XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale - AA.CC. 4119, 4867 e 5100 - Seconda edizione
Serie: Progetti di legge    Numero: 664
Data: 09/11/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetti di legge; normativa nazionale; normativa comunitaria; documenti comunitari.
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DISPOSITIVI DI SICUREZZA
PATENTE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

Servizio studi

 

progetti di legge

Disposizioni per il miglioramento della sicurezza stradale

 

AA.CC. 4119, 4867 e 5100

 

n. 664

seconda edizione


xiv legislatura

9 Novembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

e

Dipartimento Trasporti

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Am0543

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi AC 4119  3

Dati identificativi AC 4867  4

Dati identificativi AC 5100  5

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali10

§      Compatibilità comunitaria  10

-       Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria  10

-       Documenti all’esame delle istituzioni europee (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)12

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  13

-       Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative  13

-       Attribuzione di poteri normativi14

-       Coordinamento con la normativa vigente  15

-       Collegamento con lavori legislativi in corso  16

§      Impatto sui destinatari delle norme  16

§      Formulazione del testo  17

Schede di lettura

§      La proposta di legge AC 4119  21

§      La proposta di legge AC 4867  27

-       Titolo I – Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale  27

-       Titolo II – Definizioni, dati, modelli, standard afferenti le dotazioni di sicurezza  28

-       Titolo III  - Dotazioni di sicurezza. Contenuti tecnici29

-       Titolo IV – Eliminazione di vincoli giuridici afferenti le dotazioni di sicurezza  31

-       Titolo V – Finanziamenti per le dotazioni di sicurezza  32

§      La proposta di legge AC 5100  34

§      Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale  36

§      Documenti all’esame dell’Unione Europea (a cura dell’Ufficio RUE)40

-       Il Libro bianco sulla politica comune dei trasporti40

-       Programma di azione sulla sicurezza stradale  41

-       Raccomandazione sulla sicurezza stradale  45

Progetti di legge

§      A.C. 4119, (on. Realacci ed altri), Disposizioni per la lotta contro la violenza stradale  49

§      A.C. 4867, (on. Dell’Anna ed altri), Disposizioni per il miglioramento della sicurezza delle strade italiane  61

§      A.C. 5100, (on. Pezzella ed altri), Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale  89

§      D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 Nuovo codice della strada. (artt. 11, 14, 36, 38-42, 45, 121, 126-bis, 128, 141, 142, 154, 172, 186, 187, 210, 222 e 224)98

§      L. 11 febbraio 1994, n. 109 (1).  Legge quadro in materia di lavori pubblici (1/a) (1/circ).128

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (1).  Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (1/circ). (art. 8)204

§      L. 30 luglio 1998, n. 281 (1).  Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (1/circ). (art. 4)206

§      D.M. 11 giugno 1999 (1).  Integrazioni e modificazioni al D.M. 3 giugno 1998, recante: «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza».208

§      L. 17 maggio 1999, n. 144 (1). Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (1/circ). (art. 32)212

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (1).  Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (1/circ). (art. 43)214

§      D.P.R. 25-1-2000 n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.216

§      L. 24 novembre 2000, n. 340 (1).  Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (2) (1/circ). (art. 22)268

§      D.M. 5 giugno 2001 (1).  Sicurezza nelle gallerie stradali.270

§      L. 1 agosto 2002, n. 166 (1).  Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1/circ). (art. 15)273

§      Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (1).  Piano nazionale della sicurezza stradale e programma annuale di attuazione per il 2002. (Art. 32, legge n. 144 del 1999). (2) (3).275

§      Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 25/2003.  Programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza sulla rete stradale di interesse nazionale. (Art. 15, legge n. 166 del 2002).280

§      Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (1).  Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, legge n. 144 del 1999) - Secondo programma annuale di attuazione per il 2003. (2).283

§      D.L. 26 aprile 2004, n. 107 (1). Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (2). (art. 1-ter)285

§      D.M. 25 marzo 2004 (1).  Recepimento della direttiva 2003/102/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (2).286

§      D.M. 21 giugno 2004 (1).  Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.298

§      D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 (1). Regolamento recante modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (2).311

Normativa comunitaria

§      Dir. 91/671/CEE del 16 dicembre 1991 (1).  Direttiva del Consiglio relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (2) (3).319

§      Dir. 2003/102/CE del 17 novembre 2003 (1).  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (2).328

Documenti comunitari

§      COM(1999)125 del 14 luglio 1999 - Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ozono nell’atmosfera  345

§      COM(2001)370 – Bruxelles 12 settembre 2001 – LIBRO BIANCO – La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (parte terza: porre gli utenti al centro della politica dei trasporti)361

§      COM(2003)311 – del 2 giugno 2003 – Comunicazione della Commissione – Programma di azione europeo per la sicurezza stradale – Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa  370

§      Racc. 2004/345/CE – Raccomandazione della Commissione del 6 aprile 2004 – Relativa all’applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale  409

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi AC 4119

Numero del progetto di legge

4119

Titolo

Disposizioni per la lotta contro la violenza stradale

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente e trasporti

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

30 giugno 2003

§       annuncio

30 giugno 2003

§       assegnazione

4 ottobre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente e IX Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Dati identificativi AC 4867

Numero del progetto di legge

4867

Titolo

disposizioni per il miglioramento della sicurezza delle strade italiane

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente e trasporti

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

42

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

31 marzo 2004

§       annuncio

31 marzo 2004

§       assegnazione

4 ottobre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente e IX Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Dati identificativi AC 5100

Numero del progetto di legge

5100

Titolo

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente e trasporti

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

30 giugno 2004

§       annuncio

30 giugno 2004

§       assegnazione

4 ottobre 2004

Commissione competente

VIII Ambiente e IX Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le tre proposte di legge hanno la finalità generale di migliorare la sicurezza stradale.

Il tema – in termini generali – ha una complessità dovuta al fatto che sui fattori che determinano gli indici complessivi di sicurezza stradale possono incidere sia la disciplina relativa ai titoli abilitativi e alle condizioni psicofisiche dei conducenti dei veicoli, sia quella relativa alle caratteristiche delle autovetture, sia le norme in materia di dotazioni minime delle infrastrutture stradali. Dalla comparazione dell’articolato delle tre proposte e dei rispettivi campi di intervento non emerge una completa omogeneità, mentre è possibile individuare nella istituzione di un organismo di coordinamento dedicato proprio alla gestione unitaria delle problematiche della sicurezza stradale, il principale elemento che accomuna le tre proposte in esame.

La pdl 5100 dispone direttamente l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale che viene configurata quale organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. All’Agenzia viene attribuito il compito di svolgere attività di supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e più in generale del Governo. Si rimette ad un successivo DPCM la definizione del regolamento organizzativo e funzionale dell’Agenzia.

Anche la pdl 4867 prevede l’istituzione dell’Agenzia, e configura tale organismo quale organo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dotato di autonomia funzionale. L’Agenzia è denominata Agenzia sulle dotazioni tecniche e logistiche di sicurezza stradale e svolge la propria attività in coordinamento con la Consulta nazionale per la sicurezza stradale nonché con una rete di agenzie regionali istituite dagli assessorati regionali competenti per la viabilità.

La pdl AC 4119 prevede inveceun coordinamento centralizzato, a livello nazionale, delle funzioni relative alla sicurezza stradale, già previste dalla legislazione vigente, attraverso l’istituzione di una Sala Unificata di coordinamento per la sicurezza stradale presso il Ministero dell’interno.

 

Tuttavia, a parte l’aspetto organizzativo indicato, le tre proposte ricoprono ambiti normativi non omogenei.

La pdl AC 5100 (Pezzella e altri)ha finalità circoscritte alla istituzione dell’Agenzia e alla definizione dei suoi compiti; si compone di 4 articoli e prevede che l’Agenzia curi:

§         la predisposizione degli interventi preordinati al raggiungimento della riduzione del 40% dell’incidentalità stradale;

§         il coordinamento degli interventi per migliorare la sicurezza stradale realizzati dalla regioni, dalle province, dai comuni e dagli organismi pubblici e privati competenti in materia;

§         la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;

§         l’aggiornamento triennale del Piano nazionale sulla sicurezza stradale;

§         il coordinamento, la raccolta e la verifica delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale;

§         la promozione e la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade;

§         la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

 

La pdl 4119 (Realacci e altri)si compone di 8 articoli ed ha la finalità di dettare “disposizioni in materia di lotta contro la violenza stradale”, con l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010, in coerenza con gli obiettivi fissati in sede europea.

A tale scopo si prevede un rafforzamento dell’attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada svolta dalle Forze dell’ordine ed. Si prevede inoltre l’obbligatorietà di alcuni dispositivi di sicurezza elettronici innovativi da installare sulle vetture di nuova immatricolazione ed un inasprimento di alcune sanzioni previste dal nuovo codice della strada. Quanto all’organo di coordinamento (Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale), per esso vengono previste funzioni prevalentemente centrate sulla raccolta dei dati e sulla diffusione delle informazioni.

 

La pdl AC 4867 (Dell’Anna e altri) si compone di 42 articoli ripartiti in sei titoli e – oltre alle norme relative alla Agenzia di vigilanza sulla sicurezza stradale e sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza (Titolo I ) - ha ad oggetto, in particolare, la disciplina sulle dotazioni di sicurezza. La pdl è articolata in:

§         la definizione di dati, modelli e standard afferenti le dotazioni di sicurezza della rete stradale (Titolo II );

§         la definizione dei contenuti tecnici delle dotazioni di sicurezza (Titolo III);

§         l’eliminazione di vincoli giuridici ostativi alla corretta gestione delle dotazioni di sicurezza (Titolo IV);

§         la previsione di una linea organica di finanziamenti per le dotazioni di sicurezza (Titolo V).

 

Si segnala, inoltre, che le proposte dispongono tutte anche in merito ad aspetti finanziari (sia del funzionamento della nuova struttura, per quanto riguarda le pdl AC 4119 e 5100, sia degli interventi migliorativi della sicurezza, per quanto riguarda la pdl AC 4867).

Infatti, la pdl AC 4119 reca uno stanziamento complessivo pari a 400,5 milioni di euro per l’anno 2003, 500,5 per l’anno 2004 e 900,5 milioni per l’anno 2006. La pdl AC 5100 dispone, invece, che alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione dell’Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni pecuniarie relative alle infrazioni del codice della strda. La pdl AC 4867 indica, all’art. 41, una serie di fonti per il finanziamento del programma per le dotazioni di sicurezza e per la loro manutenzione, fra le quali anche il 50 per cento delle entrate derivanti dalle contravvenzioni stradali.

Relazioni allegate

Alle tre proposte di legge è allegata la relazione illustrativa

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Quanto alle pdl AC 4119 e AC 5100, non si rilevano profili di problematicità in merito alla necessità dell’intervento con legge. La prima delle due pdl, infatti, è finalizzata – da un lato - a istituire una struttura unitaria di coordinamento che favorisca la cooperazione fra amministrazioni centrali, ANAS, società concessionarie, associazioni ambientaliste, dei consumatori e delle vittime della strada, e dall’altro a rendere obbligatorie nuove dotazioni di sicurezza sulle autovetture (con connesse sanzioni). La seconda pdl (AC 5100) prevede invece la sola istituzione della nuova Agenzia. Entrambe, comunque, prevedono la creazione di un soggetto amministrativo nuovo, dotato di ampia autonomia e di una propria dotazione finanziaria. Pertanto l’atto di fonte primaria appare opportuno (se non addirittura richiesto dalla riserva di cui all’art. 97 Cost.).

Quanto alla pdl AC 4867, si segnala invece che una serie di disposizioni sembrano avere carattere di dettaglio (particolarmente in materia di caratteristiche tecniche e standard delle dotazioni di sicurezza, di cui al Titolo II e al Titolo III, Capi I e II) e pertanto appare necessario valutare l’opportunità di un rinvio a norme regolamentari.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

In considerazione del fatto che le pdl in esame riguardano in particolare l’istituzione di organismi atti ad adottare programmi e strumenti per l’incremento della sicurezza stradale, incidendo anche sul sistema infrastrutturale del Paese, si ricorda che potrebbe rilevare la materia “ordine pubblico e sicurezza”, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma Cost, lett. h), qualora il termine “sicurezza” sia inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

In proposito giova segnalare che, nell’ambito del progetto di legge di revisione costituzionale recentemente approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (ed attualmente all’esame del Senato in seconda lettura), la materia delle “grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza” risulta ricondotta nell’ambito delle materie di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s-bis) Cost., come risultante dalle modifiche contemplate dall’AS 2544-B[1]).

Ancora con riferimento al testo vigente dell’art. 117 Cost., considerando l’incidenza delle pdl in esame sul sistema infrastrutturale, potrebbe inoltre assumere rilievo la materia “grandi reti di trasporto”, attribuita alla legislazione concorrente dall’articolo 117, terzo comma Cost.

Quanto alle parti della pdl AC 4867 che intervengono nella materia dei lavori pubblici, si ricorda che il testo costituzionale vigente non individua – con questa espressione - un autonomo ambito normativo, ascrivibile alla competenza statale, regionale o concorrente. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V[2], sembrerebbe doversi procedere ad una analisi dei contenuti e delle finalità delle singole disposizioni, al fine di individuare quali possono essere di competenza statale, in quanto ricondotte alla funzione di regolazione del mercato degli appalti pubblici, e quindi alla tutela della concorrenza (ad esempio, norme sulla qualificazione delle imprese esecutrici) e quali, invece, possono rientrare in ambiti di competenza riservati alle regioni (ad esempio, norme di carattere meramente procedurale, o norme relative alla manutenzione delle strade), anche in considerazione del trasferimento di una parte significativa delle rete stradale alla competenza amministrativa delle regioni (a seguito delle cd “leggi Bassanini”, e in particolare del decreto legislativo n. 112 del 1998).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Niente da rilevare in proposito.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le pdl in esame non sembrano presentare profili di incompatibilità con la normativa comunitaria vigente in materia.

 

Si ricorda che in materia di sicurezza stradale l’Unione europea ha elaborato diversi documenti tra cui appare opportuno segnalare il Programma di azione europeo per la sicurezza stradale adottato dalla Commissione il 2 giugno 2003 ed al quale è allegata la Carta europea della sicurezza stradale. Il Programma di azione si pone l’importante obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010, in linea con quanto proposto nel Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010[3].

Il programma di azione mira a:

incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento, tramite un maggiore rispetto delle norme vigenti, attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione dei conducenti privati e professionali, nonché mediante la prosecuzione degli sforzi per lottare contro la pratiche pericolose;

rendere i veicoli più sicuri, in particolare tramite l’armonizzazione tecnica e il sostegno al progresso tecnologico;

migliorare le infrastrutture stradali tramite l’individuazione e la diffusione a livello locale delle migliori pratiche e l’eliminazione dei punti pericolosi.

 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la sottoscrizione della Carta europea della sicurezza stradale con la quale la Commissione ha intenzione di coinvolgere tutte le parti interessate, vale a dire le imprese di trasporto, i costruttori di autoveicoli, i fornitori di attrezzature, le compagnie di d'assicurazione, i gestori d'infrastrutture, le collettività locali e regionali.

 

Tra gli atti connessi si ricordano altresì:

la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo  [COM(2003)542 def.]  “Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti”, con la quale sono illustrate le azioni che la Commissione intende adottare per accelerare lo sviluppo, l'adozione su larga scala e l'uso dei sistemi intelligenti di sicurezza dei veicoli in Europa, mettendo l'accento sui veicoli intelligenti;

la Raccomandazione della Commissione, del 6 aprile 2004, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale [Gazzetta ufficiale L 111 del 17 aprile 2004]

 

Per quanto attiene alla normativa europea vincolante per gli Stati membri, si osserva che, pur essendo vigenti numerose direttive relative a tutte le tematiche connesse alla sicurezza stradale (caratteristiche delle autovetture, dotazioni di sicurezza delle infrastrutture viarie, disciplina della circolazione, ecc.), non sembra che le disposizioni contenute nelle tre proposte in esame possano presentare profili di incompatibilità.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Per un maggior dettaglio sul Libro bianco sulla politica comune dei trasporti, sul Programma di azione sulla sicurezza stradale e sulle Raccomandazioni sulla sicurezza stradale, si rinvia alla scheda di lettura.

Si segnala che - per dare seguito agli orientamenti individuati nel Libro bianco sui trasporti e nel programma di azione sulla sicurezza stradale - la Commissione ha presentato le seguenti proposte

·       una proposta di direttiva del 21 ottobre 2003 che prospetta una rifusione della direttiva 91/439/CE sulle patenti di guida (COM(2003)621).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dalla Commissione trasporti del Parlamento europeo il 19 gennaio 2005. Il Consiglio trasporti, nella sessione del 7 ottobre 2004, ha adottato un orientamento generale, in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni;

·       una proposta di direttiva del 21 ottobre 2003 sulle norme minime per l’applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2003)628).

Sulla proposta, che segue la procedura di codecisione, il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura il 20 aprile 2004. Il Consiglio trasporti del 10-11 giugno 2004 ha raggiunto un accordo politico in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni;

·       una proposta di direttiva del 27 marzo 2003 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (COM(2003)145).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 21 ottobre 2003 ed è in attesa della posizione comune del Consiglio;

·       una proposta di direttiva del 20 giugno 2003 che modifica la direttiva 77/541/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (COM(2003)363).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2003 ed è in attesa della posizione comune del Consiglio;

·       una proposta di regolamento del 12 ottobre 2001 riguardante i periodi di guida e di riposo per i conducenti che effettuano trasporto di persone e di cose su strada (COM(2001)573).

In seguito alla prima lettura del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003, l’11 agosto 2003 è stata presentata una proposta modificata (COM(2003)490) sulla quale il Consiglio trasporti dell’11 giugno 2004 ha raggiunto l’accordo politico in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni, nell’ambito della procedura di codecisione;

·       una proposta modificata di direttiva[4] del 22 novembre 2000 relativa ad un sistema armonizzato di limitazioni alla circolazione, su determinate strade, dei veicoli commerciali pesanti adibiti ai trasporti internazionali (week-end bans) (COM(2000)759).

In seguito alla prima lettura del Parlamento europeo del 2 luglio 2002, nell’ambito della procedura di codecisione, il 1° agosto 2003 è stata presentata una proposta modificata (COM(2003)473), sulla quale il Consiglio trasporti ha svolto un dibattito nelle sessioni del 5 dicembre 2003 e dell’11 giugno 2004. In quelle sedi non è stato possibile raggiungere l’accordo politico poiché varie delegazioni, richiamandosi al principio di sussidiarietà, si sono espresse a favore di una regolamentazione di tale questione a livello nazionale. Il Consiglio riprenderà i lavori sulla proposta in una fase successiva.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La pdl AC 4867 prevede, all’art. 3, comma 1, che l’Agenzia istituita presso il Ministero delle infrastrutture, si “avvalga” di una rete di agenzie regionali istituite dagli assessorati regionali competenti per la viabilità. Il successivo comma 2 dello stesso articolo dispone poi che alle agenzie regionali fanno capo le consulte provinciali per la sicurezza stradale. Sembrerebbe opportuno verificare se le disposizioni citate non determinino una compressione dell’autonomia organizzativa e legislativa delle regioni, anche alla luce del riparto di competenze in materia di sicurezza stradale e di manutenzione della rete stradale desumibile dalle norme costituzionali (su cui si rinvia al precedente paragrafo Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite).

 

Attribuzione di poteri normativi

La pdl AC 4119 all’articolo 2, comma 2, rimette ad un successivo decreto del Ministro dell’interno,da adottarsi di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio la nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale. Il successivo comma 3 prevede che il medesimo decreto rechi altresì disposizioni sull’organizzazione ed il funzionamento della Sala unificata e che sia emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Sempre l’articolo 2, al comma 4, rimette ad un successivo decreto del ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Sala unificata. L’articolo 4, al comma 2, rimette ad un successivo decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle norme e delle specifiche tecniche dei dispositivi elettronici per limitare il rischio di incidenti, nonché le istruzioni, le modalità ed i termini per l’installazione dei medesimi dispositivi sugli autoveicoli di nuova immatricolazione.

 

La pdl AC 4867, all’articolo 42, comma 1, rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’istituzione dell’Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale. Il successivo comma 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di istituzione dell’Agenzia, sia adottato il regolamento di attuazione della legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la medesima Agenzia. Il comma 3 prevede poi l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la stessa Agenzia contenente il regolamento di attuazione della legge.

 

La pdl AC 5100, all’articolo 3, comma 6, rimette ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’approvazione del regolamento organizzativo e funzionale dell’Agenzia.

Coordinamento con la normativa vigente

La pdl AC 4119 reca alcune disposizioni, relative alle caratteristiche delle vetture e vi connette sanzioni che andrebbero probabilmente coordinate con le disposizioni vigenti, organicamente raccolte nel nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e nel regolamento di attuazione (DPR 495 del 1992).

 

Nella pdl AC 4867 - agli artt. 22, 28, 30-33, 35, 37, 40 - sono inserite disposizioni relative alle procedure di appalto relative all’acquisto e alla manutenzione delle dotazioni di sicurezza. Fra di esse alcune sarebbero destinate ad incidere in modo significativo sulla normativa vigente. Si segnalano:

§         l’art. 22, comma 2, che istituisce un obbligo di separazione delle gare sulle dotazioni di sicurezza rispetto alle altre forniture;

§         l’art. 28, comma 2, che prevede una procedura di controllo dei requisiti della impresa aggiudicatrice da parte dell’ente proprietario della strada, con conseguente decadenza in caso di insussistenza dei requisiti e subentro della prima impresa che segue in graduatoria;

§         l’art. 30, comma 1, che istituisce un obbligo di abbinamento dei bandi di manutenzione delle dotazioni di sicurezza con le gare di posa in opera delle stesse dotazioni;

§         l’art. 31, comma 4, che introduce nell’ordinamento un principio preferenziale (relativamente agli appalti in oggetto) per il dialogo competitivo (si ricorda che tale istituto non è ancora recepito dalle norme nazionali vigenti, mentre è previsto dalla direttiva comunitaria 2004/18/CE;

§         l’art. 32, comma 1, in tema di collaudo (prevede l’obbligo di un collaudo separato per i diversi fattori che costituiscono l’insieme “installazione di dotazioni di sicurezza”);

§         l’art. 33 che (in tema di contenzioso) prevede il ricorso preferenziale alle procedure arbitrali in materia di dotazioni di sicurezza;

§         l’art. 35 che dispone – anche per i bandi di gara di posa in opera e manutenzione programmata delle dotazioni - la separazione da ogni altra gra afferente ad altre attività;

§         l’art. 37, in cui si pone il criterio preferenziale per le gare che garantiscono un miglior rapporto qualità-prezzo;

§         l’art. 40 che istituisce l’obbligo che tali gare siano gestite da appositi uffici operanti presso gli enti proprietari.

Data l’incidenza delle disposizioni citate, si segnala l’opportunità di un coordinamento con la normativa sugli appalti pubblici di lavori (legge n. 109 del 1994 e regolamento n. 554 del 1999), sugli appalti pubblici di forniture (decreto legislativo n. 358 del 1992) e sugli appalti pubblici di servizi (decreto legislativo n. 157 del 1995).

Nella stessa pdl numerose disposizioni (fra i quali gli art. 22, 29, 31 e 36) fanno riferimento alla certificazione e alla qualificazione delle imprese fornitrici nel settore delle dotazioni di sicurezza. Anche in questo caso sembra necessario valutare l’opportunità di un coordinamento con la normativa relativa alla qualificazione delle imprese che effettuano lavori pubblici (DPR n. 34 del 2000).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non si registrano lavori legislativi in corso sulla stessa materia.

Impatto sui destinatari delle norme

La pdl AC 5100 ha impatto limitato alle strutture amministrative centrali e locali che intervengono – a vario titolo - in attività di miglioramento della sicurezza stradale, disponendo funzioni di coordinamento generale degli interventi in capo all’istituenda Agenzia (art. 2, comma 1, lettera c)).

 

La pdl AC 4119 avrebbe invece un più diretto impatto sugli stessi utenti della rete viaria (oltre che sulle imprese produttrici di autovetture), in virtù delle norme di cui all’art. 4, che renderebbero obbligatorie, per le auto di nuova immatricolazione, alcune dotazioni (anche elettroniche) per il controllo dei limiti di velocità, dell’allacciamento delle cinture di sicurezza e per la registrazione di informazioni relative all’andatura dell’autovettura. A tali nuovi obblighi (e ad altri previsti dalle disposizioni vigenti) sono, fra l’altro, connesse nuove sanzioni o l’inasprimento di quelle già previste (art. 5).

 

Molte disposizioni della pdl AC 4867 avrebbero invece una incidenza più ampia, con impatti diretti:

§         sugli enti proprietari delle strade (artt. 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 30, 39) Si segnala che numerose delle disposizioni citate hanno un rilievo anche di carattere finanziario (vedi, ad esempio, le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2, 23, comma 2, 30, commi 3 e 5). Altre disposizioni creano nuovi obblighi a carico degli enti proprietari e degli enti locali (le due figure spesso coincidono): si segnala, in proposito, il divieto di cui all’art. 39. Inoltre, si segnala che la pdl prevede anche sanzioni a carico degli enti proprietari inadempienti ai nuovi obblighi istituiti(art. 34, commi 3 e 4; art. 39, comma 2).

§         sulle imprese e sugli occupati nel settore della produzione di dotazioni di sicurezza. Le disposizioni dell’art. 22 e degli articoli 28, 29, 30-36, 40 della stessa pdl, infatti, producono effetti sul mercato dei lavori pubblici nel settore delle dotazioni di sicurezza e quindi sulle imprese operanti in tale settore (norme sulla qualificazione, di cui agli articoli 22, 29, 36, 40; norme sui bandi di gara[5], di cui agli artt. 28, 30 – 33, 35, 37 e 40) e sugli stessi lavoratori occupati presso tali imprese (norme sulla formazione professionale, di cui all’art. 25).

§         su altri soggetti. Alcune disposizioni riguardano anche l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione (art. 14), l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 32).

Formulazione del testo

La pdl AC 4119, prevede la decorrenza sia delle autorizzazioni di spesa che delle coperture finanziarie a partire dall’anno 2003. Si segnala l’opportunità di far decorrere sia le autorizzazioni di spesa che la norma di copertura dal 2005, considerati i tempi necessari per l’approvazione del provvedimento da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Più in particolare, poi, all’articolo 5 comma 1, il testo prevede la sanzione della “perdita totale del punteggio di cui al comma 6 dell’art.126-bis  … “ (patente a punti). Si segnala che tale disposizione appare in contrasto con il comma 1-bis  dell’articolo 126-bis, del codice della strada che prevede che possano essere decurtati sulla patente un massimo di 15 punti, anche in caso di più violazioni accertate che diano luogo a decurtazioni del punteggio superiori a venti punti

Alla stessa pdl, art. 5, comma 5, lettera a), il testo  reca una novella all’articolo 141, comma 9, del codice della strada, che andrebbe riformulata non essendo presenti nel testo da novellare le parole che si intendono sostituire.

 

La pdl AC 4867, all’art. 1 istituisce l’Agenzia. Tuttavia, la stessa proposta, all’art. 42 rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’istituzione della stessa Agenzia.

 

La pdl AC 5100, all’art. 4, reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dalle nuove norme. A tale proposito è opportuno rilevare che la copertura di un onere certo avviene mediante aumento di un’entrata incerta, quale le sanzioni. Sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di coprire l’onere, per il quale occorre una determinazione finanziaria, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge AC 4119

Si compone di otto articoli ed ha la finalità di dettare disposizioni volte alla lotta contro la violenza stradale, con l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010, in coerenza con quanto previsto nel Libro bianco concernente “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, presentato dalla Commissione europea nel 2001.

A tale scopo si prevede un rafforzamento dell’attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada svolta dalle Forze dell’ordine ed un coordinamento centralizzato, a livello nazionale, delle funzioni relative alla sicurezza stradale, già previste dalla legislazione vigente.

 

Per quest’ultima finalità l’articolo 2 prevede l’istituzione di una Sala Unificata di coordinamento per la sicurezza stradale presso il Ministero dell’interno, di cui faranno parte 16 membri nominati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Oltre ai rappresentanti dei dicasteri competenti per materia, delle Forze dell’ordine, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, saranno designati a farne parte rappresentanti sia dell’Anas sia delle società concessionarie di autostrade, della Conferenza unificata, delle Associazioni delle vittime della strada, delle associazioni ambientaliste e di quelle degli utenti e consumatori.

Il decreto ministeriale, che recherà altresì disposizioni relative all’organizzazione e al funzionamento della sala unificata, dovrà essere emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa con la Conferenza unificata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge.

