XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Schema di regolamento n. 603 (art. 43 co. 2-septies, D.lgs. 300/99)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 528
Data: 06/02/06
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Servizio studi

 

pareri al governo

Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Schema di regolamento n. 603

(art. 43 co. 2-septies, D.lgs. 300/99)

 

n. 528

 


xiv legislatura

6 febbraio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

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File: Am0644

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l'istruttoria legislativa  6

§      Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento  6

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      La normativa attuale in materia di Consiglio superiore dei lavori pubblici11

§      Art.1  21

§      Art.2  22

§      Art.3  24

§      Art 4  26

§      Art. 5  27

§      Art. 6  29

§      Art.7  31

§      Art. 8  32

§      Art. 9  33

§      Art. 10  35

§      Art.11  36

§      Art.12  37

§      Art.13  38

§      Art. 14  39

Schema di regolamento

§      Schema di regolamento recante riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.43

Normativa nazionale

§      R.D. 3 maggio 1923.  Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici.79

§      L. 18 ottobre 1942, n. 1460.  Organi consultivi in materia di opere pubbliche.87

§      L. 11 febbraio 1994, n. 109.  Legge quadro in materia di lavori pubblici. (art. 6)102

§      L. 15 marzo 1997, n. 59.  Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (art. 7)105

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (artt. 9 e 96)107

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.  Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (artt. 41-43)109

§      D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 .  Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. (artt. 2, 3 e 6)113

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di regolamento

603

Titolo

Parere parlamentare sullo schema di regolamento recante riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Ministro competente

Infrastrutture e dei Trasporti

Norma di riferimento

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 43

Settore d’intervento

Lavori pubblici

Numero di articoli

14

Date

 

§       presentazione

31 gennaio 2006

§       assegnazione

31 gennaio 2006

§       termine per l’espressione del parere

2 marzo 2006 per la VIII e

22 febbraio 2006 per la V

Commissione competente

VIII Ambiente

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 

 


 

Struttura e oggetto

 

Contenuto

Lo schema di regolamento in esame contiene norme per il riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, definito dall’articolo 1 il massimo organo tecnico consultivo dello Stato nonché organo di consulenza facoltativa delle Regioni e degli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.

Con lo schema viene non solo ridefinita la struttura organizzativa del Consiglio, ma vengono anche ridefinite le funzioni del Consiglio, prevedendo al comma 4 dell’articolo 2 che il Consiglio può essere chiamato a esprimere parere sulle questioni riguardanti la materia dei lavori pubblici sottoposte alla sua attenzione dagli organi legislativi, dal Presidente del Consiglio dei ministri e da altri organi istituzionali.

Accanto alla previsione di questa competenza di tipo “generale”, l’articolo 2 elenca competenze su atti specifici sia di carattere consultivo – obbligatorio e non – sia di tipo tecnico-operativo.(comma 3 articolo 2)

L’articolo 3 disciplina invece la composizione in generale dell’intero Consiglio, mentre l’articolo 4 disciplina uno degli organi del Consiglio e cioè l’Assemblea generale.

I compiti del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono previsti dall’articolo 5, mentre l’articolo 6 regolamenta le Sezioni, che sono 5 e che sono gli organi che generalmente si occupano delle questioni assegnate al Consiglio.

L’articolo 7 regola il Comitato di presidenza, che è un altro degli organi del Consiglio, al quale vengono affidati compiti di particolare rilevanza. Uno dei componenti del Comitato è il segretario generale, le cui competenze sono fissate  dall’articolo 8 dello schema di regolamento.

Il Servizio tecnico centrale è l’organo che si occupa di compiti operativi gestionali e le sue competenze sono elencate nell’articolo 9.

L’articolo 10 dispone in merito a rapporti di servizio e incompatibilità, l’articolo 11 riguarda la dotazione organica, l’articolo 12 afferma l’autonomia gestionale del Consiglio.

Infine, l’articolo 13 riguarda le abrogazioni e l’articolo 14 le disposizioni transitorie.

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento è allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l'istruttoria legislativa

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

L’articolo 43 comma 2-septies del decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300 prevede che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici

L’articolo 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 prevede l’adozione di regolamenti per l’organizzazione degli uffici dei Ministeri ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17(che prevede la possibilità che vengano adottati regolamenti di delegificazione), indicando alcuni principi e richiamandone altri contenuti nel decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29.

