XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Soppressione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu - A.C. 5544
Serie: Progetti di legge    Numero: 748
Data: 03/05/05
Descrittori:
OROSEI, NUORO - Prov, SARDEGNA   PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI
SOPPRESSIONE DI ENTI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Riferimenti:
AC n.5544/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Soppressione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu

A.C. 5544

 

n. 748

 


xiv legislatura

3 Maggio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Am0579

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

Progetto di legge

§      A.C. 5544, (on. ONNIS ed altri), Modifiche all'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, e abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu  13

§      D.P.R. 30 marzo 1998. Istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu.21

Atti parlamentari

§      A.C. 3181, (on. ONNIS ed altri), Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette  35

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

5544

Titolo

Modifiche all'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, e abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

19 gennaio 2005

§       annuncio

22 febbraio 2005

§       assegnazione

22 febbraio 2005

Commissione competente

VIII Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in commento dispone la revoca dell’istituzione dell’ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.

Con la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si dispone infatti l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). La disposizione che si intende abrogare prevede l’istituzione , d’intesa con la Regione Sardegna - ai sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge n. 394 - del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.

Il parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stato successivamente istituito e perimetrato dal D.P.R 30 marzo 1998.

Alla revoca dell’istituzione dell’ente parco consegue quindi l’abrogazione, prevista dall’articolo 2 della proposta di legge in commento, del D.P.R 30 marzo 1998.

Le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 1 provvedono invece agli opportuni interventi di coordinamento normativo (eliminando i riferimenti all’abogato comma 2 dell’articolo 34 contenuti – rispettivamente - nei commi 3 e 5 dell’articolo 34 della stessa legge n. 394 del 1991.

 

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 34 della legge n. 394 del 1991 - oltre alla istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu - prevede che, qualora l’intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all’articolo 4 si provvede alla istituzione  del parco della Val d’Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viaggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all’articolo 8 comma 6. Questa seconda parte della disposizione non ha potuto peraltro spiegare i propri effetti, in quanto attraverso le intese tra il Ministero dell’ambiente e la regione Sardegna del 16 luglio 1992, del 29 dicembre 1995 e del 19 febbraio 1998, si era pervenuti all’istituzione del parco nazionale del golfo dei Orosei e Gennargentu.

 

Più in generale, si ricorda che la legge n. 394 del 1991 (legge quadro in materia di aree protette) detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette (articolo 1). L’articolo 2 individua tre tipi di aree naturali protette (parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali), lasciando al Comitato per le aree naturali protette il potere di operare ulteriori classificazioni. L’istituzione di tale Comitato è prevista dall’articolo 3. Esso è costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi del comma 2, il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato. Il comma 3 prevede che la Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. In base al comma 4, il Comitato svolge, tra gli altri compiti quello di adottare il programma triennale per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 dell’articolo 3, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie. Il programma triennale per le aree naturali protette, sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato, specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini e indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse.

L’articolo 8 contiene le norme fondamentali in materia di istituzione dei parchi nazionali. Il comma 1 prevede che i parchi nazionali, individuati e delimitati secondo le modalità di cui all’articolo 4 -e cioè sulla base delle indicazioni contenute nel programma triennale- sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la regione.

Il comma 6 di tale articolodispone peraltro che l’istituzione di enti parco avvenga attraverso apposito provvedimento legislativo.

 

Come si è detto, l’articolo 34 della l”legge quadro”, ai commi 1 e 2 prevede l’istituzione di una serie di parchi nazionali, tra cui quello del Golfo di Orosei e del Gennargentu.

Il parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stato istituito sulla base della procedura descritta. La legge 394 del 1991 ne ha infatti previsto l’istituzione e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998 lo ha delimitato in via definitiva.

 

Infatti, in merito ai parchi istituiti direttamente con la legge n. 394, il comma 3 dell’articolo 34 prevede che  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e - sentite le regioni e gli enti locali interessati - adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della stessa legge.

 

La legge n. 391 del 1994 prevede, inoltre, all’articolo 6 che in caso di necessità e urgenza possono essere adottate dal Ministro dell’ambiente misure di salvaguardia su determinate aree. Misure di salvaguardia possono essere previste anche, ai sensi del comma 5 dell’articolo 8, con il provvedimento che istituisce il parco sino all’entrata in vigore del parco.

Il D.P.R 30 marzo 1998, che istituisce il parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, prevede – a sua volta - al comma 6 dell’articolo 1 che nel territorio del parco, a decorrere dall’istituzione dell’organismo di gestione del parco nazionale e comunque dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto e  fino all’approvazione del piano del parco di cui all’articolo 12 della legge n. 394 del 1991[1], si applicano le misure di salvaguardia riportate nell’Allegato A del decreto stesso.

 

L’Allegato A del D.P.R 30 marzo 1998 (vedi riferimenti normativi) provvede all’articolo 1 ad effettuare una zonizzazione provvisoria interna, dividendo il territorio del parco in tre zone. L’articolo 2 prevede la tutela e la promozione di una serie di attività, l’articolo 3 prevede una serie di divieti generali da osservare su tutto il territorio del Parco, mentre l’articolo 4 prevede divieti specifici relativi a due zone. Gli articoli da 5 a 9 recano disposizioni che prevedono la necessità di ottenere un’autorizzazione al fine di poter porre in essere determinate attività, mentre l’articolo 10 detta norme in materia di sorveglianza del parco.

 

L’entrata in vigore delle misure di salvaguardia è stata più volte prorogata. L’ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 2004.

 

Si ricorda che, contro il decreto di istituzione del Parco si sono opposti all’epoca i Comuni di Baunei, Orgosolo, Arzana, Villa Grande Strisaili, Seulo e Gairo, che hanno proposto davanti al T.A.R. della Sardegna una serie di ricorsi poi riuniti in un unico procedimento, a sua volta sospeso (con ordinanza n. 50 del 12.5.2000) per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 394/1991 (in relazione soprattutto all’art. 128 della Costituzione) nella parte in cui non impone specifiche modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali nel procedimento di individuazione e delimitazione del territorio del parco, ridotto alla sola espressione di un parere non vincolante, relativo per giunta alle sole misure di salvaguardia e non anche ai confini del parco. Con ordinanza n. 9 del 30.1.2002 la Corte Costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al T.A.R. della Sardegna, perché effettui un nuovo esame della questione sollevata, dal momento che nel frattempo é entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, che ha abrogato l’art. 128 della Costituzione.

Si ricorda, infine – come precisa la relazione della proposta di legge- che il 12 gennaio 2005 il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato un ordine del giorno con il quale si impegna la giunta regionale 1) ad attivare ogni iniziativa utile a promuovere in tempi rapidi la revisione della legge n.394 dell 1991; 2)a richiedere tempestivamente al Governo il superamento del decreto istitutivo del parco nazionale del Gennargentu e del golfo di Orosei.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa del provvedimento

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge mira a revocare l’istituzione di un ente parco nazionale. La necessità di intervenire con legge è dovuta al fatto che l’istituzione dell’ente parco è prevista da una norma di legge.

