XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2005 - Lavori preparatori alla Camera - A.C. 5310-bis Esame in sede consultiva - Parte II | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 653 Progressivo: 2 | ||
Data: | 25/10/04 | ||
Abstract: | Esame in sede consultiva | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Finanziaria 2005 Lavori preparatori alla Camera A.C. 5310-bis Esame in sede consultiva |
n. 653/2 Parte II
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25 ottobre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
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File: BI0703b
INDICE
Volume II
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione)
VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
XII Commissione (Affari sociali)
XIII Commissione (Agricoltura)
XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
Commissione per le questioni regionali
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Venerdì 8 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Venerdì 8 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI.
La seduta comincia alle 13.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Pietro FONTANINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 5310-bis, legge finanziaria 2005, ed il disegno di legge C. 5311, recante il Bilancio dello stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di previsione di competenza della Commissione e agli ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) e lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricordo che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario, ai fini della ripresentazione in Assemblea, che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli. Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. Gli emendamenti presentati presso le commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica. Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1. Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la commissione bilancio. Per questi motivi sottolineo come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità. Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricordo che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità. Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricordo che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2004.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, in via preliminare, fa presente che la Nota di aggiornamento, presentata il 30 settembre, ha confermato le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF di luglio. In particolare, la crescita reale del PIL, con un tasso nella misura del 2,1 per cento, sembra sensibilmente superiore a quello stimato nel DPEF dell'anno scorso, laddove l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche corrisponde al 2,7 per cento del PIL. Rispetto alle previsioni contenute nel DPEF è invece mutata la previsione di spesa per interessi, diminuita dal 5,3 al 5,1 per cento del PIL, così come un certo miglioramento appare riscontrabile con riferimento alle stime relative all'indebitamento netto. Ricorda quindi, sempre in via preliminare, che la manovra di finanza pubblica è volta a ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici e che essa viene effettuata attraverso la legge finanziaria e quella di bilancio. Rileva che la legge Finanziaria per il 2005 è stata costruita in un modo diverso da quello adottato finora, un modo certamente innovativo. Ciò trova conferma nella lettera inviata dal Presidente della Camera al Presidente della Commissione Bilancio, nella quale alcune norme sono state definite, oltre che innovative, altresì problematiche rispetto alle prassi degli anni passati. Il Presidente della Camera ha infatti attirato l'attenzione sulle disposizioni recate dall'articolo 3 che introducono un limite di incremento massimo di stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio dello Stato individuati attraverso ampie categorie, prevedendo, altresì, la rimodulazione negli esercizi successivi delle autorizzazioni di spesa. La portata di tale norma appare, a prima vista, non facilmente configurabile ed è comunque assai più ampia delle disposizioni di precedenti leggi finanziarie che avevano già previsto riduzioni in misura unica per tutti i capitoli di bilancio rientranti in determinate categorie di spesa. Il presidente della Commissione Bilancio ha quindi presentato alla Commissione un documento di valutazione, approvato dalla Commissione, in cui si afferma che la materia e le finalità perseguite dall'articolo 3 costituiscono obiettivi tipici e appropriati della manovra correttiva affidata alla legge finanziaria e che occorre verificare l'esatta portata della norma, ovvero l'adeguatezza e sufficienza della strumentazione normativa adottata. Con il medesimo documento si invita il Governo a fornire tutti gli elementi di chiarimento utili per un'attenta verifica della portata delle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4, la loro sostenibilità sotto il profilo economico e del buon andamento delle amministrazioni interessate. Ricorda quindi che il Governo aveva già manifestato la sua disponibilità a fornire ulteriori elementi di conoscenza, oltre a quelli già espressi in sede di illustrazione della Nota di aggiornamento e che ha annunciato la prossima presentazione di un disegno di legge collegato alla finanziaria che recherà misure volte a favorire la crescita del potere d'acquisto, della competitività e interventi di riduzione delle tasse. Questi interventi, definiti «proattivi», si affìancheranno alla legge finanziaria vera e propria. Ricorda quindi che nella stessa occasione, la Camera ha approvato una risoluzione con la quale ha impegnato il governo «a considerare come collegato il provvedimento destinato a contenere le misure di sostegno dello sviluppo, della competitività e del potere di acquisto, da approvarsi, auspicabilmente, entro il termine di approvazione della legge finanziaria». Da tali rilievi si deduce che è stata fatta, di fatto, la riforma della Finanziaria, riportandola alla sua essenza originaria: ovvero lo strumento contabile, inteso come puro aggiustamento di bilancio. Non più contenitore di provvedimenti a pioggia, ma strumento di pianificazione e di controllo economico armonico e coerente, proiettato al contenimento del debito pubblico, e a un miglior bilanciamento tra spese ed entrate. In questo senso deve essere interpretato, a suo avviso, l'atto della Commissione Bilancio che ha permesso al Presidente della Camera di espungere dalla Finanziaria alcune disposizioni di spesa giudicate incoerenti rispetto alle finalità dello strumento finanziario adottato. In passato, infatti, si partiva dai valori tendenziali, i quali venivano ridotti della percentuale necessaria per arrivare al risultato previsto. Per capire di quanto ridurre questi valori tendenziali e come distribuire in modo equo lo sforzo di manovra, la strada scelta quest'anno appare molto rigorosa. Il punto di partenza è dato dalle stime di spesa migliori a disposizione per l'anno 2004. Queste spese sono state incrementate per le varie voci delle percentuali predeterminate, nella maggior parte dei casi, il 2 per cento. È rimasta invariata la spesa per prestazioni sociali e pensioni, imponendo così dei tetti di spesa rispetto alle dinamiche previste dal dato tendenziale, ovvero dalla legislazione vigente. Il disegno di legge fìnanziaria prevede che il tetto del 2 per cento sia applicato al perimetro delle pubbliche amministrazioni, quel perimetro definito dal Ministro dell'economia e delle finanze rilevante per l'indebitamento netto «versione Maastricht». Occorre quindi considerare gli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli strumenti di attuazione della manovra di finanza pubblica in rapporto al conto economico delle amministrazioni pubbliche, piuttosto che al bilancio dello Stato in senso stretto. Fa presente che l'obiettivo di indebitamento netto del 2,7 per cento del PIL, viene fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2005 un disavanzo del 4,4 per cento del PIL. La manovra di finanza pubblica per il 2005 comporta, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro. Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, gli interventi inseriti nell'articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare nel complesso, un miglioramento dell'indebitamento netto di 15.432 milioni di euro, risultante da un aumento delle entrate per 5.743 milioni di euro (maggiori entrate per 7.204 milioni di euro e minori entrate per 1.461 milioni di euro); da una riduzione delle spese per 9.689 milioni di euro (minori spese per 10.612 milioni di euro e maggiori spese per 923 milioni di euro). È prevista, per il 2005, la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro. L'effetto correttivo complessivo delle misure contenute nella finanziaria e delle dismissioni immobiliari ammonta, pertanto, a 22,4 miliardi di euro. Tra l'importo complessivo della manovra, necessario per correggere gli andamenti tendenziali in modo da conseguire nel 2005 un indebitamento netto del 2,7 per cento del PIL, e gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e del previsto programma di dismissioni immobiliari sussiste pertanto una differenza di 1,6 miliardi di euro. L'ulteriore miglioramento dei conti presumibilmente dovrebbe ricondursi ad un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel tendenziale. Con specifico riferimento al disegno di legge finanziaria, fa presente che gli interventi disposti dall'articolato dovrebbero determinare maggiori entrate per 7.204 milioni di euro (al netto dei proventi delle dismissioni immobiliari). Le misure volte a garantire un maggior gettito sono quelle che riguardano, in particolare, l'adeguamento degli studi di settore e dall' ampliamento della platea dei soggetti interessati (articolo 34, commi 13-20), quelle in materia di imposte sugli immobili e di imposte sulle locazioni (articolo 32), quelle recanti una revisione della disciplina in materia di tassazione delle cooperative (articolo 36, commi 1-8), che dovrebbe comportare maggiori entrate per 465 milioni di euro e quelle relative all' aumento dell'accisa sulle sigarette (articolo 36, comma 17), da cui dovrebbe provenire un maggior gettito per 500 milioni di euro. Quanto alla diminuzione di entrate, pari a 1.461 milioni di euro, questa dovrebbe derivare dalla proroga dell'aliquota IRAP ridotta per il settore agricolo (articolo 36, comma 34), che dovrebbe determinare minori entrate per 386 milioni di euro, dalla proroga del regime speciale IVA a favore dell'agricoltura (articolo 36, comma 20), che dovrebbe determinare minori entrate per 242 milioni di euro. La riduzione della spesa corrente primaria dovrebbe essere assicurata in particolare dalla rideterminazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sulla base del limite di incremento del 2 per cento rispetto alle previsioni dell'esercizio 2004, come risultanti a seguito delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 168/2004 (articolo 3); per effetto di tale rideterminazione dovrebbe determinarsi, con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, una riduzione delle spese per 1.200 milioni di euro. La spesa corrente primaria dovrebbe ridursi altresì per effetto della la nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali (articolo 6), ridefinita in relazione alla regola generale, imposta a tutte le amministrazioni pubbliche, di contenere l'incremento delle spese entro il limite del due per cento rispetto agli stanziamenti dell'anno precedente. Quanto alla spesa nel settore sanitario, ricorda che essa viene incrementata del 2 per cento, non rispetto al fondo sanitario dell'anno scorso, ma rispetto alla spesa effettivamente realizzata nell'anno. Naturalmente, ricorda, la disciplina dell'intera materia è subordinata ad un'intesa tra il Governo e le Regioni. Con riferimento al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, fa presente che il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione vigente per il 2005, corrispondente alla differenza tra le entrate finale e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 60.295 milioni di euro. Il risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente (differenza tra la somma delle entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti) assume un valore negativo di 17.354 milioni di euro. L'avanzo primario (che è dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, esclusa la spesa per interessi) risulta di 12.407 milioni di euro. Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 90.241 milioni di euro. Quanto alle variazioni rispetto alle previsioni per il 2004, quelle per il 2005 evidenziano, rispetto alla legge di assestamento per il 2004, come modificata per effetto della manovra operata con il decreto-legge n. 168 del 2004, un peggioramento del saldo netto da finanziare di 3.352 milioni di euro, derivante da un incremento delle entrate finali di 563 milioni di euro; da un incremento delle spese finali di 3.915 milioni di euro. A differenza del saldo netto da finanziare, il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2005 registra, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, comprensive degli effetti del decreto-legge n. 168/2004, un miglioramento di 2.694 milioni di euro. Riguardo alle spese iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, quelle di parte corrente registrano, rispetto al 2004, un incremento di 3.384 milioni di euro e quelle in conto capitale un incremento di 531 milioni di euro. Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2004 corretto dalla manovra determinata dal decreto-legge n. 168/2004, una riduzione della spesa per interessi, pari a 2.202 milioni di euro. L'incremento delle spese correnti primarie ammonta pertanto a circa 5.585 milioni di euro. La manovra operata con il decreto-legge n. 168/2004 ha determinato, con riferimento all'assestato 2004, una riduzione delle spese finali di circa 3.675 milioni di euro, di cui 1.935 milioni di riduzione della spesa corrente e 1.740 milioni di spesa in conto capitale. Quanto, poi agli effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato determinati dal disegno di legge finanziaria, fa presente che, secondo le stime fornite dal Governo, il complesso delle disposizioni introdotte dal disegno di legge finanziaria (articolato e tabelle), determinano sia un aumento delle entrate per 12.430 milioni di euro che un aumento delle spese per 1.145 milioni di euro. Per effetto delle variazioni recate alle previsioni di entrata e di spesa in conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, i saldi del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, risultano rideterminati nei seguenti valori: il saldo netto da finanziare risulta pari a 49.011 milioni di euro (con un miglioramento, rispetto al bilancio a legislazione vigente, di 11.285 milioni); il risparmio pubblico assume un valore negativo per 17.164 milioni di euro (con un leggero miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 190 milioni); il ricorso al mercato risulta pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a 234.008 milioni di euro (con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 9.472 milioni). L'articolo 3 del disegno di legge finanziaria fissa un limite di incremento del 2 per cento agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005. Il limite viene calcolato assumendo come base le previsioni iniziali dell'esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168/2004. Secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 3, la regola non si applica agli stanziamenti relativi agli organi costituzionali, alla spesa per interessi sui titoli di Stato, alle prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e ai trasferimenti all'Unione europea. Sono altresì escluse dall'applicazione del limite all'incremento gli stanziamenti relativi a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui. Anche la spesa per il personale non è soggetta al vincolo previsto dall'articolo 3, in quanto, come si stabilisce nel medesimo articolo, gli stanziamenti per il personale sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dai contratti già stipulati. Quanto ai profili di competenza della Commissione, fa presente che questi riguardano, in primis, gli stanziamenti per la Presidenza del Consiglio dei ministri nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda che la soppressione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio ha comportato l'inserimento, nell'ambito del centro di responsabilità n. 3 (Tesoro) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di una serie di unità previsionali di base, tra le quali qui rilevano, in particolare quella relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelle concernenti l'editoria, la protezione civile e il servizio civile nazionale. Nel disegno di legge di bilancio 2005 a legislazione vigente la prima voce, (U.P.B. 3.1.5.2), ha una dotazione in termini di competenza pari a 490,59 milioni di euro, interamente di parte corrente, che, rispetto alle previsioni assestate per il 2004 (334,00 milioni di euro) registra un incremento pari a 157,49 milioni di euro (incremento correlato alle assegnazioni disposte dal CIPE in sede di riparto del Fondo aree sottoutilizzate). La voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria ha uno stanziamento di 444,49 milioni di euro per la parte corrente (U.P.B. 3.1.5.14) e di 30,63 milioni di euro in conto capitale (U.P.B. 3.2.10.2). L'ammontare complessivo (spese di parte corrente e spese in conto capitale) risulta dunque di 475,12 milioni di euro e, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, si evidenzia una riduzione pari a 22,50 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, interamente afferenti alla parte corrente. Quanto alla voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile, lo stanziamento di parte corrente (U.P.B. 3.1.5.15) ammonta a 41,65 milioni di euro, interamente destinati al fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, con una diminuzione di 4,55 milioni di euro rispetto all'assestamento 2004. Per la parte in conto capitale (U.P.B. 3.2.10.3) si dispone uno stanziamento di 1.697,65 milioni di euro, con una riduzione di 157,98 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004 (pari a 1.855,63 milioni di euro). L'ammontare complessivo della spesa (parte corrente più conto capitale) per il 2005 è di 1.739,30 milioni di euro in termini di competenza. Quanto allo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale, lo stanziamento, interamente di parte corrente (U.P.B. 3.1.5.16), è pari a 119,24 milioni di euro per competenza e cassa, interamente destinati al fondo per gli interventi del servizio civile nazionale. Non si registrano variazioni rispetto alle previsioni assestate 2004. Vi sono infine altre U.P.B. di parte corrente, alcune delle quali inserite nel centro di responsabilità «Tesoro» che, a seguito della soppressione dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, pur non concernendo direttamente le competenze di questa possono presentare profili di interesse per la Commissione affari costituzionali. Si tratta, in particolare, delle voci relative all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (U.P.B. 3.1.2.14), con uno stanziamento in termini di competenza pari a 24,23 milioni di euro, ridotto di 3,61 milioni rispetto alle previsioni assestate 2004; all'Istituto nazionale di statistica (U.P.B. 3.1.2.27), con una previsione di spesa pari a 150,20 milioni di euro: si registra un incremento di 0,96 milioni di euro; al Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione (U.P.B. 3.1.2.33), il cui stanziamento di 98,52 milioni di euro risulta incrementato di 84,63 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate; all'Ufficio del Garante per la tutela della privacy (U.P.B. 3.1.2.42), recante un appostamento di 10,02 milioni di euro (invariato rispetto all'assestamento); agli Organi costituzionali (U.P.B. 3.1.5.1), con uno stanziamento complessivo di 1.631,73 milioni di euro (+79,50 rispetto all'assestamento); alla Corte dei conti (U.P.B. 3.1.5.10), con una dotazione di 237,11 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate si rileva un incremento pari a 0,54 milioni di euro; al Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (U.P.B. 3.1.5.11): reca uno stanziamento pari a 166,22 milioni di euro (+0,10 milioni rispetto all'assestamento); al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana (U.P.B. 3.1.5.13), con uno stanziamento di 1,19 milioni di euro, rimasto sostanzialmente invariato rispetto al bilancio assestato 2004. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8). Quanto agli stanziamenti in termini di competenza, questi, nel bilancio di previsione per il 2005 a legislazione vigente ammontano a 24.937,47 milioni di euro, di cui 22.028,76 milioni di euro per la parte corrente e 2.908,71 milioni di euro in conto capitale. Rispetto al totale delle spese finali dell'intero bilancio dello Stato, tali stanziamenti rappresentano il 5,4 per cento. Nell'ambito del bilancio dell'Interno le spese correnti e quelle in conto capitale incidono sul totale delle spese finali rispettivamente per l'88,3 per cento e l'11,7 per cento. Le spese totali previste dal bilancio assestato per l'anno 2004 sono pari a 25.730,44 milioni di euro, di cui 22.501,64 milioni di euro di parte corrente e 3.228,80 milioni di euro in conto capitale. Lo stato di previsione del Ministero per il 2005 registra dunque, rispetto al bilancio assestato 2004, una riduzione delle spese pari a 792,96 milioni di euro, frutto di una riduzione di 472,88 milioni di euro per la parte corrente e di 320,09 milioni di euro per le spese in conto capitale. Nell'ambito della ripartizione delle spese di competenza secondo i centri di responsabilità reputa opportuno rilevare una riduzione, a suo avviso da rimeditare, degli stanziamenti previsti per la Pubblica sicurezza. Quanto agli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e sugli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fa presente che, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, nella tabella A (fondo speciale di parte corrente) allegata al disegno di legge finanziaria, è ad esso riservato un accantonamento pari a 214,51 milioni di euro per il 2005, 119,01 milioni per il 2006 e a 126,01 milioni per il 2007. Ricorda che la legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 3509) recava per tale ministero un accantonamento pari a 35,62 milioni di euro per il 2004, 54,71 per il 2005 e 55,27 per il 2006. Gli accantonamenti, per quanto riguarda le materie di interesse della I Commissione, sono finalizzati all'istituzione del poliziotto di quartiere, alla lotta all'immigrazione clandestina, agli ufficiali collegamento, al progetto AENEAS, ai vigili del fuoco e alle misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia. La tabella B (fondo speciale in conto capitale) non reca alcun accantonamento a favore del Ministero dell'interno. La legge finanziaria per il 2004 recava importi pari a 17,80 milioni di euro per il 2004 e a 4,5 milioni per il 2005. Le spese relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono inserite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: esse pertanto non assumono autonoma evidenza nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge finanziaria 2005. Segnala, peraltro, che la relazione al disegno di legge prevede, con riferimento agli accantonamenti in tabella A relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, che essi sono in parte destinati a finalità concernenti materie di interesse della I Commissione, quali le misure di sostegno ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti e le norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche. Non risultano invece, tra le finalizzazioni degli accantonamenti in tabella B relativi al medesimo ministero, riferimenti a materie riconducibili alla I Commissione. La tabella C determina invece il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione é effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio. Per il Ministero dell'interno l'attuale tabella C non reca variazioni contabili, confermando gli importi già previsti per il 2005 e il 2006 dalla legge finanziaria 2004. Per quanto concerne le voci riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la tabella C apporta alcune variazioni agli importi previsti dalla legge finanziaria 2004. Le tabelle D e E non riguardano la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Interni. Quanto ai profili di interesse della Commissione, invece, nel disegno di legge finanziaria per il 2005, la tabella F annovera nel settore 3 («Interventi per calamità naturali»), la rimodulazione di varie voci di spesa, concernenti il reintegro del Fondo per la protezione civile e l'erogazione di contributi relativi alla ricostruzione di territori colpiti da sisma, tutti facenti capo all'U.P.B. 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; nel settore 27 (»Interventi diversi»), alcune rimodulazioni incidenti su capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, relative a finanziamenti e interventi per gli enti locali (U.P.B. 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali e U.P.B. 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali). Fa quindi presente che, nell'ambito delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2005 assume particolare interesse, in relazione alle competenze della I Commissione (Affari costituzionali), l'articolo 24, recante norme per la razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione, finalizzate a migliorarne l'efficienza operativa ed a contenere la spesa pubblica, nonché l'articolo 27, comma 3, che introduce un incentivo all'acquisto di personal computer da parte delle pubbliche amministrazioni, a sostegno della diffusione delle tecnologie informatiche. Segnala quindi le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, che incrementa, dall'anno 2005, le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2004 (articolo 3, comma 47) per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, in misura pari a 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale non dirigenziale dei Corpi di Polizia e delle Forze armate. Rileva quindi le disposizioni recate dall'articolo 15 che, al comma 4, ultimo periodo, e al comma 5, autorizzano, rispettivamente, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004 (i relativi oneri rimanendo a carico del Centro) e le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a proseguire, nel 2005, nei rapporti di impiego a tempo determinato stipulati (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104) al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero. Con riferimento, infine, alle disposizioni stralciate dal disegno di legge finanziaria per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento, fa presente che esse non presentano profili di interesse della Commissione. Da ultimo, osserva che merita un approfondimento la disposizione recata dal primo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, atteso che esso non sembra prevedere una clausola volta a salvaguardare le particolari forme e condizioni di autonomia conferite alle Regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.
Michele SAPONARA (FI), desidera esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore e per l'esaustività della relazione svolta.
Remo DI GIANDOMENICO (UDC) desidera anch'egli riconoscere la compiutezza del lavoro svolto dal relatore.
Pietro FONTANINI, presidente, ritiene opportuno che sia effettivamente svolto un approfondimento della questione da ultimo posta dal relatore, concernente il disposto recato dall'articolo 6 comma 1 del disegno di legge finanziaria per il 2005 e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Martedì 12 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.
La seduta comincia alle 14.50.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'8 ottobre.
Donato BRUNO, presidente, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il deputato Schmidt ha svolto un'approfondita relazione, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza dell'8 ottobre scorso, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno ai documenti di bilancio, limitatamente alle parti di competenza della Commissione affari costituzionali, è stato fissato per la giornata di domani, mercoledì 13 ottobre, alle ore 12. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Mercoledì 13 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.
La seduta comincia alle 17.40.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre.
Donato BRUNO, presidente, avverte che il presidente della V Commissione (Bilancio) ha fatto pervenire dell'ulteriore documentazione trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze, relativa alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del disegno di legge finanziaria per il 2005. Alla luce di tale acquisizione, invita il relatore ad esprimere il proprio intendimento in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, alla luce della documentazione testé trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze, che consente di individuare le voci di spesa per le quali trova applicazione la regola in base alla quale si stabilisce nella misura del due per cento l'incremento degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2005, propone di differire alla seduta di domani il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, al fine di consentire di procedere ad un'ulteriore riflessione.
Carlo LEONI (DS-U), condivide la proposta avanzata dal relatore e, a sua volta, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia differito a domani.
Donato BRUNO, presidente, ritenendo che sia possibile accedere ad entrambe le proposte testé formulate, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è differito alle ore 11 della giornata di domani, giovedì 14 ottobre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.50.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Mercoledì 20 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il Ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia, e il Sottosegretario per l'interno, Antonio D'Alì.
La seduta comincia alle 15.20.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, il 13 ottobre 2004.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di venerdì 8 ottobre il deputato Schmidt ha svolto la relazione sui documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione Affari costituzionali e che l'esame in sede consultiva dei provvedimenti in titolo dovrà concludersi nella seduta odierna.
Margherita COLUCCINI (DS-U) reputa opportuno formulare una riflessione di carattere metodologico, con la quale denunciare la poco condivisibile tendenza del Governo a spostare il baricentro degli interventi ascrivibili alla manovra finanziaria, dal dibattito e dalle delibere assunte in sede parlamentare, alle decisioni assunte in sede di esecuzione e di attuazione amministrativa delle stesse. Nel merito, rileva che il disegno di legge finanziaria per il 2005 non reca misure dirette a incentivare lo sviluppo del sistema produttivo del Paese e che, allo stato, non è dato conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in proposito, né quali siano gli strumenti giudicati idonei allo scopo. Alle perplessità testé espresse, si aggiunge il rilievo che i conti sottostanti il disegno di legge finanziaria per il 2005 sembrano poco convincenti, così come, d'altronde, i calcoli per il 2004 si sono rivelati inesatti. In particolare, con riferimento alle previsioni di entrata per il 2004, denuncia il calcolo errato relativamente al gettito che sarebbe dovuto conseguire alle disposizioni in materia di condono edilizio e di concordato fiscale. Altra misura che, non avendo trovato attuazione, ha determinato, nei fatti, un minor gettito, rispetto alle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 2004, è stata quella che prevedeva la dismissione degli immobili della difesa. Da ciò consegue che l'obiettivo del contenimento del deficit al 2,9 per cento non è stato raggiunto e che, atteso che neanche il disegno di legge finanziaria per il 2005 contiene interventi di ampio respiro, gli obiettivi macroeconomici che prefigura appaiono poco credibili e, nella sostanza, rendono la manovra decisamente modesta. D'altro lato, la rideterminazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sulla base del limite di incremento del 2 per cento rispetto alle previsioni per l'esercizio del 2004, come risultanti a seguito delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 168 del 2004, comporta una riduzione notevole delle disponibilità di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli enti territoriali. Atteso, inoltre, che la documentazione fornita dal Governo si palesa insufficiente e tale da precludere un'effettiva determinazione, da parte del Parlamento, degli effetti sui saldi della finanza pubblica della manovra di bilancio per il 2005, sembrano lesi taluni principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione. In particolare, la fissazione del suddetto principio unico del 2 per cento e, conseguentemente, la difficile individuazione degli interventi previsti dalla manovra di bilancio, appaiono contrastare con il disposto dell'articolo 72 e, a contrario, degli articoli 76 e 77, nonché con il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, laddove sanciscono la titolarità del potere legislativo in capo alle Camere e prevedono che il bilancio dello Stato sia approvato, con cadenza annuale, da parte delle Camere stesse. Per tali ragioni, e denunciando altresì l'ennesimo ritardo nell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, rileva la portata modesta e riduttiva della manovra in atto e la sua inadeguatezza a favorire lo sviluppo del Paese.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 4). Avverte quindi che gli emendamenti Detomas ed altri 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, che sono volti ad escludere le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito di applicazione dei principi fondamentali stabiliti dall'articolo 6 per il rispetto del patto di stabilità interno per gli enti territoriali, presentano profili di inammissibilità, in quanto sono suscettibili di determinare minori risparmi di spesa e non sono corredati di idonea e puntuale copertura. Invita pertanto i presentatori a ritirarli, al fine di un'eventuale ripresentazione degli stessi alla V Commissione (Bilancio), una volta opportunamente riformulati sotto il profilo della copertura finanziaria. Invita quindi i medesimi presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Detomas e altri 6.01, recante disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché gli emendamenti Detomas e altri 10.1, 11.1, 22.1 e 38.1, concernenti l'applicabilità di talune disposizioni del disegno di legge finanziaria alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto tali proposte emendative presentano profili di inammissibilità analoghi a quelli sopramenzionati. Avverte inoltre che è da considerare inammissibile l'emendamento Tab. F 1. Mazzuca, in quanto impropriamente volto ad inserire in tabella F, allegata al disegno di legge finanziaria, una nuova voce non compresa tra quelle recate dalla tabella D, allegata alla medesima legge. Fa infine presente che è stato presentato un solo emendamento al disegno di legge di bilancio (Costa Tab.2.1) (vedi allegato 5), volto a ridurre lo stanziamento dell'unità revisionale di base 3.1.5.1. (Organi costituzionali) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia. Fa conclusivamente presente che si può passare all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria. Avverte infine che gli emendamenti Detomas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 10.1, 11.1, 22.1 e 38.1 e l'articolo aggiuntivo Detomas 6.01 sono stati sottoscritti anche dai deputati Boato, Bressa e Maran.
Marco BOATO (Misto-Verdi-U), in assenza dei loro presentatori, dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Molinari 14.1 e Mazzuca 29.2, nonché l'articolo aggiuntivo Molinari 14.01, al precipuo scopo di evitarne la decadenza e consentirne quindi, in caso di reiezione, l'eventuale ripresentazione in una fase successiva dell'iter di esame.
Donato BRUNO, presidente, invita infine il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge finanziaria.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Detomas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 10.1, 11.1, 22.1 e 38.1, nonché dell'articolo aggiuntivo 6.01, preannunciando che la finalità di tali emendamenti si rinviene nella condizione recata nella proposta di relazione da lui predisposta sulla tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che la Commissione esaminerà successivamente, ai sensi della quale viene rappresentata alla la V Commissione (Bilancio) l'esigenza di prevedere, all'articolo 6, commi 1, 3, lettera b), 4, 5 e 13, del disegno di legge finanziaria, che al rispetto del patto di stabilità interno per gli enti territoriali, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 24, comma 14, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) e che, sino alla adozione di specifiche norme di attuazione in materia, all'attuazione delle medesime finalità si provvede mediante l'applicazione di procedure concertate, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Molinari 14.1, Paola Mariani 15.1, Mazzuca 29.2 e Ascierto 35.1. Quanto, infine, all'emendamento Amici 29.1, pur condivienone le finalità, formula un invito al ritiro ai fini di una sua ripresentazione presso la V Commissione (Bilancio), esprimendo altrimenti parere contrario.
Donato BRUNO, presidente, invita il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge finanziaria.
Il Ministro Enrico LA LOGGIA, esprime pareri conformi a quelli del relatore.
Siegfried BRUGGER (Misto-Min.linguist.), nel dichiararsi soddisfatto della condizione preannunciata dal relatore con riferimento alla proposta di parere relativa alla tabella 2, ritira gli emendamenti Detomas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 10.1, 11.1, 22.1 e 38.1, nonché l'articolo aggiuntivo 6.01, di cui è cofirmatario, preannunciando l'intenzione di ripresentarli alla V Commissione (Bilancio) previa riformulazione sotto il profilo della copertura finanziaria.
La Commissione respinge l'emendamento Molinari 14.1.
Sesa AMICI (DS-U) fa proprio l'emendamento Paola Mariani 15.1.
Marco BOATO (Misto-Verdi-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento Paola Mariani 15.1, cui aggiunge la propria firma.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paola Mariani 15.1, Amici 29.1, Mazzuca 29.2.
Donato BRUNO, presidente, constata l'assenza del deputato Ascierto, presentatore dell'emendamento 35.1, fa presente che si intende che vi abbia rinunziato. Avverte che non sono stati presentati ordini del giorno e che, con riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza della Commissione Affari costituzionali e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole con una condizione. Comunica inoltre che è stata presentata, dai deputati Amici, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Lucidi e Minniti, una proposta alternativa di relazione sulla medesima tabella 2. A tale proposito, avverte che sarà in primo luogo posta in votazione la proposta di parere del relatore e la sua eventuale approvazione determinerà la preclusione della proposta alternativa di parere. Nel caso, invece, di reiezione della proposta di parere del relatore, si passerà alla votazione della proposta alternativa di parere.
Marco BOATO (Misto-Verdi-U), dichiara voto di astensione sulla proposta di parere favorevole con una condizione del relatore sulla tabella 2 e, ove questa venisse respinta, preannuncia voto favorevole sulla proposta alternativa di relazione di cui è cofirmatario.
Graziella MASCIA (RC) dichiara voto contrario sulla proposta di relazione favorevole con una condizione del relatore.
Sesa AMICI (DS-U), pur condividendo la finalità sottesa alla condizione apposta dal relatore alla sua proposta di relazione favorevole, dichiara su di essa il suo voto contrario, alla luce di considerazioni di carattere più generale nel merito della manovra di bilancio.
Marco BOATO (Misto-Verdi-U), pur confermando la dichiarazione di voto di astensione precedentemente espressa, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Amici.
Pietro FONTANINI (LNFP) dichiara voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore, condividendo, in particolare, i contenuti recati dalla condizione ivi apposta.
La Commissione approva la proposta di parere con una condizione del relatore sulla tabella 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 6), rimanendo in tal modo preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati dai deputati Amici, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Lucidi e Minniti (vedi allegato 7). Nomina infine il deputato Schmidt relatore presso la V Commissione (Bilancio).
Donato BRUNO, presidente, avverte che, con riferimento alla tabella 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole con una osservazione. Comunica altresì che è stata presentata, dai deputati Amici, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Lucidi e Minniti, una proposta alternativa di relazione. Avverte quindi che sarà in primo luogo posta in votazione la proposta di parere del relatore e la sua eventuale approvazione determinerà la preclusione della proposta alternativa di parere. Nel caso, invece, di reiezione della proposta di parere del relatore, si passerà alla votazione della proposta alternativa di parere.
Marco BOATO (Misto-Verdi-U) invita il relatore a riformulare la sua proposta di relazione nel senso di sostituire l'osservazione ivi apposta con una condizione.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, pur condividendo il suggerimento del deputato Boato, ritiene tuttavia preferibile mantenere la proposta di relazione così come presentata, atteso che il contenuto dell'osservazione ivi recata investe profili di natura prettamente tecnica ed economica rispetto ai quali sembra opportuno non introdurre una condizione.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore sulla tabella n. 8 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 8), rimanendo in tal modo preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati dai deputati Amici, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Lucidi e Minniti (vedi allegato 9). Nomina infine il deputato Schmidt relatore presso la V Commissione (Bilancio).
La seduta termina alle 15.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis).
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 6.
Al comma 1 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 2. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 3. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
Al comma 5, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 4. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
Al comma 13, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 5. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica.
2. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a mantenere il saldo di bilancio concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto al tasso programmato d'inflazione.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
6. 01. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
ART. 10.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
ART. 11.
Al comma 1, sopprimere le parole: dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
ART. 14.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Fino a quando non saranno approvate le norme, in armonia con quanto previsto per la carriera diplomatica e prefettizia, per il riordinamento della carriera dei funzionari di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2005, 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro per l'anno 2007, al fine di proseguire la graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2-ter. Sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2005, 35 milioni di euro per l'anno 2006 e 45 milioni di euro per l'anno 2007, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2005: - 24 milioni di euro;
2006: - 13 milioni di euro;
2007: - 13 milioni di euro;
Ministero dell'interno:
2005: - 46 milioni di euro;
2006: - 87 milioni di euro;
2007: - 122 milioni di euro;
Ministero della difesa:
2005: - 5 milioni di euro;
2006: - 5 milioni di euro;
2007: - 10 milioni di euro.
14. 1. Molinari, Boato.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, e fino all'entrata in vigore del riordinamento di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per garantire l'omogeneità dei trattamenti fra le carriere della pubblica amministrazione, per il personale di cui agli articoli 1, 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano, per la definizione degli aspetti giuridici del rapporto d'impiego degli appartenenti, le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2004, di 500 mila euro per il 2005 e di 500 mila euro per il 2006.
Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 500 mila euro;
2006: - 500 mila euro;
2007: - 500 mila euro.
14. 01. Molinari, Boato.
ART. 15.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di consentire l'attuazione del regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 in materia di immigrazione ed in particolare dell'articolo 24, avente per oggetto l'istituzione dello sportello unico per l'immigrazione, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo potranno avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, ovvero destinato a questo compito da altra amministrazione statale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'interno:
2005: - 2 milioni di euro;
2006: - 2 milioni di euro;
2007: - 2 milioni di euro.
15. 1.Paola Mariani, Amici, Boato.
ART. 22.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province automone di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
22. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Boato, Bressa, Maran.
ART. 29.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket per gli anni 2005, 2006 e 2007 il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive istituito presso il Ministero dell'interno è incrementato di 50 milioni di euro in ragione annua.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:
Art. 37-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
29. 1.Amici, Leoni, Bressa, Boato, Lucidi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007»; b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale».
Conseguentemente, nel medesimo articolo 29, al comma 9, le parole: maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono sostituite dalle seguenti: maggiori entrate pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».
29. 2. Mazzuca, Boato.
ART. 35.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Con le stesse modalità e condizioni stabilite dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e dall'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono alienati tutti gli alloggi individuali del patrimonio dello Stato, in uso al Ministero dell'interno e concessi al personale della Polizia di Stato, non ubicati nelle infrastrutture di servizio o, se ivi ubicati, che non siano operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio, ma quelli che si trovino all'interno o nel perimetro delle stesse strutture non operative.
35. 1.Ascierto.
ART. 38.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
38. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.
TAB. F.
Alla tabella F, settore n. 27, Ministero interno, inserire la seguente voce: Legge n. 448 del 1998, Art. 27 (Fornitura gratuita di libri di testo):
2005: + 103.291;
Conseguentemente, alla medesima tabella, settore n 27, Ministero economia e finanze, voce Legge n. 183 del 1987, articolo 5 (fondo rotativo politiche comunitarie), apportare la seguente modificazione:
2005: - 103.291;
Tab. F. 1. Mazzuca.
ALLEGATO 5
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 205.
EMENDAMENTO
TAB. 2.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, u.p.b. 3.1.5.1 - (Organi Costituzionali), apportare le seguenti modifiche:
CP: - 79.503.564;
CS: - 79.503.564.
Tab. 2. 1. Costa.
ALLEGATO 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA
La I Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2005, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2005,
tenuto conto che le disposizioni recate dall'articolo 6 del disegno di legge finanziaria 2005, concernenti il patto di stabilità interna per gli enti territoriali sono dettate ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,
considerato che tali disposizioni costituzionali si riferiscono alle regioni a statuto ordinario e che trovano applicazione nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente condizione:
a) all'articolo 6, commi 1, 3, lettera b), 4, 5 e 13, preveda la V Commissione (Bilancio), che le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità perseguite dall'articolo in esame nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 24, comma 14, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) e che, sino alla adozione di specifiche norme di attuazione in materia, il rispetto del patto di stabilità interno con riferimento ai predetti enti ad autonomia speciale sia assicurato mediante l'applicazione di procedure concertate, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 18, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003).
ALLEGATO 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) (C. 5310 Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEI DEPUTATI AMICI, BRESSA, LEONI, BOATO, MASCIA, LUCIDI, MINNITI
La I Commissione,
esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
esaminato il disegno di legge n. 5310-bis, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
considerato che:
nella manovra di bilancio per il 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa, nell'ambito di un tetto del 2 per cento, per il triennio 2005-2007 determina riduzioni molto significative delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali a fronte di una crescita delle spese correnti che è stata pari al 5 per cento all'anno, secondo i dati dell'ultimo triennio, con ulteriori o almeno tendenziali incrementi di spesa nei prossimi tre anni;
appare ineludibile che il Governo espliciti, in modo analitico, quali leggi sono sottoposte al limite di incremento di spesa stabilito con il principio unico del 2 per cento, specificando i relativi effetti sui capitoli e sulle unità previsionali di base ed in particolare, per quanto di competenza della Commissione, quali sono gli effetti di tale misura sul bilancio del Ministero dell'Interno;
gli effetti della manovra di bilancio per il 2005 appaiono dubbi, giacché così come formulato dal Governo il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa appare di difficile applicazione alla natura obbligatoria della quasi totalità delle spese di parte corrente o, conseguentemente, induce a considerare ulteriori misure di riduzione delle risorse o di incrementi dei costi al fine di rispettare tale principio;
il principio unico del 2 per cento, è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, che riserva alle Camere l'approvazione dei bilanci secondo principi e tempi certi, ad esempio considerando che la non presentazione della Relazione Previsionale e Programmatica - per la parte seconda e i relativi allegati - preclude al Parlamento una effettiva determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica della manovra di bilancio per il 2005;
il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa elaborato sulla base della spesa «storica» di tutte le amministrazioni preclude una effettiva programmazione della spesa pubblica, i cui indirizzi di bilancio dovrebbero altresì valutare riduzioni o incrementi delle risorse destinate ai diversi capitoli in relazione ai fabbisogni dei singoli settori;
anche per i profili sopra richiamati il disegno di legge finanziaria per il 2005 evidenzia come siano assenti, se non espressamente preclusi, progetti strutturali di investimento per la Pubblica Amministrazione e, in particolare per le attività di sicurezza, come si deduce dall'entità degli stanziamenti previsti, nella spesa corrente, per il Ministero dell'Interno alla Tabella A;
il disegno di legge finanziaria per il 2005 aggrava le già difficili e complesse condizioni di servizio degli operatori delle Forze di polizia, in ragione delle maggiori attività e funzioni determinate dall'applicazione della legge vigente sull'immigrazione, che in assenza di nuove assunzioni impongono una sensibile sottrazione di risorse umane e finanziarie alle attività di contrasto del crimine;
tali valutazioni appaiono confermate, al comma 2 dell'articolo 14, dagli incrementi del tutto inadeguati, in considerazione del differenziale inflattivo riconosciuto dal Governo, per i rinnovi contrattuali comprensivi degli oneri accessori e degli straordinari, già insufficiente in ordine all'andamento tendenziale dell'inflazione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n.350, per «corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico» per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195;
il disegno di legge finanziaria per il 2005 non prevede ulteriori incrementi rispetto agli stanziamenti indicati nella manovra di bilancio per l'anno corrente per l'attuazione del riordino delle carriere nel settore della sicurezza, contraddicendo in tal modo impegni assunti dal Governo nel confronto con le organizzazioni sindacali di settore;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
ALLEGATO 8
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) (C. 5310 Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
RELAZIONE APPROVATA
La I Commissione,
esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2005 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
tenuto conto che l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria per il 2005, dispone, al comma 1, che gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2005 possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio;
considerata la rilevanza delle funzioni espletate dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai fini della tutela e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione della criminalità,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del limite di incremento del 2 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005 gli stanziamenti di competenza e di cassa riferiti al comparto della «pubblica sicurezza», recati dalle unità previsionali di base ricomprese nell'ambito del Centro di responsabilità n. 5 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno, individuando conseguentemente le compensazioni necessarie al fine di assicurare comunque il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 2 del disegno di legge medesimo.
ALLEGATO 9
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) (C. 5310 Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEI DEPUTATI AMICI, BRESSA, LEONI, BOATO, MASCIA, LUCIDI, MINNITI
La I Commissione,
esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno;
esaminato il disegno di legge n. 5310-bis, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
considerato che:
nella manovra di bilancio per il 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa, nell'ambito di un tetto del 2 per cento, per il triennio 2005-2007 determina riduzioni molto significative delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali a fronte di una crescita delle spese correnti che è stata pari al 5 per cento all'anno, secondo i dati dell'ultimo triennio, con ulteriori o almeno tendenziali incrementi di spésa nei prossimi tre anni;
appare ineludibile che il Governo espliciti, in modo analitico, quali leggi sono sottoposte al limite di incremento di spesa stabilito con il principio unico del 2 per cento, specificando i relativi effetti sui capitoli e sulle unità previsionali di base ed in particolare, per quanto di competenza della Commissione, quali sono gli effetti di tale misura sul bilancio del Ministero dell'Interno;
gli effetti della manovra di bilancio per il 2005 appaiono dubbi, giacché così come formulato dal Governo il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa appare di difficile applicazione alla natura obbligatoria della quasi totalità delle spese di parte corrente o, conseguentemente, induce a considerare ulteriori misure di riduzione delle risorse o di incrementi dei costi al fine di rispettare tale principio;
il principio unico del 2 per cento, è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, che riserva alle Camere l'approvazione dei bilanci secondo principi e tempi certi, ad esempio considerando che la non presentazione della Relazione Previsionale e Programmatica - per la parte seconda e i relativi allegati - preclude al Parlamento una effettiva determinazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica della manovra di bilancio per il 2005;
il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa elaborato sulla base della spesa «storica» di tutte le amministrazioni preclude una effettiva programmazione della spesa pubblica, i cui indirizzi di bilancio dovrebbero altresì valutare riduzioni o incrementi delle risorse destinate ai diversi capitoli in relazione ai fabbisogni dei singoli settori;
anche per i profili sopra richiamati il disegno di legge finanziaria per il 2005 evidenzia come siano assenti, se non espressamente preclusi, progetti strutturali di investimento per la Pubblica Amministrazione e, in particolare per le attività di sicurezza, come si deduce dall'entità degli stanziamenti previsti, nella spesa. corrente, per il Ministero dell'Interno alla Tabella A;
il disegno di legge finanziaria per il 2005 aggrava le già difficili e complesse condizioni di servizio degli operatori delle Forze di polizia, in ragione delle maggiori attività e funzioni determinate dall'applicazione della legge vigente sull'immigrazione, che in assenza di nuove assunzioni impongono una sensibile sottrazione di risorse umane e finanziarie alle attività di contrasto del crimine;
tali valutazioni appaiono confermate, al comma 2 dell'articolo 14, dagli incrementi del tutto inadeguati, in considerazione del differenziale inflattivo riconosciuto dal Governo per i rinnovi contrattuali comprensivi degli oneri accessori e degli straordinari, già insufficiente in ordine all'andamento tendenziale dell'inflazione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n.350, per «corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico» per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
il disegno di legge finanziaria per il 2005 non prevede ulteriori incrementi rispetto agli stanziamenti indicati nella manovra di bilancio per l'anno corrente per l'attuazione del riordino delle carriere nel settore della sicurezza, contraddicendo in tal modo impegni assunti dal Governo nel confronto con le organizzazioni sindacali di settore.
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Ministro della giustizia Roberto Castelli.
La seduta comincia alle 8.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che ieri sono stati assegnati in sede consultiva il disegno di legge C. 5310-bis (legge finanziaria 2005), ed il disegno di legge C. 5311 (Bilancio dello stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 6, del Regolamento la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.
Avverte altresì che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, le Commissioni dovranno comunque concludere il proprio esame in sede consultiva dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2004.
Luigi VITALI (FI), relatore, rileva che il bilancio di previsione dello Stato costituisce l'autorizzazione giuridica all'esercizio finanziario coincidente con l'anno solare successivo. A norma dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione, esso non può introdurre nuove o maggiori spese né nuove entrate, ma quantifica, in termini di competenza e di cassa, le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa sulla base della legislazione vigente.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2005 (A.C. 5311/Tabella 5) reca spese finali per complessivi 7.111,2 milioni di euro.
Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2005, si articola nel seguente modo: 6.807,5 milioni di euro per le spese correnti, pari al 95,7 per cento delle spese finali del Ministero; 303,7 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 4,3 per cento del totale delle spese.
Del complessivo ammontare delle spese (7.111,2 milioni di euro), l'84,9 per cento (6.044,5 milioni di euro) rappresenta la quota di spesa giuridicamente vincolante, costituita in massima parte (4.920,7 milioni di euro) da spese dipendenti da fattori legislativi e da spese obbligatorie (allegato 2 alla tabella 5).
Complessivamente, rispetto ai 7.726,5 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 351), le previsioni per il 2005 evidenziano una diminuzione dell'8,6 per cento (615,3 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.828,9 milioni di euro) la diminuzione è pari al 10,1 per cento (717,7 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base.
Tale diminuzione è dovuta in gran parte al decremento delle spese di giustizia (U.P.B. 2.1.2.1. del Centro di responsabilità «Affari di giustizia») pari a 821,5 milioni di euro. Tale diminuzione deriva, in particolare, dalla soppressione del capitolo 1361 (Somme dovute per estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane s.p.a.) ed all'eliminazione del relativo stanziamento per la cessazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 350/2003.
Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1995-2004 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall'1,1 per cento del bilancio 1995 all'1,3 per cento dei bilanci 1996-1999, all'1,4 per cento del periodo 2000-2002 fino all'1,7 per cento del bilancio 2004.
Il bilancio a legislazione vigente per il 2005 si presenta, invece, in controtendenza attestandosi sulla percentuale dell' 1,5 per cento, in calo, quindi, rispetto al 2004.
Il progetto di bilancio di previsione per il 2005 individua nell'ambito del Ministero della giustizia i seguenti 5 Centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Affari di giustizia; Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile.
Tale ripartizione amministrativa si conforma alla struttura organizzativa su base dipartimentale delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del ministero in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
All'interno dei 5 centri di responsabilità amministrativa si collocano le unità previsionali di base che sono oggetto della decisione parlamentare.
Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di responsabilità amministrativa, si può constatare che la maggior parte degli stanziamenti risulta attribuita, come di consueto, ai centri Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e Amministrazione penitenziaria che complessivamente gestiscono l'86,4 per cento (circa 6.144 milioni di euro) della spesa complessiva del Ministero.
Nell'ambito del centro di responsabilità «Gabinetto», lo stato di previsione presenta un aumento di 1,7 milioni di euro rispetto all'assestamento 2004.
Per quanto riguarda il centro di responsabilità «Affari di giustizia», le previsioni assestate per il 2004 recavano 1.468,3 milioni di euro, pressoché integralmente imputabili a spese correnti; si propone una notevole diminuzione pari a 831,6 milioni di euro (di sole spese correnti).
Per quanto riguarda il centro di responsabilità «Organizzazione giudiziaria» le previsioni assestate per il 2004 recavano 3.404,3 milioni di euro, di cui 3.313,8 per le spese correnti; si propone un aumento di 100,8 milioni di euro (di cui 96,7 per spese correnti).
Nell'ambito della complessiva dotazione di parte corrente, la parte preponderante degli stanziamenti (2.991,8 milioni di euro) è costituita dalle spese di funzionamento.
Per quanto concerne più le spese per il personale di magistratura, l'allegato n. 14 alla tabella 5 indica presuntivamente in servizio, alla data del 31 dicembre 2004, 8.632 magistrati per i cui stipendi e assegni fissi sono stanziati 882,6 milioni di euro (cap. 1400).
Per quanto concerne il centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» le previsioni assestate per il 2004 recavano 2.628,6 milioni di euro (2.564,3 di parte corrente e 64,3 in conto capitale); rispetto a tali previsioni si evidenzia un aumento di 10,7 milioni di euro.
Per quanto concerne il centro di responsabilità «Giustizia minorile» le previsioni assestate per il 2004 recavano 144,9 milioni di euro (141,9 di parte corrente e 3 in conto capitale); a raffronto con tali previsioni, la competenza per il 2005 registra un lieve aumento di 0,6 milioni di euro. Le risorse gestite dal centro sono prevalentemente destinate a spese di funzionamento per lo più di natura obbligatoria, in quanto rappresentate dagli oneri per le retribuzioni del personale.
Per quanto attiene alle funzioni-obiettivo indicate nello stato di previsione del Ministero della giustizia, la ripartizione degli stanziamenti per il 2005 è la seguente: Servizi generali delle Pubbliche amministrazioni: 32,8 milioni di euro, con un aumento di 17,8 milioni euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004; Ordine pubblico e sicurezza: 7.051,7 milioni di euro, con una diminuzione di 735,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004; Protezione sociale: 26,6 milioni di euro, con nessuna variazione rispetto alle previsioni assestate 2004.
L'ammontare dei residui passivi presunti alla data del 1o gennaio 2005 viene valutato in 1.294,8 milioni di euro, di cui 890,4 per le unità previsionali di parte corrente e 404,4 per quelle in conto capitale.
La massa spendibile - costituita dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza ammonta per il 2005 a 8.406 milioni di euro, con una diminuzione dell'11,3 per cento rispetto alle previsioni assestate per il 2004 (9.357,8).
L'autorizzazione complessiva di cassa, cioè la consistenza delle somme che possono effettivamente essere pagate, è prevista per il 2005 in 7.204,7 milioni di euro (di cui 6.810,4 di parte corrente), con un coefficiente medio di realizzazione, rispetto al volume della massa spendibile, dell'85,7 per cento.
Alcuni stanziamenti per interventi di interesse del settore giustizia, e in particolare per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono iscritti nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si tratta dei seguenti stanziamenti in conto capitale pari a 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2005 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15) che è compresa tra le spese per investimenti del centro di responsabilità Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2). Tale previsione (cap. 7528) costituisce annualità di un limite di impegno quindicennale destinato a finanziare l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali per l'esecuzione di costruzioni, miglioramenti e manutenzione straordinaria di edifici destinati e da destinare a sede degli uffici giudiziari e a casa mandamentale», ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. f) della legge n. 448/1998 (collegato 1999).
Inoltre sono previsti 200 milioni di euro in conto competenza e 200,6 milioni di euro in termini di cassa per l'anno finanziario 2005 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), che è presente tra le spese per investimenti gestite dal centro di responsabilità Opere pubbliche e edilizia dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tabella 10). La totalità della spesa iscritta nel cap. 7473 è destinata alla costruzione, completamento, adattamento, permuta, manutenzione straordinaria e progettazione degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena.
Relativamente al disegno di legge finanziaria per il 2005 la tabella A (Fondo speciale di parte corrente) prevede per il Ministero della giustizia, relativamente al triennio 2005-2007, un accantonamento complessivo di 96,2 milioni di euro, ripartito in ragione di 30,6 milioni di euro per il 2005, di 32,8 milioni di euro sia per il 2006 che per il 2007.
Al riguardo la relazione governativa al disegno di legge finanziaria afferma che l'accantonamento è diretto a consentire la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941 e disposizioni in materia di organico della Cassazione, nonché per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002 che istituisce EUROJUST per la lotta alle gravi forme di criminalità.
Rispetto alla finanziaria dello scorso anno si osserva che gli stanziamenti per il triennio di riferimento presentano una diminuzione complessiva di 24,5 milioni di euro, passando dai 120,7 mln di euro totali accantonati per il triennio 2004-2006 ai 96,2 milioni previsti per il triennio 2005-2007.
La tabella B (Fondo speciale di conto capitale, destinato alle spese di investimento), per il triennio 2005-2007, reca accantonamenti in favore del Ministero della giustizia per un totale di 50 milioni di euro: 10 milioni nel 2005 e 20 milioni sia per il 2006 che per il 2007.
Per il Ministero della giustizia la tabella C reca i seguenti stanziamenti: 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007 per il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 4.1.2.1, Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, cap. 1768); l'entità del finanziamento conferma quanto previsto dalla finanziaria 2004; euro 137.000 per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, finalizzati all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a norma dell'articolo 1, comma 43, della legge 549/1995 (U.P.B. 1.1.2.1, Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1160); anche in tal caso, le autorizzazioni di spesa sono le stesse della finanziaria 2004.
Tra le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2005 (A.C. 5310-bis), assume particolare interesse in relazione alle competenze della II Commissione l'articolo 31 (Interventi in materia di giustizia). Va poi segnalata, tra le disposizioni in materia di entrata, quella recata dall'articolo 32 (Redditi immobiliari-Lotta al sommerso) che al comma 15 prevede specifiche ipotesi di nullità dei contratti di locazione. È stato invece stralciato, poiché estraneo al contenuto proprio della finanziaria, l'articolo 29, comma 8, che, modificando l'articolo 3, comma 1, della legge 27/1981, prevede la corresponsione dell'indennità giudiziaria ai magistrati in astensione obbligatoria per maternità.
L'articolo 31 introduce una serie di interventi diretti al recupero di risorse finanziarie per l'amministrazione della giustizia: dall'abolizione dell'esenzione totale dal contributo unificato per le spese di giustizia, alla revisione in aumento dei relativi scaglioni di pagamento; dalla introduzione di limiti per le indennità in favore dei giudici di pace, ad una complessiva revisione della disciplina delle custodie giudiziarie di autoveicoli, finalizzata ad una rapida distruzione delle giacenze. È stata poi stralciata la norma che prevedeva la proroga di due anni per gli incarichi dei giudici tributari.
I primi tre commi dell'articolo 31 intervengono sulla disciplina del contributo unificato, introducendo modifiche al testo unico spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002).
Il comma 1 sopprime le esenzioni dal contributo unificato che il suddetto TU prevedeva per i processi di valore inferiore a 1.100 euro (articolo 10, comma 4) e ai quali e ora è, invece, connesso un prelievo di 30 euro (comma 2).
Il comma 2 provvede, inoltre, nell'ottica di un aumento generalizzato, ad una revisione degli importi dovuti per gli scaglioni di valore dei procedimenti, all'occorrenza modificando il comma 1 dell'articolo13 del Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 ed arrotondando gli importi derivanti dalla conversione in lire. Gli aumenti per i primi tre scaglioni sono pari al 10 per cento circa mentre quelli per le cause di valore più elevato (oltre 52.000 euro) possono essere quantificati nell'ordine del 20 per cento.
Il comma 3 dell'articolo 31 del provvedimento ritocca in aumento (articolo 13, comma 2, del Testo Unico) anche gli importi del contributo unificato da versare per i processi esecutivi immobiliari - che passa da 155 a 200 euro - nonché per quelli di opposizione agli atti esecutivi (da 103,30 a 120 euro).
Mentre il comma 5 contiene la specificazione che le maggiori entrate, derivanti dall'intervento in esame, saranno destinate al pagamento dei debiti pregressi e al funzionamento degli uffici giudiziari, i commi 4 e 6 dell'articolo 31 modificano la legge 374/1991, istitutiva del giudice di pace.
Il comma 4 dell'articolo 31 contiene disposizioni di coordinamento conseguenti alla introduzione del contributo di 30 euro per i processi fin ora esenti. La norma, infatti, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 46 della legge 374, fa venir meno l'esenzione da ogni tassa e imposta per le cause e le attività conciliative di valore inferiore a 1.033 euro. Ne deriva, di conseguenza, che anche in tali ipotesi debba essere versato il contributo minimo di 30 euro, stabilito dal nuovo comma 1 dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 115/2002.
Il comma 6, aggiungendo il comma 4-ter all'articolo 11 della legge 374/1991, pone un limite alle indennità percepibili dai giudici di pace, ora fissate a 72.000 euro lordi all'anno. Tale limite è, inoltre, esteso alle indennità percepite dai giudici tributari.
I commi da 8 a 17 dettano disposizioni concernenti le custodie giudiziarie di autoveicoli e sono finalizzati alla drastica riduzione dei costi ad esse connessi, derivanti dalla circostanza che «i corpi di reato (...) rimangono sottoposti a vincolo anche molto tempo dopo la definizione del giudizio, con la conseguenza che permangono gli oneri di custodia a carico dell'erario anche quando sono cessate le esigenze processuali».
Al fine di evitare il ripetersi di tali evenienze, si dispone che i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro, siano alienati al titolare del deposito, con le modalità di cui al comma 9, anche se non confiscati, qualora ricorrano determinate condizioni (lettere da a) a d) del comma 8).
I compensi spettanti ai custodi vengono fortemente ridimensionati e, in deroga a quanto previsto dalle tabelle di cui all'articolo 59 del Testo Unico n. 115/2002, forfetariamente fissati in: euro 6 mensili per motoveicoli e ciclomotori; euro 24 mensili per autoveicoli e rimorchi di massa inferiore alle 3,5 tonnellate, macchine agricole ed euro 30 mensili per autoveicoli e rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate (comma 14).
Tali importi subiscono una riduzione del 20per cento per ogni anno di custodia successivo al primo (comma 15) e sono corrisposti in cinque ratei annui, a partire dal 2006 (comma 16); diversamente dispone l'articolo 59 del Testo Unico sulle spese di giustizia, in base al quale la riduzione dei compensi spettanti ai custodi è connessa soltanto allo stato di conservazione del bene.
Il comma 17 dispone l'applicazione di tale complessiva disciplina alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate ed ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché ricorrano le condizioni precedentemente illustrate.
Il comma 18, modifica, eliminando la fase relativa alla acquisizione del parere del consiglio dell'ordine, il procedimento di liquidazione, di cui all'articolo 82 del Testo Unico n.115/2002, dell'onorario e delle spese spettanti al difensore in caso di gratuito patrocinio. Si mira, attraverso tale disposizione, alla riduzione dei costi legati al suddetto istituto, dal momento che le spese sostenute dal difensore per ottenere il parere, rientrando tra quelle previste all'articolo 75 del medesimo Testo Unico, sono a carico dello Stato.
Il comma 19 dispone l'adeguamento del contributo forfettario (di cui all'articolo 30 del Testo Unico n.115/2002) che la parte che si costituisce in giudizio deve versare anticipatamente per le notificazioni eseguite dai funzionari di cancelleria. Tale contributo è fissato in euro 8, in luogo degli attuali importi, individuati nella tabella di cui all'allegato 1 del Testo Unico (che il comma 20 del disegno di legge in esame provvede ad abrogare) che vanno da un minimo di euro 2,46 ad un massimo di euro 4,93 e che non subiscono ritocchi dall'anno 1979.
Il comma 15 dell'articolo 32 prevede che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Si tratta di una disposizione sanzionatoria che dalla mancata registrazione dei contratti sopra richiamati fa discendere la nullità degli stessi.
La disposizione in esame ha ad oggetto tutti i contratti di locazione, sia quelli ad uso abitativo, sia quelli ad uso commerciale, disciplinati sia dalle norme generali contenute nel codice civile (articoli 1571-1614), sia da apposite leggi speciali.
Dall'esame finora svolto evidenzia che gli interventi più significativi previsti per il settore giustizia riguardano l'aumento del contributo unificato, l'eliminazione della fascia dei procedimenti civili da tale contributo esente e la introduzione di limiti per le indennità in favore dei giudici di pace. A tal proposito rileva che le voci che implicano nuove entrate per il Ministero della giustizia sono ricavate sostanzialmente dall'aumento delle spese a carico dei contribuenti. Ritiene poi opportuno verificare l'entità delle entrate a favore del Ministero causate dalla modifica delle norme sul contributo unificato.
Rileva inoltre l'opportunità che siano stati predisposti limiti per le indennità a favore dei giudici di pace, onde evitare situazioni nelle quali tali giudici arrivino a guadagnare più dei magistrati togati. Evidenzia inoltre la necessità di introdurre una disciplina organica avente ad oggetto la magistratura onoraria e a tal proposito rileva che la Commissione inizierà a breve l'esame di una proposta di legge a sua firma volta a disciplinare la magistratura di complemento.
In conclusione giudica la finanziaria per l'anno 2005 interlocutoria rispetto alle finalità di sviluppo e rilancio dell'economia. Ritiene infine che sia opportuno rivedere le norme sul gratuito patrocinio, in quanto l'abuso di tale istituto è diventato fonte di spesa fuori controllo. A tal proposito evidenzia come le innovazioni legislative introdotte non sono riuscite ad evitare un utilizzo strumentale di tale istituto.
Vittorio TARDITI (FI), nel condividere le osservazioni del relatore, esprime perplessità sulla norma che prevede un contributo unificato di trenta euro per le cause di valori pari o inferiore a 1033 euro, oggi esenti. Rileva infatti che tale disposizione si pone in contrasto con la ratio della esenzione voluta dal legislatore per permettere un più facile utilizzo della giustizia per le cause cosiddette «bagattellari». Evidenzia inoltre che con la finanziaria per l'anno 2005 si aumentano e si introducono nuove tasse, senza che siano indicate soluzioni per garantire una giustizia più celere.
Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che nell'affrontare la questione dei costi della giustizia la Commissione debba tenere conto anche dell'alto livello di litigiosità giudiziaria presente nel Paese. Si tratta di una litigiosità speso strumentale, che si potrebbe contrastare anche con strumenti fiscali. Un intervento in tal senso è proprio la disposizione del disegno di legge finanziaria in esame che rimodula la disciplina del contributo unificato. Sarebbe poi necessario sanare una serie di distorsioni che non trovano alcuna giustificazione in esigenze processuali, ma che determinano l'aumento dei costi della giustizia.
In materia penale, ad esempio, si potrebbero prevedere per la parte civile tutti quegli oneri finanziari, come quelli relativi all'ingresso e alla soccombenza della parte nel processo, che sono previsti per il processo civile. Sempre attraverso interventi di carattere economico si potrebbe contrastare il fenomeno sempre più diffuso delle querele presentate con la consapevolezza della loro infondatezza e con finalità che non giustificano il ricorso allo strumento processuale. Occorre inoltre affrontare il problema dei crediti dello Stato in materia di giustizia che non vengono recuperati. Si potrebbe prevedere, come già avviene in altri paesi europei, che per le udienze di mero rinvio gli avvocati non debbano essere retribuiti.
Invita la Commissione a riflettere sulla disposizione del disegno di legge finanziaria che prevede un tetto massimo alle indennità percepibili annualmente dai giudici di pace. Occorre infatti tenere presente che, anche a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 241 del 2004 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, si registra la tendenza ad aumentare le competenze del giudice di pace, per cui potrebbe non essere opportuno prevedere una norma che possa disincentivare la magistratura onoraria a trattare le questioni di propria competenza.
Il ministro Roberto CASTELLI osserva preliminarmente che il decremento delle somme stanziate nel bilancio a favore del ministero della giustizia non comporta una diminuzione degli investimenti nel settore della giustizia, in quanto la riduzione degli stanziamento è dovuta in gran parte alla soppressione del capitolo 1361, nel quale erano stati stanziati, per l'anno 2004, 821,5 milioni di euro per l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane spa. Considerato che i debiti verso le Poste italiane spa sono stati estinti pressoché totalmente nel corso dell'esercizio finanziario del 2004, non è stato necessario prevedere nel disegno di legge di bilancio in esame una destinazione di somme a tali fini. La circostanza che il ministero della giustizia abbia ripianato in massima parte la propria posizione debitoria nei confronti della Poste italiane significa che sarà possibile incrementare più facilmente gli investimenti in materia di giustizia.
Dichiara di essere consapevole che l'amministrazione della giustizia necessita di stanziamenti maggiori di quelli previsti dalla manovra finanziaria in esame, tuttavia ricorda che dal 1992 le manovre finanziarie sono state tutte condizionate dalla necessità di sanare il debito pubblico creato dai governi della prima Repubblica. Tutto ciò non può che ripercuotersi negativamente sugli stanziamenti che ogni anno si prevedono a favore della giustizia.
Per quanto riguarda alcune delle questioni emerse nel corso del dibattito, si sofferma sulla previsione di un tetto alle indennità percepibili annualmente dai giudici di pace. Rileva che la somma prevista sia più che equa in considerazione del carico di lavoro dei giudici di pace, per cui non ritiene assolutamente che possa sussistere il rischio di disincentivare la magistratura onoraria a compiere il proprio lavoro. Se ciò dovesse avvenire sarebbe eticamente grave.
Osserva che la soppressione delle esenzioni dal contributo unificato si basa sulla considerazione che tutti i servizi dello Stato sono erogati a titolo oneroso, in quanto comportano dei costi. In questa ottica non trova alcuna giustificazione la gratuità del servizio-giustizia per i processi di valore inferiore a 1100 euro, rispetto ai quali si è registrato nel 2003 un abnorme incremento che ha proprio nell'assenza dei costi del processo la propria spiegazione.
Condivide le osservazioni del relatore e del Presidente circa l'esigenza di ridurre le spese di giustizia, le quali aumentano ogni anno anche a causa dell'assenza di controlli efficaci da parte degli uffici giudiziari ed amministrativi. A tale proposito, rileva che le spese per le intercettazioni telefoniche sono aumentate di oltre il cento per cento negli ultimi due anni e che per il 2005 sono stati stanziati in bilancio circa seicento milioni di euro. Concorda poi con il relatore circa la necessità di frenare gli abusi dello strumento del gratuito patrocinio. Troppo spesso accade che tale istituto sia utilizzato anche da esponenti della criminalità organizzata che formalmente dispongono di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per accedere al gratuito patrocinio.
Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.
La seduta termina alle 9.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 15.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 ottobre 2004
Francesco BONITO (DS-U) si sofferma sui primi cinque commi dell'articolo 31 del disegno di legge finanziaria, volti a modificare la disciplina del contributo unificato per le spese di giustizia introdotta nella scorsa legislatura con la contrarietà della opposizione di allora. Ricorda che la ratio del contributo unificato è quella individuare preventivamente, secondo parametri oggettivi stabiliti dalla legge, l'ammontare delle spese di giudizio. Dichiara di non condividere assolutamente la scelta del Governo di eliminare la fascia esente dal pagamento di tale contributo e di aumentare gli importi dovuti per i diversi scaglioni di valore dei procedimenti. Rileva inoltre che ad un tale aumento di tasse a carico dei contribuenti non corrisponde un miglioramento dei servizi resi dalla giustizia, settore attraversato da una profonda crisi finanziaria, che rende spesso impossibile anche la ordinaria gestione amministrativa degli uffici giudiziari.
In ordine al decremento complessivo degli stanziamenti previsti dalla manovra finanziaria a favore della giustizia, ricorda che il ministro della giustizia, in occasione dell'illustrazione della scorsa manovra finanziaria, aveva più volte evidenziato ai cittadini, in maniera meramente propagandistica, un significativo aumento delle spese destinate al miglioramento del comparto giustizia, senza però specificare che tale aumento era stato determinato per la massima parte da stanziamenti finalizzati alla estinzione di debiti pregressi del ministero nei confronti della società Poste italiane s.p.a. Non si trattava, quindi, diinvestimenti. Nella stessa ottica propagandista, il ministro oggi giustifica l'attuale riduzione degli investimenti con la circostanza che il debito è stato pressoché estinto e che quindi il decremento degli stanziamenti non ha effetti negativi sugli investimenti futuri.
Ricorda che, al contrario dei governi di centro-destra, i governi di centro-sinistra hanno raddoppiato gli stanziamenti a favore della giustizia.
Anche al fine di esprimere una valutazione politica in ordine agli effettivi stanziamenti previsti a favore della giustizia, ritiene che sia opportuno conoscere quale sia l'entità annua del gettito a favore dello Stato derivante dal pagamento del contributo unificato.
Rileva inoltre la inopportunità della previsione mediante la quale viene punita con la sanzione della nullità la mancata registrazione del contratto di locazione; ritiene infatti contrario ai principi cardini del diritto civile far dipendere la validità di un negozio giuridico dal mancato ottemperamento di un obbligo richiesto ai soli fini fiscali e di pubblicità. In conclusione, rileva che dalla finanziaria per l'anno 2005 non emerge alcuna politica di miglioramento dei servizi della giustizia.
Nel rilevare infine lo scarso tempo dedicato in Commissione all'esame della legge finanziaria, a causa dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, chiede, a nome del suo gruppo, un differimento del termine per la presentazione di emendamenti, previsto per mercoledì 13 ottobre alle ore 11, e che la discussione sui documenti di bilancio sia chiusa non oggi, bensì domani. A tale proposito ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha prorogato al 19 ottobre il termine entro il quale le Commissioni di merito devono concludere l'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio.
Nino MORMINO, presidente, a seguito della richiesta del deputato Bonito, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno ai disegni di legge in esame a giovedì 14 ottobre alle ore 11.
La Commissione concorda.
Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 ottobre 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il Presidente della V Commissione ha trasmesso la documentazione inviatagli dal Ministero dell'economia e finanze relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005. La documentazione risponde alla richiesta, avanzata dalla Commissione Bilancio, di acquisire chiarimenti in ordine alla individuazione delle voci di spesa per le quali trova applicazione la regola in base alla quale si stabilisce nella misura del 2 per cento l'incremento degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2005.
Anna FINOCCHIARO (DS-U), alla luce della nuova documentazione pervenuta dal Ministero dell'economia e finanze, sottolinea la necessità di prorogare a lunedì 18 ottobre il termine per la presentazione di proposte emendative e di ordini del giorno ai disegni di legge in esame, in quanto è necessario approfondire in maniera adeguata il contenuto di tale documentazione.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) si associa alla richiesta dell'onorevole Finocchiaro, in considerazione della necessità di verificare l'impatto del tetto del 2 per cento alla crescita degli stanziamenti delle voci di bilancio.
Gaetano PECORELLA, presidente, in considerazione della richiesta dell'onorevole Finocchiaro, propone di fissare il termine della presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ai disegni di legge in esame alle ore 18 di lunedì 18 ottobre. Ricorda che le Commissioni devono concludere l'esame dei provvedimenti di bilancio entro martedì 19 ottobre.
La Commissione concorda.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), dopo aver sottolineato di condividere l'intervento svolto dall'onorevole Bonito della precedente seduta, si sofferma sull'articolo 31 del disegno di legge finanziaria, evidenziando la netta contrarietà del proprio gruppo all'introduzione del contributo unificato per il processi di valore inferiore a 1.100 euro e all'incremento dello stesso contributo per i processi di valore superiore, con una graduazione in relazione agli scaglioni appositamente previsti. In particolare con riferimento all'eliminazione dell'esenzione per le cause di minimo valore ritiene che ciò determinerà la penalizzazione dei soggetti più deboli economicamente, senza che peraltro possa sopperire a tale ulteriore onere l'istituto del gratuito patrocinio, non essendo stati incrementati gli stanziamenti per rendere effettivo l'utilizzo di tale istituto da parte dei soggetti meno abbienti.
Soffermandosi sulla Tabella n. 5 relativa al Ministero della giustizia pone in rilievo la non adeguatezza delle risorse stanziate ed una inappropriata distribuzione di tali risorse per centri di responsabilità e per funzioni obiettivo.
In particolare pone in rilievo che, rispetto ai circa 7.700 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2004, le previsioni per il 2005 evidenziano una diminuzione dell'8,6 per cento, mentre rispetto alle previsioni assestate la diminuzione si attesta addirittura al 10,1 per cento. A tal proposito non condivide le osservazioni del Ministro della giustizia relativamente al decremento delle spese di giustizia determinate dall'estinzione del debito per spese di giustizia nei confronti delle Poste Italiane Spa. In particolare sarebbe opportuno prevedere espressamente che i risparmi di spesa dovuti all'estinzione di tale debito sia destinato espressamente ad incrementare gli investimenti in materia di giustizia.
Pone inoltre in rilievo che dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1995-2004 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall'1,1 per cento del bilancio 1995 all'1,3 per cento dei bilancio 1996-1999, all'1,4 per cento del periodo 2000-2002 fino all'1,7 per cento dell'esercizio 2004. Invece il bilancio a legislazione vigente per il 2005 si presenta in controtendenza attestandosi sulla percentuale del 1,5 per cento, quindi in calo rispetto all'anno precedente. Al riguardo ritiene che il Ministro della giustizia non abbia adeguatamente motivato tale riduzione degli stanziamenti del Ministero delle giustizia rispetto al prodotto interno lordo.
Evidenzia inoltre che le spese finali del Ministero della giustizia subiscono una riduzione di circa il 9 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente; in particolare, per quanto riguarda le spese correnti, risulta in conto competenza una riduzione da 7.533 milioni di euro a 6.807 milioni di euro e in conto cassa da 7.393 milioni di euro a 6.810 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli stanziamenti per centro di responsabilità ritiene poco adeguata la politica del Ministero della giustizia se si considera che risultano incrementati solamente gli stanziamenti relativi al «Gabinetto», in particolare con una variazione incrementale dell'1,8 per cento per la parte corrente. Al contrario il centro di responsabilità «Affari di giustizia» presenta, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, una diminuzione pari a circa 931 milioni di euro, quindi superiore al 50 per cento se si considera che le previsioni per il 2004 si attestavano su circa 1.468 milioni di euro.
In considerazione di tale distribuzione delle risorse esprime preoccupazione sulla concreta operatività della prevista riforma dell'ordinamento giudiziario, che richiederebbe per un'ottimale funzionamento lo stanziamento di risorse di molto superiori, come evidenziato anche dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato.
Per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria l'aumento di circa 11 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004 non deve trarre in inganno sulla adeguatezza delle risorse destinate a tale settore. Difatti le risorse assegnate a tale centro di responsabilità si riferiscono prevalentemente alle spese di funzionamento finalizzato in gran parte alla retribuzione del relativo personale. Al contrario risultano non adeguati gli stanziamenti relativi alla sanità penitenziaria, se si considera che risultano stanziati circa 13 milioni di euro in meno rispetto le previsioni assestate per il 2004, con prevedibili ricadute negative sulla situazione già precaria relativa all'assistenza sanitaria dei detenuti.
Per quanto riguarda gli effetti della previsione dell'articolo 3 che introduce un tetto di crescita del 2 per cento per gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato invita a considerare che ciò determina, rispetto agli stanziamenti dell'esercizio precedente, al netto della riduzione determinata dal decreto-legge n. 168 del 2004, un ridimensionamento di circa il 10 per cento dei consumi intermedi relativi al Ministero della giustizia.
Esprime un parere contrario anche alle disposizioni relative le custodie giudiziarie di autoveicoli di cui ai commi da 8 a 17 dell'articolo 31. Comprende come esse siano finalizzate ad una razionalizzazione dei costi connessi alle custodie giudiziarie, ma sarebbe stato opportuno destinare tali risparmi ad ulteriori investimenti in materia di giustizia.
In conclusione preannuncia la presentazione di proposte emendative consequenziali alle osservazioni e ai rilievi dell'intervento svolto.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U) rileva che il bilancio a legislazione vigente presenta, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto per gli anni 1995-2004, un decremento pari allo 0,2 della percentuale delle spese del Ministero della Giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato. Parimenti a quanto osservato dal deputato Siniscalchi, evidenzia che le uniche spese in aumento sono quelle previste a favore del Gabinetto del ministro, i cui stanziamenti sono incrementati dell'1.8 per cento.
Manifesta dubbi sul contenuto dell'articolo 31 del disegno di legge finanziaria nella parte in cui prevede l'abolizione della esenzione, per le cause di valore inferiore a 1100 euro, dal pagamento del contributo unico, e nella parte in cui è aumentato l'entità di tale contributo.
Nel complesso evidenzia, anche in conseguenza della dissennata politica economica seguita dal governo negli ultimi tre anni, un arretramento preoccupante nelle politiche di sviluppo e miglioramento dei servizi della giustizia e la mancanza di prospettive innovative per incrementare il funzionamento di tali servizi.
Annuncia che il suo gruppo presenterà proposte emendative finalizzate al miglioramento della funzionamento degli uffici giudiziari; per l'attuazione del gratuito patrocinio; per sostenere l'opera dei giudici onorari, a favore delle investigazioni antimafia; per accelerare la informatizzazione dei servizi della giustizia; per la creazione di strutture alternative a quelle carcerarie ed infine per migliorare la condizione sanitaria delle carceri, l'assistenza ed il recupero dei detenuti. Evidenzia che in tal modo il gruppo della Margherita intende indicare un percorso alternativo a quello proposto dal Governo con la Finanziaria per l'anno 2005, mirato all'aumento dell'efficienza della giustizia.
Francesco BONITO (DS-U) evidenzia l'opportunità che il ministro della Giustizia sia presente durante l'esame in Commissione degli emendamenti che verranno presentati.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 ottobre 2004 - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 ottobre 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nel corso della seduta di ieri, su richiesta dell'onorevole Finocchiaro, è stato fissato della presentazione delle relazioni alternative, degli emendamenti e degli ordini del giorno ai disegni di legge in esame alle ore 18 di lunedì 18 ottobre, in quanto le Commissioni di merito avrebbero dovuto concludere l'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio entro martedì 19 ottobre. Considerato che successivamente il termine per la conclusione dell'esame in sede consultiva è stato differito a mercoledì 20 ottobre, per consentire alle Commissioni di merito di meglio valutare la documentazione trasmessa del Ministero dell'Economia e Finanze in ordine all'individuazione delle voci di spesa per le quali trova applicazione la limitazione al 2 per cento dell'incremento degli stanziamenti, propone di prorogare il termine per la presentazione delle relazioni alternative, degli emendamenti e degli ordini del giorno ai disegni di legge in esame alle ore 15 di martedì 19 ottobre. Questi saranno esaminati mercoledì 20 ottobre.
La Commissione concorda.
Mario PEPE (FI) ritiene che andrebbero stanziate maggiori risorse per l'assistenza sanitaria dei detenuti. Rileva infatti che le risorse destinate alla sanità penitenziaria ammontano a 87 milioni di euro, circa 13 milioni in meno rispetto alle previsioni assestate per il 2004. La situazione sanitaria nelle carceri appare di estrema emergenza e gravità se si considera che in molti istituti appare difficoltoso, come emerso anche nei sopralluoghi effettuati dal Comitato per i problemi penitenziari, assicurare un sia pur minimo livello di assistenza ai detenuti. Evidenzia come non tutte le strutture carcerarie dispongano in maniera continua dell'attività di un medico, dovendosi ricorrere nel caso di necessità alla guardia medica. Inoltre, a causa della mancanza di fondi, i direttori delle carceri si trovano spesso nell'impossibilità di instaurare rapporti in convenzione con medici specialisti e di approvvigionarsi adeguatamente dei farmaci necessari. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno destinare maggiori risorse all'attività «trattamentale» dei detenuti, allo scopo incrementando l'organico della polizia penitenziaria e degli assistenti. Osserva che così facendo si potrebbero evitare gli episodi di suicidio che spesso sono dovuti all'impossibilità da parte del personale penitenziario di accorgersi di una situazione di particolare disagio del detenuto.
Imputa sostanzialmente il cattivo funzionamento della sanità penitenziaria al decreto legislativo n. 230 del 1999, ai sensi del quale le competenze in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e le relative risorse avrebbero dovuto essere trasferite al Ministero della salute al termine di un periodo di sperimentazione. In realtà l'affidamento della sanità penitenziaria alle aziende sanitari locali non è diventato mai operativo per cui si è determinata una situazione di confusione normativa che ha penalizzato in maniera grave il livello dell'assistenza sanitaria dei detenuti. Evidenzia a tal proposito che i progetti-pilota avviati in alcuni regioni per l'affidamento dell'assistenza sanitaria dei detenuti alle aziende sanitarie locali sono sostanzialmente falliti. Pertanto, per porre rimedio a tale situazione, auspica che il Parlamento, alla luce dei risultati dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento, si occupi quanto prima di una riforma della sanità penitenziaria per porre rimedio alla confusione legislativa ed amministrativa oggi esistente. Per quanto riguarda la manovra di bilancio invita il Governo ad incrementare le risorse destinate alla sanità penitenziaria per almeno 1,5 milioni di euro per l'intero triennio 2005-2007.
Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO assicura che il Governo presterà la massima attenzione alla problematica relativa alla sanità penitenziaria, pur essendo consapevole della complessità della soluzione dei problemi in tale settore. Sarà fatto tutto il possibile per reperire le risorse necessarie ad incrementare gli stanziamenti per l'assistenza sanitaria ai detenuti.
In ogni caso esprime apprezzamento per il lavoro del personale del settore penitenziario, soprattutto in considerazione delle difficoltà, di carattere economico e strutturale, in cui devono concretamente ogni giorno operare.
Gaetano PECORELLA (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Jole Santelli.
La seduta comincia alle 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli e relazione favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 ottobre 2004.
Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la Commissione ha già svolto l'esame dei provvedimenti in titolo ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del regolamento. La Commissione è oggi chiamata a concludere l'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) e lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
Saranno, pertanto, esaminati gli emendamenti presentati (vedi allegato 1) e le proposte di relazioni presentate dal relatore.
Luigi VITALI (FI) relatore, con riferimento al disegno di legge C 5310-bis esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, eccetto che sulle proposte emendative Mario Pepe 5310 -bis/ II /tab. A.1 e 5310-bis/II/tab.C.1, su cui si rimette alla Commissione.
Il Sottosegretario Jole SANTELLI esprime un parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Saponara 5310-bis/II/29.1 e approva l'emendamento Finocchiaro 5310-bis/II/31.2.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Finocchiaro 5310-bis/II/31.2 non porrà in votazione l'emendamento Fanfani 5310-bis/II/31.1.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mario Pepe 5310-bis/II/tab.A.1 e 5310-bis/II/tab.C.1.
Luigi VITALI (FI), relatore, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti relativi al disegno di legge C. 5311.
Il Sottosegretario Jole SANTELLI, esprime un parere conforme al relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fanfani 5311/II/tab.2.2, Pisapia 5311/II/tab.2.4, Buemi 5311/II/tab.2.5, Cento 5311/II/tab.2.3, Finocchiaro 5311/II/tab.2.1, Mantini 5311/II/tab.2.6, Ruta 5311/II/tab.2.8, Lucidi 5311/II/tab.2.9 e Siniscalchi 5311/II/tab.2.7.
Mario PEPE (FI) sollecita l'approvazione del proprio emendamento 5311/II/tab.5.10, volto a destinare maggiori risorse all'assistenza sanitaria dei detenuti.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che l'emendamento 5311/II/tab.5.10 deve essere riformulato eliminando il riferimento al capitolo 1764, poiché occorre riferirsi invece esclusivamente alle unità previsionali di base.
Mario PEPE (FI) riformula il proprio emendamento 5311/II/tab.5.10 nel senso proposto dal presidente (vedi allegato 1)
Giuliano PISAPIA (RC), si associa alle considerazioni dell'Onorevole Mario Pepe, poiché sarebbero sufficienti risorse dell'ordine di quelle stanziate dall'emendamento in questione per migliorare notevolmente la situazione dell'assistenza sanitaria ai detenuti.
Vittorio MESSA (AN), si esprime favorevolmente sull'emendamento 5311/II/tab.5.10 così come riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mario Pepe 5311/II/tab.5.10 (seconda formulazione) e l'emendamento Annunziata 5311/II/tab.5.2.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Annunziata 5311/II/tab.5.2, non porrà in votazione gli emendamenti Bonito 5311/II/tab.5.3, Cossutta 5311/II/tab.5.5, Carboni 5311/II/tab.5.4 e Kessler 5311/II/tab.5.1, poiché tali proposte emendative, attingendo ad una unità previsionale di base che non presenta sufficienti disponibilità a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5311/II/tab.5.2, recano una copertura finanziaria inidonea.
Luigi VITALI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).
La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 2 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Vitali relatore presso la Commissione bilancio.
Luigi VITALI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).
Francesco BONITO (DS-U), relatore, ritiene che la proposta di relazione relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia, contenendo numerosi rilievi, sia poco coerente con il parere contrario espresso dal relatore sugli emendamenti presentati dal proprio gruppo.
Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), apprezza le premesse della proposta di relazione relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che in pratica recepiscono i rilievi espressi dal proprio gruppo durante il dibattito. Tuttavia ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di relazione non siano coerenti con le premesse poiché poco incisive. Sarebbe necessario formulare gli stessi rilievi sotto forma di condizioni anziché di osservazioni.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U) apprezza l'impegno del relatore nella formulazione della proposta di relazione relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia. Tuttavia riscontra una contraddittorietà tra le premesse e i rilievi, in considerazione della scarsa incisività di questi ultimi. Le premesse avrebbero giustificato un parere contrario o, al limite, un parere favorevole con condizioni.
Sergio COLA (AN), non comprende le affermazioni degli esponenti dell'opposizione relative alla scarsa incisività dei rilievi contenuti nella proposta di relazione. Difatti condizioni troppo stringenti relative all'uso delle perizie e delle intercettazioni telefoniche potrebbero confliggere con l'autonomia dell'ordine giudiziario. Inoltre, relativamente alla lettera d), bisogna considerare che la fornitura dei medicinali ai detenuti rientra sostanzialmente nella competenza delle regioni, che sarebbe improprio e irritale vincolare in sede di un parere sui documenti di bilancio. A tal proposito evidenzia che durante un sopralluogo della Commissione presso le strutture penitenziarie è emerso che la regione Campania, al contrario della quasi totalità delle regioni, non fornisce gratuitamente i farmaci alle strutture penitenziarie; comunica di aver inviato sul punto una lettera dettagliata al Ministro della giustizia.
Per quanto riguarda invece la lettera c), relativa al fondo unico per gli interventi in materia di edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile ricorda che il Ministro Castelli ha assicurato il massimo impegno, subordinatamente ai vincoli finanziari, per realizzare gli interventi necessari per migliorare la situazione delle strutture giudiziarie e penitenziarie.
Infine chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sull'entità dei minori stanziamenti del Ministero della giustizia corrispondenti all'estinzione del debito pregresso nei confronti delle Poste S.p.a. di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n. 350/2003. In particolare chiede in quale misura l'estinzione di tale debito incida sulla diminuzione degli stanziamenti del Ministero della giustizia rispetto all'esercizio precedente.
Giuliano PISAPIA (RC), ritiene che l'osservazione contenuta nella lettera b), lungi dall'interferire con l'attività della magistratura, sia volta all'adozione di misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate alle spese di giustizia, in particolare cercando di evitare la discrepanza attualmente esistente tra i costi delle perizie a seconda delle ubicazione degli uffici giudiziari.
Condivide pienamente i rilievi di cui alle lettere d) ed e), che sarebbe preferibile formulare come condizioni in modo da renderli più incisivi. Con lo stanziamento di risorse non esorbitanti, potrebbe migliorarsi la situazione della sanità penitenziaria e creare opportunità lavorative per i detenuti, con ricadute virtuose sul piano economico e sociale.
Infine esprime un orientamento contrario alla lettera c), poiché la destinazione di maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie si pone in controtendenza rispetto all'orientamento emerso in Commissione volto alla valorizzazione delle misure alternative alla detenzione.
Il sottosegretario Jole SANTELLI, ritiene che alla lettera d) si potrebbe precisare che occorre adottare misure di razionalizzazione a livello nazionale. A tal proposito ricorda che il Ministero delle giustizia sta predisponendo delle convenzioni volte a realizzare tale obiettivo.
Luigi VITALI (FI), relatore, evidenzia che sostanzialmente, come chiarito dal Ministro della giustizia in una precedente seduta, la riduzione delle risorse stanziate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia rispetto all'esercizio precedente è da imputare all'estinzione del debito pregresso nei confronti delle Poste S.p.a.; pertanto, dal punto di vista sostanziale, le risorse stanziate coincidono sostanzialmente con quelle dell'esercizio 2004.
Ritiene che sarebbe improprio formulare i rilievi sotto forma di condizioni; difatti l'articolo 3 della legge finanziaria 2005, introducendo il tetto del 2 per cento all'incremento delle spese non obbligatorie, sarebbe poco coerente con il vincolo per il Governo a realizzare degli interventi che potrebbero condurre ad una crescita della spesa al di sopra del tetto previsto.
La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n. 5 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Vitali relatore presso la Commissione bilancio.
Luigi VITALI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla tabella n. 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente all'edilizia giudiziaria (vedi allegato 4).
La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 10 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Vitali relatore presso la Commissione bilancio.
La seduta termina alle 15.55.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
EMENDAMENTI
ART. 29.
Aggiungere alla fine il seguente comma:
9. Il comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 14 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l'obbligo del Ministero della giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima Amministrazione permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie in riferimento e che per l'attingimento delle graduatorie di merito sono periodicamente individuati tutti i posti comunque vacanti nella carriera dirigenziale comprensivi delle eventuali nuove disponibilità. Dalla metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo. Il Ministero della Giustizia provvede direttamente alle assunzioni nella carriera dirigenziale previste dal comma 1-bis dell'articolo 24 del citato decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti variazioni:
2005: - 3.500;
2006: - 3.500;
2007: - 3.500.
5310-bis/II/29. 1. Saponara, Misuraca, Scalia, Marinello, Mormino, Saia.
ART. 31.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, capoverso, numero 1), sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.
5310-bis/II/31. 2. Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Maura Cossutta, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 10, comma 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «euro 1.100» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.500».
Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, sopprimere la lettera a) e, alla lettera b), sostituire le parole: euro 1.100 con le seguenti: euro 1.500.
Conseguentemente, alla Tabella C (articolo 37) al titolo Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 30.000;
2006: - 30.000 ;
2007: - 30.000.
5310-bis/II/31. 1. Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Maura Cossutta, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler.
Alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500;
2006: - 1.500 ;
2007: - 1.500.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero della giustizia, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi Stati di tossicodipendenza - articolo 135 (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.500 ;
2006: + 1.500 ;
2007: + 1.500.
5310-bis/II/Tab. A. 1. Mario Pepe, Bondi.
Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (u.p.b. 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890 e 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500 ;
2006: - 1.500;
2007: - 1.500.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero della giustizia, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi Stati di tossicodipendenza - articolo 135 (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.500;
2006: + 1.500;
2007: + 1.500.
5310-bis/II/Tab. C. 1. Mario Pepe, Bondi.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, alla U.P.B. 2.1.2.1 - Affari di giustizia - spese correnti - Interventi - Spese di giustizia, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.
5311/II/Tab. 2. 2. Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alla U.P.B. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.
5311/II/Tab. 2. 4. Pisapia, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, alla U.P.B. 5.1.1.0 - Giustizia minorile - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
5311/II/Tab. 2. 5. Buemi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 3.1.5.1 - Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese correnti - Oneri comuni - Fondi da ripartire per oneri di personale, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 40.000.000;
CS + 40.000.000.
5311/II/Tab. 2. 3. Cento, Finocchiaro, Fanfani, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP : - 40.000.000;
CS : - 40.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 3.1.2.2. Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese correnti - Interventi - Uffici giudiziari, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 40.000.000;
CS + 40.000.000.
5311/II/Tab. 2. 1. Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 20.000.000;
CS: - 20.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 4.1.2.2 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.
5311/II/Tab. 2. 6. Mantini, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, U.P.B., 2.1.1.0 - Amministrazione generale - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 5.1.1.0 - Giustizia minorile - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
5311/II/Tab. 2. 8. Ruta, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS : - 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 3.3.1.91 Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Spese per lo sviluppo del sistema informativo, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
5311/II/Tab. 2. 9. Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 - Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, U.P.B. 2.2.3.3 - Affari di giustizia - Spese in conto capitale - Investimenti - Beni mobili, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
5311/II/Tab. 2. 7. Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, al cap. 1764 Organizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario e farmaceutico della unità previsionale n. 4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale n. 2.1.1.0 Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Spese correnti - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
5311/II/Tab. 5. 10. Mario Pepe, Bondi.
Allo Stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 4.1.2.1 (Amministrazione penitenziaria - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti), apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 2.1.1.0 (Amministrazione generale, del personale e dei servizi - spese correnti - Funzionamento), apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
5311/II/Tab. 5. 10. (seconda formulazione)Mario Pepe, Bondi.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 1.1.10 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - spese correnti - funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
Conseguentemente al medesimo stato di previsione, U.P.B. 1.2.3.3 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese in conto capitale - Investimenti - Fondo unico da ripartire investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
5311/II/Tab. 5. 2. Annunziata, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento: apportare le seguenti variazioni:
CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000.
4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Funzionamento:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.
5311/II/Tab. 5. 3. Bonito, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unita previsionali di base sotto elencate 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento: apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
4.1.2.1 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Interventi - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
5311/II/Tab. 5. 5. Maura Cossutta, Marino, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler.
Allo stato di previsione della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento: apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
1.2.3.3 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese in conto capitale - Investimenti - Fondo unico da ripartire investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
5311/II/Tab. 5. 4. Carboni, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Kessler, Maura Cossutta.
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate 1.1.1.0 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento: apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria - Spese correnti - Funzionamento:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
5311/II/Tab. 5. 1. Kessler, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Maura Cossutta.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La II Commissione,
esaminata la Tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 con riferimento all'edilizia giudiziaria,
considerato che, nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risultano stanziati 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2005,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2005.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La II Commissione,
esaminata la tabella 5, relativa alla stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2005 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
considerato che rispetto ai 7.726,5 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 351), le previsioni per il 2005 evidenziano una diminuzione dell'8,6% (615,3 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.828,9 milioni di euro) la diminuzione è pari al 10,1% (717,7 milioni di euro), a cui bisogna aggiungere gli effetti della regola in base alla quale si stabilisce il tetto del 2 per cento per l'incremento degli stanziamenti di bilancio,
preso atto tuttavia che tale diminuzione deriva, in particolare, dalla soppressione del capitolo 1361 (Somme dovute per estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane s.p.a.) ed all'eliminazione del relativo stanziamento per la cessazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 350/2003,
sottolineata l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione dell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia e delle relative modalità di gestione della spesa, in quanto il raggiungimento di tale obiettivo appare essere condizione imprenscindibile affinché il servizio giustizia acquisti quel livello di sufficiente efficacia, che lo Stato ha l'obbligo di garantire ad ogni cittadino,
sottolineata altresì l'esigenza di destinare maggiori risorse al Fondo unico per gli interventi relativi all'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile, al fine di porre rimedio alle situazioni più urgenti e precarie presenti in numerose realtà regionali,
rilevato che vengono destinati alla sanità penitenziaria circa 13 milioni di euro in meno, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, nonostante le attuali difficoltà di assicurare i livelli essenziali di prevenzione, assistenza e cura a favore dei detenuti e degli internati,
considerato che la realizzazione di strutture cliniche specialistiche adeguate all'interno degli istituti, oltre a porre rimedio alla difficoltà di realizzare il ricovero esterno ospedaliero dei detenuti, ridurrebbe i costi connessi al personale impegnato nei servizi di vigilanza e piantonamento dei detenuti degenti,
ritenuto che l'incentivazione del lavoro dei detenuti, laddove possibile, anche per la ristrutturazione e manutenzione degli istituti penitenziari, oltre alle positive ricadute sul piano finanziario in termini di risparmio rispetto all'appalto a ditte esterne, potrebbe contribuire notevolmente al recupero e al reinserimento sociale degli stessi detenuti,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
Con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di incrementare le spese volte ad assicurare il razionale funzionamento degli uffici giudiziari, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie info-telematiche, e delle spese dirette ad assicurare effettività all'esercizio di difesa dei cittadini non abbienti;
b) nel contempo si valuti l'opportunità di adottare misure normative e organizzative per razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate alle spese di giustizia, con particolare riferimento alle perizie e alle intercettazioni telefoniche;
c) si valuti l'opportunità di destinare maggiori risorse al Fondo unico per gli interventi relativi all'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile;
d) si valuti l'opportunità di destinare risorse adeguate all'assistenza sanitaria dei detenuti ed internati, in modo da assicurare ai soggetti ristretti prestazioni possibilmente uniformi a quelle garantite dal servizio sanitario nazionale sul territorio alla generalità dei cittadini;
e) si valuti l'opportunità di destinare maggiori risorse per il lavoro e la formazione dei detenuti.
ALLEGATO 4
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La II Commissione,
esaminata la tabella 10, recante lo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005 relativamente all'edilizia giudiziaria,
considerato che sono stanziati 200 milioni di euro in conto competenza e 200,6 milioni di euro in termini di cassa per l'anno finanziario 2005 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), che è presente tra le spese per investimenti gestite dal centro di responsabilità Opere pubbliche e edilizia e che la totalità della spesa è destinata alla costruzione, completamento, adattamento, permuta, manutenzione straordinaria e progettazione degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Dario RIVOLTA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Roberto Antonione.
La seduta comincia alle 9.40.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Dario RIVOLTA, presidente, avverte che il termine finale per l'esame in Commissione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio è stato fissato a martedì 19 ottobre prossimo. Conseguentemente eventuali emendamenti ed ordini del giorno potranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 18 ottobre.
Dà quindi conto dei criteri di ammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno ai disegni di legge in titolo.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, osserva che la manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo conferma l'obiettivo, fissato dal DPEF, di un indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche pari al 2,7 per cento del PIL; poiché l'andamento tendenziale determinerebbe nel 2005 un disavanzo pari al 4,4 per cento del PIL, la manovra di finanza pubblica deve comportare un intervento correttivo pari all'1,7 per cento del PIL. Tradotto in cifre, si tratta di un intervento del valore di 24 miliardi di euro.
Il conseguimento di un tale obiettivo deriva sia dalla necessità di rispettare i vincoli europei sia da un interesse prettamente nazionale ad avere i conti pubblici in ordine, così da accrescere la fiducia, all'interno ed all'esterno del paese, sulla solidità del nostro sistema economico e sulle sue potenzialità di sviluppo.
La chiarezza e la trasparenza della manovra sono rafforzate dalla scelta di rinviare ad un futuro provvedimento che affiancherà la legge finanziaria la definizione delle misure per la competitività, lo sviluppo e il potere d'acquisto nonché della riforma fiscale.
Lo stato di previsione del Ministero degli esteri (Tabella 6) reca stanziamenti di competenza pari a 2.218, 9 milioni di euro: tale importo incide per lo 0,5 per cento sulle spese finali del bilancio dello Stato, percentuale che non si discosta da quella riscontrata in occasione del bilancio relativo al 2004. Le spese di parte corrente, pari a 2,201 milioni di euro, assorbono il 99,19 per cento, e quindi quasi la totalità, degli stanziamenti di competenza.
Le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.261,1 milioni di euro ed i residui presunti risultano pari a 172,5 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) è quindi pari a 2.391,4 milioni di euro ed il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) risulta del 94,55 per cento, facendo registrare un netto incremento - pari a circa 13 punti percentuali - rispetto al coefficiente risultante dalle previsioni di bilancio per il 2004.
Le spese giuridicamente obbligatorie ammontano a 1.570,7 milioni di euro, pari al 70,78 per cento della competenza. Rileva che il bilancio del Ministero ha quindi un carattere piuttosto rigido e l'amministrazione dispone, per così dire, di un limitato margine di manovra.
Considerando la classificazione dei capitoli di bilancio per funzioni-obiettivo - una modalità di esposizione della spesa volta a far emergere gli scopi perseguiti da ciascuna amministrazione - i principali stanziamenti di competenza risultano i seguenti: politica estera e sicurezza internazionale, 744,6 milioni di euro; cooperazione bilaterale 388,5 milioni di euro; cooperazione multilaterale, 216,5 milioni di euro; partecipazione ad operazioni militari internazionali, 203,5 milioni di euro.
I maggiori centri di responsabilità amministrativa sono i seguenti: Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio, 773,4 milioni di euro; Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, 674,4 milioni di euro; Direzione generale per gli affari politici multilaterali e i diritti umani, 241,4 milioni di euro; Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, 197,9 milioni di euro.
Ricorda poi che stanziamenti di interesse dell'amministrazione degli affari esteri sono presenti anche in altri stati di previsione. In particolare, i centri di responsabilità 3 (Tesoro) e 4 (Ragioneria generale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recano stanziamenti afferenti alla partecipazione italiana all'Unione europea pari a circa 20.000 milioni di euro.
Rispetto alle previsioni assestate per il 2004, gli stanziamenti di competenza per il 2005 fanno registrare una diminuzione complessiva di 39,9 milioni di euro risultante da un decremento di 31 milioni di euro delle spese di parte corrente e di 8,9 milioni di euro delle spese in conto capitale. Occorre peraltro considerare che la manovra di assestamento relativa al 2004 non sconta gli effetti del decreto-legge n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (c.d. «decreto taglia-spese»), che, con riferimento alle sole UPB oggetto di variazione nelle previsioni assestate, ha comportato una riduzione degli stanziamenti pari a 39 milioni di euro.
La gestione dei residui sembrerebbe destinata a segnare un sensibile miglioramento. La consistenza dei residui stimati al 1o gennaio 2005 ammonta infatti a 172,5 milioni di euro, rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2003 e iscritti nell'assestamento 2004, pari a 531,8 milioni di euro. Si prevede quindi una diminuzione di 2359,3 milioni di euro. L'effettiva consistenza dei residui potrà peraltro essere valutata, come di consueto, solo in sede di rendiconto.
Riguardo agli effetti della legge finanziaria sul bilancio di previsione per il 2005, in primo luogo osserva la necessità di verificare l'impatto dell'articolo 3, comma 1, che pone un tetto del 2 per cento all'incremento degli stanziamenti di competenza e di cassa relativo al bilancio 2005. Il limite in questione, relativo a tutti gli stati di previsione, verrà calcolato assumendo come base le previsioni iniziali dell'esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168 del 2004. La norma non si applica tuttavia ad alcune fattispecie e, per quanto riguarda in particolare l'Amministrazione degli affari esteri, ai trasferimenti all'Unione europea ed alle spese collegate ad accordi internazionali già ratificati.
Ricorda che, dopo che la Presidenza della Camera e la Commissione bilancio avevano sollevato il problema di una puntuale individuazione degli effetti di tale disposizione con il sistema di contabilità pubblica, il Governo ha indicato, per ciascuna amministrazione, le autorizzazioni di spesa interessate alla riduzione. Per quanto concerne l'Amministrazione degli affari esteri, si prevede una riduzione degli investimenti fissi lordi (categoria 21) pari a 4,4 milioni di euro, derivante da una riduzione delle dotazioni iniziali delle UPB interessate del bilancio a legislazione vigente del 18,7 per cento, nonché una riduzione dei consumi intermedi (categoria 2) pari a 43 milioni di euro, derivante da una riduzione delle dotazioni iniziali delle UPB interessate del bilancio a legislazione vigente del 32,4 per cento.
Osserva che la riduzione di spesa, considerate le ristrettezze finanziarie con cui si trova già a dover fare i conti il Ministero degli affari esteri, sembra destinata ad avere un impatto significativo. Come evidenziato, infatti, l'entità della riduzione è determinata assumendo come base di calcolo le previsioni di bilancio relative al 2004 senza considerare le variazioni intervenute con la manovra di assestamento (in aumento per quanto riguarda i consumi intermedi) e tenendo invece conto delle riduzioni di spesa operate dal decreto-legge n. 168 del 2004. La circostanza che non tutti i capitoli relativi ai consumi intermedi hanno natura discrezionale (e sono quindi suscettibili di riduzione) concorre a spiegare la previsione di una percentuale di riduzione delle UPB interessate pari al 32,4 per cento. Rispetto ai 223,9 milioni di euro di cui alle previsioni di bilancio per il 2004, gli stanziamenti per consumi intermedi sono destinati a ridursi a circa 195 milioni. I peculiari criteri di calcolo prima descritti determinano altresì una riduzione degli investimenti fissi lordi dai 22,4 milioni del bilancio 2004 a circa 9 milioni di euro.
A proposito dei consumi intermedi, dà conto analiticamente delle spese che ricadono in questo ambito, fra cui, ad esempio, quelle per accertamenti sanitari del personale che lavora all'estero, o quelle per l'acquisto di software e hardware, che risulta indispensabile, tra l'altro, all'attuazione della legge sul voto degli italiani all'estero. Le spese relative a questo tipo di consumi intermedi, a suo avviso, non appaiono comprimibili nella loro quota discrezionale.
Nelle tabelle del disegno di legge finanziaria sono, come di consueto, previsti una serie di interventi con riflessi sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Nella Tabella A figurano accantonamenti pari a 201,2 milioni di euro per il 2005, a 224,2 milioni di euro per il 2006 ed a 229,9 milioni di euro per il 2007 destinati prevalentemente a sostenere gli oneri derivanti dalla ratifica e dall'applicazione di accordi internazionali, nonché connessi alle attività in favore dell'internazionalizzazione delle imprese ed agli interventi per le collettività italiane all'estero.
Nella Tabella B figura un accantonamento pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, volto a finanziare la ristrutturazione delle sedi all'estero del Ministero.
Nella Tabella C viene disposta, rispetto al bilancio a legislazione vigente, la riduzione di alcune UPB, con effetti, relativi a ciascuna delle annualità 2005-2007, sui seguenti capitoli: cap. 4131 (Contributo all'istituto italo-americano) 51.000 euro; cap. 3105 (Contributi ad enti ed istituti che operano in favore delle collettività italiane all'estero) 57.000 euro; cap. 1163 (Contributi ad enti e altri organismi (che vengono ripartiti con decreto ministeriale sottoposto al parere delle Camere) 141.000 euro.
La Tabella C provvede invece ad aumentare, sempre rispetto al bilancio a legislazione vigente, le spese per la cooperazione allo sviluppo ed in particolare il cap. 2180 (Contributi alle organizzazioni internazionali, nonché a banche e a fondi di sviluppo) per un importo di 12,3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2005-2007.
Nella tabella D sono stanziati 10 milioni di euro per il 2005 a valere sul cap. 7245 relativo all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili all'estero destinati a sedi di rappresentanze diplomatiche o consolari. Tale stanziamento è registrato nella Tabella F.
La Tabella F riporta inoltre in proiezione pluriennale gli stanziamenti in favore del cap. 7247 Strutturazione del Q.G. del Consiglio atlantico a Bruxelles) pari a 4.442.000 euro per il 2005 e il 2006, a 1.160.000 euro per il 2007 ed a 1.206.000 euro per il 2008. Sempre in Tabella F figura il capitolo 7415 dello stato di previsione dell'economia e delle finanze relativo al Fondo rotativo per i crediti d'aiuto dotato di uno stanziamento di bilancio di 20 milioni di euro. L'Allegato 6 alla relazione al disegno di legge finanziaria (A.C. 5310) registra peraltro a carico di tale capitolo giacenze di tesoreria per un totale di 2.105 milioni di euro.
L'articolo 12, comma 3, del disegno di legge finanziaria prevede che con decreto regolamentare del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero. L'obiettivo è evidentemente quello di promuovere un più efficiente impiego delle risorse da parte di tutte le nostre rappresentanze all'estero.
L'allegato 1, di cui all'articolo 37, comma 7, del disegno di legge finanziaria, relativo agli stanziamenti necessari a far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni di bilancio, determinatisi in relazione a specifici stanziamenti di bilancio, provvede, tra l'altro, a finanziare le eccedenze di spesa verificatisi in sede di attuazione di cinque disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.
Ritiene che l'impostazione generale della manovra sia orientata, anche quest'anno, al contenimento delle spese ed in particolare delle spese correnti. Tale scelta, sotto il profilo generale ineccepibile e per molti versi obbligata, impedisce tuttavia di soddisfare alcune obiettive esigenze dell'Amministrazione degli affari esteri. La diplomazia è già tradizionalmente sottodimensionata rispetto alle necessità di un paese economicamente avanzato ed in questi ultimi anni ha dovuto costantemente far fronte a nuovi impegni senza potere contare sulle risorse aggiuntive, che pure sarebbero state necessarie, ma dovendo anzi subire una riduzione degli stanziamenti.
Nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero è ricordato come nelle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari operi una quota di personale per singolo ufficio inferiore a quella di altri paesi di analoga dimensione e ruolo internazionale. È del parere che, anche se non si può trascurare lo stato generale della finanza pubblica, si debba riconoscere come la nostra politica estera risulti nettamente sottocapitalizzata e sia nell'interesse del paese invertire quanto prima una simile tendenza che ha, anche sotto il profilo economico, delle conseguenze assai rilevanti.
Osserva poi che la cooperazione allo sviluppo rappresenta un capitolo estremamente delicato della nostra politica estera. In questi ultimi anni l'Italia, in diversi fori internazionali, ha assunto impegni rilevanti - ed estremamente apprezzati - in materia di: riduzione del debito dei paesi più poveri, lotta contro la fame, lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, finanziamento del piano G8 per l'Africa, per citare solo i più rilevanti. Nel vertice europeo dl Barcellona del 2003 si è inoltre impegnata a raggiungere nel 2006 un rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL pari allo 0,33 per cento. Nel DPEF relativo al 2003-2006 si era in proposito immaginato un percorso di avvicinamento a tale obiettivo che prevedeva di aumentare il rapporto in questione allo 0,23 - 0,24 per cento nel 2004, allo 0,27 - 0,28 per cento nel 2005 ed allo 0,33 per cento nel 2006.
Tali impegni, come si evince dalla nota preliminare allo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, rischiano tuttavia di essere in gran parte disattesi, a partire proprio dall'obiettivo da ultimo indicato. In assenza di interventi correttivi, infatti, nel 2005 si verificherebbe un decremento del rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL, in evidente contrasto con l'obiettivo dello 0,33 per cento prima ricordato. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo - salvo l'incremento di 12,3 milioni di euro previsto dalla tabella C della legge finanziaria e destinato alle organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo - non si discostano infatti da quelli dello scorso anno, pari a 616 milioni di euro. A ciò si deve aggiungere che la legge n. 209 del 2000 sulla ristrutturazione del debito ha ormai esplicato i suoi effetti più significativi e che la consistenza del Fondo rotativo per la concessione dei crediti d'aiuto si sta sensibilmente riducendo. In tale contesto, pone all'attenzione del Governo il fatto che l'obiettivo dello 0,33 per cento del PIL da destinare in aiuti allo sviluppo entro il 2006, come previsto dal Vertice di Barcellona, sia ancora molto lontano, considerato l'attuale 0,17 per cento. Lo stesso Ministero ha calcolato che per rispettare gli impegni internazionali già assunti occorrerebbe disporre di uno stanziamento pari a 1,4 miliardi di euro.
Invita quindi la Commissione a non sottovalutare tale stato di cose, che rischia di incidere in senso fortemente negativo sull'immagine internazionale del nostro paese. La capacità dell'Italia di far fronte ai propri impegni potrebbe tra l'altro venir messa in discussione proprio in una fase in cui la nostra diplomazia è fortemente impegnata a far valere la posizione italiana nell'ambito del processo di riforma delle Nazioni Unite, ed in particolare del Consiglio di sicurezza, che potrebbe concludersi entro il prossimo anno.
Sempre in merito alle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, fa riferimento all'ultimo rapporto dell'OCSE, in cui sono contenute alcune valutazioni non negative del ruolo svolto dal nostro Paese in questo importante settore. In particolare, da tale rapporto risulta che l'Italia è uno dei donatori più attivi in materia di alleggerimento del debito dei Paesi in via di sviluppo. Lo stesso rapporto contiene anche alcune raccomandazioni rivolte al nostro Paese affinché siano opportunamente eliminati gli ostacoli strutturali che impediscono un efficiente nunzionamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. In particolare, ritiene estremamente importante prevedere una pianificazione pluriennale dei finanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, considerato che ciò consentirebbe di perseguire una politica di cooperazione più coerente e lungimirante. A suo giudizio, manca infine un serio meccanismo di monitoraggio della politica di cooperazione allo sviluppo che consenta di individuare le reali necessità e gli impieghi effettivi delle risorse assegnate. Valuta infine positivamente l'integrazione del supporto tecnico negli strumenti della cooperazione, purché il relativo utilizzo sia finalizzato a scopi specifici e ben individuati.
Il Sottosegretario Roberto ANTONIONE osserva come, in questo periodo di grave crisi internazionale, la necessità di garantire risorse finanziarie ed umane adeguate per la nostra politica estera sia un'esigenza ampiamente compresa e condivisa. Condivide la consapevolezza di quanto la crescita del Paese sia legata anche ad una nuova e più dinamica presenza internazionale dell'Italia, ad una più incisiva proiezione all'estero del «Sistema Paese» nei suoi aspetti economici e culturali. In questo particolare momento, in cui l'Italia si trova confrontata sul piano internazionale con la sfida rappresentata dalla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - nel cui ambito si assiste a posizioni variegate, alcune fortemente contrarie a nostri fondamentali interessi, ritiene assolutamente prioritario l'impegno a non indebolire ulteriormente gli strumenti e le risorse necessarie per sostenere l'azione internazionale dell'Italia.
Osserva che il Parlamento si è fatto interprete più volte, nel corso della legislatura, di questa posizione, dando prova di voler sostenere con determinazione la crescita della dimensione internazionale dell'Italia. Si tratta di una posizione che il Governo condivide pienamente, poichè è convinto che, pur di fronte alla vera e propria emergenza finanziaria in cui ci troviamo in apertura di questa sessione di bilancio, bisogna riaffermare con forza l'esigenza di «investire» nell'azione e nel ruolo dell'Italia all'estero, nella sua capacità di influire sui processi rappresentativi e decisionali delle principali organizzazioni internazionali, nella valorizzazione e nell'assistenza delle nostre comunità all'estero, nell'internazionalizzazione del nostro sistema economico e produttivo.
Sugli obiettivi che il Governo porrà nel 2005 al centro dell'attività internazionale del Paese si è registrato più volte un vasto consenso tra tutte le forze parlamentari: ricerca della pace, della stabilità e della sicurezza, in particolare nell'area del Medio Oriente e del Mediterraneo; lotta al terrorismo internazionale; pieno appoggio al ruolo delle Nazioni Unite e forte impegno a realizzarne una riforma pienamente democratica e rappresentativa; deciso sostegno al processo di integrazione europea ed al rinnovamento del suo quadro istituzionale che prenderà forma dopo la firma a Roma del Trattato costituzionale il prossimo 29 ottobre; tutela e promozione del ruolo delle nostre collettività all'estero; promozione del «Sistema Italia» e della sua immagine, accompagnata da un parallelo impulso al processo di internazionalizzazione delle nostre imprese; qualità ed efficacia dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
Su tali linee condivise di politica estera, occorre costruire una strategia vincente per la presenza internazionale dell'Italia, tramite l'azione della nostra diplomazia, chiamata a perseguire questo disegno coerente e lineare. Per poterne sostenere l'azione, è però necessario garantire alla diplomazia italiana mezzi ed infrastrutture adeguati.
È noto ormai quanto sia preoccupante per le sue dimensioni il sempre crescente divario che separa le dotazioni finanziarie del Ministero degli Affari esteri, in termini di incidenza percentuale sul bilancio dello Stato, rispetto a quelle dei nostri principali partners internazionali: è perciò importante il segnale che il Governo ha inteso dare riservando particolare attenzione alle esigenze della Farnesina, pur nel ben noto e delicato quadro congiunturale.
Sul piano generale, il disegno di legge finanziaria propone una novità nell'azione di contenimento della spesa pubblica. Si tratta della cosiddetta «regola del tetto del 2 per cento», della quale molto si è discusso in queste ultime settimane: la disposizione dell'articolo 3, comma 1, pone infatti un limite di incremento agli stanziamenti delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007, per il quale in ciascuno degli anni considerati non si può superare il 2 per cento di incremento rispetto agli stanziamenti iniziali (in termini di competenza e di cassa) iscritti nel bilancio dello Stato del precedente esercizio: ciò al netto delle riduzioni delle ritenute avvenute per effetto del decreto-legge «taglia-spese», n. 168 del 2004. Per quanto riguarda gli specifici effetti di tale disposizione sul Ministero degli Affari esteri, va considerato che il limite di incremento non si applica alle spese connesse ad accordi internazionali già ratificati e che gli stanziamenti contenuti nella Tabella C sono determinati in coerenza con il limite del 2 per cento, al netto delle riduzioni operato dal «decreto taglia-spese».
Nel quadro degli sforzi posti in essere per garantire un'ottimizzazione delle risorse in presenza di stringenti vincoli di bilancio, ricorda alcune importanti proposte del Ministero degli Affari esteri recepite nel disegno di legge finanziaria.
In primo luogo figurano le iniziative per la semplificazione e razionalizzazione delle gestione finanziaria degli uffici all'estero (articolo 12, comma 3): con decreto del Ministero degli Affari esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potranno essere adottate disposizioni per la semplificazione delle procedure di gestione finanziaria degli uffici all'estero (accorpamento dei capitoli di bilancio; ulteriore semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi; adeguamento dell'attività contrattuale degli ordinamenti locali). Si tratta di semplici misure che possono rendere meno complessa e rigida la gestione contabile, a volte estremamente macchinosa, prevista dalle vigenti norme amministrativo-contabile per le nostre sedi estere, realizzando un reale salto di qualità nell'utilizzo dei fondi ad esse destinati.
Nell'articolo 29 (commi 4, 5 e 6 ) viene prevista la destinazione delle risorse del fondo denominato «Made in Italy» anche alla esposizione permanente del design italiano, all'assistenza legale internazionale alle imprese ed alle attività di formazione in materia di internazionalizzazione; viene poi disposta la proroga di 1200 milioni di euro del fondo di riserva per le missioni internazionali di pace.
Non risultano purtroppo accolte varie altre proposte normative: in primo luogo, quella che prevede lo stanziamento per il «Visa Information System», il sistema che prevede l'inserimento in una nuova grande banca-dati centralizzata europea dei dati relativi ai richiedenti il visto d'accesso nell'area Schengen; le disposizioni relative all'incremento del Fondo Unico per l'Amministrazione (FUA); la proposta relativa alle iniziative di sponsorizzazione del Ministero degli Affari esteri e delle sedi all'estero.
Si tratta di disposizioni che potranno comunque essere inserite, insieme con altre concernenti il Ministero degli affari esteri, nell'eventuale provvedimento recante misure per lo sviluppo.
Per quanto riguarda gli stanziamenti nelle singole tabelle, è stato assegnato in Tabella A per l'anno 2005 un finanziamento pari a 201.257.000 euro, il quale però - per quasi la metà dello stanziamento - copre disegni di legge già presentati. Verranno così finanziate le misure derivanti da inderogabili impegni internazionali quali il Partenariato Globale con la Russia, gli accordi in sede europea e quelli in materia di tutela dei diritti umani.
In Tabella B sono stati assegnati 25 milioni di euro per la copertura dei disegni di legge relativi all'acquisto ed alla ristrutturazione degli immobili sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura all'estero.
In tabella C ricorda lo stanziamento per la cooperazione allo sviluppo, che si attesta ad oltre 628 milioni di euro, rispetto ai circa 616 stanziati l'anno scorso. Il Governo ha così voluto mantenere almeno inalterato l'impegno italiano nelle politiche di aiuto allo sviluppo: si tratta di un segnale positivo di attenzione, ma l'auspicio è che sui temi della cooperazione si possa realizzare un consenso più ampio nel corso dei prossimi lavori, in grado di condurre anche all'individuazione di ulteriori, indispensabili risorse aggiuntive. Come è noto, una parte importante dell'attività di politica estera dell'Italia è legata ai forti impegni assunti in sede di G8, sin dal Vertice di Genova del 2001: l'Italia è impegnata a perseguire il traguardo dello 0,33 per cento del rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL, nella consapevolezza - come indicano i più recenti dati OCSE - del nostro arretramento (con l'attuale 0,16 per cento) nella graduatoria dei Paesi donatori, aspetto di cui si valuta l'importanza anche in relazione alla sensibilità dimostrata da molti Paesi membri delle Nazioni Unite nei confronti dei livelli di aiuto allo sviluppo.
Illustra poi la parte del disegno di legge di bilancio relativa al Ministero degli Affari esteri per il 2005. Il disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, assegna al Ministero degli affari esteri la somma di 2.218.930.000 euro, con un leggero incremento rispetto al 2004, dovuto essenzialmente alle risorse finanziarie aggiuntive a seguito dell'approvazione di leggi nel corso dell'anno.
Va tuttavia tenuto presente che l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, relativo al «tetto del 2 per cento» comporterà una consistente riduzione per le spese di consumi intermedi (acquisto di beni e servizi) per circa 47 milioni di euro. Occorre evitare una riduzione che colpirebbe settori prioritari per l'operatività del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatico-consolare: sicurezza, interventi di emergenza in caso di crisi, comunicazioni ed informatica, missioni e presenza nelle riunioni internazionali, promozione economico-commerciale, tutela degli italiani all'estero.
Il Ministero degli affari esteri è quindi al lavoro con gli esperti del Ministero dell'economia e delle finanze per fare in modo che l'applicazione di tale misura sia concordata con la stessa Amministrazione degli esteri.
In questo ambito dovranno essere considerate con particolare attenzione le spese per la sicurezza: si tratta di una problematica di pressante attualità, che tocca la legittima esigenza di tutela del personale italiano in servizio all'estero - esigenza peraltro condivisa anche a livello di opinione pubblica in una fase in cui fronteggiamo crescenti minacce a livello internazionale, come ha purtroppo recentemente dimostrato lo sventato attentato contro la nostra Ambasciata a Beirut. La realizzazione di una serie di misure per incrementare la sicurezza delle sedi all'estero e per garantire la protezione di quelle più a rischio viene pertanto considerata una assoluta priorità per il Ministero degli affari esteri e deve ricevere il necessario, adeguato sostegno finanziario.
Dario RIVOLTA, presidente, auspica che la riforma dell'attività amministrativa e della gestione finanziaria degli uffici all'estero, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del disegno di legge finanziaria possa facilitare una razionalizzazione delle strutture e dell'operatività del Ministero degli affari esteri e non si traduca piuttosto in una semplice revisione superficiale di alcune procedure.
Marina SERENI (DS-U), nel ribadire il giudizio generale molto critico sulla manovra di finanza pubblica del Governo da parte delle opposizioni di centro sinistra, in particolare per quanto riguarda la norma relativa al tetto del 2 per cento agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria C. 5310-bis, illustra in particolare tre nodi critici.
In primo luogo, prende atto del progetto di semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero da parte del Ministero degli affari esteri, di cui al comma 3 dell'articolo 12, prospettato dal rappresentante del Governo. Su tale punto, riterrebbe utile che la Commissione potesse svolgere delle audizioni atte a fornire un quadro completo del funzionamento e della concreta operatività del Ministero degli affari esteri. A tale proposito, ricorda in particolare che, già nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2004, i gruppi politici di opposizione avevano proposto un accorpamento dei capitoli relativi alle direzioni generali all'estero. Sarebbe quindi tanto più opportuno, a suo avviso, che il Ministero degli affari esteri presentasse un'approfondita disamina del funzionamento dei propri uffici all'estero. In conclusione, comunque, ritiene che le risorse complessive a disposizione del Ministero degli affari esteri siano largamente insufficienti a condurre una politica estera adeguata al ruolo che il nostro paese riveste nel mondo.
In secondo luogo, fa presente che si avvicina sempre di più la scadenza per il voto dei nostri connazionali all'estero, previsto per le prossime elezioni politiche, senza che siano stati in alcun modo risolti i problemi esistenti in merito all'anagrafe degli elettori, ad un'adeguata informazione degli italiani residenti all'estero e tutte le condizioni necessarie a garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. A tale proposito, è a suo avviso necessario un investimento straordinario, volto a favorire un'opportuna campagna di informazione per i nostri connazionali all'estero, anche mediante, ad esempio, l'utilizzo dei canali della RAI. Pone inoltre in rilievo, sempre a proposito degli italiani all'estero, il grave stato di emergenza sociale che affligge alcune fasce di nostri connazionali, che attualmente vivono in paesi colpiti da particolari crisi economico-finanziarie, quali, ad esempio, l'Argentina, il Venezuela, l'Uruguay. Al riguardo, ricorda che giace all'attenzione della Commissione Affari sociali della Camera una proposta di legge volta ad istituire un assegno sociale per i nostri connazionali indigenti all'estero.
In merito, infine, alla cooperazione allo sviluppo, avanza alcune perplessità sul recente rapporto dell'OCSE, nella parte relativa al nostro Paese, nel quale, contrariamente a quanto valutato dalla relatrice, sono contenute alcune gravi indicazioni rivolte alla politica italiana in materia di cooperazione allo sviluppo. L'Italia, infatti, pur essendo il settimo paese donatore nel mondo, è soltanto il penultimo, prima degli Stati Uniti, nella proporzione esistente fra il PIL e il volume degli aiuti allo sviluppo. Ritiene che il traguardo dello 0,33 per cento del PIL, fissato come quota obiettivo per gli aiuti allo sviluppo per l'anno 2006 dal vertice di Barcellona, sia quanto mai irrealistico, considerato che ad oggi la quota di aiuti allo sviluppo forniti dall'Italia non supera lo 0,17 per cento del PIL. Chiede pertanto al Governo di valutare attentamente la necessità di lanciare un segnale positivo al resto del mondo su questo punto, anche per combattere più efficacemente l'emergenza del terrorismo internazionale con azioni positive, che non creino barricate ideologiche.
Laura CIMA (Misto-Verdi-U), nel condividere completamente alcune delle considerazioni svolte da deputato Sereni, rileva, in primo luogo, come sia estremamente grave l'interruzione dei contributi italiani al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, come ha già personalmente posto in evidenza con atti di sindacato ispettivo, anche in Commissione. In generale, lamenta il ritardo o l'inadempienza del nostro paese nel versare i contributi destinati a supportare alcune meritevoli iniziative internazionali delle Nazioni Unite, anche attraverso le apposite agenzie. Segnala le enormi difficoltà incontrate dalle ONG nel portare a termine i programmi di cooperazione concordati con il Ministero degli affari esteri e dovute ad una cronica mancanza di fondi. Invita pertanto il Governo a riprendere una seria iniziativa sul tema della riforma della cooperazione allo sviluppo, considerato che progetti di legge sulla materia giacciono attualmente, senza prospettive di sviluppo, all'esame della Commissione affari esteri del Senato.
In merito all'annunciata riforma della struttura amministrativa del Ministero degli affari esteri, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del disegno di legge finanziaria in esame, fa presente come questa sia tanto più indispensabile, quanto più la politica estera italiana appare in questo momento priva di adeguati strumenti operativi, considerato, ad esempio, che l'abolizione del Ministero per il commercio con l'estero ha privato il nostro Paese della possibilità di supportare le nostre imprese operanti all'estero, in un epoca di sempre più estesa globalizzazione. A tale proposito, rileva come molti degli impegni presi dal Governo in politica estera per la promozione dell'Italia nel mondo non siano stati mantenuti.
Auspica quindi una sollecita riforma delle strutture e dell'operatività del Ministero degli affari esteri e chiede se il Governo sia disponibile ad appoggiare eventuali emendamenti presentati in tal senso.
Sul finanziamento della presenza e della promozione dell'Italia all'estero, tema centrale anche per la riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero all'esame della Commissione, ritiene sia necessario rivedere la attuale distribuzione delle risorse disponibili fra l'Europa e il resto del mondo, considerato che la nostra posizione di Stato membro dell'Unione Europea suggerisce di distogliere alcune risorse dal finanziamento delle sedi diplomatiche in altri Paesi membri, per potenziare piuttosto le strutture - particolarmente consolari - destinate ad assistere i nostri connazionali all'estero in quei paesi extraeuropei dove tale bisogno è più urgente.
In merito al voto degli italiani all'estero, previsto per le prossime elezioni politiche, sottolinea le già rilevate difficoltà nell'attuazione della legge, data la carenza dei fondi disponibili: a tale riguardo ritiene necessario compiere interventi concreti che rendano effettivo l'esercizio del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero, piuttosto che porre in essere vuote iniziative di propaganda politica dell'Italia all'estero.
Dario RIVOLTA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004 - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Roberto Antonione.
La seduta comincia alle 9.35.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005). C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007. C. 5311 Governo.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 ottobre.
Valerio CALZOLAIO (DS-U), nel manifestare apprezzamento per l'esauriente relazione svolta dalla relatrice, fa presente tuttavia che sia la relatrice sia il rappresentante del Governo hanno illustrato i contenuti della manovra finanziaria, senza fare riferimento alle ulteriori modifiche che risulteranno dall'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2004, in particolare per quanto riguarda due settori: la cooperazione allo sviluppo e il voto degli italiani all'estero.
Il primo settore su cui si sofferma è quello della cooperazione allo sviluppo, le cui risorse, dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio, si assesterebbero alla quota dello 0,11 per cento del PIL. Infatti, il disegno di legge di assestamento del bilancio, unitamente all'approvazione del decreto-legge cosiddetto «tagliaspese», n. 168 del 2004, determinano un taglio complessivo dei finanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo di 250 milioni di euro. Alla luce di questa situazione, ritiene che sia impossibile rispettare l'obiettivo fissato nel Vertice europeo di Barcellona del 2002, che prevede il raggiungimento della quota dello 0,33 per cento del PIL per i finanziamenti da destinare alla cooperazione allo sviluppo, considerato il fatto che l'attuale quota dello 0,11 per cento pone l'Italia all'ultimo posto dei Paesi OCSE. Fa presente che, come è stato recentemente rilevato nell'ambito della delegazione della Commissione Affari esteri presente a New York in occasione dell'apertura della 59a sessione dell'Assemblea generale della Nazioni Unite, anche in presenza del Ministro Frattini, appare inutile promuovere iniziative diplomatiche volte a far approvare una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU favorevole all'Italia in assenza di una seria e impegnativa politica di contributi da parte del nostro Paese da destinare alla cooperazione allo sviluppo. Pertanto, invita la maggioranza a presentare eventuali proposte emendative che recepiscano le osservazioni emerse a New York, proposte che il suo gruppo si dichiara fin d'ora favorevole ad appoggiare.
Ricorda che, già nel 2002 a Johannesburg, il Presidente del Consiglio si era dichiarato disponibile ad aumentare la quota di risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo fino all'1 per cento del PIL; nel Vertice europeo di Barcellona dello stesso anno, aveva peraltro impegnato l'Italia a raggiungere la quota dello 0,33 per cento. Ricorda poi che nel DPEF relativo agli anni 2003-2006 si prevedeva, a tale riguardo, che la quota dei finanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, per rispettare l'obiettivo dello 0,33 per cento fissato per il 2006, dovesse attestarsi nel 2005 allo 0,28 per cento: rimarca perciò la notevole discrepanza esistente fra questi impegni e lo stato attuale delle risorse messe a disposizione di questo obiettivo. Ritiene inoltre che, se l'Italia dovesse giungere ad una verifica dei Millenium Goals fissati nella dichiarazione delle Nazioni Unite del 2000 con l'attuale quota di finanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo (corrispondente alla metà dell'obiettivo prefissato) il prestigio del nostro Paese subirebbe un grave colpo.
Il secondo settore da considerare nella valutazione delle riduzioni di fondi operati con il disegno di legge finanziaria in esame è quello degli italiani all'estero. Fa presente tale riguardo che gli stanziamenti disposti a favore dei COMITES dal disegno di legge finanziaria appaiono decurtati di 1.450.000 euro, nonostante il numero dei COMITES sia aumentato.
Chiede poi al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito ad alcuni dati contenuti nella nota preliminare al bilancio 2005 del Ministero degli Affari esteri, in particolare per quanto riguarda il finanziamento richiesto per il capitolo 3393, per il quale si indica un incremento rispetto al 2004 pari a 18.036.554 euro, relativo al pagamento dei contributi obbligatori alle Nazioni Unite. Chiede altresì indicazioni su quanto indicato nella stessa nota preliminare in materia di finanziamenti da assegnare alla Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo in Tabella C, pari a 1,4 miliardi di euro, destinati fra l'altro a finanziare il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, l'attività di assistenza e riabilitazione dell'Iraq e dell'Afghanistan, nonché il piano G8 per l'Africa a supporto della NePAD. Osserva altresì che, nella stessa parte della nota preliminare, si dà conto di tre fattori che hanno determinato una riduzione della quota destinata alla cooperazione allo sviluppo dello 0,33 per cento del PIL, prevista come obiettivo per il 2006: fra questi, il fatto che un andamento costante della quota di aiuti pubblici per il 2005 e per gli esercizi successivi, in termini reali, significa di fatto un decremento in proporzione all'andamento del PIL; il fatto che la legge n. 209 del 2000 sulla cancellazione del debito avrà ormai esplicato i suoi effetti più significativi e infine che la consistenza del Fondo rotativo per la concessione dei crediti d'aiuto si sta riducendo in ragione della diminuzione dei rientri, per le cancellazioni e le conversioni del debito. A proposito di tale tendenza al decremento, ritiene che sia quanto mai opportuno invertirla, approvando eventuali proposte emendative volte ad aumentare la quota di risorse destinata alla cooperazione allo sviluppo. In particolare, suggerisce di ridurre gli stanziamenti destinati al Gabinetto ed agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, che ammontano a 11,2 milioni di euro.
Infine, per quanto riguarda il prosieguo del legame dei disegni di legge in titolo in Commissione, auspica che, nel corso dell'esame degli emendamenti presso la Commissione bilancio sia personalmente presente il Ministro Frattini.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, si riserva di verificare alcune delle osservazioni svolte dal deputato Calzolaio. Preannuncia poi che le risulta imminente la presentazione di un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze volta a chiedere orientamenti al Governo sulla quota di risorse destinata agli aiuti allo sviluppo, anche considerate le numerose indicazioni parlamentari favorevoli ad un incremento, emerse nel corso dell'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2004, avvenuto in Commissione nello scorso mese di luglio. Tale interrogazione sarà presentata da due «intergruppi» parlamentari di estrazione politicamente trasversale, dedicati alla cooperazione allo sviluppo e alla sussidarietà.
Condivide infine la richiesta avanzata dal deputato Calzolaio relativa alla presenza del Ministro degli affari esteri nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo.
Gustavo SELVA, presidente, fa notare, che come già rilevato dalla relatrice, l'Italia destina ben 20 mila milioni di euro all'Unione europea e si domanda quale quota eventuale di questi contributi sia destinata a finanziare iniziative di cooperazione allo sviluppo.
Rinvia quindi il seguito dell'esame al altra seduta.
La seduta termina alle 10.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Roberto ANTONIONE.
La seduta comincia alle 14.40.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007. C. 5311 Governo.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.
Alberto MICHELINI (FI), con riferimento alla decurtazione di 250 milioni di euro operata sui fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, sottolinea il grande rilevo delle iniziative che vi sono comprese, e in particolare l'essenzialità di finanziare la NePAD, che rientra tra gli impegni già presi dall'Italia che ritiene assolutamente necessario rispettare.
Ricorda inoltre che la gran parte dei menzionati 250 milioni di euro era destinata a finanziare il Fondo globale per la salute, che corrisponde ad un preciso impegno preso a Genova nel 2001 dal Presidente del Consiglio: si tratta perciò di un'esigenza irrinunciabile, anche perché il Fondo è volto ad alleviare la piaga di gravi malattie quali l'AIDS e la malaria. Denuncia come grave segno di allarme il fatto che la speranza di vita nell'Africa australe nell'ultimo decennio è diminuita di ben 22 anni, anche per i Paesi relativamente meno arretrati quali il Sud Africa, il Botswana e il Mozambico.
Incidentalmente, fa presente che anche l'impegno finanziario degli Stati Uniti per la cooperazione allo sviluppo (che al G8 di Evian è stato fissato in 15 miliardi di dollari per un decennio) è in realtà subordinato nella maggior parte dei casi alla condizione che per un terzo analoga contribuzione sia sostenuta dagli altri Paesi membri del G8 e per un altro terzo dai Paesi del resto del mondo. In particolare, gli Stati Uniti sono un Paese che contribuisce in misura molto maggiore sul fronte bilaterale rispetto a quello multilaterale. Peraltro, come già chiarito, per assicurare la contribuzione degli Stati Uniti è particolarmente importante che anche gli altri Paesi del G8 facciano la propria parte. Una riduzione dei contributi incide infatti negativamente su tutto quanto concerne, ad esempio, gli acquisti di vaccini e di medicinali.
È senz'altro, a suo avviso, una convinzione condivisa tra maggioranza e opposizione la necessità di reperire quanto prima i fondi necessari a garantire il contributo italiano.
In generale, per quanto riguarda la quota sul PIL degli aiuti allo sviluppo, ricorda l'impegno preso dal nostro Paese di raggiungere entro il 2006 lo 0,33 per cento: infatti, l'Italia, che è il quarto Paese, dopo Gran Bretagna, Francia e Germania, nel volume dei contributi allo sviluppo, rappresenta invece uno degli ultimi contributori se si rapporta tale volume al PIL. Secondo i dati dell'OCSE, la quota su cui si attesta attualmente il nostro Paese è soltanto dello 0,16 per cento del PIL. È necessario pertanto, a suo avviso, invertire una tendenza al decremento di tali aiuti, che peraltro ha avuto inizio già con i precedenti governi.
Ribadisce l'estrema gravità dei problemi dello sviluppo e sottolinea la grande responsabilità che spetta ai Paesi avanzati nell'intervenire in questa situazione, sia per ragioni di ordine etico, sia per evitare ben peggiori conseguenze per il nostro territorio, quale ad esempio il continuo travaso di immigrati clandestini. A suo parere, lo sviluppo va portato in loco per consentire alle popolazioni del luogo di rimanere sul proprio territorio, contribuendo allo sviluppo del proprio Paese, anziché rimanere vittime di quel «brain drain» per il quale i pochi fortunati che riescono a studiare all'estero non rientrano più nei Paesi d'origine.
Ricorda che la NePAD, coinvolgendo oltre 20 Paesi del continente africano, persegue obiettivi concreti e si fonda sulla verifica di tali obiettivi tra Stati in condizioni di parità, aspetto che valuta particolarmente positivo. Peraltro, tali sforzi, di per sé pregevoli, risulterebbero vanificati nel momento in cui venisse a mancare una sostanziosa quota di aiuti allo sviluppo.
Fa presente che la commissione britannica, istituita da Tony Blair per occuparsi dei problemi dell'Africa in vista del prossimo vertice del G8, previsto per luglio in Scozia, ha semplicemente proposto di raddoppiare la quota di aiuti pubblici destinati ai Paesi in via di sviluppo: si tratta di una proposta non nuova, che tuttavia difficilmente sarà accolta in sede di G8.
È invece importante a suo avviso, mantenere gli impegni presi, motivo per il quale l'Italia deve ad ogni costo tentare di reintegrare i 250 milioni di euro sottratti ai fondi per la cooperazione allo sviluppo.
Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) condivide le preoccupazioni del Governo relative alla necessità di risanare urgentemente i conti pubblici, anche per garantire la stabilità economica e il prestigio del Paese, ma obietta che alcune delle misure previste dalla manovra finanziaria in esame appesantiscono eccessivamente il carico fiscale: fra queste, in particolare cita l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria sugli immobili, la revisione degli studi di settore, la revisione degli estimi catastali che si tradurrà in un aumento delle imposte comunali, nonché la ventilata prospettiva di tassare i titoli di Stato e le rendite finanziarie. Tali ultime misure, a suo avviso, determinerebbero effetti economici molto negativi, poiché favorirebbero il drenaggio di capitali dai mercati finanziari a discapito dello sviluppo delle imprese e del rilancio del sistema economico in generale. A tale riguardo, riterrebbe più opportuno sostenere invece un impianto economico di tipo maggiormente liberale, anche per evidenziare adeguatamente le difformità politiche esistenti fra maggioranza ed opposizione.
Per rilanciare l'immagine del sistema Italia anche presso gli organismi internazionali, reputa indispensabile produrre una forte azione di politica estera, opportunamente sostenuta dai necessari finanziamenti: pertanto, la diminuzione delle risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri operata dai disegni di legge in esame è, a suo giudizio, da censurare.
Ritiene che, in particolare, la cooperazione bilaterale sia uno strumento eccezionale per fare sistema e per affermare l'immagine dell'Italia all'estero. Tuttavia, anche in quest'ottica, è necessario un utilizzo razionale delle risorse disponibili per la cooperazioone, a differenza di quanto purtroppo è spesso avvenuto in passato in frequenti casi di abusi, sui quali le inchieste giudiziarie non hanno adeguatamemente fatto chiarezza (ne è un esempio il caso all'esame della Commissione d'inchiesta istituita alla Camera per indagare sulla morte di Ilaria Alpi). Esprime forti perplessità anche sulle modalità con cui le ONG sono supportate dalle unità tecniche locali, che spesso non garantiscono un'adeguata assistenza e ostacolano la stessa azione positiva del Paese donatore. È necessario dunque, a suo giudizio, migliorare la qualità professionale di chi svolge l'attività di cooperazione e di chi assiste tale attività, potenziando gli aspetti di trasparenza e di serietà delle stesse ONG.
Reputa anche essenziale avviare una seria riforma del Ministero degli affari esteri, superando una illogica ed obsoleta divisione di competenze e prerogative fra diversi ministeri, che impediscono una gestione moderna ed efficiente delle risorse a disposizione del nostro settore estero. A tale riguardo, sarebbe importante instaurare un rapporto dirigenziale fra gli ambasciatori e i funzionari che svolgono attività correlate al rilancio del sistema Italia, provvedendo anche a razionalizzare la contabilità, e ad eliminare gli ostacoli burocratico-amministrativi ad oggi esistenti, spesso legati ad un intreccio di competenze con altri soggetti, quali il Tesoro, la Ragioneria generale dello Stato o altri ministeri. Si tratta evidentemente di rilanciare in questo modo la competitività e l'efficienza gestionale delle strutture del Ministero degli affari esteri.
Con riferimento poi ai 20.000 milioni di euro destinati ai contributi per l'Unione europea, si domanda quale quota di tale ammontare possa presumibilmente contribuire a finanziare iniziative di cooperazione allo sviluppo.
Ritiene ancora che, per ottenere risultati soddisfacenti in termini di immagine internazionale, il Governo italiano debba presentarsi come un soggetto forte ed autorevole: in tal modo riuscirà forse ad influire su una possibile riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in senso più favorevole al nostro Paese, come peraltro sta facendo la Germania a proprio vantaggio. In particolare, sarebbe necessario assumere una posizione più autorevole anche con riferimento a quanto avvenuto in questi ultimi giorni al Commissario europeo incaricato Buttiglione, oggetto di critiche inaccettabili da parte del Parlamento europeo.
Condivide il disagio manifestato dai deputati Michelini, Calzolaio e Paoletti Tangheroni con riferimento alla decurtazione di 250 milioni di euro sui fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo. Chiede poi un chiarimento su quale sia il ministero competente a sostenere le spese relative alla partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali di pace, ritenendo che i dati contenuti nei disegni di legge in titolo non siano del tutto chiari.
Ramon MANTOVANI (RC) rileva preliminarmente come la manovra di bilancio del Governo, all'esame della Commissione, si muova entro i vincoli stabiliti dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam. A tale riguardo, ribadisce la propria opinione, già espressa in altre occasioni, che i governi dei Paesi membri dell'Unione europea abbiano commesso un errore nel fissare tali vincoli, di natura astratta e tecnocratica, che hanno di fatto strozzato le economie dei propri Paesi anziché contribuire a svilupparli. Denuncia così l'arbitrarietà di questi vincoli, concordati a livello internazionale, con i quali i governi dei Paesi membri hanno abdicato al proprio potere politico di distribuire la spesa pubblica, rinunciando, ad esempio, all'opportunità di scegliere una politica di deficit spending in vista di un ritorno in termini sviluppo economico. A suo giudizio, infatti, il libero mercato nella realtà non esiste, ma al suo posto vi è solo un insieme di norme, competizioni e gruppi monopolistici, senza che sia in alcun modo garantita la concorrenzialità e l'interesse generale. Dichiara di essere decisamente contrario all'ideologia di un mercato regolatore: il mercato, infatti, produce attualmente soltanto squilibri, concentrazioni, svantaggi ai danni dei soggetti più deboli della società, presentando aspetti distorsivi che devono necessariamente essere corretti dai governi, se non si vuole che nel mondo un miliardo e 200.000 persone siano condannate a morire di fame.
Da un lato i vincoli di bilancio derivanti dagli obblighi comunitari del nostro Paese, dall'altro la sfavorevole congiuntura internazionale, caratterizzata dalla stagnazione e da un elevato prezzo del petrolio, impediscono di predisporre una efficace manovra finanziaria. Non a caso Francia e Germania hanno scelto di non rispettare i vincoli derivanti dal Trattato di Maastricht, per difendere e riorentare la natura industriale del loro sviluppo. La maggioranza dei Paesi G7 punta infatti al rilancio della propria capacità industriale come fattore di stabilizzazione dell'economia, preminente e prioritario rispetto ai fattori agricolo e finanziario: il Governo italiano invece punta evidentemente a favorire uno sviluppo effimero, fondato su una crescente finanziarizzazione dell'economia italiana, sotto l'egida di una presunta internazionalizzazione per la quale piccole e medie imprese italiane di qualità verranno inevitabilmente assorbite dalle grandi multinazionali.
In attesa del prossimo round negoziale del WTO, l'Unione europea imprime uno slancio alla globalizzazione, puntando a far entrare nel mercato globale beni essenziali come l'acqua e settori vitali come la sanità, la scuola, i trasporti, fin ora appannaggio dei singoli governi: valutando negativamente questo orientamento, fa presente che, se si procederà a liberalizzare questi importanti beni e settori delle società, si favoriranno esclusivamente le grandi imprese, esattamente come sta progettando il Governo italiano. Ricorda che anche in occasione dell'ultima Conferenza di Cancun del WTO, la Commissione europea ha propugnato questo obiettivo incontrando proprio l'opposizione del Brasile e degli altri paesi in via di sviluppo.
In merito alla decurtazione di 250 milioni di euro operata sui fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo ritiene che ciò non possa essere considerato un mero espediente contabile per risanare i conti pubblici ma risponde ad una precisa e grave scelta politica. Personalmente, ricorda di aver già manifestato nella scorsa legislatura il proprio dissenso sulla mancanza di incrementi nella quota di risorse destinata dal bilancio dello Stato alla cooperazione allo sviluppo, nonché il proprio disaccordo su alcune modalità di cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo. Si dichiara perciò disponibile ad appoggiare eventuali proposte emendative, o anche, in seguito, eventuali atti di indirizzo volti a ripristinare una maggiore quota di aiuti allo sviluppo. Peraltro, ritiene che, finché la politica italiana di cooperazione allo sviluppo sarà dettata soltanto da criteri di compatibilità con il bilancio del Ministero degli affari esteri, si otterranno solo quegli effetti nefasti denunciati dal deputato Landi di Chiavenna in termini di farraginosità, ostacoli burocratici, collaborazione deficitaria da parte del personale delle ambasciate. È necessario a suo avviso operare una netta scelta di fondo, considerando la spesa per aiuti pubblici ai paese in via di sviluppo come un investimento necessario per dare corpo alla politica estera italiana e per pensare al futuro del mondo non soltanto in termini di garanzie militari. Peraltro, la cooperazione allo sviluppo e i doni ai paesi poveri potrebbero anche essere considerati come il pagamento di debiti morali da parte degli ex Paesi coloniali.
Contesta infine, come già ribadito in altre occasioni, la legittimità dei vertici G7, che a suo avviso costituiscono una semplice riunione informale di capi di Governo, non istituita né riconosciuta da alcun trattato internazionale: è preferibile, invece, operare sullo scenario mondiale attraverso le esistenti istituzioni internazionali.
Marco ZACCHERA (AN) ritiene opportuno che la Commissione mostri in questa sede un atteggiamento di collegialità tale da indurre il Governo a rivedere alcuni degli stanziamenti contenuti nei disegni di legge all'esame. Entrando nel merito delle specifiche questioni sollevate nel corso del dibattito odierno, denuncia una situazione di blocco del sistema Italia nel mondo, dovuta anche a carenze normative, sia del nostro Paese che a livello comunitario. Ritiene che la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite difficilmente potrà volgersi in senso favorevole al nostro Paese se non si inverte l'attuale tendenza a ridurre le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo. È infatti necessario, a suo avviso, che il Governo stabilisca chiare priorità politica, fra le quali deve concludere che probabilmente non è compresa la politica estera, data la scarsità dei fondi messi a disposizione del Ministero degli affari esteri. Cita, ad esempio, il caso particolare della missione internazionale di pace in Iraq, cui partecipa l'Italia, per la quale denuncia l'assenza di fondi necessari a finanziare l'acquisto di mezzi blindati a protezione dei soldati italiani di stanza in Iraq: anche in questo caso, infatti, è necessaria una scelta politica netta, adeguatamente supportata dagli strumenti finanziari indispensabili. Non manca, a tale riguardo, di fare riferimento ad alcune affermazioni del candidato alla Presidenza degli Stati Uniti, Kerry, relative da una presunta impreparazione materiale dell'esercito italiano presente in Iraq, dichiarazioni che censura decisamente.
Auspica poi una significativa politica di razionalizzazione delle spese e di risparmio nella gestione delle risorse disponibili, provvedendo ad esempio ad accorpare le numerose voci di spesa del Ministero degli affari esteri relative alle sedi delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, una proposta sostenuta anche dalle organizzazioni sindacali dei diplomatici. Con riguardo alla necessità di provvedere quanto prima ad una efficace razionalizzazione gestionale dell'attività del Ministero degli affari esteri, denuncia in particolare le gravissime carenze di organico presso alcuni consolati italiani all'estero, che sopportano particolari carichi di lavoro per il rilascio dei visti, quali ad esempio i consolati di Bucarest, San Paolo del Brasile e Kiev. Ciò testimonia ancora una volta, a suo giudizio, una persistente vischiosità nell'organizzazione interna delle strutture del Ministero degli affari esteri, cui occorre porre rimedio.
Sergio MATTARELLA (MARGH-U) ricorda che è in corso l'incontro bilaterale italo-tedesco in cui sarà affrontato anche il tema della riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A tale proposito, fa presente che la principale divaricazione nell'immagine dei due Paesi all'estero riguarda proprio la differenza di risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo. Se infatti fino a qualche tempo fa la Germania si trovava al diciassettesimo posto nell'elenco dei Paesi contributori, rispetto al sedicesimo posto dell'Italia, ad oggi il nostro Paese è scivolato al diciannovesimo posto, mentre la Germania si trova al sesto. In tali condizioni è naturale che le proposte avanzate dalla Germania in relazione alle prospettive di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbiano maggiori prospettive di successo.
Con riferimento al sensibile aumento del prelievo fiscale operato dalla manovra finanziaria predisposta dal Governo, aumento sottolineato anche dal deputato Landi di Chiavenna, si sofferma in particolare sulle misure relative alla revisione degli studi di settore e al cosiddetto «riordino» del trattamento fiscale, termine che in realtà maschera un aumento del carico tributario. In tale situazione generale che prevede un aumentato gettito fiscale, non si comprende come siano state ulteriormente ridotte le risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri, segno evidente che la politica estera non costituisce evidentemente una priorità politica per il Governo in carica, e così pure la lotta alla fame nel mondo, il sostegno al Fondo globale per la salute e il rispetto di numerosi altri impegni presi dal nostro Paese in materia di cooperazione allo sviluppo che resteranno disattesi.
Delle osservazioni svolte dal deputato Zacchera, condivide in particolare quelle relative alla pretermissione delle esigenze concrete dei nostri consolati all'estero, da cui deriva, anche a suo giudizio, un danno alla immagine dell'Italia nel mondo. Ritiene inoltre necessario che il Paese si attrezzi adeguatamente per il prossimo voto dei nostri connazionali all'estero, al fine di garantire una adeguata informazione di tutti i potenziali elettori, un esercizio effettivo del diritto di voto e la regolarità delle elezioni.
Ricorda infine come il Presidente del Consiglio, nel periodo in cui svolgeva ad interim le funzioni di ministro degli affari esteri, aveva promesso di avviare una significativa riforma del Ministero degli affari esteri, cosa di cui non vi è traccia sinora nell'azione politica del Governo.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, fornisce alcune precisazioni sui quesiti sollevati nel corso del dibattito. In particolare, fa presente che la quota di circa 20 mila milioni di euro che il bilancio dello Stato destina all'Unione Europea sono finalizzati a garantire la partecipazione dell'Italia alle varie iniziative dell'Unione. Specifica inoltre che l'onere relativo alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace è carico del bilancio del Ministero della difesa. Non condivide infine le considerazioni svolte dal deputato Mantovani sulla opportunità di contribuire alla cooperazione allo sviluppo per compensare le colpe degli ex Paesi coloniali, poiché tale giudizio a suo avviso fornisce una interpretazione riduttiva delle cooperazione allo sviluppo. In merito poi alle critiche avanziate dalla opposizione all'accresciuto carico fiscale, disposto dalla manovra finanziaria del Governo, ricorda che anche in passato sono state varate misure di risanamento molto gravose: si riferisce in particolare ai numerose prelievi fiscali »una tantum», disposti dai precedenti governi, che non apparivano meno criticabili di quelli attuali.
Si riserva infine di presentare una proposta emendativa volta ad innalzare la quota degli aiuti allo sviluppo in relazione al PIL, per consentire il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,28 per cento del PIL, fissato dal DPEF per il 2003-2006 e relativo all'anno 2004.
Il sottosegretario Roberto ANTONIONE, nel manifestare la disponibilità del Governo a trovare un'utile sede di confronto con la Commissione sui temi evocati nel dibattito odierno, fa presente di aver ricevuto dal Ministero dell'economia e delle finanze l'assicurazione che la quota di 250 milioni circa di euro sottratta ai fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo verrà successivamente reintegrata con provvedimenti amministrativi nelle disponibilità del Ministero degli affari esteri. A tale riguardo, si riserva di fornire dettagli più precisi.
Con riferimento alle critiche rivolte dai gruppi di opposizione in particolare ad una presunta sensibile riduzione degli stanziamenti a favore del Ministero degli affari esteri, dà conto analiticamente della evoluzione delle risorse stanziate con il disegno di legge finanziaria a partire dal 2005, nelle Tabelle A, B e C, che evidenzia un costante aumento, anche in relazione all'andamento del PIL. Alla luce di questi dati, ritiene pertanto che i contenuti del disegno di legge finanziaria in esame non siano da considerare penalizzanti per il Ministero degli affari esteri.
In merito alla esigenza di razionalizzare le spese relative alla gestione del Ministero degli affari esteri, rappresentata in più interventi nel corso del dibattito, assicura che il Ministero è in procinto di avviare una significativa razionalizzazione dei capitoli di spese relativi alle ambasciate. Fa presente tuttavia che molte delle «vischiosità burocratiche» evidenziate in particolare dal deputato Zacchera spesso dipendono dall'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, che in alcuni casi non ha consentito l'auspicata semplificazione di alcune procedure per esigenze di controllo e di risparmio delle spese.
Riguardo alla necessità di razionalizzare la gestione del personale delle nostre ambasciate all'estero, utilizzando anche personale locale a contratto, ricorda che allo stato attuale esiste una ferma opposizione a tale ipotesi da parte dei sindacati dei lavoratori del Ministero degli affari esteri. Esistono infatti significativi margini di razionalizzazione delle spese relative alla gestione del Ministero, ma coinvolgono annosi problemi sindacali, che tuttavia il Ministero si impegna ad affrontare quanto prima con le rappresentanze dei lavoratori.
In ordine alla necessità evidenziata di garantire le risorse per assicurare l'esercizio del voto degli italiani all'estero, ritiene che tale esigenza sia assolutamente pacifica e condivisibile. Sussistono però ineludibili problemi pratici nel garantire a tutti i nostri connazionali all'estero lo stesso livello di informazione sul processo elettorale e l'effettività nell'esercizio del voto, considerata la presenza di italiani nei Paesi più disparati e le complesse condizioni di accessibilità e trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo delle schede di voto per corrispondenza. Ricorda infine il gravoso problema relativo all'aggiornamento dell'AIRE.
Ciò nonostante garantisce che il Ministero degli affari esteri si farà carico di affrontare questi nodi critici e di trovare una soluzione realistica, anche considerata la portata della riforma costituzionale in corso di approvazione presso la Camera che dà un ampio rilievo ai parlamentari della circoscrizione estero.
Gustavo SELVA, presidente, intervenendo incidentalmente, fa presente che la previsione di 18 deputati italiani eletti nella circoscrizione estero, costituisce un unicuum mondiale. In materia di voto per corrispondenza, poi, suggerisce di seguire le positive esperienze della Francia.
Giovanni BIANCHI (MARGH-U) sottolinea che il primo voto dei nostri connazionali all'estero in occasione del referendum della scorsa estate ha evidenziato una larga volontà di partecipazione dei nostri connazionali all'estero al processo politico italiano.
Il sottosegretario Roberto ANTONIONE, intervenendo sulla questione relativa alle proposte di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, più volte evocata nel dibattito odierno, evidenzia le difficoltà del percorso politico scelto dall'Italia nel sostenere l'opportunità di un seggio dell'Unione europea e garantisce che il ministro Frattini è molto impegnato in questa direzione. Mette poi in guardia sulla opportunità di collegare necessariamente la possibilità che sia approvata una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite favorevole all'Italia all'entità delle risorse messe a disposizione per la cooperazione allo sviluppo: a suo giudizio infatti, le politiche di cooperazione allo sviluppo non debbono essere considerate un mezzo di scambio per raccogliere il necessario consenso in ambito ONU sulla bontà della proposta italiana, anche in considerazione della dignità da attribuire in ogni caso ai Paesi in via di sviluppo.
Per quanto riguarda l'eventuale presentazione di proposte emendative in Commissione, pur non manifestando alcuna contrarietà in linea di principio da parte del Governo ad accoglierle, si riserva tuttavia di valutarne la portata.
Gustavo SELVA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Luigi Mantica.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 13 ottobre 2004.
Gustavo SELVA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi ai disegni di legge di bilancio e finanziaria. Al disegno di legge di bilancio è stato presentato anche un ordine del giorno (allegato 3).
Ai fini dell'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi precisa che non sono ammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi, che - opportunamente riformulati - potranno essere ripresentati presso la Commissione Bilancio: 5311/III/Tab 6.2 Bianchi, limitatamente alle modifiche all'UPB 2122, e 5311/III/Tab 6.3 Bianchi, in quanto si propone la riduzione di importi di spese vincolate; 5310-bis/III/2.1 Cabras, 5310-bis/III/25.04 Folena, e 5310-bis/III/37.1 Crucianelli, per carenza di compensazione; 5310-bis/III/20.01 Sereni, 5310-bis/III/25.03 Folena, 5310-bis/III/27.01 Folena, 5310-bis/III/29.04 Calzolaio, in quanto recanti previsioni non finalizzate al sostegno dell'economia; 5310-bis/III/Tab C.1 Calzolaio, in quanto volto ad introdurre una nuova voce in tabella C della finanziaria; 5310-bis/III/Tab.C.4 Mazzuca, per inidoneità della copertura.
Avverte infine che, essendo inammissibile l'articolo aggiuntivo Calzolaio 5310-bis/III/29.04, deve intendersi inammissibile anche l'ordine del giorno Calzolaio 0/5310-bis/III/1.
Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, si rimette al parere del Governo sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio: Folena 5311/III/6.1, Melandri 5311/III/6.2, Bianchi 5311/III/Tab 6.1, 5311/III/Tab 6.2, 5311/III/Tab 6.4, 5311/III/Tab 6.7, 5311/III/Tab 6.8 e 5311/III/Tab 6.9, Spini 5311/III/Tab 6.11; e sugli emendamenti al disegno di legge finanziaria Calzolaio 5310-bis/III/Tab C.10. Invita i presentatori degli identici emendamenti Landi di Chiavenna 5310-bis/III/Tab C.6 e Michelini 5310-bis/III/Tab C.12 a ritirarli e a trasfonderne i contenuti in un ordine del giorno. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi ai disegni di legge in titolo.
Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi ai disegni di legge in titolo, ad eccezione dell'emendamento al disegno di legge di bilancio Spini 5311/III/Tab 6.11, sul quale esprime parere favorevole (pur riservandosi delle perplessità in ordine al meccanismo di copertura previsto), e ad eccezione degli identici emendamenti al disegno di legge finanziaria Landi di Chiavenna 5310-bis/III/Tab C.6 e Michelini 5310-bis/III/Tab C.12, che invita i presentatori a ritirare per trasfonderne i contenuti in un ordine del giorno.
La Commissione passa all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge di bilancio.
Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA, pur ribadendo l'avviso contrario del Governo, esprime apprezzamento per le finalità che ispirano l'emendamento Folena 5311/III/6.1, nonché per l'intento razionalizzatore alla base del successivo emendamento Melandri 5311/III/6.2.
La Commissione respinge gli emendamenti Folena 5311/III/6.1 e Melandri 5311/III/6.2. Respinge quindi gli emendamenti Bianchi 5311/III/Tab 6.1, 5311/III/Tab 6.2, limitatamente alla parte ammissibile, 5311/III/Tab 6.4, Calzolaio 5311/III/Tab 6.5, e Bianchi 5311/III/Tab 6.6, 5311/III/Tab 6.7, e 5311/III/Tab 6.8.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, in merito all'emendamento Bianchi 5311/III/Tab 6.9, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di finanziare adeguatamente la promozione delle relazioni culturali con i Paesi dell'area Mediterranea, oggetto dell'emendamento in esame.
Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA ribadisce l'avviso contrario del Governo sull'emendamento Bianchi 5311/III/Tab 6.9.
La Commissione respinge l'emendamento Bianchi 5311/III/Tab 6.9.
Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA, in merito all'emendamento Landi di Chiavenna 5311/III/Tab 6.10, fa presente che lo stanziamento di 250 milioni di euro a favore della cooperazione allo sviluppo che l'emendamento si propone di ripristinare a partire dal 2005, è già nelle disponibilità di cassa del Ministero degli affari esteri per un importo pari a 50 milioni di euro per il 2004. Per quanto riguarda i restanti 200 milioni di euro, assicura che il Ministero si sta adoperando per far sì che siano recuperati al proprio bilancio, in modo da consentire all'Italia di fare fronte ai numerosi impegni internazionali presi, fra cui il Fondo globale per la salute, il cui rispetto dipende proprio dalla disponibilità di queste risorse. Tuttavia, non è in grado di garantire che l'importo integrale di 200 milioni di euro sarà ripristinato nel bilancio del Ministero degli affari esteri, considerato che gli stanziamenti previsti per la cooperazione allo sviluppo nel disegno di legge finanziaria, in tabella C, ammontano a 628,8 milioni di euro per il 2005, a fronte dello stanziamento disposto per il 2004 di 616 milioni di euro. In questo quadro è difficile prevedere che il Governo possa aumentare tale dotazione di ben 200 milioni di euro. Ritiene tuttavia che sia possibile recuperare dei fondi dalle risorse che si renderanno disponibili alla fine dell'anno con la scadenza dei fondi europei per lo sviluppo (FES); è inoltre possibile inserire stanziamenti ulteriori a favore della cooperazione allo sviluppo all'interno di ulteriori singoli provvedimenti.
Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) apprezza l'intenzione manifestata dal Ministero degli affari esteri di ripristinare la disponibilità di cassa di 250 milioni di euro per il 2004 a favore della cooperazione allo sviluppo e si augura che l'impegno del Ministero in tal senso possa avere successo. In attesa, tuttavia, di avere certezze in tal senso, dichiara di ritirare la propria firma dall'emendamento Landi di Chiavenna 5311/III/Tab 6.10, sottoscritto anche dai deputati Cima e Mantovani.
Valerio CALZOLAIO (DS-U) fa presente che il gruppo DS aveva preannunciato il proprio appoggio nei confronti di eventuali proposte emendative volte ad aumentare gli stanziamenti previsti per la cooperazione allo sviluppo per i prossimi anni. Nel censurare il fatto che tali fondi siano stati consistentemente decurtati, ricorda che già nel DPEF per gli anni 2003-2006, approvato dall'attuale Governo, si prevedeva che le risorse da destinare alla cooperazione allo sviluppo per l'anno 2004 dovessero ammontare allo 0,28 per cento del PIL, in modo da arrivare entro il 2005 alla soglia dello 0,33 per cento. L'emendamento Landi di Chiavenna 5311/III/Tab 6.10 è volto a garantire le risorse necessarie a far fronte agli impegni presi dal nostro Governo in tema di cooperazione allo sviluppo, fondi che attualmente rappresentano, in percentuale del PIL, la quota più bassa tra i paesi dell'OCSE. Ricorda poi che il Ministro Frattini, in occasione della missione di una delegazione di una Commissione Affari esteri per l'apertura della 59a Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso settembre, ha dichiarato che la contribuzione dell'Italia in favore dei paesi invia di sviluppo rappresenta un importante strumento per influire su una possibile riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU in senso favorevole all'Italia. Anche per tale motivo, considera particolarmente importante l'approvazione di questo emendamento.
Dario RIVOLTA (FI) si dichiara fermamente contrario a finanziare un aumento degli stanziamenti a favore della cooperazione allo sviluppo, decurtando le risorse per i mezzi operativi e strumentali del Ministero della difesa, volte a garantire la sicurezza dei nostri militari all'estero.
La Commissione respinge l'emendamento Landi di Chiavenna 5311/III/Tab 6.10. Approva quindi l'emendamento Spini 5311/III/Tab 6.11. Respinge infine l'emendamento Sereni 5311/III/Tab 6.12.
Ramon MANTOVANI (RC) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Fumagalli 5311/III/Tab 6.13.
La Commissione respinge gli emendamenti Fumagalli 5311/III/Tab 6.13 e Cabras 5311/III/Tab 6.14.
Laura CIMA (Misto-Verdi-U) dichiara di astenersi sugli emendamenti Crucianelli 5311/III/Tab 6.15, Ranieri 5311/III/Tab 6.16.
La Commissione respinge quindi gli emendamenti Crucianelli 5311/III/Tab 6.15, Ranieri 5311/III/Tab 6.16. La Commissione passa all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge finanziaria, quindi respinge gli emendamenti Spini 5310-bis/III/2.2, Sereni 5310-bis/III/2.3 e 5310-bis/III/2.4, nonché gli articoli aggiuntivi Calzolaio 5310-bis/III/25.01 e Spini 5310-bis/III/25.02.
Gustavo SELVA, presidente, pone in votazione il principio relativo alla riduzione del fondo per le missioni internazionali di pace, comune agli emendamenti Crucianelli 5310-bis/III/29.3, Sereni 5310-bis/III/29.6, Calzolaio 5310-bis/III/29.5, Crucianelli 5310-bis/III/29.4, Spini 5310-bis/III/29.2, avvertendo che, ove respinto, si intendono respinti tutti i citati emendamenti. Se approvato, invece, si passerà a votare i singoli emendamenti.
La Commissione respinge il principio comune, intendendosi conseguentemente respinti gli emendamenti Crucianelli 5310-bis/III/29.3, Sereni 5310-bis/III/29.6, Calzolaio 5310-bis/III/29.5, Crucianelli 5310-bis/III/29.4, Spini 5310-bis/III/29.2.
Sergio MATTARELLA (MARGH-U), in merito agli emendamenti Rosato 5310-bis/III/29.1 e 5310-bis/III/Tab D.1 volti ad aumentare i fondi destinati a finanziare la stabilizzazione, la ricostruzione, e lo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica, chiede al Governo di chiarire i motivi della contrarietà a tali proposte emendative.
Il sottosegretario Afredo Luigi MANTICA, pur manifestando apprezzamento per le finalità degli emendamenti Rosato 5310-bis/III/29.1 e 5310-bis/III/Tab D.1, ritiene che non sia possibile per ragioni tecniche finanziare la realizzazione degli obiettivi previsti attingendo a fondi di competenza di un altro ministero.
Dario RIVOLTA (FI), pur concordando sulla bontà degli obiettivi di stabilizzazione e di sviluppo dell'area balcanica, perseguiti dagli emendamenti Rosato 5310-bis/III/29.1 e 5310-bis/III/Tab D.1, dissente dalla scelta degli strumenti indicati, poiché a suo avviso sono più utili interventi specifici da realizzare in loco, come la missione organizzata recentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze per impiantare attività imprenditoriali nei Balcani, con la finalità di incrementare la ricchezza locale.
Sergio MATTARELLA (MARGH-U) raccomanda nuovamente l'approvazione degli emendamenti Rosato 5310-bis/III/29.1 e 5310-bis/III/Tab D.1, precisando che proprio l'aumento degli stanziamenti da essi disposti favorisce la realizzazione degli interventi citati dal deputato Rivolta.
Il sottosegretario Afredo Luigi MANTICA si rimette alle valutazioni della Commissione.
Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) e Saverio VERTONE (Misto-Com.it) preannunciano la propria astensione sugli emendamenti Rosato 5310-bis/III/29.1 e 5310-bis/III/Tab D.1.
La Commissione respinge gli emendamenti Rosato 5310-bis/III/29.1 e 5310-bis/III/Tab D.1.
Respinge quindi gli articoli aggiuntivi Ranieri 5310-bis/III/29.01 e Calzolaio 5310-bis/III/29.03 e gli emendamenti Crucianelli 5310-bis/III/37.2 , Spini 5310-bis/III/Tab C.3 e Melandri 5310-bis/III/Tab C.5.
Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), ritira la firma dal proprio emendamento 5310-bis/III/Tab C.6, sottoscritto anche dai deputati Cima e Mantovani, riservandosi di presentare un ordine del giorno dai contenuti analoghi.
Valerio CALZOLAIO (DS-U) ricorda che la maggioranza aveva, nella precedente seduta, preannunciato la presentazione di propri emendamenti, per ripristinare idonei stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, auspicando che fossero approvati ed allegati alla relazione per la Commissione bilancio.
Sergio MATTARELLA (MARGH-U) registra con rammarico il mutamento del clima concorde e collaborativi instauratosi fra la maggioranza e l'opposizione all'inizio dell'esame dei provvedimenti in titolo, ricordando che in particolare il relatore aveva preannunciato la presentazione di propri emendamenti per ripristinare adeguati fondi per la cooperazione, sui quali sarebbe dovuto confluire il consenso di tutte le forze politiche.
La Commissione respinge l'emendamento Landi di Chiavenna 5310-bis/III/Tab C.6, identico all'emendamento Michelini 5310-bis/III/Tab C.12, decaduto per l'assenza del proponente.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Bianchi 5310-bis/III/ Tab C.7.
Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA esprime apprezzamento per le finalità sottostanti agli emendamenti Calzolaio 5310-bis/III/Tab C.8, 5310-bis/III/ Tab C.9 e 5310-bis/III/Tab C.10, volti ad aumentare la dotazione in favore del fondo per lo sminamento umanitario, ma ribadisce l'avviso contrario del Governo sugli stessi.
La Commissione respinge gli emendamenti Calzolaio 5310-bis/III/Tab C.8, 5310-bis/III/ Tab C.9 e 5310-bis/III/Tab C.10.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni, che illustra (allegato 4).
La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazioni del relatore.
La seduta termina alle 15.40.
ALLEGATO 3
Legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005.
EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E
ORDINE DEL GIORNO
ART. 6.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della legge n. 468/78.
5311/III/6. 1.Folena, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri n. 1281, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579, 1653, 1654, 1712, 1730, 2160, 7330 e 7245 sono soppressi. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese di funzionamento degli uffici all'estero». I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri n. 1280, 1154, 1504, 1582, 1611, 2493, 2762, 2763, 3092, 3121, 3122, 3962; 4020, 4111, 4211,4311, 4411 sono soppressi. I relativi finanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo «spese per attività istituzionali all'estero». Sono, infine, soppressi i seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativi alle attività scolastiche e culturali: 1612, 2491, 2551, 2552, 2553, 2560, 2619, 2620, 2749, 2764, 2767, 3152, 3153, 7246. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nel capitolo «spese per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero». I fondi così ripartiti vengono assegnati alle sedi all'estero in unica soluzione all'inizio dell'anno.
5311/III/6. 2.Melandri, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Ranieri, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli Ranieri, Sereni.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
2.1.1.0 - Funzionamento
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
17.1.2.4 - Accordi e organismi internazionali
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
5311/III/Tab. 6. 1.Giovanni Bianchi.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
2.1.2.2 - Contributi ad enti e altri organismi
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
2.1.1.0 - Funzionamento
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.
3.1.1.0 - Funzionamento
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
6.1.5.4 - Fondo riserva consumi intermedi
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
8.1.1.1 - Uffici centrali
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
10.1.1.1 - Uffici centrali
CP: + 16.000.000;
CS: + 16.000.000.
5311/III/Tab. 6. 2.Giovanni Bianchi.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
2.1.2.2 - Contributi ad enti e altri organismi
CP: - 50.000;
CS: - 50.000.
12.1.1.2 - Solidarietà internazionale
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
5311/III/Tab. 6. 3.Giovanni Bianchi.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
3.1.1.0 - Funzionamento
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
2.1.1.0 - Funzionamento
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
11.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali
CP: + 3.000.000
CS: + 3.000.000.
5311/III/Tab. 6. 4.Giovanni Bianchi.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
UPB 6.1.1.1 (Uffici centrali)
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 10.1.2.2 (Collettività italiana all'estero)
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.
5311/III/Tab. 6. 5.Calzolaio Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Ranieri.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare variazioni:
6.1.1.1 - Uffici centrali
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.
CP: - 6.000.000;
CS: - 6.000.000.
2.1.1.0 - Funzionamento
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
6.1.5.4 - Fondo riserva
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
11.1.2.2 - Collettività italiana all'estero
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
5311/III/Tab. 6. 6.Giovanni Bianchi.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
6.1.5.4 - Fondo riserva consumi intermedi
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
5311/III/Tab. 6. 7.Giovanni Bianchi.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
8.1.1.1 - Uffici centrali
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
10.1.1.2 - Istituzioni culturali e scolastiche all'estero
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
5311/III/Tab. 6. 8.Giovanni Bianchi.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
8.1.1.1 - Uffici centrali
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
17.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
5311/III/Tab. 6. 9.Giovanni Bianchi.
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, alla unità previsionale di base 9122, cooperazione allo sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
CP: 249.544.474;
CS: 249.544.474.
Conseguentemente, alla Tabella 12, Ministero della difesa, alle unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
UPB 6114, Mezzi operativi e strumentali
CP - 230.000.000;
CS - 230.000.000.
UPB 2121, Spese dipendenti da accordi internazionali
CP - 19.544.474;
CS - 19.544.474.
5311/III/Tab. 6. 10.Landi di Chiavenna, Cirielli, Zacchera, Cima, Mantovani.
Alla tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Upb 9.1.2.3. (contributi obbligatori ad organismi internazionali):
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.1:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
5311/III/Tab. 6. 11.Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:
Upb 11.1.1.0 (spese consiglio generale italiani all'estero):
CP: + 224.686;
CS: + 224.686.
Upb 11.1.2.3 (Comites):
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Upb 11.1.2.2 (assistenza collettività italiane):
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
Upb 2.1.2.2 (Contributi ad associazioni):
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
Upb 11.1.2.1 (materiale didattico):
CP: + 2.094.869;
CS: + 2.094.869.
Upb 10.1.2.1 (Istituti italiani di cultura):
CP: + 4.857.749;
CS: + 4.857.749.
Conseguentemente,
alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.1:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
alla Tabella 3, Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
alla Tabella 4, Ministero del «welfare», apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
alla Tabella 6, Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.
alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Upb 6.1.1.1:
CP: - 4.500.000;
CS: - 4.500.000.
alla Tabella 7, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2:500.000.
alla Tabella 8, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
alla Tabella 9, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
alla Tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.1:
CP: - 200.000;
CS: - 200.000.
alla Tabella 11, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.
alla Tabella 12, Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 700.000;
CS: - 700.000.
alla Tabella 13, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
alla Tabella 14, Ministero per i beni artistici e culturali, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
alla Tabella 15, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.0:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
5311/III/Tab. 6. 12.Sereni, Calzolaio, Spini, Crucianelli, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 11.1.2.2 - cap. 3122 (spese per attività culturali e collettività italiane all'estero)
CP: + 500.000;
CS + 500000.
Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Upb 1.1.1.1:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
5311/III/Tab. 6. 13.Fumagalli, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 11.1.2.2 - (spese per tutela e assistenza connazionali e collettività italiane all'estero):
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
Upb 1.1.1.1:
CP: - 300.000;
CS: - 300.000.
5311/III/Tab. 6. 14.Cabras, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 11.1.2.3 (contributi ai comitati italiani all'estero - COMITES):
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
UPB 1.1.1.1:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.
5311/III/Tab. 6. 15.Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla Tabella 6, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
UPB 13.1.2.2 (contributi obbligatori ad organismi internazionali):
CP: + 34.000.000;
CS: + 34.000.000.
Conseguentemente, alla Tabella 2, Ministero delle difesa, apportare le seguenti variazioni:
UPB 4.1.1.1:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 5.1.1.1:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 6.1.1.1:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
UPB 7.1.1.1:
CP: - 4.000.000;
CS: - 4.000.000.
5311/III/Tab. 6. 16.Ranieri, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni.
ART. 2.
All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi, inserire le seguenti: per la cooperazione allo sviluppo.
5310-bis/III/2. 1.Cabras, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Al comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi, inserire le seguenti: per le spese attinenti alla promozione e alla cooperazione culturale.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli accantonamenti dell'1 per cento.
5310-bis/III/2. 2.Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Al comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi, inserire le seguenti: per la cooperazione allo sviluppo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5310-bis/III/2. 3.Sereni, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.
Al comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi, inserire le seguenti: per la cooperazione allo sviluppo.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 500.000;
2006: + 1.000.000;
2007: + 1.500.000;
dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5310-bis/III/2. 4.Sereni, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.
ART. 20.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Assegno di solidarietà per cittadini anziani residenti all'estero).
1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in disagiate condizioni socioeconomiche secondo quanto stabilito dal comma 3 e risiedono all'Estero è erogato dall'INPS un assegno mensile di solidarietà di Euro 123,00.
2. Sono considerati in disagiate condizioni socio-economiche i cittadini ed i soggetti loro equiparati non coniugati, il cui reddito annuo personale è inferiore ad Euro 3.000 ed i cittadini coniugati, se il loro reddito personale, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di Euro 5.000. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui al presente comma, l'assegno è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
3. Gli importi suindicati sono maggiorati di 1.000 Euro per ciascuna altra persona a carico del beneficiario, la quale sia minore di anni 18 o totalmente invalida e sprovvista di reddito.
4. Per il computo del reddito sono da prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, escluso il solo reddito dell'immobile utilizzato per l'abilitazione principale.
5. Per l'accertamento del reddito si applicano le procedure previste per l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 49 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/III/20. 01.Sereni, Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.
ART. 25.
Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure in favore del diritto universale all'acqua).
1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi,in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».
5310-bis/III/25. 04.Folena, Calzolaio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Salvaguardia dei servizi idrici pubblici).
1. I servizi pubblici nel settore idrico sono considerati dalla Repubblica italiana materia sottoposta completamente alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747, «Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994».
5310-bis/III/25. 03.Folena, Calzolaio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 4 della legge 1o giugno 2002, n. 120, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per fare fronte agli oneri complessivi derivanti dalla piena attuazione del Protocollo di Kyoto, sono stanziati 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 , decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis/III/25. 01.Calzolaio, Spini, Ranieri.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. All'articolo 4 della legge 1o giugno 2002, n. 120, aggiungere il seguente comma:
«3-bis. Per fare fronte agli oneri complessivi derivanti dalla piena attuazione del Protocollo di Kyoto, sono stanziati 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
i) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5310-bis/III/25. 02.Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
ART. 27.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Istituzione dei Programma «lotta al digital divide internazionale»).
1. È istituito a partire dal 1o gennaio 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma sperimentale per gli anni 2005 e 2006 denominato «Lotta al digital divide internazionale» le cui finalità sono la promozione e il sostegno a progetti di interventi per:
a) favorire una maggiore diffusione di infrastrutture tecnologiche;
b) favorire la conoscenza nei paesi in via di sviluppo delle potenzialità connesse all'accesso alla rete e ad altre fonti di informazione;
c) favorire la cooperazione formativa ed industriale nei paese in via di sviluppo con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche necessarie;
d) incentivare la diffusione di accessi pubblici e di nuove tecnologie individuando le modalità necessarie atte a conciliarsi con gli interventi nei settori tradizioni;
e) creare e valorizzare un'industria tecnologica locale in grado di tutelare le culture originarie e la loro diffusione, e di evitare fenomeni di obsolescenza tecnologia e scientifica;
f) valorizzare e sviluppare centri di ricerca in loco e maggiormente funzionali alle diverse esigenze locali;
g) promuovere la diffusione di sistemi open source, free software e di applicazioni locali nella lingua nazionale dei diversi paesi in via di sviluppo;
h) sostenere la creazione di network educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a distanza.
2. Il Programma si dota di un centro tecnico di sostegno e di un comitato di controllo ed indirizzo, nonché di ulteriori strutture ritenute necessarie per lo svolgimento della propria missione. Il Programma si articola per piani operativi. Entro il 1o aprile di ogni anno, con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il parere consultivo del centro tecnico di sostegno ed il parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo vengono indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi dei piani operativi del Programma, nonché la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 6 del presente articolo.
3. È istituito il centro tecnico di sostegno al programma a cui il comma 2 del presente articolo. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di informazione all'esterno delle finalità, obiettivi ed iniziative del Programma. Svolge altresì funzione di consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per l'attuazione del programma, favorendo la raccolta dei dati delle diverse iniziative, promovendo ricerche e sviluppando relazioni in sede comunitaria ed internazionale. Il Centro Tecnico di Sostegno fornisce informazioni e pareti al Comitato di controllo ed indirizzo relativamente all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative indicate dai piani operativi del Programma. Il Centro Tecnico di Sostegno è composto da quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio entro il 31 gennaio 2004 e scelti tra persone con qualificata esperienza professionale. I membri del Centro Tecnico di Sostegno rimangono in carica tre anni. Il Centro Tecnico di Sostegno può avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Il Centro Tecnico di Sostegno trasmette annualmente al Presidente del Consiglio, al Comitato di controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche, sociali e del volontariato una relazione generale sull'attuazione dei piani operativi.
