterranea (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia)...

 

PRESIDENTE. Onorevole Mauro, ha esaurito il suo tempo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.

 

DAVIDE CAPARINI. Ritengo sinceramente encomiabile l'obiettivo dei firmatari di questa proposta emendativa. Certamente, uno degli obiettivi cui puntare è la lotta al digital divide. Trovo però criticabile il ricorso allo strumento di un articolo aggiuntivo presentato alla legge finanziaria, strumento discutibile anche nella forma.

Nel merito, scorrendo il testo di questa proposta emendativa, trovo che favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche sia un obiettivo ampiamente condivisibile. Altrettanto lo è creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione. Provocatoriamente, devo però ricordare ai colleghi firmatari di questa proposta emendativa che questi sono obiettivi per il nostro paese...

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO POLLEDRI. Sono invidioso di questo meraviglioso articolo aggiuntivo... C'era una volta in cui la sinistra proponeva pane e lavoro per tutti (Commenti di deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani)! Oggi daremo Internet al mondo intero; riusciremo quindi ad abolire le differenze con i paesi poveri del terzo mondo, dell'Africa, della Bolivia, connettendoli tutti a Internet (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

Ci troviamo quindi a discutere una fondamentale proposta emendativa. E per tali ipotesi si farà ricorso a scienziati appositamente deputati a tali compiti; tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali colmeranno questo divario, che comporta un deficit non solo di democrazia ma anche di umanità. Siamo quindi in ottime mani...

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Scherini. Ne ha facoltà.

 

GIANPIETRO SCHERINI. Signor Presidente, vorrei ricordare anche le problematiche legate all'ambiente alpino e, in maniera particolare, alle valli, dove purtroppo non si può ancora fruire pienamente di alcuni servizi, tra cui il digitale terrestre.

Colgo l'occasione per ringraziare il Governo che ha consentito alle valli alpine di ricevere questo segnale. Invito il Governo a proseguire su questa strada, perché anche nelle vallate, come quella da cui provengo, la Valtellina, si possa usufruire a pieno...

 

MAURA COSSUTTA. Sei fuori tema!

 

GIANPIETRO SCHERINI. ...del contributo per l'acquisto del decoder e di un servizio che guarda al futuro e che vuole mettere in rete anche le aree montane.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

 

CIRO FALANGA. Signor Presidente, è comprensibile che l'innovazione tecnologica rappresenti per la sinistra di questo paese un argomento di assoluta novità.

Da campano posso ben sostenere che il presidente della regione Bassolino ignora l'innovazione tecnologica nel campo dei rifiuti urbani. La nostra è la regione «immondezzaio» a causa di un culturale, categorico e sistematico rifiuto dell'innovazione tecnologica in un settore così delicato nel nostro paese.

Mi spiego, dunque, il motivo per il quale non si riesca a comprendere la bontà dei provvedimenti di questo Governo...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Falanga.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.

 

GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, il mio potrebbe sembrare un intervento finalizzato a completare la serie di interventi del nostro gruppo, ma, in realtà, vorremmo ribadire l'importanza dell'innovazione tecnologica anche all'interno di una legge di budget come il disegno di legge finanziaria che, riguardando tutti gli aspetti della vita civile dei cittadini, non può escludere l'innovazione tecnologica. Oggi, l'innovazione tecnologica è fondamentale, non solo per lo sviluppo delle aziende e delle attività produttive, ma anche per la qualità della vita dei cittadini. In questo contesto, il digitale terrestre e le altre tecnologie forniscono un supporto davvero essenziale nel corso dell'intera vita.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicolosi. Ne ha facoltà.

 

NICOLÒ NICOLOSI. Signor Presidente, si può rilevare con particolare compiacimento che l'articolo aggiuntivo in esame sta suscitando un interesse notevolissimo nella Camera dei deputati. Questo tema, importantissimo per lo sviluppo del Mezzogiorno e di alcune aree (le valli alpine e le zone più bisognose di intervento del centro, del sud e delle isole), desta, dunque, grande attenzione. Per questa ragione, sollecitiamo l'Assemblea ed il Governo ad intervenire per aiutare lo sviluppo di aree che hanno maggior bisogno di crescere. In tal senso, raccomandiamo l'attribuzione di risorse che progressivamente consentono il raggiungimento di obiettivi di crescita, di sviluppo economico, di progresso culturale e l'attivazione di servizi moderni.

Io rilevo ancora la possibilità che queste opportunità vengano colte nella loro pienezza: sono dei momenti particolari che vanno valorizzati con un impegno di tutta la Camera in tal senso. L'innovazione tecnologica è infatti ciò che può dare alle zone più depresse quegli elementi in più per farle crescere. In questa direzione garantiamo il nostro impegno perché tutto questo possa avvenire rapidamente.

 

PRESIDENTE. Come avrete notato, l'onorevole Nicolosi ha parlato 2 minuti e 5 secondi, perché ha a disposizione tre minuti, in qualità di appartenente al gruppo Misto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Catanoso. Ne ha facoltà.

 

BASILIO CATANOSO. Signor Presidente, io trovo assolutamente strano che il centrosinistra oggi si svegli e immagini di cambiare una finanziaria - che ha una sua congruità e che mira a ristabilire le condizioni di modernità del nostro paese - con degli emendamenti che sono volti a sfasciare l'impianto stesso di questa finanziaria. L'atteggiamento che abbiamo visto già gli scorsi giorni è irresponsabile e, da parlamentare che viene da una zona del sud, che per molti anni ha visto il centrosinistra assente nelle politiche per il sostegno e lo sviluppo, mi chiedo come si possa proseguire in questo senso.

Credo che la finanziaria che questo Governo è riuscito a proporre alla Camera e quello che si sta facendo siano tutto il possibile, anche nel settore dell'innovazione tecnologica.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE SCALIA. Signor Presidente, intervengo per continuare il ragionamento del collega Catanoso in ordine all'esigenza che non trovi accoglimento, con riferimento a questo emendamento, la soluzione proposta dal centrosinistra.

È evidente che il ritardo dell'Italia in termini di innovazione tecnologica è assai noto, abbiamo bisogno di recuperare competitività e credibilità in un sistema internazionale che ha bisogno soprattutto di vedere l'Italia e il meridione superare le incertezze economiche, a fronte di un maggiore impegno nella ricerca tecnologica. È una delle nuove sfide che questo Governo vuole portare avanti, nel senso di dare sempre più risorse ad un settore che è considerato strategico e lo è soprattutto in una parte dell'Italia, l'Italia meridionale, che da sempre è stata fucina di cultura, d'intelligenza e di istruzione. È pertanto incomprensibile che la sinistra adotti...

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, il problema ambientale e quindi l'uso della tecnologia in tale settore mi riporta ai problemi dell'utilizzo dell'acqua. Credo che i comuni italiani con l'utilizzo dell'acqua abbiano subito un esproprio notevole e, quindi, i costi dell'acqua di questi comuni che producono sono penalizzanti. Ebbene, siamo passati da 400 lire al metro cubo a 1.800 lire al metro cubo e gli allacciamenti dei costi sono triplicati. Oggi, per un acquedotto in un comune si passa da due milioni (così costava in precedenza) a sette o otto milioni; addirittura, per alcune aziende, si arriva a ottantamila euro per un allacciamento dell'acqua! Più termini ambientali di questi! Quindi io spero...

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (Commenti dei deputati dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

ROBERTO GIACHETTI. Repetita iuvant!

 

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, la richiamo a quel comportamento, che lei sempre invoca, di sobrietà...

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, io credo che proprio il dibattito che si è svolto su questa proposta emendativa dimostri come i dibattiti parlamentari possano portare ad un chiarimento dei testi e ad una più accurata valutazione (Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)...

 

KATIA BELLILLO. A casa!

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego. Va bene l'entusiasmo, però... Senatore Vegas, coraggio...

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Presidente, io sono convinto e mi dispiace (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...

 

ROBERTO BARBIERI. Buffone!

 

KATIA BELLILLO. Signor Presidente, basta! Ci state prendendo in giro!

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusate, non mi costringete a... Fate parlare il senatore Vegas, perché credo sia utile per tutti.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Grazie, Presidente (Commenti del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)... Ho sentito molti interventi da parte della maggioranza...

 

PRESIDENTE. Senatore Vegas, si fermi per cortesia; onorevoli colleghi, se ci calmiamo un attimo, il senatore può parlare. Prego, sottosegretario.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Grazie, Presidente; dicevo che ho sentito molti interventi ...

 

ROBERTO BARBIERI. Buffone!

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. ...da parte della maggioranza che portavano argomentazioni circa il contenuto della proposta in esame; purtroppo, questo articolo aggiuntivo non è stato, a mio avviso, adeguatamente illustrato da parte dei presentatori in quanto, pur presentando molti lati interessanti, esso richiede tuttavia un chiarimento circa alcune sue parti non banali. Forse, quando si vota un articolo aggiuntivo di questa portata, sarebbe opportuno conoscerne a pieno il contenuto; perciò, preciserò quanto segue.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo aggiuntivo Folena 27.04, si istituisce una sorta di fondo per l'incentivazione e lo sviluppo del software libero; mi domando, dunque, se tale strada sia percorribile mediante l'istituzione di un fondo per la ricerca del software libero o se, per certi aspetti, ciò non costituisca una sorta di antinomia in termini. Forse, sarebbe più opportuno - atteso anche il successo dei meccanismi di software libero ed il fatto che questi software sono stati in molti casi conculcati dalle ditte primarie che producono software - anziché seguire la via dell'istituzione di un fondo, agire sulla strada dei diritti; ovvero, definire, da un punto di vista giuridico, i diritti di proprietà relativi all'utilizzo del software libero in modo da consentirne l'uso a tutta la popolazione.

È ovvio che, se poi tale utilizzo avvenisse da parte di tutta la popolazione, da esso, ovviamente, non potrebbero essere escluse le pubbliche amministrazioni; di modo che, se si ragionasse in termini di liberalizzazione dei diritti, quasi a cascata si avrebbe in qualche modo anche un effetto di liberalizzazione per le pubbliche amministrazioni con un conseguente risparmio di spesa. Se ciò potesse succedere, avrebbe chiaramente minore senso una dotazione finanziaria dell'entità prevista in tale proposta emendativa. Quindi, mi permetto di chiedere ai presentatori se sia possibile una riformulazione del comma 1 dell'articolo aggiuntivo in esame secondo tali principi, prestando perciò attenzione non tanto al conferimento di risorse per l'utilizzazione del software libero, quanto alla definizione dei diritti di proprietà relativi all'uso di questo tipo di software.

Non posso sottacere, poi, per quanto concerne il comma 2 dell'articolo aggiuntivo, che alcune disposizioni mi lasciano quanto meno perplesso; laddove, infatti, si dispone l'adozione di un regolamento che prevede l'istituzione di un'apposita commissione valutativa con membri scelti in base a certi criteri, la battuta sarebbe fin troppo facile: forse, le persone più adatte sarebbero i giovani hacker piuttosto che i canuti professori che, a volte, non sanno bene maneggiare tali materie.

Nel disciplinare una materia che è in via di evoluzione e, per certi aspetti, è molto innovativa si istituisce una Commissione, ma i colleghi sanno meglio di me che il modo per non risolvere le situazioni è proprio quello di istituire delle Commissioni. Quindi, ritengo che, forse, il comma 2 potrebbe essere agevolmente espunto da questo articolo aggiuntivo, senza per tale motivo inficiare la validità complessiva dell'articolo medesimo. Poi, mi si consenta un altro rilievo - ciò forse deriva esclusivamente dal fatto che ho una certa età e ormai sono legato a certi schematismi mentali -; ebbene, il comma 3 fa riferimento alla funzione di repository; amerei che ciò fosse tradotto nella lingua di Dante perché forse non tutti gli italiani sanno effettivamente cosa sia tale funzione di repository.

 

ROBERTO BARBIERI. Buffone!

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ovviamente, mi rendo conto che la frontiera avanzata è quella dell'inglese; però, come i colleghi sanno, anche recentemente, l'Accademia della Crusca ha rivisto il vocabolario italiano espungendo (Commenti dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...

 

PRESIDENTE. Onorevole Vegas, scusi ma appare chiaro che lei ha chiesto la parola o per introdurre elementi di novità o per fornire dei chiarimenti.

 

MAURA COSSUTTA. Ha fatto parlare tutta la maggioranza!

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ho chiesto la parola, se posso (Commenti dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi... Senatore Vegas, concluda, per cortesia, in modo tale che sia comprensibile quanto sta accadendo.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Quanto volevo dire è molto semplice: così come si presenta, la proposta emendativa per alcuni aspetti ha un contenuto scarsamente comprensibile, per altri ha un costo sicuramente eccessivo rispetto alle finalità che si propone. Dunque, posto che (Commenti dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...

 

PRESIDENTE. Colleghi, un minuto...

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Posto che della proposta emendativa comunque andrebbe chiarita la portata normativa e, in qualche caso, anche lessicale, mi domando se, per le finalità che ci si propone, non sia più opportuno valutare, eventualmente, la proposta emendativa successiva, ovvero l'articolo aggiuntivo Folena 27.05 - che ha una dotazione finanziaria compatibile -, e ritirare quindi l'articolo aggiuntivo 27.04.

Se i presentatori sono disposti a ritirare l'articolo aggiuntivo in esame, il Governo è allora disponibile non dico ad esprimere un parere favorevole, ma quanto meno a rimettersi all'Assemblea sul successivo articolo aggiuntivo Folena 27.05 (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quanto affermato dal sottosegretario Vegas è chiaro: lasciamo (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...

Scusate, onorevoli colleghi, ma quanto ha affermato il sottosegretario Vegas è chiarissimo, poiché ha confermato (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...

Scusatemi, ma un conto sono le valutazioni politiche - che, poiché anch'io non vengo dalla luna, sono chiare a tutti -, un conto quelle di carattere istituzionale che mi competono in qualità di Presidente della Camera dei deputati. Vorrei rilevare, allora, che il sottosegretario Vegas ha sostanzialmente confermato il parere contrario espresso dal Governo sull'articolo aggiuntivo Folena 27.04. Tra l'altro, onorevoli colleghi, vorrei rilevare, a futura memoria - poiché non vorrei che si verificassero successivamente degli incidenti - che è chiaro che vi è un errore di stampa nell'articolo aggiuntivo in esame, perché al comma 3 le parole «codici sorgenti» devono essere intese come «codici sorgente»: si tratta di un particolare che è bene precisare.

Il sottosegretario Vegas, come stavo dicendo, ha sostanzialmente preannunziato un cambiamento di parere da parte del Governo sul successivo articolo aggiuntivo Folena 27.05 - su cui aveva precedentemente espresso un parere contrario -, condizionandolo, sostanzialmente, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Folena 27.04 in esame.

Per tale ragione, darò ora la parola all'onorevole Innocenti, che ha chiesto di parlare prima degli altri colleghi che hanno avanzato una richiesta in tal senso, poiché su tale questione deve rispondere chi ha presentato l'articolo aggiuntivo in esame.

Prego, onorevole Innocenti, ha facoltà di parlare.

 

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, mi permetta di dire, con estrema franchezza, che il tempo dedicato dal Governo alla proposta emendativa in esame è qualcosa di eccezionale. Infatti, se avesse impiegato la metà di tale tempo per esaminare le richieste volte ad aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e dei pensionati (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani), contenute in proposte emendative che abbiamo presentato in Assemblea - ed il silenzio della maggioranza e del Governo al riguardo ha offeso veramente, oltre che i loro destinatari, anche la parte che ha proposto tali misure -, allora avremmo potuto prendere sul serio l'intervento del rappresentante del Governo.

Riteniamo del tutto strumentale l'intervento testè svolto; d'altra parte, vorrei ribadire che il Governo, nonostante l'avessimo sollecitato (anche in fase di discussione sul complesso delle proposte emendative, la scorsa settimana) a leggere le nostre proposte, si è sempre rifiutato di farlo, sostenendo che, in tal modo, si sarebbe prestato strumentalmente ad offrire il fianco a qualche atteggiamento dilatorio da parte dell'opposizione.

Onorevoli colleghi, vorrei osservare che la seduta è iniziata da un'ora e mezza, ma non abbiamo ancora espresso un solo voto ed avete parlato solo voi: è la prima volta che mi capita di vedere un ostruzionismo così riuscito, da parte della maggioranza, sul disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, vale a dire sulla finanziaria del Presidente del Consiglio Berlusconi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani), che non riesce a trovare di meglio che continuare a rinviare, di vertice in vertice, la soluzione dei problemi!

Allora, signor Presidente, vorrei dire che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo non ritiene che le motivazioni portate alla nostra attenzione dal sottosegretario Vegas siano in grado di farci accogliere una riformulazione della proposta emendativa in esame, oppure un suo accantonamento, e pertanto, anche a nome dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Folena 27.04, insistiamo per il suo mantenimento e chiediamo, finalmente, di poter votare; se poi i colleghi della maggioranza si decidessero ad arrivare più puntualmente alle sedute (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo), ciò ci risparmierebbe un bel po' di tempo!

Vorrei concludere il mio intervento ponendo un'ultima questione. Sia ben chiaro, infatti, che, perdurando tale situazione, la disponibilità (almeno la nostra) a seguire un certo iter nei nostri lavori viene rimessa in discussione, poiché non possiamo essere al servizio di chi non si presenta puntuale ai lavori dell'Assemblea (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-Socialisti democratici italiani)!

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Innocenti, a nome dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Folena 27.04, ha rappresentato la loro indisponibilità a ritirarlo, insistendo dunque per la sua votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Taglialatela. Ne ha facoltà.

 

MARCELLO TAGLIALATELA. Signor Presidente, vorrei osservare che il tema dell'innovazione tecnologica è caro soprattutto alle regioni che hanno bisogno di sviluppo; pertanto, ritengo giusto che se ne discuta in quest'aula. Sarebbe altrettanto giusto, tuttavia, che l'Assemblea conoscesse quanto accade nel territorio.

La regione Campania, sotto questo punto di vista, può infatti offrire esempi negativi in tale ambito, poiché, proprio sul tema della diffusione dei personal computer, ipotizzando addirittura l'impiego del Fondo sociale europeo (dunque, finanziamenti della Comunità europea), da circa quattro anni non riesce a far partire un'operazione che dovrebbe consentirne la diffusione e l'impiego nelle scuole.

La giunta presieduta dal governatore Bassolino ha pubblicizzato, qualche tempo fa, l'iniziativa: sono trascorsi oltre 36 mesi e le conferenze stampa tenute in proposito sono state seguite dal nulla. In Campania, se la diffusione dei personal computer rimane alla libera valutazione positiva dei padri di famiglia o degli imprenditori...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Taglialatela.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cannella. Ne ha facoltà.

 

PIETRO CANNELLA. Signor Presidente, non riesco a capire come, anche su un tema così importante come quello dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo di importanti aree del territorio, quali il Mezzogiorno d'Italia, la Sicilia - la mia regione -, non si riesca ad arrivare ad un atteggiamento bipartisan da parte dell'Assemblea.

Credo che, in questa legge finanziaria, la parte dedicata allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla specializzazione, all'istruzione dei giovani e dei lavoratori per riuscire a competere, nel terzo millennio, non soltanto con i paesi che sono appena entrati nell'Unione europea, ma anche con tutte le altre aree distanti dal nostro paese, sia uno tra gli aspetti più importanti da evidenziare. In tal senso, ritengo sia importante notare come in questa legge finanziaria sia stato inserito un articolo che mira a far competere...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cannella.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Savo. Ne ha facoltà.

 

BENITO SAVO. Signor Presidente, intervengo solo per rilevare la necessità che quanto è stato scoperto, nel corso dei secoli, dalla scienza debba essere sostenuto e diffuso (Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)...

Partimmo dal fuoco: siamo arrivati, oggi, ad Internet.

È chiaro che (Commenti)...

 

GIUSEPPE PETRELLA. È una farsa!

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia!

 

BENITO SAVO. Fanno un po' troppo rumore.

 

PRESIDENTE. Onorevole Savo, a volte capita! La prego di proseguire.

 

BENITO SAVO. Nel corso dei secoli, siamo riusciti a scoprire tecnologie sempre più innovative. Spetta al Governo che sosteniamo diffonderle in modo sempre più capillare.

Faccio presente un solo dato: la comunicazione, mai come oggi, è tanto utile, proprio nel momento in cui si assiste ad una crisi economica, che non consente di creare infrastrutture stradali, per far comunicare i nostri centri importanti di montagna con il resto del paese (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Patarino. Ne ha facoltà.

 

CARMINE SANTO PATARINO. Signor Presidente, non vi è dubbio che le assenze di molti colleghi di maggioranza siano censurabili e che i colleghi assenti non possano accampare attenuanti di alcun genere. Non vi sono giustificazioni, né spiegazioni. Tuttavia, così come l'opposizione usa ogni espediente per raggiungere i propri scopi, anche noi della maggioranza facciano altrettanto, per raggiungere i nostri. Mi auguro, tuttavia, che - per il futuro - i deputati eletti per venire in quest'aula a svolgere il proprio compito non ritardino ma si presentino in orario, perché il compito va svolto nella Camera ed è qui che ciascuno di noi, assumendosi le propria responsabilità, deve venire a compiere il proprio dovere.

Apprezzo moltissimo il tentativo del sottosegretario Vegas di portare su un piano diverso la discussione...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Patarino.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Orsini. Ne ha facoltà.

 

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI. Signor Presidente, sono colpito ed incuriosito dalla partecipazione dell'opposizione a questo dibattito (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

 

LUIGI OLIVIERI. Siete in ferie!

 

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI. Vedo che l'opposizione è presente con i suoi membri più autorevoli e più rappresentativi: vi sono gli onorevoli Fassino, Rutelli e tanti altri che mi scuso di non citare, ma che non sono meno autorevoli. Questa autorevolezza, dimostra l'attenzione per il tema posto dalla proposta emendativa in esame. Si tratta di un articolo aggiuntivo affascinante...

 

MAURA COSSUTTA. Ma non ti vergogni?

 

FRANCESCO GIORDANO. Deve stare pure ad insultarci!

 

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI. ...sulle nuove tecnologie, sul futuro del sistema paese. È una partecipazione silente, tranne che per l'intervento dell'onorevole Innocenti, il quale ha adombrato un dubbio: che il silenzio del Governo, in altri casi, nascesse dal carattere ipoteticamente strumentale degli interventi dell'opposizione. Non saranno interventi strumentali...

 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Orsini: non è un demerito venire in Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Germanà. Ne ha facoltà.

 

BASILIO GERMANÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo capoverso dell'articolo aggiuntivo in esame stabilisce che il fondo che si intende istituire è autorizzato per finanziare lo sviluppo di software e si conclude rivolgendosi chiaramente alle imprese pubbliche e private. Vorrei ricordare ai colleghi dell'opposizione, poiché l'ostruzionismo spesso può essere utile a far notare alcune cose che non vanno bene (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...

 

SALVATORE ADDUCE. Arrendetevi!

 

LUIGI OLIVIERI. Arrendetevi!

 

SERGIO SABATTINI. Arrendetevi!

 

BASILIO GERMANÀ. Vorrei ricordare che con il decreto legislativo n. 513 del 1992, si autorizzò il trattenimento... Presidente...

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia! Onorevole collega, se è interrotto, si fermi, cosa vuole che le dica?

 

BASILIO GERMANÀ. Dicevo che si autorizzò il trattenimento al lavoro degli under sessantacinque, fino a settant'anni. Noi ci occupiamo di innovazione tecnologica, ma domando ai colleghi: ritenete che sia compatibile con l'innovazione tecnologica continuare a mantenere al lavoro persone che hanno più di sessantacinque o settant'anni ...

 

FRANCESCO GIORDANO. Dillo a Maroni!

 

MAURA COSSUTTA. Dillo a Maroni!

 

BASILIO GERMANÀ. ...i quali, probabilmente, soprattutto nella pubblica amministrazione, non utilizzeranno mai questi strumenti (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)?

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevoli colleghi, vi prego, prendete posto.

 

RENZO INNOCENTI. Presidente!

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anzitutto, ognuno voti per sé! Se vi sarà qualche rilievo da fare quando la votazione sarà aperta, rivolgetevi al Presidente!

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Folena 27.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

RENZO INNOCENTI. Presidente, quarto settore!

 

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, venite qui sotto...! Onorevoli colleghi, io non ho fretta, posso tenere aperta la votazione anche mezz'ora.

Onorevole Innocenti, se lei ha qualcosa da dire, venga qui! Non dichiarerò chiusa la votazione e le darò il tempo di tornare a votare.

 

GIOVANNA MELANDRI. Guardi là, Presidente!

 

DANIELE FRANZ. Guarda dietro di te!

 

RENZO INNOCENTI. Presidente, il quinto settore!

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusatemi, ci sono problemi (Commenti)? Onorevoli colleghi, questo discorso non attacca! Anzitutto, ciascuno si sieda, a destra e a sinistra! Onorevole Masini, mi faccia la cortesia di sedersi! Vada su a votare (Commenti)! Onorevoli colleghi, io non vedo doppi voti, non sono Mandrake!

 

RENZO INNOCENTI. Presidente, quinto settore, ultima fila!

 

PRESIDENTE. Dove, il quinto settore? Se dice il nome del deputato, forse capisco!

 

RENZO INNOCENTI. È assente, non lo so!

 

ANTONIO LEONE. Girati!

 

PRESIDENTE. Io vedo sei luci accese, non di più...!

Onorevoli colleghi, posso chiudere o no la votazione? Onorevoli Innocenti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana - Commenti)

(Presenti 409

Votanti 408

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato 187

Hanno votato no 221).

Prendo atto che l'onorevole Antonio Russo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

MONICA STEFANIA BALDI. Chiedo di parlare per una precisazione.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MONICA STEFANIA BALDI. Intervengo per segnalare che il mio dispositivo di voto non ha funzionato.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Folena 27.05.

 

PIERO FASSINO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (Commenti). Colleghi, per l'onorevole Fassino varrà quello che è valso per il collega che è intervenuto prima, il quale ha parlato trenta secondi in più proprio perché nel corso del suo intervento vi è stato del rumore in aula.

 

PIERO FASSINO. Signor Presidente, ho chiesto la parola perché a me pare che anche quello che è accaduto nel corso di questa ora e mezza dimostri che siamo in una situazione insostenibile che richiede (Commenti)...

 

PRESIDENTE. Onorevole Fassino, scusi se la interrompo. Colleghi, chiedo non dico la cortesia, ma l'educazione e il rispetto della civiltà politica e istituzionale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

Prego, onorevole Fassino.

 

PIERO FASSINO. Come dicevo, sia quello che è accaduto in questa ora e mezza sia l'intervento del sottosegretario Vegas dimostrano quanto sia insostenibile la discussione che stiamo svolgendo. La Camera dei deputati è impegnata ormai da settimane nell'esame di un disegno di legge finanziaria che è smentito quotidianamente dalle notizie e dagli annunci che provengono dalla stessa maggioranza di Governo e dagli stessi ministri.

Faccio un esempio assolutamente incontrovertibile perché è riportato stamani su tutti i giornali: il ministro Moratti ha dichiarato di essere all'oscuro del fatto che il provvedimento che fissa un tetto del 2 per cento - tetto previsto dal ministro Siniscalco - per la spesa dei ministeri comporta il taglio di 14 mila insegnanti. Ricordo che questa non è una mia opinione, ma una notizia riportata su tutti i giornali.

 

ALDO PERROTTA. Quali giornali?

 

PIERO FASSINO. Così come viene riportato ormai da settimane su tutti i giornali l'affannoso dibattito all'interno della maggioranza, che ogni giorno ci rivela misure e provvedimenti diversi per ciò che attiene al disegno di legge finanziaria, alla manovra di bilancio, alle politiche fiscali e all'ipotetico provvedimento collegato sulla competitività.

Detto ciò, voglio sapere di cosa stiamo discutendo. Qualche giorno fa è stato dichiarato da autorevoli esponenti della maggioranza di Governo - ed anche questo è scritto su tutti i giornali - che in realtà la legge finanziaria vera non è quella che stiamo discutendo in questa sede, ma quella che si discuterà al Senato, perché in tale sede il Governo provvederà a dire finalmente quello che intende fare.

Segnalo due questioni. In primo luogo, si pone una questione di metodo. Ciò non lo dico soltanto come esponente dell'opposizione, ma come parlamentare della Repubblica che qui rappresenta dei cittadini. Voglio sapere se sono chiamato a votare una legge finanziaria vera o una legge finanziaria fasulla. Desidero far notare inoltre che mi si invita perfino a tenere un comportamento infedele rispetto a quella lealtà e fedeltà che ciascuno di noi ha nei confronti delle istituzioni.

In secondo luogo, si pone una questione di merito. Noi stiamo votando articoli ed emendamenti che palesemente saranno contraddetti nel giro di pochi giorni da decisioni che la maggioranza annuncia di voler assumere, che vanno in una direzione diversa da quello di cui qui si sta discutendo. Non mi soffermo sulle questioni sulle quali sarebbe facile ironizzare, come ad esempio quella relativa alle detrazioni previste per le famiglie, che dovrebbero consistere in una maggiore detrazione di 3,54 euro a persona. Fatto questo non smentito dal ministro Siniscalco. A tale proposito, segnalo che ieri, su tutti i giornali, era riportata una dichiarazione dell'ufficio del ministro Siniscalco secondo la quale questa ipotesi non è condivisa dal ministro. Siamo lieti di sapere che non è condivisa, ma avremmo voluto una precisazione che dicesse se era vera o falsa. Il fatto che abbia detto che non è falsa, vuol dire che è proprio così. Le detrazioni che ci propone il ministro Siniscalco sono pari a 3,54 euro per cittadino al mese. Siamo al ridicolo, così come è ridicolo proporre alle imprese uno sconto fiscale sull'IRAP di meno di mille euro l'anno. Anche la più piccola impresa può vivere tranquillamente senza l'elemosina di mille euro su base annua (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

Tralascio tutto questo. Chiedo un atto di responsabilità al Presidente del Consiglio e sono costretto a chiederlo a lui non solo perché è il titolare primo della responsabilità dell'azione di Governo, ma perché è privo di alcun interesse chiedere che venga qui il ministro Siniscalco dopo quello che abbiamo letto in questi giorni sui giornali. Il ministro Siniscalco ci viene a dire, per esempio, che si applica il 2 per cento a tutti i ministeri, ma egli non ha alcuna titolarità o autorevolezza per dircelo, dal momento che il suo collega competente per la pubblica amministrazione dice che non è vero e che non ci sta.

Allora, l'unico che può dirci di che finanziaria stiamo discutendo, qual è la manovra di bilancio che si vuole compiere e quale politica fiscale si vuole attuare è il Presidente del Consiglio. Chiedo formalmente al Governo, a questo punto, che il Presidente del Consiglio torni in aula e illustri a questo Parlamento e alla Camera dei deputati qual è la manovra di politica economica che il Governo intende fare, in modo da poter discutere con cognizione di causa. Altrimenti, siamo di fronte all'espropriazione nei confronti della Camera dei deputati della sua prerogativa di discutere nell'interesse del paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-socialisti democratici italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Onorevole Fassino, lei, pienamente legittimato a farlo, ha posto una questione di carattere politico e l'ha fatto indirizzandola al Presidente del Consiglio dei ministri.

Per conoscenza dei colleghi, ho posto, invece, questa mattina una questione di carattere istituzionale al fine di assicurare il miglior svolgimento dell'iter del disegno di legge finanziaria in questo ramo del Parlamento e, tenuto conto di quanto sollecitato in più sedi dalle opposizioni, ho chiesto al ministro dell'economia e delle finanze di intervenire nel dibattito, ritenendolo unitariamente responsabile della politica economica del Governo, al fine di chiarire le posizioni e le mediazioni in ordine alle questioni sul tappeto. Ciò potrà avvenire soltanto al rientro del ministro Siniscalco dalla riunione dell'Ecofin in corso tra oggi e domani. Volevo dire questo ai colleghi per opportuna conoscenza.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Folena 27.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole Barbieri, si può sedere per cortesia? Ho bisogno di avere una visione ampia...

 

RENZO INNOCENTI. Guarda là!

 

ANTONIO BOCCIA. Zacchera!

 

CARLA CASTELLANI. Presidente... Presidente...!

 

PRESIDENTE. Francamente, non posso mica... Onorevole Carlucci, le chiedo di sedersi per cortesia.

 

RENZO INNOCENTI. Togli la mano!

 

TITTI DE SIMONE. Il quarto a destra!

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei essere costretto ad adottare i provvedimenti del passato. Vorrei che, paradossalmente, non fossi ritenuto responsabile se faccio rispettare la regolarità del voto. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 397

Votanti 396

Astenuti 1

Maggioranza 199

Hanno votato 176

Hanno votato no 220).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Folena 27.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

 

FRANCO RAFFALDINI. A fianco della Carlucci!

 

PRESIDENTE. Vi chiedo una cortesia: già mi trovo in una situazione difficile. Perché ognuno non si siede dove vota? È inutile che ognuno stia seduto a destra e voti a sinistra o viceversa!

Mi fa una cortesia, onorevole collega? Scusi, mi sembra di essere all'asilo in certe circostanze...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 398

Votanti 396

Astenuti 2

Maggioranza 199

Hanno votato 182

Hanno votato no 214).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Realacci 27.07.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

 

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, all'inizio della seduta, con un dibattito molto appassionato e approfondito, abbiamo avuto modo di constatare la grande sensibilità dei colleghi del centrodestra nei confronti dell'innovazione in campo digitale.

L'articolo aggiuntivo al nostro esame si occupa proprio di questo e, in particolar modo, di una questione che a noi sta molto a cuore e dovrebbe stare a cuore a tutto il paese. È chiaro che le misure pensate in passato - penso alla Tremonti-bis - e annunciate anche adesso a sostegno delle imprese, essendo misure molto indifferenziate e piuttosto ridotte quantitativamente (per quanto riguarda, ad esempio, la riduzione dell'IRAP) non possono avere quell'effetto di stimolo e di indirizzo nei confronti della competizione della nostra economia che noi riteniamo indispensabile. L'articolo aggiuntivo al nostro esame, così come altre proposte emendative riferite all'articolo 36, concentra, invece, l'attenzione sulle proposte provenienti dalla Confindustria (e, segnatamente, dal settore innovazione e ricerca di Confindustria, in particolare, dalla elaborazione di Pistorio in un recente convegno), che indicano in un concentrato investimento sulla ricerca, sull'innovazione e sull'innovazione in campo digitale lo strumento per ridare competitività al nostro sistema di imprese. Un investimento concentrato sull'IRAP, sul credito di imposta, sulle sovvenzioni al cofinanziamento delle attività delle università e dei centri di ricerca, con un investimento di circa 1,5 miliardi di euro, metterebbe in moto circa 3 miliardi di euro di finanziamenti privati e potrebbe consentire al nostro paese di uscire dalla ridicola condizione di minoranza in cui si trova rispetto agli investimenti nella ricerca, ridando quindi fiato alla nostra economia.

Noi speriamo che questo articolo aggiuntivo, come le altre proposte emendative da noi presentate, trovi, nella parte del Governo e della maggioranza più attenta ai problemi della ricerca, dell'innovazione e della competitività, un ascolto adeguato perché altrimenti alle tante dichiarazioni fatte in favore della competitività del sistema di imprese farà seguito un penoso deserto e non saranno certo i pochi euro tolti a questa o quella piccola impresa a ridare speranza e futuro alla nostra economia (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Realacci 27.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 382

Votanti 381

Astenuti 1

Maggioranza 191

Hanno votato 166

Hanno votato no 215).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Bianchi Clerici 27.08 è stato ritirato.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Zeller 27.09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 378

Votanti 377

Astenuti 1

Maggioranza 189

Hanno votato 169

Hanno votato no 208).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Peretti 27.010 è stato ritirato e che l'articolo aggiuntivo Mazzarello 27.011 non è stato segnalato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mazzarello 27.012.

Avverto che, a causa di un errore materiale, in luogo della cifra 3,2 milioni, deve leggersi la cifra: 1,1 miliardi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.

 

GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, su questo articolo aggiuntivo vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza perché esso affronta un tema rilevante che voi stessi avete sottoposto al paese: le grandi infrastrutture. Qui poniamo la necessità di un finanziamento per una infrastruttura importante che riguarda una zona amplissima - dunque non un problema specifico, riferito ad un'area ristretta - e che potrebbe ridare competitività alla nostra portualità e alle nostre merci nel commercio mondiale: il terzo valico dalla Liguria alla Lombardia e al Piemonte. Ma poniamo una questione ancora più rilevante alla quale, in qualche modo, bisognerà rispondere anche nel rispetto delle vostre promesse elettorali.

Ebbene, sapete tutti che per le infrastrutture, tanto sbandierate come parte fondamentale della legge obiettivo, nella finanziaria non vi è un euro a disposizione. Vi chiedo quindi di rompere il meccanismo di una finanziaria non conseguente alle indicazioni che voi stessi avete dato al paese. In caso contrario, rischiate grosso: sulla questione fiscale non riuscite a cavare un ragno dal buco; sulla questione delle infrastrutture, su quelle famose linee che il Presidente del Consiglio ha indicato nella nota trasmissione televisiva, non vi è nulla. Davvero, allora, il rischio è per voi molto serio. Si tratta, soprattutto, di un rischio per il paese, ma anche per voi che avete promesso tali interventi.

Spero, almeno, che i deputati della maggioranza eletti in quell'area così importante del paese dal punto di vista economico e produttivo, che per l'assenza di quelle infrastrutture rischia di perdere competitività nel commercio mondiale, rompano lo schema dell'adesione ad una finanziaria che non corrisponde a quanto avete detto che avreste fatto. Per tale ragione, spero - e mi rivolgo in particolare ai deputati della maggioranza eletti in Liguria, Lombardia e Piemonte, cioè in quelle aree che sostengono a parole tale importante infrastruttura - non vogliate votare solamente per disciplina questa legge che tradisce le aspettative che voi stessi avete creato nel paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi fanno notare gli uffici che la formulazione dell'articolo aggiuntivo Mazzarello 27.012, come risultante dalla correzione dell'errore materiale segnalato in precedenza, comporta la necessità di un ulteriore approfondimento degli effetti concernenti la copertura finanziari; per tale ragione, la Presidenza ne riterrebbe opportuno l'accantonamento.

Pertanto, non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo 27.012 deve intendersi accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Duca 27.013.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.

 

EUGENIO DUCA. Signor Presidente, vorrei un po' di attenzione dal sottosegretario Vegas. Con l'articolo aggiuntivo in esame proponiamo di finanziare il proseguimento dei lavori di potenziamento di tre linee ferroviarie che collegano il Tirreno all'Adriatico e riunificano il paese dal punto di vista orizzontale. I lavori di potenziamento di tali linee sono in corso da oltre vent'anni ed abbisognano di un finanziamento costante per il loro completamento. Mi riferisco alle linee Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia-Bari, che storicamente conoscono un livello di arretratezza nei collegamenti ferroviari. Purtroppo, in quattro leggi finanziarie non è stato previsto alcun finanziamento aggiuntivo ed in alcune tratte i lavori in corso sono persino fermi a causa del fallimento di alcune delle imprese che li realizzano.

Da parte delle comunità locali viene esercitata una pressione costante nei confronti del Governo nonché del Parlamento, affinché quei lavori siano continuati e, se possibile, completati.

Una particolare attenzione vorrei fosse riservata dal Governo - vedo però che il sottosegretario non mi può ascoltare - anche alla modalità di copertura che è stata individuata, una copertura di certo originale che non sottrae risorse ad altri ministeri e che, se possibile, introduce un elemento di giustizia sociale tra gli automobilisti. Non so quanti colleghi ne siano a conoscenza, ma negli ultimi anni vi è stato un possente sviluppo dell'immatricolazione fittizia di automobili di grande cilindrata, quali auto da lavoro o autocarri; in tal modo, tali autovetture possono godere dell'esenzione IVA, pagando inoltre una tassa di immatricolazione di gran lunga inferiore a quella di una Panda. Bastano infatti pochi accorgimenti, come posizionare un tavolinetto ribaltabile o una piccola grata di plastica tra i sedili di guida e quelli posteriori ed il gioco è fatto: le norme del codice della strada permettono in tal modo che per auto di grande cilindrata, di costo assai elevato, non si paghino né IVA né le altre tasse che invece devono essere pagate per tutte le altre automobili (oltre a beneficiare di un forte sconto sulla tassa di circolazione).

Il fenomeno ha assunto proporzioni molto preoccupanti: si calcola che oltre il 5 per cento del parco automobilistico stia sfruttando questa furbizia che, riguardando, tra l'altro, auto di importazione, non dà nemmeno alcun sostegno all'industria automobilistica del nostro paese; inoltre, si tratta di un incentivo ad un comportamento furbesco rispetto a quello che la maggioranza degli automobilisti attua. Su tale fenomeno sono stati svolti studi approfonditi anche da riviste specializzate: signor sottosegretario, se non si interviene, il rischio è che tale fenomeno si sviluppi in modo ancor più tumultuoso, con una sempre maggior perdita di entrate per lo Stato, perdita che già supera i 110 milioni di euro annui e che nei prossimi anni è destinata ampiamente a raddoppiare.

Approvando questo articolo aggiuntivo, avremmo quindi la possibilità di avere una norma che pone tutti gli automobilisti sullo stesso piano (in modo che chi ha un'auto da lavoro paghi le tasse per l'auto da lavoro e chi ha invece un'auto per divertirsi paghi le tasse per l'automobile da svago, come fanno milioni e milioni di automobilisti) così da generare nello stesso tempo, nuove ed ulteriori entrate per lo Stato senza dover inventare nuove tasse ma facendo sì che quelle già previste dalla legge siano pagate da tutti.

Chiedo quindi di rivedere il parere espresso su questo articolo aggiuntivo e chiedo a tutti i componenti dell'Assemblea di esprimere un voto favorevole su questa proposta che ha il pregio di rimettere tutti i cittadini italiani possessori di automobili sul medesimo piano (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.

 

GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, anche in questo caso si torna a parlare del tema delle grandi infrastrutture o, meglio, del tema delle grandi infrastrutture previste nella legge obiettivo per le quali non è disponibile neanche un euro. In questo caso in discussione sono alcune infrastrutture assai importanti, tra le quali vorrei sottolinearne una: mi riferisco alla famosa linea Pontremolese secondo il grande asse Tirreno-Brennero. Si tratta di una linea che può dare respiro e competitività ad una grande parte della portualità del paese e, quindi, al commercio delle nostre merci nel mondo. Nei prossimi giorni, il Governo e le regioni interessate alla linea Pontremolese firmeranno un protocollo d'intesa. Tuttavia, come capite, in assenza di risorse, un protocollo di intesa è solo carta! Rischiamo pertanto, ancora una volta, che si faccia un'operazione propagandistica, che non è poi sostenuta dalle risorse necessarie o almeno da una certa quantità di risorse, che permetterebbero di far partire il raddoppio completo di questa linea ferroviaria e la progettazione e l'avvio della nuova galleria di valico, che, come dicevo, può dare competitività al commercio delle nostre merci, oltre che una maggiore efficienza nel trasporto di migliaia e migliaia di cittadini nel nostro paese.

Quella che io faccio è dunque una richiesta di attenzione, che spero venga accolta, in particolare dai deputati eletti in quell'area territoriale, i quali altrimenti dovranno spiegare a quei cittadini il motivo per il quale non si sono sentiti di sostenere una proposta emendativa molto chiara e precisa, che dà sostanza di risorse per un'opera che il Governo solo a parole ha deciso di inserire nelle grandi opere prioritarie per il paese (si tratta, infatti, di un'opera prevista dalla legge obiettivo).

Vi chiedo pertanto di riflettere, anche per evitare che i cittadini comincino a pensare - io credo che già lo facciano da un po' di tempo, ma sicuramente il numero di costoro aumenterà - che le vostre promesse sono soltanto tali e che le righe tracciate dal Presidente del Consiglio per indicare le grandi opere sono rimaste soltanto sulla carta. Ciò è un danno per il paese e per i cittadini, per il quale rischierete di essere puniti (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

 

EGIDIO BANTI. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere questo articolo aggiuntivo, del quale condivido la lettera e la sostanza, unendomi peraltro alle parole forti pronunciate dal collega Mazzarello.

Sono almeno trent'anni che si fanno accordi di programma - prima non si chiamavano così, ma la sostanza era la stessa - per raddoppiare e completare la linea ferroviaria Pontremolese, come peraltro altre linee trasversali di questo paese, molto importanti per i collegamenti da una parte all'altra delle nostre regioni. Ora, invece, si fa come i gamberi: si torna indietro. Di fatto, già l'approvazione dell'articolo 4 della finanziaria - lo abbiamo detto in quella circostanza -, con il blocco dei pagamenti per la legge obiettivo, ha svuotato questa pretenziosa legge, che avrebbe dovuto risolvere i problemi infrastrutturali del paese, di ogni possibilità di intervento già nel corso del 2005. Adesso, a maggior ragione, tutto si allunga nei tempi. Sembra non tenersi conto degli annunci effettuati più volte dal Governo, in favore delle nostre attività economiche e in favore di territori regionali spesso marginali.

Dunque, una proposta emendativa di questo tipo va nella direzione giusta, come d'altronde le altre proposte emendative presentate a tale riguardo. Mi auguro, pertanto, che essa possa essere approvata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Duca 27.013, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 392

Votanti 391

Astenuti 1

Maggioranza 196

Hanno votato 171

Hanno votato no 220).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Tidei 27.015, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 400

Astenuti 2

Maggioranza 201

Hanno votato 177

Hanno votato no 223).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Susini 27.020, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 383

Astenuti 2

Maggioranza 192

Hanno votato 159

Hanno votato no 224).

Prendo atto che l'onorevole Germanà non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Rosato 27.022.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo propone, in sostanza, di rifinanziare il contratto di programma tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Ferrovie dello Stato Spa, prevedendo una cifra di 150 milioni di euro. Si tratta di esigenze manifestate dalle Ferrovie dello Stato nel corso delle diverse audizioni che si sono svolte presso la Commissione trasporti.

Esse rappresentano un volano indispensabile, con riferimento alla logistica, di cui il ministro Lunardi non perde mai l'occasione, giustamente, di sottolineare l'importanza per lo sviluppo del nostro paese. Vorrei fornire alcuni dati: recentemente, l'Unione interporti italiani ha quantificato in 200 milioni di euro (con riferimento allo sviluppo dei raccordi ferroviari, alle interconnessioni autostradali e stradali) le risorse necessarie per generare economie di trasporti di oltre 7 miliardi di euro per il nostro sistema economico.

Invece, il Governo mette in atto una politica virtuale; ce ne accorgiamo ogni giorno, soprattutto nel momento in cui percepiamo la busta paga o, meglio, quando gli italiani percepiscono la loro busta paga (quella dei parlamentari è un po' diversa). Essi ormai si sono accorti sicuramente che per la quarta finanziaria di seguito non si mantiene la promessa di riduzione delle tasse e noi possiamo assicurare che ciò avverrà anche per tutte le altre promesse (quelle sulle grandi infrastrutture, sulle grandi opere, sul rilancio del sistema paese), proprio come è accaduto per le tasse.

Non ci sono i soldi per tagliare le tasse, per le grandi infrastrutture, per le grandi e piccole opere di questo paese, nemmeno per quei modelli territoriali che dovrebbero servire al rilancio del nostro paese.

Oggi proponiamo di dare una scossa al sistema ferroviario; non è soltanto una questione di attenzione verso il sistema logistico, ma anche nei confronti del nostro ambiente. È necessaria l'intermodalità: bisogna che il Governo prenda atto che, accanto alla virtualità delle dichiarazioni, occorrono scelte concrete attraverso lo stanziamento di risorse necessarie (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Rosato 27.022, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 401

Astenuti 1

Maggioranza 201

Hanno votato 171

Hanno votato no 230).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Sgobio 27.025, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 406

Votanti 405

Astenuti 1

Maggioranza 203

Hanno votato 178

Hanno votato no 227).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Milana 27.027, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 411

Votanti 410

Astenuti 1

Maggioranza 206

Hanno votato 182

Hanno votato no 228).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gambini 27.028, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 405

Votanti 403

Astenuti 2

Maggioranza 202

Hanno votato 173

Hanno votato no 230).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pasetto 27.029.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.

 

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame, al quale chiedo di apporre la mia firma, riguarda la mobilità sostenibile nelle città. Il Governo Berlusconi è ostile alle città (assistiamo da un po' di tempo a questo fenomeno): ha ridotto le risorse per la mobilità sostenibile, per la sicurezza stradale e non finanzia i piani stessi per la mobilità.

Se guardiamo le tabelle di questo disegno di legge finanziaria, ci rendiamo conto che per il trasporto pubblico locale è previsto un taglio di 387 milioni di euro, anche con riferimento alla copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto. Per il trasporto rapido di massa non è previsto un euro. Per il contratto di lavoro vengono tagliati 123 milioni di euro. Per la copertura di mutui per gli investimenti vengono tagliati 77 milioni di euro. Per la sicurezza stradale non è previsto alcun finanziamento. Per i contributi alle regioni, meno 97 milioni di euro. A ciò si aggiunga, inoltre, il mancato stanziamento di risorse per gli interporti e le intermodalità, per l'autotrasporto, per l'economia marittima, la cantieristica, il cabotaggio, le navi a doppio scafo ed i porti.

Addirittura, dalla rimodulazione delle risorse per le Ferrovie dello Stato, nel triennio 2005-2007, emerge un taglio di 5 miliardi di euro.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 16,50)

 

FRANCO RAFFALDINI. La legge obiettivo non viene finanziata (non è prevista alcuna risorsa), per cui tutte le ferrovie del sud non riceveranno un euro di investimento. A ciò si aggiunga il tetto del cosiddetto 2 per cento sulle eventuali spese.

Ormai, la legge obiettivo è una legge vuota, fantasma. Nelle nostre città si registra un'emergenza ormai permanente: gli incidenti stradali si concentrano nelle aree urbane che risultano congestionate ed inquinate. Le risorse investite in questi nodi nevralgici sono sempre più scarse. Con la legge obiettivo, che non viene finanziata, le risorse venivano dirottate verso le reti extraurbane.

Noi, invece, proponiamo di aumentare in modo notevole e permanente le risorse trasferite alle regioni, di investire in metropolitane e in mezzi confortevoli non inquinanti e veloci, di applicare nuove tecnologie ai sistemi della circolazione, di sostenere modelli innovativi nella distribuzione di merci nelle città, di abrogare l'IVA sui contratti di servizio nel trasporto pubblico locale. Proponiamo che, nel prossimo triennio, siano finanziati i piani urbani della mobilità, consentendo ai comuni una programmazione integrata del territorio e l'attivazione di un ciclo nuovo di investimenti, nonché di ripristinare le risorse destinate dall'Ulivo come dotazione annuale per la sicurezza stradale, al fine di costituire un fondo di manutenzione ordinaria per la sicurezza destinato agli enti proprietari delle strade. Tuttavia, il Governo Berlusconi si volta dall'altra parte.

Con l'articolo aggiuntivo in esame, cerchiamo di correggere, anche se parzialmente, questo modo di procedere.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

 

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sostenere questo articolo aggiuntivo che stanzia fondi per rendere più sicuro il trasporto locale, pensando anche alle tratte ferroviarie definite regionali. Penso alla Potenza-Foggia, in ordine alla quale le Ferrovie dello Stato non hanno ritenuto di dare la propria disponibilità per l'effettuazione del traffico merci; e sappiamo quanto ciò penalizzi gli operatori lucani che intendono esportare le loro merci verso il centro-nord.

Chiedo dunque che il sottosegretario dia il proprio assenso all'approvazione della proposta emendativa in esame e che si faccia carico di sostenere complessivamente il potenziamento delle ferrovie meridionali. Da Napoli in giù è davvero impossibile viaggiare su rotaia in maniera comoda e celere e si registra anche una notevole inadeguatezza per quanto concerne il traffico merci.

Mi auguro che non si parli soltanto di ridurre il numero dei veicoli circolanti su strada, ma si adottino scelte conseguenti.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intendo sottolineare due aspetti: in primo luogo, il trasporto pubblico locale si trova in una situazione confusa dal punto di vista normativo, in quanto non vi sono certezze; in secondo luogo, vi è confusione anche sulle risorse. Fin quando non saranno definite chiaramente le risorse, evidentemente non si potrà giungere ad alcuna riforma complessiva del trasporto pubblico locale.

Ciò causerà la ripresa di quelle difficili situazioni ambientali riscontrabili nelle nostre città, nelle quali ricominceranno le agitazioni e le proteste dei lavoratori, in quanto il Governo non sarà riuscito a trovare gli strumenti indispensabili per finanziare il trasporto pubblico locale.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pasetto 27.029, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 403

Votanti 401

Astenuti 2

Maggioranza 201

Hanno votato 180

Hanno votato no 221).

Poiché, a seguito della verifica disposta, l'articolo aggiuntivo Mazzarello 27.012, precedentemente accantonato, risulta privo di copertura idonea, concordando il presentatore, sarà posto in votazione l'articolo aggiuntivo Mazzarello 27.011, precedentemente non segnalato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mazzarello 27.011.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.

 

EUGENIO DUCA. Signor Presidente, il collega Mazzarello ha illustrato una proposta emendativa dotata di copertura piena, mentre l'articolo aggiuntivo in esame prevede una copertura molto parziale, pari a 3,2 milioni di euro.

Tale cifra non è ovviamente sufficiente a realizzare l'intera opera, ma potrebbe consentire la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'effettuazione dei sondaggi e di tutti gli interventi propedeutici per realizzare il progetto in questione.

Quindi, vista anche la forte autoriduzione operata dall'articolo aggiuntivo, sarebbe opportuno che da parte della maggioranza e del Governo vi fosse un atteggiamento più responsabile, relativamente ad un'opera ritenuta decisiva anche dal centrodestra che - ancora per poco - amministra la regione Liguria. Infatti, in questi quattro anni a tale regione non è stato dato un solo euro per le infrastrutture. Quindi, hai voglia a parlare di grandi opere!

L'articolo aggiuntivo in oggetto offre la possibilità di un finanziamento, seppur modesto, per fare qualcosa prima che il centrosinistra, che mantiene le promesse una volta fatte, vi sostituisca alla guida dell'amministrazione della Liguria.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mazzarello 27.011, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 406

Votanti 405

Astenuti 1

Maggioranza 203

Hanno votato 183

Hanno votato no 222).

Prendo atto che un l'onorevole Dorina Bianchi non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pasetto 27.031.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pasetto. Ne ha facoltà.

 

GIORGIO PASETTO. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in oggetto è il primo di una serie che riguarda la città di Roma, ovvero il ruolo e la funzione di Roma capitale. A questi ne seguiranno altri, relativi a diversi aspetti, che hanno incontrato un consenso traversale, visto che su tale questione hanno preso posizione taluni parlamentari, sia appartenenti alla Casa delle libertà che al centrosinistra. L'articolo aggiuntivo Pasetto 27.031 affronta il problema della mobilità; su tale tema abbiamo assistito alla solita perorazione da parte del governatore del Lazio, Storace, che ha assicurato i cittadini di Roma e della regione di farsi carico egli stesso del problema nei confronti di Berlusconi.

La proposta emendativa - e mi riferisco in particolare ai colleghi del centrodestra - tende ad integrare in misura non eccessiva i fondi per il trasporto pubblico locale della città di Roma. Vorrei ricordare che i tagli operati da questa finanziaria a danno degli enti locali colpiscono Roma più di tutte le altre città del nostro paese, con la riduzione delle risorse in capo alla città del 20 per cento. I colleghi che mi hanno preceduto hanno ricordato come da anni manchino finanziamenti per il trasporto pubblico locale. Ebbene, senza un sostegno forte la città di Roma è destinata alla paralisi. Inoltre, sappiamo benissimo che le risorse per il trasporto pubblico locale non soltanto soddisfano la domanda di mobilità delle fasce più povere (studenti, lavoratori, pensionati), ma indirettamente aiutano e risolvono il problema del traffico, in particolare quello su gomma. Infine, si interverrebbe per risolvere i problemi derivanti dall'inquinamento.

Pertanto, mi auguro che gli emendamenti firmati da esponenti di tutti i gruppi parlamentari abbiano una sorte migliore dell'articolo aggiuntivo in oggetto. Se è vero però che il buon giorno si vede dal mattino, dobbiamo constatare che in merito ad una piccola integrazione del fondo per il trasporto pubblico locale non esiste alcuna volontà, né da parte della maggioranza né da parte del Governo, di integrare le risorse per Roma.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.

 

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, prendo la parola a titolo personale, per dichiarare che sostengo l'articolo aggiuntivo in oggetto e vorrei aggiungervi la mia firma. Esso segue la logica del grande tema del trasporto locale, che già prima ho affrontato.

Tuttavia, devo dire che mi stanno «cadendo le braccia» e sto perdendo la fiducia, dal momento che la precedente proposta emendativa sul terzo valico, presentata dall'onorevole Mazzarello, era in realtà l'«emendamento Berlusconi». Infatti, Berlusconi ha formulato a Genova tale proposta, sulla base della quale Biasotti ha deciso di ricandidarsi. Berlusconi ha detto questo: ciò nonostante, abbiamo respinto «l'emendamento Berlusconi».

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Serio D'Antona. Ne ha facoltà.

 

OLGA DI SERIO D'ANTONA. Signor Presidente, chiedo, anche a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo in esame. Le norme sulle quali esso interviene, infatti, penalizzano fortemente la città di Roma, che, in quanto capitale, si fa carico non soltanto dei servizi di trasporto per i propri cittadini, ma fa anche fronte, proprio in virtù del ruolo istituzionale che ricopre, al trasporto dei numerosi turisti e di tutti coloro che per motivi istituzionali si recano nella capitale.

Va anche tenuto conto del fatto che Roma è fortemente penalizzata dal tetto del 2 per cento nella spesa per le infrastrutture e che ciò determina fra l'altro il blocco della linea C della metropolitana. Quest'ultima costituisce un intervento indispensabile: dal punto di vista delle linee metropolitane, Roma risulta il fanalino di coda in Europa. Dunque Roma, che peraltro ha visto prosciugare completamente gli stanziamenti previsti dalla legge per Roma capitale, si trova ora ad essere ulteriormente penalizzata. Affidare il traffico urbano di una città quale Roma, che per motivi storici è stata costruita in modo certamente non funzionale alle modalità di trasporto richieste da una città moderna, al mezzo automobilistico privato, rischia di determinare una situazione nella quale vi sono più automobili che cittadini. Ciò rende la vita impraticabile e impossibile.

Pertanto, sottoscrivo l'articolo aggiuntivo in esame e invito tutti i deputati, sia della maggioranza sia dell'opposizione, e in particolare i deputati romani, a votarlo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pasetto 27.031, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 403

Votanti 400

Astenuti 3

Maggioranza 201

Hanno votato 181

Hanno votato no 219).

Prendo atto che l'onorevole Di Serio D'Antona si è erroneamente astenuta mentre intendeva esprimere voto favorevole.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pasetto 27.032, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 414

Votanti 412

Astenuti 2

Maggioranza 207

Hanno votato 182

Hanno votato no 230).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pasetto 27.033, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 405

Astenuti 4

Maggioranza 203

Hanno votato 183

Hanno votato no 222).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Rosato 27.034, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 404

Votanti 403

Astenuti 1

Maggioranza 202

Hanno votato 180

Hanno votato no 223).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Duca 27.036.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duca. Ne ha facoltà.

 

EUGENIO DUCA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame non avrebbe dovuto essere proposto dalle forze dell'opposizione, vale a dire del centrosinistra, bensì dal Governo. Esso, infatti, è volto a restituire all'ENAC, Ente nazionale per l'aviazione civile...

Signor Presidente, dal momento che mi sto rivolgendo al sottosegretario, vorrei che mi ascoltasse.

Non chiedo che risponda il sottosegretario Vegas, il quale interviene solo sulle proposte emendative più importanti e non su quelle che riguardano singoli settori, ma sarebbe stato opportuno che tali misure le avesse varate il Governo.

I colleghi non sanno, infatti, che il Governo ha tolto all'Ente nazionale per l'aviazione civile, l'ENAC, i soldi per pagare le rate di mutui già accesi a seguito delle disposizioni di leggi precedenti. Infatti, sono stati stanziati per 23 aeroporti nazionali oltre mille miliardi delle vecchie lire (come limite di impegno) e, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, è stato individuato l'istituto che ha finanziato queste opere. Tali lavori, in parte terminati, sono spesso frutto di importanti inaugurazioni da parte dell'ineffabile ministro Lunardi e dell'altrettanto ineffabile viceministro Baldassarri. Ora, però, stranamente, si tolgono i soldi per pagare le rate di quei mutui. Sarebbe come se un cittadino che per l'acquisto di una casa abbia acceso un mutuo non ne pagasse le rate. Ciò è proprio quanto sta facendo il Governo per il sistema aeroportuale italiano. Sono dei «buffaroli»: è così che dalle nostre parti si definiscono quelli che non pagano i crediti che hanno sottoscritto.

Anche lo scorso anno si era verificato un episodio analogo. Ma fortunatamente, alla fine di dicembre, si è riusciti a recuperare la situazione. Vi rendete conto che state rinviando i pagamenti di mutui già accesi per gli anni a seguire? State condannando all'insolvenza l'Ente nazionale per l'aviazione civile, dietro al quale vi è lo Stato che deve garantire il pagamento delle rate dei mutui! Come lo scorso anno, anche stavolta ci siamo fatti carico di non farvi fare la figura dei «buffaroli» e di prevedere, quindi, nel bilancio i soldi necessari per pagare le rate di mutui già accesi!

Vorrei confidare in un atteggiamento responsabile del Governo: non si può sostenere che si accendono dei mutui ma le rate non si pagano perché vi provvederà qualcun altro negli anni successivi. Il Governo dovrebbe comportarsi come le normali famiglie, le quali, se contraggono dei debiti, tentano in tutti i modi di onorarli. E siccome tali debiti sono stati fatti contrarre all'ENAC, si dovrebbero assegnare a questo ente i soldi necessari. Inoltre, tali fondi - badate bene - erano già stati stanziati con leggi approvate definitivamente. Oggi, invece, si «manomette» la cassa e si impedisce di pagare le rate dei mutui. Tutto ciò riguarda 23 aeroporti nazionali, quindi l'85 per cento del sistema aeroportuale italiano.

Auspico che il Governo ed il relatore possano cambiare opinione; in caso contrario - mi rivolgo al sottosegretario - chiedo che qui in aula si spieghi con dovizia di particolari il perché si è giunti a tale situazione e come si intende risolvere questo problema. (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

 

ETTORE ROSATO. Intervengo brevemente, a titolo personale, per sottoscrivere questa proposta emendativa e per sottolineare come sia veramente anomalo che un Governo proceda in questa maniera. Il presidente dell'ENAC, anche dopo il decreto approvato recentemente da questo Parlamento (nel quale tanta enfasi è stata concessa al problema della sicurezza), ha chiesto di escludere dal limite del 2 per cento per l'aumento delle spese proprio gli investimenti in materia di sicurezza. Ma ciò non avviene e i mutui non sono coperti: è un'assurdità che si consenta allo Stato di non coprire i mutui accesi per realizzare opere pubbliche.

Questa proposta emendativa è catalogabile tra gli atti dovuti e non tra le scelte opinabili.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Duca 27.036, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 420

Astenuti 1

Maggioranza 211

Hanno votato 188

Hanno votato no 232).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Duca 27.037.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzarello. Ne ha facoltà.

 

GRAZIANO MAZZARELLO. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi della maggioranza, con questo articolo aggiuntivo parliamo di cantieristica, di un settore che, grazie alle numerose innovazioni tecnologiche e alle capacità sviluppate, rappresenta una opportunità per il paese.

I nostri cantieri navali riescono, grazie ad una politica di sostegno, ad essere competitivi sul mercato mondiale, costruiscono navi straordinarie, danno lavoro a persone di qualificazione altissima: ora ci troviamo in una situazione assolutamente pericolosa.

Credo che i colleghi sappiano che la cantieristica è uno dei pochi settori, forse l'unico, per il quale l'Unione europea consente iniziative di sostegno: questo per evitare una politica di dumping, che altrimenti si manifesterebbe con una perdita assoluta di commesse rispetto ai cantieri asiatici.

Nella situazione attuale le leggi di sostegno in Italia, a differenza di tutti gli altri paesi europei, sono prive di risorse, per cui noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui un settore che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone, molto competitivo sul mercato internazionale, che dà prestigio all'Italia, rischia di subire un colpo gravissimo, a fronte di una serie di commesse acquisite nella speranza e sulla base del sostegno che ci sarebbe stato. Tale sostegno non c'è più, per cui sarà difficile acquisire nuove commesse in Italia, in assenza di tale supporto, a differenza degli altri paesi dell'Europa che invece sostengono i loro cantieri.

Potremmo definirla una proposta, una norma che sta bene dentro qualsiasi iniziativa venga assunta per la competitività del paese; e proponiamo non una misura che dovete prendere voi e che i Governi precedenti non sono stati in grado di assumere: vi proponiamo una misura assunta anche nelle fasi di governo precedenti e che ha consentito che la nostra flotta si sviluppasse, che i nostri cantieri crescessero, che si potesse mantenere, a differenza di altri settori, una capacità competitiva a livello mondiale.

Se dovesse succedere che i cantieri non avranno più sostegno, se andrà avanti l'idea (che speriamo venga corretta anche se finora non lo è stata) che i porti non avranno aiuti finanziari, che la ricerca navale non avrà un euro di investimenti, che altri settori dell'economia del mare saranno completamente privi del sostegno di una politica industriale e di una politica per lo shipping, potremmo rischiare che un comparto vasto come quello dell'economia del mare, di cui ovviamente la cantieristica fa parte, abbia un colpo durissimo; è un comparto che, invece, a differenza di altri, ci ha garantito fino ad oggi una grande forza a livello internazionale.

Vi prego quindi, colleghi della maggioranza, di fare una riflessione su questo punto e sulle proposte emendative, in particolare su questa, seriamente argomentata, che vi segnala un pericolo per un settore trainante della nostra economia e della nostra industria. L'assenza di risorse rischia di far perdere o far calare la grande opportunità che il nostro paese ha dimostrato di avere.

Riflettete, quindi: prendete davvero insieme a noi una misura necessaria alla competitività dell'Italia, altrimenti rischieremo che anche su questo, sul sostegno alla competizione internazionale del nostro paese, si rimanga fermi alle parole, e che i fatti ci facciano perdere ancora colpi sul mercato internazionale.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per chiedere di sottoscrivere questo articolo aggiuntivo e per sottolineare come le osservazioni del collega Mazzarello siano assolutamente precise laddove si segnala il punto di eccellenza di questo settore nella nostra economia.

Fincantieri ha la leadership mondiale in alcune nicchie di mercato importanti come quella delle navi da crociera ed il nostro paese è completamente proiettato nella politica del mare. Purtroppo, le politiche di questo Governo sono molto lontane dalle esigenze del mercato perché il ministro Lunardi si appassiona a tante cose, ma non ai problemi della nostra marineria.

La tonnage tax, strumento indispensabile per gli operatori del settore, sembra essersi persa nelle lungaggini ministeriali e non ha trovato ancora concretizzazione, mentre gli effetti dei tagli alle disponibilità del Ministero della difesa - pur evitando un discorso generale e limitandoci a considerare quelli che si ripercuotono sulla cantieristica - sono evidenti: poiché la cantieristica genera un indotto enorme, tante città del nostro paese (ad esempio, Monfalcone, nella mia regione) hanno bisogno di risposte.

 

L'articolo aggiuntivo Duca 27.037 è fatto bene ed ha una copertura solida: nell'invitare ad approvarlo, mi aspetto che su questi temi il Governo e la maggioranza vogliano dare qualche segno di vita.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Duca 27.037, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 417

Votanti 414

Astenuti 3

Maggioranza 208

Hanno votato 187

Hanno votato no 227).

 

(Esame dell'articolo 27-bis -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27 -bis e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 2).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Villari. Ne ha facoltà.

 

RICCARDO VILLARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutere di questo disegno di legge finanziaria è un esercizio che, più che complicato, rischia di essere inutile: parliamo, infatti, di un oggetto misterioso, di una finanziaria che non c'è!

La tentazione sarebbe quella di tacere, qui, nella sede propria, alla Camera, dove il Governo tace sul documento vero, per discutere altrove, sulla base delle notizie apprese dai mezzi di informazione e dalle «voci di dentro» della maggioranza.

I temi in questione sono il Mezzogiorno e gli strumenti individuati oggi, alle ore 17,15, per attrarre gli investimenti nelle aree sottoutilizzate. Quando si discute di Mezzogiorno è facile scivolare sul già detto, sul già stancamente ripetuto, mentre occorrerebbero rigore nell'analisi, conoscenza delle questioni ed idee, soprattutto idee oltre che risorse ed opportunità. Ma l'approccio deve partire da una volontà e da una consapevolezza: il nostro paese entra in Europa a pieno titolo, rispetta i parametri del patto di Lisbona e diventa parte del continente se opera per la propria coesione civile, sociale, politica ed anche economica. Il sud, quindi, è una questione etica e terra di verifica degli orizzonti dell'intero paese.

Ma perché - ci chiediamo - si continua a parlare in termini di dualismo tra nord e sud e non si guarda ad un nuovo Mezzogiorno che ha già dimostrato di non chiedere soltanto, ma di essere capace di fare se gli si riconoscono pari opportunità? Si tratta, quindi, di una questione culturale; e, come si è detto in passato, si parli del sud conoscendolo, recandosi sul posto e non affidandosi alle cronache riportate!

Altra tentazione, signor Presidente, sarebbe quella di parlare di cifre, di soldi, di risorse carenti e continuamente tagliate, del granaio dal quale attingere quando c'è bisogno, della scarsa volontà e della scarsa conoscenza dimostrate dall'Esecutivo, unite all'assenza di qualsivoglia idea strategica del Mezzogiorno. Basti pensare che il Governo discute, per lo più, degli strumenti individuati dal centrosinistra senza avere la capacità di riformarli rivisitandoli, come sarebbe opportuno e giusto dopo anni di applicazione.

Servono, quindi, sì risorse, ma anche e soprattutto idee e volontà. Basta saper essere bravi di conto per comprendere come le risorse previste per il sud sono rimodulate in negativo e che, comunque, per il 2005, assistiamo al collaudato gioco delle tre carte: la disponibilità finanziaria è prevista per l'ultima annualità del triennio, essendo riservati all'anno prossimo, sul Fondo per le aree sottoutilizzate, solo 100 milioni di euro.

E per spiegare l'esigua e quasi offensiva cifra stanziata, basti pensare che è la stessa riservata lo scorso anno dal CIPE al cosiddetto progetto monitoraggio, per monitorare, attraverso una serie di soggetti pubblici e privati, l'uso delle risorse previste dallo stesso CIPE per le regioni. E poiché vi è un ritardo nell'esecuzione delle opere pubbliche previste al sud, tanto pubblicizzate dal Governo, è opportuno chiedersi cosa avranno da monitorare tutti questi «monitoratori». Signor Presidente, è proprio vero che la speranza è un'ottima colazione, ma una pessima cena...! Ma veniamo al punto. La numerosità degli strumenti, ossia gli incentivi, non trova riscontro negli altri paesi dell'Unione e non appare compatibile con obiettivi di efficienza innanzi tutto per quanto riguarda l'allocazione delle risorse. Queste cose non le dice l'opposizione, ma il Ministero delle attività produttive nella relazione 2004 sugli incentivi. La relazione fa riferimento alla dispersione sul piano dell'attuazione delle politiche di incentivazione, con particolare riguardo alla numerosità dei soggetti e delle amministrazioni che gestiscono gli interventi agevolativi. Il Ministero, sempre nella relazione, ribadisce l'opportunità che la concentrazione delle risorse avvenga su pochi ed efficienti strumenti coerenti rispetto agli obiettivi da perseguire.

Potremmo continuare con queste affermazioni di volontà. Il Governo, infatti, nel 2001 ha insediato una commissione di esperti per predisporre il codice degli incentivi. Con la legge n. 229 del 2003 il Parlamento ha concesso al Governo la delega a procedere. Nel settembre 2003 è stato presentato il progetto elaborato dalla Commissione per aprire il solito, consumato tavolo e procedere all'esercizio della delega entro un anno. A settembre 2004 la delega è scaduta senza essere esercitata ed il Governo l'ha prorogata al 2005, senza alcun confronto, senza ascoltare quanti - sindacati, associazioni, Confindustria ed enti locali - propongono un metodo, peraltro condivisibile, ossia quello del confronto; il Governo, invece, procede in direzione opposta, presentando una serie di proposte emendative che frammentano ulteriormente strumenti e risorse. Tutto questo mentre si parla di analisi dell'impatto della regolamentazione, un nuovo strumento evocato dal Governo che dovrebbe aiutare il legislatore a non emanare discipline inutili e ripetitive. In questa condizione, il Governo che fa? Istituisce un nuovo strumento di incentivazione interamente affidato a Sviluppo Italia, peraltro, a valere sul fondo per le aree sotto utilizzate e, quindi, senza risorse aggiuntive, che si aggiunge agli altri sessantasette, onorevoli colleghi, perché gli strumenti di incentivazione in vigore sono purtroppo ben sessantasette e di essi solamente dieci assorbono ben il 70 per cento delle risorse. È giusto chiedersi quanto costino gli altri cinquantotto in termini di trasparenza e di semplificazione. Questa attribuzione a Sviluppo Italia, senza alcun monitoraggio sulle attività proprie e senza fissare paletti agli obiettivi strategici, consiste in un contributo in conto interessi, più un contributo in conto capitale - non più del 20 per cento -, più una partecipazione temporanea al capitale sociale, massimo il 15 per cento. Questa forma darà luogo, perché non monitorata, ad un'altra miriade di partecipazioni oltre le 151 già possedute dall'agenzia, con diseconomie e rigidità e soprattutto con il rischio che Sviluppo Italia divenga una nuova IRI, con il tutto regolato da una delibera CIPE, quindi dello stesso Governo, senza alcun controllo da parte del Parlamento.

Questa situazione pone anche la necessità di rivalutare il ruolo, la missione e la governance delle agenzie, Sviluppo Italia ed IPI in primo luogo, perché un altro emendamento prevede l'assegnazione di 25 milioni di euro all'IPI a valere sui fondi della legge n. 488. Queste agenzie, sì, che sono veri attrattori di risorse e va detto anche, come recita il testo, che le risorse che vengono destinate all'IPI a decorrere dal 2005 sono determinate sulla base della serie storica dei contributi attribuiti all'istituto negli ultimi dieci anni ed opportunamente attualizzati, quindi senza alcuna verifica delle funzioni e dello sviluppo che queste agenzie hanno messo in moto e, quindi, della virtuosità del meccanismo.

 

La Commissione ha approvato poi un ulteriore emendamento del Governo, che dà possibilità al dipartimento per la innovazione - ecco un altro strumento e un nuovo soggetto - di sottoscrivere fondi comuni di investimento, amministrati dalla società di gestione del risparmio, indirizzati a finanziarie imprese innovative del sud.

La domanda che sorge spontanea è: cosa c'entra adesso questo dipartimento? Non sarebbe meglio individuare un soggetto unico per gestire tutte queste forme di incentivi? Il dipartimento innovazione potrebbe avere tutt'alpiù ruolo consulenziale e non quello di gestione di pacchetto di titoli, senza contare che una legge del 1993, peraltro, quella sulle privatizzazioni, prevede che tutte le partecipazioni societarie siano dal Ministero del tesoro.

La vera parola d'ordine, quindi, non è riformare, ma tagliare e duplicare, spartire in qualche modo (tanto a Sviluppo Italia, tanto al Ministro delle attività produttive, tanto al dipartimento dell'innovazione).

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, risorse poche e disperse, meccanismi poco trasparenti e fuori controllo. Quindi, non di capacità di Governo si tratta, ma di illuminata attitudine al sottogoverno, quello deteriore. Invece, bisognerebbe scegliere chi incentivare e per fare cosa, valutando la qualità e la finalità dei progetti. Siano quindi le realtà regionali, gli enti locali, ad attivare un confronto con quanti, associazioni datoriali e Confindustria in primo luogo, hanno inteso quanto meno proporre un metodo, visto che l'esecutivo deve ancora confrontarsi con alcuni interlocutori.

Questo Governo, signor Presidente, quando parla di Mezzogiorno, evoca l'immagine della bandana, quindi dei marinai e delle loro tristemente note promesse (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Squeglia. Ne ha facoltà.

 

PIETRO SQUEGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la finanziaria 2005 conferma ancora una volta il fatto che il centrodestra non ha alcun interesse nei confronti del Mezzogiorno. Manca, infatti, in questa finanziaria, qualsiasi norma di sostegno alle imprese e allo sviluppo del sud. Non esiste alcuna traccia di una qualche misura capace di valorizzare le potenzialità che pur nel Mezzogiorno esistono. Non esiste nemmeno un minimo di riscontro tra quanto affermato nel DPEF di qualche mese fa e quanto concretamente previsto in questa finanziaria. Insomma, il Mezzogiorno per questo Governo, nei fatti concreti, non esiste.

Ma questa non è una novità. Si tratta di un atteggiamento riconfermato in quattro finanziarie successive, si tratta di un atteggiamento che non ha più bisogno di riprove; basta analizzare i risultati che l'attuale Governo in questi quattro anni ha raggiunto nel Mezzogiorno.

In questi anni di Governo del centrodestra il sud ha perso completamente quella spinta propulsiva che aveva avuto negli anni del Governo di centrosinistra. Secondo il rapporto Svimez dell'anno scorso, dopo sei anni di crescita economica superiore (sia pure lievemente) a quella del centro-nord e dopo che questo aveva proposto 500 mila posti di lavoro in più tra il 1997 e il 2002 e la riduzione di circa 4 punti del divario di PIL pro capite con il resto del paese, il sud si è fermato.

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
(ore 17,30)

 

PIETRO SQUEGLIA. Al di là delle analisi che potrebbero rispondere ad interessi di parte, i numeri parlano chiaro. Il PIL nel 2003 è cresciuto nel Mezzogiorno soltanto di uno striminzito 0,3 per cento, ben diverso dall'1,1 del 2002, dal 2,5 del 2001 e dall'1,6 del 2000. Non basta! Altre cifre. L'export è crollato del 3,8 per cento e la spesa per investimenti è calata dello 0,8 per cento.

Per non parlare dell'occupazione. Nel Mezzogiorno l'occupazione langue; è ferma ad un misero più 0,2 per cento. Ciò significa che si è interrotta una fase durante la quale, nell'ultimo triennio, i posti di lavoro erano aumentati in modo significativo (più 1,5 nel 2000, più 2,4 nel 2001, più 1,7 nel 2002).

Non basta: allo 0,2 per cento fatto registrare dal sud l'anno scorso, ha corrisposto un aumento dell'occupazione dell'1,4 per cento nel centro-nord, dove, invece, nel 2002, il dato si attestava indietro, all'1,3 per cento; sicché, solo 11 mila dei 225 mila nuovi occupati sono meridionali (in pratica, ogni dieci nuovi lavoratori, solo cinque lo sono).

E che dire dei dati sulla povertà? Secondo l'Istat, nel Mezzogiorno, il 25 per cento delle famiglie si trova in condizioni di povertà, il che significa che una su quattro è in condizioni disagiate. Questo 25 per cento rappresenta un dato che spaventa, soprattutto se paragonato a quello settentrionale; nel nord, infatti, la percentuale di poveri è del 5 per cento mentre, nelle regioni centrali, supera appena l'8.

Ma il dato terrorizza addirittura, se confrontato con le cifre dell'anno precedente; infatti, mentre, nel sud, la percentuale di poveri è aumentata dal 23 al 25 per cento, altrove è, invece, diminuita, sia al nord, dal 5,7 al 5 per cento, sia al centro, dal 9,7 all'8,4.

Insomma, da tutte queste cifre è possibile ricavare un'amara conclusione: che il divario tra nord e sud, anziché diminuire, tende ad aumentare sempre più. Questo Governo, infatti, porta avanti una politica che divarica sempre più le differenze e le contraddizioni esistenti nel paese. Conseguentemente, la politica viene meno al suo compito: costruire una società più unita e coesa, in cui i percorsi siano diversi ma uguali siano, invece, le opportunità e le basi di partenza.

Viene perseguita una politica ingiusta, nella misura in cui toglie a chi ha di meno e dà a chi ha di più; una politica miope, perché lo sviluppo del sud non avviene né può avvenire a discapito del nord; una politica ottusa, perché lo sviluppo del nord è intimamente legato e condizionato alla ripresa ed allo sviluppo del sud.

Il sud non è, per così dire, la palla al piede del paese; rappresenta, invece, la grande opportunità per la crescita, la vera area dove, per così dire, si gioca lo sviluppo futuro della nazione. Ciò, anzitutto per la posizione geografica, in un mare Mediterraneo che, negli anni a venire, sempre più è destinato a diventare un'area di libero scambio di un economia vieppiù integrata. In tale contesto, il Mezzogiorno è la porta dell'Europa nel Mediterraneo.

Ma di tutto ciò, a questa maggioranza, non interessa alcunché; le interessa esclusivamente la politica, per così dire, del giorno per giorno. Al futuro, riserva solo le chiacchiere e le promesse che sistematicamente, poi, non riesce a mantenere. Siamo convinti, però, che gli elettori ingannati certamente non dimenticheranno (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Roberto Barbieri. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO BARBIERI. Signor Presidente, l'accordo siglato il 2 novembre dalle parti sociali, il cosiddetto Progetto Mezzogiorno, sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali e dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni datoriali, formalizza una consapevolezza ormai diffusa: competitività e coesione del paese non possono essere distinte dalla crescita del Mezzogiorno.

Si tratti di una consapevolezza diffusa ormai dovunque nel paese e che vede un solo ed esclusivo grande assente, il Governo (e questa maggioranza). Risulta evidente, infatti, da tutte le leggi finanziarie precedenti, l'assenza di politica verso il Mezzogiorno.

La consapevolezza si fonda su un'analisi oggettiva dell'attuale scenario; è una scelta obbligata mettere il Mezzogiorno al centro dell'agenda politica del paese, se vogliamo rimanere il paese che siamo sotto il profilo della competitività, della tutela dei diritti, del clima sociale e, soprattutto, della fiducia verso il futuro.

In tale strada, il ruolo del Mezzogiorno è essenziale; è in questo ambito che sono presenti gli spazi per mantenere la competitività del sistema italiano. Il Mezzogiorno è la riserva potenziale che può ancora costituire una grande occasione di sviluppo per l'Italia intera.

È questa la consapevolezza che accompagna la politica dei Democratici di sinistra; essa, nell'ambito dell'esame di questo disegno di legge finanziaria, si sostanzia nella presentazione di emendamenti puntuali che si occupano della competitività del paese - a partire dal Mezzogiorno -, di welfare e di coesione sociale.

Si tratta di una politica che vede, invece, il Governo assente. È un'assenza che, ormai, a dieci anni dalla fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e dopo quel breve periodo di crescita registrato nella seconda metà degli anni novanta, comincia a sentirsi.

Sono noti a tutti, infatti, i dati drammatici sulla crescita, sugli investimenti, sui consumi e sull'occupazione nel Mezzogiorno. Manca una politica articolata in obiettivi, strategie e strumenti; si crea un clima di sfiducia con promesse tanto ampie quanto irrealizzabili, come le grandi opere e le riduzioni fiscali; si coltiva la cultura del monopolio della produzione, mentre si proclama solo a parole quella del mercato; si diffonde, altresì, la cultura dell'illegalità, dell'elusione delle regole, dei condoni fiscali, dei concordati e dei condoni edilizi.

È come se, saltati gli schemi sui quali si reggeva l'intervento straordinario, non si sia ancora costituito un nuovo ordine per governare l'azione pubblica nel Mezzogiorno. Si deve costruire, invece - ed è ciò che proviamo a fare -, una politica che persegua l'obiettivo di realizzare un sistema produttivo nazionale maggiormente competitivo, che veda il Mezzogiorno d'Italia parte di un medesimo progetto che abbia in testa il sud che serve all'Italia. Il primo passaggio è rappresentato dalla definizione di una politica che parta da problemi strutturali del Mezzogiorno, quali il «nanismo» delle imprese locali, la loro scarsa capitalizzazione, la loro limitata capacità di «fare rete», l'incapacità di organizzarsi in distretti, la scarsa internazionalizzazione in ogni senso, lo scarso livello di innovazione di processo e di prodotto, lo sfruttamento subottimale delle risorse esistenti, prima tra tutte il turismo.

Occorre, insomma, una crescita qualificata, basata su un asse strategico chiaro, in grado di spostare l'economia meridionale, orientando le scelte imprenditoriali verso investimenti nei settori innovativi e strategici, nonché nell'innovazione di processo in quelli tradizionali, colmando così le lacune che limitano la competitività del tessuto imprenditoriale nazionale.

Vorrei evidenziare due livelli di definizione di una siffatta politica. Un primo livello, che potremmo chiamare macroeconomico e di regolazione, deve vedere innanzitutto la spesa per lo sviluppo equamente distribuita nel paese, ridando così consistenza a quanto stabilito, nella scorsa legislatura, dal centrosinistra, vale a dire destinare al Mezzogiorno il 45 per cento della spesa totale in conto capitale del settore pubblico allargato. È necessaria, inoltre, una politica per il settore produttivo, nell'ambito della quale occorre selettività degli interventi. In un momento che vede la scarsità di risorse disponibili, infatti, c'è bisogno di un'azione pubblica selettiva che concentri il proprio intervento, che promuova alcuni soggetti e che, inevitabilmente, ne escluda altri. Ciò rappresenta il contrario sia della cosiddetta Tremonti-bis, sia della «non politica economica» condotta dall'attuale Governo. Si tratta di una situazione comune nel panorama europeo: basti guardare, infatti, ai poli di competitività francesi per comprendere che, nelle esperienze di politica industriale più recenti, è essenziale concentrare le risorse nei nuovi settori in cui si ritiene che esistano margini per consentire una crescita di competitività.

Occorre, insomma, un sistema che scelga, facendolo sulla base di parametri obiettivi, ma che scelga, poiché è ormai troppo tempo che non scegliete, senza comprendere che la politica del «poco a tutti» non risolve i fallimenti del mercato, ma si limita ad aumentare quelli dello Stato. È a tale fine che devono essere orientati gli incentivi economici: orientati, non cancellati, come volete fare, per finanziare successivamente una presunta riduzione delle tasse! Tali incentivi vanno semplificati, eliminando duplicazioni, snellendo le procedure burocratiche, evitando il ripetersi dell'alluvione normativa che ha caratterizzato la storia delle agevolazioni pubbliche nel nostro paese.

Occorre far attenzione proprio nel sud, dove l'incentivazione pubblica ha vissuto di intermediazione politica, per evitare il ripetersi di tali esperienze, promuovendo, invece, strumenti che siano selettivi negli obiettivi, ma automatici nelle procedure. Sono uno strumento di politica industriale anche i contratti di programma, che avete snaturato e che vanno rifocalizzati. Si tratta, infatti, di strumenti che hanno visto tradita la propria missione: infatti, si è assistito al progressivo «sfarinamento» dei contratti ed alla concentrazione sulle grandi imprese si è sostituito il finanziamento di piccole iniziative industriali.

È così venuta meno una delle finalità di tali contratti: quella di promuovere insediamenti di grandi imprese, capaci di creare altre imprese attorno a loro e di far crescere i territori. Va riconquistata la missione originaria dello strumento, ancorandone la concessione a finalità coerenti con una strategia nazionale di intervento e a parametri certi sulla qualità dell'investimento.

Anche da noi, insomma, così come avviene in altri paesi, i contratti devono essere orientati a creare poli di competitività. Accanto alla revisione ed alla focalizzazione di incentivi, va definita una fiscalità di vantaggio, non una riduzione generalizzata (come, nell'attuale dibattito politico, con tanta confusione, s'ipotizza).

Vogliamo procedere ad una riduzione selettiva del carico fiscale. In questo senso vanno i nostri emendamenti, capaci di premiare investimenti e comportamenti virtuosi, che prevedano condizioni più vantaggiose per le imprese localizzate nel sud. Anche il credito di imposta è automatico nelle procedure e selettivo negli obiettivi. Sono gli investimenti in ricerca, innovazione, capitalizzazione delle imprese, internazionalizzazione, crescita dimensionale, organizzazione distrettuale, miglioramenti della qualità ambientale a doversi vedere riconosciuto un trattamento fiscale privilegiato. Se per raggiungere tale fine occorre un confronto con Bruxelles, tale confronto deve essere il più deciso e tempestivo e condotto da un Governo il più autorevole possibile, in grado di far capire che si è di fronte non ad un problema italiano, ma europeo, e convincere che tali sono i passaggi che possono permettere di raggiungere gli obiettivi di Lisbona, nei tempi fissati a Lisbona. Si tratta, in sostanza, di attribuire al sistema di incentivi fiscali e finanziari la forza e la dignità di una politica industriale che spinga le imprese non solo a fare meglio ciò che già fanno, ma anche a produrre bene, in servizi diversi e con nuovi modelli organizzativi.

La lettura congiunta di tutti nostri emendamenti definisce tale linea di politica industriale, che abbiamo in questa sede illustrato e che si confronta con la completa assenza di qualsivoglia strategia da parte del Governo. Da ciò ribadiamo - e lo ribadiremo emendamento per emendamento - che occuparsi oggi del Mezzogiorno non è un atto di generosità verso un'area sottoutilizzata, ma è un'opera svolta nell'interesse del paese: dell'imprenditore del nord-est, dell'artigiano della Brianza e dell'operaio del nord-ovest. Con la crescita del Mezzogiorno, riprenderà a crescere l'Italia (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 27-bis.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Vorrei far notare altresì che l'articolo 27-bis costituisce uno strumento importante per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno e, dunque, ciò che ha affermato, da ultimo, l'onorevole Roberto Barbieri non è condivisibile da parte del Governo, che ha finanziato cospicuamente l'intervento nel Mezzogiorno anche con questa legge finanziaria e sta apprestando nuovi strumenti, tali da realizzare concretamente la maggiore dinamica di quest'area del paese, rispetto al resto d'Italia.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boccia 27-bis.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicola Rossi. Ne ha facoltà.

 

NICOLA ROSSI. Signor Presidente, il sottosegretario Vegas è stato smentito «in diretta». Circa dieci minuti fa, infatti, il viceministro Miccichè ha affermato - leggo testualmente, in maniera che non vi siano equivoci -: «Non credo che siano vere le cifre sulla riforma, uscite dai giornali, ma se fossero queste le cifre che verranno presentate al Senato, lo saranno senza Miccichè al Governo. Se i numeri fossero questi, lo faccio io il partito».

