XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente |
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea |
Titolo: | Modifiche e integrazioni al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, sui veicoli fuori uso - Direttiva 2000/53/CE - Schema di decreto legislativo n. 598 (art. 1, L. 168/2005) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 522 |
Data: | 31/01/06 |
Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea |
servizio studi |
segreteria generale |
pareri al governo |
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Modifiche e integrazioni al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, sui veicoli fuori uso Direttiva 2000/53/CE Schema di decreto legislativo n. 598 (art. 1, L. 168/2005)
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n. 522 |
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xiv legislatura 31 Gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento Ambiente
SIWEB
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File: Am0641
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Art.1
§ Art. 2
§ Art. 3
§ Art.5
§ Art. 6
§ Art.7
§ Art. 8
§ Art. 9
§ Art. 10
Normativa nazionale
§ L. 20 gennaio 1992, n. 22 Misure urgenti in materia di occupazione.
§ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (art. 103)
§ L. 25 gennaio 1994, n. 70 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
§ D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50).
§ D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Normativa comunitaria
§ Dir. 2000/53/CE del 18 settembre 2000 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
598 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso |
Norma di delega |
L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 1, co. 5 |
Settore d’intervento |
Ambiente |
Numero di articoli |
10 |
Date |
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§ presentazione |
24 gennaio 2006 |
§ assegnazione |
24 gennaio 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
5 marzo 2006 |
§ scadenza della delega |
7 marzo 2006 |
Commissioni competenti |
VIII Ambiente e XIV Politiche dell’Unione europea |
Rilievi di altre Commissioni |
V Bilancio (ai sensi del comma 2 dell’articolo 96-ter del regolamento) |
Lo schema di decreto legislativo in commento apporta delle modifiche al decreto legislativo n.209 del 2003 di recepimento della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
Le modifiche contenute nello schema di decreto tendono a recepire i rilievi formulati nel parere motivato complementare inviato dalla Commissione europea allo Stato italiano nell’ambito della procedura d’infrazione n.2003/2204 per il recepimento non corretto delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/53/CE
L’articolo 1 ridefinisce il campo di applicazione del decreto legislativo n.209 del 2003 relativamente ai veicoli a tre ruote.
Viene più in particolare prevista un’estensione delle norme applicabili ai veicoli a tre ruote, attraverso l’applicazione agli stessi anche della norma contenuta nel comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo in questione, la quale prevede che il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.
L’articolo 2 lettera a) recepisce punti 11,12,13 e 14 del parere motivato della Commissione europea, che lamenta la non corrispondenza della definizione di “trattamento” del decreto legislativo a quella contemplata nella direttiva 2000/53/CE.
La lettera b) dell’articolo 2 recepisce invece i rilievi contenuti nei punti 28-32 del parere della Commissione, chiarendo che i centri di raccolta sono impianti di trattamento autorizzati che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo. L’attuale formulazione della norma identifica i centri di raccolta con gli impianti di frantumazione.
La lettera c) dell’articolo 2 recepisce invece i rilievi mossi nei punti da 6 a 10 del parere della Commissione, con i quali viene contestata la norma contenuta nel comma 2 lettera a) dell’articolo 3, la quale esclude in base alla formulazione attuale che un veicolo fuori uso consegnato ad un concessionario, automercato o succursale della casa costruttrice sia considerato rifiuto prima della consegna ad un centro di raccolta.
L’articolo 3 contiene una serie di modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, le quali mirano in buona parte a venire incontro ai rilievi espressi dalla Commissione nel suo parere.
Tra le disposizioni più importanti di tale articolo si ricordano quelle che danno al concessionario la possibilità di effettuare direttamente la rottamazione con contestuale obbligo di provvedere a cancellare l’autoveicolo dal P.R.A (vedi al riguardo le osservazioni contenute nella parte “compatibilità comunitaria”), quella che prevede che la cancellazione dal P.R.A non può avvenire se prima non è stato redatto il certificato di rottamazione e quelle che adeguano la normativa italiana a quella comunitaria per quel che concerne l’esclusione di costi per i detentori che consegnino un veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo.
Con la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 si modifica la lettera c) comma 2 articolo 6 del decreto legislativo n.203, che è relativo ad uno degli obblighi che devono essere rispettati nell’esecuzione delle operazioni di trattamento(vedi al riguardo le osservazioni contenute nella parte “compatibilità comunitaria”)
La lettera b) aggiunge invece un periodo al comma 8 dell’articolo 6( articolo che prevede che sia necessario il rilascio di un’autorizzazione al fine di mettere in atto operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso), specificando alcuni elementi che devono essere riportati nell’autorizzazione.
La lettera c) infine inserisce dopo il comma 8 dell’articolo 6 un comma 8-bis, in base al quale “ il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto – presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato – destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento è consentito fino a un massimo di 30 giorni.
La lettera a) dell’articolo 5 sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo in materia di reimpiego e riciclaggio dei veicoli usati, la lettera b) apporta una modifica di carattere formale al comma 2 dell’articolo 7, sostituendo le parole detti operatori con “operatori economici”, mentre con la lettera c) (vedi parte “compatibilità comunitaria) si inserisce invece dopo il comma 2 dell’articolo 7 un comma 2-bis attraverso il quale si prevedono gli strumenti attraverso il quale è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero, di riciclaggio e di reimpiego previsti dallo stesso comma 2.
L’articolo 6 apporta alcune modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo relativo alla informazioni che devono essere fornite dai produttori del veicolo e dei componenti del veicolo al fine di effettuare il trattamento sui veicoli( vedi per quel concerne il comma 4 dell’articolo 6 la parte “compatibilità comunitaria”)
L’articolo 7 modifica le disposizioni del comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo relative alla trasmissione di informazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’APAT.