 

Per completezza – in merito al rango della fonte per l’istituzione dei parchi nazionali -, si ricorda che la procedura per l’individuazione dei territori da sottoporre alle forme di protezione (differentemente graduate) previste dalla legge-quadro (L. 394/1991) è imperniata sul Piano triennale per le aree protette, di cui all’articolo 4 della legge stessa. Senonché, tali disposizioni, che risultano formalmente ancora vigenti (non essendo state espressamente abrogate), sono da considerarsi superate dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha soppresso il Piano triennale[2].

Attualmente, ai sensi della legge n. 394 (art. 8, comma 1) i parchi nazionali “sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Regione”. Infatti, l’atto istitutivo di numerosi parchi è il decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, non mancano esempi di istituzione di parchi nazionali attraverso atto legislativo[3]. In proposito giova riportare quanto ribadito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 422 del 2002: “L'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Non si riscontrano elementi di incompatibilità con le disposizioni di fonte comunitaria in materia di aree naturali protette.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la tutela dell’ambiente appartiene alle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Per quanto con la sentenza n. 407 del 2002 la Corte costituzionale abbia fornito (di tale esclusività) una ricostruzione alquanto problematica, tuttavia non sembra contestabile in ogni caso un titolo statale a disporre, con propria legge, l’istituzione di un parco nazionale o la revoca di tale istituzione (attraverso l’abrogazione di una norma legislativa statale). In tal senso può inoltre richiamarsi quanto affermato dalla stessa Corte nella successiva sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002[4] con cui la Corte ha avuto modo di chiarire in modo esplicito che il primo momento del procedimento istitutivo di un parco nazionale è riconducibile essenzialmente alla competenza nazionale.

Per completezza occorre comunque ricordare che nella stessa sentenza, la Corte ha affiancato a tale interpretazione anche altre considerazioni circa il bilanciamento dei rispettivi ruoli fra Stato e Regione[5], precisando che la competenza statale è legittima “fino a tanto che non si abbia una distorsione degli apprezzamenti del legislatore e un evidente abuso della sua funzione, con l'attribuzione ad aree evidentemente prive di valore ambientale e naturalistico di importanza nazionale della qualificazione di parco nazionale”.

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Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento non dispone successivi adempimenti normativi.

 


Progetto di legge


N. 5544

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ONNIS, ANEDDA, COSSA, COSSIGA, CUCCU, MARRAS, MASSIDDA, MEREU, PINTO, PORCU

¾

 

Modifiche all'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, e abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu

 

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Presentata il19 gennaio 2005

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge atto Camera n. 3181, presentata da cento deputati, depositata il 24 settembre 2002, avente ad oggetto sostanziali e organiche modifiche della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», è ferma da quasi due anni e mezzo presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati.

Nonostante la forte volontà politico-parlamentare di correggere e adeguare la legge n. 394 del 1991, le cui previsioni centralistiche e autoritarie non hanno mai convinto la coscienza sociale, l'iniziativa legislativa non ha ancora iniziato l'iter regolamentare.

Eppure la provvidenziale ventata di federalismo che da anni ormai ha arricchito il dibattito politico e che si è tradotta nella approvazione di nuove, essenziali previsioni costituzionali, avrebbe dovuto, di per sé, porre al centro dell'attenzione legislativa del Parlamento la riscrittura della normativa sui parchi e sulle aree protette.

Gli articoli 27 e 28 della citata proposta di legge n. 3181 prevedono espressamente l'abrogazione della norma istitutiva del Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu - il comma 2 dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 - e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, istitutivo dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge si era rilevato, con riferimento alla nuova area protetta in Sardegna, che «come è noto il Parco nazionale, pur istituito formalmente, non è mai decollato, né mai ha progredito nei diversi passaggi amministrativi necessari per la fortissima, motivata, corale e organizzata opposizione delle popolazioni interessate, degli enti locali e dell'opinione pubblica sarda che non hanno voluto accettare un parco "paracadutato" dall'alto, senza informazione, senza corresponsabilizzazione, fonte solo di vincoli, divieti, privazioni, non suscettibile di produrre ricchezza e di far comunque migliorare il territorio e le condizioni socio-economiche degli abitanti».

Orbene questo quadro di generalizzato e motivato contrasto alla istituzione e all'attuazione dell'area protetta si è di recente ancora più aggravato, assumendo tinte di totale e urlata avversione, drammaticamente pericolose e deleterie per la stessa pace sociale e per la conservazione e la tutela dell'ordine pubblico.

Quando, per il mancato rinnovo della sospensione delle misure di salvaguardia, costantemente attivate nel corso degli anni, si è avuto sentore della possibilità che quelle misure potessero diventare operanti, tutti i comuni i cui territori dovrebbero essere ricompresi nel parco istituito, ma «fantasma» e sempre osteggiato, hanno pubblicamente, formalmente e concordemente chiesto, in tutte le sedi ufficiali, l'abrogazione del provvedimento di legge istitutivo.

La ferma e oppositiva posizione dei comuni si è concretizzata in totale sintonia con le popolazioni residenti che in ripetute ed animate occasioni di incontro hanno gridato il loro ragionato dissenso.

Ma lo stesso consiglio regionale della Sardegna, tempestivamente investito della allarmante situazione, ha nei giorni scorsi approvato alla unanimità (tra gli ottantacinque consiglieri regionali solo uno non ha manifestato il consenso!) un ordine del giorno che impegna la giunta ad assumere ogni iniziativa per ottenere dal Parlamento la cancellazione della norma di legge istitutiva del parco.

Ecco perché è eccezionalmente urgente approvare senza indugio la presente proposta di legge sui cui contenuti lo stesso Governo, attraverso dichiarazioni pubbliche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha responsabilmente ritenuto di convergere.

Il parco potrà essere attuato - nessuno in Sardegna è pregiudizialmente contrario - quando, in un nuovo, auspicabile, contesto legislativo, le popolazioni e i comuni, consapevoli degli effetti della costituzione dell'area vincolata, dei suoi limiti e dei sacrifici che comporta, potranno essere coinvolti responsabilmente in ogni momento della nascita e della vita dell'Ente parco e, soprattutto, potranno dire la loro anche in sede referendaria, ricorrendo all'interpello dei cittadini.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. All'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

Art. 2.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, è abrogato.