Aiutateci, dunque, capire, e rendetevi conto che il nostro sconcerto è totale. Il Presidente del Consiglio, sostanzialmente, afferma di essere stato - a suo tempo - preso in giro dal ministro dell'economia. Come se ciò non bastasse, illustri esponenti del Governo dichiarano che il ministro dell'economia ha scritto cose che, oggi, non condividono.

Per il viceministro dell'economia, evidentemente, percorrere 50 metri all'interno del palazzo di via XX settembre deve sembrare un ostacolo insuperabile. Egli dichiara, infatti, che non possono essere vere le cifre che lo stesso ministro dell'economia ha presentato. Vi volete, insomma, mettere d'accordo? È mai possibile che il Mezzogiorno non possa sapere cosa può aspettarsi da voi? Un sottosegretario afferma che vi sono le risorse, mentre il viceministro Miccichè ipotizza, addirittura, le proprie dimissioni. Non trovate piuttosto sconcio tale comportamento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)?

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boccia 27-bis.1 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 413

Votanti 412

Astenuti 1

Maggioranza 207

Hanno votato 183

Hanno votato no 229).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Molinari 27-bis.702.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Molinari. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, con l'emendamento in esame si intende fare emergere una realtà assai rilevante nel Mezzogiorno. A seguito della crisi della chimica, nel corso degli anni, si sono realizzati una serie di interventi che non hanno sempre prodotto gli effetti sperati. Sui giornali di ieri abbiamo letto che l'amministratore delegato di Sviluppo Italia Spa, nel corso di un incontro pubblico tenutosi a Palermo, ha affermato che vi sarebbero circa 50 aziende estere pronte ad investire in Italia. È evidente che si tratta di un fatto importante.

È nota da tempo la scarsa attrattività del nostro territorio internazionale e, in particolare, del Mezzogiorno. Sviluppo Italia Spa si pone, quindi, come strumento in grado di esercitare una promozione adeguata verso questo obiettivo, cosa che fino ad oggi non ha fatto.

Chiediamo che vi sia attenzione rispetto ad una sorta di messa in rete delle aree industriali che hanno avuto a che vedere con la chimica, perché sono quelle infrastrutturalmente più attrezzate, in grado di esercitare un'azione di abbattimento delle diseconomie territoriali. Mi riferisco ad una rete che coinvolga la Val Basento, Tito in Basilicata, Brindisi e Manfredonia in Puglia, Crotone e Gioia Tauro in Calabria, Priolo e Gela in Sicilia e Ottana in Sardegna; un'azione sinergica, che dia organicità a queste iniziative e che spalmi sul territorio insediamenti produttivi finalizzati a rilanciare il tessuto industriale del nostro paese. Queste aree industriali, che attualmente versano in condizioni critiche, devono essere rilanciate.

Sappiamo che è in atto una serie di azioni da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle attività produttive, ma crediamo che vi debba essere uno sforzo ulteriore, più forte. Ecco perché è giusto destinare specificamente un'attenzione particolare al settore industriale, che richiama la chimica e che non può essere abbandonato strategicamente nel nostro paese.

Mi auguro che i colleghi delle aree citate siano in grado di accorgersi dell'opportunità di questo emendamento e di fare fronte comune per rilanciare, con Sviluppo Italia Spa, un'azione di promozione industriale in questi comprensori. Per questo motivo, chiedo un voto favorevole sull'emendamento in esame.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adduce. Ne ha facoltà.

 

SALVATORE ADDUCE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cogliamo l'occasione dell'esame di questi emendamenti, per riproporre alla vostra attenzione, a quella del Parlamento intero e anche dell'opinione pubblica - così come è stato fatto in questi giorni nel corso del dibattito sul disegno di legge finanziaria - la questione della necessità che il Governo, la maggioranza ed il Parlamento dedichino alle aree meridionali del nostro paese un'attenzione diversa da quella prevista - anzi, non prevista - dal disegno di legge finanziaria.

In Commissione bilancio si è svolta una discussione anche molto vivace, a tratti tesa, su questo problema e anche sul senso che attribuiamo alle parole utilizzate negli articoli del disegno di legge finanziaria. Sono tra quelli che hanno accolto con un certo interesse l'introduzione dell'articolo 27-bis del quale ci stiamo occupando questa sera. Infatti, tale disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, ha lo scopo di rafforzare l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate.

Vorrei mettere da parte la discussione più generale e complessiva, che abbiamo svolto anche con gli interventi sul complesso degli emendamenti dei colleghi che mi hanno preceduto (da ultimo, ricordo quello del collega Barbieri). Ritengo sia opportuno che il Governo si applichi con maggiore attenzione sulla strumentazione da mettere a disposizione delle aree meridionali. Se utilizziamo la formula «aree sottoutilizzate», come emerge sia dall'articolo in esame, sia dagli emendamenti presentati dalla maggioranza (ad esempio, quelli firmati e sostenuti con determinazione dalla Lega Nord Federazione Padana) sia ancora dall'articolo successivo (il 27-ter) e cancelliamo il termine Mezzogiorno dalle leggi di questo paese, ciò non significa eliminare la questione meridionale. Voi in questo modo volete esorcizzarla e cacciarla dai vostri pensieri, ma la questione rientra, come vi ha descritto chi mi ha preceduto, in termini di percentuali di povertà, di problemi della disoccupazione nelle aree meridionali: voi la volete cacciare dalla finestra, ma la questione meridionale rientra dalla porta!

Con l'emendamento in esame, che non comporta alcun onere ma rappresenta un segnale da dare all'iniziativa imprenditoriale, anche a quella del nord che intende delocalizzarsi al sud, si chiede che venga rivolta una particolare attenzione al settore chimico che interessa una serie di regioni (Sardegna, Puglia e Basilicata). Gli accordi e i contratti di programma (strumenti di programmazione negoziata utilizzati nelle aree del Mezzogiorno), in parte già in itinere, previsti per tale settore potrebbero essere ben supportarti anche attraverso questa legge finanziaria.

La vostra disattenzione nei confronti di questi problemi dimostra il vostro disinteresse nelle aree del sud e non solo, in generale, per le aree sottoutilizzate. Rimarco questa differenza perché le aree del sud non sono soltanto aree sottoutilizzate; con tale termine si sottende il fatto che andrebbe semplicemente aggiustato qualcosa in queste zone. Nel Mezzogiorno, invece, ci troviamo di fronte a ben altri problemi, ben più corposi che, in questi tre anni e mezzo, voi non avete voluto o saputo affrontare.

Noi vi chiediamo di esprimere un voto favorevole su questa proposta emendativa con il quale semplicemente si prevede di aggiungere il periodo: «particolare attenzione è destinata alle aree del Mezzogiorno legate a processi di riconversione dell'industria chimica». Lo scopo di questo emendamento, che non comporta, ripeto, alcun costo, è quello di fornire un indirizzo generale al Governo e all'iniziativa imprenditoriale affinché si localizzino nel sud iniziative legate al settore chimico (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

 

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, senza scomodare i grandi meridionalisti, da Dorso a Salvemini, da Fortunato a Rossi Doria e altri, ritengo che dare centralità alla politica economica del Mezzogiorno sia non soltanto un dovere, ma soprattutto una convenienza, come ultimamente hanno sostenuto anche gli imprenditori e i sindacati. A questo proposito, è sufficiente leggere l'intervista riportata oggi su Il Sole 24 ore di Savino Pezzotta. Il Governo però non va al di là delle dichiarazioni di principio e non fa scelte conseguenti. Ha tolto dalla propria agenda politica il termine «Mezzogiorno», e ignora i milioni di giovani disoccupati ai quali non si dà un'adeguata attenzione, mentre essi chiederebbero semplicemente di utilizzare la loro intelligenza e di immettersi nel mondo del lavoro. Purtroppo, le vostre scelte sono contro il Mezzogiorno; e ciò non lo dice soltanto l'opposizione, ma lo dicono anche, finalmente, i viceministri di questo Governo, come testimonia la recente dichiarazione del viceministro Miccichè.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

 

LELLO DI GIOIA. Innanzitutto, vorrei sottoscrivere questo emendamento. Noi Socialisti democratici italiani, abbiamo più volte discusso e sottolineato la necessità di intervenire puntualmente sulle politiche attive che riguardano lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia.

Ci sembra che all'interno di questa finanziaria non vi siano indicazioni, interventi o indirizzi che possano determinare un'inversione di tendenza per quanto riguarda gli indicatori economici, che dimostrano esattamente una volontà politica ed economica di non intervenire per lo sviluppo del Mezzogiorno del nostro paese.

Abbiamo sempre sostenuto in più circostanze e in moltissime discussioni che il Mezzogiorno d'Italia costituisce una ricchezza per l'intero paese. Lo sviluppo dell'intero paese non può essere a due velocità: se vogliamo che questo paese cresca, abbiamo la necessità di intervenire in modo profondo e forte sugli strumenti per la realizzazione di interventi necessari allo sviluppo economico dell'area del Mezzogiorno.

Nella discussione sugli ultimi articoli, tra cui l'articolo 27, si è determinata di fatto una grande consapevolezza che in tutti i settori merceologici, e soprattutto in quello infrastrutturale, non vi è una politica estremamente espansiva volta a determinare lo sviluppo del Mezzogiorno.

Chiediamo con grande forza a tutti i parlamentari della Repubblica, non soltanto a quelli del Mezzogiorno d'Italia, di intervenire per dare un sostegno forte a questo emendamento, che, comunque, va a rideterminare e a disegnare una nuova concezione dello sviluppo industriale, soprattutto per ciò che riguarda la chimica, e di votare a favore per dare un segnale forte rispetto a un problema del Mezzogiorno, che riteniamo essere un problema di tutta la nazione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Molinari 27-bis.702, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 421

Astenuti 2

Maggioranza 211

Hanno votato 185

Hanno votato no 236).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Spena 27-bis.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Credo che questo nostro emendamento ponga un tema centrale anche in direzione della formazione sociale e meridionale di una società che, altrimenti, rischia di essere una società in dismissione sul piano culturale, dei valori e della stessa tenuta sociale e democratica.

Cosa dice questo nostro emendamento? Esso parte innanzitutto da una considerazione: l'articolo 27-bis è stato introdotto in Commissione, quindi, non era presente nella formulazione iniziale della finanziaria. Esso prevede che, per attrarre investimenti nelle zone sottoutilizzate, Sviluppo Italia conceda agevolazioni alle imprese, che consistono in mutui a tasso zero e contributi in conto capitale, fino a partecipazioni temporanee al capitale sociale.

Vi è un elemento di rilievo critico da annotare: i fondi necessari sono sottratti in modo assurdo ai fondi per il Mezzogiorno. Quindi, quel che ha detto il sottosegretario Vegas nel suo intervento di poco fa non è vero. Qui non vi sono affatto risorse aggiuntive per il Mezzogiorno ma solo risorse sostitutive e a vantaggio delle imprese. Dunque, se si leggono i dati con attenzione, non vi è nulla di ciò che è stato detto. E i destinatari di tali interventi sarebbero le imprese capaci di produrre non meglio definiti effetti economici addizionali e durevoli.

Con questo emendamento - ne abbiamo presentati altri che non abbiamo segnalato per voto data la ristrettezza numerica che, come gruppo, abbiamo dovuto accettare - proponiamo che almeno il criterio guida dell'assegnazione delle risorse sia l'aumento occupazionale, con assunzioni a tempo indeterminato secondo i contratti nazionali di lavoro. Dunque, perlomeno, alle risorse assegnate alle imprese (peraltro sottratte sempre ai fondi per il Mezzogiorno, quindi risorse non aggiuntive) viene collegata la capacità e la necessità che l'impresa produca un saldo occupazionale positivo in loco con l'assunzione di lavoratori non precari ma a tempo indeterminato, in ossequio alle norme dei contratti nazionali di lavoro.

Ci pare che ciò possa incidere, anche se marginalmente, in maniera favorevole in alcune situazioni e in alcune aree del Mezzogiorno.

 

PRESIDENTE. Colleghi, come d'intesa, procederemo ora ad alcune votazioni e poi sospenderò la seduta.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 27-bis.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 405

Votanti 403

Astenuti 2

Maggioranza 202

Hanno votato 179

Hanno votato no 224).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Michele Ventura 27-bis.704, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 419

Votanti 418

Astenuti 1

Maggioranza 210

Hanno votato 181

Hanno votato no 237).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sergio Rossi 27-bis.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 426

Astenuti 2

Maggioranza 214

Hanno votato 184

Hanno votato no 242).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maurandi 27-bis.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 419

Astenuti 2

Maggioranza 210

Hanno votato 180

Hanno votato no 239).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Molinari 27-bis.706, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 424

Astenuti 5

Maggioranza 213

Hanno votato 179

Hanno votato no 245).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Roberto Barbieri 27-bis.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 428

Astenuti 1

Maggioranza 215

Hanno votato 185

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27-bis.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 430

Votanti 427

Astenuti 3

Maggioranza 214

Hanno votato sì 241

Hanno votato no 186).

 

(Esame dell'articolo 27-ter -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27 -ter e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 3).

Colleghi, come convenuto, dopo aver votato l'articolo 27-ter, la seduta sarà sospesa per mezz'ora, per poi proseguire fino alle 21,30.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, l'articolo in questione e i relativi emendamenti ci permettono di continuare la riflessione sulle questioni economiche e sociali legate al Mezzogiorno. Prima di esprimere la nostra posizione in particolare su questi nuovi strumenti, i contratti di localizzazione e la promozione dei fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno, vogliamo soffermare la nostra attenzione su alcune dichiarazioni del viceministro dell'economia.

L'onorevole Miccichè nei mesi scorsi ha ripetuto tramite una certa stampa compiacente e disattenta che mai come negli ultimi mesi sono state destinate tante risorse al sud. Il viceministro dovrebbe sapere che il Mezzogiorno subisce una riduzione del volume delle agevolazioni concesse del 16,5 per cento rispetto al 2002 e del 28 per cento rispetto al 2001. In valore assoluto le agevolazioni in favore delle regioni meridionali sono calate dai 7.308 milioni di euro del 2001 ai 6.236 milioni del 2002 ed, infine, ai 5.231 milioni di euro del 2003.

Molto consistente è stata, inoltre, la riduzione al sud del volume delle erogazioni, che sono scese dai 4.560 milioni di euro del 2002 ai 3.102 milioni nel 2003, con un calo di circa il 31 per cento, segno evidente di un forte rallentamento degli investimenti a favore delle imprese.

Tali scelte del Governo si sono rivelate fallimentari per il sud perché hanno concorso a determinare una vera e propria crisi strutturale di tutti i settori produttivi. L'agroalimentare, il metalmeccanico, il petrolchimico, il tessile e tanti altri comparti sono nel Mezzogiorno, ormai, compromessi e vi è una vera e propria emorragia di posti lavoro. Per il prossimo futuro le condizioni non cambieranno se è vero, come è vero, che la maggioranza ha voluto approvare l'articolo 4 di questa legge finanziaria che stabilisce per il 2005 per le aree sottoutilizzate un tetto complessivo di 7.900 milioni di euro ai pagamenti. Queste sono le cifre che avevano portato l'onorevole Miccichè ad esaltare, nelle settimane scorse, l'impegno del Governo verso il sud o sono le risorse che hanno costretto l'onorevole Miccichè, stasera, a dichiarare che se sono questi i numeri per il sud - e non penso siano quelli definitivi - queste cifre saranno presentate senza Miccichè al Governo? Purtroppo, le cifre sono irrilevanti per il Mezzogiorno. Quindi, l'onorevole Micciché ne prenda atto e, coerentemente, si dimetta.

In questo quadro, che ci porta ad aumentare le nostre preoccupazioni pessimistiche per il futuro del sud e, quindi, a contrastare energicamente le scelte operate per il Mezzogiorno, quali valutazioni potremmo fare dei nuovi strumenti come il contratto di localizzazione dei fondi di investimento? Senza volere né enfatizzare né demolire, ci permettiamo di sottolineare che oggi l'attrazione degli investimenti sta diventando uno dei fenomeni più importanti a livello internazionale. Bisogna, però, tenere in considerazione la competitività di alcuni paesi, in modo particolare quelli asiatici. Per superare la concorrenza diventa necessario mettere in campo una strategia capace di sviluppare la convenienza di investire al sud.

Per tali motivi chiediamo al Governo di chiarire la posizione su queste tematiche. Ancora oggi il Governo sembra affetto da sindrome confusionale: qualcuno annuncia la riduzione dell'IRAP su tutto il territorio nazionale, altri anticipano la proposta della detassazione dell'IRAP per i nuovi assunti, altri ancora lo studio di una fiscalità di vantaggio per il sud. Si tratta di confusione, promesse, menzogne.

Abbiamo più volte tracciato la strada alternativa per il sud, per il rilancio della produttività, per l'occupazione. La scelta da operare è l'ammissione degli errori commessi dal Governo nell'avere bloccato leggi che avevano dato risultati per lo sviluppo della produttività e dell'occupazione. Mi riferisco a leggi non «superburocratizzate», non sottoposte a passaggi di intermediazione come le leggi sul credito di imposta e sul bonus occupazione. Sono queste le norme che vanno recuperate insieme alla politica di concertazione con il sindacato e gli enti locali. Vanno potenziati i fondi per la sicurezza per garantire legalità in questi territori. Purtroppo, su questo terreno il Governo Berlusconi non vuole sentire, anzi ha annunciato che, a copertura della riforma fiscale per abbassare le tasse per i redditi più alti, saranno utilizzate le risorse per il sud, in modo particolare i fondi della legge n. 448.

Signor Presidente, in conclusione dichiaro il nostro pieno appoggio alle proposte emendative presentate, non senza avere ricordato che saranno ininfluenti se non accompagnate da una seria politica di rivisitazione per il sud (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

 

PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, l'articolo purtroppo approvato poco fa e quello in esame sono accomunati da due caratteristiche. La prima è che non aggiungono proprio niente alle risorse ed alle condizioni del Mezzogiorno, se è vero che si muovono entrambi nell'ambito dei fondi esistenti e se è vero che i fondi esistenti sono già stati ampiamente decurtati o rinviati ad un improbabile futuro. Così accade per i fondi della tabella D, così accade per quelli della tabella F. La seconda caratteristica è l'assoluta approssimazione dei due strumenti, o presunti tali, che sono stati proposti; il secondo dei due, oggetto di questo articolo aggiuntivo, riguarda l'obiettivo di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole imprese del Mezzogiorno attraverso la sottoscrizione o l'alienazione di quote di fondi comuni da parte del Dipartimento per l'innovazione della Presidenza del consiglio. Ciò che è grave, tra le altre cose, in questo articolo aggiuntivo è che nell'espletare tale attività il dipartimento lavora in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Ebbene, questa ci sembra una proposta grave, incomprensibile e pericolosa: nelle regioni del Mezzogiorno vi è bisogno di certezze e di rigore nelle norme, anche in quelle riguardanti la contabilità di Stato, e non di deroghe che, certamente, non aiutano, non contribuiscono ad attirare capitale produttivo verso le regioni meridionali. Tali deroghe, semmai, allargano ancora di più l'incertezza delle attività economiche in molti settori del Mezzogiorno.

Riteniamo che questi due articoli siano nient'altro che un espediente: non a caso essi sono stati presentati in Commissione bilancio più o meno nei giorni in cui si concludeva il documento sul Mezzogiorno sottoscritto dai sindacati e dalle maggiori organizzazioni imprenditoriali; ebbene, di tutti i temi sollevati in quel documento in questi articoli aggiuntivi proposti dal Governo e, più in generale, nelle proposte dell'esecutivo per il Mezzogiorno, non vi è assolutamente nulla. Si continua, invece, in quella politica inaugurata da tempo, quella volta a cancellare il Mezzogiorno dall'agenda nazionale ed a liquidare gli strumenti di intervento che erano stati posti in essere (vedi il caso della programmazione negoziata): lo ripeto, il Governo di centrodestra pensa, con faciloneria e con grande senso di irresponsabilità, di liquidarli.

Per tutti questi motivi siamo contrari a questi due articoli aggiuntivi ed avanziamo proposte emendative che mirano a ridurre il danno per il Mezzogiorno e, tramite ciò, per l'economia nazionale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 27-ter, fatta eccezione per l'emendamento Sergio Rossi 27-ter.2, sul quale il parere è favorevole.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Michele Ventura 27-ter.704, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418

Votanti 417

Astenuti 1

Maggioranza 209

Hanno votato 184

Hanno votato no 233).

Prendo atto che l'emendamento Sergio Rossi 27-ter.1 è stato ritirato.

 

Indìco pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sergio Rossi 27-ter.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 426

Astenuti 2

Maggioranza 214

Hanno votato 239

Hanno votato no 187).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nicola Rossi 27-ter.3 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 432

Votanti 431

Astenuti 1

Maggioranza 216

Hanno votato 189

Hanno votato no 242).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sergio Rossi 27-ter.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 430

Astenuti 9

Maggioranza 216

Hanno votato 37

Hanno votato no 393).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Roberto Barbieri 27-ter.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 436

Votanti 434

Astenuti 2

Maggioranza 218

Hanno votato 182

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27-ter, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 440

Votanti 436

Astenuti 4

Maggioranza 219

Hanno votato 250

Hanno votato no 186).

Onorevoli colleghi, prima di sospendere la seduta per mezz'ora, l'onorevole Parolo mi ha chiesto la parola su una questione non riguardante l'esame del disegno di legge finanziaria. Gliela concederò per due minuti. Ripeto: si tratta di un problema che credo interessi l'intera Assemblea ma che non riguarda l'esame del disegno di legge finanziaria. Decorrono comunque da ora i 40 minuti che concediamo alla Commissione bilancio.

 

La seduta, sospesa alle 18,25, è ripresa alle 18,55.

 

Si riprende la discussione.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, porto a conoscenza dell'Assemblea che l'Ufficio di Presidenza e la Commissione bilancio sono ancora riuniti ed hanno bisogno di ulteriore tempo, circa dieci minuti o un quarto d'ora. Ho preferito riferirlo personalmente perché, secondo una vecchia regola, «se non si dice, non si sa».

 

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine nei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, so ovviamente bene che la Presidenza in proposito c'entra poco, però ritengo opportuno che la stessa sappia che tra i gruppi è intervenuta un'intesa per esaminare l'articolo 6 questa sera, a partire dalle 18,30. I gruppi dell'opposizione avevano concordato sull'opportunità di esaminare il suddetto articolo, ma non certo in seduta notturna, visto che si tratta di una delle questioni centrali della legge finanziaria. Signor Presidente, sono già le 19 e lei ha annunciato un ulteriore quarto d'ora di ritardo. Si rischia di non poter esaminare in orario «decente» l'articolo 6; è chiaro che, qualora ciò accadesse, nascerebbero problemi per il rispetto delle intese raggiunte.

 

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la Presidenza terrà conto di quanto da lei rilevato.

 

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine nei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei rafforzare la richiesta avanzata dall'onorevole Boccia, anche alla luce dell'intesa raggiunta sul modo in cui procedere nel corso della serata. Il merito ovviamente riguarda tutt'altra questione su cui, come è noto, la posizione dell'opposizione è profondamente divergente.

Comunque, ci sembra che vi sia la necessità di affrontare alcuni temi in momenti tali da consentire a tutti di svolgere un adeguato approfondimento. Trattandosi di legge finanziaria, tutti i temi sono importantissimi, ma qualcuno forse è più importante di altri. Ebbene, le opposizioni hanno messo in evidenza, fin dall'inizio dell'esame, come il tema del trasferimento di risorse agli enti locali fosse uno dei punti fondamentali e uno degli elementi su cui occorre avere tempo e modalità di svolgimento adeguati per i propri interventi, in momenti congrui. Ci sembra però che questo venga pregiudicato dall'ulteriore slittamento dell'inizio dei lavori.

Visto che l'intesa era nata sotto i buoni auspici del Presidente della Camera, anch'io mi permetto di sottoporre alla sua attenzione la possibilità di proseguire con argomenti già predisposti ed istruiti in sede di Comitato dei nove, consentendo così il proseguimento dei lavori. Infatti, non vogliamo bloccare l'esame della legge, ma soltanto rinviare a domani temi importanti quale quello degli enti locali.

Anche alla luce di ciò, signor Presidente, mi permetto di evidenziare alcune ulteriori osservazioni: le questioni degli enti locali, del Mezzogiorno, della competitività del sistema sono importantissime. Nel corso della seduta, abbiamo appreso dal Presidente Casini una notizia importante, relativa alla richiesta rivolta al ministro dell'economia e delle finanze, Siniscalco, di essere presente in aula e di intervenire nei nostri lavori: infatti, finora egli non si è visto. Tali osservazioni non debbono essere interpretate quale segno di disistima nei confronti degli altri membri del Governo; tuttavia, è la prima volta a mia memoria che il ministro dell'economia, ancorché nuovo di esperienza parlamentare, non sia presente in aula.

È stato detto: viene mercoledì. Se tuttavia viene mercoledì pomeriggio, con i quattro quinti della legge finanziaria già approvati, che ci viene a fare? Dico ciò con tutto il rispetto, ma lei sa che i toscani sono franchi...

 

PRESIDENTE. Anche gli altri italiani se la cavano!

 

RENZO INNOCENTI. Gli italiani sanno che pagheranno gli effetti di tali situazioni! Mi permetto pertanto di insistere affinché l'intervento del ministro dell'economia sia anticipato, in modo da poter affrontare, anche sulla base dell'intervento stesso, i nodi più importanti. Se viene per il «fumo» finale, la sua presenza lascia il tempo che trova (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi per l'intento collaborativo. Ho comunicato la necessità di un'ulteriore sospensione proprio al fine di evitare che i parlamentari trascorressero il tempo fuori dell'aula anziché in aula. Credo che ciò rientri nel rapporto leale che deve sussistere tra la Presidenza e l'Assemblea. Se e quando si manifesteranno problemi relativi agli accordi informali precedentemente assunti, affinché un determinato argomento venga esaminato in un tempo congruo, sono convinto che la Presidenza saprà prenderli in considerazione.

Anche dal punto di vista tecnico, in assenza della Commissione e del suo presidente, non vi è la possibilità di discutere quali argomenti debbano essere trattati prioritariamente.

Ritengo pertanto di dover sospendere ulteriormente la seduta per motivi, per così dire, «kantiani», ovvero per consentire che il tempo trascorra.

Sospendo quindi la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,20.

 

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione ha espresso l'ulteriore prescritto parere sull'emendamento 6.600 della Commissione, nuovamente riformulato (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 4).

Chiedo al relatore di indicare all'Assemblea in che modo ritenga si possa procedere nell'esame del provvedimento.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, prima di passare all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate, propongo di procedere all'esame dell'articolo aggiuntivo Stradiotto 5.01, accantonato in altra seduta. Peraltro, con riferimento a tale proposta emendativa, che verte su materia connessa all'articolo 6, preannuncio un invito al ritiro. Subito dopo, signor Presidente, potremmo passare all'esame dell'articolo 6.

 

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Crosetto. Non essendovi obiezioni possiamo dunque riprendere l'esame dell'articolo aggiuntivo Stradiotto 5.01.

 

(Ripresa esame dell'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 5 -
A.C. 5310-bis
)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo Stradiotto 5.01 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 5) precedentemente accantonato, sul quale il relatore ha preannunciato un invito al ritiro.

 

MARCO STRADIOTTO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro del relatore. Vorrei però illustrare le motivazioni che ci hanno spinto a presentare tale articolo aggiuntivo.

Oggi dovremo esaminare gli articoli che concernono gli enti locali. A tal riguardo vi sono due nodi fondamentali da sciogliere. La prima questione è rappresentata dal taglio dei trasferimenti e le conseguenze per entrate e addizionali.

La seconda importante questione riguarda il patto di stabilità. La prima formulazione di tale misura di limitazione delle spese proposta dal Governo è stata modificata. Devo dare atto al relatore, al presidente Giorgetti e a tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, di essere riusciti a migliorarla, anche se vi sono molti altri problemi.

Fra i risultati positivi vi è quello di aver esonerato dal patto di stabilità i comuni fino a tremila abitanti. Esiste però una problematica: da quest'anno nel patto di stabilità sono previste anche le spese in conto capitale. Questa ipotesi creerà dei grossi problemi per gli investimenti degli enti locali. Noi proponiamo, ovviamente, che il limite sia portato a cinquemila abitanti e che siano escluse le spese in conto capitale.

Affrontare nel merito l'emendamento da noi ritirato è utile per una discussione sul meccanismo del patto di stabilità che avete deciso di adottare in questi anni. A partire dal 2002 avete posto un limite di spesa; nel 2003 e nel 2004, poi, avete previsto un limite sui saldi (quindi sui disavanzi); adesso riproponete per il 2005 ancora un tetto sulla spesa. A nostro avviso questo meccanismo non servirà per conseguire i risparmi che vi aspettavate.

Infatti, ponendo un vincolo solo sulle spese, gli enti locali (anch'essi bravi in finanza creativa, com'ha insegnato il precedente ministro dell'economia) porteranno fuori bilancio quei servizi nei quali sono in pareggio, non esistendo, al riguardo, un problema di entrate.

Per tornare alle questioni di merito, ho avuto modo di ricordare che questo tipo di norma creerà problemi di tagli ai servizi, in particolare quelli sociali, soprattutto per i comuni medi e piccoli; i grandi comuni, infatti, meglio riescono nella finanza creativa. Quindi vi saranno tagli agli asili nido, ai ricoveri per gli anziani e ai servizi per i portatori di handicap.

La collega Santanchè, ricorrendo ad un esempio, ha affermato che è scandaloso che vi siano enti locali che riescono a trovare risorse, a superare i vincoli del patto di stabilità e ad avere tempo e risorse per sponsorizzare addirittura delle squadre di calcio.

Credo che quell'esempio da lei fatto ci debba far comprendere che quel meccanismo del patto di stabilità sia tale da - come diceva Brunetta oggi in una sua intervista sulla stampa - rischiare di danneggiare gli enti virtuosi e non di provocare problemi agli enti spreconi.

A tale proposito ho presentato un articolo aggiuntivo, che ovviamente ritiro perché andrebbe meglio approfondito (io l'ho monitorato su pochi enti locali e andrebbe fatto in modo migliore), che prevede tre parametri fondamentali per l'applicazione del patto di stabilità: l'autonomia finanziaria data dal rapporto tra entrate proprie ed entrate totali (un parametro riguardante l'autonomia impositiva dell'ente); la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente; la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti. Si tratta di un meccanismo veramente serio, che va approfondito e che spero il Governo abbia modo di approfondire (ormai sicuramente non per l'anno prossimo); un meccanismo che senz'altro riesce a privilegiare gli enti virtuosi, che quindi, in quanto tali e con risultati ottimali rispetto ai tre suindicati parametri, sono liberi di agire sui servizi, mentre viceversa costringe i comuni che non rispettano tali vincoli e rapporti a determinate limitazioni.

Si tratta di una risposta alle accuse, che spesso voi fate a noi dell'opposizione, di limitarci a criticare e a proporre misure che costano: questo è un esempio che fa capire che noi proponiamo invece nell'interesse della collettività e del nostro paese emendamenti con un senso, una sostanza e con l'obiettivo di privilegiare gli enti virtuosi e penalizzare quelli spreconi (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'articolo aggiuntivo Stradiotto 5.01 è stato ritirato.

 

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei richiamare all'attenzione sua e dei colleghi, ad iniziare dal presidente della Commissione e dal relatore, le modalità con cui abbiamo ripreso i lavori parlamentari. Siamo già alle 19,30 e abbiamo un'ora di ritardo rispetto a quanto avevamo in qualche modo concordato in ordine ad un possibile andamento organico dei nostri lavori che consentisse di affrontare un tema di grandissimo rilievo, qual è quello delle norme contenute nell'articolo 6, che vorrei ricordarlo a me stesso, prima che agli altri (rappresenta il cuore del provvedimento) riguarda il trasferimento delle risorse agli enti locali.

Così facendo noi rischiamo di rendere frammentato l'esame delle norme in esso contenute, a tutto danno della unitarietà dei nostri lavori parlamentari e di una omogeneità di ragionamento; varrebbe la pena di prendere in considerazione la proposta alternativa, da noi avanzata, di non sospendere i lavori, ma di proseguire stasera, dando la possibilità di esaminare altri punti, che, comunque, dovranno essere svolti: non si ruba niente a nessuno! Si tratta solo di una scelta di opportunità metodologica, che andrebbe a premiare la possibilità di lavorare su un tema senza interruzione e senza frammentazione.

Credo valga la pena di sottoporre tale proposta alla sua attenzione e a quella dei colleghi, dato che noi ci siamo resi disponibili ma che il tempo è trascorso, purtroppo abbondantemente, in modo tale da pregiudicare la possibilità di raggiungere un buon risultato almeno dal punto di vista del metodo.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perché sono molto convincenti i rilievi critici addotti dal collega Innocenti. Vorrei aggiungere che nel Comitato dei nove si è ampiamente dimostrata l'immaturità di discussione e di istruttoria di questo articolo 6. Si aggiunga il fatto, ad esempio, che gli uffici dell'Assemblea richiedono segnalazioni sui subemendamenti che non siamo in grado di dare assolutamente.

Signor Presidente ... signor Presidente, richiamo la sua attenzione perché sto ponendo un'ulteriore questione.

Poiché ci è stato chiesto di segnalare, tra i subemendamenti in eccesso (corrispondenti ai quattro quinti di quelli presentati), quelli da porre comunque in votazione, desidero precisare che, essendo scaduto poco più di un'ora fa il termine per la presentazione, non siamo in grado, al momento, di fornire tale indicazione. Questo argomento va ad aggiungersi a quelli già addotti dai colleghi e concorre a dimostrare l'assoluta immaturità dell'istruttoria relativa all'articolo 6, il cui esame ritengo possa essere accantonato anche in considerazione della rilevanza della materia trattata (la consideriamo una delle colonne portanti del disegno di legge finanziaria).

Potremmo proficuamente continuare a lavorare fino alle 21,30, in conformità a quanto comunicato in precedenza dal Presidente Casini, passando all'esame di altri articoli del provvedimento in esame.

 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Russo Spena.

Chiedo al relatore, onorevole Crosetto, di farci conoscere le valutazioni della Commissione in ordine alla proposta testé avanzata dai colleghi.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, anzitutto mi scuso per il ritardo con il quale si sono conclusi i lavori della Commissione: esso è stato causato, da un lato, dai tempi ristretti di cui la Commissione stessa ha potuto disporre e, dall'altro, dal fatto che abbiamo voluto prendere attentamente in considerazione tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 6.600 della Commissione. Al riguardo, sono in grado di anticipare che la suddetta valutazione ha prodotto un esito positivo che, sia pure in parte, è rilevante.

Ciò chiarito, qualora vi fosse la disponibilità ad affrontare e completare rapidamente l'esame degli articoli 28 e 29 e, se ci sarà tempo, anche dell'articolo 30, la Commissione esprimerebbe un orientamento favorevole a non procedere nella seduta odierna all'esame dell'articolo 6.

 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Crosetto.

Non essendovi obiezioni, possiamo passare pertanto all'esame dell'articolo 28.

 

(Esame dell'articolo 28 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 28 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 6).

Avverto che, a seguito dell'approvazione, nella seduta del 9 novembre scorso, dell'emendamento Boccia 1.1, risultano preclusi, per sopravvenuta incapienza di copertura, i seguenti articoli aggiuntivi: Roberto Barbieri 28.02, Borrelli 28.06 e Iannuzzi 28.07.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 28, fatta eccezione per gli emendamenti Giudice 28.17 e Costa 28.21, sui quali il parere è favorevole.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, per completezza di informazione, desidero precisare che il Governo ed il relatore avevano espresso parere contrario anche sulle proposte emendative precluse.

 

PRESIDENTE. Lei non se ne perde una, onorevole Boccia! Complimenti vivissimi (Si ride)!

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Burlando 28.1 e Mazzocchi 28.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 428

Astenuti 1

Maggioranza 215

Hanno votato 184

Hanno votato no 244).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 28.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 423

Maggioranza 212

Hanno votato 178

Hanno votato no 245).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Villetti 28.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433

Votanti 431

Astenuti 2

Maggioranza 216

Hanno votato 185

Hanno votato no 246).

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
(ore 19,35)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 28.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 420

Astenuti 1

Maggioranza 211

Hanno votato 181

Hanno votato no 239).

Onorevoli colleghi, nella tribuna dell'aula è presente la delegazione dell'Assemblea popolare della Repubblica cinese guidata dal Vicepresidente, che salutiamo nel nome dell'amicizia e dei nostri rapporti con la Cina (Applausi).

Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Villetti 28.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434

Votanti 432

Astenuti 2

Maggioranza 217

Hanno votato 182

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 28.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 438

Votanti 437

Astenuti 1

Maggioranza 219

Hanno votato 187

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Villetti 28.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 432

Votanti 430

Astenuti 2

Maggioranza 216

Hanno votato 182

Hanno votato no 248).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 28.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 427

Astenuti 1

Maggioranza 214

Hanno votato 182

Hanno votato no 245).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Burlando 28.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 443

Astenuti 1

Maggioranza 222

Hanno votato 191

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Giudice 28.14 e Alberto Giorgetti 28.15, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 435

Maggioranza 218

Hanno votato 186

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 28.17, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 442

Votanti 438

Astenuti 4

Maggioranza 220

Hanno votato 418

Hanno votato no 20).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Costa 28.21, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 436

Votanti 424

Astenuti 12

Maggioranza 213

Hanno votato 416

Hanno votato no 8).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Villetti 28.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 416

Votanti 415

Astenuti 1

Maggioranza 208

Hanno votato 176

Hanno votato no 239).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 438

Votanti 435

Astenuti 3

Maggioranza 218

Hanno votato 253

Hanno votato no 182).

Prendo atto che l'onorevole Pistone ha espresso erroneamente un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Chiedo al relatore di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 28.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 28.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mastella 28.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adduce. Ne ha facoltà.

 

SALVATORE ADDUCE. Signor Presidente, con questi articoli aggiuntivi poniamo l'accento su una questione di cui ci siamo occupati negli interventi precedenti. Nella discussione sul disegno di legge finanziaria per il 2005, negli interventi della maggioranza e nella proposta del Governo abbiamo rilevato l'assenza di un tema centrale, vale a dire il Mezzogiorno e la capacità del paese di crescere attraverso l'implementazione di iniziative nelle aree meridionali.

La norma tende ad istituire un fondo per l'internazionalizzazione della sponda sud e, quindi, a far giocare alle regioni meridionali un ruolo proprio nel bacino del Mediterraneo, al fine di stabilire un rapporto con l'area mediterranea come area disponibile a realizzare investimenti e a svolgere un ruolo primario per lo sviluppo di quelle zone, insieme alle nostre regioni meridionali.

Il sostegno, attraverso un fondo che prevede lo stanziamento per ciascun anno, dal 2005 al 2007, di cento milioni di euro, riguarda le imprese che vogliono realizzare iniziative di promozione commerciale ed investimenti diretti nei paesi del Mediterraneo, per lo sviluppo dell'intera area meridionale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Mastella 28.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 434

Maggioranza 218

Hanno votato 190

Hanno votato no 244).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Nicola Rossi 28.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 426

Maggioranza 214

Hanno votato 184

Hanno votato no 242).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Caldarola 28.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 422

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato 183

Hanno votato no 239).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Burtone 28.09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 421

Astenuti 2

Maggioranza 211

Hanno votato 180

Hanno votato no 241).

Il successivo articolo aggiuntivo è precluso dall'approvazione dell'emendamento Boccia 1.1.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Burtone 28.08, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 431

Votanti 430

Astenuti 1

Maggioranza 216

Hanno votato 184

Hanno votato no 246).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Russo Spena 28.010.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, noi qui presentiamo, con l'articolo aggiuntivo 28.010, una proposta complessiva, che era stata già oggetto di una nostra proposta di legge negli anni scorsi (anche nella scorsa legislatura), che riguarda la necessità di reimpostare e di riscrivere l'investimento pubblico nel Mezzogiorno (un investimento pubblico di qualità, un investimento pubblico teso alla socializzazione, ad una programmazione, ad una pianificazione democratica reale, con la ricostruzione quindi anche di una struttura come l'agenzia per il Mezzogiorno). Questo ci sembra importante, a questo punto del dibattito sulla finanziaria, perché il Mezzogiorno viene duramente penalizzato, non soltanto sul versante della stretta sui trasferimenti e sulla spesa pubblica degli enti territoriali, ma anche sul quello degli strumenti politici, di politica economica, che non ci hanno mai fatto gioire, anche quando sono stati presentati dai Governi di centrosinistra, ma che prima in qualche modo costruivano e costituivano una strumentazione di politica economica (la legge n. 488 del 1992, il credito di imposta, il prestito d'onore, il reddito minimo di inserimento, la programmazione negoziata). Oggi invece abbiamo l'abbandono assoluto del Mezzogiorno. Già tra il 2002 e il 2003 vi è stato un calo netto delle risorse per incentivare lo sviluppo, ora siamo ad un disimpegno ancora più esplicito, che del resto era già stato delineato nel documento di programmazione economico-finanziaria. La linea fondamentale del Governo è quella di sostituire i contributi a fondo perduto per metà con i crediti agevolati, per l'altra metà con i prestiti bancari a tassi di mercato. Si interviene cioè - oltre che sulle risorse, che si fermano a meno di 8 miliardi per gli tutti gli interventi per le aree del prestito, fra incentivi alle imprese e opere infrastrutturali - sugli strumenti, in particolare sulla legge n. 488 del 1992, che praticamente significa la rinuncia ad ogni sostegno allo sviluppo produttivo nel Mezzogiorno. D'altro canto, le stesse minacciate - in maniera un po' sgangherata, in verità - dimissioni del viceministro Miccichè di due ore fa dimostrano che anche all'interno della maggioranza vi sono perlomeno tensioni su questo punto. Anzi, addirittura, e scandalosamente, si pensa di finanziare la controriforma fiscale togliendo ulteriori fondi al Mezzogiorno, dopo che il ministro Moratti si era opposta, anche se timidamente, al fatto che quei fondi fossero sottratti alla scuola. Quindi, non se ne esce! Berlusconi i fondi o li toglie alla scuola, licenziando 1.400 persone, o li toglie ulteriormente al Mezzogiorno. Bisogna sapere che di questo stiamo discutendo.

Allora, veramente, credo che possiamo parlare in questo caso di meridionalismo minimale ed estenuato del Governo, che è la metafora del fallimento di una politica economica. Non vi è dubbio che occorra quindi raggiungere una massa critica che riguardi investimenti, infrastrutture, settori produttivi, messa in sicurezza del territorio. In questo senso, occorrono politiche economiche, politiche di intervento industriale, perché la competitività non può fondarsi su un inseguimento della forza lavoro al livello più basso e sulla precarizzazione del mercato del lavoro del Mezzogiorno, ma va conquistata e spostata sulla qualità del prodotto e, quindi, sulla formazione e sulla tecnologia; una grande operazione pubblica, dunque, anche di messa in sicurezza del territorio, che venga incontro ai problemi di occupazione, di qualità dello sviluppo e di socializzazione; un'operazione che ha bisogno di un unico centro di decisione articolato democraticamente.

Sono quindi necessari una struttura pubblica ed un grande intervento pubblico. Tale è il senso fondamentale della nostra proposta alternativa, che sposa un altro punto di vista rispetto al meridionalismo minimale del Governo; a ciò facciamo riferimento con la presentazione di questo articolo aggiuntivo, che sottoponiamo all'attenzione delle colleghe e dei colleghi.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Russo Spena 28.010, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 441

Maggioranza 221

Hanno votato 188

Hanno votato no 253).

Prendo atto che l'onorevole Cima non è riuscita a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Roberto Barbieri 28.04.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

 

PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, le nostre proposte si inseriscono in una prospettiva di rinnovamento e di credibilità dell'intervento nel Mezzogiorno; dinanzi al vuoto delle proposte del Governo, e di fronte alla riduzione o al rinvio nel tempo delle risorse destinate al Mezzogiorno, noi proponiamo, invece, una politica per il Mezzogiorno.

In particolare, l'articolo aggiuntivo in esame - sul quale, dopo il mio intervento, si diffonderà più dettagliatamente qualche altro collega - propone di destinare le risorse per finanziare i contratti di programma ad iniziative imprenditoriali strategiche di livello europeo. Si tratta, quindi, di una proposta che tende a collocare il sostegno alle attività economiche nel Mezzogiorno a livello di iniziative strategiche; a livello, quindi, di iniziative che coinvolgano imprese collocate nel Mezzogiorno nonché istituti di credito che abbiano interesse a finanziare e a sostenere tecnologie ad impatto sui diversi settori ad elevato contenuto tecnologico.

Ritengo perciò che l'articolo aggiuntivo sia, in un certo senso, emblematico del nostro modo di affrontare i problemi del Mezzogiorno (in contrasto, appunto, con il vuoto di proposte e di prospettive del Governo) ed esprima perciò la nostra politica per il meridione.

Per tale motivo, la nostra proposta richiederebbe, da parte di un Governo serio, un'attenzione particolare (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Roberto Barbieri. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO BARBIERI. La ringrazio, Presidente. Chiedo al relatore ed al Governo di esaminare con attenzione la nostra proposta emendativa in quanto, per un Governo serio, essa dovrebbe rappresentare una buona opportunità di dimostrare che si può perseguire una politica industriale utilizzando il criterio della selettività. Perciò, non poche risorse a tutti; piuttosto, in un momento di scarsità di mezzi, le stesse andrebbero assegnate a chi, per così dire, si muove nell'interesse generale del paese.

Quindi, vogliamo introdurre criteri selettivi nei contratti di programma: nuove iniziative promosse da soggetti già accreditati sul mercato; cooperazioni di più soggetti operanti in diversi settori produttivi; 20 per cento degli investimenti in ricerca applicata; impiego di tecnologie a impatto diffusivo (proprio quelle mancanti oggi al paese: biotecnologie, nanotecnologie, materiali avanzati); sostegno del mercato finanziario e bancario sotto forma di un impegno a partecipare all'iniziativa con capitale proprio o di credito; conseguentemente, effetto leva del capitale pubblico per sollecitare quello privato; effetti occupazionali immediati in almeno tre delle regioni caratterizzate dalla presenza di aree sottoutilizzate.

In sostanza, relatore e membri del Governo, si tratta di criteri selettivi che orientano risorse già stanziate verso quei settori, quelle produzioni e quelle tecnologie che servono a rendere più competitivo l'intero paese. Esprimere parere contrario su tale articolo aggiuntivo significa o superficialità o irresponsabilità, quanto...

 

PRESIDENTE. Onorevole....

 

ROBERTO BARBIERI. ... questo Governo, questa maggioranza ed il relatore stanno dimostrando nel corso dell'esame di questo disegno di legge finanziaria (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Roberto Barbieri 28.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434

Votanti 429

Astenuti 5

Maggioranza 215

Hanno votato 184

Hanno votato no 245).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Peretti 28.016, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 435

Votanti 433

Astenuti 2

Maggioranza 217

Hanno votato 181

Hanno votato no 252).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 28.014.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, desidero intervenire per segnalare all'Assemblea la validità della proposta emendativa in esame, la quale, al pari di quelle precedentemente illustrate dai colleghi appartenenti all'opposizione, mira ad offrire un minimo di concretezza alla ripresa di una politica di sviluppo a favore delle regioni del Mezzogiorno in un disegno di legge finanziaria che ha abolito, di fatto, tale problematica.

Vorrei ricordare che abbiamo già registrato, in sede di Commissione bilancio (e nulla è cambiato in sede di esame da parte dell'Assemblea), nella tabella F del disegno di legge finanziaria una traslazione dal 2005 agli anni successivi di 5 miliardi di euro rispetto alla legislazione vigente. In altri termini, con un gioco ormai usuale, ogni anno, per il Governo di centrodestra, si prendono le risorse finanziarie della tabella F (nella quale sono previsti i finanziamenti pluriennali delle leggi di spesa), stanziate in questo caso per l'esercizio 2005, e si trasferiscono agli anni 2006, 2007 e 2008. Pertanto, anche quest'anno, così come è avvenuto negli anni scorsi, si prendono 5 miliardi di euro (lo prevede il disegno di legge finanziaria, dunque si tratta non di un'interpretazione, bensì di una stretta previsione dell'articolato) per traslarli negli anni successivi.

Non avviene solo questo, poiché nella tabella D (recante il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) si prevede, in maniera provocatoria, una maggiore spesa per un importo pari a 100 milioni di euro. È questo il massimo sforzo profuso dal Governo per le politiche a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno per il 2005, ed auspico che, alla fine, non scompaiano neanche questi 100 milioni di euro!

Nella tabella B, ovviamente, non è previsto nulla né nella parte di risorse finanziarie rimaste, né in quelle che sono state tagliate: come risulta dall'articolo 37 del disegno di legge finanziaria in esame, infatti, nessuna di tali previsioni e finalizzazioni era destinata a finanziare interventi a favore dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Il peggio, tuttavia, già si legge sui giornali. Infatti, le indiscrezioni sull'iniziativa assunta per la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive appaiono confermare le indicazioni riportate dalla stampa, secondo le quali una parte delle risorse necessarie per garantire l'abbassamento di tale imposta - se vi sarà - sarà prelevata dai fondi destinati agli incentivi in conto capitale per le imprese del Mezzogiorno. In pratica, dunque, si taglieranno le risorse per garantire il sostegno alle imprese operanti nel Meridione per garantire la copertura finanziaria di tale eventuale, prossima riduzione dell'IRAP. Ciò avverrà nel quadro di uno scenario fortemente negativo per il Mezzogiorno d'Italia, con la conseguenza di compromettere ancora di più la tenuta sia del prodotto interno lordo nazionale, sia, soprattutto, del sistema delle imprese del nord, che utilizzava in larga parte tali incentivi.

Vorrei inoltre osservare che, nel disegno di legge finanziaria al nostro esame, vi sono due articoli, l'articolo 27-bis e l'articolo 27-ter, che dispongono da una parte la costituzione di un fondo comune di investimento (che, se tutto va bene, verrà attivato tra un anno) e, dall'altra, la concessione di contributi per il sostegno alle piccole e medie imprese che investono nei settori dell'innovazione, da erogare attraverso Sviluppo Italia Spa, in base ad una metodica nuova e molto più farraginosa rispetto a quella attualmente vigente.

Si tratta tuttavia di misure che, guarda caso, onorevoli colleghi (il Governo già lo sa, così come lo sa anche l'onorevole relatore e, soprattutto, il presidente della Commissione bilancio, colui che ispira e controlla, in qualche modo, che non sia destinato al Mezzogiorno d'Italia un euro in più), verrebbero finanziate dalle risorse già assegnate alle aree sottoutilizzate del paese.

Quindi, nemmeno un euro in più. Si toglieranno risorse alla contrattazione programmata, alla legge n. 488 del 1992, alle infrastrutture, per realizzare - forse - le misure previste dagli articoli 27-bis e 27-ter di questa legge finanziaria.

Si tratta, dunque, di una legge finanziaria che - in buona sostanza - continua nel solco già anticipato da Tremonti negli scorsi anni, con il supporto di Bossi - e, quindi, della Lega -: «cancellare» il Mezzogiorno.

Quest'articolo aggiuntivo, propone, invece, una misura concreta. Prevede di intervenire per le azioni in favore dell'autoimpiego, ossia di quelle misure che nel Mezzogiorno sono state produttive. Ne raccomando pertanto l'approvazione, perché forse è l'unica possibilità di offrire un aiuto al Mezzogiorno.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Roberto Barbieri. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO BARBIERI. Signor Presidente, approfitto di quest'opportunità per ribadire al relatore ed al Governo che il loro atteggiamento ci lascia allibiti. Finché, infatti, vi è la scusa della scarsità di risorse e, quindi, dell'impossibilità di varare manovre di politica economica, di raggiungere obiettivi e utilizzare strumenti, ciò è comprensibile. Quando, invece, si è di fronte a proposte emendative regolatrici, che cercano semplicemente - a risorse date - di rivolgere verso obiettivi d'interesse generale la politica industriale e, quindi, di non disperdere le poche risorse che rimangono a disposizione, dover costatare la forza con cui si sostiene il parere contrario lascia effettivamente perplessi e fa pensare o ad ignoranza o a pregiudizi che non hanno spiegazione.

Tra gli strumenti regolatori, uno dei più importanti attori pubblici sullo sviluppo è Sviluppo Italia. Vi sono, al riguardo, molte domande che meriterebbero risposta: cosa fa effettivamente Sviluppo Italia? A quale logica d'intervento, negli ultimi anni, sta rispondendo? In qual modo la sua azione è collegata con le finalità di sviluppo perseguite dal Governo? Perché, negli ultimi quattro anni, non vi è stata alcuna direttiva del Presidente del Consiglio volta ad indirizzarne l'azione? È guidata da persone autorevoli ed esperte nel settore della promozione economica, o la composizione del suo consiglio d'amministrazione mostra l'invadenza della politica in un organo tecnico, per riprodurre quei meccanismi d'intermediazione che, nel Mezzogiorno, ben conosciamo?

In modo necessariamente sintetico, penso che Sviluppo Italia debba riprendere al più presto - e noi ci impegniamo in tal senso - il ruolo originario che per essa abbiamo disegnato: quello di agenzia per l'attrazione di investimenti, snella, in grado di accompagnare l'imprenditore tra i meandri della burocrazia e di semplificare le richieste d'incentivazione. Non mi sembra che oggi sia questa l'azione di Sviluppo Italia; mi sembra che essa si disperda in una serie di attività senza un filo conduttore. È, pertanto una società che deve rifocalizzare la propria missione, tornare alle origini e limitare una sorta di «esuberanza operativa» - ed uso un eufemismo - che spesso si esaurisce in annunci, anziché in vere e proprie realizzazioni.

Ribadisco pertanto che, anche di fronte a possibilità di orientare meglio strumenti che possono permettere lo sviluppo del Mezzogiorno e, quindi, del paese, senza che vi sia la necessità di risorse aggiuntive, assistiamo ad un inspiegabile diniego della maggioranza. Ciò il Mezzogiorno lo ricorderà, come l'ha ricordato bene, negli ultimi tre anni di tornate elettorali, mandando a casa tutte le amministrazioni di centrodestra che sono andate al voto.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Burtone 28.014, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 431

Maggioranza 216

Hanno votato 181

Hanno votato no 250).

Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 29.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, propongo di passare all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 29.

 

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, lei ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 29. Intende posticipare il suo intervento? Mi sembra vi sia un'intesa metodologica sul modo in cui procedere...

Onorevole Crosetto, si passerebbe direttamente all'esame dell'articolo aggiuntivo Realacci 29.01?

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, non si esaminerebbero le proposte emendative relative all'articolo 29, bensì si passerebbe direttamente all'esame degli articoli aggiuntivi, a partire da Realacci 29.01.

 

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo solo per dire che se lei avesse deciso di passare agli interventi sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 29 e rinviare, poi, il voto sugli emendamenti, noi avremmo convenuto. Comunque, decida lei...

 

PRESIDENTE. Sta bene.

 

 

(Esame dell'articolo 29 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 7).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

 

RUGGERO RUGGERI. Signor Presidente, non vorrei disturbare eventuali accordi...

 

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, è un problema di tempi e di misura.

 

RUGGERO RUGGERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo le statistiche del Ministero delle attività produttive, i dati dell'Istat e i dati relativi al commercio con l'estero, ci siamo accorti che, dal 2001 al 2003, l'andamento del PIL è sceso dall'1,7, fino ad arrivare in termini reali (e, quindi, non virtuali e monetari) allo 0,4 per cento. Le importazioni, dal 7,1 sono scese a meno 0,6 per cento e lo stesso accade per gli investimenti. Per quanto riguarda gli investimenti fissi lordi, dal 7,3 per cento del 2000 si è arrivati a meno 2,1. Lo stesso accade per le esportazioni: dal 9,7 per cento scendono a meno 3,9 per cento. Questo è un primo dato su cui riflettere: dovremmo prendere atto di una realtà che presenta una crisi strutturale e non contingente. Se, poi, si guarda ai dati della produzione industriale, si vede che, dal 2000 al 2003, si passa dal meno 2,5 al meno 0,4 per cento. Il clima che riguarda i consumatori, secondo i dati dell'ISAE, varia dal più 2,1 del 2000 al meno 8,1.

Inoltre, per quanto concerne l'industria in senso lato, gli ordini interni sono crollati dal più 9,8 al meno 3,5 per cento. Per quanto riguarda gli ordini esteri, eravamo a meno 13,7 e siamo rimasti costantemente sotto.

Ci potrebbe essere un dato positivo riguardante le esportazioni del primo semestre 2004 sul 2003: in realtà, in Italia esse sono aumentate del 5 per cento. Tuttavia, in Germania tale dato è pari a più 11,6, nel Lussemburgo è pari a più 10,7: in totale, per quanto riguarda i venticinque paesi dell'Unione europea, la percentuale si assesta intorno al 7,3.

Allora, questo ulteriore dato ci dice che, di fronte ad una crisi strutturale, la ripresa internazionale alla quale vorremmo agganciarci con questo disegno di legge finanziaria c'è già stata: alcuni paesi l'hanno afferrata, ma l'Italia non c'è riuscita. La Germania e la Francia hanno sforato il tetto del patto di stabilità, ma lo hanno fatto per investire. Noi chiediamo agli italiani di fare sacrifici, ma per quale motivo? Dobbiamo capirlo. Non si tratta di aumentare gli investimenti, bensì soltanto di correggere l'andamento di una spesa pubblica totalmente fuori controllo.

Ci è stato chiesto di dare una scossa all'economia, e questa finanziaria, in particolare, doveva dare una scossa all'economia per consentire una ripresa. Ma quale scossa? I dati parlano di 24 miliardi, e il Fondo monetario internazionale ci dice che mancano ancora dai 5 ai 7 miliardi per coprire la spesa pubblica. C'è un indebitamento tendenziale del 4,4 per cento, ma quello programmatico è pari al 2,7 per cento. Ma questa forbice da dove proviene? È molto semplice fare i calcoli, perché dal 2001 al 2004 l'incidenza delle spese sul PIL è aumentata dell'1,5 per cento (18 miliardi), mentre le entrate sono diminuite dello 0, 5 per cento (12 miliardi); il totale è pari a 30 miliardi. Questo è il buco che non dipende né dai comunisti né dai risultati conseguiti dal centrosinistra, ma dipende dal fatto che voi non avete gestito e non sapete controllare la spesa pubblica. Punto e a capo.

Dobbiamo pertanto prendere atto che questa finanziaria non dà alcuno shock all'economia, anzi al contrario. La maggior parte delle entrate sono maggiori entrate tributarie; in realtà, provengono dalla revisione degli studi di settore, che rappresentano una rottura di fiducia fra lo Stato e le nostre imprese. Una rottura che si è consumata con la rottura del sistema della concertazione. Ma dobbiamo anche dire che tutte le promesse e gli obiettivi del patto per l'Italia qui stanno fallendo e sono fallite: avete anticipato gli incassi, avete posticipato le spese, avete spostato fuori bilancio le spese. E ora ci troviamo con una realtà che non riusciamo più a gestire.

Con l'articolo 29 volevate dare uno shock all'industria: fondi a favore del made in Italy. Ma quali fondi! Stiamo ancora aspettando il made in Italy. Il fondo per le missioni internazionali di pace? Ma queste certamente non potranno diminuire per gli impegni internazionali assunti; lo stesso vale anche per l'agenzia governativa che doveva dare un impulso alla crescita e alla competitività, ma, in realtà, voi non avete previsto un euro per le piccole imprese e gli artigiani: voi non avete rifinanziato l'Artigiancassa. E questo lo shock all'economia? Non solo, ma in questo articolo 29 prevedete per la Motorizzazione l'aumento delle tariffe proprio perché costituiscono un aumento delle entrate dello Stato. Ma con ciò si andrà a bloccare ancora il mercato dell'auto, sia del nuovo sia dell'usato.

Quelle che il gruppo della Margherita ha presentato sono proposte emendative di buonsenso, praticabili, e riguardano l'innovazione tecnologica in senso vero e non in senso virtuale. A questo proposito, ricordo le proposte emendative presentate dai colleghi Morgando e Realacci. Sempre del collega Realacci, ricordo le proposte emendative che fanno della ricerca e dello sviluppo il cuore dello sviluppo delle nostre imprese. Senza ricerca e senza sviluppo avremo solo buchi e non riusciremo a competere, non dico nel mondo, ma neanche in Europa.

In tema di energia i colleghi Realacci e Vernetti hanno presentato una serie di emendamenti che riguardano la ricerca e lo sviluppo sulle fonti energetiche rinnovabili. Infine, l'efficienza energetica. Questa la possiamo raggiungere? Dipende solo da noi, dalla buona volontà e dall'intelligenza di un ministero che, purtroppo, fa acqua da tutte le parti (parlo del Ministero delle attività produttive).

Il collega Marcora, infine, ha presentato alcune proposte emendative in materia di agricoltura, che sembra la grande Cenerentola di questa finanziaria. Diciamolo pure: pretendiamo e chiediamo agli agricoltori di ammodernarsi e di innovarsi, ma poi non diamo loro nessun aiuto concreto e tangibile, sebbene spesso sarebbe sufficiente un'indicazione, una certezza. Stesso discorso vale per l'industria delle terme; e, infine, in materia di educazione stradale, mi permetto di insistere sul tema della scuola come fattore strategico della società. Addirittura, abbiamo di fatto tolto l'inglese e facciamo pagare i libri alle scuole primarie.

Anche l'educazione stradale, in cui ravvisiamo un elemento di civiltà, considerato che sulle strade si verificano gli incidenti e le morti, è stata eliminata dalle scuole primarie. Noi, insieme al collega Pasetto, vorremmo reinserirla.

Infine, l'internazionalizzazione: diversi colleghi hanno presentato degli emendamenti affinché l'Italia sia sprovincializzata da questo Governo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento Boccia 1.1, risultano preclusi per sopravvenuta incapienza della copertura, gli emendamenti Rugghia 29.80, Franci 29.91, Misuraca 29.92 e Molinari 29.107 e gli articoli aggiuntivi Nicola Rossi 29.022, Cabras 29.026 e Tocci 29.030.

Secondo quanto proposto dal relatore, avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29, nonché la votazione dell'articolo medesimo devono intendersi accantonati.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Il parere della Commissione è contrario su tutti gli articoli aggiuntivi. La Commissione propone di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 29.03.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Realacci 29.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 413

Votanti 412

Astenuti 1

Maggioranza 207

Hanno votato 178

Hanno votato no 234).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Gambini 29.013.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lulli. Ne ha facoltà.

 

ANDREA LULLI. Con questo articolo aggiuntivo ci permettiamo di porre all'attenzione dell'Assemblea e del Governo la possibilità di mettere in piedi uno strumento per favorire le innovazioni nelle piccole imprese. Facciamo riferimento all'esperienza della politica industriale degli Stati Uniti, che ha come elemento motore delle politiche pubbliche per favorire l'innovazione nelle piccole imprese la SBIR, ossia la small business innovation research.

Come funziona questa nostra proposta? Si punta a dare degli incentivi mirati alle imprese che hanno idee per portare avanti progetti di innovazione di prodotti, in modo particolare, per l'utilizzazione delle nuove tecnologie e di un nuovo sapere.

È un elemento importante perché con poche risorse possiamo stimolare un grande processo di innovazione, anche sollecitando le capacità imitative in senso positivo che costituiscono una delle risorse importanti su cui si fondano i nostri sistemi di piccola impresa.

Questo è un esempio di come si può fare politica industriale mirata, senza dare incentivi a pioggia, ma puntando a premiare l'impresa che presenta un progetto di innovazione per sostenerlo e portarlo avanti fino ad immetterlo nel mercato.

Siccome ho sentito all'inizio della seduta molti ragionamenti sulla necessità e l'importanza dell'innovazione tecnologica, invito l'Assemblea a riflettere veramente, perché questo articolo aggiuntivo con un piccolo stanziamento può costituire un fattore di propulsione per essere a fianco e testimoniare la vigilanza delle politiche pubbliche alle nostre piccole imprese, soprattutto quelle che hanno la voglia e la capacità di rischiare e di introdurre innovazioni tecnologiche ed il nuovo sapere nel loro tradizionale operato.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gambini 29.013, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 412

Votanti 411

Astenuti 1

Maggioranza 206

Hanno votato 181

Hanno votato no 230).

Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 29.03 deve intendersi accantonato.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Folena 29.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 418

Maggioranza 210

Hanno votato 179

Hanno votato no 239).

Prendo atto che gli onorevoli Santori e Pinto non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Marcora 29.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 425

Votanti 424

Astenuti 1

Maggioranza 213

Hanno votato 182

Hanno votato no 242).

Prendo atto che l'onorevole Santori non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Pappaterra 29.053 e Misuraca 29.010, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 422

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato 183

Hanno votato no 239).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Marras 29.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 422

Astenuti 1

Maggioranza 212

Hanno votato 185

Hanno votato no 237).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Misuraca 29.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 420

Astenuti 1

Maggioranza 211

Hanno votato 183

Hanno votato no 237).

Prendo atto che le onorevoli Pinto e Mondello non sono riuscite ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Franci 29.012, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 422

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato 179

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Villetti 29.014, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 418

Astenuti 5

Maggioranza 210

Hanno votato 175

Hanno votato no 243).

Prendo atto che l'onorevole Germanà non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Agostini 29.017, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 426

Votanti 422

Astenuti 4

Maggioranza 212

Hanno votato 175

Hanno votato no 247).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Realacci 29.018, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 426

Astenuti 3

Maggioranza 214

Hanno votato 183

Hanno votato no 243).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Lulli 29.019

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lulli. Ne ha facoltà.

 

ANDREA LULLI. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo intende portare un aiuto alle nostre imprese esportatrici presenti sul mercato, che si danno un gran da fare e hanno molte difficoltà a reggere la competitività dati i ritardi del nostro sistema paese.

Riteniamo che a queste imprese, che sono le più esposte sui mercati internazionali, si possa concedere un contributo, consentendo una detrazione del credito di imposta sulle esportazioni fino a 5 milioni di euro. È un costo che non comporta un esborso per lo Stato; certamente potrebbe porsi un problema di cassa. Voglio, però, fare un appello accorato: abbiamo un grande problema, che è quello di sostenere le nostre produzioni e la competitività delle nostre produzioni sui mercati internazionali. È chiaro che è necessario non dilatare la spesa pubblica, vorrei però ricordare a tutti che, se in questi tre anni, invece di aumentare la spesa corrente dei ministeri, si fosse posta un po' più di attenzione al finanziamento dello sviluppo, sarebbe stato meglio e, senz'altro, più produttivo. Tuttavia, ora, concedere la possibilità di recuperare l'IVA sulle esportazioni fino ad un massimo di 5 milioni di euro: sarebbe un toccasana per migliaia e migliaia di piccole imprese; sarebbe la testimonianza che lo Stato è vicino a chi, tutti giorni, combatte la battaglia della competitività, a chi fa tutti gli sforzi per creare e produrre ricchezza nel nostro Paese.

È una proposta, lo ripeto, che non intende aggravare il bilancio dello Stato, serve semplicemente a dare maggior respiro e maggiore liquidità alle imprese attingendo alla ricchezza che esse stesse creano producendo ed esportando i nostri prodotti. Dunque, non comprendo bene perché non si voglia approvare questo articolo aggiuntivo, che sarebbe una testimonianza importante di fiducia verso il nostro sistema imprenditoriale, soprattutto quello più esposto sui mercati internazionali, in particolare verso le piccole imprese che hanno grandi difficoltà ad anticipare tanti costi e, allo stesso tempo, sarebbe certamente un aiuto concreto, al di là di tante dichiarazioni di sostegno al sistema imprenditoriale delle piccole e medie imprese mentre poi, in effetti, nulla si fa se non complicare la vita di tutti giorni di chi produce e lavora (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Roberto Barbieri. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO BARBIERI. Signor Presidente, vorrei sostenere l'articolo aggiuntivo in esame testé illustrato dal collega Lulli. Il metodo è lo stesso della proposta emendativa precedente. Il Governo ha l'obiettivo di ridurre le tasse in maniera generale; la nostra proposta, invece, tende a premiare sul piano fiscale le imprese che abbiano comportamenti virtuosi. Nel caso della proposta emendativa precedente si trattava di imprese che investono in ricerca; nel caso in esame si tratta di imprese che si orientano verso mercati esteri. Ciò introduce anche un criterio di selettività nella riduzione fiscale.

Mi chiedo: perché si ha fiducia, per la ripresa dell'economia, nelle riduzioni fiscali generalizzate e non, invece, in riduzioni mirate che tendono a risolvere i problemi strutturali dell'economia italiana?

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lulli 29.019, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 432

Maggioranza 217

Hanno votato 184

Hanno votato no 248).

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto ed avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Polledri 29.020.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri.

 

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame prevede misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa. Tra i settori che ancora oggi nel nostro paese reggono l'economia vi sono sicuramente i distretti. Calcolando solamente i tre distretti manifatturieri abbiamo un numero di occupati maggiore della somma della FIAT, dell'ENI e dell'ENEL. La piccola e la media impresa dei distretti hanno anche un indice di redditività estremamente maggiore rispetto alla grande impresa. In media, generano due lire di reddito in più su cento lire investite.

È necessario, pertanto, signor sottosegretario, sostenere la legislazione delle reti di impresa per poter aggregare anche realtà non contigue dal punto di vista fisico ma che potrebbero trovare sinergie importanti attraverso una legislazione ad hoc. Si tratta di favorire l'adozione di strumenti societari ed aziendali, di favorire strumenti, attraverso le reti di impresa, per aumentare la riqualificazione, di favorire le reti. Si tratta di una legislazione che qualche volta è già stata annunciata come possibile e necessaria da parte del Governo. Vorrei ricordare al Governo ed al relatore l'importanza di prendere una posizione in tal senso nell'eventuale presentazione del maxiemendamento al Senato: ciò è fondamentale per le nostre imprese.

Pertanto, mi dichiaro disponibile a ritirare tale articolo aggiuntivo, ma chiedo espressamente, a nome del gruppo della Lega Nord, un pronunciamento del Governo su un provvedimento ad hoc per la legislazione delle reti di impresa.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, la maggiore internazionalizzazione delle imprese è sicuramente uno degli obiettivi del Governo, soprattutto in questa fase. Dunque, magari successivamente al Senato, con apposito provvedimento, come già preannunciato, tratteremo anche tale tema.

Se il presentatore, nel ritirare l'articolo aggiuntivo in esame, volesse trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, preannuncio che il Governo sarebbe disponibile ad accettarlo.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo Polledri 29.020.

 

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, lo faccio mio, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lulli. Ne ha facoltà.

 

ANDREA LULLI. Signor Presidente, il sottosegretario mi permetterà di dire che spero veramente che affronterete in seguito tale tema. Il problema non è di dialettica tra opposizione e Governo. Bisogna prendere atto che i sistemi di piccola impresa sono uno dei patrimoni più importanti che rimane al sistema industriale italiano. Quindi, dovrebbero rappresentare una priorità.

Per tale motivo, chiedo di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo in esame ed invito caldamente i colleghi a votare a favore, anche perché mi pare che l'entità dello stanziamento previsto, pur importante, sia sicuramente affrontabile. Magari, si potrebbero operare tagli da qualche altra parte, ad esempio ai centri studi che esamineremo più avanti, per dare un segnale alle reti di impresa.

Credo davvero che sia finito il tempo dei rinvii! Il sistema delle piccole imprese, il sistema dei distretti industriali non possono aspettare all'infinito! Si tratta di uno dei punti di forza della nostra economia che, tra l'altro, ci consente ancora oggi, nonostante la crisi, di pagare la bolletta energetica. Se però questi sistemi distrettuali non ricevono l'attenzione della politica industriale del Governo, possono davvero entrare in una crisi che aggraverebbe la situazione italiana dal punto di vista sociale, recando anche un danno rilevantissimo alla già brutta situazione della nostra spesa pubblica.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Polledri 29.020, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 425

Votanti 423

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato 182

Hanno votato no 241).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Peretti 29.021, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 427

Votanti 420

Astenuti 7

Maggioranza 211

Hanno votato 173

Hanno votato no 247).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Realacci 29.023, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 427

Votanti 421

Astenuti 6

Maggioranza 211

Hanno votato 174

Hanno votato no 247).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gambini 29.025, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 424

Maggioranza 213

Hanno votato 178

Hanno votato no 246).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Nigra 29.027.

Onorevole Nigra...?

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo...

 

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, le avevo segnalato il nome dei colleghi che sarebbero intervenuti!

 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Innocenti, ma dai cenni che ho visto mi era sembrato...

 

RENZO INNOCENTI. Bisogna dare il tempo per intervenire!

 

PRESIDENTE. Infatti, ho dato la parola all'onorevole Nigra, ma poi ho visto che non parlava e che faceva segni... Sembrava un'indiano...!

Revoco l'indizione della votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, il mio gesto era un «augh» per segnalarle che avrei parlato!

Questo articolo aggiuntivo affronta un problema specifico, quello di incentivare l'acquisto di autoveicoli ecologici; in realtà, esso si prefigge di raggiungere uno scopo più generale, quello cioè di parlare al Governo (da questo punto di vista purtroppo sordo e rinunciatario) della crisi del settore dell'auto. Poco fa, il sottosegretario Vegas ha detto, parlando di un provvedimento relativo ai distretti industriali, che l'argomento è rinviato ad un'ulteriore discussione e ad un futuro approfondimento. Ebbene, pensiamo che il settore dell'auto sia una realtà che necessita - oggi - di avere strumenti adeguati per poter affrontare una crisi che altrimenti rischia di diventare nei prossimi mesi irrisolvibile. Rivalta, Melfi, Mirafiori, Termini Imerese, Cassino ed Arese devono rimanere siti industriali, come chiedono i sindacati, le istituzioni, le associazioni industriali, e non diventare un cimitero della nostra industria nazionale.

Ebbene, incentivare l'acquisto degli autoveicoli ecologici vuol dire anche incentivare la ricerca, ed in modo particolare quella applicata. Occorre tutto ciò per fare in modo che la nostra industria nazionale, e non parlo ovviamente solo del gruppo FIAT, ma dell'intero comparto industriale dell'auto, possa rimanere competitiva all'interno del quadro internazionale del mercato automobilistico, laddove la concorrenza spietata rischia altrimenti, come avviene già oggi, di cancellare definitivamente questo nostro settore dallo scenario mondiale. In questi ultimi mesi si è registrata una crisi nelle vendite che mette ulteriormente in difficoltà l'industria nazionale, che pure ha avviato un processo di rinnovamento e di incentivazione dei nuovi autoveicoli. Occorre aiutare e sostenere questo processo: fare ciò è possibile se, come chiediamo, si darà un sostegno all'acquisto degli autoveicoli, misura che potrebbe essere in qualche modo una forma di sostegno per l'intero settore.

Chiediamo quindi al Governo di prendere in considerazione in modo positivo questo articolo aggiuntivo e di esprimere su di esso un parere favorevole: in tal modo si potrebbe dare una risposta immediata ad un problema che, altrimenti, rischia di divenire irrisolvibile con il passare del tempo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Roberto Barbieri. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO BARBIERI. Signor Presidente, vorrei sostenere l'articolo aggiuntivo presentato dal collega Nigra, anche perché questo Governo e questa maggioranza si occupano di tutto, tranne che dei problemi seri del paese. Intorno all'industria dell'auto, vivono interessi importantissimi per il nostro paese: tra occupati diretti e dell'indotto, siamo di fronte a milioni di famiglie che vivono intorno all'industria dell'auto. Peraltro, la FIAT, la principale industria italiana, è una delle poche industrie presenti nelle classifiche internazionali. Ricordo a questo Governo che molti degli impieghi del sistema bancario italiano sono bloccati in crediti alla FIAT, diventando di fatto capitale sociale della FIAT. Quindi, di fronte ad una convergenza così imponente di interessi, è un atto d'irresponsabilità - peraltro non unico - da parte del Governo e della maggioranza non occuparsi in modo strutturale del settore automobilistico. Questo articolo aggiuntivo certamente non lo fa, ma fornisce comunque un aiuto in tal senso, indicando la corretta direzione di marcia (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Nigra 29.027, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 421

Votanti 419

Astenuti 2

Maggioranza 210

Hanno votato 176

Hanno votato no 243).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tocci 29.029.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tocci. Ne ha facoltà.

 

WALTER TOCCI. Con questo articolo aggiuntivo proponiamo un incentivo per la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche nelle imprese italiane. Il sistema produttivo italiano manifesta infatti un gravissimo ritardo nell'utilizzazione di queste tecnologie, che sono importantissime sul piano della competitività internazionale. Per conoscenza dei colleghi, vorrei ricordare alcune semplici cifre: la spesa per informatica per addetto nelle imprese italiane è di mille dollari l'anno, laddove in Germania è del 60 per cento più alta e negli Stati Uniti è il triplo. Se vediamo più in dettaglio ci accorgiamo che sono soprattutto le piccole imprese italiane a trovare una grande difficoltà ad introdurre queste nuove tecnologie. Se esaminiamo poi la situazione in modo più articolato, ci accorgiamo che questa difficoltà diventa quasi un'impossibilità nel sistema produttivo del nostro Mezzogiorno.

Molti studi hanno dimostrato che il calo di produttività del sistema economico italiano, così forte negli ultimi tre anni, dipende in gran parte da questa difficoltà del sistema produttivo ad utilizzare le tecnologie informatiche, mentre tali tecnologie si stanno sviluppando con grande accelerazione nel mercato internazionale. Noi proponiamo quindi di aiutare le imprese in questa fase di innovazione tecnologica. La fase precedente, quella dell'acquisto del computer, era abbastanza semplice. Oggi si tratta invece di utilizzare queste tecnologie per «reingegnerizzare» il sistema produttivo e per rinnovare i processi e i prodotti. In questa fase molto più complessa bisogna aiutare soprattutto le piccole imprese, che non hanno al loro interno le professionalità necessarie per compiere questo salto tecnologico.

Noi proponiamo quindi di incentivare questi processi di innovazione, tramite centri servizi - che devono essere di natura privatistica -, che diano il supporto necessario alle piccole imprese, ai distretti, per «reingegnerizzare» il ciclo produttivo, per la progettazione, per i rapporti con gli enti di ricerca, per il commercio elettronico e per la diffusione della banda larga. In questo modo, si potrebbe far compiere un salto di qualità al nostro sistema produttivo, aiutando così la competitività del paese.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Roberto Barbieri. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO BARBIERI. Signor Presidente, noi dobbiamo pur intervenire, perché in questa finanziaria stiamo sperimentando un'innovazione istituzionale: invece della prima lettura, questa è la «zero lettura», dato che la prima avverrà al Senato. Pertanto, quando c'è qualche proposta emendativa significativa, come quella del collega Tocci, il sottosegretario Vegas e il relatore perlomeno sul piano intellettuale dovrebbero ascoltare. Questa maggioranza promise agli italiani le famose tre «i»: inglese, informatica e impresa.

Invece, noi, per ora, abbiamo trovato inettitudine, irresponsabilità e immobilismo ed anche una quarta «i», quella dell'ignoranza nei confronti dei problemi del paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

L'articolo aggiuntivo del collega Tocci è stato proposto nell'interesse della qualità e della competitività del paese e solo l'irresponsabilità fa sì che non venga esaminato nel merito e venga espresso sul medesimo un parere contrario (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Tocci 29.029, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 411

Votanti 410

Astenuti 1

Maggioranza 206

Hanno votato 167

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Roberto Barbieri 29.031, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434

Votanti 433

Astenuti 1

Maggioranza 217

Hanno votato 184

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Realacci 29.032, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 434

Maggioranza 218

Hanno votato 185

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Tocci 29.033, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 425

Astenuti 3

Maggioranza 213

Hanno votato 183

Hanno votato no 242).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Vernetti 29.040, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 437

Votanti 435

Astenuti 2

Maggioranza 218

Hanno votato 188

Hanno votato no 247).

Prima di passare alla votazione del successivo articolo aggiuntivo, vorrei esprimere all'onorevole Piergiorgio Martinelli, nostro collega e sindaco di Chiuduno, in provincia di Bergamo, la solidarietà di tutti noi, perché oggi pomeriggio è stato malmenato ed aggredito da un malavitoso che poi è stato arrestato e sarà processato domani per direttissima. Al collega Martinelli, che ha riportato numerose lesioni, giungano gli auguri e la solidarietà da parte di tutti noi (Applausi generali)!

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Quartiani 29.036.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, mi rendo conto della gravità dell'accaduto, ma vorrei un po' di attenzione...

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

 

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Sono stato colpito dal giudizio negativo che il Governo ed il relatore hanno espresso sull'articolo aggiuntivo in esame, perché, in realtà, si tratta di una materia sulla quale si è convenuto unanimemente in Commissione attività produttive. Da parte del Governo e del Ministero delle attività produttiva è stato anche espresso un giudizio positivo nel corso di una lunga discussione, anche quando sono stati assunti provvedimenti in merito.

L'articolo aggiuntivo tratta della famosa questione relativa al cosiddetto provvedimento CIP 6, che stabilisce quella sorta di tariffa aggiuntiva che grava sui bilanci delle imprese e sulle tasche dei cittadini e delle famiglie italiane; riguarda, in particolare, quella tariffa che si paga sull'energia elettrica prodotta attraverso le fonti cosiddette assimilate.

Le fonti assimilate rappresentano l'80 per cento di un insieme di elementi che vanno a comporre una quota della tariffa, la cosiddetta componente tariffaria A3. Dovrebbe essere una misura a sostegno dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, ma, in realtà non lo è, perché si tratta di convenzioni che sono state varate nel passato per passare dalla fase nella quale alcune produzioni e generazioni di energia venivano realizzate attraverso scarti della lavorazione chimica dei prodotti di idrocarburi e di petrolio.

Si tratta di una gravosa bolletta che costa agli italiani ed alle imprese italiane, perché parliamo di circa un miliardo di euro, cioè di 2 mila miliardi di vecchie lire che, ogni anno, gli italiani pagano per un energia incentivata e acquistata obbligatoriamente dal gestore della rete ed immessa in rete indipendentemente dal fatto che questa energia venga utilizzata o dispersa.

Con questa proposta emendativa, si chiede semplicemente di superare il regime della componente tariffaria A3 di oneri di sistema che riguardano le energie prodotte da fonti assimilate per distinguere, facendo un'operazione verità, tra l'energia effettivamente pulita, prodotta da fonti rinnovabili, e l'energia sporca, prodotta con fonti sporche che passa come energia pulita.

Ciò non ci aiuta né a raggiungere gli obiettivi di Kyoto né a raggiungere gli obiettivi posti dall'Unione europea per le fonti rinnovabili e costa circa il doppio o il triplo del prezzo di mercato praticato nella borsa elettrica agli italiani e alle imprese.

Quindi, a regime, se attraverso l'approvazione del presente articolo aggiuntivo si dovesse decidere di non riconoscere la possibilità di rinnovare le convenzioni per la produzione di energie di fonti assimilate, liberiamo gradualmente un miliardo di euro sul mercato. Tale somma può così essere ripartita: una metà ai fini della riduzione delle tariffe alle aziende e alle famiglie, quindi con l'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mentre l'altra metà può essere indirizzata ai fini della realizzazione di un vero piano per la ricerca e l'innovazione tecnologica per garantire, su impianti nuovi e meno nuovi, l'utilizzo di energie che possano produrre risparmio e una migliore qualità ambientale.

Ciò significa creare un fondo che può favorire l'ENEA e le aziende private che, in tal modo, annualmente potrebbero disporre di 500 milioni di euro, in grado di consentire al nostro paese di avvicinarsi sempre più agli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto.

Tra l'altro, tutto questo non costa nulla al bilancio dello Stato, in quanto si riduce semplicemente ad un costo che oggi è compreso nella bolletta degli utenti. Dunque, sono questi i motivi per i quali non comprendo perché il Governo abbia espresso un parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Quartiani 29.036, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 420

Votanti 419

Astenuti 1

Maggioranza 210

Hanno votato 181

Hanno votato no 238).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Vernetti 29.038.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

 

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, come spiegato in precedenza dal collega Ruggeri, abbiamo provato, attraverso diversi emendamenti, ad introdurre in questa manovra finanziaria misure che favorissero l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico, la produzione di fonti rinnovabili, insomma la competitività del paese.

In particolare, la presente proposta emendativa favorisce la microgenerazione e la cogenerazione. Ciò significa avvicinare la produzione di energia al territorio, renderla più efficiente, produrre assieme energia e calore risparmiando, sia in termini di risorse economiche sia in termini di inquinamento e di emissioni, quote significative che aiutano il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, l'economia del paese e anche l'economia dei cittadini italiani.

Il relatore ha proposto di accantonare un articolo aggiuntivo sulle biomasse, che può avere un suo interesse a meno che non ci sia una palingenesi nel mitico passaggio della finanziaria al Senato, che tutti aspettiamo per capire se ci troveremo di fronte ad una legge dal profilo in qualche modo identificabile; tuttavia non si riesce a capire come mai in una finanziaria, che viene presentata in un particolare momento dell'economia italiana e in una situazione in cui, avendo la Russia sottoscritto gli accordi di Kyoto, l'Italia è chiamata ad obblighi stringenti che ratificheremo in un appuntamento internazionale i primi di dicembre, manchi qualsiasi riferimento a misure operative efficaci che vadano in questa direzione.

La presente misura, che tra l'altro ha un costo limitatissimo, serve a rendere il nostro paese meno inquinato e più attento alle ragioni dell'ambiente. Ritengo che ciò sia nell'interesse di tutti (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.

 

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere la presente proposta emendativa, condividendo pienamente le argomentazioni esposte dal collega Realacci.

Confidando in una particolare attenzione da parte del Governo, vorrei aggiungere che l'obiettivo di questo articolo aggiuntivo corrisponde a quanto riferito nelle scorse settimane dal ministro Matteoli, a proposito dei già annunciati ma non ancora attuati provvedimenti per la competitività. Dunque, sarebbe un atto di coerenza da parte del Governo e della sua maggioranza mostrare, con il sostegno all'articolo aggiuntivo in oggetto, che si tratta di un obiettivo condiviso non solo dal centrosinistra, ma dall'intero Parlamento.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Vernetti 29.038, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 411

Votanti 409

Astenuti 2

Maggioranza 205

Hanno votato 172

Hanno votato no 237).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Daniele Galli 29.039, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 414

Votanti 413

Astenuti 1

Maggioranza 207

Hanno votato 170

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Daniele Galli 29.041, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 417

Votanti 415

Astenuti 2

Maggioranza 208

Hanno votato 172

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Vernetti 29.042, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 415

Votanti 410

Astenuti 5

Maggioranza 206

Hanno votato 166

Hanno votato no 244).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gambini 29.044, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 416

Maggioranza 209

Hanno votato 174

Hanno votato no 242).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Rugghia 29.045, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 425

Maggioranza 213

Hanno votato 178

Hanno votato no 247).

Prendo atto che gli onorevoli Perrotta e Santori non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Gambini 29.046.

Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto l'onorevole Cazzaro. Ne ha facoltà.

 

BRUNO CAZZARO. Signor Presidente, chiedo scusa, ma vorrei rivolgermi anche personalmente a lei. Ho notato con dispiacere una certa insofferenza rivolta agli interventi che stiamo svolgendo, sia dai banchi del Governo che da parte sua. Rispetto profondamente il ruolo da lei svolto e comprendo che cerchi di proseguire i lavori, accelerando le procedure. Lo capisco bene, ma le chiedo anche di comprendere le condizioni in cui i parlamentari dell'opposizione sono costretti ad operare. Infatti, stiamo discutendo di un testo che viene cambiato ogni giorno, lasciando che sia la stampa a comunicarlo. Nonostante questo, siamo presenti e cerchiamo di fare la nostra parte. Abbiamo chiesto che il Governo venga a riferire su cosa ha davvero intenzione di fare e nessuno ha risposto. Abbiamo proposto emendamenti e modifiche, ma il relatore risponde negativamente su tutto.

Nonostante ciò, siamo presenti, cerchiamo di fare la nostra parte e di svolgere il nostro ruolo. Nessuna tra le proposte viene accettata. Se la maggioranza è insofferente, ponga la fiducia e si finisca la partita. Ma la maggioranza non è neppure in grado di porre la questione di fiducia, perché non trova l'accordo sul testo su cui porla.

Allora, lasciateci fare la nostra parte, svolgere il nostro ruolo e cercate invece, colleghi della maggioranza, di stare attenti e di comprendere le proposte che avanziamo. Infatti, se steste attenti e valutaste opportunamente, vi rendereste conto che le nostre proposte potrebbero essere accolte anche da voi. Tali proposte migliorerebbero sicuramente il testo dissennato che uscirà da questa discussione, qualora non fosse possibile migliorarlo almeno un po' (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gambini 29.046, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 407

Astenuti 3

Maggioranza 204

Hanno votato 168

Hanno votato no 239).

Onorevole Cazzaro, io ho soltanto il problema di 1.500 emendamenti da votare. Da parte mia non c'è fretta, assolutamente.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Deodato 29.047.

 

GIOVANNI DEODATO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI DEODATO. Signor Presidente, in estrema sintesi vorrei segnalare che l'articolo aggiuntivo in oggetto è finalizzato ad agevolare l'indispensabile processo di modernizzazione delle fiere italiane, molte delle quali non dispongono di strutture adeguate ai moderni circuiti economici, con il conseguente rischio di perdere competitività. Pertanto, tale finalità si dimostra del tutto coerente con l'impegno del Governo nel rilanciare vari settori vitali dell'economia. Quindi, chiedo all'onorevole relatore di poter accantonare l'esame di tale argomento.

 

PRESIDENTE. Onorevole Crosetto?

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Onorevole Deodato, le chiedo, se possibile, di ritirare la proposta emendativa a sua firma, in quanto il tema verrà ripreso in un'ulteriore proposta emendativa, così come quella segnalata dall'onorevole Realacci. In proposito, devo dire che non esiste alcuna insensibilità da parte della maggioranza sui temi della cogenerazione e dell'idrogeno. Si tratta di un testo emendativo che si sta formalizzando.

 

GIOVANNI DEODATO. Signor Presidente, alla luce delle dichiarazioni rese dal relatore, ritiro il mio articolo aggiuntivo 29.047.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Gambini 29.052.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cazzaro. Ne ha facoltà.