Il comma 1 dell’articolo 8 sopprime la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e riciclaggio attraverso gli accordi tra pubblica amministrazione e operatori economici di cui all’articolo 12 del decreto legislativo(accordi attraverso i quali è possibile dare attuazione a una serie di disposizioni contenute nel decreto legislativo), mentre il comma 2 dell’articolo 8 prescrive che tali accordi debbono contenere alcuni requisiti aggiuntivi oltre quelli già previsti.
L’articolo 9 contiene al comma 1 una disposizione volta a garantire che i detentori di veicoli fuori uso con valore di mercato nullo o negativo non debbano sopportare costi per la consegna del veicolo a un centro di raccolta e al comma 2 una disposizione che esclude la possibilità di utilizzare un veicolo in aree private previa cancellazione dal P.R.A effettuata dal proprietario
L’articolo 10 infine apporta una modifica all’Allegato IV nel punto 5. Tale modifica è conseguente al fatto che la cancellazione dal P.R.A. può avvenire solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.
Allo schema di decreto è allegata la relazione illustrativa e il parere motivato complementare della Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione nell’ambito della procedura d’infrazione n.2003/2204 elevata nei confronti dell’Italia per il recepimento non corretto delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/53/CE.
Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione prevede che al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
Lo schema di decreto legislativo mira a recepire i rilievi mossi nell’ambito della procedura di infrazione e si conforma quindi alla delega.
La materia trattata dallo schema di decreto legislativo è quella della gestione dei rifiuti. Tale materia rientra nella materia ambientale, assegnata dalla lettera s) comma 2 dell’articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
Nulla da segnalare
Il provvedimento mira a recepire i rilievi mossi dalla Commissione europea nel parere complementare (allegato dal Governo) relativamente all’attuazione della direttiva 2000/53/CE attraverso modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003.
Il provvedimento recepisce la maggior parte dei rilievi mossi dalla Commissione.
Sui seguenti punti si registrano peraltro delle discrepanze:
· L’articolo 3 prevede che la rottamazione del veicolo e il rilascio del relativo certificato possa essere effettuato anche dal concessionario oltre che dall’impianto di trattamento autorizzato. Ciò è in linea con quanto previsto dall’articolo 5 della direttiva. Nei punti 33-35 del parere della Commissione si specifica peraltro che la possibilità di affidare al concessionario il compito di procedere alla rottamazione non esclude la necessità che tale operazione debba comunque essere sempre eseguita da un impianto autorizzato al trattamento, che rispetti quindi le prescrizioni tecniche previste per l’esercizio di tali impianti.Le disposizioni introdotte dall’articolo 3 non sembrano consentire il superamento dei rilievi citati in quanto in base alla normativa vigente il concessionario non deve ottenere l’autorizzazione prevista per gli impianti di trattamento al fine di effettuare la rottamazione.
· L’articolo 4 comma 1 lettera a) specifica che i materiali che devono essere rimossi ai sensi dell’articolo 6 comma 2 prima di procedere ad un ulteriore trattamento sono quelli di cui all’Allegato II, Allegato che corrisponde all’Allegato II della direttiva. Tale disposizione tende a adeguare il testo dell’articolo 6 comma 2 alla norma contenuta nella lettera a) paragrafo 3 dell’articolo 6 della direttiva, che prevede che i componenti o i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad un ulteriore trattamento. Tale adeguamento è richiesto dai punti 21,22 e 23 del parere della Commissione.Il parere della Commissione sottolinea peraltro che la normativa italiana non recepisce quella comunitaria in materia, in quanto non è sufficiente specificare che i materiali da rimuovere sono quelli di cui all’Allegato II. I materiali da rimuovere sono infatti quelli dell’Allegato II che devono essere, in base alla decisione in materia della Commissione europea etichettati o resi in altro modo identificabili. Occorre quindi specificare, sulla base di quanto previsto dal parere della Commissione, che i materiali da rimuovere sono quelli che in base alla decisione della Commissione europea devono essere etichettati. La prima decisione della Commissione europea sulla materia in questione è la 2002/525/CE e a questa decisione fa riferimento il parere della Commissione. Successivamente è intervenuta la decisione 2005/CE
· L’art. 5 comma 1 lettera c) inserisce dopo il comma 2 dell’articolo 7 un comma 2-bis attraverso il quale si prevedono gli strumenti attraverso il quale è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero, di riciclaggio e di reimpiego previsti dallo stesso comma 2. L’articolo 7 prevede già due modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo: il ricorso ad accordi volontari e il decreto ministeriale di cui al comma 15 dell’articolo 15.Tali modalità sono state contestate dalla Commissione nei punti 48-54 del parere, in ragione del fatto che la direttiva prevede per la verifica dei risultati in questione che sia la Commissione a stabilire le relative modalità e del fatto che la direttiva non prevede il ricorso agli accordi per il caso in questione. Inoltre, sempre secondo quanto affermato nel parere della Commissione, l’emanazione di un decreto ministeriale entro il 1 gennaio 2006(termine previsto dal decreto per l’emanazione) non consente il raggiungimento di obiettivi la cui scadenza coincide con la data ultima possibile per l’emanazione del decreto.La lettera c) recepisce in parte il parere. Il comma 1 dell’articolo 8 dello schema di decreto sopprime infatti la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso gli accordi. Tuttavia, si osserva che in mancanza della deliberazione specifica della Commissione sul punto, la Commissione stessa invita il Governo italiano a chiarire che la modalità di attuazione devono fare riferimento alle determinazioni che la Commissione assumerà in futuro in materia.La lettera c) non effettua tale riferimento
· Il comma 4 dell’articolo 6 sopprime invece il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo, il quale prevede che fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati. Si osserva al riguardo che tale disposizione appare riproduttiva della disposizione contenuta nel paragrafo 4 dell’articolo 8 della direttiva, il quale prevede che fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto da tali impianti.Non risulta chiaro pertanto il motivo per il quale venga eliminata dall’ordinamento una disposizione che recepisce la direttiva. Si segnala al riguardo che nei punti 55-59 del parere della Commissione si mette in risalto la necessità di adeguare tale disposizione ai dettami della direttiva, prevedendo che le informazioni debbano essere quelle richieste dagli impianti di trattamento e sottolineando altresì che le informazioni devono essere fornite agli impianti di trattamento autorizzati e non ai centri di raccolta
· Allegato II : Lo schema di decreto non recepisce i rilievi mossi dal parere della Commissione ai punti 24-25 relativamente al fatto che l’Allegato II riferisce una scadenza a dei materiali rispetto che ad altri(leghe di rame invece che alluminio destinato a lavorazione meccanica). Si osserva peraltro che l’Allegato II è stato modificato dalla decisione 2005/673/CE del 20 settembre 2005 e che sembrerebbe quindi opportuno adeguare il decreto legislativo n. 209 del 2003 alle modifiche citate
Procedure di contenzioso
Il 9 novembre 2005 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l’Italia per non aver correttamente recepito nell’ordinamento interno la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Causa C-394/05).