 

L’articolo 3 definisce le funzioni della Sala unificata di coordinamento tra cui si segnalano:

§         la raccolta settimanale dei dati sui flussi di traffico e sull’incidentalità stradale per l’elaborazione di una carta dei rischi;

§         la diffusione di informazioni all’utenza sugli eventi limitativi della fruizione della rete stradale e autostradale;

§         l’elaborazione mensile dei dati sugli incidenti stradali a livello nazionale e regionale;

§         la redazione annuale dell’elenco delle strade urbane, extraurbane e delle autostrade ritenute più a rischio;

§         l’individuazione degli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio;

§         l’individuazione degli interventi prioritari di potenziamento dell’illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio;

§         l’individuazione, anche tramite strumenti ad alta tecnologia, di modalità atte a ridurre il numero di incidenti  nelle gallerie e nelle strade;

§         la realizzazione di campagne di educazione e comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme sul codice della strada;

§         l’installazione (sul modello francese) di sagome di dimensione e forma umane in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali per indurre gli utenti ad un maggiore prudenza.

 

Il comma 2dell’articolo 3 prevede che tali interventi confluiscano in un programma approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il primo anno, 300 per il secondo e 700 per il terzo.

 

Si ricorda che, allo stato attuale, il coordinamento a livello nazionale in materia di sicurezza stradale è svolto dal CCISS - Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale - organizzazione di pubblica utilità, nata nel 1990 per informare gli automobilisti sulla percorribilità della rete viaria nazionale, che opera sotto l'egida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione e la Sicurezza del Trasporto Terrestre e del Ministero dell'Interno - Direzione dei Servizi di Polizia Stradale.

Alla diffusione della cultura della sicurezza stradale il CCISS dedica la gran parte dei propri spazi radiofonici, approfondendo temi e normative e collaborando al compito educativo di contribuire fin dall'età scolare a costruire la cultura della sicurezza stradale dei cittadini di domani.

La Commissione Consultiva del CCISS è l'organo decisionale (al quale partecipano tutti gli Enti che lo compongono) che emana le direttive per la gestione della Centrale Operativa che è in funzione 24 ore su 24, dove collaborano il personale della Polstrada, dei Carabinieri, dell'ANAS, dell'ACI, dell'AISCAT, della Società Autostrade e della RAI (che fornisce il supporto editoriale e tecnico).

Alla Centrale confluiscono, in tempo reale, informazioni sulla circolazione stradale nazionale e si sta realizzando lo scambio di notizie concernenti la mobilita' in Francia, Svizzera, Austria e Baviera. Gli aggiornamenti informativi sulla mobilita' nazionale sono inseriti anche nel Televideo nazionale, da pagina 480 a 487.

Un ulteriore servizio curato e fornito dal CCISS è il 1518 (numero telefonico di pubblica utilità), funzionante dal 23 dicembre 1999, attivo 24 ore su 24, completamente gratuito anche per chiamate dai telefoni cellulari; esso fornisce notizie sul traffico dell'intera rete stradale e riceve le segnalazioni di incidenti, ingorghi, ecc. da parte degli automobilisti. Le informazioni del CCISS sono anche diffuse in parte del Nord Italia tramite il servizio RDS-TMC, attivo su RadioUno FM, e possono essere decodificate dalle autoradio con funzione TMC e dai navigatori per auto con tale opzione attiva. La redazione RAI del CCISS ha spazi di aggiornamenti televisivi su RAINews ogni 30 minuti, su Unomattina, su RAI 3 ed il TG2. Approfondimenti su Radio 1, Radio 2 e Radio 3, e appuntamenti continui su Isoradio.

Enti pubblici o privati, possono inviare per posta (anche CD) e fax documentazione tecnica e legislativa, comunicazioni di eventi od iniziative attinenti alla mobilita' ed alla sicurezza stradale, a ricerche e sperimentazioni e indicazioni di link. Tale documentazione, se ritenuta di interesse, viene resa disponibile agli utenti.[6]

 

L’articolo 4 prevede l’obbligo di installazione di una serie di dispositivi elettronici sulle utovetture di nuova immatricolazione:

§         un sistema che consente l’accensione della vettura solo con la cintura di sicurezza allacciata;

§         un dispositivo che impedisce il superamento dei limiti di velocità massima stabiliti dalla legislazione vigente;

§         un sistema di registrazione di tutte le informazioni relative all’utilizzo dell’autovettura (una sorta di scatola nera).

 

Il comma 2 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano emanate le norme e le specifiche tecniche dei dispositivi di cui sopra, nonché le istruzioni, le modalità ed i termini relativi alla loro installazione sui veicoli.

 

L’articolo 5 interviene sul regime della patente a punti, prevedendo un generale inasprimento delle sanzioni relative ad alcune infrazioni già previste dalla disciplina della patente a punti, introducendo una sanzione a carico di manomette, elimina o rende inservibili i dispositivi per limitare il rischio di incidente previsti dall’articolo 4.

 

Si ricorda che la disciplina della patente a punti è contenuta nell’articolo 126-bis del codice della strada, introdotto dall’aricolo 7 del D.Lgs 7/2002; tale regime prevede che all’atto del rilascio della patente venga attribuito un punteggio di venti punti e che tale punteggio, annotato presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, sia decurtato a seguito della violazione commessa nella misura indicata nella tabella allegata all’articolo. Nel caso si arrivi a punteggio zero è previsto un esame di revisione, mentre qualora il punteggio non sia esaurito è data la possibilità di riacquistare punti attraverso corsi di aggiornamento. Se vengono accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di quindici punti. La mancanza per il periodo di due anni di violazioni da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale salvo il caso di perdita totale del punteggio; nel caso di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

 

In particolare l’articolo prevede:

§         la decurtazione totale del punteggio:

o        per chi  manomette, elimina o rende inservibili anche in parte i dispositivi per limitare il rischio di incidente;

o        per coloro guidano in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (per i quali è prevista la decurtazione di punti)

 

Si segnala tuttavia che tale disposizione appare in contrasto con la disposizione di cui all’articolo 126-bis, comma 1-bis  del codice della strada che prevede che possano essere decurtati sulla patente un massimo di 15 punti, anche in caso di più violazioni accertate che diano luogo a decurtazioni del punteggio superiori a venti punti;

 

   la decurtazione di dieci punti nei casi:

o        di superamento del limite di velocità oltre 10 Km orari (che attualmente prevede una decurtazione di due punti);

o        di guida senza la cintura di sicurezza allacciata (che attualmente prevede una decurtazione di 5 punti);

o        di guida del motoveicolo senza casco (che attualmente prevede una decurtazione del punteggio di cinque punti). Sarebbe a tal fine opportuno precisare, stante l’obbligatorietà del casco anche per la guida dei ciclomotori, se l’inasprimento della sanzione si intende escluso per tale fattispecie;

o        di transito nelle corsie preferenziali e piste ciclabili (attualmente la violazione del divieto di sosta sulle corsie preferenziali prevede una decurtazione di due punti);

o        di transito nelle corsie di emergenza; a tale proposito occorrerebbe precisare a quali strade si fa riferimento; si segnala tuttavia che l’attuale disciplina del codice prevede già la decurtazione di dieci punti nei casi di transito sulle corsie di emergenza autostradali;

   la decurtazione di sette punti nei casi:

o        di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni curve e dossi (che attualmente prevede una decurtazione di otto punti) e comunque l’inversione di macia in luoghi dove essa non è consentita;

o        il mancato arresto in prossimità delle strisce pedonali che attualmente prevede una decurtazione di cinque punti);

o        l’uso - durante la guida - del telefono portatile senza i dispositivi di viva voce o auricolare (che attualmente prevede una decurtazione di cinque punti);

 

Il comma 4 prevede che la perdita totale di punteggio a seguito di una delle violazioni contemplate dall’articolo in esame non consenta la possibilità di sostenere l’esame di idoneità tecnica per il rilascio della patente di guida prima di tre mesi dalla data di cessazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente stessa.

 

Il comma 5 novella il codice della strada prevedendo che:

§         la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per chi supera di più di 40 km all’ora i limiti consentiti di velocità non sia più applicabile da uno a tre mesi, come attualmente previsto ma da tre a sei mesi e da quattro ad otto mesi se il conducente è in possesso della patente di guida da meno di tre anni (per questi ultimi la sospensione vale da tre o sei mesi);

§         la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcol sia invece sostituita da una sospensione da tre a sei mesi ovvero da quattro a otto nel caso di violazioni compiute nello stesso anno. Si segnala che il riferimento andrebbe correttamente fatto al terzo periodo dell’articolo 186, comma 2 e non al secondo.

 

Si segnala inoltre che all’articolo 141, comma 9, del codice della strada , che la lettera a) del comma 5 della pdl in esame intende novellare, non compaiono le parole “da due a sei mesi” e che quindi andrebbe correttamente riformulata la novella.

 

L’articolo 6 reca invece misure per incrementare l’attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni, prevedendo un potenziamento della pianta organica della Polizia stradale pari almeno al 30% dell’attuale organico.

 

L’articolo 7 reca infine le disposizioni relative alla copertura finanziaria dell’intero provvedimento, stabilendo al comma 1 che, all’onere derivante dall’articolo 2, comma 6, relativo al funzionamento della Sala unificata, valutato in complessivi 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provveda facendo ricorso alle disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio, nell’unità previsionale di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero dell’interno, utilizzando in particolare l’accantonamento relativo al medesimo ministero. Si ricorda che la relativa autorizzazione di spesa è contenuta nell’articolo 2, comma 6.

Il comma 2reca la copertura dell’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, comma 2, relativo ai compiti svolti dalla Sala unificata di coordinamento, valutato in complessivi 200 milioni di euro per l’anno 2003, 300 milioni di euro per l’anno 2004, e 700 milioni di euro per l’anno 2005, prevedendo che ad essi si faccia fronte mediante ricorso alle disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio, nell’unità previsionale di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando in particolare l’accantonamento relativo al medesimo ministero. In tal caso la relativa autorizzazione di spesa è contenuta nell’articolo 3, comma 2.

Il comma 3reca la copertura dell’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 6, relativo alle misure per incrementare l’attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, stabilendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo ministero. Anche in tal caso l’autorizzazione di spesa è recata dalla norma di riferimento.

 

Si segnala l’opportunità di far decorrere sia le autorizzazioni di spesa che la norma di copertura dal 2005, considerati i tempi necessari per l’approvazione del provvedimento da parte di entrambi i rami del Parlamento.

 

L’articolo 8 reca infine la clausola relativa all’entrata in vigore del provvedimento, fissata il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


La proposta di legge AC 4867

Si compone di 42 articoli, ripartiti in sei titoli, ed ha la finalità di dettare specifiche disposizioni volte a migliorare la sicurezza stradale.

Tra gli aspetti più rilevanti della proposta si segnalano:

§         l’istituzione di un’Agenzia di vigilanza sulla sicurezza stradale e sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza (Titolo I );

§         la definizione di dati, modelli e standard afferenti le dotazioni di sicurezza della rete stradale ( Titolo II );

§         la definizione dei contenuti tecnici delle dotazioni di sicurezza (Titolo III);

§         l’eliminazione di vincoli giuridici ostativi alla corretta gestione delle dotazioni di sicurezza (Titolo IV);

§         la previsione di una linea organica di finanziamenti per le dotazioni di sicurezza (Titolo V).

Titolo I – Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale

 

L’articolo 1 della proposta prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Agenzia di vigilanza sulla sicurezza stradale e sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza, che dovrà esercitare la propria attività in coordinamento con la Consulta nazionale per la sicurezza stradale, (organo istituito presso il CNEL).

 

L’articolo 2 ne definisce le funzioni tra cui si segnalano:

§         il compito di fare effettuare agli enti proprietari delle strade gli inventari delle dotazioni di sicurezza stradale,  sia in forma statica che dinamica, ovvero in rapporto alla mobilità, tenendo conto cioè dei flussi di traffico e del livello di incidentalità;

§         il compito di fare eseguire agli enti proprietari le bonifiche necessarie in base ai rilievi emersi dagli inventari;

§         il monitoraggio periodico del mantenimento a norma della rete stradale standard e delle relative dotazioni di sicurezza;

§         l’individuazione di idonee strutture regionali, che operano avvalendosi delle consulte provinciali, per l’esercizio delle proprie attività;

§         il mantenimento di rapporti costanti con la realtà sociale, sia a livello centrale che periferico;

§         l’acquisizione e la gestione dei fondi necessari per lo svolgimento delle proprie attività e per la tenuta a norma della rete nazionale delle dotazioni di sicurezza secondo standard da essa stessa definiti;

 

Si prevede che l’Agenzia si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività di Agenzie regionali istituite dagli assessorati alla viabilità. A loro volta, per gli aspetti relativi alle dotazioni di sicurezza, le agenzie regionali fanno capo alle consulte provinciali per la sicurezza stradale (art.3 ).

L’Agenzia, pur essendo organo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è dotata di autonomia funzionale ed operativa per i compiti specifici ad essa attribuiti, tra i quali si segnala quello di proporre al Ministero l’adozione di provvedimenti in materia di vigilanza sulle dotazioni di sicurezza (art.4).

 

L’articolo 5 prevede inoltre che l’Agenzia trasmetta al Ministero una relazione annuale relativa al grado di funzionamento delle dotazioni di sicurezza, alle finalità che si intendono perseguire, ai dati statistici ed ad ogni altro dato utile ad illustrare l’attività svolta per il raggiungimento dell’obiettivo della diminuzione degli incidenti stradali, in conformità a quanto previsto dall’Unione europea.

Titolo II – Definizioni, dati, modelli, standard afferenti le dotazioni di sicurezza

Gli articoli da 6 a 10 recano una serie di definizioni che - come si legge nella relazione introduttiva - nell’attuale stato di dispersione legislativa non sono del tutto chiari.

In particolare, viene delineata la nozione di esercizio delle strade, che viene del tutto distinta da quella della costruzione che, nella normativa attualmente vigente e nella prassi di affidamento delle gare di lavori, sono invece confuse e sovrapposte (art.6). Viene inoltre fornita la nozione di dotazione tecnica e logistica della sicurezza stradale, nel cui ambito sono ricomprese tutte quelle strutture finalizzate alla sicurezza stessa, di cui viene fornito un elenco esaustivo e dettagliato (art.7). Viene anche fornita la nozione di manutenzione programmata per tratte delle dotazioni  di sicurezza (art.8) e quella di mobilità su strada, a sua volta suddivisa in flussi di traffico e di incidentalità (art.9). Infine, si prevede una valutazione del rapporto tra dotazioni di sicurezza e mobilità (art.10) anche considerando eventuali soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico delle attrezzature, brevetti e processi in grado di fornire soluzioni più adeguate ai problemi della circolazione stradale.

Titolo III  - Dotazioni di sicurezza. Contenuti tecnici

Si tratta del titolo più corposo distinto in cinque diversi capi, che trattano una materia attualmente dispersa in varie norme non del tutto coordinate.

Il Capo I (artt. 11-17) concerne la Progettualità delle dotazioni di sicurezza, prevedendo una complessiva valutazione delle dotazioni di sicurezza esistenti nelle strade in esercizio. Si prevede che l’Agenzia commissioni agli enti proprietari delle infrastrutture viarie l’effettuazione degli inventari in statica e in dinamica delle dotazioni di sicurezza delle strade, per individuare il punto di partenza su cui operare (art.11) ed al fine della loro successiva messa a norma, tenuto conto della normativa vigente, dello stato dell’arte e della pericolosità reale e virtuale delle tratte stradali (art.12). Inoltre, per determinare la dinamicità del sistema che si va ad istaurare, è previsto il rilevamento dei flussi di traffico, delle statistiche della sinistrosità su unità di tempo predeterminate per tratte stradali sempre da parte degli enti proprietari su incarico dell’Agenzia, al fine di rendere comparabili i coefficienti che ne derivano (artt.13-14).

Si prevede quindi l’elaborazione per tratte dei piani di segnalamento in via statica e dinamica anche a mezzo di simulazioni, che devono essere integrati con i dati relativi ai flussi di traffico e alla sinistrosità. Tali piani devono essere predisposti da parte degli enti proprietari di strade ai sensi della vigente normativa (d.lgs. n. 285 del 1992), nonché ai sensi del regolamento di attuazione di cui all’art. 42 della proposta in esame, mediante appositi programmi elettronici (art. 15). Si stabilisce poi che l’idoneità nel tempo delle dotazioni di sicurezza sia assicurata da piani di manutenzione programmata, effettuati complessivamente, per tratte e per periodo, per tutte le dotazioni (art. 16). Infine, se tale processo di standardizzazione delle dotazioni al minimo di sicurezza non dovesse essere attuato dagli enti proprietari delle strade, si prevede, sulla base del principio di sussidiarietà, che l’Agenzia subentri nella gestione delle dotazioni di sicurezza addebitandone i relativi costi agli enti inadempienti (art.17)

 

Il Capo II  (artt.18-23) riguarda Materiali, componentistica, prodotti afferenti le dotazioni di sicurezza e stabilisce che materiali e componenti debbano essere sottoposti a certificazione di qualità obbligatoria (artt.18-19); mentre in linea generale si prevede la certificazione di prodotto delle dotazioni di sicurezza, unitamente, ove richiesto dalla normativa vigente, alle omologazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 20). Si prevede altresì che l’ente proprietario della strada autorizzi l’installazione delle dotazioni di sicurezza con un atto tecnico-amminsitrativo i cui estremi sono obbligatoriamente trascritti sulla dotazione medesima (art.21). Si stabilisce inoltre che l’acquisto delle dotazioni di sicurezza avvenga con procedura di appalto con bandi di gara predisposti dall’Agenzia e destinati agli enti proprietari di strade (art.22). Infine, in caso di inottemperanza a tali disposizioni si prevede la sussidiarietà dell’Agenzia (art.23).

 

Si ricorda che, allo stato attuale, la materia della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici nella categoria OS12 “Barriere e protezioni stradali” è disciplinata dall’articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25-01-2000, n. 34, recante ”Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”. Tale disposizione, come modificata dall'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, stabilisce che “per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (€ 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi”.

La legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2004, n.107, ha altresì disposto all’articolo 1-ter che “le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006”.

Si ricorda che con le modifiche di cui al citato D.P.R. n. 93 del 2004 è stato introdotto un ulteriore requisito di ordine speciale della adeguata dotazione tecnica necessario per acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria di opere OS 12.  E’ stato previsto che, solo per le classifiche di importo superiore a 516.457 euro, l'impresa debba disporre della piena proprietà di un adeguato stabilimento industriale esclusivamente adibito alla produzione di barriere e protezioni stradali. Con l’art.1-ter della citata legge n.107 del 2004 viene concesso un termine congruo per l’adeguamento delle imprese interessate rispetto ai nuovi requisiti richiesti dal regolamento.

 

Il Capo III ( artt.2426) concerne l’Esecuzione dei lavori afferenti le dotazioni di sicurezza, recando norme in materia di posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale e delle barriere di protezione e antirumore (art.24); in materia di attestazione di idoneità per i lavoratori che eseguono attività di posa in opera di dotazioni di sicurezza in strada, per i quali si prevede, al termine di uno specifico corso di qualificazione, da effettuare sotto il controllo dell’Agenzia, il rilascio di una patente di posa (art.25). Infine, si prevede che l’Agenzia, in collaborazione con le categorie imprenditoriali del comparto delle dotazioni di sicurezza più rappresentative a livello nazionale, rediga un codice di disciplina sullo stato dell’arte, che dovrà poi rappresentare l’unico riferimento ufficiale per la manutenzione programmata delle tratte stradali (art.26).

 

Il Capo IV riguarda i Controlli sugli appalti di vendita e di posa in opera delle dotazioni di sicurezza (artt.27-33), prevedendo una serie di disposizioni  relative:

-             ai controlli della certificazione di prodotto delle dotazioni di sicurezza  e, nei capitolati speciali di appalto, delle loro componenti  e dei materiali impiegati (art. 27);

-             ai bandi di posa in opera delle dotazioni di sicurezza e ai relativi controlli operativi (art.28);

-             ai bandi misti di forniture, di posa in opera e di servizi globali ed ai relativi controlli di fatto (art.29);

-             ai bandi di manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza ed ai relativi controlli di fatto (art.30);

-             all’individuazione di figure giuridiche negli appalti per la fornitura di dotazioni di sicurezza (art.31);

-             ai collaudi delle dotazioni di sicurezza (art.32);

-             alla vertenze su gare di affidamento delle dotazioni di sicurezza (art.33).

 

Il Capo V ha ad oggetto l’Obbligatorietà della certificazione delle dotazioni di sicurezza, prevedendo che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente proposta, sussista l’obbligo di procedere alla certificazione delle dotazioni di sicurezza, in mancanza del quale si dispone, da un lato, il venir meno nei confronti dell’ente proprietario della strada delle agevolazioni e dei finanziamenti previsti dalla legislazione vigente in materia ed in particolare dal piano nazionale per la sicurezza stradale e, dall’altro, della sua punibilità ai sensi dell’art. 2050 del codice civile, in caso di danneggiamento a terzi  o di eventuale rivalsa delle imprese assicuratrici in caso di incidenti stradali (art.34).

Titolo IV – Eliminazione di vincoli giuridici afferenti le dotazioni di sicurezza

Gli articoli da 35 a 40 recano una serie di disposizioni volte ad eliminare i vincoli giuridici attualmente esistenti che risultano ostativi rispetto ad una corretta gestione delle dotazioni di sicurezza .

In particolare si prevede:

§         la separazione delle gare per l’aggiudicazione della gestione delle dotazioni di sicurezza rispetto alle gare di costruzione e di manutenzione straordinaria delle strade (art.35);

§         una serie di requisiti richiesti alle imprese per la costruzione e la posa in opera di dotazioni di sicurezza e la compilazione di un elenco delle imprese a ciò autorizzate dal Ministero previo parere favorevole dell’Agenzia (art.36);

§         la tipologia delle gare previste per le dotazioni di sicurezza, privilegiando il criterio delle condizioni più vantaggiose rispetto a quello del prezzo più basso (art.37);

§         la promozione della costituzione di consorzi di enti locali proprietari di strade per le gare di dotazioni di sicurezza (art.38);

§         il divieto per le società miste di enti locali proprietari di strade e imprenditori privati di effettuare servizi di posa in opera nel comparto delle dotazioni di sicurezza se non dotati delle specifiche autorizzazioni, certificazioni e qualificazioni previsti dalla legislazione vigente e dalla presente proposta (art.39);

§         la gestione delle gare di appalto per le dotazioni di sicurezza da parte degli uffici competenti per la sicurezza stradale operanti presso gli enti proprietari di strade al fine di evitare conflitti di competenza fra enti o tra uffici dello stesso ente (art.40, co.1);

§         la redazione di un elenco degli imprenditori della posa in opera delle dotazioni di sicurezza da parte dell’agenzia nel quale sono annotate le proprietà e gli eventuali collegamenti societari al fine di evitare conflitti di interessi (art.40, co.2);

Titolo V – Finanziamenti per le dotazioni di sicurezza

L’articolo 41 prevede un coordinamento tra le varie fonti di finanziamento delle dotazioni di sicurezza. Peraltro, come si legge nella relazione introduttiva, tale coordinamento è indispensabile dopo il trasferimento di due terzi delle strade dell’Anas alle regioni.

Tra le fonti di finanziamento si suggerisce anche il ricorso all’autofinanziamento da parte degli enti locali proprietari di strade attraverso l’emissione di titoli del tesoro comunali ovvero tramite la capacità di imposizione fiscale. Si prevede inoltre che lo 0,5 % dei finanziamenti sia destinato al sostegno dell’associazionismo delle vittime della strada. All’Agenzia è attribuito il compito di coordinare ed erogare tutte le fonti di finanziamento previste al fine di creare una linea finanziaria omogenea da indirizzare all’acquisto, alla posa in opera ed alla manutenzione delle dotazioni di sicurezza.

 

Infine il Titolo VI, recante disposizioni finali, prevede che l’Agenzia sia istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta, e che entro tre mesi dall’istituzione dell’Agenzia venga adottato un apposito regolamento di attuazione della presente proposta (art.42).

 

Si segnala in proposito una contraddizione con l’art. 1 che istituisce, a sua volta, l’Agenzia.


La proposta di legge AC 5100

La pdl 5100 Pezzella ed altri si compone di quattro articoli volti ad istituire e disciplinare l’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale.

 

In particolare l’articolo 1 istituisce l’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, quale organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, con sede in Roma e con sezioni periferiche

 

L’articolo 2 elenca i compiti dell’Agenzia, stabilendo in via generale che essa svolga attività di supporto tecnico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione europea; in particolare l’articolo prevede che l’Agenzia:

§         attui l’impegno di ridurre del 40 per cento l’incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale;

§         provveda alla programmazione annuale degli interventi, alla individuazione delle linee di azione prioritarie, alla ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, sia l’organo di riferimento per le regioni e le amministrazioni locali in materia di sicurezza stradale; verifichi le misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall’Ente nazionale per le strade – ANAS Spa e dalle società concessionarie;

§         coordini gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere da Ministeri, enti locali e da altri soggetti pubblici e privati;

§         predisponga una relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

§         aggiorni ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

§         coordini la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;

§         promuova e sviluppi la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

§         promuova la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

 

L’articolo 3 disciplina gli organi dell’Agenzia, prevedendo i seguenti organi:

a)      comitato direttivo, composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo presiede e dai Ministri o sottosegretari da questi delegati dell’economia e delle finanze, della salute, dell’interno, dell’istruzione università e ricerca, delle comunicazioni e da tre rappresentanti della Conferenza unificata.

b)      comitato di coordinamento, composto da undici membri di cui sei rappresentanti tecnici designati dai Ministri, quattro membri designati dalla Conferenza unificata, e presieduto dal direttore generale dell’Agenzia designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c)      direzione generale cui afferiscono centocinquanta unità di personale, costituita da sei uffici dirigenziali, una segreteria ubicata nella sede centrale per i comitati direttivo e di coordinamento, nella sede centrale e sezioni periferiche territoriali (che assorbono ottanta unità). Il personale dell’Agenzia è per il 75% ministeriale ovvero degli enti locali e il cui regolamento organizzativo e funzionale è demandato ad un DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

L’articolo 4 reca la copertura finanziaria della proposta di legge, stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Agenzia si provveda con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada.

 

A tale proposito è opportuno rilevare che la copertura di un onere certo avviene mediante aumento di un’entrata incerta, quale le sanzioni. Sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di coprire l’onere, per il quale occorre una determinazione finanziaria, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 


Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (istituito dall’articolo 32 della legge del 17 luglio 1999, n. 144) recepisce una esigenza segnalata nella Prima relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale 1998, che evidenziava" … l’opportunità di predisporre un piano nazionale per la sicurezza stradale consistente in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori di reti stradali, di interventi (infrastrutturali, di prevenzione e controllo, normativi e organizzativi), di strumenti per migliorare la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e della sua evoluzione".

Lo stesso art. 32 prevede, in relazione alla procedura di approvazione del Piano, che il Ministero determini le modalità di attuazione del Piano attraverso la predisposizione di “programmi annuali di attuazione” approvati dal CIPE[7].

 

Il Piano, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed approvato dal CIPE con la delibera n. 100 del 29 novembre 2002, è finalizzato a creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il drammatico tributo di vittime imposto quotidianamente dagli incidenti stradali e gli ingenti costi sostenuti dallo Stato, dal sistema delle imprese e dalle famiglie a causa di tali incidenti. L’obiettivo di riferimento recepisce le indicazioni del secondo programma per la sicurezza stradale elaborato dalla Commissione europea: riduzione del 40% del numero di morti e feriti entro il 2010. Per quanto riguarda l’Italia ciò significa ridurre il numero annuo delle vittime degli incidenti stradali di 2.700 morti (nell’ultimo periodo sono morte mediamente oltre 6.500 persone ogni anno) e di 120.000 feriti (attualmente sono più di 290.000).

La strategia fondamentale del Piano può essere riassunta in tre punti:

a)      sviluppo di un’azione immediata sulle situazioni a maggior rischio e dove sussistono le condizioni tecniche e organizzative per poter avviare subito gli interventi;

b)      rafforzamento delle strutture tecniche e della strumentazione necessaria per governare efficacemente la sicurezza stradale;

c)      coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella attuazione del Piano e nella verifica dei risultati delle azioni intraprese.

Per concretizzare tale strategia il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale definisce cinque linee di azione di primo livello e dodici linee di azione di secondo livello.

Ogni linea di azione viene articolata in diverse attività o campi di intervento specifici che specificano in concreto gli interventi da realizzare. Nel complesso il Piano indica 91 azioni specifiche per migliorare la sicurezza stradale.

Per realizzare le azioni sopra indicate nell’arco di un decennio e per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle vittime degli incidenti stradali del 40% il Piano valuta un fabbisogno finanziario complessivo di circa 19.500 milioni di euro, in linea con il volume di investimenti in sicurezza stradale realizzato dalla maggior parte dei Paesi dell’UE.

Tale fabbisogno potrà essere soddisfatto in parte attraverso investimenti aggiuntivi (12.000 milioni di Euro) e in parte attraverso la rifinalizzazione verso interventi di miglioramento della sicurezza stradale della spesa in reti e servizi di trasporto (7.500 milioni di Euro)

A fronte di tale spesa si stima un beneficio economico (derivante dalla riduzione dei costi sociali determinati dagli incidenti stradali) di oltre 30.000 milioni di Euro. Confrontando tale "beneficio" con l’ammontare degli investimenti aggiuntivi nel periodo (12.000 milioni di Euro) si determina un saldo positivo di circa 18.000 milioni di Euro.

Successivamente, l’art. 54 della legge n. 488 del 1999[8] ha previsto rifinanziamenti, tramite limiti di impegno quindicennali di 25 miliardi a decorrere dal 2001 e di 40 miliardi a decorrere dal 2002, per la prosecuzione degli interventi destinati alla sicurezza stradale previsti dall’art. 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, autorizzando gli enti proprietari delle strade a contrarre mutui secondo modalità stabilite con successivo decreto interministeriale. In collegamento con tale norma, il successivo articolo 56 ha autorizzato gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con il D.M. infrastrutture e trasporti 13 novembre 2003 è stato pubblicato[9] un bando per la realizzazione di interventi strategici per la sicurezza stradale (in attuazione di quanto previsto dal citato programma annuale di attuazione per il 2003), che mette a disposizione 51,65 milioni di euro per il finanziamento di interventi delle regioni, delle province e dei comuni, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale.

Con successivo decreto ministeriale 9 giugno 2004, è stata approvata la graduatoria dei progetti definitivamente ammessi a cofinanzamento proposti dalle regioni, province e comuni. Le proposte ammesse al cofinanziamento statale prevedono investimenti per interventi  ed iniziative a favore della sicurezza stradale per oltre 86 milioni di euro, di cui 51 milioni a carico dello Stato ed il rimanente a carico delle amministrazioni proponenti.

Oggetto del finanziamento sono in primo luogo la realizzazione di 17 Centri di monitoraggio regionali sulla sicurezza stradale[10], come punto di raccordo tra le esigenze del territorio e le iniziative assunte a livello centrale e 13 progetti, presentati da province e comuni, per la realizzazione di interventi complessi e l'elaborazione di piani e programmi strategici per la sicurezza stradale[11].

 

Si ircorda inoltre che l’art. 15, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (cd. collegato infrastrutture) ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro[12] per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali.

Tale programma, che dovrà essere approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà essere coerente con il Piano nazionale della sicurezza stradale.

Mentre per la rete stradale secondaria la legge n. 488/1999 ha stanziato specifici e aggiuntivi limiti di impegno per la copertura delle azioni attuate dagli enti locali, relativamente alla rete stradale e autostradale nazionale l’art. 32 del D.Lgs. n. 144/99 ha previsto che gli interventi finalizzati agli obiettivi del Piano siano realizzati a valere sulle disponibilità ordinarie stanziate nel bilancio dello Stato a favore dell’ANAS. Lo stanziamento recato dall’art. 15 della legge n. 166/2002 sembra quindi essere finalizzato a creare anche per la rete nazionale strumenti finanziari idonei, aggiuntivi rispetto alle risorse ordinarie dell’ente, che permettano lo sviluppo della sicurezza e la valorizzazione del patrimonio stradale nazionale.

Nel luglio 2003 il Ministero delle infrastrutture ha sottoposto al CIPE la 1a tranche del Programma previsto dall’art. 15 della legge n. 166/2002, che contempla investimenti per complessivi 473,62 milioni di euro. Con la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 25 il Comitato ha espresso parere favorevole.

 

Nel medesimo articolo 15 del collegato infrastrutture, al comma 2, è stata inoltre prevista – sempre nell’ottica del raggiungimento di una migliore sicurezza stradale - l’emanazione, da parte del Governo, di un regolamento per l’attuazione dei Piani urbani di mobilità (PUM).[13]

Nonostante il termine indicato (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 166/2002) sia scaduto, il Governo non ha ancora provveduto ad emanare tale regolamento, che dovrebbe, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, definire l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa destinate a finanziare tali piani, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

 

Si ricorda, infine, che con il D.M. lavori pubblici 5 giugno 2001 sono stati indicati gli standard minimi previsti per la sicurezza nelle gallerie stradali ed autostradali di tutto il territorio nazionale.

 


Documenti all’esame dell’Unione Europea (a cura dell’Ufficio RUE)

 

La Commissione ha definito le linee generali della strategia europea in materia di sicurezza stradale con il Libro bianco del 2001 sulla politica comune dei trasporti (COM(2001)370). Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Libro bianco, nel giugno 2003 la Commissione ha presentato un Programma di azione sulla sicurezza stradale[14] (COM(2003)311) relativo al periodo 2003-2010. Facendo seguito agli orientamenti individuati nel Libro bianco e nel programma di azione, la Commissione ha presentato una serie di proposte volte a disciplinare singoli aspetti della sicurezza stradale.

Il Libro bianco sulla politica comune dei trasporti

Questo documento fissa, in particolare, l’obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime degli incidenti stradali in tutta l’Unione europea. Tuttavia, per evitare un eccesso di regolamentazione, la Commissione intende incoraggiare, entro il 2005, la libera assunzione di impegni da parte degli operatori del settore dei trasporti, riservandosi di adottare iniziative legislative solo nel caso in cui l’obiettivo relativo alla riduzione delle vittime non venisse raggiunto.

Il Libro bianco auspica l’aumento della cooperazione e dello scambio di esperienze tra gli Stati membri in materia di prevenzione e di analisi degli incidenti mediante strumenti comuni quali la banca dati CARE[15] (Community database on Accidents on the Roads in Europe), la creazione di un Osservatorio europeo sulla sicurezza stradale ed una segnaletica speciale per i “black spots” - i luoghi dove il numero di incidenti è particolarmente elevato. Il Libro bianco propone, inoltre, l’istituzione presso la Commissione di un comitato di esperti incaricato di sviluppare una metodologia comunitaria per lo svolgimento di inchieste tecniche indipendenti sulle cause degli incidenti al fine di migliorare la legislazione vigente in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda le iniziative future nel settore della sicurezza stradale, fra i settori di intervento individuati nel Libro bianco figurano: la sicurezza nelle gallerie stradali che appartengono alla rete transeuropea di trasporto[16]; l’interoperabilità dei sistemi di pagamento sulla rete stradale transeuropea[17]; l'immobilizzazione dei veicoli; l'installazione obbligatoria delle cinture di sicurezza su tutti i sedili; la lotta contro l’uso di alcool, droghe o farmaci al volante.

Programma di azione sulla sicurezza stradale

Come già accennato, per dare attuazione agli obiettivi individuati nel Libro bianco, il 2 giugno 2003 la Commissione ha presentato un nuovo programma di azione sulla sicurezza stradale.

La Commissione ritiene che al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma debbano concorrere tutte le autorità a livello comunitario, nazionale e locale, in base ad un’applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà. A tal fine, la Commissione propone che tutti i soggetti interessati sottoscrivano una Carta di azione sulla sicurezza stradale, il cui testo figura in allegato al programma medesimo.

La Carta è stata sottoscritta in occasione del Consiglio trasporti informale che si è svolto a Verona il 23 e 24 ottobre 2003. In quella occasione i ministri hanno deciso di riunirsi ogni anno a Verona al fine di verificare lo stato di attuazione della Carta. Il secondo incontro si è svolto il 25 e 26 ottobre 2004.

La Carta sulla sicurezza stradale è volta ad individuare misure comuni a livello europeo al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010 mediante azioni sistematiche di controlli, informazione ed educazione. La Carta, che è stata lanciata il 29 gennaio 2004, comporta una parte comune completata da impegni specifici assunti da ogni firmatario. Essa avrà una durata iniziale pari a tre anni e potrà essere prorogata al termine di questo periodo.

La Commissione sottolinea, inoltre, la necessità di monitorare periodicamente gli obiettivi per verificare i progressi compiuti e di rivederli in occasione dell’adesione di nuovi Stati membri. Essa intende, pertanto, presentare, nel 2005, una relazione sui risultati relativi al controllo degli obiettivi, sulle azioni intraprese e sugli adeguamenti resi necessari dall’allargamento; sulla base di queste valutazioni essa proporrà, eventualmente, nuove misure.

 

Il programma individua una serie di misure da attuare entro il 2010 al fine di ridurre le principali cause di incidenti stradali fra le quali la Commissione annovera: la velocità eccessiva; il consumo di alcool, di droghe o la stanchezza; il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco; l’insufficiente protezione offerta dai veicoli in caso di urto; l’esistenza di punti ad alto rischio di incidenti (black spots); l’inosservanza dei tempi di guida e di riposo per il trasporto professionale; l’insufficiente campo di visione del conducente.

I principali settori di intervento, individuati nel programma di azione, sono:

·       incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento mediante un rafforzamento dei controlli di polizia e la promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione.

La Commissione ritiene, in particolare, che gli Stati membri dovrebbero accelerare l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1998 relativa al ritiro della patente di guida al fine di ridurre le differenze esistenti a livello comunitario per quanto riguarda le sanzioni applicate. Per contribuirvi la Commissione intende favorire la realizzazione di una rete di informazione fra le amministrazioni nazionali competenti in materia di patenti di guida e dare il proprio sostegno a campagne di informazione su scala europea.

Fra le iniziative che la Commissione intende intraprendere in questo ambito figurano: l’elaborazione di orientamenti sulle migliori pratiche in materia di controlli di polizia; l’applicazione della raccomandazione del 17 gennaio 2001 sul tasso massimo di alcolemia al volante; la promozione degli studi riguardanti gli effetti di droghe e medicine e una classificazione adeguata per i farmaci che hanno effetti sull’idoneità alla guida; la revisione delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida; la promozione di un approccio scientifico dell’apprendistato alla guida e della formazione alla sicurezza stradale fin dall’età scolastica; la revisione della direttiva 91/439/CEE sulla patente di guida al fine di introdurre norme minime per gli esaminatori e un accesso progressivo ai veicoli motorizzati (cfr. il paragrafo relativo alle proposte normative all’esame delle istituzioni dell’UE); i lavori specifici sui giovani conducenti e sugli anziani nel quadro della patente di guida e dell’educazione stradale; il sostegno alle iniziative nazionali per incoraggiare l’uso del casco da parte di tutti gli utenti dei veicoli a due ruote e dei ciclisti; l’armonizzazione delle sanzioni per le infrazioni principali alle norme di guida per il trasporto commerciale internazionale; la riabilitazione degli autori di infrazioni gravi al codice della strada. Infine, partendo dal presupposto che la guida pericolosa è assimilabile alla criminalità, la Commissione intende presentare iniziative nel quadro della politica comunitaria in materia di giustizia;

·       sfruttare le nuove tecnologie nel settore dell’informazione e della comunicazione[18] per rafforzare la sicurezza passiva (protezione in caso di incidente) e quella attiva (prevenzione degli incidenti).

A questo proposito, in particolare, la Commissione ritiene che le ricerche relative agli aspetti tecnologici della progettazione dei veicoli a motore debbano essere portate avanti anche nell’ambito del sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico[19]. Inoltre, tenuto conto dell’importante ruolo che svolgono i controlli tecnici al fine di ridurre l’impatto dei guasti meccanici sugli incidenti stradali, la Commissione sottolinea la necessità di adeguarli per tenere conto della crescente complessità delle tecnologie a bordo dei veicoli. Il programma di azione evidenzia, infine, l’importanza dell’informazione dei consumatori sul livello di sicurezza delle automobili. A tal fine la Commissione intende continuare a dare il proprio sostegno – per quanto riguarda sia gli aspetti finanziari sia le decisioni tecniche – al programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili (EuronCAP).

Fra le iniziative che la Commissione intende promuovere in questo settore figurano: l’eliminazione degli angoli ciechi verso il retro per i conducenti di automezzi pesanti[20]; lo svolgimento di studi sui dispositivi di individuazione delle debolezze del conducente, la prova di alcolemia antiavviamento e i rivelatori di stanchezza; l’installazione di dispositivi sonori o visivi che ricordino di allacciare la cintura di sicurezza a bordo dei veicoli; il sostegno alla messa a punto di dispositivi di ritenuta intelligenti; l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative agli urti frontali, laterali e posteriori degli automezzi pesanti per limitare l’incastro dei veicoli (direttive 89/297/CEE, 96/27/CE, 96/79/CE, 2000/8/CE e 2000/40/CE);

·       migliorare le infrastrutture stradali con l’obiettivo a lungo termine di ridurre la percentuale di strade e di tunnel a rischio elevato.

A tal riguardo, nel programma di azione, richiamandosi a quanto preannunciato nel Libro bianco, si ricorda la necessità che nel caso di nuovi progetti stradali venga effettuato, sulla base di una metodologia comunitaria, uno studio di impatto per verificare che essi non abbiano effetti negativi sulla sicurezza della zona considerata. La Commissione sottolinea anche l’importanza di elaborare programmi europei di valutazione delle strade per informare meglio gli utenti sui rischi. Si ricorda a tal proposito che la Commissione apporta il proprio sostegno al progetto EuroRAP (European Road Assessment Programme), lanciato dalle associazioni di automobilisti.

Il miglioramento delle infrastrutture riguarda anche la rete transeuropea di trasporto (TEN), ivi compresi i tunnel. A questo proposito la Commissione intende fissare una serie di orientamenti per stabilire un legame tra il finanziamento comunitario della rete (TEN) e il miglioramento della sicurezza.

Il programma di azione, inoltre, riconosce l’importanza delle agevolazioni fiscali per incoraggiare l’investimento dei privati e delle imprese nella concezione di infrastrutture e di veicoli più sicuri. Relativamente a questo aspetto la Commissione si impegna a fornire, qualora fosse necessario, un quadro armonizzato per chiarire le condizioni in base alle quali tali agevolazioni possono essere introdotte dagli Stati membri, nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia.Infine, sulla base delle esperienze nazionali, la Commissione si propone di incoraggiare l’introduzione di criteri armonizzati di sicurezza stradale negli appalti pubblici e di collaborare con il settore europeo delle assicurazioni per trovare nuovi mezzi volti a migliorare la sicurezza stradale.

Fra le misure che la Commissione intende adottare relativamente a questo settore figurano: la presentazione di una proposta di direttiva riguardante la sicurezza delle infrastrutture stradali per introdurre un sistema di gestione armonizzato dei punti pericolosi e di audit di sicurezza stradale per la rete TEN; la predisposizione di guide tecniche in materia di infrastruttura; la realizzazione di progetti di ricerca e di dimostrazione sul tema delle strade intelligenti; l’adeguamento al progresso tecnico delle norme comunitarie applicabili alle apparecchiature stradali; l’individuazione di sistemi per rendere i bordi delle strade meno pericolosi in caso di incidente; il conseguimento di un elevato livello di sicurezza nei tunnel, in particolare mediante normative e informazioni agli utenti;

·       rafforzare la sicurezza del trasporto professionale di merci e passeggeri, completando i provvedimenti in discussione o già adottati in materia[21], con nuove disposizioni che rafforzino ulteriormente la sicurezza di questo tipo di trasporto;

·       migliorare il soccorso e le cure alle vittime della strada;

·       procedere alla raccolta, all’analisi e alla diffusione dei dati sugli incidenti.

La Commissione valuta positivamente l’istituzione di un Osservatorio europeo per la sicurezza stradale, come struttura interna della Commissione, volto a coordinare tutte le attività comunitarie relative alla raccolta e all’analisi dei dati sugli incidenti stradali. A questo riguardo il programma prevede che l’Osservatorio ospiti CARE, la base dati sugli incidenti esistente a livello comunitario. La Commissione propone, infine, di procedere all’installazione di “scatole nere” a bordo dei veicoli; svolgere indagini indipendenti sugli incidenti stradali, rispetto a quelle condotte dalle autorità giudiziarie e dalle assicurazioni, orientate verso le cause degli incidenti piuttosto che sulle responsabilità, al fine di migliorare la legislazione vigente; valutare e migliorare i sistemi che collegano i dati degli ospedali alle statistiche nazionali sugli incidenti stradali.

 

Il Consiglio trasporti nella sessione del 5-6 giugno 2003 si è espresso sul programma di azione, condividendone in sostanza gli obiettivi strategici. In quella sede il Consiglio ha, inoltre, invitato gli Stati membri a considerare prioritaria la politica di sicurezza stradale e la Commissione a predisporre, nel 2006, una relazione di valutazione dei progressi realizzati e a presentare le opportune iniziative legislative. Queste conclusioni sono state ribadite in occasione del Consiglio trasporti del 5 dicembre 2003.

Si ricorda, inoltre, che la sicurezza stradale figura fra le priorità della Presidenza olandese dell’UE. La Presidenza, in particolare, attribuisce grandissima importanza alla promozione della sicurezza stradale e ritiene che un importante contributo a tal fine potrebbe essere dato dall’armonizzazione a livello europeo delle disposizioni relative alle patenti di guida.

Raccomandazione sulla sicurezza stradale

Il 6 aprile 2004 la Commissione ha adottato una raccomandazione[22]sull’applicazione della regolamentazione in materia di sicurezza stradale.

La Commissione ricorda l’importanza dell’obiettivo volto a ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2010, fissato dal Libro bianco sui trasporti, e delle misure individuate a tal fine dal nuovo programma di azione sulla sicurezza stradale.

Da un esame della situazione attuale risulta che, malgrado l’armonizzazione realizzata in molti settori dalla legislazione comunitaria, allo stato attuale le misure adottate si rivelano insufficienti per ridurre la mortalità. La Commissione individua la principale causa di questa situazione nelle differenze sostanziali fra i controlli posti in essere dai vari Stati membri. Risulta, inoltre, che le principali infrazioni, cause di incidenti mortali, continuano ad essere l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Considerato che una migliore applicazione della regolamentazione relativa a queste infrazioni ridurrebbe di più del 50% il numero delle vittime, la Commissione ha deciso di formulare alcune raccomandazioni esclusivamente su questi aspetti della sicurezza stradale.

 

La Commissione, in particolare, invita gli Stati membri a:

 

La Commissione si impegna a:

 

 

 


Progetti di legge


N. 4119

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

REALACCI, CASTAGNETTI, PASETTO, RUTELLI, ACQUARONE, ANNUNZIATA, BANTI, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, GERARDO BIANCO, BINDI, BIMBI, BOCCIA, BOTTINO, BRESSA, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CIANI, COLASIO, DELBONO, DE MITA, DUILIO, FANFANI, FIORONI, FISTAROL, FRANCESCHINI, FRIGATO, FUSILLO, GAMBALE, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, IANNUZZI, LADU, LETTA, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MARCORA, MARINI, MATTARELLA, MEDURI, MERLO, MICHELI, MILANA, MOLINARI, MONACO, MORGANDO, MOSELLA, PAPINI, PARISI, PINZA, PISCITELLO, PISTELLI, REDUZZI, ROCCHI, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, RUTA, SANTAGATA, SINISI, SORO, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TANONI, TUCCILLO, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI

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Disposizioni per la lotta contro la violenza stradale

 

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Presentata il 30 giugno 2003

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Onorevoli Colleghi! - Seimilaseicentottantadue. Non ci si riflette mai abbastanza su questo numero. 6.682 morti. Ed è quello che, in termini di vite umane, avviene puntualmente ogni anno, senza soluzione di continuità: 6.682 vittime della strada nel 2001, 6.649 l'anno prima, 6.662 nel 1999, 6.342 nel 1998. Il 20 per cento dei morti ha meno di 25 anni di età.

Solo nel decennio fra il 1992 e il 2001 sono avvenuti circa 65.923 decessi. Effettuiamo un confronto tra cosa è cambiato nel 2002 rispetto al 2001: sulle autostrade i morti lo scorso anno sono stati 714, praticamente gli stessi sia dell'anno precedente (715) sia del 2000 (710). I feriti da un anno all'altro, invece, sono quasi mille di più (23.794 rispetto ai 22.818 del 2001) e sono aumentati anche gli incidenti (da circa 47.500 si è andati oltre la soglia dei 48.000).

Proprio basandosi su dati dell'Unione europea, peraltro, è stato possibile stimare che la semplice riduzione della velocità massima di 5 chilometri orari (Kmh) eviterebbe ogni anno alla comunità ben 11 mila morti, un quarto del totale.

Altro punto chiave delle strategie dell'Unione europea è l'uso della cintura di sicurezza, un obbligo rispettato in Italia solo dal 30 per cento delle persone. La distanza dall'Unione europea è marcata pure dall'andamento della mortalità sulle strade nei dieci anni che vanno dal 1992 al 2001. Il fatto che sulle automobili siano sempre più diffusi sistemi di sicurezza attiva e passiva per i passeggeri (abs, airbag, barre di protezione, eccetera) ha contribuito a far scendere ovunque il numero dei decessi. Ma ci sono Paesi che non si sono fermati all'ammodernamento del parco auto. In Germania e in Inghilterra, nazioni con le quali amiamo spesso confrontarci, intervenendo con decisione sull'educazione stradale, sulla sensibilizzazione e sul controllo capillare delle violazioni alle regole della circolazione, hanno ridotto i morti, rispettivamente, del 34 per cento e del 17 per cento tra il 1992 e il 2001. L'Italia fa segnare solo un 10 per cento (terzultima nella Unione europea precede solo Irlanda e Lussemburgo, dove però il numero dei sinistri è bassissimo in numeri assoluti), meno della metà della media europea (-23,56 per cento) e con un altro dato, quello dei feriti, assolutamente in controtendenza: schizza dai 241.994 del 1992 a 334.679 del 2001.

Perché queste differenze enormi tra noi e gli altri Stati del vecchio continente? Anche in passato i diversi governi che si sono succeduti in carica - e lo racconta bene purtroppo una volta ancora l'analisi delle serie storiche del bollettino dei morti e dei feriti, che oscilla sì ma per circostanze legate più alla casualità che a qualche seria strategia nazionale - non hanno certo legiferato o agito con competenza ed efficacia. Si può ricordare forse il decreto Ferri che, nel biennio 1988-1989, per sette mesi complessivi fissò in 110 kmh il limite massimo sulle autostrade: il risultato fu una diminuzione della mortalità del 13,7 per cento. Accantonata quella norma temporanea ci sono stati almeno dieci anni di vuoto, fino all'approvazione nel marzo del 2000 del Piano nazionale della sicurezza stradale, che prevedeva un complessivo ammodernamento della rete, partendo dai punti più a rischio. Ma a tre anni di distanza, esso è sostanzialmente inapplicato poiché anche nell'ultima legge finanziaria (legge n. 289 del 2002) non c'è traccia dei fondi necessari a farlo partire, almeno 650 milioni di euro.

Il discorso economico richiama immediatamente un altro aspetto: come il Paese impiega i soldi destinati alle infrastrutture. Di certo lo sviluppo del trasporto ferroviario, la manutenzione e l'ammodernamento della rete asfaltata garantirebbero una rapida diminuzione dell'incidentalità. Ci sono, ad esempio, 26.215 chilometri di strade statali che hanno la carreggiata troppo stretta, inferiore agli 8 metri previsti dalle norme, mentre oltre 10 mila chilometri presentano una pavimentazione appena sufficiente, insufficiente o addirittura completamente degradata.

Fatto grave è anche il problema della cronica carenza di organico delle Forze di polizia che effettuano i controlli sulle strade. Se nel 1960 controllavano il traffico 54 mila pattuglie per 2 milioni e mezzo circa di veicoli (una pattuglia ogni 4,5 automobili) oggi la asimmetria, il profondo squilibrio sono evidenti: ogni pattuglia ha mediamente il compito di sorvegliare la circolazione di circa 90 veicoli. E con l'aggravante che, rispetto al 1960, il numero delle pattuglie non è diminuito solo percentualmente ma anche in termini assoluti: dalle 545 mila di allora alle 477 mila di oggi.

Anche le sanzioni comminate sulle strade sono diminuite. Se nel 1981, con circa 24 milioni di veicoli circolanti, le violazioni contestate dalla stradale furono 3,5 milioni, nel 2000, con un parco veicoli prossimo ai 42 milioni, sono scese a 2,6 milioni. Il rapporto tra multe e veicoli è passato dal 14,3 per cento del 1981 al 6 per cento del 2000. Sono diminuite, è la spontanea domanda retorica, le infrazioni commesse dagli automobilisti?

In ogni caso a un fenomeno complesso, come è quello dell'incidentalità stradale, si deve rispondere con una serie articolata di azioni.

Ecco allora il senso della proposta di legge, che vuole essere un primo passo verso il raggiungimento dell'obiettivo fissato dall'Unione europea di dimezzare il numero dei morti per incidente stradale al 2010, che è frutto anche del confronto con diverse realtà della società civile quali: la Fondazione Luigi Gruccione ente morale vittimestrada, l'Associazione dei familiari e vittime della strada l'Associazione amici della Polizia stradale, il Centro Antartide, Legambiente e altre; proposta di legge con la quale si intende promuovere l'adozione di alcune misure che permettano di coordinare meglio e di accelerare la capacità di intervento delle strutture che operano nell'ambito della sicurezza stradale, che introduce elementi propedeutici al rispetto di alcune norme fondamentali del codice della strada (limiti di velocità e cintura di sicurezza prima di tutto) e che, nello stesso tempo, vuole essere un punto di partenza per un ripensamento complessivo del sistema dei trasporti italiano.

Lo squilibrio che vede la stragrande maggioranza degli spostamenti avvenire su gomma, con una quota residuale lasciata al ferro e al cabotaggio, ha costituito e costituisce tuttora un elemento di forte negatività per il nostro Paese dal punto di vista ambientale, economico e - naturalmente - anche da quello dell'incidentalità stradale. Un'opera di ammodernamento del sistema dei trasporti dovrebbe dunque intervenire sulle «piccole opere» (manutenzione, messa in sicurezza, riadattamento, rifacimento delle infrastrutture) e dare nuova linfa alle ferrovie.

Nel dettaglio la proposta di legge presentata prevede intanto una «Sala unificata», una regia di tutti i soggetti che si occupano di sicurezza stradale al fine di coordinare meglio le iniziative per abbattere il rischio di incidentalità. Un organo che avrà anche il compito, come già avviene all'estero, di individuare le arterie più critiche, i punti più a rischio, e indirizzare quindi anche gli interventi per il miglioramento delle infrastrutture. Alla Sala unificata, che accoglierà anche rappresentanti delle associazioni di familiari e vittime della strada, ambientaliste e dei consumatori, il compito di raccogliere, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale, di elaborarli al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Una elaborazione finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi. Questa task force dovrà inoltre compilare ogni anno, entro il 31 dicembre, l'elenco delle gallerie, delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali così da poter individuare gli interventi prioritari di manutenzione delle strade più a rischio. Dovrà individuare, inoltre, nuove modalità d'intervento, anche mediante l'uso di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali, seguendo, da questo punto di vista, l'esperienza consolidata di altri Paesi europei (come l'Inghilterra) o extraeuropei (come l'Australia) dove è prassi la periodica redazione di un rating del rischio di incidentalità sulle arterie nazionali.

Naturalmente tra i compiti di questa nuova struttura vi è anche la realizzazione di campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento del codice della strada. A proposito di sensibilizzazione, la proposta di legge prevede, sul modello francese, l'installazione di sagome nere di forma e dimensione umane in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di ammonire gli utenti della strada ad una maggiore prudenza.

La proposta di legge si sofferma poi sulle auto: suggerisce un dispositivo che consenta l'accensione della vettura solo con la cintura di sicurezza allacciata e l'installazione di un limitatore di velocità regolabile dal proprietario, interviene sulla patente a punti e su alcune sanzioni particolari che dovrebbero costare di più agli indisciplinati. Infine richiede un finanziamento di 200 milioni di euro l'anno per l'attività della Polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri in materia di prevenzione, di vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per il completamento della pianta organica e per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

 

1. La presente legge reca misure finalizzate alla lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco presentato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» di cui alla comunicazione (2001) 370, per il rafforzamento dell'attività delle Forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente in materia.

 

Art. 2.

(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale).

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente nonché al fine di dare attuazione alle misure contenute nel codice della strada è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.

2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.

5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è composta da:

a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal capo della Polizia;

b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal comandante generale dell'Arma;

c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal comandante generale del Corpo;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) un rappresentante della Conferenza unificata;

f) un rappresentante dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada, proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

i) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste, proposti dal Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

l) due rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, proposti dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni.

6. Per il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

Art. 3.

(Compiti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale).

 

1. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'ANAS e dalle società concessionarie autostradali l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade ritenute più a rischio di incidenti stradali;

e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade ritenute più a rischio di incidenti;

f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade ritenute più a rischio di incidenti;

g) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti nelle gallerie e nelle strade;

h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umane, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

2. Gli interventi di cui al comma 1 confluiscono in un programma approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2003, 300 milioni di euro nel 2004 e 700 milioni di euro nel 2005.

 

Art. 4.

(Dispositivi per limitare il rischio

di incidente).

 

1. Le autovetture di nuova immatricolazione devono essere dotate di un sistema, anche elettronico, che:

a) consente l'accensione dell'autovettura solo nel momento in cui le cinture di sicurezza sono state allacciate;

b) impedisce il superamento dei limiti di velocità massima stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

c) consente la registrazione di tutte le informazioni, con particolare attenzione a quelle di cui alla lettera b), relative all'utilizzo dell'autovettura.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme e le specifiche tecniche dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le istruzioni, le modalità e i termini per l'installazione dei medesimi dispositivi sugli autoveicoli.

 

Art. 5.

(Sanzioni).

 

1. A colui che manomette, elimina o rende in tutto o in parte inservibili i dispositivi di cui all'articolo 4 della presente legge, e nel caso di violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativi alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti si applica la sanzione della perdita totale del punteggio di cui al comma 6 dell'articolo 126-bis del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

2. Nei casi di superamento del limite di velocità di oltre 10 chilometri orari, e di guida senza le cinture di sicurezza allacciate se trattasi di autoveicolo e senza l'uso a norma di legge del casco protettivo se trattasi di motoveicolo, nonché di transito nelle corsie preferenziali, nelle piste ciclabili e nelle corsie di emergenza, si applica la sanzione della decurtazione di 10 punti del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

3. Sono puniti con la decurtazione di 7 punti del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9:

a) la violazione dell'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'inversione di marcia in luoghi dove tale manovra non è comunque consentita;

b) il mancato arresto in prossimità degli attraversamenti pedonali;

c) l'uso del telefono portatile durante la guida senza auricolare o senza dispositivo viva voce.

4. La perdita totale del punteggio della patente di guida a seguito di una o più violazioni delle norme del presente articolo comporta l'impossibilità di sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per tre mesi dalla data di cessazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

5. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 141, comma 9, terzo periodo, le parole: «da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a nove mesi»;

b) all'articolo 142, comma 9, al secondo periodo, le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi» e al terzo periodo, le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto mesi»;

c) all'articolo 186, comma 2, secondo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a sei mesi, ovvero da quattro mesi a otto mesi».

 

Art. 6.

(Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni).

 

1. Per l'espletamento delle attività della Polizia stradale e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, e, in particolare, per l'incremento del numero delle pattuglie operanti sulle strade, realizzato anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale pari ad almeno il 30 per cento dell'organico attuale, per l'acquisto di dispositivi tecnici finalizzati all'accertamento di determinate infrazioni, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti, è autorizzata per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 200 milioni di euro.

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

 

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6, valutato in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2003, 300 milioni di euro per l'anno 2004 e 700 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 8.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 4867

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

DELL'ANNA, ANTONIO BARBIERI, BRUSCO, GERMANÀ, LUPI, MAIONE, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, PAROLI, PINTO, PAOLO RUSSO, STRADELLA

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Disposizioni per il miglioramento della sicurezza delle strade italiane

 

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Presentata il 31 marzo 2004

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Onorevoli Colleghi!

Finalità della proposta di legge.

Per migliorare la sicurezza delle strade italiane oltre all'impegno di dotare il Paese di nuove e più moderne infrastrutture viarie è necessario realizzare una più qualificata manutenzione delle strade esistenti.

Non basta disciplinare i comportamenti dei guidatori in maniera più severa (vedi patente a punti), occorre anche mantenere le strade italiane secondo un minimo standard di sicurezza.

Si devono dotare le strade italiane di uno standard minimo di sicurezza a partire dalle dotazioni tecniche e logistiche affinché tutti i cittadini abbiano un pari accesso alla mobilità sotto il profilo della sicurezza.

Gli aspetti più importanti contenuti nella proposta di legge sono:

 

1) l'istituzione di una Agenzia di vigilanza sulla sicurezza stradale e, in particolare, sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza;

 

2) l'acquisizione della consapevolezza che la dotazione tecnica e logistica della sicurezza stradale non è solo un assemblaggio di attività, ma viene costruita in stretta relazione alla mobilità, secondo le metodologie del risk and crisis management;

 

3) il dettagliato esame dei contenuti tecnici afferenti sia la produzione che la posa in opera delle dotazioni e la previsione di una certificazione obbligatoria delle dotazioni di sicurezza, comprensiva del prodotto e della posa in opera;

4) l'esame dei vincoli giuridici attualmente ostativi ad una corretta gestione delle dotazioni di sicurezza e la previsione degli opportuni rimedi;

 

5) la previsione di una linea organica di finanziamenti per le dotazioni di sicurezza, che, allo stato, è inesistente.

 

 

Titolo I - Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale.

 

 

Nel testo si è prescelta una descrizione sintetica dell'istituzione e dei compiti dell'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», allocata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rinviando ad un successivo regolamento i dettagli dei processi e delle interazioni istituzionali con gli operatori, al fine di lasciare la scelta all'attuale impianto ministeriale dei modi migliori per operare il distacco delle funzioni di controllo sulle dotazioni di sicurezza.

Perché un'Agenzia, con autonomia funzionale e operativa dal Ministero per le sole dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale?

Perché dette dotazioni costituiscono il punto «sensibile» dell'esercizio della strada in sicurezza e la loro gestione si distacca con forza dalla fase costruttiva e di straordinaria manutenzione della strada, in quanto le dotazioni intavolano un dialogo costante con l'utenza, e se tale dialogo viene a mancare o ad essere incompleto per un qualche motivo, è sicuro che la circolazione veicolare ne risentirà, al minimo in termini di velocità commerciale, al peggio in termini di sinistrosità.

La trascuratezza con la quale vengono gestite le dotazioni di sicurezza nel nostro Paese non ha l'uguale negli altri Stati membri dell'Unione europea e si può dire che è addirittura peggiorata dopo l'abbandono dei presìdi territoriali, delle case cantoniere e, da ultimo, con la devoluzione di gran parte delle strade dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni, sguarnite di competenze in materia stradale nella più parte dei casi.

Senza un centro di monitoraggio nazionale, che possa fruire di centri regionali gestiti a rete, seguendo un programma standard di base sulla gestione delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, ogni tratta fa storia a sé e il diritto costituzionale di ogni cittadino a muoversi in libertà e in sicurezza in ogni parte del territorio, avuto riferimento ad un minimo di sicurtà, non si può dire che ad oggi sia garantito.

Per invertire questa tendenza al degrado gestionale nel quale versano le dotazioni non è sufficiente monitorare i «punti neri» della circolazione, ma occorre intervenire imponendo agli enti proprietari e concessionari delle strade di bonificare i percorsi viari e di approntare la conseguente manutenzione programmata, ma ove a ciò non si ottemperi, si dovrà attuare il principio di sussidiarietà a favore del potere centrale rappresentato in questa materia dall'Agenzia.

Ovviamente questo tipo di intervento «estremo» dovrà essere regolato in maniera uniforme su tutto il suolo nazionale, avuto riferimento ad un minimo di sicurezza stradale garantita per tutti e in tutte le strade.

Ciò comporta:

 

a) l'attivazione di un modello di gestione delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, la realizzazione di piani di monitoraggio per indicatori e l'individuazione di coefficienti di mobilità e di sinistrosità in unità di tempo/spazio predeterminati;

 

b) la messa a punto di un sistema di rating che, rispetto al minimo di sicurezza garantita, premi gli enti proprietari che realizzano standard di sicurezza superiori alla media e punisca fino alla sussidiarietà quegli enti che reiteratamente non realizzano i minimi di sicurezza. La proposta di legge prevede un momento di comunicazione alla opinione pubblica e agli addetti ai lavori annuale, affinché lo stato della sicurezza stradale sia noto a tutti.

Questo è il meccanismo che presiede al funzionamento dell'Agenzia: i dettagli attuativi verranno previsti nel regolamento di attuazione della legge adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con l'Agenzia.

 

 

Titolo II - Definizioni, dati, modelli standard afferenti le dotazioni di sicurezza.

 

 

Questo titolo si occupa di definizioni, che nell'attuale stato di dispersione legislativa e comportamentale, non esistono del tutto.

Abbiamo lavorato «per cuspidi» mettendo a fuoco i concetti più importanti quali:

 

a) la nozione di esercizio delle strade che si stacca nettamente da quella della costruzione, essendo la prima, per così dire, la parte soft del sistema, mentre la seconda ne rappresenta l'aspetto hardware. Mescolare queste due fasi ben distinte, come avviene attualmente nella normativa e nella prassi di affidamento delle gare di lavori, significa far prevalere le ragioni dei fatturati maggiori rispetto a quelle della qualità della comunicazione simbolica, che prende la propria efficienza dal buon fine del messaggio e coinvolge, quindi, elementi propri dei campi della comunicazione;

 

b) la nozione di dotazione tecnica e logistica della sicurezza stradale accorpa tutte quelle strutture che sono finalizzate alla sicurezza e ne viene fornito un elenco esaustivo. Ciascuna di queste dotazioni ha caratteristiche proprie costruttive, di installazione e di manutenzione programmata, ma il loro assieme costituisce la dotazione di sicurezza della tratta stradale. La nozione di dotazione di sicurezza non è descritta solo fine a se stessa ma raffrontata con la nozione di mobilità su strada, a sua volta suddivisa in flussi di traffico e di incidentalità;

 

c) l'incrocio fra dotazione di sicurezza e mobilità integra l'individuazione del minimo di sicurezza che deve essere garantito su tutte le strade e per tutti gli utenti. Per realizzare questo modello, con la tecnica del risk and crisis management, occorre partire da alcune definizioni essenziali per determinare gli inventari e, all'interno di essi, operare le scelte per indicatori di rischio e per coefficienti di sicurezza in mobilità nelle unità di spazio e di tempo preselezionate.

 

 

Titolo III - Dotazioni di sicurezza. Contenuti tecnici.

 

 

Si tratta del titolo più corposo, che si divide in cinque capi.

La materia qui trattata è molta, dispersa in varie norme fra loro non coordinate, quando non addirittura contraddittorie fra di loro. Né sovviene il richiamo allo stato dell'arte, in quanto gli operatori fra di loro frammentati da interessi diversificati sia per dimensioni di impresa che per tipologia di lavorazioni, hanno maturato buone prassi ma non uno stato dell'arte afferente il complessivo campo delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale.

Segnaliamo, inoltre, che il campo meno strutturato delle dotazioni è senz'altro quello afferente le dotazioni logistiche, sul quale a livello regolamentare si dovrà molto lavorare.

La logistica, infatti, interagisce direttamente con il territorio e quindi va trattata separatamente dall'esercizio della strada, pur cooperando nella stessa sede.

Della logistica fa parte quella particolare attività che va sotto il nome di crisis management, così poco praticata e coordinata che, in occasione delle recenti nevicate che hanno bloccato in autostrada per giorni e notti intere gli automobilisti creando disagi senza precedenti, la protezione civile ha proposto di sussidiarla togliendola agli enti gestori delle strade.

La gestione delle dotazioni di sicurezza attraversa varie operazioni, dalla progettualità dell'intervento su strada, agli aspetti afferenti la produzione industriale della dotazione medesima, alla sua posa in opera, ai sistemi di appalto per l'affidamento di beni, servizi e lavori afferenti le dotazioni di sicurezza, alla loro certificazione.

Esaminiamo partitamente i vari aspetti.

 

Capo  I  -  Progettualità delle dotazioni di sicurezza.

 

 

La comunicazione e la protezione che le dotazioni di sicurezza devono assicurare alle tratte stradali non possono essere improvvisate ma devono rispondere alle leggi, allo stato dell'arte e alle modifiche approntate nel tempo dalla esperienza e dalla innovazione tecnologica.

Questa valutazione più matura dei piani di segnalamento potrà essere attuata nelle strade di nuova costruzione, ma per le strade già in esercizio occorre:

 

effettuare gli inventari in statica e in dinamica delle dotazioni di sicurezza, per individuare il punto di partenza su cui operare;

 

indi occorre procedere alla messa a norma, sempre in statica e in dinamica delle dotazioni, avuto riferimento alle norme giuridiche e tecniche, allo stato dell'arte, all'esperienze e alle innovazioni tecnologiche;

 

per determinare la dinamicità del sistema che si va ad instaurare occorre rilevare i flussi di traffico e le statistiche della sinistralità su tratte e unità di tempo predeterminate, al fine di rendere comparabili i coefficienti che ne derivano;

 

indi viene, anche a mezzo di simulazioni dove manchino le necessarie esperienze, elaborato il piano di segnalamento in statica e in dinamica, fruendo cioè di indicatori di efficienza della tratta e della organizzazione dell'ente proprietario e di coefficienti di pericolosità osservando gli andamenti della mobilità, nella doppia lettura dei flussi di traffico e di incidentalità, osservati rispetto al minimo di sicurezza garantita a tutte le strade italiane;

 

l'idoneità nel tempo delle dotazioni di sicurezza viene assicurata da piani di manutenzione programmata, effettuati complessivamente, per tratte e per periodo, per tutte le dotazioni, ma avuto riferimento anche alle singole dotazioni che diversamente si atteggiano nei confronti della manutenzione programmata;

 

in finale di questo processo di standardizzazione delle dotazioni al minimo di sicurezza garantita alle tratte stradali emerge l'istituto della sussidiarietà che abbiamo precedentemente esposto.

 

 

Capo  II  -  Materiali, componentistica, prodotti afferenti le dotazioni di sicurezza.

 

 

Anche i materiali e i prodotti afferenti le dotazioni di sicurezza devono rispondere a standard tecnici e di legge (ciò in larga parte è stato assicurato dal codice della strada e dal suo regolamento), ma quanto alla certificazione di qualità e alla conformità le norme lasciano a desiderare, sono scoordinate e contraddittorie e avrebbero bisogno di assurgere a sistema entro il previsto regolamento.

Lo stesso discorso vale per le omologazioni dei prodotti e per l'installazione in strada delle dotazioni.

Questa riclassificazione delle dotazioni sotto il profilo della qualità e della sua certificazione, aggiornabile in via periodica, con il corollario della manutenzione programmata, deve trovare il suo necessario sbocco in bandi per l'acquisizione delle dotazioni non già al prezzo più basso, ma alle condizioni più vantaggiose. Analogamente all'altro capo, in finale di questo processo, si prevede la sussidiarietà nei casi di inottemperanza reiterata alle regole.

 

 

Capo  III  -  Esecuzione dei lavori afferenti le dotazioni di sicurezza.

 

 

Anche sotto il profilo della posa in opera, così come è già avvenuto per i settori quali l'ambiente e i beni culturali, le dotazioni di sicurezza dovranno trovare protezione in sistemi di gara che consentano il prevalere della qualità rispetto al prezzo, consentendo, laddove la normativa non lo consente, il ricorso alla aggiudicazione alle condizioni più vantaggiose.

I lavoratori che eseguono lavori sulla strada devono essere muniti di attestati di idoneità rilasciati dalla ditta datrice di lavoro, che sarà obbligata a consentire corsi di qualificazione professionale da effettuare sotto il controllo dell'Agenzia.

I datori di lavoro dovranno fornire i connotati dello stato dell'arte usati nelle loro lavorazioni, quali normative UNI, usi e prassi di lavorazione, onde consentire una adeguata declinazione delle materie di insegnamento.

Infine i bandi dovranno essere gestiti dagli uffici sicurezza degli enti proprietari, al fine di tenerli distinti dai bandi afferenti altri settori di lavori pubblici di costruzione e di manutenzione straordinaria delle strade (prevalentemente OG3).

Anche su questo comparto vige il regime di sussidiarietà in caso di inadempienza alle norme di legge, ivi comprese quelle contenute nella presente proposta di legge.

 

Capo  IV  -  Controlli sugli appalti di vendita e di posa in opera delle dotazioni di sicurezza.

 

 

L'assenza generalizzata dei controlli non riguarda solo le dotazioni già installate, ma anche nel corso dei lavori fino ai collaudi.

Questa materia, di fatto, vede una ampia casistica che potrà trovare migliore definizione nel regolamento.

Valga, tuttavia, una notazione generale per tutto questo campo di controlli: attualmente, per il prevalere della filosofia del prezzo più basso rispetto alla qualità, i controlli riguardano prevalentemente il conteggio degli interventi. Con il prevalere della qualità, invece, i controlli dovranno essere effettuati in profondità sulla efficienza del prodotto e della sua collocazione, sulla adeguatezza della organizzazione, eccetera.

Quanto alle vertenze, si privilegia l'arbitrato rispetto al ricorso al giudice amministrativo in corso di gara e all'autorità giudiziaria ordinaria nella parte di esecuzione dei lavori, anche se questa possibilità trova qualche oggettivo ostacolo.

 

 

Capo  V  -  Obbligatorietà della certificazione delle dotazioni di sicurezza.

 

 

Tutti gli interventi fin qui previsti a livello di produttori e di prodotti, di progettualità dei piani di segnalamento, di posa in opera delle dotazioni di sicurezza trovano una certificazione finale per tratte e in via obbligatoria di tutte le dotazioni di sicurezza con riferimento al minimo di sicurezza garantita.

Al di sopra di tale minimo la certificazione sarà contraddistinta da un rating superiore e, al di sotto, da uno inferiore ad una determinata somma. Tale certificazione a punti potrebbe trovare iscrizione segnaletica sulle strade così certificate, alla stessa stregua di ristoranti e alberghi che da diversi anni hanno adottato questo tipo di graduatoria.

Si potrebbe arrivare a dedurre che, per le strade con rating superiore ad una soglia predeterminata, sia ammesso il pagamento di un pedaggio stradale: questo, tuttavia, non l'abbiamo incluso nella legge, ma potrebbe essere inserito nel regolamento.

Analogamente le strade che sono declassificate per assenza successiva dei requisiti, potrebbero perdere l'opportunità di imporre pedaggi all'utenza, così mal governata.

 

 

Titolo IV - Eliminazione di vincoli giuridici afferenti le dotazioni di sicurezza.

 

 

Anche questo comparto risente molto di una nutrita casistica, che meglio potrà essere affrontata nel regolamento.

Qui ci preme evidenziare i punti angolari:

1) le gare per l'aggiudicazione della gestione delle dotazioni di sicurezza devono essere tenute distinte dalle gare di costruzione e di manutenzione straordinaria delle strade;

 

2) le modalità di aggiudicazione non possono più essere al prezzo più basso, ma alle condizioni più vantaggiose, a prescindere dall'ammontare dei lavori;

 

3) è ammesso subappalto solo all'interno delle categorie di qualificazione delle società organismi di attestazione (SOA) definite per le dotazioni di sicurezza (OS9, OS10, OS12, OS24, OS34, OG10) mentre è vietato il subappalto fra queste categorie ed altre esterne alle dotazioni di sicurezza, a cominciare dalla OG3, che attualmente assorbe in subappalto la più parte delle gare afferenti le dotazioni di sicurezza;

 

4) è ammesso appalto concorso per le dotazioni di sicurezza che comportano una particolare progettualità, così come l'appalto misto, indipendentemente dal valore della gara;

 

5) occorrono regole per l'attività delle società miste pubblico/private in materia di gestione di dotazioni di sicurezza;

 

6) si devono promuovere i consorzi di enti locali proprietari di strade al fine di rendere più omogenea ed efficace la gestione delle dotazioni di sicurezza;

 

7) si deve tendere ad evitare i conflitti di competenza (fra enti o fra uffici dello stesso ente) e i conflitti di interesse fra operatori (collegamenti societari). A quest'ultimo riguardo l'Agenzia tiene un elenco, da aggiornare, di tutti gli imprenditori che operano nel settore delle dotazioni redatto in base alle iscrizioni SOA prima evidenziate.

 

 

Titolo V - Finanziamenti per le dotazioni di sicurezza.

 

 

La proposta di legge prevede un coordinamento delle varie fonti di finanziamento delle dotazioni di sicurezza. Tale coordinamento si rende indispensabile dopo la devoluzione di due terzi delle strade dell'ANAS alle regioni.

Oltre al coordinamento delle disposizioni di finanziamento occorre anche procedere ad uniformare le procedure di accesso che sono allo stato le più disparate e talora anche cervellotiche.

Si suggerisce anche il ricorso all'auto-finanziamento da parte degli enti locali proprietari tramite emissione di titoli del tesoro comunale ovvero tramite la capacità di imposizione fiscale, per un titolo, quello della sicurezza minima sulle strade, di tutta dignità.

Si prevede, infine, che lo 0,5 per cento di questi stanziamenti sia destinato ad ausiliare l'associazionismo delle vittime della strada che rendano servizi utili ai propri aderenti.

Rileviamo, in finale di questo punto, che sarebbe molto più efficace una fonte di finanziamento unificata per le dotazioni di sicurezza, ma ci rendiamo altresì conto della difficoltà di massificare questa spesa che vede stazioni appaltanti al massimo differenziate fra di loro.

In ogni caso, ogni anno l'Agenzia dovrà effettuare un preventivo e, a fine esercizio, redigere un consuntivo della spesa per le dotazioni di sicurezza sul suolo nazionale, al fine di meglio programmare in prosieguo gli interventi e la loro omogenea disposizione sul territorio per concedere a tutti gli utenti della strada pari opportunità rispetto al viaggiare in sicurezza.

 

 

Titolo VI - Norme finali.

 

 

L'Agenzia è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro tre mesi dalla data di istituzione dell'Agenzia è adottato il regolamento di attuazione della legge, con decreto dello stesso Ministro, di intesa con l'Agenzia.

Onorevoli colleghi, se la legge entrerà in vigore al più presto, avremo cominciato a risolvere il problema della sicurezza delle strade esistenti, causa principale di incidentalità, unitamente ai comportamenti colposi di guida.

Questo comporterà uno sforzo economico che potrebbe risultare minimo se si riesce a coordinare e a meglio canalizzare i vari finanziamenti che da più parti affluiscono in maniera indifferenziata alla sicurezza stradale, sicché spesso vengono dispersi più sul versante della comunicazione che non su quello dell'intervento strutturale.

D'altronde l'obiettivo della legge è quello di assicurare un livello minimo di sicurezza sulle strade italiane, ma uguale per tutti.

Obiettivi più ambiziosi si potranno realizzare quando il sistema sarà avviato e si sarà affermato.

Molti altri interventi occorre fare per la sicurezza stradale e in più direzioni, ma vi assicuriamo che questo delle dotazioni di sicurezza è il più sensibile per eliminare o ridurre la pericolosità delle tratte: d'altronde la individuazione di «buchi neri» quanto ad incidentalità stradale che si riscontra in alcune arterie nazionali sta a dimostrare che le caratteristiche di pericolosità delle strade incidono talora in maniera prevalente rispetto alle cattive condotte dei guidatori.



 


proposta di legge

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TITOLO I

AGENZIA DI VIGILANZA SULLE DOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE DELLA SICUREZZA STRADALE

 

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche di sicurezza stradale).

1. È istituita l'Agenzia di vigilanza sulle dotazioni tecniche e logistiche di sicurezza stradale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia esercita la propria attività in coordinamento con la Consulta nazionale per la sicurezza stradale della cui esperienza l'Agenzia stessa si avvale ai fini della programmazione dei propri interventi.

 

Art. 2.

(Compiti dell'Agenzia).

1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) fare effettuare agli enti proprietari delle strade gli inventari delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale, di seguito denominate «dotazioni di sicurezza», sia in maniera statica che dinamica, ovvero in rapporto alla mobilità, nelle componenti principali costituite dai flussi di traffico e dalla incidentalità; gli inventari sono redatti secondo appositi programmi elettronici elaborati dalla stessa Agenzia;

b) fare eseguire agli enti proprietari delle strade le bonifiche necessarie in base ai rilievi emersi dagli inventari previsti dalla lettera a);

c) monitorare periodicamente il mantenimento a norma della rete stradale standard e delle relative dotazioni di sicurezza;

d) controllare che gli enti proprietari delle strade attuino i piani di manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza;

e) individuare, ai fini dell'esercizio delle proprie attività, idonee strutture regionali che operano sui territori di competenza avvalendosi dell'esperienza delle consulte provinciali per la sicurezza stradale;

f) mantenere, sia a livello centrale che periferico, rapporti costanti con la realtà sociale;

g) acquisire e amministrare i fondi necessari per l'esercizio delle proprie attività e per assicurare la tenuta a norma della rete nazionale delle dotazioni di sicurezza secondo gli standard da essa stabiliti;

h) ogni altra iniziativa che si renda necessaria per l'attuazione delle proprie finalità.

 

Art. 3.

(Agenzie regionali).

1. L'Agenzia, ai fini dell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 2, si avvale di una rete di agenzie regionali istituite dagli assessorati regionali competenti per la viabilità.

2. Alle agenzie regionali fanno capo le consulte provinciali per la sicurezza stradale per gli aspetti afferenti le dotazioni di sicurezza.

3. L'attività di gestione di monitoraggio della tenuta a norma e della manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza è organizzata dall'Agenzia privilegiando programmi elettronici che gli enti proprietari delle strade testano in via sperimentale.

 

Art. 4.

(Provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. L'Agenzia è organo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dotato di autonomia funzionale per i compiti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 2.

2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, i provvedimenti in materia di vigilanza sulle dotazioni di sicurezza sono assunti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con atto amministrativo, su proposta motivata dell'Agenzia.

Art. 5.

(Relazione annuale).

1. L'Agenzia trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale nella quale illustra il grado di funzionamento delle dotazioni di sicurezza, le finalità che si intendono perseguire, i dati statistici e ogni altro dato utile a illustrare l'attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo della diminuzione degli incidenti stradali, in conformità a quanto previsto dall'Unione europea.

 

TITOLO II

DEFINIZIONI, DATI, MODELLI STANDARD AFFERENTI LE DOTAZIONI DI SICUREZZA

 

Art. 6.

(Nozione di messa in esercizio delle strade).

1. La messa in esercizio delle strade è rappresentata dal rapporto fra le dotazioni di sicurezza e la mobilità intesa nella duplice accezione di flussi e di incidentalità. Tale rapporto deve essere stabilito sulla base di indicatori di pericolosità per unità di tempo e di tratte osservate.

2. I dati statistici rilevati ai sensi del comma 1 sono elaborati e trattati a mezzo di programmi elettronici forniti dall'Agenzia agli enti proprietari delle strade, che li utilizzano e possono proporre eventuali modifiche o implementazioni.

 

Art. 7.

(Nozione di dotazioni di sicurezza).

1. Le dotazioni di sicurezza costituiscono l'aspetto centrale della messa in esercizio delle strade.

2. Le dotazioni di sicurezza sono le seguenti:

a) segnaletica orizzontale;

b) segnaletica verticale;

c) segnaletica e attrezzature complementari;

d) barriere di protezione e parasassi;

e) barriere antirumore;

f) colonnine per il soccorso stradale;

g) dispositivi e metodiche di gestione delle crisi e dei rischi in generale;

h) segnaletica luminosa e semaforica;

i) pannelli dissuasivi;

l) altre strutture aventi caratteristiche analoghe.

3. Le dotazioni di sicurezza costituiscono pertinenza dell'infrastruttura stradale.

 

Art. 8.

(Nozione di manutenzione programmata per tratte delle dotazioni di sicurezza).

1. Le dotazioni di sicurezza costituiscono l'aspetto principale dell'obbligo di manutenzione programmata delle tratte stradali.

2. Per la segnaletica orizzontale l'obbligo di cui al comma 1 può essere esteso alla messa a norma del piano stradale su cui insiste la stessa segnaletica nonché dei bordi stradali sui quali insistono la segnaletica verticale e le barriere.

3. La manutenzione di cui al comma 2 deve essere programmata secondo piani diversificati nel tempo e nelle modalità di attuazione con costi di gestione distinti dalla costruzione a nuovo, dalla manutenzione straordinaria e dagli interventi di pura necessità.

4. I costi della manutenzione programmata per tratte delle dotazioni di sicurezza rapportati all'esercizio di competenza sono inclusi nel bilancio di previsione annuale degli enti proprietari delle strade e non possono subire decurtazioni per patti di stabilità o per mancanza di disponibilità finanziarie o di cassa. In tale ultima eventualità l'ente proprietario deve provvedere affinché sia sempre assicurato il finanziamento degli interventi di manutenzione programmata per tratte delle dotazioni di sicurezza.

 

Art. 9.

(Nozione di mobilità su strada).

1. Ai fini della presente legge la mobilità è costituita dai mezzi circolanti su strada in rapporto all'unità di tempo e di tratta.

2. Gli indicatori di pericolosità della circolazione stradale sono calcolati sulla base del numero e della gravità degli incidenti per numero di chilometri di tratta stradale osservata.

3. Il rapporto interno alla mobilità tra flussi e sinistrosità è espresso con indicatori di influenza o di indifferenza in base alla osservazione della tratta stradale e delle relative dotazioni di sicurezza.

4. L'Agenzia dispone che il piano di messa a norma delle dotazioni di sicurezza dia priorità temporale e di finanziamento alle tratte stradali ritenute più pericolose sulla base degli indicatori previsti dai commi 2 e 3.

 

Art. 10.

(Rapporto tra dotazioni di sicurezza

e mobilità).

1. Gli indicatori di mobilità relativi ai flussi e alla sinistrosità di cui all'articolo 9, comma 3, devono essere rapportati allo stato delle infrastrutture stradali, con particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza delle strade.

2. Sulla base dell'osservazione e del monitoraggio della tratta stradale, il rapporto di cui al comma 1 è definito di influenza o di indifferenza.

3. Nella valutazione del rapporto di cui al presente articolo si considerano, altresì, eventuali soluzioni di innovazione tecnologica relative ad attrezzature, brevetti e processi in grado di fornire soluzioni più adeguate ai problemi della circolazione stradale.

 

TITOLO III

DOTAZIONI DI SICUREZZA.

CONTENUTI TECNICI

Capo I

Progettualità delle dotazioni

di sicurezza

 

Art. 11.

(Inventari statici e dinamici delle dotazioni di sicurezza e successivi aggiornamenti).

1. L'Agenzia commissiona agli enti proprietari delle infrastrutture viarie l'effettuazione dell'inventario delle dotazioni di sicurezza per tratte stradali, redatto in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 42, di seguito denominato «regolamento».

2. L'inventario di cui al comma 1 è effettuato periodicamente al fine di monitorare lo stato delle dotazioni di sicurezza relativo alla manutenzione e all'aggiornamento, tenuto conto dei punti di maggiore pericolosità delle tratte stradali in relazione alla incidentalità potenziale e agli incidenti già avvenuti.

 

Art. 12.

(Messa a norma in statica e in dinamica delle dotazioni di sicurezza).

1. Unitamente agli inventari di cui all'articolo 11, è progettata la messa a norma delle dotazioni di sicurezza, tenuto conto della normativa vigente, dello stato dell'arte e della pericolosità reale e virtuale della tratta stradale esaminata, in conformità al regolamento, mediante specifici programmi elettronici.

 

Art. 13.

(Rilevamento dei flussi di traffico su unità di tempo su tratte stradali).

1. L'Agenzia incarica gli enti proprietari delle strade di rilevare i flussi di traffico per unità di tempo per tratte, in conformità al regolamento, mediante appositi programmi elettronici.

 

Art. 14.

(Statistiche della sinistrosità su unità di tempo per tratte stradali).

1. L'Agenzia richiede agli enti proprietari delle strade di effettuare rilievi statistici afferenti la sinistrosità delle tratte amministrate anche per punti di massima sinistrosità, in conformità al regolamento, mediante appositi programmi elettronici.

2. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione sono chiamati a collaborare ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento dei rilievi statistici previsti al comma 1.

 

Art. 15.

(Elaborazione di piani di segnalamento in via statica e dinamica anche a mezzo di simulazioni).

1. L'Agenzia richiede agli enti proprietari di strade l'elaborazione per tratte di piani di segnalamento fissi, mobili, a messaggeria variabile e logistici, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, connessi con gli inventari previsti dall'articolo 11, e predisposti ai sensi del regolamento, mediante appositi programmi elettronici.

2. I piani di cui al comma 1 sono integrati con i dati afferenti la mobilità relativi ai flussi di traffico e alla sinistrosità, facendo ricorso ad appositi programmi elettronici nonché a simulazioni delle probabili situazioni.

3. Nei piani di segnalamento sono indicati i siti e le modalità di installazione della segnaletica pubblicitaria, stabiliti in modo da non ostacolare la visibilità delle dotazioni di sicurezza.

 

Art. 16.

(Idoneità nel tempo delle dotazioni di sicurezza. Piani di manutenzione programmata per singoli sottogruppi delle dotazioni).

1. Effettuata la messa a norma ai sensi del presente capo, la tratta stradale deve essere sottoposta a manutenzione programmata da parte degli enti proprietari delle strade, attuata ai sensi del regolamento, mediante specifici programmi elettronici.

 

Art. 17.

(Sussidiarietà).

1. L'Agenzia controlla che i progetti di cui al presente capo siano attuati e gestiti dagli enti proprietari delle strade in conformità ai regolamenti predisposti dalla medesima Agenzia.

2. Qualora l'ente proprietario della strada non collabori con l'Agenzia nella testazione, nella modifica e nell'aggiornamento dei progetti, la stessa Agenzia può subentrare nella gestione delle dotazioni di sicurezza della strada, addebitandone il costo all'ente inadempiente con un sovrapprezzo parametrato al maggior lavoro costituito dalla riprogettazione della tratta interessata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia si avvale dei servizi integrati infrastrutture e trasporti, istituiti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Capo II

Materiali, componentistica, prodotti

afferenti le dotazioni di sicurezza

 

Art. 18.

(Certificazione dei materiali delle dotazioni di sicurezza).

1. I materiali impiegati per le dotazioni di sicurezza sono sottoposti a certificazione di qualità obbligatoria, in conformità al regolamento, sentite le associazioni più rappresentative dei produttori di materiali impiegati nelle dotazioni di sicurezza e della certificazione di cui all'articolo 19.

 

Art. 19.

(Certificazione della componentistica).

1. Le varie componenti delle dotazioni di sicurezza devono essere obbligatoriamente assoggettate a certificazione di qualità ai sensi del regolamento, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei produttori di componenti e della certificazione.

 

Art. 20.

(Certificazione di prodotto delle dotazioni dei sicurezza e loro omologazione).

1. La certificazione di prodotto delle dotazioni di sicurezza è obbligatoria unitamente, ove richiesto dalla normativa vigente in materia, alle omologazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale dei produttori del prodotto finale delle stesse dotazioni di sicurezza e della certificazione.

2. La certificazione di cui al comma 1 tiene altresì conto della certificazione delle componenti e dei materiali insiti nel prodotto finale.

3. L'annotazione della certificazione di prodotto unitamente all'autorizzazione all'esercizio della ditta fabbricante da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere apposta sul retro della dotazione di sicurezza con l'indicazione della data e del numero d'ordine dei medesimi provvedimenti.

 

Art. 21.

(Autorizzazione dell'ente proprietario alla installazione in strada delle dotazioni di sicurezza).

1. L'ente proprietario della strada installa le dotazioni di sicurezza con un atto tecnico-amministrativo a valere sui piani di segnalamento deliberati sulla tratta in oggetto, i cui estremi sono obbligatoriamente trascritti sul retro della dotazione medesima.

2. L'annotazione di cui al comma 1 comprende: il riferimento alla data e al numero d'ordine del piano di segnalamento e, all'interno di questo, il numero identificativo della dotazione di sicurezza inserita nel citato piano con la relativa data di installazione.

 

Art. 22.

(Bandi tipo per l'acquisizione delle dotazioni di sicurezza).

1. L'acquisto delle dotazioni di sicurezza è effettuato mediante procedura di appalto con bandi tipo predisposti dall'Agenzia e destinati agli enti proprietari delle strade.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere redatti esclusivamente per le dotazioni di sicurezza e non possono riguardare altre forniture.

3. È consentito abbinare l'acquisto di dotazioni di sicurezza con la loro posa in opera e con servizi connessi purché per tali lavori, ancorché non prevalenti, nel bando di gara si faccia riferimento, rispettivamente, alle categorie SOA OS9, OS10, OS12, OS34 previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche per lavori inferiori a 150.000 euro.

4. Nei bandi di gara è altresì previsto l'obbligo di presentazione della certificazione di prodotto e dell'autorizzazione alla fabbricazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 23.

(Sussidiarietà dell'Agenzia).

1. L'Agenzia controlla che le certificazioni e gli atti amministrativi previsti dal presente capo siano attuati in conformità a quanto stabilito dal medesimo capo e dal regolamento.

2. Ove l'ente proprietario della strada non ottemperi a quanto stabilito dal presente capo o non si attivi per i necessari controlli di conformità, l'Agenzia può subentrare ad esso addebitando il costo degli interventi all'ente stesso con un sovrapprezzo commisurato ai maggiori oneri di riprogettazione.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia si avvale dei servizi integrati infrastrutture e trasporti, istituiti ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

 

Capo III

Esecuzione dei lavori afferenti le dotazioni di sicurezza

 

Art. 24.

(Posa in opera della segnaletica

e delle barriere).

1. L'Agenzia indica agli enti proprietari delle strade le procedure per la collocazione della segnaletica verticale lungo le tratte stradali sentiti l'Istituto di normazione UNI per quanto concerne il regolamento tecnico vigente in materia e le categorie più rappresentative a livello nazionale delle dotazioni di sicurezza di segnaletica verticale per quanto concerne lo stato dell'arte.

2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere incluse in un programma elettronico predisposto dall'Agenzia, che è testato in via sperimentale, ed eventualmente modificato dagli enti proprietari delle strade.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per la collocazione della segnaletica orizzontale, complementare e delle barriere di protezione e antirumore.

 

Art. 25.

(Lavoratori che eseguono la posa in opera delle dotazioni di sicurezza in strada. Patente di posa).

1. I datori di lavoro che eseguono lavori di posa in opera di dotazioni di sicurezza sulle strade devono prevedere appositi corsi di formazione per i propri capi squadra ai fini del rilascio dell'idoneità all'esercizio dei medesimi lavori.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati direttamente dall'Agenzia o affidati a terzi sulla base di programmi forniti dalla stessa Agenzia; il loro onere è posto a carico delle imprese appaltatrici che operano nella posa in opera di dotazioni di sicurezza sulle strade. Al termine dei corsi è previsto un esame finale per il rilascio della apposita patente di posa.

3. Il possesso della patente di posa di cui al comma 2 è obbligatorio ai fini dell'esercizio dell'attività ed è richiesto nei bandi di posa in opera delle dotazioni di sicurezza.

 

Art. 26.

(Fabbricanti e posatori di dotazioni di sicurezza. Codice di disciplina sullo stato dell'arte).

1. L'Agenzia, in collaborazione con le categorie imprenditoriali del comparto delle dotazioni di sicurezza più rappresentative a livello nazionale, redige un apposito codice di disciplina sullo stato dell'arte.

2. Nella redazione del codice di cui al comma 1, l'Agenzia provvede all'integrazione tra gli aspetti tecnici e le concrete soluzioni derivanti dalla pratica quotidiana sulle strade.

3. Il codice di cui al presente articolo costituisce l'unico riferimento ufficiale allo stato dell'arte per la manutenzione programmata delle tratte stradali.

 

Capo IV

Controlli sugli appalti di vendita e di posa in opera delle dotazioni di sicurezza

 

Art. 27.

(Controlli della certificazione di prodotto).

1. Il controllo della certificazione di prodotto delle dotazioni di sicurezza e, nei capitolati speciali di appalto, delle loro componenti e dei materiali impiegati, avviene all'atto della aggiudicazione dell'appalto.

2. Ai fini del controllo di cui al comma 1 le ditte devono fornire adeguata garanzia per i prodotti difettosi nei confronti di terzi eventualmente danneggiati.

 

Art. 28.

(Bandi di posa in opera delle dotazioni di sicurezza. Controlli operativi).

1. All'atto della firma del contratto relativo all'aggiudicazione dei lavori di posa in opera delle dotazioni di sicurezza, l'ente proprietario della strada controlla che la ditta o l'impresa che ha vinto la gara di appalto possegga i requisiti prescritti per svolgere i lavori.

2. Qualora i requisiti di cui al comma 1 non sussistano o siano insufficienti, l'ente proprietario della strada può dare un termine, non superiore a quindici giorni, al soggetto aggiudicatario affinché provveda; decorso inutilmente tale termine, la gara è affidata al soggetto concorrente che segue in ordine di graduatoria.

3. Al fine di valutare l'adeguatezza dei mezzi messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario per dare esecuzione ai lavori oggetto dell'appalto, l'ente proprietario della strada utilizza un apposito coefficiente di produzione costituito dal rapporto tra il valore dei lavori, i tempi di realizzazione, le risorse umane e le attrezzature da impiegare secondo lo stato dell'arte, avuto riferimento alla qualificazione SOA dell'appaltatore e tenuto conto dei processi operativi standard previsti dal regolamento.

 

Art. 29.

(Bandi misti di forniture, di posa in opera e di servizi globali. Controlli di fatto).

1. Qualora il bando di gara preveda una fornitura mista di beni e di lavori, per questi ultimi deve essere richiesta l'attestazione SOA per le categorie interessate, anche per lavori inferiori a 150.000 euro, e, all'atto della stipula dai contratti post-aggiudicazione, deve essere effettuato il controllo operativo sulla adeguatezza delle strutture dell'appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28.

 

Art. 30.

(Bandi di manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza. Controlli di fatto).

1. I bandi di manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza, nella forma dell'appalto integrato o della produzione generale di forniture, devono essere abbinati obbligatoriamente alle gare di posa in opera delle medesime dotazioni.

2. Nel bando di manutenzione programmata deve essere prevista l'erogazione di prestazioni minime rapportate ai flussi di mobilità e all'ambiente nel quale vengono installate le dotazioni di sicurezza.

3. In caso di contratto di manutenzione programmata non comprensivo della posa in opera delle dotazioni di sicurezza l'Agenzia subentra all'ente proprietario della strada inadempiente e provvede direttamente a far eseguire la manutenzione programmata, addebitandone l'onere allo stesso ente, con un sovrapprezzo determinato sulla base dei maggiori costi della riprogettazione della tratta stradale.

4. L'Agenzia fornisce contratti standard di manutenzione programmata per le singole dotazioni di sicurezza agli enti proprietari delle strade, che devono essere applicati anche alle tratte stradali già in esercizio a mezzo di programmi elettronici.

5. Gli oneri sostenuti per la diffusione su tutta la rete viaria degli interventi di manutenzione programmata previsti dal presente articolo sono posti in parte a carico della finanza locale, oltre il patto di stabilità fino ad un massimo del 3 per cento del bilancio dell'ente proprietario della strada e per la restante parte a carico delle risorse destinate a tale fine del Piano nazionale della sicurezza stradale, secondo una tabella adottata dall'Agenzia.

 

Art. 31.

(Individuazione di figure giuridiche negli appalti per la fornitura di dotazioni di sicurezza).

1. Il subappalto dei lavori di posa in opera di dotazioni di sicurezza deve essere dichiarato nominativamente all'atto dell'aggiudicazione.

2. Il subappaltatore di cui al comma 1 deve possedere le categorie SOA previste per l'esecuzione dei lavori subaffidati, unitamente agli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalla presente legge.

3. Negli appalti e nei subappalti di cui al presente capo le eventuali proposte dei soggetti appaltatori possono essere prese in considerazione qualora ineriscano a progetti di innovazione tecnologica, predisposti sulla base di esperienze utilmente esperite in altri Paesi membri dell'Unione europea.

4. Nella gestione degli appalti e dei subappalti di cui al presente capo è privilegiato il dialogo competitivo fra soggetto appaltante e soggetto appaltatore.

 

Art. 32.

(Collaudi delle dotazioni di sicurezza).

1. Il collaudo delle installazioni delle dotazioni di sicurezza è effettuato con modalità separate per i seguenti fattori: materiali, componenti, prodotto finito e installazione.

2. Tutti i bandi, le aggiudicazioni e i collaudi afferenti le gare di posa in opera di dotazioni di sicurezza sono trasmessi dagli enti proprietari delle strade all'Agenzia con una apposita relazione semestrale sullo stato delle dotazioni di sicurezza nelle tratte stradali amministrate dagli stessi enti.

3. L'Agenzia, sulla base delle relazioni di cui al comma 2, procede al controllo sullo stato di attuazione della presente legge e sulla conformità tra bandi, aggiudicazioni e relativi collaudi.

4. L'Agenzia trasmette una relazione annuale all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, contenente dati statistici ed eventuali proposte innovative in materia di interventi afferenti le dotazioni di sicurezza.

5. L'Agenzia mantiene un rapporto costante con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici su questioni di carattere generale o su singoli casi relativi ai lavori di messa in sicurezza della rete stradale a mezzo delle apposite dotazioni.

 

Art. 33.

(Vertenze su gare di affidamento

delle dotazioni di sicurezza).

1. Tenuto conto della rilevanza sociale delle dotazioni di sicurezza, per la risoluzione delle vertenze fra stazione appaltante e appaltatore è privilegiato lo strumento arbitrale e di ciò è fatta esplicita menzione nei relativi bandi di gara.

2. Le vertenze tra i soggetti di cui al comma 1 sia arbitrali che al tribunale amministrativo regionale sono comunicate all'Agenzia; analoga comunicazione è effettuata per le denunce e gli esposti all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presentati da terzi interessati alla sospensiva della gara ritenuta illegittima.

 

Capo V

Obbligatorietà della certificazione delle dotazioni di sicurezza

Art. 34.

 

(Certificazione per tratte delle dotazioni

di sicurezza).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'intera rete stradale nazionale è fatto obbligo di procedere alla certificazione delle dotazioni di sicurezza, in modo separato relativamente ai loro aspetti individuati ai sensi della medesima legge: materiali, componenti, prodotti finiti, piani di segnalamento, processi di posa in opera.

2. Ai fini della certificazione di cui al comma 1 l'Agenzia emana apposite linee guida e norme regolamentari, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale della certificazione e delle dotazioni di sicurezza.

3. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che l'ente proprietario della strada abbia provveduto alla certificazione, sono sospesi, nei confronti del medesimo ente, i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dal Piano nazionale per la sicurezza stradale e dalla presente legge.

4. L'ente proprietario della strada che non ha provveduto alla certificazione delle tratte amministrate quanto a dotazioni di sicurezza è altresì punibile ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile e pertanto soggetto ad eventuali richieste di terzi danneggiati o di rivalse delle imprese di assicurazione in caso di incidente stradale.

 

TITOLO IV

ELIMINAZIONE DI VINCOLI GIURIDICI AFFERENTI LE DOTAZIONI DI SICUREZZA

 

Art. 35.

(Separazione delle gare di posa in opera e manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza dalle opere di costruzione delle strade).

1. Le gare per la messa a norma ai fini della manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza devono essere gestite con appositi bandi dedicati, con esclusione di qualsiasi altra attività non afferente le citate dotazioni e il loro migliore insediamento,

2. Gli appalti effettuati in violazione dell'obbligo di cui al comma 1 sono considerati nulli.

3. L'Agenzia vigila sull'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1 al fine di impedire che le dotazioni di sicurezza siano installate senza i prescritti requisiti e controlli in sede di subappalto alle opere generali costituenti la categoria prevalente.

 

Art. 36.

(Requisiti richiesti alle imprese per la costruzione e la posa in opera di dotazioni di sicurezza).

1. Le imprese che costruiscono dotazioni di sicurezza devono essere autorizzate alla costruzione delle stesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole dell'Agenzia, rilasciato in base ai parametri tecnici, organizzativi e finanziari definiti dalla stessa Agenzia in conformità alla legislazione vigente in materia.

2. Le imprese autorizzate alla costruzione di dotazioni di sicurezza sono inserite in un apposito elenco aggiornato ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per la posa in opera delle dotazioni di sicurezza si fa riferimento alle categorie SOA OS9, OS10, OS12 e OS34 previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Tali qualificazioni sono richieste anche per lavori inferiori a 150.000 euro.

 

Art. 37.

(Tipologia di gare previste

per le dotazioni di sicurezza).

1. Al fine di promuovere il miglioramento delle dotazioni di sicurezza attraverso l'innovazione tecnologica sono privilegiate le gare di appalto che garantiscono un migliore rapporto tra qualità e prezzo.

2. Per i bandi di gara relativi alla manutenzione programmata di durata pluriennale delle dotazioni di sicurezza, la stazione appaltante è tenuta annualmente a controllare il permanere dei requisiti minimi di efficienza finanziaria, organizzativa e tecnica valutati all'atto dell'aggiudicazione.

 

Art. 38.

(Consorzi di enti locali proprietari di strade per le gare di dotazioni di sicurezza).

1. Al fine di non disperdere risorse economiche, tecniche ed organizzative destinate alla sicurezza stradale, è promossa la costruzione di appositi consorzi di enti locali proprietari di strade per l'acquisizione e l'installazione di dotazioni di sicurezza.

2. Ai consorzi costituiti ai sensi del comma 1 è concesso, ai fini dell'attuazione dei lavori di acquisizione e di installazione delle dotazioni di sicurezza, un contributo speciale a valere sui fondi del Piano nazionale per la sicurezza stradale, secondo una tabella predisposta nel regolamento.

 

Art. 39.

(Società miste di enti locali

con operatori di servizi diversi).

1. È vietato alle società miste di enti locali proprietari di strade e imprenditori privati di effettuare servizi di posa in opera nel comparto delle dotazioni di sicurezza se non in possesso dei requisiti in materia di autorizzazioni, certificazioni e qualificazioni richiesti dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dalla presente legge.

2. L'Agenzia vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, provvede direttamente a far eseguire i lavori addebitando i relativi costi all'ente inadempiente, con un sovrapprezzo pari ai maggiori costi della riprogettazione.

 

Art. 40.

(Conflitti di competenze e di interessi).

1. Al fine di evitare conflitti di competenze, le gare di appalto afferenti le dotazioni di sicurezza sono gestite e realizzate dagli uffici competenti per la sicurezza stradale operanti presso gli enti proprietari di strade.

2. Al fine, altresì, di evitare conflitti di interessi:

a) gli imprenditori della posa in opera delle dotazioni di sicurezza sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia, nel quale sono annotate le proprietà e gli eventuali collegamenti fra società;

b) per ciascuna gara è richiesta ai concorrenti una dichiarazione nella quale sono riportate eventuali situazioni di controllo proprietario ovvero di collegamento di fatto con unicità dei processi generali di gestione con altre aziende partecipanti alla medesima gara.

 

TITOLO V

FINANZIAMENTI PER LE DOTAZIONI

DI SICUREZZA

 

Art. 41.

(Finanziamento delle dotazioni

di sicurezza).

1. Le dotazioni di sicurezza e la loro manutenzione programmata fino alla certificazione per tratte sono finanziate a valere sulle seguenti risorse:

a) Piano nazionale per la sicurezza stradale, con priorità dei finanziamenti per le dotazioni di sicurezza sul finanziamento annuo disponibile;

b) fondi relativi al patto di stabilità per gli enti proprietari di strade in materia di dotazioni di sicurezza, il cui ammontare può essere superato fino ad un massimo del 3 per cento del bilancio di previsione;

c) convenzioni sul mercato finanziario eventualmente garantite da Infrastrutture Spa per le dotazioni di sicurezza;

d) 50 per cento delle entrate derivanti dalle contravvenzioni stradali effettuate da enti proprietari di strade nei bacini di utenza superiori a 10.000 abitanti gestite dall'Agenzia con un apposito ufficio che è, altresì, incaricato di effettuare il monitoraggio su tali finanziamenti;

e) emissione di buoni del tesoro comunali con incentivi fiscali o finanziari per la messa a norma delle dotazioni di sicurezza;

f) altre fonti individuate dall'Agenzia.

2. L'Agenzia provvede a coordinare ed erogare le fonti di finanziamento di cui al comma 1 al fine di costituire una linea finanziaria omogenea e coesa da indirizzare all'acquisto, alla posa in opera, alla manutenzione programmata e alla certificazione delle dotazioni di sicurezza, sulla base del fabbisogno stimato ai sensi del medesimo comma 1.

3. Lo 0,05 per cento dei finanziamenti di cui al comma 1 è impiegato a sostegno dell'associazionismo delle vittime della strada al fine di difendere gli interessi di cui esso è portatore anche a mezzo di azioni collettive.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

Art. 42.

(Norme finali).

1. L'Agenzia è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di istituzione dell'Agenzia, stabilita ai sensi del comma 1, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la medesima Agenzia.

 


N. 5100

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PEZZELLA, ARRIGHI, BELLOTTI, BORNACIN, CARDIELLO, CARRARA, CORONELLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO, GHIGLIA, LANDOLFI, LO PRESTI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, RICCIO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA

¾

 

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 30 giugno 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - I drammatici incidenti che quotidianamente si verificano sulle strade italiane non ci consentono di rimanere inermi di fronte a tale tributo di sangue. Occorre intervenire al più presto per realizzare anche in Italia quanto in altri Paesi dell'Unione europea è già stato fatto con notevole successo in termini di riduzione dell'incidentalità. L'Italia è tra i pochi Stati dell'Unione europea che ha visto aumentare, anziché ridurre, il numero degli incidenti e dei feriti sulle strade. Alcuni Paesi come il Regno Unito, l'Olanda, la Svezia hanno dimostrato che l'obiettivo fissato dalla Commissione europea della riduzione, entro il 2010, del 40 per cento della mortalità non è irrealizzabile; in questi ultimi anni tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato misure straordinarie e hanno ottenuto discreti risultati.

Tra le iniziative più importanti da realizzare nell'immediato, citiamo anche il Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, che ha evidenziato la necessità di costituire una struttura tecnica interamente dedicata alla sicurezza stradale.

L'esigenza di costituire una struttura tecnica che gestisca in modo unitario tutta la materia della sicurezza stradale è comune alla maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea, che già da tempo hanno costituito apposite strutture. Sotto questo profilo, la recente soppressione dell'Ispettorato generale della circolazione e della sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voluta dal precedente Governo costituisce un grave arretramento.

L'attuale carenza risulta tanto più grave in quanto l'Italia negli ultimi otto anni ha cominciato ad accumulare un ritardo di sicurezza sempre più ampio rispetto agli altri Paesi europei. Oggi, il nostro Paese è arrivato a contare, ogni anno, oltre 8.000 morti e oltre 330.000 feriti a causa degli incidenti stradali e risulta essere uno dei pochissimi Paesi dell'Unione europea (insieme a Grecia e Portogallo) che nell'ultimo triennio ha registrato una crescita dei tassi di mortalità (+6 per cento) e di ferimento (+14 per cento) per incidenti stradali, mentre il Programma europeo per la sicurezza stradale ha indicato, come noto, l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime del 40 per cento in dieci anni. I carenti livelli di sicurezza stradale del nostro Paese, da un lato, e la mancanza di strutture tecniche adeguate, sia a livello nazionale che a livello locale, dall'altro, costituiscono dunque aspetti complementari di una stessa realtà.

In relazione a queste drammatiche condizioni appare urgente colmare una lacuna che pregiudica la possibilità di invertire le tendenze in atto e determinare un miglioramento della sicurezza stradale, costituendo una struttura tecnica finalizzata a garantire la sicurezza stradale in linea con gli standard europei.

La presente proposta di legge istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e tiene conto, sia delle esperienze che altri Paesi europei hanno sviluppato in questa materia, sia delle indicazioni del citato Piano nazionale della sicurezza stradale.

L'Agenzia si occupa, in particolare, delle seguenti attività e persegue i seguenti fini:

a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale (nonché il tasso dei feriti e dei morti) così come previsto anche dal citato Piano nazionale della sicurezza stradale;

b) predisporre l'insieme degli interventi a tale fine preordinati, quali: programmazione annuale, individuazione delle linee di azione prioritarie, ripartizione dei fondi messi a disposizione dalle leggi di finanziamento, assistenza e supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade (ANAS spa) e dalle società concessionarie;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale realizzati dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati di sicurezza stradale;

d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

e) aggiornare ogni tre anni il citato Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione;

g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Inoltre, tale struttura deve dialogare, a livello comunitario, con il costituendo Osservatorio sulla sicurezza stradale e, a livello nazionale, con la Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, organismo costituito in base ad un accordo tra l'allora Ministero dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e che rappresenta la sede di confronto tra le diverse amministrazioni pubbliche, le rappresentanze economiche e sociali, le associazioni di cittadini e gli operatori del settore.

Con l'articolo 1 è istituita l'Agenzia con sede in Roma e dotata di sezioni periferiche.

L'articolo 2 stabilisce che il compito precipuo dell'Agenzia è di costituire supporto tecnico per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, per il Governo al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea e ne elenca le principali finalità.

L'articolo 3 prevede che l'Agenzia sia costituita da un comitato direttivo, un comitato di coordinamento e una direzione generale. L'organizzazione funzionale è demandata a un regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 4 provvede alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia. Tali costi costituiscono solo in parte spese aggiuntive per l'erario dello Stato, in quanto solo una minima parte del personale sarà reclutato tramite concorso pubblico, mentre per almeno il 75 per cento si provvederà mediante trasferimento di personale dai Ministeri e dagli enti locali.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

      2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.

 

Art. 2.

1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, del Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, e in particolare al fine di:

a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale;

b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi, alla individuazione delle linee di azione prioritarie, alla ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, all'assistenza e al supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, alla verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'Ente nazionale per le strade - ANAS Spa e dalle società concessionarie;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai Ministeri, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;

g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

 

Art. 3.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il comitato direttivo;

b) il comitato di coordinamento;

c) la direzione generale.

2. Il comitato direttivo è composto:

a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede;

b) dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

c) dal Ministro della salute, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

d) dal Ministro dell'interno, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

e) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

f) dal Ministro delle comunicazioni o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

g) da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il comitato di coordinamento, composto da undici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è formato da sei rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 2 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. La direzione generale è costituita da:

a) sei uffici dirigenziali;

b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nella sede centrale;

c) sezioni periferiche territoriali.

5. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta impiegate nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 2, nonché dalle regioni e dagli enti locali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

 

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

 

 


Normativa nazionale


L. 8 luglio 1986, n. 349 (1).
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (1/circ). (art. 12)

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 25 novembre 2002;

- Ministero dell'ambiente: Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326; Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 dicembre 1996, n. 752;

- Ministero delle finanze: Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142.

(omissis)

 

12. 1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

 

a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

 

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

 

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;

 

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.

 

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

 

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente.

 

4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.

 

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 3.

 

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

 

7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(omissis)


 

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada. (artt. 11, 14, 36, 38-42, 45, 121, 126-bis, 128, 141, 142, 154, 172, 186, 187, 210, 222 e 224)

(omissis)

 

11. Servizi di polizia stradale.

 

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

 

(omissis)

 

14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.

 

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (64).

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune (65).

 

 

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(64) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, riportata al n. A/CCXL.

(65) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

(omissis)

36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.

 

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (99), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (99) per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (100), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (100), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (101).

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (101), convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (99), l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (100) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (102).

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (99) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione (103).

 

 

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(99) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(100) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(101) Riportata alla voce Comuni e province.

(102) Ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(99) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(103) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 17, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 31 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani. Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'àmbito dei piani urbani del traffico.

(omissis)

 

 

38. Segnaletica stradale.

 

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

a) segnali verticali;

b) segnali orizzontali;

c) segnali luminosi;

d) segnali ed attrezzature complementari.

2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.

3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (104) nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (105) ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (104) ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146 (106).

 

 

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(104) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(105) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(104) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(106) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

39. Segnali verticali.

 

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di località e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

 

 

40. Segnali orizzontali.

 

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:

a) strisce longitudinali;

b) strisce trasversali;

c) attraversamenti pedonali o ciclabili;

d) frecce direzionali;

e) iscrizioni e simboli;

f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

i) altri segnali stabiliti dal regolamento.

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di «fermarsi e dare precedenza» o il segnale di «passaggio a livello» ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale «dare precedenza».

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10. È vietata:

a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;

b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;

c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

 

 

41. Segnali luminosi.

 

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;

b) segnali luminosi di indicazione;

c) lanterne semaforiche veicolari normali;

d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;

e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;

f) lanterne semaforiche pedonali;

g) lanterne semaforiche per velocipedi;

h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;

i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;

l) lanterne semaforiche speciali;

m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

a) rosso, con significato di arresto;

b) giallo, con significato di preavviso di arresto;

c) verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (107), previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative (108).

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

 

 

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(107) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(108) Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 18, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

 

42. Segnali complementari.

 

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale;

b) particolari curve e punti critici;

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

 

 

45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.

 

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (110) può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (110).

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (110), che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (111), a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (110), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione (112).

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (113).

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni (114).

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (113) (115).

 

 

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(110) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(111) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(112) Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 20, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(113) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(114) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(115) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

 

 

121. Esame di idoneità.

 

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (367) sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (368).

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (368) che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (367) sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (369) idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

9. A partire dal 1 gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame (370).

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (369) rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 (371).

 

 

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(367) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(368) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(369) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(370) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, riportato al n. A/CCX-bis.

(371) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, riportato al n. A/CCX-bis.

 

 

126-bis. Patente a punti.

 

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (392/a).

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento (393).

 

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis (394)

 

 

Norma violata

 

 

Punti

Art. 141

Comma 8

5

 

Comma 9, terzo periodo

10

Art. 142

Comma 8

2

 

Comma 9

10

Art. 143

Comma 11

4

 

Comma 12

10

 

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

Art. 145

Comma 5

6

 

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

5

Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

2

 

Comma 3

6

Art. 147

Comma 5

6

Art. 148

Comma 15, con riferimento al comma 2

3

 

Comma 15, con riferimento al comma 3

5

 

Comma 15, con riferimento al comma 8

2

 

Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149

Comma 4

3

 

Comma 5, secondo periodo

5

 

Comma 6

8

Art. 150

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5

5

 

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6

8

Art. 152

Comma 3

1

Art. 153

Comma 10

3

 

Comma 11

1

Art. 154

Comma 7

8

 

Comma 8

2

Art. 158

Comma 2, lettere d), g) e h)

2

Art. 161

Commi 1 e 3

2

 

Comma 2

4

Art. 162

Comma 5

2

Art. 164

Comma 8

3

Art. 165

Comma 3

2

Art. 167

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

 

 

a) eccedenza non superiore a 1t

1

 

b) eccedenza non superiore a 2t

2

 

c) eccedenza non superiore a 3t

3

 

d) eccedenza superiore a 3t

4

 

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

 

 

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

 

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

 

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

 

d) eccedenza superiore al 30 per cento

4

 

Comma 7

3

Art. 168

Comma 7

4

 

Comma 8

10

 

Comma 9

10

 

Comma 9-bis

2

Art. 169

Comma 8

4

 

Comma 9

2

 

Comma 10

1

Art. 170

Comma 6

1

Art. 171

Comma 2

5

Art. 172

Commi 8 e 9

5

Art. 173

Comma 3

5

Art. 174

Comma 4

2

 

Comma 5

2

 

Comma 7

1

Art. 175

Comma 13

4

 

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

2

 

Comma 16

2

Art. 176

Comma 19

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

 

Comma 21

2

Art. 177

Comma 5

2

Art. 178

Comma 3

2

 

Comma 4

1

Art. 179

Commi 2 e 2-bis

10

Art. 186

Commi 2 e 7

10

Art. 187

Commi 7 e 8

10

Art. 189

Comma 5, primo periodo

4

 

Comma 5, secondo periodo

10

 

Comma 6

10

 

Comma 9

2

Art. 191

Comma 1

5

 

Comma 2

2

 

Comma 3

5

 

Comma 4

3

Art. 192

Comma 6

3

 

Comma 7

10

 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

 

 

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(392/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 luglio 2003 sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003 sui programmi dei suddetti corsi.

(393) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

(394) Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, a sua volta sostituita dalla relativa legge di conversione.

 

(omissis)

 

 

128. Revisione della patente di guida.

 

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (400), nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (400) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (401).

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (402).

 

 

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(400) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(401) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, riportato al n. A/CCX-bis.

(402) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 66, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(omissis)

 

141. Velocità.

 

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 (427).

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 (428).

 

 

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(427) Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(428) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

(omissis)

 

142. Limiti di velocità.

 

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali (429).

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (430). Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (430) può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (430) può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi (80/cost).

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi (431) (96/cost).

 

 

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(429) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(430) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(80/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(431) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 70, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(96/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 413 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione.

 

(omissis)

 

154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

 

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare (449).

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 (450).

 

 

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(449) Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 78, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(450) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

 

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

a) M1;

b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,

c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia (495).

2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.

3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.

4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.

5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (496).

8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (496/a).

9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 (496/b).

10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.

11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (497) (498).

 

 

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(495) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.

(496) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(496/a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 12, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(496/b) Comma così modificato dall'art. 3, comma 12, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(497) Articolo così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 89, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(498) Con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

(omissis)

 

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

 

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia (134/cost).

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (136/cost).

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 (535-540) (135/cost) (133/cost).

 

 

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(134/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 17-23 maggio 1995, n. 191 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, seconda parte, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 167 Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

(136/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

(535-540) Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125 e dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(135/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

(133/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 461 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

 

 

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

 

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2 (541-545) (137/cost).

 

 

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(541-545) Articolo prima modificato dall'art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e dall'art. 14, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(137/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 144 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma del codice della strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata con riferimento all'art. 3 della Cost.

(omissis)

 

 

 

Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.

 

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;

b) sanzioni concernenti il veicolo;

c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni (581).

4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

 

 

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(581) Comma così modificato, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 110, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 

(omissis)

 

Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

 

222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.

 

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione (160/cost).

 

 

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(160/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione.

 

(omissis)

 

224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (606).

 

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (607).

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (607).

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (607). Essa è iscritta nella patente.

 

(omissis)

 

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(606) Rubrica così modificata, con effetto dal 1 ottobre 1993, dall'art. 121, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(607) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.


L. 11 febbraio 1994, n. 109 (1).
Legge quadro in materia di lavori pubblici (1/a) (1/circ).

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.

(1/a) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre 2000 e con Det. 28 gennaio 2002. La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche e le eccezioni nella stessa indicate.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 3 luglio 2001;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 11 febbraio 2004, n. 11;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 25 marzo 1996, n. 1845; Circ. 7 ottobre 1996, n. 4488/UL; Circ. 13 novembre 1998, n. 1858/U.L.; Circ. 14 ottobre 1998, n. 5254; Circ. 25 ottobre 1999, n. 1285/508/333; Circ. 1 marzo 2000, n. 182/400/93; Circ. 22 giugno 2000, n. 823/400/93;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

- Ministero dell'interno: Circ. 13 luglio 1999, n. 81;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 13 marzo 1997, n. 169;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Nota 10 ottobre 2002, n. 2296/400/83; Circ. 16 gennaio 2003, n. B1/2079; Circ. 7 maggio 2004, n. 685/IV;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80; Circ. 16 aprile 1997, n. 5164; Circ. 13 giugno 1997, n. 132; Circ. 16 marzo 1999, n. 61;

- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 20 dicembre 2001, n. 138; Circ. 4 febbraio 2002, n. 3534;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 1 marzo 2002, n. 3944; Circ. 1 marzo 2002, n. 3945.

 

 

1. Princìpi generali.

 

1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato (1/b).

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge (2/cost).

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni (2/cost).

 

 

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(1/b) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 2, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato «le disposizioni della presente legge» anziché solo «i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge». Il presente comma 2 è stato inoltre, così modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-

bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-

bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

 

 

2. Àmbito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge.

 

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.

6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) (3).

 

 

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(3) Articolo prima modificato dall'art. 2, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, dall'art. 1, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 65, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

3. Delegificazione.

 

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4), con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento (5):

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento (5), di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'àmbito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princìpi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato (6).

3. Il Governo, nell'àmbito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici (7).

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8), il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (9).

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare (10):

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori (11);

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7 (12);

i) (13);

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici (14);

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;

n) [le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (15)] (16);

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (17), come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

7-bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti (18).

7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'àmbito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea (19).

 

 

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(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(5) Con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 è stato adottato il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.

(6) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI. Per il termine di emanazione del regolamento previsto dal presente comma vedi l'art. 9, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, inoltre, l'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(7) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi dall'art. 9, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(9) Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Il capitolato generale dell'appalto di cui al presente comma è stato adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

(10) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, ha così modificato l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(11) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, ha così modificato l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(12) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, ha così modificato l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(13) L'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, ha così modificato l'alinea, le lettere g) e h) e ha abrogato la lettera i). Successivamente la lettera h) è stata nuovamente modificata dall'art. 9, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(14) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(15) Riportato al n. A/XXXIV.

(16) Lettera abrogata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(17) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(18) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI. Il comma 7-bis è stato, inoltre, così modificato dall'art. 9, comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(19) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI. Il comma 7-bis è stato, inoltre, così modificato dall'art. 9, comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

 

1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

4. L'Autorità:

a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;

b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;

e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;

f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:

1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);

4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;

5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);

h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;

i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (20), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (21).

6. Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio (22).

7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli (23).

8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.

9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

a) la Segreteria tecnica;

b) il Servizio ispettivo;

c) l'Osservatorio dei lavori pubblici (24).

10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione (24).

10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale (24).

10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (24).

10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità «Ispettorato tecnico» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (24).

11. [Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali] (25).

12. (25).

13. [Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione] (25).

14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (26).

15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.

16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati (27);

d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio (28).

17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri (29).

18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.

 

 

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(20) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(21) Comma così modificato dall'art. 9, comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(22) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e dall'art. 9, comma 8, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(23) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 9, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(24) L'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX, ha così sostituito il comma 10 e ha aggiunto i commi da 10-bis a 10-quinquies. Precedentemente la lettera b) del comma 10 era stata abrogato dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(25) I commi 11, 12 e 13 sono stati abrogati dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(26) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(27) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 12, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(28) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 13, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(29) Comma così modificato prima dall'art. 9, comma 14, L. 18 novembre 1998, n. 415, e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

5. Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie (30).

 

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (31), e successive modificazioni.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. [È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni (32)] (32/a).

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità (33); alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (31), e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. [Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva] (34). Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (35), e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'àmbito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto (36).

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione (36/a).

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (37).

7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (38).

 

 

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(30) Rubrica così sostituita prima dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi dall'art. 9, comma 15, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(31) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(32) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(32/a) Comma abrogato dall'art. 9, comma 16, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(33) Con D.P.C.M. 27 aprile 1999, riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici è stato istituito il ruolo del personale dipendente dell'Autorità.

(34) Periodo soppresso dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(35) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(36) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi così sostituito dall'art. 9, comma 17, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(36/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 aprile 2001, n. 266.

(37) Comma così sostituito dall'art. 10, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(38) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 18, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

6. Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.

2. (39).

3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524 (40), sono altresì garantiti:

a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;

b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;

c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'àmbito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (41).

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore (42).

5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza (42).

5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare (43).

 

 

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(39) Sostituisce l'art. 8, L. 18 ottobre 1942, n. 1460. Successivamente, peraltro, il predetto comma 2 è stato modificato dall'art. 4, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI. Il nuovo testo è riportato nell'art. 8 citato.

(40) Riportata alla voce Ministero dei lavori pubblici.

(41) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(42) Il comma 5 è stato così sostituito dall'art. 4, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, che ha anche aggiunto il comma 5-bis.

(43) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali, come modificato dall'art. 2, comma 23, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata alla stessa voce.

 

 

7. Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.

 

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (44), e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. [Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario] (44/a).

8. [In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme] (44/b).

9. [Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata] (44/c).

10. [In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione] (44/d).

11. [Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento] (44/e).

12. [Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti] (44/f).

13. [Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso] (44/g).

14. [Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale] (44/h).

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (45).

 

 

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(44) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(44/a) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(44/b) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(44/c) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(44/d) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(44/e) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(44/f) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(44/g) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(44/h) L'art. 14, L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato i commi da 7 a 14 del presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 9, della suddetta legge n. 340/2000.

(45) Articolo prima modificato dall'art. 4-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, poi dall'art. 1, comma 59, L. 28 dicembre 1995, n. 549, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato ed infine così sostituito dall'art. 5, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

8. Qualificazione.

 

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (46).

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi (46/a) (46/b)

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (46/c);

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a) (47);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (46).

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere (47/a).

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. [La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento] (47/b);

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 (47/c).

5. [Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio] (48).

6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57 (49), delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 (49), e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri (50).

8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2 (51) (2/cost).

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (52).

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 (49). Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (53), e successive modificazioni (53/a).

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962, n. 57 (49), e successive modificazioni e integrazioni, e della L. 15 novembre 1986, n. 768 (54), e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9 (54/a).

11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (55).

11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici (55).

11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefìci:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge (55/a).

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU (55/a).

11-sexies. [Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti] (55/b).

11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo (55/c) (55/d).

 

 

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(46) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2.

(46/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(46/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

(46/c) Vedi, anche, la Del. 1° luglio 2004, n. 12/2004.

(47) Vedi, anche, la Del. 1° luglio 2004, n. 12/2004.

(46) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2.

(47/a) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(47/b) Lettera così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(47/c) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 2.

(48) Comma abrogato dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(49) Riportata al n. D/I.

(50) Comma così sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(51) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI. Il presente comma si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo forestale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-

bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

(52) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(53) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(53/a) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(54) Riportata al n. D/VII.

(54/a) Comma così modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(55) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(55/a) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(55/b) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 ed infine abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30. I requisiti di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.M. 3 agosto 2000, n. 294.

(55/c) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(55/d) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

9. Norme in materia di partecipazione alle gare.

 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 (56), e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (57), come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (58).

2. Le disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (57), sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (59), per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici (60).

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale (61).

4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (62) e successive modificazioni.

4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale (63).

 

 

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(56) Riportata al n. D/I.

(57) Riportato al n. A/XXXIV.

(58) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e dall'art. 9, comma 19, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(59) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(60) Comma così modificato dall'art. 9, comma 20, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(61) Vedi le tabelle allegate alla L. 10 febbraio 1962, n. 57, riportata al n. D/I, come sostituite dal D.M. 15 maggio 1998, n. 304 (Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196).

(62) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

(63) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

 

 

10. Soggetti ammessi alle gare.

 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (64), e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (65), sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 (66).

1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (67).

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato (67/a).

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (67/b).

 

 

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(64) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

(65) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(66) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(67) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(67/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 7, comma 5, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

(67/b) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.

 

 

11. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

 

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (68).

 

 

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(68) Comma così modificato dall'art. 9, comma 21, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

12. Consorzi stabili.

 

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (69).

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione (70).

3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (71).

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (72), e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (73), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefìci di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio (73/a).

8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche (73/b).

 

 

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(69) Comma così modificato dall'art. 9, comma 22, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(70) Comma così modificato dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(71) Comma così modificato prima dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(72) Riportato alla voce Registro (Imposta di).

(73) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(73/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(73/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

13. Riunione di concorrenti.

 

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (74).

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 (74/a).

4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (75).

5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (76).

5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (76).

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti (76/a).

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'àmbito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

 

 

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(74) Riportato alla voce Opere pubbliche.

(74/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(75) Comma così modificato dall'art. 9, comma 23, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(76) L'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto il comma 5-bis.

(76/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

14. Programmazione dei lavori pubblici.

 

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (76/b).

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'àmbito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario (76/c).

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi (76/d) (76/e).

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'àmbito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (76/f).

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (76/g).

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (77), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti (77/a).

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (78).

 

 

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(76/b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(76/c) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(76/d) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(76/e) Vedi, anche, il D.M. 4 agosto 2000.

(76/f) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(76/g) Vedi, anche, il D.M. 4 agosto 2000.

(77) Riportato alla voce Finanza locale.

(77/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 22 giugno 2004. Il parere di compatibilità con i documenti programmatori vigenti è stato espresso: per il programma triennale 2001-2003 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 110/2001 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), corretta con Comunicato 8 marzo 2002 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57); per il programma triennale di edilizia statale 2001-2003 con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 108/2001 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37); per il programma triennale della viabilità 2001-2003 con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 109/2001 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 37); per il programma triennale 2001-2003 opere marittime con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 106/2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38); per il programma triennale 2001-2003 del Magistrato del Po con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 107/2001 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38); per il programma triennale 2002-2004 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 68/2002 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2002, n. 243); per il programma triennale di edilizia 2002-2004 del Ministero della giustizia con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 69/2002 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2002, n. 244); per il programma triennale 2002-2004 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 70/2002 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2002, n. 244); per il programma triennale 2002-2004 del Magistrato per il Po con Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 108/02 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2003, n. 37); per il programma triennale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici 2002-2004 con Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 105/2002 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2003, n. 49); per il programma triennale di edilizia statale 2002-2004 con Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 106/2002 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2003, n. 49); per il programma triennale 2002-2004, per la gestione dell'emergenza immigrazione e per gli interventi di conservazione, restauro, tutela e valorizzazione dei beni facenti parte del Fondo edificio di culto, con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 134/2002 (Gazz. Uff. 6 maggio 2003, n. 103); per il programma triennale 2002-2004 delle opere marittime, con Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 115/2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2003, n. 104); per il programma triennale 2002-2004 della viabilità, con Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 116/2002 (Gazz. Uff. 7 maggio 2003, n. 104); per il programma triennale 2003-2005 di edilizia, predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 36/2003 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2003, n. 246); per il programma triennale 2003-2005 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 37/2003 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2003, n. 246); per il programma triennale 2003-2005 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 46/2003 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2003, n. 246); per il programma triennale 2003-2005 del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici con Del.CIPE 29 settembre 2003, n. 73/2003 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2003, n. 280); per il programma triennale 2003-2005 dell'Agenzia interregionale per il fiume PO (A.I.PO) con Del.CIPE 19 dicembre 2003, n. 133/2003 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66).

(78) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 1, comma 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, come modificato dall'art. 12 della suddetta legge n. 415 del 1998.

 

 

15. Competenze dei consigli comunali e provinciali.

 

1. (79).

 

 

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(79) Il comma che si omette, sostituito dall'art. 5-quater, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, sostituisce, a sua volta, la lettera b) del comma 2 dell'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla voce Comuni e province.

 

 

16. Attività di progettazione.

 

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle (80).

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa (81).

3-bis. [Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare] (81/a).

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3 (82).

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione (82/a).

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori (83).

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali (84).

 

 

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(80) Comma così modificato dall'art. 9, comma 25, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(81) Comma così modificato dall'art. 9, comma 26, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(82) Comma così modificato dall'art. 9, comma 27, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(82/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(83) Comma così modificato dall'art. 9, comma 28, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(84) Così sostituito dall'art. 5-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

 

 

17. Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (85).

 

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (85/a) (85/b);

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) (85/c);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b) (85/d);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili (85/e);

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 (86).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (86/a).

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi (86/b).

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) (86/c).

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti (86/d).

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (86/e).

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati (86/f).

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (86/g).

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti (87).

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste (87/a).

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico (87/b).

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare (87/c).

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno (87/d).

12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 (88).

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 (88/a).

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori (88/b) (89).

14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (90).

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti (90).

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo (91).

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista (91).

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva (91).

14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (91) (91/a).

 

 

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(85) Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(85/a) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(85/b) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).

(85/c) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).

(85/d) Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).

(85/e) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6. Vedi, anche, l'art. 52, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2001, n. 12).

(86) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(86/a) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(86/b) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, e poi così modificato dall'art. 145, comma 89, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(86/c) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(86/d) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(86/e) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(86/f) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(86/g) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(87) Periodo aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(87/a) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(87/b) Comma così sostituito prima dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(87/c) Comma così sostituito prima dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(87/d) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(88) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(88/a) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(88/b) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 6.

(89) Articolo così sostituito dall'art. 5-sexies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(90) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 6.

(90) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 6.

(91) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 6.

(91/a) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dal presente articolo.

 

 

18. Incentivi e spese per la progettazione (92).

 

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri (93).

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (93/a).

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario (94).

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'àmbito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego (95).

2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (95/a) (95/b).

 

 

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(92) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(93) Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis (aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto dell'art. 13, L. 17 maggio 1999, n. 144.

Il regolamento previsto dal presente comma è stato adottato:

- con D.M. 2 novembre 1999, n. 555 del Ministro dei lavori pubblici;

- con D.M. 20 aprile 2000, n. 134 del Ministro della giustizia;

- con D.M. 31 luglio 2001, n. 364 del Ministro per i beni e le attività culturali;

- con D.M. 16 aprile 2002, n. 125 del Ministro degli affari esteri;

- con D.M. 7 febbraio 2003, n. 90 del Ministro della difesa;

- con D.M. 13 marzo 2003, n. 106 del Ministro delle politiche agricole e forestali;

- con D.M. 20 marzo 2003, n. 108 del Ministro delle attività produttive.

(93/a) Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono i commi 1, 1-bis (aggiunto dall'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127) e 2 per effetto dell'art. 13, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(94) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi così modificato dall'art. 9, comma 29, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(95) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(95/a) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(95/b) Vedi, anche, l'art. 3, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici.

 

01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6 (96).

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;

2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;

3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro (97) (98) (2/cost).

1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4 (99).

1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità (100).

1-quater. [I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare] (100/a).

1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore (100/b).

2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario (101).

2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione (101/a).

2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera (101/b).

2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto (101/c).

3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali (102).

4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 (103), allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata L. n. 2248 del 1865 (103), allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo (103/a).

5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (103), allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni (104).

5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (105).

5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile (105/a).

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione (105/b) (105/c).

 

 

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(96) Comma così inserito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(97) Lettera prima modificata dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così sostituita dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(98) Comma così sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-

bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

(99) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(100) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(100/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(100/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(101) Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, l'art. 80, comma 55, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(101/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(101/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(101/c) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(102) Comma così modificato dall'art. 9, commi 31 e 32, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(103) Riportata alla voce Ministero dei lavori pubblici.

(103/a) Comma prima sostituito dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(104) Comma così modificato dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, dall'art. 9, comma 33, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(105) Comma aggiunto dall'art. 6-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(105/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(105/b) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(105/c) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 6, 9 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

20. Procedure di scelta del contraente.

 

1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.

2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (106).

3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo (107) (107/a).

 

 

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(106) Comma così modificato dall'art. 9, comma 34, L. 18 novembre 1998, n. 415, e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(107) Comma così modificato dall'art. 9, comma 35, L. 18 novembre 1998, n. 415, e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(107/a) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

21. Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici.

 

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari (108).

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (109) (109/cost).

1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore (109/a).

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;

2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il rendimento;

5) la durata della concessione;

6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare (109/b).

3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'àmbito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, scelti nell'àmbito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;

c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'àmbito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

8-bis. [L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati] (109/c) (109/d).

 

 

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(108) Comma così sostituito prima dall'art. 7, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi dall'art. 7, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(109) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI, poi sostituito dall'art. 7, L. 18 novembre 1998, n. 415, ed infine così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Il D.M. 28 aprile 1997 (Gazz. Uff. 8 maggio 1997, n. 105) ha così disposto: «Per l'anno 1997 la percentuale di cui all'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media». Tale percentuale è stata confermata, per il 1998, dal D.M. 18 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1).

(109/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-23 dicembre 1998, n. 442 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, aggiunto con l'art. 7 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre motivi o profili nuovi, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 74 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(109/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(109/b) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(109/c) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(109/d) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

22. Accesso alle informazioni.

 

1. Nell'àmbito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale (110).

 

 

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(110) Vedi, anche, la Determinazione 22 maggio 2000.

 

 

23. Licitazione privata e licitazione privata semplificata (110/a).

 

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando (110/b).

1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto (110/c).

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7 (110/d) (110/e).

 

 

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(110/a) Rubrica così sostituita dall'art. 8, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(110/b) Così sostituito dall'art. 8, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(110/c) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(110/d) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(110/e) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

24. Trattativa privata.

 

1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro (110/f);

a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (111) (112);

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti (113);

c) [appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni] (113/a) (114).

2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (115).

3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (115).

4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.

5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto (116).

5-bis. [L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare] (116/a).

6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis (117).

7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.

7-bis. [Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale] (117/a).

8. [L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (118). In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti] (119) (119/a) (2/cost).

 

 

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(110/f) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(111) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(112) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(113) Lettera così modificata dall'art. 9, commi 36 e 37, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(113/a) Lettera prima modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogata dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(114) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(116) Comma così modificato dall'art. 9, comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(116/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(117) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi dall'art. 9, comma 39, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(117/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

(118) Riportato al n. A/XXXV.

(119) Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(119/a) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt. 7 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.

Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-

bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.

 

 

25. Varianti in corso d'opera.

 

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (120);

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subìti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (121).

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (122) (123).

 

 

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(120) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 41, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(121) Comma così modificato dall'art. 9, comma 42, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(122) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 43, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(123) Articolo così sostituito dall'art. 8-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt. 7 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

26. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.

 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto (124).

2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (125), è abrogato.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (126), sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'àmbito della realizzazione di lavori pubblici.

6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

 

 

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(124) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 44, L. 18 novembre 1998, n. 415. Da ultimo, la misura del tasso di interesse di mora è stata fissata per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, al 7,375% dal D.M. 19 marzo 2003 (Gazz. Uff. 8 aprile 2003, n. 82) e, per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, al 7,125% dal D.M. 12 marzo 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88).

(125) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(126) Riportata alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

 

 

27. Direzione dei lavori.

 

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti (127):

a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (128);

b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 (129);

c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. [Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente] (129/a).

 

 

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(127) Alinea così modificato dall'art. 9, comma 45, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(128) Riportata alla voce Comuni e province.

(129) Lettera così modificata dall'art. 8-quater, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e dall'art. 9, comma 46, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(129/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

 

 

28. Collaudi e vigilanza.

 

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione (130).

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (131).

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'àmbito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare (131/a).

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile (132).

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

 

 

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(130) Comma così modificato dall'art. 9, comma 47, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(131) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 9, comma 48, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(131/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(132) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 49, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

29. Pubblicità.

 

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (132/a);

b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale (132/b);

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale (132/c);

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro (133).

f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori (134);

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma (134).

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione (134/a).

 

 

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(132/a) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(132/b) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(132/c) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(133) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 50, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(134) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 51, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(134/a) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

30. Garanzie e coperture assicurative.

 

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione (135).

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (136).

2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta (136/a).

2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 (137).

3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (137/a).

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale (138).

6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza (139).

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante (139/a).

7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro (139/b) (140).

 

 

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(135) Comma così modificato dall'art. 9, commi 52 e 53, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 145, comma 50, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per i criteri relativi al rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, vedi il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115.

(136) Comma prima modificato dall'art. 8-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, dall'art. 9, comma 54, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi così sostituito dall'art. 4, comma 146, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 11, L. 9 ottobre 2000, n. 285.

(136/a) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 55, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(137) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi la Del. 23 giugno 2004, n. 117.

(137/a) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 1° dicembre 2000.

(138) Comma così modificato dall'art. 8-quinquies, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

(139) Il presente comma così sostituito dall'art. 9, comma 56, L. 18 novembre 1998, n. 415, è stato poi nuovamente così sostituito, con i commi 6 e 6-bis, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(139/a) L'originario comma 6 è stato così sostituito, da ultimo, con i commi 6 e 6-bis, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(139/b) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 57, L. 18 novembre 1998, n. 415 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, quanto disposto dai commi 58 e 59 dello stesso art. 9.

(140) Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dal presente articolo.

 

 

31. Piani di sicurezza.

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento (140/a).

1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) (141).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'àmbito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza (142).

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (142).

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (142).

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (143), la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'àmbito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore (144).

 

 

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(140/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

(141) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 60, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(142) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3, così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(143) Riportata alla voce Lavoro.

(144) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 62, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

31-bis. Norme acceleratorie in materia di contenzioso.

 

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento (144/a).

1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi (144/b).

1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve (144/c).

1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa (144/d).

2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (145), devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.

3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa (146/cost).

4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (146).

 

 

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(144/a) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(144/b) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(144/c) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(144/d) L'originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(145) Riportata alla voce Contenzioso amministrativo.

(146/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 1996, n. 249 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31-bis, comma 3, aggiunto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la L. 2 giugno 1995, n. 216, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

(146) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.

 

 

32. Definizione delle controversie.

 

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia (146/a) (146/b).

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione (146/c) (147).

4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 (147/a).

 

 

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(146/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(146/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

(146/c) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(147) Articolo così sostituito prima dall'art. 9-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi dall'art. 10, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(147/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

33. Segretezza.

 

1. Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2 (147/b).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.

3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

 

 

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(147/b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

34. Subappalto.

 

1. (148).

2. (149).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando.

4. [Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati] (150).

 

 

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(148) Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, L. 19 marzo 1990, n. 55, riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(149) Aggiunge il comma 3-ter all'art. 18, L. 19 marzo 1990, n. 55, riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(150) Comma abrogato dall'art. 9, comma 73, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

35. Fusioni e conferimenti.

 

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (151), e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (152), e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.

5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento (152/cost).

 

 

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(151) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(152) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(152/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-5 marzo 1998, n. 47 (Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 35, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

 

 

36. Trasferimento e affitto di azienda.

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da constituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (153), e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

 

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(153) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

 

 

37. Gestione delle casse edili.

 

1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti (154).

 

 

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(154) Per la riapertura del termine, vedi l'art. 9, commi 76 e 77, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

 

 

37-bis. Promotore.

 

1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'àmbito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'àmbito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti (154/a).

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'àmbito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale (154/b) (155).

2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge (155/a).

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione (155/b).

 

 

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(154/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(154/b) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(155) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340 e l'art. 7, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(155/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(155/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

37-ter. Valutazione della proposta.

 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione (156) (156/a).

 

 

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(156) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(156/a) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340 e l'art. 7, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

37-quater. Indizione della gara.

 

1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata (156/b):

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso (156/c);

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara (156/d).

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo (156/e).

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3 (156/f).

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3 (156/g).

6. [I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2 (156/h)] (156/i).

 

 

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(156/b) Alinea così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(156/c) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(156/d) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(156/e) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(156/f) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(156/g) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(156/h) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(156/i) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

37-quinquies. Società di progetto.

 

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario (157).

1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi (157/a).

1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento (157/b).

 

 

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(157) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.

(157/a) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(157/b) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

37-sexies. Società di progetto: emissione di obbligazioni.

 

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici (157/c).

 

 

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(157/c) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

37-septies. Risoluzione.

 

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti (158).

 

 

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(158) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

37-octies. Subentro.

 

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 (158).

 

 

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(158) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

37-nonies. Privilegio sui crediti.

 

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo (158).

 

 

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(158) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

38. Applicazione della legge.

 

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (159), può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (160).

 

 

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(159) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.

(160) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 74, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX. Vedi, anche, l'art. 21, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

38-bis. Deroghe in situazioni di emergenza ambientale.

 

1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti (161).

 

 

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(161) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (1).
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (1/circ). (art. 8)

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.

 

(omissis)

 

Capo III - Conferenza unificata

 

 

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

 

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (2/cost).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (7). Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (7/a).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(7) Riportata alla voce Comuni e province.

(7/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

 


L. 30 luglio 1998, n. 281 (1).
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (1/circ). (art. 4)

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 1998, n. 189.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 9 marzo 1999, n. 1251100.

 

(omissis)

 

4. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

 

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni (4/b).

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica (5).

 

 

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(4/b) Alla nomina del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti si è provveduto, per il triennio 2003-2006, con D.P.C.M. 4 aprile 2003 (Gazz. Uff. 2 maggio 2003, n. 100). Con D.P.C.M. 9 luglio 2004 (Gazz. Uff. 18 settembre 2004, n. 220) è stato nominato un componente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in qualità di rappresentante supplente delle regioni e delle provincie autonome.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(omissis)

 


D.M. 11 giugno 1999 (1).
Integrazioni e modificazioni al D.M. 3 giugno 1998, recante: «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza».

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 1999, n. 184.

 

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

 

Visto il D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 del Ministro dei lavori pubblici con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;

Visto l'art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al decreto sopra indicato che modifica, tra l'altro, la denominazione delle classi ed i livelli di contenimento delle barriere stradali di sicurezza;

Considerato che sono state portate a termine procedure per il rilascio di omologazione ai sensi del citato decreto 15 ottobre 1996;

Considerata la necessità di salvaguardare gli equilibri di mercato del settore nei limiti compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale preservando gli investimenti devoluti dalle imprese produttrici di barriere ai fini dell'adeguamento del prodotto agli standards tecnici prescritti dalla normativa succitata.

Considerato che si rende necessario, per le finalità di cui sopra, stabilire un regime transitorio per la validità delle omologazioni rilasciate ai sensi del citato decreto 15 ottobre 1996;

Visto l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 che prevede che, in via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa, gli enti appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti.

Considerata la necessità di stabilire un corrispondente periodo transitorio per la validità delle certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto 15 ottobre 1996;

Visto l'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998 a prescindere dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art. 2;

Considerata l'opportunità di uniformare tale termine con il periodo transitorio relativo alla validità delle omologazioni rilasciate ai sensi del decreto 15 ottobre 1996 e delle certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate allo stesso;

Considerata la necessità di ridefinire per il futuro le modalità di individuazione del punto in cui misurare le componenti dell'accelerazione di cui all'art. 4 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998;

Visto l'art. 8 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, che prevede l'obbligo per i produttori di barriere di essere certificati in qualità secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2357 del 15 maggio 1996;

Considerato che si rende necessario modificare, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto 18 febbraio 1992, la formulazione della disposizione di cui sopra eliminando il riferimento alla suddetta circolare al fine di chiarire che l'obbligo della certificazione in qualità aziendale è riferito a tutti i produttori indipendentemente dalla partecipazione degli stessi alle gare e dall'importo di queste ultime;

Visto l'art. 9 delle stesse istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 che prevede al secondo punto del sesto capoverso, quale aspetto da valutarsi ai fini del giudizio sull'esito delle prove il «non ribaltamento completo del veicolo»;

Considerato che detta formulazione ha lasciato spazio ad erronee interpretazioni circa la possibile validità ai fini della riuscita della prova, del coricamento su un fianco del veicolo e si rende necessario pertanto adottare una dicitura univoca in merito alla necessità che il veicolo mantenga durante e dopo la prova un assetto verticale;

Considerato che il Garante nominato con lo stesso decreto ministeriale n. 2344 del 16 maggio 1996 che ha autorizzato il centro prove di Anagni della società autostrade, ha segnalato la presenza di alcuni errori materiali nella stesura della tabella B delle prescrizioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 e che si rende necessario pertanto effettuare un «errata corrige» sul contenuto della suddetta tabella;

Rilevata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche alla medesima tabella B al fine di rendere le prove di impatto al vero eseguite in conformità della stessa utilizzabili anche in ambito europeo;

 

Decreta:

 

1. In via transitoria e fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, le omologazioni rilasciate sulla base di prove effettuate in conformità al decreto 15 ottobre 1996 - purché le stesse siano integrate con prove di verifica di crash test realizzate con autovettura di massa 900 ± 40 kg con le modalità indicate nelle prescrizioni tecniche in calce alle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 - sono equiparate, ai fini dell'utilizzo, alle omologazioni rilasciate sulla base di prove effettuate in conformità al decreto 3 giugno 1998, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

classe N1 corrisponde alla classe A1;

classe N2 corrisponde alla classe A2;

classe H1 corrisponde alla classe A3;

classe H2 corrisponde alla classe B1;

classe H3 corrisponde alla classe B2;

classe H4a,b corrisponde alla classe B3.

Pertanto gli enti appaltanti, per il periodo anzidetto, nel richiedere nei bandi di gara successivi all'entrata in vigore del presente decreto la classe di barriera prevista dalla tabella A dell'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, dovranno accettare altresì la classe individuata nell'art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al citato decreto 15 ottobre 1996 secondo la tabella di corrispondenza di cui al precedente capoverso.

 

2. In via transitoria e fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto e sempre che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992 non abbiano nel frattempo acquistato efficacia operativa, gli enti appaltanti, ai fini della partecipazione alle gare, dovranno considerare valide, secondo la tabella di corrispondenza stabilita al precedente art. 1, le certificazioni di prova di cui all'art. 4 del decreto 3 giugno 1998, eseguite ai sensi del decreto 15 ottobre 1996 - sempre che le stesse siano integrate dalla prova di crash test eseguita con autovettura di massa 900 ± 40 kg con le modalità indicate nelle prescrizioni tecniche in calce alle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 - che vengano presentate in sostituzione dei relativi certificati di omologazione. Dette certificazioni di prova dovranno essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, attestante che la relativa domanda di omologazione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 2 del richiamato decreto 3 giugno 1998.

 

3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 3, comma 3, secondo punto del D.M. 3 giugno 1998, è modificato con quello di due anni (1/a) dalla pubblicazione del presente decreto.

 

 

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(1/a) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.M. 2 agosto 2001.

 

 

4. (2).

 

 

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(2) Sostituisce il secondo capoverso dell'art. 4, delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998.

 

 

5. (3).

 

 

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(3) Sostituisce il terzo capoverso dell'art. 8 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998.

 

 

6. All'art. 9 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998, al secondo punto del sesto capoverso, le parole «non ribaltamento completo del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo deve mantenere l'assetto verticale durante e dopo l'impatto, sebbene siano accettati fenomeni di rollio, beccheggio e imbardata».

 

7. La tabella B delle prescrizioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

 

8. Gli articoli 4 e 8 si applicano alle prove di impatto al vero eseguite successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

9. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto 18 febbraio 1992, n. 223 del Ministro dei lavori pubblici e del decreto 3 giugno 1998 del Ministro dei lavori pubblici.

 

10. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Allegato 1 (4)

 

 

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(4) Sostituisce la tabella B delle prescrizioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 7 del presente decreto.


L. 17 maggio 1999, n. 144 (1).
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (1/circ). (art. 32)

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 28 novembre 2001, n. 1245; Circ. 30 novembre 2000, n. 1240;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 luglio 1999, n. 160; Circ. 6 agosto 1999, n. 166; Circ. 12 agosto 1999, n. 168; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 novembre 1999, n. 194; Circ. 8 novembre 1999, n. 197; Circ. 9 dicembre 1999, n. 214; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Circ. 9 luglio 2001, n. 134;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 luglio 1999, n. 59/99; Circ. 26 luglio 1999, n. 61/99; Circ. 6 agosto 1999, n. 3471/06.01; Circ. 22 novembre 1999, n. 75/99; Circ. 15 marzo 2000, n. 14/2000; Circ. 10 gennaio 2001, n. 38/03.13; Lett.Circ. 26 marzo 2001, n. 578;

- Ministero dell'interno: Circ. 22 maggio 1999, n. 58; Circ. 12 ottobre 1999, n. 101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 18 aprile 2002, n. 1879/A2; Nota 19 aprile 2002, n. 7629/INT/U04; Lett.Circ. 20 dicembre 2002, n. 3462;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 aprile 2000, n. 109; Circ. 3 maggio 2001, n. 80; Circ. 7 maggio 2001, n. 3137/INT/U05;

- Ministero della sanità: Circ. 29 settembre 1999, n. 100/90.37/9890;

- Ministero delle finanze: Circ. 21 settembre 1999, n. 190/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E.

 

(omissis)

 

32. Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

 

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione (62).

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'àmbito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano è destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (63).

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (64).

 

(omissis)

 

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(62) Con Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15) sono stati approvati il Piano nazionale della sicurezza stradale per il biennio 2002-2003 ed il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale. Con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16) è stato approvato il secondo programma annuale di attuazione del sopra citato Piano nazionale. Vedi, anche, il Decr. 13 novembre 2003.

(63) Periodo aggiunto dall'art. 145, comma 57, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(64) Riportato alla voce Circolazione stradale.

 


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (1).
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (1/circ). (art. 43)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.

 

(omissis)

 

43. Ordinamento.

 

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità (22/d).

2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11 (22/e).

2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'àmbito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio (22/f).

2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti (22/g).

2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali (22/h).

2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici (22/i).

2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici (22/l).

 

 

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(22/d) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(22/e) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(22/f) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149) e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 79.

(22/g) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(22/h) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(22/i) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(22/l) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(omissis)

 


D.P.R. 25-1-2000 n. 34
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.


 

L. 24 novembre 2000, n. 340 (1).
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (2) (1/circ). (art. 22)

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275.

(2) Titolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 7 agosto 2002, n. 67/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 4 dicembre 2000, n. S.A.F.17/2000; Nota 27 marzo 2001, n. M/3311; Circ. 6 novembre 2001, n. SAF18/2001;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 16 gennaio 2001, n. 9;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 30 ottobre 2001, n. n. 3529/C-513902; Circ. 29 novembre 2002, n. 3553/C; Circ. 1 agosto 2003, n. 3563/C; Circ. 7 aprile 2004, n. 3574/C;

- Ministero delle finanze: Circ. 6 dicembre 2000, n. 226/E; Circ. 19 gennaio 2001, n. 1; Circ. 27 febbraio 2001, n. 17; Circ. 15 marzo 2001, n. SAF2/2001; Circ. 24 aprile 2001, n. 30.

 

 

(omissis)

 

22. Piani urbani di mobilità.

 

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure (22/a).

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

 

(omissis)

 

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(22/a) L'art. 15, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166 prescrive, per una migliore sicurezza stradale, che il governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (18 agosto 2002), adotti il regolamento di cui al presente comma, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità.

 

 


 

D.M. 5 giugno 2001 (1).
Sicurezza nelle gallerie stradali.

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2001, n. 217.

 

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

 

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «nuovo codice delle strada», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938, inerente la «Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi»;

Considerato che l'indagine conoscitiva svolta, in applicazione di quanto previsto nella suddetta circolare, tesa alla acquisizione di ogni utile elemento circa lo stato delle gallerie, ha evidenziato notevoli difficoltà attuative;

Considerate le difficoltà evidenziate, sono sia di profilo strettamente tecnico, per le conseguenze indotte sulla sicurezza della circolazione dalla installazione simultanea di numerosi cantieri di lunga durata, necessari per i lavori di adeguamento, spesso su arterie fortemente congestionate da volumi di traffico normalmente superiori a quelli previsti in fase di progettazione, sia di natura finanziaria, per il reperimento delle relative risorse;

Considerato che un organico piano di intervento, per la messa in sicurezza delle gallerie stradali, presuppone un'opportuna modulazione temporale degli interventi attraverso la definizione di piani pluriennali di adeguamento da parte degli enti proprietari e concessionari delle strade;

Considerato che, per converso, è possibile effettuare a breve scadenza, interventi che non arrecano rilevanti disturbi alla circolazione, che non richiedono investimenti al di fuori dei piani di manutenzione ordinaria e che consentono di ottenere sensibili miglioramenti delle attuali condizioni di sicurezza;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del CNR sullo schema di norme tecniche inerenti il miglioramento della sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali, predisposto da un apposito gruppo di lavoro interministeriale;

Considerato che nei suddetti pareri, pur valutandosi necessaria una revisione dei criteri per la definizione dell'analisi del rischio connesso all'esercizio delle gallerie, ai fini della definizione degli standard minimi, si ravvisa, comunque, l'opportunità di emanare, nelle more della emanazione delle norme tecniche, disposizioni per l'attuazione di interventi di miglioramento della sicurezza nelle gallerie;

Ritenuta pertanto, la necessità di emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di miglioramento della sicurezza nelle gallerie in un quadro di programmazione dei lavori che tenga conto delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 6 dicembre 1999, n. 7938, che deve intendersi con il predetto atto, per la parte non richiamata, integralmente superata;

 

Decreta:

 

1. 1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla ricognizione delle gallerie in esercizio, alla data di pubblicazione del presente decreto, con la compilazione della scheda di cui all'allegato 1 della circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, anche in formato elettronico.

2. Gli enti proprietari o concessionari di strade, in relazione ai cantieri stradali per lavori o per interventi di manutenzione da realizzare all'interno delle gallerie stradali, debbono tenere in conto l'assoluta necessità che il loro segnalamento avvenga con congruo anticipo rispetto all'imbocco della galleria e che siano realizzati prima dell'imbocco della galleria stessa, eventuali restringimenti o cambi di carreggiata, mediante un idoneo piano di segnalamento; qualora il susseguirsi di più gallerie non renda disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo può essere realizzato anche in galleria con ogni più opportuna cautela e, comunque, con un adeguato miglioramento delle condizioni di visibilità.

 

 

2. 1. Gli enti proprietari o concessionari di strade provvedono, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, all'attuazione dei provvedimenti connessi con:

a) la verifica puntuale della corretta apposizione e stato d'efficienza di tutti i dispositivi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare prevista dal codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica indicante la presenza di gallerie stradali (art. 135 - fig. II 316, reg. C.d.S.), al tracciamento di zebrature di colore bianco di raccordo in dipendenza di variazioni di larghezza della piattaforma stradale tra zone di approccio e zone di galleria (fig. II 470, art. 175, reg. C.d.S.) ed al collocamento dei delineatori di margine e di galleria (fig. II 463, art. 173 e fig. II 464, art. 174, reg. C.d.S.), i cui interassi dovranno rispettare gli spaziamenti previsti;

b) l'effettuazione delle verifiche tecniche relative alla distanza di visuale libera e, ove necessario, determinazione dei relativi limiti di velocità anche in corrispondenza delle zone di approccio alla galleria;

c) la segnalazione ai prefetti interessati, nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, affinché individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 del codice della strada i relativi provvedimenti;

d) il mantenimento delle pareti laterali delle gallerie di colore chiaro (colorazione bianca) fino ad un'altezza minima di 2,0 metri, con particolare attenzione alle zone di imbocco.

 

 

3. 1. Gli enti proprietari e concessionari di strade devono predisporre entro il 31 dicembre 2002, il programma di adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie alle indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche CIE 88-1990.

 

 

4. 1. Le modalità di attuazione degli altri adempimenti previsti nella circolare 6 dicembre 1999, n. 7938, nonché gli ulteriori interventi per il miglioramento della sicurezza, ivi compresa la definizione dei criteri per l'analisi del rischio e gli adempimenti conseguenti all'art. 8/bis della legge 13 luglio 1999, n. 226, saranno contenuti in una specifica normativa tecnica.


L. 1 agosto 2002, n. 166 (1).
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1/circ). (art. 15)

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 marzo 2004, n. 14/E.

 

(omissis)

 

15. Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale.

 

1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.

2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità.

3. Nell'àmbito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.

(omissis)

 


Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002 (1).
Piano nazionale della sicurezza stradale e programma annuale di attuazione per il 2002. (Art. 32, legge n. 144 del 1999). (2) (3).

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2003, n. 15.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 32, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(3) Vedi, anche, il Decr. 13 novembre 2003.

 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997 - 2001 della Commissione delle Comunità europee, prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che reca limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando gli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione di un programma di miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale che si ponga in coerenza con il suddetto Piano nazionale e che, a tal fine, autorizza un limite di impegno quindicennale di 20 Meuro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS) o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

Visto il decreto interministeriale emanato il 29 marzo 2000 ai sensi del citato art. 32 della legge n. 144 del 1999, con il quale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati definiti gli indirizzi generali e le linee guida per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

Vista la nota 14 novembre 2002, n. 294, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il Piano della sicurezza nazionale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione, con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire l'impegno, entro il 31 dicembre 2002, del primo limite previsto dalla citata legge n. 488 del 1999, decorrente dal 2001;

Visto il parere sul citato Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie reso, nella seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si è sostanzialmente espressa in senso favorevole, proponendo, comunque, di apportare alla tabella n. 35 le modifiche emerse in sede tecnica e richiamando le osservazioni espresse dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome nel corso della riunione tenuta il medesimo giorno;

Visto il parere sul primo programma attuativo formulato, nella stessa seduta del 19 novembre 2002, dalla Conferenza Unificata che si è espressa favorevolmente sul testo risultante a seguito delle modifiche proposte dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome, chiedendo di considerare la prima annualità del Piano nazionale quale fase di sperimentazione e di prevedere la stipula, in sede di Conferenza Stato - regioni, di un accordo preventivo sui criteri e sulle modalità per la redazione dei successivi programmi annuali;

Considerato che, secondo il richiamato art. 32 della legge n. 144 del 1999, il Piano nazionale della sicurezza stradale deve consistere in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli Enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi ed organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari;

Considerato che gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dovevano essere realizzati, secondo le indicazioni del menzionato art. 32 della legge n. 144 del 1999, con i finanziamenti previsti nell'àmbito degli accordi di programma di cui al successivo comma 3 e che il richiamato art. 15 della legge n. 166 del 2002 ha poi recato apposito stanziamento per la realizzazione del programma sulla rete nazionale previsto dalla norma stessa;

Considerato che le risorse di cui alla legge n. 488 del 1999 sono da considerare, quindi, riferite agli interventi diversi da quelli come sopra finanziati;

 

Prende atto

 

1. con riferimento al Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie:

che detto Piano è riferito al bienno 2002 - 2003, in coerenza con la dotazione finanziaria attualmente disponibile, che riguarda detto biennio e che verrà attivato tramite due programmi annuali;

che i risultati raggiunti nel corso della realizzazione dovranno consentire di elaborare il Piano strutturale della sicurezza stradale;che il Piano parte dal presupposto che l'obiettivo per il decennio 2002 - 2011 è quello di ridurre del 40% il numero di morti e feriti gravi per incidenti stradali ed assume, per il raggiungimento di tale obiettivo, quali principali criteri di riferimento:

la concentrazione degli interventi sulle situazioni di massimo rischio (50% di morti e feriti gravi);

la promozione di misure di tipo innovativo in settori fino ad oggi trascurati o non adeguatamente considerati (quali supporti tecnici e miglioramento della rete stradale);

la promozione di un più stretto coordinamento tra i diversi livelli e settori della pubblica amministrazione competenti in materia di sicurezza stradale;

la promozione del coinvolgimento del settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza stradale;

che il Piano individua anche le azioni prioritarie da avviare nel decennio, distinguendo tra le azioni prioritarie di primo livello, che mirano a promuovere gli interventi più urgenti in relazione all'entità del danno sociale e all'immediata fattibilità degli interventi stessi, ed azioni prioritarie di secondo livello, per avviare un processo di miglioramento sistematico della sicurezza stradale, mediante il potenziamento della capacità di governo soprattutto delle Amministrazioni locali;

che il Piano espone anche, quale mera ipotesi di lavoro, il fabbisogno per l'intero decennio, quantificandolo in 12.033,44 Meuro (23.300 miliardi di lire) per investimenti aggiuntivi e 7.488,62 Meuro (14.500 miliardi di lire) per rifinalizzazioni di spese, con un onere complessivo ipotizzato a carico dello Stato di 7.152,93 Meuro (13.850 miliardi di lire) e con saldo finale positivo, perché a fronte di tale onere si prevede una riduzione complessiva di costi sociali per 30.057,79 Meuro (58.200 miliardi di lire);

che, per il biennio di riferimento, il Piano prevede una spesa complessiva di 845,44 Meuro (1.637 miliardi di lire), di cui 542,28 Meuro (1.050 miliardi di lire) a carico dello Stato, e privilegia gli interventi puntuali che possono essere avviati in tempi molto brevi sulle situazioni a massimo rischio, cioè su quelle tratte infrastrutturali o su quei tipi di mobilità o su quei comportamenti di guida caratterizzati da livelli di rischio estremamente elevati che sono all'origine di oltre il 50% delle vittime degli incidenti stradali;

che, in relazione alle complessità di funzioni del Piano, che costituisce il quadro di riferimento per numerosi soggetti con caratteristiche e competenze molto diversificate, è prevista una struttura molto articolata di coordinamento e gestione del Piano stesso;

2. con riferimento al primo programma di attuazione:

che tale programma annuale, supportato da un allegato tecnico che riporta i dati base per il riparto regionale e i dati sull'incidentalità a livello territoriale, è finanziato a carico del primo limite di impegno quindicennale, pari a 12,91 Meuro a decorrere dal 2001, previsto dalla legge n. 488 del 1999, include 15 delle 91 azioni prioritarie individuate dal Piano nazionale, che vengono raggruppate nelle 3 linee di finanziamento sotto indicate, con eccezione dell'azione relativa alla definizione della rete di monitoraggio nazionale e della connessa rete regionale cui, nella prima fase, non vengono destinate risorse:

mobilità locale extraurbana (anche su strade di livello nazionale);

mobilità urbana e di ingresso/uscita alle aree urbane (anche su strade di livello nazionale);

mobilità locale in genere (inclusi sostegno al trasporto collettivo, rafforzamento degli uffici di polizia locale e creazione di centri di pianificazione, programmazione e gestione unici a livello locale);

che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono essere in conto capitale;

che, secondo la stesura definitiva del programma che recepisce le richieste di modifica formulate dalla Conferenza unificata, il riparto del limite d'impegno, che sviluppa 129,114 Meuro, viene effettuato per circoscrizioni regionali sulla base del criterio di proporzionalità al danno sociale, tenendo conto, in particolare, dell'incidentalità (peso 70%) e dell'estesa stradale (30%), e con il vincolo della destinazione del 35% delle risorse al Mezzogiorno;

che le regioni provvedono a ripartire i fondi loro assegnati per linea di finanziamento alla stregua del citato criterio di proporzionalità al danno sociale ed in base a valutazioni sia dei tempi necessari per la concreta attuazione degli interventi sia della priorità di rafforzamento delle strutture di Governo, sì che il riparto porti all'attribuzione delle percentuali indicative del 25% per la prima linea, del 35% per la seconda e del 40% per la terza;

che è previsto che la gestione del programma avvenga a livello regionale - in coerenza con princìpi e parametri concordati tra Governo, regioni, province e comuni - e che è altresì previsto che l'allocazione delle risorse nell'àmbito di competenza venga effettuata sulla base di procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di criteri di priorità, aggiuntività e premialità;

che vengono stabiliti i massimali di finanziamento, distintamente per interventi sulla rete stradale e per le altre misure, in base alle dimensioni degli enti locali;

 

Delibera:

 

1. È approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito al biennio 2002 - 2003;

2. È approvato il primo programma annuale di attuazione del suddetto Piano nazionale, nella stesura esaminata nell'odierna seduta, che recepisce le richieste di modifica formulate dalla Conferenza unificata;

 

Raccomanda

 

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:

procedere ad una semplificazione del complesso sistema organizzativo delineato nel Piano nazionale della sicurezza stradale, stabilendone anche le interrelazioni con altri organismi finitimi;

estendere a questo Comitato la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano prevista dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge n. 144 del 1999;

concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per la redazione del programma annuale 2003, da sottoporre alla Conferenza Stato - regioni;

promuovere la sollecita predisposizione del programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale, di cui all'art. 15 della legge n. 166 del 2002, prevedendo l'inserimento, nel programma stesso, delle priorità indicate dalla norma e sollecitando, per quel che concerne gli interventi infrastrutturali, ogni misura intesa ad evitare sovrapposizioni rispetto al programma triennale della viabilità, nonché sottoporre, prima dell'approvazione, il programma stesso a questo Comitato per offrire al medesimo un quadro complessivo delle misure attuative del Piano nazionale;

estendere a questo Comitato la relazione di cui all'ultimo comma della norma per ultimo richiamata;

attivare uno stringente sistema di monitoraggio;

procedere, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente, a predisporre tempestivamente ed a sottoporre a questo Comitato il Piano strutturale nazionale per la sicurezza stradale, valido per le annualità successive al biennio 2002 - 2003.


Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 25/2003.
Programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza sulla rete stradale di interesse nazionale. (Art. 15, legge n. 166 del 2002).

 

IL CIPE

VISTO l’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che – al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997 – 2001 della Commissione delle Comunità europee - prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

VISTO l’art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti), che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’approvazione di un programma di miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale che si ponga in coerenza con il suddetto Piano nazionale e che, a tal fine, autorizza un limite di impegno quindicennale di 20 Meuro per l’anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l’Ente nazionale per le strade (ANAS) o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

VISTA la delibera n. 100 del 29 novembre 2002 con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale 2002/2003 – Azioni prioritarie – ed il primo programma annuale di attuazione per il 2002, raccomandando – tra l’altro – al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato stesso, prima dell’approvazione, il programma di cui al citato art. 15 della legge n. 166/2002, al fine di offrire un quadro complessivo delle misure attuative del Piano nazionale;

VISTA la nota 17 luglio 2003, n. 12210, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il Programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete di interesse nazionale, con richiesta di esame da parte di questo Comitato;

CONSIDERATO che, secondo il richiamato art. 15 della legge n. 166/2002, il Programma deve consistere in un insieme di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali;

PRESO ATTO

-      che il Programma, predisposto dall’ANAS in stretta collaborazione con la Direzione generale per le strade e autostrade del Ministero delle infrastrutture, rispetta le priorità indicate dalla legge n. 166/2002, in quanto gli interventi previsti riguardano in primis i ”punti critici” segnalati dall’ANAS in base ai dati di rilevazione degli incidenti stradali negli ultimi cinque anni e la cui eliminazione comporta una spesa complessiva di 2.645 Meuro;

-      che la metodologia seguita per la predisposizione del Programma è pienamente coerente con le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale citato in premessa;

-      che il Programma, a quanto precisato dal Ministero competente, non include alcuna sovrapposizione rispetto al programma triennale della viabilità 2002/2004;

-      che gli interventi sono stati classificati secondo l’ordine di priorità alla stregua dei criteri e linee guida elaborati da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ANAS e più specificatamente in base a parametri connessi agli indici di mortalità, di ferimento grave, di ricorsività dell’evento e di numero in assoluto con attribuzione di un diverso ”peso” percentuale a ciascuno dei parametri stessi;

-      che si è tenuto conto, mediante uno specifico indice correttivo, dei tempi necessari per la redazione dei singoli progetti, per la loro approvazione ed infine per l’appalto dei lavori previsti, allo scopo di pervenire ad un insieme di interventi per quanto possibile realizzabili nei tempi più brevi e che sono stati stralciati anche gli interventi caratterizzati da un ridotto rapporto costi/benefici;

-      che la graduatoria è “aperta”, nel senso che potrà essere utilizzata per l’eventuale sostituzione di interventi non più realizzabili nei tempi previsti con altri immediatamente eseguibili che seguono in graduatoria, e riporta, nell’ultima colonna, la “progressione degli importi” in modo da consentire la realizzazione del programma nei limiti delle effettive disponibilità;

-      che, con riferimento all’installazione di reti di protezione sui viadotti, priorità indicata dall’art. 15 della citata legge n. 166/2002, il Programma include tali opere tra gli interventi che interessano i viadotti stradali, mentre per i viadotti autostradali prevede che siano le Società Concessionarie a provvedere, inserendone i costi di realizzazione nei prossimi piani finanziari;

-      che il Ministero delle infrastrutture sottopone ora al Comitato la 1^ tranche del Programma per complessivi 473,62 Meuro, tranche per la quale è prevista la compartecipazione finanziaria dell’ANAS, peraltro già deliberata, per un importo di 200 Meuro;

-      che il finanziamento statale è reso disponibile dal più volte citato art. 15 della legge n. 166/2002 con limite di impegno quindicennale di 20 Meuro per il 2002, suscettibile di attivare un volume di investimenti al momento non esattamente quantificabile, in quanto correlato al tasso praticato dagli istituti bancari all’atto dell’erogazione dei mutui;

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul Programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza sulla rete stradale di interesse nazionale, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in adempimento dell’art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, fermo restando che il Programma verrà comunque attuato nei limiti delle effettive disponibilità.

 

Roma, 25 luglio 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE                                     IL PRESIDENTE DELEGATO

Mario BALDASSARRI                                                          Giulio TREMONTI


Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 81/2003 (1).
Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, legge n. 144 del 1999) - Secondo programma annuale di attuazione per il 2003. (2).

 

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 16.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 32, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunità europee - prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee-guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che reca limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la Del.CIPE 29 novembre 2002, n. 100/2002, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione per il 2002;

Vista la nota 10 ottobre 2003, n. 79/M, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire l'impegno, entro il 31 dicembre 2003, del secondo limite previsto dalla citata legge n. 488 del 1999, decorrente dal 2002;

Visto il parere favorevole sul citato secondo programma annuale espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 ottobre 2003;

 

Prende atto:

che il secondo programma di attuazione relativo al 2003, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legge n. 144 del 1999 e dal Piano nazionale della sicurezza stradale, promuove le linee di azione con maggiore impatto sui livelli di sicurezza stradale che possono essere avviate immediatamente e favorisce la partecipazione delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali all'attuazione del Piano e quindi al processo di miglioramento della sicurezza stradale;

che il suddetto secondo programma si articola in azioni puntuali di «primo livello», volte ad eliminare le situazioni di maggior rischio sulla viabilità locale e quindi a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali, ed in azioni sistematiche di «secondo livello» che mirano a migliorare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi, aumentando i tassi di riduzione delle vittime a parità di risorse impegnate;

che tale programma annuale è finanziato a carico del secondo limite di impegno quindicennale, pari a 20,658 Meuro a decorrere dal 2002, previsto dalla legge n. 488 del 1999, cui corrisponde un volume complessivo di investimenti attivabili, tenuto conto delle quote a carico degli enti locali, pari a circa 400 Meuro;

che il 75% di tali fondi sarà gestito direttamente dalle regioni, per attività ed interventi di competenza degli enti locali, mentre il 25% residuo sarà gestito dall'Amministrazione centrale per attività ed interventi strategici di rilevanza nazionale e per promuovere, prioritariamente, l'istituzione di una rete di centri di monitoraggio regionali;

che il riparto delle risorse tra le regioni sarà effettuato, secondo la tabella allegata al programma, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'80% in base al danno sociale determinato dall'incidentalità stradale rilevata nelle singole regioni e per il 20% in relazione all'estesa della rete stradale di ogni regione, riservando il 33,33% delle risorse alle regioni meridionali;

che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono essere in conto capitale;

che è previsto che l'allocazione delle risorse, negli ambiti di competenza centrale o regionale, venga effettuata - in coerenza con princìpi e parametri concordati tra Governo, regioni, province e comuni - secondo procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di criteri principalmente di priorità, aggiuntività e premialità;

che vengono individuati massimali indicativi per le quote di cofinanziamento, a carico dello Stato, degli interventi strategici di competenza centrale, mentre viene lasciata alle regioni, per gli interventi di loro competenza, la possibilità di modificare tali massimali con motivata decisione, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione degli enti locali e da innescare quei processi di innovazione che sono essenziali per recuperare il ritardo di sicurezza stradale finora accumulato;

 

Delibera:

 

È approvato il secondo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito all'annualità 2003.

Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:

attivare uno stringente sistema di monitoraggio;

riferire a questo Comitato, entro il 30 settembre 2004, sulle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente.


D.L. 26 aprile 2004, n. 107 (1).
Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (2). (art. 1-ter)

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2004, n. 98 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 giugno 2004, n. 162 (Gazz. Uff. 26 giugno 2004, n. 148), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2) Titolo così sostituito dalla legge di conversione 24 giugno 2004, n. 162.

 

(omissis)

 

1-ter. 1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006 (5).

(omissis)

 

 

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(5) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 giugno 2004, n. 162.


D.M. 25 marzo 2004 (1).
Recepimento della direttiva 2003/102/CE del 17 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (2).


D.M. 21 giugno 2004 (1).
Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182.

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, con il quale sono state nuovamente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, con il quale sono state integrate e modificate alcune disposizioni di carattere amministrativo del D.M. 3 giugno 1998 ed apportati alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, con il quale è stato modificato il termine di due anni previsto dall'art. 3 del D.M. 11 giugno 1999 per l'acquisto dell'efficacia operativa delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 3 giugno 1998, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 2 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, [n. 3639], con il quale è stato ulteriormente modificato il termine annuale previsto dal citato decreto 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo D.M. 23 dicembre 2002;

Considerato che si rende necessario aggiornare nuovamente il contenuto tecnico delle istruzioni allegate ai succitati decreti ministeriali, anche in relazione alla evoluzione della normativa tecnica a livello europeo;

Vista la direttiva 89/106/CEE, e successive modificazioni, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 1, del maggio 2000, inerente «Terminologia e criteri generali per i metodi di prova» per le barriere di sicurezza stradale;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 2, dell'aprile 1998, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza»;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 3, del gennaio 2002, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulle prove di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto»;

Vista la norma UNI EN 1317, parte 4, del maggio 2003, inerente «Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza»;

Considerata l'esigenza, nell'ottica di una progressiva armonizzazione delle norme europee inerenti i dispositivi di sicurezza delle costruzioni stradali, di recepire nel sistema normativo italiano le norme di cui ai precedenti «visto»;

Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti già del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 209/2003, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 28 novembre 2003, con il quale lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, al testo stesso;

Considerato che tutte le osservazioni e raccomandazioni valutate rilevanti e sostanziali sono state recepite;

Considerato che alcune, di carattere procedurale e formale di dettaglio possono trovare una più compiuta risposta in fase di attuazione del provvedimento attraverso direttive e circolari;

Considerato, al contrario, diversamente valutabili alcune osservazioni nell'ottica dell'esigenza di un più puntuale recepimento delle norme europee di settore, con specifico riferimento alle norme UNI EN parti 1-2-3-4;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

 

Decreta:

 

1. Aggiornamento istruzioni tecniche.

 

1. Le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione, allegate al decreto ministeriale 3 giugno 1998 con le modificazioni di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono aggiornate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e sostituite dalle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali allegate al presente decreto.

2. Con il presente decreto sono altresì recepite le norme UNI EN 1317 parti 1,2.3 e 4, che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione.

 

2. Studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

 

1. È compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni di comprovata esperienza nel settore.

2. Tale attività è finanziata con i proventi derivanti dai diritti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'omologazione dei dispositivi di ritenuta.

 

 

3. Disposizioni transitorie.

 

1. Le disposizioni del presente decreto e le istruzioni tecniche ad esso allegate, fatto salvo quanto previsto al comma 8, si applicano alle domande di omologazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

2. I dispositivi la cui domanda di omologazione sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto saranno esaminati e, se del caso, omologati secondo le disposizioni del decreto ministeriale 3 giugno 1998 e del successivo decreto ministeriale 11 giugno 1999. È facoltà del richiedente l'omologazione chiedere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il riesame della barriera o del dispositivo in base alle disposizioni dello stesso decreto integrando, se necessario, la documentazione.

3. I dispositivi di ritenuta già omologati o che saranno omologati sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, manterranno l'omologazione ottenuta per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Entro il suddetto periodo tali dispositivi potranno essere riesaminati alla luce delle disposizioni del presente decreto, ai fini della conferma o meno della precedente omologazione. Il riesame sarà effettuato su richiesta del titolare o del richiedente l'omologazione, da formulare, a pena di decadenza della stessa, entro e non oltre sei mesi:

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dispositivi già omologati entro tale data;

dalla data di trasmissione del certificato di omologazione, per i dispositivi omologati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di mancata conferma, l'omologazione originaria mantiene la sua validità per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le prove d'urto eseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la norma UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, presso campi prova già autorizzati in base al decreto ministeriale 3 giugno 1998, anche in assenza di certificazione secondo le norme ISO EN 17025 sono ammessi per l'esame o il riesame ai fini dell'ottenimento dell'omologazione in base alle nuove disposizioni.

6. In attesa che le disposizioni del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa per tutte le tipologie di dispositivi, gli enti appaltanti devono richiedere, per le tipologie per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall'art. 9 del suddetto decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, dispositivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, richiedendo, ai fini della verifica di rispondenza alle suddette norme, rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025.

7. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti appaltanti, per le tipologie di dispositivi per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, sono tenuti ad accettare anche dispositivi rispondenti alle nuove disposizioni o al decreto ministeriale 3 giugno 1998, anche se testati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedendo, in tal caso ai fini della verifica di rispondenza a tale normativa, rapporti di prove d'urto rilasciati da campi prova autorizzati in base alla suddetta normativa o da altri campi prova dotati di certificazione le norme ISO EN 17025.

8. In via transitoria, ai fini dell'omologazione, sono considerate ammissibili le domande, presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da rapporti di prova sul manufatto eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1A del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed alle successive modifiche introdotte con il decreto ministeriale 11 giugno 1999. Tali domande saranno esaminate e, se del caso, definite in base alle disposizioni dei suddetti decreti ministeriali. Per esse si applica quanto previsto al comma 1 mentre non è ammessa la richiesta di riesame prevista al comma 2.

 

 

4. 1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 e nel D.M. 3 giugno 1998.

 


Allegato

 

Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

 

Articolo 1

Oggetto delle istruzioni Classificazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

 

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l'omologazione, la realizzazione e l'impiego delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi:

a) barriere centrali da spartitraffico;

b) barriere laterali;

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.;

d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi per zone di transizione e simili.

 

Articolo 2

Finalità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.

 

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri.

 

 

Articolo 3

Individuazione delle zone da proteggere.

 

Le zone da proteggere per le finalità di cui all'art. 2, definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di ritenuta, devono riguardare almeno:

i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo 1'opera) per i quali possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d'urto e comunque fino a dove cessi la sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;

lo spartitraffico ove presente;

il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):

gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo.

Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell'ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di omologazione, salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell'art. 6.; in particolare, ove possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo di sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati.

Per la protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d'urto, salvo diversa prescrizione del progettista.

 

 

Articolo 4

Indice di severità degli impatti.

 

Ai fini della classificazione della severità degli impatti verranno utilizzati l'Indice di severità della accelerazione, A.S.I., l'Indice velocità teorica della testa, T.H.I.V., e l'Indice di decelerazione della testa dopo l'impatto, P.H.D., come definiti nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2.

 

 

Articolo 5

Conformità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro installazione.

 

Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro requisiti prestazionali nel tempo sotto l'influenza di tutte le azioni prevedibili.

Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del dispositivo all'atto della richiesta di omologazione.

All'atto dell'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformità dei produttori alle relative specifiche tecniche di prodotto.

Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di installazione) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore. Una volta conseguita l'armonizzazione della norma EN 1317 e divenuta obbligatoria la marcatura CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno quelle previste nella stessa norma EN 1317, parte 5.

Nell'installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a quanto indicato nei certificati di omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla coincidente presenza di caditoie per l'acqua o simili). Altre variazioni di maggior entità e comunque limitate esclusivamente alle modalità di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se previste in progetto, come riportato nell'art. 6.

Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del direttore lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.

 

 

Articolo 6

Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale.

 

 

Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d'urto e della classificazione delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4.

La scelta dei dispositivi di sicurezza avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Sarà in particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le relative resistenze di progetto.

Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale.

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono, distinto nei seguenti livelli:

 

 

Tipo di traffico

TGM

% Veicoli con massa > 3,5 t

I

< 1000

Qualsiasi

I

> 1000

< 5

II

> 1000

5 < n < 15

III

> 1000

> 15

 

 

Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.

 

Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano - in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera - le classi minime di dispositivi da applicare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A - Barriere longitudinali

 

 

Tipo di strada

Tipo di traffico

Barriere spartitraffico

Barriere bordo laterale

Barriere bordo ponte [1]

Autostrade (A) e

I

H2

H1

H2

strade extraurbane

II

H3

H2

H3

principali (B)

III

H3-H4 [2]

H2-H3 [2]

H3-H4 [2]

Strade extraurbane

I

H1

N2

H2

secondarie (C) e Strade

II

H2

H1

H2

urbane di scorrimento (D)

III

H2

H2

H3

Strade urbane

I

N2

N1

H2

di quartiere (E)

II

H1

N2

H2

e strade locali (F).

III

H1

H1

H2

 

 

 

[1] Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate al bordo laterale.

[2] La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista

 

 

Queste prescrizioni sono valide per l'asse stradale e per le zone di svincolo; le pertinenze quali aree di servizio, di parcheggio o le stazioni autostradali, avranno, salvo nel caso di siti particolari, protezioni di classi N2;

Le barriere per i varchi apribili dovranno essere testate secondo quanto precisato nella norma ENV 1317-4 e possono avere classe di contenimento inferiore a quella della barriera a cui sono applicati, per non più di due livelli.

 

 

Tabella B - Attenuatori frontali

 

 

Velocità imposta nel sito da proteggere

Classe degli attenuatori

Con velocità v > 130 km/h

100

Con velocità 90 < v < 130 km/h

80

Con velocità v < 90 km/h

50

 

 

 

Gli attenuatori dovranno essere testati secondo la norma EN 1317-3.

 

Gli attenuatori si dividono in redirettivi e non-redirettivi, nel caso in cui sia probabile l'urto angolato, frontale o laterale, sarà preferibile l'uso di attenuatori redirettivi.

Particolare attenzione dovrà essere fatta alle zone di inizio barriere, in corrispondenza di una cuspide; esse andranno eseguite solo se necessarie in relazione alla morfologia del sito o degli ostacoli in esso presenti e protette in questo caso da specifici attenuatori d'urto. (salvo nelle cuspidi di rampe che vanno percorse a velocità 40 km/h). Ogniqualvolta sia possibile si preferiranno soluzioni di minore pericolosità quali letti di arresto o simili, da testare con la sola prova tipo TB11 della norma EN 1317, con ingresso frontale in asse alla fascia costituita dal letto d'arresto da testare, che potrà poi essere usato con maggiore larghezza e/o lunghezza dei minimi testati.

I terminali semplici, definiti come normali elementi iniziali e finali di una barriera di sicurezza, possono essere sostituiti o integrati alle estremità di barriere laterali con terminali speciali testati secondo UNI EN 1317-4, di tipo omologato. In questo caso, la scelta avverrà tenendo conto delle loro prestazioni e della destinazione ed ubicazione, secondo tabella C.

 

 

Tabella C - Terminali speciali testati

 

 

Velocità imposta nel sito da proteggere

Classe dei terminali

Con velocità v > 130 km/h

P3

Con velocità 90 < v < 130 km/h

P2

Con velocità v < 90 km/h

P1

 

 

 

Il progettista delle applicazioni dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 2 del D.M. n. 223/1992 nel prevedere la protezione dei punti previsti nell'art. 3 definirà le caratteristiche prestazionali dei dispositivi da adottare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni e in particolare la tipologia, la classe, il livello di contenimento, l'indice di severità, i materiali, le dimensioni, il peso massimo, i vincoli, la larghezza di lavoro, ecc., tenendo conto della loro congruenza con, il tipo di supporto, il tipo di strada, le manovre ed il traffico prevedibile su di essa e le condizioni geometriche esistenti.

Le barriere di sicurezza dovranno avere la lunghezza minima di cui all'art. 3, escludendo dal computo della stessa i terminali semplici o speciali, sia in ingresso che in uscita.

Laddove non sia possibile installare un dispositivo con una lunghezza minima pari a quella effettivamente testata (per esempio ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente inferiori all'estensione minima del dispositivo), sarà possibile installare una estensione di dispositivo inferiore a quella effettivamente testata, provvedendo però a raggiungere la estensione minima attraverso un dispositivo diverso (per esempio testato con pali infissi nel terreno), ma di pari classe di contenimento (o di classe ridotta - H3 nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte di classe H4) garantendo inoltre la continuità strutturale. L'estensione minima che il tratto di dispositivo «misto» dovrà raggiungere sarà costituita dalla maggiore delle lunghezze prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da impiegare.

Per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, il progettista cercherà di minimizzare i tipi da utilizzare seguendo un criterio di uniformità.

Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare dispositivi della classe superiore a quella minima indicata; parimenti potrà utilizzare, solo su strade esistenti, barriere o dispositivi di classe inferiore da quelli indicati, se le strade hanno dimensioni trasversali insufficienti, per motivi di riduzione di visibilità al sorpasso o all'arresto, per punti singolari come pile di ponte senza spazio laterale o simili. In questo ultimo caso potrà usare dispositivi in parte difformi da quelli indicati, curando in particolare la protezione dagli urti frontali su detti elementi strutturali.

Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test; detto spazio di lavoro non sarà necessario nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, che siano state testate in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di prova; considerazioni analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale testati su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando il rispetto delle condizioni di prova.

Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della strada per l'adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione con altri tipi di barriere, ecc.

Per le strade di nuova progettazione, varrà anche quanto previsto dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, approvate con il decreto ministeriale 5 novembre 2001, fermo restando quanto detto in precedenza in merito agli spazi di lavoro probabile ed ai dispositivi già testati in modo da simulare al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale.

 

Articolo 7

Omologazione delle barriere e dei dispositivi.

 

L'omologazione di qualsiasi tipo di barriera o altro dispositivo deve essere richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita domanda che deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia:

a) progetto, firmato da un ingegnere iscritto all'Albo professionale, comprendente una relazione tecnica sui criteri di dimensionamento e funzionamento strutturale e sulle caratteristiche funzionali e geometriche del manufatto con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto nelle presenti istruzioni e in funzione delle installazioni su strada.

Nella relazione sarà indicato in particolare:

nome e ragione sociale del richiedente che propone il dispositivo;

tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;

caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;

caratteristiche opportunamente definite dei materiali costituenti il manufatto, i sistemi di supporto o di ancoraggio ed i rivestimenti protettivi;

modalità di installazione;

b) documentazione grafica del manufatto comprendente i disegni d'insieme e di tutti i componenti, opportunamente quotati, il trattamento delle estremità (terminali semplici) includente eventuali ancoraggi usati nelle prove;

c) certificazione delle prove sostenute sul prototipo e sui materiali che lo compongono, tali da definire la appartenenza alle classi previste dalle norme applicabili vigenti;

manuale per l'utilizzo e l'installazione del manufatto.

La domanda può essere presentata da produttori, da enti gestori delle strade, da progettisti o da società di progettazione, in forma singola o associata.

Ad omologazione avvenuta il titolare della stessa potrà autorizzare uno o più produttori certificati in qualità a costruire il dispositivo omologato.

I dispositivi, omologati o meno secondo il presente decreto o secondo il decreto ministeriale 3 giugno 1998, per essere utilizzati operativamente sulle strade italiane, dovranno essere costruiti da produttori dotati di un sistema di controllo della produzione in fabbrica certificato ai sensi delle norme della serie ISO EN 9000:2000, con specifico riferimento alla produzione di barriere.

 

Articolo 8

Modalità di prova dei dispositivi di ritenuta e criteri di giudizio ai fini dell'omologazione.

 

L'idoneità dei dispositivi di ritenuta, ai fini indicati all'art. 7, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati dotati di certificazione secondo le norme EN 17025, sia italiani sia di Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonché le altre condizioni richieste per l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni della norma europea EN 1317 parti 1, 2, 3,4 e suoi successivi aggiornamenti.

Il campo prova autorizzato effettuerà le prove dopo aver verificato la rispondenza del prototipo installato con il progetto depositato ed al termine delle stesse rilascerà i rapporti di prova inserendo negli stessi i risultati e la loro rispondenza o meno ai valori previsti dalle suddette norme.

I criteri di giudizio da applicare ai fini del rilascio dell'omologazione corrispondono ai criteri di accettazione delle prove d'urto della norma EN 1317 parti 2, 3 e 4.

 


D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 (1).
Regolamento recante modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (2).

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 2004, n. 86.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

Visto l'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 ottobre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività pro-duttive, con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

 

Emana il seguente regolamento:

 

1. 1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.»;

2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;

3) al comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo:

«Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;

c) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Verifica triennale) - 1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.

2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.

3. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.

5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.

6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.»;

d) all'articolo 18:

1) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (€ 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.»;

2) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.»;

e) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Consorzi stabili). - 1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.»;

f) nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,»;

g) l'allegato E è sostituito dall'allegato E al presente decreto;

h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, è inserita la parola: «SI».


Allegato E

 

CB - Corrispettivo Base

 

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in Euro con la seguente formula:

 

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

 

dove:

 

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

 

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si richiede la qualificazione

 

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001

 

CR - Corrispettivo Revisione

 

Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

 

P = CB * 3/5

 

dove:

 

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

 

CNC - Corrispettivo Nuova Categoria

 

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

 

P = Cbna-CBva

 

dove:

 

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

 

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

 

CIC - Corrispettivo Incremento Classifica

 

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

 

P = CB*1/3

 

dove:

 

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

 

 


 

Normativa comunitaria


Dir. 91/671/CEE del 16 dicembre 1991 (1).
Direttiva del Consiglio relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (2) (3).


Dir. 2003/102/CE del 17 novembre 2003 (1).
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (2).

 

 


Documenti comunitari


COM(1999)125 del 14 luglio 1999 - Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ozono nell’atmosfera


COM(2001)370 – Bruxelles 12 settembre 2001 – LIBRO BIANCO – La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte (parte terza: porre gli utenti al centro della politica dei trasporti)


COM(2003)311 – del 2 giugno 2003 – Comunicazione della Commissione – Programma di azione europeo per la sicurezza stradale – Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa


Racc. 2004/345/CE – Raccomandazione della Commissione del 6 aprile 2004 – Relativa all’applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale

 



[1] Derivante dall’ A.C. 4862 e abb.-A.

[2] Vedi, in particolare, la sentenza n. 303 del 2003.

[3] “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte” (COM (2001) 370 def. Del 12 settembre 2001.

[4] La Commissione ha ritirato la proposta originaria (COM(1998)115), in quanto con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1° maggio 1999), è cambiata la base giuridica (art. 71 del TCE) che prevede l’esame secondo la procedura di codecisione.

[5] Queste norme hanno effetto anche sulle stazioni appaltanti, e quindi sugli enti proprietari.

[6] Tali notizie sono disponibili sul sito web http://www.radio.rai.it/cciss.

[7] In proposito si ricorda che con la delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 81 è stato approvato il “Secondo programma annuale di attuazione per il 2003”

[8] Legge finanziaria per il 2000

[9] Nella G.U. n. 267 del 17 novembre 2003.

[10] Consultabili nel sito www.infrastrutturetrasporti.it

[11] Anch’essi consultabili sul sito del ministero delle infrastrutture e trasporti

[12] Da intendersi quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.

[13]    Si ricorda che l’articolo 36 del Codice della strada obbliga comuni e province alla redazione, all'adozione e all'attuazione rispettivamente dei Piani urbani del traffico e dei Piani per la viabilità extraurbana. I Piani sono definiti dallo stesso articolo 36 come un insieme di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi.

[14] Questo programma sostituisce il precedente programma di azione nel settore della sicurezza stradale (COM(1997)131) valido per il periodo 1997-2001.

[15] La banca dati CARE è stata istituita con la decisione n. 93/704/CE.

[16] A  questo riguardo si segnala che, il 29 aprile 2004, è stata adottata la direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

[17] La questione è oggetto della direttiva 2004/52/CE del 29 aprile 2004 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità.

[18] Questi aspetti sono affrontati in una comunicazione (COM(2003)542) relativa alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per veicoli sicuri e intelligenti.

[19] Il Sesto programma quadro (6° PQ) di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, valido dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, è stato istituito con la decisione n. 1513/2002/CE del 27 giugno 2002.

[20] Si ricorda che il 10 novembre 2003 è stata adottata la direttiva 2003/97/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

[21] Direttiva 2002/85/CE che modifica la direttiva 92/6/CEE concernente il montaggio e l’uso di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità; direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate; direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri; regolamento (CE) n. 2135/98 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; proposta di regolamento (COM(2001)573) relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

[22] La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L, n. 111, del 17 aprile 2004.