4. Il Comitato di controllo ed indirizzo individua le modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai piani operativi del Programma, dotandosi altresì di un proprio regolamento di gestione e di un codice di condotta. Il regolamento di gestione e il codice di condotta sono attuativi dopo approvazione, con decreto, da parte del Presidente del Consiglio. Il Comitato di controllo ed indirizzo ogni anno valuta all'interno degli obiettivi, interventi e campagne indicate dai piani operativi del Programma, possibile nuove ripartizioni delle risorse del fondo di cui al comma 6. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni due anni in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza nazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni anno in accordo con il Presidente del Consiglio e con il Ministro degli affari esteri una conferenza internazionale per esporre e confrontare i principali interventi svolti e finanziati dal Programma. Il Comitato di controllo ed indirizzo è composto da 13 membri, scelti tra persone con qualificata esperienza professionale e rimangono in carica tre anni. I membri non sono rieleggibili e sono indicati con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 31 gennaio 2004, secondo i seguenti criteri:
a) tre rappresentanti rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio, dal Ministero per l'innovazione, dal Ministero degli affari esteri;
b) tre rappresentanti delle principali e più rappresentative organizzazioni sindacali firmatari di accordi nazionali;
c) sette rappresentanti delle principali associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi della legge n. 490 del 1992 e operanti sull'intero territorio nazionale con esperienze pluriennali nel settore dell'innovazione tecnologica e nella cooperazione internazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Programma si dota di tutte le strutture necessarie a svolgere funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza. Una parte delle risorse del fondo di cui al comma 6, fino ad un massimo del 5 per cento dell'intero fondo, sono destinate alle strutture del Programma di cui al presente articolo.
6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito fondo di 50 milioni di euro per il 2004 e di 50 milioni di euro per il 2005, denominato «fondo per la lotta al digital divide internazionale» destinato esclusivamente al funzionamento del Programma e alla realizzazione delle sue finalità.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000.
5310-bis/III/27. 01.Folena, Calzolaio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Sereni.
ART. 29.
Sostituire il comma 6, con il seguente;
6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 1.073 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di Peace keeping.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - Art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - servizio civile nazionale - cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 127.000.
5310-bis/III/29. 3.Crucianelli, Spini, Calzolaio, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 950 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 250.000.
5310-bis/III/29. 6.Sereni, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 700 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 771.000;
dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/III/29. 5.Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 800.000;
dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/III/29. 4.Crucianelli.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di Peace keeping.
5310-bis/III/29. 2.Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84, al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica.
Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo le disponibilità per l'anno 2005.
5310-bis/III/29. 1.Rosato, Giovanni Bianchi.
Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Sono istituiti per l'anno 2005 programmi di diffusione della lingua italiana nei Paesi che hanno aderito all'Unione Europea nell'ultimo anno o che aderiranno nei prossimi anni ovvero che hanno chiesto di aderirvi. Tali programmi vengono attuati con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000.
5310-bis/III/29. 01.Ranieri, Spini, Calzolaio, Crucianelli, Cabras, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. L'articolo 8 della legge 28 luglio 1999 n. 266, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1o gennaio 2004 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso dell'esercizio finanziario 2004, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri per:
a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative, di competenza del Ministero degli affari esteri;
b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri;
c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, comunque non di natura militare o ad essa collegata, nel quadro degli interventi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 nella misura massima di euro 10 milioni annui;
d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad iniziative bilaterali e multilaterali di riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali disponibilità sono successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.
2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 2004 e 2005 sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi di crediti d'aiuto concessi in passato possono essere destinate fra le unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli esercizi finanziari 2006 e 2007 con le medesime procedure».
5310-bis/III/29. 03.Calzolaio, Ranieri, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. In tutte le ipotesi di legge in cui lo Stato italiano sovvenziona investimenti e progetti in Paese in via di sviluppo, il finanziamento viene concesso indipendente dalla nazionalità dell'impresa che esegue l'opera.
5310-bis/III/29. 04.Calzolaio.
ART. 37.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme di cui alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, sono da considerarsi al netto degli stanziamenti previsti per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente ndebitati, di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209.
5310-bis/III/37. 1.Crucianelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme di cui alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 dei 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, sono da considerarsi al netto degli stanziamenti previsti per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, di cui alla Legge 25 luglio 2000, n. 209.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui ai comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione dei tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme dei diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dai Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5310-bis/III/37. 2.Crucianelli.
Alla tabella C, rubrica Ministero degli affari esteri, inserire la seguente voce:
Legge 22 dicembre 1990, n. 401 Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero
2005: + 300.000;
2006: + 300.000;
2007: + 300.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 300.000;
2006: - 300.000;
2007: - 300.000.
5310-bis/III/Tab. C. 2.Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del, 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 500.000;
2006: + 1.000.000;
2007: + 1.500.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5310-bis/III/Tab. C. 3.Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981: e legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, aggiungere le seguenti variazioni:
2005: + 611.128;
2006: + 1.171.854;
2007: + 1.791.416.
Conseguentemente, all'articolo 36, sopprimere il comma 37 e utilizzare le maggiori entrate derivanti per l'anno finanziario 2005 in quota parte per la copertura degli oneri sopra indicati per l'anno 2005 e successivamente in quota parte per gli anni 2006 e 2007.
5310-bis/III/Tab. C. 4.Mazzuca Poggiolini.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 320.000;
2006: + 500.000;
2007: + 500.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
5310-bis/III/Tab. C. 5.Melandri, Calzolaio, Spini, Ranieri, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Sereni.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 250.000;
2006: + 250.000
2007: + 250.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C:
voce Ministero dell'economia e delle finanze, Imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 80.000;
2006: - 80.000;
2007: - 80.000.
voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, Interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 170.000;
2006: - 170.000;
2007: - 170.000.
* 5310-bis/III/Tab. C. 6.Landi di Chiavenna, Cirielli, Zacchera, Cima, Mantovani.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 250.000;
2006: + 250.000;
2007: + 250.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella C:
voce Ministero dell'economia e delle finanze, Imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 80.000;
2006: - 80.000;
2007: - 80.000.
voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985, Interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 170.000;
2006: - 170.000;
2007: - 170.000.
* 5310-bis/III/Tab. C. 12.Michelini.
Alla Tabella C, rubrica Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 250.000;
2006: + 250.000;
2007: + 250.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/III/Tab. C. 7.Giovanni Bianchi.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 58 del 2001: «Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario», apportare le seguenti modifiche:
2005: + 27.500;
2006: + 35.000;
2007: + 50.000.
Conseguentemente: alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 27.500;
2006: - 35.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/III/Tab. C. 8.Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 58, del 2001: «Istituzione di un, fondo per lo sminamento umanitario», apportare le seguenti modifiche:
2005: + 4.800.000;
2006: + 4.800.000;
2007: + 4.800.000.
Conseguentemente: alla Tabella C, voce Ministero della difesa, Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 20, comma 1: Agenzia industrie difesa, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 4.800.000;
2006: - 4.800.000;
2007: - 4.800.000.
5310-bis/III/Tab. C. 9.Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella C, voce Ministero degli, affari esteri, legge n. 58, del 2001: «Istituzione di un fondo per lo sminamento umanitario», apportare le seguenti modifiche:
2005: + 4.800.000.
Conseguentemente: alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, apportare la seguente modifica:
2005: - 4.800.000.
5310-bis/III/Tab. C. 10.Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
Alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:
Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica: - articolo 3, comma 3: Fondo di stabilizzazione Balcani (Economia e Finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7521):
2005: 50.000.000.
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre corrispondentemente le disponibilità per l'anno 2005.
5310-bis/III/Tab. D. 1.Rosato, Giovanni Bianchi.
ORDINE DEL GIORNO
La III Commissione,
esaminato il disegno di legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis)
impegna il Governo
a concedere finanziamenti e sovvenzioni a investimenti e progetti in Paesi in via di sviluppo, indipendentemente dalla nazionalità dell'impresa che esegue l'opera.
0/5310-bis/III/1.Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.
ALLEGATO 4
Legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La III Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, tabella 6, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato che:
la cooperazione allo sviluppo rappresenta una voce essenziale della politica estera dell'Italia, che in diversi fori internazionali ha assunto impegni rilevanti - ed estremamente apprezzati - in particolare in materia di riduzione del debito dei paesi più poveri, lotta contro la fame, lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, finanziamento del piano G8 per l'Africa;
nel Vertice europeo di Barcellona del 2003 l'Italia si è impegnata a raggiungere nel 2006 un rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL pari allo 0,33 per cento;
nel DPEF 2003-2006 si era previsto un percorso di avvicinamento a tale obiettivo in base al quale si prevedeva di aumentare il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL allo 0,23-0,24 per cento nel 2004, allo 0,27-0,28 per cento nel 2005 ed allo 0,33 per cento nel 2006;
sulla base di quanto risulta dalla nota preliminare alla tabella 6, tale indicazione non appare rispettata, con particolare riferimento agli obiettivi per il 2005 ed il 2006. Allo stato tale rapporta risulta attestato allo 0,17 per cento ed in assenza di interventi correttivi nel 2005 esso è destinato a ridursi ancora. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo - salvo l'incremento di 12,3 milioni di euro previsto dalla tabella C della legge finanziaria e destinato ad organizzazioni internazionali, banche e fondi di sviluppo - non si discostano infatti da quelli del 2004, pari a 616 milioni di euro. A ciò si deve aggiungere che la legge n. 209 del 2000 sulla ristrutturazione del debito ha ormai esplicato i suoi effetti più significativi e che la consistenza del Fondo rotativo per la concessione dei crediti d'aiuto si sta sensibilmente riducendo;
attualmente per rispettare gli impegni internazionali già assunti occorrerebbe disporre di uno stanziamento complessivo per l'aiuto pubblico allo sviluppo pari a 1,4 miliardi di euro;
ne consegue il rischio concreto che - in mancanza - la capacità dell'Italia di fare fronte ai propri impegni assunti in sede internazionale sia messa in discussione proprio in una fase in cui la nostra diplomazia è fortemente impegnata a far valere la posizione italiana nell'ambito del processo di riforma delle Nazioni Unite, ed in particolare del Consiglio di sicurezza;
dall'ultimo rapporto dell'OCSE, dove risulta che l'Italia è uno dei donatori più attivi in materia di alleggerimento del debito dei Paesi in via di sviluppo, sono inoltre contenute alcune raccomandazioni rivolte al nostro Paese affinché siano opportunamente eliminati gli ostacoli strutturali che impediscono un efficiente funzionamento della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: a tal fine si dovrebbe prevedere una pianificazione pluriennale dei finanziamenti destinati alla cooperazione, al fine di programmare iniziative efficaci anche nel lungo periodo ed un serio meccanismo di monitoraggio della politica di cooperazione, che consenta di individuare le reali necessità e gli impieghi effettivi delle risorse assegnate, anche se si valuta positivamente l'integrazione del supporto tecnico negli strumenti della cooperazione (a condizione che il relativo utilizzo sia finalizzato a scopi specifici e ben individuati); al riguardo pare comunque opportuno migliorare la qualità dei cooperanti, potenziando la trasparenza e la funzionalità delle ONG coinvolte in progetti della cooperazione;
più in generale occorre considerare la necessità che si acceleri il processo di ristrutturazione interna del Ministero degli affari esteri, che veda l'attenuazione del rigido riparto di competenze tra le varie direzioni generali ed un incremento degli organici soprattutto nelle sedi diplomatiche maggiormente impegnate in adempimenti amministrativi, quali in particolare le sedi consolari (si ricordano, ad esempio, Kiev, San Paolo e Bucarest);
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
si raccomanda di rispettare le indicazioni del DPEF 2003-2006, in particolare per quanto concerne la previsione di un rapporto tra aiuto allo sviluppo e PIL pari allo 0,28 per cento nel 2005 ed allo 0,33 per cento nel 2006, verificando le modalità per incrementare in modo corrispondente la dotazione complessiva dei capitoli relativi all'aiuto pubblico allo sviluppo;
siano adottate misure che consentano la massima efficienza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, a tal fine considerando l'opportunità di accelerare l'iter delle iniziative legislative all'esame del Parlamento in materia;
siano adottate misure per incrementare la dotazione degli organici del Ministero degli affari esteri, al fine di far fronte ai crescenti impegni delle sedi diplomatiche e consolari fuori dell'Unione europea.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Roberto LAVAGNINI. - Intervengono il ministro della difesa Antonio Martino.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto.
Roberto LAVAGNINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 5310-bis, legge finanziaria 2005, ed il disegno di legge C. 5311, recante il Bilancio dello Stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Tabella 12) limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria di cui al comma 3, dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio entro lunedì 18 ottobre 2004, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti sarà fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della seduta odierna in sede referente.
Infine, intende rivolgere a nome di tutti i componenti della Commissione un caro saluto al Presidente Ramponi con l'augurio di poterlo rivedere al più presto presiedere la Commissione.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, rileva preliminarmente che la legge finanziaria si colloca in un contesto che è, a suo avviso, fra i più complessi della storia recente del mondo, sia da un punto di vista geopolitico, sia dal punto di vista delle dinamiche economiche dell'intero pianeta, e dell'Europa in particolare.
In questo quadro, le esigenze delle economie avanzate e le riforme strutturali realizzate per farvi fronte si presentano a livello europeo fra loro profondamente omogenee. Sottolinea come la riforma del sistema pensionistico, del mercato del lavoro, del sistema fiscale nonché il contenimento del debito pubblico siano per ogni Paese irrinunciabili, sebbene possano non portare consensi nel breve periodo.
Il percorso riformatore avviato nel nostro Paese sta dando buoni risultati, e pone l'Italia in condizione di affrontare in modo sostenibile le esigenze degli anni a venire. In proposito ricorda fra le altre la riforma del sistema previdenziale, avviata nel 1996 e completata in questa legislatura, che consentirà di mantenere sotto controllo la spesa pensionistica anche in prospettiva, e la riforma del mercato del lavoro, legata al nome e alla memoria di Marco Biagi, che pagò con la vita il suo coraggio riformatore. A suo avviso, è anche grazie a tale legge che oggi il tasso di disoccupazione in Italia è sceso, per la prima volta dopo decenni, sotto la media europea.
In tale contesto, la legge finanziaria 2005 ha il merito innegabile, a suo giudizio, di proseguire un percorso di risanamento, di aggiustamento dei conti pubblici, di controllo della spesa, di rilancio dello sviluppo avviato in questi anni e di confermare le linee guida approvate dal Parlamento in sede di esame del DPEF, prima fra tutte la riduzione delle tasse a partire dal 1o gennaio 2005.
Ritiene che la Finanziaria 2005 abbia diversi pregi che riguardano innanzitutto il metodo adottato. In particolare, il Governo con un atto di profonda onestà intellettuale, si è attenuto a stime macroeconomiche estremamente prudenti, per quanto riguarda le prospettive di crescita della nostra economia, più basse di quelle prodotte, sia dal Fondo Monetario Internazionale, sia dall'OCSE.
Il secondo grande pregio di questa finanziaria è, a suo parere, che essa corregge la dinamica dei conti pubblici senza ricorrere a tagli. Infatti, gli interventi correttivi si limitano a correggere dinamiche di crescita, modificando l'andamento tendenziale di molti settori di spesa. Senza tagli si arriva così all'obiettivo di portare il deficit al 2.7 per cento del PIL (rispetto al 4.4 per cento tendenziale), che si mantiene, a differenza di molte economie avanzate, ampiamente all'interno dei parametri europei.
Il terzo aspetto importante è la selettività dei tetti di spesa indicati, ispirata a criteri di profonda sensibilità sociale, che prevede un tetto generalizzato alla spesa del 2 per cento. Senza entrare nel merito di questa misura, si limita ad osservare come la crescita 2.6 per cento, della spesa complessiva derivi dal combinato disposto dell'incremento generalizzato del 2 per cento della spesa e dell'aumento del 3.6 per cento della spesa sociale e pensionistica. A riprova della sensibilità sociale che il Governo ha mostrato nelle scelte di politica finanziaria e di bilancio, cita, fra le altre, la scelta di parametrare la crescita della spesa nel settore sanitario non al fondo sanitario dello scorso anno, ma alla spesa effettivamente sostenuta.
Un'ultima questione di fondamentale importanza, a suo avviso, è quella fiscale. Ferma restando la piena condivisione dell'impegno da parte del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, di addivenire a una profonda diminuzione della pressione fiscale, rileva come questa finanziaria, pur non contenendo, l'annunciato intervento in materia fiscale, sia però coerente con tale indicazione programmatica, tanto è vero che la pressione fiscale complessiva, già con questo provvedimento, diminuisce al 41,4 per cento,
Gli interventi in materia fiscale sono limitati a quella che il Ministro Siniscalco definisce «manutenzione della base imponibile», formula elegante che comprende l'adeguamento al costo della vita della base imponibile dalle alcune categorie di contribuenti, sia la lotta all'evasione e all'elusione.
Considera tutto questo il necessario presupposto per un complessivo intervento in materia fiscale, che è condizione essenziale per il rilancio economico e della competitività del nostro Paese.
Si tratta, dunque, una Finanziaria nel suo complesso attenta al risanamento, alla tutela del sociale, allo sviluppo, senza penalizzare settori strategici, come quello del quale siamo chiamati più specificamente ad occuparci.
Passando all'esame della politica di difesa, osserva come i rivolgimenti politici e tecnologici dell'ultimo decennio impongano di far fronte al mutato scenario nazionale e internazionale con nuove idee, nuovi mezzi e rinnovata attenzione. Le necessità dell'intero apparato di difesa sono considerevolmente cambiate rispetto a qualche anno fa, e l'Italia non deve correre il rischio di rimanere indietro rispetto all'evolversi degli eventi. Il terrorismo, che in questo momento rappresenta la più grave minaccia alla comunità internazionale organizzata, agisce ormai a livello planetario, mentre ai confini nazionali non si presentano più gravi pericoli che minaccino l'integrità territoriale del Paese.
Per far fronte ai mutamenti in atto - nel quadro dell'opera di contenimento della spesa pubblica - è stata dunque necessaria una notevole ristrutturazione dell'intero apparato di difesa, culminata nella svolta impressa con l'abolizione della leva obbligatoria e la nascita di un esercito di professionisti.
Un esercito che ora potrà seguire criteri di operatività diversi rispetto al passato, sulla base delle nuove esigenze dell'era contemporanea, che consistono in un alto grado di rapidità, di efficienza e di flessibilità.
Il 2005, quindi, con la cessazione del servizio di leva obbligatorio e la definitiva attuazione del sistema professionale, rappresenta senza dubbio l'inizio di una «nuova era» per la Difesa.
Questo evento, unitamente all'evoluzione dello scenario internazionale, ha imposto la predisposizione di uno Strumento Militare idoneo ad affrontare con successo le nuove sfide.
Infatti, il mutamento dello scenario internazionale comporta un nuovo e rinnovato impegno dello Strumento Militare che richiede non solo l'aggiornamento delle capacità operative, ma anche una sempre maggiore integrazione delle funzioni con quelle assegnate ad altre istituzioni dello Stato e alla società civile, senza soluzione di continuità tra sicurezza interna ed esterna.
Le crisi internazionali richiedono, a suo avviso, una risposta forte ed univoca risposta dell'intera comunità internazionale, in quanto per far fronte alle minacce globali sono necessarie azioni integrate, con un elevato grado di coordinamento tra le diverse amministrazioni, ovvero iniziative politiche, di cooperazione, sostenute, quando necessario, da appropriate capacità militari.
Gli obiettivi posti dal nuovo concetto strategico della NATO e dal paritetico documento della UE prevedono, dunque, lo sviluppo di forze militari caratterizzate da uno spiccato livello di interoperabilità e capaci di affrontare le cosiddette minacce asimmetriche.
In questo ambito, la sicurezza per l'Italia e i suoi alleati e per l'Europa si costruisce pertanto contribuendo a diffondere e ad instaurare maggiore stabilità e benessere in aree sempre più distanti dai confini nazionali. In tale contesto, le Forze Armate si pongono come elemento, non unico, ma certamente preminente, per il contrasto alla minaccia terrorista, per il concorso alla prevenzione ed alla risoluzione delle situazioni di instabilità, per il contributo alla ricostruzione di un ambiente più sicuro e di minor disagio economico e sociale.
L'ampiezza, la diversità e la complessità degli scenari d'impiego sopra delineati richiedono la consapevole prosecuzione di un ampio processo di riforma dello Strumento Militare che si fondi su direttrici-guida, quali la professionalizzazione, e la trasformazione, intesa come primaria necessità di adottare mezzi, strutture, organizzazione, addestramento e mentalità ai ridefiniti compiti operativi militari.
Un simile Strumento Militare dovrà basarsi su livelli quantitativi più contenuti, ma operativamente più elevati, fortemente integrato sul piano interforze, pienamente utilizzabile nel contesto internazionale e multinazionale ed in grado di esprimere robuste capacità militari tecnologicamente avanzate.
Le capacità operative acquisite consentono attualmente di dispiegare circa diecimila militari in operazioni a diversi livelli di intensità ed in aree diversificate, ove le crisi sono ancora vive o non del tutto sopite.
Le operazioni in teatri esterni comportano un crescente logoramento dei mezzi e dei sistemi d'arma, che riduce il potenziale complessivo esprimibile dallo Strumento Militare e limita la capacità di sostenere le operazioni nel tempo e di generarne di nuove, qualora non si sviluppino idonei interventi di ripristino dell'efficienza e di sostituzione dei mezzi impiegati.
In tale contesto, il Governo intende ridare continuità al percorso di avvicinamento della Funzione Difesa, all'obiettivo di un più qualificante e funzionale rapporto percentuale con il P.I.L., al passo con i maggiori Paesi Europei. Purtroppo, la difficile congiuntura economico-finanziaria costringe a ritardare la realizzazione di tale intendimento, sebbene si registri una minima, anche se apprezzabile, crescita della spesa rispetto all'anno precedente.
Passando all'analisi dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 2005, rileva che le previsioni di competenza sono pari, per la parte corrente, a 17.692,5 milioni di euro e, per la parte in conto capitale, a 3.100,4 milioni di euro.
La spesa complessiva ammonta quindi a 20.792,9 milioni di euro, con un incremento del 5 per cento in termini monetari rispetto al bilancio di previsione 2004.
In particolare per l'anno 2005 è previsto un lieve aumento del rapporto fra la Funzione Difesa e il P.I.L. che si attesta all'1,079 per cento circa, a fronte dell'1,048 per cento del bilancio 2004 e dell'1,061 per cento del 2003, invertendo così il trend negativo registratosi negli ultimi esercizi finanziari. La quota di spesa destinata alle Forze armate rimane comunque tra le più basse rispetto a quelle dei maggiori partners europei (meno di metà della corrispondente quota francese e tedesca, un terzo di quella inglese).
Per altro, in molte occasioni, il Governo e le forze politiche di maggioranza hanno rilevato come questi valori non solo non siano da ritenere adeguati rispetto alle crescenti responsabilità dell'Italia a livello internazionale, ma risultino anche distanti da quelli medi registrati dai paesi della NATO (1,5 per cento).
Ricorda che il bilancio del Ministero della Difesa viene convenzionalmente suddiviso in quattro aggregati principali: le spese per le Forze Armate (funzione Difesa), le spese per l'Arma dei Carabinieri (funzione Sicurezza pubblica), le spese per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione del personale militare, ed infine altre tipologie di spesa non direttamente correlate ai compiti istituzionali (funzioni esterne).
Le spese per la funzione Difesa, stanziate per il 2005, ammontano a 15.208,3 milioni di euro e sono finalizzate a garantire la riforma strutturale delle Forze armate con particolare riferimento al completamento del processo di professionalizzazione del personale e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento. Le relative previsioni di spesa ammontano, a 8.028,4 milioni di euro per il personale militare e civile, con un incremento del 6,5 per cento rispetto al 2004, a 3.771 milioni di euro per le spese di esercizio, con un incremento rispetto al 2004 del 10,6 per cento.
Sottolinea come tali risorse, poiché destinate alla elevazione della formazione e dell'addestramento del personale, alla attività di manutenzione e di supporto logistico di armi, mezzi, navi, aerei ed infrastrutture, al mantenimento delle scorte, non siano da considerare spese di gestione corrente, ma spese volte a garantire funzionalità ed efficienza.
L'ultima voce della «funzione difesa» è costituita dalle spese di investimento, destinate alla ricerca, allo sviluppo, all'ammodernamento e rinnovamento, che ammontano a complessivi 3.409 milioni di euro con un incremento del 6,5 per cento rispetto al 2004.
Le spese per la funzione sicurezza pubblica, ammontano complessivamente a 4.982 milioni di euro con una variazione positiva del 6,1 per cento rispetto al 2004. Gli stanziamenti sono così ripartiti:
4.502,3 milioni di euro per le spese per il personale in servizio nell'Arma dei Carabinieri;
426,2 milioni di euro per le spese di esercizio;
54,4 milioni di euro per le spese di investimento.
Le spese destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza del personale militare nella posizione di ausiliaria ammontano a 365,4 milioni di euro.
Infine, le spese per le funzioni esterne, per complessivi 236,4 milioni di euro, registrano, rispetto alle previsioni per il 2004, un decremento del 3,9 per cento.
Per quanto riguarda il disegno di legge della finanziaria, rileva preliminarmente che il metodo adottato dal Governo per il contenimento della spesa pubblica - ossia l'incremento del 2 per cento delle spese riconducibili sostanzialmente ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi - ha determinato, di fatto, un taglio di 1.358 milioni di euro della spesa risultante dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, che si riduce da 20.743 milioni di euro a 19.435 milioni di euro.
Ciò premesso, elenca le parti del disegno di legge finanziaria che riguardano direttamente la difesa.
L'articolo 14 (oneri contrattuali), al comma 2 stanzia apposite risorse per la corresponsione dei miglioramenti economici a favore del personale statale in regime di diritto pubblico con la specifica destinazione di 20 milioni a decorrere dal 2005 per il personale non dirigenziale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio, n. 195. La somma costituirà un'integrazione alla concertazione per il recupero dell'inflazione programmata.
L'articolo 29 (disposizioni varie), al comma 6 conferma per l'anno 2005 l'apposito Fondo di riserva per la prosecuzione delle missioni di pace, con una dotazione finanziaria di 1.200 milioni di euro.
L'articolo 35 (Demanio e patrimonio pubblico) al comma 12 aggiunge cinque nuovi commi all'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In particolare:
il comma 13-ter prevede che il Ministero della difesa individui gli immobili da alienare entro il 31 gennaio 2005;
il comma 13-quater stabilisce che gli immobili individuati siano stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
il comma 13-quinquies prevede che una quota fino al 100 per cento del valore determinato sia finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa e che la cassa depositi e prestiti conceda al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emissione del decreto di dismissione, anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili, comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. In proposito rileva come tale somma possa consentire il recupero in ambito di difesa di parte delle risorse scomputate con la metodologia incrementale del 2 per cento;
il comma 13-sexies specifica le procedure di restituzione da parte del Ministero della difesa delle anticipazioni ricevute;
il comma 13-septies prevede che parte delle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle dismissioni, - 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 -, sia destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto.
Ricorda che il problema della ristrutturazione degli arsenali della Marina militare è stato ampiamente dibattuto in Commissione per l'incidenza che gli arsenali hanno sull'efficienza dello strumento navale e sullo sviluppo del territorio. Purtroppo, da alcuni anni, la discontinuità nell'afflusso di adeguate risorse finanziarie non ha consentito di procedere all'attuazione dei necessari programmi di ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale e di rinnovamento tecnologico, che ritiene, invece, potranno trovare attuazione con i fondi stanziati grazie al presente provvedimento.
L'articolo 37 (Fondi speciali e tabelle), al comma 1, rinviando al contenuto della tabella A, prevede, nell'ambito di alcuni accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, la destinazione di risorse a provvedimenti di spesa di competenza del Ministero della difesa. In particolare, si tratta:
dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa, che prevede un importo di 10,135 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da utilizzare per l'istituzione del profilo di docente della Scuola di lingue estere dell'esercito, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, e altre misure urgenti per i dirigenti delle forze armate.
dell'accantonamento del Ministero dei beni culturali, che destina risorse al provvedimento volto all'istituzione dei Cimiteri Sacrari di Leonessa e Medea, in ordine al quale la Commissione difesa della Camera ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea;
dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze che destina fondi al provvedimento recante misure in favore delle associazioni combattentistiche, attualmente all'esame del Senato.
Il comma 2, del citato articolo 37, rinvia alla Tabella C, che reca, tra l'altro, importi relativi alle spese generali di funzionamento delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, ai contributi dovuti ad enti, istituti, fondazioni ed altri organismi nonché agli stanziamenti destinati all'Agenzia Industria Difesa, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.
A tal riguardo, sottolinea che per l'anno in corso, gli esigui contributi e le modalità di ripartizione degli stessi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi non hanno consentito alla Commissione difesa di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto di ripartizione delle risorse. Pertanto, ritiene assolutamente necessario incrementare tali fondi e definire i criteri per la loro ripartizione sulla base delle finalità istituzionali e del bisogno economico di ciascun ente.
Il comma 7 rimanda all'allegato 1 che stanzia le occorrenti risorse per la correzione degli effetti finanziari della legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, come previsto dalla risoluzione 8-00075 approvata dalla Commissione difesa della Camera il 17 marzo 2004. Sottolinea, per altro, l'esigenza di inserire nella citata legge, in sede di esame della legge finanziaria, una clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni, al fine di escludere che in futuro si verifichino nuove situazioni di limitazioni dei pagamenti.
In senso lato, ritiene che il provvedimento nel suo complesso possa considerarsi accettabile per la Difesa, tuttavia per conseguire gli obiettivi richiesti alle Forze armate, considera auspicabile l'assegnazione di ulteriori risorse da destinare ai seguenti interventi:
alla tutela sanitaria e previdenziale del personale militare, con particolare riferimento agli interventi a favore del personale impiegato in operazioni fuori area che ha contratto patologie di particolare gravità nonché alla concessione di benefici previdenziali al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto, in analogia a quanto già previsto per i lavoratori del settore privato;
alla previsione di alcune misure nei confronti del personale, quali il computo delle indennità operative e dell'indennità pensionabile nell'indennità di buonuscita INPDAP e la ridefinizione del sistema dei parametri, mediante l'adeguamento del punto di parametro fissato convenzionalmente in 149,15 euro, con il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193;
alla professionalizzazione delle Forze Armate, in relazione alla mobilità del personale e alle aumentate esigenze di natura alloggiativi di ordine operativa;
al settore alloggiativo, per il quale sarebbero auspicabili misure per l'istituzione di un'indennità di alloggio, per l'ampliamento della platea dei destinatari, per l'estensione dei termini temporali del rimborso previsto dalla legge 86 del 2001 nonché per comprendere tra i beneficiari del programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 991, anche il personale delle Forze armate impegnato in attività connesse alla difesa nazionale, analogamente a quanto avviene per il personale delle Forze di Polizia;
al rifinanziamento della legge 128 del 2001, per assicurare adeguata copertura finanziaria ai programmi di utilizzazione dei contingenti delle forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (operazione Domino).
In conclusione, pronuncia una valutazione positiva sul complesso del provvedimento che, pur in presenza di una non favorevole congiuntura economica, riesce a mostrare, attraverso una lieve, ma visibile inversione di tendenza della spesa, la ferma e convinta volontà del Governo di disporre di uno strumento militare qualificato e moderno in grado di ben figurare e competere con i più importanti partners internazionali e di far fronte a tutti gli impegni assunti dalla nazione.
Auspica che il dibattito in Commissione possa offrire utili spunti ed argomenti per eventuali osservazioni e condizioni che potranno essere inserite nella relazione per la Commissione bilancio, al fine di migliorare il testo del provvedimento.
Infine, ringrazia il Ministro Martino per la sensibilità e l'attenzione istituzionale dimostrata con la sua presenza in Commissione Difesa, nel giorno in cui si avvia l'esame di un provvedimento fondamentale per la vita parlamentare.
Il ministro Antonio MARTINO nel rivolgere al Presidente ed ai deputati il suo ringraziamento per la sempre viva attenzione e sensibilità con cui, in Commissione, vengono partecipati i problemi della Difesa e della Sicurezza, invia un saluto al caro amico, Presidente Ramponi, con l'augurio di poterlo rivedere al più presto al lavoro.
Ricorda come ormai da tre anni il terrorismo internazionale si sia imposto all'attenzione di tutti come la principale fra le nuove minacce, cosiddette asimmetriche. Una minaccia che ha dimostrato di essere capace di esprimersi senza vincoli né limiti, concreti o morali, traendo vantaggio dal carattere aperto della società occidentale.
Una minaccia globale, che impone una risposta globale, ferma, strutturata, multinazionale e multipolare. Per farvi fronte ritiene necessario l'impiego di tutte le risorse disponibili nei campi della difesa e della sicurezza, dell'intelligence, della politica, della diplomazia, della cooperazione economica e di quella culturale.
Per gli aspetti militari considera indispensabile dare sempre maggiore efficacia alle iniziative multilaterali e ad una architettura comune.
Per questa sfida l'Italia si sente ed è in prima linea.
In particolare nell'area del Mediterraneo, dove si rafforzano i rapporti con i paesi nordafricani e mediorientali, partners con cui sviluppare politiche comuni atte a colpire alle radici iniziative terroristiche o criminali ed a prevenire attività illecite e clandestine.
È in questo quadro che il Governo opera sul piano delle relazioni internazionali, in sintonia con le Nazioni Unite e nell'ambito delle proprie alleanze, la NATO e l'Unione europea.
Le Nazioni Unite restano il punto di riferimento fondamentale per la composizione delle crisi internazionali. Nei Balcani, in Afghanistan e, in particolare, in Iraq, per il quale la Risoluzione 1546 dello scorso giugno del Consiglio di Sicurezza indica il ruolo centrale delle Nazioni Unite ed il percorso verso la restituzione della sovranità al governo iracheno.
A suo avviso, l'effettuazione delle elezioni politiche, dopodomani in Afghanistan, le prime dopo quarant'anni, e all'inizio del prossimo anno in Iraq, rappresenterà un successo di grande importanza per i Paesi che, come l'Italia, senza essere belligeranti, si sono impegnati anche militarmente per un migliore futuro di quelle popolazioni.
Alle missioni di pace nel mondo l'Italia offre un contributo molto significativo, che è costato tragiche perdite, fra cui, ultima, quella del Caporal Maggiore Bruno che si aggiunge alle altre, recenti e passate, per le quali si rinnova da parte di tutto il Paese il dolore e la solidarietà alle famiglie.
Nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea, si è assistito all'ingresso, rispettivamente, di sette e dieci nuovi paesi. Allargamenti che l'Italia ha fortemente appoggiato, nel convincimento di dover estendere l'area della sicurezza internazionale e garantire la libertà e la democrazia in tutta l'Europa.
L'Alleanza Atlantica, dopo la revisione della propria struttura di comando, ha rivolto l'attenzione allo sviluppo della «Forza di Risposta NATO» per acquisire la capacità di schierare, in tempi rapidissimi, un contingente di almeno ventimila militari pienamente interoperabili, in grado di condurre operazioni ad alta intensità e di servire come nucleo iniziale di uno spiegamento in teatro di successivi, più ampi contingenti.
Gli impegni intrapresi dal nostro Paese rispetto all'esigenza NATO di incrementare le proprie capacità, definiti al vertice di Praga di due anni fa e riscontrati nei successivi appuntamenti, individuano un significativo contributo nazionale in termini militari.
Tali impegni richiedono, naturalmente, adeguate risorse per il potenziamento di alcune componenti funzionali al nuovo contesto strategico.
Quanto all'Unione Europea, essa, dopo aver creato una comunità economica e di valori, è prossima all'approvazione della propria Costituzione, coronamento istituzionale del lungo e difficile processo di integrazione, di cui la costruzione di una politica estera comune e di una Politica Europea di Sicurezza e Difesa costituiscono fattore determinante. Proprio nel corso della presidenza italiana è stato possibile giungere alla definizione di una «strategia europea in materia di sicurezza» che ha delineato con chiarezza le minacce più probabili. In tale direzione, si è inserita l'approvazione da parte del Consiglio Europeo della «Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche», importante riferimento per la costruzione di forti, rinnovati legami tra Europa e America.
Su tale base l'Unione deve adeguare il proprio strumento, perseguendo nel periodo 2004 - 2010 un adattamento delle capacità in funzione dei propri obiettivi strategici. Ricorda in proposito che tale programma trae sostanzialmente origine da un documento presentato lo scorso anno proprio dal Governo italiano. L'aspetto caratterizzante di tale adattamento è costituito dalla possibilità dell'Unione di proiettare forze per la gestione di crisi ed in tale contesto assume un ruolo decisivo la costituzione di gruppi tattici, «battlegroups», di circa 1.500 militari, formati da uno o più Paesi capaci di rispondere a livelli di minaccia di maggiore intensità rispetto a quelli previsti dalle missioni di Petersberg.
L'Italia è all'avanguardia nella realizzazione di tale progetto tanto che, per prima, ha potuto già annunciare, lo scorso 17 settembre, la creazione di un «battlegroup» multinazionale assieme all'Ungheria ed alla Slovenia.
È una efficace dimostrazione di come l'Italia parteciperà attivamente alla creazione della difesa europea, ben consapevole che è proprio sullo sviluppo di tali capacità e sull'efficacia del suo impiego che si misurerà la credibilità dell'Unione quale promotore di sicurezza e stabilità nella scena mondiale. In tale contesto, si situa anche il progetto di creazione di una Forza di Gendarmeria Europea, avviato dall'Italia assieme alla Francia, Spagna, Portogallo ed Olanda.
Nelle relazioni euro-atlantiche si consolida sempre più l'idea che gli strumenti militari si debbano sviluppare in sintonia e coerenza, sulla base di una dinamica di complementarietà e di reciproco rafforzamento. Ciò significa unicità del set di forze a disposizione: ogni Paese dispone di un solo insieme di forze e capacità e di un solo bilancio, che rappresentano il bacino all'interno del quale devono trovare spazio tutte le esigenze e tutti gli impegni, ai diversi livelli in cui si articola il sistema della difesa, quello atlantico, quello europeo e quello nazionale.
Affinché l'Italia agisca da protagonista attiva nel contesto delle alleanze, l'impegno politico deve essere rafforzato con scelte coerenti ed efficaci.
Questa esigenza il Governo l'avverte e la tiene in responsabile considerazione nel formulare le proprie proposte programmatiche.
È proprio alla luce dell'importante contributo richiesto all'Italia per la sicurezza collettiva, in particolare per la lotta al terrorismo, che si pone l'esigenza di guardare al bilancio della difesa in un'ottica nuova e più lungimirante. Dunque, nel momento in cui si affronta la sessione di bilancio, si deve avere chiaro lo sforzo che questi impegni richiedono e le conseguenti implicazioni in termini di risorse.
Si tratta di una linea politica che auspica possa essere largamente condivisa, in uno spirito bipartisan, necessario al nostro Paese specialmente per le scelte in materia di Sicurezza e di Difesa tese a disporre di un apparato militare moderno, pronto all'impiego, integrato ed interoperabile con quello dei principali alleati.
Sono gli obiettivi della riforma sistemica che si è affrontato sin dall'inizio della legislatura. Importanti traguardi sono stati già conseguiti, altri dovranno esserlo in breve tempo.
L'anno 2005, con la sospensione del servizio di leva obbligatorio e la definitiva attuazione del reclutamento esclusivamente professionale, rappresenta un punto di svolta di tale processo.
Si tratta di uno degli obiettivi del programma di Governo, largamente condiviso tra le forze politiche ed avviato già nella scorsa legislatura. Un impegno che è stato rispettato, nella consapevolezza di quanto fosse atteso dal Paese e nella convinzione dell'esigenza di procedere ad una radicale innovazione dello strumento militare, con una sempre maggiore propensione alla qualificazione ed all'esperta competenza del personale.
D'altra parte, i crescenti e prolungati impegni nelle missioni internazionali richiedono uno strumento organizzato su base volontaria e professionale.
Naturalmente la «professionalizzazione» costa. Ciò era noto ed è stato messo in conto, da lungo tempo. Essa comporta un nuovo modello strutturale, che richiama maggiori risorse per il personale, ma anche all'Esercizio ed all'Investimento.
Quanto al finanziamento della nostra partecipazione alle operazioni internazionali, come già nel 2004 ed in linea con le sollecitazioni parlamentari, anche la manovra per il 2005 prevede la costituzione di un fondo di 1.200 milioni di euro.
Si tratta di una cifra adeguata al dispiegamento di una forza complessiva di circa diecimila militari in operazioni a diverso grado di intensità. Naturalmente tale impegno comporta, oltre alle spese vive, un logoramento di mezzi che impone accelerati ritmi di manutenzione e sostituzione, di rilevante impatto finanziario.
All'inizio di legislatura sono stati individuati alcuni obiettivi di prospettiva strategica, da perseguire nel medio-lungo termine, in coerenza con i tempi di realizzazione dei materiali complessi, di adeguamento delle grandi strutture, di preparazione del personale.
Non è stato modificato il traguardo da raggiungere. Dal punto di vista economico esso prevede che l'Italia possa realizzare nel medio termine, un livello di spesa comparabile con quello dei maggiori partners europei.
La congiuntura economica internazionale, non ancora favorevole, ha impedito, al momento, di raggiungere tale obiettivo. Tuttavia, gli indicatori macroeconomici possono far guardare al futuro con una certa fiducia.
Le linee concettuali che presiedono allo stato di previsione per la difesa, per l'anno 2005, sono illustrate nella «Nota aggiuntiva», che è a disposizione della Commissione.
Nell'esprimere apprezzamento per la relazione introduttiva del relatore, che ha ben evidenziato nel dettaglio l'ammontare delle previsioni di competenza e la loro ripartizione tra spese di parte corrente e spese in conto capitale, si sofferma sul valore complessivo dello stanziamento di bilancio della difesa che è pari a 20.793 milioni di Euro, con un significativo incremento rispetto al bilancio 2004. Con la correzione della Finanziaria, tuttavia, lo stanziamento effettivo globale sarà ridimensionato a circa 20.390 milioni di Euro. Tale valore segna, comunque, un trend moderatamente positivo che assegna alla Difesa un ruolo di pre-requisito - con la Sicurezza e la Giustizia - per lo sviluppo del Paese.
Con riferimento alla distribuzione delle poste di bilancio per settori evidenzia gli aspetti più significativi.
Nel settore del personale, si registra un incremento in massima parte correlato ai miglioramenti del trattamento economico e al diverso status del personale in servizio, nell'ambito del processo di attuazione del modello interamente professionale. Al riguardo, il piano di riduzione del personale militare prevede un calo di circa 23.700 militari di leva ed allievi e di circa 400 marescialli e 300 ufficiali non in servizio permanente effettivo, a fronte di un incremento di 22.100 volontari di truppa, 500 sergenti e 430 ufficiali in servizio permanente effettivo.
Nel settore dell'esercizio che, a differenza degli altri Ministeri, attiene direttamente alla funzionalità dello strumento militare, le risorse sono destinate alla formazione e all'addestramento, alla manutenzione e all'efficienza di armi, mezzi e infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare. Si tratta, peraltro, di risorse limitate a fronte delle carenze, esaltate in questi ultimi anni dall'accresciuto impiego operativo e dall'impossibilità di finalizzare programmi di rinnovamento di ampio respiro.
Nel settore dell'investimento, le risorse sono essenzialmente destinate alla riduzione del divario tecnologico con i paesi europei e NATO, al miglioramento qualitativo dello strumento militare e all'adeguamento del settore infrastrutturale NATO e nazionale. Saranno perseguite, insieme ai partners, forme di cooperazione industriale per una più spinta razionalizzazione e ottimizzazione della spesa. A questo riguardo, ricordare i progressi fatti dall'Agenzia Europea di Difesa, proprio sotto la presidenza italiana, per uno sviluppo delle capacità basato sulla collaborazione e su un sistema che massimizzi il rapporto risultati effettivi-costi.
Il Governo assegna particolare valenza ad alcuni settori d'intervento.
Quello del comando, controllo, comunicazioni e intelligence, mediante l'incremento della operatività del sistema satellitare di telerilevamento ed acquisizione immagini HELIOS e lo sviluppo del programma satellitare di sorveglianza strategica COSMOSKYMED.
Il settore dello schieramento e della mobilità delle forze, con la prosecuzione del programma di industrializzazione e produzione dell'elicottero NH90, in cooperazione con Francia, Germania e Olanda, e l'acquisizione di 4 velivoli B-767 aerorifornitori multiruolo.
Il settore della precisione ed efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze, con la prosecuzione del programma della famiglia dei sistemi missilistici FSAF, in cooperazione con la Francia, l'acquisizione dell'unità portaerei CAVOUR e di due sommergibili di nuova generazione U-212, in cooperazione con la Germania, e di due unità di altura antiaeree classe ORIZZONTE, la prosecuzione del programma EUROFIGHTER 2000 e lo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter.
Il settore della sostenibilità logistica e del supporto generale e quello della ricerca e sviluppo, segnatamente per la realizzazione del «sistema soldato futuro».
In conclusione, ritiene che il progetto di bilancio per il 2005 sia coerente con le riforme strutturali e con la trasformazione dello strumento militare.
Con gli interventi in Finanziaria, l'ammontare complessivo delle risorse necessarie alla Difesa viene necessariamente armonizzato alle linee prioritarie dell'azione del Governo sulla finanza pubblica, miranti all'aggiustamento strutturale dei conti pubblici ed all'innalzamento del tasso di crescita dell'economia.
Il metodo adottato dal Governo, tendente a controllare entro tetti prestabiliti la crescita nominale e reale del bilancio, prevede che per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto consolidato possono essere incrementati nel limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio, ridotte per quanto disposto dal decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 191 del 2004.
Il rispetto di quel limite viene assicurato mediante la riquantificazione degli stanziamenti, la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa ovvero la rimodulazione delle medesime nei successivi esercizi.
Le categorie economiche di spesa oggetto di tale intervento, per la Difesa, sono quelle dei consumi intermedi e degli investimenti fissi lordi, settori particolarmente significativi del nostro dicastero, ridimensionandone il volume a valori inferiori a quanto da noi auspicato.
Per far fronte a tale contingenza ed attenuare l'impatto diretto della manovra, è previsto l'avvio di un ulteriore piano di dismissioni di immobili della Difesa non più necessari ai fini funzionali dello strumento militare. Tale operazione consentirà il recupero, nel proprio ambito, di parte delle risorse venute meno e necessarie al conseguimento degli obiettivi individuati.
L'articolo 35, comma 12, della Finanziaria, prevede la dismissione di immobili in favore dell'Agenzia del Demanio, con l'assegnazione alla Difesa, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di anticipazioni finanziarie pari al valore di stima degli immobili stessi. Tali anticipazioni saranno riassegnate alla Difesa su due appositi fondi, uno relativo ai consumi intermedi, l'altro agli investimenti fissi lordi.
Per gli aspetti di pertinenza del Dicastero si riscontra una piena coerenza del Bilancio della Difesa con la manovra complessiva del Governo. È la dimostrazione del contributo che la Difesa si impegna a fornire per il risanamento economico del Paese, con la riduzione del rapporto deficit-PIL.
È il segno del senso di responsabilità con il quale il Dicastero affronta, quest'anno, un pesante sacrificio, sapendo tuttavia che il giudizio sull'attenzione ai problemi della Difesa deve essere esteso all'intera legislatura. Questo è infatti un passaggio programmatico di un percorso assai più lungo e complesso, con obiettivi perseguiti nel medio-lungo periodo, interventi a tutto campo che si snodano nel tempo, secondo stabiliti ordini di priorità, correlati al quadro complessivo delle disponibilità.
In definitiva, ritiene che i provvedimenti in esame, nel presente quadro congiunturale, rappresentino un compromesso necessario tra il bisogno di soddisfare le esigenze di sicurezza del Paese e quello più generale di contenimento della spesa.
A suo avviso, le esigenze della Difesa restano una delle priorità del Paese. Il Governo né è ben consapevole e saprà compensare, nel futuro, i sacrifici di oggi.
Chiede pertanto alla Commissione un ampio ed autorevole contributo al percorso parlamentare del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria 2005.
Roberto LAVAGNINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.
La seduta comincia alle 15.40.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2004.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U) rileva preliminarmente come quella all'esame della Commissione sia la quarta finanziaria dell'attuale Governo, l'ultima, prima della «finanziaria elettorale».
La finanziaria 2005 doveva essere quindi la finanziaria della svolta e, invece, da un lato non rilancia il settore produttivo e, dall'altro lato penalizza le famiglie.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, ritiene che la finanziaria segua la stessa logica negativa che ha ispirato il decreto taglia-spese dello scorso luglio. In particolare, ritiene paradossale che il Governo, da un lato, accetti impegni internazionali come le missioni in Iraq e in Afghanistan e, dall'altro lato, tagli 1 miliardo e 357 milioni di euro le risorse del Ministero della Difesa, diminuendo mediamente del 20 per cento, rispetto all'anno precedente le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base relative agli investimenti fissi lordi e ai consumi intermedi.
Dopo aver sottolineato come tale decurtazione pregiudichi qualsiasi programma nel settore della difesa, abbassando al di sotto della soglia dell'1 per cento la spesa della difesa rispetto al P.I.L., ricorda che da tre anni le risorse destinate al Ministero della difesa sono costantemente diminuite, nonostante il Ministro della difesa abbia più volte annunciato a questa Commissione e all'opinione pubblica che l'obiettivo del Governo sia quello di portare la citata soglia all'1,5 per cento.
Rileva che i tagli operati dalla finanziaria penalizzano particolarmente l'industria militare che invece dovrebbe essere valorizzata, in quanto capace di investire ingenti risorse in un settore strategico quale quello della ricerca applicata.
A suo parere, il Governo, inoltre, non ha destinato sufficienti risorse per gli incentivi economici del personale che dovrà sostituire i militari di leva, nonostante le forze di maggioranza si fossero impegnate in tal senso durante le elezioni del 2001. Tutto ciò, a suo giudizio, rischia di compromette gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, come quello per la costituzione di un esercito europeo. In questo quadro, ritiene necessario ricordare come sia ancora fermo all'esame della Commissione difesa il progetto di legge recante la disciplina organica delle missioni militari all'estero, per la mancanza di un preciso impegno del Governo circa il reperimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento. Si tratta di un progetto di legge che, come ha avuto modo egli stesso di verificare in qualità di relatore, consentirebbe di disporre di un quadro giuridico stabile sulle missioni militari all'estero e di finanziare queste ultime senza ricorrere reiteratamente all'emanazione di decreti-legge.
Sottolinea come il repentino mutamento degli assetti politici internazionali - che fa assumere una nuova centralità al bacino del mediterraneo - richiederebbe una rimodulazione della presenza logistica delle nostre Forze Armate sul territorio nazionale idonea a far fronte alle nuove esigenze.
A suo parere, occorrerebbe quindi un nuovo piano di investimenti logistici che preveda la realizzazione di caserme militari nel sud, che ampli quelle attualmente presenti e che avvii un nuovo piano casa, che rappresenta la principale emergenza da fronteggiare per consentire la realizzazione di un esercito professionale.
Ritiene inoltre indispensabile un piano di investimenti per la formazione di chi sceglie di servire il Paese come volontario nelle forze armate, offrendo adeguate opportunità per il successivo reinserimento nella vita civile.
A suo giudizio, tutti questi temi si affrontano soltanto in presenza di una forte volontà politica che metta a disposizione le necessarie risorse senza porre tetti alla spesa, ma programmando adeguatamente le diverse attività.
Segnala, infine, il problema ancora aperto del reperimento dei fondi da destinare alla sottoscrizione dei nuovi contratti relativi al personale.
In conclusione, dopo aver osservato, che il Ministro della difesa durante i lavori della Commissione ha tralasciato completamente i temi dianzi segnalati, formula l'auspicio che la maggioranza e il Governo compiano un esame attento degli emendamenti che saranno presentati dal proprio gruppo, affinché vi possa essere un confronto articolato e dialettico che porti ad una posizione condivisa nell'interesse della difesa.
Roberta PINOTTI (DS-U), dopo aver rivolto i suoi complimenti al relatore per lo sforzo di ottimismo compiuto, rileva tuttavia come ciascuno dei punti della finanziaria valutati favorevolmente dal relatore si presti invece a rilievi critici.
Innanzitutto, ritiene che il metodo del contenimento dell'incremento della spesa al 2 per cento degli stanziamenti rispetto allo scorso anno produca in termini reali preoccupanti tagli alle risorse, privi di qualsiasi valutazione delle priorità da perseguire. Contrariamente a quanto sostenuto dal relatore, ritiene che il Governo non abbia dimostrato alcuna sensibilità sociale nella predisposizione del disegno di legge finanziaria. Infatti, a suo giudizio, il tenore di vita degli italiani è destinato ulteriormente a peggiorare proprio a causa della nuova finanziaria che, come le precedenti, rinvia al futuro i benefici, quali il taglio delle tasse, e fa gravare sul presente gli oneri.
A questo riguardo, reputa significativo il fatto che la finanziaria per il 2005 introduca dieci nuove tasse.
Ciò premesso, ritiene comunque che nel corso dell'esame della finanziaria in Commissione debba emergere una preoccupazione comune a tutte le forze politiche e cioè il fatto che nell'ultimo triennio le risorse destinate alla difesa siano risultate decrescenti in termini reali.
In proposito ricorda che le spese di esercizio (formazione, addestramento mantenimento delle scorte, eccetera) abbiano subito una diminuzione dall'esercizio 2001 all'esercizio 2004 del 12 per cento.
Le risorse destinate al personale, invece, sono aumentate, non per effetto di miglioramenti retributivi, ma a causa della sostituzione del personale di leva con il personale volontario. Nel luglio scorso il decreto taglia-spese ha sottratto al bilancio della difesa 977 milioni di euro - di cui 437 milioni di euro relativi all'esercizio e 540 milioni di euro agli investimenti - portando lo stanziamento complessivo del Ministero a 18.834 milioni di euro. Secondo le nuove previsioni del bilancio a legislazione vigente, la spesa complessiva sarebbe dovuta ammontare a 20.793 milioni di euro, ivi comprese le risorse destinate alla copertura finanziaria della legge sulla sospensione anticipata del servizio militare di leva. Tuttavia, il disegno di legge finanziaria, ponendo il tetto del 2 per cento agli incrementi di spesa relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, ha ridimensionato le risorse destinate alla difesa, sottraendo ad essa 1357, 86 milioni di euro, di cui 576,82 per investimenti fissi lordi e 781,14 milioni di euro per consumi intermedi. Tale riduzione concentrandosi, soltanto su due specifici aggregati di spesa, - gli investimenti fissi lordi e i consumi intermedi - determina nell'anno 2005, rispetto all'anno precedente, una riduzione media degli stanziamenti per investimenti fissi lordi pari al 19,08 per cento e per i consumi intermedi pari al 20,4 per cento.
Come compensazione ai tagli effettuati, il Governo prevede all'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria la destinazione delle risorse derivanti dalla cessione al demanio di un consistente pacchetto di immobili dalla difesa. Per l'anno 2005, è previsto peraltro che la cassa depositi e prestiti conceda al Ministero della difesa una anticipazione finanziaria garantita dai citati immobili fino al 100 per cento del valore di questi ultimi e, comunque, non superiore a 954 milioni di euro.
In proposito, rileva, in primo luogo, la necessità che il Governo chiarisca espressamente quali tipologie di beni siano oggetto di cessione e, in particolare, se tra tali beni rientrino anche gli alloggi di servizio.
In secondo luogo, rileva come la compensazione prevista dall'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria sia soltanto parziale e comporti una perdita netta di 413 milioni di euro.
Peraltro, rileva come tali risorse, in quanto destinate all'entrata e successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa, non entrino a far parte, per gli anni successivi al 2005, dello stato di previsione del dicastero medesimo. Su questo punto, a nome del proprio gruppo, chiede che la Commissione difesa, nel formulare il proprio parere alla Commissione bilancio, preveda che la compensazione di 954 milioni di euro sia iscritta direttamente nel bilancio del Ministero della difesa per l'anno 2005.
In conclusione, dopo aver rilevato come la finanziaria per il 2005 allontani il Paese dall'obiettivo di un rapporto funzione difesa-PIL dell'1,5 per cento, preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di emendamenti che riguardano il trattamento del personale, l'ammodernamento e gli investimenti.
Filippo ASCIERTO (AN) dopo aver ringraziato il deputato Pinotti per aver evidenziato alcuni profili problematici dei provvedimenti all'esame della Commissione, rileva come lo stato di previsione del Ministero della difesa registri nel complesso un incremento delle risorse rispetto all'esercizio precedente, invertendo così una tendenza negativa che si era rilevata negli ultimi anni. Passando all'esame delle parti del disegno di legge finanziaria di competenza del Ministero della difesa, sottolinea innanzitutto il consistente incremento, pari al 6,1 per cento, rispetto all'esercizio precedente, delle risorse destinate al personale, a testimonianza di un rinnovato impegno del Governo per la sicurezza dei cittadini.
Segnala quindi che, l'articolo 14, comma 2, integrando le risorse stanziante dalla precedente finanziaria per i miglioramenti economici delle Forze armate consentirà di corrispondere i miglioramenti retributivi conseguenti ai riallineamenti disposti nel corso dell'esercizio per eliminare le sperequazioni tra diverse categorie di personale. Inoltre, ritiene che debba essere risolto al più presto il problema del riordino delle carriere, conferendo un'apposita delega al Governo. Tale riordino dovrà procedere di pari passo con l'esame del decreto legge n. 238 del 2004 recante misure urgenti per il personale dei ruoli degli ispettori delle forze di polizia, attualmente all'esame della Camera.
In proposito, sottolinea che, qualora le risorse stanziate dalla legislazione vigente non fossero sufficienti a consentire il citato riordino, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, si dovrà compiere ogni sforzo per reperire i necessari stanziamenti, previa un'adeguata valutazione dei relativi oneri.
Inoltre, esprime un giudizio favorevole sulla cessione degli immobili della difesa, in quanto ritiene che tale cessione possa consentire al dicastero di incassare risorse che potranno trovare una proficua allocazione.
Infine, segnala l'esigenza di prestare la dovuta attenzione alla situazione di quei carabinieri che svolgono attualmente il servizio in ferma breve che, a suo giudizio, dovrebbero avere accesso riservato ai nuovi concorsi banditi dall'Arma.
Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti da parte del proprio gruppo in merito agli specifici profili in precedenza evidenziati.
Roberto LAVAGNINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). C. 5310-bis Governo
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2004.
Roberta PINOTTI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di verificare se sia fondata la notizia secondo la quale il presidente della Commissione bilancio ha inviato a tutte le Commissioni, che stanno esaminando i documenti di bilancio in sede consultiva, una lettera con la quale si comunicano le modalità attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze intende distribuire i tagli di spesa, operati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2005, tra le unità previsionali di base dei diversi stati di previsione.
Roberto LAVAGNINI, presidente, confermando la fondatezza di tale notizia, comunica che la citata lettera sarà trasmessa tra breve.
Marco MINNITI (DS-U) chiede una breve sospensione della seduta per dare modo ai componenti della Commissione di prendere visione della lettera del presidente della Commissione bilancio, prima della votazione degli emendamenti.
Roberto LAVAGNINI, presidente, concordando con la richiesta del deputato Minniti, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.
Roberto LAVAGNINI, presidente, dopo aver dato lettura della nota trasmessa dal presidente della Commissione bilancio, sottolinea come la lettera evidenzi che la documentazione allegata, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, prospetti un'applicazione lineare della regola dell'incremento degli stanziamenti del 2 per cento nell'anno 2005, ferma restando la possibilità di una diversa distribuzione che dovrebbe tener conto delle indicazioni delle amministrazioni competenti.
Marco MINNITI (DS-U), rilevato che la citata documentazione integra in modo significativo i documenti ufficiali presentati dal Governo, ritiene che i documenti sulla base dei quali sono stati formulati gli emendamenti dai componenti della Commissione devono considerarsi sostanzialmente incompleti. Pertanto ravvisa l'opportunità di una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, in modo da consentire ai deputati di poter formulare nuove proposte emendative sulla base delle ulteriori informazioni pervenute.
Roberto LAVAGNINI, presidente, pur ritenendo che la documentazione trasmessa, per quanto riguarda la Commissione difesa, non aggiunga informazioni particolarmente significative a quelle già disponibili, considera comunque opportuno, da un lato, assumere ogni decisione in merito alla riapertura dei termini nel prossimo Ufficio di presidenza e, dall'altro lato, rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Salvatore Cicu.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2004.
Roberto LAVAGNINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).
Per quanto riguarda i limiti di compensatività, la Presidenza non ha ritenuto ammissibile l'emendamento Ascierto 5310-bis/IV/36.1, che include tra i beneficiari del programma di edilizia residenziale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 1991, anche i dipendenti delle amministrazioni dello Stato la cui mobilità debba essere assicurata per esigenze connesse alla difesa nazionale. In particolare, il citato emendamento prevede una compensazione manifestamente inidonea sul piano formale. Infatti, in primo luogo, l'emendamento non specifica a quanto ammonti lo stanziamento integrativo che si intende destinare al finanziamento dei predetti programmi per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. In secondo luogo, l'emendamento pone tale finanziamento a carico di stanziamenti autorizzati dalla tabella C, senza specificare quali siano le autorizzazioni legislative di spesa da cui tali stanziamenti derivano. Infine, l'emendamento imputa alle risorse della tabella C anche gli oneri - per altro non quantificati - relativi all'esercizio 2008, mentre, in realtà, gli stanziamenti autorizzati da tale tabella riguardano il solo triennio 2005-2007.
Per quanto riguarda i limiti di contenuto, la Presidenza ha ritenuto inammissibili per estraneità di materia, in quanto di carattere meramente ordinamentale o prive di un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, le seguenti proposte emendative:
Mazzuca 5310-bis/IV/14.7, che detta norme in materia di elezione e di durata in carica dei rappresentanti militari;
Pisa 5310-bis/IV/15.1, che disciplina il trattenimento in servizio degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in ferma prefissata;
Ascierto 5310-bis/IV/15.2, che, per l'anno 2005, include nella riserva di posti per l'accesso alla carriera iniziale dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, anche i carabinieri ausiliari in ferma biennale;
Ascierto 5310-bis/IV/15.3, 5310-bis/IV/15.4 e 5310-bis/IV/15.5, che dettano disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;
Ascierto 5310-bis/IV/35.7, che consente la prosecuzione della locazione di immobili del Ministero della difesa nei confronti di alcune categorie di utenti il cui titolo concessorio risulti scaduto.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, nel formulare il parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge di bilancio per il triennio 2005-2007 e al disegno di legge finanziaria 2005, raccomanda innanzitutto l'approvazione degli emendamenti a sua firma.
Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:
5310-bis/IV/14.9, che stanzia la somma di 1 milione di euro per estendere la copertura assicurativa per la responsabilità civile e amministrativa - già prevista dalla legislazione vigente per il personale delle Forze di polizia - anche al personale delle Forze armate. Segnala che, in seguito all'eventuale approvazione del citato emendamento, risulterebbe assorbito l'emendamento Molinari 5310-bis/IV/14.5, il cui contenuto - ad eccezione della parte compensativa - è sostanzialmente identico all'emendamento 5310-bis/IV/14.9. In merito all'emendamento Molinari 5310-bis/IV/14.5 formula pertanto un invito al ritiro;
5310-bis/IV/35.8, che, da un lato, prevede l'attribuzione al Ministero della difesa del 100 per cento dell'importo derivante dall'alienazione degli immobili disposta dall'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria e, dall'altro lato, dispone la concessione di un'anticipazione non inferiore a 954 milioni di euro da parte della Cassa depositi e prestiti a favore del citato dicastero. Segnala che il predetto emendamento è identico alla proposta emendativa Minniti 5310-bis/IV/35. 2, con riferimento alla quale il suo parere è pertanto favorevole;
5310-bis/IV/36.2, che integra l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge n. 128 del 2001, in materia di utilizzazione dei contingenti delle Forze armate per il controllo degli obiettivi fissi. L'integrazione è disposta per far fronte ai maggiori oneri logistici e di lavoro straordinario del personale derivanti dallo svolgimento dei compiti imposti alle Forze armate dalla citata legge;
5310-bis/IV/TAB. A. 8 che incrementa l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, al fine di predisporre le risorse necessarie alla copertura finanziaria dei provvedimenti recanti norme in favore dei militari di leva o caduti durante il servizio (C. 1649 e C. 1752). Ricorda che l'esame, in sede referente, del citato provvedimento è stato avviato dalla Commissione difesa in data 7 febbraio 2002. L'esame si è concluso con l'elaborazione di un nuovo testo in merito al quale la Commissione bilancio, in data 6 aprile 2004, ha espresso parere contrario, in quanto, tra l'altro, ha rilevato che «l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzato per la copertura del provvedimento, non presenta le necessarie disponibilità finanziarie per far fronte agli oneri indicati dalla relazione tecnica». Segnala che, in seguito all'eventuale approvazione del citato emendamento, risulterebbe assorbita la proposta emendativa Ruzzante 5310-bis/IV/TAB.A. 2, in quanto di analogo contenuto. In merito a tale proposta, per altro, pur condividendone la finalità, formula un invito al ritiro, sia per la modalità di compensazione da essa prevista, sia perché l'onere da essa indicato non corrisponde a quello risultante dalla relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al testo unificato dei citati provvedimenti;
5310-bis/IV/TAB.A. 9 che incrementa l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, al fine di integrare, per gli anni 2005 e 2007, le risorse da destinare alla copertura finanziaria dell'A.S. 2274, recante norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentisitiche, attualmente all'esame del Senato. Segnala che, in seguito all'eventuale approvazione del citato emendamento, risulterebbe assorbita la proposta emendativa Pisa 5310-bis/IV/TAB. C. 1, in quanto sostanzialmente di analogo contenuto. In merito a tale proposta formula quindi un invito al ritiro;
5310-bis/IV/TAB. A. 5, che incrementa l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, al fine di predisporre le risorse necessarie alla copertura finanziaria di alcune misure volte ad introdurre deroghe alla disciplina transitoria sull'avanzamento dei capitani delle Forze armate.
Per quanto riguarda l'emendamento Pisa 5310-bis/IV/14.6 che incrementa il Fondo unico di amministrazione del personale civile del Ministero della difesa per ciascuno degli anni 2005-2007, pur condividendone la finalità, esprime parere contrario, in quanto la copertura dei relativi oneri è disposta mediante la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, con conseguente incremento della pressione fiscale complessiva. Per quanto riguarda la parte dispositiva dell'emendamento, si rimette all'avviso del Governo.
Per quanto riguarda l'emendamento Pisa 5310-bis/IV/TAB.A. 3, che incrementa l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, al fine di predisporre le risorse necessarie alla copertura finanziaria di misure volte all'adozione di strumenti operativi per la tutela della salute del personale militare, pur condividendone la finalità, esprime parere contrario, in quanto la copertura dei relativi oneri è disposta con le modalità in precedenza citate. Per quanto riguarda la parte dispositiva si rimette all'avviso del Governo.
Su tutte le altre proposte emendative relative, sia al disegno di legge di bilancio, sia al disegno di legge finanziaria, esprime invece parere contrario.
Il sottosegretario Salvatore CICU formula su tutti gli emendamenti un parere conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti Pisa 5310-bis/IV/14.6 e 5310-bis/IV/TAB.A. 3 comunica che il Governo si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame parlamentare del disegno di legge finanziaria apposite proposte emendative che ne recepiranno il contenuto previa adeguata valutazione dei relativi oneri.
Silvana PISA (DS-U), illustrando l'emendamento Tab. 5310-bis/IV/Tab. 12.2, sottolinea come la finalità della proposta emendativa sia quella di investire adeguate risorse per la costruzione di alloggi destinati ai militari in modo da agevolare la mobilità delle Forze armate, in vista della attuazione della recente riforma del servizio di leva. Inoltre, nell'illustrare l'emendamento Tab. 5310-bis/IV/Tab. 12.1, rileva che lo scopo principale della proposta emendativa è quello di ridurre le risorse destinate all'erogazione di contributi alla NATO per il mantenimento delle basi militari, in modo da allineare l'ammontare del contributo italiano alla media degli altri paesi aderenti alla NATO.
Elettra DEIANA (RC) aggiunge la propria firma all'emendamento Pisa Tab. 5310-bis/IV/Tab. 12.2.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pisa Tab. 5310-bis/IV/Tab. 12.2 e Tab. 5310-bis/IV/Tab. 12.1.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/14.1, ne sottolinea la finalità che è quella di migliorare il trattamento economico del personale delle Forze armate.
La Commissione respinge l'emendamento Molinari 5310-bis/IV/14.1.
Silvana PISA (DS-U) illustra l'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/14.2, rilevando come esso destini apposite risorse ai miglioramenti retributivi alla dirigenza delle Forze armate e delle Forze di polizia.
La Commissione respinge l'emendamento Pisa 5310-bis/IV/14.2.
Santino Adamo LODDO (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento Molinari 5310-bis/IV/14.3, ne sottolinea l'importanza in quanto volto a stanziare risorse per introdurre nel sistema parametrico il riconoscimento delle anzianità di servizio.
Piero RUZZANTE (DS-U), nel condividere le osservazioni del deputato Loddo, evidenzia come il riconoscimento della citata anzianità rappresenti un elemento fondamentale per rassicurare la funzionalità delle Forze armate. Pertanto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molinari 5310-bis/IV/14.3 e 5310-bis/IV/14.4.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/14.5.
Piero RUZZANTE (DS-U), intervenendo sull'emendamento del relatore 5310-bis/IV/14.9, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.
La Commissione approva all'unanimità l'emendamento del relatore 5310-bis/IV/14.9.
Silvana PISA (DS-U), intervenendo sull'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/14.6, ricorda come il Governo si sia impegnato formalmente nel corso dell'odierna seduta a presentare sulla stessa materia un apposito emendamento, previa valutazione degli oneri, per stanziare adeguate risorse per far fronte alle esigenze di riqualificazione del personale connesse alla ristrutturazione delle Forze armate.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, rilevato preliminarmente che la maggioranza condivide la finalità dell'emendamento in esame, ribadisce come il suo parere contrario alla citata proposta emendativa sia determinato esclusivamente dalla modalità di copertura prevista da quest'ultima, che comporta un inevitabile incremento della pressione fiscale.
Piero RUZZANTE (DS-U) rileva che la giustificazione dell'avviso contrario sull'emendamento fornita dal relatore sia priva di fondamento, in quanto la finanziaria già prevede l'incremento di numerosi tributi. Pertanto, ritiene che il parere contrario espresso dal relatore sia giustificato esclusivamente da una contrarietà politica alla reintroduzione di un'imposta che colpisce i grandi patrimoni.
Elettra DEIANA (RC), nel condividere le osservazioni del deputato Ruzzante, aggiunge la propria firma all'emendamento Pisa 5310-bis/IV/14.6.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, nel replicare alle osservazioni del deputato Ruzzante, rileva come la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, prevista per gran parte degli emendamenti presentati dall'opposizione, abbia un carattere strumentale, in quanto volta ad individuare una modalità di copertura meramente formale.
La Commissione respinge l'emendamento Pisa 5310-bis/IV/14.6.
Silvana PISA (DS-U), intervenendo sull'emendamento a sua firma, 5310-bis/IV/14.8, dichiara che esso risponde all'esigenza di corrispondere il trattamento economico spettante al personale volontario dei ruoli di truppa delle forze armate, attualmente erogato sotto forma di paga giornaliera, in forma stipendiale. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in quanto ritiene che la disciplina da esso prevista possa rappresentare un valido incentivo per arruolarsi nelle forze armate.
Elettra DEIANA (RC), nel condividere le osservazioni del deputato Pisa, aggiunge la propria firma all'emendamento Pisa 5310-bis/IV/14.8.
La Commissione respinge l'emendamento Pisa 5310-bis/IV/14.8.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua firma 5310-bis/IV/16.01 ne raccomanda l'approvazione, in quanto ritiene decisivo per il buon esito della riforma della leva la realizzazione di un programma di costruzione e acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare per assicurare un'adeguata mobilità del personale.
Piero RUZZANTE (DS-U), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Pisa 5310-bis/IV/16.02 rileva come la finalità della proposta emendativi sia analoga a quella dell'articolo aggiuntivo Molinari 5310-bis/IV/16.01. Ciò posto, sottolinea come per rendere credibile il passaggio dall'esercito di leva all'esercito professionale sia necessaria la realizzazione di un programma di edilizia residenziale volto ad assicurare la mobilità del personale, in modo da consentire una diversa dislocazione delle caserme su territorio nazionale, che risulti maggiormente funzionale alle nuove esigenze della difesa nazionale. Per quanto concerne la compensazione finanziaria prevista dall'emendamento, ritiene che essa risponda a principi di equità in quanto - a differenza di numerose disposizioni della finanziaria che colpiscono indiscriminatamente i cittadini mediante l'incremento di numerosi tributi e tagliano i trasferimenti agli enti locali - reperisce le necessarie risorse colpendo i grandi patrimoni.
Elettra DEIANA (RC), nel condividere le osservazioni del deputato Ruzzante, aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo Pisa 5310-bis/IV/16.02.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, nel replicare alle osservazioni del deputato Ruzzante, ritiene che le considerazioni di quest'ultimo siano probabilmente dettate da anticipazioni giornalistiche anziché da disposizioni effettivamente contenute nel disegno di legge finanziaria.
Roberto LAVAGNINI, presidente, chiede chiarimenti al deputato Ruzzante in merito all'ammontare dei patrimoni che sarebbero colpiti dalla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione.
Piero RUZZANTE (DS-U) precisa che l'imposta colpirebbe i patrimoni di ammontare superiore ai 350 milioni di vecchie lire per ciascun erede.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molinari 5310-bis/IV/16.01 e Pisa 5310-bis/IV/16.02.
Silvana PISA (DS-U), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua firma 5310-bis/IV/21.01, rileva come la costruzione di asili nido destinati al personale civile e militare delle forze armate risponda alla medesima esigenza di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici con prole che ha ispirato la disposizione, di cui all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, che finanzia gli asili nido aziendali.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pisa 5310-bis/IV/21.01.
Silvana PISA (DS-U), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua firma 5310-bis/IV/29.1, evidenzia come lo scopo della proposta emendativa sia quello di definanziare la missione in Iraq che, a suo avviso, sta comportando oneri ben superiori a quelli dichiarati dal Governo ove si computino gli oneri economici derivanti dall'usura dei mezzi militari impiegati nella missione. Ritiene, pertanto, che tali risorse possano trovare migliore allocazione per il finanziamento di altre iniziative, come ad esempio quelle rivolte alla cooperazione internazionale.
Elettra DEIANA (RC), nel condividere le osservazioni del deputato Pisa, aggiunge la propria firma all'articolo aggiuntivo Pisa 5310-bis/IV/29.1. Ciò premesso, ritiene che sia necessario ridiscutere complessivamente le missioni italiane all'estero non solo sotto l'aspetto politico, ma anche sotto il profilo finanziario
Piero RUZZANTE (DS-U), nel sottoscrivere l'emendamento Pisa 5310-bis/IV/29.1, ricorda come il Ministro della difesa abbia recentemente dichiarato che subito dopo le elezioni in Iraq vi sarà una riduzione del contingente italiano impiegato nel territorio iracheno. Di tale riduzione peraltro ritiene non vi sia traccia nello stanziamento previsto dal disegno di legge finanziaria per il finanziamento delle missioni internazionali, dal momento che quest'ultimo risulta pari a quello previsto lo scorso anno. In proposito, chiede quindi chiarimenti al Governo.
Il sottosegretario Salvatore CICU conferma le dichiarazioni del Ministro in ordine alla futura riduzione del contingente italiano impiegato nel territorio iracheno. Al tempo stesso, peraltro sottolinea come tale riduzione sia subordinata alla progressiva realizzazione del processo di stabilizzazione e democratizzazione del Paese. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, ricorda che lo stanziamento previsto dal disegno di legge finanziaria ha carattere globale ossia è destinato alla copertura degli oneri derivanti da tutte le missioni internazionali cui partecipa l'Italia. Pertanto eventuali risparmi di spesa che dovessero manifestarsi nell'esercizio 2005 in seguito alla diminuzione del contingente impiegato in Iraq, potranno essere immediatamente utilizzati a beneficio di altre missioni o comunque per altre misure relative alla difesa nazionale.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pisa 5310-bis/IV/29.1.
Elettra DEIANA (RC), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/35.1, rileva come lo scopo della proposta emendativa sia quello di manifestare una contrarietà in linea di principio sulla dismissione del patrimonio pubblico.
Silvana PISA (DS-U), dichiara l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento Deiana 5310-bis/IV/35.1.
La Commissione respinge l'emendamento Deiana 5310-bis/IV/35.1.
Roberto LAVAGNINI, presidente, dichiara decaduti, per assenza del presentatore, gli emendamenti Ascierto 5310-bis/IV/35.9 e 5310-bis/IV/35.5.
Piero RUZZANTE (DS-U), intervenendo sugli emendamenti identici 5310-bis/IV/35.8 del relatore e Minniti 5310-bis/IV/35.2, evidenzia come la loro finalità sia quella di destinare integralmente al Ministero della difesa le risorse derivanti dall'alienazione degli immobili, di cui all'articolo 35, comma 12 del disegno di legge finanziaria. Ciò premesso, pur rilevando con soddisfazione che in merito a tale finalità si sia realizzata una convergenza tra maggioranza e opposizione, tuttavia ricorda che nelle ultime finanziarie emendamenti approvati all'unanimità dalla Commissione sono stati successivamente respinti, con il parere contrario del Governo, dalla Commissione bilancio o dall'Assemblea. Richiama quindi il Governo e la maggioranza ad assumere un atteggiamento coerente con gli impegni assunti in Commissione nel corso dell'intero iter parlamentare dei documenti di bilancio.
Roberto LAVAGNINI, presidente, nel replicare alle osservazioni del deputato Ruzzante, fa presente che il presidente della Commissione bilancio ha recentemente comunicato che durante la presente sessione di bilancio, a differenza dei precedenti anni, la Commissione bilancio esaminerà prioritariamente gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.
Giuseppe COSSIGA (FI), pur condividendo l'intervento del deputato Ruzzante, dichiara la propria astensione sugli emendamenti identici 5310-bis/IV/35.8 del relatore e Minniti 5310-bis/IV/35.2.
Santino Adamo LODDO (MARGH-U), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sui citati emendamenti identici.
La Commissione approva gli emendamenti identici 5310-bis/IV/35.8 del relatore e Minniti 5310-bis/IV/35.2.
Piero RUZZANTE (DS-U), illustrando l'emendamento Pinotti 5310-bis/IV/35.3, sottolinea l'importanza dell'ammodernamento delle strutture della difesa e della formazione del personale nel quadro della recente riforma della leva.
La Commissione respinge l'emendamento Pinotti 5310-bis/IV/35.3 ed approva l'emendamento 5310-bis/IV/36.2 del relatore.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), intervenendo sull'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/Tab. A.1, precisa come la finalità della proposta emendativa sia quella di dare una copertura finanziaria a regime alla nuova disciplina organica delle missioni internazionali, il cui esame non è stato ancora concluso dalla Commissione difesa proprio a causa della mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.
Roberto LAVAGNINI, presidente, pur condividendo la finalità dell'emendamento Molinari 5310-bis/IV/Tab. A.1, tuttavia rileva come esso avrebbe un impatto sui conti pubblici per gli anni 2006 e 2007 non compatibile con le risorse attualmente disponibili.
La Commissione respinge l'emendamento Molinari 5310-bis/IV/Tab. A.1.
Piero RUZZANTE (DS-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/Tab. A.2, in quanto assorbito dall'emendamento del relatore 5310-bis/IV/Tab. A.8, che reca una corretta quantificazione degli oneri. Ringrazia pertanto il relatore per aver presentato un emendamento che rappresenta un importante punto di convergenza tra maggioranza e opposizione e consente di risolvere il problema del riconoscimento di adeguate misure economiche per i militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il servizio. Si tratta di misure da lungo tempo attese dai familiari delle vittime, che rappresenterebbero un doveroso riconoscimento per tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese. Sottolinea, infine, come con l'approvazione dell'emendamento in esame, la Commissione assuma un preciso impegno nei confronti dei beneficiari delle citate misure, che dovrà essere fortemente ribadito nel prosieguo dell'esame del disegno di legge finanziaria in Commissione bilancio e in Assemblea.
Santino Adamo LODDO (MARGH-U), ringrazia il relatore per aver presentato l'emendamento in esame che potrebbe finalmente risolvere il problema del riconoscimento di adeguati benefici economici per i militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il servizio. Pertanto dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul citato emendamento.
La Commissione approva all'unanimità l'emendamento del relatore 5310-bis/IV/Tab.A. 8.
Silvana PISA (DS-U), intervenendo sull'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/Tab.A. 3, rileva come lo scopo dell'emendamento sia quello di fornire la copertura finanziaria ad alcune misure e strumenti operativi per la tutela della salute del personale militare in merito alle quali il proprio gruppo ha presentato una apposita proposta di legge (C. 5048).
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pisa 5310-bis/IV/Tab.A. 3 e Ruzzante 5310-bis/IV/Tab.A.4.
Silvana PISA (DS-U), aderendo all'invito del relatore ritira l'emendamento 5310-bis/IV Tab. C.1, in quanto assorbito dall'emendamento del relatore 5310-bis/IV/Tab.A. 9 volto ad integrare la copertura finanziaria di un provvedimento, attualmente all'esame del Senato (S. 2274), che eroga contributi a tutte le associazioni combattentistiche. Chiede comunque un impegno del relatore a considerare, nell'ambito di tali associazioni, anche l'associazione degli combattenti gruppo patrioti della Maiella.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, ricorda come nel corso del recente esame svolto dalla Commissione dello schema di decreto ministeriale per il riparto dei contributi statali erogati ad enti e associazioni, si era convenuto di presentare una risoluzione per definire i criteri di riparto delle somme appositamente stanziate in bilancio. Ritiene pertanto che l'esame in Commissione della citata risoluzione, peraltro ancora non presentata, possa rappresentare la sede idonea per la individuazione dei beneficiari dei contributi, ivi compreso quello segnalato dal deputato Pisa.
La Commissione approva all'unanimità l'emendamento del relatore 5310-bis/IV/Tab.A. 9.
Santino Adamo LODDO (MARGH-U), illustra l'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/Tab. B. 1, sottolineando come esso sia volto a predisporre un apposito accantonamento per avviare il reperimento di alloggi di servizio da destinare al personale di truppa in servizio permanente.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5310-bis/IV/Tab. B. 2, evidenzia come la finalità della proposta emendativa sia quella di predisporre un accantonamento per avviare la ridislocazione di enti e reparti delle Forze armate in Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania e Calabria.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loddo 5310-bis/IV/Tab. B. 1 e Molinari 5310-bis/IV/Tab. B. 2.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 12, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).
Roberto LAVAGNINI, presidente, avverte che i deputati Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa, De Brasi, Santino Loddo, Angioni, Tanoni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo hanno presentato una proposta di relazione alternativa. Sospende pertanto la seduta per consentire ai deputati di prendere visione della proposta di relazione del relatore e della proposta di relazione alternativa (vedi allegato 3).
La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.30.
Piero RUZZANTE (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, sottolinea preliminarmente il fatto che l'opposizione, diversamente dagli scorsi anni si è presentata compatta all'esame del disegno di legge finanziaria, con la presentazione di un unico parere alternativo e di emendamenti a firma di tutti i gruppi del centro-sinistra.
Ciò premesso, nel sottolineare come la finanziaria presentata dal Governo sia la finanziaria dei tagli e dei maggiori tributi, frutto di politiche economiche sbagliate avviate fin dall'inizio della legislatura, rileva che il Ministero della difesa risulta particolarmente penalizzato dalla politica dei tagli indiscriminati. In particolare, sottolinea l'insufficienza delle risorse destinate alla professionalizzazione delle forze armate e agli investimenti fissi lordi. In merito a questi ultimi, ritiene che le risorse stanziate non siano sufficienti né a consentire il mantenimento degli impianti né tanto meno, a provvedere a nuovi investimenti, con conseguenti effetti negativi sull'intero sistema industriale soprattutto nel settore della ricerca.
Per quanto riguarda le spese per il personale, rileva come l'incremento delle risorse ad esso destinate sia l'effetto della sostituzione del personale di leva con personale professionale e non di miglioramenti retributivi. Ritiene, infine, che l'insieme dei tagli disposti a carico del Ministero della difesa si inquadri nell'ambito di una tendenza alla riduzione della spesa già avviata negli scorsi anni, che ha determinato la progressiva diminuzione dell'incidenza della spesa per la difesa nazionale sul prodotto interno lordo e che è culminata nella manovra della scorsa estate che ha ridotto notevolmente le risorse destinate al Ministero della difesa.
Segnala come l'applicazione della regola prevista dall'articolo 3 del disegno di legge finanziaria - che limita le previsioni di spesa di ciascun anno del triennio 2005-2007, per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, al 2 per cento di quelle relative all'esercizio precedente - determini un nuovo consistente taglio delle risorse destinate alla difesa, che è peraltro soltanto parzialmente ripianato, limitatamente al solo esercizio 2005, dalla rassegnazione degli introiti derivanti dalle vendite degli immobili, prevista dall'articolo 35, comma 12, del medesimo disegno di legge. In conclusione, evidenzia una serie di misure relative alla difesa nazionale, segnalate nell'ambito della relazione alternativa, che dovrebbero essere prioritariamente finanziate.
Pertanto, nel dichiarare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione presentata dal relatore, sottolinea come tale contrarietà sia motivata non tanto dal contenuto della relazione - in merito al quale anzi rileva diversi punti di convergenza, particolarmente qualificanti, con quello della relazione alternativa presentata dall'opposizione - quanto per il fatto che, nel corso dell'esame delle precedenti finanziarie, gli orientamenti maturati in Commissione siano stati successivamente disattesi nel corso del prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio in Commissione e in Assemblea.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva preliminarmente come i tagli imposti dalla finanziaria abbiano colpito il Ministero della difesa proprio nel momento cruciale della sospensione del servizio di leva obbligatorio. Sottolinea come, a suo avviso, il Ministro della difesa non sia opposto adeguatamente a tali tagli dimostrando con ciò una sorta di sudditanza nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ritiene, invece, che proprio l'avvio della citata riforma, nonché le numerose missioni internazionali che vedono l'Italia impegnata in prima linea, richiederebbero l'impiego di maggiori risorse, anche in vista della formazione di un esercito europeo che potrà svolgere un ruolo fondamentale nel contesto internazionale.
In conclusione, auspica che gli emendamenti approvati in Commissione con il voto favorevole della maggioranza e dell'opposizione, a differenza degli scorsi anni, possano trovare accoglimento anche in Commissione bilancio e in Assemblea.
Giuseppe FALLICA (FI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore, ritiene che l'impostazione seguita dai documenti di bilancio, considerata l'attuale congiuntura economica, sia ispirata dal realismo. Ciò nonostante, ritiene che sarebbe auspicabile che, nel corso dell'esame parlamentare dei documenti di bilancio, siano destinate maggiori risorse alla difesa, sebbene le minori risorse ad essa assegnate potranno essere almeno in parte recuperate dagli introiti derivanti dalle dismissioni immobiliari. Infine, rileva come i rilievi critici formulati dall'opposizione in merito alla manovra, si siano incentrati non tanto sulle politiche da perseguire per la difesa nazionale quanto sulle risorse ad essa destinate.
Giorgio GALVAGNO (FI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Fallica, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore.
Gregorio FONTANA (FI) relatore, nel raccomandare l'approvazione della sua proposta di parere, rinvia alle considerazioni già svolte in sede di discussione generale.
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore. Nomina quindi il deputato Fontana quale relatore presso la V Commissione.
Roberto LAVAGNINI, presidente, in seguito all'approvazione della proposta di relazione del relatore, dichiara preclusa la proposta di relazione alternativa.
Ciò posto, trasmette i ringraziamenti del presidente Ramponi, che è in via di guarigione, ai componenti della Commissione, per le numerose testimonianze di affetto che gli sono giunte in questi giorni.
Piero RUZZANTE (DS-U), rivolge un auspico di pronta guarigione al presidente Ramponi a nome di tutti i deputati dell'opposizione.
Gregorio FONTANA (FI), relatore, a nome di tutti i deputati di maggioranza, si associa all'augurio di una pronta guarigione del presidente.
La seduta termina alle 16.15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2005.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
TAB. 12.
Allo stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 1.1.1.0 (Funzionamento gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro):
C.P.: - 1.000.000;
C.S.: - 1.000.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 3.2.3.5. (Ammodernamento e rinnovamento):
C.P.: + 500.000;
C.S.: + 500.000.
U.P.B. 3.2.3.7. (Edilizia di servizio):
C.P.: + 500.000;
C.S.: + 500.000.
5311/IV/Tab. 12.2Pisa.
Allo stato di previsione del Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 2.1.2.1 (Accordi ed organizzazioni internazionali):
C.P.: - 70.000.000;
C.S.: - 70.000.000.
U.P.B. 3.1.2.1 (Accordi ed organismi internazionali):
C.P.: - 25.500.000;
C.S.: - 25.000.000.
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, apportare le seguenti variazioni:
U.P.B. 3.2.3.5 (Ammodernamento e rinnovamento):
C.P.: + 40.000.000;
C.S.: + 40.000.000.
U.P.B. 3.2.3.7 (Edilizia di servizio):
C.P.: + 55.000.000;
C.S.: + 55.000.000.
5311/IV/Tab. 12.1Pisa, Deiana.
ART. 14.
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ulteriori 20 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle Forze Armate e delle Forze di polizia del comparto della sicurezza della difesa.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti relativi a tutti ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.
5310-bis/IV/14.1Molinari, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Minniti, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ulteriori 10 milioni di euro sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 per i miglioramenti retributivi destinati alla dirigenza delle Forze Armate e delle Forze di polizia del comparto della sicurezza della difesa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/14.2Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ulteriori risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre del 4 per cento gli accantonamenti relativi a tutti ministeri per ciascun anno del triennio 2005-2007.
5310-bis/IV/14.3Molinari, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ulteriori risorse, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, sono destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per definire in sede di contrattazione e concertazione gli istituti economici finalizzati ad introdurre nel sistema retributivo parametrico il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle competenze maturate nel tempo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/14.4Minniti, Molinari, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2205: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
5310-bis/IV/14.9Il relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire una copertura assicurativa al personale delle Forze Armate per la responsabilità civile nei confronti di terzi sono stanziate a decorrere dall'anno 2005 risorse pari a 1 milione di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2205: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
5310-bis/IV/14.5Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di favorire la riorganizzazione delle Forze Armate, il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007 per la realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/14.6Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire la continuità di rappresentanza in sede di contrattazione quadriennale del comparto militare, all'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, le parole: «gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili» sono sostituite dalle seguenti: «gli eletti militari di carriera durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta».
5310-bis/IV/14.7Mazzuca.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al personale volontario dei ruoli di truppa delle Forze Armate il trattamento economico spettante, a decorrere dall'anno 2005, e corrisposto in forma stipendiale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n, 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/14.8Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
ART. 15.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero della Difesa è autorizzato a trattenere oltre i termini previsti dalla normativa vigente gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata che, in servizio alla data del 31 dicembre 2004, risultino idonei anche se non vincitori dei concorsi per il passaggio nel servizio permanente. Il trattenimento in servizio è disposto a domanda degli interessati per un periodo variabile da 1 a 3 anni. Durante il triennio 2005 - 2007 restano valide le graduatorie degli idonei e non vincitori per il passaggio in servizio permanente nel ruolo speciale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/15.1Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per l'anno 2005, nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, la riserva di posti determinata dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 comprende anche i Carabinieri ausiliari in ferma biennale.
5310-bis/IV/15.2Ascierto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. All'entrata in vigore del presente decreto, ai Maggiori promossi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, è riconosciuta, ai soli fini giuridici, una anzianità aggiuntiva di grado di anni due,.
3-ter. I Maggiori, dopo quattro anni di permanenza nel grado, vengono promossi, ad anzianità, al grado di Tenente Colonnello.
5310-bis/IV/15.3Ascierto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, così come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2000 n. 216, le parole: «che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato complessivamente dieci anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente».
5310-bis/IV/15.4Ascierto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di Maggiore e di Tenente Colonnello comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianità di grado di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 3-ter».
5310-bis/IV/15.5. Ascierto.
ART. 16.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva).
1. Il Ministro della difesa, di concerto con gli enti locali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge dà luogo alla determinazione di un accordo di programma per la costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 70 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate in particolare nel Mezzogiorno.
3. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, il Ministro della difesa utilizza quota parte dei proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti di alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/16.01. Molinari, Pinotti, Pisa, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, De Biasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva).
1. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.
3. Per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, il Ministro della difesa utilizza quota parte dei proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti di alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/16.02. Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, De Biasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
ART. 21.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Asili nido istituzionali).
1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2005, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/21.01. Pisa, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
ART. 29.
Al comma 6, sostituire le parole: 1.200 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
5310-bis/IV/29.1. Pisa.
ART. 35.
Sopprimere il comma 12.
5310-bis/IV/35.1. Deiana.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Ai fini della realizzazione del maggior gettito derivante dall'articolo 26, comma 11-quater, della legge 23 novembre 2003, n. 326, sono da ritenersi alienabili gli alloggi ubicati all'esterno di basi, impianti, installazioni militari, in quanto non equiparabili ad infrastrutture militari.
Ai medesimi fini, sono altresì alienabili gli alloggi occupati da personale per il quale la procedura di recupero forzoso non si sia conclusa con la notifica della sentenza passata in giudicato».
5310-bis/IV/35.9. Ascierto.
Al comma 12, capoverso 13-ter, è aggiunto il seguente periodo: Fra i beni immobili non più utili ai fini istituzionali rientrano anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari.
5310-bis/IV/35.5. Ascierto.
Al comma 12, capoverso 13-quinquies, le parole: una quota fino al 100 per cento sono sostituite dalle seguenti: una quota pari al 100 per cento.
Conseguentemente, le parole: non superiore a 954 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 954 milioni di euro.
* 5310-bis/IV/35.8. Il Relatore.
Al comma 12, capoverso 13-quinquies, le parole: una quota fino al 100 per cento sono sostituite dalle seguenti: una quota pari al 100 per cento.
Conseguentemente, le parole: non superiore a 954 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 954 milioni di euro.
* 5310-bis/IV/35.2. Minniti, Pinotti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Al comma 12, capoverso 13-septies, le parole: la somma di 30 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: la somma di 35 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo le parole: all'ammodernamento ed alla ristrutturazione sono aggiunte le seguenti: nonché alla formazione del personale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/35.3. Pinotti, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Al comma 12, capoverso 13-septies, è aggiunto il seguente:
«13-octies. Il secondo periodo dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è sostituito dal seguente: «Gli utenti con titolo concessorio scaduto, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate nè divorziate, che non rientrano nei parametri di reddito di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1973, n. 537, possono mantenere la conduzione dell'alloggio purchè il canone versato sia pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 50 per cento».
5310-bis/IV/35.7. Ascierto.
ART. 36.
Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
45-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero ad esigenze connesse alla difesa nazionale».
45-ter. Il programma di edilizia residenziale previsto dall'articolo 18 di cui al comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è realizzato per l'esercizio finanziario 2005 con i fondi per l'edilizia residenziale pubblica non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge e per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 con gli stanziamenti autorizzati nell'annessa tabella C per le esigenze di edilizia residenziale da finanziare con risorse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5310-bis/IV/36.1. Ascierto.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideteminata in 41 milioni a decorrere dall'anno 2005.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 34.286,1;
2006: - 34.286,1;
2007: - 34.286,1.
5310-bis/IV/36.2. Il Relatore.
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 250.000;
2006: + 250.000;
2007: + 250.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/Tab. A.1. Molinari, Minniti, Pinotti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 7.000;
2007: + 9.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2006: - 7.000;
2007: - 9.000.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000.
5310-bis/IV/Tab. A.8 Il Relatore.
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 80.000;
2006: + 80.000;
2007: + 80.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/Tab. A.2. Ruzzante, Minniti, Angioni, Pisa, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 30.000;
2006: + 30.000;
2007: + 30.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/Tab. A.3. Pisa, Minniti, Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 6.000;
2006: + 6.000;
2007: + 6.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/Tab. A.4. Ruzzante, Minniti, Angioni, Pisa, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 2.590;
2007: + 2.590.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 2.590;
2007: - 2.590.
5310-bis/IV/Tab. A.9. Il Relatore.
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 300;
2006: + 800;
2007: + 900.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 300;
2006: - 800;
2007: - 900.
5310-bis/IV/Tab. A.5. Il Relatore.
Alla Tabella B, dopo la voce Ministero degli affari esteri, aggiungere la voce Ministero della difesa, con i seguenti accantonamenti:
2005: + 150.000;
2006: + 150.000;
2007: + 150.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/Tab. B.1. Santino Loddo, Pisa, Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Papini.
Alla Tabella B, dopo la voce Ministero degli affari esteri, aggiungere la voce Ministero della difesa, con i seguenti accantonamenti:
2005: + 50.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/Tab. B.2. Molinari, Minniti, Angioni, Pisa, Ruzzante, Pinotti, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Tanoni, Santino Loddo, Papini.
Alla Tabella C, voce Ministero della difesa, articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 200;
2006: + 200;
2007: + 200.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IV/Tab. C.1. Pisa, Minniti, Angioni, Pinotti, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tanoni, Santino Loddo, Papini, Borrelli, Crisci, Mariotti.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2005.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La IV Commissione:
esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2005, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:
gli interventi correttivi di finanza pubblica recati dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, hanno determinato una incisiva flessione dei consumi intermedi, relativamente alle spese aventi natura discrezionale, e degli investimenti fissi lordi dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e comporteranno riflessi negativi anche nei successivi esercizi finanziari;
la riassegnazione al Ministero della difesa della somma di 954 milioni di euro, prevista dall'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria, da un lato, non costituisce un intervento di carattere strutturale e, dall'altro lato, non assicura l'integrale compensazione gli effetti di contenimento della spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 del medesimo disegno di legge;
l'attuazione dei programmi di ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica, infrastrutturale, di rinnovamento tecnologico e di assunzione di personale tecnico qualificato concernenti gli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto, appare indifferibile, anche in considerazione degli effetti positivi che ne deriverebbero sull'economia locale;
tuttavia, gli oneri derivanti dall'attuazione dei citati programmi, non possono essere imputati alle risorse riassegnate al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria, in quanto queste ultime, come detto, non consentono neppure l'integrale compensazione degli effetti di contenimento della spesa, derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria;
l'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assolti dalla componente civile del Ministero della difesa, conseguenti alla incisiva riforma strutturale del Ministero stesso, non sono stati compensati da un corrispondente aumento del fondo di produttività del personale civile;
la proroga dei programmi di utilizzazione dei contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (operazione 'Domino'), di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, comporta per l'Esercito un notevole impiego di risorse finanziarie non programmate tra le funzioni proprie della Difesa, sia per oneri logistici che per l'impiego del personale;
il personale delle Forze armate non può accedere al programma di edilizia residenziale previsto per le sole Forze di polizia dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
la disciplina del regime transitorio per l'avanzamento dei capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevista fino all'anno 2005 dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, deve essere prorogata fino all'anno 2009 allo scopo di assicurare un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di avanzamento;
il personale militare impiegato in operazioni fuori area che abbia contratto patologie letali o invalidanti in maniera permanente non è adeguatamente tutelato sotto il profilo assistenziale e previdenziale;
al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto non viene riconosciuta alcuna maggiorazione di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, in analogia a quanto già previsto per i lavoratori del settore privato;
lo stanziamento destinato al Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 2005 per la corresponsione del contributo statale agli enti, istituti, associazioni combattentistiche e d'arma, appare esiguo;
appare necessario riconoscere adeguate provvidenze economiche per i militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il servizio;
l'onere derivante dall'attuazione della legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante «disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia», poiché concernente il riconoscimento di diritti soggettivi, non è configurabile quale limite massimo di spesa, ma in termini mera previsione;
pertanto, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, appare necessario introdurre nella citata legge una clausola di salvaguardia per la compensazione degli oneri che eccedano le previsioni di spesa;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
1) l'articolo 35, comma 12, del disegno di legge finanziaria, sia modificato nel senso di prevedere che:
le risorse riassegnate al Ministero della difesa siano pari al 100 per cento del valore degli immobili dismessi e comunque non inferiori, nell'anno 2005, alla somma di 954 milioni di euro;
ai fini della formulazione delle previsioni di spesa per gli esercizi successivi al 2005, le risorse riassegnate nell'anno 2005 siano considerate parte integrante degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2005;
gli immobili dismessi siano stimati a cura dell'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio, secondo criteri e valori di mercato;
la somma di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, destinata all'ammodernamento degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto, sia aggiuntiva rispetto alle citate risorse rassegnate al Ministero della difesa;
2) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, per assumere, in deroga ad un eventuale blocco delle assunzioni, complessive 68 unità di personale civile necessarie al funzionamento degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto, la cui operatività e strettamente correlata con la funzionalità delle Unità navali;
3) siano stanziate adeguate risorse da destinare alla incentivazione della produttività del personale civile delle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa;
4) nell'ambito dei programmi di utilizzazione di contingenti delle Forze armate da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, siano stanziate ulteriori risorse, pari a 34.286 migliaia di euro a decorrere dal 2005, per far fronte ai maggiori oneri logistici e per il pagamento delle ore di lavoro straordinario del personale militare;
5) il personale delle Forze armate venga ricompreso tra i beneficiari del programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
6) siano stanziati 300 mila euro, per l'anno 2005, 800 mila euro, per l'anno 2006, e 900 mila euro per l'anno 2007, al fine di prorogare, fino all'anno 2009, la disciplina del regime transitorio per l'avanzamento dei capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
7) siano stanziati 30 milioni di euro, per l'anno 2005, e 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;
8) siano stanziati 25 milioni di euro a decorrere dal 2005, anche mediante un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, al fine di concedere benefici previdenziali al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto;
9) si preveda un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, pari a 2.590 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2007, per il riadeguamento delle somme assegnate alle associazioni combattentistiche e d'arma, in considerazione della funzione fondamentale di raccordo tra la società civile e le Forze armate svolta dalle associazioni stesse;
10) si preveda un'apposita finalizzazione di spesa da iscrivere nella tabella A, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005, 7 milioni di euro per l'anno 2006 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 da destinare alla copertura delle proposte di legge recanti norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio;
11) all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2002, n. 295, siano soppresse le parole: « e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4», e, conseguentemente, all'articolo 4 della medesima legge sia aggiunta una clausola di salvaguardia per la compensazione degli oneri che eccedano le previsioni di spesa. Quest'ultima, da un lato, dovrà affidare al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della predetta legge e, dall'altro lato, qualora si verifichino eccedenze di spesa, dovrà prevedere la possibilità di attingere al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - con contestuale trasmissione alle Camere dei relativi decreti di prelevamento - in attesa dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ALLEGATO 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
La IV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e la tabella 12,
rilevato per quanto di propria competenza, che:
Già nel triennio 2002-2004, le risorse assegnate al Mistero della Difesa, se valutate in termini reali, hanno avuto un andamento decrescente, con l'effetto di penalizzare in misura significativa:
l'esercizio, al punto che la stessa nota aggiuntiva redatta dal Ministero della Difesa in occasione della presentazione del bilancio di previsione del 2004 parlava di: «una decisa battuta di arresto nell'andamento delle risorse da destinare ai sistemi vitali e qualificanti della Difesa, rendendo ulteriormente problematico, se non mettendolo a rischio, l'intero processo di riforme». Tagliare sull'esercizio significa incidere direttamente sulla funzionalità dello strumento militare in quanto vengono ridotte le risorse destinate alle attività addestrative, alla formazione, alla manutenzione e all'efficienza di sistemi d'arma, di mezzi e di infrastrutture, al mantenimento dei livelli di scorta, e quindi sulla prontezza operativa e sull'efficienza dello strumento militare;
gli investimenti che sono destinati all'ammodernamento dello strumento militare erano già stati nel bilancio previsionale del 2004 ridotti del 9,2 per cento rispetto a quelli del 2001.
Questa minore disponibilità di risorse non ha consentito di rispettare programmazioni assunte da tempo in materia di ammodernamento delle infrastrutture, ricapitalizzazione delle componenti logistiche, accordi internazionali per l'acquisizione di mezzi e di sistemi d'arma, e i piani di programmazione industriale che sono stati rivisti e slittati nel tempo.
Le spese per il personale sono le uniche ad essere aumentate. Tale crescita è dovuta non tanto ad un miglioramento dei livelli stipendiali del personale, che sono cresciuti meno dell'inflazione come è accaduto per gli altri contratti del settore pubblico, quanto per effetto della sostituzione del personale di leva (remunerato soltanto con il «soldo» giornaliero) con i volontari.
Sempre nel 2004, nel luglio scorso è intervenuto sul bilancio di previsione del 2004 il decreto tagliaspese che ha sottratto alla Difesa 977 milioni di euro così ripartiti:
437 milioni sull'esercizio;
540 milioni sugli investimenti.
Su una situazione così già fortemente compromessa si è innestata la manovra di quest'anno. Il bilancio previsionale del 2004 assegnava alla Difesa 19.811 milioni di euro che per effetto del decreto tagliaspese sono diventati 18.834.A maggio del 2004 il Ministero dell'Economia ha chiesto di formulare la previsione per l'anno 2005 che è stata quantificata in 20.793 milioni di euro (giustificati dalla necessità di recuperare il trend negativo degli ultimi tre anni) ma soprattutto con i crescenti impegni chiesti alla Difesa in termini di incremento di attività operative e di impieghi fuori area.
La sospensione anticipata del servizio militare di leva, approvata nel giugno di quest'anno ha assegnato alla Difesa ulteriori 393 milioni di euro, portando quindi lo stanziamento previsionale a 20.793 milioni di euro, cifra che il Governo ha iscritto nel bilancio dello Stato come previsione per il Ministero della Difesa a legislazione vigente.
La legge finanziaria ha introdotto con l'articolo 3 il meccanismo dei risparmi di spesa (tetto del 2 per cento) che sono in sostanza dei tagli sui bilanci di previsione. Alla Difesa vengono tolti 1.357, 86 milioni di euro così ripartiti:
576,82 milioni di euro in meno sugli investimenti fissi lordi;
781,14 milioni di euro sui consumi intermedi.
Si tratta di riduzioni nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il 2005 pari al 19,08 per cento per gli investimenti e al 20,4 per cento per i consumi intermedi.
Vengono di conseguenza penalizzate ben 41 Unità previsionali di Bilancio sia dell'area centrale della Difesa sia dell'esercito, marina e aeronautica e dell'arma dei carabinieri su diversi capitoli che vanno dalle spese generali di funzionamento al benessere del personale, dai mezzi operativi e strumentali all'ammodernamento e rinnovamento,alla formazione e all'addestramento, fino all'informatica e all'edilizia di servizio. Inoltre le previsioni e le programmazioni relative a vari programmi di ammodernamento e di riorganizzazione subiscono l'ennesima dilazione nel tempo.
La compensazione introdotta a favore della Difesa con la stessa legge finanziaria (articolo 35 comma 12) sulla base della cessione di un consistente pacchetto di immobili dalla Difesa alla Agenzia del Demanio con la concessione di un controvalore fino a 954 milioni di euro da parte della Cassa depositi e prestiti ha in se molte contraddizioni che debbono essere chiarite.
La prima riguarda la necessità che il Governo dichiari formalmente che tali beni non includeranno gli alloggi di servizio.
La seconda riguarda l'entità e la natura del rimborso.
L'anticipazione finanziaria che opererà la Cdp a favore della Difesa (e che il Tesoro ripianerà direttamente alla Cassa, utilizzando i proventi delle cartolarizzazioni) sarà versata all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnata al dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi.
Il rientro non viene quindi iscritto nel bilancio ordinario della Difesa per il 2005, e l'anno prossimo queste risorse non ci saranno o comunque dovranno essere ceduti altri beni, il che vale a dire che il taglio di 1.357,86 milioni di euro è strutturale e soltanto nel 2005 è parzialmente ripianato attraverso la vendita di immobili.
Per rimediare sarebbe necessario un intervento legislativo urgente.
L'insieme delle decisioni assunte con la Legge finanziaria dimostrano che siamo di fronte ad una situazione insostenibile.
L'obiettivo che pure il governo si era dato di intraprendere un percorso positivo per avvicinare il rapporto tra stanziamento per la funzione Difesa e Pil alla soglia del 1,5 per cento considerandola un valore medio da raggiungere nel quadro dei comportamenti dei principali paesi europei, in questi ultimi quattro anni è stato irrimediabilmente compromesso. Infatti negli ultimi tre anni l'andamento è stato decrescente:
1,079 per cento nel 2002;
1,061 per cento nel 2003;
1,048 per cento nel 2004;
e si assesterà intorno all'1,042 nel 2005, se non verrà risolta la questione della anticipazione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti; in ogni caso l'obbiettivo di risalire verso l'1,5 del rapporto funzione Difesa/Pil appare irrimediabilmente compromesso e inoltre appare estremamente difficile anche per il futuro recuperare risultati significativi al raggiungimento di questo stesso obbiettivo.
Il personale militare ha già subito delle scelte che, soprattutto per ciò che riguarda i volontari e i gradi apicali dei ruoli intermedi, sono state giudicate penalizzanti e apertamente contestate all'atto della loro formalizzazione con il provvedimento sui cosiddetti «parametri stipendiali» con i quali è stata negata qualunque possibilità di carriera economica al crescere dell'anzianità di servizio, all'intera platea dei volontari delle Forze armate.
Nulla è stato previsto per l'adozione di provvedimenti correttivi al sistema di retribuzione basato sui parametri che entrerà in vigore dal primo gennaio 2005.
Il passaggio al sistema professionale non dispone di risorse finanziarie adeguate per intervenire, come sarebbe necessario, per migliorare la condizione del volontario delle Forze Armate e si fa leva per garantire il livello dei reclutamenti sostenendoli con un obbligo dagli effetti più negativi che positivi.
Sarebbe inoltre necessario:
prevedere un più adeguato accantonamento che consenta di promuovere un provvedimento per un più generale riordino delle carriere di tutti i ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia;
finanziare un piano casa per alloggi di servizio attraverso la vendita diretta agli utenti di parte consistente dell'attuale patrimonio utilizzando il ricavato anche per la ristrutturazione di alcune caserme, considerandoli elementi necessari per il buon esito delle iniziative di reclutamento dei volontari rinunciando alla ipotesi di cartolarizzare migliaia di alloggi di servizio senza ritorno significativo per la Difesa e con grave danno per le famiglie militari con reddito medio-basso;
dare attuazione alla costituzione di un fondo pensioni integrativo in grado di assorbire gli attuali assetti patrimoniali delle casse ufficiali e sottufficiali e dare copertura previdenziale adeguata a quella che è ormai la maggioranza del personale militare; quello cioè entrato in servizio dopo il 1995 (anno della riforma previdenziale) nei ruoli dei marescialli e degli ufficiali, tutto il personale appartenente al ruolo dei volontari e tutti coloro che alla data del 1995 avevano un'anzianità di servizio inferiore ai 19 anni effettivi;
prevedere la necessaria copertura finanziaria al disegno di legge-quadro recante «Norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei militari inviati alle operazione all'estero», fermo in Commissione Difesa della Camera per mancanza di copertura finanziaria;
prevedere la necessaria copertura finanziaria al disegno di legge recante «Norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio, fermo in Commissione Difesa della Camera per mancanza di copertura finanziaria che lo stesso governo ha stimato essere dell'ordine di circa 120 milioni di euro dichiarando però di non essere in grado di reperirli. Si tratta di una situazione moralmente inaccettabile poiché la legge si propone di erogare un risarcimento simbolico (50 mila euro) a chi ha perso un figlio o è rimasto menomato per tutta la vita per accidenti occorsigli durante il servizio di leva. L'anno in cui si attua la sospensione anticipata e cioè la fine del servizio di leva non può non coincidere con questo obbligo morale di un risarcimento ai più sfortunati per il quale i soldi «debbono essere assolutamente trovati»;
prevedere un adeguato accantonamento finanziario per approvare norme che definiscano le misure e gli strumenti operativi in grado di garantire al personale militare la tutela della salute, la prevenzione dai molteplici rischi derivanti dalle attività istituzionali e un sistema risarcitorio più favorevole;
prevedere un adeguato accantonamento finanziario per avviare un programma di ridislocazione di enti e strutture delle Forze Armate verso le Regioni del Sud e le isole, la dove avviene la quasi totalità del reclutamento;
incrementare il Fondo Unico di amministrazione del personale civile della Difesa per consentire la realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile in grado di corrispondere alle esigenze della ristrutturazione delle Forze armate;
è necessario in fine prevedere una più adeguata copertura finanziaria ai piani di ammodernamento delle Forze Armate, con particolare riguardo ai progetti più qualificanti per restare al passo con le esigenze operative poste dall'impiego delle nostre Forze Armate sullo scenario internazionale e anche dal processo di costituzione di quella che appare ormai un'esigenza irrinunciabile e cioè l'integrazione europea ed il progetto di difesa comune.
Sulla base di queste ragioni:
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
Minniti, Molinari, Ruzzante, Pisa, De Brasi, Santino Loddo, Angioni, Tanoni, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrataper l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Maurizio LEO, presidente relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 5310 - bis, legge finanziaria 2005, ed il disegno di legge C. 5311, recante il Bilancio dello stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e lo Stato di previsione della spesa del Ministero del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro rileva come, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non sia sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione Bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2005.
Passando ad esaminare il merito dei provvedimenti in esame illustra innanzitutto il quadro di finanza pubblica nel quale si inscrive la manovra, rilevando come le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2005-2008, presentato nel luglio scorso, siano state confermate dalla Nota di aggiornamento presentata il 30 settembre.
Per il 2005 è prevista una crescita reale del PIL del 2,1 per cento, (a fronte di una crescita tendenziale indicata nel DPEF all'1,9 per cento). Il tasso di crescita nel 2005 dovrebbe, pertanto, risultare sensibilmente superiore a quello stimato nel DPEF per il 2004 (1,2 per cento), ed il PIL nominale dovrebbe registrare nel 2005 un incremento del 4,4 per cento e, in valori assoluti, dovrebbe attestarsi a 1.413.847 milioni di euro.
Anche per gli anni successivi al 2005 la Nota di aggiornamento mantiene invariate le previsioni di crescita del PIL contenute nel quadro macroeconomico programmatico del DPEF 2005-2008. In particolare, si prevede una crescita del PIL reale del 2,2 per cento nel 2006 e del 2,3 per cento nel 2007 e nel 2008.
Per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 ha confermato, per il 2005, l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato dal DPEF al 2,7 per cento del PIL.
Rispetto al DPEF, la Nota di aggiornamento rivede la previsione della spesa per interessi per il 2005. Il DPEF indicava infatti una spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche pari a 5,3 per cento del PIL (a fronte di una spesa per interessi tendenziale del 5,2 per cento). Nella Nota di aggiornamento, la spesa per interessi nel 2005 è invece quantificata nel 5,1 per cento del PIL.
Rimanendo invariato l'obiettivo di indebitamento netto, la revisione della previsione concernente la spesa per interessi comporta una riduzione, rispetto al DPEF, dell'obiettivo di avanzo primario per il 2005 di pari entità, vale a dire di 0,2 punti percentuali di PIL.
Pertanto, l'obiettivo di avanzo primario per il 2005, che nel DPEF era fissato al 2,6 per cento, sulla base del quadro programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento viene ridotto al 2,4 per cento.
L'obiettivo di indebitamento netto fissato per il 2005 risulta migliore di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto alla stima del deficit per il 2004, che, come confermato nella Relazione previsionale e programmatica, dovrebbe risultare pari al 2,9 per cento del PIL.
Per quanto concerne gli anni successivi al 2005, la Nota di aggiornamento fissa un obiettivo di indebitamento netto pari per il 2006 al 2,0 per cento del PIL, per il 2007 dell'1,4 per cento del PIL e per il 2008 dello 0,9 per cento del PIL.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del DPEF, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.
A tal fine, occorre considerare gli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli strumenti di attuazione della manovra di finanza pubblica in rapporto, piuttosto che al bilancio dello Stato, al conto economico delle amministrazioni pubbliche.
L'obiettivo di indebitamento netto del 2,7 per cento del PIL, indicato nel DPEF e confermato nella Nota di aggiornamento, viene fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2005 un disavanzo del 4,4 per cento del PIL.
La manovra per il 2005 comporta, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro.
Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, gli interventi inseriti nell'articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare nel complesso, sulla base delle stime della relazione tecnica, un miglioramento dell'indebitamento netto di 15.432 milioni di euro, risultante da un aumento delle entrate per 5.743 milioni di euro (maggiori entrate per 7.204 milioni di euro e minori entrate per 1.461 milioni di euro) e da una riduzione delle spese per 9.689 milioni di euro (minori spese per 10.612 milioni di euro e maggiori spese per 923 milioni di euro).
Come indicato nella Relazione revisionale programmatica e nella relazione tecnica del disegno di legge finanziaria, oltre gli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria è prevista, per il 2005, la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro.
L'effetto correttivo complessivo delle misure contenute nella finanziaria e delle dismissioni immobiliari ammonta, pertanto, a 22,4 miliardi di euro.
Tra l'importo complessivo della manovra, necessario per correggere gli andamenti tendenziali in modo da conseguire nel 2005 un indebitamento netto del 2,7per cento del PIL, e gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e del previsto programma di dismissioni immobiliari sussiste pertanto una differenza di 1,6 miliardi di euro.
L'ulteriore miglioramento dei conti dovrebbe quindi presumibilmente ricondursi ad un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel tendenziale.
Secondo le stime contenute nella relazione tecnica del disegno di legge finanziaria, gli interventi disposti dall'articolato dovrebbero determinare maggiori entrate per 7.204 milioni di euro (al netto dei proventi delle dismissioni immobiliari), minori entrate per 1.461 milioni di euro, minori spese per 10.612 milioni di euro e maggiori spese per 923 milioni di euro.
Per quanto concerne le entrate, le misure da cui, nel 2005, dovrebbero derivare gli effetti più significativi in termini di maggiore gettito sono costituite dall'adeguamento degli studi di settore e ampliamento della platea dei soggetti interessati (articolo 34, commi 13-20), che, considerando anche il conseguente aumento del gettito IRAP, dovrebbe determinare maggiori entrate per 3.808 milioni di euro, dalle disposizioni in materia di imposte sugli immobili e di imposte sulle locazioni (articolo 32), da cui dovrebbe derivare un maggior gettito per 600 milioni di euro, dalla revisione della disciplina in materia di tassazione delle cooperative (articolo 36, commi 1-8), che dovrebbe comportare maggiori entrate per 465 milioni di euro e dall'aumento dell'accisa sulle sigarette (articolo 36, comma 17), da cui dovrebbe provenire un maggior gettito per 500 milioni di euro.
Tra le misure contenute nella finanziaria che determinano minori entrate, gli effetti finanziari più rilevanti sono attribuibili alla proroga dell'aliquota IRAP ridotta per il settore agricolo (articolo 36, comma 34), che dovrebbe determinare minori entrate per 386 milioni di euro, e alla proroga del regime speciale IVA a favore dell'agricoltura (articolo 36, comma 20), che dovrebbe determinare minori entrate per 242 milioni di euro.
Riguardo alle spese, per effetto del complesso degli interventi contenuti nell'articolato del disegno di legge finanziaria, dovrebbe determinarsi una riduzione della spesa corrente per 7.703 milioni di euro, di cui 6.183 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa corrente primaria e 1.520 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa per interessi ed una riduzione della spesa di conto capitale per 1.986 milioni di euro.
Passando ad illustrare brevemente gli aspetti dell'articolato del disegno di legge C. 5310 di maggior interesse per la Commissione, rileva come l'articolo 8, comma 4, disciplini gli effetti che conseguono alla cessazione della sospensione di efficacia disposta dalle leggi finanziarie 2003 e 2004 per gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per (i comuni e) le regioni e per la maggiorazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché gli ulteriori effetti della sanatoria, anch'essa disposta dalla legge finanziaria per l'anno 2004, di talune disposizioni di leggi regionali in materia di IRAP e di tassa automobilistica, disposizioni delle quali la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale.
A questo riguardo ricorda che, con le sentenze n. 296 e 297 del 22-26 settembre 2003 e n. 311 del 2-15 ottobre 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della citata legge regionale del Piemonte e delle leggi regionali n. 18 del 2002 della regione Veneto e n. 15 del 2002 della regione Campania che avevano disposto in materia di IRAP e di tassa automobilistica (regionale) «in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale»
L'articolo 10, comma 4, dispone che, in caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario, al momento dell'emissione, che venga costituito un fondo di ammortamento del debito, o, in alternativa, che venga conclusa un'operazione di swap per l'ammortamento dello stesso debito.
L'articolo 26, comma 1, demanda ad un regolamento di delegificazione l'introduzione di un regime assicurativo obbligatorio per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni derivanti da calamità naturali.
La disposizione ha la finalità - come si legge nella relazione illustrativa - di sostituire gradualmente l'intervento statale, di natura contributiva e indennizzatoria, per danni derivanti da calamità naturali a immobili privati destinati ad uso abitativo, con il sistema assicurativo, estendendo obbligatoriamente la polizza antincendio sui nuovi fabbricati ai rischi derivanti da calamità naturali. Tale meccanismo sarà poi gradualmente esteso alle polizze antincendio già in essere, con esclusione di tutti i fabbricati abusivi. Conseguentemente, i fabbricati non assicurati non potranno ricevere indennizzi da parte dello Stato, ad esclusione di specifici casi che saranno disciplinati nell'ambito di un regime applicativo transitorio, ai sensi del comma 1, lettera n).
L'articolo 28, nell'ambito della dismissione degli immobili di enti disciolti, stabilisce, al comma 1, che gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
Evidenzia quindi come il provvedimento contenga una serie di misure che, senza incidere sulle aliquote o sui meccanismi di determinazione delle imposte, sono volte ad incidere sui meccanismi di accertamento dei redditi, al fine di potenziare per gli strumenti per il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale.
In tale contesto l'articolo 32, al comma 1, apporta modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 6, primo comma, di tale decreto integrando l'elenco degli atti in cui dev'essere indicato il codice fiscale.
Il numero 1) della lettera a) del comma 1 aggiunge al primo comma dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 la lettera e-bis), che prescrive di indicare il codice fiscale nelle denunzie di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni altro atto di assenso, comunque denominato, in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.
Il numero 2) della medesima lettera a) modifica la lettera g-ter) dello stesso primo comma dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, estendendo ai contratti di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas l'obbligo di indicare il codice fiscale degli utenti, già previsto per i contratti di somministrazione di energia elettrica.
Il numero 1) della lettera b) modifica il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, estendendo l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria da parte degli uffici pubblici agli atti indicati nella lettera e-bis) dell'articolo 6, primo comma (introdotta dalla precedente lettera a), ossia alle denunzie di inizio attività, ai permessi di costruire e ad ogni altro atto di assenso comunque denominato, rilasciato in materia edilizia.
Il numero 2) della medesima lettera b) aggiunge un periodo alla fine del quinto comma dello stesso articolo 7, prescrivendo che, per l'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, i le aziende, gli istituti, gli enti e le società tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 (specificamente i contratti di somministrazione di energia elettrica e, ora, quelli relativi a servizi telefonici, idrici e del gas) debbono comunicare anche i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attiva l'utenza.
Il numero 3) della medesima lettera b) sostituisce il sesto comma dello stesso articolo 7, adeguando ed estendendo l'elenco dei soggetti obbligati a rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di coloro che intrattengono rapporti o effettuano operazioni finanziarie con essi. A quest'obbligo, oltre alle banche, alla società Poste italiane SpA e agli intermediari finanziari (secondo quanto già previsto), sono pertanto assoggettati le imprese d'investimento, gli organismi d'investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio nonché ogni altro operatore finanziario, salvo il disposto dell'articolo 6, primo comma, lettera g-quater), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, per i soggetti non residenti.
Il comma 2 stabilisce che dal 1o aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società che erogano energia elettrica, gas, servizi idrici e telefonici, tenuti alla comunicazione dei dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l'utenza (a norma dell'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, come modificato dal numero 2) della lettera b) del precedente comma 1), richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
In questo medesimo contesto, i commi da 4 a 8 dell'articolo 32 dispongono una parziale revisione del classamento delle unità immobiliari, attraverso due procedimenti diversi, l'uno relativo a porzioni di territorio (microzone), l'altro riferito a singole unità immobiliari. Secondo la relazione del Governo al disegno di legge, il primo procedimento si adatta ai comuni più grandi, laddove il secondo «è utilizzabile anche, e forse soprattutto, dai comuni di minore dimensione».
In particolare, il comma 4 prevede che i comuni chiedano agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, e il corrispondente valore medio catastale, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. Per tale calcolo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che, ai sensi del successivo comma 8, determina le modalità tecniche e applicative per la revisione. Esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, l'Agenzia del territorio, con provvedimento del suo direttore, apre il procedimento di revisione.
Il comma 5 reca disposizioni per l'integrazione o l'aggiornamento dei dati catastali. I comuni, ove constatino l'esistenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, debbono chiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti d'aggiornamento redatti ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Secondo la relazione governativa al disegno di legge, l'intendimento della norma è di imporre l'adeguamento delle unità immobiliari che, a seguito di «modifica dell'assetto tipologico intrinseco, nonché del tessuto urbano in cui sono inserite, ha rese di fatto di categoria più elevata» rispetto a quella originariamente attribuita. L'esempio addotto è quello di abitazioni classificate in categorie economica, popolare e ultrapopolare (A3, A4 e A5) e commerciali (ad esempio magazzini e rimesse trasformati in negozi) ovvero di edifici che hanno perso le caratteristiche di fabbricato rurale.
Il comma 9 dello stesso articolo 32 interviene invece sulla disciplina delle denunzie relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il presupposto dell'intervento è indicato dalla relazione governativa, secondo la quale le attività di accertamento svolte da alcune amministrazioni locali hanno consentito di ricuperare un rilevante scostamento (fino al 25-30 per cento) fra gli effettivi dati di superficie delle unità immobiliari e quelli denunziati dagli occupanti per la determinazione della tassa.
Il comma, integrando il comma 3 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento indicata nella denunzia presentata dai soggetti che occupano o detengono locali e aree soggette alla tassa non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunziati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superficie che risultano inferiori alla predetta percentuale. La modifica è operata mediante confronto con i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo modalità d'interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali.
I commi da 10 a 15 dello stesso articolo 32 contengono misure volte a contrastare e reprimere l'evasione e l'elusione delle imposte relative alle locazioni immobiliari. L'intervento normativo nasce dall'attività di verifica in merito svolta dall'Agenzia delle entrate in Toscana, dalla quale è emersa l'esigenza di apportare correttivi alla disciplina in vigore per facilitare l'accertamento di tali redditi.
In particolare il comma 10 inserisce nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, un nuovo articolo 52-bis, riguardante la liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione.
La nuova disposizione esclude la liquidazione della maggiore imposta derivante da accertamento (imposta complementare) qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.
Il comma 11, introducendo nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 41-ter, disciplina l'accertamento dei redditi di fabbricati, derivanti da locazione.
Il capoverso 1 del nuovo articolo 41-ter esclude l'applicazione di alcuni poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria relativamente a redditi di fabbricati, derivanti da locazione, dichiarati in misura non inferiore al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento, e un decimo del valore dell'immobile.
I commi 1 e 2 dell'articolo 33 novellano il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il comma 1, modificando l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, riduce da 50 milioni di lire (25.822,84 euro) a 10.000 euro il limite del volume d'affari oltre il quale diventa obbligatoria la dichiarazione telematica.
Secondo la relazione governativa al disegno di legge, la disposizione, assoggettando un maggior numero di persone fisiche all'obbligo di trasmettere la dichiarazione per via telematica, «accelera i tempi di controllo, comportando un vantaggio anche per i contribuenti, in quanto vi sarà una notevole riduzione dei tempi relativi ai rimborsi d'imposta».
Il comma 2, alla lettera a), aggiunge il comma 4-bis all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il quale prevede che, entro il mese di febbraio (termine previsto per la presentazione della comunicazione dei dati relativi all'IVA riferita all'anno solare precedente), il contribuente presenta l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto dev'essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Sono esonerati da tali obblighi i contribuenti che non devono presentare la dichiarazione, ai sensi del precedente articolo 8, comma 1.
In merito a tale previsione rileva come essa rischi di ripristinare una serie di oneri burocratici già eliminati in passato che risulterebbero eccessivi per i contribuenti. In tale prospettiva si riserva di inserire, nella propria proposta di relazione, un rilievo circa l'opportunità di individuare soluzioni alternative, eventualmente limitando l'obbligo di compilazione dell'elenco ad alcune categorie, ovvero circoscrivendolo ai soli contribuenti che registrino un volume d'affari superiore ad un certo ammontare.
I commi da 3 a 5 dell'articolo 33 hanno lo scopo di contrastare le frodi relative all'IVA sui veicoli provenienti dagli Stati dell'Unione europea.
A tal fine, il comma 3 aggiunge il comma 1-ter all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, i soggetti di imposta (che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli) trasmettono attraverso lo sportello telematico dell'automobilista, entro il termine di 15 giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e i loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
Il comma 6 del medesimo articolo 33 esame novella il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di IVA, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, aggiungendo un periodo all'articolo 1, comma 1, lettera c), relativo alla dichiarazione di cessioni all'esportazione.
Il comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, subordina l'applicazione delle disposizioni relative alle cessioni all'esportazione, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e alle prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'IVA, alla condizione che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione dell'operazione.
La nuova disposizione stabilisce che nel caso di dichiarazione consegnata o spedita, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica ed entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.
Anche in tal caso evidenzia come la previsione potrebbe determinare aggravi notevoli per i contribuenti, riservandosi pertanto di suggerire, nella propria proposta di parere, una diversa formulazione della disposizione.
Il comma 11 dello stesso articolo 33 introduce l'articolo 60-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale dispone, al comma 2, che il cessionario, qualora sia soggetto agli adempimenti IVA, è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta, in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente, relativamente alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.
A norma del comma 3 è concessa al cessionario la possibilità di dimostrare, tramite esibizione di documenti, che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
Il comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta degli organi competenti al controllo (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Guardia di finanza), in base ad analisi effettuate sui fenomeni di frode all'IVA, l'individuazione dei beni soggetti alla disciplina sopra descritta.
In merito a tale disposizione sottolinea come essa possa contrastare con i principi della normativa comunitaria in materia di IVA, la quale prevede che, salvo casi speciali, il riferimento per il calcolo dell'imposta sia costituito dal valore contrattuale della cessione, e non dal valore normale dei beni o servizi ceduti.
Passando quindi ad esaminare il contenuto dell'articolo 34, evidenzia come i commi da 1 a 12 introducano, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005, la pianificazione fiscale concordata.
Il nuovo istituto ha ad oggetto la determinazione anticipata dei redditi relativi ad un periodo triennale, permettendo in tal modo ai soggetti che se ne avvalgono una pianificazione della variabile fiscale e garantendo all'erario, nel contempo, un introito certo per quel determinato periodo.
Esso riprende, sotto alcuni aspetti, l'istituto concordato preventivo triennale, introdotto dall'articolo 6 della legge n. 289 del 2002, il quale è volto a consentire la definizione preventiva, per la durata di tre anni, della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP relativamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo realizzati nel triennio successivo. L'adesione al concordato, consentendo al contribuente di conoscere in via anticipata la misura delle imposte dovute nel triennio di riferimento, comporterebbe un vantaggio sotto il profilo della certezza dei costi da sostenere, in quanto l'onere tributario assumerebbe le caratteristiche di un costo fisso. Inoltre, in presenza di un eventuale ampliamento dell'attività e di un conseguente maggiore imponibile fiscale, quest'ultimo non avrebbe rilevanza ai fini delle imposte da pagare.
Illustrando il meccanismo di funzionamento della pianificazione fiscale concordata, rileva come il comma 1 dell'articolo 34, stabilisca che ad esso possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni.
Non possono tuttavia aderire alla pianificazione, ai sensi del comma 2, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che: si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003; non erano in attività al 1o gennaio 2002; hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
L'oggetto della pianificazione fiscale consiste nella definizione preventiva, per un periodo di tre anni, della base imponibile caratteristica dell'attività lavorativa svolta.
In particolare, secondo il comma 3, l'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività esercitata, con esclusione degli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La pianificazione fiscale si perfeziona con il consenso del contribuente, ove questi accetti la proposta di definizione della base imponibile avanzata dall'Amministrazione finanziaria.
Tale proposta, secondo il comma 4, è formulata al singolo contribuente sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che devono tenere conto: delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore; dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività; della coerenza dei componenti negativi di reddito; di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
Le modalità e le norme di attuazione di tali criteri sono definite, ai sensi del comma 11, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso regolamento definisce le categorie di contribuenti cui è progressivamente applicata la pianificazione fiscale concordata.
Ai sensi del comma 5, il contribuente che voglia accettare la proposta deve comunicare l'adesione entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Nello medesimo termine, tuttavia, la proposta può essere anche definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
La definizione in contraddittorio può aversi esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare l'evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di variazioni significative degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta, ovvero di dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta, che divergano sensibilmente al momento della definizione.
L'adesione alla pianificazione fiscale, secondo quanto disposto dal comma 1, determina innanzitutto la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta, comportando, nel contempo, la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ai sensi del comma 7, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili andrà applicata l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato: ciò, comunque, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
Con riguardo alla limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, ai sensi del comma 8, per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione vengono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Per il caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, il comma 9 prevede che l'Agenzia delle entrate proceda ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo.
Sono comunque fatti salvi i casi di accadimenti straordinari e imprevedibili debitamente documentati, trovando applicazione, in queste ipotesi, il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Il comma 10 specifica che l'inibizione dei poteri di accertamento di cui al comma 6, lettera a), e 8 non opera qualora sia verificata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Nei confronti dei medesimi soggetti sono altresì preclusi i benefìci previsti dal comma 6, lettere b) e c).
Con riferimento a tale disciplina rileva come essa possa essere migliorata sotto taluni profili. In primo luogo evidenzia come il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente deve comunicare la propria adesione alla proposta dell'Amministrazione risulti troppo breve, e dovrebbe essere portato ad almeno novanta giorni e come, i casi nei quali il contribuente può definire in contraddittorio la proposta appaiono troppo circoscritti. Inoltre ritiene che occorra definire con maggiore precisione i criteri per individuare la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, soprattutto nei casi in cui il contribuente svolga più attività diverse, o svolga anche attività non imprenditoriali. Si riserva a tal proposito di inserire nella propria proposta di parere un rilievo in tal senso.
I commi da 13 a 20 del medesimo articolo 34 introducono modifiche alla disciplina degli studi di settore, prevedendone la revisione d'intesa con le associazioni professionali e di categoria e l'aggiornamento annuale sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT.
In particolare, il comma 13 in esame prevede, innanzitutto, la revisione periodica degli studi di settore, disponendo che detti studi di settore siano sottoposti a revisione entro il quarto anno successivo a quello della loro entrata in vigore ovvero della loro ultima revisione.
La revisione è disposta sentite le associazioni professionali e di categoria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto - legge n. 331 del 1993.
In aggiunta all'obbligo di revisione quadriennale, le risultanze degli studi di settore devono in ogni caso essere aggiornate ogni anno, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati, in relazione ai dati di contabilità nazionale. Gli indici così individuati devono essere forniti dall'ISTAT all'Agenzia delle entrate, perché si possa procedere alla revisione, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
In merito a tale previsione rileva come l'introduzione di un meccanismo di revisione automatico sulla base degli indici ISTAT rischi di snaturare il carattere degli studi stessi, che si pongono come uno strumento matematico-statistico che intende determinare i ricavi congrui per ciascuna categoria di attività e, in tal modo, giungere a determinare con buona approssimazione il relativo reddito imponibile. L'applicazione di un coefficiente di rivalutazione comporta invece una sorta di «catastizzazione» degli studi che non considera opportuna, suggerendo piuttosto di procedere, come previsto dalla normativa vigente, ad aggiornamenti degli studi, con il supporto delle strutture amministrative a ciò proposte.
Rileva inoltre, come l'aggiornamento degli studi non debba comportare necessariamente un incremento del valore dei ricavi congrui, in quanto in alcuni casi l'andamento reale di alcuni settori, quali ad esempio, nell'attuale contingenza storica, quello del tessile, dell'abbigliamento ed elle calzature possa determinare una revisione al ribasso dei ricavi congrui.
Il comma 19 dello stesso articolo 34 prevede la possibilità di effettuare gli accertamenti sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti con contabilità ordinaria e degli esercenti arti e professioni senza subordinare ad alcuna condizione la possibilità di compiere gli stessi.
Tale comma abroga infatti i commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, con l'effetto di far venir meno le condizioni ivi indicate per l'esperimento degli accertamenti basati sugli studi di settore, così come previsti dal comma 1.
Il comma 21 provvede ad attuare lo statuto del contribuente nella parte in cui si prevede che, prima dell'iscrizione a ruolo, ove esistano incertezze, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, in relazione alla liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata.
In particolare, tale previsione dispone che, in esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto del contribuente, l'Agenzia delle entrate deve comunicare ai contribuenti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
L'articolo 34 contiene inoltre una serie di interventi normativi sulla disciplina relativa della riscossione coattiva dei tributi.
In tale contesto segnala in particolare il comma 34 dell'articolo 34, il quale dispone che il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) si debba eseguire utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto modello F24), che consente il versamento unitario per una pluralità d'imposte e di entrate, anche di natura erariale, e per contributi dovuti ad enti previdenziali e assistenziali.
Parimenti significativo risulta anche il comma 37 del medesimo articolo 34, il quale dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2005, della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione.
Passando quindi ad esaminare il disegno di legge di bilancio evidenzia come il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2005 a legislazione vigente esponga un ammontare di entrate finali pari a 373 miliardi in termini di competenza e spese finali pari a 433 miliardi; pertanto il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione vigente per il 2005, corrispondente alla differenza tra le entrate finale e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 60.295 milioni di euro.
Il risparmio pubblico, che corrisponde alla differenza tra la somma delle entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti assume un valore negativo di 17.354 milioni di euro, mentre l'avanzo primario, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, esclusa la spesa per interessi, risulta di 12.407 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 90.241 milioni di euro, il risparmio pubblico in termini di cassa assume un valore negativo di 40.391 milioni di euro ed il saldo primario risulta negativo per 17.535 milioni di euro.
Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 24.349 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 27.820 milioni di euro.
Il ricorso al mercato, risultante dalla differenza tra le entrate finali e il complesso delle spese, è pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a 243.479 milioni di euro.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenziano, rispetto alla legge di assestamento per il 2004, come modificata per effetto della manovra operata con il decreto-legge n. 168 del 2004, un peggioramento del saldo netto da finanziare di 3.352 milioni di euro, derivante da un incremento delle entrate finali di 563 milioni di euro e da un incremento delle spese finali di 3.915 milioni di euro.
A differenza del saldo netto da finanziare, il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2005 registra, rispetto alle previsioni assestate per il 2004, comprensive degli effetti del decreto-legge n. 168 del 2004, un miglioramento di 2.694 milioni di euro.
Il miglioramento del saldo corrente risulta da un incremento delle entrate correnti (+6.079 milioni di euro) superiore al contestuale incremento delle spese correnti (+3.385 milioni di euro).
Nonostante il miglioramento del saldo corrente, nel bilancio a legislazione vigente per il 2005 si determina tuttavia, rispetto alle previsioni aggiornate per il 2004, un incremento del saldo netto da finanziare dovuto al peggioramento del saldo delle voci di conto capitale (per un importo complessivo di 6.047 milioni di euro).
L'avanzo primario, su cui si riflette la riduzione della spesa per interessi di 2.202 milioni di euro, si riduce di 5.555 milioni di euro.
Per quanto riguarda più precisamente le entrate finali, l'incremento di 562 milioni di euro rispetto alle previsioni aggiornate per il 2004, è determinato da un notevole aumento delle entrate tributarie, pari a 7.170 milioni di euro, e da una riduzione sia delle entrate extratributarie (-1.091 milioni), che delle entrate del Titolo III, relative all'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti (-5.516 milioni). In questo contesto le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 168 del 2004 hanno comportato, con riferimento al bilancio assestato per il 2004, un aumento delle entrate tributarie di 1.604 milioni di euro.
Riguardo alle spese iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, quelle di parte corrente registrano, rispetto al 2004, un incremento di 3.384 milioni di euro e quelle in conto capitale un incremento di 531 milioni di euro.
Nell'ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2004, corretto dalla manovra determinata dal decreto - legge n. 168, una riduzione della spesa per interessi, pari a 2.202 milioni di euro. L'incremento delle spese correnti primarie ammonta pertanto a circa 5.585 milioni di euro.
Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata - Tabella 1, del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le entrate finali previste per il 2005, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili (pari a 24.349 milioni di euro per il 2005), risultano pari a circa 373 miliardi di euro, di cui 348 miliardi per entrate tributarie, 23 miliardi per entrate extratributarie e 1,9 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.
In generale rileva come le variazioni delle entrate tributarie possano ricondursi essenzialmente alle variazioni connesse con l'evoluzione tendenziale del gettito ed alle variazioni connesse a fattori legislativi, escluse quelle per le quali norme specifiche utilizzano entrate a copertura di oneri le cui variazioni di bilancio saranno introdotte in corso d'anno, in seguito all'emanazione di atti amministrativi.
L'ammontare complessivo delle entrate tributarie passa dai 340.903 milioni dell'assestamento 2004 integrato ai 348.073 milioni del Bilancio a legislazione vigente per il 2005, con un aumento di 7.171 milioni. In questo contesto ricorda altresì che la manovra finanziaria per il 2005 determinerà maggiori entrate tributarie per 5.082 milioni.
Esaminando le principali voci delle entrate, l'IRPEF registrerà un gettito complessivo pari a 147 miliardi, con un incremento di 13 miliardi rispetto al dato assestato 2003.
L'IRES comporterà nel 2005 entrate stimate in 27 miliardi, con una diminuzione di 1 miliardo rispetto al dato assestato 2004.
Le entrate relative alle imposte sostitutive si attesteranno a 7 miliardi, con una riduzione di 469 milioni rispetto al dato assestato, mentre le tasse e imposte sugli affari registreranno un incremento di 4,8 miliardi.
Per quanto riguarda l'IVA su scambi interni e intracomunitari e l'IVA su importazioni, il bilancio a legislazione vigente per il 2005 indica complessivamente un incremento di 4,8 miliardi, assestandosi a 90 miliardi a fronte degli 86 miliardi del dato assestato 2004.
Con riferimento ai rimborsi IVA (programmati per il 2005 in 19 miliardi), ricorda che il contribuente, per effetto del nuovo sistema di presentazione della dichiarazione unificata e di versamento di imposte e contributi introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, può esercitare la facoltà di compensazione nell'ambito dei versamenti unificati, e comunque avanzare richiesta di rimborso a valere sul conto fiscale nel rispetto dei limiti degli importi previsti dalla normativa in argomento.
In merito al Lotto, alle lotterie ed alle attività di gioco, il bilancio a legislazione vigente indica introiti per 11.048 milioni, con un incremento di 1.148 milioni rispetto al dato assestato, mentre per quanto riguarda le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, per l'accisa e l'imposta erariale di consumo sugli oli minerali è previsto, a legislazione vigente, un gettito pari a 23.303 milioni,. Analogamente viene indicato un incremento di 528 milioni dell'imposta di consumo sul gas metano rispetto all'importo previsto a legislazione vigente.
Con riferimento all'unità previsionale «Imposte sui generi di monopolio», è previsto un gettito pari a 8.954 milioni per il 2005, con una riduzione di 155 milioni rispetto al dato assestato 2004, ascrivibile quasi interamente all'imposta sul consumo dei tabacchi, per la quale è indicata una previsione pari a 8.950 milioni.
Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, il bilancio a legislazione vigente indica per il 2005, una previsione complessiva di 24.303 milioni, con un decremento di 1.091 milioni, rispetto al dato assestato per il 2004 (24.303 milioni).
Con riferimento alle entrate ascrivibile all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, il dato a legislazione vigente per il 2005 ammonta a 1.942 milioni, con una riduzione di 5.516 milioni rispetto ai 7.458 milioni del dato assestato 2004.
Per quanto concerne i residui, nella relazione viene segnalato che la valutazione della loro consistenza presunta si fonda su considerazioni diverse per il comparto tributario e quello non tributario, in relazione alla differente natura dei residui provenienti da precedenti esercizi e alle circostanze che ne possono determinare lo smaltimento o l'accrescimento.
Il quadro sintetico delle previsioni di competenza delle entrate per il triennio 2005-2007, formulate sulla base dei criteri illustrati nel quadro generale riassuntivo prevede entrate totali pari a 397 miliardi nel 2005, a 414 miliardi nel 2006 ed a 429 miliardi nel 2007.
Passando ad esaminare lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Tabella 2, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come il bilancio a legislazione vigente per il 2005 preveda per tale stato di previsione spese correnti pari a 247 miliardi in competenza e a 257,2 miliardi di autorizzazioni di cassa. La spesa in conto capitale viene indicata in 73,3 miliardi in competenza e in cassa. Il rimborso passività finanziarie ammonta a 179,6 miliardi in competenza e in cassa.
Le risorse complessive ammontano a 449,6 miliardi in competenza e a 459,8 miliardi per le autorizzazioni di cassa.
Rispetto al dato assestato 2004, il Centro di responsabilità 6 - Politiche fiscali, registra un decremento della spesa, in termini di competenza, pari a 3.969 milioni, passando da 49.948 milioni delle previsioni assestate 2004 a 45.978 milioni delle previsioni 2005 a legislazione vigente.
La variazione è determinata da una diminuzione della spesa di parte corrente di 4.211 milioni, ascrivibile per 1.194 milioni all'UPB 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi IVA» e per 3.131 milioni all'UPB 6.1.2.12 «Regolazione, recuperi effettuati dai concessionari della riscossione e dalle banche», compensata da un incremento della spesa in conto capitale per 242 milioni, riferiti all'UPB 6.2.3.12 «Crediti di imposta».
Per quanto riguarda gli effetti del disegno di legge finanziaria per il 2005 su tale Centro di responsabilità, oltre agli eventuali effetti generalizzati delle disposizioni relative alla limitazione dell'incremento delle spese entro il 2 per cento, ricorda che la Tabella C della legge finanziaria provvede a determinare la dotazione annuale delle risorse destinate alle Agenzie fiscali. In particolare vengono disposte le seguenti riduzioni per ciascuna annualità del triennio 2005-2007: Agenzia del Demanio: -2,018 milioni; Agenzia del Territorio: -5,658 milioni; Agenzia delle Dogane: -1,467 milioni; Agenzia delle Entrate: -34,950 milioni.
Per quanto riguarda la dotazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze viene disposto, sempre in Tabella C, un incremento di 12,716 milioni per ciascuna annualità, determinandosi, quindi, per il 2005 uno stanziamento di 17,366 milioni, inferiore rispetto ai 17,736 milioni fissati per il 2004 dalla legge finanziaria corrispondente.
Il Centro di responsabilità 7 - Guardia di Finanza, registra un incremento di 303 milioni della spesa complessiva, in termini di competenza, in quanto passa da 3.216 milioni delle previsioni assestate 2004 a 3.519 milioni delle previsioni 2005.
L'incremento delle risorse riguarda la spesa di parte corrente, ed è interamente riferita alle spese di funzionamento.
Per quanto riguarda il Centro di responsabilità 3 - Tesoro, ricorda che in esso è presente lo stanziamento in favore della CONSOB, ai sensi del decreto-legge n. 95 del 1974, la cui dotazione annuale viene fissata dalla Tabella C della legge finanziaria (UPB 3.1.2.11, cap. 1560). Per il 2005 la Tabella C prevede uno stanziamento pari a 27.191.000 euro, con una riduzione rispetto alla legislazione vigente di 577.000 euro.
Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indica per il 2005 una riduzione delle entrate e delle spese pari a 470,7 milioni rispetto al dato assestato 2004.
Per quanto riguarda le variazioni delle gestioni autonome, le minori entrate per 526,6 milioni sono determinate dalle minori assegnazioni del Tesoro per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato, che si riducono da 9 miliardi a 8,5 miliardi di euro. Al riguardo segnala che nel bilancio di previsione per il 2004 la dotazione del capitolo era pari a 3,7 miliardi e che analoga evoluzione è riscontrabile sul fronte della spesa.
Quanto ai residui attivi evidenzia una consistenza al 1o gennaio 2005 di 265,7 milioni, di cui 193,3 per le gestioni autonome, mentre la consistenza dei residui passivi presunti è valutata in 524,3 milioni di euro, di cui 381,8 per le gestioni autonome.
Si riserva quindi di predisporre compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.
Giorgio BENVENUTO (DS-U), sottolinea l'importanza di comprendere esattamente i profili di interferenza tra il contenuto della legge finanziaria e la delega fiscale di cui alla legge n. 80 del 2003, i cui termini sono ancora pendenti. Evidenzia le difficoltà di comprendere appieno le strategie finanziarie del Governo, anche per la circostanza che sembrerebbe in preparazione un disegno di legge collegato in materia fiscale, di cui nulla si conosce in termini ufficiali.
Evidenzia l'esigenza di affrontare le questioni relative al trattamento fiscale degli arretrati corrisposti ai pensionati, sulla quale interviene la risoluzione 7-00464 Sergio Rossi, approvata dalla Commissione, nella seduta di ieri, sottolineando come eventuali modifiche al regime fiscale di tali redditi potrebbero determinare aggravi di imposizione significativi nei confronti dei contribuenti interessati.
Rimarca inoltre, la necessità, ineludibile in termini di complessiva razionalità ed equità del sistema fiscale, di provvedere a risolvere la questione del fiscal drag, nonché quella dei rimborsi IVA: a fronte di tali esigenze finanziarie non si comprende quali risorse il Governo intenda impiegare, specie ove intendesse veramente dare corso agli annunciati sgravi fiscali. Segnala, inoltre, la questione relativa allo sblocco delle addizionali delle imposte comunali, provinciali e regionali, che può determinare un complessivo incremento della pressione fiscale. Ritiene quindi necessario approfondire le tematiche relative al trattamento fiscale dei giochi e della gestione del demanio, rispetto al quale sembrerebbero manifestarsi mutamenti di strategia da parte del Governo.
Mario LETTIERI (MARGH-U), stigmatizza la scarsa attenzione del Governo per i problemi del Mezzogiorno, che risultano totalmente ignorati dal disegno di legge finanziaria, evidenziando come gli interventi di fiscalità di vantaggio a favore delle imprese meridionali, che l'Esecutivo proclama a gran voce di voler attuare, non trovino alcun riscontro nel testo del disegno di legge. Ritiene quindi che le affermazioni del Governo e della maggioranza in materia fiscale assumano ormai solo una valenza propagandistica, che si configura come una vera e propria beffa a danno dei cittadini.
Giovanni MAURO (FI), segnala come sui temi relativi alla fiscalità di vantaggio per le imprese meridionali le sensibilità all'interno del Governo non siano ancora pienamente consonanti.
Maurizio LEO (AN), sottolinea come la prospettata riduzione delle aliquote IRPEF, una volta approvata, comporterebbe vantaggi tali per i contribuenti da compensare gli aumenti di imposizione derivanti dalla revisione degli estimi catastali e dagli incrementi delle addizionali che gli enti locali dovessero deliberare, anche qualora esercitassero tale facoltà nella misura massima possibile.
Rolando NANNICINI (DS-U), sottolinea come, anche qualora la riforma fiscale preannunciata dal Presidente del Consiglio divenisse realtà, i risparmi per i singoli contribuenti risulterebbero del tutto trascurabili.
Maurizio LEO (AN), presidente relatore, condivide le affermazioni del deputato Benvenuto circa la necessità di approfondire la tematica relativa all'imposizione fiscale sui giochi, con riferimento alla necessità di evitare che il trattamento fiscale più favorevole previsto per il Superenalotto possa danneggiare altri giochi, a partire da quello del Lotto.
Propone quindi di fissare alle ore 16 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti e di fissare alle ore 10 di giovedì 14 il termine per la presentazione delle proposte di relazione.
La Commissione concorda.
Maurizio LEO (AN), presidente, rinvia alla seduta di martedì 12 ottobre il seguito dell'esame congiunto.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del Vicepresidente Alfiero GRANDI - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.
La seduta comincia alle 9.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dello scorso 7 ottobre.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) lamenta l'impossibilità di avviare compiutamente un dibattito in materia di finanza pubblica in sede di esame del disegno di legge finanziaria, in quanto il Governo e la maggioranza che lo sostiene sembrano voler adottare ulteriori misure di grande rilievo per il complesso della manovra finanziaria senza aver ancora chiarito se esse saranno inserite in un disegno di legge collegato, in un decreto-legge od un emendamento al disegno di legge in esame.
Tale circostanza incide molto negativamente sull'esame di un provvedimento, che, peraltro, non reca alcun provvedimento finalizzato al rilancio dell'economia e alla definizione di una politica fiscale più equilibrata. I provvedimenti attualmente all'esame, nonostante le altisonanti e continue dichiarazioni del Governo in senso contrario, contengono invece inasprimenti di prelievi già esistenti ovvero nuove tasse, che talvolta si contraddistinguono come vere e proprie imposte patrimoniali. Sottolinea inoltre come, contrariamente alle indicazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale aveva affermato che la manovra si sarebbe caratterizzata per interventi di natura essenzialmente strutturale, essa contenga invece per lo più misure di carattere essenzialmente congiunturale, che hanno in molti casi il sapore di meri artifici contabili.
Preannunzia la presentazione di un emendamento al disegno di legge finanziaria, attraverso il quale riprendere il contenuto della proposta di legge C. 3459, di cui è cofirmatario, relativa al sostegno del finanziamento privato degli organismi non lucrativi, già esaminata in sede referente dalla Commissione, rilevando la valutazione favorevole espressa su tale provvedimento espressa dal relatore sul disegno di legge presso la V Commissione, Crosetto.
Sottolinea quindi le problematiche, già da lui evidenziate in altre circostanze, relative alla mancata applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» alla tassazione del trattamento di fine rapporto, nonché al regime fiscale dei trattamenti pensionistici arretrati, riservandosi di presentare in merito alcuni emendamenti.
Rileva inoltre come la mancata restituzione del fiscal drag stia rappresentando un grave fattore di impoverimento per le famiglie italiane e per il Paese in generale, preannunziando anche in questo campo la presentazione di emendamento in materia.
Con riferimento al meccanismo dell'assicurazione obbligatoria degli immobili di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, osserva come esso sia previsto anche in altri Paesi europei, ma sia articolato in termini assai più organici e strutturati di quanto previsto nel disegno di legge finanziaria. In tale materia sarebbe stato più opportuno che, dopo un'ampia consultazione con le associazioni dei consumatori, il Governo predisponesse un organico disegno di legge, senza inserire una questione di tale complessità nell'ambito della legge finanziaria, a meri fini di equilibrio del bilancio.
Con riferimento alla rivalutazione degli estimi catastali prevista dall'articolo 32, commi da 4 a 8, evidenzia come la Commissione Finanze, analogamente a quanto fatto dall'ANCI, abbia più volte sottolineato la necessità di affidare ai comuni la gestione delle funzioni catastali. Rileva infatti come, senza uno stretto raccordo con i comuni, un riequilibro del valore degli estimi si presenti pressoché impossibile e rischi di determinare gravi ingiustizie e disparità di trattamento. Stigmatizza pertanto il comportamento del Governo, che intende con tali misure colpire in primo luogo le famiglie, al fine di realizzare un incremento della pressione fiscale.
Per quanto riguarda lo sblocco delle addizionali IRPEF a favore di comuni, province e regioni disposto dall'articolo 8, rileva come tale previsione mal si concili con i principi di un corretto federalismo fiscale, e rischi di determinare, secondo uno studio prodotto dall'ANCI, un incremento di gettito pari, in linea massima teorica, ad oltre due miliardi di euro.
Evidenzia la scarsa chiarezza dei risvolti della norma di cui all'articolo 35, comma 19, relativa alla cessione di strade nazionali assoggettabili a pedaggio, rispetto alla quale alcuni esponenti del Governo hanno prospettato la possibilità di istituire un sistema di «pedaggi ombra» non meglio specificato, rilevando come tale misura sembri essenzialmente rivolta a garantire un momentaneo e virtuale riequilibrio del bilancio, ma rischi di avere ricadute molto negative sui conti pubblici e sulla circolazione stradale.
Esprime profondo dissenso e viva preoccupazione per le norme relative al settore dei giochi inserite nel disegno di legge finanziaria, evidenziando come talune previsioni costituiscano l'ennesima dimostrazione della scarsa sensibilità mostrata dal Governo rispetto alle esigenze di legalità e di correttezza, e rischino di favorire la criminalità e le scommesse clandestine.
In particolare sollecita il rappresentante del Governo a smentire l'intenzione del Governo di consentire la presenza di tali macchine anche negli alberghi, in un numero commisurato alle dimensioni dei medesimi, stigmatizzando altresì l'intenzione del Governo, da più parti si ventilata, di consentire l'installazione di videogiochi e di altre macchine da intrattenimento all'interno delle sale Bingo.
Sottolinea la forte contrarietà delle organizzazioni rappresentative dei tabaccai rispetto alla possibilità, contenuta all'articolo 36, comma 20, di una terza estrazione settimanale dell'Enalotto, che tra l'altro potrebbe determinare, ad avviso della Federazione italiana tabaccai, un decremento degli importi, evidenziando inoltre come il brusco aumento, dal 3 al 10 per cento, dell'imposizione sulle vincite del Lotto, previsto dal comma 19 del medesimo articolo 36, sia ingiustificato e potenzialmente in grado di determinare una riduzione delle giocate.
Sottolinea quindi la necessità di adottare interventi di sostegno all'agricoltura, rilevando come, ancora una volta, le misure in merito contenute nel disegno di legge finanziaria si limitino a prorogare alcune agevolazioni fiscali per questo settore che, viceversa, avrebbero dovuto essere rese permanenti, in un quadro razionale ed organico di interventi per il comparto.
Considera singolare che dopo quattro anni di Governo, e nonostante l'approvazione della delega per la riforma del sistema fiscale statale, l'Esecutivo non riesca a mettere mano ad un serio intervento di riforma del settore delle accise e delle imposte di fabbricazione, in particolare per quanto riguarda l'imposizione sui combustibili per le serre e sul gasolio da riscaldamento, e non abbia ancora affrontato le questioni relative alla ridefinizione dei regimi IVA agevolati ed alla revisione dell'IRAP, che pure la maggioranza afferma di voler abolire.
Evidenzia la problematica relativa alla mancata restituzione dei crediti d'imposta, che ammontano ormai, nel complesso, a circa l'1 per cento del prodotto interno lordo: nonostante l'unanime orientamento delle associazioni imprenditoriali, le quali che evidenziano i gravi problemi di liquidità che affliggono il nostro apparato produttivo, i tempi di rimborso di tali crediti si stanno progressivamente prolungando, fino a giungere, secondo gli studi compiuti da Assonime e dalla Confindustria, ad un media di otto anni e sette mesi.
Paventa inoltre il rischio, con riferimento alla meccanismo di revisione degli studi di settore introdotto dall'articolo 34, commi da 13 a 20, come il maggior prelievo fiscale sui lavoratori autonomi che tale revisione determinerà rischi di essere traslato sui consumatori in termini di incremento dei prezzi, osservando al riguardo come negli ultimi anni i più significativi aumenti del tasso di inflazione abbiano coinciso con le scadenze delle rate previste dai concordati fiscali.
Rimarca la confusione e la contraddittorietà della manovra finanziaria predisposta dal Governo, la quale non appare in grado, come sottolineato anche dalla Corte dei conti e da tutti i soggetti ascoltati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Bilancio, di dare impulso all'economia nazionale, ma che determinerà invece un incremento della pressione fiscale tale da deprimere ulteriormente la domanda aggregata interna, oltre a comportare ulteriori oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, soprattutto in campo fiscale.
Preannunzia quindi la sua intenzione di presentare proposte di relazione alternative rispetto a quelle che saranno formulate dal relatore, riservandosi di esprimere in quella sede osservazioni più puntuali su taluni aspetti specifici del provvedimento.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene necessario approfondire il tema costituito dai rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali, anche a seguito di una serie di provvedimenti che hanno significativamente ridotte le risorse finanziarie trasferite agli enti locali, i quali, per far fronte agli obblighi previsti dal Patto di Stabilità interno, sono costretti a inasprire le aliquote ICI, le addizionali sulle imposte dirette e le tariffe dei servizi pubblici.
Al riguardo giudica incongrua la norma di cui all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge finanziaria, secondo la quale le spese correnti ed in conto capitale degli enti territoriali non possono essere incrementate in misura superiore all'4,8 per cento rispetto a quelle sostenute nel 2003, osservando come tale previsione penalizzi gli enti locali più virtuosi rispetto a quelli amministrati in modo meno rigoroso, i quali possono applicare tale percentuale di incremento su un montante proporzionalmente inferiore. Ritiene che occorrerebbe invece fare riferimento a parametri oggettivi, quali il rapporto tra spese e capacità finanziarie, l'indebitamento totale nonché il rapporto tra personale dell'ente ed abitanti.
Per quanto riguarda le disposizioni di carattere tributario osserva, con riferimento all'articolo 32 commi 4 e 8, i quali prevedono la revisione delle rendite catastali, come simili disposizioni fossero già contenute nell'articolo 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996, legge finanziaria per il 1997, senza peraltro aver mai avuto alcuna applicazione. Pertanto tali previsione appaiono sostanzialmente inutili, mentre potrebbe avere una valenza qualora venisse prevista la revisione di intere zone censuarie o di microzone, specie relative a centri storici. Osserva, in ogni caso, che, per assicurarne l'efficacia, la norma dovrebbe contenere precise scadenze per gli adempimenti di competenza del catasto.
Con riferimento all'articolo 32, comma 6, rileva come la possibilità di richiedere il classamento di unità immobiliari non censite determini implicitamente un condono dell'ICI relativa a detti immobili per anni precedenti: infatti, secondo la disciplina istitutiva di tale imposta, detta situazione dovrebbe essere considerata come omessa iscrizione all'Ufficio tecnico erariale, e l'imposta dovrebbe essere richiesta anche per gli anni precedenti alla mancata iscrizione. Pertanto la norma rischia di determinare una grave disparità di trattamento in danno di quei contribuenti che hanno regolarmente pagato l'imposta, anche in presenza di una rendita presunta dell'immobile, e che sono soggetti anche al pagamento di eventuali arretrati, nel momento in cui viene determinata la rendita definitiva.
Evidenzia inoltre come la previsione di cui all'articolo 32, comma 9, la quale prevede che la superficie di riferimento per il calcolo della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) non può essere comunque inferiore all'80 per cento della superficie catastale, non specifichi se detta percentuale debba essere applicata anche con riferimento alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) introdotta da molti comuni in luogo della TARSU. Con riferimento a tale tariffa sottolinea la necessità di definire se essa abbia natura fiscale, come sembrerebbe dalla natura stessa del prelievo, e se pertanto per essa debba essere escluso l'assoggettamento all'IVA, rammentando come tale questione stia determinando notevoli contenziosi, giunti spesso anche all'esame della Corte di cassazione.
Evidenzia inoltre come l'articolo 34, comma 34, la quale prevede che il versamento dell'ICI debba avvenire utilizzando il modulo F24, sia in sede di versamento annuale, sia per il ravvedimento operoso o a seguito di emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, ponga delicati problemi agli enti locali. Il modulo F24 non contiene infatti gli stessi dettagli contenuti nel bollettino che ora i comuni inviano ai contribuenti: in tal modo verranno a crearsi numerose difficoltà per gli enti locali, che potranno verificare solo con grave difficoltà e con ritardo se i contribuenti hanno adempiuto o meno all'obbligo impositivo.
Sottolinea come il meccanismo di assegnazione alle regioni ed agli enti locali delle quote delle imposte erariali di loro pertinenza abbia evidenziato notevoli difetti di funzionamento, ove si consideri che sono attualmente in corso di assegnazione le quote relative alle imposte riscosse nel 2001. In ragione di tali ritardi c'è il rischio che gli enti locali non possano fare fronte ai loro impegni, dovendo al contempo adempiere agli obblighi posti loro dal Patto di Stabilità interno. Auspica pertanto che possa migliorare, anche in tale settore, il rapporto di collaborazione tra lo Stato e enti locali, coinvolgendo maggiormente questi ultimi nei benefici finanziari connessi al recupero di materia imponibile, secondo i principi contenuti nell'articolo 119 della Costituzione. Osserva a questo riguardo come tale collaborazione sia un elemento indispensabile anche per migliorare l'efficacia della lotta all'evasione, evidenziando come il più basso livello di evasione che si registra con riferimento ai tributi comunali derivi dalla più diretta percezione dei cittadini delle modalità d'impiego, da parte di tali enti, del denaro percepito attraverso l'imposizione fiscale.
Alfiero GRANDI, presidente, osserva come l'entità della manovra non sia sufficiente ad assicurare il rispettodel limite del 3 per cento previsto dal Patto di Stabilità, rilevando inoltre come, sulla base del contenuto dei provvedimenti predisposti dal Governo, la pressione fiscale sia destinata ad aumentare, a danno di numerosi strati sociali, mentre non è ancora chiaro quale sia lo strumento che il Governo intende utilizzare per realizzare la prospettata riduzione dell'IRPEF.
Il provvedimento in esame contiene invece, per il momento, solo tagli di spesa o incrementi dell'entrata, e non contiene, come evidenziato dalla stessa Corte dei conti, misure in grado di sostenere la fragile ripresa economica, del resto già messa in dubbio dal consistente incremento del prezzo del petrolio, mentre la riduzione della capacità di spesa delle famiglie, delle regioni e degli enti locali indotta dalla manovra comporterà un ulteriore rallentamento del ciclo economico. In proposito osserva come, qualora l'incremento del prodotto interno lordo risultasse inferiore, per l'anno in corso, all'1,2 per cento previsto nel DPEF, ciò produrrebbe ulteriori squilibri nei conti pubblici.
Con riferimento ai tagli previsti per gli enti locali e le regioni, concorda con le osservazioni del deputato Stradiotto circa il ruolo da essi svolto, nonché con l'opportunità di stabilire criteri oggettivi, che tengano conto delle situazioni delle diverse amministrazioni locali, relativamente al limite di incremento delle spese correnti e di quelle in conto capitale, osservando inoltre com1e, a seguito delle riduzioni previste, tali enti dovranno necessariamente ricorrere ad incrementi dell'imposizione locale, specie in materia di TARSU e di addizionali alle imposte erariali.
Con riferimento alle norme relative al classamento delle unità immobiliari non censite di cui all'articolo 32, ritiene necessario prevedere per i proprietari l'obbligo di farne richiesta entro un congruo termine, stigmatizzando inoltre come gli interventi previsti in materia di estimi catastali siano destinati a inasprire pesantemente l'imposizione sulla casa.
Per quanto riguarda l'istituto della pianificazione fiscale concordata, introdotto dall'articolo 34, considera stupefacente che essa preveda anche l'esclusione dell'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito eccedente quello definito, in quanto tale misura rischia di squilibrare i conti degli enti previdenziali, ponendosi pertanto in contraddizione con gli obiettivi dichiarati della riforma pensionistica recentemente approvata. Rileva inoltre una profonda contraddizione tra la conclamata volontà di assumere provvedimenti contro l'evasione fiscale e la filosofia dei condoni perseguita dal Governo, di cui la pianificazione concordata è un ulteriore manifestazione.
Con riferimento alla cessione di strade statali ai privati prevista dall'articolo 35, comma 19, rileva come questa misura appaia inefficiente ed illogica, e rischi di determinare ulteriori oneri a carico delle generazioni future.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO, replicando a talune osservazioni emerse nel corso della discussione in riferimento agli interventi sulla disciplina dei giochi, osserva, con specifico riguardo al gioco del Lotto, come gli introiti relativi siano in costante crescita negli anni 2003-2004. A fronte di questo dato positivo segnala alcune importanti modifiche del comportamento dei consumatori, i quali sempre più spesso concentrano le proprie giocate sui cosiddetti «numeri ritardatari», rilevando come l'ampiezza di tale fenomeno, connesso ad una maggiore attenzione dei giocatori ai profili probabilistici, possa determinare effetti imprevisti molto consistenti sull'erario, quantificabili, in termini di esborsi per le vincite, fino a circa un miliardo di euro. In questo contesto, la previsione di incrementare l'aliquota del prelievo erariale sulle vincite dal 3 al 10 per cento appare connessa ai maggiori rischi gravanti sull'erario a causa di tale modifica dei comportamenti di gioco. Giudica peraltro meritevole di approfondimento l'osservazione del deputato Benvenuto circa i rischi di un troppo repentino incremento dell'aliquota di detta imposizione, anche alla luce delle possibili ripercussioni negative che essa potrebbe avere sull'entità complessiva delle giocate.
Per quanto riguarda la previsione di una terza estrazione, sottolinea che tale proposta scaturisce dalle analisi effettuate dall'Amministrazione, alla quale era stato richiesto di individuare strumenti capaci di incrementare le entrate senza determinare effetti sulla pressione fiscale. Con riferimento alla formulazione della norma osserva che si rileva una non piena armonia tra il comma 20 ed il comma 21 dell'articolo 36, in quanto, mentre nel primo si fa riferimento alla istituzione di una ulteriore estrazione settimanale dell'Enalotto, nel secondo l'istituzione di una nuova estrazione settimanale del Lotto costituisce solo una facoltà rimessa all'Amministrazione.
Con riferimento alla contrarietà espressa dalla Federazione italiana dei tabaccai alla terza estrazione del Lotto, motivata dai possibili aggravio operativo per le ricevitorie derivanti da tale ulteriore estrazione, rileva come tale associazione si sia detta disponibile ad accettare l'introduzione della terza estrazione del Lotto, nel caso in cui fosse introdotta un'ulteriore estrazione dell'Enalotto, considerando comunque preferibile evitare disallineamenti nelle cadenze di effettuazione di tali giochi.
Per quanto attiene al settore delle macchine da intrattenimento, sottolinea come siano state collaudate nel corso dell'ultimo anno circa 120.000 apparecchiature e siano stati omologati 500 nuovi dispositivi di cui la metà di produzione nazionale, a dimostrazione della grande vitalità del comparto, che attrae investimenti e produce occupazione, evidenziando come nel 2005 si procederà soprattutto al controllo e al monitoraggio delle macchine installate, affidato prioritariamente alla Guardia di finanza. Con specifico riferimento alla previsione di cui all'articolo 36, comma 22, rileva come l'abrogazione della lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevista da tale disposizione sia giustificata dal fatto che le tipologie di apparecchi elencate dalla lettera b) comportano un'alea minoritaria per il giocatore, laddove gli apparecchi elencati alle lettere a) e c) del medesimo comma 7 comportano un costo per partita superiore nonché la possibilità di ottenere una vincita.
Per quanto riguarda la questione relativa alla possibilità di installare videogiochi e macchine da intrattenimento negli alberghi, rileva come essi siano sottoposti alla disciplina sugli esercizi pubblici e come pertanto una previsione in tal senso, subordinata alla sussistenza di determinate condizioni, non comporterebbe il rischio di trasformare tali strutture in una sorta di case da gioco; evidenzia inoltre come le associazioni di categoria abbiano segnalato l'incongruenza dell'attuale disciplina, che non consente di installare tali apparecchi negli alberghi, mentre lo permette nei bar.
Con riferimento alle sale Bingo ricorda di essersi più volte pronunziato sulla questione, relativamente alla quale occorre muoversi in una prospettiva di equità, considerato che impedire la collocazione di tali macchine in tali esercizi potrebbe risultare incongruo, quando di esse possono dotarsi i comuni esercizi commerciali, i quali non dispongono di un direttore di sala e non sono tenuti a sostenere i costi fissi della complessa struttura delle sale Bingo. Ritiene peraltro opportuno che la questione sia affrontata e risolta in sede parlamentare.
Rileva inoltre come il settore dei videogiochi e delle macchine da intrattenimento sia caratterizzato da un elevato tasso di innovazione tecnologica, della quale la normativa deve tener conto adeguandovisi nel minor tempo possibile; in tale prospettiva evidenzia la necessità che la disciplina tecnica in materia sia affidata alla normazione secondaria, mal prestandosi ad essere regolata mediante norme di legge.
Con riferimento alle osservazioni del deputato Benvenuto circa la riforma del sistema delle accise, condivide l'opportunità di realizzare un intervento normativo in tal senso, ritenendo che tale riforma possa giovare alla competitività complessiva del Paese; osserva tuttavia come tale intervento difficilmente possa essere attuato in sede di manovra finanziaria, data la complessità tecnica e politica che esso presenta, auspicando comunque che esso possa essere messo a punto in tempi brevi.
Alfiero GRANDI, presidente, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame congiunto.
La seduta termina alle 10.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA, indi del vicepresidente Maurizio LEO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.
La seduta comincia alle 15.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2004.
Giorgio LA MALFA, presidente, informa che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto all'unanimità di prevedere la conclusione dell'esame dei provvedimenti nella seduta di mercoledì 20 ottobre, e di prorogare conseguentemente alle ore 12 di lunedì 18 il termine per la presentazione degli emendamenti, degli ordini del giorno e delle proposte di relazione.
Antonio PEPE (AN), ringrazia il relatore per il lavoro svolto, esprimendo una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, sul quale ritiene debbano tuttavia essere fatte talune osservazioni.
In primo luogo osserva che l'incremento dell'aliquota sulle vincite del lotto prevista dall'articolo 36, comma 19, rischi di avere negativi effetti per quanto riguarda il numero e l'importo delle giocate e conseguentemente del gettito relativo alle vincite.
Per quanto riguarda la tematica della riscossione dei tributi segnala come la proroga al 31 dicembre 2005 prevista dall'articolo 34, comma 37, delle concessioni del servizio nazionale riscossione attualmente in essere, non fornisca un sufficiente quadro di stabilità, tale da consentire agli operatori, e soprattutto dei lavoratori, di pianificare le proprie attività. A tal fine ritiene utile proporre l'inserimento nella relazione di un'osservazione finalizzata a portare la scadenza di detta proroga al 31 dicembre del 2006.
Con riferimento all'articolo 32 comma 11, relativo all'accertamento dei redditi di fabbricati derivanti da locazione, osserva come stabilire la misura minima di tali redditi in un valore derivante dall'applicazione di una percentuale del valore catastale, invece di fare riferimento esclusivamente all'effettivo reddito derivante dai canoni di locazione rischi di trasformare dette disposizioni in una vera e propria imposta patrimoniale.
Per quanto riguarda la questione del classamento degli immobili, ritiene debba essere chiarito che tale operazione non debba necessariamente avvenire a danno del contribuente, ma debba essere applicato dai competenti uffici a suo favore, quando l'immobile, per vetustà o per altre cause, si sia deprezzato.
Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32, comma 15, rileva come irrogare la nullità dei contratti di locazione di immobili in caso di omessa registrazione, qualora essa sia prevista, si ponga in radicale contrasto con le previsioni dello Statuto del contribuente e con le disposizioni del Codice civile in materia di nullità. Sottolinea i gravissimi effetti pratici che potrebbero derivare da detta disposizione, sia a carico degli inquilini, che potrebbero essere costretti ad abbandonare l'immobile, sia a carico del proprietario, al quale l'inquilino potrebbe richiedere la ripetizione dei canoni di affitto versati.
Si associa alle considerazioni del relatore anche con riferimento alla previsione dell'articolo 33, comma 2, lettera a), relativa alla comunicazione da parte del contribuente dei soggetti titolari di partita IVA nei confronti dei quali siano state emesse fatture nel corso dell'anno. Reputa infatti che la reintroduzione dell'obbligo di compilazione di tale elenco non apporti nessun utile elemento informativo per l'Amministrazione finanziaria, mentre determina un serio aggravio burocratico a carico del contribuente.
Osserva inoltre come una compiuta valutazione della complessiva manovra del Governo potrà essere effettuata dopo la presentazione degli interventi, già preannunciati, per il rilancio dell'economia, auspicando che in tale sede siano affrontati i problemi relativi alla revisione dell'IRAP ed alla riduzione del carico tributario sulla famiglia.
Mario LETTIERI (MARGH-U) osserva in primo luogo come le norme riprese da altri ordinamenti, di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, che impongono un tetto massimo del 2 per cento all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni risultino inadeguate, anche perché la trasposizione di strumenti giuridici stranieri non può avvenire senza considerare la specificità della situazione italiana. A tale riguardo ricorda che l'ISTAT ha recentemente diffuso dati molto allarmanti sul deficit dello Stato e sull'andamento dei conti pubblici, che devono indurre a grande prudenza circa l'adozione di misure, quali quelle contenute nel disegno di legge finanziaria, che abbiano un forte impatto recessivo, in quanto il cattivo andamento dei saldi deriva evidentemente dalle avverse condizioni congiunturali.
Tali dati debbano essere guardati con grande attenzione, a prescindere dalle rispettive appartenenze politiche, mentre giudica scarsamente responsabili i toni trionfalistici e populistici che caratterizzano da tre anni le dichiarazioni del Governo in materia economica e finanziaria.
Al riguardo osserva come il DPEF predisposto dal Ministro Siniscalco risponda solo parzialmente alle esigenze di trasparenza e di verità, in quanto non si è dato, neppure in tale occasione, pienamente conto al Paese della grave situazione dei conti pubblici. Per tali ragioni presume che la portata della manovra, oggi stimata in circa 24 miliardi di euro, dovrà essere successivamente rafforzata per ottenere i saldi di bilancio previsti in sede comunitaria.
Ritiene quindi necessario che il Governo espliciti chiaramente al Parlamento e all'opinione pubblica come intenda affrontare le gravissime difficoltà presenti. Considera inoltre importante, come del resto segnalato dal Presidente della Commissione europea Romano Prodi in alcuni suoi recenti interventi, che il Paese sia consapevole della necessità di evitare la marginalizzazione rispetto ai mercati emergenti, a partire da quello cinese.
A testimonianza delle difficoltà attraversate da molti settori produttive evidenzia la debolezza dell'industria turistica italiana, che appare aggravata dalla inconsistenza della politica del Governo, specie in materia di trasporti. In particolare, con riferimento al trasporto aereo, ritiene sia mancata una politica capace di dotare l'Italia di un grande Hub dedicato alle aree del Mezzogiorno, come avrebbe potuto divenire ad esempio lo scalo di Napoli.
Segnala quindi come il fortissimo incremento del prezzo del petrolio costituisca un'ulteriore minaccia ai fragili equilibri macroeconomici del Paese, stigmatizzando la mancanza di iniziativa dell'Esecutivo, che non assume alcun provvedimento per evitare che le imprese e i consumatori siano direttamente colpiti dagli effetti di tale dinamica. Al riguardo ritiene prioritario un intervento sulle accise dei prodotti petroliferi, in grado di ammortizzare i potenti effetti inflazionistici che potrebbero determinarsi.
Evidenzia quindi come il Governo non sia stato ancora in grado di presentare il preannunciato disegno di legge collegato, che dovrebbe contenere incentivi atti a sostenere la congiuntura economica, osservando come il disegno di legge finanziaria non contenga alcuna misura per la riduzione delle imposte, ma, al contrario preveda una miriade di interventi finalizzati a reperire nuove risorse finanziarie a carico dei cittadini.
Ritiene quindi non casuale, che, come dimostrano i dati dell'ISTAT, il disavanzo di bilancio sia passato dall'1,7 per cento del PIL del 2003 al 3,5 per cento di quest'anno, mentre l'avanzo primario è sceso dal 3,2 per cento del PIL all'1,3 per cento, rilevando come tali allarmanti dati avrebbero richiesto una più attenta analisi da parte del relatore, del quale pure riconosce l'alta preparazione tecnica.
Paventa inoltre gli effetti che la revisione degli studi di settore potrà determinare a carico dei liberi professionisti e degli utenti, considerando altresì errato il forte appesantimento della pressione fiscale sulla casa, come pure gli indiscriminati tagli inflitti ai trasferimenti a favore degli enti locali. Al riguardo si associa alle preoccupazioni e alle critiche espresse dal deputato Stradiotto, che ha già evidenziato gli effetti negativi che la manovra può produrre a carico di questi ultimi, i quali dovranno reperire risorse mediante incrementi significativi delle tariffe e dell'imposizione locale. Con riferimento alla previsione di un generalizzato obbligo di assicurare i beni immobili, pur non essendo in linea di principio contrario a tale ipotesi, ritiene indispensabile consultare le associazioni dei consumatori, sui quali rischia di riversarsi un onere finanziario aggiuntivo.
Ritiene poi particolarmente gravose ed ingiuste le disposizioni previste dall'articolo 31, con particolare riferimento alle disposizioni che elevano la misura del contributo unificato a 200 euro per i processi di esecuzione immobiliare ed a 170 euro per le controversie davanti al giudice di pace nei casi di processi contenziosi di valore indeterminabile di sua esclusiva competenza, rilevando come incrementi tanto sensibili del contributo unificato in materia di giustizia siano gravemente lesivi dei diritti dei cittadini.
Concorda sull'opportunità di potenziare gli strumenti per la lotta al sommerso, rilevando tuttavia il in grave ritardo con il quale il Governo assume iniziative in merito.
Sulla questione del classamento degli immobili osserva che la finalità del Governo sembra quella di procedere sempre e comunque ad assegnare categorie catastali superiori, mentre dovrebbe essere presa in considerazione anche l'ipotesi contraria.
Considera inoltre sbagliato elevare la misura della TARSU, realizzata prendendo come riferimento, sia pure nella misura dell'80 per cento, la superficie degli immobili e non già il numero degli abitanti, rilevando come tale incremento colpirà innanzitutto gli anziani soli ed i portatori di handicap.
Sottolinea come la norma che prevede la cessione a privati di strade nazionali assoggettabili a pedaggio presenti gravi controindicazioni; a questo riguardo ricorda che la scelta assunta alcuni decenni fa di non sottoporre a pedaggio i transiti sulla Salerno-Reggio Calabria costituì una scelta lucidamente assunta per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno e una più stretta integrazione del Paese. L'attuale Esecutivo, evidentemente poco attento a tali esigenze, sembra ora orientato a introdurre nuovi pedaggi determinando in tal modo gravi effetti non solo sulle famiglie ma anche sulle imprese, specie se collocate nelle aree più periferiche ed economicamente fragili del Paese. Sempre con riferimento ai profili fiscali del disegno di legge finanziaria rileva, come il provvedimento costituisca una grave inversione di tendenza in termini di semplificazione amministrativa, gravando i contribuenti di ulteriori e farraginosi adempimenti.
