| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
| Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
| Titolo: | Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale - A.C. n. 1798-D | ||||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 62 Progressivo: 4 | ||||
| Data: | 26/10/04 | ||||
| Abstract: | Scheda di sintesiper l'istruttoria legislativa; schede di lettura; disegno di legge; riferimenti normativi; giurisprudenza. | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
| Riferimenti: |
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Servizio studi |
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progetti di legge |
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Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale A.C. n. 1798-D
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n. 62/4
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26 Ottobre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Ambiente
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: Am0071d
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Commi 32-39. Interventi su beni paesaggistici
§ Comma 48. Disciplina dei servizi pubblici locali
Normativa di riferimento
§ L. 11 febbraio 1994, n. 109 (1). Legge quadro in materia di lavori pubblici (1/a) (1/circ). (art. 24)
§ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (1). Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi (1/circ). (artt. 1-6)
§ D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (1). Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (1/circ). (epigrafe)
§ D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (1). Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 (1/circ) (1/a). (art. 164)
§ D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni (art. 143)
§ D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 113)
§ L. 28 dicembre 2001 n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 35)
§ D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (1). Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (1/circ) (artt. 14 e 32)
§ L. 24 dicembre 2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (artt.2, co. 53 e 70, 3, co. 50 e art. 4, co. 234, lett. a))
§ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (1). Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. (artt. 167 e 181)
Giurisprudenza
§ Sent. 24 giugno 2004, n. 196 La Corte Costituzionale
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Numero del progetto di legge |
1798-D |
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Titolo |
Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione |
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Iniziativa |
governativa |
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Settore d’intervento |
Politiche ambientali |
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Iter al Senato |
Si |
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Numero di articoli |
54 |
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Date |
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§ presentazione o trasmissione alla Camera |
16 ottobre 2004 |
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§ annuncio |
16 ottobre 2004 |
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§ assegnazione |
19 ottobre 2004 |
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Commissione competente |
VIII Ambiente |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il disegno di legge, originariamente composto da 4 articoli, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 ottobre 2001 (AC 1798). Il provvedimento, il cui esame è iniziato presso l’VIII Commissione il 13 novembre dello stesso anno, è stato approvato una prima volta il 2 ottobre 2002. Trasmesso all’altro ramo del Parlamento (AS 1753), è stato approvato – con modifiche – il 14 maggio 2003. In quell’occasione fu apposta la questione di fiducia su un emendamento del Governo interamente sostitutivo degli articoli (nel frattempo diventati 9).
La terza lettura del provvedimento è stata svolta alla Camera dei deputati fra il 3 giugno e il 15 ottobre 2003, ed ha comportato nuove modifiche. Il nuovo testo, trasmesso al Senato (AS 1753-B), è stato esaminato fra l’ottobre 2003 e l’ottobre 2004 e approvato con ulteriori modifiche, e con nuova apposizione della questione di fiducia, il 14 ottobre 2004.
Durante l’ultima lettura del Senato il disegno di legge è passato da 46 a 54 commi [1]e presenta le seguenti parti modificate:
Ai commi 16, 17, 18 e 43 (nuova numerazione) viene operato il mero slittamento dei riferimenti della copertura finanziaria, resosi necessario a seguito del protrarsi dell’iter legislativo del provvedimento.
Altri emendamenti approvati dal Senato intervengono anch’essi su questioni di ordine finanziario relative rispettivamente:
§ alla quantificazione dell’onere e alla sua messa a regime (comma 42),
§ alla quantificazione dell’onere, alla rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa e all’individuazione del fondo speciale cui imputare la copertura per il triennio in corso (commi 46, 51 e 53).
Il comma 49 dispone, con una norma di salvaguardia, che l’attuazione del precedente comma 48 (relativo ad alcune modifiche della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali) non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le modifiche di maggior rilievo riguardano, invece:
· I commi 32-39, in materia di lavori compiuti su beni paesaggistici;
· Il comma 48, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali.
In particolare, le nuove norme introdotte in materia di beni paesaggistici possono essere suddivise – a loro volta - secondo il seguente schema:
Ø commi 32-34 → Demolizione del complesso edilizio di Punta Perotti attraverso una procedura speciale;
Ø comma 35 → Norme per l’estensione ad altri casi di abusivismo della procedura speciale per la demolizione di Punta Perotti;
Ø comma 36 →Modifiche al codice dei beni culturali e ambientali in materia di rimessione in pristino e di sanzioni penali (norme “a regime”)
Ø commi 37-39 →estinzione del reato per le violazioni su beni paesaggistici eseguite prima del 30 settembre 2004 (condono)
In relazione alla disciplina dei servizi pubblici locali, invece, il Senato ha approvato un emendamento soppressivo della intera lettera c) del medesimo comma 48. La soppressione, tuttavia, è conseguente alle modifiche della disciplina dei servizi pubblici locali che sono state introdotte da altre leggi, approvate durante l’iter parlamentare del disegno di legge in esame.
In particolare, occorre ricordare che in sede di esame della legge finanziaria per il 2004, quando il Parlamento intervenne nuovamente (dopo che l’art. 14 del decreto legge n. 269 del 2003 aveva già provveduto a ridisciplinare la materia) sulla normativa relativa alla gestione e degli affidamenti di servizi locali, fu approvato il comma 234 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, il cui contenuto è in larga parte coincidente con quello del comma soppresso.
Si ricorda, tuttavia, che la modifica apportata dal Senato non ha solo l’effetto di sopprimere le norme già entrate nell’ordinamento con la legge n. 350 del 2003.
Infatti il comma 41, lett. c), dell'art. 1 dell'A.S. 1753-C, soppresso, recava un ultimo periodo. Tale disposizione estendeva le norme di cui sopra anche i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, per l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione.
Si ricorda che le disposizioni del D. Lgs. n. 158 del 1995 disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti indicati dall’articolo 2 dello stesso decreto (le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni; le imprese pubbliche; i soggetti privati che si avvalgono di diritti speciali o esclusivi), che operano nei settori dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica, dello sfruttamento di area geografica, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
Nel testo proposto per l’Aula dalla Commissione 13° del Senato si manteneva l’estensione delle disposizioni ai soggetti di cui sopra.
A seguito dell’approvazione in Assemblea dell’emendamento 1.1000 nel testo corretto sul quale il governo ha posto la fiducia questa norma risulta invece essere stata soppressa.
L’effetto di tale soppressione è quindi quello di non estendere, anche ai settori suddetti, le norme introdotte dalla legge finanziaria a tutela della concorrenza negli appalti connessi ai servizi pubblici locali.
L’intervento con legge è reso necessario – per le parti modificate contenute ai commi 32-39 – dalla necessità di intervenire sulla disciplina delle sanzioni penali e su altri aspetti della normativa a tutela del paesaggio contenute in norme di rango legislativo, fra l’altro di recente riordinate in un testo unico (decreto legislativo n. 42 del 2004).
Anche per la modifica conseguente all’introduzione del comma 49 appare opportuna l’emanazione di norma di rango primario. Il contenuto della norma è infatti quello di evitare che – quale effetto della esclusione del settore del trasporto pubblico locale e degli impianti di trasporti a fune dalla disciplina generale dei servizi pubblici locali (esclusione disposta dal comma 48 del provvedimento in esame, e quindi con norma di rango primario) – possano derivare indirettamente maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le modifiche recate dal Senato non sembrano rilevare ai fini del riparto di competenze legislative fra Stato e regioni. Quanto alle norme sugli interventi su beni paesaggistici, si ricorda, infatti, che l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce una competenza statale esclusiva in materia di beni culturali e ambientali, almeno per le norme riguardanti la “tutela”. Al contrario, per la “valorizzazione” di tali beni il testo vigente della Costituzione prevede la competenza concorrente. Le norme in oggetto, incidendo prevalentemente sugli aspetti sanzionatori, sembrano rientrare più propriamente nella prima categoria e richiedere un contenuto omogeneo sull’intero territorio nazionale.
Per quanto riguarda le norme sui servizi pubblici locali, si ricorda che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2004 ha ricostruito una competenza esclusiva dello stato per quella parte della disciplina finalizzata alla tutela della concorrenza. A tali aspetti sembrano riconducibili anche le norme che definiscono l’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 113 del TU sugli enti locali (DPR n. 267 del 2000), quali quelle recate dai commi 48 e 49 del testo in esame.
Non vi sono specifiche direttive europee in materia di tutela del paesaggio, né di servizi pubblici locali, pertanto le disposizioni in commento non sembrano rilevare ai fini della compatibilità con il diritto comunitario.
Si ricorda, in ogni caso, che la materia della tutela del paesaggio è comunque oggetto di specifica attenzione da parte dell’Unione europea. Il 19 luglio 2000 è stata infatti adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa la Convenzione europea del Paesaggio, che è stata poi presentata a Firenze il 20 ottobre del 2000. Si tratta di un documento avente la finalità di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di organizzare la relativa cooperazione nelle politiche di settore (art.3). Essa definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1, lett. a). L’ambito di applicazione riguarda tutto il territorio delle Parti ed in particolare gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Sono compresi i paesaggi terrestri, le acque interne e marine ed inoltre sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia quelli degradati (art. 2).
I principali adempimenti previsti dalla Convenzione sono (art.5):
riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
stabilire ed attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione di misure specifiche individuate nella Convenzione;
avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
La Convenzione è stata firmata da ventisette Stati della Comunità Europea e ratificata da dieci Stati. L’Italia deve ancora ratificarla.[2]
Si ricorda infine che alla base dell’elaborazione della Convenzione europea del paesaggio vi è stato un lungo dibattito sviluppato in seno alle istituzioni europee che ha portato tra l’altro alla redazione di un documento di indirizzo, approvato dal Consiglio dei Ministri degli Stati membri dell’Unione europea responsabili per la panificazione territoriale nel maggio 1999 a Postdam, denominato “Schema di sviluppo dello spazio europeo” (SSSE) che, oltre a fornire una visione comune relativamente al concetto di territorio con particolare riferimento agli strumenti ed alle politiche di pianificazione territoriale, indica anche le strategie per il suo sviluppo integrato al fine di assicurare uno sviluppo più equilibrato e durevole.
In merito alle norme recate dai commi 37-39, si rinvia alla scheda di lettura (Paragrafo dal titolo “Condono paesaggistico e condono edilizio”) dove si illustrano gli intrecci con la normativa sul condono edilizio, recentemente introdotta (art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003).
In merito al contenuto del comma 37, si rileva che il decreto legislativo n. 42 del 2004 (nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio) disciplina all’art. 146 le procedure di “controllo e gestione dei beni soggetti a tutela”, e in particolare il procedimento di rilascio delle autorizzazione. Tale articolo dispone però, in via generale - al comma 10, lettera c) - che l’autorizzazione “non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”. Pertanto, la norma in commento, che prevede – anche senza esplicitare in merito – una sorta di autorizzazione in sanatoria, sembrerebbe derogatoria rispetto all’articolo 146, comma 10, lettera c). Si valuti l’opportunità di esplicitare, all’inizio del comma 37: “in deroga all’articolo 146, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Non risultano lavori legislativi in corso nelle materie del ddl oggetto di modifiche.
Al comma 36, lettera c), in merito alla lettera a) del comma 1-bis, si valuti l’opportunità di specificare – con formulazione più chiara - se il provvedimento deve essere intervenuto “in epoca antecedente all’inizio dei lavori”, ovvero “in epoca antecedente al completamento dei lavori”. Si osserva che la formulazione recata dal testo sembrerebbe richiedere quale condizione sufficiente al configurarsi della fattispecie, l’emanazione del provvedimento ex art. 136 prima del completamento dell’opera (il testo infatti reca il termine “realizzazione”).
Al comma 36, lettera c), capoverso 1 quater, si osserva che la disposizione non chiarisce se, scaduti i due termini di centottanta e novanta giorni, debba applicarsi il silenzio-assenso ovvero il silenzio-rifiuto e, in tale ipotesi, se il richiedente possa impugnare il silenzio-rifiuto.
Al comma 37, quanto alla prima delle due condizioni (lettera a)), si rileva che la formulazione non consente di chiarire se la compatibilità con gli strumenti di pianificazione paesaggistica debba essere intesa come riferita agli strumenti vigenti al momento dell’inizio dell’opera, ovvero al momento della presentazione della domanda (secondo le procedure del successivo comma 39).
Al comma 39, la formulazione del testo non consente di interpretare con certezza se il previsto parere sia o meno vincolante.
Non vengono, inoltre, specificati termini temporali entro i quali l’autorità preposta alla gestione del vincolo deve pronunciarsi.
Durante la seconda lettura del Senato (AS 1753-B) il disegno di legge è stato modificato e viene trasmesso dall’altro ramo in un testo che, rispetto a quello approvato dalla Camera il 15 ottobre 2003, presenta le seguenti parti modificate:
Ai commi 16, 17, 18 e 43 viene operato il mero slittamento dei riferimenti della copertura finanziaria, resosi necessario a seguito del protrarsi dell’iter legislativo del provvedimento.
Altri emendamenti approvati dal Senato intervengono anch’essi su questioni di ordine finanziario relative rispettivamente:
§ alla quantificazione dell’onere e alla sua messa a regime (comma 42),
§ alla quantificazione dell’onere, alla rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa e all’individuazione del fondo speciale cui imputare la copertura per il triennio in corso (commi 46, 51 e 53).
Il comma 49 dispone, con una norma di salvaguardia, che l’attuazione del precedente comma 48 non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Modifiche di maggior rilievo riguardano, invece:
Ø I commi 32-39, in materia di lavori compiuti su beni paesaggistici;
Ø Il comma 48, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali.
Commi 32-39. Interventi su beni paesaggistici
In particolare, le nuove norme introdotte in materia di beni paesaggistici possono essere suddivise secondo il seguente schema:
Ø commi 32-34 → Demolizione del complesso edilizio di Punta Perotti attraverso una procedura speciale;
Ø comma 35 → Norme per l’estensione ad altri casi di abusivismo della procedura speciale per la demolizione di Punta Perotti;
Ø comma 36 →Modifiche al codice dei beni culturali e ambientali in materia di rimessione in pristino e di sanzioni penali
Ø commi 37-39 →estinzione del reato per le violazioni su beni paesaggistici eseguite prima del 30 settembre 2004.
I commi 32-34 intervengono in merito alla questione (molto nota) della lottizzazione abusivarealizzata in località Punta Perotti nel comune di Bari.
Si ricorda che, con la sentenza n. 256 del 2001 la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato avverso quella emessa il 5/6/2000 dalla Corte d'Appello di Bari ed inerente contravvenzioni contestate agli imputati (responsabili dei lavori e costruttori del complesso edilizio) in tema di abusi edilizi e mancata osservanza di norme dettate per la tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale. La decisione della Suprema Corte è arrivata al termine di un complesso iter processuale la cui prima tappa saliente va rinvenuta nella sentenza con cui il G.I.P. presso la Pretura di Bari, in data 10/2/1999, concludeva il giudizio celebrato con rito abbreviato assolvendo tutti gli imputati "perché il fatto non costituisce reato"; il giudice di primo grado, infatti, pur affermando la sussistenza di tutte le violazioni contestate dalla pubblica accusa, riteneva che i loro autori dovessero andare esenti da pena sulla scorta di quanto disposto dall'art. 5 c.p. secondo l'interpretazione che di esso fornisce la sentenza 364/88 della Corte Costituzionale: dagli atti del processo sarebbe emersa la possibilità che gli imputati siano incorsi in errore scusabile nell'interpretazione delle norme violate. Il G.I.P., inoltre, in applicazione dell'art. 19 della legge n.47/85, disponeva la confisca e l'acquisizione al patrimonio del Comune di Bari dei suoli e dell'intero complesso immobiliare oggetto dei piani di lottizzazione nn. 141 e 151/89.
Sui gravami proposti da tutti gli imputati, dal P.G. della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nonché, per le parti civili, dall'Avvocatura dello Stato - in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni culturali ed ambientali - e dal WWF Italia, la Corte d'Appello di Bari riteneva di confermare la tesi assolutoria già adottata in primo grado, ma, contrariamente a quanto sostenuto in tale sede, propendeva per l'esclusione della sussistenza e dell'operatività di qualunque vincolo di inedificabilità, revocando quindi il provvedimento di confisca e di acquisizione al patrimonio comunale dei suoli e degli edifici in questione.
Contro la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bari, l'Avvocatura distrettuale dello Stato per i dicasteri sopra indicati, il W.W.F. Italia e le associazioni regionali e nazionali di Legambiente, lamentando non solo un'erronea interpretazione della normativa applicabile alle fattispecie in esame, ma anche la mancata analisi di taluni aspetti oggetto tanto del giudizio di primo grado quanto dell'impugnazione in appello, nonché, per contro, la non dovuta ingerenza della Corte di merito su situazioni ormai coperte dal giudicato, poiché non comprese nei motivi di impugnazione spiegati dagli imputati.
La decisione, definitiva, è della Terza sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno acquisito al patrimonio pubblico il complesso edilizio (300 mila metri cubi), che sorge a meno di 300 metri dalla riva e in posizione perpendicolare alla costa. Tale complesso è stato giudicato abusivo, mentre i costruttori sono stati ritenuti innocenti. La Cassazione ha in pratica confermato la sentenza emessa a marzo '99 dal giudice di primo grado, Maria Mitola, che appunto dispose la confisca dei palazzi e mandò assolti gli imputati, tra i quali i fratelli Michele e Vincenzo Matarrese, considerandoli in buona fede.
I costruttori, tuttavia, hanno reso pubblica – a seguito della citata sentenza – l’intenzione di adire la Corte europea di giustizia e di avviare un’azione risarcitoria per i danni conseguenti alla confisca.
Per ulteriori informazioni sulla vicenda in esame, si rinvia ai siti:
http://www.barisera.it/puntaperotti/dossier.shtml#3
www.edilportale.com/Dossier/dos190801-1.asp-63k-18ott2004
Il comma 32 dispone che il direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero dei beni culturali[3]:
§ verifichi il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive già confiscate a favore del Comune di Bari (vedi illustrazione della vicenda sopra riportata);
§ una volta verificata tale omissione, diffidi il comune di Bari a provvedere entro 60 giorni e contestualmente inviti la Regione Puglia ad esercitare – in caso di protratta omissione – il potere sostitutivo;
§ in caso di mancato intervento sia da parte del Comune, sia da parte della Regione, provveda direttamente agli interventi di demolizione, anche avvalendosi delle strutture tecniche del Ministero della difesa[4].
Il comma 33 dispone in merito alla copertura dei costi di demolizione. Si stabilisce, infatti che:
§ il Ministero dei beni culturali si possa avvalere delle anticipazioni che delle procedure di cui al comma 12 dell’articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003. Si ricorda che con la norma citata è stato istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, il Fondo per la demolizione delle opere abusive
Dispone il comma 12 dell’art. 32 che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con successivo decreto, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
§ possano utilizzarsi le somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, del provvedimento in commento. Si tratta della sanzione pecuniaria aggiuntiva disposta, appunto dal successivo comma 38, a carico dei soggetti che usufruiscano della normativa sulla autorizzazione in sanatoria (introdotta dal successivo comma 37);
§ previa intesa fra il Ministero per i beni culturali e la Regione Puglia, possano essere utilizzate anche le somme riscosse dalla Regione a titolo di sanzione per la violazione delle norme a tutela del paesaggio (sia ai sensi dell’abrogato decreto legislativo n. 490 del 1999, sia ai sensi del nuovo codice dei beni culturali e ambientali).
Il comma 34 prevede poi – ma la disposizione è formulata in modo da apparire contraddittoria rispetto al contenuto del comma 32, secondo cui l’intervento diretto del Ministero è solo eventuale e subordinato all’inerzia sia del Comune che della Regione – che il Ministero per i beni culturali d’intesa con la Regione Puglia e il Comune di Bari e sentito il Ministero dell’ambiente, una volta effettuata la demolizione, procede alla elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione paesaggistica dell’area di Punta Perotti.A tal fine sono utilizzate le somme riscosse ai sensi dell’articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (vedi supra).
Il comma 35 rinvia ad uno o più DPCM l’individuazione di altre opere o interventi ai quali applicare le procedure definite ai commi 32-34. I DPCM possono essere emanati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’ambiente, o anche su proposta delle regioni eventualmente interessate. Infine, il testo reca una clausola che fa salve le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge n. 426 del 1998.
Si ricorda che l’art. 2, comma 1, della legge n. 426 del 1998 ha previsto che, nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione.
Il comma 36 modifica il decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 nella parte recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme a tutela del paesaggio. In particolare, la novella riguarda gli articoli 167 e 181, riguardanti – rispettivamente – l’ordine di rimessione in pristino e le sanzioni penali.
Si ricorda che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 137 del 2002, è stato emanato il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha preso il posto del decreto legislativo n. 490 del 1999. Fra le principali novità del nuovo codice, si ricordano: le nuove norme sulla vendita dei beni (Parte II, Titolo I, Capo IV, dove sono definiti – fra l’altro - i criteri per individuare gli immobili di interesse culturale di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici che possono essere messi in vendita); la disciplina delle forme di partecipazione di soggetti privati alla gestione dei beni culturali (art. 115); la revisione della disciplina della “valorizzazione” dei beni stessi, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme del Titolo V della Costituzione, che assegnano la valorizzazione dei beni culturali e ambientali alla potestà legislativa concorrente; la ridefinizione del paesaggio, che entra a far parte (a tutti gli effetti normativi) del patrimonio culturale, e quindi viene sottoposto comunque a tutela, superandosi così la vecchia dicotomia fra beni culturali e beni paesaggistici e ambientali. Il codice reca a tale proposito una nuova definizione di paesaggio, quale “parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” (art. 131, comma 1). Sempre in tema di paesaggio, si ricorda che il nuovo codice ha interamente revisionato la disciplina della pianificazione paesaggistica (artt. 143-145).
All’articolo 167 vengono apportate due modifiche che sembrerebbero – in primo luogo - volte a rendere più stringente la disciplina della demolizione e rimessione in pristino.
Infatti, attraverso l’aggiunta di un periodo al comma 3 (lettera a) del comma 36) si introduce il potere sostitutivo del direttore regionale qualora l’autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio (regione), che abbia rivolto al trasgressore l’ordine di rimessione in pristino non provveda d’ufficio.
Si ricorda che il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3[5], all’articolo 5[6], ha istituito - quali articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, gerarchicamente sovraordinate alle esistenti Soprintendenze di settore, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra le varie strutture e di creare un efficiente punto di riferimento per i rapporti con le istituzioni regionali, anche in considerazione della recente revisione del titolo V della Costituzione. Il successivo DPR 10 giugno 2004, n. 173[7] ha disciplinato, all’articolo 20, i compiti di tali uffici.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dalla disciplina a tutela del paesaggio, il trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
La demolizione è pertanto alternativa alla sanzione pecuniaria.
Con la novella in commento si introduce una procedura nuova secondo cui, o su richiesta della stessa autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio, ovvero d’ufficio – decorsi 180 giorni dall’accertamento dell’illecito e previa diffida alla suddetta autorit6à a provvedervi entro i successivi trenta giorni – il direttore regionale competente procede alla demolizione. La novella fa riferimento, in proposito, all’articolo 41 del DPR n. 380 del 2001, cioè al TU in materia edilizia.
Si ricorda che l’art. 41 del DPR n. 380 del 2001 prevede che entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio comunale trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di inedificabilità. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi devono contenere, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
Con la sostituzione del comma 4 dell’art. 167 (lettera b) del comma 36) si introduce una normativa più dettagliata in merito alla utilizzazione delle somme riscosse in applicazione della disciplina sanzionatoria recata dallo stesso comma 1 dell’art. 167. Il testo vigente dell’articolo 167 prevede semplicemente che le somme riscosse siano utilizzate per “finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate”. Con la novella che viene ora introdotta si prevede, invece:
§ che le somme siano utilizzate oltre che per la finalità di salvaguardia suddette, anche per l’esecuzione delle rimessioni in pristino;
§ che alle medesime finalità possano essere destinate anche le somme derivanti dalla sanatoria (di cui al successivo comma 37), e in particolare dalla sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dal successivo comma 38, lettera b), n. 2);
§ che alle medesime finalità possano essere destinate anche somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per la rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati;
§ che le suddette attività possano essere infine finanziate anche per mezzo di ulteriori somme destinate dalle amministrazioni competenti.
Con la lettera c) del comma 36 vengono poi apportate modifiche all’articolo 181 del codice dei beni culturali.
L’art. 181 – nel testo vigente – è composto da due commi: il comma 1, sanziona le opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, limitandosi ad effettuare un semplice rinvio all’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria della opere edilizie”, cioè alle sanzioni penali con cui vengono puniti i cd abusi edilizi. Il comma 2 dello stesso art. 181 mantiene in vigore la sanzione accessoria di condanna alla rimessione in pristino a spese del soggetto ritenuto colpevole.
Quanto al contenuto delle disposizioni riguardanti le sanzioni penali, si ricorda preliminarmente che l’art. 20 della legge n. 47 del 1985 è stato abrogato dall’articolo 136, comma 2, lett. f), del DPR n. 380 del 2001. Pertanto, il codice dei beni culturali e ambientali contiene, sotto questo profilo, un riferimento normativo errato.
Il contenuto dell’art. 20 è stato ora rifuso nell’art. 44 dello stesso DPR n. 380, ove si dispone che – salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative - si applica a tutte le violazioni urbanistiche ed edilizie[8]:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per semplice inosservanza della disciplina urbanistica ed edilizia;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Lo stesso art. 44, al comma 2, dispone poi che in caso di lottizzazione abusiva, la sentenza definitiva del giudice penale dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione.
Si ricorda, infine, che tutte le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 44 sono state incrementate del cento per cento dall’art. 32, comma 47 del decreto legge n. 269 del 2003 (si ricorda che l’art. 32 del decreto legge n. 269 reca il più recente condono edilizio).
La lettera c) del comma 36, introduce nell’articolo 181 quattro nuovi commi dopo il primo. La novella della lettera c) riguarda pertanto la disciplina delle sanzioni penali, che viene rivista secondo tre principi:
a) inasprimento della sanzione penale (rispetto alla normativa vigente) per alcune (nuove) fattispecie di violazioni più gravi → comma 1 bis;
b) depenalizzazione di alcune fattispecie meno gravi → comma 1 ter (previo accertamento di compatibilità paesaggistica → comma 1 quater)
c) estinzione del reato a seguito della rimessione in pristino → comma 1 quinquies.
Con il comma 1-bis si crea una nuova fattispecie di violazioni più gravi, per le quali si dispone la pena della reclusione da uno a quattro anni (in luogo dell’arresto fino a due anni che rappresenta, come si è detto – secondo la normativa vigente – la sanzione detentiva massima).