Il comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge, prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. Si tratta dei “regolamenti di delegificazione”

 

Tipo e procedura di emanazione

Lo schema di regolamento in questione è quindi sulla base della ricostruzione delle norme poc’anzi operata un “regolamento di delegificazione”, un regolamento, quindi, che sulla base dei principi dettati dalla normativa di rango primario, può abrogare disposizioni di legge e porre una disciplina nuova nella materia trattata.

Nel caso di specie, la materia trattata è quella del riordinamento del Consiglio dei lavori pubblici. Per quel che riguarda i principi che devono regolare la materia, ve ne è uno indicato in modo molto generale dal decreto legislativo n.300 del 1999 con la formula” riordinamento del Consiglio dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le Regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici”.

Gli altri principi sono invece contenuti nel comma 4-bis dell’articolo 17 della legge n.400 del 1988 e nel decreto legislativo n.29 del 1993.

I principi posti dal comma 4-bis  sono il riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri, individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati, indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, definizione dei compiti delle unità dirigenziali, mentre per quel che riguarda il decreto legislativo n. 29 del 1993, si ricorda che lo stesso è stato abrogato dal decreto legislativo n265 del 2001.

Il provvedimento appare complessivamente rispettoso dei principi di delega dettati dal Governo.

Si osserva peraltro che la disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 2, che prevede la possibilità per il Consiglio superiore dei lavori pubblici di esprimere parere sulle questioni pertinenti la materia dei lavori pubblici ad esso sottoposte dagli organi legislativi non appare rispettoso dei principi di delega, in quanto il decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici possa essere organo di consulenza facoltativa  per le Regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici e non degli organi legislativi.

Analogo rilievo può essere mosso relativamente ad un’altra disposizione contenuta sempre nel comma 4 dell’articolo 2, la quale prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici può redigere norme tecniche su delega degli organi legislativi. Tale disposizione contrasta non solo con i principi di delega ma anche con l’articolo 77 della Costituzione, che prevede che sia il Governo a esercitare la funzione legislativa su delega del Parlamento.

 

Formulazione del testo

Si osserva con riferimento all’articolo 7 che occorrerebbe meglio chiarire i poteri del Comitato di presidenza

 

 


Schede di lettura


La normativa attuale in materia di Consiglio superiore dei lavori pubblici

Le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del  Consiglio superiore dei lavori pubblici sono contenute nella legge18 ottobre 1942, n. 1460, così come modificata dall’articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n.524 e dalla legge 29 novembre 1957, n.1208

L’articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, dispone che Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie attribuzioni in assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei comitati delle sezioni.

Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei.

La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni è stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

L’articolo 1 della legge 18 ottobre 1942, n.1460, dispone che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale massimo corpo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche, dà parere nei casi previsti dalla legge.

L’articolo 3 della legge n.1460 dispone in merito alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Viene disposto che il Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

a) i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il direttore generale della Azienda nazionale autonoma delle strade statali e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

b) i capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

c) gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

d) tre consiglieri di Stato;

e) quattro avvocati dello Stato;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;

g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di cassazione;

h) il segretario generale e il direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

i) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

l) i direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

m) il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonché due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

o) due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

p) cinque ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

q) il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

r) un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

s) due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

t) sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.

I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare

La legge n. .524 del 1952 prevede inoltre che tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche è compreso il direttore generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

L’articolo 4 prevede che l'assemblea generale del Consiglio superiore è costituita da tutti i componenti indicati all'articolo precedente e che intervenendo personalmente il Ministro per i lavori pubblici presiede l'assemblea.

L’articolo 6 prevede che per ogni sezione è costituito, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, un comitato, composto del presidente della sezione e di non più di dieci componenti di essa, che abbiano stabile residenza a Roma.

I presidenti di sezione possono aggregare di volta in volta al rispettivo comitato altri componenti la sezione per l'esame di speciali questioni.