In relazione allo strumento della pianificazione fiscale, osserva come il meccanismo predisposto costituisce una vera e propria forma di pressione psicologica sul contribuente onesto, che spesso si vedrà costretto ad aderire alla proposta di liquidazione formulata dall'Agenzia delle entrate, anche se superiore a quanto dovuto in forza del reddito effettivo, piuttosto che esporsi a gravosi accertamenti ed ispezioni, nonché al rischio di dover subire onerosi contenziosi tributari.
Considera grave che il disegno di legge finanziaria non tenga conto della necessità di garantire l'effettuazione dei rimborsi IVA e IRPEF in tempi ragionevoli, a testimonianza della scarsa sensibilità dell'Esecutivo su tale delicato tema.
Stigmatizza la forte riduzione degli stanziamenti per il Sud, nonché la perdurante stasi degli investimenti in opere pubbliche, rilevando inoltre come il meccanismo di determinazione dell'aliquota di base per la tassazione dei tabacchi lavorati previsto dai commi 17 e 18 dell'articolo 36 rischi di determinare sensibili incrementi di prezzo dei prodotti, che incideranno negativamente sui consumatori, aggravando contemporaneamente le difficoltà del settore dei tabacchi, già interessato da una crisi grave, come dimostra la vicenda delle manifatture tabacchi di Bologna e Scafati, per le quali la BAT, acquirente dell'ETI, ha avviato le procedure di mobilità per il personale. Invita pertanto il Governo a studiare un meccanismo di prelievo, tale da assicurare lo stesso gettito, ma che risulti tuttavia meno gravoso per le società produttrici, i lavoratori, ed i consumatori, i quali, ricorda, hanno già subito gli effetti di aumenti indiscriminati del prezzo dei prodotti di consumo.
Nicola CRISCI (DS-U), intervenendo con specifico riferimento alle disposizioni del disegno di legge finanziaria in materia di giochi, sottolinea la necessità di evitare che l'intervento previsto nella finanziaria, ai commi 19 e seguenti dell'articolo 36, possa a costituire un ulteriore elemento di complicazione in una materia caratterizzata ormai da una vera e propria stratificazione normativa, capace di porre in difficoltà anche gli esperti del settore. Ritiene necessario, viceversa, che il legislatore intervenga con un provvedimento di ampio respiro, teso a regolare la materia in una logica che non sia quella del mero reperimento di risorse finanziarie.
Considera importante che il Parlamento sia cosciente della dimensione di vera e propria piaga sociale che assume il gioco, non solo quello illecito ma anche quello lecito; citando a questo riguardo recenti studi, sottolinea come ogni famiglia abbia sostenuto nel 2003 una spesa media per i giochi pari ad oltre 500 euro. Rileva inoltre come il gioco, quando si configura come una vera e propria forma di dipendenza patologica e non come un passatempo innocuo, possa costituire un grave problema, che può incidere sulla serenità di tutto il nucleo familiare, soprattutto quando i soggetti coinvolti siano anziani o giovanissimi.
Maurizio LEO, presidente, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani.
La seduta termina alle 16.15.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2004.
Rolando NANNICINI (DS-U), rileva come l'andamento del prelievo fiscale dal 2001 ad oggi dimostra un progressivo spostamento del prelievo a danno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Tale fenomeno, che riguarda in primo luogo i dipendenti di imprese private, avendo colpito in misura minore i dipendenti pubblici, è dimostrato dal peso sempre maggiore che giocano nell'entrate dello Stato, l'IRPEF, l'IVA e le accise. Scontando i fenomeni inflazionistici e la pur modesta crescita economica verificatasi successivamente al 2001, osserva che, ad esempio, le imposte dirette gravanti sui lavoratori dipendenti dovrebbero ammontare a 74 miliardi di Euro, mentre oggi, in realtà, il prelievo è pari a circa 89 miliardi.
Tale aumento delle entrate fiscali relativamente ai lavoratori dipendenti, è dovuto ai primi provvedimenti assunti dal Governo con il cosiddetto primo modulo della riforma fiscale, che hanno peggiorato il trattamento fiscale di questi lavoratori.
Al riguardo, rammenta le considerazioni svolte in altre sedi dal deputato Benvenuto, specie riguardo alla tassazione degli arretrati pensionistici, che, a seguito delle modifiche introdotte, ha determinato un forte incremento della pressione fiscale a carico di questi soggetti. Osserva che, mentre l'Esecutivo annuncia a gran voce un radicale intervento sulla aliquote IRPEF, gli elementi appena indicati devono indurre a grande prudenza, perché la riduzione del numero delle aliquote potrebbe trasformarsi in un ulteriore elemento di squilibrio a danno della maggioranza dei contribuenti italiani.
Rileva poi come il ruolo prevalente svolto dall'IRPEF, dall'IVA e dalle accise nell'ambito delle entrate dello Stato dovrebbe costituire un elemento di seria valutazione, ove si consideri che le rendite finanziarie sono tassate, in linea generale, con un'aliquota del 12,5 per cento, che appare non adeguata alla luce del trattamento fiscale vigente su tali redditi nei principali Paesi europei.
Passando a considerare i temi relativi alla finanza locale, rileva in primo luogo come appaia illusorio e sbagliato ridurre i trasferimenti alle regioni, alle province e ai comuni, scaricando su tali enti l'onere di incrementare le tasse, senza considerare che il livello complessivo di pressione fiscale a carico delle famiglie è ormai troppo alto.
Contesta le affermazioni, da più parti formulate nelle scorse settimane, circa l'insostenibilità dei costi del decentramento amministrativo, osservando al riguardo che il controllo diffuso dei cittadini delle risorse impiegate in ambito locale tende ad indurre comportamenti virtuosi, qualora vi sia trasparenza nell'entità di dette risorse.
Lamenta in proposito la circostanza che si stiano determinando i presupposti per una complessiva confusione dei ruoli tra Stato ed enti locali, che renderà sempre più difficile per i cittadini imputare correttamente le responsabilità attinenti ai diversi livelli di governo.
Ritiene necessario che i meccanismi del patto di stabilità interno siano costruiti in modo da non scoraggiare gli investimenti, osservando come i comuni che nel 2003 abbiano effettuato pochi investimenti, ma che siano oggi in grado di disporre di piani particolareggiati per l'esecuzione di opere pubbliche, nel corso dell'esercizio di riferimento, non debbano incontrare ostacoli, senza essere sottoposto ai limiti introdotti dal disegno di legge finanziaria.
Conclude con l'auspicio che il suo contributo, critico, ma costruttivo, possa essere di alimento al dibattito e possa essere tenuto in considerazione anche dalla maggioranza.
Ettore ROMOLI (FI) valuta positivamente, nel complesso, la manovra finanziaria predisposta dal Governo, rilevando come essa non contenga quelle misure una tantum che hanno sollevato la ferma contrarietà dell'opposizione nel corso delle ultime sessioni di bilancio, evidenziando peraltro come tali misure abbiano consentito di assicurare la tenuta dei conti pubblici, in attesa del manifestarsi di quei segnali di ripresa economica oggi chiaramente rilevabili.
Rileva tuttavia come vi siano nel testo talune norme, attinenti a materie di competenza della Commissione, che non appaiono pienamente soddisfacenti e che debbono pertanto essere meglio formulate.
In primo luogo rileva come la norma relativa all'obbligo di tenuta dell'elenco dei fornitori - previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera a) - costituisca una superfetazione che aggrava senza scopo gli adempimenti a carico dei soggetti d'imposta, non apportando alcun elemento informativo utile all'Amministrazione finanziaria, che invece dovrebbe mettere in campo ben altri strumenti per lottare efficacemente contro l'evasione e l'elusione fiscale. Ricorda del resto che tale obbligo era stato eliminato, anche su sollecitazione di tutte le associazioni imprenditoriali e dei contribuenti, che da tempo ne evidenziavano l'inutilità e la gravosità. A questo riguardo osserva che, sul piano pratico, i sistemi informatici attualmente in uso per la tenuta della contabilità non sono in grado di estrapolare automaticamente tali dati, con gravi effetti sulla funzionalità dei soggetti tenuti a tale adempimento burocratico.
Per quanto riguarda la revisione degli studi di settore, prevista dall'articolo 34, comma 13, evidenzia come tale norma appaia essenzialmente volta a determinare incrementi del gettito, senza tenere conto che una valutazione oggettiva degli andamenti reddituali in molti settori dovrebbe indurre, viceversa, a riconsiderare al ribasso le stime compiute in molti di detti studi.
In merito non condivide le affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze circa il fatto che gli studi siano ormai datati, rilevando come tra il 1999 ed il 2003 gli studi definiti sia passato da 80 ad oltre 300, a riprova che si tratta di strumenti estremamente aggiornati.
Per quanto riguarda l'IRAP, reputa debba essere obiettivo primario del Governo abolire questa imposta, la quale incide in termini negativi soprattutto a carico di professionisti, artigiani, piccoli commercianti ed industriali. Esprime al riguardo la consapevolezza che tale eliminazione non potrà avvenire nell'ambito dell'attuale sessione di bilancio, considerando tuttavia necessario che Parlamento e Governo diano alle categorie produttive un chiaro e tempestivo segnale in tal senso, introducendo riduzioni e sgravi in materia.
Nota, riguardo i rimborsi IVA ed IRPEF, come siano state appostate nel disegno di legge di bilancio somme notevoli a tale scopo, ed auspica che ciò possa contribuire a risolvere questo grave problema, che incide negativamente sulla capacità finanziaria delle imprese, specie se di medie e piccole dimensioni.
Conclusivamente ritiene che nei provvedimenti in esame gli aspetti positivi prevalgano su quelli problematici, auspicando che il relatore accolga nelle proprie proposte di relazione le osservazioni ora svolte.
Francesco TOLOTTI (DS-U), condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Nannicini circa il fatto che il disegno di legge finanziaria è destinato ad aggravare la progressiva perdita di equilibrio e di equità del sistema fiscale già prodotta dai precedenti interventi del Governo.
Si associa altresì alle considerazione espresse da numerosi colleghi circa l'impatto che detto provvedimento determinerà a carico dell'assetto della finanza locale, gia oggi in difficoltà rispetto ai vincoli previsti dal patto di stabilità interno.
Stigmatizza inoltre l'assoluta assenza nel provvedimento di strategie orientate all'innovazione e allo sviluppo, come hanno evidenziato tutti i soggetti ascoltati nel corso delle audizioni presso la Commissione Bilancio, a partire dalla stessa Confindustria.
Rileva quindi la portata assolutamente non realistica delle clausole di contenimento automatico della spesa entro il limite del 2 per cento, contenute negli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, che non è chiaro come possano essere applicate, specie riguardo alle spese per gli emolumenti dei dipendenti pubblici.
Sottolinea inoltre come, dietro espressioni sintattiche volutamente rassicuranti, si celino nel disegno di legge finanziaria veri e propri incrementi di imposta mascherati. Al riguardo richiama le disposizioni relative all'aggiornamento degli studi di settore, le norme di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 36, che prevedono l'inasprimento della tassazione a carico dei tabacchi lavorati, nonché le previsioni di cui ai commi 19 e 21 dello stesso articolo, che prevedono significativi incrementi del prelievo sulle vincite del Lotto.
In riferimento a quest'ultima norma evidenzia il rischio che il previsto incremento - dal 3 al 10 per cento - dell'aliquota sulle vincite lotto, possa determinare una riduzione complessiva delle giocate e del conseguente introito per l'erario.
Sulla materia dei videogiochi ricorda di aver richiesto delucidazioni al Governo circa le misure in preparazione per regolamentare una materia assai delicata, auspicando al riguardo che l'Esecutivo assuma posizioni più consapevoli e responsabili su tale tematica.
Giulio SANTAGATA (MARGH-U) rileva come alla luce dei contenuti del DPEF e delle dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze si sarebbe atteso che il Governo, nell'ambito della manovra finanziaria, avrebbe utilizzato la leva fiscale per incidere sulla distribuzione dei redditi, che è stata profondamente modificata dalle recenti evoluzioni della dinamica economica.
Contrariamente a tale aspettativa, la manovra finanziaria predisposta dal Governo non contiene alcuna misura in questo senso. Infatti, anche gli interventi normativi che avrebbero potuto essere utilizzati a tal fine, quali la revisione dei meccanismi di tassazione sugli immobili e la revisione degli studi di settore, che avrebbero consentito di indirizzare maggiormente il prelievo fiscale su quelle categorie di reddito che si sono maggiormente avvantaggiate dall'evoluzione del quadro economico, in quanto meno esposte ai rischi della concorrenza internazionale, non sono stati indirizzati in questo senso.
Le misure adottate in questi settori non hanno invece l'obiettivo di realizzare un riequilibrio del prelievo fiscale, ma si caratterizzano per l'assenza di ogni criterio di selettività. In particolare, le norme relative alla tassazione sulla casa realizzano un indistinto incremento del prelievo sulla casa attraverso la leva dell'ICI, senza tener conto del fatto che tale bene costituisce, per la maggior parte delle famiglie italiane, un bene patrimoniale essenziale e sostanzialmente indisponibile, vista l'estrema difficoltà a cambiare abitazione derivante dall'alto livello dei prezzi sul mercato degli immobili. Sarebbe stato invece opportuno valutare l'opportunità di introdurre un'imposta patrimoniale sui cespiti immobiliari disponibili, così come sarebbe stato possibile ipotizzare una revisione selettiva degli studi di settore per quei comparti produttivi che si sono avvantaggiati dal recente andamento dell'economia.
Ritiene pertanto che il Governo abbia perso un'ottima occasione per assumere iniziative utili a incrementare il livello di equità sociale ed a ridare impulso all'economia del paese, sottolineando al contrario come l'Esecutivo continui a procedere in modo disorganico, senza una chiara linea di politica economica.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ribadisce l'opportunità di intervenire sul regime di deducibilità degli atti di liberalità in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, preannunciando la presentazione di un emendamento in tal senso al disegno di legge finanziaria che auspica potrà essere condiviso da tutte le forze politiche. Ricorda, a questo riguardo, che la Commissione ha concluso recentemente l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 3459 ed abbinate, vertenti su tale materia, nell'ambito del quale si è evidenziato il consenso di tutti i gruppi rispetto a tali misure.
Considera altresì molto positivamente la decisione di sviluppare l'esame dei documenti di bilancio anche nelle sedute di martedì e mercoledì prossimi: ritiene infatti che tale lasso di tempo potrà consentire alla Commissione di esaminare la documentazione trasmessa dal Ministero dell'economia in merito alla individuazione delle voci di spesa alle quali si applica il tetto massimo del 2 per cento all'incremento degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per il 2005. In questo contesto evidenzia la particolare gravità delle riduzioni subite dagli stanziamenti in favore dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, rilevando come tali riduzioni contraddicano l'intenzione del Governo di rafforzare gli strumenti di lotta all'evasione fiscale. Esprime parimenti una valutazione negativa sui tagli subiti dagli stanziamenti in favore delle autorità indipendenti, che rischiano di comprometterne la concreta operatività. Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti e di relazioni alternative a quelle che saranno predisposte dal relatore.
Renzo PATRIA (FI) ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta ed i deputati intervenuti per il loro contributo al dibattito. Esprime quindi una valutazione positiva sul complesso della manovra, la quale risponde efficacemente alle esigenze del Paese nell'attuale, complesso, quadro economico internazionale. Sottolinea come una compiuta valutazione della manovra dovrà altresì tener conto degli ulteriori interventi normativi, già preannunciati dal Governo, con i quali si affronteranno in maniera più specifica i temi della competitività del sistema economico, del sostegno allo sviluppo, della lotta all'incremento dei prezzi e della revisione delle aliquote IRPEF.
Condivide inoltre alcune delle considerazioni svolte in merito alla tematica dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali, nonché con i rilievi su talune norme del disegno di legge finanziaria espressi dai deputati Antonio Pepe e Romoli.
Per quanto riguarda il primo aspetto rileva come le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge finanziaria, relative all'introduzione di un tetto massimo del 4,8 per cento all'incremento delle spese correnti e in conto capitale degli enti territoriali non dovrebbe far riferimento all'ammontare storico delle spese da questi sostenute, in quanto tale meccanismo rischia di determinare distorsioni a danno di quegli enti che abbiano effettuato minori spese negli anni precedenti, senza tener conto inoltre delle peculiarità delle singole realtà locali.
In merito alla norma di cui all'articolo 32, comma 9, la quale dispone che la superficie di riferimento per il calcolo della TARSU non possa essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, rileva come essa possa determinare talune distorsioni in danno di quelle imprese i cui immobili siano in prevalenza dedicati ad attività che producano rifiuti speciali: in tali ipotesi occorrerebbe specificare che restano salve le agevolazioni ed esclusioni dalla tassa previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel rispetto del disposto dell'articolo 65 di tale decreto legislativo.
Con riferimento all'articolo 33, comma 2, il quale reintroduce l'obbligo di tenere l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture, ricorda come tale previsione fosse già stata oggetto di forti critiche, in quanto comportava notevoli oneri burocratici per i contribuenti stessi, e come, per tale motivo, fosse stata abrogata in una prospettiva di semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti.
In merito all'articolo 34, comma 13, relativo alla revisione degli studi di settore, suggerisce di prevedere che l'aggiornamento degli studi avvenga con cadenza quadriennale, essendosi dimostrato nella pratica che non è possibile procedere ad aggiornamenti annuali di tali studi, rilevando altresì l'inopportunità di introdurre meccanismi automatici di aggiornamento degli stessi che rischierebbero di snaturane il carattere e le finalità. Sempre a tale riguardo, evidenzia la necessità di escludere comunque l'applicazione di meccanismi automatici di revisione per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, in quanto tale previsione contrasterebbe con il fatto stesso che si preveda la tenuta di una contabilità relativa all'attività imprenditoriale svolta.
In merito all'articolo 34, comma 30, ritiene che non sia opportuno condizionare l'attività di recupero dei crediti indebitamente utilizzati dai contribuenti all'iscrizione a ruolo delle somme, dovendosi invece prevedere che il recupero possa avvenire anche sulla base della notifica al contribuente.
In riferimento al comma 34 del medesimo articolo 34, il quale prevede che il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello F24, evidenzia come tale previsione rischi di scardinare l'assetto organizzativo ed economico del servizio della riscossione tributi, determinando una diminuzione dei ricavi per le società concessionarie della riscossione che è stato quantificato dalle associazioni di categoria in circa 100 milioni di euro annui. Inoltre, la previsione elimina la libertà per i Comuni di gestire direttamente, tramite la propria tesoreria, la riscossione dell'imposta, oltre a risultare in contraddizione con i principi del federalismo fiscale.
Sottolinea altresì come attualmente i concessionari della riscossione anticipino annualmente ai Comuni l'ammontare presunto dei versamenti a titolo di ICI che saranno realizzati in corso d'anno: il ricorso al modello F24 escluderebbe evidentemente tale possibilità per i comuni di godere di tali risorse, determinando invece un notevole incremento dei tempi nei quali i comuni stessi potranno concretamente disporre delle somme versate dai contribuenti, le quali verrebbero incassate dallo Stato e, quindi, successivamente riassegnate ai comuni stessi. Ricorda, a questo riguardo, che lo Stato impiega mediamente 3 anni a riconoscere ai comuni le somme relative alle addizionali comunali a tributi erariali. Un'ulteriore problematica posta dalla previsione riguarda la necessità di integrare il modello F24, al fine di distinguere tra i versamenti relativi a più immobili, di proprietà del medesimo contribuente, situati in comuni diversi, al fine di consentire la corretta imputazione delle relative somme.
In merito al comma 37 dell'articolo 34, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2005 della durata delle concessioni del servizio della riscossione attualmente in essere, rileva come tale norma non sembri temer conto delle conclusioni dell'indagine conoscitiva in materia recentemente svolta dalla Commissione Finanze, nelle quali si suggeriva l'opportunità che ogni intervento di riforma del settore avvenisse nel quadro di un una valutazione complessiva delle problematiche coinvolte. La mera proroga di un anno delle concessioni non consente invece di affrontare il problema in tutti i suoi aspetti, né di definire una chiara prospettiva per tale comparto, eliminando i numerosi elementi di incertezza, che costituiscono un grave elemento di inquietudine anche per i lavoratori del settore.
Passando ad esaminare la norma di cui all'articolo 36, comma 17, la quale dispone un incremento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati che deve assicurare, per il 2005, un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro, sottolinea come per la prima volta si stabilisca un incremento di tale aliquota senza prevedere, in alternativa, che il maggior gettito possa essere realizzato attraverso un incremento da parte dei produttori, del prezzo di vendita delle sigarette. La previsione comporterà un incremento del prelievo pari a circa 4 punti percentuali, portando il livello di tassazione dall'attuale 58 per cento al 62 per cento, nell'ipotesi che il consumo annuo non subisca variazioni. Sottolinea a questo riguardo come l'aumento dell'aliquota indurrà i produttori ad aumentare il prezzo di vendita in una misura tale da ridurre il volume delle vendite sul mercato legale: in tale contesto si rischia dunque di pregiudicare gli obiettivi di maggior gettito perseguiti dalla previsione normativa, e di incentivare il contrabbando. Sulla scorta della recente esperienza registratasi in Francia ritiene infatti che, nel 2005, il volume delle vendite di sigarette sul mercato legale dovrebbe scendere da circa 100 milioni di chilogrammi ad 89 milioni d chilogrammi. Suggerisce pertanto di riformulare la disposizione nel senso di ripristinare la possibilità di realizzare il maggior gettito previsto attraverso un incremento del prezzo di vendita. Analogamente a quanto disposto dalla legge finanziaria del 2004.
In merito alla norma di cui all'articolo 36, comma 19, la quale incrementa dal 3 al 10 per cento la misura del prelievo erariale sulle vincite del Lotto, ritiene che il maggior gettito determinato da tale disposizione, stimato nella relazione tecnica al disegno di legge in circa 348 milioni di euro annui, potrebbe risultare sovrastimato, sulla base del gettito relativo registratosi negli ultimi anni. Ritiene inoltre che un aumento così rilevante del prelievo possa determinare una riduzione del volume delle giocate, che pregiudicherebbe il raggiungimento dell'obiettivo finanziario atteso.
In merito ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 36, i quali istituiscono, rispettivamente,una terza estrazione settimanale dell'Enalotto ed introducono la possibilità di istituire ulteriori estrazioni settimanali del Lotto, rileva come il combinato disposto di tali previsioni rischi di ridurre il volume delle giocate del Lotto, sottolineando pertanto la possibilità che l'incremento delle estrazioni settimanali riguardi entrambi i giochi senza determinare alcun disallineamento delle relative discipline.
Auspica quindi che il relatore possa tener conto, in sede di predisposizione delle proprie proposte di relazione, di tali rilievi, che intendono costituire un contributo per migliorare la formulazione del disegno legge.
Roberto PINZA (MARGH-U), rileva preliminarmente come non appaia comprensibile l'atteggiamento della maggioranza, che non sembra intenzionata a difendere con convinzione la manovra finanziaria del suo Governo, già contestata da tutti i settori dell'opinione pubblica e del mondo produttivo, rilevando come tale, grave atteggiamento, rischi di indebolire la complessiva posizione del Parlamento nei confronti dell'Esecutivo.
Ritiene peraltro che le contrarietà generalizzata alla manovra in esame si spieghi facilmente, ove si consideri che vi è il tentativo , in essa, di reperire risorse per 24 miliardi di Euro a copertura di un deficit nei conti pubblici, che, fino al mese scorso, l'Esecutivo negava l'esistenza.
Rileva poi con preoccupazione i perduranti elementi di confusione ingenerati dalle dichiarazioni del Governo circa i futuri intervento per la riduzione delle imposte, osservando come non risulti chiaro come si intenda dare copertura alla riduzione delle aliquote IRPEF, che secondo talune dichiarazioni del Ministro sarebbe in grado di «autofinanziarsi».
Sottolinea come, in realtà, ciò possa solamente preludere o a incrementi compensativi di altre voci di imposizione, oppure ad ulteriori incrementi del deficit pubblico.
Per quanto riguarda gli interventi sulla disciplina relativa agli studi di settore, osserva che la finalità del Governo sembra quella di reperire risorse, inducendo gli operatori, che ora aderiscono a tale strumento nella misura di circa il 50 per cento, ad aderirvi in massa, nel tentativo di incrementare gli introiti fiscali.
Al riguardo rileva come l'illogica sottoposizione alla disciplina prevista per gli studi di settore anche ai soggetti che ricorrono alla contabilità ordinaria sia appunto finalizzata ad indurre tali soggetti a optare per tale regime.
Con riferimento alla pianificazione fiscale concordata di cui all'articolo 33, osserva come il termine di trenta giorni previsto dal comma 5, per l'adesione alla pianificazione preventiva, sia troppo stretto, e sia finalizzato a indurre i contribuenti ad accettare passivamente tale Istituto.
Ritiene pertanto che le disposizioni degli articoli 33 e 34 facciano parte di un complessivo meccanismo volto ad indurre i contribuenti, sotto la minaccia di accertamenti fiscali, ad aderire sia agli studi di settore sia alla pianificazione fiscale, secondo un'impostazione che non è accettabile in uno Stato di diritto.
Richiama quindi l'attenzione sul fatto che tali strumenti potrebbero peraltro non realizzare gli obiettivi di gettito ottimisticamente ipotizzati dal Governo.
Giorgio LA MALFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta di martedì 19 ottobre.
La seduta termina alle 16.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 19 ottobre 2004. - Presidenza del Presidente Giorgio LA MALFA.
La seduta comincia alle 16.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2004.
Giorgio LA MALFA, presidente, informa che sono stati presentati numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 5310-bis (vedi allegato 1), recante la legge finanziaria per il 2005, alcuni dei quali devono essere considerati inammissibili, in quanto contrastanti con le regole in materia di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio stabilite dalle disposizioni di contabilità e dalle norme regolamentari. Sottolinea come debbano segnatamente considerarsi inammissibili per estraneità rispetto al contenuto proprio del provvedimento gli identici emendamenti 5310-bis/VI/36.2 Ruggero Ruggeri e 5310-bis/VI/36.3 Patria, i quali intendono prorogare il termine entro i quali le società devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile, nonché il termine di presentazione delle domande d'iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente nell'albo delle società cooperative.
Devono inoltre considerarsi inammissibili per carenza assoluta di compensazione gli emendamenti 5310-bis/VI/33.3 Mazzocchi, il quale sopprime il secondo comma dell'articolo 33, eliminando pertanto la previsione relativa all'obbligo di tenuta dell'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture, alla quale la relazione tecnica riconosce effetti di maggior gettito, 5310-bis/VI/34.4 Mazzocchi, il quale sopprime la previsione di cui all'articolo 34, comma 13, relativa all'aggiornamento automatico delle risultanze degli studi di settore, alla quale la relazione tecnica riconosce effetti di maggior gettito, 5310-bis/VI/34.9 Mazzocchi, il quale sostituisce il comma 19 dell'articolo 34, eliminando la previsione in base alla quale è introdotta la possibilità di effettuare gli accertamenti nei confronti dei contribuenti con contabilità ordinaria senza alcuna condizione, a cui la relazione tecnica riconosce effetti di maggior gettito, 5310-bis/VI/36.22 Mazzocchi, il quale riduce la misura dell'imposta di consumo sull'energia elettrica relativamente all'energia impiegata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, 5310-bis/VI/36.26 Mazzocchi, il quale introduce dei coefficienti di calcolo per la valutazione delle rimanenze nei settori tessile dell'abbigliamento e calzaturiero, incidendo in tal modo sulla determinazione del reddito imponibile.
Invita pertanto i presentatori dei predetti emendamenti a ritirarli, ai fini di una loro eventuale riformulazione e ripresentazione presso la Commissione Bilancio.
Sottolinea inoltre come i giudizi di ammissibilità svolti in questa sede non abbiano carattere definitivo e si limitino ai profili generali di ammissibilità (presenza di una compensazione per gli emendamenti recanti oneri), senza che si effettui una valutazione compiuta con riferimento anche agli altri elementi rilevanti, quali, ad esempio, l'estraneità di materia e la sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dal emendamento.
Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalle commissioni in sede consultiva sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione bilancio.
Maurizio LEO (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 5310-bis/VI/36.18 Jannone, che dichiara di sottoscrivere, invitando altresì al ritiro di tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi, che potranno eventualmente essere ripresentati nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio.
Illustra quindi la propria proposta di relazione alla Tabella 1 del disegno di legge di bilancio, recante lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2) e la propria proposta di relazione alla Tabella 2 del disegno di legge di bilancio, recante lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3), evidenziando come tali proposte tengano largamente conto delle osservazioni svolte nel corso del dibattito.
Giorgio BENVENUTO (DS-U), preso atto del lavoro svolto dal relatore, che considera pregevole sul piano tecnico, ribadisce la sua assoluta contrarietà all'impianto generale del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio, che ha reso necessario, da parte sua, la presentazione di proposte alternative di relazione (vedi allegati 4 e 5) che illustra nelle loro linee generali.
Preannunzia la ripresentazione degli emendamenti che saranno respinti presso la V Commissione, auspicando che l'emendamento 5310-bis/VI/36.18 Jannone, di cui è cofirmatario, finalizzato a risolvere la questione relativa ad incrementare le fonti di finanziamento provato per le organizzazioni non lucrativo, tema che è oggetto di una proposta di legge a sua firma il cui esame in sede referente da parte della Commissione si è recentemente concluso, possa essere sostenuta da tutti i gruppi.
Marco STRADIOTTO (MARGH-U) ritiene utile cogliere l'occasione costituita dall'esame del disegno di legge finanziaria per chiarire in modo inequivoco la natura tributaria della Tariffa di igiene ambientale introdotta da molti comuni in luogo della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) osservando come tale qualificazione comporterebbe l'esclusione della Tariffa stessa dall'ambito di applicazione dell'IVA, eliminando in tal modo un elemento di ambiguità che sta determinando un copioso contenzioso, che giunge talvolta al vaglio della Corte di Cassazione.
Renzo PATRIA (FI) sottoscrive l'emendamento Jannone 5310-bis/VI/36.18, preannunziando il voto favorevole del proprio gruppo su di esso. Ritira inoltre tutti gli emendamenti da lui presentati, riservandosi di ripresentarli presso la Commissione Bilancio.
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottoscrive a sua volta l'emendamento Jannone 5310-bis/VI/36.18, con l'auspicio che in tal modo possa essere risolta la questione dell'incentivazione del finanziamento privato delle ONLUS sulla quale da tempo è impegnato insieme a tutta la Commissione. Sottoscrive inoltre l'emendamento 5310-bis/VI/36.2 Ruggero Ruggeri, che ritira al fine di una eventuale ripresentazione presso la Commissione Bilancio.
Gianfranco CONTE (FI) ricorda che la questione relativa alla rivalutazione dei canoni demaniali marittimi, sulla quale la Commissione è intervenuta mediante la approvazione di strumenti di indirizzo non ha ancora trovato una soluzione, auspicando che la relazione alla Commissione Bilancio affrontino tale questione, almeno per scongiurare l'applicazione del meccanismo di rivalutazione automatica dei canoni.
Maurizio LEO (AN), relatore, condivide le osservazioni del deputato Stradiotto e del deputato Conte, osservando che la questione della qualificazione giuridica della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è oggetto di una condizione della propria proposta di relazione alla Tabella 1 ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria, mentre il tema relativo alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative è affrontato specificatamente nelle premesse della medesima proposta di relazione.
Giorgio LA MALFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, nonché delle proposte di relazione.
La seduta termina alle 16.25.
ALLEGATO 1
Disegno di legge C. 5310-bis - Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311 - Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 20.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF).
1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: «pari a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.500».
Conseguentemente dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VI/20. 01. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Fluvi, Cennamo, Grandi, Pinza, Santagata.
ART. 25.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2004 e 2005. A tal fine l'apposito fondo presso il Ministero delle finanze istituito con il comma 18 dell'articolo suddetto è rifinanziato per la somma di cento milioni di euro a valere sulle somme di cui al comma 9 del presente articolo.
*5310-bis/VI/25. 1. Paola Mariani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 19 dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), si applicano anche agli investimenti effettuati negli anni 2004 e 2005. A tal fine l'apposito fondo presso il Ministero delle finanze istituito con il comma 18 dell'articolo suddetto è rifinanziato per la somma di cento milioni di euro a valere sulle somme di cui al comma 9 del presente articolo.
*5310-bis/VI/25. 2. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
ART. 26.
Sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 26.
5310-bis/VI/26. 1. Fluvi.
ART. 32.
Al comma 4 sostituire la parola: significativamente con le seguenti: almeno del 10 per cento e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
L'agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata - entro due mesi - la sussistenza dei presupposti, attiva - entro i successivi quattro mesi - il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.
Conseguentemente, al comma 8, dopo la parola: commi, aggiungere la seguente: 4.
5310-bis/VI/32. 1. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Al comma 4 dopo le parole: microzone comunali, aggiungere le seguenti: ovvero zone censuarie uniche.
5310-bis/VI/32. 2. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Al comma 5, penultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro 90 giorni dalla data della richiesta del comune.
5310-bis/VI/32. 3. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Al comma 6 sostituire le parole da: in deroga alle vigenti disposizioni fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 inserire il seguente:
Art. 38-bis.
(Copertura di oneri).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e 18 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede mediante riduzione, di tutte le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione annua è rinviata alla legge finanziaria, tabella C, dello 0,1 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
5310-bis/VI/32. 4. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è abrogato il comma 4 dell'articolo 5;
b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;
c) all'articolo 10:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione e versamento dell'imposta»;
2) i commi 1, 2 , 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, su apposito modello da presentarsi entro il termine di novanta giorni dall'inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. Ove gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell'atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all'Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell'Agenzia stessa, con esonero da parte dei soggetti passivi della presentazione della dichiarazione. La dichiarazione del soggetto passivo e la comunicazione dell'Agenzia del territorio ai comuni hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani e con l'Agenzia del territorio, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche ed alle modalità di fornitura ai comuni ove sono ubicati gli immobili dei dati rilevanti ai fini dell'imposta. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello di dichiarazione, anche congiunta, da utilizzare nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica dei dati.
2. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 15 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 15 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 15 giugno.
4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta può essere eseguito anche mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione e le modalità di rendicontazione e di versamento.
3) al comma 5 le parole da: «Al fine di» a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani organizza le relative attività strumentali» e le parole da: «con decreto» a «relativi alla riscossione» sono soppresse;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del relativo decreto di trasferimento;
d) all'articolo 11 sono abrogati i commi 5 e 6;
e) all'articolo 12, comma 1, la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «sessanta».
8-ter. All'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le azioni di controllo»;
b) è abrogata la lettera n) del comma 1;
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.
8-quater. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: «dell'articolo 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41».
8-quinquies. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati, notificati a decorrere dal 1o gennaio 2000, anche per il periodo antecedente a detta notificazione e comunque entro i termini di decadenza previsti per lo svolgimento dell'attività di accertamento, è dovuta la sola imposta o maggiore imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita.
8-sexies. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare all'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni ed all'informatizzazione degli uffici stessi.
5310-bis/VI/32. 5. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti.
5310-bis/VI/32. 6. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 41, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta con riferimento alle annualità, anche parziali decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o quella, se antecedente, in cui il fabbricato è stato comunque utilizzato. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, entro il 30 giugno 2005, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta.
5310-bis/VI/32. 7. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che per gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali diventati efficaci a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio del territorio competente, i soggetti attivi d'imposta provvedono, sulla base della rendita catastale attribuita ed entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, nonché al rimborso delle somme versate in eccedenza.
5310-bis/VI/32. 8. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità di imposta 2000 e successive.
5310-bis/VI/32. 9. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 7 è aggiunto il seguente periodo:
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
5310-bis/VI/32. 10. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'articolo 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo.
5310-bis/VI/32. 11. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modifiche nella legge 24 marzo 1993, n. 75 è così modificato:
Dopo le parole: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «di categoria catastale da A1 a A9 e le relative pertinenze con esclusione di quelle non utilizzate come civile abitazione.
5310-bis/VI/32. 12. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Al comma 9, dopo le parole: seguenti periodi aggiungere le seguenti: I comuni con proprio provvedimento regolamentare possono prevedere che.
Conseguentemente, alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 150.000;
2006: - 150.000;
2007: - 150.000.
5310-bis/VI/32. 13. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Al comma 9, dopo le parole: non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 308; aggiungere le seguenti: fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo n. 507 del 1993, e nel rispetto del disposto dell'articolo 65 del predetto decreto.
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 25.000.
5310-bis/VI/32. 14. Ruggeri.
Al comma 9, dopo le parole: non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 308; aggiungere le seguenti: fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 507 del 1993, e nel rispetto del disposto dell'articolo 65 del predetto decreto.
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 25.000.
*5310-bis/VI/32. 15. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Al comma 9, dopo le parole: non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 308, inserire le seguenti: fatte salve le agevolazioni ed esclusioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 507 del 1993, e nel rispetto del disposto dell'articolo 65 del predetto decreto.
Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 25.000.
*5310-bis/VI/32. 16. Patria, Romoli, Scherini.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole da: «per l'applicazione» fino a: «sulla pubblicità e»; i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) all'articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e»;
d) gli articoli da 5 a 17 e gli articoli da 23, 24 e 35 sono abrogati.
9-ter. Al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
e) nel comma 2 dell'articolo 38 dopo le parole: «e simili infissi di carattere stabile» inserire le parole: «e delle tende retrattili»;
f) il comma 4 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente: «4. Si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
g) all'articolo 39 è aggiunto il seguente periodo: «Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari sono solidalmente obbligati al pagamento della tassa chi dispone dell'impianto e chi utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario»;
h) la rubrica dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente: «Determinazione della tassa». I commi 1, 2 e 5 dell'articolo 42 sono abrogati;
i) il comma 6 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui vengono realizzate contemporaneamente nella stessa area occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, deve essere corrisposta solo la tassa relativa alla fattispecie che determina un importo più elevato.»;
j) l'articolo 43 è sostituito dal seguente «Art. 43 - Canone di concessione - 1. L'applicazione della tassa non esclude, fatta salva la fattispecie di cui all'articolo 46, il pagamento di un canone di concessione stabilito con regolamento in base al valore economico dell'occupazione del suolo pubblico determinato in relazione all'apporto che detta occupazione reca all'attività con essa esercitata.»;
k) l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Art. 44 - Tariffe per le occupazioni ordinarie - 1. La tariffa massima in base alla quale applicare la tassa per anno solare è pari a 60 euro per metro quadrato di superficie occupata; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa massima è pari al settanta per cento di questa.
2. La tariffa può essere maggiorata fino al 200 per cento per particolari zone del territorio comunale in relazione alla loro importanza economica; per i comuni con popolazione complessiva inferiore ai cinquemila abitanti la tariffa per tali ipotesi, può essere maggiorata fino al 50 per cento; in ogni caso, la superficie complessiva di tali zone non può superare il 30 per cento del centro abitato come determinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per le occupazioni di durata inferiore a sei mesi nel corso dell'anno, la tassa è dovuta per ogni mese in base ad una tariffa massima pari ad un sesto di quella annuale. Per occupazioni inferiori ad un mese la tariffa massima, per ogni giorno, è pari ad un sesto di quella mensile.
4. Il comune può prevedere l'applicazione di una tariffa massima pari ad un quarto di quella di cui al comma 1 per le occupazioni realizzate con passi carrabili che comportino la modifica o l'interruzione del piano stradale. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare.
5. La tassa non è dovuta per gli accessi a raso, come definiti dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a meno che venga richiesta l'occupazione del suolo pubblico per ottenere il divieto di sosta nella zona antistante il passo stesso ed il posizionamento del relativo segnale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; in questo caso la tassa è determinata in base ai criteri ed alla tariffa prevista per i passi carrabili.
6. Per le occupazioni del sottosuolo, la tariffa di cui al presente articolo è ridotta ad un quarto.
7. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, le tariffe non possono essere superiori a quelle previste dai commi 1, primo periodo, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.»;
l) l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Art. 45 - Occupazioni con mezzi pubblicitari. - 1. Le occupazioni delle aree di cui all'articolo 38, realizzate con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna sono assoggettate alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per metro quadrato di superficie dell'impianto pubblicitario nelle misure e con le modalità di cui all'articolo 44, commi 1, 2, 3 e 7. Per superfici superiori a 6 e fino a 9 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per superfici superiori a 9 metri quadrati la maggiorazione è del 100 per cento.
2. A titolo di rilascio dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni realizzate su aree private, ad eccezione di quella all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando la pubblicità risulti visibile da spazi ed aree pubbliche. Dette disposizioni si applicano altresì alla pubblicità effettuata con affissioni che non comportino occupazione, a quella realizzata con aeromobili, palloni frenati e simili; a quella effettuata all'esterno ed all'interno di veicoli pubblici ed all'esterno di veicoli privati. La tariffa massima applicabile è pari alla metà di quella stabilita al comma 1»;
m) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: «Art. 46 - Servizi a rete - 1. Per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la tassa è dovuta dal soggetto titolare dell'atto di concessione sulla base di una tariffa forfetaria di 1 euro per ogni utenza del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti in ciascun comune, con un minimo di euro 500 per comune.
2. La tassa è comprensiva degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il soggetto tenuto al pagamento della tassa ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Per le occupazioni del suolo provinciale è dovuta una tassa pari al 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2 per il numero complessivo delle utenze presenti in ciascun comune compreso nel territorio della provincia.
5. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti possono imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.»;
n) l'articolo 47 è sostituito dal seguente: «Art. 47 - Distributori di carburanti - 1. Per le occupazioni del sottosuolo comunale o provinciale con serbatoi per la distribuzione di carburanti si applica una tariffa annua di 100 euro per serbatoi di capacità complessiva non superiore a tremila litri; se i serbatoi sono di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.»;
o) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: «Art. 48 - Riduzioni - 1. La tariffa è ridotta in ogni caso almeno del 50 per cento per superfici eccedenti i mille metri quadrati.
2. La tariffa è ridotta dell'80 per cento in caso di occupazione del suolo pubblico realizzata:
a) in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
b) con spettacoli viaggianti;
c) per l'esercizio dell'attività edilizia.»;
p) nell'articolo 49, aggiungere al comma 1, dopo la lettera g), le seguenti lettere:
«g-bis) le insegne di esercizio che complessivamente per ciascuna sede adibita alla vendita di beni o alla prestazione di servizi non superino la superficie di cinque metri quadrati;
g-ter) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, limitatamente alla superficie utilizzata da tali indicazioni.»;
q) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: «Art. 50 - Dichiarazione e pagamento della tassa - 1. Prima di iniziare l'occupazione del suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune o alla provincia apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dell'occupazione. Per l'occupazione del suolo pubblico inferiore ad un mese il pagamento della tassa equivale a dichiarazione.
2. Il pagamento dell'imposta annuale può essere effettuato anche utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di eguale importo di cui la prima avente scadenza entro il 15 giugno e la seconda entro il 15 dicembre di ciascun anno; il contribuente può effettuare un unico versamento pagando l'imposta complessiva entro il 15 giugno. Il pagamento della tassa inferiore all'anno può essere effettuato con bollettino di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, o con modalità da questi stabilite, al momento del rilascio dell'atto amministrativo. Per l'occupazione del suolo pubblico che non prevede il rilascio di un atto amministrativo il pagamento della tassa deve essere effettuato contestualmente all'occupazione»;
r) nell'articolo 51 il comma 1 è abrogato; il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il comune o la provincia procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.». Nel comma 3 le parole: «terzo anno» sono sostituite dalle parole: «quinto anno». Il comma 5 è sostituito dal seguente «5. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le modalità previste dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La relativa cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine di tre anni da quando l'accertamento è divenuto definitivo.»;
s) l'articolo 52 è abrogato;
t) il comma 4 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente: «La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi della tassa è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale.»;
u) dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente «Art. 53-bis. - Sanzioni amministrative. - 1. Per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative tributarie previste nell'articolo 53, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Il comune e la provincia dispongono l'immediata rimozione degli impianti che costituiscono occupazione abusiva e delle affissioni abusive secondo le disposizioni dell'articolo 215 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con successiva notificazione di apposito verbale di contestazione a norma dell'articolo 201 del medesimo decreto legislativo. È altresì disposta l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che il messaggio sia privato di efficacia pubblicitaria.
3. Per il pagamento delle sanzioni e dei costi di rimozione dell'installazione abusiva si applica il comma 1-bis dell'articolo 39 del medesimo decreto legislativo.»;
v) l'articolo 57 è abrogato.
9-quater. Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
9-quinquies. La misura della tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere aggiornata ogni biennio con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la conferenza Stato-Città.
9-sexies. Per la prima applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e fino all'approvazione della relativa deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe previgenti per le analoghe fattispecie.
9-septies. Ai soggetti cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è attribuita la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni ove questa non sia già effettuata da altro soggetto, indicato dallo stesso articolo 52. A tal fine le condizioni contrattuali e il relativo compenso sono stabiliti d'accordo tra le parti avendo riguardo alle nuove modalità di applicazione della tassa. In ogni caso, a detti contratti, si applica il disposto dell'articolo 113, comma 15-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5310-bis/VI/32. 17. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9-ter. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
9-quater. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza di tre anni dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
9-quinquies. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
9-sexies. La misura annua degli interessi per la riscossione e per i rimborsi dei tributi locali è determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
9-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
9-octies. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9-nonies. All'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:
«e) il contratto di affidamento deve prevedere un termine massimo di durata, comprensivo di eventuali periodi di proroga, che comunque non sia superiore complessivamente ad anni dieci. A tali contratti si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
9-decies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
gli articoli 9, comma 6; 10; 51, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 71 e 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
gli articoli 11, commi 1, 2, e 2-bis; 12 dalle parole: «; il ruolo» fino a: «di sospensione» e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.
5310-bis/VI/32. 18. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa, o comunque la figura apicale, in cui è collocato detto ufficio».
9-ter. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.
9-quater. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare.
5310-bis/VI/32. 19. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Con riferimento alle entrate proprie, le regioni, le province ed i comuni, possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le proprie entrate, la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi ed affidati ai concessionari nazionali della riscossione.
9-ter. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona, senza la corresponsione degli interessi di mora, con il pagamento da parte dei debitori:
a) di una somma percentuale pari all'importo iscritto a ruolo determinata da ciascuno dei predetti enti;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dal concessionario medesimo.
9-quater. Nei 30 giorni successivi all'adozione, da parte dei predetti enti, della definizione di cui al comma 1, i concessionari della riscossione informano i debitori della possibilità di avvalersi delle agevolazioni in parola. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
5310-bis/VI/32. 20. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) al comma 2, dopo la parola «tariffa» aggiungere le seguenti parole: «avente natura tributaria»;
c) il comma 1-bis è abrogato;
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. I comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
e) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso. La riscossione spontanea può essere effettuata anche mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva è effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 mediante iscrizione a ruolo. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa.»;
f) il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. Nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed è altresì in facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.»;
g) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ed all'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
5310-bis/VI/32. 21. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5310-bis/VI/32. 22. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. I contribuenti proprietari di immobili per i quali, a decorrere dal 1o gennaio 2005, siano stipulati o rinnovati contratti di locazione ad uso di abitazione principale, che consentano ai locatari il beneficio fiscale previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 488 del 1999, in quanto redatti in base agli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, beneficiano di una deduzione fiscale, riferita al solo reddito derivante dall'immobile interessato, pari al 33 per cento dell'imponibile, applicabile alla somma della rendita catastale aggiornata e dei reddito netto derivante dal canone di locazione. In tale caso al locatario spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura fissa, cumulabile con altre detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente, pari ad euro 1.200 all'anno, purché il suddetto reddito imponibile sia pari o inferiore ad euro 40.000. Tale detrazione di imposta si applica altresì nei confronti del solo locatario, alle condizioni previste dal presente comma, nel caso in cui il locatore sia persona giuridica anche se di diritto pubblico.
Conseguentemente, alla Tabella C, nella voce Ministero dell'economia e delle finanze la previsione di spesa relativa al decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) 6.1.2.8 Agenzia delle Entrate - Capp. 3890, 3891 - 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate - Cap 7775;) è diminuita dei seguenti importi:
2005: - 1.649.400.
5310-bis/VI/32. 23.Mazzuca Poggiolini.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. Nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: «Al fine di» a: «suddette anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «Per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni e per assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani organizza le relative attività strumentali» e le parole da: «con decreto» a: «relativi alla riscossione» sono soppresse.
5310-bis/VI/32. 24. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
15-bis. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni relative alle entrate tributarie ed extra tributarie comunali, a dipendenti comunali o delle società incaricate delle operazioni, anche disgiunte, di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi delle altre entrate comunali, anche nelle procedure coattive. Il conferimento della funzione di accertamento delle violazioni comprende i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale con l'efficacia di cui all'articolo 2700 del codice civile. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza dei preposti uffici comunali.
5310-bis/VI/32. 25. Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
ART. 33.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
* 5310-bis/VI/33. 1.Paola Mariani.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
*5310-bis/VI/33. 4. Viale, Zama, Gazzara, Giudice, Taborelli, Leo, Patria.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
* 5310-bis/VI/33. 5. Romoli, Patria, Viale.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
*5310-bis/VI/33. 2.Ruggeri.
Sopprimere il comma 2.
5310-bis/VI/33. 3. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VI/33. 6. Antonio Pepe, Romoli.
ART. 34.
Sopprimere i commi da 1 a 12.
5310-bis/VI/34. 1. Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Al comma 5, dopo le parole: il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5310-bis/VI/34. 2. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Al comma 13 sopprimere le parole da: in ogni caso le risultanze fino alla fine del comma.
Conseguentemente dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Tobin tax).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 2.109 milioni di euro per l'anno 2005, in 1.023 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.157 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
3. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.
5310-bis/VI/34. 3. Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Giachetti, Ruggeri.
Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso le risultanze sino a: 31 dicembre dell'anno precedente sono abrogate.
5310-bis/VI/34. 4. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
La necessita di revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 è valutata almeno entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 250.000;
2006: - 250.000;
2007: - 250.000.
5310-bis/VI/34. 5. Paola Mariani.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
La necessità di revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 è valutata entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 250.000;
2006: - 250.000;
2007: - 250.000.
5310-bis/VI/34. 6. Romoli, Patria, Scherini.
Sostituire il comma 19 con i seguenti:
19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze».
19-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
5310-bis/VI/34. 7. Scherini, Patria, Romoli.
Sostituire il comma 19 con i seguenti:
19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
19-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
* 5310-bis/VI/34. 8. Paola Mariani.
Sostituire il comma 19 con i seguenti:
19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
19-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
* 5310-bis/VI/34. 10. Ruggeri.
Sostituire il comma 19 con i seguenti:
19. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
19-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5310-bis/VI/34. 9. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Sostituire il comma 20 con il seguente:
20. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 maggio 1999, n. 195 è aggiunto il seguente comma 3:
3. Nei periodi d'imposta diversi da quelli considerati nei commi precedenti l'adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è consentito sempreché tale adeguamento possa essere raggiunto con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra questi ultimi e i ricavi o i compensi stimati dallo studio di settore».
5310-bis/VI/34. 11. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso l'atto di recupero è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie competenti.
* 5310-bis/VI/34. 12. Paola Mariani.
Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso l'atto di recupero è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie competenti.
*5310-bis/VI/34. 13. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso l'atto di recupero è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie competenti.
*5310-bis/VI/34. 14. Giuseppe Drago, Degennaro.
Al comma 30, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Avverso l'atto di recupero è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie competenti.
*5310-bis/VI/34. 15. Patria, Romoli, Scherini.
Sopprimere il comma 34.
5310-bis/VI/34. 16.Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Sostituire il comma 34 con il seguente:
34. Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il sistema bancario.
5310-bis/VI/34. 17.Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
ART. 35.
Sopprimere i commi da 2 a 5.
5310-bis/VI/35. 1.Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Al comma 6 dopo le parole: dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, sono aggiunte le seguenti: nonché, previa assunzione in consistenza al Patrimonio dello Stato, i beni immobili richiamati dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2000 non erano utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio idrico, in quanto lasciati vuoti o dati in concessione di locazione a titolo oneroso con regolare atto formale,.
5310-bis/VI/35. 2.Ascierto.
Al comma 11, dopo le parole: successive modificazioni sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere.
5310-bis/VI/35. 3.Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
ART. 36.
Sopprimere i commi da 1 a 8.
Conseguentemente dopo l'articolo inserire i seguenti:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 466 milioni di euro per l'anno 2005, in 255 milioni di euro per l'anno 2006 e 262 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, per l'anno 2005 per 350 milioni di euro e per gli anni successivi fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 e per la restante parte relativa all'anno 2005, pari a 116 milioni di euro mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 36-ter.
2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 36-ter.
(Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico e prodotti intermedi).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.
5310-bis/VI/36. 1.Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'ultimo comma dell'articolo 223-duodecies delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005». Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005.
*5310-bis/VI/36. 2.Ruggeri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'ultimo comma dell'articolo 223-duodecies delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005». Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005.
*5310-bis/VI/36. 3.Patria, Romoli, Scherini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata al 30 per cento della quota di utili netti annuali destinata a riserva obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità della predetta riserva.
Conseguentemente, alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 200.000;
2006: - 150.000;
2007: - 150.000.
5310-bis/VI/36. 4.Saglia, Antonio Pepe.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente, alla tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VI/36. 5.Saglia, Antonio Pepe.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sopprimere il secondo periodo.
5310-bis/VI/36. 6.Maninetti, D'Agrò.
Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: In alternativa tale maggior gettito viene assicurato con i provvedimenti direttoriali di variazione delle tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.
5310-bis/VI/36. 7.Romoli, Patria, Scherini.
Al comma 17, dopo la parola: euro, aggiungere il seguente periodo: tenuto conto anche degli effetti dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.
5310-bis/VI/36. 8.Romoli, Patria, Scherini.
Dopo, il comma 18, inserire il seguente:
18-bis. Nella legge 21 novembre 2000, n. 342 all'articolo 65, comma 2, è abolito il periodo: «ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere».
5310-bis/VI/36. 9.Grandi.
Al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le parole: 6 per cento.
Conseguentemente, alla Tabella allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
5310-bis/VI/36. 10.Patria, Romoli, Scherini, Antonio Pepe.
Sopprimere i commi 20 e 21.
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 120.000;
2006: - 120.000;
3007: - 120.000.
5310-bis/VI/36. 11.Buontempo.
Al comma 20, sopprimere le parole: anche non nonché da: per l'eventuale fino alla fine del comma.
5310-bis/VI/36. 12.Patria, Romoli, Scherini, Antonio Pepe.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. È istituito inoltre un ulteriore concorso a pronostico settimanale per le corse dei cavalli individuato dall'UNIRE; con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'ulteriore concorso previsto dal presente comma.
5310-bis/VI/36. 13.Masini, Emerenzio Barbieri, Coronella, Ricciuti, Scherini, Cesaro, Cicala, Garagnani, Leccisi, Galvagno, Gioacchino Alfano, Lettieri, Tarantino, Paolo Russo, Brusco, Santulli, Licastro Scardino, Antonio Barbieri, Antonio Russo, Palmieri, Ercole, Azzolini, Moroni, Jacini.
Al comma 21, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: è istituita una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto.
5310-bis/VI/36. 14.Patria, Romoli, Scherini, Antonio Pepe.
Sopprimere il comma 23.
5310-bis/VI/36. 15.Buontempo.
Sopprimere il comma 28.
5310-bis/VI/36. 16.Buontempo.
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio;
alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.
Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2005: - 70.000.
5310-bis/VI/36. 17.Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Dopo il comma 29 inserire i seguenti:
29-bis. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, ovvero operanti nel campo della tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
29-ter. La deducibilità di cui al comma 29-bis spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
29-quater. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
29-quinquies. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
29-sexies. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
29-septies. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 29-bis, 29-ter e 29-quinquies, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
29-octies. Se la deduzione di cui al comma 29-bis risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
29-nonies. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 29-bis la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
29-decies. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 150.000;
2006: - 75.000;
2007: - 75.000.
5310-bis/VI/36. 18.Jannone, Benvenuto.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Alla nota 1) dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», aggiungere le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».
Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003)
2005: - 17.000.
5310-bis/VI/36. 19.Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. L'articolo 8 della legga 23 dicembre 1998, n. 448 non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica.
5310-bis/VI/36. 20.Saglia.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, nell'allegato I, Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico, sotto la voce «Energia elettrica», le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh» è sostituita dalla seguente: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro per kWh».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
5310-bis/VI/36. 21.Paola Mariani.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, nell'allegato I, Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico, sotto la voce «Energia elettrica», le parole: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kwh» è sostituita dalla seguente: «per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,1 centesimi di euro al kWh».
5310-bis/VI/36. 22.Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20) recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale», all'articolo 6, comma 2, lettera c), le parole: «lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh» sono sostituite dalle seguenti: «0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, rubrica relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 250.000;
2006: - 250.000;
2007: - 250.000.
5310-bis/VI/36. 23.Paola Mariani.
Al comma 43, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
Conseguentemente, sopprimere il comma 44.
5310-bis/VI/36. 24.Benvenuto, Pistone, Lettieri.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti solo per la superficie eccedente tale limite».
Conseguentemente all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003)
2005: - 25.000.
5310-bis/VI/36. 25.Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
All'articolo 36, aggiungere, in fine il seguente comma:
45-bis. All'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicando i seguenti coefficienti: a) primo anno, 100 per cento del costo; b) secondo anno, 80 per cento del costo; c) terzo anno, 60 per cento del costo; d) quarto anno, 40 per cento del costo; e) quinto anno e successivi, 20 per cento del costo. Al termine del quinto anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce "stracci".
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare una circolare che definisca i criteri per la determinazione delle giacenze per l'anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle giacenze».
5310-bis/VI/36. 26.Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Aggiungere, in fine i seguenti commi:
45-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3».
45-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:
«3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale».
5310-bis/VI/36. 27.Buontempo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
45-bis. È istituita un'imposta sulla produzione e l'importazione di bevande con aggiunta di anidride carbonica o altro gas per dare o aumentare l'effervescenza.
Sono escluse dall'imposta le acque minerali e le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 5 per cento.
L'imposta è quantificata in 0,06 euro (6 centesimo di euro) per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico con distributori.
L'imposta è dovuta dal produttore sul territorio italiano o dall'importatore per generi prodotti fuori del territorio italiano».
5310-bis/VI/36. 28.Buontempo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
45-bis. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350 è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006.»
Conseguentemente dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VI/36. 29.Stradiotto, Pinza, Santagata, Lettieri, Giachetti.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto).
1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
All'articolo 29, sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni Unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.
Dopo l'articolo 36-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 36-ter.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 36-quater.
(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5310-bis/VI/36. 01.Benvenuto, Grandi, Fluvi, Cennamo, Nannicini, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata, Pistone.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Agevolazioni per i consumi ecosostenibili).
1. Per l'anno 2005, le persone fisiche titolari di un reddito annuo non superiore ad euro 35.000 possono detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito e fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi corrisposti a banche o altri intermediati finanziari per i finanziamenti di credito al consumo destinati all'acquisto di autoveicoli, motocicli ed elettrodomestici conformi ai più avanzati standard comunitari in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono essere di importo superiore a 10.000 euro, né avere una durata complessiva superiore a tre anni e un tasso di interesse passivo superiore di 3,5 punti percentuali al tasso ufficiale di sconto praticato nel trimestre precedente l'erogazione del finanziamento.
3. I criteri e le modalità di applicazione dell'agevolazione, ivi compresa l'elencazione e le caratteristiche dei beni il cui acquisto è agevolabile, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto cori il Ministro dell'ambiente e del territorio e con il Ministro delle attività produttive.
Conseguentemente, in tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 250.000;
2006: - 150.000;
2007: - 80.000.
5310-bis/VI/36. 02.Benvenuto, Pistone, Lettieri.
Nella Tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)
2005: + 41.300.
Conseguentemente, nella Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 41.300.
5310-bis/VI/Tab. C. 1.Paola Mariani.
ALLEGATO 2
Disegno di legge C. 5310-bis. Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311. Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005 del disegno di legge C. 5311, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007», e le connesse parti del disegno di legge C. 5310-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2005)»;
rilevato come il disegno di legge finanziaria consideri contestualmente le esigenze di rilancio dello sviluppo economico con quelle di controllo dei conti pubblici, secondo gli obiettivi di stabilità e di sviluppo indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria per gli anni 2005-2008 e nella successiva Nota di aggiornamento;
evidenziato come, nonostante il perdurare di una fase economica avversa, che contraddistingue lo scenario economico dei paesi europei compresi nell'area dell'Euro, la manovra di finanza pubblica consenta il rispetto degli obiettivi di bilancio fissati nel Patto di Stabilità, senza che si determinino aggravi significativi della pressione fiscale complessiva, assicurando al contempo una crescita dell'economia in termini reali più sensibile di quella prevista per l'esercizio in corso;
sottolineato come gli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria prevedano un meccanismo automatico di controllo della crescita della spesa, analogo a quello in uso, con successo, in altri importanti Paesi europei, che può rappresentare un efficace strumento di razionalizzazione della finanza pubblica;
sottolineato come le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 31, 33, 34 e 35, relative alla disciplina fiscale del settore agricolo, introducano alcuni strumenti di sostegno in favore di tale comparto;
ravvisata la necessità, già segnalata nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, approvato il 12 maggio 2004 dalla Commissione Finanze, di affrontare il tema relativo alla riforma del sistema nazionale della riscossione dei tributi, verificando attentamente i riflessi finanziari che deriverebbero per il bilancio dello Stato sia dal mantenimento dell'assetto attuale dei servizi di riscossione, sia dal passaggio ad un diretto coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nell'attività di riscossione coattiva, rispettando in ogni caso l'esigenza di coinvolgere le associazioni rappresentative dei contribuenti e di migliorare ulteriormente la qualità dei rapporti fra fisco e contribuente;
rilevata la necessità di adottare urgenti misure normative volte a risolvere per l'anno corrente e per quelli successivi la questione concernente la definizione dei canoni demaniali marittimi;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
1. provveda la Commissione di merito, anche alla luce del disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, la quale ha sancito che il presupposto per l'assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive è costituito dalla presenza di elementi di organizzazione del capitale o del lavoro altrui, ad inserire nel disegno di legge finanziaria specifiche disposizioni volte a chiarire in via definitiva i requisiti organizzativi sulla base dei quali i lavoratori autonomi possono essere assoggettati all'imposta regionale sulle attività produttive, superando le attuali incertezze interpretative ed eliminando il notevole contenzioso già insorto in materia, nel quale l'Amministrazione finanziaria risulta prevalentemente soccombente;
2. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 6, comma 2, recante introduzione di un tetto massimo del 4,8 per cento all'incremento delle spese correnti ed alle spese in conto capitale degli enti territoriali, a rivedere il meccanismo di applicazione della disposizione, evitando di far riferimento all'andamento storico delle spese, stabilendo invece parametri oggettivi che tengano conto delle peculiarità delle singole realtà locali;
3. con riferimento all'articolo 32, comma 1, provveda la Commissione di merito a sopprimere dall'articolo 6, primo comma, lettera g-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, il riferimento ai servizi telefonici, in quanto, per ragioni di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, si limiterebbe la libertà del cliente finale di scegliere l'operatore di telecomunicazione di sua preferenza, ponendosi inoltre detta normativa in contrasto con altre normative nazionali (articolo 4 del codice delle comunicazioni) ed europee (articolo 8 della direttiva quadro 2002/21/CE);
4. con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 ad 8 dell'articolo 32, recanti parziale revisione del classamento delle unità immobiliari, provveda la Commissione di merito a specificare che tale operazione non deve necessariamente risolversi in una rivalutazione del valore catastale dell'immobile, ma deve applicarsi anche nei casi in cui l'immobile abbia subito un deprezzamento del suo valore reale;
5. con riferimento al comma 9 dell'articolo 32, il quale stabilisce che la superficie di riferimento ai fini del calcolo della TARSU non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, provveda la Commissione di merito a specificare che restano salve le agevolazioni ed esclusioni dalla tassa previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel rispetto del disposto dell'articolo 65 di tale decreto legislativo, specificando che tale meccanismo si applica anche per il calcolo della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e chiarendo inequivocabilmente la natura tributaria di tale tariffa;
6. con riferimento all'articolo 32, comma 11, il quale esclude l'applicazione di alcuni poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria relativamente ai redditi di fabbricati derivanti da locazione, provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, sostituendo il riferimento al valore catastale dell'immobile con quello all'effettivo reddito derivante dai canoni di locazione;
7. provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 15 dell'articolo 32, il quale prevede la nullità dei contratti di locazione di unità immobiliari non registrate, in quanto tale previsione appare in contrasto con le previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché con le disposizioni del codice civile in materia di nullità;
8. provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 33, comma 2, del disegno di legge finanziaria, che introduce il comma 4-bis all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il quale prevede che, entro il mese di febbraio, il contribuente presenti l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture, in quanto tale previsione rischia di ripristinare una serie di oneri burocratici, già eliminati in passato, che potrebbero risultare eccessivamente gravosi per i contribuenti senza fornire ulteriori elementi informativi utili all'Amministrazione finanziaria; in subordine, provveda la Commissione a circoscrivere l'ambito di applicazione di tale disposizione a talune categorie di contribuenti, individuate sulla base della tipologia di attività esercitata (in via esemplificativa, fornitori degli esportatori abituali, qualora si ritenga che lo richiedano le esigenze di controllo di cui al punto precedente), ovvero del volume di affari. La disposizione dovrebbe, altresì, essere coordinata con quella di cui all'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003, il quale impone che, a partire dai prossimi modelli di dichiarazione IVA, sia richiesta ai contribuenti la distinta evidenziazione delle operazioni nei confronti di titolari di partita IVA e di quelle nei confronti dei privati consumatori: sarebbe preferibile precisare meglio, in connessione alle finalità sottese all'acquisizione dei dati in parola, le modalità di fornitura degli stessi, demandandone la fissazione non già al decreto dirigenziale con il quale si approvano i modelli di dichiarazione annuale, ma, eventualmente, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui specificare i criteri definitori di distinzione tra privati e soggetti passivi, nonché le formalità contabili da osservare in vista della successiva distinta annotazione in dichiarazione annuale (non essendosi preavvertiti i contribuenti, le contabilità attuali non consentono di norma di distinguere tra acquirenti privati ed acquirenti soggetti passivi);
9. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione dei commi da 3 a 5 dell'articolo 33, i quali, allo scopo di contrastare le frodi relative all'IVA sui veicoli provenienti dagli Stati dell'Unione europea, prevedono che i soggetti di imposta che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli trasmettano attraverso lo sportello telematico dell'automobilista, entro il termine di 15 giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e i loro rimorchi acquistati e stabiliscono che i dati contenuti nella dichiarazione con la quale si esprime l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta devono essere comunicati dal cedente o dal prestatore, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, in quanto appaiono anch'essi introdurre oneri burocratici particolarmente gravosi per i contribuenti;
10. provveda la Commissione di merito a rivedere le disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 6 a 10, che introducono obblighi a carico dei soggetti che pongono in essere operazioni senza addebito di IVA nei confronti dei cosiddetti esportatori abituali, sulla base delle dichiarazioni d'intento da questi ultimi emesse. In particolare il controllo dovrebbe essere incentrato - rafforzandolo - più sulla corretta utilizzazione del plafond spendibile per acquisti senza addebito di IVA da parte degli esportatori abituali che sugli adempimenti dei fornitori di questi ultimi, spesso già in condizioni di disagio per la strutturale posizione creditoria che deriva dall'effettuazione di operazioni senza IVA;
11. provveda la Commissione di merito a rivedere la disposizione contenuta nel comma 11 dello stesso articolo 33, la quale pone in capo al cessionario, in caso di mancato versamento dell'IVA, l'obbligo al pagamento dell'imposta da parte del cedente, relativamente alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, al fine di renderla compatibile con i principi della normativa comunitaria in materia di IVA, la quale prevede che, salvo casi speciali, il riferimento per il calcolo dell'imposta sia costituito dal valore contrattuale della cessione, e non dal valore normale dei beni o servizi ceduti;
12. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 2, lettera b), a modificare tale previsione, procedendo all'esclusione dalla pianificazione fiscale concordata dei soggetti che non erano in attività al 1o gennaio 2004, così da ampliare la platea dei soggetti interessati al nuovo istituto, atteso che escludere contribuenti non in attività al 1o gennaio 2002 può rappresentare una considerevole limitazione alla fruizione della pianificazione da parte di soggetti in attività, al periodo d'imposta 2005, primo tra quelli relativi al triennio oggetto di adesione, già da quattro anni;
13. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 5, ad ampliare il termine di trenta giorni entro il quale il contribuente deve comunicare la propria adesione alla proposta di pianificazione fiscale dell'Amministrazione, portandolo ad almeno novanta giorni. Provveda, inoltre, la Commissione di merito ad individuare con maggiore precisione i criteri per individuare la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, soprattutto nei casi in cui il contribuente svolga più attività diverse, o svolga anche attività non imprenditoriali;
14. provveda la Commissione di merito, sempre con riferimento al comma 5 dell'articolo 34, comma 5, a prevedere, nei casi di contraddittorio avviato per documentare l'infondatezza della proposta inviata al contribuente, l'asseverazione a cura di un professionista abilitato circa l'effettiva sussistenza delle cause che legittimano la revisione della stessa, così da permettere agli uffici dell'Agenzia delle entrate la rapida disamina degli elementi fondanti la proposta di adesione e la relativa riformulazione;
15. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 6, ad implementare l'inibizione dei poteri di accertamento ordinariamente attribuiti all'Amministrazione finanziaria anche con riferimento a quelli esercitabili in base all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 - cosiddetti «accertamenti parziali» - salvo i casi in cui dai processi verbali di constatazione redatti e dalle segnalazioni risultino elementi che consentono di presumere condotte che integrano i requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000;
16. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, comma 10, a prevedere l'ampliamento dell'inoperabilità dell'inibizione dei poteri di accertamento e dei benefici in materia di aliquote fiscali agevolate ed esenzione dalla contribuzione previdenziale di cui al comma 6 del medesimo articolo 34, nei casi in cui vengano constatate condotte del contribuente che integrano i requisiti per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000;
17. provveda la Commissione di merito, sempre con riferimento all'articolo 34, a prevedere cause di revoca dell'accordo e dei relativi effetti per l'intero triennio nei casi in cui dall'esecuzione di un controllo risulti che il contribuente ha comunicato, per i periodi d'imposta interessati dalla pianificazione fiscale concordata, dati relativi agli studi di settore difformi da quelli reali, anche al fine di ottenere l'artificioso raggiungimento dei livelli di congruità e coerenza;
18. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del comma 13 dell'articolo 34, il quale prevede l'introduzione di un meccanismo di revisione automatico, sulla base degli indici ISTAT, delle risultanze degli studi di settore, che snaturerebbe il carattere degli studi stessi, prevedendo invece l'aggiornamento di tali studi, anche al fine di tenere conto delle effettive variazioni di redditività, in aumento o in diminuzione che possono essersi verificate nei vari settori di attività;
19. provveda la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 34, commi 17 e 18, ad eliminare le previsioni secondo cui si renderebbe possibile l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, per le medesime categorie reddituali d'impresa e di lavoro autonomo, nei casi in cui al contribuente sia stato in precedenza notificato un avviso di accertamento fondato sulle presunzioni da studi di settore o da parametri accertativi, anche oggetto di definizione tramite l'accertamento con adesione ovvero l'omessa impugnazione previsti dal decreto legislativo n. 218 del 1997;
20. con riferimento al comma 19 dell'articolo 34, provveda la Commissione di merito ad escludere che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati anche nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, senza subordinare tale possibilità ad alcuna condizione;
21. con riferimento al comma 20 dell'articolo 34, là dove modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, prevedendo l'indicazione nella dichiarazione annuale IVA dell'adeguamento agli studi di settore con riferimento a tale imposta, provveda la Commissione di merito a dare uniformità di trattamento rispetto ai parametri, e quindi a sopprimere la disposizione, ovvero ad introdurla nell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica anche per i parametri medesimi. Qualora l'indicazione permanga per i soli studi di settore, provveda comunque la Commissione di merito a specificare che l'indicazione andrà operata nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel quale è effettuato il versamento dell'IVA risultante dall'adeguamento;
22. con riferimento al comma 34 dell'articolo 34, il quale prevede che il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello F24, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di mantenere la possibilità di effettuare il versamento anche con gli strumenti già attualmente previsti, onde evitare che la previsione, oltre a diminuire il volume dei ricavi per le società concessionarie della riscossione di tale tributo, introduca un ulteriore vincolo ai comuni nell'esercizio della propria autorità impositiva, causando altresì gravi problemi in ordine alla corretta imputazione ai singoli comuni di versamenti relativi a più immobili di proprietà del medesimo contribuente situati in comuni diversi e determini ritardi nella concreta disponibilità, da parte dei comuni stessi, delle somme versate;
23. provveda la Commissione di merito a modificare il comma 37 dell'articolo 34, nel senso di prevedere che la proroga delle concessioni del servizio nazionale della riscossione attualmente in essere abbia effetto fino al 31 dicembre 2006 e non già solo fino al 31 dicembre 2005, garantendo altresì che gli investimenti, i livelli occupazionali ed il trattamento economico dei lavoratori non subiscano riduzioni, in attesa di un'ampia riforma del settore che appare non più a lungo procrastinabile;
24. provveda la Commissione di merito a riesaminare le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 36, che intende revocare, per i soggetti che pongono in essere servizi di telecomunicazione, erogazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc., la possibilità di effettuare le liquidazioni periodiche IVA ed i relativi versamenti su base trimestrale, senza corresponsione di interessi, in considerazione del fatto che il motivo per cui tali soggetti eseguono le liquidazioni e, quindi, i versamenti trimestralmente è, come è noto, storicamente dato dall'impossibilità, per tali soggetti, di effettuare tali adempimenti con cadenza mensile, attesi i numerosissimi documenti di addebito (bollette) emessi, che per taluni di essi ammontano annualmente a centinaia di milioni di bollette. Sarebbe quindi opportuno sopprimere le disposizioni ovvero modificarne la formulazione, correggendo i riferimenti normativi di cui al comma 10 e mantenendo ferma per tali contribuenti la cadenza trimestrale, senza obbligarli a processare in termini non operativamente gestibili i documenti di addebito, realizzandosi invece la mera anticipazione di cassa che la norma si propone di ottenere con un incremento, per i contribuenti in parola, della misura dell'acconto. Aumentando la misura dell'acconto IVA, per i contribuenti in parola, al 96 per cento si otterrebbe infatti, in buona approssimazione, il versamento da parte degli stessi, nel corso dell'anno, del 100 per cento dell'IVA dei primi 11 mesi e dell'88 per cento dell'IVA di dicembre (come avviene per i contribuenti mensili);
25. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del comma 17 dell'articolo 36, recante l'incremento dell'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, ripristinando la possibilità la possibilità di realizzare il maggior gettito previsto attraverso un aumento del prezzo di vendita, al fine di evitare di ridurre i volumi di vendita sul mercato legale, favorendo indirettamente il contrabbando, e conseguentemente, le attività della criminalità organizzata, e di compromettere pertanto gli obiettivi di maggiori entrate attesi;
26. provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione del comma 19 dell'articolo 36, il quale incrementa dal 3 al 10 per cento la misura del prelievo erariale sulle vincite del Lotto, in quanto tale previsione rischia di determinare una riduzione del volume delle giocate, che potrebbe pregiudicare l'obiettivo di maggior gettito atteso;
27. provveda la Commissione di merito a modificare la formulazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 36, eliminando la previsione relativa all'introduzione di una terza estrazione settimanale dell'Enalotto, ovvero stabilendo che, in ogni caso, ad ogni estrazione dell'Enalotto si accompagni indefettibilmente l'estrazione del concorso del Lotto;
28. provveda la Commissione di merito a riformulare il comma 31 dell'articolo 36, al fine di rendere permanente il regime speciale IVA per il settore agricolo, la cui vigenza è stata già più volte prorogata negli ultimi anni;
29. con riferimento ai commi 33, 34, 35 e 36 dell'articolo 36, i quali recano la proroga di agevolazioni fiscali in favore del settore agricolo e della pesca, provveda la Commissione di merito a rendere permanenti tali regimi agevolativi, già più volte prorogati nel corso degli ultimi anni.
ALLEGATO 3
Disegno di legge C. 5310-bis. Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311. Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, del disegno di legge C. 5311, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2005-2007», e le connesse parti del disegno di legge C. 5310-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2005)»;
sottolineato come le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, recanti limiti all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni, le quali incidono, secondo la documentazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche sugli stanziamenti relativi all'agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza, non debbano comunque pregiudicare la piena ed efficace operatività di tali organismi, i quali costituiscono strumento essenziale per la lotta all'evasione fiscale, il cui rafforzamento costituisce uno degli obiettivi primari del disegno di legge
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 4
Disegno di legge C. 5310-bis. Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311. Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO BENVENUTO ED ALTRI
La VI Commissione finanze,
premesso che:
la manovra di bilancio 2005 predisposta dal Governo evidenzia il carattere recessivo delle proposte in essa contenute, nonché l'illusionismo contabile e l'inganno fiscale dietro ai quali si intende celare la vera natura di molte delle norme in essa contenute;
sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e concedendo la più ampia discrezionalità all'Esecutivo di modificare in via amministrativa le residue decisioni assunte dal Parlamento in materia;
la manovra non dà risposte ai problemi più acuti del Paese, da quello del rischio di declino del sistema economico e produttivo a quello della distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro, dando risposte sbagliate alla necessaria modernizzazione del welfare;
non è ancora chiaro se, quando e come, le misure per lo sviluppo saranno inserite nella manovra;
non convincono i conti della manovra per il 2005, mentre continuano a non tornare i conti relativi al 2004; in particolare, gli aspetti critici degli andamenti di finanza pubblica per il 2004 riguardano il condono edilizio ed il concordato preventivo (le quali dovevano garantire un gettito complessivo pari a 5,6 miliardi di euro, ma che, dopo le leggi regionali che ridurranno la portata del condono, e la scarsa adesione registratasi al concordato fiscale, realizzeranno un gettito inferiore rispetto alle previsioni di 3-4 miliardi di euro); la fuoriuscita dell'Anas dal comparto delle pubbliche amministrazioni (la condizione per il nullaosta comunitario, secondo cui almeno il 50 per cento delle entrate di tale azienda sia reperito sul mercato, non si è infatti realizzata, facendo così venir meno risparmi contabilizzati circa 3 miliardi); le dismissioni di immobili (non è stata avviata l'operazione Scip 3 relativa agli immobili della Difesa e mancano all'appello 9 miliardi di euro); la manovra correttiva del luglio 2004, realizzata con il decreto - legge n. 168 del 2004 (le maggiori entrate previste pari a 7,5 miliardi, sono in dubbio dopo che anche la Relazione della Corte dei conti ha messo in luce gli effetti di trascinamento, al rialzo, del decreto cosiddetto «taglia spese» del 2002 sui conti 2003);
in sintesi, per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del deficit al 2,9 per cento mancano più di 10 miliardi di euro, e dunque il deficit per il 2004, salvo nuovi ulteriori interventi, sarà in realtà superiore al 3 per cento;
per quanto riguarda i conti del 2005 si rileva come l'andamento tendenziale da correggere sia maggiore rispetto a quello indicato dal Governo e come, pur assumendo il deficit tendenziale pari al 4,4 per cento del PIL e l'obiettivo della sua riduzione al 2,7 per cento (- 1,7 per cento), la manovra correttiva proposta, pari a 24 miliardi di euro, non sia realizzabile con le misure disposte;
la manovra di 24 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa (che, applicando il cosiddetto «metodo Brown» del tetto del 2 per cento ed il rafforzamento della Consip, determinerebbe tagli alla spesa corrente di 6,5 miliardi e tagli alla spesa in conto capitale per 3 miliardi), da entrate una tantum pari a 7 miliardi (di cui, dismissioni immobiliari dirette, e cartolarizzazioni per 6,3 miliardi), interventi di manutenzione del gettito (in realtà corrispondenti a maggiori entrate ordinarie) per 7,5 miliardi, minori interessi sul debito per 1,5 miliardi e maggiori spese per 1,5 miliardi, appare pertanto poco credibile;
il tetto del 2 per cento per le spese per il triennio 2005-2007 è in realtà un taglio molto sensibile delle disponibilità, considerando che nell'ultimo triennio le spese correnti sono aumentate annualmente del 5 per cento;
il tetto del 2 per cento si applica alla spesa complessiva delle Pubbliche amministrazioni, in relazione alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica; per il bilancio dello Stato, agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa, come ridotti dalla manovra correttiva operata con il decreto - legge n. 168 del 2004;
sono escluse dal tetto del 2 per cento le spese pensionistiche e per altre prestazioni sociali, che vengono aumentate del 3,9 per cento, né verrebbe inciso l'andamento tendenziale della spesa per il personale (con occupazione costante), con un aumento del 3,7 per cento rispetto agli ultimi rinnovi contrattuali;
su 9,5 miliardi di minori spese derivanti dall'introduzione del tetto del 2 per cento, 1,9 riguardano la spesa dei Ministeri e 7,6 devono essere risparmiati da altri enti, in particolare dagli enti territoriali: in particolare la Corte dei Conti ha specificato che il 60 per cento dei tagli determinati dal tetto del 2 per cento ricadrà sugli enti territoriali, i quali subiranno una decurtazione complessiva pari a 5,7 miliardi di euro rispetto al tendenziale;
per quanto riguarda le entrate una tantum, le indicazioni contenute nel disegno di legge finanziaria sono oltremodo generiche e rinviano alle operazioni immobiliari già disposte e da programmare, quali la cartolarizzazione relativa alla vendita di edifici pubblici (Scip 4), la vendita diretta a trattativa privata e le operazioni di lease back: quest'ultima modalità di dismissione immobiliare rappresenta una forma mascherata di indebitamento sul lungo termine, ed anche in questo caso appare inattendibile la quantificazione di 6,3 miliardi relativa alle maggiori entrate ascrivibili a tale misura, anche perché operazioni analoghe previste per l'anno 2004 non sono state ancora concluse;
le misure per la cosiddetta manutenzione del gettito, che in realtà nascondono un incremento della pressione fiscale, si articolano, per quanto riguarda gli interventi sulla tassazione degli immobili, nell'introduzione dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati catastali e i codici fiscali relativi alle utenze (luce, gas, acqua, telefono) per i nuovi contratti al fine di realizzare controlli incrociati e combattere il fenomeno degli affitti in nero; nella comunicazione all'Anagrafe tributaria delle dichiarazioni di inizio attività edile (DIA), nella richiesta del codice fiscale in tutti gli atti del settore edilizio, nella definizione di canoni di locazione minimi sulla base di parametri, nella previsione di nullità per i contratti di affitto non registrati, nell'applicazione della Tarsu sull'80 per cento della superficie catastale, in misure per fare emergere immobili non censiti e nell'introduzione dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità;
per quanto riguarda invece il settore IVA, le misure contenute nel disegno di legge finanziaria riguardano l'introduzione dell'obbligo di presentazione, in sede di comunicazione annuale IVA, dell'elenco clienti e fornitori, nella corresponsabilità dell'acquirente per l'evasione IVA, nell'introduzione dello strumento della pianificazione fiscale concordata triennale per imprenditori, artigiani e professionisti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, che comporta, tra l'altro, l'esclusione dall'accertamento, l'applicazione di un'aliquota ridotta del 4 per cento sull'extrareddito e l'esclusione dei contributi previdenziali sull'extrareddito, la revisione degli studi di settore sulla base dei dati Istat, e la reintroduzione del reato di omesso versamento di ritenute da parte di sostituti d'imposta per un importo superiore a 50mila euro annui;
per quanto riguarda le misure che tendono a limitare l'evasione e l'elusione fiscale i condoni fiscali approvati in questi ultimi tre anni di governo del centrodestra hanno ampliato l'area dell'evasione ed hanno interrotto quel rapporto fiduciario tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti che con metodo e pazienza i Governi di centrosinistra erano riusciti a riannodare;
l'aumento della Tarsu è una misura generalizzata di aumento della tassa sui rifiuti che andrebbe viceversa collegata, come nei Paesi più evoluti, all'effettiva quantità di rifiuti prodotti agevolando la raccolta differenziata dei medesimi;
la definizione di un canone di locazione minimo rischia di risolversi in un aumento degli affitti, peraltro già a livelli proibitivi: gli interventi fiscali sulle abitazioni dovrebbe invece procedere con la necessaria cautela, stante l'emergenza abitativa esistente nei grandi centri urbani;
viene reintrodotta una sorta di minimum tax per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori che ha caratteri vessatori, dopo avere, nell'ultimo triennio, consentito a tali categorie un laissez faire fiscale che rappresenta uno dei motivi delle difficoltà di bilancio attuali, passando così da un estremo all'altro;
in ogni caso il gettito atteso da queste misure (7,5 miliardi) supera di 1,5 miliardi di euro i tagli promessi, con un futuro provvedimento, all'Irap ed all'Irpef, per complessivi 6 miliardi, senza calcolare che la polizza obbligatoria contro le calamità, come attualmente prevista, rappresenta una vera e propria tassa di scopo.
la previsione di minori interessi sul debito contenuta nella Nota di aggiornamento del Dpef, presentata contestualmente al disegno di legge finanziaria, viene ridotta dal 5,3 per cento al 5,1 per cento del Pil: tale riduzione, plausibile, annulla lo spazio di manovra a disposizione del Governo per ulteriori aggiustamenti; questa somma dovrebbe in realtà essere pari a 2,8 miliardi circa, 1,3 miliardi in più rispetto a quelli utilizzati per le poche disposizioni a favore dello sviluppo contenute nel disegno di legge finanziaria (1,5 miliardi);
le misure per lo sviluppo nel loro insieme sono quantificate in appena 1,5 miliardi di euro, e sono costituite esclusivamente dall'aumento di 50 milioni della dotazione del Fondo di garanzia per la riassicurazione dei rischi da parte dell'Ismea, dalla proroga del regime speciale Iva e dell'aliquota ridotta Irap per l'agricoltura ed agevolazioni fiscali in favore della pesca, dall'agevolazione per l'acquisto di Pc per i sedicenni, per gli insegnanti e per i dipendenti pubblici, dall'aumento del contributo per l'acquisto del decoder per la Tv digitale terrestre, dalla conferma degli incentivi per la banda larga, dall'aumento del fondo di garanzia per l'innovazione tecnologica per le Pmi;
al contrario, nessuna misura riguarda la riduzione delle tasse per tutti promessa dal Governo a più riprese, (pari a 5 miliardi di riduzione dell'Irpef ed a 1 solo miliardo di riduzione dell'Irap), mentre la pressione fiscale relativa al 2004 è pari al 45,5 per cento del Pil, minore, per via dei condoni, rispetto al 46,3 per cento del 2003, ma identica rispetto a quella del biennio 2000-2001;
nonostante tali promesse la pressione fiscale viene incrementata di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo;
le maggiori entrate previste dalla pianificazione fiscale concordata presuppongono un'adesione massiccia di imprese e lavoratori autonomi alla definizione presuntiva dei loro redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria: tuttavia, stante l'esito del concordato fiscale biennale previsto per il 2004-2005 i dubbi in merito alla riuscita di tale operazione sono doverosi;
l'intervento di manutenzione del gettito in riferimento ai lavoratori autonomi è difficilmente coerente con l'intento dichiarato di ottenere prezzi scontati, o perlomeno costanti, in una situazione di domanda interna calante;
l'aumento della Tarsu e l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per i rischi catastrofali contribuiranno ulteriormente all'aumento della pressione fiscale;
in sostanza, la manovra finanziaria per il 2005 prevede l'aumento di 9 tasse e l'istituzione di due nuove tasse;
gli aumenti riguardano la Tarsu, l'addizionale Irpef regionale, l'addizionale Irpef comunale, l'aumento dal 3 al 10 per cento delle ritenute sulle vincite al gioco del Lotto, l'accisa sui tabacchi, il bollo per atti giudiziari, l'Ici (tramite rivalutazione estimi catastali), l'introduzione di una sorta di minimum tax per i lavoratori autonomi, derivante dal combinato disposto della pianificazione fiscale concordata triennale per imprenditori, artigiani e professionisti, della revisione degli studi di settore sulla base dei dati Istat, e dall'aumento delle tariffe applicabili in materia di motorizzazione;
le nuove forme di prelievo sono costituite dall'introduzione della polizza obbligatoria contro le calamità e del pedaggio sul 20 per cento delle strade gestite dall'ANAS;
per la quarta volta di seguito il Governo non prevede la restituzione del fiscal drag, che costituisce invece uno dei contenuti vincolanti della legge finanziaria indicato dalla legge che regolamenta la sessione di bilancio: anche in tal modo si realizza un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali, attraverso una vera e propria tassa occulta; analogamente, non è prevista, per il secondo anno consecutivo, l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia al TFR (un miliardo di euro di tasse in più in due anni), ed è stato altresì diminuito lo stanziamento per la restituzione dei crediti di imposta alle imprese ed ai contribuenti, il cui stock ammonta oramai a 15 miliardi di euro;
nel complesso la manovra determina incrementi del prelievo pari a 7,5 miliardi, derivanti dalla cosiddetta manutenzione del gettito, a 3-4 miliardi derivanti dagli interventi relativi alla polizza assicurativa catastrofale, alle imposte locali, ed al pedaggiamento delle strade statali, nonché tagli per 6 miliardi, comportando 4-5 miliardi di euro (10.000 miliardi delle vecchie lire) di tasse in più;
l'aspetto recessivo della manovra si dimostra ancor più evidente considerando l'annunciata riforma delle agevolazioni alle imprese e le insufficienti risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
la riforma delle agevolazioni alle imprese penalizza il Mezzogiorno e blocca gli investimenti, ed avrà effetti sostanziali, non tutti positivi, sulle politiche di sostegno allo sviluppo;
sulla base delle informazioni disponibili, la riforma dovrebbe prevedere, a decorrere dal 2005, la trasformazione di tutti gli aiuti alle imprese in finanziamenti agevolati erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, rimborsati secondo un piano di ammortamenti trentennale, accollando allo Stato, a carico degli stanziamenti delle vigenti leggi d'incentivazione, l'onere corrispondente alla differenza tra il tasso di mercato dei finanziamenti ed un tasso agevolato dello 0,50 per cento; i finanziamenti saranno alimentati attraverso un apposito fondo rotativo (pari, forse, a 10 miliardi di euro), costituito dalla Cassa tramite il risparmio postale; i meccanismi di funzionamento delle singole norme di agevolazione dovranno essere adeguati, per tener conto delle diverse modalità di calcolo e di corresponsione dell'aiuto; sui rimborsi dei finanziamenti opererebbe la garanzia dello Stato in favore della Cassa.
il nuovo meccanismo prevede, in sintesi, la trasformazione dell'onere dello Stato da onere per capitale (nella forma degli attuali contributi) in onere per interessi, l'accollo alla Cassa l'onere del reperimento della linea capitale per l'erogazione dei finanziamenti, il trasferimento dallo Stato alle imprese di una quota dell'onere finanziario (rimborso dei finanziamenti) finora sostenuto per l'erogazione dei contributi in conto capitale;
un'analisi più dettagliata della riforma potrà essere effettuata solo alla luce del contenuto del disegno di legge collegato che il Governo si accingerebbe a presentare, ma è possibile fin d'ora rilevare come, dal lato delle imprese, il nuovo meccanismo riduca fortemente l'effetto incentivante, soprattutto per le imprese meridionali: si passa infatti da un'agevolazione effettiva (equivalente sovvenzione) del 50 per cento nel Mezzogiorno (65 per cento in Calabria) ad una, stimata, del 34 per cento (l'accorciamento del periodo di ammortamento ridurrebbe ulteriormente l'intensità dell'aiuto); inoltre, la trasformazione dei contributi in finanziamenti produce un immediato peggioramento degli equilibri finanziari, in conseguenza dell'obbligo di restituzione del capitale erogato;
dal lato della finanza pubblica, invece, l'onere a carico dello Stato si riduce alla sola corresponsione degli interessi, ma, nello stesso tempo, una quota rilevante di risorse del risparmio postale viene sottratta al suo impiego istituzionale, con possibili negative ripercussioni sull'operatività della Cassa Depositi e Prestiti;
dal lato della Cassa Depositi e prestiti è ragionevole ipotizzare che le sofferenze maturate alla fine di un così ampio periodo di ammortamento (30 anni) saranno molto elevate, con conseguenti rischi di esposizione finanziaria della Cassa e del suo azionista: si rischia pertanto di realizzare risparmi per rinviare ad un momento futuroani le perdite;
per quanto riguarda il funzionamento dell'ipotizzato fondo rotativo, la rotatività del fondo stesso appare più virtuale che sostanziale, considerato che occorrono 30 anni per il completo reintegro delle somme erogate: pertanto la Cassa Depositi e Prestiti sarà costretta a reintegrare periodicamente il fondo ricorrendo a nuova provvista ogni 3/4 anni, per mantenere inalterato il valore iniziale di quest'ultimo;
dal lato del sistema creditizio la riforma elimina il problema della scarsa partecipazione finanziaria del sistema creditizio ai progetti ammessi ad agevolazione: tuttavia, invece di favorire l'utilizzo del sistema creditizio privato, si accentra l'intero volano finanziario sul sistema creditizio pubblico, senza considerare che la concentrazione presso la Cassa Depositi e Prestiti di un ammontare così consistente di finanziamenti non potrà non produrre effetti distorsivi sul regolare funzionamento del mercato creditizio e finanziario;
dal lato delle procedure amministrative il nuovo meccanismo presuppone una completa rivisitazione delle procedure amministrative di concessione ed erogazione delle agevolazioni, e comporterà quindi la necessità di rivedere integralmente i regolamenti e le circolari di attuazione, nonché, in alcuni casi, anche i contratti in essere con i soggetti privati incaricati dell'istruttoria e dell'erogazione delle agevolazioni; inoltre sarà comunque necessario notificare il nuovo meccanismo alla Commissione europea per la prescritta autorizzazione: è pertanto ragionevole ipotizzare che tutto il 2005 dovrà essere utilizzato per tale attività con conseguente blocco di qualsiasi intervento agevolativi;
dopo 26 mesi dall'inizio della stagione contrattuale 2002-2005 i contratti dei comparti Università, Ricerca, Afam, Enti articolo70, Dirigenze di tutte le aree, Medici, non sono ancora stati conclusi;
per tale motivo circa 280.000 lavoratori vedono pesantemente messo in discussione il potere di acquisto delle loro retribuzioni e vedono negato il loro diritto ad avere un contratto di lavoro; inoltre contratti già firmati, come quello della Sanità, hanno visto il loro iter ritardato da interventi della Corte dei Conti;
la conclusione di tutti i contratti è parte di un impegno esplicito assunto dal Governo nel Protocollo di intesa sul Pubblico Impiego del febbraio 2002;
il disegno di legge finanziaria per il 2005 rappresenta per le autonomie territoriali una vera e propria manovra di finanza straordinaria, in quanto le regole del patto di stabilità interno, sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi, sono, di fatto, interamente riscritte;
agli enti territoriali - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - nonché a tutti gli enti locali (province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, città metropolitane, comunità isolane, consorzi tra enti locali) si applica il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa già previsto per le pubbliche amministrazioni;
per gli enti locali, il principio generale, costituito dal limite di spesa complessivo non superiore al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2005, considerata la inapplicabilità pratica di tale criterio, viene stabilito, per l'anno 2005, come «crescita non superiore al 4,8 per cento delle spese finali, correnti e in conto capitale»; la base di calcolo è l'anno 2003, al netto delle spese di personale, delle spese derivanti da operazioni finanziarie e di quelle a favore delle altre amministrazioni pubbliche individuate in apposito elenco;
per le Regioni e le Province autonome le spese finali 2003 assunte come base di calcolo non devono tener conto della spesa sanitaria;
il limite del 2 per cento riguarda tutte le risorse disponibili, sia la competenza sia i residui, e si applica sia agli impegni che i pagamenti;
per le Regioni, la disciplina del patto di stabilità è dettata nella legislazione vigente dall'articolo 1 del decreto - legge n. 347 del 2001, il quale stabilisce, per gli anni 2003 e 2004, un limite all'incremento degli impegni di spesa e dei pagamenti relativi alle spese correnti in misura pari al tasso di inflazione programmato stabilito nel DPEF (per il 2004 l'1,7 per cento);
in base alla legislazione vigente, per le Regioni il limite all'incremento di spesa per il 2005 dovrebbe quindi essere pari alle spese - correnti e in conto capitale - del 2003, più l'inflazione programmata (1,6 per cento), sommate alle spese del 2004 più l'inflazione programmata (1,7 per cento): pertanto per il 2005, in base alle vecchie regole, la spesa non dovrebbe crescere più del 3,3 per cento, mentre il disegno di legge finanziaria stabilisce un tetto del 4,8 per cento, calcolato sulla base delle spese del 2003, determinando quindi un differenziale positivo dell'1,5 per cento;
l'introduzione di un tetto così elevato si giustifica solo se è possibile dimostrare che l'andamento tendenziale della spesa sarebbe stato molto più alto, rispetto al quale il tetto del 2 per cento rappresenti un risparmio: ciò indica che nel DPEF, anziché costruire un tendenziale in base alla legislazione vigente (che scontava un aumento del 3,3 per cento), si è dovuto necessariamente prendere atto che la dinamica della spesa era del tutto fuori controllo, e che quindi gli enti potrebbero non avere rispettato il patto di stabilità, in quanto le soglie fissate erano largamente irrealistiche;
paradossalmente, il tetto del 2 per cento applicato ai residui colpisce anche gli enti che avevano una dinamica di spesa relativamente bassa e, quindi, un indice di realizzazione della spesa piuttosto limitato;
il limite del 2 per cento ai pagamenti potrebbe anche generare onerose controversie se gli impegni contrattuali ai quali si è vincolato l'ente prevedono erogazioni con cadenze stabilite; di certo esso rallenterà i pagamenti e determinerà una lievitazione degli oneri per interessi;
particolari conseguenze negative potranno verificarsi con riferimento agli appalti di lavori, per i quali i pagamenti sono tipicamente connessi allo stato avanzamento lavori: in questi casi un rallentamento delle erogazioni finanziarie non può che determinare il rinvio, e perfino il blocco di molti lavori pubblici;
tale misura determinerà inoltre un'ulteriore crescita dei crediti della pubblica amministrazione, aggravando le conseguenze della cronica inefficienza della stessa pubblica amministrazione nel liquidare i debiti pregressi, che ha generato situazioni di illiquidità e, talora, perfino di insolvenza in aziende di fornitura di beni e di servizi che, come committenti abituali della pubblica amministrazione, possono essere definite creditori «strutturali» della stessa pubblica amministrazione;
appare evidente come il meccanismo escogitato dal Governo per il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria produca effetti deflazionistici, e quindi riduca il livello di attività economica, determinando, ad un tempo, stagnazione e inflazione;
gli effetti di stagnazione saranno determinati dal blocco dei pagamenti e degli impegni di spesa, mentre quelli inflattivi saranno generati dal fatto che gli enti potranno eccedere i limiti di crescita solo per spese di investimento nei limiti della maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe; essendo esclusa la possibilità di superare il tetto del 2 per cento per spese correnti, un'amministrazione virtuosa che intenda incrementare gli investimenti in infrastrutture dovrà prevedere un corrispondente incremento del prelievo fiscale sulle comunità locali in termini di aumenti di aliquote o di tariffe: si determinerà così un'inflazione da imposte proprio negli enti che hanno un maggiore fabbisogno di infrastrutture, quali Regioni, Province e Comuni del Mezzogiorno, enti con servizi carenti nello smaltimento dei rifiuti, nel ciclo delle acque, nella rete stradale, senza considerare la concorrenza fiscale tra territori, che in questo caso opererà con un meccanismo perequativo alla rovescia, in quanto dovranno applicare un prelievo fiscale più oneroso proprio quei territori che hanno maggiore necessità di infrastrutture (ad esempio i comuni disagiati del Mezzogiorno) e che secondo i dettami di una politica industriale «virtuosa» dovrebbero incentivare l'allocazione di attività produttive e gli investimenti esteri mediante un prelievo fiscale più vantaggioso;
appare preoccupante il criterio stabilito per la dinamica della spesa negli anni successivi, al quale non dovrà superare il 2 per cento rispetto alla spesa programmatica dell'anno precedente: ciò comporterà, in sostanza, che, indipendentemente dalla spesa effettiva riscontrata l'anno precedente - che potrebbe essere anche ben superiore al 2 per cento, per esempio, per straordinarie esigenze (calamità naturali, siccità in un territorio agricolo, forte calo delle presenze in un territorio a vocazione turistica) il limite del 2 per cento sarà sempre parametrato alla spesa «obiettivo», anche se permangono ragioni fondate per superare il limite stabilito per legge;
per gli enti locali e territoriali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti l'anno precedente c'è un aggiornamento anche delle sanzioni, in quanto essi, a decorrere dal 2006, non possono effettuare spese in misura superiore all'ammontare di spesa dell'ultimo anno in cui hanno rispettato il patto;
se l'ente è sempre stato inadempiente il limite è pari alla spesa del penultimo anno precedente l'accertamento (e quindi il 2004 se l'accertamento è nel 2006) ridotta del 10 per cento; sulla base di quest'ultima disposizione, paradossalmente, conviene agli enti compiere spese ingenti, non rispettando mai il patto, in modo che l'anno in cui si accerta il mancato rispetto dello stesso il limite di spesa sia fissato ad un livello molto alto che resta tale anche se decurtato del 10 per cento;
inoltre, le disposizioni dettate in questa materia dal disegno di legge finanziaria prevedono che tali enti non possono assumere personale, a qualsiasi titolo, né possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
sotto tale ultimo aspetto la previsione secondo la quale gli istituti di credito non possono concedere un mutuo o collocare un prestito obbligazionario senza attestazione dell'ente che accerti il rispetto del patto nell'anno precedente comporta la conseguenza paradossale che se un ente ha sempre rispettato il patto di stabilità non ottiene alcun finanziamento per gli investimenti se non l'ha rispettato l'ultimo anno, mentre se l'amministrazione ha avuto una gestione scellerata, senza mai rispettato il patto di stabilità, ma riesce a rispettarlo solo l'anno precedente la richiesta di finanziamento, ottiene tutti i mutui richiesti;
il limite all'indebitamento vigente stabilisce per le amministrazioni decentrate un ampio margine, essendo infatti fissato in misura pari al 25 per cento delle entrate annuali complessive dei primi tre titoli del bilancio dell'ente;
l'obiettivo di stabilizzazione previsto per i Comuni dalle norme, espressamente abrogate dal disegno di legge finanziaria, che finora disciplinavano il patto di stabilità, era pari al disavanzo finanziario dell'anno precedente, aumentato del tasso di inflazione programmato, e poteva pertanto essere conseguito in termini più flessibili che per le regioni, perché il disavanzo poteva essere conseguito sia agendo sulle spese, sia, a parità di spesa, sulle entrate;
con la fissazione di un rigido tetto di spesa (2 per cento) si riducono anche i margini di manovra per gli enti locali, perché non è possibile intervenire sulle entrate per mantenere il disavanzo al livello degli anni precedenti;
secondo la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria, la manovra 2005 per le Regioni e le Province autonome, fissando un tetto del 2 per cento alle uscite complessive, determina un taglio di 201 milioni di euro per il 2005, di 252 milioni per il 2006 e di 304 milioni per il 2007;
sempre secondo la relazione tecnica, per le Province e i Comuni, un incremento del 2 per cento sulle uscite complessive (al netto del personale) comporta un taglio di 1.039 milioni di euro per il 2005, 1.752 milioni per il 2006 e 2.642 milioni per il 2007;
la relazione tecnica non considera tuttavia gli effetti, in termini di taglio alla spesa, su altri enti locali pure colpiti dalle norme, quali le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità isolane, i consorzi di funzioni cui partecipano gli enti locali, per i quali non si dispongono, secondo quanto indicato dal Governo, dati di riferimento;
le comunità montane, con il medesimo tetto alla spesa, subiranno una decurtazione delle spese pari a 24 milioni di euro per il 2005, a 43 milioni per il 2006 e a 64 milioni per il 2007;
complessivamente, le autonomie locali subiscono un taglio alle spese pari a 1.270 milioni di euro per il 2005, a 2057 milioni per il 2006 ed a 3.024 milioni per il 2007;
l'articolo 22 del disegno di legge finanziaria dispone significativi interventi nel settore sanitario: secondo l'accordo Stato-Regioni dell'agosto 2001, nel 2004 il contributo dello Stato al finanziamento della sanità è di 81.837 milioni di euro (compresi 550 milioni per i rinnovi contrattuali del personale);
per il 2005 il disegno di legge finanziaria stabilisce che il contributo dello Stato al finanziamento della Sanità è pari a 88.250 milioni di euro, con un incremento, rispetto al 2004, di 6.413 milioni di euro (in termini percentuali, del 7,8 per cento); si tratta di un incremento sostanzioso, ma insufficiente a compensare la dinamica effettiva della spesa che il Governo stima, nella relazione tecnica, pari a 92.500 milioni di euro per il 2005: mancano, dunque, 4.250 milioni di euro, pari alla misura del risparmio che il Governo attribuisce alla norma;
appare quindi del tutto irrealistico stabilire un limite di incremento del 2 per cento al concorso dello Stato per il finanziamento della sanità per gli anni successivi al 2005, considerando che i costi dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) già nel 2002 hanno superato di 4,8 miliardi di euro la spesa prevista;
per ricondurre la spesa sanitaria nei limiti di una crescita del 2 per cento all'anno, il disegno di legge finanziaria prevede una nuova intesa, che condizionerà l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo dello Stato ad una serie di obblighi in base ai quali la spesa farmaceutica a carico delle Regioni (pari al 40 per cento del totale) non potrà crescere più del 16 per cento, i costi di produzione dei servizi sanitari non dovranno crescere più del 2 per cento, e le Regioni debbano garantire l'equilibrio economico-finanziario, arrivando anche a rimuovere i direttori delle Asl in caso di mancato conseguimento di tale obiettivo;
il Governo potrà attivare misure sostitutive - e quindi, in sostanza, commissariare la Regione - se questa, in presenza di un disavanzo, non abbia attivato tutti i provvedimenti necessari per la copertura;
in ogni caso, impostare il bilancio mediante un confronto con le spese effettive dell'anno precedente anziché con l'andamento tendenziale degli 8.000 capitoli di spesa, rafforza il potere contrattuale di chi vuole controllare le uscite;
la spesa sanitaria è aumentata del 34,5 per cento, quella per le pensioni del 20,1 per cento, quella per il personale del 23,7 per cento;
la spesa corrente 2005 al netto degli interessi dovrebbe essere pari a 555,6 miliardi di euro, a fronte di un valore nel 2004 pari a 535,9 miliardi, con un aumento del 3,6 per cento, pari a 19,7 miliardi in termini assoluti; con l'introduzione del tetto del 2 per cento si otterrebbe un risparmio di circa 9 miliardi, dal quale occorre tuttavia detrarre le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza), di modo che il volume di stanziamenti soggetto al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 300 miliardi, che salirebbe dai 301,3 miliardi nel 2004 ai 313,4 miliardi nel 2005, con un incremento del 4 per cento, ovvero di 12,1 miliardi: pertanto il risparmio potrebbe salire a circa 6 miliardi, riducendosi tuttavia a 5 miliardi se si escludessero le spese sanitarie (90 miliardi) dal vincolo del tetto;
il Ministero dell'economia stima che le spese non vincolate sono circa il 7 per cento del totale, a fronte di un 93 per cento che è in vario modo obbligatorio o dovuto;
constatato che per far uscire il Paese dall'attuale situazione stagnazione sarebbe invece necessario:
a) avviare - nel confronto con gli altri governi europei e con la Commissione europea - la riforma del Patto di stabilità e crescita europeo, al fine di eliminarne il carattere prociclico e di integrarne obiettivi e parametri con la strategia definita nella Conferenza intergovernativa di Lisbona del 2000;
b) invertire la tendenza alla caduta dell'avanzo primario, riportandolo entro tre anni prossimo al livello del 5 per cento, al fine di accelerare la riduzione del volume globale del debito pubblico;
c) operare la stabilizzazione della finanza pubblica senza ridurre il volume della spesa sociale in rapporto al PIL, in vista di una sua ripresa, finanziata dalla riduzione della spesa per il servizio del debito;
d) accompagnare il ritorno ad un avanzo primario attorno al 5 per cento con una accelerazione del processo di riduzione del volume globale del debito, destinando esclusivamente a questo scopo i proventi derivanti dalla valorizzazione dell'ingente attivo emerso dal conto patrimoniale dello Stato (137 per cento del PIL);
e) non procedere alla riduzione generalizzata (e socialmente squilibrata, come previsto nella legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale) della pressione fiscale prevista dal DPEF, oltre quella già prevista dal quadro tendenziale a legislazione vigente, ma governare tale riduzione per promuovere lo sviluppo (riducendo l'IRAP sugli investimenti nella ricerca), per assicurare maggiore equità sociale al sistema di prelievo (favorendo i redditi medio-bassi e le famiglie), per rendere possibile la restituzione del fiscal drag, per ridurre il cuneo contributivo, per estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia sul trattamento fiscale del TFR e rimborsare i crediti d'imposta ai contribuenti ed alle imprese;
f) utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza intergovernativa di Lisbona: ricerca, formazione, innovazione, infrastrutturazione immateriale, invecchiamento attivo, formazione continua, innalzamento del livello di partecipazione alla forza di lavoro, a partire dalle giovani donne;
g) considerare gli obiettivi di Lisbona come criteri di selezione attenta delle priorità nell'uso delle scarse risorse pubbliche;
h) definire, valutando attentamente le opere da realizzare dal punto di vista della loro sostenibilità ambientale e della loro funzionalità, un Piano infrastrutturale con priorità per il Mezzogiorno, puntando alla ottimizzazione delle reti ferroviarie ed idriche, alla realizzazione delle autostrade del mare;
i) con riferimento alle politiche ambientali, realizzare interventi per la difesa del suolo, la bonifica dei siti inquinati, l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonché prevedere adeguati incentivi per l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata alle fonti energetiche rinnovabili, in modo da promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nel rispetto degli impegni sottoscritti con il Protocollo di Kyoto;
l) riconoscere nell'agenda del Governo e, di riflesso, del Parlamento, assoluta priorità a due riforme che non comportano oneri - quella del sistema fallimentare e quella per la tutela del risparmio - e che possano essere entrambe approvate entro il primo trimestre del 2005;
m) modificare la legge che regola il fenomeno dell'immigrazione, la quale risulta gravemente penalizzante per il sistema economico;
n) finanziare, attraverso il ripristino dell'imposta di successione (come riformata dalla legge n. 488 del 1999) un selettivo intervento di sostegno delle famiglie più povere con figli minori e anziani non autosufficienti;
o) fornire maggiori garanzie previdenziali ai lavoratori più precari;
p) definire, di concerto con il sistema delle autonomie regionali e locali, un permanente Patto di stabilità e crescita interno, che abbia lo stesso carattere di stabilità e flessibilità, e che non sia modificabile né in corso di anno (come accaduto nel 2004), né da ogni legge finanziaria, né sulla base di scelte unilaterali del Governo centrale;
q) riprendere il cammino - interrotto da tre anni - del processo di liberalizzazione dei mercati chiusi e caratterizzati da situazioni di monopolio e di oligopolio;
r) ripristinare i crediti automatici di imposta per la nuova occupazione e gli investimenti nel Sud, modulandone l'applicazione secondo il volume di risorse disponibili, senza tuttavia intaccarne il carattere automatico, per dare certezza alle imprese e attrarre per questa via investimenti esterni;
s) riconoscere nell'ambito della politica di ristrutturazione e sviluppo della spesa sociale, alla costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali, capaci di sostenere l'insieme dei lavoratori nelle fasi di difficoltà,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Benvenuto, Pistone, Lettieri, Grandi, Fluvi, Tolotti, Nannicini, Coluccini, Cennamo, Nicola Rossi.
Disegno di legge C. 5310-bis. Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311. Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, del disegno di legge C. 5311, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2005-2007», e le connesse parti del disegno di legge C. 5310-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2005)»;
sottolineato come le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, recanti limiti all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni, incidono negativamente, secondo la documentazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, sugli stanziamenti relativi alle Agenzie fiscali ed alla Guardia di Finanza, compromettendone la funzionalità e la operatività nell'azione di contrasto all'evasione fiscale;
considerato altresì che si riducono gli stanziamenti per i rimborsi dei crediti d'imposta dovuti ai contribuenti ed alle imprese, e che nulla è previsto per estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia ai trattamenti di fine rapporto,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Alfiero GRANDI.
La seduta comincia alle 9.5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2004.
Roberto PINZA (MARGH-U) sottoscrive, unitamente a tutti gli altri rappresentanti del gruppo della Margherita componenti della Commissione, l'emendamento 5310 bis/VI/36.18 Jannone (vedi allegato 1), preannunziando il voto favorevole su tale emendamento, che si propone di risolvere l'importante questione relativa al finanziamento privato delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Antonio PEPE (AN) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 5310 bis/VI/36.18 Jannone, che sottoscrive.
Maurizio LEO (AN) relatore sottoscrive l'emendamento 5310 bis/VI/36.18 Jannone, dichiarando il proprio voto favorevole.
Renzo PATRIA (FI) sottoscrive l'emendamento 5310 bis/VI/36.18 Jannone, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo su tale emendamento.
Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) annunzia il proprio voto favorevole sull'emendamento 5310 bis/VI/36.18 Jannone, dichiarando di sottoscriverlo.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ringrazia tutti i gruppi presenti in Commissione per il sostegno espresso sull'emendamento 5310 bis/VI/36.18 Jannone, del quale è cofirmatario, che mira a potenziare il fenomeno degli atti di liberalità effettuate da soggetti privati in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sottolineando come tale previsione intenda incentivare il finanziamento privato di attività che rivestono un importante rilievo sociale, che spaziano dalla ricerca medica, alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, al sostegno delle persone in difficoltà, degli anziani e dei portatori di handicap. Auspica che nell'ulteriore corso dell'esame del provvedimento le forze politiche confermino il loro sostegno a tale proposta emendativi, al fine di consentirne l'approvazione. Informa inoltre che l'emendamento è stato sottoscritto anche da tutti gli altri rappresentanti del proprio gruppo componenti della Commissione
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5310 bis/VI/36.18 Jannone e respinge tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.
Antonio PEPE (AN) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate al relatore, esprimendo particolare apprezzamento per il lavoro, accurato ed analitico, svolto da quest'ultimo.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) riformula le proprie proposte di relazioni alternative (vedi allegati 2 e 3), rilevando come le modifiche ad esse apportate intendano soprattutto evidenziare l'incremento della pressione fiscale, ed in particolare dell'imposizione sulla casa determinato da numerose norme del disegno di legge finanziaria, ponendo inoltre in luce gli effetti negativi conseguenti alla mancata restituzione del fiscal drag, alla mancata sterilizzazione degli effetti dell'incremento del prezzo del petrolio, che rischiano di pregiudicare la già declinante situazione economica del Paese. Le proposte di relazione da lui predisposte sottolineano altresì l'ostilità del Governo nei confronti delle iniziative legislative finalizzate ad incrementare gli strumenti di tutela dei risparmiatori e l'inerzia assoluta rispetto al grave problema degli incrementi dei costi dei servizi bancari ed assicurativi. Ritiene infine opportuno rimarcare l'esigenza di attuare al più presto la riforma delle professioni e del settore dell'energia, di rivedere i meccanismi di tassazione sui redditi da pensione e sulla previdenza complementare, nonché di assicurare una più coerente applicazione del principio di sussidiarietà anche in campo fiscale, in particolare per quanto riguarda il finanziamento privato delle ONLUS.
Preannunzia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, che pure contengono numerose considerazioni meritevoli di apprezzamento.
Roberto PINZA (MARGH-U) ribadisce il giudizio negativo già espresso sulla manovra di politica economica delineata dal Governo, che appare del tutto inadeguata ad affrontare la complessa congiuntura economica e finanziaria del Paese, dichiarando il voto contrario del proprio Gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, pur ritenendo che in esse siano contenute alcune indicazioni condivisibili.
Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) esprime un giudizio fortemente negativo sulla manovra finanziaria predisposta dal Governo, la quale appare assolutamente inconsistente nei contenuti e introduce nuovi strumenti di entrata che considera del tutto aleatorio. In tale prospettiva, ritiene che, per assicurare la tenuta degli equilibri di finanza pubblica, il Governo si troverà costretto a realizzare ulteriori misure di riduzione della spesa, incidendo su diritti fondamentali quali quello alla salute e allo studio.
Per quanto riguarda gli interventi sulla finanza locale, rileva come l'introduzione indiscriminata di limiti all'incremento delle spese delle regioni e degli enti locali, unitamente alla possibilità, per questi ultimi, di incrementare le addizionali a tributi erariali, comporterà un ulteriore incremento della pressione fiscale in danno dei contribuenti.
Considera inoltre negativamente le misure volte ad incrementare in maniera indiscriminata il prelievo sui lavoratori autonomi, evidenziando come tali previsioni rischino di colpire innanzitutto i giovani che per la prima volta si affacciano nel mondo del lavoro, i quali, nella maggior parte dei casi, sono impiegati con contratti di collaborazione o con contratti di consulenza.
Sottolinea altresì come il disegno di legge finanziaria non contenga misure concrete per il sostegno allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'incentivazione all'innovazione ed alla ricerca, che invece costituiscono elementi essenziali per superare la fase di stagnazione nella quale si trova il Paese e per agganciare la ripresa economia che sta invece coinvolgendo gli altri Paesi dell'Unione europea.
Preannuncia quindi il proprio voto contrario sulle proposte di relazione del relatore, pur apprezzando alcuni dei rilievi in esse contenuti.
Renzo PATRIA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulle proposte di relazione formulate dal relatore, che ringrazia per il notevole lavoro svolto.
La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con condizioni sulla Tabella n. 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, e la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Nomina quindi il deputato Leo relatore presso la Commissione Bilancio.
Alfiero GRANDI, presidente, avverte che le proposta alternative di relazione saranno inviate alla Commissione Bilancio come relazioni di minoranza.
La seduta termina alle 9.15
Disegno di legge C. 5310-bis - Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311 - Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
EMENDAMENTO APPROVATO
All'articolo 36, dopo il comma 29 inserire i seguenti:
29-bis. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali, ovvero operanti nel campo della tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
29-ter. La deducibilità di cui al comma 29-bis spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
29-quater. Lo scopo solidaristico o sociale dell'ente beneficiario delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
29-quinquies. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
29-sexies. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
29-septies. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 29-bis, 29-ter e 29-quinquies, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
29-octies. Se la deduzione di cui al comma 29-bis risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
29-novies. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 29-bis la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
29-decies. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».
Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 150.000;
2006: - 75.000;
2007: - 75.000.
5310 bis/VI/36.18.Jannone, Benvenuto, Antonio Pepe, Pinza, Patria, Maurizio Leo, Pistone, Lettieri, Grandi, Agostini, Santagata, Cennamo, Stradiotto, Cennamo, Fluvi, Crisci, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Giachetti.
ALLEGATO 2
Disegno di legge C. 5310-bis. Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311. Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005.
RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO BENVENUTO ED ALTRI
La VI Commissione Finanze,
premesso che:
la manovra di bilancio 2005 predisposta dal Governo evidenzia il carattere recessivo delle proposte in essa contenute, nonché l'illusionismo contabile e l'inganno fiscale dietro ai quali si intende celare la vera natura di molte delle norme in essa contenute; in particolare, lo sminuzzamento delle imposte (attraverso la crescita dei tributi locali), la vendita dei demani, l'inclusione di tasse ed imposte nei prezzi dei prodotti e dei servizi, i prestiti pubblici, l'occultamento abile degli effetti dell'imposta, le false promesse di attenuazione o abolizione delle imposte sono le caratteristiche della manovra economica che si sostanzia in una politica di illusioni, anzi soprattutto di illusionismo;
sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e concedendo la più ampia discrezionalità all'Esecutivo di modificare in via amministrativa le residue decisioni assunte dal Parlamento in materia;
la manovra non dà risposte ai problemi più acuti del Paese, da quello del rischio di declino del sistema economico e produttivo a quello della distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro, dando risposte sbagliate alla necessaria modernizzazione del welfare;
non è ancora chiaro se, quando e come, le misure per lo sviluppo saranno inserite nella manovra;
non convincono i conti della manovra per il 2005, mentre continuano a non tornare i conti relativi al 2004; in particolare, gli aspetti critici degli andamenti di finanza pubblica per il 2004 riguardano il condono edilizio ed il concordato preventivo (le quali dovevano garantire un gettito complessivo pari a 5,6 miliardi di euro, ma che, dopo le leggi regionali che ridurranno la portata del condono, e la scarsa adesione registratasi al concordato fiscale, realizzeranno un gettito inferiore rispetto alle previsioni di 3-4 miliardi di euro); la fuoriuscita dell'Anas dal comparto delle pubbliche amministrazioni (la condizione per il nullaosta comunitario, secondo cui almeno il 50 per cento delle entrate di tale azienda sia reperito sul mercato, non si è infatti realizzata, facendo così venir meno risparmi contabilizzati circa 3 miliardi); le dismissioni di immobili (non è stata avviata l'operazione Scip 3 relativa agli immobili della Difesa e mancano all'appello 9 miliardi di euro); la manovra correttiva del luglio 2004, realizzata con il decreto - legge n. 168 del 2004 (le maggiori entrate previste pari a 7,5 miliardi, sono in dubbio dopo che anche la Relazione della Corte dei conti ha messo in luce gli effetti di trascinamento, al rialzo, del decreto cosiddetto «taglia spese» del 2002 sui conti 2003);
in sintesi, per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento del deficit al 2,9 per cento mancano più di 10 miliardi di euro, e dunque il deficit per il 2004, salvo nuovi ulteriori interventi, sarà in realtà superiore al 3 per cento;
per quanto riguarda i conti del 2005 si rileva come l'andamento tendenziale da correggere sia maggiore rispetto a quello indicato dal Governo e come, pur assumendo il deficit tendenziale pari al 4,4 per cento del PIL e l'obiettivo della sua riduzione al 2,7 per cento (- 1,7 per cento), la manovra correttiva proposta, pari a 24 miliardi di euro, non sia realizzabile con le misure disposte;
la manovra di 24 miliardi di euro, costituita da interventi di riduzione della spesa (che, applicando il cosiddetto «metodo Brown» del tetto del 2 per cento ed il rafforzamento della Consip, determinerebbe tagli alla spesa corrente di 6,5 miliardi e tagli alla spesa in conto capitale per 3 miluiardi), da entrate una tantum pari a 7 miliardi (di cui, dismissioni immobiliari dirette, e cartolarizzazioni per 6,3 miliardi), interventi di manutenzione del gettito (in realtà corrispondenti a maggiori entrate ordinarie) per 7,5 miliardi, minori interessi sul debito per 1,5 miliardi e maggiori spese per 1,5 miliardi, appare pertanto poco credibile;
il tetto del 2 per cento per le spese per il triennio 2005-2007 è in realtà un taglio molto sensibile delle disponibilità, considerando che nell'ultimo triennio le spese correnti sono aumentate annualmente del 5 per cento;
il tetto del 2 per cento si applica alla spesa complessiva delle Pubbliche amministrazioni, in relazione alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica; per il bilancio dello Stato esso si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa, come ridotti dalla manovra correttiva operata con il decreto - legge n. 168 del 2004;
sono escluse dal tetto del 2 per cento le spese pensionistiche e per altre prestazioni sociali, che vengono aumentate del 3,9 per cento, né verrebbe inciso l'andamento tendenziale della spesa per il personale (con occupazione costante), con un aumento del 3,7 per cento rispetto agli ultimi rinnovi contrattuali;
su 9,5 miliardi di minori spese derivanti dall'introduzione del tetto del 2 per cento, 1,9 riguardano la spesa dei Ministeri e 7,6 devono essere risparmiati da altri enti, in particolare dagli enti territoriali: in particolare la Corte dei Conti ha specificato che il 60 per cento dei tagli determinati dal tetto del 2 per cento ricadrà sugli enti territoriali, i quali subiranno una decurtazione complessiva pari a 5,7 miliardi di euro rispetto al tendenziale;
in ogni caso, impostare il bilancio mediante un confronto con le spese effettive dell'anno precedente anziché con l'andamento tendenziale degli 8.000 capitoli di spesa, rafforza il potere contrattuale di chi vuole controllare le uscite, mentre ora l'onere della prova grava sui ministeri che intrendono spendere più del tetto di spesa fissato;
negli ultimi 5 anni (2000-2004), eccetto la spesa per interessi (-1,2 per cento) e le spese in conto capitale (10,2 per cento), che da sole rappresentano un quinto circa della spesa pubblica complessiva, tutte le uscite hanno superato l'inflazione (10,6 per cento), ed il tasso di l'incremento del Pil (15,7 per cento).
la spesa sanitaria è aumentata del 34,5 per cento, quella per le pensioni del 20,1 per cento, quella per il personale del 23,7 per cento;
la spesa corrente 2005 al netto degli interessi dovrebbe essere pari a 555,6 miliardi di euro, a fronte di un valore nel 2004 pari a 535,9 miliardi, con un aumento del 3,6per cento, pari a 19,7 miliardi in termini assoluti; con l'introduzione del tetto del 2 per cento si otterrebbe un risparmio di circa 9 miliardi, dal quale occorre tuttavia detrarre le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza), di modo che il volume di stanziamenti soggetto al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 300 miliardi, che salirebbe dai 301,3 miliardi nel 2004 ai 313,4 miliardi nel 2005, con un incremento del 4 per cento, ovvero di 12,1 miliardi: pertanto il risparmio potrebbe salire a circa 6 miliardi, riducendosi tuttavia a 5 miliardi se si escludessero le spese sanitarie (90 miliardi) dal vincolo del tetto;
il Ministero dell'economia stima che le spese non vincolate sono circa il 7 per cento del totale, a fronte di un 93 per cento che è in vario modo obbligatorio o dovuto;
per quanto riguarda le entrate una tantum, le indicazioni contenute nel disegno di legge finanziaria sono oltremodo generiche e rinviano alle operazioni immobiliari già disposte e da programmare, quali la cartolarizzazione relativa alla vendita di edifici pubblici (Scip 4), la vendita diretta a trattativa privata e le operazioni di lease back : quest'ultima modalità di dismissione immobiliare rappresenta una forma mascherata di indebitamento sul lungo termine, ed anche in questo caso appare inattendibile la quantificazione di 6,3 miliardi relativa alle maggiori entrate ascrivibili a tale misura, anche perché operazioni analoghe previste per l'anno 2004 non sono state ancora concluse;
le misure per la cosiddetta manutenzione del gettito, che in realtà nascondono un incremento della pressione fiscale, si articolano, per quanto riguarda gli interventi sulla tassazione degli immobili, nell'introduzione dell'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati catastali e i codici fiscali relativi alle utenze (luce, gas, acqua, telefono) per i nuovi contratti al fine di realizzare controlli incrociati e combattere il fenomeno degli affitti in nero; nella comunicazione all'Anagrafe tributaria delle dichiarazioni di inizio attività edile (DIA), nella richiesta del codice fiscale in tutti gli atti del settore edilizio, nella definizione di canoni di locazione minimi sulla base di parametri, nella previsione di nullità per i contratti di affitto non registrati, nell'applicazione della Tarsu sull'80 per cento della superficie catastale, in misure per fare emergere immobili non censiti e nell'introduzione dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità;
per quanto riguarda invece il settore IVA, le misure contenute nel disegno di legge finanziaria riguardano l'introduzione dell'obbligo di presentazione, in sede di comunicazione annuale IVA, dell'elenco clienti e fornitori, nella corresponsabilità dell'acquirente per l'evasione IVA, nell'introduzione dello strumento della pianificazione fiscale concordata triennale per imprenditori, artigiani e professionisti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, che comporta, tra l'altro, l'esclusione dall'accertamento, l'applicazione di un'aliquota ridotta del 4 per cento sull'extrareddito e l'esclusione dei contributi previdenziali sull'extrareddito, la revisione degli studi di settore sulla base dei dati Istat, e la reintroduzione del reato di omesso versamento di ritenute da parte di sostituti d'imposta per un importo superiore a 50mila euro annui;
per quanto riguarda le misure che tendono a limitare l'evasione e l'elusione fiscale i condoni fiscali approvati in questi ultimi tre anni di governo del centrodestra hanno ampliato l'area dell'evasione ed hanno interrotto quel rapporto fiduciario tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti che con metodo e pazienza i Governi di centrosinistra erano riusciti a riannodare;
l'aumento della Tarsu è una misura generalizzata di aumento della tassa sui rifiuti che andrebbe viceversa collegata, come nei Paesi più evoluti, all'effettiva quantità di rifiuti prodotti agevolando la raccolta differenziata dei medesimi;
la definizione di un canone di locazione minimo rischia di risolversi in un aumento degli affitti, peraltro già a livelli proibitivi: gli interventi fiscali sulle abitazioni dovrebbe invece procedere con la necessaria cautela, stante l'emergenza abitativa esistente nei grandi centri urbani;
viene reintrodotta una sorta di minimum tax per i lavoratori autonomi e per gli imprenditori che ha caratteri vessatori, dopo avere, nell'ultimo triennio, consentito a tali categorie un laissez faire fiscale che rappresenta uno dei motivi delle difficoltà di bilancio attuali, passando così da un estremo all'altro;
in ogni caso il gettito atteso da queste misure (7,5 miliardi) supera di 1,5 miliardi di euro i tagli promessi, con un futuro provvedimento, all'Irap ed all'Irpef, per complessivi 6 miliardi, senza calcolare che la polizza obbligatoria contro le calamità, come attualmente prevista, rappresenta una vera e propria tassa di scopo.
la previsione di minori interessi sul debito contenuta nella Nota di aggiornamento del Dpef, presentata contestualmente al disegno di legge finanziaria, viene ridotta dal 5,3 per cento al 5,1 per cento del Pil: tale riduzione, plausibile, annulla lo spazio di manovra a disposizione del Governo per ulteriori aggiustamenti; questa somma dovrebbe in realtà essere pari a 2,8 miliardi circa, 1,3 miliardi in più rispetto a quelli utilizzati per le poche disposizioni a favore dello sviluppo contenute nel disegno di legge finanziaria (1,5 miliardi);
le misure per lo sviluppo nel loro insieme sono quantificate in appena 1,5 miliardi di euro, e sono costituite esclusivamente dall'aumento di 50 milioni della dotazione del Fondo di garanzia per la riassicurazione dei rischi da parte dell'Ismea, dalla proroga del regime speciale Iva e dell'aliquota ridotta Irap per l'agricoltura ed agevolazioni fiscali in favore della pesca, dall'agevolazione per l'acquisto di Pc per i sedicenni, per gli insegnanti e per i dipendenti pubblici, dall'aumento del contributo per l'acquisto del decoder per la Tv digitale terrestre, dalla conferma degli incentivi per la banda larga, dall'aumento del fondo di garanzia per l'innovazione tecnologica per le Pmi;
al contrario, nessuna misura riguarda la riduzione delle tasse per tutti promessa dal Governo a più riprese, (pari a 5 miliardi di riduzione dell'Irpef ed a 1 solo miliardo di riduzione dell'Irap), mentre la pressione fiscale relativa al 2004 è pari al 45,5 per cento del Pil, minore, per via dei condoni, rispetto al 46,3 per cento del 2003, ma identica rispetto a quella del biennio 2000-2001;
nonostante tali promesse la pressione fiscale viene incrementata di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dai lavoratori autonomi;
le maggiori entrate previste dalla pianificazione fiscale concordata presuppongono un'adesione massiccia di imprese e lavoratori autonomi alla definizione presuntiva dei loro redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria: tuttavia, stante l'esito del concordato fiscale biennale previsto per il 2004-2005 i dubbi in merito alla riuscita di tale operazione sono doverosi;
l'intervento di manutenzione del gettito in riferimento ai lavoratori autonomi è difficilmente coerente con l'intento dichiarato di ottenere prezzi scontati, o perlomeno costanti, in una situazione di domanda interna calante;
l'aumento della Tarsu e l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per i rischi catastrofali contribuiranno ulteriormente all'aumento della pressione fiscale;
in sostanza, la manovra finanziaria per il 2005 prevede l'aumento di 9 tasse e l'istituzione di due nuove tasse;
gli aumenti riguardano la Tarsu, l'addizionale Irpef regionale, l'addizionale Irpef comunale, l'aumento dal 3 al 10 per cento delle ritenute sulle vincite al gioco del Lotto, l'accisa sui tabacchi, il bollo per atti giudiziari, l'Ici (tramite rivalutazione estimi catastali), l'introduzione di una sorta di minimum tax per i lavoratori autonomi, derivante dal combinato disposto della pianificazione fiscale concordata triennale per imprenditori, artigiani e professionisti, della revisione degli studi di settore sulla base dei dati Istat, e dall'aumento delle tariffe applicabili in materia di motorizzazione terrestre e navale, quali patenti, certificazioni, duplicati e revisioni;
le nuove forme di prelievo sono costituite dall'introduzione della polizza obbligatoria contro le calamità e del pedaggio sul 20 per cento delle strade gestite dall'ANAS;
in particolare triplicano le imposte sulla casa, con un vero e proprio effetto domino determinato dall'incremento delle rendite previsto dal disegno di legge finanziaria; il cambiamento previsto della categoria catastale dell'immobile (per esempio da A3 ad A2) porterà ad un conseguente aumento dell'imponibile per i singoli immobili; gli immobili interessati sono, secondo le stime, 400.000, e gli effetti sui tributi sulle compravendite (se si denuncia il valore catastale minimo per non avere accertamenti fiscali) e sull'IRPEF determinano un aggravio che va dal 42 per cento (da A3 ad A2), al 70 per cento (da A4 ad A3), fino 140 per cento (da A4 ad A2);
per la quarta volta di seguito il Governo non prevede la restituzione del fiscal drag, che costituisce invece uno dei contenuti vincolanti della legge finanziaria indicato dalla legge che regolamenta la sessione di bilancio: anche in tal modo si realizza un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali, attraverso una vera e propria tassa occulta; analogamente, non è prevista, per il secondo anno consecutivo, l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia al TFR (un miliardo di euro di tasse in più in due anni), ed è stato altresì diminuito lo stanziamento per la restituzione dei crediti di imposta alle imprese ed ai contribuenti, il cui stock ammonta oramai a 15 miliardi di euro;
nel complesso la manovra determina incrementi del prelievo pari a 7,5 miliardi, derivanti dalla cosiddetta manutenzione del gettito, a 3-4 miliardi derivanti dagli interventi relativi alla polizza assicurativa catastrofale, alle imposte locali, ed al pedaggiamento delle strade statali, nonché tagli per 6 miliardi, comportando 4-5 miliardi di euro (10.000 miliardi delle vecchie lire) di tasse in più;
l'indice della «miseria fiscale», elaborato dalla rivista specializzata americana Forbes colloca l'Italia al 47o posto sui 51 paesi considerati: in una posizione peggiore si trovano solo Francia, Belgio, Svezia e Cina; il Paese occupa la posizione nella classifica sull'indice di «felicità fiscale»: confrontando quanto rimane nelle tasche di un lavoratore italiano con famiglia monoreddito di 50 mila euro l'anno e 2 figli, ai cittadini italiani ed alla sua famiglia ne restano solo 31 mila.
i crediti d'imposta non restituiti alle famiglie e delle imprese hanno raggiunto i 20 miliardi di euro, pari ad oltre un punto del PIL, i tempi medi per ottenere un rimborso sono aumentati a 8,3 anni ed è ancora inattuata la previsione dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede sin dall'anno di imposta 2002 la compensazione tra crediti e debiti delle obbligazioni tributarie;
nel 2003, grazie ai condoni ed alle tasse occulte (come l'aumento del prelievo sul TFR e la mancata restituzione del fiscal drag) la pressione fiscale ha raggiunto il 46,3 per cento (un punto in più del livello al quale l'aveva lasciata il centro sinistra), con un incremento delle entrate del 3,5 per cento. La tendenza all'aumento della pressione fiscale non si è arrestata nel 2004: l'incremento è stato del 3,7 per cento, con una incidenza maggiore per l'IRPEF (prevalentemente quindi per pensionati e lavoratori dipendenti) che ha registrato un incremento del 5 per cento; anche le imposte indirette sono aumentate (3,3 per cento), con una concentrazione prevalente sull'IVA per i prodotti petroliferi;
sono crollati i bonus alle aziende per gli investimenti e per l'occupazione, con conseguenze per le famiglie ed il lavoro; rispetto al 2002 le agevolazioni sono passate da 1.880 milioni di euro a 730, con una riduzione del 60 per cento dei benefici: in sostanza è stato accolto solo il 28 per cento delle richieste, e nel 2004 c'è stata una ulteriore drastica riduzione del 50 per cento;
per quanto riguarda l'IRPEF, il prelievo occulto ha riguardato: l'incremento della tassazione sul TFR, passato dal 18 al 23 per cento (maggiori entrate in due anni di 1 miliardo di euro a carico di una platea di 800.000 lavoratori, concentrati prevalentemente al Nord), la «deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione» con la no-tax area (ci sono tre distinte tipologie di contribuenti: valore massimo teorico di 7.500 euro per i dipendenti, 7.000 euro per i pensionati e 4.500 euro per gli autonomi) ha determinato una crescita del prelievo marginale (aumento dell'imposta rispetto all'aumento del reddito) ben più elevato di quello desumibile dal puro e semplice andamento delle curve delle aliquote legali, la mancata restituzione del drenaggio fiscale, che si realizza attraverso il mancato adeguamento delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni all'inflazione;
negli ultimi tre anni l'indice d'inflazione per il calcolo del drenaggio fiscale ha subito una variazione del 2,8 per cento, del 2,4 per cento e del 2,6 per cento senza che il Governo provvedesse, nelle Leggi finanziarie per il 2002, 2003 e 2004, a operare la restituzione; anche il disegno di legge finanziaria per il 2005 non contiene indicazioni al riguardo, mentre sono stati invece annullati gli sgravi fiscali previsti dalla legge finanziaria per il 2001 varata dal Governo di centrosinistra per il biennio successivo, tesi a limitare gli effetti del drenaggio fiscale: ciò ha significato una riduzione del reddito familiare di 3,8 miliardi di euro, colpendo 25 milioni di cittadini e 16 milioni di famiglie, mentre altri 2 miliardi sono da mettere in conto per il 2005;
per quanto riguarda l'IVA, la mancata sterilizzazione dell'imposta sull'aumento dei prodotti petroliferi (benzina, gasolio, ecc.) ha un effetto perverso: man mano che cresce il costo industriale del petrolio c'è una sorta di «tangente» per il fisco che è determinata da un prelievo aggiuntivo pari al 20 per cento del maggiore costo di produzione;
a tutto ciò si aggiunge l'ostilità che si è sinora espressa sulle iniziative legislative a favore dei risparmiatori; nonostante la demagogia sparsa a piene mani, il Governo ha boicottato tutte le proposte di legge volte ad adottare misure concrete per assicurare trasparenza e correttezza, individuando le responsabilità e risarcendo i truffati. Il panorama è sconcertante, in quanto ci sono 825.000 risparmiatori ingannati e danneggiati: 450.000 per 14 miliardi di euro sul crack dei bond argentini, 35.000 per 1 miliardo e 250 milioni di euro per i bond Cirio, 135.000 per 10 miliardi di euro per i bond Parmalat, 73.500 per 10 miliardi di euro per i bond Bipop Carire, 100.000 per 1 miliardo e 350 milioni di euro per i bond My Way e 4 You, 6.500 per 250 milioni di euro per i bond Giacomelli, 25.000 per 350 milioni di euro per i bond Finmatica.
la politica del Governo appare inoltre assolutamente «piratesca» nei confronti dei costi nel campo dei servizi bancari ed assicurativi, che nel 2004, nonostante gli appelli della stessa Banca d'Italia, sono vertiginosamente aumentati, triplicandosi o quadruplicandosi;
anche l'andamento del prezzo del petrolio ha avuto nel 2004 conseguenze negative sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla stessa competitività delle imprese. Si può calcolare in un 8 per cento l'aumento dei costi riferito all'aumento della benzina (più 12 per cento), del gasolio (più 12,5 per cento), sul riscaldamento, sui trasporti pubblici e privati, sulle tariffe elettriche, sull'agricoltura, sull'utilizzo dell'energia: sui prezzi lo Stato lucra l'IVA. Nonostante le denunce delle associazioni dei consumatori, non si è voluto sterilizzare, come è avvenuto nel passato, l'aumento dell'IVA, con effetti disastrosi sull'inflazione;
l'aspetto recessivo della manovra si dimostra ancor più evidente considerando l'annunciata riforma delle agevolazioni alle imprese e le insufficienti risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
la riforma delle agevolazioni alle imprese penalizza il Mezzogiorno e blocca gli investimenti, ed avrà effetti sostanziali, non tutti positivi, sulle politiche di sostegno allo sviluppo;
sulla base delle informazioni disponibili, la riforma dovrebbe prevedere, a decorrere dal 2005, la trasformazione di tutti gli aiuti alle imprese in finanziamenti agevolati erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, rimborsati secondo un piano di ammortamenti trentennale, accollando allo Stato, a carico degli stanziamenti delle vigenti leggi d'incentivazione, l'onere corrispondente alla differenza tra il tasso di mercato dei finanziamenti ed un tasso agevolato dello 0,50 per cento; i finanziamenti saranno alimentati attraverso un apposito fondo rotativo (pari, forse, a 10 miliardi di euro), costituito dalla Cassa tramite il risparmio postale; i meccanismi di funzionamento delle singole norme di agevolazione dovranno essere adeguati, per tener conto delle diverse modalità di calcolo e di corresponsione dell'aiuto; sui rimborsi dei finanziamenti opererebbe la garanzia dello Stato in favore della Cassa.
il nuovo meccanismo prevede, in sintesi, la trasformazione dell'onere dello Stato da onere per capitale (nella forma degli attuali contributi) in onere per interessi, l'accollo alla Cassa l'onere del reperimento della linea capitale per l'erogazione dei finanziamenti, il trasferimento dallo Stato alle imprese di una quota dell'onere finanziario (rimborso dei finanziamenti) finora sostenuto per l'erogazione dei contributi in conto capitale;
un'analisi più dettagliata della riforma potrà essere effettuata solo alla luce del contenuto del disegno di legge collegato che il Governo si accingerebbe a presentare, ma è possibile fin d'ora rilevare come, dal lato delle imprese, il nuovo meccanismo riduca fortemente l'effetto incentivante, soprattutto per le imprese meridionali: si passa infatti da un'agevolazione effettiva (equivalente sovvenzione) del 50 per cento nel Mezzogiorno (65 per cento in Calabria) ad una, stimata, del 34 per cento (l'accorciamento del periodo di ammortamento ridurrebbe ulteriormente l'intensità dell'aiuto); inoltre, la trasformazione dei contributi in finanziamenti produce un immediato peggioramento degli equilibri finanziari, in conseguenza dell'obbligo di restituzione del capitale erogato;
dal lato della finanza pubblica, invece, l'onere a carico dello Stato si riduce alla sola corresponsione degli interessi, ma, nello stesso tempo, una quota rilevante di risorse del risparmio postale viene sottratta al suo impiego istituzionale, con possibili negative ripercussioni sull'operatività della Cassa Depositi e Prestiti;
dal lato della Cassa Depositi e prestiti è ragionevole ipotizzare che le sofferenze maturate alla fine di un così ampio periodo di ammortamento (30 anni) saranno molto elevate, con conseguenti rischi di esposizione finanziaria della Cassa e del suo azionista: si rischia pertanto di realizzare risparmi per rinviare ad un momento futuro le perdite;
per quanto riguarda il funzionamento dell'ipotizzato fondo rotativo, la rotatività del fondo stesso appare più virtuale che sostanziale, considerato che occorrono 30 anni per il completo reintegro delle somme erogate: pertanto la Cassa Depositi e Prestiti sarà costretta a reintegrare periodicamente il fondo ricorrendo a nuova provvista ogni 3/4 anni, per mantenere inalterato il valore iniziale di quest'ultimo;
dal lato del sistema creditizio la riforma elimina il problema della scarsa partecipazione finanziaria del sistema creditizio ai progetti ammessi ad agevolazione: tuttavia, invece di favorire l'utilizzo del sistema creditizio privato, si accentra l'intero volano finanziario sul sistema creditizio pubblico, senza considerare che la concentrazione presso la Cassa Depositi e Prestiti di un ammontare così consistente di finanziamenti non potrà non produrre effetti distorsivi sul regolare funzionamento del mercato creditizio e finanziario;
dal lato delle procedure amministrative il nuovo meccanismo presuppone una completa rivisitazione delle procedure amministrative di concessione ed erogazione delle agevolazioni, e comporterà quindi la necessità di rivedere integralmente i regolamenti e le circolari di attuazione, nonché, in alcuni casi, anche i contratti in essere con i soggetti privati incaricati dell'istruttoria e dell'erogazione delle agevolazioni; inoltre sarà comunque necessario notificare il nuovo meccanismo alla Commissione europea per la prescritta autorizzazione: è pertanto ragionevole ipotizzare che tutto il 2005 dovrà essere utilizzato per tale attività con conseguente blocco di qualsiasi intervento agevolativo;
dopo 26 mesi dall'inizio della stagione contrattuale 2002-2005 i contratti dei comparti Università, Ricerca, Afam, Enti articolo70, Dirigenze di tutte le aree, Medici, non sono ancora stati conclusi;
per tale motivo circa 280.000 lavoratori vedono pesantemente messo in discussione il potere di acquisto delle loro retribuzioni e vedono negato il loro diritto ad avere un contratto di lavoro; inoltre contratti già firmati, come quello della Sanità, hanno visto il loro iter ritardato da interventi della Corte dei Conti;
la conclusione di tutti i contratti è parte di un impegno esplicito assunto dal Governo nel Protocollo di intesa sul pubblico impiego del febbraio 2002;
il disegno di legge finanziaria per il 2005 rappresenta per le autonomie territoriali una vera e propria manovra di finanza straordinaria, in quanto le regole del patto di stabilità interno, sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi, sono, di fatto, interamente riscritte;
agli enti territoriali - Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - nonché a tutti gli enti locali (province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, città metropolitane, comunità isolane, consorzi tra enti locali) si applica il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa già previsto per le pubbliche amministrazioni;
per gli enti locali, il principio generale, costituito dal limite di spesa complessivo non superiore al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2005, considerata la inapplicabilità pratica di tale criterio, viene stabilito, per l'anno 2005, come «crescita non superiore al 4,8 per cento delle spese finali, correnti e in conto capitale»; la base di calcolo è l'anno 2003, al netto delle spese di personale, delle spese derivanti da operazioni finanziarie e di quelle a favore delle altre amministrazioni pubbliche individuate in apposito elenco;
per le Regioni e le Province autonome le spese finali 2003 assunte come base di calcolo non devono tener conto della spesa sanitaria;
il limite del 2 per cento riguarda tutte le risorse disponibili, sia la competenza sia i residui, e si applica sia agli impegni che i pagamenti;
per le Regioni, la disciplina del patto di stabilità è dettata nella legislazione vigente dall'articolo 1 del decreto - legge n. 347 del 2001, il quale stabilisce, per gli anni 2003 e 2004, un limite all'incremento degli impegni di spesa e dei pagamenti relativi alle spese correnti in misura pari al tasso di inflazione programmato stabilito nel DPEF (per il 2004 l'1,7 per cento);
in base alla legislazione vigente, per le Regioni il limite all'incremento di spesa per il 2005 dovrebbe quindi essere pari alle spese - correnti e in conto capitale - del 2003, più l'inflazione programmata (1,6 per cento), sommate alle spese del 2004 più l'inflazione programmata (1,7 per cento): pertanto per il 2005, in base alle vecchie regole, la spesa non dovrebbe crescere più del 3,3 per cento, mentre il disegno di legge finanziaria stabilisce un tetto del 4,8 per cento, calcolato sulla base delle spese del 2003, determinando quindi un differenziale positivo dell'1,5 per cento;
l'introduzione di un tetto così elevato si giustifica solo se è possibile dimostrare che l'andamento tendenziale della spesa sarebbe stato molto più alto, rispetto al quale il tetto del 2 per cento rappresenti un risparmio: ciò indica che nel DPEF, anziché costruire un tendenziale in base alla legislazione vigente (che scontava un aumento del 3,3 per cento), si è dovuto necessariamente prendere atto che la dinamica della spesa era del tutto fuori controllo, e che quindi gli enti potrebbero non avere rispettato il patto di stabilità, in quanto le soglie fissate erano largamente irrealistiche;
paradossalmente, il tetto del 2 per cento applicato ai residui colpisce anche gli enti che avevano una dinamica di spesa relativamente bassa e, quindi, un indice di realizzazione della spesa piuttosto limitato;
il limite del 2 per cento ai pagamenti potrebbe anche generare onerose controversie se gli impegni contrattuali ai quali si è vincolato l'ente prevedono erogazioni con cadenze stabilite; di certo esso rallenterà i pagamenti e determinerà una lievitazione degli oneri per interessi;
particolari conseguenze negative potranno verificarsi con riferimento agli appalti di lavori, per i quali i pagamenti sono tipicamente connessi allo stato avanzamento lavori: in questi casi un rallentamento delle erogazioni finanziarie non può che determinare il rinvio, e perfino il blocco di molti lavori pubblici;
tale misura determinerà inoltre un'ulteriore crescita dei crediti della pubblica amministrazione, aggravando le conseguenze della cronica inefficienza della stessa pubblica amministrazione nel liquidare i debiti pregressi, che ha generato situazioni di illiquidità e, talora, perfino di insolvenza in aziende di fornitura di beni e di servizi che, come committenti abituali della pubblica amministrazione, possono essere definite creditori «strutturali» della stessa pubblica amministrazione;
appare evidente come il meccanismo escogitato dal Governo per il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria produca effetti deflazionistici, e quindi riduca il livello di attività economica, determinando, ad un tempo, stagnazione e inflazione;
gli effetti di stagnazione saranno determinati dal blocco dei pagamenti e degli impegni di spesa, mentre quelli inflattivi saranno generati dal fatto che gli enti potranno eccedere i limiti di crescita solo per spese di investimento nei limiti della maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe; essendo esclusa la possibilità di superare il tetto del 2 per cento per spese correnti, un'amministrazione virtuosa che intenda incrementare gli investimenti in infrastrutture dovrà prevedere un corrispondente incremento del prelievo fiscale sulle comunità locali in termini di aumenti di aliquote o di tariffe: si determinerà così un'inflazione da imposte proprio negli enti che hanno un maggiore fabbisogno di infrastrutture, quali Regioni, Province e Comuni del Mezzogiorno, enti con servizi carenti nello smaltimento dei rifiuti, nel ciclo delle acque, nella rete stradale, senza considerare la concorrenza fiscale tra territori, che in questo caso opererà con un meccanismo perequativo alla rovescia, in quanto dovranno applicare un prelievo fiscale più oneroso proprio quei territori che hanno maggiore necessità di infrastrutture (ad esempio i comuni disagiati del Mezzogiorno) e che secondo i dettami di una politica industriale «virtuosa» dovrebbero incentivare l'allocazione di attività produttive e gli investimenti esteri mediante un prelievo fiscale più vantaggioso;
appare preoccupante il criterio stabilito per la dinamica della spesa negli anni successivi, al quale non dovrà superare il 2 per cento rispetto alla spesa programmatica dell'anno precedente: ciò comporterà, in sostanza, che, indipendentemente dalla spesa effettiva riscontrata l'anno precedente - che potrebbe essere anche ben superiore al 2 per cento, per esempio, per straordinarie esigenze (calamità naturali, siccità in un territorio agricolo, forte calo delle presenze in un territorio a vocazione turistica) il limite del 2 per cento sarà sempre parametrato alla spesa «obiettivo», anche se permangono ragioni fondate per superare il limite stabilito per legge;
per gli enti locali e territoriali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti l'anno precedente c'è un aggiornamento anche delle sanzioni, in quanto essi, a decorrere dal 2006, non possono effettuare spese in misura superiore all'ammontare di spesa dell'ultimo anno in cui hanno rispettato il patto;
se l'ente è sempre stato inadempiente il limite è pari alla spesa del penultimo anno precedente l'accertamento (e quindi il 2004 se l'accertamento è nel 2006) ridotta del 10 per cento; sulla base di quest'ultima disposizione, paradossalmente, conviene agli enti compiere spese ingenti, non rispettando mai il patto, in modo che l'anno in cui si accerta il mancato rispetto dello stesso il limite di spesa sia fissato ad un livello molto alto che resta tale anche se decurtato del 10 per cento;
inoltre, le disposizioni dettate in questa materia dal disegno di legge finanziaria prevedono che tali enti non possono assumere personale, a qualsiasi titolo, né possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
sotto tale ultimo aspetto la previsione secondo la quale gli istituti di credito non possono concedere un mutuo o collocare un prestito obbligazionario senza attestazione dell'ente che accerti il rispetto del patto nell'anno precedente comporta la conseguenza paradossale che se un ente ha sempre rispettato il patto di stabilità non ottiene alcun finanziamento per gli investimenti se non l'ha rispettato l'ultimo anno, mentre se l'amministrazione ha avuto una gestione scellerata, senza mai rispettato il patto di stabilità, ma riesce a rispettarlo solo l'anno precedente la richiesta di finanziamento, ottiene tutti i mutui richiesti;
il limite all'indebitamento vigente stabilisce per le amministrazioni decentrate un ampio margine, essendo infatti fissato in misura pari al 25 per cento delle entrate annuali complessive dei primi tre titoli del bilancio dell'ente;
l'obiettivo di stabilizzazione previsto per i Comuni dalle norme, espressamente abrogate dal disegno di legge finanziaria, che finora disciplinavano il patto di stabilità, era pari al disavanzo finanziario dell'anno precedente, aumentato del tasso di inflazione programmato, e poteva pertanto essere conseguito in termini più flessibili che per le regioni, perché il disavanzo poteva essere conseguito sia agendo sulle spese, sia, a parità di spesa, sulle entrate;
con la fissazione di un rigido tetto di spesa (2 per cento) si riducono anche i margini di manovra per gli enti locali, perché non è possibile intervenire sulle entrate per mantenere il disavanzo al livello degli anni precedenti;
secondo la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria, la manovra 2005 per le Regioni e le Province autonome, fissando un tetto del 2 per cento alle uscite complessive, determina un taglio di 201 milioni di euro per il 2005, di 252 milioni per il 2006 e di 304 milioni per il 2007;
sempre secondo la relazione tecnica, per le Province e i Comuni, un incremento del 2 per cento sulle uscite complessive (al netto del personale) comporta un taglio di 1.039 milioni di euro per il 2005, 1.752 milioni per il 2006 e 2.642 milioni per il 2007;
la relazione tecnica non considera tuttavia gli effetti, in termini di taglio alla spesa, su altri enti locali pure colpiti dalle norme, quali le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità isolane, i consorzi di funzioni cui partecipano gli enti locali, per i quali non si dispongono, secondo quanto indicato dal Governo, dati di riferimento;
le comunità montane, con il medesimo tetto alla spesa, subiranno una decurtazione delle spese pari a 24 milioni di euro per il 2005, a 43 milioni per il 2006 e a 64 milioni per il 2007;
complessivamente, le autonomie locali subiscono un taglio alle spese pari a 1.270 milioni di euro per il 2005, a 2057 milioni per il 2006 ed a 3.024 milioni per il 2007;
l'articolo 22 del disegno di legge finanziaria dispone significativi interventi nel settore sanitario: secondo l'accordo Stato-Regioni dell'agosto 2001, nel 2004 il contributo dello Stato al finanziamento della sanità è di 81.837 milioni di euro (compresi 550 milioni per i rinnovi contrattuali del personale);
per il 2005 il disegno di legge finanziaria stabilisce che il contributo dello Stato al finanziamento della Sanità è pari a 88.250 milioni di euro, con un incremento, rispetto al 2004, di 6.413 milioni di euro (in termini percentuali, del 7,8 per cento); si tratta di un incremento sostanzioso, ma insufficiente a compensare la dinamica effettiva della spesa che il Governo stima, nella relazione tecnica, pari a 92.500 milioni di euro per il 2005: mancano, dunque, 4.250 milioni di euro, pari alla misura del risparmio che il Governo attribuisce alla norma;
appare quindi del tutto irrealistico stabilire un limite di incremento del 2 per cento al concorso dello Stato per il finanziamento della sanità per gli anni successivi al 2005, considerando che i costi dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lea) già nel 2002 hanno superato di 4,8 miliardi di euro la spesa prevista;
per ricondurre la spesa sanitaria nei limiti di una crescita del 2 per cento all'anno, il disegno di legge finanziaria prevede una nuova intesa, che condizionerà l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo dello Stato ad una serie di obblighi in base ai quali la spesa farmaceutica a carico delle Regioni (pari al 40 per cento del totale) non potrà crescere più del 16 per cento, i costi di produzione dei servizi sanitari non dovranno crescere più del 2 per cento, e le Regioni debbano garantire l'equilibrio economico-finanziario, arrivando anche a rimuovere i direttori delle Asl in caso di mancato conseguimento di tale obiettivo;
il Governo potrà attivare misure sostitutive - e quindi, in sostanza, commissariare la Regione - se questa, in presenza di un disavanzo, non abbia attivato tutti i provvedimenti necessari per la copertura;
constatato che per far uscire il Paese dall'attuale situazione stagnazione sarebbe invece necessario:
a) avviare - nel confronto con gli altri governi europei e con la Commissione europea - la riforma del Patto di stabilità e crescita europeo, al fine di eliminarne il carattere prociclico e di integrarne obiettivi e parametri con la strategia definita nella Conferenza intergovernativa di Lisbona del 2000;
b) invertire la tendenza alla caduta dell'avanzo primario, riportandolo entro tre anni prossimo al livello del 5 per cento, al fine di accelerare la riduzione del volume globale del debito pubblico;
c) operare la stabilizzazione della finanza pubblica senza ridurre il volume della spesa sociale in rapporto al PIL, in vista di una sua ripresa, finanziata dalla riduzione della spesa per il servizio del debito;
d) accompagnare il ritorno ad un avanzo primario attorno al 5 per cento con una accelerazione del processo di riduzione del volume globale del debito, destinando esclusivamente a questo scopo i proventi derivanti dalla valorizzazione dell'ingente attivo emerso dal conto patrimoniale dello Stato (137 per cento del PIL);
e) non procedere alla riduzione generalizzata (e socialmente squilibrata, come previsto nella legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale) della pressione fiscale prevista dal DPEF, oltre quella già prevista dal quadro tendenziale a legislazione vigente, ma governare tale riduzione per promuovere lo sviluppo (riducendo l'IRAP sugli investimenti nella ricerca), per assicurare maggiore equità sociale al sistema di prelievo (favorendo i redditi medio-bassi e le famiglie), per rendere possibile la restituzione del fiscal drag, per ridurre il cuneo contributivo, per estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia sul trattamento fiscale del TFR e rimborsare i crediti d'imposta ai contribuenti ed alle imprese;
f) utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili per il pieno conseguimento degli obiettivi fissati dalla Conferenza intergovernativa di Lisbona: ricerca, formazione, innovazione, infrastrutturazione immateriale, invecchiamento attivo, formazione continua, innalzamento del livello di partecipazione alla forza di lavoro, a partire dalle giovani donne;
g) intervenire nel settore previdenziale definendo un paniere più sensibile per i pensionati per la rivalutazione delle pensioni, ripristinare un sistema di rivalutazione delle pensioni che superi il meccanismo delle fasce per evitare fenomeni di appiattimento (cosiddette pensioni d'annata), superare le odiose discriminazioni sulle pensioni di reversibilità ed attuare la delega per ridurre sensibilmente le aliquote fiscali sulla previdenza complementare;
h) definire, valutando attentamente le opere da realizzare dal punto di vista della loro sostenibilità ambientale e della loro funzionalità, un Piano infrastrutturale con priorità per il Mezzogiorno, puntando alla ottimizzazione delle reti ferroviarie ed idriche, alla realizzazione delle autostrade del mare;
i) con riferimento alle politiche ambientali, realizzare interventi per la difesa del suolo, la bonifica dei siti inquinati, l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonché prevedere adeguati incentivi per l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata alle fonti energetiche rinnovabili, in modo da promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nel rispetto degli impegni sottoscritti con il Protocollo di Kyoto;
l) riconoscere assoluta priorità nell'agenda del Governo e, di riflesso, del Parlamento, a due riforme che non comportano oneri: quella del sistema fallimentare e quella per la tutela del risparmio, che possano essere entrambe approvate entro il primo trimestre del 2005;
m) realizzare urgentemente la riforma delle professioni e del settore dell'energia, aprendo tali comparti alla concorrenza, in modo da diminuire i costi per le imprese e le famiglie;
n) modificare la legge che regola il fenomeno dell'immigrazione, la quale risulta gravemente penalizzante per il sistema economico;
o) finanziare, attraverso il ripristino dell'imposta di successione (come riformata dalla legge n. 488 del 1999) un selettivo intervento di sostegno delle famiglie più povere con figli minori e anziani non autosufficienti;
p) fornire maggiori garanzie previdenziali ai lavoratori più precari;
q) definire, di concerto con il sistema delle autonomie regionali e locali, un permanente Patto di stabilità e crescita interno, che abbia lo stesso carattere di stabilità e flessibilità, e che non sia modificabile né in corso di anno (come accaduto nel 2004), né da ogni legge finanziaria, né sulla base di scelte unilaterali del Governo centrale;
r) riprendere il cammino - interrotto da tre anni - del processo di liberalizzazione dei mercati chiusi e caratterizzati da situazioni di monopolio e di oligopolio;
s) ripristinare i crediti automatici di imposta per la nuova occupazione e gli investimenti nel Sud, modulandone l'applicazione secondo il volume di risorse disponibili, senza tuttavia intaccarne il carattere automatico, per dare certezza alle imprese e attrarre per questa via investimenti esterni;
t) procedere, nell'ambito della politica di ristrutturazione e sviluppo della spesa sociale, alla costruzione di un sistema universale di ammortizzatori sociali, capaci di sostenere l'insieme dei lavoratori nelle fasi di difficoltà,
u) applicare il principio della sussidiarietà, restituendo sovranità sul piano fiscale al contribuente: sussidiarietà fiscale, infatti, significa riconoscergli la possibilità di concorrere alle spese pubbliche, destinando una parte dell'imponibile alle ONLUS attraverso donazioni fortemente agevolate fiscalmente; il terzo settore, ove operano 4 milioni di cittadini, straordinariamente vitale, è un nuovo possibile fulcro dell'erogazione di prestazioni ad alto valore reale ed a basso costo sociale, che si aggiunge e completa il tradizionale sistema di welfare;
v) ripristinare il meccanismo di invarianza del carico fiscale complessivo (accisa più IVA) introdotto nella XIII legislatura dal Governo D'Alema nell'autunno 1999 e inspiegabilmente abbandonato nel 2002,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
Benvenuto, Pinza, Pistone, Lettieri, Grandi, Fluvi, Tolotti, Nannicini, Coluccini, Cennano, Nicola Rossi.
ALLEGATO 3
Disegno di legge C. 5310-bis. Legge finanziaria 2005.
Disegno di legge C. 5311. Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI BENVENUTO, PINZA, LETTIERI, PISTONE
La VI Commissione Finanze,
esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, del disegno di legge C. 5311, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2005-2007», e le connesse parti del disegno di legge C. 5310-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2005)»;
sottolineato come le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, recanti limiti all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni, incidono negativamente, secondo la documentazione fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, sugli stanziamenti relativi alle Agenzie fiscali, al SECIT ed alla Guardia di Finanza, compromettendone la funzionalità e la operatività nell'azione di contrasto all'evasione fiscale;
considerato altresì che si riducono gli stanziamenti per i rimborsi dei crediti d'imposta dovuti ai contribuenti ed alle imprese, e che nulla è previsto per estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia ai trattamenti di fine rapporto,
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Guido Possa.
La seduta comincia alle 13.50.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2005. L'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore (che potrà partecipare alle sedute della V Commissione) per ciascuno degli stati di previsione di sua competenza e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
In particolare, ricorda che la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14).
La Commissione esaminerà inoltre eventuali emendamenti ed ordini del giorno che rientrino nei suoi ambiti di competenza.
Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione potrà esaminare emendamenti riferiti alle parti di propria competenza di entrambi i disegni di legge.
In particolare, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione di competenza della Commissione devono essere presentati presso la Commissione stessa, anche se - non essendo sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza di ciascuna Commissione - non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare ed è quindi comunque da ritenere ammissibile la presentazione di tale categoria di emendamenti anche direttamente in Commissione bilancio.
Inoltre, fa presente che possono essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Tali emendamenti possono peraltro essere presentati anche direttamente presso la Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo, è da ritenere comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno inseriti nelle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio. Quanto a quelli respinti, occorre distinguere tra gli emendamenti che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione e gli altri emendamenti (non compensativi, compensativi tra diversi stati di previsione, riferiti all'articolato alla finanziaria). I primi, infatti, possono essere direttamente ripresentati in Assemblea, mentre per i secondi, ai medesimi fini, è necessaria la previa ripresentazione presso la Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria non saranno ritenuti ammissibili gli emendamenti recanti: deleghe legislative; disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica. Con riferimento al vincolo di compensatività, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. Peraltro, in questa sede, saranno considerati inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
Più in generale, sottolinea che (in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi) la valutazione di ammissibilità effettuata in questa sede si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Sottolinea che, pertanto, il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità presso la Commissione bilancio.
Quanto agli ordini del giorno, ricorda che devono essere presentati presso le Commissioni di settore tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati saranno allegati alle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio; quelli respinti o non accolti potranno essere ripresentati in Assemblea. Ricorda altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, avverte che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito che le Commissioni di settore debbano concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro lunedì 18 ottobre 2004, mentre il termine per la presentazione di proposte di relazione ed emendamenti è stato fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 17 di mercoledì 13 ottobre 2004.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, osserva che il disegno di legge finanziaria per il 2005 si inserisce in un contesto macroeconomico ancora difficile per l'economia nazionale ed europea, ma per il quale si prevedono importanti segnali di ripresa, con particolare riferimento ad una crescita reale del PIL prevista per il 2005 pari al 2,1 per cento (e, quindi, sensibilmente superiore all'1,2 per cento stimato per il 2004).
Per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, la nota di aggiornamento ha confermato per il 2005 l'obiettivo di indebitamento netto al 2,7 per cento del PIL fissato dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). La stima del deficit per il 2004 - come confermato dalla Relazione previsionale e programmatica - dovrebbe risultare pari al 2,9 per cento del PIL.
Come già evidenziato in sede di esame del DPEF, pertanto, gli interventi proposti con la manovra di bilancio in esame sono volti a riavviare un modello di sviluppo basato sui punti di forza dell'Italia, seguendo in particolare tre direttrici per la politica economica: una correzione strutturale dei conti, un rilancio della crescita ed una riduzione del debito sostenibile che accresca la credibilità politica finanziaria.
Il disegno di legge finanziaria per il 2005 - che si caratterizza per interventi rigorosi di finanza pubblica e al tempo stesso focalizzati sulle riforme strutturali e sugli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali - si articola in tre parti fondamentali e tra loro sinergiche: interventi per il risanamento strutturale della finanza pubblica, riforme per lo sviluppo e misure per la riduzione del debito.
Al riguardo, ritiene opportuno ricordare che è allo studio del governo un provvedimento sulla competitività che completerà la manovra, che dovrà contenere misure tese al miglioramento della qualità nei settori della scuola, dell'università e della ricerca, considerati prioritari per la valorizzazione del capitale umano e il rilancio del paese.
Intanto, tiene a precisare che il provvedimento in esame non contiene, come già segnalato in occasione della discussione del Documento di programmazione economica e finanziaria, tagli per il settore dell'istruzione. Al contrario, tale comparto potrà beneficiare di un finanziamento di 110 milioni di euro da destinare alla prosecuzione del piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003 (cosiddetta «Riforma Moratti»). Ricorda inoltre che il provvedimento contiene un finanziamento di 10 milioni di euro per il miglioramento delle attrezzature didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.
Nel settore dell'istruzione, sono inoltre previste misure di contenimento della spesa scolastica (con riguardo al divieto di crescita dell'organico di diritto ed all'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria), il rifinanziamento dei contratti dei lavoratori socialmente utili impegnati presso gli istituti scolastici nonché la proroga delle agevolazioni per l'acquisto di un personal computer portatile da parte di docenti delle scuole e delle università statali.
Ricorda che le disposizioni in materia di libri di testo sono state stralciate dal disegno di legge.
Quanto agli accantonamenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riportati nelle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, segnala in primo luogo che la tabella A prevede un accantonamento di 11,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2005-2007, con finalizzazioni per le società e associazioni sportive dilettantistiche e per l'istituzione del Museo della moda (provvedimento attualmente all'esame del Senato).
La tabella B prevede uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per il solo 2005 finalizzato, secondo la relazione governativa al disegno di legge in esame, ad interventi per le università di Messina, di Cassino e dell'università Pontina (anche tale provvedimento è attualmente all'esame del Senato).
La tabella C prevede uno stanziamento complessivo di 8.994,4 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2005-2007, con un aumento di 147,5 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente, di cui la maggior parte è destinata al Fondo ordinario per l'università.
Segnala quindi, con riferimento agli stanziamenti più significativi, le variazioni previste dal disegno di legge in esame, in riferimento agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione a legislazione vigente per il 2005. In particolare, per la voce relativa allo sviluppo universitario, è previsto uno stanziamento di 122.558 migliaia di euro, contro i 121.724 migliaia di euro previsti dalla legislazione vigente, con un incremento di 834.000 euro; la voce relativa alle università non statali legalmente riconosciute passa da 124.149.000 a 124.423.000, con un incremento di 274.000 euro; quella per il diritto agli studi universitari, da 144.208.000 a 147.092.000, con un incremento di 2.884.000; il fondo ordinario università, presenta un incremento di 130.900.000 euro, passando da 6.553.000.000 euro a 6.683.000.000, mentre il fondo per contributi a enti e organismi vari è incrementato di 370.000 euro; sostanzialmente invariati rimangono gli stanziamenti a favore dell'ampliamento dell'offerta formativa (pari a 198.732.000 euro), mentre le risorse destinate al coordinamento, programmazione e valutazione della ricerca aumentano di 11.378.000 euro, passando da 1.641.222.000 a 1.652.600.000.
La tabella D reca stanziamenti, relativi al solo 2005, di 4,4 milioni di euro per il Fondo unico per l'edilizia universitaria, di 0,6 milioni di euro per il Programma nazionale di ricerca in Antartide e di 2 milioni di euro per il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
La tabella F prevede, tra gli altri, alcuni stanziamenti relativi al Fondo agevolazioni per la ricerca, all'Istituto italiano di tecnologia, al Programma nazionale ricerca in Antartide, alla ricerca di base, nonché all'edilizia universitaria.
Non è più prevista in tabella F la voce relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo (articolo 27 della legge n. 448 del 1998), per cessazione dell'onere; tale norma era stata da ultimo rifinanziata per 103,3 milioni di euro per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 dalla tabella D della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001).
Per quanto riguarda l'informazione e l'editoria, viene disposto il rifinanziamento delle norme della legge finanziaria 2004 relativa alla concessione di contributi per la diffusione di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet. Con riferimento a tale settore, segnala inoltre che la Tabella C del Ministero dell'economia reca uno stanziamento pari a 480,1 milioni di euro, con un lieve incremento rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.
Infine, per quanto riguarda il settore dei beni e delle attività culturali il disegno di legge finanziaria prevede che i beni culturali immobili dello Stato che richiedono interventi di restauro possano essere dati in uso a soggetti privati i quali si impegnano a pagare un canone di concessione, fissato dalla soprintendenza competente, e a realizzare gli interventi di restauro e conservazione necessari. La norma nasce dalla considerazione che alcuni beni culturali si trovano nella improcrastinabile necessità di interventi di conservazione. Tuttavia, la carenza delle risorse finanziarie disponibili a tal fine consente di attuare soltanto lavori di primo intervento per evitare la loro perdita totale. La disposizione permetterà, quindi, di risparmiare prevedibili oneri futuri che si sarebbero resi necessari per la conservazione dei predetti beni.
In materia di vendita del demanio e patrimonio pubblico, ricorda, inoltre, che il provvedimento introduce, nell'articolo riguardante la vendita del demanio e del patrimonio dello Stato, una norma di salvaguardia per i beni culturali e del paesaggio attraverso un rinvio alle norme stabilite dal Codice dei beni culturali.
Segnala che il comma 4 dell'articolo 30, che autorizzava la spesa di 15 milioni di euro per la realizzazione della sede del Museo della Shoah di Ferrara, è stato stralciato nella seduta del 6 ottobre 2004, con l'impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento. È stato altresì stralciato l'articolo 25, commi 2 e 3, che dettava disposizioni sul funzionamento della Società per lo sviluppo dell'arte della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.
Quanto agli accantonamenti del Ministero dei beni e delle attività culturali riportati nelle Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, segnala in primo luogo che la tabella A prevede un accantonamento di 1,6 milioni di euro per il 2005, di 1,1 milioni di euro per il 2006 e 0,4 milioni di euro per il 2007, con finalizzazioni per la legge quadro sulla qualità architettonica, l'equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrari di Leonessa e Medea, l'istituzione del museo di storia contemporanea Giacomo Matteotti, interventi in materia di beni e attività culturali e di sport.
Segnala, inoltre, che tra le finalizzazioni elencate dalla relazione governativa per gli accantonamenti di parte corrente di altri ministeri, sono inclusi interventi relativi alla tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche e istituzione del Museo della moda e interventi in materia di beni e attività culturali e di sport.
La tabella B prevede un accantonamento di 29,6 milioni di euro per il 2005; di 44,2 milioni di euro per il 2006 e 18,0 milioni di euro per il 2007. Tra le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria sono inclusi la legge quadro sulla qualità architettonica, nonché interventi in materia di beni e attività culturali e di sport.
La tabella C reca uno stanziamento complessivo di 538,8 milioni di euro per il triennio 2005-2007, con una riduzione di 7,4 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente.
La tabella F prevede, tra l'altro, interventi a favore dell'editoria libraria di elevato valore culturale, interventi per la prosecuzione dei giochi olimpici invernali Torino 2006 nonché contributi a Cinecittà Holding e al Centro sperimentale di cinematografia.
Quanto al disegno di legge di bilancio per il 2005 a legislazione vigente, ricorda che il settore dell'informazione e dell'editoria trova ora collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'interno del centro di responsabilità tesoro, in due unità previsionali di base denominate Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria.
Le due unità previsionali di base recano stanziamenti per 475,1 milioni di euro, di cui 444,5 milioni di euro di parte corrente, con una riduzione di 22,5 milioni di euro rispetto al disegno di legge di assestamento 2004 (e di 4,5 rispetto al bilancio), e 30,6 milioni di euro in conto capitale, con una riduzione di 2 milioni di euro rispetto al disegno di legge di assestamento 2004 e alla legge di bilancio.
Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2005 reca spese in conto competenza per 50.797,0 milioni di euro, di cui 47.628,1 (pari al 93,8 per cento) per la parte corrente e 3.168,9 (pari al 6,2 per cento) per la parte in conto capitale. L'incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato è pari all'11,0 per cento.
Rispetto al bilancio assestato per il 2004, si registra una diminuzione di 602,5 milioni di euro (determinata da una riduzione di 808,3 per la parte corrente a fronte di un aumento di 205,8 milioni di euro per la parte in conto capitale). In termini relativi la diminuzione è del 1,2 per cento a fronte di un aumento del 2,4 per cento, registratasi nel disegno di legge di bilancio per il 2004.
Rispetto alla legge di bilancio 2004 si registra un aumento di 809,8 milioni di euro di cui 467,2 di parte corrente e 342,6 in conto capitale. Tale aumento (pari al 1,6 per cento) risulta di minore entità rispetto a quello registrato nel d.d.l. di bilancio dello scorso anno (4,2 per cento).
Sul totale di 50.797,0 milioni di euro delle spese in conto competenza, 49.833,7 milioni di euro sono considerate dall'amministrazione «quote giuridicamente obbligatorie», per una percentuale corrispondente al 98,1 per cento (pari a quella del precedente disegno di legge di bilancio). In sostanza, si tratta di spese relative al personale nonché di spese la cui quantificazione è riconducibile a disposizioni di legge.
Le autorizzazioni di cassa per il 2005 ammontano a 51.747,7 milioni di euro. Data una massa spendibile di 58.721,7 milioni di euro (7.924,7 di residui più 50.797,0 di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 88,1 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritiene di poter raggiungere nel 2005.
Per quanto riguarda gli stanziamenti recati da altri ministeri, segnala che lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 154,9 milioni di euro per le misure sul diritto allo studio ai sensi della legge n. 62 del 2000 sulla «cosiddetta» parità scolastica, nonché uno stanziamento di 25,8 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca. Al proposito, ricorda che tale Fondo è stato concepito, nel quadro del riordino del sistema nazionale della ricerca previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998, come strumento per finanziare, come risorsa aggiuntiva, specifici interventi di particolare rilevanza strategica a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, indicati nel Programma, nazionale di ricerca (PNR).
Lo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2005 reca spese complessive in conto competenza per 2.227,1 milioni di euro, di cui 1.540 (69,1 per cento) per spese correnti e 671,5 (30,1,1 per cento) per spese in conto capitale. L'incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato è pari allo 0,5 per cento.
In termini assoluti, rispetto al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 si registra una diminuzione di 30,5 milioni di euro, determinata da una riduzione di 31,3 milioni per la parte corrente, una sostanziale stabilità delle spese in conto capitale e da un aumento di 0,8 milioni per rimborso di passività finanziarie. Rispetto al disegno di legge di assestamento si verifica quindi un una riduzione del 1,4 per cento; nel disegno di legge di bilancio per il 2004 era invece prevista un aumento pari all'1,5 per cento rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2003.
Rispetto alla legge di bilancio 2004 si registra una aumento pari a 30,4 milioni di euro. L'aumento è pari al 1,4 per cento; lo scorso anno si era invece verificata un aumento del 3,0 per cento.
Le quote definite «giuridicamente obbligatorie» assorbono il 95,4 per cento (2.125,3 milioni di euro) dello stanziamento totale, a fronte dell'85,4 per cento previsto nello stato di previsione per il 2004.
Le autorizzazioni di cassa per il 2005 ammontano a 2.561,0 milioni di euro; tali autorizzazioni coprono il 68,6 per cento della massa spendibile per l'esercizio 2005, costituita dalla somma dei residui presunti e delle previsioni di competenza per lo stesso esercizio (3.732,6 milioni di euro). Questo rapporto, denominato coefficiente di realizzazione, misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritiene di poter raggiungere nel 2005.
Segnala, infine, che il disegno di legge di bilancio non tiene conto delle norme previste dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge finanziaria, che hanno fissato un limite del 2 per cento all'incremento della spesa complessiva della pubblica amministrazione. Secondo quanto emerge dal documento consegnato dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Commissione Bilancio nella seduta di ieri, per le materie di competenza della Commissione si registra per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una riduzione molto contenuta, pari a 15 milioni di euro, riferita alla categoria «consumi intermedi»; più rilevante appare invece la riduzione degli stanziamenti per il Ministero dei beni e delle attività culturali, pari a 27,14 milioni di euro, di cui 9,9 milioni per la Biblioteca europea di Milano, 1,6 milioni per investimenti fissi e 15,64 milioni per consumi intermedi. Tali modifiche saranno recepite nel bilancio con nota di variazione.
Si sofferma conclusivamente sul tema delle dotazioni organiche per la scuola, segnalando che l'articolo 22 della legge n. 448 del 2001 aveva previsto una riduzione del personale docente (rispetto alle 771.433 unità impiegate nell'anno scolastico 2001-2002) pari a 33.847 unità nel triennio di riferimento (8.936 unità per l'anno scolastico 2002-2003; 12.651 unità per il 2003-2004 e 12.260 unità per il 2004-2005). Tale obiettivo è stato sostanzialmente conseguito per i primi 2 anni. Per l'anno scolastico 2004-2005, il previsto decreto ministeriale (non ancora trasmesso al Parlamento) prevede una riduzione di circa 5.300 posti; la riduzione delle restanti 7.000 unità si realizzerà attraverso interventi di razionalizzazione delle risorse determinati, tra l'altro, dalla diminuzione fisiologica del numero degli alunni.
La nuova norma prevista dal disegno di legge finanziaria in esame pone fine a queste misure di riduzione, prevedendo il mantenimento dell'organico risultante alla fine del triennio.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.
La seduta sospesa alle 10.10 è ripresa alle 14.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 ottobre 2004.
Franca BIMBI (MARGH-U), dopo aver precisato che il suo intervento si incentrerà sui settori dell'università e della ricerca, esprime forti perplessità in ordine alle previsioni recate in proposito dai disegni di legge in titolo, ritenendo che la manovra non soddisfi le esigenze del paese in questi campi. In particolare, sottolinea che non viene data adeguata risposta all'aumento della domanda di istruzione, riguardante in special modo il sistema universitario, proveniente peraltro soprattutto da giovani appartenenti a famiglie con genitori sprovvisti di laurea, indice di una chiara aspirazione ad un miglioramento del proprio stato e a un rafforzamento dei processi di mobilità sociale. È del tutto trascurata, inoltre, l'impellente necessità di potenziare gli strumenti di promozione dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ai fini dell'allineamento del sistema economico italiano agli standard europei.
Rileva che un efficace intervento per far fronte a tali esigenze richiederebbe investimenti di lungo termine, al fine di instaurare un trend virtuoso nello sviluppo della ricerca, come sottolineato in più occasioni dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti di Confindustria. Sarebbe altresì opportuno, al fine del rilancio del settore della ricerca, prevedere adeguati incentivi di detassazione a favore delle imprese che collaborino con le università. Occorre inoltre, a suo giudizio, acquisire una visione d'insieme del settore e promuovere un'adeguata programmazione degli interventi in materia, nella consapevolezza della stretta connessione che lega l'ambito della ricerca con il settore universitario. Uno sviluppo della ricerca eccessivamente settoriale e segmentato non appare infatti in grado di garantire la competitività del paese.
Sottolinea con forza, pertanto, la necessità di investire nel settore dell'istruzione universitaria, considerato che l'innalzamento qualitativo delle istituzioni universitarie nazionali è pregiudiziale all'arricchimento del bagaglio formativo degli studenti che potranno così dedicarsi ad attività di ricerca, garantendo lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, con conseguenti ricadute positive anche sulle condizioni di vita della popolazione. Si garantirebbe in tal modo, a suo giudizio, un reale sviluppo della competitività e contestualmente si porrebbero in essere le condizioni atte ad incentivare il necessario approccio critico ai saperi.