Tale decisione fa seguito al parere motivato complementare che era stato emesso dalla Commissione il 16 dicembre 2003.
I rilievi mossi dalla Commissione nel parere motivato riguardano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003 con il quale la direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano, e in particolare:
- “veicolo fuori uso”: secondo la Commissione la portata della definizione di “veicolo fuori uso” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/CE, è limitata dall’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto n. 209 nella misura in cui esso esclude dal campo di applicazione della definizione di rifiuto i veicoli dei quali il detentore si disfa consegnandoli ad un concessionario, automercato o succursale della casa costruttrice, almeno fino a quando tali soggetti non consegnino il veicolo al centro di raccolta. In base alla direttiva, invece, un veicolo di cui il proprietario si disfa e che viene ritirato da un concessionario per essere destinato alla demolizione costituisce un rifiuto;
- “trattamento”: ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/53/CE, il trattamento comprende tutte le operazioni eseguite dopo la consegna del veicolo fuori uso ai fini del suo recupero o smaltimento. L’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 209, invece, limita le suddette operazioni solo a quelle effettuate presso un impianto di frantumazione;
- “frantumatore”: secondo la Commissione la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto n. 209 si riferisce solo ai dispositivi che operano al fine di ottenere detriti di metalli riciclabili, mentre ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 12, della direttiva tale termine comprende i dispositivi che effettuano tutte le attività di frantumazione;
Inoltre, l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/53/CE stabilisce che la cancellazione dal registro automobilistico dei veicoli fuori uso è subordinata alla presentazione di un certificato di rottamazione rilasciabile da un impianto di trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 6 della direttiva. A tale riguardo, secondo la Commissione, non è chiaro se le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto n. 209 che prevedono la consegna del veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta siano sufficienti per assicurare che le operazioni di trattamento siano effettuate esclusivamente da soggetti autorizzati. Secondo la Commissione, in particolare, dalle disposizioni del decreto legislativo non emerge chiaramente che la presentazione del certificato di rottamazione è una condizione per la cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico (PRA).
La Commissione contesta anche la non corretta trasposizione nell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo dell’articolo 5, comma 4, della direttiva in base al quale gli Stati membri devono adottare disposizioni affinché i produttori sostengano interamente o per una parte significativa i costi di attuazione del sistema di restituzione gratuita dei veicoli fuori uso e ritirino essi stessi i veicoli alle condizioni stabilite dalla direttiva (responsabilità del produttore);
Con riferimento all’articolo 1, si osserva che sembrerebbe opportuno prevedere anche l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, dato che tali norme sono strettamente collegate al comma 3 dell’articolo 5 stesso;
Con riferimento alla lettera c) dell’articolo 4 si osserva che occorrerebbe prevedere una sanzione al fine di rendere effettivamente operativa tale norma;
Con riferimento all’articolo 5, si osserva che permane il riferimento al decreto ministeriale di cui al comma 15 dell’articolo 5, nonostante tale comma venga abrogato dallo schema di decreto in questione
La direttiva 2000/53/CE istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Essa si compone di 13 articoli e due allegati si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato nel corso della sua utilizzazione nonché dal fatto che esso sia dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio come ricambio corrisponde alle norme comunitarie o interne, ferme restando le norme di sicurezza e sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore (art. 3).
Nel 10° considerando della direttiva, viene sottolineato che rimangono invece esclusi i veicoli d'epoca (ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato e attento all'ambiente, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati) in quanto non rientranti nella definizione di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE.
La direttiva provvede poi a dettare norme per le procedure relative alla raccolta, al trattamento e al reimpiego e recupero di tali rifiuti. Le norme più rilevanti riguardano in particolare:
la necessità di attuare misure di prevenzione, prevedendo sin dalla fase di progettazione dei veicoli, in vista del loro riciclaggio e recupero, la riduzione e il controllo delle sostanze pericolose presenti nei veicoli stessi, al fine di prevenirne il rilascio nell'ambiente ed evitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare viene previsto che l'impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente, sia limitato ai soli casi indicati in un elenco da riesaminare periodicamente (allegato II), al fine di evitare che tali materiali vengano inceneriti o smaltiti in discarica (art. 4);
l'introduzione di misure per assicurare che gli operatori economici istituiscano sistemi per la raccolta, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso (art. 5, par. 1 e 2,6,7);
l'importanza di istituire un certificato di rottamazione, che costituisca il requisito per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico. Gli Stati membri che non hanno un sistema di cancellazione dal registro automobilistico dovrebbero istituire un sistema in base al quale il certificato di rottamazione è trasmesso alle autorità competenti quando il veicolo fuori uso è consegnato a un impianto di trattamento. (art.5, par.3);
l'assicurazione che l'ultimo detentore e/o proprietario possa conferire il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato senza incorrere in spese per il fatto che il veicolo non ha più valore di mercato o ha valore di mercato negativo. I costi derivanti dall'attuazione di tali misure dovrebbero essere sostenuti dai produttori, totalmente o in misura significativa (art. 5, par. 4);
le prescrizioni tecniche minime per il trattamento (allegato I) e l’obbligatorietà, per gli operatori addetti, del possesso di una specifica autorizzazione o registrazione che garantiscano l’osservanza di determinati requisiti (art. 6);
la necessità che gli Stati membri incoraggino la riciclabilità e la recuperabilità dei veicoli e la determinazione di obiettivi quantificati di reimpiego, riciclaggio e recupero per gli operatori economici per ottenere risultati a breve termine, e offrire nel contempo agli operatori, ai consumatori ed alle pubbliche amministrazioni prospettive a lungo termine (art. 7).