 

BRUNO CAZZARO. Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo in esame proponiamo di incrementare il fondo per lo sviluppo dell'informatica nella piccola impresa, destinando tale fondo all'incentivazione alla costituzione dei network telematici per le piccole imprese turistiche. Le nostre imprese turistiche sono troppo piccole rispetto alla concorrenza agguerrita degli altri paesi e spesso non hanno gli strumenti per attrezzarsi anche dal punto di vista dei nuovi mezzi di comunicazione, al fine di stare sul mercato. Proponiamo che con il fondo citato si incentivi un nuovo percorso di sviluppo e di riqualificazione per la piccola e media impresa turistica.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gambini 29.052, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 409

Maggioranza 205

Hanno votato 167

Hanno votato no 242).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Russo Spena 29.070.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame è, a nostro avviso, molto importante, in quanto delinea un sistema fiscale alternativo in alcune sue parti. Mi soffermo soltanto su due aspetti: il comma 3 del capoverso prevede che dal 1o gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria siano assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF; il comma 4, prevede che in attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea siano assoggettate al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite, secondo il meccanismo europeo della Tobin tax.

Proponiamo tali modifiche in quanto ci troviamo di fronte a un sistema fiscale nel quale chi lavora paga un'aliquota media di imposta sul reddito pari al 30 per cento, alla quale si aggiunge la quota di contributi previdenziali a carico, mentre gli interessi ed i prelievi sul patrimonio ammontano al 12, 5 per cento.

Tutto ciò nasconde una profonda ingiustizia, e pertanto proponiamo che tutti i redditi - di chi lavora e di chi gioca in borsa - vengano tassati, secondo il principio costituzionale della progressività, nello stesso modo, facendo rientrare nell'imposta progressiva i proventi di investimenti finanziari, tassando i grandi patrimoni. Occorre inoltre intervenire - il Governo non lo fa, nonostante lo abbia promesso da tempo ai sindacati - sul cosiddetto fiscal drag, vale a dire sull'ingiusto prelievo nella busta paga dei lavoratori a reddito più basso, nei confronti dei quali viene attuato un vero e proprio prelievo forzoso ed odioso. Se si intervenisse in tal senso in questa legge finanziaria, verrebbe sostenuto il potere d'acquisto di alcune categorie di lavoratori e di lavoratrici e si rilancerebbe la domanda con effetti positivi per tutta l'economia.

Riteniamo che tale proposta alternativa di sistema fiscale sia estremamente importante non soltanto per i lavoratori, ma anche per l'economia nel suo complesso.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Russo Spena 29.070, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 413

Votanti 371

Astenuti 42

Maggioranza 186

Hanno votato 136

Hanno votato no 235).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Zeller 29.075, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 402

Votanti 395

Astenuti 7

Maggioranza 198

Hanno votato 153

Hanno votato no 242).

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 30 e delle proposte emendative ad esso riferite.

 

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, consegno alla sua sensibilità questa riflessione: stiamo per affrontare la questione dei beni culturali, con importanti modifiche in materia di tutela previste dall'articolo 30, che si occupa altresì del cosiddetto «archeo condono», di cui si è ampiamente occupata la stampa e che ha suscitato l'attenzione di tutte le associazioni ambientaliste e di tutela. Lo stesso ministro Urbani è intervenuto per manifestare la sua contrarietà a tale impostazione. Non c'è il ministro Urbani né alcun altro esponente del Governo competente in materia: non vorrei si desse l'impressione che, siccome manca un quarto d'ora alla conclusione della seduta, ci si può occupare dei beni culturali! Non daremmo una buona immagine del nostro paese.

 

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIANFRANCO CONTE. Essendo io il presentatore dell'articolo aggiuntivo recante le misure oggetto dell'intervento della collega Grignaffini, intendo rassicurare tutti i colleghi. Ho già avuto modo di annunciare l'intenzione di ritirare tale proposta emendativa. Aprire ora una discussione al riguardo mi sembra, quindi, del tutto superfluo. Si tenga presente che l'obiettivo che ci eravamo posti presentando tale articolo aggiuntivo era di portare in discussione un argomento che comunque dovrà essere esaminato nelle Commissioni competenti. D'altra parte, la proposta di modifica era già in forma «compressa», secondo le esigenze della legge finanziaria.

Confermo quindi l'intenzione di ritirare il mio articolo aggiuntivo 30.01.

 

PRESIDENTE. Sta bene, ne prendo atto.

(Esame dell'articolo 30 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 8).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

 

ANDREA COLASIO. Colgo l'occasione rappresentata dall'esame dell'articolo 30 per svolgere una serie di considerazioni sulla politica culturale nel nostro paese. Prendo atto con favore che il collega Gianfranco Conte ha ritirato il suo articolo aggiuntivo 30.01, che probabilmente necessitava di una sede di esame diversa. Effettivamente il problema citato in tale proposta sussiste, ma l'esame della legge finanziaria non mi sembra né il luogo né la modalità corretta per discuterlo.

L'articolo 30 ci permette - in controluce - una serie di riflessioni sulle politiche dei beni culturali. Il ministro Urbani ha reiteratamente dichiarato l'assoluta centralità strategica delle politiche dei beni culturali nel nostro paese. Vorrei ricordare un fatto: per tutto il 2003 il ministro Urbani ha dichiarato al Giornale dell'arte, ma anche nelle sedi pubbliche e istituzionali, che il bilancio e le risorse per il suo settore avrebbero conosciuto un forte e significativo incremento. Il ministro Urbani ha parlato reiteratamente di un adeguamento strategico delle risorse allocate alla consistenza del patrimonio culturale.

Vedo il sottosegretario Pescante in aula. Ricordo che proprio il sottosegretario Pescante, a nome del Governo, ha presentato alla VII Commissione un documento che, di fatto, sanciva un tale incremento sostanziale di risorse. Voglio ricordare ai colleghi perché stiamo parlando di risorse rilevanti. Si diceva, infatti, che per il 2003 e il 2004 vi sarebbero stati tra i 1.000 e i 1.500 milioni di euro aggiuntivi per le politiche dei beni culturali del nostro paese. Vorrei ricordare ai colleghi che il bilancio complessivo dei beni culturali di quest'anno è di poco superiore ai 2.200 milioni di euro.

Con ciò intendo riferirmi all'ano 2002, quando abbiamo affrontato l'ipotesi dell'aliquota aggiuntiva del 3 per cento sulle infrastrutture, da canalizzare verso le politiche dei beni culturali. Ebbene, in Consiglio dei ministri qualcuno di voi, non so bene chi, forse il ministro Tremonti, ha raccontato allora al ministro Urbani che vi sarebbe stata la possibilità di allocare il 3 per cento delle risorse per le infrastrutture a favore del patrimonio dei beni culturali. Lo abbiamo evidenziato già in sede di discussione, lo ricordo ora al relatore Crosetto, il quale ci invita ad individuare delle priorità strategiche. Siete voi, in realtà, che vi dovete chiarire, perché avete fatto credere al ministro Urbani che avrebbe avuto a disposizione il 3 per cento dell'intera tabella F. Avreste dovuto spiegare al ministro Urbani, ai suoi funzionari e allo staff del Ministero per i beni culturali, che non si stava parlando dell'intera tabella F ma delle somme indicate dall'articolo 13 della legge n. 166 del 2002. Allora, colleghi della maggioranza, a fronte dei 1.000, 1.500 milioni di euro, sapete qual è la cifra reale con cui ci si confronta quest'anno? Si tratta di 55 milioni di euro!

Qual è stata la conseguenza politica di questa leggera distorsione di cifre: 1.000, 1.500 milioni di euro contro i reali 55 milioni di euro aggiuntivi alla ARCUS? È stata quella che il ministro Urbani non è stato messo nelle condizioni politiche di esercitare la sua funzione. Non è forse un incidente di percorso che il ministro Urbani a luglio abbia dichiarato: «O ho le risorse o mi dimetto»! L'intelligenza politica avrebbe voluto che si dimettesse perché la discrasia è tale che il ministro Urbani... Lo stesso presidente Adornato, altri colleghi in quest'aula, hanno preso impegni, non solo con il Parlamento ma anche all'esterno. Penso al collega Guglielmo Rositani, che ha dichiarato che eravamo nelle condizioni di portare a termine - lo dico a Rositani - la legge quadro sullo spettacolo con i soldi della ARCUS (1.000, 1.500 miliardi); eravamo nelle condizioni di approvare la legge sul libro (lo dico al presidente Adornato: 100 miliardi), ma tutto ciò avrebbe avuto una declinazione operativa, in termini di politiche pubbliche grazie ai 1.000, 1.500 miliardi della ARCUS.

Voi capite che non è serio, non è dignitoso per un ministro come Urbani, che gli si vada a dire che ha a disposizione risorse che poi di fatto non ha, anche perché il dramma non l'ha raccontato a noi, ma al paese, agli operatori. Dunque, il problema delle risorse mi pare non sia stato adeguatamente affrontato.

Nel DPEF del 2002, sempre forte di questa assunzione di risorse strategiche, il povero ministro Urbani ha dichiarato: «Porterò l'incidenza delle politiche delle risorse allocate per le politiche dei beni culturali all'1 per cento del PIL». Noi, francamente, ci saremmo accontentati dell'1 per cento del bilancio della spesa pubblica: siamo allo 0,42 per cento; l'Ulivo l'aveva portato allo 0,52 per cento, e lo stesso ministro Urbani lo riconosce.

Vi è un altro aspetto che va affrontato; non vi è solo quello delle risorse, ma anche quello del rapporto tra centro e periferia e quello, specificamente affrontato dall'articolo 30, dei rapporti tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali.

Per quanto concerne i rapporti centro e periferia non dico nulla, c'è poco da dire: non siete stati nelle condizioni, attraverso la ridefinizione del codice beni culturali, di ripensare le politiche dei beni culturali, assumendo una centralità dei governi territoriali quali soggetti della tutela.

Lo dico poi ai colleghi della Lega, che non ho sentito spendere una parola, quando in questa sede abbiamo parlato di devolution, riguardo alla ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia in tema di tutela e di valorizzazione. Non avete detto una parola: questo è grave! Ma i beni culturali sono l'espressione dell'identità di un territorio. Sulle politiche dei beni culturali al contrario, con l'abrogazione nel vostro disegno costituzionale del comma 3 dell'articolo 116, avete precluso la possibilità a quelle regioni che avrebbero voluto e potuto gestire autonomamente la tutela di negoziare poteri aggiuntivi in termini di tutela dei beni culturali. Questo avete fatto per quanto riguarda i beni culturali!

Per quanto concerne il rapporto con i privati, occorre dire che, dalla legge Ronchey in poi, nel nostro paese lo si è ridefinito. Abbiamo cominciato, fortunatamente, ad avere dei servizi aggiuntivi che hanno visto i privati svolgere un ruolo strategico.

Ebbene, oggi sul Il Sole 24 Ore vi è una dichiarazione importante: Confcultura dice che i privati sono messi nelle condizioni di abbandonare i servizi aggiuntivi. Ve lo vorrei ricordare: abbiamo parlato a sproposito della Patrimonio Spa. Vorrei ricordare ancora l'articolo 22 della legge finanziaria 2002, in cui avevate previsto che un privato, per poter gestire un bene culturale, avrebbe dovuto anticipare il canone per un quinquennio. Non avete un rendiconto su questo, perché nessun privato lo ha accettato!

Vi è un altro aspetto che ci sta cuore: noi, come Ulivo, con la legge n. 342 del 2000, che è l'ultima legge finanziaria del centrosinistra, abbiamo recuperato risorse per 400 miliardi come deduzione per le imprese che investono in politica dei beni culturali. Avete utilizzato poco e male questa possibilità!

Noi, nel riscrivere - e vengo al quid politico - l'articolo 30 oggi in discussione, vi diciamo che occorre estendere la deduzione fiscale anche ai privati; abbiamo fatto questo perché è evidente che nel nostro paese, se si vuole avere un rapporto virtuoso pubblico-privato nella gestione dei beni culturali, dobbiamo creare opportunità di gioco, non solo per il sistema di impresa, ma anche per il sistema privato, per i singoli cittadini, sul modello americano che voi spesso evocate, ma che non siete nelle condizioni pratiche di trasformare in politiche pubbliche. Questo è il dato politico.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 20,57)

 

ANDREA COLASIO. Oggi, sebbene non conosciamo ancora il parere della Commissione sulla riformulazione globale - se così possiamo dire - che noi del centrosinistra proponiamo dell'articolo 30, vi diciamo che siamo favorevoli ad un rapporto virtuoso tra pubblico e privato.

L'articolo 30 stabilisce che il patrimonio culturale immobiliare non gestito correttamente può essere dato in concessione ai privati a determinate condizioni. Qual è l'errore metodologico? La disposizione è scritta male ed in fretta, non definisce garanzie e tutele e, di conseguenza, rischia di rivelarsi inefficace, improduttiva di effetti. Abbiamo tentato di riscriverla allo scopo di far sì che essa sia funzionale anche alle esigenze degli operatori che intendano adeguatamente investire nel nostro patrimonio culturale. Francamente, così com'è scritta, la norma definisce un principio corretto, ma non lo declina adeguatamente.

Dispiace veramente che non siano presenti il ministro Urbani o il sottosegretario Bono, ai quali esprimo, comunque, tutto il mio apprezzamento: sarebbe stato opportuno, in questa sede, un dibattito più franco e corretto su una declinazione reale delle politiche dei beni culturali nel nostro paese.

Spesso e volentieri avete affermato la centralità del patrimonio culturale in termini identitari. Perciò, ci rammarica dover prendere atto del fatto che tale asserita centralità non è stata posta in correlazione con le vostre politiche pubbliche vuoi in termini di allocazione di risorse vuoi sul versante della ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia. Quel che è peggio, avete dimostrato l'incapacità assoluta a far sì che il privato, in coerenza con il principio di sussidiarietà, trovasse l'opportunità di diventare, con le sue risorse, attore e soggetto strategico delle politiche di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carli. Ne ha facoltà.

 

CARLO CARLI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, prendiamo atto con soddisfazione del fatto che le nostre sollecitazioni e l'incalzare forte dell'opposizione e dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale hanno fatto sì che il centrodestra - l'abbiamo appena appreso dalla voce del collega Gianfranco Conte - ritirasse un articolo aggiuntivo che costituiva una vera e propria vergogna internazionale (Commenti del deputato Gianfranco Conte)!

Già ci indicano come il paese dei grandi condoni: da quello edilizio, si sarebbe passati, ora, anche a quello dei reperti archeologici illegalmente detenuti! Fortunatamente, l'azione parlamentare, l'opinione di illustri studiosi - ed anche di collaboratori del ministro Urbani - hanno fatto in modo che la suddetta proposta, che sarebbe tornata a vergogna, cari colleghi, non solo della maggioranza, ma dell'intero paese, venisse ritirata. Speriamo non si tratti di una «ritirata» temporanea fatta allo scopo di riproporre la disposizione in un secondo momento. Sappiate, comunque, che noi saremo qui a vigilare e, se occorrerà, a fare opposizione: se, per caso, ci doveste ripensare, vi faremo ancora sentire - alta e forte - la nostra voce!

L'articolo 30 in esame offre una precisa testimonianza di come il Governo di centrodestra consideri il restauro dei beni culturali e di quale impegno finanziario possa contare questo importante settore che rappresenta un patrimonio dell'umanità, una grande risorsa culturale del nostro paese e - permettetemi di notarlo - anche una grande risorsa economica. Si tratta di un volano di sviluppo importantissimo, al punto tale che il ministro dei beni culturali fa parte del CIPE. Ciò grazie all'impegno del precedente Governo di centrosinistra e, in particolare, dei ministri Veltroni, Vicepresidente del Consiglio, e Melandri, i quali seppero procurare al settore dei beni culturali non solo l'attenzione di tutto il Governo e di tutta la maggioranza, ma anche un grande impegno sul piano finanziario.

Oggi, cercate di trasferire la responsabilità dello Stato di intervenire sui beni di sua proprietà ai privati che hanno in uso i beni immobili dello Stato. Si tratta di un'operazione pericolosissima. Infatti, in base all'attuale formulazione dell'articolo 30, vi è il forte rischio che tali beni diventino, attraverso varie forme, quali l'usucapione, di proprietà dei privati.

Inoltre, avete emendato l'articolo 30, introducendo non solo i beni dello Stato, ma anche quelli degli enti locali e delle regioni. Per questo motivo, nei prossimi anni rischiamo di assistere al passaggio della proprietà di questo grande ed inestimabile patrimonio dallo Stato ai soggetti privati; tale passaggio potrebbe comportare una forte riduzione della fruibilità e della potenzialità dei beni culturali come volano economico in ogni località. Non mi riferisco soltanto ai grandi beni culturali, quali il Colosseo, i Fori imperiali e via dicendo. Il nostro paese è ricco di beni culturali diffusi su tutto il territorio; è l'intero patrimonio culturale conosciuto in tutto il mondo che rende ricco il nostro paese, anche le località più lontane dal centro, le cui peculiarità costituiscono la testimonianza dell'antica civiltà del nostro paese, nelle varie fasi storiche, artistiche e culturali.

Oggi, rischiamo di trasferire questi beni nelle mani dei privati. Nella vostra formulazione non sono tenuti in considerazione in maniera adeguata i provvedimenti che voi stessi avete approvato, come il codice dei beni culturali e paesaggistici, più noto come «codice Urbani»; inoltre, viene stravolto il decreto su cui al Senato è stata posta la questione di fiducia da parte del Governo (altrimenti, sarebbe stato problematico per la maggioranza approvarlo). Avremo modo di discutere di questo grande stravolgimento al momento opportuno.

L'articolo 30 del disegno di legge finanziaria è sbagliato e pericoloso e non tiene conto delle leggi che avete approvato. Rispetto a questo tema, assumiamo un atteggiamento propositivo. Vi chiediamo la riformulazione. Ancora non ho sentito il parere del relatore (lo esprimerà successivamente) sulla nostra riformulazione che potrebbe essere accettata; anzi, invito il relatore ed il Governo ad esprimere su di essa un parere favorevole, perché cerca, attraverso le forme che le leggi prevedono e che qui vengono rafforzate, di incoraggiare i privati ad investire nel campo del restauro. Certamente, il tema al nostro esame è molto importante e noi prevediamo di agire su due filoni.

Da un lato, quello della leva fiscale, con la deducibilità e la detrazione degli investimenti in questo settore, dall'altro, le cosiddette donazioni liberali, che possono essere un grande incentivo, un grande incoraggiamento per chi - imprenditori, per esempio - intende investire, affinché un'opera che ha bisogno di essere restaurata possa avere, con l'iniziativa del privato, la possibilità di recuperare il suo antico splendore, affinché possa essere nuovamente goduta dai cittadini, dalle scolaresche, dal mondo intero. Perché di questi patrimoni si tratta.

Allora, riteniamo possa essere accolta la nostra riformulazione, che, anche dal punto di vista del contratto di locazione, prevede una disciplina precisa, perché non si porti colui che investe nella condizione poi di rivendicare la proprietà del bene. Anche questo è uno dei temi che noi discipliniamo attraverso i nostri emendamenti, in modo da dare maggiori assicurazioni e garanzie affinché questo bene, pur gestito dal privato, rimanga di proprietà dello Stato, delle regioni e degli ente locali (perché la vostra integrazione emendativa riguarda anche i beni dei comuni e degli enti locali), come un bene pubblico, come un bene dell'umanità, dal punto di vista della testimonianza della civiltà, della cultura, del suo godimento.

In questo modo diamo un contributo propositivo. Mi sembra che voi proseguite sulla strada che avete già intrapreso qualche anno fa con il vostro Governo, con la costituzione della Patrimonio Spa, che mette a grave rischio il nostro patrimonio, abbassando fortemente il compito di tutela che spetta allo Stato (secondo la Costituzione). Oggi, con questa società, veramente si crea un grave danno.

Qui non vediamo il ministro Urbani e nessun sottosegretario; non so se il sottosegretario Vegas sia in condizione di darci dei ragguagli in ordine al 3 per cento degli investimenti nelle opere infrastrutturali previsti dalle legge finanziaria 2002, che già noi contestammo a suo tempo, perché ritenevamo che quella formulazione fosse inefficace, non portasse alcun beneficio agli investimenti nel settore dei beni culturali e neanche in quello dello spettacolo. Noi lo contestammo duramente e oggi voi non siete in grado di dirci quanti investimenti provengano da quella norma del cosiddetto 3 per cento degli investimenti in campo infrastrutturale, quante di quelle somme sono destinate al campo culturale, agli investimenti per le attività di spettacolo e così via.

Allora, di fronte ad una tale inadeguatezza, di fronte ad una richiesta pressante di interventi nel campo del restauro, dei beni culturali più in generale, della attività dello spettacolo, degli archivi, delle biblioteche, nonostante oggi in modo particolare gli archivi siano a forte rischio di chiusura in diverse località italiane, voi che cosa proponete? Non maggiori investimenti; anzi, minori investimenti e, addirittura, prevedete una norma che trasferirà poi con molte probabilità tanti beni del nostro paese nelle mani dei privati.

Chiedo al relatore, al Governo e a tutta la maggioranza di esaminare attentamente le nostre proposte emendative, utili ed importanti per la salvaguardia ed il godimento dei nostri beni culturali (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'approvazione, nella seduta del 9 novembre scorso, dell'emendamento Boccia 1.1, risultano preclusi, per sopravvenuta incapienza della copertura, i seguenti articoli aggiuntivi: Agostini 30.02; Tocci 30.04, 30.06, 30.08, 30.012 e 30.015.

È la nemesi: l'onorevole Tocci vittima dell'onorevole Boccia!

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 30.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 30.020 ed esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore; intendo, però, assicurare gli onorevoli intervenuti che il metodo descritto in questo articolo del disegno di legge finanziaria serve a cercare di rendere in qualche modo fruibile un capitale culturale che altrimenti rischierebbe di andare disperso o rovinato. Non si tratta assolutamente di un metodo per perdere la proprietà e la fruibilità pubblica del patrimonio; anzi, serve appunto ad assicurare il patrimonio comune e la sua fruibilità.

Mi si consenta poi di ricordare - a proposito della socializzazione ovvero della via societaria alla gestione dei beni culturali - che la Sibec Spa non è certo invenzione di questo Governo ma del precedente, come anche le società di gestione degli scavi di Pompei.

Quindi, se la strada delle società è già stata aperta, forse adesso viene migliorata e resa più efficiente (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).

 

ANDREA COLASIO. Chiedo di parlare su questo punto, Presidente...

 

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Colasio, perché non si tratta di dichiarazioni del Governo ma, piuttosto, di una argomentazione manifestata in sede di espressione dei pareri.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Grignaffini 30.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grignaffini. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Intervengo per ricordare al sottosegretario, e a tutta l'Assemblea, che, se la strada è veramente quella - prevista da questo articolo 30 - di rendere maggiormente fruibile il patrimonio culturale; di consentire l'intervento di privati - però, nel rispetto di regole e di principi che garantiscano la fruibilità pubblica -; di dare la priorità non solo ai soggetti privati ma anche a quelli pubblici, quali enti locali e fondazioni; di rispettare almeno quel limite del codice dei beni culturali che avete appena approvato - e che in questa sede smentite -; di ricordare l'articolo 9 della Costituzione, che in materia esprime una configurazione inalienabile da parte dello Stato; ebbene, se è tutto questo ciò che volete fare, non avete che una sola possibilità. Approvare le nostre proposte emendative che riscrivono il vostro testo; un testo, il vostro, che fa semplicemente cassa, sul presupposto che solamente i privati garantiscano la possibilità del restauro.

È una disposizione mal scritta, che non produrrà né risparmio né tutela (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

 

ANDREA COLASIO. Colgo l'occasione offertami da questo intervento per rivolgere una precisazione al sottosegretario Vegas; veda, sottosegretario, l'oggetto del contendere non è ciò cui lei faceva riferimento.

È vero che Sibec e Sicobac, precedentemente ideate da Veltroni, successivamente sono state presentate anche dalla vostra maggioranza. Ma il rapporto pubblico-privato non è in discussione; tant'è che, in questa sede, spesso e reiteratamente abbiamo ricordato come Venezia e Roma, con il sistema del global service, abbiano definito una forma di rapporto pubblico-privato per la gestione di sistemi museali molto più avanzata di quella da voi proposta. Non è questo l'oggetto del contendere; da lei mi aspettavo un'altra risposta.

Poiché il ministro Urbani, per due anni, ha reiteratamente dichiarato sia alla stampa, sia nelle sedi istituzionali che l'aliquota del 3 per cento sulle infrastrutture era pari ad una somma di 1000-1.500 miliardi di vecchie lire, lei capisce che ciò fa la differenza in ordine al quantum di risorse disponibili.

La risposta che lei ci doveva fornire, sottosegretario Vegas, non avrebbe dovuto essere nel merito di un rapporto pubblico-privato che, se è virtuoso, riteniamo sia anche dinamico e propulsivo. Vorrei solo rilevare che il vero punto politico è che sono venute meno ingenti risorse. In realtà, infatti, se esaminiamo la «tabellina» che il ministro Urbani ha presentato in VII Commissione, si parlava, nel quadriennio, di 2.500 milioni di euro, vale a dire qualcosa come 5 mila miliardi di vecchie lire! Si tratta di una vera follia, e sono documenti che voi avete presentato!

Ribadisco che, se quella dichiarazione fosse stata vera, saremmo stati pronti a sottoscriverla; vorrei ricordare, al riguardo, che, tra gli articoli stralciati dal disegno di legge finanziaria in esame, vi era anche quello - che lei conosce bene - che ridefiniva tale aliquota, elevandola dal 3 al 5 per cento. Ciò è accaduto perché avete semplicemente preso atto che avete raccontato un sacco di fandonie: infatti, da un lato avete assunto la centralità delle politiche dei beni culturali ed avete convinto il povero ministro Urbani di avere risorse a disposizione, ma egli non ha negoziato un suo ruolo politico in sede di Consiglio dei ministri: gli avete tagliato le risorse finanziarie e non gli avete concesso risorse aggiuntive!

È questo il dato politico, cari amici della Lega nord, e su tale questione non avete ricevuto alcuna risposta (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grignaffini 30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 387

Maggioranza 194

Hanno votato 147

Hanno votato no 240).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 30.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 383

Astenuti 2

Maggioranza 192

Hanno votato 146

Hanno votato no 237).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Grignaffini 30.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grignaffini. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, vorrei osservare che si tratta dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 30 del disegno di legge finanziaria in esame, che l'intera l'opposizione ha presentato congiuntamente. Esso definisce in modo migliore non il concetto di «uso», che apre la porta alla privatizzazione del bene pubblico, bensì quello di «affitto», che lascia alla proprietà del demanio il bene in questione.

Il mio emendamento definisce le regole attraverso cui articolare questa fruibilità. Non comporta oneri aggiuntivi e va nello spirito delle affermazioni fatte dal sottosegretario Vegas. Chiedo pertanto che tutta l'Assemblea voti quest'emendamento (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grignaffini 30.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 384

Votanti 383

Astenuti 1

Maggioranza 192

Hanno votato 146

Hanno votato no 237).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Colasio 30.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 379

Votanti 375

Astenuti 4

Maggioranza 188

Hanno votato 124

Hanno votato no 251).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

 



Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)

 

 


(A.C. 5310-bis - Sezione 1)

 

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, isttuita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1o dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

(Il comma 7 è stato stralciato).

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27
DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

27. 38. (ex 27. 8) Alberto Giorgetti, Garnero Santanché.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'intervento di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 39. (ex 27. 21) Giulietti, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186, 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo Il della Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, c. 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap. 7775):

2005: - 95.000;

2006: - 95.000;

2007: - 95.000.

27. 40. (ex 27. 40) De Laurentiis, Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Istituzione del Programma «lotta al digital divide internazionale»). 1. È istituito a partire dal 1o gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato «Lotta al digital divide internazionale» le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;

c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1o aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al digital divide internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente« apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: - 50.000.

27. 01. (ex 27. 0134) Folena, Magnolfi, Panattoni.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Istituzione del Programma «lotta al digital divide internazionale»). 1. È istituito a partire dal 1o gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato «Lotta al digital divide internazionale» le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti e interventi per:

a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;

b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;

d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;

e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;

f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;

g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;

h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.

2. Il programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il programma si articola per piani operativi. Entro il 1o aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6.

3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del programma. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2005 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del centro tecnico di sostegno rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.

4. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal programma. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2005, secondo i seguenti criteri:

a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dal Ministro degli affari esteri;

b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;

c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del programma di cui al presente articolo.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2005 e di 50 milioni di euro per il 2006, denominato «Fondo per la lotta al digital divide internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del programma e alla realizzazione delle sue finalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero affari esteri apportare la seguente variazione:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000.

27. 02. (ex 27. 074) Folena, Calzolazio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il «digital-divide» è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

27. 03. (ex 27. 061) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Programma di incentivi per lo sviluppo del software libero da parte delle imprese). 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un Fondo denominato «Fondo per l'incentivazione dello sviluppo del software libero», con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il Fondo è utilizzato per finanziare lo sviluppo di software applicativi appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto da parte di imprese pubbliche o private.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie predispone annualmente un regolamento per l'accesso ai finanziamenti che non possono superare il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per lo sviluppo del software. Il regolamento prevede l'istituzione di una apposita commissione valutativa, i cui membri sono scelti tra personalità appartenenti al mondo accademico che abbiano esperienze comprovate nel campo dello sviluppo del software. Della commissione fa parte anche un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

3. Il Ministero delle attività produttive predispone un apposito sito Internet, con funzione di repository, tramite il quale rendere pubblici i codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software presentati per i finanziamenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

a) voce legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente« apportare le seguenti variazione:

2005: - 80.000.

b) voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

27. 04. (ex 27. 069) Folena, Magnolfi, Panattoni.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Sito Internet per il software libero prodotto dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Il Ministero degli interni predispone un sito Internet, in funzione di repository, in cui far confluire i codici sorgenti, gli eseguibili e la documentazione dei software, appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o per conto di queste.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'interno, dispone che tutte le pubbliche amministrazioni depositino il codice sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software liberi o a sorgente aperto prodotti da esse o per conto di esse nel sito di cui al comma 1, con esclusione dei software in capo alle forze armate e di polizia, ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'interno o loro emanazioni che rivestano particolare importanza per la sicurezza dello Stato.

3. Il sito Internet di cui al comma 1 non può prevedere meccanismi tecnici che impediscano la consultazione ovvero la restringano a particolari categorie di utenti.

4. Per la realizzazione e il mantenimento del sito di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2006 la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2007 la spesa di 100.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per ciascuno degli anni corrispondenti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 500;

2006: - 250;

2007: - 100.

27. 05. (ex 27. 068) Folena, Magnolfi, Panattoni.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Credito di imposta per favorire la diffusione della larga banda Internet). - 1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, che realizzano infrastrutture telematiche atte alla trasmissione e ricezione dei dati a larga banda via cavo per l'offerta di servizi Internet al pubblico, usufruiscono, per gli anni 2005 e 2006, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere predette, qualora queste siano realizzate nel territorio dei comuni localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio. La concessione del credito di imposta è disposta entro il limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005 e di 400 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

27. 06. (ex 27. 071) Folena, Magnolfi, Panattoni.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Agevolazioni per favorire la ricerca e l'innovazione digitale nel settore privato).- 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento delle spese totali sostenute per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione digitale ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per la ricerca e l'innovazione digitale effettuate in centri situati nel territorio dello Stato.

3. L'agevolazione è riconosciuta a seguito di valutazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica nel limite massimo di 400 milioni di euro annui alle spese sostenute nei dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro per il 2005 e pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2006:

27. 07. (ex 27. 0133) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1 All'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis: Alle concessionarie radiofoniche private in ambito nazionale a carattere comunitario che trasmettono i propri programmi per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione tra le 7 e le 20, oltre a quanto previsto dal comma 1, viene corrisposto, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore contributo annuo fisso pari al 40 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'anno precedente e comunque non superiore a 500.000,00 euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

27. 08. (ex 27. 075) Bianchi Clerici, Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. All'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «1o gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2005»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole «residence turistico-alberghieri con 4 stelle» sono aggiunte le seguenti: «con un numero di appartamenti superiore a venticinque»;

c) al comma 1, lettera c), le parole «alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle» sono sostituite dalle seguenti: «alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle e residence turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle» e le parole «residence turistico-alberghieri con 3 stelle» sono soppresse;

d) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle con numero di televisori superiore a dieci si applica il comma 1-bis»;

e) al comma 1, lettera d), dopo le parole «alberghi con 4 e 3 stelle» sono aggiunte le seguenti: «residence turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle» e le parole «pensioni e locande» sono sostituite dalle seguenti: «alberghi, pensioni, locande e residence turistico-alberghieri»;

f) al comma 1, lettera e), le parole: «strutture ricettive» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il canone di abbonamento per gli alberghi con 4 o 3 stelle, per le pensioni con 3 stelle e per i residence turistico-alberghieri con 4 e 3 stelle di cui alla lettera c) del comma 1, è ridotto: di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 11; di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 12; di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 13; di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 14; di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è pari a 15.

1-ter. Il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, con aperture non superiore ai nove mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.500;

2006: - 1.500;

2007: - 1.500.

27. 09. (ex 36. 078.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziate per l'anno 2004 dall'articolo 3 comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo e finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, sono utilizzate, per un importo pari a 5 milioni di euro, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nonché, per i restanti 5 milioni di euro, per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265».

27. 010. (ex 27. 83) Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione.

2005: - 3.200.

27. 011. (ex 27. 086) Mazzarello.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per gli interventi inerenti all'infrastruttura ferroviaria del sistema Alta velocità/Alta capacità come previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), articolo 75, è disposto uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro per l'anno 2005 per la linea alta capacità terzo valico Genova-Milano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

27. 012. (Testo corretto) (ex 27. 099.) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Burlando, Labate, Pinotti.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100 milioni di euro annui a partire dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture, come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 013. (ex 27. 042) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Susini, Rognoni, Tidei, Banti.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari trasversali Pontremolese-Civitavecchia-Orte-Falconara e Napoli-Benevento-Foggia è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stanziamento di 100 milioni di euro per il triennio a partire dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

27. 014. (ex 27. 043 e 27. 089) Duca, Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Rognoni, Tidei.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Al fine di assicurare il potenziamento dei collegamenti ferroviari è assegnato un finanziamento di 90 milioni di euro per l'anno 2005 per il completamento della linea ferroviaria Civitavecchia-Orte.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 90.000.

27. 015. (ex 27. 044) Tidei.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 150.000;

2006: - 150.000;

2007: - 150.000.

27. 016. (ex 27. 0100) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Burlando, Labate.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per la progettazione della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 40.000.

27. 017. (ex 27. 045) Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Rognoni, Susini, Burlando, Labate.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per la progettazione delle opere mancanti della linea ferroviaria Pontremolese è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 35.000.

27. 018 (ex 27. 020) Raffaldini, Mazzarello.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per la realizzazione degli investimenti sulla linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggio Rusco, tratta della direttrice Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 300.000.

27. 019. (ex 27. 021) Raffaldini.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per il completamento delle strade statali rientranti nel piano generale dei trasporti e l'adeguamento infrastrutturale del porto di Livorno è disposto il finanziamento all'Anas per i lavori riguardanti la strada statale n. 1 Aurelia, variante di Livorno, Lotto 0, tratto Maroccone-Chioma, il cui progetto definitivo è contenuto nella legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443, e decreto legislativo del 20 agosto 2002, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. - 135.000;

2006: - 135.000;

2007: - 135.000.

27. 020. (ex 27. 097) Susini, Michele Ventura, Buffo.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Per la realizzazione del programma di intervento complessivo per la realizzazione della metropolitana automatica di Bologna è autorizzata una ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 15 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. - 10.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

27. 021. (ex 27. 092) Grandi.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Interventi straordinari per il trasporto intermodale delle merci) 1. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzato, a seguito della stipula di un contratto di programma tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Ferrovie dello Stato S.p.A, l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzata al finanziamento di investimenti volti a:

a) adeguare le infrastrutture ferroviarie finalizzate all'utilizzo di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;

b) collegare i principali porti alla rete ferroviaria nazionale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari all'1 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

27. 022. (ex 27. 0106) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.(Fondo riequilibrio modale). - 1. Al fine di incentivare il riequilibrio modale è istituito un fondo di riequilibrio modale al quale possono accedere le imprese che intendono realizzare raccordi ferroviari, consorzi di imprese in caso di raccordi che alimentano più utilizzatori, le società di trasformazione urbana, purché a maggioranza privata, nonché i consorzi di ricerca, fino al settanta per cento del costo di realizzazione e di adeguamento dei propri raccordi ferroviari o di ricerca per l'innovazione ferroviaria.

2. La spesa prevista nel triennio 2005-2007 è di 100 milioni di euro, di cui 10 milioni nel 2005, 40 milioni nel 2006 e 50 milioni nel 2007.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana un regolamento di attuazione e con propri decreti stabilisce le modalità di erogazione dei predetti finanziamenti tenendo conto dei volumi di traffico spostati dalla strada alla ferrovia.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 40.000.

2007: - 50.000.

27. 023. (ex 27. 025) Albonetti, Duca, Raffaldini, Buffo.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali). - 1. Per la messa in sicurezza della strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 200.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

27. 024. (ex 27. 050) Rosato, Pasetto, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) - 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

*27. 025. (ex *27. 0129) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa) - 1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

*27. 026. (ex *27. 0128) Zanella, Pecoraro Scanio Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare, sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma 15-bis a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà, fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria, cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dall'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera g), del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

27. 027. (ex 35. 142) Milana, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno: di 10 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

27. 028. (ex 27. 0119) Gambini.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall' anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. lI Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036, 30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

27. 029. (ex 27. 041) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Pistone, Zanella, Squeglia, Lettieri, Raffaldini.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana). - 1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in favore della Provincia di Roma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. lI contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario provinciale, attraverso l'ammodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture, a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stelI, di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 2 milioni di euro per l'anno 2005, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito «Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana», di seguito denominato «progetto». Il progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione, anche temporale, e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali, in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della Provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 102.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

27. 030. (ex 27. 036) Pasetto, Milana, Giachetti, Lusetti, Rocchi, Mosella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Rosato, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

27. 031. (ex 27. 037) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri, Raffaldini, Di Serio D'Antona.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma). - 1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.500;

2006: - 5.500;

2007: - 10.500.

27. 032. (ex 27. 038) Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Milana, Rocchi, Mosella, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Promozione dei veicoli a trazione elettrica). - 1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2005, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005:-10.000;

2006: - 10.000.

27. 033. (ex 27. 0103) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Promozione dei veicoli a trazione elettrica). - 1. Per gli anni 2005 e 2006, i veicoli a trazione elettrica di nuova immatricolazione sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione al pubblico registro automobilistico e dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000.

27. 034. (ex 27. 051) Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. (Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane). - 1. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000.

27. 035. (ex 27. 0122) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, nonché per le finalità di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, 1o agosto 2002, n. 166, 29 dicembre 2003, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'ammodernamento e l'ampliamento degli aeroporti nazionali, sono autorizzati, in favore di ENAC, limiti di impegno pari a complessivi 59,8 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

27. 036. (ex 27. 064) Duca, Tidei, Mazzarello, Albonetti, Panattoni, Raffaldini, Susini, Rognoni, Rosato.

 

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1. - 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorre dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 2, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522, articolo 4, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

27. 037. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo, Rosato.

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 2)

 

ARTICOLO 27-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 27-bis.

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula dei con-tratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili nonché; b) un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.

4. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 27-bis.

(Strumento flessibile per l'attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

Al comma 1, sostituire le parole da: sottoutilizzate fino alla fine del comma con le seguenti: dell'obiettivo 1, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni finanziarie alle imprese che in società con imprenditori locali presentino progetti capaci di produrre effetti economici ed occupazionali durevoli.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le agevolazioni sono concesse con priorità alle imprese che realizzano nuovi investimenti in aree industriali o artigianali;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Adeguamento aliquote rendite finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 27-bis, si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Il numero 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.

27-bis. 1. (ex 0. 27. 0136. 10). Boccia, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Particolare attenzione è destinata alle aree del Mezzogiorno legate a processi di riconversione dell'industria chimica.

27-bis. 702. Molinari, Adduce, Lettieri, Squeglia, Di Gioia.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da far crescere i livelli occupazionali in loco, attraverso l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e in ossequio alle norme del C.C.N.L.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

all'articolo 37, tabella B, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 2. (ex 0. 27. 0136. 6). Russo Spena, Giordano.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni regione interessata dalla misura di cui al comma 1 è istituito un nucleo di valutazione dell'attività di attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate composto da istituzioni locali e parti sociali, che riferiranno semestralmente alle commissioni parlamentari competenti. Il nucleo di valutazione può suggerire iniziative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di incrementare l'attrattività di investimenti, soprattutto stranieri, al fine di rafforzare la presenza industriale nei territori interessati.

27-bis. 703. Molinari, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 2, lettere a), sostituire le parole: istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del con le seguenti: banche e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) concessione di finanziamenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato, fino al limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse;.

27-bis. 704. Michele Ventura, Roberto Barbieri, Lulli, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Nicola Rossi.

 

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché; b) un contributo fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. -1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica ammi-nistrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 705. Russo Spena, Giordano.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

27-bis. 4. (ex 0. 27. 0136. 9). Sergio Rossi.

 

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.

27-bis. 5. (ex 0. 27. 0136. 1). Maurandi, Mariotti, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi.

 

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

27-bis. 706. Molinari, Squeglia, Lettieri.

 

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera e), le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

10. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-quater. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-bis. 707. Russo Spena, Giordano.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate con le risorse a disposizione di un apposito Fondo per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate costituito presso il Ministero delle attività produttive, il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 4, dopo le parole: del Fondo aggiungere le seguenti: per le aree sottoutilizzate;

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.

27-bis. 7. (ex 0. 27. 0136. 5). Roberto Barbieri, Michele Ventura, Nicola Rossi, Mariotti, Maurandi.

 

 

A.C. 5310-bis - Sezione 3)

 

ARTICOLO 27-TER DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 27-ter.

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27-TER DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 27-ter.

(Promozione di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).

Sopprimerlo.

27-ter. 700. Russo Spena, Giordano.

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nel Mezzogiorno, il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere quote di uno o più fondi comuni di investimento, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in misura non superiore al 25 per cento del patrimonio del fondo stesso. I fondi verranno individuati con procedure ad evidenza pubblica, per assicurare che la gestione dei fondi stessi sia coerente con le finalità pubbliche.

27-ter. 704. Michele Ventura, Roberto Barbieri, Lulli, Mancini, Mariotti, Maturandi, Olivieri, Pennacchi, Rossi.

 

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: localizzate nel Mezzogiorno.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.

27-ter. 1 (ex 0. 27. 0137. 4) Sergio Rossi.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle aree sottoutilizzate.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: nel Mezzogiorno con le seguenti: nelle aree sottoutilizzate.

27-ter. 2 (ex 0. 27. 0137. 5) Sergio Rossi.

(Approvato)

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

* 27-ter. 3 (ex * 0. 27. 0137. 1) Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

* 27-ter. 4 (ex * 0. 27. 0137. 3) Russo Spena, Giordano.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , anche in deroga fino a: dello Stato con le seguenti: ad evidenza pubblica.

27-ter. 5 (ex 0.27. 0137. 6) Sergio Rossi.

 

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 6; all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie; dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

27-ter. 701. Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le risorse di un apposito Fondo per la promozione di fondi comuni di investimento nel Mezzogiorno il cui ammontare è pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2005. Altre risorse possono essere destinate a tale Fondo, con delibera CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 17 con il seguente:

A decorrere dall'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 750 milioni di euro.

27-ter. 6. (ex 0. 27. 0137. 2). Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Mariotti, Michele Ventura, Maurandi, Olivieri, Lulli, Manzini.

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 4)

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

 

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 6.600 (Ulteriore nuova formulazione) della Commissione e i relativi subemendamenti, presentato al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriore rispetto a quelli contenuti nel fascicolo 1.

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 5)

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2004

 

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis (Patto di stabilità per i Comuni). - 1. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base dei seguenti parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

b) la spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

3. Sulla base dei rispettivi dati di bilancio dell'ultimo rendiconto approvato i comuni vengono classificati in:

a) comuni molto virtuosi;

b) comuni virtuosi;

c) comuni poco virtuosi.

4. Per l'anno 2005 e gli anni successivi i comuni molto virtuosi non hanno alcun vincolo, quelli virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato, non possono assumere nuovi mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 le spese di rappresentanza, per le missioni all'estero, per le relazioni pubbliche e i convegni e per la spesa di studi ed incarichi di consulenza a soggetti esterni, esclusi gli incarichi ai sensi della legge 11 febbraio, n. 109. I comuni poco virtuosi sono soggetti al divieto di assumere personale e al divieto di assumere mutui e devono ridurre del 10 per cento rispetto al 2003 la spesa per l'acquisto dei beni, per la prestazione di servizio e nell'erogazione dei trasferimenti e contributi.

5. Sono considerati molto virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri, calcolati con riferimento ai titoli di entrata e di spesa di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 6 dell'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui ai titoli I, II e III dell'entrata, superiore al 41 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 43 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 38 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dai valori complessivi delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo sulle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, inferiore al 34 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 30 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 32 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

6. Sono considerati poco virtuosi i comuni che hanno i seguenti dati di bilancio:

a) volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai titoli I e III dell'entrata, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, titolo I, II e III dell'entrata, inferiore al 38 per cento per i comuni da 5.000 a 59.999 abitanti, al 40 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, al 35 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Dal valore complessivo delle entrate proprie totali sono escluse le entrate della TARSU, mentre le entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF vanno calcolate nel titolo II;

b) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio rapportate al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I della spesa, superiore al 43 per cento per i comuni da 5.000 ai 59.999 abitanti, al 38 per cento per i comuni da 60.000 ai 250.000 abitanti, al 41 per cento per i comuni superiori ai 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III dell'entrata.

Sono considerati virtuosi i comuni che hanno valori intermedi tra i parametri previsti per gli enti molto virtuosi e gli enti poco virtuosi. Anche un solo parametro della categoria non rispettato fa classificare il comune nella categoria successiva.

7. I revisori dei conti certificano, con proprio provvedimento la classificazione del comune. La certificazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2005.

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere, ovunque ricorra, la parola: Comuni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente: Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

5. 01. (ex 6. 05.) Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 6)

 

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VII

ALTRI INTERVENTI

 

Art. 28.

(Gestioni liquidatorie).

1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1o luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;

b) al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».

3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

4. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle regioni interessate.

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28
DEL DISEGNO DI LEGGE

 

Capo VII

ALTRI INTERVENTI

 

ART. 28.

(Gestioni liquidatorie).

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente: al comma 4, sopprimere le parole: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

* 28. 1. (ex 28. 12., e 28. 14. e 28. 22.) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino, Tidei.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

* 28. 2. (ex * 28. 15.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

 

Al comma 1, sostituire le parole da nell'ambito dell'attività, fino alla fine del comma 3, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

Conseguentemente: dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

28. 3. (ex. 28. 20.) Benvenuto, Fluvi, Pistone.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'ambito dell'attività fino alla fine del comma, con le seguenti: da società direttamente controllata dallo Stato.

28. 6. (ex 28. 8. ) Villetti, Intini, Buemi.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo presente le esigenze di equilibrio delle attività e delle passività al fine di evitare aggravi eventuali alla finanza pubblica.

* 28. 4. (ex 28. 4.) Giudice.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo presente le esigenze di equilibrio delle attività e delle passività al fine di evitare aggravi eventuali alla finanza pubblica.

* 28. 5. (ex *28. 16.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Sopprimere il comma 2.

28. 7. (ex 28. 9.) Villetti.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* 28. 8. (ex *28. 2.) Giudice.

 

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* 28. 9. (ex *28. 17.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Sopprimere il comma 3.

28. 10. (ex 28. 10.) Villetti.

 

Al comma 3, dopo le parole: a tutte le liquidazioni aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle liquidazioni coatte amministrative,

* 28. 11. (ex *28. 3.) Giudice.

 

Al comma 3, dopo le parole: a tutte le liquidazioni aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle liquidazioni coatte amministrative,

* 28. 12. (ex *28. 18.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Al comma 3, sopprimere le parole da: e può procedere alla revoca fino alla fine del comma.

28. 13. (ex *28. 7. *28. 23.) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino, Tidei.

 

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le seguenti: per giusta causa.

* 28. 14. (ex **28. 5.) Giudice.

 

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le parole: per giusta causa.

* 28. 15. (ex **28. 13.) Alberto Giorgetti.

 

Al comma 3, dopo le parole: può procedere aggiungere le parole: per giusta causa.

* 28. 16. (ex ** 28. 19.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Al comma 4, sostituire le parole: passano definitivamente alle con le seguenti: sono svolte dalle.

28. 17. (ex *28. 1.) Giudice.

(Approvato)

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

28. 21. (ex 28. 21.) Costa.

(Approvato)

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze continua a provvedere alle operazioni di liquidazione degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e prosegue le procedure di liquidazione anche con i poteri previsti dal quarto, quinto e sesto periodo della lettera c), del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

28. 22. (ex 28. 11.) Villetti, Buemi, Di Gioia, Intini.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud). - 1. Al fine di incentivare le iniziative di internazionalizzazione delle imprese del Mezzogiorno nei Paesi del bacino del Mediterraneo, è istituito presso il Ministero delle attività produttive, il «Fondo per l'internazionalizzazione della Sponda Sud».

2. Nei limiti della normativa comunitaria rilevante, le risorse del predetto Fondo saranno destinate al finanziamento di programmi di investimento, nei settori dei servizi alle imprese, dell'industria e della grande distribuzione, di imprese localizzate nelle aree obiettivo 1 del Paese che decidano attività di promozione commerciale e investimento diretto nei paesi del mediterraneo.

3. La gestione del fondo è affidata a un comitato di esperti, individuati dal Ministro delle attività produttive, sulla cui nomina è obbligatorio il parere consultivo del Consiglio Stato Regioni per la politica industriale.

4. L'attività di valutazione dei programmi di intervento è condotta con il supporto di istituti bancari specializzati in questa attività. Nel caso di parere positivo i suddetti istituti saranno tenuti a partecipare al finanziamento delle iniziative nelle forme più opportune alla luce delle caratteristiche economico finanziarie dei programmi stessi.

5. Ogni anno, entro il mese di giugno, le Regioni interessate proporranno al comitato di esperti un programma di grandi dimensioni (superiore ai 10 milioni di euro di investimento complessivo) e cinque programmi di piccole dimensioni (inferiori ai 10 milioni di euro). Le Regioni che si uniscono nella presentazione dei programmi (con iniziative che accomunano le imprese di più regioni) potranno presentare anche due programmi aggiuntivi. I programmi verranno approvati o respinti entro il dicembre successivo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

28. 02. (ex 28. 02.) Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Incentivi all'occupazione nel Mezzogiorno). - 1. Alle imprese ed agli enti pubblici economici, che effettuano nuovi investimenti nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, è riconosciuto un contributo per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2005 con un incremento del numero di lavoratori rispetto al 31 dicembre 2004, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002. Tale contributo è equivalente all'ammontare dei contributi a carico delle imprese e degli enti dovuti, per cinque anni dalla data di assunzione, all'INPS ed all'ENPALS sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e di 250 milioni di euro per l'anno 2010.

3. Se il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni subisce riduzioni nel corso del periodo agevolato il datore di lavoro decade dal contributo di cui al comma 1 per un numero corrispondente di lavoratori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: programmi di dismissione fino alla fine del periodo, con le seguenti: programmi annuali di dismissione immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Dai predetti programmi devono derivare maggiori entrate a favore del bilancio dello Stato in misura non inferiore a 4.250 milioni di euro per l'anno 2005, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e 250 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, ridurre in misura proporzionale tutti gli accantonamenti, fino ad un importo complessivo di 500 milioni di euro annui.

28. 01. (ex 28. 025.) Mastella, Cusumano, De Franciscis, Acquarone, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno). 1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del Titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, costituiti fra il 1o gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito, fra cui, in particolare, la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

28. 03. (ex 28. 04.) Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Fondo per la riqualificazione delle zone degradate delle aree metropolitane meridionali). 1. Lo Stato partecipa - unitamente al Fondo europeo per gli investimenti, alle Regioni ed ai comuni interessati, ad operatori privati e, eventualmente, alle fondazioni bancarie interessate - alla costituzione di un Fondo di investimento specializzato nella presa di partecipazione nel capitale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree metropolitane delle aree dell'Obiettivo 1 e negli investimenti di riqualificazione urbana diretti a creare zone di localizzazione per piccole e medie imprese all'interno delle predette aree metropolitane.

2. La gestione del Fondo di investimenti così costituito sarà affidata ad operatori indipendenti, scelti attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, la cui retribuzione sarà in parte commisurata al ritorno economico-finanziario ottenuto attraverso gli investimenti del predetto fondo.

3. La distribuzione degli interventi operati a valere sulle risorse del predetto fondo sarà operata sulla base di parametri quali il tasso di disagio della singola area interessata, la partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati, il grado di concertazione tra le diverse proposte relativamente alla singola area. Ai fini della costituzione di predetto fondo sono stanziate risorse pari a 110 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 110 milioni di euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 110.000;

2006: - 110.000.

28. 05. (ex 28. 011.) Caldarola, Bonito, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Borrelli, Bova, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2). - 1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 500.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione della effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 28-bis, valutati in 500.000 euro nel triennio, si provvede nel seguente modo:

a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

28. 09. (ex 28. 019.) Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Villari, Molinari, Meduri, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2). - 1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato destina annualmente risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2005 per la concessione di incentivi finanziari alle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 e Obiettivo 2 del Paese. Tali incentivi, finalizzati al superamento delle disparità regionali, sono concessi alle imprese che presentino progetti di investimento afferenti a programmi di interesse nazionale e comunitario, che evidenzino carattere sovraregionale e che siano ritenuti strumentali al perseguimento delle finalità di coesione economica e sociale. A decorrere dall'anno 2006 l'entità di tali risorse aggiuntive sarà determinata dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono specificati i criteri di concessione e le forme delle provvidenze finanziarie, la struttura organizzativa, i termini della disciplina procedurale. Quest'ultima dovrà prevedere momenti di raccordo con le amministrazioni regionali che, in particolare, saranno competenti all'attività di promozione dello specifico strumento di ausilio presso le imprese localizzate nel loro territorio, nonché dell'attività di presentazione delle domande di finanziamento al Ministero delle attività produttive.

3. Con il medesimo decreto sono anche stabilite le modalità di raccordo organizzativo e funzionale tra livello regionale e livello statale, con particolare riguardo alle modalità di individuazione delle aree geografiche nelle quali saranno utilizzati gli incentivi regionali e alla determinazione dei settori di intervento sui quali essi saranno, eventualmente, concentrati.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 200.000.

28. 06. (ex 28. 012.) Borrelli, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. 1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno».

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di curo a decorrere dal 2005.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

28. 08. (ex 28. 016). Burtone, Gerardo Bianco, Piscitello, Cardinale, Sgobio, Villetti, Intini, Buemi, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata «Agenzia», con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di euro, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto m).

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi della persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera a) l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le utilità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto e), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera c) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera c) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera d) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto a);

f) sono organi dell'Agenzia:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno con gestione autonoma affidata ai Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento dei piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera m) confluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del CIPE;

3) le plusvalenze che a partire dal 1 gennaio 2005 sono state realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera c);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a), l'Agenzia e le società di cui alla lettera d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito da1 seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque. entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

28. 010. (ex 28. 026.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Qualificazione dei contratti di programma). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sottoutilizzate, la dotazione finanziaria individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e), è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica per l'industria europea. A tale fine i finanziamenti del Fondo unico per gli incentivi alle imprese sono incrementati per l'anno 2005 di una somma pari a 100 milioni di euro.

2. Con delibera CIPE, sentito il Consiglio Stato Regioni per la politica industriale e sentite le Regioni interessate, verranno definite le modalità di presentazione delle proposte progettuali, che dovranno:

a) avere il carattere di iniziative nuove, con costituzione di un nuovo organismo societario, ma proposte da soggetti imprenditoriali e/o enti di ricerca di primo piano nei rispettivi settori;

b) essere promosse da almeno tre soggetti operanti in settori diversi;

c) prevedere un programma di ricerca applicata tale da assorbire almeno il 20 per cento degli investimenti del programma;

d) privilegiare le tecnologie di impatto diffusivo (quali biotecnologie, nanotecnologie, materiali avanzati);

e) avere già acquisito il sostegno del mercato finanziario o bancario, sotto forma di un impegno a partecipare all'iniziativa con capitale proprio o di credito, anche subordinato all'ottenimento del finanziamento pubblico;

f) avere effetti occupazionali immediati in almeno tre delle regioni caratterizzate dalla presenza di aree sottoutilizzate;

g) essere state valutate da un pool di advisor, ognuno dei quali certifichi, distintamente, il progetto sotto tre profili (validità tecnologica intrinseca e impatto tecnologico diffusivo, congruità economico finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale, impatto di carattere micro e macroeconomico sulle regioni interessate) e che si impegnino ad accompagnarne la presentazione presso il CIPE in sede di istruttoria delle domande di finanziamento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

28. 04. (ex 28. 05.) Roberto Barbieri, Fassino, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscaichi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - 1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento dei prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui al comma 1.

28. 015. (ex 28. 018. e ex 28. 01.) Magnolfi, Michele Ventura.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cedere quote, complessivamente di minoranza, del capitale della Sviluppo Italia spa., anche mediante aumento di capitale sociale, alle fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e alle istituzioni bancarie e finanziarie, anche estere.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati, in base alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze».

28. 016. (ex 28. 03). Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis. (Completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno). - 1. Per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005. - 70.000;

2006: - 70.000;

2007: - 70.000.

28. 07. (ex 28. 014.) Iannuzzi, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 500 milioni di euro in ragione d'anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

28. 014. (ex 28. 017.) Burtone, Gerardo Bianco, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Sgobio, Pistone, Zanella, Villetti, Intini, Squeglia, Lettieri.

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 7)

 

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 29.

(Disposizioni varie).

(I commi dall'1 al 3 sono stati stralciati).

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 7. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

7-bis. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7-ter. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

(Il comma 8 è stato stralciato).

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 29.

(Disposizioni varie).

Al comma 4, premettere il seguente:

04. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2005 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2014.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

29. 1. (ex 29. 186.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: , 68.

29. 2. (ex 29. 116.) Daniele Galli.

 

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* 29. 3. (ex * 29. 30 e * 29. 122.) Patria, Savo, Zorzato, Milanato.

 

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* 29. 4. (ex * 29. 57.) Mazzocchi, Saglia, Raisi, Alberto Giorgetti.

 

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* 29. 5. (ex * 29. 110.) Morgando, Realacci, Milana, Squeglia, Lettieri.

 

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* 29. 6. (ex * 29.114 e * 29. 121.) Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Paola Mariani, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci, Benvenuto, Pistone.

 

Al comma 4, secondo periodo dopo le parole: Il relativo riparto aggiungere le seguenti: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,

* 29. 7. (ex * 29. 124.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Sopprimere il comma 5.

29. 8. (ex 29. 117.) Daniele Galli.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* 29. 9. (ex * 29. 3.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* 29. 10. (ex * 29. 29. e * 29. 123.) Patria, Savo, Zorzato, Milanato.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* 29. 11. (ex * 29. 103.) Morgando, Duilio, Bianchi, Milana, Rocchi, Squeglia, Lettieri.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* 29. 12. (ex * 29. 115. e 29.120) Benvenuto, Pistone, Fluvi, Cennamo, Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Tolotti, Paola Mariani, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:Le risorse fino a: A tale fine con le seguenti: Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 4.

* 29. 13. (*ex 29. 199.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: e docenti.

29. 14. (ex 29. 100.) Ruggeri, Squeglia, Lettieri.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

29. 15. (ex 29. 83.) Giudice, Blasi, Verro, Savo.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il finanziamento del fondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000.

29. 16. (ex 29. 84.) Giudice, Blasi, Verro, Savo.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'esercizio 2005 il fondo di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 21 marzo 2001, n. 84, è incrementato della somma di 50 milioni di euro.

5-ter. La quota del fondo di cui al comma 5-bis finalizzata a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) della medesima legge, alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo delle imprese, è altresì destinata alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli studi di prefattibilità e di assistenza tecnica relativi alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, ed è affidata alla gestione del Ministero delle attività produttive. Le relative somme sono iscritte nello stato di previsione dello stesso ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

5-quater. Alle finalità di cui al comma 5-ter possono concorrere altresì le disponibilità finanziarie di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, sulla base delle quote affidate in gestione al Ministero delle Attività produttive ed individuate secondo la ripartizione effettuata dal CIPE ai sensi dell'articolo 4 della menzionata legge 16 febbraio 1992, n. 212 del.

5-quinquies. Eventuali iniziative di collaborazione con i paesi ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 1 della presente legge possono essere realizzate anche attraverso cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Unione Europea, della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziarie internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

29. 17. (ex 29. 36.) Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per il 2005, 150 milioni di euro per il 2006, 200 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 18. (ex 29. 119.) Lulli, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono elevate di euro 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

29. 19. (ex 29. 217.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui ai commi 76, 77, 78 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 4 della presente legge, fino ad una percentuale massima del 15 per cento. Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione. Per l'anno 2005, le risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono elevate di 5 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

29. 20. (ex 29. 197.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 31, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.;

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 21. (ex 31. 9.) Russo Spena, Giordano, Pisapia.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La clausola di miglior favore si applica comunque alle unità immobiliari, ad esclusione delle categorie catastali già A1, A8 e A9, adibite a proprie abitazioni dai contribuenti proprietari di quell'unica casa, nonché a quelle concesse in affitto a seguito di sottoscrizione di contratto di locazione corrispondente alle norme del canale concordato previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 22 (ex 32. 106. e 32. 191.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Villetti, Buemi, Intini, Lucà, Zanotti.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, sopprimere il comma 10;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 23. (ex 32. 109.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 10, capoverso Art. 52-bis, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 24. (ex 32. 110.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, sopprimere il comma 11;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 25. (ex 32. 111.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 11, capoverso Art. 41-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

 

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 26. (ex 32. 112.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 11, capoverso Art. 41-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 27. (ex 32. 113.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nullità del contratto non comporta la perdita del diritto dell'affittuario ad occupare l'unità immobiliare, non è causa di sfratto e produce l'automatica riscrittura dello stesso secondo le norme relative al canale concordato previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

 

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 28. (ex 32. 114.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Pistone, Sgobio, Labate, Galeazzi, Villetti, Buemi, Intini.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 32, comma 9, primo periodo, dopo le parole: 23 marzo 1998, n. 138 aggiungere le seguenti: , a condizione che, comunque, non sia superiore al 100 per cento della superficie calpestabile;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai pubblici dipendenti.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 29. (ex 32. 08.) Russo Spena, Giordano, Alfonso, Gianni.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 5, alinea, sopprimere le parole da: nel medesimo termine fino alla fine del comma.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

 

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 30. (ex 34. 97.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 31. (ex 34. 98.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 8, dopo le parole: oggetto di pianificazione aggiungere la seguente: non.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 32. (ex 34. 99.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Agostini, Grandi.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 34, comma 13, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 33. (ex 34. 100.) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a trattativa privata, anche in blocco.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 34 (ex 35. 98). Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai conduttori degli immobili ad uso residenziale sono riconosciuti il diritto di prelazione e i benefici di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 nel prezzo di cui al precedente periodo.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 35. (ex 35. 100). Russo Spena, Giordano, Vendola, Pistone, Cento, Battaglia, Bolognesi.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 36. (ex 35. 104). Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 6, sopprimere le parole: a trattativa privata

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 37. (ex 35. 105). Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da non sono soggette fino a prelazione è esercitato dall'ente con le seguenti: sono soggette a diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, da parte dell'ente.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. -. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 38. (ex 35. 108). Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 8, dopo le parole diritto di prelazione aggiungere le seguenti: , in ossequio ai benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, sul prezzo di acquisto,

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

 

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 39. (ex 35. 110). Russo Spena, Giordano, Vendola, Chianale, Vianello.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, comma 12, sopprimere i capoversi 13-quinquies e 13-sexies.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Conseguentemente, dopo l'articolo37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 40. (ex 35. 120). Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 35, sopprimere il comma 14.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

3. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

29. 41. (ex 35. 121). Russo Spena, Giordano, Vendola.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma I non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

Art. 37-quater. -1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».

b) all'articolo 45, il comma 2 e soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996; n.. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti «fra il 3,5 ed il 7,5».

3. A partire dal 1 gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione delle istituzioni di cui un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra i soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida. e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n, 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti. di combustione».

29. 42. (ex 27. 297.) Russo Spena.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C:

rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il Servizio civile - articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (3.1.5.16. - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 60.000.

rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le Politiche sociali (3.1.5.1. - Fondo per le politiche sociali - CAP. 1711), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 600.000.

rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 540.000.

29. 43. (ex 29. 126.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Sopprimere il comma 6.

* 29. 44. (ex * 29. 145.) Russo Spena, Giordano, Deiana, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

 

Sopprimere il comma 6.

* 29. 45. (ex * 29. 129.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Sopprimere il comma 6.

* 29. 46. (ex * 29. 130.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

 

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica:Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 800.000;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 47. (ex 29. 137.) Crucianelli.

 

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di Peace keeping.

29. 48. (ex 29. 132.) Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

 

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica:Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 771.000.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 49. (ex 29. 134.) Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

 

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 950 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica:Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 250.000.

29. 50. (ex 29. 135.) Sereni, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.

 

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 1.073 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di Peace keeping.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il Servizio civile - articolo. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. (3.1.5.16. - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 127.000.

29. 51. (ex 29. 136.) Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.

29. 52. (ex 29. 128.) Zanella, Pecoraro, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

29. 53. (ex 29. 85.) Pisa.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, 5 milioni di euro per l'anno 2006, 50milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A,

voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000

voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

29. 54. (ex 29. 10.) Lumia.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla legge 30 dicembre 2002, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, soppresse le parole: «e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4»;

b) all'articolo 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «il Ministero dell'economia e delle Finanze provvede al monitoraggio derivanti dall'attuazione della presente legge attingendo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per coprire eventuali eccedenze, trasmettendo contestualmente alle commissioni competenti i relativi decreti di prelevamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 55. (ex 29. 228.) Pisa, Minniti, Gasperoni, Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Loddo Santino, Papini, Borrelli, Crisci, Mariotti, Luongo.

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il lo gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo, come determinato ai sensi del comma 7.3, non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

7.7. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7.8. Il contributo di cui al comma 7.7 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile

in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

7.9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.

7.10. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

7.11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 12 milioni a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.11. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

* 29. 56. (ex * 29. 82.) Iannuccilli.

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1 Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il lo gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate

per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo, come determinato ai sensi del comma 7.3, non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

7.7. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato

per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7.8. Il contributo di cui al comma 7.7 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

7.9. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.

7.10. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

7.11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occu-pazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 12 milioni a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.11. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

* 29. 57. (ex * 29. 49.) Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

 

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate ai trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7.1 è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.4, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare dei contributo come determinato ai sensi del comma 7.3. non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.

7.5. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione del lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta In Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.7. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino a: dall'anno 2006, con le seguenti: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7.1 a 7.7. La restante parte delle predette maggiori entrate.

29. 58. (ex 29. 256.) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7.1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

7.2. Il contributo di cui al comma 7.1 è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.

7.3. Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, il contributo di cui al comma 1 è pari a:

a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;

b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.

7.4. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7.3 non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria, il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.

7.5. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.

7.6. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.

Conseguentemente, al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per la copertura degli oneri connessi funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

29. 59. (ex 29. 257.) Pasetto, Duca, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7.1. Il Ministro delle infrastrutture e del trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

7.2. All'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

29. 60. (ex 29. 298.) Rosato, Pasetto, Carbonella, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7.1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis ... (Inammissibile) ...

5-ter. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco. Nelle medesime direttive il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore.»

29. 600. La Commissione.

 

Sopprimere il comma 7-bis.

29. 700. Olivieri, Michele Ventura, Pinotti, Lulli, Adduce, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi.

 

Sopprimere il comma 7-ter.

29. 702. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

 

Al comma 7-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento a quelle meridionali,

29. 704. Sergio Rossi.

 

Al comma 7-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il Consiglio nazionale delle ricerche fino alla fine del periodo, con le seguenti: mediante il consolidamento e l'espansione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato Confidi, localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono integrati con un contributo, a carico dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di concentrazione e fusione tra Confidi localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono a carico dello Stato.

29. 703. Gambini, Benvenuto.

 

Al comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2005, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2005: + 3.000;

29. 710. Battaglia, Milana, Giacco, Mosella, Mazzuca Poggiolini.

 

Al comma 7-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, con le seguenti: 4 milioni e 400.000 euro per l'anno 2005, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2005: + 600;

29. 711. Milana, Battaglia, Giacco, Mosella, Mazzuca Poggiolini, Squeglia, Lettieri.

 

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 24 milioni di euro;

2006: - 24 milioni di euro;

2007: - 24 milioni di euro.

29. 61. (ex 29. 107.) Duca, Raffaldini.

 

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: e ad euro 12 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: è utilizzata a parziale copertura per la realizzazione del primo tratto del collegamento autostradale A1-A14, Termoli-San Vittore.

29. 62. (ex 29. 105.) Ruta, Squeglia, Lettieri.

 

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, fino alla fine del comma, con le seguenti: è utilizzata per il finanziamento di progetti per l'educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie. Con successivo regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dispone le modalità organizzative dei predetti corsi.

29. 63. (ex 29. 94.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

 

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, fino alla fine del comma, con le seguenti: è utilizzata per il finanziamento delle campagne informative sulla sicurezza stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

29. 64. (ex 29. 95.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

 

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: è riassegnata, fino alla fine del comma, con le seguenti: è utilizzata a parziale finanziamento degli oneri relativi all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui alla legge del 17 maggio 1999, n. 144.

29. 65. (ex 29. 96.) Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti, Annunziata, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2000;

2006: - 2000.

29. 601. La Commissione.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

12. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

* 29. 66. (ex * 29. 74) Misuraca.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

12. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduato

ria prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

* 29. 67. (ex * 29. 166.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza, Finocchiaro, Lumia, Nicola Rossi.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

11. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

12. Ai fini del contributo di cui al comma 35-bis dell'articolo 36 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005, agli investimenti in agricoltura che siano stati riconosciuti come nuovi investimenti ai sensi del comma 1 del presente articolo non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

29. 150 (ex 36. 221) Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

11. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2002, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni di euro.

29. 70. (ex 29. 219.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole «credito peschereccio», è inserita la seguente: «agevolato».

11. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 68. (ex 29. 208.) Marras, Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Cossa.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di facilitare un regime di concorrenza nella gestione, l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma i è sempre separata da quella di erogazione degli stessi. È in ogni caso garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi»;

b) al comma 4 le parole «Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi» sono soppresse;

c) al comma 4, lettera a), le parole: «sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività»;

d) al comma 5, lettera b), dopo le parole «circolari specifiche» sono aggiunte le seguenti: «e che abbia requisiti specifici di competenza nel settore di attività della società»;

e) al comma 5, lettera c), le parole: «sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi interamente la propria attività»;

f) il comma 15-ter è soppresso;

g) al comma 15-quater, primo periodo, le parole «A decorrere dal 1o gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto di cui al comma 6 ha vigenza immediata»

11. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi - sulla base della giurisprudenza comunitaria - che a rilevanza economica sia qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, anche in presenza di assenza di fini di lucro e in presenza di perseguimento di finalità sociali,»;

b) al comma 2, le parole «o per le caratteristiche del servizio» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole «dei servizi culturali e» sono soppresse.

29. 69. (ex 29. 164.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Intini, Boselli, Villetti, Buemi.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2004, n. 350 sostituire le parole: «a decorrere dal 2004» con le seguenti: «nel 2004».

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

2006: - 80.000;

2007: - 80.000.

29. 71. (ex 29. 37.) Giudice, Angelino Alfano.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per la ricapitalizzazione delle società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 102 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze,voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - articolo 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap 7290), apportare la seguente variazione:

2005: - 102.000.

29. 72. (ex 29. 200.) Bianchi Clerici.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa straordinaria di 20 milioni di euro per il 2005, 30 milioni dl euro per il 2006, e 70 milioni di euro per il 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 30.000;

2007: - 70.000.

29. 73. (ex 29. 194.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

* 29. 74. (ex 29. 55.) Mazzocchi, Saglia, Raisi, Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

* 29. 75. (ex 29. 189.) Polledri, Sergio Rossi, Didonè.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui all'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2005-2007, alla Regione Sicilia sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 51.646;

2006: - 51.646;

2007: - 51.646.

29. 76. (ex 29. 90.) Giudice.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. L'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità ed ai trasporti pubblici.

2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.«

29. 77. (ex 29. 191.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Limitatamente all'anno 2005, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sono destinate, nei limiti delle risorse disponibili, alla riduzione delle accise sui combustibili da riscaldamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite la misura e le modalità di applicazione della predetta riduzione.

29. 78. (ex 29. 190.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 2, comma 5, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese che esercitano l'attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.»

29. 79. (ex 29. 293.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Marras, Casero, Patria.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini del finanziamento dell'intervento «Sistema di trasporto plurimodale dell'area dei Castelli Romani», previsto dalla delibera CIPE n. 121 del 2001 e già inserito nell'elenco delle grandi opere di interesse strategico, necessario per l'ammodernamento infrastrutturale del territorio, è autorizzata la spesa di 232 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 232.000.

29. 80. (ex 29. 24.) Rugghia, Coluccini, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 36.000.

29. 81. (ex 29. 266.) Manzini.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee» sono soppresse;

b) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

29. 82. (ex 29. 220.) Benvenuto, Fluvi, Pistone, Cennamo.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «ovvero in conformità con le Direttive Comunitarie in materia di regimi di aiuto nazionali».

29. 83. (ex 29. 167.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

* 29. 84. (ex 29. 71. ) Misuraca.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

* 29. 85. (ex 29. 168.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

** 29. 86. (ex * 29. 72.) Misuraca.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

** 29. 87. (ex * 29. 162.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».

* 29. 89. (*ex 29. 222.) Lolli, Nieddu, Nigra.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».

* 29. 90. (ex * 29. 156.) Grotto, Pappaterra, Intini, Boselli, Villetti, Buemi, Di Gioia.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.535

2006: - 10.535

2007: - 10.535

** 29. 91. (ex * 29. 280.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.535

2006: - 10.535

2007: - 10.535

** 29. 92. (ex * 29. 283.) Misuraca.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquicoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.535

2006: - 10.535

2007: - 10.535

29. 93. (ex 29. 281.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, articolo 14, comma 2, lettera a), dopo le parole: imprenditori ittici, di cui all'articolo 6 sono aggiunte le seguenti: «e soggetti che esercitano l'attività di acquicoltura».

29. 94. (ex 29. 292. e 29. 285.) Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Marras, Casero, Patria.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

* 29. 95. (ex ** 29. 88.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186, il piano di cui all'articolo 4, comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

* 29. 96. (ex ** 29. 159.) Buemi, Villetti, Grotto, Intini, Pappaterra, Di Gioia, Boselli.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione I.V.A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:

Decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 - Art. 15, comma 1 - Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (cap. 9332),:

2005: + 20.000;

2006: + 20.000;

2007: + 20.000;

29. 97. (ex Tab. D. 3.) Duca, Sereni, Agostini, Abbondanzieri, Calzolaio, Armando Cossutta, Giulio Conti, Gasperoni, Giacco, Giachetti, Giulietti, Lion, Lusetti, Paola Mariani, Micheli, Monaco, Ruggieri, Stramaccioni, Bertucci.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificate in 110 milioni di euro annui a partire dal 2005, vengono riassegnate ai capitoli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Una quota pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2005 è destinata alla copertura delle seguenti finalità:

a) ai fini della Legge 16 marzo 2001, n. 88 articolo (nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime è autorizzato un limite di impegno decennale di 30 milioni di euro a decorre dall'anno 2004 (scadenza 2015)

b) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 2 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale a partire dal 2005, pari a 15 milioni di euro.

c) ai fini della legge 28 dicembre 1999, n. 522 articolo 4 (misure di sostegno all'industria cantieristica ed amatoriale e alla ricerca applicativa nel settore navale), è autorizzato un limite d'impegno quindicennale 15 milioni annui a partire dal 2005 (scadenza 2019)

29. 151. (ex 27. 031) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Susini, Tidei, Albonetti, Buffo.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella D, aggiungere, in fine, la seguente rubrica: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti voce: Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare - Art. 4: Costituzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - Capp. 8344, 8345 e 8346):

2005: + 10.000;

2006: + 10.000;

2007: + 10.000.

29. 98. (ex Tab. D. 4.) Duca, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, Rognoni.

 

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. I proventi delle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 23 della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, nonché quelli provenienti dalle sanzioni eventualmente comminate ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 della Direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, unitamente agli altri proventi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle quali non si applicano, a far data dalla pubblicazione della presente legge, i pagamenti in misura ridotta previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono destinati nella misura del 50 per cento ad iniziative a favore dei consumatori nel settore elettrico e del gas naturale, la cui destinazione è oggetto di apposito decreto annuale del Ministro delle Attività Produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il cui ammontare è annualmente indicato nel DPEF.

29. 99. (ex 29. 193.) Quartiani, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Rugghia, Grotto.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituto un Fondo speciale denominato «Alta efficienza energetica». Il Fondo è destinato, nel limite di 75 milioni di euro per il 2005, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio denominato «Alta efficienza energetica» diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, le tipologie di elettrodomestici ammessi al contributo e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei rivenditori.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2005: - 75.000.

29. 100. (ex 29. 19.) Marras, Cossa.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. All'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «come limiti massimi» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

29. 101. (ex 29. 4.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. In favore del settore termale al fine di fronteggiare la crisi presente e rilanciarne la funzione è autorizzata la spesa straordinaria di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 102. (ex 29. 91.) Bindi, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Presso l'ICE è istituito il fondo «Promozione prodotti agroalimentari di qualità», finanziato per l'anno 2005 con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e STG. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed agroalimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il regolamento di gestione del fondo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 103. (ex 29. 155.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Per fronteggiare la grave crisi del settore risicolo e dell'intera filiera connessa alla produzione del riso italiano e per realizzare, nell'anno internazionale dedicato dalla FAO a questo alimento, interventi dimostrativi della sostenibilità economica e ambientale della coltura del riso, capaci di coniugare la protezione del territorio con la produzione di prodotti di qualità, in linea con gli indirizzi comunitari, sono assegnati 7,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 1998, n. 204, da destinare a progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione, da svolgere in collaborazione tra istituzioni di ricerca e imprese nell'ambito di un apposito progetto di Risoteca.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 7.500;

2006: - 7.500;

2007: - 7.500.

29. 104. (ex 29. 180.) Rosso, Zanetta, de Ghislanzoni Cardoli, Daniele Galli, Nicotra.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli o associati un contributo pari al 30% della spesa sostenuta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di: euro 30.000 per l'anno 2005, di euro 30.000 per l'anno 2006, di euro 30.000 per l'anno 2007 a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: -30.000

2006: -30.000

2007: -30.000

29. 105. (ex 29. 269.) Rava, Prada, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Finocchiaro, Lumia.

 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Al fine di garantire alle Regioni e agli organismi pagatori le risorse necessarie alla corretta esecuzione delle attività e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 20 milioni di euro.

Conseguentemente:

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 mano 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 106. (ex 29. 271.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. È ripristinato il fondo, pari a 10 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2005-2007, per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall'UE.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero della economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 107. (ex ** 29. 251. e ** 29. 250.) Molinari, Burtone, Bindi, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Per il rilancio del settore bieticolo nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000.

29. 108. (ex 29. 0. 115.) Riccio.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario ad avviare un Piano di Settore, anche in relazione alle necessità di ristrutturazione della filiera bieticolosaccarifera e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

29. 109. (ex 29. 216.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

* 29. 110. (ex * 29. 238. e * 29. 284.) Marras, Misuraca, Zama, de Gislanzoni Cardoli, Masini, Ricciuti, Romele, Jacini, Viale, Scaltritti, Collavini, Cossa.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

* 29. 111. (ex * 29. 273.) Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000.

29. 112. (ex 29. 215.) Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Il Fondo bieticolo saccarifero nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, alla urgente necessità di riorganizzazione e rilancio della politica nazionale del comparto-bieticolo saccarifero.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

29. 113. (ex 29. 154.) Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis. (Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui all'articolo 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e dell'istruzione, Università e Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da Gruppi Proponenti qualificati di ricerca, di seguito denominati «Proponenti», costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle Regioni nel cui territorio i Proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

Art. 29-ter. (Incentivi agli studi di fattibilità). - 1. Il contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 3, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico-scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

2. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

3. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali invia di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

Art. 29-quater. (Incentivi alla prototipazione). - 1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i medesimi Comitati di cui all'articolo 29-ter, comma 1, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui all'articolo 29-bis, comma 4, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

Art. 29-quinquies. (Procedure di erogazione degli incentivi). - 1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 29-bis, comma 6, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

2. I contributi di cui all'articolo 29-bis, commi 4 e 5, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico-scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 29-septies. (Revoca dei contributi). - 1. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 29-bis, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto. Qualora dall'esame non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 29-bis.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole 500 milioni con le seguente: 650 milioni.

29. 01. (ex 29. 08.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Fondo per lo sviluppo dell'innovazione). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese dì funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico-scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma i, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico-scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con i Ministri dell'innovazione e delle tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;

g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 11 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall' esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Adeguamento aliquote rendite finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 , decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre

1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7aprile 2003, n. 80, il numero 2) è abrogato.

29. 013. (ex 29. 066.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale). - 1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rinnovablie prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un apposito Fondo, con dotazione complessiva di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse del Fondo, di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione dl energia da biomasse derivanti dalla filiera agro forestale.

3. Con successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, visto il comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. del 29/12/2003 , 387 che costituisce una Commissione di esperti con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, presso il Ministero delle Politiche Agricole e forestali viene costituita una Sotto Commissione di Esperti per la valutazione dei progetti pilota, e i relativi criteri, di cui al comma 2. La spesa di funzionamento della Commissione di esperti non può superare euro 250.000.

4. L'articolo 3, comma 4 della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 37 comma 1, della tabella A, voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2,65 milioni;

2006: - 2,65 milioni;

2007: - 2,65 milioni.

29. 03. (ex 29. 0100.) Alberto Giorgetti, Bellotti, Arrighi, Cirielli.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura). - 1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato «programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura». Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato «Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura» esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 04. (ex 29. 0103.) Folena, Vendola, Giachetti, Di Gioia, Cento, Nesi, Cima, Calzolaio, Zanella.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi nel settore della pesca). - 1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 dei decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci nel limite massimo di 50 milioni di euro annui.

3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2005, in 150 milioni di euro per l'anno 2006 e in 150 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 05. (ex 29. 0106.) Marcora, Franci, Rava, Ruggieri, Potenza, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). - 1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito delle risorse già stanziate, per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti.»

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

5. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1 luglio 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate) - apportare le seguenti variazioni:

2005: - 833.

29. 09. (ex 29. 094.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). - 1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* 29. 053. (ex 29. 158.) Pappaterra, Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Buemi, Di Gioia.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). - 1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* 29. 010. (ex * 29. 087.) Misuraca.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). - 1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stan

ziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquicoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

* 29. 011. (ex * 29. 047.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi in favore del settore ittico). - 1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n.448, è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.»

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 06. (ex 29. 0102.) Marras, Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Cossa.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi in favore del settore ittico). - 1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis: Le imprese che esercitano attività di acquicoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

29. 07. (ex 29. 088. parte ammissibile) Misuraca.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). - 1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 833.

29. 08. (ex 29. 096.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a sostegno della pesca e dell'acquicoltura). - 1. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti.»

29. 012. (ex 29. 046.) Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Istituzione dell'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo). - 1. Al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché il trasferimento al sistema produttivo dei risultati della ricerca applicata, è istituita, con effetto dal 1 gennaio 2005, l'Agenzia italiana per la ricerca e lo sviluppo, di seguito denominata AIRS, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero delle attività produttive e alla vigilanza del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre alle funzioni di cui al comma 3, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in materia di politiche a sostegno della ricerca, lo sviluppo e l'innovazione dei settori produttivi, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla informazione scientifica e tecnologica e al monitoraggio dello stato di avanzamento tecnologico dei settori produttivi.

3. L'Agenzia svolge compiti e le funzioni spettanti al dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle competenze legislative e regolamentari attribuite alle regioni e agli enti locali, sono altresì affidati all'AIRS i seguenti compiti:

a) attività di studio, analisi e valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese;

b) sostegno al Governo e alle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione dei settori produttivi, con un'azione di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese;

c) promozione dell'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica;

d) definizione di metodologie e sistemi di valutazione tecnologica atti a consentire un'efficiente analisi dei costi e dei benefici delle nuove tecnologie;

e) individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico;

f) attività di valutazione degli investimenti innovativi e prestazione di servizi di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, anche al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari;

g) attività di monitoraggio degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo ed elaborazione di nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per la promozione della ricerca scientifica e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 7, è costituito presso l'AIRS un Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, avente lo scopo di concedere una assicurazione ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria, per il trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo ai tini dell'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale, ivi compresi i finanziamenti destinati alla realizzazione di studi di fattibilità e all'elaborazione di prototipi che incorporano innovazioni tecnologiche di rilevante potenzialità applicativa sul piano industriale e commerciale.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 4, sono ammissibili le richieste di garanzie presentate dalle PMI concernenti:

a) indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

b) le attività di sviluppo precompetitivo, intendendosi tale la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota; essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

c) le attività di ricerca e sviluppo svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

d) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici;

e) i contratti affidati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

f) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca;

g) gli interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale e per la diffusione delle tecnologie.

6. L'AIRS ha il compito di valutare, selezionare e monitorare i progetti innovativi ammessi ai benefici di cui al Fondo di garanzia per lo sviluppo dell'innovazione, nonché quello di promuovere l'attivazione di investimenti privati a favore dei medesimi progetti innovativi. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti, in conformità con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la ricerca e lo sviluppo, i limiti massimi degli importi dei finanziamenti che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo, nonché le modalità di concessione della garanzia e delle eventuali controgaranzie.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 4, è stabilita, per gli anni 2005, 2006 e 2007, in misura pari a 150 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione del Fondo è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro delle attività produttive:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un presidente designato dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Dal 1 gennaio 2005, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia.

10. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, di personale in posizione di comando dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'Università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici di ricerca.

11. Con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. A decorrere dall'anno 2005, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento.

29. 014. (ex 29. 014.) Villetti, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Pappaterra.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (ENAV e ASI). - 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 per progetti presentati e non finanziati in precedenza pur se considerati idonei, con priorità a progetti internazionali di ricerca fondamentale, e per l'altra metà al Ministero delle attività produttive presso il Fondo di incentivazione industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;

b) realizzazione incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzazione delle infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma precedente sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. I fondi sono assegnati con procedure concorsuali sulla base della qualità dei progetti presentati.

29. 015. (ex 29. 0125.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (ENAV e ASI). - 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 e per l'altra metà al Ministero delle Attività Produttive presso Fondo di Incentivazione Industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;

b) realizzare incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzare il centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzare infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma i sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e tenendo Conto della qualità dei progetti

presentati.

29. 016. (ex 29. 065.) Cialente, Gambini, Cazzaro, Ruggeri, Lulli, Boiardo, Provera, Tocci, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.

 

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Sostegno investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le PMI). - 1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, e ambiente sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 017. (ex 29. 015.) Agostini, Benvenuto, Gambini, Ventura, Visco.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: , pari a 700 milioni di euro per il 2005 e pari a 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

29. 018. (ex 29. 06.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici). - 1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2003 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1 gennaio 2005, in lire 5 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 019. (ex 29. 024.) Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa). - 1. Al fine di incentivare l'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale e di filiera, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati, con proprio decreto sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese ed gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

29. 020. (ex 29. 056.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Lulli.

 

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis. È istituito un Fondo d'Investimento dedicato al coinvestimento in operazioni di consolidamento e sviluppo imprenditoriale per le società cooperative.

Il fondo è dotato di 10.000.000 di euro per l'anno 2005 e per i successivi anni dal 2006 al 2010 e potrà essere alimentato da apporti privati, compresi i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le modalità di attuazione della presente norma ed il funzionamento del Fondo sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle Attività Produttive.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 021. (ex 29. 241.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. - 1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei Confidi esistenti ed alla fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, e il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del Fondo Unico previsto dalla legge 15 ottobre 2003, n. 289, un importo pari a 250 milioni di euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei Confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2005.

3. Il Ministero delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano Confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e la gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei Confidi beneficiari, di un rating investiment grade minimo, così come riconosciuto dalle agenzie di rating internazionali.

4. Con lo stesso decreto il Ministro delle attività produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai Confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i Confidi beneficiari del cofinanziamento dovranno stipulare convenzioni con le banche nelle quali dovrà essere previsto che non potrà essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del complemento al 100 per cento quella ri lasciata dai Confidi, che le stesse convenzioni dovranno stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale verrà concesso il finanziamento garantito dai Confidi, dovrà essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo termine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia. Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 250.000;

2006: - 250.000;

2007: - 250.000.

29. 022. (ex 29. 03.) Nicola Rossi, Carboni, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Agevolazioni per nuove società operanti nel settore della ricerca). - 1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per gli addetti alla ricerca per un periodo di otto anni e per tutti gli altri dipendenti, per un periodo di tre anni, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17 sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: , pari a 600 milioni di euro per il 2005 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006.

29. 023. (ex 29. 0133.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Incremento del fondo per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese). - 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 ed è esteso ai costi relativi alla messa in sicurezza delle piccole e medie imprese anche nel campo informatico e telematico.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 024. (ex 29. 033.) Rugghia, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono soppresse le parole: «localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole «alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «alle società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

29. 025. (ex 29. 063.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Servizi alle imprese e servizi di trasporto) - 1. Al fine di massimizzare la permeabilità delle piccole e medie imprese delle aree sottoutilizzate allo sviluppo tecnologico e organizzativo è istituito un fondo nazionale per lo sviluppo di iniziative nei settori dei servizi alle imprese e dei servizi di trasporto, pari a 200 milioni di euro annui.