Si configura tale fattispecie di violazione paesaggistica “grave” nei casi in cui i lavori (eseguiti in assenza o di autorizzazione[9] o in difformità da essa) abbiano – alternativamente – una delle due caratteristiche indicate dalle lettere a) e b), e cioè:
a) siano eseguiti su immobili od aree di notevole interesse pubblico che, ai sensi dell’articolo 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati come tali con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
ovvero
b) siano eseguiti su immobili od aree tutelati ex lege ai sensi dell’articolo 142. In questo caso, però, affinché si configuri la fattispecie di violazione paesaggistica grave (e quindi sia applicabile la sanzione della reclusione da uno a quattro anni) è richiesto anche che tali opere abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Si ricorda che l’articolo 136 del codice individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico in quattro categorie:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
L’articolo 142 del codice individua – invece - le aree tutelate per legge, ove pertanto non è richiesta l’emanazione di apposito provvedimento.
Esse sono:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
Al fine di individuare la effettiva portata normativa della novella, occorre ricordare che per “beni paesaggistici” si intendono (ai sensi dell’art. 134 del codice), quelli appartenenti ad una delle seguenti tre categorie:
a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136;
b) le aree indicate all’articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.
Pertanto, l’effetto della introduzione della sanzione più grave prevista dal comma 1 bis sarebbe quello sintetizzato nella tabella:
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Opere eseguite in assenza o difformità dall’autorizzazione |
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Violazioni sottoposte alla sanzione “ordinaria” (art. 44 del DPR n. 380 del 2001) |
Violazioni sottoposte alla sanzione della reclusione da uno a quattro anni (art. 181, comma 1 bis del codice) |
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Opere eseguite su aree o immobili in cui sia intervenuta la dichiarazione di “notevole interesse pubblico” (ex art. 136 del codice) dopo il completamento dell’opera
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Opere eseguite su aree o immobili in cui sia intervenuta la dichiarazione di “notevole interesse pubblico” (ex art. 136 del codice) prima del completamento dell’opera |
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§ Opere di ampliamento di costruzioni esistenti, eseguite su immobili o aree tutelati ex lege (art. 142 del codice) che comportino un aumento del manufatto originario inferiore al 30% della volumetria originaria e comunque inferiore a 750 m3 § Nuove costruzioni eseguite su immobili o aree tutelati ex lege (art. 142 del codice) di volumetria complessiva inferiore a 1000 m3 |
Opere eseguite su immobili o aree tutelati ex lege (art. 142 del codice) per le quali si verifichi una delle tre condizioni: § aumento di manufatto superiore al 30% della volumetria originaria § aumento della volumetria superiore a 750 m3 § nuova costruzione superiore a 1000 m3 |
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Opere eseguite su aree sottoposte a tutela dei piani paesistici |
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In merito alla lettera a) del comma 1-bis, si osserva che la formulazione recata dal testo sembrerebbe richiedere quale condizione sufficiente al configurarsi della fattispecie “grave” l’emanazione del provvedimento ex art. 136 prima del completamento dell’opera. Pertanto, anche se il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico intervenisse successivamente all’inizio dei lavori, scatterebbe comunque la sanzione di cui al comma 1 bis.
La lettera c) del comma 36 introduce poi il comma 1-ter dopo il comma 1 (e il comma 1 bis) dell’articolo 181 del codice.
Con il comma 1 ter vengono previste alcune ipotesi di esclusione dall’applicazione delle sanzioni penali, ferme restando – comunque – le sanzioni amministrative (indennità pecuniaria o ordine di rimessione in pristino).
Queste esclusioni presuppongono comunque il previo accertamento di compatibilità paesaggistica (disciplinato dal successivo comma 1 quater) e riguardano:
a) i lavori, realizzati in assenza o difformita` dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) i lavori realizzati con l’impiego di materiali in difformita` all’autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” .
Si fa presente che secondo la normativa vigente citata per «interventi di manutenzione ordinaria», si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; mentre sono considerati «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Si rileva che la disposizione di cui al comma 1 ter non rappresenta una sanatoria, ma piuttosto una depenalizzazione di fattispecie meno gravi, con mantenimento comunque delle sanzioni amministrative (compresa la rimessione in pristino) previste dall’articolo 167 del codice.
Il successivo comma 1 quater disciplina poi la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi meno gravi elencati al comma 1 ter.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al precedente comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorita` preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilita` paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Si ricorda che l’art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ha rinviato ad un DPCM, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi per i quali viene richiesta l’autorizzazione.
Il DPCM non risulta essere stato emanato.
Si osserva che la disposizione non chiarisce se, scaduti i due termini di centottanta e novanta giorni, debba applicarsi il silenzio-assenso ovvero il silenzio-rifiuto e, in tale ipotesi, se il richiedente possa impugnare il silenzio-rifiuto.
Il comma 1-quinquies, introdotto anch’esso dalla lettera c) del comma 36 in esame, prevede che il reato di cui al comma 1 dell’articolo 181 sia estinto qualora intervenga la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorita` amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna.
I commi 37-39 invece:
§ dispongono l’estinzione del reato di cui all’art. 181 per i lavori compiuti su beni paesaggistici – senza autorizzazione o in difformità da essa - prima della data del 30 settembre 2004 (previo pagamento di una sanzione pecuniaria e accertamento di compatibilità paesaggistica) → comma 37;
§ disciplinano l’utilizzo delle somme riscosse → comma 38;
§ regolano la procedura per l’accertamento di compatibilità ambientale → comma 39.
Si osserva che la disposizione estintiva di cui al comma 37 non sembrerebbe riguardare – analogamente a quanto disposto dal comma 1-ter, aggiunto all’articolo 181 dal precedente comma 36, lettera c) - la sanzione amministrativa.
Pertanto - in applicazione dell’articolo 167 del codice dei beni ambientali - sembrerebbe che l’autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo paesaggistico possa comunque applicare anche alle fattispecie “sanabili” sul piano penalistico, alternativamente, o la sanzione pecuniaria, o la rimessione in pristino a spese del trasgressore (fra l’altro, secondo le procedure innovate dal comma 36, del presente provvedimento che, alla lettera a) ha novellato l’art. 167 del codice, in materia di rimessione in pristino).
Si osserva che il decreto legislativo n. 42 del 2004 (nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio) disciplina all’art. 146 le procedure di “controllo e gestione dei beni soggetti a tutela”, e in particolare il procedimento di rilascio delle autorizzazione. Tale articolo dispone però, in via generale - al comma 10, lettera c) - che l’autorizzazione “non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”. Pertanto, la norma in commento, che prevede – anche senza esplicitare in merito – una sorta di autorizzazione in sanatoria, sembrerebbe derogatoria rispetto all’articolo 146, comma 10, lettera c). Si valuti l’opportunità di esplicitare, all’inizio del comma 37: “in deroga all’articolo 146, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Più in particolare, il comma 37 sottopone l’accesso alla disciplina di favore a due condizioni:
§ la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sotto il profilo sia delle tipologie edilizie che dei materiali utilizzati;
§ il pagamento di una doppia sanzione pecuniaria (risultante dalla somma della sanzione già prevista dall’art. 167, comma 1, del codice, maggiorata da un terzo alla metà, e di una sanzione pecuniaria aggiuntiva).
Non vengono invece richiamate le condizioni (relative al carattere “minore” degli interventi) elencate al comma 1-ter (introdotto all’articolo 181 del codice dal precedente comma 36). In sostanza, l’area della depenalizzazione di tipo condonizio (comma 37) è (ovviamente) più ampia di quella della depenalizzazione “a regime” prevista dal comma 36.
Quanto alla prima delle due condizioni, si rileva che la formulazione non consente di chiarire se la compatibilità con gli strumenti di pianificazione paesaggistica debba essere intesa come riferita agli strumenti vigenti al momento dell’inizio dell’opera, ovvero al momento della presentazione della domanda (secondo le procedure del successivo comma 39).
La pianificazione paesistica nasce – come principio - con la legge n. 1497 del 1939, anche se tale previsione generale non trova effettiva applicazione fino agli anni ’80. Con la nascita delle regioni a statuto ordinario la pianificazione del paesaggio passa alla piena competenza delle Regioni e delle Province autonome, sia sotto il profilo amministrativo (D.P.R. n. 8 del 1972), sia sotto quello legislativo (attuazione dell’art. 117 della Costituzione). Pertanto, sin dal 1970 le Regioni hanno la possibilità di legiferare in merito sia ai contenuti che alle caratteristiche di tali piani, sia in merito agli aspetti procedimentali inerenti la loro elaborazione, adozione, pubblicazione e approvazione. La cd “legge Galasso” (legge n. 431 del 1985) rilancia questo strumento come l’elemento centrale della gestione del paesaggio. Tuttavia l’attuazione concreta della pianificazione paesistica ha incontrato finora notevoli difficoltà derivanti da una convergenza di fattori. Da un lato la legge statale non ne riconosce pienamente la centralità, in quanto non fa venire meno le salvaguardie temporanee della “legge Galasso”, una volta che i piani vengano elaborati ed approvati; le prescrizioni dei piani paesistici non rappresentano quindi il riferimento univoco e oggettivo per la gestione del vincolo paesaggistico a livello locale. Inoltre, gli organi dell’amministrazione statale conservano un potere di annullamento, posto in capo alle Soprintendenze. Lo Stato poi non ha promosso – a seguito dell’approvazione della legge n. 431 - la pianificazione sotto il profilo finanziario. Le Regioni, dal canto loro, non si sono attivate adeguatamente, sia perché probabilmente preoccupate di inibire, con prescrizioni vincolistiche eccessive, lo sviluppo dei propri territori, sia per semplice inerzia o per la sottovalutazione del ruolo della pianificazione del paesaggio quale strumento di sintesi delle diverse politiche di settore. Inoltre, ha concorso a questo risultato insoddisfacente anche l’espansione del concetto di urbanistica (cd “panurbanismo”) che ha fatto si che la pianificazione paesistica assumesse, nella realtà amministrativa, un ruolo subalterno e di appendice alla disciplina urbanistica.
Con il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio si ha – relativamente alla pianificazione paesistica - una sostanziale omogeneità rispetto ai contenuti alla legge n. 431, ma con un elemento di netta discontinuità. Come già nella legge n. 431, la disciplina dei piani paesistici è sostanzialmente rinviata alla legge regionale. Infatti, l’art. 135 del nuovo codice si limita a disporre che le regioni assicurano la tutela del paesaggio approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale (denominati "piani paesaggistici") e che i piani paesaggistici definiscono le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. L’art. 143 reca poi una serie di prescrizioni relative al contenuto dei piani, ma sostanzialmente non prevede un obbligo a carico delle regioni a redigere ed approvare i piani, né poteri sostitutivi da parte dell’amministrazione centrale. Il comma 10 dell’art. 143 prevede poi la possibilità (ma non l’obbligo) di stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici fra le regioni, il Ministero dei beni culturali e il Ministero dell’ambiente.
L’elemento di discontinuità è rappresentato invece dal superamento del potere statale di annullamento degli interventi contrastanti con le finalità della tutela. Tale potere viene oggi sostituito con l’espressione di un parere non vincolante delle sovrintendenze.
Quanto alla seconda condizione, il pagamento della sanzione pecuniaria, essa risulta – come si è detto – dalla somma di due sanzioni:
1) la prima è quella già prevista dal codice dei beni culturali e ambientali in tutti i casi di violazione delle norme a tutela dei beni paesaggistici, maggiorata però da un terzo alla metà. Tale sanzione, ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del codice consiste in una “somma equivalente al maggiore importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” e deve essere determinata “previa perizia di stima”. Si osserva, pertanto, come già la determinazione dell’”importo base” della sanzione di cui all’art. 167, comma 1, richieda:
§ una previa perizia di stima,
§ una comparazione da parte dell’autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio tra il danno arrecato e il profitto conseguito,
§ una valutazione – è da supporre da parte della stessa autorità – in merito alla maggiorazione da apporre, in quanto la legge non indica un valore determinato, ma una fascia compresa fra un terzo e la metà del valore della sanzione-base. Parimenti è da supporre che la valutazione sull’entità della maggiorazione sia del tutto discrezionale.
2) Una sanzione pecuniaria aggiuntiva, compresa fra un minimo di 3000 euro e un massimo di 5000 euro. Tale sanzione viene determinata dalla stessa autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio, che – è di nuovo da supporre – ha discrezionalità in merito.
Il comma 38 reca disposizioni in merito all’utilizzo delle somme riscosse per effetto del pagamento delle sanzioni pecuniarie introdotte dalla lettera b) del precedente comma 37.
In particolare, si dispone che, mentre la prima componente della sanzione complessiva (cioè la sanzione ordinaria, maggiorata) è utilizzata “per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate”[10], la seconda componente, cioè la sanzione pecuniaria aggiuntiva è riscossa dal Ministero dell’economia e rassegnata al Ministero dei beni culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 del provvedimento in esame (demolizione del complesso di Punta Perotti) e al comma 36, lettera b). Come si è detto sopra, la lettera b) del comma 36 sostituisce il comma 4 dell’articolo 167 del codice dei beni culturali e ambientali che ha ad oggetto proprio l’utilizzo delle somme riscosse per effetto dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Il comma 39 reca le norme di carattere procedurale relative all’accertamento di compatibilità paesaggistica. La domanda andrà presentata dal soggetto interessato a godere dei benefici della sanatoria entro il 31 gennaio 2005.
La norme prevede, inoltre, il parere obbligatorio della soprintendenza.
La formulazione del testo non consente di interpretare con certezza se il previsto parere sia o meno vincolante.
Non vengono, inoltre, specificati termini temporali entro i quali l’autorità preposta alla gestione del vincolo deve pronunciarsi.
Si ricorda che l’art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 ha rinviato ad un DPCM, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi per i quali viene richiesta l’autorizzazione.
Il DPCM non risulta essere stato emanato.
La disciplina recata dai commi 37-39 potrebbe, per alcune fattispecie, intrecciarsi con la normativa sul condono edilizio, di cui si richiama brevemente il quadro.
L’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto una nuova sanatoria degli abusi edilizi (sotto il profilo della sanzione sia penale che amministrativa) operando in gran parte sul ricalco dei due precedenti del 1985 e del 1994[11].
La disciplina di carattere generale di sanatoria degli abusi edilizi (che comunemente viene designata con l’espressione “condono edilizio”) è contenuta, in particolare, ai commi 25-49 quater dell’articolo 32, mentre una prima parte dello stesso articolo (commi 14-23) reca misure (di portata più circoscritta) per il condono di opere eseguite su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, per la vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e per la rideterminazione dei canoni per la concessione d’uso delle aree demaniali.
Le disposizioni dell’art. 32 del decreto-legge n. 269 sono state successivamente modificate ed integrate, ma relativamente ad aspetti secondari, dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003)[12].
Il nuovo condono edilizio è stato impugnato dinanzi alla Corte costituzionale da alcune Regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli V. G., Marche, Lazio.
I ricorsi dinanzi al giudice costituzionale prospettavano una serie di motivi di illegittimità, che possono essere sostanzialmente ricondotti, da un lato alla violazione del principio di tassatività e certezza delle norme penali sancito dall’art. 25 della Costituzione, e dall’altro alla violazione del riparto costituzionale di funzioni legislative e amministrative fra Stato e Regioni (artt. 117 e 118 Cost.)[13].
Intanto, la maggior parte delle Regioni e Province autonome, in risposta al condono edilizio, emanava normative finalizzate talvolta ad integrare le norme statali (come previsto dallo stesso articolo 32), ma talvolta finalizzate a limitare o addirittura ad annullare, nel proprio territorio, gli effetti (amministrativi) della sanatoria[14].
Alcuni di questi atti legislativi (leggi regionali Toscana, Friuli V.G., Marche ed Emilia-Romagna) sono stati impugnati dinanzi alla Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio per violazione degli articoli 5 e 127 della Costituzione.
Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di sanatoria era stato fissato, dal decreto legge n. 269 (art. 32, comma 32), al 31 marzo 2004[15], ma nell’imminenza di tale scadenza era ormai opinione generale che la Corte costituzionale si sarebbe pronunciata non prima della fine di maggio. Pertanto, il Governo, al fine di evitare che la situazione di incertezza condizionasse l’effettiva applicazione delle norme introdotte, esponendo fra l’altro i presentatori delle domande ai rischi dell’autodenuncia, ha emanato il decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 141, che ha prorogato fino al 31 luglio 2004 il termine per la presentazione delle domande.
Con le sentenze n. 196 e 198 (entrambe in data 24-28 giugno 2004), la Corte costituzionale si è pronunciata, rispettivamente, sui ricorsi regionali contro l’art. 32 del decreto legge n. 269 e sui ricorsi statali contro le leggi regionali.
La seconda delle due pronunce non presenta aspetti particolari di complessità: la Corte ha ritenuto fondati i motivi dei ricorsi statali in quanto “ciò che è implicitamente escluso dal sistema costituzionale è che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost. Dunque né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge.”
Nella sentenza n. 196, al contrario, la Corte costituzionale, ha svolto una articolata ricostruzione del riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione ad una disciplina (quella della sanatoria edilizia) in cui effetti amministrativi e penali sono difficilmente separabili, ma che incide anche in un ambito materiale (il governo del territorio) in cui non può essere sottovalutato “l’intervenuto accrescimento dei loro poteri [delle Regioni] in conseguenza della riforma del Titolo V”.
In conclusione, la sentenza n. 196 ha proceduto ad una serie di pronunce di carattere additivo, “ridisegnando” una sanatoria nella quale le regioni sono chiamate a recare integrazioni sostanziali ad una normativa statale ridotta a disposizioni di principio (in ottemperanza alla collocazione costituzionale del governo del territorio fra le materie di legislazione concorrente).
Secondo tale ridisegno saranno, ad esempio, le Regioni (alle quali deve essere assegnato dalla legge statale un congruo termine per legiferare) a determinare i limiti volumetrici delle opere condonabili nel proprio territorio, (funzionando, quelli indicati dall’art. 32, solo come tetto massimo). Solo nel caso in cui la Regione rinunci a legiferare entro il (congruo) termine che dovrà essere previsto dalla legge statale, allora saranno applicabili per intero, in quel territorio, le norme dell’art. 32.
Al fine di adeguare la normativa sul condono edilizio alle sentenze n. 196 e 198, il Governo ha emanato il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
In particolare, l’art. 5 del decreto legge (come convertito), ha disposto che le leggi regionali possano essere emanate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro l’11 novembre 2004).
Conseguentemente sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sanatoria[16] - che potranno essere presentate, a partire dal termine ultimo assegnato alle Regioni fino al 10 dicembre 2004[17] – e quelli per i pagamenti successivi delle rate dell’oblazione[18].
Inoltre, l’art. 5 del decreto legge n. 168 ha introdotto norme relative alla complessa casistica venutasi a creare a causa del succedersi di differenti discipline. In particolare, al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, l’art. 5 ha disposto che le domande già presentate fra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 e la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 196 (7 luglio 2004) restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali, mentre restano, comunque, salvi gli effetti penali.
Per le domande presentate fra la data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 168 e la data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè fra il 12 luglio e il 1° agosto 2004), restano invece salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, piu' favorevole, delle leggi regionali.
In sintesi, in base alle norme oggi vigenti sul condono edilizio,:
§ la definizione degli abusi sanabili (sia delle tipologie, sia dei limiti volumetrici) rimane sospesa fino all’emanazione della legge regionale[19];
§ le disposizioni dell’art. 32 relative a tali aspetti, attribuiti dalla sentenza n. 196 alla competenza regionale, costituiscono solo un limite massimo in quanto le Regioni non possono comunque prevedere un condono più “estensivo” di quello delineato dal decreto legge n. 269;
§ tutte le disposizioni del decreto legge n. 269 diventeranno invece applicabili nel territorio di quelle regioni che rinunceranno a legiferare entro il termine assegnato dalla legge statale (11 novembre 2004).
Per i profili più strettamente inerenti il possibile intreccio della normativa sul condono edilizio con le disposizioni recate dai commi 37-39 del testo in esame, occorre ricordare che il “condono edilizio” prevede la condonabilità anche degli abusi edilizi compiuti su aree vincolate, ma sottopone tali effetti al sussistere di particolari condizioni.
Occorre considerare, in proposito, in primo luogo le esclusioni dal condono previste dalla lettera d) del comma 27 dell’art. 32 del decreto legge n. 269 e dall’art. 33 della legge n. 47 del 1985 (richiamato dallo stesso art. 32). Si tratta sostanzialmente della non condonabilità delle opere edilizie realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cioè non conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche locali). Non sono, quindi, condonabili gli abusi edilizi realizzati su immobili sottoposti a vincoli ex lege.
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (richiamato dal condono e novellato dal comma 43 dell’art. 32 del decreto legge n. 269), sembrerebbero condonabili le opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo amministrativo, previo parere dell’amministrazione che ha apposto il vincolo[20]. In proposito, la novella dell’articolo 32 della legge n. 47 (operata dal comma 43 dell’art. 32 del decreto legge) ha introdotto il meccanismo del silenzio-rifiuto.
Venendo ad un raffronto fra la disciplina del condono edilizio e quella del “condono paesaggistico” di cui ai commi 37-39, si osserva che:
§ Il condono edilizio riguarda la realizzazione di opere edilizie, mentre il condono di cui al ddl in commento riguarda “lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici” (art. 181 del codice dei beni culturali e ambientali), quindi anche lavori che non hanno modificato costruzioni esistenti o realizzato nuove costruzioni;
§ Fermo rimanendo che, come si è detto, saranno le leggi regionali a disciplinare aspetti importanti del condono edilizio (fra i quali non sono da escludersi anche la definizione delle tipologie e dei limiti volumetrici delle opere condonabili nelle aree soggette a vincolo), occorre comunque sottolineare che il condono edilizio non potrà riguardare opere eseguite dopo la data del 31 marzo 2003 (comma 25 dell’art. 32 del decreto legge n. 269), mentre il condono paesaggistico in commento può riguardare anche opere eseguite fra il 31 marzo 2003 e il 30 settembre 2004;
§ Il condono edilizio sana sia gli aspetti penali che amministrativi, mentre il nuovo condono in esame sana i soli profili aventi rilievo penale, lasciando impregiudicata l’applicazione delle sanzioni amministrative;
§ Il condono edilizio esclude comunque le opere eseguite su aree vincolate ex lege, mentre il condono di cui ai commi 37-39 sembra essere esteso all’intera categoria degli immobili e delle aree sottoposte a vincolo.
Comma 48. Disciplina dei servizi pubblici locali
Il comma 48, alla lett. a), modifica l'art. 113 del testo unico sugli enti locali al fine di prevedere che la disciplina dettata dallo stesso art. 113 non si applica al settore del trasporto pubblico locale, che resta pertanto disciplinato dal D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59).
Nel nuovo testo licenziato dal Senato, con il comma 48 lett. b), si stabilisce che la disciplina dettata dall'art. 113 del testo unico sugli enti locali non si applica agli impianti di trasporti a fune (e non di “trasporto a fune” come nel testo approvato dalla Camera) per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane.
Il Senato ha inoltre approvato un emendamento soppressivo della intera lettera c) del medesimo comma 48.
Con la disposizione recata dal comma 41, lettera c), dell’art.1 dell’A.S.1753, la Camera dei deputati aveva inserito un nuovo comma nell'art. 113 del testo unico sugli enti locali al fine di prevedere che in ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e all’art. 143 del regolamento di cui al DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici).
L'art. 24 della legge n. 109 del 1994 stabilisce che i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare.
L’art. 143 del regolamento di cui al DPR 21 dicembre 1999, n. 554, dispone che quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
Si ricorda che l'art. 142 dello stesso regolamento prevede che i lavori in economia possono essere eseguiti o in amministrazione diretta o per cottimi.
Sempre il comma 41 stabiliva che, qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
Occorre ricordare che in sede di esame della legge finanziaria per il 2004, quando il Parlamento intervenne nuovamente sulla disciplina della gestione e degli affidamenti di servizi locali, fu approvato il comma 234 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, il cui contenuto è in larga parte analogo a quello del comma soppresso, e modifica anch’esso l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in tema di servizi pubblici locali.
Si tratta, del resto, di una materia che era stata oggetto di una ampia riforma da parte dell’art. 35[21] della legge finanziaria per il 2002 (L. 28 dicembre 2001, n. 448).
Successivamente nei confronti dell’art. 35 della legge finanziaria 2002 è stata aperta una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea. Nella lettera di messa in mora[22], la Commissione da un lato lamentava che il quadro normativo creato dall’art. 35 prevedeva un periodo transitorio troppo lungo, consentendo in tal modo la sopravvivenza di affidamenti diretti (senza il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità).
Tuttavia, la stessa procedura di infrazione non escludeva – in linea di principio - la ammissibilità degli affidamenti in house, come soluzione alternativa alla procedura di evidenza pubblica (modalità peraltro largamente usata, nei servizi pubblici locali, in altri paesi europei).
A seguito di questo fatto, l’art. 14 del decreto legge 269 del 2003, collegato alla manovra di finanza pubblica 2004, è intervenuto in modo decisivo nel settore,sul quale la riforma del 2001 non aveva ancora dispiegato pienamente i suoi effetti, anche a causa della mancata adozione del regolamento di attuazione, con lo scopo di adeguare la normativa italiana alle prescrizioni comunitarie.
Tra le principali modifiche apportate dal decreto legge alla disciplina vigente si segnalano:
§ la sostituzione della nozione di servizi di rilevanza industriale con quella di servizi di rilevanza economica;
§ la previsione della possibilità di affidare l’erogazione dei servizi di rilevanza economica non esclusivamente a società scelte mediante gara, ma anche a società a capitale misto pubblico-privato, oppure a società interamente pubbliche mediante procedura c.d. in house;
§ la soppressione del regime transitorio previsto dall’art. 35 con la determinazione di una data unica – il 31 dicembre 2006 – entro la quale tutte le gestioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cesseranno; tuttavia – come già nell’art. 35 previgente – si sono contemplate alcune possibilità di ulteriore proroga;
§ l’abolizione del rinvio al regolamento di attuazione, previsto dall’art. 35 e non ancora adottato
A breve distanza di tempo, la legge finanziaria per il 2004 intervenne nuovamente a chiarire ed integrare alcuni aspetti della disciplina, apportando quelle modifiche che non era stato possibile inserire nel corso dell’esame parlamentare del decreto legge a causa dei tempi ristretti di conversione.