Il decreto legislativo n. 209 del 2003
Con il D.L.vo 24.06.2003, n. 209 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” è stata introdotta in Italia la nuova normativa concernente il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da veicoli a fine vita, in attuazione della direttiva 2000/53/CE. Sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2000/53/CE,l’obiettivo della riduzione nella produzione di rifiuti derivanti dai veicoli. può essere raggiunto non solo attraverso la fissazione di precisi obiettivi di riduzione quantitativa dei rifiuti, oppure attraverso la elaborazione di norme tecniche per gli impianti di trattamento o ancora la fissazione di requisiti qualitativi per i materiali impiegati, ma anche attraverso una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli. Il decreto e prima ancora la citata direttiva 53,puntano, infatti a qualificare sotto il profilo ambientale l’attività dei predetti operatori, rendendola funzionale all’ambiente stesso.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione, facendo riferimento ai veicoli; ai veicoli fuori uso, quali veicoli a fine vita che costituiscano un rifiuto a norma dell’art. 6, D.L.vo 22/1997; ai componenti e materiali dei veicoli stessi; ai veicoli a motore a tre ruote, limitatamente alle disposizioni concernenti l’obbligo di consegna ad un centro di raccolta ovvero ad un concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato del veicolo stesso e alle norme di cui al trattamento del veicolo fuori uso. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, quei veicoli speciali che a norma del successivo art. 4, comma 1, lett. a), sono costruiti con un limitato impiego di sostanze pericolose.
Il suddetto ambito di applicazione, sulla base della norma di salvaguardia contenuta nel IV comma del medesimo articolo, deve coordinarsi con le altre normative esistenti in materia di controllo delle emissioni, di protezione del suolo e delle acque, in modo da integrarsi reciprocamente e attuare una sistematica e completa protezione dell’ambiente.
L’articolo 2 definisce gli obiettivi.
L’obiettivo fondamentale è quello di ridurre la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli ed in particolare quello di favorire il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire.. Per perseguire un elevato livello di protezione ambientale, si richiede un intervento ad ampio raggio che sia in grado di abbracciare l’intero sistema, partendo a monte dalla fase di costruzione e progettazione del veicolo, attraverso l’impiego di tecniche e materiali idonei a limitare lo smaltimento di rifiuti pericolosi, e giungendo fino a valle, al funzionamento in concreto della filiera di raccolta, recupero e riciclaggio dei veicoli.
L’articolo 3 contiene le definizioni
Uno dei principi fondamentali caratterizzanti la nuova normativa è quello della prevenzione. Esso è esplicitato nell’articolo 4 e opera a diversi livelli:
In primo luogo vi è la necessità per i costruttori di veicoli e dei relativi materiali, di impiegare un minor quantitativo di sostanza pericolose; in secondo luogo si prevede invece l’impiego di materiali riciclati da parte dei medesimi soggetti di cui sopra. Infine la prevenzione si rivolge anche alla individuazione di modalità e tecniche di progettazione e fabbricazione, idonee a favorire la demolizione, il reimpiego, il recupero e riciclaggio dei veicoli e dei materiali di cui si compongono. Tali precetti devono essere attuati attraverso iniziative concrete del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.
L’articolo 5 prevede una serie di oneri in capo a vari soggetti per quel che riguarda la raccolta dei veicoli fuori uso.
Il proprietario o detentore del veicolo è tenuto a consegnare l’auto ad un centro autorizzato per la raccolta; la suddetta consegna è in ogni caso equiparata al rilascio del veicolo ad un concessionario o titolare di succursale della casa costruttrice o di automercato, nel caso si intenda acquistare un nuovo veicolo a seguito della cessione di quello vecchio.
In capo al produttore viene posto l’onere di organizzare una rete di centri di raccolta disseminati in tutto il territorio nazionale oppure, nel caso in cui non sia in grado di predisporre una simile catena di raccolta, provvedere ad individuare i suddetti centri in modo da garantire comunque una diffusione capillare di punti di raccolta operanti in modo gratuito, presso i quali il proprietario/detentore possa agevolmente rivolgersi per la consegna.
Il concessionario deve in primo luogo rilasciare al proprietario una dichiarazione di presa in carico del veicolo dalla quale deriva la responsabilità del concessionario stesso sotto il profilo civile, penale e amministrativo.
La cancellazione del veicolo dal PRA si tradurrà in uno specifico obbligo per il concessionario, con conseguente inserimento nella dichiarazione suddetta, unicamente qualora lo stesso intenda provvedervi dichiarandolo espressamente. In caso contrario egli sarà obbligato a prendere in consegna il veicolo e inoltrarlo successivamente al centro di raccolta per la rottamazione e il trattamento.
Per quel che riguarda gli obblighi del titolare del centro di raccolta, si ricorda che egli deve rilasciare al proprietario o al concessionario il certificato di rottamazione e deve provvedere alla relativa comunicazione per via telematica al centro elaborazione dati autoveicoli presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 24 ore dall’avvenuta acquisizione del veicolo.