2. Attraverso l'unione di soggetti diversi, di cui almeno due residenti già nelle regioni interessate, queste iniziative debbono contribuire al consolidarsi, nel settore dei servizi alle imprese, di soggetti di medie e grandi dimensioni in grado di fornire servizi e risorse professionali alle PMI a prezzi che ne rafforzino la capacità competitiva sui mercati internazionali.

3. Il fondo è gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze che ne definisce le modalità di funzionamento con decreto di attuazione. Per l'approvazione dei progetti è obbligatorio il parere consultivo della Conferenza Stato Regioni per la politica industriale.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 200.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

29. 026. (ex 29. 039.) Cabras, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a favore dell'industria automobilistica). - 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1 gennaio 2005 e il 30 giugno 2006 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo codice della strada), non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».

6. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

7. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 6 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Adeguamento aliquote rendite finanziarie) - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è abrogato.

29. 027. (ex 29. 021.) Nigra, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Incentivi per la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese). - 1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese è incentivata la istituzione di centri servizi digitali per la dotazione di sistemi informativi, lo sviluppo di tecniche di progettazione, e-commerce, scambio documentale, reingegnerizzazione del ciclo produttivo, rapporti con centri di ricerca, diffusione della banca larga, tutoraggio e diffusione delle competenze all'interno delle aziende.

2. I centri servizi sono realizzati da imprese del distretto locale.

3. L'incentivo statale copre il 50 per cento dei costi di avvio per i primi due anni ed è rivolto a soggetti che danno garanzia di continuità del servizio per gli anni successivi.

4. Con decreto del Ministero dell'industria sono definiti i criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.

5. Per i suddetti incentivi sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuna annualità nei periodo 2005-2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale dei soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 028. (ex 29. 052.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Bimbi, Colasio, Sasso, Carli, Rusconi, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Gambale, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Incentivi per la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese).- 1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese è incentivata la istituzione di centri servizi digitali per la dotazione di sistemi informativi, lo sviluppo di tecniche di progettazione, e-commerce, scambio documentale, reingegnerizzazione del ciclo produttivo, rapporti con centri di ricerca, diffusione della banca larga, tutoraggio e diffusione delle competenze all'interno delle aziende.

2. I centri servizi sono realizzati da imprese del distretto locale.

3. L'incentivo statale copre il 50 per cento dei costi di avvio per i primi due anni ed è rivolto a soggetti che danno garanzia di continuità del servizio per gli anni successivi.

4. Con decreto del Ministero dell'industria sono definiti i criteri attuativi, sentite le Commissioni parlamentari.

5. Per i suddetti incentivi sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuna annualità nel periodo 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

29. 029. (ex 29. 051.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. - 1. Per sostenere l'integrazione europea e le alleanze societarie dell'industria italiana delle alte tecnologie, con particolare riferimento al settore aerospaziale sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 per le politiche industriali di innovazione tecnologica da realizzare secondo le procedure vigenti e secondo gli obiettivi fissati con decreto ministeriale del Ministero dell'industria.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

29. 030. (ex 29. 042.) Tocci, Cialente, Grignaffini, Martella.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Finanziamento poli tecnologici presso le Università localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese). - 1. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è definita un'iniziativa speciale dello Stato diretta al potenziamento dell'innovazione tecnologica delle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del Paese e, in particolare, al rafforzamento delle attività di ricerca tecnologica applicata condotte nelle Università meridionali.

2. Il programma di innovazione - condotto secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio europeo di Lisbona quale successivamente attuato dalla Commissione europea e definito dalle singole Università e valutato da soggetti indipendenti e di alta professionalità - è focalizzato sulla costruzione di parchi tecnologici localizzati nelle Università e diretto a promuovere la localizzazione di imprese di carattere innovativo in tali aree.

3. Le risorse necessarie al finanziamento del predetto programma sono ottenute attraverso la contrazione di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro.

4. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie realtà Universitarie che faranno richiesta sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell'Università, alle dimensioni ed alla qualità dei programmi di investimento proposti, al numero di imprese che abbiano fornito la propria disponibilità a localizzare i propri investimenti in tali aree, alla coerenza ed alla sinergia tra il programma di livello nazionale e quelli eventualmente condotti a livello regionale.

5. Per il finanziamento del predetto programma sono autorizzati limiti di impegno trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

29. 031. (ex 29. 055.) Roberto Barbieri, Luongo, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno). - 1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle Infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sui carbone, sui coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 dei 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 50 milioni di euro.

29. 032. (ex 29. 05.) Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis - 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuove centrali superiori a 300 MW che non avviano i lavori di realizzazione dei progetti approvati dalle autorità competenti entro un anno dalla autorizzazione e comunque entro il 2005 per quelli già autorizzati. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici o amministrativi che impediscano l'avvio dei lavori.

2. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri attuativi e il tasso di interesse legale per ciascuna annualità.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.

29. 033. (ex 29. 0129.) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Titti De Simone, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis - 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuovi centrali che non avviano i cantieri entro settembre 2005. La sanzione corrisponde al 10 per cento del valore dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale stessa. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici, amministrativi o sociali che impediscono l'avvio dei lavori.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.

29. 034. (ex 29. 059.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis - 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali» volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» nonché del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1o settembre 2004.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 200l/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1 gennaio 2006.

29. 035. (ex 29. 07.) Polledri, Didonè.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis (Fondo rotativo per la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali).- 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali» volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» nonché del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 200 l/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi dell' articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rende più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1 gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 575 milioni di euro per il 2005.

29. 040. (ex 29. 036.) Vernetti, Realacci, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili). - 1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma i sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

29. 036. (ex 29. 057.) Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Grotto, Rugghia, Vernetti, Provera.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dalla ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).- 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma i il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.

3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non pii percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria Ai e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.

4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai tini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

5. A seguito dell'approvazione del DPEF, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.

29. 037. (ex 29. 0123.) Quartani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nigra, Nieddu, Rugghia, Grotto, Provera.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis (Fondo rotativo per la promozione della diffusione della microgenerazione e della cogenerazione) - 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione» volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall' articolo 1, comma 85, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la cogenerazione, così come de finita dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 marzo 2002, n. 42.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03, pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EUTUBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni di euro per il 2005, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 e 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2.

7. È stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1 gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 36 sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 650 milioni di euro per il 2005.

29. 038. (ex 29. 038.) Vernetti, Realacci, Squeglia, Lettieri, Vigni.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato «Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione» volto a sostenere la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 19 marzo 2002, n. 42.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione così articolati:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regolamenta i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma i è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al fondo a valere dal 1 gennaio 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2005: - 75.000.

29. 039. (ex 29. 196.) Daniele Galli.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis - 1. Negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, è fatto obbligo di installare impianti atti alla cogenerazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ovvero pannelli solari fotovoltaici, nonché impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento, ovvero sistemi eolici, concorrenti ad una produzione non inferiore al 10 per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti. Le regioni, in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche dei propri territori, adeguano le caratteristiche tecniche prestazionali degli impianti. Eventuali impedimenti, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, all'attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, devono essere sollevati in sede comunale e dimostrati mediante apposita documentazione asseverata da un professionista abilitato.

2. In relazione agli impianti di cui al comma 1, la loro installazione negli edifici privati preesistenti usufruisce della detrazione per oneri prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel limite di spesa di 100.000.000 di euro in ragione d'anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione del presente comma e del comma 1-bis.

Conseguentemente all'articolo 37, nella tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

29. 041. (ex 29. 023.) Daniele Galli.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis (Agevolazioni per la diffusione dell'installazione e dell'utilizzo degli impianti di microgenerazione e di minigenerazione anche in assetto cogerativo). - 1. Ai soggetti che avviano un'attività imprenditoriale nel settore della progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, di piccola taglia, aventi potenza installata inferiore a 10 MVA, in particolar modo se alimentati fonti rinnovabili di energia, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese per investimenti e lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a un limite massimo di 200 milioni di euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sono definiti i criteri e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'attuazione degli investimenti predetti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 042. (ex 29. 040.) Vernetti, Realacci, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis (Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione). - 1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy e predispongono le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 043. (29. 026.) Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis (Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione). - 1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy e predispongono le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 37-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 044. (ex 29. 131. e 29. 0118) Gambini, Ventura, Agostini, Intini, Villetti, Buemi.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Disposizioni per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici). - 1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai Comuni con tributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1, lettera d).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati. Il Fondo è finanziato con 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 045. (ex 29. 028.) Rugghia, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Grotto, Nieddu, Vernetti, Tolotti.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Lotta al carovita). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 046. (ex 29. 064.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico).- 1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza degli investimenti previsti nel comma 1.

3. L'agevolazione prevista dal comma 1 non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'aliquota massima e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.

4.Per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 12.500;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

29. 047. (ex 29. 062.) Deodato, Gastaldi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Network telematici tra imprese turistiche). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 8 comma 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da destinarsi allo sviluppo di newtwork telematici tra piccole medie imprese turistiche. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a determinare criteri e modalità di erogazione dei contributi.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 052. (ex 29. 067.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardo, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. (Interventi a favore degli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti). - 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2005 e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

29. 051. (ex 29. 034.) Rugghia, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Grotto.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

3. A partire dal 1 gennaio 2005 i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. L'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1 gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa e dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

29. 070. (ex 29. 0. 119.) Russo Spena, Giordano, Vendola, Bolognesi, Turco.

 

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis. All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «associazioni pro-loco» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano,».

29. 075. (ex 34. 79.) Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.

 


(A.C. 5310-bis - Sezione 8)

 

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 30.

(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).

1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

(Il comma 4 è stato stralciato).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 30.

(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 100.000;

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

30. 1. (ex 30. 22.) Grignaffini, Michele Ventura, Pistone.

 

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 ed il 7,5».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

30. 2. (ex 30. 17.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

 

Sopprimerlo.

*30. 3. (ex *30. 12.) Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

 

Sopprimerlo.

*30. 4. (ex *30. 23.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono de terminati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, gli interessi passivi dovuti per la restituzione dei mutui contratti ai sensi del comma 4, sono assimilati alle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 5. (ex 30. 9.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Pistone.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, per le spese sostenute per il restauro, la manutenzione e la protezione del bene oggetto della locazione, il locatario ha diritto a usufruire delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 6. (ex 30. 10.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30. - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali). - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.

3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione e alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.

7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.

8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

30. 7. (ex 30. 11.) Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi, Squeglia, Lettieri.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti parole: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti.

30. 8. (ex 30. 8.) Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, aggiungere le seguenti: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

30. 9. (ex 30. 6.) Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in uso con le seguenti: in gestione.

30. 10. (ex 30. 15.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in uso aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a cinque anni non rinnovabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 ed il 7,5».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

30. 11. (ex 30. 18.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Grignaffini, Pistone, Sasso, Chiaromonte.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: e pubblici.

30. 12. (ex 30. 14.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

30. 13. (ex 30. 7.) Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.

 

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendere fruibile, aggiungere le seguenti: , anche a titolo gratuito per determinate categorie individuate tramite convenzione obbligatoria,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 ed il 7,5».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

30. 14. (ex 30. 19.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Buffo, Grignaffini, Pistone.

 

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

30. 15. (ex 30. 20.) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

 

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: di concerto con la regione ove il bene è situato.

30. 16. (ex 30. 13.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Riemersione di beni culturali in possesso di privati). - 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati) - 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleonto- logico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.

2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.

3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.

4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV.

5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e Il del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.

6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico che facciano domanda di acquisizione secondo le modalità previste dal presente articolo non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV.

7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 1 deve avvenire, a pena di decadenza dal beneficio dell'acquisizione in proprietà, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. Nel caso in cui gli importi da versare ai sensi del comma 1 siano superiori a 50.000 euro è consentito anche il versamento in tre rate di pari importo, con scadenza entro 30 giorni, 180 giorni e 270 giorni dalle determinazioni della competente soprintendenza, ai sensi del comma 3, ovvero dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 3 determina la sospensione dei procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale, fino alla scadenza dei termini per il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con l'avvenuto pagamento integrale dei predetti importi i reati di cui agli articoli 174 e 175 del presente decreto legislativo, nonché 648 e 712 del codice penale sono estinti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-bis. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni e delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5 del suddetto articolo 11-bis, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Nel caso di omesso versamento, anche parziale, degli importi dovuti ai sensi del comma 1 del citato articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'interessato decade da tutti i benefici di cui al presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi allo stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali per le finalità della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa e del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Con decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle fmanze, è stabilita annualmente la

ripartizione degli importi ai sensi del presente comma.

30. 01. (ex 30. 068.) Gianfranco Conte.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti). - 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 200.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

30. 02. (ex 30. 013.) Agostini, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Michele Ventura, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti). - 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori di eccellenza, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

30. 03. (ex 30. 012.) Michele Ventura, Morgando, Russo Spena, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche).- 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

a) esplorazione dell'universo e aereospazio;

b) biomedicina;

c) neuroscienze;

d) nanotecnologie;

e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

30. 04. (ex 30. 042.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche).- 1. A partire dall'anno 2005 sono istituite

cinque aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:

a) esplorazione dell'universo e aereospazio;

b) biomedicina;

c) neuroscienze;

d) nanotecnologie;

e) tecnologie dell'informazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Tali fondi sono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono individuate delle apposite sezioni per il finanziamento di:

a) ricerca di base;

b) consorzi tra università ed enti di ricerca;

c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;

d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;

e) alta formazione scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

30. 05. (ex 30. 040.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio, Pistone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo Gread e Geant, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) riguardo la Large Scale Facilities, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

30. 06. (ex 30. 041.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.

2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo Gread e Geant, dotazione strumentale dei centri di ricerca.

3. Il fondo sarà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) riguardo la Large Scale Facilities, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

30. 07. (ex 30. 028.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Volpini, Sasso, Carra Carli, Gambale, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Titti De Simone, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei per ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

30. 08. (ex 30. 0.26.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Istituto nazionale per la fisica della materia). - 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, sono rinviati al 2008.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

30. 09. (ex 30. 029.) Pinotti, Burlando, Labate, Mazzarello, Rognoni, Tocci, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Magnolfi, Titti De Simone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione). - 1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

c) l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall'articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell'onere.

30. 010. (ex 30. 0. 14.) Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato, Lettieri, Squeglia, Rosato.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Consiglio europeo della ricerca di base). - 1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 100.000.

30. 011. (ex 30. 039.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Intini, Villetti, Buemi, Oliverio, Pistone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca). - 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 34.000;

2006: - 34.000;

2007: - 34.000.

30. 012. (ex 30. 044.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca). - 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):

2005: - 17.000;

2006: - 17.000;

2007: - 17.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2005: - 17.000;

2006: - 17.000;

2007: - 17.000.

30. 013. (ex 30. 043.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Carra, Sasso, Volpini, Gambale, Carli, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Oliverio, Pistone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

30. 014. (ex 30. 035.) Tocci, Labate, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

30. 015. (ex 30. 037.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. È autorizzata la spesa di euro 110 milioni per l'anno 2005 come contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per la prosecuzione delle attività, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 110.000.

30. 016. (ex 14. 91). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Pasetto, Ruggeri, Rosato, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Istituzione del «Fondo sapere aperto»per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). - 1. È istituito un fondo, denominato «Fondo sapere aperto», dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

30. 017. (ex 30. 047.) Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni, Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Istituzione del «Fondo Sapere Aperto»per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). - 1. È istituito un fondo, denominato «Fondo Sapere Aperto», dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Legge n. 468 del 1978, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente:

2005: - 5.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

30. 018. (ex 30. 059.) Folena, Magnolfi, Panattoni.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - (Borse di studio per la ricerca). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

a) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) biotecnologie;

c) tecnologie energetiche sostenibili;

d) tecnologie per lo spazio;

e) materiali avanzati;

f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

a) originalità;

b) innovazione;

c) carattere internazionale;

d) produttività;

e) impatto socio-economico;

f) attrazione delle risorse;

g) gestione delle risorse;

h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.

5. L'importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un «Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza»; il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno accademico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 150 milioni di euro annui per l'anno 2005 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 1o gennaio 2005, ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento e, a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

30. 019. (ex 30. 062.) Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. (Prestito d'onore agli studenti universitari). - 1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi agli studenti universitari.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 5000 per anno accademico e viene restituito dal beneficiano con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al prime rate più 0,25 per cento su base annua.

5. Il fondo è finanziato con 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

30. 020. (ex 16. 031.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. (Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti). - 1. In attuazione del disposto dell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodi di studio, stages, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciarie per la mobilità internazionale degli studenti» dell'importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le università, anche mediante convenzioni con università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. Il comma 99 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37,T aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Superalcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

30. 021. (ex 16. 028.) Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. (Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

30. 022. (ex 16. 017.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Michele Ventura, Motta, Pistone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

30. 023. (ex 16. 16.) Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Tobin tax). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-bis, quantificati in 2.109 milioni di euro per l'anno 2005, in 1.023 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.157 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate

3. Dall'imposta di cui al comma 2 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 2 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

30. 024. (ex 16. 013.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

30. 025. (ex 16. 97.) Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzucca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Volpini, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Intini, Villetti, Buemi.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non abbiano superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori, entro il limite del precitato tetto, dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

30. 026. (ex 16. 98.). Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Michele Ventura, Pistone.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con handicap o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

 

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A, voce: Ministero degli affari Esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

30. 027. (ex 16. 033.) Lusetti, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis. - 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: - 500;

2006: - 500;

2007: - 500.

30. 028. (ex 16. 62) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino.



RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________ ______________


 

547.

 

Seduta di MARTEDì 16 novembre 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi
DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
E DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (5310-bis) (ore 10,07).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Avverto che prima dell'inizio della seduta è stato ritirato l'emendamento Alberto Giorgetti 29.17.

Avverto, inoltre, che non è ammissibile per estraneità di materia, conformemente a quanto risulta dagli atti della Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 33.025 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 1).

Avverto, infine, che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 2).

Ricordo che nella seduta di ieri è stato votato, da ultimo, l'emendamento Colasio 30.7.

 

(Ripresa esame dell'articolo 30 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 30 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 3).

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento Grignaffini 30.8.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,09).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

 

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta

 

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,40.

 

Si riprende la discussione.

 

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Patria 6.6 e Russo Spena 30.11 sono stati ritirati.

 

(Ripresa esame dell'articolo 30 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Grignaffini 30.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grignaffini. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per illustrare il contenuto di questo emendamento e del successivo, Chiaromonte 30.9. Il mio emendamento 30.8 si limita a reintrodurre all'interno dell'articolo 30 un comma previsto nel codice dei beni culturali recentemente emanato dal ministro Urbani. Stiamo parlando di opere e di oggetti d'arte che possono venire dati in uso a soggetti pubblici e privati; opere d'arte che possono essere di proprietà degli enti locali, di istituzioni e di fondazioni culturali. Non si capisce, allora, perché non debba essere contenuto in quest'articolo 30 un comma che preveda nell'attribuzione dell'uso del bene da restaurare una priorità per gli enti locali. Si tratterebbe di una norma prevista già dal codice Urbani, appena emanato da questa maggioranza, con la quale si dichiara come prioritaria l'attribuzione in uso a fini di restauro agli enti locali che ne facciano richiesta.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grignaffini 30.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 371

Votanti 370

Astenuti 1

Maggioranza 186

Hanno votato 151

Hanno votato no 219).

Prendo atto che gli onorevoli Testoni e Volontè non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Colasio 30.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 388

Votanti 387

Astenuti 1

Maggioranza 194

Hanno votato 164

Hanno votato no 223).

Prendo atto che gli onorevoli Volontè e Falanga non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Carli 30.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 390

Votanti 388

Astenuti 2

Maggioranza 195

Hanno votato 166

Hanno votato no 222).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Spena 30.14.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, come abbiamo già illustrato in precedenza, siamo contrari all'intero sistema, all'intera strutturazione dell'articolo 30; tuttavia, tentiamo con i nostri emendamenti di intervenire per ridurre il danno che tale articolo produce su un aspetto delicato, quello dei beni culturali. Con il nostro emendamento chiediamo che per i beni culturali dati in uso a privati sia perlomeno possibile, a pena di decadenza, la stesura di una convenzione che preveda vantaggi per alcune categorie. A noi pare che una regolamentazione precisa di queste convenzioni sia giuridicamente, e anche sul piano della politica dei beni culturali, indispensabile.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 30.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 407

Votanti 406

Astenuti 1

Maggioranza 204

Hanno votato 171

Hanno votato no 235).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito a votare.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Colasio 30.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 409

Votanti 408

Astenuti 1

Maggioranza 205

Hanno votato 172

Hanno votato no 236).

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

 

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, come gruppo della Margherita riteniamo opportuno motivare le ragioni del nostro «no» all'articolo 30. Quello al nostro esame sarebbe un articolo importante se fosse applicato e se avesse conseguenze congruenti con i principi che voi evocate.

Il vero problema è il seguente: l'articolo 30 richiama, coerentemente con la vostra strategia, un principio che non trova declinazione concreta nelle politiche pubbliche.

Vi sono in particolare tre dati che ricordavamo ieri con i colleghi del centrosinistra. Stiamo parlando di inadeguatezza delle risorse, cioè di 2500 milioni di euro, come risulta dal documento presentato dal Governo in VII Commissione. Oggi ci confrontiamo, per quanto concerne la ARCUS con un differenziale di 2950 milioni di euro. Sostanzialmente abbiamo 50 milioni di euro.

Sul rapporto centro-periferia, ci dispiace prendere atto che anche in questo caso non si sono posti in essere rapporti che diano capacità ai governi territoriali di esercitare adeguatamente la tutela. Lo dico ai colleghi della Lega: oggi la regione Sicilia esercita autonomamente una funzione di tutela sul proprio patrimonio culturale. Veneto e Toscana, grazie alla riforma costituzionale, non potranno esercitare tale funzione.

L'ultimo aspetto riguarda il rapporto pubblico-privato di cui parla l'articolo 30. Così com'è strutturato, l'articolo 30 non produrrà effetti di sorta.

I nostri emendamenti andavano nella direzione di una strategia chiara, di apertura non solo alle imprese, ma anche verso le libertà dei privati. Tutto ciò non trova declinazione operativa (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 423

Astenuti 1

Maggioranza 212

Hanno votato 243

Hanno votato no 180).

Prendo atto che l'onorevole Banti non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Chiedo al relatore di confermare il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 30.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Ribadisco il parere contrario della Commissione nonché la proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 30.020.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo ribadisce che il suo parere è conforme a quello espresso dal relatore.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Michele Ventura 30.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 428

Astenuti 1

Maggioranza 215

Hanno votato 187

Hanno votato no 241).

Prendo atto che l'onorevole Grillo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Tocci 30.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418

Votanti 410

Astenuti 8

Maggioranza 206

Hanno votato 167

Hanno votato no 243).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tocci 30.07.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tocci. Ne ha facoltà.

 

WALTER TOCCI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Vorrei esporre brevemente il contenuto di questo articolo aggiuntivo che istituisce un fondo per la realizzazione delle grandi infrastrutture di ricerca. L'Italia in questo campo ha una tradizione importante. Basti pensare ai grandi laboratori del Gran Sasso oppure al CERN. Negli ultimi anni, tuttavia, non vi è alcun programma di investimenti per dotare il paese di infrastrutture, di laboratori e di strumenti per la ricerca. Ci rimane, quindi, soltanto la partecipazione ad alcune convenzioni internazionali per la gestione di infrastrutture europee, ma anche in questo campo stiamo facendo delle figuracce. Cito soltanto l'esempio del sincrotrone di Grenoble, al quale l'Italia partecipa con una convenzione, ma da tre anni il Governo italiano non paga la retta annuale e costringe i nostri ricercatori a recarsi a Grenoble facendo la brutta figura di essere considerati ricercatori di un paese moroso.

Vedo qui il viceministro Possa, che è consapevole di questa situazione imbarazzante nella quale avete posto la ricerca italiana, che va a fare sperimentazioni in laboratori europei ai quali l'Italia non paga la convenzione. Con questo fondo cerchiamo di recuperare i vostri errori, di consentire il pagamento dei debiti pregressi e, allo stesso tempo, di investire per la realizzazione di nuove infrastrutture in tutti i campi della ricerca italiana.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Tocci 30.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 426

Astenuti 2

Maggioranza 214

Hanno votato 183

Hanno votato no 243).

Prendo atto che gli onorevoli Giuseppe Gianni e Buontempo non sono riusciti ad esprimere il loro voto.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Pinotti 30.09.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tocci. Ne ha facoltà.

 

WALTER TOCCI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per tornare a discutere in quest'aula delle sorti dell'Istituto nazionale di fisica della materia. Era uno dei più brillanti istituti di ricerca del nostro paese e voi avete deciso, due anni fa, di smantellarlo; ma, ormai, vi siete resi conto di aver commesso un gravissimo errore. Voglio soltanto citare alcune cifre per illustrare i danni che questa vostra decisione ha provocato. In soli due anni c'è stata una riduzione del 33 per cento degli spin off sui quali l'Istituto di fisica della materia era molto ben preparato. In due anni vi è stato un calo del 21 per cento del deposito di brevetti. Voi parlate sempre di innovazione, di brevetti, di spin off e poi demolite l'istituto di ricerca italiano meglio piazzato su queste tematiche!

Con il nostro articolo aggiuntivo proponiamo di mantenere in vita l'Istituto nazionale di fisica della materia, di finanziarlo adeguatamente per metterlo in grado di corrispondere ai suoi impegni internazionali, di portare avanti la ricerca fondamentale e le iniziative innovative nel campo degli spin off. Stiamo parlando di uno dei settori più promettenti della scienza moderna, il settore delle nanotecnologie nel quale l'Italia ha ancora molte carte da giocare e sarebbe veramente un peccato vedere questo istituto di ricerca, che avrebbe bisogno dell'aiuto dello Stato e di tutti noi, così in difficoltà, così appannato per la vostra sciagurata decisione di smantellarlo.

Chiediamo, dunque, di sospendere questa decisione e di mantenerlo in vita, almeno per qualche anno, di finanziarlo adeguatamente, rendendosi conto che le strutture migliori della ricerca italiana vanno premiate e non punite come avete fatto fino ad oggi. Con questo articolo aggiuntivo potreste correggere un vostro errore. So che molti della maggioranza si rendono conto che è stato un errore; anche in Commissione bilancio abbiamo sentito l'onorevole Zorzato e lo stesso relatore Crosetto manifestare questa consapevolezza e mi risulta che anche nel Governo perfino il ministro Moratti si sia ormai resa conto che è stato un errore. Ebbene, è un fattore di grande serietà riconoscere gli errori e correggerli finché si è in tempo.

Per queste ragioni vi chiediamo di votare a favore di questo articolo aggiuntivo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pinotti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTA PINOTTI. Signor Presidente, intervengo per associarmi alle considerazioni appena svolte dal collega Tocci e per ricordare che, spesso, in quest'aula parliamo di ricerca e di giovani. Ebbene, l'Istituto di fisica della materia è un istituto nel quale, su 3.700 associati, il 50 per cento sono giovani. Stiamo parlando di un istituto riconosciuto in Europa ad altissimo livello per la ricerca svolta. In Commissione bilancio questo riconoscimento è venuto anche da parlamentari della maggioranza.

Noi chiediamo che questo istituto non venga chiuso e nella legge finanziaria, sollecitiamo una misura che consenta, da un punto di vista finanziario, di mandare avanti uno dei centri di eccellenza della ricerca in Italia. È una responsabilità che ci assumiamo.

In Commissione bilancio si sono verificate delle aperture e ci auguriamo, almeno, che arrivi un segnale di questo tipo, non ad una manovra così pesante da rimettere in discussione tutta la legge finanziaria, ma soltanto un segno di attenzione e che, dunque, alle parole «importanza della ricerca», «importanza dei giovani» e «attenzione all'innovazione» segua, per lo meno, un piccolo fatto.

 

GUIDO POSSA, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO POSSA, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, intervengo per smentire nel modo più totale e fermo quanto è stato appena annunciato dall'onorevole Tocci e fatto proprio dall'onorevole Pinotti.

Non è assolutamente vero che l'Istituto nazionale di fisica della materia sia in fase di smantellamento. Questo è un modo per calunniare ciò che ha fatto il Governo senza tener conto della confluenza di tale istituto nel Consiglio nazionale delle ricerche. È stata una confluenza, il cui processo è ancora in corso, fatta per potenziare la ricerca italiana nel campo delle nanotecnologie. Non vi sono assolutamente mortificazioni improprie della ricerca né nel nostro paese, in generale né nell'Istituto nazionale di fisica della materia.

Non voglio entrare nei dettagli perché non è questa la sede, ma mi correva l'obbligo di tranquillizzare i colleghi su quanto il Governo ha operato a tale riguardo.

 

ROBERTA PINOTTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTA PINOTTI. Viceministro Possa, credo sia questa la sede e credo sia importante ricordare che quanto abbiamo appena detto il collega Tocci ed io non è frutto di elucubrazioni fatte nelle stanze dell'opposizione, ma è il risultato di una conoscenza diretta dell'Istituto nazionale di fisica della materia.

Si è deciso di inserire tale istituto nel CNR perché essendo un istituto che funzionava bene avrebbe potuto modificare ed aiutare la trasformazione del CNR. L'obiezione che abbiamo mosso allora e che riproponiamo oggi è che un istituto così piccolo difficilmente può modificare le modalità organizzative di un istituto grande ed importante come il CNR. Pertanto, avevamo suggerito perlomeno di completare la riorganizzazione del CNR in modo tale che il suddetto inserimento non impedisse l'operatività dell'Istituto nazionale di fisica della materia. Ciò non è avvenuto: nei 18 mesi di transizione, nonostante l'Istituto nazionale di fisica della materia viva ancora come nome, la sua operatività si è ridotta del 50 per cento. Basti guardare quanti sono i progetti europei a cui è riuscito a partecipare e basti guardare l'entità delle risorse: da 36 a circa 20 milioni di euro. Quindi, non ci stiamo inventando niente!

Avevamo messo in evidenza già all'inizio i rischi ed avevamo anche proposto di lasciar vivere l'istituto durante il periodo di transizione. Si tratta di un istituto che utilizza le risorse dell'università mettendole in rete, che si giova molto del contributo dei giovani e che è competitivo a livello europeo. Non si è voluta fare tale operazione ed oggi siamo di fronte ad un istituto che rischia ancora una vitalità ed una forza indispensabili se decidiamo di farlo ripartire. Se decidiamo di spegnerlo, lo spegniamo per sempre. I ricercatori che lavorano in tale istituto hanno una grande passione ed una grande voglia di ripartire. Però, dipende da noi. In questo momento non sono in grado di operare e stanno pensando di finire. Questo non è il modo migliore per incentivare le persone che hanno messo passione, credibilità e competenza nella ricerca per andare avanti. Dunque, non abbiamo raccontato favole da opposizione, ma abbiamo rappresentato una realtà dimostrabile nei dati e nei fatti.

 

WALTER TOCCI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

WALTER TOCCI. Onorevole Possa, lei è un ingegnere quindi deve risponderci non con parole al vento, ma con numeri. Le ho posto una domanda ben precisa: le risulta che in questi due anni, in seguito alle decisioni che avete preso sull'Istituto nazionale di fisica della materia, i brevetti depositati siano diminuiti del 21 per cento? È vero oppure no? Ha un'altra cifra da contrapporre a questa?

Inoltre, il suddetto istituto dal 1998 ha creato ben 30 nuove piccole aziende nel settore dell'innovazione e della ricerca fondamentale. Parliamo spesso di innovazione, di sviluppo, della possibilità di dare una scossa al paese: sono questi i processi sui quali si può generare un nuovo modello di sviluppo italiano. Ebbene, negli ultimi anni la domanda di imprese per spinoff nell'Istituto nazionale di fisica della materia è diminuita del 33 per cento. Lei deve rispondere ai numeri che le sto esponendo non con chiacchiere al vento.

 

PRESIDENTE. Onorevole Tocci...

 

WALTER TOCCI. La sfido ad un confronto in qualsiasi sede, anche nelle Commissioni parlamentari.

Faccio un appello al relatore, onorevole Crosetto, che conosce bene tale problema e si è battuto negli anni passati a difesa di questo importante istituto di ricerca: almeno si accantoni tale proposta emendativa e vi sia un'ulteriore riflessione. Non continuate a mortificare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tocci.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Pinotti 30.09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 443

Astenuti 1

Maggioranza 222

Hanno votato 193

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Morgando 30.010, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 437

Votanti 436

Astenuti 1

Maggioranza 219

Hanno votato 187

Hanno votato no 249).

Prendo atto che l'onorevole Scherini non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tocci 30.011.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tocci. Ne ha facoltà.

 

WALTER TOCCI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale; con questo articolo aggiuntivo si porta in aula una questione molto importante, della quale si è discusso poco anche perché il Governo l'ha tenuta un po' nascosta: la volontà in ambito europeo di costituire un consiglio europeo per la ricerca di base. Si tratta di una decisione molto importante dell'Unione europea, decisione condivisa e sottoscritta nel recente vertice tra Blair, Chirac e Schroeder e che è uno dei cavalli di battaglia dell'attuale presidenza olandese. Per l'Europa è molto importante avere un centro di coordinamento per la ricerca di base. Infatti, l'investimento sulla ricerca fondamentale in Europa non è molto diverso, dal punto di vista quantitativo, rispetto a quello americano; ciò che vi è di diverso è che gli americani svolgono una forte azione di coordinamento nelle proprie iniziative di ricerca, mentre in Europa la ricerca di base si svolge tutta e soltanto in ambito nazionale.

Se vi è un paese che dovrebbe essere interessato a far parte di questo consiglio europeo della ricerca, ad entrare a farne parte da subito, è proprio l'Italia. Voi avete invece deciso di tenere l'Italia fuori da tale organismo! È una scelta dannosa, una scelta che chiude l'Italia in un'assurda ed incomprensibile...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tocci.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intervengo solamente per chiedere di apporre la mia firma a questo articolo aggiuntivo. Non si deve continuare a perdere terreno nel campo - importantissimo per il nostro paese - della ricerca, in particolare in quella di base. Essa è infatti essenziale per lo studio e lo sviluppo di quelle applicazioni che possono consentire alla nostra industria di essere competitiva rispetto a quella degli altri paesi europei. Non credo che si possa perdere l'occasione di partecipare ad un coordinamento europeo su tale questione. Vengo da una città, Trieste, dove la ricerca scientifica costituisce una delle parti più importanti di un tessuto sociale dove l'internazionalizzazione ha portato sempre sviluppo. Purtroppo, anche lì soffriamo dei tagli che questo Governo ha imposto rispetto a molte delle scelte importanti. Questo può essere un tema che caratterizza la partecipazione italiana ai progetti di ricerca. Ritengo che l'articolo aggiuntivo sia ben formulato e sicuramente accoglibile.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Tocci 30.011, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 448

Astenuti 1

Maggioranza 225

Hanno votato 195

Hanno votato no 253).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tocci 30.013.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tocci. Ne ha facoltà.

 

WALTER TOCCI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per esporre brevemente il contenuto di questo articolo aggiuntivo, che propone semplicemente di creare un fondo a sostegno di tutti i laboratori e centri ricerca che vincono progetti europei. Come sappiamo, nei progetti europei vige il principio del cofinanziamento e questo purtroppo determina una situazione spiacevole per la quale a volte taluni nostri ricercatori brillanti vincono, appunto, un concorso europeo e non sono poi in grado di portare avanti il progetto, posto che viene a mancare la parte italiana di cofinanziamento. Voi pensate in questo modo di risparmiare, ma in realtà state producendo un grave danno. Faccio solamente un esempio: sempre nel campo della fisica della materia, avete operato tagli per 26 milioni di euro e la conseguenza è stata la perdita, in quel settore, di ben 37 milioni di euro di progetti europei.

Quindi, quello che voi qui presentate come risparmio è in realtà uno spreco di risorse, perché impedite ai nostri ricercatori di ottenere i fondi europei. Si arriva al paradosso che noi contribuiamo alla ricerca in Europa nella misura del 14 per cento, ma poi non mettiamo i nostri ricercatori nella condizione di riottenere quei finanziamenti, se non per il 9 per cento. Stiamo quindi finanziando la ricerca degli altri paesi, invece che quella italiana. Peraltro in questo modo colpite i centri migliori della ricerca italiana, perché chi vince in Europa è sicuramente un laboratorio di eccellenza, che pertanto andrebbe aiutato. Per questo motivo, vi chiedo di approvare questo articolo aggiuntivo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Pinotti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTA PINOTTI. L'articolo aggiuntivo in esame, come diceva il collega Tocci, ha l'obiettivo di contribuire a migliorare la nostra presenza nella ricerca europea e serve, al tempo stesso, a mettere una toppa rispetto alla scelta che stiamo facendo sull'Istituto nazionale di fisica della materia. Infatti l'idea è quella di poter finanziare consorzi interuniversitari, che entrino in rapporto con gli enti di ricerca. Il rapporto fra le università e gli enti di ricerca rappresenta una delle grandi scommesse della ricerca italiana. Proponendo di finanziare tale rapporto, noi proponiamo il modello attraverso il quale è nato l'Istituto nazionale di fisica della materia. Torno su questo aspetto, perché mi dispiace molto che questo Parlamento abbia bocciato la proposta emendativa che chiedeva un finanziamento di 10 milioni di euro.

Lo ricordo, perché questo Parlamento, quando si è discusso del mantenimento di tale Istituto, si era espresso a favore, perché la commissione per la riforma della pubblica amministrazione aveva chiesto di non sopprimere tale Istituto, mentre il Governo ha poi voluto discostarsi da tale scelta. Pertanto, un atto di autonomia da parte del Parlamento avrebbe potuto essere utile anche nel momento in cui si parla di finanziamenti. Infatti, sempre per tornare a quello che sta succedendo, la situazione di incertezza riguardo a questo Istituto - che non è ancora CNR, ma lo diventerà - lo ha indebolito, non solo per mancanza di finanziamenti, ma anche perché l'incertezza sul suo futuro lo rende meno forte come partner internazionale di progetti europei.

Stiamo commettendo un errore grave. Lo abbiamo fatto adesso non concedendo i finanziamenti, lo faremo poi con questo accorpamento. Continuiamo a non investire in settori fondamentali, neanche in quelli che hanno dimostrato di funzionare. Questo è un errore grave, che il Parlamento aveva cercato di evitare, ma evidentemente questa volta ha risposto maggiormente a logiche di maggioranza, piuttosto che a logiche di pubblica utilità (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 30.013, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 457

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato 205

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bimbi 30.016, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 455

Astenuti 1

Maggioranza 228

Hanno votato 199

Hanno votato no 256).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ruzzante 30.017, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 455

Astenuti 1

Maggioranza 228

Hanno votato 201

Hanno votato no 254).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Villetti 30.019.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo si propone di istituire 5 mila borse di studio biennali: 2500 per la ricerca di base, 2500 per la ricerca applicata. Tale misura non è rivolta alla generalità degli studenti, bensì solo ai migliori studenti, ai più qualificati, a vere e proprie punte di eccellenza. Essa si rivolge a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti e a coloro che sono iscritti all'albo del dottorato di ricerca con il parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, cioè già dottorandi. Si rivolge, inoltre, a coloro i quali hanno un diploma di specializzazione universitaria o a coloro che hanno conseguito un titolo equipollente all'estero. È una delle questioni cruciali che abbiamo di fronte.

Molto spesso ci si lamenta, perché i giovani più qualificati si trasferiscono all'estero o non hanno intenzione di tornare nel proprio paese. Noi non disponiamo di molti strumenti. Ci troviamo spesso all'interno dell'università, che versa in uno stato di congestione, a non poter garantire a punte di eccellenza nemmeno un periodo di due anni, dopo aver conseguito risultati eccezionali.

Ho sempre pensato che uno degli aspetti fondamentali della ricerca sia poter garantire certi strumenti a chi fa la ricerca e, quindi, incoraggiare i giovani. Mi rendo ben conto...

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Villetti.

 

ROBERTO VILLETTI. Ho cinque minuti a disposizione; sono trascorsi due minuti e 58 secondi.

Mi rendo ben conto che sul problema della ricerca il Governo dovrebbe effettuare una scelta. Leggo dai giornali che il ministro Siniscalco avrebbe fornito assicurazioni al ministro Moratti per ridurre i tagli nella scuola e ciò sarebbe compensato da tagli nelle università.

Sono convinto che bisognerebbe fare una manovra rigorosa per riportare i conti al di sotto del 3 per cento, ma sono altrettanto convinto che i settori nei quali dobbiamo investire le risorse sono l'innovazione, la ricerca e la scuola. Questo è il problema! Non si tratta solo di dare un segnale con le borse di studio, ma di fornire un aiuto a 5 mila talenti.

Se il Governo vuole chiudere la porta in faccia, lo faccia pure...

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Villetti.

 

ROBERTO VILLETTI. Ma questo...

 

PRESIDENTE. Grazie. Concluda, onorevole Villetti!

 

ROBERTO VILLETTI. No, Presidente, sono trascorsi quattro minuti e 25 secondi!

 

PRESIDENTE. Lei ha diritto a tre minuti di tempo.

 

ROBERTO VILLETTI. No, mi è stato detto cinque minuti.

 

PRESIDENTE. No, tre!

 

ROBERTO VILLETTI. Gli uffici mi hanno detto che ho diritto a cinque minuti di tempo.

 

PRESIDENTE. Lei è già intervenuto per quattro minuti e mezzo. Concluda, onorevole Villetti!

 

ROBERTO VILLETTI. Presidente, ho chiesto agli uffici prima di intervenire.

 

PRESIDENTE. Lei ha a disposizione tre minuti di tempo. Comunque, concluda onorevole Villetti!

 

ROBERTO VILLETTI. Non è possibile che per mezzo minuto si crei un problema.

PRESIDENTE. Ha superato il tempo a sua disposizione per oltre un minuto e mezzo. L'ho solo richiamata, invitandola a concludere!

 

ROBERTO VILLETTI. Mi dispiace, perché erano previsti cinque minuti. Il nostro gruppo ha ancora a disposizione 44 minuti di tempo.

 

PRESIDENTE. Ma lei ha a disposizione tre minuti di tempo!

 

ROBERTO VILLETTI. Cinque minuti, su un tema di questa serietà! Mi sembra veramente incredibile che il Presidente mi tratti in questo modo (Commenti dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana - Applausi dei deputati dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani)!

 

PRESIDENTE. Le ho detto solo di concludere, onorevole Villetti!

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, lei mi dice di concludere quando sono trascorsi cinque minuti, non prima! Non è assolutamente possibile che mi si tratti così!

 

PRESIDENTE. Onorevole Villetti, lei ha a disposizione tre minuti di tempo; le ho consentito di parlare per quattro, quasi cinque minuti. Questo è il dato!

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente ....

 

PRESIDENTE. Poi le ho detto ragionevolmente di concludere per venirle incontro. Più di questo non posso fare!

 

ROBERTO VILLETTI. Sono andato ad informarmi presso gli uffici (lo possono confermare) che mi hanno detto che avrei avuto diritto a cinque minuti (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

 

ROBERTO ALBONI. Basta!

 

PRESIDENTE. Onorevoli Villetti, è intervenuto per quattro minuti e mezzo. Concluda per un altro mezzo minuto!

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, non si tratta in questo modo un deputato (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)! Lei mi interrompe solo quando sono trascorsi cinque minuti; non mi dice di arrivare alle conclusioni a quattro minuti e mezzo (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)! Mi dispiace, signor Presidente!

 

PRESIDENTE. Onorevole Villetti, lei è stato informato non so da chi. Lei aveva diritto ad intervenire per tre minuti di tempo, ma le ho concesso quattro minuti e mezzo di tempo.

 

ROBERTO VILLETTI. Io ho parlato con chi mi dovevo informare, se non con...

 

PRESIDENTE. Non se la può prendere con me per questo! Sono stato talmente generoso da concederle un altro mezzo minuto di tempo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

 

ROBERTO VILLETTI. Non è possibile! Pochi minuti su una questione che interessa tutta l'Assemblea! Non è possibile parlare in questo modo!

 

PRESIDENTE. Voglio leggere all'onorevole Villetti il comma 7 dell'articolo 85 del regolamento, secondo il quale ogni gruppo ha diritto a cinque minuti. Per quanto riguarda il gruppo misto la decisione spetta al Presidente, il quale in questa occasione aveva deciso di concedere tre minuti.

Onorevole Villetti, mi dispiace che altri le abbiano detto cose diverse, ma non se la prenda con me!

 

ROBERTO VILLETTI. Presidente, ma io da chi mi devo informare?

 

PRESIDENTE. Onorevole Villetti, le do un altro mezzo minuto per concludere il suo intervento.

 

ROBERTO VILLETTI. Mi dispiace che questa discussione formale abbia in qualche modo oscurato il tema che stiamo trattando.

Signor viceministro Possa, veda lei! Non saranno 5 mila? Il Governo vuole riconoscere 3 mila borse di studio? L'esecutivo non vuole realizzare ciò attraverso l'approvazione della mia proposta emendativa? L'importante è che vi sia questo riconoscimento e che si incoraggino in tal modo i giovani migliori del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Villetti 30.019 che, a prescindere dalle polemiche scaturite in ordine ai tempi, richiede una particolare attenzione per la qualità della proposta in esso contenuta.

Ritengo che tale proposta emendativa tocchi uno dei punti critici del rapporto tra ricerca e università, prevedendo soluzioni equilibrate sia nel metodo, sia negli importi proposti, sia in ordine al ruolo degli atenei.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

 

MARCO BOATO. Se l'addetto invece di telefonare mi accendesse il microfono (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

Signor Presidente, intendo sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Villetti 30.019 facendo mie le motivazioni espresse dal collega Villetti, auspicando che vi sia un po' di elasticità in questa fase, visto che interveniva un deputato di un gruppo che ha parlato pochissimo.

Dunque, condividendo sia le motivazioni del collega Villetti sia le integrazioni svolte poco fa dal collega Rosato, preannuncio il voto favorevole dei Verdi sulla proposta emendativa in esame.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

 

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, anch'io voglio sottoscrivere la presente proposta emendativa. Ci sono diversi emendamenti presentati dai colleghi dell'opposizione che hanno posto in evidenza il tema della ricerca e ci lamentiamo sempre che i migliori cervelli italiani sono in fuga all'estero; dunque questo articolo aggiuntivo rappresenta una parziale soluzione al problema di fornire garanzie e tutele ai ricercatori, attraverso l'istituzione di borse di studio, per mantenere i migliori cervelli nel nostro paese.

 

MARCO STRADIOTTO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, intervengo solo per sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Villetti 30.019.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.

 

GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, anch'io intendo sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Villetti 30.019 e mi dispiace di non aver potuto ascoltarne fino in fondo le motivazioni.

Colleghi, non si tratta di una proposta emendativa di carattere ostruzionistico, ma di un articolo aggiuntivo serio, concreto e che si preoccupa del futuro del nostro paese. Quindi, mi associo all'invito del collega Villetti e di altri parlamentari che chiedono una valutazione serena e seria di questa proposta emendativa.

 

GUIDO POSSA, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO POSSA, Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Signor Presidente, vorrei soltanto precisare la condivisione degli obiettivi di fondo sottesi all'articolo aggiuntivo Villetti 30.019. Pertanto, chiedo l'accantonamento di quest'ultimo, in modo da poter valutare i relativi interventi alla luce delle condizioni della finanza pubblica (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Il relatore concorda?

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

 

PRESIDENTE. Avverto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'articolo aggiuntivo Villetti 30.019, nonché, come proposto dal relatore, del successivo articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 30.020.

 

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, volevo ringraziare la Commissione per l'attenzione e la sensibilità dimostrata in merito all'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 30.020, di cui sono cofirmatario. Vorrei inoltre raccomandare alla stessa Commissione, onde non vanificare l'accantonamento stesso, di non trasformare la proposta emendativa recante il prestito d'onore agli studenti universitari, finanziamento configurabile come avviamento allo studio. Si tratta infatti di istituto diverso rispetto alle borse di studio sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo.

Ricordo che esiste la legge n. 390 del 1991, con la quale è stato istituito il fondo di rotazione per il prestito d'onore agli studenti. Il fondo in oggetto dispone di 144 milioni di euro. Le regioni sono arrivate in ritardo, senza peraltro comprenderne a fondo le finalità. Pertanto non hanno applicato la norma approvata nel 1991, che ha trasformato il fondo in borse di studio o in finanziamenti per studi all'estero, alla stregua del progetto Erasmus.

Pertanto mi auguro che Governo e Commissione propongano una riformulazione, d'accordo eventualmente con i firmatari dell'articolo aggiuntivo. Preciso però che, se l'indirizzo fosse quello di prevedere ulteriori borse di studio, lo riterrei come uno stravolgimento del senso dell'emendamento. Pertanto, non mi interesserebbe, se non come ipotesi di dibattito in aula.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore se, per analogia di materia, debba intendersi accantonato anche l'esame dell'articolo aggiuntivo Bimbi 30.021.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Sì, signor Presidente, dovrebbe essere accantonato.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo aggiuntivo Bimbi 30.021 deve intendersi accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.022.

 

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

 

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, anche questo articolo aggiuntivo verte sullo stesso argomento. Pertanto, chiederei al relatore di accantonarlo insieme a quelli precedenti. Si tratta di un articolo aggiuntivo assolutamente simile a quello Bimbi 30.021.

 

PRESIDENTE. Onorevole Crosetto?

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in oggetto tratta in realtà un altro argomento. L'emendamento precedente era a sfondo universitario, mentre quello in oggetto tratta il tema della mobilità studentesca. Si tratta di due argomenti diversi.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

 

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo in oggetto vogliamo sostenere ed incentivare la mobilità studentesca e, quindi, sostenere i giovani, in particolare gli studenti universitari.

Qualche tempo fa, con un decreto che distrattamente si occupava di università - dico distrattamente perché così in Parlamento sono trattate tali materie - il Governo propose di distrarre alcune somme dal fondo per l'incentivazione della docenza e della ricerca, proprio per destinarle alla mobilità. Si trattò di una scelta discutibile nei modi, ma che in qualche modo ci trovammo a sostenere.

Vi proponiamo di affrontare il problema fino in fondo ed in maniera efficace, soprattutto in considerazione del fatto che le politiche del centrodestra hanno colpito duramente, nel corso di questi anni, l'università e, conseguentemente, i giovani, gli studenti, i quali dovrebbero essere, nell'università, i protagonisti, i soggetti privilegiati.

Noi proponiamo di istituire un fondo per incentivare il programma Erasmus, che ha dato risultati importanti e che si è proposto come uno dei progetti più significativi nell'ambito degli studi europei di livello universitario. L'istituzione del fondo mira a far sì che il suddetto programma disponga di misure normative e finanziarie in grado di incentivare non solo gli studenti italiani ad andare all'estero, ma anche gli studenti stranieri - anche quelli provenienti dai cosiddetti paesi emergenti - a venire in Italia. A tale proposito, ricordo che il successivo articolo aggiuntivo 30.023, a mia prima firma, propone di aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti di paesi emergenti come la Cina, dalla quale vengono in Italia pochissimi studenti universitari...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Martella.

 

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, come ha già detto il collega Ruzzante, varrebbe la pena di accantonare, per le medesime motivazioni che hanno indotto ad accantonare l'articolo aggiuntivo Villetti 30.019, anche l'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.022; ciò al fine di poter articolare un ragionamento più lucido, più consapevole e di maggiore prospettiva per gli studenti e per la mobilità studentesca internazionale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagata. Ne ha facoltà.

 

GIULIO SANTAGATA. Signor Presidente, desidero aggiungere anche la mia firma all'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.022.

Colgo l'occasione per ricordare che un gruppo di deputati e di senatori ha presentato su questo tema una mozione che ricalca i contenuti dell'articolo aggiuntivo in parola; peraltro, ritengo che anche quest'ultimo vada accantonato, allo scopo di condurre, in seguito, un discorso comune.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sasso. Ne ha facoltà.

 

ALBA SASSO. Signor Presidente, anch'io desidero sostenere la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.022.

Onorevole Crosetto, il ministro Moratti ci manda a dire, da Tokyo, che in Italia devono aumentare la quantità di laureati e la qualità degli studi. Ora, noi vorremmo che queste dichiarazioni fossero seguite da atti coerenti, altrimenti saremmo, ancora una volta, alla pubblicità del «Mulino Bianco»! Finanziare il progetto Erasmus significa dare un contributo concreto e reale alla qualità degli studi, che traggono alimento, oggi, dal confronto, dalla circolazione di idee e dallo scambio di sapere.

Pertanto, onorevole Crosetto, insisto nel chiedere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.022.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

 

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, nel prendere atto dell'accantonamento del mio articolo aggiuntivo 30.021, di contenuto in parte analogo, tengo a sottolineare che Erasmus è un programma di ricerca il cui obiettivo strategico è quello di favorire una maggiore integrazione europea ed anche una maggiore internazionalizzazione della formazione universitaria e della ricerca.

Lo studente specializzando (anche i dottorandi) che si reca all'estero viene inserito in gruppi di lavoro internazionali, cosa che non avviene affatto da noi: noi siamo tra gli ultimi utilizzatori di Erasmus! Non a caso il Presidente Ciampi ha proposto un programma Erasmus anche per gli studenti liceali.

Oltretutto, la mancanza di iscritti nelle discipline scientifiche, fatto che si registra in tutta l'Europa ed anche a livello internazionale, da noi è tanto grave da svuotare...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bimbi.

 

FRANCA BIMBI. ...anche l'insegnamento delle scuole superiori.

Per questi motivi, noi crediamo che sostenere la mobilità internazionale degli studenti e l'arrivo di studenti da realtà emergenti come quella cinese sia assolutamente primario, non solo per l'università e la ricerca, ma anche per lo sviluppo del paese. Grazie.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Motta. Ne ha facoltà.

 

CARMEN MOTTA. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.022. Vorrei, altresì, ricordare che si tratta di un'opportunità straordinaria offerta agli studenti ed alle studentesse che, a causa delle condizioni economiche e sociali, non possono permettersi di fare esperienze a livello europeo.

Con il programma Erasmus consentiamo a studenti di valore e con un meritevole curriculum universitario di fare un'esperienza a livello europeo e di acquisire alte conoscenze; ciò, naturalmente, andrà a vantaggio, non solo degli studenti, ma anche del nostro paese. Gioverà sia ai ragazzi italiani sia ai giovani che sceglieranno, come ateneo ospitante, un'università italiana.

Prego l'Assemblea di valutare attentamente l'articolo aggiuntivo in esame, perché è a favore di tutti quegli studenti meritevoli che chiedono di fare un'esperienza che li metta in condizioni di competere, sia in Italia sia in Europa.

 

LUIGI PEPE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUIGI PEPE. Signor Presidente, data l'importanza dell'articolo aggiuntivo in esame, chiedo di apporre la mia firma e quella dell'onorevole Cusumano.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

 

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei porre l'accento su un aspetto sociale e politico molto importante relativo all'articolo aggiuntivo al nostro esame. Una società può dirsi veramente democratica se favorisce il passaggio di classe, ossia se favorisce la mobilità sociale. In tal modo, si impedisce che i soli privilegiati di una società siano i figli dei ricchi e dei più fortunati, quelli destinati ad assumere la futura guida del paese.

L'Italia, nei primi decenni del dopoguerra, ha agito moltissimo per favorire questo passaggio nell'ambito delle classi sociali. Figli di contadini e di operai sono diventati medici, dottori (in questa sede, vi sono dei rappresentanti). Se non attiviamo queste misure di sostegno economico a favore di giovani meno abbienti per acquisire una visione più ampia che soltanto un'esperienza internazionale può garantire, consentiremo solo ai figli dei ricchi di recarsi all'estero. In tal modo, le persone più disagiate non avranno la possibilità ad acquisire una visione culturale più ampia che uno strumento come il programma Erasmus può garantire. Una società che non voglia restare ingessata deve investire molto in tal senso, evitando di chiudersi in una visione delle classi sociali propria dei secoli passati.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pinotti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTA PINOTTI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'articolo aggiuntivo in esame e per associarmi alla proposta di accantonamento avanzata dai colleghi. In base a tutte le statistiche, sono ancora pochi i ragazzi italiani che si recano in Europa a studiare e sono ancora pochi i ragazzi di altre nazioni europee che vengono in Italia. La possibilità di studiare in altri paesi d'Europa, di far girare le idee, la conoscenza ed i cervelli è fondamentale per la costruzione dell'Europa. Prevedere fondi ed incentivare la costruzione della cittadinanza attraverso la conoscenza costituisce un bel segnale, non solo per la ricerca, ma anche per la costruzione dell'Europa che deve essere anche l'Europa dei cittadini.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, non vorrei ribadire - lo hanno fatto prima di me altri colleghi - il valore del programma Erasmus come possibilità di scambio tra studenti di vari paesi.

Vorrei proporre però al relatore e al Governo di riconsiderare la posizione su questo emendamento. Come noto, nei giorni scorsi, il Presidente della Repubblica, in termini molto autorevoli, ha proposto che l'Erasmus venga applicato non solo per gli studenti universitari, ma anche per gli studenti delle scuole superiori. È del tutto evidente che si tratta di una scelta ancora da compiere, quindi si può discutere della quantità, si può discutere delle risorse reperite, cioè ci possono essere altri modi per affrontare il problema, però la crescita di esperienze di rango europeo degli studenti universitari e degli studenti - io mi auguro - delle scuole medie superiori è questione di tale rilievo che meriterebbe un'apertura politica. Tale apertura politica ci può essere accogliendo il principio e semmai discutendo il reperimento delle risorse e le modalità di attuazione nel tempo. Quindi, mi auguro che da parte del relatore e del Governo ci sia una riconsiderazione, anche tenuto conto dell'alta cattedra da cui è venuto l'appello, ad estendere queste esperienze.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.022, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 451

Votanti 446

Astenuti 5

Maggioranza 224

Hanno votato 211

Hanno votato no 235).

Prendo atto che l'onorevole Zorzato non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Martella 30.023

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

 

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare a titolo personale per dire che i molti interventi che ci sono stati sull'emendamento precedente hanno dimostrato quale sia la consapevolezza anche in quest'aula dell'importanza del programma Erasmus e di come sia ormai noto a tutti che una nuova generazione di europei ha iniziato a formarsi nei diversi paesi. Quindi, è uno dei processi che vanno maggiormente considerati.

L'Italia è un paese in ritardo sia per gli studenti che vanno all'estero sia per i paesi che riusciamo ad attrarre; occorre finanziare attività mirate ad accrescere gli scambi e non solo nel nostro continente. Per questa ragione, con l'emendamento precedente, abbiamo detto che bisogna potenziare Erasmus e, con questo emendamento, diciamo che c'è bisogno di attrarre studenti che vengano anche da fuori Europa; per esempio gli studenti cinesi, che in Italia sono circa un migliaio, mentre per esempio in Germania sono trentamila. Tali differenze rischiano di pesare fortemente sul futuro sugli scambi economici; quindi, non solo Erasmus, ma anche il progetto che abbiamo denominato Marco Polo, può servire a facilitare lo scambio di studenti con il resto del mondo, in particolare con l'Asia.

Queste sono le ragioni per cui l'abbiamo proposto, queste sono le ragioni per cui vale la pena ripensare questa materia complessivamente. Infine annuncio di voler sottoscrivere l'emendamento Bimbi 30.021, che aveva preceduto quello che poco fa si è votato (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grandi. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, vorrei anch'io apporre la firma a questo emendamento e sostenere la tesi del collega Martella, ricordando che a luglio il Presidente del Consiglio Berlusconi (o a fine giugno, adesso non ricordo bene) è andato con una folta delegazione governativa a firmare, ad esempio con la Cina, numerosi protocolli, uno dei quali è esattamente l'oggetto dell'emendamento, cioè l'impegno da parte del Governo italiano ad ampliare la disponibilità per l'accoglienza di studenti cinesi in Italia. Non ho bisogno di spiegare agli autorevoli colleghi, in particolare della maggioranza, che si tratta di una questione importante per migliorare i rapporti con un paese oggi rilevante dal punto di vista delle relazioni economiche (ma non solo); di conseguenza, è necessario creare le condizioni perché gli scambi vengano notevolmente aumentati.

Accanto al dato che ha riferito il collega Martella, vorrei ricordare che si può dire: la Germania è più forte ed è normale che l'Italia abbia meno studenti cinesi. No! L'Irlanda ha circa trentamila studenti cinesi all'anno, che sono lì nella disponibilità del loro impegno per stabilire dei rapporti con quel paese.

Allora, anche paesi molto piccoli hanno l'intelligenza di perseguire una politica di apertura mentre l'Italia mantiene, al riguardo, un atteggiamento di indisponibilità e di disattenzione.

Ecco, quindi, la ragione per cui mi auguro che relatore e Governo considerino la giusta questione posta dall'articolo aggiuntivo, questione la cui corretta soluzione può ricevere indicazioni diverse, sia per i profili legati al finanziamento sia nella prospettiva della gradualità. L'unica decisione possibile è rigettare senz'altro l'argomento e la questione posti con l'articolo aggiuntivo; l'Italia, infatti, è in grave ritardo nell'affrontare il problema e non riesce ad avere un rapporto di relazioni culturali e di studio con aree del mondo molto importanti. Ovviamente, si tratta non soltanto della Cina ma anche di altri paesi verso i quali dovremmo avere una attenzione a livello di politica culturale e di studio. Ebbene, la proposta cerca di porre la questione e di incoraggiare l'apertura del nostro paese, il che è del tutto fattibile; peraltro, il costo è assolutamente ridotto...

 

PRESIDENTE. Onorevole Grandi, concluda.

 

ALFIERO GRANDI. ...e, ad ogni modo, si può graduare nel tempo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

 

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, colgo l'occasione datami dalla proposta emendativa in esame per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul vero problema riguardante gli studenti universitari in Italia. È indubbio, più si può premiare e incentivare, meglio è; ma il problema, in Italia, non è il progetto Erasmus, che, nel nostro paese, non viene utilizzato propriamente. Spesso, negli ultimi anni, le università hanno esse stesse sollecitato un ricorso improprio di alcuni studenti all'Erasmus, quasi si trattasse di una gita; altri studenti, al contrario, con molta serietà, hanno utilizzato tale strumento per una esperienza di studio, e non solo per una permanenza in un paese estero (il che, comunque, peraltro, rappresenta un arricchimento).

Il vero problema è che in Italia solo il 9 per cento della totalità degli studenti universitari raggiunge la laurea; il 9 per cento, a fronte di una media europea del 23 per cento. Ciò significa che, in Italia, non abbiamo il sostegno sufficiente per l'accesso e la continuità. Sicché, se è giusto premiare i meritevoli - ed è altresì ovviamente giusto sostenere chi sia in condizioni economiche disagiate (altrimenti, non saremmo un paese civile) -, dovremmo, però, anche porre attenzione allo studente normale; non al genio, sibbene allo studente medio. Costui, per poter accedere all'università, deve spesso scegliere, per così dire, al peggio, pur di frequentare l'università più vicina alla propria abitazione; non può scegliere, invece, al meglio, secondo l'obiettivo professionale, in quanto o non dispone dei mezzi o intende affrancarsi dalla famiglia.

Quindi, onorevoli colleghi, vi invito a riflettere sul fatto che spesso assegniamo tante borse di studio ma pochi di coloro che le percepiscono portano, poi, a conclusione il corso universitario. Un problema analogo si pone per il teatro ovvero per l'atletica; come si devono, infatti, finanziare il teatro sperimentale, l'atletica dilettantistica allo stesso modo dobbiamo aiutare lo studente medio.

Il fondo perduto, peraltro, non sta producendo un innalzamento della qualità; ciò si ottiene, invece, a mio avviso, responsabilizzando lo studente. Ecco perché sono molto favorevole al prestito d'onore ovvero a risorse che non si perdano ma che debbano essere restituite. Il giovane che beneficia di tale sostegno economico, ovviamente superando gli esami previsti per l'anno in corso, prende coscienza di dovere difendere il suo futuro. Sicché, con una cultura della responsabilità, chiede il prestito che non solo dovrà poi restituire ma la cui continuità è condizionata al superamento degli esami. Dunque, si dà, in tal modo, la possibilità al giovane di scegliere la facoltà più giusta per la propria personalità e per la propria cultura.

Quando affermo che la media europea negli altri paesi è pari al 23 per cento, vorrei precisare che si raggiunge tale livello perché lo strumento del prestito d'onore è maggiormente utilizzato rispetto alle borse di studio. La borsa di studio, infatti, costituisce sempre un'eccezione, e non può diventare uno strumento ordinario.

Vede, sottosegretario Aprea, si parla tanto delle scuole estere, ma vorrei rilevare che vi è in Europa un'esperienza eccezionale, rappresentata dalla scuola europea. Ebbene, le scuole europee di Culham e di Mol stanno chiudendo la sezione italiana!

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 11,43)

 

TEODORO BUONTEMPO. Vorrei rilevare che si tratta di un'esperienza unica, vale a dire di una scuola dove si impara la lingua veicolare e si studiano anche altre lingue europee, mantenendo al contempo l'identità, la cultura e la storia del proprio paese di provenienza, che costituisce un modello per formare il cittadino europeo. Ebbene, mentre stiamo discutendo, almeno due di queste scuole europee chiudono la sezione italiana!

Vorrei altresì rilevare che in Spagna, quando si aprirà una scuola europea, non sarà costituita la sezione italiana, poiché manca l'allievo!

 

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, concluda!

 

TEODORO BUONTEMPO. È questo il motivo per cui dobbiamo abbandonare il luogo comune degli studi all'estero, che appartiene a 15 o 20 anni fa. Oggi, infatti, non basta trascorrere due mesi all'estero per acquisire una maturità, una cultura ed un'esperienza europee; semmai, dovremmo, utilizzare maggiormente i finanziamenti destinati a tale scopo.

Ho precedentemente citato la legge n. 390 del 1991 perché i legislatori di allora videro benissimo...

 

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, deve concludere!

 

TEODORO BUONTEMPO. Concludo, signor Presidente.

Essi vararono una legge eccezionale, ma tale provvedimento non ha avuto un seguito, poiché i Governi successivi non hanno adottato i decreti attuativi!

Ho colto l'occasione dell'articolo aggiuntivo in esame perché vorrei invitare i colleghi a prestare attenzione ed a riflettere su tale argomento, poiché il sostegno alla scuola, alla cultura e alla formazione europee passa probabilmente attraverso strade diverse da quelle che abbiamo seguito fino ad ora.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

 

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, la proposta emendativa in esame, così come le due precedentemente votate, intende non solo lanciare un messaggio chiaro ai giovani laureati e ai giovani studenti, ma segnare anche una diversa concezione del ruolo che i giovani laureati ed universitari devono svolgere in una società profondamente mutata e globalizzata.

È questo il motivo per cui l'articolo aggiuntivo Martella 30.023 risponde alla necessità di favorire, nelle nostre università e nei nostri istituti di ricerca, l'ingresso di giovani provenienti anche da grandi paesi, come ad esempio la Cina. Vorrei ricordare, al riguardo, che, nella sola Inghilterra, ben 60 mila studenti cinesi frequentano le università di quel paese.

Ma vi immaginate cosa accadrebbe nel nostro paese, sotto il profilo della crescita complessiva, dell'integrazione e del conseguimento di una cultura più aperta, se potessimo ospitare alcune decine di migliaia di studenti provenienti da altre realtà del mondo, magari anche lontane come quella cinese? Pensate anche a cosa potrebbe accadere nel nostro paese se, l'anno prossimo, potessimo concedere quelle 2.500 borse di studio che le precedenti proposte emendative intendevano istituire: in tal modo, infatti, daremmo davvero un impulso non solo alla ricerca, ma anche ad una crescita culturale complessiva del nostro paese, con i conseguenti riverberi positivi sullo sviluppo economico e sociale.

È questo il motivo per cui chiedo ai tanti sottosegretari, che questa volta affollano - meno male! - i banchi del Governo, di farsi carico di tale questione e di accantonare anche l'articolo aggiuntivo in esame, al fine di valutarlo insieme e di sottoporre tale tema all'attenzione del ministro Moratti, la quale, in verità, su questa materia avrebbe dovuto esprimere la propria opinione in maniera più decisiva (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pinotti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTA PINOTTI. Signor Presidente, poco fa abbiamo parlato dell'importanza della mobilità degli studenti in Europa. Quest'articolo aggiuntivo ci propone di andare oltre i confini, prestando attenzione, in particolare, ai paesi emergenti.

Svolgo alcune brevi considerazioni, per sostenere quest'articolo aggiuntivo: la prima riguarda il tema dei paesi emergenti e, in particolare, la Cina. Assistiamo ad un fiorire di articoli e di libri che richiamano l'attenzione sullo sviluppo di tale civiltà: chi la guarda con paura, chi ne coglie le prospettive di mercato. Di fatto, è un elemento in ogni modo all'attenzione generale. Stiamo pensando alla Cina anche come ad uno straordinario paese ricco di studenti, che stanno crescendo e che hanno voglia di uscire da un regime ancora presente in quel paese, andando in giro per il mondo e sfruttando al massimo le proprie possibilità. È incredibile il dato che ci fornisce Romiti (solo 600 sono gli studenti cinesi che studiano in Italia; qualcuno parla di mille, altri colleghi hanno affermato che sono 30 mila in Germania e 60 mila nel Regno Unito). Tale dato dovrebbe farci pensare. Sosteniamo per tale ragione quest'articolo aggiuntivo.

Vi è un altro elemento: spesso parliamo del problema della «fuga dei cervelli» e ci poniamo il problema in termini di «cervelli» italiani che vanno all'estero.

 

PRESIDENTE. Onorevole Pinotti, bisogna che concluda.

 

ROBERTA PINOTTI. Concludo, signor Presidente. Ma vi è anche il problema di fare arrivare i «cervelli». Quest'articolo aggiuntivo è utile pure in tal senso (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

 

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, voglio aggiungere anche la mia firma a quest'articolo aggiuntivo. Voglio, poi, ricordare alcuni dati al collega Buontempo che, evidentemente, non conosce bene il funzionamento di Erasmus. Tale programma è organizzato attraverso uno scambio di riconoscimento di crediti e, quindi, la circostanza che una parte degli studenti - non geni ma studenti normali, in corso - siano spinti a partecipare ai programmi Erasmus e riscontrino difficoltà a partire è perché le borse di studio italiane sono di importo più basso rispetto a quelle di altri paesi europei.

Un altro aspetto riguarda specificamente quest'articolo aggiuntivo: cosa significa aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti? Significa, sostanzialmente, organizzare corsi ad hoc, in particolare nell'area della specialistica e del dottorato, affinché studenti stranieri che provengono da paesi quali la Cina - ma non solo - costituiscano, assieme agli italiani, quella classe di intellighenzia di eccellenza, di cui abbiamo bisogno.

Il ministro Moratti ha affermato che, tra qualche anno, dovremo reclutare scienziati proprio da paesi emergenti quali l'India e la Cina. Noi vorremmo ottenere qualcosa di diverso: che i nostri giovani scienziati possano andare, in una decina di anni, in Cina e viceversa. Ciò può essere ottenuto finanziando tale tipo di progetti (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Martella 30.023, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433

Votanti 430

Astenuti 3

Maggioranza 216

Hanno votato 195

Hanno votato no 235).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Morgando 30.024.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

 

LINO DUILIO. Signor Presidente, si tratta di un articolo aggiuntivo che segnalo anche all'attenzione del viceministro Possa, così sensibile a tali questioni. Esso prevede, sostanzialmente, l'incremento dell'occupazione, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari, compresi in un elenco - di cui si fornisce la specificazione successivamente -, attraverso l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro all'uopo sostenuto.

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 11,53)

 

LINO DUILIO. In sostanza, si dice alle imprese che se assumono ricercatori - italiani o provenienti dall'estero -, il 50 per cento del costo del lavoro relativo servirà ad esse come abbattimento dell'imposizione fiscale.

Per quanto riguarda la questione dell'elenco, già in Commissione su questo punto si è svolta una piccola discussione con il sottosegretario: l'elenco non rimanda ad alcuna concezione - lo dico tra virgolette - «sovietica»; si vuole semplicemente dire che i ricercatori assunti presso queste imprese devono possedere alcuni titoli, in modo tale che vi sia la certezza che tale assunzione riguardi personale altamente qualificato.

Mi rendo conto che il problema - che comporta anche una differenza di valutazioni «ideologiche» - attiene alla copertura finanziaria, ossia al rapporto tra i mezzi e i fini. La copertura è prevista attraverso un'imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti ed a termine, con un'aliquota, peraltro risibile, pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate ed escludendo alcune transazioni specificate nell'articolo aggiuntivo e che, per esigenze di tempo, non richiamo.

Si stabilisce anche che il Governo dovrebbe impegnarsi a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali. Sappiamo bene che, su tale materia, vi dovrebbe essere una convergenza dei diversi paesi, affinché un'imposizione di questo tipo sulle transazioni non vada a detrimento di un singolo paese. Però, se mai si comincia, mai si andrà in questa direzione.

In secondo luogo, se si condivide la prima parte dell'articolo aggiuntivo, relativo all'esigenza di favorire l'assunzione di ricercatori presso le imprese, e non anche questo tipo di copertura, allora si trovi il modo di incentivare questa occupazione diversamente. Tuttavia, il grande capitolo della ricerca, che è sempre evocato nella convegnistica da parte di tutti, in qualche modo lo dovremmo soddisfare.

Per questo motivo, raccomando l'approvazione di questo articolo aggiuntivo; chiedo che venga posto in votazione ed approvato o, in subordine, che venga accantonato (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

 

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che la detassazione del 50 per cento per le imprese che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo determinato di ricercatori italiani che svolgono all'estero attività di ricerca in strutture pubbliche e private altro non è che uno dei punti del protocollo di intesa tra la CRUI e la Confindustria. Pertanto, ritengo che il Governo dovrebbe svolgere una riflessione da questo punto di vista. Chiediamo, infatti, una reale agevolazione all'implementazione del rapporto ricerca-sviluppo.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Morgando 30.024, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 448

Astenuti 1

Maggioranza 225

Hanno votato 197

Hanno votato no 251).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.026.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martella. Ne ha facoltà.

 

ANDREA MARTELLA. Signor Presidente, non sappiamo che fine farà il fondo per l'università di cui ha parlato la stampa in questi giorni dopo le anticipazioni del ministro dell'economia e delle finanze. Temo che possa fare una brutta fine e sarebbe un bel guaio, perché l'università ha bisogno di quei finanziamenti. Abbiamo proposto quei finanziamenti con i nostri emendamenti e basterebbe approvarli perché vi possa essere un incremento di risorse.

Sappiamo che, allo stato attuale, il disegno di legge finanziaria riserva un'attenzione assolutamente esigua all'università, alla ricerca e all'innovazione e che il Governo non ha raccolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità accademica, dalle forze sociali e nemmeno da Confindustria.

Sappiamo che vi è il rischio che nel famoso emendamento del Governo venga esplicitato il blocco delle assunzioni nelle università e negli enti di ricerca, blocco che nel disegno di legge finanziaria, così com'è, è previsto, ma non esplicitamente. Sarebbe un guaio gravissimo, perché il bilancio dell'attività del Governo nelle università è pesantissimo: vi è stato il taglio dei finanziamenti, il blocco delle assunzioni e vi è l'incapacità di intervenire sulle principali questioni aperte. Vi sono state riforme sbagliate, come quella sullo stato giuridico, che rischiano di devastare l'università, di allontanare i ricercatori, di impedire il reclutamento e di non aprire le porte dell'università ai giovani. È una riforma che chiediamo venga ritirata, tanto più di fronte all'ennesimo blocco delle assunzioni, per il quarto anno consecutivo, che rappresenterebbe un pregiudizio fortissimo verso il funzionamento delle università, pregiudicherebbe lo sviluppo del sistema, rischierebbe di penalizzarne il finanziamento, rappresentando soprattutto un limite inaccettabile per l'autonomia degli atenei.

Con questo articolo aggiuntivo vogliamo esplicitamente dire che il blocco delle assunzioni non ci deve essere. Vogliamo inoltre ribadire che le università, nel limite del 90 per cento previsto dalla legge, stante la loro autonomia finanziaria, possono assumere ricercatori e docenti. Vorremmo anche che fosse data la possibilità (dopo anni che questo problema viene posto con ordini del giorno approvati anche da questa Camera), ai docenti vincitori di concorso, e quindi idonei, di essere assunti e di prendere servizio.

Colleghi, guardate che il blocco dei finanziamenti, insieme a quello delle assunzioni, è il male più forte che sta colpendo l'università e che rischia fortemente di costituire un pregiudizio non solo nei confronti del mondo accademico e della ricerca ma anche rispetto allo sviluppo e alla competitività del nostro paese. Un paese in difficoltà come il nostro, che soffre di una crisi congiunturale e strutturale, avrebbe bisogno di investire in questo campo per uscire dalla crisi in cui si trova (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grignaffini. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNA GRIGNAFFINI. Signor Presidente, la problematica del blocco delle assunzioni confligge con alcune questioni molto importanti e decisive. In primo luogo, confligge con il diritto individuale di chi ha vinto concorsi di avere sviluppo e progressione nella carriera. In secondo luogo, confligge con l'autonomia delle università, le quali, nel momento in cui bandiscono un concorso per un determinato posto, hanno già accantonato, nell'ambito delle loro previsioni di budget, le risorse da destinare a quel posto.

Si tratta, dunque, di un blocco che non ha niente a che vedere con i supposti risparmi dello Stato centrale e che, più semplicemente, rappresenta un processo di interferenza dannosissimo per l'autonoma delle università. Faccio l'esempio dell'università di Bologna, in cui autonomamente il senato accademico ha deciso di attribuire, con proprie risorse, un assegno di indennità ai ricercatori o agli associati che, risultati idonei al concorso, non possono essere assunti in presenza di questa norma.

Si tratta dunque di un attentato gravissimo alla progressione individuale di carriera, di un attentato al ricambio e all'autonomia delle università. Una questione, quindi, che non ha niente a che vedere con i finanziamenti e con il budget, ma che forse ha a che vedere con una cosa diversa, e cioè con l'idea di ruolo docente e di funzione docente che questo Governo ha nei confronti dell'università. Si tratta di una filosofia devastante che pensa di scindere ricerca e didattica, che pensa ad un'eterna precarizzazione della funzione docente nell'università e che è contenuta all'interno di un disegno di cui i Democratici di sinistra chiedono con forza il ritiro (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)...

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Grignaffini.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

 

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Francesco Giavazzi, un economista non sospetto di simpatie per l'opposizione, sul Corriere della sera dell'11 novembre afferma: «Il blocco delle assunzioni (...) è la morte della ricerca». Un'opinione che a me pare chiara.

Noi vorremmo sapere dal Governo se in questo disegno di legge finanziaria è previsto o meno il blocco delle assunzioni. Fino ad oggi, di sicuro c'è il decurtamento dei finanziamenti. Il ministro ha dichiarato sugli organi di stampa che indicherà, pare al Senato, 600 milioni di euro, che in realtà poi sono 300 se comparati con i tagli previsti dalla tabella C.

Con gli articoli aggiuntivi Grignaffini 30.025 e 30.026 si fa riferimento a circa cinquemila idonei tra interni, che farebbero un passaggio di carriera, ed esterni all'università. Idonei significa, in questo caso, vincitori di concorso che potrebbero non essere chiamati dalle università, ma che sono stati chiamati dalle università; e nemmeno le università che hanno la possibilità - atteso il loro budget - di chiamarli possono usufruire di questi docenti dando loro lo stipendio a cui hanno diritto.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzucca Poggiolini. Ne ha facoltà.

 

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ho apposto la mia firma all'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.025. Ora vorrei aggiungere la mia firma anche all'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.026, che è molto simile.

Sottolineo quanto già detto dai colleghi, ossia la necessità di dimostrare serietà rispetto alle affermazioni di questo Governo di voler onorare la ricerca e l'università. Di fronte a noi abbiamo veramente lo spauracchio di un'università sempre più impoverita e, soprattutto, sempre più messa in condizioni di non poter svolgere in pieno il suo ruolo, che è connotato da autonomia e da un rilievo sociale altissimo che va oltre il ruolo dell'insegnamento, della ricerca e della scienza. Si tratta di un ruolo sociale molto forte che si collega a quello dello sviluppo del nostro paese.

Credo che la serietà consista anche nel fatto che uno Stato di fronte a persone che hanno studiato per tutta la vita, hanno partecipato a dei concorsi e li hanno vinti, ottenendo il diritto ad una progressione di carriera, debba mantenere il contratto e non invalidarlo in funzione di un risparmio che, oltre ad essere inesistente o alquanto inconsistente, comunque disonora chi volesse metterlo in atto in questo settore.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palumbo. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE PALUMBO. Vorrei chiarire il problema relativo al blocco delle assunzioni nelle università.

Mi trovo d'accordo con l'onorevole Grignaffini e gli altri colleghi, secondo cui questa proroga del blocco delle assunzioni rappresenta un gravissimo problema per lo sviluppo delle università, come del resto è stato più volte rilevato anche dalla stampa nazionale (c'era un articolo sul Corriere della sera di alcuni giorni fa). Il problema, in effetti, è abbastanza grave; bisogna, tuttavia, fare un chiarimento e delle distinzioni.

Il problema si è posto soprattutto, onorevole Grignaffini, per le cosiddette idoneità, oltre che per i vincitori di concorso. Infatti, come lei ha detto bene, i vincitori di concorso hanno diritto al loro posto perché un'università, prima di bandire un concorso per professore ordinario, associato o per ricercatore, deve avere delineato un proprio budget. Se così non fosse, evidentemente l'università avrebbe dichiarato il falso. La questione, allora, andrebbe valutata sotto un altro aspetto, considerando cioè se economicamente il posto possa essere coperto.

Il problema si è presentato al momento in cui, all'inizio dell'applicazione della precedente riforma, per un concorso per la copertura di un posto come docente ordinario vi erano tre idonei e, quindi, vi era un posto per il quale il budget già era stanziato e due posti per i quali il budget doveva essere trovato.

Adesso un concorso si fa per due posti, ma sempre un idoneo rimane fuori. Per cui, eventualmente, il problema si pone per i cosiddetti idonei e non per i vincitori. Pertanto, secondo me, i vincitori non dovrebbero in ogni caso entrare in questo blocco delle assunzioni e per essi dovrebbe sicuramente essere eluso il problema.

Ciò vale anche per i ricercatori, che secondo me costituiscono la cosiddetta base, ossia il ruolo più importante se veramente vogliamo creare sviluppo e fare crescere l'università, perché per i ricercatori vi è stato sempre un solo vincitore: non vi sono stati un vincitore e tre o quattro idonei. Il posto era sempre unico, per cui l'università interessata sicuramente doveva avere il budget per sostenerlo.

Il secondo aspetto importante, per il quale, a mio avviso, andrebbe eliminato il blocco delle assunzioni nelle università, è che questo blocco ha prorogato le idoneità. Mentre la legge prevedeva che l'idoneità avesse una durata di due anni - se non ricordo male - il blocco non ha fatto altro che prorogare la validità di questa idoneità. Pertanto - si tratta di un'ipotesi che sicuramente non si è verificata - un professore universitario dichiarato idoneo in un concorso per prima o seconda fascia, che in questi due anni non ha più prodotto niente, tuttavia resta idoneo lo stesso.

Questo è un altro dei problemi che bisogna affrontare. In questo senso, perlomeno per i ricercatori e per i vincitori di concorso, il blocco delle assunzioni deve essere sicuramente eliminato.

Eventualmente, esso potrebbe essere ancora prorogato per gli idonei, pur sussistendo, evidentemente, l'incongruenza della proroga dell'idoneità, che, scientificamente valida per due anni, viene ora prorogata per quattro o cinque, fino a quando permarrà il blocco delle assunzioni.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Grignaffini 30.026, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 453

Astenuti 1

Maggioranza 227

Hanno votato 205

Hanno votato no 248).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lusetti 30.027, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 441

Astenuti 2

Maggioranza 221

Hanno votato 192

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Burlando 30.028, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 438

Astenuti 11

Maggioranza 220

Hanno votato 187

Hanno votato no 251).

Prendo atto che l'onorevole Nicotra non è riuscito a votare.

Dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 6: ne chiedo conferma all'onorevole relatore.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Sì, Presidente. Vorrei solo aggiungere che, recependo una posizione ampiamente condivisa, con riferimento alla quale ieri, in aula, sono intervenuti l'onorevole Realacci ed altri colleghi, la Commissione ha presentato un articolo aggiuntivo che istituisce il fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni, sul quale però chiederei - poiché l'accordo è totale - la fissazione di un termine ravvicinato per la presentazione dei subemendamenti, così da poter procedere alla votazione di tale articolo aggiuntivo subito dopo la votazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Prendo atto che non vi sono obiezioni al riguardo.

 

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 4).

Onorevoli colleghi, vorrei far notare che alcuni gruppi hanno esaurito i tempi a loro disposizione, per cui chiedo un po' di tolleranza. Mi affido al vostro buon cuore...

Ha chiesto di parlare l'onorevole Giacomelli. Ne ha facoltà.

 

ANTONELLO GIACOMELLI. Signor Presidente, poco tempo fa il senatore Bossi ha detto che con gli atti di questo Governo e di questa maggioranza sarebbe entrato nella storia; si riferiva alla cosiddetta devolution. Non so se ciò sia vero per la devolution; è certo però - questo è sicuro - che ci troviamo ad esaminare la manovra finanziaria più centralista e vessatoria nei confronti degli enti locali che sia mai stato dato vedere. L'articolo 6 di questa legge finanziaria è la fotografia più nitida delle contraddizioni e dei paradossi di questa maggioranza, sia rispetto a ciò che serve al Paese sia rispetto alle affermazioni della maggioranza stessa.

Per la finanza locale, signor Presidente, si possono seguire due strade: quella tradizionale dei trasferimenti, oppure quella più coraggiosa ed innovativa, che di gran lunga preferiremmo, di ampliare gli spazi dell'autonomia impositiva. Ma tagliare contemporaneamente i trasferimenti, come progressivamente è avvenuto dal 2002 ad oggi, e bloccare, nel contempo, l'utilizzo delle addizionali è soltanto vessatorio e inconcepibile, non produce l'avvio di un processo di risanamento ma costringe solo gli enti locali a ridurre e tagliare i servizi ai cittadini. Di più: in questa finanziaria si reitera il blocco delle assunzioni e si applica il patto di stabilità solo sulla spesa e non sul disavanzo. Significa, in concreto, che un comune non può aprire un nuovo servizio neppure a costo zero, neppure a totale carico dei cittadini. Certo, appare singolare che quella stessa maggioranza che si scaglia contro i lacci e lacciuoli sia capace di sciorinarne, nei confronti degli enti locali, un così vasto campionario.

Il guaio è, signor Presidente, che si colpisce così la funzione di governo locale, la funzione di governo esercitata dagli enti locali e, in definitiva, per il rapporto di continuità istituzionale, la stessa funzione complessiva di governo. Si attacca direttamente il rapporto tra la comunità civile e il governo locale. Quando c'è l'impossibilità di agire indipendentemente dalla relazione tra spese e entrate di quale funzione di governo si può parlare?

Inoltre, il patto di stabilità viene applicato anche alle spese in conto capitale, con il sicuro effetto di rallentare gli investimenti. Gli investimenti degli enti locali, come è del tutto evidente, rappresentano uno dei motori importanti per le economie locali, soprattutto per le economie di distretto, di aree sistema. Tali investimenti rappresentano il segnale che induce spesso investimenti privati, che crea infrastrutture, che potenzia i sistemi di piccola impresa così diffusi nel nostro paese.

Si introduce un limite indistinto e generalizzato senza avere alcuna attenzione al rapporto tra l'indebitamento e la spesa corrente, senza avere alcun parametro certo, come ricordava il collega Stradiotto. Si introduce in modo indifferenziato un limite che tende ancora a colpire l'affidabilità del governo locale nella sua funzione di programmazione e di investimento.

Il valore più colpito in assoluto dal complesso del patto di stabilità è quello della programmazione. Che valore hanno ancora i bilanci pluriennali, gli atti di programmazione, con un patto di stabilità che cambia volto ogni anno? Quale affidabilità offre alla comunità civile un partner pubblico costretto a navigare a vista, incapace di prendere impegni certi per più di un esercizio?

Non si dica, signor Presidente, che l'obiettivo è il risanamento della finanza locale. Se fosse stato così, si sarebbero introdotti parametri spalmati su un triennio - ad esempio la riduzione dell'indebitamento in termini percentuali - dando un arco di tempo sufficiente alle macchine complesse degli enti locali per raggiungere tali obiettivi. In realtà, è triste constatare che il tempo della devolution porta alle autonomie locali l'attacco più grave che si sia mai visto nel nostro paese.

Rispetto a tale quadro di per sé desolante, le proposte emendative dell'opposizione non puntano ad instaurare una contrapposizione muro contro muro, ma tentano, ispirandosi ad un senso di responsabilità nei confronti del paese, di ridurre quella frattura istituzionale che l'articolo nel suo complesso crea nei confronti degli enti locali e tentano di ridurre il danno nel rapporto tra gli enti locali e le comunità amministrate (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo - Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Michele Ventura. Ne ha facoltà.

 

MICHELE VENTURA. Signor Presidente, approfitto di questo intervento per tornare a sollecitare la presenza del ministro Siniscalco in quest'aula. Lo dico anche perché si stanno determinando aspetti paradossali, per non dire grotteschi.

Oggi i giornali riferiscono che il Presidente del Consiglio vorrebbe un controllo diretto sui conti ed avrebbe incaricato a tale proposito alcuni specialisti per una lettura indipendente. Ciò significa una destabilizzazione anche istituzionale, perché entra in gioco il ruolo del Ragioniere generale dello Stato, oltre che della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di un'idea quasi condominiale o da capo azienda: portatemi i conti e cerchiamo di farli tornare. In questo caso, però, si tratta dei conti dello Stato e vanno seguite, ovviamente, altre regole.

L'articolo 6 è uno dei punti sui quali la Commissione ha lavorato maggiormente. Il collega Giacomelli ha detto cose ampiamente condivisibili. Anche noi parlamentari, quando parliamo degli enti locali, subiamo una sorta di scissione: quando parliamo della riforma costituzionale ne riconosciamo un grande ruolo, ma quando si tratta di affrontare tale problema nelle leggi finanziarie riemergono idee centralistiche.

Vorrei ricordare che nel nostro paese gli enti locali costituiscono ormai un elemento fondamentale nei meccanismi di sviluppo (basti pensare a ciò che viene fatto per la valorizzazione dei territori, del marketing territoriale e di quant'altro) e rappresentano uno straordinario fattore di coesione sociale; anche da questo punto di vista, gli enti locali svolgono un'attività straordinaria: si pensi agli anziani, al fondo sociale casa, a tutte le questioni nelle quali si imbattono continuamente i cittadini.

