XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Determinazione e gestione del rumore ambientale - Direttiva 2002/49/CE - Schema di decreto legislativo n. 498 - (art. 1, co. 3, L. 306/2003) | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 434 | ||||
Data: | 15/06/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
XIV - Politiche dell'Unione europea |
servizio studi |
segreteria generale |
pareri al governo |
Determinazione e gestione del rumore ambientale Direttiva 2002/49/CE Schema di decreto legislativo n. 498 (art. 1, co. 3, L. 306/2003)
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n. 434
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15 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Ambiente
SIWEB
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File: Am0595
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ L’articolo 14 della legge comunitaria 2003
§ Il rumore, i decibel e il livello equivalente
§ Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)
§ Art. 3 (Mappa acustica strategica)
§ Art. 5 (Descrittori acustici e loro applicazione)
§ Art. 6 (Metodi di determinazione)
§ Art. 8 (Informazione del pubblico)
§ Art. 9 (Modifica degli allegati)
§ Art.10 (Coordinamento tecnico)
§ Art. 11 (Disposizioni sanzionatorie)
Normativa nazionale
§ Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana. (artt. 76 e 87)
§ D.P.C.M. 1 marzo 1991. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
§ L. 26 ottobre 1995, n. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico.
§ D.P.C.M. 14 novembre 1997. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
§ L. 31 ottobre 2003, n. 306. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (art. 14 e stralcio all. B)
Normativa comunitaria
§ Dir. 2002/49/CE del 25 giugno 2002. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
§ Racc. 2003/613/CE del 6 agosto 2003. Raccomandazione della Commissione concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità.
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
498 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/49/Ce, del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale |
Norma di delega |
Art. 1, co. 3, L. 31 ottobre 2003, n. 306 |
Settore d’intervento |
Ambiente |
Numero di articoli |
11 |
Date |
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§ presentazione |
27 maggio 2005 |
§ assegnazione |
30 maggio 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
19 luglio 2005 |
§ scadenza della delega |
1 settembre 2005 |
Commissione competente |
VIII Ambiente e XIV Politiche dell’Unione europea |
Rilievi di altre Commissioni |
V Bilancio |
Lo schema di decreto in commento è volto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2002/49 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Tale direttiva si pone l’obiettivo di definire un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale.
Gli strumenti principali attraverso i quali la direttiva si propone di raggiungere tale obiettivo sono la mappa acustica strategica e il piano d’azione. Si tratta di strumenti attraverso i quali si realizza una vera e propria “programmazione generale” dei limiti di rumore consentiti in luoghi particolarmente esposti al rumore quali gli agglomerati urbani, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, sulla base di parametri (“descrittori acustici”) comuni definiti dalla normativa comunitaria.
Più in particolare, mentre la mappa acustica strategica definisce il limite di rumore consentito in una determinata zona, il piano d’azione contiene le misure per ottenere i risultati che la mappa si propone di conseguire.
Si pone quindi il problema di coordinare questi strumenti di programmazione di tipo generale con gli strumenti previsti dalla normativa italiana vigente. Proprio, a tal fine, l’articolo 14 della legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003) aveva previsto l’emanazione di un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie già vigenti in materia. La delega recata da tale provvedimento non è stata esercitata entro il termine previsto (30 giugno 2004).
Lo schema di decreto ricalca la struttura della direttiva e ruota quindi anch’esso attorno a i due concetti base di mappa acustica strategica e piano d’azione, anche se l’articolo 3 prevede la redazione di mappature acustiche(per la definizione della quali si rinvia alle SCHEDE DI LETTURA) in casi nei quali la direttiva comunitaria sembrerebbe richiedere l’adozione di mappe acustiche strategiche.
L’articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento,fa infatti immediato riferimento a tali concetti, che sono poi ripresi insieme ad altri concetti nell’articolo 2, dedicato alle definizioni.
L’articolo 3 prevede la redazione di mappe acustiche strategiche entro il 30 giugno 2007 e entro il 30 giungo 2012. Entro la prima data è prevista l’adozione di mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, mentre entro la seconda data è prevista l’adozione di mappe acustiche strategiche relative a tutti gli agglomerati.
Entro la prima data è prevista inoltre l’adozione di mappature acustiche relativamente a determinati assi stradali e ferroviari e agli aeroporti principali. Entro la seconda data dovranno invece essere redatte mappature acustiche relative a tutti gli assi stradali e ferroviari principali.
L’articolo 4 prevede invecel’adozione di piani d’azione entro il 18 luglio 2008 per agglomerati con più di 250.000 abitanti, aeroporti principali e assi ferroviari e stradali con un certo traffico e entro il 18 luglio 2013 per tutti gli agglomerati e per gli tutti assi stradali e ferroviari principali.
Gli articoli 5 e 6 decrivono i descrittori acustici , che dovranno essere usati per la redazione delle mappe acustiche strategiche e non, mutuandoli dalla normativa comunitaria
L’articolo 7 prevede una serie di obblighi di comunicazione in capo al Ministero dell’ambiente, mentre l’articolo 8 detta disposizioni in materia di informazione al pubblico relativamente alle mappe acustiche e ai piani d’azione.
L’articolo 9 disciplina la procedura per la modifica degli allegati allo schema di decreto. L’articolo 10 contiene disposizioni volte a consentire il coordinamento tra lo schema di decreto e alcune disposizioni contenute nella legge n. 447 del 1995(“legge quadro sull’inquinamento acustico”).
L’articolo 11, infine, reca le disposizioni sanzionatorie.
Lo schema di decreto è accompagnato dalla sola relazione illustrativa. Non è stato trasmesso unitamente allo schema di decreto il parere della Conferenza unificata.
La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 1 comma 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003), che fa rinvio agli elenchi di direttive recate dagli Allegati A e B alla legge stessa. Le direttiva 2002/49/CE è riportata nell’elenco di cui all’Allegato B (è pertanto previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari). I principi e i criteri direttivi sono quelli di carattere generale contenuti nell’articolo 2 della legge stessa.
I principi e criteri direttivi da considerare ai fini della valutazione di conformità fra norma di delega e norme delegate possono riassumersi nei seguenti:
- necessità - da parte delle amministrazioni interessate - di provvedere all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative (lettera a) del comma 1);
- coordinamento fra le nuove norme e le discipline vigenti per i singoli settori interessati (lettera b)) e ricorso, ove possibile, alla tecnica della novellazione (lettera e)) nel caso di attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo, ad esclusione delle materie oggetto di delegificazione ovvero dei procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
- vari criteri in materia di sanzioni amministrative e penali, fra cui la limitazione delle sanzioni penali ai soli casi in cui le infrazioni “ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti” (lettera c));
- piena conformità alla normativa comunitaria, anche sopravvenuta (lettera f);
- coordinamento fra le competenze amministrative, secondo i principi generali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella salvaguardia delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché degli ulteriori principi generali di unitarietà dei processi decisionali, trasparenza, celerità, efficacia ed economicità e individuazione dei soggetti responsabili (lettera g)).
Tali principi e criteri indicati dal legislatore nella norma di delega sembrano – in linea generale- essere stati rispettati.
Si deve tenere presente, peraltro, che l’articolo 14 della legge n. 306 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
In particolare, in base a tale articolo il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;
c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
E’ quindi scaduto il termine per l’esercizio della delega prevista dall’articolo 14.
La materia oggetto del provvedimento è l’inquinamento acustico, che sembra riconducibile alla voce “tutela della salute”, ricompresa dal comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione tra le materie di competenza a legislazione concorrente.
Un provvedimento in materia dovrebbe quindi enunciare i principi generali, lasciando alle Regioni il compito di dettare la disciplina di dettaglio.
Lo schema di decreto in commento sembra essere conforme al dettato costituzionale, dato che vengono definiti principi generali e strumenti attraverso i quali combattere il rumore ambientale e agli articoli 3 e 4 si affida alla regione o alla provincia autonoma il compito di adottare mappe acustiche strategiche e piani d’azione.
Viene peraltro affidato il compito di adottare mappe acustiche strategiche e piani d’azione anche agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture. Ciò non sembra comportare problemi di compatibilità costituzionale per quel che riguarda le mappe acustiche strategiche che devono essere sempre verificate dalla regione o provincia autonoma competente o dal Ministero dell’ambiente e del territorio per quel che riguarda infrastrutture che interessano più Regioni. Qualche dubbio può suscitare invece la previsione, di cui all’articolo 4, in base alla quale i piani d’azione elaborati dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non sono verificati dalla regione.
Nulla da segnalare.
Il provvedimento sembra nel complesso compatibile con la direttiva comunitaria
Si rileva tuttavia che la direttiva comunitaria prevede all’articolo 7 la redazione di mappe acustiche strategiche entro il 30 giugno 2007 riferite non solo agli agglomerati con più di 250.000 abitanti ma anche agli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno, agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e agli aeroporti principali, mentre lo schema di decreto prevede all’articolo 3 comma 1 la redazione di mappe acustiche strategiche solo per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti e la redazione di mappature acustiche per agli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e gli aeroporti principali.
Analogamente il comma 2 dell’articolo 3 dello schema di decreto prevede la redazione entro il 30 giugno 2012 di mappe acustiche strategiche solo relativamente agli agglomerati, mentre per tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali è prevista la redazione di mappature acustiche. La direttiva prevede invece all’articolo 7 la redazione di mappe acustiche strategiche in ciascuno dei casi poc’anzi citati.
La Commissione europea ha inviato all’Italia, il 13 dicembre 2004, lettera di messa in mora[1] per mancata attuazione della direttiva 2002/49/CE. Il termine previsto per l’attuazione della direttiva era il 18 luglio 2004.
Il 10 marzo 2004 la Commissione ha presentato a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2002/49/CE, una relazione sulle misure comunitarie in vigore riguardanti le sorgenti di rumore ambientale (COM(2004) 160).
La relazione ricorda come il rumore ambientale sia preso in considerazione a livello comunitario mediante numerosi strumenti normativi, fra i quali quelli relativi ai requisiti di accesso al mercato per determinati veicoli e attrezzature, alle specifiche per l’interoperabilità dei sistemi ferroviari e alle regole sulle restrizioni operative negli aeroporti. Inoltre, la relazione sottolinea che le attività di ricerca e sviluppo costituiscono un elemento essenziale nell’elaborazione delle misure comunitarie relative al rumore. La Commissione intende impegnarsi a sviluppare tali misure per migliorare ulteriormente la situazione in Europa dal punto di vista dell’esposizione al rumore, e, a tal fine, intende esaminare periodicamente la necessità di elaborare nuove proposte legislative sulle sorgenti di rumore.
Gli articoli 3 e 4 prevedono che l’autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente rediga mappe acustiche strategiche e piani d’azione. Lo stesso articolo 3 prevede che la Regione o provincia autonoma competente verifichi i dati relativi alle mappe acustiche strategiche.
il comma 3 dell’articolo 3 prevede, che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo siano elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore;
Il comma 3 dell’articolo 4 prevede che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore;
il comma 2 dell’articolo 5 prevede che con DPCM, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano determinati i nuovi valori limite previsti dall’art. 2 della legge quadro n. 447 del 1995 per le infrastrutture di trasporto ed i siti di attività industriali, espressi nei descrittori acustici Lden e Lnight, nonché i relativi algoritmi di conversione;
L’articolo 6 prevede che i valori dei nuovi descrittori acustici Lden e Lnight e gli effetti nocivi dell’inquinamento acustico vengano determinati facendo riferimento, rispettivamente, alle prescrizioni contenute negli allegati 2 e 3, nonché sulla base di ulteriori criteri che saranno determinati in uno specifico decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi dall’adozione del provvedimento in esame, tenendo anche conto della normativa tecnica di settore;
L’articolo 9 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono modificati gli allegati allo schema di decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche;
Il comma 2 dell’articolo 10 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, da adottare entro un anno dalla data dì entrata in vigore dello schema decreto, di concerto con le amministrazioni competenti, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n.447 del 1995 con le disposizioni dello schema di decreto;
Il comma 3 dell’articolo 10 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni dei presente schema di decreto
I commi 5 e 6 dell’articolo 4 prevedono il coordinamento tra i piani d’azione e una serie di piani previsti dalla legge n. 447 del 1995, senza tuttavia specificare esattamene se tale coordinamento comporti o meno l’abrogazione delle disposizioni che prevedono tali piani (vedi scheda di lettura sull’art. 4)
I commi 2 e 3 dell’articolo 10 prevedono invece l’emanazione di decreti per il coordinamento delle disposizioni previste dallo schema di decreto con una serie di atti di competenza statale emanati ai sensi dell’articolo 3 della legge 447 del 1995(tra cui i D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997) e con i regolamenti adottati in base all’articolo 11 della legge stessa (vedi scheda di lettura generale e relativa all’art. 10).
Anche in tale ultimo caso, non sono individuati i parametri in base ai quali tale coordinamento deve essere effettuato.
Più in generale, si osserva che la normativa che si introduce con lo schema di decreto va a sovrapporsi oltre che con le norme poc’anzi citate anche con altre norme (vedi scheda di lettura). Tale sovrapposizione riguarda sia i parametri utilizzati per la misurazione del rumore, che non coincidono, sia l’ambito di applicazione delle normative stesse.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, va evidenziato che, dato il carattere “generale” dei piani d’azione previsti dallo schema di decreto in esame, andrebbe chiarito il rapporto tra tali piani e le previsioni di limiti al rumore contenuti in altre piani o norme nazionali.
Nulla da segnalare
All’articolo 8 sembrerebbe opportuno effettuare un riferimento alla normativa in vigore in materia di informazione ambientale
La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, si pone come la prima direttiva quadro del settore. Fino alla sua adozione, infatti, era mancato, a livello comunitario, un atto che disciplinasse il problema generale dell’inquinamento acustico e che specificasse i criteri per determinare la soglia di rumore ambientale.