L’articolo 7 dispone che quando si devono esaminare affari che interessino altre amministrazioni, possono essere invitati alle adunanze i capi servizio dei Ministeri interessati. Parimenti possono essere invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, i professori dei politecnici e delle scuole di applicazione per ingegneri ed architetti ed altri funzionari od esperti di particolare competenza delle materie da trattare.

L’articolo 8 prevede che il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Ai sensi dell’articolo 9, i membri del consiglio superiore sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. La nomina è fatta su designazione dei Ministri competenti per i funzionari delle altre amministrazioni non individuati per la carica; del presidente del consiglio di Stato e dell'avvocato generale dello Stato per i consiglieri di Stato e per gli avvocati dello Stato

L’articolo 10 dispone che non possono essere membri del consiglio superiore coloro i quali, in proprio o come amministratori di enti e di società per azioni od in accomandita od a responsabilità limitata, ovvero quali soci di società in nome collettivo abbiano convenzioni con amministrazioni statali, o con altri enti per trasporti, somministrazioni e lavori a carico dello Stato, o nella cui spesa questo concorra sotto qualsiasi forma. Non possono parimenti essere membri del consiglio superiore coloro che abitualmente assumono l'esecuzione di opere pubbliche e l'esercizio di servizi pubblici, o comunque siano personalmente interessati in tali imprese. I componenti del consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti ad osservare il segreto in tutto quanto si riferisce agli affari trattati.

L’articolo 11 prevede che i membri del consiglio superiore che non facciano parte della amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, agli ispettori generali del genio civile per l'intervento alle adunanze del consiglio e per le missioni loro conferite.

L’articolo 12 prevede che per la validità delle adunanze dell'assemblea, delle sezioni e dei comitati è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti. Gli ispettori generali del genio civile preposti ai compartimenti non possono essere nominati relatori su affari relativi ad opere che si eseguono nella rispettiva circoscrizione. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del presidente, mentre ai sensi dell’articolo 13 la segreteria del consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare

L’articolo 14 prevede le competenze dell’assemblea generale

L'assemblea generale del consiglio superiore dà parere sui seguenti affari:

a) programmi di nuove opere pubbliche; b) questioni di massima interessanti la esecuzione di opere pubbliche;

c) schemi di regolamento per le opere pubbliche;

d) schemi di capitolato generale e di disciplinare-tipo;

e) progetti di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli uffici decentrati quando trascendano l'interesse di ogni singola circoscrizione;

f) affari per i quali i capi degli uffici decentrati non ritengano di conformarsi al parere del proprio organo consultivo;

g) ogni altro affare che il Ministro per i lavori pubblici ritenga di sottoporre.

L’articolo 15 stabilisce invece le competenze delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le Sezioni del Consiglio superiore si pronunciano secondo la rispettiva competenza per materia:

a) sui progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo oltre lire 100.000.000 quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo oltre lire 50.000.000 quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti di massima per opere dipendenti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sui correlativi progetti esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000, tanto se si tratti di opere da eseguire direttamente quanto se di opere da dare in concessione;

c) sulle domande per la concessione di lavori pubblici, di pubblici servizi di trasporto, di utilizzazione di acque pubbliche e per la trasmissione di correnti elettriche nei casi previsti dalle leggi speciali, salvo i casi indicati al titolo II;

d) sui progetti di massima ed esecutivi, di importo superiore a lire 100.000.000, di opere da eseguire dalle province, dai comuni e da altri enti, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi dello Stato, o per i quali sia prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 10.000.000;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 100.000.000 e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore;

g) sui piani regolatori e sulle proposte di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e sistemazione delle strade comunali nell'interno degli abitati, quando vi siano opposizioni o reclami;

h) sugli affari per cui da disposizioni speciali, non abrogate ai sensi dell'art. 31, sia richiesto il parere del Consiglio superiore e sugli affari per i quali il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno di richiedere il parere della Sezione  

L’articolo 16 detta le norme per la risoluzione dei conflitti di competenza, prevedendo che spetta al presidente del consiglio superiore, su richiesta delle sezioni interessate o di iniziativa, giudicare se un determinato affare riguardi la competenza di due o più sezioni. In caso affermativo il presidente ordina la riunione in unica assemblea delle sezioni interessate.