Il comma 234 apporta al citato art. 113 ulteriori modifiche, aventi ad oggetto le modalità di esecuzione dei lavori connessi alla gestione della rete, secondo tre diverse modalità, a seconda che la gestione della rete (integrata o meno col servizio) sia stata o meno affidata con gara ad evidenza pubblica o la gara sia stata relativa alla sola gestione del servizio relativo alla rete
A) Qualora la gestione della rete sia stata affidata senza gara, i gestori provvedono all'esecuzione dei relativi lavori:
- con appalti o concessioni con procedure di evidenza pubblica;
- ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554[23].
B) Qualora la gestione della rete sia stata affidata con gara, il gestore può realizzare direttamente i relativi lavori a due condizioni:
- che sia qualificato ai sensi della normativa vigente;
- che la gara abbia compreso - oltre al servizio relativo alla rete - anche l'esecuzione dei lavori connessi.
C) Qualora, invece, la gara abbia compreso solo il servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica;
Nella seduta in sede referente del 17 febbraio scorso presso la 13° Commissione del Senato il relatore, senatore Specchia, fa presente che la proposta di riformulare il comma 41 nasce da una motivazione esclusivamente tecnica dal momento che gran parte di questa disposizione risulta già inclusa nella legge finanziaria per il 2004.
Peraltro si segnala, che rispetto al testo del comma 234 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003, il comma 41, lett. c), dell'art.1 dell'A.S. 1753-C soppresso recava un ultimo periodo. Tale disposizione estendeva le norme di cui sopra anche i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, per l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione.
Si ricorda che le disposizioni del D. Lgs. n. 158 del 1995 disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti indicati dall’articolo 2 dello stesso decreto (le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni; le imprese pubbliche; i soggetti privati che si avvalgono di diritti speciali o esclusivi[24]), che operano nei settori dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica, dello sfruttamento di area geografica[25], dei trasporti[26] e delle telecomunicazioni.
Nel testo proposto dalla Commissione 13° del Senato si manteneva l’estensione delle disposizioni ai soggetti di cui sopra.
A seguito dell’approvazione in Assemblea dell’emendamento 1.1000 nel testo corretto sul quale il governo ha posto la fiducia questa norma risulta essere stata soppressa.
L’effetto di tale soppressione è quindi quello di non estendere, anche ai settori suddetti, le norme introdotte dalla legge finanziaria a tutela della concorrenza negli appalti connessi ai servizi pubblici locali.
Si osserva, in proposito, che la mancata estensione sembrerebbe non priva di significativi effetti in quanto i soggetti che operano nei servizi pubblici locali ricadono – in gran parte – proprio nella disciplina dei cd “settori esclusi”.
Si ricorda da ultimo che il disegno di legge A.C.5179 “Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, attualmente in corso d’esame presso l’Assemblea della Camera prevede il recepimento entro il 31 gennaio 2006 della direttiva 2004/17CE del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004, la quale coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (cd. settori speciali ).
Ai fini della direttiva sono considerati settori speciali e quindi oggetto di regolamentazione:
§ gas, energia termica ed elettricità,
§ l’acqua;
§ i servizi di trasporto;
§ i servizi postali;
§ l’estrazione e prospezione di petrolio e altri combustibili.
§ Dalla nuova direttiva è escluso il settore delle telecomunicazioni (art. 30), ormai considerato già concorrenziale, ed è stato invece inserito il settore dei servizi postali (art. 6), non compreso in passato nei settori speciali.
La direttiva ha anche stabilito nuove soglie di valore, prevedendo espressamente che rientrino nel campo di applicazione della stessa tutti gli appalti che, al netto dell’IVA, sono pari o superiori a:
§ 499.000 euro per gli appalti di forniture e servizi;
§ 6.242.000 euro per gli appalti di lavori.
La direttiva contiene inoltre una serie di esclusioni generali dalla sua applicazione riguardanti tutti gli enti e tutti i tipi di appalto (art. 19-23), una serie di esclusioni relative riguardanti tutti gli enti ma solo alcuni tipi di appalti di servizi (art. 24) ed infine alcune esclusioni relative solo ad alcuni enti aggiudicatori (art. 26).
L. 11 febbraio 1994, n. 109 (1).
Legge quadro in materia di lavori pubblici (1/a) (1/circ).
(art. 24)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.
(1/a) Per il regolamento di attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici sono state individuate con Det. 4 settembre 2000 e con Det. 28 gennaio 2002. La regione Sicilia, con L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche e le eccezioni nella stessa indicate.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 13 marzo 1998, n. 1227;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 3 luglio 2001;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 11 febbraio 2004, n. 11;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 25 marzo 1996, n. 1845; Circ. 7 ottobre 1996, n. 4488/UL; Circ. 13 novembre 1998, n. 1858/U.L.; Circ. 14 ottobre 1998, n. 5254; Circ. 25 ottobre 1999, n. 1285/508/333; Circ. 1 marzo 2000, n. 182/400/93; Circ. 22 giugno 2000, n. 823/400/93;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;
- Ministero dell'interno: Circ. 13 luglio 1999, n. 81;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 13 marzo 1997, n. 169;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Nota 10 ottobre 2002, n. 2296/400/83; Circ. 16 gennaio 2003, n. B1/2079; Circ. 7 maggio 2004, n. 685/IV;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80; Circ. 16 aprile 1997, n. 5164; Circ. 13 giugno 1997, n. 132; Circ. 16 marzo 1999, n. 61;
- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 20 dicembre 2001, n. 138; Circ. 4 febbraio 2002, n. 3534;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 1 marzo 2002, n. 3944; Circ. 1 marzo 2002, n. 3945.
(omissis)
24. Trattativa privata.
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro (110/f);
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (111) (112);
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti (113);
c) [appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni] (113/a) (114).
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda (115).
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata (115).
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto (116).
5-bis. [L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare] (116/a).
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis (117).
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. [Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale] (117/a).
8. [L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (118). In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti] (119) (119/a) (2/cost).
(omissis)
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(110/f) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(111) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(112) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(113) Lettera così modificata dall'art. 9, commi 36 e 37, L. 18 novembre 1998, n. 415 e dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(113/a) Lettera prima modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogata dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(114) Comma così sostituito dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.
(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.
(115) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI.
(116) Comma così modificato dall'art. 9, comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.
(116/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(117) Comma così modificato dall'art. 8-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, riportato al n. A/XLI e poi dall'art. 9, comma 39, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.
(117/a) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e poi abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.
(118) Riportato al n. A/XXXV.
(119) Comma abrogato dall'art. 9, comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415, riportata al n. A/XLIX.
(119/a) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt. 7 e 10, D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.
(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-7 novembre 1995, n. 482 (Gazz. Uff. 15 novembre 1995, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e 4; 2, comma 2; 3; 4; 7, commi 1, 2, 3 e 5; 8, comma 8, 14; 19, comma 1; 20, comma 2; 24.
Con la stessa pronuncia la Corte ha, inoltre, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-
bis, comma 1, lettera a) del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, con il quale sono stati sostituiti i commi 1, 2, 3 e 4 con i commi da 1 a 4-quater. La questione è stata sollevata in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 e 4 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (1).
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi (1/circ). (artt. 1-6)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 17 febbraio 1999, n. 5/99.
1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
2. Soggetti aggiudicatori.
1. Sono soggetti aggiudicatori:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;
b) le imprese pubbliche;
c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.
2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa.
3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6.
4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:
a) abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;
b) nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.
3. Acqua, energia elettrica, gas, energia termica.
1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonché l'alimentazione delle suddette reti.
2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;
b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
4. Sfruttamento di area geografica.
1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).
3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinché i soggetti appaltanti:
a) osservino i princìpi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b) comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti (1/a).
4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.
5. [I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre, modalità atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori:
a) osservino i princìpi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;
b) comunichino alla Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti] (1/b).
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(1/a) Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, riportato alla voce Idrocarburi.
(1/b) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, riportato alla voce Idrocarburi.
5. Trasporti.
1. Rientrano nel settore trasporti:
a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori (1/c);
b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto.
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(1/c) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 37, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166.
6. Telecomunicazioni.
1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.
(omissis)
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (1).
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (1/circ).
(epigrafe)
(omissis)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 23 novembre 2000, n. A27/2000/MOT;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 24 luglio 2001, n. 1912/CA/58.
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (1).
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8
ottobre 1997, n. 352 (1/circ) (1/a). (art. 164)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 10 gennaio 2002, n. 6/E;
- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 14 novembre 2000, n. SG/106/25011/2000; Circ. 21 gennaio 2000, n. 2353; Circ. 6 febbraio 2001, n. 5795; Circ. 10 gennaio 2002, n. 944; Circ. 22 febbraio 2002, n. 27; Circ. 15 aprile 2002, n. 14124; Nota 10 giugno 2002, n. 1888; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.
(omissis)
Articolo 164
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
[1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate] (1/a).
(omissis)
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.
D.P.R.
21 dicembre 1999 n. 554
Regolamento di attuazione della L. 11
febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive
modificazioni (art. 143)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2000, n. 98, S.O.
(omissis)
143. Lavori in amministrazione diretta.
1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 88.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3.I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
(omissis)
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 113)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(omissis)
Articolo 113
Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (101/a).
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 (101/b).
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (101/c);
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (101/d).
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio (101/e).
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente (101/f).
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore (101/g).
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (101/h).
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (101/i).
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (101/l).
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore (102).
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni (102/a).
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati (102/b).
(omissis)
(101/a) Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(101/b) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(101/c) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(101/d) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(101/e) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(101/f) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(101/g) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.
(101/h) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(101/i) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(101/l) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.
(102) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(102/a) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(102/b) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
L. 28 dicembre 2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002) (art. 35)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
(omissis)
35. Norme in materia di servizi pubblici locali.
1. (39).
2. [Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori ai cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio] (39/a).
3. [Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati] (39/b).
4. [Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze] (39/c).
5. [In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso àmbito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata] (39/d).
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per àmbiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'àmbito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero àmbito.
7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo (39/e).
8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico (39/f).
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articolo 1024 e seguenti del codice civile.
12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a : «nello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;
b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente: «organizzazione»;
c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 115:
1) al comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c),» sono soppresse e le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di capitali»;
2) il comma 5 è abrogato;
3) (40);
e) all'articolo 116, al comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio di servizi pubblici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;
f) all'articolo 118:
1) al comma 1, le parole: società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113»;
2) il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. (40/a).
16. [Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] (41).
(omissis)
(39) Sostituisce l'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(39/a) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/b) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/c) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/d) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/e) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/f) Comma così modificato dal comma 7-ter dell'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(40) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 115, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(40/a) Aggiunge l'art. 113-bis al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(41) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
D.L.
30 settembre 2003, n. 269 (1).
Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (1/circ) (artt. 14 e 32)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 (Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 ottobre 2003, n. 1413/bis; Nota 12 gennaio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 17 dicembre 2003, n. 34;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 31 maggio 2004, n. PC/19/CV;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 22 ottobre 2003, n. 363; Msg. 10 novembre 2003, n. 347; Msg. 21 novembre 2003, n. 38; Msg. 24 novembre 2003, n. 39; Msg. 28 novembre 2003, n. 395;Circ. 10 dicembre 2003, n. 188; Circ. 18 dicembre 2003, n. 195; Msg. 23 dicembre 2003, n. 158; Circ. 22 gennaio 2004, n. 11; Circ. 22 gennaio 2004, n. 12; Circ. 10 febbraio 2004, n. 27; Circ. 13 febbraio 2004, n. 30; Circ. 17 febbraio 2004, n. 31; Circ. 17 febbraio 2004, n. 32; Circ. 24 febbraio 2004, n. 39; Circ. 10 marzo 2004, n. 45; Circ. 29 marzo 2004, n. 56; Circ. 29 marzo 2004, n. 57; Circ. 20 maggio 2004, n. 84;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT; Nota 11 dicembre 2003, n. 4996; Circ. 16 dicembre 2003, n. 55861; Ris. 23 dicembre 2003, n. 230/E; Circ. 26 novembre 2003, n. UDG7578; Circ. 31 dicembre 2003, n. 60/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 61/E; Circ. 31 dicembre 2003, n. 62/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 1/E; Ris. 9 gennaio 2004, n. 2/E; Circ. 16 gennaio 2004, n. 1/DPF; Ris. 22 gennaio 2004, n. 4/E; Circ. 3 febbraio 2004, n. 4/E; Circ. 4 febbraio 2004, n. 5/E; Circ. 13 febbraio 2004, n. 6/E; Circ. 18 febbraio 2004, n. 7/E; Ris. 19 febbraio 2004, n. 18/E; Circ. 26 febbraio 2004, n. 1/COA/DG/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. 9/E; Ris. 12 marzo 2004, n. 37/E; Circ. 15 marzo 2004, n. 10/E; Ris. 25 maggio 2004, n. 75/E; Circ. 8 giugno 2004, n. 22/E; Circ. 4 agosto 2004, n. 37/E;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 2 gennaio 2004, n. 1/ATA.
(omissis)
14. Servizi pubblici locali.
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole «di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevanza economica»;
b) (52);
c) al comma 4, lettera a), le parole: «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico»; e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) (53);
e) (54);
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;
g) (55);
h) (56);
h-bis) (56/a).
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;
c) (57);
d) il comma 4 è abrogato (57/a).
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine dell'affidamento» (58).
(52) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il comma 1 dell'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(53) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il comma 5 dell'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(54) Aggiunge un periodo al comma 7 dell'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera.
(55) Sostituisce il primo periodo del comma 13 dell'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(56) Aggiunge il comma 15-bis all'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(56/a) La presente lettera, inserita dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 15-ter all'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(57) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 113-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(57/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.
(58) Nel presente articolo l'espressione «epigrafe» è stata sostituita dalla parola «rubrica» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(omissis)
32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente (106/a).
2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. [Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento] (106/b).
7. (107).
8. (108).
9. [Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di àmbiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli àmbiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo] (109).
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione (110).
11. [Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma] (111).
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni (112).
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 (113).
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato (113/a).
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento (113/b).
16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio (114).
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005 (115).
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime (116).
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004 (116/a), sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 (116/b) del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento (116/c).
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. [Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze] (117).
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi (118).
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (119);
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio (119/a) (119/b).
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi (120);
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico (120/a).
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale (121).
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29 (122).
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35 (122/a).
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (123).
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'àmbito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione (124).
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo (125);
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante (126).
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (127).
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto (128).
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (129).
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma (130).
42. (131).
43. (132).
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi (133).
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
46. (134).
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
48. [All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: «terzo mese» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»] (135).
49. [All'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: «atti tra vivi» sono inserite le seguenti : «,nonché mortis causa»] (136).
49-bis. (137).
49-ter. (138).
49-quater. (139).
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (140) (140/a).
(omissis)
(106/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(106/b) Comma abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(107) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 141, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(108) Il presente comma, sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 2-bis all'art. 141, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(109) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(110) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(111) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(112) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2004.
(113) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(113/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26.
(113/b) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2004, n. 82 e poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(114) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(115) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(116) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(116/a) Per la proroga del termine vedi il comma 2-quinquies dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(116/b) Per la proroga del termine vedi il comma 2-quinquies dell'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(116/c) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 53, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(117) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi abrogato dall'art. 2, comma 70, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(118) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati.
(119) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(119/a) La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'allegato 1 del presente decreto.
(119/b) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.
(120) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(120/a) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 125, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(121) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(122) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(122/a) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.L. 31 marzo 2004, n. 82 e poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 14 gennaio 2004.
(123) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» anziché le parole «tramite la legge di cui al comma 26».
(124) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(125) Lettera così modificata dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(126) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(127) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi dall'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del comune.
(128) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede che sia l'allegato 1 del presente decreto-legge, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento.
(129) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(130) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(131) Sostituisce il comma 4 dell'art. 29, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(132) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce l'art. 32, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
(133) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(134) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 27, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(135) Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(136) Comma soppresso dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(137) Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(138) Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce l'art. 41 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.
(139) Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 3-ter all'art. 48 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(140) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(140/a) Nel presente articolo le parole «d.P.R.», «art.», «d.lgs.», «mc» e «G.U.» sono state sostituite, rispettivamente, dalle parole «decreto del Presidente della Repubblica», «articolo», «decreto legislativo», «metri cubi» e «Gazzetta Ufficiale» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Vedi, anche, l'art. 2, comma 41, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.
L. 24 dicembre 2003 n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004) (artt.2, co. 53 e 70, 3, co. 50 e art. 4, co. 234, lett.
a))
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
(omissis)
2. Disposizioni in materia di entrate.
(omissis)
53. (15).
----------------------------
(15) Sostituisce il comma 22 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(omissis)
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
(omissis)
3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
(omissis)
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
(omissis)
4. Finanziamento agli investimenti.
(omissis)
125. (42).
-------------------------
(42) Sostituisce la lettera g) del comma 27 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(omissis)
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (56);
(omissis)
(56) Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 113 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (1).
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
(artt.
167 e 181)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).
(omissis)
Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Articolo 146
Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.
(omissis)
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
(omissis)
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
(omissis)
Sent. 24 giugno 2004, n. 196
La Corte Costituzionale
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), e dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), promossi con due ricorsi della Regione Campania, rispettivamente notificati il 17 ottobre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 25 ottobre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 76 del registro ricorsi 2003 ed al n. 14 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Marche, rispettivamente notificati il 13 novembre 2003 e il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 19 novembre e il 26 gennaio successivi ed iscritti al n. 81 del registro ricorsi 2003 ed al n. 8 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Toscana, rispettivamente notificati il 12 novembre 2003 ed il 21 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 21 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 82 del registro ricorsi 2003 ed al n. 10 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 20 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 26 novembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 83 del registro ricorsi 2003 ed al n. 13 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Umbria, rispettivamente notificati il 25 novembre 2003 e il 23 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 2 dicembre e il 29 gennaio successivi ed iscritti al n. 87 del registro ricorsi 2003 e al n. 11 del registro ricorsi 2004, con due ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente notificati il 27 novembre 2003 e il 22 gennaio 2004, depositati in cancelleria il 4 dicembre e il 30 gennaio successivi ed iscritti al n. 89 del registro ricorsi 2003 ed al n. 12 del registro ricorsi 2004, con un ricorso della Regione Basilicata, notificato il 1° dicembre 2003, depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2003 e con un ricorso della Regione Lazio, notificato il 20 gennaio 2004, depositato in cancelleria il 23 gennaio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento del Comune di Salerno, del Comune di Ischia e del Comune di Lacco Ameno, dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS e del CODACONS, del Comune di Roma;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, per la Regione Umbria e per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Gennaro Terracciano per la Regione Basilicata, Pietro Pesacane per la Regione Lazio, Lorenzo Bruno Molinaro per il Comune di Ischia e per il Comune di Lacco Ameno, Antonio Brancaccio per il Comune di Salerno, Alessio Petretti per il World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS, Sebastiano Capotorto per il Comune di Roma, Nicolò Paoletti per il CODACONS e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Le Regioni Campania (con ricorso notificato il 17 ottobre 2003, depositato il 25 ottobre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 76 del 2003), Marche (con ricorso notificato il 13 novembre 2003, depositato il 19 novembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 81 del 2003), Toscana (con ricorso notificato il 12 novembre 2003, depositato il 25 novembre 2003 e iscritto al reg. ric. 82 del 2003), Emilia-Romagna (con ricorso notificato il 20 novembre 2003, depositato il 26 novembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 83 del 2003), Umbria (con ricorso notificato il 25 novembre 2003, depositato il 2 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 87 del 2003) e Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 27 novembre 2003, depositato il 4 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 89 del 2003) hanno impugnato l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 e 89 del 2003). La Regione Marche ha impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
2. - Preliminarmente le ricorrenti evidenziano come - dopo la riapertura dei termini del condono edilizio previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), disposta per effetto dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 abbia nuovamente aperto detti termini, riproponendo, con qualche modifica, le regole sostanziali e procedurali dei due precedenti condoni edilizi, di modo che - sostiene la Regione Emilia-Romagna - "sommando tutti i periodi, ne risulta che [.....] chiunque negli ultimi venti anni abbia effettuato opere edilizie in spregio alle regole sostanziali e formali di governo del territorio ha potuto o potrà trarre vantaggio dal proprio illecito".
Sostengono le ricorrenti che il comma 2 della norma censurata dispone che la normativa in questione è posta "nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380", e facendo comunque "salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio". Su tale base, alcune delle Regioni (ad esempio, la Regione Toscana) sostengono che quanto appena evidenziato dovrebbe comportare l'inapplicabilità del medesimo art. 32 nei territori di quelle Regioni che abbiano già provveduto a dotarsi di una disciplina coerente con le linee guida fornite dallo Stato mediante il citato testo unico. In tale evenienza verrebbe meno lo stesso motivo di doglianza delle Regioni in questione. Le censure, viceversa, sono proposte per il caso in cui si ritenesse che la prescrizione di cui al comma 2 citato non valga ad escludere le Regioni che si sono già adeguate al disposto del testo unico dall'ambito di applicabilità della disciplina impugnata. In relazione al citato comma 2, la Regione Marche ritiene "del tutto formale e pretestuoso" il richiamo compiuto da tale disposizione al testo unico dell'edilizia, in quanto quest'ultimo "non ha innovato il sistema normativo, ma ha confermato e riordinato i principi vigenti senza peraltro prevedere alcuna esigenza di sanatoria".
Il fulcro della disciplina oggetto delle doglianze regionali è contenuto nel comma 25 dell'art. 32, il quale prevede che "le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi", e che "le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria". Le ricorrenti riconoscono che il comma 3 dell'art. 32 afferma che "le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del (.....) titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali", evidenziando tuttavia come le minute e dettagliate disposizioni del medesimo art. 32 lascino margini di manovra del tutto esigui alle autonomie regionali, per di più da esercitare entro il termine temporale assai ristretto fissato dal comma 33.
In definitiva, gli spazi nei quali sarebbe ammesso l'intervento regionale sarebbero:
a) l'aumento sino ad un massimo del 10 per cento della misura dell'oblazione;
b) l'incremento degli oneri di concessione sino ad un massimo del 100 per cento;
c) la individuazione delle modalità di attuazione della regola che consente a coloro che intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria di "detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori";
d) la possibilità di prevedere l'obbligo di allegare "ulteriore documentazione" alla domanda di condono;
e) la possibilità di consentire con proprie leggi la sanatoria degli abusi di minore gravità (restauro e risanamento conservativo, nonché la semplice manutenzione straordinaria), mentre per gli abusi più gravi non vi sarebbe alcun margine di scelta per le autonomie regionali.
3. - Con un primo gruppo di censure le Regioni lamentano la violazione dell'art. 117 della Costituzione. In particolare, la Regione Marche sostiene che la disciplina in esame dovrebbe essere collocata nell'ambito della materia "edilizia", la quale, non essendo "nominata" tra le materie dell'art. 117 Cost., ricadrebbe automaticamente nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Ciò basterebbe per ritenere costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate, in quanto dettate in un ambito nel quale lo Stato non avrebbe alcuna potestà legislativa. Anche a non voler considerare la disciplina dell'edilizia come afferente ad una materia autonoma, secondo la Regione Marche, essa andrebbe comunque collocata nell'ambito dell'urbanistica, la quale - dovendo essere distinta, sulla base di quanto appena evidenziato, dal "governo del territorio" - non potrebbe che essere considerata materia di competenza residuale delle Regioni. Le conclusioni sarebbero dunque le medesime di quelle più sopra richiamate, ossia la illegittimità costituzionale di qualunque normativa statale in detto ambito materiale.
Analoghe sono le argomentazioni svolte dalla Regione Campania, la quale - adducendo in termini meramente formali anche la violazione dell'art. 114 Cost. - considera la normativa oggetto del presente giudizio ricadente nell'ambito dell'urbanistica, e quindi afferente alla competenza residuale delle Regioni.
Quale ulteriore ipotesi interpretativa le Regioni Marche e Campania suggeriscono la collocazione della disciplina impugnata nell'ambito della materia "governo del territorio", contemplata dall'art. 117 Cost., terzo comma. A tale conclusione si giungerebbe considerando l'urbanistica - cui afferirebbe l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 - non quale materia autonoma ma ricompresa in tale, più ampia, qualificazione. A sostegno di tale impostazione viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, nella quale si affermerebbe che la disciplina dei titoli abilitativi alla edificazione rientrerebbe nell'ambito dell'urbanistica, che a sua volta sarebbe compresa nel "governo del territorio".
Anche collocandosi in tale ordine di idee, l'illegittimità costituzionale della disciplina impugnata sarebbe del tutto evidente. Ciò in quanto, nell'ambito della materia "governo del territorio", lo Stato potrebbe porre solo norme idonee ad esprimere principi fondamentali. E tali non potrebbero certo essere considerate le norme che prevedono e regolano la sanatoria edilizia.
Le ricorrenti, infatti, evidenziano come la giurisprudenza costituzionale abbia a più riprese sottolineato che principi fondamentali possono essere ritenuti "solo i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono per i principi enunciati o da esse desumibili" e che, comunque, i principi fondamentali devono essere caratterizzati da "un livello di maggior astrattezza rispetto alle regole positivamente stabilite dal legislatore regionale" (vengono richiamate al riguardo le sentenze di questa Corte n. 482 del 1995 e n. 65 del 2001).
La disciplina impugnata, invece, sarebbe senz'altro qualificabile come normativa di dettaglio, contenendo una disciplina particolareggiata del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Le ricorrenti ritengono, in sintesi, che la normativa posta dalle disposizioni impugnate sia illegittima, in quanto "minuziosa, dettagliata, autoapplicativa, direttamente operativa nei confronti dei privati interessati, laddove, invece, i principi fondamentali della materia dovrebbero essere rivolti al legislatore regionale che poi dovrebbe articolare la normativa applicabile ai terzi interessati". Né essa sarebbe stata configurata come normativa cedevole rispetto alle leggi regionali.
Più in generale, secondo le ricorrenti, sarebbe la stessa idea di condono edilizio a porsi irrimediabilmente in contrasto con la possibilità di qualificare le norme che lo prevedono quali principi fondamentali della materia.
A questo riguardo le Regioni richiamano, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995. Da tali decisioni emergerebbe con chiarezza come, secondo il Giudice costituzionale, il condono edilizio possa giustificarsi esclusivamente quale misura del tutto straordinaria ed eccezionale, in quanto tale non reiterabile, e tale da dover trovare - per poter essere ritenuto conforme a Costituzione - specifiche giustificazioni in punto di ragionevolezza, le quali, pur se ritenute sussistenti nel caso dei precedenti condoni, sarebbero del tutto assenti nel caso presente.