Tale direttiva ha quindi l’obiettivo di definire un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. A tal fine sono progressivamente attuate, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, le seguenti azioni:
a) la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni agli Stati membri;
b) l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
c) l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.
La direttiva è inoltre destinata a fornire una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti, in particolare veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all'aperto e attrezzature industriali, e macchinari mobili. A tal fine, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 18 luglio 2006, adeguate proposte legislative. (articolo 1 comma 2).
Ai sensi dell’articolo 2, l’ambito di applicazione della direttiva (da cui sono esclusi il rumore generato dalla persona stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, nonché quello sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari) è delimitato in base alle due seguenti condizioni, che devono avverarsi contemporaneamente:
§ il rumore ha un effetto sull’essere umano;
§ il rumore si manifesta in zone edificate, nei parchi pubblici, in zone silenziose degli agglomerati, nei pressi di scuole, ospedali e altri edifici “sensibili al rumore”.
Le istituzioni comunitarie hanno escluso un rinvio agli ordinamenti nazionali per l’individuazione della nozione di “rumore” perché ciò avrebbe provocato un’elusione nell’ambito dell’applicazione dell’atto comunitario. Pertanto, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, per rumore ambientale si intende “i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, aereo o proveniente da siti di attività industriali” che produce effetti nocivi sulla salute umana.
Gli strumenti attraverso i quali la direttiva mira a ridurre e prevenire il rumore ambientale sono la mappatura acustica strategica e i piani d’azione.
Attraverso la mappatura acustica strategica viene determinata in modo globale l’esposizione al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore e vengono definite previsioni generali per tale zona, mentre i piani d’azione sono i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa se necessario la riduzione dell’inquinamento stesso.
Gli articoli 7 e 8 della direttiva dispongono una serie di obblighi per gli Stati membri in relazione a tali strumenti.
Il comma 1 dell’articolo 7 prevede che gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 giugno 2007, siano elaborate e, ove opportuno, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati con più di 250.000 abitanti, di tutti gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, di tutti gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e di tutti gli aeroporti principali situati nel loro territorio.
Entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti situati nel loro territorio.
Il comma 2 prevede invece che gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, entro il 30 giugno 2012, e successivamente ogni cinque anni, siano elaborate e, se del caso, adottate dalle autorità competenti mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.
Entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione tutti gli agglomerati, nonché tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.
Le mappe acustiche strategiche sono, infine riesaminate e rielaborate in funzione delle necessità, almeno ogni cinque anni a partire dalla prima compilazione.
L’articolo 8 prevede al comma 1 che gli Stati membri provvedono affinché, entro il 18 luglio 2008,le autorità competenti mettano a punto piani d’azione destinati a gestire nei loro territori i problemi di rumore e i relativi effetti, compreso, se necessario, un contenimento del rumore, per:
a) gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e gli aeroporti principali;
b) gli agglomerati con più di 250.000 abitanti. Tali piani sono volti anche a evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.
Le misure previste nei piani sono a discrezione delle autorità competenti, ma riguardano in particolare le priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate in particolare alle zone più importanti in base alla mappatura acustica strategica.
Il comma 2 prevede invece che gli Stati membri provvedono affinché, entro il 18 luglio 2013, le autorità competenti mettano a punto piani d'azione, relativi in particolare alle priorità che possono essere individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio.
I piani d'azione sono riesaminati e rielaborati in funzione delle necessità, ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione.
La direttiva prevede (art. 5) che la mappatura acustica strategica venga elaborata con riferimento ai descrittori acustici comuni Lden e Lnight (intesi come quantità fisiche che descrivono il rumore ambientale avente un rapporto con effetti nocivi per la salute umana) specificati nell’Allegato I, la determinazione dei quali è attribuita alla Commissione europea (Allegato II). La definizione di descrittore acustico riveste particolare importanza poiché permette di individuare, per i diversi periodi della giornata il valore limite da rispettare. Per la pianificazione acustica possono essere utilizzati oltre ai descrittori acustici previsti dalla direttiva anche altri descrittori acustici.
In relazione ai suddetti descrittori acustici, il comma 4 dell’art. 5, prevede che, entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sui valori limite pertinenti, espressi in Lden e Lnight, in vigore o in preparazione nel loro territorio e, se del caso, i valori Lday e Levening per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo in prossimità degli aeroporti, nonché il rumore nei siti di attività industriali.
L’art. 14 della direttiva fissa come termine ultimo per il recepimento negli Stati membri la data del 18 luglio 2004.
Si segnala, infine, che la Commissione europea ha provveduto ad integrare le disposizioni della direttiva attraverso l’emanazione della raccomandazione 2003/613/CE del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità.
La raccomandazione 2003/613/CE ha provveduto, infatti, a determinare, nell’Allegato, le linee guida relative ai metodi provvisori di calcolo di cui al punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE per la determinazione degli indicatori comuni Lden e Lnight per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario per gli Stati membri che non dispongono di un metodo nazionale di calcolo o che desiderano cambiarlo.
Tali metodi sono i seguenti:
— per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)» e norma francese «XPS 31-133». Questo metodo è denominato «XPS 31-133» nelle presenti linee guida.
— per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi denominato «RMR» nelle presenti linee guida.
— per il rumore degli aeromobili: ECAC doc. 29 «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Questo metodo è denominato «ECAC doc. 29» nelle presenti linee guida.
— per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2: «Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». Questo metodo è denominato «ISO 9613» nelle presenti linee guida.
La raccomandazione ha, inoltre, provveduto a fornire i dati delle emissioni sonore derivanti dalle diverse tipologie di traffico (veicolare, ferroviario ed aereo).
Sul piano nazionale le norme principali che disciplinano il settore dell’inquinamento acustico esterno sono – attualmente - la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447[2], il D.P.C.M. 1 marzo 1991[3]e il successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997[4].
In particolare il D.P.C.M. 1 marzo 1991 ha disciplinato la materia dapprima in maniera autonoma e, successivamente, quale regime transitorio previsto dalla legge quadro. Malgrado il preambolo, che sottolinea il carattere transitorio del provvedimento, tale D.P.C.M. risulta infatti tuttora applicato nei casi in cui non siano emanati tutti i provvedimenti e regolamenti necessari per l’applicazione della legge n. 447 del 1995[5].
L’articolo 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 richiedeva infatti ai comuni una suddivisione del territorio in sei classi o aree acusticamente omogenee (la cosiddetta zonizzazione acustica)[6], senza d'altronde fissare un termine per l’ultimazione della classificazione, e individuava due diversi regimi:
ü un regime transitorio, in attesa della zonizzazione, che associava a quattro diverse zone, indicate dall’articolo 6, limiti di accettabilità per il periodo diurno e notturno;
ü un regime definitivo, una volta attuata la zonizzazione, che prevedeva differenti tetti massimi per le sei classi in cui avrebbe dovuto essere suddiviso il territorio comunale.
In tale contesto normativo è stata approvata la citata legge quadro n. 447 del 1995 che, riconoscendo ampi poteri alle regioni e agli enti locali[7], si pone l’obiettivo di tutelare dall’inquinamento acustico l’ambiente esterno e quello abitativo, anche attraverso l’elaborazione di piani ad hoc per la riduzione o l’abbattimento del rumore [8].
La legge n. 447 del 1995, prevede infatti - agli articoli 3,4, 5, 6 e 7 - specifiche competenze in capo alle regioni, province e comuni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, volte principalmente all'organizzazione di un efficiente sistema di monitoraggio e di controllo. In particolar modo i comuni sono tenuti ad adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore e sono tenuti, altresì, all'adozione di piani di risanamento acustico.
La legge, oltre a mantenere l’obbligo per i comuni di effettuare la zonizzazione acustica - affidando alle regioni il compito di elaborare dei criteri guida e, in caso di inerzia, di esercitare poteri sostitutivi – riprende dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, e specifica ulteriormente, una serie di limiti di accettabilità, tra i quali i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. In caso di superamento dei valori di attenzione e di qualità, ai comuni è affidato il compito di procedere all’adozione di piani di risanamento acustico.
Il successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997, emanato in attuazione della citata legge quadro, ha quindi individuato per ognuna delle sei classi i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità.
Come sopra indicato, in attesa che i comuni dividano in classi il loro territorio, la norma ha previsto un regime transitorio coincidente, per quanto non in contrasto con la stessa legge, con il regime transitorio già previsto nel D.P.C.M. del 1991.
Per quel che riguarda gli altri piani per la riduzione del rumore previsti dalla legge n. 447 del 1995, occorre ricordare che la lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 assegna allo Stato il compito di adottare piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 5 dell’articolo 10, della legge n. 447, prevede inoltre che nel caso del superamento dei valori limite di emissione e di immissione le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.
Il comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 447 prevede inoltre che con successivi regolamenti vengono disciplinati i valori limite relativamente alla disciplina dell’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario,marittimo ed aereo.
In attuazione di quanto previsto dal presentecomma sono stati emanati relativamente al traffico ferroviario il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 relativamente alle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 e relativamente al traffico veicolare il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.
Negli anni successivi, tra gli interventi normativi di rango primario, si ricorda le novella all’articolo 3 della legge quadro introdotta dall’articolo 7 della legge 31 luglio 2002, n. 179[9], che esclude le emissioni sonore dei locali pubblici dall’ambito di intervento della legislazione statale e l’articolo 14 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, comunitaria 2003, recante la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico (vedi infra).
Sono, inoltre, da ricordare alcuni provvedimenti diretti a disciplinare specifiche fonti di rumore:
- il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto” che abroga le seguenti disposizioni: d.lgs. 135/92; d.lgs. 136/92; d.lgs. 137/92; D.M. 316\94; D.M. 317\94;
- la circolare 6 settembre 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recane “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”[10];
- il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”.
Tale ultimo provvedimento prevede la possibilità di adottare restrizioni operative, facendo riferimento ai descrittori acustici previsti dalla normativa comunitaria vigente e riferendosi quindi ai descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49.
L’articolo 14 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, comunitaria 2003, assume una sostanziale rilevanza all’interno della normativa di rango primario testè ricordata in quanto prevede:
ü l’adeguamento delle disposizioni legislative nazionali vigenti alla direttiva comunitaria 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
ü la creazione di un Testo unico in materia di tutela dall’inquinamento acustico esterno.
Tale articolo delega, infatti, il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2004, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie già vigenti in materia e di alcuni principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) piena attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente;
c) salvaguardare le azioni già adottate sia dagli enti locali che dalle imprese in attuazione della legge n. 447 del 1995;
d) previsione di adeguati strumenti di informazione rivolti al pubblico e di procedure che garantiscano il coinvolgimento del pubblico all’elaborazione dei piani di azione destinati alla riduzione nel territorio dell’inquinamento acustico.
In relazione ai criteri direttivi, in base alla lettera a) il decreto legislativo di riordino deve prevedere l’adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE, in considerazione del fatto che fino all’adozione della direttiva stessa è mancato, a livello comunitario, un atto che disciplinasse il problema generale dell’inquinamento in tale settore e che specificasse i criteri per determinare la soglia di rumore ambientale.
La lettera b) prevede la piena attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente.
Si ricorda, al riguardo che, prima che si stratificasse una normativa espressamente finalizzata alla tutela ambientale, disposizioni non organiche in materia di rumore ambientale erano occasionalmente inserite in normative comunitarie di diversa finalità (attuazione dei principi di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci)[11].
La lettera c) pone un preciso criterio limitativo all’azione del legislatore delegato, in quanto specifica che si dovranno comunque salvaguardare le azioni già adottate sia dagli enti locali che dalle imprese in attuazione della legge n. 447 del 1995.
Tuttavia occorre rilevare – sul piano della compatibilità comunitaria del criterio in esame - che la salvaguardia delle misure già prese dalle autorità locali, malgrado la riserva indicata da tale lettera c), non può comunque avvenire in violazione degli obblighi comunitari.
Nel dare attuazione alla direttiva, secondo la definitiva formulazione del criterioindicato dalla lettera d)[12], viene inserita la previsione che i piani d'azione predisposti anche con il coinvolgimento del pubblico, vadano oltre alla semplice gestione nel territorio dei problemi dell'inquinamento acustico, ma tendano anche alla riduzione dei livelli complessivi di inquinamento acustico.
Il livello di rumore è espresso quantitativamente in un modo noto per lo più solo per sentito dire, e che comunque è piuttosto complesso: la scala dei decibel. Tale scala, di tipo logaritmico, adotta come unità di riferimento il decibel (dB), dove 0 dB è la soglia dell’udibile e 140 dB la soglia del dolore.
Si ricorda che le proprietà matematiche di una funzione di tipo logaritmico, portano ad alcune interessanti considerazioni che ci serviranno per valutare al meglio i livelli di rumore rilevati in città.
Dimezzare il rumore corrisponde ad una diminuzione del livello sonoro di "soli" 3 dB, viceversa raddoppiare la sorgente equivale ad un incremento di 3 dB (questo spiega come mai tra i criteri valutativi previsti dalle leggi ricorra anche il valore dei 3 dB). Al lato pratico e semplificando un po’, se 90 dB equivalgono al rumore di un treno che transita in stazione, 99 dB sono uguali al rumore di 8 treni che entrano simultaneamente in stazione e 111 dB a quello di 128 treni. Oppure, potrebbe essere che l’interposizione di una barriera antirumore lungo una tangenziale percorsa da 2.000 veicoli all’ora ottenga un’attenuazione in un’abitazione di 6 dB; ciò corrisponde alla percezione in quell’abitazione del livello di rumore prodotto da 500 veicoli all’ora. Se poi la strada viene trattata con asfalti fonoassorbenti che possono attenuare ulteriori 3 dB, il rumore percepito è quello di 250 veicoli.
In realtà, per esprimere i livelli di rumore, si parla sempre di dBA, ove per dB(A) si intende l’unità di riferimento della scala dei decibel dB e per (A) una ulteriore correzione che tiene conto della diversa sensibilità dell'orecchio umano ai toni acuti, intermedi o gravi.
Per meglio chiarire tale definizione relativa al livello di rumore, si possono tenere presente questi riferimenti:
§ 20 dBA e meno - ambiente silenziosissimo: stanze da letto di notte in ambiente silenzioso con doppi vetri chiusi.
§ 30 dBA - ambiente silenzioso: rumore di fondo di una camera tranquilla di giorno a finestre chiuse.
§ 40 dBA - si avvertono rumori ambientali in lontananza: una stanza di giorno a finestre aperte, in zone tranquille.
§ 50 dBA - rumore in esterno di giorno in zone tranquille.
§ 60 dBA - rumore in esterno di giorno in zone trafficate.
§ 70 dBA e oltre - strada molto trafficata e rumorosa.
In ambiente di vita non si misurano in genere livelli di rumore superiori a 75 dBA, che corrispondono, invece, ai livelli più bassi che vengono considerati in ambiente di lavoro al fine della prevenzione del rischio da danni uditivi.
Dalle rilevazioni fonometriche effettuate nella città italiane negli anni scorsi, è emerso un livello di rumorosità ambientale, quantificato dal LeqA, intorno ai 70 - 75 dB diurni nei pressi delle strade ad alto traffico ed imputabile appunto al traffico veicolare. Tali livelli di rumore possono generare fastidio o disturbo, ma non hanno effetti lesivi specifici ben evidenziabili a carico degli organi dell’udito. Il danno, inteso come lesione permanente agli organi dell’udito, si determina invece quando si è esposti a livelli di rumore superiori ad 85 dB per tempi prolungati e continuati, come ad es. in ambienti di lavoro non bonificati.
Si ricorda, inoltre, che quando si parla di rumorosità ambientale si fa in genere riferimento al livello medio di rumore, su un periodo rappresentativo delle condizioni locali. Tale livello è espresso dal Livello Equivalente (LEq), che è la grandezza più frequentemente utilizzata per parlare di rumore ambientale. Esso rappresenta, per la precisione, la potenza sonora media dell'onda sonora in un punto, espresso in decibel.
Da ultimo, per "Livello continuo equivalente ponderato A" (Leq A) si intende il parametro LEq cui viene apportata una ulteriore correzione per tenere conto della diversa sensibilità dell'orecchio umano ai toni acuti, intermedi o gravi ed al quale fanno riferimento i provvedimenti che regolamentano l’inquinamento acustico.
L’orecchio umano "seleziona" le frequenze che percepisce. Ha un alto rendimento nella fascia tra 2 e 5 KHz, che comprende parte delle frequenze del parlato e della musica, mentre ha un basso rendimento alle frequenze molto elevate o basse.
Pertanto, ai fini della valutazione del disturbo da rumore, il legislatore ha ritenuto di dover utilizzare il "filtro di ponderazione" denominato "A" che consente ai fonometri (strumenti che misurano il rumore) di comportarsi come l’orecchio umano "medio".
Un rumore "reale" non ha mai un andamento regolare in ampiezza e frequenza. Il Livello equivalente (Leq) è la media energetica dei livelli istantanei di rumore rilevati durante l’intervallo di tempo prefissato, cioè permette di caratterizzare con un solo dato un rumore variabile. Valori di rumore espressi con il Leq in dBA rappresentano pertanto l’energia sonora mediata in un determinato periodo di tempo, strettamente correlabile agli effetti che può avere sull’uomo.
Art. 1
(Finalità e campo di applicazione)
L’articolo disciplina al comma 1 le finalità del decreto.
Esso, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le procedure per:
a) l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
b) l'elaborazione e l'adozione dei piani dei azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché a conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona;
c) assicurare l'informazione dei pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
Tale disposizione riproduce il comma 1 dell’articolo 1 della direttiva 2002/49.
Il comma 2 definisce l’ambito di applicazione, prevedendo che il decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.
Tale disposizione riproduce il comma 2 dell’articolo 2 della direttiva 2002/49.
Il comma 1 dell’articolo 2 della direttiva non è invece stato ripreso dallo schema di decreto in esame. Tale comma prevede che “la presente direttiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto l’essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici, o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore.”
Il comma 3 prevede che per quanto non previsto dallo schema di decreto si applicano le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico stabilite dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e dai relativi decreti attuativi.
Per quel che riguarda l’illustrazione di tali ultimi provvedimenti si rimanda alla scheda di lettura sulla normativa vigente.
L’articolo contiene le seguenti definizioni:
a) 'agglomerato': area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 dei Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;
b) “aeroporto principale”: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si. svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti relativi ai voli di Stato e ai voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di pubblica sicurezza, di soccorso, di protezione civile e militari;
c) “asse ferroviario principale”: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;
d) “asse stradale principale”: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;
e) “descrittore acustico”: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f) “determinazione”: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;
g) “effetti nocivi”: gli effetti negativi per la salute umana;
h) 'fastidio' : la misura in cui, sulla base anche di indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;
i) L-den (livello giorno sera notte): il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegatol;
l) L-day (livello giorno): il descrittore acustico relativo ai periodo dalle 06:00 alle 20:00;
m) L-evening (livello sera): il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
n) L-night (livello notte) : il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o) “mappatura acustica” la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
p) “mappa acustica strategica”: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;
q) “piani di azione”: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
r) “pianificazione acustica”: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione dei rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti;
s) “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t) “rumore ambientale”: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali;
u) “relazione dose effetto”: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l'entità dì un effetto nocivo;
v) “siti di attività industriale”: aree classificate V o Vi ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite nell'allegato 1 dei decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z) “valori limite”: il valore di un descrittore acustico il cui superamento induce le autorità competenti ad esaminare ed applicare provvedimenti per attenuare il rumore;
aa) “zona silenziosa di un agglomerato”: una zona delimitata dall'autorità comunale, in cui il livello L-den, riferito all'insieme dei rumori di origine antropica è inferiore o uguale a 52 dB;
ab) “zona silenziosa esterna agli agglomerati” una zona delimitata dall'autorità comunale o da altro ente individuato dalla normativa regionale , in cui il livello L-den, riferito all'insieme dei rumori di origine antropica è inferiore o uguale a 47 d13.
Le definizioni riportate nell’articolo sono sostanzialmente corrispondenti alle definizioni riportate nella direttiva 2002/49.
Vi sono tuttavia alcune differenze. Innanzitutto, lo schema di decreto non contempla una definizione prevista dalla direttiva e cioè quella di “zona silenziosa in aperta campagna”. Inoltre, l’esclusione prevista nella definizione di “aeroporto principale” prevista dal decreto non è contemplata dalla direttiva.
Art. 3
(Mappa acustica strategica)
L’articolo prevede l’adozione di mappe acustiche strategiche e di mappe acustiche, così come definite dall’articolo 2.
I due strumenti sono finalizzati all’adozione dei piani d’azione previsti dall’articolo 4. Con le mappe acustiche viene definita una data situazione di rumore in una zona, mentre con la mappa acustica strategica si delineano veri e propri obiettivi, che saranno concretamente definiti con i piani d’azione.
Più in particolare, il comma 1 prevede che, entro il 30 giugno 2007, l'autorità individuata dalla regione o provincia autonoma elabori e trasmetta alla regione o provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti e che entro lo stesso termine gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborino e trasmettano alla regione o provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno e degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali.
Il comma 2 stabilisce che, entro il 30 giugno 2012, l'autorità individuata dalla regione o provincia autonoma elabori e trasmetta alla regione o provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare e che entro lo stesso termine gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborino e trasmettano alla regione o provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali.
Si osserva con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 relativa alle mappe acustiche strategiche che la direttiva prevede al comma 1 dell’articolo 7 che le mappe acustiche strategiche devono essere riferite non solo agli agglomerati con più di 250.000 abitanti ma anche agli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno, agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e agli aeroporti principali.
Per tali dati lo schema di decreto prevede invece che siano redatte solo mappe acustiche.
Analogamente, si osserva con riferimento alla disposizione di cui al comma 2 relativa alle mappe acustiche strategiche che la direttiva comunitaria prevede che le stesse riguardino anche tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, mentre per tali strutture lo schema di decreto prevede l’elaborazione solo di mappe acustiche
Per quel che riguarda la trasmissione dei dati di cui all’allegato 6, si ricorda che tale obbligo è collegato agli obblighi di trasmissione alla Commissione europea previsti dall’articolo 7 dello schema di decreto.
Il comma 3 prevede, che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 2 siano elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Al riguardo si osserva che tale disposizione appare compatibile con la direttiva comunitaria, in quanto una volta rispettati i criteri minimi fissati dalla normativa comunitaria, non sembra essere esclusa la possibilità di adottare ulteriori criteri.
Ai sensi del comma 5, la verifica dei dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alla mappatura acustica è svolta dalla regione o provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni dal Ministero dell'ambiente e dalla tutela dei territorio.
Si osserva che sembrerebbe opportuno prevedere un procedimento o quantomeno dei termini per quel che riguarda tale verifica.
Il comma 4 dispone che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 2 siano riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima compilazione.
Il comma 6 dispone, infine, che nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.
L’articolo contiene disposizioni riguardanti i piani d’azione, cioè i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione
Il comma 1 dispone che, entro il 18 luglio 2008, l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabori e trasmetta alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti e che gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborino e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali.
Il comma 2 prevede che entro il 18 luglio 2013 l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabori e trasmetta alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati e che gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborino e trasmettano alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali.
Il riferimento alla trasmissione delle sintesi di cui all’allegato 6 è da collegare agli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 7 dello schema di decreto.
Il comma 3 prevede che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 2 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
Al riguardo, si può ripetere la stessa considerazione già svolta relativamente alla redazione delle mappe acustiche strategiche è cioè che una volta rispettati i requisiti minimi fissati dalla normativa comunitaria, non sembra essere esclusa la possibilità di adottare altri criteri per la redazione dei piani d’azione
Il comma 4 dispone invece che l'autorità individuata dalla regione o provincia autonoma competente e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione ogni cinque anni e, comunque, ogniqualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
Ai sensi del comma 5 i piani d'azione previsti ai commi 1 e 2 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento dei rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto ed i piani comunali di risanamento acustico previsti o adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, e 7 della legge n. 447 dei 1995 e dei relativi decreti attuativi.(su cui vedi commento nelle schede di lettura)
Il comma 6 fa salve le disposizioni della legge n. 447 dei 1995 e dei successivi decreti attuativi relative alle modalità ed ai termini previsti per i piani di risanamento acustico comunali ed i piani di contenimento e di abbattimento dei rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.
Si osservacon riferimento ai commi 5 e 6 che le disposizioni in esse contenute sembrano essere in contrasto tra loro, in quanto con il comma 5 sembra che si vogliano far confluire le disposizioni dei vari piani nei piani d’azione, mentre col comma 6 sembra che si voglia mantenere vita autonoma ai piani in questione. Sembra quindi opportuno chiarire il significato delle disposizioni in questione, onde evitare dubbi interpretativi.
Sembrerebbe cioè opportuno chiarire se i piani a cui si fa riferimento sono sostituiti dai piani d’azione con contestuale abrogazione delle norme che li prevedono o se gli stessi continuano a trovare applicazione. In tale ultimo caso, occorrerebbe chiarire esattamente il rapporto tra i piani d’azione e i piani in questione.
Il comma 7 prevede infine che nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
Art. 5
(Descrittori acustici e loro
applicazione)
L’articolo introduce l'obbligo di utilizzare, per l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, i descrittori acustici armonizzati Lden e Lnight, previsti dalla direttiva comunitaria.
Il comma 1 prevede, infatti che vengano utilizzati, ai fini dell’elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche previste dall’art. 3, particolari descrittori acustici Lden e Lnight, che dovranno essere calcolati secondo le formule riportate all'allegato 1, al quale si rinvia.
Si ricorda qui brevemente che tali descrittori acustici rappresentano gli indicatori, rispettivamente, dei fastidio globale e dei disturbi dei sonno, i cui valori, espressi in decibel (dB), dovranno essere calcolati con una formula specifica che dovrà tener conto anche di fattori di misurazione diversi a seconda se il calcolo sarà finalizzato alla mappatura acustica strategica oppure alla mappatura e alla pianificazione acustica.
Il comma 2 dispone che con successivo DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano determinati i nuovi valori limite previsti dall’art. 2 della legge quadro n. 447 del 1995 per le infrastrutture di trasporto ed i siti di attività industriali, espressi nei descrittori acustici Lden e Lnight, nonché i relativi algoritmi di conversione.
Si ricorda, innanzitutto, che la normativa vigente utilizza descrittori acustici diversi dai descrittori Lden e Lnight introdotti dalla direttiva comunitaria. Per citare qualche esempio, nel DPCM 1 marzo 1991, ove si fa riferimento ai limiti di accettabilità delle sorgenti sonore (art. 6), i valori relativi ai limiti diurni/notturni sono espressi in Leq(A), ove per LEq, “Livello Equivalente”, che rappresenta la grandezza più frequentemente utilizzata per parlare di rumore ambientale, si intende la potenza sonora media dell'onda sonora in un punto, espresso in decibel, mentre per Leq A, "Livello continuo equivalente ponderato A", si intende il parametro LEq cui viene apportata una ulteriore correzione per tenere conto della diversa sensibilità dell'orecchio umano ai toni acuti, intermedi o gravi. A tale ultimo parametro fanno riferimento i provvedimenti che regolamentano l’inquinamento acustico attualmente nell’ordinamento italiano.
Analogamente anche nel DPCM 14 novembre 1997, quando si fa riferimento ai valori limite di emissione, ai valori limite assoluti e ai valori di qualità, essi vengono espressi in Leq in dB(A),ove per dB(A) si intende l’unità di riferimento della scala dei decibel dB e per (A) una ulteriore correzione che tiene conto della diversa sensibilità dell'orecchio umano ai toni acuti, intermedi o gravi. In realtà, per esprimere i livelli di rumore, si parla sempre di dBA.
Occorre infatti ricordare che, le disposizioni dell’art. 2 della legge n. 447 del 1995 prevedono la determinazione, da parte dello Stato, dei valori limite di emissione (il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa) e di immissione (il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori). A loro volta, sempre secondo l’art. 2, comma 3, i valori limite di immissione sono distinti in: valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e in valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. A tali disposizioni si è data attuazione con l’emanazione del citato DPCM 14 novembre 1997, ove sono stati, appunto, determinati, in Leq in dB(A), alcuni dei valori limite previsti dall’art. 2 della legge quadro. Pertanto tali valori limite andranno, per le infrastrutture di trasporto ed i siti di attività industriali, espressi nei descrittori acustici Lden e Lnight.
Anche i regolamenti di attuazione dell’articolo 11 della legge n. 447 (vedi scheda di lettura sulla normativa vigente) contemplano descrittori acustici diversi da quelli previsti dal presente schema di decreto
Si osserva, in relazione alla data di emanazione del previsto DPCM, prevista entro 120 giorni dall’emanazione del decreto in esame, un certo ritardo rispetto alle prescrizioni della direttiva ove si legge, all’art. 5, par. 4, che, entro il 18 luglio 2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui valori limite espressi in Lden e Lnight in vigore o in preparazione.
Infatti nel successivo art. 7, comma 1, lett. e), del decreto in esame tale obbligo di trasmissione viene posticipato al 31 dicembre 2005, proprio al fine di permettere l’emanazione del citato DPCM.
Ai fini dell’elaborazione della mappatura acustica e della mappatura acustica strategica, il comma 3 consente quindi di utilizzare i dati acustici espressi nei descrittori previsti dalle norme vigenti convertendoli, sulla base dei metodi individuati nel DPCM previsto dal comma 2, nei nuovi descrittori Lden e Lnight, purché si tratti di dati che non risalgano a più di tre anni, mentre il comma 4 reca una norma di carattere transitorio che prevede, fino all'emanazione del DPCM di cui al precedente comma 2, l’utilizzazione dei descrittori acustici esistenti e dei valori limite previsti dalla legge n. 447 dei 1995 e dai successivi decreti attuativi.
Ciò è in linea con le disposizioni della direttiva, che all’articolo 5 prevede che “ fino al momento in cui l’elaborazione di metodi comuni di determinazione per la definizione di Lden e Lnight non sarà resa obbligatoria, gli Stati membri possono usare a tal fine descrittori acustici nazionali esistenti e i relativi dati, convertendoli nei descrittori suddetti. Tali dati non devono avere più di tre anni”
Art. 6
(Metodi di determinazione)
L’articolo, composto da un unico comma, prevede che i valori dei nuovi descrittori acustici Lden e Lnight e gli effetti nocivi dell’inquinamento acustico vengano determinati facendo riferimento, rispettivamente, alle prescrizioni contenute negli allegati 2 e 3, nonché sulla base di ulteriori criteri che saranno determinati in uno specifico decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi dall’adozione del provvedimento in esame, tenendo anche conto della normativa tecnica di settore (vedi infra scheda sulla normativa nazionale vigente).
Si osserva, in merito alla corrispondenza delle disposizioni contenute nel comma in esame con l’articolo 6 della direttiva, che il par. 2 di quest’ultima raccomanda che “I metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight sono definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, mediante revisione dell'allegato II. Finché tali metodi non saranno adottati, gli Stati membri possono usare metodi di determinazione adeguati ai sensi dell'allegato II e basati sui metodi autorizzati dalle loro rispettive legislazioni. In tal caso essi devono dimostrare che gli stessi forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di cui al punto 2.2 dell'allegato II”.
Si ricorda, altresì, che anche la raccomandazione 2003/613/CE con cui sono state indicate le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario, ha precisato la non obbligatorietà, nei confronti degli Stati membri, di tali metodi provvisori di calcolo e la possibilità di optare per altri dati, purché ritenuti adeguati.
Sembrerebbe pertanto da verificare se i metodi di calcolo utilizzati ai sensi della normativa vigente possano consentire di conseguire risultati equivalenti a quelli ottenuti con i nuovi descrittori acustici.
Art. 7
(Comunicazioni alla Commissione europea e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)
L’articolo in esame prevede una serie di obblighi di informazione a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
In particolare, in base al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni 5 anni, entro il 30 giugno, gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più dì 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
Tale disposizione permette di recepire il secondo periodo del primo paragrafo dell’articolo 7 della direttiva 2002/49.
b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni 5 anni, gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;
Tale disposizione consente di recepire il secondo periodo del secondo paragrafo dell’articolo 7 della direttiva 2002/49
c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche previsti all'allegato 6;
d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
Le disposizioni contenute alle lettere c) e d) consentono di recepire il paragrafo 3 dell’articolo 8 e il paragrafo 2 dell’articolo10 della direttiva 2002/49.
e) entro il 31 dicembre 2005 Informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight P in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli aeroporti, nonché i valori limite stabiliti per il rumore nei siti dì attività industriali.
Tale disposizione ha la finalità di recepireil dettato delparagrafo 4 dell’articolo 5 della direttiva. Al riguardo, si osserva che tale ultima disposizione prevede che le informazioni in questione dovrebbero essere trasmesse entro il 18 luglio 2005 e che le stesse informazioni dovrebbero essere accompagnate da spiegazioni relative all’applicazione dei valori limite.
Il comma 2 prevede che per le finalità di cui al comma 1, la regione competente e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio:
a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni 5 anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
b)entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni 5 anni, i dati di cui al comma 1, lettera b);
c)entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche previsti all'allegato 6;
d)entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
Tale comma consente quindi l’effettiva applicabilità del comma1, dato che i soggetti che hanno disponibilità dei dati citati nel comma 1 sono le Regioni e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture.
Art. 8
(Informazione del pubblico)
L’articolo 8prevede che ai fini dell'accesso dei pubblico all'informazione relativa alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 si applicano le disposizioni di un decreto legislativo non individuato.
Tale articolo sembra avere la finalità di recepire l’articolo 9 della direttiva 2002/49 in materia di informazione al pubblico. Tale ultimo articolo fa riferimento alla direttiva 90/313 in materia di informazione ambientale, che è stata abrogata dalla direttiva 2003/4. Per il recepimento di tale ultima direttiva è stato presentato alle Camere per l’espressione del parere di competenza, uno schema di decreto legislativo.
L’intenzione sembra essere quella di attendere l’emanazione di tale ultimo decreto e di fare riferimento ad esso nello schema in esame.
Si osserva che sembrerebbe peraltro opportuno effettuare quanto meno un riferimento alla “normativa vigente in materia di informazione ambientale”.
Art. 9
(Modifica degli allegati)
L’articolo dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.
Art.10
(Coordinamento tecnico)
L’articolo 10prevede l’adozione di due decreti aventi la funzione di operare il coordinamento di alcune disposizioni contenute nella legge n. 447 del 1995 con le disposizioni contenute nel presente schema di decreto.
Più in particolare, si prevede al comma 2 che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, da adottare entro un anno dalla data dì entrata in vigore dello schema decreto, di concerto con le amministrazioni competenti, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni del presente schema di decreto.
L’articolo 3 comma 1 della legge n. 447 del 1995 prevede che sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2; (vedi scheda di lettura sulla normativa vigente);
b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi.;
c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349 , e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. ;
f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo ;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo :
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.
Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995 con le disposizioni dei presente schema di decreto.
L’articolo 11 della legge n.447 del 1995 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898 e successive modificazioni.
In attuazione di quanto disposto dal presente articolo- vedi scheda di lettura sulla normativa vigente - sono stati emanati relativamente al traffico ferroviario, il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, relativamente alle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 e, relativamente al traffico veicolare, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.
Si dispone infine che ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, da adottare entro tre mesi dalla data dì entrata in vigore dello schema decreto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico di coordinamento.
Si osserva che sembrerebbe opportuno esplicitare in base a quali criteri il coordinamento previsto dall’articolo in commento deve essere operato
Art. 11
(Disposizioni sanzionatorie)
Il comma 1 prevede che gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 150.000.
Il comma 2 prevede che gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 nei termini stabiliti all'articolo 7, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000.
L’allegato in esame, di contenuto pressoché corrispondente all’allegato I della direttiva, reca le definizioni dei descrittori acustici Lden e Lnight e dei fattori che concorrono alla loro determinazione.
Tali descrittori acustici rappresentano gli indicatori, rispettivamente, del fastidio globale e dei disturbi dei sonno, i cui valori, espressi in decibel (dB), sono calcolati con una formula specifica che tiene conto anche di fattori di misurazione diversi a seconda se il calcolo è finalizzato alla mappatura acustica strategica oppure alla mappatura e alla pianificazione acustica.
Rispetto ai fattori di misurazione adottati, nell’allegato in esame si è preso come riferimento per il periodo diurno un arco temporale di 14 ore rispetto alle 12 previste nell’allegato alla direttiva, mentre si è accorciato di 2 ore quello relativo al periodo serale. Tale facoltà era comunque contemplata nell’allegato della direttiva.
Vengono, altresì, indicati descrittori acustici supplementari che gli Stati possono utilizzare in alcune circostanze specificatamente indicate nell’allegato stesso.
L’allegato 2 reca i metodi provvisori di calcolo raccomandati dei nuovi descrittori acustici, in attesa della definizione di metodi armonizzati.
Essi sono i seguenti:
a) per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613 2: "Acoustics- Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation”;
b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports", 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 dei documento 29 ECAC. CEAC;
c) per il rumore dei traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese "NMPB Routes96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)", citato nell"Arrěté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6 "e nella norma francese XPS 31-133”. Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento “Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores”, CETUR 1980;
d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in "Reken en Meetvoorschrift Railverkeersiawaai'96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996".
Si ricorda che tali metodi sono stati integrati, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni dell’allegato stesso, con le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili., del traffico veicolare e ferroviario, elaborate dalla raccomandazione 2003/613/CE. Tale raccomandazione ha quindi indicato ulteriori elementi determinanti al fine di una corretta misurazione del rumore relativo alle diverse modalità di trasporto, nonché ha fornito dati delle emissioni acustiche derivanti dal traffico aereo, ferroviario e veicolare.
L’allegato 3, di contenuto analogo all’allegato III della direttiva, individua i metodi di determinazione degli effetti nocivi dei rumore.
Al fine di determinare gli effetti del rumore sulla popolazione vengono prese in considerazione le relazioni dose-effetto che vengono valutate attraverso:
a) la relazione tra fastidio e Lden per il rumore dei traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili, nonché dell'attività produttiva;
b) la relazione tra disturbi dei sonno e Lnight per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili, nonché dell'attività produttiva.
In alcuni casi specificatamente elencati, è prevista, inoltre, la possibilità di formulare specifiche relazioni dose-effetto.
L’allegato, che riproduce pressoché integralmente le disposizioni contenute nell’allegato IV della direttiva, stabilisce i requisiti minimi per l'elaborazione delle mappe acustiche strategiche previste all'articolo 3 del decreto in esame.
Viene indicata la forma attraverso la quale possono essere presentate al pubblico le mappe acustiche strategiche - grafici, dati numerici in tabulati o in formato elettronico - ed elencate le informazioni supplementari nel caso di informazione ai cittadini ai sensi dell’art. 9 e per l’elaborazione dei piani d’azione ai sensi dell’art. 4.
L’allegato 5 definisce, analogamente al corrispondente allegato della direttiva, i requisiti minimi per l'elaborazione dei piani d'azione di cui all'articolo 4 del decreto in esame.
Vengono, infatti, indicati gli elementi che devono necessariamente essere indicati nei piani d’azione.
Viene aggiunto, rispetto alle indicazioni recate dall’allegato alla direttiva, l’obbligo di allegare ai piani d’azione una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.
L’allegato, il cui contenuto è identico all’allegato VI della direttiva, reca, in adempimento alle disposizioni recate dell’articolo 7 del decreto in esame, i dati da trasmettere alla Commissione europea, che dovranno essere diversi a seconda se si tratta di agglomerati urbani oppure di assi stradali e ferroviari principali ed aeroporti principali.
[1] Procedura 2004/931
[2] La legge n. 447 del 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, che ha ad oggetto sia il rumore nell’ambiente esterno che nell’ambiente abitativo, non comprende, nel proprio ambito applicativo, l’ambiente lavorativo, per il quale il riferimento normativo di base è costituito dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare dal Capo IV del decreto (artt. 38-49), dedicato alla Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.
[3] “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
[4] “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
[5] Infatti, anche l’articolo 8 del successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 rinvia, in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995, ai limiti indicati dall’articolo 6, comma 1, del D.PC.M. 1 marzo 1991.
[6] Le sei classi previste sono state successivamente riproposte anche dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, articolo 1.
[7] La legge n. 447 del 1995, prevede infatti - agli articoli 4, 5, 6 e 7 - specifiche competenze in capo alle regioni, province e comuni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, volte principalmente all'organizzazione di un efficiente sistema di monitoraggio e di controllo. In particolar modo i comuni sono tenuti ad adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore e sono tenuti, altresì, all'adozione di piani di risanamento acustico.
[8] La legge n. 447 non comprende, nel proprio ambito applicativo, l’ambiente lavorativo, che – come si è detto - trova una propria disciplina nelle norme dedicate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
[9] “Disposizioni in materia ambientale”.
[10] GU n. 217 del 15 settembre 2004.
[11] Si veda la sentenza della Corte di giustizia 12 marzo 2002, cause C-27/00 e C-122/00.
[12] Il testo originario del ddl prevedeva che i piani d’azione fossero destinati a “gestire” i problemi dell’inquinamento acustico. La versione definitiva, invece, ha sostituito la parola “gestire” con la parola “ridurre”.
[13] Fonte ARPA Valle d’Aosta.