Più in generale, il centro di raccolta ha due obblighi fondamentali da rispettare: 1)ottenere l’autorizzazione al trattamento a norma degli art. 27 e 28 del D.L.vo 22/1997; 2)conformarsi alle prescrizioni di carattere tecnico contenute nell’allegato I del decreto 209.
Ai sensi dell’articolo 6, tutte le operazioni di trattamento devono svolgersi nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, comma 2 del decreto Ronchi e quindi senza recare pregiudizio alla salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
Inoltre viene stabilita una precisa successione procedimentale tra le varie operazioni, stabilendo che in primo luogo devono essere compiute le operazioni di messa in sicurezza, da effettuarsi al più presto e comunque prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo. Per quanto riguarda le operazioni di rimozione occorre procedere prima di tutto nei confronti di materiali etichettati o resi comunque identificabili e di quelli pericolosi. Sempre nell’ottica di garantire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero vi è l’obbligo di procedere allo smontaggio in modo da non pregiudicarne la riuscita.
L’articolo 7 fissa per quel che riguarda il reimpiego e il recupero due obiettivi che si mantengono nel quadro della previsione comunitaria.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, è previsto che entro l’01.01.2006 la percentuale di reimpiego e recupero per tutti i veicoli debba essere almeno dell’85%, e dell’80% per il reimpiego e riciclaggio; nell’ipotesi di veicoli prodotti anteriormente al 1980 (circostanza per la quale la direttiva comunitaria lasciava autonomia ad ogni Stato membro) la percentuale di reimpiego e di recupero dovrà essere del 75% del peso medio per veicolo e per anno ma non al di sotto del 70% del peso medio per veicolo e per anno con riguardo al reimpiego e al riciclaggio.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, la normativa comunitaria e il relativo decreto di recepimento italiano, prevede entro l’01.01.2015 il raggiungimento di una percentuale di reimpiego e recupero pari almeno al 95% e dell’85% per il reimpiego e riciclaggio.
Le disposizioni contenute nell’articolo 8 tendono a garantire il perseguimento di un elevato livello di tutela ambientale nell’ambito delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso, demandando al Ministero dell’ambiente di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e trasporti l’adozione di tutte le misure preordinate a tale scopo. Si tratta in sostanza di politiche, accordi e ideazione di sistemi idonei a garantire determinati standard di qualità.
L’articolo 9 reca divieti nell’utilizzo di materiali per la costruzione di veicoli
L’articolo 10 prevede un importante obbligo per il produttore dei veicoli e dei relativi componenti in quanto entro 6 mesi dall’immissione del veicolo sul mercato, deve mettere a disposizione dei centri di raccolta le informazioni necessarie alla demolizione, predisponendo a tale scopo un manuale apposito ovvero creando un idoneo supporto informatico. Il produttore nel redigere le predette informazione dovrà utilizzare le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE, provvedendo a rendere nota l’esatta ubicazione dei materiali e sostanze pericolose esistenti nel veicolo.
L’articolo 11 prevede una serie di comunicazioni e relazioni, finalizzate a consentire un adeguato controllo del procedimento di gestione dei veicoli fuori uso e a monitorare lo stato di attuazione della direttiva. Gli obblighi di comunicazione ricadono su chi effettua attività di raccolta, di trasporto e di trattamento, sui produttori e anche sul Ministero dell’ambiente e su quello delle attività produttive.
L’articolo 12 fissa le caratteristiche degli accordi e dei contratti di programma che il Ministero dell’ambiente e quello delle attività produttive possono stipulare con i vari settori economici, al fine di dare attuazione a disposizioni contenute nel decreto legislativo
L’articolo 13 prevede le sanzioni, l’articolo 14 le disposizioni finanziarie e l’articolo 15 le disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 1 ridefinisce il campo di applicazione del decreto legislativo n.209 del 2003 relativamente ai veicoli a tre ruote.
Viene più in particolare prevista un’estensione delle norme applicabili ai veicoli a tre ruote, attraverso l’applicazione agli stessi anche della norma contenuta nel comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo in questione, la quale prevede che il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.
In base al testo attualmente vigente, ai veicoli a tre ruote si applicano attualmente esclusivamente le norme contenute nell’articolo 5 comma 1 e nell’articolo 6.
In base al comma1 dell’articolo 5 il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.
.In base invece al comma 3 dell’articolo 5, il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.
L’articolo 6 detta prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso. Ai sensi del comma 1, gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I. In base al comma 2, le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai princìpi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi: a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5; b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria; d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso; e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
Il comma 3 prevede che alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale, mentre in base al comma 4 nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.
Ai sensi del comma 5, l'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero; b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché alle norme tecniche previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente (comma 6). Ai sensi del comma 7, le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo. Infine, in base al comma 8 in conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.
Come sottolineato nei punti da 16 a 20 del parere motivato complementare della Commissione europea del 14/2/2004 nell’ambito della procedura d’infrazione n.2003/2204 elevata nei confronti dell’Italia(parere allegato dal Governo al provvedimento in esame), l’estensione anche ai veicoli a tre ruote della norma di cui al comma 3 dell’articolo 5 discende dalla necessità di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, che prevede appunto(art. 3 comma 5 direttiva 2000/53/CE) che ai veicoli a tre ruote si applichi anche la norma che dispone che gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare un’adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale.
Si osserva peraltro che sembrerebbe opportuno richiamare anche l’applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 5, dato che tali norme sono strettamente collegate al comma 3 dell’articolo 5 stesso.
Il comma 4 dell’articolo 5 prevede che .nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15, mentre il comma 5 dispone che le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
L’articolo in commento tende a recepire con le lettera a) il i punti 11,12,13 e 14 del parere motivato della Commissione europea, che lamenta la non corrispondenza della definizione di “trattamento” del decreto legislativo a quella contemplata nella direttiva 2000/53/CE.