Ribadendo i rilievi critici in ordine alla mancata debita attenzione, nei disegni di legge in esame, ai settori della ricerca e delle università, stigmatizza in particolare il fatto che siano stati sostanzialmente disattesi i condivisibili obiettivi delineati in materia nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Lamenta il decremento delle spese previste per il sostegno dell'università e della ricerca, nonché l'inadeguato incremento del fondo ordinario per le università, che appare inadeguato a coprire i preannunciati aumenti stipendiali del settore universitario e a sovvenzionare la ricerca universitaria. Parimenti grave è, a suo avviso, il mancato stanziamento di fondi a favore del settore dell'edilizia universitaria e di finanziamenti atti a garantire l'assunzione dei 4 mila giovani idonei interni alle università senza presa di servizio e degli 800 idonei esterni.
Nel formulare inoltre l'auspicio che il Governo, tenendo fede ai preannunciati intenti di incentivare lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, provveda ad emanare tempestivamente provvedimenti tesi a garantire un piano programmatico quinquennale di investimenti, intende ribadire il suo giudizio fortemente critico nei confronti del disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione, in materia di riordino dello stato giuridico dei professori universitari, alla luce peraltro della mancata copertura finanziaria del medesimo.
Stigmatizzata la linea politica adottata dal Governo in materia, nonostante i dichiarati intenti di investire negli importanti settori della ricerca e dell'università, preannuncia infine l'intenzione del suo gruppo di presentare proposte emendative che, in adesione ad una logica di sostegno e incentivazione della competitività nazionale e nel riconoscimento dell'importanza del diritto allo studio e della necessità del suo finanziamento, garantiscano adeguato sostegno a tali ambiti.
Andrea MARTELLA (DS-U) intende preliminarmente esprimere il suo giudizio di assoluta criticità in ordine al disegno di legge finanziaria, che si rivela inadeguato a risolvere i reali problemi che investono il Paese, non garantendo un rilancio del sistema produttivo ed economico nazionale.
Si assiste anzi, a suo giudizio, all'adozione di misure che aggravano la sperequazione nella distribuzione dei redditi, non sostengono adeguatamente il mondo del lavoro, ma piuttosto consolidano il controverso fenomeno della precarizzazione in esso presente e non supportano il welfare state.
Constata inoltre che, nonostante i dichiarati intenti del Governo di diminuire le tasse, è invece prevista una pressione fiscale particolarmente elevata, con conseguenti ricadute negative sull'intera popolazione italiana.
Ritiene quindi che il disegno di legge finanziaria non offra prospettive al rilancio del sistema economico nazionale gravato da una pesante crisi, rilevandosi inadeguato ad affrontare e risolvere le complesse problematiche sottese all'attuale difficile congiuntura economico-sociale.
Intende altresì sottolineare che il previsto tetto del 2 per cento alle spese aggrava ulteriormente la già precaria situazione economica, con conseguenze negative sulla situazione patrimoniale degli enti locali che saranno costretti ad aumentare il carico fiscale a danno dei cittadini, per non decurtare e non privare loro dei servizi offerti dalla comunità locale.
Per quel che concerne i settori della ricerca e dell'università, lamenta il mancato stanziamento di risorse atte a sostenerli adeguatamente, nonostante la loro preminente importanza per lo sviluppo del Paese e l'allineamento del medesimo al sistema europeo.
Constata quindi con rammarico l'estrema esiguità dello spazio riservato, nel disegno di legge finanziaria, alla formazione universitaria, con una restrizione delle risorse economiche destinate al settore, sia attraverso la generalizzazione del tetto del 2 per cento, che attraverso la drastica limitazione di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e di ricercatori e di collaborazioni a tempo determinato, nell'ambito della ricerca e in quello della didattica.
Osserva che, malgrado il blocco delle assunzioni non sia esplicito come nelle precedenti leggi finanziarie, se si interpreta il riferimento «disciplina ivi prevista» contenuto nell'ultimo periodo dell'articolo 7, nel senso delle limitazioni all'incremento di fabbisogno finanziario (4 per cento per università e 5 per cento per enti di ricerca), si cade in contraddizione con quanto stabilito all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2005 che fissa al 2 per cento il tetto massimo di aumento.
Rileva che, qualora invece la normativa di settore fosse da intendere quella contenuta nell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, si tratterebbe di limiti alle spese di personale e quindi, anche per il 2005, di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, che escluderebbe persino le deroghe approvate nella finanziaria 2004.
Constata poi che il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, se unito all'attuale stato di agitazione del comparto dei ricercatori, i quali hanno stabilito che non svolgeranno attività didattica ulteriore oltre a quella stabilita dal contratto, e alla previsione di sostanziale blocco del rinnovo dei contratti della docenza a tempo determinato, ma anche dei contratti di ricerca, se gravanti sul fondo ordinario del fondo di finanziamento dell'università, comporterà per il prossimo anno accademico enormi difficoltà per le università e, specialmente per i nuovi corsi di laurea, a sostenere l'offerta didattica.
Segnala inoltre che per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, malgrado il tetto di aumenti di spesa sia al 2 per cento, le previsioni di aumento del fabbisogno finanziario si limitano all'1,6 per cento. Osserva quindi che se l'aumento ammesso è 999.744.000 euro, il disegno di legge finanziaria lo limita a 809.800.000 euro. Vi sono quindi, malgrado le esigenze di sviluppo del settore, circa 190 milioni di euro che non sono previsti nell'aumento del fabbisogno finanziario.
Ritenendo poi particolarmente grave la totale dimenticanza del settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, rileva che il Governo non risponde neanche alle sollecitazioni di Confindustria che lamenta l'inadeguata politica seguita dal medesimo in termini di sviluppo delle risorse umane e della ricerca.
Nel rimarcare i suoi rilievi critici in ordine alla discutibile linea politica adottata dal Governo in materia di formazione universitaria e ricerca, stigmatizza in particolare l'assenza di un reale disegno strategico atto a garantire l'innalzamento della qualità del sistema universitario, con conseguente scadimento e deterioramento del medesimo.
Ritiene infine opportuno ribadire la necessità di sottoporre al più ampio approfondimento la tematica relativa alla formazione universitaria, suggerendo ancora una volta di bloccare l'iter del disegno di legge, all'attuale esame della Commissione, in materia di riordino dello stato giuridico dei docenti universitari, privo peraltro di copertura finanziaria.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 12 ottobre 2004.
Carlo CARLI (DS-U) intende preliminarmente esprimere il suo totale dissenso in ordine alle linee politiche del Governo, ritenendo che abbia totalmente disatteso gli obiettivi che si era proposto di raggiungere nel corso della legislatura. Constata con rammarico che non si è verificato alcuno sviluppo del sistema economico-produttivo nazionale e che si registra un aumento delle tasse, con conseguenti ricadute negative devastanti per l'intera comunità e specialmente per le fasce socialmente ed economicamente più deboli. Stigmatizza in particolar modo la riforma della parte II della Costituzione attualmente all'esame della Camera, lesiva, a suo giudizio, della solidarietà nazionale e, come tale, foriera di conseguenze negative sul piano dell'equilibrato sviluppo del paese, in quanto atta a creare le condizioni per una pericolosa differenziazione tra le diverse realtà regionali, anche - e ciò appare particolarmente grave - in relazione a diritti fondamentali come quelli alla salute, all'assistenza e allo studio.
Ritiene in sostanza che il Governo, lungi dal perseguire l'interesse pubblico generale, si sia adoperato e si stia adoperando essenzialmente per favorire ben determinati interessi personali: ne sono testimonianza le leggi approvate nel corso della legislatura in materia di conflitti di interessi, di legittimo sospetto e di riassetto del sistema radiotelevisivo.
Passando all'esame dei disegni di legge in titolo, intende in primo luogo stigmatizzare il fatto che si tenda a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e più ampia la discrezionalità dell'esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue competenze parlamentari in materia.
Ritiene che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 non siano previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del sistema economico e produttivo nazionale alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessità di modernizzare le politiche sociali.
Osserva inoltre che la circostanza che la vigente legislazione non consente la presentazione di provvedimenti collegati «di sessione» rende quanto meno problematico, anche dal punto di vista procedurale, l'effettiva possibilità di giungere alla presentazione alle Camere e alla tempestiva approvazione delle promesse misure per la competitività e lo sviluppo. Fa presente quindi che il Parlamento non dispone che da poche ore di dati più dettagliati sugli effetti della manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso e che i dati aggiornati con le note depositate il 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato di tale disegno di legge, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro.
Rileva che il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la relazione previsionale e programmatica, per la parte seconda e i relativi allegati, e che pertanto non è ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra del 2005. Al riguardo, sottolinea che la relazione previsionale e programmatica sia essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della «nuova regola» di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella relazione previsionale e programmatica per il 2005. Non appaiono, a suo avviso, chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correggere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del prossimo anno.
Evidenzia che nella manovra per il 2005 il principio dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 si risolve in un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali - nell'ultimo triennio, infatti, le spese correnti sono crescenti ad un ritmo medio del 5 per cento all'anno - e che, per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa già ridotti dalla manovra correttiva del decreto-legge n. 168, approvata nel luglio del 2004.
Ritiene che l'introduzione della soglia del 2 per cento, nonostante le informazioni aggiuntive da ultimo fornite dal Governo, che dovranno peraltro essere oggetto di un adeguato approfondimento, presenti comunque profili di dubbia costituzionalità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione.
Allo stesso tempo, ritiene assai dubbi gli effetti reali di tale disposizione, considerato che il «taglio» del 2 per cento è di difficile applicazione anche perché più del 90 per cento delle spese ha natura obbligatoria.
Osserva che detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005, la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro e che il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato.
Anche il tetto alle spese degli enti locali è, a suo giudizio, di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle amministrazioni locali, al netto del costo del personale sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce del 5,1 per cento.
Ritiene che il disegno di legge finanziaria per il 2005 rappresenti per le autonomie territoriali una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interna, sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi, sono, di fatto, interamente riscritte e si consente alle autonomie locali la possibilità di superare i limiti di crescita programmatici solo per le spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe. Per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e sul lavoro autonomo.
Il «principio unico» dell'evoluzione controllata della spesa, fotografando la spesa «storica» di tutte le amministrazioni, rappresenta, a suo avviso, la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente, in relazione ai fabbisogni dei singoli settori, dove tagliare e quanto incrementare le singole voci.
Ritiene che l'applicazione «seria» di un metodo di evoluzione «controllata» della spesa - già adottato, in Europa, dal Regno Unito - richieda per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali e, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre.
Evidenzia inoltre che mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo (che dovrebbe comportare un «tax relief» di 6 miliardi di euro), con il disegno di legge finanziaria si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, intervenendo principalmente sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dai lavoratori autonomi. Complessivamente, si possono individuare dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti.
Rileva che, per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, non è prevista la restituzione del fiscal drag e si assiste ad un costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali. Inoltre, appaiono insufficienti le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Quanto agli investimenti, considera particolarmente grave il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo, determinandosi in tal modo un sostanziale blocco degli investimenti pubblici.
Osserva quindi che per il Mezzogiorno la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale.
In via generale, ritiene pertanto che la manovra configuri una serie di interventi con un forte impatto recessivo, che frenano gli investimenti pubblici e privati e i consumi.
Passando all'esame delle parti del disegno di legge finanziaria attinenti al settore dei beni e delle attività culturali, osserva che anche quest'anno risultano evidenti i tagli ai fondi destinati al suo sostegno: in termini assoluti, rispetto al disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 risulta una diminuzione di 44 milioni di euro.
In seguito alla riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, la comparazione tra le allocazioni delle risorse di bilancio tra i dipartimenti in cui si articola l'organizzazione attuale del Ministero stesso e le precedenti dirigenze generali, risulta, a suo giudizio, difficilmente effettuabile.
Nel far presente che per il personale assunto a tempo determinato, è prevista la possibilità di prorogare il contratto del personale già in sede fino al 31 dicembre 2005, osserva che, nel caso del Ministero per i beni e le attività culturali, questa previsione, oltre a impedire nuovi concorsi per l'assunzione di personale tecnico scientifico di cui è indiscutibile il bisogno, rende necessario, secondo la linea politica adottata dal Governo, il rinnovo dei contratti a tempo determinato dei lavoratori precari fino al 31 dicembre 2005 e che, trattandosi almeno del quinto rinnovo, questa decisione pone l'Italia fuori dalle norme europee in materia di contratti a termine.
Rilevato inoltre che il Fondo unico per lo spettacolo, drasticamente ridimensionato già attraverso la «manovrina» di luglio (decreto-legge n. 168 del 2004), con un taglio di circa 20 milioni di euro, subisce un'ulteriore riduzione di 9 milioni di euro, constata che il progressivo assottigliamento degli stanziamenti statali, di fatto, si aggiunge ad una situazione già gravemente compromessa che sta mettendo in ginocchio tutto lo spettacolo italiano.
Osserva che nel corso di questo anno si sono verificate più di una volta situazioni di tale crisi finanziaria che hanno rischiato di portare al vero e proprio collasso realtà artistiche in tutto il Paese, ricordando poi, le sofferenze dei settori della prosa, della danza, e della musica.
Evidenzia che la previsione del tetto del 2 per cento delle spese, è interpretata, nel caso del Ministero per i beni e le attività culturali in senso ancor più restrittivo e che quindi il bilancio del Ministero, lungi dall'aumentare del 2 per cento, subisce un taglio di 44 milioni di euro rispetto alla scorsa finanziaria che si somma al taglio complessivo di più di 125 milioni di euro deciso in sede di «manovrina».
Nello stigmatizzare la grave riduzione degli investimenti finanziari e il disimpegno programmatico del Governo nel settore della cultura, ritiene che la disposizione dell'articolo 30 della finanziaria 2005 rappresenti un grottesco tentativo di delineare una politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Ritiene incomprensibile che il Governo intenda attuare in questo modo politiche e strumenti che dovrebbero essere già previsti dal Codice dei beni culturali e paesaggistici recentemente approvato, non rispettando peraltro il dettato dell'articolo 9 della Costituzione che assegna alla Repubblica la tutela del patrimonio culturale italiano.
Intende inoltre rimarcare che, nonostante il patrimonio culturale italiano sia una delle maggiori fonti di produzione di reddito del Paese, grazie al turismo e l'export del marchio Italia, al settore culturale non sia restituito, in termini economici, che una parte infinitesimale di ciò che rende al Paese.
Fa poi presente che l'articolo 35 del disegno di legge finanziaria prevede la dismissione dei beni demaniali statali demandando all'Agenzia del demanio la possibilità di alienare i beni con «trattativa privata» e non per mezzo delle aste pubbliche, alterandosi in tal modo i più elementari principi di trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione. Ritiene che la previsione della salvaguardia delle disposizioni del Codice dei beni culturali e paesaggistici, all'articolo 35, comma 20, sia poco chiara e troppo generica per essere un valido strumento di controllo e protezione della speciale natura giuridica del bene culturale e storico artistico.
Nel ritenere quindi che, anche per i beni culturali, la scelta del Governo sia quella del mantenimento dello status quo dei finanziamenti, innescando in tal modo un processo di involuzione del ruolo pubblico per la cultura, evidenzia infine che la diminuzione delle risorse pubbliche comporti conseguenze particolarmente negative, quali l'indebolimento delle strutture scientifiche e tecniche del Ministero, la diminuzione delle professionalità disponibili, della qualità della fruizione pubblica, dei livelli di tutela e l'impossibilità di programmare seriamente le attività di valorizzazione del patrimonio culturale.
Domenico VOLPINI, presidente, in relazione alla richiesta formulata in apertura di seduta dai deputati Grignaffini e Colasio, comunica di avere al proposito consultato il presidente della Commissione. Alla luce delle valutazioni del presidente e considerati i tempi a disposizione della Commissione per la conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, propone di differire alle ore 17 di lunedì 18 ottobre 2004 il termine per la presentazione di emendamenti e proposte di relazione, già fissato alle ore 17 di oggi.
La Commissione concorda.
Ernesto MAGGI (AN), nel sottolineare con forza la necessità di investire nel settore della ricerca, intende contestualmente rimarcare che, ai fini di un concreto sviluppo del settore e di una crescita reale della competitività del paese, dovrebbe, a suo giudizio, realizzarsi una sinergia tra fondi pubblici e fondi privati. Sarebbe quindi necessaria l'attuazione da parte di grandi imprese di una seria e responsabile politica gestionale tesa a supportare la ricerca tecnologica e scientifica. Al riguardo, esprime viva perplessità in ordine a talune dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa da parte dei vertici di Confindustria, in merito alla necessità di agevolazioni fiscali per gli investimenti privati nel settore della ricerca, ritenendo che ad esse sia sottesa una logica puramente assistenzialista. Sarebbe invece doveroso, a suo avviso, che le grandi imprese affrontino in modo innovativo il mercato nazionale ed internazionale, destinando parte del loro attivo al settore della ricerca, in quanto soltanto in tal modo potrebbero realmente svilupparsi e rafforzare la loro posizione nello scenario economico.
Per quel che concerne poi la ricerca nel settore energetico, nel constatare il sostanziale fallimento dello sviluppo delle fonti rinnovabili e delle energie alternative, come testimoniato dal mancato raggiungimento degli obiettivi annunciati nel vertice di Kyoto del 1997, sottolinea la necessità di investire nel campo dell'energia nucleare, considerati anche i notevoli rincari del petrolio derivanti dall'instabilità della situazione economica internazionale.
Piera CAPITELLI (DS-U) stigmatizza in primo luogo la crescente diminuzione del rilievo del ruolo del Parlamento nella definizione dei documenti di bilancio e l'accrescimento della discrezionalità del Governo nel modificare, per via amministrativa, le decisioni parlamentari in materia. Intende inoltre esprimere totale dissenso in ordine al disegno di legge finanziaria, ritenendolo inadeguato a risolvere le problematiche più gravi del paese, quali il declino del sistema economico, la sperequazione nella distribuzione dei redditi, la precarizzazione dei rapporti di lavoro e la necessità di ammodernamento delle politiche sociali.
Ritiene altresì grave che il Parlamento non disponga che da poche ore di dati sufficientemente dettagliati sui reali effetti della manovra di bilancio, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto «tetto del 2 per cento». Osserva peraltro che rimane ancora inevaso l'obbligo di presentare la relazione previsionale e programmatica.
Nel merito, osserva che il principio dell'evoluzione controllata della spesa è indice della mancanza di una seria programmazione della spesa pubblica, che invece dovrebbe valutare, in relazione alle esigenze dei singoli settori, i tagli e gli incrementi delle varie voci.
Nel considerare particolarmente grave l'incremento della pressione fiscale, nonché il blocco degli investimenti pubblici, ribadisce il suo giudizio fortemente negativo nei confronti del disegno di legge finanziaria, ritenendola connotata da un forte impatto recessivo e, come tale, inidonea a garantire lo sviluppo e il rilancio economico del Paese.
Riguardo al settore della scuola, esprime forti rilievi critici in ordine alle previsioni recate dal disegno di legge finanziaria per il 2005, essendo nella medesima previste riduzioni dell'organico, ossia del personale docente e dei collaboratori scolastici. Grave è poi, a suo giudizio, la mancata previsione della copertura dei posti vacanti nelle scuole, con conseguente consolidamento della precarizzazione della categoria docente.
Ritiene quindi che il disegno di legge in titolo si ponga in linea con la deprecabile politica adottata dal Governo in materia scolastica, imperniata sulla riduzione degli investimenti al settore, con conseguente freno per lo sviluppo del medesimo.
Manifesta infine perplessità in ordine alla previsione recata dall'articolo 16, comma 3, del disegno di legge finanziaria, che stabilisce che l'insegnamento della lingua straniera, nella scuola primaria, sia impartito dai medesimi docenti di classe in possesso dei requisiti richiesti ovvero previa specifica formazione, determinando conseguentemente un minore fabbisogno di docenti specialisti. Contesta con forza tale previsione normativa, ritenendo che con la medesima si realizzi un'autentica forzatura a danno dei docenti che saranno costretti ad insegnare la lingua straniera, nonostante abbiano specifiche competenze in altri ambiti.
Domenico VOLPINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, giovedì 14 ottobre 2004.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 13 ottobre 2004.
Antonio RUSCONI (MARGH-U) esprime totale contrarietà in ordine alla manovra finanziaria per il 2005, ritenendola inadeguata a dare concreta soluzione alle gravi problematiche che investono l'universo scolastico nazionale, stante l'estrema esiguità dei fondi ad esso destinati.
Rimarca invece la doverosità di finanziare il settore scolastico, al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e contestualmente elevare lo sviluppo culturale del Paese e la sua competitività a livello internazionale.
Sottolinea al riguardo l'importanza del consolidamento dell'alleanza tra le imprese e le istituzioni educative, nel rispetto della loro autonomia, ai fini di un rilancio effettivo del sistema economico del paese e stante la necessità di un'adeguata promozione della cultura e della ricerca. Solo in tal modo si può garantire, a suo avviso, un innalzamento della qualità del sapere, considerata la necessità di soddisfare le esigenze e le priorità del mondo scolastico e assicurare un effettivo sviluppo delle sue potenzialità.
Constata purtroppo con rammarico che, come peraltro sottolineato anche dal vicepresidente della Confindustria e responsabile per il settore dell'education, Gianfelice Rocca, nonostante in Italia le scuole secondarie preparino giovani che si collocano sotto la media OCSE nei test internazionali di apprendimento, dalle università esca una percentuale di laureati molto inferiore a quella degli altri Paesi sviluppati e inoltre si assista ad un notevole deficit nel settore della ricerca per un numero di brevetti, ricercatori, risorse investite, percentuale di lauree e dottorati in materie scientifiche, non è previsto alcun serio investimento nel settore della scuola nelle previsioni recate dal disegno di legge finanziaria, ma piuttosto si assiste al consolidamento della discutibile politica di tagli a scapito del medesimo.
Intende altresì sottolineare la gravità della situazione in atto nelle scuole italiane, nelle quali è imperante il caos, causato anche dalle notevoli difficoltà nell'avvio della riforma: ne sono esplicita testimonianza le trattative ferme in materia di definizione concreta della figura e delle funzioni del tutor, i molteplici ricorsi esperiti al fine di richiedere correzioni nella formazione delle graduatorie, l'esiguo numero degli insegnanti di sostegno, nonostante la presenza di numerosissimi bambini affetti da patologie necessitanti di adeguato aiuto, nonché, proprio a conferma della situazione di disagio e confusione oramai generalizzata, la proclamazione dello sciopero che avverrà il 15 novembre.
Nel ricordare che il Governo aveva definito nel settembre dello scorso anno in 8 miliardi e 320 milioni di euro il piano finanziario quinquennale per sostenere l'attuazione della riforma, di cui 4 miliardi e 238 milioni accantonati nei precedenti esercizi e altri 4 miliardi e 87 milioni da stanziare nel quinquennio 2004-2008, osserva come nella finanziaria per il 2004 siano stati stanziati solo 90 milioni di euro, mentre in quella in esame non vi è alcuna traccia delle promesse risorse. Ritiene quindi che sia assolutamente impossibile portare a compimento il preannunciato piano finanziario quinquennale diretta all'attuazione della riforma.
Grave è poi, a suo giudizio, la riduzione dei trasferimenti destinati agli enti locali, posti così in condizioni di notevole difficoltà per l'attuazione della riforma scolastica, ai cui fini sarebbe necessaria l'individuazione di adeguate risorse per il funzionamento e i servizi di supporto delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia, per l'attuazione dei moduli organizzativi nella scuola primaria e secondaria di primo grado, per l'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla fornitura di nuove aule e la messa a norma degli edifici scolastici, nonché per il sostegno e l'assistenza agli alunni disabili e la prevenzione del disagio e dell'abbandono, per i libri di testo per gli alunni che si iscrivono anticipatamente alla scuola elementare e, infine, per l'educazione degli adulti.
Altro punto particolarmente problematico del disegno di legge finanziaria è, a suo giudizio, la previsione recata dall'articolo 16, comma 3, che stabilisce che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia impartito dai medesimi docenti di classe in possesso dei requisiti richiesti ovvero previa specifica formazione, determinando di conseguenza un minore fabbisogno di docenti specialisti. Nel ritenere assolutamente discutibile che si debba obbligatoriamente sottoporre docenti, esperti in determinate discipline, ad apposita formazione per divenire insegnanti di lingua straniera, considera tale operazione particolarmente complessa e di difficile attuazione, sia per gli aspetti organizzativi della formazione, dei tempi e dei costi, sia per l'improbabile trasformazione di docenti generici e poco esperti in lingua inglese in insegnanti di lingua straniera.
Osserva poi che la riduzione dell'organico docente, prevista nel disegno di legge in titolo comporterà il consolidamento della precarizzazione nell'universo scolastico, con conseguente disincentivo di giovani più preparati ad intraprendere la carriera docente.
Nel ribadire la necessità di investire in modo serio ed adeguato nel settore scolastico, ai fini di un reale sviluppo del paese, intende infine rimarcare il suo pieno dissenso in ordine alle linee politiche del Governo in materia, improntate, a suo giudizio, ad un sostanziale disinteresse e ad una mancanza di volontà di risolvere le gravi emergenze didattiche ed educative presenti in tale ambito.
Piera CAPITELLI (DS-U), intervenendo per alcune integrazioni al proprio intervento di ieri, esprime forti rilievi critici in ordine alle previsioni recate dal disegno di legge finanziaria in materia di scuola, stante l'assoluta esiguità dei fondi a questa destinati e la sua conseguente inadeguatezza a dare idonea soluzione alla situazione emergenziale in cui versano le istituzioni scolastiche italiane.
Nell'evidenziare la confusione presente nelle medesime a causa delle difficoltà nell'attuazione della riforma scolastica recentemente entrata in vigore, constata come situazioni di disagio si registrino in numerosi contesti locali, a causa della mancata attuazione del tempo pieno e della difficoltà, principalmente indotta dal ridotto numero dell'organico docente, di garantire la qualità e la continuità della didattica, a fronte di classi numerose, peraltro connotate dalla presenza di bambini stranieri, che invece richiederebbero maggiore attenzione didattica ed insegnamenti individualizzati.
Sottolinea inoltre la necessità di garantire adeguate forma di assistenza e di sostegno a quei bambini che, pur non essendo disabili e portatori di handicap, risultino comunque affetti da patologie mentali temporanee, che se non adeguatamente curate, potrebbero essere soggette a un grave processo di involuzione e aggravamento.
Nel constatare con rammarico come purtroppo tali problematiche non siano oggetto di adeguata attenzione da parte del Governo, le cui linee politiche appaiono, a suo giudizio, improntate ad un discutibile disinteresse in merito al settore scolastico, rileva poi l'estrema esiguità delle risorse destinate, nel disegno di legge finanziaria, al fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa, peraltro discutibilmente volte all'attuazione della riforma scolastica, e quindi al perseguimento di finalità che esulano da quelle sue proprie.
Evidenziando infine le notevoli difficoltà in cui versano gli enti locali, che, a causa della riduzione dei fondi ad essi destinati per l'attuazione della riforma, non saranno nelle condizioni di garantirne la realizzazione, stigmatizza ancora una volta il modus operandi del Governo che, nell'approntare tale riforma, lungi dal perseguire l'interesse della collettività, ha posto in essere un'operazione puramente demagogica, priva di reali effetti positivi per il settore scolastico.
Ferdinando ADORNATO, presidente, segnala che il sottosegretario Aprea deve lasciare la seduta per motivi istituzionali, essendo chiamata a partecipare a una importante riunione della Conferenza Stato-Regioni.
Piera CAPITELLI (DS-U) esprime forte rammarico per l'impossibilità di completare il proprio intervento in presenza del competente rappresentante del Governo, riservandosi di sviluppare ulteriormente le proprie critiche alla manovra finanziaria in materia di istruzione nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio.
Ferdinando ADORNATO, presidente, chiede se vi siano obiezioni a proseguire la seduta pur in assenza di un rappresentante del Governo.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nell'esprimere sconcerto e rammarico per l'assenza dei rappresentanti del Governo, sottolineando come l'esame della manovra finanziaria dovrebbe costituire per tutti la più rilevante priorità, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.
Andrea COLASIO (MARGH-U) si associa alle considerazioni del deputato Grignaffini e chiede che sia debitamente sottolineata la gravità della situazione che si è venuta a determinare.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nell'associarsi al rammarico espresso dai deputati Grignaffini e Colasio, assicura che segnalerà al Governo l'esigenza di garantire la partecipazione di propri rappresentanti alle sedute della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO indi del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 9.05.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005.
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli e relazione favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 14 ottobre 2004.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che entro le ore 16 di oggi la Commissione deve concludere l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, procedendo alle votazioni, che avranno luogo partitamente per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Propone, prima di passare all'esame degli emendamenti, di consentire un breve intervento del rappresentante del Governo, che intende rendere alcune precisazioni.
La Commissione consente.
Il sottosegretario Valentina APREA rileva che i rilievi critici formulati dai deputati Bimbi, Martella e altri non tengono conto del fatto che la manovra di finanza pubblica per il 2005 si ispira al criterio del limite di incremento massimo del 2 per cento rispetto al 2004. Osserva che conseguentemente tale limite non poteva non essere applicato anche per gli stanziamenti e le spese della pubblica amministrazione, comprese le università e gli enti di ricerca, nonché per gli stanziamenti contenuti nella tabella «C» che registrano incrementi mediamente del 2 per cento.
Rileva poi che, per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge finanziaria, che prevede il tetto del 2 per cento alle spese, scaturisce una riduzione complessiva di 15 milioni di euro, da apportare agli stanziamenti dei capitoli di spesa non aventi natura obbligatoria, individuati nella «categoria 2», denominati consumi intermedi, iscritti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2005. Rileva che il taglio è stato operato indistintamente, nella misura percentuale del 3,7 per cento su tutti i capitoli classificati nella citata «categoria 2», interessando quindi anche alcuni capitoli di spesa riferiti alle istituzioni scolastiche.
Fa poi presente che, analogamente a quanto già previsto nel decreto-legge n. 168 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2004, la riduzione di spesa non sarà fatta gravare sulle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastica e che la stessa sarà imputata esclusivamente sui capitoli dei consumi intermedi non riferiti alle scuole. Precisa quindi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca formalizzerà specifica richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione di quanto rappresentato.
Nel ritenere, pertanto, evidente che la manovra finanziaria è soltanto parziale e dovrà essere completata con un provvedimento per rilanciare la competitività e lo sviluppo economico del Paese, peraltro già preannunciato dal Governo ed in via di elaborazione, fa presente che in tale provvedimento saranno contenute misure tese a realizzare gli obiettivi del Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, per il miglioramento della qualità dei settori della scuola, dell'università e della ricerca che sono considerati prioritari per garantire la valorizzazione del capitale umano ed il rilancio della «azienda Italia».
Nel rammentare inoltre che le linee guida della politica economica del Governo tracciate nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono ispirate a realizzare gli obiettivi di lungo periodo stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona del 2002 in materia di ricerca, fa presente che sono allo studio misure che, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria attuale, consentano finanziamenti cospicui per la ricerca scientifica per raggiungere nel prossimo triennio un rapporto tra spese per ricerca e PIL pari all'1 per cento.
Le misure saranno orientate a rifinanziare, in particolare, i principali strumenti di ricerca, quali il fondo per le agevolazioni per la ricerca (FAR), il fondo per gli incentivi alla ricerca di base (FIRB), incrementare il fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), cofinanziare progetti di ricerca nazionale (COFIN), sostenere gli accordi internazionali e la partecipazione ad organismi internazionali e prevedere ulteriori agevolazioni di carattere fiscale.
Osservato peraltro che analogo discorso vale per l'istruzione universitaria, evidenzia che l'obiettivo del Governo è quello di razionalizzare e rafforzare il sistema universitario con formule diverse di finanziamento che siano finalizzate a migliorare la qualità della formazione e tengano conto della valutazione e dell'efficienza dei risultati. In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici: completare la riforma degli ordinamenti didattici, aumentare il numero dei laureati e ridurre il fenomeno degli abbandoni, introdurre procedure di accreditamento dei corsi di studio, realizzare pienamente il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio ed i servizi agli studenti, attrarre dall'estero i migliori ricercatori italiani e stranieri attraverso la realizzazione di poli di ricerca di eccellenza, sostenere il processo di internazionalizzazione delle università ed infine potenziare gli investimenti strutturali.
Osserva che, per il perseguimento degli obiettivi citati, le misure da inserire nel provvedimento sulla competitività dovranno tendere ad un incremento consolidato del fondo di finanziamento ordinario (FFO) pari al 10 per cento dell'attuale stanziamento, a partire dal 2005, per i prossimi cinque anni.
Intende infine sottolineare l'adeguatezza della previsione recata dell'articolo 16, comma 3, del disegno di legge finanziaria, che, facendo rientrare l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito delle competenze del personale interno alle istituzioni scolastiche, superando il poco efficiente attuale sistema, basato sul ricorso alla docenza esterna, prevede l'attivazione di una rigorosa e seria attività formativa degli insegnanti, che in tal modo arricchiscono ed elevano il loro sapere a vantaggio degli studenti e del livello qualitativo delle scuole.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, con riferimento alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 2, di competenza della Commissione (vedi allegato 1), allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2) e alle parti del disegno di legge finanziaria connesse allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) (vedi allegato 3), nonché due proposte di relazione contrarie presentate da esponenti dei gruppi di opposizione, relative rispettivamente alle parti concernenti le materie dell'istruzione, dell'università e della ricerca (vedi allegato 4) e quelle dei beni e delle attività culturali (vedi allegato 5).
Giuseppe GIULIETTI (DS-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti, constata con rammarico che, nonostante i dichiarati intenti del Governo di garantire adeguati finanziamenti a settori di preminente rilievo del panorama culturale nazionale, quali l'editoria, lo spettacolo e il cinema, nel disegno di legge finanziaria non vi è alcuna traccia di ciò, disattendendosi in tal modo le aspettative dei soggetti interessati ed in particolare di coloro che operano nel mondo della comunicazione e dell'editoria.
Nel prendere atto della grave decurtazione delle risorse destinate dalla manovra di finanza pubblica al Fondo unico per lo spettacolo, nonostante la più volte annunciata intenzione del Governo di assicurare il recupero dei fondi sottratti, in virtù di precedenti iniziative legislative, al medesimo, espone forti rilievi critici nei confronti della politica governativa in materia culturale, che appare volta ad investire unicamente nel settore della comunicazione televisiva, al fine di incentivare il passaggio al sistema digitale terrestre, così rafforzando quel discutibile duopolio già sussistente in tale ambito.
Formula quindi l'auspicio che il Governo mantenga fede agli impegni solennemente annunciati ed assunti al fine di incentivare e promuovere nel modo più adeguato ed opportuno l'efficace operatività dei settori dell'editoria, del cinema e dello spettacolo, ponendo in essere politiche realmente tese alla realizzazione di tali importanti obiettivi, pregiudiziali alla vitalità del panorama culturale italiano.
Passando poi all'illustrazione delle proposte emendative di cui è primo firmatario, intende innanzitutto porre l'attenzione sull'emendamento teso ad ampliare l'arco temporale in cui le imprese editrici possono usufruire del credito d'imposta per la spesa diretta all'acquisto della carta, non limitando quindi il beneficio all'anno in corso, come previsto nel disegno di legge finanziaria, bensì estendendolo agli anni 2005, 2006 e 2007.
Rimarca altresì la condivisibile finalità perseguita da un'ulteriore sua proposta emendativa, che, nell'intento di agevolare le piccole imprese editrici aventi fatturato inferiore a un milione di euro, snellisce le procedure burocratiche volte a comprovare le spese dalle medesime sostenute per l'acquisto della carta stampata, assicurando in tal modo un'apprezzabile semplificazione amministrativa.
Osserva inoltre che un'altra sua proposta emendativa, recante la previsione dell'assimilazione della forfetizzazione della resa dei libri a quella dei giornali, è diretta a promuovere il settore della cultura libraria, non adeguatamente valorizzato, a suo giudizio, dalla politica governativa.
Formula infine l'auspicio che tali proposte emendative siano debitamente considerate ed accolte dalla Commissione, ponendo in tal modo le premesse e le condizioni atte a garantire l'effettiva promozione e il reale supporto dei settori dell'editoria e della stampa, che necessitano di politiche di incentivazione e di adeguati finanziamenti.
Andrea COLASIO (MARGH-U), nel condividere i rilievi espressi dal deputato Giulietti, stigmatizza anch'egli la mancanza nella politica governativa di adeguate linee strategiche tese a valorizzare e promuovere i settori dell'editoria, dello spettacolo e del cinema.
Evidenzia la necessità di equiparare la forfetizzazione della resa per i libri a quella dei giornali, assicurandosi in tal modo un'adeguata promozione dell'editoria libraria ed evitandosi quindi la penalizzazione di quest'ultima, causata, a suo giudizio, dalla differenziazione di tale forfetizzazione attualmente esistente. Ritiene inoltre fondamentale garantire una proroga triennale al riconoscimento, a favore delle imprese editrici, del beneficio del credito d'imposta, sottolineando poi l'opportunità di esentare le imprese, aventi fatturato inferiore a un milione di euro, dalle operazioni di certificazione del loro bilancio, stante il loro notevole costo che viene ad incidere in particolar modo sulle piccole realtà imprenditoriali, come quelle di carattere diocesiano.
Per quel che concerne poi il settore dei beni culturali, lamenta l'inadeguatezza della previsione recata dall'articolo 30 del disegno di legge finanziaria, che, non introducendo alcun genere di agevolazioni fiscali a favore dei privati concessionari dei beni culturali, non appare, a suo giudizio, incentivare l'apprezzabile operazione di conservazione e tutela dei suddetti beni.
Sottolinea invece che la proposta emendativa da lui presentata in materia, nel delineare un corretto iter procedurale e un'adeguata modulazione dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e i privati, garantendo altresì a questi ultimi agevolazioni fiscali, risulta idonea a valorizzare nel modo più opportuno la politica di fruibilità pubblica del patrimonio culturale nazionale.
Nell'osservare inoltre che il preannunciato tetto del 2 per cento alle spese risulta particolarmente gravoso per il Ministero per i beni e le attività culturali, stante la già notevole esiguità dei fondi ad esso destinati con le manovre di finanza pubblica degli scorsi anni, lamenta con forza la mancata delineazione, nel disegno di legge finanziaria, di linee politico - strategiche tese a valorizzare tale preminente settore, come testimoniato ancora una volta dalle ridotte risorse per il medesimo previste.
Manifesta infine l'auspicio che la Commissione solleciti il Governo a prestare la massima attenzione al settore dei beni e delle attività culturali, considerato il loro notevole rilievo ai fini dell'innalzamento qualitativo del Paese.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nel rinviare ai contenuti delle relazioni di minoranza di cui è prima firmataria e agli interventi già svolti da altri esponenti del suo gruppo nel corso della discussione di carattere generale, contesta vivamente le previsioni recate dal disegno di legge finanziaria nei settori di competenza della Commissione, rilevando peraltro l'assoluta inadeguatezza dell'applicazione del tetto di spesa del 2 per cento ai medesimi, stante le loro specificità e le potenzialità ad essi intrinseche per il reale sviluppo del Paese.
Prendendo altresì atto della decurtazione dei fondi destinati al Fondo unico per lo spettacolo, lamenta anche la mancata attivazione da parte del Governo, nonostante i preannunciati intenti, di apposite iniziative legislative atte ad assicurare adeguati investimenti al settore del cinema e dello spettacolo, determinando in tal modo il recupero, a vantaggio di tale settore, delle risorse ad esso discutibilmente sottratte.
Sollecita infine la Commissione ad esprimere il proprio giudizio di assoluta mancata condivisione delle linee politiche adottate dal Governo nella manovra di finanza pubblica all'esame nei settori di interesse della medesima e formula altresì l'auspicio che siano accantonate le risorse necessarie a consentire il finanziamento degli importanti interventi legislativi in corso di elaborazione presso la Commissione in materia di promozione del libro e editoria, spettacolo dal vivo e cinematografia.
Ferdinando ADORNATO, presidente, intervenendo nel merito, dichiara di condividere le considerazioni testé svolte dal deputato Grignaffini in ordine all'esigenza di assicurare l'accantonamento di adeguate risorse per consentire l'effettiva approvazione degli importanti provvedimenti, in corso di esame presso la Commissione, in materia di promozione del libro e editoria, di spettacolo dal vivo e di cinematografia.
Enzo CARRA (Margh-U), nel rimarcare la disponibilità dell'opposizione all'individuazione di soluzioni condivise in materia di editoria, sottolinea la necessità di assicurare finanziamenti al settore, rilevando altresì che, ove non si agisca in tal senso, risulterebbe privo di significato l'esame, in corso presso la Commissione, del relativo disegno di legge.
La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alle parti della Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di competenza della Commissione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che, tra gli emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alle parti della Tabella n. 2 di competenza della Commissione, presentano profili di dubbia ammissibilità l'emendamento Giulietti 5310-bis/VII/27.4, che modifica le procedure per l'applicazione di riduzioni tariffarie in favore di emittenti radiotelevisive locali, in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari, e l'emendamento Mazzuca 5310-bis/VII/27.7, limitatamente alla lettera a), che proroga il credito d'imposta per l'acquisto della carta, per carenza di compensazione. Avverte, inoltre, che l'emendamento Giulietti 5310-bis/VII/29.3, che modifica la disciplina in materia di IVA per il commercio di libri, investe materia di competenza prevalente di altra Commissione. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti richiamati a ritirarli, anche al fine di una loro eventuale ripresentazione in Commissione bilancio.
Segnala infine di aver considerato in questa sede ammissibili, benché avessero carattere prevalentemente ordinamentale, alcuni emendamenti volti ad esentare le piccole imprese editrici dall'obbligo della certificazione di bilancio ai fini dell'ammissione al credito d'imposta per l'acquisto della carta. Ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto risulta direttamente funzionale ad assicurare la piena efficacia di questa importante misura di sostegno economico per il settore, misura introdotta peraltro con la scorsa legge finanziaria.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Giulietti 5310-bis/VII/27.6 e 5310-bis/VII/27.1, purché siano riformulati sostituendo la parte consequenziale con la compensazione prevista dall'emendamento Carra 5310-bis/VII/27.2. Esprime parere favorevole su quest'ultimo emendamento, mentre invita al ritiro dell'emendamento Mazzuca 5310-bis/VII/27.7 e degli identici emendamenti Giulietti 5310-bis/VII/27.3 e Colasio 5310-bis/VII/27.5, che risulterebbero peraltro sostanzialmente assorbiti in caso di approvazione dell'emendamento 5310-bis/VII/27.6.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore.
Giuseppe GIULIETTI (DS-U), nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal presidente e dal relatore in relazione alle proposte emendative da lui presentate, riformula l'emendamento 5310-bis/VII/27.6 nel senso indicato dal relatore e ritira gli emendamenti 5310-bis/VII/27.3, 5310-bis/VII/29.3 e 5310-bis/VII/27.4, auspicando peraltro che i contenuti di quest'ultimo emendamento, in particolare, possano trovare positivo accoglimento nell'ambito di altri provvedimenti.
Andrea COLASIO (MARGH-U), nel ritirare l'emendamento 5310-bis/VII/27.5, di cui è primo firmatario, si associa alle considerazioni del deputato Giulietti ed esprime l'auspicio che l'intervento in materia di forfetizzazione dell'IVA per il commercio dei libri, previsto dall'emendamento Giulietti 5310-bis/VII/29.3, possa essere accolto in altra sede.
Antonio PALMIERI (FI) sottolinea come la maggioranza, anche in questa occasione, abbia dimostrato la propria attenzione e sensibilità per le esigenze dell'importante settore della stampa e dell'editoria.
Flavio RODEGHIERO (LNFP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Giulietti 5310-bis/VII/27.6 (seconda versione), rimarcandone la rilevanza ai fini del rilancio del settore editoriale.
La Commissione approva l'emendamento Giulietti 5310-bis/VII/27.6 (seconda versione) (vedi allegato 1).
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giulietti 5310-bis/VII/27.6 (seconda versione), risultano sostanzialmente assorbiti gli emendamenti Mazzuca 5310-bis/VII/27.7, Carra 5310-bis/VII/27.2 e Giulietti 5310-bis/VII/27.1.
Propone quindi di rinviare le successive votazioni alla ripresa dei lavori della Commissione, prevista alla sospensione della seduta antimeridiana dell'Assemblea, procedendo nel frattempo all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative riferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
La Commissione concorda.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che, tra le proposte emendative riferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3), presentano profili di dubbia ammissibilità: l'articolo aggiuntivo Tocci 5310-bis/VII/6.01, in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria, che reca norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Tocci 5310-bis/VII/14.1, concernente il trattamento economico di particolari categorie di docenti universitari, che reca norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere microsettoriale; l'emendamento Titti De Simone 5310-bis/VII/15.6, che fa salve tutte le assunzioni a tempo determinato degli enti di ricerca e delle università effettuate per l'attuazione di progetti di ricerca o di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti, eliminando il vincolo che i relativi oneri non risultino a carico delle loro ordinarie fonti di finanziamento, in quanto privo di compensazione; gli articoli aggiuntivi Sasso 5310-bis/VII/16.03 e Capitelli 5310-bis/VII/16.04, che rifinanziano gli interventi per la fornitura gratuita di libri di testo di cui all'articolo 27 della legge n. 449 del 1998, nonché gli articoli aggiuntivi Grignaffini 5310-bis/VII/16.05 e Bimbi 5310-bis/VII/16.08, volti ad incentivare la mobilità internazionale degli studenti universitari, rispettivamente tramite l'istituzione di un apposito fondo e la concessione di prestiti fiduciari e borse di studio, in quanto recanti norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia; l'articolo aggiuntivo Tocci 5310-bis/VII/16.07, che dispone l'assimilazione del «Consortium GARR» ai consorzi universitari ai fini della sua ammissione al finanziamento ordinario, in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Bimbi 5310-bis/VII/29.4, concernente il trattamento economico di particolari categorie di docenti universitari, in quanto recante norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere microsettoriale; l'emendamento Bimbi 5310-bis/VII/29.5, recante un contributo straordinario al CNR, la cui compensazione risulta inidonea; l'emendamento Rusconi 5310-bis/VII/29.6, concernente un contributo straordinario al Polo universitario di Lecco per interventi straordinari di edilizia universitaria, che reca norme onerose di carattere localistico; l'emendamento Bimbi 5310-bis/VII/36.3, che istituisce la «Giornata nazionale della ricerca scientifica», in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari; l'emendamento Colasio 5310-bis/VII/36.2, che modifica la disciplina contabile relativa alle modalità per la determinazione, in sede di legge finanziaria, del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, in quanto recante norme di carattere ordinamentale prive di effetti finanziari diretti, e i cui effetti finanziari indiretti non decorrono comunque dall'anno 2005; gli emendamenti Colasio 5310-bis/VII/Tab. B.3 e Titti De Simone 5310-bis/VII/Tab. B.4, volti a stanziare nuove risorse per gli interventi in materia di edilizia scolastica incrementando la corrispondente voce della Tabella F, in quanto modificano in modo non consentito dalla vigente legislazione contabile gli importi complessivi iscritti nella Tabella F.
Avverte inoltre che le seguenti proposte emendative investono materie di prevalente competenza di altre Commissioni: l'articolo aggiuntivo Martella 5310-bis/VII/4.01, che destina una quota dell'8 per mille IRPEF a progetti di ricerca e innovazione tecnologica; l'emendamento Colasio 5310-bis/VII/15.1, che modifica l'arco temporale da prendere a riferimento per il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato da parte di tutte le amministrazioni pubbliche; gli emendamenti Colasio 5310-bis/VII/16.2 e Titti De Simone 5310-bis/VII/16.6, che trasformano in nomine a tempo indeterminato le nomine a tempo determinato del personale docente e ATA effettuate nell'anno scolastico 2004-2005, nonché l'emendamento Carbonella 5310-bis/VII/16.12, in materia di concorsi per i dirigenti scolastici, e l'articolo aggiuntivo Capitelli 5310-bis/VII/16.01, che stanzia nuove risorse per la contrattazione relativa all'area della dirigenza scolastica; gli articoli aggiuntivi Tocci 5310-bis/VII/25.01, che istituisce un fondo per la ricerca sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica, 5310-bis/VII/27.06 e 5310-bis/VII/27.07, che stanziano risorse per la partecipazione dell'ASI a progetti di ricerca in materia di diffusione della banda larga, nonché 5310-bis/VII/27.08, che dispone la rassegnazione di risorse all'ASI e al fondo di incentivazione industriale del Ministero delle attività produttive; l'emendamento Colasio 5310-bis/VII/36.1, che modifica la disciplina dell'IRAP per il personale addetto a attività di ricerca e innovazione tecnologica; gli emendamenti Bimbi 5310-bis/VII/36.4 e Grignaffini 5310-bis/VII/36.5, che modificano la disciplina in materia rispettivamente di IVA e di IRPEF per favorire le università e gli enti di ricerca.
Invita quindi i presentatori delle proposte emendative richiamate a ritirarle, anche al fine di una loro eventuale ripresentazione in Commissione bilancio.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) ritira tutti gli emendamenti richiamati dal presidente di cui sono firmatari esponenti del suo gruppo.
Franca BIMBI (MARGH-U) ritira tutti gli emendamenti richiamati dal presidente di cui sono firmatari esponenti del suo gruppo.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite alla tabella n. 7.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere conforme a quello del relatore contrario. Rileva quindi come tutti gli emendamenti riferiti allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano volti a ridurre o sopprimere gli stanziamenti destinati alle scuole paritarie.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, precisa che gli emendamenti in oggetto, pur essendo condivisibili nella parte in cui aumentano le risorse destinate a varie unità previsionali del Ministero, risultano del tutto inaccettabili nella parte che riduce i già scarsi stanziamenti destinati alle scuole paritarie, che, a suo avviso, dovrebbero essere invece significativamente incrementati.
Ferdinando ADORNATO, presidente, in considerazione dell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.
La seduta, sospesa alle 10.20, è ripresa alle 13.45.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che, prima della sospensione dei lavori di questa mattina, la Commissione aveva accantonato la votazione sulla proposta di relazione relativa alla tabella n. 2.
In sostituzione del relatore, formula una proposta di relazione favorevole sulle parti dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) di competenza della Commissione e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore in ordine alla Tabella n. 2 e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che l'emendamento approvato questa mattina sarà trasmesso alla Commissione bilancio in allegato alla relazione testé approvata.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) lamenta il ritardo del relatore e del rappresentante del Governo.
La Commissione riprende l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, intervenendo per rendere precisazioni rispetto al parere espresso nella seduta di questa mattina, chiarisce che la sua contrarietà agli emendamenti presentati non implica la sottovalutazione della rilevanza di alcuni dei temi affrontati. In tal senso segnala in particolare la questione del rifinanziamento degli interventi per la fornitura gratuita di libri di testo e quella della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per il programma SOCRATES. Precisa quindi che il parere contrario espresso questa mattina riguardava comunque tutti gli emendamenti in esame, e non solo quelli relativi al disegno di legge di bilancio. Si riserva infine di fornire maggiori indicazioni circa le motivazioni del proprio parere durante la discussione dei singoli emendamenti.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) esprime sconcerto e rammarico per l'atteggiamento di chiusura manifestato dal relatore e dal Governo, che contraddice il positivo clima di confronto che si era instaurato, nella seduta di questa mattina, in relazione ai temi concernenti l'editoria.
Ritiene che l'orientamento contrario su tutti gli emendamenti sia del tutto ingiustificato, tanto più che si segnala la fondatezza di alcune delle questioni con essi sollevate. Si sofferma, in tal senso, sulla necessità di rifinanziare gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo, la cui mancata previsione nel testo originario del Governo era in parte giustificata dalle disposizioni sulla possibilità di utilizzare libri di testo «scaricati» da Internet. Tale intervento peraltro, che comunque il suo gruppo non condivideva, è ora venuto meno a seguito dello stralcio disposto dal Presidente della Camera. Ne consegue pertanto l'assoluta necessità di ripristinare il finanziamento delle misure previste dall'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.
Segnala altresì come anche sul tema delle assunzioni a tempo determinato nella scuola si siano registrati in passato significativi momenti di convergenza tra maggioranza e opposizione, che hanno portato all'approvazione di apposite modifiche alla legislazione vigente. Purtroppo, anche quel lavoro comune risulta vanificato dall'atteggiamento pregiudizialmente contrario manifestato in questa sede sugli emendamenti del suo gruppo.
Conclusivamente, considerato il rifiuto di qualsiasi confronto di merito e l'atteggiamento rinunciatario della maggioranza e dello stesso presidente, che non si adoperano in alcun affinché le pressanti esigenze del mondo della scuola, dell'università e della ricerca trovino accoglienza nell'ambito dell'esame di questa manovra finanziaria presso la Commissione bilancio e il Governo, ritira tutti gli emendamenti sottoscritti da deputati del suo gruppo.
Andrea COLASIO (MARGH-U) sottolinea che molte delle proposte emendative dei gruppi di opposizione corrispondono a esigenze ampiamente condivise e più volte sottolineate da tutte le forze politiche e dallo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al proposito, segnala gli impegni assunti in più sedi dal Ministro Moratti circa la necessità di un significativo incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università. Ritiene che su questo e su altri temi, tipicamente bipartisan, la Commissione dovrebbe fare sentire alta e forte la propria voce, per assicurare che le esigenze del mondo della scuola, dell'università e della ricerca siano adeguatamente valutate nel corso del seguito della discussione dei documenti di bilancio.
Si sofferma quindi in particolare sulla rilevanza di una questione solo apparentemente marginale, quella della proroga dei contratti a tempo indeterminato da parte dell'INDIRE per il completamento del programma comunitario SOCRATES. Sottolinea che, a suo avviso, tale intervento non richiede alcuna copertura finanziaria, poiché i relativi oneri gravano sulle istituzioni comunitarie. Chiede pertanto che il Governo valuti attentamente la possibilità di modificare il proprio orientamento sulle relative proposte emendative.
Conclusivamente, associandosi alle considerazioni del deputato Grignaffini circa il fatto che l'atteggiamento del relatore e della maggioranza condannano a una sostanziale inutilità il ruolo della Commissione, ritira tutti gli emendamenti sottoscritti da deputati del suo gruppo, ad eccezione dell'emendamento 5310-bis/VII/15.4, relativo alla richiamata questione del programma SOCRATES.
Antonio RUSCONI (Margh-U), nel condividere i rilievi formulati dal deputato Colasio, invita anch'egli la Commissione ad attivarsi nel modo più proficuo e idoneo ad assicurare il rispetto delle proprie prerogative e della sua essenziale funzione di elaborare e di indicare percorsi strategici atti a promuovere un effettivo sviluppo dei settori rientranti nella sua competenza, gravemente penalizzati, a suo giudizio, dalla manovra di finanza pubblica in esame. Formula quindi l'auspicio che la Commissione, in sede di formulazione dei relativi pareri alla Commissione bilancio, non rinunci a tale suo preminente ruolo, individuando responsabilmente priorità del settore scolastico, che necessitano di tempestivo e adeguato finanziamento.
Ribadita la doverosità di destinare adeguati finanziamenti al settore scolastico, constata con rammarico l'esiguità delle risorse ad esso destinate nel disegno di legge finanziaria, lamentando in particolare la grave riduzione dei trasferimenti destinati agli enti locali, posti in tal modo in condizioni di notevole difficoltà per l'attuazione della riforma scolastica, ai cui fini sarebbe invece necessaria l'individuazione di fondi diretti a garantire l'efficace funzionamento e l'attuazione dei moduli organizzativi nella scuola primaria e secondaria, nonché agevolazioni nella fornitura dei libri di testo.
Riguardo poi l'emendamento 5310-bis/VII/29.6 di cui è primo firmatario, recante contributi al polo universitario di Lecco per interventi straordinari di edilizia universitaria, chiede chiarimenti in ordine alla sua dichiarazione di inammissibilità, stante la vocazione internazionale del Politecnico di Milano e il suo indiscusso prestigio, come testimoniato dalle innovative attività di ricerca sperimentale poste in essere nel settore ingegneristico e architettonico nel polo di Lecco.
Ferdinando ADORNATO, presidente, precisa che l'emendamento 5310-bis/VII/29.6 in oggetto, peraltro già ritirato nella seduta di questa mattina, è stato da lui giudicato di dubbia ammissibilità in quanto recante norme onerose non direttamente finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere localistico.
Franca BIMBI (MARGH-U) sottolinea che, in attesa di poter finalmente conoscere i contenuti e le modalità di esame del preannunciato intervento legislativo per lo sviluppo, «collegato» alla manovra finanziaria, la Commissione dovrebbe fin dall'esame in corso esprimere con chiarezza le proprie priorità in ordine a temi che, come quelli dell'università e della ricerca, sono assolutamente fondamentali per un rilancio della nostra economia e della competitività internazionale. In relazione alla richiesta del deputato Colasio di riconsiderare l'intervento in favore del programma SOCRATES, sottolinea che un analogo ragionamento vale anche per il programma ERASMUS, cui sono riferite alcune sue proposte emendative. In entrambi i casi, infatti, ne va dell'immagine dell'Italia di fronte alla comunità internazionale. Più in generale, lancia un appello alla maggioranza, affinché si eviti che quest'anno, a differenza di quanto avvenuto in precedenti occasioni, la Commissione rimanga muta e indifferente di fronte a una manovra finanziaria che ignora completamente le esigenze del mondo dell'università e della ricerca.
Ferdinando ADORNATO, presidente, in relazione alle considerazioni svolte da diversi deputati in ordine al ruolo della Commissione, sottolinea che esso non si può comunque limitare ad una pura enunciazione di desideri e richieste, che rischia talora di risultare anche controproducente, qualora non si sia poi in grado di assicurarne l'effettiva realizzazione nel quadro delle reali compatibilità finanziarie. Ritiene peraltro che la discussione di questa mattina abbia dimostrato che, laddove ciò risulta possibile, la Commissione è pronta a farsi carico delle esigenze più ampiamente condivise.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, si associa alla richiesta di chiarimenti del deputato Colasio in ordine all'effettiva onerosità dell'emendamento 5310-bis/VII/15.4, relativo al programma SOCRATES.
Il sottosegretario Valentina APREA sottolinea che, se effettivamente - come sostenuto dal deputato Colasio - l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri, esso non dovrebbe trovare accoglienza nell'ambito della manovra finanziaria. Il tema è comunque all'attenzione del Ministero, che ha intenzione di promuoverne l'inserimento in un prossimo provvedimento d'urgenza in materia di proroga di termini in scadenza. Invita infine il presentatore dell'emendamento, alla luce di quanto precisato, a ritirarlo, trasfondendone i contenuti in un apposito ordine del giorno.
Andrea COLASIO (MARGH-U) ritira l'emendamento 5310-bis/VII/15.4, di cui è primo firmatario.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, invita al ritiro degli emendamenti Butti 5310-bis/VII/Tab. B.1 e 5310-bis/VII/Tab. B.2.
Ernesto MAGGI (AN) ritira gli emendamenti Butti 5310-bis/VII/Tab. B.1 e 5310-bis/VII/Tab. B.2, di cui è cofirmatario.
Alba SASSO (DS-U) invita la Commissione a riflettere debitamente sulle proposte emendative presentate da esponenti dell'opposizione in materia scolastica, ritenendole meritevoli della massima attenzione, in quanto atte a prevedere un adeguato sostegno finanziario a favore del settore. Ritiene peraltro le medesime perfettamente coerenti con i dichiarati intenti del Governo di valorizzare il settore scolastico, anche attraverso l'individuazione di misure finalizzate a soddisfare le esigenze della collettività, garantendo in particolare benefici per le fasce sociali economicamente e socialmente più deboli.
Nel constatare con rammarico come, unitamente a tali preannunciati intenti, siano stati parimenti disattesi gli impegni governativi in materia di assunzione di nuovo personale docente, nonché in materia di individuazione e destinazione di adeguate risorse agli enti locali al fine di una più agevole gestione da parte dei medesimi delle politiche scolastiche, ritiene singolare e preoccupante che nel disegno di legge finanziaria in esame siano previsti finanziamenti estremamente ridotti a vantaggio del settore scolastico, non garantendosi in tal modo un adeguato supporto di quelle spese ordinarie, rientranti nella normale gestione del medesimo.
Nel ribadire il proprio giudizio di inadeguatezza in ordine al disegno di legge finanziaria e alla discutibile politica di risparmio ad esso sottesa, formula l'auspicio che siano in futuro adottate iniziative legislative tese a investire nel settore della scuola, stante il suo preminente rilievo ai fini dello sviluppo culturale del Paese.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che è stato testé presentato l'ordine del giorno Colasio 0/5310-bis/VII.1 (vedi allegato 2), in cui sono trasfusi i contenuti dell'emendamento 5310-bis/VII/15.4, precedentemente ritirato.
Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l'ordine del giorno Colasio 0/5310-bis/VII.1.
Andrea COLASIO (MARGH-U) non insiste per la votazione.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
In relazione alle considerazioni svolte dai deputati delle opposizioni nel corso del dibattito, ritiene del tutto infondate le accuse rivolte a lui personalmente e alla maggioranza in ordine ad una supposta rinuncia a svolgere un ruolo attivo e propositivo nell'ambito della sessione di bilancio. Al proposito, sottolinea infatti che le proposte emendative presentate, nella maggioranza dei casi, si pongono in diretta contraddizione rispetto alle priorità e alle scelte del Governo, in particolare per quanto riguarda il settore della scuola.
Nell'evidenziare come si ponga ancora, a suo avviso, l'esigenza di indurre gli enti locali ad assumere un ruolo più virtuoso dal punto di vista della gestione della spesa pubblica in questo campo, evidenzia che le proposte dell'opposizione non sembrano tenere alcun conto della considerazione che gran parte delle risorse del Ministero dell'istruzione sono sostanzialmente «bloccate» da un'ingente massa di spese fisse, che impedisce una gestione flessibile del bilancio e di convogliare le risorse stesso verso obiettivi di effettivo incremento della qualità dell'offerta formativa e del servizio scolastico.
Anche il tema dell'esigenza di riassorbire il «precariato» scolastico deve essere affrontato avendo sempre ben presente che la consistenza complessiva del personale docente e non docente è in Italia ben più elevata rispetto a tutti gli altri paesi occidentali. Ritiene perciò del tutto inaccoglibili le proposte emendative che muovono in questa direzione.
Quanto ad altri temi, come quelli dell'università e della ricerca, riconosce la fondatezza di talune delle esigenze rappresentate dalle opposizioni. Ritiene peraltro che, in questa sede, debba tenersi responsabilmente conto delle compatibilità finanziarie complessive, che potranno essere più adeguatamente valutate nel seguito dell'iter parlamentare del provvedimento.
Conclusivamente, ribadisce che le opposizioni, anche in questa occasione, hanno dimostrato a suo avviso un'assoluta mancanza di spirito costruttivo.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nell'annunciare, a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di relazione del relatore, si dichiara esterrefatta per la scelta di non formulare in questa sede alcuna considerazione, di non fornire alcuna indicazione, di non formulare alcuna proposta di modifica su temi così rilevanti e delicati come quelli della scuola, dell'università e della ricerca.
Pur riconoscendo che forse molte delle proposte del suo e degli altri gruppi di opposizione non potevano essere pienamente accolte dal Governo e dalla maggioranza, dichiara di non comprendere come sia possibile che quest'ultima non abbia davvero niente da dire su una manovra finanziaria che ignora totalmente la centralità di questi settori per lo sviluppo dell'intero paese. Anche se si vuole evitare di mettere in difficoltà il Governo, ciò non dovrebbe a suo avviso comportare una così totale rinuncia, da parte dell'intera Commissione, a interloquire con la Commissione bilancio e con il Governo su temi di questa rilevanza strategica. Tra l'altro, ritiene, se la Commissione facesse sentire la sua voce per chiedere l'individuazione di maggiori risorse per i settori della scuola, dell'università e della ricerca, ciò non potrebbe che fare piacere al Ministro Moratti, che si trova certo anch'essa nella necessità di sostenere una difficile trattativa all'interno della compagine di Governo.
Conclusivamente, ribadisce il proprio stupore e rammarico per l'atteggiamento della maggioranza di fronte a una manovra finanziaria che, una volta di più, rischia di rivelarsi disastrosa per i settori della scuola, dell'università e della ricerca.
Alba SASSO (DS-U), nello stigmatizzare le linee politiche adottate dal Governo in materia scolastica, sottese al disegno di legge finanziaria, constata con rammarico come le medesime siano indice di una discutibile operazione di arretramento del settore pubblico rispetto alla scuola, nonostante la medesima sia il luogo principe deputato alla formazione sociale, consentendo la crescita e l'innalzamento qualitativo e culturale del Paese.
Invita infine il Governo ad adottare una seria e responsabile politica nel settore scolastico, che si incentri su adeguati finanziamenti al medesimo, sì da garantire ampia tutela dei soggetti meno abbienti, consentendo loro l'effettività dell'esercizio del diritto allo studio tutelato costituzionalmente.
Antonio PALMIERI (FI), nel sottolineare l'interesse della maggioranza alle importanti tematiche connesse ai settori dell'università e della ricerca, preannuncia con favore la predisposizione da parte del Governo di adeguate misure, contemplate in futuri provvedimenti legislativi, atte a garantire ed incentivare il loro sviluppo.
Ernesto MAGGI (AN) invita la Commissione a segnalare con forza le proprie preoccupazioni per la mancata delineazione nella manovra di finanza pubblica di adeguate linee strategiche di intervento nei settori dell'università e della ricerca.
Ritiene fondamentale che la Commissione si attivi in tale direzione, sollecitando il Governo a far fronte alle urgenti problematiche che investono tali ambiti e che necessitano di tempestiva e idonea soluzione e quindi in sostanza ad intraprendere una seria e responsabile politica in materia.
Ferdinando ADORNATO, presidente, in relazione agli interventi svolti da più deputati, sottolinea che un bilancio complessivo sul lavoro svolto dalla Commissione potrà essere fatto solo al termine della legislatura. Segnala peraltro che, a suo avviso, a volte si ottengono risultati più efficaci non «alzando la voce» e moltiplicando le richieste, ma concentrandosi su questioni specifiche e perseguendone il concreto soddisfacimento. Evidenzia quindi che vi sono sicuramente alcuni temi su cui più netta è la difficoltà di rapporto tra maggioranza e Governo, che attengono peraltro soprattutto a settori diversi da quelli ora in esame, come quelli della promozione del libro, dello spettacolo dal vivo e della cinematografia.
Flavio RODEGHIERO (LNFP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore, si associa alle preoccupazioni del deputato Maggi in ordine alla difficoltà di affrontare concretamente, nel quadro delle attuali compatibilità di bilancio, temi di primaria rilevanza per lo sviluppo del paese, quali quelli dell'università e della ricerca. Al proposito, sottolinea in particolare l'esigenza di promuovere una programmazione di lungo periodo delle politiche attinenti a questi settori.
Andrea MARTELLA (DS-U), nel ribadire anch'egli la necessità che la Commissione non assuma un discutibile atteggiamento rinunciatario, ma piuttosto operi nel rispetto delle funzioni ad essa proprie, indicando i propri rilievi al Governo, ribadisce il suo giudizio di totale contrarietà in ordine alle previsioni recate dalla manovra di finanza pubblica in materia di università e ricerca, stante l'esiguità dei fondi destinati a tali settori.
Lamentando quindi l'assenza di adeguatezza e di lungimiranza nelle linee politiche adottate dal Governo in materia, stigmatizza altresì il modus operandi della maggioranza, ritenendola colpevolmente silente e supina rispetto a tale discutibile politica e invita infine la Commissione a dedicare la massima attenzione alle tematiche collegate ai settori dell'università e della ricerca, considerata la loro preminente importanza per il potenziamento culturale della nazione.
Ferdinando ADORNATO, presidente, pur ritenendo non condivisibili i toni in alcuni casi assunti dalla discussione, esprime il proprio apprezzamento per gli interventi anche fortemente svolti dai deputati di opposizione nel corso del dibattito. Invita peraltro a tenere presente che il rapporto tra maggioranza e Governo è per sua natura caratterizzato da elementi problematici e complessi che non si prestano a eccessive semplificazioni, e ribadisce che, a suo avviso, la Commissione ha in più occasioni dimostrato di essere capace di svolgere un ruolo, se non molto visibile, sicuramente assai efficace.
Avverte quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione favorevole del relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione contraria presentata dai deputati Grignaffini ed altri.
La Commissione approva la proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che risulta pertanto preclusa la proposta di relazione presentata dai deputati Grignaffini ed altri (vedi allegato 4).
La Commissione passa all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3).
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che tra le proposte emendative riferite allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria presentano profili di dubbia ammissibilità gli articoli aggiuntivi Carlucci 5310-bis/VII/35.01, che introduce speciali disposizioni per la riemersione di beni culturali in possesso di privati, in quanto recante norme ordinamentali che non presentano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, e Lolli 5310-bis/VII/36.03, che stanzia risorse per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo a Pescara, in quanto recante una norma onerosa non direttamente finalizzata al sostegno o al rilancio dell'economia e di carattere localistico.
Avverte inoltre che gli articoli aggiuntivi Tocci 5310-bis/VII/8.01, che stanzia risorse per la realizzazione di un programma di controlli satellitari contro l'abusivismo edilizio, e Grignaffini 5310-bis/VII/36.01, in materia di erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, investono materie di prevalente competenza di altre Commissioni.
Invita quindi i presentatori delle proposte emendative richiamate a ritirarle, anche al fine di una loro eventuale ripresentazione in Commissione bilancio.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, esprime parere su tutte le proposte emendative in esame, tranne che sull'emendamento Orsini 5310-bis/VII/Tab. A.7, volto a incrementare gli accantonamenti del Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione di interventi in favore della Fondazione Toscanini, cui è favorevole.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 6).
Il sottosegretario Valentina APREA concorda con il parere del relatore.
Paolo SANTULLI (FI) sottolinea la rilevanza della questione cui l'emendamento Masini 5310-bis/VII/Tab. A.6 tenta di dare risposta: esso è infatti volto a preordinare le risorse necessarie per la prosecuzione e il rafforzamento dell'importante ruolo svolto dall'Istituto regionale per le ville tuscolane nella tutela e valorizzazione di un'importante serie di beni culturali di grande valore e interesse.
Carlo CARLI (DS-U) intende richiamare l'attenzione sulle previsioni recate dall'articolo 30 del disegno di legge finanziaria in materia di conservazione dei beni culturali, sottolineandone l'inadeguatezza, essendo nelle medesime delineato un meccanismo, a suo giudizio, poco efficace e idoneo ad incentivare i privati ad effettuare i relativi interventi, considerata l'assenza di apposite agevolazioni fiscali.
Nel ritenere inoltre improprio che si faccia riferimento nella norma alla concessione in uso del bene culturale, stante la potenziale acquisizione della proprietà del medesimo da parte del privato, suggerisce l'opportunità, come sottolineato nelle apprezzabili proposte emendative presentate al riguardo da esponenti dell'opposizione, di riferirsi più correttamente alla locazione, in tal modo salvaguardandosi la natura pubblica di tale bene e la sua intrinseca attitudine alla fruibilità da parte della collettività.
Dopo aver sottolineato l'esiguità delle risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo, richiama infine la necessità di garantire adeguati contributi all'Accademia dei Lincei, stante il suo preminente rilievo nel panorama culturale nazionale.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), nell'esprimere apprezzamento per il timido segnale di apertura contenuto nella proposta di relazione del relatore, che chiede di stanziare nuove risorse per l'approvazione di interventi legislativi nel campo della promozione del libro, dello spettacolo e del cinema, ritiene ingiustificato che la medesima disponibilità non sia riservata ad altre richieste delle opposizioni, che a suo giudizio sono altrettanto condivisibili.
Al proposito, rinviando a quanto già detto dal deputato Carli, richiama in particolare le limitate modifiche che si propone di introdurre nell'articolo 30 del disegno di legge finanziaria, che non contraddicono l'impianto proposto dal Governo, ma ne migliorano l'operatività e lo rendono compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
Sul piano delle risorse, segnala in particolare le gravi conseguenze della riduzione degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di quelli della cosiddetta «legge obiettivo», che, come è noto, sono in parte destinati a interventi in materia di beni e attività culturali e che, nelle dichiarazioni del Governo e della maggioranza, avrebbero dovuto compensare la riduzione del FUS. In sostanza, in mancanza di significativi interventi correttivi, la finanziaria non individua le risorse necessarie per attuare le politiche e gli interventi annunciati da maggioranza e Governo in materia di beni e attività culturali.
Alla luce di tale situazione, cui il relatore non dà che una risposta molto parziale, annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative da lei sottoscritte.
In conclusione, manifesta perplessità in ordine al fatto che il relatore abbia espresso parere favorevole unicamente sull'emendamento Orsini 5310-bis/VII/Tab. A.7, su cui - pur non potendo disconoscere la rilevanza della Fondazione Toscanini - preannuncia un orientamento tendenzialmente contrario, considerato il contesto in cui si verrebbe ad inserire. Peraltro, segnala al presentatore dell'emendamento che sarebbe opportuno riconoscere anche il ruolo svolto da un'altra importante istituzione operante nel medesimo settore e che insiste nella medesima area territoriale: si riferisce all'Accademia filarmonica di Bologna-Orchestra Mozart, che rappresenta una realtà di punta nel panorama musicale italiano ed europeo.
Giovanni LOLLI (DS-U) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il proprio orientamento in ordine all'articolo aggiuntivo 5310-bis/VII/36.02, volto ad assicurare le necessarie risorse agli enti di promozione sportiva, il cui finanziamento pubblico è andato gravemente scemando nel corso degli ultimi anni. Sottolinea che tale proposta emendativa è stata sottoscritta da esponenti di gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione e risponde a un'esigenza oggettiva che prescinde da qualsiasi logica di appartenenza politica.
Andrea COLASIO (MARGH-U) sottolinea che gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione non sono affatto caratterizzati da un atteggiamento distruttivo o pregiudiziale. Al contrario, essi si pongono spesso l'obiettivo di dare concreta applicabilità a intenti che la maggioranza e il Governo dichiarano di voler perseguire.
Nel caso specifico delle disposizioni dell'articolo 30, sottolinea che il testo proposto dal Governo presenta diversi aspetti problematici, che gli emendamenti delle opposizioni si sforzano di correggere proprio nell'intento di rendere effettivo ed efficace l'intervento proposto, ponendo allo stesso tempo precisi paletti a tutela dei beni culturali interessati e delle competenze che spettano alle regioni in tale materia. In particolare, sottolinea la necessità di introdurre incentivi fiscali che rendano realmente attrattiva la partecipazione dei privati agli interventi di restauro e conservazione dei beni in oggetto.
In ordine al parere espresso dal relatore, ritiene assurdo che l'orientamento sia favorevole solo sul pur importante intervento in favore della Fondazione Toscanini.
Infine, nel ritirare tutti gli emendamenti da lui sottoscritti, rivolge un accorato appello alla maggioranza affinché promuova importanti correttivi alla manovra, inducendo il Governo a stanziare le risorse necessarie per consentire effettivamente l'approvazione dei provvedimenti già all'esame della Commissione e incrementare adeguatamente il Fondo unico per lo spettacolo.
Paolo SANTULLI (FI) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Lolli 5310-bis/VII/36.02, sottolineando la rilevanza sociale.
Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI (FI), ritiene infondate le accuse mosse da esponenti dell'opposizione in merito alla mancanza di reale libertà della maggioranza, che sarebbe subordinata in modo acritico e passivo alle direttive politiche del Governo. Sottolinea ironicamente che talora può anche accadere che la maggioranza non protesti contro il Governo semplicemente perché ne condivide le scelte strategiche.
In relazione all'emendamento 5310-bis/VII/Tab. A.7, di cui sottolinea il carattere tutt'altro che localistico, dichiara sicuramente accoglibile la sollecitazione del deputato Grignaffini circa l'opportunità di prevedere che almeno una parte delle risorse in oggetto sia destinate anche ad interventi in favore dell'Accademia filarmonica di Bolgona-Orchestra Mozarticolo
Guglielmo ROSITANI (AN), pur condividendo l'opportunità di prevedere interventi in favore della Fondazione Toscanini, sottolinea che la medesima istituzione ha già ricevuto consistenti risorse di 3 milioni e 200 mila euro nell'anno in corso e che peraltro anche un'altra organizzazione operante nel settore musicale emiliano, ossia il Parma Reggio Festival, ha ottenuto 2 milioni di euro. Auspica pertanto che il Governo si impegni ad attuare un'equilibrata politica in materia di spettacolo, garantendo idonei stanziamenti anche a favore di altre importanti realtà culturali.
Fabio GARAGNANI (FI), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario, per ragioni di coerenza, anche sull'emendamento Orsini 5310-bis/VII/Tab. A.7.
Il sottosegretario Valentina APREA concorda con il parere del relatore.
Guglielmo ROSITANI (AN) annuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Lolli 5310-bis/VII/36.02, pur sottolineando che a tale posizione non deve essere dato un significato di contrapposizione politica rispetto alla posizione assunta dal relatore.
Andrea COLASIO (MARGH-U), nel dare atto della coerenza del relatore, annuncia peraltro il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Orsini 5310-bis/VII/Tab. A.7.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Lolli 5310-bis/VII/36.02, respinge l'emendamento Masini 5310-bis/VII/Tab. A.6 e approva l'emendamento Orsini 5310-bis/VII/Tab. A.7.
Ferdinando ADORNATO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cola 5310-bis/VII/Tab. A.1 e 5310-bis/VII/Tab. A.2. Si intende che vi abbia rinunciato.
Ferdinando Adornato, presidente, avverte che si procederà dapprima alla votazione della proposta di relazione favorevole con osservazione formulata dal relatore e che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione contraria presentata dai deputati Colasio ed altri.
La Commissione approva la proposta di relazione sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 14) e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria formulata dal relatore (vedi allegato 6) e delibera di nominare il deputato Garagnani quale relatore presso la Commissione bilancio sulla medesima tabella.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che risulta pertanto preclusa la relazione alternativa presentata dai deputati Colasio ed altri (vedi allegato 5).
La seduta termina alle 15.50.
ALLEGATO 1
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge finanziaria.
EMENDAMENTI
ART. 27.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Dall'1 gennaio 2005 le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano mediante riduzione delle relative somme fatturate dai gestori dei servizi, esclusi i prelievi fiscali, i quali provvedono ad applicare alle imprese radiotelevisive, ammesse ai benefici il primo anno, la riduzione a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma. È abrogato il comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
5310-bis/VII/27. 4.Giulietti, Carra, Titti De Simone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007»;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale».
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).- 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/27. 6.Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Titti De Simone.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007»;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale».
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Superalcolici) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
5310-bis/VII/27. 6. (Seconda versione). Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Titti De Simone.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 181, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri sostenuta negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007»;
b) al comma 182, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per le imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'organo amministrativo o dall'imprenditore individuale».
Conseguentemente, all'articolo 29, comma 9, sostituire le parole: maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con le seguenti: maggiori entrate pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
5310-bis/VII/27. 7.Mazzuca.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'intervento di cui al comma 181 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 97 milioni di euro.
Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Superalcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
5310-bis/VII/27. 2.Carra, Colasio, Volpini, Bimbi, Rusconi, Gambale.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. L'intervento di cui al comma 181 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è fissato in 95 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/27. 1.Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Titti De Simone.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il primo periodo del comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare, per le imprese editrici con fatturato superiore a 1.000.000 di euro, dal bilancio certificato».
*5310-bis/VII/27. 3.Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Tocci, Sasso.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il primo periodo del comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente: «La spesa per l'acquisto della carta deve risultare, per le imprese editrici con fatturato superiore a 1.000.000 di euro, dal bilancio certificato».
*5310-bis/VII/27. 5.Colasio, Carra, Volpini, Bimbi, Rusconi, Gambale.
ART. 29.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
10. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole: «forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «forfetizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici».
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/29. 3.Giulietti, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 e connesse parti del disegno di legge finanziaria.
EMENDAMENTI AL DDL C. 5310-BIS
ART. 2.
Al comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi inserire le seguenti: , per il funzionamento delle università e degli enti pubblici di ricerca entro il limite dell'incremento annuo del fabbisogno finanziario, rispettivamente, del 4 per cento per le università statali e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/2. 3. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:
Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
5310-bis/VII/2. 4. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
ART. 4.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis. (Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF ad innovazione e ricerca). - 1. All'articolo 48, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione dei beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «, progetti di ricerca e di innovazione tecnologica».
5310-bis/VII/4. 01. Martella, Tocci, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis. (Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria). - 1. La determinazione dell'appartenenza dei risultati delle attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università e degli enti di pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni, è rimessa alle norme regolamentari emanate dalle università e dagli enti di ricerca, nell'esercizio della loro autonomia. Resta fermo che il diritto di essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
2. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
5310-bis/VII/6. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Sasso, Lolli, Giulietti, Buffo.
ART. 7.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la disciplina ivi prevista con le seguenti: esclusivamente la disciplina prevista nei predetti commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/7. 1. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire le parole: sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005 con le seguenti: sei comuni, tre università e due enti pubblici di ricerca nei quali durante l'anno 2005.
5310-bis/VII/12. 1. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
ART. 14.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al personale, rimasto in servizio ai sensi degli articoli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, o della legge n. 204 del 1992, si applica il disposto dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 57 del 1987, convertito dalla legge n. 158 del 1987. In particolare, a tale personale si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 57 del 1987, con eguale decorrenza, qualora ad essi sia stato applicato quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 530, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.
5310-bis/VII/14. 1. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
ART. 15.
Al comma 1, sostituire le parole: nel triennio 1999-2001 con le seguenti: nel triennio 2001-2003.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente: Art. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.
5310-bis/VII/15. 1. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 2, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, unicamente ai fini della realizzazione del programma Socrates.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre del 3 per cento, per l'anno 2005, gli importi relativi a tutte le voci.
5310-bis/VII/15. 3. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre del 3 per cento, per l'anno 2005, gli importi relativi a tutte le voci.
5310-bis/VII/15. 4. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.
2-ter. Il cofinanziamento di cui al comma 2-bis avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alta presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VII/15. 5. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 7 sopprimere le parole da: i cui oneri fino alla fine del comma.
5310-bis/VII/15. 6. Titti De Simone, Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire la copertura finanziaria relativa agli incrementi di retribuzione determinati per legge o per contratto del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato rispetto all'anno precedente in misura percentuale pari all'incremento del prodotto interno lordo a valori nominali, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento nell'anno precedente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/15. 7. Tocci, Martella, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 2004 le spese annue sostenute dalle università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro sono loro rimborsate mediante apposita integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell'anno successivo. Il rimborso è disposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in misura pari alle spese effettivamente sostenute da ciascuna università nell'anno precedente, ovvero in misura pari ad una percentuale di tali spese determinata annualmente dalla legge finanziaria in misura comunque non inferiore all'ottanta per cento. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto i criteri per il calcolo degli oneri sostenuti dalle università per i miglioramenti economici di cui al comma 1. Nel caso in cui in una università risultasse superato il limite percentuale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le spese annue effettivamente sostenute dall'università per i miglioramenti economici sono figurativamente ridotte di una quota percentuale pari al superamento del suddetto limite. Per il 2004 la percentuale di cui al comma 2 è fissata al novanta per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/15. 8. Grignaffini, Martella, Tocci, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
ART. 16.
Sopprimere il comma 2.
5310-bis/VII/16. 15. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per t'anno scolastico 2004-2005 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale ATA.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5310-bis/VII/16. 2. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto è aumentata in rapporto all'incremento della popolazione scolastica.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni.
2005:-:2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
5310-bis/VII/16. 3. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di una quota determinata dall'eventuale aumento della popolazione scolastica.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
5310-bis/VII/16. 4.Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di una quota pari al turn over realizzato al termine dell'anno scolastico 2004.
5310-bis/VII/16. 5. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale previsione non opera nei confronti degli insegnanti di sostegno per gli studenti diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado, la cui dotazione organica di diritto è aumentata del 10 per cento nell'anno scolastico 2005-2006 rispetto a quella dell'anno scolastico 2004-2005.
5310-bis/VII/16. 1. Mazzuca.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2004-2005 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale ATA.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5310-bis/VII/16. 6. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/16. 7. Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:
Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.
5310-bis/VII/16. 8.Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 344 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/16. 9.Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/16. 10.Grignaffini, Colasio, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 8, sopprimere le parole: anticipo delle iscrizioni e.
5310-bis/VII/16. 11.Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nel quadro di una migliore qualificazione del servizio scolastico nonché per favorire la piena attuazione delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, introdotte dalla legge n. 53 del 2003, e per limitare il precariato nel comparto della dirigenza scolastica, è indispensabile dotare le istituzioni scolastiche di personale dirigente stabile e professionalmente qualificato. Nelle norme dell'espletamento del concorso ordinario per il reclutamento del personale dirigente delle scuole, autorizzato a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2004, i posti, messi a concorso con il corso-concorso selettivo di formazione previsto dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non ancora coperti vengono assegnati, nell'ambito dello medesimo contingente, al personale che, pur ammesso con riserva a tutte le procedure concorsuali, le abbia superate e conseguito l'idoneità. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, detto personale è nominato dirigente scolastico con decorrenza giuridica dal 1o settembre 2004 ed economica dal 1o settembre 2005. Il personale risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità di posti, viene inserito in una apposita graduatoria ad esaurimento, valida fino alla pubblicazione dei vincitori del concorso ordinario per coprire i posti che si renderanno vacanti a seguito del pensionamento dei vincitori del summenzionato concorso riservato.
Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.
5310-bis/VII/16. 12.Carbonella.
Al comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 244 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi partrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/16. 13.Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del fondo è determinata in 120 milioni di euro per l'anno 2005 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 120.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.
5310-bis/VII/16. 14.Lolli, Capitelli, Grignaffini, Sasso, Buffo, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Tocci.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V Area Dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100 milioni;
2006: - 100 milioni;
2007: - 100 milioni;
dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/16. 01.Capitelli, Sasso, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella Tocci.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1998.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
5310-bis/VII/16. 03.Sasso, Capitelli, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998 per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.
5310-bis/VII/16. 04. Capitelli, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis. (Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.
2. lI fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.
5310-bis/VII/16. 05. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Motta.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti). - 1. In attuazione del disposto dell'articolo 34 terzo comma della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 390 del 1991, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodi di studio, stages, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.
2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 390 del 1991 sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciarie per la mobilità internazionale degli studenti» dell'importo di 10 milioni di euro.
4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;
c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.
6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le Università, anche mediante convenzioni con Università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.
7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.
9. È abrogato il comma 99 delle legge 24 dicembre 2004, n. 350.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-ter. (Superalcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.
5310-bis/VII/16. 08. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 il fondo di finanziamento ordinario delle università è aumentato del 10 per cento rispetto all'anno precedente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 600 milioni di euro.
5310-bis/VII/16. 06. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Assimilazione del «Consortium GARR» ai consorzi universitari). - 1. Ai fini del finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il «Consortium GARR», soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, promosso dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
5310-bis/VII/16. 07. Tocci, Martella, Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
ART. 24.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle Università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.
2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo Gread e Geant, dotazione strumentale dei centri di ricerca.
3. Il fondo, precisamente, verrà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dovrà comunque assicurare il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Centro nazionale delle ricerche e dall'Istituto nazionale di fisica della materia riguardo la Large Scale Facilities, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.
4. A tal fine sono stanziati sono stanziati 100 milioni di euro per il 2005 e 50 milioni di euro per le annualità 2006 e 2007.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VII/24. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle Università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.
2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo Gread e Geant, dotazione strumentale dei centri di ricerca.
3. Il fondo, precisamente, verrà impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e dovrà comunque assicurare il finanziamento degli accordi internazionali gestiti dal Centro nazionale delle ricerche e dall'Istituto nazionale di fisica della materia riguardo la Large Scale Facilities, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.
4. A tal fine sono stanziati sono stanziati 100 milioni di euro per il 2005 e 50 milioni di euro per le annualità 2006 e 2007.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 300/99 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000,
5310-bis/VII/24. 02. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca). - Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti dal MIUR, sentite le competenti commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 34.000;
2006: - 34.000;
2007: - 34.000.
5310-bis/VII/24. 03. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca). - Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti dal MIUR, sentite le competenti commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze
alla voce Decreto legislativo 300/99 - articolo 70, comma 2 - Agenzia del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 17.000;
2006: - 17.000;
2007: - 17.000;
alla voce Decreto legislativo 300/99 - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle dogane, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 17.000;
2006: - 17.000;
2007: - 17.000.
5310-bis/VII/24. 04. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Programmi di incentivo alla ricerca in settori rilevanti). - 1. A partire dall'anno 2005, sono istituite sei aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:
a) esplorazione dell'universo e aereospazio;
b) biomedicina;
c) neuroscienze;
d) nanotecnologie;
e) tecnologie dell'informazione.
2. A tal fine vengono stanziati, a decorrere dal 2005 e per un triennio, 100 milioni di euro l'anno. Questi fondi vengono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono destinate delle sezioni ad hoc per finanziare:
a) ricerca di base;
b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
e) alta formazione scientifica.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VII/24. 05. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Programmi di incentivo alla ricerca nelle frontiere tecnologiche). - 1. A partire dall'anno 2005 vengono istituiti sei aree di ricerca nazionale straordinarie nei seguenti settori:
a) esplorazione dell'universo e aereospazio;
b) biomedicina;
c) neuroscienze;
d) nanotecnologie;
e) tecnologie dell'informazione.
2. A tal fine vengono stanziati, a decorrere dal 2005 e per un triennio, 100 milioni di euro l'anno. Questi fondi vengono destinati a incrementare, sulla base di decreti attuativi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca, sentite le competenti commissioni parlamentari, gli strumenti di finanziamento della ricerca esistenti sulla base della legislazione vigente, all'interno dei quali sono destinate delle sezioni ad hoc per finanziare:
a) ricerca di base;
b) consorzi tra università ed enti di ricerca;
c) convenzioni tra imprese e istituti di ricerca pubblici;
d) avvio di nuove imprese nei suddetti settori;
e) alta formazione scientifica.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo - articolo 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VII/24. 06. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Consiglio europeo della ricerca di base). - Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2005: - 100.000.
5310-bis/VII/24. 07. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis. (Consiglio europeo della ricerca di base). - Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce legge 468/78 - articolo 9-ter - Fondo di riserva apportare la seguente variazione:
2005: - 100.000.
5310-bis/VII/24. 08. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
ART. 25.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis. - 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuovi centrali che non avviano i cantieri entro settembre 2005. La sanzione corrisponde al 10 per cento del valore dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale stessa. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici, amministrativi o sociali che impediscono l'avvio dei lavori.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle attività produttive da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.
5310-bis/VII/25. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
ART. 27.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei di ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VII/27. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei di ciascun istituto o unità degli enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.
Conseguentemente alla tabella A, ridurre del 10 per cento gli importi relativi a tutte le voci per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
5310-bis/VII/27. 02. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Al fine di garantire la dotazione minima di fondi per attività di ricerca e la partecipazione a progetti europei di ciascun istituto o unità degli Enti di ricerca, sono stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.
Conseguentemente dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utilità vehicles). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 100 milioni di euro.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5310-bis/VII/27. 03. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei è stanziata la somma di 50 milioni di euro per le annualità 2005, 2006, 2007.
2.Con successivo decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis. - (Imposta addizionale sugli autoveicoli di tipo Sport utility veicles). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utilily vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5310-bis/VII/27. 04.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti dì ricerca internazionale ed in particolare europei è stanziata la somma di 50 milioni di euro per le annualità 2005, 2006, 2007.
2.Con successivo decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VII/27. 05.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei è stanziata la somma di 50 milioni di euro per le annualità 2005, 2006 e 2007.
2.Con successivo decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VII/27. 11.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - Al fine di realizzare progetti di ricerca e sperimentazione per l'utilizzo della rete elettrica come sistema di trasmissione in larga banda e ridurre il digital divide è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro delle attività produttive sono definiti criteri e procedure entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 469 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa alla leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis/VII/27. 06.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - Per assicurare la diffusione della banda larga nelle zone territoriali più svantaggiate è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2004-2006 per finanziare la partecipazione dell'ASI al progetto europeo per un sistema speciale di telecomunicazioni finalizzato alla riduzione del digital divide.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 469 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa alla leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis/VII/27. 07.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (ENAV e ASI). - 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge n. 10 del 2001 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 e per l'altra metà al fondo di incentivazione industriale del Ministero delle attività produttive, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:
a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma Galileo Sat dell'ESA;
b) realizzazione incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;
c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;
d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;
e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;
f) realizzazione del centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;
g) realizzazione delle infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.
2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma precedente sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. I fondi sono assegnati con procedure concorsuali sulla base della qualità dei progetti presentati.
5310-bis/VII/27. 08.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Istituto nazionale per la fisica della materia). - 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia, la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni per ciascuna annualità del 2005 al 2007.
2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2003 sono rinviati al 2008.
Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis/VII/27. 09.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - (Istituto nazionale per la fisica della materia). - 1. Per consentire all'Istituto nazionale per la fisica della materia di proseguire le attività di integrazione tra ricerca, università e mondo produttivo e di rafforzare la presenza italiana nell'ambito europeo della fisica della materia la dotazione dell'Istituto è aumentata di 10 milioni per ciascuna annualità del 2005 al 2007.
2. Gli adempimenti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2003 sono rinviati al 2008.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanzedecreto legislativo 300 del 1999 - Art. 70, comma 2, - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis/VII/27. 010.Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso.
ART. 29.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'articolo 8, comma 4, della legge n. 370 del 1999 non si applica al personale già impiegato dalla pubblica amministrazione che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999, sia stato assunto nei ruoli dei professori e ricercatori universitari, al quale sia stato attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile, e che non abbia diritto al riconoscimento di alcun servizio prestato in precedenza.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/29. 4.Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È autorizzata la spesa di 110 milioni per l'anno 2005 come contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per la prosecuzione delle attività, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali. All'onere derivante dall'attuazione della disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5310-bis/VII/29. 5.Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Bambale.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Per interventi straordinari di edilizia universitaria finalizzati al decongestionamento è disposto uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 in favore del Polo di Lecco.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VII/29. 6.Rusconi, Colasio.
ART. 36.
Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
46. A partire dall'anno 2005, per le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale, è escluso dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il costo del lavoro di personale addetto alle attività di ricerca e innovazione tecnologica.
47. Le minori entrate per le regioni derivanti dal comma precedente sono compensate dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante corrispondente incremento dei trasferimenti erariali alle regioni medesime.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:
Art. 37-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 37-ter. - (Superalcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.
5310-bis/VII/36. 1.Colasio, Grignaffini, Chiromonte, Carli, Buffo, Capitelli Giulietti, Lolli, Martella Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 700 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. È istituita la «Giornata nazionale della Ricerca Scientifica» che, ogni anno, coinvolge docenti, ricercatori, imprese e istituzioni, intenti a comunicare all'opinione pubblica i valori della scienza e della tecnologia con i seguenti obiettivi:
a) l'individuazione di grandi progetti di ricerca di livello nazionale, nel numero massimo di quindici, al cui sostegno concorrono, tra l'altro, donazioni volontarie, a tal scopo estendendo la destinazione dell'otto per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche;
b) il coordinamento delle attività nazionali in tutti i settori scientifici e tecnologici, compresi i settori e le discipline trasversali, valutando la possibilità di razionalizzare i meccanismi di gestione e di valutazione dei diversi Fondi per il sostegno della ricerca e dell'innovazione, riconducendoli ad una logica unitaria individuando una struttura su cui far confluire ed integrare competenze e risorse;
c) la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusiva dalla base imponibile del costo del lavoro del personale addetto alle attività di ricerca e innovazione;
d) l'approvvigionamento di fonti di finanziamento più stabili e indipendenti dal complesso processo decisionale delle singole leggi Finanziarie, destinando al finanziamento di grandi progetti di ricerca nazionale il gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi ovvero facendo affluire ad appositi capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca una quota dei proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, di cui all'articolo 23 della presente legge;
e) il contributo delle Fondazioni bancarie al processo di finanziamento della ricerca di base, vincolando almeno il 20 per cento del totale delle risorse erogate dalle Fondazioni a soggetti terzi per iniziative di vario titolo, destinandolo direttamente a progetti e attività di ricerca;
f) l'istituzione, all'interno della «Giornata nazionale della Ricerca Scientifica», del Premio Nazionale per l'innovazione per il quale possono concorrere le società di nuova costituzione di atenei o enti pubblici di ricerca (spin-off), prevedendo per la società vincitrice l'esenzio degli oneri sociali per tutti gli addetti alla ricerca per un periodo di cinque anni dalla data di creazione dell'impresa.
5310-bis/VII/36. 3. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
46. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «nonché delle organizzazione non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle Università, degli Enti pubblici di ricerca»;
b) all'articolo 10, comma 1, è inserito il seguente numero: «20-bis) le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, Università cd Enti pubblici di ricerca».
5310-bis/VII/36. 4. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
46. All'articolo 65, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) le erogazioni liberali fatte a favore di Università, di Istituti di Istruzione Universitaria e della Fondazioni Universitarie, per un ammontare complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato;».
5310-bis/VII/36. 5. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Le dotazioni da iscrivere nel Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a partire dal 1o gennaio 2006, sono indicate nella Tabella D allegata alla relativa legge Finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune modifiche di bilancio.
5310-bis/VII/36. 2. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
TAB. A.
Alla Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci del 15 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al netto delle regolazioni debitorie.
Conseguentemente:
alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993, - articolo 5, comma 1: spese per il funzionamento delle università, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 700.000;
2006: + 700.000;
2007: + 700.000;
Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 37-ter. - (Superalcolici) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 13 per cento.
5310-bis/VII/Tab. A. 13. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2005: - 52.291;
2006: - 52.291;
2007: - 52.291;
voce: Ministero dell'interno:
2005: - 51.000;
2006: - 51.000;
2007: - 51.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce:
Ministero dell'interno - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali cap. 7243):
2005: + 103.291;
2006: + 103.291;
2007: + 103.291.
5310-bis/VII/Tab. A. 3. Mazzuca.
Alla Tabella A, ridurre tutte le voci dei vari ministeri, ad eccezione della voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 4 per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 290, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - diritto allo studio - cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.
* 5310-bis/VII/Tab. A. 14. Grignaffini, Colasio, De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella A, ridurre tutti gli importi relativi alle diverse voci, ad eccezione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 4 per cento per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, - legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 290, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - diritto allo studio - cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.
* 5310-bis/VII/Tab. A. 15. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2005: - 52.291;
voce Ministero dell'interno:
2005: - 51.000;
Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno - legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 Altri interventi enti locali - cap. 7243):
2005: + 103.291.
5310-bis/VII/Tab. A. 4. Mazzuca.
TAB. B.
Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati ai limiti di impegno.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni: legge n. 338 del 2000, articolo 1 comma 1, disposizioni in materia di alloggi e residence per studenti universitari (4.2.3.6 edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica, cap. 7273/P):
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 5. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 103.000;
2006: - 250.000;
2007: - 300.000.
Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno legge 448/98: Misure di stabilizzazione per la finanza pubblica - Art. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (U.P.B. 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali)
2005: + 103.000;
2006: + 250.000;
2007: + 300.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 6. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 52.291;
2006: - 52.291;
2007: - 52.291;
e alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - Art. 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali. (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - Capp. 3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - Cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 51.000;
2006: - 51.000;
2007: - 51.000;
Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali cap. 7243):
2005: + 103.291;
2006: + 103.291;
2007: + 103.291.
5310-bis/VII/Tab. B. 1. Butti, Maggi.
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 103.000;
2006: - 103.000;
2007: - 103.000.
Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27 (U.P.B. 2.2.3.6):
2005: + 103.000;
2006: + 103.000;
2007: + 103.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 7. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.
Conseguentemente, alla tabella F, al settore 27 (Interventi diversi) Ministero dell'economia e delle finanze, legge 362 del 1998 - Edilizia scolastica - Art. 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 60.000;
2006: + 60.000;
2007: + 60.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 3. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 55.000;
2006: - 55.000;
2007: - 55.000.
Conseguentemente, alla tabella F, al settore 27 (Interventi diversi) Ministero dell'economia e delle finanze, legge 362 del 1998 - Edilizia scolastica - Art. 1, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 55.000;
2006: + 55.000;
2007: + 55.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 4. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (legge n. 940 del 1986): Art. 7, comma 8: edilizia universitaria (settore n. 23) - (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap 7305), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 50.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 8. Rusconi, Colasio.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 110.000.
Conseguentemente, alla Tabella C voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - CAP. 8022) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 50.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 9. Colasio, De Simone, Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Buffo, capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 52.291;
e alla Tabella C voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - Capp. 3890, 3891, 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - Cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 51.000.
Conseguentemente, alla tabella D, inserire la seguente voce: Ministero dell'interno - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 27: Fornitura gratuita di libri di testo (Settore . 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243):
2005: + 103.291.
5310-bis/VII/Tab. B. 2. Butti, Maggi.
Alla tabella B, ridurre del 4 per cento per l'anno 2005 gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, alla Tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: interventi di decongestionamento degli atenei (limite di impegno) (4.2.3.9 - fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304), apportare la seguente variazione:
2005: + 50.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 10. Grignaffini, Colasio, De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella B, ridurre del 4 per cento per l'anno 2005 gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, alla Tabella D voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire la seguente voce: decreto legislativo n. 297 del 1999: riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori: Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 - ricerca applicata - cap. 8932/P - 25.2.3.10 - fondi rotativi - cap. 9015):
2005: + 50.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 11. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella B, ridurre del 2 per cento per l'anno 2005 gli importi relativi a tutte le voci.
Conseguentemente, alla Tabella D voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 910 del 1996, articolo 7, comma 8: interventi di decongestionamento degli atenei (limite di impegno) (4.2.3.9 - fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304): apportare la seguente variazione:
2005: + 23.000.
5310-bis/VII/Tab. B. 12. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
TAB. C.
Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Legge n. 440 del 1997 - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 2.1.5.2 - cap. 1270) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 321.277;
2006: + 321.277;
2007: + 321.277.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/Tab. C. 1. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Alla tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Legge n. 440 del 1997 - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 2.1.5.2 - cap. 1270) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 301.277;
2006: + 301.277;
2007: + 301.277.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VII/Tab. C. 2. Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
ORDINE DEL GIORNO
La VII Commissione,
in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2005 (tabella n. 7) e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria;
impegna il Governo
ad assicurare che l'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, possa continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
ALLEGATO 3
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e connesse parti della legge finanziaria.
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 2.
Al comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi inserire le seguenti: , per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della nazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis. - (Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 550 milioni di euro.
5310-bis/VII/2. 2. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.
Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e gli investimenti fatti dal Ministero dei beni culturali per il recupero la salvaguardia, il restauro, la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico del patrimonio culturale statale.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 139;
2006: - 139;
2007: - 139.
5310-bis/VII/2. 1. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis. - (Modifica dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003) - 1. Alla fine dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente comma:
«50-bis. Per l'anno 2005 viene erogato alle Regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartisce tale somma tra le regioni e le province autonome».
Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:
2005: - 100.000.
5310-bis/VII/8. 01. Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.
ART. 15.
Al comma 2, sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2004-2006 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali selettive, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di un programma di assunzioni da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 21.351;
2006: - 21.351;
2007: - 21.351.
5310-bis/VII/15. 2. Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Carra, Rusconi.
ART. 30.
Sopprimerlo.
5310-bis/VII/30. 6. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30 - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali) - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.
3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione, alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42 del 2004.
4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione, e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.
7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.
8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, per le spese sostenute dal locatario per il restauro, la manutenzione e la protezione del bene oggetto della locazione, il locatario medesimo ha diritto a usufruire delle detrazioni fiscali di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5310-bis/VII/30. 4. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30 - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali) - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.
3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interverventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione, alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42 del 2004.
4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione, e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.
7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.
8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
9. Ai fini della determinazione delle imposte dirette a carico del soggetto locatario, gli interessi passivi dovuti per la restituzione dei mutui contratti ai sensi del comma 4, del presente articolo sono assimilati alle detrazioni per oneri di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13-bis del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5310-bis/VII/30. 5. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30 - (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali) - 1. I beni culturali immobili dello Stato che non siano attualmente o in previsione destinati ad uso pubblico, e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in locazione a soggetti pubblici e privati, con prelazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. I criteri e le modalità della stipula dei contratti di locazione sono stabiliti dal competente organo periferico preposto alla tutela e secondo le disposizioni previste dal presente articolo.
2. I beni concessi in locazione ed oggetto dei predetti contratti non perdono, comunque, la loro destinazione al pubblico godimento, e il locatario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di locazione o in apposita convenzione allegata all'atto stesso.
3. Il locatario si impegna a realizzare a proprie spese gli interverventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione, alla conduzione dell'immobile oggetto della locazione. Gli interventi di restauro e di conservazione sono determinati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42 del 2004.
4. Qualora il locatario destini l'immobile oggetto della locazione a sede di istituzione aperta al pubblico e senza perseguire finalità di lucro e fornisca un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo per fini di studio, di educazione e di svago, il locatario stesso può accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
5. Qualora il locatario dell'immobile tragga proventi dalla vendita di biglietti di ingresso all'immobile o dai servizi realizzati attraverso l'immobile medesimo, i canoni di concessione, i corrispettivi di riproduzione, e la cauzione sono stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
6. Dal canone di locazione sono detratte le spese sostenute dal locatario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso.
7. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali immobili oggetto della locazione. Qualora il soprintendente ravvisi il mancato rispetto degli obblighi contrattuali in capo al locatario dell'immobile, può dare avvio alla procedura di recesso dal contratto di locazione unilateralmente e in deroga al termine naturale della locazione medesima previsto dal contratto. Nelle more della procedura di recesso il soprintendente può disporre il sequestro cautelativo dell'immobile.
8. I beni culturali che possono formare oggetto dei contratti di locazione di cui al presente articolo sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del direttore regionale competente di concerto con i soprintendenti di settore. L'individuazione del locatario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
9. Ai fini del calcolo del reddito imponibile per le imposte dirette del soggetto locatario, una quota non superiore al 70 per cento del canone annuo di locazione degli immobili di cui al presente articolo, come risultante dal contratto di locazione medesimo, è assimilata alle erogazioni liberali a favore dello Stato di cui alla lettera c-nonies) del comma 2 dell'articolo 65 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5310-bis/VII/30. 10. Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Titti De Simone.
Al comma 1, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato inserire le seguenti: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 hanno priorità rispetto agli altri soggetti richiedenti.
5310-bis/VII/30. 8. Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.
Al comma 1, dopo le parole: I beni culturali immobili dello Stato inserire le seguenti: ai quali non risultino interessati i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
5310-bis/VII/30. 7. Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in uso con le seguenti: in gestione.
5310-bis/VII/30. 1. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: e pubblici.
5310-bis/VII/30. 2. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: nonché a sostenere tutte le spese relative alla gestione dei beni acquisiti in uso ai fini della pubblica fruizione. Qualora al concessionario pervenga un utile dalla gestione dei beni acquisiti in uso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
5310-bis/VII/30. 9. Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.
Al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: del Direttore regionale competente aggiungere le seguenti: di concerto con la regione ove il bene è situato.
5310-bis/VII/30. 3. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale.
ART. 35.
Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:
Art. 35-bis. - (Riemersione di beni culturali in possesso di privati) - 1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis - (Beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico in possesso di privati) - 1. I privati possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico, definiti ai sensi dell'articolo 10, non denunciati né consegnati a norma delle disposizioni di cui al Capo VI, ne acquisiscono la proprietà mediante pagamento del 5 per cento del valore determinato ai sensi dell'articolo 99.
2. La richiesta è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva, anche informatica, idonea alla certa e completa identificazione dei beni e del luogo ove essi si trovano, eventualmente periziata da un esperto in relazione al valore ed alla autenticità, e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso o la detenzione in buona fede.
3. La soprintendenza si esprime entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda, determinando il valore di acquisto dei beni; entro il medesimo termine può procedere alla loro ispezione od ordinarne la presentazione. Qualora la soprintendenza non si esprima nel termine indicato, la richiesta si intende accolta. Con il provvedimento di accoglimento della domanda, la soprintendenza dispone che i beni siano inventariati come proprietà privata e detta le eventuali disposizioni per la loro integrità e conservazione, ivi comprese le limitazioni alla circolazione. Il provvedimento non costituisce dichiarazione di autenticità.
4. Ricorrendone le condizioni, la soprintendenza provvede altresì alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12. Ai beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, si applicano le disposizioni sulla prelazione di cui alla sezione II del Capo IV.
5. Salve le prescrizioni per la loro integrità e conservazione e previa comunicazione alla soprintendenza competente per i soli beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, i beni culturali privati, come definiti dal presente articolo, possono essere oggetto di attività contrattuale a titolo gratuito o oneroso e la loro circolazione è libera, in deroga alle disposizioni della sezione I del Capo IV e delle sezioni I e II del Capo V. La mancata comunicazione, per i beni dichiarati di interesse ai sensi dell'articolo 13, ricade nelle ipotesi di cui agli articoli 173 e 174.
6. I possessori ed i detentori di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che facciano domanda di acquisizione in proprietà secondo le modalità previste dal presente articolo, non sono punibili per i reati di cui agli articoli 174 e 175, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 648 e 712 del codice penale, a condizione che non abbiano riportato condanne definitive per delitti di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV».
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, la presentazione della domanda di acquisizione in proprietà estingue i reati di cui agli articoli 174 e 175 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché 648 e 712 del codice penale, anche nel caso in cui il procedimento sia in corso, a condizione che essa sia presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, primo periodo.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti e le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, e delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 11-bis. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le disposizioni per la catalogazione e l'archiviazione informatica delle documentazioni, nonché delle comunicazioni presentate ai sensi dei commi 2 e 5, dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, assicurando la compatibilità e l'interscambio informativo con la banca dati di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. All'articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «non superiore al quarto del» sono sostituite dalle seguenti: «pari al»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso previsto dall'articolo 90 il proprietario dell'immobile o del fondo o, in assenza di questi, lo scopritore possono optare, nei casi in cui non vi sia l'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, per la richiesta di assegnazione in proprietà di cui all'articolo 11-bis».
5. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza della presente legge presso l'opinione pubblica, avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa, e adotta ogni misura idonea a promuoverne e agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini.
5310-bis/VII/35. 01. Carlucci, Orsini, Santulli, Licastro Scardino.
ART. 36.
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis. - (Estensione alle persone fisiche della disciplina fiscale delle erogazioni liberali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo) - 1. Alla fine della lettera c-nonies) del comma 2 dell'articolo 65 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Sono altresì deducibili le erogazioni liberali delle persone fisiche, entro i complessivi limiti di importo di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VII/36. 01. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Gambale, Rusconi.
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis. 1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 10 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2005.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis/VII/36. 02. Lolli, Aracu, Titti De Simone, Mosella, Peretti, Ronchi, Sandi, Santulli.
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis. 1. Per i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno nella città di Pescara sono stanziati 10 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis/VII/36. 03.Lolli, Aracu.
TAB. A.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 32.000;
2006: - 32.000;
2007: - 32.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo Unico per lo spettacolo - Capp. 2641, 2642 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; UPB 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 32.000;
2006: + 32.000;
2007: + 32.000.
5310-bis/VII/Tab.A. 11. Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 22.000;
2006: - 22.000;
2007: - 22.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo Unico per lo spettacolo - Capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; UPB 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 22.000;
2006: + 22.000;
2007: + 22.000.
5310-bis/VII/Tab.A. 10. Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Volpini, Gambale, Rusconi, Carra.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 19.000;
2006: - 19.000;
2007: - 19.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo Unico per lo spettacolo - Capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; UPB 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 19.000;
2006: + 19.000;
2007: + 19.000.
5310-bis/VII/Tab.A. 12. Colasio, Grignaffini, Titti De Simone, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Sasso, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Melandri, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 746;
2006: - 746;
2007: - 746.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - UPB 3.1.2.3 Contributi ad enti ed altri organismi - Cap 2100, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 746;
2006: + 746;
2007: + 746.
5310-bis/VII/Tab.A. 8. Lolli, Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 69;
2006: - 69;
2007: - 69.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia, Nazionale dei Lincei (UPB 3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - Cap 2052), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 69;
2006: + 69;
2007: + 69.
5310-bis/VII/Tab.A. 9. Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Capitelli, Buffo, Carli, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 5.000;
2006: + 5.000;
2007: + 5.000.
5310-bis/VII/Tab.A. 6.Masini, Santulli.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000;
2007: + 1.000.
5310-bis/VII/Tab.A. 7.Orsini, Carlucci.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 400;
2006: - 400;
2007: - 400.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 400;
2006: + 400;
2007: + 400.
5310-bis/VII/Tab.A. 1.Cola.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 400;
2006: - 400;
2007: - 400.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 400;
2006: + 400;
2007: + 400.
ALLEGATO 4
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e connesse parti della legge finanziaria.
PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI GRIGNAFFINI ED ALTRI
TAB. 7.
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5310, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005);
considerato che:
sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in materia;
nella manovra 2005 non sono previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessaria modernizzazione delle politiche sociali;
l'eliminazione del collegato di sessione e la conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria parte delle prescrizioni prima inserite in tale provvedimento non consentono di valutare se, e con quali modalità e risorse le promesse misure per la competitività e lo sviluppo saranno inserite nella manovra;
il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso;
i dati aggiornati con le note depositate in data 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato della Finanziaria, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro;
il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la Relazione Previsionale e Programmatica - per la parte seconda e i relativi allegati - e pertanto non è ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra 2005;
la Relazione Previsionale e Programmatica - la cui presentazione è fissata, dalla legge 468/78 per il 30 settembre di ogni anno - è essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della «nuova regola» di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2005;
non appaiono chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correggere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del prossimo anno;
valutato che nella manovra 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 è un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali: nell'ultimo triennio, le spese correnti sono crescenti ad un ritmo del 5 per cento all'anno;
per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa già ridotti dalla manovra correttiva del DL n. 168, approvata nel luglio 2004;
la soglia «generale» del 2 per cento alla spesa presenta profili di dubbia costituzionalità: il Parlamento dovrebbe approvare tagli severi di spesa senza sapere su quali norme si va, in concreto, ad incidere; l'esame dei contenuti propri, coerenti con i compiti attribuiti alla legge finanziaria deve necessariamente estendersi all'ammissibilità costituzionale di alcune norme ed in particolare dell'articolo 3 del disegno di legge Finanziaria;
appare ineludibile che il Governo, in modo analitico, integri opportunamente la Finanziaria per rendere chiaro quali leggi sono sottoposte al limite del 2 per cento, specificando i relativi effetti sui capitoli, e sulle unità previsionali di base;
il principio «unico» del 2 per cento è in contrasto con l'articolo 81 Cost. che riserva alle Camere, ogni anno, l'approvazione del bilancio, approvazione che deve essere puntuale;
gli effetti della manovra 2005 appaiono dubbi: il «taglio» del 2 per cento è di difficile, concreta applicazione; più del 90 per cento delle spese sono infatti obbligatorie e derivano da norme legislative che dovrebbero essere, contestualmente, modificate;
detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza,...), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005; la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro; il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato;
anche il tetto alle spese degli Enti locali è di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle Amministrazioni locali, al netto del costo del personale, sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce, nello stesso periodo, del 5,1 per cento;
per le autonomie territoriali, la finanziaria 2005 rappresenta una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interno - sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi - sono, di fatto, interamente riscritte;
la Finanziaria consente alle autonomie locali la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe;
per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale, con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e il lavoro autonomo;
la prevista estensione ai comuni sotto i 5.000 abitanti del patto di stabilità - e quindi della regola unica di controllo della spesa complessiva - appare del tutto insostenibile, sia dal punto di vista economico che amministrativo;
il «principio unico dell'evoluzione controllata della spesa» fotografando la spesa «storica» di tutte le amministrazioni rappresenta la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente - in relazione ai fabbisogni dei singoli settori - dove tagliare e quanto incrementare le singole voci (ruolo della politica); l'applicazione «seria» di un metodo di evoluzione «controllata» della spesa - già adottato in Europa, dal Regno Unito - richiede per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali, ed, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre;
mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo, con un «tax relief» complessivo, di 6 miliardi di euro (la delega fiscale prevedeva che le minori entrate derivanti dalla progressiva attuazione della riforma dell'Irpef avrebbero dovuto trovare copertura nell'ambito delle annuali manovre di finanza pubblica), con la Finanziaria 2005 si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo; complessivamente, si possono individuare nella Finanziaria di quest'anno dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti;
per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, il governo non prevede la restituzione del fiscal drag; da notare che «le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione» rientrano tra i contenuti essenziali della legge finanziaria indicati dalla legge n. 468/78 che disciplina la sessione di bilancio; anche per questa via si determina un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali; insufficienti appaiono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
quanto agli investimenti, di particolare gravità appare il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo; si determina, così, un sostanziale blocco degli investimenti pubblici;
per il Mezzogiorno, la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche, riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale;
la manovra configura una serie di interventi con un forte impatto recessivo, con freno agli investimenti pubblici e privati ed ai consumi;
in particolare:
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per il 2005, relativamente al settore scuola;
rilevato preliminarmente che:
il disegno di legge finanziaria per il 2005 sviluppa ulteriormente la politica dei tagli avviata con le tre precedenti finanziarie del governo Berlusconi, e elude la previsione della legge 143/2004 che all'articolo 1-bis contempla l'adozione di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato da adottarsi entro il 31 gennaio 2005, che nel corso del prossimo triennio, dovrà consentire la copertura dei posti disponibili e vacanti, all'attuazione del piano si sarebbe dovuto provvedere mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
a) I tagli agli organici già decisi nelle finanziarie 2002 e 2003 2004 continueranno anche per il 2005 con pesantissimi effetti sull'anno scolastico 2005/06;
b) La legge finanziaria 2002 (448/01) ha stabilito la riduzione di 33.847 posti di insegnamento in tre anni: 8.936 per l'anno scolastico 2002/03, 12.651 per il 2003-2004 e altri 12.651 per l'anno scolastico in corso 2004-2005;
c) La legge finanziaria 2005 all'articolo 16, comma 2, prevede che per l'anno scolastico 2005-2006 la consistenza numerica dell'organico di diritto non possa superare quella complessivamente determinata per l'anno 2004-2005. Ciò significa che tale organico si attesterà a 741.486 unità, considerati gli incrementi dichiarati dal Ministero di 2900 posti per gli anticipi alla primaria e di 1000 per l'insegnamento della seconda lingua nelle prime classi della scuola secondaria di 1o;
d) il comma 3 dell'articolo 16 prevede che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sia impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti ovvero da altro docente facente parte dell'organico di istituto in possesso dei requisiti. Solo qualora tale procedura non soddisfi il fabbisogno, potranno essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti, la norma prevede inoltre la realizzazione di corsi di formazione obbligatori per i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera;
e) per l'anno 2005, la somma da ripartire, in Tabella C, ammonta a 198,72 milioni di euro a cui dovrebbero aggiungersi 10 milioni di euro per l'handicap. Continua la diminuzione dei finanziamenti originariamente previsti per il sostegno all'autonomia scolastica. Il Fondo è ormai divenuto una sorta di pozzo di S. Patrizio a cui si attinge per ogni evenienza non prevista dalla legge; rispetto all'esercizio precedente, la disponibilità complessiva del Fondo per il 2005 registra una riduzione di 5 milioni di euro;
f) il Piano finanziario a sostegno della legge 53/2003 prevedeva 8.320 milioni di euro per il periodo 2004-2008. A fronte di tale previsione nel periodo 2004-2008 è stata messa a bilancio:
g) con la Finanziaria 2004 la cifra irrisoria di 90 milioni (il 2,2 per cento dell'intera somma da stanziare nel quinquennio) per tecnologie multimediali, lotta alla dispersione, istruzione tecnica superiore ed educazione degli adulti;
h) il comma 8 dell'articolo 16 del DDL 5310 prevede un finanziamento di 110 milioni di euro da destinare all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, legge 53/2003. Tale somma è finalizzata all'attuazione di tre obiettivi specifici:
anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia;
iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
i) per l'adeguamento e la messa a norma della situazione disastrosa dell'edilizia scolastica italiana è stato quantificato un piano pluriennale straordinario di investimenti per 7,5 miliardi di euro, la legge finanziaria anche per il 2005 continua a stanziare 31 milioni all'anno per l'ammortamento dei mutui e indica una somma difficile da quantificare, articolo 18 comma 4, per dare attuazione a quanto previsto dalla precedente legge finanziaria per le zone a rischio sismico;
j) non è stato ancora emanato il Decreto ministeriale per la ripartizione dei mutui relativi all'annualità 2005 (quello per il 2004 risale al 30 ottobre 2003);
k) non si sa che fine abbia fatto, dopo due anni dalla sua approvazione, il piano straordinario previsto al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cui deve essere destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1o gennaio 2004;
l) non è previsto alcun tipo di stanziamento per le assunzioni a tempo indeterminato del personale, per il concorso dei dirigenti scolastici, per la valorizzazione professionale dei docenti. In compenso la maggioranza di centro destra si esercita alla Camera sulle modalità di eliminazione dei diritti sindacali con la corporatizzazione e la precarizzazione della «professione docente» attraverso un sedicente «stato giuridico»;
m) non è più prevista in tabella F la voce relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo (articolo 27 della legge n. 448/199823); allocata nell'U.P.B. 2.2.3.6 (Altri interventi enti locali) del ministero dell'Interno, per cessazione dell'onere in quanto tale norma era stata da ultimo rifinanziata per 103,3 milioni di euro per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 dalla tabella D della legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001); la finanziaria che non taglia la scuola taglia di netto i 103 milioni di euro che dal 1998 sono destinati all'acquisto dei libri di testo per gli studenti con redditi bassi delle scuole secondarie;
n) resta invece il contributo alle famiglie che scelgono le scuole private paritarie, nella finanziaria 2004 si era incrementato il fondo relativo con 20 milioni di euro per il 2004 e con altri 40 milioni per ciascun anno 2004 e 2005;
o) viene «dimenticata» la norma delle precedente legge finanziaria che in attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, consentiva agli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali di continuare ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche;
p) per l'auto aggiornamento docenti viene confermata la cancellazione della timida apparizione nella finanziaria 2002 di 35 milioni di euro per l'auto aggiornamento e si indica un poco credibile programma di fornitura, a condizioni di favore, di computer per i docenti, con l'articolo 27, comma 2, si ripropone senza alcuna copertura finanziaria che sia prorogato il fallimentare disegno delle agevolazioni introdotte dalla finanziaria del 2004 (L. 350/2003, articolo 4, co. 11) per l'acquisto di un personal computer portatile da utilizzare per la didattica;
q) lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e rispetto al bilancio assestato per il 2004, registra una diminuzione di 602,5 milioni di euro (determinata da una riduzione di 808,3 per la parte corrente a fronte di un aumento di 205,8 milioni di euro per la parte in conto capitale in termini relativi la diminuzione è del 1,2 per cento a fronte di un aumento del 2,4 per cento, registratasi nel d.d.l. di bilancio per il 2004;
in merito al settore Università e Ricerca:
il bilancio dell'azione del governo di centrodestra per l'università evidenzia con nettezza due dati: l'assenza di un disegno strategico per la qualificazione e lo sviluppo del sistema universitario italiano e il progressivo deterioramento della situazione delle università. Ne sono prova: la riduzione del finanziamento statale alle università; il blocco delle assunzioni; l'espropriazione di funzioni specifiche del sistema universitario, trasferite ad altri soggetti appositamente costituiti e finanziati; il continuo ricorso a «provvedimenti d'urgenza per l'università»; il vuoto di proposte sulle più rilevanti e prioritarie questioni aperte. Si sopprime la figura dei ricercatori, ma non si amplia, né si accelera il reclutamento dei giovani; si dilata l'area del precariato, a fronte dell'esigenza di ringiovanire il corpo docente e di contenere la «fuga dei cervelli».
Lo spazio riservato alla formazione universitaria, in questa Finanziaria, è estremamente esiguo e si volge solo nel senso di restringere le possibilità economiche dell'intero settore, sia attraverso il generalizzato «tetto del 2 per cento» che attraverso la drastica limitazione di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e di ricercatori e di collaborazioni a tempo determinato, sia nell'ambito della ricerca che in quello della didattica;
Malgrado il blocco delle assunzioni non sia esplicito come nelle precedenti leggi finanziarie, se si interpreta il riferimento «disciplina ivi prevista» contenuto nell'ultimo periodo dell'articolo 7 nel senso delle limitazioni all'incremento di fabbisogno finanziario (4 per cento per università e 5 per cento per enti di ricerca) si cade in contraddizione con quanto stabilito all'articolo 2 della finanziaria 2005 che fissa al 2 per cento il tetto massimo di aumento. Qualora invece la normativa di settore fosse da intendere quella contenuta nell'intero articolo 3 della legge finanziaria 2004, si tratterebbe di limiti alle spese di personale, e quindi, anche per il 2005 di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, che escluderebbe finanche le deroghe approvate nella finanziaria 2004;
Il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, se unito all'attuale stato di agitazione del comparto dei ricercatori (i quali hanno stabilito che non svolgeranno attività didattica ulteriore oltre a quella stabilita da contratto - 30 ore annuali -) e alla previsione di sostanziale blocco dei rinnovi di contratti della docenza a tempo determinato (ma anche dei contratti di ricerca) se gravanti sul fondo ordinario di finanziamento delle università, comporterà per il prossimo anno accademico enormi difficoltà per le università, e specialmente per i nuovi corsi di laurea, a sostenere l'offerta didattica.
per il MIUR, malgrado il tetto di aumenti di spesa sia al 2 per cento, le previsioni di aumento del fabbisogno finanziario si limitano al 1,6 per cento. Quindi se l'aumento ammesso è 999.744 mila euro, la finanziaria lo limita a 809.800 mila euro. Vi sono quindi, malgrado le esigenze di sviluppo del settore, circa 190 milioni di euro che non sono previsti nell'aumento del fabbisogno finanziario.
è gravissima la totale «dimenticanza» del settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, li Governo, non risponde neanche alle sollecitazioni di Confindustria che lamenta l'inattività del Governo in termini di sviluppo delle risorse umane e della ricerca.
tutto ciò considerato,
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
«Grignaffini, Colasio, Sasso, Martella, Bimbi, Capitelli, Tocci, Volpini, Chiaromonte, Rusconi, Carli, Giulietti, Lolli, Buffo, Gambale, Carra».
ALLEGATO 5
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e connesse parti della legge finanziaria.
PROPOSTA DI RELAZIONE PRESENTATA
DAI DEPUTATI COLASIO ED ALTRI
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5310-bis, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005);
considerato che:
sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in materia;
nella manovra 2005 non sono previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessaria modernizzazione delle politiche sociali;
l'eliminazione del collegato di sessione e la conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria parte delle prescrizioni prima inserite in tale provvedimento non consentono di valutare se, e con quali modalità e risorse le promesse misure per la competitività e lo sviluppo saranno inserite nella manovra;
il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso;
i dati aggiornati con le note depositate in data 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato della Finanziaria, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro;
il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la Relazione previsionale e programmatica - per la parte seconda e i relativi allegati - e pertanto non è ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra 2005;
la Relazione previsionale e programmatica - la cui presentazione è fissata, dalla legge 468/78 per il 30 settembre di ogni anno - è essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della «nuova regola» di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione previsionale e programmatica 2005;
non appaiono chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correggere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del prossimo anno;
valutato che:
nella manovra 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 è un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali: nell'ultimo triennio, le spese correnti sono crescenti ad un ritmo del 5 per cento all'anno;
per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa già ridotti dalla manovra correttiva del DL n. 168, approvata nel luglio 2004;
la soglia «generale» del 2 per cento alla spesa presenta profili di dubbia costituzionalità: il Parlamento dovrebbe approvare tagli severi di spesa senza sapere su quali norme si va, in concreto, ad incidere; l'esame dei contenuti propri, coerenti con i compiti attribuiti alla legge finanziaria deve necessariamente estendersi all'ammissibilità costituzionale di alcune norme ed in particolare dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria;
appare ineludibile che il Governo, in modo analitico, integri opportunamente la finanziaria per rendere chiaro quali leggi sono sottoposte al limite del 2 per cento specificando i relativi effetti sui capitoli, e sulle unità previsionali di base;
il principio «unico» del 2 per cento in contrasto con l'articolo 81 Cost. che riserva alle Camere, ogni anno, l'approvazione del bilancio, approvazione che deve essere puntuale;
gli effetti della manovra 2005 appaiono dubbi: il «taglio» del 2 per cento è di difficile, concreta applicazione; più del 90 per cento delle spese sono infatti obbligatorie e derivano da norme legislative che dovrebbero essere, contestualmente, modificate;
detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza, eccettera), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005; la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro; il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato;
anche il tetto alle spese degli Enti locali è di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle Amministrazioni locali, al netto del costo del personale, sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce, nello stesso periodo, del 5,1 per cento;
per le autonomie territoriali, la finanziaria 2005 rappresenta una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interno - sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi - sono, di fatto, interamente riscritte;
la Finanziaria consente alle autonomie locali la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe;
per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale, con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e il lavoro autonomo;
il «principio unico dell'evoluzione controllata della spesa» fotografando la spesa «storica» di tutte le amministrazioni rappresenta la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente - in relazione ai fabbisogni dei singoli settori - dove tagliare e quanto incrementare le singole voci (ruolo della politica); l'applicazione «seria» di un metodo di evoluzione «controllata» della spesa - già adottato in Europa, dal Regno Unito - richiede per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali, ed, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre;
mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo, con un «tax relief» complessivo, di 6 miliardi di euro (la delega fiscale prevedeva che le minori entrate derivanti dalla progressiva attuazione della riforma dell'Irpef avrebbero dovuto trovare copertura nell'ambito delle annuali manovre di finanza pubblica), con la Finanziaria 2005 si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo; complessivamente, si possono individuare nella Finanziaria di quest'anno dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti;
per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, il governo non prevede la restituzione del fiscal drag; da notare che «le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione» rientrano tra i contenuti essenziali della legge finanziaria indicati dalla legge n. 468 del 1978 che disciplina la sessione di bilancio; anche per questa via si determina un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali; insufficienti appaiono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
quanto agli investimenti, di particolare gravità appare il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo; si determina, così, un sostanziale blocco degli investimenti pubblici;
per il Mezzogiorno, la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche, riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale;
la manovra configura una serie di interventi con un forte impatto recessivo, con freno agli investimenti pubblici e privati ed ai consumi;
valutato il provvedimento, si esprimono nello specifico le seguenti osservazioni:
anche quest'anno risultano evidenti i tagli ai fondi destinati al sostegno del settore culturale: in termini assoluti, rispetto al ddl di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 risulta una diminuzione di 44 milioni di euro;
in seguito alla riforma del Ministero per i beni e le attività culturali, la comparazioni tra le allocazioni delle risorse di bilancio tra i dipartimenti in cui si articola l'organizzazione attuale del Ministero stesso e le precedenti dirigenze generali, risulta difficilmente effettuabile;
per il personale assunto a tempo determinato, è prevista la possibilità di prorogare il contratto del personale già in sede fino al 31 dicembre 2005;
vale qui la pena di ricordare che, nel caso del Ministero per i beni e le attività culturali, questa previsione, oltre a impedire nuovi concorsi per l'assunzione di personale tecnico scientifico di cui è indiscutibile il bisogno, rende necessario, agli occhi del governo, il rinnovo dei contratti a tempo determinato dei lavoratori precari fino al 31 dicembre 2005 e che, trattandosi almeno del quinto rinnovo, questa decisione pone l'Italia fuori dalle norme europee in materia di contratti a termine;
il Fondo unico per lo spettacolo, drasticamente ridimensionato già attraverso la «manovrina» di luglio decreto legge n. 168/2004, con un taglio di circa 20 milioni di euro, subisce un'ulteriore riduzione di 9 milioni di euro. Il progressivo assottigliamento degli stanziamenti statali, di fatto, si aggiunge ad una situazione già gravemente compromessa che sta mettendo in ginocchio tutto lo spettacolo italiano. Nel corso di questo anno si sono verificate più di una volta situazioni di tale crisi finanziaria che hanno rischiato di portare al vero e proprio collasso realtà artistiche in tutto il paese. È appena il caso di ricordare, poi, le sofferenze dei settori della prosa, della danza e della musica;
la previsione del tetto del 2 per cento delle spese, è interpretata, nel caso del MBAC in senso ancor più restrittivo: il bilancio del Ministero, bel lungi dall'aumentare del 2 per cento, subisce - come abbiamo detto - un taglio di 44 milioni di euro rispetto alla scorsa, che a va a sommare al taglio complessivo di più di 125 milioni di euro deciso in sede di manovrina.
la scellerata riduzione degli investimenti finanziari e il disimpegno programmatico del governo nel settore cultura, vede un grottesco tentativo di delineare una politica di tutela e valorizzazione dei beni culturali attraverso la disposizione dell'articolo 30 della finanziaria 2005. Non si comprende come il governo possa pensare di attuare in questo modo politiche e strumenti che dovrebbero essere già previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio da poco approvato dall'esecutivo e contrariamente all'articolo 9 della Costituzione che assegna alla Repubblica la tutela del patrimonio culturale italiano;
è bene ricordare al Governo e allo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, che il patrimonio culturale italiano è (e non «potrebbe diventare», come afferma il capo di gabinetto del Ministro Urbani) uno dei maggiori produttori di reddito del nostro paese: attraverso il turismo e attraverso l'export del marchio Italia. Purtroppo, però, al patrimonio culturale non viene restituito, in termini economici, che una parte infinitesimale di ciò che rende al paese.
in questo quadro l'articolo 35 prevede la dismissione dei beni demaniali statali demandando all'Agenzia del Demanio la possibilità di alienare i beni con «trattiva privata» e non per mezzo delle aste pubbliche, alterando i più elementari principi di trasparenza e correttezza della pubblica amministrazione. La previsione della salvaguardia delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al comma 20 dell'articolo 35, sembra poco chiara e troppo generica per essere un valido strumento di controllo e protezione della speciale natura giuridica del bene culturale e storico artistico; è chiaro che, anche per i beni culturali, la scelta dell'esecutivo sia quella del mantenimento dello status quo dei finanziamenti come prima condizione necessaria per innescare un processo di involuzione del ruolo pubblico per la cultura. Infatti, meno risorse pubbliche a disposizione vuol dire: indebolimento delle strutture scientifiche e tecniche del ministero, meno professionalità disponibili, diminuzione della qualità della fruizione pubblica, diminuzione dei livelli di tutela, impossibilità di programmare seriamente le attività di valorizzazione del patrimonio culturale;
tutto ciò considerato,
DELIBERA Dl RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO
«Colasio, Grignaffini, Sasso, Rusconi, Martella, Capitelli, Volpini, Tocci, Chiaromonte, Carra, Carli, Giulietti, Lolli, Buffo, Gambale».
ALLEGATO 6
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e connesse parti della legge finanziaria.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2005 (tabella n. 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
rilevato come nell'ambito della manovra finanziaria per il prossimo anno non si rinvengano le risorse necessarie per l'attuazione degli importanti provvedimenti di riordino normativo e sostegno allo sviluppo nei settori della promozione del libro e editoria, dello spettacolo dal vivo e della cinematografia in corso di elaborazione presso la Commissione,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
si individuino le modalità per incrementare adeguatamente gli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale destinati alla futura approvazione di provvedimenti legislativi in materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Giovedì 7 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.
La seduta comincia alle 9.10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a causa di problemi legati alla circolazione aerea sugli aeroporti di Roma. Al contempo, il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto presente di non poter prendere parte alla seduta, per sopravvenuti impegni di natura istituzionale. Propone pertanto che, se non vi sono obiezioni, la Commissione inizi oggi l'esame congiunto dei documenti di bilancio con lo svolgimento della sola relazione introduttiva, rinviando alla prevista seduta di domani il seguito dell'esame.
La Commissione concorda.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 5310-bis, legge finanziaria 2005, ed il disegno di legge C. 5311, recante il Bilancio dello stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 9), nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio.
A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, gli stessi possono essere ripresentati alla Commissione bilancio. Gli emendamenti presentati presso le commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica. Saranno peraltro ammessi solo emendamenti compensativi, che garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni, prima che gli stessi vengano esaminati e votati.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2004, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 16 di mercoledì 13 ottobre 2004.
Antonio MEREU (UDC), relatore, rileva che, con il disegno di legge finanziaria per il 2005 e i relativi documenti di bilancio, il Governo delinea una articolata manovra economica per fronteggiare una fase congiunturale particolarmente delicata, nella quale, di fronte ad un quadro economico e politico internazionale che presenta segnali contrastanti, vi è un tentativo di produrre uno sforzo politico significativo, per cercare di raggiungere, da un lato, le misure connesse al controllo della spesa pubblica e, dall'altro, gli obiettivi che sono stati prefissati per la crescita economica e sociale del Paese. In questo contesto, oltre ad alcune scelte di carattere generale che operano prevalentemente sul versante della spesa corrente, la manovra di bilancio si pone una serie di obiettivi concreti, per fissare, in primo luogo, le basi per un intervento strutturale finalizzato a mantenere i principali indicatori economici all'interno dei parametri di Maastricht e, in un successivo momento, avviare le misure atte a garantire il rilancio della competitività e dello sviluppo. Il Governo, infatti, ha preannunciato l'approvazione entro breve tempo di un provvedimento per lo sviluppo, integrato alla manovra finanziaria per il 2005, che conterrà interventi per il rilancio della competitività e misure per la tutela del potere d'acquisto, nonché nuove forme di finanziamento degli investimenti pubblici con il ricorso al capitale privato e, soprattutto, un importante modulo della riforma fiscale attualmente allo studio dell'Esecutivo.
In tal senso, osserva come l'obiettivo programmatico della manovra finanziaria per il 2005 sia un deficit effettivo pari al 2,7 per cento del PIL, in leggera riduzione rispetto al 2,9 per cento del 2004 e coerente con gli impegni assunti a livello europeo. Rispetto all'andamento del deficit tendenziale 2005, stimato al 4,4 per cento del PIL, l'aggiustamento previsto è pari a 24 miliardi di euro; il disegno di legge finanziaria per il 2005 è dunque in linea con il quadro di finanza pubblica definito con il DPEF. La manovra in esame, costruita con un metodo diverso dal passato, prevede come punto di riferimento iniziale il livello delle spese e delle entrate del 2004 e non più quello tendenziale per l'anno successivo. Per il 2005, vengono quindi incrementate del 2 per cento tutte le voci di spesa del 2004; incrementi maggiori, tuttavia, sono previsti per alcune voci a valenza sociale e strategica: pensioni ed altre prestazioni sociali, investimenti fissi lordi. Nel complesso, la spesa pubblica primaria, ossia al netto degli interessi sul debito, dovrebbe crescere del 2,6 per cento rispetto al 2004, non toccando peraltro l'andamento tendenziale della spesa per il personale.
Con particolare riferimento al tetto di spesa del 2 per cento, ricorda che l'analisi circa l'impostazione di tale misura è già stata oggetto di un'importante iniziativa istituzionale da parte della presidenza della Camera e la stessa Commissione Bilancio ha sollecitato il Governo a fornire chiarimenti sull'elenco delle spese di natura corrente alle quali verrà applicato il tetto del 2 per cento; pertanto, nel prendere atto che sulla sua applicazione, e sugli eventuali correttivi normativi, la Commissione di merito svolgerà gli opportuni approfondimenti di competenza, si limita ad osservare che si tratta di un intervento di carattere metodologico, riferito soltanto ad alcune tipologie di spesa di natura corrente, che dovrebbe consentire di scontare effetti certamente positivi dal punto di vista finanziario, senza peraltro compromettere le dotazioni di spesa dei singoli dicasteri.
Passando alle parti della manovra che riguardano più direttamente le competenze della VIII Commissione, osserva anzitutto che le disposizioni di interesse del disegno di legge finanziaria per il 2005, anche alla luce degli stralci operati a seguito delle determinazioni della presidenza della Camera, sono contenute negli articoli 4, 26, 32, 35 e 36.
Con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge finanziaria, segnala che il comma 1, lettera c), prevede un tetto alle autorizzazioni di tesoreria riferite alle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2005. In proposito, occorre precisare che, come si rileva dai dati finanziari complessivi relativi alla Tabella 10, non si tratta di un taglio sui capitoli di bilancio relativi al programma della «legge obiettivo», che restano sostanzialmente invariati, ma semplicemente di una misura di razionalizzazione nella erogazione dei finanziamenti, che, per essere valutata nei suoi contenuti effettivi, meriterebbe di essere illustrata dai rappresentanti del Governo, in quanto un andamento efficiente delle erogazioni stesse deve tenere conto degli stati effettivi di progettazione e realizzazione delle opere.
Sottolinea quindi che l'articolo 26 reca disposizioni in materia di protezione civile. Il comma 1 di tale articolo demanda ad un regolamento di delegificazione l'introduzione di un regime assicurativo obbligatorio per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni derivanti da calamità naturali. Il comma 2 prevede invece, per l'anno 2005, al fine di regolare le modalità di intervento dello Stato a garanzia dell'attività del consorzio assicurativo, la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo di garanzia, la cui gestione è affidata alla Consap SpA. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.
In merito alle disposizioni di cui al comma 1, rileva che si tratta di norme già contenute nel precedente disegno di legge finanziaria, successivamente soppresse a seguito dell'iter parlamentare, la cui finalità consiste nel sostituire gradualmente l'intervento statale, di natura contributiva e indennizzatoria, per danni derivanti da calamità naturali a immobili privati destinati ad uso abitativo, con il sistema assicurativo, estendendo obbligatoriamente la polizza antincendio sui nuovi fabbricati ai rischi derivanti da calamità naturali. Tale meccanismo sarà poi gradualmente esteso alle polizze antincendio già in essere, con esclusione di tutti i fabbricati abusivi. Conseguentemente, i fabbricati non assicurati non potranno ricevere indennizzi da parte dello Stato, ad esclusione di specifici casi che saranno disciplinati nell'ambito di un regime applicativo transitorio, ai sensi del comma 1, lettera n). La relazione tecnica specifica che la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, non sono quantificabili gli eventuali effetti finanziari positivi sulla spesa pubblica derivanti dal nuovo regime, non essendo possibile prevedere le calamità che si verificheranno e non essendo del pari possibile correlare gli stati di emergenza passati con quelli futuri. Tra l'altro, l'intervento dello Stato sugli edifici privati in caso di calamità non è obbligatorio e viene autorizzato con specifiche disposizioni in relazione alle risorse disponibili da destinare allo scopo, secondo criteri di priorità stabiliti in ogni singola emergenza dalla protezione civile. Infine, la disposizione prevede un regime transitorio, che verrà però disciplinato solo con il regolamento di delegificazione, di cui allo stato non si possono conoscere durata ed effetti anche per l'impatto sul sistema assicurativo.
Segnala inoltre che il comma 3 del citato articolo 26 prevede una spesa quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'erogazione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di contributi pluriennali destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione in tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali sia già stato dichiarato lo stato d'emergenza.
L'articolo 32, al comma 15, prevede che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti, non sono registrati. Si tratta dunque di una disposizione sanzionatoria, che dalla mancata registrazione dei contratti sopra richiamati fa discendere la nullità degli stessi. La disposizione in esame ha ad oggetto tutti i contratti di locazione, sia quelli ad uso abitativo, sia quelli ad uso commerciale, disciplinati sia dalle norme generali contenute nel codice civile (articoli 1571-1614), sia da apposite leggi speciali, e risponde ad esigenze di trasparenza e di conoscibilità, anche dal punto di vista fiscale, dei contratti di locazione in essere, cercando di perseguire il condivisibile obiettivo di favorire l'emersione di rapporti obbligazionari al momento «sommersi». Al riguardo segnala peraltro che, anche al fine di definire con precisione l'ambito di applicazione della norma, occorre valutare con attenzione la formulazione di tale disposizione.
Osserva che l'articolo 35, comma 11, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, in materia di trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito, degli alloggi e delle pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a disposizioni speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, anche quando gli alloggi stessi siano stati affidati ad appositi enti gestori. Il comma in esame stabilisce quindi che i comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, debbano procedere alla richiesta di trasferimento in proprietà dei medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disegno di legge. Il trasferimento in proprietà degli immobili ai Comuni dovrà quindi avvenire ope legis, e non solo su richiesta come invece dispone l'articolo 2, comma 1, della legge n. 449 del 1997. Il comma precisa, inoltre, che gli alloggi saranno trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio.
Il secondo periodo del comma 19 dell'articolo 35 prevede poi che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possano realizzarsi dismissioni anche di tratti della rete stradale nazionale. Il comma in esame prosegue specificando che: le tratte devono essere suscettibili di assoggettamento a tariffa; il prezzo sarà fissato con modalità concordate fra il Ministero dell'economia e le società interessate; si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis, dell'articolo 7 del decreto n. 138 del 2002.
Quanto alla questione dell'assoggettamento a tariffa, ricorda, in primo luogo, che nella relazione tecnica al disegno di legge si calcola un effetto delle disposizioni pari a 3 miliardi di euro di introito per lo Stato. Intende quindi segnalare, in proposito, che nel documento «Programma infrastrutture strategiche», allegato al DPEF 2005-2008, si ricevevano alcune indicazioni in merito alla tariffazione di quella parte di rete stradale con «caratteristiche molto vicine a quelle autostradali». Tale parte sarebbe - secondo il documento citato - pari a 4.200 Km ed è attraversata giornalmente da un flusso superiore a 20.000 veicoli equivalente. Il documento affermava, in proposito, che «appare evidente quindi che se si elevassero a livello autostradale le caratteristiche dell'attuale rete e si riuscisse ad identificare un modello di tariffazione coerente con le caratteristiche dei vari segmenti che costituiscono tale rete, allora l'ANAS potrebbe, alla fine del prossimo biennio, disporre annualmente di un volano di risorse pari a 1,1 - 1,4 miliardi di euro».
Con una nota di precisazione pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2004, peraltro, si è chiarito che «in relazione alla cessione di strade a pedaggio, disciplinata dall'articolo 35 della Finanziaria per il 2005, il Ministero precisa che le interpretazioni apparse oggi sulla stampa non corrispondono alla realtà. Infatti: l'operazione riguarda la cessione a titolo oneroso di circa 1.500 km di strade statali, tra quelle in esercizio e quelle in costruzione, ad una società che è al di fuori del perimetro della Pubblica Amministrazione, ma controllata direttamente o indirettamente dallo Stato; la stima di 3 miliardi circa di introito per lo Stato non rappresenta pedaggi per gli automobilisti, ma è il prezzo pagato dalla società acquirente a seguito della cessione; la remunerazione dell'investimento, che avviene attraverso "pedaggi ombra" pagati dall'Erario alla società acquirente in funzione del traffico effettivo, non grava sugli automobilisti». Tali indicazioni sono state peraltro confermate, nella seduta dell'Assemblea di ieri, dallo stesso Ministro Siniscalco.
Al riguardo, a prescindere da valutazioni di merito che hanno anche alimentato, in questi giorni, forti polemiche sugli organi di informazione, ritiene che occorra porre la necessaria attenzione alla disposizione in esame, anche al fine di comprendere quale sia la sua portata effettiva, non soltanto in termini di procedure previste e di finanziamenti da attivare, ma anche sotto il profilo della responsabilità e dei limiti che dovrà assumere la società controllata dallo Stato, che sarà chiamata ad intervenire su tale operazione, e della quale, al momento, non appare chiara l'esatta individuazione.
Sottolinea altresì che il comma 32 dell'articolo 36 proroga al 31 dicembre 2005 il termine per l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa stabilita per atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968. Lo stesso articolo 36, al comma 45, aumenta inoltre da 5 a 6 anni la durata massima della fase di transizione entro la quale i comuni, che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Passando quindi ai dati di natura più strettamente finanziaria e contabile, con riferimento alle diverse Tabelle di competenza della VIII Commissione, osserva anzitutto che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2005 (Tabella 10) reca spese per complessivi 7.273,12 milioni di euro. Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, intende constatare che la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta ai seguenti centri di responsabilità: Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici, con 1.583,17 milioni di euro (21,1 per cento); Trasporti terrestri, con spese pari a 2.417,81 milioni di euro (33,2 per cento); Navigazione e trasporto marittimo e aereo, con 1.493,76 milioni di euro (20,4 per cento).
Rileva peraltro che il centro di responsabilità afferente agli Uffici di diretta dipendenza del Ministro, per la competenza registra un incremento di 181,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2004, e per la cassa di 179,51 milioni di euro, mentre per i residui una riduzione di 13,4 milioni di euro. La quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'unità previsionale di base 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - nel capitolo 7060 istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche» (legge obiettivo), con 568,90 milioni di euro in termini di cassa. In proposito, rileva che la Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria, che determina i limiti di impegno riferiti a leggi di spesa pluriennali, riporta per tale legge gli importi di 182,48 milioni di euro per il 2005 e 421,70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2007, di cui 239,21 milioni di euro rappresentano la prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
Per quanto riguarda altri aspetti di rilievo per la VIII Commissione, osserva altresì che, nell'unità previsionale di base 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa - si segnala lo stanziamento del Capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione «, pari a 246,01 milioni di euro, che confermano le previsioni di cui alla legge finanziaria per il 2004, ma determinano una riduzione di 90 milioni di euro rispetto al dato assestato 2004. Tale dato deve peraltro scontare le maggiori dotazioni recate dal decreto-legge n. 240 del 2004, in materia di accesso all'edilizia ad uso abitativo, attualmente all'esame del Senato, che introduce una serie di importanti novità in materia.
Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il 2005 (Tabella 9) reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.155,28 milioni di euro. Al riguardo rileva che la gran parte degli stanziamenti appartiene alla parte capitale e precisamente all'unità previsionale di base 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale con circa 552 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090. Sottolinea inoltre che lo stanziamento di competenza di maggior consistenza, pari a 90,92 milioni di euro, è attribuito alle spese di parte corrente, che insistono quasi esclusivamente nell'unità previsionale di base 4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali -, per un totale di 85,29 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro sul capitolo 2212 per l'attuazione del protocollo di Kyoto.
Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (Tabella 2), risultano di competenza della VIII Commissione le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro: U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3. (parte di conto capitale) denominata Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile, nel cui ambito non si registrano variazioni di rilievo rispetto alle previsione dell'anno finanziario 2004.
Intende infine illustrare, per le parti di competenza, le tabelle A e B, che prevedono, rispettivamente, gli accantonamenti nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di parte capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 2005. Ricorda che l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale contiene solo l'indicazione del Ministero interessato e del relativo accantonamento, senza indicazione del provvedimento per cui si dispone l'accantonamento stesso. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la tabella A reca stanziamenti di 0,750 milioni euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006. La relazione al disegno di legge finanziaria fa presente che l'accantonamento si rende necessario per interventi in materia di beni e attività culturali e di sport. La precedente legge finanziaria recava stanziamenti di 0,37 milioni di euro per il 2004, 58,575 milioni di euro e 87,56 per il 2006. La tabella B reca stanziamenti di 25 milioni di euro per il solo 2006. La relazione al disegno di legge finanziaria precisa che tali accantonamenti sono finalizzati agli interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale. La precedente legge finanziaria prevedeva stanziamenti pari a 80,05 milioni di euro per il 2004, 146,37 milioni di euro per il 2005 e 57,76 milioni di euro per il 2006.
Per il Ministero dell'ambiente, la tabella A reca stanziamenti di 2,49 milioni di euro per il 2005 e 7,69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. La precedente legge finanziaria recava 3,29 milioni di euro per il 2004, 2,79 per il 2005 e 7,69 per il 2006. La relazione al disegno di legge finanziaria fa presente che l'accantonamento si rende necessario per il riordino della legislazione in materia ambientale, per l'istituzione del parco subappenino Dauno e per la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinamenti organici e pesticidi del 22 maggio 2002. La tabella B reca invece stanziamenti di 64,45 milioni di euro per il 2005. Per il 2006 e il 2007 non vengono indicati stanziamenti. La legge finanziaria 2004 prevedeva stanziamenti maggiori, cioè pari a 75,55 milioni di euro per il 2004 e 72,05 milioni di euro per il 2005. La relazione al disegno di legge finanziaria precisa che l'accantonamento è finalizzato all'attuazione della delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale, per la ratifica della Convenzione di Stoccolma.
In conclusione, si riserva di acquisire gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, per giungere alla definizione delle proposte di relazione di competenza della Commissione.
Pietro ARMANI, presidente, secondo quanto concordato in precedenza, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.35.
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Venerdì 8 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Venerdì 8 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Francesco Nucara.
La seduta comincia alle 9.10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 7 ottobre 2004.
Pietro ARMANI, presidente, intende preliminarmente porre in rilievo una questione di natura tecnica, relativa allo stralcio di disposizioni estranee al disegno di legge finanziaria per il 2005. Infatti, anche a fronte delle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di estraneità di numerose disposizioni in materia ambientale, desta qualche perplessità la mancata determinazione di stralcio rispetto all'articolo 26, commi 1 e 2, recante disposizioni per la disciplina della copertura assicurativa obbligatoria del rischio di calamità naturali. In proposito, fa presente che la stessa relazione tecnica illustra come le nuove disposizioni non produrrebbero effetti sulla finanza pubblica: il bilancio statale ricaverebbe, infatti, un futuro ed ipotetico ristoro solo nel caso del verificarsi di eventi calamitosi, a causa del decremento delle spese da sostenere per fare fronte a tali eventi. A suo giudizio, quindi, le norme richiamate sostanziano una vera e propria «scommessa» dello Stato sull'incolumità dei cittadini, che non ritiene degna di trovare collocazione nel disegno di legge finanziaria e che, in ogni caso, giudica di non poter condividere.
Marisa ABBONDANZIERI (DS-U) osserva che il disegno di legge finanziaria 2005 e il bilancio di previsione dello Stato evidenziano una sorta di tendenza all'illusionismo contabile e all'inganno fiscale, con evidenti ripercussioni di carattere recessivo. I provvedimento non contengono scelte adeguate alla situazione del Paese né un concreto salto di qualità, con il conseguente aumento del senso di incertezza, la depressione dei consumi e degli investimenti. Giudica quindi evidente che il Ministro dell'economia e delle finanze non può ammettere in tutta la sua gravità lo stato della finanza pubblica, avendo egli contribuito alle scelte della attuale maggioranza di Governo in qualità di Direttore Generale del Tesoro e dovendo anche accogliere le pressanti richieste del Presidente del Consiglio per quanto riguarda il taglio delle tasse: al riguardo, fa peraltro presente che il gettito atteso dalla «manutenzione» delle entrate è superiore di 1,5 miliardi di euro rispetto ai tagli promessi all'IRAP e all'IRPEF, pari a 6 miliardi di euro. L'inganno fiscale consiste, dunque, proprio nel fatto che si chiedono 7,5 miliardi per poi restituirne solo 6.
Rileva quindi come l'esame del disegno di legge finanziaria dovrebbe procedere in parallelo con quello del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, con il quale si prevedono ulteriori operazioni dannose per l'erario. I conti della manovra per il 2005, dunque, non convincono, così come non tornano i conti relativi al 2004, essenziali per determinare il deficit tendenziale: segnala, in proposito, l'esito disastroso del condono edilizio, per il quale risultano ancora mancanti il 50 per cento degli introiti previsti, e l'estromissione dell'ANAS dalla pubblica amministrazione, con la sua trasformazione in SpA. Rispetto all'ANAS, peraltro, ricorda che la condizione per il «nulla osta» comunitario era che almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie dell'azienda provenissero dal mercato, condizione che non si è finora realizzata, con il conseguente ammanco di circa 3 miliardi di euro di risparmi. Per quanto attiene alla alienazione di immobili di proprietà pubblica, fa altresì presente che non è stata avviata l'operazione SCIP 3, con il mancato introito di 9 miliardi di euro. Sono infine da avanzare seri dubbi sui risultati della manovra correttiva, adottata nel mese di luglio, per 7,5 miliardi di euro, soprattutto dopo che la Corte dei conti ha evidenziato gli effetti di trascinamento del cosiddetto «tagliaspese» per il 2002 sui conti del 2003.
Tornando alla manovra proposta per il 2005, osserva che il deficit tendenziale da correggere è maggiore di quello indicato dal Governo ed è più prossimo al 5,1 che non al 4,4 per cento, al punto da rendere necessaria una manovra più severa di quella prospettata. Sono pertanto da rivalutare, nell'ottica della competenza della VIII Commissione, le risorse fuori bilancio dell'ANAS SpA, di ammontare pari a 3 miliardi di euro, nonché le spese per le retribuzioni del relativo personale, per le quali risultano mancanti 2 miliardi di euro.
La manovra complessiva da 24 miliardi di euro sembra poco credibile anche rispetto alla previsione del tetto del 2 per cento per la spesa corrente e in conto capitale, come pure per il versante relativo alle entrate una tantum, quali quelle derivanti da dismissioni immobiliari dirette e da cartolarizzazioni. Come già sottolineato dai gruppi di opposizione in altre sedi e come sarà ribadito anche in occasione del dibattito in Assemblea, la legge finanziaria per il 2005 comporterà un aumento indiretto della tassazione, poiché la fissazione del tetto al 2 per cento è stata decisa senza indicare le disposizioni normative interessate. A suo giudizio, peraltro, la questione delle entrate una tantum è tra le più insidiose. L'operazione SCIP 4, insieme alla vendita e al riaffitto degli immobili strumentali delle pubbliche amministrazioni e all'operazione di vendita delle strade, è a rischio. Sono interventi tipici di una finanza «creativa», capaci di produrre futuro indebitamento.
Senza entrare nel merito della cosiddetta «manutenzione» del gettito, svolge quindi alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo, rileva che è da registrare un considerevole aumento degli adempimenti per i cittadini; risultano inasprite misure anti-evasione fiscale, che in origine erano state contrastate con il conseguente incremento del fenomeno. L'aumento generalizzato della TARSU, senza un collegamento al tipo di rifiuti prodotti, è un'operazione che non sarebbe attuabile in un Paese realmente sviluppato. Inoltre, l'introduzione di una polizza obbligatoria per le calamità naturali costituisce un intervento affrettato e sospetto, quasi una «tassa di scopo», senza che tale scopo sia stato previamente concordato. La polizza obbligatoria sulle calamità naturali, pertanto, oltre a rappresentare una nuova forma di tassazione per le famiglie italiane, unita alla revisione degli estimi catastali comporterà un'ulteriore depressione del potere di acquisto dei cittadini.
Per quanto riguarda le grandi opere strategiche, ricorda che già durante la discussione del DPEF 2005-2008 era stato prospettato il fallimento della «legge obiettivo». Ad oggi risultano stanziati 10 miliardi di euro e sono state bandite 14 gare, di cui solo 5 già affidate. Il DPEF destinava 7 miliardi di euro alle grandi opere, mentre alla Tabella F è previsto un limite di impegno quindicennale a partire dal 2005, che sviluppa mutui per non più di 2 miliardi di euro a favore di opere già approvate, mentre il limite di impegno previsto per il 2006 ne svilupperà 2,5. Inoltre, l'articolo 4, comma 1, lettera c), del disegno di legge finanziaria limita a 450 milioni di euro le risorse destinate a coprire la rata annuale dei mutui già attivati o in corso di approvazione per le opere previste dalla «legge obiettivo» e approvate dal CIPE. Ricorda quindi che il provvedimento di luglio aveva ridotto di 580 milioni gli stanziamenti per opere infrastrutturali. A questo punto, il gap tra il costo delle opere e le risorse effettivamente stanziate è enorme.
In relazione all'ipotesi di pedaggiamento per il 20 per cento della rete viaria statale, prospettata dal DPEF e inserita nel disegno di legge finanziaria con la possibilità di vendita di tratti di tale rete a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, ritiene che si tratti di un'operazione finalizzata esclusivamente all'esigenza di fare cassa con un ulteriore aggravio di spesa per le famiglie italiane. La decisione sulla vendita è ingiustificata e impraticabile, se si considera che essa investe il patrimonio indisponibile dello Stato. Ricordando la contrarietà del proprio gruppo al pedaggiamento delle strade statali, non ritiene comprensibile la scelta a favore della vendita e non della concessione, a differenza di come è invece avvenuto per le altre reti stradali. Ritiene, inoltre, che non sia corretto iscrivere in bilancio un'entrata di 3 miliardi di euro, che potrà essere realmente incassata soltanto tra qualche anno. In generale, sottolinea che le strade statali appartengono al demanio indisponibile: non è pertanto accettabile che esse siano alienate, anche perché la mobilità, che significa libertà, conoscenza e scambio, appartiene a tutti e non può uscire dal perimetro della proprietà pubblica. Tutta l'operazione induce, peraltro, a pensare che la trasformazione dell'ANAS in società per azioni sia in realtà una finzione, il risultato di un'operazione approssimativa, affrettata e condizionata da interessi non del tutto evidenti. L'ipotesi di alienazione di dette strade ad Infrastrutture SpA, inoltre, conferma che si tratta di un disegno complessivo riconducibile alle linee di gestione dell'ex Ministro dell'economia Tremonti, del quale l'attuale ministro Siniscalco si pone come ideale continuatore. Auspica dunque che i deputati della VIII Commissione vogliano collaborare per un concreto cambio di rotta, sottolineando come l'operazione di alienazione delle strade, se comporta la possibilità di realizzare nel presente un incremento di cassa nominale, prospetta comunque un indebitamento futuro, senza peraltro considerare l'ipotesi di uno Stato che vende un bene pubblico a se stesso, con il risultato di irrigidire il bilancio e aumentare la spesa corrente.
Maurizio Enzo LUPI (FI) sottolinea l'opportunità che il Governo, secondo quanto già informalmente convenuto tra i rappresentanti dei gruppi, fornisca alla Commissione, nel prosieguo dell'iter, gli elementi necessari ad inquadrare il disegno di legge finanziaria per il 2005 in un contesto generalizzato e coerente. Osserva infatti che i provvedimenti in esame forniscono un quadro incompleto della manovra di finanza pubblica, in quanto mancanti delle opportune indicazioni che dovrebbero giungere dal preannunciato «collegato» alla legge finanziaria: è preciso dovere del Governo fornire una corretta ed esauriente informazione agli organi parlamentari.
In attesa di ricevere i predetti elementi conoscitivi dall'Esecutivo, riterrebbe comunque utile che il rappresentante del Governo fornisse alcune anticipazioni sulle linee strategiche del disegno di legge collegato, per consentire alla Commissione di svolgere un lavoro proficuo. A suo giudizio, sarebbe peraltro auspicabile, in alternativa ad un disegno di legge collegato in tempi non prevedibili, la predisposizione di un «maxiemendamento» da discutere contestualmente al disegno di legge finanziaria, in quanto la nuova fonte servirebbe a fornire un quadro complessivo nel quale collocare gli interventi prospettati con la manovra di bilancio.
In linea generale, rileva che la scommessa che il Paese deve cogliere, e che dovrebbe rappresentare la missione della legge finanziaria come del «collegato», è quella della competitività, soprattutto in una fase recessiva come l'attuale. Il tema della competitività, per la VIII Commissione, si traduce peraltro nei temi delle grandi infrastrutture strategiche, della riqualificazione urbana del territorio, della qualità ambientale. Su questi versanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgono un ruolo strategico. Relativamente a tali temi, auspica dunque che costituisca oggetto di considerazione da parte della Commissione la cosiddetta «legge obiettivo» per le città, così come il versante della fiscalità, per il ruolo che essa può giocare sul rilancio dell'economia del Paese. Fa presente, inoltre, che fra i temi di competenza della VIII Commissione rientra quello della competitività per le imprese di lavori pubblici. Con riferimento a questioni quali, ad esempio, l'aumento del prezzo dell'acciaio, ribadisce pertanto l'importanza che il Governo sappia dare certezza agli operatori del settore, dando un segnale di riconoscenza all'impegno che le imprese mantengono per lo sviluppo del Paese.
A nome del suo gruppo, avverte che il relatore potrà contare su tutta la collaborazione possibile per l'elaborazione di una posizione condivisa, anche su una questione particolarmente delicata quale la revisione del patto di stabilità, tema sul quale la maggioranza e l'opposizione dovrebbero confrontarsi e svolgere un'azione comune. Al riguardo, ritiene infatti fondamentale comprendere se le risorse destinate alla realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche possano, in qualche misura, essere svincolate dal patto, costituendo un forte elemento di crescita macroeconomica e di sviluppo.
Rileva inoltre come, a suo avviso, la «legge obiettivo» abbia finora funzionato bene, come conferma il fatto che gli stanziamenti previsti dal CIPE ammontano ad un valore pari al doppio degli investimenti fatti nel corso di tutta la XIII legislatura. La questione cruciale è, tuttavia, quella di non fermarsi a tale risultato; in tal senso, occorre comprendere se le forze di opposizione sono disponibili ad un impegno comune sul fronte dell'ammodernamento infrastrutturale del Paese o se intendono soltanto opporre logiche di contrapposizione e di irrazionale polemica, che ritiene ormai superate dalla realtà effettuale.
Sulla questione del pedaggiamento della rete stradale e delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio di calamità naturali, sottolinea altresì come il Parlamento si sia già espresso in senso contrario, sia in sede di esame della precedente manovra finanziaria, sia nel corso dell'esame del DPEF a luglio scorso: ribadisce pertanto che, così come essi vengono proposti, tali strumenti non possono che essere considerati inaccettabili. In particolare, per quanto riguarda le assicurazioni sulle calamità naturali, ricorda che l'80 per cento delle spese che si devono sostenere in occasione di un evento calamitoso è destinato ad opere infrastrutturali pubbliche, per cui la nuova norma non comporterebbe alcun effettivo ristoro per lo Stato. In ordine al problema dell'alienazione della rete stradale, condivide le precisazioni che il relatore ha svolto rispetto alle anticipazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze: il «pedaggio ombra» rappresenta una misura condivisibile soltanto se esso è destinato al miglioramento dell'efficienza della rete stradale.
Infine, per quanto riguarda l'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, osserva che l'Italia presenta una situazione specifica da correggere per sbloccare il mercato degli affitti e realizzare una operazione di riqualificazione complessiva del settore. Le misure proposte dal Governo, tuttavia, non sembrano andare nella direzione auspicata e, dunque, meritano di essere affrontate con la dovuta cautela.
In conclusione, ribadisce la necessità che il Governo rappresenti al più presto alla Commissione le linee strategiche per la finanza pubblica nei settori di competenza, a completamento di quanto già contenuto nel disegno di legge finanziaria per il 2005, al fine di scongiurare che il dibattito parlamentare sia carente di elementi sostanziali.
Giuliana REDUZZI (MARGH-U) concorda con le considerazioni di merito svolte dal deputato Abbondanzieri e condivide, altresì, le preoccupazioni espresse dal deputato Lupi in ordine ai profili di carattere conoscitivo. Auspica pertanto che la Commissione possa al più presto conoscere i contenuti del preannunciato disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2005, affinché tale documento possa essere esaminato dal Parlamento contemporaneamente ai provvedimenti in titolo.
Sottolinea infine che il suo gruppo non farà mancare la propria collaborazione nell'esame della manovra di bilancio per le parti di competenza, auspicando peraltro che la maggioranza parlamentare sappia dimostrare maggiore coesione e determinazione nel trattare i diversi problemi in modo unitario e condiviso.
Pietro ARMANI, presidente, alla luce degli interventi svolti, ritiene che assuma carattere prioritario affrontare il problema del patto di stabilità; ricorda in proposito che, dopo il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea e l'approvazione del cosiddetto Masterplan sui corridoi paneuropei di trasporto, l'Italia si ritrova ad essere coinvolta a pieno titolo nei maggiori progetti di rilancio europeo. Ricorda, infatti, che i corridoi VIII e V attraversano grandi aree del Paese, che si ritrova così a svolgere una funzione strategica nel quadro dei rapporti tra Europa e Asia e, in modo più immediato, nel quadro delle relazioni tra l'Europa e il Mediterraneo. In questo contesto rientrano anche le cosiddette «autostrade del mare», anche per i significativi risvolti che esse possono giocare in termini di benefici per l'occupazione. Per queste ragioni, riterrebbe opportuno sostenere una posizione in sede europea che sancisca che gli investimenti di natura infrastrutturale, che il Paese deve affrontare per la realizzazione delle citate reti di trasporto europee, dovrebbero essere collocati al di fuori del patto di stabilità. Ricorda, altresì, che i corridoi paneuropei sono infrastrutture a sicuro ritorno in termini di redditività. Di conseguenza, auspica che le forze politiche si impegnino in modo coeso nell'affrontare questa battaglia, che giudica essenziale per la competitività dell'Italia. D'altra parte, il Paese dimostra una capacità di rilancio competitivo non inferiore a quella dei maggiori paesi dell'Unione europea: basti pensare al sistema bancario italiano, che ha dimostrato una capacità di redditività pari al 5 per cento a paragone dell'1 per cento della Germania. In relazione a tutti questi temi, sottolinea che il Parlamento deve sapere svolgere una funzione di stimolo nei confronti del Governo, cogliendo l'occasione data da un consenso generalizzato a favore della revisione del patto di stabilità in relazione all'attuale fase di stagnazione economica.
Rispetto alle riflessioni svolte sulla «legge obiettivo», sottolinea di condividere quanto affermato dal deputato Lupi, e cioè che non si possa parlare di un suo fallimento, ma, al contrario, si debba riconoscere che essa rappresenta uno dei più rilevanti provvedimenti posti in essere nell'attuale legislatura. Fa infatti presente che il dato essenziale è quello relativo all'attivazione di procedure semplificate, che hanno portato all'apertura dei cantieri: si tratta di dati capaci di riflettersi immediatamente sul prodotto interno lordo. Su questo versante, occorre peraltro un impegno rafforzato per l'incremento del capitale privato. Al riguardo, ritiene che uno strumento particolarmente utile sia quello prospettato anche nella risoluzione a sua prima firma, attualmente all'esame delle Commissioni V e VIII, per l'istituzione di un organismo di diritto privato, a partecipazione pubblica minoritaria, con il compito di fornire le garanzie bancarie ai general contractor impegnati nella la realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo strategico. La citata proposta prende atto, infatti, della difficoltà oggettiva nella quale incorrono i general contractor di fronte all'obbligo di fornire elevate garanzie bancarie rispetto al valore complessivo del progetto, soprattutto in relazione alle grandi opere. Ritiene pertanto che tale organismo privato potrebbe coinvolgere banche e assicurazioni, che in tal modo impegnerebbero le proprie risorse in maniera più sicura e remunerativa rispetto al sostegno finanziario fornito, ad esempio, a grandi imprese in crisi.
Dopo aver ribadito la necessità che la VIII Commissione si impegni attivamente per eliminare dal disegno di legge finanziaria la disposizione che prevede le assicurazioni obbligatorie per le calamità naturali, evidenzia che, per quanto riguarda la lotta al sommerso, pur risultando condivisibile l'obiettivo della norma contenuta all'articolo 32, non possono tuttavia essere accettati gli strumenti indicati, soprattutto per gli aspetti discrezionali che il riclassamento degli immobili comporta. In particolare, il comma 4 dell'articolo 32 sembra introdurre il principio di un'imposta ordinaria sui patrimoni, quando la Corte Costituzionale già nel 1965 ha dichiarato che la capacità contributiva è indicata dal reddito e non dal patrimonio. In conclusione, anche per scongiurare eventuali ricorsi alla Consulta, ritiene che, per realizzare l'obiettivo della lotta al sommerso, si dovrebbe in realtà operare per portare fuori dalla tassazione progressiva il reddito derivante dalla proprietà immobiliare.
In conclusione, auspica che il dibattito in Commissione possa proseguire in modo corretto e costruttivo, anche al fine di assicurare i necessari approfondimenti della materia.
Il sottosegretario Francesco NUCARA si riserva di intervenire nel seguito dell'esame, anche in relazione al contenuto degli interventi che saranno svolti nel corso delle prossime sedute della Commissione.
Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Martedì 12 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat e il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Francesco Nucara.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato l'8 ottobre 2004.
Michele VIANELLO (DS-U) osserva che l'impostazione generale del disegno di legge finanziaria per il 2005 rivela come gli annunci di riduzione delle tasse, formulati da parte dei vertici del Governo, non possano essere presi sul serio dai cittadini. D'altra parte, come evidenziato da alcuni organi di informazione, la mancanza di copertura finanziaria per la rimodulazione della aliquote IRPEF sarebbe destinata a trasformarsi in maggiore pressione fiscale a carico degli enti locali. Tale circostanza è dimostrata dal fatto che il tetto del 2 per cento, fissato dal disegno di legge in esame, già comprende i tagli alla spesa pubblica operati nel luglio 2004.
Passando al contenuto di dettaglio dei documenti di bilancio, sottolinea quindi che, per quanto riguarda la revisione del classamento delle unità immobiliari, è evidente che tale misura, oltre ad incidere sulla quantificazione del reddito imponibile, sarà applicata dai sindaci per risolvere i problemi di copertura finanziaria delle spese locali. In sintesi, nella migliore delle ipotesi tale situazione si tradurrà per i cittadini in un bilancio «a saldo zero», mentre nella peggiore delle ipotesi comporterà una perdita secca in termini di servizi e di mancato sviluppo. In generale, osserva che le previsioni di politica economica fatte dall'attuale Governo, a partire dal 2001, si sono rivelate completamente sbagliate.
Segnala altresì che, per la realizzazione delle opere pubbliche di rilievo strategico, rispetto alla prospettiva di 7,5 miliardi di euro, le risorse della legge finanziaria per il 2005 ammontano a 2 miliardi di euro, con la conseguente impossibilità di realizzare il programma di opere strategiche per il Paese prospettato dalla cosiddetta «legge obiettivo».
Con riferimento alle politiche ambientali, ritiene inoltre che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio riceva un pessimo trattamento, sia termini di tagli finanziari che di modifiche normative. A tal riguardo, fa presente che, come dimostrato da tutti i Paesi del G8, gli investimenti in campo ambientale vengono considerati prioritari per lo stimolo degli investimenti e trainanti per l'innovazione tecnologica e il rilancio dell'economia. Tale circostanza, da considerare unitamente alla ratifica del Protocollo di Kyoto da parte della Russia, impone al Governo italiano un cambiamento di prospettiva in materia di politiche energetiche. A questo punto, il quesito essenziale è quello di capire se l'Italia figurerà tra i Paesi che acquisteranno o venderanno diritti di emissione. Il Protocollo di Kyoto, infatti, non comporta soltanto il rispetto di determinati parametri, ma anche la capacità di svolgere un ruolo competitivo nel mercato internazionale, obiettivo che dovrebbe stare a cuore alla attuale maggioranza di Governo.
Osserva peraltro che un cambiamento di politiche si traduce, in termini concreti, in investimenti: le tabelle che accompagnano il disegno di legge finanziaria per il 2005 vanno invece nella direzione contraria, poiché riducono di fatto «allo zero» numerosi capitoli di bilancio, con l'unica grande eccezione rappresentata dagli oltre 200 milioni di euro destinati alla difesa del suolo. Nell'evidenziare come proprio questo settore, secondo l'impostazione iniziale del disegno di legge finanziaria, avrebbe dovuto essere assegnato in gestione ad una società privata dai caratteri e dai compiti non ben individuati, auspica che le risorse che risultano destinate al settore della difesa del suolo non vengano impiegate secondo quella modalità, eventualmente ricorrendo ad ulteriori strumenti normativi. Infine, fa presente che per l'economia del Paese rivestono un ruolo specifico le aree protette e i parchi nazionali, ai quali, tuttavia, per il 2005 non sono assegnati finanziamenti a fronte dei 5 milioni di euro previsti per il 2004.
Egidio BANTI (MARGH-U) rileva che non esiste Paese al mondo che non consideri l'ambiente un settore strategico per il futuro. La decisione della Russia di aderire al Protocollo di Kyoto e la assegnazione del premio Nobel per la pace alla rappresentante di un significativo movimento ambientalista africano confermano peraltro che tale convincimento è diffuso e consolidato a livello internazionale. In totale contrapposizione rispetto agli orientamenti internazionali, le linee guida della legge finanziaria per il 2005 dimostrano invece che l'Italia si colloca in uno schieramento opposto a tale tendenza.
Per inquadrare correttamente il ruolo giocato dalla tutela dell'ambiente, occorre riflettere che le aree protette e i parchi nazionali sono determinanti, non solo per la conservazione del patrimonio naturalistico di un Paese, ma anche per il rilancio dell'industria turistica, come confermato dai dati relativi alla stagione 2004, che ha registrato una flessione negativa per tutti le voci del settore, con l'eccezione di quelle legate ad aree protette e parchi. Per quanto riguarda lo stralcio operato su tutti i commi dell'articolo 25 del disegno di legge finanziaria per il 2005, ad eccezione del comma 9, ritiene inoltre che tale fatto debba indurre a una riflessione sulle responsabilità di coloro che hanno redatto il testo del disegno di legge, non giudicando necessario ricorrere a congetture su trame politiche ai danni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Per quanto riguarda lo stralcio del contenuto del comma 4 dell'articolo 26, contenente una disposizione per la bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, ritiene che tale norma non avesse alcuna attinenza con la materia della protezione civile e che, in ogni caso, riguardasse un settore strategico per la trasformazione dell'industria italiana e per i conseguenti interventi in materia ambientale. La questione poteva essere occasione per istituire un fondo per le bonifiche, di natura sia pubblica che privata, verso il quale fare affluire finanziamenti provenienti da fonti diverse e realizzare così un'azione coordinata, in modo analogo a quanto accade negli Stati Uniti con il cosiddetto «superfondo». Dopo lo stralcio della norma e le reazioni allarmate del Presidente della Regione Liguria, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affermato di voler risolvere la questione. Rileva al riguardo, anche a nome degli altri gruppi di opposizione, che sarebbe opportuno poter conoscere il tipo di rimedio che il Governo intende adottare e comprendere se esso, pur prevedendo eventuali priorità specifiche, riguardi la materia delle bonifiche in linea generale; ciò anche al fine di fornire risposte esaurienti alle regioni e agli enti locali e dare seguito agli stimoli provenienti da Confindustria e dagli altri organismi che rappresentano le imprese.
In conclusione osserva che, in assenza di precise iniziative correttive, non è possibile fare a meno di esprimere un giudizio fortemente negativo sulla manovra di finanza pubblica per il 2005, che evidenzia in tutta la sua gravità l'allontanamento del nostro Paese dall'Europa, in settori di essenziale rilievo strategico.
Fabrizio VIGNI (DS-U) osserva che il disegno di legge finanziaria per il 2005 presenta i limiti più evidenti e clamorosi nella materia dei lavori pubblici: è infatti innegabile che la manovra si traduce in una brusca frenata per gli investimenti in opere, sia grandi che piccole. La situazione è particolarmente grave per le opere minori, in quanto i vincoli posti a carico degli enti locali comporteranno, come evidenziato di recente dall'ANCI e dall'UPI, rallentamenti nei nuovi investimenti e un blocco degli stessi lavori in corso, a causa dell'impossibilità di procedere nei pagamenti. Per quanto riguarda le grandi opere, è allo stesso modo innegabile il gap tra il fabbisogno finanziario effettivo e le cifre previste dalla manovra finanziaria per il 2005, che non aggiunge nulla rispetto agli impegni presi con la «legge obiettivo» e con la legge finanziaria per il 2004. Considerando che il provvedimento in esame conclude la legislatura in corso, non si può dare torto a quei mezzi di informazione che sostengono che la legge finanziaria per il 2005 sancisce la fine del sogno del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di grandi opere.
Per quanto riguarda, poi, la questione dell'alienazione delle strade statali e del relativo pedaggiamento, auspica una confronto serio da parte della Commissione, in quanto ritiene che tali interventi mettano in discussone il sistema di governo dell'apparato viario del Paese. Si tratta di un rischio gravissimo, oltre che di un'iniziativa assolutamente straordinaria: infatti, in nessun Paese europeo si è mai proceduto all'alienazione delle strade di proprietà dello Stato, che, tra l'altro, determinerebbe la crisi di ANAS SpA ed il suo probabile collasso. A conferma di tale scenario, ANAS SpA non risulta destinataria di risorse tali da consentire addirittura la copertura della spesa corrente necessaria al pagamento degli stipendi.
Sul versante della riqualificazione urbana, non comprende per quale motivo le tabelle non prevedano nulla per il finanziamento della prospettata «legge obiettivo per le città», provvedimento che l'opposizione peraltro condivide quanto a finalità. Ricorda, altresì, che per il 2005 risultano carenti le risorse destinate al sostegno delle locazioni. Pur non rientrando direttamente tra le materie di competenza della VIII Commissione, ritiene altresì che la revisione del classamento delle unità immobiliari sostanzi di fatto la introduzione di una tassa patrimoniale.
Anche per quanto concerne la previsione di un'assicurazione obbligatoria per il rischio di calamità naturali, ricorda che tale ipotesi, discussa dalla VIII Commissione già nel corso del 2004, fu allora esclusa e costituì oggetto di una sentenza da parte della «Autorità Antitrust». Al riguardo precisa che, pur potendo in parte condividere il principio per cui il cittadino è tenuto a farsi carico di alcuni oneri assicurativi, non è accettabile lo strumento prospettato. La disposizione avrebbe infatti senso, solo se accompagnata ad un progressivo spostamento delle risorse a favore della prevenzione. Poiché tuttavia la norma si combina con la riduzione alla metà degli stanziamenti a favore della difesa del suolo, il messaggio che giunge ai cittadini è che lo Stato li abbandona a se stessi. Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative volte a ottenere la soppressione della norma in questione.
Infine, con riferimento alla materia ambientale, ritiene che sia opportuno un chiarimento per comprendere in che modo il Governo intendesse affidare, con una delle norme «stralciate», ad un soggetto privato il complesso di attività relative alla difesa del suolo. Trattandosi di un compito particolarmente articolato e gravoso, è necessario che il Parlamento conosca il soggetto individuato e sia messo nella condizione di valutarne l'adeguatezza.
Tino IANNUZZI (MARGH-U) esprime una valutazione complessivamente negativa sull'impianto della manovra di finanza pubblica per il 2005, in particolare per quanto concerne il settore delle infrastrutture. L'insieme delle disposizioni evidenzia in primo luogo la necessità di «fare cassa», a discapito del Mezzogiorno e delle autonomie locali. In contraddizione con gli annunci fatti dai rappresentanti dell'Esecutivo, fa inoltre presente che la tabella F allegata al disegno di legge finanziaria, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, prevede uno spostamento di 5 miliardi di euro dal 2005, dei quali un quinto a partire dal 2006 e quattro quinti dal 2007 e dalle annualità successive. La situazione prospettata non consente di formulare alcun tipo di previsione per il 2005 per quanto riguarda agevolazioni al sistema delle imprese, sia per il Mezzogiorno che per gli enti locali.