Abbiamo presentato una serie di subemendamenti all'articolo 6, così come modificato dalla Commissione. In primo luogo, essi riguardano il patto di stabilità, con lo scopo di renderlo più equo. Un secondo gruppo di subemendamenti riguarda invece il problema degli investimenti: torniamo ad insistere sul fatto che sia eliminato dal patto di stabilità ciò che riguarda gli investimenti; si tratta, infatti, di un insieme di questioni che, se non accolte, potrebbero creare una rigidità insostenibile (mi riferisco ovviamente alla spesa in conto capitale). Inoltre, abbiamo presentato altre proposte emendative per rendere meno invasiva l'azione del Parlamento.

Onorevoli colleghi, vorrei fare un esempio (mi rivolgo in particolar modo ai colleghi della Lega, che anche in Commissione non riescono a contrastare un certo ritorno di centralismo): con la questione delle consulenze abbiamo stabilito un meccanismo di controllo sugli enti locali che è in primo luogo offensivo per gli amministratori degli enti locali medesimi. Torna a manifestarsi un'idea centralistica a tal punto che vorrebbe persino entrare nelle questioni più di dettaglio del bilancio dei comuni, cosa che, dal nostro punto di vista, è del tutto inaccettabile.

Infine, abbiamo posto il problema dei piccoli comuni, proponendo di escludere i comuni fino a cinquemila abitanti dall'applicazione del patto, perché sappiamo che tali realtà hanno una situazione di bilancio difficilmente armonizzabile, proprio per le rigidità presenti nei piccoli comuni, con le regole del patto di stabilità. Abbiamo svolto un lavoro che ritengo importante, anche se migliorabile; occorre richiamare tutti i colleghi alla considerazione di un fatto: quella dei comuni, dei nostri territori, è l'immagine che offriamo del nostro paese, è l'impatto che diamo, è dove vive quello straordinario pluralismo di forze culturali, di tendenze, che animano le nostre città. Tutto questo è da difendere, da sviluppare, da coltivare e non certo da mortificare. L'Assemblea farebbe bene a prestare attenzione anche all'esame dei subemendamenti presentati in relazione all'articolo in questione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.

 

LORENZO RIA. Signor Presidente, con le leggi finanziarie degli anni 2003 e 2004 i comuni e le province hanno visto aggravarsi la disciplina del loro comparto; il Parlamento, in alcuni passaggi, ha addirittura peggiorato le proposte del Governo. Oggi, 16 novembre 2004, abbiamo il dovere di ammettere che il Parlamento ha lavorato sull'articolo 6 dell'attuale disegno di legge finanziaria (articolo che disciplina il patto di stabilità interno per gli enti territoriali) migliorando progressivamente la proposta del Governo, con una eccezione riguardante le scelte finanziarie relative alle province (di questo parlerò tra poco). Certo è possibile che, come è successo per l'esame della legge finanziaria per l'anno 2004, un subemendamento unico vanifichi tutto il lavoro svolto e riporti la situazione al punto di partenza. Se ciò dovesse verificarsi - lo affermo come parlamentare, ma senza dimenticare la mia funzione di presidente dell'UPI -, potrà succedere, nel 2005, quello che abbiamo scongiurato nel 2004: le province italiane, senza distinzioni geografiche né di maggioranza politica, potrebbero dichiarare formalmente che il rispetto dell'articolo 6 non consente di chiudere in regola i bilanci.

Dato atto dell'utile riflessione sinora svolta in sede di Commissione sull'articolo 6, va anche detto che i risultati restano inadeguati. L'ultima formulazione dell'articolo 6 preannuncia, particolarmente per le province, il seguente effetto. L'ISTAT ha documentato (i suoi dati sono da tempo a disposizione del Governo) che, nel triennio 2001-2003, l'incremento delle spese per investimenti delle province è stato del 48 per cento. Sulla base di questo dato elementare, come può ritenersi possibile che l'incremento di spesa generale, nel 2005, sia appena dell'11,5 per cento? Lo scarto tra il 48 per cento reale e l'11,5 per cento programmato anticipa che il nuovo sistema di calcolo della spesa sarà il colpo finale allo sviluppo dell'economia, del lavoro e della possibilità di infrastrutturazione del territorio.

La precedente formulazione dell'articolo 6 peggiora, inoltre, la situazione delle province, che con la proposta del Governo subivano un taglio di 1 miliardo e mezzo di euro, mentre con la proposta della Commissione subiscono un taglio di 2 miliardi di euro. Solo a titolo di esempio, la provincia di Firenze vedrà ridotto il tetto degli investimenti da 56 a 48 milioni di euro, mentre la provincia di Brescia da 84 a 61 milioni di euro. Tale scelta rappresenta l'ennesimo strappo degli impegni da parte di chi si è presentato con lo slogan che avrebbe fatto volare gli investimenti. Questo dato, infine, documenta che le province e i comuni saranno costretti a scegliere se investire tagliando i servizi o se mantenere i servizi, cancellando gli investimenti programmati.

Questo stesso dato sintetizza una più drammatica metafora. Il 31 dicembre 2004, cioè tra circa un mese, scadono i nulla osta provvisori per le scuole. Ebbene, il 31 dicembre 2004 oltre il 50 per cento delle scuole italiane non sarà ancora in condizioni di sicurezza. Su questo stato di cose interviene con logica cieca e priva di razionalità l'articolo 6 della legge finanziaria per il 2005.

L'articolo 6 sancisce, inoltre, la scomparsa di un principio fondamentale della Repubblica: l'autonomia degli enti locali. Esso sancisce anche la fine di un'illusione per troppo tempo propagandata da questa maggioranza: l'illusione che questa maggioranza voglia davvero realizzare un federalismo solidale, anzi un federalismo di qualsiasi tipo (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cusumano. Ne ha facoltà.

 

STEFANO CUSUMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'articolo 6 - così come gli articoli 3 e 7 - riguarda la limitazione delle spese degli enti territoriali e degli altri enti a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, in questa legge finanziaria non solo non c'è un recupero dei forti tagli operati negli anni scorsi nei confronti degli enti locali, ma anzi si continua su questa linea. Dopo tre leggi finanziarie consecutive, questa quarta manovra rischia infatti di mettere definitivamente in ginocchio regioni, province e comuni.

Va infatti ricordato che, alla precedente manovra finanziaria, si è aggiunta, quest'estate, la manovra economica correttiva dei conti pubblici, con la quale si era imposto che la spesa per consumi intermedi degli enti locali non potesse superare l'ammontare annuo di quella sostenuta in media negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento: un taglio, quindi, pesantissimo.

Nei giorni scorsi, lo stesso presidente della Corte dei conti, in sede di audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria, aveva sottolineato che gli enti locali sono i più colpiti dalla legge finanziaria per il 2005. Dei circa 9 miliardi di risparmi derivanti dall'applicazione del tetto del 2 per cento alla crescita della spesa, il 58,8 per cento è, infatti, attribuibile alle autonomie locali (si tratta, in pratica, di una cifra di circa cinque miliardi di euro). Con riferimento agli anni 2006 e 2007, la Corte dei conti ha evidenziato come il taglio del 2 per cento alle spese peserà sugli enti locali per il 73,4 per cento nel 2006 e per il 76,4 per cento nel 2007.

Le due misure, cui vanno attribuiti tali effetti, sono l'estensione agli enti locali del tetto del 2 per cento previsto nel 2004 e l'aggiornamento, nel triennio 2005-2007, del termine dell'accordo Stato-regioni dell'agosto 2001 che regola il patto di stabilità. Insomma, un taglio letteralmente insostenibile, con effetti pesantissimi sotto l'aspetto economico e, forse, soprattutto dal punto di vista sociale.

Fra gli enti tenuti al rispetto del patto di stabilità, rientrano i comuni con meno di cinquemila abitanti. Per venire incontro al calo dei trasferimenti verso gli enti locali viene, comunque, lasciata mano libera a questi ultimi per incrementare, se credono, le tasse. Le regioni potranno incrementare l'addizionale IRPEF, il bollo auto ed i ticket sanitari, mentre i comuni potranno aumentare l'ICI. I comuni dovranno o tagliare le tasse o aumentare le entrate.

Uno studio dell'ISTAT mette in evidenza, infatti, come, negli ultimi anni, la tendenza sia quella di privilegiare le entrate. Dal 2001 al 2002 le entrate tributarie sono, infatti, aumentate dal 37,7 per cento al 45 per cento. Gli amministratori locali hanno evidenziato come il generale blocco delle spese per gli investimenti prodotto da queste norme rischi di mettere in ginocchio l'attività di ammodernamento di molte città, mettendo gli enti locali di fronte alla scelta di sfondare il tetto di spesa o di bloccare gli investimenti, molti dei quali già in fase di attuazione; investimenti, che va ricordato, producono ricchezza ed occupazione.

Da questo punto di vista, i primi a pagare maggiormente le conseguenze saranno i comuni e le regioni del Mezzogiorno. In pratica, si rischia un taglio secco ai servizi e agli investimenti, con effetti pesanti sulle economie locali. Potranno sfondare il tetto solo per gli investimenti, ma entro i limiti dei maggiori incassi derivanti dall'aumento di aliquote, tariffe, imposte e tasse locali.

A ciò si aggiunge un blocco delle assunzioni forse ancora più rigido del passato. Per chi non rispetta il patto di stabilità interna saranno, infatti, vietate le assunzioni e il ricorso all'indebitamento per investimenti, e saranno cancellate le spese di acquisto al livello dell'ultimo anno in cui si è rispettato il patto. Oltretutto, ricordiamo che il rispetto del patto di stabilità è uno dei requisiti per accedere al Fondo sanitario nazionale.

L'articolo 7 prevede, tra l'altro, assieme all'articolo 6, che gli enti e le amministrazioni pubbliche possano incrementare per l'anno 2005 le proprie spese in misura non superiore all'ammontare delle spese del 2003, incrementandole di circa il 4,5 per cento. Si tratta di un provvedimento che mortifica ancora di più la funzione degli enti locali e riduce al minimo la loro azione di governo del territorio (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Popolari-UDEUR).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, intendo sottolineare, in particolare, che l'articolo 6 è uno degli articoli al centro del dibattito non solo di questa Camera, ma nel paese.

Vorrei citare alcune notizie che riguardano l'assemblea dell'ANCI che si è svolta all'inizio del mese a Genova, nella quale i comuni italiani hanno dichiarato di bocciare nettamente il disegno di legge finanziaria del Governo. Viene, infatti, chiesta una sostanziale modifica del provvedimento che sia in grado di conferire autonomia e responsabilità agli enti locali.

Come affermato da altri colleghi, siamo di fronte ad una manovra che, dopo tre leggi finanziarie, mette ancora una volta in ginocchio regioni, province e comuni. Alle tre leggi finanziarie che hanno aggravato la situazione derivante dai mancati trasferimenti agli enti locali, si è aggiunta l'iniziativa della manovra correttiva contenuta nel decreto-legge n. 168 della scorsa estate, con la quale si era imposto che la spesa dei consumi intermedi degli enti locali non potesse appunto superare l'ammontare di quella sostenuta in media negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento.

L'articolo 6 è stato oggetto di una riformulazione proprio perché, nella prima stesura, era assolutamente insostenibile, determinando l'impossibilità anche per i comuni virtuosi di portare avanti il proprio compito.

Ricordo che in un ordine del giorno approvato dall'ANCI all'unanimità si è espressa viva preoccupazione per questo disegno di legge finanziaria e, in particolare, per le misure riduttive dell'autonomia comunale sancita dall'articolo 114 della Costituzione. Disposizioni - si legge - che tendono a qualificare i comuni come enti strumentali e apparati periferici dello Stato. I comuni italiani - ricorda l'ANCI - sono il comparto della pubblica amministrazione che oggi produce maggiore ricchezza, attraverso un spesa per investimenti destinata a migliorare la vivibilità delle città. Né sprechi, né spese improduttive, ma infrastrutture, servizi e sviluppo locale. Tra l'altro, anche dal punto di vista delle entrate, le critiche al Governo sono state circostanziate e molto univoche. Ancora una volta l'ANCI evidenzia la mancata attuazione del federalismo fiscale o di interventi volti ad elevare il grado di autonomia e di responsabilità delle amministrazioni locali (il mancato trasferimento del catasto, il ripristino del blocco delle addizionali, l'assenza di disposizioni sui tributi di scopo, la mancata dinamicità della compartecipazione all'IRPEF, la rigidità della gestione dell'ICI e il nuovo taglio dei trasferimenti erariali, che colpisce soprattutto i comuni di piccole dimensioni). Dunque, la manovra di bilancio in esame rischia di mettere in discussione il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, nonché l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2005.

Pertanto, alla riformulazione dell'articolo 6 operata dalla Commissione abbiamo proposto numerosi subemendamenti, in quanto in questo caso si gioca il destino non solo dei comuni - soprattutto quelli del Mezzogiorno -, ma anche del rapporto istituzionale tra il centro e la cosiddetta periferia, che tale non dovrebbe essere nella visione policentrica della Repubblica italiana (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, la componente dei Socialisti democratici italiani del gruppo Misto ritiene di doversi soffermare attentamente sui problemi che investono gli enti locali, anche perché la nostra tradizione storica e culturale esalta le municipalità e il ruolo delle autonomie locali. Infatti, essi sono di fatto i terminali di una politica di sviluppo e di crescita complessiva e - perché no? - di un controllo di fatto sui territori di loro competenza.

Purtroppo, dobbiamo sottolineare con grande rammarico che, nonostante le leggi approvate dal Parlamento - mi riferisco alla riforma della Costituzione, in cui si è voluto esaltare ed evidenziare il ruolo degli enti locali -, anche la quarta legge finanziaria del Governo Berlusconi manifesta nei confronti degli enti locali grande indifferenza. Anzi, oserei dire che agli occhi degli elettori e dei cittadini italiani gli enti locali possono apparire enti inutili, in quanto colpevoli di sprechi e condizioni di mancato sviluppo del territorio. Invece, così non è, perché essi producono sviluppo e costruiscono un sistema di garanzie sociali all'interno dei propri territori. Infine, gli enti locali determinano la certezza di un controllo sul territorio, fortemente in tensione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia.

Tutto questo è stato puntualmente sottolineato dall'assemblea dell'ANCI, ovvero l'assemblea dei comuni italiani. Si tratta di un forum paritetico, dove non si è discusso di posizioni politiche, bensì della legge finanziaria dell'anno in corso, che taglia e determina condizioni di grandi difficoltà per gli enti locali stessi. Lo hanno affermato i comuni d'Italia, approvando al termine dell'assemblea un proprio ordine del giorno, chiaro ed inequivocabile, in cui si sottolineano i gravi problemi che si troveranno di fronte nella chiusura dei prossimi bilanci di previsione.

Lo stesso aspetto è stato sottolineato dal presidente della Corte dei Conti; inoltre, gli stessi colleghi dell'opposizione lo hanno ribadito con grande puntualità quando il presidente della Corte dei conti ha evidenziato, in sede di audizione presso la Commissione bilancio, che gli enti locali non sono quelli che si vuole fare apparire. Al contrario, sono enti che determinano lo sviluppo, creando le condizioni per una maggiore stabilità.

Basti pensare che la spesa degli enti locali non è elevata e che il 30 per cento degli investimenti, sul totale complessivo dell'intero paese, è promosso dagli stessi enti locali. Allora, come si può pensare di inserire in questa legge finanziaria tagli per garantire il rispetto del tetto del 2 per cento, quando invece - come sappiamo - essi si aggirano tra il 4 e l'8 per cento, sulla base di dati poi modificati? Come è possibile pensare che i tagli avvengano sia sulle spese correnti che su quelle per investimenti?

È chiaro che tale politica determina le condizioni per una mancata crescita del paese e per il perdurare di gravi difficoltà occupazionali, soprattutto nelle aree più deboli del territorio, quali il Mezzogiorno d'Italia. In proposito, basti esaminare i dati forniti dall'ISTAT. Nell'anno in corso, nel Mezzogiorno d'Italia gli occupati nelle grandi imprese si sono ridotti di circa 24 mila unità. In proposito, non è prevista alcuna crescita dal punto di vista infrastrutturale, economico e sociale. E non è vero che è stato aumentato di 350 milioni di euro il fondo per gli enti locali. Basta avere riguardo a quanto avete sottratto nei settori dei testi scolastici, del diritto allo studio, della casa!

Un discorso a parte meritano, poi, i problemi che si determineranno in grandi aree metropolitane come Napoli e Palermo in conseguenza del fatto che non avete voluto discutere della questione dei lavoratori socialmente utili. Inoltre, come non si è mancato di sottolineare in occasione dell'esame di altri articoli del disegno di legge finanziaria in esame, è sempre aperta la questione del reddito minimo di inserimento, da voi ridefinito, nella scorsa legge finanziaria, reddito di ultima istanza: nemmeno di quello è possibile usufruire!

Insomma, il disegno di legge finanziaria al nostro esame genera grande preoccupazione nei comuni del Mezzogiorno d'Italia.

Come ha già posto in risalto il collega Michele Ventura, con le nostre proposte emendative abbiamo sollevato anche il problema di una verifica del patto di stabilità. Più specificamente, vi abbiamo chiesto di modificarne gli aspetti che si traducono in elementi negativi per gli enti locali ed anche di dare più spinta agli investimenti per gli enti locali medesimi e per il Mezzogiorno d'Italia. Ci auguriamo che ciò possa accadere; ci auguriamo che si sviluppi, all'interno del Parlamento, un grande dibattito dal quale scaturisca un'inversione di tendenza sul terreno degli investimenti per il Mezzogiorno e per gli enti locali del nostro paese.

Abbiamo presentato alcune proposte emendative riguardanti le comunità montane. Che cosa ne volete fare? Tagliando i fondi per la montagna ed elaborando ulteriori misure negative per quanto concerne gli investimenti avete determinato una grave involuzione economica e sociale in queste realtà. Le aree più deboli diventano sempre più deboli!

Analoghe a quelle che vi propongo sono, probabilmente, anche le considerazioni che hanno indotto il viceministro Micciché, il quale considera il Mezzogiorno una parte importante di questo paese, ad affermare con chiarezza - le sue dichiarazioni sono su tutti i giornali - che, qualora il sud dovesse patire altri svantaggi, si dimetterà dalla carica di viceministro dell'economia e delle finanze.

Nel Mezzogiorno, vi sono enti locali che soffrono, che versano in gravi difficoltà, che non approveranno i bilanci perché non dispongono più delle entrate che avrebbero consentito loro di farlo. Né il disagio dei piccoli comuni può essere alleviato dall'emendamento che avete presentato. Chiedete ai sindaci, di centrodestra o di centrosinistra, tra quante difficoltà siano costretti ad operare, come risulti difficile approvare i bilanci ed assicurare le garanzie minime sul versante dei servizi sociali. Eliminando la possibilità di aumenti delle addizionali, avete fatto in modo che gli enti locali non possano garantire più neanche un minimo di servizi alle comunità amministrate!

Il disegno di legge finanziaria in esame deve essere inscritto nel generale quadro di riferimento che ho in precedenza tratteggiato. In tale quadro, ho dedicato una specifica attenzione ai problemi degli enti locali. Cosa ne volete fare? Noi Socialisti democratici italiani, convinti del grande ruolo delle municipalità, ci batteremo fino in fondo, in quest'aula e nel paese, affinché si capisca che bisogna esaltare il ruolo degli enti locali, perché sono quelli che rispondono realmente ai bisogni dei cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo - Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alberto Giorgetti. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, interveniamo su questo articolo perché riguarda un tema cosiddetto sensibile, su cui si è svolto un ampio dibattito nel paese ed anche in Commissione.

Quello riguardante gli enti locali è un tema tradizionalmente caro al gruppo di Alleanza Nazionale, da inquadrare in un percorso complessivo iniziato con questa maggioranza e con l'attuale Governo che, in sede europea, ha mantenuto fede agli impegni legati al patto di stabilità. Il patto di stabilità interno è un elemento importante e caratterizzante della politica del centrodestra in un percorso di solidarietà complessiva nei confronti della tenuta e del controllo della spesa pubblica; da ciò, gli enti locali - lo diciamo con forza al centrosinistra - non possono essere tenuti fuori.

Se oggi paghiamo un prezzo molto pesante legato al debito pubblico (tale debito certamente non è stato creato da noi ma dei Governi precedenti) e alle risorse complessivamente disponibili per la pubblica amministrazione, è evidente che gli enti locali devono essere responsabilizzati su questo percorso.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 12,50)

 

ALBERTO GIORGETTI. Vorrei ricordare all'Assemblea come il lavoro della Commissione abbia prodotto un effetto complessivo migliorativo del testo proposto dal Governo al Parlamento. Tale miglioramento tiene conto delle caratteristiche che sempre abbiamo previsto nelle scorse manovre finanziarie, ossia la necessità di sostenere i vincoli rispetto al patto di stabilità e di stabilire meccanismi virtuosi e premiali per le amministrazioni che si sono attenute alle regole legate al patto di stabilità rispetto alle amministrazioni che, in qualche modo, hanno sforato con riferimento agli obiettivi.

Nella riscrittura del testo riguardante gli enti locali e, in particolar modo, i comuni, abbiamo tenuto conto della media triennale 2001-2003. Inoltre, è stata prevista la possibilità per i comuni che hanno mantenuto fede al patto per l'11,5 per cento di incrementare le spese sia di parte corrente sia in conto capitale. Si prevede, altresì, il decremento di questa spesa al 10 per cento per i comuni che non si sono attenuti al patto stesso. Infine, attraverso un decreto-legge, sono stati individuati i livelli di spesa pro capite legati alle varie fasce demografiche. Tali livelli, a nostro avviso, rappresentano un più efficace elemento di ripartizione delle risorse ed individuano con maggiore chiarezza i limiti legati ai bilanci che dovranno essere approvati dai comuni.

Negli ultimi anni, si è registrata una leggerissima erosione rispetto al trasferimento diretto da parte dello Stato; proporzionalmente, si sono incrementate di oltre il 10 per cento le entrate proprie degli enti locali, con una crescita della spesa molto superiore, derivante, in particolar modo, dalla spesa per il personale dipendente. Al riguardo, la Corte dei conti, più volte, ha richiamato gli enti locali a tenere un atteggiamento più sobrio, più limitato, nel riconoscere risorse aggiuntive per un'attività sicuramente encomiabile ed importante, ma che, comunque, deve tener conto della cornice complessiva.

Quindi, rispetto alla campagna di demonizzazione di quest'intervento portata avanti dal centrosinistra, che più volte ha ricordato che si attuano tagli nel sociale e nell'ambito dei diritti soggettivi che i comuni offrono quotidianamente ai cittadini, ribadiamo, in questa sede, che ciò non risponde al vero. Si tratta di proseguire un'opera di razionalizzazione delle risorse e di responsabilizzazione delle amministrazioni. Il tetto alla crescita della spesa è stato migliorato, in particolar modo su due versanti (al riguardo, vorrei ribadire l'impegno diretto di Alleanza Nazionale).

Il primo versante è legato ai trasferimenti tra Stato, regioni ed enti locali per le spese in conto capitale. Il secondo versante è quello legato ai cofinanziamenti degli interventi, sempre in conto capitale, legati ai trasferimenti dell'Unione europea.

Su questi due temi, credo che sia stato svolto veramente un ottimo lavoro, tra relatore, Commissione, maggioranza e Governo, per trovare delle soluzioni. Sono state individuate due soluzioni che consentono di fatto di superare i problemi legati al tetto del 2 per cento.

Per quel che riguarda i trasferimenti dallo Stato e dalle regioni, gli investimenti per le iniziative che vengono svolte dalle amministrazione comunali potranno essere attivati o portati avanti, anche in stato di avanzamento lavori, attraverso l'attivazione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti, che potrà di fatto sopperire ai problemi legati ad una applicazione indiscriminata del tetto degli investimenti al 2 per cento. Attraverso l'attivazione di questo fondo, vi è una maggiore responsabilizzazione dell'ente locale; queste risorse vengono comunque riportate, negli anni successivi, all'interno della Cassa depositi e prestiti. Quindi, si avvia un meccanismo complessivamente positivo e virtuoso di mantenimento degli impegni, per quello che riguarda gli investimenti, ma, allo stesso tempo, di fermo controllo della spesa pubblica.

Per quanto riguarda invece il tema dei cofinanziamenti, abbiamo rimosso il limite, e attraverso questa rimozione non perderemo - è un aspetto fondamentale (dobbiamo finirla con questi messaggi terroristici nei confronti delle aree svantaggiate!) - le risorse legate agli investimenti e ai cofinanziamenti dell'Unione europea. Si tratta di un elemento assolutamente importante per poter dare il via libera a questa iniziativa complessiva di controllo della spesa pubblica.

Uno degli aspetti qualificanti dell'intervento, che intendo ancora sottolineare, oltre ai mille dettagli che caratterizzano l'emendamento 6.600 proposto dalla Commissione e da questa maggioranza, riguarda lo sperpero (uso questa parola forte perché voglio sottolinearlo) delle risorse legate alle consulenze (aspetto che caratterizza soprattutto le grandi città, dove spesso il tema della consulenza riguarda l'utilizzo del denaro pubblico, molto spesso senza che a ciò non corrisponda una efficienza complessiva della pubblica amministrazione). Si tratta del tema della responsabilizzazione dei revisori dei conti anche per le comunicazioni trimestrali, per le città con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, per quello che riguarda gli adempimenti del patto di stabilità. Da una parte, si consente un allargamento intelligente delle maglie, non facendo saltare la regola del 2 per cento, che è una scelta politica cardine di questa maggioranza per la tenuta della spesa della pubblica amministrazione; dall'altra, i temi sensibili per le regioni (come la spesa sanitaria), i trasferimenti che avvengono per erogazioni liberali, per cessioni delle partecipazioni, legati agli investimenti, nonché gli altri interventi di scelta strategica che gli enti locali potranno comunque attivare, sono stati sufficientemente ben modulati.

Credo che si sia dato un segnale molto forte nei confronti degli sprechi. Nel momento in cui il Governo si accinge a varare una legge finanziaria che va verso un percorso di strozzatura delle risorse per quanto riguarda la spesa dei ministeri e dell'amministrazione pubblica, è evidente che gli enti locali, pur comprendendo i limiti e le difficoltà in cui essi si trovano, devono attenersi a queste regole; il miglioramento complessivo del testo consentirà comunque loro di fare investimenti, di spendere risorse per i servizi soggettivi e, più in generale, per far fronte alle necessità (anche quelle legate alle assegnazioni da parte dei tribunali nei confronti dei minori, problemi reali che le amministrazioni si trovano a dover affrontare).

All'interno di questa cornice, colleghi, riteniamo che oggi il patto di stabilità interno per gli enti locali sia sostenibile e vada difeso e mantenuto, pur con la disponibilità a valutare alcuni subemendamenti ulteriormente migliorativi. Ma non si può certo accusare questa maggioranza di non aver cercato di premiare chi ha adempiuto il patto di stabilità rispetto a chi non l'ha fatto, per poter consentire agli enti locali di operare con serenità all'interno di un progetto complessivo, che è quello che a noi sta a cuore, di risparmio di risorse pubbliche (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, ma allora questo Governo, di fatto, forse con la complicità della Lega, è contro il federalismo e l'autonomia degli enti locali? È la litania continua che ascoltiamo negli interventi dei colleghi del centrosinistra.

Personalmente, ritengo che l'articolo in esame abbia, di fatto, migliorato sicuramente la situazione premiando due principi: il primo, l'eccezione prevista per i comuni al di sotto dei 3 mila abitanti; il secondo, il principio del rispetto del patto di stabilità.

Ma esiste o non esiste - dobbiamo chiederci - una questione morale, oltre quella di Roma, relativa al decentramento periferico? È o non è, oggi, un imperativo, ripeto, etico risparmiare e gestire in modo civile ed oculato le risorse anche in periferia? Possiamo accettare un federalismo che, in qualche modo, legittimando gli sprechi, si allontani, quindi, dagli interessi dei cittadini? Ritengo di no.

Se qualcuno pensa che sprechi e disavanzo delle regioni siano temi trascurabili o inesistenti scagli, per così dire, la prima pietra o legga gli articoli di giornale da cui si apprendono le notizie su cui mi soffermerò tra breve. Gioverebbe, peraltro, cominciare a discutere degli sprechi delle regioni, non solo con riferimento a quelle cosiddette rosse ma in generale, in relazione ai grossi apparati burocratici che, a volte, non funzionano al meglio.

Regione Emilia-Romagna, qualche anno fa, una discreta somma - 133 milioni - stanziata al fine di garantire il diritto delle donne a non prostituirsi: quattro volantini, quattro opuscoli, e, per così dire, buona notte! Seicentocinquanta milioni per la promozione della cultura bandistica in Sardegna; in Campania, in occasione del Giubileo, sono stati finanziati 103 hotel; in Liguria, 500 milioni stanziati per manifestazioni sportive. Proseguiamo; peraltro, è giusto, ogni tanto, «rinfrescarsi le idee». C'è il club dei pensatori, che, a giudizio della sinistra, dovrebbe essere mantenuto; tale club è una magnifica consorteria di ventuno prediletti, giornalisti ed intellettuali, componenti il comitato tecnico-scientifico di cui si avvale il governatore Bassolino. Ebbene, costoro, per la modica cifra di 15 milioni di vecchie lire a testa al mese, si sono riuniti quattro volte; ogni seduta costa 51 milioni. Come si può apprendere dai verbali, in tali riunioni non si affronta alcunché di concreto; ebbene, questo pensatoio è federalismo? Da un movimento che è federalista, si risponde di no; si tratta di sprechi che i cittadini non possono mantenere.

Ma proseguiamo. Il portavoce di Bergamo, ultima regione e comune considerati, costa 6 mila 900 euro al comune e 6 mila euro alle risorse di cui può disporre il sindaco. Quindi, tornando alla regione Campania ed al governatore Bassolino, un milione per finanziare un corso per aspiranti veline. È questo il federalismo? Sono queste le risorse che taglieremmo agli enti locali? Meno male, i sacrifici devono farli tutti (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)!

Veniamo, poi, al «buco» delle regioni, a causa del quale, ad esempio, in Emilia ogni abitante ha 22 euro di debito. Ma tornando ancora al governatore Bassolino, 20 mila euro a testa andrebbero agli intenditori di vino. Cosa fanno? Prepareranno - oltre a degustare... - un bando di gara avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di un'enoteca regionale sita a Napoli: 20 mila euro a testa a tali intenditori.

Ma abbiamo il sindaco Veltroni che spende 700 milioni per pagare un esperto di bambini che, da tre anni, consegna solamente qualche «appuntino», e mai qualche progetto finanziato!

Se vogliamo sempre rimanere a Veltroni, egli dispone di 60 esperti, tra assistenti ed addetti stampa. Il suo addetto stampa ha persino il portavoce, perché non farà mica tutto da solo: pertanto, ci vuole il portavoce dell'addetto stampa del signor Veltroni!

Si tratta di piccole spese, di «cose proletarie»: ufficio stampa al «signor x» per un costo di 129 milioni nell'anno 2001 (e ve ne sono 7 o 8); ulteriori 64 milioni per l'ufficio stampa, e via dicendo. Vengono spesi, inoltre, 600 milioni per un opuscolo; infatti, il comune di Roma paga da sei anni il «signor x» (non facciamo nomi) per un piano regolatore per l'infanzia mai messo in atto! Ma continuiamo ad aver fiducia, e a sperare che questo federalismo del futuro continui a produrre sprechi a favore degli amici degli amici!

Per quanto concerne la regione Campania, vorrei segnalare che le spese di rappresentanza dell'ufficio di presidenza ammontano a 483 mila euro; un programma di sensibilizzazione al risparmio energetico per gli studenti delle scuole campane - studenti, spegnete la luce! - costa 150 mila euro; l'acquisto di spazi promozionali nel programma Felicissima è la sera, in onda su Canale 21 di Napoli, costa 78 mila euro.

Per quanto concerne il presidente Illy, un bello studio condotto dagli Stati Uniti sull'analisi competitiva del sistema industriale locale è costato 250 mila euro. A Roma abbiamo anche un esperto in creme abbronzanti, che costa 25 mila euro. A Brescia siamo riusciti a spendere 150 milioni per risparmiare 3 minuti per attraversare la città con una linea ad alta mobilità; in compenso, grazie ad un forte impegno etico, sempre a Brescia si spendono 65 mila euro per contributi per la Consulta per la pace. Inoltre, un portarifiuti con copertura antipioggia costa più di un milione di vecchie lire ed una pensilina per l'attesa dei mezzi pubblici 6.800 euro.

Ne abbiamo anche per la regione Emilia-Romagna, che ci sta riempiendo di consulenti legali. Tale regione, infatti, ha 15 persone fisse per garantire assistenza legale. Vengono spesi, ovviamente, svariati milioni per incarichi conferiti, a ripetizione, al di fuori della regione (caso strano, a qualche parente, ma tralasciamo tale dato) (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

Inoltre, abbiamo anche il pesce azzurro! Vogliamo risparmiare sul pesce azzurro? Allora, è previsto un consulente, pagato 20 mila euro, che effettuerà - ce ne sono anche nelle nostre regioni, per carità! - uno studio di fattibilità (mi rivolgo ai colleghi dell'Emilia Romagna, che pontificano su tale materia) dell'itinerario gastronomico del pesce azzurro! Qual è la sua finalità? È la necessità di definire il percorso che porti all'individuazione del tipo di struttura imprenditoriale più adatta allo scopo. Io sono ignorante, e se qualcuno degli scienziati emiliani vuole darmi spiegazioni, rimango in attesa! Sempre in Emilia-Romagna, dopo aver scoperto l'Italia, l'Europa e l'America da molto tempo, verrà realizzata una bella unificazione della carta geografica regionale, ma per tale scopo spenderemo solo 26 mila euro!

Vogliamo allora citare i superconsulenti per i rifiuti d'oro della Campania, che sono riusciti a risolvere ben poco? Si parla di somme pari a 500 mila euro, a un milione di euro, a 419 mila euro. Ebbene, onorevoli colleghi, ve ne sono anche di nostri nelle regioni che governiamo, ed anche a Milano vorrei segnalare che abbiamo speso qualche centinaio di migliaia di euro per il gemellaggio con Dakar: chissà, probabilmente ha cambiato il destino di qualche milanese!

Ciò per dire che federalismo non significa essere scialaquoni e spreconi. Chi nega la necessità di un'opera di moralizzazione e di finalizzazione della spesa pubblica nega un compito importante della politica. Spendere bene i soldi significa rispondere ad un imperativo etico. Con quest'articolo - si sarebbe forse potuto fare meglio - si è riusciti a dare una risposta ai cittadini, che si sentono truffati, ancora oggi, da alcuni politici «leggeri» (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

 

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, cercherò di attenermi, nel mio intervento, all'onestà intellettuale. Proprio perciò il ringraziamento va alla Commissione ed al relatore, per avere rivisto, con la presentazione dell'emendamento 6.600 della Commissione stessa, alcuni aspetti riguardanti gli enti locali.

Intendo, anzitutto, mandare un messaggio al Governo: circoscrivere il rispetto del patto di stabilità ai comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti è stato grandioso, ma credo sia giusto un ulteriore sforzo per circoscriverlo ai comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti. Invito pertanto il Governo, che in prospettiva ha un anno davanti, a rivedere tale nodo.

Parlare di 5 mila abitanti in senso generale - a mio giudizio - è un errore. Non possiamo accomunare nell'esclusione dal patto di stabilità alcuni comuni sotto i 5 mila abitanti, quali Capri, Sestriere, Cortina d'Ampezzo o Campione d'Italia, e comuni della Sila o della Basilicata. Si tratta di due modi diversi di amministrare, con entrate completamente diverse. Credo pertanto che, nella prospettiva di un anno, sarà difficile attuare una soluzione, ma che si possa comunque cercarla. Credo altresì vi sia necessità di una revisione dello sbarramento dell'utilizzo delle spese correnti al 50 per cento, per le opere di urbanizzazione. I comuni - lo dico al sottosegretario Vegas - difficilmente usano tali fondi, ma credo che offrire ad essi un fondo di cui poter usufruire sia importante dal punto di vista psicologico.

Vi è, inoltre, il problema della tassa di scopo, che implica per i comuni una certa responsabilità. Mi rivolgo al collega che ha presentato un emendamento sui comuni turistici. Non è possibile farlo soltanto rispetto ai comuni turistici, perché premieremmo soltanto alcuni comuni, mentre vi sarebbe la necessità di trovare quattro o cinque formule che possano andare incontro alle esigenze di tutti i comuni italiani.

Nella prima stesura della legge finanziaria, il Governo aveva fatto bene a porre il problema della revisione delimitata degli estimi catastali, ma una levata di scudi - che reputo essere stata politica e non di buonsenso - ha creato gravi problemi. Su tale aspetto mi permetto di fare una riflessione: mi chiedo se fosse o meno un obiettivo dell'ANCI ottenere il trasferimento del catasto dall'amministrazione centrale ai comuni, proprio per procedere ad una revisione degli estimi che facesse giustizia di alcuni privilegi. Nella prima stesura della legge finanziaria si offriva esattamente tale opportunità, non l'obbligo - come si vorrebbe maliziosamente far credere - di aumentare l'ICI. Vi era, dunque, la possibilità, accordata ad ogni comune, di chiedere una revisione degli estimi catastali, laddove si riscontrassero situazioni di sperequazione e, pertanto, di ingiustizia fiscale. Era esattamente il proposito dei sindaci e dell'ANCI. La ricordata levata di scudi ha fatto sì che il Governo eliminasse dalla finanziaria l'articolo relativo. Ci chiediamo se ciò sia stato ben fatto, oppure se rappresenti un dato negativo.

Vi è un tentativo, non solo nel paese ma anche in quest'aula, di far apparire il centrosinistra bravo nei confronti degli enti locali e il centrodestra, in particolar modo Forza Italia, cattivo, facendo trasparire il messaggio che noi mandiamo i comuni sul lastrico e li lasciamo nelle condizioni di dover far cessare i servizi essenziali. Non ho mai visto un comune, in Italia, far cessare un servizio essenziale. Non l'ho mai visto e non lo vedrò mai! Si tratta di un teorema che non possiamo accettare e che Forza Italia non è disposta a subire, perché si tratta di un giudizio falso, dati alla mano, e lo proverò.

Permettetemi di dirlo: chi è senza peccato scagli la prima pietra!

Vorrei ricordare - mi rivolgo ai colleghi che allora non erano pratici - che negli anni 1975-1985 la normativa era estremamente favorevole agli enti locali. In pratica, essa consentiva di ripianare i loro bilanci a carico dello Stato, che si assumeva le spese maggiori di comuni e province. In particolare - pensate! - lo Stato rimborsava a piè di lista il costo delle assunzioni consentite del personale, rimborsava integralmente entro un tasso di inflazione programmato le altre spese correnti, nonché le rate di ammortamento dei mutui entro un plafond annuale ammesso. Ecco da cosa è derivato in buona parte il debito pubblico! Dalle spese correnti dei comuni, che venivano rimborsate dallo Stato a piè di lista fino al 1984.

Il segretario dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, onorevole Fassino, è andato a Porta a Porta ed ha affrontato con un accanimento notevole il tema degli enti locali. Mi stupivo di questo suo comportamento, ma ancora di più mi stupivo degli interlocutori che non gli rispondevano. Ebbene, ricordo a me stesso ed al centrosinistra che nei Governi Prodi, D'Alema ed Amato il taglio ai trasferimenti agli enti locali è ammontato a ben 40 mila miliardi. Attenzione: i sindaci e gli amministratori di allora avevano accettato questo taglio di trasferimenti, perché servivano all'Italia per entrare nei parametri di Maastricht. Non ho sentito alcuna ribellione da parte dei comuni di centrosinistra o in quest'aula. E vi pongo una domanda: perché il Governo di centrosinistra ha istituito l'addizionale IRPEF? Forse perché trasferiva più risorse ai comuni e agli enti locali? Esso ha istituita l'addizionale IRPEF perché aveva diminuito quel flusso di risorse essenziali per i comuni dal Governo alla periferia.

Voglio ricordare anche all'onorevole Fassino il motivo per cui vi è stato quel taglio di 40 mila miliardi. Prodi pensava di portare l'Italia nella moneta unica con una manovra di 34 mila miliardi. Rientrò da un viaggio in Spagna e con un tocco di bacchetta raddoppiò la manovra finanziaria, passando da 34 mila miliardi a 68 mila miliardi. Mi auguro che tutti voi lo ricordiate!

Permettetemi di citare altri dati importanti. Nel comune di Forlì, nel triennio 2001-2003, le imposte sono cresciute dell'86,1 per cento, nonostante l'aumento del 4,3 per cento dei trasferimenti da parte dello Stato. È accaduto l'opposto, invece, nei comuni di Lucca e di Rimini, dove le imposte sono scese, nel periodo 2001-2003, rispettivamente del 12,6 e del 9 per cento.

Vorrei citare un altro dato e, in questo caso, mi rivolgo all'onorevole Giacomelli: pensate che nel decennio 1993-2003 le tasse locali sono salite da 31,7 miliardi a 88,5 miliardi e vi è stata un'impennata del 178 per cento. Ho sentito l'onorevole Giacomelli parlare dell'aumento delle tasse soltanto dal 2002 in poi, dimenticando ciò che è successo nei cinque anni precedenti.

Vorrei sottolineare un altro aspetto importante che non è stato affrontato in quest'aula. Sapete a quanto ammontano i fondi di cui gli enti locali non chiedono il trasferimento perché hanno forti disponibilità di cassa e, quindi, non riescono a farsi trasferire i fondi che spettano loro? Lo dico a tutti con tranquillità: esattamente un miliardo e 404 milioni di euro rimangono fermi, perché i comuni e le province non ne hanno bisogno.

Ebbene, credo, allora, vi sia la necessità di affermare un altro concetto; il concetto per cui gli enti locali non hanno bisogno di più risorse, bensì di maggiore autonomia. E, come è giusto, è necessario premiare i comuni virtuosi, ossia quelli che operano nel rispetto del patto di stabilità e sanno comportarsi in maniera corretta. È necessaria la razionalizzazione delle spese ed il recupero dell'illegalità.

Leggevo pochi giorni or sono sui giornali nazionali romani che, con riferimento ai trasporti a Roma, le stime dicono che una persona su tre non paga il biglietto. Ebbene, e lì che dobbiamo andare ad incidere. Concludo dicendo che è il momento di fare un po' di mea culpa da parte di tutti. Lavoriamo seriamente anche insieme, ma mandiamo un messaggio di buona amministrazione. I problemi della finanza locale, lo sappiamo tutti, sono vitali perché riguardano enti che appartengono a tutti gli schieramenti politici e riguardano la vita di tutti gli italiani. Al di là di ogni fervore dialettico e di ogni contrasto politico, dobbiamo operare tutti nelle contingenze finanziarie che la realtà ci consente, ma dobbiamo lavorare tutti coscientemente per l'interesse del paese (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zacchera. Ne ha facoltà.

 

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, sarò breve e mi soffermerò su due concetti che sono stati oggetto di dibattito a livello di enti locali.

Mi riallaccio, oltre che all'intervento di chi mi ha preceduto, l'onorevole Osvaldo Napoli, anche a quanto diceva poc'anzi il collega Alberto Giorgetti, che condivido pienamente, e all'intervento svolto da un collega della Lega Nord Federazione Padana, che ha sottolineato come effettivamente a livello locale ci siano innumerevoli sprechi.

Il problema in questione presenta una dicotomia. Da una parte, abbiamo amministrazioni che con estrema difficoltà riescono a far tornare i conti, e sui quali interviene lo Stato riducendo le loro possibilità di spesa. Dall'altra, tuttora, in molte piccole e grandi amministrazioni vi sono degli sprechi.

L'errore più grave che possiamo fare in questo momento è quello di generalizzare, cioè porre tutti sullo stesso piano e non andare invece a vedere come diverse siano, non tanto dal punto di vista politico quanto piuttosto da quello dei contesti locali e della qualità degli amministratori, le situazioni. Provengo da una provincia in cui su 70 comuni, più di dieci hanno meno di 200 abitanti. È evidente che un'amministrazione comunale con meno di 200 abitanti non ha e non può avere una ragion d'essere dal punto di vista economico perché è illogico mantenere una struttura così piccola e pretendere che questa amministrazione abbia i cespiti per mantenere se stessa. Ma, nello stesso tempo, è pur vero che questi comuni svolgono un'azione assolutamente indispensabile soprattutto in montagna per la tutela del territorio. Allora, qual è, secondo me, l'aspetto nuovo che dobbiamo portare nel modo di legiferare e nel modo di aiutare a sopravvivere questi comuni? Innanzitutto, occorre puntare, ovunque sia possibile, al consorzio di comuni e al consorzio dei servizi. Il filtro delle comunità montane, da questo punto di vista, è indispensabile. Molti servizi che non possono essere gestiti a livello comunale possono esserlo a livello di comunità montana. Allora, a questo punto, esprimo la mia preoccupazione nel momento in cui nel disegno di legge finanziaria sono tagliati dei trasferimenti alle comunità montane, che, quando sono ben amministrate, possono essere indispensabili nel rendere, sotto forma di consorzio, il servizio ai cittadini.

Nello stesso tempo però occorre evitare la demagogia della cattiva informazione. Tre mesi fa l'assessore del mio comune - Verbania - dichiarò che i fondi sarebbero stati tagliati per un ammontare pari a 500 mila euro, ma poi è saltato fuori che non si trattava di 500 mila euro ma soltanto di 50 mila euro; nel frattempo, però, nel paese è passata l'immagine che questo Governo intende tagliare tutto, che vuole massacrare tutti e intende togliere l'autonomia. Cerchiamo di stare attenti. Un conto è il federalismo, un altro conto sono le autonomie e la devoluzione. Qui, non è il caso di parlare di federalismo perché nessuno va a toccare il discorso dei comuni.

Per quanto riguarda l'autonomia, ritengo che i comuni, come diceva Osvaldo Napoli poco fa, debbano essere posti nelle condizioni di avere una maggiore autonomia e debbano essere responsabilizzati maggiormente rispetto all'esigenza di fare quadrare i propri bilanci. Come? Con un'eventuale riduzione del trasferimento generico ad personam, e con un incremento dei fondi necessari per interventi finalizzati e giudicati prioritari, che vanno al di là di quelli che sono le necessità e i bisogni del comune, in vista, per così dire, di un bene più generale, più ampio. Il collega Zanetta ha firmato e presentato alcune proposte emendative, che condivido anch'io, che chiedono che sia consentito ad alcuni comuni di percepire degli introiti legati alla loro presenza sul territorio.

Se un comune produce acqua o energia elettrica tramite l'acqua del suo territorio, in qualche maniera può e deve essere incentivato o indennizzato per questo, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti, perché quel lavoro, se fatto bene, produce servizi, in questo caso energia, per tutta la comunità.

Quindi, è necessario dare finanziamenti finalizzati per dei fondi a obiettivo e liberalizzare anche le strutture che ci sono. In tutta la fascia di confine verso la Svizzera, per esempio, i comuni traggono una parte importante del loro bilancio dai ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri. Sono i residenti in Italia che, per esempio, lavorano in Svizzera. Ebbene, lo Stato si accanisce a non liberalizzare per questi comuni la possibilità di spendere come loro vogliono questi ristorni.

La percentuale quest'anno è stata portata finalmente al 30 per cento, ma come si può imporre a un comune come spendere i propri soldi? Attenzione, si tratta di denaro finalizzato a realizzare opere pubbliche, ma nel momento in cui le opere pubbliche sono state costruite dieci, venti o trent'anni fa, bisogna semmai provvedere alla loro manutenzione. Eppure, questa possibilità di spendere è concessa per costruire qualcosa di nuovo, ma non per mantenere con interventi di manutenzione quello che già c'è. Ciò è assurdo. In questo caso la devoluzione e l'autonomia devono permettere al comune di poter scegliere come spendere i propri soldi. Ovviamente poi gli amministratori ne risponderanno ai propri amministrati.

Per concludere, penso che nel momento in cui dobbiamo forzatamente risparmiare dappertutto, proprio per evitare gli sprechi, dobbiamo razionalizzare le dimensioni dei servizi comunali, rendendoli sovente intercomunali, ma nello stesso tempo indennizzare i comuni per le ricchezze del loro territorio che mettono a disposizione della comunità. In questo senso, per esempio, i valori ambientali vanno al di là dei confini comunali. Io mi sono limitato semplicemente a questi aspetti, ma senza dimenticare il patrimonio, importante da tutti i punti di vista, in termini di presidio del territorio che spesso è dato dalle piccole amministrazioni comunali, più o meno bene amministrate. Qualche volta non si trova neanche un numero sufficiente di persone disponibili a ricoprire l'incarico di consigliere. Su questo aspetto bisognerebbe anche cambiare la legge, perché in alcuni piccoli comuni non è possibile che, dopo dieci anni, il sindaco vada a casa e non si trovi nessuno disponibile a fare il sindaco. Anche da questo punto di vista bisogna modulare in modo diverso la gestione delle leggi per i piccoli comuni.

Concludendo, ritengo che con la massima flessibilità bisogna premiare coloro che, impegnandosi sovente in proprio, amministrano bene e bisogna senza remore tagliare i fondi, invece, a tutti coloro che non spendono bene i soldi e che, quindi, creano obiettivamente degli sprechi.

Evitiamo di generalizzare e cerchiamo di dare ai comuni, in modo serio e nel rispetto della devoluzione e dell'autonomia, la possibilità di esprimersi al meglio, valorizzando la specificità, che, costituisce la forza, anche a livello nazionale, di tutta l'Italia (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili per carenza di compensazione i seguenti subemendamenti presentati all'emendamento 6.600 (Ulteriore nuova formulazione) della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 1): Olivieri 0.6.600.72, che sopprime il secondo periodo del comma 17 facendo in tal modo venir meno uno dei presidi al contenimento delle spese previsto per le regioni a statuto speciale e le province autonome; Stradiotto 0.6.600.82 e Maurandi 0.6.600.45, che escludono le spese in conto capitale dal patto di stabilità e presentano una copertura insufficiente a compensare i minori risparmi in particolare per l'esercizio 2007; Stradiotto 0.6.600.25 e Michele Ventura 0.6.600.47, che limitano l'applicazione del più stringente vincolo del 10 per cento alla crescita delle spese ai soli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2003; Verro 0.6.600.80, in quanto aggiunge alle voci di entrata che possono consentire il superamento dei limiti di spesa di conto capitale i proventi derivanti dalla vendita di partecipazioni mobiliari che non rilevano ai fini dell'indebitamento netto; e Cè 0.6.600.105, che introduce ulteriori agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane.

Rinvio quindi il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

 

La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

 

Si riprende la discussione (ore 15,32).

 

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Peretti 29.19 e 29.20 sono stati ritirati.

 

(Ripresa esame dell'articolo 6 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si sono svolti gli interventi sul complesso delle proposte emendative.

Avverto altresì che la Commissione ha presentato il subemendamento 0.6.600.601, il cui testo è in distribuzione (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 4).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative presentate all'articolo 6.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, raccomando l'approvazione dell'emendamento 6.600 (Ulteriore nuova formulazione), del subemendamento 0.6.600.601 e dell'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione. Esprimo inoltre parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 6, fatte salve le seguenti, sulle quali il parere è invece favorevole: subemendamento Zeller 0.6.600.1; subemendamento Michele Ventura 0.6.600.46, purché riformulato anche in modo da assorbire il subemendamento Leone 0.6.600.101; subemendamenti Stradiotto 0.6.600.92 e 0.6.600.37, purché riformulato; subemendamento Gianfranco Conte 0.6.600.106; subemendamento Gioacchino Alfano 0.6.600.112. Si devono inoltre considerare «recuperati» gli identici emendamenti Olivieri 6.95, Realacci 6.96 e Buemi 6.98, che si intendono quali subemendamenti riferiti all'emendamento 6.600 della Commissione (Ulteriore nuova formulazione); anche su di essi il parere è favorevole.

Formulo invece un invito al ritiro sul subemendamento Nicola Rossi 0.6.600.95, in quanto tale testo è ricompreso in quello della proposta emendativa presentata dalla Commissione; segnalo che anche l'articolo aggiuntivo Realacci 6.04 è stato in qualche modo ricompreso nella proposta emendativa della Commissione. Infine, è da considerarsi ritirato il subemendamento della Commissione 0.6.600.600;

Signor Presidente, mi riservo di proporre le ipotesi di riformulazione nel corso dell'esame delle singole proposte emendative.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, credo che sia necessario che il Governo fornisca qualche chiarimento circa l'articolo 6. Per quanto riguarda il parere sulle proposte emendative presentate, dico subito di concordare con il relatore, ad eccezione del parere espresso sul subemendamento Gianfranco Conte 0.6.600.106, sul quale, dato che lo stesso ha implicazioni pratiche, il Governo si rimette alla volontà all'Assemblea. Circa il subemendamento Cè 0.6.600.105 faccio inoltre presente che, pure essendo suggestivo, esso comporterebbe un'agevolazione sulle tariffe del servizio idrico e, quindi, determinerebbe minori entrate per i gestori di tali servizi, con conseguenti maggiori oneri a carico degli enti locali territoriali.

Detto questo, non posso esimermi dallo svolgere alcune considerazioni di carattere generale sull'emendamento presentato dalla Commissione. Innanzitutto, ringrazio il relatore per essersi fatto carico di uno dei problemi principali che si affrontavano in questo progetto di legge finanziaria. Vi è una prima annotazione che è poco più di carattere formale: al comma 6 sono previste spese relative ad interessi del fondo che viene costituito che sarebbe opportuno quantificare, diciamo nell'ordine di 10 milioni di euro annui, e coprire probabilmente con una delle coperture, ad esempio in riferimento alla tabella C, già presenti nell'emendamento proposto dalla Commissione medesima.

Ripeto, vorrei ringraziare il relatore per aver affrontato questo problema, offrendo una soluzione che, se è sicuramente più onerosa sul piano della spesa complessiva, è tuttavia significativa, in quanto il tema degli enti locali è molto rilevante; al riguardo - apro una breve parentesi -, non credo debba essere confortata l'opinione, da molti espressa in quest'aula, circa il fatto che gli enti locali non sono in grado di vivere, perché se i trasferimenti nell'ultimo periodo si sono stabilizzati, tuttavia le entrate proprie sono aumentate. Dobbiamo infatti sempre considerare la somma delle entrate proprie e dei trasferimenti, per valutare l'andamento complessivo delle entrate e della spesa: solo valutando la somma delle due voci, si può esprimere un giudizio sulla finanza complessiva degli enti locali. Se pertanto sommiamo tali due voci, noteremo un aumento notevole negli ultimi anni, sul versante sia delle entrate sia della spesa.

L'emendamento del relatore riesce dunque non dico a risolvere del tutto, ma senz'altro a migliorare, la questione della spesa per investimenti, perché la regola del 2 per cento in qualche modo penalizzava la spesa per investimenti, in particolare quelli programmati. Il fondo creato con questo emendamento (al comma 6) consente, se non proprio di risolvere tutti i problemi, comunque di affrontare con ragionevole tranquillità questo tema (cosa che accade anche per quanto riguarda gli investimenti cofinanziati da parte dell'Unione europea). Si tratta dunque di uno sforzo di notevole respiro, che non può non trovare in quest'aula perlomeno un plauso nei confronti di ciò che ha fatto il relatore.

Tuttavia l'emendamento non si riassume solo in questo. Esso è importante anche perché consente, con la modulazione pluriennale riferita alle diverse classi (per abitanti) dei comuni, di creare delle regole utili per affermare un principio molto rilevante, quello della valutazione meritocratica delle performance finanziarie dei vari comuni, in modo da premiare quelli più efficienti e dare un segnale a quelli meno efficienti. Si tratta di un insieme di regole, che ci permetterà - un quarto di secolo dopo - di superare quella remora di tipo intellettuale, ma anche concreta, nella legislazione degli enti locali, che deriva sostanzialmente dai cosiddetti decreti Stammati della fine degli anni Settanta. Si giunge quindi a valutare in modo differenziato le performance, consentendo così di premiare il merito. Queste sono dunque le caratteristiche principali dell'emendamento del relatore.

Non nego che l'abolizione della possibilità di addurre addizionali da parte di enti locali e regioni assume una veste di coerenza rispetto alle politiche generali del Governo, che vanno verso la riduzione della pressione fiscale. Non è tanto in discussione la capacità degli enti di finanziarsi, quanto la capacità contributiva dei cittadini. Se ci poniamo dal punto di vista dei cittadini, probabilmente sarebbe stato incoerente ridurre, da una parte, la pressione fiscale e dall'altra consentire di far rientrare dalla finestra (cioè in qualche ente locale) la pressione fiscale uscita dalla porta, perché alla fine del mese ogni cittadino guarda il livello del proprio reddito e non tanto il livello di spesa più o meno compatibile delle varie istituzioni pubbliche.

Non nego, signor Presidente, che questo emendamento affronta anche un'altra questione, quella della cosiddetta legge per le opere locali. Si tratta di una questione che è stata affrontata e votata dal Senato e che ora è all'esame della Camera. Ebbene, questo emendamento in qualche modo consente di finanziare tale provvedimento per i prossimi anni. Senza nascondersi dietro un dito, la questione delle opere locali non è, credo, una questione di volgare e bassa cucina; essa infatti consente di realizzare migliori infrastrutture e migliore vivibilità in ciascuna zona del nostro paese e in molte realtà che si trovano a confrontarsi con la mancanza di strade di collegamento e con altre mancanze di questo tipo. La pubblicistica ha affrontato tale questione in modo scandalistico, ma forse essa non lo merita. Essa merita invece di essere affrontata con serietà e franchezza. Occorre considerare il fatto che, insieme alle grandi opere e alle grandi infrastrutture per il paese, anche quelle di minore rilievo non devono essere del tutto trascurate.

È ovvio, tuttavia, che esiste un problema di finanziamento sia per queste opere sia per quanto è previsto nell'emendamento del relatore. In particolare, per tale emendamento si utilizza (in merito a ciò non può esservi naturalmente il plauso del Governo) il finanziamento, previsto nella tabella A del Ministero del lavoro per il 2007 (il problema è meno bruciante), che dovrebbe essere destinato al welfare.

Se consideriamo questa parte relativa alla copertura che, sicuramente, considerati gli ovvi effetti del primo emendamento approvato in quest'aula giusto una settimana fa, provoca determinate conseguenze sotto il profilo della copertura, il Governo non può esprimere un parere favorevole sull'emendamento e, quindi, si rimette alla volontà dell'Assemblea, non senza aver ricordato, da una parte, gli effetti positivi che l'emendamento complessivamente ha e, dall'altra, il fatto che l'Assemblea è chiamata ad esprimere una valutazione comparativa tra le finalità di spesa contenute in questo emendamento e le finalità di spesa che sarebbero state soddisfatte con l'utilizzo, al quale erano preordinate, dei finanziamenti previsti nella tabella A e B del disegno di legge finanziaria.

È chiaro che dopo che la Camera avrà deciso, bisognerà, se deciderà in senso conforme all'approvazione dell'emendamento, trarre le relative conseguenze per quanto riguarda il finanziamento delle spese originariamente previste nelle due tabelle. È una valutazione però che non può che essere affrontata in un'ampia sede parlamentare, perché la contrapposizione dei diversi interessi sicuramente troverà in quest'aula la sede giusta di composizione dei medesimi.

 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il contenuto degli identici emendamenti Olivieri 6.95, Realacci 6.96 e Buemi 6.98, riformulati potrebbe essere oggetto di un apposito emendamento presentato dalla Commissione.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, tali emendamenti devono essere intesi come subemendamenti riferiti all'emendamento 6.600, (Ulteriore nuova formulazione), della Commissione; si preciserà la riformulazione quando vi passeremo.

 

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, credo sia sfuggito al relatore, quindi chiederei al riguardo la sua attenzione, un'affermazione del sottosegretario Vegas a proposito del comma 6 dell'articolo 6.

Il sottosegretario Vegas ha chiesto di modificare la copertura, già prevista nella tabella C, con l'aggiunta di 10 milioni di euro; è evidente che, se qualcuno non presenta al riguardo un emendamento, difficilmente ciò che lo stesso Governo ha segnalato potrà essere esaudito.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Si è discusso della questione ieri in Comitato dei nove, che ne ha preso atto.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Spena 6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, si tratta di un articolo molto importante che, con il nostro emendamento, chiediamo di sopprimere, perché riguarda il patto di stabilità interno per gli enti territoriali che consideriamo come una gabbia indiscriminata, senza criteri, miope e che nega l'idea stessa del decentramento, se lo stesso non è inteso puramente come un tecnicismo amministrativo, ma come un percorso, un processo ed un contenuto anche dell'autonomia degli enti locali.

In questo articolo, che è una colonna del disegno di legge finanziaria, considerata come una sorta di taglia-spese, il patto di stabilità non solo viene riconfermato, ma viene anche dilatato, cioè allargato ai comuni sotto i cinquemila abitanti. Riguarda anche le spese per investimenti che, fino a questo disegno di legge finanziaria, erano escluse.

Questo comporta danni devastanti a livello sociale e costringerà gli enti locali, sia per la riduzione dei trasferimenti sia per il tetto di spesa per investimenti, ad agire, da un lato, su addizionali, sui tributi propri e comunque sulla fiscalità locale e, dall'altro, su una riduzione e su un peggioramento dei servizi. Ciò, da una parte, determinerà il massimo di centralizzazione autoritaria e, dall'altra, sfibrerà l'idea di decentramento con interventi punitivi per le stesse autonomie locali, che non saranno in grado di contrapporsi alle politiche centrali e centralizzate attraverso forme di decentramento che vedano nella partecipazione e nel protagonismo delle cittadinanze la costruzione di uno spazio pubblico e di una politica alternativa.

Quindi, vi è anche un dato ideologico che sottende un atteggiamento quasi di rancore da parte del Governo e delle forze di maggioranza nei confronti degli enti locali. Lo abbiamo avvertito quando si è parlato di convenzioni, di consulenze, che sono state ritenute spese superflue poste in essere dagli enti locali, soprattutto metropolitani.

Con l'emendamento in esame, in una logica di riduzione del danno, proponiamo di escludere dal patto di stabilità tutti i comuni al di sotto dei 10 mila abitanti, ferma restando la soppressione dell'articolo 6. Riteniamo che ciò corrisponda anche alle esigenze poste dalle associazioni delle regioni, delle province e dei comuni e non soltanto dai comuni retti dal centrosinistra, ma anche dalla maggior parte dei comuni metropolitani governati dal centrodestra.

Crediamo che l'articolo in esame rivesta particolare importanza e che anche gli emendamenti di riduzione del danno debbano essere approvati e valutati con attenzione.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.

 

LAURA MARIA PENNACCHI. Presidente, colleghi, l'articolo 6 è particolarmente rilevante, in quanto costituisce un'esemplificazione della natura surreale della finanziaria che stiamo discutendo, che evidenzia la duplice cattiva qualità del provvedimento che, da una parte, è rappresentata dalla forzatura istituzionale in esso contenuta e, dall'altra, dal fatto di rappresentare una superstangata reale che, proprio nell'articolo 6, si esplicita con un taglio alla spesa molto rilevante che si abbatterà sugli enti locali.

Intendo insistere su questo aspetto di esemplificazione perché tale cattiva qualità, anche nell'aspetto relativo alla forzatura istituzionale, era contenuta sin dall'inizio nella finanziaria trasmessa al Parlamento alla fine di settembre.

Ciò spiega perché il primo voto sul primo articolo della finanziaria, vale a dire la batosta inflitta dall'opposizione al Governo (si tratta di un fatto mai accaduto nella storia repubblicana), e dunque un atto particolarmente efficace, abbia creato un marasma enorme nel Governo stesso e nella maggioranza. Assistiamo a una ridda di ipotesi, smentite, controsmentite, controipotesi: tutto ciò ha un'intrinseca connessione con la cattiva qualità istituzionale di cui la legge finanziaria è impregnata fin dall'inizio.

Sottolineo che si pone un problema ulteriore di carattere istituzionale, relativo al bicameralismo. Signor Presidente, mi rivolgo in particolare a lei, per la sensibilità che le conosco e per la simpatia che le ho sempre espresso e che le esprimo... La vedo titubante, sia sulla sensibilità sia sulla simpatia...

 

PRESIDENTE. Avendo letto una sua dichiarazione di questa mattina, sono titubante...!

LAURA MARIA PENNACCHI. Mi deve dare atto che le ho sempre espresso finora sia il riconoscimento della sensibilità sia la simpatia!

Dunque, il bicameralismo previsto dal nostro ordinamento è una cosa molto seria e i Presidenti delle due Camere sono i garanti del suo rispetto. Il bicameralismo rende la prima lettura del disegno di legge finanziaria, quale che sia la Camera che ne è investita (quest'anno la prima lettura è stata affidata alla Camera dei deputati), molto rilevante ed importante, anche perché tramite la prima lettura il Parlamento nella sua interezza - maggioranza e minoranze - è posto nella condizione di comprendere, di valutare, di giudicare e di votare i provvedimenti adottati annualmente dal Governo su materie decisive che attengono alla politica economica e alla politica sociale.

La prima lettura della legge finanziaria non può dunque essere parziale, né tanto meno fittizia, come invece sta accadendo. Ciò a maggior ragione se le modifiche di cui si parla nella ridda di ipotesi e di controipotesi recassero, come abbiamo appreso dalla stampa, coperture francamente odiose, come nel caso della riduzione del 2 per cento delle dotazioni delle piante organiche della scuola, oppure gravemente scorrette, come sembra possa verificarsi a proposito delle coperture dell'emendamento sulla riduzione delle aliquote fiscali presentato all'Assemblea dall'onorevole Leone. Si tratta di coperture gravemente scorrette, in quanto utilizzerebbero effetti indotti di tipo macroeconomico, anche se il nostro regolamento - come lei mi insegna, signor Presidente - e la legge sulla contabilità nazionale, che attua l'articolo 81 della Costituzione, prevedono che dopo la presentazione del DPEF e, dunque, dopo che la differenza tra crescita tendenziale e crescita programmatica del PIL è stata rilevata e scontata nella legge finanziaria, tutte le ulteriori modifiche devono tenerne conto. Non si possono scontare ulteriori possibilità di incrementi del PIL, che sono stati già scontati all'atto della presentazione della legge finanziaria.

In caso contrario, essi verrebbero conteggiati due volte e si userebbero dunque coperture estremamente scorrette.

Sono problemi che appaiono, anzi sono formali, ma di quella forma che è sostanza, che trasforma, quindi con un rilevantissimo contenuto politico e istituzionale.

Per concludere, signor Presidente, la Camera dei deputati deve compiere una prima lettura vera. Il nostro regolamento consente molte cose: per esempio, un aggiornamento della nota di variazione, perché noi non siamo messi nella condizione - potremmo essere aiutati da lei, signor Presidente - di discutere un aggiornamento di tale nota. Ne va della dignità della Camera dei deputati nel suo complesso, come della dignità di noi parlamentari.

La Camera dei deputati deve fare una prima lettura vera; non può esserci una lettura «a zero», ma vi deve essere, ripeto, una prima lettura vera. Signor Presidente, svolgere una discussione mutilata sarebbe molto peggio che svolgere una discussione semplicemente inutile (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Onorevole Pennacchi, come lei sa, io rispetto i giudizi di tutti, tanto più il suo, visto che ha una grande competenza in questa materia. Voglio solo farle rilevare che il giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti è stato, come sempre, trasparente, chiaro e anche rigido, il che ha portato all'inammissibilità di tanti emendamenti della maggioranza e dell'opposizione. Oggi verrà, in quest'aula il ministro dell'economia e delle finanze proprio perché, per rispetto del Parlamento, ne ho preteso la presenza, anche su richiesta dell'opposizione.

Per quanto riguarda, invece, la prima lettura da parte del Parlamento, se, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà e dalle competenze del Presidente, la prima lettura sarà deficitaria o verrà ritenuta tale, ci saranno successivi passaggi parlamentari che consentiranno il necessario approfondimento da parte del Parlamento, che sarà mia cura assicurare.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 413

Votanti 271

Astenuti 142

Maggioranza 136

Hanno votato 47

Hanno votato no 224).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Zeller 0.6.600.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 432

Votanti 431

Astenuti 1

Maggioranza 216

Hanno votato 419

Hanno votato no 12).

Passiamo alla votazione del subemendamento Olivieri 0.600.69.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

 

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, inizia una serie di ...

 

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, onorevole Olivieri. Onorevoli colleghi, ho fatto parlare quanto voleva l'onorevole Pennacchi in particolare perché, rivolgendo critiche alla Presidenza, mi sembrava giusto fare un'eccezione. Tuttavia, vi chiederei uno sforzo, visto che i tempi di alcuni gruppi sono esauriti; in ogni caso, faccio parlare tutti, come sempre...

 

LUIGI OLIVIERI. Presidente, le propongo un «patto». Siccome ho presentato tre subemendamenti a scalare, parlerei su tutte le tre proposte emendative per un certo periodo di tempo in modo da poter svolgere un ragionamento compiuto.

 

PRESIDENTE. Benissimo, onorevole Olivieri: affare fatto!

 

LUIGI OLIVIERI. I miei tre subemendamenti 0.6.600.69, 0.6.600.68 e 0.6.600.67 affrontano in modo diverso, ma con il medesimo obiettivo, una delle questioni disciplinate dalla norma in esame, anche se modellata con il subendamento proposto dal relatore. Tale questione riguarda la necessità o meno di sottoporre compiutamente al patto di stabilità la totalità delle comunità montane oppure solo una parte.

Voglio ricordare, per cognizione di tutti noi, che rispetto al testo del Governo la Commissione ha già apportato una modifica limitando l'applicabilità del patto di stabilità alle comunità montane con più di 10 mila abitanti. Probabilmente, nell'intervenire al riguardo il Governo non aveva compiutezza della situazione delle 356 comunità montane, che svolgono il proprio lavoro da 33 anni nel nostro paese in modo assolutamente proficuo ed intelligente.

Delle complessive 356 comunità montane, 14 hanno meno di 5 mila abitanti, 54 hanno una popolazione da 5 mila a 10 mila abitanti, 115 hanno una popolazione da 10 mila a 20 mila abitanti, 72 hanno una popolazione da 20 mila a 30 mila abitanti, 37 hanno una popolazione da 30 mila a 40 mila abitanti, 25 hanno una popolazione da 40 mila a 50 mila abitanti ed, infine, 39 hanno una popolazione di oltre 50 mila abitanti. In pratica, andremmo ad esentare - se di esenzione si tratta - 68 di queste 356 comunità montane; ne rimarrebbero escluse 288, il 19 per cento.

Colleghi, l'aspetto più increscioso, però, è apprendere dalla relazione tecnica il limite di spesa sul quale si intende intervenire. Secondo la relazione tecnica, con riferimento all'andamento tendenziale per il 2005 considerato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, i risparmi di spesa previsti per le comunità montane di cui alla disciplina del patto di stabilità ammonterebbero a 24 milioni di euro. Se da tali ipotesi si escludono alcune comunità montane, come stabilito nelle proposte emendative esaminate in Commissione, tale cifra sarebbe ridotta a circa 20 milioni di euro: un ammontare veramente insignificante!

Colleghi, dovete dire in modo chiaro come sta la situazione; a chi vi parla sembra che il vostro sia non un giudizio sulle coperture e, quindi, sui risparmi di spesa, bensì un giudizio di valore su tali enti locali, che svolgono in maniera intelligente e razionale servizi per i comuni dei territori montani. Non credo sia possibile sostenere che manchino 20 milioni di euro per il settore interessato. Una delle proposte emendative che ci accingiamo ad esaminare si pone proprio l'obiettivo di recuperare 5 milioni di euro, intervenendo all'articolo 29, comma 7-ter, con particolare riferimento alla razionalizzazione che vantate di aver individuato allorquando ponete dei limiti relativamente alle consulenze degli enti locali. Ma, dopo tutto ciò, istituite un ente assolutamente inutile quale il famoso osservatorio nell'ambito del CNEL! I 5 milioni di euro necessari per tale misura sono assolutamente sprecati e potrebbero, invece, essere utilizzati per gli interventi da me ricordati. Non fare ciò significa esprimere un giudizio assolutamente negativo su questo settore.

Per tali motivi, caro collega Osvaldo Napoli, verificheremo la sua coerenza, rispetto alle dichiarazioni di voto espresse stamani a nome di Forza Italia nel corso della discussione sul complesso degli emendamenti, sul subemendamento all'articolo 6, in esame. Bisogna dare congruenza e consequenzialità ai propri ragionamenti. È evidente che la verifica delle reali intenzioni l'avremo con il voto dell'Assemblea.

E non potrete sostenere che si tratta di problemi di spesa: le cifre coinvolte sono assolutamente insignificanti e irrisorie; evidentemente, il vostro è un giudizio negativo sull'istituto delle comunità montane.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

 

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale.

Le motivazioni addotte poc'anzi dal collega Olivieri sono più che sufficienti per giustificare la richiesta di approvazione di questi subemendamenti. Tali proposte si pongono l'obiettivo di dare sollievo - sia pur minimo - alle comunità montane; le cifre coinvolte si aggirano sui 40 miliardi di vecchie lire: parva res... Questi enti montani svolgono, però, un'attività assai utile: si pensi alla difesa del suolo, alla tutela dell'ambiente. E si pensi anche alle calamità naturali verificatesi negli ultimi giorni, che hanno evidenziato la fragilità del nostro territorio. Se limiteremo la possibilità di spesa delle comunità montane per interventi quali sistemazioni idrauliche, regimentazione dei torrenti e quant'altro, francamente non compiremmo un'opera saggia.

Ritengo che queste associazioni di piccoli comuni - proprio di ciò si tratta - vadano potenziate anche nello spirito della legge n. 142 del 1990. Spesso si è parlato di piccoli comuni, in particolare di montagna, ma al momento di destinare fondi specifici dimentichiamo tutti i bei discorsi, tutti gli interventi e bocciamo finanche proposte emendative che comportano spese irrisorie, come il subemendamento in esame.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.600.69, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 416

Votanti 415

Astenuti 1

Maggioranza 208

Hanno votato 187

Hanno votato no 228).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.600.68, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 426

Votanti 425

Astenuti 1

Maggioranza 213

Hanno votato 192

Hanno votato no 233).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.600.67, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433

Votanti 432

Astenuti 1

Maggioranza 217

Hanno votato 193

Hanno votato no 239).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 0.6.600.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 437

Maggioranza 219

Hanno votato 197

Hanno votato no 240).

Passiamo alla votazione del subemendamento Michele Ventura 0.6.600.44.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, questo subemendamento è simile ad altri subemendamenti successivi, che recano anche la firma di colleghi della maggioranza, e non poteva che essere così, visto che in Commissione, all'unanimità, abbiamo ritenuto opportuno sottrarre dalle grinfie del patto di stabilità i comuni fino a 5 mila abitanti, come del resto già accaduto in questi anni.

Ritengo che il Governo possa rivedere il parere contrario espresso su questo subemendamento dopo l'intervento appassionato svolto dal sottosegretario Vegas in una fase semiostruzionistica nei confronti del Parlamento, laddove ha affermato che parlare di enti locali non significa trattare una questione di bassa cucina. Se è così, noi riteniamo che sia opportuno escludere tutti i comuni fino a 5 mila abitanti, e naturalmente le unioni di comuni e le comunità montane fino a 10 mila abitanti, dal patto di stabilità, e anche da alcune vessazioni, come, ad esempio, la trimestrale di cassa, che nei piccoli comuni impegnerebbe risorse e che quindi, anziché un risparmio, determinerebbe un aumento degli sprechi per la pubblica amministrazione.

In sostanza, credo che approvare questo subemendamento significherebbe dare un riconoscimento a tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione, che in Commissione si sono trovati d'accordo su tale questione; d'altro canto, non modificheremmo le condizioni attuali per i comuni fino ai 5 mila abitanti e non andremmo quindi a peggiorare le condizioni dei piccoli comuni. Infatti, e concludo, la differenza tra un comune di 3 mila abitanti e uno di 5 mila abitanti il più delle volte non è così evidente e il limite di 3 mila abitanti, che pure è stata una conquista conseguita in Commissione e tradotto dal relatore in un suo emendamento, non esaurisce il dibattito e non dà risposte adeguate al mondo delle autonomie, che, unanimemente, ci chiedono di escludere dal patto di stabilità i comuni fino a 5 mila abitanti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, come ricordava il collega Mariotti, siamo di fronte ad una serie di subemendamenti, formulati da colleghi dell'opposizione e della maggioranza, che propongono di portare il limite oltre il quale applicare il patto di stabilità ai comuni con più di 5 mila abitanti; non si tratta d'altro che di riproporre una regola che vi è da sempre, da quando è nato il patto di stabilità.

Vorrei soffermarmi su questo aspetto, anche rispetto ai tanti colleghi di maggioranza che dicono di essere convinti che questi subemendamenti andrebbero approvati ma che tanto poi probabilmente saranno approvati al Senato. Questa legge finanziaria, colleghi, contiene veramente poco e probabilmente la sostanza sarà inserita al Senato (vedremo poi cosa ci dirà il ministro Siniscalco); sarebbe comunque serio, secondo noi dell'opposizione, chiudere almeno il capitolo degli enti locali.

Credo che stabilire già da stasera che i comuni sino a 5 mila abitanti non sono soggetti al patto di stabilità (decidete voi su quale subemendamento concentrarvi - ad esempio, vi è quello successivo del collega Osvaldo Napoli -, quale sia il migliore e quale abbia maggiore copertura) sarebbe un segnale importante: applicare questa novità assoluta a favore di enti che non sanno neppure cosa sia il patto di stabilità provocherà veramente dei grossi problemi. Ritengo che voi stiate sopravvalutando il risparmio offerto da questo tipo di norma, che provocherà solo ed esclusivamente difficoltà, soprattutto ai piccoli enti.

Quindi, pur sperando che intervenga un ripensamento da parte del relatore e del rappresentante del Governo, chiedo ai colleghi della maggioranza di avere uno scatto di orgoglio ...

PRESIDENTE. Onorevole Stradiotto...

 

MARCO STRADIOTTO. ... e di risolvere già da stasera il problema del rispetto del patto di stabilità da parte dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Scherini. Ne ha facoltà.

 

GIANPIETRO SCHERINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale perché mi ha fatto piacere constatare la correttezza e l'onestà intellettuale del collega intervenuto da ultimo.

Fino a poco fa siamo stati accusati di non mostrare sensibilità per le comunità montane e per i piccoli comuni, ma ciò non è assolutamente vero: nel prosieguo dell'esame, vi accorgerete, colleghi, che sono numerose le proposte emendative presentate da deputati della maggioranza a favore delle comunità montane e dei piccoli comuni.

Ciò detto, comprendiamo le difficoltà tra le quali devono districarsi il relatore ed il rappresentante del Governo, che ringrazio per la sensibilità che stanno dimostrando per i piccoli enti locali. Anche noi stiamo seguendo il problema: abbiamo capito che si tratta di un problema reale e non ci stiamo affatto disinteressando né delle comunità montane (che svolgono un ruolo molto importante nelle realtà montane), né dei piccoli comuni.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.

 

SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, ricollegandomi rapidamente agli interventi che hanno affrontato il tema dei comuni fino a 5 mila abitanti, suggerirei al Governo di trovare una copertura adeguata - io vivo in un comune di montagna - anche premiando i comuni più delle comunità montane. Nei piccoli comuni abbiamo comunque - tutti, chi più chi meno, nelle diverse realtà regionali del nostro paese - la necessità di svolgere funzioni sociali, economiche e di promozione del territorio. Evidentemente, una disposizione che imponesse a queste piccole realtà territoriali con popolazione da 3 mila a 5 mila abitanti il rispetto del patto di stabilità produrrebbe guasti gravi ...

 

PRESIDENTE. Onorevole Sabattini...

 

SERGIO SABATTINI. ... e trasversali, che interesserebbero il tessuto connettivo, economico ed istituzionale del nostro paese.

Se il Governo è disponibile a riflettere su questo punto, da questo momento in poi - hanno ragione i colleghi Stradiotto e Mariotti - potremmo dare un segnale.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.44, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 443

Astenuti 1

Maggioranza 222

Hanno votato 200

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.81, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 438

Astenuti 1

Maggioranza 220

Hanno votato 204

Hanno votato no 234).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 447

Astenuti 2

Maggioranza 224

Hanno votato 205

Hanno votato no 242).

Prendo atto che l'onorevole Germanà non è riuscito a votare.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Osvaldo Napoli 0.6.600.113, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 438

Votanti 437

Astenuti 1

Maggioranza 219

Hanno votato 198

Hanno votato no 239).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 437

Astenuti 2

Maggioranza 219

Hanno votato 198

Hanno votato no 239).

Prendo atto che l'onorevole Lupi non è riuscito a votare.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Liotta 0.6.600.75, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 447

Votanti 445

Astenuti 2

Maggioranza 223

Hanno votato 208

Hanno votato no 237).

Passiamo alla votazione del subemendamento Russo Spena 0.6.600.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, alle considerazioni già svolte in precedenza si aggiungono quelle riguardanti il comma 2 dell'emendamento 6.600 della Commissione, da leggere all'interno di un unico impianto generale.

Nel predetto comma 2 è contenuta una proposta in qualche modo nuova ma, ciò nonostante, insufficiente e, anzi, anche un po' mistificatoria e di facciata: a favore dei comuni cosiddetti virtuosi (quelli, cioè, che rispettano il patto di stabilità), classificazione che noi non accettiamo, ma che si desume dal testo e dall'intendimento espresso dalla maggioranza, si prevede che, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale non possa essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento anziché del 4,8 per cento.

Quindi, 11,5 per cento per i comuni virtuosi e 10 per cento per gli altri, calcolato sulla media del triennio 2001-2003; ebbene, mi permetta di asserire, signor Presidente, che ciò rappresenta una colossale presa in giro da parte del Governo in quanto quella media si aggira intorno al 7 per cento, sicché l'aumento è sempre dell'ordine del 4-5 per cento. Non cambia assolutamente nulla; si tratta soltanto di un sotterfugio contabile.

Noi, invece, proponiamo, con questo subemendamento, un aumento del 15 per cento per tutti i comuni, nella stessa logica di limitazione del danno seguendo la quale, nella discussione degli articoli iniziali del disegno di legge finanziaria, abbiamo portato il meccanismo del cosiddetto taglia-spese dal 2 al 7 per cento. Tale è dunque la logica che abbiamo seguito, quindi, anche con riferimento a questo articolo 6.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradiotto, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà di parlare.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Osvaldo Napoli come, sul subemendamento precedentemente votato, a sua prima firma, che prevedeva l'esenzione per i comuni fino a 5 mila abitanti egli abbia votato contro. Ritengo sia inutile fare retorica e svolgere interventi che asseriscano qualcosa mentre poi, nei fatti, ci comportiamo in un modo diverso.

La ringrazio, Presidente.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Mi associo intanto a quanto riferito dal collega Stradiotto; presentare proposte emendative, difenderle sulla stampa e poi votare contro la loro approvazione in Assemblea mi sembra non sia un buon servizio reso agli enti locali e neppure all'associazione dell'ANCI, di cui, pure, l'onorevole in questione fa parte.

Voglio inoltre aggiungere che si dovrebbero portare fuori dai vincoli del patto di stabilità le spese per investimenti in quanto, come ha osservato giustamente il senatore Vegas, le opere pubbliche, realizzate a livello locale, non sono di minore valore o meno importanti di quelle strategiche effettuate a livello nazionale. Perciò, ritengo sia utile, per l'economia locale, estrapolare dal patto di stabilità le spese per investimenti.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 06.600.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

SERGIO SABATTINI. L'onorevole Napoli vota contro per due !

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 440

Astenuti 3

Maggioranza 221

Hanno votato 199

Hanno votato no 241).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 06.600.107, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 436

Votanti 434

Astenuti 2

Maggioranza 218

Hanno votato 194

Hanno votato no 240).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 06.600.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 442

Astenuti 1

Maggioranza 222

Hanno votato 202

Hanno votato no 240).

Passiamo alla votazione del subemendamento Michele Ventura 06.600.53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, con questo subemendamento vogliamo portare da 10 a 30 milioni di euro il fondo per la restituzione ai comuni del minore introito per l'abolizione del credito di imposta; infatti, riteniamo che, con il tetto di 10 milioni posto a questo fondo, non vi sarebbe la capienza necessaria per potere rimborsare i comuni del minore introito dovuto alla eliminazione del credito di imposta.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Con il subsubemendamento Michele Ventura 0.6.600.53 - ma anche con il subemendamento 0.6.600.30, presentato dal mio gruppo di appartenenza, la Margherita - proponiamo quanto segue. Per le spese in conto capitale già impegnate alla data in cui il Governo ha deliberato il disegno di legge finanziaria - e quindi già alla data del 30 settembre 2004 - non dovrebbe valere la limitazione, per quanto riguarda le spese, con riferimento alla media del triennio 2001-2003. Credo sia un elemento di buon senso; lo sottopongo ai parlamentari che sono stati amministratori locali. Per le opere già appaltate, quando arriveranno gli stati di avanzamento lavori, se viene superato il limite indicato dal patto di stabilità, non potrebbero essere effettuati i pagamenti. Credo sia un problema serio e l'esclusione delle spese già impegnate alla data del 30 settembre 2003 sembra costituire una proposta emendativa di buonsenso. Spero, dunque, che i colleghi della maggioranza votino a favore.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 06.600.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 441

Astenuti 3

Maggioranza 221

Hanno votato 198

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 453

Astenuti 1

Maggioranza 227

Hanno votato 207

Hanno votato no 246).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Capitelli 0.6.600.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 452

Astenuti 2

Maggioranza 227

Hanno votato 207

Hanno votato no 245).

Passiamo alla votazione del subemendamento Russo Spena 0.6.600.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, vorrei ricordare, succintamente, che il comma 4 dell'emendamento 6.600 (Ulteriore nuova formulazione) della Commissione indica quali voci non debbano essere computate nel calcolo delle spese complessive degli enti territoriali per fissarne il tetto. Attraverso il nostro subemendamento, proponiamo di aggiungerne altre due, che ci sembrano molto importanti per la vita degli stessi enti territoriali: le spese in conto capitale già deliberate e, soprattutto, quelle per il funzionamento dei servizi sociali (come, ad esempio, gli asilo nido) e dei servizi a domanda individuale (come i trasporti).

Riteniamo che sarebbe molto importante approvare il mio subemendamento 0.6.600.7, in quanto consentirebbe sul serio agli enti territoriali, anche all'interno dell'impianto previsto dal disegno di legge finanziaria in esame, di effettuare una gestione reale dei servizi pubblici e sociali, come asilo nido, trasporti e via dicendo.

Tuttavia, sotto questo punto di vista, è essenziale che il ragionamento formulato in sede di Commissione si proietti in Assemblea, con un comportamento coerente da parte dei deputati del centrodestra. Al riguardo, vorrei sottolineare che ho precedentemente notato, ad esempio, che un parlamentare, che in Commissione bilancio si era espresso favorevolmente su alcuni punti delle proposte emendative presentate, ha addirittura votato non una, ma ben due volte contro il suo stesso pensiero!

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Russo Spena!

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Mi sembra, allora, che ci troviamo di fronte ad una schizofrenia incredibile!

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 0.6.600.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 437

Astenuti 2

Maggioranza 219

Hanno votato 193

Hanno votato no 244).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Nicola Rossi 0.6.600.95, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 448

Astenuti 1

Maggioranza 225

Hanno votato 201

Hanno votato no 247).

Passiamo ai subemendamenti Michele Ventura 0.6.600.46 e Stradiotto 0.6.600.23.

Avverto che, secondo quanto convenuto con i presentatori, su richiesta della Commissione, i subemendamenti Michele Ventura 0.6.600.46 e Stradiotto 0.6.600.23 debbono entrambi intendersi riformulati come segue: «All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri; Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di conto capitale di tutte le rubriche per gli anni 2005, 2006 e 2007». Risulterebbe conseguentemente precluso il subemendamento Antonio Leone 0.6.600.101.

Chiedo ai presentatori del subemendamento Michele Ventura 0.6.600.46 se accedano alla riformulazione proposta.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, intervengo per dire che accettiamo la riformulazione proposta, la quale tiene conto del dibattito svolto in sede di Commissione, accogliendo non solo le richieste proposte dai colleghi Michele Ventura e Stradiotto, ma anche quelle avanzate dalla maggioranza.

 

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mariotti.

Prendo atto che anche i presentatori del subemendamento Stradiotto 0.6.600.23 accedono alla riformulazione proposta.

Porrò pertanto in votazione i subemendamenti Michele Ventura 0.6.600.46 e Stradiotto 0.6.600.23, identici nel testo riformulato.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sui subemendamenti Michele Ventura 0.6.600.46 e Stradiotto 0.6.600.23, identici nel testo riformulato, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 464

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato 449

Hanno votato no 15).

Passiamo alla votazione del subemendamento Michele Ventura 0.6.600.48.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento in esame, che riguarda l'esclusione dal patto di stabilità per gli enti territoriali delle spese di investimento effettuate da enti o da società che gestiscono i servizi pubblici.

Vorrei che il relatore ed il Governo prestassero un po' di attenzione a tale argomento. Ricordo, infatti, che gli enti che gestiscono servizi pubblici, in particolare le società, sono soggetti che, al pari di quanto avviene a livello nazionale per l'ANAS, ad esempio, sono al di fuori - o perlomeno così si cerca di fare - del bilancio della pubblica amministrazione; mi riferisco, ad esempio, alle società che gestiscono gli acquedotti all'interno degli enti di ambito.

Pertanto, bloccare gli investimenti anche quando i finanziamenti sono garantiti da tali società a causa del patto di stabilità interno (non potendo superare, pertanto, l'11,5 per cento della media degli ultimi tre anni) arrecherà un danno enorme non solo a tali società, nonché ai consorzi che rappresentano una loro emanazione, ma anche alle imprese locali, poiché, in tal modo, si fermeranno le opere pubbliche a livello territoriale.

Mi appello, dunque, a tutti gli amministratori locali presenti in questa Assemblea, poiché vorrei evidenziare che stiamo approvando molto frettolosamente una misura...

 

PRESIDENTE. Onorevole Mariotti, concluda!