 

 


SIWEB

 

Atti parlamentari


N. 3181

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ONNIS, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARRIGHI, ASCIERTO, BALDI, BELLOTTI, BIONDI, BRICOLO, BRUSCO, BUONTEMPO, BUTTI, CAMINITI, CANELLI, CANNELLA, CAPARINI, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, COLA, COLLAVINI, GIORGIO CONTE, CORONELLA, COSSA, COSSIGA, CRISTALDI, CUCCU, DE GHISLANZONI CARDOLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DIDONE', LUCIANO DUSSIN, FASANO, FLORESTA, FOTI, FRANZ, GARAGNANI, GARNERO SANTANCHE', GERACI, GERMANA', GIRONDA VERALDI, GRIMALDI, JACINI, LA GRUA, LA STARZA, LADU, LAINATI, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LAVAGNINI, LEO, LISI, LO PRESTI, SANTINO ADAMO LODDO, LOSURDO, MAGGI, MALGIERI, MARINELLO, MARRAS, LUIGI MARTINI, MASINI, MASSIDDA, MAZZONI, MENIA, MEREU, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MISURACA, NESPOLI, NUVOLI, PANIZ, PAOLONE, PAROLI, PATARINO, ANTONIO PEPE, MARIO PEPE, PERETTI, PEZZELLA, PINTO, POLLEDRI, PORCU, RAISI, RAMPONI, RANIELI, RICCIO, RICCIUTI, ROMELE, ROSITANI, SAIA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TAORMINA, TARDITI, TESTONI, VASCON, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA

¾

 

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
in materia di aree protette

 

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Presentata il 24 settembre 2002

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Onorevoli Colleghi! - La volontà di modificare in profondità l'impalcatura della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", di seguito denominata "legge n. 394", nasce e si alimenta, in un rinnovato contesto di forte e convinto consenso alla istituzione ed alla fruizione, in Italia, di una congrua, organizzata e ben distribuita rete di aree protette, in vista del raggiungimento di un obiettivo irrinunciabile e qualificante.

Quello di poter istituire, sostenere e godere parchi e riserve naturali, nazionali e regionali, destinati a vivere nei secoli, voluti e protetti, grazie al favore, alla consapevole accettazione, al responsabile coinvolgimento delle popolazioni dei territori ricompresi nelle aree protette.

Non è facile - l'esperienza, anche recente, lo dimostra - che gli abitanti dei comuni ricadenti all'interno del perimetro di un parco accettino di buon grado i limiti, i vincoli, i divieti, le rinunce, i pregiudizi, anche economici, che di norma si accompagnano alla nascita di un'area protetta.

Invero solo un parco voluto, frutto di un consenso "informato", un parco condiviso da chi lo avrà in casa e dovrà conviverci ogni giorno, potrà arricchire il tessuto socio-economico delle zone interessate e superare senza traumi, contrasti, ribellioni, anche violente, le inevitabili avversioni che spesso mettono a repentaglio gli stessi valori ecoambientali che si vogliono tutelare.

Certo non è agevole conquistare il favore di coloro che, ratione loci, sono chiamati a "subire" la nascita di un'area protetta riunziando in genere a modelli di utilizzo e di fruizione del territorio che hanno segnato, ab immemorabili, la vita, i costumi, le tradizioni, la stessa economia agro-silvo-pastorale o artigianale.

D'altro canto i conti economici che ruotano attorno al parco non creano purtroppo consenso: nessun parco vive di "luce economica" propria: per sopravvivere ha necessità dell'intervento pubblico.

Quanto all'economia "interna" al parco, quella che tocca direttamente la vita, l'attività, gli interessi, il portafoglio dei residenti, la partita costi-benefìci ben difficilmente può chiudersi positivamente, specie nella fase di avvio del nuovo regime giuridico del territorio.

Ecco perché l'investimento dello Stato in aree protette deve realizzarsi lungo binari di concretezza e di buon senso, privilegiando non tanto la creazione di parchi o di riserve ad ogni costo, quanto la creazione di quei parchi o di quelle riserve che, potendo dare garanzie di un futuro di pace sociale, di benessere economico e di armonica convivenza nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, sono destinati a durare nel tempo assicurando il raggiungimento di quei fini istituzionali e ambientali che hanno sovrinteso alla loro nascita.

Ebbene questo risultato essenziale può essere attinto azionando una duplice leva: da un lato coinvolgendo, interessando, interpellando, corresponsabilizzando i cittadini residenti e gli enti locali in tutti i momenti attinenti la vita istituzionale e amministrativa, la gestione, le decisioni degli organi di rappresentanza delle aree protette; dall'altro agevolando, incentivando, se necessario finanziando, le occasioni e le opportunità di lavoro nell'ambito dei parchi, promuovendone e favorendone i prodotti tipici e, ancora, riducendo al minimo indispensabile il paniere dei vincoli e dei divieti per evitare che i residenti si sentano defraudati dal loro territorio e scacciati come stranieri.

Insomma, il modello di parco sostenibile e possibile non deve espellere l'uomo, tantomeno il cittadino residente, ma deve essere disegnato con l'uomo al centro di un teatro naturale non ingessato e chiuso, ma aperto ad un utilizzo regolato, modulato in termini tali da assicurare la conservazione e, se possibile, l'arricchimento del patrimonio naturalistico ed ambientale.

I residenti difenderanno un parco da loro stessi scelto, deciso e voluto, che non soffoca e non annulla ogni possibilità di uso compatibile del territorio e ne aumenta le potenzialità di produrre lavoro e ricchezza, nel rispetto delle attività tradizionali.

Lo difenderanno, lo guideranno e lo miglioreranno perché, forti di pregnante autonomia decisionale, potranno incidere politicamente e amministrativamente su tutti i percorsi istituzionali dell'esistenza del parco.

Continueranno a convivere con il territorio, che rimarrà il "loro" territorio e non diventerà estraneo, alieno, nemico, cioè il "territorio del parco".

Muovendo da questa impostazione ci si ripromette di "rivitalizzare" la legge n. 394 adeguandone i contenuti alla mutata realtà socio-politica e facendone uno strumento agile e moderno per proteggere la natura e, con la natura, l'uomo.

La legge quadro, nata frettolosamente allo scadere della X legislatura, non pare abbia dato buoni frutti.

I pochi parchi istituiti e vigenti sono frenati, inceppati, limitati nel loro sviluppo e nel loro "appeal" anche perché condizionati dalle inattuali, punitive e superate previsioni della legge n. 394.

In altre situazioni la sola prospettiva della nascita di un parco crea allarme ed innesca preoccupanti iniziative di contrasto, anche organizzate.

I cittadini sentono i parchi come corpi estranei, imposti dall'alto, dall'esterno, vessatori, e sono inevitabilmente indotti a contrastarli, ad opporsi alla "legge" del parco, ritenuta frutto di centralismo esasperato e stupido, fonte di apparati burocratici inutilmente costosi, causa di irragionevoli e non accettabili divieti e vincoli, pesantemente limitativi di diritti, interessi, tradizioni, aspettative, usanze.