In materia di infrastrutture, le voci contabilizzate in base alla legge finanziaria per il 2004 e alla manovra di contenimento della spesa pubblica, approvata nello scorso luglio, riducono le risorse al 18,8 per cento, al netto del tasso di inflazione, rispetto al 2003. Per il 2005 si prefigura un'ulteriore diminuzione pari al 2,7 per cento rispetto al 2004 e il trend di flessione raggiunge il 19 per cento. In termini quantitativi, peraltro, la flessione è ancora più evidente.
Rileva quindi che il settore maggiormente colpito risulta quello delle opere pubbliche ordinarie, ingiustamente ritenute minori, ma di ruolo decisivo per lo sviluppo delle zone vaste. Alla luce dei tagli operati agli enti locali, il risultato è un'evidente paralisi e l'impossibilità di portare a compimento i progetti avviati. Per quanto riguarda le grandi opere, condivide le osservazioni svolte dai deputati dei gruppi di opposizione sinora intervenuti, che ribadiscono come la legge finanziaria per il 2005 segni una sostanziale battuta di arresto per l'intero comparto.
Con riferimento alle politiche per la casa, sottolinea inoltre che esse hanno un percorso comune con le politiche per le città e che la qualità delle città passa attraverso l'applicazione di incentivi fiscali, oltre che attraverso interventi di semplificazione normativa. Al riguardo, l'Italia deva affrontare una sfida specifica che è quella della qualità, valorizzando il proprio straordinario patrimonio urbano e ambientale. La questione abitativa è strettamente connessa a quella dell'alienazione del patrimonio immobiliare da parte degli enti pubblici e va affrontata tenendo conto dell'aumento dei prezzi registrato negli ultimi anni, della necessità di sopperire alle necessità delle categorie più esposte e dei nuovi fabbisogni abitativi. In questo scenario, occorre l'interazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, ma è evidente che il ruolo determinante è quello giocato dalle risorse. A tale proposito, auspica che il collegato al disegno di legge finanziaria raccolga questi spunti e sappia garantire risposte adeguate. Al momento, la legge finanziaria per il 2005 sembra ricorrere a espedienti destinati a colpire i proprietari, oltre a sottrarre 90 milioni di euro ai fondi per l'accesso alle agevolazioni per le locazioni. Il timore è che la situazione possa aggravarsi fino a determinare situazioni di impasse, simili a quelle che si sono verificate per l'aumento del prezzo dell'acciaio.
Rispetto al tema del pedaggiamento delle strade statali, ritiene quindi che la questione sia stata posta in modo inaccettabile, soprattutto nei confronti del Mezzogiorno. In proposito, ricorda che la gratuità dei tratti autostradali del Sud fu oggetto di una decisione da parte del Governo italiano negli anni Cinquanta e Sessanta, legata non ad uno sforzo di generosità, ma ad una scelta politica mirante alla incentivazione dei processi economici delle aree depresse, nella consapevolezza che lo sviluppo del Sud è strettamente connesso e condiziona quello di tutto il Paese. Ritiene pertanto che, piuttosto che perseverare in una sterile diatriba, occorrerebbe concentrarsi sulla realizzazione di opere infrastrutturali nelle regioni del Mezzogiorno; al riguardo, condivide altresì le preoccupazione circa il ruolo dell'ANAS SpA, sottolineando come tale soggetto appartenga alla tradizione dell'amministrazione dello Stato per i lavori pubblici e debba essere salvaguardato per l'elevato grado di qualificazione e di esperienza tecnica che esso vanta.
Infine, concorda con i rilievi critici sollevati su una disposizione dell'originario articolo 25 del disegno di legge finanziaria, che si poneva l'obiettivo di affidare ad una società privata gli interventi in materia di difesa del suolo, settore che soffre di una penalizzazione in termini finanziari, di cui lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si è rammaricato in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto ministeriale per la ripartizione dell'apposito fondo per il 2004.
In conclusione ribadisce, anche a nome dei deputati del suo gruppo, la valutazione negativa sulle finalità e i contenuti della manovra di finanza pubblica per il 2005.
Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Mercoledì 13 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Francesco Nucara e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Walter Cesare Viceconte.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 12 ottobre 2004.
Francesco STRADELLA, presidente, comunica che il Presidente della V Commissione ha trasmesso la documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005. La documentazione risponde alla richiesta, avanzata dalla stessa V Commissione, di acquisire chiarimenti in ordine all'individuazione delle voci di spesa per le quali trova applicazione la regola del «tetto» del 2 per cento per l'incremento degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2005. Avverte pertanto che i citati documenti sono a disposizione dei deputati della Commissione, per le parti di competenza, al fine di fornire utili indicazioni per il seguito dell'esame in sede consultiva della manovra di bilancio.
Ermete REALACCI (MARGH-U) intende preliminarmente porre all'attenzione della Commissione, a nome dei deputati dei gruppi di opposizione, l'esigenza di rimodulare, anche sulla base dei nuovi elementi conoscitivi trasmessi dal Governo, l'organizzazione dell'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, prevedendo sin d'ora che tale esame non si concluda nella seduta di domani, ma possa proseguire fino all'inizio della prossima settimana.
Francesco STRADELLA, presidente, nel prendere atto della richiesta del deputato Realacci, sottolinea tuttavia l'opportunità che il termine per la presentazione di emendamenti, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 6 ottobre, resti in ogni caso fissato per le ore 16 di oggi.
Ermete REALACCI (MARGH-U) osserva che, per i gruppi di opposizione, non sussistono obiezioni circa l'ipotesi testé prospettata dalla presidenza, a condizione che le deliberazioni di competenza della Commissione abbiano comunque luogo nella prossima settimana.
Francesco STRADELLA, presidente, anche alla luce degli orientamenti manifestati dal deputato Realacci, propone che, se non vi sono obiezioni e fermo restando il termine per la presentazione di emendamenti già fissato per la giornata di oggi, la Commissione proceda, nella seduta di domani, esclusivamente ad un esame di carattere generale del complesso delle proposte emendative e delle proposte di relazione relative agli stati di previsione di propria competenza, rinviando alla prossima settimana le deliberazioni su tali proposte, secondo le modalità che saranno definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La Commissione concorda.
Ermete REALACCI (MARGH-U), svolgendo alcune considerazioni di inquadramento generale della legge finanziaria per il 2005 rispetto alle materie di competenza della VIII Commissione, ritiene che, come già messo in risalto da deputati dei gruppi di opposizione intervenuti nel dibattito, il provvedimento evidenzia molteplici punti di debolezza, peraltro condivisi da alcuni esponenti della maggioranza, legati alla oggettiva carenza di risorse finanziarie, ma anche alle specifiche scelte politiche operate dall'attuale Governo. Sulla questione della riduzione di risorse a favore dell'ANAS SpA, fa presente che si tratta di un tema di rilievo essenziale, considerato anche che lo stesso Presidente della Repubblica è intervenuto di recente sulla materia, auspicando una celere conclusione dei lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali di interesse strategico già iniziate. Al riguardo osserva che occorre concentrare gli sforzi sui progetti in fase di realizzazione, piuttosto che programmare nuovi interventi ai quali fa difetto un adeguato sostegno finanziario. Tale questione, unitamente ai problemi derivanti dalla maggiore pressione fiscale esercitata dagli enti locali sui cittadini e derivante dalle misure contenute nella legge finanziaria per il 2005, induce a comprendere che non è più possibile creare aspettative e stimolare interessi che non possono trovare soddisfazione.
In campo ambientale, ritiene che debba essere meglio chiarita la disposizione, peraltro stralciata, che prevedeva l'assegnazione in gestione ad un soggetto privato della complessa attività, svolta sino ad oggi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per la difesa del suolo. Analoghe valutazioni valgono per la norma relativa alla bonifica del sito di Genova-Cornigliano: al riguardo, segnala che il tema delle bonifiche andrebbe senz'altro riproposto, sebbene in termini più generali. Per quanto concerne la questione dell'assicurazione obbligatoria contro il rischio di calamità naturali, osserva che tale misura consiste in un ulteriore «balzello» a scapito dei cittadini, oltre a rappresentare una risposta all'aumento del prelievo fiscale a livello locale e non ad un'esigenza di tipo politico. Pur condividendo il principio per cui il cittadino debba essere corresponsabilizzato nella gestione delle conseguenze delle calamità naturali, osserva che non è pensabile tuttavia ricorrere ad una misura di carattere generalizzato, quale risulta quella prospettata.
Ricorda inoltre che non è ancora pervenuto dal Governo un riscontro all'annuncio, fatto presso la VIII Commissione, circa l'introduzione di misure fiscali rafforzate a carico dei proprietari dei cosiddetti «SUV», nel quadro degli interventi specifici miranti a dare piena applicazione al Protocollo di Kyoto.
In generale, rileva che sarebbe stato più opportuno, da parte dei responsabili dell'attuale Esecutivo, prospettare sin dall'inizio la situazione finanziaria del Paese in termini corretti e realistici e, di conseguenza, adeguare le politiche di settore, invece di insistere in una strategia di annunci circa nuovi impegni ed iniziative, quando le risorse finanziarie non consentivano già da tempo previsioni ottimistiche di nessun genere.
Ritiene peraltro che il nodo di maggiore criticità sia, in assenza di indicazioni sul possibile contenuto del prospettato collegato al disegno di legge finanziaria per il 2005, la mancanza di accenni sul modo con cui il Governo intende affrontare la questione del rilancio del Paese, puntando su sviluppo e qualità. Le scelte iniziali di politica economica dell'attuale Governo prevedevano di affidare alla piena liberalizzazione del mercato il compito di rilanciare il sistema economico. In tal modo è stata definita un'idea, destinata a non funzionare, di un Paese che compete con realtà internazionali, quali, ad esempio, la Cina o il Pakistan, senza puntare sulla potenzialità specifica della qualità.
Ricorda che gli introiti derivanti dalla sanatoria edilizia sono stati inferiori al previsto, anche tenendo in conto la legislazione regionale già approvata in materia. Al riguardo, è da ritenere che la pratica dei condoni edilizi si traduca, nel medio e lungo periodo, in una diminuzione di entrate per lo Stato, in quanto scoraggia i cittadini dall'ottemperare agli obblighi fiscali nella prospettiva di successivi interventi governativi di sanatoria. D'altra parte, a suo giudizio, lo stesso Presidente del Consiglio contribuisce con le proprie affermazioni a rafforzare il convincimento che il cittadino debba temere sempre meno i controlli fiscali. Sottolinea quindi che, a questo punto, il Paese deve potere conoscere le linee direttrici sulle quali avviarsi per stimolare lo sviluppo e l'innovazione. A tal fine, si dovrebbero mettere a frutto i validi spunti provenienti anche da Confidustria, affinché il Paese concentri i propri sforzi a favore dei settori a più alto valore aggiunto, tra i quali figurano sicuramente la qualità ambientale e il territorio: basti pensare al ruolo trainante giocato da aree protette, parchi nazionali e città d'arte per il settore del turismo.
In conclusione, ritiene che il Governo dovrebbe fornire indicazioni di più ampio respiro sul ruolo che l'Italia intende giocare nel confronto internazionale rispetto ad una molteplicità di questioni di rilievo strategico, che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 non è possibile riscontrare.
Alfredo SANDRI (DS-U) osserva che il provvedimento fa emergere in modo impietoso l'incapacità del Governo di fornire un contributo concreto alle politiche di sviluppo. Sulle disposizioni in materia di diritto alla casa, infatti, le novità del disegno di legge si riferiscono sostanzialmente alla lotta al sommerso, al riclassamento delle unità immobiliari e all'assicurazione obbligatoria del rischio di calamità naturali. In generale, ritiene che si debba fin dall'inizio osservare che tali misure prescindono da una seria ricognizione delle politiche sociali messe in atto nel nostro Paese su questo versante, al fine di un coerente inquadramento delle cause e dell'impatto delle nuove norme. Rispetto alla lotta al sommerso nel settore dei contratti di locazione, fa quindi presente che le nuove disposizioni comportano una crescita di risorse a favore dello Stato pari al 5%. Il riclassamento delle unità immobiliari, che, a suo avviso, non fa altro che realizzare l'introduzione in modo surrettizio di una tassa patrimoniale, dovrebbe consentire un incremento del 30 per cento di risorse, da destinare agli enti locali. Circa la questione della copertura assicurativa del rischio di calamità naturale, ritiene inoltre che occorrerebbe istituire, come già accade in altri Paesi, un fondo al quale lo Stato possa attingere per fare fronte alle esigenze di ricostruzione, in caso di calamità naturali.
Osserva peraltro che le tre misure evidenziate riguardano obiettivi del tutto condivisibili, ma che determinano interventi a scapito dei proprietari di immobili e, soprattutto, degli inquilini, i quali rappresentano il soggetto più debole dell'intero scenario prospettato. Infatti, una valutazione complessiva delle misure recate dalla manovra per il 2005 consente di prevedere un significativo incremento dei canoni di locazione, mentre sarebbe auspicabile aumentare la dotazione del cosiddetto «fondo sociale per le locazioni», al fine di scongiurare una frattura all'interno del tessuto sociale.
In conclusione, ritiene che le finalità del disegno di legge finanziaria per il 2005 debbano essere riconsiderate alla luce dell'evidente sbilanciamento sul piano dell'inasprimento delle imposizioni e della scarsa considerazione delle politiche sociali.
Donato PIGLIONICA (DS-U) considera deludente il quadro complessivo degli interventi prospettati dalla legge finanziaria per il 2005, ricordando come l'esame parlamentare del primo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria presentato dal Governo in carica fosse accompagnato da slogan sulla necessità di evitare il declino e rendere possibile lo sviluppo, mentre il disegno di legge finanziaria per il 2005 sembra volere rovesciare diametralmente il significato di tali slogan. Evidenzia quindi l'anomalia di una previsione di maggiori entrate per 7,5 miliardi di euro e della parallela operazione di cosiddetta «manutenzione della base imponibile», espressione sibillina con la quale si vorrebbe occultare la vera e propria «stangata» in arrivo per i cittadini.
Rileva che è da ritenere, altresì, fuorviante la fissazione di un tetto del 2 per cento alla crescita delle spese delle pubbliche amministrazioni, che costituisce un artifizio per non ricorrere al ben più veritiero concetto di «tagli» alle spese. Al riguardo, ritiene che il Governo abbia così fornito al Parlamento un parametro generico, dietro al quale restano del tutto oscuri i dettagli circa la concreta modulazione dei limiti di spesa, che il Governo gestirà in piena autonomia. Osserva quindi che il disegno di legge finanziaria per il 2005, in sostanza, è riuscito nell'obiettivo di realizzare il tanto declamato concetto di «unità nazionale», considerato che non solo i gruppi di opposizione, ma anche molti deputati di maggioranza, sono contrari al suo contenuto e alle sue finalità.
Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, riscontra poi il consueto accentramento di finanziamenti a favore di unità previsionali di base a spiccato carattere politico e ricadenti nella diretta competenza e controllo dell'ufficio di gabinetto del Ministro Matteoli. Per quanto concerne, invece, le materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritiene che gli interventi prospettati arrechino seri danni all'ANAS SpA e agli utenti, ma anche ad Infrastrutture SpA, oltre a «fotografare» in misura evidente la mancanza di un progetto organico per il settore del trasporto su strada. Anche i finanziamenti destinati alla attuazione della «legge obiettivo» risultano assolutamente insufficienti, mentre in materia ambientale, a fronte della istituzione di otto nuove aree protette, le risorse sono state ridotte dell'8 per cento in termini assoluti, con la conseguenza che i nuovi enti non potranno forse iniziare nemmeno le proprie attività e non potranno svolgere in modo adeguato la funzione, finora assolta con successo, di rilancio del settore del turismo.
Ribadendo la necessità di nuove iniziative nel campo delle bonifiche ambientali, osserva in conclusione che il Governo, in politica economica, procede senza un disegno unitario, in carenza di risorse e nella prospettiva di un ulteriore deterioramento del quadro legato all'attuale grave crisi petrolifera.
Francesco STRADELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Antonio MEREU (UDC), relatore, si riserva di intervenire nella seduta di domani, anche alla luce degli emendamenti che saranno presentati.
Il sottosegretario Francesco NUCARA fa presente che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dispone per il 2005, senza alcun dubbio, di ridotte risorse finanziarie, ma che, proprio per tale motivo, è necessario un impegno da parte di tutti per il più efficiente utilizzo e il migliore investimento delle disponibilità esistenti.
Per quanto riguarda le richieste, avanzate da diversi deputati dei gruppi di opposizione, circa la natura del soggetto privato al quale affidare il complesso di attività in materia di difesa del suolo, ricorda che la disposizione su tale punto è stata stralciata dal contenuto proprio del disegno di legge finanziaria e, quindi, ogni polemica è da considerare superata. Ricorda, tuttavia, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, essendo di recente istituzione, non dispone di strutture adeguate alla gestione della pluralità di competenze che gli sono affidate: ne consegue che, già da tempo, il Ministero deve chiedere la collaborazione specifica di enti locali, autorità di bacino e consorzi di bonifica, ai quali assegna risorse per realizzare progetti specifici. Proprio per tali motivi, può talvolta capitare che le risorse non siano spese dai comuni, anche a causa dell'inadeguatezza dei relativi uffici tecnici a fare fronte ai gravosi impegni di carattere burocratico ed amministrativo. Ritiene dunque che non si possa escludere, per il futuro, un intervento volto a riproporre le questione di una società privata per la gestione delle attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la difesa del suolo.
Con riferimento alle polemiche sollevate sulla attuazione del Protocollo di Kyoto, rileva che si tratta di un problema complesso e che la comunità scientifica mondiale ha di recente riconosciuto lo specifico impegno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in tal senso, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni, apparse sugli organi di stampa italiani, del professor Canuto, climatologo del Goddard Space Centre della NASA. Osserva che, d'altra parte, sussistono interessi che attraversano in modo trasversale le forze politiche internazionali, che si oppongono alla piena applicazione del Protocollo. Fa presente, altresì, che per l'Italia la piena applicazione del Protocollo sarebbe di facile realizzazione, se solo fossero disponibili risorse almeno sessanta volte superiori alle attuali. Ricordando il pregevole lavoro che gli uffici dell'amministrazione dello Stato stanno svolgendo da svariati anni al riguardo, si riserva di intervenire sul merito delle ulteriori questioni prospettate in occasione di una fase successiva del dibattito.
Intende infine ingraziare il relatore per la corretta ed esauriente impostazione della relazione introduttiva, nonché per il lavoro sinora svolto.
Il sottosegretario Guido Walter Cesare VICECONTE, nel prendere atto degli elementi di interesse emersi nel corso del dibattito, sottolinea che è intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esporre alla Commissione i propri indirizzi sulle materie di competenza, dando altresì risposta ad alcune «provocazioni» sollevate da deputati di gruppi di opposizione, in particolare nella seduta di ieri.
In merito alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 19, del disegno di legge finanziaria, osserva come sia necessario un chiarimento su un tema, quello del «pedaggiamento autostradale», che ha sinora prodotto interpretazioni arbitrarie. Nel «Programma Infrastrutture Strategiche» allegato al DPEF 2005-2008, viene chiaramente annunciato che, per quanto concerne l'ANAS, la rete stradale con caratteristiche molto vicine a quelle autostradali è pari a circa 4200 km; questa rete è attraversata giornalmente da un flusso di veicoli superiore a 20.000 unità. Elevando al livello autostradale le caratteristiche dell'attuale rete viaria nazionale ed identificando un modello di tariffazione coerente alle caratteristiche dei vari segmenti che costituiscono la rete, si doterebbe l'ANAS SpA di un volano di risorse pari a circa 1,1-1,4 miliardi di euro. Il dicastero ha pertanto prospettato solo una potenzialità infrastrutturale, in quanto, per poter invocare il ricorso a forme di pedaggio, occorre: redigere un apposito piano tecnico finanziario; attuare l'adeguamento di una parte della rete che possiede oggi caratteristiche prossime al livello autostradale, in concreta offerta autostradale; definire di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze adeguate logiche tariffarie. Nel disegno di legge finanziaria si prospetta un itinerario programmatico che punta ad un immediato trasferimento, a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, di alcune tratte di rete autostradale. È opportuno ricordare che, come detto nella norma, ad una parte della rete stradale viene garantito l'assoggettamento a tariffa, assicurando un sistematico cespite con la conseguenza che la società concessionaria può riconoscere allo Stato una immediata disponibilità finanziaria. Lo Stato, quindi, garantirà questo cespite alla società concessionaria senza far gravare, in nessun modo, tale onere sull'utenza. L'ingegneria finanziaria che consegue all'attuazione di tale norma, dovrà senza dubbio, in questa fase, essere oggetto di approfondimento, anche alla luce del ruolo che svolge oggi l'ANAS e del ruolo che sull'ANAS esercita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Rileva altresì come, proprio in queste ore, gli uffici del suo dicastero stiano elaborando delle proposte normative, da inserire nel collegato al disegno di legge finanziaria, attraverso le quali viene fatta chiarezza, una volta per tutte, sul tema legato alla fiscalità degli immobili. L'argomento, condiviso dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, presente sia nel DPEF 2004-2007 (allegato su infrastrutture e trasporti) sia nel DPEF 2005-2008 (allegato su infrastrutture e trasporti), prospetta in modo chiaro e misurabile un pacchetto normativo mirato alla infrastrutturazione organica dei centri urbani; questa disposizione, pertanto, sarà proposta per l'inserimento nel predetto collegato. Ritiene peraltro opportuno che, su tale tematica, si ponga la massima attenzione a quanto espressamente riportato nel paragrafo 9.10 del DPEF 2005-2008 (all'allegato «Programma Infrastrutture Strategiche»).
Giudica infine utile rivolgere un cenno specifico al tema del Mezzogiorno, ricordando che il primo programma delle infrastrutture strategiche ha destinato allo stesso Mezzogiorno circa il 48 per cento degli investimenti. In questi anni sono stati infatti approvati alcuni progetti, che in questa sede ritiene opportuno ricordare: due maxi lotto della autostrada Salerno-Reggio Calabria, per un valore globale di 1900 milioni di euro; asse autostradale Catania-Siracusa, per un valore globale di circa 518 milioni di euro; sistema metropolitano della Regione Campania; completamento dei lavori dell'autostrada Palermo-Messina; ponte sullo stretto di Messina; interventi relativi all'asse Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria; interventi sugli HUB portuali di Gioia Tauro, Taranto, Nola e Catania. A tali dati, si aggiunge la considerazione che nell'ultima riunione del CIPE sono stati valutati i programmi concernenti diversi schemi idrici.
Ritiene tuttavia che, alla luce anche del ruolo che il Mediterraneo ha assunto con l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 21 aprile scorso, del Master Plan Infrastrutture e Trasporti, voluto dal Governo italiano ed approvato nel semestre di presidenza italiana, non si possa non guardare con maggiore attenzione alle attività intermodali, quali porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie del Mezzogiorno del Paese, in modo da consentire al Sud di svolgere quel ruolo strategico che è proprio di un territorio interpretato, fino a pochi anni fa, solo geograficamente e non geo-economicamente. È quindi intenzione del Ministero destinare un punto del collegato all'uso delle varie fonti di finanziamento comunitario, per ottimizzare le risorse ed i relativi tempi di realizzazione. Le decisioni contenute nel cosiddetto «Documento Van Miert» consentono il ricorso a fondi dell'Unione europea, pari al 20 per cento, e l'utilizzo di risorse mirate all'attuazione delle autostrade del mare con procedure di «partenariato pubblico/privato» e l'identificazione dei coordinatori di corridoio. È evidente che, in tale contesto, vadano «collocate» al di fuori del patto di stabilità europeo le infrastrutture presenti sui corridoi europei di trasporto.
In conclusione, ribadisce l'intenzione del dicastero di verificare ogni possibile strumento che consenta, attraverso adeguati «prodotti finanziari» e attraverso il coinvolgimento di capitali privati, una aggiuntività di risorse necessarie per evitare una contrazione delle iniziative del Governo per l'infrastrutturazione organica del Paese, con scongiurabili ripercussioni sul sistema produttivo nonché sull'occupazione.
Francesco STRADELLA, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ai documenti di bilancio rimane fissato per le ore 16 di oggi. Avverte altresì che, secondo quanto unanimemente convenuto in precedenza, nella seduta di domani si svolgerà soltanto un esame generale delle proposte emendative e delle proposte di relazione alla V Commissione, mentre le relative deliberazioni avranno luogo in una ulteriore seduta, da convocare per la prossima settimana.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.
La seduta termina alle 15.50.
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Giovedì 14 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 13 ottobre 2004.
Pietro ARMANI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 2, per le parti di competenza (vedi allegato 5), alla Tabella n. 9 (vedi allegato 6) ed alla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 7).
Avverte quindi che il relatore ha presentato le proposte di relazioni sulla Tabella n. 2, per le parti di competenza (vedi allegato 8), sulla Tabella n. 9 (vedi allegato 9) e sulla Tabella n. 10, per le parti di competenza (vedi allegato 10); sono state altresì presentate, da deputati dei gruppi di opposizione, proposte di relazioni alternative a quelle del relatore, in ordine rispettivamente alla Tabella n. 2 (vedi allegato 8), alla Tabella n. 9 (vedi allegato 9) e alla Tabella n. 10 (vedi allegato 10).
Per quanto concerne gli emendamenti presentati, avverte che, sulla base delle regole che disciplinano il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, presentano profili di dubbia ammissibilità, in quanto recanti disposizioni di carattere ordinamentale solo indirettamente riconducibili a finalità di sostegno e rilancio dell'economia, i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: Paolo Russo 5310-bis/VIII/25.01; Caparini 5310-bis/VIII/29.1; Burani Procaccini 5310-bis/VIII/36.2; Iannuzzi 5310-bis/VIII/36.5; Iannuzzi 5310-bis/VIII/36.6. Invita pertanto i presentatori a valutare la possibilità di ritirare tali emendamenti per presentarli direttamente alla V Commissione, anche ai fini di una loro valutazione più compiuta sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.
Con riferimento agli identici emendamenti Coronella 5310-bis/VIII/35.1 e Vigni 5310-bis/VIII/35.2, soppressivi del comma 19 dell'articolo 35, segnala inoltre che, a seguito della nuova relazione sugli effetti finanziari degli articoli del disegno di legge finanziaria, presentata dal Governo, la copertura richiesta deve essere pari all'ammontare dell'intero introito previsto per la dismissione delle strade statali e, quindi, 3 miliardi di euro, in quanto tale introito non verrebbe destinato all'ammortamento del debito pubblico. Invita pertanto i presentatori dei citati emendamenti a valutare l'opportunità di riformulare le norme di copertura finanziaria.
Intende peraltro precisare al riguardo che, a suo avviso, attraverso opportune modifiche della normativa vigente, dovrebbe essere disposto l'obbligo di destinare per intero all'ammortamento del debito gli introiti provenienti da dismissioni immobiliari e, in particolare, di quelle stradali. Ciò sia in considerazione degli effetti diretti che un abbassamento complessivo del debito produce sulla spesa per interessi, sia in ragione dell'ipotesi di una revisione dei parametri europei del patto di stabilità, nel senso di dare maggiore rilievo al rapporto debito/PIL. In vista di tale revisione, il Paese deve infatti attrezzarsi, anche con incisive modifiche normative, per accelerare il percorso di rientro dal forte debito pubblico, anche al fine di togliere vincoli al rilancio dello sviluppo.
Ricorda infine che, secondo quanto convenuto nella seduta di ieri, la Commissione procederà oggi ad un esame di carattere generale sul complesso delle proposte emendative e delle proposte di relazione, mentre le relative deliberazioni saranno rinviate ad altra seduta, da fissare sulla base delle determinazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Antonio MEREU (UDC), relatore, illustra sinteticamente il contenuto delle sue proposte di relazione, prospettando l'opportunità che i presentatori ritirino tutti gli emendamenti presentati, al fine di una ripresentazione degli stessi presso la V Commissione, che potrebbe più opportunamente valutare i profili di carattere generale, con specifico riferimento all'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Il viceministro Ugo MARTINAT si rimette alle valutazioni che la Commissione riterrà di adottare in ordine alla proposta testé formulata dal relatore.
Egidio BANTI (MARGH-U), intervenendo in relazione alle comunicazioni del Presidente Armani, fa presente che l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 5310-bis/VIII/25.01 costituisce il risultato di un lavoro comune condotto da tutti i gruppi presso la Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Al riguardo, prospetta pertanto l'opportunità che la presidenza fornisca alcuni chiarimenti circa i dubbi espressi in relazione alla sua ammissibilità.
Pietro ARMANI, presidente, ribadisce, al riguardo, che ha inteso soltanto rappresentare alla Commissione i propri dubbi circa la presunta estraneità dell'articolo aggiuntivo in questione rispetto al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, sottolineando come, proprio in ragione dell'opportunità che il giudizio sull'ammissibilità avvenga nella sede più appropriata della Commissione Bilancio, la presidenza si sia limitata esclusivamente a chiedere ai presentatori la disponibilità al ritiro del medesimo articolo aggiuntivo, ai fini di una sua ripresentazione alla stessa V Commissione.
Fabrizio VIGNI (DS-U), accogliendo l'invito alla riformulazione della norma di copertura contenuta nel proprio emendamento 5310-bis/VIII/35.2, avverte di avere testé predisposto una nuova formulazione dello stesso emendamento (vedi allegato 7), che dovrebbe andare incontro ai rilievi della presidenza.
Svolgendo altresì considerazioni di carattere preliminare, rileva che alcuni emendamenti di più ampio respiro, che si riferiscono a talune grandi questioni di interesse generale in campo ambientale e infrastrutturale, poiché comprenderanno interventi la cui compensazione non può essere effettuata all'interno degli stati di previsione di competenza, saranno presentati direttamente presso la V Commissione. Per quanto riguarda, invece, l'invito al ritiro delle proposte emendative presentate presso la VIII Commissione, osserva che i gruppi di opposizione dovranno svolgere, in vista della prossima seduta, una riflessione circa l'opportunità di accogliere tale invito e, quindi, presentare anche tali emendamenti alla V Commissione.
Sottolinea tuttavia che il dibattito di oggi può, quanto meno, costituire un'utile occasione per individuare una base di consenso tra i gruppi di maggioranza e di opposizione relativamente ad alcune questioni specifiche, al fine di far maturare una posizione unitaria della Commissione su tali questioni. Rileva pertanto che si potrebbe considerare l'eventualità che la Commissione approvi un numero limitato di emendamenti, sui quali sembrano sussistere posizioni sostanzialmente convergenti tra i gruppi, con particolare riferimento all'articolo 26, commi 1 e 2, sul tema dell'assicurazione obbligatoria per le calamità naturali, nonché al comma 19 dell'articolo 35, concernente la cessione di parte delle rete stradale.
Antonio MEREU (UDC), relatore, in relazione a quanto prospettato dal deputato Vigni, ritiene che vi possano essere le condizioni affinché si formi un consenso unanime in Commissione circa la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria: si riserva pertanto di valutare, per il seguito dell'esame, la possibilità di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti soppressivi presentati. Quanto alla questione della dismissione di parte della rete stradale, osserva che le relative disposizioni del disegno di legge finanziaria sono state incluse tra i punti problematici evidenziati nella proposta di relazione riferita alla Tabella n. 10, che riterrebbe quindi sufficiente a porre in luce i problemi e le perplessità esistenti.
Fabrizio VIGNI (DS-U), pur esprimendo soddisfazione per la precisazione del relatore, ribadisce in ogni caso che la disposizione di cui al comma 19 dell'articolo 35 rappresenta una seria preoccupazione per i gruppi di opposizione, non soltanto per gli aspetti di principio connessi all'operazione di alienazione di un bene di proprietà dello Stato, ma soprattutto per le conseguenze che essa potrebbe produrre sull'assetto di ANAS SpA: ritiene a tal fine opportuno che la VIII Commissione, pienamente competente nel merito, possa esprimersi sull'emendamento soppressivo presentato, che dichiara sin d'ora di non poter conseguentemente ritirare.
Pietro ARMANI, presidente, alla luce degli interventi sinora svolti, nel concordare sulla prospettiva di trasmettere alla Commissione Bilancio un emendamento, approvato unitariamente dalla VIII Commissione, volto a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria, ritiene opportuno che i gruppi valutino con attenzione i punti della proposta di relazione del relatore riferiti alla questione dell'alienazione di alcune tratte stradali, che giudica equilibrati ed improntati alla massima serietà e ragionevolezza.
Tino IANNUZZI (MARGH-U), con riferimento al complesso degli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, ribadisce la propria contrarietà rispetto alle disposizioni del disegno di legge finanziaria che sono volte ad affrontare i diversi problemi con lo specifico intento di «fare cassa». Al riguardo, sottolinea che l'avvenuto avvicendamento al Ministero dell'economia e delle finanze non ha determinato alcun sostanziale cambiamento di linea nella politica economica del Governo.
Ribadisce, peraltro, la propria decisa contrarietà alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per il rischio di calamità naturali, nonché all'ipotesi di pedaggiamento delle strade nazionali. In relazione a tale ultima ipotesi, intende altresì sottolineare che l'esame degli emendamenti in Commissione potrebbe costituire un'utile occasione per affrontare una volta per tutte le questioni che vengono talvolta sollevate sul pedaggio gratuito delle autostrade del Sud e sul diverso trattamento che riceverebbe, in generale, il territorio del Mezzogiorno. In proposito, ritiene assolutamente inaccettabili alcuni degli emendamenti presentati da deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, che sembrano diretti esclusivamente a sollevare polemiche pretestuose e prive di fondamento.
Considerata inoltre l'attuale situazione di quasi totale carenza di disponibilità finanziarie, sottolinea che il Governo deve affrontare con la massima urgenza la questione abitativa, come già emerso durante il dibattito in Assemblea sulla revisione dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva che una riflessione su tale materia comprende necessariamente un approfondimento sul versante delle politiche sociali, con l'obiettivo del rafforzamento del «fondo sociale per le locazioni» e del rilancio dell'edilizia residenziale pubblica. Ritiene, infatti, che quello della qualità delle città costituisca un tema chiave per la competitività del Paese e che tale obiettivo si realizzi soprattutto con lo strumento delle incentivazioni fiscali, creditizie e finanziarie.
In conclusione, osserva che la relazione della VIII Commissione dovrebbe essere integrata, contemplando anche un richiamo all'esigenza di stabilizzare i meccanismi, previsti nuovamente in via transitoria dalla precedente legge finanziaria, relativi ai benefici fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Tommaso FOTI (AN), pur non condividendo le critiche mosse al complesso del disegno di legge finanziaria per il 2005, ritiene che tale provvedimento presenti alcuni aspetti problematici, di cui le relazioni della Commissione dovranno dare conto, come sembra peraltro emergere dalle proposte presentate dal relatore. Concorda pertanto sull'opportunità di approvare emendamenti della VIII Commissione da trasmettere alla Commissione Bilancio, che testimonino un idem sentire tra gruppi di maggioranza e di opposizione rispetto ad alcune specifiche questioni.
Per quanto riguarda la copertura obbligatoria del rischio di calamità naturali, ritiene che si tratti di una proposta illogica e non facilmente collocabile nel contesto normativo attuale, non avendo effetti positivi per il gettito e non essendo quantificabile ai fini del risparmio. Ricordando peraltro che tale proposta è stata presa in considerazione dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia durante i governi di centro-sinistra che di centro-destra, osserva che tale circostanza dovrebbe far presumere la sussistenza di aspetti di oggettivo interesse da parte di questa amministrazione dello Stato, che evidentemente non intende adeguarsi al pronunciamento contrario, pressoché unanime, già espresso in sede parlamentare. Più in generale, osserva che tale norma dovrebbe essere inserita tra quelle attinenti al tema della protezione civile, come ad esempio le norme sui tributi per le bonifiche. Di conseguenza, alla sua effettiva introduzione nell'ordinamento dovrebbe coerentemente corrispondere l'abolizione di altre misure di analogo tenore.
Passando alla questione del riclassamento delle unità immobiliari di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, prospetta il rischio di una confusione tra una tassazione successiva e l'incidenza diretta di una imposta come l'ICI, che i Comuni ad oggi impiegano come se si trattasse di una tassa. Rileva al riguardo che una simile misura potrebbe risultare comprensibile per un Governo di centro-sinistra, ma non certo per una coalizione di centro-destra, che invece dovrebbe pensare a scongiurare ogni forma surrettizia di introduzione di una tassa patrimoniale. Considera quindi opportuno l'inserimento, nella relazione alla V Commissione, di una precisazione in merito alla revisione della disciplina del riclassamento delle unità immobiliari, precisando inoltre che un intervento in tale materia, con lo strumento della legge finanziaria, è da ritenere inopportuno anche alla luce della prospettiva del trasferimento del catasto immobiliare ai Comuni. Inoltre, non è pensabile procedere al riclassamento delle unità immobiliari permettendo il parallelo incremento dell'ICI, che certamente sarà applicato da molti Comuni, con il risultato di gravare doppiamente sugli immobili, una volta avvenuta la prevista revisione degli estimi.
Fa inoltre presente, in ordine alla disciplina dei contratti di locazione non registrati, che occorre tenere nella giusta considerazione la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, per evitare di fondare la nullità dei contratti su norme dichiarate inapplicabili dalla stessa Suprema Corte.
Esprime quindi il proprio apprezzamento per l'accurato lavoro svolto dal relatore, il quale ha contribuito, con la propria relazione illustrativa e con le proposte di relazioni presentate, a fare chiarezza su questioni che gli stessi rappresentanti dell'Esecutivo non sono riusciti a porre in termini univoci. Auspicando infine ulteriori chiarimenti da parte del Governo in merito alle considerazioni testé svolte, osserva conclusivamente che, a tre anni di distanza dall'approvazione della «legge obiettivo», non è possibile in alcun modo sostenere che l'attuale Esecutivo non abbia realizzato alcunché sul versante delle opere pubbliche, come sostenuto, in un modo che giudica ripetitivo e infondato, da alcuni deputati dei gruppi di opposizione.
Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
EMENDAMENTI
ART. 26.
Sopprimere i commi 1 e 2.
* 5310-bis/VIII/26. 1.Lupi, Coronella, Filippo Drago, Stradella.
Sopprimere i commi 1 e 2.
* 5310-bis/VIII/26. 2.Parolo, Guido Dussin.
Sopprimere i commi 1 e 2.
* 5310-bis/VIII/26. 3.Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: province autonome, inserire le seguenti: le competenti Commissioni parlamentari.
5310-bis/VIII/26. 4.Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, lettera a) premettere le seguenti parole: per le zone definite a rischio ai sensi della lettera d) e aggiungere in fine le seguenti: Le compagnie assicuratrici applicano le condizioni di cui alla presente lettera anche per la stipula di polizze riferite a fabbricati privati situati nelle zone non a rischio, ove l'assicurazione è facoltativa.
5310-bis/VIII/26. 5.Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: estensione obbligatoria inserire le seguenti: per le zone definite a rischio ai sensi della lettera d) e estensione volontaria per le restanti zone.
5310-bis/VIII/26. 6.Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione dell'obbligo assicurativo contro le calamità naturali per i fabbricati abusivi che hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, indipendentemente dal reddito dichiarato ai fini IRPEF da parte del proprietario;.
5310-bis/VIII/26. 7.Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo e dell'intervento statale per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio non è stata corrisposta interamente l'oblazione o gli oneri concessori.
5310-bis/VIII/26. 8.Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell'intervento statale, secondo l'entità del danno, per i danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone giuridiche private ovvero a persone fisiche;.
5310-bis/VIII/26. 9.Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: ovvero a persone fisiche con reddito inserire le seguenti: familiare complessivo.
5310-bis/VIII/26. 10.Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto del reddito medio procapite di ciascuna regione.
5310-bis/VIII/26. 11.Parolo, Guido Dussin.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento della protezione civile è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Settore 2). (Ministero dell'economia e delle finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335/p).
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis/VIII/26. 12.Parolo, Guido Dussin.
ART. 36.
Sopprimere il comma 32.
5310-bis/VIII/36. 1.Parolo, Guido Dussin.
ART. 37.
Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo - cap. 7469), con i seguenti importi:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VIII/37. 1.Vigni, Lion, Realacci, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Alla Tabella F apportare le seguenti variazioni:
Settore di intervento n. 3. Interventi per calamità naturali Economia e finanze: Legge finanziaria n. 350 del 2003: Art. 4 comma 91: Prosecuzione degli interventi dì ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2002 (Limite d'impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP 7443/p)
2005: = ;
2006: + 10.000;
2007: + 10.000;
2008 e succ.: - 20.000.
Conseguentemente:
Settore di intervento n. 2. Interventi a favore delle imprese industriali Attività produttive: Legge n. 266 del 1997: interventi urgenti per l'economia: Art. 4 comma 3: interventi per l'industria aeronautica (Limite d'impegno) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP. 7420/p)
2005: = ;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008 e succ.: + 20.000.
5310-bis/VIII/37. 2.Parolo, Sergio Rossi.
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
EMENDAMENTI
ART. 6.
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera bb):
bb) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero che abbiano raggiunto, entro la medesima data, un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:
38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
5310-bis/VIII/6. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Reduzzi, Lion.
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera bb):
bb) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano attivato, in via sperimentale il sistema tariffario di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:
38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
5310-bis/VIII/6. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Reduzzi, Lion.
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera bb):
bb) spese per la gestione dei rifiuti urbani dei Comuni che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano raggiunto un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento in valore assoluto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:
38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
5310-bis/VIII/6. 3. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.
ART. 25
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Interventi ambientali).
1. Al fine di individuare, attraverso un'azione di indagine e di monitoraggio, i relitti di navi affondate nelle acque territoriali italiane, presumibilmente cariche di rifiuti pericolosi, tossici o radioattivi, nonché per avviare il lavoro di recupero e di bonifica dei medesimi relitti, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Protezione civile, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per l'attuazione delle attività di indagine e di monitoraggio di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione del 5 per cento per l'annualità 2005, dell'accantonamento previsto nel fondo speciale di parte corrente, tabella A, relativo ad ogni ministero.
5310-bis/VIII/25. 01.Paolo Russo.
ART. 29
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Al comma 9 dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, aggiungere infine: 9-bis. In applicazione del principio di solidarietà di cui al comma 1, articolo 1, nell'ambito dell'articolazione per fasce territoriali sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle Comunità Montane, applicando le seguenti riduzioni sulla tariffa d'ambito: fino a 1.000 abitanti 50 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti 40 per cento; sopra i 5.000 abitanti 30 per cento.
5310-bis/VIII/29. 1. Caparini, Parolo, Guido Rossi, Sergio Rossi, Pagliarini.
ART. 36
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. Il termine del 10 settembre 2005, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, n. 60, concernente «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione,» relativamente all'uso di combustibili solidi, è differito al 1o settembre 2007.
5310-bis/VIII/36. 2.Burani Procaccini.
Al comma 45, sostituire le parole: lettera a), con le seguenti: lettere a) e b).
5310-bis/VIII/36. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Reduzzi, Lion.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
5310-bis/VIII/36. 4. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Reduzzi, Realacci.
ART. 37
Alla tabella A, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 300.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 300.
5310-bis/VIII/37. 3.Mondello.
Alla tabella B, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 155.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 155.
5310-bis/VIII/37. 4.Mondello.
Alla tabella B, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 150.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 150.
5310-bis/VIII/37. 5.Mondello.
Alla Tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - cap. 2068, 2069), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 750;
2006: + 750;
2007: + 750.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 750;
2006: - 750;
2007: - 750.
5310-bis/VIII/37. 6. Lion, Realacci, Pappaterra, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Alla tabella C, rubrica Ministero dell'ambiente e del territorio, alla voce: Legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 - contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - modificare gli importi come segue:
2005: + 8.000;
2006: + 8.000;
2007: + 8.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 8.000;
2006: - 8.000;
2007: - 8.000.
5310-bis/VIII/37. 7. Lion, Realacci, Pappaterra, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Programmi di tutela ambientale - Articolo 49: (1.2.3.6 - cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VIII/37. 8. Realacci, Lion, Pappaterra, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale - Articolo 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VIII/37. 9. Pappaterra, Lion, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Alla Tabella D, Rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
articolo l, comma 2: misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P):
2005: + 100.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2005: - 100.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VIII/37. 10. Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.
Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, Articolo 1, comma 2, Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 - cap. 7090/p) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis/VIII/37. 11. Vigni, Lion, Realacci, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
EMENDAMENTI
ART. 35.
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2005: - 70.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.
5310-bis/VIII/35. 1.Coronella.
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.
5310-bis/VIII/35. 2.Vigni, Iannuzzi, Pappaterra, Nesi, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Reduzzi, Villari.
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente articolo:
Art. 36-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
53.10-bis/VIII/35. 2 (Nuova formulazione) Vigni, Iannuzzi, Pappaterra, Nesi, Lion, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Banti, Reduzzi, Villari.
Al comma 19, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti:
La gestione dei tratti della rete autostradale di GRA di Roma, Roma-Fiumicino, A3-Salerno-Reggio Calabria, A19-Palermo-Catania, A29-Palermo-Mazzara del Vallo e degli altri tratti con caratteristiche tecniche analoghe, suscettibili di assoggettamento a tariffa, è affidata a soggetti idonei da individuare mediante procedure di evidenza pubblica. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento della rete e per il relativo rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Il prezzo a base d'asta è fissato con modalità concordate tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per un importo complessivo minimo di 3 miliardi di euro.
5310-bis/VIII/35. 3.Parolo, Guido Dussin.
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. In ogni caso, ai fini del riequilibrio tariffario della rete autostradale sul territorio nazionale, i tratti della rete autostradale di GRA di Roma, Roma-Fiumicino, A3-Salerno-Reggio Calabria, A19-Palermo-Catania, A29-Palermo-Mazzara del Vallo e degli altri tratti con caratteristiche tecniche analoghe, sono assoggettati a tariffa da corrispondere direttamente dagli utenti dei tratti stradali medesimi.
5310-bis/VIII/35. 4.Parolo, Guido Dussin.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Per finanziare la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa, è autorizzata per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa di 50 milioni di euro;
Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella B alla voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.
5310-bis/VIII/36. 5.Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Reduzzi, Lion.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente all'articolo 37, comma 1, Tabella B alla voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis/VIII/36. 6.Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Reduzzi, Lion.
ART. 37.
Alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 2.500.
Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 2.500.
5310-bis/VIII/37. 12.Mondello.
Alla Tabella C, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla voce: Legge n. 431 del 1998 Disciplina delle locazioni, apportare le seguenti modifiche:
2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.
Conseguentemente dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/VIII/37. 13.Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Reduzzi, Lion.
Alla tabella F dopo il settore 7, Provvidenze per l'editoria, inserire il seguente:
8. edilizia residenziale e agevolata - voce infrastrutture e trasporti legge n. 13 del 1989: disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, Art. 10 - Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. (2.2.3.5. Opere varie CAP. 7162 - 3.2.3.9. Opere varie CAP. 7512 - 4.2.3.15. Opere varie CAP. 7980 - 5.2.3.14. Opere varie CAP. 8220)
2005: 50.000;
2006: - ;
2007: - .
Conseguentemente, al settore 25, sistemazione aree urbane, voce infrastrutture e trasporti, legge n. 376 del 2003: finanziamento di interventi per opere pubbliche, modificare gli importi come segue:
2005: - 50.000;
2006: - ;
2007: - .
5310-bis/VIII/37. 14.Mazzuca.
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro: U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3 (parte di conto capitale) denominata Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile, non registrano variazioni di rilievo rispetto alle previsioni per l'anno finanziario 2004;
osservato che i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria dispongono la copertura assicurativa obbligatoria del rischio di calamità naturali;
preso atto che il comma 3 del citato articolo 26 prevede inoltre una spesa quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'erogazione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di contributi pluriennali destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione in tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali sia già stato dichiarato lo stato d'emergenza;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente condizione:
sia presa in considerazione l'esigenza di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria, relative all'assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti da calamità naturali, considerato anche che tali disposizioni finirebbero per sostanziare una vera e propria «scommessa» dello Stato sull'incolumità dei cittadini, che non appare condivisibile nel merito e non sembra convincente sotto il profilo del metodo proposto, tanto più che con tali interventi non si produce, secondo la stessa relazione tecnica, alcun effetto sulla finanza pubblica;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, a fronte dell'elevato fabbisogno derivante dagli interventi ex post destinati a fronteggiare il verificarsi di calamità naturali, un rafforzamento degli incentivi ed un incremento dei fondi destinati agli investimenti di pianificazione territoriale di carattere non emergenziale, finalizzati ad una seria ed efficace attività di prevenzione e protezione dai rischi.
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro: U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3 (parte di conto capitale) denominata Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile, registrano quasi esclusivamente variazioni in diminuzione rispetto alle previsioni per l'anno finanziario 2004;
giudicato negativamente il fatto che l'articolo 26 del disegno di legge finanziaria, ai commi 1 e 2, dispone l'assicurazione obbligatoria contro il rischio derivante da calamità naturali;
valutata l'assoluta necessità di sopprimere i citati commi 1 e 2 dell'articolo 26, che, pur a fronte di un condivisibile obiettivo di prevenzione, non possono certamente risolvere i problemi esistenti, tanto meno se dispongono l'obbligatorietà di un vincolo, in maniera indiscriminata e complessiva;
giudicato invece necessario porre l'accento sul rafforzamento degli interventi di prevenzione dai rischi e di protezione dei cittadini, anche al fine di uscire da situazioni caratterizzate costantemente da emergenze;
ritenuto opportuno compiere ogni possibile sforzo per l'incremento dei fondi destinati agli interventi di prevenzione dal dissesto idrogeologico e, in generale, alla ricostruzione delle zone colpite da eventi calamitosi;
rilevato, in tale ambito, che la manovra finanziaria per il 2005 non contiene alcun nuovo limite di impegno per la ricostruzione dei territori di Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997, mentre prevede nuovi stanziamenti per eventi calamitosi, anche di minor rilievo, verificatisi in altre zone del Paese;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
Vigni, Realacci, Iannuzzi, Pappaterra, Nesi, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
ALLEGATO 9
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005 (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.155,28 milioni di euro e che la gran parte degli stanziamenti appartiene alla parte capitale, all'U.P.B. 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 552 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;
rilevato altresì che lo stanziamento di competenza di maggior consistenza, pari a 90,92 milioni di euro, è attribuito alle spese di parte corrente, che insistono quasi esclusivamente nell'U.P.B. 4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali -, per un totale di 85,29 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro sul capitolo 2212 per l'attuazione del protocollo di Kyoto;
preso atto che l'articolo 36, comma 45, del disegno di legge finanziaria aumenta da 5 a 6 anni la durata massima della fase di transizione entro la quale i comuni, che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
1) sia posto in essere ogni possibile sforzo finanziario per incrementare le dotazioni di competenza a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche al fine di rafforzare le strategie di implementazione della qualità ambientale;
2) si valuti, a tal fine, l'istituzione di un apposito fondo per gli investimenti strategici in materia ambientale, con una specifica dotazione finanziaria in favore di interventi preventivi per la difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse idriche e la salvaguardia del patrimonio ambientale in genere;
3) nella prospettiva di un progressivo avvicinamento - sia pure nei tempi praticabili - agli obiettivi del Protocollo di Kyoto del 1997, anche in vista dell'ipotesi di una sua entrata in vigore a seguito dell'eventuale ratifica da parte dei prescritto numero di Paesi aderenti, sia altresì considerata con particolare attenzione la possibilità di utilizzare tutti i possibili meccanismi a favore delle imprese che rispettino le condizioni di sviluppo sostenibile, nonché, per evitare più in generale i pericoli di deindustrializzazione, a tutela dell'intero sistema produttivo nazionale, quali misure di salvaguardia, incentivi fiscali e politiche di sostegno alla conversione ambientale;
4) sia infine valutata l'esigenza di garantire un significativo stanziamento di risorse destinate alla bonifica ambientale dei siti inquinati, che consenta di stabilizzare i più rilevanti processi di bonifica, anche mediante l'incentivazione dell'intervento finanziario da parte dei privati, come disciplinato dall'articolo 18 della legge n. 179 del 2002.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5310-bis, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005);
considerato che:
sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in materia;
nella manovra 2005 non sono previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessaria modernizzazione delle politiche sociali;
l'eliminazione del collegato di sessione e la conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria parte delle prescrizioni prima inserite in tale provvedimento non consentono di valutare se, e con quali modalità e risorse le promesse misure per la competitività e lo sviluppo saranno inserite nella manovra;
il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso;
i dati aggiornati con le note depositate in data 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato della Finanziaria, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro;
il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la Relazione Previsionale e Programmatica - per la parte seconda e i relativi allegati - e pertanto non è ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra 2005;
la Relazione Previsionale e Programmatica - la cui presentazione è fissata, dalla legge 468/78 per il 30 settembre di ogni anno - è essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della «nuova regola» di azione per il contenimento della spesa della P.A.: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2005;
non appaiono chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per determinare il deficit tendenziale, al 2005, da correggere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del prossimo anno;
valutato che:
nella manovra 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 è un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali: nell'ultimo triennio, le spese correnti sono crescenti ad un ritmo del 5 per cento all'anno;
per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa già ridotti dalla manovra correttiva del decreto-legge n. 168, approvata nel luglio 2004;
la soglia «generale» del 2 per cento alla spesa presenta profili di dubbia costituzionalità: il Parlamento dovrebbe approvare tagli severi di spesa senza sapere su quali norme si va, in concreto, ad incidere; l'esame dei contenuti propri, coerenti con i compiti attribuiti alla legge finanziaria deve necessariamente estendersi all'ammissibilità costituzionale di alcune norme ed in particolare dell'articolo 3 del disegno di legge Finanziaria;
appare ineludibile che il Governo, in modo analitico, integri opportunamente la Finanziaria per rendere chiaro quali leggi sono sottoposte al limite del 2 per cento, specificando i relativi effetti sui capitoli, e sulle unità previsionali di base;
il principio «unico» del 2 per cento è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione che riserva alle Camere, ogni anno, l'approvazione del bilancio, approvazione che deve essere puntuale;
gli effetti della manovra 2005 appaiono dubbi: il «taglio» del 2 per cento è di difficile, concreta applicazione; più del 90 per cento delle spese sono infatti obbligatorie e derivano da norme legislative che dovrebbero essere, contestualmente, modificate;
detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza, eccetera), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005; la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro; il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato;
anche il tetto alle spese degli Enti locali è di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle Amministrazioni locali, al netto del costo del personale, sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce, nello stesso periodo, del 5,1 per cento;
per le autonomie territoriali, la finanziaria 2005 rappresenta una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interno - sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi - sono, di fatto, interamente riscritte;
la Finanziaria consente alle autonomie locali la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe;
per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale, con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e il lavoro autonomo;
la prevista estensione ai comuni sotto i 5.000 abitanti del patto di stabilità - e quindi della regola unica di controllo della spesa complessiva - appare del tutto insostenibile, sia dal punto di vista economico che amministrativo;
il «principio unico dell'evoluzione controllata della spesa» fotografando la spesa «storica» di tutte le amministrazioni rappresenta la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente - in relazione ai fabbisogni dei singoli settori - dove tagliare e quanto incrementare le singole voci (ruolo della politica); l'applicazione «seria» di un metodo di evoluzione «controllata» della spesa - già adottato in Europa, dal Regno Unito - richiede per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali, ed, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre;
mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo, con un tax relief complessivo, di 6 miliardi di euro (la delega fiscale prevedeva che le minori entrate derivanti dalla progressiva attuazione della riforma dell'Irpef avrebbero dovuto trovare copertura nell'ambito delle annuali manovre di finanza pubblica), con la Finanziaria 2005 si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo; complessivamente, si possono individuare nella Finanziaria di quest'anno dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti;
per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, il Governo non prevede la restituzione del fiscal drag; da notare che «le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione» rientrano tra i contenuti essenziali della legge finanziaria indicati dalla legge n. 468/78 che disciplina la sessione di bilancio; anche per questa via si determina un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali; insufficienti appaiono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
quanto agli investimenti, di particolare gravità appare il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo; si determina, così, un sostanziale blocco degli investimenti pubblici;
per il Mezzogiorno, la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche, riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale;
la manovra configura una serie di interventi con un forte impatto recessivo, con freno agli investimenti pubblici e privati ed ai consumi;
valutato, inoltre, il provvedimento nello specifico delle materie di competenza e, in particolare che:
lo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio fa registrare la più forte riduzione in termini di previsioni di spesa degli ultimi quattro anni, confermando, in tal modo, la tendenza del Governo a considerare le politiche ambientali come un vincolo ed un ostacolo allo sviluppo del Paese tali da dover essere ridimensionate attraverso la limitazione delle possibilità operative del dicastero cui competono;
dall'analisi comparata delle previsioni di spesa per gli anni 2004 e 2005 si evidenzia, infatti, una riduzione in termini percentuali pari ad oltre il 18 per cento;
con il medesimo metro di giudizio, tra l'altro, non può che essere interpretata la dinamica attraverso la quale le poche risorse destinate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sono assegnate ai diversi centri di responsabilità, la maggior parte delle quali (ben oltre il 55 per cento) viene iscritta in dotazione al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione, mantenendo in piedi una logica che ha prodotto, in questa legislatura, il progressivo ridimensionamento delle strutture operative del dicastero, e la conseguente e continua «appropriazione indebita» di funzioni prettamente amministrative da parte degli organi di governo politico;
non appare neppure casuale, sempre in tale logica, la scelta di operare le riduzioni più sostanziali sui capitoli afferenti alle Unità Previsionali di Base «Ricerca ambientale e sviluppo» (alla quale compete la gestione delle risorse per l'attuazione del protocollo di Kyoto) e «Difesa del suolo» (alla quale competono, tra l'altro, le attività connesse alla salvaguardia dai rischi delle calamità naturali);
tale scelta, d'altro canto, risulta essere coerente con la decisione di rendere obbligatoria, per i cittadini, la stipula di polizze assicurative contro tali eventi, causando, in tal modo, un ulteriore aumento della tassazione indiretta;
la manovra economica proposta, anche sotto il profilo ambientale, risulta essere, a tutti gli effetti, mirata al progressivo disimpegno dello Stato da tutte le politiche di tutela e salvaguardia della salute dei cittadini e, in assoluta controtendenza rispetto al resto dei Paesi della Comunità europea e internazionale, all'abbandono delle politiche di sviluppo basate su scelte di compatibilità e sostenibilità ambientale, la rinuncia ad affrontare con risorse adeguate l'attività di bonifica dei siti contaminati;
sotto questo profilo, d'altro canto, è possibile leggere anche altre disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dal Governo e, in particolare, quella dell'articolo 32, comma 9, che consente agli Enti Locali il recupero del gettito attraverso la revisione della TA.RSU.; quella prevista all'articolo 37, comma 38, per la quale non si darà luogo, per il quarto anno consecutivo, all'emanazione del D.P.C.M. per l'introduzione della cosiddetta Carbon Tax e alla destinazione delle risorse così recuperate a interventi di carattere ambientale; e quella di ulteriore dismissione del patrimonio pubblico attraverso l'utilizzo di regole poco trasparenti e di dubbia efficacia in ordine agli obiettivi che ci si pone;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
Vianello, Realacci, Pappaterra, Vendola, Zanella, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca spese per complessivi 7.273,12 milioni di euro e che la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta, in particolare, al centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici», con 1.583,17 milioni di euro;
rilevato che il centro di responsabilità afferente agli Uffici di diretta dipendenza del Ministro, per la competenza registra un incremento di 181,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2004, e per la cassa di 179,51 milioni di euro, mentre per i residui una riduzione di 13,4 milioni di euro;
preso atto che, in tale ambito, la quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'U.P.B. 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche, nel capitolo 7060, istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche», con 568,90 milioni di euro in termini di cassa;
osservato in proposito che la Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria, che determina i limiti di impegno riferiti a leggi di spesa pluriennali, riporta per la citata legge n. 166 del 2002 gli importi di 182,48 milioni di euro per il 2005 e 421,70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2007, di cui 239,21 milioni di euro rappresentano la prima annualità di un limite di impegno quindicennale;
considerato che nell'U.P.B. 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa, lo stanziamento del Capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione «, pari a 246,01 milioni di euro, conferma le previsioni di cui alla legge finanziaria per il 2004, e che tale dato va peraltro a sommarsi alle maggiori dotazioni recate dal decreto-legge n. 240 del 2004, in materia di accesso all'edilizia ad uso abitativo, che introduce una serie di importanti novità in materia;
preso atto del contenuto del disegno di legge finanziaria 2005, con particolare riferimento alle disposizioni di cui: all'articolo 32, comma 15, in materia di nullità dei contratti di locazione non registrati; all'articolo 35, comma 11, in tema di trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito, degli alloggi e delle pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a disposizioni speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche; all'articolo 35, comma 19, che autorizza la dismissione a titolo oneroso, in favore di una società controllata dallo Stato, di alcune tratte di strade statali suscettibili di assoggettamento a tariffa;
considerato che occorre porre la necessaria attenzione alla citata disposizione, di cui al comma 19 dell'articolo 35, anche al fine di comprendere quale sia la sua portata effettiva, non soltanto in termini di procedure previste e di finanziamenti da attivare, ma anche sotto il profilo della responsabilità e dei limiti che dovrà assumere la società controllata dallo Stato chiamata ad intervenire su tale operazione, della quale, al momento, non appare chiara l'esatta individuazione;
ritenuto infine indispensabile rafforzare, in una fase recessiva come quella attuale, l'impegno per la crescita della competitività del Paese in tema di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e di riqualificazione urbana del territorio, con investimenti che possano anche essere svincolati dal patto di stabilità europeo;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
a) sia fatta massima chiarezza in ordine alla portata della disposizione di cui all'articolo 35, comma 19, del disegno di legge finanziaria, valutando in particolare se essa, pur realizzando nell'immediato un incremento nominale in termini di cassa in favore dell'Erario, non finisca comunque per prospettare un indebitamento futuro (anche in ragione della paventata introduzione di ipotesi di «pedaggi ombra»), nonché verificando quali conseguenze produrrebbe la citata disposizione sull'assetto di ANAS SpA, sia in relazione agli effetti dell'uscita di tale società dall'area della finanza pubblica, sia in ordine alla possibile evoluzione dei rapporti tra la figura del concedente e quella del concessionario della rete stradale, peraltro ricadente nel patrimonio indisponibile dello Stato;
b) in relazione alla predetta disposizione di cui all'articolo 35, comma 19, non sia comunque perseguita alcuna ipotesi di pedaggiamento delle strade statali a carico dei privati, la quale ipotesi - anche sulla base dello stato attuale della rete viaria ed in assenza di servizi di qualità - non sarebbe condivisibile né sul versante tecnico, né su quello della coerenza con l'impostazione secondo cui i prelievi in generale, e il pagamento delle vie di comunicazione in particolare, non possono essere concepiti quale mero strumento di finanziamento, avendo incidenza diretta sui redditi delle famiglie e sui costi della attività produttive;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento agli interventi in tema di locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, pur risultando condivisibile l'obiettivo della lotta al «sommerso», siano tuttavia verificati con particolare attenzione gli strumenti utilizzati, soprattutto per gli aspetti discrezionali che essi sembrano comportare, con specifico riguardo al tema del riclassamento degli immobili, che potrebbe addirittura prefigurare, al comma 4 del citato articolo 32, l'introduzione di un'imposta ordinaria sui patrimoni;
2) in tale ambito e coerentemente con quanto previsto in occasione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008, siano valorizzati - anche mediante l'adozione di ulteriori misure «collegate» alla manovra finanziaria - gli indirizzi programmatici relativi ad una nuova politica per l'abitazione e per il rilancio delle città, articolata in tre settori di intervento: l'infrastrutturazione organica dei centri urbani, l'uso di nuovi strumenti fiscali per la riqualificazione urbana, la messa a sistema di interventi per una politica sociale dell'abitazione;
3) valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di individuare adeguate misure per assecondare la tendenza, tuttora in atto, alla crescita del Mezzogiorno e delle Isole, stimolando maggiori investimenti infrastrutturali, anche di natura privata, al fine di superare le carenze tuttora esistenti;
4) più in generale, si valuti l'opportunità di sostenere ulteriormente il programma di infrastrutturazione dell'intero Paese con adeguate risorse aggiuntive, rispondenti al quadro di esigenze prospettato nel DPEF 2005-2008, coinvolgendo tutti gli attori economici e finanziari e, in questo contesto, favorendo la creazione di un organismo di diritto privato a partecipazione pubblica minoritaria, che coinvolga istituti bancari ed assicurativi, con il compito di prestare le garanzie alle imprese contraenti impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo strategico;
5) sia infine verificata, con ogni possibile iniziativa, l'ipotesi di sviluppare le misure dirette alla assunzione di una posizione in sede comunitaria che preveda che gli investimenti di natura infrastrutturale, per lo meno quelli diretti alla realizzazione delle opere che si inseriscono all'interno dei corridoi paneuropei di trasporto, possano essere collocati al di fuori del patto di stabilità europeo, anche al fine di rafforzare le misure destinate alla crescita ed allo sviluppo, con inevitabili conseguenti benefici per il sistema produttivo e per l'occupazione.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2005) relativo alla Tabella n. 10;
premesso che:
per quanto riguarda le opere pubbliche e le infrastrutture:
la Finanziaria 2005 segna un forte ulteriore ridimensionamento degli investimenti pubblici;
con il Dpef il Governo manifestava l'intenzione di destinare alle opere strategiche stanziamenti per circa 7 miliardi di euro, considerato il minimo indispensabile per il proseguimento del programma della legge obiettivo;
la Finanziaria non prevede invece nessuna risorsa aggiuntiva rispetto a quanto già attivato in precedenza; considerata l'esiguità delle risorse disponibili e lo scarto enorme con il fabbisogno per la realizzazione del programma, ciò sancisce il sostanziale fallimento degli impegni per le infrastrutture che il Governo aveva annunciato con tanta enfasi fin dal suo inizio;
una drastica riduzione delle disponibilità finanziarie riguarderà anche l'ANAS spa e le Ferrovie;
dal confronto degli importi da iscrivere nel bilancio 2005, riportati nella tabella F, con i corrispondenti importi della Finanziaria dello scorso anno per gli interventi infrastrutturali, emerge per il 2005 una riduzione delle risorse (pari all'1,7 per cento in termini reali rispetto al 2004);
questa diminuzione di risorse si somma a quella già osservata lo scorso anno, in cui la riduzione ha raggiunto il 19 per cento in termini reali rispetto all'anno precedente; quindi la contrazione di risorse nel 2005 rispetto al 2003 supererà in termini reali il 20 per cento;
la previsione sul contenimento generale della spesa prevista all'articolo 2 della legge Finanziaria, introducendo un limite nell'incremento della spesa al 2 per cento rispetto all'anno precedente, avrà come effetto una complessiva riduzione del livello degli investimenti dello Stato nel 2005 in opere di ammodernamento dello Stato. Il settore maggiormente colpito risulterà quello delle opere ordinarie, in quanto i vincoli posti a carico degli enti locali comporteranno pesanti rallentamenti nei nuovi investimenti e un rischio di blocco dei lavori in corso d'opera;
l'ipotesi di cessione della proprietà di tratti della rete viaria stradale appare gravissima e del tutto inaccettabile, e tale da mettere in discussione l'intero sistema di governo e di gestione della viabilità nazionale, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico finanziario che della tutela dell'interesse pubblico;
l'ipotesi di pedaggiamento di circa il 20 per cento della rete viaria statale, avanzata in modo confuso e del tutto inaccettabile, risulta finalizzata esclusivamente all'esigenza di far cassa ed aggraverebbe i costi sostenuti dalle famiglie per la mobilità, introducendo un ulteriore ed indistinto balzello;
per quanto riguarda i problemi della casa:
non sono previste norme che rendano permanenti e strutturali le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, nonché per tutti gli interventi finalizzati alla sicurezza degli edifici e alla loro qualità ambientale ed al risparmio energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla riqualificazione urbana;
le risorse assegnate al Fondo per l'accesso alle locazioni abitative risultano inadeguate a soddisfare le richieste delle famiglie a più basso reddito ed in diminuzione rispetto al 2004;
nelle Tabelle della Finanziaria non sono previste risorse a sostegno della proposta annunciata di riqualificazione urbana denominata «legge obiettivo per le città», né per il proseguimento ed il rilancio di interventi di riqualificazione delle aree urbane;
l'insieme delle misure previste per la casa (rivalutazione degli estimi catastali, polizza anti calamità) comporterà un pesante inasprimento della tassazione sugli immobili;
sarebbe necessario:
escludere le spese destinate alle infrastrutture dal criterio proposto dal Governo per frenare l'aumento della spesa pubblica, in quanto appare del tutto incompatibile con la dinamica degli investimenti infrastrutturali;
sopprimere il comma 19 dell'articolo 35 relativo alla vendita di strade nazionali assoggettabili a pedaggio;
prevedere finalmente, dopo tanti vuoti annunci e promesse roboanti, un forte aumento degli investimenti per le opere pubbliche indicando in modo puntuale gli impegni finanziari e ripristinando una corretta programmazione con la selezione rigorosa di circoscritte priorità;
assicurare adeguate risorse per le opere ordinarie, per la riqualificazione delle reti idriche e per la difesa del suolo e per il risanamento idrogeologico, opere che tanta rilevanza hanno per la salvaguardia del territorio e spesso attese dalle comunità locali; il finanziamento di questa essenziale e vitale tipologia di infrastrutture non può essere sacrificato alle cosiddette «grandi opere», le quali vanno identificate nel novero ristretto delle opere di autentico valore strategico nazionale;
prevedere un complesso organico di interventi fiscali e finanziari, nonché misure di razionalizzazione normativa per rilanciare con i fatti e non con vuoti slogan gli interventi per la riqualificazione urbana, il recupero edilizio ed il rilancio delle città;
in questo quadro si dovrebbero individuare misure concrete e specifiche, anche utilizzando la leva fiscale per affrontare i problemi legati alle politiche abitative ed alla casa, con particolare attenzione al problema degli affitti;
DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.
Vigni, Realacci, Iannuzzi, Pappaterra, Nesi, Lion, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Mercoledì 20 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Francesco Nucara e il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Walter Cesare Viceconte.
La seduta comincia alle 10.10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 14 ottobre 2004.
Pietro ARMANI, presidente, ricorda che la Commissione procederà oggi all'esame delle proposte emendative, delle proposte di relazioni del relatore e delle proposte alternative di relazioni presentate nella precedente seduta, riferite rispettivamente alla Tabella n. 2, per le parti di competenza, alla Tabella n. 9 ed alla Tabella n. 10, per le parti di competenza, ed alle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 544 del 14 ottobre 2004).
Avverte pertanto che si passerà dapprima all'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Antonio MEREU (UDC), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lupi 5310-bis/VIII/26.1, Parolo 5310-bis/VIII/26.2 e Iannuzzi 5310-bis/VIII/26.3; invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il Sottosegretario Francesco NUCARA esprime parere conforme a quello del relatore.
Fabrizio VIGNI (DS-U) auspica l'approvazione delle proposte emendative, presentate sia dai gruppi di maggioranza che da quelli di opposizione presenti in Commissione, volte alla soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26, ricordando che fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2005 i gruppi di opposizione, anche alla luce della drastica riduzione di risorse da destinare alla difesa del suolo, hanno fortemente criticato tali norme che, tra l'altro, addossano di fatto ai cittadini uno dei compiti fondamentali dello Stato.
La Commissione approva gli identici emendamenti Lupi 5310-bis/VIII/26.1, Parolo 5310-bis/VIII/26.2 e Iannuzzi 5310-bis/VIII/26.3 (vedi allegato 1), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti
Parolo 5310-bis/VIII/26.4, 5310-bis/VIII/26.5, 5310-bis/VIII/26.6 5310-bis/VIII/26.7, 5310-bis/VIII/26.8, 5310-bis/VIII/26.9, 5310-bis/VIII/26.10 e 5310-bis/VIII/26.11.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Parolo 5310-bis/VIII/26.12 e 5310-bis/VIII/36.1; si intende che vi abbiano rinunciato.
Tino IANNUZZI (MARGH-U) auspica l'approvazione dell'emendamento Vigni 5310-bis/VIII/37.1, con il quale si intende tradurre in termini concreti l'impegno, profuso sin dall'inizio della legislatura dai gruppi di opposizione, a favore di coerenti politiche ambientali, attente a non fare mancare adeguate risorse agli interventi di difesa del suolo. Ritiene quindi inaccettabile il deciso arretramento da parte dell'attuale Governo su questo tema, reso palese dalla drastica decurtazione di fondi da destinare al settore.
La Commissione respinge l'emendamento Vigni 5310-bis/VIII/37.1.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parolo 5310-bis/VIII/37.2; si intende che vi abbiano rinunciato.
Avverte altresì che sarà ora posta in votazione la proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella n. 2, che, ove approvata, precluderebbe la proposta alternativa di relazione presentata dai deputati dei gruppi di opposizione.
La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 2), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Mereu quale relatore presso la Commissione Bilancio, per l'esame della Tabella n. 2, relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Antonio MEREU (UDC), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Vigni 5310-bis/VIII/36.3; invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il Sottosegretario Francesco NUCARA esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Vigni 5310-bis/VIII/6.1, 5310-bis/VIII/6.2 e 5310-bis/VIII/6.3.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 5310-bis/VIII/25.01 e degli emendamenti Caparini 5310-bis/VIII/29.1 e Burani Procaccini 5310-bis/VIII/36.2; si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vigni 5310-bis/VIII/36.3 (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Vigni 5310-bis/VIII/36.4.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Mondello 5310-bis/VIII/37.3, 5310-bis/VIII/37.4 e 5310-bis/VIII/37.5; si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lion 5310-bis/VIII/37.6 e 5310-bis/VIII/37.7, Realacci 5310-bis/VIII/37.8, Pappaterra 5310-bis/VIII/37.9, Iannuzzi 5310-bis/VIII/37.10 e Vigni 5310-bis/VIII/37.11.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella n. 9, che, ove approvata, precluderebbe la proposta alternativa di relazione presentata dai deputati dei gruppi di opposizione.
La Commissione approva quindi la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 3), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Mereu quale relatore presso la Commissione Bilancio, per l'esame della Tabella n. 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture e del trasporti, per le parti di competenza della VIII Commissione, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Antonio MEREU (UDC), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il Sottosegretario Guido Walter Cesare VICECONTE esprime parere conforme a quello del relatore.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Coronella 5310-bis/VIII/35.1; si intende che vi abbia rinunciato.
Fabrizio VIGNI (DS-U) auspica l'approvazione del proprio emendamento 5310-bis/VIII/35.2 (nuova formulazione) ribadendo gli argomenti, già illustrati in precedenti sedute, contrari alla introduzione del cosiddetto «pedaggiamento-ombra», alla cessione di beni, come le strade, facenti parte del demanio indisponibile dello Stato, ma soprattutto al grave indebolimento del ruolo e delle funzioni svolte da ANAS SpA, soggetto già seriamente penalizzato da altre disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2005. In generale, rileva che la prospettiva di cessione di parte della rete viaria nazionale da parte dello Stato ad un soggetto privato rischia di compromettere il sistema stesso di governo dell'intero asse stradale di competenza dello Stato.
Tino IANNUZZI (MARGH-U), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Vigni e ribadendo le critiche, avanzate in precedenti sedute, sui contenuti e sulle finalità del disegno di legge finanziaria, esprime la ferma contrarietà del proprio gruppo nei confronti della norma contenuta al comma 19 dell'articolo 35 del provvedimento. Sottolinea quindi la situazione di grave incertezza nel settore, determinata da un'impostazione confusionaria dell'intero provvedimento, manifestando le proprie perplessità su elementi emersi dal dibattito e su alcune proposte emendative che sembrano finalizzate a porre in termini assai discutibili la questione del Mezzogiorno.
La Commissione respinge l'emendamento Vigni 5310-bis/VIII/35.2 (nuova formulazione).
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Parolo 5310-bis/VIII/35.3 e 5310-bis/VIII/35.4; si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iannuzzi 5310-bis/VIII/36.5 e 5310-bis/VIII/36.6.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mondello 5310-bis/VIII/37.12; si intende che vi abbia rinunciato.
Tino IANNUZZI (MARGH-U) auspica l'approvazione del proprio emendamento 5310-bis/VIII/37.13, con il quale si vuole riproporre la questione del rilancio delle politiche abitative e della ripresa degli interventi di edilizia sociale a favore delle categorie di cittadini più deboli. Ricorda, peraltro, che la riqualificazione delle città si realizza ponendo mano a misure concrete di carattere finanziario e fiscale e non attraverso slogan a cui non si accompagnano iniziative reali.
La Commissione respinge l'emendamento Iannuzzi 5310-bis/VIII/37.13.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mazzuca 5310-bis/VIII/37.14; si intende che vi abbia rinunciato.
Avverte altresì che sarà ora posta in votazione la proposta di relazione del relatore riferita alla Tabella n. 10, che, ove approvata, precluderebbe la proposta alternativa di relazione presentata dai deputati dei gruppi di opposizione.
Fabrizio VIGNI (DS-U), dichiarando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore, sottolinea come, più in generale, le proposte alternative di relazioni presentate dai gruppi di opposizione racchiudano un giudizio negativo sul disegno di legge finanziaria per il 2005 per quanto riguarda le materie di competenza della VIII Commissione, soprattutto per ciò che concerne la grave penalizzazione di un settore ad alto valore strategico per il Paese quale quello delle infrastrutture. Ricordando le gravi decurtazioni di risorse nel campo della tutela ambientale, preannuncia la presentazione presso la V Commissione di proposte emendative che pongano le questioni della realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo strategico, delle politiche per la casa, della riqualificazione urbana e, in generale, del tema dell'ambiente, con particolare riferimento alla applicazione del Protocollo di Kyoto. Considera infine un fatto positivo l'approvazione da parte della Commissione degli emendamenti che sopprimono i commi 1 e 2 dell'articolo 26, anche se ritiene che tale risultato sia del tutto insufficiente a correggere l'impostazione di fondo dell'intero provvedimento.
Tino IANNUZZI (MARGH-U), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore, sottolinea come tutte le proposte alternative di relazioni presentate dai gruppi di opposizione traducano scelte di fondo e obiettivi radicalmente diversi da quelli della maggioranza parlamentare. Osserva che è da ritenere un fatto non contestabile la riduzione del 20 per cento delle risorse destinate al settore dei lavori pubblici tra il 2003 e il 2005, rilevando che i 7,2 miliardi di euro necessari, prospettati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non sono presenti nel manovra finanziaria per il 2005 e che, ciò malgrado, nessuno fino ad oggi ha posto la questione delle conseguenze politiche di tale grave discrepanza. Per quanto riguarda l'ambiente, rileva che nel testo non è possibile riscontrare alcuna misura di carattere fiscale volta ad incentivare comportamenti virtuosi a favore della tutela del patrimonio ambientale, così come non sono presenti disposizioni miranti a garantire l'applicazione del Protocollo di Kyoto. Fa quindi presente che il disegno di legge finanziaria per il 2005 era circondato da grandi aspettative per quanto riguardava la previsione di concrete misure di sostegno alla riqualificazione delle città in un quadro di collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Ribadisce pertanto che, a fronte del mancato inserimento nel disegno di legge di tali misure, non si può fare a meno di ribadire un giudizio negativo sul provvedimento in esame.
Maurizio Enzo LUPI (FI), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore, esprime un giudizio positivo nei confronti di tutte le proposte di relazioni formulate dal relatore, che non mancano di esprimere alcune preoccupazioni rispetto a precise previsioni del disegno di legge finanziaria per il 2005. Ritiene peraltro che ogni questione debba essere affrontata in un clima di aperto confronto tra Parlamento e Governo e che pertanto il giudizio sul merito possa essere espresso in modo compiuto soltanto nei confronti del testo definitivo del disegno di legge. Precisa quindi che la questione della revisione degli estimi catastali è da ascrivere, in parte, alla condotta di alcuni enti locali che non hanno voluto porre mano in modo diretto a misure finanziarie restrittive, delegando tale compito al Governo. Su questo specifico punto fa presente che, come già preannunciato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, non mancherà uno specifico intervento correttivo. Ricorda, altresì, che l'Esecutivo intende affrontare tutte le diverse questioni, che hanno posto diversi deputati della Commissione intervenuti nel dibattito, in occasione della presentazione di un eventuale «maxi-emendamento» al disegno di legge finanziaria o di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
Pietro ARMANI, presidente, nel dare atto dell'impegno profuso dal relatore, intende svolgere alcune considerazioni conclusive. Ritiene infatti che sia un fatto positivo l'approvazione unanime da parte della Commissione degli emendamenti che proponevano la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 26. Concorda altresì circa le perplessità sollevate da più parti nei confronti delle disposizioni contenute al comma 4 dell'articolo 32, così come del comma 19 dell'articolo 35, preannunciando infine la presentazione presso la V Commissione di una propria proposta emendativa, da riferire all'articolo 35, che raccolga i contenuti della risoluzione discussa dalle Commissioni congiunte V e VIII per la costituzione di un società per azioni, alla quale partecipi anche la Cassa Depositi e Prestiti, autorizzata al rilascio, a condizioni di mercato, eventualmente anche come prestatore di secondo grado, delle garanzie richieste per l'affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento a quelle di interesse strategico: auspica pertanto che tutti i gruppi possano sostenere tale proposta.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 4), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Mereu quale relatore presso la Commissione Bilancio, per l'esame della Tabella n. 10, relativa al Ministero delle infrastrutture e del trasporti, e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza.
Fabrizio VIGNI (DS-U) comunica, a nome dei deputati dei gruppi di opposizione, che le proposte alternative di relazioni presentate in ordine alla Tabella n. 2, per le parti di competenza, alla Tabella n. 9 e alla Tabella n. 10, per le parti di competenza, devono intendersi presentate come relazioni di minoranza; chiede pertanto alla presidenza di trasmettere anche tali relazioni alla V Commissione, unitamente alle relazioni approvate dalla VIII Commissione.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che le relazioni approvate dalla Commissione saranno trasmesse, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), unitamente agli emendamenti approvati, nonché alle relazioni di minoranza testé presentate dai gruppi di opposizione.
La seduta termina alle 10.35.
ART. 26.
Sopprimere i commi 1 e 2.
*5310-bis/VIII/26. 1. Lupi, Coronella, Filippo Drago, Stradella.
Sopprimere i commi 1 e 2.
*5310-bis/VIII/26. 2. Parolo, Guido Dussin.
Sopprimere i commi 1 e 2.
*5310-bis/VIII/26. 3. Iannuzzi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.
ART. 36.
Al comma 45, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).
5310-bis/VIII/36. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Reduzzi, Lion.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro: U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3 (parte di conto capitale) denominata Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile, non registrano variazioni di rilievo rispetto alle previsioni per l'anno finanziario 2004;
osservato che i commi 1 e 2 dell'articolo 26 del disegno di legge finanziaria dispongono la copertura assicurativa obbligatoria del rischio di calamità naturali;
preso atto che il comma 3 del citato articolo 26 prevede inoltre una spesa quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'erogazione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di contributi pluriennali destinati alla prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione in tutti i territori colpiti da calamità naturali per i quali sia già stato dichiarato lo stato d'emergenza;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente condizione:
sia presa in considerazione l'esigenza di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria, relative all'assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti da calamità naturali, considerato anche che tali disposizioni finirebbero per sostanziare una vera e propria «scommessa» dello Stato sull'incolumità dei cittadini, che non appare condivisibile nel merito e non sembra convincente sotto il profilo del metodo proposto, tanto più che con tali interventi non si produce, secondo la stessa relazione tecnica, alcun effetto sulla finanza pubblica;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, a fronte dell'elevato fabbisogno derivante dagli interventi ex post destinati a fronteggiare il verificarsi di calamità naturali, un rafforzamento degli incentivi ed un incremento dei fondi destinati agli investimenti di pianificazione territoriale di carattere non emergenziale, finalizzati ad una seria ed efficace attività di prevenzione e protezione dai rischi.
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005 (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.155,28 milioni di euro e che la gran parte degli stanziamenti appartiene alla parte capitale, all'U.P.B. 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 552 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;
rilevato altresì che lo stanziamento di competenza di maggior consistenza, pari a 90,92 milioni di euro, è attribuito alle spese di parte corrente, che insistono quasi esclusivamente nell'U.P.B. 4.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali -, per un totale di 85,29 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro sul capitolo 2212 per l'attuazione del protocollo di Kyoto;
preso atto che l'articolo 36, comma 45, del disegno di legge finanziaria aumenta da 5 a 6 anni la durata massima della fase di transizione entro la quale i comuni, che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento, sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
1) sia posto in essere ogni possibile sforzo finanziario per incrementare le dotazioni di competenza a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche al fine di rafforzare le strategie di implementazione della qualità ambientale;
2) si valuti, a tal fine, l'istituzione di un apposito fondo per gli investimenti strategici in materia ambientale, con una specifica dotazione finanziaria in favore di interventi preventivi per la difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse idriche e la salvaguardia del patrimonio ambientale in genere;
3) nella prospettiva di un progressivo avvicinamento - sia pure nei tempi praticabili - agli obiettivi del Protocollo di Kyoto del 1997, anche in vista dell'ipotesi di una sua entrata in vigore a seguito dell'eventuale ratifica da parte dei prescritto numero di Paesi aderenti, sia altresì considerata con particolare attenzione la possibilità di utilizzare tutti i possibili meccanismi a favore delle imprese che rispettino le condizioni di sviluppo sostenibile, nonché, per evitare più in generale i pericoli di deindustrializzazione, a tutela dell'intero sistema produttivo nazionale, quali misure di salvaguardia, incentivi fiscali e politiche di sostegno alla conversione ambientale;
4) sia infine valutata l'esigenza di garantire un significativo stanziamento di risorse destinate alla bonifica ambientale dei siti inquinati, che consenta di stabilizzare i più rilevanti processi di bonifica, anche mediante l'incentivazione dell'intervento finanziario da parte dei privati, come disciplinato dall'articolo 18 della legge n. 179 del 2002.
ALLEGATO 4
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
considerato che esso reca spese per complessivi 7.273,12 milioni di euro e che la maggior parte degli stanziamenti risulta iscritta, in particolare, al centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici», con 1.583,17 milioni di euro;
rilevato che il centro di responsabilità afferente agli Uffici di diretta dipendenza del Ministro, per la competenza registra un incremento di 181,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2004, e per la cassa di 179,51 milioni di euro, mentre per i residui una riduzione di 13,4 milioni di euro;
preso atto che, in tale ambito, la quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'U.P.B. 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche, nel capitolo 7060, istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche», con 568,90 milioni di euro in termini di cassa;
osservato in proposito che la Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria, che determina i limiti di impegno riferiti a leggi di spesa pluriennali, riporta per la citata legge n. 166 del 2002 gli importi di 182,48 milioni di euro per il 2005 e 421,70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2007, di cui 239,21 milioni di euro rappresentano la prima annualità di un limite di impegno quindicennale;
considerato che nell'U.P.B. 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa, lo stanziamento del Capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione «, pari a 246,01 milioni di euro, conferma le previsioni di cui alla legge finanziaria per il 2004, e che tale dato va peraltro a sommarsi alle maggiori dotazioni recate dal decreto-legge n. 240 del 2004, in materia di accesso all'edilizia ad uso abitativo, che introduce una serie di importanti novità in materia;
preso atto del contenuto del disegno di legge finanziaria 2005, con particolare riferimento alle disposizioni di cui: all'articolo 32, comma 15, in materia di nullità dei contratti di locazione non registrati; all'articolo 35, comma 11, in tema di trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo
gratuito, degli alloggi e delle pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a disposizioni speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche; all'articolo 35, comma 19, che autorizza la dismissione a titolo oneroso, in favore di una società controllata dallo Stato, di alcune tratte di strade statali suscettibili di assoggettamento a tariffa;
considerato che occorre porre la necessaria attenzione alla citata disposizione, di cui al comma 19 dell'articolo 35, anche al fine di comprendere quale sia la sua portata effettiva, non soltanto in termini di procedure previste e di finanziamenti da attivare, ma anche sotto il profilo della responsabilità e dei limiti che dovrà assumere la società controllata dallo Stato chiamata ad intervenire su tale operazione, della quale, al momento, non appare chiara l'esatta individuazione;
ritenuto infine indispensabile rafforzare, in una fase recessiva come quella attuale, l'impegno per la crescita della competitività del Paese in tema di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e di riqualificazione urbana del territorio, con investimenti che possano anche essere svincolati dal patto di stabilità europeo;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
a) sia fatta massima chiarezza in ordine alla portata della disposizione di cui all'articolo 35, comma 19, del disegno di legge finanziaria, valutando in particolare se essa, pur realizzando nell'immediato un incremento nominale in termini di cassa in favore dell'Erario, non finisca comunque per prospettare un indebitamento futuro (anche in ragione della paventata introduzione di ipotesi di «pedaggi ombra»), nonché verificando quali conseguenze produrrebbe la citata disposizione sull'assetto di ANAS SpA, sia in relazione agli effetti dell'uscita di tale società dall'area della finanza pubblica, sia in ordine alla possibile evoluzione dei rapporti tra la figura del concedente e quella del concessionario della rete stradale, peraltro ricadente nel patrimonio indisponibile dello Stato;
b) in relazione alla predetta disposizione di cui all'articolo 35, comma 19, non sia comunque perseguita alcuna ipotesi di pedaggiamento delle strade statali a carico dei privati, la quale ipotesi - anche sulla base dello stato attuale della rete viaria ed in assenza di servizi di qualità - non sarebbe condivisibile né sul versante tecnico, né su quello della coerenza con l'impostazione secondo cui i prelievi in generale, e il pagamento delle vie di comunicazione in particolare, non possono essere concepiti quale mero strumento di finanziamento, avendo incidenza diretta sui redditi delle famiglie e sui costi della attività produttive;
e con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento agli interventi in tema di locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, pur risultando condivisibile l'obiettivo della lotta al «sommerso», siano tuttavia verificati con particolare attenzione gli strumenti utilizzati, soprattutto per gli aspetti discrezionali che essi sembrano comportare, con specifico riguardo al tema del riclassamento degli immobili, che potrebbe addirittura prefigurare, al comma 4 del citato articolo 32, l'introduzione di un'imposta ordinaria sui patrimoni;
2) in tale ambito e coerentemente con quanto previsto in occasione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2005-2008, siano valorizzati - anche mediante l'adozione di ulteriori misure «collegate» alla manovra finanziaria - gli indirizzi programmatici relativi ad una nuova politica per l'abitazione e per il rilancio delle città, articolata in tre settori di intervento: l'infrastrutturazione organica dei centri urbani, l'uso di nuovi strumenti fiscali per la riqualificazione urbana, la messa a sistema di interventi per una politica sociale dell'abitazione;
3) valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di individuare adeguate misure per assecondare la tendenza, tuttora in atto, alla crescita del Mezzogiorno e delle Isole, stimolando maggiori investimenti infrastrutturali, anche di natura privata, al fine di superare le carenze tuttora esistenti;
4) più in generale, si valuti l'opportunità di sostenere ulteriormente il programma di infrastrutturazione dell'intero Paese con adeguate risorse aggiuntive, rispondenti al quadro di esigenze prospettato nel DPEF 2005-2008, coinvolgendo tutti gli attori economici e finanziari e, in questo contesto, favorendo la creazione di un organismo di diritto privato a partecipazione pubblica minoritaria, che coinvolga istituti bancari ed assicurativi, con il compito di prestare le garanzie alle imprese contraenti impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo strategico;
5) sia infine verificata, con ogni possibile iniziativa, l'ipotesi di sviluppare le misure dirette alla assunzione di una posizione in sede comunitaria che preveda che gli investimenti di natura infrastrutturale, per lo meno quelli diretti alla realizzazione delle opere che si inseriscono all'interno dei corridoi paneuropei di trasporto, possano essere collocati al di fuori del patto di stabilità europeo, anche al fine di rafforzare le misure destinate alla crescita ed allo sviluppo, con inevitabili conseguenti benefici per il sistema produttivo e per l'occupazione.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo INNOCENZI.
La seduta comincia alle 8.50.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.
Paolo ROMANI, presidente, fa presente che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione ed alle parti di competenza.
Ricorda, quindi, che il termine per la conclusione dell'esame da parte delle Commissioni di settore è stato fissato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi per lunedì 18 ottobre. Il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presso la Commissione Trasporti è stato quindi definito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata di mercoledì 13 ottobre alle ore 16.
Fa presente che, in questa sede, la Commissione è chiamata a formulare una relazione per ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio e connesse parti del disegno di legge finanziaria, la quale sarà trasmessa alla Commissione bilancio, nominando altresì un relatore, che potrà partecipare alle sedute di quella Commissione per riferire sulla relazione. La Commissione è inoltre chiamata ad esaminare gli emendamenti riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria ed agli stati di previsione di competenza della Commissione. Ricorda che solo gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno degli stati di previsione ovvero all'interno delle parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione devono essere obbligatoriamente presentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, presso la Commissione, non potendo essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, direttamente nel corso dell'esame in Assemblea.
Ricorda, inoltre, che potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni la cui compensazione non è effettuata all'interno del medesimo stato di previsione o della parte del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, gli stessi non potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma potranno essere ripresentati in Commissione bilancio.
Sottolinea, quindi, che tali regole devono peraltro essere applicate alla luce di quanto disposto dalla vigente legislazione contabile circa il contenuto proprio della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468 del 1978). Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono pertanto soggetti alle regole di ammissibilità vigenti per l'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività finanziaria. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati in tale sede sarà effettuata dai Presidenti delle Commissioni di settore prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Non saranno pertanto ritenuti ammissibili emendamenti recanti deleghe legislative al Governo, disposizioni di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia ed emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale o i cui effetti non che non decorrono dal 2005. Con riferimento al vincolo di compensatività, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, ovvero che garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, fa presente che la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per tali motivi, l'eventuale ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Possono, infine, essere presentati presso la Commissione, ai sensi dell'articolo 122 del regolamento, ordini del giorno relativi a materie di competenza della Commissione stessa, con esclusione di quelli afferenti all'indirizzo globale della politica economica e finanziaria, i quali devono essere presentati in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio e, quindi, allegati alla relazione trasmessa da quest'ultima all'Assemblea.
Angelo SANZA (FI), relatore, illustra il contenuto dei provvedimenti in titolo, per le parti di competenza della Commissione, rilevando in primo luogo che il disegno di legge finanziaria per il 2005 si inserisce in un contesto macroeconomico ancora difficile per l'economia nazionale ed europea per il quale tuttavia si prevedono importanti segnali di ripresa, con particolare riferimento ad una crescita reale del PIL prevista per il 2005 pari al 2,1 per cento e, quindi, sensibilmente superiore all'1,2 per cento stimata per il 2004. Per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento ha confermato per il 2005 l'obiettivo di indebitamento netto al 2,7 per cento del PIL fissato dal DPEF; la stima del deficit per il 2004 - come confermato dalla Relazione previsionale e programmatica - dovrebbe quindi risultare pari al 2,9 per cento del PIL.
Fa quindi presente che, come già evidenziato in sede di esame del DPEF, gli interventi proposti con la manovra di bilancio in esame sono volti a riavviare un modello di sviluppo basato sui punti di forza dell'Italia, seguendo in particolare tre direttrici per la politica economica: una correzione strutturale dei conti, un rilancio della crescita ed una riduzione del debito sostenibile che accresca la credibilità politica finanziaria.
Ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2005 - che si caratterizza per interventi rigorosi di finanza pubblica e al tempo stesso focalizzati sulle riforme strutturali e sugli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali - si articola in tre parti fondamentali e tra loro sinergiche: interventi per il risanamento strutturale della finanza pubblica, riforme per lo sviluppo e misure per la riduzione del debito.
Al riguardo, ritiene preliminare ribadire quanto già evidenziato in precedenza relativamente al fatto che, nell'attuale contesto economico, un ruolo decisivo per il rafforzamento della domanda interna e per l'innalzamento del livello di competitività potrà essere svolto proseguendo nella direzione di un deciso rilancio degli investimenti destinati in particolare alla realizzazione di infrastrutture nel settore trasportistico, logistico e delle telecomunicazioni.
Per quanto attiene, nel dettaglio della manovra, alle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, richiama l'articolo 27, comma 5, che conferma anche per il 2005 il contributo statale - già previsto dalla precedente legge finanziaria (articolo 4, comma 1 della legge n. 250 del 2003) - per l'acquisto o il noleggio di un decoder interattivo per il digitale terrestre. L'ammontare del singolo contributo per il 2005 viene stabilito in 120 euro - tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei decoder - mentre lo stanziamento complessivo per i contributi rimane invariato rispetto all'anno passato, essendo pari a 110 milioni di euro. Il comma 6 del medesimo articolo 27, a sua volta, conferma per il 2005 il contributo statale per l'acquisto o il noleggio dell'apparecchiatura per la connessione in banda larga a internet (ADSL). In questo caso l'ammontare del singolo contributo è fissato per il 2005 in 50 euro rimanendo invece pari a 75 euro nel caso in cui l'accesso a internet avvenga da una delle aree geografiche del Paese classificate negli obiettivi 1 o 2. In ogni caso, lo stanziamento complessivo rimane invariato rispetto al 2004, ed è pari a 30 milioni di euro.
Si sofferma quindi sull'articolo 29, comma 9, che prevede l'incremento delle tariffe dovute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per operazioni in materia di motorizzazione, quali gli esami di guida, i duplicati e le certificazioni, e altre operazioni. Tale incremento tariffario, il cui contenuto è demandato a un decreto interministeriale, deve assicurare maggiori entrate annue per 24 milioni di euro a partire dal 2005. Una quota di tali maggiori entrate - più precisamente 20 milioni nel 2005 e 12 milioni a decorrere dal 2006 - è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di istruttoria e monitoraggio connesse alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale di cui alla legge obiettivo, n. 443 del 2001. Si tratta, in particolare, degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 190 del 2002, adottato in esercizio della delega di cui alla citata legge. Tali commi prevedono che il Ministero delle infrastrutture possa, per l'adempimento dei suoi compiti connessi alle opere strategiche, avvalersi di una struttura tecnica di missione, di società specializzate, della collaborazione delle regioni, della Cassa depositi e prestiti e dell'Unità tecnica finanza di progetto del Ministero dell'economia, nonché assumere personale di alta specializzazione o nominare commissari straordinari che seguano l'andamento delle opere.
Rileva poi che l'articolo 35, comma 19, nel disporre l'avvio di programmi di dismissioni immobiliari mediante cartolarizzazione o altro, autorizza il Ministro dell'economia, di concerto con quello delle infrastrutture, al trasferimento di tratti della rete stradale nazionale a società controllate dallo Stato, precisando che il trasferimento deve avvenire a prezzi di mercato e che i tratti stradali trasferiti devono intendersi suscettibili di assoggettamento a tariffa, ossia a pedaggio. Ricorda, al riguardo, che dalla relazione tecnica si evince che i tratti stradali interessati dal potenziale trasferimento sono i tratti di rete autostradale che fanno capo allo Stato e sui quali gli utenti transitano attualmente a titolo gratuito. In particolare, si tratta del Grande raccordo anulare di Roma, dell'autostrada Roma-Fiumicino, dell'A3 Salerno Reggio-Calabria, dell'A19 Palermo-Catania e dell'A29 Palermo-Mazzara del Vallo. L'assoggettamento a pedaggio potrebbe - sempre secondo la relazione tecnica - interessare in futuro anche ulteriori tratti di rete stradale, fino a 1.500 chilometri complessivi di strade. Il gettito dell'operazione di trasferimento è stimato dal Governo in circa 3 miliardi di euro.
In proposito, sottolinea l'importanza per l'assetto economico ed infrastrutturale del paese di tali misure, che consentono di dare un forte slancio ai programmi di cartolarizzazione previsti e di allineare l'Italia alle misure già adottate in altri paesi europei. Inoltre - come recentemente precisato anche dal Ministero dell'economia - ritiene opportuno chiarire che l'operazione riguarda la cessione a titolo oneroso di circa 1.500 km di strade statali, tra quelle in esercizio e quelle in costruzione, ad una società che è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione ma controllata direttamente o indirettamente dallo Stato; che la stima di 3 miliardi circa di introito per lo Stato non rappresenta pedaggi per gli automobilisti, ma è il prezzo pagato dalla società acquirente a seguito della cessione; che la remunerazione dell'investimento, che avviene attraverso «pedaggi ombra» (shadow toll) pagati dall'Erario alla società acquirente in funzione del traffico effettivo, non grava pertanto sugli automobilisti.
Ricorda quindi che all'articolo 36, i commi 40 e 41 prevedono - come consentito dalla disciplina comunitaria, e come già avvenuto negli ultimi anni - una riduzione dell'aliquota gravante sul gasolio per autotrazione utilizzato nel 2004 dagli autotrasportatori di merci che impiegano veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, al fine - come ricorda la relazione tecnica predisposta dal Governo - di compensare le variazioni del prezzo al consumo del gasolio derivanti dall'andamento dei mercati internazionali. Rileva quindi che, per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione agli uffici competenti dell'Agenzia delle dogane, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000. Salvo diniego, l'istanza si intende accolta e dà luogo a un credito di imposta. Della riduzione dell'accisa sul gasolio beneficiano, oltre ai trasportatori, anche gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti il trasporto pubblico locale, nonché le imprese esercenti servizi automobilistici di competenza statale, regionale e locale, gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Quanto agli accantonamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riportati nelle Tabelle A e B allegate al disegno di legge finanziaria, ricorda che essi ammontano a 750.000 euro per il 2005 ed a 1.000.000 di euro per il 2006 per le voci di parte corrente ed a 25.000.000 di euro per il 2006 per le voci in conto capitale.
Infine, preso atto degli interventi previsti con il provvedimento all'esame della Commissione, sottolinea l'importanza di andare avanti lungo la direzione finora seguita, ponendo un particolare accento sulle questioni - richiamate dalla Commissione anche in occasione dell'esame del DPEF - relative all'esigenza di prevedere incisivi interventi per assicurare livelli sempre crescenti per la sicurezza e l'efficienza nel settore dei trasporti. In particolare, anche alla luce del lavoro che la Commissione sta svolgendo su specifiche proposte di legge, ritiene opportuno segnalare la necessità di prevedere adeguate forme di finanziamento per gli interventi volti ad assicurare un sempre maggiore livello di sicurezza ed ammodernamento del naviglio, anche alla luce dei più recenti interventi normativi adottati in ambito comunitario ed all'individuazione di un complessivo quadro finanziario e regolamentare per il settore del trasporto pubblico locale, tenendo conto del ruolo strategico che lo stesso assume dal punto di vista dell'economia del paese e della qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Quanto al disegno di legge di bilancio per il 2005 a legislazione vigente, rileva che lo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reca un'autorizzazione complessiva di spesa per il 2005 pari a circa 7.273 milioni di euro in termini di competenza, 8.948 milioni in termini di cassa e 5.795 milioni in termini di residui passivi. Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2004, è quindi proposta una riduzione di circa 1.123 milioni di euro in termini di competenza, di 871 milioni in termini di cassa e di oltre 2.600 milioni di euro in termini di residui passivi. Peraltro, dal confronto con le previsioni in termini di competenza della legge di bilancio per il 2004 l'effettiva differenza sarebbe pari a 431 milioni di euro. La spesa in conto capitale (investimenti e oneri comuni) rappresenta infine circa il 63 per cento dello stanziamento di competenza.
Per ciò che riguarda lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, fa presente che lo stanziamento complessivo è pari a circa 359,37 milioni di euro in termini di competenza, 414 milioni in termini di cassa e 165 milioni in termini di residui. Rispetto alle previsioni assestate per esercizio 2004, è quindi proposta una riduzione di poco più di 17 milioni di euro in termini di competenza, di circa 77,7 milioni in termini di cassa e di circa 117 milioni in conto residui. La spesa in conto capitale (investimenti) rappresenta circa il 44 per cento dello stanziamento di competenza.
Ricorda, infine, in merito al bilancio pluriennale 2005-2007, che la vigente normativa contabile prevede la sua articolazione in due distinte sezioni: la prima («a legislazione vigente») non tiene conto degli effetti della legge finanziaria e viene presentata al Parlamento, insieme al progetto annuale di bilancio, entro il 30 settembre; l'altra («programmatica») si concreta nella traduzione in termini finanziari della manovra e degli obiettivi di finanza pubblica posti a base del Documento di programmazione economico-finanziaria e della nota di aggiornamento.
Paolo ROMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.10.
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Martedì 12 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Franco RAFFALDINI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini.
La seduta comincia alle 8.50.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo nella seduta del 7 ottobre scorso.
Gabriele ALBONETTI (DS-U) ritiene che il disegno di legge finanziaria in esame rappresenti la definitiva «pietra tombale» per le ambizioni del Governo di centrodestra e le sue politiche illusorie. Dopo oltre tre anni di legislatura si registra nei conti pubblici un «buco» di 24 miliardi di euro, che è probabilmente anche maggiore, considerato che gli indicatori utilizzati sono irrealistici e che d'altra parte è prevedibile che le entrate siano minori rispetto a quelle preventivate dal Governo. È una manovra fatta di tagli - a cominciare da quelli ai trasferimenti per regioni ed enti locali, tanto più dannosi in quanto condurranno inevitabilmente all'aumento dell'imposizione locale o alla diminuzione del livello dei servizi - e di aumenti delle imposizioni per i cittadini: sono infatti almeno dieci le nuove tasse o balzelli che si rinvengono nell'articolato, non da ultimo il pedaggio per il transito sulle strade statali, che, se anche non graverà sui cittadini da subito, come sostiene il Governo, comporterà comunque un aumento del prelievo di fiscalità generale oppure la revisione degli studi di settore che determinerà, di fatto, un aumento dell'imposizione per i lavoratori autonomi o la revisione degli estimi catastali o della polizza sulle calamità.
Per quanto concerne lo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottolinea l'assenza assoluta di politiche per l'investimento e lo sviluppo, nel segno addirittura di una regressione rispetto agli anni passati. Lo stanziamento di appena 450 milioni di euro per le opere previste dalla «legge obiettivo» equivale, infatti, unicamente ad una ammissione di fallimento delle politiche per l'infrastrutturazione del Paese, che rappresentava uno degli obiettivi principali dell'attuale Governo.
In merito al settore portuale, ricorda che il ministro Lunardi, nel suo recente intervento all'assemblea di Confetra, ha giustamente insistito sul nuovo ruolo strategico dei porti italiani nel Mediterraneo e quindi nel mondo; tuttavia questo contrasta apertamente con il fatto che nella manovra finanziaria non c'è nulla per lo sviluppo dei porti, come non c'è nulla per lo sviluppo della mobilità urbana.
Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, deplora con forza la scelta di «vendere» le strade statali per «fare cassa», facendo inoltre ricadere l'onere sugli utenti: è infatti ragionevole attendersi che, se non ora, presto o tardi a pagare il conto saranno chiamati i cittadini, attraverso l'imposizione di un pedaggio.
Osserva quindi che anche la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sembra in grado di «tenere» e che si preferisce finanziarla ulteriormente attraverso l'aumento delle tariffe sulle operazioni connesse alla motorizzazione, come previsto dall'articolo 29, senza peraltro prevedere una definizione chiara delle modalità con cui si intende intervenire.
Rileva, infine, la mancanza di stanziamenti per il settore marittimo, sull'importanza del quale la IX Commissione ha insistito molto, nella convinzione - condivisa da maggioranza e opposizione - che si tratti di un settore strategicamente essenziale per la crescita del Paese.
In conclusione, esprimendo una valutazione fortemente critica sul complesso della manovra, si riserva di intervenire più diffusamente sui singoli punti nelle successive fasi dell'iter in Commissione e in Assemblea.
Ettore ROSATO (MARGH-U) ritiene che, a prescindere dalle singole posizioni politiche dei gruppi, non si possa non esprimere preoccupazione in relazione alla manovra finanziaria per il 2005, che risulta realmente «pericolosa» per il Paese. Non solo non v'è alcuna traccia della riduzione delle imposte largamente annunciata dal Governo dal 2001 ad oggi, ma neppure di un qualche serio impegno, al di là dei proclami e dei progetti sulla carta, per la infrastrutturazione e la modernizzazione del Paese, senza le quali non è realistico attendersi una cospicua crescita del PIL.
Ricorda quindi che all'assemblea di Confetra - testé richiamata anche dal deputato Albonetti - era presente, oltre al ministro Lunardi, il ministro Buttiglione, il cui intervento lo ha sorpreso per il tono inconsuetamente aspro nei confronti del precedente Governo: un tono nel quale si ravvisa il senso del fallimento che ormai pervade il Governo in carica.
Nel sottolineare, quindi, come manchi nel disegno di legge finanziaria una qualche politica per il Sud, osserva che il meridione d'Italia ha grandi potenzialità ancora inutilizzate e che occorrerebbe far leva su di esse prima di incoraggiare o spingere le imprese italiane ad investire nel paesi dell'Est europeo e in quelli in via di sviluppo.
Per quanto riguarda il settore portuale, nessun serio programma di sviluppo è realizzabile con gli esigui stanziamenti appostati in bilancio per questo comparto e in generale per la logistica, il cui potenziamento è invece, a suo avviso, indispensabile per il recupero di produttività e di competitività del Paese.
Riscontra inoltre la diminuzione dei finanziamenti per la marineria, rilevando che di diminuzione deve parlarsi anche quando siano confermate senza incrementi le dotazioni già previste per l'anno passato.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, rileva la grave insufficienza delle risorse, proprio nel momento in cui episodi gravi e preoccupanti come quelli che hanno recentemente interessato gli aeroporti di Fiumicino e di Linate dimostrano la necessità di prevedere con urgenza adeguati stanziamenti per la modernizzazione e la funzionalità del sistema aeroportuale, oltre che la necessità di definire finalmente la partita dei requisiti di sistema.
Prende quindi atto che l'unica novità della manovra, in definitiva, è rappresentata dai «pedaggi ombra»: se davvero l'articolo 35, comma 19, ha unicamente lo scopo di «nascondere le carte» davanti all'Unione europea, questo - a suo avviso - non giova di certo al Paese, che ha piuttosto bisogno di veder ridotti davvero e al più presto deficit e debito pubblico, senza contare che è inevitabilmente assai forte il timore che alla fine i pedaggi li dovranno pagare i cittadini e le imprese, con ulteriore freno per l'economia.
Non dubitava, invece, che il disegno di legge finanziaria avrebbe previsto finanziamenti per la tecnologia digitale terrestre: alla luce del contenuto della legge n. 112 del 2004, cosiddetta «legge Gasparri», tali finanziamenti non necessitano, infatti, di ulteriori spiegazioni.
In conclusione, ribadisce la preoccupazione del suo gruppo per il complesso della manovra finanziaria delineata dal Governo, auspicando che vi sia quantomeno la disponibilità a tenere conto di eventuali integrazioni e modifiche che saranno proposte nel corso dell'esame parlamentare, nell'interesse del Paese.
Franco RAFFALDINI, presidente, ricorda che il seguito della discussione sulle linee generali dei provvedimenti in esame, per le parti di competenza della Commissione, proseguirà anche nella seduta di domani e che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione è stato fissato per la stessa giornata di domani, alle ore 16.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.15.
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Mercoledì 13 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo nella seduta di ieri.
Franco RAFFALDINI (DS-U), dopo aver premesso di condividere pienamente le osservazioni svolte dai colleghi nella seduta di ieri, manifesta la sua impressione che sui temi delle infrastrutture e dei trasporti il Governo abbia definitivamente abbandonato la partita. L'impressione risale ad oggi, ma già ad alcuni anni: tolte le dichiarazioni di intenti di inizio di legislatura e le prime iniziative normative ed operative, infatti, le questioni connesse alle infrastrutture ed ai trasporti compaiono nei provvedimenti e nei documenti a carattere finanziario esclusivamente «per memoria». Non se ne può che ricavare la conclusione che i trasporti e le infrastrutture non sono più una priorità per questo Governo con ciò disattendendo fortemente gli impegni assunti con il «contratto con gli italiani».
Nel dettaglio, rileva innanzitutto la mancanza di interventi e di risorse per il settore dei trasporti, con il rischio che resti stroncato l'importante ciclo di innovazione avviato a metà degli anni '90. Evidenzia, quindi, che il grave congestionamento stradale delle città non danneggia solo i residenti e la loro economia, ma l'intera economia nazionale: basti pensare a quanti porti, aeroporti e stazioni ferroviarie sono strettamente interconnessi con le città e dipendenti dal sistema viario urbano, a causa della loro posizione come nodi di traffico, con la conseguenza che l'inefficienza del sistema di circolazione stradale delle città soffoca anche i porti e gli aeroporti, e dunque tutta l'economia nazionale.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nonostante numerose recenti leggi prevedano lo stanziamento di risorse, il disegno di legge finanziaria non dedica al comparto alcuna attenzione. Al riguardo evidenzia come gli scioperi preannunciati nel settore sono certo connessi principalmente alle questioni del rinnovo dei contratti, ma sono anche l'indizio di un più diffuso malessere del comparto, sottolineando altresì l'urgenza di fare chiarezza nel quadro normativo di riferimento, caratterizzato attualmente da una forte incertezza: si sono infatti succedute negli anni le norme e le proroghe, dal decreto legislativo n. 422 del 1997 all'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002, e il quadro sarà forse ridefinito ancora dalla «delega ambientale» (C. 1798).
Ricorda quindi che il ministro Lunardi, intervenendo di recente all'assemblea di Confetra, ha insistito sull'importanza strategica del Mediterraneo per l'economia italiana e per quella europea, in un mondo dominato sempre di più dall'egemonia del Far East, e ha proposto di istituire un master plan del Mediterraneo: un'iniziativa che, peraltro, ne ricorda una analoga del Governo di centrosinistra. In ogni caso, a dispetto delle parole, non si riscontra nella manovra finanziaria alcuna misura a sostegno e per lo sviluppo della portualità italiana.
Un'analoga mancanza di iniziative e di risorse si registra: nel comparto ferroviario, nonostante il CIPE abbia recentemente approvato gli Addendum 2002 e 2003; nel comparto autostradale, dove l'ANAS ha ormai esaurito anche i residui di stanziamento; nel trasporto pubblico locale, come ha già detto; nel trasporto combinato, nel trasporto aereo, nella ricerca e formazione, nella cantieristica e in tutti gli altri settori di competenza della Commissione. Non da ultimo, il Dipartimento della motorizzazione civile è allo stremo per la mancanza di risorse, al punto che non riesce più a garantire l'efficiente applicazione del sistema della patente a punti; ciononostante si introducono incrementi di tariffe per finanziare l'attività di monitoraggio connessa all'attuazione dei progetti della legge obiettivo, per la quale però alla fine si lesinano i fondi. Esprime, infine, il proprio sconcerto per la probabile introduzione del pedaggio sulle strade statali, che i cittadini hanno già pagato con la fiscalità generale e sulle quali sopportano spesso gravi disagi, code, rallentamenti.
In definitiva, la situazione delle politiche per le infrastrutture e i trasporti appare gravissima, mentre si tratta di politiche di rilevanza strategica straordinaria, atteso che la modernizzazione infrastrutturale è un presupposto essenziale in vista della crescita di competitività e produttività del Paese, oltre che per l'inclusione sociale, e costituisce uno dei pilastri di una seria e credibile politica economica.
Paolo ROMANI, presidente, avverte che risultano ancora iscritti a parlare, per la discussione di carattere generale, altri deputati sui provvedimenti in esame. Peraltro, tenuto conto che l'ordine del giorno della Commissione prevede alle ore 15 l'audizione di rappresentanti di Fedepiloti, di Angopi e di Assorimorchiatori e, quindi, l'audizione di rappresentanti dell'Ancip, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'assetto del settore portuale, propone di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo alla seduta già convocata per oggi alle ore 16.40.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo nella seduta delle 14.30.
Paolo ROMANI, presidente, avverte che il presidente della V Commissione ha trasmesso la documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005. Tale documentazione è pertanto a disposizione dei componenti della Commissione.
Propone quindi che, facendo seguito alla richiesta formulata dal gruppo DS-U di poter disporre di un tempo adeguato per approfondire i contenuti della predetta documentazione, la Commissione proceda ad esaminare gli emendamenti presentati e la relazione da trasmettere alla V Commissione nella seduta di martedì 19 ottobre anziché in quella di domani, come originariamente previsto.
La Commissione concorda.
Eugenio DUCA (DS-U) alla luce di quanto testé concordato, propone quindi che il termine per la presentazione di emendamenti ai provvedimenti in esame sia prorogato di alcuni giorni.
Paolo ROMANI, presidente, sulla base di quanto richiesto dal deputato Duca, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per la giornata odierna, a venerdì 15 ottobre, alle ore 12.
La Commissione concorda.
Graziano MAZZARELLO (DS-U) chiede alla maggioranza se vi sia lo spazio per una iniziativa di emendamento condivisa, che prenda le mosse dalla desolante evidenza che nei settori di competenza della Commissione si registrano esclusivamente tagli di stanziamento. Il dato è incontrovertibile: si può certo sostenere che si tratti di un legittimo cambiamento di rotta nella complessiva strategia politico-economica del Governo - per cui all'infrastrutturazione del Paese non si annetterebbe più l'importanza di una volta, dandosi la priorità ad altro - ma potrebbe anche ritenersi che i tagli disposti nei vari settori afferenti alla competenza del Ministero delle infrastrutture - trasporto aereo, trasporto pubblico locale, portualità, cantieristica, per citarne solo alcuni dei molti colpiti dalle riduzioni di stanziamento - debbano imputarsi piuttosto allo scarso peso politico del ministro Lunardi. Altre spiegazioni, oltre le due anzidette, non sembrano esservi per il sorprendente dato di fatto che il disegno di legge finanziaria in esame è del tutto privo di interventi per le infrastrutture e i trasporti, che pure sono nodi nevralgici per la crescita e lo sviluppo del Paese, oltre che per la sua competitività internazionale. Sono a repentaglio, inoltre, i profili della sicurezza - e pensa al trasporto aereo, innanzitutto - e la qualità della vita - e fa riferimento in particolare alla spaventose congestioni da traffico che attanagliano le città italiane e rendono improcrastinabile l'adeguamento del sistema del trasporto pubblico locale. A questo proposito evidenzia, peraltro, come siano imminenti scioperi e rivendicazioni sindacali in relazione al rinnovo dei contratti del settore ed esprime altresì il timore che l'ondata di scioperi interessi anche il settore portuale.
Alla luce di tali considerazioni, auspica che la IX Commissione, che è addentro alle questioni delle infrastrutture e dei trasporti e ne comprende l'importantissimo ruolo strategico, si adoperi con una iniziativa unanime e condivisa da maggioranza e opposizione per correggere il grave e preoccupante disinteresse della manovra in esame rispetto a tali settori. Non si può, infatti, rinviare gli interventi necessari per il paese. I cantieri navali italiani, per fare un solo esempio, non possono rifiutare le commesse in attesa di tempi migliori, per l'ottima ragione che rischiano di non sopravvivere fino ad allora.
Eugenio DUCA (DS-U) intende preliminarmente evidenziare la necessità che la Commissione proceda, nella giornata di martedì prossimo, allo svolgimento di un'audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Pietro Lunardi, sui contenuti delle manovra economica in esame con riferimento alle parti di competenza della Commissione. Tale audizione è infatti a suo avviso quanto mai opportuna anche in considerazione del fatto che la Commissione ha deciso di proseguire l'esame dei provvedimenti di bilancio fino alla giornata di martedì e che il ministro da lungo tempo non interviene in Commissione nonostante le ripetute richieste formulate in questa sede.
Soffermandosi quindi sui contenuti dei provvedimenti in esame, rileva in primo luogo come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia subito una rilevante decurtazione delle risorse allo stesso attribuite inferiore solo ai Ministeri delle politiche agricole e forestali e della tutela dell'ambiente e del territorio. In particolare sottolinea il decremento del 34 per cento delle risorse stanziate per gli investimenti fissi. Ritiene quindi particolarmente preoccupante ed insoddisfacente lo spirito ed il contenuto della manovra economica proposta dal Governo per il 2005 che rischia in particolare di far arenare quel processo virtuoso di sviluppo degli investimenti nei trasporti che si era registrato in passato. Al riguardo, non può non evidenziare come le considerazioni svolte dal ministro Lunardi in occasione della recente assemblea di Confetra - relative al fatto che il ministro avrebbe trovato il «deserto» al momento del suo insediamento - sono con ogni evidenza contraddette dai fatti e dai dati a disposizione di tutti. Analizzando il contenuto della Tabella 10, emerge infatti con chiarezza come solo nel periodo che va dal 1995 ai primi mesi del 2001 sono stati attivati finanziamenti in favore di tutti i settori dei trasporti. Dopo tale data, ad eccezione del finanziamento del piano dei porti e sul trasporto combinato, non si registrano stanziamenti aggiuntivi in nessun settore. Rileva, pertanto, come tali dati dimostrino senza ombra di dubbio che il ministro Lunardi al momento della sua nomina ha trovato un settore per il quale era stato previsto un ingente flusso di risorse e di finanziamenti che invece, allo stato, è ridotto al nulla.
Ricorda quindi che questo Governo è arrivato perfino a ipotizzare la vendita di strade statali per reperire risorse, con l'evidente conseguenza di un forte danno per i cittadini e di un incremento generale del livello di imposizione. Nel contempo, interventi come quelli di vendita degli immobili pubblici - con conseguente necessità di pagamento degli affitti - rappresentano un vero e proprio trasferimento di debito a carico delle nuove generazioni. Evidenzia, inoltre, che è stata recentemente presa anche l'abitudine di non pagare i debiti già contratti prevedendone rinvii senza fine: tale impostazione è stata seguita nella precedente legge finanziaria per i mutui per gli aeroporti nazionali e la stessa cosa sta accadendo quest'anno con i corrispettivi non pagati alla Tirrenia per il 2003 e per il 2004, che ci si propone di pagare nel 2005 salvo eventuali nuovi rinvii.
Ritiene quindi particolarmente grave la situazione delineata con la manovra di finanza pubblica presentata dal Governo. Richiama quindi le previsioni introdotte per i naviganti, a carico dei quali si propone un nuovo e diversificato incremento delle tariffe, ovvero la necessità di finanziamenti di cui ha bisogno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i quali non si provvede in alcun modo. Si preferisce invece prevedere stanziamenti di risorse in favore di uffici vicini al ministro, come quello per il monitoraggio delle grandi opere pubbliche, pagandolo con le risorse che si chiedono ai cittadini.
Alla luce delle considerazioni testé svolte e tenuto conto della disponibilità preannunciata dal relatore nella propria relazione introduttiva a prevedere specifici finanziamenti in favore di settori - quali l'ammodernamento del naviglio ed il trasporto pubblico locale - su cui la Commissione sta da tempo lavorando con specifiche proposte di legge, auspica che nel prosieguo dell'iter sia possibile individuare percorsi comuni per intervenire su tali aspetti. Sottolinea al contempo la necessità di aggiungere specifici finanziamenti anche con riferimento alla ricerca navale ed alla formazione del personale navigante, nonché - anche alla luce di quanto rappresentato nel corso delle audizioni testé svoltesi sul settore portuale - per risolvere le questioni connesse alla scadenza, al 31 dicembre 2004, della cassa integrazione guadagni per i lavoratori portuali. Richiama quindi le previsioni dell'articolo 29, comma 9, del disegno di legge finanziaria che prevedono un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Al riguardo, sottolinea l'opportunità di modificare la destinazione delle entrate conseguenti a tali previsioni, destinandole al finanziamento dei settori testé richiamati.
Rileva, infine, come alla luce di quanto segnalato nel suo intervento e del fatto che con la manovra in esame si riducono di fatto finanziamenti in favore di settori ed organismi nevralgici per il sistema trasportistico del paese, come il trasporto aereo, le opere marittime e portuali, le Capitanerie di porto, vi è l'imprescindibile necessità di una «inversione di rotta», quanto meno apportando alcuni fondamentali correttivi, dovendosi comunque confermare una valutazione nel complesso fortemente negativa sui provvedimenti in esame.
Ricorda, in conclusione, come una delle ennesime prove della mancanza di accortezza e di rispetto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti del Parlamento sia rappresentata dal fatto che non è stata data attuazione a nessuno dei diciotto ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Camera nel corso della legge finanziaria del 2004. Auspica quindi che quest'anno vi sia quanto meno un maggiore rispetto per gli impegni che vengono assunti di fronte al Parlamento.
Giorgio BORNACIN, presidente, fa presente che sarà sua cura informare il presidente Romani della richiesta di audizione del Ministro Lunardi avanzata dal deputato Duca, ricordando nel contempo che la richiesta potrà essere comunque valutata nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Marco SUSINI (DS-U) ritiene che nella fase in atto, nella quale tutti i principali indicatori segnalano perduranti difficoltà per la ripresa produttiva del Paese, la manovra finanziaria in esame rischia di generare effetti recessivi: solo questo, infatti, è ragionevole attendersi da una manovra che si impernia sul taglio dei trasferimenti agli enti locali, l'introduzione di numerosi nuovi balzelli che scaricano la pressione fiscale sulle regioni e sugli enti locali o del tetto del 2 per cento alla crescita della spesa. Tutto ciò rappresenta, a suo avviso, il colpo mortale per le aspirazioni riformatrici che il Governo aveva nutrito all'inizio della legislatura.
Rileva quindi che il presunto «buco» di bilancio denunciato a quei tempi dal Ministro Tremonti come eredità dei precedenti Governi si è dimostrato inesistente, mentre è innegabile quello lasciato da lui dopo tre anni di dissennati esperimenti di finanza creativa - una tantum, condoni ed altro - quantificabile in 24 miliardi di euro. In questo quadro, è impensabile l'abbassamento delle aliquote fiscali promesso dal Governo, a meno di ridurre fortemente la qualità dei servizi pubblici in ogni settore o di scaricare l'onere finanziario di essi sulle autonomie territoriali. Quel che è più grave e preoccupante, a suo avviso, è che nella manovra finanziaria sembra mancare del tutto una rotta, una strategia politico-economica in grado di assicurare soluzioni idonee a problemi fondamentali come la mancanza di sviluppo e di competitività del sistema, oltre che di coesione sociale. Il rischio di un declino del Paese è serio, come hanno denunciato le organizzazioni sindacali e Confindustria, oltre che le organizzazioni dei comuni e delle province italiane, ANCI e UPI. La politica economica del Governo non è in grado di guardare al futuro: si disinteressa del pericoloso gap infrastrutturale dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei.
Premesso che le diverse, incredibili «dimenticanze» o decurtazioni sono state già poste in evidenza dai colleghi dell'opposizione precedentemente intervenuti, si limiterà pertanto a sottolineare la disattenzione della finanziaria sull'essenziale comparto della portualità: disattenzione che peraltro stride con quanto più volte enunciato dal ministro Lunardi negli ultimi tempi intorno al fondamentale ruolo strategico del Mediterraneo e dei suoi porti nell'economia mondiale. A fronte di queste enunciazioni, infatti, il Governo presenta una finanziaria nella quale non vi è traccia di interventi nei comparti dell'economia del mare, e pensa a questioni più volte affrontate nella Commissione, come quella della security, della portualità, del cabotaggio, della cantieristica, delle autostrade del mare, della logistica e di molte altre. In tutti questi settori le tabelle della finanziaria mostrano il segno della sottrazione.
Sottolinea inoltre come lo stanziamento per la realizzazione delle opere che fanno capo alla legge obiettivo non possa che definirsi risibile: sono «pochi spiccioli» per alimentare uno strumento che era stato largamente pubblicizzato ad inizio legislatura, mentre ora non rimane che l'ipotesi di introduzione di un pedaggio sulle strade statali che ha già provocato un sollevamento popolare dalle Alpi alla Sicilia. Sebbene, infatti, il Ministro Siniscalco abbia specificato che non ci sarà spesa aggiuntiva per i cittadini, il timore che in futuro i pedaggi li debbano pagare proprio i cittadini è forte, e se così non fosse, allora si sarebbe di fronte all'ennesima trovata di finanza creativa.
Giorgio PANATTONI (DS-U) si limiterà a poche, circoscritte considerazioni relative al settore delle comunicazioni, dal momento che il desolante quadro complessivo della manovra e le preoccupanti deficienze relative alle infrastrutture e ai trasporti sono stati illustrati dai deputati dell'opposizione già intervenuti. In primo luogo, segnala che le previsioni di spesa relative al Ministero delle comunicazioni sono decurtate del 25 per cento, il che implica o che le dotazioni per il 2004 erano esorbitanti e sproporzionate oppure che, dopo l'approvazione della legge Gasparri, l'importanza del Ministero è crollata nel quadro delle politiche del Governo. In particolare evidenzia che la riduzione delle spese per l'investimento è addirittura del 35 per cento: in questo modo si distruggono alla radice le prospettive di sviluppo del Paese.
Nel dettaglio, segnala come a fronte dei 455 milioni di euro previsti nel disegno di legge di assestamento per i trasferimenti di parte corrente relativi alla U.P.B. 3.1.2.4 Poste Italiane se ne prevedano ora in bilancio per il 2005 appena 309 milioni, con un taglio di circa il 30 per cento. In particolare si registra un rilevante taglio di stanziamenti, in conto competenza, per i trasferimenti dovuti a Poste Italiane a titolo di rimborso per le agevolazioni tariffarie applicate in favore delle imprese editrici, in applicazione della normativa vigente, per la quale la Commissione si è battuta non da ultimo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 353 del 2003. Ulteriori 16 milioni di euro sono tagliati dagli stanziamenti per il rimborso delle agevolazioni sulle spedizioni postali connesse alle consultazioni elettorali, il che intacca, a suo avviso, le istituzioni democratiche del Paese. Al riguardo ricorda come siano prossime le elezioni regionali, la cui importanza politica generale è oramai incontrovertibile. Auspica pertanto che le dotazioni in questione siano adeguatamente rimpinguate in sede di assestamento. Peraltro a fronte della riduzione dei trasferimenti per le Poste, si nota un incremento delle risorse per la Cassa depositi e prestiti. Esprime, a tal proposito, il timore che questo trattamento di favore nei confronti della Cassa depositi e prestiti sia da ricondursi all'ingresso delle fondazioni bancarie nei processi di privatizzazione e del disinteresse di fondo di questo Governo rispetto al futuro delle aziende pubbliche.
Per quanto concerne, poi, le agevolazioni per l'acquisto del decoder digitale e per le connessioni ad internet in banda larga, si dice d'accordo in linea di principio, attesa l'importanza dell'innovazione tecnologica nel settore delle comunicazioni per la crescita del Paese. Meglio, tuttavia, sarebbe stato modulare le agevolazioni secondo le diverse fasce di reddito, tanto più che questo Governo ha già dimostrato la propria benevolenza nei confronti delle fasce di popolazione più ricche. Osserva inoltre che gli stanziamenti previsti dalla finanziaria per gli incentivi suddetti sono irrisori, tenuto conto del numero delle famiglie italiane. A suo avviso, inoltre, si sarebbe dovuto accordare un maggior peso all'incentivo per la diffusione della banda larga rispetto al decoder, e non si sarebbe dovuto limitare il contributo alle connessioni attraverso rete fissa, dal momento che stanno prendendo piede nel Paese - con fatica, tuttavia, e devono perciò essere incoraggiati - i collegamenti attraverso la rete mobile. Ricorda la forte crescita della tecnologia WiFi: il software Microsoft per il controllo delle case a distanza o la possibilità di collegarsi al computer mediante il telefono cellulare su frequenze UMTS.
In definitiva, promuovere l'innovazione tecnologica è giusto, ma occorre comprendere in che direzione evolve la tecnologia e quali siano i prodotti in grado di assicurare la crescita civile ed economica di una nazione. Al riguardo esprime la propria profonda convinzione che la tecnologia della comunicazione mobile sia destinata a rivoluzionare il settore delle comunicazioni e a stravolgere la società moderna, società dell'informazione.
Paolo ROMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.40.
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Martedì 19 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 19 ottobre 2004. - Presidenza del Presidente Paolo ROMANI. - Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Ugo Martinat.
La seduta comincia alle 17.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2004.
Paolo ROMANI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti alle disposizioni del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella n. 10 (vedi allegato 1) e alle disposizioni connesse alla Tabella n. 11 (vedi allegato 2).
Avverte, quindi, che taluni degli emendamenti presentati investono in via prevalente o quasi esclusiva materie di competenza di altre Commissioni: per tali ragioni, invita i presentatori a ritirarli ai fini della loro presentazione presso la Commissione competente ovvero direttamente presso la Commissione Bilancio. Si tratta, in particolare, degli articoli aggiuntivi Duca 5310-bis/IX/20.01, 5310-bis/IX/20.02, 5310-bis/IX/20.03 e dell'emendamento Duca 5310-bis/IX/29.1 che - pur inserendosi nell'ambito della legge n. 84 del 1994 - riguardano esclusivamente la disciplina lavoristica degli operatori portuali e per tali ragioni sono riconducibili più propriamente alle competenza della XI Commissione.
Segnala inoltre che, alla luce delle disposizioni che definiscono il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, taluni emendamenti presentano alcuni profili di dubbia ammissibilità. Sottolinea peraltro come - in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi - la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiti ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio.
Avverte quindi che, sulla base delle regole che disciplinano il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, presentano profili di dubbia ammissibilità gli emendamenti che - utilizzando interamente risorse pari a 24 milioni di euro dal 2005, risultanti dall'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 29, comma 9, - impegnano, di fatto, anche le maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 che, come evidenziato nella relazione tecnica, sono computate nella manovra come «miglioramento di fabbisogno e indebitamento». Invita pertanto i presentatori a ritirare - ovvero a riformulare introducendo una idonea copertura - gli emendamenti Duca 5310-bis/IX/29.2, Sanza 5310-bis/IX/29.4 e Pasetto 5310-bis/IX/29.21, ricordando che tali emendamenti potranno essere ripresentati direttamente alla V Commissione ai fini di una valutazione più compiuta ed omogenea sotto il profilo dei criteri di ammissibilità. Parimenti, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/29.03 o alla sua riformulazione con compensazione idonea.
Avverte quindi che, anche alla luce della prassi seguita in materia, presentano profili di dubbia ammissibilità, in quanto recanti norme onerose che hanno carattere microsettoriale, le disposizioni previste da taluni emendamenti che prevedono l'erogazione di contributi a singoli enti di ricerca: invita quindi i presentatori a riformulare i seguenti emendamenti: Duca 5310-bis/IX/29.3, con riferimento al comma 7-terdecies, Sanza 5310-bis/IX/29.5 e 5310-bis/IX/29.6, con riferimento al comma 7-decies, in modo da espungere tali disposizioni dagli emendamenti presentati; invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/29.01, nonché degli emendamenti Duca 5310-bis/IX/Tab.B.1 e Sanza 5310-bis/IX/Tab.B.2, ricordando che essi potranno essere ripresentati direttamente alla V Commissione ai fini di una valutazione più compiuta ed omogenea sotto il profilo dei criteri di ammissibilità.
Ricorda, quindi, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore non beneficiano di alcuna disciplina privilegiata rispetto a quelli presentati direttamente in Commissione Bilancio, ma presentano, al contrario, taluni profili problematici, connessi alla obiettiva difficoltà di procedere alla loro riformulazione - qualora quest'ultima sia necessaria per motivi di ammissibilità - ovvero alla loro ripresentazione in Assemblea nel caso in cui essi siano respinti dalla Commissione Bilancio.
Ricorda, infine, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto di procedere nella giornata odierna ad un esame di carattere generale sul complesso delle proposte emendative, rinviando le relative deliberazioni alla seduta prevista per domani, alle ore 14.
Eugenio DUCA (DS-U), pur sottolineando che si tratta di proposte emendative che si inseriscono nella legge n. 84 del 1994, che riguarda l'intero settore portuale, ritira gli articoli aggiuntivi 5310-bis/IX/20.01, 5310-bis/IX/20.02, 5310-bis/IX/20.03 e gli emendamenti 5310-bis/IX/29.1, Duca 5310-bis/IX/29.2 e 5310-bis/IX/Tab.B.1, riservandosi di presentarli presso la XI Commissione o direttamente presso la V Commissione. Riformula, inoltre, il suo emendamento 5310-bis/IX/29.3, in modo da sopprimere il comma 7-terdecies e da modificare di conseguenza la relativa disposizione di copertura finanziaria (vedi allegato 1).
Ettore ROSATO (MARGH-U) ritira gli emendamenti Pasetto 5310-bis/IX/29.21 e l'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/29.01.
A nome del suo gruppo, inoltre, riformula l'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/29.03, nel senso di prevedere che la compensazione dell'emendamento avvenga a valere non sulla Tabella C, ma sulla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 1).
Sergio IANNUCCILLI (FI) ritira gli emendamenti 5310-bis/IX/29.4 e 5310-bis/IX/Tab.B.2.
Riformula, inoltre, gli emendamenti 5310-bis/IX/29.5 e 5310-bis/IX/29.6, in modo da sopprimere in entrambi il comma 7-decies e da modificare di conseguenza le relative disposizioni di copertura finanziaria (vedi allegato 1).
Il viceministro Ugo MARTINAT, prima che la discussione entri nel merito delle singole proposte emendative, desidera chiarire che, a prescindere dalle finalità di queste ultime - che possono considerarsi in linea di massima ed in gran parte condivisibili - non può non ritenersi pregiudiziale la valutazione politica del dicastero dell'economia e delle finanze in ordine alla perseguibilità degli obiettivi di volta in volta considerati, di modo che per ciascuna proposta occorrerà «valutare attentamente» gli oneri finanziari connessi e le modalità di copertura previste.
Ettore ROSATO (MARGH-U) intende svolgere alcune considerazioni preliminari, attinenti al metodo - per così dire - con cui si svolgerà l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Atteso che le proposte emendative presentate presso la Commissione appaiono, ad un rapido esame, condivise da maggioranza e opposizione, al di là di aspetti di dettaglio, è indispensabile che il Governo manifesti il suo orientamento su di esse e, soprattutto, chiarisca se sussistono le disponibilità finanziarie. Diversamente, è evidente che l'esame degli emendamenti avrà un carattere meramente formale e ritualistico, senza alcuno spazio effettivo sul merito. Desidera altresì far presente che molte delle proposte emendative - in particolar modo quelle recanti contributi per la sostituzione del naviglio obsoleto o quelle in materia di trasporto pubblico locale - sono di fatto «stralciate» da proposte di legge all'esame della Commissione o dai testi unificati da essa elaborati o in via di elaborazione in sede di comitato ristretto: a tali proposte la Commissione ha lavorato a lungo e con spirito sostanzialmente concorde, di modo che si può pensare di ridurle al minimo e di inserirle nel disegno di legge finanziaria solo in quanto è emersa nel corso dei lavori una generale difficoltà in ordine al reperimento delle risorse occorrenti per i vari interventi. In definitiva, se tali risorse non possono ricavarsi modificando le priorità stabilite dal Governo nella stesura del disegno di legge finanziaria, allora ogni ulteriore discussione sui provvedimenti in titolo non ha ragion d'essere.
Giorgio PANATTONI (DS-U) fa presente che le compensazioni proposte negli emendamenti e articoli aggiuntivi sono state giudicate adeguate da un punto di vista formale, salvo alcune eccezioni. Il problema non è pertanto quello della mancanza delle risorse, come ben chiaramente si può vedere nel caso delle coperture previste a valere sulle maggiori entrate connesse alla previsione dell'articolo 29, comma 9, del disegno di legge finanziaria, bensì quello della finalizzazione delle stesse. Il Governo, in altre parole, non dovrebbe basare un eventuale parere contrario su valutazioni meramente finanziarie, quali quelle di competenza del dicastero dell'economia: gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, infatti, non danno luogo ad un problema di copertura. Il nodo della questione, quindi, è quello delle priorità: il Governo destina le entrate a determinati obiettivi, mentre la Commissione ne propone altri. Si tratta di capire se vi sia lo spazio per rivedere l'ordine delle priorità e chiede pertanto al Governo di pronunciarsi su questo.
Il viceministro Ugo MARTINAT chiarisce che la considerazione svolta nel precedente intervento intendeva avere carattere unicamente di premessa generale. Per il resto, si dice pronto ad esprimere sin d'ora, a nome del Governo, il parere su ciascuna delle proposte emendative all'esame della Commissione.
Angelo SANZA (FI), relatore, prende atto che - come ha opportunamente chiarito fin dall'inizio il viceministro Martinat - il dicastero delle infrastrutture è soggetto ad un vincolo generale di carattere finanziario stabilito dal Ministero dell'economia. Espresso altresì apprezzamento per la disponibilità manifestata dall'opposizione ad un lavoro collaborativo per trovare uno spazio nel disegno di legge finanziaria alle principali proposte di intervento normativo alle quali la Commissione sta lavorando, come testè evidenziato anche dal deputato Rosato, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo alla seduta di domani, in modo da consentire un chiarimento generale in ordine alle possibilità di modifica nell'ambito della manovra economica complessiva.
Paolo ROMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo alla seduta già prevista per la giornata di domani.
La seduta termina alle 18.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 8.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2005 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 60 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche del 3 per cento per il 2005, del 3 per cento per il 2006, del 3 per cento per il 2007, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
5310-bis./IX/8. 01. Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Milana, Ronchi, Mosella.
ART. 20.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera b) della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 7, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 12 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariate straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della predetta legge n. 84 del 1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186»;
b) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a)».
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionalì e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti ai sensi del comma 2, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 12 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.
5. Ai lavoratori licenziati dalle imprese o agenzie di cui all'articolo 17 commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994, senza alcun limite occupazionale, sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000, n. 186 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai quindici dipendenti».
Conseguentemente, all'articolo 29, comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è rassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 20-bis.
5310-bis./IX/20. 01. Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panettoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
Art. 20-bis.
1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera b) della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 20 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché (a relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della predetta legge n. 84 del 1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186»;
b) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a).
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento dì autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti ai sensi del comma 2, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.
5. Ai lavoratori licenziati dalle imprese o agenzie di cui all'articolo 17 commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994, senza alcun limite occupazionale, sono estese le disposizioni in materia di indennità di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 giugno 2000, n. 186 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di imprese inferiori ai quindici dipendenti».
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
5310-bis./IX/20. 02. Di Gioia, Duca, Pasetto, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera b) della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge ti. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 20 milioni di curo, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17 della predetta legge n. 84 del 1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186»;
b) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano anche alle società di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a).»
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti ai sensi del comma 2, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.l48, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 20 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
5310-bis./IX/20. 03. Pasetto, Duca, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
ART. 28.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Programma di investimenti per la riqualificazione delle infrastrutture portuali)
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di interesse nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti redige, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle richieste provenienti dalle autorità portuali, d'intesa con la Conferenza unificata stato regioni, un programma di investimenti, di seguito denominato Programma, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione funzionale delle infrastrutture portuali e di collegamento delle stesse con la rete stradale e ferroviaria nazionale.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua entro e non oltre il 31 marzo 2005 una indagine sullo stato delle infrastrutture portuali esistenti.
3. Il Ministro, sulla base delle priorità derivanti dall'indagine di cui al comma 2, nonché sulla base delle segnalazioni provenienti dagli Enti Territoriali e dalle Autorità portuali, adotta, sentite le commissioni parlamentari competenti, entro il termine di cui al comma 1, il Programma e lo sottopone al CIPE per l'approvazione definitiva e il relativo finanziamento.
4. Per la realizzazione del Programma è istituito il "Fondo per la riqualificazione delle infrastrutture portuali" presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dotazione iniziale di 2 miliardi di euro per il 2005.
5. Per finanziare gli investimenti presenti nel piano di cui al comma 1, le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente, attingendo al fondo di cui al comma 3, ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere i seguenti:
«Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 36-ter.
(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).
A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 16 per cento».
5310-bis./IX/28. 01. Rosato, Pasetto.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Programma di investimenti per la riqualificazione delle infrastrutture portuali).
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, nonché per la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di investimenti sulla base delle segnalazioni delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
2. Per finanziare gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare analoghe operazioni finanziarie cui lo Stato concorre con un contributo di 7 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
Conseguentemente all'articolo 29, comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 7 milioni di curo a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28-bis. Un'altra quota delle predette maggiori entrate, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis./IX/28. 02. Sanza.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Programma di investimenti per la riqualificazione delle infrastrutture portuali).
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, nonché per la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di investimenti sulla base delle segnalazioni delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
2. Per finanziare gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare analoghe operazioni finanziarie cui Io Stato concorre con un contributo di 7 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 7.000;
2006: - 7.000;
2007: - 7.000.
5310-bis./IX/28. 03. Sanza.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale).
1. Al fine di provvedere al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane, di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto e di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 166 del 2002 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per provvedere alla realizzazione di autostazioni, alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché all'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre con un contributo di 5 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 7 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei contributi loro assegnati, ai sensi dei commi 1 e 2, utilizzando una quota per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto dall'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003.
Conseguentemente, all'articolo 29, comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi 1-3 dell'articolo 28-bis. Un'altra quota delle predette maggiori entrate, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis./IX/28. 04. Giuseppe Gianni, Sanza.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale).
1. Al fine di provvedere al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane, di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto e di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 166 del 2002 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per provvedere alla realizzazione di autostazioni, alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché all'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre con un contributo di 5 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 7 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei contributi loro assegnati, ai sensi dei commi 1 e 2, utilizzando una quota per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto dall'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.000;
2006: - 12.000;
2007: - 12.000.
5310-bis./IX/28. 05. Giuseppe Gianni, Sanza.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)
1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 355/2003 convertito con legge 47/2004, a partire dall'anno 2004 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del Dlgs 422/97.
2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione dalle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
Conseguentemente alla Tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
5310-bis./IX/28. 06. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente lettera c-quater):
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamento casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;
b) All'articolo 51, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori del servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000.».
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed I valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative dei piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche del 3 per cento per il 2005, del 3 per cento per il 2006, del 3 per cento per il 2007, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
5310-bis./IX/28. 07. Pasetto, Realacci, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Promozione dei veicoli a trazione elettrica).
1. Sono esenti dall'IVA fino al 31 dicembre 2006 gli acquisti di veicoli a trazione elettrica effettuati da soggetti residenti nelle città superiori a 100.000 abitanti e nelle aree ad atto interesse turistico e ambientale».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
5310-bis./IX/28. 08. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Promozione dei veicoli a trazione elettrica).
1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
5310-bis./IX/28. 09. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Promozione dei veicoli a trazione elettrica).
1. Per gli anni 2005 e 2006 i veicoli a trazione elettrica di nuova immatricolazione sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione al pubblico registro e dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
5310-bis./IX/28. 010. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo, Giachetti.
ART. 29.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Ai lavoratori della compagnie e dei gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione entro il 31 dicembre 2005 è consentito il riscatto dei periodi di occasionalato, senza oneri per lo Stato, È fatta salva la possibilità di procedere al recupero volontario dei periodi di occasionalato, ai sensi dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990, per coloro che hanno presentato domanda entro il 30 settembre 2004.
5310-bis./IX/29. 1. Duca.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall' anno 2005, la spesa di 6 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per te navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 6 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
7-decies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 Luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.
7-undecies. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 4 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
7-bisdecies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 4 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.
7-terdecies. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova un contributo pari ad 2 milione di euro per l'anno 2005.
7-quaterdecies. Ai lavoratori della compagnie e dei gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione entro il 31 dicembre 2005 è consentito il riscatto dei periodi di occasionalato, senza oneri per lo Stato. È fatta salva la possibilità di procedere al recupero volontario dei periodi di occasionalato, ai sensi dell'articolo 3, comma 8-bis, della legge n. 58 del 1990, per coloro che hanno presentato domanda entro il 30 settembre 2004.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le predette maggiori entrate, pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-quaterdecies.
5310-bis./IX/29. 2. Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine i favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia dì sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annuì, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamemte i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 'sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
7-decies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è soppresso.
7-undecies. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
7-bisdecies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi della legge n. 84 del 1994.
7-terdecies. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova un contributo pari ad 2 milione di euro per l'anno 2005.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2005 e pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-terdecies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
5310-bis./IX/29. 3. Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini e Tidei.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero del le infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 6 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 2.000 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unita navale acquistata.
7-decies. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova un contributo pari ad i milione di euro per l'anno 2005.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le predette maggiori entrate, pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-decies.
5310-bis./IX/29. 4. Sanza, Iannuccilli.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai tini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fui della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 2.000 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
7-decies. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova un contributo pari ad 2 milione di euro per l'anno 2005.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2005 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-decies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis./IX/29. 5. Sanza, Iannuccilli.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro annuì, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma i è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto dì unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 6 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281.
7-nonies. il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 2.000 unità e destinate a svolgere servizi dì trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. 11 contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unita navale acquistata.
7-decies. Ai fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2005.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.000;
2006: - 12.000;
2007: - 12.000.
5310-bis./IX/29. 6. Sanza, Iannuccilli.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 6 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 6 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi, Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis e 7-octies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
5310-bis./IX/29. 7. Di Gioia, Duca, Pasetto, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 6 milioni dì euro annuì, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma i è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, ti. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 6 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.000;
2006: - 12.000;
2007: - 12.000.
5310-bis./IX/29. 8. Di Gioia, Duca, Pasetto, Rosato, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai tini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, ti. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
5310-bis./IX/20. 9. Pasetto, Duca, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere ha liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 7.000;
2006: - 7.000;
2007: - 7.000.
5310-bis./IX/29. 10. Duca, Pasetto, Di Gioia, Rosato, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 8 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, al ff1 della concessione di un contributo in favore delle imprese di cui al comma 7-ter, da effettuarsi secondo modalità determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, sono state iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la Concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Il contributo di cui al comma 7-bis è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Fermo restando quanto previsto al comma 7-quinquies, il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale oggetto di demolizione.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di scadenza della vita commerciale dell'unità navale, come stabilita dalla normativa in materia.
7-sexies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 8 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese di cui al comma 7-ter, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e del trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-septies. Il contributo di cui al comma 6 è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale.
7-octies. Il contributo di cui al comma 6 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi dl trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
Conseguentemente al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-septies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all' articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis./IX/29. 11. Rosato, Pasetto, Carbonella.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate ai trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-quinquies, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare dei contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria.
7-sexies. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-septies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione del lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta In Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-octies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-octies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis./IX/29. 12. Rosato, Pasetto, Carbonella.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis limitato all'acquisto dì unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 2.000 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis. Un'altra quota delle predette maggiori entrate, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2005 e pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis./IX/29. 13. Iannuccilli.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
7-ter. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
5310-bis./IX/29. 14. Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e del trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
7-ter. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.
5310-bis./IX/29. 15. Rosato, Pasetto, Carbonella.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
7-ter. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.000;
2006: - 12.000;
2007: - 12.000.
5310-bis./IX/29. 16. Di Gioia, Duca, Pasetto, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare la sostituzione delle navi traghetto di piccole dimensioni adibite ai collegamenti di linea tra il continente e le isole del territorio italiano, nonché tra le isole stesse, e non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente marino e delle attività ad asso collegate, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 9 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi traghetto, abilitate al trasporto di passeggeri e di autoveicoli, di stazza lorda pari o inferiore a 1.500 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre venticinque anni e il cui impiego in servizi di linea tra il continente e le isole e tra le isole del territorio italiano risale ad almeno cinque anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali, aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono state iscritte, nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo è pari a:
a) 3.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, inferiore a 500 unità;
b) 4.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di trasporto, calcolato per passeggeri, superiore a 500 unità.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 9.000;
2006: - 9.000;
2007: - 9.000.
5310-bis./IX/29. 18. Iannuccilli.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare la sostituzione delle navi traghetto di piccole dimensioni adibite ai collegamenti di linea tra il continente e le isole del territorio italiano, nonché tra le isole stesse, e non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente marino e delle attività ad asso collegate, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 9 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi traghetto, abilitate al trasporto di passeggeri e di autoveicoli, di stazza lorda pari o inferiore a 1.500 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre venticinque anni e il cui impiego in servizi di linea tra il continente e le isole e tra le isole del territorio italiano risale ad almeno cinque anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali, aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono state iscritte, nei cinque anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorità nazionali e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo è pari a:
a) 3.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, inferiore a 500 unità;
b) 4.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione, per le navi aventi capacità di trasporto, calcolato per passeggeri, superiore a 500 unità.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis. Un'altra quota delle predette maggiori entrate, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2005 e pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis./IX/29. 20. Iannuccilli.
Sopprimere il comma 9.
5310-bis./IX/29. 21. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 9, sostituire le parole da: è riassegnata fino alla fine del comma, con le seguenti: è utilizzata per il finanziamento di progetti per l'educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie. Con successivo regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dispone le modalità organizzative dei predetti corsi.
5310-bis./IX/29. 22. Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 9, sostituire le parole da: è riassegnata fino alla fine del comma, con le seguenti: è utilizzata per il finanziamento della campagna informativa sulla sicurezza stradale di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni.
5310-bis./IX/29. 23. Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 9, sostituire le parole da: è riassegnata, fino alla fine del comma, con le seguenti: utilizzata per il finanziamento dell'onere relativo all'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza stradale di cui alla legge n. 144 del 17 maggio 1999.
5310-bis./IX/29. 24. Pasetto, Realacci, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi dl tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1o gennaio 2004 - 31 dicembre 2006.
2. I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e del trasporti, Sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, alla concessione dei contributi di cui al comma i si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
4. Per le finalità dl cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.
Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche dello 0,40 per cento per il 2005 dello 0,40 per cento per 2006, dello 0,40 per cento per il 2007, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
5310-bis./IX/29. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Dotazione di navi cisterna specializzate per interventi di emergenza).
1. Lo Stato italiano, in conformità alle conclusioni del ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472a sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002, alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio (COM (2002) 681 del 3 dicembre 2002), nonché alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002, assicura la presenza nelle acque territoriali di navi cisterna specializzate atipiche, destinate al recupero di grandi quantità dl idrocarburi sversati in mare in qualunque condizione meteorologica.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determina le caratteristiche e le specifiche tecniche delle navi di cui al comma 1. Entro i successivi due mesi lo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, promuove una procedura concorsuale a livello europeo per l'affidamento del servizio di cui al comma 1. Il servizio è disciplinato da una convenzione stipulata dai Ministero delle infrastrutture e del trasporti e firmata, senza alcuna possibilità di riserva, dalla società aggiudicataria.
3. La convenzione stipulata ai sensi del comma 2 prevede:
a) la durata dell'affidamento del servizio fino a un periodo massimo di venti anni;
b) la tipologia del servizio;
c) la tabella d'armamento, per la composizione degli equipaggi, da definire con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) le modalità di pagamento del corrispettivo di esercizio;
e) ogni altra determinazione che si ritenga dl dover prescrivere alfine di garantire un rapido ed efficace intervento di rimozione dei prodotti sversati in mare e per la salvaguardia dell'ambiente;
f) altri eventuali usi delle navi specializzate per il miglioramento dell'ambiente e per il contenimento dei costi di esercizio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 20.000.
5310-bis./IX/29. 02. Rosato, Pasetto, Carbonella.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Interventi perla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma)
1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di curo a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, Tabella C rubrica Ministero dell'economia e delle finanze alla voce decreto legislativo n, 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo articolo 70, comma 2, Agenzia delle entrate apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500;
2006: - 4.000;
2007: - 5.000.
5310-bis./IX/29. 03. Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Milana, Mosella.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Interventi straordinari per il trasporto intermodale delle merci).
1. Per il finanziamento di interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci è autorizzata, a seguito della stipula di un contratto dl programma tra il Ministero dell'Economia e le Ferrovie dello Stato S.p.A. l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 finalizzata al finanziamento di investimenti volti:
a) ad incrementare il numero di carri ferroviari dl tipo speciale, ultrabassi per carico TIR;
b) a potenziare i collegamenti ferroviari a servizio della rete portuale e aeroportuale nazionale.
Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, Tabella C rubrica Ministero dell'economia e delle finanze alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo - articolo 70, comma 2 - Agenzia del territorio apportare le seguenti modifiche:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
5310-bis./IX/29. 04. Rosato, Pasetto.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Sostegno ai Centri di Mobilita).
1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, il Ministero delle infrastrutture e trasporti d'intesa con il Ministero della salute, fissa le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, all'organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla guida delle persone con disabilità, nonché, i criteri e le modalità per l'accertamento periodico della qualità del servizio».
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis.
(Ripristino dell'imposte di successione sui grandi patrimoni)
1. L'articolo 13 e 11 comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
5310-bis./IX/29. 05. Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Sgravi contributivi per il settore del cabotaggio).
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 2004 sono elevati dal 25 per cento all'80 per cento e sono estesi, in tale misura, a partire dall'anno 2006».
Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche dell'1 per cento per il 2005, dell'1 per cento per il 2005, dell'1 per cento per il 2007, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
5310-bis./IX/29. 06. Rosato, Pasetto, Carbonella.
ART. 34.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane).
1. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000.
5310-bis/IX/34. 01.Rosato, Pasetto, Carbonella.
ART. 35.
Sopprimere il comma 19.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/IX/35. 1.Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 19, dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: in concessione.
Conseguentemente alla fine del periodo aggiungere il seguente: La gestione delle infrastrutture di cui al presente comma, per l'intera durata della concessione, deve essere svolta con continuità, regolarità, efficienza nel rispetto della non discriminazione dell'utenza e assicurando la rispondenza dell'infrastruttura alle vigenti norme in materia di sicurezza.
5310-bis/IX/35. 2.Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 19, sopprimere le seguenti parole: , suscettibili di assoggettamento a tariffa.
5310-bis/IX/35. 3.Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 19, dopo la parola: tariffa inserire le seguenti: pagata dall'erario alla società acquirente in funzione del traffico effettivo e in nessun caso gravante sugli automobilisti.
5310-bis/IX/35. 4.Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:
Art. 35-bis.
(Interventi per la mobilità nell'area metropolitana romana).
1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria, del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali, a favore della Provincia di Roma, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.
2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad interventi:
a) di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;
b) di sviluppo delle infrastrutture viarie;
c) di realizzazione di adeguamento di nodi di scambio ferro/gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.
3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla Regione Lazio pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2005, di un apposito «Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana», di seguito denominato «Progetto». Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:
a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici del comuni dell'area metropolitana romana; dalla Provincia di Roma e della Regione Lazio;
b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;
c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature.
Conseguentemente alla Tabella C rubrica Ministero dell'economia e delle finanze alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo - articolo 70, comma 2, Agenzia delle entrate apportare le seguenti variazioni:
2005: - 20.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.
5310-bis/IX/35. 01:Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Milana, Ronchi, Mosella.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali).
1. Per la messa in sicurezza delle strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata delle regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall'ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all'individuazione degli interventi da realizzare.
Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.
5310-bis/IX/35. 02.Rosato, Pasetto.
ART. 36.
Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
16-bis. Al fine di elevare il livello della sicurezza nei trasporti ferroviari, per il triennio 2005-2007, il costo del biglietto di viaggio, per tratte superiori ai 150 km., è incrementato di 1 euro. Una apposita Commissione interministeriale, nominata dalla Presidenza del Consiglio, stabilirà gli standard tecnologici e di sicurezza a cui Ferrovie S.p.A. dovrà attenersi.
5310-bis/IX/36. 1.Ascierto, Pezzella.
Dopo l'articolo 36, è aggiunto il seguente:
Art. 36-bis.
(Fondi missioni internazionali e sicurezza dei trasporti marittimi).
1. È istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato di 13 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006, 2007, destinato all'incremento delle attività concernenti la security nel campo dei trasporti marittimi svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche dell'1 per cento per il 2005, dell'1 per cento per il 2006, dell'1 per cento per il 2007, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
5310-bis/IX/36. 01.Rosato, Pasetto, Carbonella.
ART. 37.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti legge 1o agosto 2002, n. 166, articolo 35, comma 3: contributo per CETENA (4.2.3.1 Imprese metalmeccaniche e armatoriali):
2005: + 1.000.
*5310-bis/IX/Tab. B.1.Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti legge 1o agosto 2002, n. 166, articolo 35, comma 3: contributo per CETENA (4.2.3.1 Imprese metalmeccaniche e armatoriali):
2005: + 1.000.
*
5310-bis/IX/Tab. B.2.Sanza, Iannuccilli.
ART. 29.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
7-decies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.
7-undecies. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata alla acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7-bisdecies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro affluenti dal Fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28-bis della legge n. 84 del 1994.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005 e pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 è riassegnata allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-terdecies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
5310-bis/IX/29. 3. (seconda versione). Duca, Pasetto, Di Gioia, Raffaldini, Rosato, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 2.000 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-decies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
5310-bis/IX/29. 5. (seconda versione). Sanza, Iannuccilli.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 7 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 2.000 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.000;
2006: - 12.000;
2007: - 12.000.
5310-bis/IX/29. 6. (seconda versione). Sanza, Iannuccilli.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma).
1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500;
2006: - 4.000;
2007: - 5.000.
5310-bis/IX/29. 03. (seconda versione). Pasetto, Carbonella, Rosato, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Milana, Ronchi, Mosella.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
EMENDAMENTI
ART. 27.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrano di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo decreto il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo.
5310-bis/IX/27. 1.Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrano di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo decreto il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo.
5310-bis/IX/27. 2.Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2005 possono accedere al contributo di cui al presente comma le persone fisiche che dimostrano di aver avuto nell'anno 2003 un reddito imponibile non superiore a 15.000 euro e di essere in regola con il canone di abbonamento radiotelevisivo. Con successivo decreto il Ministro delle comunicazioni dispone le modalità di concessione del contributo. Le eventuali risorse derivanti dalle minori spese sostenute a seguito dell'applicazione dei requisiti di cui al precedente periodo sono destinate alla progressiva esenzione, per le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro nelle cui strutture sono installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte dei soci o dei beneficiari delle attività delle stesse, dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni.
5310-bis/IX/27. 3.Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Mercoledì 20 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. – Intervengono il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Ugo Martinat e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio - Relazione favorevole con condizioni sulla Tabella n. 10 e relazione favorevole sulla Tabella n. 11).
La Commissione riprende l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri, 19 ottobre 2004.
Paolo ROMANI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stato avviato un primo esame di carattere generale sugli emendamenti presentati, per le parti di competenza, al disegno di legge finanziaria per il 2005. Ricorda inoltre che, al termine della seduta di ieri, il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati ulteriori approfondimenti prima di procedere all'espressione dei pareri.
Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Sanza 5310-bis/IX/28.03 e gli emendamenti Sanza 5310-bis/IX/29.5 (seconda versione) e Sanza 5310-bis/IX/29.6 (seconda versione) sono stati sottoscritti anche dal deputato Giuseppe Gianni. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Giuseppe Gianni, Sanza 5310-bis/IX/28.04 è stato ritirato dai presentatori.
Avverte, infine, che il relatore ha predisposto due proposte di relazione sui provvedimenti in esame, per le parti di competenza (vedi allegati 1 e 2).
Angelo SANZA (FI), relatore, per quanto riguarda gli emendamenti presentati e riferiti alle parti di competenza del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella 10 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), intende evidenziare preliminarmente come la maggior parte di essi verta su alcune tematiche su cui la Commissione sta lavorando da tempo ed a cui ha da sempre annesso un importanza prioritaria.
Ricorda quindi che si tratta in particolare: degli emendamenti volti a prevedere contributi per consentire l'ammodernamento del naviglio, sia per quanto riguarda la sostituzione delle navi cisterna a scafo singolo sia per quanto concerne l'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone effettuato per via marittima, fluviale e lacuale e per l'acquisto di nuovi traghetti; degli emendamenti volti ad individuare un quadro finanziario per il settore del trasporto pubblico locale, soprattutto in considerazione del ruolo strategico che lo stesso assume dal punto di vista dell'economia del paese e della qualità dei servizi offerti ai cittadini; degli emendamenti finalizzati a prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti nonché per la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale.
Rileva pertanto che essi investono temi prioritari che sono stati altresì richiamati, insieme ad altre questioni - quali la necessità di assicurare la formazione del personale navigante e la previsione di idonee forme di indennità per i periodi di mancato avviamento, oltre a specifici incentivi per la ricerca navale - anche nell'ambito della relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio come specifiche condizioni.
Fa quindi presente che l'auspicio è che in questa sede, ovvero nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, sia possibile procedere all'approvazione degli emendamenti che tengono conto di tali esigenze, unitariamente sentite da parte della Commissione.
Prima di esprimere i pareri sugli emendamenti presentati, ritira il proprio articolo aggiuntivo 5310-bis/IX/28.02 (Seconda versione), essendo analogo al suo articolo aggiuntivo 5310-bis/IX/28.03 (Seconda versione) salvo che per le modalità di copertura finanziaria.
Raccomanda quindi l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 5310-bis/IX/28.03 (Seconda versione) che prevede lo stanziamento di risorse nell'ambito di un programma di investimenti per la riqualificazione delle infrastrutture portuali, con contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Rosato 5310-bis/IX/28.01, che invita pertanto al ritiro.
Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giuseppe Gianni 5310-bis/IX/28.05 che affronta il tema delle risorse per il trasporto pubblico locale, tema particolarmente sentito dalla Commissione che sta compiendo da tempo riflessioni ed approfondimenti.
Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti Duca 5310-bis/IX/29.3 (Seconda versione), e raccomanda l'approvazione dei propri analoghi emendamenti 5310-bis/IX/29.5 (Seconda versione) e 5310-bis/IX/29.6 (Seconda versione), che affrontano tutti il tema degli incentivi al naviglio, così assorbendo nella sostanza gli emendamenti di contenuto analogo Duca 5310-bis/IX/29.7; Duca 5310-bis/IX/29.8; Duca 5310-bis/IX/29.9; Duca 5310-bis/IX/29.10; Rosato 5310-bis/IX/29.11; Rosato 5310-bis/IX/29.12; Iannuccilli 5310-bis/IX/29.13 e Iannuccilli 5310-bis/IX/29.18 e Iannuccilli 5310-bis/IX/29.20, per i quali esprime quindi un invito al ritiro.
Invita quindi i presentatori a ritirare i restanti emendamenti presentati, altrimenti il parere è contrario, trattandosi - per gli emendamenti Pasetto 5310-bis/IX/28.07, Pasetto 5310-bis/IX/28.08; Pasetto 5310-bis/IX/28.09; Pasetto 5310-bis/IX/28.010; - di questioni che, pur condivisibili nella finalità, attengono alla materia fiscale (agevolazioni dell'IVA e deduzioni e detrazioni dal computo IRPEF) per i quali vi sarebbe comunque la necessità di un'attenta quantificazione degli oneri e di una valutazione sugli effetti complessivi sulla manovra finanziaria. Rilveva quindi che in altri casi, vi è un invito al ritiro in quanto si tratta di stanziamenti eccessivamente onerosi - come per l'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/28.06 sul trasporto pubblico locale - per i quali occorrerebbero idonee coperture finanziarie. In altri casi invece si tratta di questioni di carattere eterogeneo e a volte settoriali per cui occorrono maggiori approfondimenti e valutazioni che potranno avere luogo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio: si tratta degli emendamenti Pasetto 5310-bis/IX/8.01 sul trasporto pubblico locale per Roma; Duca 5310-bis/IX/29.14 e Duca 5310-bis/IX/29.15 e Duca 5310-bis/IX/29.16 sulla formazione del personale navigante, che rientra peraltro nei precedenti; Pasetto 5310-bis/IX/29.22 e Pasetto 5310-bis/IX/29.23 e Pasetto 5310-bis/IX/29.24, che prevedono una diversa destinazione delle risorse derivanti dalla tariffazione sulle operazioni di motorizzazione; l'articolo aggiuntivo Rosato 5310-bis/IX/29.02 sugli idrocabruri sversati in mare e gli articoli aggiuntivi Pasetto 5310-bis/IX/29.03 (Seconda versione) sulla Fiera di Roma, Rosato 5310-bis/IX/29.04 sull'intermobilità, Pasetto 5310-bis/IX/29.05 sui centri di mobilità, Rosato 5310-bis/IX/29.06 sul cabotaggio e Rosato 5310-bis/IX/34.01 sulle imprese armatrici, Pasetto 5310-bis/IX/35.01 sui collegamenti tra Roma e i comuni circostanti, Rosato 5310-bis/IX/35.02 sulle strade nazionali; Ascierto 5310-bis/IX/36.1, che riguarda l'incremento del biglietto ferroviario per assicurare il miglioramento della sicurezza nei trasporti ferroviari, su cui occorrono maggiori approfondimenti e Rosato 5310-bis/IX/36.01 sulla security nel campo dei trasporti marittimi. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Pasetto 5310-bis/IX/29.12 e sugli emendamenti Pasetto 5310-bis/IX/35.1, Pasetto 5310-bis/IX/35.2, Pasetto 5310-bis/IX/35.3, Pasetto 5310-bis/IX/35.4 che sopprimono o modificano in maniera non congrua la disposizione che concerne la cartolarizzazione e la rete stradale.
Il viceministro Ugo MARTINAT, nel richiamare quanto già evidenziato nella seduta di ieri, esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati.
Precisa, peraltro, che per quanto riguarda le questioni connesse alla relativa copertura finanziaria vi è la necessità di acquisire l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze; fa inoltre presente che, in ordine alla previsione di contributi per il naviglio, vi è un impegno specifico del Ministero ad individuare idonei stanziamenti nell'ambito del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, recentemente preannunciato dal Governo.
Ettore ROSATO (MARGH-U) intervenendo preliminarmente con riferimento all'emendamento Sanza 5310-bis/IX/29.6 (seconda versione), su cui il relatore ha testé espresso una valutazione favorevole, evidenzia come in esso si faccia riferimento - al capoverso 7-nonies - alla concessione di un contributo per l'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 2 mila unità.
In proposito, ricorda come nel corso dell'esame delle proposte di legge C. 3528 e abbinate, che affrontano anche tale questione, si era convenuto unanimemente di limitare tali disposizioni alle unità navali con capacità fino a 350 unità, essendo unità navali destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico e dovendosi prevedere tale limite per consentire la compatibilità con le disposizioni comunitarie in materia. Sottolinea infatti che tale disposizione non prevede contributi per la sostituzione del naviglio obsoleto, bensì stanziamenti per l'acquisto di unità navali di piccole dimensioni destinate a servizi di trasporto pubblico. Rileva pertanto che una previsione differente farebbe correre il rischio di vanificare l'intera disposizione dovendosi altrimenti inserire nell'ambito di procedure e meccanismi differenti previsti dalla normativa comunitaria. Auspica pertanto che sia mantenuto il tetto di 350 unità previsto nell'emendamento Duca 5310-bis/IX/29.3 (seconda versione).
Angelo SANZA (FI), relatore, nel ricorda l'ampio lavoro svolto nel corso dell'esame delle proposte di legge C. 3528 e abbinate, su cui egli svolge la funzione di relatore, ritiene che il problema sia quello di riuscire a conciliare l'esiguità delle risorse attualmente disponibili con le esigenze reali del settore. Riterrebbe pertanto opportuno individuare una soluzione intermedia, tenendo conto di quanto testé rilevato dal collega Rosato, prevedendo che la disposizione si applichi alle unità navali con un massimo di 700 unità.
Eugenio DUCA (DS-U) tenuto conto di quanto emerso dal dibattito presenta quindi una terza versione del suo emendamento 5310-bis/IX/29.3 (seconda versione) (vedi allegato 1).
Antonio PEZZELLA (AN) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro formulato sull'emendamento 5310-bis/IX/36.1 di cui è cofirmatario.
Angelo SANZA (FI), relatore, ricorda, in proposito, che nella nota informalmente consegnata nella seduta di ieri alla Commissione dal viceministro Martinat, si evidenziava che sull'emendamento Ascierto 5310-bis/IX/36.1, seppur condividendosi la finalità della proposta, vi è un parere negativo. Si precisa infatti che è prevista da norme comunitarie la separazione tra le imprese ferroviarie ed il gestore dell'infrastruttura; pertanto la proposta dovrebbe semmai prevedere un incremento dei canoni corrisposti dalle imprese ferroviarie ad RFI alla quale dovrebbe comunque essere concessa libertà tariffaria mentre vige, ad oggi, il blocco delle tariffe. Per tali ragioni, e vista la necessità di ulteriori approfondimento, ribadisce l'invito al ritiro.
Paolo ROMANI, presidente, avverte che il viceministro Martinat dovrà assentarsi per prendere parte ad una seduta già prevista della VIII Commissione. Avverte comunque che sarà presente il sottosegretario Innocenzi.
Ettore ROSATO (MARGH-U) chiede chiarimenti al viceministro Martinat, prima che si allontani, sulla valutazione contraria sugli emendamenti che riguardano il comma 19 dell'articolo 35 del disegno di legge finanziaria.
Il viceministro Ugo MARTINAT fa presente che in ordine a tale disposizione si sta valutando l'opportunità di introdurre possibili modifiche al testo. Allo stato il parere è pertanto contrario sulle proposte emendative presentate.
Eugenio DUCA (DS-U) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro formulato sull'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/8.01.
Angelo SANZA (FI), relatore, ritiene che si tratti di finanziamenti specifici che riguardano il solo comune di Roma così prescindendo da una valutazione di ordine generale in merito ai finanziamenti complessivi per il settore del trasporto pubblico locale.
Andrea GIBELLI (LNFP) rileva che, a suo avviso, l'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/8.01 interviene nell'ambito delle competenze che, tanto più alla luce della riforma costituzionale approvata la scorsa settimana dalla Camera, riguardano le singole regioni.
Giorgio PANATTONI (DS-U) prende atto del fatto che si vuole sostenere che gli interventi in favore di Roma capitale rappresentano una problematica di interesse locale: ritiene quindi particolarmente dequalificante il concetto di unità nazionale di questa maggioranza.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/8.01.
Ettore ROSATO (MARGH-U), intervenendo in merito al proprio articolo aggiuntivo 5310-bis/IX/28.01 fa presente che con lo stesso intendeva recepire le indicazioni contenute nel DPEF e promuovere una riflessione sulla necessità di prevedere adeguati investimenti per la riqualificazione delle infrastrutture portuali. Tale esigenza è stata altresì evidenziata nel corso dell'audizione informale del presidente di FS spa, che si è svolta oggi in Commissione, con particolare riferimento alla necessità di sostenere investimenti per il settore per consentire un effettivo rilancio della competitività del Paese.
Pertanto, preso atto del parere espresso dal relatore e dal Governo, ritira l'articolo aggiuntivo 5310-bis/IX/28.01, riservandosi di ripresentarlo presso la V Commissione e sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sanza 5310-bis/IX/28.03, di contenuto analogo, su cui vi è un parere favorevole del relatore e del Governo. Al riguardo, sottolinea peraltro come le risorse previste da tale emendamento siano sicuramente utili ma di fatto non decisive ed alquanto inadeguate rispetto alle effettive e concrete esigenze del settore.
Giorgio PANATTONI (DS-U) intervenendo a titolo personale ritiene, rispetto all'articolo aggiuntivo Rosato 5310-bis/IX/28.01, che l'eventuale ripristino dell'imposta di successione dovrebbe essere utilizzata non per il solo finanziamento del settore portuale ma per intervenire in maniera omogenea ed incisiva su vari settori in modo da assicurare un effettivo rilancio della competitività del nostro Paese. Sottoscrive infine anch'egli l'articolo aggiuntivo Sanza 5310-bis/IX/28.03, concordando, peraltro, sulla irrisorietà delle risorse previste.
Giuseppe GIANNI (UDC) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Sanza 5310-bis/IX/28.03.
Eugenio DUCA (DS-U) sottoscrive anch'egli l'articolo aggiuntivo Sanza 5310-bis/IX/28.03, tenuto conto del parere espresso dal relatore e dal Governo.
Esprime peraltro l'auspicio che le risorse a tal fine previste nella Tabella B non vengano poi utilizzate, dopo l'approvazione della legge finanziaria, per diverse finalità. A suo avviso sarebbe infatti più opportuno provvedere direttamente al rifinanziamento della legge n. 413 del 1998.
Paolo ROMANI, presidente, fa presente che tale formulazione potrà essere riproposta dal collega Duca nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio.
La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Sanza 5310-bis/IX/28.03.
Franco RAFFALDINI (DS-U) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giuseppe Gianni 5310-bis/IX/28.05, condividendone le finalità ma evidenziando l'insufficienza delle risorse previste rispetto alle forti esigenze del settore. Prende quindi atto del fatto che nell'emendamento si precisa che le risorse previste costituiscono stanziamenti ulteriori rispetto ai trasferimenti previsti annualmente per le regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
Ettore ROSATO (MARGH-U) sottoscrive anch'egli l'articolo aggiuntivo Giuseppe Gianni 5310-bis/IX/28.05, rilevando peraltro come sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, individuare un unico ambito di intervento a cui destinare le risorse previste anziché differenziarle nelle due direzioni delle grandi reti extraurbane e di quelle urbane.
Giorgio PANATTONI (DS-U) e Eugenio DUCA (DS-U) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Giuseppe Gianni 5310-bis/IX/28.05.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Giuseppe Gianni 5310-bis/IX/28.05. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Pasetto 5310-bis/IX/28.06 e 5310-bis/IX/28.07.
Franco RAFFALDINI (DS-U), intervenendo in ordine all' articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/28.08, richiama le «volenterose» iniziative che da tempo il ministro per l'ambiente e la tutela del territorio sta promuovendo per ridurre le emissioni nelle città. Ricorda inoltre le analoghe iniziative promosse da molte regioni, tra cui la Lombardia, per promuovere l'utilizzo di forme di trasporto compatibili con l'ambiente. Auspica pertanto che vi sia un ripensamento da parte del relatore e del Governo sul parere riferito a tale articolo aggiuntivo.
Andrea GIBELLI (LNFP) esprime perplessità sulla limitazione alle sole città con più di 100 mila abitanti prevista dall'articolo aggiuntivo in discussine per l'applicazione temporanea dell'esenzione dell'IVA sugli acquisti di veicoli a trazione elettrica.
Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che, quale regola generale, il prelievo derivante dall'IVA o comunque dalle accise sui prodotti petroliferi dovrebbe essere più correttamente destinato alle finalità ambientalmente virtuose, come quella prevista dall'articolo aggiuntivo in discussione, così realizzando una effettiva «tassazione di scopo». Auspica quindi che nel futuro si possa andare in tale direzione così da realizzare una corretta finalizzazione delle entrate derivanti dai prelievi fiscali.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Pasetto 5310-bis/IX/28.08, Rosato 5310-bis/IX/28.09 e 5310-bis/IX/28.010.
La Commissione approva quindi l'emendamento Duca 5310-bis/IX/29.3 (terza versione).
Paolo ROMANI, presidente, avverte che risultano così assorbiti gli emendamenti Sanza 5310-bis/IX/29.5 (seconda versione), Sanza 5310-bis/IX/29.6 (seconda versione), Di Gioia 5310-bis/IX/29.7 e 5310-bis/IX/29.8, Pasetto 5310-bis/IX/29.9, Duca 5310-bis/IX/ 29.10, Rosato 5310-bis/IX/29.11 e 5310-bis/IX/29.12, Iannuccilli 5310-bis/IX/29.13, Duca 5310-bis/IX/29.14, Rosato 5310-bis/IX/29.15 e Di Gioia 5310-bis/IX/29.16.
Sergio IANNUCCILLI (FI) alla luce del parere espresso dal relatore e dal Governo - con particolare riferimento alle limitazioni nelle disponibilità delle risorse - e tenuto conto delle deliberazioni assunte dalla Commissione, ritira i propri emendamenti 5310-bis/IX/29.18 e 5310-bis/IX/29.20 riservandosi eventualmente di ripresentarli presso la Commissione bilancio.
Franco RAFFALDINI (DS-U) intervenendo in merito all'emendamento Pasetto 5310-bis/IX/29.22, rileva come questo sia la prima delle proposte emendative presentate per prevedere una diversa destinazione dell'incremento delle tariffe per le operazioni di motorizzazione, previsto dal comma 9 dell'articolo 29. Sottolinea infatti come il tema prioritario della sicurezza stradale non sia adeguatamente affrontato sia nell'ambito della manovra economica in esame sia, più in generale, negli interventi promossi in questi ultimi anni.
Evidenzia pertanto come con gli emendamenti in esame si voglia porre l'attenzione - prevedendo la destinazione di specifiche risorse - su tematiche di primario rilievo quali l'educazione stradale nelle scuole, la realizzazione di adeguate campagne informative sulla sicurezza stradale e la concreta attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Auspica quindi che su tali temi vi sia un ulteriore riflessione da parte del relatore e del Governo.
Giorgio PANATTONI (DS-U) esprime sorpresa per l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo sulle proposte emendative in discussione che riguardano tematiche di particolare interesse ed importanza, quale l'educazione stradale nelle scuole, che il Governo aveva affermato più volte di voler promuovere e valorizzare. Ricorda, in particolare, sul punto i numerosi interventi svolti dal ministro Moratti e non comprende pertanto quali siano gli ostacoli che si vedono rispetto all'approvazione degli emendamenti in esame.
Ettore ROSATO (MARGH-U) evidenzia come le proposte emendative in discussione sono state presentate dal suo gruppo con l'intenzione di promuovere una specifica attenzione su tali tematiche, in un settore in cui vi sono molti risultati da conseguire e poche risorse disponibili.
Peraltro, prendendo atto del fatto che gli stanziamenti previsti dal comma 9 dell'articolo 29 sono stati di fatto già destinati ad altre finalità con l'approvazione dei precedenti emendamenti da parte della Commissione, ritira gli emendamenti Pasetto 5310-bis/IX/29.22, 5310-bis/IX/29.23 e 5310-bis/IX/29.24, riservandosi di ripresentarli presso la V Commissione con una differente copertura finanziaria.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rosato 5310-bis/IX/29.02.
Ettore ROSATO (MARGH-U) intervenendo con riferimento all'articolo aggiuntivo Pasetto 5310-bis/IX/29.03 (seconda versione), ricorda come lo stesso è volto a prevedere interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma, analogamente a quando era stato previsto con la scorsa legge finanziaria in favore della Fiera di Milano. Raccomanda pertanto la sua approvazione.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Pasetto 5310-bis/IX/29.03 (seconda versione), Rosato 5310-bis/IX/29.04, Pasetto 5310-bis/IX/29.05, Rosato 5310-bis/IX/29.06 e 5310-bis/IX/34.01.
Eugenio DUCA (DS-U), intervenendo sull'emendamento Pasetto 5310-bis/IX/35.1, ricorda che nell'audizione svolta presso la V Commissione il governatore della Banca d'Italia ha invitato caldamente il Governo a espungere dal disegno di legge finanziaria l'articolo 35, comma 19. Rileva infatti che, di fatto, con l'emendamento si trasferisce nuovo debito alle generazioni future.