L’articolo 17 prevede le competenze  dei Comitati delle Sezioni I, II, III,IV e V

 

I Comitati delle sezioni I,II,III e V deliberano:

a) sui progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso fra lire 50.000.000, e lire 100.000.000, quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere ad asta pubblica o a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero d'importo compreso fra lire 25.000.000 e lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata;

b) sui progetti esecutivi di opere di bonifica il cui importo sia compreso fra lire 50.000.000 e lire 100.000.000;

c) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio superiore che non ne facciano crescere l'importo oltre i limiti di competenza delle Sezioni, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi nei casi di urgenza dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera e in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 5.000.000 ma non eccedente le lire 10.000.000;

e) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti di importo fino a 100.000.000 di lire e sulle questioni con le imprese per la determinazione di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale, sempre quando si tratti di opere appaltate in base a progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore.

Il Comitato della Sezione III delibera anche nei casi contemplati dal successivo art. 21, comma primo, della legge in questione

Il Comitato della Sezione IV delibera sulle concessioni e sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché sulle autorizzazioni di linee di trasporto dell'energia elettrica con tensione da 60.000 a 120.000 volt, quando per tali affari non sia richiesto soltanto il parere dell'ispettore generale del Genio civile ovvero quello dell'ingegnere capo del Genio civile

L’articolo 18 prevede invece che non sono soggette al parere del consiglio superiore dei lavori pubblici le opere di diretta competenza delle amministrazioni militari e quelle delle amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici nonché dell'azienda autonoma statale della strada, salvo i casi in cui tali opere interferiscano con quelle di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici.

L’articolo 25 dispone che in materia di opere pubbliche i pareri del consiglio superiore e degli organi consultivi di cui al capo II del titolo I sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva, salvo il parere del consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti. Rimangono inoltre ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi in materia di piani regolatori, di opere igienico-sanitarie nonché in materia di concessione di opere pubbliche di bonifica. Ai sensi dell’articolo 26, inoltre, non occorre un nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa entro il limite del quinto dell'importo del progetto approvato, aumentato dei compensi e sopraprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonché delle somme risultanti da atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi o da revisione di prezzi, debitamente approvati. Ugualmente non occorre un nuovo parere quando si tratti di progetto di stralcio di un progetto di massima già approvato.

Si ricorda in proposito che l’articolo 2 della legge 29 novembre 1957, n. 1208 prevede che i pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, o attraverso le sue sezioni, sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di altri organi ed Amministrazioni dello Stato, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti.

L’articolo 27 prevede che il servizio tecnico centrale è l'organo a mezzo del quale il Ministero dei lavori pubblici provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici nonché alla disciplina e al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli uffici esecutivi.

Il servizio tecnico centrale funziona alla dipendenza del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici ed è costituito da una segreteria generale divisa in tre reparti e da cinque reparti specializzati, dipendenti dai presidenti di ciascuna delle sezioni del consiglio superiore.

Ai sensi dell’articolo 28, il servizio tecnico centrale cura in ispecie:

a) la raccolta degli elementi tecnici per la formazione dei programmi di nuove opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

b) la elaborazione di norme da osservarsi dagli uffici esecutivi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici nella compilazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori, al fine della buona riuscita delle opere, sotto il duplice aspetto tecnico ed economico;

c) gli studi e la determinazione delle caratteristiche e delle modalità d'impiego dei materiali da costruzione;

d) il rilevamento dei costi delle opere e dei relativi materiali in relazione alle variazioni che si verifichino sui mercati, anche agli effetti della revisione dei prezzi degli appalti;

e) la scelta dei collaudatori e la disciplina tecnica dei collaudi di tutte le opere che si eseguono a cura diretta o sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonché la revisione tecnico-contabile delle liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella competenza degli uffici decentrati dell'amministrazione dei lavori pubblici, i quali vi provvedono direttamente;

f) l'organizzazione e tenuta della fototeca e cineteca del Ministero dei lavori pubblici ganizzazione delle mostre alle quali partecipa il Ministero e la pubblicazione degli annali dei lavori pubblici;