Più, in particolare con la modifica in questione si specifica che le attività di trattamento definite nella lettera f) comma 1 dell’articolo 3 sono quelle ivi elencate svolte dopo la consegna del veicolo ad un impianto di trattamento e non -come nella versione attuale- quelle svolte dopo la consegna ad un impianto di frantumazione.
La lettera b) recepisce invece i rilievi contenuti nei punti 28-32 del parere della Commissione, chiarendo che i centri di raccolta sono impianti di trattamento autorizzati che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo. L’attuale formulazione della norma identifica i centri di raccolta con gli impianti di frantumazione.
Tale disposizione è stata oggetto di critica da parte della Commissione europea, in quanto la rottamazione può essere effettuata esclusivamente da impianti di trattamento autorizzati che rispettino le prescrizioni tecniche dettate per tali impianti.
La lettera c) recepisce invece i rilievi mossi nei punti da 6 a 10 del parere della Commissione, con il quale viene contestata la norma contenuta nel comma 2 lettera a) dell’articolo 3, la quale esclude in base alla formulazione attuale che un veicolo fuori uso consegnato ad un concessionario, automercato o succursale della casa costruttrice sia considerato rifiuto prima della consegna ad un centro di raccolta.
La nuova formulazione del comma 2 lettera a) dell’articolo 3 prevede invece che un veicolo fuori uso è da considerarsi rifiuto con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice, che accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore.
In aderenza a quanto disposto dal punto 36 del parere motivato della Commissione, viene inoltre soppressa la disposizione contenuta nel comma 2 lettera a) dell’articolo 3, in base alla quale è comunque considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario.
L’ utilizzo del veicolo in aree private previa cancellazione dal P.R.A effettuata dal proprietario non è peraltro più consentita dal comma 2 dell’articolo 9 dello schema di decreto in esame.
Il comma 2 dell’articolo 9 aggiunge dopo il comma 1 dell’articolo 15 del decreto il seguente comma:
11-bis All’articolo 103 comma 1 del decreto legislativo le parole “la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o” sono soppresse.
L’articolo 103, relativo agli. obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi prevede al comma 1 che la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri
Sono apportate varie modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n.209 del 2003.
Con le lettera a) e b) si elimina l’obbligatorietà per il concessionario di accettare la consegna da parte di un soggetto che si vuole disfare di un veicolo e che vuole contestualmente acquistarne un altro. Viene infatti stabilito che ciò costituisce una facoltà per il concessionario, che peraltro se accetta ciò(lettere d-i) è obbligato a rilasciare il certificato di rottamazione(e quindi ad effettuare la rottamazione) e non più una semplice dichiarazione ed è inoltre obbligato a provvedere alla cancellazione del veicolo dal PRA.
La normativa vigente prevede invece che il concessionario non può rifiutare il veicolo nel caso in cui il soggetto che riconsegna intende acquistarne un altro, ma egli non compila un certificato di rottamazione bensì una dichiarazione di presa in carico e inoltre non è obbligato ad effettuare la cancellazione dal PRA del veicolo.
Rimane invece inalterato l’obbligo per il concessionario di consegnare ad un centro di raccolta il veicolo al fine di effettuare il trattamento sul veicolo.
La lettera n) apporta inoltre una modifica al comma 12 dell’articolo 5 relativa al fatto che non esistendo più la dichiarazione di presa in carico da parte del concessionario, ma solamente il certificato di rottamazione, è sempre quest’ultimo a liberare il detentore da ogni responsabilità.
La lettera l) apporta invece una modifica in materia di cancellazione dal PRA del veicolo. Viene infatti previsto che la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe avvenga non più entro 3 giorni dalla consegna del veicolo ma entro 30 giorni. Viene inoltre specificato che la cancellazione dal PRA può avvenire esclusivamente previa presentazione della copia del certificato di rottamazione. Tale ultima norma costituisce attuazione della disposizione contenuta nel primo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 5 della direttiva 2000/53/CE, in base al quale “gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessaria la presentazione di un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico”.
Le modifiche in commento recepiscono in parte i rilievi contenuti nei punti 33-35 del parere della Commissione.
Esse infatti, come richiesto dalla Commissione europea specificano che la cancellazione dal P.R.A. non può avvenire se non è stato emesso un certificato di rottamazione e - attribuendo anche al concessionario la possibilità di effettuare la rottamazione con contestuale obbligo di provvedere alla cancellazione dal P.R.A – eliminano i dubbi sollevati dalla Commissione in merito al fatto che il concessionario non fosse sempre obbligato a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.
Si osserva, peraltro, che – come già evidenziato – pur costituendo l’attribuzione della facoltà di procedere alla rottamazione al concessionario una facoltà prevista dalla direttiva comunitaria, la stessa direttiva secondo la ricostruzione effettuata nei punti 33-35 del parere della Commissione esigerebbe che la demolizione debba sempre venire effettuata da un impianto di trattamento autorizzato. Le disposizioni introdotte non sembrano consentire il superamento di tale rilievo in quanto in base alla normativa vigente il concessionario non deve ottenere l’autorizzazione prevista per gli impianti di trattamento al fine di effettuare la rottamazione.
La lettera m) sopprime il riferimento contenuto nel comma 10 dell’articolo 5 all’ufficio competente del P.R.A con una disposizione di cui occorrerebbe chiarire la portata.
Il comma 10 recita: Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Occorrerebbe quindi specificare a quale ufficio è necessario effettuare la denuncia e la consegna delle targhe e dei documenti relativi a veicoli fuori uso
Viene infine sostituita con la lettera o) il comma 15 con il seguente:
Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.22 e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge in consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all’articolo 3 comma 1, lettera u).
Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 22 dispone che “rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli”
Ai sensi della lettera u) del comma 1 articolo 3 sono «operatori economici», i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali
Tale disposizione sembra recepire il disposto di cui al primo trattino del paragrafo 1 dell’articolo 5, in base al quale gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché gli operatori economici istituiscano nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile sistemi di raccolta dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture.
L’organizzazione di un sistema di raccolta dei pezzi allo stato di rifiuto è espressamente richiesta dai punti 26 e 27 del parere della Commissione.
L’attuale comma 15 prevede che entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attività di trattamento, predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalità atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonché le modalità per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.
.La soppressione dell’attuale comma 15 mira a consentire l’adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione nei punti 37-42 del parere.
La Commissione infatti, considerando che il ritiro gratuito dei veicoli fuori uso con valore di mercato nullo o negativo è previsto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2002(art. 15 comma 5 del decreto), non ritiene adeguato prevedere l’adempimento di tale obbligo entro il 2006, considerando che si tratta di obbligo al quale è necessario adempiere immediatamente
La lettera c) mira recepire i rilievi contenuti nei punti 38-41 del parere
La lettera c) sostituisce il comma 3 dell’articolo 5 prevedendo che “ i produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.
L’attuaIe formulazione della norma prevede invece che “il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli”
La lettera c) mira quindi a recepire la contestazione della Commissione sulla circostanza che la normativa italiana non imponesse ai produttori di sostenere direttamente i costi e/o di provvedere direttamente al ritiro come richiesto dall’articolo 5 della direttiva.
La formulazione introdotta dalla lettera c) da una parte fa riferimento al ritiro effettuato dai produttori, dall’altro facendo riferimento al comma 2 dell’articolo 5 – che esplicitamente esclude che i detentori debbano sostenere costi per la consegna dei veicoli fuori uso con valore di marcato nullo o negativo – consente l’adeguamento ai rilievi in questione.
Al fine di escludere ogni dubbio relativamente al fatto che sono i produttori a dover sostenere i costi della consegna dei veicoli con valore di mercato nullo o negativo, lo schema di decreto in questione prevede inoltre all’articolo 9 comma 1 una modifica dell’articolo 15 comma 5, aggiungendo alla lettera b) un periodo, in base al quale “nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all’articolo 5, i produttori sostengono a titolo individuale gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2002.”
Il comma 5 dell’articolo 15 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002.
Art. 4
Con la lettera a) del comma 1 si modifica la lettera c) comma 2 articolo 6 del decreto legislativo n.203, che è relativo ad uno degli obblighi che devono essere rispettati nell’esecuzione delle operazioni di trattamento
La lettera c) prevede che uno degli obblighi consiste nel “rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria”
La modifica apportata dalla lettera a) specifica che i materiali in questione sono quelli di cui all’Allegato II, Allegato che corrisponde all’Allegato II della direttiva.
Tale disposizione tende a adeguare il testo della disposizione in questione alla norma contenuta nella lettera a) paragrafo 3 dell’articolo 6 della direttiva, che prevede che i componenti o i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad un ulteriore trattamento.
Tale adeguamento è richiesto dai punti 21,22 e 23 del parere della Commissione.
Il parere della Commissione sottolinea peraltro che la normativa italiana non recepisce quella comunitaria in materia, in quanto non è sufficiente specificare che i materiali da rimuovere sono quelli di cui all’Allegato II. I materiali da rimuovere sono infatti quelli dell’Allegato II che devono essere, in base alla decisione in materia della Commissione europea etichettati o resi in altro modo identificabili. Occorre quindi specificare, sulla base di quanto previsto dal parere della Commissione, che i materiali da rimuovere sono quelli che in base alla decisione della Commissione europea devono essere etichettati.
La prima decisione della Commissione europea sulla materia in questione è la 2002/525/CE e a questa decisione fa riferimento il parere della Commissione.
Successivamente è peraltro intervenuta la decisione 2005/CE
Si osserva quindi che al fine di pervenire all’adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria occorrerebbe aggiungere il riferimento alla decisione da ultimo citata.
La lettera b) aggiunge invece un periodo al comma 8 dell’articolo 6( articolo che prevede che sia necessario il rilascio di un’autorizzazione al fine di mettere in atto operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso).
In base al periodo aggiunto, l’autorizzazione dovrà contenere un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 dell’articolo 6. Gli obblighi previsti(contemplati anche dai commi 1,2 e 3 dell’articolo 6 della direttiva) sono quelli relativi al rispetto delle prescrizioni tecniche e altri obblighi specifici.
La lettera b) recepisce quindi la disposizione contenute nel paragrafo 4 dell’articolo 6 della direttiva, accogliendo i rilievi formulati nei punti 43 e 44 del parere della Commissione.
La lettera c) inserisce invece dopo il comma 8 un comma 8-bis, in base al quale “ il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto – presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato – destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento è consentito fino a un massimo di 30 giorni.
Si osserva che occorrerebbe prevedere una sanzione al fine di rendere effettivamente operativa tal norma
La lettera a) sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo, rendendo le disposizioni ivi contenute identiche a quelle contenute nel comma 1 dell’articolo 7 della direttiva econsentendo il recepimento delle osservazioni contenute nei punti 45,46 e 47 del parere della Commissione.
La nuova formulazione prevede che “ Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista della direttiva 75/442/CE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché come soluzione privilegiata , il riciclaggio ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
Il comma 1 dell’articolo 7 della direttiva prevede che. gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per incoraggiare il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e gli obblighi ambientali quali il controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore.
La lettera b) apporta una modifica di carattere formale al comma 2 dell’articolo 7, sostituendo le parole detti operatori con “operatori economici
La lettera c) inserisce invece dopo il comma 2 un comma 2-bis attraverso il quale si prevedono gli strumenti attraverso il quale è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi di recupero, di riciclaggio e di reimpiego previsti dallo stesso comma 2.