La correttezza di tali argomentazioni, peraltro, sarebbe corroborata - secondo le ricorrenti - da quelle decisioni della Corte Costituzionale le quali evidenziano che, affinché si possa discorrere di principio fondamentale, è necessario che la norma in questione esprima una consapevole scelta di politica legislativa, o, quantomeno, sia in grado di orientare i futuri interventi legislativi: ciò che, con tutta evidenza, mancherebbe nel caso della sanatoria. Anzi, quest'ultima si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali vigenti nella materia in questione, travolgendoli senza appello, dal momento che tali principi contemplerebbero, invece, proprio l'obbligo di perseguire e sanzionare gli abusi, nonché la necessità di ridurre ed eliminare per quanto possibile le conseguenze lesive di questi ultimi.
Né sarebbe possibile considerare la disciplina impugnata come espressione della competenza statale concernente l'ordinamento penale. Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ritiene che "l'irriducibilità del condono edilizio alla questione penale [sia] già stata affermata [dalla Corte Costituzionale] nel momento stesso in cui essa ha dichiarato ammissibile il ricorso regionale avverso l'art. 39 della legge n. 724 del 1994". In secondo luogo - espone la Regione - in contestazione non è affatto l'esclusività del potere statale nel disporre del "potere di clemenza in materia penale"; viceversa, ad essere oggetto di contestazione "è che disponendo di ciò di cui lo Stato poteva disporre, lo Stato abbia anche disposto di ciò di cui non poteva disporre, cioè della sanzionabilità in via amministrativa degli illeciti edilizi". Secondo la Regione Marche, nel caso di specie, lo Stato, utilizzando una norma penale di favore, in realtà "disciplinerebbe procedimenti e norme sostanziali relative all'ordinato assetto del territorio e al corretto esercizio delle attività edilizie, determinando la violazione delle competenze in materia di governo del territorio".
Neanche in base alla norma costituzionale concernente il "coordinamento della finanza pubblica" sarebbe possibile ritenere lo Stato legittimato a dettare norme quali quelle impugnate. In primo luogo, non sarebbe giustificabile in base a tale competenza "asservire" la materia urbanistica ed edilizia alle esigenze finanziarie. In secondo luogo, in vista del coordinamento della finanza pubblica, lo Stato potrebbe solo porre principi fondamentali; e la normativa impugnata non sarebbe in alcun modo classificabile quale determinazione di principi fondamentali.
4. - Diverse sono le argomentazioni svolte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in considerazione dei caratteri di specialità che contraddistinguono il suo regime di autonomia.
In particolare, la ricorrente afferma di essere dotata - ai sensi dell'art. 14, numero 12, della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) - di competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, ossia nella materia in cui ricadrebbe la disciplina posta dalle disposizioni impugnate. Quanto alle funzioni amministrative connesse, esse spetterebbero alla Regione in virtù dell'art. 8 della L.cost. n. 1 del 1963, e sarebbero state ad essa trasferite dall'art. 27 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Quanto alla normativa regionale, la ricorrente espone di aver fatto uso della propria potestà primaria con la L.R. 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene, nel proprio ricorso, essenzialmente ambigua la clausola che dispone la salvezza delle attribuzioni previste dagli Statuti per le Regioni ad autonomia speciale. In particolare, dal comma 4 dell'art. 32 - nel quale è contenuta tale clausola - non sarebbe possibile desumere con chiarezza la applicabilità o meno della normativa dettata con le disposizioni oggetto del presente giudizio. Nel ricorso si evidenzia che, ove si ritenesse di interpretare il citato comma 4 nel senso di escludere la applicabilità dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 alle Regioni speciali, le doglianze esposte nello stesso ricorso "verrebbero meno".
Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, stante la propria potestà legislativa primaria nella materia sulla quale insiste la disciplina impugnata, potrebbero vincolare legittimamente l'autonomia regionale esclusivamente la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme fondamentali di grande riforma economico-sociale. Tra queste, secondo la ricorrente, non potrebbe certo essere annoverata la previsione di un condono edilizio. Quest'ultimo, infatti, sarebbe incompatibile sia con il concetto di riforma che con quello di norma fondamentale.
5. - Tutte le ricorrenti censurano la disciplina impugnata anche per violazione dell'art. 118 Cost.; in particolare, le Regioni Campania, Marche e Toscana affermano che ciò deriverebbe dal fatto che la disciplina del condono edilizio determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire anziché governare le destinazioni urbanistiche del territorio.
6. - In subordine, la Regione Campania sostiene che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perché - ove la si volesse ritenere idonea ad esprimere principi fondamentali - questi ultimi non potrebbero essere posti mediante un decreto-legge. Il decreto-legge, in altre parole, in quanto giustificato esclusivamente dall'esistenza della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, non sarebbe costituzionalmente legittimo ove prevedesse principi fondamentali, dal momento che la struttura normativa dei principi non sarebbe idonea a perseguire obiettivi con assoluta urgenza. In questa prospettiva, risulterebbe dunque violato l'art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali per l'esercizio della decretazione d'urgenza (il che, in tesi, è sostenuto anche dalla Regione Marche, secondo la quale l'esistenza dell'urgenza sarebbe smentita dalle modalità e dai tempi di attuazione della stessa disciplina). Ancora, secondo la Regione Campania, l'art. 32 impugnato sarebbe incostituzionale in quanto il decreto-legge nel quale è contenuto difetterebbe del requisito, costituzionalmente necessario, della omogeneità del contenuto.
7. - Altro motivo di doglianza esposto nei ricorsi regionali è la pretesa violazione dell'autonomia organizzativa, nonché dell'art. 119 Cost. e dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali in esso contemplata.
Il condono edilizio - evidenziano le Regioni - è disposto in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, ma comporta spese particolarmente ingenti, e di vario genere, a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che risulterebbe decisamente esigua.
Tali spese sarebbero - come nota la Regione Campania - presumibilmente superiori a quanto lo stesso condono è in grado di far recuperare all'erario statale e sarebbero individuabili, in primo luogo, nelle risorse necessarie allo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla attuazione della normativa impugnata, che è demandata alle amministrazioni regionali e locali. In secondo luogo, l'autonomia finanziaria sarebbe violata anche perché sarebbe necessario - nel caso in cui venissero concessi titoli di abilitazione a edificare in sanatoria - procedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo peserebbe non poco sui bilanci delle autonomie territoriali.
8. - Secondo la Regione Marche, inoltre, le disposizioni impugnate violerebbero il principio di tassatività e certezza delle norme penali sancito dall'art. 25 Cost. Ciò in quanto la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria edilizia implicherebbe "non solo la lesione del principio di legalità", ma lederebbe "soprattutto la fiducia dei cittadini nella effettiva capacità degli organi pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti nella disciplina urbanistica ed edilizia".
9. - L'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 contrasterebbe, altresì, con il principio di eguaglianza.
Infatti, la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini del condono, introdurrebbe un sistema di sfavore nei confronti di coloro che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo, dovendo subire però le conseguenze in termini di degrado urbanistico del condono. Tale normativa, in primo luogo, ingiustamente tratterebbe in modo uguale situazioni diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e quella di chi ha costruito abusivamente; in secondo luogo, altrettanto ingiustamente, non consentirebbe "di riportare ad uguaglianza, attraverso la sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha compiuti".
Ancora, secondo le ricorrenti, sarebbe irrimediabilmente violato il principio di ragionevolezza.
Come statuito da questa Corte con la sentenza n. 416 del 1995, la previsione di un provvedimento di condono deve essere considerata costituzionalmente legittima solo a patto di essere del tutto straordinaria ed eccezionale, e di essere giustificata da situazioni altrettanto straordinarie ed eccezionali. Viceversa, una ulteriore reiterazione del condono edilizio farebbe venir meno tali caratteri, e costituirebbe una indubbia violazione dei parametri costituzionali, secondo quanto affermato esplicitamente nella sentenza richiamata.
Dunque, per le Regioni ricorrenti, la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate dipenderebbe già semplicemente - alla luce della citata giurisprudenza costituzionale - dalla circostanza che esse pongono in essere una reiterazione del condono; in secondo luogo, nel caso in questione mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti situazioni, hanno portato la Corte Costituzionale a ritenere giustificata la sanatoria. Inoltre, si afferma che se i precedenti condoni trovavano una giustificazione costituzionale nelle carenze legislative e gestionali delle Regioni e degli enti locali, oggi ciò non sarebbe più vero, poiché le Regioni si sarebbero ormai dotate degli strumenti normativi ed amministrativi necessari al fine di reprimere e sanzionare gli episodi di illegalità, ed avrebbero in concreto intrapreso con incisività l'attività di controllo.
Il principio di ragionevolezza, peraltro, secondo la Regione Campania, sarebbe violato anche per il fatto che la normativa introdotta dall'impugnato art. 32 inciderebbe in modo significativo su numerosi principi costituzionali senza però riuscire a perseguire adeguatamente l'obiettivo per il quale essa è stata posta. Ciò sarebbe vero innanzi tutto in relazione all'obiettivo "dichiarato", desumibile dal comma 2 dell'art. 32, in quanto "non si riesce in alcun modo a comprendere in qual maniera si possa collegare questa terza sanatoria edilizia con una eventuale, già intervenuta, modifica legislativa di settore"; né sarebbe comprensibile "il rapporto tra questa disciplina e la successiva di livello regionale". La Regione Campania, peraltro, evidenzia come il fine esclusivo della disciplina impugnata sia quello di "recuperare gettito all'erario": ma anche in relazione a tale fine lo strumento del condono sarebbe del tutto inadeguato - e quindi viziato da irragionevolezza - in quanto non terrebbe conto "degli effetti ulteriori e deleteri" determinati a carico degli enti territoriali, i quali "dovranno far fronte a spese per l'urbanizzazione e il recupero ambientale". Spese che - si prosegue - solo in modo molto limitato potranno essere coperte dagli oneri di urbanizzazione a carico di coloro che si avvantaggeranno della sanatoria.
Quanto detto, peraltro, secondo le ricorrenti, renderebbe palese anche la violazione di altri parametri costituzionali. In particolare, risulterebbero violati il principio di imparzialità dei pubblici poteri, nonché il principio di buon andamento dell'amministrazione. Tale principio, infatti, sarebbe frustrato dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di reprimere l'abusivismo.
10. - Altro parametro che secondo le ricorrenti sarebbe violato dalla normativa oggetto del giudizio è l'art. 9 Cost., nonché, secondo la Regione Campania, la competenza regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali e, secondo la Regione Emilia, il principio costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati. Tra questi rientrerebbe sicuramente "l'ordinato assetto del territorio", il quale non potrebbe "essere scambiato con valori puramente finanziari", come invece avviene nel caso della sanatoria edilizia. Da questo punto di vista, ben diversa sarebbe la situazione del condono edilizio rispetto al condono fiscale, dal momento che in quest'ultimo caso lo Stato "rinuncia ad una pretesa economica in vista di una diversa, e sia pure più ridotta, pretesa economica: sicché la questione acquista, nel suo oggetto specifico, un connotato quasi di transazione ordinaria in relazione ad una lite patrimoniale". Viceversa, il condono edilizio finirebbe per sacrificare ad un interesse economico "beni e interessi indisponibili e costituzionalmente tutelati della comunità".
Similmente, la Regione Marche censura la norma impugnata anche con riferimento agli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla disciplina impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di valori costituzionali che tutti i livelli di governo - e in particolare le Regioni - hanno il diritto-dovere di tutelare nella loro effettività: i valori paesistico-ambientali, il valore della salute, il valore del corretto e ordinato svolgimento dell'attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del diritto di proprietà.
In relazione a tali parametri costituzionali, nonché a tutti i parametri invocati che risultino diversi da quelli che specificamente presiedono al riparto di competenze tra Stato e Regioni, le ricorrenti sostengono la sussistenza del proprio interesse a dedurne in giudizio la violazione. Ciò in quanto i vizi di costituzionalità derivanti da tali violazioni si tradurrebbero automaticamente in un danno alla sfera di competenza delle Regioni, che vedrebbero irrimediabilmente frustrata la propria attività legislativa ed amministrativa di governo del territorio, dal momento che gli abusi futuri potrebbero sfuggire alle sanzioni amministrative risultando così incentivati.
11. - Ancora, a risultare violato - a giudizio delle Regioni - sarebbe il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, dal momento che né in sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di legge di conversione, le autonomie regionali sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni. In particolare, sarebbe stato contraddetto l'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), il quale prevede che la Conferenza debba obbligatoriamente essere sentita "in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano". D'altra parte, il contrasto con le prescrizioni del D.Lgs. n. 281 del 1997 sarebbe evidente anche ove si reputasse che nel caso in questione la Conferenza non dovesse essere sentita preventivamente, a causa dell'urgenza di provvedere: in situazioni similari, infatti, l'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 281 del 1997 citato prevede la consultazione successiva della Conferenza, e dispone che "il Governo tiene conto dei suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge". Quindi, anche in caso di urgenza, il coinvolgimento della Conferenza - secondo le ricorrenti - non sarebbe potuto mancare.
Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni appena richiamate, la Regione Emilia-Romagna ritiene che dall'art. 11 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) sarebbe desumibile - pur in assenza dell'attivazione della "speciale composizione integrata della Commissione parlamentare per le questioni regionali" in esso prevista - l'esistenza di un principio costituzionale che prescrive "la partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengono in materia di competenza concorrente".
12. - Secondo la Regione Campania, inoltre, a risultare travolto per effetto della normativa impugnata sarebbe lo stesso giudicato costituzionale; in particolare, sarebbero state violate le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e n. 302 del 1988, concernenti i precedenti condoni edilizi. Con tali decisioni, infatti, il Giudice costituzionale avrebbe chiaramente riconosciuto al regime di sanatoria carattere episodico, delimitandolo temporalmente, pena la illegittimità costituzionale.
13. - Le Regioni ricorrenti, in subordine, per il caso in cui le censure appena illustrate fossero ritenute infondate, prospettano alcune doglianze rivolte nei confronti di specifiche disposizioni dell'art. 32 impugnato.
In particolare, viene dedotta anzitutto l'illegittimità costituzionale del comma 26, lettera a), nella parte in cui subordina alla legge regionale la sanabilità degli abusi minori in zone non vincolate, mentre sottrae alla decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone vincolate. Ciò determinerebbe la evidente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché, in via mediata, degli artt. 117 e 118 Cost.
Ancora, incostituzionale sarebbe il comma 25, "in quanto non eccettua dal condono gli abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia già iniziato" (così la Regione Emilia-Romagna). La illegittimità costituzionale dipenderebbe dal fatto che in casi di questo tipo la possibilità del condono risulterebbe "ancor più irragionevole", in quanto il condono edilizio non porterebbe nessun vantaggio al pubblico interesse, né - ovviamente - in termini di "uscita allo scoperto" di situazioni di illegalità, né in termini economici.
Incostituzionali sarebbero, altresì, i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b) e c), 37, 38 e 40, nonché l'Allegato 1, in quanto - con disciplina dettagliata ed autoapplicativa - stabiliscono le modalità, i termini e le procedure relative al condono edilizio, così violando l'art. 117 Cost. La competenza dello Stato a dettare norme non cedevoli non sarebbe giustificata, nel caso di specie, né dall'art. 117 Cost., secondo comma, né dall'attrazione di funzioni amministrative allo Stato in base all'art. 118, Cost.
Le Regioni censurano inoltre i commi 25 e 35 per violazione del principio di ragionevolezza, dal momento che, estendendo il condono agli abusi compiuti sino a sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, renderebbero particolarmente difficile distinguere le opere ultimate da quelle non ultimate, complicando notevolmente l'attività di vigilanza amministrativa. Peraltro, tale norma - collegata al disposto del comma 35 in forza del quale è sufficiente, ove l'opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una autocertificazione per la prova dello "stato dei lavori" - consentirebbe di far passare per già costruite opere in corso di costruzione. Il comma 25 non andrebbe esente da censure di incostituzionalità anche da un differente punto di vista: esso sarebbe infatti lesivo degli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte in cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per ogni singola richiesta di sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima area.
Costituzionalmente illegittimo sarebbe inoltre il comma 37, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-assenso nei confronti delle istanze di sanatoria, dal momento che sarebbe palese la irragionevolezza di una norma che sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo. La norma, inoltre, contrasterebbe con gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e con gli artt. 4 e 8 della L.cost. n. 1 del 1963, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei Comuni sull'ammissibilità delle domande di condono, ledendo altresì le competenze regionali in materia di governo del territorio.
Secondo le ricorrenti, andrebbero dichiarati incostituzionali anche i commi da 14 a 20 ed il comma 24, i quali disciplinano la sanatoria degli abusi commessi sulle aree di proprietà statale, facendola dipendere unicamente dalla volontà e dalla decisione dello Stato proprietario, senza dare "alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito dal legislatore regionale, cui, invece, l'art. 117 Cost. affida la competenza a disciplinare l'ammissibilità urbanistica degli interventi anche sulle aree di proprietà dello Stato" (in questi termini la Regione Toscana). Le norme in parola violerebbero altresì gli artt. 118 e 119 Cost., perché la decisione sulla ammissibilità della sanatoria verrebbe riservata al soggetto proprietario dell'area, senza possibilità di contraddittorio con gli enti locali interessati e in assenza di una previa intesa con le Regioni.
Specifiche censure sono rivolte anche nei confronti del comma 6, il quale affida al Ministro delle infrastrutture l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento tra quelli di riqualificazione urbanistica attivati dalle Regioni previo parere della Conferenza unificata. Tale disposizione sarebbe incostituzionale, nella prospettazione delle ricorrenti, perché in una materia regionale determinerebbe la avocazione di funzioni amministrative al centro senza prevedere, come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l'intesa con la Regione interessata; essa contrasterebbe, peraltro, anche con l'art. 119 Cost., il quale non ammette finanziamenti vincolati alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro. Incostituzionali, infine, sarebbero i commi 9 e 10, per ragioni analoghe a quelle appena illustrate.
14. - Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest'ultima con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004) hanno formulato istanza di sospensione in via cautelare dell'atto impugnato, ritenendo sussistenti le condizioni previste dall'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3.) In particolare, vi sarebbe il rischio di un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico, in quanto in caso contrario si dovrebbe dar luogo alla attivazione delle procedure di condono da parte dei Comuni, con notevoli spese per far fronte all'organizzazione dell'attività. Peraltro, ulteriore danno deriverebbe dal fatto che - come insegnerebbe la passata esperienza - provvedimenti legislativi del tipo di quello impugnato, "producendo nella società una notevole aspettativa di sanatoria, inevitabilmente [determinerebbero] un aumento vertiginoso [.....] dei fenomeni di abusivismo" (così la Regione Campania). Tutto ciò quando, invece, l'eventuale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato non comporterebbe alcuna conseguenza dannosa.
15. - In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando i singoli motivi che i ricorsi pongono a fondamento della richiesta declaratoria di incostituzionalità.
Infondata sarebbe la violazione dell'art. 77 Cost., dal momento che la sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza formerebbe oggetto di una valutazione "rimessa a ciascuna Camera", e comunque la loro eventuale mancanza sarebbe destinata ad essere sanata per effetto della conversione in legge. In ogni caso, tale doglianza sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe ravvisabile alcun interesse delle Regioni a farla valere. Peraltro, la situazione di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe in concreto ravvisabile nella finalità dell'art. 32 in esame di "supportare la manovra annuale finanziaria e di bilancio attraverso gli introiti del condono edilizio".
Quanto alle censure concernenti la presunta violazione del riparto di competenze legislative costituzionalmente garantito, l'Avvocatura dello Stato ritiene che il titolo abilitativo dell'intervento statale, nel caso de quo, sarebbe ravvisabile nell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera l), riguardante l'ordinamento penale, nonché, "seppur indirettamente", nella competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. Ciò in quanto la sanatoria edilizia sarebbe "rilevante in occasione delle compravendite immobiliari". Ancora, titolo di intervento statale sarebbe ravvisabile nell'art. 81 Cost. e nell'art. 119 Cost., in quanto "essenziale dovere costituzionale dello Stato è assicurare a se stesso e agli enti a finanza derivata le risorse occorrenti".
Del resto, secondo l'Avvocatura, sarebbe infondata la pretesa di alcune delle ricorrenti di ricondurre la normativa in esame all'edilizia o all'urbanistica, e dunque al quarto comma dell'art. 117 Cost. Se peraltro si volesse considerare l'art. 32 in questione insistente nella materia "governo del territorio", egualmente le doglianze regionali dovrebbero essere respinte, giacché la disciplina dei titoli abilitativi è stata riconosciuta spettare allo Stato dalla sentenza n. 303 del 2003, in quanto relativa alla competenza statale a dettare i principi fondamentali della materia.
La normativa in esame, inoltre, sfuggirebbe anche alle censure che ne denunciano la natura "di dettaglio" anziché "di principio", poiché "esigenze tecnico-giuridiche impongono una normazione esaustiva, self executing, unitaria per l'intero territorio nazionale, e [.....] idonea a confluire nell'ordinamento penale".
La pretesa lesione dell'art. 9 Cost. sarebbe anch'essa infondata, dal momento che la normativa in esame conterrebbe l'indicazione di una serie di tipi di opere abusive non suscettibili di essere sanate, proprio in considerazione del valore in tale articolo cristallizzato.
Le censure concernenti gli artt. 32, 41 e 97 Cost., mosse dalla Regione Marche, sarebbero inammissibili, in quanto non argomentate. Analogo discorso dovrebbe farsi per la dedotta violazione dell'art. 25 Cost., secondo comma, il quale peraltro opererebbe "a senso unico", posto che esso non escluderebbe la costituzionalità di norme che eliminino la rilevanza penale di determinati fatti.
In relazione al preteso contrasto con il principio di eguaglianza, l'Avvocatura osserva che, al fine di poter ritenere sussistente la violazione dell'art. 3 Cost., è necessario che la comparazione compiuta nella relativa doglianza sia "non diacronica" e sia possibile "tra situazioni uguali o almeno confrontabili": cosa questa che non accadrebbe nel caso di specie.
Quanto alle spese per l'urbanizzazione cui dovrebbero far fronte gli enti territoriali, l'Avvocatura osserva, in primo luogo, che si tratterebbe di una doglianza "attinente alla convenienza politico-economica", e quindi inammissibile; in secondo luogo, tale censura sarebbe comunque infondata, in quanto le Regioni potrebbero far fronte a tali spese aumentando fino al 100 per cento gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria. Del resto, secondo la difesa erariale, sarebbe inammissibile la doglianza in questione nella parte in cui intendesse far valere un preteso squilibrio finanziario degli enti locali, non rappresentati dalle Regioni.
Quanto alla coerenza del condono con il disposto della sentenza n. 416 del 1995, l'Avvocatura dello Stato osserva come "eccezionalità e straordinarietà si ripropongono ora, a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente indefettibile esigenza di recupero della legalità".
La richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti, secondo l'Avvocatura, sarebbe del tutto inammissibile, in quanto l'atto impugnato "non è un provvedimento amministrativo", e comunque non sussisterebbero le condizioni previste dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003.
16. - Con atto depositato il 27 novembre 2003 il Comune di Salerno è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio concernente il D.L. n. 269 del 2003 promosso con il ricorso della Regione Campania. Il Comune espone innanzi tutto di essere dotato di competenze costituzionalmente garantite - in virtù dell'art. 118 Cost., così come riformato dalla L.cost. n. 3 del 2001 - inerenti l'esercizio di tutte le funzioni amministrative non espressamente conferite ad enti "superiori". Tra tali funzioni rientrerebbe anche quella di "pianificazione del territorio", a mezzo del piano regolatore generale. Ciò basta al Comune interveniente per affermare che "l'ennesimo condono edilizio [.....] pregiudica [.....] gli interessi pubblici primari perseguiti" dallo stesso in ordine "alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del corretto sviluppo del territorio".
Il Comune di Salerno propone poi argomentazioni a sostegno delle censure prospettate dalla Regione Campania, per vero spesso coincidenti con quelle contenute nel ricorso di quest'ultima.
17. - Hanno presentato atto di intervento ad opponendum, depositato per entrambi in data 3 marzo 2004, il Comune di Ischia e il Comune di Lacco Ameno, anch'essi nel giudizio introdotto con il ricorso della Regione Campania. Tali Comuni, con deduzioni sostanzialmente identiche, dopo aver affermato la propria legittimazione ad intervenire in virtù di una "posizione individualizzata" in relazione alla normativa impugnata, nonché in virtù della qualità di "destinatari" di quest'ultima, argomentano nel senso della declaratoria di infondatezza del ricorso, "previa reiezione" dell'istanza di sospensione cautelare.
18. - Con atti depositati rispettivamente il 3 febbraio 2004 e 13 gennaio 2004 il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati per la tutela dei consumatori e dell'ambiente è intervenuto ad adiuvandum nei giudizi aventi ad oggetto il D.L. n. 269 del 2003 promossi con i ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana.
Quanto alla propria legittimazione ad intervenire in giudizio, il CODACONS ritiene che questa derivi, da un lato, dalla circostanza secondo la quale il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e sanitaria è previsto dal proprio statuto; dall'altro, dal fatto che svariati atti normativi riconoscono allo stesso CODACONS la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi diffusi di rango costituzionale dei quali è portatore.
Nel merito, il CODACONS espone argomentazioni a sostegno delle doglianze proposte dalla Regione Emilia-Romagna, tali peraltro da coincidere spesso con quelle contenute nel ricorso di quest'ultima.
19. - Anche il Comune di Roma, con atto depositato il 2 febbraio 2004, è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione Umbria avverso il D.L. n. 269 del 2003, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso.
Preliminarmente, a sostegno della ammissibilità del proprio intervento, il Comune sostiene che le competenze normative riconosciute ai Comuni dall'art. 117 Cost., sesto comma, e art. 118 Cost. renderebbero gli enti locali titolari di interessi costituzionalmente qualificati che li legittimerebbero ad agire avanti alla Corte a tutela di tali interessi.
Nel merito, l'interveniente ritiene che un nuovo ed esteso condono incida negativamente sulle capacità normative e sulle funzioni amministrative dell'ente locale, azzerandone il ruolo, oltre ad "alterare" il principio della legislazione concorrente.
20. - La Regione Marche (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 26 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 8 del 2004), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale anche nei confronti della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici); in particolare, la ricorrente impugna l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, così come convertito dalla legge sopra indicata, nel suo complesso, nonché, più specificamente, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41.
La Regione Toscana (con ricorso notificato il 21 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 10 del 2004), ha impugnato i commi 1, 3, 5, 14-20; 25-43 e 49-ter, mentre la Regione Emilia-Romagna (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 13 del 2004) ha impugnato i commi 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, e l'Allegato 1.
La Regione Campania (con ricorso notificato il 22 gennaio 2004, depositato il 30 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 14 del 2004) ha invece sollevato questioni di legittimità costituzionale sia nei confronti dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, così come convertito dalla legge n. 326 del 2003, nel suo complesso, sia specificamente con riguardo ai commi 1, 2, 3, 5, 14-20, 25-50.