g) gli studi tecnici di carattere generale delle strutture costruttive e di speciali tipi costmttivi che possono normalizzarsi;

h) gli studi di massima di opere pubbliche di particolare carattere ed importanza;

i) la direzione superiore del servizio idrografico, l'alta vigilanza tecnica e gli studi speciali sulle utilizzazioni delle risorse idriche, la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;

l) la direzione del servizio dighe;

m) la direzione superiore del servizio mareografico;

n) il controllo e la diretta esecuzione di calcolazioni speciali connesse a studi di progetto;

o) l'organizzazione di ricerche sperimentali e di laboratorio che possano occorrere per l'espletamento dei compiti su elencati.

L’articolo 29 dispone che a capo della segreteria generale del servizio tecnico centrale è preposto un funzionario tecnico di grado 5°. I reparti della segreteria e quelli specializzati sono diretti da funzionari tecnici di grado non superiore al 5°.

Alla segreteria generale possono essere assegnati anche funzionari amministrativi di gruppo A di grado non superiore al 6°. Il Ministro per i lavori pubblici può chiamare a prestare la loro opera presso la segreteria generale professori ed assistenti di istituti tecnici superiori e tecnici di riconosciuto valore.

Infine, ai sensi dell’articolo 30 per gli studi e le ricerche di spettanza della segreteria generale e dei reparti specializzati è stanziato un fondo da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Altre importanti disposizioni relative alle funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono contenute nella legge n. 109 del 1994, nel decreto legislativo n. 190 del 2002 e neldecreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 185

L’articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

Il comma 5-bis prevede che le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

Il comma 5-ter dispone infine che Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.

L’articolo 2 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 190 del 2002(recentemente modificato dal decreto legislativo n. 189 del 2005) in materia di realizzazione di  infrastrutture di interesse nazionale, prevede  cheper le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare.

Più in particolare il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 190 prevede che. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi(o 9) dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di competenza

Il comma 2 prevede che ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 1.

Ai sensi del comma 4, i soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui al successivo art. 5. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni del capo II del presente decreto legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni. Il comma 5 prevede che il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma 4, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.

Ai sensi del comma 6, in caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

 

L’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 185 prevede al comma 1 che per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta

Ai sensi del comma 2. le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile .


Art.1

 

L’articolo 1 dispone in merito alle funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 1 prevede che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato nonché organo di consulenza facoltativa delle Regioni e degli altri Enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici

Ai sensi del comma 2, il Consiglio superiore esercita le funzioni consultive previste dal presente schema di decreto per le amministrazioni dello Stato e, comunque, per l'organo di governo competente alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse statale individuato, per ciascun procedimento, alla stregua dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza. Viene quindi fatto un esplicito riferimento ai principi introdotti con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il comma 3 contiene il principio della piena autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio, disponendo, che il Consiglio superiore è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione

Il comma 4 dispone infine che il Consiglio superiore, per il tramite del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è sottoposto agli indirizzi ed alle direttive generali del Governo, che determinano gli obiettivi della sua attività tecnico- amministrativa

 

 


Art.2

 

Il comma 1 lettera a) e b) e il comma 2 individuano le competenze consultive del Consiglio.

Più in particolare, Il Consiglio superiore nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato, esercita funzioni consultive ed esprime pareri

a)    di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di curo, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge n 84 del 1994 e, inoltre, sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento con contributo dello Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto

.Il comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 84 del 1994 prevede chenei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

 

b)    di carattere facoltativo sulle linee fondamentali dell’ assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche, ove esse ne facciano richiesta. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n 443, il parere del Consiglio superiore è espresso sui progetti preliminari,

c)    su ogni altra questione ove sia previsto dalle norme vigenti

 

Il comma 2 prevede che il Consiglio superiore esprime altresì, obbligatoriamente, parere sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione della legge 5 novembre 1971, n 1086, della legge 2 febbraio 1974, n 64, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n 378, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n 380, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, nonché su tutte le circolari e linee guida in attuazione delle leggi citate

Il comma 3 definisce le attribuzioni di tipo operativo-gestionale del Consiglio, ridefinendo altresì le funzioni del Servizio tecnico centrale