Si prevede che “ al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70, che a tal fine è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n.70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti”
Si ricorda che la legge n. 70 del 1994 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvedesse a definire un modello unico di dichiarazione ambientale. Tale decreto non è stato al momento attuato. Pertanto vige ancora la disciplina transitoria prevista dall’articolo 6, il quale prevede al comma 1 che in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della legge, è adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla legge, mentre il comma 2 dispone che ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico.
Il comma 2-bis prevede infine che qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto
Si ricorda inoltre che l’articolo 7 prevede già due modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo: il ricorso ad accordi volontari e il decreto ministeriale di cui al comma 15 dell’articolo 15.
Tali modalità sono state contestate dalla Commissione nei punti 48-54 del parere, in ragione del fatto che la direttiva prevede per la verifica dei risultati in questione che sia la Commissione a stabilire le relative modalità e del fatto che la direttiva non prevede il ricorso agli accordi per il caso in questione. Inoltre, sempre secondo quanto affermato nel parere della Commissione, l’emanazione di un decreto ministeriale entro il 1 gennaio 2006(termine previsto dal decreto per l’emanazione) non consente il raggiungimento di obiettivi la cui scadenza coincide con la data ultima possibile per l’emanazione del decreto.
La lettera c) recepisce in parte il parere. Il comma 1 dell’articolo 8 dello schema di decreto sopprime infatti la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso gli accordi. Tuttavia, si osserva che in mancanza della deliberazione specifica della Commissione sul punto, la Commissione stessa invita il Governo italiano a chiarire che la modalità di attuazione fanno riferimento alle determinazioni che la Commissione assumerà in futuro in materia.La lettera c) non effettua tale riferimento
Si osserva inoltre che permane il riferimento al decreto ministeriale di cui al comma 15 dell’articolo 5, nonostante tale comma venga abrogato dallo schema di decreto in questione
L’articolo apporta alcune modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo relativo alla informazioni che devono essere fornite dai produttori del veicolo e dei componenti del veicolo al fine di effettuare il trattamento sui veicoli.
Il comma 1 dell’articolo 10 prevede che il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.
Il comma 1 dell’articolo 6 modifica queste disposizioni, specificando innanzitutto che le informazioni devono essere fornite non ai centri di raccolta ma agli impianti di trattamento autorizzati, mentre il comma 2 sopprime la parola “pertinenti” e il comma 3 che le informazioni da fornire sono concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati.
La direttiva europea prevede al riguardo al paragrafo 3 dell’articolo 8 che gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7.
I primi tre commi dell’articolo 6 sembrano quindi rendere maggiormente aderente il testo del decreto legislativo con quello della direttiva attraverso la sostituzione del termine “centri di raccolta” con quello “impianti di trattamento autorizzati”, dato che le informazioni in questione devono essere fornite proprio agli impianti di trattamento e attraverso il riferimento al fatto che le informazioni fornite devono essere concordate con gli impianti di trattamento.
I primi tre commi recepiscono quindi le indicazioni contenute nei punti 55-59 del parere della Commissione.
Il comma 4 sopprime invece il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo, il quale prevede che fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
Si osserva al riguardo che tale disposizione appare riproduttiva della disposizione contenuta nel paragrafo 4 dell’articolo 8 della direttiva, il quale prevede che fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto da tali impianti.
Non si capisce pertanto il motivo per il quale venga eliminata dall’ordinamento una disposizione che recepisce la direttiva.
Si segnala al riguardo che nei punti 55-59 del parere della Commissione si mette in risalto la necessità di adeguare tale disposizione ai dettami della direttiva, prevedendo che le informazioni debbano essere quelle richieste dagli impianti di trattamento e sottolineando altresì che le informazioni devono essere fornite agli impianti di trattamento autorizzati e non ai centri di raccolta.
L’articolo 7 modifica le disposizioni del comma 2 dell’articolo 11 relative alla trasmissione di informazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’APAT.
Il comma 2 dell’articolo 11 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.
Il comma 1 dell’articolo 7 sostituisce le parole 31 marzo con le parole “30 aprile”
Il comma 2 elimina le parole pervenuti dai centri di raccolta e le sostituisce con le seguenti ”relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati”
Il comma 3, infine, aggiunge il seguente periodo al comma 2-bis “Le modalità di trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’APAT per i profili di competenza.”
Per quel che riguarda il comma 1, si rinvia al commento delle disposizioni della lettera c) del comma 5.
Il comma 2 aggiunge invece le lettere d-bis), d-ter) e d-quater) all’articolo 12 –che disciplina le caratteristiche degli accordi che possono essere stipulati da pubblica amministrazione e soggetti interessati al fine di attuare disposizioni contenute nel decreto legislativo- recependo in tal modo i rilievi formulati nei punti 60-63 del parere della Commissione.
In particolare, in base alle disposizioni inserite si prevede che gli accordi debbono soddisfare i seguenti requisiti:
"d bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione Europea;
d ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettívi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l’osservanza delle misure previste dal presente decreto.”
Per quel che riguarda il commento al comma 1, si fa rinvio al commento della lettere c) dell’articolo 5
Per quel che riguarda il commento al comma 2 del presente articolo, si rinvia al commento alla lettera c) comma 1 dell’articolo 2.
L’articolo in commento modifica l’Allegato IV nel punto 5. Il punto 5 prevede che uno dei requisiti minimi del certificato di rottamazione sia la dichiarazione del centro di raccolta attestante l’avvenuta cancellazione del veicolo dal PRA.
La lettera l) dell’articolo 3 ha però previsto che la cancellazione dal P.R.A. può avvenire solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.
Di conseguenza viene modificato il punto 5 dell’Allegato IV, prevedendo il riferimento “all’impegno alla cancellazione del veicolo dal P.R.A”.
Schema di D.lgs. n. 598