Auspicando che la Commissione approvi l'emendamento in esame, aggiunge di ritenere inaccettabile che le strade già pagate dallo Stato, che ne ha finanziato la costruzione attraverso la fiscalità generale, debbano dallo Stato esser pagate nuovamente attraverso una sorta di «affitto» da versare all'ANAS, con risorse comunque derivanti dal prelievo fiscale, e sempreché a pagare non siano direttamente i cittadini attraverso i pedaggi.
Giuseppe GIANNI (UDC) aggiunge la sua firma all'emendamento Pasetto 5310-bis/IX/35.1.
Ettore ROSATO (MARGH-U) sottolinea come l'emendamento in esame sia volto ad espungere dalla manovra finanziaria una norma il cui senso resta poco trasparente, nonostante le spiegazioni fornite dal Governo, oltre che ad evitare un accrescimento del debito gravante sulle future generazioni, per la cui sorte non si può non temere, come dimostra anche l'esperienza del settore sanitario.
La Commissione respinge l’emendamento Pasetto 5310-bis/IX/35.1.
Ettore ROSATO (MARGH-U) illustra gli emendamenti Pasetto 5310-bis/IX/35.2, 5310-bis/IX/35.3 e 5310-bis/IX/35.4, che non comportano spese, limitandosi ad introdurre espressamente alcune opportune specificazioni in merito al trasferimento delle strade statali, in parte tratte dalle dichiarazioni del Governo. L'emendamento 5310-bis/IX/35.4, in particolare, prevede alcuni elementari obblighi in capo al concessionario della gestione delle strade statali, anche a tutela della sicurezza stradale.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pasetto 5310-bis/IX/35.2, 5310-bis/IX/35.3 e 5310-bis/IX/35.4, e gli articoli aggiuntivi Pasetto 5310-bis/IX/35.01 e Rosato 5310-bis/IX/35.02.
Antonio PEZZELLA (AN), intervenendo sull'emendamento Ascierto 5310-bis/IX/36.1, di cui è cofirmatario, ribadisce la propria disponibilità a rivedere la misura dell'incremento tariffario sul trasporto ferroviario, riducendolo, all'occorrenza, anche a soli 10 centesimi di euro, purché sia fatto salvo lo spirito dell'emendamento, che è finalizzato al rafforzamento della sicurezza nel trasporto ferroviario.
Angelo SANZA (FI), relatore, con riferimento a tale emendamento, ribadisce quanto evidenziato in precedenza in ordine all'opportunità di maggiori approfondimenti.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ascierto 5310-bis/IX/36.1 e l'articolo aggiuntivo 5310-bis/IX/36.01.
Graziano MAZZARELLO (DS-U) ritiene incomprensibile l'invito al ritiro, formulato nella seduta di ieri dalla Presidenza, degli emendamenti recanti il finanziamento al CE.TE.NA: tali emendamenti non propongono, infatti, a suo avviso un intervento microsettoriale o localistico, quanto piuttosto un finanziamento per la sicurezza della navigazione e per la sicurezza dei nostri mari, la cui importanza per l'economia complessiva e per l'intero Paese è evidente.
Paolo ROMANI, presidente, fa presente che il suo invito al ritiro delle proposte emendative relative al CE.TE.NA. è stato formulato in coerenza con la prassi seguita con riferimento al contenuto proprio della legge finanziaria e confermata da ultimo con lo stralcio disposto dalla Presidenza della Camera di talune disposizioni ritenute microsettoriali, quale quella che recava un contributo per un altro ente di ricerca, la Fondazione Bordoni. Fa peraltro presente che la predetta disposizione forma ora oggetto di un nuovo disegno di legge (C. 5310-septies), già assegnato alla Commissione in sede referente, di modo che si potrà considerare l'ipotesi di avviarne prontamente l'esame, valutando anche l'opportunità di inserire tale ambito anche una norma che preveda contributi in favore del CE.TE.NA., avvalendosi delle risorse già previste.
Angelo SANZA (FI), relatore, concorda sull'importanza di provvedere al finanziamento della ricerca navale meritoriamente portata avanti dal CE.TE.NA., ricordando che in tal senso erano orientati anche alcuni emendamenti della maggioranza.
Formula quindi una proposta di relazione favorevole con condizioni sulle parti dei provvedimenti in titolo riferite alle materie di competenza di cui alla Tabella 10 (vedi allegato 1).
Eugenio DUCA (DS-U) prende atto cono soddisfazione che il relatore ha inserito nell'ambito della relazione sulle infrastrutture e i trasporti alcune condizioni che condivide.
Auspicherebbe, peraltro, che fosse fatta menzione anche dell'esigenza di assicurare la copertura finanziaria delle rate di ammortamento dei mutui per le opere realizzate nell'ambito del Piano per gli aeroporti nazionali, ritenendo sconcertante che il Governo partecipi con grande appariscenza alle inaugurazioni, ma trascuri poi di pagare le opere.
Ritiene altresì opportuno un richiamo alla necessità di assicurare nuovi ed adeguati stanziamenti per le finalità della legge obiettivo. È infatti inaccettabile che esistano i finanziamenti per le infrastrutture ferroviarie previste dai contratti di programma con Ferrovie dello Stato s.p.a., ma non per quelle previste dalla legge obiettivo, che almeno in parte interessano il medesimo settore. Queste ignavia del Governo nel reperire risorse per la legge obiettivo lascia allora pensare che si tratti di una legge «bugiarda e truffaldina» e lo stesso si potrebbe quindi dire per i rappresentanti del Governo che la hanno proposta. Peraltro, le risorse potrebbero ricavarsi, a suo parere, togliendole alla R.A.M. s.p.a., che, a quanto gli consta, versa denaro a società riconducibili di fatto a membri del suo consiglio di amministrazione, in violazione quindi non solo delle più elementari norme di correttezza etica, ma anche di norme di legge.
Invita quindi il relatore a riformulare la sua proposta di relazione in modo da includere tra le condizioni un richiama alle questioni cui ha fatto riferimento.
Ettore ROSATO (MARGH-U) invita a sua volta il relatore a far menzione, nella proposta di relazione sulle infrastrutture e i trasporti, alla necessità di finanziare adeguatamente gli interventi per la sicurezza stradale, quali i programmi di educazione stradale o comunque finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali, nonché alla necessità di finanziare adeguatamente gli interventi della legge obiettivo e di assicurare che anche in futuro non gravino sugli automobilisti pedaggi per il transito sulle strade statali.
Angelo SANZA (FI), relatore, riformula la sua proposta di relazione riferita alle materie della tabella 10 (vedi allegato 3), inserendovi il riferimento alla sicurezza stradale, ai pedaggi ed ai mutui per il Piano degli aeroporti nazionali.
La Commissione approva la proposta di relazione del relatore testè riformulata.
Angelo SANZA (FI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Rosato 5310-bis/IX/27.1, Pasetto 5310-bis/IX/27.2 e Rosato 5310-bis/IX/27.3, riferiti alle parti del disegno di legge finanziaria connesse alla Tabella 11 (Ministero delle comunicazioni).
Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI esprime un parere conforme a quello del relatore.
Giorgio PANATTONI (DS-U) illustra i tre emendamenti in esame, dei quali condivide la finalità, pur non essendo tra i presentatori, poiché si riserva di presentare emendamenti di contenuto analogo direttamente presso la V Commissione.
Osserva, quindi, che i contributi previsti dall'articolo 27, commi 5 e 6, del disegno di legge finanziaria per l'acquisto dei decoder per la televisione digitale e per la connessione ad internet in ADSL appaiono modesti, ed è dunque opportuno che a beneficiarne siano esclusivamente le fasce sociali meno abbienti, atteso che il beneficio per le fasce benestanti sarebbe assai limitato. A suo avviso, è indizio di aberrazione persistere - come fa il Governo - sulla linea di favorire le classi benestanti o quantomeno di non prestare attenzione ai redditi più bassi.
Chiede pertanto al relatore di rivedere il suo parere in ordine ai citati emendamenti e ne raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.
Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI chiarisce che il parere contrario del Governo è motivato dalle difficoltà tecniche cui l'approvazione degli emendamenti darebbe luogo. Ricorda infatti che attualmente l'erogazione del contributo compete al distributore finale del prodotto, e pare inopportuno gravare quest'ultimo dell'incombenza di accertare il possesso dei requisiti di legge in coloro che chiedono di beneficiare del contributo, tanto più che è già richiesto al negoziante di accertare il requisito dell'abbonamento al canone radiotelevisivo. Fa altresì presente che il costo del decoder è attualmente assai basso, aggirandosi in media intorno ai 150 euro, e anzi alcuni rivenditori li offrono ai clienti di fatto gratis, anche alla luce del fatto che ad un incremento della diffusione dei prodotti sul mercato corrisponde inevitabilmente una diminuzione dei relativi prezzi.
Ilario FLORESTA (FI) rileva come anche per la telefonia mobile è avvenuto quanto testè evidenziato dal sottosegretario Innocenzi, essendo corrisposta una forte diminuzione dei prezzi alla imponente diffusione dei prodotti sul mercato.
Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che, se davvero esistono distributori che regalano i decoder, l'unica spiegazione possibile è che essi godano di entrate idonee a compensare i mancati ricavi, atteso che è evidente a tutti che in regime di mercato nessun produttore regala la sua merce.
Esprime pertanto il dubbio che tali entrate abbiano origine poco chiara, nel senso che forse qualcuno sta finanziando la diffusione del digitale terrestre in Italia o, meglio, vista la «legge Gasparri», sta finanziando la conservazione dell'attuale duopolio imperante nel sistema radiotelevisivo.
Ettore ROSATO (MARGH-U) ribadisce il suo scetticismo in ordine alle scelte politiche del Governo. Come ha già detto nelle precedenti sedute, la diffusione del digitale terrestre non costituisce, a suo avviso, la principale priorità del Paese, pur essendo certo molto importante. Non intende, almeno in questa sede, contestare le scelte di fondo del Governo, ritiene però opportuno almeno limitare il contributo statale alle sole fasce di reddito più deboli, tanto più che le risorse complessivamente stanziate sono esigue e che le ragioni di ordine tecnico addotte dal sottosegretario Innocenzi non appaiono convincenti.
Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI sottolinea come la scelta del Governo di incentivare la diffusione del digitale terrestre e della tecnologia ADSL discende dalla convinzione che la crescita intellettuale del Paese e la sua alfabetizzazione, con riferimento ai nuovi linguaggi e alle nuove tecniche della società dell'informazione, sia una priorità assoluta.
La Commissione, con distinte votazione, respinge gli emendamenti Rosato 5310-bis/IX/27.1, Pasetto 5310-bis/IX/27.2 e Rosato 5310-bis/IX/27.3.
Angelo SANZA (FI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sulle parti riferite alle materie di cui alla Tabella 11 (vedi allegato 2).
La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.
Paolo ROMANI, presidente, avverte che le relazioni e gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla V Commissione.
La seduta termina alle 15.45.
ALLEGATO 1
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005 (C. 531) e connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis).
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
richiamato il parere espresso dalla IX Commissione sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008;
ribadito come, nell'attuale contesto economico, un ruolo decisivo per il rafforzamento della domanda interna e per l'innalzamento del livello di competitività del paese nel contesto europeo ed internazionale potrà essere svolto proseguendo nella direzione di un deciso rilancio degli investimenti destinati alla realizzazione di infrastrutture nel settore trasportistico e logistico;
evidenziata quindi la necessità di promuovere con particolare vigore specifici ed efficaci interventi volti ad assicurare sempre maggiori livelli di sicurezza nel settore dei trasporti, sia dal punto di vista della safety sia della security, in linea con le più recenti decisioni comunitarie ed internazionali;
delibera di:
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
a) appare necessario porre una specifica attenzione, nell'ambito della manovra economico-finanziaria, agli interventi volti ad assicurare livelli sempre maggiori per la sicurezza e l'efficienza dei sistema dei trasporti, con particolare riferimento ai trasporti ferroviari ed aerei, anche attraverso l'adozione di specifici interventi infrastrutturali e la previsione di idonei finanziamenti;
b) si segnala l'esigenza di prevedere, in particolare, adeguate forme di finanziamento per gli interventi volti ad assicurare un sempre maggiore livello di sicurezza ed ammodernamento del naviglio, anche alla luce dei più recenti interventi normativi adottati in ambito comunitario, nonché per assicurare la formazione del personale navigante e la previsione, per i lavoratori portuali, di idonee forme di indennità di mobilità ed in materia di cassa integrazione guadagni, oltre a specifici incentivi per la ricerca navale;
c) appare necessario promuovere con particolare incisività, attraverso la previsione di adeguati stanziamenti, la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti nonché la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale.
d) si evidenzia la necessità di procedere all'individuazione di un complessivo quadro finanziario - oltre che regolamentare - per il settore del trasporto pubblico locale, alla luce del ruolo strategico che lo stesso assume dal punto di vista dell'economia del paese e della qualità dei servizi offerti ai cittadini.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
richiamato il parere espresso dalla IX Commissione sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008;
ribadito come, nell'attuale contesto economico, un ruolo decisivo per il rafforzamento della domanda interna e per l'innalzamento del livello di competitività del paese nel contesto europeo ed internazionale potrà essere svolto proseguendo nella direzione di un deciso rilancio degli investimenti destinati alla realizzazione di infrastrutture nel settore trasportistico e logistico;
evidenziata quindi la necessità di promuovere con particolare vigore specifici ed efficaci interventi volti ad assicurare sempre maggiori livelli di sicurezza nel settore dei trasporti, sia dal punto di vista della safety sia della security, in linea con le più recenti decisioni comunitarie ed internazionali;
delibera di:
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni:
a) appare necessario porre una specifica attenzione, nell'ambito della manovra economico-finanziaria, agli interventi volti ad assicurare livelli sempre maggiori per la sicurezza e l'efficienza dei sistema dei trasporti, con particolare riferimento ai trasporti ferroviari ed aerei, anche attraverso l'adozione di specifici interventi infrastrutturali e la previsione di idonei finanziamenti;
b) si segnala l'esigenza di prevedere, in particolare, adeguate forme di finanziamento per gli interventi volti ad assicurare un sempre maggiore livello di sicurezza ed ammodernamento del naviglio, anche alla luce dei più recenti interventi normativi adottati in ambito comunitario, nonché per assicurare la formazione del personale navigante e la previsione, per i lavoratori portuali, di idonee forme di indennità di mobilità ed in materia di cassa integrazione guadagni, oltre a specifici incentivi per la ricerca navale;
c) appare necessario promuovere con particolare incisività, attraverso la previsione di adeguati stanziamenti, la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti nonché la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale;
d) si evidenzia la necessità di procedere all'individuazione di un complessivo quadro finanziario - oltre che regolamentare - per il settore del trasporto pubblico locale, alla luce del ruolo strategico che lo stesso assume dal punto di vista dell'economia del paese e della qualità dei servizi offerti ai cittadini;
e) si segnala la necessità di porre una specifica attenzione, individuando le necessarie risorse finanziarie, agli interventi da assumere per assicurare livelli sempre maggiori della sicurezza stradale nel nostro paese;
f) con riferimento alla disposizione dell'articolo 35, comma 19, che autorizza il Ministro dell'economia, di concerto con quello delle infrastrutture, al trasferimento di tratte della rete stradale nazionale a società controllate dallo Stato, appare necessario assicurare che gli interventi previsti non diano luogo all'introduzione di forme di pedaggiamento a carico degli utenti;
g) appare necessario provvedere affinché siano assicurati i necessari stanziamenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui già accesi per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di potenziamento degli aeroporti nazionali.
ARTICOLI AGGIUNTIVI ED EMENDAMENTI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE
ART. 28.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Programma di investimenti per la riqualificazione delle infrastrutture portuali).
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, nonché per la realizzazione di interventi di collegamento delle infrastrutture portuali con la rete stradale e ferroviaria nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di investimenti sulla base delle segnalazioni delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di programma degli interventi finanziabili e di ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
2. Per finanziare gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare analoghe operazioni finanziarie cui lo Stato concorre con un contributo di 7 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 7.000;
2006: - 7.000;
2007: - 7.000.
La IX Commissione.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale).
1. Al fine di provvedere al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità, attraverso la realizzazione di una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane, di migliorare il livello di efficacia degli investimenti nel settore del trasporto e di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 166 del 2002 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre analoghe operazioni finanziarie per provvedere alla realizzazione di autostazioni, alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre dieci anni, nonché all'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Lo Stato concorre con un contributo di 5 milioni di euro, quali limiti di impegno quindicennali, a decorrere dall'anno 2005, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a decorrere dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 7 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Le regioni stabiliscono i criteri di utilizzo dei contributi loro assegnati, ai sensi dei commi 1 e 2, utilizzando una quota per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale e una quota per infrastrutture bus-terminal come previsto dall'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 12.000;
2006: - 12.000;
2007: - 12.000.
La IX Commissione.
ART. 29.
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
7-bis. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, nonché di tutelare l'ambiente marino e le attività ad esso collegate è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.
7-ter. Il contributo di cui al comma 7-bis è concesso alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, che sono iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle autorità nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
7-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 7-bis, il contributo di cui al comma 1 è pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi superiori a 10.000 tonnellate di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000 tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese tra 600 e 10.000 tonnellate.
7-quinquies. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 7-quater non può tuttavia essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa internazionale e comunitaria. Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni ed alla decisione della Commissione delle Comunità europee 2002/868/CE del 17 luglio 2002.
7-sexies. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal certificato della locale autorità marittima nazionale, se la demolizione è avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi, attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7-septies. Per le imprese armatoriali che abbiano ottenuto il contributo si applicano, in relazione alle navi di età superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51.
7-octies. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui, quale limite di impegno quindicennale, ai fini della concessione di un contributo in favore delle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale, da effettuarsi secondo modalità determinate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7-nonies. Il contributo di cui al comma 7-octies è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 700 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.
7-decies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di favorire la formazione continua del personale navigante è autorizzato a finanziare i corsi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, effettuati fino al 31 dicembre 2006, entro la spesa massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è abrogato.
7-undecies. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie Portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, purché le stesse non effettuino assunzioni a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'articolo 17, commi 2 e 5 della legge n. 84 del 1994 purché le stesse non effettuino, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto articolo 21, comma 1, lettera b), è concessa, nel limite annuo di 3 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. Per le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), tale beneficio è concesso fino alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 17. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, per ogni anno solare di riferimento, il conseguente provvedimento di autorizzazione alla corresponsione della predetta indennità, sulla base degli specifici accordi annuali stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove le parti interessate individueranno le sofferenze occupazionali e le conseguenti soluzioni. L'erogazione della predetta indennità, da parte dell'I.N.P.S., è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero dei giorni di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7-bisdecies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministeri competenti, effettuano, congiuntamente alle parti sociali interessate, una verifica sull'applicazione relativa all'applicazione della norma, ai soggetti aventi diritto ed alle compatibilità finanziarie. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è integrato annualmente, fino a concorrenza, dell'ammontare di 3 milioni di euro e ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Una quota delle predette maggiori entrate, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7-bis a 7-bisdecies. La restante parte delle predette maggiori entrate è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri connessi al funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.
La IX Commissione
ALLEGATO 2
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno 2005 (C. 5311).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
rilevata l'opportunità di proseguire lungo la direzione finora intrapresa, provvedendo con urgenza e determinazione, anche alla luce del nuovo quadro normativo definito con la legge n. 112 del 2004, a realizzare un incisivo programma di intervento per lo sviluppo dei settori innovativi - quali la larga banda ed il digitale terrestre - unitamente alla definizione di un efficace sistema infrastrutturale,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Giovedì 7 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il viceministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Possa.
La seduta comincia alle 15.10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(C. 5310 Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Bruno TABACCI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 5310-bis, legge finanziaria 2005, ed il disegno di legge C. 5311, recante il Bilancio dello stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive e, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ricorda che la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale - vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti - ai valori programmatici. La manovra di finanza pubblica per il 2005 comporta un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro.
Come è noto, la manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2007 viene effettuata attraverso i seguenti strumenti normativi: il disegno di legge finanziaria 2005; il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007». Secondo quanto indicato nella Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008, il Governo dovrebbe, inoltre, adottare «un apposito provvedimento che affianca la legge finanziaria», nel quale saranno contenute «le misure per la competitività, lo sviluppo e per il potere d'acquisto». La Nota aggiunge che tale provvedimento che affianca la legge finanziaria «riporterà, tra l'altro, i dettagli della riforma fiscale».
Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, gli interventi inseriti nell'articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare nel complesso, sulla base delle stime della relazione tecnica, un miglioramento dell'indebitamento netto di 15.432 milioni di euro, risultante da un aumento delle entrate per 5.743 milioni di euro e da una riduzione delle spese per 9.689 milioni di euro. Oltre a tali interventi è prevista, per il 2005, la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro.
L'effetto correttivo complessivo delle misure contenute nella finanziaria e delle dismissioni immobiliari ammonta, pertanto, a 22,4 miliardi di euro. Tra l'importo complessivo della manovra, necessario per correggere gli andamenti tendenziali in modo da conseguire nel 2005 un indebitamento netto del 2,7 per cento del PIL, e gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e del previsto programma di dismissioni immobiliari sussiste pertanto una differenza di 1,6 miliardi di euro. L'ulteriori miglioramento dei conti presumibilmente dovrebbe ricondursi ad un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel tendenziale.
Per quanto concerne i profili del disegno di legge finanziaria per il 2005 di interesse della X Commissione, si segnala, preliminarmente, come l'articolo 4 abbia previsto, per l'anno 2005, che il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, ossia il rispetto del limite di incremento del 2 per cento delle spese delle pubbliche amministrazioni, sia garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti da effettuare a valere sulle disponibilità dei conti correnti di tesoreria relativi, tra gli altri, al Fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica (FIT), per un ammontare pari a 2750 milioni di euro. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria si chiarisce che, nell'ambito del tetto complessivo ai pagamenti, pari a 7.900 milioni di euro, 1.000 milioni di euro si riferiscono al Ministero delle attività produttive, mentre 1750 milioni di euro concernono gli interventi relativi alla legge n. 488/92 e gli strumenti della programmazione negoziata. La medesima relazione tecnica specifica, inoltre, che i predetti tetti di spesa potranno essere rideterminati in relazione all'effettivo andamento dei pagamenti, nel rispetto del limite di spesa complessivo.
Si segnala, altresì, come il limite del 2 per cento all'incremento delle spese, introdotto dall'articolo 2, si applichi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, tra le quali rientra anche l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas; in proposito, va peraltro osservato che essa non risulta, in base alle risultanze contabili della legislazione vigente, finanziata con contributi a carico del Bilancio dello Stato.
Per quanto concerne le specifiche disposizioni del disegno di legge finanziaria di preminente interesse per il settore delle attività produttive, si segnala: l'articolo 27, comma 1, con il quale si attua la prosecuzione anche nel 2005 del Programma «PC ai giovani», già avviato nel 2003, e reiterato nel 2004, per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nell'anno di riferimento; l'articolo 27, comma 4, che prevede un incremento della dotazione della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni mediante l'uso di tecnologie digitali; l'articolo 29, commi 4 e 5, che intendono ricondurre sotto un unico fondo la gestione dei due fondi istituiti dall'articolo 4, commi 61 e 76, della legge n. 350/03 al fine, rispettivamente, di realizzare una campagna promozionale a sostegno del «made in Italy» e di assicurare l'assistenza legale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, prevedendo altresì una destinazione delle risorse alle attività di formazione in materia di internazionalizzazione; l'articolo 29 comma 7, che dispone l'erogazione in favore dell'IPI di un finanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005 per assicurare l'efficace svolgimento delle attività di competenza dell'Istituto.
Il disegno di legge finanziaria per il 2005 prevede altresì alcuni accantonamenti nei fondi speciali, nei quali sono iscritti gli stanziamenti destinati alla copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio.
Per quanto riguarda la tabella A, non è previsto alcun accantonamento nella rubrica «Ministero delle attività produttive».
In tabella B, sempre alla medesima rubrica, si prevede invece un accantonamento di 15,5 milioni euro per il solo 2005. Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria per il 2004 si indica come destinazione degli accantonamenti l'internazionalizzazione delle imprese e il riordino degli enti operanti nel settore.
Nella tabella C del disegno di legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. Si ricorda che le dotazioni delle voci inserite nella tabella C sono state rideterminate in coerenza con il limite del 2 per cento all'incremento degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005, stabilito dall'articolo 3 del disegno di legge finanziaria per il 2005. Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, la tabella C prevede per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, i seguenti stanziamenti:
a favore dell'ENIT (legge 292/90 «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo») rispettivamente 24,7 milioni di euro per ciascun anno (UPB 3.1.2.2.);
a favore dell'ENEA (legge 282/ 91, legge 61/94 e legge 95/95: «Riforma dell'ENEA») 201,4 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati (UPB 4.2.3.4);
a favore di enti e organismi vari finanziati dallo Stato (legge 549/95 ) 32,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2005 - 2007, sul capitolo n. 2280 (UPB 3.1.2.4);
a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) 1.11,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni indicati, destinati al funzionamento dell'Istituto, cui vanno aggiunti rispettivamente 73 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, destinati a finanziare l'attività promozionale dell'Istituto (UPB 5.1.2.2.).
Per quanto riguarda invece il cap. 2275 - UPB 3.1.2.3 - relativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 10, legge 287/90 «Norme per la tutela della concorrenza»), lo stanziamento previsto in tabella C ammonta a 24,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005- 2007.
Con la tabella F sono disposte rimodulazioni degli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali mediante trasferimento parziale o totale degli stanziamenti annuali ad altri esercizi; sono inoltre recepiti i rifinanziamenti e definanziamenti disposti rispettivamente dalle tabelle D ed E. Per quanto attiene agli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relativi al punto 2, «Interventi a favore delle imprese industriali», tutti destinati all'UPB 3.2.3.8 (Fondo investimenti- incentivi alle imprese), le voci di maggior rilievo risultano così determinate:
articolo 4 della legge 266/97 (programmi del settore aeronautico): sono iscritti nel capitolo 7420 50 milioni di euro per il 2005 (si tratta di un prima annualità di un limite d'impegno quindicinale) e 100 milioni di euro annui per il 2006 e il 2007; i 50 milioni di euro o destinati al 2006 costituiscono la prima annualità di un limite di impegno quindicennale.
articolo 52 della legge 448/1998 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese): la rimodulazione determina uno slittamento dal 2005 al 2006 di 50 milioni di euro, pertanto la somma da iscrivere nel capitolo risulta di 100 milioni di euro annui per il 2005 e il 2006;
articolo 144 della Legge finanziaria per il 2001 (sviluppo dell'industria a tecnologia avanzata). Nel cap. 7421 sono iscritti 30 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007.
Riguardo agli stanziamenti relativi al punto 4, «Interventi nelle aree sottoutilizzate», da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, destinati al Fondo unico per le imprese si segnala:
la legge 488/92 (interventi agevolativi alle attività produttive): parte dello stanziamento per il 2005 (50 milioni di euro) slitta al 2006. Pertanto gli stanziamenti risultano pari a 700 milioni di euro per il 2005 e 50 milioni di euro per il 2006;
la legge 208/1998, articolo 1, comma 1 (Prosecuzione interventi aree depresse): la rimodulazione effettuata dalla tabella F determina uno slittamento di 1.400 dei 2.375,7 milioni di euro iscritti per il 2005 nella tabella F della finanziaria 2004, al 2006. Pertanto la somma iscritta in tab. F per il 2005 risulta di 975,7 milioni di euro.
Per quanto riguarda, infine le rimodulazioni previste in tabella F, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Economia, riguardo al punto 9 - Mediocredito centrale-SIMEST - si segnalano le seguenti somme da iscrivere in bilancio:
102 milioni di euro per il Fondo rotativo imprese finanziamento imprese esportatrici (articolo 2 del DL 251/81);
38,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 articolo (12, co. 1 della Legge 266/97, cd. legge Sabatini);
25,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 e 180,7 milioni di euro per il 2008 e successivi per Finanziamenti all'esportazione a pagamento differito (articolo 12, comma 2 della Legge 266/97, cd. legge Sabatini).
Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno 2005 reca, nelle previsioni iniziali di bilancio, spese finali per un totale di 4.694,9 milioni di euro ed è pari all'1 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato (che ammontano complessivamente a 461.446 milioni di euro). Rispetto alle previsioni del disegno di legge di assestamento per il 2004, si registra un incremento della competenza di 650,2 milioni di euro, riguardante principalmente le spese in conto capitale. Infatti mentre queste ultime registrano un aumento pari a 718,3 milioni di euro (+20,1 per cento), le spese di parte corrente si riducono di 68 milioni di euro. Il bilancio del Ministero si caratterizza per una netta prevalenza delle spese in conto capitale, che ammontano a 4.280,5 milioni di euro (91,2 per cento circa del totale) a fronte dei 414,4 milioni di euro destinati alle spese correnti. La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2005 risulta pari all'8,8 per cento delle spese finali del Ministero.
Passando ad esaminare la composizione delle spese finali sotto il profilo economico, si rileva innanzitutto che le categorie che assorbono la maggior parte delle spese correnti sono costituite da «Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche» (242,8 milioni di euro) che incidono per il 58,6 per cento circa, mentre il 19 per cento circa (78,8 milioni di euro) rientra nella categoria «Redditi da lavoro dipendente».
Le spese in conto capitale rientrano per il 4,9 per cento nella categoria dei «Contributi agli investimenti» (210,3 milioni di euro) e per il 94,2 per cento circa nella categoria «Contributi agli investimenti ad imprese» che ammontano a 4.030,6 milioni di euro (85,8 per cento delle spese finali del Ministero).
Quanto alla ripartizione delle spese tra i centri di responsabilità amministrativa, i più significativi stanziamenti relativi alle spese correnti sono attribuiti al Centro «Internazionalizzazione» (206,1 milioni di euro) e al Centro «Imprese» (157,5 milioni di euro).
Riguardo alle spese in conto capitale, si osserva che gli stanziamenti più consistenti si riferiscono al centro di responsabilità «Imprese», alla cui gestione sono assegnati 4.040,6 milioni di euro. La somma è destinata quasi per intero all'Unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (4.030,6 milioni di euro) nella quale rientra il capitolo 7420 relativo al fondo unico. Seguono in ordine di consistenza gli stanziamenti assegnati al centro «Reti energetiche», che ammontano a 212 milioni di euro, quasi interamente destinati all'ENEA (201,8 milioni di euro).
La consistenza dei residui presunti al 1o gennaio 2005 risulta di 8.085,2 milioni di euro, di cui 70,5 per la parte corrente e 8.014,7 per il conto capitale. Rispetto ai residui accertati al 1o gennaio 2004, si registra un decremento pari a 1.198,2 milioni di euro (-12,9 per cento). I residui riguardano prevalentemente le spese in conto capitale destinate ad investimenti alle imprese (7.942,2 milioni di euro). La maggior formazione di residui si registra sul capitolo 7420 dell'UPB 3.2.3.8 «Fondo investimenti incentivi alle imprese». Per quanto riguarda le spese di parte corrente si segnala l'importo dei residui relativi al cap. 5102 dell'UPB 5.1.2.2. (ICE) relativo al finanziamento delle attività promozionali dell'istituto che ammontano a 39,6 milioni di euro.
L'autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previsioni di bilancio per il 2005 ammonta a 5.009,5 milioni di euro. Tale importo è determinato tenendo conto del volume della massa spendibile, ossia della somma del totale dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, che per il 2005 risulta pari a 12.780 milioni di euro. Il coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, risulta del 39,2 per cento circa.
I residui registrano una riduzione rispetto alle previsioni assestate 2004, pari a 1.198,2 milioni di euro (-12,9 per cento). La riduzione più consistente riguarda le spese in conto capitale (- 1.127,9 milioni di euro) con particolare riferimento al cap. 7420 (fondo unico) che registra una riduzione dei residui pari a 657,5 milioni di euro. Si segnala altresì l'azzeramento dei residui sul al cap. 7630 relativo al contributo all'ENEA (- 211,4 milioni di euro). L'autorizzazione di cassa registra rispetto alle previsioni assestate (4226,6 milioni di euro) un incremento di 782,9 milioni di euro, pari al 18,5 per cento circa, mentre il coefficiente di realizzazione sale dal 31,7 per cento al 36,9 per cento.
Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante spese finali per un totale di 50.797 milioni di euro, per l'anno finanziario 2005 è stato disposto tenendo conto della nuova struttura organizzativa del Ministero disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Pertanto i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata di competenze della X Commissione attività produttive, rientranti in precedenza nel Centro di responsabilità n. 25 «Programmazione, coordinamento e affari economici», sono stati soppressi e i relativi stanziamenti sono stati trasportati in nuovi capitoli istituiti nell'ambito del Centro di responsabilità n. 4 «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica».
In particolare, il Cap. 1678 (ex 5482), relativo al «Contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)», registra per l'esercizio 2005 una competenza di 20,6 milioni di euro che risulta invariata rispetto alle previsioni assestate 2004 e rispetto all'esercizio precedente. Il Cap. 7236 (ex 8922) relativo al «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» registra per il 2005 una competenza di 1641,2 milioni di euro. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI. Si ricorda che in data 15 luglio 2004 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha presentato alle Camere, per sottoporlo al parere delle competenti commissioni, uno schema di decreto per il riparto del fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca finanziati dal Ministero. Dallo schema risulta che all'Agenzia sono destinati, per il 2004, 630,5 milioni di euro. La somma iscritta sul Cap. 7254 (ex 8932) (»Fondo per le agevolazioni alla ricerca») ammonta a 238,5 milioni di euro e risulta incrementata rispetto alle previsioni del ddl di assestamento (204 milioni di euro).
Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si segnala, in particolare:
l'unità previsionale di base «Artigiancassa «(3.2.3.19): il cap 7165 (fondo per il concorso statale nel pagamento degli interesse sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane) si conserva per la sola gestione dei residui, mentre il cap. 7166 viene soppresso e lo stanziamento eliminato per cessazione dell'onere recato dalla legge finanziaria 2004;
l'unità previsionale di base «Sostegno finanziario del sistema produttivo» (3.2.3.33). Il cap. 7299, (contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno), reca uno stanziamento di 38,7 milioni di euro, mentre lo stanziamento iscritto sul cap. 7301 (integrazione al fondo rotativo presso la SIMEST per interventi di finanziamento a programmi di penetrazione commerciale in paesi extraeuropei), risulta di 102 milioni di euro, 21 in meno rispetto alle previsioni del ddl si assestamento. Per quanto riguarda il cap. 7299 lo stanziamento è destinato all'acquisto di nuove macchine utensili di cui alla legge 266/97 recante Interventi urgenti per l'economia (cd. legge Sabatini).
Si segnala, infine, la soppressione del cap. 7311 (Unità previsionale di base 3.2.3.34 «Ricerca scientifica») relativo alle somme da destinare all'ASI per la partecipazione al programma di navigazione satellitare «Galileo» come anche del cap. 7520, relativo alla collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, per cessazione dell'onere recato dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212 (Unità previsionale di base 4.2.3.13 «Accordi ed organismi internazionali»).
Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Martedì 12 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.
La seduta comincia alle 10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre scorso.
Ruggero RUGGERI, presidente, rammenta che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 15 di mercoledì 13 ottobre.
Andrea LULLI (DS-U), giudica i disegni di legge finanziaria e di bilancio di difficile comprensione, non certamente per la relazione svolta dall'onorevole D'Agrò, puntuale ed approfondita, ma per la contraddizione che si registra tra le dichiarazioni del Governo circa l'assenza di tagli alle spese e la riduzione delle imposte, da un lato, e la necessità di una manovra dell'entità di 24 miliardi di euro, dall'altro.
Le misure proposte rischiano in realtà di infliggere un grave colpo ai settori produttivi del nostro paese, senza nel contempo offrire risposte sul versante dello stato sociale, che avrebbe bisogno di un complessivo ridisegno: i giovani di oggi non godono infatti degli stessi diritti delle generazioni che li hanno preceduti, né in materia di previdenza, né, ad esempio, in materia di acquisto della prima casa. Non si possono certo imputare tutti questi problemi alle sole leggi finanziaria e di bilancio, ma ci si sarebbe perlomeno attesi che questi provvedimenti offrissero alcune risposte a questioni così urgenti, che invece continuano ad aggravarsi. Ciò anche a fronte di una crisi internazionale che desta particolare preoccupazione e che non offre - almeno in questa fase, considerando il continuo aumento del prezzo del petrolio - prospettive di ripresa. Del resto, la passività e la superficialità dimostrate dal Governo nell'affrontare i problemi del paese ha aggravato i conti pubblici, incidendo negativamente su diversi settori produttivi, con i conseguenti effetti negativi sull'occupazione e sulla coesione sociale di tanti distretti industriali. Si è inoltre assistito in questi anni ad un aumento delle spese correnti, senza alcuna iniziativa di contrasto agli sprechi e alle inefficienze; ciò si è mostrato con particolare evidenza anche nel settore pubblico dove non si è certo andati nella direzione della trasparenza e della semplificazione, con il conseguente aggravio, anche in termini di tempi e difficoltà delle procedure, per le piccole imprese.
Giudica altresì sconcertante che la legge finanziaria non rechi alcuna indicazione o prospettiva di politica industriale. Vi sono alcuni accenni alle attività di formazione ed al sostegno del made in Italy, ma si tratta di risorse limitatissime che poco potranno fare in assenza di una politica di sostegno dell'apparato produttivo nel suo complesso. Si sofferma in proposito su alcuni dati riguardanti la struttura industriale italiana. Valutando i dati disaggregati dal 1991 al 2002 si può infatti notare come le esportazioni riguardanti beni per la persona e per la casa e la meccanica leggera abbiano mantenuto un saldo attivo rilevante. Si registra inoltre, nonostante la concorrenza cinese, un aumento dei saldi attivi nel settore, diversamente da quanto avvenuto nell'ambito dell'industria pesante e agroalimentare.
Si tratta di dati che occorre avere ben presenti, perché si tratta di risorse fondamentali per l'economia del nostro Paese. Peraltro, la maggior parte delle industrie interessate da questo processo di sviluppo si situa in province sede di distretti industriali, dove sono cresciuti i redditi, l'occupazione, i saldi attivi. Si tratta di realtà che hanno grandi capacità di tenuta nell'affrontare crisi congiunturali di breve durata, ma che rischiano di non farcela se la crisi diviene strutturale e si protrae nel tempo, poiché non godono di idonee politiche di sostegno e degli opportuni ammortizzatori sociali. Perciò è necessario un intervento che non sia di carattere assistenziale, ma che sappia valorizzare quell'apparato industriale produttivo che costituisce l'ossatura del nostro paese e che ci consente di essere competitivi anche sul piano internazionale.
Eppure, il sostegno ai settori qui richiamati non sembra in alcun modo costituire una priorità per il Governo italiano. Sembra non volersi comprendere che una forte struttura di tipo distrettuale può consentire lo sviluppo anche di altri comparti. Le alte tecnologie, ad esempio, possono trovare occasione di sviluppo in tale ambito: cita in proposito l'esempio di un azienda di Prato candidata ad un importante premio statunitense per le innovazioni, per aver inventato uno speciale filato grazie alle scoperte dell'industria aerospaziale. È la dimostrazione della ricchezza che può prodursi dall'incrocio tra esperienza e conoscenze tradizionali con le innovazioni tecnologiche.
Ritiene che sia questa la strada da seguire, e su questi temi auspicherebbe un reale confronto tra forze politiche. Una maggiore occupazione e vitalità delle imprese, che debbono quotidianamente fronteggiare i fenomeni di internazionalizzazione, non può essere ottenuta se non con interventi mirati. Occorre inoltre intervenire anche in ambito comunitario, dove non viene tenuta in alcun conto l'industria manifatturiera, diversamente da quanto invece avviene in Giappone o negli Stati Uniti.
Dei problemi ai quali ha fatto riferimento non vi è traccia nella Finanziaria e nel disegno di legge di bilancio, né del resto il Parlamento conosce quali saranno i contenuti del disegno di legge collegato. Sarebbe invece necessaria una scelta netta di sostegno politico alle industrie tipiche del nostro paese, ricordando che se la crisi avanza in questo ambito essa coinvolgerà anche il settore terziario, nel quale pure i provvedimenti in esame non recano interventi significativi.
Invita, in conclusione, il Governo e la maggioranza ad un confronto serio su questi temi - con particolare attenzione al sostegno dei redditi ed alla formazione - affinché si possano offrire reali prospettive di sviluppo all'economia del nostro Paese.
Ruggero RUGGERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per il pomeriggio odierno.
La seduta termina alle 10.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.
Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Mercoledì 13 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 7: stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.
Sergio GAMBINI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente ai colleghi che solamente oggi la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alla V Commissione Bilancio le tabelle che illustrano gli effetti del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria recante il limite del 2 per cento all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni. È evidente come la disponibilità di questi dati sia decisiva ai fini della presente discussione e delle successive iniziative emendative. Ritiene pertanto opportuno che sia disposta una diversa organizzazione dei lavori della Commissione, in particolare prorogando il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti. Osserva, peraltro, che sulla base di quanto indicato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato solamente dopo l'approvazione del disegno di legge collegato sarà disponibile un panorama completo dei tagli di spesa effettivamente previsti. Si determina in tal modo una situazione assai grave, poiché non si consente al Parlamento di valutare adeguatamente la manovra. Oltre a non offrire certezze sulle grandezze macroeconomiche, la manovra del Governo non consente nemmeno una valutazione attendibile delle risorse disponibili presso i singoli ministeri.
Ruggero RUGGERI, presidente, invita il relatore e i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi in ordine alla richiesta di rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti avanzata dall'onorevole Gambini.
Luigi GASTALDI (FI) ritiene accettabile la richiesta di proroga dei termini per la presentazione degli emendamenti avanzata dal collega Gambini.
Giovanni DIDONÈ (LNFP) concorda anch'egli con la proposta formulata.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, conviene anch'egli sulla possibilità di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti.
Ruggero RUGGERI, presidente, alla luce degli orientamenti emersi propone, non essendovi obiezioni, di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio alle ore 15 di lunedì 18 ottobre.
La Commissione concorda.
Stefano SAGLIA (AN) intende svolgere alcune brevi considerazioni sulla manovra finanziaria e di bilancio, che costituisce il momento fondamentale della programmazione politico-economica del Governo. In ordine alle linee generali della manovra esprime un giudizio positivo, soprattutto per lo sforzo messo in atto dal Governo per l'aggiustamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire il rispetto dei parametri europei. L'obiettivo di mantenere l'indebitamento netto entro il limite del 2,7 per cento del PIL appare realistico, come del resto confermato dagli osservatori internazionali. Ricorda inoltre che il Governo presenterà un disegno di legge collegato, recante misure per la competitività e lo sviluppo nonché volte alla salvaguardia del potere di acquisto.
Circa le specifiche questioni di interesse della Commissione affrontate dal disegno di legge finanziaria si sofferma, in particolare, sul tema dell'internazionalizzazione. Rileva come occorrerà compiere uno sforzo maggiore rispetto a quanto disposto dal Governo, anche facendo sì che alle norme già previste dalla legge finanziaria 2004 riguardanti il made in Italy possano essere attribuite le necessarie risorse.
Richiama quindi l'importanza del ruolo attribuito all'Istituto per la promozione industriale il quale, grazie al contributo ad esso destinato, potrà porre in essere azioni significative per il nostro sistema industriale. A tale riguardo, sottopone alla presidenza l'opportunità di procedere, una volta concluso l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, ad un'audizione dei rappresentanti dell'IPI da parte della Commissione.
Circa l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas condivide quanto sottolineato dal relatore in ordine all'opportunità che a questa non sia applicato il tetto di spesa del 2 per cento, non essendo il suo finanziamento a carico dello Stato. In tal modo, l'Autorità potrà svolgere pienamente i suoi compiti senza subire limitazioni di spesa che potrebbero ridurne l'attività.
Desidera inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sul tema del federalismo fiscale: non è infatti prevista nel disegno di legge finanziaria la proroga del termine del 1o gennaio 2005 relativamente al trasferimento delle risorse connesse allo svolgimento delle funzioni amministrative conferite a regioni, province e comuni ai sensi della legge n. 59 del 1997. Non essendo ancora attuato il federalismo fiscale, si rischia che una serie di misure, tra le quali gli incentivi alle imprese e i contributi all'imprenditoria artigianale, rimangano inattuate.
Giudica invece adeguate le disposizioni previste per il rifinanziamento di alcune leggi che hanno dimostrato particolare efficacia - come ad esempio la legge n. 266 del 1997 recante «Interventi urgenti per l'economia», la cosiddetta legge Sabatini - nonché per il potenziamento delle iniziative volte a promuovere le nuove tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie digitali.
Un maggiore impegno occorre invece prevedere per quanto attiene al settore del turismo, che necessita di una programmazione complessiva e al quale ritiene opportuno destinare maggiori risorse.
Ruggero RUGGERI, presidente, in ragione dell'esigenza di consentire al relatore, onorevole D'Agrò, di svolgere un suo atto di sindacato ispettivo in Assemblea, sospende brevemente la seduta.
La seduta sospesa alle 15 riprende alle 15.35.
Alberto NIGRA (DS-U) osserva come la manovra in esame avrebbe dovuto essere destinata alla correzione del crollo delle entrate ordinarie registratesi nel 2004, a fronte di una politica basata sui condoni che non è riuscita raccogliere le risorse sperate né a contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale. I margini limitatissimi di spesa con i quali si è oggi costretti a confrontarsi e l'annuncio della presentazione di un disegno di legge collegato in materia di sviluppo limitano di fatto il potere di intervento del Parlamento, che non è messo nelle condizioni di conoscere le disposizioni che il Governo intende presentare e che dovrebbero costituire il cuore della manovra finanziaria. I tempi previsti per la presentazione del collegato fanno peraltro temere che occorrerà approvarlo rapidamente senza potervi dedicare i necessari approfondimenti.
Si sofferma quindi su alcune questioni che considera prioritarie e che non trovano adeguata risposta nel disegno di legge finanziaria. Non ci sono, innanzitutto, provvedimenti volti ad offrire una maggiore strutturazione al sistema delle imprese ed il necessario sostegno alla piccola e media imprenditoria, che costituisce l'ossatura del nostro sistema produttivo. Sono parimenti assenti indirizzi politici per il settore delle nuove tecnologie, che rischia di proseguire in uno sviluppo caotico e disordinato, senza garanzie di potenziamento e di stabilità. Cita al riguardo il caso del settore automobilistico, al quale la Commissione ha dedicato un'apposita indagine conoscitiva, dove si deve registrare l'assenza di provvedimenti efficaci. Sono previsti strumenti per un mero tamponamento della situazione di crisi, che non offrono tuttavia prospettive più ampie di ripresa. Ciò vale anche per il settore della componentistica, il cui benessere dipende in misura assai rilevante dall'attività di ricerca e che rischia di non avere concrete prospettive per il futuro, come dimostrato dalla crisi che minaccia un insediamento importante come quello di Mirafiori.
Ricorda poi la situazione dei mercati finanziari che, malgrado le gravi crisi degli ultimi anni, non sono ancora adeguatamente protetti poiché non si è stati in grado di definire una legislazione a tutela del risparmio; ciò avviene a fronte di interventi quali la riforma del sistema pensionistico e la destinazione dei trattamenti di fine rapporto ai fondi pensione, che necessiterebbero invece di mercati finanziari affidabili.
Si sofferma quindi su una questione che ritiene di prioritaria importanza e che giudica uno dei punti maggiormente problematici della manovra, ossia lo sviluppo dei settori dell'innovazione e della ricerca. Mentre infatti l'Italia si colloca al sesto posto tra i paesi industrializzati, essa è solamente al quarantaduesimo posto sul terreno della ricerca e dell'innovazione. Di fronte ad un segnale così preoccupante il Governo non ha previsto nella Finanziaria alcun rilancio del settore, intervenendo piuttosto nella direzione opposta. Non solo, infatti, non si rifinanziano i fondi previsti ma addirittura si dispone il blocco delle risorse già attribuite negli anni precedenti. Eppure il futuro del sistema imprenditoriale italiano dipende proprio da questo settore, poiché la concorrenza globale necessita dell'innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, oltre che di rapporti più moderni tra pubblica amministrazione e sistema delle imprese. Occorre dunque creare o finanziare fondi che sostengano le imprese in tale ambito, e prevedere appositi incentivi fiscali. Di tutto ciò non vi è però traccia nella Finanziaria. Anzi, il dato complessivo della spesa per la ricerca del nostro Paese mostra come questa si attesti al di sotto dell'1 per cento del PIL, ossia in una misura inferiore della metà al dato medio europeo che è pari al 2 per cento e nella misura di un terzo della spesa degli Stati Uniti, pari al 2,8 per cento, e del Giappone pari al 3 per cento. Questi dati confermano come vi sia un sensibile scarto tra sistemi che stanno puntando all'innovazione e sistemi, quale il nostro, che non riescono a mantenere il passo. Il nostro Paese rischia di perdere anche i vantaggi acquisiti in alcuni settori qualificanti della sua economia e dovrà competere con paesi che con maggiore incisività sapranno sviluppare politiche di innovazione; questa tendenza è del resto confermata dal calo della nostra capacità di esportazione che rischia di estendersi anche ai settori ancora competitivi.
Occorre pertanto mettere in atto politiche che, pur con risorse limitate, sappiano individuare le priorità necessarie al fine di restituire certezza alle imprese. A tal fine si deve far sì che gli imprenditori possano conoscere in tempi certi se i loro progetti ottengono finanziamenti o meno; bisogna stimolare l'iniziativa imprenditoriale anche mediante incentivi fiscali, e favorire la collaborazione tra strutture pubbliche e private. Solamente così si mettono in atto politiche anticongiunturali nel settore della ricerca e dello sviluppo; si rischia altrimenti di assistere all'aggravarsi della situazione delle nostre imprese che andranno incontro ad un ritardo non più recuperabile. Inoltre, l'investimento nella ricerca costituisce uno stimolo per la crescita economica nel suo complesso: recenti dati forniti da Confindustria mostrano infatti come una crescita annua del 5 per cento delle risorse nel settore dell'innovazione e della ricerca induca, in un decennio, una crescita pari a circa il 19 per cento del prodotto interno lordo.
Ha intesto svolgere queste osservazioni che, tuttavia, non possono tener conto di quanto sarà contenuto nel disegno di legge collegato. Auspica, comunque, che alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo possano essere accolti al fine di dare sin d'ora correzione ad una manovra che ritiene complessivamente inadeguata.
Luigi GASTALDI (FI) osserva che i disegni di legge finanziaria e di bilancio intervengono in un contesto politico ed economico, anche internazionale, di particolare difficoltà. Desidera ringraziare il relatore che ha bene evidenziato le caratteristiche della manovra finanziaria, che conferma l'obiettivo, fissato nel DPEF, di un indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche pari al 2,7 per cento del PIL, riducendo l'andamento tendenziale del disavanzo dell'1,7 per cento, con una manovra correttiva di 24 miliardi di euro. Il conseguimento di un tale obiettivo deriva sia dalla necessità di rispettare i vincoli europei sia da un interesse prettamente nazionale ad avere in ordine i conti pubblici, così da accrescere la fiducia all'interno e all'esterno del Paese, sulla solidità del nostro sistema economico e sulle sue potenzialità di sviluppo.
La chiarezza e la trasparenza della manovra sono rafforzate dalla scelta di rinviare ad un prossimo documento che affiancherà la legge finanziaria la definizione delle misure per la competitività, lo sviluppo ed il potere d'acquisto dei cittadini, nonché della riforma fiscale e solamente dopo la presentazione di questo documento, di potranno valutare con maggiore compiutezza le misure predisposte.
Alcune misure di preminente interesse per il settore delle attività produttive sono già contenute nel disegno di legge finanziaria. Se è vero che si tratta di disposizioni di dettaglio, esse danno un segnale circa le priorità del Governo e gli ambiti nei quali ritiene opportuno assicurare interventi di sostegno.
Innanzitutto, si è inteso offrire una indicazione di continuità alle politiche rivolte ai giovani, assicurando la prosecuzione anche nel 2005 del programma «PC ai giovani», per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i ragazzi che compiono 16 anni nell'anno di riferimento.
Una specifica attenzione si è inoltre voluto dedicare allo sviluppo delle tecnologie in ambito industriale, prevedendo un incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni mediante l'uso di tecnologie digitali.
Ulteriori misure sono destinate alle imprese, mediante l'erogazione in favore dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) di un finanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005, nonché alla loro internazionalizzazione e al riordino degli enti operanti nel settore tramite un accantonamento di 15,5 milioni euro per il solo 2005. Si vogliono in tal modo garantire risorse necessarie per sostenere l'azione all'estero dell'Italia, nella consapevolezza che la crescita del Paese è legata anche ad una nuova e più dinamica presenza internazionale dell'Italia e ad una più incisiva proiezione all'estero del «Sistema Paese» nei suoi aspetti economici e imprenditoriali.
Occorre, in tale quadro, rafforzare i settori qualificanti del nostro sistema produttivo: piccole e medie imprese, turismo, produzione di qualità. In tal senso le misure prospettate sono un primo segnale, che troverà certamente conferma nei successivi provvedimenti che il Governo riterrà di adottare, e sulle quali ritengo quindi di esprimere una valutazione positiva.
Antonio RUGGHIA (DS-U) ricorda come, già durante la discussione svoltasi in Commissione sul DPEF, aveva avuto modo di esprimere il proprio giudizio sulla manovra economica del Governo, giudicandola, allora come oggi, inadeguata e poco credibile. Si tratta, del resto, di un giudizio sul quale concordano le autorità di settore e gli enti locali. Come è noto, la manovra ammonta a complessivi 24 miliardi di euro: ritiene che ciò equivalga ad una ammissione di fallimento da parte del Governo, che in avvio di legislatura si era posto quali obiettivi lo sviluppo del Paese e la diminuzione del carico fiscale. Siamo invece di fronte ad una manovra che impone sacrifici e che è il risultato di una politica economica fallimentare. La cifra individuata dal Governo appare, oltre tutto, non attendibile: essa sarebbe infatti volta a correggere il deficit tendenziale, dal 4,4 al 2,7 del PIL. Diversi istituti di ricerca, come anche confermato da recenti dati dell'ISTAT, affermano tuttavia che il deficit tendenziale ammonterebbe al 5,1 per cento del PIL e non al 4,4 per cento: occorrerebbe dunque prevedere una manovra pari a circa 34 miliardi di euro, ben 10 miliardi di euro al di sopra di quanto previsto dal Governo.
Anche la composizione dell'entità della manovra non appare credibile. Si prevede infatti, innanzitutto, di ricavare 9,5 miliardi di euro dalla riduzione della spesa pubblica. Eppure il tetto del 2 per cento fissato quale limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni non potrà in alcun modo essere rispettato, se solo si fa riferimento ai trasferimenti necessari per gli stipendi del personale delle pubbliche amministrazioni. Dubbi solleva anche la limitazione delle spese per gli enti locali ad un incremento del 4,8 per cento nel prossimo biennio, tenuto conto del fatto che l'incremento della spesa negli ultimi due anni è stato superiore all'11 per cento. Senza contare che occorre rinnovare il contratto a circa 280 mila lavoratori del pubblico impiego, nei settori della ricerca, dell'università e della sanità.
Ulteriori 6,3 miliardi di euro dovrebbero essere recuperati, secondo il Governo, mediante la dismissione di immobili, la cartolarizzazione e provvedimenti una tantum. Tale previsione appare anch'essa illusoria a fronte di 9 miliardi di euro ancora mancanti per le precedenti dismissioni immobiliari, così come 3 milioni di euro di mancato gettito a seguito del condono fiscale.
Si prevede infine di ottenere 7,5 miliardi di euro dalla cosiddetta manutenzione del gettito, elegante espressione adottata dal Ministro dell'Economia che corrisponde in realtà all'aumento della pressione fiscale. Tuttavia, le misure volte a contrastare l'elusione fiscale e gli affitti in nero non hanno prodotto risultati significativi e l'obiettivo del controllo delle aziende mediante la partita IVA è di fatto smentito da una politica del Governo incentrata sui condoni fiscali.
In sintesi, il disegno di legge finanziaria non offre alcuna credibilità e non si pone obiettivi adeguati, che possano creare sviluppo e contrastare la recessione economica in atto. Non è infatti prevista alcuna forma di aiuti alle imprese, né direttamente né mediante la leva fiscale. Occorre anche registrare il fallimento delle cosiddette 'grandi opere': secondo i dati del CIPE del 2001 occorrevano per la loro realizzazione 125 milioni di euro, mentre sino ad oggi ne sono stati stanziati appena 10, con una riduzione delle spese nel 2004 del 21 per cento rispetto all'anno precedente. Si tratta di dati significativi anche per il mancato impulso dato all'economia del nostro Paese e, conseguentemente, al sistema delle imprese. Si deve quindi prendere atto della distanza intercorrente tra le promesse fatte e la realtà; basti pensare allo slogan che annunciava meno tasse per tutti, laddove questa finanziaria introduce dieci nuove imposte o aumenti fiscali. Richiama, solo per citarne alcuni, l'aumento della TARSU, dell'imposta sulle vincite al lotto, passata dal 3 al 10 per cento, dell'ICI, mediante la revisione delle categorie catastali, dei pedaggi autostradali, delle imposte sui tabacchi, oltre che la previsione di una polizza obbligatoria contro le calamità. Si tratta complessivamente di 10 mila miliardi di lire previsti in finanziaria, mascherati con la dizione «manutenzione del gettito».
In tale contesto, si assiste ad una crisi epocale dell'industria italiana, alla quale non si pone rimedio. Non vi sono finanziamenti per la ricerca, non vi sono crediti di imposta per gli artigiani e i commercianti, non vi sono disposizioni per limitare i danni provocati dall'aumento del prezzo del petrolio. Anche il settore del turismo, che pure rappresenta il 12 per cento del prodotto interno nazionale vede decurtate del 4 per cento le proprie entrate rispetto al 2004, a fronte di un complessivo aumento del 4 per cento degli introiti del settore registrato all'estero dall'Organizzazione internazionale del turismo. Il Governo, tuttavia, non prevede specifici interventi; non si procede dunque alla necessaria riforma dell'ENIT ed addirittura si dispone un definanziamento della legge n. 135 del 2001, dedicata allo sviluppo dei sistemi turistici locali, da 56 a 33 milioni di euro.
In conclusione, il disegno di legge finanziaria certifica il fallimento della politica economica del Governo, che verosimilmente necessiterà di una manovra correttiva. Auspica che per l'approvazione della manovra non si debba ricorrere, come negli anni passati, ad un voto di fiducia, consentendo in questo caso al Parlamento di svolgere la funzione legislativa che gli è propria, così come previsto dalla Costituzione.
Giovanni DIDONÈ (LNFP) osserva come il disegno di legge finanziaria presenti non pochi aspetti critici, che naturalmente meritano maggiore approfondimento e sui quali si soffermerà in questa sede.
Con riferimento, innanzitutto, alle misure di contrasto dell'evasione fiscale in materia di IVA e di affitti deve rilevare come, benché si tratti di disposizioni senz'altro positive, la loro previsione fa registrare un'inversione di tendenza sulla strada della semplificazione delle procedure, poiché si stabilisce il ricorso all'elenco dei clienti e dei fornitori, che appare senz'altro obsoleto.
Con riguardo poi agli studi di settore, rileva come i contribuenti titolari di partita IVA si vedano costretti a risultati che spesso non riescono a garantire, anche in considerazione della diffusa crisi economica in atto. Sebbene il contrasto all'evasione fiscale sia necessario, l'aumento della base imponibile mediante gli studi di settore non appare tuttavia adeguata, poiché si sostituisce una previsione astratta ai controlli effettivi da svolgere.
Intende quindi richiamare il problema relativo ai dipendenti pubblici, benché non sia di stretta competenza della Commissione. Si assiste infatti ad un aumento delle assunzioni benché ne sia stato in teoria disposto il blocco. Sulla base di dati forniti dalla Corte dei conti sarebbe peraltro in aumento il valore complessivo degli stipendi dei dipendenti pubblici, a causa degli incentivi e dei contratti stipulati con dipendenti esterni alle pubbliche amministrazioni. Si registra, in generale, una situazione assai disomogenea: alcuni comuni riescono a sostenere le spese per i propri dipendenti grazie agli introiti derivanti dall'ICI; altre amministrazioni, di pari grandezza, debbono fare ricorso anche all'addizionale sull'IRPEF. Ritiene pertanto che il Governo dovrebbe porre in essere le opportune misure al fine di verificare come siano spesi i soldi dei contribuenti.
Concorda quindi con quanto indicato dall'onorevole Saglia circa l'opportunità di una proroga dei termini previsti per il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali e ai fini della attuazione del federalismo fiscale. Condivide altresì l'esigenza, manifestata da diversi colleghi, di un sostegno al settore del turismo, che riveste grande importanza per il nostro Paese e sul quale l'Italia sta perdendo terreno. Segnala altresì l'opportunità di trasformare i contributi a fondo perduto in incentivi, poiché tali contributi non sortiscono, in molti casi, gli effetti auspicati.
Auspica, infine, che il provvedimento collegato che il Governo intende presentare preveda una riduzione delle aliquote fissate dagli studi di settore, così da evitare il proliferare di attività non regolari e affinché sia dato il necessario impulso alle piccole attività artigianali.
Ha inteso soffermarsi su alcuni punti che giudica di prioritaria importanza affinché la manovra finanziaria possa, con i necessari aggiustamenti, produrre effetti positivi per l'economia del nostro Paese.
Marilde PROVERA (RC) sottolinea come i disegni di legge finanziaria e di bilancio dimostrino le difficoltà della crescita economica del nostro Paese. Non solo non vi è ricchezza da distribuire, ma si registra la difficoltà di reperire fondi volti a sostenere politiche di crescita e di sviluppo.
Per quanto riguarda il Ministero delle attività produttive, rileva come il suo stato di previsione rechi spese finali che ammontano solamente all'1 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato e disponga pertanto di risorse piuttosto limitate. Anche esaminando il rapporto tra l'importo complessivo della manovra e gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria e del programma di dismissione immobiliare, sussiste una differenza di 1,6 miliardi di euro che, nel caso non si registri un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel tendenziale, potrebbe provocare una ulteriore riduzione delle disponibilità.
Sottolinea, come già richiamato da alcuni dei colleghi che la hanno preceduta, che la conoscenza delle misure recate dal provvedimento collegato che il Governo si appresta a presentare avrebbe consentito un maggiore approfondimento della manovra nel suo complesso. Si tratta di disposizioni che rivestono particolare importanza, tanto più in una situazione nella quale occorre intervenire per garantire la competitività del Paese e per ridare impulso al potere di acquisto dei salari, necessario - come è evidente - all'aumento della concorrenzialità del nostro sistema industriale all'estero. Negli ultimi quindici anni si è purtroppo assistito ad un progressivo declino dell'industria di prestigio italiana. Anche gli ultimi due settori di rilievo che ormai restano all'Italia, ossia quello dell'automobile e dell'aeronautica spaziale, rischiano di vedersi emarginati se non si prevedono misure strutturali di sostegno. In tale quadro ci si può domandare quale utilità abbiano gli accantonamenti previsti in finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese, ivi incluso il settore turistico, poiché se il sistema imprenditoriale non recupera un radicamento produttivo nel territorio italiano, si rischia di porre in essere interventi che addirittura inducano all'esodo l'industria del nostro Paese. Pensa, in particolar modo, alle aree depresse e sottoutilizzate che avrebbero particolare necessità di un supporto economico, laddove la finanziaria dispone uno slittamento di un anno dei finanziamenti previsti.
Si sofferma quindi sull'importanza della ricerca tecnologica e dell'high-tech in ambito industriale, rispetto ai quali occorre prevedere politiche di ampio respiro, che non si limitino a prevedere semplici finanziamenti alle imprese ma che vedano il settore pubblico farsi partecipe di un processo di ricerca e di sviluppo. Cita ad esempio, il progetto del motore bipower, che rappresenta una potenzialità significativa, sempre che si riesca a occupare in tempo utile uno spazio sul mercato, come anche l'iniziativa avviata tra il Politecnico di Torino, l'Iveco e il settore Fiat Auto con riferimento al progetto Galileo.
Ritiene, infine, opportuno che sia chiarito quanto previsto dal disegno di legge di bilancio circa la composizione delle spese finali del Ministero delle attività produttive per l'anno 2005, come evidenziato nell'illustrazione del provvedimento da parte del relatore. Si prevede infatti che le spese in conto capitale rientrino per il 94,2 per cento - si tratta dell'85,8 per cento delle spese finali del Ministero - nella categoria «contributi agli investimenti alle imprese». È necessario conoscere la ripartizione di questi fondi e se vi sia una programmazione della loro destinazione poiché essi ammontano a circa 4 milioni di euro.
Ruggero RUGGERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale - in considerazione del differimento del termine per la presentazione degli emendamenti - potrà proseguire la discussione sul complesso dei provvedimenti.
La seduta termina alle 16.45.
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Giovedì 14 ottobre 2004
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SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato Mario Valducci.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: stato di previsione del Ministero delle Attività produttive per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 7: stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.
Ruggero RUGGERI (MARGH-U) richiama l'attenzione dei colleghi sugli aspetti dei disegni di legge finanziaria e di bilancio che giudica maggiormente significativi.
Si sofferma innanzitutto sulla manovra nel suo complesso, che non risponde affatto alle esigenze attuali dell'economia del Paese. Non si vuole ammettere - nemmeno la Confindustria l'ha fatto - che quella italiana è un'economia in declino e che siamo di fronte ad una crisi strutturale. Basti pensare al numero di aziende che, soprattutto al nord, chiudono la proprio attività o hanno serie difficoltà a rimanere sul mercato.
Come è noto, la manovra ammonta a 24 miliardi di euro, tutti destinati a risanare i danni provocati negli anni passati da questo Governo sui conti pubblici. Di questa ingente cifra nulla o pochissimo è destinato agli investimenti e non si può dunque pensare ad una ripresa del sistema economico, diversamente da quanto sta avvenendo in altri paesi europei.
Del resto, le dinamiche della distribuzione della ricchezza in Italia negli ultimi anni tendono a produrre una sempre maggiore polarizzazione: limitati aumenti di prezzo sui beni di consumo provocano effetti pesantissimi su alcune fasce di consumatori, mentre per altri strati della società, aumenti anche sensibili vengono sostenuti senza difficoltà. Ciò significa che vi è stato un deciso impoverimento di una parte dei cittadini che si colloca oggi appena al di sopra della soglia di povertà; le difficoltà economiche sono state infatti negli ultimi anni scaricate soprattutto sui ceti medi, come anche sulle piccole imprese e le imprese artigiane.
Per quanto concerne poi le entrate che, sulla base della finanziaria, si prevede di incassare, queste sono in primo luogo reperite mediante un adeguamento degli studi di settore. Ricorda in proposito che gli studi di settore hanno costituito un importante strumento volto a stabilire un rapporto di fiducia tra fisco e aziende; nel momento, però, nel quale si impone unilateralmente - con l'aumento della base imponibile - una soglia minima di reddito da raggiungere, si provoca di fatto una rottura del metodo concertativo che si era adottato, con effetti che non potranno che essere negativi sul sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. La seconda fonte di gettito individuata dal Governo è costituita dalle imposte sugli immobili. Anche in questo caso, si incide indiscriminatamente sulle grandi proprietà come sui piccoli proprietari, che possiedono unicamente la casa nella quale abitano e dalla quale non ricavano alcun reddito. Oltre a ciò, si dà via libera alla tassazione immobiliare da parte dei comuni, mediante il possibile incremento dell'ICI, e si prevede un ulteriore carico derivante dall'obbligatorietà della stipula di polizze assicurative. Si assiste quindi ad un intervento che equivale ad una imposizione patrimoniale, ingiusta ed indifferenziata. Ulteriori introiti si prevede di ricavare dalla tassazione delle cooperative, con un intervento che rischia di spaccare il sistema della mutualità, di particolare importanza nella struttura economica italiana.
Se si passa poi ad esaminare le spese e il previsto tetto del 2 per cento applicato alle pubbliche amministrazioni, deve sottolineare come si introduca in tal modo, a suo avviso, una misura immorale, poiché si premia di fatto chi nell'ultimo anno ha speso di più, applicandosi la percentuale di aumento delle spese ad una cifra più elevata. Questa misura, che di fatto penalizza gli andamenti virtuosi della spesa, si tradurrà, per gli enti locali, in tagli alle spese per investimenti. È evidente come gli enti locali saranno indotti a recuperare risorse scaricando sui cittadini i tagli subiti.
Altrettanta perplessità suscitano le misure in materia di ricerca e di competitività, che dovrebbero essere contenute nei disegni di legge collegati annunciati dal Governo. Il Ministro dell'economia ha tuttavia dichiarato che questi provvedimenti saranno a costo zero: ci si chiede quindi dove si reperiranno le risorse da destinare allo sviluppo delle imprese ed alla ricerca, in una situazione che vede gli incentivi progressivamente in calo dal 2001 ad oggi e le nostre università nella condizione di non avere risorse sufficienti per pagare i propri docenti.
Anche il settore dell'energia desta serie preoccupazioni: malgrado le iniziative legislative degli ultimi anni si assiste ad una sostanziale situazione di monopolio, che costituisce il terreno fertile per l'instaurarsi di una situazione di scarsa trasparenza. Occorrerebbe invece agire con provvedimenti d'urto, ad esempio infrangendo il monopolio esistente sul trasporto dell'energia elettrica, che consentirebbero un immediato abbassamento delle tariffe. Unicamente percorrendo la strada delle liberalizzazioni si potrà dare un efficace impulso al settore e, più in generale, alla nostra economia.
Erminio QUARTIANI (DS-U) osserva come il disegno di legge finanziaria offra solo parzialmente misure volte a recuperare il terreno perduto negli anni scorsi. È infatti ormai prevalsa un'idea di finanza pubblica nella quale la straordinarietà vince sull'ordinarietà, si è persa la stabilità del gettito e si sono minate le basi del rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, tra imprese e pubblica amministrazione. Per colmare il disavanzo si è proceduto con provvedimenti estemporanei, senza contenuto strutturale. In tal modo, si è consumato l'avanzo primario, che la nota di variazione mostra ancora in decremento, ed è così svanita la possibilità di dare certezze e stabilità agli operatori e ai risparmiatori.
Il Governo, quindi, non è oggi in grado di realizzare un'operazione di rilancio della ricerca e dello sviluppo, di stimolare l'innovazione nel sistema delle imprese, di garantire un potenziamento delle infrastrutture. Si assiste piuttosto ad una progressiva restrizione dei servizi, sia quelli alle imprese che quelli alle comunità locali e alle persone. Né il previsto tetto di spesa del 2 per cento consentirà di recuperare risorse per invertire questa tendenza di fondo: persino il Governatore della Banca d'Italia si mostra, oggi più di ieri, perplesso per il metodo e le soluzioni proposte dal Ministro dell'economia. Appare infatti chiaro che, nonostante il limite posto all'incremento delle spese della pubblica amministrazione, senza mutamenti strutturali il rapporto del debito sul PIL non potrà che aumentare. Solo correzioni radicali della manovra consentirebbero di incidere sulla quantità e la qualità del deficit e di rilanciare, anche a livello internazionale, il Sistema Italia. In questo quadro, neanche il previsto intervento fiscale, da attuarsi con la diminuzione delle aliquote IRPEF, potrà produrre effetti significativi.
Il tetto di spesa del 2 per cento, ove applicato agli investimenti e alla ricerca, avrà peraltro effetti assai negativi, che si ripercuoteranno sull'economia nel suo complesso. Richiama, a titolo di esempio, la situazione esistente nel settore energetico. Se, infatti, non saranno adeguatamente finanziati, su specifici e mirati progetti, i principali centri di ricerca - l'ENEA, il CESI o il CNR - si assisterà inevitabilmente all'arresto delle ricerche per l'uso del carbone pulito, per le fonti rinnovabili e per il risparmio energetico. Ciò avrà ripercussioni enormi sui costi dell'energia per le imprese, per le famiglie e per l'intero sistema economico. Altrettanto discutibile è l'applicazione del tetto del 2 per cento all'Autorità per l'energia e il gas, il cui bilancio non è peraltro a carico dello Stato. Assai più produttivo sarebbe invece, ad esempio, assegnare all'Autorità per l'energia il compito di gestire l'uscita dal CIP6 delle fonti assimilate. Piuttosto che operare un taglio indiscriminato del settore occorrerebbe piuttosto colpire gli sprechi e destinare risorse a progetti importanti, come ad esempio il finanziamento di un piano nazionale serio ed efficace per la diversificazione delle fonti. Non tutte le spese sono uguali e sono solo quelle improduttive che debbono essere tagliate; il tetto del 2 per cento è invece come una mannaia che, insieme agli sprechi taglia anche i fondi utili e necessari.
Ha voluto dare conto del quadro di crisi nel quale si trova il Paese e che ritiene sia destinato a peggiorare ulteriormente se la manovra economica predisposta dal Governo non viene radicalmente modificata. Essa si dimostra infatti tecnicamente inadeguata, insufficiente e - date la grave situazione del Paese - irresponsabile.
Massimo POLLEDRI (LNFP) intervenendo sul disegno di legge finanziaria, ricorda come sia in atto nel Paese da circa un decennio un processo di perdita di posizioni, sia riguardo alla competitività sia riguardo alla capacità di innovazione e alla produttività.
La Finanziaria, e soprattutto il collegato di cui si attende la presentazione, vanno collocati in un contesto europeo e non solo nazionale. I fattori di debolezza, messi in luce anche dalle indagini svolte dalla Commissione, evidenziano gli aspetti di carattere strutturale sui quali occorre intervenire con politiche di largo respiro, ma anche con misure che consentano di attivare processi culturali che hanno più a che fare con la capacità imprenditoriale che con le attività di governo. Si sofferma quindi su alcuni interventi che giudica opportuni e che potrebbero essere oggetto di specifiche proposte emendative.
Occorre innanzitutto, ai fini del contenimento della spesa, prevedere per i pubblici dipendenti il blocco effettivo e senza eccezioni del turn over, con la possibilità di mobilità obbligatoria del personale all'interno della pubblica amministrazione. Il tetto del 2 per cento deve cioè trovare piena applicazione in questa ambito.
Per quanto concerne il capitale di rischio, ritiene che l'avvento di Basilea 2 stia innescando una stretta creditizia, che nuocerà alla competitività del Paese. Perciò è importante far sì che il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996 si adegui alle nuove regole di Basilea 2 . La garanzia del fondo dovrà diventare diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La sezione speciale del fondo dovrebbe inoltre consentire l'impiego delle risorse non utilizzate alla fine dell'anno. In tale ambito, ritiene anche importante che le previsioni dell'articolo 1 della legge n. 273 del 2002 - che dispone le modalità di gestione degli interventi finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese - già previste per imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e 2, possano essere estese anche alle piccole e medie imprese del centro e del nord Italia. Occorre inoltre prevedere l'accesso diretto delle società di gestione del risparmio alla garanzia del fondo delle piccole e medie imprese; in tal modo si potranno sostenere le operazioni di acquisizione, di partecipazione temporanea e di partecipazione di minoranza in piccole e medie imprese, al fine di uscire dal nanismo aziendale, più volte lamentato, così diffuso in Italia.
Sottolinea quindi l'importanza del sostegno al settore del made in Italy, anche adottando misure di difesa contro la concorrenza sleale e asimmetrica, proveniente soprattutto dai paesi asiatici. Si deve pertanto garantire la copertura dell'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, anche attraverso una migliore articolazione dello stesso. Circa le risorse destinate, nel medesimo articolo, all'Istituto per la promozione industriale, occorre che queste siano impiegate sulla base di un programma chiaro, che auspica la Commissione possa conoscere.
Ritiene poi necessario finanziare l'Artigiancassa, poiché la sua mancata copertura finanziaria imporrebbe a molte imprese artigiane di rivedere i piani di occupazione e costringerebbe al ridimensionamento parte di quelle 100.000 associazioni che sopravvivono grazie al piano di finanza agevolato.
Occorre inoltre adottare, come già previsto nel DPEF, misure di incentivazione e rafforzamento delle reti delle imprese al fine di incentivare la aggregazione di quelle di piccole e medie dimensione, nonché la cooperazione interaziendale e di filiera. Ritiene peraltro che i distretti industriali possano anche essere frutto di misure ad hoc.
Per quanto concerne l'Irap, essa rappresenta una tassa ingiusta e medievale. Occorre prevedere una riduzione per ogni lavoratore, fino a un massimo da individuarsi, e contemporaneamente, pervenire ad una esclusione di una base imponibile a circa 180.000 euro.
Un ulteriore punto che riteniamo importante è l'incentivazione delle aggregazione di aziende di pubblica utilità, così da accrescere gli investimenti e migliorare l'efficienza. A tal fine il suo gruppo presenterà una proposta di legge volta a facilitare operazioni di fusione, incorporazione e acquisti in relazione alle intese fra Stato ed enti locali. Dichiara quindi la propria contrarietà a processi di liberalizzazione selvaggia nel settore, tenendo presente il valore sociale dei servizi svolti; potrebbe prevedersi la possibilità di modificare il patto di stabilità interna dei comuni nonché l'acquisizione di risorse finanziarie a tassi agevolati per suddette operazioni.
In conclusione, ritiene opportuno che la manovra economico finanziaria operi una riduzione delle imposte e salvaguardi nel contempo i settori produttivi del Paese, anche intervenendo sui costi della pubblica amministrazione.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ringrazia tutti i colleghi intervenuti nel corso del dibattito, sottolineando che, diversamente da quanto tradizionalmente avviene in sede di esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, sia la maggioranza che l'opposizione si sono concentrate su alcuni punti che destano particolare preoccupazione e sui quali intende soffermarsi. Rileva preliminarmente che è chiaro a tutti come la manovra cerchi di risanare i conti pubblici, anche al fine di rispettare i parametri europei. Occorre comunque attendere i provvedimenti collegati annunciati dal Governo al fine di avere piena contezza della dimensione della manovra; anche per quanto concerne il tetto del 2 per cento, è auspicabile che possa operare selettivamente, non applicandosi, ad esempio all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, come da più parti sottolineato nel corso del dibattito. Una specifica riflessione dovrà essere dedicata anche al tema - sollevato dall'onorevole Quartiani - dell'applicazione di tale limitazione di spesa al settore degli investimenti.
Passando quindi ad un'analisi delle questioni controverse che più direttamente investono l'ambito di interesse della Commissione, segnala innanzitutto come da più parti si sia indicata la necessità di una selettività nel sostegno al sistema delle imprese. La questione è stata, in particolare, sollevata dall'onorevole Lulli, che ha denunciato il mancato riconoscimento da parte del Governo del valore delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura della nostra economia. Sul punto ricorda che la Commissione ha in più occasioni messo in luce la necessità di potenziare la struttura imprenditoriale italiana, favorendo la crescita delle imprese di piccole dimensioni, e stimolando lo sviluppo delle loro attività in ambito internazionale; in tale direzione sembra peraltro tendere l'azione del Governo con i previsti incentivi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese. Su questo medesimo tema occorre certamente far sì che gli indirizzi dati dalla Commissione, e più in generale dal Parlamento attraverso l'approvazione di specifiche norme per l'internazionalizzazione delle imprese, siano attuati mediante un'opportuna razionalizzazione delle risorse.
In ordine al tema dell'innovazione e della ricerca è stato da più parti rilevato come manchi in tale settore un indirizzo strategico da parte del Governo. Anche in tale ambito ritiene tuttavia che il Governo abbia operato nel tentativo di riformare i centri di ricerca, benché con qualche difficoltà, proveniente proprio dall'interno di questi medesimi organismi. Ciò che ritiene necessario sarebbe in tale ambito un approccio di tipo strutturale, attraverso un rovesciamento di prospettiva: occorrerebbe cioè individuare con chiarezza gli obiettivi e le priorità di enti quali l'ENEA o il CNR e destinare a questi risorse mirate, mentre oggi si continua di fatto a finanziare più l'occupazione che la ricerca.
Lo stesso ragionamento vale per il settore del turismo, che è stato da più parti richiamato, sottolineando l'esiguità dei finanziamenti ad esso destinati. Ritiene che il Governo intenda destinare maggiori risorse a tale comparto anche creando una Agenzia nazionale del settore; ciò che tuttavia sarebbe importante prevedere sono politiche di qualità che siano rivolte non tanto ad attrarre grandi quantità di turisti quanto a sviluppare un turismo di valore e di contenuto che preservi le città e le loro ricchezze. Ricorda in proposito come il nostro Paese sia sceso al quinto posto mondiale per la presenza di turisti ma si collochi in seconda posizione per quanto riguarda gli incassi derivanti dal settore.
Si sofferma quindi sul tema della ricerca e sulla esigenza di potenziare alcune zone produttive del Paese, che mostrano grandi potenzialità, specialmente con riguardo al settore dell'automobile e delle tecnologie ad esso connesse richiamato nel suo intervento dalla collega Provera. Ricorda in proposito che all'estero, ed in particolare negli Stati Uniti, vi sono consistenti investimenti pubblici destinati alla ricerca ed all'innovazione industriali, ma vi è anche un significativo coinvolgimento del settore privato. Occorre allora mettere in campo le opportune sinergie tra ricerca pubblica e privata affinché possano essere messe a disposizione dell'industria risorse adeguate, senza ricorrere a forme di assistenzialismo.
Richiama infine la necessità di condurre una seria azione di contrasto ai fenomeni della evasione e della elusione fiscale, che di fatto si traducono, per il mercato, in forme di concorrenza sleale. Tali fenomeni, purtroppo diffusi, penalizzano soprattutto le piccole e medie imprese, quanto più queste svolgano la propria attività con rigore ed onestà. Combattere questa forma di illegalità consentirebbe, tra l'altro, di recuperare ingenti risorse, da destinarsi alle finalità condivisibili che, in più settori, i colleghi hanno richiamato.
Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
Mercoledì 20 ottobre 2004
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Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI, indi del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato Mario Valducci.
La seduta comincia alle 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005.
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005.
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre scorso.
Ruggero RUGGERI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire passa all'esame della Tabella 3, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti (vedi allegato 1). Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, desidera sottolineare, preliminarmente, la propria condivisione di numerosi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, anche dall'opposizione; non ha tuttavia ritenuto possibile esprimere su di essi un parere favorevole in ragione delle misure di copertura finanziaria in essi contenute, che rischiano di stravolgere l'intero impianto della manovra presentata dal Governo.
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Saglia 5310-bis/X/2.2 - la cui approvazione determinerebbe l'assorbimento dell'emendamento Quartiani 5310-bis/X/2.3 -, Saglia 5310-bis/X/8.2 - la cui approvazione determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti Gambini 5310-bis/X/8.3 e 5310-bis/X/8.4 -, sugli identici emendamenti Milanato 5310-bis/X/29.1, Ruggeri 5310-bis/X/29.2, Mazzocchi 5310-bis/X/29.3 e Nieddu 5310-bis/X/29.4, sugli identici emendamenti Milanato 5310-bis/X/29.5, Ruggeri 5310-bis/X/29.6, Mazzocchi 5310-bis/X/29.7 e Nieddu 5310-bis/X/29.8, sull'emendamento Gambini 5310-bis/X/29.12, purché riformulato nel senso di sostituire le parole: «ed ai trasporti pubblici» con le seguenti: «, ai trasporti pubblici ed alle spese per l'assicurazione RC auto» - la cui approvazione determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti Gambini 5310-bis/X/29.13 e 5310-bis/X/29.14 - nonché sugli identici emendamenti Milanato 5310-bis/X/Tab.C.5, Ruggeri 5310-bis/X/Tab.C.6 e Mazzocchi 5310-bis/X/Tab.C.7. Sui restanti emendamenti invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Con riferimento, peraltro, all'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10, si riserva una ulteriore valutazione laddove i presentatori forniscano chiarimenti in ordine alla compatibilità delle disposizioni ivi contenute con il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di commercio e turismo.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI osserva preliminarmente che, dal punto di vista metodologico, sarebbe auspicabile prevedere una corrispondenza tra i contenuti della proposta di relazione e i pareri sugli emendamenti, affinché vi possa essere una complessiva unità di indirizzo da parte della Commissione.
In ordine agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, esprime parere conforme a quello del relatore.
Sergio GAMBINI (DS-U) sottolinea come le proposte emendative presentate dal suo Gruppo abbiano risposto all'intenzione di indicare un diverso ordine di priorità rispetto a quanto previsto dalla manovra del Governo. Al primo posto si è intesa porre la lotta al carovita, che maggiormente sottrae risorse ai ceti più deboli della società e produce effetti negativi sulla dinamicità della nostra economia. Si tratta di una situazione che determina una vera e propria forma di tassazione, che occorre contrastare con adeguate misure. Ulteriori emendamenti sono stati rivolti a definire interventi puntuali per la liberalizzazione dei mercati, volti a superare le situazioni di monopolio purtroppo ancora diffuse.
Un secondo versante sul quale si sono concentrate le proposte emendative è quello della spesa per l'innovazione e la ricerca scientifica, che rappresenta una delle questioni determinanti al fine di restituire competività al sistema produttivo nazionale. Per quanto concerne, in particolare, le piccole imprese, si è insistito sul tema dell'accesso al credito, tenuto conto della prossima entrata in vigore delle nuove regole di «Basilea 2», a fronte delle quali occorre adottare specifiche misure.
Si è voluto, infine, offrire puntuali linee di intervento in ordine alle politiche industriali - in particolare in materia di made in Italy, di energia, di turismo e di commercio - che appaiono del tutto carenti nel disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento. Si è inteso, in sintesi, disegnare una diversa prospettiva di politica industriale che possa offrire un approccio non penalizzante per la nostra economia.
La Commissione respinge l'emendamento Deiana 5310-bis/X/Tab.3.1, quindi approva l'emendamento Saglia 5310-bis/X/2.1, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Saglia 5310-bis/X/2.2 e Quartiani 5310-bis/X/2.3.
Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5310-bis/X/2.4, che esclude il Club Alpino Italiano dal novero degli enti cui si applica il limite di spesa del 2 per cento. Il CAI infatti - così come l'ACI, al quale non si applica il tetto del 2 per cento - è un organismo il cui bilancio non grava su quello dello Stato ma che è quasi integralmente a carico dei soci.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, anche in considerazione del fatto che analogo emendamento è stato testé approvato con riferimento alle Autorità amministrative indipendenti, esprime parere favorevole sull'emendamento Quartiani 5310-bis/X/2.4.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI si rimette alla valutazione della Commissione in ordine all'emendamento Quartiani 5310-bis/X/2.4.
La Commissione approva l'emendamento Quartiani 5310-bis/X/2.4 e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gambini 5310-bis/X/4.1 e 5310-bis/X/8.1; approva l'emendamento Saglia 5310-bis/X/8.2, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Gambini 5310-bis/X/8.3 e 5310-bis/X/8.4; respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gambini 5310-bis/X/27.1 e 5310-bis/X/27.2.
Bruno TABACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ascierto 5310-bis/X/27.3; si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gambini 5310-bis/X/27.4, Cialente 5310-bis/X/27.5 e Gambini 5310-bis/X/27.6.
Bruno TABACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Paolo Russo 5310-bis/X/27.7 e dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 5310-bis/X/27.01; si intende vi abbia rinunciato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Gambini 5310-bis/X/27.02, 5310-bis/X/27.03 e 5310-bis/X/27.04, Rugghia 5310-bis/X/27.05, Gambini 5310-bis/X/27.06, 5310-bis/X/27.07, 5310-bis/X/27.08, 5310-bis/X/27.09, 5310-bis/X/27.010, 5310-bis/X/27.011 e 5310-bis/X/27.012, Lulli 5310-bis/X/27.013, 5310-bis/X/27.014 e 5310-bis/X/27.015, Gambini 5310-bis/X/27.016 e 5310-bis/X/27.017; approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Milanato 5310-bis/X/29.1, Ruggeri 5310-bis/X/29.2, Mazzocchi 5310-bis/X/29.3 e Nieddu 5310-bis/X/29.4 e gli identici emendamenti Milanato 5310-bis/X/29.5, Ruggeri 5310-bis/X/29.6, Mazzocchi 5310-bis/X/29.7 e Nieddu 5310-bis/X/29.8; respinge l'emendamento Lulli 5310-bis/X/29.9.
Enzo RAISI (AN) con riferimento all'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10, sul quale il relatore ha richiesto alcuni chiarimenti, precisa che non sussiste, a suo avviso, alcun contrasto tra le norme in esso recate e il riparto di competenze tra Stato e regioni.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ritiene, alla luce di tale precisazione, di esprimere parere favorevole sull'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI segnala che la materia del commercio è di competenza prettamente regionale; rileva altresì come siano state già approvate norme volte a favorire l'innovazione per il settore commerciale, come ad esempio quelle in materia di campionari, che male paiono conciliarsi con le disposizioni in questione. Ribadendo le proprie perplessità, si rimette comunque alla valutazione della Commissione sull'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10.
Bruno TABACCI, presidente, valutata, anche alla luce del dibattito svoltosi, l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle norme recate dall'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10, ne propone l'accantonamento.
La Commissione concorda.
La Commissione approva quindi l'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.11.
Sergio GAMBINI (DS-U) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 5310-bis/X/29.12 proposta dal relatore.
La Commissione approva l'emendamento Gambini 5310-bis/X/29.12 (nuova formulazione), risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Gambini 5310-bis/X/29.13 e 5310-bis/X/29.14.
Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 5310-bis/X/31.01 che dà attuazione ad una norma già contenuta nel disegno di legge comunitaria. Si propone che le convenzioni concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6) non possano essere oggetto di rinnovo alla loro scadenza. Ciò produrrebbe un notevole risparmio per il GRTN, pari a circa un miliardo di euro all'anno, che potrebbe essere rivolto per il 50 per cento all'abbattimento delle tariffe, per il 25 per cento all'Enea, e per il restante 25 per cento a soggetti pubblici e privati. Tali soggetti verrebbero individuati annualmente, sulla base di progetti di ricerca rispondenti ad un apposito programma di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili, presentato annualmente dal Ministro delle attività produttive ed approvato nell'ambito del DPEF.
Ruggero RUGGERI (MARGH-U) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Quartiani 5310-bis/X/31.01.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI osserva come quella illustrata dall'onorevole Quartiani sia senz'altro una prospettiva meritevole di approfondimento.
Bruno TABACCI, presidente, al fine di consentire una valutazione più approfondita della questione, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Quartiani 5310-bis/X/31.01.
La Commissione concorda.
Bruno TABACCI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Paolo Russo 5310-bis/X/36.1; si intende vi abbia rinunciato.
Ruggero RUGGERI (MARGH-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lazzari 5310-bis/X/Tab.A.1.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lazzari 5310-bis/X/Tab.A.1, Raisi 5310-bis/X/Tab.B.1, Gambini 5310-bis/X/Tab.B.2 e 5310-bis/X/Tab.B.3, Mazzocchi 5310-bis/X/Tab.C.1, Gambini 5310-bis/X/Tab.C.2, 5310-bis/X/Tab.C.3 e 5310-bis/X/Tab.C.4.
Sergio GAMBINI (DS-U) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici emendamenti Milanato 5310-bis/X/Tab.C.5, Ruggeri 5310-bis/X/Tab.C.6 e Mazzocchi 5310-bis/X/Tab.C.7.
La Commissione approva gli identici emendamenti Milanato 5310-bis/X/Tab.C.5, Ruggeri 5310-bis/X/Tab.C.6 e Mazzocchi 5310-bis/X/Tab.C.7; respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gambini 5310-bis/X/Tab.C.8, Cialente 5310-bis/X/Tab.C.9, Gambini 5310-bis/X/Tab.D.1, 5310-bis/X/Tab.D.2, 5310-bis/X/Tab.D.3, 5310-bis/X/Tab.D.4, 5310-bis/X/Tab.D.5, 5310-bis/X/Tab.D.6, 5310-bis/X/Tab.D.7, 5310-bis/X/Tab.D.8 e 5310-bis/X/Tab.D.9.
Bruno TABACCI, presidente, riprendendo l'esame dell'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10, in precedenza accantonato, ricorda come il Governo abbia opportunamente sottolineato che in materia di commercio e turismo vi sia una tradizionale competenza delle regioni. Osserva in proposito che una indicazione così dettagliata quale quella recata dall'emendamento in oggetto rischi di porsi in conflitto con le prerogative regionali.
Enzo RAISI (AN) rileva come si possa certamente non condividere l'estensione del Fondo per l'innovazione tecnologica, di cui alla legge n. 46 del 1982, ai settori del commercio e del turismo; peraltro, se si vuole che il Governo si assuma la responsabilità di ciò che accade in tali comparti, bisogna predisporre adeguati strumenti di intervento.
Sergio GAMBINI (DS-U) con riferimento all'estensione della legge n. 46 del 1982 ai settori richiamati rileva come vi siano anche altri comparti - cita ad esempio quello dell'artigianato - nel quale sono previsti finanziamenti da parte dello Stato. Qui non si fa altro, in realtà, che estendere al commercio ed al turismo l'accesso al fondo per l'innovazione.
Bruno TABACCI, presidente, ritiene che si operi in tal modo una forzatura; con l'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10 si determinerebbe l'estensione di una norma ad un ambito diverso da quello per il quale è stata concepita.
Ruggero RUGGERI (MARGH-U) chiede chiarimenti al Governo in ordine all'applicazione della legge n. 46 del 1982.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI precisa come la normativa in questione sia rivolta a definire gli interventi del Fondo e non specifichi nel dettaglio i soggetti che ad esso possono ricorrere, che sono genericamente indicati nelle imprese che abbiano per oggetto programmi di destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici. In via di principio anche imprese operanti nei settori commerciale o turistico possono essere destinatarie di interventi del Fondo, seppure a tali comparti si applichino disposizioni specifiche.
Enzo RAISI (AN) rileva che le misure specificamente rivolte ai settori commerciale e turistico dispongono di risorse assai limitate.
Bruno TABACCI, presidente, chiarisce che per quanto riguarda il settore del commercio la competenza è, come detto, regionale. Inoltre, per quanto concerne la legge n. 46 del 1982, questa si applica trasversalmente a tutti i comparti. Non è escluso, dunque, che questa possa applicarsi anche al settore del commercio: laddove, tuttavia, si intenda specificarlo - così come fa l'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10 - si introduce di fatto una riserva di fondi per il settore medesimo.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, si rimette alla valutazione della Commissione in ordine all'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI si rimette a sua volta alla valutazione della Commissione sull'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10.
La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 5310-bis/X/29.10.
Bruno TABACCI, presidente, passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo Quartiani 5310-bis/X/31.01, in precedenza accantonato, sottolineando come la materia riguardante le convenzioni CIP6 sia di particolare interesse e meriti ulteriori approfondimenti.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, sottolinea che la materia delle convenzioni CIP6 è già inclusa nel disegno di legge comunitaria e potrà essere più compiutamente approfondita nell'ambito della discussione su tale provvedimento.
Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U) insiste sulla opportunità di approvare almeno il primo comma dell'articolo aggiuntivo 5310-bis/X/31.01 da lui presentato, così da accelerare i tempi rispetto all'approvazione della legge comunitaria.
Bruno TABACCI, presidente, condivide pienamente, nel merito, quanto disposto dal comma 1 dell'articolo aggiuntivo Quartiani 5310-bis/X/31.01; rileva tuttavia come - considerato isolatamente - tratti di profili di carattere ordinamentale, che poca attinenza hanno con la manovra finanziaria e di bilancio e che potrebbero pertanto sollevare problemi di ammissibilità. È comunque facoltà del presentatore ripresentare l'articolo aggiuntivo presso la Commissione Bilancio, in tal modo consentendo ulteriori approfondimenti.
Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U) alla luce di tali indicazioni, accoglie l'invito al ritiro formulato dal relatore del proprio articolo aggiuntivo 5310-bis/X/31.01.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 3 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 2).
Bruno TABACCI, presidente, avverte che i deputati Gambini ed altri hanno presentato una proposta di relazione alternativa (vedi allegato 3).
Sergio GAMBINI (DS-U), dopo aver illustrato la proposta di relazione alternativa - di cui preannuncia la presentazione come relazione di minoranza presso la V Commissione - dichiara il voto contrario sulla proposta di relazione formulata dal relatore.
Bruno TABACCI, presidente, avverte che si procederà prima alla votazione della proposta del relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta di relazione alternativa.
La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina il deputato D'Agrò relatore presso la V Commissione.
Ruggero RUGGERI, presidente, passa all'esame della Tabella 7, delle connesse parti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esse riferiti (vedi allegato 4); invita il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Mario VALDUCCI esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni respinge gli articoli aggiuntivi Cialente 5311/X/27.018 e 5311/X/27.019 e gli emendamenti Gambini 5311/X/Tab.C.10, 5311/X/Tab.D.10 e 5311/X/Tab.D.11.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (vedi allegato 5).
Sergio GAMBINI (DS-U) dichiara il voto contrario sulla proposta di relazione formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina il deputato D'Agrò relatore presso la V Commissione.
La seduta termina alle 10.05.
ALLEGATO 1
Legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: Ministero delle attività produttive.
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
Allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive (tabella 3), U.P.B. 3.2.3.8 (Fondo investimenti-incentivi alle imprese), apportare le seguenti variazioni:
CP: - 154.136.975;
CS: - 154.136.975.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, U.P.B. 3.2.3.13 (Fondi rotativi), apportare le seguenti variazioni:
CP: + 154.136.975;
CS: + 154.136.975.
5311/X/Tab. 3.1. Deiana, Pisa, Provera.
ART. 2.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nei limiti delle somme di cui al comma 38 lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge.
5310-bis./X/2.1. Saglia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle spese dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
5310-bis./X/2.2. Saglia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano altresì all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, per l'anno 2005 può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale.
5310-bis./X/2.3. Quartiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano altresì al CAI (Club Alpino Italiano) che, per l'anno 2005 può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale.
5310-bis./X/2.4. Quartiani, Olivieri.
ART. 4.
Al comma 1, la lettera b) è soppressa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
Conseguentemente all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:
38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Conseguentemente all'articolo 29, sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di Peace keeping.
5310-bis./X/4.1. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
ART. 8.
Al comma 1, dopo le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono inserite le seguenti: , a decorrere dall'anno 2006,.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio 2005 con le seguenti: entro il 31 luglio 2006;
al comma 2, sostituire le parole: anno 2004 con le seguenti: anno 2005;
al comma 2, dopo la parola: soppresso inserire le seguenti: a decorrere dal 2006;
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «Per l'anno 2004» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2005»; dopo la parola: «rideterminate,» è aggiunta la seguente: «rispettivamente,»; dopo le parole: «entro l'11 agosto 2004» sono aggiunte le seguenti: «ed entro l'11 agosto 2005».
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere;
c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario;
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2005».
5310-bis./X/8.1. Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Squeglia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 30.000.
5310-bis./X/8.2. Saglia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal primo gennaio 2006».
5310-bis./X/8.3. Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Squeglia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «fermo restando il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1o gennaio 2006».
5310-bis./X/8.4. Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Squeglia.
ART. 27.
Al comma 4 sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 80 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.1. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto in seguito all'approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.
5310-bis./X/27.2. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il triennio 2005-2007 una parte del fondo di garanzia è destinato alle imprese che sviluppano tecnologia per la sicurezza o che espletano ricerca e sperimentazione in tale settore.
5310-bis./X/27.3. Ascierto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26 e 27 sono soppressi;
b) il comma 61-ter è sostituito dai seguenti:
61-ter. La garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concessa alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993 e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, di seguito denominate piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni. Tale garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile è concessa a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato Fondo, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino all'80 per cento dell'importo dell'esposizione. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese soggetti richiedenti la garanzia possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.
61-quater. La controgaranzia del Fondo concessa ai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «Altri fondi di garanzia», a titolo gratuito e copre i finanziamenti concessi a PMI, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia sia stata concessa con i medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione di cui al comma 61-ter. La controgaranzia concessa ai Confidi e agli Altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito sui finanziamenti alle PMI. Entro tale limite, la controgaranzia copre fino al 90 per cento della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto alle PMI dai Confidi e dagli Altri fondi di garanzia per il rilascio della garanzia non può essere superiore alle spese di istruttoria dell'operazione, e la remunerazione del rischio deve essere richiesta limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.
La controgaranzia escutibile, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, a semplice richiesta dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che hanno pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto dì rivalersi sul debitore principale per le somme pagate in luogo dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia a fronte della controgaranzia prestata, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile.
61-quinquies. In relazione al disposto dei commi 61-ter e 61-quater, entro il 31 gennaio 2005, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede a rideterminare le disposizioni di cui al decreto n. 248 del 31 maggio 1999.
61-sexies. In sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, incrementata in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 e al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5310-bis./X/27.4.Gambini, Vernetti, Grotto, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Ladu, Lulli, Micheli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggeri, Rugghia, Soro, Squeglia.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per lo sviluppo dell'industria elettronica manifatturiera le cui risorse pari a 25 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono versate alla società Sviluppo Italia ad integrazione del Programma New Economy con riguardo alla tutela e allo sviluppo dell'industria elettronica nazionale. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di realizzazione del Programma, prevedendo un impegno pubblico pari al 75 per cento dei costi previsti e il restante 25 per cento a carico delle imprese.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcol etilico).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.
5310-bis./X/27.5. Cialente, Lolli.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Il 10 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 4 è destinato agli investimenti in beni strumentali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica nel settore commerciale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.6. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Per le finalità di cui all'articolo 3 comma primo lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione del 5,5 per cento per le annualità 2005, 2006 e 2007, dell'accantonamento previsto nel fondo speciale di parte corrente, tabella A, relativo ad ogni ministero.
5310-bis./X/27.7. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Rifinanziamento di misure per lo sviluppo delle alte tecnologie aerospaziali ed elettroniche).
1. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per finalità di cui all'articolo 3 comma primo lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 nonché, in particolare, per consentire la prosecuzione delle principali collaborazioni internazionali con specifico riferimento a quelle sviluppate nel contesto dell'Unione Europea.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione del 5,5 per cento per le annualità 2005, 2006 e 2007, dell'accantonamento previsto nel fondo speciale di parte corrente, tabella A, relativo ad ogni ministero.
5310-bis./X/27.01. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Interventi a favore dell'industria automobilistica).
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2005 e il 30 giugno 2006 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), non immatricolato in precedenza;
b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), non conforme alla normativa comunitaria sull'inquinamento, in particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.
2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).
5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana».
6. L'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è soppressa in misura pari al 50 per cento per l'anno 2005 e in misura pari al 100 per cento per l'anno 2006 negli atti di acquisto da parte delle imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Fino al 31 dicembre 2006, l'Automobil Club d'Italia, entro il giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis./X/27.02. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Provera, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Accordi interprofessionali di filiera).
1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.
3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
5310-bis./X/27.03. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
ART. 27.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Network telematici tra imprese turistiche).
1. Il Fondo di cui all'articolo 8 comma 1 della legge n. 273 del 2002 per lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese è incrementato di 25 milioni di euro da destinarsi allo sviluppo di newtwork telematici tra piccole medie imprese turistiche. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a determinare criteri e modalità di erogazione dei contributi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.04. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici).
1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato nei centri storici. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:
a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del carovita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;
b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;
c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;
d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.
2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1 lettera d).
3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati. Il Fondo è finanziato con 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
4. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è sostituito dal seguente:
9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, finalizzata alla fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma e determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi verso le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti. Per le predette finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2005 e 25 milioni di euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.05. Rugghia, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nigra, Quartiani, Nieddu, Grotto.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni a favore della riqualificazione dei mercati rionali).
1. Al fine di tutelare i consumatori e sostenere la riqualificazione e l'innovazione dei mercati rionali è istituito il Fondo per la riqualificazione del commercio su aree pubbliche con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Il Fondo è ripartito dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata, secondo i seguenti princìpi:
a) popolazione residente;
b) estensione del territorio comunale;
c) numero di mercati rionali esistenti;
d) estensione delle aree storiche ove insistono mercati rionali.
2. I Comuni che hanno provveduto a stabilire l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori, ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono altresì beneficiare di ulteriori risorse, ripartite con le modalità di cui al comma 1 da destinare a operatori singoli o associati in caso di trasferimenti dell'attività connessi a progetti di riqualificazione dei centri storici, per l'acquisto di nuovi banchi e strutture di vendita.
3. Nei comuni di cui al comma 3 può essere limitato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.06. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi).
1. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppressi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.07. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi).
1. Gli aumenti previsti dall'articolo 32 commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sospesi fino al 31 dicembre 2006. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, promuove di concerto con le regioni la verifica e l'eventuale revisione delle classificazioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e l'entità dei relativi canoni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis./X/27.08. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi).
1. Al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire la parola: «trecento» con la seguente: «dieci», e alla fine del comma aggiungere la seguente frase: «I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali».
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.09. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi).
1. Al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire la parola: «trecento» con la seguente: «venti», e alla fine del comma aggiungere la seguente frase: «I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali».
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.010. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi).
1. Al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire la parola: «trecento» con la seguente: «trenta», e alla fine del comma aggiungere la seguente frase: «I predetti aumenti sono devoluti agli enti locali per il miglioramento, la tutela e la valorizzazione delle aree demaniali».
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.011. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni a favore delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi).
1. Al comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 3 dopo le parole: «d'uso» aggiungere le seguenti: «escluse quelle di cui al comma 21».
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.012. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione).
1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.
13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:
a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;
b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio «prodotto italiano di qualità» o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.
17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.013. Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Prodotti italiani di qualità).
1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del «prodotto italiano di qualità» e predisporre le relative azioni di promozione del marchio. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.
4. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.014. Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
Art. 27-bis.
(Prodotti full made in Italy).
1. È istituito il marchio full made in Italy per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi dì cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
2. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
3. La proprietà del marchio è dello Stato.
4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del «prodotto italiano di qualità» e predisporre le relative azioni di promozione del marchio. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.
5. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/27.015. Lulli, Nieddu, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono soppresse le seguenti parole: «localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».
2. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole: «alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «alle società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
5310-bis./X/27.016. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.
6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
gli obiettivi generali dell'innovazione;
il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
8. Ai fini dell'assegnazione del contributo dì cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica.
9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.
11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.
16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis./X/27.017. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
ART. 29.
(Disposizioni varie).
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,.
* 5310-bis./X/29.1. Milanato, Zanetta, Lazzari.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,.
* 5310-bis./X/29.2. Ruggeri, Ladu.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,.
* 5310-bis./X/29.3. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Il relativo riparto inserire le parole: , fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350,.
* 5310-bis./X/29.4. Nieddu, Lulli, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
** 5310-bis./X/29.5. Milanato, Zanetta, Lazzari.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
** 5310-bis./X/29.6. Ruggeri, Ladu.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
** 5310-bis./X/29.7. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma precedente il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
** 5310-bis./X/29.8. Nieddu, Lulli, Cialente, Cazzaro, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4 comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sostituire le parole: «20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006» con le seguenti: «100 milioni di euro per il 2004, 150 milioni di euro per il 2005, 200 milioni di euro per il 2006.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis./X/29.9. Lulli, Cazzaro, Cialente, Nieddu, Boiardi, Gambini, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione;
b) alla formazione e consulenza necessari all'avvio dei processi innovativi;
c) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
d) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);
e) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
f) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
g) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
h) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
9-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
5310-bis./X/29.10. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per le finalità previste dall'articolo 24 comma 4 lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005.
Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2005: - 10.000.
5310-bis./X/29.11. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. L'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 è sostituito dal seguente:
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità ed ai trasporti pubblici.
2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
5310-bis./X/29.12. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. L'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 è sostituito dal seguente:
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato).
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, da realizzare, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso misure antinflazionistiche ovvero attraverso misure di sostegno alle famiglie meno abbienti, con particolare riferimento ai consumi energetici, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti pubblici ed alle spese per l'assicurazione RC auto.
2. Le entrate di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
5310-bis./X/29.12 (Nuova formulazione). Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Limitatamente all'anno 2005, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sono destinate, nei limiti delle risorse disponibili, alla riduzione delle accise sui combustibili da riscaldamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite la misura e le modalità di applicazione della predetta riduzione.
5310-bis./X/29.13. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) , confluite sul cap. 3592 del bilancio del Ministero delle attività produttive per l'esercizio 2004, sono destinate alla riduzione di 0,01 euro al metro cubo dell'accisa sul gas metano per usi domestici, nel periodo gennaio-aprile 2005.
5310-bis./X/29.14. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
ART. 31.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).
1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (cosiddette CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma 1 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti «assimilate», a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo Nazionale per il Sostegno della Ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.
3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3 comma 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.
4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.
5. A seguito dell'approvazione del DPEF, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.
5310-bis./X/31.01.Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Grotto, Rugghia, Vernetti, Provera.
ART. 36.
All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:
46. All'articolo 4 comma 177 della legge n. 350/2003 convertito con modificazioni nella legge n. 191/2004 è aggiunto il seguente comma:
177-bis. Dal disposto di cui al precedente comma sono esclusi i limiti di impegno diretti al sostegno di forniture di beni da acquisire al patrimonio delle pubbliche amministrazioni nonché di programmi o progetti di ricerca e sviluppo, nei settori ad alta tecnologia e di peculiare interesse ai fini della sicurezza nazionale.
5310-bis./X/36.1. Paolo Russo.
ART. 37.
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 43.100.
Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Legge n. 321 del 1990: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165):
2005: + 43.100.
5310-bis./X/Tab. A. 1. Lazzari.
Alla Tabella B, di cui all'articolo 37, comma 1, alla voce: Ministero dell'economia e delle Finanze:
2005: - 32.000;
2006: - 32.000;
2007: - 32.000.
Conseguentemente, alla tabella D, di cui all'articolo 37, comma 3, alla rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce: Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984) articolo 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9), aggiungere i seguenti importi:
2005: + 32.000;
2006: + 32.000;
2007: + 32.000.
5310-bis./X/Tab. B. 1.Raisi, Saglia, Saia.
Alla Tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 200.000;
2006: + 250.000;
2007: + 300.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, al titolo: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sostituire le cifre:
2005: - 200.000;
2006: - 250.000;
2007: - 300.000.
5310-bis./X/Tab. B. 2. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella B, voce: Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 150.000;
2007: + 200.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, al titolo: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sostituire le cifre:
2005: - 100.000;
2006: - 150.000;
2007: - 200.000.
5310-bis./X/Tab. B. 3. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - articolo 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - Cap. 3003):
2005: - 20.000.
Conseguentemente, al comma 3, Tabella D ivi allegata, nella rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) - articolo 74 comma 1: Potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (settore 27) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - Cap. - 7559):
2005: + 20.000.
5310-bis./X/Tab. C. 1. Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Alla Tabella C, al titolo: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sostituire le cifre:
2005: - 300.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, dopo la voce: Legge n. 86 del 1999, aggiungere la seguente: Decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni nella legge 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive, (Settore n. 4) (3.2.3.8. - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420) con i seguenti importi:
2005: + 300.000.
5310-bis./X/Tab. C. 2. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella C, al titolo: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sostituire le cifre:
2005: - 250.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, alla voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilità e lo sviluppo - Art. 52, comma 1: Fondo unico incentivi alle imprese (Settore 2) (3.2.3.8. - cap. 7420), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 250.000.
5310-bis./X/Tab. C. 3. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella C, al titolo: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sostituire le cifre:
2005: - 250.000.
Conseguentemente alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge n. 135 del 2001: Riforma legislazione nazionale del turismo - Articolo 6, comma 1: Fondo cofinanziamento offerta turistica (Settore 20) (3.2.3.5. -Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359) con i seguenti importi:
2005: + 250.000.
5310-bis./X/Tab. C. 4. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 41.300.
Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)
2005: + 41.300.
*5310-bis/X/Tab. C 5.Milanato, Zanetta.
Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 -Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 41.300.
Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)
2005: + 41.300.
*5310-bis/X/Tab. C 6.Ruggeri, Ladu.
Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 -Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 41.300.
Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)
2005: + 41.300.
*5310-bis/X/Tab. C 7.Mazzocchi, Saglia, Raisi, Giorgetti.
Alla Tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge 292 del 1990: ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo (3.1.2.2. Ente nazionale Italiano per il turismo - cap. 2270), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.
E conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. C 8.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella C, alla voce Ministero attività produttive - Legge n. 282 del 1991 e decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge 61 del 1994 - decreto-legge n. 26 del 1995, convertito nella legge 95 del 1995: riforma dell'ENEA (4.2.3.4. - Ente Nazionale Energia e ambiente - cap. 7630), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 50.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. C 9.Cialente, Gambini, Cazzaro, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla tabella D, alla rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce Legge n. 86 del 1989 aggiungere la seguente: Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (Settore 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - Cap. 7165), con i seguenti importi:
2005: + 41.300.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 1.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci, Vernetti.
Alla tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 662 del 1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, aggiungere la seguente: Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Art. 2, comma 2, Finanziamento esportazioni a pagamento differito (Settore 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/P), con i seguenti importi:
2005: + 50.000;
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 2.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Alla Tabella D, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Decreto-Legge n. 691 del 1994, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, aggiungere la seguente: Legge n. 266 del 1997, Interventi urgenti per l'economia - Art. 12, comma 1: contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore 9) (3.2.3.33 - sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/P), con i seguenti importi:
2005: + 50.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
E conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 3.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci.
Alla Tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce Legge 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge n. 27 del 1998: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3. 19 - Artigiancassa - Cap. 7165), con i seguenti importi:
2005: + 50.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 4.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci.
Alla Tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, dopo la voce Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge finanziaria n. 388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 11: disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Settore 4) (4.2.327 - aree sottoutilizzate - cap. 7576/P), con i seguenti importi:
2005: + 100.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 5.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge 388 del 2000, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - Art. 145, comma 21, Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 - Cap 7150), con i seguenti importi:
2005: + 50.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Aumento della tassa sui superalcolici).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
5310-bis/X/Tab. D 6.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, dopo la voce Legge n. 752 del 1982 aggiungere la seguente: Legge 25 febbraio 1992, n. 215, imprenditoria femminile, con i seguenti importi:
2005: + 20.000
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 7.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
Alla Tabella D, rubrica Ministero delle attività produttive, inserire la voce: Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati - Art. 14. - (Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI) e decreto ministeriale 21-11-2002 Modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
2005: + 80.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 8.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Fluvi, Tolotti, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Nannicini, Crisci.
Alla Tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, alla voce: Legge n. 273 del 2002, Misure a favore dell'iniziativa privata e della concorrenza aggiungere la seguente: articolo 8 comma 1: sviluppo economia informatica nelle piccole e medie imprese (Settore 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti incentivi alle imprese - cap. 7420/P), con i seguenti importi:
2005: + 20.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab. D 9.Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: Ministero delle attività produttive.
RELAZIONE APROVATA DALLA COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, del disegno di legge di bilancio (C. 5311 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 5310-bis Governo);
tenuto conto che i disegni di legge finanziaria e di bilancio intervengono in un contesto politico ed economico, anche internazionale, di particolare difficoltà e sono pertanto volti al contenimento dei costi e del deficit, al fine di garantire il rispetto dei vincoli europei e di mantenere in ordine i conti pubblici;
rilevato che alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2007, composta dal disegno di legge finanziaria 2005 e dal disegno di legge di bilancio, si affiancherà un ulteriore disegno di legge del Governo nel quale saranno definite le misure di carattere economico volte ad incentivare lo sviluppo ed il risanamento sociale e che solamente dopo la presentazione di questo documento si potranno valutare con maggiore compiutezza gli interventi predisposti per garantire la competitività del Paese e per accrescere il potere d'acquisto dei cittadini;
valutato altresì che alcune misure di preminente interesse per il settore delle attività produttive sono già contenute nel disegno di legge finanziaria e che, sebbene rappresentino disposizioni di dettaglio, danno un segnale circa le priorità del Governo e gli ambiti nei quali ritiene opportuno assicurare interventi di sostegno;
sottolineato, infine, che tali disposizioni si concentrano, in particolare, sulla promozione dell'uso di strumenti informatici da parte dei giovani, sullo sviluppo delle tecnologie in ambito industriale e sul sostegno alla competitività delle imprese nazionali sui mercati esteri ed alla tutela delle produzioni italiane di qualità da fenomeni di concorrenza sleale;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) è auspicabile che il limite del 2 per cento all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni disposto dal comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria possa seguire criteri applicativi differenziati, con particolare riferimento al settore della ricerca e degli investimenti in ambito industriale. Appare altresì opportuno che tale limite non operi nei confronti delle Autorità indipendenti il cui finanziamento è attribuito ai soggetti esercenti i servizi e non è a carico del bilancio dello Stato, come nel caso dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
b) al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale, favorendo in particolare la crescita delle aziende di piccole dimensioni, occorre svolgere un'azione più incisiva per l'internazionalizzazione delle imprese, anche mediante il rafforzamento e la razionalizzazione degli strumenti previsti dall'articolo 29, commi 4 e 5, del disegno di legge finanziaria, nonché attraverso un incremento delle risorse finanziarie disponibili per le operazioni di credito all'esportazione;
c) in relazione alla rilevanza che il settore turistico riveste per l'economia nazionale ed alle potenzialità non ancora pienamente sfruttate che l'offerta turistica italiana ha sui mercati internazionali, si rende necessario potenziare e dotare di maggiori risorse le strutture in grado di svolgere attività di sostegno al settore. Appare opportuno, più in generale, definire interventi che privilegino una visione qualitativa più che quantitativa dell'offerta turistica, anche al fine di valorizzare il patrimonio artistico e ambientale del Paese nel suo complesso, evitando una sorta di sfruttamento intensivo di talune mete tradizionali;
d) al fine di salvaguardare il patrimonio industriale e tecnologico del Paese, appare opportuno promuovere sviluppo e innovazione, in particolare laddove vi siano già strutture e risorse produttive di tradizione industriale - è il caso, ad esempio, delle aree nelle quali ha trovato sviluppo il settore dell'automobile e delle tecnologie ad esso connesse - anche attivando le opportune sinergie tra ricerca pubblica e privata;
e) occorre condurre una decisa azione di contrasto ai fenomeni della evasione e della elusione fiscale, che di fatto si traducono, per il mercato, in forme di concorrenza sleale e che penalizzano soprattutto le imprese che svolgono la propria attività con rigore ed onestà. L'adozione di misure di controllo più efficienti - che consentirebbe peraltro di recuperare rilevanti risorse - dovrà comunque armonizzarsi con il necessario processo di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, senza peraltro tradursi in criteri meccanici di valutazione non corrispondenti alla reale situazione economica e reddituale delle aziende;
f) al fine di assicurare il necessario sostegno alle PMI, che rappresentano uno degli elementi più caratterizzanti del sistema produttivo italiano, occorre assicurare una maggiore dotazione di risorse al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, così da consentire un maggiore ricorso delle stesse ai crediti concessi dagli istituti bancari;
g) nel quadro dei processi di privatizzazione delle imprese del settore energetico, appare opportuno che i poteri di indirizzo su tali imprese - conseguentemente alla cessione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. delle partecipazioni al loro capitale - siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministero delle attività produttive; ciò al fine di assicurare una adeguata attenzione ai profili di politica industriale del settore;
h) occorre favorire la partecipazione delle imprese italiane alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture energetiche in ambito internazionale, anche prevedendo la loro partecipazione a progetti finanziati dalla Commissione europea e promuovendo, in particolare, la cooperazione in campo energetico dell'Italia con i paesi del bacino del Mediterraneo;
i) al fine di garantire un approvvigionamento energetico adeguato alle esigenze del sistema produttivo e degli utenti, appare necessario favorire una diversificazione delle fonti, anche attraverso una razionalizzazione del prelievo fiscale sulle medesime; tale razionalizzazione deve passare, in primo luogo, attraverso una revisione della carbon tax che, oltre a determinare un maggior costo per gli utenti finali, di fatto penalizza i produttori nazionali rispetto ai concorrenti europei;
l) occorre proseguire con decisione sulla strada delle politiche di liberalizzazione e privatizzazione avviate in questi ultimi anni; in particolare, appare necessario superare le rigidità all'esercizio delle professioni, che rappresentano di fatto un ostacolo alla concorrenza nei servizi e finiscono per incidere negativamente sui livelli di efficienza e di innovazione.
ALLEGATO 3
Legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 3: Ministero delle attività produttive.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO GAMBINI ED ALTRI
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, del disegno di legge di bilancio (C. 5311 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 5310-bis Governo);
considerato che:
sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio e più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in materia;
nella manovra 2005 non sono previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessaria modernizzazione delle politiche sociali;
l'eliminazione del collegato di sessione e la conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria parte delle prescrizioni prima inserite in tale provvedimento non consentono di valutare se, e con quali modalità e risorse, le promesse misure per la competitività e lo sviluppo saranno inserite nella manovra;
il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso;
i dati aggiornati con le note depositate in data 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato della Finanziaria, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro;
il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la Relazione previsionale e programmatica - per la parte seconda e i relativi allegati - e pertanto non è ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra 2005;
la Relazione previsionale e programmatica - la cui presentazione è fissata, dalla legge n. 468 del 1978, per il 30 settembre di ogni anno - è essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della «nuova regola» di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione previsionale e programmatica 2005;
non appaiono chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correggere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del prossimo anno;
valutato che:
nella manovra 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 è un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali: nell'ultimo triennio, le spese correnti sono cresciuti ad un ritmo del 5 per cento all'anno;
per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa già ridotti dalla manovra correttiva del decreto-legge n. 168/04 approvata nel luglio 2004;
la soglia «generale» del 2 per cento alla spesa presenta profili di dubbia costituzionalità: il Parlamento dovrebbe approvare tagli severi di spesa senza sapere su quali norme si va, in concreto, ad incidere; l'esame dei contenuti propri, coerenti con i compiti attribuiti alla legge finanziaria deve necessariamente estendersi all'ammissibilità costituzionale di alcune norme ed in particolare dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria;
appare ineludibile che il Governo, in modo analitico, integri opportunamente la Finanziaria per rendere chiaro quali leggi sono sottoposte al limite del 2 per cento, specificando i relativi effetti sui capitoli, e sulle unità previsionali di base;
il principio «unico» del 2 per cento è in contrasto con l'articolo 81 Costituzione che riserva alle Camere, ogni anno, l'approvazione del bilancio, approvazione che deve essere puntuale;
gli effetti della manovra 2005 appaiono dubbi: il «taglio» del 2 per cento è nel concreto di difficile applicazione: più del 90 per cento delle spese sono infatti obbligatorie e derivano da norme legislative che dovrebbero essere, contestualmente, modificate;
detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza, ecc.), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005; la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro; il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato;
anche il tetto alle spese degli Enti locali è di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle Amministrazioni locali, al netto del costo del personale, sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce, nello stesso periodo, del 5,1 per cento;
per le autonomie territoriali, la finanziaria 2005 rappresenta una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interno - sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi - sono, di fatto, interamente riscritte;
la Finanziaria consente alle autonomie locali la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe;
per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale, con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e il lavoro autonomo;
la prevista estensione ai comuni sotto i 5.000 abitanti del patto di stabilità - e quindi della regola unica di controllo della spesa complessiva - appare del tutto insostenibile, sia dal punto di vista economico che amministrativo;
il «principio unico dell'evoluzione controllata della spesa» fotografando la spesa «storica» di tutte le amministrazioni rappresenta la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente - in relazione ai fabbisogni dei singoli settori - dove tagliare e quanto incrementare le singole voci (ruolo della politica); l'applicazione «seria» di un metodo di evoluzione «controllata» della spesa - già adottato in Europa, dal Regno Unito - richiede per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali, ed, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre;
mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo, con un «tax relief» complessivo, di 6 miliardi di euro (la delega fiscale prevedeva che le minori entrate derivanti dalla progressiva attuazione della riforma dell'Irpef avrebbero dovuto trovare copertura nell'ambito delle annuali manovre di finanza pubblica), con la Finanziaria 2005 si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo; complessivamente, si possono individuare nella Finanziaria di quest'anno dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti;
per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, il Governo non prevede la restituzione del fiscal drag; da notare che «le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione» rientrano tra i contenuti essenziali della legge finanziaria indicati dalla legge n. 468/78 che disciplina la sessione di bilancio; anche per questa via si determina un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali; insufficienti appaiono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
quanto agli investimenti, di particolare gravità appare il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo; si determina, così, un sostanziale blocco degli investimenti pubblici;
per il Mezzogiorno, la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche, riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale;
la manovra configura una serie di interventi con un forte impatto recessivo, con freno agli investimenti pubblici e privati ed ai consumi, particolarmente per quanto riguarda la limitazione ai pagamenti di 1.000 milioni di euro del fondo incentivi alle imprese e di 1750 milioni di euro per quanto attiene la legge 488 del 1992 e gli strumenti della programmazione negoziata;
riguardo il delicato tema del carovita il Governo ha assunto nelle scorse settimane due posizioni contrastanti privilegiando da un lato il rapporto con la grande distribuzione, dall'altro instaurando un rapporto con alcuni Comuni che si sono distinti per una particolare attenzione a tale problematica;
restano tuttavia deboli le iniziative dirette a frenare il carovita, mentre è inesistente una politica volta al rilancio dei consumi anche per sostenere i settori del commercio, per i quali si acuisce una grave crisi indotta dal calo continuo dei consumi;
valutato il disegno di legge nello specifico, si esprimono inoltre le seguenti osservazioni:
la crisi del principali settori produttivi si è ulteriormente aggravata e, oltre a rendere ancora più pesanti le prospettive per l'insieme dell'economia italiana, rappresenta un fattore di estrema preoccupazione per le migliaia di lavoratori coinvolti e per le numerose imprese di piccole e medie dimensioni che ne costituiscono l'indotto;
l'Italia scivola al 47o posto nella graduatoria mondiale dei paesi maggiormente competitivi, mentre continua la situazione di crisi dell'industria automobilistica italiana;
è sempre più evidente il grande ritardo e l'obsolescenza degli assetti del capitalismo italiano oltre che l'incapacità del Governo di disporre eventi di breve, medio e lungo termine per evitare che l'Italia perda ulteriore terreno nell'ambito dell'economia globale;
i gravi casi di default industriali, anche alla luce del disimpegno delle forze politiche della maggioranza riguardo alla proposta di legge sulla tutela del risparmio, appaiono a un anno di distanza dal caso Parmalat sempre più gravi ed inaccettabili per le conseguenze sulla fiducia dei risparmiatori e sull'insieme della comunità nazionale;
la crisi dell'industria automobilistica nazionale permane e richiede politiche di sostegno che debbono orientarsi soprattutto verso agevolazioni volte a favorire l'acquisto di vetture nuove a basso impatto ambientale, in primo luogo quelle alimentate a metano, prevedendo agevolazioni fiscali e tributarie per la conversione dell'indotto e sopprimendo l'imposta provinciale di trascrizione per gli autoveicoli usati;
per le imprese in crisi sono necessari nuovi strumenti di agevolazione, già presenti e diffusi nei maggiori paesi europei, per favorire l'ingresso di venture capital nelle imprese medesime ed è indispensabile rafforzare il sistema dei Confidi anche per consentire un adeguamento del sistema alle nuove regole di «Basilea 2»;
nell'attuale congiuntura internazionale i prodotti del made in Italy attraversano una crisi che può indebolire sensibilmente la capacità competitiva dell'economia italiana e sono quindi necessarie sia azioni efficaci di contrasto ai fenomeni di contraffazione, sia massicci investimenti in ricerca e sviluppo anche nei settori maturi, mentre le misure recate dalla manovra appaiono confuse ed insufficienti a scongiurare il rischio di declino del nostro Paese;
in tale contesto anche un settore come il turismo, che tradizionalmente ha retto la sfida dei momenti più difficili dell'economia nazionale, attraversa una fase di pesanti incertezze per il combinarsi di una serie di fattori negativi, quali la guerra in Iraq e le minacce del terrorismo, la crisi economica internazionale e la conseguente sfiducia dei consumatori e infine la negativa congiuntura economica attraversata da mercati particolarmente importanti per il turismo italiano, quale quello tedesco;
in una situazione tanto preoccupante appare assurdo che la riforma dell'ENIT slitti sine die e che viceversa si proponga da parte del Governo l'aumento del 300 per cento dei canoni per le concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi, che incombe sulla categoria degli operatori balneari ormai dalla scorsa manovra di finanza pubblica del 2004 e che si accompagna alla scomparsa del finanziamento della legge n. 135 del 2001 per lo sviluppo dei sistemi turistici locali e al taglio delle risorse previste per l'ENIT, contenuti nella legge finanziaria per l'anno 2005;
il taglio generalizzato degli incentivi alle imprese, la limitazione delle risorse per il Mezzogiorno e per leggi speciali, allontana in generale la prospettiva di una ripresa, mettendo le piccole e medie imprese, nervatura del nostro sistema economico, in gravi difficoltà a reperire commesse sui mercati internazionali;
appare particolarmente grave la carenza di proposte concrete per il rilancio del Mezzogiorno, manca infatti una strategia di politica economica mentre si è assiste alla cancellazione progressiva delle agevolazioni preesistenti in materia di innovazione, sviluppo ed occupazione, alla riduzione dell'operatività degli strumenti automatici esistenti e al depotenziamento delle politiche di sviluppo locale, quali i patti territoriali e i contatti d'area;
anche per il 2005, come già per il 2003 e il 2004, la manovra di finanza pubblica non qualifica la spesa per gli investimenti nei settori della ricerca, dell'innovazione e della formazione, settori che per l'Italia possono avere un effetto di moltiplicazione del prodotto interno lordo e, nello stesso tempo impegna risorse esigue rispetto alle esigenze di ricollocazione produttiva del Paese;
con riferimento alla necessità di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese nel campo della ricerca sarebbe indispensabile introdurre meccanismi incentivanti che includano i consorzi e ogni altra aggregazione tra imprese, a partire dai distretti industriali, nelle politiche di sostegno pubblico mirate all'internazionalizzazione del sistema-paese, anche aumentando le risorse per l'attività promozionale dell'ICE: devono quindi essere aumentate nettamente, adeguandole alle nuove necessità della ricerca imposte dallo sviluppo delle tecnologie e delle conoscenze, le risorse destinate al sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica e all'ENEA;
con riferimento alla liberalizzazione dei settori più rilevanti dell'industria italiana, rimane centrale l'esigenza di accelerare il processo di innovazione e di liberalizzazione dei mercati e delle reti infrastrutturali, anche al fine di ridurre nel medio periodo l'impatto dei costi di sistemi ormai inefficienti sulle dinamiche inflazionistiche: è il caso del settore energetico sottoposto alla pressante necessità di diversificazione delle fonti e di innovazione tecnologica che, nonostante la miriade di provvedimenti messi in campo dal Governo, rimane in una situazione di incertezza, che non favorisce gli investimenti, né produce alcun vantaggio tariffario per gli utenti;
con riferimento al settore del commercio le poche risorse destinate al settore scompaiono dalla legge finanziaria 2005, imperversa invece la polemica sul carovita con il tentativo di addebitare al commercio tradizionale la responsabilità degli aumenti indiscriminati dei prezzi, mentre si tace sull'aumento delle tariffe e dei servizi, molto spesso dovuti allo slittamento dei processi di liberalizzazione dei mercati;
in tale contesto risultano assolutamente punitive le norme che intendono reintrodurre l'elenco clienti e fornitori e ritoccare verso l'alto gli studi di settore: un modo per colpire chi già paga e tutelare indirettamente l'evasione fiscale fomentata con le varie forme di condono fiscale;
con riferimento alla tutela del potere d'acquisto dei consumatori e allo sviluppo dei settori della piccola e media impresa il disegno di legge in esame non contiene misure adeguate, mentre sarebbe necessario:
riguardo al carovita, sostenere con risorse adeguate le attività che i Comuni più virtuosi svolgono sul territorio, prevedendo il finanziamento delle iniziative locali di contenimento dei prezzi che coinvolgono l'intera filiera alimentare e non alimentare, valorizzano i prodotti locali e le campagne di informazione dei consumatori sul consumo intelligente;
favorire l'innovazione del commercio tradizionale con il ripristino del credito d'imposta per la riqualificazione della rete distributiva ed in particolare degli esercizi di vicinato, il sostegno all'e-commerce, il ripristino delle norme sulle ristrutturazioni immobiliari, l'agevolazione all'acquisto dei locali in affitto, la rottamazione del commercio ed un maggiore finanziamento delle norme sulla sicurezza;
sostenere il made in Italy attraverso la valorizzazione della proprietà intellettuale, del processo produttivo e delle capacità professionali, la tutela del consumatore, l'incentivazione dei processi di innovazione e della competitività, regolamentando la tracciabilità dei prodotti, introducendo efficaci norme anticontraffazione e agevolazioni fiscali per la promozione delle attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione;
istituire un marchio che identifichi i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia ed un marchio che identifichi i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, mentre devono essere estese anche al settore tessile abbigliamento le misure che prevedono un utilizzo più flessibile e razionale della Cassa Integrazione Guadagni;
adottare misure per contrastare le importazioni illegali di capi di abbigliamento provenienti da paesi extracomunitari e per contrastare il fenomeno della contraffazione e delle frodi che ha raggiunto dimensioni più che ragguardevoli, ed introdurre una normativa specifica in materia di etichettatura che consenta la tracciabilità dei prodotti commercializzati all'interno della Unione Europea;
prevedere un intervento più consistente di sostegno al settore delle esportazioni extracomunitarie, (in particolare per il sistema moda, l'agroalimentare di qualità, ecc.) con lo scopo di supportare l'impegno delle imprese esportatrici colpite dalla crisi nel recuperare quote di mercato;
promuovere misure fiscali di sostegno alla creazione di consorzi, di incentivo agli investimenti nella ricerca applicata e rendere effettivamente operante il Fondo per l'Innovazione Tecnologica (ex legge 46/82) riguardo al finanziamento dei campionari e alla ideazione di nuove collezioni di prodotti;
prevedere la cancellazione della limitazione ai pagamenti che riguardano il fondo incentivi alle imprese, ed in particolare per il Mezzogiorno, la legge n. 488 del 1992 e la programmazione negoziata;
per i settori della piccola e media impresa artigiana prevedere un cospicuo rifinanziamento delle risorse destinate al fondamentale strumento dell'Artigiancassa e alla legge Sabatini che costituisce un indispensabile e funzionale supporto per l'acquisto o la locazione finanziaria di nuove macchine utensili;
riguardo ai canoni delle concessioni demaniali a fini turistico-ricreativi introdurre una norma che sterilizzi l'impatto degli aumenti del 300 per cento previsti dal decreto-legge n. 269 e promuova di concerto con le regioni la verifica delle classificazioni in base alla legge n. 494 del 1993 e l'entità dei relativi canoni;
per il rilancio del turismo, prevedere il rifinanziamento della legge n. 135 del 2001, per quanto riguarda lo sviluppo dei sistemi turistici locali e il fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, oltre all'aumento delle risorse per la promozione del turismo italiano sui mercati esteri, a partire da quelle destinate all'ENIT;
adottare un pacchetto di misure volte a favorire l'innovazione delle aziende turistiche, come la proroga del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali e della deducibilità delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento degli immobili, la possibilità per le imprese di tutti i settori di dedurre l'IVA sui costi sostenuti per i cosiddetti viaggi d'affari e l'introduzione di un'aliquota IVA al 10 per cento per case ed appartamenti per vacanze, stabilimenti balneari, esecuzioni musicali effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo, settore nautico;
DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
Gambini, Nieddu, Cazzaro, Nigra, Cialente, Quartiani, Lulli, Rugghia, Boiardi, Grotto.
ALLEGATO 4
Legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 7: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Programma Perseus).
1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI ai sensi della legge 12 del 2001 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 e per l'altra metà al Ministero delle Attività Produttive presso Fondo di Incentivazione Industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:
a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;
b) realizzare incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;
c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;
d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;
e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;
f) realizzare il centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;
g) realizzare infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.
2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e tenendo conto della qualità dei progetti presentati.
5310-bis/X/27.018. Cialente, Gambini, Cazzaro, Ruggeri, Lulli, Boiardi, Tocci, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Provera, Vernetti.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria).
1. Anche in deroga agli articoli 23 e 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70, agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/ 94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.
2. Le università provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi che partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi del relativo sfruttamento, e che se la titolarità è attribuita ai ricercatori, la congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da tener conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2 del medesimo articolo, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo gli organi statutari delle amministrazioni e degli enti interessati adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.
6. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui ai commi 4 e 5 possono, altresì, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui ai commi da 1 a 5.
8. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
5310-bis/X/27.019. Cialente, Gambini, Cazzaro, Ruggeri, Lulli, Boiardi, Tocci, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti, Provera.
ART. 37.
Alla Tabella C, al titolo: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), sostituire le cifre:
2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2O07: - 200.000.
Conseguentemente alla Tabella D - rubrica Ministero istruzione, università e ricerca, dopo la voce Legge 266 del 1997, inserire la seguente: DL. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione nazionale della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1. Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Cap. 8922):
2005: + 200.000;
2006: + 200.000;
2007: + 200.000.
5310-bis/X/Tab.C. 10. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 448 del 1998, aggiungere la seguente: Legge 388 del 2000, Disciplina per la formazione del bilancio dello Stato - articolo 104, Ricerca di base (25. 2. 3. 7), con i seguenti importi:
2005: + 100.000.
E conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/X/Tab.D. 10. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
Alla Tabella D - rubrica Ministero istruzione, università e ricerca dopo la voce: D. Lgs 287 del 1999, inserire la seguente: D. Lgs. 297 del 1999 - riordino, disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori
articolo 5 comma 1: Fondo agevolazioni alla ricerca - FAR (Settore 4) - (25.2.3.7. - Fondo unico da ripartire - Cap. 9000/ P):
2005: + 500.000;
2006: + 500.000;
2007: + 500.000;
e conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente
Art. 37-bis.
(Adeguamento aliquote rendite finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.
2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5, 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis/X/Tab.D. 11. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Grotto, Vernetti.
ALLEGATO 5
Legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
(C. 5311 Governo).
Tabella n. 7: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata la tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle U.P.B. concernenti la ricerca applicata e la ricerca aerospaziale), del disegno di legge di bilancio (C. 5311 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 5310-bis Governo),
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alle attività di ricerca e di sviluppo, ed in particolare al ruolo svolto dai centri nazionali preposti alla ricerca, appare necessario realizzare più incisive politiche di ordine strutturale, che sappiano intervenire con azioni mirate di sostegno, secondo obiettivi strategici e programmi definiti, anche al fine di ottimizzare e rendere più incisivi gli effetti delle risorse impiegate nel settore, nonché di favorire una sempre maggiore interazione tra i centri nazionali e il sistema delle imprese;
b) ai fini di un recupero di competenza del sistema produttivo nazionale, occorre promuovere l'impegno delle imprese in ricerca e innovazione, attraverso più idonee misure agevolative ed in particolare mediante un intervento sull'IRAP;
c) occorre promuovere, anche con idonee modifiche normative, lo sviluppo del settore aerospaziale, favorendo il mantenimento ed il consolidamento dei livelli di produzione delle imprese nazionali presenti nelle aree di eccellenza tecnologica nonché difendendo il rilevante indotto, non solo sul piano economico occupazionale, ma anche su quello specifico dello sviluppo tecnologico, che le imprese minori conseguono per effetto del loro collegamento con le grandi imprese del settore.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 5310-bis, legge finanziaria 2005, ed il disegno di legge C. 5311, recante il Bilancio dello stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) limitatamente alle parti di competenza. La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2004, per cui il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato alle ore 18 di martedì 12 ottobre. Il termine per la presentazione delle proposte di relazione viene invece fissato alle ore 11 di giovedì 14 ottobre.
Elena Emma CORDONI (DS-U) invita il presidente a consentire un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 13 ottobre, alle ore 12.
Dario GALLI (LNFP), relatore, rileva come le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2005-2008, presentato nel luglio scorso, siano state confermate dalla Nota di aggiornamento. Per il 2005, è prevista una crescita reale del PIL del 2,1 per cento, (a fronte di una crescita tendenziale indicata nel DPEF all'1,9 per cento). Il tasso di crescita nel 2005 dovrebbe, pertanto, risultare sensibilmente superiore a quello stimato nel DPEF per il 2004 (1,2 per cento).
Per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 ha confermato, per il 2005, l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato dal DPEF al 2,7 per cento del PIL, a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2005 un disavanzo del 4,4 per cento del PIL. La manovra di finanza pubblica per il 2005 comporta, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro. Con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, gli interventi inseriti nell'articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero determinare nel complesso, sulla base delle stime della relazione tecnica, un miglioramento dell'indebitamento netto di 15.432 milioni di euro, risultante da un aumento delle entrate per 5.743 milioni di euro e da una riduzione delle spese per 9.689 milioni di euro. Oltre gli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria è prevista, per il 2005, la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro. L'ulteriori miglioramento dei conti dovrebbe ricondursi ad un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel quadro tendenziale.
Per quanto concerne le entrate, le misure da cui, nel 2005, dovrebbero derivare gli effetti più significativi in termini di maggiore gettito sono le seguenti: adeguamento degli studi di settore e ampliamento della platea dei soggetti interessati (articolo 34, commi 13-20), che dovrebbe determinare maggiori entrate per 3.808 milioni di euro; disposizioni in materia di imposte sugli immobili e di imposte sulle locazioni (articolo 32), da cui dovrebbe derivare un maggior gettito per 600 milioni di euro; revisione della disciplina in materia di tassazione delle cooperative (articolo 36, commi 1-8), che dovrebbe comportare maggiori entrate per 465 milioni di euro; aumento dell'accisa sulle sigarette (articolo 36, comma 17), da cui dovrebbe provenire un maggior gettito per 500 milioni di euro.
Tra le misure contenute nella finanziaria che determinano minori entrate, gli effetti finanziari più rilevanti sono attribuibili: alla proroga dell'aliquota IRAP ridotta per il settore agricolo (articolo 36, comma 34), che dovrebbe determinare minori entrate per 386 milioni di euro; alla proroga del regime speciale IVA a favore dell'agricoltura (articolo 36, comma 20), che dovrebbe determinare minori entrate per 242 milioni di euro.
Riguardo alle spese, per effetto del complesso degli interventi contenuti nell'articolato del disegno di legge finanziaria, dovrebbe determinarsi: una riduzione della spesa corrente per 7.703 milioni di euro, di cui 6.183 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa corrente primaria e 1.520 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa per interessi; una riduzione della spesa di conto capitale per 1.986 milioni di euro.
La riduzione della spesa corrente primaria dovrebbe essere assicurata in particolare dalle seguenti misure: la rideterminazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sulla base del limite di incremento del 2 per cento rispetto alle previsioni dell'esercizio 2004, come risultanti a seguito delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 168/2004 (articolo 3); la nuova disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali (articolo 6), ridefinita in relazione alla regola generale, imposta a tutte le amministrazioni pubbliche, di contenere l'incremento delle spese entro il limite del 2 per cento rispetto agli stanziamenti dell'anno precedente; le nuove regole in materia di patto di stabilità interno dovrebbero comportare, nel 2005, minori spese per 1.270 milioni di euro; le misure nel settore sanitario (articolo 22), in base alle quali il livello complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale per il 2005 viene determinato in 88.250 milioni di euro; rispetto all'entità della spesa sanitaria per il 2005 quantificata nel quadro tendenziale di finanza pubblica contenuto nel DPEF 2005-2008 in 92.434 milioni di euro, si determinerebbero risparmi per un importo complessivo di circa 4.250 milioni di euro.
La riduzione della spesa per interessi determinata da misure contenute nel disegno di legge finanziaria è pressoché integralmente riconducibile a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, ai sensi del quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze «procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza». In relazione a tale disposizione, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe determinarsi nel 2005 una riduzione della spesa per interessi di 1.500 milioni di euro.
Nell'ambito dell'articolato della legge finanziaria, incrementi della spesa corrente primaria di dimensioni significative sono riconducibili essenzialmente alle disposizioni (articolo 37, comma 1 e allegato 1) che prevedono il finanziamento delle leggi di spesa per le quali, in fase di attuazione, si sono registrati oneri superiori a quelli quantificati ai fini della copertura. I maggiori oneri correnti primari derivanti dal finanziamento delle eccedenze di spesa ammontano, con riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche, a 508 milioni di euro.
Per quanto attiene alla legge finanziaria, essa costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell'eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. Tra gli articoli del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione, segnala innanzitutto le disposizioni che impongono limiti alle spese delle pubbliche amministrazioni con riferimento alle spese di personale (articoli 2, 3, 6 e 7).
L'articolo 2 prevede che, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche non possa superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel DPEF. Tale limite non si applica comunque alle spese per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e quindi, fra l'altro, alle spese per l'erogazione delle pensioni.
Gli articoli 3, 6 e 7 concernono le limitazioni delle spese a carico, rispettivamente, del bilancio dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti al fine di assicurare l'obiettivo di contenimento della spesa determinato dall'articolo 2. L'articolo 3 fissa un limite di incremento del 2 per cento agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005 rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168/2004. La spesa per il personale non è peraltro soggetta al predetto al vincolo, in quanto i relativi stanziamenti sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dai contratti già stipulati. L'articolo 6 prevede che per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale delle regioni e degli enti locali non possa essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento (comma 2). Fra le voci che non concorrono a formare il complesso delle spese vi sono le spese per il personale. L'articolo detta inoltre disposizioni per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno per gli enti territoriali. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004 non possono, tra l'altro, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nel 2005 (comma 9). Allo stesso modo, le regioni e enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, a decorrere dal 2006, non possono, tra l'altro, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (comma 8, lettera a).
L'articolo 7 prevede che gli altri enti ed amministrazione pubbliche possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Anche in tal caso, le spese per il personale non sono soggette al predetto limite. Sono esplicitamente escluse dall'applicazione della norma le Casse di previdenza per i liberi professionisti privatizzate. A sua volta, l'articolo 14 reca disposizioni concernenti i rinnovi contrattuali per il personale delle amministrazioni statali e non statali. I commi 1 e 2, in base alla relazione illustrativa, incrementano, a decorrere dal 2005, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, allo scopo di tener conto del differenziale del tasso di inflazione programmato per il 2005, pari allo 0,1 per cento. In particolare, il comma 1 prevede un incremento delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2004 per la contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2004-2005 per un importo pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Ricorda che la legge finanziaria per il 2004 specifica che nella quantificazione sono comprese anche le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, con incrementi contenuti nel limite massimo dello 0,2 per cento. Il comma 2 prevede un incremento delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2004 per personale statale in regime di diritto pubblico per un importo pari a 22 milioni di euro a decorrere dal 2005. Tale incremento risulta così ripartito: 20 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia; 2 milioni di euro per il restante personale (magistrati; avvocati e procuratori dello Stato; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).
Le risorse per il personale non contrattualizzato sono determinate dal citato articolo 3, comma 47, della legge finanziaria per il 2004: in 430 milioni di euro per l'anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia; in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
La medesima disposizione stanzia inoltre, a decorrere dall'anno 2004, 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle forze armate e delle forze di polizia, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il comma 3 precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP. Dato che i commi 1 e 2 dell'articolo in esame non indicano direttamente - come facevano invece i commi 46 e 47 della legge finanziaria per il 2004 - le somme da destinare per la copertura degli oneri per il personale statale, ma prevedono solo un incremento rispetto agli stanziamenti della finanziaria precedente, potrebbero verificarsi delle incertezze in ordine alla cifra complessiva da destinare in considerazione del fatto che quegli stanziamenti possono essere stati indirettamente modificati da disposizioni legislative successive, come nel caso del personale statale contrattualizzato. Parrebbe opportuno un chiarimento in ordine all'importo complessivo da destinare al personale statale. Ai sensi del comma 4, per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici non statali trova applicazione il meccanismo già previsto dalla legge finanziaria per il 2004 (articolo 3, comma 49), che poneva a carico delle amministrazioni di competenza, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005 ed alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari. Il comma 5 dispone infine che con successivo provvedimento, in aggiunta alle risorse previste dai precedenti commi, potranno essere riconosciuti incrementi ulteriori, purché siano contestualmente individuate corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa per i dipendenti pubblici.
Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata «ad agevolare la definizione dei contratti per il biennio 2004-2005», consentendo al tempo stesso di «integrare le relative risorse solo in presenza di un piano complessivo di razionalizzazione delle spese di personale che consenta alle pubbliche amministrazioni di mantenere la crescita delle medesime entro i limiti tendenziali indicati dall'articolo 2».
Il disegno di legge finanziaria per il 2005 - a differenza delle precedenti leggi finanziarie - non prevede il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nel pubblico impiego (cosiddetto blocco del turn-over). Si è puntato, per quest'anno, più sui limiti di spesa, di cui agli illustrati articoli 2 e seguenti. Ricorda inoltre che nella legge finanziaria per il 2004 si è già disposto che per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenute a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.
L'articolo 15 reca invece disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato di personale nella pubblica amministrazione, «nell'ambito dell'obiettivo di finanza pubblica di generale contenimento delle spese nei limiti del 2 per cento, tenendo conto della dinamica tendenziale complessiva delle relative spese e dei frequenti disallineamenti delle fasi contrattuali», come si legge nella Relazione illustrativa. La maggior parte delle previsioni ripropongono disposizioni già presenti nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004). Con il comma 1, viene prevista la possibilità che le amministrazioni e gli enti pubblici possano assumere personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta nel triennio 1999-2001.
Nella Relazione tecnica, il Governo stima le economie derivanti da tale disposizione in circa 220 milioni di euro per il solo anno 2005. Il suddetto limite non si applica: al personale del Corpo forestale dello Stato assunto con contratto a tempo determinato ed in servizio nel 2005. Per tale personale la spesa non può essere superiore a quella dell'anno 2004, pari a 28 milioni di euro; al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale; al personale delle regioni e delle autonomie locali, che abbiano rispettato per l'anno 2004 il patto di stabilità interno.
Gli enti locali che non hanno rispettato per l'anno 2004 il patto di stabilità interno, non possono avvalersi di personale con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale si applicano le disposizioni normative di settore.
I commi 2-5 autorizzano alcune Amministrazioni ed enti pubblici alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro a tempo determinato con il personale assunto in base a specifiche disposizioni. Nella Relazione tecnica la spesa per tali contratti - per il solo anno 2005 - viene stimata in 175 milioni di euro, compresi gli oneri relativi al Corpo forestale dello Stato indicati al comma 1. In particolare, Il primo periodo del comma 2 autorizza la prosecuzione dei contratti stipulati da: Ministero per i beni e le attività culturali; Ministero della giustizia; Ministero della salute; Agenzia del territorio.
Il secondo periodo del comma 2 reca, sempre per l'anno 2005, un'ulteriore autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente a 33 unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile per non oltre un triennio, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della finanza locale. L'articolo 29, comma 8, della legge n. 448/1998 ha poi integrato, a partire dal 1999, il contingente di personale in questione di ulteriori 10 unità, da assegnare specificatamente al Ministero della Pubblica Istruzione ai fini del monitoraggio dei flussi di spesa del settore della pubblica istruzione. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione di cui al comma 2 riguarda «complessivamente 5000 unità ormai da anni in servizio, adibite a compiti istituzionali, il cui mancato riutilizzo pregiudicherebbe l'operatività degli uffici».
Il comma 3 prevede la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2005, con oneri a carico dei bilanci degli enti interessati, i contratti a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), nonché dall'INPS, INPDAP ed INAIL. I primi due periodi del comma 4 autorizzano l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), ad avvalersi, anche per il 2005, del personale utilizzato con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente già stanziata dalla stessa Agenzia, per lo stesso personale, nel 2004. Gli oneri restano a carico del bilancio dell'Agenzia. Il terzo ed il quarto periodo del comma 4 autorizzano la proroga, al 31 dicembre 2005, dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) nel 2004. Gli oneri restano a carico del bilancio dell'ente. Il comma 5 autorizza la prosecuzione nell'anno 2005 dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso le ambasciate e le rappresentanze consolari all'estero. La disposizione è diretta a consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero. Il comma 6, primo periodo, dispone che le procedure di conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, possono essere effettuate solo entro i limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Secondo la relazione illustrativa, tale disposizione è volta a consentire «l'immissione in ruolo di personale che già da tempo ha completato il proprio iter formativo». Il secondo periodo stabilisce che i rapporti di lavoro instaurati con il personale interessato alla conversione (dunque assunto con contratto di formazione e lavoro) sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005. Il comma 7 reca una disposizione di salvaguardia dei contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per l'attuazione di progetti di ricerca o di progetti volti al miglioramento di servizi anche didattici stipulati da: Enti di ricerca, Istituto superiore di sanità (ISS), Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), Agenzia spaziale Italiana (ASI), Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Università e scuole superiori ad ordinamento speciale. Gli oneri di tali contratti non devono comunque risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università.
Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2005 i comandi del personale della società Poste Italiane Spa e di quello dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'articolo 16, in materia di organizzazione scolastica) autorizza, al comma 1, uno stanziamento di spesa per il 2005, pari a 375 milioni di euro, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento delle attività dei servizi amministrativi e dei servizi di pulizia in base ai contratti stipulati in base alla legge finanziaria 2001 per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede che per l'anno scolastico 2005-2006 la consistenza numerica dell'organico di diritto non possa superare quella complessivamente determinata per l'anno 2004-2005. L'articolo 17 reca disposizioni volte ad evitare maggiori spese a carico della pubblica amministrazione derivanti da eventuali giudizi su controversie inerenti i rapporti di lavoro. Il comma 1 fa divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive. Il divieto è posto per il triennio 2005-2007. La norma in commento ricalca precedenti disposizioni in materia, che si sono succedute negli ultimi anni sancendo il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego. Il comma 2 obbliga le amministrazioni pubbliche a comunicare eventuali controversie concernenti i rapporti di lavoro, dalle quali potrebbero derivare oneri finanziari significativi a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia sono legittimati ad intervenire nel processo.
Il comma 3 riconosce all'ARAN la facoltà di intervenire nelle controversie relative ai rapporti di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici contrattualizzati, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Nelle controversie riguardanti i rapporti di lavoro delle categorie di personale non contrattualizzate può invece intervenire il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia. L'articolo 19, comma 1, determina l'adeguamento per l'anno 2005 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).
Nel regime previgente alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, il finanziamento da parte dello Stato del disavanzo del bilancio complessivo dell'INPS avveniva attraverso due modalità: stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato ed anticipazioni di tesoreria. L'articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998 ha previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, l'applicazione di una nuova forma di finanziamento dell'INPS, rappresentata da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, superando l'istituto delle anticipazioni di tesoreria, che conserva un carattere di eccezionalità.
La GIAS è stata istituita dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini della progressiva separazione tra previdenza e assistenza e della correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima, la suddetta «gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali». Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato. Ai sensi della lettera c) dell'articolo 37 della legge n. 88/89, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.
Gli incrementi disposti per il 2005 sono determinati: a) nella misura di 532,37 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS ; b) nella misura di 131,55 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
L'articolo 20 reca invece disposizioni relative ai trasferimenti all'INPS. In sintesi, il comma 1 prevede che i maggiori oneri rispetto a quelli previsti precedenti al 2004, accertati a seguito dell'assunzione da parte dello Stato del finanziamento dell'INPS attraverso la GIAS, sono coperti tramite compensazione con i minori oneri relativi ad altri trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS. Tali trasferimenti, in base al consuntivo del 2003 dell'INPS, sono risultati infatti di importo superiore alle effettive esigenze dell'Istituto. Il comma 3 utilizza un meccanismo analogo di compensazione nell'ambito dei trasferimenti all'INPS per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, per la quale, a partire dal 2002, si è registrato un rilevante incremento della spesa. Peraltro in questo caso i maggiori oneri riguardano l'esercizio finanziario in corso (2004) e gli esercizi finanziari futuri (dal 2005). Ne consegue che per il finanziamento degli stessi si attua in sostanza, come risulta anche dalla relazione tecnica, una riduzione dei trasferimenti all'INPS per alcun capitoli di spesa (incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, prestazioni per la tubercolosi, pensionamenti anticipati e, per il solo 2004, assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa per sordomuti ed invalidi) che si ritengono superiori alle esigenze dell'istituto. L'articolo 35, comma 18, prevede l'approvazione, da parte del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, dei piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL e l'emanazione di un apposito decreto annuale del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere dei Ministri della salute e dell'istruzione, volto ad individuare le finalità dei medesimi investimenti.
Passando alle Tabelle del disegno di legge finanziaria 2005, relativamente alle parti di interesse della Commissione lavoro, si segnala, nella tabella A, che reca la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio, l'iscrizione, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno stanziamento di 777,3 milioni di euro per l'anno 2005 e di 785,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, finalizzato «alla riforma dell'ordinamento giudiziario, alle pensioni FF.SS:, agli incentivi all'occupazione, agli ammortizzatori sociali, a misure di sostegno dell'occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, nonché a contributi in favore dei minorati della vista».
Nella tabella B, relativa alle spese in conto capitale, come di consueto, non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.
Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l'anno 2005 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse: Legge n. 335/1995 articolo 13 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione): cap. 1990 (U.P.B. 3.1.2.19) vigilanza sui fondi pensione: anno 2005: 2,231 mln. di euro; anno 2006: 2,231 mln. di euro; anno 2007: 2,231 mln. di euro.
Legge n. 448/1998, articolo 80, comma 4 (Collegato 1999): cap. 1395 (U.P.B. 2.1.2.5) contributo agli enti privati gestori di attività formative: anno 2005: 2,231 mln. di euro; anno 2006: 2,231 mln. di euro; anno 2007: 2,231 mln. di euro.
Legge n. 328/2000, articolo 20, comma 8 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): cap. 1711 (U.P.B. 3.1.5.1) Fondo per le politiche sociali: anno 2005: 1.276,640 mln. di euro; anno 2006: 1.276,640 mln. di euro; anno 2007: 1.276,640 mln. di euro.
Si segnalano inoltre il finanziamento dei seguenti provvedimenti nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 385/1978 (Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato): cap. 3026 (U.P.B. 4.1.5.4) Fondo da ripartire per oneri del personale: anno 2005: 50 mln. di euro; anno 2006: 50 mln. di euro; anno 2007: 50 mln. di euro. Nella tabella C della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era di pari importo.
Legge n. 328/2000, articolo 74, comma 1 (Legge finanziaria per il 2001): previdenza complementare cap. 2156 (U.P.B. 3.1.5.9): anno 2005: 154,937 mln. di euro; anno 2006: 154,937 mln. di euro; anno 2007:154,937 mln. di euro.
Nella tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati come spese in conto capitale, è iscritto il finanziamento del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7141 (U.P.B. 2.2.3.3), al quale sono stati attribuiti 60 mln. di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Nella tabella D della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento pari a 218 milioni di euro per il solo anno 2004. Pertanto, nella tabella F, che modula le spese pluriennali, a tale fondo risultano attribuiti 530,999 mln. di euro per il 2005, 110 mln. di euro per il 2006 e 60 mln. di euro per il 2007. Nella tabella F della legge finanziaria per il 2004 lo stanziamento era pari a 745,666 milioni di euro per il 2004 e di 520,999 milioni di euro per il 2005.
Ricorda infine che l'articolo 1, commi 41 e 43, della legge 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza, rimette alla legge finanziaria la determinazione degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi relativi alle modifiche al sistema della previdenza obbligatoria e complementare nonché all'innalzamento dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento (di cui ai commi 1, 2, 10 e 11 della medesima legge).
Il comma 42 del medesimo articolo sembra tuttavia implicare la possibilità che le risorse destinate alla copertura finanziaria dei suddetti decreti legislativi possano essere predisposte non soltanto nell'ambito della manovra di finanza pubblica ma anche mediante qualsiasi altra legge (o, perfino, decreto-legge). Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi relativi alle modifiche al sistema della previdenza obbligatoria e complementare (commi 1 e 2) scade il 6 ottobre 2005. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi relativi ai requisiti di età per l'accesso al pensionamento (commi 10 e 11) scade invece il 6 aprile 2005. Il disegno di legge finanziaria in esame non reca stanziamenti relativi ai suddetti oneri. Sul fronte previdenziale e della lotta al sommerso, va peraltro segnalato che il 28 settembre 2004 è stato insediato il tavolo sulla previdenza agricola, cui hanno partecipato le parti sociali, il Ministro del lavoro e il Ministro delle politiche agricole.
Passando al disegno di legge di bilancio (A.C. 5311), relativamente allo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali (tabella n. 4), va ricordato preliminarmente che la compiuta riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è avvenuta con il recente decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, che, modificando il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, ha introdotto la figura del segretario generale, delineando allo stesso tempo l'assetto organizzativo-funzionale dell'ufficio del segretariato generale, ed ha articolato il Ministero in 13 direzioni generali, istituendo, tra l'altro, la nuova direzione generale per l'attività ispettiva. Lo stesso provvedimento ha altresì provveduto a definire alcune funzioni ricomprese nel settore delle politiche sociali, secondo il quadro istituzionale definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il nuovo assetto organizzativo, come affermato anche nella nota preliminare, è diretto a rispondere ad esigenze di certezza e semplificazione dei processi di attribuzione delle risorse finanziarie, nonché alla necessità di configurare quali centri di responsabilità amministrativa le strutture realmente chiamate ad effettuare le specifiche scelte operative e alla gestione delle relative risorse. Per quanto concerne le strutture periferiche, la nota preliminare ricorda il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29, che ha abrogato alcune disposizioni concernenti gli Uffici territoriali di Governo, nonché le innovazioni introdotte con la L. 14 febbraio 2003, n. 30 (cd. Legge Biagi).
Dato che al momento, secondo quanto riportato nella nota preliminare, non sono state ancora definite l'entità delle risorse umane da assegnare al segretariato generale e alle direzioni generali, l'ammontare della spesa relativa al personale e al funzionamento delle strutture è stata imputata ai tre centri di responsabilità amministrativa, e cioè al:- Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione;- Dipartimento Politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;- Dipartimento Politiche sociali e previdenziali.
Tale imputazione non tiene dunque conto della nuova organizzazione del Ministero. La stessa nota precisa che «si fa riserva di trasmettere ... le opportune modifiche ed integrazioni, al fine di ricondurre il bilancio relativo all'esercizio finanziario per il 2005 ad un modello armonico con il nuovo assetto organizzativo ed in conformità con le disposizioni del disegno di legge finanziaria».
Le principali aree di intervento prioritario per il 2005 del Ministero concernono: sistema coordinato di interventi per il completamento della riforma del mercato del lavoro e l'innalzamento dei tassi di occupazione regolare e di qualità. L'attività è indirizzata ad attuare completamente la legge n. 30 del 2003 e realizzare un'ampia diffusione della conoscenza degli strumenti innovativi introdotti dalla normativa. Particolare attenzione viene posta sulle azioni per l'effettiva realizzazione della borsa nazionale continua del lavoro e il monitoraggio dell'impiego dei nuovi istituti di flessibilità; sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni al fine di garantire l'effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al «soggetto famiglia». Si tratta di specifici interventi inerenti alla famiglia, all'infanzia e all'adolescenza; diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese e incremento territoriale di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovativo; interventi diretti all'attuazione del nuovo sistema previdenziale, di cui alla recente legge 23 agosto 2004, n. 243.
L'analisi si esplica sulle componenti del quadro contabile generale delle previsioni 2005 e sugli aspetti specificamente relativi alla competenza, ai residui e alla cassa. La seguente tabella, inoltre, presenta il raffronto tra previsioni 2005 e previsioni di bilancio 2004 assestate (valori in milioni di euro).
Lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il 2005 (Tabella 4), nel disegno di legge del bilancio di previsione, reca spese per complessivi 67.070,6 mln. di euro, di cui 65.920,5 per la parte corrente e 1.150,1 mln. in conto capitale. Rispetto alle previsioni assestate 2004, la previsione di spesa risulta essere incrementata di 1.167,7 mln. di euro per la parte corrente e diminuita di 325 mln. di euro per la parte in conto capitale.
Per le spese correnti, le spese per il funzionamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2005, considerando trasversalmente tutti i centri di responsabilità amministrativa, ammontano a complessivi 326,1 mln. di euro. Nel bilancio di assestamento 2004 tali spese ammontavano a 342,5 mln. di euro; si è pertanto verificato un decremento di 16,4 mln. di euro. In particolare per il personale in attività di servizio è previsto uno stanziamento di complessivi 275,1 mln. di euro. La rimanente somma di 47,5 mln. di euro e di 3,5 mln. di euro è destinata rispettivamente alla spesa per beni e servizi e per l'informatica di servizio.
Per le spese in conto capitale, esse ammontano complessivamente a 1.150,1 mln. di euro, interamente per investimenti, con un decremento di 325 mln. di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004 (1.475 mln. di euro).
Evidenzia dunque come i provvedimenti in esame possano sostanzialmente suddividersi in due parti, la prima relativa al funzionamento del Ministero del lavoro e all'attuazione delle leggi di sua competenza, la seconda concernente il contenimento della crescita della spesa nella misura del 2 per cento, che determina un effetto positivo sul piano della definizione di un tetto certo di spesa e tuttavia potrebbe rappresentare la perdita di un'importante occasione per affrontare davvero le tematiche relative al lavoro nel comparto pubblico. Quest'ultimo ha un rilievo essenziale, in considerazione della sua entità e del suo peso nell'economia del paese (molto maggiore rispetto ad altri paesi europei), per cui la Commissione dovrebbe pronunciarsi in merito, valutando come la disciplina del lavoro nel comparto pubblico sia in forte ritardo rispetto al comparto privato e come le valutazioni in ordine alla spesa vengano compiute sulla base del dato storico e non delle effettive esigenze in relazione alle funzioni svolte ed ai servizi offerti. Ritiene infine rientri nelle competenze della Commissione un pronunciamento in ordine all'esigenza di procedere ad interventi di detassazione in favore delle imprese e del lavoro, con particolare riferimento all'IRAP, che presenta diversi aspetti di iniquità.
Roberto GUERZONI (DS-U) invita il relatore a chiarire se effettivamente nei documenti di bilancio in esame si preveda una riduzione del fondo per l'occupazione di circa 300 milioni e del fondo per le politiche sociali di circa 400 milioni.
Domenico BENEDETTI VALENTINI presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2004.
Dario GALLI (LNFP), relatore, ad integrazione dell'intervento illustrativo del 7 ottobre scorso, chiarisce che le riduzioni operate sul Fondo per l'occupazione e sul Fondo per le politiche sociali rientrano nelle misure di contenimento proprie di questa manovra finanziaria. Peraltro l'entità degli stanziamenti presenti nel disegno di legge in esame è tale da consentire comunque di far fronte agli interventi previsti per l'anno 2005.
Avanza quindi tre proposte, che ritiene potrebbero orientare la relazione che la Commissione dovrà approvare e trasmettere alla Commissione Bilancio. In primo luogo, dovrebbe essere reintrodotto, almeno a livello sperimentale, il bonus per l'incremento della natalità. Si tratta di una misura già presente nella finanziaria dell'anno scorso e che ha dato buoni risultati. In secondo luogo, ritiene opportuno far entrare nel Fondo per l'occupazione gli interventi di cassa integrazione per le piccole e medie imprese. Infine, ritiene opportuno sopprimere la sanzione penale prevista al comma 23 dell'articolo 34 per l'omesso versamento di ritenute certificate. Si tratta di una irregolarità che non comporta evasione fiscale e che quindi ritiene debba essere sanzionata in maniera diversa.
Aldo PERROTTA (FI) concorda con le osservazioni relative al comma 23 dell'articolo 34, che ritiene una misura priva di reale contenuto deterrente, in quanto gli eventuali processi durerebbero nella maggior parte dei casi fino alla prescrizione del reato.
Roberto GUERZONI (DS-U) esprime un giudizio negativo sul complesso della manovra finanziaria in esame, che ha un contenuto chiaramente recessivo rispetto al sistema economico. Di sicuro almeno 24 miliardi di euro vengono tagliati rispetto al bilancio a legislazione vigente, mentre già dall'anno passato, ma ancora più in questo, sarebbe necessario un intervento espansivo per rilanciare l'economia. Il deficit tendenziale dichiarato ufficialmente è infatti pari al 4,4 per cento, ma diversi istituti lo hanno calcolato intorno al 5 per cento. Anche l'eventuale riduzione delle imposte, che dovrebbe essere accompagnato da una copertura finanziaria, aggraverebbe il carattere recessivo della politica economica in corso, tra l'altro ridistribuendo il reddito a favore di quelli più elevati, senza alcun effetto sul ciclo economico. Alcune stime hanno consentito di calcolare un costo per ogni singola famiglia di 500 euro annui per far fronte alle riduzioni di spesa pubblica prevista dal disegno di legge in esame. Si tratta quindi di misure inadeguate oltre che inique e che nulla contribuiscono a costruire sul piano della innovazione, della ricerca, dello sviluppo e delle politiche per il Mezzogiorno.
In generale, fa presente che considerato che alcune spese sono incomprimibili, i tagli per le spese di investimento e per le misure di sostegno che interessano il mondo del lavoro saranno di molto superiori al 2 per cento.
Un punto qualificante su cui occorrerebbe intervenire è quello del potere di acquisto dei redditi da lavoro dipendente. In proposito l'unica norma che si rintraccia nel disegno di legge 5310-bis è l'articolo 14 sul pubblico impiego che prevede aumenti contrattuali ben lontani dal tasso di inflazione. È un nodo critico che andrebbe affrontato con decisione e che costituisce la condizione per poter aprire una trattativa con i sindacati. Oltretutto anche all'interno dell'Esecutivo si registrano divergenze di opinione, in particolare tra il Ministro del lavoro e quello delle Politiche agricole che parlano, in un caso, di un incremento del 2 per cento e, nell'altro, del 3,8 per cento. In realtà mancano entrambe le previsioni. A questo va aggiunto che per il quarto anno consentivo non viene restituito il fiscal drag.
Per quanto riguarda invece le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 15, ritiene siano maturi i tempi per aprire una fase di stabilizzazione dei lavoratori interessati che, come è ormai chiaro, svolgono mansioni di carattere permanente e non straordinario.
Gli articoli 19 e 20 si occupano invece della materia previdenziale. In proposito ritiene che non si possa prescindere dal recupero degli stanziamenti destinati agli ammortizzatori sociali, laddove è previsto per il 2005 solamente l'aumento dell'indennità di disoccupazione. Si tratta di una questione politica molto delicata dopo l'approvazione della legge n. 30 del 2004 e del decreto legislativo n. 267 del 2004, che hanno ridisciplinato il mercato del lavoro. In tutte le sedi si solleva il problema della necessità di accompagnare la maggiore flessibilità del rapporto di lavoro con adeguate forme di tutela, la cosiddetta tutela «nel» mercato del lavoro. Occorre quindi prendere atto della mancata approvazione nell'anno corrente del disegno di legge A.S. 848-bis, giacente al Senato e intervenire già con la finanziaria.
Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), espresso un complessivo apprezzamento per la manovra finanziaria proposta dal Governo, ispirata a suo avviso ad una strategia coraggiosa ed equilibrata, formula pochi rilievi critici, sui quali richiama l'attenzione del relatore al fine di definire eventuali proposte di modifica della Commissione.
Sottolinea in primo luogo l'esigenza di prevedere il rifinanziamento del Fondo per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, costituito con l'articolo 4, comma 112, della legge finanziaria per il 2004, evidenziando come sia all'esame delle Commissioni riunite VI e XI un provvedimento in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione d'impresa su cui si registra ampia condivisione. Evidenzia inoltre l'opportunità di sopprimere la norma in materia di assicurazione obbligatoria contro i rischi di calamità naturali e di evitare aggravi dell'imposta comunale sugli immobili. Quanto alla prevista revisione degli studi di settore, sottolinea come la stessa debba essere preceduta da processi di consultazione e concertazione con le categorie interessate e debba tenere conto dell'influenza dell'inflazione rispetto ai precedenti parametri nonché dei dati relativi ai settori in cui si siano registrati anomali aumenti tariffari.
Sottolineata l'opportunità di proseguire la lotta all'evasione, all'elusione, all'economia sommersa, già coerentemente sostenuta dal Governo, evidenzia come debbano tuttavia evitarsi inutili e gravose complicazioni contabili per le imprese, considerato che l'obiettivo perseguito dalla maggioranza deve essere invece la semplificazione.
Andrea DI TEODORO (FI) esprime la propria adesione complessiva al disegno di legge finanziaria in esame, che non contiene a suo avviso draconiane riduzioni della spesa sociale. Evidenzia in proposito come la riduzione del fondo per le politiche sociali corrisponda all'incirca alla somma degli incrementi di trasferimenti in favore dell'INPS, sottolineando come il vero problema da affrontare sia quello della commistione tra previdenza ed assistenza che, a causa dell'incomprimibilità della spesa previdenziale, penalizza quella per l'assistenza.
Sottolineato peraltro come si registrino incrementi degli stanziamenti per le politiche sociali e previdenziali rispetto all'assettamento del 2004, auspica un'attenta considerazione della spesa per la pubblica amministrazione. Rileva in proposito come sia condivisibile la fissazione di un tetto per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego (superiore a quello fissato per le altre voci di bilancio), risultando invece non del tutto comprensibili le numerose eccezioni in tale ambito.
Elena Emma CORDONI (DS-U) sottolinea come intendesse inizialmente soffermarsi nel suo intervento soltanto sugli ambiti di competenza della Commissione, in relazione all'esigenza di un esame proficuo dei documenti di bilancio finalizzato ad individuare i modi per finanziare provvedimenti da tempo in esame, quale ad esempio quello in materia di cumulo delle prestazioni in favore degli invalidi del lavoro e quello relativo all'assicurazione INAIL per le casalinghe. L'intervento del deputato Di Teodoro, tuttavia, la induce ad alcune puntualizzazioni in ordine alla manovra in esame ed al quadro economico in cui essa interviene: in primo luogo, la manovra proposta dal Governo prevede significativi tagli di spesa che incideranno soprattutto sulle fasce deboli della popolazione, mentre, dal lato delle entrate, a parte i dubbi esiti positivi dei condoni, segnalati anche dalle istituzioni intervenute sulla finanziaria, si prevedono inasprimenti fiscali attraverso la revisione degli studi di settore o addirittura tasse di scopo, come quella sulle calamità naturali, sinora opportunamente a carico della fiscalità generale. Evidenzia altresì come si intervenga nuovamente nella materia degli incentivi alle imprese, rischiando di ingenerare confusione e non destinando sufficienti risorse in particolare al Mezzogiorno.
Sottolineato il fallimento del modello macroeconomico proposto dall'ex ministro dell'economia Tremonti, fondato su meno tasse per avere più sviluppo, evidenzia come il problema che il paese è chiamato ad affrontare sia quello della competitività attraverso opportuni incentivi alla ricerca e all'innovazione. In tale ambito, risulta invece dannoso incidere sul potere d'acquisto delle fasce medie della popolazione, che sostengono maggiormente i consumi e dunque l'economia: ciò nonostante, non viene prevista alcuna restituzione del fiscal drag. Sottolinea in proposito l'opportunità di una presa di posizione della Commissione in favore della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni.
Con riferimento all'articolo 15 del disegno di legge finanziaria, evidenzia quindi come sia necessario studiare percorsi di stabilizzazione per personale a tempo determinato, che da tempo presta la propria opera nell'ambito del pubblico impiego. Rileva come si sia finora intervenuti sul piano della flessibilità del lavoro senza apprestare le necessarie protezioni, in particolare in favore dei lavoratori atipici: essendovi norme in proposito nell'ambito delega previdenziale di cui alla legge n. 243 del 2004, auspica che la Commissione si attivi per assicurare le relative risorse, eventualmente recuperando la parte sugli ammortizzatori sociali contenuta nel disegno di legge A.S. 8848-bis, in esame al Senato.
Alfonso GIANNI (RC) sottolinea come i documenti di bilancio in esame siano sostanzialmente monchi, mancando del necessario nerbo centrale, che a parte tecnicismi e giochi contabili, dovrebbe consistere nell'affrontare la questione fiscale, sulla quale è centrata l'attenzione dell'opinione pubblica per promesse di cui si attende la traduzione pratica. Sottolineato come la riduzione delle tasse non sia realmente fattibile in un contesto come quello europeo caratterizzato da una tradizione di protezione sociale, rileva come l'economia internazionale sia in una fase, sebbene non di recessione, di crescita estremamente ridotta e sostanzialmente di stagnazione. Evidenzia in proposito come, secondo gli studiosi, in assenza di politiche di sostegno del lavoro, la crescita economica possa produrre aumento dei posti di lavoro solo se superiore al tre per cento; d'altro canto, le politiche finalizzate all'aumento dell'occupazione possono incidere per appena l'1-2 per cento in assenza di sviluppo dell'economia reale.
Evidenzia pertanto come la situazione dell'economia nazionale presenti aspetti drammatici in assenza di significativi impulsi in favore della competitività di sistema, che non può che fondarsi sulla qualità del lavoro e sulla valorizzazione delle risorse intellettuali, non dunque su basse retribuzioni che deprimono i consumi e ci vedono necessariamente perdenti rispetto ai paesi emergenti. Con riferimento al pubblico impiego, sottolinea l'opportunità di nuove politiche che, attraverso l'assegnazione di obiettivi, promuovano la produttività, calcolata in termini di migliore rendimento delle prestazioni alla collettività e non con criteri legati all'attività interna, spesso autoreferenziale.
Angelo SANTORI presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 15.15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo nella seduta di ieri.
Elena Emma CORDONI (DS-U) sottolinea come, essendo la Commissione bilancio in attesa di ulteriore documentazione prodotta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'esigenza di acquisire chiarimenti sulla individuazione delle voci di spesa per le quali trova applicazione la regola del 2 per cento di incremento degli stanziamenti, sia opportuno prorogare il termine per la presentazione di emendamenti.
Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide la opportunità di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti.
Dario GALLI (LNFP), relatore, ritiene che si possa proseguire nella giornata di oggi ed in quella di domani l'esame preliminare e che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere prorogato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che è stata trasmessa dal presidente della Commissione bilancio la documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze relativa alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005; la documentazione è costituita da una indicazione relativa ai singoli stati di previsione e da una tabella riepilogativa degli stanziamenti e delle riduzioni operate. Fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 19 ottobre, alle 12.
Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva come gli interventi svolti ieri dai membri della opposizione possano essere suddivisi in due diversi filoni, quello seguito dal deputato Gianni che, a prescindere dalle previsioni normative del disegno di legge finanziaria, si è concentrato su alcune questioni politiche ed economiche di fondo; quella, seguita dai deputati Guerzoni e Cordoni, che nell'esprimere un giudizio negativo sui documenti di bilancio, sono caduti nel vizio comune di criticare le norme senza proporre alternative, fra l'altro basandosi su dati non esatti relativamente alle entrate e alle uscite.
Quanto alle entrate, rileva come esse debbano inevitabilmente fondarsi su previsioni, come nel caso di quelle collegate ai cespiti immobiliari; quanto alle uscite, osserva che, per le politiche sociali e previdenziali, in realtà, si prevedono incrementi di stanziamento, con particolare riferimento ai trasferimenti in favore dell'INPS. Per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero del lavoro, analogamente, si registra un aumento degli stanziamenti.
Sottolinea come, mentre rispetto alla impostazione del deputato Gianni, sia possibile un confronto - in particolare con riferimento alla questione fiscale e alla esigenza della riduzione delle tasse - rispetto a quella dei deputati Guerzoni e Cordoni, fondata su dati non esatti, non sia possibile un'analisi costruttiva.
In relazione alle questioni sollevate dal deputato Gianni, rileva che le difficoltà dell'economia europea, con particolare riferimento al costo del lavoro, siano dovute a cause strutturali, sulle quali non si può incidere con i documenti di bilancio in esame, ma occorre intervenire a livello europeo.
Con riferimento alla revisione degli studi di settore, sottolinea come bisogna porre attenzione nel non considerare tutti lavoratori autonomi alla stregua di evasori fiscali e tuttavia invita i rappresentanti del centro-sinistra ad illustrare quali iniziative e quali risultati abbiano avuto i governi del centro-sinistra nel settore della lotta alla evasione. Quanto ad altri slogan utilizzati dalla opposizione, quali quelli relativi alle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, osserva che i dati ufficiali dell'Istat documentano un incremento del reddito a disposizione delle famiglie. Rileva peraltro come, con la finanziaria per il 2003, si sia operata la più forte riduzione delle aliquote fiscali in favore dei ceti meno abbienti finora registrata: sottolinea in proposito come, sotto il profilo di politica economica, le misure per il rilancio dei consumi sono efficaci con riferimento alle famiglie con un reddito intorno ai 30 mila euro annui.
Carmen MOTTA (DS-U) giudica l'intervento del deputato Barbieri stimolante e tuttavia rileva che, anche alla luce della documentazione prodotta da ultimo dal Ministero dell'economia, si registra una riduzione degli stanziamenti nel settore di competenza della Commissione. Accoglie pertanto l'invito a fare riferimento ai numeri, evidenziando come i documenti di bilancio in esame siano finalizzati a riportare gli squilibri di bilancio su una linea di galleggiamento, a causa del forte incremento del deficit tendenziale e del debito pubblico; sottolinea in proposito come l'avanzo primario sia fortemente peggiorato rispetto alla gestione dei governi di centro-sinistra.
Richiama quindi l'attenzione sulle problematiche che bisognerebbe affrontare con il disegno di legge finanziaria, in particolare l'esigenza di rilanciare una domanda stagnante e di stimolare la competitività del sistema, secondo quanto evidenziato, non soltanto dai gruppi di opposizione ma anche dagli ambienti imprenditoriali e sindacali.
Rileva quindi come le minori spese previste dal disegno di legge finanziaria, dovute in particolare alla fissazione di un tetto del 2 per cento di incremento quando la tendenziale crescita della spesa è del 5 per cento, possano essere definite tagli, anche se il termine non è gradito alla maggioranza; osserva peraltro come l'80 per cento delle spese correnti sia incomprimibile, riguardando stipendi, interessi sul debito pubblico, spese obbligatorie. Il taglio andrà quindi a incidere sulle spese diverse, ossia le più significative sul piano della manovra finanziaria.
Quanto alla revisione degli studi di settore, giudica tale misura inopportuna in una fase di domanda calante, caratterizzata anche dall'obiettivo del contenimento dei prezzi. La misura proposta potrebbe quindi produrre effetti depressivi sull'economia.
Evidenzia quindi come il suo gruppo proponga in primo luogo il sostegno del potere d'acquisto dei redditi da lavoro dipendente, mentre la maggioranza prevede stanziamenti per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego molto inferiori rispetto a tale esigenza, non prevedendo nel contempo alcuna restituzione del fiscal drag.
Rileva quindi come lo spostamento della pressione fiscale sugli enti locali, incidendo su servizi fondamentali, penalizzerà maggiormente le fasce deboli della popolazione.
Evidenzia inoltre come l'assenza di sufficienti stanziamenti per gli ammortizzatori sociali non assicuri la rete di sostegno necessaria in una realtà sempre più caratterizzata dal lavoro flessibile e precario.
Rileva quindi, con riferimento all'articolo 15, in materia di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, che dovrebbero essere avviati percorsi di stabilizzazione per personale che da tempo presta la propria opera nell'ambito della pubblica amministrazione.
Sottolinea altresì come manchino norme per l'emersione del lavoro sommerso, una piaga sociale che caratterizza il paese e come gli stanziamenti in favore della famiglia siano molto inferiori rispetto alla media europea.
Rilevato come manchino risorse in favore di invalidi e disabili, osserva infine che, visto che è stata prevista una tassazione di scopo contro le calamità naturali, a maggior ragione si potrebbe prevedere un analogo strumento per le persone non autosufficienti.
Antonino LO PRESTI (AN), espresso un giudizio complessivamente positivo sui documenti di bilancio in esame, salva rimanendo l'eventuale possibilità di introdurvi miglioramenti, ritiene che occorra concentrare la riflessione sulla filosofia fondamentale che li ispira. Evidenziate le difficoltà dell'economia internazionale ed europea, con conseguente perdita di posti di lavoro, rileva come l'Italia sia riuscita ad adottare una strategia di difesa che ha consentito di evitare licenziamenti nonostante gravi crisi aziendali: i documenti di bilancio in esame si pongono quindi, almeno questo lo si potrebbe riconoscere, nel solco di una efficace politica di contenimento del danno. Evidenzia peraltro come il Governo abbia adottato una serie di politiche che debbono entrare a regime e che tuttavia hanno già prodotto un aumento, per quanto contenuto, dell'occupazione, benché permangano forti squilibri tra il nord e il sud del paese. In particolare, la modernizzazione del mercato del lavoro, ancora in via di definizione, sarà foriera di risultati positivi; segnala come la regolarizzazione dei lavoratori immigrati abbia prodotto consistenti aumenti dei contributi versati all'Inps.
Ritiene pertanto che la manovra di bilancio debba essere valutata in tale prospettiva, valutando possibili correzioni in particolare per quanto attiene alle provvidenze in favore delle fasce deboli della società, come le persone non autosufficienti e gli invalidi.
Renzo LUSETTI (MARGH-U) ritiene che, cifre alla mano, la manovra in esame non possa che essere giudicata fortemente restrittiva, con la previsione di più tasse e meno investimenti, peraltro con distorsioni come quella determinata dalla previsione di un aumento del 2 per cento per le spese dell'apparato centrale, al netto delle spese per interessi sul debito e delle prestazioni sociali, mentre il medesimo tetto per gli enti locali è fissato al lordo di quelle voci.
Sottolinea quindi come i tagli di spesa dovrebbero avere carattere virtuoso e rientrare in una logica di sostegno alle politiche di sviluppo, mentre la manovra in esame prevede tagli indifferenziati.
Esprime la propria preoccupazione con riferimento agli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, che rischiano di innescare conflittualità sociale in un settore che dovrebbe invece contribuire al miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, anche al fine di sostenere la crescita dell'economia.
Evidenzia quindi l'insufficienza degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali, che risultano invece particolarmente necessari in una situazione di crisi dell'economia internazionale e di precarizzazione dei rapporti di lavoro.
Evidenziato inoltre come siano necessari chiarimenti in ordine agli stanziamenti per la copertura degli oneri collegati all'attuazione della delega previdenziale recata dalla legge n. 243 del 2004, preannuncia la presentazione di proposte di modifica contenenti ipotesi concrete di miglioramento dei testi in esame.
Roberto GUERZONI (DS-U), evidenziata l'esigenza che un rappresentante del Governo sia presente alle sedute della Commissione in cui si esaminano i documenti di bilancio, sottolinea come debba essere chiarita da parte del Governo la ripartizione degli stanziamenti in Tabella A, voce Ministero del lavoro, in quanto è necessario appurare quale somma s'intenda stanziare per gli ammortizzatori sociali, anche per confrontarla con quella prevista in relazione all'A.S. 848-bis. Invita altresì il Governo a chiarire la composizione del Fondo per l'occupazione, secondo quanto risultante dagli stanziamenti previsti nelle Tabelle D ed F.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che la presenza di un rappresentante del Governo verrà sollecitata per la seduta di domani, anche al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal deputato Guerzoni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Roberto GUERZONI (DS-U) ricorda come, nella seduta di ieri avesse chiesto che il Governo fornisse chiarimenti in ordine alla ripartizione degli stanziamenti in Tabella A, voce Ministero del lavoro, per appurare se la somma prevista in tale ambito per gli ammortizzatori sociali sia corrispondente a quella necessaria per l'attuazione del provvedimento recato dall'A.S. 848-bis. Chiede quindi un ulteriore chiarimento in ordine alla riduzione rispetto all'assestamento 2004 dell'UPB 3.1.2.16, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Invita altresì il Governo ad illustrare le ragioni per le quali è stata prevista una riduzione del Fondo per l'occupazione a 60 milioni.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI chiarisce che le risorse stanziate in Tabella A per gli ammortizzatori sociali corrispondono a quelle previste per l'attuazione del provvedimento recato dall'A.S. 848-bis. Quanto al Fondo per l'occupazione, il relativo stanziamento è stato valutato sulla base delle relative esigenze, non comprendendovi gli stanziamenti relativi ai benefici per i lavoratori che abbiano subito conseguenze per il contatto con l'amianto. In ordine agli istituti di patronato, sottolinea come la previsione 2005 sia superiore alla previsione 2004, mentre si registra una riduzione rispetto all'assestamento 2004: si riserva tuttavia un ulteriore approfondimento in merito.
Angelo SANTORI, presidente, evidenzia come lo stanziamento in favore degli istituti di patronato non sia comprimibile, in quanto a tali istituti vengono versate quote dei contributi previdenziali dei lavoratori.
Pietro GASPERONI (DS-U) evidenzia come sussistano preoccupazioni in relazione agli stanziamenti per i patronati, essendosi in passato registrati ritardi nei relativi trasferimenti, che peraltro derivano da automatismi previsti sul piano legislativo.
Cesare CAMPA (FI) ritiene sia opportuna una riflessione complessiva sull'attività degli istituti di patronato, che in molti casi svolgono un'utile opera di supporto agli enti di previdenza ma in altri casi si occupano di attività politiche che possono non corrispondere a servizi di pubblica utilità. Ricordato come siano all'esame del Parlamento proposte tendenti a prevedere ulteriori soggetti promotori di istituti di patronato, giudica opportuno che il Governo, eventualmente successivamente alla conclusione della sessione di bilancio, fornisca proprie valutazioni in ordine ai costi e ai benefici risultanti dall'attività sinora svolta, anche al fine di valutare eventuali modifiche della relativa disciplina.
Dario GALLI (LNFP), relatore, espresso un ringraziamento al sottosegretario Viespoli per i chiarimenti tecnici forniti, rileva come gli interventi svolti dai rappresentanti dell'opposizione siano stati ispirati complessivamente da un'impostazione che, per quanto legittima sul piano politico, appare diametralmente opposta a quella dei documenti di bilancio proposti dal Governo, peraltro non accompagnata da concrete proposte alternative.
Rileva quindi, con riferimento agli emendamenti già presentati, come i gruppi di opposizione propongano la stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato nei pubblici uffici, con ciò contraddicendo il principio delle pari opportunità, che dovrebbe stare a cuore alla sinistra, nonché la previsione costituzionale in base alla quale si accede all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso. Giudica pertanto l'ipotesi di stabilizzazione proposta dai gruppi di opposizione inaccettabile, evidenziando come occorra invece ridurre la spesa nel settore della pubblica amministrazione, considerato che il numero dei pubblici impiegati in Italia è relativamente molto superiore a quello degli altri paesi europei.
Quanto alle osservazioni svolte dal deputato Gianni, sottolinea come gli studi economici indichino che una riduzione delle tasse produce espansione dei consumi proprio se è volta a beneficiare le classi medie. Quanto all'opportunità di ridurre l'aliquota di tassazione massima, attualmente pari al 43 per cento, evidenzia come, contrastando l'evasione fiscale, si potrebbe abbassare quell'aliquota mantenendo un avanzo primario positivo. Rileva peraltro come i gruppi di opposizione non appaiano concordi relativamente all'esigenza di ridurre le tasse alle famiglie per accrescerne il potere d'acquisto.
Sottolinea altresì come, nonostante le difficoltà dell'economia internazionale, in Italia si sia registrato una significativa riduzione del tasso di disoccupazione, attualmente inferiore anche a quello dei maggiori paesi europei. Relativamente ai rilievi del deputato Giani sull'opportunità di favorire un'occupazione di qualità, evidenzia come non possano rispondere a tale esigenza i lavoratori immigrati, in genere adibiti ad attività lavorative elementari.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENDETTI VALENTINI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla e Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2004.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria (vedi allegato 3). Non essendo stati presentati emendamenti allo stato di previsione del Ministero del lavoro e politiche sociali per l'anno 2005, poiché gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno degli stati di previsione devono essere presentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, presso la Commissione competente per materia, questi emendamenti non potranno essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio. Potranno, invece, essere presentati alla Commissione bilancio emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione.
Ricorda che gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione. Ricorda, altresì, che gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole generali di ammissibilità con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività. In proposito, ricorda che sono da considerare inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria gli emendamenti recanti disposizioni i cui effetti finanziari non decorrano dal primo anno della manovra; quelli volti ad introdurre deleghe legislative; quelli recanti norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari ovvero che non presentino un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; quelli recanti norme onerose che non siano finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; infine, quelli recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Sono inoltre da considerare inammissibili gli emendamenti privi di compensazione o con compensazioni insufficienti o manifestamente inidonee sul piano formale. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limita ai profili generali mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Il giudizio di ammissibilità di un emendamento effettuato per l'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ricorda che debbono essere presentati in Commissione tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo saranno allegati alle relazioni che verranno trasmesse alla Commissione bilancio e saranno quindi allegati alla relazione generale che quest'ultima predisporrà per l'Assemblea. Gli ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo in Commissione potranno essere ripresentati all'Assemblea. Presso la Commissione bilancio non possono essere presentati ulteriori ordini del giorno. Gli ordini del giorno che si riferiscono all'indirizzo globale della politica economica generale debbono essere presentati direttamente in Assemblea.
Rileva poi che, esaminati gli emendamenti presentati alla finanziaria per il 2005, presentano profili di dubbia ammissibilità per mancanza di copertura finanziaria e pertanto ne sarebbe opportuno il ritiro, gli emendamenti e articoli aggiuntivi: Santori 5310-bis/XI/3.1, che modifica una norma interpretativa sugli adeguamenti stipendiali per i colonnelli e brigadieri generali delle Forze armate; Santori 5310-bis/XI/15.02 e Santori 5310-bis/XI/15.03, che estendono i termini ell'autorizzazione all'arruolamento in ferma prefissata per le Forze armate e altre misure sul personale militare, autorizzando anche un concorso per l'Arma dei carabinieri; Santori 5310-bis/XI/15.04, che stabilizza il rapporto temporaneo degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata; Carlucci 5310-bis/XI/19.2, che sopprime la disciplina previdenziale per i dipendenti degli enti lirici.
Per il giudizio relativo all'estraneità o meno rispetto al contenuto proprio della legge finanziaria, tenuto conto degli emendamenti presentati, che non rivelano profili di palese inammissibilità, rinvia al giudizio che sarà espresso per l'esame in sede referente presso la Commissione bilancio, dove saranno elaborati criteri omogenei per la verifica di ammissibilità, ribadendo che la mancata pronuncia di inammissibilità odierna non coinvolge anche il giudizio che verrà espresso nelle fasi successive dell'iter.
Dario GALLI (LNFP), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Costa 5310-bis/XI/8.1, Guerzoni 5310-bis/XI/14.1, 5310-bis/XI/15.2, 5310-bis/XI/15.3. Invita a riformulare l'emendamento Mazzuca 5310-bis/XI/19.1 per quanto attiene alla copertura, invita a riformulare l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/19.01 per quanto attiene alla copertura; esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Molinari 5310-bis/XI/19.02, Gianni 5310-bis/XI/19.03, Delbono 5310-bis/XI/20.1, Cordoni 5310-bis/XI/20.4, 5310-bis/XI/20.02, 5310-bis/XI/20.03. Ritiene condivisibile la proposta dell'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06, invitando tuttavia a riformulare la relativa copertura. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cordoni 5310-bis/XI/20.07, Trupia 5310-bis/XI/20.08, Delbono 5310-bis/XI/20.09, Gasperoni 5310-bis/XI/20.010. Invita a ritirare l'articolo aggiuntivo Campa 5310-bis/XI/20.05, sottolineando tuttavia come il Governo debba provvedere in merito. Esprime parere favorevole sull'emendamento Campa 5310-bis/XI/21.1, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Campa 5310-bis/XI/21.2, subordinatamente ad una riformulazione che preveda il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro per i lavoratori fino a sessantacinque anni ed invece l'assenso dell'azienda per i lavoratori più anziani. Si riserva di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Strano 5310-bis/XI/21.01. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Benedetti Valentini 5310-bis/XI/26.1, 5310-bis/XI/29.1; invita a ritirare l'emendamento Campa 5310-bis/XI/29.2; esprime parere contrario sull'emendamento Campa 5310-bis/XI/29.3. Si rimette al Governo sull'articolo aggiuntivo Migliori 5310-bis/XI/31.01, esprime parere favorevole sugli emendamenti Benedetti Valentini 5310-bis/XI/32.1 e 5310-bis/XI/33.1. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5310-bis/XI/33.2 e 5310-bis/XI/33.3, esprime parere favorevole sul l'emendamento Benedetti Valentini 5310-bis/XI/34.1, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5310-bis/XI/34.2 e 5310-bis/XI/34.3, esprime parere contrario sull'emendamento Gasperoni 5310-bis/XI/35.1, parere favorevole sull'emendamento Santori 5310-bis/XI/36.1, parere contrario sugli identici emendamenti Saglia 5310-bis/XI/36.2 e Campa 5310-bis/XI/36.3, nonché sugli emendamenti Guerzoni 5310-bis/XI/Tab. A.1 e Delbono 5310-bis/XI/Tab.D.1. Invita quindi al ritiro degli emendamenti privi di copertura finanziaria, segnatamente l'emendamento Santori 5310-bis/XI/3.1 e gli articoli aggiuntivi Santori 5310-bis/XI/15.02, 5310-bis/XI/15.03 e 5310-bis/XI/15.04.
Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo alcune precisazioni. Il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.1 è dovuto al fatto che la disciplina dell'indennità di disoccupazione deve essere inserita nell'ambito della riforma degli ammortizzatori sociali; analogamente invita a ritirare l'articolo aggiuntivo Cordoni 5310-bis/XI/20.04 e gli altri relativi alla proroga dei trattamenti di cassa integrazione, in quanto il Governo sta predisponendo un emendamento complessivo che, in analogia alla norma recata dalla finanziaria per il 2004, prevede una procedura generale per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione. Invita altresì a ritirare l'articolo aggiuntivo Trupia 5310-bis/XI/20.08 in quanto, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995, è all'esame del Parlamento uno specifico provvedimento. Invita altresì a ritirare l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06 in quanto l'importante questione dallo stesso affrontata deve essere ulteriormente vagliata al fine di individuare la migliore soluzione possibile anche con riferimento al relativo impatto finanziario. Ritiene opportuno un ulteriore approfondimento sull'emendamento Campa 5310-bis/XI/21.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Benedetti Valentini 5310-bis/XI/29.1 in quanto conferma la previsione legislativa della legge finanziaria per il 2004. Quanto all'emendamento Campa 5310-bis/XI/29.3, ritiene necessario un ulteriore approfondimento in ordine all'esigenza di copertura. Invita a ritirare l'articolo aggiuntivo Migliori 5310-bis/XI/31.01, esprimendo altrimenti parere contrario. Sugli identici emendamenti Saglia 5310-bis/XI/36.2 e Campa 5310-bis/XI/36.3, pur ritenendo che essi sollecitino un'opportuna riflessione, esprime parere contrario relativamente alla copertura proposta. Sugli emendamenti 5310-bis/XI/33.2 e 5310-bis/XI/33.3 del relatore, si riserva di esprimere il proprio parere ritenendo opportuno un approfondimento in ordine al loro impatto finanziario complessivo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita, in relazione al ristretto tempo a disposizione della Commissione, a segnalare gli emendamenti su cui i gruppi ritengono sia opportuno concentrare la discussione. Avverte che, qualora non vi fosse il tempo necessario per votare tutti gli emendamenti presentati, porrà direttamente in votazione la proposta di relazione del relatore.
Avverte quindi che sono stati ritirati l'emendamento Santori 5310-bis/XI/3.1 e gli articoli aggiuntivi Santori 5310-bis/XI/15.02, 5310-bis/XI/15.03 e 5310-bis/XI/15.04.
Elena Emma CORDONI (DS-U), evidenziato come il presidente abbia dichiarato ammissibili emendamenti su materie non rientranti nelle competenze della Commissione, sottolinea come il Governo sia tenuto ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati prima che essi vengano votati.
Emilio DELBONO (MARGH-U) evidenzia come, non essendosi il Governo pronunciato su alcuni emendamenti che hanno delicati effetti sul complesso della manovra finanziaria, rinviando ad altra sede il relativo pronunciamento, debba intendersi che il relativo parere è contrario.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come il Governo abbia la facoltà di articolare liberamente il proprio parere sugli emendamenti e anche di riservarsi una più compiuta valutazione degli stessi, rinviando il proprio pronunciamento ad altra sede.
Cesare CAMPA (FI) segnala, ai fini della votazione, il suo emendamento 5310-bis/XI/29.3.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 5310-bis/XI/8.1.
Roberto GUERZONI (DS-U) fa suo l'emendamento Costa 5310-bis/XI/8.1.
La Commissione respinge l'emendamento Costa 5310-bis/XI/8.1, fatto proprio dal deputato Guerzoni.
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra il suo emendamento 5310-bis/XI/14.1, sottolineando come le risorse stanziate dal Governo per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego siano del tutto inadeguate per consentire la stessa apertura di un tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali per la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni.
Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento Guerzoni 5310-bis/XI/14.1, evidenziando come le risorse previste per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego non siano sufficienti neanche per aumenti nella misura del 2 per cento. Evidenzia come la mancata soddisfazione delle giuste richieste dei dipendenti della pubblica amministrazione potrebbe determinare lo scadimento dei servizi e colpire la vita di tutti i cittadini. Sottolinea altresì come lo stesso Governo e suoi autorevoli esponenti abbiano assunto impegnative posizioni relativamente alla esigenza di assicurare aumenti contrattuali ai dipendenti del pubblico impiego.
Dario GALLI (LNFP), relatore, evidenzia come la Commissione abbia un autonomo potere di valutazione delle norme del disegno di legge finanziaria anche rispetto agli esponenti del Governo.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come su una materia come quella in esame sia necessario confrontarsi con il competente rappresentante del Governo, che invece ha lasciato l'aula della Commissione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come il sottosegretario Viespoli abbia dovuto recarsi al Senato per altro incarico collegato alle sue funzioni.
La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 5310-bis/XI/14.1.
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra il suo emendamento 5310-bis/XI/15.4, evidenziando l'opportunità di fare riferimento al limite della spesa annua sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2004, anziché della spesa media nel triennio 1999-2001.
La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 5310-bis/XI/15.4.
Giovanni BELLINI (DS-U) illustra il suo emendamento 5310-bis/XI/15.1, sottolineando l'opportunità di consentire la prosecuzione del programma Socrates, peraltro attraverso fondi trasferiti dall'Unione europea.
La Commissione respinge l'emendamento Bellini 5310-bis/XI/15.1
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra il suo emendamento 5310-bis/XI/15.2, evidenziando la opportunità di avviare procedure per la stabilizzazione dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione.
Dario GALLI (LNFP), relatore, ribadisce il suo parere contrario, evidenziando l'esigenza che le assunzioni nella pubblica amministrazione avvengano con le ordinarie garanzie concorsuali.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come, con riferimento al personale a tempo determinato impiegato nelle pubbliche amministrazioni, sia necessario contemperare diverse esigenze quali la funzionalità della pubblica amministrazione, la salvaguardia di professionalità acquisite, le garanzie di correttezza e trasparenza nelle procedure concorsuali. Ritiene che il Parlamento ed il Governo possano collaborare al fine di individuare una opportuna soluzione alla questione sollevata.
Angelo SANTORI (FI) dichiara di condividere le considerazioni del relatore, sottolineando come si ponga anche un problema di natura etica con riferimento alle numerose graduatorie di lavoratori in attesa di definitiva sistemazione.
Carmen MOTTA (DS-U) evidenzia una esigenza di chiarezza con riferimento alla questione posta relativamente all'articolo 15: sottolinea come l'emendamento in esame preveda l'espletamento di pubblici concorsi.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come l'emendamento in esame, prevedendo l'espletamento di pubblici concorsi per la stabilizzazione in ruolo dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato ponga problemi di legittimità, in quanto prefigura l'esito del concorso stesso.
Cesare CAMPA (FI) ritiene che la proposta della opposizione possa essere considerata alla stregua di una sollecitazione ad affrontare la questione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.
Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come l'opposizione abbia presentato diversi emendamenti nel tentativo di affrontare l'esigenza di stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui all'articolo 15, mentre la maggioranza, sulla medesima questione, non abbia avanzato alcuna proposta.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guerzoni 5310-bis/XI/15.2 e 5310-bis/XI/15.3.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Mazzuca 5310-bis/XI/19.1 e Carlucci 5310-bis/XI/19.2: s'intende vi abbiano rinunciato.
Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra il suo articolo aggiuntivo 5310-bis/XI/19.01, sottolineando come il medesimo affronti una questione di grande rilevanza sulla quale è necessario un confronto con il Governo: la riforma in materia pensionistica n. 243 del 2004 prevede infatti che sia necessario incrementare la previdenza complementare modificando il relativo regime fiscale attraverso finanziamenti da prevedere in sede di legge finanziaria, anche con riferimento alla esigenza di assenza di oneri per le imprese che si vedono private della disponibilità di liquidità per la smobilizzazione del trattamento di fine rapporto. Il disegno di legge finanziaria in esame non prevede risorse a tale riguardo ponendo di conseguenza un problema politico di grande rilevanza su una materia di stretta competenza della Commissione.
Cesare CAMPA (FI) evidenzia come il relatore ed il Governo abbiano sostanzialmente condiviso il merito dell'articolo aggiuntivo in esame, richiedendo tuttavia una diversa copertura.
Angelo SANTORI (FI) condivide la esigenza di individuare una opportuna soluzione per il sostegno della previdenza complementare.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricordato il dettato dell'articolo 1, commi 41 e 42 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sollecita il Governo e il relatore a farsi carico della questione relativa al finanziamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari.
Dario GALLI (LNFP), relatore, evidenziato come lo sviluppo della previdenza complementare sia uno degli obiettivi della recente riforma pensionistica, sottolinea come tale riforma preveda comunque una progressiva attuazione; rileva peraltro come si siano già prodotti positivi effetti con riferimento al cosiddetto superbonus per quanti, avendo maturato i requisiti per la pensione, decidono di proseguire l'attività lavorativa. Sottolinea come spetti al Governo la presentazione del disegno di legge finanziaria e la definizione delle sue linee fondamentali, spettando invece alla Commissione l'espressione di un parere che non può corrispondere ad un testo completamente alternativo.
Preannuncia che, nella sua proposta di relazione, inserirà una sollecitazione al Governo nel senso di stanziare le risorse necessarie per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/19.01.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Molinari 5310-bis/XI/19.02: s'intende vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianni 5310-bis/XI/19.03.
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.01, evidenziando l'esigenza di stanziare adeguate risorse per l'incremento dell'indennità di disoccupazione, considerato che, nonostante le promesse del Governo, non si è ancora provveduto alla riforma complessiva degli ammortizzatori sociali.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Delbono 5310-bis/XI/20.01, Cordoni 5310-bis/XI/20.04 e 5310-bis/XI/20.02.
Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra l'articolo aggiuntivo Cordoni 5310-bis/XI/20.03, evidenziando come la disciplina del cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL, da tempo all'esame della Commissione, non sia stata ancora definita per mancanza delle necessarie risorse. Evidenzia come l'approvazione del suo articolo aggiuntivo consentirebbe di esprimere un significativo segnale al Governo, in vista dell'esame in sede di Commissione Bilancio.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenziato come con riferimento alla questione affrontata dall'articolo aggiuntivo in esame si registri un'unanime volontà dei gruppi in Commissione, invita il relatore a farvi riferimento nella sua proposta di parere.
Angelo SANTORI (FI) condivide tale esigenza nella sua qualità di relatore sul provvedimento in materia di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cordoni 5310-bis/XI/20.03.
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06, ricordando come, in occasione dell'esame del precedente disegno di legge finanziaria, vi fosse stata una votazione unanime della Commissione per un incremento del finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio. Quanto alla copertura, invita la maggioranza a proporne una alternativa.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condiviso il merito dell'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06, ritiene che, per assicurare un esito positivo al medesimo, sia opportuno che venga sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi e che il relatore vi faccia riferimento nella sua proposta di relazione.
Dario GALLI (LNFP), relatore, condivide la proposta del presidente, riservandosi di proporre un'idonea copertura, che, allo stato, potrebbe essere quella del Fondo di riserva.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che è stata presentata una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06 (seconda versione).
La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Cordoni 5310-bis/XI/20.07.
Lalla TRUPIA (DS-U) illustra il suo articolo aggiuntivo 5310-bis/XI/20.08, sottolineando come, essendo contenuti i relativi oneri e condivisa da tutti i gruppi l'esigenza, si possa adottare una soluzione analoga a quella decisa per l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06.
Luigi MANINETTI (UDC) condivide al proposta del deputato Trupia, evidenziando la opportunità di giungere ad una soluzione sulla questione del trattamento pensionistico per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995.
Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara voto favorevole, sottolineando l'esigenza di individuare una soluzione per una questione da tempo all'attenzione della Commissione.
Cesare CAMPA (FI) esprime la propria preoccupazione, evidenziando come la soluzione individuata per l'articolo aggiuntivo Delbono 5310-bis/XI/20.06 possa risultare incisiva se permane il suo carattere di eccezionalità. Condiviso il merito della questione posta dall'articolo aggiuntivo in esame, ritiene che si possa giungere ad una positiva soluzione approvando uno specifico provvedimento in materia.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivide i rilievi del deputato Campa, evidenziando altresì l'esigenza di un complessivo senso di responsabilità in ordine agli equilibri della manovra.
Dario GALLI (LNFP), relatore, evidenzia la particolarità delle esigenze di incremento del Fondo per l'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Trupia 5310-bis/XI/20.08.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva come, essendo imminenti votazioni in Assemblea, la Commissione deve concludere i propri lavori.
Roberto GUERZONI (DS-U) invita il presidente a chiarire se sia consentita l'assenza di un rappresentante di un Governo nel corso dell'esame dei documenti di bilancio.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che la presenza di un rappresentante del Governo in sede di esame dei documenti di bilancio sia opportuna, ma che l'eventuale assenza non possa bloccare l'attività della Commissione. In questo caso, il contemporaneo esame al Senato del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, in materia di politiche del lavoro e sociali, ha impedito al sottosegretario Viespoli di rimanere presente per tutta la seduta. Anche il sottosegretario Brambilla, che è intervenuto per rispondere alle interrogazioni all'ordine del giorno, ha poi dovuto allontanarsi, per concomitanti impegni in ragione del suo incarico. La Commissione proseguirà pertanto i propri lavori
Cesare CAMPA (FI) ricorda come avesse segnalato il suo emendamento 5310-bis/XI/29.3.
Dario GALLI (LNFP), relatore, rettificando il suo precedente parere, si rimette alla Commissione sull'emendamento Campa 5310-bis/XI/29.3.
La Commissione approva gli emendamenti Campa 5310-bis/XI/29.2 e 5310-bis/XI/29.3, l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 5310-bis/XI/21.01, nonché gli emendamenti Campa 5310-bis/XI/21.1 e 5310-bis/XI/21.2, Benedetti Valentini 5310-bis/XI/26.1, 5310-bis/XI/29.1, 5310-bis/XI/32.1 e 5310-bis/XI/33.1, gli emendamenti 5310-bis/XI/33.2, 5310-bis/XI/33.3, 5310-bis/XI/34.1, 5310-bis/XI/34.2 e 5310-bis/XI/34.3 del relatore e l'emendamento Santori 5310-bis/XI/36.1.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che tutti gli altri emendamenti si intendono respinti.
La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (vedi allegato 4) risultando di conseguenza preclusa al proposta di relazione alternativa (vedi allegato 5).
La Commissione nomina il deputato Dario Galli relatore presso la V Commissione.
La seduta termina alle 17.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 3.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. L'articolo 3,comma 72 della legge finanziaria 2004, viene modificato nel senso che l'emolumento previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 è computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, comma 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, comma 16, 22 e 23, e 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121.
5310-bis/XI/3. 1.Santori.
ART. 8.
Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente:
7-quater. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
5310-bis/XI/8. 1.Costa.
ART. 14.
Al comma 1, sostituire le parole: 56 milioni di euro con le seguenti: euro 2.477.348.066,30.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Emersione di attività detenute all'estero).
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2005, 2006 e 2007.
4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.
6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».
5310-bis/XI/14. 1. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gianni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
ART. 15.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001 con le seguenti: nel limite della spesa annua sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2004.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/XI/15. 4. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gianni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Istituto Nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
5310-bis/XI/15. 1. Bellini, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Trupia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I Ministeri per i beni culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati, nel triennio 2005-2007, ad espletare pubblici concorsi per la stabilizzazione, in ruolo, dei lavoratori di cui al comma 2, primo periodo, con contratti di lavoro a tempo determinato. Le procedure di selezione saranno programmate con precedenza rispetto alle altre procedure di selezione. I sopraindicati ministeri e Agenzia sono autorizzati ad avvalersi del suddetto personale con contratti di lavoro a tempo determinato fino alla stabilizzazione in ruolo. Analoghe procedure dovranno essere attivate in tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché negli Enti Pubblici non Economici e Agenzie Fiscali, che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano assunto personale con contratto a tempo determinato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/XI/15. 2. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gianni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Il comma 6 è sostituito con il seguente:
6. I lavoratori con contratti di formazione lavoro che hanno esaurito lo specifico percorso formativo, ovvero dalla data di scadenza del loro contratto, sono assunti a tempo indeterminato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
5310-bis/XI/15. 3. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gianni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al comma 1, dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, le parole «con durata della ferma di due anni e sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «con durata della ferma di quattro anni e sei mesi».
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, le parole «per gli ufficiali di complemento» sono sostituite con le seguenti: «per gli ufficiali in servizio permanente effettivo»;
b) Al comma 2, le parole «sono collocati in congedo», sono sostituite dalle seguenti parole: «sono ammessi a contrarre successive ferme triennali».
c) Dopo il comma 4-bis, dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
«4-ter. L'Arma dei Carabinieri è autorizzata negli anni 2005, 2006, 2007 ad indire concorsi straordinari per titoli per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riservato agli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio, senza demerito, per almeno diciotto mesi nell'Arma dei Carabinieri, per 400 unità complessive».
5310-bis/XI/15. 02.Santori.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al comma 1, dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, le parole «con durata della ferma di due anni e sei mesi», sono sostituite dalle seguenti: «con durata della ferma di quattro anni e sei mesi».
2. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, le parole «per gli ufficiali di complemento» sono sostituite con le seguenti: «per gli ufficiali in servizio permanente effettivo»;
b) Al comma 2, le parole «sono collocati in congedo», sono sostituite dalle seguenti parole: «sono ammessi a contrarre successive ferme triennali».
c) Dopo il comma 4-bis, dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
«4-ter. L'Arma dei Carabinieri è autorizzata negli anni 2005, 2006, 2007 ad indire concorsi straordinari per titoli per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, riservato agli ufficiali in ferma prefissata che, senza demerito, hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi nell'Arma dei Carabinieri, per 400 unità complessive».
5310-bis/XI/15. 03.Santori.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Gli ufficiali ausiliari in ferma prefissata in servizio, nominati a decorrere dal 1o gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non abbiano riportato un giudizio inferiore a «nella media», entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli di appartenenza in servizio permanente, con l'anzianità di servizio posseduta dalla nomina di Ufficiale in ferma prefissata.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1, all'atto del transito, subiscono, ai soli fini giuridici, la rideterminazione dell'intera progressione di carriera mediante l'applicazione delle norme per l'avanzamento relative ai citati ruoli, a partire dalla nomina ad Ufficiale in ferma prefissata.
3. I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianità e grado».
5310-bis/XI/15. 04.Santori.
ART. 19.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato per l'anno 2005 di 131,55 milioni di euro.
Conseguentemente, nel medesimo articolo 19, nel comma 1, le lettera b) è soppressa; nel comma 2, l'importo di 3.889,53 milioni di euro è sostituito con il seguente importo: 3.757,98 milioni di euro.
5310-bis/XI/19. 1.Mazzuca.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. È soppresso il comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243».
5310-bis/XI/19. 2. Carlucci, Garagnani, Orsini, Santulli, Licastro Scardino.
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 243 «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria», per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2 lettera e) della legge 23 agosto 2004, n. 243 è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2005, 300 milioni di euro per il 2006 e 300 di euro milioni per il 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2005, 300 milioni di euro per l'anno 2006, 300 milioni di euro per l'anno 2007 mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3.
3. Dopo l'articolo 38 della presente legge, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione su grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».
5310-bis/XI/19. 01. Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Marini.
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
1. In favore dei lavoratori Valbasento e Interklim la cui indennità di mobilità è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2004 è prorogato l'ammortizzatore sociale, in attesa della conclusione del processo di reindustrializzazione in atto, per ulteriori 12 mesi, al 31 dicembre 2005.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2005.
Conseguentemente alla Tabella A, Ministero degli esteri, apportare le seguenti modifiche:
2005: - 10.000.
5310-bis/XI/19. 02. Molinari, Adduce.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti).
1. Nelle more dell'attuazione della normativa sui lavoratori che svolgono attività usuranti, è riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre 2004 raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il riconoscimento del beneficio.
3. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 6, dando priorità alla maggiore età anagrafica e, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.
5. Il termine di cui al comma 1, lettera b), è prorogato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 3, in caso di residua disponibilità delle risorse di cui al comma 6 e fino ad esaurimento delle medesime.
6. All'onere derivante dall' attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2005.
Conseguentemente, 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. A partire dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
3. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».
6. Gli articoli 13 e 14 dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
7. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2004.
8. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SQ2) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
5310-bis/XI/19. 03. Alfonso Gianni, Guerzoni.
ART. 20.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Incremento dell'indennità di disoccupazione).
1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1o gennaio 2005 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.
3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 770.587;
2006: - 770.587;
2007: - 770.587.
5310-bis/XI/20. 01. Delbono, Cordoni, Gianni, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Proroga trattamenti di cassa integrazione).
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/XI/20. 04. Cordoni, Delbono, Gianni, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifiche alla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni domestici).
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente».
2. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «per invalidità permanente» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente».
3. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni».
4. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento».
5. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».
6. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:
« 2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:
2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 6.352;
2006: - 6.352;
2007: - 6.352.
5310-bis/XI/20. 02. Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con al rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, coma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.
3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento.
5310-bis/XI/20. 03. Cordoni, Delbono, Gianni, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288).
1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1,5 per cento.
5310-bis/XI/20. 06. Delbono, Cordoni, Gianni, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Finanziamento del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288).
1. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di Euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5310-bis/XI/20. 06.(seconda versione). Delbono, Cordoni, Gianni, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Campa, Lo Presti, Benedetti Valentini, Maninetti.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti).
1. Ai fini della concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:
Art. 36-bis.
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
5310-bis/XI/20. 07. Cordoni, Delbono, Gianni, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
(Trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995).
1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi dei decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1o ottobre 1994 e il 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1,5 per cento.
5310-bis/XI/20. 08. Trupia, Gasperoni, Delbono, Cordoni, Gianni, Guerzoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/XI/20. 09. Delbono, Cordoni, Gianni, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 20-bis.
1. Dalla data di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 agosto 1994, n. 143, ha diritto al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982, ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso 1'INPDAP. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto personale può optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in S.p.A.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis/XI/20. 010. Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Bellini, Motta.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Modifica legislativa all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
1. All'ultimo periodo dell'articolo 118, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono soppresse.
2. Dopo l'ultimo periodo dell'articolo 118, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente periodo: «Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma».
3. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il terzo comma, è così sostituito: «I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1o gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1o gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144».
5310-bis/XI/20. 05. Campa, Di Teodoro.
ART. 21.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 1, articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» aggiungere le parole «con gestione interna o esterna».
5310-bis/XI/21. 1. Campa.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Ulteriori incentivi al posticipo del pensionamento).
1. Al lavoratore che non si avvale o non possa avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 12 a 15, delta legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente l'incentivo al posticipo del pensionamento, e che abbia già maturato un'anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2007.
2. In tal caso viene riconosciuta un'ulteriore anzianità contributiva pari ad un'aliquota dell'1 per cento per ogni anno di contribuzione superiore a 40.
5310-bis/XI/21. 2. Campa.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Ulteriori incentivi al posticipo del pensionamento).
1. Al lavoratore che non si avvale o non possa avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 12 a 15, delta legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente l'incentivo al posticipo del pensionamento, e che abbia già maturato un'anzianità contributiva pari o superiore al limite massimo di 40 anni, può esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2007. Dopo il sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e il sessantesimo per le donne, tale diritto è esercitatile previo consenso del datore di lavoro.
2. In tal caso viene riconosciuta un'ulteriore anzianità contributiva pari ad un'aliquota dell'1 per cento per ogni anno di contribuzione superiore a 40.
5310-bis/XI/21. 2.(seconda versione). Campa.
Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
Art. 21-bis.
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile.
2. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: 100 milioni sono sostituite dalle seguenti: 70 milioni.
5310-bis/XI/21. 01. Alberto Giorgetti, Strano, Antonio Pepe, Lisi, Gamba, Santanchè, La Russa, Menia, Migliori, Bocchino, Nespoli, Bornacin, Ghiglia, Raisi, Lo Presti, Cannella, Fragalà, Buontempo, Bellini.
ART. 26.
Sopprimerlo.
5310-bis/XI/26. 1. Benedetti Valentini.
ART. 29.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'articolo 4, commi 112 e 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) è destinato per l'anno 2005 un finanziamento di 36 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro con le seguenti: è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro.
5310-bis/XI/29. 1. Benedetti Valentini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Nei limiti delle risorse indicate a carico dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 140.000;
2006: - 105.000;
2007: - 70.000.
5310-bis/XI/29. 2. Campa.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande dl cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo entro il 31 gennaio 2008.
5310-bis/XI/29. 3. Campa.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Interventi in materia di pubblica istruzione).
1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 97/2004, convertito, con modificazione, dalla legge n. 143/2004, è aggiunto il seguente comma:
«7-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata d'esami, indetta con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro il 22 marzo 2001, data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla predetta sessione di esami, fissata dalla stessa ordinanza 2 gennaio 2001, n. 1».
5310-bis/XI/31. 01. Migliori.
ART. 32.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 26, sopprimere i commi 2 e 3 e all'articolo 36, comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento e alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento.
5310-bis/XI/32. 1. Benedetti Valentini.
ART. 33.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 26, sopprimere i commi 2 e 3 e all'articolo 36, comma 1, lettera a), sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 30 per cento e alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento.
5310-bis/XI/33. 1. Benedetti Valentini.
Sopprimere il comma 2.
5310-bis/XI/33. 2. Il Relatore.
Al comma 2, al capoverso, lettera a), al terzo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché i contribuenti con volume d'affari non superiore a un milione di euro.
5310-bis/XI/33. 3. Il Relatore.
ART. 34.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: non può superare il limite del 2 per cento con le seguenti: non può superare il limite dell'1,5 per cento.
5310-bis/XI/34. 1. Benedetti Valentini.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: sentite le associazioni professionali con le seguenti: da concordare con le associazioni professionali.
5310-bis/XI/34. 2. Il Relatore.
Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma.
5310-bis/XI/34. 3. Il Relatore.
ART. 35.
Sopprimere il comma 18.
5310-bis/XI/35. 1. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Gianni, Lusetti, Guerzoni, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
ART. 36.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo».
5310-bis/XI/36. 1. Santori.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8-quater. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
8-quinquies. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
* 5310-bis/XI/36. 2. Saglia, Pepe.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8-quater. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
8-quinquies. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
* 5310-bis/XI/36. 3. Campa.
TABELLA A
Alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
(in migliaia di euro)
2005: + 10.000;
2006: + 15.000;
2007: + 15.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
2005: - 10.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.
5310-bis/XI/Tab.A. 1. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gianni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
TABELLA D
Alla Tabella D, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione settore n. 27 (2.2.3.3 - Occupazione, Cap. 7141), modificare gli importi come segue:
(in migliaia di euro)
2005: + 60.000;
2006: + 60.000;
2007: + 60.000.
Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle Finanze, variare gli importi come segue:
(in migliaia di euro)
2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.
5310-bis/XI/Tab.D. 1. Delbono, Cordoni, Gianni, Gasperoni, Lusetti, Guerzoni, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.
ALLEGATO 4
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE
L'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2005 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;
ricordato che negli ultimi due anni sono state approvate la riforma del mercato del lavoro (legge 14 febbraio 2003, n. 30) e la modifica della disciplina previdenziale (legge 23 agosto 2004, n. 243);
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) l'annunciato intervento di modifica del sistema fiscale dovrà ispirarsi a principi di efficacia, con particolare attenzione alla revisione dell'IRAP per le imprese e alle misure per la tutela del reddito familiare dei lavoratori;
b) è necessario procedere nella politica di semplificazione degli adempimenti burocratici e fiscali, per facilitare la vita delle imprese e delle persone fisiche;
c) il tetto agli incrementi di spesa, pari al 2 per cento, deve essere applicato con rigore e deve essere considerato un anticipo rispetto ad un più strutturale intervento di revisione degli organici pubblici;
d) è opportuno reintrodurre misure per favorire la famiglia, quali il bonus per i nuovi nati;
e) appare necessario prevedere una misura organica in materia di ammortizzatori sociali, che ne consenta la tempestiva attivazione nelle situazioni di emergenza sociale;
f) appare urgente ampliare e rafforzare l'operatività del Fondo per l'occupazione anche con riferimento alle piccole e medie imprese;
g) appare fondamentale dare un seguito, sia in termini normativi che di predisposizione delle risorse finanziarie, agli obiettivi strategici fissati nella legge di riforma della previdenza, con specifico riferimento alle forme di previdenza complementare;
h) si sottolinea la necessità che siano assicurati idonei mezzi finanziari per sbloccare l'esame delle proposte di legge volte ad eliminare il divieto di cumulo tra rendite INAIL susseguenti ad infortuni sul lavoro e il trattamento di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;
i) si ritiene indispensabile un ulteriore finanziamento della legge 27 dicembre 2002, n. 288, che disciplina l'assegno sostitutivo degli accompagnatori militari per i grandi invalidi».
ALLEGATO 5
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
La XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati,
esaminato il disegno di legge AC. 5310, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)»;
considerato che:
sul piano istituzionale, si tende a risolvere la crisi della «democrazia di bilancio» rendendo sempre meno rilevante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, e più ampia la discrezionalità dell'Esecutivo nel modificare, per via amministrativa, le residue decisioni parlamentari in materia;
nella manovra 2005 non sono previsti interventi per dare risposta adeguata ai problemi più acuti del Paese, dai rischi di declino del nostro sistema economico e produttivo alla distribuzione fortemente sperequata del reddito, dal blocco dei consumi alla precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro ed alla necessaria modernizzazione delle politiche sociali;
l'eliminazione del collegato di sessione e la conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria parte delle prescrizioni prima inserite in tale provvedimento non consentono di valutare se, e con quali modalità e risorse le promesse misure per la competitività e lo sviluppo saranno inserite nella manovra;
il Parlamento non dispone ancora oggi di dati completi sulla manovra di bilancio, nonostante il disegno di legge finanziaria sia stato presentato alle Camere il 30 settembre scorso;
i dati aggiornati con le note depositate in data 6 ottobre dal Governo consentono solo di valutare gli effetti dell'articolato della Finanziaria, quantificabile in 22.431,63 milioni di euro;
il Governo non ha messo a disposizione del Parlamento la Relazione Previsionale e Programmatica - per la parte seconda e i relativi allegati - e pertanto non ancora possibile quantificare adeguatamente gli effetti sui saldi finanza pubblica della manovra 2005;
la Relazione Previsionale e Programmatica - la cui presentazione è fissata, dalla legge 468/78 per il 30 settembre di ogni anno - è essenziale anche per valutare le conseguenze macroeconomiche e sulla finanza pubblica della «nuova regola» di azione per il contenimento della spesa della P.A.: il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato infatti al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2005;
non appaiono chiari neppure i conti relativi all'anno 2004, importanti sia per determinare il deficit tendenziale, relativo al 2005, da correggere, che lo stock del debito da ridurre nel corso del prossimo anno;
valutato che:
nella manovra 2005 il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa nell'ambito di un tetto del 2 per cento per il triennio 2005-2007 è un taglio molto significativo delle disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti territoriali: nell'ultimo triennio, le spese correnti sono crescenti ad un ritmo del 5 per cento all'anno;
per il bilancio dello Stato, tale decurtazione si applica agli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa gia ridotti dalla manovra correttiva del decreto-legge n. 168, approvata nel luglio 2004;
la soglia «generale» del 2 per cento alla spesa presenta profili di dubbia costituzionalità: il Parlamento dovrebbe approvare tagli severi di spesa senza sapere su quali norme si va, in concreto, ad incidere; l'esame dei contenuti propri, coerenti con i compiti attribuiti alla legge finanziaria deve necessariamente estendersi all'ammissibilità costituzionale di alcune norme ed in particolare dell'articolo 3 del disegno di legge Finanziaria;
appare ineludibile che il Governo, in modo analitico, integri opportunamente la Finanziaria per rendere chiaro quali leggi sono sottoposte al limite del 2 per cento, specificando i relativi effetti sui capitoli, e sulle unità previsionali di base;
il principio «unico» del 2 per cento è in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, che riserva alle Camere, ogni anno, l'approvazione del bilancio, approvazione che deve essere puntuale;
gli effetti della manovra 2005 appaiono dubbi: il «taglio» del 2 per cento è di difficile, concreta applicazione; più del 90 per cento delle spese sono infatti obbligatorie e derivano da norme legislative che dovrebbero essere, contestualmente, modificate;
detraendo dalle spese correnti le spese escluse dal tetto (pensioni, spese sociali, sicurezza, ...), la somma soggetta al vincolo del 2 per cento ammonta a circa 313,4 miliardi per il 2005; la decurtazione possibile potrebbe non essere superiore a 5 miliardi di euro; il risparmio indicato (quantificato in 6,2 miliardi) appare pertanto sovrastimato;
anche il tetto alle spese degli Enti locali è di difficile realizzazione: nell'ultimo biennio le spese delle Amministrazioni locali, al netto del costo del personale, sono aumentate dell'11,7 per cento passando dai 122.933 milioni di euro del 2001 ai 137.377 milioni di euro del 2003, con un'inflazione che cresce, nello stesso periodo, del 5,1 per cento;
per le autonomie territoriali, la finanziaria 2005 rappresenta una vera e propria manovra di finanza straordinaria: le regole del patto di stabilità interno - sia nelle definizioni, sia nelle regole da applicare nei successivi esercizi - sono, di fatto, interamente riscritte;
la Finanziaria consente alle autonomie locali la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe;
per rispettare la soglia di legge, gli enti decentrati saranno pertanto costretti a ricorrere ad un inasprimento della tassazione locale, con gravi conseguenze sui servizi, sul sistema produttivo e il lavoro autonomo;
la prevista estensione ai comuni sotto i 5.000 abitanti del patto di stabilità - e quindi della regola unica di controllo della spesa complessiva - appare del tutto insostenibile, sia dal punto di vista economico che amministrativo;
il «principio unico dell'evoluzione controllata della spesa» fotografando la spesa «Storica» di tutte le amministrazioni rappresenta la rinuncia ad una seria programmazione della spesa pubblica, che dovrebbe valutare opportunamente - in relazione ai fabbisogni dei singoli settori - dove tagliare e quanto incrementare le singole voci (ruolo della politica); l'applicazione «seria» di un metodo di evoluzione «controllata» della spesa - già adottato in Europa, dal Regno Unito - richiede per la sua implementazione un lungo periodo di lavoro analitico, di dibattito, di scelte reali, ed, ogni anno, una verifica delle decisioni da assumere per ogni semestre;
mentre non vi è traccia, nella manovra, della riduzione delle tasse promessa dal Governo, con un «tax relief» complessivo, di 6 miliardi di euro (la delega fiscale prevedeva che le minori entrate derivanti dalla progressiva attuazione della riforma dell'Irpef avrebbero dovuto trovare copertura nell'ambito delle annuali manovre di finanza pubblica), con la Finanziaria 2005 si incrementa la pressione fiscale di 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente intervenendo sulle imposte pagate dai piccoli imprenditori e dal lavoro autonomo; complessivamente, si possono individuare nella Finanziaria di quest'anno dieci interventi di prelievo fiscale, tra nuove tasse e incrementi dei tributi esistenti;
per il quarto anno consecutivo dall'inizio della legislatura, il governo non prevede la restituzione del fiscal drag; da notare che «le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione» rientrano tra i contenuti essenziali della legge finanziaria indicati dalla legge n. 468/78 che disciplina la sessione di bilancio; anche per questa via si determina un silenzioso ma costante incremento della pressione fiscale sui redditi reali; insufficienti appaiono le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
quanto agli investimenti, di particolare gravità appare il tetto di 460 milioni di euro previsto per le spese in conto capitale relative alle opere della legge obiettivo; si determina, così, un sostanziale blocco degli investimenti pubblici;
per il Mezzogiorno, la prevista riforma delle agevolazioni e il ridimensionamento dei fondi per le aree sottoutilizzate e per le opere pubbliche, riduce ulteriormente le potenzialità di crescita e di superamento del divario territoriale;
la manovra configura una serie di interventi con un forte impatto recessivo, con freno agli investimenti pubblici e privati ed ai consumi;
valutato il provvedimento per le parti di competenza della Commissione si esprimono le seguenti osservazioni:
non vengono previste misure di contrasto alla perdita di potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, anche attraverso la restituzione del fiscal drag, l'adeguamento dei trattamenti pensionistici e la riforma del paniere ISTAT e dell'indice dei prezzi al consumo; in questo ambito non è inoltre presente nel testo della manovra finanziaria, alcuna norma per l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'aumento a 516 Euro dei trattamenti pensionistici al disotto di questa cifra;
per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego non vengono stanziate risorse adeguate, tali da consentire l'apertura di un tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali, per un accordo che tenga conto del recupero dell'inflazione reale e della produttività;
non sono previste misure per la stabilizzazione dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione e per il quarto anno consecutivo è prevista la proroga la proroga per il 2004 dei contratti di lavoro a tempo determinato per gli ex lavoratori socialmente utili dei Ministeri delle finanze, dei beni e delle attività culturali, della salute e della giustizia, e del personale assunto con contratti di formazione e lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
l'attuale manovra finanziaria non contiene né normative né risorse sufficienti per la riforma degli ammortizzatori sociali, che dovrebbe interessare anche i lavoratori precari impiegati in nuove forme di lavoro, come i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione, né si anticipa l'aumento dell'indennità di disoccupazione già previsto dall'A.S. 848-bis, provvedimento bloccato da lungo tempo al Senato;
non è presente alcuna norma per affrontare il problema delle pensioni integrate al minimo, di cui al decreto-legge 503/92, per la cui soluzione la attuale maggioranza si è più volte impegnata;
non vengono individuate risorse per provvedimenti che già da tempo impegnano la Commissione Lavoro, quali il superamento del divieto di cumulo tra rendita INAIL e pensione di invalidità INPS e la modifica dei requisiti per l'accesso alla tutela dell'assicurazione contro gli infortuni domestici;
non sono previsti finanziamenti per consentire l'accesso alla pensione dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
non vengono individuate le risorse per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, come prevede l'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
esprime
PARERE CONTRARIO
Cordoni, Delbono, Sgobio.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, i disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2005 (C. 5310-bis e C. 5311).
L'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore (che potrà partecipare alle sedute della V Commissione) per ciascuno degli stati di previsione di sua competenza e delle connesse parti del disegno di legge finanziaria.
In particolare, ricorda che la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero della salute (Tabella 15), nonché lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione esaminerà inoltre eventuali emendamenti ed ordini del giorno che rientrino nei suoi ambiti di competenza.
Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione potrà esaminare emendamenti riferiti alle parti di propria competenza di entrambi i disegni di legge.
In particolare, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione di competenza della Commissione devono essere presentati presso la Commissione stessa, anche se, non essendo sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza di ciascuna Commissione, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare ed è quindi comunque da ritenere ammissibile la presentazione di tale categoria di emendamenti anche direttamente in Commissione bilancio.
Inoltre, possono essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongano variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Tali emendamenti possono peraltro essere presentati anche direttamente presso la Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, è da ritenere comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti approvati dalla Commissione saranno inseriti nelle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio. Quanto a quelli respinti, occorre distinguere tra gli emendamenti che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione e gli altri emendamenti (non compensativi, compensativi tra diversi stati di previsione, riferiti all'articolato alla finanziaria). I primi, infatti, possono essere direttamente ripresentati in Assemblea, mentre per i secondi, ai medesimi fini, è necessaria la previa ripresentazione presso la Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria non saranno ritenuti ammissibili gli emendamenti recanti: deleghe legislative; disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2005, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. Peraltro, in questa sede, saranno considerati inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
Più in generale, evidenzia che la valutazione di ammissibilità effettuata in questa sede si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Sottolinea quindi che il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità presso la Commissione bilancio.
Quanto agli ordini del giorno, devono essere presentati presso le Commissioni di settore tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati saranno allegati alle relazioni trasmesse alla Commissione bilancio; quelli respinti o non accolti potranno essere ripresentati in Assemblea. Ricorda che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito che le Commissioni di settore debbano concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro lunedì 18 ottobre 2004.
Propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione di proposte di relazione ed emendamenti alle ore 19 di martedì 12 ottobre 2004.
La Commissione consente.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ricorda che il disegno di legge finanziaria in esame costituisce uno dei tre momenti con cui il Governo intende articolare l'intera manovra di finanza pubblica, il primo dei quali è il risanamento strutturale della finanza pubblica attraverso il contenimento della spesa corrente. Il secondo momento è rappresentato dal perseguimento di una politica economica mirante ad un maggiore sviluppo ed una maggiore competitività del sistema Paese attraverso investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali e, soprattutto, attraverso la prosecuzione del programma di riforme strutturali già avviato con la riforma del mercato del lavoro, della previdenza e della scuola. Si fa riferimento alla annunciata riforma fiscale che sarà probabilmente oggetto o di un apposito provvedimento che il Governo presenterà a breve ed il cui iter dovrà procedere parallelamente al disegno di legge finanziaria o di un maxiemendamento a quello stesso disegno di legge.
Il terzo punto è l'accelerazione del processo di riduzione del debito pubblico che rappresenta per il nostro Paese uno dei principali meccanismi che frenano la ripresa dell'economia nazionale.
Rileva quindi che il disegno di legge finanziaria per il 2005 ha il principale obiettivo di garantire l'equilibrio dei conti pubblici, nel rispetto del patto di stabilità e di crescita e presenta una novità metodologica rispetto all'impostazione delle precedenti leggi finanziarie.
In passato, infatti, il Governo definiva la manovra partendo dall'aumento tendenziale della spesa, delle entrate e del deficit; immediatamente dopo procedeva ad alcuni grandi tagli su poche voci per consentire il raggiungimento degli obiettivi. In pratica, su circa 8 mila capitoli di spesa, gli interventi hanno sempre finito per contrarre energicamente poche aree di spesa, in genere quelle in conto capitale, con effetti perversi sul fronte dell'aumento della spesa corrente.
Il metodo adottato per il 2005 capovolge questa impostazione. Il Governo, infatti, per definire la manovra parte dalla attuale situazione di spesa e non più dalla dinamica tendenziale.
A tutti i capitoli di spesa viene applicato un incremento nominale ed uniforme, con alcune eccezioni legate alla priorità sociale e strategica di alcune voci.
Questa novità metodologica, coerente con l'impostazione già sperimentata nelle democrazie anglosassoni e basata sul metodo dello «zero base budgeting», non implica nessun taglio di spesa, ma ne controlla nel tempo la dinamica permettendo una leggera ma continua riduzione della spesa corrente sul PIL e permettendo di liberare risorse per ridurre ulteriormente la pressione fiscale ed incrementare lo sviluppo.
Sul versante delle entrate gran parte delle misure contenute nella parte fiscale della legge finanziaria sono misure che attengono ad una manutenzione della base imponibile attraverso meccanismi di accertamento finalizzati ad individuare il sommerso e contrastare l'evasione, oltre all'attuazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso una tantum di entrate.
Si sofferma quindi sulle norme di competenza della XII Commissione, contenute negli articoli 21, 22, 23 e marginalmente nell'articolo 15.
L'articolo 21 prevede per l'anno 2005 un incremento di l0 milioni di euro del Fondo di rotazione per gli asili nido ed i micro-nidi aziendali. Al riguardo, osserva che già la legge finanziaria per il 2003, aveva previsto all'articolo 91, nell'ambito delle risorse destinate alle famiglie all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali, un Fondo di rotazione di 10 milioni di euro, per realizzare nei luoghi di lavoro servizi di asili nido e micro-nidi al fine di agevolare 1'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, allargando l'offerta dei servizi alla prima infanzia ed alle famiglie, ancora insufficienti in Italia. Il successo di questa iniziativa, il gradimento delle famiglie e le continue richieste di finanziamento per questa tipologia di servizi da parte di aziende pubbliche e private hanno reso necessario prevedere ed attuare una misura di incremento del Fondo di rotazione.
L'articolo 23 è una norma contro il tabagismo che prevede una rideterminazione delle misure sanzionatorie per infrazioni al divieto di fumo. In particolare, si dispone l'incremento del 10 per cento delle sanzioni disposte ai sensi della normativa vigente.
I maggiori proventi derivanti dalle sanzioni inflitte dagli organi dello Stato confluiranno in appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo e per la realizzazione di campagne di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso connesse.
L'articolo 22 è sostanzialmente diretto a programmare la spesa sanitaria per il biennio 2005-2007, spesa sanitaria che è stabilita in 88.250 milioni di euro per il 2005, in 90.014 milioni di euro per il 2006 ed in 91.813 milioni di euro per il 2007. Queste risorse ricomprendono anche il finanziamento integrativo dell'ospedale Bambin Gesù in misura pari a 50 milioni di euro annui.
Ricorda quindi che per il triennio 2005-2007 l'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 non precisava l'entità dei trasferimenti, limitandosi ad indicare nel 6 per cento il rapporto fra fabbisogno del Servizio sanitario e PIL come rapporto compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con il patto di stabilità e crescita sottoscritto in sede europea, né è stato possibile al Governo ed alle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni stipulare un nuovo accordo per il triennio 2005-2007 a causa delle divergenze fra le richieste degli enti locali e le effettive disponibilità del Governo. Anzi, in un documento presentato dalle regioni e province autonome in data 4 agosto 2004 veniva quantificato in circa 91.000 milioni di euro il fabbisogno finanziario necessario per assicurare i livelli essenziali di assistenza, al di fuori degli oneri per contratti e convenzioni. Rileva, peraltro, che il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL in base ai nuovi livelli di spesa indicati dal comma 1 dell'articolo 22 è pari al 6,25 per cento per il 2005, al 6,1 per cento per il 2006 e al 5,96 per cento per il 2007, decisamente in linea con quanto definito dal precedente Accordo dell'8 agosto 2001.
L'entità del trasferimento finanziario è stata definita, come dichiarato dal ministro Siniscalco nel corso di un suo intervento in Aula, partendo dalla spesa sanitaria del 2004 delle regioni con 1'incremento del tetto percentuale di crescita della spesa del 2 per cento previsto dall'attuale finanziaria.
Per quel che concerne l'accesso delle regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto a quello stabilito nell'Accordo dell'8 agosto 2001, rivalutato del 2 per cento, le relative modalità e gli ulteriori adempimenti vengono rimessi ad una specifica intesa Stato-regioni al fine di migliorare il monitoraggio ed il contenimento della spesa sanitaria.
In particolare, i commi 3, 4, 5 e 6 ridefiniscono e rafforzano i meccanismi di incentivazione e sanzione già previsti dalla legislazione vigente e dall'Accordo Stato-regioni del 2001 per quelle regioni che non rispettino specifici impegni per il contenimento della dinamica dei costi concernenti i seguenti aspetti: gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione; il potenziamento degli adempimenti relativi al monitoraggio della spesa; la prosecuzione del programma di razionalizzazione della rete ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche attraverso una rimodulazione delle tariffe che incentivi il passaggio dal ricovero ordinario al day hospital, oltre alla programmazione di concreti interventi di prevenzione; l'osservanza del vincolo di crescita della spesa del 2 per cento annuo delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale indicati nel bilancio di previsione dell'anno precedente.
In caso di mancata adozione, da parte delle regioni, di idonee misure di adeguamento o correttive dei disavanzi, è prevista sia l'ipotesi di decadenza dei direttori generali, già stabilita dalle norme vigenti, nonché l'attivazione del potere sostitutivo qualora la regione non adotti i provvedimenti necessari, in tempi stabiliti, per la copertura dei disavanzi medesimi.
Le misure di contenimento della spesa farmaceutica sono previste ai commi 2 e 7.
Il comma 2 ribadisce al 13 per cento il livello massimo della spesa farmaceutica territoriale ed al 16 per cento la spesa farmaceutica complessiva e conferma i poteri attribuiti all'Agenzia italiana del farmaco ai sensi della legislazione vigente per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica.
Il comma 7 disciplina il mancato rispetto dei livelli di spesa farmaceutica, disponendo che una quota dei trasferimenti complessivi sia condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale quota è stabilita in misura pari a 1.000 milioni di euro per i1 2005, a 1.200 milioni di euro per i1 2006 ed a 1.400 milioni di euro per il 2007.
Il comma 8, infine, modifica per gli anni 2005, 2006 e 2007 la disciplina delle anticipazioni che la Tesoreria statale eroga alle regioni per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. La modifica adegua le anticipazioni di cassa al totale della spesa prevista in ciascun esercizio per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. La disciplina vigente non consentirebbe di commisurare le anticipazioni ai maggiori stanziamenti stabiliti dal comma 1 dell'articolo in esame e si verrebbe a ridurre la liquidità a disposizione delle regioni. Il beneficio delle maggiori anticipazioni è però connesso ad un criterio premiale od incentivante teso a garantire il contenimento e la razionalizzazione della spesa sanitaria corrente.
Le ulteriori spettanze, quanto cioè non versato a titolo di anticipazione, sono versate a ciascuna regione soltanto se essa avrà rispettato i limiti di spesa ed i vincoli amministrativi stabiliti a questo fine nell'articolo in esame.
L'articolo 15 fa riferimento al personale a tempo determinato e prevede al comma 2 anche per il Ministero della salute di poter continuare ad avvalersi per un ulteriore anno, e cioè fino al 31 dicembre 2005, di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre tipologie di rapporto al fine di non pregiudicare l'attività istituzionale. Inoltre al comma 7 dello stesso articolo 15 viene riproposta la norma per gli enti di ricerca tra cui l'ISS, l'ISPESL e gli IRCCS nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, facendo salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
Infine, si sofferma sugli aspetti delle Tabelle allegate alla legge finanziaria vanno sottolineati di specifico interesse della Commissione Affari sociali.
Ricordato che la Tabella A concerne i fondi speciali di parte corrente destinati al finanziamento di futuri provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso d'anno, fa presente che, per quanto riguarda il Ministero della salute sono previsti stanziamenti pari complessivamente a 92 milioni di euro circa per ciascun anno finanziario.
La relazione allegata al disegno di legge finanziaria indica le seguenti finalità di utilizzo degli stanziamenti sopra indicati: nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati; borse di studio per i medici specializzandi; disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuali; modifiche all'articolo 3 della legge n. 210 del 1992 riguardanti la soppressione dei termini temporali per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; interventi vari.
La relazione allegata al disegno di legge finanziaria indica anche altri interventi di interesse della XII Commissione da realizzare con l'utilizzo di stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze (disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (contributi in favore di minorati della vista).
La Tabella B concerne anch'essa il finanziamento di futuri provvedimenti di legge, ma per la spesa in conto capitale. Per quanto riguarda il Ministero della salute sono previsti stanziamenti pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2005. La relazione allegata al disegno di legge finanziaria non indica le finalizzazioni di tale stanziamento.
La Tabella C riguarda il finanziamento di leggi di spesa (di parte corrente o in conto capitale) la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.
Lo stanziamento totale riguardante il Ministero della salute ammonta a circa 504,2 milioni di euro (+11,6 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente). Gli interventi di maggiore rilievo finanziario riguardano: il Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione; il contributo all'Organizzazione mondiale sanità; L'Agenzia italiana del farmaco AIFA; il riordinamento dell'ISPESL; il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità.
Ulteriori voci di spesa che riguardano le competenze della XII Commissione sono riportate all'interno degli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Particolare rilievo assume lo stanziamento di 1.276 milioni di euro destinato al Fondo per le politiche sociali (+ 24 milioni rispetto alla legislazione vigente);
Le Tabelle D e F concernono la determinazione (le cosiddette «rimodulazioni») per le leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. Gli stanziamenti più rilevanti concernono l'edilizia sanitaria per la quale nel triennio risultano disponibili circa 2 miliardi di euro.
Per quanto concerne le spese per interventi sanitari nei grandi centri urbani risultano disponibili nel biennio 2005-2006 circa 260 milioni di euro.
In conclusione, valuta positivamente l'impegno mostrato dal Governo nel delineare le misure di incremento finanziario per la sanità, un impegno che si traduce in 7 miliardi di euro tra il 2005 e il 2004. In proposito, osserva che se si confronta il finanziamento del 2001, che ammontava a 65 milioni di euro con quello del 2005, pari a 88,25 milioni di euro si evidenzia una forbice di circa 45 mila miliardi di vecchie lire che dà la misura dell'attenzione del Governo al tema della sanità. Un impegno quindi che, applicando il tetto del 2 per cento alla spesa sanitaria effettivamente registrata nel 2004, avvicina in maniera sostanziale l'entità dei trasferimenti alle reali necessità finanziarie delle regioni in materia di sanità.
Reputa condivisibile anche la riconferma ed il potenziamento dei meccanismi incentivanti e sanzionatori da inserire nell'intesa Stato-regioni perché le regioni stesse accedano alle risorse integrative al fine di arrivare a comportamenti gestionali sempre più virtuosi, efficaci ed efficienti per tutelare al meglio la salute dei cittadini. Osserva infatti che se è vero che la crescita esponenziale di una popolazione sempre più anziana implementa notevolmente la fruizione dei servizi sanitari, che la popolazione di un paese industrializzato come l'Italia ha maturato una cultura prevalente dello «star bene» prima ancora del «curarsi» e che le innovazioni tecnologiche e scientifiche rendono economicamente sempre più impegnativo garantire adeguate risposte sanitarie, è altrettanto vero che nella gestione delle risorse finanziarie per la sanità ci sono ancora ampi margini di manovra per ottimizzare le risorse disponibili sul territorio e garantire servizi sanitari sempre più efficaci ed efficienti.
In proposito si interroga, ad esempio su quali strumenti siano stati adottati , dopo la definizione dei LEA, per verificarne la completa attuazione e se sia sufficiente prevedere solo l'equilibrio di bilancio e non anche la qualità delle risposte sanitarie per consentire alle regioni di accedere alle risorse integrative.
Nel ribadire quindi che la manovra finanziaria in esame è sostanzialmente positiva per il paese, osserva tuttavia per renderla ancora più positiva è importante definire in maniera più chiara scelte strategiche sui temi delle prevenzione e della ricerca e delle verifiche dei risultati.
Auspica pertanto che nel prosieguo dei lavori possano esserci spazi per affrontare i richiamati temi e che si possano trovare soluzioni concrete anche e soprattutto nell'interesse del Paese.
Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI esprime apprezzamento per la relazione svolta.
Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2004 è stata svolta la relazione ed è stato fissato alle 19 di oggi il termine per la presentazione di proposte alternative di relazione e di emendamenti ai provvedimenti in titolo.
Grazia LABATE (DS-U) ritiene che la valutazione espressa dal relatore nell'illustrazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per la parte di competenza della XII Commissione, pur se ancorata ai dati contabili del passato triennio, si connoti come molto enfatica in senso positivo. Osserva peraltro che tale considerazione non è espressione di una visione ideologica, ma consegue, tra l'altro, a quanto emerso dall'audizione svolta presso la Commissione bilancio dei presidenti delle regioni e del Presidente della Corte dei conti, nel corso della quale sono stati evidenziati problemi connessi all'andamento della spesa pubblica e dalle esigenze che sarebbe necessario affrontare.
Con riferimento al Fondo sanitario nazionale, osserva che ci si trova di fronte ad una vicenda che ha dell'incredibile: al riguardo, fa presente che il previsto stanziamento di 88.250 milioni di euro fa registrare un incremento da valutare però non solo sui dati consuntivi, ma anche alla luce dell'Accordo dell'8 agosto 2001 e di quanto rivendicato, in ordine a quest'ultimo dalle regioni. Si tratta di tenere conto sia dei disavanzi pregressi, che dei maggiori oneri connessi alla scadenza del contratto nazionale della dirigenza e della convenzione dei medici di medicina di base, di entità non certo modesta. Si assiste pertanto ancora una volta alla sottostima del Fondo sanitario e dunque della base di calcolo cui si applica il noto limite di incremento del 2 per cento degli stanziamenti di competenza e di cassa per il 2005, fissato dall'articolo 22 del disegno di legge finanziaria.
In secondo luogo, evidenzia che per mantenere una credibilità nei confronti dei cittadini, gli stanziamenti iscritti nei documenti finanziari dovrebbero essere tali da assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, mentre già in diverse regioni italiane i cittadini si sono trovati di fronte all'introduzione di tributi e balzelli di varia natura, introdotti per consentire quei livelli essenziali di assistenza, certificati con un decreto per il Presidente del Consiglio dei ministri, al cui ottenimento gli stessi cittadini hanno diritto ai sensi della legislazione vigente e di cui l'Accordo Stato-regioni prevede il monitoraggio.
Rileva pertanto che la difficoltà, già emersa nel 2004, ad assicurare la copertura degli oneri connessi al mantenimento dei LEA, consente di prevedere facilmente il prodursi nel 2005 di ulteriori disavanzi. Invita pertanto il relatore ad evidenziare nella relazione alla Commissione bilancio l'esigenza di assumere come punto di partenza quelli che sono i dati di realtà.
In ordine alle previsioni recate dall'articolo 22, avente ad oggetto interventi nel settore sanitario, manifesta netta preoccupazione per quanto concerne, in primo luogo, le previsioni inerenti la spesa farmaceutica. Al riguardo ricorda che il decreto-legge convertito in legge nel luglio scorso, ha demandato il ripiano del disavanzo eccedente la prevista soglia di spesa compresa per il 60 a carico dell'industria farmaceutica e per il 40 per cento alle regioni. Ricordato che l'impossibilità per le regioni di scaricare l'IVA si traduce in un meccanismo a causa del quale la percentuale di disavanzo posta a carico di queste ultime supera di fatto considerevolmente il 40 per cento, evidenzia che l'utilizzo da parte degli enti locali di misure impositive, nell'ambito dell'autonomia fiscale ad essi concessa, non eviterà il ricorso ad una riduzione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali di cui i cittadini potranno usufruire.
Rileva altresì che l'articolo 22 ribadisce le disposizioni vigenti che attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco un potere regolatorio in virtù del quale, ove il tetto della spesa farmaceutica non venga rispettato, l'Agenzia stessa interviene attraverso il riordino del prontuario farmaceutico. Sottolinea pertanto l'esigenza di chiarire nel disegno di legge finanziaria che l'intervento di riordino attribuito all'AIFA non si traduca, in pratica, in un trasferimento di farmaci dalla fascia A alla fascia C, ossia in un incremento del numero dei farmaci, già gratuiti, posti a carico degli utenti.
Esprime altresì viva preoccupazione per il carattere nettamente residuale, al di là delle dichiarazioni degli ultimi giorni, delle previsioni inerenti la spesa per investimenti destinati al comparto sanitario, che vedono solo un miliardo di euro in Tabella F a fronte dei 3 miliardi che necessitano per rispettare gli accordi istituzionali e di programma siglati con tutte le regioni italiane nel 1998 e contenuti nella delibera CIPE del 2000. Al riguardo, sottolinea come ad essere maggiormente penalizzate dalla politica adottata dal Governo saranno in primo luogo le regioni del Mezzogiorno, che hanno avviato in ritardo rispetto alle altre i programmi di investimento.
Invita quindi a riflettere attentamente sulla valutazione sui documenti di bilancio anche alla luce delle previsioni inerenti la ricerca, rilevando che non si può acconsentire a che una logica generale di contenimento della spesa comporti una sottrazione di risorse in campi fondamentali quali quelli della ricerca e della innovazione sanitaria, che incidono direttamente sulla qualità della tutela del diritto alla salute.
In conclusione, esprime una valutazione negativa sul disegno di legge finanziaria e sulle tabelle di bilancio, invitando ad evidenziare nella relazione alla Commissione bilancio l'inadeguatezza delle risorse destinate al Fondo sanitario nazionale e la penalizzazione subita degli investimenti nel settore sanitario.
Luigi GIACCO (DS-U) osserva che l'entità per il Fondo delle politiche sociali, se rapportata alla diminuzione dei trasferimenti destinati alle regioni, evidenzia l'assenza di risorse adeguate a porre in essere una efficace politica a sostegno della famiglia e dei soggetti disabili, nonché a coprire gli oneri recati da una serie di provvedimenti già esaminati o in corso di esame da parte della Commissione affari sociali, quali quelli concernente i soggetti incontinenti e stomizzati o in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da trasfusioni.
Evidenzia inoltre che con il disegno di legge finanziaria in esame non realizza una semplificazione delle procedure connesse al riconoscimento dell'invalidità ed ai relativi ricorsi, ricordando in proposito che il Governo non ha ancora esercitato la delega, prevista dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000, sul riordino della materia dell'invalidità civile.
Fa quindi presente che nell'ambito della manovra finanziaria non si prevede una riconsiderazione delle previsioni in ordine ai redditi di inserimento, né si introducono misure volte a realizzare una effettiva politica di integrazione dei confronti degli immigrati. Rilevata inoltre l'insufficienza dei fondi destinati alle prestazioni sanitarie a favore degli stessi immigrati, evidenzia come nel disegno di legge finanziaria non si affronti, al di là delle affermazioni di principio, l'annosa questione delle barriere architettoniche, di cui alla legge n. 13 del 1989.
Sempre in ordine al Fondo per le politiche sociali, evidenzia l'esigenza di valutarne adeguatamente le destinazioni, considerato che a tale Fondo si attingono risorse a copertura di misure che non rientrano pienamente nell'ambito di competenza del Fondo stesso, aspetto questo da valutare attentamente anche ai fini della predisposizioni di misure emendative. Rileva peraltro che al all'insufficienza delle risorse previste nel Fondo per le politiche sociali si accompagna la mancata individuazione di obiettivi coerentemente indirizzati a sostegno della famiglia e dei minori.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che il disegno di legge finanziaria in esame dimostra il carattere illusorio delle promesse fatte dal Governo in carica, che dopo aver dichiarato la volontà di ridurre la pressione fiscale, introduce ben undici tra nuove tasse e misure di prelievo. Sottolineato il progressivo ridimensionamento delle grandi opere annunciate all'inizio della legislatura e rilevato che anche con il nuovo ministro dell'economia si protrarre la logica della finanza creativa inaugurata dal ministro Tremonti, che ha portato il paese al declino, osserva che le previsioni recate dall'articolo 22 sono finalizzate a realizzare un risparmio di circa 8 mila miliardi di vecchie lire, obiettivo questo discutibile se si considera che le stesse regioni hanno dimostrato il carattere irrealistico dei conti del Governo e che peraltro sarà ben difficilmente conseguibile senza attuare un significativo ridimensionamento dei servizi e delle prestazioni offerti ai cittadini.
Ricordato inoltre che la metà dell'ammontare del risparmio programmato con il disegno di legge finanziaria dovrà essere attuato attraverso la politica del farmaco, evidenzia che la quota di risparmio da attuare attraverso misure sul farmaco è di entità significativa e che il meccanismo di riparto del disavanzo della spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, per il 60 per cento a carico dell'industria farmaceutica e per il 40 per cento a carico delle regioni, non consentirà di conseguirlo. In questo contesto, la nuova Agenzia italiana del farmaco dovrà attuare interventi sul prontuario farmaceutico volti a contenere i costi del settore pubblico attraverso un trasferimento di farmaci dalla fascia A alla fascia C, con evidenti conseguenze a carico dei cittadini.
Ricordato che nell'ultimo triennio la spesa farmaceutica a carico delle famiglie ha registrato un incremento dell'8 per cento, osserva che le disposizioni recate dall'articolo 22 del disegno di legge finanziaria comporterà un'ulteriore crescita di quell'incremento. Al riguardo, fa presente che si assiste sempre più di frequente alla rinuncia da parte di cittadini sia all'acquisto di farmaci per l'insostenibilità degli oneri che tale acquisto comporta, sia al ricorso a prestazioni mediche, tra le quali ricorda, a titolo di esempio, quelle dentistiche.
Ricordato che circa due settimane fa il Presidente Berlusconi, nel corso di un importante incontro, aveva preannunciato misure a sostegno dell'industria farmaceutica, evidenzia l'assenza, di contro, di previsioni all'interno del disegno di legge finanziaria volta a dare seguito ai solenni impegni assunti. Rileva peraltro che si tratta di misure che appaiono indispensabili se si considera che in Italia, nonostante l'alto livello della ricerca, l'assenza di un'adeguata politica del farmaco ha indotto l'industria farmaceutica a trasferire la ricerca e la produzione in altri paesi, con la conseguenza che si sta disperdendo una grande tradizione che, tra l'altro, consentirebbe all'Italia di essere competitiva in ambito internazionale in un'importante versante economico.
Per quanto attiene alle politiche sociali, evidenziata l'insufficiente dotazione del Fondo delle politiche sociali, osserva che gli enti locali saranno costretti ad incrementare a livelli esorbitanti il prelievo fiscale, ovvero a ridurre la qualità e la quantità delle prestazioni fornite ai cittadini. Considerato peraltro che molte prestazioni di carattere sociale sono destinate a categorie, quali i soggetti non autosufficienti o i tossicodipendenti, sui quali non si può far gravare l'onere di contribuire a finanziare quelle prestazioni, evidenzia l'elevato rischio di un crollo del sistema del Welfare.
Rilevato che il disegno di legge finanziaria non prevede nemmeno la copertura degli oneri recati da provvedimenti all'esame della stessa Commissione affari sociali, il cui iter pertanto non può giungere a conclusione, osserva che per quanto attiene alle politiche sociali destinate ai soggetti più deboli, quali ad esempio i disabili, la manovra finanziaria in esame appare in linea con gli indirizzi delineati dal ministro Tremonti già nel primo documento di programmazione economico-finanziaria del Governo in carica, che prevedeva il decremento annuo di un punto percentuale di PIL delle risorse destinate alla politiche sociali.
Katia ZANOTTI (DS-U), nell'associarsi alle considerazioni già espresse da quanti sono intervenuti in precedenza, sottolinea l'esiguità delle misure di politica sociale recate dal disegno di legge finanziaria.
Evidenziata l'inadeguatezza della dotazione del Fondo per le politiche sociali, ricorda che il provvedimento in esame sopprime l'assegno a favore del secondo nato, previsto con la legge finanziaria dello scorso anno e per il quale si stanziavano risorse che confluivano nello stesso Fondo sociale, misura che pure la sua parte politica non aveva condiviso. Vengono meno, inoltre, gli interventi a sostegno delle famiglie monoparentali con figli a carico.
Sottolineato come la Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la parte di competenza della XII Commissione, contenga una serie di voci iscritte puramente «per memoria», manifesta indignazione per la totale assenza nel disegno di legge finanziaria di qualunque previsione inerente il finanziamento di misure a sostegno dei soggetti non autosufficienti. In proposito, ricorda che il sottosegretario Armosino, lo scorso luglio, aveva espresso presso la XII Commissione la contrarietà del Governo sul ricorso ad una tassa di scopo per far fronte agli oneri recati dal provvedimento destinato ai soggetti non autosufficienti licenziato dalla Commissione affari sociali e tornato all'esame di quest'ultima dopo la rimessione da parte dell'Assemblea. Nella stessa seduta il sottosegretario aveva affermato che il problema della copertura di quel provvedimento sarebbe stato valutato nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2005, mentre ciò non è avvenuto. Nel preannunciare la presentazione di un emendamento al riguardo, rileva come il concetto di sostegno alle famiglie rimanga, di fatto, lettera morta. In attesa che il ministro Siniscalco si pronunci in prima persona in merito al ricorso ad un addizionale IRPEF a copertura degli oneri recati dalle misure a sostegno dei non autosufficienti, ribadisce come la questione rimanga del tutto irrisolta.
Con riferimento all'articolo 21, rileva che quest'ultimo incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 il Fondo di rotazione per i soli asili nido aziendali, così confermando un indirizzo che introduce una discriminazione in favore delle strutture realizzate presso aziende, piuttosto che incentivare la diffusione degli asili nido su tutto il territorio nazionale.
Nell'evidenziare che l'impoverimento delle politiche sociali attuato con il disegno di legge finanziaria in esame comporta, di fatto, un aggravio a carico in particolare della popolazione femminile, rileva come i richiami del Governo alle famiglie debbano essere intese come un porre a carico delle stesse famiglie la risposta a tutte le esigenze cui lo Stato sociale dovrebbe essere chiamato a far fronte.
Marida BOLOGNESI (DS-U) rileva come la discussione sul disegno di legge finanziaria non possa far dimenticare l'attività svolta dalla Commissione nell'arco dell'intero anno, invitando il relatore ad evidenziare nella relazione alla Commissione bilancio la mancata previsione di risorse finanziarie destinate a coprire gli oneri di tutta una serie di provvedimenti esaminati dalla Commissione affari sociali. Tra tali provvedimenti ricorda quelli in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati, dei soggetti celiaci e, in primo luogo, il provvedimento recante interventi destinati ai soggetti non autosufficienti, tematica su cui la Commissione si è lungamente impegnata. Reputa pertanto di particolare gravità l'assenza nel disegno di legge finanziaria di adeguati stanziamenti destinati alle misure richiamate e che, nel caso dell'intervento in favore dei soggetti non autosufficienti, hanno visto le parti politiche largamente concordi.
Sottolinea quindi l'esigenza di incrementare la dotazione del Fondo sanitario nazionale, al fine da renderlo rispondente ai bisogni reali, in primo luogo quello di assicurare il migliore livello di cura possibile, anche attraverso misure di razionalizzazione e di eliminazione degli sprechi. Si tratta inoltre di evitare uno scardinamento del Sistema sanitario nazionale, ovviando al rischio di dar vita a tanti sistemi sanitari regionali diversi, che non offrano prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale.
Con riferimento alla politica del farmaco, evidenzia il rischio che non sia possibile offrire ai pazienti risposte terapeutiche innovative, esprimendo altresì la preoccupazione che l'incremento dei ticket farmaceutici ed inerenti le prestazioni possano sospingere sempre più le famiglie verso la soglia della marginalità sociale. Osserva peraltro che la riduzione della pressione fiscale comporta un decremento del gettito disponibile per offrire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini anche attraverso lo strumento della ricerca.
Nel ritenere che tale ordine di considerazioni debba coinvolgere tutte le parti politiche, riportando al centro della riflessione il diritto alla salute, sottolinea come i tagli dei trasferimenti agli enti locali si traducano in una riduzione delle prestazioni sociali con gravi conseguenze per le fasce più deboli. Al riguardo ricorda come dati recenti sull'andamento della spesa delle famiglie evidenzino nell'arco del mese un calo dei consumi che è giunto ad investire necessità primarie, con evidenti ricadute sulla qualità della vita e sulla tutela della salute. Rileva pertanto che la ridotta capacità di spesa delle famiglie, sommata al taglio delle prestazioni sociali, è destinata a produrre effetti disastrosi sul sistema sociale.
Rileva infine come la mancanza di uno strumento di rilevazione dei livelli essenziali di assistenza non consente di disporre di parametri adeguati sulla base dei quali valutare l'effettiva capacità di risposta del sistema ai bisogni sanitari nazionali e sociali delle famiglie, costrette ad affrontare oneri sempre più gravosi, a fronte di una riduzione delle risorse sulle quali le famiglie stesse possano contare.
Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) osserva che il disegno di legge finanziaria, di cui nella relazione illustrativa si evidenzia quale logica informatrice quella di contenere la spesa corrente, fissa un limite di incremento del 2 per cento agli stanziamenti di competenza e di cassa che ritiene misura destinata a non conseguire l'obiettivo di contenere realmente la spesa corrente, ma solo di bloccarla temporaneamente. Rileva quindi che le misure di contenimento, se non accompagnate dalla riformulazione delle leggi di spesa, sono destinate a non produrre gli effetti che ci si prefigge, così come il ricorso ad interventi una tantum non ha consentito la riduzione strutturale del debito pubblico.
Rileva inoltre che determinare il limite di incremento della spesa del 2 per cento senza tenere conto dell'aumento reale della stessa, legato ad una molteplicità di fattori, equivale, di fatto, ad operare non un contenimento, ma un vero e proprio taglio. Ricordato quindi che le misure di dismissione del patrimonio immobiliare non hanno finora prodotto i risultati attesi, ritiene che anche lo stesso mantenimento della base imponibile significhi ricorrere a misure ancora contingenti di dubbia efficacia.
Rilevato che le regioni e le province autonome hanno quantificato i 91 miliardi di euro di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza, cui devono sommarsi i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dei medici di base e della dirigenza medica, fa presente che il livello della spesa tendenziale individuato registra, come peraltro rilevato dalle stesse regioni, una decurtazione di 4,25 miliardi di euro. Inoltre, il disegno di legge finanziaria non propone soluzioni per far fronte ai deficit strutturali di talune regioni.
Considerato altresì che i trasferimenti di risorse agli enti locali è soggetto a convenzioni, evidenzia l'adozione di una logica ragionieristica, pur senza entrare nella valutazione di vecchi e nuovi bisogni, né delle carenze che caratterizzano talune aree del paese.
Rilevata l'assenza di ogni politica sanitaria destinata a dare risposta ai problemi strutturali, evidenzia la mancanza di una politica del farmaco mirata a tenere conto dell'aumento della spesa pro-capite, soprattutto con riferimento alle malattie croniche.
Ricordato che la dotazione del Fondo per le politiche sociali dello scorso anno conteneva 232 milioni di euro destinati a far fronte alla misura concernente l'assegno in favore del secondo nato, mentre tale previsione è venuta meno nel disegno di legge finanziaria in esame, evidenzia altresì come nell'arco di due anni finanziari gli stanziamenti destinati ai programmi di recupero dei detenuti dei tossicodipendenti abbiano fatto registrare una diminuzione del 40 per cento.
Fa quindi presente che il limite del 2 per cento dell'incremento della spesa rappresenta di fatto una decurtazione del Fondo per le attività di ricerca e sperimentazione, così come molto significativi appaiono i tagli per il 2005 e per il 2006 delle risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica. Ricordata infine l'assoluta inadeguatezza delle risorse destinate alle misure contro il randagismo, invita la Commissione ad assumere un atteggiamento responsabile in ordine ai disegni finanziaria e di bilancio.
Carmelo PORCU (AN) esprime apprezzamento per l'illustrazione svolta dal relatore di un disegno di legge finanziaria che interviene in un contesto politico ed economico, anche internazionale, di particolare difficoltà. Rileva quindi che si tratta della prima manovra finanziaria non predisposta dal ministro Tremonti, il quale ha indirizzato la politica economica del Governo nella prima fase della legislatura, osservando che la preparazione dei documenti in esame è stata caratterizzata da una particolare attenzione al rapporto con le parti sociali e da un nuovo impulso alla concertazione, che il gruppo di Alleanza nazionale ha accolto molto positivamente.
Fa quindi presente che la valutazione del disegno di legge finanziaria in esame deve tenere conto del fatto che se tale disegno di legge è volto al contenimento dei costi e del deficit, ad esso dovrà accompagnarsi un disegno di legge collegato attraverso il quale dovranno essere adottate le misure di carattere economico volte ad incentivare lo sviluppo ed il risanamento sociale. Invita pertanto ad attendere il richiamato provvedimento collegato prima di esprimere una valutazione negativa sulla manovra finanziaria.
Sottolinea quindi che la politica sociale deve essere attuata eliminando gli sprechi e che nell'ambito di una società avanzata le risorse destinate allo Stato sociale vengono prodotte dal mercato e da un avanzamento dell'economia che deve essere incentivato e costruito.
In conclusione, evidenzia al relatore l'opportunità di fare riferimento nella relazione alla Commissione bilancio alla necessità che il Governo eserciti finalmente la delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000 in materia di invalidità civile, nonché al Fondo nazionale per i soggetti non autosufficienti, che è materia che riveste particolare interesse per la Commissione affari sociali, in ordine alla quale si attende una risposta dal Governo.
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire ed atteso l'imminente inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 16.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007. C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2004.
Sui lavori della Commissione.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) fa presente di aver appreso solo da pochi minuti che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Commissione bilancio una serie di tabelle contenenti dati in ordine agli effetti, ripartiti per Dicastero, dell'applicazione del tetto del 2 per cento di incremento degli stanziamenti di competenza e di cassa. Si tratta di dati che riguardano anche capitoli di spesa del Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.
Considerato che si tratta di elementi conoscitivi finora non noti, la cui valutazione necessita di un tempo adeguato, chiede alla presidenza di fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di relazione. Rileva peraltro che già altre Commissioni si sarebbero orientate in tal senso.
Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva di essere stato anticipato dalla richiesta del deputato Battaglia, in quanto si accingeva appunto a comunicare di avere ricevuto una lettera con la quale il presidente della Commissione bilancio ha trasmesso alle altre Commissioni la documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze relativa alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2005.
Precisa quindi che, come riportato nella lettera, la documentazione in questione risponde alla richiesta, avanzata dalla Commissione bilancio, di acquisire chiarimenti in ordine all'individuazione delle voci di spesa per le quali trova applicazione la regola in base alla quale si stabilisce nella misura del due per cento l'incremento degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 2005. Precisa altresì che in tale documentazione viene prospettata un'applicazione lineare della regola, ferma restando la possibilità di una diversa distribuzione, che dovrebbe tenere conto delle indicazioni delle amministrazioni competenti.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, si associa alla richiesta di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti, evidenziando l'esigenza, in qualità di relatore, di disporre a sua volta di tempo per valutare i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che si riserva di proporre alla Commissione un nuovo termine per la presentazione di emendamenti alla luce dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.
La seduta comincia alle 13.50.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2004.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 13 ottobre 2004 è stato fissato un nuovo termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e di proposte alternative di relazione.
Avverte che sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno (vedi allegato 1). Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di relazioni favorevoli con osservazioni (vedi allegato 2) e che i deputati Bindi, Battaglia, Zanella, Maura Cossutta e Mazzuca hanno presentato una proposta alternativa di relazione contraria (vedi allegato 3). Comunica, quindi, che la proposta alternativa di relazione sarà posta in votazione solo ove risultasse respinta la proposta di relazione del relatore.
Comunica, infine, che presentano profili di inammissibilità i seguenti emendamenti: Mancuso 5310-bis.XII.20.01 in quanto reca un intervento di carattere microsettoriale; Bolognesi 5310-bis.XII.21.04 per mancanza assoluta di copertura finanziaria; 5310-bis.XII.22.05 del relatore in quanto reca norme di carattere ordinamentale; Burani Procaccini 5310-bis.XII.36.1 per mancanza assoluta di copertura.
Invita, pertanto, i presentatori a ritirarli al fine di ripresentarli, eventualmente riformulati, alla V Commissione bilancio, presso la quale verrà effettuata una valutazione compiuta dell'ammissibilità degli emendamenti.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti e articoli aggiuntivi 5310-bis.XII.22.12, 5310-bis.XII.22.10, 5310-bis.XII.22.11, 5310-bis.XII.22.13, 5310-bis.XII.22.05, 5310-bis.XII.22.02, 5310-bis.XII.22.03, 5310-bis.XII.22.04, 5310-bis.XII.22.08, 5310-bis.XII.22.07. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Galeazzi 5310-bis.XII.15.1, Martini 5310-bis.XII.21.02 e 5310-bis.XII.21.03, Ercole 5310-bis.XII.22.5, Ercole 5310-bis.XII.22.01, Ercole 5310-bis.XII.23.01, Di Virgilio 5310-bis.XII.Tab.A.3 e Gianni Mancuso 5310-bis.XII. Tab.A.1.
Invita al ritiro degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi Gianni Mancuso 5310-bis.XII.20.01, Ercole 5310-bis.XII.22.4, nonché degli emendamenti Battaglia 5310-bis.XII.22.7, Maura Cossutta 5310-bis.XII.22.6 e Ercole 5310-bis.XII.22.3, sui quali altrimenti il parere è contrario. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Ercole 5310-bis.XII.22.1 e Dorina Bianchi 5310-bis.XII.22.2, nonché dell'articolo aggiuntivo Burtone 5310-bis.XII.22.06, vertente su materia oggetto anche di un ordine del giorno. Invita ancora al ritiro degli emendamenti Zanella 5310-bis.XII.36.01 e 5310-bis.XII.Tab.A.2, sui quali altrimenti il parere è contrario.
Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi.
Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bindi 5310-bis.XII.2.1 ed approva l'emendamento Galeazzi 5310-bis.XII.15.1. La Commissione respinge quindi gli emendamenti Giacco 5310-bis.XII.19.1 e 5310-bis.XII.19.2.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Zanella 5310-bis.XII.19.01: si intende che vi abbiano rinunciato.
Gianni MANCUSO (AN) ritira il proprio articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.20.01, rilevando che pure essendo stato valutato come di natura microsettoriale, tale articolo aggiuntivo riguarda 450 mila medici italiani e concerne materia già disciplinata con una precedente legge finanziaria, che ritiene debba essere oggetto di un intervento legislativo.
Il sottosegretario Cesare CURSI, pur ribadendo il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea il valore positivo dell'attività svolta dall'ONAOSI.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) prospetta l'opportunità di prevedere lo svolgimento di una audizione informale dei vertici della ONAOSI.
Domenico DI VIRGILIO (FI) condivide la proposta avanzata dal deputato Battaglia. Pur ritenendo che l'ONAOSI eserciti una funzione positiva e pur concordando sul mantenimento dell'obbligatorietà del contributo previsto alla stessa ONAOSI, ritiene eccessiva l'entità di detto contributo, come peraltro rilevato dagli stessi organi dirigenti dell'ente.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, concorda a sua volta sull'opportunità di procedere all'audizione di rappresentati dell'ONAOSI, anche al fine di valutare l'opera compiuta da quest'ultima in favore degli orfani dei medici.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) rileva che l'emendamento Zanotti 5310-bis.XII.21.1, volto ad estendere la deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70 della legge n. 448 del 2000 ad ogni forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia rappresenta un atto di giustizia nei confronti delle famiglie i cui bambini frequentano nidi pubblici non aziendali, anche in considerazione dell'entità che ormai in molti casi hanno raggiunto le quote richieste dai comuni.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ricorda che un emendamento presentato dalla maggioranza al provvedimento riguardante i servizi per la prima infanzia è stato ritirato in mancanza delle necessarie risorse economiche per coprirne gli oneri.
Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Zanotti 5310-bis.XII.21.1 al fine di individuare una diversa copertura.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) non accede alla richiesta né di ritirare né di riformulare l'emendamento Zanotti 5310-bis.XII.21.1, evidenziando che la copertura individuata in tale emendamento, volto a ripristinare l'imposta di successione sui grandi patrimoni risponda ad un criterio di equità sociale.
Francesca MARTINI (LNFP), ricordato che la Casa delle libertà ha sempre sostenuto la deducibilità dall'imposta sul reddito dei servizi per la prima infanzia, ritiene tuttavia inaccettabile che a copertura degli oneri recati dall'emendamento Zanotti 5310-bis.XII.21.1 si preveda il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni. Dichiara pertanto voto contrario sull'emendamento in esame.
Marida BOLOGNESI (DS-U) ritiene, in ordine alla materia oggetto dell'emendamento Zanotti 5310-bis.XII.21.1, che la Commissione Affari sociali debba fornire alla Commissione Bilancio un segnale importante, evidenziando l'esigenza di maggiori finanziamenti destinati alle strutture per la prima infanzia. Invita pertanto il relatore ad individuare una diversa modalità di copertura per gli oneri recati dall'emendamento in esame.
La Commissione respinge l'emendamento Zanotti 5310-bis.XII.21.1
Francesca MARTINI (LNFP) ritira l'articolo aggiuntivo Burani Procaccini 5310-bis.XII.21.01, di cui è cofirmatario.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Burani Procaccini 5310-bis.XII.21.02 e 5310-bis.XII.21.03.
Marida BOLOGNESI (DS-U) ritira il proprio articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.21.04.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che l'emendamento Bindi 5310-bis.XII.22.9, di cui è cofirmatario, è volto ad incrementare per gli anni 2005, 2006 e 2007 la prevista dotazione del Fondo sanitario nazionale, la cui entità è notevolmente sottostimata nel disegno di legge finanziaria anche in relazione a quanto indicato dalle regioni al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il cui mantenimento non appare garantito dalle risorse previste nel disegno di legge finanziaria. Ciò anche in considerazione della necessità di tenere conto dei deficit pregressi degli IRCCS e di altri enti, quali policlinici universitari, che non fanno capo alle regioni. Osserva infatti che l'impossibilità per le regioni di assicurare a tutti i cittadini il mantenimento dei LEA comporta una riduzione delle prestazioni erogate e un incremento degli oneri a carico delle famiglie.
Il sottosegretario Cesare CURSI sottolinea che l'ammontare delle dotazioni per gli anni 2005, 2006 e 2007 del Fondo sanitario nazionale indicati nell'emendamento in esame non sono sensibilmente differenti da quelle indicate nel disegno di legge finanziaria e che nei prossimi giorni sarà valutata la copertura degli oneri connessi al rinnovo del contratto della dirigenza medica e del rinnovo della convenzione dei medici di medicina di base.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bindi 5310-bis.XII.22.9 ed approva gli emendamenti 5310-bis.XII.22.12 e 5310-bis.XII.22.10 del relatore.
Cesare ERCOLE (LNFP), in relazione all'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 5310-bis.XII.22.4, osserva che tale emendamento è volto a responsabilizzare le regioni prevedendo che ai fini del rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale si presti, tra l'altro, particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione senza creare alle regioni medesime le difficoltà, anche di natura finanziaria, che conseguirebbero dall'eventuale approvazione del successivo emendamento 5310-bis.XII.22.11 del relatore. Questo ultimo, infatti, interviene più incisivamente sull'organizzazione regionale in quanto fissa una dotazione ospedaliera di 3,5 posti letto per acuti per mille abitanti e determinando, rispettivamente, il numero di ricoveri ordinari ed in regime diurno.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, fa presente che il proprio emendamento 5310-bis.XII.22.11 è volto all'effettivo conseguimento di un obiettivo che da anni non si riesce a conseguire in concreto. Rileva inoltre che l'utilizzo inappropriato nelle regioni di molti posti letto non consente di liberare risorse che potrebbero essere utilizzate sul territorio per ovviare alle carenze che caratterizzano altre tipologie di servizi, dando ai cittadini risposte alle esigenze concrete.
Considerato che il tasso di ospedalizzazione è molto elevato in tutte le regioni, fissare un regime dei ricoveri ha il significato di assicurare l'appropriatezza dei ricoveri stessi e di favorire nel contempo la territorialità dei servizi.
Giulio CONTI (AN) manifesta perplessità sull'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.4, rilevando che prevedere la riduzione dei posti letto senza intervenire sulle piante organiche non determina una riduzione dei costi. Osservato inoltre che il numero di posti letto, che appare in esubero in taluni momenti dell'anno, risulta invece inadeguato in occasione, ad esempio, delle epidemie influenzali stagionali. Riterrebbe inoltre opportuno acquisire l'orientamento delle organizzazioni di settore in ordine alla previsione recata dall'emendamento in esame, che non appare a suo avviso sorretto da una adeguata analisi della materia sulla quale interviene.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che il perseguimento degli obiettivi sottesi all'emendamento in esame, pur condivisibili, richiederebbe lo stanziamento di risorse adeguate, tali da dotare le regioni dei mezzi necessari per procedere alla riorganizzazione e alla territorializzazione dei servizi, anche per quanto concerne l'edilizia sanitaria.
Il sottosegretario Cesare CURSI rileva che l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.4 e l'emendamento 5310-bis.XII.22.11 del relatore, pur con diversa incisività, individuano finalità che non sono nuove, ma anzi sono state sancite già nell'Accordo dell'8 agosto 2001, in ordine alle quali tuttavia le regioni si sono rilevate inadempienti. Ritiene pertanto che i principi elencati negli emendamenti richiamati possano rappresentare un'utile ripuntualizzazione di impegni finora disattesi, anche in vista del rinnovo del ricordato Accordo dell'8 agosto 2001.
Domenico DI VIRGILIO (FI) osserva che gli emendamenti Ercole 5310-bis.XII.22.4 e 5310-bis.XII.22.11 del relatore non sono tra loro in contraddizione, evidenziando l'opportunità di una finalizzazione della spesa sanitaria regionale che tenga conto delle differenze, connesse all'età media della popolazione ed alla maggiore o minore incidenza di talune patologie, esistenti tra le regioni stesse.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) evidenzia l'esigenza di non mettere le regioni in una situazione di affanno, rilevando che, in media, le regioni amministrate dalle forze del centrosinistra, con l'eccezione della Campania, che peraltro sta superando talune difficoltà, hanno dimostrato che è possibile raggiungere gli obiettivi di una notevole qualità delle prestazioni e del contenimento della spesa.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ritiene che l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.4 e il suo emendamento 5310-bis.XII.22.11 potrebbero essere accorpati.
Il sottosegretario Cesare CURSI evidenzia l'opportunità di mantenere nel testo, come riformulato, il riferimento al Piano sanitario nazionale.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, propone quindi di riformulare l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.4 nel modo seguente:
All'articolo 22, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungo degenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché allo sviluppo delle attività assistenziali territoriali, all'impegno per l'appropriatezza per le prescrizioni, all'abbattimento delle liste di attesa, al controllo della spesa farmaceutica, e alle misure per la responsabilizzazione dei medici prescrittori, coerentemente con il piano sanitario nazionale.
Ritira quindi il proprio emendamento 5310-bis.XII.22.11.
Cesare ERCOLE (LNFP) concorda con la riformulazione del suo emendamento proposta dal relatore.
Giulio CONTI (AN) osserva che sulla percentuale di ricoveri ospedalieri incide la valutazione del medico in relazione alla patologia riscontrata, che non può essere stabilita per legge e che con l'emendamento in esame si incide su piani sanitari che le regioni hanno impiegato anni a determinare. Ribadisce inoltre che sulla spesa ospedaliera incide in primo luogo la struttura della pianta organica.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, rileva che già da tempo per talune tipologie di intervento si opta per il ricovero in day hospital.
Giovanni BURTONE (MARGH-U) condivide le considerazioni del deputato Giulio Conti, ritenendo pericoloso un ridimensionamento del numero dei posti letto.
Domenico DI VIRGILIO (FI), fermo restando che la scelta in ordine al ricovero attiene alla responsabilità del medico, ritiene opportuna la fissazione di principi generali. Condivide pertanto l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.4, come riformulato.
Giacomo BAIAMONTE (FI) condivide le considerazioni del deputato Di Virgilio.
La Commissione approva quindi l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.4, come riformulato.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) illustra le finalità del proprio emendamento 5310-bis.XII.22.7, volto a prevedere la corresponsione alle regioni, degli arretrati relativi al biennio 2002-2003 del comparto della dirigenza e delle convenzioni, nonché la competenza per il 2004-2005 dell'importo relativo al rinnovo del comparto della dirigenza e delle convenzioni nella misura di 4 miliardi di euro.
Il sottosegretario Cesare CURSI osserva che è in fase di valutazione, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, l'entità degli arretrati e della competenza di cui all'emendamento in esame, ricordando peraltro che solo da poco sono stati trasferiti i fondi relativi al 2004.
La Commissione respinge l'emendamento Battaglia 5310-bis.XII.22.7.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che l'emendamento Maura Cossutta 5310-bis.XII.22.6 è volto a prevedere che ai fini dell'accesso delle regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato si tenga conto dei disavanzi dell'IRCCS, delle aziende miste e dei policlinici universitari relativi agli anni 2001-2004, di cui è nota la quantificazione. Reputa infatti assurdo che il disegno di legge finanziaria non tenga conto, ai fini della determinazione del livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale di tali disavanzi, con la conseguenza che la sottostima della spesa si tradurrà in un trasferimento di oneri dallo Stato alle famiglie.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Maura Cossutta 5310-bis.XII.22.6 ed approva gli emendamenti Ercole 5310-bis.XII.22.5 e 5310-bis.XII.22.13 del relatore.
Francesca MARTINI (LNFP) ritira l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.3, di cui è cofirmataria.
Il sottosegretario Cesare CURSI rileva che l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.1 ed il successivo Dorina Bianchi 5310-bis.XII.22.2, per i quali vi è un invito al ritiro, di contenuto simile, concernono i farmaci da automedicazione, materia sulla quale, nell'ambito di un convegno dell'AIFA, sono stati assunti impegni ufficiali che appaiono soddisfacenti.
Cesare ERCOLE (LNFP) riformula il proprio emendamento 5310-bis.XII.22.1, nel senso di espungere le lettere b) e c), in quanto la lettera a) reca una previsione volta a creare una specifica classe di farmaci per l'automedicazione. Considerato che tali farmaci hanno una notevole incidenza sulla spesa a carico dei cittadini, ritiene che si determinerebbe una razionalizzazione che avrebbe ricadute positive in termini di risparmio pubblico.
Dorina BIANCHI (UDC) concorda con le considerazioni del deputato Ercole, rilevando che la creazione di una fascia d) di farmaci non soggetti a ricetta medica non comporterebbe oneri aggiuntivi a carico del bilancio pubblico.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ritiene che più opportunamente la finalità illustrata dal deputato Ercole potrebbe essere realizzata con un apposito provvedimento.
Il sottosegretario Cesare CURSI, considerata l'impossibilità di valutare se l'emendamento Ercole 5310-bis.XII.22.1, come riformulato, sia o meno a titolo oneroso, invita il presentatore a ritirarlo ed a valutarne eventualmente la ripresentazione in Commissione Bilancio.
Cesare ERCOLE (LNFP) ritira il proprio emendamento 5310-bis.XII.22.1.
Dorina BIANCHI (UDC) ritira il proprio emendamento 5310-bis.XII.22.2.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che il proprio emendamento 5310-bis.XII.22.8, volto a prevedere che l'INAIL destini in via prioritaria una quota fino al 40 per cento dei fondi disponibili, limitatamente al triennio 2005-2007 all'acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali. Sottolinea infatti che la situazione di disparità che caratterizza la sanità nel Mezzogiorno non può essere sanata senza adozione di misure specificatamente destinate a tal fine.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che l'INAIL sta già operando nella direzione indicata nell'emendamento in esame, tra l'altro con il finanziamento di un centro di traumatologia di eccellenza a Catania.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ritiene non si possano condizionare per legge decisioni che competono alla dirigenza dell'INAIL. Invita quindi il deputato Battaglia a ritirare il suo emendamento 5310-bis.XII.22.8 ed a valutarne la ripresentazione in Commissione Bilancio.
Ugo LISI (AN) si associa alle considerazioni del relatore.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritira il proprio emendamento 5310-bis.XII.22.8 riservandosi di ripresentarlo presso la Commissione Bilancio.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ercole 5310-bis.XII.22.01.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.05.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 5310-bis.XII.22.02 e 5310-bis.XII.22.03 del relatore.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) rileva che gli orientamenti di voto della maggioranza ed in particolare del gruppo della Lega nord, non appaiono coerenti con gli indirizzi federalisti dalla stessa affermati.
Chiede quindi chiarimenti al relatore in ordine alle finalità dell'articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.04 dello stesso relatore.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, precisa che il suo articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.04 è volto ad incrementare le risorse umane impiegate, in un arco di tempo limitato, nello smaltimento delle pratiche per definire procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi ed alla liquidazione di transazioni in favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, ai sensi della legge n. 210 del 1990.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) concorda con le finalità sottese all'articolo aggiuntivo in esame, esprimendo tuttavia perplessità quanto alle modalità di copertura individuate.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.04 del relatore.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ribadisce l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo Burtone 5310-bis.XII.22.06, in quanto tale articolo aggiuntivo verte su materia oggetto di un ordine del giorno all'esame della Commissione, di cui condivide le finalità.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritira l'articolo aggiuntivo Burtone 5310-bis.XII.22.06, di cui è cofirmatario.
Esprime quindi perplessità sull'articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.08 del relatore, in quanto volto a concedere un contributo di 10 milioni di euro all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e non ha quindi una portata generale.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, osserva che l'articolo aggiuntivo in esame è finalizzato a consentire di portare a termine un accordo di programma, nell'ambito del quale all'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo sono demandati compiti di cooperazione con l'area dei Balcani che includono il controllo sui prodotti che arrivano da quei paesi, nei quali la cultura della tutela della salute pubblica non è ancora pienamente sviluppata, dai quali arrivano in Italia una serie di prodotti di consumo alimentare.
Il sottosegretario Cesare CURSI osserva a sua volta che l'articolo aggiuntivo in esame è finalizzato a dare attuazione agli impegni contenuti nell'accordo di programma concluso tra il Ministero della salute e la regione Abruzzo.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) chiede di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.08 del relatore ed il successivo articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.09 a sua firma.
La Commissione consente.
La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli articoli aggiuntivi 5310-bis.XII.22.07 del relatore e Ercole 5310-bis.XII.23.01.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.23.02: si intende che vi abbia rinunciato.
Maria BURANI PROCACCINI (FI), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 5310-bis.XII.36.1 per trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.
Katia ZANOTTI (DS-U), in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Zanella 5310-bis.XII.36.2.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 5310-bis.XII.36.2.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 5310-bis.XII.Tab.A.2: si intende che vi abbiano rinunciato.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bindi 5310-bis.XII.Tab.A.4, di cui è cofirmatario, volto ad incrementare le risorse destinate all'edilizia sanitaria.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bindi 5310-bis.XII.Tab.A.4 e Mazzuca Poggiolini 5310-bis.XII.Tab.A.5.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che l'emendamento Maura Cossutta 5310-bis.XII.Tab.A.6, di cui è cofirmatario, è volto ad incrementare le risorse destinate all'Istituto superiore di sanità, evidenziando il contributo che l'elevata competenza professionale di tale istituto assicura allo sviluppo dell'innovazione e della ricerca.
Il sottosegretario Cesare CURSI precisa, anche con riferimento all'emendamento Mazzuca Poggiolini 5310-bis.XII.Tab.A.5, poc'anzi respinto, che la dotazione dell'ISPELS è stata incrementata di più di 6 milioni di euro e che le risorse destinate all'Istituto superiore di sanità non hanno subito alcuna riduzione.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) rileva che l'incremento delle risorse destinate all'ISPELS ed all'Istituto superiore di sanità, proposto con gli emendamenti in esame, sono volti a tenere conto dei nuovi compiti che vengono continuamente affidati a detti istituti.
Il sottosegretario Cesare CURSI rileva che con il disegno di legge finanziaria in esame si prorogano i contratti a tempo determinato dei ricercatori che operano nell'ISPELS e nell'ISS e che i nuovi compiti affidati a quest'ultimo sono accompagnati dal relativo finanziamento.
La Commissione respinge l'emendamento Maura Cossutta 5310-bis.XII.Tab.A.6.
Domenico DI VIRGILIO (FI) illustra il proprio emendamento 5310-bis.XII.Tab.A.3, volto ad incrementare la dotazione iscritta nella Tabella A a copertura degli oneri recati dal provvedimento legislativo all'esame del Parlamento in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati.
I deputati Augusto BATTAGLIA (DS-U) e Piergiorgio MASSIDDA (FI) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Di Virgilio 5310-bis.XII.Tab.A.3.
La Commissione approva l'emendamento Di Virgilio 5310-bis.XII.Tab.A.3.
Gianni MANCUSO (AN) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5310-bis.XII.Tab.A.1, volto ad aumentare la dotazione della Tabella A allo scopo di far fronte agli oneri recati dal provvedimento all'esame del Parlamento in materia di pet therapy.
La Commissione approva l'emendamento Gianni Mancuso 5310-bis.XII. Tab.A.1.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che il proprio emendamento 5310-bis.XII. Tab.A.7 è volto a prevedere un adeguato stanziamento per ottemperare agli impegni assunti da tutte le forze politiche in favore dei medici specializzandi. Invita pertanto le forze della maggioranza a sottoscrivere tale emendamento al fine di giungere in Commissione bilancio con una posizione unitaria.
Domenico DI VIRGILIO (FI), pur concordando senz'altro con le finalità sottese all'emendamento in esame, ritiene non condivisibile la modalità di copertura individuata, che prevede il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, si associa alle considerazioni del deputato Di Virgilio.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) in relazione all'obiezione del deputato Di Virgilio e del relatore, osserva di ritenere scandaloso che si riducano le tasse ai possessori di grandi patrimoni.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, reputa demagogica l'osservazione del deputato Battaglia.
Giulio CONTI (AN) ricorda che è da tempo all'esame della Commissione Affari sociali un testo unificato che concerne i medici specializzandi, con una previsione di spesa più realistica di quella proposta con l'emendamento in esame, accompagnata dalla relativa copertura. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto l'opposizione a presentare l'emendamento Battaglia 5310-bis.XII.Tab.A.7, osserva che la maggioranza deve tenere conto delle disponibilità finanziarie reali.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, osserva che lo stanziamento recato nella Tabella A relativamente al Ministero della salute, è finalizzato anche alla copertura del provvedimento sui medici specializzandi, rilevando che un emendamento formulato in termini ragionevoli, che tiene conto delle disponibilità reali, potrebbe trovare il consenso di tutta la Commissione.
Augusto BATTAGLIA (DS-U), precisato che è intento della sua parte politica raggiungere l'obiettivo di dare finalmente risposta alle richieste dei medici specializzandi, manifesta la possibilità di ritirare il proprio emendamento 5310-bis.XII. Tab.A.7, ove il Governo fosse disposto a esprimere parere favorevole su un emendamento destinato ai medici specializzandi che fosse presentato in Commissione Bilancio.
Il sottosegretario Cesare CURSI fa presente che già la precedente legge finanziaria aveva individuato uno stanziamento destinato ai medici specializzandi, rimasto inutilizzato, e che erano state inoltre trovate risorse aggiuntive in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) fa presente che il provvedimento in favore dei medici specializzandi non è ancora giunto a conclusione perché le disponibilità finanziarie esistenti sono largamente insufficienti.
La Commissione respinge l'emendamento Battaglia 5310-bis.XII.Tab.A.7.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) illustra le finalità dell'emendamento Zanella 5310-bis.XII.Tab.B.1, volto a ripristinare fondi destinati ad investimenti per la modernizzazione delle aziende.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 5310-bis.XII.Tab.B.1.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) rileva che l'emendamento Labate 5310-bis.XII. Tab.B.3 è volto ad incrementare il fondo da destinare ad attività di ricerca scientifica e sperimentazione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Labate 5310-bis.XII.Tab.B.3 e Battaglia 5310-bis.XII. Tab.B.2.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che il suo emendamento 5310-bis.XII. Tab.C.3 è finalizzato ad incrementare le risorse destinate al Fondo per le politiche sociali che anche quest'anno, come già con la precedente legge finanziaria, subisce una decurtazione che costringe gli enti locali in una situazione di grave difficoltà per quanto attiene, tra l'altro, le prestazioni a sostegno dei soggetti disabili.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Battaglia 5310-bis.XII.Tab.C.3 e Maura Cossutta 5310-bis.XII.Tab.C.2.
Katia ZANOTTI (DS-U) illustra l'emendamento Turco 5310-bis.XII.Tab.C.1, di cui è cofirmataria, volto ad incrementare considerevolmente la dotazione del Fondo per le politiche sociali, al fine di avviare la costituzione di un fondo per i soggetti non autosufficienti.
La Commissione respinge l'emendamento Turco 5310-bis.XII.Tab.C.1.
La Commissione riprende l'esame degli articoli aggiuntivi Battaglia 5310-bis.XII.22.09 e 5310-bis.XII.22.08 del relatore, precedentemente accantonati.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Battaglia 5310-bis.XII.22.09.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Battaglia 5310-bis.XII.22.09 ed approva l'articolo aggiuntivo 5310-bis.XII.22.08 del relatore.
Passa quindi all'esame degli ordini del giorno presentati.
Il sottosegretario Cesare CURSI condivide la parte motiva dell'ordine del giorno Burtone ed altri 0.5310-bis.XII.1, concernente l'emergenza connessa agli sbarchi di immigrati sulla costa dell'isola di Lampedusa e della Sicilia, richiamando le iniziative e gli impegni assunti al riguardo dal Governo. Invita peraltro i presentatori a riformulare come segue la parte dispositiva: «impegna il Governo entro l'approvazione del presente disegno di legge a stanziare risorse adeguate per l'emergenza venutasi a creare sull'isola di Lampedusa», anziché fare riferimento ad uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'anno 2005.
Piergiorgio MASSIDDA (FI) manifesta l'intento di sottoscrivere l'ordine del giorno, ove riformulato, come indicato dal rappresentante del Governo.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) accetta la riformulazione proposta dal Governo.
Il sottosegretario Cesare CURSI accetta l'ordine del giorno Burtone 0.5310-bis.XII.1, come riformulato. Accetta inoltre l'ordine del giorno 0.5310-bis.XII.2 del relatore.
Francesca MARTINI (LNFP) condivide l'ordine del giorno 0.5310-bis.XII.2 del relatore, con il quale si impegna il Governo ad esercitare in tempi brevi la delega per il riordino delle indennità in materia di invalidità civile.
Katia ZANOTTI (DS-U) ritiene che l'ordine del giorno 0.5310-bis.XII.2 del relatore rappresenti una modalità furba ed un po' ipocrita per porre al Governo il tema della non autosufficienza. Manifesta pertanto netto disappunto nei confronti di uno strumento inutile, dal tenore del tutto generale e generico.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, non condivide la valutazione secondo la quale il suo ordine del giorno sarebbe uno strumento furbo ed ipocrita. La maggioranza, consapevole delle difficoltà di far fronte agli oneri recati dal provvedimento sulla non autosufficienza, impegna il Governo ad individuare uno strumento per venire comunque incontro ai problemi delle famiglie.
Augusto BATTAGLIA (DS-U), ricordato che sono state le opposizioni ad imporre la proroga con l'articolo 6 della legge n. 137 del 2001 del termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per il riordino delle indennità in materia di invalidità civile, reputa gravissimo che tale questione non sia stata affrontata e che gli impegni assunti siano stati disattesi.
Il sottosegretario Cesare CURSI accetta l'ordine del giorno Burani Procaccini 0.5310-bis.XII.12.3.
Giuseppe PALUMBO, presidente, prende atto che i presentatori non insistono per la votazione dei propri ordini del giorno.
Carla CASTELLANI (AN), relatore, illustra la sua proposta di relazioni favorevoli con osservazioni.
Augusto BATTAGLIA (DS-U) dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di relazioni del relatore, in quanto contengono una valutazione della situazione finanziaria del comparto sanitario che reputa non condivisibile. In particolare, non si fa riferimento all'esistenza di un deficit occulto, né al permanere di una disparità di situazioni tra le realtà sanitarie del Centro-nord e del Sud del paese.
La proposta di relazioni non affronta la questione dei medici specializzandi, non evidenzia la carenza di investimenti finalizzati alla ricerca, né tanto meno la mancanza di una adeguata attenzione al settore farmaceutico, sia sotto il profilo del contenimento della spesa, sia in termini di mancato incentivo allo sviluppo di un settore che potrebbe rappresentare un importante fattore trainante dello sviluppo economico del paese in ambito internazionale. Rileva inoltre come nella proposta di relazioni non si tocchi, se non in termini del tutto generici, la questione della non autosufficienza, nonostante gli impegni contenuti nel Libro bianco del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le dichiarazioni del ministro Sirchia.
Per le ragioni evidenziate, ribadisce il voto convintamene contrario sulla proposta di relazioni del relatore.
Tiziana VALPIANA (RC) dichiara voto contrario sulla proposta di relazioni del relatore, rilevando che nel disegno di legge finanziaria manca un adeguato finanziamento del Fondo sanitario nazionale sulla base delle effettive necessità del paese. Si ignorano pertanto le richieste avanzate dalle regioni, con la conseguenza che queste ultime saranno costrette a prevedere addizionali per poter assicurare ai cittadini i livelli essenziali di assistenza.
Nel disegno di legge finanziaria non si tiene conto dei disavanzi pregressi degli IRCCS e delle aziende universitarie. Non viene inoltre affrontato il tema dell'edilizia sanitaria e delle necessità delle regioni del Mezzogiorno.
La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi la proposta di relazioni favorevoli con osservazioni del relatore relativamente alla Tabella n. 2 (limitatamente alle parti di competenza), alla Tabella n. 4 (limitatamente alle parti di competenza) ed alla Tabella n. 15 e connesse parti del disegno di legge finanziaria.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che si intende pertanto preclusa la votazione della proposta di relazione alternativa presentata dai deputati Battaglia, Bindi, Zanella, Maura Cossutta e Mazzuca Poggiolini.
La Commissione delibera, infine, di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Castellani quale relatore presso la Commissione bilancio.
La seduta termina alle 16.25.
ALLEGATO 1
Disegno di legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis).
EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E ORDINI DEL GIORNO
ART. 2.
All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: diritti soggettivi aggiungere le seguenti: per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, alla tabella A ridurre del 2 per cento tutti gli accantonamenti previsti per i vari Ministeri.
5310-bis. XII. 2. 1. Bindi, Battaglia, Zanella, Maura Cossutta, Mazzuca Poggiolini.
ART. 15.
Aggiungere il seguente comma:
9. All'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) le parole: «conseguono il» sono sostituite dalle seguenti: «sono in possesso del».
5310-bis. XII. 15. 1. Galeazzi, Battaglia, Piglionica, Giacco, Labate.
ART. 19.
Aggiungere il seguente comma:
4. Il comma 4 dell'articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, inserire il seguente articolo:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 8 per cento.
5310-bis. XII. 19. 1. Giacco, Bindi, Mau- ra Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini.
Aggiungere il seguente comma:
4. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
impossibilità nella deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi;
impossibilità a vestirsi.
È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente articolo:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.
5310-bis. XII. 19. 2. Giacco, Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori dei disabili gravissimi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:
deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
impossibilità nella deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi;
impossibilità a vestirsi.
È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
5310-bis. XII. 19. 01. Zanella, Pecoraro Scanio.
ART. 20.
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituito dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:
«e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.
5310-bis. XII. 20. 01. Gianni Mancuso, Moroni.
ART. 21.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis. XII. 21. 1. Zanotti, Battaglia, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Labate, Burtone.
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Dopo il terzo periodo, del comma 2, dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «Sono inoltre deducibili, fino all'importo di 2.500 euro, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2005, e per gli anni successivi 2006 e 2007, entro un limite massimo di spesa annua del bilancio dello Stato pari al 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per tale scopo, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, una quota pari al 10 per cento del medesimo fondo nazionale per le politiche sociali, è destinata alla copertura degli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5310-bis. XII. 21. 01. Burani Procaccini, Francesca Martini, Dorina Bianchi.
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Dopo il terzo periodo, del comma 2, dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «Sono inoltre deducibili, entro un limite globale massimo pari al 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e comunque fino all'importo di 2.500 euro per singolo soggetto beneficiario, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal primo gennaio 2005, e per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, una quota pari al 10 per cento del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata alla copertura degli oneri dovuti all'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 2, dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, del presente articolo.
5310-bis. XII. 21. 02. Francesca Martini, Burani Procaccini, Dorina Bianchi.
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, dell'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, è destinata al relativo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, una cifra di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.
5310-bis. XII. 21. 03. Burani Procaccini, Francesca Martini, Dorina Bianchi.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Interpretazioni autentiche in materia di contributi e agevolazioni persone con handicap).
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con handicap non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto dal comma citato.
2. L'agevolazione di cui al punto 41-ter, della Tabella A parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle cessione di materiali e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia cointestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.
4. Le agevolazioni di cui comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabile sia titolare di patente normale o speciale.
5310-bis. XII. 21. 04. Bolognesi, Bindi, Zanella, Maura Cossutta, Mazzuca Poggiolini.
ART. 22.
Al comma 1, sostituire dalle parole da: è determinato in fino a: l'anno 2007 con le seguenti: è determinato in 90,106 milioni di euro per l'anno 2005, 93 milioni di euro per l'anno 2006, 96 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente 36-bis:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis. XII. 22. 9. Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Battaglia.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
2-bis. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia raggiunto nel rispetto della garanzia della tutela della salute, fermo restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza, sentita la Conferenza Stato regioni, su proposta del Ministro della salute, che si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 bis, comma 10 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112. Con la medesima procedura sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005.
2-ter. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, provvede con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, sentita la Conferenza Stato regioni. Importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005 con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato regioni, si procede alla ricognizione ed all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a partire dall'anno 2005.
2-quater. Fermo restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli contratti ed accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
5310-bis. XII. 22. 12. Il relatore.
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) i casi in cui debbano prevedersi modalità di affiancamento di rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare.
5310-bis. XII. 22. 10. Il Relatore.
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale.
5310-bis. XII. 22. 4. Ercole, Francesca Martini.
Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: reti strutturali dell'offerta e della domanda ospedaliera con: reti strutturali della domanda e dell'offerta ospedaliera conseguendo in un triennio, per mille abitanti, la dotazione ospedaliera di 3,5 posti letto per acuti, un tasso di ricoveri ordinari pari a 130 e di ricoveri in regime diurno pari a 50 e dopo le parole: al ricovero diurno aggiungere le parole: lo sviluppo delle attività assistenziali territoriali, l'impegno per l'appropriatezza delle prescrizioni, l'abbattimento delle liste di attesa, il controllo della spesa farmaceutica, le misure per la responsabilizzazione dei medici prescrittori.
5310-bis. XII. 22. 11. Il Relatore.
Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) Corresponsione alle regioni degli arretrati relativi al biennio 2002/2003 del comparto della Dirigenza e delle Convenzioni, nonché la competenza per il 2004-2005 dell'importo relativo al rinnovo del comparto della Dirigenza e delle Convenzioni nella misura di 4 miliardi di euro, relativamente ai quali è demendata al Governo l'esplicitazione dell'arco temporale di corresponsione, di cui all'intesa fra Stato e regioni di cui al comma 3 del presente articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
n) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
o) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
p) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
q) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
r) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis. XII. 22. 7. Battaglia, Bindi, Mazzuca Poggiolini, Zanella, Maura Cossutta.
Al comma 3 inserire la seguente lettera e-bis):
e-bis) i disavanzi degli IRCCS, delle aziende miste e dei policlinici universitari, relativi agli anni 2001-2002-2003-2004 quantificati in 2.063 milioni di euro, relativamente ai quali è demandata al Governo l'esplicitazione dell'arco temporale di corresponsione, di cui all'intesa fra Stato e regioni di cui al comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
i) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
m) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis. XII. 22. 6. Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Fioroni, Mazzuca Poggiolini.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza gestionale ed organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.
5310-bis. XII. 22. 5. Ercole, Francesca Martini.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Il Ministero della salute, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, in base a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività finalizzate ad assicurare la tutela della salute su tutto il territorio nazionale.
6-ter. Il Ministero della salute esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e attiva, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione, in base alle modalità fissate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo, in caso di perdurante inerzia o inadempienza da parte delle regioni, accertata con modalità fissate con decreto del ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, nell'ambito del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ad assicurare, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza. Il medesimo decreto prevede anche che il potere sostitutivo può essere esercitato attraverso modalità di affiancamento agli organi regionali assicurate dal Ministero della salute.
5310-bis. XII. 22. 13. Il Relatore.
Al comma 7, sopprimere le parole da: , in particolare fino alla fine del periodo.
5310-bis. XII. 22. 3. Ercole, Francesca Martini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Al fine di favorire un razionale ed ottimale impiego delle risorse economiche e terapeutiche del servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 8 comma 10 lettera c) della legge n. 537 del 1993 dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b) » aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico». All'articolo 8 comma 10 della legge n. 537 del 1993 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC). Conseguentemente all'articolo 8 comma 14 della legge n. 537 del 1993 ultimo periodo, dopo le parole «lettera c)» aggiungere «e lettera d)»;
b) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 1991 e sue successive modificazioni, nella domanda di classificazione di un medicinale come OTC deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare: che il medicinale è commercializzato in un Paese dell'UE da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, di cui sono state approfondite l'efficacia e sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. In questi casi le domande sono valutate dall'Ufficio competente dell'AIFA che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione sopra descritta. Per i medicinali di cui esistono farmaci analoghi essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali 0TC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine;
c) al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: «È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».
5310-bis. XII. 22. 1. Ercole.
opo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Al fine di favorire un razionale ed ottimale impiego delle risorse economiche e terapeutiche del Servizio Sanitario Nazionale:
a) all'articolo 8 comma 10 lettera c) della legge n. 537 del 1993 dopo le parole: «Indicate alle lettere a) e b)» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico». All'articolo 8 comma 10 della legge n. 537 del 1993 dopo la lettere c) aggiungere la seguente: «d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)». Conseguentemente all'articolo 8 comma 14 della legge n. 537 del 1993 ultimo periodo, dopo le parole: lettera c) aggiungere: e lettera d);
b) la classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza. Per i medicinali di cui esistono farmaci analoghi essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali di automedicazione in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nelle domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dai periodi precedenti sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione dello stato di dispensazione del medicinale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine;
c) al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: «È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».
5310-bis. XII. 22. 2. Dorina Bianchi.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
9. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
1. L'INAIL destina in via prioritaria una quota fino al 40 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensioni di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio Sanitario Nazionale ovvero ai centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie.
2. Limitatamente al triennio 2005-2007, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, come sostituito dal comma 1 del presente articolo sono destinate all'acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali indicate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del comma 2 sono utilizzate dalle stesse per la realizzazione di un programma di implementazione dei servizi territoriali per la prevenzione e le cure primarie, per la ristrutturazione edilizia, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, nonché la formazione e la qualificazione del personale sanitario e della ricerca biomedica nelle regioni meridionali.
5310-bis. XII. 22. 8. Battaglia, Bindi, Labate, Zanella, Maura Cossutta, Petrella, Fioroni, Mazzuca Poggiolini.
Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:
Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326).
All'articolo 48, comma 5, lettera f), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «le regioni» sono inserite le seguenti: «che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al 16 per cento».
5310-bis. XII. 22. 01. Ercole, Francesca Martini.
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente articolo:
Art. 22-bis.
(Norme in materia di Agenzia Italiana del Farmaco).
All'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 11-bis «dal 1o gennaio 2005, con decreto del ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004».
5310-bis. XII. 22. 05. Il Relatore.
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico).
Le regioni che al primo gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
5310-bis. XII. 22. 02. Il Relatore.
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Dispositivi medici).
1. La Commissione unica sui dispositivi medici istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
2. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio Sanitario Nazionale, la classificazione dei dispostivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a) le modalità di alimentazione e aggiornamento dalla banca dati del Ministero della salute necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
3. Con la procedura di cui al comma 2 viene stabilita, dopo l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
4. Per l'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento delle attività di valutazione e controllo dei dispositivi medici, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata biennale, rinnovabili, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, entro il limite massimo di 10 unità di medici, chimici, farmacisti, ingegneri e fisici. La misura dei compensi per i predetti incarichi è determinata con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della professionalità richiesta. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
5. Le aziende che producono o mettono in commercio in Italia dispositivi medici, dichiarano mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti e la sua ripartizione nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
6. Entro la data di cui al comma 5, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del ministero della salute su appositi capitoli del Ministero della salute, alfine di essere utilizzati:
a) nella misura del 35 per cento, per spese concernenti l'istituzione e la gestione, anche mediante convenzioni, del repertorio dei dispositivi medici previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 289 del 2002;
b) nella misura del 40 per cento, per attività di informazione indipendente sui dispositivi medici e per la realizzazione, di concerto con le regioni di un programma di vigilanza attiva sui dispositivi medici;
c) nella misura del 25 per cento per altre attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni che fanno riferimento al predetto articolo.
7. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
8. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo o gruppo di dispositivi definiti con decreto del ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnati, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su appositi capitoli, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e da successive disposizioni.
5310-bis. XII. 22. 03. Il Relatore.
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Attività di corresponsione indennizzi per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni).
1. Al fine di consentire alla competente Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità nell'anno 2005, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero.
2. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2005: - 495.
5310-bis. XII. 22. 04. Il Relatore.
Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
1. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro in favore dell'isola di Lampedusa per fronteggiare l'emergenza immigrazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis. XII. 22. 06. Burtone, Bindi, Battaglia.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Interventi in materia di sanità pubblica veterinaria).
1. In attuazione dell'Accordo di programma tra il Ministero della Salute e regione Abruzzo, sottoscritto il 29 luglio 2003, e per l'attività di ricerca, di sorveglianza epidemiologica e di cooperazione in materia di sicurezza degli alimenti con l'area transfrontaliera Adriatica ed i Balcani, già iniziate nell'ambito della legge 21 marzo 2001, n. 84, è concesso all'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
5310-bis. XII. 22. 08. Il Relatore.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis
1. Per le esigenze di sviluppo delle attività degli Istituti Zooprofillatici è stanziata la somma di:
2005: + 50.000;
2006: + 50.000:
2007: + 50.000.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
5310-bis. XII. 22. 09.Battaglia.
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Introduzione dell'identificazione elettronica per gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina).
1. Al fine di raggiungere un maggior livello di efficacia nei confronti delle emergenze sanitarie riconducibili alle zoonosi nonché della rintracciabilità e della sicurezza alimentare tramite la estensione di sistemi di identificazione elettronica agli animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina ed in considerazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento 21/2004/CE in tema di istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina, fatte salve le risorse già attribuite per il funzionamento della banca dati nazionale, sono riassegnate al Ministero della salute le somme che affluiscono al fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dal cofinanziamento da parte dell'Unione Europea dei piani di eradicazione e controllo delle malattie infettive e diffusive del bestiame.
5310-bis. XII. 22. 07. Il Relatore.
ART. 23.
Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
Art. 23-bis.
(Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica).
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro della salute, in collaborazione con le regioni, provvede ad attivare un programma di prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il ministro della salute si avvale delle regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.
3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le regioni in proporzione al numero annuale delle nascite.
5310-bis. XII. 23. 01. Ercole, Francesca Martini.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Deducibilità delle erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni non lucrative aventi scopi solidaristici o sociali o scientifici nel settore sanitario).
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative residenti nel territorio nazionale aventi scopi solidaristici o sociali o scientifici nel settore sanitario, che svolgono servizi non principalmente destinati agli associati, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del venti per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
2. La deducibilità di cui al comma 1 spetta per le erogazioni in favore di associazioni e organizzazioni i cui statuti o atti costitutivi prevedono il divieto di distribuire ad associati, promotori e altri soggetti partecipanti alla conduzione o alle attività dell'ente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, e che perseguono i loro scopi, con attività anche di sola sovvenzione benefica, in favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Lo scopo solidaristico o sociale o scientifico nel settore sanitario dell'ente beneficiano delle liberalità si desume dalle disposizioni dello statuto registrato e si considera comunque sussistente per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
5. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata dei duecento per cento.
6. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiano dell'erogazione, dei caratteri solidaristici, sociali o scientifici nel settore sanitario dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiano e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
7. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 la deducibilità di cui al medesimo articolo 1 non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
8. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis, sono abrogate;
b) all'articolo 110, comma 1, le parole: «f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «e f)»;
c) all'articolo 110-bis, comma 1, le parole: «, i-bis) e i-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «e i-bis)».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 114.000;
2006: - 65.000;
2007: - 65.000.
5310-bis. XII. 23. 02. Costa.
ART. 36.
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
36-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, alle associazioni che operano nel settore del sostegno, nonché delle adozioni a distanza, allo scopo riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «legge-quadro sul volontariato», sono estese le seguenti disposizioni:
a) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977, recante testo unico delle imposte sui redditi, articolo 10, comma 1, lettera g); e articolo 65, comma 2, lettera a);
b) Legge 26 febbraio 1987, n. 49, articolo 30.
5310-bis. XII. 36. 1. Burani Procaccini.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Ai fini di una piena attuazione dell'anagrafe canina prevista dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, per una sua informatizzazione su tutto il territorio nazionale, e in applicazione dell'Accordo della Conferenza Stato regioni del 6 febbraio 2003, come recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali e di lotta al randagismo, una quota delle risorse assegnate annualmente alla legge 14 agosto 1991, n. 281 è finalizzata alla creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, istituita presso il Ministero della salute, in collegamento con le singole anagrafi territoriali.
5310-bis. XII. 36. 2. Zanella, Pecoraro Scanio.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 93;
2006: - 95;
2007: - 97.
Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero della salute, legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - prevenzione del randagismo - cap. 4340), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 93;
2006: + 95;
2007: + 97.
5310-bis. XII. Tab. A. 2. Zanella, Pecoraro Scanio.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.000;
2006: - 1.000.
Conseguentemente alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448 del 1998, articolo 50, edilizia sanitaria, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 1.000;
2006: + 1.000.
5310-bis. XII. Tab. A. 4. Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 5.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero della salute, legge n. 268 del 1993: (ISPELS), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 5.000;
2006: + 10.000;
2007: + 10.000.
5310-bis. XII. Tab. A. 5. Mazzuca Poggiolini, Galeazzi, Bindi, Battaglia, Zanella, Maura Cossutta.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 5.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero della salute, legge n. 267 del 1993 (ISS), apportare le seguenti variazioni:
2005: + 5.000;
2006: + 10.000;
2007: + 10.000.
5310-bis. XII. Tab. A. 6. Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Battaglia, Bindi.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 110.000;
2006: + 110.000;
2007: + 110.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 110.000;
2006: - 110.000;
2007: - 110.000.
5310-bis. XII. Tab. A. 3. Di Virgilio.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 4.000;
2006: + 4.000;
2007: + 4.000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.
5310-bis. XII. Tab. A. 1.Gianni Mancuso.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 204.000;
2006: + 204.000;
2007: + 204.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis. XII. Tab. A. 7. Battaglia, Bin- di, Maura Cossutta, Zanella, Galeazzi, Mazzuca Poggiolini, Labate, Burtone.
Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 400.000;
2006: - 400.000;
2007: - 300.000.
Conseguentemente alla Tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c) apportare le seguenti variazioni:
2005: + 400.000;
2006: + 400.000;
2007: + 300.000.
5310-bis. XII. Tab. B. 1. Zanella, Battaglia, Mazzuca Poggiolini, Maura Cossutta, Labate.
Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 290.000;
2006: - 390.000;
2007: - 490.000.
Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero della salute, decreto legislativo 502 del 1992 articolo 12 Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione 3.1.2.10 - ricerca scientifica, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 290.000;
2006: + 390.000;
2007: + 490.000.
5310-bis. XII. Tab. B. 3. Labate, Bindi, Zanella, Zanotti, Maura Cossutta, Mazzuca Poggiolini.
Alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100.000;
2006: - 40.000;
2007: - 200.000.
Conseguentemente alla Tabella D, voce: Ministero della salute, legge n. 448 del 1998, articolo 71, comma 1 apportare le seguenti variazioni:
2005: + 100.000;
2006: + 40.000;
2007: + 200.000.
5310-bis. XII. Tab. B. 2. Battaglia, Mazzuca Poggiolini, Bindi, Maura Cossutta, Zanella.
Alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, Fondo per le politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 850.000;
2006: + 850.000;
2007: + 850.000.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) gli articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis. XII. Tab. C. 3. Battaglia, Mau- ra Cossutta, Bindi, Zanella, Mazzuca Poggiolini.
Alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, Fondo per le politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 250.000;
2006: + 250.000;
2007: + 250.000.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
5310-bis. XII. Tab. C. 2. Maura Cossut- ta, Battaglia, Bindi, Zanella, Mazzuca Poggiolini.
Alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 2.500.000;
2006: + 2.500.000;
2007: + 2.500.000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
c) articolo 2, decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Il punto 2) dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, è abrogato.
5310-bis. XII. Tab. C. 1. Turco, Bindi, Maura Cossutta, Zanotti, Zanella, Mazzuca Poggiolini.
ORDINI DEL GIORNO
La XII Commissione,
premesso che:
gli sbarchi di immigrati disperati sulle coste di Lampedusa e della Sicilia costituiscono una emergenza continentale da affrontare in sede comunitaria considerato che l'isola e la Sicilia si configurano come la porta dell'Europa per centinaia di migliaia di disperati;
la Commissione Affari sociali si è recata in visita al centro di permanenza temporaneo constatando la situazione di assoluta emergenza in cui si trovano ad operare volontari, Croce Rossa, istituzioni locali, forze dell'ordine;
la Commissione, unitamente alla I Commissione, ha anche approvato la risoluzione n. 8-000092 sottoscritta all'unanimità da tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione;
con tale risoluzione si è impegnato il Governo: ad attivarsi affinché siano stanziate maggiori risorse finanziarie per la regione Sicilia in modo da consentire che l'isola di Lampedusa possa essere dotata di strutture sanitarie maggiormente rispondenti alle esigenze della popolazione locale, che vengono ad aggiungersi a quelle di un elevato numero di immigrati bisognosi di immediato soccorso sanitario, in modo da assicurare livelli di assistenza sanitaria quantomeno omogenei a quelli di cui godono i residenti di altre aree del Paese ugualmente disagiate, eventualmente potenziando l'unico poliambulatorio esistente, e tenendo conto, nel rispetto delle competenze regionali, soprattutto delle necessità derivanti dalle emergenze/urgenze;
ad individuare, come prospettato dal sindaco di Lampedusa, una diversa collocazione logistica per il centro di prima accoglienza, eventualmente utilizzando le strutture della caserma dell'esercito «Luigi Adorno», già esistente sull'isola, che appaiono sovradimensionate rispetto alle esigenze del ridotto numero di militari che le occupano;
a porre in sede di Unione europea la «questione Lampedusa», al fine di far considerare l'isola come area di frontiera in favore della quale destinare adeguate risorse per assistenza e logistica, anche mediante l'utilizzo dei fondi strutturali,
impegna il Governo
entro l'approvazione del presente disegno di legge a stanziare 2,5 milioni di euro per l'anno 2005 per affrontare l'emergenza venutasi a creare sull'isola di Lampedusa.
0/5310-bis/XII/1. Burtone, Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.
La XI Commissione (Affari sociali),
nell'ambito dell'esame dei documenti di bilancio relativi alla manovra finanziaria per gli anni 2005-2007;
ritenendo di assoluta urgenza far fronte ai problemi legati alla non autosufficienza, che riguarda un numero di cittadini in continuo aumento,
impegna il Governo:
a prevedere, nell'ambito delle risorse alle politiche sociali, specifici finanziamenti per i soggetti non autosufficienza, che riguarda un numero di cittadini in continuo aumento;
ad esercitare in tempi brevi la delega prevista dall'articolo 6 della legge n. 137 del 2002 per il riordino delle indennità in materia di invalidità civile.
0/5310-bis/XII/2.Il Relatore.
La XII Commissione (Affari sociali),
nell'ambito dell'esame dei documenti di bilancio costituenti la manovra finanziaria definita per gli anni 2005-2007;
considerando la necessità di equità tra il trattamento fiscale di deduzione dal reddito previste per le ONG che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e gli altri organismi senza scopo di lucro che operano nel settore del sostegno a distanza,
impegna il Governo
a prevedere l'estensione del medesimo sistema di deduzione dal reddito (delle persone fisiche e delle persone giuridiche) oggi prevista per le sole ONG di cui sopra agli organismi non profit che operano nel settore del sostegno a distanza denominato comunemente: «adozioni a distanza».
0/5310-bis/XII/3. Burani Procaccini, Massidda, Caminiti.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
RELAZIONI APPROVATE DALLA XII COMMISSIONE
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo) e il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo), in particolare la tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza), la tabella 4 relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza), e la tabella 15 relativa allo stato di previsione del Ministero della salute;
rilevato che la manovra finanziaria in esame risulta complessivamente in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 e che ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del DPEF, la manovra di finanza pubblica ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale ai valori programmatici;
considerato che il finanziamento per il Fondo sanitario nazionale per l'anno 2005 è stato incrementato di 7 miliardi di euro, passando da 81.287 milioni di euro del 2004 agli 88.250 miliardi di euro per il 2005 e prevedendo che per gli anni successivi il livello di finanziamento sia incrementato applicando la regola generale del 2 per cento;
considerato che il rapporto tra spesa sanitaria pubblica e PIL per il 2005 si attesta intorno al 6,25 per cento, al di sopra quindi del 6 per cento stabilito con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto del 2001 per il triennio 2005-2007 come rapporto compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica e con il patto di stabilità e di crescita sottoscritto in sede europea;
valutato che per quanto concerne l'accesso delle singole regioni al finanziamento integrativo, le relative modalità e gli ulteriori adempimenti vengono rimessi ad una specifica intesa Stato-Regioni al fine di migliorare il monitoraggio ed il contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica;
per quanto riguarda in particolare la tabella 2: Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza) e sulla tabella 15: Ministero della salute, e connesse parti del disegno di legge finanziaria,
delibera di riferire
FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare ulteriori risorse finanziarie per il comparto sanitario, in particolare al fine di sostenere e rafforzare progetti strategici in materia di prevenzione e ricerca;
b) siano definite con maggior chiarezza le risorse a cui attingere per il rinnovo del contratto dei medici del S.S.N. e per il rinnovo della Convenzione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
per quanto riguarda la tabella 4: Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge finanziaria:
delibera di riferire
FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
a) siano previste, nell'ambito delle risorse destinate alle politiche sociali, specifici finanziamenti per far fronte ai problemi legati alla non autosufficienza.
ALLEGATO 3
Legge finanziaria 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 15: Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminate le parti di competenza del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007» e del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
considerato che:
da una attenta analisi del testo del provvedimento in esame emerge l'estemporaneità e la assoluta mancanza di organicità dell'insieme delle proposte previste;
in materia sanitaria si registra ancora una volta l'insufficiente finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale a fronte di una richiesta precisa e dettagliata proveniente da parte delle regioni che corrisponde a 90,1 miliardi di euro;
le regioni hanno chiesto che il 2004 deve chiudersi dal punto di vista finanziario con l'inclusione delle risorse legate al rinnovo dei contratti e con la valutazione del costo sostenuto per garantire i LEA;
non viene prevista la corresponsione alle regioni delle risorse per gli arretrati di contratti e convenzioni per un importo pari a 4 miliardi di euro;
come le stesse regioni e le province autonome hanno ribadito, i disavanzi degli IRCCS dal 2001 devono essere posti a carico dello Stato e solo a seguito dell'insediamento dei nuovi organismi previsti ai sensi del Decreto legislativo n. 288 del 2003 gli eventuali disavanzi potranno essere attribuiti alle regioni, così come a carico dello Stato vanno posti i deficit delle aziende miste e dei policlinici universitari per un importo complessivo di 1 miliardo e 563 milioni di euro per il triennio 2001-2003;
sono stati ulteriormente ridotti e procrastinati i fondi per gli investimenti necessari per l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie che le regioni hanno valutato per il triennio 2005/2007 in tre miliardi di euro;
non viene prevista alcuna iniziativa per lo sviluppo e la riorganizzazione della sanità nel Mezzogiorno;
risultano insufficienti gli stanziamenti per la ricerca biomedica e le risorse stanziate per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPEL e manca ogni riferimento ad una strategia nel settore farmaceutico e della ricerca scientifica;
l'articolo 22 compromette in molti aspetti l'autonomia regionale e introduce norme mortificanti per le regioni virtuose che ad oggi sono riuscite a mantenere un equilibrio di bilancio senza ricorrere alla introduzione dei ticket. Viene, infatti, prevista la sottoscrizione di una intesa capestro tra Stato e singole regioni per il contenimento della spesa con la previsione di introduzione di nuove addizionali;
dalla relazione tecnica del disegno di legge in esame si evince l'obiettivo di un taglio di costi per un importo di 4 miliardi e 250 milioni di euro rispetto all'andamento tendenziale previsto a normativa vigente ed in particolare per 2 miliardi di euro per la spesa farmaceutica, misure che non potranno che determinare nuovi pesanti tagli e nuovi costi delle medicine per famiglie attraverso nuovi ticket e trasferimento dei farmaci dalla fascia gratuita a quella a pagamento;
non viene prevista una adeguata e specifica copertura per i provvedimenti esaminati dalla Commissione affari sociali della Camera, in attesa dei pareri, in particolare quelli concernenti misure in favore dei danneggiati dai vaccini;
per l'ennesima volta non viene mantenuto l'impegno per il finanziamento dei contratti per i medici specializzandi e per il quarto anno consecutivo il problema di oltre 20 mila medici viene ignorato;
in materia sociale mentre il Governo continua a rinviare l'emanazione dei Liveas (livelli essenziali delle prestazioni sociali) il Fondo per le politiche sociali viene ulteriormente decurtato; inoltre considerato il taglio nei trasferimenti agli enti locali sarà inevitabile un ridimensionamento della rete dei servizi locali in particolare per gli anziani, i disabili e di quanti vivono esperienze di disagio e di emarginazione sociale;
constatato il fallimento del reddito di ultima istanza, introdotto con la legge n. 350 del 2003, nel testo di questa finanziaria non è previsto alcun finanziamento e nessuna disposizione per la proroga e la messa a regime della sperimentazione del reddito minimo di inserimento ignorando che migliaia di cittadini e centinaia di enti locali si trovano a fronteggiare una vera emergenza sociale;
non viene previsto alcun finanziamento per la istituzione del Fondo per il sostegno della non autosufficienza;
l'accentramento disposto dal Governo con la istituzione del dipartimento nazionale antidroga oltre ad evidenziare l'approccio ideologico ad un problema complesso con la prevalenza degli aspetti repressivi a discapito di quelli preventivi, educativi e riabilitativi mortifica la collaborazione tra istituzioni, regioni, associazioni di volontariato e le esperienze del privato sociale;
non è previsto alcun incremento per le pensioni sociali di invalidi civili, ciechi, sordomuti disattenendendo ancora una volta l'impegno del milione di vecchie lire al mese per tutti;
per gli asili nido all'articolo 21 si constata l'ennesimo approccio ideologico al tema dei servizi all'infanzia in cui vengono privilegiati solo gli asili aziendali mentre con il taglio agli enti locali continueranno ad essere penalizzati gli asili nido comunali;
sul tema della disabilità assistiamo ancora una vota al silenzio e alla disattesa degli impegni che erano stati assunti nell'anno europeo del disabile e nella conferenza nazionale di Bari;
per la immigrazione risulta assente qualsiasi politica di integrazione;
in presenza di una incidenza infortunistica sui luoghi del lavoro che pone il nostro paese all'ultimo posto nella UE con il triste primato di 3 vittime al giorno e quasi un milione di infortuni all'anno la finanziaria non prevede alcun piano straordinario finalizzato a ridurre il rischio incidenti e a promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro; mentre rimangono ancora una volta senza risposta le attese degli invalidi del lavoro per il superamento del divieto di cumulo tra trattamenti Inps e rendita assicurativa,
delibera di riferire
IN SENSO CONTRARIO.
Bindi, Battaglia, Zanella, Cossutta, Mazzuca Poggiolini.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.
La seduta comincia alle 13.50.
Legge finanziaria per il 2005.
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2005. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché - considerato l'ampliamento del contenuto proprio della legge finanziaria operato dalla legge n. 208 del 1999 - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea che il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnala che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2004, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 20 di martedì 12 ottobre 2004.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, osserva che le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2005-2008, come in parte modificate nella nota di aggiornamento, prevedono per il 2005 una crescita reale del PIL del 2,1 per cento, un indebitamento netto pari al 2,7 per cento del PIL e un avanzo primario pari 2,4 per cento del PIL. Poiché l'obiettivo di indebitamento netto del 2,7 per cento del PIL viene fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2005 un disavanzo del 4,4 per cento del PIL, la manovra di finanza pubblica per il 2005 comporta un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro.
Il conseguimento degli obiettivi della manovra viene assicurato, in primo luogo, dagli interventi inseriti nell'articolato del disegno di legge finanziaria, da cui dovrà derivare, secondo quanto stimato nella relazione tecnica, un miglioramento dell'indebitamento netto di 15,4 miliardi di euro, risultante da un aumento delle entrate per 5,7 miliardi di euro e una riduzione delle spese per 9,7 miliardi di euro. In secondo luogo, la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro. Infine, l'ulteriore miglioramento dei conti per i restanti 1,6 miliardi di euro dovrebbe ricondursi ad un andamento della spesa per interessi migliore rispetto a quello considerato nel tendenziale.
Per quanto concerne il quadro riassuntivo del bilancio a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finale e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 60.295 milioni di euro. Il risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente (differenza tra la somma delle entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti) assume un valore negativo di 17.354 milioni di euro. L'avanzo primario, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, esclusa la spesa per interessi, risulta di 12.407 milioni di euro.
Secondo le stime fornite dal Governo, il complesso delle disposizioni introdotte dal disegno di legge finanziaria (articolato e tabelle), determinano sia un aumento delle entrate per 12.430 milioni di euro che un aumento delle spese per 1.145 milioni di euro. Per effetto delle variazioni recate alle previsioni di entrata e di spesa in conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, i saldi del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, risultano pertanto rideterminati nel modo che seguono. Il saldo netto da finanziare risulta pari a 49.011 milioni di euro, con un miglioramento, rispetto al bilancio a legislazione vigente, di 11.285 milioni. Il risparmio pubblico assume un valore negativo per 17.164 milioni di euro, con un leggero miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 190 milioni. Il un ricorso al mercato risulta, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, di 234.008 milioni di euro, con un miglioramento rispetto al bilancio a legislazione vigente di 9.472 milioni.
Evidenzia quindi l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, che fissa un limite di incremento del 2 per cento agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005. Il limite viene calcolato assumendo come base le previsioni iniziali dell'esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168/2004. La regola non si applica agli stanziamenti relativi a organi costituzionali, alla spesa per interessi sui titoli di Stato, alle prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi, ai trasferimenti all'Unione europea, agli stanziamenti relativi a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui e alla spesa per il personale. È espressamente previsto, invece, che la regola si applichi agli importi contenuti nella tabella C del disegno di legge finanziaria, i cui importi, peraltro, già scontano tale rideterminazione.
Per quanto riguarda i profili di competenza della XIII Commissione Agricoltura, si sofferma anzitutto l'articolo 13, il quale detta norme volte a promuovere il sistema assicurativo per i danni derivanti da eventi calamitosi in agricoltura.
Il comma 1 opera un trasferimento di risorse all'interno del Fondo di solidarietà nazionale (FSN). La norma, in particolare, prevede il trasferimento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006 dagli interventi compensativi e di ripristino (di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 102/2004) agli incentivi per la stipula di contratti assicurativi (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 102/2004), mediante la modifica delle rispettive autorizzazioni di spesa.
Il comma 2 sostituisce il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004, al fine di prevedere un duplice sistema di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, in luogo dell'unico attualmente previsto. La norma, in particolare, prevede che mentre la dotazione per gli incentivi volti alla stipula di contratti assicurativi sia definita nella Tabella D della legge finanziaria (come previsto, in via generale, dal vigente articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004), per gli interventi compensativi e di ripristino si provveda a valere sul Fondo di protezione civile, come determinato nella Tabella C della legge finanziaria.
Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi istituito presso l'ISMEA. Il comma 4 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio istituito presso l'ISMEA.
Il comma 1 dell'articolo 36 riduce la quota degli utili destinati a riserve indivisibili delle società cooperative a mutualità prevalente la quale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, è esente da imposte sui redditi.
Il comma 2 dell'articolo 36 dispone che sulla quota del 20 per cento degli utili delle cooperative agricole e loro consorzi e della piccola pesca e loro consorzi, destinati a riserve indivisibili, sottoposta a tassazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 1, non si applicano nemmeno le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, consistenti nell'esenzione dalle imposte sui redditi.
Il comma 3 dell'articolo 36, limitando la portata delle agevolazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, stabilisce che è esente dalle imposte sui redditi una quota del reddito imponibile delle società cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi corrispondente all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata sul reddito imponibile. In tal modo, in presenza delle condizioni previste dal citato articolo 11, viene sostanzialmente superata l'indeducibilità dell'IRAP prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 8 stabilisce infine che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Viene poi in rilievo il comma 31 dell'articolo 36, il quale, modificando l'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, interviene in materia di regime speciale IVA per il settore agricolo. In particolare, la lettera a) del comma 31 proroga ulteriormente all'anno 2005 l'applicazione del suddetto regime speciale ai produttori che realizzino un volume di affari superiore a 40 milioni di lire (20.658,28 euro), differendo, di conseguenza, al 1o gennaio 2006 l'applicazione del regime ordinario per tali soggetti.
La stessa lettera a) del comma 36 in esame proroga, inoltre, anche per il 2005, l'applicazione dell'IVA alle cessioni di prodotti agricoli e ittici con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che si avvalgono del regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. Si ricorda che la legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, prevede, all'articolo 5, comma 1, lettera c), la razionalizzazione dei sistemi speciali IVA, in funzione della particolarità dei settori interessati.
La lettera b) del comma 36 proroga infine all'anno 2005 il regime speciale anche per le imprese che esercitano contemporaneamente più attività.
Il comma 33 dell'articolo 36 proroga al 31 dicembre 2005 il termine relativo alla fruizione della detrazione IRPEF per gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Il comma 34 dell'articolo 36, modificando l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, fissa anche per il 2004 all'1,9 per cento, anziché al 3,75 per cento, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), relativamente ai soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca. La disposizione in esame stabilisce inoltre che, per il periodo d'imposta 2005, l'aliquota è pari al 3,75 per cento.
Il comma 35 dell'articolo 36 proroga al 31 dicembre 2005 il termine per le agevolazioni fiscali previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004).
Le citate agevolazioni fiscali, dettate dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (e successive modifiche e integrazioni), si possono così riassumere:
l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 129,11 euro (lire 250.000) (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15 per cento del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8 per cento in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);
l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1 per cento del prezzo dichiarato in atto;
l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 129,11 euro (lire 250.000) (l'aliquota ordinaria è pari al 2 per cento del valore);
il contratto è esente da imposta di bollo.
Il comma 36 dell'articolo 36 proroga, per l'anno 2005, le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), già prorogate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). Il citato articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso, per gli anni 2001-2003, nel limite del 70 per cento, i benefìci fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
In sostanza, con riferimento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (oggetto del comma in esame), l'estensione del beneficio determina, secondo quanto specificato dalla circolare del Ministero delle finanze - Agenzia delle entrate 3 gennaio 2001, n. 1, al punto 1.8:
la concessione alle imprese stesse di un credito d'imposta in misura corrispondente al 70 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposte al personale di bordo imbarcato;
l'imponibilità del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 44 per cento.
Le competenze della Commissione agricoltura vengono infine in rilievo, insieme a quelle di altre Commissioni, anche relativamente ad alcune disposizioni contenute nel comma 37 dell'articolo 36, il quale prevede l'applicazione dal 1o gennaio 2005 (data di entrata in vigore della legge finanziaria ai sensi del successivo articolo 38, comma 3 fino al 31 dicembre 2005 di alcune agevolazioni in materia di accise di alcuni prodotti energetici.
La lettera a), prevede, sino al 31 dicembre 2005, il rinnovo della riduzione delle aliquote di accisa:
sulle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) e più volte prorogata;
sulle medesime emulsioni stabilizzate autoprodotte ed utilizzate, dai medesimi soggetti, per usi di trazione e di combustione, e limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno dei soggetti stessi, ai sensi comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 452/01, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16/2002.
Per effetto della disposizione in esame l'accisa per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua sarà applicata nella misura di 256,70 euro per mille litri, a fronte dei 245,16 euro (474.693 lire) per mille litri in vigore sino al 31 dicembre 2004, determinando, quindi un incremento di 11,54 euro per mille litri. L'accisa per le citate emulsioni stabilizzate autoprodotte resta, invece, fissata nella misura originaria di 245,16 euro (474.693 lire) per mille litri.
La lettera b) del comma 37 ripropone per l'anno 2005 le disposizioni in materia di riduzione dell'accisa sul gas metano, nella misura del 40 per cento, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
La lettera c) del comma 37 dispone l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2005, dell'incremento dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448/1998.
La lettera d) del comma 37 rinnova sino al 31 dicembre 2005, le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica. In particolare, si dispone l'applicazione, dell'aumento di 0,015 euro (30 lire), per ogni chilowattora di calore fornito, della misura del credito di imposta previsto a favore dei soggetti che utilizzano, quale fonte di energia alternativa, le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998.
La lettera e) del comma 37 prevede il rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili. In particolare, il comma in esame dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2005, della riduzione dell'aliquota d'accisa per i consumi di gas metano disposta, per gli anni 2001 e 2002, dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001).
La lettera f) del comma 37 proroga sino al 31 dicembre 2005 l'estensione della riduzione di costo del gasolio e del GPL, usati come combustibile per riscaldamento, alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte della fascia climatica E.
La lettera g) del comma 37 proroga al 31 dicembre 2005 il regime agevolato di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 417/1991, convertito dalla legge n. 66/1992, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine individuati dal decreto ministeriale 30 luglio 1993.
La lettera h) del comma 37 dispone la proroga, per l'anno 2005, dell'esenzione da accisa del gasolio usato per le coltivazioni sotto serra. L'agevolazione è stata introdotta nella sostanza dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, relativamente al periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000. Tale articolo 5 prevedeva l'applicazione, per il gasolio usato nelle coltivazioni sotto serra, di un'aliquota pari allo 0 per cento di quella applicata sul gasolio usato come carburante. Con successivi provvedimenti è stata invece disposta l'esenzione da accisa.
Per quanto riguarda le tabelle della legge finanziaria, segnala che nel fondo speciale di parte corrente (Tabella A) sono complessivamente iscritti per il Ministero delle politiche agricole e forestali 29,8 milioni di euro per il 2005 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (la legge finanziaria per il 2004 aveva previsto uno stanziamento di 41,1 milioni di euro per il 2004, di 39,7 per il 2005 e di 40,2 per il 2006).
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria (AC 5310) l'accantonamento è destinato: alla valorizzazione dei territori montani; al riguardo va rammentato che una revisione della legislazione sulla montagna dovrebbe scaturire dall'esame dei numerosi progetti presentati presso entrambi i rami parlamentari, ma il cui esame deve ancora essere avviato; alla disciplina dell'apicoltura; al riguardo si ricorda che il 22 aprile 2004 la Commissione agricoltura della Camera ha approvato in sede legislativa, in prima lettura, un testo di riforma del settore (AS 2919); all'istituzione del parco nazionale subappennino Dauno; al riguardo si segnala che la Commissione VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera sta esaminando, in sede referente, l'AC 3222, relativo all'istituzione del Parco del subappennino Dauno; alla tutela e valorizzazione dell'agriturismo; al riguardo si ricorda che presso la Commissione agricoltura della Camera è in corso l'esame di una serie di proposte di legge di riforma del settore (AC 817 e abb.).
Nel fondo speciale di parte capitale (Tabella B) non è previsto alcun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole e forestali (la legge finanziaria per il 2004 aveva previsto uno stanziamento di 1,5 milioni sia per il 2004 che per il 2005).
Nella Tabella C, per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole e forestali, è indicato l'importo totale di 119,91 milioni euro per ciascuno degli esercizi 2005, 2006 e 2007 (con una saldo negativo pari a -0,741 milioni di euro sul totale assegnato al legislazione vigente).
In relazione a tale importo sono stati autorizzati stanziamenti afferenti ai seguenti provvedimenti:
la legge n. 267 del 1991, che detta disposizioni per la «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante», nella parte in cui, all'articolo 1 comma 1, reca norme per l'attuazione del piano nazionale. A legislazione vigente al Piano pesca erano assegnati 19,86 mila euro che, a seguito della sottrazione di un importo pari a 0,63 milioni euro diventano 19,23 milioni In merito alla quantificazione del menzionato stanziamento a legislazione vigente, rammenta che con la finanziaria del 2004 questo era stato determinato in 30,36 milioni di euro. In corso d'anno tuttavia è intervenuto il decreto-legge n. 16/2004 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2004) che recando «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca», ha disposto con l'articolo 3 che la copertura dell'onere per la misura di accompagnamento sociale connessa con le misure di conservazione delle risorse ittiche, pari a 9 milioni di euro sia per l'anno 2005 che per il 2006, fosse a carico della legge n. 267/91 come determinata dalla finanziaria 2004. Ancora, in corso d'anno è stato approvato il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (convertito con modificazioni dalla legge n. 204/2004) Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca che ha sottratto ulteriori 1,5 milioni di euro alla legge n. 267/91, facendo peraltro richiamo all'articolo 10 del decreto legislativo n. 226/20001 (legge di orientamento per la pesca), destinati alla copertura dell'onere recato dalle misure socio economiche in favore della flotta di pesca della regione Molise;
la legge n. 549 del 1995, recante norme in materia di «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nella parte in cui, all'articolo 1, comma 43, prevede la corresponsione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. La quantificazione di tali oneri, che sono ripartiti in corso d'anno con decreto del Ministro (l'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 1995 recita «entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio»), è per il triennio esaminato quantificato in 5,923 milioni di euro per ogni anno. Il relativo stanziamento dovrà essere iscritto nell'UPB 3.1.2.8 (Contributi ad enti ed altri organismi) nel capitolo 2200. Tra gli organismi che beneficiano della ripartizione delle risorse vanno menzionati: l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Anche per tale provvedimento rammenta che la quantificazione iscritta nella tabella C della scorsa finanziaria era di 5,641 milioni; tale importo è stato incrementato di + 0,396 milioni di euro dal decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004 che ha consentito assunzioni nelle pubbliche amministrazioni in deroga alla normativa vigente ed è pertanto diventato a legislazione vigente di 6,037 milioni di euro. Tale posta deve poi scontare - 0,230 milioni in connessione con il taglio dei contributi agli enti stabilito con il decreto-legge n. 168/2004 (convertito con modificazioni dalla legge n. 191/204) cosiddetta «manovrina 2004», e + 0,116 milioni che è l'incremento pari al 2 per cento stabilito dall'articolo 3 della finanziaria in esame. L'importo totale risultante, come già detto pari a 5,923 milioni registra una contrazione della posta pari a - 0,114 milioni di euro;
il decreto legislativo n. 454 del 1999, recante nome in materia di «Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». L'onere quantificato ammonta a 94,76 milioni, identico per ciascuno degli esercizi 2005-2007, non subisce variazioni ad opera della finanziaria. La tabella C della finanziaria 2004 assegnava alla legge di riforma della ricerca in agricoltura soli 19,38 milioni di euro. A fronte di tale cifra è ora iscritto il menzionato importo di 94,76 milioni in ragione del contenuto dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 454 del 1999, che impone che, a decorrere dall'approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione e contabilità e quello di organizzazione e funzionamento del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, le risorse destinate al trattamento economico del personale e stanziate nella tabella del dicastero agricolo venissero trasferite al Consiglio. Dette risorse, a seguito dell'approvazione dello Statuto con il decreto ministeriale del 5 marzo 2004, sono ora confluite sul capitolo 2083 della UPB 3.1.2.10. intestato al Consiglio.
Per le quantificazioni, sempre della Tabella C, di stanziamenti di interesse agricolo, ma iscritti in stati di previsione di Ministeri diversi dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'esercizio 2005 va fatto riferimento al solo Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto segue: per il decreto legislativo n. 165 del 1999 (come modificato dal successivo decreto legislativo 188/2000) che ha istituito l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA ed abolito l'AIMA, è previsto un taglio di 5,2 milioni per ogni anno del triennio 2005-2007. Pertanto all'Agenzia sono attribuite annualmente risorse pari a 245,2 milioni di euro che verranno iscritta in bilancio nell'UPB 3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - capitolo 1525.
La Tabella D, «Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale», che nel passato esercizio recava un incremento del Fondo unico per gli investimenti in agricoltura per l'anno 2004 pari a 192 milioni di euro, e di 334,025 milioni per ciascuno degli anni 2005 e 2006, non dispone per la parte di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali alcun rifinanziamento di spese in conto capitale. Segnala che nella sezione della Tabella D relativa al Ministero dell'economia e delle finanze è previsto uno stanziamento per l'attuazione della legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, di 11 milioni euro per il solo 2005.
Ricorda, infine, che in Tabella D della legge finanziaria per il 2004 era previsto per il settore bieticolo-saccarifero (legge n. 289/2002, articolo 69, comma 9, uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2004, assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per «l'aiuto di adattamento» consentito dalla Comunità europea in favore delle imprese meridionali.
Nella Tabella E sono disposte riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa che determinano corrispondenti diminuzioni negli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente. Per il Ministero dell'agricoltura è disposta una riduzione pari a 93,727 milioni di euro a valere sull'importo di 334,025 milioni riservato alla legge n. 448 del 2001, articolo 46, ovvero in riduzione del Fondo unico per gli investimenti, nel quale sono complessivamente iscritti a legislazione vigente 347,128 milioni di euro (UPB 1.2.10.2).
Nella Tabella F, che reca gli «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali», vengono apportate alcune variazioni alle autorizzazioni di spesa di interesse del settore agricolo. In particolare, nel settore «Interventi in agricoltura» (settore 21) si stabilisce:
il decreto legislativo n. 102 del 2004, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e sostanzialmente diretto alla definizione di una nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, ha assegnate risorse pari a 100 milioni per ciascun degli anni 2005 e 2006 che sono riservati agli interventi di indennizzo e vanno iscritti nella UPB 3.2.4.3. (capitolo 7411) del Ministero dell'economia e finanze;
sempre per il decreto legislativo n. 102 del 2004 100 milioni per il solo 2005 sono destinati ad incentivare il sistema di assicurazione contro le calamità da parte del comparto agricolo e vanno sulla UPB 3.2.3.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario, capitolo 7439 del dicastero agricolo.
Nel settore «difesa del suolo e tutela ambientale» segnala che per l'attuazione della legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, 31 milioni euro sono autorizzati per il solo 2005 senza che sia operata alcuna rimodulazione della spesa; tale importo, già precedentemente assegnato al Fondo per la montagna, è dato dalla somma dei 20 milioni stanziati a legislazione vigente cui sono stati aggiunti 11 milioni recati dalla Tabella D della finanziaria in esame, e sarà iscritto presso l'UPB 1.2.3.6.del dicastero dell'economia e finanze, cap. 7003 anch'esso intestato al fondo unico per gli investimenti.
Infine, nel settore «Interventi diversi» segnala che per l'articolo 46, comma 4, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), che ha istituito il fondo unico per gli investimenti, lo stanziamento per ciascuno degli anni 2005 e 2006 viene ridotto di 13 milioni di euro, appostati, per un totale di 26 milioni di euro, nell'esercizio 2007.
Passando infine al disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 (AC 5311), esso prevede per il Ministero delle politiche agricole e forestali (Tabella n. 13) una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1480,8 milioni di euro. Nell'esercizio 2004 le risorse inizialmente iscritte in bilancio erano pari a 1.454,3 milioni, e sono arrivate a 1.525,2 milioni con la legge di assestamento.
La Tabella 13 prevede spese di parte corrente pari a 783,9 milioni (736,4 per il 2004), e spese in conto capitale pari a 696,8 milioni (718 milioni nel 2004). La ulteriore contrazione delle spese in conto capitale, accompagnata dalla relativa rigidità di quelle di parte corrente, rende ormai stabile nella tabella del Ministero delle politiche agricole la netta prevalenza delle risorse assegnate alle spese correnti.
Al Gabinetto ed agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro sono attribuiti 354,4 milioni. Tale stanziamento è quasi per intero (347,1 milioni) destinato alle spese in conto capitale e, in particolare, al Fondo unico per gli investimenti. Lo stato di previsione del 2004 assegnava inizialmente al centro di responsabilità Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 228,3 milioni, i quali, integrati dalla Tabella D della legge finanziaria di una posta pari a 192 milioni, relativa al Fondo unico per gli investimenti, hanno raggiunto l'ammontare complessivo di 420,3 milioni.
Al riguardo, evidenzia che il citato Fondo unico per gli investimenti, che nel nell'esercizio 2004 aveva risorse pari a 414,3 milioni di euro, di cui 222,3 come dotazione specifica della legge e pertanto iscritti direttamente sull'apposito capitolo di bilancio, e 192 milioni assegnati, come detto, dalla Tabella D della legge finanziaria 2004, dovrà scontare una riduzione di 93,7 milioni in virtù del definanziamento previsto nella Tabella E del disegno di legge finanziaria, nonché una rimodulazione, prevista in tabella F del disegno di legge finanziaria, in base alla quale 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 vengono inscritti nell'esercizio 2006.
Lo stanziamento del Fondo unico per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (capitolo 7003 della UPB 1.2.10.2) pari a 347,1 milioni di euro a legislazione vigente, deriva dalla somma delle risorse relativi ai seguenti provvedimenti legislativi confluiti nel fondo:
alla legge n. 386/1976 (articolo 18, comma 4), è assegnato l'importo di 0,551 milioni, destinato all'ente d'irrigazione per la Puglia, Lucania e Irpinia ed a quello umbro-toscano;
al decreto legislativo n. 143/1997 (articolo 2) per le attività conservate alla competenza del dicastero agricolo successivamente al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, sono assegnati 6,871 milioni;
alla legge n. 423/199, relativa agli interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico, sono assegnati 2,582 milioni;
alla legge n. 441/1998, per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura sono assegnati 1,549 milioni;
alla legge n. 268/1999, di disciplina delle strade del vino, sono assegnati 1,549 milioni;
all'articolo 46 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), che ha istituito il Fondo unico per gli investimenti, vengono attribuiti 334,025 milioni, frutto del rifinanziamento operato dalla tab. D della legge finanziaria 2004 che, come già detto, oltre ad attribuire al fondo 192 milioni per il 2004, aveva rifinanziato il Fondo anche per entrambi gli anni 2005 e 2006 per il medesimo importo di 334,025 milioni.
I restanti 7,2 milioni (6 milioni nel 2004) di spese di parte corrente assegnati al Gabinetto vanno interamente sulla UPB 1.1.1.0 per le spese di funzionamento e sono destinate, per un importo di 5,6 milioni (4,8 milioni nel 2004), alle spese per il personale, e per un importo di 1,5 milioni a spese per beni e servizi (in primo luogo fitto di locali ed oneri accessori).
Al Dipartimento delle politiche di mercato sono assegnati 47,1 milioni (85 milioni nel 2004), relativi quasi interamente alle spese correnti e in gran parte destinati ad interventi per il settore della pesca, che vede appostati 28,5 milioni sulla UPB 2.1.2.7.
In detta unità previsionale di base segnala i seguenti capitoli di spesa:
il capitolo 1477, che sulla base della legge n. 267/91 sul piano triennale per la pesca, riserva 11,4 milioni alle associazioni di categoria del settore ittico;
il capitolo 1481, che in base alla legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2003), attribuisce ad una misura di accompagnamento sociale 9 milioni;
il capitolo 1476, che reca una posta di 2,8 milioni in favore del fondo di solidarietà nazionale della pesca;
il capitolo 1482, che reca una posta di 2,5 milioni per gli imprenditori che svolgono attività connesse a quelle della pesca;
il capitolo 1486 (di nuova istituzione) prevede 1,5 milioni in conseguenza dell'approvazione dell'intervento in favore della flotta peschereccia della regione Molise disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 157/2004 (convertito con modificazioni dalla legge n. 204/2004). Detto stanziamento è stato previsto dal decreto per il triennio 2004/2006.
Viene soppresso il capitolo 1485 della UPB 2127, la cui istituzione nel passato esercizio era conseguente all'approvazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), che aveva prorogato, per il solo anno 2004, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), con il quale taluni benefici di natura fiscale e previdenziale erano stati estesi alle imprese esercitanti la pesca costiera (nonché a quelle della pesca interna e nelle acque lagunari). Nella categoria «interventi», all'interno della UPB 2.1.2.1, relativa agli enti ed istituti di ricerca, menziona i 5,5 milioni riservati alla realizzazione dei controlli comunitari sul settore dell'olio d'oliva. Infine, rileva che dei 47,1 milioni complessivi le spese di funzionamento assorbono quasi 12,3 milioni (UPB 2.1.1.0), destinati per la gran parte al personale.
Al Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi sono assegnati 563 milioni (458,1 milioni nel 2004), di cui 239,4 milioni di parte corrente e 324 per in conto capitale.
Per le spese di parte corrente, sulla UPB 3.1.1.0 sono iscritti 33 milioni (78,1 milioni nel 2004) per spese di funzionamento, destinate al personale (-52,5 milioni), ed altri 172,3 (90,7 milioni nel 2004) «per interventi» destinati al trasferimento di risorse per le seguenti finalità:
al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), che da solo si vede attribuire 94,8 milioni sulla UPB 3.1.2.10 per le spese per il personale ormai posto a suo carico in seguito all'approvazione delle nuove norme statutarie (+74,4 milioni rispetto al 2004);
a enti ed istituti di ricerca, cui vanno 46,7 milioni (sulla UPB 3.1.2.1); la posta principale all'interno di detta unità di base è quella pari a 15,5 milioni assegnati per la realizzazione di modelli operativi di sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
alle cooperative e consorzi, per le quali sulla UPB 3.1.2.2 si trovano circa 9,9 milioni (45 milioni nel 2004) interamente destinati a compensare i contributi o altri oneri non più dovuti da soggetti che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di IATP o una sua equiparazione, in conseguenza dell'approvazione delle leggi di orientamento, (decreti legislativi n. 227 e 228 del 2001) (capitoli 2142 e 2143);
ad interventi di bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario UPB 3.1.2.5, con quasi 13,3 milioni (16 milioni nel 2004) fondamentalmente destinati ancora al concorso negli interessi sui prestiti contratti dalle aziende o dagli organismi associativi per l'ammodernamento delle strutture o in relazione ad impianti di conservazione o trasformazione dei prodotti.
Per quanto riguarda le spese in conto capitale, una significativa parte delle risorse è assegnata alla bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario, con l'appostamento di 232,5 milioni (182,6 milioni nel 2004) sulla UPB 3.2.3.3 Di questi, circa 41 milioni sono diretti al sostegno nell'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere di particolare rilevanza nel settore dell'irrigazione (capitolo 7450), mentre poco più di 81 milioni (+50 milioni in conseguenza del limite d'impegno che decorre dal presente esercizio: cfr. tabella successiva) sono destinati al recupero delle risorse idriche nelle aree di crisi e per una maggiore protezione ambientale (Capitolo 7453). Tale ultimo importo deriva dalla iscrizione sul capitolo dei seguenti limiti di impegno, tutti quindicennali:
5 milioni di euro circa annuali a decorrere dall'esercizio 2002 ed altri 5 milioni a decorrere dal 2003, entrambi in base all'articolo 141 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001);
15 milioni con decorrenza dal 2002, disposti dall'articolo 13, comma 4-nonies del decreto-legge n. 138/2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 178/2002);
5 milioni attribuiti dall'articolo 80, comma 45 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003).
Da ultimo, l'articolo 4, comma 31 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha autorizzato due ulteriori limiti d'impegno quindicennali, pari entrambi a 50 milioni di euro, a decorrere, rispettivamente, dal 2005 e dal 2006.
Ancora dalla UPB 3.2.3.3, (capitolo 7480), 10 milioni sono attribuiti al Fondo per la riassicurazione dei rischi atmosferici, istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127, comma 3 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), allo scopo di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici. Le risorse costituite dai menzionati 10 milioni sono state assegnate al fondo per la riassicurazione dall'articolo 13, comma 4-sexies del decreto-legge n. 138/2002 (convertito con modificazioni dalla legge 178/2002) a decorrere dall'esercizio 2002.
Nella medesima unità previsionale è anche iscritto il capitolo (capitolo 7439) riservato al finanziamento delle associazioni di produttori per la difesa passiva ed attiva delle produzioni, che reca 100 milioni (destinati ad essere utilizzati ora sulla base del decreto legislativo n. 102/2004, di revisione dell'intervento di sostegno del comparto primario colpito da calamità naturali o avversità atmosferiche).
Infine, nella UPB 3.2.3.4 (informazione e ricerca) che reca complessivi 69,5 milioni, segnala il capitolo 7638, che prevede 50,8 milioni destinati alle cinque regioni a statuto speciale per gli interventi loro trasferiti dal decreto legislativo n. 143/1997 (che ha riformato il dicastero agricolo in attuazione della legge n. 59/97).
All'Ispettorato centrale repressione frodi sono assegnati 35,5 milioni di euro (29,5 milioni nel 2004), di fatto destinati interamente alle spese di natura corrente per funzionamento. All'interno della UPB 4.1.1.0 le spese per stipendi e per i connessi oneri sociali assorbono da sole 26,8 milioni
Al Corpo forestale dello Stato sono assegnati 480,8 milioni (461,6 milioni nel 2004), quasi per intero destinati alle spese di parte corrente (455,2 milioni), riservate alle spese generali di funzionamento (UPB 5.1.1.1.). Alle spese di personale sono destinati 426,9 milioni (per stipendi ed oneri sociali), mentre ulteriori 9,4 milioni sono riservati alle spese per beni e servizi e 7,5 milioni per vettovagliamento, equipaggiamento e casermaggio.
In conclusione, rileva che le proroghe delle disposizioni già vigenti a favore del settore agricolo sono bene accette. Analogamente, è da valutarsi favorevolmente la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, che accoglie i contenuti di una risoluzione approvata dalla Commissione agricoltura della Camera. Segnala infine l'esigenza di recuperare ulteriori risorse finanziarie per il settore agricolo, e in particolare a favore del comparto bieticolo-saccarifero.
Il sottosegretario Teresio DELFINO si riserva di intervenire in sede di replica.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, indi del vicepresidente Antonio POTENZA, indi del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.
La seduta comincia alle 14.05.
Legge finanziaria per il 2005.
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2004.
Aldo PREDA (DS-U) rileva preliminarmente che all'interno del disegno di legge finanziaria in esame compaiono poche misure nuove in favore del settore agricolo, ad eccezione di una rimodulazione dei finanziamenti per i danni subiti dalle aziende agricole a seguito di avversità atmosferiche. Il provvedimento in esame non va perciò oltre l'ordinario - e le norme di proroga sono ormai da considerarsi anch'esse ordinarie - e non rispecchia in alcun modo le discussioni svolte presso la Commissione agricoltura, né gli indirizzi emersi nel corso di queste, per lo più ampiamente condivisi tra le forze politiche.
Un primo elemento del quale la legge finanziaria avrebbe dovuto farsi carico è costituito dalla mancanza di competitività del settore agricolo: è un problema che emerge sia nell'attuazione della riforma della politica agricola comune, sia in sede di definizione di regolamenti comunitari relativi ad alcune organizzazioni comuni di mercato strategiche per l'Italia, quali quelle relative al vino, all'olio, al tabacco e all'ortofrutta, sia infine in occasione del recepimento di alcune direttive comunitarie relative alle sostanze chimiche e all'ecocondizionalità.
Una seconda questione, collegata alla precedente, riguarda l'allargamento dell'Unione europea. Esso può costituire un'opportunità in termini di nuovi mercati, purché si affrontino i problemi che caratterizzano il settore: in particolare, si sofferma sulla questione della logistica, segnalando che non basta impegnarsi a moltiplicare i mercati generali, ma occorre pensare a strumenti innovativi per la promozione e per il trasporto dei prodotti, oltre che a meccanismi idonei a fronteggiare le ridotte dimensioni aziendali e ad agevolare la concentrazione dell'offerta.
Ulteriori elementi da considerare sono quelli relativi alla salubrità delle produzioni - di quelle importate, come di quelle nazionali destinate all'esportazione - e dei prodotti di alta qualità. In questa logica, bisogna puntare sui nuovi mercati. Non è un caso che gli spagnoli stiano cercando di fare entrare i loro prodotti agricoli in Italia e in altri paesi, prevalentemente in quelli di lingua spagnola, mentre la Germania opera con forza nei paesi dell'ex Europa dell'est. L'Italia ha il suo sbocco naturale nel Mediterraneo, con le difficoltà politiche che ciò comporta, nei rapporti con paesi spesso caratterizzate da colture concorrenziali. Segnala però che, al momento attuale, ogni ente tende a fare promozione per conto suo e richiama, ad esempio, il caso della regione Emilia Romagna che si è recata in Cina per promuovere la diffusione delle Ferrari; al contrario, occorrerebbe agire in modo coordinato, ragionando nell'ottica del «sistema paese» e avendo presente che i mercati esteri non sempre sono mercati deboli e richiedono un'adeguata strutturazione dell'offerta.
Un problema cruciale è poi rappresentato dall'estrema debolezza delle filiere, molte delle quali, puramente «virtuali», hanno fatto una brutta fine, come insegnano i casi di Federconsorzi, Cirio e Parmalat. Bisogna agire perché esse divengano filiere reali ed organizzate, nella consapevolezza che da ciò deriva la sopravvivenza delle produzioni agricole e consci del fatto che rilevanti difficoltà incontrano sia le filiere corte, aggregate solo in alcune regioni, sia le filiere lunghe, in genere eccessivamente spezzettate. Anche per quanto riguarda l'interprofessione e gli accordi interprofessionali, sottolinea l'esistenza di problemi, in parte di tipo legislativo, come mostra l'inattuazione della legge vigente.
I costi di produzione appaiono poi un tema centrale e che non potrà mai essere risolto fino in fondo, in quanto vi saranno sempre paesi in grado di produrre con costi minori. Tuttavia, non mancano le forme di intervento, che dovrebbero essere dirette a dare certezza e stabilità alle imprese agricole: le proroghe contenute nel disegno di legge finanziaria in esame, pur condivisibili nel merito, contribuiscono invece ad originare ulteriore incertezza nel settore. In questa chiave, è essenziale assicurare la stabilità del reddito delle imprese agricole, che invece si trovano davanti una serie di rischi pressoché infinita: basti pensare alle avversità atmosferiche, ai costi di produzione e ai rischi di mercato. Si domanda, in proposito, se non sia il caso di rivedere le recenti norme sul sistema assicurativo in modo da evitare di rimettersi integralmente alle imprese assicuratrici per quanto riguarda la determinazione del rapporto tra sinistri e premi e per quanto attiene all'attivazione di forme di mutualità e di autosolidarietà idonee a coprire integralmente i rischi delle imprese agricole. Segnala, al riguardo, che i rischi di mercato sono assai elevati, dal momento che il 26 per cento delle imprese agricole risulta avere un reddito annuo inferiore a 7.500 euro. Né migliore appare la situazione dell'industria agroalimentare italiana che, secondo recenti dati ISMEA, ha una media di 5-6 addetti per impresa.
In conclusione, ritiene che una manovra finanziaria degna di questo nome dovrebbe prendere in considerazione gli elementi fin qui evidenziati ed esprime perciò la sua profonda delusione, discendente dal fatto che di essi non vi è invece traccia nei disegni di legge in esame.
Sauro SEDIOLI (DS-U) ricorda che già in occasione dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria aveva espresso una valutazione critica delle linee della manovra finanziaria per il 2005, pur apprezzando la «operazione verità» intrapresa dal nuovo ministro dell'economia. Osserva invece che nei provvedimenti finanziari in esame il Governo non solo trascura pressoché completamente il settore agricolo, ma continua altresì ad operare in modo demagogico. In particolare, il Governo nega l'esistenza di tagli, quando invece essi appaiono evidenti, per esempio relativamente alle risorse destinate a combattere la siccità: i limiti di impegno previsti per il piano irriguo nazionale sono confermati per il solo 2005 e, per il resto, rinviati a decorrere dal 2008. Ritiene assai grave che un anno si decida di dare e l'anno successivo di togliere, per di più su una questione, come quella dell'irrigazione, giudicata da tutti molto importante.
Rileva che occorrerebbe seguire un approccio diverso, cominciando col domandarsi come mai alcuni strumenti, pur adeguatamente dotati di risorse finanziarie, non riescano a funzionare, come è, ad esempio, il caso di ISMEA; oppure individuando le ragioni alla base del calo ulteriore del reddito degli agricoltori, o ancora del crollo dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli. La situazione richiederebbe, insomma, un indirizzo forte e un'intensa attività di promozione dei prodotti italiani all'estero. Quella all'esame della Commissione è invece una legge finanziaria piatta, piena solo di proroghe, che non interviene sulle questioni di fondo che dovrebbero essere affrontate anche alla luce della riforma della politica agricola comune. Sintomatico è il fatto che il tavolo della fiscalità in agricoltura, messo in piedi sin dal 2000, non riesca a concludere utilmente i propri lavori; analogamente, il tavolo per la previdenza agricola è partito più di recente, ma nel peggiore dei modi, ossia con un forte attacco del ministro del lavoro e delle politiche sociali nei confronti delle imprese agricole.
Restano dunque aperte le questioni principali, ma anche alcuni temi in genere considerati marginali. Si pensi ad esempio alle produzioni ecologiche, incoraggiate dai regolamenti comunitari, ma che hanno potuto solo ora beneficiare delle risorse finanziarie stanziate nella legge finanziaria per il 2001. Anche il dato, recentemente fornito dal servizio per il controllo parlamentare, secondo cui il Ministero delle politiche agricole e forestali non risulta aver dato attuazione a nessuno degli ordini del giorno accolti alla Camera, sta a dimostrare come il Governo faccia fatica a far seguire i fatti alle parole.
Segnala infine che il relatore ha fatto alcune importanti aperture, ad esempio relativamente al settore bieticolo-saccarifero, e sottolinea che il rilancio del settore agroalimentare non va solo proclamato, ma deve anche essere concretamente realizzato. Preannuncia, perciò, la presentazione di alcuni emendamenti, sui quali si augura possa svolgersi un proficuo confronto anzitutto all'interno della Commissione agricoltura.
Gianluigi SCALTRITTI (FI), dopo aver ringraziato il relatore per la sua attenta e completa relazione, dichiara di condividere l'impostazione della manovra finanziaria in esame e di limitarsi perciò alcune osservazioni esclusivamente riferite al settore della pesca marittima. Osserva, infatti, che si tratta di un settore che viene ad essere profondamente colpito dall'aumento del prezzo del petrolio e nel quale già si sta registrando una sensibile riduzione degli occupati. A ciò si aggiunge che non si è ancora sciolta la questione concernente il soggetto competente a legiferare in materia alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.
Avverte che nel corso di questa legislatura si sono affrontati e risolti molti problemi che da tempo affliggevano il settore, superando una serie di procedure di infrazione relative ad aspetti strategici, portando a buon fine il contenzioso con la Croazia sullo sfruttamento del mare Adriatico, stanziando risorse per il fermo pesca, risolvendo i problemi legati all'attuazione dello SFOP in Molise e riducendo l'aliquota dell'IRAP.
Restano invece altri preoccupazioni per un settore che, alla luce dei profondi cambiamenti economici e sociali recentemente intervenuti, richiede una forte azione politica, priva di derive demagogiche. In questa ottica, la riapertura dei termini della delega prevista dalla legge n. 38 del 2003 dovrebbe consentire di affrontare positivamente alcune di queste preoccupazioni. Si augura inoltre che nel prosieguo dell'iter del disegno di legge finanziaria si riesca ad incidere su taluni punti nevralgici, quali, in particolare: l'entità delle risorse stanziate dalla Tabella C della legge finanziaria a favore del piano triennale; l'accantonamento di risorse nel fondo speciale di parte corrente (Tabella A) per la proposta di legge contenente interventi urgenti per il settore della pesca (C. 3330 e abbinate); l'estensione al settore della pesca della disciplina sulle assicurazioni delle imprese agricole contenuta nell'articolo 13 del disegno di legge in esame. In definitiva, sottolinea l'esigenza di dedicare un'attenzione particolare ad un settore, come quello della pesca marittima, che è, da vari punti di vista, assai particolare.
Luigi BORRELLI (DS-U) sottolinea che quella in esame è la quarta legge finanziaria predisposta dal Governo Berlusconi ed osserva che dalla sua lettura è possibile evincere chiaramente il declino dell'economia nazionale e il peggioramento delle condizioni di vita degli italiani. Si tratta di fenomeni che non possono essere attribuiti integralmente a fattori internazionali, come mostra il confronto con altre realtà europee: essi sono il frutto di scelte politiche profondamente sbagliate, che hanno portato ad un incremento delle tasse e ad una diminuzione dello sviluppo.
Per quanto in particolare attiene all'agricoltura, rileva che la manovra in esame contiene misure molto generiche, che si limitano in sostanza a garantire la gestione del settore. I problemi da affrontare sarebbero invece tanti, così come è emerso negli interventi precedenti, e richiederebbero risposte adeguate, che non compaiono né nei provvedimenti in esame, né tanto meno nelle politiche messe in opera dal Governo Berlusconi. Restano infatti irrisolti i problemi strutturali del settore agricolo, relativi ad esempio alla logistica o all'irrigazione dei terreni. Si scontano inoltre una serie di svantaggi competitivi derivanti dall'inefficienza della pubblica amministrazione e dalla scarsità delle risorse destinate agli investimenti nella ricerca e nella formazione.
Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo appare dunque un mero strumento di gestione e di esasperato clientelismo, così come ha mostrato con chiarezza anche lo stralcio deciso dal Presidente della Camera. Si domanda, a questo proposito, quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a porre a carico dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, all'interno della Tabella A, l'intervento per l'istituzione del parco nazionale subappennino Dauno. Rileva poi che negli ultimi quattro anni le risorse destinate al settore agricolo sono risultate essere in costante diminuzione. Diversa è invece la linea seguita dai paesi concorrenti, come mostra il fatto che la Spagna abbia previsto un incremento delle risorse da destinare al comparto. Rileva poi l'esistenza di carenze specifiche, anzitutto relativamente all'attività di promozione dei prodotti italiani sui mercati esteri, ma anche quanto alla svalutazione dell'importanza del settore rurale, così come è evidenziato dalla sensibile riduzione della dotazione del Fondo per la montagna. Una sottostima si registra anche quanto agli stanziamenti destinati all'assicurazione delle produzioni agricole.
In conclusione, rileva che la presenza, nel disegno di legge finanziaria, di una serie di proroghe relative alla fiscalità e alle accise appare insufficiente, dal momento che il Governo dovrebbe farsi carico in modo continuativo di questo problema. Preannuncia alcuni emendamenti migliorativi, pur nella consapevolezza che è difficile riuscire attraverso di essi a rendere soddisfacente l'impianto della manovra finanziaria in esame.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it), nel condividere larga parte delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, si sofferma su una serie di questioni che meritano ulteriori approfondimenti. Rileva preliminarmente che le proroghe presenti nel disegno di legge finanziaria in esame sono senz'altro utili, ma non risultano «sufficienti per individuare un'anima» di tale disegno di legge, che sia comprensibile per tutti gli operatori agricoli.
Ricorda di avere guardato con interesse alle iniziative del nuovo ministro dell'economia, ma dal suo recente intervento in Assemblea ha tratto l'indicazione che con la manovra in esame si stia originando un clima ancor più negativo nel paese. Avverte infatti una diffusa preoccupazione sul futuro dell'Italia, essendo numerosi i segni di un grave declino, derivante da una serie di ragioni, non tutte imputabili al Governo. In un quadro di questo genere, il messaggio da lanciare dovrebbe consistere nella consapevolezza della difficoltà del momento e nella conseguente individuazione delle strategie per fronteggiarla.
Per quanto specificamente riguarda il settore agricolo, si registra sì un incremento dell'occupazione, che si accompagna però ad una forte diminuzione del reddito degli agricoltori. Dal momento che questi costituiscono l'anello più debole della catena, è necessario seguire con grande attenzione la costruzione degli accordi di filiera, in modo da tutelarli adeguatamente. Segnala poi che i prezzi dei prodotti agricoli hanno subito una drastica diminuzione, che costituisce un evidente segno della difficile situazione italiana: non bisogna dimenticare, perché i prodotti di nicchia e di qualità possano trovare uno spazio adeguato, occorre che anche il resto del mercato goda di buone prospettive. Si sofferma poi sul tema delle infrastrutture, i cui effetti riguardano peraltro non esclusivamente il settore agricolo, lamentando che il meccanismo previsto per le strade nazionali nel disegno di legge finanziaria rischia di costituire un messaggio pericoloso, tanto più che esso potrebbe trovare imitazione anche presso gli enti locali, fors'anche allo scopo di finanziare spese non di investimento.
Nel disegno di legge finanziaria vengono inoltre trascurati una serie di temi che da sempre sono a cuore della Commissione agricoltura: oltre al già ricordato settore bieticolo-saccarifero, si pensi al Fondo per la montagna, che è stato più che dimezzato, o all'inserimento dei giovani in agricoltura. In merito al settore della pesca, poi, condivide la parte critica dell'intervento del collega Scaltritti, sottolineando come essa rappresenti uno degli elementi costitutivi dell'identità italiana. Ricorda che in materia si era giunti alla stesura di un testo unificato ampiamente condiviso che però sembra ora essersi bloccato, essenzialmente per problemi di copertura finanziaria. Rileva che nel disegno di legge finanziaria in esame compare l'ennesima proroga del Fondo triennale, accompagnata peraltro da una sostanziale riduzione delle risorse ad esso assegnate. Si tratta di un modo di procedere pericoloso, come mostra la vicenda del piano di riconversione delle spadare che, dotato di risorse insufficienti, è rimasto a metà strada e sta suscitando una serie di tensioni sociali. Infine, si sofferma sulla questione dei canoni delle acque demaniali rilevando che essi, in assenza di specifici interventi, rischiano di mettere in ginocchio le aziende che praticano attività di acquacoltura.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, rinuncia alla replica.
Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime apprezzamento per la puntuale e articolata relazione del deputato Ricciuti, rilevando come in essa siano stati evidenziati i numerosi interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria che riguardano il settore agricolo. Per quanto attiene al dibattito svoltosi nella seduta odierna, sottolinea che molti dei deputati intervenuti sembrano porre a carico della manovra di bilancio l'onere di affrontare praticamente tutte le tematiche del settore agricolo e agroalimentare, mentre il compito dei provvedimenti in esame appare più limitato. In questa ottica, in risposta ai deputati Preda e Sedioli, ricorda che molte delle questioni sollevate nei loro interventi - relativi in particolare alla logistica, ai costi di produzione, alla stabilità del reddito dei produttori agricoli e alla promozione dei prodotti italiani all'estero - siano stati affrontati in attuazione della delega contenuta nella legge n. 38 del 2003, ed appaiono perciò in qualche modo fuori tema.
Non ritiene invece che siano fuori tema le richieste volte a comprendere quale sia l'entità delle risorse attribuite alle politiche legislative perseguite dal Governo e dal Parlamento: in particolare, per quanto attiene all'ISMEA rileva che questi chiarimenti potranno essere ottenuti, ove la Commissione lo ritenga, attraversa un'apposita audizione dei vertici dell'istituto. Dopo avere sottolineato l'importanza della norma relativa all'assicurazione per le calamità naturali, giudica positivamente la richiesta di approfondimento formulata dal deputato Preda relativamente ai Fondi di mutualità e si riserva perciò un'ulteriore valutazione in merito.
Per quanto attiene all'irrigazione, ricorda che il tema è stato affrontato con notevole ed inedita incisività dalla legge finanziaria dell'anno scorso e fa presente che il Ministero delle politiche agricole e forestali si impegna ad appoggiare un'eventuale iniziativa della Commissione volta a ripristinare i limiti di impegno originariamente previsti per il 2006, assicurando comunque che il piano irriguo nazionale costituisce una priorità che il Governo intende comunque portare avanti.
In merito alla promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari osserva che effettivamente esistono alcune difficoltà, per lo più derivanti da impostazioni errate che si trascinano da anni, se non da decenni, che peraltro il Governo sta provando a superare, spingendo affinché si ragioni in termini di «sistema Italia», come mostrano le esperienza di Buonitalia e dell'Enoteca italiana. Per quanto riguarda la ricerca in agricoltura, riconosce che si tratta di un tema fondamentale e ricorda che già dalla scorsa legislatura si è seguito un percorso che viene confermato dal disegno di legge finanziaria in esame, il quale prevede un incremento delle risorse stanziate a tale scopo.
Sui temi dei costi di produzione e della competitività è evidente l'influenza delle scelte di politica generale. Segnala che, al di là di questo, si sono in questi anni compiuti significativi passi avanti sul piano delle politiche fiscali e previdenziali per il settore agricolo. Si augura che si possa presto giungere, anche all'interno del provvedimento collegato alla manovra in esame, ad una messa a regime di molte delle misure di cui si dispone la proroga. Ma ritiene che debba essere comunque apprezzato il fatto che anche in questa finanziaria, pure in un contesto ancor più difficile che in passato, esse siano state confermate. Per quanto attiene ai contributi previdenziali, rileva che il Governo ha dato finalmente una prima risposta ad un'esigenza che appariva irrisolta da anni: si è impostata un strada che si augura possa far giungere ad una soluzione equa di tale annosa questione. In merito ai temi della pesca, rileva che devono essere verificati gli impegni assunti nel piano triennale e che si vuole mantenere l'impostazione già seguita nella scorsa finanziaria.
In conclusione, e anche in risposta al deputato Franci, che ha fatto riferimento al declino economico dell'Italia, rileva che ha ragione il presidente della Confindustria quando invita a smetterla di evocare queste immagini, perché il paese è comunque riuscito a restare all'interno dei parametri del Trattato di Maastricht e, grazie alla vitalità delle imprese, a mantenere la propria struttura imprenditoriale, che deve essere perciò ulteriormente incoraggiata e supportata, ma non certo ricostruita ex novo.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla già prevista seduta di domani, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti in XIII Commissione è fissato per oggi, alle ore 20.
La seduta termina alle 15.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura Teresio Delfino.
La seduta comincia alle 14.30.
Legge finanziaria per il 2005.
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2005.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 ottobre 2004.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2004 il relatore, onorevole Ricciuti, ha introdotto la discussione illustrando i provvedimenti, per i profili di competenza della Commissione Agricoltura, ed il rappresentante del governo, onorevole Delfino, si è riservato di intervenire in sede di replica. Nella seduta di ieri, 12 ottobre 2004, sono intervenuti i deputati Preda, Sedioli, Scaltritti, Borrelli e Franci, ai quali ha replicato il sottosegretario Delfino.
Avverte poi che in data odierna il presidente della V Commissione ha inviato una documentazione del Ministero dell'economia e delle finanze relativa all'incidenza della regola incrementale del 2 per cento sugli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2005; la documentazione è costituita da una indicazione relativa ai singoli stati di previsione e da una tabella riepilogativa degli stanziamenti e delle riduzioni operate. Pertanto, in considerazione dell'esigenza di consentire l'esame la documentazione inviata da parte del Ministero dell'economia alla Commissione bilancio, anche in vista delle modifiche che tale nota potrebbe comportare per la riformulazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi già presentati e per quelli che potrebbero essere presentati, propone, sulla base della richiesta informalmente avanzata dai rappresentanti di alcuni gruppi, di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti, fissandolo per lunedì 18 ottobre alle 18.
Lino RAVA (DS-U) concorda con la proposta formulata dal presidente.
La Commissione concorda con la proposta illustrata dal presidente.
Francesco ZAMA (FI) chiede chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze al presidente della Commissione Bilancio.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, assicura che una copia di tale documento verrà inviata quanto prima a tutti i rappresentanti dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora.
La seduta comincia alle 8.45.
Legge finanziaria per il 2005.
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2004.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che sono stati presentati125 tra emendamenti ed articoli aggiuntivi, riferiti tutti al disegno di legge finanziaria, e un ordine del giorno. Ribadisce che il giudizio circa l'ammissibilità di tali emendamenti non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità in sede di Commissione bilancio.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U) rileva che il Governo Berlusconi ha presentato quattro leggi finanziarie sostanzialmente uguali tra di loro, nessuna della quali affronta i nodi strutturali del comparto agricolo: lo dimostra il fatto che anche questa manovra finanziaria sta suscitando forti proteste in settori importanti, come ad esempio quello relativo all'ortofrutta. Gli emendamenti presentati dal suo gruppo si propongono appunto di porre rimedio al malessere diffuso nel comparto agricolo. Ricorda in particolare che nella scorsa sessione di bilancio fu presentato ed approvato un ordine del giorno sull'abbattimento dei costi contributivi in agricoltura, senza però che il Governo abbia dato ad esso alcuna attuazione, benché si tratti di un aspetto sicuramente importante, se non decisivo. Dopo aver rilevato che non rispondono al vero le dichiarazioni in più sedi rese da esponenti del Governo secondo cui in questa legge finanziaria non comparirebbero nuove tasse e dopo aver sottolineato che il problema più assillante per le imprese agricole non è quello della tassazione ma quello dei costi, sostiene la necessità di incrementare le risorse assegnate al Fondo di solidarietà nazionale, allo scopo di risarcire gli agricoltori danneggiati dalle calamità naturali. Tali risarcimenti non sono pervenuti agli agricoltori non solo a causa di un iter burocratico troppo pesante, ma perché le risorse finanziarie sono eccessivamente limitate. A questo scopo occorre soprattutto incrementare il Fondo di solidarietà nella parte diretta ad incentivare le assicurazioni: un sistema multirischio può essere efficace e sostenibile solo se ad esso sono assegnate risorse finanziarie adeguate.
Sottolinea che appare esenziale assicurare stabilità alle aziende agricole sotto il profilo fiscale: un regime fiscale a termine non è idoneo ad agevolare effettivamente la gestione delle aziende e rischia di non incoraggiare gli investimenti. In particolare, relativamente al regime speciale dell'IVA, rileva che esso è al momento applicabile solo alle aziende di piccole dimensioni, costituendo perciò un incentivo alla disaggregazione delle stesse. Per ovviare a questo problema ha presentato un emendamento che mira a generalizzare tale regime speciale, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, conformemente a quanto accade nei principali Paesi europei. Un ulteriore emendamento presentato dal suo gruppo è diretto poi a consentire la detrazione fiscale di alcuni beni e servizi utilizzati dalle imprese agricole, al fine di evitare che questi costi si riflettano sui prezzi dei prodotti agricoli. Ritiene poi criticabile che sia stata riconosciuta la deducibilità dell'ICI solo per le imprese commerciali e per i professionisti.
Avverte inoltre che altri emendamenti sono volti a ridurre l'accisa per la serricoltura e preannunzia la presentazione presso la Commissione bilancio di un emendamento ancor più ampio in tal senso. Anche in questo caso si tratta di norme dirette ad assicurare un recupero della competitività delle imprese agricole. Fa presente che nessuno può accusare il Governo per l'aumento recentemente registratosi nei costi dell'energia, ma ritiene che occorrerebbe comunque intervenire, conformemente a quanto si fece nel 2000, per abbassare le accise su gasolio, sulla benzina e sulla serricoltura, posto che un aumento del prezzo comporta automaticamente un aumento del gettito.
In definitiva, si augura che alcuni degli emendamenti presentati dal suo gruppo trovino la disponibilità della maggioranza e del Governo, quantomeno nel senso di avviare una seria discussione volta ad individuare le misure più idonee per supportare un comparto che tende ad essere colpevolmente trascurato dalle linee portanti della politica economica.
Aldo PREDA (DS-U) si sofferma su alcuni degli emendamenti presentati dal suo gruppo, che giudica particolarmente qualificati e che si riconnettono ai temi evidenziati nel suo intervento nel corso della discussione generale.
In primo luogo, due emendamenti sono diretti a fronteggiare i problemi che incontrano le cooperative agricole cui è affidata la gestione dei beni della mafia: poiché tali cooperative non hanno la proprietà, ma solo l'uso di questi beni, esse si trovano in difficoltà nell'ottenere finanziamenti. Si suggeriscono perciò alcune soluzioni, tra cui quella di consentire ad ISMEA di ricorrere allo scopo ai fondi dell'ex RIBS. Ulteriori emendamenti riguardano il finanziamento del decreto legislativo n. 102 del 2004 sulle avversità atmosferiche: le produzioni assicurate sono ancora troppo limitate, coprendo circa il 4 per cento del totale. La riforma della legge n. 185 del 1992 operata con il citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è stata sicuramente positiva, ma è necessario intervenire ulteriormente per incentivare altre forme di assicurazione, e in particolare i fondi di mutualità, consentendo ad ISMEA di riassicurare anche tali fondi.
Segnala poi che il regime del credito dell'imposta è destinato a cessare con la fine del 2004: si tratta di uno strumento importante, che occorrerebbe prorogare, stanziando nuove risorse, in quanto idoneo a consentire forme di innovazione anche nel settore agricolo. Altri emendamenti riguardano il problema del bioetanolo, per il quale il disegno di legge finanziaria non stanzia risorse. Occorre invece investire in tale senso, specie in un momento di crisi energetica, e spostare dal 1o gennaio 2003 al 1o gennaio 2005 la decorrenza per l'utilizzo dei fondi stanziati allo scopo.
Sottolinea quindi la gravità della crisi che sta investendo il settore frutticolo, particolarmente rilevante in Emilia-Romagna, ma assai importante anche in altre regioni: si tratta di una crisi di mercato, ma anche di mancata innovazione: lo dimostra il fatto che la crisi non ha interessato i prodotti più nuovi, spesso importati da altri paesi, come ad esempio la Francia. Rileva inoltre che non bastano le leggi-tampone per fronteggiare le emergenze: dal momento che queste non sono più fatti straordinari, è necessario programmare gli interventi in modo da poterle affrontare per tempo. Un ulteriore problema è quello relativo alla scarsa promozione dei prodotti italiani all'estero, che rischia di impedire lo sviluppo di sbocchi diretti in particolare nell'Europa orientale: tale promozione non può essere affidata alle singole imprese e neppure, in linea di massima, a ciascuna regione. Rileva, infine la convergenza di emendamenti della maggioranza e dell'opposizione relativamente all'ICI per i fabbricati agricoli e al settore bieticolo-saccarifero.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it) desidera soffermarsi sul settore della pesca, relativamente al quale anche da parte di esponenti della maggioranza sono state espresse preoccupazioni nel corso della discussione generale. È infatti innegabile che il settore stia vivendo una situazione di difficoltà e di profonda trasformazione, anzitutto a livello comunitario. In un quadro così difficile occorre agire allo scopo di attivare politiche di sostegno volte a dare maggiori certezze agli operatori del settore e ad affrontare una serie di questioni che risultano tuttora irrisolte. A questo scopo, ha presentato 14 emendamenti, relativamente a quattro questioni.
Si sofferma anzitutto sul suo emendamento 13.09, che punta a recuperare una presenza del settore ittico all'interno della legge finanziaria, affrontando, tra le altre, le tematiche degli accordi di filiera, del sostegno alla cooperazione, alla riconversione delle reti da posta derivante e della semplificazione normativa. Tali questioni sono poi riprese da altri emendamenti più specifici. Una seconda problematica è quella dei canoni per le concessioni demaniali gravanti sulle imprese di pesca e acquacoltura. Ricorda in proposito di aver a suo tempo presentato un ordine del giorno in Assemblea, che il Governo aveva accolto come raccomandazione, volto a recuperare una norma che non era stata inserita all'interno dei decreti legislativi n. 153 e 154 del 2004; se non si approvasse tale disposizione, a seguito dell'aumento dei canoni demaniali disposto dal Governo si originerebbero una serie di effetti assai pesanti sulle imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura. Un terzo obiettivo è quello della previsione di benefici fiscali per le imprese impegnate in attività di maricoltura, che attualmente operano con un regime discriminato rispetto a quelle di imprese consimili. In quarto ed ultimo luogo. ricorda di aver presentato un emendamento volto ad accantonare 10 milioni di euro per il prossimo piano triennale della pesca.
Sulle questioni appena elencate, che risultano essere condivise anche da parlamentari della maggioranza, si augura che possa essere data una tempestiva risposta, assai attesa dagli operatori del settore.
Sauro SEDIOLI (DS-U), dopo aver rilevato che su molte questioni si registra una significativa convergenza tra gli emendamenti presentati dalla maggioranza e quelli dell'opposizione, osserva che la situazione attuale richiederebbe uno scatto, che al momento non si intravede, allo scopo di agevolare le imprese agricole e di ridurre i costi da queste sopportati. Sottolinea che, poiché il Ministero delle politiche agricole e forestali non risulta aver dato attuazione ad alcuno degli 11 ordini del giorno accolti o approvati nella scorsa sessione di bilancio, è assai più utile affidarsi all'approvazione di emendamenti. Tanto più che al momento sono aperti sia un tavolo fiscale, sia un tavolo previdenziale, quest'ultimo inauguratosi però, recentemente, con un poco incoraggiante attacco del ministro Maroni nei confronti delle aziende agricole.
Ricorda che al centro della scorsa manovra finanziaria era stata la questione della siccità: con il piano irriguo nazionale sembrava essere stata intrapresa una strada nuova e positiva. Quest'anno, tuttavia, le risorse già stanziate per il 2006 sono state rinviate al 2008, determinando sconcerto negli agricoltori e in coloro che avevano presentato progetti inclusi nel piano. Ad esempio, rischiano di non essere realizzate le necessarie opere di adduzione relative al canale emiliano-romagnolo. Quanto al settore delle calamità naturali, vi è necessità di definire alcune questioni in modo da consentire alle regioni di ottenere le risorse finanziarie per provvedere al pagamento dei mutui. Infine, ricorda che il settore bieticolo è stato colpito da una grave crisi: vi è perciò necessità di un'azione volta a risollevarlo, all'indomani di tre annate negative, dal momento che si tratta di un settore assai importante, anche ai fini della rotazione agraria.
Luca MARCORA (MARGH-U) confida che, alla luce degli emendamenti presentati, nel corso dell'esame in Commissione si possano registrare convergenze significative tra maggioranza e opposizione. Ricorda che il settore agroalimentare è al momento il secondo settore più importante dell'economia italiana, avendo di recente superato quello tessile, e suscita grande interesse in tutto il mondo: non solo nei tradizionali mercati del Nord America e dei quindici vecchi Stati membri dell'Unione europea, ma anche nei dieci nuovi Stati membri e in realtà assai rilevanti dal punto di vista demografico quali la Cina e l'India. Le questioni in discussione attengono perciò non solo al destino delle imprese agricole, ma allo sviluppo dell'intero sistema economico italiano.
Rileva tuttavia che nel disegno di legge finanziaria in esame mancano gli strumenti idonei a consentire il necessario salto di qualità e a sfruttare appieno queste potenzialità: in proposito, ricorda che negli Stati Uniti solo il 7 per cento dei prodotti che in senso lato sono riconducibili all'agroalimentare italiano sono effettivamente di origine italiana. Bisogna perciò assicurare la protezione dei marchi italiani e lavorare a fondo per la promozione dei prodotti italiani all'estero. Purtroppo, invece, all'interno del disegno di legge in esame non compaiono più i fondi che erano stai previsti allo scopo dalla legge finanziaria dell'anno scorso.
Avverte perciò di aver presentato una serie di emendamenti, incentrati appunto su questi temi. In particolare, propone di incrementare le risorse assegnate a due fondi strategici, quali il fondo irriguo nazionale e il fondo per le produzioni biologiche. Sul settore bieticolo-saccarifero, ricorda che l'anno scorso un suo emendamento volto a risolvere i problemi di compatibilità comunitaria delle misure di sostegno al settore non fu approvato. Quest'anno il problema si ripropone, insieme a quello della dotazione del fondo per il settore bieticolo-saccarifero e a quello delle imprese del Mezzogiorno, a favore delle quali la finanziaria per il 2004 aveva stanziato 10 milioni di euro, che non compaiono più nel disegno di legge in esame.
Dopo aver stigmatizzato la riduzione degli stanziamenti destinati al bioetanolo e al biodiesel e dopo aver osservato che la dotazione del fondo di solidarietà nazionale, pur incrementata risulta tuttora insufficiente, rileva che manca una vera e propria politica agricola nazionale; e ciò appare tanto più grave dal momento che la recente riforma della PAC ha comportato una decisa rinazionalizzazione delle politiche agricole. In questa ottica, la scelta di far partire il disaccoppiamento sin dal 1o gennaio 2005 è stata compiuta dal Governo più per ragioni di semplicità amministrativa che sulla base di una attenta considerazione delle peculiarità dell'agricoltura italiana. Anche la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse sulla qualità delle produzioni agricole non appare in grado di premiare in modo adeguato coloro che effettivamente investono in questa direzione. Segnala inoltre che occorre operare per favorire gli investimenti nella logistica, nella promozione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli; insieme a ciò, bisogna ridurre altri fattori di costo, agendo sulle accise del gasolio, sui contributi previdenziali, sui costi assicurativi, sui prezzi dei terreni e sul costo del denaro.
In definitiva, l'agricoltura italiana va resa più competitiva rispetto ai nuovi paesi membri dell'Unione europea e rispetto ai produttori extraeuropei, intervenendo anche nel settore delle commodities. Nel disegno di legge finanziaria in esame, invece, si promette il rilancio dell'economia italiana, senza però disporre alcunché allo scopo. Tale rilancio dovrebbe essere assicurato da un altro provvedimento - si augura diverso rispetto al decreto-legge che l'anno scorso accompagnò la legge finanziaria -, ma al momento le misure contenute nei disegni di legge in esame appaiono esclusivamente diretti ad assicurare una riduzione del disavanzo.
Lino RAVA (DS-U) rileva che gli interventi svolti dai colleghi del suo gruppo già hanno chiarito quale sia la linea che ha ispirato la presentazione degli emendamenti. La delusione rispetto ai contenuti del disegno di legge finanziaria, sia in generale, sia per la parte agricola, è profonda. Dopo aver segnalato che i limitati tempi a disposizione per l'esame degli emendamenti in Commissione nascono dalla presentazione all'ultimo minuto della documentazione della Ragioneria generale dello Stato a supporto della riduzione della spesa nella misura del 2 per cento, rileva l'assenza di una strategia di politica agricola. Il ministro Alemanno ha brillato sul piano della comunicazione, ma non riesce a disegnare le necessarie linee strategiche per affrontare una fase che, per una serie di ragioni, si presenta particolarmente complessa. Ci sarebbe bisogno di una risposta forte e chiara, mentre il Governo, in questi anni, non è riuscito ad andare al di là dell'attuazione dei principi già delineati nella prima metà del 2001 dai decreti legislativi di orientamento.
Ad esempio, si sa già che, ove funzionasse il meccanismo riassicurativo, cui pure il Governo dichiara di attribuire grande importanza, le risorse assegnate risulterebbero del tutto insufficienti. In questa ottica, ritiene non possa essere condivisa la distribuzione delle risorse all'interno dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali: il 50 per cento del totale è gestito infatti direttamente dal Ministro, con un accentramento delle risorse che va a discapito della trasparenza e della responsabilizzazione dei dipartimenti e delle regioni, cui andrebbero attribuite tutte le politiche gestionali.
Rileva poi come purtroppo sia stata operata una cospicua riduzione delle risorse in conto capitale stanziate nel settore agricolo: in particolare a danno dei distretti agroalimentare e dei libri genealogici. Ciò rischia di moltiplicare situazioni di grave sofferenza analoghe a quella, nei giorni scorsi giunta all'attenzione dell'opinione pubblica, dei CNR di Bari. Ulteriori riduzioni si registrano nelle risorse dirette a fronteggiare le emergenze, in quelle per lo sviluppo della ricerca per i prodotti biologici di qualità e, infine, in quelle per le opere infrastrutturali e soprattutto per le opere irrigue. Si tratta di una serie di scelte che costituiscono la spia dell'assenza di una strategia e di un atteggiamento che si rivela essere spesso al limite della demagogia. La crisi dell'ortofrutta, ad esempio, risale all'inizio del 2002 e da allora non si è fatto nulla per fronteggiarla con efficacia.
In questo quadro, gli emendamenti presentati dal suo gruppo si propongono appunto di disegnare una strategia, anzitutto dando sicurezza alle imprese agricole e stabilizzando il loro reddito: le proroghe delle misure fiscali sono sicuramente apprezzabili, ma non bisogna dimenticarsi che è dal 1999 che si sta procedendo in questo modo. Va inoltre assicurata la modernizzazione del settore, per esempio attraverso la riproposizione del credito d'imposta. Relativamente agli organismi geneticamente modificati, premette di non ritenerli utili nell'agricoltura italiana, ma segnala altresì la necessità di essere coerenti con tale valutazione, per esempio in tema di proteine vegetali e di investimenti per la ricerca. Occorre perciò evitare atteggiamenti non trasparenti e ipocriti, cogliendo l'opportunità di compiere alcune scelte ad esempio a favore della ricerca per la promozione della qualità. A questo scopo, il suo gruppo ha prospettato anche il ripristino dell'imposta di successione a copertura dell'incremento dei fondi per la ricerca.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA rileva che gli interventi svolti dagli esponenti dell'opposizione sono stati sereni e costruttivi, in quanto ispirati ad una reale volontà di contribuire al dibattito. Si dichiara disponibile al confronto e, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, a prendere in considerazione alcuni degli emendamenti presentati da deputati della maggioranza e anche dell'opposizione.
Dissente però dalla valutazione relativa all'assenza di una strategia alla base dell'azione del ministro Alemanno. Da questo punto di vista, sottolinea l'importanza delle polizze assicurative multirischio e ricorda che si sta operando per far si che esse siano dotate di adeguate risorse finanziarie. Evidenzia poi che il piano irriguo nazionale costituisce un patrimonio per tutto il paese, che è frutto di un intenso lavoro svolto in collaborazione con le regioni; se non vi sono risorse sufficienti, ciò non può essere certamente imputato al ministro Alemanno, il quale anzi ha già avuto modo di lamentare pubblicamente l'esiguità dei finanziamenti destinati allo scopo.
Ricorda come in ogni sessione di bilancio, da dieci anni a questa parte la Commissione agricoltura tenda a battersi, con il consenso della maggioranza e dell'opposizione, per integrare la dotazione del fondo bieticolo-saccarifero, non solo in relazione alla regionalizzazione del prezzo delle bietole, relativamente alla quale, peraltro, la posizione della Commissione europea è stata estremamente rigida. In proposito, si può comunque agire con altri strumenti diretti a favorire la ristrutturazione del settore saccarifero. Il tutto si inserisce nell'ambito della discussa riforma dell'OCM zucchero, il cui esame inizierà probabilmente nella prossima primavera, successivamente all'esito dell'appello giustamente sollevato dalla Commissione europea nei confronti dei risultati del panel dell'Organizzazione mondiale del commercio. Rileva che, in definitiva, si è ottenuto un rinvio, in pratica per due anni, di una riforma dell'OCM zucchero, che comunque non potrà non essere penalizzante per il settore.
Relativamente alla questione degli organismi geneticamente modificati, ricorda che l'Unione europea importa attualmente l'88 per cento della soia da paesi terzi e che questa soglia è destinata ulteriormente ad aumentare, in applicazione della riforma della PAC approvata l'anno scorso: di ciò occorre tener conto se non si vuole che il dibattito in proposito appaia eccessivamente astratto.
Dopo aver fatto presente che alcuni degli emendamenti presentati saranno presto inseriti all'interno di un decreto-legge che il Governo ha in animo di emanare, si augura che in occasione dell'esame odierno all'interno della Commissione agricoltura possa registrarsi la tradizionale coesione tra maggioranza e opposizione diretta a ottenere alcuni significativi miglioramenti del disegno di legge finanziaria.
Infine, sulle tematiche relative alla pesca rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal deputato Franci, il Governo ha fornito non poche risposte alle esigenze del settore. Ad esempio, ricorda che ogni anno, dal 2001 in poi, sono state attribuite cospicue risorse al sistema delle cooperative. Inoltre, segnala come il Governo italiano abbia conseguito l'obiettivo di bloccare la riforma della pesca nel Mediterraneo presentata dal Commissario Fischler, che, se approvata, avrebbe comportato una riduzione del 70 per cento della pesca nel mare Adriatico. Si augura infine che questo lavoro possa poi essere adeguatamente supportato nel corso dell'esame della manovra finanziaria in sede di Commissione bilancio e quindi in Assemblea.
Luca MARCORA (MARGH-U) domanda un chiarimento al rappresentante del Governo circa il destino del decreto-legge in materia di organismi geneticamente modificati, che il Ministro Alemanno ha dichiarato di voler presentare al prossimo Consiglio dei Ministri.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, in risposta al chiarimento chiesto dal deputato Marcora, rileva preliminarmente come sulla questione degli organismi geneticamente modificati sia necessario abbassare i toni, anche in base alla considerazione che gran parte della soia e del mais consumata nell'Unione europea viene ormai importata da paesi terzi, anche a seguito delle decisioni assunte a Berlino nel 1999, che hanno fortemente penalizzato le produzioni italiane. Personalmente, peraltro, dichiara di avere una posizione diversa rispetto a quella del Ministro Alemanno in materia di organismi geneticamente modificati. Si augura perciò che il prospettato decreto-legge non venga approvato dal Consiglio dei Ministri, tanto più che esso sembra essere privo dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza.
La seduta termina alle 10.35.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora.
La seduta comincia alle 14.10.
Legge finanziaria per il 2005.
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2005.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere il parere sull'unico emendamento relativo all'articolo 11.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Sedioli 11.1.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, pur esprimendo perplessità circa la copertura finanziaria individuata dall'emendamento Sedioli - così come su altre coperture contenute in altri emendamenti presentati -, concorda con il parere espresso dal relatore in considerazione alle importanti finalità connesse all'emendamento in esame.
Sauro SEDIOLI (DS-U) precisa che la copertura del suo emendamento 11.1, con ogni probabilità, non si rivela essere necessaria, ed è stata apposta essenzialmente a scopo cautelativo.
La Commissione approva l'emendamento Sedioli 11.1.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti relativi all'articolo 13.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, con riferimento agli emendamenti Marcora 13.5 e Preda 13.10, di analogo contenuto, invita i presentatori a ritirarli, mentre per gli identici emendamenti Misuraca 13.4, Marcora 13.6 e Rava 13.9 invita i presentatori a riformularli nel sensi di prevedere l'assegnazione della somma di 5 milioni di euro per gli interventi di assicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità di cui all'articolo 127, comma 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come facoltativa e non già obbligatoria. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti Rossiello 13.3, Marcora 13.8 e Rava 13.11, questi ultimi due identici, e gli identici Marcora 13.7 e Rava 13.12. Sull'articolo aggiuntivo Bellotti 13.07 esprime parere favorevole, a condizione che siano riviste le modalità di copertura, mentre formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Franci 13.013. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Franci 13.012. Riguardo agli articoli aggiuntivi Franci 13.09, 13.08, 13.010 e 13.011. invita i presentatori a ritirarli.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA dichiara che la posizione del Governo in merito a tali emendamenti è conforme a quella ora espressa dal relatore, pur richiamando la già espressa perplessità su molte delle coperture utilizzate.
Aldo PREDA (DS-U) esprime sconcerto per l'orientamento contrario dichiarato dal Governo e dal relatore sugli emendamenti Marcora 13.5 e Preda 13.10, dichiarando di non essere disponibile a ritirare quest'ultimo. Ritiene infatti che gli emendamenti citati intendano affrontare una questione estremamente delicata, relativa alla copertura assicurativa dei rischi contro i danni in agricoltura, che negli ultimi anni hanno rappresentato un problema sempre più grave per gli agricoltori italiani. Sottolinea che l'approvazione degli emendamenti consentirebbe ai fondi di mutualità di garantire un argine allo strapotere contrattuale delle compagnie di assicurazione, che hanno eccessivamente incrementato il costo dei premi negli ultimi anni, consentendo all'ISMEA di giocare un ruolo in questa materia. In caso contrario, i contributi forniti agli agricoltori per contribuire al pagamento dei premi assicurativi diventeranno sempre più insufficienti e si creeranno altresì disparità di trattamento con gli operatori che avranno utilizzato la modalità dell'autoassicurazione. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Misuraca 13.4, Marcora 13.6 e Rava 13.9, esprime il dubbio che la riformulazione richiesta dal relatore, determinando la non impegnatività della norma, ne vanifichi la portata.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcora 13.5 e Preda 13.10.
Giovanni JACINI (FI), firmatario dell'emendamento Misuraca 13.4, accetta di riformulare detto emendamento nel senso proposto dal relatore, sostituendo le parole «per gli» con le seguenti: «da destinare preferenzialmente agli», onde consentire all'Amministrazione discrezionalità in merito.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 13.4, come riformulato.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 13.4, come riformulato.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Misuraca,13.4 come riformulato, avvertendo che in caso di approvazione non porrà in votazione gli emendamenti Marcora 13.6 e Rava 13.9.
La Commissione approva l'emendamento Misuraca 13.4, come riformulato.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U) invita il relatore e il Governo a riconsiderare la rispettiva posizione con riferimento al proprio emendamento 13.3 che è finalizzato ad assicurare condizioni minime di sopravvivenza finanziaria alle imprese agricole colpite da eventi eccezionali. Sottolinea come recentemente il Ministro delle politiche agricole, incontrando le imprese operanti nella regione Puglia, abbia avuto modo di verificare in quale situazione di affanno versi l'agricoltura italiana, penalizzata fiscalmente e resa fragile dal crollo dei prezzi alla produzione. Rileva al riguardo che le imprese produttrici di olio di oliva sono costrette a vendere il prodotto a prezzi così bassi da garantire solo in modo assai parziale il rientro dei costi. Auspica pertanto un atteggiamento responsabile dell'esecutivo che intervenga per evitare il definitivo collasso del settore, specie a favore dei soggetti colpiti da eventi di natura eccezionale.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dal deputato Rossiello circa la grave crisi che attraversano molte aziende agricole, crisi che deve essere riconosciuta da tutti al di là degli steccati posti degli schieramenti politici. Osserva tuttavia che la norma pone problemi di copertura finanziaria, che non possono essere affrontati senza l'intervento del Ministero dell'economia e finanze. Riterrebbe pertanto opportuno insistere nell'invito al ritiro, suggerendo di riproporre la questione nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, anche perché il Governo sta lavorando ad un provvedimento in materia. Modificando il parere precedentemente espresso, si rimette comunque alla Commissione sull'emendamento Rossiello 13.3.
Carmine Santo PATARINO (AN) considera condivisibile l'impostazione espressa dal sottosegretario, ricordando però che di recente il Ministro delle politiche agricole, incontrando gli operatori economici e gli amministratori interessati dell'area di Bari e di Foggia, si è impegnato ad affrontare le tematiche sottese nell'emendamento in questione. Auspica che le gravi problematiche che affliggono il mondo dell'agricoltura non divengano strumento di polemica politica, specie in vista delle prossime elezioni regionali.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, sottolinea la valenza eminentemente tecnica del parere espresso con riferimento all'emendamento Rossiello 13.3, che sul piano contenutistico condivide, ma che solleva perplessità per quanto attiene alla copertura finanziaria. Esprime la sua disponibilità a recepirne il contenuto in una condizione nella proposta di relazione che sarà da lui presentata.
Daniele FRANZ (AN) ritiene necessario distinguere l'autentica volontà politica dalle posizioni di tipo eminentemente tattico, pur ammissibili all'interno della dialettica parlamentare. Al riguardo, osserva che il Ministro competente ha assunto precisi impegni per affrontare la questione della quale intende occuparsi l'emendamento in esame. Paventa che un'eventuale presa di posizione della Commissione agricoltura eccessivamente rigida potrebbe, in realtà, complicare il procedimento di emanazione del provvedimento ministeriale preannunziato, ricordando al riguardo decisioni del Consiglio dei ministri contrario all'adozione di decreti-legge predisposti dai titolari dei dicasteri competenti.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U) insiste nel richiedere la votazione del suo emendamento 13.3.
Carmine Santo PATARINO (AN), Saverio LA GRUA (AN) e Achille VILLANI MIGLIETTA (AN) dichiarano il proprio voto di astensione.
La Commissione respinge l'emendamento Rossiello 13.3.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti Marcora 13.8 e Rava 13.11
La Commissione respinge gli identici emendamenti Marcora 13.8 e Rava 13.11.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti Marcora 13.7 e Rava 13.12.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Marcora 13.7 e Rava 13.12.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Bellotti 13.07, avverte che si intende che egli vi abbia rinunziato.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it), aderendo all'invito formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira il suo articolo aggiuntivo 13.013.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Franci 13.012.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Franci 13.012.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it) ritira i suoi articoli aggiuntivi 13.09 e 13.08; sottolinea l'importanza del suo articolo aggiuntivo 13.010 relativo alla riconversione delle reti da posta derivante, questione che da tempo attende una soluzione, osservando tuttavia che la questione è affrontata anche in un emendamento presentato dal collega Scaltritti.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la questione oggetto dell'articolo aggiuntivo Franci 13.010 sarà probabilmente affrontata da un decreto-legge in via di predisposizione.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it), a seguito delle dichiarazioni del sottosegretario, ritira il suo articolo aggiuntivo 13.010. Ritira inoltre il suo articolo aggiuntivo 13.011 aderendo all'invito formulato in tal senso dal relatore e dal rappresentante Governo.
Sauro SEDIOLI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti al presidente circa l'andamento della seduta odierna.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, chiarisce che alla Commissione è stato assegnato il termine di oggi alle ore 16 per la conclusione dell'esame delle parti di competenza dei disegni di legge finanziaria e di bilancio; successivamente, si passerà agli altri punti previsti all'ordine del giorno, considerando che le votazioni in Assemblea sono previste a partire dalle ore 17.
Invita quindi il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti relativi all'articolo 25.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Rava 25.4; invita i presentatori al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Rava 25.5 e 25.6.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si esprime conformemente al relatore per quanto riguarda gli emendamenti Rava 25.5 e 25.6, mentre per quanto attiene all'emendamento Rava 25.4 si rimette alla Commissione, in quanto ritiene problematica la copertura individuata.
Aldo PREDA (DS-U) esprime stupore per il parere contrario manifestato dal relatore sull'emendamento Rava 25.5, osservando che la proroga del progetto sperimentale in materia di combustibili ecologici non produca alcun effetto finanziario, limitandosi a consentire agli operatori un più congruo spazio temporale per partecipare al programma sperimentale, che in caso contrario potrebbe non ottenere gli obiettivi sperati.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, preso atto dei chiarimenti offerti dal presentatore, modifica il suo parere esprimendosi favorevolmente sull'emendamento Rava 25.5.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione anche per quanto attiene l'emendamento Rava 25.5.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Rava 25.4 e 25.5.
Aldo PREDA (DS-U) ritira l'emendamento Rava 25.6, di cui è cofirmatario.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti relativi all'articolo 29.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, formula l'invito al ritiro con riferimento agli emendamenti Scaltritti 29.12, 29.17, 29.16, 29.15 e 29.14, Rava 29.20, 29.23, 29.26, 29.27 e 29.28, nonché relativamente all'emendamento Scaltritti 29.18 e agli articoli aggiuntivi Marcora 29.01. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rossiello 29.22, 29.24, Rava 29.25 e Caparini 29.15. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Scaltritti 29.13, Rava 29.19, 29.29 e 29.21, mentre sull'emendamento Rava 29.30 il parere è favorevole, ma condizionato ad una riformulazione, nel senso di sopprimere la lettera a) di detto emendamento. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Scaltritti 29.02, che per altro deve essere riformulato in conseguenza dell'eventuale approvazione dell'emendamento Scaltritti 29.13.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA concorda con i pareri espressi dal relatore. Con riferimento all'emendamento Scaltritti 29.13 osserva che la posizione complessiva del Governo non può che essere perplessa di fronte alle modalità di copertura individuata, pur nella consapevolezza della opportunità sostanziale di tale intervento.
Aldo PREDA (DS-U) osserva che su tali temi, sui quali si registra un'ampia convergenza all'interno della Commissione, occorrerebbe uno sforzo corale per individuare le idonee forme di copertura finanziaria, non dovendo sussistere alibi di carattere tecnico nell'affrontare problemi di questa natura.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, osserva che la soluzione dei profili di copertura finanziaria ricade in primo luogo sui presentatori dell'emendamento e non certo sul relatore.
Daniele FRANZ (AN) osserva che i profili di copertura finanziaria non costituiscono tecnicismi avulsi dal concreto dibattito politico, ma sottendono scelte discrezionali di fondo, rispetto alle quali devono esservi chiare assunzioni di responsabilità in termini politici.
Gianluigi SCALTRITTI (FI) ritira i suoi emendamenti 29.12, 29.17, 29.16 e 29.15, in considerazione del parere favorevole espresso sull'articolo aggiuntivo 29.02.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Scaltritti 29.13, avvertendo che, in caso di sua approvazione, non si procederà al voto dell'emendamento Scaltritti 29.14, relativo alla medesima questione, ma con una autorizzazione di spesa di minore entità.
La Commissione approva l'emendamento Scaltritti 29.13.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.20.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 29.20.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.19.
La Commissione approva l'emendamento Rava 29.19.
Aldo PREDA (DS-U) riformula l'emendamento Rava 29.30, di cui è firmatario, nel senso di sopprimere, come richiesto dal relatore, la lettera a) del medesimo.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Rava 29.30, come riformulato.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si associa al parere espresso dal relatore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.30, come riformulato.
La Commissione approva l'emendamento Rava 29.30 come riformulato.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U), con riferimento al suo emendamento 29.22, sottolinea che le sue finalità consistono nel facilitare l'emersione del lavoro nero nelle campagne, con effetti benefici sul complessivo livello di legalità delle attività agricole e sul grado di concorrenza tra operatori del settore, inevitabilmente perturbato da sacche di lavoro illegale. Obbiettare l'asserita mancanza di copertura finanziaria, senza proporre una copertura alternativa è a suo avviso incongruo da parte dell'esecutivo, anche perché al Governo e alla maggioranza non si richiede una condivisione filosofica delle finalità dei singoli emendamenti, ma concreti interventi politici che devono farsi carico anche degli aspetti finanziari dei provvedimenti. Insiste quindi per la votazione di tale emendamento.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rossiello 29.22.
La Commissione respinge l'emendamento Rossiello 29.22.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U) illustra il suo emendamento 29.24, che mira a prevedere, per le regioni appartenenti all'area compresa nell'Obiettivo 1 comunitario, l'abbattimento del 50 per cento delle aliquote contributive calcolate sulla media europea, per evitare l'eccessivo peso degli oneri contributivi sull'agricoltura delle aree più deboli del Paese, che soffrono della concorrenza delle aree meridionali dell'Unione europea, dove molto spesso tali contributi non vengono per nulla pagati.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rossiello 29.24.
La Commissione respinge l'emendamento Rossiello 29.24.
Aldo PREDA (DS-U), con riferimento all'emendamento Rava 29.25, osserva che il Fondo gestito dall'ICE per la promozione prodotti agroalimentari di qualità, che tale emendamento intende istituire, appare quanto mai opportuno di fronte alla grave deficienza produttiva italiana, in materia agroalimentare. Insiste quindi per l'approvazione di detto emendamento.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.25.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 29.25.
Aldo PREDA (DS-U) ritira l'emendamento Rava 29.26, di cui è firmatario, insistendo per la votazione degli emendamenti Rava 29.27 e 29.28.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.27.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 29.27.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.28.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 29.28.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.29.
La Commissione approva l'emendamento Rava 29.29.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 29.21.
La Commissione approva l'emendamento Rava 29.21.
Gianluigi SCALTRITTI (FI) ritira il suo emendamento 29.18.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 29.11, avverte che detto emendamento deve intendersi decaduto.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it), aderendo all'invito del relatore, ritira l'articolo aggiuntivo Marcora 29.01, del quale è firmatario.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Scaltritti 29.02.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Scaltritti 29.02.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti relativi all'articolo 31.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Rava 31.03 e Preda 31.04, osservando che in merito potrebbe essere presentato un apposito ordine del giorno in Assemblea.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA auspica che i proponenti aderiscano all'invito al ritiro formulato dal relatore, al quale si associa, e trasformino gli articoli aggiuntivi in esame in un apposito ordine del giorno.
Aldo PREDA (DS-U) sottolinea come sia l'articolo aggiuntivo Rava 31.03, sia l'articolo aggiuntivo 31.04 a sua firma, mirino entrambi a risolvere una grave situazione relativa a soggetti, quali l'Associazione finalizzata al recupero di tossicodipendenti che fa capo a don Ciotti, che si trovano a gestire importanti compendi immobiliari, che richiedono perciò notevoli investimenti di capitali, senza poter ricorrere al credito garantito da diritto di ipoteca, in quanto non titolari delle aree date loro in gestione. Osserva che al riguardo non possono soccorrere neppure le istituzioni pubbliche, che incontrano ostacoli di natura ordinamentale ad effettuare operazioni non garantite da idonee garanzie immobiliari.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, ricorda che la questione è all'attenzione del Ministero dell'interno, che sta mettendo a punto un apposito decreto per risolverla. Ritiene pertanto inopportuno un intervento legislativo in tale materia.
Aldo PREDA (DS-U) esprimendo perplessità sulle possibilità reali di un intervento del Ministero, privo di un'idonea base legislativa non accoglie l'invito a ritirare i due articoli aggiuntivi Rava 31.03 e il suo 31.04.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Rava 31.03.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rava 31.03.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Preda 31.04.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Preda 31.04.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti relativi all'articolo 34.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti La Grua 34.1 e 34.2.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si associa ai pareri espressi dal relatore.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti La Grua 34.1 e La Grua 34.2.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti relativi all'articolo 35.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Franci 35.6 ed invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Franci 35.4 e 35.5.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si associa ai pareri espressi dal relatore.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it), aderendo all'invito del relatore, ritira i suoi emendamenti 34.5 e 35.5.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Franci 35.6.
La Commissione approva l'emendamento 35.6.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti relativi all'articolo 36.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Misuraca 36.14, Marcora 36.15 e Rava 36.51. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Losurdo 36.1 e Misuraca 36.17, a condizione che siano soppresse infine le parole «o riaperture dei programmi». Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Misuraca 36.19, 36.20 e 36.21. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Losurdo 36.2 e Misuraca 36.23 a condizione che essi siano riformulati sopprimendo il secondo periodo. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Marcora 36.40, Franci 36.43. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Zama 36.25 e Sedioli 36.52. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Masini 36.33, Franci 36.46, La Grua 36.37, Misuraca 36.26. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Zama 36.03 e Sedioli 36.10, nonché sull'articolo aggiuntivo La Grua 36.012. Invita poi i presentatori a ritirare gli ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 36; altrimenti, il parere è contrario.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si associa ai pareri espressi dal relatore sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, ribadendo le perplessità in merito agli strumenti di copertura finanziaria adottata in taluni casi.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti Misuraca 36.14, Marcora 36.15 e Rava 36.51, avvertendo che in caso di approvazione non avrà luogo la votazione dell'articolo Marcora 36.15 nella seconda versione.
La Commissione approva gli identici emendamenti Misuraca 36.14, Marcora 36.15 e Rava 36.51
Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 36.35, pur sottolineando che riportare l'aliquota dell'IVA al 4 per cento per i prodotti ittici in luogo dell'aliquota al 10 o al 16 per cento, rappresenta una necessaria misura per tonificare un mercato profondamente colpito da una diminuzione della domanda. Rileva inoltre che i pescatori, pur non essendo soggetti all'accisa sul carburante sono ugualmente penalizzati dal forte incremento dei prezzi petroliferi. Preannunzia perciò la presentazione di una formulazione più accurata di tale emendamento presso la Commissione bilancio.
Lino RAVA (DS-U) ritira l'emendamento Marcora 36.38, di cui è firmatario. Ritira altresì il proprio emendamento 36.54, auspicando che le tematiche sottese ai due emendamenti e relative alla promozione delle cooperative agricole siano tenute in debito conto in sede di relazione alla V Commissione.
Daniele FRANZ (AN) riformula l'emendamento Losurdo 36.1, di cui è firmatario, nel senso richiesto dal relatore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Losurdo 36.1 come riformulato, avvertendo che in caso di approvazione non avrà luogo la votazione dell'articolo Misuraca 36.17.
La Commissione approva l'emendamento Losurdo 36.1 come riformulato.
Daniele FRANZ (AN) ritira l'emendamento Losurdo 36.3, di cui è firmatario.
Giovanni JACINI (FI) ritira gli emendamenti Misuraca 36.16 e Misuraca 36.18, dei quali è firmatario.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Misuraca 36.19.
La Commissione approva l'emendamento Misuraca 36.19.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Misuraca 36.20.
La Commissione approva l'emendamento Misuraca 36.20.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Misuraca 36.21.
La Commissione approva l'emendamento Misuraca 36.21.
Giovanni JACINI (FI) ritira l'emendamento Misuraca 36.22, di cui è firmatario.
Daniele FRANZ (AN) riformula l'emendamento Losurdo 36.2, di cui è firmatario, nel senso indicato dal relatore.
Giovanni JACINI (FI) riformula l'emendamento Misuraca 36.23, di cui è firmatario, nel senso indicato dal relatore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli emendamenti Losurdo 36.2 e Misuraca 36.23, che a seguito della riformulazione sono ora un identico testo.
La Commissione approva gli identici emendamenti Losurdo 36.2 e Misuraca 36.23 come riformulati.
Giovanni JACINI (FI) ritira l'emendamento Misuraca 36.42.
Lino RAVA (DS-U) insiste per la votazione del suo emendamento 36.55 e per la votazione dell'emendamento Marcora 36.39, di cui è firmatario, sottolineando l'importanza di alleggerire la realtà economica rurale di un carico fiscale che risulta sovente insostenibile. A questo riguardo ritiene particolarmente importante ammettere in deduzione della base imponibile l'imposta comunicale di immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 36.55.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 36.55.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Marcora 36.39.
La Commissione respinge l'emendamento Marcora 36.39.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Marcora 36.40.
La Commissione approva l'emendamento Marcora 36.40.
Lino RAVA (DS-U) ritira i propri emendamenti 36.50 e 36.56, insistendo per la votazione dei propri emendamenti 36.58, 36.59, 36.53, 36.47. Con riferimento a tali emendamenti sottolinea in particolare l'importanza di sostenere organicamente la ristrutturazione del settore ortofrutticolo, e in particolare l'incentivazione dell'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà vegetali, rilevando che gli emendamenti sono stati appositamente messi a punto per evitare qualsiasi interferenza con normativa comunitaria. Con particolare riferimento al proprio emendamento 36.59 sottolinea come, a suo avviso sia del tutto insufficiente immaginare che al problema possa essere data soluzione mediante l'utilizzo di interventi amministrativi, che appaiono del tutto inidonei allo scopo di assegnare risorse finanziarie certe.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 36.58.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 36.58.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 36.59.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 36.59.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 36.53.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 36.53.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 36.47.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 36.47.
Claudio FRANCI (Misto-Com.it) insiste per la votazione del proprio emendamento 36.44, che intende sostenere un settore strategico quale quello dell'acquacoltura.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Franci 36.44.
La Commissione respinge l'emendamento Franci 36.44.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Franci 36.43.
La Commissione approva l'emendamento Franci 36.43.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 36.49.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 36.49.
Lino RAVA (DS-U) insiste per la votazione dei propri emendamenti 36.57 e 36.48. Riguardo all'emendamento da ultimo citato sottolinea la necessità di assicurare agli organismi pagatori regionali le risorse necessarie allo svolgimento dei loro compiti, onde rendere più efficiente la gestione degli aiuti comunitari all'agricoltura.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA esprime perplessità circa l'efficienza di taluni organismi pagatori regionali, rilevando come in più occasioni la vecchia AIPA e l'AGEA si siano rivelate più rapide nell'erogare rimborsi.
Lino RAVA (DS-U) esprime stupore per le affermazioni del sottosegretario, che in passato appariva orientato in termini diversi.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti Marcora 36.41 e Rava 36.57.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Marcora 36.41 e Rava 36.57.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Rava 36.48.
La Commissione respinge l'emendamento Rava 36.48.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti Zama 36.25 e Sedioli 36.52.
La Commissione approva gli identici emendamenti Zama 36.25 e Sedioli 36.52.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Burani Procaccini 36.4; si intende che vi abbia rinunziato.
Lino RAVA (DS-U) ritira gli emendamenti Marcora 36.27 e Marcora 36.28 di cui è firmatario.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Masini 36.33.
La Commissione approva l'emendamento Masini 36.33.
Mario MASINI (FI) ritira il suo emendamento 36.34.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Franci 36.46, avvertendo che in caso di approvazione non si procederà a votazione dell'emendamento Franci 36.45.
La Commissione approva l'emendamento Franci 36.46.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Laurentiis 36.60; avverte che detto emendamento si intende decaduto.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento La Grua 36.37.
La Commissione approva l'emendamento La Grua 36.37.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Misuraca 36.26.
La Commissione approva l'emendamento Misuraca 36.26.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Marcora 36.29.
La Commissione respinge l'emendamento Marcora 36.29.
Giovanni JACINI (FI) ritira l'emendamento 36.30, di cui è firmatario.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'emendamento Marcora 36.31.
La Commissione respinge l'emendamento Marcora 36.31.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Bellotti 36.06 e Bellotti 36.07: si intende che vi abbia rinunziato.
Francesco ZAMA (FI) ritira il proprio articolo aggiuntivo 36.04.
Sauro SEDIOLI (DS-U) ritira il proprio articolo aggiuntivo 36.09.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli identici articoli aggiuntivi Zama 36.03 e Sedioli 36.010.
La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Zama 36.03 e Sedioli 36.010.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo La Grua 36.012.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo La Grua 36.012.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli identici articoli aggiuntivi Marcora 36.08 e Rava 36.011.
La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Marcora 36.08 e Rava 36.011.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione l'articolo aggiuntivo Marcora 36.05.
La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marcora 36.05.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad esprimere parere sugli emendamenti relativi alle tabelle della legge finanziaria.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Borrelli Tab.A.4 e invita i presentatori a ritirare tutti i restanti; altrimenti il parere è contrario.
Luigi BORRELLI (DS-U), nell'accogliere con soddisfazione il parere espresso dal relatore, sottolinea l'importanza di chiarire in modo inequivoco che la destinazione di queste risorse finanziarie è rivolta espressamente alla tutela e alla valorizzazione degli equini, attualmente all'esame della XIII Commissione in sede di Comitato ristretto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rava Tab.A.6 e approva l'emendamento Borrelli Tab.A.4. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rava Tab.A.5, Tab.A.7, Tab.B.2 e Tab.B.1, Marcora Tab.C.3, Franci Tab.C.8, Marcora Tab.C.4, gli identici Zama Tab.C.5 e Sedioli Tab.C.9, Rava Tab.C.7, gli identici Rava Tab.D.8 e Marcora Tab.D.9, Misuraca Tab.D.6, Rava Tab.D.7.
Sauro SEDIOLI (DS-U) segnala che gli emendamenti a sua firma riferiti alla tabella F sono volti a porre nel nulla, conformemente a quanto tutte le parti politiche hanno auspicato nel corso del dibattito in Commissione, il rinvio al 2008 dei limiti di impegno previsti a favore del piano irriguo nazionale.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, segnala che al medesimo scopo la Commissione ha già approvato l'emendamento Rava 25.4. In ogni caso, essi potranno essere ripresentati alla Commissione bilancio.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sedioli Tab.F.4, Tab.F.3, Tab.F.2 e Tab.F.1.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi in merito all'ordine del giorno Catanoso 0/5310-bis/1.
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Catanoso 0/5310-bis/1.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone di sospendere brevemente la seduta, onde consentire al relatore la definitiva messa a punto della relazione.
La Commissione concorda.
La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.15.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, invita il relatore ad illustrare la sua proposta di relazione, ringraziandolo per l'impegno profuso nell'esame del provvedimento. Ringrazia altresì il rappresentante del Governo e tutti i commissari per l'impegno profuso nell'esame in sede consultiva del disegno di legge finanziaria.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, illustra la sua proposta di relazione (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si associa al presidente nel ringraziare il relatore ed esprime parere favorevole sulla sua proposta di relazione.
Lino RAVA (DS-U) dichiara di aver apprezzato il lavoro svolto dal relatore nell'affrontare un provvedimento il cui vaglio pone delle oggettive difficoltà, contenendo molti aspetti discutibili, sia in generale sia in riferimento ai settori di competenza della Commissione. Pur considerando del tutto condivisibili le condizioni contenute nella proposta di relazione, non può che dichiarare il voto contrario del suo gruppo su tale proposta, che contiene pur sempre un apprezzamento positivo sul complesso della manovra finanziaria per il 2005. Con riferimento agli specifici ambiti di competenza della Commissione, invita comunque il relatore a modificare la sua relazione per sottolineare la comune posizione della Commissione a sostegno della ricerca in agricoltura e delle opere infrastrutturali, con particolare riferimento alle tematiche riguardanti il fondo irriguo.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, anche in accoglimento le proposte del deputato Rava, riformula la sua proposta di relazione (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si esprime favorevolmente anche sulla proposta di relazione come riformulata dal relatore.
Carmine Santo PATARINO (AN), rilevato che le proposte formulate dal gruppo di Alleanza nazionale sono state tenute in grande considerazione dal relatore e dal rappresentante del Governo, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione, che ritiene pienamente soddisfacente.
Giovanni JACINI (FI) preannunzia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, che giudica possa risultare utile nell'ulteriore proseguo dell'iter del disegno di legge finanziaria, per mantenere desta l'attenzione sulle tematiche dell'agricoltura.
La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con condizioni come riformulata dal relatore. Nomina quindi il deputato Ricciuti quale relatore presso la Commissione bilancio.
La seduta termina alle 16.30.
ART. 11.
Al comma 1, dopo le parole: del bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono pagate agli Istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999-Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
11. 1. Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello.
ART. 13.
Al comma 1 dopo le parole: anni 2005 e 2006, sostituire le parole sino alla fine del comma con le seguenti:
«Il corrispondente importo è destinato:
a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi;
b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
2. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui alla precedente lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, emanerà un decreto ministeriale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, contenente i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi».
13. 5.Marcora, Ruggieri, Potenza.
Al comma 1, dopo le parole: degli anni 2005 e 2006, sostituire le parole sino alla fine del comma con le seguenti:
«Il corrispondente importo è destinato:
a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi;
b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
2. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui alla precedente lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi».
13. 10. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora.
Al comma 3, dopo le parole: euro 50 milioni, aggiungere le seguenti: di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità richiamati nella lettera b).
13. 4. (seconda versione) Misuraca, Zama, Burani, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Al comma 3, dopo le parole: euro 50 milioni, aggiungere le seguenti: di cui 5 milioni di euro per gli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità richiamati nella lettera b).
* 13. 4. Misuraca, Zama, Burani, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Al comma 3, dopo le parole: euro 50 milioni, aggiungere le seguenti: di cui 5 milioni di euro per gli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità nella lettera b).
* 13. 6.Marcora, Ruggieri, Potenza.
Al comma 3, dopo le parole: euro 50 milioni, aggiungere le seguenti: di cui 5 milioni di euro per gli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità nella lettera b).
* 13. 9.Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Marcora.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini di cui al comma 1, alle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo previgente al citato Decreto Legislativo n. 102 del 2004, nonché le emergenze di carattere sanitario, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso d'interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione. La regolarizzazione di cui al presente articolo comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall' articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: - 40.000;
2005: - 40.000;
2006: - 40.000.
e, alla rubrica Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: - 40.000;
2005: - 40.000;
2006: - 40.000.
13. 3.Rossiello, Borrelli, Oliverio, Rava, Marcora.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiunto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «fino a venti rate trimestrali costanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessanta rate trimestrali costanti».
4-ter. All'articolo 4, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
* 13. 8. Marcora, Rava, Ruggeri, Potenza.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiunto dall'articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «fino a venti rate trimestrali costanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessanta rate trimestrali costanti».
4-ter. All'articolo 4, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
* 13. 11. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 200, n. 388, aggiunto dall'articolo 4, comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «fino a venti rate trimestrali costanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quaranta rate trimestrali costanti».
4-ter. All'articolo 4, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall' articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
** 13. 7. Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 200, n. 388, aggiunto dall'articolo 4, comma 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «fino a venti rate trimestrali costanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quaranta rate trimestrali costanti».
4-ter. All'articolo 4, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall' articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
** 13. 12. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale).
1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un apposito Fondo, con dotazione complessiva di Euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione di energia da biomasse derivanti dalla filiera agro-forestale.
3. Con successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, ferma restando quarto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. del 29 dicembre 2003 n. 387, che istituisce una Commissione di esperti con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, si provvede alla costituzione presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di una Sotto Commissione di Esperti per la valutazione dei progetti pilota e dei relativi criteri di gestione di cui al comma 2, costituita da membri designati dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. Le spese di funzionamento della Commissione di Esperti non può superare Euro 250.000.
4. L'articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è abrogato.
Conseguentemente all'articolo 37 comma 1, alla tabella A, voce Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apportare le seguenti modifiche:
2005: - 2,65 milioni di euro;
2006: - 2,65 milioni di euro;
2007: - 2,65 milioni di euro.
13. 07. Bellotti.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura).
1. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
2. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2003 e 2004 previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono destinate all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
13. 013. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura).
1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.
13. 012. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura).
1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura. I contributi, nell'ambito delle risorse già stanziate, per gli vestimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.
2. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
3. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono destinate all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
4. Al fine di ultimare la misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002 n. 135, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad ulteriore spesa di 260.000 euro.
5. Per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia nelle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad un'ulteriore spesa di 320.000 euro, finalizzata alla definizione delle istanze ritenute idonee ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi ed ammodernamento della flotta esistente.
6. All'onere di cui ai commi 4 e 5, pari a 580.000 euro si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
7. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
8. Al fine di assicurare la continuità amministrativa delle funzioni in materia di pesca esercitate dal Ministero delle politiche agricole l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
Art. 23. - (Abrogazione norme). - 1. La legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore delle norme di attuazione previste dal presente decreto legislativo. Le norme soppresse sono indicate mediante espressa menzione in ciascuno dei corrispondenti decreti attuativi.
9. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4 del D. M. 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1o luglio 2005.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 833.
13. 09. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura).
1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.
3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
4. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono destinate all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
13. 08. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Riconversioni reti da posta).
1. Al fine di ultimare la misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002 n. 135, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad ulteriore spesa di 260.000 euro.
2. Per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia nelle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad un'ulteriore spesa di 320.000 euro, finalizzata alla definizione delle istanze ritenute idonee ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi ed ammodernamento della flotta esistente.
3. All'onere di cui ai commi precedenti, pari a 580.000 euro si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
13. 010. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura).
1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
2. Al fine di assicurare la continuità amministrativa delle funzioni in materia di pesca esercitate dal Ministero delle politiche agricole l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:
Art. 23. - (Abrogazione norme). - 1. La legge 17 febbraio 1982, n. 41, le legge 5 febbraio 1992, n. 72; e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore delle norme di attuazione previste dal presente decreto legislativo. Le norme soppresse sono indicate mediante espressa menzione in ciascuno dei corrispondenti decreti attuativi.
3. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1o Luglio 2005.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 833.
13. 011. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
ART. 25.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli importi e i relativi limiti d'impegno in misura corrispondente.
25. 4. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Il progetto sperimentale di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, ha una durata di anni sei, a decorrere dal 1o gennaio 2005.
25. 5. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Per assicurare la prosecuzione del progetto sperimentale di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente sono ridotte in misura corrispondente le risorse finanziarie di cui all'articolo 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
25. 6. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.
ART. 29.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006».
29. 12. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso.
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole «credito peschereccio», e prima della parola «dimostrino», è inserita la parola «agevolato».
9-ter. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previ sione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
29. 17. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti ma non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie. All'onere derivante dal presente articolo, pari a Euro 320.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
29. 16. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di Euro 260.000,00.
9-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
29. 15. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie.
9-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
9-quater. All'onere derivante dall'attuazione ditale misura, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
29. 13. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Franci.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie.
9-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
9-quater. All'onere derivante dall'attuazione di tale misura, pari a 1 milione di euro per 1'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
29. 14. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».
29. 20. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché negli impianti funzionali all'attività aziendale o finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli, altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse, legnose e verdi».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
29. 19. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), modificare gli importi come segue:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.
29. 30. (seconda versione) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee»;
b) al comma 5, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: decreto legislativo n. 330 del 1999, articolo 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), modificare gli importi come segue:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.
29. 30. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. Quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 18, nel limite di 10 milioni di euro per il 2005 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, sono destinate alla predisposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di un piano per le proteine vegetali, volto ad incentivare l'utilizzo delle proteine vegetali in agricoltura, nell'alimentazione e in tutti gli altri settori. Il piano è adottato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
b) al comma 19 dopo le parole: «di cui al comma 18» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto disposto dal comma 18-bis».
29. 23. Rava, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Preda, Oliverio, Sandi, Franci.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n. 9 del 1963 e n. 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti previdenziali acquisiti e le prestazioni percepite».
29. 22.Rossiello.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto individua i criteri e le modalità per determinare le aliquote contributive dei lavoratori agricoli, che tengono conto della media europea. Per le Regioni dell'obiettivo 1 tali aliquote sono determinate nella misura non superiore al 50 per cento.
29. 24.Rossiello, Rava.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Presso l'ICE è istituito il fondo «Promozione prodotti agroalimentari di qualità», finanziato per l'anno 2005 con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e STO. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed agro-alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il regolamento di gestione del fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
29. 25. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Fondo bieticolo saccarifero nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 10 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, alla urgente necessità di riorganizzazione e rilancio della politica nazionale del comparto-bieticolo saccarifero.
Conseguentemente alla Tabella C del Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto Legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (capp. 3890, 38.91, 7775) modificare l'importo:
2005: - 10.000.
29. 26. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per i piani di riconversione di cui all'articolo 10, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sono stanziati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, 20 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e finanze, alla voce: decreto legislativo n. 300 del 1999; riforma dell'organizzazione del Governo: Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) / capp. 3890, 3921, 7775 modificare gli importi come segue:
2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
29. 27. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stanziati ulteriori 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Le modalità di attivazione dell'intervento, salvo modifiche o integrazioni, rimangono quelle definite dall'apposito decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali per far fronte alla medesima emergenza per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 13.000;
2006: - 13.000;
2007: - 13.000.
29. 28. Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. È rifinanziato con la somma di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 l'intervento previsto dall'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 13.000;
2006: - 13.000;
2007: - 13.000.
29. 29. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
9-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
9-quater. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire all'annualità 2005 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178.
Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:
2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
29. 21. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».
9-ter. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola «ospitalità,» è inserita la seguente: «di ristorazione,».
29. 18. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso.
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
9-bis. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:
«5. Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici o morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni. La domanda del richiedente è notificata contemporaneamente, da parte delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto».
b) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'assegnazione è data precedenza alle aziende coltivatrici singole oassociate ai fini dell'adempimento aziendale, delle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrice per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1o giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni».
c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«1. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla lettera a) dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni».
29. 11.Caparini, Parolo.
Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
(Interventi nel settore della pesca).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono ulteriormente prorogate per l'annualità 2006 nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.
2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è aggiunto il seguente: «Articolo 7-bis (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura). 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquocoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione «pesca». Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Febbraio 1952, n. 328. 2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dati «autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazione competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente. 3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquocoltura in acque marine e salmastre.
3. All'articolo 56 al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura non assoggettai alla disciplina di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b). Nei confronti di tali soggetti il reddito è determinato considerando come eccedente la totalità dei capi allevati.
4. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
5. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci nel limite massimo di 50 milioni di euro annui.
6. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 dopo le parole: «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
7. I residui di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono destinati all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
8. Al fine di ultimare la misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002 n. 135, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad ulteriore spesa di 260.000 euro. Per la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia nelle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole è autorizzato ad un'ulteriore spesa di 320.000 euro, finalizzata alla definizione delle istanze ritenute idonee ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi ed ammodernamento della flotta esistente.
9. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
10. Al fine di assicurare la continuità amministrativa delle funzioni in materia di pesca esercitate dal Ministero dello politiche agricole l'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 (Abrogazione norme). 1. La legge 17 febbraio 1982, n. 41 la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore delle norme di attuazione previste dal presente decreto legislativo. Le norme soppresse sono indicate mediante espressa menzione in ciascuno dei corrispondenti decreti attuativi.
11. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2005, in 150 milioni di euro per l'anno 2006 e in 150 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
29. 01. Marcora, Franci, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:
Art. 29-bis.
(Interventi in favore del settore ittico).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2007, n. 77, le parole « 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2006».
2. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di Euro 260.000,00.
3. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.
4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis: Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».
6. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola «ospitalità,» è inserita la seguente: «di ristorazione,».
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
29. 02. (seconda versione) Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso, Franci.
Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:
Art. 29-bis.
(Interventi in favore del settore ittico).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni in legge 27 marzo 2007, n. 77, le parole « 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2006».
2. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, nonché dei relativi equipaggi, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a definire singoli regimi di aiuto, per un importo massimo di 1 milione di euro per l'anno 2005, con una o più regioni interessate, in coerenza con quanto stabilito dalle normative comunitarie. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
3. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l'ulteriore spesa di Euro 260.000,00.
4. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.
5. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n.302, pervenute al Ministero delle Politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis: Le imprese che esercitano attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».
7. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo la parola «ospitalità,» è inserita la seguente: «di ristorazione,».
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
29. 02. Scaltritti, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Ricciuti, Losurdo, La Grua, Misuraca, Burani Procaccini, Fratta Pasini, Jacini, Masini, Romele, Catanoso.
ART. 31.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beni agricoli confiscati alla mafia).
1. È istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un fondo di garanzia che copre il 100 per cento del valore di carico degli investimenti realizzati dalle cooperative affidatarie dei beni confiscati alla mafia, sensi della legge 575/65 e successive modificazioni.
2. Il Fondo ha durata di 50 anni ed opera con criteri di tempo e modalità da definirsi a maggioranza da parte dell'organo di gestione.
3. Possono partecipare ad esso con contributi volontari, in conto capitale, comuni e regioni interessate, nonché cooperative e società ed i fondi mutualistici di cui alla Legge 59/92, che potranno ritirarli nella misura proporzionale alla loro consistenza solo allo scioglimento del Fondo.
4. L'organo amministrativo è formato da un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, da un rappresentate del ministero degli interni, da un rappresentante del ministero dell'Economia e da un rappresentante del Ministero del Welfare, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni cooperative riconosciute, e da tre rappresentanti delle Imprese o società che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari.
5. Entro 60 giorni il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali propone agli altri soggetti istituzionali e associativi e alle prime tre imprese che eventualmente abbiano rilasciato fideiussioni per un futuro versamento, uno schema di statuto e regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza per procedere alla costituzione a mezzo di decreto ministeriale.
6. La dotazione del Fondo per l'anno 2005 è pari a 5 milioni di euro e per gli anni successivi è pari a 20 milioni di euro.
Conseguentemente all'Art. 37, Tabella A, alla voce ministero delle Politiche Agricole, apportare la seguente modifica:
2005: - 5.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
31. 03. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Marcora, Borrelli, Franci.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Beni agricoli confiscati alla mafia).
1. È istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un fondo di garanzia che copre il 100 per cento del valore di carico degli Investimenti realizzati dalle cooperative affidatarie dei beni confiscati alla mafia, sensi della legge 575/65 e successive modificazioni.
2. Il Fondo ha durata di 50 anni ed opera con criteri di tempo e modalità da definirsi a maggioranza da parte dell'organo di gestione.
3. Possono partecipare ad esso con contributi volontari, in conto capitale, comuni e regioni interessate, nonché cooperative e società ed i fondi mutualistici di cui alla Legge 59/92, che potranno ritirarli nella misura proporzionale alla loro consistenza solo allo scioglimento del Fondo.
4. L'organo amministrativo è formato da un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, da un rappresentate del ministero degli interni, da un rappresentante del ministero dell'Economia e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni cooperative riconosciute, e da tre rappresentanti delle Imprese o società che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari;
5. Entro 60 giorni il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali propone agli altri soggetti istituzionali e associativi e alle prime tre imprese che eventualmente abbiano rilasciato fideiussioni per un futuro versamento, uno schema di statuto e regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza per procedere alla costituzione a mezzo di decreto ministeriale.
6. La prima dotazione del Fondo per l'anno 2005 è pari a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità dell'ISMEA di cui all'articolo 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
31. 04. Preda, Sedioli, Rossiello, Marcora, Franci, Borrelli.
ART. 34.
Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:
37-bis. Le iscrizioni ipotecarie accese da concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà si soggetti ammessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, possono essere sostituite con una idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. In questo caso la garanzia dovrà essere prestata per il periodo della rateizzazione aumentato di un anno. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvederà a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
34. 1. La Grua, Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. Le iscrizioni ipotecarie accese da concessionari del servizio di riscossione per crediti previdenziali su beni immobili di proprietà di soggetti ammessi in forza di legge alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, possono essere sostituite con una idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria. In questo caso la garanzia dovrà essere prestata per il periodo della rateizzazione aumentato di un anno.
37-ter. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, se il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, il concessionario del servizio di riscossione provvederà a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati.
34. 2. La Grua, Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, Patarino, Villani Miglietta.
ART. 35.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 900;
2006: - 900;
2007: - 900.
35. 6. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
20-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze, richieste da imprenditori ittici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio.
20-ter. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500;
2006: - 1.500;
2007: - 1.500.
35. 4. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
20-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze, richieste da imprenditori ittici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio. Tale canone si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquicoltura in acque marine e salmastrastre.
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle Finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 1.500;
2006: - 1.500;
2007: - 1.500.
35. 5. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.
* 36. 14. Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collarini, Fratta Pasini, Grimaldi, Iacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.
* 36. 15. Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Ai fabbricati rurali delle cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.
* 36. 51. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli.
All'articolo 36, dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 228/01, si applica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23/3/1998 n. 139.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
36. 15. (seconda versione). Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
31-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.
Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.
36. 35.Marinello.
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
31-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
d) il comma 10 è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
36. 38.Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 31, inserire il seguente:
31-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;
d) il comma 10 è soppresso;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Legge n. 67 del 1987, rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, modificare gli importi come segue:
2005:
2006: - 242.000;
2007: - 242.000.
36. 54. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «È ammessa una sola variazione ai programmi», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammesse variazioni successive».
36. 1. (seconda versione) Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «È ammessa una sola variazione ai programmi», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi».
* 36. 1. Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «È ammessa una sola variazione ai programmi», sono sostituite dalle seguenti: «Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi».
* 36. 17.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «30 giugno 2003», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
** 36. 3.Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «30 giugno 2003», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
** 36. 16.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collarini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».
36. 18.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprenditori ittici, di cui all'articolo 6» sono inserite le seguenti: «e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura».
36. 19.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, se l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle camere di commercio.
36. 20.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
36. 21.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.
36. 22.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato al 31 luglio 2005.
36. 2. (seconda versione) Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato al 31 luglio 2005. A tale data, l'autorità amministrativa che vigila sulla procedura di liquidazione, sulla base di un programma predisposto dall'organo commissariale per la sistemazione della situazione debitoria pregressa, da cui risulta, tra l'altro, la disponibilità di un patrimonio residuo indispensabile a garantire le esigenze tecniche, organizzative, produttive e commerciali della futura attività, tenuto conto dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione provvisoria dell'impresa, valutata, altresì, la sussistenza di eventuali situazioni oggettive, ostative all'attivazione della soluzione concordataria, individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
36. 2. Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato al 31 luglio 2005. A tale data il Ministro per le Attività Produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
36. 23.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
33-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, le lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto».
36. 42.Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama.
Il comma 34 è sostituito dal seguente:
34. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa»;
b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa»;
c) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2005: - 265.000;
2006: - 265.000;
2007: - 265.000.
36. 55. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Il comma 34 è sostituito dal seguente:
34. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per gli esercenti l'attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 e le attività di cui all'articolo 56-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa»;
b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa;
c) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente articolo:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
36. 39.Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Sostituire il comma 35 con il seguente:
35. Gli atti inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento.
36. 40.Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Sostituire il comma 35 con il seguente:
35. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti della metà.
Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
36. 50. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Santi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Sostituire il comma 35 con il seguente:
35. Gli atti inerenti alla formazione ed all'arrotondamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla voce: Fondo da ripartire per le politiche sociali, modificare gli importi come segue:
2005: -;
2006: - 71.000;
2007: - 71.000.
36. 56. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
35-bis. Al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore orto-frutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà è concesso ai produttori agricoli singoli o associati un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta.
35-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo fino al limite massimo di impegno di euro 30.000 per l'anno 2005, di euro 30.000 per l'anno 2006, di euro 30.000 per l'anno 2007 a valere sulla quota del fondo investimenti riservato al Ministero delle Politiche agricole e forestali.
Conseguente, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'Organizzazione del Governo», articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59; articolo 70 comma 2, «Finanziamento Agenzie Fiscali» (Agenzie Entrate) (641.2.2 Ag. Entrate capp. 3890-3891):
2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.
36. 58. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Santi.
Dopo il comma 35 inserire il seguente:
35-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agricole, con specifico riguardo all'agricoltura biologica e di qualità, all'integrazione di filiera ed ad altre misure urgenti e necessarie, sono rifinanziati i seguenti interventi con gli importi rispettivamente indicati:
a) rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 209: euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
b) interventi a favore degli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu», di cui all'articolo 100 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007; 100. Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli;
c) interventi strutturali e di prevenzione della encefolopatia spongiforme bovina di cui all'articolo 129, comma 1, lettera b) della citata legge n. 388 del 2000: euro 7.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d) della citata legge n. 388 del 2000: euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
e) ulteriore finanziamento del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488: euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
f) ulteriore finanziamento delle iniziative collegate all'istituzione delle «strade del vino», di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268: 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
g) ulteriore finanziamento delle attività svolte dalle associazioni degli allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali e delle valutazioni genetiche, di cui alla legge 2 dicembre 1998, n. 423: euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
h) ulteriore finanziamento degli interventi per i completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irrigua e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate e nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208 ed all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni della legge 23 maggio 1997, n. 135: euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'Economia e delle Finanze alla voce: legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, modificare gli importi come segue:
2005: - 45.900;
2006: - 45.900;
2007: - 45.900.
36. 59. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora.
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività agricole, con particolare riguardo alla serricoltura, all'integrazione di filiera e alla ricerca sono rifinanziati i seguenti interventi con gli importi rispettivamente indicati:
a) completamento, l'adeguamento e realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208 e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135: euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;
b) contributi per interventi realizzati dalle unioni nazionali tra le organizzazioni agricole riconosciute per: la costituzione ed il funzionamento nei tre anni successivi al riconoscimento; l'attuazione dei programmi per la prima informatizzazione; la realizzazione di servizi reali inerenti all'attuazione di accordi interprofessionali di cui alla legge n. 88 del 1988: euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Conseguentemente, alla Tabella C del Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: legge n. 67 del 1987, rinnovo della Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, modificare gli importi come segue:
2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.
36. 53. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi.
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 10 gennaio 2005, agli imprenditori agricoli singoli e associati è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2005, di 20 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46 della legge 448/2001.
Conseguentemente alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 30.000;
2007: - 50.000.
36. 47. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Sostituire il comma 36 con il seguente:
36. Per le annualità 2005 e 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che si rendono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura marina.
Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre tutti gli accantonamenti relativi ai diversi ministeri del 2 per cento.
36. 44.Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Al comma 36, aggiungere in fine le seguenti parole: , che si intendono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquicoltura marina.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia apportare le seguenti modifiche:
2005: - 2.500;
2006: - 2.500;
2007: - 2.500.
36. 43.Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al fine di garantire alle Regioni e agli organismi pagatori le risorse necessarie alla corretta esecuzione delle attività e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 20 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Cap. 1525), modificare l'importo come segue:
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
Alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.2.3.4 Agenzia delle entrate cap. 7775):
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
36. 49. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, valutati in 26,8 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del gasolio da impiegare in agricoltura stabilita dal citato decreto n. 454 del 2001.
*36. 41.Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
37-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Alla copertura degli oneri recati dal presente comma, valutati in 26,8 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione del gasolio da impiegare in agricoltura stabilita dal citato decreto n. 454 del 2001.
*36. 57. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è aggiunto il seguente:
5-bis. Al fine di rendere più efficiente la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA e conseguentemente agevolare gli investimenti e lo sviluppo delle imprese agricole nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia assicura a tutti gli organismi pagatori le risorse necessarie ad espletare gli adempimenti richiesta dalla normativa comunitaria assumendo il coordinamento della gestione del sistema integrato dei controlli e delle attività degli organismi pagatori connesse alla tenuta ed aggiornamento dei fascicoli aziendali.
36. 48. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 38 inserire il seguente:
38-bis. Il Fondo Bieticolo Nazionale di cui all'articolo 3 del Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella Legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 25.000.
* 36. 25. Zama, Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 38 inserire il seguente:
38-bis. Il Fondo Bieticolo Nazionale di cui all'articolo 3 del Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella Legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di Euro, per fare fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di Aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003 e protrattesi nel 2004.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamenti Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 25.000.
* 36. 52. Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. All'articolo 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, capoverso comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi annue», sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni annui»;
b) il comma 2, così come già modificato dal comma 6, dell'articolo 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: « 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1, ha durata di sei anni, a decorrere dal 1o gennaio 2005, fino al 30 giugno 2010».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali:
2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 20.000.
36. 4.Burani Procaccini.
Dopo il comma 45, inserire il seguente:
45-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte al fabbisogno finanziario necessario ad avviare un Piano di Settore, anche in relazione alle necessità di ristrutturazione della filiera bieticolosaccarifera e in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare l'importo delle seguente voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (cap. 7775):
2005: - 25.000.
36. 27. Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 45, è inserito il seguente:
45-bis. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito nella legge 18 febbraio 1991, n. 48 è incrementato della somma di 25 milioni di euro, per far fronte, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, ai danni derivanti al settore dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali, verificatesi nell'anno 2003.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare l'importo della seguente voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (cap. 7775):
2005: - 25.000.
36. 28. Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
45-bis. Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, sono equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie ambientali ed idrogeologiche del territorio. Ai gestori e agli addetti delle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.
Conseguentemente alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero dell'interno apportare le seguenti modifiche:
2005: - 32 milioni di euro;
2006: - 32 milioni di euro;
2007: - 32 milioni di euro.
36. 33. Masini, Misuraca, La Starza, Fatuzzo, Delmastro Delle Vedove, Emerenzio Barbieri, Meroi, Cesaro, Licastro, Leccisi, Moroni, Leccisi, Galvagno, Jacini, Russo, Palmieri, Antonio Barbieri, Garagnani, Tarantino,
Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
46. Per il finanziamento dei programmi a favore dell'allevamento ippico approvati dall'UNIRE, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono concesse per l'anno 2005 incentivazioni nella misura di 20 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 20 milioni di euro.
36. 34. Masini, Marinello, Jacini.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.
Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.535;
2006: - 10.535;
2007: - 10.535.
36. 46. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, è autorizzata la spesa di 10.535.000 euro annui dal 2005 al 2007.
Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.535;
2006: - 10.535;
2007: - 10.535.
36. 45. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
45-bis. All'articolo 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «del 19 luglio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 1996».
45-ter. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 19939 n. 237, le parole «prima della data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1996».
36. 60. De Laurentiis.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
45-bis. Gli effetti dell'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estesi alla regione Sicilia.
36. 37.La Grua, Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
45-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «nonché per uso di Consorzi di bonifica e di irrigazione.».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C richiamata, voce Ministero degli Affari Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - funzionamento - Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - Capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), modificare gli importi nel modo seguente:
2005: - 2.000.
36. 26.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. In conformità a quanto previsto dall'allegato alla Decisione 90/424/CEE del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, come modificato dalla Dec. 2/001/572 del Consiglio del 23 luglio 2001, l'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218 è concessa anche per gli animali morti dopo il 1o gennaio 2003 a seguito di febbre catarrale, accertata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (cap. 7775):
2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.
36. 29. Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:
45-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.
45-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2002 n. 388 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
Conseguentemente, alla tabella B - Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100 milioni di euro.
*36. 30.Misuraca, Zama, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo il comma 45 aggiungere i seguenti:
45-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8, n. 178 dell'8 agosto 2002, n. 178 è esteso all'anno 2005 nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.
45-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2002 n. 388 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
Conseguentemente, alla tabella B - Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2005: - 100 milioni di euro.
* 36. 31.Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999 n. 410 il comma 4 è sostituito dai seguenti:
4. Entro la data del 30 giugno 2005 l'Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa salvo che entro tale data sia stato presentato alla predetta Autorità da parte del commissario liquidatore un programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa, entro tempi definiti, da cui risulti la disponibilità di un patrimonio residuo indispensabile a garantire le esigenze tecniche, commerciali, produttive e organizzative della futura attività; in tal caso l'Autorità di vigilanza autorizza la presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche ad opera dello stesso commissario liquidatore. Parimenti non si da luogo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio qualora sia stata autorizzata, entro il termine predetto e a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività di impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.
4-bis. Con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio decadono gli organi della liquidazione e l'Autorità vigilante li sostituisce con un solo commissario liquidatore, il quale dovrà definire la operatività delle singole aziende entro 36 mesi dalla nomina, attuando un piano nazionale di risanamento dei consorzi in crisi, proposto entro 6 mesi dalla nomina dal commissario medesimo ed emanato dall'Autorità vigilante. Nel periodo di 36 mesi predetto, l'Autorità vigilante potrà concedere una nuova autorizzazione all'esercizio provvisorio per i singoli consorzi, su proposta del commissario, il quale ha i poteri per definire le singole procedure liquidatorie, per approvare i nuovi statuti dei consorzi che ritornano in bonis, e per ricostituire le compagini associative e gli organi amministrativi e di controllo di tali consorzi.
36. 06. Bellotti.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410 le parole: «di cui all'articolo 1 e seguenti del DLGS del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1992, n 59» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; l'Autorità vigilante è il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, cui competono le nomine dei commissari governativi, dei commissari liquidatori e degli organi di sorveglianza, considerandosi abrogata ogni diversa o contraria disposizione».
36. 07. Bellotti.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. All'articolo 21, comma 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «lire 30 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro annui».
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 127.000;
2006: - 127.000;
2007: - 127.000.
e, alla medesima tabella C, alla stessa voce, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del territorio), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 23.000;
2006: - 23.000;
2007: - 23.000.
*36. 04.Zama, Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. All'articolo 21, comma 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «lire 30 miliardi annui» sono sostituire dalle seguenti «50 milioni di euro annui».
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 127.000;
2006: - 127.000;
2007: - 127.000.
e, della medesima tabella C, alla stessa voce, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del territorio), apportare le seguenti variazioni:
2005: - 23.000;
2006: - 23.000;
2007: - 23.000.
*36. 09. Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Borrelli, Rossiello, Franci.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. L'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha una durata di anni sei, a decorrere dal 1o gennaio 2005.».
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del l999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.500;
2007: - 15.500.
**36. 03.Zama, Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. L'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha una durata di anni sei, a decorrere dal 1o gennaio 2005».
Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (agenzie delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2006: - 15.500;
2007: - 15.500.
**36. 010.Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Borrelli, Borrelli, Rossiello, Franci.
Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:
Art. 36-bis.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato.
2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «anche a titolo temporaneo».
36. 012.La Grua, Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, Patarino, Villani Miglietta.
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).
Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.
1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente;
b) all'articolo 4, comma 2, come modificato dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexsiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies;
c) all'articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «all'articolo 2543» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 2545-sexsiesdecies;
d) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-ter. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma.
*36. 08. Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi agrari).
Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.
1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente;
b) all'articolo 4, comma 2, come modificato dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 2545-terdecies, 2545-sexsiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies;
c) all'articolo 5, comma 7-bis, introdotto dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «all'articolo 2543» sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 2545-sexsiesdecies;
d) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-ter. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma.
*36. 011. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Ruggieri, Potenza.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. Le Regioni sono autorizzate a destinare la dotazione loro assegnata del «Fondo emergenza blue tongue» istituito dall'articolo 66, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per il finanziamento anche dei seguenti interventi negli allevamenti interessati dall'epizoozia blue tongue, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili:
a) un contributo diretto a compensare costi e disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità sanitaria competente dei propri capi per i prelievi periodici di sangue, finalizzati alla realizzazione dei piani di sorveglianza;
b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori ove si verifichino aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;
c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento vaccinale, ivi compresa la natimortalità e la mortalità neonatale e perinatale;
d) un indennizzo per eventuali cali di produzione del latte nel periodo successivo la vaccinazione.
2. In proseguimento agli interventi realizzati o in corso di realizzazione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le Regioni sono autorizzate a destinare le risorse loro assegnare in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 2002, n. 118 di conversione del decreto-legge 19 aprile 2002 n. 68, anche per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 6 della stessa legge, nonché per interventi individuati dalle Regioni medesime e diretti a contenere l'epizoozia blue tongue attraverso aiuti nazionali rafforzativi delle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale o dei Programmi operativi regionali di cui al Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.
3. Per i nuovi interventi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, non sono consentiti interventi di sovra compensazione.
36. 05.Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
TAB. A.
Nella tabella A, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 50.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000,
e, conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino delle imposte di successioni sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Tab. A. 6. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi.
Alla Tabella A, voce: del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 40.000;
2006: + 40.000;
2007: + 40 000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.
Tab. A. 4. Borrelli, Rava, Franci, Marcora, De Laurentiis, Marinello, Masini, Misuraca, Ricciuti, La Grua, Vascon.
Alla Tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella A, voce: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 10.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.
Tab. A. 5. Rava, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Franci, Marcora.
Alla Tabella A, voce: ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 10.000;
2006: + 15.000;
2007: + 15.000.
Conseguentemente alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 10.000;
2006: + 15.000;
2007: + 15.000.
Tab. A. 7. Rava, Rossiello, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Franci, Marcora.
TAB. B.
Nella tabella B, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 50.000;
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
e, conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 ed il comma 1, dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 283, sono abrogati.
Tab. B. 2. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi.
Alla tabella B alla voce del Ministero politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
2005: + 15.000;
2006: + 15.000;
2007: + 15.000,
e, conseguentemente, dopo l'articolo 37 inserire il seguente:
Art. 37-bis.
(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).
1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 283, sono abrogati.
Tab. B. 1. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi.
TAB. C.
All'articolo 37 comma 2, nella tabella C, rubrica, Ministero delle politiche agricole e forestali incrementare la seguente voce:
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da posta derivante adibite alla pesca con reti da posta derivante:
Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima 2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482 per i seguenti importi:
2005: + 10.000;
2006: + 10.000;
2007: + 10.000.
Conseguentemente nella medesima tabella C - rubrica Ministero peri beni e le attività culturali alla voce Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2-Fondo unico per lo spettacolo- capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 5.2.3.9- Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2005: - 6.000;
2006: - 6.000;
2007: - 6.000.
rubrica Ministero per i beni e le attività culturali alla voce Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo I comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazini ed altri organismi 3.1.2.3-Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100 diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
rubrica Ministero della salute alla voce decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino della disciplina in materia sanitaria - articolo 12: fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10-Ricerca scientifica - cap. 3392) diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
*Tab. C. 3. Marcora, Franci, Ruggieri, Rava, Potenza.
All'articolo 37, comma 2, nella tabella C, rubrica, Ministero delle politiche agricole e forestali incrementare la seguente voce:
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da posta derivante adibite alla pesca con reti da posta derivante:
Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima 2.1.1 .0-Funzionamento-CAPP 1173, 1413, 1414, 1415 2.1.2.7-Pesca-CAPP 1476, 1477, 1482 per i seguenti importi:
2005: 10.000;
2006: 10.000;
2007: 10.000.
Conseguentemente nella medesima tabella C - rubrica Ministero per i beni e le attività culturali alla voce Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2-Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223) diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2005: - 6.000;
2006: - 6.000;
2007: - 6.000.
rubrica Ministero per i beni e le attività culturali alla voce Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100 diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
rubrica Ministero della salute alla voce decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12: fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10-Ricerca scientifica - cap. 3392) diminuire come segue gli stanziamenti previsti:
2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.
Tab. C. 8.Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Sandi, Crisci.
Alla tabella D, rubrica: Ministero economia e finanze, alla voce: Legge n. 289 del 2002 inserire la seguente voce:
Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore - bieticolo-saccarifero (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375).
2005: + 20.000.
Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce:
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, apportare le seguenti variazioni:
Articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate:
2005: - 20000.
Tab. C. 4.Marcora, Rava, Ruggieri, Potenza.
Alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze legge finanziaria n. 289 del 2002, aggiungere il seguente intervento:
Art. 69 comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (settore n. 21) (3.2.3.46 AGEA-cap. 7375):
2005: + 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999 ART. 70, comma 2, Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000.
*Tab. C. 5.Zama, Misuraca, Burani, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti.
Alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze-legge finanziaria n. 289 del 2002, aggiungere il seguente intervento: Art. 69 comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (settore n. 21) (3 .2.3.46 AGEA-cap. 7375):
2005: + 10.000.
Conseguentemente, alla tabella C, voce ministero dell'economia e delle finanze D.leg n. 300 del 1999 Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate, apportare le seguenti variazioni:
2005: - 10.000.
*Tab. C. 9.Sedioli, Rava, Preda, Marcora, Franci, Rossiello, Borrelli.
Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Riforma dell'organizzazione del Governo: ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (capp. 3890, 3921, 7781) modificare gli importi come segue:
2005: - 75.000.
Conseguentemente alla tabella D, voce Ministero delle politiche agricole e forestali aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo 102/04 - Fondo di solidarietà nazionale: ART. 15, comma 2, punto 1: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3. - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439):
2005: + 75.000.
Conseguentemente, lo stanziamento recato alla tabella F, voce 21. Interventi in agricoltura, Decreto legislativo n. 10/2004, articolo 15, comma 2, punto 1: ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3. - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) è così modificato:
2005: 175.000.
Tab. C. 7. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Santi.
Alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo n. 102 del 2004 - Interventi finanziari a favore delle imprese agricole: ART. 15, comma 2, punto 2: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - cap. 7439):
2005: + 100.000.
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce, Legge 662 del 1996 Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica, modificare gli importi come segue:
2005: - 100.000.
*Tab. D. 8. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi.
Conseguentemente, alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, aggiungere la seguente voce: Decreto legislativo n, 102 del 2004 - Interventi finanziari a favore delle imprese agricole:
Art. 15, comma 2, punto 2: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi - cap. 7439):
2005: + 100.000.
Conseguentemente alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce, legge 662 del 1996 - Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica, modificare gli importi come segue:
2005: - 100.000.
*Tab. D. 9. Marcora, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci.
Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: «Ministero delle Politiche Agricole e Forestali» legge finanziaria n. 350 del 2003: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
Art. 4, comma 31: recupero risorse idriche (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7453)
2007 + 50.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella D, Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione delle finanza pubblica. - articolo 2, comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato s.p.a. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP. 7122):
2007: - 50.000.
Tab. D. 6.Misuraca, Zama, Burani, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Micciuti, Scaltritti.
Alla Tabella D, ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce: legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane - Art. 2 - Fondo nazionale per la montagna:
2005: 30.000.
Conseguentemente, alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: legge n. 194 del 1998 interventi nel settore dei trasporti:
2005: - 30.000.
Tab. D. 7. Rava, Borrelli, Rossiello, Franci.
TAB. F.
Alla Tabella F, Settore n. 2, voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 266 del 1997, apportare le seguenti variazioni (limiti di impegno):
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, Settore n. 20 voce: Ministero delle politiche agricole, legge finanziaria n. 350 del 2003, modificare gli importi come segue (limiti di impegno):
2007: + 50.000;
2008: + 50.000.
Tab. F. 4. Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Sandi.
Alla Tabella F, Settore n. 2, voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 266 del 1997, apportare le seguenti variazioni (limiti di impegno):
2006: - 50.000;
2007: - 50.000;
2008: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, Settore n. 20 voce: Ministero delle politiche agricole, legge finanziaria n. 350 del 2003, modificare gli importi come segue (limiti di impegno):
2006: + 50.000;
2007: + 50.000;
2008: + 50.000.
Tab. F. 3. Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Sandi.
Alla Tabella F, Settore n. 2, voce: «1 Ministero delle attività produttive, legge n. 266 del 1997, apportare le seguenti variazioni (limiti di impegno):
2007: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, Settore n. 20 voce: Ministero delle politiche agricole, legge finanziaria n. 350 del 2003, modificare gli importi come segue (limiti di impegno):
2007: + 50.000.
Tab. F. 2. Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Sandi.
Alla Tabella F, Settore n. 2, voce: Ministero delle attività produttive, legge n. 266 del 1997, apportare le seguenti variazioni (limiti di impegno):
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, Settore n. 20 voce: Ministero delle politiche agricole, legge finanziaria n. 350 del 2003, modificare gli importi come segue (limiti di impegno):
2006: + 50.000;
2007: + 50.000.
Tab. F. 1. Sedioli, Rava, Preda, Franci, Borrelli, Rossiello, Sandi.
ORDINE DEL GIORNO
La XIII Commissione,
premesso che:
le misure contenute nel disegno di legge finanziaria per quanto riguarda il settore agricolo sono senz'altro da valutare positivamente soprattutto sul fronte della riduzione della pressione tributaria e fiscale;
l'ultima legge finanziaria già conteneva delle scelte importanti in tema di contribuzione agricola, quali un abbattimento consistente delle sanzioni civili e la rateizzazione dei crediti previdenziali cartolarizzati;
un secondo, importantissimo passo per chiudere con le pendenze del passato è stata la recente emanazione da parte dell'Inps di due circolari interpretative;
in questi giorni migliaia di cartelle esattoriali e di pignoramenti si stanno di nuovo abbattendo sulle aziende e sui datori di lavoro agricolo;
gli oneri sociali sono ormai diventati insostenibili e in tal senso si rende necessario individuare un'aliquota contributiva calcolata in base alla media contributiva dei paesi dell'Unione europea, pari al 50 per cento di quella attualmente vigente in Italia;
da più parti si invoca uno sforzo da un punto di vista normativo che prevedeva un abbattimento del 75 per cento dei contributi non pagati, al netto degli interessi e delle sanzioni, nonché una immediata sospensione delle procedure di recupero dei crediti Inps,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori interventi di ristrutturazione finanziaria per sanare le esposizioni debitorie delle aziende e dei datori di lavoro agricoli, valutando in particolare la possibilità di una rateizzazione ventennale, con interessi a carico dello Stato e delle Regioni.
ALLEGATO 2
Legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2005.
PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminata la tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310.bis Governo);
esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio annuale e pluriennale per il triennio 2005-2007 (A.C. 5311 Governo);
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le modificazioni di cui agli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato;
nonché con le seguenti condizioni:
provveda la Commissione di merito a riformulare il comma 31 dell'articolo 36, al fine di rendere permanente il regime speciale IVA per i produttori agricoli con volume d'affari superiore a euro 20.658,28, la cui vigenza è stata già più volte prorogata negli ultimi anni;
con riferimento ai commi 33, 34, 36 e 37 dell'articolo 36, i quali recano la proroga di agevolazioni in favore del settore agricolo e delle pesca, provveda la Commissione di merito a rendere permanenti tali regimi agevolativi, già più volte prorogati nel corso degli ultimi anni;
provveda la Commissione di merito a prorogare all'anno 2005 il credito di imposta per gli investimenti in agricoltura, prevedendo la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno;
si provveda a prorogare termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale per le denunce dei pozzi, di cui all'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 1999;
si provveda ad introdurre, a favore delle imprese agricole colpite da eventi calamitosi o da emergenze di carattere sanitario, un sistema di rateizzazione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, mediante la corresponsione di 20 rate annuali di pari importo al tasso di interesse legale vigente al momento della rateizzazione;
si provveda, nell'ambito dell'esercizio della delega previdenziale conferita dalla legge n. 234 del 2004, a mettere a regime le disposizioni dell'articolo 122 della legge n. 388 del 2000, relativamente all'impiego di familiari e affini nelle operazioni di raccolta, riconoscendo inoltre un credito per nuova occupazione agli imprenditori agricoli, a condizione che essi aumentino il numero di giornate lavorative dichiarate rispetto all'anno precedente e che tale incremento venga mantenuto per almeno tre anni.
Il relatore.
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminata la tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310-bis Governo);
esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (A.C. 5311 Governo);
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le modificazioni di cui agli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato;
nonché con le seguenti condizioni:
si provveda a riformulare il comma 31 dell'articolo 36, al fine di rendere permanente il regime speciale IVA per i produttori agricoli con volume d'affari superiore a euro 20.658,28, la cui vigenza è stata già più volte prorogata negli ultimi anni;
con riferimento ai commi 33, 34, 36 e 37 dell'articolo 36, i quali recano la proroga di agevolazioni in favore del settore agricolo e delle pesca, si provveda a rendere permanenti tali regimi agevolativi, già più volte prorogati nel corso degli ultimi anni;
si provveda a prorogare all'anno 2005 il credito di imposta per gli investimenti in agricoltura, prevedendo la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno;
si provveda a prorogare i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale per le denunce dei pozzi, di cui all'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 1999;
si provveda ad introdurre, a favore delle imprese agricole colpite da eventi calamitosi o da emergenze di carattere sanitario, un sistema di rateizzazione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, mediante la corresponsione di 20 rate annuali di pari importo al tasso di interesse legale vigente al momento della rateizzazione;
si provveda, nell'ambito dell'esercizio della delega previdenziale conferita dalla legge n. 234 del 2004, a mettere a regime le disposizioni dell'articolo 122 della legge n. 388 del 2000, relativamente all'impiego di familiari e affini nelle operazioni di raccolta, riconoscendo inoltre un credito per nuova occupazione agli imprenditori agricoli, a condizione che essi aumentino il numero di giornate lavorative dichiarate rispetto all'anno precedente e che tale incremento venga mantenuto per almeno tre anni;
si provveda a garantire il reperimento di adeguate risorse per il potenziamento della ricerca in agricoltura, alla luce del riordino degli enti operanti nel settore attraverso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
si individuino le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione senza interruzioni degli interventi relativi al piano irriguo nazionale.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.05.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.
Giacomo STUCCHI presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, il disegno di legge C. 5310-bis, legge finanziaria 2005, ed il disegno di legge C. 5311, recante il Bilancio dello stato per il 2005 ed il Bilancio triennale 2005-2007, nonché la Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. La Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione ed ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
Ricorda che gli eventuali emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari. Precisa in particolare, rinviando ai criteri di ammissibilità ormai noti, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai Presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, sarà cioè una valutazione per così dire prima facie; mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di lunedì 18 ottobre 2004.
Marco AIRAGHI (AN), relatore, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere un parere per le parti di competenza sul disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cosiddetta legge finanziaria per il 2005, sul disegno di legge recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 con particolare riferimento alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005-2007. Rileva innanzitutto che, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, lo stesso Governo presenta per la quarta volta una manovra finanziaria, il che sarebbe già di per sé un risultato positivo. A ciò si aggiunge che questa manovra, in particolare, ha una dimensione prospettica e strategica, giungendo a definire interventi che andranno ben al di là del prossimo anno, quando nel 2006 si procederà a nuove elezioni politiche. Si tratta peraltro non della solita campagna elettorale e propagandistica di un Governo prossimo a sottoporsi al legittimo confronto con gli elettori, ma di una attenta e ragionata manovra presentata da questo Esecutivo, in attuazione del programma presentato a suo tempo.
Da un punto di vista generale, ricorda innanzitutto che le previsioni macroeconomiche contenute nel documento di programmazione economico finanziaria 2005-2008, presentato nel luglio scorso, sono state confermate dalla Nota di aggiornamento presentata il 30 settembre scorso dal Governo. In particolare per il 2005, è stata prevista una crescita reale del PIL pari al 2,1 per cento, a fronte di una crescita tendenziale indicata nel DPEF all'1,9 per cento, con un tasso di crescita per il prossimo anno che dovrebbe, pertanto, risultare sensibilmente superiore a quello stimato nel DPEF per il 2004 e pari a 1,2 pr cento. Anche il PIL nominale dovrebbe registrare nel 2005 un incremento del 4,4 per cento pari, in valore assoluto, a 1.413.847 milioni di euro, e per gli anni successivi al 2005 la Nota di aggiornamento mantiene invariate le previsioni di crescita del PIL contenute nel quadro macroeconomico programmatico del DPEF 2005-2008. In tal senso, è prevista una crescita del PIL reale del 2,2 per cento nel 2006 e del 2,3 per cento nel 2007 e nel 2008.
L'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato dal DPEF al 2,7 per cento del PIL è stato confermato dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 ha, per il 2005, si rivede peraltro la previsione della spesa per interessi per il 2005. Il DPEF 2005-2008, infatti, indicava una spesa per interessi delle amministrazioni pubbliche pari a 5,3 per cento del PIL, a fronte di una spesa per interessi tendenziale del 5,2 per cento; nella Nota di aggiornamento, la spesa per interessi nel 2005 è invece quantificata nel 5,1 per cento del PIL. L'obiettivo di avanzo primario per il 2005 peraltro, che nel DPEF era fissato al 2,6 per cento, sulla base del quadro programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento è ridotto al 2,4 per cento. L'obiettivo di indebitamento netto fissato per il 2005, invece risulta migliore di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto alla stima del deficit per il 2004, con un valore pari al 2,9 per cento del PIL. Per quanto concerne gli anni successivi al 2005, la Nota di aggiornamento fissa quindi un obiettivo di indebitamento netto pari al 2 per cento del PIL per il 2006, all'1,4 per cento del PIL per il 2007 e allo 0,9 per cento del PIL per il 2008.
Oltre agli strumenti tradizionali cui è affidata la manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2007 - disegno di legge finanziaria e disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007, la Nota di aggiornamento al DPEF 2005-2008 prevede poi che il Governo adotti un apposito provvedimento di affiancamento della legge finanziaria, nel quale saranno contenute le misure per la competitività, lo sviluppo e per il potere d'acquisto. Si tratta del cosiddetto provvedimento collegato alla manovra finanziaria che riporterà, tra l'altro, anche i dettagli della riforma fiscale, in attuazione anche di quanto previsto dalla risoluzione sulla Nota di aggiornamento, approvata dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2004. L'obiettivo di indebitamento netto del 2,7 per cento del PIL, indicato nel DPEF e confermato nella Nota di aggiornamento, è stato fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2005 un disavanzo del 4,4 per cento del PIL. La manovra di finanza pubblica per il 2005 comporta, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 1,7 punti percentuali di PIL e, in valori assoluti, a 24 miliardi di euro. Assumendo, infatti, la stima del PIL nominale per il 2005 contenuta nella Nota di aggiornamento, pari a 1.413,9 miliardi di euro, l'indebitamento netto tendenziale per il 2005 risulterebbe pari a 62,2 miliardi e l'indebitamento netto programmatico a 38,2 miliardi di euro. Gli interventi inseriti nell'articolato del disegno di legge finanziaria dovrebbero quindi determinare nel complesso un miglioramento dell'indebitamento netto di 15.432 milioni di euro, risultante da un aumento delle entrate per 5.743 milioni di euro (maggiori entrate per 7.204 milioni di euro e minori entrate per 1.461 milioni di euro); da una riduzione delle spese per 9.689 milioni di euro (minori spese per 10.612 milioni di euro e maggiori spese per 923 milioni di euro). Ricorda poi che oltre agli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria, come risultanti dallo stralcio, è prevista per il 2005 la realizzazione di un programma di dismissione del patrimonio immobiliare che dovrebbe garantire un flusso di entrate una tantum pari a 7 miliardi di euro. L'effetto correttivo complessivo delle misure contenute nella finanziaria e delle dismissioni immobiliari ammonta, pertanto, a 22,4 miliardi di euro.
Secondo le stime fornite dal Governo, il complesso delle disposizioni introdotte dal disegno di legge finanziaria determinano sia un aumento delle entrate per 12.430 milioni di euro che un aumento delle spese per 1.095 milioni di euro. L'incremento delle entrate è riconducibile principalmente all'aumento delle entrate tributarie, pari a 5.082 milioni di euro, e all'aumento delle entrate per alienazione di beni patrimoniali per 7.000 milioni di euro. Riguardo alle spese iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2005, invece, quelle di parte corrente registrano, rispetto al 2004, un incremento di 3.384 milioni di euro e quelle in conto capitale di 531 milioni di euro. Nel complesso, quindi, secondo le stime contenute nella relazione tecnica, gli interventi disposti dall'articolato dovrebbero determinare maggiori entrate per 7.204 milioni di euro (al netto dei proventi delle dismissioni immobiliari); minori entrate per 1.461 milioni di euro; minori spese per 10.612 milioni di euro; maggiori spese per 923 milioni di euro. Riguardo alle spese, per effetto del complesso degli interventi contenuti nell'articolato del disegno di legge finanziaria, dovrebbe determinarsi una riduzione della spesa corrente per 7.703 milioni di euro, di cui 6.183 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa corrente primaria e 1.520 milioni di euro dovuti alla riduzione della spesa per interessi; una riduzione della spesa di conto capitale per 1.986 milioni di euro. Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2005 a legislazione vigente evidenzia quindi che il saldo netto da finanziare del bilancio a legislazione vigente per il 2005, corrispondente alla differenza tra le entrate finale e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 60.295 milioni di euro. Il risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente, cioè alla differenza tra la somma delle entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti, assume un valore negativo di 17.354 milioni di euro. L'avanzo primario invece, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, esclusa la spesa per interessi, risulta di 12.407 milioni di euro. Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 90.241 milioni di euro. Il risparmio pubblico in termini di cassa assume un valore negativo di 40.391 milioni di euro; il saldo primario risulta negativo per 17.535 milioni di euro. Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2005 prevede quindi un saldo netto da finanziare in termini di competenza pari a 63.870 euro e in termini di cassa di 93.816 euro; il ricorso al mercato, come differenza tra le entrate finali e il complesso delle spese, risulta, al loro delle regolazioni debitorie e contabili, pari a 243.479 milioni di euro.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2005 evidenziano quindi, rispetto alla legge di assestamento per il 2004 come modificata per effetto della manovra operata con il più volte citato decreto-legge n. 168 del 2004, un peggioramento del saldo netto da finanziare di 3.352 milioni di euro, derivante dal saldo negativo tra l'incremento delle entrate finali di 563 milioni di euro e quello delle spese finali di 3.915 milioni di euro. Peraltro il saldo corrente del bilancio a legislazione vigente per il 2005, cioè il risparmio pubblico, registra rispetto alle previsioni assestate per il 2004 - sempre comprensive degli effetti del decreto-legge n. 168 del 2004 - un miglioramento di 2.694 milioni di euro. L'avanzo primario si riduce di 5.555 milioni di euro.
Precisa solo ulteriormente, per completezza, che l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria fissa in particolare un limite di incremento del 2 per cento agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione dello Stato per il 2005. Il limite viene calcolato assumendo come base le previsioni iniziali dell'esercizio 2004, come rideterminate per effetto delle riduzioni di spesa disposte dal decreto-legge n. 168 del 2004. Secondo quanto espressamente previsto dal citato articolo 3, peraltro, tale regola non si applica agli stanziamenti relativi a organi costituzionali; alla spesa per interessi sui titoli di Stato; a prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi; e, per quanto di competenza della XIV Commissione, a trasferimenti all'Unione europea. Sono altresì escluse dall'applicazione del limite all'incremento gli stanziamenti relativi a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui. Anche la spesa per il personale non è soggetta al vincolo previsto dall'articolo 3, in quanto, come si stabilisce nel medesimo articolo, gli stanziamenti per il personale sono determinati in corrispondenza degli andamenti tendenziali risultanti dai contratti già stipulati. Il limite all'incremento interessa quindi solo gli stanziamenti del bilancio dello Stato aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda invece gli aspetti di competenza della XIV Commissione, rileva in riferimento alle politiche comunitarie inserite nel disegno di legge di bilancio per il 2005, che a partire dall'anno 2000, in seguito all'approvazione del D. Lgs. n. 303 del 1999, è stata attribuita un'ampia autonomia, finanziaria ed organizzativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per effetto della quale le spese relative al Dipartimento per le politiche comunitarie fanno ora parte del complesso di spese stanziate nella UPB 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», della Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per il 2004 tale unità revisionale di base recava una previsione di spesa assestata pari a 333,096 milioni di Euro. Il disegno di legge in esame prevede un aumento di tale dotazione di 157,490 milioni di euro, cosicché le previsioni iniziali di bilancio 2005 recano complessivamente una previsione di spesa pari a 490,587 milioni di Euro. Tale previsione è interamente di parte corrente e totalmente imputabile a spese per il funzionamento. Nel disegno di legge di bilancio 2005 è previsto inoltre uno stanziamento per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per l'anno 2005 pari a 4,239 miliardi di Euro. Altro elemento di interesse collegato ai rapporti con l'Unione europea e contenuto nel disegno di legge di bilancio è costituito dal dato relativo all'ammontare dei finanziamenti al bilancio dell'Unione europea. L'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea è allegata al Rendiconto generale dello Stato. In particolare, dall'esposizione dei flussi finanziari con l'UE allegata al Rendiconto 2003, risulta che nelle previsioni definitive di bilancio dell'UE per il 2003 la quota di contribuzione italiana all'UE relativa alle risorse proprie è stata di 11.906 milioni di Euro, pari al 14,2 per cento del totale della contribuzione a livello UE. Il disegno di legge di bilancio 2005, con specifico riferimento alla voce di spesa corrente costituita dalle risorse proprie della Comunità, reca una spesa di parte corrente per il finanziamento del bilancio dell'Unione pari a 15,700 milioni di euro. Si tratta di una spesa classificata tra quelle vincolate in quanto giuridicamente obbligatoria.
Sottolinea quindi che la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si concretizza con lo strumento finanziario dei Fondi strutturali, attraverso i quali l'Unione destina risorse a favore degli Stati membri, attraverso diversi fondi. I principali di essi sono il FEOGA Orientamento, collegato al miglioramento delle strutture agricole, e FEOGA Garanzia che finanzia invece la Politica Agricola Comune intervenendo direttamente sui prezzi dei prodotti agricoli; il FESR che sovvenziona la politica regionale nelle regioni in ritardo; il FSE, o Fondo sociale europeo che finanzia interventi di formazione professionale per la politica sociale e l'occupazione; il SFOP, lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca e il Fondo di coesione. Ricorda che nell'esercizio 2003 sono stati accreditati all'Italia contributi per 10.194 milioni di euro, dei quali la parte più importante, cioè 5.376 milioni di euro, pari al 52,74 per cento del totale, attiene alle azioni cofinanziate dal FEOGA-Garanzia. Rispetto allo scorso anno, peraltro, le contribuzioni relative al FEOGA-Garanzia e allo SFOP sono diminuite rispettivamente del 5,2 per cento e del 61,2 per cento, mentre sono aumentate le contribuzioni in favore degli altri fondi in particolare: FESR di 3.032 milioni di euro, pari al 117 per cento; FSE di 1.099 milioni di euro, pari al 145 per cento; FEOGA-Orientamento 588.258 milioni di euro, pari a 204 per cento. Rispetto ai trasferimenti dell'anno precedente, si è registrato quindi complessivamente un aumento del 30,55 per cento.
Rileva che l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea è desumibile invece sia dai dati relativi al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie che da quelli relativi ai trasferimenti effettuati dalle Amministrazioni statali. Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per l'esercizio 2004, approvato con DPCM del 10 dicembre 2003, prevede una dotazione complessiva di 2,742 miliardi euro, a fronte dei 2, 465 miliardi di euro del 2003, dei quali 300,577 milioni di euro imputabili al Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio. A questo proposito evidenzia che il disegno di legge di bilancio dello Stato 2005 reca una previsione di spesa per l'anno 2005 di 490,587 milioni di Euro, con un incremento di 157,490 milioni di Euro, rispetto alle previsioni assestate 2004. In particolare il Dipartimento per le politiche comunitarie è stato individuato come uno dei nove centri di responsabilità di spesa (CR 4) della Presidenza del Consiglio, mentre con il DPCM 10 febbraio 2004 ne è stata definita l'organizzazione interna; le previsioni di spesa per il 2004 relative al Dipartimento per le Politiche comunitarie sono pari a 5,511 milioni di euro, a fronte dei 4,416 milioni di euro del 2003. Lo stanziamento per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - che dà il quadro degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e a cui affluiscono disponibilità provenienti in parte dal bilancio comunitario ed in parte dal bilancio nazionale - previsto per l'anno 2005 nel disegno di legge di bilancio dello Stato, UPB 4.2.3.8 - Cap. 7493, è pari a 4,239 miliardi di Euro. Ricorda in particolare che su tale capitolo di bilancio si assommano i finanziamenti relativi a due tipologie di spesa: le spese per il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui alla legge n. 183 del 1987, cosiddetta legge Fabbri, e le spese per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari di cui alla legge n. 86 del 1989, cosiddetta legge La Pergola.
Precisa quindi che la tabella D del disegno di legge finanziaria per 2005 provvede poi a rifinanziare le norme relative a interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, tra cui per gli anni 2005, 2006 e 2007 il Fondo di rotazione. La Tabella D espone, in accantonamenti distinti, la quota di rifinanziamento del Fondo per le politiche comunitarie destinata all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e la quota del Fondo stesso destinata al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Nessun rifinanziamento del Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è previsto per l'anno 2005, mentre emerge un rifinanziamento del Fondo per un importo pari a 1 miliardo di euro, per l'anno 2006, e di 4,5 miliardi di Euro per l'anno 2007. Il Fondo è inoltre rifinanziato per 50 milioni di euro per il solo anno 2007, ai sensi della legge n. 86 del 1989, per l'adeguamento interno degli atti normativi. Un secondo intervento sul Fondo di rotazione è poi quello apportato dalla Tabella F allegata al disegno di legge finanziaria 2005, che assolve alla funzione di fornire la consistenza effettiva dello stanziamento esistente sul Fondo e di fornire l'eventuale entità della rimodulazione degli stanziamenti stessi operata in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria.
Ricorda che la legge finanziaria 2004 prevedeva stanziamento in Tabella F relativo al citato Fondo pari a 4,189 miliardi di euro per il 2005, per la parte destinata al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e a 50 milioni di euro per il 2005 per l'adeguamento interno degli atti normativi; per il 2006 tali importi erano rispettivamente di 8,8 miliardi di euro e di 50 milioni di euro. Per ottenere lo stanziamento effettivo del Fondo di rotazione per gli anni 2005, 2006 e 2007, esposto in tabella F del disegno di legge finanziaria 2005, a tali stanziamenti va aggiunto il rifinanziamento operato dalla tabella D e la rimodulazione operata dall'Allegato 6 della tabella F stessa. In particolare per il 2005 l'allegato 6 della tabella F non opera alcuna rimodulazione, mentre per il 2006 sposta 5,5 miliardi di euro, differendoli al 2008 e per il 2007 sposta 100 milioni di euro, differendoli anch'essi al 2008. L'autorizzazione totale di spesa di Tabella F sul Fondo di rotazione per le politiche comunitaria risulta quindi pari a 4,239 miliardi di euro per il 2005, 4,350 miliardi di euro per il 2006, 4,450 miliardi di euro per il 2007 e 5,6 miliardi di euro per il 2008.
Per quanto riguarda, infine, il quadro finanziario dell'UE 2007-2013, ricorda che il 10 febbraio 2004 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo la comunicazione «Un'Europa prospera - Calendario politico e risorse di bilancio per un'Unione allargata 2007-2013» (COM(2004)101), che definisce il quadro politico d'insieme per le prossime prospettive finanziarie. A tale documento ha fatto seguito il 14 luglio 2004 una seconda comunicazione (COM(2004)487) sulle prospettive finanziarie 2007-2013, con cui si sono precisati gli strumenti per il conseguimento degli obiettivi indicati nella comunicazione. Rileva inoltre che nella medesima data la Commissione ha presentato un primo pacchetto di proposte legislative intese a dare attuazione al nuovo quadro finanziario delineato nelle due comunicazioni. In particolare, aggiunge per completezza che nella comunicazione di febbraio la Commissione ha proposto di mantenere invariato il tetto massimo di spesa previsto dalle prospettive finanziarie in vigore, pari a 1,24 per cento del PIL europeo, ed ha prospettato una nuova ripartizione delle voci di spesa. L'ammontare totale degli stanziamenti di pagamento potrebbe raggiungere 143 miliardi di euro nel 2013, pari all'1,15 per cento del PIL allargata a 27 membri. Il 14 luglio 2004 la Commissione ha quindi presentato, nell'ambito del primo gruppo di misure legislative intese a dare attuazione alle nuove prospettive finanziare per il periodo 2007-2013, un pacchetto di cinque proposte relative al rinnovo del quadro legislativo per la riforma della politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013. Ricorda che le cinque proposte prospettano una incisiva riforma dell'oggetto, degli strumenti e delle modalità di intervento della politica di coesione, soprattutto allo scopo di tenere conto del nuovo assetto dell'Unione europea dovuto all'allargamento. Si prospetta la riduzione dei fondi strutturali dai cinque attuali (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione orientamento, Strumento finanziario di orientamento per la pesca, Fondo di Coesione) a tre (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione). Per quanto rileva in questa sede, ricorda che con i nuovi tre fondi strutturali le risorse finanziarie complessivamente disponibili proposte dalla Commissione per l'intero periodo di programmazione, saranno circa pari a 336.194 miliardi di euro, un terzo del bilancio comunitario.
Aggiunge infine che il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee per il periodo 2007-2013, abbinata ad una proposta di regolamento relativa al sistema generalizzato di correzione a favore degli Stati contribuenti netti del bilancio comunitario. In particolare, la proposta di decisione conferma le risorse proprie individuate sin dal 1994 e da ultimo dalla decisione 2000/597/CE e stabilisce che l"importo totale delle risorse proprie attribuite alla Comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare l'1,24 del PIL complessivo degli Stati membri (rispetto all'1,27 attuale). La proposta di regolamento prevede invece l'introduzione di un meccanismo di correzione generalizzato per tutti gli Stati membri che abbiano un saldo netto negativo superiore ad una certa percentuale del proprio PIL, cosiddetti contribuenti netti; il calcolo della correzione sarà operato dal Consiglio (secondo la procedura di consultazione).
Auspica che la relazione che predisporrà, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni che verranno dagli altri componenti della Commissione, possa trovare il più largo consenso.
Giacomo STUCCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 ottobre 2004.
Salvatore BUGLIO (DS-U) osserva che la manovra di finanza pubblica di 24 miliardi di euro in esame può essere definita, senza mezzi termini, una nuova «stangata» per l'economia italiana. In questa finanziaria non c'è traccia né di riduzioni delle tasse, né di risorse per le grandi opere; il risultato per gli italiani sarà invece un aumento della pressione fiscale.
Rileva che nel provvedimento, anche se non sono previsti interventi diretti sulle imposte, ci sono tre voci che porteranno ad incrementare la pressione fiscale. Si tratta dell'intervento sugli studi di settore che può essere equiparato ad un vero e proprio prelievo fiscale sul lavoro autonomo, deciso nonostante 18 organizzazioni imprenditoriali avessero sottoscritto un documento in cui esplicitamente chiedevano che non fosse toccato questo strumento. Spunta quindi surrettiziamente la minimum tax che penalizza fortemente commercianti e artigiani, con il rischio di avere come effetto collaterale l'aumento dell'inflazione. Ricorda poi che anche forze politiche facenti parte della maggioranza, come la Lega, si sono schierate contro la revisione degli studi di settore.
Aggiunge che si prevede il ripristino del concordato fiscale: imprenditori, artigiani e professionisti potranno beneficiare dell'istituto della pianificazione fiscale concordata. L'adesione consentirà la definizione preventiva delle imposte per un triennio; la base imponibile sarà stabilita dall'Agenzia delle entrate sulla base degli studi di settore aggiornati, con la conseguenza di un aumento della base imponibile. Sottolinea che per chi aderirà è prevista l'esclusione dalle attività di accertamento tributario, un aliquota di favore e l'esclusione dei contributi previdenziali sull'extrareddito. La terza voce, infine, sono i 17 miliardi di tagli agli Enti locali e l'abbandono del blocco delle addizionali; le regioni potranno aumentare l'addizionale IRPEF, il bollo auto e i ticket sanitari, mentre i Comuni potranno aumentare l'ICI. Aumenterà anche la tassa sui rifiuti: la nuova Tarsu si applicherà infatti sull'80 per cento della superficie catastale, che è oggi al 70 per cento.
Ritiene che queste misure vadano esattamente nella direzione opposta a quella che si sarebbe dovuta percorrere per contenere il deficit e puntare allo sviluppo. L'esito finale dell'operazione sarà solo l'aumento della pressione fiscale per i cittadini. Senza scordare che, in aggiunta, il Governo impone un tetto indiscriminato del 2 per cento sulla spesa e sulla cassa. Evidenzia in particolare che il 2 per cento è un livello puramente nominale; con una inflazione che, aumento del prezzo del petrolio permettendo, sarà allo stesso livello circa, ciò implicherà di fatto una crescita zero delle spese. Ritiene quindi lecito dubitare sulla fattibilità di un simile proposito in un paese nel quale la maggior parte delle uscite sono a titolo di salari e stipendi.
Aggiunge, infine, che dal rispetto del tetto sono state esentate voci di spesa particolarmente pesanti, come previdenza e sicurezza, ragione di più per considerare come obiettivo ad alto rischio l'atteso risparmio di 7 miliardi di euro, come pure per gli altri traguardi indicati dall'Esecutivo in tema di deficit, fabbisogno e avanzo primario. A pagare le conseguenze di questa manovra sarà poi soprattutto il Mezzogiorno, visto che gli incentivi di fatto non esistono più. Ricorda infatti che la decisione del CIPE di non utilizzare per quest'anno i fondi della legge n. 488 del 1992, ne è la conferma. Considera altresì particolarmente preoccupante che il limite imposto alla spesa pubblica possa causare un blocco alla fruizione degli incentivi della medesima legge n. 488 da parte di progetti già approvati; blocco che avrebbe effetti molto pesanti sulla certezza dei tempi e sulla fiducia degli imprenditori. Aggiunge che il limite di spesa posto anche alle infrastrutture strategiche della legge Obiettivo appare molto penalizzante per le regioni meridionali, in considerazione dello sforzo necessario al recupero del gap infrastrutturale esistente.
Sottolinea che ancora una volta per sanare i buchi della finanza pubblica vengono penalizzati cittadini, imprese e soprattutto il Mezzogiorno, e che ancora una volta ci si trova in presenza di una Finanziaria fatta di misure una tantum, con tagli mascherati e con nessuna iniziativa seria per rilanciare l'economia. Le entrate complessive previste dalla Finanziaria ammontano a circa 7 miliardi che si ricaveranno attraverso la rivalutazione degli studi di settore, la ridefinizione dell'istituto del concordato preventivo e la dismissione degli immobili. Osserva, in particolare, che questi 7 miliardi di entrate non solo saranno ricavate a spese di professionisti, commercianti ed artigiani, ma, sommati agli inevitabili aumenti delle addizionali regionali e dell'ICI, faranno crescere il gettito, impedendo una significativa riduzione della pressioni fiscale complessiva. Si prevede, inoltre, un risparmio sugli interessi pari a 1,5 miliardi di euro, dato da considerare abbastanza evanescente perché legato al disavanzo programmato del 2,7 per cento.
Ritiene invece che un discorso a parte meritano la «tegola» della polizza anticalamità per le case e la previsione di trasformare in arterie a pedaggio 1.500 km di strade ANAS. Soprattutto quest'ultima disposizione lascia seriamente perplessi non solo per il contenuto, ma anche per la formulazione. Il Governo assicura che si tratterà solo di «pedaggi ombra» senza aggravi per gli automobilisti: secondo le previsioni, lo Stato incasserà 3 miliardi da Infrastrutture S.p.A. e ogni anno darà in cambio un rendimento pari a quanto la medesima società avrà eventualmente incassato con i pedaggi. Sottolinea quindi che si tratta in sostanza di un artificio contabile che serve solo a far sì che quei 3 miliardi di incassi siano accettati dall'Unione europea come riduzione del deficit 2005.
Osserva che secondo questo progetto, nella prima fase passeranno a pedaggio, già a partire dal 2005, 869 km di strade gestite dall'ANAS e oggi gratuite, come il Grande raccordo anulare di Roma, la Roma-Fiumicino, la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania e la Palermo-Mazzara del Vallo e che successivamente verranno posti a pagamento i restanti 631 km come la Orte-Ravenna, la Asti-Cuneo e diversi raccordi stradali. Si tratta di una misura del tutto criticabile che costerà circa 150 euro in più a famiglia; imporre un pedaggio significa solo introdurre una nuova tassa.
Ricorda ancora che anche il Fondo monetario internazionale (FMI) si è espresso criticamente in merito alla manovra finanziaria italiana, rilevando che la manovra di finanza pubblica non comprende le misure per assicurare il taglio delle tasse ipotizzato. Il FMI ha, con l'occasione, anche analizzato i motivi della bassa crescita dell'Italia, concludendo che questa sia determinata da un basso livello dell'occupazione, da scarsa concorrenza e qualità della produzione, dalla tassazione elevata, ed ha espresso anche riserve sulla previsione di porre un tetto del 2 per cento alla spesa pubblica. Si tratta di uno strumento che, come ha evidenziato il Fondo, ha funzionato in Gran Bretagna, dove era agganciato da una serie di altre regole, come quella di un tetto al debito pubblico del 40 per cento, ma che è difficile invece che funzioni in Italia.
Osserva quindi che la manovra di finanza pubblica avrebbe dovuto puntare in modo deciso a ridurre la pressione fiscale per i cittadini, a ridimensionare l'indebitamento pubblico e a sostenere la crescita e che nessuno di questi obiettivi strategici sembra essere perseguito dalla finanziaria in esame. Sarebbe stato importante, invece, dare a questi elementi il giusto peso non solo per l'economia italiana in sé, ma anche per la posizione dell'Italia in Europa. Segnala quindi con preoccupazione, che mentre l'Europa cammina, l'Italia stenta a riprendersi e ad agganciare quella ripresa che in Europa altri Paesi europei hanno raggiunto; stando alle stime Eurostat, nel secondo trimestre del 2003 il PIL della zona euro è aumentato dello 0,5 per cento. Su base annua, l'aumento del PIL è al 2 per cento in Eurolandia e al 2,3 per cento nella UE a 25. Il tasso di crescita rilevato dalle stime ufficiali della Commissione per il 2004 è del 1,8 per cento.
Rileva quindi che, in questo contesto di relativa ripresa, l'Italia avanza a fatica, più lentamente di Francia e Germania, per fare un confronto con i più importanti Paesi dell'Unione. Aggiunge che nel secondo trimestre del 2003 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3 per cento contro lo 0,5 per cento medio di Eurolandia; rispetto al secondo trimestre 2003 l'aumento è dell'1,1 per cento, con un indebitamento pubblico dell'Italia rimane il più alto d'Europa, ben il 106 per cento del PIL. Ricorda, infine, che anche la Banca centrale europea ha bacchettato più volte l'Italia, invitandola a varare tagli e riforme per riequilibrare i conti pubblici, al fine di rispettare i tetti fissati dal Patto. La Banca centrale europea ha in particolare affermato che gli effetti sfavorevoli di una crescita debole sono andati ad aggravarsi a causa di alcuni sconfinamenti della spesa pubblica e da riduzioni delle entrate, pertanto Roma è chiamata ad attuare in modo attento misure di bilancio e riforme necessarie a un riequilibrio nel 2005.
In conclusione, ritenendo che la manovra di finanza pubblica non sia funzionale ed adeguata né agli obiettivi di ripresa interna né a mantenere l'Italia al passo con gli standard europei, preannuncia un parere contrario sul provvedimento in esame.
Giacomo STUCCHI, presidente, osserva che nella finanziaria in esame ci sono luci ed ombre da chiarire. La legge Finanziaria come sempre entra all'esame del parlamento con una veste, per essere poi adattata e migliorata in un abito diverso, dal lavoro parlamentare. Per quanto riguarda i profili di competenza della XIV Commissione rileva peraltro un giudizio positivo sul complesso della manovra finanziaria, poiché non sussistono elementi critici da segnalare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 14 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.35.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 ottobre 2004.
Marco AIRAGHI (AN), relatore, formula una proposta di relazione ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, alla V Commissione (vedi allegato).
Gabriele FRIGATO (MARGH-U), intervenendo a titolo personale, intende esprime sincero apprezzamento per il riconoscimento tributato al lavoro svolto dalla Commissione europea negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alla prossima approvazione della Costituzione che si terrà il 29 ottobre a Roma. Si associa in questo senso alle dichiarazioni del presidente del gruppo popolare europeo, Hans-Gert Poettering, che certamente non può essere considerato espressione della sua stessa parte politica.
Paola MARIANI (DS-U) si associa alla soddisfazione espressa dal collega Frigato che condivide, esprimendo un sincero ringraziamento per il lavoro svolto nel quinquennio di presidenza della Commissione europea da Romano Prodi. Auspica che altrettanto possa fare la prossima Commissione, anche se i presupposti legittimano l'esistenza di qualche dubbio al proposito.
Giacomo STUCCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE
La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo), il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 e con il 2o Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008, ad esso allegato, recante il Programma infrastrutture strategiche, secondo quanto indicato nelle risoluzioni approvate dal Parlamento;
ribadito anche in questa sede che le previsioni contenute nel DPEF per il 2005-2008, che hanno tenuto conto della difficile congiuntura economica internazionale degli ultimi anni, hanno indicato una previsione di crescita del PIL, nel 2004, pari all'1,6 per cento, con una crescita nell'Unione europea allargata a 25 Paesi nel 2005, prevedibile intorno al 2,1 per cento, grazie al contributo dei nuovi Paesi membri;
considerato, in particolare, che la manovra finanziaria per il 2005 appare coerente con la previsione di un indebitamento delle pubbliche amministrazioni al 2,7 per cento, pari cioè ad un valore ampiamente al di sotto dei parametri del Patto di stabilità, e un avanzo primario pari al 2,3 per cento, conforme all'esigenza della graduale riduzione del rapporto debito/PIL;
apprezzato, in particolare, il fatto che le previsioni finanziarie in esame stabiliscono un deficit esclusivamente destinato a finanziarie le spese in conto capitale in modo da determinare un bilancio corrente in pareggio, come previsto dalla cosiddetta regola d'oro;
apprezzata altresì la previsione della nuova regola di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione, recata dall'articolo 2, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), con la quale si fissa un limite all'incremento di tale spesa al 2 per cento per ciascun anno del triennio 2005-2007, rispetto alle previsioni aggiornate indicate per l'anno precedente dalla Relazione previsionale programmatica;
rilevato, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2005 (C. 5311), che la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, realizzata attraverso lo strumento finanziario dei Fondi strutturali, risulta complessivamente in aumento del 30,55 per cento;
considerato che il disegno di bilancio dello Stato per il 2005 (C. 5311) reca un aumento dello stanziamento di spesa a favore del Dipartimento per le politiche comunitarie, allo scopo soprattutto di garantire la realizzazione dell'attività di verifica dei risultati scaturiti dalle iniziative governative assunte dai gruppi di lavoro che hanno operato presso la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea, nonché della nuova strategia per la gestione comune dell'informazione e comunicazione comunitaria avviata con la sottoscrizione tra il Governo italiano e l'Unione europea di un Memorandum di intesa, per la promozione di campagne sui temi prioritari;
ricordato che il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee per il periodo 2007-2013, abbinata ad una proposta di regolamento relativa al sistema generalizzato di correzione a favore degli Stati contribuenti netti del bilancio comunitario, stabilendo che l'importo totale delle risorse proprie attribuite alla comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare l'1,24 per cento del PIL complessivo degli Stati membri (rispetto all'1,27 attuale);
con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), rilevato che l'articolo 33, comma 11, introduce l'articolo 60-bis (che prevede l'obbligo solidale del cessionario nel pagamento dell'IVA) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (sesta direttiva IVA), in base alla quale gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta, e alla comunicazione 2004/260 della Commissione europea del 16 aprile 2004 al Consiglio e al Parlamento europeo, sull'utilizzo degli Accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA;
considerato che l'articolo 36, comma 31, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), che proroga ulteriormente per l'anno 2005 l'applicazione del regime fiscale speciale per il settore agricolo, appare conforme a quanto previsto dall'articolo 25 della direttiva 77/88/CE cosiddetta sesta direttiva IVA come modificata dalla direttiva 2004/7/CE;
rilevato, altresì, che l'articolo 36, comma 37, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), dispone il rinnovo di agevolazioni in materia di accise sui prodotti energetici, in conformità con le disposizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e alla decisione 2001/224 del Consiglio, con cui l'Italia in particolare è stata autorizzata - in deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE - ad applicare sino al 31 dicembre 2006, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico e riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento;
tenuto conto altresì che i commi 40 e 42 del medesimo articolo 36, recanti agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori, risultano altresì conformi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 7, e 18, che rinvia in particolare all'allegato II, punto 8, prevedendo tra le riduzioni delle aliquote di accisa e le esenzioni dall'imposizione per l'Italia, proprio la riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori sul trasporto su strada;
con riferimento invece al disegno di legge di bilancio dello Stato (C. 5311), considerato che lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per l'anno 2005 (UPB 4.2.3.8, Cap. 7493), pari a 4,239 miliardi di euro, sia in riferimento alle spese per il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che per quelle per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, è rifinanziato dalla Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2005 limitatamente agli anni 2006 e 2007 in relazione al Fondo di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e per il solo anno 2007, in ordine all'adeguamento interno degli atti normativi;
considerato altresì che la Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2005, all'allegato 6, non solo non opera alcuna rimodulazione per il 2005, ma addirittura per il 2006 e il 2007 sposta il relativo stanziamento complessivo di 5, 6 miliardi di euro al 2008;
DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe opportuno prevedere nella manovra finanziaria per il 2005 più incisivi interventi in materia di programmazione, revisione e utilizzo - dal 2007 - dei fondi per le regioni dell'attuale Obiettivo 1, secondo le proposte di riforma della politica europea di coesione presentate dalla Commissione europea il 14 luglio 2004, nonché delle nuove prospettive finanziarie 2007-2013;
b) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di modificare gli stanziamenti previsti nelle Tabelle D e F del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), prevedendo, rispettivamente, un rifinanziamento e una rimodulazione per l'anno 2005, in ordine al Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183; un rifinanziamento e una rimodulazione per gli anni 2005 e 2006, relativamente al Fondo per l'adeguamento interno degli atti normativi di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 20 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 15.25.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
C. 5310-bis Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
C. 5311 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione - Relazione favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 ottobre 2004.
Paola MARIANI (DS-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario in particolare sul disegno di legge finanziaria, ma in generale sul complesso della manovra finanziaria in esame. Osserva inoltre che il Governo si appresta a disciplinare l'impianto fiscale della manovra non nella sede sua propria dei documenti di bilancio, ma in un provvedimento collegato ancora non presentato.
Ribadisce quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) rileva che la proposta di relazione che la Commissione si appresta ad esaminare verte in realtà su un documento che sarà diverso rispetto al disegno di legge che sarà esaminato dall'Aula, e soprattutto da quello che dopo l'esame dell'Assemblea verrà trasmesso all'altro ramo del Parlamento. Sarebbe opportuno che nel corso di questi passaggi procedurali il testo iniziale fosse migliorato, anche se non confida in una eventualità di questo genere. Richiede quindi al relatore se vi sarà nel corso dell'esame la ripetizione di provvedimenti quali la cosiddetta legge Tremonti bis, o il condono IVA, o ancora il falso in bilancio, soprattutto in considerazione delle bocciature che su tali disposizioni il Governo italiano ha subito da parte della Commissione europea.
Aggiunge inoltre che in Unione europea è stata denegata la validità degli eccessivi provvedimenti una tantum inseriti dall'Esecutivo nella scorsa finanziaria: riterrebbe opportuno sapere se tale eccesso si verificherà anche in questa occasione.
Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, precisa che i rilievi formulati dal deputato Frigato attengono aspetti di competenza delle Commissioni di merito. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN), relatore, rileva, per gli aspetti di competenza della Commissione, che la manovra finanziaria in esame appare in linea con la normativa comunitaria soprattutto con interventi di carattere strategico e strutturale, con certo contingente. Ha avuto modo di precisarlo fin dall'inizio nella sua relazione. Aggiunge, specificamente, che non sono previsti eccessivi interventi una tantum: vi è soltanto la previsione di dismissioni immobiliari, e per ipotesi specifiche.
Raccomanda quindi l'approvazione della proposta di relazione da lui presentata.
Giorgio CONTE (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di relazione del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 15.30.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (C. 5310-bis Governo).
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2005 (C. 5310-bis Governo), il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 5311 Governo) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008 e con il 2o Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008, ad esso allegato, recante il Programma infrastrutture strategiche, secondo quanto indicato nelle risoluzioni approvate dal Parlamento;
ribadito anche in questa sede che le previsioni contenute nel DPEF per il 2005-2008, che hanno tenuto conto della difficile congiuntura economica internazionale degli ultimi anni, hanno indicato una previsione di crescita del PIL, nel 2004, pari all'1,6 per cento, con una crescita nell'Unione europea allargata a 25 Paesi nel 2005, prevedibile intorno al 2,1 per cento, grazie al contributo dei nuovi Paesi membri;
considerato, in particolare, che la manovra finanziaria per il 2005 appare coerente con la previsione di un indebitamento delle pubbliche amministrazioni al 2,7 per cento, pari cioè ad un valore ampiamente al di sotto dei parametri del Patto di stabilità, e un avanzo primario pari al 2,3 per cento, conforme all'esigenza della graduale riduzione del rapporto debito/PIL;
apprezzato, in particolare, il fatto che le previsioni finanziarie in esame stabiliscono un deficit esclusivamente destinato a finanziarie le spese in conto capitale in modo da determinare un bilancio corrente in pareggio, come previsto dalla cosiddetta regola d'oro;
apprezzata altresì la previsione della nuova regola di azione per il contenimento della spesa della pubblica amministrazione, recata dall'articolo 2, commi 1 e 2, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), con la quale si fissa un limite all'incremento di tale spesa al 2 per cento per ciascun anno del triennio 2005-2007, rispetto alle previsioni aggiornate indicate per l'anno precedente dalla Relazione previsionale programmatica;
rilevato, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2005 (C. 5311), che la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, realizzata attraverso lo strumento finanziario dei Fondi strutturali, risulta complessivamente in aumento del 30,55 per cento;
considerato che il disegno di bilancio dello Stato per il 2005 (C. 5311) reca un aumento dello stanziamento di spesa a favore del Dipartimento per le politiche comunitarie, allo scopo soprattutto di garantire la realizzazione dell'attività di verifica dei risultati scaturiti dalle iniziative governative assunte dai gruppi di lavoro che hanno operato presso la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea, nonché della nuova strategia per la gestione comune dell'informazione e comunicazione comunitaria avviata con la sottoscrizione tra il Governo italiano e l'Unione europea di un Memorandum di intesa, per la promozione di campagne sui temi prioritari;
ricordato che il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee per il periodo 2007-2013, abbinata ad una proposta di regolamento relativa al sistema generalizzato di correzione a favore degli Stati contribuenti netti del bilancio comunitario, stabilendo che l'importo totale delle risorse proprie attribuite alla comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare l'1,24 per cento del PIL complessivo degli Stati membri (rispetto all'1,27 attuale);
con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), rilevato che l'articolo 33, comma 11, introduce l'articolo 60-bis (che prevede l'obbligo solidale del cessionario nel pagamento dell'IVA) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (sesta direttiva IVA), in base alla quale gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta, e alla comunicazione 2004/260 della Commissione europea del 16 aprile 2004 al Consiglio e al Parlamento europeo, sull'utilizzo degli Accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA;
considerato che l'articolo 36, comma 31, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), che proroga ulteriormente per l'anno 2005 l'applicazione del regime fiscale speciale per il settore agricolo, appare conforme a quanto previsto dall'articolo 25 della direttiva 77/88/CE cosiddetta sesta direttiva IVA come modificata dalla direttiva 2004/7/CE;
rilevato, altresì, che l'articolo 36, comma 37, del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), dispone il rinnovo di agevolazioni in materia di accise sui prodotti energetici, in conformità con le disposizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e alla decisione 2001/224 del Consiglio, con cui l'Italia in particolare è stata autorizzata - in deroga alle disposizioni della direttiva 92/82/CEE - ad applicare sino al 31 dicembre 2006, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico e riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento;
tenuto conto altresì che i commi 40 e 42 del medesimo articolo 36, recanti agevolazioni sul gasolio per gli autotrasportatori, risultano altresì conformi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 7, e 18, che rinvia in particolare all'allegato II, punto 8, prevedendo tra le riduzioni delle aliquote di accisa e le esenzioni dall'imposizione per l'Italia, proprio la riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori sul trasporto su strada;
con riferimento invece al disegno di legge di bilancio dello Stato (C. 5311), considerato che lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per l'anno 2005 (UPB 4.2.3.8, Cap. 7493), pari a 4,239 miliardi di euro, sia in riferimento alle spese per il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che per quelle per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, è rifinanziato dalla Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2005 limitatamente agli anni 2006 e 2007 in relazione al Fondo di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e per il solo anno 2007, in ordine all'adeguamento interno degli atti normativi;
considerato altresì che la Tabella F del disegno di legge finanziaria per il 2005, all'allegato 6, non solo non opera alcuna rimodulazione per il 2005, ma addirittura per il 2006 e il 2007 sposta il relativo stanziamento complessivo di 5, 6 miliardi di euro al 2008;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe opportuno prevedere nella manovra finanziaria per il 2005 più incisivi interventi in materia di programmazione, revisione e utilizzo - dal 2007 - dei fondi per le regioni dell'attuale Obiettivo 1, secondo le proposte di riforma della politica europea di coesione presentate dalla Commissione europea il 14 luglio 2004, nonché delle nuove prospettive finanziarie 2007-2013;
b) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di modificare gli stanziamenti previsti nelle Tabelle D e F del disegno di legge finanziaria per il 2005 (C. 5310-bis), prevedendo, rispettivamente, un rifinanziamento e una rimodulazione per l'anno 2005, in ordine al Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183; un rifinanziamento e una rimodulazione per gli anni 2005 e 2006, relativamente al Fondo per l'adeguamento interno degli atti normativi di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
IN SEDE CONSULTIVA
(A.C. 5310) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(A.C. 5311) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati).
(Esame congiunto - Parere favorevole con osservazioni).
Il senatore ZORZOLI, relatore alla Commissione, esordisce evidenziando come i disegni di legge finanziaria e di bilancio a legislazione vigente, presentati dal Governo per l'anno 2005, continuino ad essere caratterizzati dal segno congiunturale negativo dell'economia nazionale ed internazionale. La manovra proposta dal Governo presenta, dunque, ancora caratteri di transizione e di attesa delle condizioni per affrontare compiutamente i temi del federalismo fiscale.
L'obiettivo programmatico per il 2005 è un deficit effettivo pari al 2,7 per cento del PIL, in leggera riduzione rispetto al 2,9 per cento del 2004 e coerente con gli impegni assunti a livello europeo. Rispetto all'andamento del deficit tendenziale 2005, stimato al 4,4 per cento del PIL, l'aggiustamento è pari a 24 miliardi di euro.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, non rileva aspetti rilevanti di competenza della Commissione per le questioni regionali, poiché reca principalmente gli stanziamenti di ciascun Dicastero dell'Amministrazione centrale dello Stato.
Il disegno di legge finanziaria contiene invece la manovra per l'anno a venire. Essa è in linea con il quadro di finanza pubblica definito con il Documento di programmazione economica e finanziaria, sul quale la Commissione per le questioni regionali si è espressa il 3 agosto scorso. Punto centrale della manovra è l'incremento del 2 per cento della maggior parte delle voci di spesa comprimibili, mentre incrementi maggiori vengono ammessi per investimenti, pensioni ed altre prestazioni sociali.
L'articolato del provvedimento in esame è ampio e complesso. Il relatore, senatore ZORZOLI, si sofferma su quelle parti che hanno un contenuto di particolare rilievo per le competenze della Commissione per le questioni regionali.
Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 6, che disciplina il Patto di stabilità interno per gli enti territoriali. Il primo comma chiede il concorso di Regioni, province autonome di Trento e Bolzano e di tutti gli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007.
Esso, altresì, dichiara le disposizioni dei successivi commi «principi fondamentali» del coordinamento della finanza pubblica. Può osservarsi incidentalmente che - con il testo della riforma costituzionale attualmente all'esame della Camera dei deputati - tale materia comporterebbe la competenza del Senato.
Il comma 2 fissa, per l'anno 2005, un limite all'incremento del complesso delle spese, sia correnti che in conto capitale al 4,8 per cento rispetto al 2003. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento massima del 2 per cento, rispetto all'anno precedente.
Il comma 3 definisce analiticamente il complesso delle spese valide ai fini del calcolo dell'incremento, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa. Per le Regioni sono escluse le spese sanitarie su cui dispone l'articolo 22.
Il comma 4 prevede la possibilità di incrementi più alti, rispetto a quello fissato dal comma 2, ma solo per le spese di investimento e per un ammontare corrispondente a quello derivante da maggiori entrate per maggiorazioni di aliquote e di tariffe delle imposte e tasse locali.
Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono destinare le maggiori entrate alla copertura dei disavanzi sanitari.
I commi 5, 6 e 7 disciplinano le modalità di comunicazione dei dati finanziari sulla cui base si valuta e si dimostra periodicamente il conseguimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale o semestrale, gli enti sono tenuti al riassorbimento dello scostamento intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al rientro. Altrimenti si applicano le disposizioni dei commi successivi. I commi 8 e 9 dispongono infatti sulle conseguenze del non rispetto da parte degli enti locali degli obiettivi del patto di stabilità interno. In tal caso essi non possono: effettuare acquisti per beni e servizi oltre l'ammontare della relative spesa dell'ultimo anno in cui gli obiettivi sono stati rispettati, oppure, ove l'ente sia sempre stato inadempiente, oltre l'ammontare della relativa spesa del penultimo anno precedente meno il 10 per cento; procedere ad assunzioni di personale; indebitarsi per investimenti.
Il comma 10 prevede la necessità di una attestazione sul raggiungimento degli obiettivi del patto, condizione per ottenere, dagli istituti creditizi, il finanziamento degli investimenti.
I comma da 11 a 14 disciplinano, sempre in riferimento al patto di stabilità interno, la posizione degli enti di nuova istituzione, il ruolo dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM sul monitoraggio, la facoltà delle Regioni di coinvolgere nel patto i propri enti strumentali, nonché l'abrogazione di talune disposizioni vigenti in materia.
L'articolo 8 riguarda soprattutto la finanza regionale e contiene numerose norme di carattere spesso tecnico e, in più di un caso, richieste dalle Regioni stesse.
Il comma 1 riconosce alle Regioni a statuto ordinario la perdita di gettito conseguente alla riduzione dell'accisa sulla benzina, per la parte non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche. La somma sostitutiva confluisce nelle procedure di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000, di cui si è molto discusso nei giorni scorsi. Le disposizioni in esame avviano l'assetto definitivo della compartecipazione all'IVA delle Regioni e - in ottemperanza a quanto richiesto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 370 del 2003 che ha censurato i trasferimenti vincolati dallo Stato alle Regioni - includono anche il fondo per gli asili nido.
Le procedure - sottolinea il relatore, senatore ZORZOLI - coinvolgono pienamente la Conferenza Stato-Regioni.
Si prevede poi al comma 3 che l'attuale fondo per le esigenze straordinarie connesse al trasferimento di funzioni operato dalla cosiddetta Legge Bassanini possa essere utilizzato anche per il finanziamento delle eventuali ulteriori necessità derivanti dal conferimento agli enti territoriali delle ulteriori funzioni amministrative, secondo l'articolo 118 del nuovo Titolo V della Costituzione.
Il comma 4 coordina lo sblocco delle addizionali con la cosiddetta «statizzazione» dell'IRAP, conseguente ai pronunciamenti della Corte costituzionale secondo cui le Regioni non possono modificare un'imposta che, benché destinata ad esse, è - e resta - un'imposta statale. Il comma in esame coordina anche le maggiorazioni dell'IRAP, deliberate prima del 31 dicembre 2003 e, confermando l'applicazione della normativa vigente, consente alle Regioni di modificare le disposizioni in materia, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi dello Stato.
Il comma 5, che è stato richiesto dalle stesse Regioni, compensa credito e debito di ogni Regione per tenere conto della reale perdita di gettito registrata a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche negli anni dal 1998 al 2000, rispetto a quella considerata in sede di attribuzione del contributo statale. Anche in questo caso vi è il pieno coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.
I commi 6 e 7, analogamente a quanto operato con le leggi finanziarie precedenti, disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse a ciascun ente locale, in modo da consentire l'approvazione dei relativi bilanci.
Gli articoli 9 e 10 aprono il Capo II del disegno di legge, che riguarda le operazioni finanziarie. Essi rendono più elastiche ed efficienti le condizioni di accesso e di gestione del debito.
In particolare, l'articolo 9 - che risponde in gran parte a richieste delle Autonomie - razionalizza il ricorso da parte degli enti locali alle fonti di finanziamento esterno per la copertura delle proprie spese di investimento, con riferimento al credito bancario ed all'emissione di prestiti obbligazionari, modificando le norme contenute nel Testo Unico sugli enti locali, n. 267 del 2000. In base ad esse, Comuni e Province possono deliberare aperture di credito, una forma di finanziamento degli investimenti aggiuntiva, e più conveniente, rispetto ai tradizionali mutui e prestiti obbligazionari.
L'articolo 10 ha il fine di ridurre l'onere finanziario per il costo dell'indebitamento, agendo sulle spese per interessi dei mutui contratti - anche dalle Regioni e degli altri enti territoriali - con oneri a carico del bilancio dello Stato. Si prevede che non solo lo Stato, ma anche le Autonomie regionali e locali procedano alla rimodulazione del proprio indebitamento alla luce dell'evoluzione del mercato finanziario. Se le clausole contrattuali lo consentono, si dovranno convertire in titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziare i mutui già contratti in presenza di condizioni che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.
L'articolo 22 definisce il livello di concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e fissa il livello percentuale massimo della spesa farmaceutica. L'accesso al finanziamento a carico dello Stato, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, è rivalutato del due per cento. Esso è tuttavia subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e Regioni che contempli, ai fini del contenimento della dinamica dei costi, ulteriori adempimenti e condizioni oltre a quelli vigenti. Le Regioni devono garantire l'equilibrio economico-finanziario sia in sede di preventivo annuale sia in sede di consuntivo, prevedendo, in assenza di adozione di misure correttive, anche l'ipotesi di decadenza del Direttore Generale. Il comma 4 disciplina il procedimento dell'attivazione del potere sostitutivo qualora le Regioni non adottino i provvedimenti necessari in caso di disavanzo. In caso di inadempimento, le Regioni non accedono al maggior finanziamento e vengono recuperate le somme eventualmente erogate. Si prevede - tra l'altro - che le Regioni inadempienti possano stipulare un accordo con i Ministri competenti per l'individuazione degli interventi necessari al riequilibrio.
Il relatore, senatore ZORZOLI, sottolinea come il rientro della spesa sanitaria rispetto all'andamento tendenziale sia stimato in ben 4,25 miliardi - cioè circa 8000 miliardi di lire, metà dei quali per la spesa farmaceutica - e che questo considerevolissimo contributo alla manovra sia subordinato a presupposti ancora in gran parte da verificare.
L'articolo 32 coinvolge in modo rilevante i Comuni nelle operazioni di riclassificazione catastale dei cosiddetti immobili di pregio e, al comma 9, lega queste operazioni alla quantificazione della tassa sui rifiuti solidi urbani che - peraltro - è e resta un tributo statale.
Dopo aver evidenziato il contenuto della manovra di più diretto interesse per le competenze della Commissione per le questioni regionali, il relatore rileva come l'idea che sta a fondamento della manovra di finanza pubblica apportata dalla legge finanziaria sia quella di una diminuzione del peso del bilancio statale sull'economia.
È una pre condizione di sviluppo e di liberazione di risorse per una ripresa economica che stenta a manifestarsi. Certamente non devono essere toccate - come infatti non lo sono - le prestazioni sociali fondamentali.
Evidenzia quindi come nessuna delle componenti della Repubblica e del territorio può dirsi esclusa dallo sforzo collettivo di risanamento e di rilancio dell'economia. Su questo punto c'è da notare un diverso trattamento della spesa per interessi, che pesa sul rispetto del vincolo delle Autonomie, ma non dello Stato. È un punto che potrebbe riconsiderarsi.
Per le Autonomie territoriali esattamente come per lo Stato, c'è un obiettivo di stabilità da realizzare. Questa è l'essenza del patto di stabilità interno, che è - come noto - il riflesso di quello contratto con i partner dell'Unione europea.
La condivisione della stessa moneta non consente alternative all'obiettivo della stabilità economica ed al rispetto dei parametri contabili, pena la credibilità del Paese.
Il relatore, senatore ZORZOLI, evidenzia come il disegno di legge finanziaria in esame - a differenza degli altri - liberi la leva fiscale delle Autonomie. Un punto, questo, che è stato criticato, perché potrà portare ad aumenti di tassazione. Potrà essere criticato dal punto di vista della politica di finanza pubblica in genere, ma - dal punto di vista del rispetto delle competenze delle Autonomie - è ciò che in più di una occasione la Commissione per le questioni regionali ha auspicato, vale a dire il recupero dei margini di autonomia e di responsabilità fiscale, essendo preferibile indicare gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire, e non i singoli mezzi contabili da impiegare. Su questo aspetto ritiene che la Commissione per le questioni regionali, nell'esprimere il proprio parere, debba ribadire il proprio convincimento, più volte condiviso in passato.
Ricorda, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004 sul patto di stabilità interno: la Corte ha dichiarato non contestabile il potere statale di imporre vincoli, anche se questi si traducono in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Il contenimento della spesa - ha anche detto la Corte - è uno degli strumenti principali per il riequilibrio finanziario e quindi, in via transitoria, il legislatore statale può introdurre anche un limite alla crescita della spesa. Altre pronunce della Corte costituzionale sono attese per i prossimi giorni sulla finanziaria 2004. Sarà opportuno che il Governo, ed il Parlamento, ne tengano conto nel corso dell'iter della manovra.
Un discorso a parte va fatto per le Regioni, per le quali le questioni finanziarie, nell'attuale assetto, coinvolgono soprattutto la sanità. La dotazione del fondo sanitario nazionale nel disegno di legge finanziaria per il 2005 è pari a 88,2 miliardi di euro, una quantità di risorse giudicata insufficiente rispetto ai 91 miliardi di euro previsti dai conti della pubblica amministrazione. Resta inoltre da definire il disavanzo pregresso. La stima del fabbisogno è di 91 miliardi di euro, 10 oltre la previsione iniziale e tre in più rispetto a quanto stanziato nella legge finanziaria.
La soluzione di quest'ultima non è quindi e non può essere - nei fatti - la soluzione definitiva del problema sanità: le Regioni d'altronde hanno espresso timori sulla possibilità concreta di rispettare il tetto del 2 per cento non tanto per il 2005, quanto per il 2006 e il 2007. L'esperienza ha dimostrato che l'unico approccio valido in questo settore è quello improntato ai principi della responsabilità e del consenso, ed in questi stessi termini propone di formulare il convincimento della Commissione per le questioni regionali.
Altro punto che riguarda le Regioni è quella delle perequazione, tema fortemente connesso con quello della spesa sanitaria. L'impressione è che la questione non vada risolta tanto guardando al passato, vale a dire al decreto n. 56 sul federalismo fiscale ed alle polemiche che relativo il decreto attuativo ha suscitato l'estate scorsa. La questione va affrontata guardando al futuro, all'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale, sull'attuazione del quale propone che la Commissione insista, anche alla luce di quanto sarà possibile apprendere da una programmata audizione.
Conclusivamente, il disegno di legge finanziaria all'esame della Commissione per le questioni regionali rispecchia, in gran parte del contenuto dispositivo, il metodo rispettoso delle prerogative delle Autonomie osservato dal Governo nella fase della sua costruzione, metodo che è stato apprezzato dalla stesse. Certo, è una finanziaria di rigore per tutti, per lo Stato come per le Regioni e gli altri enti territoriali. Ma si tratta di un onere equamente distribuito, cui nessuno si può sottrarre.
Il relatore, senatore ZORZOLI propone, pertanto, un parere del seguente tenore:
«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge A.C. 5310, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e A.C.5311, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007,
richiamato il proprio parere espresso in data 8 ottobre 2003 sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2004, anche per quanto concerne la convinzione che la legge finanziaria costituisca la sede per la determinazione, da parte dello Stato, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
apprezzato che il disegno di legge finanziaria 2005 delinei una manovra coerente con talune delle osservazioni contenute nel citato parere, specie nella parte dove questa Commissione esprimeva preoccupazione per la permanenza del blocco delle addizionali locali e regionali, potendo esso costituire - se reiterato di anno in anno - una misura lesiva delle scelte autonome delle comunità territoriali;
richiamato altresì il proprio parere espresso in data 3 agosto 2004 sul Documento di programmazione economica e finanziaria, nella parte in cui si soffermava sull'opportunità di realizzare - tra le riforme necessarie al completamento del quadro istituzionale di riferimento per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale - l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, e ciò fin dalla prossima legge finanziari;
ritenuto che resta evidente la necessità di affrontare, quanto prima, la questione della compiuta attuazione del federalismo fiscale, coinvolgendo le autonomie territoriali nell'esame parlamentare, e ciò anche prima di un'eventuale entrata in pieno vigore - nel 2011 - della riforma costituzionale;
auspicando pertanto l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, fermo restando l'intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda gli speciali effetti procedurali previsti dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
tutto ciò premesso, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
sia valutata l'opportunità - per quanto concerne l'impostazione ed il rispetto del Patto di stabilità interno - di differenziare il più possibile le diverse situazioni degli enti territoriali che si siano dimostrati, rispettivamente, rispettosi e non rispettosi dei vincoli del Patto, rispettando pienamente - nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica spettante allo Stato - le condizioni di autonomia per gli enti territoriali che si siano dimostrati capaci di comportamenti finanziari virtuosi, e promuovendo le misure finanziariamente necessarie da parte di quelle autonomie che - a parità di condizioni - abbiano adottato comportamenti finanziariamente incompatibili con i prescritti vincoli;
sia allo stesso proposito valutata la disposizione di cui all'articolo 6 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2004 sul patto di stabilità interno, nella parte in cui la Consulta evidenzia il rilievo della transitorietà di misure coercitive dell'autonomia contabile territoriale, ai fini del giudizio di compatibilità costituzionale;
sia valutata l'opportunità di equiparare il trattamento delle spese per interessi, che attualmente non sono considerate per lo Stato nei vincoli di crescita contabile, mentre lo sono per le Autonomie territoriali, e ciò alla luce del principio che le misure di rigore debbano essere equamente condivise tra le componenti istituzionali della Repubblica;
sia valutata l'opportunità - attraverso le possibili misure compensative per il rispetto dei saldi complessivi - di costruire i vincoli del patto di stabilità interno escludendo le spese di investimento e dei Comuni di minori dimensioni, in considerazione nel primo caso della natura non ricorrente degli investimenti e nel secondo della ridotto rilievo contabile, potendo accadere, in quel contesto, che vincoli di rilievo - o al contrario, ampiezza di manovra - siano esito di situazioni contabili del tutto contingenti;
sia valutata l'opportunità della proroga dei trasferimenti a Regioni ed Enti locali delle risorse finanziarie riguardanti funzioni amministrative destinate principalmente alla concessione di incentivi alle imprese, al mercato del lavoro, alla viabilità.
Tale mancata proroga priverebbe Regioni ed Enti locali delle risorse necessarie per coprire gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai medesimi enti territoriali ai sensi della legge n. 59 del 1997 sul federalismo amministrativo;
per quanto concerne il concorso dello Stato al fondo sanitario nazionale sia esperito ogni tentativo di quantificare il concorso in relazione alle esigenze del settore, ed alla necessità di sanare le situazioni pregresse, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per il 2005 e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore;
per quanto concerne il concorso dello Stato al fondo sanitario nazionale, sia esperito ogni tentativo di quantificare il concorso in relazione alle esigenze del settore, ed alla necessità di sanare le situazioni pregresse, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per il 2005 e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltreché degli operatori sanitari ed economici del settore».
Sulla relazione e sulla proposta di parere illustrata dal senatore Zorzoli, si apre un dibattito al quale partecipano i senatori Vitali, Guerzoni e Dettori e lo stesso relatore Zorzoli, nonché i deputati Zeller e Nuvoli.
Il senatore VITALI, a nome del Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, dichiara di non poter condividere la proposta di parere favorevole testé illustrata dal senatore Zorzoli, mentre esprime pieno apprezzamento sui contenuti della relazione da lui svolta e sulle osservazioni che la accompagnano. Condivide altresì l'iniziativa del presidente Vizzini che permetterà alla Commissione, il 27 ottobre prossimo, di aprire un confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente dell'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale; resta tuttavia la forza dei fatti e dei numeri che costringerà i responsabili delle sedi delle Autonomie a compiere scelte dolorose a danno delle comunità che si rifletteranno negativamente sulla qualità della vita sociale di tutti i cittadini. Si sofferma in particolare, esprimendo gravi riserve sull'opportunità delle scelte operate dal Governo, sui problemi connessi al Patto di stabilità interno, alle misure coercitive dell'economia contabile territoriale ed ai sacrifici reali imposti alla collettività dalla riduzione delle fondamentali prestazioni sociali.
Sottolinea che provvedimenti di riduzione del bilancio a danno del mondo della scuola si riverbereranno negativamente sul bilancio degli enti locali, cui sarà inevitabilmente richiesto di erogare servizi compensativi.
Il senatore GUERZONI preannuncia il suo voto contrario alla proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore; ciò premesso, ritiene condivisibili molte delle osservazioni illustrate ed esprime altresì apprezzamento nei confronti di molte argomentazioni illustrate dallo stesso relatore in premessa alle osservazioni stesse.
Si sofferma successivamente su aspetti concernenti le scelte di politica economica operate dal Governo in materia di sanità pubblica e di trasferimenti agli enti locali e rileva, fra l'altro, che sul, primo punto, tali scelte non sembrano fronteggiare efficacemente i problemi della sanità, mentre, sul secondo punto, è evidente che le diverse aree del Paese non saranno chiamate ad affrontare gli effetti delle modificazioni ai trasferimenti di risorse agli enti locali con adeguati criteri di equità.
Il senatore DETTORI esprime apprezzamento per lo sforzo del relatore e per molte delle osservazioni che corredano la proposta di parere favorevole da lui illustrata. Non potrà tuttavia condividerla per una serie di gravi ragioni. Cita, fra esse, i negativi effetti che le scelte di politica economica del Governo provochiranno nell'attività delle Regioni e degli enti locali e che non saranno egualmente distribuiti, a tutto danno delle aree meno sviluppate del Paese.
Riferendosi a proposte che provengono da ambienti governativi e che producono inquietudine ed allarmismo, particolarmente nelle fasce sociali meno abbienti, sottolinea il pericolo dell'aggravarsi di forti tensioni. Esse potrebbero provocare il disimpegno e la fuga dagli investimenti nel sistema economico del Paese il quale, al contrario, avrebbe bisogno di un programma organico e condiviso dal centro e dalla periferia, capace finalmente di creare durature occasioni di sviluppo e di crescita economica equilibrata.
L'onorevole NUVOLI, a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia, esprime vivo apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, senatore Zorzoli; dichiara che voterà convintamente la proposta di parere favorevole da lui illustrata.
Soffermatosi sui vincoli che in tutti i Paesi dell'Unione europea condizionano le scelte di politica economica da parte dei governi nazionali, riconosce che esse non sono spesso gradite dalle sedi delle Autonomie locali: ai reali problemi che tali sedi sono costrette ad affrontare occorre che il Governo presti la massima attenzione.
L'onorevole ZELLER illustra brevemente una osservazione aggiuntiva alla bozza di parere sopra riportata. Essa è del seguente tenore:
«sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 6, commi 1 e 3, lettera b), quest'ultimo in relazione all'articolo 22, al fine di:
riaffermare la posizione differenziata delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome cui si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
per quanto riguarda il finanziamento della spesa sanitaria, tenere conto delle diverse modalità di finanziamento proprie di talune tra le Autonomie differenziate;
più in generale, inserire - in linea con quanto affermato nelle leggi finanziarie precedenti - una generale clausola di salvaguardia delle citate specialità».
Il relatore, senatore ZORZOLI, condivide il testo proposto dall'onorevole Zeller.
Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, evidenzia come i Gruppi parlamentari abbiano manifestato una quasi unanime convergenza sull'impianto della relazione illustrata dal senatore Zorzoli e su numerose, se non tutte, le osservazioni contenute nella proposta di parere. Resta tuttavia fermo il giudizio politico negativo dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'opposizione sullo schema di parere favorevole proposto dal relatore.
Il documento, successivamente posto ai voti nel testo integrato nel corso del dibattito, risulta approvato a maggioranza.