Peraltro, la Regione Toscana ha proposto impugnazione anche dell'art. 14 del D.L. n. 269 del 2003 in questione, così come risultante dalla conversione in legge, il quale introduce modifiche in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica; la Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale anche dell'art. 21 del medesimo atto normativo (concernente l'assegno per ogni secondo figlio e l'incremento del fondo nazionale politiche sociali), nonché dell'art. 32, commi 21 e 22 (sull'aumento dei canoni per le concessioni d'uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative); la Regione Campania invece coinvolge nell'impugnativa, in ambedue i suoi ricorsi, i commi 21-23 del citato art. 32.
Hanno sollevato questione sull'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo risultante dalla conversione in legge, anche la Regione Lazio (con ricorso notificato il 20 gennaio 2004, depositato il 23 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 6 del 2004), la Regione Umbria (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 11 del 2004), la Regione Friuli-Venezia Giulia (con ricorso notificato il 23 gennaio 2004, depositato il 29 gennaio 2004 e iscritto al reg. ricorsi n. 12 del 2004) e la Regione Basilicata (con ricorso notificato il 1° dicembre 2003, depositato il 5 dicembre 2003 e iscritto al reg. ricorsi n. 90 del 2003). Da evidenziare, peraltro, che tale ultima Regione ha impugnato congiuntamente sia il decreto-legge che la legge di conversione.
In particolare, la Regione Lazio - nel ricorso notificato solo all'Avvocatura dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri - impugna i commi 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 dell'art. 32 così come risultante a seguito della conversione; le Regioni Umbria e Friuli-Venezia Giulia impugnano i commi 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1, mentre la Regione Basilicata rivolge le proprie censure in generale nei confronti dell'intero art. 32.
21. - Tutti i ricorsi ripropongono sostanzialmente le censure già prospettate nelle impugnazioni dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 nel testo originario, tenendo tuttavia conto sia delle modifiche introdotte in sede di conversione, sia della abrogazione - per effetto della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004) - dei commi 6, 9, 11, e 24.
I ricorsi espongono innanzi tutto doglianze di carattere generale, fondate sull'assunto secondo il quale il difetto dei presupposti di necessità ed urgenza - che contraddistingueva, secondo la prospettazione delle ricorrenti, il D.L. n. 269 del 2003 - si estenderebbe, quale vizio in procedendo, anche alla legge di conversione, con conseguente violazione dell'art. 77 Cost.
Ancora, secondo la Regione Marche sarebbe violato anche l'art. 79 Cost., in quanto il provvedimento impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato previsto dalla citata disposizione costituzionale.
Inoltre, secondo le ricorrenti, dalla normativa risultante dalle modifiche operate in sede di conversione e derivanti dalle abrogazioni disposte dalla legge finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe rimasto soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i fondi per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente insufficienti dalle Regioni. Ciò renderebbe palese, secondo la Regione Emilia-Romagna, "la irragionevolezza e la scarsa attendibilità del meccanismo congegnato attraverso le varie disposizioni di cui all'art. 32, per realizzare finalità di reale e credibile intento di riqualificazione del territorio".
La Regione Friuli-Venezia Giulia propone argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte in occasione dell'impugnazione, da parte di questa Regione, del D.L. n. 269 del 2003.
La Regione Lazio evidenzia di aver favorito numerose opere di demolizione, nella logica di una inversione di tendenza rispetto al passato. Tali scelte politiche regionali sarebbero tuttavia irrimediabilmente frustrate dalla legge impugnata. La ricorrente, inoltre, sottopone alla Corte ulteriori ragioni per le quali la disciplina in esame dovrebbe essere considerata irragionevole: in particolare, osserva che la modifica dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, ad opera della norma censurata, renderebbe applicabile il condono anche alle pratiche restate inevase sotto l'egida di precedenti condoni, con il risultato di realizzare l'effetto di un «condono "open"».
Sarebbe violato, secondo tale Regione, anche il principio di eguaglianza. Al riguardo, oltre a proporre le medesime argomentazioni svolte negli altri ricorsi, si evidenzia come tale principio costituzionale verrebbe leso anche dalla perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge a causa della immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché dall'aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
22. - Le ricorrenti censurano, inoltre, talune disposizioni modificate in sede di conversione e successivamente abrogate. Così, il comma 6, che, anche dopo la conversione, continuerebbe ad attribuire la competenza al Ministro. Il comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione, prevederebbe l'intesa con la Conferenza unificata, laddove prima disponeva che questa dovesse essere soltanto sentita; tale disposizione, tuttavia - e di qui il persistere della doglianze regionali - prevederebbe comunque che sia data priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Quanto ai commi da 14 a 20 e al comma 24, concernenti la sanatoria in terreni di proprietà statale, nei ricorsi si ripropongono le medesime doglianze già illustrate in precedenza, con la precisazione che il comma 24, modificato in sede di conversione nel senso di prevedere un programma di interventi di riqualificazione delle aree demaniali in relazione al quale era previsto che fosse "sentita" la Conferenza Stato-Regioni, è stato successivamente abrogato dalla legge n. 350 del 2003 (art. 2, comma 70). Comunque, secondo quanto espongono le ricorrenti, sarebbe necessario acquisire non il mero parere, ma l'intesa della Regione interessata.
Viene ribadita anche la censura concernente il comma 25, pur modificato in sede di conversione. A seguito di tale modifica, la norma prevede un limite massimo per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000 metri cubi. Tale disposizione violerebbe gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost., per la parte in cui non preciserebbe che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima area. Poiché tuttavia gli emendamenti - si afferma nel ricorso - potrebbero valere solo pro futuro, le censure sono rivolte al presente comma sia nella sua versione originaria che in quella risultante a seguito della conversione.
È inoltre censurato il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione. Tale disposizione viene ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117 Cost., terzo comma, e art. 118 Cost., in quanto determinerebbe l'accentramento della competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto. La norma - si osserva - non esprimerebbe un principio fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze unitarie, in quanto l'amministrazione statale non sarebbe adeguata allo svolgimento della funzione di demolizione, non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo degli interventi edilizi.
23. - Le Regioni Marche, Toscana e Campania, nei rispettivi ricorsi, hanno proposto anche istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come novellato dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003, con argomentazioni non dissimili da quelle poste a fondamento dell'istanza di sospensione degli effetti del decreto-legge. La Regione Emilia-Romagna ha proposto istanza di sospensione con il già richiamato atto autonomo, separato dall'atto introduttivo del giudizio e formalmente relativo al ricorso n. 83 del 2003, ma rivolto congiuntamente a decreto-legge e legge di conversione.
24. - In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, proponendo argomentazioni non dissimili da quelle, più sopra esposte, contenute negli atti di costituzione nei giudizi aventi per oggetto l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003.
L'Avvocatura dello Stato evidenzia, in aggiunta, come "se la spettanza regionale di alcuni (invero moltissimi) settori costituisse limite alla potestà legislativa del Parlamento nazionale, questo in pratica solo in pochi casi potrebbe deliberare interventi o manovre di politica economica".
In relazione alle doglianze svolte con riguardo ai commi da 14 a 20, l'Avvocatura rileva che la Regione non sarebbe legittimata a ricorrere, in quanto essa pretenderebbe di far valere non una competenza propria, ma, semmai, degli enti locali.
Quanto alle censure concernenti il comma 25, l'Avvocatura ritiene che esse prospettino un inammissibile intervento additivo della Corte; e inammissibile sarebbe anche l'intervento additivo richiesto in ordine al comma 37, anche se - si riconosce - tale intervento "potrebbe fugare le addotte preoccupazioni".
Con riferimento al giudizio promosso dalla Regione Lazio, la difesa erariale evidenzia come a suo avviso andrebbe delimitata, in ragione della motivazione offerta nel ricorso, la materia del contendere, escludendo da quest'ultima i commi da 14 a 24 e il comma 41, in quanto ad essi non sarebbe riferita alcuna doglianza.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene innanzi tutto che il "monito" indirizzato al legislatore dalla sentenza n. 416 del 1995 - ed orientato nel senso di vietare una ulteriore reiterazione del condono - non varrebbe ad escludere la legittimità costituzionale della normativa oggetto del giudizio, in quanto, dinanzi ad un abusivismo "di massa" (quale sarebbe quello che ha contraddistinto il periodo successivo alla citata sentenza), il legislatore statale non potrebbe rimanere "indifferente o estraneo", dovendo viceversa intervenire per necessità "sia di carattere economico [.....] sia di carattere giuridico".
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., e del principio di eguaglianza, nelle difese dell'Avvocatura si evidenzia come, nel caso de quo, si tratterebbe di disuguaglianze di mero fatto, "empiriche", e in quanto tali non suscettibili di essere censurate in punto di legittimità costituzionale.
In relazione alle pretese spese di urbanizzazione che conseguirebbero al condono edilizio, l'Avvocatura nota come tali spese sussisterebbero comunque, dal momento che, per quanto le costruzioni abusive possano soddisfare un effettivo fabbisogno abitativo od un fabbisogno di spazi per attività produttive, le spese per l'urbanizzazione sarebbero ineludibili.
Il fulcro dei ricorsi regionali, secondo la difesa erariale, sarebbe però non già l'incostituzionalità in sé del condono, ma la circostanza che la disciplina in questione pretermetta il ruolo delle autonomie territoriali. L'Avvocatura, al riguardo, ribadisce che "esigenze tecnico-giuridiche" imporrebbero, nel caso de quo, "una normazione esaustiva, self executing, unitaria per l'intero territorio nazionale, e - in sintesi - idonea a confluire nell'ordinamento penale".
25. - Il Comune di Salerno ha depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio promosso con il ricorso della Regione Campania avverso l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n. 326 del 2003, sostenendo nel merito la fondatezza del ricorso e associandosi alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
Il Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum nel giudizio promosso dalla Regione Lazio, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale con motivazioni identiche a quelle addotte a sostegno dell'intervento nel ricorso proposto dalla Regione Umbria avverso l'art. 32 nel testo originario di cui al D.L. n. 269 del 2003.
Nello stesso giudizio, promosso dalla Regione Lazio, nonché in quello promosso dalla Regione Marche avverso l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, come convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha presentato atto di intervento ad adiuvandum l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) - ONLUS, la quale svolge argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle proposte nei ricorsi introduttivi dei giudizi, e conclude nel senso della declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.
26. - In prossimità della camera di consiglio del 24 marzo 2004, fissata per la trattazione delle istanze di sospensione degli atti impugnati, la Regione Marche, la Regione Campania e la Regione Toscana hanno depositato memorie nelle quali espongono le proprie argomentazioni in relazione alle istanze proposte, oltre che in relazione al merito dei ricorsi.
La Regione Marche evidenzia come lo strumento predisposto dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953, così come modificato dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003, sarebbe utilizzabile non solo nel caso di giudizi promossi dallo Stato nei confronti di leggi regionali, ma anche ove siano state le Regioni ad impugnare un atto normativo primario dello Stato.
Quanto alle motivazioni poste a fondamento dell'istanza, la Regione osserva come la disciplina impugnata esponga l'ordinamento giuridico al rischio di numerosi pregiudizi irreparabili. Tra questi, innanzi tutto, vi sarebbe quello della ineffettività, con particolare riguardo alla "funzione preventiva delle norme penali, [.....] all'efficacia delle funzioni di polizia amministrativa e locale [.....], alla coerenza e alla certezza nell'attuazione delle funzioni di programmazione in materia di gestione del territorio". Viceversa, la tempestiva sospensione delle disposizioni oggetto del giudizio sarebbe in grado di restituire, almeno in parte, effettività ai valori costituzionali conculcati. Peraltro, si nota, l'utilità della sospensione sarebbe ancor maggiore ove risultasse fondata la notizia di un provvedimento normativo del Governo di proroga del termine per la presentazione delle istanze di sanatoria. Secondo la Regione Marche sarebbero pregiudicati dalla mancata sospensione della normativa statale anche i diritti dei cittadini. Infatti, se la legge di conversione impugnata fosse dichiarata incostituzionale, le norme penali di favore in essa previste non potrebbero essere applicate a quei soggetti che nel frattempo avessero già presentato l'istanza di sanatoria, denunciando spontaneamente gli illeciti commessi, e ciò in virtù del principio secondo il quale le norme penali che prevedono un trattamento più favorevole non possono trovare applicazione, se dichiarate incostituzionali, ai fatti anteriori rispetto alla loro entrata in vigore. Di qui la menzionata lesione dei diritti dei cittadini, ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 24 Cost.
La Regione Toscana ribadisce le motivazioni già esposte in sede di ricorso, evidenziando come il rigetto dell'istanza di sospensione comporterebbe la necessaria attivazione delle procedure di condono da parte dei Comuni, con conseguenti spese a carico degli stessi. In relazione a tale profilo, peraltro, la Regione Marche sottolinea come la irreparabilità del suddetto danno risulterebbe chiaramente dalla circostanza che, ove la disciplina del condono fosse dichiarata incostituzionale, verrebbero meno i pur esigui finanziamenti, da quest'ultimo derivanti, previsti in favore delle autonomie territoriali. Ancora, si evidenzia come l'esecuzione della normativa statale determinerebbe la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici di programmazione, "piegando così le esigenze pubbliche di corretta pianificazione territoriale alla volontà di alcuni che, pur avendo commesso illeciti, sono riusciti ad incidere sull'uso del territorio". La sospensione della normativa statale sarebbe inoltre necessaria al fine di preservare il ruolo della Regione "quale ente di governo del territorio". Rilevante sarebbe inoltre - sempre nel senso dell'accoglimento dell'istanza cautelare - "la situazione di incertezza che si crea, in attesa della definizione del [.....] giudizio, per i cittadini destinatari della normativa". Ancora, si evidenzia come la mancata sospensione della normativa impugnata determinerebbe il blocco dell'attività di controllo che le amministrazioni stanno eseguendo sul territorio regionale, nonché dei procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni per abusi che potrebbero rientrare nel nuovo condono.
La Regione Campania sostiene che la propria domanda cautelare andrebbe accolta in quanto vi sarebbe la "ragionevole possibilità di conformare rapporti in base ad una normativa la cui legittimità è contestata": ciò determinerebbe una situazione di fatto tale da rendere "assai difficile e costoso" riportare lo status quo ante nel caso di esito positivo della decisione nel merito.
Secondo le Regioni ricorrenti le istanze di sospensione andrebbero accolte anche perché, a fronte di danni di tale gravità in caso di perdurante efficacia della normativa statale impugnata, non deriverebbe nessun pregiudizio ad interessi costituzionalmente garantiti ove invece quest'ultima fosse sospesa. Le esigenze di tipo finanziario cui si intende far fronte con il condono edilizio, infatti, ben potrebbero essere soddisfatte con altri strumenti, e comunque lo Stato ben potrebbe incassare gli stessi introiti "da condono" successivamente alla decisione di merito della proposta questione di costituzionalità, ove tale decisione fosse orientata nel senso del rigetto dei ricorsi.
27. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria per argomentare l'infondatezza delle istanze di sospensione formulate dalle Regioni.
Preliminarmente, la difesa erariale afferma che dalle espressioni contenute nel novellato art. 35 della legge n. 87 del 1953 per indicare i presupposti in presenza dei quali la Corte è chiamata a sospendere l'efficacia degli atti normativi impugnati sarebbe desumibile la conseguenza che la sospensione può essere disposta solo su leggi regionali, e non anche in relazione a leggi statali. In particolare, la formula "ordinamento giuridico della Repubblica" sarebbe "sostanzialmente equivalente" a quella "ordinamento giuridico dello Stato", contenuta in diversi statuti speciali: tale conclusione sarebbe corroborata, oltre che dall'argomento letterale - ossia l'utilizzazione del termine "ordinamento" al singolare - anche dalla considerazione della "intrinseca unitarietà" dell'ordinamento italiano. Quanto all'espressione "interesse pubblico" (che l'Avvocatura qualifica ulteriormente "della Repubblica"), secondo la difesa erariale esso andrebbe assimilato - in virtù di argomentazioni analoghe a quelle appena esposte - all'interesse nazionale. La possibilità di sospendere solo le leggi regionali, e non anche quelle statali, inoltre, risponderebbe anche alla ratio politico-sistematica legata alla necessità di porre un "contrappeso" alla abolizione del rinvio governativo delle leggi regionali previsto dal previgente sistema di controllo di costituzionalità di cui all'art. 127 Cost.
Ciò, peraltro, sarebbe confermato anche dal fatto che la competenza statale non sarebbe "circoscritta alle sole materie 'elencate' nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost.", risultando semplicemente "compressa dall'esterno" nei casi - come quello de quo - "in cui la pluralità di 'materie' congiuntamente coinvolte impedisce di assegnare integralmente la competenza" alla sfera regionale. Lo Stato, non essendo titolare di una competenza "racchiusa in una sfera", potrebbe "esprimere quei parametri e quei valori [.....] cui l'art. 35 citato rimanda".
In relazione all'ultimo dei presupposti in presenza dei quali può essere sospesa l'efficacia della legge oggetto di impugnazione, l'Avvocatura evidenzia innanzi tutto che il "rischio di pregiudizio" debba ritenersi connesso, non tanto alla disposizione legislativa in sé, quanto piuttosto alla illegittimità costituzionale della stessa, dal momento che, "se tale illegittimità non fosse ravvisabile, mancherebbe la configurabilità dei diritti", e, conseguentemente, il rischio del pregiudizio agli stessi.
In astratto, secondo la difesa erariale, anche una legge dello Stato è idonea a generare un simile pregiudizio; tuttavia, poiché la Regione può agire nel giudizio in via principale solo a tutela della propria sfera di competenza, la sospensione di cui all'art. 35 citato potrà disporsi nei confronti di una legge statale solo quando questa comporti prima facie il rischio di un pregiudizio sia alla sfera di competenza della Regione che ai diritti dei cittadini (che, comunque, andrebbero intesi come "diritti costituzionalmente garantiti").
In relazione alla sussistenza in concreto dei presupposti di cui all'art. 35 della legge n. 87 del 1953 per la sospensione della efficacia degli atti legislativi impugnati, l'Avvocatura osserva che gli argomenti proposti dalle Regioni dovrebbero ritenersi inammissibili, in quanto non concernenti i "diritti dei cittadini", salvo quello addotto dalla Regione Marche, secondo cui l'esecuzione della normativa oggetto del giudizio determinerebbe il pregiudizio irreparabile del diritto dei cittadini ad un territorio rispettoso dei valori costituzionali.
Tuttavia tale argomento, seppur ammissibile, sarebbe, secondo la difesa erariale, del tutto infondato. Ciò, innanzi tutto, in quanto "all'immagine [.....] di un diritto [.....] al territorio rispettoso non corrisponde una situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento ed attribuita ai singoli individui"; in secondo luogo, in quanto la compromissione di tali "diritti" non deriverebbe da fatto del legislatore, ma di coloro che, in passato, hanno posto in essere i comportamenti abusivi; infine, in quanto, comunque, la normativa impugnata escluderebbe la possibilità di sanare abusi compiuti "in presenza di vincoli pre-urbanistici o di altre situazioni di particolare lesività dell'ambiente e/o di pericolo per l'incolumità".
Una ulteriore ragione di inammissibilità, propria delle istanze aventi per oggetto il decreto-legge, sarebbe inoltre individuabile nella circostanza che quest'ultimo, in quanto tale, non sarebbe più esistente, in quanto convertito in legge.
28. - L'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria separata per difendersi nel giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna avverso il D.L. n. 269 del 2003, nella quale si osserva come l'argomento che fa perno sull'incertezza dei rapporti giuridici nelle more della decisione di merito non meriterebbe considerazione, in quanto tale circostanza caratterizzerebbe ogni controversia costituzionale. Peraltro - si evidenzia - il "dubbio circa l'operatività delle norme impugnate" è stato provocato dalla stessa Regione Emilia-Romagna, che non potrebbe dunque avvalersene in questa sede.
A ciò la difesa erariale aggiunge la considerazione secondo la quale la circostanza che le autodenunce di abusi non ancora "scoperti" solitamente attendono la decisione nel merito della controversia da parte della Corte, "unitamente al probabile differimento del termine" per proporre istanza di condono "potrebbe indurre le parti a non chiedere un duplice esame della controversia". Infine, sarebbe ingiustificata la preoccupazione addotta dalla Regione secondo cui essa non potrebbe emanare una disciplina legislativa dell'attività urbanistico-edilizia finché permangano i vincoli posti dalle disposizioni impugnate; la Regione infatti non avrebbe ancora predisposto "quanto occorre per la produzione legislativa".
Chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, l'Avvocatura si richiama per ogni altra considerazione alle memorie relative alle controversie instaurate con i ricorsi delle Regioni Toscana, Marche e Campania.
29. - Successivamente, le Regioni Toscana, Marche e Campania hanno depositato ulteriori atti nei quali - in considerazione della rinuncia da parte dello Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione da essa presentate in separati giudizi promossi nei confronti delle leggi regionali concernenti il condono edilizio - hanno aderito alla "richiesta di differimento" dell'esame delle istanze cautelari auspicata dall'Avvocatura contestualmente alla propria rinuncia.
Preso atto di tale rinuncia, con ordinanza n. 116 del 2004 la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di tali istanze unitamente al merito.
30. - In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Campania ha depositato una memoria integrativa delle argomentazioni in precedenza svolte. La ricorrente, in particolare, contesta le affermazioni dell'Avvocatura secondo le quali gli "scopi di recupero erariale" determinerebbero la acquisizione della disciplina oggetto del giudizio all'ambito di una materia diversa dal "governo del territorio". Tale tesi avrebbe, infatti, effetti "devastanti" sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e "sulla stessa effettiva rigidità della Costituzione" e contrasterebbe con la recente giurisprudenza di questa Corte, che avrebbe chiarito come i singoli ambiti di legislazione devono essere qualificati in base all'oggetto cui afferiscono e non in base a criteri finalistici.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria, replicando alle osservazioni dell'Avvocatura. In particolare, la Regione sostiene che allo Stato sarebbe vietato "sovvertire qualsiasi norma costituzionale" invocando le "ragioni di bilancio". Infatti, il riconoscimento del rilievo costituzionale del valore dell'equilibrio di bilancio implicherebbe soltanto che "gli interessi costituzionali che porterebbero ad imporre spese allo Stato vanno [.....] contemperati con le esigenze di bilancio, al quale non si possono addossare indiscriminatamente ulteriori spese". Viceversa, nel reperimento delle risorse finanziarie lo Stato dovrebbe "rispettare i limiti posti dalla Costituzione": da tale assunto deriverebbe il carattere eccezionale riconosciuto da questa Corte al condono del 1994.
Quanto alla pretesa dell'Avvocatura di giustificare il carattere dettagliato ed autoapplicativo della normativa impugnata in ragione della competenza penale riconosciuta allo Stato, la ricorrente nota come "la previsione del condono penale non giustifichi l'esenzione dalle sanzioni amministrative, e tanto meno una disciplina dettagliata della materia". Ancora, la Regione sostiene l'infondatezza del rilievo dell'Avvocatura secondo il quale mancherebbe nella doglianza regionale avverso il meccanismo del silenzio-assenso la proposta di "una soluzione alternativa", dal momento che, automaticamente, dall'accoglimento di detta doglianza risulterebbe "la necessità di un provvedimento esplicito di sanatoria".
Anche la Regione Umbria ha depositato una memoria, relativa ad entrambi i ricorsi da essa presentati, replicando alle osservazioni contenute nelle memorie dell'Avvocatura dello Stato con argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte dalla Regione Emilia-Romagna nella memoria sopra richiamata.
La Regione Toscana, nelle memorie depositate in entrambi i giudizi promossi, afferma innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'Avvocatura nei propri scritti difensivi, di inammissibilità dell'impugnazione delle norme della legge di conversione del decreto-legge non impugnate nel ricorso presentato avverso il D.L. n. 269 del 2003. La giurisprudenza costituzionale avrebbe ormai pacificamente affermato che la mancata impugnazione di una norma di un decreto-legge convertito in legge senza modificazioni non preclude l'impugnazione delle norme della legge di conversione, perché questa stabilisce in via definitiva la disciplina normativa. Sarebbe quindi ammissibile l'impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 così come convertito dalla legge di conversione.
La Regione precisa, poi, di non aver riproposto, nel ricorso avente ad oggetto il testo del decreto-legge convertito, la censura sui commi 9 e 10, perché modificati in sede di conversione nel senso di prevedere l'intesa con la Conferenza unificata per la individuazione degli ambiti territoriali oggetto di riqualificazione e di messa in sicurezza; la ricorrente evidenzia inoltre che il comma 9 è stato successivamente abrogato dalla legge n. 350 del 2003.
La ricorrente ribadisce che l'art. 32 censurato, relativamente agli effetti amministrativi del condono edilizio, non sarebbe applicabile nel proprio territorio in forza della previsione del secondo comma dello stesso art. 32. Infatti, la Regione Toscana si sarebbe già dotata di una compiuta normativa edilizia che disciplina anche le conseguenze degli illeciti, consentendo la regolarizzazione di quelli meramente formali e di quelli sostanzialmente non rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 34-ter della L.R. 5 agosto 2003, n. 43, Toscana [Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico disciplina del contributo di concessione sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia, modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della L.R. 17 ottobre 1983, n. 69)], nonché escludendo del tutto la sanatoria degli illeciti compiuti in difformità dalla disciplina urbanistica ed edilizia (art. 37 della medesima legge regionale). Conseguentemente, il ricorso della Regione contro l'art. 32 impugnato dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interesse e parallelamente infondata sarebbe la questione sollevata dallo Stato avverso la L.R. 4 dicembre 2003, n. 55, Toscana (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana).
In subordine, la Regione Toscana ribadisce le proprie censure avverso la norma impugnata che violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto l'art. 32 sarebbe in contrasto con la politica regionale in materia di abusi edilizi, volta a sanare solo quelli minori e non invece quelli più gravi; inoltre, sarebbe violata la potestà normativa regionale in conseguenza del carattere di dettaglio proprio della norma censurata e dell'impossibilità di configurare il condono edilizio come un principio fondamentale della materia del governo del territorio. La ricorrente, infine, riafferma che l'intervento statale non può ritenersi legittimo in quanto strumento di coordinamento della finanza pubblica, sia perché questo non potrebbe essere utilizzato per scardinare l'ordine delle competenze posto dalla Costituzione, sia perché tale coordinamento in realtà non si realizzerebbe, comportando per i Comuni spese aggiuntive ed impreviste per lo svolgimento delle procedure amministrative per evadere le domande di condono e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché una riduzione delle entrate degli enti locali conseguente al venir meno degli introiti delle sanzioni amministrative per gli abusi edilizi.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella sua ulteriore memoria, si richiama esplicitamente alle argomentazioni esposte dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre, evidenzia come l'art. 119 Cost., secondo comma, - invocato dall'Avvocatura unitamente all'art. 118 Cost. per affermare la competenza statale in relazione alla "gestione complessiva della finanza pubblica" - e l'art. 117 Cost., terzo comma, non affiderebbero allo Stato una potestà esclusiva, ma solo il compito di dettare principi fondamentali.
Anche la Regione Lazio ha depositato una memoria integrativa delle argomentazioni svolte nel proprio ricorso. Innanzi tutto, la Regione evidenzia come le censure proposte, pur se riferite specificamente nei confronti di alcuni commi, debbano essere intese - come già evidenziato nel ricorso - come relative all'intero art. 32. In secondo luogo - sempre sul versante processuale - nella memoria si richiama quella giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ammissibili i ricorsi nei confronti della legge di conversione di un decreto-legge, anche se non contenente emendamenti allo stesso, pur quando non sia stato impugnato il decreto.
Nel merito, la Regione Lazio ribadisce le argomentazioni già esposte, sottolineando ulteriormente come solo il carattere di straordinarietà, eccezionalità e non ulteriore ripetibilità avesse consentito alla Corte Costituzionale di "salvare" i precedenti condoni edilizi. Ragionando in termini diversi, infatti, si giungerebbe a "teorizzare la legittimità costituzionale di un condono edilizio sine die, i cui effetti, com'è intuibile, paralizzerebbero ogni tentativo di dare una soluzione al problema attraverso lo strumento della legislazione ordinaria".
Ancora, del tutto infondato sarebbe l'argomento dell'Avvocatura secondo il quale il fondamento della normativa oggetto di impugnazione andrebbe reperito nell'art. 120 Cost., dal momento che non vi sarebbero emergenze istituzionali di particolare gravità che sole possono consentire l'attivarsi del potere contemplato da tale disposizione, peraltro esclusivamente nei casi ivi tassativamente previsti. Da ultimo, si evidenzia come anche la Corte dei Conti avrebbe avanzato dubbi sulla razionalità, da un punto di vista finanziario, dell'operazione realizzata con il D.L. n. 269 del 2003.
La Regione Marche, nella propria memoria, contesta le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi sollevate dalla difesa dello Stato. In particolare, sulle censure concernenti la violazione dell'art. 77 Cost., richiama la giurisprudenza costituzionale che ne ha riconosciuto l'ammissibilità quando "la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle Province autonome ricorrenti". In ordine alla ammissibilità del ricorso regionale anche a tutela di posizioni costituzionalmente garantite agli enti locali, la ricorrente richiama l'attuale testo dell'art. 32 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità per la Regione di sollevare questione di legittimità costituzionale anche su proposta del Consiglio delle autonomie. Nel merito, insiste sulle censure già proposte.
31. - In prossimità dell'udienza pubblica, anche il Comune di Roma ha depositato una nuova memoria, svolgendo ulteriori rilievi in ordine alla ammissibilità dello stesso e richiamando, nel merito, le argomentazioni dell'atto di intervento e dei ricorsi delle Regioni Umbria e Lazio.
32. - L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria nei giudizi instaurati dalla Regione Campania, evidenziando come in essi siano intervenuti alcuni Comuni esponendo punti di vista differenti. Ciò proverebbe, secondo l'Avvocatura, la difficoltà degli enti locali minori, che non sarebbero in grado di fronteggiare le situazioni in cui si trovano.
Nel merito, si osserva come "una manovra di finanza statale che ricolleghi introiti all'esercizio (eventuale) da parte dei proprietari di edifici in tutto o in parte abusivi della facoltà di definire gli illeciti commessi, rimane pur sempre una manovra di finanza statale autonomamente giustificata dalle esigenze di questa, e radicata nella competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera e), e dell'art. 119 Cost., comma secondo".
Da ultimo, la difesa erariale precisa che il richiamo all'art. 120 Cost. deve essere inteso nel senso che da tale disposizione sarebbe desumibile un principio generale, consistente nella possibilità (anzi, necessità) di interventi di carattere straordinario e aggiuntivo per evitare la compromissione di interessi superiori.
Con la memoria depositata nel giudizio instaurato dalla Regione Lazio, l'Avvocatura dello Stato ribadisce che il ricorso deve considerarsi inammissibile, in quanto rivolto nei confronti della legge di conversione, anche in relazione alle parti del decreto non modificate, pur non essendo stato quest'ultimo oggetto di impugnazione.
Anche nei giudizi instaurati dalla Regione Toscana, l'ulteriore memoria difensiva dell'Avvocatura ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il testo del decreto-legge convertito, in quanto avrebbe ad oggetto anche disposizioni vigenti fin dal 2 ottobre 2003, le quali dunque sarebbero state impugnate oltre il termine fissato dall'art. 127 Cost., secondo comma. Inoltre l'impugnazione dei commi 41, 42 e 43 dell'art. 32 non sarebbe sorretta da alcuna motivazione. Nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della censura concernente il comma 49-ter dell'art. 32, dal momento che la norma si limiterebbe ad assegnare alla prefettura compiti meramente esecutivi delle ordinanze di demolizione o di acquisizione gratuita delle opere abusive, disposte dagli enti locali, e pertanto nessun potere autonomo verrebbe riconosciuto alla prefettura. In ordine alle altre censure mosse dalla Regione, la difesa erariale richiama le argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi.
Nella memoria concernente i giudizi promossi dalla Regione Marche, l'Avvocatura ribadisce l'eccezione di inammissibilità conseguente all'impossibilità per la Regione di far valere parametri costituzionali diversi da quelli che definiscono l'assetto delle competenze. Nel merito ritiene che il ricorso regionale sarebbe carente di attualità dell'interesse ove fosse vera la situazione di efficienza di tutela del territorio sotto il profilo urbanistico-edilizio che la ricorrente vorrebbe accreditare.
Considerato in diritto
1. - Le Regioni Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-31; 32 e seguenti (reg. ric. n. 76 del 2003); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41; (reg. ric. n. 81 del 2003); 1, 3, 5, 6, 9, 10, 14-20; 24, 25-40 (reg. ric. n. 82 del 2003); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg. ric. nn. 83, 87 del 2003); 1, 2, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40, nonché l'Allegato 1 (reg. ric. n. 89 del 2003). La Regione Marche ha impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:
- l'art. 117, quarto comma, della Costituzione (nonché, secondo i ricorsi della Regione Campania, l'art. 114 Cost.), in quanto la normativa impugnata interverrebbe nella materia dell'edilizia, affidata alla competenza residuale delle Regioni; ovvero, in subordine, l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto interverrebbe nella materia dell'urbanistica, affidata alla competenza residuale delle Regioni (così, in particolare, i ricorsi della Regione Campania e della Regione Marche); ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto interverrebbe con una disciplina di dettaglio in una materia, quale quella del "governo del territorio", affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e non essendo, più in generale, la stessa idea di condono edilizio idonea ad essere qualificata quale principio fondamentale della materia;
- l'art. 118 Cost., in quanto la disciplina del condono edilizio determinerebbe la vanificazione degli interventi di pianificazione e controllo locale, nonché la necessità di apprestare appositi strumenti urbanistici e soluzioni di governo del territorio che tengano conto delle conseguenze della disciplina statale impugnata, cosicché le Regioni e gli enti locali sarebbero costretti a subire, anziché governare, le destinazioni urbanistiche del territorio (così, in particolare, i ricorsi della Regione Campania, della Regione Marche e della Regione Toscana);
- l'art. 77 Cost., dal momento che difetterebbero i presupposti costituzionali per l'esercizio della decretazione d'urgenza (così i ricorsi della Regione Campania e della Regione Marche); difetterebbe inoltre il requisito, costituzionalmente necessario, della omogeneità del contenuto del decreto-legge (così i ricorsi della Regione Campania); infine, il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost., terzo comma;
- l'art. 119 Cost., e l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali in esso contemplata, in quanto il condono edilizio, disposto in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, comporterebbe spese particolarmente ingenti e di vario genere a carico delle finanze delle autonomie territoriali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe decisamente esigua;
- l'art. 25 Cost., in quanto la reiterazione con cadenza novennale della sanatoria edilizia, implicando "non solo la lesione del principio di legalità", ma ledendo "soprattutto la fiducia dei cittadini sulla effettiva capacità degli organi pubblici di garantire il rispetto dei valori costituzionali coinvolti nella disciplina urbanistica ed edilizia", determinerebbe la violazione del principio di tassatività e certezza delle norme penali (così i ricorsi della Regione Marche);
- l'art. 3 Cost., in quanto la disciplina in esame, riaprendo ed estendendo i termini del condono, introdurrebbe un sistema discriminatorio a svantaggio di coloro che, rispettando la normativa, non hanno costruito perché privi del titolo abilitativo, dovendo subire però le conseguenze in termini di degrado urbanistico del condono, trattando in modo uguale situazioni diverse, ossia quella di chi ha costruito in base ad un titolo legittimo e quella di chi ha costruito abusivamente, e non consentendo "di riportare ad uguaglianza, attraverso la sanzione, chi si è astenuto da comportamenti illeciti e chi illecitamente li ha compiuti";
- l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la reiterazione del condono edilizio farebbe venir meno i caratteri di assoluta straordinarietà, eccezionalità ed irripetibilità che soli, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono giustificare la sanatoria; nel caso in questione mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti situazioni, hanno portato la Corte Costituzionale a ritenere giustificata la sanatoria; sarebbero incisi numerosi principi costituzionali, senza però che sia perseguito adeguatamente l'obiettivo della stessa disciplina impugnata;
- l'art. 97 Cost., ed in particolare i principi di imparzialità dei pubblici poteri e di buon andamento dell'amministrazione, che sarebbero frustrati dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di reprimere l'abusivismo;
- l'art. 9 Cost. e l'art. 117 Cost., terzo comma (che sancisce la competenza regionale in tema di valorizzazione dei beni ambientali), nonché il "principio costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati", in quanto il valore costituzionale dell'ordinato assetto del territorio non potrebbe "essere scambiato con valori puramente finanziari", come invece avviene nel caso del condono edilizio;
- gli artt. 9, 32, 41 e 42 Cost., dal momento che la sanatoria prevista dalla disciplina impugnata inciderebbe negativamente nei confronti di valori costituzionali che tutti i livelli di governo e in particolare le Regioni hanno il diritto-dovere di tutelare nella loro effettività, quali: i valori paesistico-ambientali, il valore della salute, il valore del corretto e ordinato svolgimento dell'attività imprenditoriale in materia edilizia, la tutela del diritto di proprietà (così i ricorsi della Regione Marche);
- il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, nonché l'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), che tale principio recepisce, e il principio costituzionale che prescrive "la partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengano in materia di competenza concorrente", desumibile dall'art. 11 della L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal momento che, in sede di adozione del decreto-legge, le autonomie regionali non sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni;
- il giudicato costituzionale, ed in particolare le sentenze di questa Corte n. 427 del 1995, n. 416 del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 del 1988 e n. 302 del 1988, con cui sarebbe stato "attribuito al regime di sanatoria [.....] carattere episodico e delimitato temporalmente", pena la illegittimità costituzionale (così i ricorsi della Regione Campania);
- l'art. 4, numero 12, e l'art. 8 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in riferimento all'autonomia legislativa e amministrativa della Regione nella materia urbanistica, in quanto le competenze regionali in detta materia potrebbero essere legittimamente vincolate solo dalla Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali di grande riforma economico-sociale, tra le quali non potrebbe certo essere annoverata la previsione di un condono edilizio.
2. - Le ricorrenti hanno altresì proposto, in via subordinata, le seguenti specifiche censure:
- il comma 26, lettera a), dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, nella parte in cui subordina la sanabilità alla legge regionale nel caso degli abusi minori in zone non vincolate, sottraendo viceversa alla decisione regionale gli abusi maggiori e gli abusi minori in zone vincolate, violerebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché gli artt. 117 e 118 Cost.;
- il comma 25, "in quanto non eccettua dal condono gli abusi per i quali il procedimento sanzionatorio sia già iniziato", violerebbe il principio di ragionevolezza, poiché - una volta iniziato il procedimento sanzionatorio - il condono edilizio non porterebbe alcun vantaggio al pubblico interesse, né in termini di "uscita allo scoperto" di situazioni di illegalità, né in termini economici, poiché le sanzioni urbanistiche sono essenzialmente di carattere pecuniario;
- i commi 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, lettere b) e c), 37, 38, 40 e l'Allegato 1, in quanto con disciplina dettagliata ed autoapplicativa stabiliscono le modalità, i termini e le procedure relative al condono edilizio, violerebbero l'art. 117 Cost., perché la competenza dello Stato a dettare norme non cedevoli non sarebbe giustificata, nel caso di specie, né da materie indicate dall'art. 117 Cost., secondo comma, né dall'attrazione di funzioni amministrative allo Stato in base all'art. 118 Cost.;
- i commi 25 e 35 violerebbero il principio di ragionevolezza, in quanto la disciplina del comma 25 estende il condono agli abusi compiuti sino a sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato (mentre nel caso dei due precedenti condoni il termine era rispettivamente di un anno e di diciassette mesi) e ciò renderebbe particolarmente difficile distinguere le opere ultimate da quelle non ultimate, complicando notevolmente l'attività di vigilanza amministrativa; la disciplina risulterebbe collegata al disposto del comma 35, in forza del quale è sufficiente, ove l'opera abusiva non superi i 450 metri cubi, una autocertificazione per la prova dello "stato dei lavori", consentendo così di far passare per già costruite opere in corso di costruzione o ancora da costruire;
- il comma 25 violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., nella parte in cui prevede un limite di volume (750 metri cubi) per ogni singola richiesta di sanatoria, senza però precisare che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima area;
- il comma 37 violerebbe il principio di ragionevolezza, dal momento che sarebbe "palese" il contrasto con tale principio di una norma che sana gli abusi in virtù del solo decorso del tempo con un meccanismo di "silenzio-assenso", nonché gli artt. 9, 97, 117 e 118 Cost. (e gli artt. 4 e 8 della L.cost. n. 1 del 1963, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), perché renderebbe eventuale il controllo dei Comuni sull'ammissibilità delle domande di condono, ledendo altresì le competenze regionali in materia di governo del territorio;
- i commi da 14 a 20 ed il comma 24, che disciplinano la sanatoria degli abusi commessi sulle aree di proprietà statale, facendola dipendere unicamente dalla volontà e dalla decisione dello Stato proprietario, senza dare alcuna rilevanza a quanto in merito stabilito dal legislatore regionale, violerebbero l'art. 117 Cost., che affida alle Regioni la competenza a disciplinare l'ammissibilità urbanistica degli interventi anche sulle aree di proprietà dello Stato, nonché gli artt. 118 e 119 Cost., perché la decisione sulla ammissibilità della sanatoria viene riservata al soggetto proprietario dell'area, senza possibilità di contraddittorio con gli enti locali interessati e in assenza di una previa intesa con le Regioni;
- il comma 5, il quale affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un ruolo di coordinamento per l'applicazione della normativa sul condono, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., perché non vi sarebbe alcuna esigenza unitaria in grado di giustificare l'attribuzione ad un organo statale di tale funzione, in una materia, come il "governo del territorio", attribuita alla competenza regionale;
- il comma 6 violerebbe l'art. 118 Cost., perché in una materia regionale determinerebbe la avocazione di funzioni amministrative al centro senza prevedere, come richiesto dalla sentenza n. 303 del 2003, l'intesa con la Regione interessata, nonché l'art. 119 Cost., il quale non ammette finanziamenti vincolati alla realizzazione di interventi scelti dal Ministro;
- i commi 9 e 10 violerebbero gli artt. 118 e 119 Cost. per ragioni analoghe a quelle appena richiamate.
3. - Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna (quest'ultima con atto separato, notificato il 9 febbraio 2004 e depositato il 10 febbraio 2004) chiedono inoltre l'applicazione dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3), ritenendo sussistenti le condizioni ivi previste perché la Corte possa sospendere in via cautelare l'esecuzione della normativa impugnata.
4. - Le Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Campania hanno impugnato l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, così come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare i commi: 1, 2, 3, 9, 14-23; 25, 26, 32-38; 41 e 42 (reg. ric. n. 6 del 2004); 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14-20; 24-41 (reg. ric. n. 8 del 2004); 1, 3, 5, 14-20; 25-43; 49-ter (reg. ric. n. 10 del 2004); 1, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 11 del 2004); 1, 3, 4, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 12 del 2004); 1, 2, 3, 25, 26, lettera a), 28, 32, 35, 37, 38, 40 e l'Allegato 1 (reg. ric. n. 13 del 2004); 1, 2, 3, 5, 14-20; 25-50 (reg. ric. n. 14 del 2004). Le Regioni Marche e Campania hanno impugnato anche l'art. 32 citato nel suo complesso.
Le ricorrenti ripropongono sostanzialmente le medesime censure già sollevate nei confronti dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 nel testo originario, con le seguenti precisazioni e aggiunte.
L'art. 77 Cost. sarebbe violato anche dalla legge n. 326 del 2003, dal momento che la carenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la decretazione d'urgenza si ripercuoterebbe, quale vizio in procedendo, anche nei confronti della legge di conversione.
La Regione Marche lamenta la violazione dell'art. 79 Cost., in quanto il provvedimento normativo impugnato costituirebbe, nella sostanza, una vera e propria amnistia, adottata senza percorrere le vie del procedimento aggravato previsto dalla citata disposizione costituzionale
L'art. 3 Cost. è invocato, nel ricorso della Regione Lazio, anche in quanto la disciplina impugnata violerebbe il principio di eguaglianza a causa della perdita di valore degli immobili dei cittadini rispettosi della legge conseguente alla immissione sul mercato di immobili abusivi, nonché dell'aumento della pressione fiscale a carico dei medesimi cittadini al fine di reperire le risorse finanziarie volte alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Sempre secondo la Regione Lazio, il principio di ragionevolezza, sancito dal medesimo art. 3 Cost., sarebbe violato anche perché dalla normativa risultante dalle modifiche operate in sede di conversione e derivante dalle abrogazioni disposte dalla legge finanziaria per il 2004, emergerebbe chiaramente che sarebbe rimasto soltanto il condono edilizio, mentre sarebbero stati abrogati i fondi per la riqualificazione urbanistica e ambientale, pur ritenuti evidentemente insufficienti dalle Regioni, ciò che renderebbe palese "la irragionevolezza e la scarsa attendibilità del meccanismo congegnato attraverso le varie disposizioni di cui all'art. 32, per realizzare finalità di reale e credibile intento di riqualificazione del territorio"; inoltre, la modifica dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985 renderebbe applicabile il condono anche alla pratiche restate inevase sotto l'egida di precedenti condoni, con il risultato di realizzare l'effetto di un «condono "open"».
Per quel che concerne le singole disposizioni contenute nell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, così come risultante dalla conversione ad opera della legge n. 326 del 2003, le Regioni ricorrenti ribadiscono le censure già proposte nei confronti del testo originario del decreto-legge, evidenziando, tuttavia, alcuni profili nuovi di impugnazione connessi con le modifiche normative introdotte dalla legge di conversione.
Il comma 25 dell'art. 32 viene censurato in quanto, prevedendo un limite massimo per la costruzione abusiva considerata nel suo complesso pari a 3000 metri cubi, violerebbe gli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., poiché non preciserebbe che non sono ammesse più richieste riferite alla medesima area; viene peraltro mantenuta ferma la censura rivolta al medesimo comma 25 nella versione originaria del D.L. n. 269 del 2003, in quanto gli emendamenti introdotti in sede di conversione opererebbero soltanto pro futuro.
Dei commi 9 e 10 si ribadisce il contrasto con l'art. 118 Cost., nonostante che il comma 9, nel testo risultante a seguito della conversione, preveda l'intesa con la Conferenza unificata, in quanto risulterebbe comunque riconosciuta una priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Nei ricorsi suddetti si propone, infine, censura avverso il comma 49-ter, introdotto in sede di conversione, il quale, determinando l'accentramento della competenza concernente le demolizioni in capo al prefetto, violerebbe l'art. 117 Cost., terzo comma, e l'art. 118 Cost.; ciò in quanto tale norma non esprimerebbe un principio fondamentale, né del resto sarebbe giustificabile in base ad esigenze unitarie, in quanto l'amministrazione statale non sarebbe adeguata allo svolgimento di tale funzione, non disponendo nemmeno dei dati per effettuare il controllo degli interventi edilizi.
5. - Le Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna chiedono inoltre, anche nei confronti dell'art. 32 come risultante dalle modifiche operate in sede di conversione, l'applicazione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 131 del 2003, ritenendo sussistenti le condizioni ivi previste perché la Corte possa sospendere in via cautelare l'esecuzione della normativa impugnata.
6. - La Regione Basilicata ha impugnato, con un unico ricorso, l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, sia nel testo originario che nel testo risultante dalla legge di conversione, esponendo censure rivolte in generale nei confronti dell'intero art. 32, e sostanzialmente corrispondenti, nel merito, a quelle più sopra richiamate.
7. - La Regione Toscana, con il ricorso n. 10 del 2004, ha impugnato anche l'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito della legge n. 326 del 2003, mentre la Regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 13 del 2004, ha impugnato anche l'art. 21, nonché i commi 21 e 22 dell'art. 32. Tali ultime disposizioni, congiuntamente al comma 23, risultano impugnate altresì dalla Regione Campania, con entrambi i propri ricorsi (n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004).
Per ragioni di omogeneità di materia, tali questioni di costituzionalità verranno trattate separatamente da quelle concernenti la disciplina del condono edilizio di cui all'art. 32 sollevate con i medesimi ricorsi e appena illustrate, per essere definite con distinte decisioni di questa Corte.
8. - In considerazione dell'identità della materia, nonché dei profili di illegittimità costituzionale fatti valere, i ricorsi, per la parte relativa all'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, sia nel testo originario, che in quello risultante dalla conversione ad opera della legge n. 326 del 2003, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
9. - Con ordinanza letta nella pubblica udienza dell'11 maggio 2004 e allegata alla presente sentenza, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal CODACONS e dal World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS.
10. - Deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio, in quanto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato e non presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cfr., da ultimo, la sentenza n. 333 del 2000).
11. - Il ricorso della Regione Basilicata si rivolge genericamente nei confronti dell'intero art. 32, pur motivando soltanto in relazione al condono edilizio. È possibile tuttavia - non essendo specificamente indicati i commi dell'articolo nei cui confronti vengono rivolte le doglianze - interpretare il ricorso come rivolto esclusivamente nei confronti delle disposizioni che disciplinano il condono edilizio (cfr., ad esempio, sentenza n. 15 del 2004). Analogamente è da dirsi in relazione ai ricorsi delle Regioni Marche e Campania, nella parte in cui si rivolgono all'art. 32 nella sua interezza.
12. - Inammissibili, invece, devono essere ritenute le censure rivolte dalla Regione Campania specificamente nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del D.L. n. 269 del 2003 e dei medesimi commi, nonché dei commi 49-bis e 49-quater, del testo dell'art. 32 convertito dalla legge n. 326 del 2003, in quanto non sorrette da alcuna delle argomentazioni in diritto rinvenibili nei ricorsi. Ciò a prescindere dal fatto che la medesima Regione Campania, nel ricorso n. 14 del 2004 avverso il testo del decreto-legge così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003, impugna erroneamente i commi 48 e 49, soppressi in sede di conversione in legge.
Ancora, va esclusa l'ammissibilità delle censure sollevate dalla Regione Marche, con i ricorsi n. 81 del 2003 e n. 8 del 2004, in relazione ai parametri costituiti dagli artt. 32, 41 e 42 Cost., in quanto non viene fornita alcuna motivazione autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.
Del pari inammissibile è la censura proposta dalla Regione Campania, con i ricorsi n. 76 del 2003 e n. 14 del 2004, in riferimento al parametro dell'art. 114 Cost., anch'essa non motivata in alcun modo.
Il rilievo di incostituzionalità di cui alla sopra indicata lettera h) - fondato sulla violazione dell'art. 97 Cost., in quanto i principi di imparzialità dei pubblici poteri e di buon andamento dell'amministrazione sarebbero frustrati dalla inanità degli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali al fine di reprimere l'abusivismo - deve invece essere dichiarato inammissibile perché eccessivamente generico.
Quanto alla censura concernente il comma 10 dell'art. 32, formulata in entrambi i ricorsi della Regione Marche e nel ricorso della Regione Toscana avverso il testo del D.L. n. 269 del 2003, ne va dichiarata l'inammissibilità con riferimento al ricorso n. 8 del 2004 della Regione Marche per carenza di qualunque autonoma motivazione, mentre le modifiche apportate dalla legge di conversione debbono ritenersi satisfattive delle doglianze prospettate delle ricorrenti in relazione al testo originario del decreto-legge, consentendo - in assenza di un'attuazione medio tempore della norma impugnata - di dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr., da ultimo, ordinanza n. 137 del 2004).
13. - Numerose tra le questioni proposte dalle Regioni ricorrenti fanno riferimento a parametri differenti da quelli specificamente concernenti il riparto di competenze tra le stesse e lo Stato. Non possono essere ritenute ammissibili le censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente idonei "a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o Province autonome ricorrenti" (sentenza n. 303 del 2003; cfr., inoltre, le sentenze n. 353 del 2001, n. 503 del 2000, n. 408 del 1998, n. 87 del 1996). Alla luce di tale criterio deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di cui alla sopra indicata lettera f), secondo la quale la disciplina impugnata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, perché discriminerebbe tra cittadini rispettosi della legalità e cittadini che non lo siano, in sfavore dei primi. È del tutto evidente, infatti, che tale vizio non sarebbe in grado di incidere in alcun modo sulla sfera di autonomia delle ricorrenti. Per le medesime ragioni è inammissibile anche la censura di cui alla sopra indicata lettera e), secondo la quale la disciplina impugnata violerebbe l'art. 25 Cost. e, in particolare, i principi di legalità, tassatività e certezza delle norme penali.
14. - Vanno disattese, invece, le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato nei confronti delle censure di cui alle sopra indicate lettere d) e t), secondo le quali le Regioni non sarebbero legittimate a ricorrere avverso la disciplina impugnata, in quanto pretenderebbero di far valere competenze non solo proprie, ma anche degli enti locali.