 

ARNALDO MARIOTTI. ...che arrecherà danni enormi all'economia locale e, soprattutto, alla gestione dei servizi essenziali (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.48 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 453

Astenuti 1

Maggioranza 227

Hanno votato 210

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 462

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato 214

Hanno votato no 248).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452

Votanti 449

Astenuti 3

Maggioranza 225

Hanno votato 212

Hanno votato no 237).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Ruggieri 0.6.600.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 456

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato 211

Hanno votato no 245).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 467

Astenuti 2

Maggioranza 234

Hanno votato 217

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Magnolfi 0.6.600.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 463

Astenuti 2

Maggioranza 232

Hanno votato 214

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 0.6.600.78, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 459

Astenuti 2

Maggioranza 230

Hanno votato 213

Hanno votato no 246).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.111, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 455

Votanti 454

Astenuti 1

Maggioranza 228

Hanno votato 210

Hanno votato no 244).

Prendo atto che l'onorevole Garagnani non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere voto contrario.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Roberto Barbieri 0.6.600.98, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 461

Astenuti 2

Maggioranza 231

Hanno votato 218

Hanno votato no 243).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Liotta 0.6.600.100, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 459

Astenuti 2

Maggioranza 230

Hanno votato 217

Hanno votato no 242).

Passiamo alla votazione del subemendamento Morgando 0.6.600.85.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, proponiamo che dal limite sulle spese in conto capitale siano escluse le spese derivanti da trasferimenti da parte delle regioni e dello Stato.

Onorevoli colleghi, anche questo è un subemendamento di buonsenso. È assurdo che, se i comuni e gli enti locali ottengono trasferimenti e contributi regionali o statali per determinate funzioni - ad esempio, per l'ambiente e per altre materie simili -, gli stessi enti locali non possono spendere soldi, perché il patto di stabilità diventa limitativo.

Mi pare si tratti di un subemendamento di buonsenso, come ho detto, e spero che sia votato anche da voi.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Morgando 0.6.600.85, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 453

Astenuti 3

Maggioranza 227

Hanno votato 214

Hanno votato no 239).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.86, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 462

Astenuti 2

Maggioranza 232

Hanno votato 213

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Ruggieri 0.6.600.87, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 460

Astenuti 2

Maggioranza 231

Hanno votato 212

Hanno votato no 248).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.88, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 461

Astenuti 2

Maggioranza 231

Hanno votato 213

Hanno votato no 248).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Osvaldo Napoli 0.6.600.114, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 455

Astenuti 4

Maggioranza 228

Hanno votato 204

Hanno votato no 251).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 463

Astenuti 3

Maggioranza 232

Hanno votato 212

Hanno votato no 251).

Passiamo alla votazione del subemendamento Stradiotto 0.6.600.32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo subemendamento, ma vorrei ricordare che il collega Osvaldo Napoli, che ha presentato l'emendamento 0.6.600.114, affida l'accoglimento dello stesso all'opposizione. Noi votiamo a favore, ma da soli, non ce la facciamo a far passare il suo emendamento. Sarebbe pertanto opportuno che si sostenessero tutti i subemendamenti presentati, perché la questione del patto di stabilità è molto importante e sentita dagli enti locali, soprattutto dai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, dalle comunità montane e dall'unione dei comuni (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, il subemendamento a mia firma, si pone come obiettivo quello di escludere dal limite del patto di stabilità le maggiori entrate derivanti dalle convenzioni urbanistiche.

Si tratta di una questione ben nota a chi sia stato amministratore. In altri termini, le entrate straordinarie possono essere investite per realizzare infrastrutture all'interno dell'ente locale, senza intaccare il patto di stabilità. Il mio subemendamento 0.6.600.33 (spero che il Presidente mi faccia recuperare il tempo risparmiato, visto che con un unico intervento sto illustrando due subemendamenti) tratta la stessa questione: con esso si intende escludere dal patto di stabilità le maggiori entrate derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale.

Mi sembra che entrambi i subemendamenti siano di buonsenso e, sicuramente, non costano niente. Si tratta di subemendamenti virtuosi, perché riguardano le maggiori entrate che traggono i comuni dalle convenzioni urbanistiche o dal recupero dell'evasione fiscale e che, di conseguenza, possono essere spese. Spero che questo subemendamento venga approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 464

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato 215

Hanno votato no 249).

Passiamo alla votazione del subemendamento Stradiotto 0.6.600.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

 

LINO DUILIO. Signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo, anche perché avrei voluto parlare sul subemendamento precedente. Si tratta della stessa questione e la vorrei segnalare ai colleghi della maggioranza e al sottosegretario Vegas. Noi, con una proposta emendativa precedente, abbiamo approvato una disposizione palesemente assurda. Vorrei portare un esempio che abbiamo fatto più volte in Commissione: stiamo parlando di enti locali che hanno delle disponibilità finanziarie derivanti, ad esempio, dal fatto di avere concesso la possibilità di aprire un supermercato sul proprio territorio; peraltro, non si tratta di disponibilità finanziarie in conto corrente e con esse tali enti potrebbero affrontare alcuni problemi strutturali, ad esempio realizzare una strada che elimina il traffico all'interno del proprio paese. Ebbene, non diamo ai comuni tale possibilità, nonostante siano in grado di sopportare questa spesa senza incidere minimamente sulla finanza pubblica. Mi sembra veramente che siamo arrivati ad una situazione allucinante. Non si tratta più di fermare la spesa, di fissare un tetto o quant'altro: stiamo entrando all'interno della sfera di autonomia degli enti locali, negando loro, tra non molto, anche la possibilità di accendere la luce negli uffici! Non so se ci rendiamo conto di ciò che stiamo facendo! Da una parte, si tengono grandi convegni esaltando l'autonomia degli enti locali, li si chiama a concorrere al risparmio di spesa a livello nazionale e lo posso capire. Dall'altra parte, allorquando - lo ripeto - non vi è nemmeno questo problema, perché da soli potrebbero affrontare certe spese, stabiliamo che ciò non si può fare.

Chiederei un supplemento di attenzione, almeno per renderci conto di ciò che facciamo, a meno che non si voglia dire esplicitamente che i comuni non devono assolutamente intraprendere alcuna azione, anche quando sono nella condizione di farlo. Questa mi sembra una vera e propria dittatura, se vogliamo chiamare le cose con il proprio nome. Altro che esaltazione dell'autonomia degli enti locali!

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 455

Votanti 454

Astenuti 1

Maggioranza 228

Hanno votato 209

Hanno votato no 245).

Passiamo alla votazione del subemendamento Michele Ventura 0.6.600.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, vorrei che su questo subemendamento vi fosse una particolare attenzione. Noi sosteniamo che, nel momento in cui un ente locale recupera l'evasione fiscale ed utilizza tali risorse per finanziare investimenti realizzando una spesa in conto capitale, questa riqualificazione della spesa (cioè l'utilizzo di entrate correnti per fare spese in conto capitale) non vada ad intaccare il tetto del patto di stabilità. Si svolgono tante discussioni per realizzare l'equità fiscale e per far pagare le imposte a tutti: questo potrebbe essere un incentivo per gli enti locali per recuperare l'evasione e utilizzare le maggiori entrate per realizzare investimenti e credo che questo comportamento vada premiato e non condannato. Il fatto che non permettete che ciò accada, mi sembra di una gravità enorme.

Onorevoli colleghi, in Commissione abbiamo discusso su questo tema e mi sembra che vi fosse un accordo generalizzato. Vorrei che, così come si è svolto un dibattito in Commissione, parimenti, anche in Assemblea si tenesse lo stesso atteggiamento, svolgendo un'operazione virtuosa: recuperare l'evasione e, nello stesso tempo, riqualificare la spesa e realizzare, anziché spesa corrente, spesa in conto capitale.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 445

Votanti 443

Astenuti 2

Maggioranza 222

Hanno votato 198

Hanno votato no 245).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 461

Astenuti 1

Maggioranza 231

Hanno votato 209

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.90, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 459

Astenuti 2

Maggioranza 230

Hanno votato 208

Hanno votato no 251).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.91, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 460

Astenuti 3

Maggioranza 231

Hanno votato 211

Hanno votato no 249).

Prendo atto che l'onorevole Antonio Leone non è riuscito a votare.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.89, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 462

Astenuti 2

Maggioranza 232

Hanno votato 209

Hanno votato no 253).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.92, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 470

Maggioranza 236

Hanno votato 459

Hanno votato no 11).

Passiamo alla votazione del subemendamento Russo Spena 0.6.600.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, pare anche a me che stiamo andando, come diceva poc'anzi il collega Mariotti, un po' a fari spenti e con grande velocità incontro ad un tamping sociale, ad una operazione sociale ristretta incredibile; e di ciò ce ne accorgeremo quando comuni, province e regioni, già ora in grave difficoltà, non potranno più assicurare alcuni servizi. Noi comunque continuiamo a tentare tentativo di operare una riduzione del danno.

Il comma 6 in questione prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti anticipi, attraverso un meccanismo complesso che per brevità non illustrerò, agli enti locali le spese in conto capitale coperte da trasferimenti dello Stato e delle regioni. Con il subemendamento in esame proponiamo di aggiungere, in quanto ci pare risponda al buonsenso, anche le spese derivanti da cofinanziamenti Stato-regioni e dell'Unione europea. Questo subemendamento a noi pare quindi perfino necessitato dalla realtà e dalla pratica amministrativa.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 0.6.600.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 460

Astenuti 2

Maggioranza 231

Hanno votato 204

Hanno votato no 256).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.108, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 456

Astenuti 2

Maggioranza 229

Hanno votato 207

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.109, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 453

Astenuti 3

Maggioranza 227

Hanno votato 206

Hanno votato no 247).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.600.70, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 464

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato 210

Hanno votato no 254).

Passiamo alla votazione del subemendamento Michele Ventura 0.6.600.56.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, il subemendamento al nostro esame tende a modificare le penalizzazioni per quei comuni che non rispettano il patto di stabilità. Desidererei quindi che su questo aspetto il relatore, i colleghi del Comitato dei nove e i rappresentanti del Governo prestassero un attimo attenzione.

Qui ci troviamo di fronte ad un paradosso. Se un comune nel 2005 non rispetterà il patto di stabilità, come penalità si prevede che nel 2006 lo stesso dovrà mantenersi, in termini di spese per acquisti di beni e servizi, entro quanto ha speso nell'anno precedente. In questo modo si finirà però per premiare i comuni che fanno spese pazze, mentre, al contrario, un comune virtuoso finirà per essere penalizzato da questa norma. Colleghi, siamo veramente di fronte ad una corsa con la macchina a fari spenti! Agendo, infatti, in questo modo pensiamo di approvare una norma che dovrebbe penalizzare i comuni non virtuosi, ma, invece, otteniamo esattamente il risultato opposto.

Cosa proponiamo con questo subemendamento? Proponiamo che per quei comuni che hanno infranto il tetto stabilito per il rispetto del patto di stabilità sia previsto un piano di rientro concordato, che va però monitorato nella sua attuazione. Questo ragionamento a me pare molto serio perché va nella direzione dell'educazione alla diminuzione della spesa, se vogliamo che i patti di stabilità e i tetti che fissiamo siano entrambi rispettati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 459

Astenuti 1

Maggioranza 230

Hanno votato 208

Hanno votato no 251).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.57, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 459

Astenuti 2

Maggioranza 230

Hanno votato 209

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Magnolfi 0.6.600.99, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 454

Astenuti 2

Maggioranza 228

Hanno votato 205

Hanno votato no 249).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.6.600.601 della Commissione. Ricordo che tale subemendamento discende dalla riformulazione operata dalla Commissione degli identici emendamenti Olivieri 6.95, Realacci 6.96 e Buemi 6.98.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.6.600.601 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 460

Astenuti 3

Maggioranza 231

Hanno votato 447

Hanno votato no 13).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.600.71, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 465

Astenuti 2

Maggioranza 233

Hanno votato 212

Hanno votato no 253).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.600.73, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463

Votanti 459

Astenuti 4

Maggioranza 230

Hanno votato 210

Hanno votato no 249).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 467

Astenuti 4

Maggioranza 234

Hanno votato 216

Hanno votato no 251).

Avverto che, secondo quanto convenuto con il presentatore, su richiesta della Commissione, il subemendamento Stradiotto 0.6.600.37 deve intendersi riformulato come segue: «All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: 'ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti'».

Intendo precisare che la riformulazione non prevede la copertura finanziaria: prendo atto che i presentatori la accettano e che il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.37, nel testo riformulato accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 476

Votanti 473

Astenuti 3

Maggioranza 237

Hanno votato 461

Hanno votato no 12).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.58, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 474

Astenuti 3

Maggioranza 238

Hanno votato 219

Hanno votato no 255).

Passiamo alla votazione del subemendamento Russo Spena 0.6.600.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, proponiamo di sopprimere il comma 22, che riteniamo sia viziato da un'incongruenza vera e propria, oltre che assurdo sul piano politico.

Infatti, il comma 22 prevede la possibilità per gli enti locali di utilizzare il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione per finanziare le spese correnti. Ciò a noi pare del tutto illegittimo, in quanto gli oneri di urbanizzazione sono finalizzati e vincolati addirittura alla realizzazione dei servizi primari (ad esempio, strade, fogne, acqua, eccetera) nelle zone interessate alle relative edificazioni, in base alle quali il singolo cittadino o impresa sono chiamati a pagare. Tant'è che in alcune regioni o città si possono non pagare gli oneri se il richiedente si impegna a realizzare i servizi primari direttamente e sotto stretta sorveglianza del comune. Quindi, ci pare che il comma 22 debba essere soppresso perché contiene un'assurdità sul piano giuridico ed un'incongruenza sul piano amministrativo.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 0.6.600.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 455

Votanti 452

Astenuti 3

Maggioranza 227

Hanno votato 204

Hanno votato no 248).

Prendo atto che l'onorevole Zorzato non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.39, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 458

Astenuti 1

Maggioranza 230

Hanno votato 205

Hanno votato no 253).

Prendo atto che l'onorevole Zorzato non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione del subemendamento Michele Ventura 0.6.600.59.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Con questo subemendamento si vuole modificare la parte dell'emendamento 6.600 della Commissione che stabilisce che il tetto massimo del potenziale indebitamento dei comuni deve passare dal 25 per cento dei primi tre titoli al 12 per cento.

Con il subemendamento in esame, invece, sosteniamo che la stessa operazione possa essere fatta più correttamente e in modo graduale, in maniera tale da non dover strozzare di colpo gli investimenti degli enti territoriali, ma passando gradualmente dal 25 per cento al 22 per cento, al 17 per cento, fino ad arrivare al 12 per cento. Otteniamo lo stesso obiettivo, però diamo il tempo agli enti locali di riorganizzarsi così da fare questo cambio di marcia in modo graduale e senza penalizzare gli investimenti già programmati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.59, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 457

Astenuti 4

Maggioranza 229

Hanno votato 208

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Lusetti 0.6.600.38, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 464

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato 214

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.60, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 467

Astenuti 4

Maggioranza 234

Hanno votato 210

Hanno votato no 257).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.61, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 470

Astenuti 1

Maggioranza 236

Hanno votato 210

Hanno votato no 260).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.62, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 471

Astenuti 2

Maggioranza 236

Hanno votato 210

Hanno votato no 261).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.94, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 468

Astenuti 2

Maggioranza 235

Hanno votato 209

Hanno votato no 259).

Passiamo alla votazione del subemendamento Gianfranco Conte 0.6.600.106.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sergio Rossi. Ne ha facoltà.

 

SERGIO ROSSI. Signor Presidente, il gruppo della Lega Nord Federazione Padana esprimerà un voto contrario sul subemendamento in esame. L'Assemblea sta esaminando una legge finanziaria impostata sul contenimento della crescita della spesa. Il subemendamento in esame va, invece, contro corrente perché introduce un'eccezione, oltretutto troppo personalistica in quanto rivolta ad una dozzina di soggetti, almeno valutando l'importo della copertura. Si tratta, in modo particolare, di segretari comunali che verrebbero inseriti, anche in soprannumero rispetto alla pianta organica, presso i ministeri. Per tale motivo, esprimeremo un voto contrario.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del mio gruppo sul subemendamento in esame. Le motivazioni sono simili a quelle espresse ora dal collega Sergio Rossi. Mentre si realizza una stretta totale sul pubblico impiego - non si coprono nemmeno i posti in organico e si impediscono agli enti locali assunzioni indispensabili per la gestione dell'ente stesso -, si compie un'operazione inversa obbligando ad assumere una dozzina di segretari comunali che, dopo aver fatto il periodo a disposizione, sarebbero per legge nazionale assunti a tempo indeterminato.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

 

UGO PAROLO. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del collega Sergio Rossi. Visto che stiamo approvando una legge finanziaria che aiuta 12 persone, vorremmo almeno conoscere i nomi ed i cognomi di questi 12 privilegiati, così da sapere per chi stiamo votando (Applausi del deputato Olivieri)! Se, effettivamente, per 12 persone si dispone un'eccezione rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici, non capisco proprio con quale criterio stiamo predisponendo tale provvedimento.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, anche il gruppo della Margherita voterà contro il subemendamento in esame. Invito i colleghi a riflettere, perché rischiamo di commettere un errore votando sbrigativamente questa proposta emendativa.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

 

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, le chiedo molte scuse a titolo personale. Gli onorevoli Stradiotto e Mariotti sostengono che non ho votato a favore della proposta emendativa riguardante il passaggio ai comuni con cinquemila abitanti. Invito tali colleghi a fare molta più attenzione ed a non affermare il falso sapendo di affermarlo (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia - Commenti dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo). È sufficiente guardare lo scritto che mi è stato consegnato in questo momento per capire che non corrisponde assolutamente a quanto affermato...

 

PRESIDENTE. Onorevole Osvaldo Napoli, gli interventi per fatto personale possono essere svolti a fine seduta.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Gianfranco Conte 0.6.600.106, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

(Presenti 475

Votanti 468

Astenuti 7

Maggioranza 235

Hanno votato 187

Hanno votato no 281).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fioroni 0.6.600.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 470

Astenuti 4

Maggioranza 236

Hanno votato 196

Hanno votato no 274).

Prendo atto che l'onorevole Nicotra non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione del subemendamento Stradiotto 0.6.600.35, nell'originaria formulazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

 

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, con questo subemendamento propongo una soluzione diversa rispetto all'impostazione che tende a bloccare la possibilità di aumentare l'addizionale IRPEF (impostazione poi modificata nel senso di prevedere la sua applicabilità solo ai comuni che non hanno mai ricorso a tale addizionale). Dato che, globalmente, agli enti locali quest'anno mancheranno circa 500 milioni di trasferimenti, e considerato che ciò andrà a penalizzare soprattutto i comuni con minori disponibilità finanziarie, la mia proposta è quella di concedere l'opportunità di incrementare l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,1 per cento a tutti i comuni sottodotati economicamente.

I comuni sottodotati economicamente sono definiti da una legge e sono circa cinquemila; i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale IRPEF sono quattromila. Spesso i comuni che non hanno avuto la necessità di applicare l'addizionale sono quelli che godono di maggiori trasferimenti.

Credo che la mia proposta emendativa, nella formulazione originaria, sia migliore rispetto alla riformulazione proposta (avevo accettato quest'ultima perché in Commissione - procedendo i lavori assai velocemente - non ne avevo compreso bene i termini): essa infatti dà la possibilità agli enti locali che non beneficiano di sufficienti trasferimenti da parte dello Stato di applicare l'addizionale. Viceversa, si rischia di dare tale possibilità a comuni che, magari, già godono di maggiori trasferimenti rispetto agli altri.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sabattini. Ne ha facoltà.

 

SERGIO SABATTINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per dichiarare che esprimerò un voto favorevole su questo subemendamento.

Chiedo inoltre al collega Napoli se abbia corretto solamente il suo voto o anche quello di chi ha votato accanto a lui...

 

PRESIDENTE. Onorevole Sabattini, ho già rinviato questo argomento a fine seduta!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo esprimeranno un voto favorevole su questo subemendamento.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla questione del federalismo fiscale e, in particolare, sull'alta commissione per lo studio del federalismo fiscale, commissione che non dà ancora alcun segno circa la conclusione dei propri lavori. Quando il Governo ha illustrato l'attuale disegno di legge finanziaria, il ministro Siniscalco ha affermato che gli enti locali avrebbero potuto superare il tetto del 2 per cento per spese inerenti gli investimenti, purché questi ultimi fossero finanziati con senso di responsabilità e con trasparenza, cioè istituendo delle tasse di scopo a livello locale.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA (ore 16,55)

ARNALDO MARIOTTI. Ebbene, ciò che è stato detto quando si è illustrato il disegno di legge finanziaria viene rimangiato da parte del Governo; è infatti assai evidente lo stridore esistente tra un federalismo spinto fino alla secessione o alla devolution ed una impostazione centralistica - come quella proposta - che impedisce persino agli enti locali di applicare l'addizionale dello 0,1 per cento sull'IRPEF.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.35, nella formulazione originaria, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 443

Astenuti 1

Maggioranza 222

Hanno votato 201

Hanno votato no 242).

Prendo atto che l'onorevole Mondello non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.97, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 478

Maggioranza 240

Hanno votato 216

Hanno votato no 262).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.600.96, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 473

Maggioranza 237

Hanno votato 212

Hanno votato no 261).

Prendo atto che l'onorevole Nicotra non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Stradiotto 0.6.600.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465

Votanti 464

Astenuti 1

Maggioranza 233

Hanno votato 206

Hanno votato no 258).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Montecchi 0.6.600.63, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472

Votanti 470

Astenuti 2

Maggioranza 236

Hanno votato 212

Hanno votato no 258).

Passiamo alla votazione del subemendamento Burtone 0.6.600.83.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, questo subemendamento è stato presentato da tutti i parlamentari siciliani del centrosinistra per rispondere alla legittima preoccupazione delle regioni a statuto speciale, che hanno l'attribuzione e la compartecipazione dell'IRES e che rischiano di perdere, con l'attuazione del decreto legislativo n. 344 del 2003, il gettito loro spettante proveniente dalle società controllate aventi domicilio fiscale nel territorio regionale che rientrano nelle eventuali tassazioni di gruppo. In modo particolare per la Sicilia, il timore è legato alla possibile opzione di Capitalia di scegliere la tassazione dell'utile complessivo delle società del gruppo, e non quello prodotto da ciascuna società controllata, da versare nella regione in cui questa ha sede.

Se non verrà approvato questo subemendamento, il rischio è la cancellazione dell'intero introito derivante dalla tassazione sugli utili del Banco di Sicilia: meno 20 milioni di euro per il bilancio della regione siciliana. Facciamo quindi appello ai parlamentari siciliani perché non sottovalutino le problematiche poste. Ciò per evitare un vero e proprio scippo alla comunità siciliana (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Burtone 0.6.600.83, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 461

Astenuti 5

Maggioranza 231

Hanno votato 216

Hanno votato no 245).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Gioacchino Alfano 0.6.600.112, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 466

Astenuti 4

Maggioranza 234

Hanno votato 455

Hanno votato no 11).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Michele Ventura 0.6.600.110, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 466

Astenuti 2

Maggioranza 234

Hanno votato 210

Hanno votato no 256).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.600 della Commissione (Ulteriore nuova formulazione).

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, vorrei soltanto far presente alla Presidenza e ai colleghi che, al comma 13 dell'emendamento in esame, «la disposizione di cui al comma 10» deve intendersi «la disposizione di cui al comma 12». Al comma 24, le parole «come modificato dal comma 21» devono intendersi «come modificato dal comma 23». Al comma 28, le parole «euro 51,56» devono leggersi «euro 51,65». Infine, nella parte consequenziale, tabella C, in luogo della cifra «191.500» deve leggersi «201.500».

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo condivide le modifiche prospettate dal relatore.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

 

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo intervento emendativo per riformulare l'articolo 6 equivale sostanzialmente a una dichiarazione di voto su questo articolo, che riguarda il patto di stabilità interno per gli enti territoriali.

In questa legge finanziaria «colabrodo» - dove i conti non tornerebbero nemmeno se li facesse Pitagora! - non si salva dalla confusione politica e strategica di questo Governo la norma che riguarda il patto di stabilità interno per gli enti locali. Com'è evidente, la maggioranza non trova accordo su niente. Com'è evidente, la credibilità del Governo anche in materia economico-finanziaria tende allo zero. Le autonomie locali, delle quali molti di voi sono stati amministratori e alle quali molti di voi, anche nei loro interventi, si sono fregiati di essere vicini arrancano in maniera drammatica. Le famiglie italiane ne fanno le spese e il taglio delle tasse, diventato ormai il miraggio del terzo millennio, è ormai qualcosa di sempre più evanescente.

Onorevoli colleghi, la manovra di bilancio del 2005, nonostante alcuni aggiustamenti in corso d'opera e nonostante qualche piccolo emendamento che l'opposizione ha prodotto nei confronti della maggioranza, resta per gli enti territoriali solo un avaro ed indiscriminato strumento di contenimento della spesa, senza alcuno spazio di riflessione sul ruolo che le autonomie devono e dovranno ricoprire nell'applicazione del federalismo amministrativo e fiscale. Si conferma ancora una volta il progetto di questo Governo - ormai dal 2001 -, che da un lato fa finta di assegnare alle autonomie un ruolo chiave nello svolgimento di funzioni amministrative, mentre dall'altro lato non incide sul versante dell'autonomia finanziaria e delle risorse. Se lo ricordino quei parlamentari del centrodestra che fanno finta di amministrare le loro comunità e che, magari, partecipano agli incontri dell'ANCI e poi, alla quarta legge finanziaria, non fanno nulla per migliorare lo stato di fatto riscontrato nel mondo delle autonomie locali.

Da questa manovra emerge comunque un disegno confuso e, a volte, anche incoerente per quanto riguarda gli obiettivi ed il ruolo che le autonomie devono rivestire all'interno del perimetro nazionale. Vi sono state anche forti divergenze tra le proposte della maggioranza e quelle del Governo, ma, come al solito, la maggioranza, nel migliore dei casi, non capisce, ma si adegua alle previsioni del Governo.

Anche sul progetto di dare facoltà alle autonomie di modificare le addizionali IRPEF ed IRAP, si riscontra poca chiarezza; anche se, con riferimento agli emendamenti del relatore, vi era una certa possibilità iniziale di manovra, il testo è stato cambiato fino in fondo e vengono comunque bloccate le addizionali fino al dicembre 2006, tranne qualche eccezione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge finanziaria per il 2005 ha interamente riscritto le norme sul patto di stabilità in maniera negativa. Il testo che stiamo approvando continua ad essere inadatto alle reali esigenze delle autonomie. Consideriamo positiva solamente l'esclusione dal patto di stabilità degli enti locali con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti, ma riteniamo che avete fatto male a bocciare il nostro emendamento che cercava di estendere tale esclusione a tutti gli enti locali con popolazione fino a 5 mila abitanti. Purtroppo, la cecità della maggioranza rispetto al Governo non ci consente di migliorare ulteriormente questo testo.

Inoltre, l'obiettivo di stabilizzazione del tetto di spesa del 2 per cento riduce gli spazi di manovra per gli enti locali, perché non è possibile intervenire sulle entrate, per mantenere il disavanzo al livello degli anni precedenti, ma solo sulla componente della spesa.

Concludo dicendo che voteremo contro l'articolo 6, così come riformulato, perché lo riteniamo insufficiente per alcuni versi rispetto alle esigenze del mondo delle autonomie ed anche dannoso per gli anni a venire. Si rischia davvero di comprimere in maniera forte l'autonomia economica e finanziaria di comuni, province e regioni (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, abbiamo tentato invano con i nostri emendamenti di migliorare una colonna portante di questo disegno di legge finanziaria che riteniamo disastrosa. A tale riguardo, tutte le opposizioni si sono mosse in modo fortemente unito, anche con le varie forme di associazionismo, con gli amministratori pubblici, che hanno sollevato diverse critiche al riguardo, con l'ANCI, l'unione delle province, i sindacati; e non mi riferisco solo ai comuni, alle regioni ed alle province governate dal centrosinistra (compreso il gruppo di Rifondazione), ma anche a molte aree metropolitane governate dal centrodestra.

È una scelta grave quella che sta compiendo la maggioranza, più grave di quanto non possa sembrare. Basta vedere come viene interpretato il patto di stabilità interno anche per comuni molto piccoli; ciò peserà in maniera particolare, in forma accentuata, su quei comuni nei quali i servizi sono già scarsi e degradati e su quelle amministrazioni locali che hanno i bilanci più fragili (sto pensando, ad esempio, a tante realtà meridionali).

Credo, quindi, se la maggioranza, come sembra, farà la rovinosa scelta di approvare l'articolo 6, che continueremo a discutere su un disegno di legge finanziaria - vi sarà poi la seconda lettura e forse la terza (abbiamo già parlato dell'incompletezza di tale provvedimento) - nel quale si delinea un disegno liberista grave, che va a strangolare le autonomie locali e che è mosso da un rancore nei confronti delle comunità locali e della loro gestione, perché, probabilmente, sono al 70 per cento governate dal centrosinistra, compresa Rifondazione. Ciò, di fronte anche ai tentativi di costruzione di un nuovo spazio pubblico, attraverso i messi amministrativi locali, i bilanci partecipativi, quelle forme innovative, anche di partecipazione, di protagonismo di nuove municipalità che si stanno affermando nel paese.

Crediamo quindi che il presente articolo 6 ponga un problema sociale, economico e strutturale, nonché un problema di democrazia, di una visione totalizzante e centralistica propria di una democrazia autoritaria.

Per tali motivi il gruppo di Rifondazione comunista esprimerà un voto contrario sull'articolo 6.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

 

ANTONELLO CABRAS. Presidente, onorevoli colleghi, dopo il documento finale del recente congresso dell'ANCI - che, come tutti sappiamo, è stato votato all'unanimità -, dopo le prese di posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni, che ha sottolineato il punto di vista delle regioni, dopo il dibattito che si sta svolgendo e che si concluderà con il prossimo congresso dell'Unione delle province italiane sui temi della finanza locale, non possiamo esprimere un voto favorevole sul presente emendamento che riscrive l'articolo 6. Ciò non solo in quanto esprimiamo una posizione critica sulla linea del Governo, ma anche perché teniamo conto della critica espressa in un contesto di conflitto istituzionale, qual è quello che si registra tra l'intero sistema dei poteri locali e il Governo, conflitto che, per la verità, si ripete per la quarta volta.

Quindi, la nostra è una critica che raccoglie critiche provenienti anche da un mondo più ampio, che va oltre lo schieramento politico. Non sono solo i tagli che dunque contestiamo - anzi, da questo punto di vista, riconosciamo che nell'emendamento vi è una fantasia per la quale si tende a togliere da una tasca e a rimettere nell'altra -, ma l'impostazione di fondo del presente provvedimento, che nega l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, evita ogni sede di concertazione, tratta il bilancio solo nei suoi numeri significativi, facendo del contenimento della spesa in modo generalizzato una politica sbagliata che si inserisce all'interno dei bilanci dei comuni.

Per queste ragioni la nostra posizione di contrasto sarà esplicitata con il voto contrario, anche perché nessuno degli emendamenti da noi proposti per attenuare il danno è stato accolto dal Governo (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

 

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, anche i Verdi esprimeranno un voto contrario sulla proposta emendativa in esame, in quanto essa rappresenta un esito davvero deludente, consistendo nella riscrittura di un articolo che è stato al centro del dibattito in Commissione e in aula e criticato alla radice dall'ANCI, dai sindacati e dalle forze organizzate e non della società.

Vorrei ribadire il fatto che questa manovra strozza in maniera inaccettabile gli enti locali. La Corte dei conti ha evidenziato come il taglio del 2 per cento alle spese, già nel 2006, peserà per ben il 76,4 per cento, per aumentare poi ancor di più nel 2007.

Un altro aspetto che, a mio avviso, rappresenta un vero e proprio scandalo riguarda il fatto che, con la scusa di cercare qualche risorsa aggiuntiva per gli enti locali, si è voluto risuscitare ciò che invece non era stato realizzato attraverso altri strumenti, vale a dire il famoso «provvedimento mancia», quello dei 548 miliardi distribuiti secondo criteri che a noi restano assolutamente ignoti.

Mi riferisco al comma 7 e al comma 8 dell'articolo 36, come sostituito dall'emendamento in esame, laddove si prevede che al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Il ministro dell'economia e delle finanze dovrà individuare gli interventi con proprio decreto, e ritengo che ciò costituisca la foglia di fico volta a coprire l'incapacità di una politica che non è in grado di prevedere le risorse indispensabili agli enti locali e che ricorre a un provvedimento-mancia clientelare, che la Camera dovrebbe assolutamente rifiutare. I Verdi, pertanto, esprimeranno con convinzione il loro voto contrario nei confronti di una misura inaccettabile.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

 

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, l'onorevole Napoli, nel corso dell'intervento svolto durante la parte antimeridiana della seduta, ha sottolineato che la manovra sugli enti locali prevista dalla legge finanziaria in esame avrebbe potuto suscitare, negli animi e nelle coscienze dei sindaci della nostra nazione, l'immagine collettiva per cui il centrodestra e Forza Italia, vale a dire il partito di maggioranza relativa (ancora per poco), sono contro gli enti locali.

La Commissione ha presentato un emendamento che, come è stato opportunamente rilevato, toglie da una parte per mettere da un'altra parte, in quanto volete a tutti i costi modificare tale immagine del centrodestra, peraltro corrispondente alla realtà, non facendo apparire che esso è contro gli enti locali. Ciò, purtroppo, non è, in quanto la manovra da voi presentata e che stiamo discutendo favorisce l'affermarsi della concezione, fra i cittadini e nell'opinione pubblica, per cui gli enti locali e gli amministratori che li rappresentano sono soggetti che vanno a determinare spese aggiuntive e dissesto finanziario. Sapete che ciò non è vero, in quanto la spesa degli enti locali dello scorso anno è stata del 5,8 per cento. Si tratta, dunque, di una spesa virtuosa, che ha certamente determinato condizioni di crescita nel nostro paese e gli interventi necessari per erogare i servizi ai cittadini. Avete inoltre favorito una concezione, per quanto riguarda gli investimenti, che determinerà nel prossimo futuro il rallentamento dell'economia complessiva. Il 30 per cento degli investimenti nel nostro paese è stato realizzato dagli enti locali, che hanno creato ricchezza, occupazione e sviluppo.

Ho citato alcuni elementi importanti per far comprendere che gli enti locali sono necessari per determinare la concertazione e l'intervento di sviluppo nel nostro paese.

Voi, con questo emendamento da voi proposto, volete riproporre questioni diverse, che purtroppo non vengono affrontate. Noi siamo profondamente convinti - lo diciamo all'interno di quest'aula, ma lo diremo anche nel paese, parlando con i cittadini e con gli enti locali - che non è possibile affermare una concezione di siffatta natura, quella tesa a distruggere gli enti locali perché nell'immaginario collettivo sono considerati erogatori di spesa, senza far capire invece che gli enti locali sono elementi di sviluppo e di controllo di un territorio.

Per questo motivo, noi voteremo contro questo emendamento, fortemente convinti come siamo che bisogna dare respiro agli enti locali per rispondere ai bisogni dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Misto-socialisti democratici italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

 

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, rispondo velocemente ai colleghi Cabras e Di Gioia dicendo che il malessere degli enti locali non risale ad oggi o a questi ultimi anni, ma ad oltre 10 anni or sono: negare questo credo non sia corretto. I sacrifici chiesti allora dai Governi Amato, Prodi e D'Alema è il medesimo sacrificio che il Governo di oggi chiede e che è comprensibile in una situazione economica pessima. Tuttavia - rivolgo un appello a tutti, ai colleghi del centrosinistra come a quelli del centrodestra, al Governo e al sottosegretario Vegas -, credo che sia necessario riprendere la concertazione tra Governo ed enti locali senza pregiudizi perché è necessario il confronto affinché il rapporto non si rompa definitivamente. Credo che questo sia quanto desideriamo tutti; considero tra l'altro urgente questa concertazione e ritengo che il sottosegretario Vegas provvederà ad attuarla in tempi brevissimi.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

 

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anche noi voteremo contro questo emendamento, mentre stiamo svolgendo una discussione un po' kafkiana su una legge finanziaria finta (ora aspettiamo che arrivi il ministro Siniscalco), e si deciderà tutto al Senato, mentre i conflitti tra i partiti della maggioranza sono del tutto aperti. Nel frattempo, ci fate votare con certezza i tagli agli enti locali. Infatti, introdurre questo tetto, lo abbiamo detto nella discussione generale e lo abbiamo ripetuto in questi giorni, significa in realtà stabilire tagli pesanti agli enti locali.

Allora - mi rivolgo al ministro Calderoli qui presente -, noi abbiamo svolto una discussione molto impegnativa sulla riforma della Costituzione e voi avete gridato ai quattro venti che questa riforma si realizzava dietro alla grande bandiera della difesa del sistema delle autonomie e del federalismo: voi, con questo provvedimento, date un colpo mortale proprio al sistema delle autonomie. Non attribuite la capacità impositiva agli enti locali, tagliate loro i trasferimenti - questa è la vostra idea del sistema delle autonomie e del federalismo - e, tra l'altro, intervenite con provvedimenti di tipo centralistico (lo hanno già denunziato altre colleghe) per ridurre la spesa degli enti locali.

Tagliate i trasferimenti e le spese, costringete gli enti locali a tagliare i servizi e a non assolvere più la loro funzione istituzionale pubblica di tutela delle garanzie sociali. Si tratta di atti centralistici, insieme a un'idea di secessionismo del tutto coerente con la vostra controriforma costituzionale. Oggi qui viene smascherata la vostra cosiddetta bandiera della libertà e dell'autonomia degli enti locali. Altro che sistema delle autonomie! Fate una legge finanziaria centralistica, che strozza e colpisce a morte proprio il sistema delle autonomie. Credo che per questo motivo tutti i sindaci, i consiglieri e gli assessori, gli amministratori, i bravi amministratori, persino quelli degli enti locali virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità, stiano protestando in quanto è una cosa indegna, tanto più perché, mentre voi ancora non sapete come mettervi d'accordo sulla legge finanziaria, una cosa certa la volete e su questa ci volete far votare: i tagli alla spesa pubblica, a partire dai più deboli, vale a dire la comunità degli enti locali del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

 

LUIGI OLIVIERI. Non vorrei che la discussione sull'emendamento in esame si concludesse a «tarallucci e vino»; forse i colleghi della maggioranza pensano di salvarsi la coscienza con semplici dichiarazioni verbali, con le quali sostenere che avrebbero voluto fare certe cose ma non hanno potuto farle perché la maggioranza e la compatibilità complessiva del sistema finanziario del paese non lo consentono. Colleghi, così non è, ma non farò nomi e cognomi!

Se la cifra interessata è di circa 20 milioni di euro, allora in una legge finanziaria come quella in discussione non c'è patto di maggioranza che tenga! Dai territori proviene una richiesta di dignità; è necessario fornire risposte alle esigenze degli stessi territori (gestiti in prima persona soprattutto dagli enti locali). Non potete sostenere che non è possibile varare queste misure! Dovevate almeno votare i vostri emendamenti conformi anche alla volontà di tutti noi!

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Olivieri.

 

LUIGI OLIVIERI. Ma ciò non lo avete fatto e, quindi, ne dovrete rispondere ai vostri elettori e, soprattutto, ai cittadini italiani (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

 

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, i motivi di contrarietà del nostro gruppo nei confronti di questa proposta emendativa sono già stati evidenziati dai tanti colleghi che mi hanno preceduto. Interverrò, quindi, solo su un aspetto puntuale, ma non marginale, di questo testo di modifica.

Devo dare atto a chi vi ha lavorato dei miglioramenti introdotti, in particolare rispetto all'autonomia statutaria delle regioni a statuto speciale. Va rivolto loro un ringraziamento per il lavoro svolto su un testo inizialmente predisposto dal Governo in forma assolutamente incostituzionale, irrispettosa delle autonomie. A volte andrebbe spiegato con maggiore puntualità che le regioni a statuto speciale si fanno carico in maniera complessiva dei costi relativi a grandi comparti della spesa pubblica, i quali, quindi, non gravano sul bilancio dello Stato; mi riferisco a sanità, trasporto pubblico locale (ad esempio nella mia regione) e quant'altro.

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Rosato.

 

ETTORE ROSATO. Concludo, signor Presidente, ricordando che questo emendamento si basa sul principio di fiducia reciproca tra regione e Stato e su un rapporto collaborativo cui lo Stato sarà chiamato a rispondere, per verificare se, entro il 31 marzo prossimo, si riuscirà a concludere un accordo rispettoso anche delle regioni a statuto speciale.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Abbondanzieri. Ne ha facoltà.

 

MARISA ABBONDANZIERI. Intervengo per rafforzare il mio voto contrario. L'«emendamento Crosetto» ripropone, ai commi 7 e 8, la cosiddetta «legge mancia», ossia i famosi mille miliardi di vecchie lire da spendere nei collegi elettorali, su decisione di non si sa bene chi!

Desidero rivolgere una domanda al relatore, onorevole Crosetto. Quando il ministero riceverà le «...mila» domande (da presentare entro 90 giorni dall'approvazione della legge finanziaria per accedere a tali ipotesi), chi selezionerà i progetti? E chi stabilirà che tali progetti sono meritevoli di finanziamenti? Questi due commi rievocano un comportamento mai duro a morire: ci si avvale del ruolo ricoperto per far rientrare dalla finestra quanto è uscito dalla porta. Ossia, ciò che non poteva essere incluso in una legge che stavate per varare un mese fa lo riproponete ora per tenere tutti buoni e far sì che la legge finanziaria possa essere votata da chi, in questi giorni, non era in Parlamento a votare (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

 

MARIO LETTIERI. Intervengo brevemente per evidenziare una vicenda che, insieme ad altri, mi ha visto come protagonista minore.

Insieme ad altri 75 parlamentari, ho chiesto di non approvare in sede legislativa un programma relativo a tali opere che, sebbene siano opere importanti, hanno dimensioni ridotte. Decidemmo tale linea sulla base dell'ipotesi che tali opere sono di competenza delle regioni. Pertanto, se si devono stanziare mille miliardi di vecchie lire, questi non vanno gestiti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma vanno assegnati alle regioni.

Solo le regioni possono finanziare le reti idriche, quelle elettriche ed altro, altrimenti non sfuggiremo, da un lato, al clientelismo sottostante al tentativo di portare certi temi in Commissione e, dall'altro, mortificheremo il ruolo del Parlamento e dello stesso Governo.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, vorrei soltanto commentare brevemente l'emendamento che stiamo discutendo.

Ho sentito molti interventi critici nei confronti dell'articolo 6, eppure la maggior parte, se non tutte le indicazioni emerse in Commissione, provenienti dalla maggioranza e dall'opposizione, sono state in qualche modo recepite dall'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia). Certo, non tutto, ma le indicazioni emerse in Commissione e in quest'aula sono state recepite in questo emendamento: l'esclusione dal vincolo del 2 per cento per alcune tipologie di interventi, come il cofinanziamento per il Mezzogiorno, gli interventi a seguito di eventi calamitosi e per i comuni fino a tremila abitanti. Non sono stati compresi i comuni fino a cinquemila abitanti, per un semplice motivo: perché questa - come stiamo dicendo dall'inizio del dibattito - non è una legge finanziaria facile in quanto non dispone, come tutte le leggi finanziarie, di risorse illimitate; quindi, si è dovuto dire di no ad alcune cose, e non si stupiscano i colleghi dell'opposizione, che anche la maggioranza condivideva. In politica, quando si parla di finanza, occorre fare delle scelte; scelte non facili, spesso dolorose, che obbligano alcuni colleghi a votare contro le loro proposte, che ritenevano giuste e che ritengono giuste, nonostante il voto contrario. Si tratta di una scelta, quella di far rispettare al nostro paese il patto di stabilità intervenendo fin dove si può intervenire (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

Colleghi, non è un discorso di maggioranza e di opposizione: a me non fa piacere che alcuni colleghi vengano chiamati per nome a rispondere del voto espresso, quando essi, dando tale voto, rispondono al Governo che essi stessi hanno votato, sacrificando le loro idee a qualcosa di più ampio e calpestando anche la loro possibilità di intervenire per qualcosa di più elevato, che è il rispetto in questo paese dei conti pubblici. Questo è inaccettabile, così come è inaccettabile - lo dico perché non voglio far passare sotto tono l'ultimo intervento che ho ascoltato -, il richiamo a quella che i giornali hanno chiamato «legge mancia»: i commi 7 e 8 parlano di interventi diretti dello Stato ai comuni e agli enti locali, interventi per l'ambiente e per il patrimonio artistico. Non sono soldi che finiscono nelle tasche di qualcuno, sono risorse che vanno agli enti locali per interventi che tutti reputano necessari (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana)!

Certo, anche in questo caso, onorevole Abbondanzieri, tali finanziamenti non potranno arrivare a tutti gli enti locali, come non sono mai arrivati, come non arrivano in una legge come quella sull'8 per mille, licenziata dalla Commissione bilancio qualche giorno fa, in cui, su 2.600 domande presentate, ne vengono finanziate 50 o 60: nessuno si chiede perché non vengano finanziate le altre 2550! Le risorse sono quelle e all'interno di quelle risorse si deve operare una scelta; e così avverrà in relazione a queste risorse finanzarie; ma, nel momento in cui ci si erge a difensori dei comuni, non si può criticare un articolo o un comma che offre agli stessi alcune risorse che, come sappiamo bene, mirano a realizzare opere di cui il territorio ha bisogno (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).

Signor Presidente, devo infine segnalare, riguardo al comma 28, un errore di stampa: deve leggersi «lettera c)» in luogo di «lettera e)», come è scritto erroneamente nel testo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Savo. Ne ha facoltà.

 

BENITO SAVO. Signor Presidente, innanzitutto, desidero ringraziare il relatore per averci dato un minimo ascolto a proposito dei consulenti nei piccoli comuni.

Signor Presidente, lei deve sapere che, nei piccoli comuni, non si utilizzano le auto blu e non ci sono i portavoce pagati, mentre un palo della pubblica illuminazione costa 500 euro, non quasi 5 mila come a Roma. Perciò, non facciamo di tutte le erbe un fascio e non diciamo che tutti gli sprechi sono uguali! Nel tempo limitato di cui dispongo, mi limito soltanto ad affermare che analoga manovra fu operata dalla sinistra senza che essa producesse i frutti sperati.

Oggi ci risiamo! Ma se vogliamo che l'emendamento in esame non diventi una sorta di editto spagnolo, stimoliamo la Corte dei conti a fare le verifiche del caso e diamo ad essa tutti i poteri necessari per esaminare nel dettaglio gli sprechi della nazione. In caso contrario, penalizzeremmo i piccoli comuni virtuosi che, nonostante tutto, in montagna come in pianura, riescono, per così dire, a sbarcare il lunario e ad offrire servizi efficienti alla popolazione che amministrano e che sarà chiamata al voto. Ricordiamoci del voto di questi piccoli comuni, di queste piccole comunità, perché il 2006 non è lontano!

Ripeto che non bisogna porre sullo stesso piano il comune di Roma e quello di Viticuso, in provincia di Frosinone (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che, ove venisse approvato l'emendamento 6.600 (Ulteriore nuova formulazione) della Commissione, risulterebbero preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 e non si procederebbe alla votazione dell'articolo, essendo il medesimo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo in esame.

Indìco dunque la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.600 (Ulteriore nuova formulazione), della Commissione, nel testo modificato e come subemendato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 452

Astenuti 4

Maggioranza 227

Hanno votato 258

Hanno votato no 194).

Prendo atto che l'onorevole De Mita ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Passiamo dunque alla votazione articolo aggiuntivo Giudice 6.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

 

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, intervengo a sostegno di questo articolo aggiuntivo, di cui è primo firmatario l'onorevole Giudice, perché, proponendo di modificare l'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), esso mira a far sì che, nelle aree del Mezzogiorno ed ai fini dell'articolo 119 della Costituzione, siano considerati investimenti a tutti gli effetti i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti di incentivazione.

Poiché la questione è di grande interesse, nel manifestare la volontà di aggiungere la mia firma all'articolo aggiuntivo Giudice 6.01, chiedo anche ai colleghi di sostenerlo in quanto lo ritengo meritevole di approvazione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Giudice 6.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 442

Maggioranza 222

Hanno votato 192

Hanno votato no 250).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Olivieri 0.6.0600.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 442

Maggioranza 222

Hanno votato 193

Hanno votato no 249).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Russo Spena 0.6.0600.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 450

Votanti 449

Astenuti 1

Maggioranza 225

Hanno votato 197

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 293

Astenuti 164

Maggioranza 147

Hanno votato 289

Hanno votato no 4).

Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 6.05, a prima firma Realacci, formulato dal relatore.

 

Indìco pertanto la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Realacci 6.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 456

Astenuti 1

Maggioranza 229

Hanno votato 200

Hanno votato no 256).

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 17,35)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Crisci 6.09.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crisci. Ne ha facoltà.

 

NICOLA CRISCI. La ringrazio, signor Presidente. Onorevoli colleghi, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 1990, si sono prodotti numerosi contenziosi legali con i proprietari delle aree interessate a procedimenti di esproprio praticati da province, comuni, comunità montane e consorzi. Contenziosi che, in molti casi, erano stati aperti negli anni Ottanta, anche a causa di un disordinato e contraddittorio quadro normativo in materia di espropri per pubblica utilità. Si trattava di espropri inerenti aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e di insediamenti abitativi e produttivi di pubblico interesse.

Molti di questi contenziosi hanno visto soccombere gli enti locali, che sono stati condannati al pagamento di maggiori oneri di esproprio; oneri in alcuni casi di importo così rilevante da determinare seri problemi per gli enti locali, per la loro vita e per il loro equilibrio economico-finanziario presente e futuro.

Veramente, chiederei un po' di attenzione da parte dei tanti colleghi...

 

PRESIDENTE. Anch'io, onorevole, la pregherei di fare attenzione ai tempi del suo intervento.

 

NICOLA CRISCI. Concludo, signor Presidente.

La proposta prevede la possibilità, per gli enti interessati, di poter contrarre mutui, presso la Cassa depositi e prestiti, per il pagamento dei maggiori oneri di esproprio sulla base di atti definiti e con onere di ammortamento a carico dello Stato.

L'approvazione dell'articolo aggiuntivo consentirebbe, come avvenuto in passato, con la legge n. 539 del 1995, di far fronte a posizioni debitorie pesanti ed imprevedibili, conseguenti a situazioni storiche oggi incomprensibili ed ingiustificabili ma tutte riconducibili, più che ai comportamenti leggeri e colposi degli amministratori, all'incertezza ed alla contraddittorietà...

 

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole...

NICOLA CRISCI. Concludo, Presidente.

Ebbene, situazioni tutte riconducibili, appunto, all'incertezza ed alla contraddittorietà di un quadro normativo in materia di esproprio per molti anni confuso e sottoposto a continue variazioni. Per tali considerazioni chiedo di sostenere questo articolo aggiuntivo esprimendo un voto favorevole (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole.

Prego i colleghi di non costringermi a richiami che costituiscono interruzioni senz'altro sgradevoli per loro stessi - ben lo comprendo - e pertanto di contenere i tempi dei loro interventi nei limiti stabiliti. Mi eviterebbero così di assolvere ad un ruolo censorio che non è il mio.

Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Crisci 6.09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462

Votanti 461

Astenuti 1

Maggioranza 231

Hanno votato 209

Hanno votato no 252).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Peretti 6.012, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 467

Astenuti 2

Maggioranza 234

Hanno votato 24

Hanno votato no 443).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Peretti 6.011, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 457

Astenuti 3

Maggioranza 229

Hanno votato 13

Hanno votato no 444).

Onorevoli colleghi, chiederei ora al relatore, onorevole Crosetto, da quale articolo ritiene si debba proseguire l'esame del disegno di legge finanziaria.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Dall'articolo 7, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

 

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'unico emendamento ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 5).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

 

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire su un articolo che, di per sé, non risulta certamente fondamentale nell'ambito del percorso del disegno di legge finanziaria in esame, anche se è contrassegnato da un nostro brillantissimo emendamento (che non so se sia stato segnalato o meno, ma poco importa). Tuttavia - mi riferisco a lei, signor Presidente -, le chiedo di avere il buon cuore di ascoltarmi per i 5 minuti di tempo, o quelli che rimangono, che ho a disposizione.

 

PRESIDENTE. È un piacere ascoltarla, onorevole Alfonso Gianni!

 

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, vorrei ricordare che provengo da una scuola di vita che ha registrato momenti di durezza dal punto di vista sia personale, sia politico. Nella mia famiglia, ma anche nella mia «casa politica», infatti, quando avevo 14, 15 o 16 anni, mi si chiedeva tutti giorni: ma la giornata di oggi come è andata? Che cosa hai fatto? Cosa hai concluso? Ora, domando a me stesso, a lei ed anche all'onorevole Russo Spena, che siede qui davanti a me: che cosa abbiamo fatto oggi? Francamente, nulla: stiamo pestando l'acqua nel mortaio!

Allora, signor Presidente, richiamerei la sua attenzione su tale aspetto, poiché non si può affermare prima che il disegno di legge finanziaria è vuoto, oppure che è una bolla sgonfiata (per usare un linguaggio parlamentare, perché non uso quello che lei sta pensando in questo momento) e poi continuare a discuterne, invece, come se fosse una legge fondamentale dello Stato.

Onorevole Crosetto, lei ha svolto, in qualità di relatore, un lavoro encomiabile, ma vorrei dirle che non è colpa sua se il suo lavoro è totalmente vanificato da eventi di diversa natura che lei non poteva prevedere. Ci troviamo, infatti, all'interno di un disegno di legge finanziaria nel quale l'articolo 1 è stato «bocciato» dalla Camera dei deputati; pertanto, siamo senza parametri, senza regole, senza boe e senza punti di riferimento.

Ci troviamo, pertanto, in una situazione in cui il disegno di legge è un'entità trascurabile, oltre che friabile, poiché tutto dipende dal provvedimento di riforma fiscale. Vorrei ricordare che non passa giorno senza che, su tutti i giornali, più o meno autorevoli, ognuno fornisca la sua versione dei contrasti all'interno della maggioranza riguardo a cosa si intenda per riforma fiscale. Oltretutto, vi sono interventi di autorevoli economisti, i quali sostengono che, dato lo stato delle finanze e dell'erario, una vera riforma fiscale è in realtà impossibile da varare; dunque, essa stessa è una discussione fondata sul nulla.

In sovrappiù, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere raccomandato agli italiani ricchi (perché quelli poveri non possono farlo) di evadere le tasse, ha altresì affermato che presenterà una proposta emendativa, in materia fiscale, in sede di esame del disegno di legge finanziaria da parte del Senato.

Allora, onorevoli colleghi, onorevoli appartenenti al mio gruppo in primo luogo, onorevoli del centrosinistra, onorevole Presidente e quanti altri si fregiano di tale aggettivo molto ambito, cosa ci stiamo a fare qui? Una volta che torniamo a casa, cosa diciamo che abbiamo fatto? Nulla.

Propongo, dunque, di abbreviare tale pena, questa mortificazione, questo annullamento della potestà legislativa del Parlamento, dal momento che sappiamo che essa sta ormai o nell'altro suo ramo, o nelle decisioni di un'improbabile vertice di maggioranza tenuto da confusionari e su misure altrettanto confuse. Se fossi il Vicepresidente della Camera dei deputati - ciò non accadrà mai, non si spaventi! -, le consiglierei di contattare il Presidente della Camera e di dirgli: Presidente Casini, lei che ama essere così autorevole, perché non propone di convocare una bella Conferenza dei presidenti di gruppo, immediatamente dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro Siniscalco, al fine di concludere, in qualche modo, questo inutile strazio?

Posso continuare a stare qui: tanto - come ho detto, scherzando - la votazione mi dà la retribuzione. Meglio qui che in miniera, in fabbrica, in ufficio, o in un negozio di vestiti (dal quale provengo)! Per carità: si scherza, ci si diverte, si vedono anche belle signore e, dunque, tutto è a buon mercato, ma bisogna aver rispetto di coloro che ci hanno eletti, che lavorano per davvero e che possono, dunque, usare il verbo «lavorare» senza usurpazione del suo significato. Non avrei fatto questo discorso se vi fosse stato un altro Vicepresidente, ma so che a lei, Presidente Biondi, lo posso fare, perché è un uomo di esperienza, sa cos'è la vita e la pensa diversamente da me - il che è un bene, sia per lei sia per me - e, dunque, siamo in una dialettica felice. Ci pensi. Non perdiamo tempo! Non meniamo il can per l'aia! Siamo seri con noi stessi. Se la materia vera deve andare all'altro ramo del Parlamento, poniamo fine a questa farsa, a questa pantomima, a questa rappresentazione, più in fretta che si può, con dignità naturalmente, con rispetto delle regole, dei tempi e degli intendimenti. Tuttavia, e parlando con franchezza, non prolunghiamo l'agonia più di tanto. Vedrà che, quando tornerà in questo ramo del Parlamento la legge finanziaria, saremo in piedi, come soldati, a difendere ognuno la propria trincea; battaglieremo; vivificheremo la discussione e le daremo forza. Per carità, non è che vogliamo venir meno al nostro dovere di parlamentari, ossia di coloro che parlano: che non fanno salsicce! È necessario, però, che le parole che diciamo abbiano un senso.

Come peone, come compagno di base, come umile parlamentare, le chiedo, signor Presidente: dia un senso alla mia azione! Un discorso è stato fatto ieri da un segretario di partito. Io non sono tale e pertanto non posso e non voglio competere con lui. Signor Presidente, francamente non so cosa dire se qualcuno, incontrandomi al di fuori di quest'aula, mi chiedesse: cosa hai fatto? Al massimo, potrei dire: ho battuto la maggioranza. E l'altro, di rimando, mi chiederebbe: su che? Sul saldo finanziario. Risponderebbe: e chi se ne frega! Cosa ne deriva per me? A quel punto, sarei in difficoltà a dare una risposta, tanto quanto lei, signor Presidente. Andiamo, dunque, avanti; sentiamo quale idea abbia il ministro, cosa vuol dire. Credo che egli non abbia idee, perché il suo ministero non ha soldi e, per lui, non avere soldi equivale a non avere idee. Può anche darsi che mi sbagli, ma cerchiamo di «asciugare» questo dibattito.

Terminato questo sfogo, continuerò a fare la mia parte, anche perché, come dicevo all'inizio del mio intervento, la votazione mi dà la retribuzione (e quant'altro): pertanto interverrò, polemizzerò ed utilizzerò il tempo a mia disposizione, in modo non infame, per dare un tono alla mia presenza. Sappia, tuttavia, signor Presidente che lo faccio con molto scetticismo. Non credo che lei possa condividere interamente ciò che ho detto, ma almeno sono sicuro che lei non pensa che ciò che ho detto sia del tutto privo di fondamento. La ringrazio della pazienza.

 

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, la ringrazio anch'io, anche per essersi rivolto direttamente a me. Le sue sono considerazioni che esulano dal regolamento d'aula, e, seppur per ognuno di valore diverse, non sono prive di un denominatore comune.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Russo Spena 7.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Spena 7.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, illustrerò brevemente il mio emendamento 7.1 riferito all'articolo 7, poiché si tratta di una proposta emendativa importante, ma non senza aver prima segnalato all'Assemblea che quel disagio accorato e vero espresso poco fa dal nostro collega di gruppo Alfonso Gianni, in qualche modo, lo avvertiamo tutti e lo abbiamo segnalato in termini politici ripetutamente. Non c'è dubbio che continueremo a lavorare, esaminando emendamento dopo emendamento, perché ciò è opportuno, anche per istruire il lavoro che verrà svolto al Senato da parte delle opposizioni e che verrà compiuto nuovamente durante la seconda lettura alla Camera.

Vogliamo smascherare il Governo e le sue contraddizioni, il fatto che esso è un campo di Agramante, in cui tutti litigano con tutti, senza nemmeno una strategia e senza un barlume di politica. Credo che questo non sia un grande obiettivo, ma è pur sempre un obiettivo. Lo ripeto: avvertiamo lo stesso disagio che l'onorevole Alfonso Gianni ha testé espresso, perché il sequestro della decisionalità da parte del Governo indubbiamente è un forte tentativo di svuotare il ruolo del Parlamento, di sfibrare il ruolo di ogni singolo parlamentare e di ridurre a zero la sua capacità decisionale. Lanciamo questo allarme. Ha ragione l'onorevole Alfonso Gianni: bisogna ricordare il percorso di questo disegno di legge finanziaria, provvedimento dal primo momento incompleto che, nonostante ciò, è riuscito ad essere un «taglia-spese», un disegno liberista organico che è un paradosso sul piano politico ed anche su quello economico.

Crediamo sia utile compiere un'opera che continui a smascherare il fatto che il Governo adotti un sistema, come si afferma, all'inglese: ma ovviamente sappiamo che il sistema politico inglese, il sistema rappresentativo inglese ed il sistema della formazione del bilancio è completamente diverso.

Si parla del sistema Gordon Brown e sentiremo tra poco cosa dirà il ministro Siniscalchi sul Gordon Brown italiano. Noi, con i nostri emendamenti vogliamo dimostrare che questo è un provvedimento «taglia spese», che limita la possibilità di spesa degli enti locali e di tutti gli enti della pubblica amministrazione. Infatti, l'aumento del 2,5 per cento significa il dimezzamento delle spese e ciò incide direttamente sullo Stato sociale, sui servizi, sulla sanità, sugli asili nido.

Questa nostra opera sarà certo defatigante e, in qualche modo, anche un po' sfibrante. Ma se per i pochi o per i molti che ci seguono essa riuscirà a «dialettizzarsi» con il conflitto sociale, con lo sciopero generale del 30 novembre, con la manifestazione dell'opposizione dell'11 dicembre ed a porre la questione di una caduta del Governo Berlusconi, se le nostre parole in queste lunghe giornate serviranno a questa presa di coscienza di massa, ebbene allora sarà stato un lavoro utile (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Spena 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 448

Votanti 447

Astenuti 1

Maggioranza 224

Hanno votato 200

Hanno votato no 247).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 457

Votanti 455

Astenuti 2

Maggioranza 228

Hanno votato 248

Hanno votato no 207).



Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)

 

 


(A.C. 5310-bis - Sezione 1)

 

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA

 

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis. - 1. All'articolo 38-quater, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo sono soppresse le parole: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono aggiunte le seguenti: «recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporsi prima di ottenere il visto doganale».

33. 025(ex 36. 339) Gianfranco Conte.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

0. 6. 600. 45. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale;

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

0. 6. 600. 82. Stradiotto, Boccia, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggeri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: alla corrispondente spesa annua fino alla fine della lettera con le seguenti: all'ammontare della spesa media degli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2003 e del 10 per cento per gli altri enti. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 116.000;

2006: - 116.000;

2007: - 116.000.

0. 6. 600. 47. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: limitatamente agli enti locali fino alla fine della lettera con le seguenti: per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

0. 6. 600. 25. Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: , dismissioni di partecipazioni in società commerciali e processi di privatizzazione.

0. 6. 600. 80. Verro, Antonio Leone.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.

0. 6. 600. 72. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa d'ambito: fino a 1.000 abitanti 40 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti: 30 per cento; sopra i 5.000 abitanti: 20 per cento».

0. 6. 600. 105. Cè, Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Dussin.

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 2)

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

 

NULLA OSTA

sull'emendamento 21.600 del Governo, e sull'articolo aggiuntivo 26.0600 dellaCommissione (ulteriore nuova formulazione) e i relativi subemendamenti, nonché sull'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione, presentati al disegno di legge finanziario 2005, C. 5310-bis.

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 3)

 

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 30.

(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).

1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

(Il comma 4 è stato stralciato).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 4)

 

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 6.

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e del 10 per cento per gli altri enti. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.

d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

4-ter. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

5-bis. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2.

12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

13-bis. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

13-ter. Per gli enti locali dei rispettivi territori le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente articolo ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

14. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi, e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

14-bis. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

14-ter. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-bis del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

14-quater. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,56» e «euro 516,46».

14-quinquies. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 6.

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 per cento».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione».

6. 1. (ex 6. 62.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Subemendamenti all'emendamento 6. 600
(ulteriore nuova formulazione) della Commissione

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 6. 600. 1. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Boato.

(Approvato)

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a):

alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

sopprimere il numero 11);

all'articolo 29, sopprimere il comma 7-ter;

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

0. 6. 600. 69. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a):

alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

sopprimere il numero 11);

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

0. 6. 600. 68. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a):

alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti;

sopprimere i numeri 1) e 12);

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

0. 6. 600. 67. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 10.000.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 2. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: superiore a 10.000 con le seguenti: superiore a 20.000.

al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo:

sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;

sostituire le parole: superiore a 10.000 con le seguenti: superiore a 20.000;

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 116.000;

2006: - 116.000;

2007: - 116.000.

0. 6. 600. 44. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

0. 6. 600. 81. Stradiotto, Boccia Duilio, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

0. 6. 600. 43. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), alinea, primo periodo,sostituire le parole: superiore a 3.000 con le seguenti: superiore a 5.000;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

0. 6. 600. 113. Osvaldo Napoli, Antonio Leone.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

0. 6. 600. 45. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale;

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

0. 6. 600. 82. Stradiotto, Boccia, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggeri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole: ciascuna provincia, per ciascun comune con le seguenti: ciascun comparto di appartenenza degli enti locali, province e comuni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

0. 6. 600. 24. Lusetti, Boccia, Fioroni, Ruggieri, Ruggeri, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: alla corrispondente spesa annua fino alla fine della lettera con le seguenti: all'ammontare della spesa media degli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2003 e del 10 per cento per gli altri enti. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 116.000;

2006: - 116.000;

2007: - 116.000.

0. 6. 600. 47. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, dopo le parole: triennio 2001-2003 aggiungere le seguenti: per la classe demografica di appartenenza come appresso specificata.

Conseguentemente:

al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: , statali, regionali e di quelli di altri enti che partecipano al patto di stabilità interno;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

0. 6. 600. 75. Liotta, Giudice, Volontè.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: dell'11,5 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: del 15 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 3. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, primo periodo, sostituire le parole da: limitatamente agli enti locali fino alla fine della lettera con le seguenti: per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

0. 6. 600. 25. Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'11,5 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: del 15 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 4. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera a), alinea, ultimo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

0. 6. 600. 107. Lusetti, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 5. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4,8 per cento con le seguenti: 7 per cento.

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 6. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. I limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 30 settembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

0. 6. 600. 53. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Innocenti, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. I limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 30 settembre 2004.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

0. 6. 600. 30. Lusetti, Boccia, Stradiotto, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, lettera e), sopprimere le parole: soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

0. 6. 600. 51. Capitelli, Giacco, Montecchi, Zanotti, Turco, Finocchiaro, Labate, Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

f) spese in conto capitale;

g) spese per il funzionamento dei servizi sociali e dei servizi a domanda individuale.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge, 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 7. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) spese in conto capitale cofinanziate da fondi europei

Conseguentemente:

al medesimo emendamento, sopprimere il comma 4-bis;

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 3 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

0. 6. 600. 95. Nicola Rossi, Roberto Barbieri, Olivieri, Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

 

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di conto capitale di tutte le rubriche per gli anni 2005, 2006 e 2007.

*0. 6. 600. 46. (Nuova formulazione) Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio.

(Approvato)

 

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre dell'1 per cento le voci di conto capitale di tutte le rubriche per gli anni 2005, 2006 e 2007.

*0. 6. 600. 23. (Nuova formulazione) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggeri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

(Approvato)

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi;

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 e ridurre del 5 per cento le voci in conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

0. 6. 600. 48. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese di investimenti per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato ad opere pubbliche realizzate dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 115.000;

2006: - 115.000;

2007: - 115.000.

0. 6. 600. 27. Stradiotto, Morgando, Lusetti, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

0. 6. 600. 49. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 115.000;

2006: - 115.000;

2007: - 115.000.

0. 6. 600. 28. Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Giacomelli,

Boccia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese per gli oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione ed altre operazioni straordinarie.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 115.000;

2006: - 115.000;

2007: - 115.000.

0. 6. 600. 29. Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, per la connettività e il mantenimento delle infrastrutture telematiche;

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

0. 6. 600. 50. Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) spese sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze di emergenza emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale relativa alla tabella A, sostituire le parole:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

2007: - 168.000

con le seguenti:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

2005: - 20.000

2006: - 20.000

2007: - 188.000

0. 6. 600. 101. Antonio Leone, Giudice, Verro.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2005.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 78. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sopprimere le parole: Limitatamente all'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

0. 6. 600. 111. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2005 con le seguenti: Limitatamente agli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

0. 6. 600. 98. Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Olivieri, Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: , statali, regionali e di quelli di altri enti che partecipano al patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

0. 6. 600. 100. Liotta, Giudice, Volontè, Cannella.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: - 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 115.000.

0. 6. 600. 85. Morgando, Boccia, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: - 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 115.000.

0. 6. 600. 86. Stradiotto, Boccia, Morgando, Lusetti, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: - 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 115.000.

0. 6. 600. 87. Ruggieri, Boccia, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: - 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 115.000.

0. 6. 600. 88. Stradiotto, Boccia, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: dai commi 2 e 3 fino alla fine del periodo con le seguenti: dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

0. 6. 600. 114. Osvaldo Napoli, Antonio Leone.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e nei limiti fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5». .

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 8. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: dei proventi fino alla fine del periodo con le seguenti: delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 115.000;

2006: - 115.000;

2007: - 115.000.

0. 6. 600. 31. Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: , dismissioni di partecipazioni in società commerciali e processi di privatizzazione.

0. 6. 600. 80. Verro, Antonio Leone.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: e da convenzioni urbanistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 115.000;

2006: - 115.000;

2007: - 115.000.

0. 6. 600. 32. Stradiotto, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli; Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: ovvero da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, ridurre del 3 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

0. 6. 600. 33. Stradiotto, Mariotti, Duilio, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Delbono, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, dopo le parole: beni immobili, mobili aggiungere le seguenti: da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali,

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005:-116.000;

2006:-116.000;

2007:-116.000.

0. 6. 600. 55. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Olivieri, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché dei maggiori proventi propri straordinari di qualsiasi natura, quali l'avanzo di amministrazione e gli oneri di urbanizzazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le nuove con la seguente: tali;

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775):

2005: - 116.000;

2006: - 116.000;

2007: - 116.000.

0. 6. 600. 54. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione e gli oneri di urbanizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: - 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 115.000.

0. 6. 600. 90. Lusetti, Boccia, Stradiotto, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori entrate derivanti da convenzioni urbanistiche.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: - 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 115.000.

0. 6. 600. 91. Stradiotto, Boccia, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per il solo anno 2005 gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le finalità previste al comma 5 anche attraverso le maggiori entrate derivanti da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Dogane cap 3920, 3921, e 7781), apportare le seguenti variazioni

2005: - 25.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 115.000.

0. 6. 600. 89. Stradiotto, Boccia, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Lettieri, Squeglia, Giacomelli

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: che traggono diretta copertura dai trasferimenti dello Stato e delle Regioni e.

0. 6. 600. 92. Stradiotto, Lusetti, Boccia, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Giacomelli.

(Approvato)

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, primo periodo, dopo le parole: e delle Regioni aggiungere le seguenti: e da cofinanziamenti da fondi europei.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 9. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 6, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 10. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 102. Russo Spena, Giordano.

 

All'emendamento 6.600 della Commissione,comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata la spesa fino a: per l'anno 2007 con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 203.500.000 per l'anno 2005, di euro 178.500.000 per l'anno 2006, di euro 172.500.000 per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla parte consequenziale, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 170.000;

2006: - 2.000;

2007: - 2.000.

0. 6. 600. 600. La Commissione.

 

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 8, sostituire le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto con le seguenti: Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, sono individuati.

0. 6. 600. 108. Lusetti, Boccia.

 

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 8, sostituire le parole da: individua con proprio decreto fino alla fine del comma con le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'ambiente e dei beni culturali, con proprio decreto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi di cui al comma 7, e provvede all'erogazione delle risorse stanziate sulla base dei progetti preliminari, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-bis. Al fine di consentire una effettiva pubblicità sulle opere finanziate nonché la trasparenza dei finanziamenti medesimi entro il mese di settembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo dei contributi di cui al comma 7, contenente altresì l'elenco di tutte le opere finanziate con tali contributi.

0. 6. 600. 109. Lusetti, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 8, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

0. 6. 600. 103. Russo Spena, Giordano.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 11. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 9, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 6. 600. 70. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 12. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 10, penultimo periodo, sostituire le parole: intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 4 con le seguenti: mediante un piano di rientro, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze o alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, che preveda una razionalizzazione e una riduzione delle spese, tenendo conto delle esigenze prioritarie dell'ente e della qualità delle spese.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 116.000;

2006: - 116.000;

2007: - 116.000

0. 6. 600. 56. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 12, 13 e 14.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 13. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 12, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento con le seguenti: alla spesa media pro capite degli enti locali della classe demografica di appartenenza che abbiano rispettato gli obiettivi del patto.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005:-116.000;

2006:-116.000;

2007:-116.000

0. 6. 600. 57. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: salvo le assunzioni di personale tecnico per il potenziamento dei servizi informatici e telematici, e per l'applicazione delle tecnologie digitali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, provvede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

0. 6. 600. 99. Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 14, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 41. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6.600 della Commissione, comma 16, aggiungere in fine, le parole: Per via telematica.

0. 6. 600. 601 La Commissione.

(Approvato)

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 14. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, sopprimere il secondo periodo.

0. 6. 600. 72. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: i flussi di cassa sono definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

0. 6. 600. 71. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 18, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 15. Russo Spena, Giordano, Mascia.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 19, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 6. 600. 73. Olivieri, Boato, Detomas, Kessler.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente: all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

0. 6. 600. 36. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 21, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione, degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

0. 6. 600. 37. (Nuova formulazione) . Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Boccia.

(Approvato)

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 21 sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

0. 6. 600. 58. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa d'ambito: fino a 1.000 abitanti 40 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti: 30 per cento; sopra i 5.000 abitanti: 20 per cento».

0. 6. 600. 105. Cè, Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Stucchi, Dussin.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 22.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 16. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere i commi 23, 24 e 28.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze,

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 115.000;

2006: - 115.000;

2007: - 115.000.

0. 6. 600. 39. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 23, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dal 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 116.000;

2006: - 116.000;

2007: - 116.000

0. 6. 600. 59. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 24.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 17. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 25.

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

0. 6. 600. 38. Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 26, sopprimere le parole da: e, per gli enti locali fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 18. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 26, sopprimere le parole da: e, per gli enti locali fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005:-116.000;

2006:-116.000;

2007:-116.000

0. 6. 600. 60. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 92, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 700 milioni.

0. 6. 600. 61. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 .maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 19. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.

0. 6. 600. 62. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: pari a 500 milioni con le seguenti: pari a 1.200 milioni.

0. 6. 600. 94. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maurandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

0. 6. 600. 106. Gianfranco Conte, Antonio Leone.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 29.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti, e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5, e il 7,5».

2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'iniposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

6. Gli articoli 13 e 14 della legge ,18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

7. All'articolo 4, comma 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

8. All'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite cosi come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Art. 37-ter. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

0. 6. 600. 20. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, sopprimere il comma 29.

0. 6. 600. 34. Fioroni, Lusetti, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: che, alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: sottodotati economicamente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

0. 6. 600. 35. (originaria formulazione) Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Giacomelli, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, sopprimere il terzo periodo.

0. 6. 600. 97. Michele Ventura, Mariotti, Olivieri, Maurandi, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 29, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

0. 6. 600. 96. Olivieri, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente: all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: - 20.000.

0. 6. 600. 40. Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Boccia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

0. 6. 600. 63. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Mariotti, Benvenuto, Maturandi, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Rava, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

31. Ai fini del comma 7 dell'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, per l'anno 2005 è riconosciuto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano un rimborso compensativo pari all'eventuale perdita di gettito registrata dagli enti medesimi a seguito della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, introdotta con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e per la ripartizione del rimborso.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: - 20.000

0. 6. 600. 83. Burtone, Boccia, Enzo Bianco, Cardinale, D'Antoni, Piscitello, Finocchiaro, Mattarella, Cusumano, Lumia.

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

31. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

0. 6. 600. 112. Gioacchino Alfano, Antonio Leone, Blasi.

(Approvato)

 

All'emendamento 6. 600 della Commissione, parte consequenziale, sostituire le parole: all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2007: - 168.000;

con le seguenti: all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente e di conto capitale di tutte le rubriche per l'anno 2007.

0. 6. 600. 110. Michele Ventura, Mariotti, Innocenti.

 

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali). - 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1:

a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è dell'11,5 per cento. Per l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

3) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

4) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

5) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

6) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

7) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

8) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

9) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

10) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

11) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

12) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti nel presente articolo.

4. Il complesso delle spese di cui ai commi 2 e 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dall'articolo 22;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2;

e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

4-bis. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale cofinanziate dai fondi europei.

5. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

6. Le spese in conto capitale degli enti locali che traggono diretta copertura dai trasferimenti dello Stato e delle regioni e che eccedono il limite di spesa stabilito dal presente articolo possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP Spa.). Il fondo è dotato per l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, recante «Attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni», valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla CDP Spa. direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal CIPE. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla CDP Spa., entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

8. il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi di cui al comma 7 e provvede all'erogazione delle risorse stanziate sulla base dei progetti preliminari, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

10. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 4 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 4, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 11, 12, 13 e 14.

11. Per gli enti locali, l'Organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

14. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

15. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi dì spesa stabiliti al comma 4.

16. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 9, 10 e 11 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

17. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

18. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

19. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

20. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

21. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'Organo di revisione economico-finanziario dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

22. Per l'anno 2005, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento.

23. All'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono aggiunte le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda».

24. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 23 del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

25. All'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

26. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

27. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tal senso.

28. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, le parole «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «euro 51,65» e «euro 516,46».

29. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Per gli enti diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

30. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis. - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni è ridotta, per l'anno 2005, di 15 milioni di euro.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l'anno 2005, di 50 milioni di euro.

all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2007: - 168.000;

all'articolo 37, tabella B:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 140.000;

2006: - 152.000;

2007: - 2.500;

voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 19.500;

voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 201.500.

6. 600. (Ulteriore nuova formulazione nel testo modificato)La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 1, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

al comma 13, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

sostituire il comma 14 con il seguente:

14-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute a mantenere il medesimo saldo concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

6. 2. (ex 6. 121.) Rosato, Maran, Damiani, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Le Unioni dei Comuni che sono composte da Comuni aventi ciascuno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono equiparate ad ogni fine di legge ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, fatta salva diversa specifica disciplina.

al comma 6:

sopprimere il terzo periodo.

al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 5. (ex 6. 100.) Mariotti, Michele Ventura, Maurandi.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 5, sopprimere le parole: e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

al comma 6:

sopprimere il terzo periodo.

al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6. 6. (ex 6. 157.) Patria.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente: al medesimo articolo, al comma 6:

sopprimere il terzo periodo.

al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.

all'articolo 27, sopprimere il comma 5.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 37-ter. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles.

L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

6. 4 (ex 6. 130. nuova formulazione) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Zanella, Bielli.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:

sopprimere il terzo periodo.

al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.

all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'interno,

2005: - 180.000;

2006: - 110.000;

2007: - 110.000;

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: - 70.000;

2006: - 70.000.

6. 10. (ex 6. 50.) Bianchi Clerici.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 6:

sopprimere il terzo periodo.

al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

* 6. 7. (ex 6. 152.) Alberto Giorgetti.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

 

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:

sopprimere il terzo periodo.

al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

*6. 8. (ex 6. 26.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: gli enti locali fino a: n. 267 con le seguenti: le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:

sopprimere il terzo periodo.

al quarto periodo, sostituire le parole da: o semestrale fino a: o semestre con le seguenti: gli enti sono tenuti nel trimestre.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

*6. 9. (ex 6. 111.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

6. 707. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7-bis.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

6. 708. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: con popolazione sino alla fine del comma con le seguenti: comunità isolane e unioni dei comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità montane con popolazione pari o inferiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 7-bis.

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 15.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

6. 706. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Rava.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 10.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali fino alla fine.

al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alienazioni di beni immobili, nonché delle.

sopprimere il comma 4-bis.

al comma 13-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

al comma 13-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

sopprimere il comma 14-ter.

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 per cento».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione».

6. 11. (ex 0. 6. 175. 5.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

6. 700. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.

6. 12. (ex 0. 6. 175. 29.) Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Squeglia, Rava, Rosato.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al medesimo comma, sostituire la parola: sino con le seguenti: complessivamente pari o inferiore.

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.

6. 13. (ex 0. 6. 175. 26.) Olivieri, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio, Squeglia, Rava.

 

Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.200 milioni.

6. 701. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 1-bis sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.

6. 14. (ex 0. 6. 175. 24.) Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000.

6. 702. Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia, Rosato.

 

Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 4.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.

6. 15. (ex 0. 6. 175. 25.) Stradiotto, Michele Ventura, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Squeglia, Rava.

 

Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

6. 703. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 20.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.

6. 16. (ex 0. 6. 175. 28.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

 

Al comma 1-bis,, sostituire le parole: sino a 10.000 abitanti con le seguenti: complessivamente pari o inferiore a 10.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 750 milioni.

6. 17. (ex 0. 6. 175. 27.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Olivieri, Duilio, Rava.

Al comma 1-bis,, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 40.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

6. 705. Zanetta.

Al comma 1-bis,, sostituire le parole: 10.000 abitanti con le seguenti: 15.000 abitanti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

6. 704. Zanetta.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter.- (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 18. (ex 6. 66.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Rusconi, Molinari, Ruggieri, Ruggeri, Ruta, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia, Rosato.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter.- (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 19. (ex 6. 129.) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Bielli, Villetti, De Franciscis, Zanella, Cusumano.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

all'articolo 37, tabella C, ridurre del 5 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

6. 23. (ex 6. 51.) Bianchi Clerici.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**6. 20. (ex 6. 112.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**6. 21. (ex 6. 40.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: e delle spese in conto capitale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

sopprimere il comma 4.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

**6. 22. (ex 6. 151.) Alberto Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 24. (ex 6. 90.) Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 25. (ex 6. 72.) Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Ruggeri, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: ente con le seguenti: comparto di appartenenza degli enti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 26. (ex 6. 134.) Di Gioia, Villetti, Buemi, Grotto, Intini, Boselli.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'importo corrispondente fino alla fine del periodo con le seguenti: all'ammontare medio delle spese correnti del periodo 1999-2003, rivalutato in relazione alla media del tasso di inflazione riscontrato nel medesimo periodo, incrementato dell'11,5 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 37-ter. (Tassazione delle rendite finanziarie). 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

6. 711. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , stabilito per classi demografiche fino alla fine del periodo con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato del 12,5 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 37-bis. (Tassazione delle rendite finanziarie). 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 712. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , stabilito per classi demografiche fino alla fine del periodo con le seguenti: delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità negli anni precedenti e del 10 per cento per gli altri enti.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni;

2006: - 100 milioni;

2007: - 100 milioni.

6. 27. (ex 0. 6. 175. 15.) Stradiotto, Duilio, Michele Ventura, Milana, Mariotti, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dell'11,5 per cento sino alla fine del periodo, con le seguenti: del 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 per cento».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione».

6. 716. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 11,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1.300 milioni.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 28. (ex 0. 6. 175. 16.) Stradiotto, Olivieri, Michele Ventura, Duilio, Mariotti, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia, Rava.

 

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: per gli enti locali sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Tassazione delle rendite finanziarie) - 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

6. 710. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in alternativa, l'ente ha la facoltà di determinare per l'anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale in misura non superiore al corrispondente ammontare di spesa dell'anno 2003, incrementato dl 4,8 per cento.

6. 714. Osvaldo Napoli, Santuzzi.

 

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, sopprimere il comma 10.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,55 e il 7,5».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

Art. 37-ter - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 37-quater. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

6. 29. (ex 6. 56.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 30. (ex 6. 4.) Olivieri.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano raggiunto, un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

6. 32. (ex 6. 17.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

 

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

6. 33. (ex 6. 18.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

 

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero che abbiano raggiunto, entro la medesima data, un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

6. 31. (ex 6. 19.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bielli.

 

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le somme erogate dalle regioni a statuto ordinario alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale;

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 34. (ex 6. 103.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

 

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 35. (ex 6. 104.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 36. (ex 6. 95.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena, Boato, Bielli.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 37. (ex 6. 76.) Morgando, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Duilio, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) spese di investimento per il cofinanziamento a carico del bilancio degli enti destinato a opere pubbliche realizzate dalle società di gestione di pubblici servizi.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 38. (ex 6. 139.) Pappaterra, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Buemi, Di Gioia.

 

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d.1) le spese che per loro natura rivestano carattere di eccezionalità.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 55.000;

2006: - 55.000;

2007: - 55.000.

6. 39. (ex 6. 23.) Alberto Giorgetti.

 

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

*6. 40. (ex 6. 39.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Pepe, Potenza.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

*6. 41. (ex 6. 162.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 42. (ex 6. 71.) Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Duilio, Morgando, Milana.

 

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 43. (ex 6. 91.) Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

 

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d.1) spese per interessi passivi sull'indebitamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 44. (ex 6. 135.) Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, per la connettività e il mantenimento delle infrastrutture telematiche.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 45. (ex 6. 120.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 37-ter. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

6. 46. (ex 6. 64.) Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Mariotti, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

*6. 47. (ex 6. 149.) Alberto Giorgetti.

 

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d.1) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

 

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - A decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

*6. 48. (ex 6. 114.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Al comma 3, lettera d-bis) sopprimere le parole: soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.

6. 717. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 49. (ex 6. 86.) Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Mascia, Russo Spena, Boato, Bielli.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 50. (ex 6. 67.) Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Ruta, Realacci, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Molinari, Meduri, Iannuzzi, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I limiti di spesa di cui al comma 2 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

*6. 51. (ex 6. 145.) Grotto, Villetti, Intini, Boselli, Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 204, primo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

6. 52. (ex 6. 47.) Bianchi Clerici.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le regioni Molise e Sicilia il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato altresì al netto delle spese per gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25 milioni;

2006: - 25 milioni;

2007: - 25 milioni.

6. 53. (ex 6. 21.) Riccio.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo la lettera i) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aggiunta la seguente:

i-bis) i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti d'incentivazione.

6. 54. (ex 6. 160.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e nei limiti fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis- 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

6. 57. (ex 6. 60.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dei proventi derivanti da alienazioni di immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità con le seguenti: delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Tassazione delle rendite finanziarie). - 1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

6. 720. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alienazioni di beni immobili, nonché delle.

6. 719. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di beni immobili, aggiungere le seguenti: ovvero da operazioni di recupero seguenti: ovvero da operazioni di recupero dell'evasione fiscale su imposte o tasse locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 66. (ex 0. 6. 175. 8) Stradiotto, Mariotti, Duilio, Olivieri, Milana, Lusetti, Morgando, Ruta, Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Fioroni, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 75. (ex 6. 3.) Olivieri.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato - Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 76. (ex 6. 105.) Michele Ventura, Adduce, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato - Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

6. 77. (ex 6. 154.) Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato - Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

*6. 78. (ex 6. 158.) Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Saglia.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 3, comma 1, capoverso 21-bis, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-bis) impegni assunti per spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali emanate prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) impegni assunti per cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali ovvero da accordi Stato - Regioni fino alla completa attuazione degli stessi.

*6. 79. (ex 6. 164.) Polledri, Didonè, Rossi.

Sopprimere il comma 4-bis.

Conseguentemente:

all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 per cento».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione».

6. 725. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Sopprimere il comma 4-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 723. Grandi.

 

Sopprimere il comma 4-bis.

*6. 80. (ex 0. 6. 175. 39.) Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Sopprimere il comma 4-bis.

*6. 724 Fioroni, Lusetti.

 

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. L'addizionale comunale IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per la parte facoltativa e variabile è consentita fino all'1 per cento purché la differenza tra lo 0,5 percento e l'1 percento sia deliberata esclusivamente per obiettivi determinati nell'ottica dell'imposta di scopo. L'aumento ha quindi carattere transitorio per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo indicato.

6. 721 Grandi

 

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

4-bis. L'addizionale regionale IRPEF di cui articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può essere innalzata al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale, nell'ottica dell'imposta di scopo. L'aumento ha quindi carattere transitorio per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo indicato.

6. 722. Grandi.

 

Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: che, alla data di entrata fino a: 0,1 per cento con le seguenti: sottodotati economicamente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

6. 81. (ex 0. 6. 175. 11.) Stradiotto, Michele Ventura, Duilio, Milana, Maurandi, Manzini, Mariotti, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 4-bis sopprimere il terzo e il quarto periodo.

6. 726. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Sopprimere il comma 4-ter.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativon. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100 milioni;

2006: - 100 milioni;

2007: - 100 milioni.

6. 83. (ex 0. 6. 175. 14.) Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: i medesimi servizi aggiungere le seguenti: ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

6.84. (ex 0. 6. 175. 12.) Stradiotto, Duilio, Milana, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 4-ter, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.

6. 729. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 4-ter, sopprimere il secondo periodo.

*6. 85. (ex 0. 6. 175. 23.) Savo.

 

Al comma 4-ter, sopprimere il secondo periodo.

*6. 728. Lusetti, Fioroni, Lettieri, Squeglia.

 

Sopprimere il comma 4-quater.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis- 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

6. 731. Russo Spena, Giordano, Mascia

 

Sopprimere il comma 4-quater.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 732. Grandi.

 

Sopprimere il comma 4-quater.

*6. 86. (ex 0. 6. 175. 35.) Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Sopprimere il comma 4-quater.

*6. 730. Lusetti, Lettieri, Squeglia.

 

Sopprimere il comma 4-quater.

*6. 733 Osvaldo Napoli.

 

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis- 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

6. 87. (ex 6. 59.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 88. (ex 6. 2.) Olivieri.

 

Al comma 5, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. 89. (ex 6. 58.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Sopprimere il comma 5-bis.

6. 90. (ex 0. 6. 175. 21.) Lusetti, Stradiotto. Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, ferme restando le disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità di personale di cui al medesimo comma, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli enti locali, salvo il rispetto del patto di stabilità interno. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.500;

2006: - 1.500;

2007: - 1.500.

6. 734. Gianfranco Conte.

 

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. 91. (ex 6. 57.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: restando comunque consentite le assunzioni di personale tecnico per il potenziamento dei servizi informatici e telematici, e per l'applicazione delle tecnologie digitali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, provvede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

6. 92. (ex 6. 118.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Bielli.

 

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Il divieto di cui al comma 8 lettera b) non si applica alle assunzioni di personale relative alle categorie protette, in relazione alla funzione sociale che le stesse assolvono. La deroga al divieto è altresì estesa alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

6. 93. (ex 6. 155.) Alberto Giorgetti.

 

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis- 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

6. 94. (ex 6. 55.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: per via telematica.

*6. 95. (ex 6. 6. e 6. 97) Olivieri, Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bielli.

 

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: per via telematica.

*6. 96. (6. 78.) Realacci, Reduzzi, Meduri, Molinari, Iannuzzi, Rusconi, Ruggieri,

Ruggeri, Fioroni, Lusetti, Ruta, Stradiotto, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Duilio, Morgando, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: per via telematica.

*6. 98. (ex 6. 141.) Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

 

Al comma 13, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. 99. (ex 6. 1.) Olivieri.

 

Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 per cento».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione».

6. 735. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

6. 736. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

Al comma 13-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

*6. 737. Detomas, Brugger, Zeller, Collè, Widmann.

 

Al comma 13-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti: i flussi di cassa sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica predetti.

*6. 739. Olivieri, Boato, Kessler

Al comma 13-ter, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.

6. 740. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 13-ter, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 per cento».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione».

6. 741. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 14-bis, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

6. 742. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 14-bis, lettera a), sostituire le parole: 12 per cento, con le seguenti: 22 per cento per l'anno 2005, il 17 per cento per l'anno 2006 e il 12 per cento a decorrere dall'anno 2007.

6. 101. (ex 0. 6. 175. 37.) Mariotti, Michele Ventura, Stradiotto, Mazzuca

 

Poggiolini, Pinza, Manzini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini, Milana, Duilio.

Sopprimere il comma 14-ter.

Conseguentemente:

all'articolo 37:

alla tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

alla tabella C, ridurre del 70 per cento le voci di parte corrente di tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 per cento».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europead sono assoggettati al versamento dello 0,46 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 2.516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 2.516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione».

6. 744. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Sopprimere il comma 14-ter.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.200 milioni di euro.

6. 745. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 14-quinquies, sostituire la parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005.

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 550 milioni di euro.

6. 747. Michele Ventura, Stradiotto, Russo Spena, Pistone, Zanella, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Mariotti, Maurandi, Rava, Pinza, Mancini, Santagata, Montecchi, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Agostini.

 

Al comma 14-quinquies, sostituire la parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,25 per cento.

6. 748. Stradiotto, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). 1. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

i-bis) i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di investimenti da parte delle imprese che ricorrono agli strumenti d'incentivazione.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 60.000;

2006: - 60.000;

2007: - 60.000.

6. 01. (ex 6. 06.) Giudice, Verro, Savo, Blasi, Mariotti.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

1) straordinarietà e temporaneità del contributo;

2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;

3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l'applicazione del contributo.

*6. 02. (ex 6. 022. e 32. 52.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. (Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni). 1. A decorrere dall'anno 2005 è istituito, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2005.

2. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quali l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, il recupero degli antichi mestieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione, e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate per le finalità di cui ai commi 1 e 3, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 70.000.

6. 04. (ex 6. 010.) Realacci, Lettieri, Squeglia.

 

Al comma 1 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 45.000.

0. 6. 0600. 2. Olivieri, Maurandi, Mariotti, Ventura, Innocenti.

 

Al comma 2, dopo le parole: al recupero inserire le altre: da parte dei legittimi proprietari.

0. 6. 0600. 1. Russo Spena, Giordano.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

Art. 6-bis.

(Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni).

1. Per l'anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

Conseguentemente alla tabella A: voce Ministero dell'interno, variare gli importi come segue:

2005: - 5.000.

6. 0600. La Commissione.

(Approvato)

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. 1. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, individuate tra gli àmbiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti».

2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate in 100 milioni di euro per l'anno 2005 e in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il Ministro dell'interno, con la procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 25 della legge n. 448 del 2001, provvede all'integrazione delle modalità per l'accesso al fondo ed alla nuova ripartizione delle risorse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 37-ter. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

6. 05. (ex 6. 011.) Realacci, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. (Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio). 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. Nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 60 milioni di euro per l'anno 2007, l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato. Per le finalità di cui al presente articolo, per la determinazione del maggior onere di acquisizione di aree si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 10 del decreto-legge27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 09. (ex 6. 014.) Crisci.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. (Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio). 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a copertura dei maggiori oneri ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi in dipendenza dell'acquisizione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità. Nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2005, di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 60 milioni di euro per l'anno 2007, l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato. Per le finalità di cui al presente articolo, per la determinazione del maggior onere di acquisizione di aree si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995 n. 539.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**6. 010. (ex 6. 017) Crisci, Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Rava.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. (Modifiche all'articolo 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000). 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 113-bis. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 19, e 23 maggio 2000, n. 164».

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi previo pagamento periodico di un congruo canone concessorio o di un canone di locazione (leasing) agli enti locali proprietari».

c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati dalla gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un congruo canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla Società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5».

6. 012. (ex 6. 024.) Peretti, Liotta, Romano, Osvaldo Napoli.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. (Modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000). 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

«2. È consentita la gestione in economia, anche per servizi di cui al precedente articolo 113, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno economicamente per l'ente locale procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto: dei servizi di cui al precedente comma 2, dei servizi culturali e del tempo libero anche a società, associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate».

6. 011. (ex 6. 021.) Peretti, Liotta, Romano, Osvaldo Napoli.

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 5)

 

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 7.

(Altri enti).

1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 6 e 22 della presente legge, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7
DEL DISEGNO DI LEGGE

 

ART. 7.

(Altri enti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 7 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 7 per cento.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6.

all'articolo 37, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. - 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

Art. 37-ter - 1. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Art. 37-quater. 1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

3. Alla lettera c) alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

4. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è soppressa. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

Art. 37-quinquies - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione e calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

7. 1. (ex 7. 2.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 6)

 

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

 

Art. 8.

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

7-bis. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

7-ter. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

 

 

ART. 8.

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, e aggiungere le seguenti: ,a decorrere dall'anno 2006,

Conseguentemente:

al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2005 con le seguenti: 31 luglio 2006;

al comma 2:

sostituire le parole: anno 2004 con le seguenti: anno 2005;

aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 2006.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole «Per l'anno 2004» sono aggiunte le seugenti: «e per l'anno 2005», dopo la parola «rideterminate,» è aggiunta la seguente: «rispettivamente,» dopo le parole «entro l'11 agosto 2004» sono aggiunte le seguenti: «ed entro l'11 agosto 2005»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma i destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario»;

d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2005».

8. 1. (ex 8. 97. e 8. 127)Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Squeglia, Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Giacco, Bielli.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i Soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fattirato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 cd il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

3. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEV. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno intendendosi correlativamente ridotte le autorizzazioni di spesa.

6. Alla lettera e), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dlcembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: « 47 per cento».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. La lettera b) comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'artico1o 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«17. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnelaata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

8. 2. (ex 8. 50.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anno 2004 con le seguenti: anno 2005

Conseguentemente al medesimo comma 2:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse trasferite alle Regioni per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono incrementate di 474,443 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di strutture da adibire a nidi d'infanzia e per la copertura degli oneri di gestione nell'avvio dell'attività di nidi d'infanzia».

all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 2006.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 3. (ex 8. 107.) Capitelli, Zanotti, Magnolfi, Turco, Gracco, Pisa, Bolognesi, Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli, Valpiana, Bellillo.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.

8. 6. (ex 8. 94.) Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1o gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2005: - 30.000.

8. 7. (ex 8. 25) Saglia, Alberto Giorgetti.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 250 milioni.

8. 8. (ex 8. 34.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1o gennaio 2006».

* 8. 9. (ex** 8. 125 e **8. 95.) Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Giacco, Michele Ventura, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Oliveri, Pennacchi, Visco, Bielli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1o gennaio 2006».

* 8. 10. (ex** 8. 64 e ex 8. 1.) Potenza, Lusetti, Squeglia, Lettieri.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti« a decorrere dal 1o gennaio 2006».

* 8. 11. (ex 8. 130. e 8. 06.) Tarantino, Giudice, Blasi, Gioacchino Alfano, Milanese.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con riferimento a quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, non concerne le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deliberate dalle regioni, successivamente al 29 settembre 2002, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Gli effetti delle maggiorazioni eventualmente deliberate sono sospesi fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se precedente, fino al raggiungimento dell'accordo, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Resta ferma, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle sole disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

**8. 12. (ex 8. 121.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con riferimento a quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, non concerne le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deliberate dalle regioni, successivamente al 29 settembre 2002, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Gli effetti delle maggiorazioni eventualmente deliberate sono sospesi fino al 31 dicembre 2005 ovvero, se precedente, fino al raggiungimento dell'accordo, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Resta ferma, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle sole disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

**8. 13. (ex * 8. 135). Giudice, Blasi, Verro, Savo.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È di conseguenza abrogata la lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

8. 14. (ex 8. 14.) Grandi, Benvenuto.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 50, comma 3, decreto-legge n. 446 del1997 e del decreto legislativo n. 56 del 2000 può arrivare al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale nell'ottica della «imposta di scopo». L'aumento ha quindi carattere transitorio esclusivamente per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo.

8. 15. (ex 8. 12.) Grandi, Benvenuto.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'addizionale comunale IRPEF istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, per la parte facoltativa e variabile è possibile fino all'1 per cento purché la differenza tra lo 0,5 per cento massimo attualmente previsto e l'1 per cento sia deliberata esclusivamente per obiettivi determinati nell'ottica dell'«imposta di scopo». L'aumento ha quindi carattere transitorio per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo indicato.

8. 16. (ex 8. 13.) Grandi, Benvenuto.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni ed i comuni e le province che deliberano maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'aliquota dell'IRPEF possono, per l'anno nel quale si applica l'aliquota maggiorata, incrementare le proprie spese relative ad incarichi di consulenza, pubblicazioni, pubblicità ed attività di rappresentanza in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno precedente.

8. 17. (ex 8. 23.) Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nell'ambito della potestà legislativa in materia di industria, di cui all'articolo 4, comma 1, numero 6, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di favorire la crescita degli investimenti del sistema produttivo regionale nel campo della innovazione e della ricerca e contrastare la cessazione delle attività industriali localizzate nella regione, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a disciplinare con propria legge la riduzione della aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, e la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) a decorrere dal periodo di imposta in atto al 10 gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di due punti percentuali, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in favore dei soggetti passivi di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

b) le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera a) possono cumularsi con quelle disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

c) a decorrere dal periodo di imposta in atto al 1o gennaio 2005 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha facoltà di variare in diminuzione, fino ad un massimo di otto punti percentuali, l'aliquota commisurata al reddito complessivo netto dell'imposta sul reddito delle società, di cui all'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

d) la riduzione di aliquota di cui alla lettera c) si applica alla determinazione dell'imposta per la quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia la compartecipazione ai proventi riscossi nel territorio della regione stessa nella misura stabilita dall'articolo 49, primo comma, numero 2) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale che dispone la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito di impresa, sono dettate le disposizioni attuative della medesima legge in ordine alla determinazione dei soggetti beneficiari e alla determinazione della base imponibile alla quale si applica la riduzione dell'aliquota;

e) le riduzioni di aliquota disposte ai sensi della lettera c) si cumulano con ogni altra agevolazione tributaria disposta da leggi dello Stato o della Regione;

5-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario entro il quale divengono efficaci le riduzioni di imposta di cui alla lettera a) del comma 5, le anticipazioni mensili erogate alla regione Friuli-Venezia Giulia dal Ministero del dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono diminuite, d'intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia, di un ammontare proporzionale alle riduzioni di gettito conseguenti alla riduzione dell'aliquota.

5-quater. I trasferimenti statali spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezìa Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti, a piè di lista, dei minori introiti statali in dipendenza della riduzione di aliquota stabilita dalla legge regionale di cui al comma 5-bis, lettera c). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 5-bis, lettera c), sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.

5-quinquies. Sono autorizzate le compensazioni in corso di esercizio a valere sulle somme dovute dall'Erario alla Regione Friuli-Venezia Giulia a qualsiasi titolo e, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme spettanti a qualsiasi titolo alla regione Friuli-Venezia Giulia per gli esercizi successivi.

8. 18. (ex 8. 24.) Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

8. 19. (ex 8. 104.) Michele Ventura, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Bielli.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.

8. 20. (ex 8. 15.) Scherini.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 35.000.

8. 21. (ex 8. 112.) Patria.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

8. 22. (ex 8. 110.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Oliverio, Bielli.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

8. 23. (ex 8. 113.) Patria.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

8. 24. (ex 8. 111.) Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Oliverio, Bielli, Rava.

 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

8. 25. (ex 8. 114.) Patria.

 

Sopprimere il comma 7-bis.

8. 700. Russo Spena, Giordano, Mascia.

 

Sopprimere il comma 7-ter.

*8. 701. Gastaldi.

 

Sopprimere il comma 7-ter.

*8. 702. Grandi.

 

Sostituire il comma 7-ter con il seguente:

7-ter. L'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può arrivare al 2 per cento esclusivamente per obiettivi determinati con legge regionale nell'ottica dell «imposta di scopo». L'aumento ha quindi carattere transitorio esclusivamente per il periodo necessario per il conseguimento dell'obiettivo.

8. 703. Grandi.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-quater. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

7-quinquies. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1o dicembre 2001.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 114.930.

8. 26. (ex 8. 70.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-quater. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per il rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore fino al 3 1.12 2003. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7-quinquies. Il fondo è finanziato con l'aumento del gettito tributario statale, determinato dall'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 14 del Testo unico delle imposte sui redditi ,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)- 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 27. (ex 8. 53.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-quater. È fatto obbligo ai Comuni, a chiara vocazione turistica e termale con un significativo patrimonio storico-artistico, monumentale ed ambientale, di istituire una tassa di soggiorno calcolata sulla base dei pernottamenti in strutture ricettive.

7-quinquies Le amministrazioni locali fisseranno con apposito atto deliberativo l'ammontare della tassa in misura non superiore a 2 euro e le modalità di applicazione e di versamento della stessa.

7-sexies. Il gettito complessivo derivante dalla tassa di soggiorno deve essere destinato esclusivamente alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere e alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.

7-septies. Sono esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno i bambini fino a 13 anni e i disabili.

8. 91. (ex 29. 079.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è devoluto ai Comuni il gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

a) imposta di registro;

b) imposta ipotecaria;

c) imposta catastale.

7-quinquies. Il gettito è ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

7-sexies. Il minore gettito conseguente è compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall'assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75 per cento dei medesimi importi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis. (Imposta addiizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3.L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 37-ter. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)- 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 31. (ex 8. 147.) Pennacchi, Leoni, Sciacca, Tocci, Michele Ventura, Bielli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17:

sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro, con le seguenti: pari a 700 milioni di euro.

8. 34. (ex 8. 72.) Sergio Rossi.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 150 milioni.

8. 32. (ex 8. 45.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

8. 33. (ex 8. 65.) Ruggeri, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dal decreto - legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata pe ril 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: - 50.000.

8. 35. (ex 8. 67.) Ruggeri, Lettieri, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dal decreto - legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata pe ril 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50 milioni.

8. 36. (ex 8. 42.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispetti-vamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

*8. 37. (ex 8. 59.) Rusconi, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

*8. 38. (ex 8. 75.) Villetti, Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Intini, Boselli, Buemi.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

*8. 39. (ex 8. 103) Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena, Titti De Simone, Bielli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis. (Incremento dell'accisa sull'alcole etilico). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

*8. 86. (ex*8. 115.) De Franciscis, Zanella, Cusumano, Boato.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

*8. 40. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 8. 80.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

*8. 41. (ex *8. 33. e *8. 140) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

*8. 42. (ex *8. 98.) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Rava.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

*8. 43. (ex *8. 58.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Duilio, Morgando, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1o gennaio 2006.

**8. 44. (ex 8. 122.) Peretti, Liotta, Romano.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

7-quater. Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1o gennaio 2006.

**8. 85. (ex 8. 04.) Blasi, Giudice, Savo, Verro.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:

2005: - 50.000.

8. 45. (ex 8. 66.) Ruggeri; Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma

7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicem:bre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005 - 50 milioni.

8. 46. (ex 8. 43.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui al decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 98.127;

2006: - 98.127;

2007: - 98.127.

8. 47. (ex 8. 36.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Al comma 10, lettera c), primo periodo, dell'articolo 10 del Decreto-legge 18 gennaio1993, n.8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge19 marzo 1993, n. 68, le parole: « di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «di Euro 51,65 ad un valore massimo di Euro 516,46».

8. 48. (ex 8. 48.) Bianchi Clerici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1 dicembre 2001.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 90.000.

8. 49. (ex 8. 68.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: «24 per cento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese».

*8. 50. (ex 8. 78.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: «24 per cento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese».

*8. 51. (ex 8. 92) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Colucini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. All'articolo 31, comma 37, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, con decorrenza dall'anno 2005, le parole da: «24 per cento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento al Ministero dell'interno, del 30 per cento alla provincia di Como, del 10 per cento alla provincia di Lecco, e del 10 per cento alla provincia di Varese».

*8. 52. (ex 8. 56.) Morgando, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo Il, capo Il, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 14.130.

8. 53. (ex 8. 69.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 40 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

8. 54. (ex 8. 108.) Pennacchi, Tocci.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta Comunale sugli Immobili che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità d'imposta 2000 e successive.

8. 55. (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 8. 116.) Crisci, Mariotti.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 alle unioni di comuni è attribuito un contributo di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.

Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

8. 56. (ex 8. 134.) Zorzato, Milanato, Ferro, Fratta Pasini, Campa, Alberto Giorgetti, Peretti, Orsini, Zanetta, Santuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 57. (ex 8. 144 .e 8. 145) Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti, Nicola Rossi, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Titti De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Squeglia, Lettieri, Rava.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006, è autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005, 2006.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza degli oneri le voci relative agli accantonamenti di tutti i ministeri al netto delle regolazioni debitorie per gli anni 2005-2006-2007.

8. 58. (ex 8. 138.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Ai fini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, è istituito per l'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, Tabella. A voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

8. 59. (ex *8. 128. e *8. 18.) Manzini.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

8. 60. (ex *8. 39.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

*8. 61. (ex 8. 99.) Agostini, Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Rava.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

*8. 62. (ex 8. 57.) Duilio, Morgando, Fioroni, Lusetti, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Reduzzi, Molinari, Meduri, Carbonella. Fanfani, Delbono, Realacci, Ruta, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

*8. 63. (ex 8. 79.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Sono confermate per l'anno 2005 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'Irpef di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. È garantita agli enti locali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'Irpef e dell'addizionale comunale all'irpef, in conseguenza di modifiche legislative alle imposte sui redditi che determinino riduzioni del gettito o della base imponibile.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. 64. (ex 8. 61.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Molinari, Realacci, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misura del 5 per cento.

8. 65. (ex 8. 27.) Bianchi Clerici.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Dall'anno 2005 la riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'articolo 67, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissata nella misura della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2004, definitivamente determinata per ciascun comune e ciascuna provincia.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente nella misura del 5 per cento.

8. 66. (ex 8. 28.) Bianchi Clerici.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

*8. 67. (ex 8. 76.) Villetti, Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Intini, Boselli, Buemi.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

*8. 68. (ex 8. 30.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

*8. 69. (ex 8. 60.) Duilio, Morgando, Fioroni, Lusetti, Rusconi, Ruggieri, Ruggeri, Reduzzi, Molinari, Meduri, Carbonella. Fanfani, Del Bosco, Realacci, Ruta, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

*8. 70. (ex 8. 87.) Alberto Giorgetti.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento.

*8. 71. (ex*8. 100.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

**8. 72. (ex *8. 31.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

**8. 74. (ex 8. 62.) Realacci, Stradiotto, Morgando, Duilio, Fioroni, Luetti, Molinari, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Del Bono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

**8. 75. (ex 8. 86.) Alberto Giorgetti.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 7-quater. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

**8. 76. (ex 8. 77.) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Buemi, Boselli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

**8. 77. (ex*8. 101.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Zanella, Bielli, Rava.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

**8. 78. (ex * 8. 119.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n, 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

8. 79. (ex 8. 49.) Bianchi Clerici.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

*8. 80. (ex 8. 63.) Stradiotto, Morgando, Duilio, Fioroni, Lusetti, Molinari, Jannuzzi, Fanfani, Carbonella, Delbono, Ruta, Ruggieri, Ruggeri, Rusconi, Reduzzi, Meduri, Realacci, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

*8. 81. (ex* 8. 74.) Di Gioia, Villetti, Boselli, Intini, Grotto, Pappaterra, Buemi.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cuiall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

*8. 82. (ex* 8. 102.) Michele Ventura, Montecchi, Mariotti, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Mariotti.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. - 1.A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

*8. 83. (ex 8. 32.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-quater. Il periodo transitorio previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è prorogato fino alla data di approvazione della legge di recepimento dell'articolo 119, comma 3, della Costituzione relativo al «fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Detto fondo perequativo è comunque calcolato in funzione della spesa storica al 31 dicembre 2000 delle singole Regioni.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanzealla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

8. 84. (ex 8. 90.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Cabras, Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti, Bova, Mancini, Minnniti, Oliverio, Bonito, Caldarola, Piglionica, Rava, Rossiello, Rotundo, Sasso, Adduce, Luongo, Siniscalchi, Cennamo, Chiaromonte, Marone, Petrella, Ranieri, De Luca, Alberta De Simone, Diana, Bielli, Carbonella, Sinisi, Ria, Fusillo.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ilMinistro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

*8. 05. (ex 8. 55. e 36. 068.) Fioroni, Morgando, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

*8. 06. (ex * 8. 81.) Buemi, Villetti, Intini, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

*8. 07. (ex 29. 078. e 29. 080.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutturericettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici.

*8. 08. (ex 8. 93. e 8. 149) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Crisci, Cennamo, Colucini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Tidei, Diana Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Bielli, Pennacchi, Leoni, Sciacca, Tocci.

 

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti).- 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma i del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

**8. 01. (ex* 8. 01.) Duilio, Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Milana, Lettieri, Squeglia.

 

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti) - 1. In attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma i del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

**8. 02. (ex* 8. 02.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuollo, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti). 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del citato tributo è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 3 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.

**8. 03. (ex 6. 012.) Mariotti, Montecchi, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca, Poggiolini, Bielli.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti). 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazionedi investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del citato tributo è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 3 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati.

**8. 04. (ex 6. 015.) Di Gioia, Grotto, Intini, Boselli, Pappaterra, Buemi, Villetti.

 

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - 1. Per il potenziamento dei servizi e la valorizzazione del territorio, i comuni ad economia prevalentemente turistica possono deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno sino al limite di euro 2 giornalieri per persona, calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive. La deliberazione comunale determina le modalità di applicazione e di versamento del contributo e può altresì stabilire aliquote differenziate a seconda della categoria della struttura ricettiva.

8. 09. (ex 8. 133.) Marinello, Angelino Alfano, Scalia.



RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


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548.

 

Seduta di MERCOLEDì 17 novembre 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
indi
DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
e delVICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (5310-bis) (ore 10,40).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Ricordo che nella seduta di ieri il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha annunciato, anche a nome degli altri gruppi di opposizione, il ritiro di tutti gli emendamenti al disegno di legge finanziaria presentati da tali gruppi. Sempre nella giornata di ieri, è pervenuta alla Presidenza una lettera sottoscritta dai presidenti dei gruppi di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord Federazione Padana, Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro con la quale si annuncia il ritiro degli emendamenti al disegno di legge finanziaria sottoscritti dai deputati aderenti a tali gruppi. Ricordo, infine, che anche l'onorevole Moroni ha annunciato il ritiro degli emendamenti a propria firma. Sono stati altresì ritirati gli emendamenti del Governo e della Commissione. Gli onorevoli Fiori e Zeller hanno espressamente manifestato la volontà di mantenere i propri emendamenti.

Ricordo che rimangono ancora da votare gli articoli 2, 3, 8, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 27, 29 e da 31 a 38.

 

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, con il relativo elenco n. 1. Avverto che sono state ritirate tutte le proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 1).

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,43).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

 

Si riprende la discussione.

 

(Ripresa esame dell'articolo 2 - A.C. 5310-bis)

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, signori deputati, essendo venuti meno i motivi per un lungo esame degli emendamenti in questa sede, in conseguenza del ritiro degli emendamenti dell'opposizione, il Governo valuta positivamente il fatto che la Camera dei deputati possa procedere ad approvare la legge finanziaria senza ulteriori indugi (Applausi polemici dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani). Ciò al fine di consentire un nuovo esame da parte di questa Assemblea delle misure fiscali che saranno introdotte al Senato. Per queste ragioni, il Governo si è fatto carico di invitare la Presidenza del Senato ad adottare un calendario dell'esame della legge finanziaria compatibile con tale obiettivo. Tale anticipazione, che non influisce sulla struttura della legge finanziaria che, anzi, esce dalla Camera con saldi migliorati rispetto alla proposta originaria....

 

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ottimo, ottimo!

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. ... lascia aperti alcuni problemi già affrontati in sede di Commissione; problemi marginali rispetto alla struttura complessiva della legge finanziaria, ma non del tutto irrilevanti. Tali questioni saranno rappresentate direttamente dal Governo al Senato, affinché possano essere incluse nel testo che sarà approvato dall'altro ramo del Parlamento.

 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Vegas, anche io voglio rassicurare lei e il Governo che il secondo esame della legge finanziaria cui la Camera procederà non sarà formale. A tal fine, in accordo con la Presidenza del Senato e nel pieno rispetto dell'autonomia dell'altro ramo del Parlamento, convocherò nelle prossime ore una Conferenza dei presidenti di gruppo per rimodulare il calendario dei lavori di Assemblea per la sessione di bilancio.

 

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, nel prendere atto di questa decisione politica, invito il Governo ad esaminare gli emendamenti presentati dai deputati e, ove ce ne siano alcuni a costo zero per lo Stato e che abbiano non un obiettivo di collegio o di interesse personale ma siano di interesse generale, a considerare che il nostro è un sacrificio in nome della coalizione ed è finalizzato a voltare pagina in questo momento difficile.

Però, io la invito, signor Presidente, a fare in modo che non siano mantenuti gli emendamenti sul Bingo o sulle case da gioco, mentre vengono «cancellati» gli emendamenti per gli studenti universitari. In questo caso, ovviamente, ciascuno dovrebbe assumersi le proprie responsabilità politiche.

 

NINO STRANO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NINO STRANO. Signor Presidente, anch'io mi permetto di porre un problema, vista, tra l'altro, la presenza in aula del ministro dell'interno, anche se un po' distratto. Signor Presidente, vorrei chiederle di riassumere - lei è sicuramente capace di esprimersi, ma non tutti siamo in grado, io per primo, di comprendere - quale sarà l'ordine dei nostri lavori.

Alcuni emendamenti che sono stati ritirati potranno essere ripresentati? L'onorevole Buontempo parlava dell'emendamento sulle case da gioco. So che il ministro, dopo aver detto «sì», ora dice «no» perché così vuole il capo della polizia, come se fossimo in uno Stato di polizia. Poi, magari, permettiamo l'introduzione della pornografia nelle edicole; magari, caro ministro, lei permette le slot machines nei tabacchi ed altro.

Vorrei sapere se vi è la possibilità di mantenere, o di ripresentare al Senato o alla Camera, alcuni emendamenti. Infatti, le rassicurazioni del sottosegretario Vegas non mi hanno del tutto rassicurato. Neanche la presenza del ministro Pisanu mi rassicura in questo senso. Dunque, vorremmo sapere come si procede in ordine ad alcuni argomenti. Si tratta di un emendamento da noi proposto, il primo firmatario è l'onorevole La Russa che mi ha confortato su tale argomento. Vorremmo sapere se il Governo desidera che lo ripresentiamo al Senato o alla Camera.

Vi è uno stato confusionale nel quale i deputati, svegliatisi questa mattina, hanno scoperto che i loro emendamenti, come diceva l'onorevole Buontempo con il quale magari abbiamo differenze di vedute, sono stati «cassati». Cosa succede?

 

PRESIDENTE. Onorevole Strano, mi sembra che tutto stia avvenendo nella massima trasparenza. Ieri l'opposizione ha annunciato il ritiro di tutte le proposte emendative e degli ordini del giorno presentati. La maggioranza, successivamente, attraverso i presidenti di gruppo, mi ha preannunciato il ritiro delle proprie proposte emendative. Lo stesso ha fatto il Governo. Gli onorevoli Fiori e Zeller hanno preannunciato il mantenimento dei propri emendamenti. Questa è stata la dichiarazione che ho fatto prima.

 

NINO STRANO. Allora io mantengo i miei!

 

PRESIDENTE. Onorevole Strano, stia attento a quello che dico, poi parlerà con gli altri.

 

NINO STRANO. Parlavo con lei, non sto parlando con nessun altro!

 

PRESIDENTE. La Commissione ha sempre la facoltà di presentare emendamenti in qualunque momento dell'esame dell'Assemblea. Oggi me ne ha preannunciato il ritiro ma, in teoria, in qualsiasi momento può presentare un emendamento. Non credo lo faccia, perché contraddirebbe la comunicazione che è stata trasmessa alla Presidenza. Questa è la situazione.

Peraltro, onorevole Strano, ho fatto una verifica con gli uffici perché se lei, che ha diritto ad essere rispettato come rappresentante del popolo senza alcuna limitazione del suo mandato, mi chiede di mantenere i suoi emendamenti, io devo acconsentire. Tuttavia, non risulta alcun emendamento di cui lei è primo firmatario.

 

CARLA MAZZUCA POGGIOLI­NI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARLA MAZZUCA POGGIO­LINI. Signor Presidente, volevo solamente sottolineare come i repubblicani europei approvino in modo pieno quanto deciso dall'opposizione: mi riferisco al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, iniziativa alla quale anche noi abbiamo aderito. In tal modo si pone infatti fine a quel «far finta» che ha contraddistinto questo periodo molto buio del Parlamento, periodo in cui la Camera è stata praticamente presa in giro attraverso iniziative volte a celare le vere intenzioni del Governo e della maggioranza in relazione alla legge più importante del paese. Penso che questa mancanza di rispetto, dovuta ad un mancato accordo all'interno della maggioranza, la dica lunga sul modo con cui l'attuale maggioranza - che speriamo di mandare a casa - rispetti i luoghi istituzionali, in particolare il primo luogo istituzionale, quel Parlamento di cui noi dell'opposizione - ed io personalmente - ci onoriamo di far parte.

 

PUBLIO FIORI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PUBLIO FIORI. Signor Presidente, è stata già ampiamente chiarita la mia intenzione di non ritirare gli emendamenti da me presentati. Non ho quindi bisogno di aggiungere altro.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, solo perché sia trasparente tutto ciò che avviene: se un qualunque parlamentare manifesterà la sua volontà di non ritirare i propri emendamenti, è chiaro che questi saranno posti in votazione. È però altrettanto chiaro che se, a fronte della comunicazione all'Assemblea che ho testé reso, nessuno mi segnalerà alcunché, non potrò che prendere atto del ritiro degli emendamenti medesimi. Dico questo per evitare incidenti durante il prosieguo dei nostri lavori.

 

NINO STRANO. Chiedo di parlare

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NINO STRANO. Signor Presidente, non voglio assolutamente disturbarla...

 

PRESIDENTE. Onorevole Strano, lei non mi disturba affatto: intervenire è un suo pieno diritto.

Prego, continui pure.

 

NINO STRANO. Signor Presidente, non voglio nemmeno mettere in dubbio la parola degli uffici che le hanno riferito quanto poco fa mi ha comunicato. Tuttavia, stando a ciò che mi ha detto ora l'onorevole Giorgetti, pare non sia vincolante il fatto di essere o meno il primo firmatario di una proposta emendativa; pertanto, chiederei che l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 36.017 venisse posto in votazione in presenza del ministro Pisanu. Desidero che l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 36.017 - in presenza del ministro dell'interno - possa essere bocciato, perché voglio proprio rivolgere al ministro qualche osservazione sulla situazione delle scommesse e del gioco clandestino in Italia.

 

PRESIDENTE. Onorevole Strano, lei ha presentato tre proposte emendative: si tratta degli emendamenti Zanetta 36.151 ed Airaghi 36.87 e dell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 36.017. In nessun caso lei risulta primo firmatario. Comunque, se, quando passeremo ad esaminare l'articolo al quale tale proposte si riferiscono lei mi chiederà, preventivamente, di mantenerli, non potrò che farglieli mantenere. Naturalmente, ciò vale per lei come per qualunque altro parlamentare firmatario di proposte emendative. Ovviamente, se non vi sarà alcuna specifica richiesta - come quella da lei formulata adesso - considererò ritirate tutte le altre proposte emendative.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta, che riprenderà alle 11,05 con la votazione dell'articolo 2.

 

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 11,05.

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 2.

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, con il relativo elenco n. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 452

Maggioranza 227

Hanno votato 268

Hanno votato no 184).

 

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 2).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, con il relativo elenco n. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 475

Maggioranza 238

Hanno votato 276

Hanno votato no 199).

 

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 3).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 478

Maggioranza 240

Hanno votato 274

Hanno votato no 204).

 

(Ripresa esame dell'articolo 13 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 13 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 4).

Avverto che, essendo state ritirate le proposte emendative ad esso riferite, accantonate in una precedente seduta, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 476

Maggioranza 239

Hanno votato 272

Hanno votato no 204).

 

(Ripresa esame dell'articolo 14 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 14 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 5).

Avverto che, essendo state ritirate le proposte emendative ad esso riferite, accantonate in una precedente seduta, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 484

Maggioranza 243

Hanno votato 278

Hanno votato no 206).

 

(Esame dell'articolo 15 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 6).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 485

Maggioranza 243

Hanno votato 274

Hanno votato no 211).

 

(Ripresa esame dell'articolo 19 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 19 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 7).

Avverto che, essendo state ritirate le proposte emendative ad esso riferite, accantonate in una precedente seduta, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 479

Astenuti 1

Maggioranza 240

Hanno votato 272

Hanno votato no 207)

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

 

(Ripresa esame dell'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 20 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo Fiori 20.06 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 8), accantonato nella seduta del 12 novembre.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiori. Ne ha facoltà.

 

PUBLIO FIORI. Signor Presidente, ho ritenuto di dover mantenere l'articolo aggiuntivo in esame, perché si tratta della nota questione della perequazione delle pensioni sulla quale ci dibattiamo da oltre 20 anni. È una proposta emendativa minimale che non sconvolge i conti dello Stato, perché attribuisce al ministro dell'economia e delle finanze il potere di emanare ogni anno un decreto ministeriale, con il quale fissare la percentuale di adeguamento delle pensioni ai trattamenti di coloro che sono in servizio.

Si tratta di una proposta emendativa che è la fotocopia dell'ordine del giorno accettato solo tre mesi fa dal Governo. Quindi, ritengo sia giunto il momento di affrontare questo problema una volta per tutte, ponendo fine al balletto degli emendamenti, degli ordini del giorno, delle promesse elettorale e dell'inammissibilità.

A questo punto, il Parlamento decida: i gruppi parlamentari si assumano la propria responsabilità e, allo stesso modo, ogni singolo deputato, dinanzi a 17 milioni di pensionati che, da oltre vent'anni, attendono quanto meno un inizio di perequazione, sapendo, cari colleghi, che questa proposta emendativa non mette in discussione i conti dello Stato, rispondendo ad un principio costituzionale più volte riaffermato dalla Corte costituzionale. È un problema che attiene alla più grande questione sociale che in questo momento è aperta nel paese: mi riferisco al livello di vita, alla retribuzione, alla capacità di andare avanti da parte di milioni di pensionati che attendono dal Parlamento di conoscere chi si batterà al loro fianco e chi, invece, cercherà di lavarsene le mani.

È per questo motivo che chiedo a tutti i colleghi di approvare l'articolo aggiuntivo in esame e di dare un segnale di giustizia al popolo italiano (Commenti del deputato Cè).

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Biondi, che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, chiedo al relatore e al Governo, per chiarezza nei confronti dell'Assemblea, di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Fiori 20.06.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, ribadisco il parere contrario della Commissione; vorrei anche - per così dire - correggere l'onorevole Fiori, rilevando che al comma 3 della proposta emendativa da lui presentata è prevista una spesa di 550 milioni di euro.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, come mi sono permesso di affermare in apertura, se si decide di non approvare proposte emendative ciò vale per tutte e, a maggior ragione, per le proposte emendative sulle quali il Governo sarebbe comunque stato contrario in ogni caso.

Infatti, l'articolo aggiuntivo in esame modifica l'attuale legislazione in materia pensionistica, cercando di portare l'adeguamento al costo della vita e alla dinamica retributiva. Il che significa, malgrado l'esistenza di un tetto - che, ovviamente, non potrebbe mai resistere a nessuna giurisprudenza -, determinare un aggravio per la finanza pubblica dell'ordine di svariati miliardi di euro. Ciò è assolutamente incompatibile con qualunque dinamica della finanza pubblica, pertanto invito il presentatore a ritirare la proposta emendativa in oggetto.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

 

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Fiori 20.06, in coerenza con gli impegni che il Governo aveva assunto anche a seguito dell'ordine del giorno che avevo suo tempo presentato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-socialisti democratici italiani).

Non si possono accogliere gli ordini del giorno per salvarsi l'anima e poi, quando si tratta di tradurli in provvedimenti concreti, sentirsi dire queste cose! I pensionati cosiddetti di annata sono rimasti in una condizione anni luce diversa da quella odierna; dunque, l'articolo aggiuntivo Fiori 20.06 è buono e giusto e deve essere approvato senza vincolo di appartenenza (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e Misto-socialisti democratici italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Savo. Ne ha facoltà.

 

BENITO SAVO. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Fiori 20.06, a difesa dei pensionati che hanno prestato la loro opera al servizio della nazione per tutta la vita.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fiori 20.06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 478

Astenuti 13

Maggioranza 240

Hanno votato 223

Hanno votato no 255).

Prendo atto che gli onorevoli Di Virgilio e Romano hanno erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbero voluto esprimerne uno contrario.

Prendo atto, altresì, che l'onorevole de Ghislanzoni Cardoli si è erroneamente astenuto, mentre avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

 

(Ripresa esame dell'articolo 21 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 21 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 9).

Avverto che, essendo state ritirate le proposte emendative ad esso riferite, accantonate in una precedente seduta, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 499

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato 283

Hanno votato no 216).

 

(Esame dell'articolo 22 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 10).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

 

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, l'articolo 22 riguarda la sanità. All'interno di tale articolo vi sono alcuni commi, il 2-bis, il 2-ter e il 2-quater, che non condividiamo, in quanto si tratta di disposizioni che invadono le competenze regionali.

Era già stato concordato un emendamento, sul quale il Governo aveva espresso il suo assenso, che modificava il testo nel senso di riportare le competenze dello Stato nell'alveo di quelle assegnategli dalla Costituzione.

Chiedo dunque al sottosegretario Vegas di ribadire questo impegno, in modo che al Senato sia modificato l'articolato in conformità con gli accordi assunti all'interno della maggioranza.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo è perfettamente d'accordo con quanto testè affermato dal collega Cè, in quanto i commi aggiuntivi richiamati per certi aspetti devono essere conciliati con l'autonomia delle regioni.

Tuttavia, il maggior finanziamento ricevuto dalle regioni per il servizio sanitario dovrà essere finalizzato...

 

MAURA COSSUTTA. Ma quale maggior finanziamento! Avete tagliato!

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Non abbiamo tagliato nulla! Abbiamo aumentato il finanziamento di circa trentamila miliardi rispetto a quanto avreste dato voi. Per favore, onorevole Maura Cossutta, lasciamo perdere questo argomento! Maggiori finanziamenti finalizzati alla prestazione di migliori servizi (Commenti).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole Innocenti, la prego!

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ritengo che il Senato potrà correggere nel senso sopra delineato i commi aggiuntivi.

 

PRESIDENTE. Onorevole Cè?

 

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, a fronte di queste rassicurazioni, che resteranno agli atti parlamentari e che riguardano l'impegno del Governo a modificare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 22, il gruppo della Lega Nord Federazione Padana esprimerà un voto «tecnico» favorevole.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 22.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 501

Maggioranza 251

Hanno votato 284

Hanno votato no 217).

 

(Esame dell'articolo 26 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 26 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 11).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 26.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 500

Votanti 499

Astenuti 1

Maggioranza 250

Hanno votato 283

Hanno votato no 216).

 

(Ripresa esame dell'articolo 27 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 27 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 12).

Avverto che, essendo state ritirate le proposte emendative ad esso riferite, accantonate in una precedente seduta, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 494

Maggioranza 248

Hanno votato 279

Hanno votato no 215).

 

(Ripresa esame dell'articolo 29 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 29 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 13).

Avverto che, essendo state ritirate le proposte emendative ad esso riferite, accantonate in una precedente seduta, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 493

Maggioranza 247

Hanno votato 275

Hanno votato no 218).

 

(Esame dell'articolo 31 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 14).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, compreso l'emendamento Zeller 31.4, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 491

Votanti 490

Astenuti 1

Maggioranza 246

Hanno votato 277

Hanno votato no 213).

 

(Esame dell'articolo 32 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 15).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 493

Maggioranza 247

Hanno votato 279

Hanno votato no 214).

 

(Esame dell'articolo 33 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 16).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 494

Maggioranza 248

Hanno votato 279

Hanno votato no 215).

 

(Esame dell'articolo 34 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 34 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 17).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 500

Maggioranza 251

Hanno votato 282

Hanno votato no 218).

 

(Esame dell'articolo 35 - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 18).

Avverto che, essendo state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, lo porrò direttamente in votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 35, con il relativo elenco n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 498

Votanti 496

Astenuti 2

Maggioranza 249

Hanno votato 279

Hanno votato no 217).

 

(Esame dell'articolo 36 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 36. Avverto che sono state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, ad eccezione dell'emendamento Jannone 36.99 e dell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 36.017 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 19).

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al presidente della V Commissione di esprimere il parere sulle suddette proposte emendative.

 

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, mi dispiace ma l'articolo 36 non è stato istruito dal Comitato dei nove. Pertanto, non possiamo esprimere il parere su queste proposte emendative. Infatti, avevamo notizia che fossero state tutte ritirate ed ora abbiamo bisogno di tempo per poter esaminare tali proposte.

 

NINO STRANO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NINO STRANO. Signor Presidente, sono troppo, anzi doverosamente, ligio alle responsabilità provenienti dal partito a cui mi onoro di appartenere. Pertanto, signor Presidente, devo chiederle che l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 36.017 non venga più posto in votazione, così come richiestomi dal gruppo.

Vorrei però fare una dichiarazione di conforto rispetto all'operato del Ministero dell'interno e al suo parere. Sono pentito di questo articolo aggiuntivo, perché non posso non ricordare la battaglia importante che il ministro dell'interno sta facendo per la chiusura dei quattro casinò esistenti, onde eliminare il gioco d'azzardo in Italia. Ho rilevato le forti prese di posizione, unitamente all'onorevole Scajola, contro il casinò di Sanremo, di Campione d'Italia, di Saint Vincent e di Venezia.

Non posso dimenticare la sua battaglia contro le slot machine introdotte nei Bingo, nei tabaccai ed ora in ogni luogo. Non posso dimenticare la sua virulenta lotta contro il proliferare della seconda tiratura del lotto e della terza dell'Enalotto, nonché contro le bische clandestine.

Di fronte a ciò, mi sono pentito. Ho detto: cosa ho fatto? Voglio il male di questa nazione e dei nostri giovani? Mi sono permesso di proporre casinò che portassero mille milioni di euro in più nelle casse dello Stato, da utilizzare, come nel caso di Venezia, per le scuole e per gli asili nido. Ho pensato - vergogna - che numerosi turisti potessero recarsi a Taormina, ad Anzio e in altre regioni sprovviste di tale strumento, dal quale tuttavia siamo circondati nei paesi limitrofi, con conseguente sottrazione di capitali. Quanto alle norme antiriciclaggio, quanta gente si recherebbe oggi nei casinò con la valigetta a giocare sul rosso e sul nero per riciclare?

Di fronte a tali argomentazioni forti, anche se non dette, del ministro Pisanu, erede di una grande tradizione di purezza, mi pento e ritiro l'articolo aggiuntivo in esame!

 

GIORGIO JANNONE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Onorevole Jannone, anche lei è «sedotto» dal ministro Pisanu? Mi si consenta la battuta, per sdrammatizzare!

Ha facoltà di parlare, onorevole Jannone.

 

GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, l'emendamento a mia firma 36.99 riguarda un argomento diverso, sul quale richiamo l'attenzione dell'Assem­blea. Tale emendamento nasce da un lavoro parlamentare particolarmente lungo e complesso, che ha coinvolto numerosi deputati, sia del centrodestra sia del centrosinistra - cito fra tutti l'onorevole Benvenuto -, e che è stato fatto proprio dal gruppo interparla­mentare sulla sussidiarietà, presieduto dall'onorevole Lupi.

Tale proposta ha dunque visto coinvolti, quali sottoscrittori o comunque sostenitori delle finalità da essa perseguite, oltre 300 deputati di ogni schieramento, ed è stata sostenuta con oltre 100 mila firme dai cittadini italiani, nonché dal non profit e dal terzo settore, cui si deve il testo al quale si è ispirata la proposta di legge il cui contenuto è stato trasferito nell'emendamento in esame.

Si propone sostanzialmente la detassazione dei contributi donati direttamente dai cittadini e dalle imprese al non profit, al mondo del volontariato e a tutte le associazioni che hanno estremo bisogno di tali risorse finanziarie e che costituiscono un supporto fondamentale nella vita quotidiana del nostro paese. È noto a tutti l'elevato numero di volontari presenti in Italia e dunque la necessità di fornire loro adeguate risorse finanziarie.

Ciò premesso ritengo, per disciplina e per rispetto nei confronti dei colleghi che hanno rinunciato a proposte emendative altrettanto importanti, di ritirare l'emendamento a mia firma 36.99, chiedendo tuttavia preventivamente al sottosegretario Vegas di ribadire l'impegno, già manifestato in altra sede, affinché le questioni da esso poste vengano considerate nel corso dell'esame da parte del Senato.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il tema posto dall'onorevole Jannone è stato già oggetto dell'interessamento del relatore, al fine del suo inserimento in un emendamento complessivo presentato dal relatore stesso. Il Governo ha dunque intenzione di affrontare la questione, evidentemente nell'ambito di limiti volti ad evitare abusi. Si tratta di un tema importante, in quanto consentirebbe di favorire lo sviluppo del cosiddetto terzo settore, peraltro con una spesa minore rispetto a quella costituita da investimenti diretti con risorse pubbliche. La questione sarà dunque sottoposta all'esame del Senato, e confido in un esito positivo.

PRESIDENTE. Poiché sono stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 36, passiamo dunque alla votazione dell'articolo.

 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

 

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, l'articolo in esame reca alcune disposizioni che invito il Governo a rivedere nel corso dell'esame da parte del Senato, direttamente o tramite la Commissione. Mi riferisco alle norme che prevedono la terza estrazione del lotto, nonché ulteriori lotterie.

Su questo articolo si è innestata una proposta emendativa finalizzata a trasformare tutte le sale bingo in sale da gioco, mentre il ministro Pisanu sa che dalle ultime inchieste alle porte di Roma emerge che la malavita obbliga gli esercizi commerciali a mettere le slot machine, altrimenti il locale salta. In questa moltiplicazione di occasioni di gioco trova cittadinanza e forza l'usura, che sta uccidendo migliaia di famiglie in Italia. Pertanto, il gettito previsto di 120 milioni di euro, onorevole Vegas, prevede due presupposti: maggiori giocate e aumento della quota di giocata. Chi va a giocare la terza volta è persona che già gioca. Ora, noi abbiamo il dovere di guardare alle casse dello Stato, ma anche alla salute sociale del nostro paese. Quindi, quando lo Stato ha bisogno di denaro diminuisce le spese oppure trova maggiori entrate, ma non sul gioco e sulla pelle dei cittadini!

Per concludere, invito il Governo a non favorire al Senato l'introduzione di disposizioni di tal genere. Ormai non basta più: sale da gioco, casinò, gratta e vinci (abbiamo visto che fine ha fatto), Totocalcio e Enalotto! Signor Presidente, il mio è un invito alla coalizione che mette al centro del modello di sviluppo della società la famiglia: non si possono avere maggiori entrate aumentando le occasioni di gioco per moltiplicare di conseguenza l'usura e la malavita. Questo è il mio invito, che spero venga accolto.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 36.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi  votazioni).

(Presenti 501

Votanti 498

Astenuti 3

Maggioranza 250

Hanno votato 280

Hanno votato no 218).

Prendo atto che l'onorevole Sanza non è riuscito a votare.

 

(Esame dell'articolo 37 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 37, con le annesse Tabelle da A ad F ed i relativi allegati n. 1 e n. 2. Avverto che sono state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, ad eccezione dell'emendamento Fiori Tab. D.5 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 20).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, sull'emendamento Fiori Tab. D.5 il parere non è stato ancora espresso perché non c'era stato segnalato che sarebbe stato posto in votazione, per cui il Comitato dei nove non si è riunito.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso fare le regole a mio piacimento... Pertanto sospendiamo la seduta per cinque minuti (Commenti)... Mi sembra di capire che la programmazione (Commenti)... Se l'onorevole Fiori è in aula e ritira il suo emendamento è un conto, altrimenti sospendo la seduta.

Onorevoli colleghi, poiché la situazione è già abbastanza difficile, per consentire al Comitato dei nove di riunirsi, sospendo brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,40.

 

PRESIDENTE. Chiedo al relatore quale sia il parere della Commissione sull'emendamento Fiori Tab. D. 5.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fiori Tab. D. 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fiori. Ne ha facoltà.

 

PUBLIO FIORI. Intervengo esclusivamente per evidenziare che questo emendamento non punta ad incrementare i fondi a disposizione di Roma capitale ma intende recuperare quei finanziamenti che, con questa legge finanziaria, sono stati sottratti agli stanziamenti annuali stabiliti dalla precedente normativa.

Tali stanziamenti scaturiscono da un impegno assunto nell'incontro svoltosi nel 2001 tra il Presidente del Consiglio ed il sindaco di Roma, che, appunto, aveva portato all'elaborazione di un finanziamento poi approvato dal Parlamento. Con questa legge finanziaria si propone di eliminare i finanziamenti per Roma capitale. Voglio ricordare che lo status di capitale oltre a rappresentare un onore comporta anche un onere. Pertanto, in particolare ora che il ruolo di capitale è stato costituzionalizzato, credo che il Parlamento debba rendersi conto della necessità di finanziare Roma affinché possa svolgere adeguatamente il suo ruolo di capitale della nazione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fiori Tab. D. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 482

Astenuti 8

Maggioranza 242

Hanno votato 220

Hanno votato no 262).

Prendo atto che l'onorevole Francesca Martini ha espresso in modo erroneo il proprio voto.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

 

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, intendo solamente segnalare che abbiamo ritirato i nostri emendamenti Cicala Tab. A. 73 e Perrotta Tab. C. 23, in considerazione dell'impegno del Governo a proporre al Senato delle soluzioni ai problemi segnalati.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 37, con le annesse tabelle da A ad F ed i relativi allegati n. 1 e n. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 498

Maggioranza 250

Hanno votato 282

Hanno votato no 216).

 

(Esame dell'articolo 38 -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38, con l'allegato prospetto di copertura.

 

Avverto che sono state ritirate tutte le proposte emendative ad esso riferite, ad eccezione dell'emendamento Zeller 38.2 (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 21).

 

SIEGFRIED BRUGGER. Signor Presidente, chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SIEGFRIED BRUGGER. Signor Presidente, l'emendamento in esame, di cui sono cofirmatario, riguarda una norma di salvaguardia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di una disposizione inserita da oltre dieci anni in tutti i disegni di legge finanziaria; potremmo pertanto definirla una proposta «classica», che da sempre viene accolta.

Abbiamo difficoltà a ritirare gli emendamenti in quanto non facciamo parte di uno schieramento nazionale. La nostra è una componente delle minoranze linguistiche e quindi dobbiamo rappresentare i nostri interessi in maniera consona per un parlamentare che esamina un progetto di legge qualsiasi e presenta emendamenti che spera di vedere approvati.

Insistiamo, pertanto, per la votazione dell'emendamento Zeller 38.2, a meno che dal Governo non provenga un impegno concreto al riguardo.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anche la problematica evidenziata dall'onorevole Brugger sarà affrontata e risolta nel corso dell'esame al Senato. Invito, quindi, l'onorevole Brugger a ritirare l'emendamento Zeller 38.2. Ci faremo carico di riconsiderare la questione al Senato.

 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.

 

SIEGFRIED BRUGGER. Sì, signor Presidente, in considerazione dell'impegno del Governo, ritiriamo il nostro emendamento.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 38.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38, con l'allegato prospetto di copertura.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 494

Maggioranza 248

Hanno votato 278

Hanno votato no 216).

 

(Esame degli ordini del giorno -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 5310-bis sezione 22).

Colleghi, i termini fissati in precedenza sono superati dagli eventi. Poiché tuttavia, abbiamo terminato l'esame degli articoli, invito coloro i quali intendessero presentare ulteriori ordini del giorno a farlo immediatamente.

Avverto che è in distribuzione il fascicolo 1, recante il testo degli ordini del giorno presentati; avverto, inoltre, che sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, gli ordini del giorno Rodeghiero n. 9/5310-bis/7, Saglia n. 9/5310-bis/10, Francesca Martini n. 9/5310-bis/20, Stucchi n. 9/5310-bis/21, Bricolo n. 9/5310-bis/27, Giuseppe Gianni n. 9/5310-bis/29, Massimo Grillo n. 9/5310-bis/31 e Anna Maria Leone n. 9/5310-bis/32.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Collavini n. 9/5310-bis/1.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno Daniele Galli n. 9/5310-bis/2, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Amoruso n. 9/5310-bis/3.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno Perrotta n. 9/5310-bis/4, mentre, visto l'esito del precedente articolo aggiuntivo, non accetta l'ordine del giorno Biondi n. 9/5310-bis/5.

 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Biondi se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis/5?

 

ALFREDO BIONDI. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Biondi n. 9/5310-bis/5, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 484

Votanti 474

Astenuti 10

Maggioranza 238

Hanno votato 223

Hanno votato no 251).

Qual è il parere del Governo sui restanti ordini del giorno?

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta gli ordini del giorno Burani Procaccini n. 9/5310-bis/6 e Migliori n. 9/5310-bis/8. Il Governo accetta altresì l'ordine del giorno Zacchera n. 9/5310-bis/9 ove venga riformulato nel senso di prevedere un invito al Governo a valutare l'opportunità, altrimenti è accolto come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta gli ordini del giorno Raisi n. 9/5310-bis/11, Misuraca n. 9/5310-bis/12, Deodato n. 9/5310-bis/13, Minoli Rota n. 9/5310-bis/14, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Di Virgilio n. 9/5310-bis/15. Accetta, inoltre, l'ordine del giorno Polledri 9/5310-bis/16. Con riferimento all'ordine del giorno Moroni n. 9/5310-bis/17, considerando il fatto che è impegnativo, il Governo lo accetta ove venga riformulato in un invito al Governo, altrimenti è accolto come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno n. 9/5310-bis/17 accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno Ercole n. 9/5310-bis/18 ove venga riformulato in un invito al Governo, altrimenti lo accoglie come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno n. 9/5310-bis/18 accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno de Ghislanzoni Cardoli n. 9/5310-bis/19 ove venga riformulato nel senso di togliere la cifra in esso inserita sostituendola con l'espressione «adeguati finanziamenti», altrimenti lo accoglie come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno n. 9/5310-bis/19 accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta gli ordini del giorno Luciano Dussin n. 9/5310-bis/22, Fontanini n. 9/5310-bis/23, Didonè n. 9/5310-bis/24 e Caparini n. 9/5310-bis/25, ove vengano riformulati trasformandoli da impegnativi in ottativi, altrimenti li accoglie come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno n. 9/5310-bis/22, n. 9/5310-bis/23, n. 9/5310-bis/24 e Caparini n. 9/5310-bis/25 accettano la riformulazione proposta dal Governo e non insistono per la votazione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno Rizzi n. 9/5310-bis/26, mentre l'ordine del giorno Vascon n. 9/5310-bis/28 è accettato ove venga riformulato, trasformandolo da impegnativo in ottativo, altrimenti è accolto come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Vascon n. 9/5310-bis/28 accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno Naro n. 9/5310-bis/30, mentre l'ordine del giorno Filippo Maria Drago n. 9/5310-bis/33 è accettato ove venga riformulato, trasformandolo da impegnativo in ottativo, altrimenti è accolto come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Filippo Maria Drago n. 9/5310-bis/33 accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Lo stesso discorso vale per l'ordine del giorno Dorina Bianchi n. 9/5310-bis/34: è accettato qualora la parte dispositiva venga riformulata in modo da assumere carattere ottativo e non impegnativo; in caso contrario, è accolto come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Dorina Bianchi non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5310-bis/34.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Per quanto concerne l'ordine del giorno Guido Giuseppe Rossi n. 9/5310-bis/36, anche in questo caso la parte dispositiva dell'ordine del giorno dovrebbe essere riformulata come invito al Governo ovvero come impegno «a valutare l'opportunità di», eccetera.

 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Guido Giuseppe Rossi se intenda accettare la proposta di riformulazione.

 

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. No, signor Presidente, non l'accetto ed insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Guido Giuseppe Rossi n. 9/5310-bis/36, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 503

Votanti 322

Astenuti 181

Maggioranza 162

Hanno votato 59

Hanno votato no 263).

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui restanti ordini del giorno.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Parolo n. 9/5310-bis/37. Per quanto riguarda, invece, l'ordine del giorno Bornacin n. 9/5310-bis/38, considerato il suo carattere retroattivo, qualora il presentatore non accettasse di riformularlo in termini di invito a studiare il problema, il Governo lo accoglierebbe come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Parolo n. 9/5310-bis/37 e Bornacin n. 9/5310-bis/38.

Onorevoli colleghi, come ho già detto in precedenza, poiché i termini sono stati superati dagli eventi, sono stati presentati altri ordini del giorno da parte dei colleghi Paolone, Campa, Scherini, Castellani, Gianfranco Conte, Buontempo e Menia.

Non essendo possibile proseguire l'esame degli ordini del giorno senza che anche i gruppi parlamentari abbiano avuto la possibilità di prendere visione di quelli da ultimo presentati, ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta.

Tengo a precisare che non accetterò altri ordini del giorno oltre quelli presentati dai colleghi che ho espressamente menzionato poc'anzi.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12.

 

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12,05.

 

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli ordini del giorno Buontempo n. 9/5310-bis/39, Paolone n. 9/5310-bis/40, Campa n. 9/5310-bis/41, Scherini n. 9/5310-bis/42, Castellani n. 9/5310-bis/43, Gianfranco Conte n. 9/5310-bis/44 e Menia n. 9/5310-bis/45.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Buontempo n. 9/5310-bis/39, nella sua nuova formulazione, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Paolone n. 9/5310-bis/40.

 

PRESIDENTE. Onorevole Paolone, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

 

BENITO PAOLONE. No, signor Presidente, non insisto.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Campa n. 9/5310-bis/41, si chiede di riformularlo in termini ottativi, altrimenti il Governo lo accoglie come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo che il presentatore accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione.

Prego, sottosegretario Vegas.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Scherini n. 9/5310-bis/42, poiché tale impegno è già stato assunto in Commissione ed il finanziamento è necessario per consentire l'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 per l'accesso alla Valtellina, il Governo lo accetta.

Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Castellani n. 9/5310-bis/43. Con riferimento all'ordine del giorno Gianfranco Conte n. 9/5310-bis/44, il Governo lo accetta solo se il presentatore sostituisce la parola «impegna» con la parola «invita».

 

PRESIDENTE. Prendo che il presentatore accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione. Prego, sottosegretario Vegas.

 

GIUSEPPE VEGAS, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. La stessa cosa vale per l'ordine del giorno Menia n. 9/5310-bis/45: il Governo lo accetta, se il presentatore sostituisce l'espressione «impegna il Governo» con le parole «invita il Governo».

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno presentati.

 

(Coordinamento formale -
A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione finale, vorrei ringraziare il relatore, onorevole Crosetto, il presidente della V Commissione, onorevole Giancarlo Giorgetti, e l'intero Comitato dei nove, perché questi nostri colleghi, in particolare il relatore ed il presidente della V Commissione, si sono trovati in condizioni di grande disagio (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro e della Lega Nord Federazione Padana).

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 5310-bis)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5310-bis, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (5310-bis):

(Presenti e Votanti 482

Maggioranza 242

Hanno votato 286

Hanno votato no 196).

Prendo atto che l'onorevole Montecchi ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere un voto contrario e che l'onorevole Santulli non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.


 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
 (LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)

 

 


(A.C. 5310-bis - Sezione 1)

 

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO ED ANNESSO ELENCO 1

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 2.

(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 2 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

Elenco 1

(Articolo 2, comma 1)

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Ministeri e Presidenza del Consiglio.

Organi di rilievo costituzionale.

Enti di regolazione dell'attività economica:

Ente nazionale per le strade (ANAS);

Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);

Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Comitato nazionale italiano Organizzazione Nazioni Unite per l'alimentazione e agricoltura (FAO);

Unioncamere;

Registro italiano dighe;

Agenzia italiana del farmaco.

Enti produttori di servizi economici:

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Ente nazionale italiano per il turismo;

Ente nazionale RISI;

Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Fondo innovazione tecnologica;

Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Quadrilatero Marche-Umbria Spa;

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Autorità amministrative indipendenti.

Enti a struttura associativa.

Enti produttori di servizi culturali:

Accademia della Crusca;

Accademia nazionale dei Lincei;

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

Croce Rossa Italiana - Comitato centrale;

Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma;

Ente teatrale italiano;

Federazioni sportive;

Fondazioni festival dei due mondi di Spoleto;

Fondo edifici di culto;

Scuola archeologica italiana in Atene;

Fondazione «C. Monteverdi»;

Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;

Istituti di studi europei «Alcide de Gasperi»;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto per gli studi filosofici di Napoli;

Istituto storico italiano per il medioevo;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);

Istituto nazionale del dramma antico;

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ex-Centro europeo dell'educazione;

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»;

Fondazione La Triennale di Milano;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

Fondazione «La Biennale di Venezia»;

Unione italiana tiro a segno;

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

Unione nazionale ufficiali in concedo d'Italia.

Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:

Agenzia spaziale italiana (ASI);

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);

Istituto di studi e analisi economica (ISAE);

Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

Istituto italiano di medicina sociale;

Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Istituto nazionale di fisica nucleare;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Istituto nazionale per la fauna selvatica «A. Ghigi»;

Istituto nazionale per la fisica della natura;

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);

Istituto nazionale della montagna (IMONT);

Istituto superiore di sanità (ISS);

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

Istituti di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l'industria;

Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologica «Leonardo Da Vinci»;

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Ente nazionale sementi elette.

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.

Regioni.

Province.

Comuni e città metropolitane.

Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.

ASL.

Enti e aziende ospedaliere.

Camere di commercio.

Enti per il turismo.

Autorità portuali.

Comunità montane e isolane.

Enti regionali di sviluppo.

Agenzie regionali del lavoro.

Università ed istituti di istruzione universitaria.

Enti per il diritto allo studio.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Enti parco.

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 2)

 

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED ANNESSO ALLEGATO 3

 

Art. 3.

(Bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

3-bis. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 6, comma 4-ter, della presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

3-ter. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.

3-quater. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 3-ter, non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

3-quinquies. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 3-ter e 3-quater in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 3 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(A.C. 5310-bis - Sezione 3)

 

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 8.

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

7-bis. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.

7-ter. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 8 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 4)

 

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 13 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 5)

 

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14.

(Oneri contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 14 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 6)

 

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 15.

(Personale a tempo determinato).

1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del Centro.

5. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

6. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente  (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

8. I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 15 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 7)

 

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

 

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 19.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 19 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 8)

 

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO 20
DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis. - 1. Gli aumenti delle pensioni previdenziali ed assistenziali sono effettuati in base all'adeguamento al costo della vita, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed in base alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, entro il 30 gennaio di ogni anno, è stabilita la percentuale di adeguamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi precedenti è stabilito un limite di spesa pari a 550 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 36:

al comma 17, sostituire le parole: Per l'anno 2005 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2005;

al comma 17, sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: pari a 700 milioni di euro;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

20. 06. (ex 20. 9.) Fiori, Benvenuto, Biondi, Savo, Pistone.

(Gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 20 ed accantonati nella seduta dell'11 novembre, sono stati ritirati dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 9)

 

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 21.

(Asili nido aziendali).

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» sono inserire le seguenti: «con gestione interna o esterna».

(Le proposte emendative riferite all'articolo 21 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 10)

 

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Capo V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 22.

(Interventi nel settore sanitario).

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l'anno 2005, 90.014 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù».

2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute all'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d'avvio» per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e l'efficacia, e predispone l'elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.

2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005.

2-quater. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

3. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

a-bis) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi volti alla prevenzione, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di program­mazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equili­brio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

4. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

5-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.

6. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 3. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 3 e 7;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 22 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 11)

 

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 26.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP spa. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte a incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2005.

(Il comma 4 è stato stralciato).

(Le proposte emendative riferite all'articolo 26 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 12)

 

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1o dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

(Il comma 7 è stato stralciato).

(Le proposte emendative riferite all'articolo 27 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 13)

 

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.

(Disposizioni varie).

(I commi dall'1 al 3 sono stati stralciati).

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 7. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».

5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

7-bis. Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7-ter. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

(Il comma 8 è stato stralciato).

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 29 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 14)

 

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 31.

(Interventi in materia di giustizia).

1. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.

4. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

6. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui». La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.

(Il comma 7 è stato stralciato).

8. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria da comunicare all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1o luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.

10. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

11. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

12. Il provvedimento di alienazione è comunicato all' autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

13. Il provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

14. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;

b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici;

c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

15. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

16. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni di cui ai commi da 8 a 16.

18. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine» sono soppresse.

19. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

20. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 31 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 15)

 

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

Art. 32.

(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell'opera»;

2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas,»;

b) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza»;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera g-quater) del primo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria»;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;

5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia delle entrate».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1o aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

3. Con provvedimento di concerto dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 9.

4. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

5. I comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 5, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

7. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.

8. Con provvedimento del Direttore della Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche ed operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

9. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1o gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo modalità d'interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti di cui all'articolo 63, se intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, al comune, della consistenza di riferimento».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. - (Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione) - 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima».

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

«Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

12. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

13. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

14. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

15. I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 32 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 16)

 

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

 

Art. 33.

(Contrasto all'evasione in materia di IVA).

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».

2. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono attraverso lo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli».

4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.

6. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».

7. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».

9. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

10. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis - (Solidarietà nel pagamento dell'imposta). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta».

(Le proposte emendative riferite all'articolo 33 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 17)

 

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

 

Art. 34.

(Accertamento e riscossione).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003;

b) non erano in attività al 1o gennaio 2002;

c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

3. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

4. La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

5. L'adesione alla proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto della definizione.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;

c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

8. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

9. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

10. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 8 non opera qualora sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti non operano i benefici di cui al comma 6, lettere b) e c).

11. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di contribuenti che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due periodi d'imposta.

12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall'ISTAT alla Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno; il provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentite le associazioni professionali e di categoria, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno e ha effetto con riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. Negli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate, rispettivamente, le seguenti modificazioni:

a) al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al primo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»;

b) al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «devono essere fornite» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente»; al secondo comma, numero 7), dopo le parole: «richiedere», «possono essere richiesti» e «deve essere inviata» sono inserite le seguenti: «anche telematicamente».

15. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

16. Al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «l'ufficio dell'imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;

b) dopo le parole: «l'esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di imposta»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

17. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,».

18. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»;

b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e».

19. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

20. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;

2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,»;

3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,»;

b) al comma 2:

1) le parole da: «Per il primo periodo d'imposta» fino a: «revisione del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,»;

2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale».

21. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: «e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione».

23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

24. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

25. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «alla consegna del ruolo ovvero,» sono inserite le seguenti: «per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché,»;

b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono inserite le seguenti: «nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».

26. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;

b) all'articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».

27. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante»;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».

28. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante».

29. Le disposizioni del comma 25, lettera a), e del comma 26, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1o gennaio 2005.

30. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

31. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

32. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 30, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

34. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite la misura dei compensi per la riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di riversamento.

35. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».

36. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

37. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 34 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 18)

 

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO
A QUELLO DEL GOVERNO ED ANNESSO ELENCO 2

 

Art. 35.

(Demanio e patrimonio pubblico).

1. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

2. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.

3. La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.

4. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1o gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

5. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.

7. Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

8. Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente.

9. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

10. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

12. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. Una quota fino al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma 13-quater è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa. A tale fine la Cassa depositi e prestiti concede al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

13-sexies. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di cui al comma 13-quinquies, in relazione al valore degli immobili conferiti all'Agenzia del demanio dal Ministero della difesa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13-septies. A valere sulle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali, previste dai commi 13-bis e 13-ter, la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto».

13. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

14. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

15. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

16. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

17. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.

18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall'INAIL, sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 7, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.

20. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 35 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 


Elenco 2

(Articolo 35, comma 4)

1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria(1) (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni

Valori unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq)

< 10.000

9,00

10.001-100.000

18,00

100.001-300.000

38,00

> 300.000

58,00

 

2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria(2) (euro/mq)

Classi dimensionali dei comuni

Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq)

< 10.000

12,00

10.001-100.000

24,00

100.001-300.000

48,00

> 300.000

72,00

 

3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee

Zone territoriali omogenee

A

B

C

D

E

1,20

0,90

0,70

0,90

0,20

 

Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione della Tabella A.

(1) Come definite nei commi 7 e 7-bis dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.

(A.C. 5310-bis - Sezione 19)

 

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

 

Art. 36.

(Regimi speciali e disposizione varie).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

2. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.

3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente resta ferma l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità della predetta riserva.

7. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

9. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.

10. I soggetti di cui al comma 9 hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

11. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

12. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento.

13. Le riserve e i fondi di cui al comma 11 e i saldi attivi di cui al comma 12, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

14. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

15. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

17. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.

18. Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.

19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 10 per cento.

20. È istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'eventuale estrazione non abbinata a quella del Lotto.

21. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.

22. All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.

23. All'articolo 39, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e,» sono soppresse.

24. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

25. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

26. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

27. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

28. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».

29. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2003 e per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».

30. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

31. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;

b) al comma 5-bis, le parole: « 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2006».

32. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

33. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

34. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

35. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.

36. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

38. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

39. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

40. A decorrere dal 1o gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui al periodo precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

41. La riduzione prevista al comma 40, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

42. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

43. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che glioperatori, ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1o settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari».

44. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

45. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

(Le proposte emendative riferite all'articolo 36 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 20)

 

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO, ED ANNESSE TABELLE A, B, C, D, E, F ED ALLEGATI 1 E 2

 

Titolo IV

NORME FINALI

 

Art. 37.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 37, ad eccezione di quella Fiori Tab. D. 5, sono state ritirate dai rispettivi presentatori).


 

Tabella A

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

 

MINISTERI

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

24.947

13.537

12.947

 

(24.247)

(13.337)

(13.747)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

777.300

785.500

785.500

Ministero della giustizia

30.600

32.841

32.841

Ministero degli affari esteri

196.757

220.292

226.992

 

(201.257)

(224.292)

(229.992)

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

11.500

11.500

11.500

Ministero dell'interno

199.508

114.008

121.008

 

(214.508)

(119.008)

(126.008)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

2.493

7.693

7.693

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

750

1.000

-

Ministero delle comunicazioni

5.000

5.000

5.000

Ministero della difesa

10.135

10.135

10.135

Ministero delle politiche agricole e forestali

29.800

25.000

25.000

Ministero per i beni e le attività culturali

1.600

1.100

362

Ministero della salute

92.332

92.723

92.723

Totale Tabella A . . .

1.382.722

1.320.329

1.331.701

 

(1.396.522)

(1.324.129)

(1.335.501)

Di cui regolazione debitoria . . .

-

-

-

Di cui limite d'impegno . . .

-

-

-

 

NOTA: Nelle tabelle le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.

 


Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

935.866

805.466

441.448

Ministero delle attività produttive

15.500

-

-

Ministero della giustizia

10.000

20.000

20.000

Ministero degli affari esteri

25.000

25.000

25.000

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2.500

-

-

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

73.954

9.500

5.000

 

(64.454)

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

-

25.000

-

Ministero per i beni e le attività culturali

44.605

44.155

18.000

 

(29.605)

 

 

Ministero della salute

50.000

-

-

Totale Tabella B . . .

1.157.425

929.121

509.448

 

(1.132.925)

(919.621)

(504.448)

Di cui regolazione debitoria . . .

-

-

-

Di cui limite d'impegno . . .

-

-

-

NOTA: Nelle tabelle le cifre modificate dalla Commissione sono stampate in neretto - Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo del Governo.


Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195)

26.793

26.793

26.793

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192)

15.444

15.444

15.444

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

27.191

27.191

27.191

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)

10.839

10.839

10.839

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026 )

50.000

50.000

50.000

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)

320.000

-

-

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)

26.339

26.339

26.339

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)

150.198

150.198

150.198

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)

480.119

480.119

480.119

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)

286

286

286

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

204.937

204.937

204.937

- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

81.217

81.217

81.217

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

 

 

 

- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)

46.198

46.198

46.198

- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)

555.884

555.884

555.884

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

- Art. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p)

18.643

18.643

18.643

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

- Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

232.301

232.301

232.301

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

 

 

 

- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)

20.504

20.504

20.504

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)

2.166

2.166

2.166

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733)

9.810

9.810

9.810

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

 

 

 

- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)

9.958

9.958

9.958

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)

23.786

23.786

23.786

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:

 

 

 

- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701)

473.100

-

-

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:

 

 

 

- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)

4.461

4.461

4.461

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

 

 

 

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)

240.239

240.239

240.239

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)

1.753

1.753

1.753

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)

245.213

245.213

245.213

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)

13.706

13.706

13.706

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)

17.366

17.366

17.366

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

 

 

 

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901)

137.012

135.737

135.737

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)

480.575

468.949

468.949

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)

563.697

553.342

553.342

- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)

2.548.520

2.509.683

2.510.683

 

(2.549.520)

(2.510.683)

 

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)

327.546

327.546

327.546

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

 

 

 

- Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)

162.964

162.964

162.964

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)

10.117

10.117

10.117

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

 

 

 

- Art. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)

154.937

154.937

154.937

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

 

 

 

- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)

5.000

5.000

5.000

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)

4.017

4.017

4.017

 

 

 

 

 

7.702.836

6.847.643

6.848.643

 

(7.703.836)

(6.848.643)

 

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

 

 

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

 

 

 

- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275)

24.230

24.230

24.230

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale Italiano per il turismo - cap. 2270)

24.755

24.755

24.755

 

 

 

 

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)

201.419

201.419

201.419

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)

32.239

32.239

32.239

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

 

 

 

- Art. 8, comma 1, lettera a): Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)

111.784

111.784

111.784

- Art. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)

73.034

73.034

73.034

 

467.461

467.461

467.461

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

 

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

 

 

 

- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990)

2.231

2.231

2.231

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)

2.231

2.231

2.231

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

 

 

 

- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711)

1.276.640

1.276.640

1.276.640

 

1.281.102

1.281.102

1.281.102

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

 

 

 

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)

5.678

5.678

5.678

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)

137

137

137

 

5.815

5.815

5.815

 


 

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

 

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:

 

 

 

- Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)

3.132

3.132

3.132

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1o giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)

2.508

2.508

2.508

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105)

2.687

2.687

2.687

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)

944

944

944

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)

273

273

273

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

628.846

628.846

628.846

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2004

2005

2006

 

(migliaia di euro)

 

 

 

 

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)

2.733

2.733

2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)

7.075

7.075

7.075

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)

4.968

4.968

4.968

Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)

2.582

2.582

2.582

 

655.748

655.748

655.748

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

 

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291)

4.741

4.741

4.741

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709)

7.986

7.986

7.986


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)

373

373

373

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690)

122.558

122.558

122.558

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692)

124.423

124.423

124.423

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695)

147.092

147.092

147.092

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694)

6.683.900

6.683.900

6.683.900

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679)

20.370

20.370

20.370


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p)

198.732

198.732

198.732

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236)

1.652.600

1.652.600

1.652.600

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia univer­sitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p)

31.607

31.607

31.607

 

8.994.382

8.994.382

8.994.382

MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

 

L. n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)

24.842

24.842

24.842

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)

19.873

19.873

19.873

D.P.R. n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

 

 

 

- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

3.378

3.378

3.378

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

122

122

122

 

48.215

48.215

48.215

 

Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

 

 

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p)

47.117

47.117

47.117

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)

248

248

248

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

57.851

57.851

57.851

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

 

 

 

- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831)

92.505

92.505

92.505

 

197.721

197.721

197.721

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

 

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)

4.968

4.968

4.968

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)

913

913

913


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

397

397

397

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098)

727

727

727

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)

62.119

62.119

62.119

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)

246.010

246.010

246.010

[Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003: Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

 

 

 

- Art. 12: Registro italiano dighe - RID (1.1.1.3 - Registro italiano dighe - cap. 1050)](*)

[7.812]

[7.812]

[7.812]

 

315.134

315.134

315.134

 

(322.946)

(322.946)

(322.946)

 

(*) La voce «Decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003» deve intendersi espunta come comunicato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il 6 ottobre 2004.

 


Segue: Tabella C

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

 

 

 

Regio decreto n. 263 del 1928: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

 

 

 

- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)

45.460

45.460

45.460

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)

16.147

16.147

16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

887

887

887

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

 

 

 

- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145)

14.800

14.800

14.800

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):

 

 

 

- Art. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)

4.482

4.482

4.482

- Art. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)

68

68

68

 

81.844

81.844

81.844


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

 

 

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)

19.231

19.231

19.231

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)

5.923

5.923

5.923

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)

94.760

94.760

94.760

 

119.914

119.914

119.914

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

 

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)

2.732

2.732

2.732


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942)

6.056

6.056

6.056

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223)

491.038

491.038

491.038

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)

967

967

967

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)

3.119

3.119

3.119

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)

34.880

34.880

34.880

 

538.792

538.792

538.792

MINISTERO DELLA SALUTE

 

 

 

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)

20.024

20.024

20.024

 


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453)

35.156

35.156

35.156

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

 

 

 

- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)

210.945

210.945

210.945

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443)

95.532

95.532

95.532

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - cap. 3447)

75.000

75.000

75.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)

6.263

6.263

6.263

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)

4.635

4.635

4.635

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)

5.711

5.711

5.711


Segue: Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

 

 

 

- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230)

50.988

50.988

50.988

 

504.254

504.254

504.254

Totale generale

20.913.218

20.058.025

20.059.025

 

(20.922.030)

(20.066.837)

(20.066.837)

 


Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

 

 

 

- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)

3.000

3.000

3.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

 

 

 

- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P)

-

1.000.000

4.500.000

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/P)

-

-

50.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003)

11.000

-

-


Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

400.000

4.000.000

6.300.000

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

 

 

 

- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290)

750.000

-

-

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

-

-

1.000.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

 

 

 

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576)

100.000

100.000

7.800.000

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

 

 

 

- Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (Settore n. 27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)

65.000

-

-

 

1.329.000

5.103.000

19.653.000


Segue: Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

 

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

 

 

 

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)

60.000

60.000

60.000

 

60.000

60.000

60.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

 

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Settore n. 17) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)

10.000

-

-

 

10.000

-

-

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

 

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

 

 

 

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

4.430

-

-

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

- Art. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P)

570

-

-

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

 

 

 

- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (Settore n. 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/P)

2.000

-

-

 

7.000

-

-

Totale generale

1.406.000

5.163.000

19.713.000


Tabella E

 

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

 

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2005

2006

2007

Definan-

ziamento

 

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

 

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090)

-4.500

-4.500

-

0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

 

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003)

-93.717

-93.717

-

0

Totale generale

-98.217

-98.217

-

 

 


Tabella F

 

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Legge n. 358 del 2003: Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1: Contributo per interventi nel porto di Termini Imerese (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7148)

6.125

-

-

-

 

 

- Art. 2, comma 1: Autorità portuale di Palermo (4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7850)

4.375

-

-

-

 

 

 

10.500

-

-

-

 

 

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

Economia e finanze

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 22: Ristrutturazione finan­ziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335)

32.817

32.817

32.817

393.804

2019

3

Attività produttive

 

 

 

 

 

 

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

(a) 50.000

(b) 100.000

100.000

-

 

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

100.000

100.000

-

-

 

3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

 

 

 

 

 

 

- Art. 144, comma 3: Sviluppo dell'industria a tecnologia avanzata (limite impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421)

(a) 30.000

30.000

30.000

-

 

3

 

212.817

262.817

162.817

393.804

 

 

 

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui 50.000 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

 


Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e
successivi

Anno
terminale

Limite
impeg.

 

(migliaia di euro)

3. Interventi per calamità naturali.

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

D.L. n. 142/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

 

 

 

 

 

 

- Art. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)

127.000

100.000

-

-

 

3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, co. 1: Contributo straor­dinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7451)

50.000

50.000

-

-

 

3

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

 

 

 

 

 

 

- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

(a) 15.000

15.000

15.000

-

 

3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008
 e successivi

Anno
 terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

18.076

18.076

18.076

180.760

2017

3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocaliz­zazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

2.066

2.066

2.066

-

 

3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Cala­bria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

24.273

24.273

24.273

291.283

2019

3

- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - (Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

 

 

1.549

1.549

1.549

19.110

2019

3

- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

17.043

17.043

17.043

204.517

2019

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

10.000

10.000

10.000

20.000

 

3

- Art. 4, comma 95: Prosecuzione lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma dal 7 all'11 maggio 1984 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7445)

1.000

1.000

1.000

-

 

3

 


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative:

 

 

 

 

 

 

- Art. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

(a) 5.000

5.000

5.000

(b) 5.000

 

3

- Art. 20-bis, comma 1, lettera a): Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giu­lia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)

12.500

12.500

12.500

12.500

 

3

Ambiente e territorio

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

50.000

50.000

-

-

 

 

 

333.507

306.507

106.507

733.170

 

 

4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 64 del 1986, e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'inter­vento straordinario nel Mezzo­giorno (4.2.3.27 - Aree sottouti­lizzate - cap. 7576/p)

474.685

400.000

100.000

-

 

3

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):

 

 

 

 

 

 

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (a) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p - 5.2.3.19 - Aree sottoutilizzate - cap. 7672)

3.062.116

7.359.900

6.950.000

6.800.000

 

3

- Art. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 - Crediti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793)

1.000.000

1.265.000

-

-

 

 

- Art. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta investimenti  (4.2.3.27 - Aree sottostilizzate - cap. 7576/p)

2.000

-

-

-

 

 

 

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Attività produttive

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 2: Interventi di agevola­zione alle attività produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

700.000

50.000

-

-

 

 

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

975.702

1.400.000

-

-

 

 

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap.7382)

3.500

3.500

-

-

 

 

 

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008
e successivi

Anno
terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Istruzione, università e ricerca

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:

 

 

 

 

 

 

- Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (4.2.3.5 - Ricerca ap­plicata - cap. 7254/p - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p)

40.000

-

-

-

 

 

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):

 

 

 

 

 

 

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.5 - Ricerca applicata - capp. 7254, 7256 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p)

447.390

100.000

-

-

 

 

Comunicazioni

 

 

 

 

 

 

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003):

 

 

 

 

 

 

- Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230)

10.000

34.780

50.000

50.000

 

 

 

6.715.393

10.613.180

7.100.000

6.850.000

 

 

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 6, comma 1, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)

5.000

-

-

-

 

 

Attività produttive

 

 

 

 

 

 

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 6, comma 1, lettera c): Fondo per Gorizia (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380)

5.000

-

-

-

 

 

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 1, lettera a): Riequilibrio idrogeologico Laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7197)

3.000

3.000

-

-

 

3

 

13.000

3.000

-

-

 

 

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008
e successivi

Anno
terminale

Limite
impeg.

 

(migliaia di euro)

7. Provvidenze per l'editoria.

 

 

 

 

 

 

Beni e attività culturali

 

 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)

2.582

-

-

-

 

 

 

2.582

-

-

-

 

 

9. Mediocredito centrale.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

52.000

50.000

-

-

 

3

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):

 

 

 

 

 

 

- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (a) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)

3.000

3.000

3.000

-

 

 

 

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

 


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ri­costruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

100.000

-

-

-

 

 

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p)

38.734

38.734

38.734

-

 

3

- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamen­to differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p)

25.823

25.823

25.823

180.759

2006

3

 

219.557

117.557

67.557

180.759

 

 

11. Interventi nel settore dei trasporti.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (a) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

2.982.000

3.257.596

3.600.000

14.700.000

2007

3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupa­zione:

 

 

 

 

 

 

- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

1.808

1.808

1.808

1.808

2008

3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (a) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7290)

750.000

-

-

-

 

 

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livelli sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

56.810

56.810

56.810

-

 

3

- Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)

129.114

129.114

229.114

-

 

1

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

100.709

100.709

100.709

402.837

2011

3

- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)

516

516

516

2.580

2012

3

- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)

25.823

25.823

25.823

36.152

2009

3

 

4.046.780

3.572.376

4.014.780

15.143.377

 

 

13. Interventi nel settore della ricerca.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380)

51.000

124.000

125.000

700.000

2014

3

 

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Istruzione, università e ricerca

 

 

 

 

 

 

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 5, comma 3: Programma nazionale ricerca Antartide (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/p)

28.975

-

-

-

 

 

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

 

 

 

 

 

 

- Art. 104, comma 4: Ricerca di base (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca - cap. 7302/p)

102.000

-

-

-

 

 

Salute

 

 

 

 

 

 

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 127: Integrazione poli di eccellenza ospedaliera (limite impegno) (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7212)

(b) 5.500

5.500

5.500

-

 

3

 

187.475

129.500

130.500

700.000

 

 

 

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

 


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite
impeg.

 

(migliaia di euro)

16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:

 

 

 

 

 

 

- Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)

588.360

500.000

-

-

 

3

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142)

10.329

10.329

10.329

92.963

2016

3

- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)

10.329

10.329

10.329

92.963

2016

3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

 

 

 

 

 

 

- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144)

38.734

38.734

38.734

451.902

2017

3

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:

 

 

 

 

 

 

- Art. 11: Risanamento del sistema idroviario Padano-Veneto (limite impegno) (4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7900)

(a) 20.000

20.000

20.000

-

 

3

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

 

 

 

 

 

 

- Art. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità fiera di Verona, Foggia e Padova (limite impegno) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8168)

(a) 2.000

2.000

2.000

-

 

3

 

669.752

581.392

81.392

637.828

 

 

 

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite
impeg.

 

(migliaia di euro)

17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (b) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)

661.119

640.000

700.000

3.100.000

 

3

- Art. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - cap. 7528)

(a)

7.000

7.000

7.000

-

 

3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)

60.000

60.000

15.000

-

 

3

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 5-ter: Sicurezza edifici istituzionali (4.2.3.33 - Sicurezza edifici istituzionali - cap. 7588)

55.000

45.000

-

-

 

3

 

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite
impeg.

 

(migliaia di euro)

Affari esteri

 

 

 

 

 

 

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (a) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)

10.000

-

-

-

 

 

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

 

 

 

 

 

 

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)

150.000

50.000

-

-

 

3

 

943.119

802.000

722.000

3.100.000

 

 

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 12: Piani di bacino di difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)

100.000

-

-

-

 

 

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

 


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008
e successivi

Anno
terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (a) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)

31.000

-

-

-

 

 

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 97: Riassetto idrogeologico (limite impegno) (5.2.3.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7658)

2.000

2.000

2.000

-

 

3

Ambiente e territorio

 

 

 

 

 

 

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:

 

 

 

 

 

 

- Art. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

10.500

-

-

-

 

 

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

200.000

200.000

-

-

 

3

Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.4 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7645)

 

(b)

20.000

20.000

20.000

-

 

3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (c) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

47.667

14.307

-

-

 

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

100.000

-

-

-

 

 

Politiche agricole

 

 

 

 

 

 

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7453)

(a) 50.000

50.000

50.000

(b) 50.000

 

3

 

561.167

286.307

72.000

50.000

 

 

 

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c) L'autorizzazione di spesa è definanziata in base alla precedente Tabella E.

 


Segue: Tabella F

 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008
e successivi

Anno
terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

21. Interventi in agricoltura.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

 

 

 

 

 

 

- Art. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)

100.000

100.000

-

-

 

3

Politiche agricole

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

 

 

 

 

 

 

- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

100.000

-

-

-

 

 

 

200.000

100.000

-

-

 

 

 

(a)Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b)Annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.

 


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

23. Università (compresa edilizia).

 

 

 

 

 

 

Istruzione, università e ricerca

 

 

 

 

 

 

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987):

 

 

 

 

 

 

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (a) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

154.430

150.000

-

-

 

3

 

154.430

150.000

-

-

 

 

24. Impiantistica sportiva.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 128: Prosecuzione interventi giochi olimpici «Torino 2006» (limite impegno) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366)

(b) 3.500

3.500

3.500

-

 

3

 

3.500

3.500

3.500

-

 

 

25. Sistemazione aree urbane.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

 

 

 

 

 

 

- Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione per le opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 - Fondo proget­tazione opere pubbliche - cap. 7719)

 

 

15.000

-

-

 

 

3

Infrastrutture e trasporti

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (limite impegno) (3.2.3.3 - Interventi nelle grandi città - cap. 7374)

(b) 7.500

7.500

7.500

-

 

3

Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di inter­venti per opere pubbliche:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1: Finanziamento per interventi per opere pubbliche (2.2.3.5 - Opere varie cap. 7162 - 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512 - 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980 - 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220)

71.327

-

-

-

 

 

Decreto-legge n. 113 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2004: Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Limite di impegno a favore del comune di Parma (limite impegno) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7480)

6.450

6.450

6.450

-

 

3

 

(a)L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b)Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Salute

 

 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

100.000

160.000

-

-

 

3

 

200.277

173.950

13.950

-

 

 

27. Interventi diversi.

 

 

 

 

 

 

Economia e finanze

 

 

 

 

 

 

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415)

20.000

-

-

-

 

 

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

 

 

 

 

 

 

- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (a) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)

4.189.300

4.300.000

4.400.000

5.600.000

 

3

(a)L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988):

 

 

 

 

 

 

- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646)

13.000

-

-

-

 

 

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (a) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)

50.000

50.000

50.000

-

 

3

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

 

 

 

 

 

 

- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 - Sace - cap. 7400)

-

-

-

-

 

 

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9. - Edilizia scolastica - cap. 7080)

(b) 30.987

30.987

30.987

-

 

3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

 

 

 


Segue Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

- Art. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)

5.165

5.165

5.165

10.328

2009

3

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

 

 

 

 

 

 

- Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7720)

50.000

-

-

-

 

 

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561)

1.000

-

-

-

 

 

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la forma­zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):

 

 

 

 

 

 

 

(a)L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b)Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

- Art. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (a) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579)

130.000

65.000

-

-

 

3

Attività produttive

 

 

 

 

 

 

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 119: Riordino del settore energetico (4.2.10.2 - Fondo riordino settore energetico - cap. 7810)

10.000

10.000

-

-

 

 

Lavoro e politiche sociali

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

 

 

 

 

 

 

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 - Formazione professionale - capp. 7111, 7112)

12.746

-

-

-

 

 

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (a) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141)

530.999

110.000

60.000

-

 

3

(a)L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno
terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Affari esteri

 

 

 

 

 

 

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 - Altri investimenti - cap. 7247)

4.442

4.442

1.160

1.026

2008

3

Istruzione, università e ricerca

 

 

 

 

 

 

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971)

2.150

-

-

-

 

 

Interno

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)

116.203

116.203

-

-

 

3

Legge n. 174 del 2002: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 1: Comple­tamento della diga foranea di Molfetta (limite impegno) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7253)

(a) 2.500

2.500

2.500

-

 

3

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254)

5.500

-

-

-

 

 

Infrastrutture e trasporti:

 

 

 

 

 

 

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156)

 

15.494

15.494

15.494

170.430

2018

1

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

 

 

 

 

 

 

- Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060)

(a) 182.480

(b) 421.695

421.695

-

 

3

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 2: Disposi­zioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - cap. 7030)

(a) 1.570

(c) 2.355

2.355

-

 

3

Difesa

 

 

 

 

 

 

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001):

 

 

 

 

 

 

- Art. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - capp. 7130, 7132, 7140)

103.292

103.292

103.292

103.292

 

3

(a)Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b)Di cui 239.215 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(c)Di cui 785 migliaia di euro quale prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

 


 

Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Politiche agricole

 

 

 

 

 

 

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):

 

 

 

 

 

 

- Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (a) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)

227.308

227.308

26.000

-

 

3

Beni e attività culturali

 

 

 

 

 

 

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300 - 3.2.3.1 - Informatica di servizio - cap. 7404 - 3.2.3.12 - Patrimonio librario e archivistico statale - cap. 7466 - 3.2.3.13 - Patrimonio librario e archivistico non statale - cap. 7595 - 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 7832, 7840, 7845, 7848, 7849, 7850, 7852, 7853 - 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 7894 - 5.2.3.12 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8248 - 5.2.3.14 - Impianti sportivi - cap. 8202)

42.479

-

-

-

 

 

Decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004: Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinemato­grafiche e dello spettacolo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 2: Contributo a Cinecittà Holding Spa (5.2.3.11 - Enti ed attività culturali - cap. 8241)

3.500

-

-

-

 

 

- Art. 4, comma 3: Contributo alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (5.2.3.11 - Enti ed attività culturali - cap. 8242)

500

-

-

-

 

 

Salute

 

 

 

 

 

 

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214)

500

-

-

-

 

 

 

5.751.115

5.464.441

5.118.648

5.885.076

 

 

Totale generale

20.224.971

22.566.527

17.593.651

33.674.014

 

 

(a)L'autorizzazione di spesa è definanziata in base alla precedente Tabella E.

 


Segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE

2005

2006

2007

2008 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

(migliaia di euro)

Salute

 

 

 

 

 

 

Legge n. 291 del 2003: Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per i beni e le attività culturali, l'università, la ricerca e lo sport (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214)

500

-

-

-

 

 

 

5.751.115

5.464.441

5.118.648

5.885.076

 

 

Totale generale

20.224.971

22.566.527

17.593.651

33.674.014

 

 

 

 


Allegato 1 (*)

(Articolo 37, comma 7)

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE

(articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

 

 

Esigenze anni pregressi

2005 (compresi anni pregressi)

2006

2007

Anno terminale

 

(importi in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2.093.626

168.558

163.558

 

1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 68, comma 8 (3.1.2.29 - cap. 1688) - Buonuscita postali

51.772

127.772

71.000

66.000

 

2. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo

77.405

77.405

-

-

 

3. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862)
- Federalismo fiscale/Compartecipazione IVA

740.010

740.010

-

-

 

4. Legge 2 dicembre 1975, n. 576 (6.1.1.1 - cap. 3555) - Compensi concessionari

238.477

238.477

-

-

 

5. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 (6.1.1.1 - cap. 3557) - Rimborso concessionari procedure esecutive

51.600

103.158

51.558

51.558

P

6. Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modicicazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 3, comma 4, lettera b) - (6.1.1.1 - cap. 3565) - Compensi ai concessionari

39.500

39.500

-

-

 

7. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali

39.504

39.504

-

-

 

8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Agevolazioni tariffarie editoria

80.500

80.500

46.000

46.000

P

9. CONI Servizi s.p.a. (3.1.2.48 - cap. 1895)

68.300

68.300

-

-

 

10. Immigrati (cap. da istituire)

579.000

579.000

-

-

 

P onere permanente.

(*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.


(Segue: Allegato 1)

 

Esigenze anni pregressi

2005
(compresi anni pregr.)

2006

2007

Anno terminale

 

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

580.805

-

-

 

1. Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 5 (3.1.2.21 - cap. 2030) - Rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi

34.805

34.805

-

-

 

2. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap. 2310)

546.000

546.000

-

-

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

373.500

0

0

 

1. Decreto del Presidente della Repub­blica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 - cap. 1363) - Spese di giustizia

373.500

373.500

0

0

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

6.470

240

240

 

1. Legge 14 febbraio 1994, n. 124, art. 3 (2.1.2.4 - cap. 1618) - Conversione biodiversità (accordi internazionali)

-

6.230

-

-

 

2. Legge 12 aprile 1995, n. 113, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2215) - Finanziamento del PAM (accordi internazionali)

-

240

240

240

P

MINISTERO DELLE INFRA­STRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

80.700

26.900

26.900

 

1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione

53.800

80.700

26.900

26.900

P

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

30.000

15.000

15.000

 

1. Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, art. 15 (3.1.1.3 - cap. 1436) - 7,5% introiti contravvenzioni (patentino studenti)

30.000

30.000

15.000

15.000

 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

441

441

441

 

1. Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi (2.1.2.2 - cap. 1600)

-

414

414

414

 

2. Partecipazione al mantenimento dell'Organizzazione internazionale di metrologia legale (2.1.2.2 - cap. 1601)

-

27

27

27

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

60.818

21.027

21.027

 

1. Legge 30 dicembre 2002, n. 295 (3.1.1.1 - cap. 1207) - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamen­to giuridico ed economico del personale Forze armate con quello Forze di polizia

42.375

60.818

21.027

21.027

P


(Segue: Allegato 1)

 

Esigenze anni pregressi

2005
(compresi anni pregressi)

2006

2007

Anno terminale

 

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

-

9.484

9.484

9.484

 

1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2. - cap. 2202) - Concessione di un contributo al Centro internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo

-

1.350

1.350

1.350

P

2. Legge 13 dicembre 1984, n. 972 (9.1.2.2 - cap. 2203) - Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO)

-

413

413

413

P

3. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302) - Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa

-

5.222

5.222

5.222

P

4. Legge 9 ottobre 2000, n. 288 (10.1.2.2 - cap. 2740) - Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)

-

2.000

2.000

2.000

P

5. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051) - Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della commissione preparatoria del Consiglio d'Europa

-

499

499

499

P

MINISTERO DELL'INTERNO

 

701

701

701

 

1. Legge 24 luglio 1978, n. 527 (4.1.2.9 - cap. 2370) - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento

-

74

74

74

P

2. Regio decreto 15 aprile 1940, n. 452 (5.1.2.3 - cap. 2851) - Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno

-

627

627

627

P

Totale

3.046.548

3.236.545

242.351

237.351

 


Allegato 2

(Articolo 37, comma 8)

FONDO INVESTIMENTI

 

AMMINISTRAZIONE

STANZIAMENTI

 

2005

2006

2007

 

(in euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

Incentivi alle imprese

125.823.000

25.823.000

25.823.000

Decreto-legge 19 dicembre 1995, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35

100.000.000

-

-

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2

25.823.000

25.823.000

25.823.000

Difesa del suolo e tutela ambientale

120.000.000

-

-

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12

100.000.000

-

-

Legge 31 gennaio 1994, n. 97

20.000.000

-

-

Totale

245.823.000

25.823.000

25.823.000

Ministero della giustizia

 

 

 

Edilizia penitenziaria e giudiziaria

137.367.207

137.366.931

116.708.931

Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259

20.658.276

20.658.000

-

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787

116.708.931

116.708.931

116.708.931

Totale

137.367.207

137.366.931

116.708.931

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

Università e ricerca

238.074.622

109.669.622

94.175.915

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5

28.405.000

-

-

Legge 10 gennaio 2000, n. 6

10.329.138

10.329.138

10.329.138

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104, comma 4

100.000.000

-

-

Legge 21 febbraio 1980, n. 28

34.783.372

34.783.372

34.783.372

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lettera e)

15.493.707

15.493.707

-

 


 (segue: Allegato 2)

 

AMMINISTRAZIONE

STANZIAMENTI

 

2005

2006

2007

 

(in euro)

Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, art. 13

49.063.405

49.063.405

49.063.405

Edilizia universitaria

150.000.000

150.000.000

-

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8

150.000.000

150.000.000

-

Totale

388.074.622

259.669.622

94.175.915

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

 

 

 

Difesa del suolo e tutela ambientale

551.998.772

327.138.772

77.331.772

Legge 9 dicembre 1998, n. 426

2.065.827

2.065.827

2.065.827

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

100.000.000

-

-

Legge 8 ottobre 1997, n. 344

13.118.005

13.118.005

13.118.005

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

1.032.914

1.032.914

1.032.914

Legge 23 marzo 2001, n. 93

1.549.371

1.549.371

1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366

11.568.634

11.568.634

11.568.634

Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

100.000.000

-

-

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

41.316.552

41.316.552

41.316.552

Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010

2.006.705

2.006.705

2.006.705

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534

2.220.764

2.220.764

2.220.764

Legge 18 maggio 1989, 183, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D)

200.000.000

200.000.000

-

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

44.860.000

-

-

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

-

20.000.000

-

Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D)

18.807.000

18.807.000

-

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4

11.000.000

11.000.000

-

Legge 31 luglio 2002, n. 179

2.453.000

2.453.000

2.453.000

 


 (segue: Allegato 2)

 

AMMINISTRAZIONE

STANZIAMENTI

 

2005

2006

2007

 

(in euro)

Totale

551.998.772

327.138.772

77.331.772

Ministero delle politiche agricole e forestali

 

 

 

Agricoltura, foresta e pesca

347.127.995

347.127.995

13.102.995

Legge 15 dicembre 1998, n. 441

1.549.371

1.549.371

1.549.371

Legge 27 luglio 1999, n. 268

1.549.371

1.549.371

1.549.371

Legge 2 dicembre 1998, n. 423

2.582.285

2.582.285

2.582.285

Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2

6.870.908

6.870.908

6.870.908

Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma

551.060

551.060

551.060

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46

334.025.000

334.025.000

-

Totale

347.127.995

347.127.995

13.102.995

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

Patrimonio culturale

316.624.661

314.042.376

314.042.376

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1

230.686.232

230.686.232

230.686.232

Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1

5.164.569

5.164.569

5.164.569

Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1

206.583

206.583

206.583

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32

2.582.285

-

-

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83

77.468.535

77.468.535

77.468.535

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127

516.457

516.457

516.457

Totale

316.624.661

314.042.376

314.042.376

 


PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 37
DEL DISEGNO DI LEGGE

 

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 396 del 1990: interventi per Roma, Capitale della Repubblica (3.2.3.20 Fondo per Roma Capitale - Cap. 7657), con i seguenti importi:

2005: 100.000;

2006: 100.000;

2007: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione alla finanza pubblica - Art. 2, comma 14:Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap 7122, apportare le seguenti variazioni:

2005 - 100.000;

2006 - 100.000;

2007 - 100.000.

Tab. D. 5. (ex Tab. D. 10) Fiori, Milana, Bettini, Bertucci, Mosella, Giachetti, Cento, Battaglia, Ceremigna, Ciani, Pisa, Pistone, Pasetto, Carra, Volpini, Gentiloni, Rocchi.

 

 

(A.C. 5310-bis - Sezione 21)

 

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO ED ANNESSO PROSPETTO DI COPERTURA

 

Art. 38.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2005.

(Le proposte emendative riferite all'articolo 38 sono state ritirate dai rispettivi presentatori).

Prospetto di Copertura (*)

 



COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE

PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

 

2005

2006

2007

 

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

 

 

 

Nuove o maggiori spese correnti

 

 

 

Articolato:

7.694

3.536

3.599

Disposizioni per enti locali

126

131

135

Pubblico impiego

263

79

79

Eccedenze di spesa

2.131

242

237

Missioni di pace

1.200

0

0

Sanità

3.279

2.850

2.928

Altri interventi

666

154

140

Effetti indotti

31

79

79

Tabella «A»

318

241

260

Tabella «C»

502

164

154

Minori entrate correnti

 

 

 

Articolato:

897

262

147

Sgravi fiscali

897

252

137

Effetti indotti

0

10

10

Totale oneri da coprire

9.411

4.204

4.161

 

(*) Testo trasmesso dal Governo il 6 ottobre 2004.

 


Segue: Prospetto di copertura

 

 

2005

2006

2007

 

(importi in milioni di euro)

2) MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

 

 

 

Articolato:

6.327

3.334

3.620

«Manutenzione» base imponibile

6.322

3.334

3.620

Effetti indotti

6

0

0

Riduzione spese correnti

 

 

 

Articolato:

3.274

3.092

3.140

Pubblico impiego

90

234

234

Spese bilancio Stato

1.130

1.130

1.130

Ristrutturazione debito

1.500

1.500

1.500

Altri interventi

506

179

228

Effetti indotti (effetto netto)

48

48

48

Totale mezzi di copertura

9.601

6.426

6.761

Differenza

190

2.222

2.600

Miglioramento risparmio pubblico a LV

2.694

17.370

29.780

Margine

2.884

19.592

32.380


Segue: Prospetto di copertura

 

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

 

 

Assestato 2004

Iniziali 2005

2006

2007

 

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

Entrate

23.663

23.663

24.349

24.349

24.349

24.349

Rimborsi IVA

18.774

18.774

19.900

19.900

19.900

19.900

Anticipo concessionari

4.889

4.889

4.449

4.449

4.449

4.449

Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato

0

0

0

0

0

0

Spesa Corrente

36.826

36.526

27.820

27.820

27.820

27.499

Rimborsi IVA (compresi i pregressi)

18.774

18.774

19.900

19.900

19.900

19.900

R.S.O. - perdita gettito accisa benzina

343

343

0

0

0

0

Spese di giustizia

823

523

0

0

0

0

Fondo politiche sociali

103

103

0

0

0

0

Anticipo concessionari

4.889

4.889

4.449

4.449

4.449

4.449

Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS

357

357

0

0

0

0

Ammassi agricoli

2

2

0

0

0

0

FSN-saldo IRAP

903

903

0

0

0

0

Fitto locali Polizia di Stato

171

171

171

171

171

0

Rimborso imposte dirette pregresse

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

Fondo debiti pregressi ex finanze

100

100

150

150

150

0

Entrate erariali Sicilia e Sardegna

1.454

1.454

0

0

0

0

Rimborsi IVA pregressi compresi interessi

1.115

1.115

0

0

0

0

INPS invalidi civili

933

933

0

0

0

0

INPS perenti

73

73

0

0

0

0

Vincite e commissioni lotto

3.316

3.316

0

0

0

0

IPOST Buonuscita poste

320

320

0

0

0

0

Spese in conto capitale

120

120

101

101

101

26

Contributo regione Lazio - ospedale Umberto I

19

19

0

0

0

0

Profughi istriani e dalmati

26

26

26

26

26

26

Disavanzi pregressi università

75

75

75

75

75

0

Totale spesa

36.946

36.646

27.921

27.921

27.921

27.525

Tab. C-FSN - IRAP 2003 (2701/Mef.)

0

0

473

473

0

0

Contributo perdita gettito accisa benzina (regioni)

0

0

343

343

0

0

Eccedenza di spesa

 

 

 

 

 

 

Spese di giustizia

0

0

365

365

0

0

Buonuscita postali

0

0

52

52

0

0

CONI servizi SPA

0

0

68

68

0

0

Forze armate e di Polizia

0

0

40

40

0

0

Rimborso INAIL

0

0

35

35

0

0

Invalidi civili (2310/Lav)

0

0

546

546

0

0

Totale spesa con legge finanziaria

36.946

36.646

29.843

29.843

27.921

27.525

 


 

(A.C. 5310-bis - Sezione 22)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La Camera,

premesso che:

nel periodo vendemmiale che va dal 1 agosto al 31 ottobre del medesimo anno, vengono effettuate operazioni di raccolta, selezione e trasporto delle uve;

in tale circostanza aumenta, di conseguenza, la necessità da parte delle aziende di utilizzare manodopera stagionale;

tale esigenza, peraltro, è specifica ed esclusivamente legata al periodo 1 agosto-31 ottobre;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a:

1) consentire nel periodo vendemmiale l'impiego di soggetti titolari di trattamento pensionistico, nonché di studenti di età superiore ad anni 16, regolarmente iscritti a corsi di studi presso scuole medie superiori, inclusi gli istituti universitari;

2) istituire presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale un'apposita gestione separata in cui confluiscono i contributi degli studenti interessati (i contributi - che consistono nella misura del dieci per cento della retribuzione minima tabellare dei salariati in agricoltura e che sono divisi in un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente - sono versati presso gli uffici provinciali dell'Istituto nazione per la previdenza sociale competenti sul luogo ove detti soggetti prestino la loro opera);

3) stabilire il premio per la copertura infortunistica obbligatoria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Inail, nella misura fissa di euro 50;

4) dare facoltà alle regioni di esentare dall'Irap le aziende che impegnano pensionati e studenti nelle operazioni di vendemmia.

9/5310-bis/1.Collavini, Lenna, Romoli, Saro, Misuraca, Scaltritti, Zama.

 

La Camera,

premesso che:

nei primi giorni del 2004 è entrato in vigore il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili che, nel 2010, prevede per l'Italia una quota del 22,1 per cento sul totale dell'energia elettrica prodotta. Nonostante norme e buone intenzioni, il nostro Paese è molto indietro nella realizzazione di tale programma. Si è recentemente calcolato che per mantenere fede all'impegno occorrerebbe un tasso di crescita delle energie rinnovabili superiore al 35 per cento annuo («Rapporto sulle rinnovabili 2004»), tuttavia, molto potrebbe ottenersi dal risparmio energetico inteso non come astensione dal consumo ma come miglioramento dell'efficienza energetica: già nel 1999 gli esperti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente sottolineavano come il nostro Paese avrebbe potuto migliorarla di oltre il 40 per cento se avesse utilizzato le migliori tecnologie a disposizione;

cresce nel frattempo la domanda nazionale di energia elettrica: nel mese di dicembre 2003, secondo i dati diffusi dal gestore di rete, la crescita della domanda ha segnato un rialzo dello 0,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2002 a parità di giornate lavorative; nel 2003 la richiesta di energia elettrica è aumentata complessivamente del 2,9 per cento rispetto al 2002, tuttavia la gran parte di questo ulteriore fabbisogno è stata coperta con l'energia ottenuta tradizionalmente tramite centrali termoelettriche; secondo l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) («Rapporto energia ed ambiente 2003» pubblicato nel gennaio di quest'anno) nel 2001 l'Italia ha conquistato il terzo, non invidiabile posto, tra i 15 Paesi membri con quasi il 14 per cento delle emissioni complessive dopo Germania e Regno Unito: dal 1990 al 2001 le stime per l'Europa indicano un aumento di 63 milioni di tonnellate di C02 emesse pari a ur, 2 per cento, mentre l'Italia, per la quale le stime indicano maggiori emissioni per 34 milioni di tonnellate, ha avuto un incremento superiore all'8 per cento;

dal «Rapporto sulle rinnovabili 2004» realizzato dall'istituto di ricerche milanese «Ambiente Italia» emerge che l'Italia resta uno dei Paesi che per il suo approvvigionamento energetico più fa affidamento sul petrolio: il greggio e i suoi derivati coprono il 49 per cento del fabbisogno nazionale, contro una media dei partner europei del 40 per cento, mentre da dieci anni l'apporto delle fonti pulite e a basso impatto ambientale (esclusi, dunque, rifiuti e grande idroelettrico) non va oltre il 4 per cento della domanda di energia elettrica. Nel resto del mondo in dieci anni, rileva il medesimo Rapporto, la produzione mondiale da fonti rinnovabili è cresciuta del 16,4 per cento; il comparto eolico fattura 5 miliardi di dollari e cresce al ritmo del 40 per cento annuo; la superficie di pannelli solari è piu' che decuplicata;

negli ultimi anni anche in Italia si è avuto un discreto incremento dell'energia prodotta da fonte eolica, ma cio' ha prodotto una serie di reazioni locali e nazionali: da un lato gli impatti sul paesaggio italiano, costituzionalmente tutelato, hanno rimesso in discussione le scelte effettuate; dall'altro si consideri che la media delle ore utilizzabili per la produzione eolica supera nel nostro Paese di poco le 2.000 ore annue (su oltre 8.700), soglia minima dell'efficienza, diversamente dai Paesi del nord Europa. Infine, la crescente altezza delle torri (in Spagna se ne progetta una alta un chilometro) e il loro addensamento a decine in quelle che vengono chiamate «wind farro» - punti questi inderogabili se si vuole efficienza dell'investimento - pongono ad amministratori e cittadini tutti i problemi legati alla collocazione degli impianti industriali quali i «parchi eolici»: gigantismo e crescente complessità dei sistemi, impatti visivi e idrogeologici, snaturamento e, in qualche caso, impoverimento (per diminuito valore di case e di terreni e perdita di turismo) delle comunità locali limitrofe, il che non vuol dire negazione dell'utilizzo dell'eolico, quanto un suo inquadramento in un complessivo sistema di valutazione costibenefici che comporti l'utilizzo di quelle «variabili verdi» che occorrerebbe tenere sempre ben presenti quando si decide in merito alla realizzazione di insediamenti industriali;

viceversa, il nostro è il Paese del sole e in questa direzione occorrerebbe procedere, sia per il solare termico per la produzione di acqua calda, che per il fotovoltaico. Lo sanno anche gli italiani che in un recente sondaggio di «Nuova Energia» dichiarano a maggioranza che è il sole il nostro futuro energetico. Con la più recente evoluzione tecnologica e un adeguato sistema di incentivi, il solare già oggi è largamente competitivo, ma l'attuale disponibilità italiana in termini pro capite è 1/40 di quella greca, 1/30 di quella austriaca, 1/10 di quella tedesca a fronte di un potenziale tecnico stimato (Estif 2003) in 191 milioni di metri quadrati, pari a una resa solare di 117 TWh/a. Una massa di energia enorme e non sfruttata;

si consideri che il nostro parco di collettori solari a fine 2001 era di circa 340.000 metri quadrati, con una produzione annua di energia solare di 205 GWh/a (2001). L'intensa crescita nel periodo 1995-2000, (20 per cento annuo) si è concentrata nelle due province autonome di Trento e di Bolzano, che avevano previsto incentivi e alcuni lodevolissimi progetti, quale quello delle isole solari premiato in sede europea a fine 2002. Pertanto si intende incentivare l'uso di energia solare, anche perché essa è in grado di rispondere alle esigenze di «tanti e piccoli», con un valore economico aumentato dal fatto che tanti piccoli produttori termici o elettrici in proprio realizzano risparmi, riducono gli impatti e annullano il problema della dispersione legato alle grandi reti elettriche; va altresì chiarito che difficilmente gli obiettivi fissati nell'accordo di Kyoto potranno essere raggiunti senza incentivi destinati a consentire l'incremento della quota di produzione da fonti rinnovabili o la forte promozione del risparmio negli utilizzi civili. Gli obiettivi, come detto, sono quelli fissati dalla citata direttiva 2001/77/CE e anticipati dal «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili» approvato con deliberazione CIPE 6 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, che sul fronte del solare prevede l'installazione nel medesimo lasso di tempo di almeno 3 milioni di metri quadrati; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gestisce il programma «Tetti fotovoltaici», di cui al decreto direttoriale 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001, che prevede l'erogazione di contributi alle regioni, che vi aggiungono fondi propri di pari entità al fine di concedere contributi sino al 75 per cento della spesa per la quale si richiede il contributo. Nel settembre 2003 sono stati ripartiti 10,3 milioni di euro (cui si aggiungono altri 10 milioni di euro delle regioni) a valere sulle risorse 2002. Tali fondi, erogati assai lentamente, sono assolutamente insufficienti a fronte di richieste pari al triplo. Sarebbe opportuno, quindi, che tali fondi fossero destinati agli edifici pubblici, lasciando ai privati l'agevolazione fiscale. Occorre introdurre inoltre il concetto che in questa fase è importantissimo e in particolare per la PMI di estendere la fascia di agevolazione a tutti gli autoproduttori di energia elettrica da cogenerazione con sistemi a gas metano e a biogas come 99 ai sensi dei requisiti di cui alla delibera n. 42 del 2002;

impegna il Governo

a predisporre iniziative normative aventi come scopo primario l'incremento dell' utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili come definite dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di produrre energia elettrica, energia meccanica e calore, mediante incentivazione di tipo contributivo o/e fiscale, nonché introducendo l'obbligatorietà di installazione per sistemi che vanno dalla micro alla macrogenerazione di energia elettrica e/o di calore e di sistemi di cogenerazione abbinati all' utilizzo di biogas e/o gas metano, per un apporto non inferiore al 15 per cento dei consumi preventivati o medi annuali relativi ad ogni utenza elettrica con esclusione delle accessorie o/e impianto termico autonomi, siano essi pubblici o privati.

9/5310-bis/2.Daniele Galli.

 

La Camera,

preso atto delle disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali,

considerato che la fornitura di formule integrative da parte dello stesso Assicuratore, può indurre a una non corretta e controllabile attribuzione dei due costi assicurativi (polizza con soglia e polizza integrativa), con il rischio di vedere scaricati gran parte dei secondi, non oggetto di contributo statale, sulle polizze oggetto del contributo. Tale rischio già denunciato nel corso del 2004 da autorevoli commentatori del mondo assicurativo, oltre a prefigurare intenti speculativi/truffe ai danni dello Stato, contribuisce a falsare le basi statistiche su cui le commissioni governative calcolano annualmente i parametri ministeriali sulle aree territoriali e sulle singole specie;

impegna il Governo:

affinché, in tale quadro di interventi previsti, ferma la legittimità dell' assicurato di ricercare coperture integrative sulle parti di danno escluse dalle polizze oggetto del contributo fino all'80 per cento, si intervenga in modo che sia reso impossibile che diventino oggetto di interventi agevolativi i contratti assicurativi collegati a polizze integrative a copertura delle soglie di danno previste in conformità con quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

9/5310-bis/3.Amoruso.

 

La Camera,

premesso che:

le cooperative socialmente utili del comune di Napoli e Palermo svolgono una funzione utile sia per i rispettivi comuni che per le province;

si rende necessario tranquillizzare i sopraddetti lavoratori che ormai da venti e più anni si trovano in questa situazione;

la categoria sopraddetta è ad «esaurimento» prova evidente che attualmente sono numericamente meno della metà del numero iniziale;

impegna il Governo:

ad inserire nel prossimo disegno di legge finanziaria per questa categoria di lavoratori un impegno economico di durata triennale.

9/5310-bis/4. Perrotta, Cicala.

 

La Camera,

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, ha ritenuto che il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone l'individuazione di un meccanismo in grado di assicurare «un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza» alle variazioni del costo della vita che al momento manca;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative affinché per ogni nuovo contratto pubblico o privato sia inserita ope legis una clausola che preveda una percentuale di incremento anche per i pensionati del settore e non solo per i dipendenti in servizio. Tale clausola impegna i futuri negoziatori e non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, ma tende ad applicare il principio costituzionale di equità e di rispetto degli articoli 3,36 e 38 della Costituzione.

9/5310-bis/5. Biondi, Rosso, Nan.

 

La Camera,

premesso che:

la Presidenza della provincia di Latina ha istituto un Organismo di confronto e di indirizzo tecnico-politico denominato Conferenza delle Istituzioni, quale sede di concertazione in cui i parlamentari nazionali e comunitari ed i consiglieri regionali eletti nell'ambito territoriale della provincia pontina, il sindaco di Latina, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Latina, procedono ad esaminare, ai fini dell'adozione di pertinenti iniziative di rispettiva competenza, le questioni di maggior rilievo che interessano i settori economici, culturali e sociali della provincia di Latina;

nella riunione del 5 novembre 2004, la Conferenza delle Istituzioni ha esaminato, tra l'altro, le problematiche relative al mancato sviluppo delle infrastrutture viarie esistenti sul territorio. Si tratta di un fenomeno molto grave che costringe l'area pontina a versare in grosse difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale, la capacità dei trasporti, i collegamenti territoriali e gli scambi economici e culturali. In particolare, è stato rilevato che la provincia di Latina è soffocata da un contesto di collegamenti caratterizzato da un sistema stradale longitudinale fondato sulle statali Appia, Pontina e Flacca, posizionate pressoché nel loro antico tracciato originario, da tempo ormai insufficienti a sostenere l'attuale flusso di traffico e contrassegnate da una elevatissima incidentalità, nonché da un sistema di raccordi trasversali inadeguato in quanto basato su due strade urbanizzate quali la Strada Regionale n. 156 e la Formia-Cassino e su un asse di fondamentale importanza indicato solo sulla carta (SR 148 Cisterna-Valmontone). Ulteriore problema è stato riscontrato nella mancanza di connessione diretta del territorio provinciale con il sistema autostradale nazionale, fatto che impone il collegamento alla «Dorsale appenninica» attraverso la SR 156 Monti Lepini fino al casello della Al di Frosinone;

una adeguata e funzionale rete infrastrutturale di collegamento costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo delle attività economiche dell'intero territorio pontino. Anche il varo di una grande piattaforma intermodale a Latina, il potenziamento dello scalo marittimo di Gaeta, l'ampliamento del mercato ortofrutticolo di Fondi (grosse opportunità di lavoro e di sviluppo per l'economia della provincia di Latina), rischiano di restare delle cattedrali nel deserto se non avranno un servizio di trasporti efficiente e di vie di comunicazione adatti a sostenere un volume di traffico che sarà sempre più sostenuto;

è indispensabile creare una moderna rete stradale per rendere più agevoli e sviluppate le attività commerciali che fanno capo al mercato ortofrutticolo di Fondi, tra i più importanti d'Europa, nonché di un apparato industriale manifatturiero con punte di eccellenza nel chimico-farmaceutico, nell'alimentare e nella meccanica e di un importante distretto agroalimentare, capace di qualificare l'intera filiera del comparto, dalla produzione, alla trasformazione, alla tipizzazione fino alla commercializzazione;

il sistema viario pontino detiene il primato nazionale per tasso di mortalità per incidenti, segnatamente sulle due strade regionali n. 148 e n. 156;

per quanto concerne la strada statale 156 dei monti Lepini, il CIPE ha dichiarato che essa rappresenta uno dei segmenti secondari del «corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa» in quanto assicura il collegamento dell'asse pontino, in prosecuzione verso sud della direttrice Civitavecchia-Roma, all'autostrada A1 e quindi all'asse Napoli-Salerno-Reggio Calabria;

tale opera, oltre alla rilevanza ai fini della funzionalità del suddetto corridoio, è significativa per l'utilizzo «regionale e locale», essendo in grado di alleggerire le direttrici di traffico che gravitano tra Latina, Frosinone e Roma;

il progetto di adeguamento comprende 4 lotti, di cui:

a) il primo lotto (Prossedi-Pontinia) è in via di realizzazione;

b) il secondo lotto (Pontinia-Sezze) presenta carattere funzionale in quanto costituisce prosecuzione del primo lotto e si inserisce su una viabilità già esistente, consentendo di by-passare il centro di Sezze che viene così liberato dal traffico pesante di attraversamento;

c) il terzo lotto (Sezze-Latina) ed il quarto lotto (Frosinone-Prossedi) sono dotati di progettazione e valutati ai sensi della legge n. 443 del 2001;

per la realizzazione di tale intervento di adeguamento è stata stanziata la cifra di 291,282 milioni di euro;

in merito alla variante alla strada statale n. 7 «Appia», questa ha una valenza europea, costituendo parte del Corridoio plurimodale Tirreno-Nord Europa. L'opera, denominata «Pedemontana di Formia», è inserita nelle previsioni programmatiche di realizzazione delle infrastrutture strategiche, come individuate dalla Legge obiettivo e ricomprese nell'ambito del DPEF 2005-2008 ai fini dell'approvazione delle voci della Delibera CIPE 121/2001, e nell'intesa generale quadro tra Governo e la regione Lazio del 20 marzo del 2002, quale completamento del corridoio tirrenico meridionale;

l'intervento è previsto nell'ambito del contratto di programma dell'ANAS 2003-2005 per un importo di 91,3 milioni di euro ed il progetto preliminare, corredato dal relativo studio di impatto ambientale è stato redatto dalla regione Lazio. L'importo complessivo della infrastruttura ammonta a 439.157.500 euro e il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è stimato in 2.190 giorni;

delle due opere di cui si discute risulta improcrastinabile ed urgente la definitiva realizzazione, la provincia di Latina ne ha estrema necessità ed il Governo più volte ha assicurato il proprio impegno a permetterne l'ultimazione, purtroppo però ancora oggi diverse questioni sono aperte e si devono al più presto risolvere per conseguire i risultati attesi;

impegna il Governo:

a porre in essere le occorrenti azioni affinché già dal 2005 si dia inizio agli interventi necessari per dar corso alla totale realizzazione delle due opere citate in premessa (S.S. n. 156 dei «Monti Lepini» e variante alla S.S. n. 7 Appia, «Pedemontana di Formia») di cui ha urgente bisogno il territorio della provincia di Latina, nonché l'intero sistema di infrastrutture del Paese;

ad adottare iniziative in maniera puntuale affinché allo scopo di potenziare la strada statale n. 156 siano eseguiti da parte degli enti competenti i seguenti interventi indispensabili per realizzare tale fine:

a) il ripristino della continuità del traffico lungo il vecchio tracciato da e per Frosinone (impedito dal nuovo tracciato del I lotto dell'opera) allo scopo di eliminare l'isolamento nel quale versa oggi l'intero comprensorio;

b) il miglioramento dal punto di vista della sicurezza dello svincolo per Priverno, attualmente pericoloso a causa delle interferenze con la S.P. Casello n. 50 e la S.P. Roccheggiana;

c) il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità provinciale e comunale di collegamento resa precaria per il continuo transito di mezzi pesanti;

ad adottare iniziative volte a finanziare il terzo lotto di cui in premessa.

9/5310-bis/6.Burani Procaccini, Ricciuti.

 

La Camera,

premesso che:

la tutela dei beni culturali è compito precipuo del Ministero per i beni e le attività culturali;

nell'anno 2004 ricorrono 1700 anni dal martirio di Santa Giustina (7 ottobre 304), patrona di Padova, prima martire veneta durante la persecuzione di Diocleziano e Massimiano;

il complesso monumentale che costituisce l'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova, con i suoi quindici secoli di vita ininterrotta, rappresenta uno dei più cospicui esempi di continuità culturale del Veneto;

nei secoli l'abbazia assunse e consolidò la sua posizione di importantissimo centro religioso e di cultura; questa chiesa, riccamente decorata di mosaici come le più alte basiliche paleocristiane, rappresentò nel cuore e nella cultura padovana il luogo della più alta sacralità ed identificò il simbolo stesso delle origini cristiane della città;

rappresentando il punto di partenza per l'evangelizzazione del Veneto ed uno dei più importanti del nord Italia;

nei corpi di fabbrica abbaziali ha sede una importante biblioteca pubblica (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Giustina);

il complesso monumentale di Santa Giustina in Padova in virtù delle leggi napoleoniche) risulta essere un bene demaniale, di cui l'Abate è il rappresentante e conservatore, in forza di riconoscimento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale del demanio;

l'enorme estensione dei corpi di fabbrica monastici, rappresentati da edifici di grande pregio storico-artistico, rende assai complessa l'opera dì conservazione e manutenzione degli edifici: le più semplici attività di manutenzione e gestione quotidiana assorbono la gran parte delle risorse economiche dei monaci, rendendo impraticabili interventi di largo respiro o interventi di manutenzioni straordinarie, con un complessivo programma d'interventi;

nonostante la primaria importanza che il complesso di S. Giustina riveste sia dal punto di vista culturale (è qui custodito e venerato il corpo dell'evangelista S. Luca) che da quello storico, artistico e culturale, non è stato ancora possibile realizzare un organico percorso di visita per fedeli e turisti, come pure non è stato ancora possibile realizzare un'adeguata musealizzazione che illustri in maniera didattica la secolare storia del complesso e ne esponga gli innumerevoli tesori d'arte e di fede, oggetto di numerose visite e pellegrinaggi, soprattutto in occasione del presente anniversario;

recenti eventi atmosferici hanno danneggiato gravemente i tetti, con infiltrazioni d'acqua che anche in questi giorni interessano vaste aree del complesso, con particolare danno per le opere artistiche parietali;

impegna il Governo:

a prevedere urgentemente, in occasione delle celebrazioni per il diciassettesimo centenario del martirio di Santa Giustina, interventi straordinari di tutela del patrimonio storico artistico del complesso monumentale che costituisce l'abbazia benedettina di S. Giustina di Padova.

9/5310-bis/7. Rodeghiero.

 

La Camera,

premesso che:

valutata la povertà infrastrutturale dei collegamenti della Toscana che ne condiziona negativamente consolidate possibilità di sviluppo;

impegna il Governo:

ad intervenire celermente sulle problematiche organizzative e procedurali che stanno rallentando notevolmente i lavori di raddoppio della variante di valico sul tratto dell'A1 Firenze-Bologna;

a considerare il nuovo tratto autostradale appenninico Lucca-Modena priorità del piano generale dei trasporti;

a ricercare celermente con la regione Toscana ogni utile intesa volta a individuare il definitivo tracciato autostradale Rosignano M.-Civitavecchia che rappresenta l'unico tratto mancante del grande collegamento europeo Londra-Madrid-Palermo;

a riconfermare gli impegni finanziari inerenti il potenziamento ed il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio;

a ribadire le risorse già destinate ed in parte finalizzate alla realizzazione - nell'area dell'Osmannoro- del progetto integrale del polo tecnologico ferroviario.

9/5310-bis/8. Migliori.

 

La Camera,

premesso che:

in almeno ottantadue Paesi le mine antipersona lasciate in eredità da conflitti spesso ormai lontani continuano a provocare effetti disastrosi e di lungo periodo sulla sicurezza, la salute, l'agricoltura, l'ambiente, l'economia e le possibilità di sviluppo di popolazioni spesso già impoverite da altri fattori;

ogni anno si registrano quasi 20.000 nuove vittime di mine, delle quali l'80 per cento sono civili e il 20 per cento bambini;

l'Italia è stata tra i leader mondiali nella produzione di questi ordigni e la presenza di mine italiane in Paesi quali Afghanistan, Angola, Cambogia, Iraq, Mozambico, Somalia, ex Jugoslavia continua a mettere in pericolo la popolazione civile e ad ostacolare la ripresa postbellica;

la dotazione stanziata ai sensi della legge n. 58 del 2001 (istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario, approvata dal Parlamento praticamente all'unanimità) per le attività umanitarie contro le mine (bonifica, educazione al rischio mine, assistenza alle vittime) per il periodo 2004-2006 è stata dimezzata rispetto al triennio precedente pur a fronte di una perdurante situazione di emergenza in decine di Paesi;

il Ministero degli affari esteri ha quantificato la cifra necessaria per fare fronte a tale emergenza in 36 milioni di euro su base triennale (contro i 7.746.000 stanziati per il triennio 2004-2006);

si celebrerà quest'anno, nel quinto anniversario della sua entrata in vigore, la prima conferenza di revisione del Trattato di Ottawa per la messa al bando delle mine antipersona, che conta oggi 142 Stati parte, impegnati - sul fronte politico e su quello finanziario - nella lotta per liberare il mondo dalle mine;

il Parlamento, tenuto conto dei vincoli di bilancio per la legge finanziaria 2005, ritenendo che questo problema vada comunque tenuto conto nel futuro;

invita il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nella Finanziaria 2006 fondi sufficienti a garantire un adeguamento degli stanziamenti destinati al Fondo per lo sminamento umanitario alle effettive necessità delle popolazioni colpite ed alla responsabilità umanitaria del nostro Paese in quanto ex produttore di mine;

a rinnovare, in occasione della conferenza di revisione del Trattato di Ottawa, che si celebrerà a Nairobi dal 29 novembre al 3 dicembre 2004, il proprio impegno concreto, anche a livello finanziario, a contribuire alla eliminazione della minaccia rappresentata dalle mine nel mondo;

a ribadire l'opportunità che in ogni sede l'Italia si adoperi affinché tutti i paesi sottoscrivano il Trattato di Ottawa.

9/5310-bis/9. (Testo modificato nel corso della seduta). Zacchera.

 

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600 mila ton/a è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa e dispone di una industria di trasformazione importante e competitiva;

la produzione nazionale di primario copre solo il 12 per cento di detto fabbisogno, il valore più vasto tra i Paesi industrializzati dell'occidente; la produzione di primario è integrata ai comparti industriali a monte (allumina) e a valle (trasformazione e secondario) e ne costituisce una indispensabile salvaguardia;

l'energia elettrica è il principale fattore di costo nella produzione dell'alluminio ed il funzionamento economico degli impianti è strettamente subordinato alla fornitura di energia elettrica a prezzi sostenibili, ovvero in linea con quelli medi pagati dalla concorrenza europea ed internazionale;

il comparto dell'alluminio primario italiano è stato privatizzato nel 1996 e condizione essenziale per il perfezionamento di tale privatizzazione fu la fornitura agli stabilimenti industriali dell'Europa per un periodo di dieci anni, ossia sino al 31 dicembre 2005;

alle intese sottoscritte all'atto della privatizzazione si diede attuazione tramite il decreto MICA 19 dicembre 1995;

l'accordo del prezzo sull'elettricità è stato approvato in sede UE, ove si è riconosciuto che i termini dell'intesa non potessero configurare un ricorso a «aiuti di Stato»;

nel definire una durata decennale del provvedimento si era ipotizzato che il mercato dell'elettricità si sarebbe evoluto in maniera da poter offrire, trascorso tale periodo, prezzi sostenibili da un operatore in competizione sul mercato internazionale;

il Governo ha preso atto dell'attuale fase di transizione che separa l'Europa da una completa liberalizzazione del mercato dell'energia, (con particolare riferimento alle regioni insulari con carenze di infrastrutturazione) e delle conseguenze particolarmente pesanti per le industrie metallurgiche altamente energivore e, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito DPCM) del 6 febbraio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004, ha deliberato di:

estendere il godimento del decreto MICA del 19 dicembre 1995, originariamente finalizzato alla definizione delle condizioni di fornitura di energia agli smelters di alluminio primario, ad una serie di stabilimenti operanti nella produzione e lavorazione di alluminio, piombo, argento e zinco situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali di energia elettrica e gas;

estendere il trattamento tariffario del decreto MICA sino al 30 giugno del 2007, data entro la quale gli adempimenti relativi al processo di liberalizzazione del mercato dell'energia dovrebbero essere completati in Europa (articolo 2 del DPCM);

nell'interpretazione finora data al DPCM, non tutti gli stabilimenti beneficerebbero dell'estensione temporale della tariffa energetica speciale. In assenza di una estensione degli attuali prezzi di fornitura dell'energia elettrica, la produzione di alluminio non sarà più in condizione di operare economicamente in Italia e l'attività produttiva potrebbe essere arrestata;

impegna il Governo:

a promuovere una soluzione «ponte» che consenta l'estensione decennale del regime tariffario speciale, di cui ai provvedimenti citati, considerando la possibilità di trasferire benefici significativi anche all'industria di trasformazione.

9/5310-bis/10. Saglia.

 

La Camera,

premesso che:

il sistema dei trasporti nel nostro Paese è essenzialmente affidato ai mezzi su gomma;

da ciò deriva un aumento dei consumi energetici dì origine petrolifera, in particolare dei carburanti per autotrazione benzina e gasolio che sono cresciuti negli ultimi cinque anni complessivamente del 13 per cento (-14 per cento la benzina, +46per cento il gasolio);

ne consegue un maggiore inquinamento, nonostante il miglioramento della motorizzazione dei veicoli, conseguente ad un aumento del parco circolante e delle percorrenze. Tali evidenze hanno riscontro oggettivo anche nell'aumento del traffico limitato (ZTL) o delle generiche righe blu a pagamento; sono aumentate in particolare le emissioni di C02 (+22,7 per cento) e PM 10, che in tutte le città hanno segnato sforamenti in particolare più del doppio di quelli previsti dalla legge;

l'OMS ha stimato che nelle prime otto città italiane il 4,7 per cento dei decessi annuali sono attribuibili alle polveri fini, emesse principalmente dai veicoli diesel, insieme a 1.900 ricoveri per disturbi respiratori, 2.700 per disturbi cardiovascolari, e oltre 60.000 casi di bronchiti acute e attacchi di asma nei bambini di età inferiore ai 15 anni;

quanto ai consumi di prodotti petroliferi va ricordato che l'Italia dipende dai fornitori esteri per oltre il 90 per cento;

gli operatori del down-stream segnalano che la produzione dei distillati leggeri (benzina e gasolio per auto) è al punto di saturazione e per soddisfare la crescente domanda debbono acquistare all'estero prodotti finiti non più ottenibili dalla lavorazione delle raffinerie italiane;

in tale contesto il metano utilizzato come carburante trova una maggiore e più marcata ragione d'essere sia sotto l'aspetto energetico che ambientale;

si deve precisare che dal punto di vista ambientale il metano è l'unico carburante che nasce pulito in natura senza bisogno di essere trattato per togliere benzene, zolfo e articolato, interventi di «ripulitura» necessari invece sui carburanti liquidi che poi paga il consumatore sul prezzo del carburante;

il metano per auto riduce tutti gli inquinanti regolamentati (HC, NOx, CO2) rispetto a benzina e gasolio dal 25 al 75 per cento mentre abbatte del 100 per cento quelli di zolfo, benzene e articolato;

l'attuale rete distributiva di metano per auto (470 impianti), se ci fosse domanda, potrebbe già servire un circolante di oltre 1,2 milioni di veicoli rispetto agli attuali 400.000. Con ciò si avrebbero significativi risparmi di carburanti petroliferi e conseguenti sul piano ambientale;

in ambito CE una direttiva del 2001 prevede e raccomanda per il 2020 un parco circolante europeo a metano del 10 per cento del totale. Tale raccomandazione per l'Italia significa un obiettivo di 3,5 milioni di veicoli a metano, con un risparmio ottenibile sui consumi di carburanti di origine petrolifera stimato in un 13 per cento e una correlata diminuzione delle emissioni inquinanti;

a fronte di quanto enunciato, risulta necessario alimentare la domanda per uso di autotrazione. Però gli incentivi del Governo a favore delle trasformazioni di veicoli a metano e per l'acquisto di veicoli di fabbrica non si sono rivelati strumento sufficiente: infatti il consistente risparmio che viene concesso agli automobilisti che utilizzano «diesel» (prezzo del carburante inferiore del 20 per cento a quello della benzina che si aggiunge alla maggiore resa chilometrica del 30 per cento rispetto alla benzina) distolgono l'attenzione degli automobilisti dal metano nonostante ciò sia auspicabile sotto l'aspetto ambientale per attenuare il maggiore inquinamento derivante da un sempre maggiore uso dei veicoli diesel;

impegna il Governo:

ad incentivare ulteriormente un maggiore utilizzo del metano per auto e a tal fine ad adottare iniziative normative volte a sopprimere l'importo - per gli anni 2005-2006 e 2007 - della tassa automobilistica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 39/1953 e successive modificazioni, per i veicoli omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione a gas metano o con gas metano, se dotati di dispositivi tecnici conformi alle norme vigenti.

9/5310-bis/11. Raisi.

 

La Camera,

premesso che:

l'ispettorato centrale repressione frodi attraverso i propri uffici e i laboratori svolge un'incisiva e capillare attività di vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere le frodi nel settore agroalimentare anche in considerazione della crescente richiesta da parte dei produttori e dei consumatori di difesa della qualità delle produzioni e garanzia della sicurezza agroalimentare;

l'Ispettorato centrale repressione frodi sta attuando la riorganizzazione della propria struttura operativa, anche in applicazione della legge n. 77 del 2004, attraverso il completamento delle assunzioni di personale in modo da pervenire alla copertura dei posti in organico;

rilevato che nell'ambito dell'Ispettorato vi è una grave carenza di personale di qualifica dirigenziale in quanto più del 50 per cento dei posti in organico risultano vacanti e vengono coperti con l'attribuzione di incarichi temporanei di reggenza a funzionari di area C;

la situazione rende più difficile l'attuazione di programmi di controllo nei vari comparti del settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola, depotenziando l'azione di contrasto alle frodi e ai fenomeni di concorrenza sleale oltre che di tutela dei consumatori;

il reclutamento di nuovo personale della qualifica dirigenziale si pone come esigenza cruciale e fondamentale per completare il processo di rafforzamento della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, per garantire un'efficace attuazione della politica sulla sicurezza agroalimentare italiana e difendere la qualità delle produzioni italiane e tutelare i consumatori;

non è possibile ricorrere alle procedure di mobilità del personale dirigenziale da altre amministrazioni in considerazione della necessità di reclutare personale in possesso di peculiari requisiti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ispettorato stesso, requisiti, fra l'altro, non rinvenibili presso personale di altre Amministrazioni;

occorre pertanto autorizzare sollecitamente l'Ispettorato centrale repressione frodi all'assunzione, attraverso l'espletamento delle relative procedure concorsuali, dei dirigenti necessari a coprire le vacanze di organico;

impegna il Governo:

ad adottare entro brevissimo tempo un provvedimento legislativo anche con carattere di urgenza, che autorizzi l'Ispettorato centrale repressione frodi all'assunzione, tramite l'espletamento delle relative procedure concorsuali, dei dirigenti necessari a coprire le vacanze di organico e consentire alla struttura di poter svolgere in maniera efficace i propri compiti di difesa dei produttori del settore agroalimentare e di tutela dei consumatori.

9/5310-bis/12. Misuraca, Masini.

 

La Camera,

premesso che:

nel panorama della produzione e della distribuzione commerciale un ruolo strategico è svolto dai 39 quartieri fieristici distribuiti sul territorio nazionale, nei quali annualmente si svolgono oltre 1.000 manifestazioni di carattere internazionale, nazionale e locale, che permettono ad oltre 200.000 imprese italiane di presentare i loro prodotti a 20 milioni di operatori;

è necessario agevolare il processo di modernizzazione delle fiere italiane, indispensabile per favorire l'adeguamento di esse ai moderni circuiti economici e per permettere alle stesse di risultare competitive rispetto alle fiere straniere, alla luce anche delle recenti stime secondo le quali circa la metà delle esportazioni italiane transita attraverso le esposizioni fieristiche;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre agevolazioni per reinvestimenti nel settore fieristico, prevedendo in particolare che:

a) per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005 e per i cinque successivi, la parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati dagli enti fieristici, impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso in cui si chiede l'agevolazione e nei tre successivi, non concorra a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP;

b) detta agevolazione competa fino alla concorrenza di tali investimenti, non possa comunque eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e debba essere espressamente richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento e di un progetto di massima degli investimenti;

c) tali investimenti consistano nella realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, nel completamento di opere sospese, nell'ampliamento, nella riattivazione e nell'ammodernamento di impianti esistenti, nonché nell'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria; gli investimenti immobiliari debbano essere limitati ai beni strumentali per natura.

9/5310-bis/13. Deodato.

 

La Camera,

premesso che:

la spesa farmaceutica netta a carico del Servizio sanitario nazionale nel periodo gennaio-luglio 2004 è aumentata del +10,5 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2003, attestandosi intorno a 7 miliardi 236 milioni di euro;

negli ultimi anni il settore farmaceutico è stato sottoposto a continue manovre di contenimento;

tali interventi con l'aggiunta dell'importante novità sancita dalla partenza, seppur in ritardo, del mercato del farmaco generico che hanno determinato:

un progressivo abbassamento dei prezzi di rimborso relativamente ai prodotti inseriti nelle liste di riferimento del Ministero della salute (prodotto off-patent);

un importante effetto sul contenimento della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

l'effetto determinato dall'introduzione del farmaco generico però si è via via indebolito sino agli ultimi dati che mettono in evidenza come al contrario l'aumento della spesa è correlato proprio ad un incremento del prezzo medio dei farmaci prescritti che a sua volta è determinato dallo spostamento delle prescrizioni verso medicinali più costosi, con minime variazioni nella composizione che non ne modificano l'effetto terapeutico. È il caso, ad esempio, dei farmaci non coperti da brevetto (generici e farmaci copia inseriti nel sistema di rimborso di riferimento) che vengono progressivamente abbandonati dai medici in favore di farmaci ancora sotto brevetto e, per questo, più costosi;

il mercato del farmaco generico ancorché partito con grande e grave ritardo (novembre 2001) rispetto agli altri paesi europei fa registrare la sua presenza sul mercato italiano con una minima quota pari a circa il 2 per cento del mercato in valore;

che come dimostrato già ampiamente in altre importanti realtà a livello continentale il farmaco generico rappresenta l'unica valida alternativa a nuovi tagli imposti al sistema farmaceutico o ad altre rinunce richieste ai cittadini (ticket e tasse);

che l'ampliamento del mercato del generico è in grado di liberare importanti risorse da destinare alla ricerca ed allo sviluppo di nuove molecole;

che per un reale e competitivo sviluppo del mercato del farmaco generico è necessario introdurre una serie di modifiche in grado di velocizzare al massimo l'immissione in commercio di tali prodotti superando così ogni eventuale impedimento burocratico in grado di interrompere tale iter con gravi ripercussioni per il contenimento della spesa farmaceutica;

impegna il Governo:

a provvedere, in maniera tempestiva e completa, alla modifica del Regolamento ministeriale sancito dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999, in modo tale che la ditta che ottenga l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) sia tenuta alla commercializzazione del farmaco entro tre mesi. In caso contrario subentrerà la decadenza dell'Autorizzazione e la conseguente perdita delle spese sostenute per ottenerla e non più la semplice sospensione come avviene attualmente.

Tale modifica dovrà avvenire contestualmente al recepimento della Direttiva n. 27/2004 del 31 marzo 2004 sui farmaci generici, che permette di immettere sul mercato tali farmaci immediatamente dopo la scadenza del brevetto del farmaco originatore.

9/5310-bis/14. Minoli Rota, Di Virgilio, Ercole, Castellani, Cuccu, Borriello, Stagno d'Alcontres, Palumbo, Dorina Bianchi.

 

La Camera,

premesso che:

la popolazione anziana del nostro paese è in forte crescita con un peso percentuale che ha già superato quello dei giovani al di sotto dei 15 anni (17,3 per cento contro il 14,5 per cento); un distacco che è destinato ad accentuarsi nel tempo: nel prossimo decennio, ad esempio, i giovani tra i 15 e i 34 anni diminuiranno di circa 5 milioni, mentre gli anziani aumenteranno di 1,5 milioni. Nel 2030 avremo 15 milioni di anziani ultrassessantacinquenni, che rappresenteranno il 27 per cento della popolazione, e raggiungerà il 33,4 per cento nel 2050;

con l'avanzamento dell'età vi è anche il peggioramento delle condizioni di salute con tutta una serie di patologie invalidanti, disabilitanti e degenerative che portano alla non-autosufficienza;

le famiglie molto spesso non sono in grado di sostenere il carico fisico, psichico ed economico per assistere adeguatamente gli anziani disabili e non è spesso a causa di insufficienza ed inefficienza delle strutture ospedaliere e dei presidi territoriali, esse devono appoggiarsi a strutture ed associazioni che operano nel volontariato;

sarebbe auspicabile consentire e stimolare tutte le iniziative necessarie a consentire la permanenza degli anziani autosufficienti e non presso il proprio domicilio o presso il proprio nucleo familiare

valuti il Governo la possibilità di:

rendere deducibili i contributi previdenziali e le retribuzioni versate al personale addetto all'assistenza a domicilio delle persone non autosufficienti con certificazione di gravità, come previsto all'articolo 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.

9/5310-bis/15. Di Virgilio, Francesca Martini.

 

La Camera,

premesso che:

il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati sono impegnati in un'azione complessiva al fine di incentivare l'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale;

sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

per lo sviluppo dei distretti industriali sono sia necessarie per favorire sia l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati sia l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inespresse vocazioni produttive territoriali;

l'economia globalizzata richiede il favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese e gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse, inoltre la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

è necessario dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale e favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singole imprese, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva,

impegna il Governo:

ad introdurre con proprio decreto a provvedere all'istituzione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese.

9/5310-bis/16. Polledri, Didonè.

 

La Camera,

premesso che:

il Servizio sanitario nazionale provvede a trattenere mensilmente sulle competenze dovute alle farmacie, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo di sconto, una quota crescente in funzione del prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, al netto dell'IVA;

a fronte di tale meccanismo di progressività degli sconti, si sono registrate dinamiche di spesa che hanno determinato una tendenza costante ad uno spostamento delle prescrizioni verso nuovi farmaci, di prezzo più elevato e pertanto sottoposti ad aliquote di sconto più pesanti;

negli ultimi sette anni l'incidenza dello sconto sulla spesa farmaceutica lorda, in particolare per effetto delle dinamiche inflazionistiche registrate nell'intero periodo, è passata dal 3,82 per cento al 5,50 per cento;

avuto riguardo a tali dinamiche il Ministero delta salute, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avrebbe dovuto provvedere, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, alla revisione annuale degli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato sui quali applicare le predette aliquote;

nel periodo 1997-2003 si è registrato un tasso di inflazione effettivo pari, complessivamente, al 15,8 per cento;

invita il Governo:

a prevedere la possibilità, in sede di attuazione delle suindicate disposizioni - mediante la revisione degli intervalli di prezzo su cui operano le aliquote a titolo di sconto - di definire una indicizzazione in misura coerente con i tassi di inflazione registrati nel periodo preso in esame delle fasce di prezzo dei medicinali sulle quali viene calcolata la quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale, nonché dei limiti di fatturato previsti per l'applicazione delle agevolazioni per le farmacie rurali e a basso fatturato.

9/5310-bis/17. (Testo modificato nel corso della seduta). Moroni.

 

La Camera,

premesso che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia, acquistabili senza bisogno di ricetta medica, per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico;

i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento di disturbi lievi e transitori;

l'attuale classificazione dei farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto ed appropriato ricorso costituirebbe un elemento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

invita il Governo:

ad introdurre con apposita norma una classe ad hoc «D» per i farmaci OTC.

9/5310-bis/18. (Testo modificato nel corso della seduta). Ercole.

 

La Camera,

premesso che:

la coltivazione della patata è presente in tutte le regioni del nostro Paese, e la possibilità di raccogliere il prodotto per 10 mesi l'anno consente all'Italia di avere una specificità che la rende unica in ambito europeo;

nonostante un costo di produzione elevato, circa 3500 euro/ha, l'offerta si è ormai consolidata in circa 2.2-2.3 milioni di tonnellate, per una PLV di circa 600 milioni euro, che consente di dare importanti risposte sotto l'aspetto socio-economico ai produttori, soprattutto nelle aree marginali e meridionali, sia per le imprese agricole che per l'ampio indotto ad esse collegato (associazionismo, cooperazione, commercio e industria di trasformazione);

il settore della patata è l'unico tra i grandi comparti agricoli non ancora disciplinato da una specifica organizzazione comune di mercato, e ciò costituisce motivo di incertezza per tutte le componenti della filiera, ancor più oggi con l'allargamento dell'Unione europea a 25;

dal 1989 ha sempre beneficiato di interventi nazionali tesi a favorire la stipula di accordi interprofessionali per il prodotto destinato alla trasformazione industriale e lo stoccaggio presso strutture di conservazione ad alta tecnologia, garantendo così un'equilibrata offerta del prodotto sul mercato per dodici mesi all'anno e riducendo notevolmente i rischi di crisi che caratterizzavano il comparto negli anni precedenti;

al fine di rendere possibile una corretta programmazione degli investimenti, sempre più volti alla qualificazione del prodotto (anche attraverso l'introduzione della rintracciabilità di filiera) prevenendo altresì eventuali perturbazioni di mercato nel settore delle patate nel prossimo triennio 2005-2007, sarebbe opportuno mettere a disposizione del comparto pataticolo, settore non regolamentato da propria OCM, risorse adeguate,

impegna il Governo:

a disporre anche per Il triennio 2005-2007 della copertura finanziaria per i necessari interventi annualmente previsti con adeguati finanziamenti per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 così come avvenuto negli anni trascorsi. Tali interventi risultano compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Tale compatìbilità si evidenzia peraltro dalla circostanza che nel corso di questi anni la Commissione europea non ha posto alcun divieto al loro sostegno, pur non avendo provveduto a dotare il comparto di una propria OCM.

9/5310-bis/19. (Testo modificato nel corso della seduta). de Ghislanzoni Cardoli.

 

 

La Camera,

premesso che:

le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dotata della vite di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2000 non sono risultate sufficienti a risolvere una situazione fitosanitaria che per molti imprenditori agricoli, in specie nelle regioni settentrionali, continua, ancora oggi, ad essere di particolare gravità;

il permanere della situazione di cui sopra contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive da parte degli imprenditori interessati;

impegna il Governo:

a proseguire gli interventi di risanamento di cui alla legge 1o luglio 1997, n. 206, allo scopo prevedendo uno specifico finanziamento per un periodo di almeno tre anni della legge medesima.

9/5310-bis/20.Francesca Martini.

 

La Camera,

premesso che:

gli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, previsti ai sensi della legge 1o luglio 1997, n. 206 non sono risultati sufficienti a risolvere una situazione fitosanitaria che per molti imprenditori agricoli, in specie nelle regioni settentrionali, continua, ancora oggi, ad essere di particolare gravità,

il permanere della situazione di cui sopra contribuisce a rendere particolarmente difficoltoso il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive da parte degli imprenditori interessati;

impegna il Governo:

a proseguire gli interventi di risanamento di cui alla legge 1o luglio 1997, n. 206, allo scopo prevedendo uno specifico finanziamento per un periodo di almeno tre anni della legge medesima.

9/5310-bis/21.Stucchi.

 

La Camera,

premesso che:

nelle estati degli ultimi due anni numerose imprese agricole ed agroalimentari ad Nord, hanno patito gli effetti di gravi e, per intensità, staordinarie calamità di natura metereologica;

che, a seguito delle avversità meteorologiche di cui sopra molte imprese non sono ancora riuscite a realizzare il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive;

invita il Governo:

a prevedere uno specifico intervento finalizzato a favorire il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive in favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei comuni del Nord colpite dagli eventi calamitosi degli ultimi due anni.

9/5310-bis/22. (Testo modificato nel corso della seduta). Luciano Dussin.

 

La Camera,

premesso che:

le attività agricole per i rapporti che le legano all'ambiente ed al territorio presentano pecularità tali da renderla sostanzialmente diversa dalle altre attività economiche e da giustificare la necessità dì specifici interventi pubblici di sostegno;

l'applicazione, agli agricoltori, di un regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce una delle tradizionali forme di intervento in favore del settore;

oramai da cinque anni, il regime speciale dell'IVA è soggetto a proroga annuale, generando una situazione di provvisorietà che, di fatto, si traduce in una permanente incertezza che non consente agli agricoltori di disporre dei riferimenti necessari per programmare al meglio le loro attività;

invita il Governo:

a ripristinare le agevolazioni sull'IVA in materia di agricoltura trasformando il regime da speciale in ordinario, al fine di evitare l'incertezza provocata nel settore da un susseguirsi di proroghe annuali.

9/5310-bis/23. (Testo modificato nel corso della seduta). Fontanini.

 

La Camera,

premesso che:

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è una imposta, la cui corretta applicazione richiede che il calcolo della base imponibile avvenga attraverso la differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e la somma degli acquisti soggetti a registrazione al fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

nel settore agricolo, per l'esistenza di un regime speciale per l'IVA e del conseguente esonero dall'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria è, di fatto, impossibile giungere alla corretta determinazione della base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'IRAP;

stante l'impossibilità di determinare la corretta base imponibile ai fini IRAP, l'onerosità dell'applicazione di tale imposta al settore agricolo è stata limitata attraverso il contenimento dell'aliquota, prorogata di anno in anno al livello provvisorio dell'1,9 per cento, inferiore a quello che era, inizialmente, previsto per l'imposta a regime (4,25 per cento);

l'applicazione di una aliquota agevolata consente di limitare l'onerosità dell'imposta, ma non risolve il problema della sua applicazione al settore agricolo che, per quanto sopra, è riconducibile alla determinazione della base imponibile;

invita il Governo:

a consolidare l'aliquota IRAP sull'attuale livello dell'1,9 per cento e prevedere, in ogni caso, un piano di progressiva e significativa riduzione nell'ambito del più generale programma di riduzione delle imposte.

9/5310-bis/24. (Testo modificato nel corso della seduta). Didonè.

 

La Camera,

premesso che:

la presenza delle attività umane e, in specie di quelle agricole, è di fondamentale importanza ai fini della tutela e della valorizzazione delle risorse economiche sociali ed ambientali delle aree montane;

le azioni volte alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio sono, da tempo, considerate prioritarie nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale e regionale promosse dall'Unione europea nel quadro delle attività dei fondi a finalità socio-strutturale;

le misure a sostegno dello sviluppo delle aree meno favorite e, più in genere, di quelle caratterizzate da situazioni di particolare svantaggio, quali le aree montane rivestono primaria importanza, ai fini del perseguimento del più generale obiettivo dell'integrazione economica e sociale e, quindi, della riduzione degli squilibri interni al Paese;

invita il Governo:

a prevedere la concessione di specifiche agevolazioni fondate sull'eliminazione dell'accisa sul gasolio destinato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile da parte degli imprenditori agricoli che operano nei piccoli comuni montani con meno di 5000 abitanti.

9/5310-bis/25. (Testo modificato nel corso della seduta). Caparini.

 

La Camera,

premesso che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia, acquistabili senza bisogno di ricetta medica, per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico;

i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento di disturbi lievi e transitori;

l'attuale classificazione dei farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto ed appropriato ricorso costituirebbe un elemento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad individuare modalità opportune affinché l'Agenzia Italiana del farmaco adotti misure che consentano l'utilizzo esteso dei marchi per le specialità medicinali e la registrazione come OTC in Italia anche di quei farmaci che già lo sono in almeno due Paesi dell'Unione europea.

9/5310-bis/26.Rizzi.

 

La Camera,

premesso che:

nelle regioni del Nord e, in specie in Veneto e Lombardia, si concentra più del 25 per cento della produzione europea (UE a 15) di carni avicole;

gli allevamenti veneti e lombardi furono duramente colpiti dall'epidemia di influenza aviaria del 2000, le cui conseguenze non sono ancora oggi superate, anche a causa dell'incompleto intervento di parte pubblica che, pure, ai sensi della legge 218/1998, avrebbe dovuto essere pronto ed adeguato;

impegna il Governo:

a completare gli interventi in favore delle imprese colpite dall'influenza aviaria, al

fine di consentire il ripristino delle condizioni economiche, produttive e strutturali preesistenti l'epidemia stessa, prevedendo uno specifico finanziamento per un periodo di almeno 3 anni.

9/5310-bis/27.Bricolo.

 

La Camera,

premesso che:

la riforma delle norme nazionali di attuazione del regime comunitario delle quote latte, realizzata lo scorso anno, a seguito della conversione in legge 119/2003 del decreto-legge 49/2003 ed entrata «a regime» all'inizio dell'anno in corso, non ha consentito il superamento del complesso dei problemi pregressi accumulatisi nel corso di quasi un ventennio durante il quale l'Italia è stata gravemente inadempiente in materia di applicazione del suddetto regime comunitario;

la previsione, delineata a seguito della recente riforma della politica agricola comunitaria, di confermare fino al 2013 il regime delle quote per il settore lattiero caseario e l'ampliamento a nuovi Paesi membri dell'Unione europea accrescono il disagio dei produttori italiani che si trovano costretti a misurarsi, da un lato con il problema della storica insufficienza dei quantitativi assegnati e, dall'altro lato, con una crescente concorrenza all'interno del mercato europeo;

invita il Governo:

ad espletare ogni tentativo, affinché nelle competenti sedi comunitarie, sia riaperta la questione dell'attribuzione all'Italia di un quantitativo nazionale in linea rispetto al nostro potenziale produttivo ed al fabbisogno di latte sul mercato interno nazionale.

9/5310-bis/28. (Testo modificato nel corso della seduta). Vascon.

 

La Camera,

premesso che:

la provincia di Siracusa è stata esclusa dalla possibilità di diventare sede di un «polo sanitario di eccellenza» per la cura delle patologie (tumori e malformazioni prenatali in particolare) derivanti dalla presenza dell'area petrolchimlca Augusta-Priolo-Melilli;

nell'accordo concluso dal ministero con i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria rientra invece la realizzazione di poli di eccellenza a Messina;

la proposta di realizzazione di un centro di diagnosi e cura dei tumori a delle malformazioni prenatali a Siracusa si ispira anche alla specificità del territorio che ha una documentata incidenza di patologie legate alla presenza del polo petrolchimico, già dichiarato area ad alto rischio ambientale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le scelte compiute prevedendo anche la costituzione di un centro di eccellenza con la specificità della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei tumori e delle malattie legate all'area industriale della provincia di Siracusa.

9/5310-bis/29.Giuseppe Gianni.

 

La Camera

premesso che:

i contratti d'area, strumento negoziale definito nella legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono nati per recuperare, bonificare e riconvertire la produzione di vaste aree industriali dismesse e sono collocati in territori segnati da rilevanti dismissioni di grandi impianti industriali chimici e siderurgici, con tutte le conseguenti difficoltà di riconversione settoriale e di riqualificazione ambientale;

tali strumenti hanno avuto i propri punti di forza nella disponibilità di terreni attrezzati, nella competitività dei costi d'acquisto di capannoni e/o lotti industriali, nelle semplificazioni previste in termini di autorizzazioni e concessioni, nella disponibilità di risorse umane e nella competitività del costo del lavoro;

tra i punti di debolezza, invece, va annoverata prioritariamente la diffusa carenza infrastrutturale che contraddistingue le realtà territoriali su cui si sono insediati gli strumenti in questione. Essi, infatti, pur avendo previsto agevolazioni, non soltanto finanziarie, per le imprese che si sono insediate, non hanno erogato alcuna risorsa che servisse a potenziare i territori ospitanti in materia di infrastrutture e di compatibilità socio-ambientale;

in conseguenza di quanto premesso, nei comuni dove si sono insediati i C.d.A., alcuna risorsa è stata destinata per realizzare e/o potenziare le infrastrutture viarie necessarie, per adeguare le condutture fognarie comunali e/o i depuratori, per potenziare i servizi alle imprese o per offrire servizi socio-sanitari adeguati alle imprese ed agli operatori insediatisi;

non sono state potenziate, inoltre, le difese contro i possibili fenomeni naturali (erosione delle coste che, in qualche caso, mettono a rischio gli insediamenti) o contro i fattori inquinanti, né sono state destinate risorse per l'attivazione dei Protocolli di legalità che, però, sono stati ritenuti ineludibili al fine dell'attivazione stessa degli strumenti;

in questa situazione si accentua il rischio di una frattura tra le aree industriali e i territori circostanti e che non si offrono alle imprese stesse condizioni infrastrutturali e di sicurezza idonee, soprattutto in quei territori più esposti al rischio criminalità;

occorre subito fornire concrete risposte per lo sviluppo futuro di tutti gli insediamenti in questione, dei territori in cui gli stessi sono insediati e dei lavoratori che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, onde assicurare la compatibilità socio-ambientale dei contratti d'area, previsti dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, in relazione ai territori interessati, ulteriori strumenti agevolativi per i Comuni in cui sono localizzate le attività produttive di cui al citato strumento di programmazione negoziata, finalizzati all'attuazione dei protocolli di legalità allegati al C.d.A. alla realizzazione di nuove infrastrutture e al miglioramento di quelle esistenti.

9/5310-bis/30.Naro.

 

La Camera,

premesso che:

il processo avviato con la Conferenza euromediterranea dei ministri degli esteri, tenutasi a Barcellona nel 1995, al fine di creare legami forti e durevoli tra i Paesi del Mediterraneo, attraverso una politica di interdipendenza, fondata sull'uguaglianza, sulla reciprocità e sulla mutua responsabilità, ha assunto una rilevante importanza politica;

il bacino del Mediterraneo descrive una area geopolitica le cui tensioni per le caratteristiche culturali ed i trascorsi storici che le ispirano necessitano di peculiari condizioni di partenariato tra le nazioni ed i popoli;

l'approssimarsi della scadenza dell'istituzione dell'arca di libero scambio che attraverso la creazione di nuove opportunità di investimento nell'ambito di una cooperazione internazionale determinerà condizioni ideali alla crescita sociale ed economica e che l'Unione europea non potrà mantenere ed accrescere la propra prosperità se non sarà in grado di fornirne lo sviluppo anche nei paesi che si trovano nelle immediate vicinanze, contribuendo a riequilibrare le più evidenti disparità;

nei ultimi anni numerosi soggetti pubblici e privati hanno manifestato interesse all'area del Mediterraneo investendo risorse economiche e culturali e hanno evidenziato, pur nel raggiungimento di risultati anche apprezzabili, una carenza di coordinamento politico, che provoca una dispersione e discontinuità nelle loro attività;

l'associazione parlamentari euromediterranei, l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'unione delle università del Mediterraneo costituiscono un comitato aperto ai soggetti istituzionalmente riconosciuti al fine di creare momenti di partenariato politico e culturale per sollecitare quelle sinergie che consentono di realizzare nuove opportunità di investimento e di migliorare la qualità degli interventi nei paesi dell'area del Mediterraneo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di partecipare direttamente alla realizzazione di manifestazioni politiche e culturali nell'area del bacino del Mediterraneo al fine di agevolare il dialogo interreligioso e le relazioni interculturali per rilanciare nuove forme di cooperazione e partenariato, a partire dalla organizzazione della manifestazione «Luci dal Mediterraneo» giunta alla sua IV edizione.

9/5310-bis/31.Grillo.

 

La Camera,

premesso che:

il programma di costruzione degli edifici da assegnare ai profughi, ai sensi dell'articolo 18 e segg. della legge 137/52, è stato riproposto negli esercizi 1957-58 1959-60 dall'articolo 4 della legge 173/58 e per gli esercizi 1960-61, 1962-63 dall'articolo 5 della legge 1219/60;

l'obbligo invece di riserva dei posti, di cui all'articolo 17 della legge l37/52, è stato dapprima prorogato con l'articolo 3 della legge 173/78 ed infine introdotto come precetto di efficacia permanente dell'articolo 34 della legge 763 del 26 dicembre 1981 alla cui stregua «la regione territorialmente competente riserva a favore dei profughi un'aliquota di alloggi compresa da i programmi di intervento in materia di edilizia economica popolare non inferiore al 15 per cento. In tale contesto normativo si sono inserite la legge 865/71 e i decreti del Presidente della Repubblica n. 1036/72 e n. 1037/72;

tali norme hanno normato pure il destino del profughi, nel senso che le due provvidenze dei profughi, disciplinate dalla legge 137/52 - originariamente distinte: sono state unificate nell'unica forma della riserva (ex articolo 17);

con l'articolo 1 comma 24 della 560/93 che consentiva la vendita degli alloggi di edilizia economica popolare a favore degli assegnatari, è stata prevista, per la particolare categoria dei profughi, la possibilità di acquisizione degli stessi, alle condizioni di particolare favore e cioè il 50 per cento del costo di costruzione;

in senso contrario, a tale possibilità, si era espressa la Corte di cassazione con decisione 13949 del 13 dicembre 1999 la quale aveva affermato che la possibilità di acquisizione del bene alle condizioni di miglior favore può essere interpretata solo nel senso che, a quel trattamento, hanno diritto solo i profughi assegnatari degli alloggi realizzati e costruiti per loro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della legge n. 137 del 1952;

nel comma 3 dell'articolo 45 della legge n. 388 del 2000 è prevista la proroga sino al 30 dicembre 2005 del termine per le domande di cessione in proprietà di alloggi di profughi di cui all'articolo 1, 17-18 della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni nonché all'articolo 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993 n. 560;

il comma, inoltre, prosegue nel senso che le disposizioni relative al prezzo degli alloggi (50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio) «si applica a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 137 del 1952 e successive modificazioni»;

per chiarire ulteriormente la problematica, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2002 ha ribadito questi concetti e ha chiarito che con l'articolo 45 comma 3 della legge 13 dicembre 2000 n. 388 si era inteso estendere la facoltà di acquisto alle condizioni di miglior favore a tutti gli alloggi realizzati a favore dei profughi, sia ai sensi dell'articolo 18 sia ai sensi dell'articolo 17 (e cioè in quota di riserva);

successivamente con l'articolo 4 comma 223-224-225 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 si è ritenuto di apportare quei chiarimenti necessari per risolvere i problemi che erano stati sollevati dagli ex I.A.C.P. nonché per conferire chiarezza in materia.

tuttavia, ben lungi dall'operare chiarimenti, le nuove norme hanno fatto sorgere un nuovo contenzioso, tant'è vero che Federcasa, e cioè l'associazione che riunisce tutti gli ex Istituti autonomi case popolari, l'ha interpretata nel senso esattamente opposto a quello che era l'intendimento del legislatore e che era stato recepito, per l'appunto, nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2002;

tutto ciò premesso e considerato;

impegna il Governo:

ad emanare, nel più breve tempo possibile, norme finalizzate a chiarire e ad integrare sia l'articolo 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 commi 223, 224 e 225 sia le altre norme disciplinatiti la materia degli immobili dei profughi per risolvere i seguenti problemi:

1) rendere effettivo il diritto di tutti i profughi ad acquisire alle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 articolo 1 della legge n. 560 del 1993 gli alloggi che, a prescindere dalla data di costruzione, dalla natura dell'ente proprietario dell'immobile e dalla legge di finanziamento, abbiano ottenuto in assegnazione o siano stati ad essi riservati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 e successive modificazioni nonché l'articolo 34 della legge n. 763 del 1981;

2) che tale diritto venga esteso anche ai familiari conviventi nonché ai loro eredi;

3) che venga prorogato il termine previsto per la domanda di acquisizione degli immobili ubicati nell'intero territorio nazionale almeno sino al 31 dicembre 2008, prorogando il termine che attualmente l'articolo 45 comma III della legge n. 388 del 2000 ha stabilito nel 30 dicembre 2005;

4) che vengano emanate disposizioni chiarificatrici per quanto concerne il vincolo di destinazione d'uso gravante sugli immobili realizzati o assegnati ai profughi, a prescindere dall'anno di costruzione, dall'ente proprietario ovvero dalla relativa legge di finanziamento, statuendo che tale vincolo di destinazione non può essere modificato, tranne nel caso in cui risultino liberi e ben tre bandi di concorso riservati alla categoria dei profughi siano andati deserti;

5) per quanto concerne gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, affinché venga individuata nella Federazione degli esuli, l'ente deputato a individuare l'associazione ad essa aderente, avente personalità giuridica, come il soggetto titolato a richiedere l'acquisto di tali immobili.

9/5310-bis/32.Leone Annamaria.

 

La Camera,

premesso che:

Le imprese siciliane impiegate nel settore ortofrutticolo e dell'uva da tavola incontrano già da alcuni anni serie difficoltà, acuita dal recente ingresso nell'Unione europea dei nuovi Paesi del bacino mediterraneo, la cui economia è fondata prevalentemente sulle produzioni agricole, frutticole e sull'esportazione di uva da tavola e dall'incremento delle importazioni di frutta dalla Cina;

invita il Governo:

a prevedere l'adozioni di provvedimenti idonei a consentire maggiori agevolazioni sia alle imprese ortofrutticole che a quelle impegnate nella produzione di uva da tavola, anche attraverso la visualizzazione dei prezzi all'origine nei punti vendita al dettaglio, il rifinanziamento dei contratti di programma e di interventi per il rinnovamento degli impianti di coltivazione di uva da tavola nei territori I.G.P. (indicazione geografica protetta), controlli più severi sulla qualità e sulla sicurezza alimentare dei prodotti e l'abbattimento dei contributi previdenziali, costi di trasporto e di imballaggi.

9/5310-bis/33. (Testo modificato nel corso della seduta). Drago.

 

La Camera,

premesso che:

il Governo è impegnato in un'azione di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, anche attraverso una gestione ottimale delle risorse terapeutiche disponibili ai fini di un contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

visto che i farmaci OTC sono specialità medicinali di comprovata sicurezza ed efficacia acquistabili senza bisogno di ricetta medica, e per le quali è consentita la comunicazione diretta al pubblico e che i farmaci OTC non sono rimborsati dal Servizio sanitatio nazionale, e costituiscono l'opzione terapeutica più indicata per il trattamento dl disturbi lievi e transitori;

considerato che l'attuale classificazione del farmaci OTC non risponde alla necessità di una chiara e precisa identificazione di questi medicinali, il cui corretto e appropriato ricorso costituirebbe un elemento di positivo contributo al contenimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale;

invita il Governo:

ad introdurre con apposita norma una classe ad-hoc per i farmaci OTC, e ad individuare modalità opportune affinché l'Agenzia italiana del Farmaco adotti misure che consentano l'utilizzo estesa dei marchi per le specialità medicinali e la registrazione come OTC in Italia anche di quei medicinali che già lo sono in almeno due Paesi dell'Unione europea.

9/5310-bis/34. (Testo modificato nel corso della seduta). Dorina Bianchi, Maninetti, Lucchese, Peretti.

 

La Camera,

premesso che:

in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il comma 16 dell'articolo 3 della legge 350 del 24 dicembre 2003 stabilisce che le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artico1i 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

il successivo comma 18 del medesimo articolo definisce quelle che possano essere considerate spese per investimenti e quindi finanziabili attraverso l'indebitamento;

in particolare la lettera d) del comma 18 inserisce tra le spese anche quelle relative agli «oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale»;

non è tuttavia chiarito se il concetto di investimento possa avere un significato più ampio intendendosi con esso ricomprendere qualsiasi fattore che contribuisce alla crescita del capitale reale di una collettività sia in senso materiale che immateriale;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti onde evitare che la realizzazione di progetti di natura culturale siano resi impossibili a causa dell'applicazione da parte della Cassa depositi e prestiti di una interpretazione restrittiva del principio di cui ai. commi citati in premessa, eliminando pertanto un freno alla crescita del patrimonio culturale, sociale, educativo e ambientale di una popolazione e di un territorio.

9/5310-bis/35.Giuseppe Drago.

 

La Camera,

esaminato l'AC n. 5310-bis, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005);

tenuto conto che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta «legge Galli», recante «disposizioni in materia di risorse idriche», con lo scopo di riorganizzare il sistema dei servizi idrici in Italia ed assicurare l'integrazione territoriale e funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato, ha previsto la costituzione di ambiti territoriali ottimali - ATO - e la gestione in forma unitaria dei servizi dl acquedotto, fognatura e depurazione;

considerato che, nonostante siano passati 10 anni dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e nonostante in essa fossero previsti termini perentori dì sei mesi, la riforma non è stata ancora completata e ciò dimostra la necessità, di interventi immediati diretti a colmare le lacune legislative e le storture riscontrate nell'applicazione della legge stessa che impediscono di gestire meglio la risorsa acqua e ottimizzare il servizio idrico;

tenuto conto che la stessa legge n. 36 del 1994, all'articolo 9, concernente la disciplina della gestione del servizio idrico integrato, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, prevede la possibilità della gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme di gestione, previo coordinamento dei gestori, a livello di ambito ottimale, da parte di un unico soggetto;

tenuto conto altresì che soprattutto nei piccoli comuni delle realtà montane alpine e appenniniche, spesso composti da frazioni sparse sul territorio, ove gli acquedotti comunali e i fontanili sono comunemente gestiti in economia, si riscontrano le maggiori difficoltà di applicazione di una rigida disciplina sul gestore unico dell'ATO, mettendo in difficoltà le amministrazioni comunali e rendendo critica la situazione di gestione per i cittadini utenti del servizio idrico;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione un intervento legislativo di modifica della legge Galli che consenta una gestione integrata del servizio idrico più consone alle esigenze dei piccoli comuni di montagna, assicurando comunque la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

9/5310-bis/36.Guido Rossi, Parolo.

 

La Camera,

esaminato l'AC n. 5310-bis, recaante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005);

tenuto conto che lo svolgimento dei mondiali di sci del 2005 nella Valtellina rappresenta, per la Valtellina e per la regione Lombardia, non solo un'occasione sportiva ma anche un'ulteriore possibilità di crescita dell'area dal punto di vista infrastrutturale, turistico e di immagine;

considerato che per la migliore riuscita del progetto sportivo si stanno già impegnando tutte le realtà locali, regione, provincia, comuni, comunità montana e anche privati sponsorizzatori, che con tutte le risorse disponibili appoggiano l'organizzazione dell'evento;

tenuto conto che nonostante le risorse fino ad oggi messe a disposizione, sia da parte dello Stato sia da parte della regione, per assicurare la realizzazione delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali, la Valtellina è ancora penalizzata da una viabilità assolutamente inadeguata e dalla mancanza di vie di comunicazione con i territori oltre confine e con la rete autostradale nazionale ed europea;

tenuto conto altresì che soprattutto le strade statali 36 e 38, che raggiungono il collasso già con gli incrementi del traffico del fine settimana, si dimostrano attualmente insufficienti a sopportare le punte di traffico conseguenti allo svolgimento di un evento sportivo così importante come quello dei mondiali di sci;

considerato che l'accessibilità alla Valtellina rientra tra le opere di importanza strategica della legge obiettivo come da delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;

tenuto conto che i progetti per la nuova strada statale 38, tratto Colico-Tartano, è in fase di definitiva approvazione e di completamento dell'istruttoria speciale ex «Legge obiettivo» presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad inserire le opere viarie della Valtellina in un quadro di finanziamento di opere statali, al fine di garantire le risorse necessarie per poter procedere all'appalto del 1o lotto funzionale delle infrastrutture indispensabili al regolare svolgimento dei campionati mondiali di sci del 2005.

9/5310-bis/37.Parolo.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 comma 29 della legge finanziaria tutt'ora in discussione ha prorogato per l'anno 2005, per i lavoratori frontalieri in attività di servizio, una deduzione fiscale, già prevista all'articolo 2, comma 11 della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

impegna il Governo:

ad estendere per motivi di equità e giustizia fiscale detta deduzione agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza ed oggi esclusi.

9/5310-bis/38. Bornacin.

 

La Camera,

premesso che in Italia la percentuale degli studenti universitari laureati è del 9 per cento mentre la media europea è del 23 e che i fondi della legge n. 390 del 1991 vengono usati per borse di studio senza un rientro delle somme versate,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di istituire un fondo rotativo per finanziare la concessione di prestiti d'onore agli studenti universitari che abbiano superato gli esami dell'anno precedente.

9/5310-bis/39. (nuova formulazione) Buontempo.

 

La Camera,

in considerazione del fatto che lo sport italiano viene sostenuto dal contributo decisivo delle circa 100.000 società sportive dilettantistiche, e dalle centinaia di migliaia dì volontari che le animano e in considerazione del fatto che tali società operano in condizioni finanziarie di grande difficoltà si invita il Governo a proporre al CONI di destinare non meno del 50 per cento dei contributi aggiuntivi previsti dall'emendamento del Governo per le attività dilettantistiche.

9/5310-bis/40. Paolone, Lolli.

 

La Camera,

ricordato che:

la conclusione del servizio obbligatorio di leva ha fatto venir meno l'assistenza degli accompagnatori militari per i grandi invalidi;

lo Stato si è fatto carico di tale problema tramite l'approvazione della legge 27 dicembre 2002, n. 288 («Provvidenze in favore dei grandi invalidi»), che concede un assegno mensile sostitutivo di 878 euro;

la legge prevede la successiva estensione dell'assegno sostitutivo a tutti coloro che fruivano dell'accompagnatore militare;

a tal fine, è necessario reperire risorse aggiuntive per finanziare l'apposito fondo costituito dall'articolo 2 della medesima legge;

invita il Governo:

a promuovere iniziative per garantire l'aumento degli stanziamenti dedicati alla categoria dei grandi invalidi, rifinanzianziando la citata legge n. 288 del 2002, ovvero ad introdurre e agevolare forme alternative di assistenza.

9/5310-bis/41. (Testo modificato nel corso della seduta). Campa.

 

La Camera,

premesso che:

per consentire all'inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del 21 dicembre 2001 per l'accesso alla Valtellina,

impegna il Governo:

a stanziare un contributo a favore di ANAS Spa per permettere tale inizio.

9/5310-bis/42. Scherini.

 

La Camera,

in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2005,

impegna il Governo:

a sostenere una politica fiscale a favore delle famiglie che mantengono ed assistono al loro interno persone con disabilità gravi e gravissime come definite dalla legge n. 104.

9/5310-bis/43. Castellani.

 

 

La Camera,

invita il Governo:

a definire i requisiti tecnici del sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comma 6 e 7, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, commi 3 e 4, tali da assicurarne la controllabilità a distanza indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.

9/5310-bis/44. (Testo modificato nel corso della seduta). Gianfranco Conte.

 

La Camera,

premesso:

il tradizionale impegno a favore dell'economia triestina e giuliana;

le difficoltà derivanti dal recente ingresso della Slovenia nell'Unione europea, che determina la delocalizzazione di imprese e condizioni di sfavore per l'economia triestina e giuliana;

invita il Governo:

a reintegrare nei tradizionali termini e quantitativi lo stanziamento triennale per il «Fondo Trieste» ed il «Fondo Gorizia» di cui alla legge istitutiva del fondo stesso.

9/5310-bis/45. (Testo modificato nel corso della seduta) Menia, Romoli.