Si dispone infatti che Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale, esercita il coordinamento tecnico scientifico dell'attività normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n 1, resistenza meccanica e stabilità, di cui alla direttiva 89/106/CEE recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n 246, e successive modifiche, esercita, inoltre, la vigilanza sugli enti che svolgono le funzioni dì organismo dì normazione nel campo dell'ingegneria civile. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli Organismi tecnici della Unione europea preposti all'attuazione della direttiva 89/106/CEE, e successive modifiche, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile e individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali

Il comma 4 prevede ulteriori funzioni consultive, che si differenziano da quelle contemplate dai commi 1 e 2, in quanto esse non riguardano singoli atti, ma vengono attivate da una serie di soggetti su questioni non preventivamente individuate da norme di legge.

Più in particolare, Il Consiglio superiore esprime parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1 (lavori pubblici), sottoposte al suo esame dagli organi legislativi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli Enti locali, da altri Enti pubblici, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre Autorità indipendenti e può redigere norme tecniche su delega degli stessi soggetti Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresì può svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità

Infine, ai sensi del comma 5, l Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell’ ingegneria

 


Art.3

 

L’articolo 3 disciplina la composizione del Consiglio.

 

Ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore è costituito dal presidente, dai presidenti di Sezione, dal Direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario Generale, dai componenti effettivi indicati al comma 5 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di cui al comma 6, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata dì un triennio

Il comma 2 dispone che il Presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 5 - bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è scelto fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici interne o esterne alle pubbliche amministrazioni

Il comma 3 prevede che le funzioni di Presidente di sezione sono attribuite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5 - bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 200, n 165, e successive modifiche, su proposta del Presidente del Consiglio superiore

Il comma 4 prevede che le funzioni di Direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5 - bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e successive modifiche, su indicazione del presidente del Consiglio superiore

Ai sensi del comma 5, i componenti effettivi del Consiglio superiore sono

a)    in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore su indicazione del Presidente,

b)    tre Consiglieri di Stato, tre Consiglieri della Corte dei conti e tre Avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato Generale dello Stato,

c)    diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le Amministrazioni dello Stato designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione , dell'università e ricerca, per i beni e le attività culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonché due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa,

d)    sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza Unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,

e)    tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi,

f)     diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonché in materie economiche su indicazione del presidente del Consiglio superiore

Ai sensi del comma 6, sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio:

a)    i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

b)    il Direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna,

c)    i Direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

d)    il Capo Dipartimento della protezione civile,

e)    il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno,

f)     il Dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,

g)    il Direttore dell'Agenzia del territorio,

h)    il Direttore dell'Agenzia del demanio,

i)     il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti,

1) il Direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa,

m)il Direttore dell'Istituto idrografico della Marina,

n) il Direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali

 

 


Art 4

 

L’articolo 4 disciplina la composizione e le funzioni dell’Assemblea generale.

Ai sensi del comma 1,  L'Assemblea generale é costituita dal presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonché da eventuali esperti indicati dal presidente Gli esperti partecipano alla discussione senza diritto di voto L'Assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore

Il comma 2 prevede che per la validità delle adunanze e dei pareri dell'Assemblea generale, delle Sezioni e dei comitati si applica il disposto dell'articolo 6, comma 5 - bis, della legge 11 febbraio 1994, n 109, successive modifiche

Ai sensi del comma 3, inoltre i compiti dell'Assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarietà, il presidente assegna all'esame dell'Assemblea.

Non vi è quindi una competenza predefinita in capo all’Assemblea. Essa viene invece determinata dal Presidente e può abbracciare potenzialmente tutti gli atti di competenza del Consiglio, eccezione fatta per gli atti di competenza del Servizio tecnico centrale ai sensi dell’articolo 9.

 


Art. 5

 

L’articolo 5 elenca i compiti del Presidente

Il comma 1 prevede che il presidente

a) convoca e presiede l'Assemblea generale,

b)assegna gli affari all'Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici, c) assegna gli affari alle Sezioni,

d)programma le sedute dell’ Assemblea generale,

e)    assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle Sezioni,

f)     delibera su ogni altra materia e/o questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore,

g)    dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attività del Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell'attività svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza nonchè della adeguatezza della struttura,

h)    nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a carattere normativo, su proposta del Direttore del Servizio tecnico centrale,

i)     dispone l'eventuale acquisizione del parere di una Sezione ovvero dell'Assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all' articolo 9

Il comma 2 stabilisce che in caso di assenza o di impedimento il Presidente  è sostituito da un presidente di Sezione individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dì cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del presidente del Consiglio superiore

Ai sensi del comma 3, infine, la conferenza dei Capi Dipartimento istituita al Capo I, articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n 184, è integrata con il Presidente del Consiglio superiore

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del decreto del Presidente della repubblica 2 luglio 2004, n.184 è istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

Il comma 2 prevede che apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere Ai chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonché al coordinamento delle attività di rispettiva competenza.

Ai sensi del comma 3, la direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate. Infine, in base al comma 4 Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

 


Art. 6

 

L’articolo 6 detta disposizioni riguardanti le Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 1 prevede che il Consiglio superiore si articola in cinque Sezioni distinte per materie e compiti La ripartizione delle materie è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura

Viene poi  fornito a titolo indicativo l'elenco delle seguenti materie:

a)    edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione,

b)    idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali,

c)    infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna,

d)    dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione dì energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative,

e)    infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche,

f)     assetto del territorio, questioni ambientali,

g)    norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche

Per quel che riguarda i compiti dei presidenti di Sezione, il comma 2 prevede che essi a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive Sezioni, b) nominano il relatore e le Commissioni relatrici degli affari assegnati alle Sezioni

e possono invitare alle sedute della Sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto

Inoltre, il comma 3 prevede che il presidente del Consiglio superiore, su richiesta di un presidente di Sezione o di almeno la metà dei componenti effettivi della Sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'Assemblea generale

Infine, il comma 4 prevede che per l'esame di speciali questioni non attinenti ad esami di progetti o argomenti soggetti al parere obbligatorio, ovvero per motivi di urgenza, può essere costituito, con decreto del Presidente del Consiglio superiore, un comitato deliberante composto da un presidente di Sezione e da non più di cinque componenti. Il presidente di Sezione può disporre l'aggregazione di volta in volta al rispettivo comitato di altri componenti e/o esperti, senza diritto di voto.

In caso di assenza o di impedimento essi  sono sostituiti da un altro presidente di Sezione, individuato dal presidente del Consiglio superiore

Riassumendo, le Sezioni hanno la “competenza generale” a decidere sulle questioni di competenza del Consiglio. E’ sempre possibile peraltro che la decisione sia rimessa all’Assemblea sulla base delle procedure previste dal comma 3.

Come già ricordato nel commento all’articolo 4, l’Assemblea ha una competenza generale che in ragione della interdisciplinarietà o della rilevanza delle questioni da trattare può abbracciare qualsiasi tipo di questione, eccezion fatta per le competenze assegnate alla Sezione tecnica centrale dal’articolo 9

Leggendo in combinato disposto le disposizioni dell’articolo in commento con quelle dell’articolo 4, si evince che il Presidente del Consiglio ogni qualvolta una questione deve essere decisa dal Consiglio procede all’assegnazione a una delle sezioni, oppure qualora ricorrono i presupposti assegna la questione da trattare ad una sezione. Successivamente all’assegnazione, il Presidente può comunque rimettere la decisione all’Assemblea o precedentemente alla deliberazione della sezione sul punto o anche successivamente, ricorrendone i presupposti.


Art.7

 

L’articolo 7 istituisce la figura del Comitato di presidenza, figura non prevista dall’attuale normativa.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente, dai presidenti dì Sezione, dal Direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente per l'esame di argomenti di particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intende sottoporre allo stesso.

Si osserva al riguardo che occorrerebbe meglio chiarire quali sono i compiti del Comitato. Più in particolare, occorrerebbe chiarire se il Comitato ha competenza al pari delle Sezioni e dell’Assemblea generale a trattare e decidere le questioni assegnate al Consiglio superiore dei lavori pubblici.


Art. 8

 

L’articolo 8 disciplina i compiti del Segretario generale. Il Segretario generale:

a)    assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni,

b)    provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del relativo personale,

e) provvede all'attività amministrativa e contabile della struttura,

d)    adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto,

e)    individua le prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le relative tariffe,

Il comma 2 prevede che la funzione di Segretario generale è assegnata dal presidente del Consiglio superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio superiore

 


Art. 9

 

L’articolo 9 dispone in merito ai compiti del Servizio tecnico centrale.

Esso opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore, svolgendo i seguenti compiti

a)    predispone le norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti ì connessi obblighi di legge,

b)    opera quale organismo di certificazione, di ispezione e di benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n 246, e successive modifiche, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali,

e) abilita i laboratori di prova dei materiali strutturali di cui alla legge 5 novembre 1971, n 1086, e successive modifiche, ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce nonché in situ e vigila sugli stessi,

d)    abilita gli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n 246, e successive modifiche, e vigila sugli stessi,

e)    abilita e vigila sugli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n 314;

f)     qualifica ì prodotti disciplinati dalla legge n 1086 del 1971, dalla legge n 64 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, e da ogni altra norma tecnica vigente, vigila sugli stessi e stabilisce l'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale

g)    certifica l'idoneità tecnica dei sistemi costruttivi ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n 64, e successive modifiche, su richiesta dei soggetti abilitati,

h)    esercita i compiti di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n 189,

i)     effettua studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere

l) opera quale organismo dì vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali è prevalente il rispetto del requisito essenziale n 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE;

m) esercita attività di supporto richiesta dagli Uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico

Il comma 2 prevede che per l'espletamento delle proprie attività il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a Istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purché di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione

Infine, ai sensi del comma 3, il Servizio tecnico centrale è articolato in non più di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore


Art. 10

 

L’articolo 10 dispone in ordine a rapporti di servizio e incompatibilità.

 

Ai sensi del comma 1, i rapporti di servizio del presidente, dei presidenti di Sezione, del Direttore del Servizio tecnico centrale, dei componenti effettivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del Segretario generale e dei dirigenti del Servizio tecnico centrale, sono regolati da contratti di diritto privato , ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165, e successive modificazioni

Il comma 2 prevede che i componenti del Consiglio superiore non possono avere interessi diretti o indiretti nella progettazione e nelle imprese che assumono l'esecuzione di opere pubbliche

Il comma 3 prevede che le incompatibilità tra l'esercizio di attività di componente, a qualsiasi livello di responsabilità all'interno del Consiglio superiore, sono quelle espressamente previste nella legge n 109 del 1994, nel decreto del Presidente della Repubblica n 554 del 1999 e nei singoli ordinamenti

Infine, il comma 4 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, è fissata una indennità per ì membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione

 


 

Art.11

 

Ai sensi dell’articolo 11 la dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia nonché del personale del Consiglio superiore rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


Art.12

 

Il comma 1 dell’articolo 12 prevede che il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n 279, e ai sensi dell’ articolo 7, comma 5, della legge 1 ° agosto 2002, n 166

Il comma 2 prevede che gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il comma 3 prevede che le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite

a)    dagli stanziamenti di cui ai precedente comma 2,

b)    dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n 166,

c)    dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni dì legge

Il comma 4 prevede che le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unità previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unità previsionale di base di cui al comma 2

Infine, ai sensi del comma 5 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio


Art.13

 

L’articolo 13 contiene le abrogazioni. Vengono abrogate tutte le disposizioni commentate nella scheda di lettura ad eccezione di quelle ivi commentate contenute nella legge n. 109 del 1994, nel decreto legislativo n. 190 del 2002, e nel decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 185.

 


Art. 14

 

L’articolo 14 contiene disposizioni transitorie

 

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del regolamento  resta assegnato al Consiglio superiore stesso

Il comma 2 prevede che fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze delle Sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento

Il comma 3 dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non regolamentare provvede ad emanare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore e che contestualmente è abrogato il regolamento di cui al regio decreto 3 maggio 1923

Il comma 4 prevede che con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma I

Infine, ai sensi del comma 5, l'attuazione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

 



Schema di regolamento


Schema di regolamento recante riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.