D'altro canto lo stesso legislatore del lontano 1991, pur nella preoccupata fretta di licenziare il testo normativo entro i limiti angusti della incombente conclusione della legislatura, avvertì quasi coralmente il deficit di democrazia della legge quadro, arroccata su moduli centralistici retrivi e antistorici, di stampo quasi sovietico.

E' singolare, ma costituisce nel contempo prova evidente della serietà ed effettività del problema già nel 1991, che nel corso dei lavori preparatori molti parlamentari abbiano avvertito l'esigenza di sottolineare come le gravi carenze e storture che indebolivano e guastavano la legge sarebbero state rimosse ed ovviate negli anni successivi alla sua entrata in vigore, nella stessa legislatura successiva alla X, una volta sperimentate, nella applicazione, la congruenza e l'agibilità sociale e politica del quadro normativo.

In sostanza ci si indusse a partorire la legge n. 394 con la prospettiva e l'impegno di rimuoverne tempestivamente gli squilibri ed i vizi, anche per mettere l'Italia al passo degli altri Paesi europei dando segnali di attenzione per la tutela dell'ambiente attraverso l'istituzione di aree protette in vista del programmato obiettivo di "proteggere" il 10 per cento del territorio nazionale.

Certo la legge n. 394 nacque inadeguata, non congrua ai tempi ed alla realtà socio-economica e politico-istituzionale, poco attenta alle sensibilità dei cittadini direttamente "toccati" dalla istituzione di aree protette, irrispettosa delle pregnanti autonomie degli enti locali, segnatamente del comune e della regione.

Ormai dall'entrata in vigore della legge n. 394 sono trascorsi ben undici anni e si sono consumate ben tre legislature senza che si sia posto mano alle necessarie, urgenti e indifferibili modifiche.

Oggi essa rappresenta un monumento ad un centralismo esasperato e anacronistico, capace di soffocare, sul delicato versante delle aree protette, ogni respiro sociale delle popolazioni, delle comunità e delle rappresentanze istituzionali, negando ogni spazio di effettivo intervento nei meccanismi, nei procedimenti e negli organismi attraverso i quali o nel contesto dei quali si costituisce o si gestisce un parco.

Peraltro l'allarme premonitore del legislatore del 1991 ed il riscontro, anche attraverso gli anni di applicazione della legge n. 394, della sistematica cancellazione di effettivi poteri di intervento delle autonomie locali in un rinnovato e sempre più accettato clima di federalismo, segnano ormai ed evidenziano il fallimento degli obiettivi che la legge quadro si proponeva di raggiungere e, in particolare, secondo la pomposa filosofia sottesa alla previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, quello di "realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici (...) e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali".

Invero non pare contestabile che una effettiva integrazione tra uomo e ambiente, una sorta di sinallagma esistenziale, sociale, economico, morale ed anche religioso tra l'uomo e la natura, un vero e proprio "scambio" di valori e di vantaggi, si realizza solo se ed in quanto l'uomo non sia terzo e distante dal mondo naturale, ma ne decida direttamente e ne orienti la protezione, la fruizione e la sopravvivenza, possibilmente immacolata, nell'interesse soprattutto dei posteri e dell'umanità!

Il nuovo testo che si propone e del quale si auspica l'approvazione è costantemente ispirato dalla esigenza di disegnare e di restituire all'uomo, come abitante della terra, come cittadino, come associato alla comunità, come individualità, come soggetto organico nei diversi livelli delle autonomie locali, quel ruolo di insostituibile centralità nell'ambiente naturale che la legge n. 394 non aveva saputo o voluto dettare e realizzare.

Così con gli articoli 2, 3 e 4 si è previsto un ruolo più incisivo delle regioni nella fase della classificazione delle aree protette all'interno del comitato ristretto a tale fine istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano e nel contesto del programma per le stesse aree protette.

Con l'articolo 6 si introduce un nuovo regime delle misure di salvaguardia e dei tempi della loro operatività.

All'articolo 8 si rafforza il ruolo delle regioni, differenziando quelle a statuto speciale da quelle ordinarie, e si prevede l'ingerenza decisiva del comune nella delicata fase della istituzione delle aree protette nazionali.

In particolare, proprio per coinvolgere e responsabilizzare le popolazioni interessate e per riconoscere al comune una incidenza decisiva e non surrogabile, si prevede che il territorio comunale possa essere ricompreso all'interno di un'area nazionale protetta solo se e quando la maggioranza dei cittadini, in sede referendaria, abbia manifestato la volontà favorevole alla inclusione.

In sostanza i cittadini di un comune saranno arbitri unici e inappellabili del coinvolgimento del territorio comunale all'interno di un parco!

L'articolo 9 introduce nuove disposizioni rafforzative della presenza e dei poteri delle regioni nella composizione delle strutture organizzative dell'Ente parco, segnatamente con riferimento al consiglio direttivo, i cui componenti devono essere scelti, maggioritariamente, tra i rappresentanti della Comunità del parco (che è costituita dai vertici degli enti locali, espressione delle popolazioni del territorio) ed alla nomina del direttore.

Il testo novellato dell'articolo 10 della legge n. 394 in tema di Comunità del parco, prevede che ne facciano parte i parlamentari ed i consiglieri regionali eletti nel territorio interessato e ne amplia i poteri.

Con l'articolo 11 si stabilisce che anche la Comunità del parco contribuisca all'adozione del regolamento, del quale si modifica il raggio d'azione prevedendo divieti meno drastici e tassativi e spazi ridottissimi per l'attività venatoria, in zone e tempi limitati, per i soli residenti e, quanto alla fauna migratoria, a pagamento, per i residenti nella regione e nell'ambito di territori costituiti in aziende venatorie assegnate in gestione a cooperative giovanili formate da soci residenti nei comuni compresi nell'area protetta.

L'articolo 12, regolamentando il piano per il parco, prevede non essenziali modifiche nel grado di protezione delle diverse parti del territorio stabilendo, in ossequio alla esigenza di partecipazione degli enti locali, che lo stesso piano, predisposto dall'Ente parco e dalla Comunità del parco, sia adottato dalla regione previo parere obbligatorio di tutti i comuni interessati al parco e sentiti gli altri enti locali.

All'articolo 13 si ribadisce esplicitamente che tutti i soggetti interessati - e non solo alcuni - sono legittimati a ricorrere contro il rilascio del nulla osta e si riconduce l'esame delle richieste di nulla osta ai soli organi istituzionali.

La nuova stesura dell'articolo 14 subordina l'approvazione del piano pluriennale economico e sociale anche al parere dei comuni.

Con l'articolo 15 si cancella la possibilità per l'Ente parco di acquisire immobili attraverso l'odioso meccanismo della espropriazione e si sancisce l'obbligatoria indennizzabilità, secondo le norme civilistiche, di tutti i danni derivanti ai cittadini per effetto della costituzione di un parco e della attuazione del piano economico e sociale.

L'articolo 16 detta le norme relative alle riserve naturali statali, richiamando, in quanto compatibili, le previsioni della legge in tema di parchi.

Con riferimento all'adozione del piano di gestione della riserva e del regolamento attuativo è previsto un ruolo più incisivo delle regioni.

All'articolo 17, che novella l'articolo 18 della legge n. 394 avente ad oggetto l'istituzione di aree protette marine, si introduce il concerto o l'intesa della regione quando nell'area protetta siano ricomprese superfici costiere del territorio della stessa regione.

L'articolo 18, innovando l'articolo 21 della legge n. 394, affida al corpo forestale regionale, se esistente ed operante, la sorveglianza sui territori delle aree protette.

Con l'articolo 19 si adeguano le "norme quadro" relative alle aree protette regionali alla nuova impostazione della legge e, in particolare, si introduce come principio fondamentale la previsione secondo cui l'inclusione del territorio di un comune in un'area naturale protetta potrà aver luogo solo se lo avrà stabilito a maggioranza l'interpello referendario della popolazione residente e dopo una apposita pronuncia del consiglio comunale.

Si propone inoltre una nuova scrittura dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale e, tra questi princìpi, si prevede la "partecipazione effettiva e continua degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette" e "alla definizione del piano per il parco".

Viene poi introdotta, anche per i parchi regionali, la previsione della possibilità di un limitato esercizio dell'attività venatoria, in zone ristrette e delimitate, per i soli residenti e per sole tre giornate alla settimana e, quanto alla fauna migratoria, a pagamento, per i residenti nella regione, all'interno di aziende faunistiche espressamente autorizzate, gestite da cooperative giovanili composte da soci abitanti nei comuni del parco.

La previsione di spazi contenuti alla attività venatoria trova ragione nella pressante esigenza di spegnere forti, diffuse e pericolosissime ragioni e reazioni di incontrollato dissenso e di contrasto alla istituzione dei parchi innescate dal generalizzato divieto di caccia.

Proprio tale divieto, è risaputo, ha attivato e caricato decisi movimenti organizzati di opposizione spesso coinvolgenti intere popolazioni di una provincia o di una regione.

Le contenute opzioni venatorie introdotte per i residenti nei territori del parco e quelle ancor più problematiche per i residenti nella regione dovrebbero, per un verso, placare la crociata antiparco del mondo venatorio (che in genere, specie nel meridione d'Italia, orienta la società agro-pastorale delle campagne) e, per altro verso, coinvolgere sostanzialmente i cacciatori nella vita e nella tutela del parco e, soprattutto, nella protezione del territorio, specie dagli incendi.

All'articolo 20 si precisano i contenuti della legge regionale istitutiva del parco e si prevede che la gestione dei servizi e delle attività all'interno del parco possano essere affidate, previa stipula di specifiche convenzioni, anche ad associazioni giovanili, ambientaliste o venatorie, composte da soci residenti nei comuni ricadenti all'interno del parco.

L'articolo 21 integra e adegua il contenuto dell'articolo 24 della legge n. 394 prevedendo che lo statuto del parco regionale, elaborato da una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale e composta dai sindaci dei comuni interessati, è approvato dalla giunta regionale.

Il nuovo testo dell'articolo 25, come modificato dall'articolo 22 della presente proposta di legge, sancisce il concerto dei comuni sia nella adozione del piano per il parco sia nella adozione del piano pluriennale economico e sociale.

Con l'articolo 23 si integra la portata dell'articolo 27 della legge quadro, stabilendo che la sorveglianza dei territori dei parchi regionali è esercitata dal corpo forestale regionale e può essere anche affidata, sulla base di una convenzione tipo predisposta dall'assessorato competente per l'ambiente, ad organizzazioni giovanili di volontariato e ad associazioni ambientaliste o venatorie formate da giovani residenti nei comuni.

L'articolo 24 modifica l'articolo 29 della legge n. 394, meglio precisando i poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

Si prevede una semplificazione dei momenti procedurali ed una puntualizzazione dei poteri e delle facoltà del rappresentante legale dell'area protetta nel contesto di procedimenti penali, civili o amministrativi aventi ad oggetto diritti o interessi facenti capo alla stessa area protetta.

L'articolo 25 reca modificazioni all'articolo 30 in tema di sanzioni.

In primo luogo si "tipizzano" le condotte sanzionabili penalmente, pericolosamente vaghe e astratte nel testo in vigore.

Inoltre, in ossequio al mutato clima sanzionatorio, si introduce la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda in luogo della sanzione cumulativa prevista dal legislatore del 1991.

L'articolo 26 propone un testo sostitutivo dell'articolo 32 della legge n. 394, prevedendo che solo eccezionalmente le regioni, previo consenso dei comuni e degli altri enti locali, possano stabilire piani o misure di disciplina della caccia e della pesca nelle aree contigue alle aree protette.

Con l'articolo 27 è abrogato il comma 2 dell'articolo 34 della legge quadro che aveva istituito il Parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu.

Come è noto il citato Parco nazionale, pur istituito formalmente, non è mai decollato, né mai ha progredito nei diversi passaggi amministrativi necessari, per la fortissima, motivata, corale e organizzata opposizione delle popolazioni interessate, degli enti locali e dell'opinione pubblica sarda che non hanno voluto accettare un parco "paracadutato" dall'alto, senza informazione, senza corresponsabilizzazione, fonte solo di vincoli, divieti, privazioni, non suscettibile di produrre ricchezza e di far comunque migliorare il territorio e le condizioni socio-economiche degli abitanti.

L'articolo 28, conseguentemente, prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998) istitutivo dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu.

La presente proposta di legge, ispirata alla esigenza di introdurre un quadro normativo suscettibile di favorire in Italia l'istituzione di aree protette volute da tutti e da tutti tutelate, è aperta al contributo della politica e dell'ambientalismo, senza preclusioni, riserve o pregiudizi.

L'obiettivo, ed anche la speranza, è quello di poter arricchire il testo proprio grazie all'apporto del Parlamento, dell'opinione pubblica e delle fasce più civili, informate e libere del mondo ambientalista.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale al fine di realizzare e migliorare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e tradizionali e la promozione, valorizzazione e tutela delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali e produttive;";

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".

 

Art. 2.

 

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale ha luogo d'intesa con le regioni. Qualora le aree naturali protette rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la classificazione ha luogo previo parere vincolante delle stesse regioni e province autonome, di concerto con le medesime secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate d'intesa con le regioni. Qualora i parchi nazionali e le riserve naturali statali rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la classificazione e l'istituzione hanno luogo previo parere vincolante delle stesse regioni e province autonome, secondo le norme della presente legge";

c) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le norme della presente legge, se e in quanto compatibili, d'intesa con le province e previo parere vincolante dei comuni nel territorio dei quali ricada l'area naturale protetta".

 

Art. 3.

 

1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Compiti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e Carta della natura). - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la stessa Conferenza istituisce un comitato ristretto per le aree naturali protette, di seguito denominato "comitato", al quale partecipano, con voto vincolante, rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta.

2. Il comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa deliberazione dello stesso comitato.

3. In attuazione degli indirizzi del comitato, la Carta della natura è predisposta dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di intesa con tecnici qualificati designati dalle regioni, uno per ciascuna regione. La Carta, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di intesa con il comitato, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree protette;

b) adotta, d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree protette, il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono tali aree.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il comitato, almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione ai sensi del comma 5 non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito".

 

Art. 4.

 

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "o per l'ampliamento e" sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Proposte per l'istituzione di nuove aree protette o per la revoca di quelle esistenti, per il loro ampliamento o la loro riduzione o nuova perimetrazione, possono essere presentate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dalle regioni, dagli enti locali, comprese le comunità montane, nonché dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali delle regioni nei territori delle quali sono ricomprese le stesse aree protette";

d) al comma 6, terzo periodo, le parole: "e a quelli da ampliare" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da modificare".

 

Art. 5.

 

1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "sentita la Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

 

Art. 6.

 

1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni ed i comuni interessati, secondo le rispettive competenze, possono d'intesa individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette, per non più di un anno e, per i tempi successivi, a condizione che le popolazioni dei comuni nei cui territori ricadono in tutto o in parte le aree da proteggere abbiano manifestato il loro assenso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 22, comma 1, operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 1 del presente articolo";

c) al comma 3, primo periodo, la parola: "ecologici," e le parole: "e sulle finalità istitutive dell'area protetta" sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: "Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento" sono inserite le seguenti: "e comunque per non più di due anni";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: "e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali danneggiate" sono soppresse.

 

Art. 7.

 

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: ", sul territorio compreso entro i confini del parco stesso," e le parole: "previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25" sono soppresse.

 

Art. 8.

 

1. All'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del presidente della giunta regionale, previo parere obbligatorio dei comuni nel cui territorio ricade il parco";

b) al comma 2, le parole: "sentita la regione" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la regione e sentiti i comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nell'area naturale protetta";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la proposta congiunta di cui al comma 1 è formulata, previo parere vincolante dei comuni i cui territori dovrebbero ricadere in tutto o in parte nell'area protetta e solo dopo che abbia avuto luogo, con esito favorevole alla inclusione, il referendum di cui al comma 3-bis";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Quando si intenda ricomprendere all'interno di un'area nazionale protetta, in tutto o in parte, il territorio di un comune, le disposizioni di cui alla presente legge diventano operanti solo dopo che i cittadini dello stesso comune, interpellati con referendum, abbiano manifestato a maggioranza la volontà favorevole alla inclusione del territorio comunale nel parco o nella riserva nazionale. Il referendum è valido solo se vi ha preso parte oltre la metà degli iscritti alle liste elettorali ed è espletato entro sei mesi dalla formale comunicazione al comune, dell'intendimento di inserire il territorio comunale nel parco o nell'area protetta che si intende istituire. La mancata effettuazione o l'esito negativo del referendum impediscono l'inclusione del territorio del comune nell'area nazionale protetta, per un tempo non inferiore a dieci anni";

e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo".

 

Art. 9.

 

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, quando il territorio del parco sia ricompreso nell'ambito di una regione a statuto speciale, alla vigilanza del presidente della giunta regionale";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se il parco ricade interamente nel territorio di una regione a statuto speciale, il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra i componenti di una terna di nomi indicati dal presidente della giunta regionale";

c) il comma 4, alinea, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate. Quando l'Ente parco ricade interamente su un territorio ricompreso in regioni a statuto speciale, sette dei dodici componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, o tra loro delegati, privilegiando persone particolarmente qualificate per le attività e le esperienze in materia di conservazione della natura. Gli altri cinque componenti sono scelti, rispettivamente, due ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b); uno, designato dalle università degli studi con sede nella regione, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, scelto da una terna di nomi indicata dal presidente della giunta regionale. Negli altri casi, i componenti sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:";

d) al comma 4, lettera a), le parole: "con voto limitato" sono soppresse;

e) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) due, uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ed uno su designazione dell'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale";

f) al comma 4, lettera d), le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle politiche agricole e forestali";

g) al comma 6, dopo le parole: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" sono inserite le seguenti: "e residenti nella regione";

h) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, se il parco è ricompreso interamente nel territorio di una regione a statuto speciale, con il parere vincolante della regione medesima";

i) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il parco è ricompreso interamente nel territorio di una regione a statuto speciale, i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del Collegio; due dalla regione interessata";

l) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la nomina a direttore di parchi istituiti interamente all'interno del territorio delle regioni a statuto speciale costituisce titolo pregiudiziale e preferenziale, anche ai fini del concorso pubblico e della stipulazione del contratto di diritto privato, la comprovata e pluriennale conoscenza ed esperienza, anche per ragioni di nascita, frequentazione, studio o lavoro, dello stesso territorio, delle sue caratteristiche peculiari e delle problematiche ambientali. Ove non ricorra tale titolo il direttore di un parco ricadente nell'ambito territoriale di una regione a statuto speciale è nominato con contratto di diritto privato scegliendo da una terna di soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale indicati dal presidente della giunta regionale".

 

Art. 10.

 

1. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno parte della Comunità del parco i deputati, i senatori ed i consiglieri regionali eletti nei collegi i cui territori sono ricompresi nelle aree del parco";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Comunità del parco è organo consultivo, propositivo e deliberante. In particolare, il suo parere:

a) è obbligatorio e vincolante:

1) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

2) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;

b) è obbligatorio:

1) su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

2) sul bilancio e sul conto consuntivo";

c) al comma 3, la parola: "vincolante" è soppressa;

d) al comma 4, le parole: "due volte l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte l'anno".

 

Art. 11.

 

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "è adottato dall'Ente parco" sono inserite le seguenti: "di concerto con la Comunità del parco,";

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio, agro-silvo-pastorali, compreso l'agriturismo, di sperimentazione, di studio e venatorie;";

c) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative e sanitarie;";

d) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento delle specie animali protette o in via di estinzione o minacciate da rischio di estinzione ovvero in forte diminuzione; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali protette, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;";

e) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo per piccoli interventi indispensabili per le attività di cui al comma 2, lettera b), ed a tali attività strettamente funzionali;";

f) al comma 3, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'esercizio di attività venatorie o sportive o per altri fini di sicurezza e ordine pubblico;";

g) al comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che in spazi predeterminati e attrezzati nel periodo da novembre a marzo;";

h) al comma 4, al secondo periodo, le parole: "per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3," sono soppresse, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il regolamento prevede inoltre, limitatamente alle zone diverse da quelle di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della presente legge, ed in deroga alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, l'esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata e limitatamente a tre giornate settimanali, riservata ai residenti nei comuni il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte all'interno del parco e nei comuni confinanti. Con le stesse limitazioni e con la citata deroga il regolamento stabilisce, altresì, l'esercizio della caccia a pagamento, riservata ai residenti nella regione nell'ambito della quale è istituito il parco. L'esercizio della caccia è limitato alle specie di fauna migratoria delle quali è accertata la consistenza";

i) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con la Comunità del parco, previo parere obbligatorio degli enti locali interessati, da esprimere entro due mesi dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni, con le province autonome e con i comuni interessati; il regolamento acquista efficacia entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

 

Art. 12.

 

1, All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio se non strettamente funzionali alle disposizioni di cui alla presente lettera ed alle lettere c) e d);", e al secondo periodo le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono";

b) al comma 2, lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: "aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive, continuano, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca, caccia e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità;";

c) al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei residenti nella regione e nei comuni i cui territori ricadono all'interno del parco";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano è predisposto, congiuntamente, dall'Ente parco e dalla Comunità del parco, entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri, alle finalità ed alle disposizioni di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione, entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali e previo parere obbligatorio di ciascuno dei comuni i cui territori ricadono all'interno del parco";

e) al comma 4, secondo periodo, le parole: "sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sulle quali l'Ente parco e la Comunità del parco esprimono il loro parere congiunto entro sessanta giorni";

f) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco, la Comunità del parco ed i comuni interessati, emana il provvedimento di approvazione";

g) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "Ministero dell'ambiente e" sono inserite le seguenti: "della tutela del territorio e, con presenza maggioritaria,"; e dopo le parole: "rappresentanti delle regioni e province autonome" sono inserite le seguenti: "nonché dei comuni";

h) al comma 6, le parole: "ogni dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

 

Art. 13.

 

1. All'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "comune interessato" sono inserite le seguenti: "nonché del comune nel quale risiedono gli interessati", e le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti legittimati";

c) il comma 3 è abrogato.

 

Art. 14.

 

1. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo" sono sostituite dalle seguenti: "sul quale esprimono la loro motivata valutazione il consiglio direttivo e i comuni interessati";

b) al comma 3, dopo le parole: "di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali," sono inserite le seguenti: "di caccia e pesca,";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Ente parco, d'intesa con la Comunità del parco, i comuni e la regione o le regioni interessate, promuove e organizza speciali corsi di formazione finalizzati al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco".

 

Art. 15.

 

1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "espropriazione o" sono soppresse;

b) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "I vincoli e i danni derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali e ad ogni altro diritto, interesse o attività devono essere integralmente indennizzati secondo le norme del codice civile e ai sensi della legislazione vigente";

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "possono dar luogo" sono sostituite dalle seguenti: "danno luogo";

d) il comma 4 è abrogato;

e) alla rubrica, la parola: ", espropriazioni" è soppressa.

 

Art. 16.

 

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"1. Alle riserve naturali statali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Il decreto istitutivo delle riserve, di cui all'articolo 8, comma 2, ne determina i confini e l'organismo di gestione; precisa inoltre le caratteristiche principali e le finalità istitutive dell'area protetta ed indica i vincoli di massima ed i criteri che devono sovrintendere alla gestione. Il piano di gestione della riserva ed il regolamento attuativo, predisposti rispettivamente, se ed in quanto compatibili, secondo le norme di cui agli articoli 11 e 12, sono adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo, d'intesa con le regioni a statuto ordinario e previo parere vincolante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

 

Art. 17.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Se l'area marina protetta comprende anche superfici costiere ricadenti nel territorio di comuni e di province, il decreto istitutivo è emanato di intesa con il presidente della giunta regionale se le superfici costiere sono situate, rispettivamente, all'interno di regioni a statuto speciale o a statuto ordinario".

 

Art. 18.

 

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nelle regioni nelle quali è istituito ed operante, provvede autonomamente alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale il corpo forestale regionale. Per l'espletamento dei servizi di sorveglianza il presidente della giunta regionale, con decreto, individua le strutture ed il personale del corpo forestale regionale da dislocare presso la presidenza della giunta e gli Enti parco sotto la dipendenza funzionale degli stessi. Per il personale forestale di sorveglianza ed i dipendenti dell'Ente parco si applicano le norme di cui al comma 2".

2. Il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2-bis dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 19.

 

1. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "alla perimetrazione provvisoria," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il territorio di un comune può essere incluso in un'area naturale protetta regionale, in tutto o in parte, solo se in tale senso si sia pronunziato il consiglio comunale e solo dopo che abbia avuto luogo, con esito favorevole alla inclusione, il referendum di cui al comma 3-bis dell'articolo 8; si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 3-bis;";

b) al comma 1, lettera d), le parole: "ai princìpi di cui all'articolo 11," sono sostituite dalle seguenti: "ai princìpi di cui alla presente legge";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale:

a) la partecipazione effettiva e continua degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette;

b) la pubblicità degli atti relativi alla istituzione ed alla gestione delle aree protette;

c) la partecipazione degli enti locali alla definizione del piano per il parco";

d) al comma 3, la parola: "soprattutto" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e la parola: "comunali" è soppressa;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento della riserva o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione della riserva e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio della riserva, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso organismo di gestione.

6-bis. Nei parchi naturali regionali è consentito l'esercizio della caccia, limitatamente alle zone diverse da quelle di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della presente legge, ed in deroga alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, soltanto nella forma della caccia controllata e per un massimo di tre giornate settimanali, riservata ai soli residenti nei comuni il cui territorio, in tutto o in parte, è ricompreso all'interno del parco e nei comuni confinanti. Con le stesse limitazioni e la richiamata deroga è consentito l'esercizio della caccia a pagamento, alla sola fauna migratoria, riservato ai residenti nella regione nella quale è istituito il parco.

6-ter. L'esercizio della caccia a pagamento può avvenire solo all'interno di aziende venatorie istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gestite, previo rilascio di specifica concessione, da cooperative giovanili ovvero da associazioni ambientaliste o venatorie costituite da residenti nei comuni interessati. Le aziende venatorie sono istituite dalla regione, di intesa con l'Ente parco, entro sei mesi dalla istituzione del parco. In caso di inerzia provvede il presidente della giunta regionale, sentiti gli assessori regionali competenti per l'ambiente e l'agricoltura.

6-quater. All'interno dei parchi naturali regionali sono consentiti, ai sensi del comma 6, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Per tali prelievi e abbattimenti possono essere autorizzati anche cacciatori residenti nei comuni ricadenti all'interno del parco".

 

Art. 20.

 

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"1. Dopo la delibera favorevole dei consigli comunali e l'esito positivo del referendum di cui all'articolo 22, comma 1, la legge regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al medesimo comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua i soggetti per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1. Per la gestione dei servizi del parco e delle attività all'interno del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane, associazioni giovanili e associazioni ambientaliste o venatorie composte da soci residenti nei comuni ricadenti all'interno del parco".

 

Art. 21.

 

1. Al comma 1, dell'articolo 24, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: "Lo statuto, elaborato entro tre mesi dalla istituzione del parco da una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composta dai sindaci dei comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte all'interno dell'area protetta, o da loro delegati, è approvato dalla giunta regionale".

 

Art. 22.

 

1. All'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco di concerto con i comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nell'area protetta e con gli assessorati regionali competenti in materia di assetto del territorio, urbanistica e ambiente, ed è approvato dalla regione";

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, di concerto con i comuni i cui territori sono ricompresi in tutto o in parte nell'area protetta e di intesa con la comunità montana, la provincia e la regione, ed è approvato dalla regione".

 

Art. 23.

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

"1-bis. La sorveglianza sui territori dei parchi regionali è esercitata, nelle regioni nelle quali tale corpo sia costituito ed operante, dal corpo forestale regionale. L'Ente parco può utilizzare per la sorveglianza proprio personale qualificato in possesso dei requisiti necessari per acquisire lo status di guardia giurata. Sulla base di una convenzione-tipo predisposta dall'assessorato regionale competente per l'ambiente, l'Ente parco può affidare la sorveglianza dei territori anche ad associazioni giovanili, ambientaliste, venatorie ovvero ad organizzazioni di volontariato riconosciute a livello regionale e formate prevalentemente da giovani residenti nei comuni ricadenti all'interno del parco".

 

Art. 24.

 

1. L'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"Art. 29. - (Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta). - 1. Previa delibera del consiglio direttivo, il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora sia realizzata o iniziata un'opera in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, ordina la riduzione in pristino, o l'immediata sospensione della attività ponendo le spese a carico del trasgressore e, solidalmente, se ne ricorrono i presupposti, a carico del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori.

2. In caso di inottemperanza, entro un congruo termine, all'ordine di riduzione in pristino, il legale rappresentante dell'organismo di gestione, previa delibera del consiglio direttivo, provvede alla esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibile.

3. Al fine di conseguire l'integrale risarcimento dei danni cagionati da opere o da attività poste in essere o esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di gestione, previa autorizzazione da parte del consiglio direttivo, può intervenire nei procedimenti civili e penali instaurati nei confronti di soggetti chiamati a rispondere di responsabilità per fatti dolosi o colposi che hanno pregiudicato l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.

4. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione è inoltre legittimato a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta".

 

Art. 25.

 

1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque viola le misure di salvaguardia di cui al comma 1 ed i divieti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da duecentocinquanta a venticinquemila euro. Con la stessa pena è punito chiunque, violando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13, intraprende o realizza all'interno del parco interventi, impianti od opere senza aver ottenuto il preventivo nulla osta dell'Ente parco. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da ducentocinquanta a quindicimila euro";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni, compreso il costo della riduzione in pristino, ove possibile";

d) al comma 8, le parole: "e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali" sono soppresse.

 

Art. 26.

 

1. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"Art. 32. - (Aree contigue) 1. - Ove sia assolutamente necessario, per comprovate ragioni, intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree naturali protette, le regioni, sentiti i relativi organismi di gestione e previo consenso e di concerto con i comuni e con gli altri enti locali interessati, hanno facoltà di stabilire con provvedimento motivato, relativamente alle aree contingue alle stesse aree protette, piani, programmi ed eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni previo consenso e di concerto con i comuni e con gli altri enti locali interessati, sentito l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

3. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta".

 

Art. 27.

 

1. All'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

c) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

 

Art. 28.

 

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennangentu, è abrogato.

 


CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA
Mozione n. 22

 

MOZIONE CAPELLI – OPPI – LA SPISA – DIANA – VARGIU – LADU – SANNA Matteo – ARTIZZU – AMADU – PILI – LOMBARDO – RASSU – PETRINI – CONTU – SANNA Paolo Terzo – LICANDRO – BIANCAREDDU – LIORI – MILIA – CAPPAI – CUCCU Franco Ignazio – CASSANO – DEDONI – PISANO – SANJUST – RANDAZZO – MORO – ONIDA – MURGIONI sulla revoca del decreto istitutivo del parco nazionale del Gennargentu e del golfo di Orosei

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

PREMESSO che a tutt’oggi non è stata confermata la revoca e la sospensione del decreto Ronchi sull’istituzione del Parco nazionale del Gennargentu e del golfo di Orosei, come da proposta del Ministro dell’ambiente, Matteoli;

 

CONSIDERATO che l’istituzione del Parco del Gennargentu è stata accompagnata da forti contrarietà da parte delle comunità locali circa la perimetrazione e i vincoli ad essa connessi;

 

CONSIDERATO che pare opportuno procedere ad una revoca del decreto per riesaminare l’intera vicenda e procedere ad istituire, se del caso, un’area protetta solo a seguito del consenso espresso delle popolazioni;

 

RILEVATO che il mantenimento dell’attuale decreto e della attuale perimetrazione si configurano come un atto di prevaricazione delle comunità interessate in ossequio ad una politica centralistica;

 

CONSIDERATO che il Consiglio regionale deve unitariamente esprimere una posizione che rivendichi la propria autonomia statutaria,

 

impegna la Giunta regionale

 

- a voler richiedere tempestivamente la revoca del decreto istitutivo del Parco nazionale del Gennargentu e del golfo di Orosei al Governo, notificando al Parlamento e al Presidente della Repubblica la presente mozione;

 

- a riferire immediatamente in Aula sull’esito del colloqui avuto dall’Assessore della difesa dell’ambiente con il Governo nazionale.

 

Cagliari, 2 dicembre 2004

 


 



[1]L’articolo 12 della legge n. 394 del 1991 prevede che la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti: organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela; vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche; indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. Ai sensi del comma 2, il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità; aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. Il comma 3 prevede che il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco. Il comma 4 prevede che il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate e che chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva. Il comma 5 prevede che in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta. Ai sensi del comma 6, il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni. Infine, i commi 7 e 8 dispongono che il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione e che il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

[2] I successivi articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 112 hanno operato il conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali rinviando sostanzialmente al quadro delle competenze delineato dalla legge n. 394.

[3] A partire dall’elenco di parchi nazionali istituiti con la stessa legge n. 394 del 1991 (art. 34), a sua volta novellata successivamente dalla legge n. 344 del 1997 che ha aggiunto una nuova voce all’elenco.

[4] Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Abruzzo per far valere l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 ("Disposizioni in campo ambientale") che avrebbe istituito il Parco nazionale "Costa Teatina" senza l'acquisizione di una previa intesa o di un parere dell'Ente locale stesso.

[5] Sul punto, vedi anche il successivo paragrafo riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative.