XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria - A.C. 5803 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 761 | ||||
Data: | 23/05/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria A.C. 5803
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n. 761
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23 maggio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Ambiente
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: Am0588
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Lo stato di emergenza nella Regione Calabria
§ Art. 2. (Norme di attuazione)
§ Senato della Repubblica – Seduta dell’Assemblea del 23 marzo 2005
§ Camera dei deputati - V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
Seduta del 12 aprile 2005 (stralcio)
Normativa nazionale
§ L. 24 febbraio 1992, n. 225. Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (Art. 5, co. 2)
§ D.P.C.M. 12 settembre 1997 Dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani.
§ Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria - Ordinanza 22 dicembre 1999 n. 855. Settore Acque – Gestione degli impianti di depurazione.
§ Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria - Ordinanza 31 marzo 2003 n. 2328. Settore Amministrativo-Contabile O.P.C.M. 2696/97 – Nuove disposizioni in materia di tariffe provvisorie di smaltimento RSU in discariche autorizzate nel territorio della Regione Calabria – anno 2003.
§ Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria - Ordinanza 10 aprile 2003 n. 2257. Settore Amministrativo-Contabile O.P.C.M. 2696/97 – Nuove disposizioni in materia di tariffe provvisorie di smaltimento RSU in impianti tecnologici autorizzati nel territorio della Regione Calabria nell’anno 2003.
§ Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria - Ordinanza 19 maggio 2003 n. 2518. Settore Tariffe e Contabilità Speciale – Aggiornamento in materia di tariffe provvisorie di smaltimento R.S.U. in impianti tecnologici autorizzati nel territorio della Regione Calabria nell’anno 2003.
§ O.P.C.M. 10 settembre 2004, n. 3371. Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.
§ D.P.C.M. 23 dicembre 2004. Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.
§ D.L. 17 febbraio 2005, n. 14. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Numero del progetto di legge |
5803 |
Titolo |
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Ambiente |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
21 aprile 2005 |
§ annuncio |
2 maggio 2005 |
§ assegnazione |
2 maggio 2005 |
Commissione competente |
Ambiente |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La pdl (art. 1) autorizza, in relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate alla definizione di apposita disciplina per il compimento delle attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque.
Viene altresì previsto che tali ordinanze possano anche prevedere:
- poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti;
- la nomina, ove necessario, di appositi commissari delegati.
Si ricorda che l’articolo 1 della pdl AC 5803 riproduce il contenuto dell’emendamento 4.0.100 (testo 2), approvato dall’Assemblea del Senato[1] durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 del 2005, che aveva introdotto un articolo aggiuntivo, il 4-bis, poi soppresso dall’Assemblea della Camera dei deputati, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
L’art. 2 della proposta detta poi i criteri cui dovrà attenersi la prima ordinanza di protezione civile emanata per i fini previsti dall’art. 1.
I criteri dettati sono volti a far sì che tale prima ordinanza delinei, al fine di accelerare la riscossione degli importi dovuti in ordine al pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque nella Regione Calabria, una procedura articolata nelle seguenti fasi:
1. esatta certificazione della situazione debitoria dei comuni, relativi consorzi e società affidatarie dei servizi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque (commi 1 e 2);
2. creazione di titoli idonei a consentire l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti (comma 3);
3. definizione di un piano di rientro delle situazioni debitorie (comma 4, primo periodo)
4. eventuale intervento di salvaguardia del Ministero dell'interno, consistente in corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, nei casi di mancata attuazione anche parziale del piano di rientro (comma 4, secondo periodo).
L’articolato della pdl è preceduto dalla relazione illustrativa.
L’intervento con legge è richiesto – in modo particolare – dal meccanismo previsto all’articolo 2, commi 3 e 4, che introduce una disciplina speciale incidente sui trasferimenti erariali spettanti ai comuni che riceveranno le anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti.
Il provvedimento contiene norme che conferiscono al Commissario per le emergenze ambientali nella regione Calabria poteri speciali per il compimento delle attività solutorie inerenti alle tariffe nei settori dei rifiuti e della depurazione delle acque. Entrambe gli interventi, anche in considerazione delle finalità perseguite, sembrano essere compresi nella materia della “tutela dell’ambiente”, materia assegnata dalla lettera s) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa dello Stato.
Il meccanismo prevede poi (art. 2, commi 3 e 4) l’intervento della Cassa depositi e prestiti Spa quale soggetto anticipatore delle occorrenti risorse finanziarie e il rientro delle somme anticipate, da parte dei comuni interessati, attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali. Pertanto, una seconda competenza esclusiva statale riscontrabile è quella in materia di sistema tributario (lettera e) del secondo comma dell’articolo 117).
Nulla da osservare.
Non si riscontrano profili di incompatibilità con le direttive comunitarie sul trattamento dei rifiuti, in quanto le norme in esame non sono idonee ad incidere sulla disciplina sostanziale dello smaltimento.
Non si registrano procedure di contenzioso relative agli specifici aspetti affrontati dalla normativa in esame.
Per completezza può ricordarsi che – in generale - in materia di applicazione degli obblighi comunitari in materia di smaltimento dei rifiuti, si registrano le seguenti procedure di contenzioso in corso. Il 20 ottobre 2003 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[2], nella quale contesta all’Italia di essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, che è stata trasposta nell’ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.
In particolare la Commissione rileva che:
· l’articolo 15 del decreto legislativo, relativo al prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica, non è conforme all’articolo 10 della direttiva, in quanto non fa riferimento ad una durata del periodo successivo alla chiusura di almeno trenta anni;
· l’articolo 12 e l’allegato II del decreto legislativo n. 36, nel trasporre le disposizioni della direttiva concernenti la chiusura e la gestione post-operativa delle discariche, non contengono una disposizione che stabilisca che il gestore notifica all’autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Pertanto la normativa italiana di attuazione non risulta conforme all’articolo 13, lettera c) della direttiva.
Tra le priorità del programma legislativo e di lavoro per il 2005 della Commissione europea figura la presentazione di una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclo dei rifiuti, peraltro già preannunciata per il 2004.
In vista dell’elaborazione della strategia la Commissione ha svolto, tra il 27 maggio e il 30 novembre 2003, una consultazione pubblica sulla base della comunicazione “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti” (COM(2003)301).
La Commissione ha raccolto, sulla base della comunicazione, i punti di vista delle parti interessate su alcune misure potenziali, tra le quali:
§ piani di prevenzione della formazione dei rifiuti;
§ tecniche di produzione a bassa formazione di rifiuti;
§ diffusione delle best practice.
La Commissione riconosce che è necessario fissare obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e prevedere al tempo stesso misure che permettano effettivamente di raggiungerli; si interroga sull’opportunità di riconsiderare la definizione di rifiuto; ritiene possibile migliorare la politica del riciclo in modo da contribuire a risolvere il problema dei rifiuti nell’UE.
L’articolo 1 autorizza l’adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare il compimento delle attività solutorie inerenti alle tariffe.
La relazione illustrativa non riporta dati informativi relativi alle situazioni debitorie in ordine al pagamento delle tariffe di smaltimento rifiuti e di depurazione delle acque nella regione Calabria.
All’articolo 1, potrebbe essere valutata l’opportunità di eliminare l’inciso “in conformità a quanto previsto per la regione Campania dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004”, che appare ridondante e riferito ad una situazione geografica ed ad una normativa estranee all’oggetto del provvedimento.
Si ricorda, peraltro, che nella stessa data è stato emanato un altro DPCM, pubblicato sulla stessa GU, recante “Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria” con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza nella regione Calabria. Pertanto, se il rinvio fosse mantenuto, andrebbe forse più correttamente riferito a questo ultimo DPCM.
All’articolo 2, comma 3, si osserva innanzitutto che la disposizione non prevede i termine entro il quale le attestazioni devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti. Inoltre sembrerebbe opportuno chiarire quale sia il soggetto che deve presentare le attestazioni alla Cassa e al quale la Cassa subentra nei crediti vantati.
All’articolo 2, comma 4, sarebbe opportuno fissare un termine per la formazione del piano di rientro da parte dei soggetti indadempienti, allo scadere del quale il soggetto individuato con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1 può esercitare il potere sostitutivo previsto dalla disposizione. Infatti, assegnare sia ai soggetti inadempienti che al soggetto individuato dalla prima ordinanza lo stesso termine di 60 giorni per l’adozione del piano di rientro, non consente di stabilire in quale momento questo ultimo soggetto può sostituirsi ai soggetti inadempienti.
Lo stato di emergenza nella Regione Calabria nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato dichiarato con DPCM 12 settembre 1997 e con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 2696 del 21 ottobre 1997, il Presidente della Giunta regionale della Calabria, è stato nominato commissario delegato per l’emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani.[3]
Il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione si era configurato nel tempo - anche per la inadeguatezza delle discariche e più in generale dell’intera dotazione infrastrutturale nel settore - come un sistema ad alto rischio ambientale e di minaccia alle condizioni generali di sicurezza sanitaria della popolazione residente, costretta in alcune aree a subire situazioni di particolare degrado. Pertanto si era proceduto all'immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare l’ambiente e la popolazione dai danni derivanti dal mancato smaltimento a norma di legge della massa di rifiuti quotidianamente prodotti sul territorio regionale, nonché di quelli introdotti abusivamente da altre Regioni.
A causa della gravità di tale situazione, il regime commissariale è stato quindi prorogato, di volta in volta, e da ultimo fino al 31 dicembre 2005 con il DPCM 23 dicembre 2004 e la competenza del Commissario per l’emergenza ambientale è stata estesa ai rifiuti speciali, alle acque reflue ed alla bonifica dei siti inquinati.
Ne sono conseguite una serie di ordinanze di protezione civile e del Commissario per l’emergenza ambientale con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l’emergenza nel settore di rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superificiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.
Così come richiesto dalle citate ordinanze il Commissario ha approvato, nel maggio 1998[4], il piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nel marzo 1999[5] il piano generale della raccolta differenziata e, nel 2001, il Piano regionale di gestione dei rifiuti (ordinanza del Commissario delegato n. 1322 del 7 marzo 2001[6]).
Nell’ambito delle attività emergenziali poste in essere dal Commissario delegato, si segnala anche quella di regolazione del sistema tariffario.
Relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti sono state emanate diverse ordinanze, che nel corso del tempo hanno adeguato le tariffe alle necessità contingenti. In particolare, nel corso del 2003 sono state emanate tre ordinanze che hanno nuovamente aggiornato gli importi, delineando il seguente quadro tariffario[7]:
§ 63 euro a tonnellata per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in impianti tecnologici (ordinanza commissariale n. 2518 del 19 maggio 2003[8]);
§ 65,37 euro a tonnellata per lo smaltimento in discarica (ordinanza commissariale n. 2328 del 31 marzo 2003[9]);
§ 105 euro (a cui vanno aggiunti 12 euro di royalties[10]) per il conferimento a impianti di selezione dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato (ordinanza commissariale n. 2257 del 10 aprile 2003[11])
Per quanto riguarda la depurazione delle acque, si ricorda che uno dei pilastri fondamentali individuati dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (cd. legge Galli) per l’organizzazione del settore idrico è rappresentato da una disciplina tariffaria ispirata al principio della copertura dei costi. Tale normativa prevede, infatti, che la tariffa sia calcolata sulla base della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi di gestione, delle opere e gli adeguamenti necessari, della remunerazione del capitale investito, ecc.
La determinazione dell’effettiva tariffa del servizio rientra, quindi, nei compiti dei singoli enti titolari del servizio, sulla base delle specificità territoriali e gestionali, anche se sono previsti dei metodi per la sua determinazione e dei meccanismi di controllo[12].
Con l’ordinanza commissariale n. 855 del 22 dicembre 1999 è stato fissato in “445 lire a metro cubo il valore medio indicativo della tariffa per la depurazione da porre a base di offerta per l’affidamento del servizio unitario in ognuno degli ATO”.
Art. 1.
(Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria)
L’articolo in esame autorizza, in relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate alla definizione di apposita disciplina per il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque.
Viene altresì previsto che tali ordinanze possano anche prevedere:
- poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti;
- la nomina, ove necessario, di appositi commissari delegati.
Nel medesimo articolo viene sottolineato che la disposizione autorizzativa ivi recata è analoga “a quella prevista per la regione Campania dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004”.
Potrebbe essere valutata l’opportunità di eliminare tale inciso, che appare ridondante e riferito ad una situazione geografica ed ad una normativa estranee all’oggetto del provvedimento.
Si ricorda, peraltro, che nella stessa data è stato emanato un altro DPCM, pubblicato sulla stessa GU, recante “Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria” con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza nella regione Calabria. Pertanto, se il rinvio fosse mantenuto, andrebbe forse più correttamente riferito a questo ultimo DPCM.
Si ricorda che l’articolo in esame riproduce il contenuto dell’emendamento 4.0.100 (testo 2), approvato dall’Assemblea del Senato[13] durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 14 del 2005, che aveva introdotto un articolo aggiuntivo, il 4-bis, poi soppresso dall’Assemblea della Camera dei deputati, a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.
Nella seduta in sede consultiva della Commissione bilancio del 12 aprile 2005, anche il rappresentante del Governo (sottosegretario Daniele Molgora), con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate sul testo del provvedimento, aveva espresso parere contrario sull’articolo 4-bis sostenendo che, “nell'attuale formulazione, comporterebbe il pagamento ad opera del Commissario delegato di obbligazioni dell'ente inadempiente e conseguentemente, si determinerebbero maggiori oneri non quantificati e privi di copertura”. Sempre in merito all’intervento del sottosegretario Folgora, il resoconto della seduta prosegue nel modo seguente: “Ricorda che sulla questione il Dipartimento della protezione civile ha rappresentato la insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del fatto che i Commissari delegati, nel sostituirsi ai comuni inadempienti, provvedono alle attività solutorie disponendo le occorrenti variazioni sul bilancio comunale ed adottando gli atti di competenza comunale immediatamente esecutivi. Circa, poi, gli oneri derivanti dall'eventuale nomina dei Commissari, il Dipartimento della protezione civile rappresenta che la copertura sarà individuata in sede di adozione delle apposite ordinanze. Rileva tuttavia che non si può condividere quanto sostenuto dal Dipartimento della protezione civile, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 4-bis non prevede che il Commissario delegato, nell'esercizio dell'attività sostitutiva, possa effettuare le necessarie variazioni del bilancio dei comuni inadempienti e che i relativi oneri siano a carico dei medesimi comuni”.
Il parere della Commissione Bilancio della Camera riprendeva queste argomentazioni, specificando, nelle premesse, che “gli oneri derivanti dalle attività sostitutive svolte dai Commissari nominati ai sensi dell’articolo 4-bis, stante l’attuale formulazione del testo, non possono essere posti a carico dei comuni inadempienti”, e concludendo con un parere favorevole sul provvedimento subordinato alla condizione che – al fine di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione – l’articolo 4-bis fosse soppresso.
Come effettivamente è poi avvenuto.
In ogni caso, durante il successivo esame in aula, il Governo ha accolto l’ordine del giorno Pappaterra n. 9/5739/4[14] in cui s’impegna “a individuare per la regione Calabria i rapporti ai quali si riferiscono le attività solutorie in questione e ad approntare tutte le attività necessarie allo svolgimento delle attività stesse, ivi compresa la eventuale nomina di commissari straordinari”.
L’articolo in esame detta i criteri cui dovrà attenersi la prima ordinanza di protezione civile emanata per i fini previsti dall’art. 1.
I criteri dettati sono volti a far sì che tale prima ordinanza delinei, al fine di accelerare la riscossione degli importi dovuti in ordine al pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque nella Regione Calabria, una procedura articolata nelle seguenti fasi:
5. esatta certificazione della situazione debitoria dei comuni, relativi consorzi e società affidatarie dei servizi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque (commi 1 e 2);
6. creazione di titoli idonei a consentire l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti (comma 3);
7. definizione di un piano di rientro delle situazioni debitorie (comma 4, primo periodo)
8. eventuale intervento di salvaguardia del Ministero dell'interno, consistente in corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, nei casi di mancata attuazione anche parziale del piano di rientro (comma 4, secondo periodo).
Si fa notare che tale procedura è pressoché identica a quella prevista dall’art. 1 del decreto legge 17 febbraio 2005, n. 14 (recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania”) per la soluzione delle situazioni debitorie relative alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che la prima delle ordinanze autorizzate dall’art. 1 disponga che comuni, relativi consorzi e società affidatarie dei servizi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque sono tenuti a certificare l’ammontare delle loro situazioni debitorie.
Il comma 2 prevede che, qualora tali soggetti non vi provvedano con la tempestività richiesta, la certificazione venga effettuata, in via sostitutiva - entro i successivi 15 giorni e previo espletamento delle necessarie verifiche - dal soggetto individuato con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1.
Il comma 3 dispone che le attestazioni, nell’ambito di un rapporto unitario con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., costituiscono titoli giuridici idonei a consentire, entro i successivi 15 giorni, l’anticipazione delle risorse finanziarie da destinare alle conseguenti iniziative solutorie.
Viene altresì previsto, quale corrispettivo dell’anticipazione, il subentro della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei crediti vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri soggetti affidatari inadempienti.
Si osserva innanzitutto che la disposizione non prevede i termine entro il quale le attestazioni devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti.
Inoltre sembrerebbe opportuno chiarire quale sia il soggetto che deve presentare le attestazioni alla Cassa e al quale la Cassa subentra nei crediti vantati.
Il comma 4, primo periodo, dispone che, entro 60 giorni dall’anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., il soggetto individuato con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti (comuni, consorzi o altri affidatari), si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro delle situazioni debitorie con la medesima Cassa.
Si osserva che sarebbe opportuno fissare un termine per la formazione del piano di rientro da parte dei soggetti indadempienti, allo scadere del quale il soggetto individuato con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1 può esercitare il potere sostitutivo previsto dalla disposizione, dato che assegnare sia ai soggetti inadempienti che al soggetto individuato dalla prima ordinanza un termine di 60 giorni per l’adozione del piano di rientro, non consente di stabilire in quale momento questo ultimo soggetto può sostituirsi ai soggetti inadempienti.
Il primo periodo del comma 4 dispone, inoltre, che il piano di rientro dovrà:
- avere una durata massima quadriennale;
- comprendere gli oneri connessi all’anticipazione;
- essere specifico per ciascun soggetto debitore;
- avere durata, modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti.
Il comma 4, secondo periodo, prevede l’eventuale intervento di salvaguardia del Ministero dell'interno, consistente in corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, nei casi di mancata attuazione anche parziale del piano di rientro.
N. 5803
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati PAPPATERRA, MINNITI, OLIVERIO, MANCINI, DORINA BIANCHI, CAMO, MEDURI, BOVA ¾ |
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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria |
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Presentata il21 aprile 2005
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Onorevoli Colleghi! - In sede di conversione del decreto-legge n. 14 del 2005, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania» (poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 2005), il Senato della Repubblica aveva introdotto un importante articolo, con cui si intendeva garantire, per la regione Calabria, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque.
Purtroppo, a seguito di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, l'Assemblea è stata costretta a sopprimere tale articolo, con ciò arrecando un evidente danno alla regione Calabria e provocando, al contempo, una chiara disparità di trattamento in relazione ai gravi problemi esistenti. In ogni caso, nel corso dell'esame del decreto-legge alla Camera dei deputati, è stato accolto l'ordine del giorno Pappaterra 9/5739/4, con cui si impegna il Governo a individuare, per la regione Calabria, i rapporti ai quali si riferiscono le attività solutorie in questione e ad approntare tutte le attività necessarie allo svolgimento delle attività stesse, ivi compresa l'eventuale nomina di commissari delegati.
In tale senso, anche a fronte della disponibilità manifestata dal Governo, si ritiene utile procedere all'approvazione di una apposita norma di legge, che consenta, da un lato, di «recuperare» le disposizioni soppresse dalla Camera dei deputati e, dall'altro, di prevedere gli idonei meccanismi atti a favorire il compimento delle attività solutorie nel settore delle acque e dei rifiuti nella regione Calabria.
A tale fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge riprende integralmente il citato articolo aggiuntivo, prima inserito e poi soppresso, del decreto-legge n. 14 del 2005. L'articolo 2, invece, detta disposizioni applicative, recanti i princìpi ai quali le ordinanze di protezione civile, da emanare ai sensi dell'articolo 1, devono attenersi per la soluzione delle posizioni debitorie.
Alla luce della rilevanza di tale provvedimento, se ne raccomanda pertanto l'approvazione da parte della Camera dei deputati.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti e delle acque nella regione Calabria). 1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, in conformità a quanto previsto per la regione Campania dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, è autorizzata l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi commissari delegati. Art. 2. (Norme di attuazione). 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la prima ordinanza di protezione civile di cui al medesimo articolo 1 deve prevedere che i comuni, i relativi consorzi e le società affidatarie dei servizi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque della regione Calabria siano tenuti a certificare l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento delle relative tariffe. 2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, sono attestate da parte del soggetto individuato con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1 le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti. 3. L'attestazione dell'ammontare delle situazioni debitorie di cui ai commi 1 e 2 è accettata, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti Spa quale titolo giuridico idoneo a consentire, entro i successivi quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare per le conseguenti iniziative solutorie. La Cassa depositi e prestiti Spa subentra nei crediti vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri soggetti affidatari inadempienti. 4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, il soggetto individuato con la prima ordinanza di protezione civile di cui all'articolo 1, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie e alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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771a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI’ 23
MARZO 2005 |
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Presidenza
del presidente PERA, |
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (Relazione orale) (ore 13,04)
(omissis)
SPECCHIA, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 4.0.100 del relatore, nel quale si tratta la questione della Regione Calabria, se ne sopprime il comma 1, rimanendo in vita soltanto il comma 2 dell’emendamento stesso.
Per quanto riguarda l’emendamento 4.0.2a, del senatore Chincarini, ne chiedo il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.
Sui restanti emendamenti esprimo parere conforme a quello già espresso dalla Commissione bilancio, sottolineando che uno di essi è stato dichiarato improponibile (quello sui lavori pubblici, gli arbitrati e così via).
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, anche se, per quanto riguarda l’emendamento 4.0.300, se è improponibile è improponibile. Non è certo il Governo che esprime parere contrario.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei un chiarimento: non ho compreso bene se l’emendamento 4.0.300 sia stato dichiarato improponibile.
PRESIDENTE. Lo dirò io stesso quando ci arriveremo.
MANZIONE (Mar-DL-U). Invece, per quanto riguarda l’emendamento 4.0.100, il relatore ha fatto una strana precisazione. Io sono decisamente contrario al primo comma, che prevede una deroga per quanto riguarda le attività di bonifica del fiume Sarno, delineando un regime molto strano che obbligherebbe la gente di quel territorio a sopportare oltre al fiume Sarno anche il mantenimento in esercizio dei siti non a norma.
Vorrei che il relatore specificasse meglio questo punto perché si tratta di una norma assurda.
SPECCHIA, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPECCHIA, relatore. La prima parte dell’emendamento 4.0.100 è stata ritirata. Resta in vita la seconda parte, quella relativa alla Calabria, cioè soltanto il comma 2.
PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, a esprimere il parere in ordine all’emendamento 4.0.100, come modificato.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole sull’intero testo dell'emendamento. Se ho ben compreso, viene mantenuta solo la seconda parte di esso; quindi, trattandosi dello stesso testo su cui ci eravamo già espressi, nulla osta.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 4.1 a 4.8 sono stati ritirati.
Metto ai voti dell’emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.
E’ approvato.
Gli emendamenti da 4.9 a 4.16 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dai senatori Manzione e Liguori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.0.1a, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
CHINCARINI (LP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHINCARINI (LP). Provo a fornire alcuni chiarimenti in merito all’emendamento in questione ai fini di una sua migliore comprensione. Alcuni Comuni hanno adempiuto agli obblighi della legge, trasformando la tassa sui rifiuti in tariffa, altri, invece, approfittando delle consuete deroghe che la legge finanziaria consente loro, hanno spostato più avanti nel tempo l’adempimento di tale obbligo. La sostanziale differenza è che i Comuni che hanno rispettato la legge, applicando la tariffa, fanno pagare ai cittadini anche l’IVA.
Con questo emendamento si chiede che l'IVA fatta pagare dai pochi e poveri Comuni che hanno chiesto la corresponsione della tariffa ai propri cittadini, venga accantonata in un fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per poi essere restituita ai Comuni medesimi, nell’attesa che l’intero Paese si adegui a tale obbligo. In caso contrario, ci saranno Comuni di serie A e Comuni di serie B. Non esiste, peraltro, alcun problema di bilancio per lo Stato perché la maggiore entrata derivante dal versamento dell’IVA - fino a quando non sarà completata - non è prevista in alcun capitolo di entrata.
Vi scongiuro, quindi, di ascoltare questa invocazione che i Consigli comunali, le Giunte e i Sindaci che hanno adempiuto agli obblighi di legge ci hanno rivolto. (Applausi dalla LP).
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Come tutti sanno, a me capita raramente di convenire con i colleghi della Lega, ma in questo caso il senatore Chincarini ha perfettamente ragione.
Noi siamo sostenitori del passaggio alla tariffa, perché ciò consentirebbe di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e quindi di condurre politiche più giuste, soprattutto per i cittadini e, aggiungo, anche di combattere quelle politiche sbagliate che vorrebbero incenerire tutto, come vuole il "ministro contro l’ambiente" Altero Matteoli.
Per questo chiedo di sottoscrivere l’emendamento 4.0.1a, che condividiamo pienamente.
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, credo che su questo emendamento sarebbe necessario un pronunciamento chiaro ed esplicito da parte della Commissione bilancio.
Mi pongo, infatti, qualche interrogativo in ordine alla sua ammissibilità posto che, ovviamente, con questo emendamento il provvedimento in un certo senso cambia i propri orizzonti. In ogni caso, al di là di ciò, condivido il merito ed il contenuto di questa proposta modificativa che ritengo del tutto ragionevole e che, anzi, corrisponde ad un concetto di incentivazione dell’innovazione e della responsabilità in materia di gestione dei rifiuti.
Pertanto, se non vi sono obiezioni di natura formale o di bilancio, in merito alle quali eventualmente desidererei un pronunciamento chiaro del relatore e del Governo, il nostro voto sarà favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, le obiezioni di natura formale e di bilancio su questo emendamento esistono, visto che su di esso è stato espresso parere contrario da parte della 5a Commissione. Pertanto, a meno che non venga trasformato in ordine del giorno, l’emendamento è improcedibile.
TURRONI (Verdi-Un). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L'emendamento 4.0.1a pertanto è improcedibile.
Sull’emendamento 4.0.2a è stato formulato l’invito al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno. Il presentatore accoglie tale invito?
CHINCARINI (LP). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.0.2a e presento l’ordine del giorno G4.2.
TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, desidero apporre la mia firma all’ordine del giorno testé presentato.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Turroni.
Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G4.2 non sarà posto in votazione.
Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.
ROTONDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 4.0.2 affronta due questioni particolarmente importanti, che dovrebbero essere valutate con attenzione dall’Assemblea.
La prima è quella della deresponsabilizzazione degli enti locali a seguito del commissariamento delle Regioni per quanto riguarda la problematica dei rifiuti.
Abbiamo assistito, in questi anni, ad un ripetersi di ordinanze di commissariamento e tutto ciò ha portato all’assoluta - lo ripeto - deresponsabilizzazione degli enti locali. Vorremmo che si tornasse ad una gestione ordinaria del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che è centrale nella vita dei nostri enti locali.
La seconda questione è quella della salvaguardia e della protezione delle aree definite ad alto rischio di crisi ambientale. Non è pensabile, signor Presidente, signori colleghi, ipotizzare di sovraccaricare tali aree, già fortemente penalizzate per quanto concerne l’aspetto ambientale, di ulteriori impianti che determinerebbero un aggravio dell’inquinamento.
Penso che su questa vicenda, come altre volte si è fatto accogliendo le nostre istanze, l’Assemblea dovrebbe riflettere e considerare valido quel che stiamo proponendo con l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Rotondo e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100 (testo 2).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, desidero esprimere il consenso dell’UDC sull’emendamento 4.0.100 (testo 2), che risponde alle nostre sollecitazioni, così come a quelle della senatrice D’Ippolito, per fronteggiare l’emergenza ambientale in Calabria nel settore delle acque e dello smaltimento dei rifiuti, evitando il rischio di una crisi ambientale alla vigilia della stagione turistica, con conseguenze negative sull’economia e sull’occupazione. (Applausi dal Gruppo UDC).
GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, desidero dichiarare che siamo favorevoli all’emendamento 4.0.100 (testo 2), perché applica alla Calabria lo stesso principio di funzionalità minima del commissariamento che si cerca di proporre per la Campania.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal relatore.
È approvato.
(omissis)
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4.0.100 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2004, n. 305, è autorizzata l’adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati».
Conseguentemente nel titolo del decreto-legge aggiungere le seguenti parole: «e nella regione Calabria».
N. 5739
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA presentato dal
presidente del consiglio dei ministri di concerto
con il ministro dell'economia e delle finanze con il ministro
dell'interno e con il
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ¾ |
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 marzo 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2005, N. 14
All'articolo 1, al comma 2, le parole: «non siano state attestate» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata attestata».
All'articolo 2, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e ambientale».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e per la tutela».
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Calabria). - 1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, è autorizzata l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzate ad assicurare, sulla base della definizione di apposita disciplina che preveda anche poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, il compimento delle doverose attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati».
Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nella regione Calabria».
(Bilancio, tesoro e programmazione)
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SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 aprile 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per le politiche agricole Giovanni Alemanno ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 11.45.
(omissis)
D.L. 14/2005: Emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 5739-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 7 aprile 2005.
Giancarlo GIORGETTI (LNFP), presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che sul testo del provvedimento erano state avanzate, nella precedente seduta, alcune richieste di chiarimento. Con riferimento agli emendamenti trasmessi, rileva che l'articolo aggiuntivo 4-bis.03 Vigni, che comprende tra le spese alle quali non si applicano le regole del Patto di stabilità interna per il 2005 quelle relative alla gestione dei rifiuti urbani dei comuni della regione Campania che, entro la data del 30 settembre 2005, abbiano raggiunto un aumento della raccolta differenziata di almeno il 10 per cento sul totale raccolto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e di relativa copertura.
Chiede inoltre chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative. Si tratta, in particolare, dell'emendamento 1.8 Lion, che prevede che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, il Commissario provveda alla rescissione di tutti i contratti di smaltimento in essere con i soggetti affidatari; dell'emendamento 1.24 Russo Spena, che prevede che i comuni e i relativi consorzi siano tenuti a certificare anche eventuali situazioni debitorie nei confronti dei soggetti concessionari qualora le stesse non siano oggetto di contenziosi avviati e/o contestazioni rese in ordine a inadempienze dei medesimi soggetti concessionari che abbiano prodotto riscontrabili danni economici ai comuni interessati; dell'emendamento 1.45 Lion, che prevede che gli oneri connessi all'esercizio dell'attività sostitutiva di cui al comma 2 gravino sulle risorse comunali;dell'emendamento 1.46 Lion, che sopprime il comma 3, che prevede la possibilità di anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti per le iniziative solutorie, senza contestualmente sopprimere il comma 4, che disciplina il piano di rientro degli enti locali delle situazioni debitorie con la Cassa; dell'emendamento 1.21 Parolo, che prevede, tra le altre cose, che al piano di rientro delle situazioni debitorie con la Cassa depositi e prestiti si provveda mediante una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, nella misura fissa del 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2004, in parte corrente e in conto capitale, al netto delle voci di spesa escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge n. 311 del 2004, fino a totale copertura delle somme erogate ai sensi del comma 3; dell'emendamento 1.5 Vigni, che stabilisce in venti, ovvero in dieci anni, anziché in quattro anni, la durata del piano di rientro delle situazioni debitorie con la Cassa depositi e prestiti; dell'emendamento 1.47 Realacci, che prevede un piano di rientro quinquennale, anziché quadriennale, per le situazioni debitorie con la Cassa depositi e prestiti; dell'emendamento 1.7 Vigni, che prevede che, con decreto ministeriale, vengano stabiliti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata il cui raggiungimento comporta il riconoscimento della riduzione del debito in misura proporzionale alla quota di raccolta differenziata raggiunta; degli emendamenti 1.48 e 1.9 Lion, che dispongono che il Commissario delegato revochi i contratti di smaltimento dei rifiuti in essere per la regione Campania in caso di irregolarità; dell'emendamento 2.22 Lion, che prevede che i soggetti affidatari attuano le misure necessarie per l'adeguamento degli impianti suscettibili di messa a norma sostenendo interamente i relativi oneri. Con riferimento all'emendamento 2.23 Lion, che prevede che la valutazione di impatto ambientale di alcuni impianti ivi elencati è assicurata dal Commissario delegato. Al relativo onere si provvede mediante quota-parte delle risorse derivanti dall'incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati nella misura dello 0,5 per cento. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla quantificazione degli oneri e all'idoneità e alla congruità della copertura indicata. Con riferimento agli emendamenti 2.24 Lion e 2.20 Lion, che prevedono che la realizzazione degli impianti che necessitano di adeguamento tecnico-funzionale è autorizzata, ovvero garantita, dal Commissario delegato e che i soggetti affidatari sostengono i relativi oneri. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli emendamenti sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiede poi chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine agli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti da altre proposte emendative. Si tratta dell'emendamento 2.21 Lion, che prevede che la messa in sicurezza e l'adeguamento degli impianti ivi elencati è realizzata dai soggetti affidatari che ne sostengono l'onere e che a carico dei medesimi soggetti sono, altresì, gli oneri per le procedure di VIA.; degli emendamenti 2.5 Lion, 2.26 Lion, 2.27 Lion e 2.6 Lion, che prevedono l'obbligo della procedura della valutazione di impatto ambientale; dell'emendamento 2.1 Parolo, che prevede che il Commissario delegato adotti le necessarie iniziative al fine di accelerare le procedure di collaudo ristrutturazione di tre impianti di compostaggio; dell'emendamento 2.29 Russo Spena, che prevede che il Commissario delegato garantisca la consultazione della popolazione interessata dalla realizzazione degli impianti successivamente a una capillare campagna di informazione relativa alla localizzazione degli impianti; dell'articolo aggiuntivo 2.020 Lion, che prevede che le procedure di localizzazione sono integrate con il parere vincolante di ciascuno degli enti territoriali interessati, sulla base della valutazione di tutte le fonti di emissione e di inquinamento e dei fattori di rischio; dell'emendamento 3.1 Parolo, che dispone l'attivazione dell'intervento delle forze dell'ordine da parte dei prefetti contro quegli eventi atti ad ostacolare la realizzazione delle determinazioni assunte dal Commissario delegato. Ricorda poi che l'emendamento 4.1 Violante, che estende alla regione Piemonte le misure previste da alcune disposizioni del decreto-legge n. 192 del 2003, concernenti misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella Regione Campania. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, concernente il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca l'entità degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e l'idoneità della copertura indicata a far fronte ai medesimi oneri. Chiede poi le eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento 4-bis.2 Parolo, che prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i comuni della regione Campania trasmettano al Commissario delegato una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione ed attuazione degli interventi nel settore della raccolta differenziata; dell'articolo aggiuntivo 4-bis.02 Vigni, che dispone che al termine della proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti, fissata al 31 dicembre 2005, la gestione del settore dello smaltimento dei rifiuti passi dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria; dell'articolo aggiuntivo 4-bis.01 Vigni, che dispone che al termine della proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti la gestione del settore dello smaltimento dei rifiuti passi dalla gestione commissariale dell'emergenza alla gestione ordinaria e che la regione e gli enti locali interessati provvedano tra le altre cose allo svolgimento di una campagna informativa relativa alla localizzazione degli stessi nonché agli effetti per la salute pubblica correlati all'attuazione delle misure di insediamento; dell'articolo aggiuntivo 4-bis.04 Parolo, che dispone che il Commissario delegato promuova a livello regionale una campagna informativa sulla corretta gestione del sistema dei rifiuti. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate sul testo del provvedimento, rileva, in primo luogo, che l'autorità commissariale sostiene che l'ammontare delle situazioni debitorie facenti capo a comuni, consorzi ed altri affidatari per lo smaltimento dei rifiuti della regione Campania può essere quantificato in circa 160 milioni di euro per i periodi compresi dal 2001 al 2004 e che i trasferimenti erariali spettanti nell'arco temporale di quattro anni, ai comuni interessati, risultano di capienza adeguata a far fronte agli oneri derivanti dall'esigenza di restituire alla Cassa depositi e prestiti le somme erogate a titolo di anticipazione. A tal fine si potrà anche prevedere, mediante una successiva ordinanza della Protezione civile, il rilascio, da parte dei soggetti debitori, di apposite delegazioni di pagamento, ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del Codice civile, per cui i trasferimenti erariali sarebbero direttamente corrisposti alla Cassa depositi e prestiti. Precisa inoltre che alle attività di adeguamento degli impianti di cui all'articolo 2, si potrà provvedere entro il limite di spesa indicato. Al riguardo, chiarisce che il Fondo per gli investimenti del Ministero per l'ambiente reca le necessarie disponibilità. Con riferimento poi all'articolo 4, rileva che, trattandosi di una facoltà attribuita alla regione, non sussistono oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo 4-bis, che, nell'attuale formulazione, comporterebbe il pagamento ad opera del Commissario delegato di obbligazioni dell'ente inadempiente e conseguentemente, si determinerebbero maggiori oneri non quantificati e privi di copertura. Ricorda che sulla questione il Dipartimento della protezione civile ha rappresentato la insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del fatto che i Commissari delegati, nel sostituirsi ai comuni inadempienti, provvedono alle attività solutorie disponendo le occorrenti variazioni sul bilancio comunale ed adottando gli atti di competenza comunale immediatamente esecutivi. Circa, poi, gli oneri derivanti dall'eventuale nomina dei Commissari, il Dipartimento della protezione civile rappresenta che la copertura sarà individuata in sede di adozione delle apposite ordinanze. Rileva tuttavia che non si può condividere quanto sostenuto dal Dipartimento della protezione civile, in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 4-bis non prevede che il Commissario delegato, nell'esercizio dell'attività sostitutiva, possa effettuare le necessarie variazioni del bilancio dei comuni inadempienti e che i relativi oneri siano a carico dei medesimi comuni.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, sui quali la Commissione ha avanzato richiesta di chiarimento, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.8 Lion, 1.24 Russo Spena, 1.45 Lion, 1.46 Lion, 1.21 Parolo, 1.5 Vigni, 1.47 Realacci, 1.7 Vigni, 1.48 Lion, 1.9 Lion, 2.23 Lion, 2.1 Parolo, 2.29 Russo Spena, sull'articolo aggiuntivo 2.020 Lion, sugli emendamenti 3.1 Parolo, 4.1 Violante e sugli articoli aggiuntivi 4-bis.01 Vigni e 4-bis.04 Parolo in quanto suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che il rappresentante del Ministero dell'economia ha sostanzialmente espresso una contrarietà alla disposizione di cui all'articolo 4-bis, che non può essere ignorata dalla Commissione. Ritiene pertanto che la Commissione debba valutare se esprimere una condizione soppressiva dell'articolo 4-bis ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, ovvero una condizione semplice. Personalmente, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi per la conversione in legge del decreto, che rendono difficile un'ulteriore lettura del provvedimento da parte del Senato, potrebbe anche accedere alla seconda ipotesi.
Gaspare GIUDICE (FI) rileva che in ogni caso risulta necessario evitare che il parere della Commissione venga ignorato dall'Assemblea, come è avvenuto recente con riferimento alla proposta di legge C. 4325 istitutiva del «Giorno della libertà».
Giancarlo GIORGETTI, presidente, condivide l'osservazione dell'onorevole Giudice, ritiene pertanto che sia opportuno formulare la condizione soppressiva dell'articolo 4-bis ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione economica,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'ammontare dei debiti di comuni, consorzi ed altri affidatari per lo smaltimento dei rifiuti della regione Campania può essere quantificato in circa 160 milioni di euro per i periodi compresi dal 2001 al 2004;
i trasferimenti erariali spettanti, nell'arco temporale di quattro anni, ai comuni interessati risultano di capienza adeguata a far fronte agli oneri derivanti
dall'esigenza di restituire alla Cassa depositi e prestiti le somme erogate a titolo di anticipazione;
a tal fine potrà risultare opportuno prevedere, mediante successiva ordinanza di protezione civile, il rilascio, da parte dei soggetti debitori, di apposita delegazione di pagamento, ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, per cui i trasferimenti erariali sarebbero corrisposti direttamente alla Cassa depositi e prestiti;
alle attività di adeguamento degli impianti di cui all'articolo 2 può provvedersi entro il limite di spesa indicato, al comma 3 del medesimo articolo, in 20 milioni di euro per l'anno 2005;
le disposizioni di cui all'articolo 4, attribuiscono una facoltà alla regione Campania non costituendo alcun obbligo per la stessa;
gli oneri derivanti dalle attività sostitutive svolte dai Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4-bis, stante l'attuale formulazione del testo, non possono essere posti a carico dei comuni inadempienti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia soppresso l'articolo 4-bis
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.21, 1.24, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 2.1, 2.23, 2.29, 3.1, 4.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.020, 4.bis.01, 4.bis.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»
La Commissione approva la proposta di parere.
(omissis)
Ordine
del Giorno 9/5739/4
presentato da Domenico PAPPATERRA martedì 12 aprile 2005 nella seduta n.610
La Camera,
premesso che il decreto-legge n. 14 del 2005 prevede una particolare procedura volta ad estinguere i debiti vantati dai concessionari degli impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti nei confronti dei comuni campani;
la Commissione bilancio nel parere reso all'Aula ha approvato una condizione soppressiva dell'articolo 4-bis - introdotto al Senato - che prevede l'estensione della procedura prevista per la regione Campania anche alla regione Calabria;
considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 23 dicembre 2004 è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella regione Calabria;
appare necessario provvedere allo svolgimento di attività solutorie inerenti alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e per la depurazione delle acque anche per la regione Calabria, con la previsione della nomina, ove necessario, di appositi Commissari delegati;
impegna il Governo
a individuare per la regione Calabria i rapporti ai quali si riferiscono le attività solutorie in questione e ad approntare tutte le attività necessarie allo svolgimento
delle attività stesse, ivi compresa la eventuale nomina di commissari straordinari.
9/5739/4. Pappaterra, Bova, Mancini, Meduri, Camo, Minniti, Dorina Bianchi.
Fasi iter:
ACCOLTO IL 12/04/2005
PARERE GOVERNO IL 12/04/2005
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/04/2005
CONCLUSO IL 12/04/2005
[1] Seduta n. 771a del 23 marzo 2005.
[2] Procedura 2003/4506
[3] Con recente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371 del 10 settembre 2004 il prefetto Domenico Bagnato è stato nominato commissario delegato per l’emergenza ambientale, a seguito delle dimissioni dall’incarico del Presidente della regione Calabria. Il sito internet del Commissario è presso la regione Calabria http://www.regione.calabria.it/rsu/index.html
[4] Bur Calabria 29 luglio 1998.
[5] Bur Calabria 26 marzo 1999.
[6] Bur Calabria 1 giugno 2001.
[7] Si fa notare che le tariffe indicate risultano dall’aggregazione di diverse componenti, quali ad esempio i contributi di compensazione ambientale per i territori sedi degli impianti oppure il corrispettivo per il gestore del servizio. In proposito le ordinanze fanno comunque salvi gli importi concordati in sede contrattuale.
[8] Pubblicata nel B.U.R. Calabria 16 giugno 2003, n. 11.
[9] Pubblicata nel B.U.R. Calabria 30 aprile 2003, n. 8.
[10] L’ordinanza dispone che la tariffa relativa ai comuni che smaltiscono i propri rifiuti, in ogni tipo di impianti, fuori provincia e con esclusione della frazione umida e secca proveniente da raccolta differenziata è aumentata di 12 euro a tonnellata a titolo di royalties, di cui 6 euro destinati al Comune sede dell’impianto e 6 euro alla provincia territorialmente competente.
[11] Pubblicata nel B.U.R. Calabria 30 aprile 2003, n. 8.
[12] L’assetto organizzativo previsto dalla legge Galli prevede una netta distinzione tra il livello di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), costituito dagli enti locali associati nella Autorità d’ambito, e l’ente gestore, che invece è un’impresa che, indipendentemente dalla forma e natura giuridica (pubblica o privata), ha il compito di far funzionare operativamente il sistema idrico, di realizzare le opere e di fornire i servizi ai cittadini. I suoi doveri nei confronti dell’ATO e dei cittadini utenti del servizio idrico sono individuati nella Convenzione di gestione (in base alla quale il servizio idrico viene affidato) definita sulla base di specifici "Piani d’ambito". La convenzione fissa quindi gli obiettivi e gli obblighi della gestione e stabilisce le modalità di verifica e d'intervento dell'Autorità d'ambito per assicurare il raggiungimento dei risultati previsti.
[13] Seduta n. 771a del 23 marzo 2005.
[14] Seduta n. 610 del 12 aprile 2005.