Infatti, la stretta connessione, in particolare in materia urbanistica e in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. Ciò al di là del fatto che il nuovo quarto comma dell'art. 123 Cost. ha configurato il Consiglio delle autonomie locali come organo necessario della Regione e che l'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 (così come sostituito dall'art. 9, comma 2, della legge n. 131 del 2003), ha attribuito proprio a tale organo un potere di proposta alla Giunta regionale relativo al promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale in via diretta contro le leggi dello Stato.
15. - Nel periodo intercorrente tra l'approvazione della legge n. 326 del 2003, legge di conversione, e la proposizione dei ricorsi nei confronti di quest'ultima, è intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), che ha abrogato i commi 6, 9 e 24 dell'art. 32 in questione. Tale sopravvenienza normativa, in considerazione del tenore delle censure rivolte avverso le disposizioni menzionate, deve essere ritenuta satisfattiva delle pretese regionali. Conseguentemente, anche alla luce della evidente inattuazione medio tempore di tali disposizioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alle predette censure.
16. - A questo punto è possibile passare ad esaminare i profili di merito delle rimanenti censure prospettate dalle Regioni ricorrenti, tenendo conto che i riferimenti che si faranno di seguito alle disposizioni oggetto del giudizio devono intendersi relativi, salvo diversa esplicita indicazione, al testo dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 quale convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003.
17. - In via preliminare appare opportuno evidenziare alcune caratteristiche generali di questo nuovo condono edilizio.
Malgrado la titolazione dell'art. 32 sia "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali", l'oggetto fondamentale di tale disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all'intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del "permesso di costruire in sanatoria", disciplinato dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancorato a presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più restrittive.
Si tratta, peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei "capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni", disponendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica "alle opere abusive" cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni.
Resta, in particolare, la caratteristica fondamentale di mantenere collegato il condono penale con la sanatoria amministrativa: l'integrale pagamento dell'oblazione, oltre a costituire il presupposto per l'estinzione dei reati edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) e costituisce uno dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (commi 32 e 37 dell'art. 32 in questione); ancora, l'oblazione interamente corrisposta costituisce condizione perché la sanatoria renda inapplicabili le sanzioni amministrative, "ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti" (cfr. art. 38, quarto comma, della legge n. 47 del 1985).
Ciò non esclude, peraltro, che - ove sia stata effettuata l'oblazione - pur in presenza di diniego di sanatoria, si estinguano i reati edilizi e le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro siano "ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata" (art. 39 della legge n. 47 del 1985).
Rispetto ai precedenti, l'attuale condono risulta per alcuni profili più ristretto, dal momento che il comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi sanabili, e definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985. A fianco di tali previsioni, viene disciplinata analiticamente la possibilità di sanare opere abusive edificate su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale o su aree gravate da diritti di uso civico (commi da 14 a 20).
Il richiamo all'intero capo IV della legge n. 47 del 1985 rende applicabile anche al presente condono la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali disposta dall'art. 44 della legge n. 47 del 1985, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di sanatoria [stabilito, come è noto, originariamente al 31 marzo 2004, quindi differito al 31 luglio 2004 dal D.L. 31 marzo 2004, n. 82 (Proroga di termini in materia edilizia), convertito in legge ad opera della legge 28 maggio 2004, n. 141 (Conversione in legge del D.L. 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia)].
La regolare e tempestiva presentazione di tale domanda al Comune competente, nonché il versamento dell'oblazione, "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative" (art. 38, primo comma, della legge n. 47 del 1985).
Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove non vi siano motivi ostativi (art. 35 della legge n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 dispone che il decorso di 24 mesi dalla consegna della documentazione, senza che l'amministrazione abbia adottato un provvedimento negativo, integra un'ipotesi di silenzio-assenso, che equivale al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Da notare, infine, che permane l'atipicità dell'oblazione delineata da questa legislazione (e destinata all'erario statale, ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge n. 47 del 1985), che differisce sotto più profili dall'istituto disciplinato in generale dagli artt. 162 e 162-bis c.p., e la cui quantificazione è determinata o forfetariamente o in misura rapportata alla tipologia dell'abuso, alla qualità degli immobili e alla superficie della costruzione abusivamente realizzata (si veda, al riguardo, la sentenza n. 369 del 1988).
Quanto al ruolo riconosciuto in questa legislazione alle autonomie territoriali, i Comuni, principali titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica nonché dei poteri gestionali, ivi compreso - come accennato - il "permesso di costruire in sanatoria", sono tenuti da questa legislazione a rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria (artt. 31 e 35, quattordicesimo comma, della legge n. 47 del 1985), anche per le opere edilizie contrastanti con i loro atti di pianificazione. A seguito della sanatoria sono altresì vincolati a rilasciare "il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica" (art. 35, diciottesimo comma, della legge n. 47 del 1985).
Tutto ciò comporta, come già ricordato, prima la sospensione del procedimento relativo alle sanzioni amministrative, poi l'estinzione dei relativi procedimenti di esecuzione, e infine, ove si giunga al rilascio del titolo in sanatoria, la loro inapplicabilità. Al tempo stesso, questo condono straordinario di fatto esclude, o comunque limita fortemente, la possibilità per i Comuni di rilasciare l'ordinario "permesso di costruire in sanatoria".
Per quel che concerne i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare, sia per lo svolgimento delle procedure amministrative sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e in genere per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dalle opere abusive, l'art. 32 prevede il ricorso a quattro diverse forme di introiti. La legge regionale può disporre un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura indicata dallo stesso art. 32 (Tabella C dell'Allegato 1) "ai fini della attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio", nonché per l'effettuazione di controlli periodici del territorio (comma 33). La legge regionale, ancora, può incrementare "fino al massimo del 100 per cento" gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria (comma 34). La stessa amministrazione comunale può aumentare fino ad un massimo del 10 per cento i diritti ed oneri ordinariamente previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi "da utilizzare con le modalità di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" (comma 40). Infine, il Ministero dell'economia attribuisce ai Comuni il 50 per cento delle somme riscosse a conguaglio dell'oblazione, "al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria" (comma 41).
La nuova normativa sul condono, peraltro, prevede direttamente (al comma 38, che rinvia all'Allegato 1) la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, la cui determinazione è, invece, di competenza del Comune e della legge regionale (cfr. art. 37 della legge n. 47 del 1985, nonché art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001).
Quanto alle Regioni, malgrado l'intervenuto accrescimento dei loro poteri in conseguenza della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 riserva loro ambiti di intervento assai ristretti ed entro termini molto esigui. Infatti, la normativa oggetto del presente giudizio prevede che le Regioni mediante leggi possano intervenire solo in questi limiti: per i soli illeciti relativi ad opere di restauro e risanamento conservativo o ad opere di manutenzione straordinaria realizzate in aree non soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, come modificato dal comma 43 dell'impugnato art. 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina qui esaminata, la Regione, con propria legge, può determinare "la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio" (comma 26, lettera b); entro i medesimi sessanta giorni, possono anche essere emanate "norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria" (comma 33); inoltre, nello stesso termine, può essere previsto, tra l'altro, "un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C" (comma 33); ancora, è possibile aumentare "gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria [.....] fino al massimo del 100 per cento", nonché individuare modalità di attuazione della norma secondo cui chi esegua in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria o secondaria può detrarre dall'importo complessivo degli oneri concessori quanto già versato a titolo di anticipazione (comma 34); infine, si può prevedere l'obbligo di allegare alla domanda di definizione dell'illecito ulteriore documentazione rispetto a quella già determinata dalla legge statale (comma 35, lettera c).
18. - La pluralità ed eterogeneità dei profili di costituzionalità sollevati dalle ricorrenti rende opportuno esaminare, in via prioritaria, le censure mosse nei confronti dell'intero istituto disciplinato dall'art. 32 oggetto del presente giudizio e delle sue caratteristiche complessive. A tale riguardo, è ovviamente preliminare l'analisi dei rilievi di costituzionalità relativi alla fonte utilizzata.
Le Regioni ricorrenti hanno anzitutto impugnato l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 per asserito contrasto con l'art. 77 Cost., sia per carenza dei presupposti di necessità e urgenza, sia per la disomogeneità del contenuto del decreto-legge, sia, infine, perché il decreto-legge sarebbe inidoneo a porre i principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost., terzo comma. Inoltre, le ricorrenti hanno negato la legittimità costituzionale della conversione in legge dell'art. 32 ad opera della legge n. 326 del 2003, in quanto i vizi del decreto-legge si ripercuoterebbero come vizi in procedendo sulla stessa legge di conversione.
Le questioni non sono fondate.
Per ciò che riguarda in particolare l'art. 32 nel testo originario del D.L. n. 269 del 2003, non può negarsi che la delicata materia del condono edilizio potrebbe meritare una più meditata elaborazione tramite l'ordinario procedimento di formazione delle leggi; al tempo stesso, peraltro, potrebbero essere addotti per questo particolare istituto anche alcuni specifici motivi per un'immediata adozione ed entrata in vigore del testo normativo, destinato ad avere - come prima esposto - efficacia sulle procedure giurisdizionali ed amministrative in corso, ma soprattutto per evitare o ridurre spinte alla modifica del disegno di legge sotto la pressione di interessi favorevoli a nuove opere abusive.
Se a ciò si aggiunge che in questo caso sembra aver pure pesato - seppur opinabilmente - la necessità di inserire questo provvedimento in un assai più ampio decreto-legge intitolato "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", non può negarsi che ci si trovi in un contesto nel quale la Corte Costituzionale non può rilevare un caso di "evidente mancanza" dei presupposti di necessità e di urgenza prescritti dal secondo comma dell'art. 77 Cost., secondo la sua ormai consolidata giurisprudenza in materia (fra le molte, cfr. da ultimo la sentenza n. 341 del 2003 e la sentenza n. 6 del 2004).
Quanto poi alla presunta carenza di omogeneità dell'oggetto del decreto-legge, è sufficiente rilevare che non si tratta di requisito costituzionalmente imposto (seppur opportunamente previsto dal comma 3 dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri").
In ordine alla pretesa secondo la quale il decreto-legge sarebbe una fonte strutturalmente inidonea alla posizione di principi fondamentali, deve essere osservato che questa Corte ha già più volte chiarito che "un decreto-legge può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost." (sentenza n. 6 del 2004).
Tali considerazioni, peraltro, valgono anche ad escludere la lamentata violazione dell'art. 77 Cost. da parte della legge di conversione, senza che occorra in questa sede prendere in esame la possibilità secondo la quale i vizi del decreto-legge relativi alla carenza dei presupposti costituzionali per la sua adozione si riverberino anche su quest'ultima quali vizi in procedendo (sul punto, cfr. comunque le sentenze n. 341 del 2003, n. 29 e n. 16 del 2002, n. 398 del 1998 e n. 330 del 1996).
19. - La Regione Marche, nel ricorso contro l'art. 32 convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha sollevato anche la questione di legittimità costituzionale dell'intero istituto del condono in riferimento alla presunta lesione dell'art. 79 Cost., così riproponendo una tesi che già più volte in passato era stata sostenuta in atti introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale. In base a tale ricostruzione, il condono costituirebbe in realtà un tipo di amnistia impropria, che quindi andrebbe prevista e disciplinata solo tramite una legge conforme alle rigide prescrizioni di cui all'art. 79 Cost.
La questione non è fondata.
L'assoluta mancanza di nuove argomentazioni a sostegno del rilievo di costituzionalità sollevato, rispetto a quelle già in passato affrontate da questa Corte, induce a confermare gli esiti della precedente giurisprudenza: se nella sentenza n. 369 del 1988 si era negata la natura di amnistia impropria al condono, a causa della "complessa fattispecie estintiva" del reato, che "viene ad essere [.....] almeno di regola, costitutiva (di effetti amministrativi) ed estintiva (di effetti penali)", e nella quale la non punibilità si produce "soltanto a seguito delle manifestazioni di concrete volontà degli interessati e dell'autorità amministrativa", nella sentenza n. 427 del 1995 - adottata dopo la modificazione dell'art. 79 Cost. ad opera della L.cost. 6 marzo 1992 n. 1 (Revisione dell'art. 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto) - questa tesi è stata esplicitamente confermata, sottolineandosi inoltre come esistano nell'ordinamento casi di altre leggi determinanti "lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono edilizio".
D'altra parte - come in precedenza evidenziato - l'attuale testo dell'art. 45 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede un analogo effetto estintivo del reato a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 medesimo.
20. - In relazione alle censure di ordine sostanziale che le ricorrenti muovono nei confronti dell'intero istituto disciplinato nelle disposizioni impugnate, nonostante alcune di esse si rivolgano a contestare la stessa ammissibilità di un condono edilizio, è opportuno prendere in esame anzitutto i rilievi fondati sulla lamentata violazione del sistema costituzionale delle competenze, dal momento che tutte le Regioni ricorrenti contestano primariamente la legittimità costituzionale dell'art. 32 sulle base delle proprie attribuzioni costituzionali in tema di edilizia, di urbanistica o di governo del territorio: se le Regioni ad autonomia ordinaria lo fanno in riferimento ai commi terzo o quarto dell'art. 117 Cost. e all'art. 118 Cost., la Regione Friuli-Venezia Giulia lo fa in riferimento all'art. 4, numero 12, e all'art. 8 della L.cost. n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Solo la Regione Campania e la Regione Marche sostengono la tesi secondo la quale il condono edilizio inciderebbe in una materia di competenza residuale delle Regioni di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. (l'edilizia o l'urbanistica), mentre tutte le Regioni ad autonomia ordinaria ritengono che, ove la disciplina oggetto del presente giudizio dovesse essere collocata nell'ambito di una materia affidata alla competenza concorrente di Stato e Regioni (nel caso di specie, "governo del territorio"), comunque contrasterebbe con l'art. 117 Cost., terzo comma, per violazione dei limiti posti da tale disposizione al legislatore statale. Ciò, innanzi tutto, in quanto l'art. 32 detterebbe una normativa di dettaglio, per di più intrinsecamente non cedevole; in secondo luogo, a causa della circostanza secondo la quale la stessa idea di condono edilizio, in quanto disciplina eccezionale, non sarebbe idonea ad essere qualificata quale principio fondamentale della materia.
Inoltre, si sostiene che, anche non contestandosi il pieno ed esclusivo potere del legislatore statale in materia penale, che lo abilita ad escludere la punibilità di determinate condotte, sarebbe inammissibile che la legge statale incida contestualmente sulla sanzionabilità amministrativa degli illeciti edilizi, che invece spetta all'autonomia regionale in quanto relativa alla disciplina del "governo del territorio".
La Regione Friuli-Venezia Giulia sostiene che, disponendo essa di competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, l'autonomia regionale in tale ambito potrebbe essere legittimamente vincolata esclusivamente dalla Costituzione, dai principi generali dell'ordinamento giuridico e dalle norme fondamentali delle leggi di grande riforma economico-sociale, tra le quali non potrebbe essere annoverata la previsione di un condono edilizio quale disciplinato dall'art. 32 anche sul versante della disciplina urbanistica.
A loro volta, alcune Regioni ad autonomia ordinaria (la Regione Campania, la Regione Marche e la Regione Toscana) evidenziano che alcune parti significative della disciplina del condono di cui all'art. 32 contrasterebbero con il nuovo art. 118 Cost., specie in riferimento al radicale svuotamento del principio di sussidiarietà che deriverebbe dalla disciplina impugnata in un ambito caratterizzato sia da funzioni indubbiamente proprie delle Regioni, che da un'area di tradizionale titolarità di funzioni di gestione amministrativa da parte dei Comuni. Né, certo, la natura delle funzioni amministrative di gestione in materia urbanistica potrebbe legittimare la loro attribuzione al livello centrale in nome del principio di adeguatezza, come dimostrato dalla stessa legislazione sul condono, che le mantiene ai Comuni pur vincolandone radicalmente l'esercizio.
I suddetti rilievi appaiono in parte fondati, secondo quanto meglio di seguito specificato.
Il condono edilizio di tipo straordinario, quale finora configurato nella nostra legislazione, appare essenzialmente caratterizzato dalla volontà dello Stato di intervenire in via straordinaria sul piano della esenzione dalla sanzionabilità penale nei riguardi dei soggetti che, avendo posto in essere determinate tipologie di abusi edilizi, ne chiedano il condono tramite i Comuni direttamente interessati, assumendosi l'onere del versamento della relativa oblazione e dei costi connessi all'eventuale rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, appositamente previsto da questa legislazione.
Non vi è dubbio sul fatto che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale (per tutte, v. la sentenza n. 487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discrezionalità in materia "di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità" (sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n. 167 del 1989). Peraltro, la circostanza che il comune sia titolare di fondamentali poteri di gestione e di controllo del territorio rende necessaria la sua piena collaborazione con gli organi giurisdizionali, poiché, come questa Corte ha affermato, "il Giudice penale non ha competenza 'istituzionale' per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici" (sentenza n. 370 del 1988). Tale doverosa collaborazione per concretizzare la scelta del legislatore statale di porre in essere un condono penale si impone quindi su tutto il territorio nazionale, inerendo alla strumentazione indispensabile per dare effettività a tale scelta.
Al tempo stesso rileva la parallela sanatoria amministrativa, anche attraverso la previsione da parte del legislatore statale di uno straordinario titolo abilitativo edilizio, a causa dell'evidente interesse di coloro che abbiano edificato illegalmente ad un condono su entrambi i versanti, quello penale e quello amministrativo; ma sul piano della sanatoria amministrativa i vincoli che legittimamente possono imporsi all'autonomia legislativa delle Regioni, ordinarie e speciali, non possono che essere quelli ammissibili sulla base rispettivamente delle disposizioni contenute nel nuovo art. 117 Cost. e degli statuti speciali.
Per ciò che riguarda l'art. 117 Cost., la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003) che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di "governo del territorio". E se è vero che la normativa sul condono edilizio di cui all'impugnato art. 32 certamente tocca profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, è altresì innegabile che essa non si esaurisce in tali ambiti specifici ma coinvolge l'intera e ben più ampia disciplina del "governo del territorio" - che già questa Corte ha ritenuto comprensiva, in linea di principio, di "tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività" (cfr. sentenza n. 307 del 2003) - ossia l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. Se poi si considera anche l'indubbio collegamento della disciplina con la materia della "valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", appare evidente che alle Regioni è oggi riconosciuta al riguardo una competenza legislativa più ampia, per oggetto, di quella contemplata nell'originario testo dell'art. 117 Cost.; ciò - è bene ricordarlo - mentre le potestà legislative dello Stato di tipo esclusivo, di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., sono state consapevolmente inserite entro un elenco conchiuso.
Inoltre, nel nuovo art. 118 Cost. per la prima volta si è stabilito che, in virtù del principio di sussidiarietà garantito in una disposizione costituzionale, i Comuni sono normalmente titolari delle funzioni di gestione amministrativa, riconoscendosi inoltre che "i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie". A sua volta, il quarto comma del nuovo art. 119 Cost. per la prima volta afferma che le normali entrate dei Comuni devono consentire "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".
Tutto ciò implica necessariamente che, in riferimento alla disciplina del condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, ivi compresa - come già affermato in precedenza - la collaborazione al procedimento delle amministrazioni comunali), solo alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante - più ampio che nel periodo precedente - di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo.
Al tempo stesso, se i Comuni possono, nei limiti della legge, provvedere a sanare sul piano amministrativo gli illeciti edilizi, viene in evidente rilievo l'inammissibilità di una legislazione statale che determini anche la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento ai Comuni; d'altronde, l'ordinaria disciplina vigente attribuisce il potere di determinare l'ammontare degli oneri concessori agli stessi Comuni, sulla base della legge regionale (art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001).
Per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia particolare, ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale appare maggiore, perché in questo caso possono operare solo il limite della "materia penale" (comprensivo delle connesse fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di "grande riforma" (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio: d'altra parte, su questo piano esiste il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 418 del 1995, pronunciata appunto in relazione al rapporto tra le competenze statali relative al condono edilizio del 1994 e le competenze della Provincia autonoma di Trento, dotata in materia di potestà legislativa primaria.
È significativo che questa stessa sentenza prendesse positivamente atto dell'avvenuta adozione, nelle more del giudizio, della L.P. 18 aprile 1995, n. 5, Provincia autonoma di Trento (Definizione agevolata delle violazioni edilizie - condono edilizio), che, determinando "disposizioni di coordinamento per l'applicazione nel territorio nella Provincia delle norme contenute nell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724", subordinava la sanabilità amministrativa delle opere abusive anche al rispetto di tutta una serie di vincoli determinati dalla legislazione provinciale (cfr., in particolare, gli artt. 1 e 8), da accertare tramite speciali procedimenti dell'amministrazione provinciale, con esiti vincolanti per le amministrazioni comunali (cfr. gli artt. 5, 6 e 7).
Questa legislazione conferma, in una particolare realtà territoriale, quella che è una più generale caratteristica della legislazione sul condono, nella quale normalmente quest'ultimo ha effetti sia sul piano penale che sul piano delle sanzioni amministrative, ma che non esclude la possibilità che le procedure finalizzate al conseguimento dell'esenzione dalla punibilità penale si applichino ad un maggior numero di opere edilizie abusive rispetto a quelle per le quali operano gli effetti estintivi degli illeciti amministrativi; ciò è reso d'altra parte evidente nelle disposizioni dello stesso Capo IV della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, che nell'art. 38 disciplina separatamente, al secondo ed al quarto comma, i presupposti del condono penale (il versamento dell'intera oblazione) ed amministrativo (il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria) e nell'art. 39 prevede che, ove si sia effettuata l'oblazione, si produca comunque l'estinzione dei reati anche ove "le opere non possano conseguire la sanatoria".
D'altra parte, anche l'art. 32 impugnato prevede, al comma 36, i presupposti per il verificarsi dell'effetto estintivo penale, mentre i diversi presupposti per il conseguimento del titolo abilitativo in sanatoria sono regolati dal comma 37, così confermando che i due effetti possono essere indipendenti l'uno dall'altro, dal momento che l'effetto penale si produce a prescindere dall'intervenuta concessione della sanatoria amministrativa e anche se la sanatoria amministrativa non possa essere concessa.
21. - L'insieme delle considerazioni fin qui sviluppate induce a ritenere alcune parti della nuova disciplina del condono edilizio contenuta nell'art. 32 impugnato contrastanti con gli artt. 117 e 118 Cost., per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia ordinaria, nonché con gli artt. 4, numero 12, e 8 della L.cost. n. 1 del 1963, per ciò che riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia: ciò perché questa norma, in particolare, comprime l'autonomia legislativa delle Regioni, impedendo loro di fare scelte diverse da quelle del legislatore nazionale, ancorché nell'ambito dei principi legislativi da questo determinati.
L'individuazione di profili di sicura competenza statale nella disciplina in esame, sia per la parte relativa agli aspetti penalistici sia per la parte relativa alla determinazione dei principi fondamentali sul governo del territorio, inducono questa Corte ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale solo parziale, limitandola a quelle disposizioni del testo legislativo che, in contraddizione con gli stessi enunciati dell'art. 32 (il comma 3 afferma che "le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali", mentre il comma 4 stabilisce che "sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano"), escludono il legislatore regionale da ambiti materiali che invece ad esso spettano, sulla base delle disposizioni costituzionali e statutarie.
Il riconoscimento in capo alle Regioni di adeguati poteri legislativi, da esercitare entro termini congrui, rafforza indirettamente anche il ruolo dei Comuni, dal momento che indubbiamente questi possono influire sul procedimento legislativo regionale in materia, sia informalmente sia, in particolare, usufruendo dei vari strumenti di partecipazione previsti dagli statuti e dalla legislazione delle Regioni (in anticipazione o in attuazione di quanto ora previsto dal nuovo quarto comma dell'art. 123 Cost.).
Alla stregua di quanto sopra detto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo anzitutto il comma 26 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale va pronunziata per il comma 25 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione.
In terzo luogo, i possibili diversi limiti opponibili dalla legge regionale non possono non riguardare anche quelle opere situate nel territorio regionale cui i commi 14 e seguenti dell'art. 32 rendono applicabile il condono, malgrado si tratti di beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale: da ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 14, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 si applichi anche a questa categoria particolare di opere.
In quarto luogo, appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali, la determinazione nel comma 33 di un termine perentorio di sessanta giorni - connesso alla previsione di cui alla lettera b) del comma 26 - entro il quale le Regioni dovrebbero esercitare il loro potere normativo; da ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'inciso "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" e la necessità che esso sia sostituito con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26.
In quinto luogo, va altresì dichiarata la incostituzionalità del comma 37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del silenzio, protratto oltre il termine ivi previsto, del Comune cui gli interessati abbiano presentato la documentazione richiesta.
In sesto luogo, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 38, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso D.L. n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento; conseguentemente, è da dichiarare costituzionalmente illegittimo lo stesso Allegato 1, nelle parti in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento.
In settimo luogo, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 impugnato, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi ad opera del legislatore statale.
Infatti, il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle Regioni nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell'operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine, che dovrà essere congruo perché le Regioni e le Province autonome possano determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32 - quale risultante dalla presente sentenza - sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali. Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere a ridefinire i termini previsti, per gli interessati, nei commi 15 e 32 dell'art. 32, nonché nell'Allegato 1 al D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge ad opera della legge n. 326 del 2003, di recente già prorogati dal D.L. n. 82 del 2004, convertito dalla legge n. 141 del 2004 (ciò ovviamente facendo salve le domande già presentate). È peraltro evidente che la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo.
In considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un'accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l'adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003, così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003 (fatti salvi i nuovi termini per gli interessati).
Le suddette considerazioni assorbono i rilievi mossi contro i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32.
22. - Le conclusioni appena raggiunte circa la parziale illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate per violazione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle autonomie regionali non possono non influire sulla valutazione delle ulteriori e più generali censure di ordine sostanziale proposte dalle Regioni ricorrenti.
23. - Alcune delle Regioni ricorrenti contestano la complessiva legittimità costituzionale della nuova legislazione sul condono edilizio poiché opererebbe un illegittimo bilanciamento fra valori costituzionali primari ed altri interessi pubblici: in particolare, si sacrificherebbe irrimediabilmente la tutela dei beni ambientali e paesaggistici di cui al secondo comma dell'art. 9 Cost., così violando anche l'art. 117 Cost., terzo comma, che affida alla competenza regionale la valorizzazione dei beni ambientali. La giurisprudenza costituzionale avrebbe elaborato un "principio costituzionale di indisponibilità dei valori costituzionalmente tutelati"; conseguentemente, il valore costituzionale di un ordinato assetto del territorio non potrebbe "essere scambiato con valori puramente finanziari", come invece avverrebbe nel caso della sanatoria edilizia.
La questione non è fondata.
Non v'è dubbio che gli interessi coinvolti nel condono edilizio, in particolare quelli relativi alla tutela del paesaggio come "forma del territorio e dell'ambiente", siano stati ripetutamente qualificati da questa Corte come "valori costituzionali primari" (cfr., tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985); primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente definito come "insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici" (in questi termini, v. sentenza n. 151 del 1986). Tale affermazione rende evidente che questa "primarietà" non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la "primarietà" degli interessi che assurgono alla qualifica di "valori costituzionali" non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative.
Il bilanciamento che nel caso di specie verrebbe in considerazione, secondo le ricorrenti, è quello tra i valori tutelati in base all'art. 9 Cost. e le esigenze di finanza pubblica; a questo proposito, però, le Regioni ritengono che nella disciplina impugnata si opererebbe una totale e definitiva compromissione dell'interesse paesistico-ambientale: ciò in quanto uno dei due interessi (quello relativo alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio) apparirebbe, a differenza dell'altro, sacrificato in via del tutto definitiva (e ciò a differenza di altri condoni, come quello fiscale, che pure comportano effetti di clemenza penale).
In realtà, questa Corte, nella sua copiosa giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più volte riconosciuto - in particolare nella sentenza n. 85 del 1998 - come in un settore del genere vengano in rilievo una pluralità di interessi pubblici, che devono necessariamente trovare un punto di equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quello di realizzare un contemperamento dei valori in gioco: quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra (sentenze n. 302 del 1996 e n. 427 del 1995).
Alla luce di tali considerazioni, la disciplina del condono edilizio di cui all'art. 32 impugnato, come risultante dalle già argomentate dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale (che ne determinano, tra l'altro, la sostanziale discontinuità rispetto ai precedenti condoni del 1985 e del 1994), non appare, allo stato attuale, in contrasto con la primarietà dei valori sanciti nell'art. 9 Cost. È infatti evidente che la tutela di un fondamentale valore costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei diversi valori in gioco. E il doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specificativo - all'interno delle scelte riservate al legislatore nazionale - delle norme in tema di condono contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell'ambiente e del paesaggio, che sono - per loro natura - i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi.
24. - Non pochi rilievi di costituzionalità sollevati dalle Regioni concernono la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della pretesa irragionevolezza del nuovo condono edilizio, in relazione ad una serie di elementi convergenti, essenzialmente caratterizzati dalla mancata considerazione, da parte del legislatore statale, dei mutamenti che si sono prodotti nel periodo più recente nella legislazione e nella gestione urbanistica. In sostanza, la attuale disciplina in tema di condono edilizio si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, poiché mancherebbero del tutto quelle circostanze eccezionali che, nelle precedenti situazioni, avevano portato la Corte Costituzionale a ritenere giustificata la sanatoria; inoltre, l'irragionevolezza scaturirebbe dalla inidoneità intrinseca dello strumento rispetto agli scopi perseguiti in modo esplicito o implicito.
Le predette argomentazioni sono basate sulla circostanza secondo la quale, nelle precedenti occasioni, il condono era stato ritenuto strumento costituzionalmente accettabile in quanto inteso come "chiusura di una epoca di illegalità e punto di partenza di una nuova legalità"; e ciò in considerazione sia delle caratteristiche della normativa urbanistica allora in vigore, che appariva arcaica e farraginosa, sia della evidente incapacità dei Comuni di assicurare il rispetto della medesima normativa.
Secondo le ricorrenti, invece, occorrerebbe prendere atto che - al momento attuale - da una parte la ripetizione nel tempo del condono vanificherebbe i suoi effetti positivi, rinviando di continuo il punto di "ripartenza" della nuova legalità, mentre, dall'altra, sarebbe venuta meno quella situazione di farraginosità normativa che aveva giustificato la sanatoria del 1985 e che già nel 1994 (sentenza n. 427 del 1995) non era più considerata elemento rilevante. Inoltre, nel periodo più recente si sarebbe potuto registrare non solo il consolidamento della nuova legislazione urbanistica, specie tramite l'adozione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, ma anche un significativo incremento delle attività di repressione degli illeciti edilizi e dunque un aumento del tasso complessivo di legalità nel settore.
Conseguentemente, la disciplina di sanatoria in esame, per le ricorrenti, da un lato sarebbe priva degli antichi presupposti che ne potevano sorreggere l'intrinseca adeguatezza rispetto agli obiettivi di riassetto del territorio, dall'altro assumerebbe inevitabilmente una potenzialità dannosa rispetto ai medesimi obiettivi, poiché si vanificherebbe quanto fino ad oggi è stato realizzato con il decisivo apporto delle autonomie territoriali.
In relazione agli obiettivi impliciti (l'entrata finanziaria), le Regioni ricorrenti affermano che la quantificazione delle risorse acquisibili alle casse dello Stato risulterebbe fondata su elementi assolutamente incerti e aleatori; in secondo luogo, si afferma che alle entrate programmate dovrebbero corrispondere certamente ingenti oneri di spesa aggiuntiva a carico degli enti territoriali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la riqualificazione del territorio, oneri che non sarebbero stati stimati esattamente dal legislatore statale, così impedendo ogni corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.
Le questioni, nei termini appena precisati, non sono fondate.
Questa Corte, nella già richiamata giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più volte messo in evidenza che fondamento giustificativo di questa legislazione è stata la necessità di "chiudere un passato illegale" in attesa di poter infine giungere ad una repressione efficace dell'abusivismo edilizio, pur se non sono state estranee a simili legislazioni anche "ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria" (tra le altre, cfr. sentenze n. 256 del 1996, n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988, nonché ordinanza n. 174 del 2002).
Ciò a giustificazione di un provvedimento normativo senza dubbio eccezionale e straordinario, che deve trovare la propria ratio sia nella "persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalità", sia nella imputabilità di tale fenomeno di abusivismo "almeno in parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e delle Regioni" (cfr. sentenza n. 256 del 1996 e, analogamente, sentenze n. 302 del 1996 e n. 270 del 1996).
Su questo piano, non può negarsi che la legislazione statale negli ultimi anni sia profondamente mutata, prevedendo ormai strumenti preventivi e repressivi adeguati, e che abbia trovato anche una sua relativa stabilizzazione nel recente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia adottato con D.P.R. n. 380 del 2001 (non a caso, il comma 2 dello stesso art. 32 impugnato si riferisce appunto - seppur con norma contestata dalle ricorrenti ed alla quale si farà riferimento oltre - a questo testo unico come ad una fonte idonea a creare discontinuità nella stessa legittimazione ad adottare un condono edilizio).
Al tempo stesso, non poche realtà comunali e regionali sembrano aver assunto linee di politica amministrativa e legislativa coerenti con un'azione di contrasto dell'abusivismo edilizio, anche se certo non in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale.
In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato ogni condono edilizio, che incide - come si è ripetutamente sottolineato - sulla sanzionabilità penale e sulla stessa certezza del diritto, nonché sulla tutela di valori essenziali come il paesaggio e l'equilibrato sviluppo del territorio, solo come un istituto "a carattere contingente e del tutto eccezionale" (in tale senso, ad esempio, sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995), ammissibile solo "negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale" (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole "trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza" (sentenza n. 427 del 1995).
Pertanto questa Corte, specie dinanzi alla sostanziale reiterazione - tramite l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - del condono edilizio degli anni ottanta, più volte ha ammonito che non avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore reiterazione sostanziale della preesistente legislazione del condono (fra le molte, cfr. sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995, nonché ordinanze n. 174 del 2002, n. 45 del 2001 e n. 395 del 1996).
Tali affermazioni, tuttavia, non implicano l'illegittimità costituzionale di ogni tipo di condono edilizio straordinario, mai affermata da questa Corte.
Piuttosto, occorre uno stretto esame di costituzionalità del testo legislativo che preveda un nuovo condono edilizio, al fine di individuare un ragionevole fondamento, nonché elementi di discontinuità rispetto ai precedenti condoni edilizi, in modo da evitare l'obiezione secondo cui si sarebbe in realtà prodotto un vero e proprio ordinamento legislativo stabile, diverso e contrapposto a quello ordinario, della cui gestione per di più sono in larga parte titolari soggetti istituzionali diversi dallo Stato.
Sottoponendo l'art. 32 oggetto del presente giudizio all'esame se sussista una giustificazione del condono, rileva il comma 2 di questo articolo, il quale esprime - seppure con linguaggio in parte improprio - l'opportunità che si preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia (che - tra l'altro - disciplina analiticamente la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e le relative responsabilità e sanzioni), nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda Parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle Regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio. In tale particolare contesto, pur trattandosi ovviamente di scelta nel merito opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da condurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32.
In realtà, il comma 2 dell'art. 32 è stato interpretato da alcune ricorrenti come finalizzato a sospendere l'esercizio dei poteri legislativi delle stesse Regioni "nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico" e quindi a legittimare l'intervento legislativo statale, che supplirebbe al mancato intervento delle Regioni. Peraltro, un'interpretazione del genere urterebbe in modo palese sia con la nuova disciplina costituzionale, che non subordina l'esercizio dei poteri regionali al previo recepimento dei principi fondamentali, sia con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte sul principio di continuità legislativa (cfr. fra le altre, sentenze n. 383 e n. 376 del 2002, nonché ordinanza n. 270 del 2003).
Da ciò la necessità che, invece, al comma 2 dell'art. 32 si dia l'interpretazione prima esposta, compatibile con l'attuale ordinamento costituzionale, tra l'altro così valorizzando il dato testuale dell'inciso in esso contenuto "in conformità al titolo V della Costituzione".
25. - Quanto agli altri rilievi di costituzionalità formulati dalle Regioni ricorrenti in relazione alla complessiva normativa di cui all'art. 32, va anzitutto fatto riferimento a quello fondato sulla pretesa violazione del giudicato costituzionale e cioè di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 137 Cost.: a tal fine vengono citate, in particolare, le sentenze n. 427 e n. 416 e del 1995, n. 231 del 1993, n. 369 e n. 302 del 1988, con cui sarebbe stato "attribuito al regime di sanatoria [.....] carattere episodico e delimitato temporalmente", pena la sua illegittimità costituzionale.
La questione non è fondata.
Anche volendosi prescindere dal fatto che, come affermato in precedenza, la giurisprudenza di questa Corte non può essere interpretata come assolutamente preclusiva rispetto alla ammissibilità di condoni edilizi straordinari, la censura è priva di fondamento, in quanto l'ultimo comma dell'art. 137 Cost. non può essere riferito ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti affermazioni di questa Corte relative ad altri atti legislativi.
26. - Le ricorrenti sostengono, inoltre, che l'art. 32 contrasterebbe con l'art. 119 Cost., in quanto il condono edilizio previsto dalla normativa impugnata sarebbe stato disposto in vista di esigenze finanziarie del bilancio statale, ma comporterebbe spese particolarmente ingenti, di vario genere, a carico delle finanze comunali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe decisamente esigua.
La questione non è fondata.
All'evidente interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall'oblazione (solo parzialmente ridotti dalla previsione, di cui al comma 41, secondo cui spetta ai Comuni la metà delle somme riscosse a conguaglio dell'oblazione), corrispondono, nell'art. 32 impugnato, quattro diverse forme di possibile incremento delle finanze locali, previste dai commi 33, 34, 40 e 41; tali entrate non solo sono di ardua quantificazione, ma sono difficilmente raffrontabili con gli impegni finanziari delle amministrazioni comunali conseguenti all'applicazione del condono edilizio (a loro volta di incerta entità). Inoltre, l'attribuzione al legislatore regionale del potere di specificare la disciplina del condono sul piano amministrativo, secondo quanto esposto al precedente punto 21, potrà far considerare in questa legislazione regionale i profili attinenti alle conseguenze del condono sulle finanze comunali.
27. - In relazione alla censura concernente la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 32, per violazione del principio di leale collaborazione nei procedimenti legislativi - che sarebbe affermato o deducibile dall'art. 2 del D.Lgs. n. 281 del 1997 - e del principio costituzionale che prescriverebbe "la partecipazione regionale al procedimento legislativo delle leggi statali ordinarie, quando queste intervengono in materia di competenza concorrente", che sarebbe desumibile dall'art. 11 della L.cost. n. 3 del 2001, secondo le ricorrenti tale violazione sarebbe resa palese dal fatto che le Regioni non sono state consultate attraverso la Conferenza Stato-Regioni né in sede di adozione del decreto-legge, né in sede di adozione del disegno di legge di conversione.
La questione non è fondata.
Ciò anzitutto perché non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il sommario riferimento all'art. 11 della L.cost. n. 3 del 2001).
Quanto alla disciplina contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 281 del 1997 (atto normativo primario), essa prevede solo un parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni sugli "schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento", mentre non prevede ovviamente nulla di analogo per i decreti-legge, la cui adozione è consentita, ai sensi dell'art. 77 Cost., secondo comma, solo "in casi straordinari di necessità e di urgenza"; né è pensabile che il parere della Conferenza Stato-Regioni possa essere chiesto sul disegno di legge di conversione, che deve essere presentato immediatamente alle Camere e non può che avere il contenuto tipico di un testo di conversione. In relazione alla previsione, nel comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 281 del 1997, che il Governo debba sentire la Conferenza Stato-Regioni successivamente, nella fase della conversione dei decreti-legge, la procedura ivi prevista appare configurata come una mera eventualità.
28. - Debbono a questo punto essere esaminati gli specifici profili di censura di singole disposizioni avanzati dalle ricorrenti nell'ipotesi in cui questa Corte non avesse dichiarato la complessiva illegittimità costituzionale dell'art. 32.
Al riguardo sono da considerare assorbiti non soltanto i rilievi relativi alle disposizioni in precedenza dichiarate in parte costituzionalmente illegittime - commi 25, 26 e 37 - ma anche la specifica impugnazione del comma 35 (relativo alla documentazione da allegare alla domanda di condono), in quanto il particolare ruolo che viene ad essere riconosciuto ai legislatori regionali consente di ritenere soddisfatte le pretese delle ricorrenti. Analogamente è da dirsi in riferimento alla censura relativa ai commi da 14 a 20 dell'art. 32, dal momento che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del comma 14 risponde pienamente alle ragioni di doglianza fatte valere nei ricorsi introduttivi del giudizio.
Va invece dichiarata non fondata la particolare questione concernente il comma 5 in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., là dove è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, un compito di supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della disciplina oggetto del presente giudizio e per il coordinamento con la legge n. 47 del 1985 e con l'art. 39 della legge n. 724 del 1994. La previsione dell'intesa con ciascuna delle Regioni interessate, quale condizione affinché il Ministero possa esercitare questa attività di semplice "supporto" agli enti locali, rende evidente l'assenza di qualunque profilo di lesione delle competenze costituzionalmente riconosciute alle ricorrenti.
29. - Da ultimo, viene in considerazione la questione concernente il comma 49-ter, introdotto dalla legge di conversione, che viene impugnato in quanto, concentrando nell'autorità prefettizia la competenza a far effettuare le demolizioni conseguenti ad abusi edilizi, violerebbe il terzo comma dell'art. 117 Cost., in quanto norma di dettaglio e non principio fondamentale, e l'art. 118 Cost., in quanto sottrarrebbe ai Comuni una funzione amministrativa, concentrandola in un organo statale senza che ciò sia giustificabile in base ad esigenze unitarie.
La questione è fondata.
La norma in oggetto sostituisce l'art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva le diverse procedure che il Comune poteva seguire in tutti i casi in cui la demolizione dovesse avvenire a cura dello stesso Comune (anche con l'intervento a sostegno di organi statali), con la possibilità, qualora si rivelasse impossibile l'affidamento dei lavori di demolizione, di darne notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvedeva alla demolizione. Il comma 49-ter prevede invece che il Comune, così come le amministrazioni statali e regionali, debbano trasmettere ogni anno al prefetto l'elenco delle opere da demolire e che il prefetto provveda all'esecuzione delle demolizioni.
La disposizione in oggetto contrasta con il primo ed il secondo comma dell'art. 118 Cost., dal momento che non si limita ad agevolare ulteriormente l'esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre l'attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di mancata attività, ma sottrae al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione delle opere abusive, senza che vi siano ragioni che impongano l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale.
30. - Resta assorbito l'esame di ogni altra doglianza relativa ad ulteriori singoli commi dell'art. 32.
31. - Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di sospensione dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 e dell'art. 32 dello stesso D.L. come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003, presentate dalle Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale
riservata ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 14, 21 e 32, commi 21, 22 e 23 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevate dalle Regioni Campania, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi citati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, legge di conversione, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 33 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" anziché le parole "tramite la legge di cui al comma 26";
5) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 37 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 38 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso D.L. n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, introdotto dalla legge n. 326 del 2003;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 1 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, nella parte in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento;
10) dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio;
11) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla Regione Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nonché dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis, 49-quater e 50 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, come risultanti dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;
12) dichiara inammissibile la questione proposta dalla Regione Marche, con il ricorso n. 8 del 2004, nei confronti del comma 10 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;
13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 32, 41 e 42 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 114 Cost., proposte dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 97 Cost., proposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, proposte dalle Regioni, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 25 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, per violazione degli artt. 118 e 119 Cost., proposte dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi n. 81 e n. 82 del 2003;
19) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, proposte dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 77 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, come risultante dalla conversione in legge ad opera dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 79 Cost., proposta dalla Regione Marche con il ricorso n. 10 del 2004;
22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 9 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
24) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 137 Cost., terzo comma, proposta dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 119 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione del principio di leale collaborazione, proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
27) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., proposta dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 giugno 2004.
Allegato:
Ordinanza emessa nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2004 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 e dell'art. 32 del medesimo D.L. come convertito dalla legge n. 326 del 2003, promossi dalle Regioni Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi iscritti al registro ricorsi nn. 76 del 2003, 82 del 2003, 83 del 2003, 87 del 2003, 6 del 2004, 8 del 2004 e 14 del 2004.
Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale;
che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, cfr. sentenza n. 338 del 2003), non è ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi in via principale relativi all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici) nel testo originario e in quello risultante dalla legge n. 326 del 2003, legge di conversione, dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, nonché dal CODACONS e dal World Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS.
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Cost. art. 2
Cost. art. 3
Cost. art. 9
Cost. art. 25
Cost. art. 32
Cost. art. 41
Cost. art. 42
Cost. art. 77
Cost. art. 79
Cost. art. 97
Cost. art. 114
Cost. art. 117
Cost. art. 118
Cost. art. 119
Cost. art. 120
Cost. art. 127
Cost. art. 137
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 31 e segg.
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 35
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4, numero 12
L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, art. 8
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2
L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 11
L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 9
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 14
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, commi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, da 13 a 20, 21, 22, 23, da 24 a 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater, 50 e Allegato 1
L. 24 novembre 2003, n. 326
[1] Sono pertanto stati aggiunti 8 commi, dei quali 7 riguardanti gli interventi su beni paesaggistici ed uno (il comma 49) recante una norma di invarianza di oneri relativa alla disciplina dei servizi pubblici locali.
[2] Si ricorda che sono in corso di esame in sede referente presso le Commissioni riunite III e VIII le pdl di iniziativa parlamentare AC nn.4010 e 4009 volte alla ratifica ed esecuzione della citata Convenzione.
[3] Di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), del DPR 10 giugno 2004, n. 173, con il quale è stata disciplinata la nuova riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
[4] La nota riproduce una disposizione di carattere generale, già vigente, in materia di demolizione di opere abusive disposta dal prefetto (art. 41 del DPR n. 380 del 2001).
[5] Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137
[6] L’articolo 5 ha sostituito l’articolo 7 del D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante Istituzione del Ministero per i bei e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[7] Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
[8] Sia in violazione del DPR n. 380 del 2001, che degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e del permesso di costruire. Le stesse sanzioni si applicano anche agli interventi soggetti a semplice denuncia di inizio attività, eseguiti in assenza o in difformità dalla stessa.
[9] Si ricorda che la procedura di rilascio dell’autorizzazione è disciplinata dall’art. 146 del codice.
[10] Secondo quanto disposto, in via ordinaria per tutte le somme riscosse ai sensi dell’art. 167, dal comma 4 dello stesso articolo, nel testo vigente. Tuttavia, come si è sopra illustrato, la lettera b) del comma 36 del provvedimento in esame sostituisce il comma 4. Pertanto anche le somme in oggetto verrebbero utilizzate per le finalità come nuovamente definite dalla novella recata dal ddl in commento.
[11] Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e legge 23 dicembre 1994, n. 724.
[12] In particolare, l’art. 2, comma 70, della legge n. 350 del 2003 ha soppresso alcune norme onerose, finalizzate al finanziamento di programmi per il risanamento e la riqualificazione delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell’abusivismo edilizio; il comma 125 dell’articolo 4,al fine di evitare il rischio di dubbi interpretativi,ha esplicitato l’esclusione dal condono edilizio di tutte le opere realizzate nei porti, nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale e nei terreni gravati da usi civici (esclusione che comunque era probabilmente già ricavabile dal comma 14 dell’articolo 32); il comma 50 dell’articolo 3 esclude dal calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali le spese per l’attività istruttoria dei comuni, connessa con il rilascio delle concessioni in sanatoria; infine, il comma 53 dell’articolo 2 modifica una disposizione del decreto legge n. 269 che aveva triplicato i canoni per le concessioni d’uso di aree demaniali.
[13] Si ricorda che alcune regioni, nei rispettivi ricorsi, hanno proposto anche istanza di sospensione dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953 (come novellato dall’articolo 9 della legge n. 131 del 2003). Tali istanze sono state successivamente ritirate e quindi la Corte si è potuta pronunciare direttamente sul merito.
[14] In particolare: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Marche, Toscana, Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Umbria, Campania, Calabria, Liguria, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Sicilia e Veneto.
[15] Il termine – di valore sostanziale - entro il quale l’abuso deve essere stato compiuto per poter ricadere nell’ambito di applicazione della sanatoria è invece quello del 31 marzo 2003. Si ricorda che quest’ultimo termine, determinato dal testo originario del decreto legge n. 269, non è successivamente variato, in quanto le successive vicende, di seguito descritte, hanno riguardato i soli termini procedurali di presentazione delle domande e di pagamento dell'oblazione.
[16] Sia della sanatoria “generale”, sia di quella relativa ad opere abusive realizzate in aree demaniali.
[17] Che rappresenta, pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sanatoria.
[18] Il condono prevede che l’oblazione possa essere pagata in tre rate, la prima delle quali (30%) deve essere versata al momento della presentazione della domanda, per le altre due – a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 168 – sono previsti i termini del 20 e 30 dicembre 2004.
[19] Le leggi regionali potranno anche disciplinare altri aspetti, secondari ma non irrilevanti, quali gli effetti del prolungato silenzio del Comune rispetto alla domanda di concessione in sanatoria o la misura dell’anticipazione degli oneri concessori.
[20] E’ stato rilevato da più parti una contraddizione fra il contenuto dell’art. 32 della legge n. 47 e quello della lettera a) del comma 26 dell’art. 32 del decreto legge n. 269, in quanto quest’ultimo sembrerebbe limitare la condonabilità nelle aree vincolate solo alle tipologie di abuso “minori”. Tuttavia, la palese contraddizione fra una tale interpretazione restrittiva e il richiamo del contenuto dell’art. 32 della legge n. 47 (contenuto che viene addirittura novellato dal decreto legge n. 269) farebbero protendere per l’interpretazione meno restrittiva.
[21] L’art. 35 della legge n. 448 del 2001 ha riformato interamente la materia la cui regolamentazione risaliva in gran parte alla legge n. 142 del 1990 (articoli 22 e seguenti, successivamente confluiti negli articoli 113 e seguenti del testo unico sugli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267 del 2000).
In particolare, l’articolo ha sostituito interamente l’art. 113 del testo unico sugli enti locali ed ha introdotto un nuovo art. 113-bis così disciplinando, rispettivamente, la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale, e la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale.
Di particolare rilievo è stata, in quella sede, l’introduzione del principio generale secondo il quale l’erogazione dei servizi di rilevanza industriale avviene in regime di concorrenza. Tale principio veniva poi articolato attraverso la previsione che l’affidamento del servizio dovesse rispettare due condizioni:
1. il soggetto erogatore del servizio doveva essere costituito in forma di società di capitali;
2. l’affidamento del servizio doveva avvenire attraverso l’espletamento di una gara pubblica.
L’ente locale titolare del servizio rimaneva, in quello schema, proprietario delle reti e degli impianti necessari all’erogazione del servizio. L’azienda speciale – forma prevalente di gestione dei servizi fino alla riforma del 2001 – era destinata a scomparire, dal momento che gli enti locali avrebbero dovuto procedere alla trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.
Tra le altre disposizioni recate dal citato art. 35, si ricordano, i co. 2, 3 e 4, i quali recavano norme sulla durata delle concessioni per il periodo transitorio, e il co. 5, concernente l’affidamento da parte delle regioni del servizio idrico integrato. L’art. 35, co. 16, inoltre prevedeva l’emanazione un regolamento governativo di attuazione con il compito, tra gli altri, di definire quali fossero i servizi di rilevanza industriale.
[22] Lettera n. C(2002) 2329 del 26 giugno 2002.
[23] L'art. 24 della legge n. 109 del 1994 stabilisce che i lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare. L’art. 143 del regolamento di cui al DPR 21 dicembre 1999, n. 554, dispone che quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro. Si ricorda che l'art. 142 dello stesso regolamento prevede che i lavori in economia possono essere eseguiti o in amministrazione diretta o per cottimi.
[24] Uno degli aspetti più rilevanti dei settori speciali, che rappresenta il motivo per cui gli stessi sono stati dapprima esclusi dall’applicazione delle direttive-appalti e successivamente fatti oggetto di una specifica regolamentazione, è sicuramente la natura giuridica dei soggetti aggiudicatori (che può essere sia pubblica che privata, contrariamente alle direttive appalti che prevedono solo soggetti aggiudicatori di natura pubblica). Ciò dimostra chiaramente la volontà del legislatore comunitario di assoggettare alle regole della concorrenza tutti quei soggetti che, pur rivestendo dal punto di vista giuridico, carattere formalmente privato, di fatto sono sostanzialmente soggetti pubblici, nel senso che operano secondo logiche pubbliche e non private. L’ambito soggettivo di applicazione della direttiva si estende pertanto a tre categorie di soggetti aggiudicatori:
Sono amministrazioni aggiudicatici: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
Sono imprese pubbliche: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.
Sono soggetti titolari diritti speciali ed esclusivi: soggetti privati che annoverano tra le loro attività una o più delle attività proprie dei settori speciali e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi[24] concessi loro dall’autorità competente in uno Stato membro.
[25] Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi effettuate su una determinata area secondo le normative vigenti in materia mineraria
[26] Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 158, per trasporti si intendono:
(a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;
la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto