XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Attuazione della legge-delega 7 marzo 2003, n. 38 (c.d. “collegato agricolo”) - Decreti legislativi nn. 99, 102, 153, 154 del 2004 - Decreti legislativi nn. 100, 101, 102 del 2005
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 119
Data: 12/07/05
Descrittori:
ACQUACOLTURA   AGRICOLTURA
BOSCHI E FORESTE   IMPRESE AGRICOLE
PESCA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

Servizio studi

 

Documentazione e ricerche

Attuazione della legge-delega
7 marzo 2003, n. 38
(c.d. “collegato agricolo”

Decreti legislativi nn. 99, 102, 153, 154 del 2004 Decreti legislativi nn. 100, 101, 102 del 2005

n. 119

 

xiv legislatura

12 luglio 2005

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: Ag0263

 


I N D I C E

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38  1

Scheda di lettura  19

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 154 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38  129

Scheda di lettura  195

Scheda di lettura  221

Scheda di lettura  247

 


SIWEB01

Scheda di lettura

 


Articolo 1

Imprenditore agricolo professionale

 

L'articolo 1 ha introdotto la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), in sostituzione di quella precedentemente adottata di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) allo scopo di adeguarla alle nuove norme comunitarie contenute nel reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio[1].

Detto provvedimento, che definisce gli interventi comunitari strutturali di sostegno delle aziende agricole sull’intero territorio nazionale, accorda all’articolo 5 un sostegno agli investimenti delle aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui titolare possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. Senza ulteriore indicazione dei requisiti richiesti, il par. 2 si limita a precisare che le menzionate condizioni debbono essere soddisfatte all’atto della adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto.

 

Va ricordato che la disposizione in commento è stata modificata ed integrata dall’articolo 1 del D.lgs. 101/2005[2], il quale è intervenuto su i commi 1, 3, 4 e 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinques.

Nel comma 1 la qualifica di IAP viene riconosciuta a chi, in possesso delle specifiche competenze e qualifiche professionali richieste dalle disposizioni comunitarie, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, e ricavi almeno il 50% del proprio reddito globale da tale attività: dal computo del reddito globale da lavoro sono esclusi ogni genere di pensioni, assegni, indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Per l'imprenditore che esplichi la propria attività nelle zone che l'articolo 17 del reg. CE n. 1257/1999 definisce svantaggiate[3] i requisiti relativi al tempo di lavoro e alla quota di reddito testè richiamati sono ridotti al 25 per cento.

Con le modifiche del D.lgs. 101/2005 è stata soppressa la parola "società", per ricomprendere, ai fini del calcolo del reddito derivante da attività agricola, le somme percepite a seguito della prestazione della propria attività presso società operanti nel comparto agricolo. Sempre nel comma 1, è stata operata una integrazioneperchiarire che, nel caso di società di persone o di cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei prescritti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo, lavoro e reddito, è idonea ad attribuire agli stessi la qualifica di imprenditore agricolo professionale[4]; analogamente, nel caso di società di capitali, ove ricorrano i menzionati requisiti, l'attività svolta dagli amministratori nella società è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

 

Al comma 2 viene attribuita alle regioni la competenza in ordine all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento della qualità di IAP.

Nella stessa norma si fa salva la facoltà dell’INPS di svolgere, a fini previdenziali, le verifiche necessarie ai sensi del DPR n. 476 del 2001[5] che riconosce all’ente previdenziale la facoltà di effettuare controlli ai fini dell’iscrizione, variazione e cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e la malattia.

 

Il comma 3 stabilisce le modalità secondo le quali le diverse figure societarie possono essere considerate IAP. L’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale si ha laddove lo statuto delle società preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile ed, inoltre:

·         nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

·         sono uniformati i requisiti per l'accesso alla qualifica di IAP delle società cooperative delle società di capitali, visto che per entrambe il riconoscimento della qualifica di IAP è concesso allorché almeno un amministratore sia in possesso della qualifica stessa. Peraltro, nel caso delle cooperative è previsto anche che l'amministratore IAP sia in possesso della qualifica di socio della cooperativa.

 

Il comma 3-bis, aggiunto dal D.lgs. n. 101/2005,stabilisce che la qualifica di IAP possa essere apportata da parte dell'amministratore a una sola società.

 

Nel comma 4 l’Imprenditore agricolo professionale vieneequiparato al coltivatore diretto relativamente ai benefici fiscali e creditizi. In tal modo, l'iscrizionedell'IAP alla pertinente gestione previdenziale e assistenziale, con conseguente diritto al riconoscimento delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizie disposte a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, è riservata alle sole persone fisiche. Inoltre, con finalità antielusive, è stabilito che la perdita dei requisiti connessi con la qualifica di IAP, entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni correlate al possesso della qualifica stessa, determina la perdita delle agevolazioni medesime.

 

Il comma 5, in coerenza con la novella recata al comma 1, stabilisce che le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società del settore agricolo contribuiscono a formare il reddito da lavoro derivante da attività agricola, e pertanto consentono al soggetto percettore di iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura.

 

Il comma 5-bis introduce l’obbligo per l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche se socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali, di iscriversi alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura. Lo stesso comma stabilisce che ai soci lavoratori di cooperative si applichi l'articolo 1, comma 3 della legge 142/2001[6], con riferimento alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, con particolare attenzione alla posizione del socio lavoratore.

 

Il comma 5-ter prevede che le disposizioni relative allo IAP si applichino anche a soggetti (siano essi persone fisiche o società) che, pur non essendo ancora in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato la domanda per il riconoscimento di tale qualifica e siano iscritti alla pertinente gestione dell'INPS. Il termine entro il quale il soggetto beneficiario deve risultare in possesso dei requisiti è stabilito in di 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza stessa, salvo diverso termine stabilito dalle regioni; al mancato possesso consegue la decadenza dai benefici conseguiti. Spetta alle Regioni e all'Agenzia delle Entrate  stabilire le modalità di comunicazione - in funzione antielusiva - delle informazioni riguardanti il possesso dei requisiti connesso alla qualifica di IAP.

 

Il successivo comma 5-quater chiarisce che all'imprenditore agricolo professionale si applicano tutte le disposizioni che nell'ordinamento abbiano per presupposto il possesso della qualifica di "imprenditore agricolo a titolo principale".

 

Infine, il comma 5-quinquiesabroga l'articolo 12 della legge 153/1975[7], che recava la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ora sostituita da quella di imprenditore agricolo professionale.

 


Articolo 2

Società agricole

 

L’articolo 2 detta norme in tema di società agricole, stabilendo, al comma 1, che l’indicazione di società agricola, ossia di società che abbia come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole, debba risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale.

 

Il comma 2 richiede l'inserimento nella ragione stessa o nella denominazione sociale dell'indicazione di “società agricola”. Inoltre, vengono estese alle società agricole le agevolazioni tributarie e creditizie previste per i coltivatori diretti IAP. Con la novella del D.lgs. 101/2005si dispone che l'esenzione dal pagamento di tributi connesso al cambiamento obbligatorio della ragione sociale si riferisce a tutti gli adempimenti inerenti alla modifica.

 

Il comma 3 estende alle società composte, almeno per metà, da soci che siano coltivatori diretti, la previsione del diritto di prelazione o di riscatto di fondi disposti dalla normativa vigente a favore del coltivatore diretto.

L’articolo 8 della legge 590/1965[8] prevede che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

L’articolo 7 della legge 817/1971[9] riconosce il diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. Successivamente, con l’articolo 7 del D.lgs. 228/2001[10] sono stati definiti i criteri preferenziali nelle ipotesi di pluralità di soggetti confinanti che intendano esercitare il diritto di prelazione. Questi, nell’ordine, sono:

·         la presenza tra le imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni;

·         il numero di questi soggetti;

·         il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.1257/99.

 

La definizione di coltivatore diretto è fornita dall’articolo 6 della legge 203/1982[11], per cui sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole[12]. Ad esso sono equiparati, secondo l’articolo 7 le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente, ed altresì i laureati o i diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale nonché i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.

 

Il comma 4 riconosce alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie già previste dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita delle società della qualifica di IAP, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

 

Il comma 4-bis, introdotto dal D.lgs. 101/2005, stabilisce che le agevolazioni riconosciute in favore delle società agricole qualificate come IAP riguardano anche le società agricole di persone in cui almeno un socio sia coltivatore diretto, le società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e le società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, purché iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Tale novella mira ad evitare che le società di coltivatori diretti non aventi la qualifica di IAP siano escluse dai benefici fiscali e creditizi previsti per le persone fisiche aventi la qualifica di coltivatore diretto al comma 4 per le società IAP. Inoltre, viene specificato che le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere assegnate anche al coltivatore diretto socio o amministratore e che la perdita dei requisiti entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dei benefici.


Articolo 3

Imprenditoria agricola giovanile

 

La disposizione in esame detta norme in favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, ed al comma 1 aggiunge l’articolo 4-bis al D.lgs. 228/2001, con il quale viene stabilito che è giovane imprenditore agricolo chi non abbia più di 40 anni.

 

Il comma 2 dispone una modifica all’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185[13]prevedendo l’estensione a tutti i giovani imprenditori agricoli delle misure incentivanti a favore dell’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno previste dalla disciplina degli incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego nel Mezzogiorno,

In particolare, nel titolo I del D.Lgs. 185/2000 sono state accorpate le diverse forme di agevolazione in favore dell’imprenditorialità giovanile e nel titolo II (autoimpiego), oltre al già esistente “prestito d’onore”, sono stati previsti incentivi per le nuove tipologie di autoimpiego in forma di microimpresa e in forma di franchising[14]. In particolare, l’articolo 9, nel definire i soggetti beneficiari delle misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, individua tali soggetti nei giovani agricoltori che subentrino nella conduzione dell’azienda agricola ad un familiare e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.

 

Il comma 3 prevede in favore dei giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento[15], la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino a 5.000 euro annuiper il periodo 2004-2009. L’ammontare complessivo del credito di imposta concedibile (c.d. tetto di spesa) viene fissato nel limite della somma di 9.921.250 euro per l'anno 2004 ed in 10 milioni per ciascuna annualità del periodo 2005-2009.[16]

Il credito di imposta in oggetto:

§      non concorre alla formazione del valoredella produzione netta ai fini IRAP. Si rammenta che l’articolo 9 del D.lgs. 446/1997[17] stabilisce che per i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'IVA, e per gli esercenti attività di allevamento di animali, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Tale disposizione si applica anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario;

§      non concorre alla formazione dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi;

§      non rileva ai fini del rapporto previsto dall’articolo 63 del TUIR, D.P.R. 917/1986[18], in forza del quale gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;

§      è utilizzabile in compensazione per il pagamento - oltre che delle imposte - dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'impresa ai sensi del D.lgs. 241/1997[19].

La norma prevede, infine, l’emanazione, entro il 31 dicembre 2004[20] di un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che determinerà le modalità di applicazione per la fruizione del credito di imposta in esame, tenendo conto del monitoraggio dei crediti previsto dall’articolo 5 del D.L. 138/2002[21].

L’articolo 5 del D.L. 138/2002 ha determinato alcune modalità per il controllo dei flussi di spesa relativi ai crediti d’imposta, provvedendo ad introdurre una procedura diretta specificamente a contenere la fruizione delle diverse agevolazioni in forma di credito d’imposta entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Il credito di imposta è concesso fino all'esaurimento delle risorse finanziarie fissate dalla legge. A tal fine viene disposto un monitoraggio che consente, nel corso dell’esercizio finanziario, di mantenere costantemente il controllo sugli andamenti di spesa conseguenti all’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta fino alla certificazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, che ne impedisce l’ulteriore fruizione. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Il comma 4 prevede il pagamento in misura fissa dell’imposta di registrazione dei contratti d’affitto per i giovani imprenditori agricoli attraverso la modifica dell’articolo 15 della legge 441/1998.

La legge 441/1998[22] ha dettato una disciplina organica in materia di imprenditoria giovanile in agricoltura. Al fine di valorizzare l’imprenditorialità giovanile, nel quadro della disciplina comunitaria, il provvedimento stabilisce che l'insediamento di giovani agricoltori con meno di quaranta anni nell'assetto produttivo agricolo rappresenta una finalità fondamentale dell'intervento pubblico e obiettivo primario del Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale, nonché dei programmi di sviluppo rurale adottati dalle regioni.

La prima condizione che viene posta per avere titolo ai benefici per il primo insediamento è che gli aventi titolo debbano impegnarsi per non meno di cinque anni al mantenimento delle condizioni che hanno dato origine agli aiuti stessi. Tali condizioni sono le seguenti:

§       essere giovane agricoltore che assume la veste di imprenditore a titolo principale subentrando nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale al precedente titolare dell'azienda. E' consentito che il giovane subentri come contitolare o corresponsabile nella conduzione dell'azienda, ma in tal caso le dimensioni della stessa debbono essere tali da richiedere un volume di lavoro pari a quello di tante unità lavorative uomo (ULU) quanti sono i soggetti compartecipanti alla titolarità o responsabilità della struttura aziendale. E' altresì consentito che tale volume minimo di lavoro sia raggiunto dopo due anni dall'insediamento;

§       essere giovane agricoltore che succede in qualità di imprenditore a titolo principale al precedente conduttore e che abbia proceduto al riscatto delle quote spettanti ai coeredi;

§       l'aver costituito società semplici, in nome collettivo o cooperative, composte per almeno due terzi da soci agricoltori a titolo principale o a tempo parziale con non più di quaranta anni;

§       essere giovani che si insediano con le tre modalità sopra descritte, in qualità di agricoltori a tempo parziale, ma che ricavino almeno il 50% del proprio reddito dalle attività di agricole, forestali, di vendita diretta di prodotti aziendali, nonché da tutte quelle attività volte alla conservazione e manutenzione ambientale;

§       essere persona giuridica in qualità di società di capitali, ove i conferimenti societari siano almeno per il 50% ascrivibili ai giovani, e che gli organi amministrativi siano costituiti in maggioranza da giovani.

 

Per quanto concerne le tipologie di aiuti previste, si evidenziano, in primo luogo, gli aiuti per il primo insediamento in agricoltura, con priorità per i giovani che optano per zone di montagna o svantaggiate. La legge prevede, quindi, l’assegnazione di specifiche risorse alle operazioni di acquisto o ampliamento fondiario da parte dei giovani. La Cassa per la proprietà contadina, nel finanziare le operazioni di ricomposizione fondiaria, può destinare ai giovani fino al 60% delle proprie disponibilità annuali; qualora poi la ricomposizione avvenga con la stipula di un contratto d’affitto, questo è soggetto, ai sensi alle norme dell’articolo 15[23]. Inoltre, dispone per quei settori merceologici dove vige un regime di limitazione alla produzione, la costituzione (ove sia possibile) di riserve nazionali per l’attribuzione di nuove quote produttive ai giovani. In considerazione poi della difficoltà di ottenere accesso al credito agevolato, il 20% delle disponibilità della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia[24], destinate a prestare garanzia fideiussoria, sono riservate ai giovani agricoltori. In caso di successione o donazione, fino al terzo grado di parentela, è disposta, infine, la esenzione dalla imposta sulle successioni o donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall’INVIM, mentre la imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa.

 

Il comma 5, infine, dispone che per l’applicazione dell’articolo in esame si provvede nell’ambito degli stanziamenti finalizzati all’attuazione dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 228/2001, in materia di cooperative di imprenditori agricoli e di loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

 


Articolo 4

Norme sulla vendita di prodotti agricoli

 

L’articolo 4, comma 1, prevede che la disciplina dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applichi anche agli enti e le associazioni senza scopo di lucro.

 

L'articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001 detta norme in materia divendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo, in particolare:

§       la facoltà degli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, di vendere in forma itinerante, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in prevalenza dalla propria azienda, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità;

§       prima di esercitare tale facoltà deve essere data comunicazione al Comune dove ha sede l'azienda che si intende accettata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa;

§       la comunicazione deve contenere: le generalità del richiedente, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi dell'ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti da porre in vendita insieme con le modalità con cui si intende effettuare la commercializzazione, ivi compreso il commercio elettronico;

§       nel caso in cui si intenda svolgere la vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere indirizzata al sindaco del comune dove deve essere effettuata la vendita; nel caso in cui sia necessario utilizzare per la vendita un parcheggio, la comunicazione deve dar conto anche della richiesta di concessione dei posteggi rilasciata, ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/1998[25] dal comune nel quale il richiedente ha la residenza e per un periodo di dieci anni;

§       le disposizioni sopra richiamate valgono anche nel caso di vendita di prodotti derivati, al fine di sfruttare interamente il ciclo produttivo dell'azienda;

§       è interdetto l'esercizio della vendita diretta agli imprenditori agricoli e agli amministratori di persone giuridiche che, nelle espletamento dei compiti assegnati, hanno riportato condanne accertate con sentenza passata in giudicato per delitti commessi nei cinque anni precedenti l'attività di vendita e relativi all'igiene e alla sanità alimentare. Il divieto si estende per un arco temporale di cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza;

§       alla vendita diretta di prodotti agricoli non trovano applicazione le disposizioni recate dal D.Lgs. 114/1998, secondo quanto espressamente statuito dall'articolo 4, comma 2, lett. d) del medesimo decreto, che esclude dall'ambito di applicazione della normativa i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli) salvo che l'ammontare dei ricavi non superi gli 80 milioni per gli imprenditori individuali e i 2 miliardi per le società.

 

Il comma 2, operando una integrazione dell’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526[26], stabilisce che ai fini della vendita diretta (anche per via telematica) del produttore, del consorzio fra produttori o di organismi e associazioni di promozione di alimenti tipici, gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali


Articolo 5

Attività agromeccanica.

 

L’articolo 5 definisce l’attività agromeccanica come quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per lo svolgimento delle operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, per la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, per la manutenzione del verde, per tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza ed, infine, anche le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.


Articolo 6

Organizzazioni di produttori

 

L’articolo 6, nella sua originaria stesura dettava norme in materia di organizzazioni di produttori, attraverso la novella e l’integrazione della disciplina degli articoli 26 (Organizzazioni di produttori) e 27 (Requisiti delle organizzazioni di produttori) del D.lgs. 228/2001.

 

Successivamente, tali norme sono state abrogate dall’art. 16 dal D.Lgs. 102/2005[27], il quale riscrive le norme in materia di “Organizzazioni di produttori” e di “Requisiti delle organizzazioni di produttori” agli artt. 2 e 3. A tal fine, si rinvia al relativo commento degli articoli.


 

Articolo 7

Conservazione dell’integrità fondiaria

 

L’articolo 7 detta norme volte a promuovere la conservazione dell’integrità fondiaria con l’aggiunta dell’articolo 5-bis al D.lgs. 228/2001, con l’estensione a tutto il territorio nazionale dell’applicazione delle disposizioni sul cosiddetto “compendio minimo” dei terreni già introdotto per le aziende agricole montane.

 

Nel comma 1 si dà la definizione del compendio unico – ove non diversamente disposto dalle leggi regionali – come estensione di terreno in grado di raggiungere i livelli minimi di redditività previsti dalla normativa comunitaria[28] per l’accesso agli aiuti strutturali. La norma, tuttavia, non specifica i limiti di estensione del terreno.

 

Nei casi di trasferimento, costituzione e conduzione in qualità di coltivatore diretto o di IAPdei compendi unici, il comma 2 prevede, mediante il richiamo ai commi 1 e 2 dell’art.5-bis della legge n. 97/1994[29], l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, dei trasferimenti di terreni agricoli, a qualsiasi titolo avvenuti, disposti in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché la riduzione a un sesto degli onorari notarili.

 

L'articolo 5-bis della legge 97/1994 ha introdotto disposizioni innovative riguardo al tema della conservazione dell'integrità aziendale agricola nelle zone montane.

Il comma 1 esenta da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altra genere, i trasferimenti di terreni agricoli, situati nei territori delle comunità montane, a qualsiasi titolo avvenuti, disposti in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale. La condizione perché operino le agevolazioni in esame è che l'agricoltore costituisca un compendio unico degli appezzamenti acquisiti e si impegni a condurlo o a coltivarlo per almeno dieci anni.

Il compendio unico è considerato un'unità indivisibile e, pertanto, non può essere alienato, affittato, donato o trasferito in eredità se non ad un unico soggetto.

Terreni, relative pertinenze e fabbricati ivi inclusi, delle aziende montane, che siano costituiti in compendio unico e rientrino nei limiti della superficie minima indivisibile, debbono considerarsi unità indivisibili per quindici anni decorrenti dal momento dell’acquisto e in quanto tali se ne esclude, per lo stesso periodo, il frazionamento, sia che esso avvenga per effetto di trasferimenti a causa di morte che per atti tra vivi.

In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Il comma 1 specifica, infine, che la disciplina qui prevista si applica ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle stesse regioni, province, comuni e comunità montane.

La superficie minima indivisibile è determinata con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi del comma 6 dell’articolo 5-bis).

Ilcomma 2 prevedeche, nel caso di violazione degli obblighi sopra descritti, saranno dovute, oltre le imposte non pagate e gli interessi, una percentuale maggiore di imposte corrispondenti al cinquanta per cento di quelle evase.

 

Il comma 3 riconosce le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili già previste al comma 2, ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17[30], effettuati inter vivos mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

 

Riguardo al mantenimento dei compendi unici, il comma 4 gli attribuisce il carattere dell’indivisibilità per 10 anni dal momento della costituzione, con conseguente nullità degli atti, sia inter vivos che mortis causa, idonei a produrne il frazionamento. In tal senso, si prevede che il vincolo di indivisibilità debba essere espressamente menzionato da parte dei notai roganti negli atti di costituzione con la relativa trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

 

Il comma 5 ammette ai fini della costituzione in compendio unico anche terreni agricoli non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

 

Il comma 6 detta una norma da applicarsi nel periodo dei 10 anni in cui vige il principio della indivisibilità, espresso al comma 4, per i procedimenti successori del compendio unico, al fine di evitarne il frazionamento. Con essa viene prevista l’assegnazione del compendio all’erede richiedente, con conseguente riconoscimento di un credito, garantito da ipoteca sul terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della successione, a favore ai coeredi.

Il comma 7 dispone che per eventuali controversie sul valore da assegnare al compendio unico o sui relativi diritti agli aiuti comunitari e nazionali le parti possono richiedere un arbitrato alla Camera arbitrale e allo Sportello di conciliazione di cui al D.M. 743/2002[31].

 

Il comma 8 prevede la revoca dei diritti agli aiuti comunitari e nazionali, nonché delle quote produttive, dei quali beneficiano i terreni o le aziende nel caso in cui nessuno dei coeredi abbia chiesto l’attribuzione preferenziale dei terreni agricoli costituiti in compendi unici. Le modalità per la revoca e per la riattribuzione dei diritti revocati sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

 

Il comma 9 estende l’applicazione dell’articolo 7 in commento ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

 

Con il comma 10 viene disposta l’abrogazione della disciplina del codice civile in materia di minima unità colturale.

Gli articoli 846, 847 e 848 c.c. (rimasti peraltro inapplicati nel nostro ordinamento) disponevano la disciplina della minima unità colturale. Ai sensi dell’articolo 846 c.c. per minima unità colturale si intendeva l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria. Inoltre, nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. L’articolo 848 c.c. prevedeva l’annullamento degli atti contrari all’art. 846 c.c. da parte dell’autorità giudiziaria. L’articolo 847 c.c., infine, rimetteva la definizione dell’estensione minima colturale, per zone, con riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, a provvedimenti dell’autorità amministrativa.

 

Successivamente, con l’articolo 3 del D.lgs. 101/2005 vi è stato l’aggiunta di alcuni commi aggiuntivi. Mentre il comma 11 stabilisce che all'applicazione dell’articolo 7 si provvede nell'àmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2 del D.lgs. 228/2001[32], il comma 11-bis chiarisce che per quanti vogliano costituire un compendio unico è sufficiente la dichiarazione da parte dell’acquirente o del cessionario resa all’atto dell’acquisto o di trasferimento, e che le spese notarili sono dovute esclusivamente per l’acquisto o il trasferimento della proprietà (sempre nelle misura ridotta al sesto) al fine di evitare duplicazioni nelle spese.

Il comma 11-ter stabilisce che possano concorrere alla costituzione del compendio unico, al fine di raggiungere quel livello minimo di redditività richiesto, tutti i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà.

Infine, viene stabilito al comma 11-quater che si possa procedere alla costituzione del compendio unico anche su terreni agricoli e pertinenze già di proprietà della parte. Tuttavia, è necessario che il proprietario renda una formale dichiarazione in presenza del notaio e nella forma dell’atto pubblico. Il conseguente onorario notarile dovuto è determinato in misura fissa[33].

 


Articolo 8

Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari

 

L’articolo 8 estende agli assegnatari dei fondi acquistati dall’ISMEA il diritto di prelazione riconosciuto dalla normativa vigente, l’articolo 7 della legge 817/1971[34]) a favore del coltivatorediretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell’esercizio del diritto di prelazione per le quali è stata presentata domanda all’ISMEA si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 590/1965 in materia di proroga dei termini per il versamento del prezzo d’acquisto dei terreni nel caso in cui il coltivatore che esercita il diritto di prelazione abbia richiesto un mutuo a tasso agevolato.

 

Il D.lgs. 419/99 di riordino degli enti pubblici nazionali[35] ha disposto, all’articolo 6, comma 5, l’accorpamento della Cassa per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina nell’Istituto per lo studio dei mercati agricoli (ISMEA), che così subentrato nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nella titolarità delle funzioni ad essa attribuite. Dette funzioni, ai sensi del D.lgs. 121/1948, istitutivo della Cassa[36], sono costituite in modo prioritario dall’attività di riordino e ricomposizione fondiaria, mediante acquisto dei terreni, la loro eventuale lottizzazione e la rivendita a coltivatori diretti singoli od associati in cooperative. L'organizzazione dell’ISMEA è stata definita con il DPR 200/2001[37].

L’articolo 7 della legge n. 817 del 1971 riconosce il diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti[38].

L’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 prevede che in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione. Il comma 6 dispone che nel caso in cui il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti”. Al riguardo il comma 7 prevede, tuttavia, che se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo a tasso agevolato[39], il suddetto termine è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno.


Articolo 9

Ricomposizione fondiaria

 

L’articolo 9 detta norme volte a favorire la ricomposizione fondiaria. Il comma 1, in particolare, dispone la riduzione del 50% delle imposte dovute per gli atti tra vivi finalizzati all’accorpamento dei fondi rustici, attraverso la permuta di particelle catastali o la rettificazione dei confini.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 571, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha confermato fino al 31 dicembre 2005 le agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, già prorogate al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004).

Le citate agevolazioni fiscali, dettate dalla legge 6 agosto 1954, n. 604[40], consistono nell’esenzione dall’imposta di bollo, nell’applicazione della normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa. Tali misure sono applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, ecc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina. Le suddette agevolazioni sono applicabili quando:

·         l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

·         il fondo oggetto dell’atto sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

·         l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

 

Il trattamento tributario agevolato si può pertanto così riassumere:

·         l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 129,11 euro (mentre l'aliquota ordinaria è pari al 15% del valore dichiarato nell'atto, oppure è ridotta all'8% in caso di acquisto da parte di un imprenditore agricolo a titolo principale);

·         l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1% del prezzo dichiarato in atto;

·         l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 129,11 euro (l'aliquota ordinaria è pari al 2% del valore);

·         il contratto è esente da imposta di bollo.

 

Il comma 2 prevede la riduzione del 50% delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per gli atti di vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, qualora si tratti di beni suscettibili di utilizzazione agricola e gli acquirenti siano imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio ai sensi dell’articolo 2188 e seguenti del codice civile.

 

Per quanto riguarda l’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, si ricorda che la materia è disciplinata dal D.L. 25 novembre 2001, n. 351[41], da ultimo novellato dagli articoli da 26 a 30 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[42]. In particolare l’articolo 3 del D.L. 351/2001 modificato dal D.L. 269/2003 dispone circa la determinazione del prezzo di vendita e il diritto di opzione in favore degli affittuari dei terreni alienati nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Sono, inoltre, previsti un abbattimento del prezzo di vendita (prezzo di mercato  diminuito del 30%) e altre misure agevolative per gli acquisti effettuati da parte degli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

L’articolo 2 del D.P.R. 558/1999[43] stabilisce chesono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice (tra i quali sono compresi i coltivatori diretti) e le società semplici.


 

Articolo 10

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto

 

 

L’articolo 10 stabilisce che l’imposta di registro sia dovuta in misura fissa (51,65 euro) per i contratti di affitto di particelle catastali finitime di durata non inferiore a cinque anni.

Il D.P.R. 131/1986[44] stabilisce (Tariffa – parte prima, articolo 5) l'aliquota dello 0,50% per i contratti di affitto di fondi rustici. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro.

 

 

 


Articolo 11

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa

 

L’articolo 11 ha lo scopo di incentivare la ricomposizione aziendale attraverso la stipula di contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari per la costituzione di un’unica azienda a gestione comune. A tale fine si dispone la riduzione di 2/3 delle imposte dovute (imposte di registro, ipotecarie e catastali).

 

Per i trasferimenti di terreni agricoli nei confronti di imprenditori o cooperative agricole si applicano le seguenti aliquote:

§       imposta catastale: 1%;

§       imposta ipotecaria: 2%;

§       imposta di registro: 8%.

Nel caso che un quinto dei soci della cooperativa siano giovani imprenditori agricoli[45]che si impegnano a partecipare alla gestione comune per un periodo non inferiore a 9 anni, le imposte in questione sono dovute in misura fissa, indicata in 129,11 euro.

 

L’articolo 2135 del codice civile[46] definisce imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Queste sono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Il comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Si rammenta che gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 558/1999.


 

Articolo 12

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

 

L’articolo 12 stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, per il periodo relativo al primo contratto di locazione e comunque per non più di 9 anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono (e quindi non sono assoggettati ad imposizione autonoma) i redditi dei fabbricati  che rispondono alle seguenti caratteristiche:

§      sono situati nelle zone rurali;

§      sono di proprietà di un imprenditore agricolo;

§      non sono utilizzabili quale abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

§      vengono ristrutturati dal proprietario nel rispetto della disciplina edilizia e acquisiscono i requisiti di abitabilità;

§      sono concessi in locazione per almeno 5 anni.

 

In tema di disciplina edilizia, va richiamato l’articolo 3 del DPR 380/2001[47], in cui è stato trasfuso il contenuto dell’articolo 31 della legge 457/1978[48], che prevede le seguenti tipologie di interventi edilizi:

a)      interventi di manutenzione ordinaria, riguardanti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b)      interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c)      interventi di restauro e di risanamento conservativo, rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d)      interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e)      interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti;

f)        interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.


Articolo 13

Fascicolo Aziendale e Carta dell’Agricoltore e del Pescatore

 

La norma in commento disciplina i contenuti del Fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell’agricoltore e del pescatore, al fine di adeguare la disciplina interna alle indicazioni del Regolamento CE 1782/2003[49].

 

La disposizione richiama, in più parti, il DPR n. 503/99[50], che ha istituito, all’interno degli archivi informatizzati del SIAN, l’anagrafe delle aziende agricole, ovvero di tutti i soggetti pubblici o privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale o della pesca.

Ad ognuno di tali soggetti deve essere attribuito un codice fiscale, denominato codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA), che serve alla identificazione dell’azienda in ogni suo rapporto con la pubblica amministrazione. Pertanto, in ogni comunicazione o domanda (alla o dalla P.A.) deve essere indicato il CUAA aziendale.

I dati informativi riguardanti le aziende e contenuti nell’anagrafe sono a disposizione della collettività secondo livelli di accesso diversi.

Il titolare degli archivi dell’anagrafe è il Mipaf, il quale, a decorrere dal 30 giugno 2000, deve riepilogare i dati aziendali contenuti nella banca dati in modo da costituire per ogni soggetto il fascicolo aziendale, fruibile sia su modello cartaceo che elettronico.

 

Oltre alla diffusione di informazioni, l’anagrafe è deputata a fornire servizi[51] ai seguenti soggetti:

·         aziende agricole inserite nell’anagrafe e i soggetti da esse delegate;

·         soggetti pubblici individuati all’articolo 6, comma 1, letter a)[52]): il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, il Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio.

 

Inoltre, all’articolo 7 del DPR 503/99 si istituisce un documento di riconoscimento, strettamente personale, denominato carta dell’agricoltore e del pescatore, che deve consentire il riconoscimento univoco del titolare, nonché l’esercizio delle funzioni abilitate al possessore della carta. Il documento, che deve assumere una veste sia cartacea che elettronica, è emesso dal SIAN, ma è rilasciato dalle regioni.

 

Il comma 1 dell’articolo 13, concernente il fascicolo aziendale elettronico, prevede, in particolare:

§      che il fascicolo aziendale elettronico sia integrato con un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto, costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti, nonché le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. Il sistema deve peraltro consentire la consultazione diretta e immediata dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione[53];

§      che l’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate dal SIAN, può essere effettuato sulla base di convenzioni con l’AGEA con i soggetti pubblici ai quali l’anagrafe delle aziende agricole è deputata a fornire servizi[54], nonchè con i centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.)[55];

·         che per ogni accesso finalizzato all’aggiornamento del fascicolo aziendale è assicurata l’identificazione del soggetto procedente;

·         che nel fascicolo aziendale debbono essere registrati tutti gli aiuti concessi all’impresa. Tale obbligo è posto a carico dell’intera pubblica amministrazione, compresi gli enti pubblici economici.

 

Il comma 2 detta norme sulla carta dell’agricoltore e del pescatore, imponendo che nella loro realizzazione si tenga conto della normativa introdotta da vari provvedimenti in materia di carta d’identità elettronica.

A tal fine la disposizione richiama il D.M. 19 luglio 2000, con il quale sono state definite le regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e a documenti d'identità elettronici, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il T.U. in materia di documentazione amministrativa (relativamente all’articolo 36 sulla carta d’identità e sui documenti elettronici) e il D.lgs. n. 10 del 23 gennaio 2002, di attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, che ha delineato il quadro comunitario per le firme elettroniche.

In tema di documenti elettronici si ricorda che la carta d’identità elettronica (CIE), la quale costituisce uno dei principali progetti (al momento in fase di sperimentazione) del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione, è stata prevista per la prima volta dalla legge 127/97[56]per lo snellimento dell'attività amministrativa, con una norma ora confluita nell’articolo 36 del DPR 445/2000. In un secondo momento essa è stata riqualificata come carta di servizi dalla legge 191/98[57]e completata dalle disposizioni tecniche volte ad individuare le caratteristiche e le modalità di rilascio da parte dei comuni contenute nel DPR 437/99, nonché da quelle dirette a dettare le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati del D.M. 19 luglio 2000. Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identità della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica (pagamenti di tasse e tributi, accesso al servizio sanitario, richiesta di documenti ecc.). Inoltre, la carta dovrà poter essere utilizzata e dovrà funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Affine alla carta d’identità elettronica, è la carta nazionale dei servizi (CNS) che permette l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e di altri enti senza svolgere anche la funzione di documento di identità. Si tratta di uno strumento provvisorio, istituito con il recente D.Lgs. n. 10 del 2002, da utilizzarsi nella fase transitoria prima della diffusione della carta d’identità elettronica.

 

Il comma 3 precisa che il codice unico di identificazione della aziende agricole (CUAA) è anche l’elemento identificativo unico di ciascun soggetto che esercita attività agricola, per il quale le nuove disposizioni comunitarie, recate dal regolamento CE n. 1782/03, richiedono una preventiva registrazione al fine di consentirgli di presentare le domande di aiuto per il sostegno accordato dalla Comunità.

 

Il comma 4 rimette all’AGEA, nella veste di autorità competente per il coordinamento dei controlli previsti dal Sistema integrato comunitario, il compito di assicurare la realizzazione dell’anagrafe, nonché di quanto stabilito con i precedenti commi 1 e 2 dell’articolo in esame.

 

Il successivo comma 5 richiede alla stessa Agenzia il compito di assicurare il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n.1782/2003 nell’ipotesi che si ricorra alla realizzazione di un sistema di banche dati decentrate (omogeneità delle banche e delle procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati, e loro compatibilità per consentire verifiche incrociate)[58], detenute dai soggetti indicati all’art. 6, co.1, lett. a), del DPR n. 503/99.

 

Il Regolamento CE n. 1782/2003 dispone, al capitolo 4 del Titolo II (Disposizioni generali), che ciascuno Stato membro istituisca un sistema integrato di gestione e di controllo, con gli elementi indicati all’articolo 18:

a) una banca dati informatizzata;

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21 (Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto);

d) le domande di aiuto;

e) un sistema integrato di controllo;

f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto

 

Riguardo alla banca dati informatizzata, l’articolo 19 dispone che in essa debbano essere registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto. In particolare, deve permettere la consultazione diretta e immediata dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e per gli aiuti concessi in virtù del titolo IV, capitolo 10 ter (Aiuto per gli oliveti) a partire dal 1° maggio 1998. Peraltro, è consentita la creazione di banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro, e siano tra loro compatibili per consentire verifiche incrociate

Relativamente ai controlli previsti nel medesimo Capitolo 4, è richiesto a ciascuno Stato membro, secondo l’articolo 23 relativo alla verifica delle condizioni di ammissibilità, di designare un'autorità competente per il coordinamento di detti controlli.

 

Infine, il comma 6 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità operative per la gestione e l’aggiornamento del Fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell’Agricoltore e del Pescatore.


 

Articolo 14

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

 

L’articolo 14 detta norme in materia di semplificazione amministrativa, conseguenti alle modifiche introdotte all’articolo 13 in materia di Fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell’agricoltore e del pescatore.

 

Il comma 1, richiamando l’articolo 22 del regolamento (CE) n.1782/2003, disciplina il contenuto delle domande presentate annualmente dagli agricoltori per gli aiuti diretti[59]

L’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che le domande presentate annualmente dagli agricoltori dovranno indicare tutte le parcelle agricole aziendali, il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella, nonché il numero e l’ammontare dei diritti all’aiuto. In particolare, al comma 2 si consente agli Stati membri di disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto all'anno precedente; in ogni caso, essi sono tenuti a distribuire moduli prestampati basati sulle superfici determinate nell'anno precedente, e debbono fornire materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, ove pertinente, il posizionamento degli alberi di olivo. Infine, il comma 3 consente agli Stati membri di disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o la totalità dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento, o anche altri regimi di sostegno[60].

 

I commi 2 e 3 disciplinano l’attività del SIAN ai fini della comunicazione ai soggetti che esercitano l’attività agricola, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, delle modalità di accesso diretto, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel loro fascicolo aziendale, nonché per garantire modalità di riconoscimento e di firma sicure degli utenti e delle relative firme.

 

Il SIAN, previsto dall'art. 15 della L. 194/1984[61] per consentire al dicastero agricolo di svolgere le proprie funzioni “tutti dati relativi al settore agricolo nazionale”, si configura come infrastruttura informativa unicache consente tuttavia ai singoli enti di mantenere autonome le scelte da adottare per l’attuazione dei propri compiti istituzionali. La realizzazione del sistema è stata affidata alla società Finsiel e a decorrere dall’ottobre 2002 è gestito da Agrisian, società consortile per azioni controllata da Finsiel per il 51%.

Il sistema, che ha dato vita ad una pluralità di banche dati pur con caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale, ha subito una costante evoluzione verso la sua integrazione con i sistemi informatizzati di altri enti od organismi quali AGEA, ISMEA, INEA e Regioni, nonché, in base al D.lgs. 173/98, noto come decreto taglia-costi, anche con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode della Guardia di finanza e dell'arma dei Carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Camere di commercio, industria e artigianato. Nel SIAN è anche confluito il Sistema Informativo della Montagna (SIM), rete informatica istituita sulla base della legge 97/94[62] per consentire alle comunità montane di fungere da sportello dei cittadini.

 

Il comma 4 dispone che l’aggiornamento del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle Camere di Commercio, avvenga mediante la semplice trasmissione delle dichiarazioni del soggetto che esercita l’attività agricola modificative del Fascicolo Aziendale, in base alle convenzioni definite tra le diverse amministrazioni per lo scambio dei propri dati[63]. Inoltre, sempre ai stessi fini, si richiama la possibilità per il SIAN di stipulare apposite convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA)[64].

 

Il comma 5, richiamando varie disposizioni comunitarie, dispone che nel sistema di banche dati del SIAN confluiscano anche i dati relativi all’anagrafe zootecnica, che dovranno anche arricchire il fascicolo aziendale delle imprese agricole.

 

L’articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) 1782/03 prevede che il sistema integrato di gestione e di controllo comprenda un sistema di identificazione e di registrazione degli animali conforme, da un lato, al regolamento 1760/2000[65] che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, dall’altro, al regolamento 21/2004[66], che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

Un sistema di identificazione degli animali è stato previsto dalla Comunità fin dal 1992 con la Direttiva 92/102/CEE[67]. Successivamente, con il reg. 820/97, poi sostituito dal reg. 1760/2000, la Comunità europea ha previsto l’istituzione di un'anagrafe bovina che assoggetti ad un sistema di identificazione tutti i capi nati a partire dal 1 gennaio 1998, o dopo tale data introdotti sul territorio comunitario per essere commercializzati, e che renda disponibili i seguenti strumenti informativi:

·         marchi auricolari di identificazione del singolo capo, che devono essere conservati dall'animale per tutta la vita;

·         banche dati informatizzate nazionali che consentano di individuare tutti i movimenti dell'animale in qualunque azienda del proprio territorio;

·         passaporti che accompagnino gli animali nel corso dei vari movimenti;

·         registri custoditi dalla singola azienda dal quale risulti, in modo aggiornato, il dato sulla presenza dei capi nell'azienda.

 

Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, nati dopo il 9 luglio 2005, previsto dal reg. 21/2004, deve riportare i seguenti elementi: mezzi di identificazione di ciascun animale, registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda, documenti di trasporto, registro centrale o banca dati informatizzata.

Mentre per il sistema di identificazione auricolare nonché per quello relativo al monitoraggio del patrimonio zootecnico – con tenuta da parte delle ASL di elenchi delle aziende detentrici di animali della specie bovina e tenuta da parte delle aziende stesse di appositi registri aziendali informativi – di cui a Direttiva 92/102/CE, è stata data attuazione con il DPR n. 317/96[68], nel 1997 si è provveduto a dare una prima attuazione alle norme comunitarie sulla banca dati disponendo, nell’articolo 1, commi 36 e 37 del D.L. 11/97[69]che il Ministero della sanità realizzasse un sistema informativo nazionale basato su una unica banca dati, articolata su tre livelli (locale, regionale e nazionale).

Disposizioni dello stesso tenore sono state introdotte nell'articolo 12 del D.lgs. 196/99[70] che, pur affidando al Ministro della sanità la gestione della banca, prevede che anche il dicastero agricolo possa esservi interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo.

Da ultimo, con il DPR 19 ottobre 2000, n. 437[71] sono state dettagliatamente definite le modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini, nonché per la istituzione di una banca dati informatizzata, disponibile ed accessibile a chiunque.

Infine, il D.L. 335/2000[72] ha incaricato il Ministro della sanità di procedere al rafforzamento dei controlli sui movimento degli animali, in particolare potenziando il sistema di identificazione e registrazione instaurato in base alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/99.

 

Il comma 6 introduce un termine certo per l’adozione dei provvedimenti inerenti alle istanze presentate relative all’esercizio dell’attività agricola attraverso i Centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.)[73]. Il termine stabilito è di 180 giorni, decorso il quale, in assenza di una pronuncia da parte della pubblica amministrazione, o degli enti economici, si applica il principio del silenzio-assenso, e la domanda si intende accolta. In tal senso, la norma prevede che i CAA rilascino ai soggetti richiedenti la certificazione della data di inoltro dell’istanza alla P.A. competente.

 

Il comma 7 introduce un adempimento a carico del soggetto che esercita attività agricola richiedente la concessione di qualsiasi aiuto, contributo o agevolazione, previsto da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attesta che non sono variate le informazioni contenute nel suo fascicolo aziendale.

 

Il comma 8 impone l’obbligo a carico di taluni soggetti[74], nei rapporti con i soggetti che esercitano l’attività agricola di avvalersi delle informazioni contenute nel Fascicolo aziendale, precisando che per la pubblica amministrazione e gli enti economici l’acquisizione delle informazioni deve avvenire d’ufficio, prioritariamente in via telematica, attraverso il SIAN.

 

Il comma 9, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, trasferisce all’AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni indicate all’art. 15 della legge 194/1984, relative al Sistema informativo agricolo nazionale. Si osservi che nella norma si fa riferimento ai compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali indicati all'articolo 3, comma 4, del DPR n. 450/2000, che li attribuiva all’allora Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, ora soppresso. Tale riferimento è, pertanto, da intendersi superato con l’abrogazione del DPR n. 450/2000 ad opera del D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79[75]cheintema di sistema informativo attribuisce al Dipartimento delle politiche di sviluppo la gestionedei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, mentre all’interno dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, di cui l'Ufficio di Gabinetto si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale. Inoltre, sulla base del comma 10, l'AGEA subentra in tutti i rapporti relativi al SIAN di cui al precedente comma, con il trasferimento all’agenzia delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

 

Il comma 11 sostituisce l’articolo 30 del D.lgs. 228/2001, concernente la contrattazione telematica dei prodotti agricoli, rimettendo a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali l’adozione di una nuova disciplina concernente il funzionamento del sistema, specificando altresì che oggetto della contrattazione possano essere tutti i prodotti dell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli allegati I e II del regolamento 2081/92.

L’articolo 30 del D.lgs. 228/2001 prevede che la contrattazione delle merci e delle derrate, regolata dalla legge 272/13[76], possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici o per via telematica. A tal fine, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, il comma 2 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottino norme tecniche conformi al decreto del Ministro delle attività produttive 20 dicembre 2000 idonee per l’accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

L’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europeaelenca i prodotti che in ambito comunitario sono qualificati agricoli come quelli che provengono dal suolo, dall’allevamento e dalla pesca, come anche quelli derivanti da una prima trasformazione degli stessi.

L’allegato I del regolamento (CE) 2081/92[77] indica i prodotti alimentari, derivanti dall’industria di trasformazione, che possono ottenere una denominazione d’origine tutelata, mentre l’allegato II elenca gli ulteriori prodotti agricoli che possono godere del medesimo riconoscimento comunitario.

 

Il comma 12, modificato dall’art. 4 del D.lgs 101/2005, prevede che l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, secondo la definizione delll'articolo 5, provviste di officina, non è soggetta alle disposizioni della legge 122/92[78].

 

Infine, vi sono i commi da 13 a 13-quinquies introdotti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 101/2005.

 

Il comma 13, prevede le norme della legge 264/91[79] non si applichino all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole citate all’art. 57 del D.lgs 285/92[80] effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e dalle imprese che esercitano l'attività agromeccanica maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

Con il comma 13-bis i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività dell’imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del codice civile, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell’esercizio dell’attività agromeccanica ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, vengono sottratti alla disciplina del D.Lgs n. 32 del 1998[81] recante norme di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti.

Tali disposizioni hanno semplificato per la maggior parte dei soggetti destinatari gli adempimenti amministrativi correlati alla titolarità dei depositi di prodotti petroliferi, prevedendo in luogo del previgente regime concessorio la necessità dell'acquisizione di una mera autorizzazione comunale[82]. Tuttavia, per i depositi in uso agli imprenditori agricoli, l'innovazione ha comportato l’assoggettamento al generale regime autorizzatorio di tutti gli impianti indipendentemente dalla loro capacità, laddove in precedenza si era tenuti ad ottenere una concessione per i soli gli impianti con capacità maggiore di 25 metri cubi.

 

Ai sensi del comma 13-ter, peraltro, ai depositi che non abbiano capacità superiore a 25 metri cubi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985[83], intervenuto ad ulteriore modifica del D.M. 27 settembre 1965 che elenca i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché il D.M. 19 marzo 1990[84], che ha dettato le disposizioni in merito al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole.

 

Il comma 13-quater chiarisce quando anche le attività connesse a cicli colturali che si sviluppino su un arco temporale di cinque anni debbano essere considerate coltivazione del fondo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e siano conseguentemente sottratte alla legislazione in materia di boschi e foreste.

Le condizioni richieste sono le seguenti:

·         gli organismi vegetali debbono essere destinati alla esclusiva produzione di biomasse;

·         il ciclo colturale deve concludersi entro il termine di un quinquennio;

·         al termine del ciclo la coltivazione deve essere reversibile;

·         le specie vegetali coltivate non debbono essere definite dalle norme comunitarie come colture permanenti.

Tale precisazione si è resa necessaria per rimuovere un elemento di ambiguità che aveva visto emergere sul piano applicativo un indirizzo tendente ad assoggettare, anche ai fini comunitari, talune colture arboree a rapido accrescimento (pioppo, eucalipto, robinia) destinate a scopi energetici alla normativa prevista per le colture forestali, che comporta vincoli maggiori per le aziende rispetto a quelli cui vanno incontro le attività classificate come colture agricole.

 

Infine, con il comma 13-quinquies i rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono attività agromeccanica sono esclusi dal campo di applicazione del D.lgs 368/2001[85].


 

Articolo 15

Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale

 

L’articolo 15 prevede una serie di modifiche in tema di scritture contabili ed in materia fiscale.

 

Il comma 1 introduce nel D.P.R. 600/73[86], l’articolo 18-ter relativo alle scritture contabili per le altre attività agricole, al fine di prevedere che le imprese assoggettate al regime forfettario di determinazione del reddito, come indicate dall’articolo 56-bis del D.P.R. 917/1986, nonché i soggetti che esercitano attività di agriturismo[87] siano obbligati alla tenuta dei soli registri previsti dalla normativa in materia di IVA[88].

Il titolo II del D.P.R. n. 600/1973 reca le disposizioni circa le scritture contabili. In particolare l’articolo 13 indica i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. L’articolo 18 contiene le disposizioni concernenti la contabilità semplificata per le imprese minori, mentre il successivo articolo 18­-bis riguarda le scritture contabili delle imprese di allevamento.

L’articolo 56-bis del D.P.R. n. 917/1986 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 6, lettera b), della legge n. 350 del 2004 (Finanziaria per il 2004). In esso si prevede un regime di tassazione forfettaria per i redditi derivanti da attività che eccedono i limiti di cui articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR (DPR 917/86) [89]. Ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, tali attività, anche se non organizzate in forma di impresa, sono considerate produttive di reddito di impresa, per la parte corrispondente all’eccedenza, e come tali sono soggette a tassazione ordinaria.

Si tratta delle attività dirette:

·         alla produzione di vegetali mediante strutture fisse o mobili, per la superficie eccedente il doppio di quella del terreno utilizzato;

·         alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di  animali;

·         alla fornitura di servizi attraverso l’utilizzo di attrezzature e risorse dell’azienda stessa.

 

Il comma 2riformula l'articolo 2, comma 6, della legge n. 350 del 2003 (Finanziaria per il 2004).

Con la lettera a), viene modificato l'articolo 32, comma 2, lettera c) del DPR 917/86 per cui vengono considerate come attività agricole le attività connesse a quella di imprenditore agricolo, di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile, ai fini della determinazione del reddito agrario, che è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Con la lettera b), si inserisce nel TUIR l’art. 56-bis (Altre attività agricole) che introduce un sistema di tassazione forfetaria per i redditi derivanti da attività che eccedono i limiti di cui all’art. 32 del TUIR.

Con la lettera c) si dispone l’inserimento del comma 2-bis dell’articolo 71 del TUIR. Questa norma stabilisce che, in deroga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso art. 71, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, poste in essere dai soggetti che svolgono le attività agricole, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), dell’art. 32, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis del TUIR. L’ultimo periodo del comma 2-bis dell’art. 71 precisa che le disposizioni dello stesso comma non incidono sull’esercizio della delega per la riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge n. 80 del 2003[90].

 


Articolo 16

Crediti in discussione presso la Camera Arbitrale

 

L’articolo 16 è volto a semplificare le procedure del contenzioso tra imprenditori agricoli e P.A. in materia di aiuti pubblici in agricoltura, innanzi alla Camera nazionale arbitrale in agricoltura[91], imponendo a quest’ultima di rilasciare una certificazione, spendibile dall’imprenditore presso gli istituti di credito, volta ad attestare che la posizione dell’imprenditore verrà definita entro 180 giorni.


 

Articolo 17

Promozione del sistema agroalimentare italiano

 

La norma in commento interviene in tema di promozione del sistema agroalimentare italiano. Con il comma 1, si attribuisce alla società per azioni BUONITALIA il compito di erogare alle imprese del settore agroalimentare quei servizi finalizzati a favorire l’internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresa la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale. Tale compito deve essere svolto in raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

 

La società per azioni Buonitalia, derivante dalla "Naturalmenteitaliano Unipersonale S.r.l.", è stata costituita in data 24 luglio 2002, mutando la propria denominazione e ragione sociale in quella attuale il 4 luglio 2003.

La società, con sede legale a Roma, ha per oggetto la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari italiani.

In maggiore dettaglio la suddetta società si occupa di:

·         pianificare, organizzare e realizzare sia nell'Unione europea che nei Paesi extraeuropei ogni azione diretta o indiretta di marketing strategico ed operativo, di propaganda e di pubblicità finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari italiani;

·         programmare, coordinare le azioni di promozione, sponsorizzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari italiani;

·         fornire consulenza e supporto tecnico-organizzativo alle imprese agricole ed agro-alimentari,  ad enti che svolgono o intendono svolgere azioni di promozione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari italiani;

·         coordinare ed organizzare eventi vari (fiere o manifestazioni dedicate alla promozione dei prodotti agro-alimentari italiani);

·         informare, formare ed assistere le imprese e gli enti che decidono di accedere ai Fondi comunitari per la promozione dei prodotti italiani sia sul mercato comunitario che extracomunitario;

·         promuovere la produzione a favore di soggetti privati;

·         produrre, diffondere e gestire strumenti informativi editoriali (anche su supporti magnetici ed informatici) e valorizzare le reti informatiche esistenti dell'ICE, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, e dell'ISMEA;

·         contrattare l'acquisto e la rivendita di spazi pubblicitari (in Italia e all'estero) finalizzato a favorire l'internazionalizzazione del sistema agricolo ed agro-alimentare italiano, valorizzando per questo tutti i soggetti istituzionalmente orientati alla promozione ed all'internazionalizzazione.

·         La società può costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento dei servizi compresi nell'ambito della propria attività. La società può inoltre promuovere e partecipare alla costituzione di società e consorzi al fine di migliorare l'organizzazione delle imprese e degli enti nell'azione di promozione del sistema agricolo e alimentare italiano e dei settori a questo collegati e per migliorarne i livelli di internazionalizzazione.

 

L’art. 59, comma 4-bis della legge 488/1999[92], ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano avente il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. In un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole sulla composizione ed il funzionamento del Comitato[93],

Peraltro, questo organismo eredita le funzioni e le attività del Comitato già previsto dall’art. 8 del D.lgs 173/98, al fine di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità ed accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale. Tale Comitato aveva anche il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.

 

Ai fini del rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il comma 2 autorizzail Ministero delle politiche agricole e forestali ad acquistare dall’ISMEA le partecipazioni da esso possedute nella società Buonitalia esercitando i conseguenti diritti di azionista. Per tale acquisto si provvede nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 499/1999[94] destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Nella norma si fa presente che le amministrazioni statali, regionali e locali possono affidare alla società Buonitalia con apposite convenzioni l’esercizio delle attività finalizzate agli scopi istituzionali della società stessa anche con l’apporto di propri fondi.

Infine, con il comma 3 si affida al Tavolo agroalimentare[95] l’esercizio delle funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari, al fine di favorire la partecipazione delle categoria economiche interessate alla realizzazione delle finalità espresse nella norma in commento.


Articolo 18

Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari

 

Nel comma 1 si prevede che L'AGEA, quale autorità competente ai fini del Sistema integrato di gestione e di controllo, svolga funzioni di controllo nei confronti dell'Agenzia per i controlli nel settore dell’olio d’oliva, Agecontrol S.p.a, ai fini dell’invio alla Commissione europea del rapporto dell’autorità incaricata del controllo dell’Agenzia. A tale scopo, vengono trasferite all’Agenzia le partecipazioni azionarie detenute dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

 

La norma richiama l’articolo 6, comma 1 del regolamento (CEE) n. 27/1985[96]del 4 gennaio 1985 della Commissione il quale dispone che lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, al più tardi il 31 maggio di ogni anno, la contabilità di gestione della campagna precedente, accompagnata dal rapporto dell'autorità dello Stato membro incaricata del controllo di tale agenzia.

 

Successivamente, con il D.L. 22/2005[97] è stato aggiunto il comma 1-bis, in base al quale viene assegnata all’Agecontrol Spa, con il supporto ed il coordinamento dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la realizzazione dei controlli di qualità di rilevanza nazionale sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno con il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie e umane.

 

L'Agecontrol spa è l'agenzia istituita nel 1986 per svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell'olio di oliva erogati dalla Comunità. La sua attività consiste nella esecuzione delle verifiche ad essa assegnate dai regolamenti CEE n. 2262/1984[98] e 27/1985. La sua organizzazione complessiva e la sua gestione sono stati sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali e della Commissione europea che ha disposto la costituzione di soggetti similari in tutti gli Stati membri; conseguentemente, anche la copertura delle spese è garantita al 50% dallo Stato italiano e dall’Unione.

Il capitale sociale è stato sottoscritto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dall’AGEA e dall' INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).

Con l’approvazione del D.lgs. n. 143/97[99] era stata disposta la soppressione degli enti, istituti o aziende sottoposti alla vigilanza del dicastero, prevedendo nel contempo la messa in liquidazione dell’Agecontrol S.p.a.. Tuttavia, proprio la particolare connotazione dell’ente, aveva indotto il Governo ad evitarne la soppressione optando per la sua messa in liquidazione. Infatti, l'Agenzia non è soltanto un'istituzione nazionale, dal momento che opera con il concorso finanziario dell'Unione europea, assumendo pertanto carattere bivalente, nazionale ed europeo. Pertanto, con una norma in deroga al D.lgs. n. 143/97, l’articolo 6, comma 7 del D.lgs. n. 419/99 si è stabilito che l’Agenzia dovesse continuare a svolgere i propri compiti sino a che resterà in vigore il regime d’aiuto comunitario per il settore, proseguendo nell’azione di controllo imposta dalla Comunità per motivi di trasparenza.

 

Il sistema dei controlli degli ortofrutticoli

Il sistema definito dalle norme comunitarie[100] per il controllo degli ortofrutticoli commercializzati, prevede in primo luogo che ogni Stato membro designi a tal fine uno o più organismi, dandone comunicazione sia alla Commissione che agli altri Stati membri. Peraltro, alla Commissione va anche comunicata la definizione precisa dell’ambito delle competenze di tali organismi. Ad uno degli organismi designati viene affidato il ruolo di autorità di coordinamento cui sono affidate le funzioni di contatto e coordinamento tra tutti gli organismi incaricati.

Per una corretta applicazione del sistema di controllo, è necessario che siano noti gli operatori su cui il controllo andrà esercitato. A tal fine viene prevista la costituzione di una banca dati dove figurano gli operatori del settore, cioè le persone fisiche o giuridiche che detengano ortofrutticoli freschi destinati alla vendita sul territorio comunitario o alla esportazione verso paesi terzi.

Il sistema di controllo prescelto è quello a campione e deve concentrarsi su quegli operatori per i quali sussiste un rischio più elevato di accertamento di merci non conformi. L’analisi del rischio ed il conseguente orientamento dei controlli è di competenza dei singoli Stati che debbono tenere conto delle caratteristiche del proprio mercato[101]. In ogni caso sono oggetto di controlli più frequenti gli operatori che procedono al condizionamento e all’imballaggio degli ortofrutticoli nella regione di produzione. È sempre di competenza del singolo Stato autorizzare i soli operatori della fase della spedizione, che offrano sufficienti garanzie ed a determinate condizioni, di apporre la specifica etichetta di cui all’allegato III sui colli spediti.

Riguardo alle esportazioni e alle importazioni spetta sempre ai singoli Stati, attraverso i propri organismi di controllo, il compito di verificare la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione, e, relativamente alle esportazioni, di assicurarne anche la certificazione. Per i prodotti in ingresso nel territorio comunitario sono previste ipotesi di deroga:

·         per partite che in relazione alla relativa esiguità (peso pari o inferiore ai 500 chilogrammi) presentino rischi limitati;

·         quando i prodotti provengano da paesi terzi che garantiscono il rispetto della “conformità alle norme” in condizioni soddisfacenti, nel qual caso tuttavia va periodicamente verificata la validità dei controlli eseguiti da tali paesi.

 

Per quanto riguarda i prodotti in esportazione, per la verifica della conformità e del rilascio del certificato di conformità, va fatto riferimento alle norme del Protocollo di Ginevra (pubblicato nel 1958) sulla definizione di standard commerciali e dei controlli di qualità per i prodotti ortofrutticoli freschi o essiccati, elaborato nell’ambito della Commissione economica per l’Europa dell’ONU[102], oppure al regime definito dall’OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli[103].

L’adeguamento della legislazione nazionale alle disposizioni comunitarie sui controlli della qualità dei prodotti ortofrutticoli è avvenuto, originariamente, con l’adozione del D.M. 339/1992[104] che aveva individuato nell’Azienda per gli interventi sui mercati agricoli e nell’Istituto per il Commercio con l’estero gli organismi responsabili della esecuzione dei controlli. Successivamente, tale provvedimento è stato superato, almeno in talune sue parti, dal D.M. 28 dicembre 2001[105], che individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l’autorità incaricata del coordinamento, mentre l’attività di controllo della conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione è attribuita alle regioni[106], sia per i controlli sul mercato interno che per i prodotti destinati agli scambi.

Quanto alla banca dati degli operatori, spetta al Ministero il compito di costituirla con la predisposizione di un apposito sistema informatizzato che deve essere messo a disposizione delle regioni cui spetta di curarne l’aggiornamento. Relativamente alle modalità di realizzazione dei controlli si prevede che il Ministero predisponga uno specifico manuale operativo delle procedure affinché le regioni possano operare in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, nel quale dovranno anche essere definite le informazioni che gli operatori saranno tenuti a fornire. Peraltro, all’articolo 6 il decreto richiama le disposizioni del regolamento n. 2200/96[107] in merito ai casi di esenzione dall’obbligo di conformarsi alle norme di qualità, ulteriormente specificati nell’allegato al decreto.

Da ultimo, ancora in attuazione di quanto richiesto dal reg. 1148/2001, sono state definite la sanzioni da applicarsi alle infrazioni in tema di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi. Con l’articolo 5 del D.lgs. n. 306/2002[108]l’accertamento delle violazioni è assegnato alle regioni e province autonome; conseguentemente, ai funzionari regionali è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

 

Con il comma 2 viene modificato il comma 7 dell’articolo 1 del D.lgs 223/2001[109] per cui le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dalla norma richiamata, provvedono all’irrogazione delle relative sanzioni[110]. La norma, inoltre, riferisce ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la regolamentazione delle modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.

 

Il comma 3 stabilisce che per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali[111].

 

Con il comma 4 si aggiunge il comma 4-bis all'articolo 18 del D.lgs 109/92[112] con il quale si attribuiscono poteri sanzionatori all'Ispettorato centrale repressioni frodi nelle materie di propria competenza.

 

Nel comma 5 si modifica l'articolo 3, comma 1, del D.lgs 305/2002[113] con la quale ai funzionari che effettuano i controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 4045/89[114] del Consiglio si attribuisce la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, co. 3 del codice di procedura penale, oltre a quella già prevista nella norma di pubblici ufficiali.

 

Il comma 6, interamente riscritto dal D.L. 22/2005, è volto ad assicurare all’Agecontrol le necessarie risorse umane ed economiche per l’espletamento dei nuovi compiti assegnati. Al riguardo, va evidenziato che l’organismo che beneficia del trasferimento di risorse non è più l’AGEA, bensì l’Agecontrol, a favore della quale, in ragione dei nuovi compiti che il comma 1-bis dell’articolo 18 sopra commentato le ha assegnato, sono ora trasferiti gli stanziamenti di bilancio iscritti nella tabella del dicastero agricolo destinati alla realizzazione dei controlli di qualità sugli ortofrutticoli.

Quanto all’attività trasferita nella norma si richiamano i controlli svolti dall’ICE, sulla base dell’articolo 2, comma 2, lett. h) della legge n. 68/97[115], al fine di “promuovere e assistere la aziende del settore agroalimentare sui mercati esteri”. La disposizione, infine, prevede che il trasferimento di risorse, sia finanziarie che umane, dall’ICE all’Agecontrol, venga disposto con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive.

 

 


SIWEB02

Scheda di lettura


 

 

Articolo 1

Finalità

Il comma 1 indica l’obiettivo del Fondo di solidarietà nazionale (FSN)nella promozione di strumenti diretti a fronteggiare preventivamente i danni recati da calamità naturali o eventi eccezionali alle aziende agricole, nelle produzioni colturali, nel patrimonio zootecnico o nel patrimonio strutturale, nonché alle infrastrutture agricole.

 

Nel comma 2 vengono indicati gli eventi che attivano il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale nelle calamità naturali o altri eventi eccezionali, e nelle avverse condizioni atmosferiche, come previsti dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo[116].

 

Laconfigurazione degli eventi che possono legittimare il ricorso ad aiuti di Stato rimanda ai principi definiti negli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che recano una distinzione tra danni arrecati dalle calamità naturali, quali terremoti, valanghe, frane ed inondazioni, e quelli provocati da altri eventi eccezionali fra i quali sono citati la guerra, disordini interni o scioperi e, con alcune riserve, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese; sia per le calamità che per gli eventi eccezionali, fra i quali sono da escludersi in linea generale l’insorgenza di epizoozie o fitopatie, la Commissione autorizza aiuti fino al 100% destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni materiali. Possono anche essere autorizzati aiuti per le perdite di reddito conseguenti alla distruzione dei mezzi di produzione.

Diverse sono le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche, che vengono identificati in taluni fenomeni naturali come, a mero titolo esemplificativo, il gelo, la grandine, il ghiaccio, la pioggia o la siccità. La Commissione ritiene che tali eventi possano essere assimilati alle calamità naturali solo se il danno raggiunge una determinata soglia, quantificata diversamente se i territori colpiti si trovano in aree svantaggiate: il danno va valutato sulla produzione normale e deve raggiungere il 20% della produzione nelle zone svantaggiate, elevato al 30% nelle altre zone.

Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20% o del 30% deve essere determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Per procedere poi alla esatta individuazione della produzione normale va fatto riferimento alla produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso per condizioni atmosferiche avverse. La Commissione dichiara, comunque, di poter valutare metodi di calcolo alternativi, purché non siano basati su rese eccessivamente elevate.

Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, quali la compromissione produttiva di impianti arborei, è necessario che la perdita reale del raccolto del primo anno, posto a confronto con un anno normale, sia superiore al 10%. Riguardo alle perdite totali è richiesto che la perdita reale sofferta moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa sia superiore al 20% nelle zone svantaggiate ed al 30% nelle altre zone.

Anche i danni arrecati al bestiame sono ammessi a compensazione alle medesime condizioni di quelle previste per le produzioni colturali. Per i danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche il tasso d’intervento può arrivare al 100%.

Infine la Commissione afferma che sono ammessi a beneficiare degli aiuti gli agricoltori e le associazioni di produttori, e che l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo.

 

In coerenza con quanto enunciato al primo comma, il comma 3 prevede interventi esclusivamente nelle seguenti forme:

·         incentivi alla stipula di contratti di assicurazione;

·         interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni per gli eventi indicati al comma 2 (calamità naturali o altri eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche);

·         interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole[117].


 

Articolo 2

Polizze assicurative

 

Il capo I, recante Aiuti per il pagamento di premi assicurativi, è composto degli articoli da 2 a 4 che disciplinano le modalità e l’entità della partecipazione pubblica alle spese sostenute dal comparto primario per la stipula di contratti assicurativi, nonché le forme di sottoscrizione, che possono avvenire sia in forma individuale che collettiva.

 

In particolare l’articolo 2 individua le modalità di sottoscrizione delle polizze assicurative e le ipotesi di ammissione alla pubblica contribuzione, che avviene in conformità a quanto stabilito al punto 11.5 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli Orientamenti comunitari richiamati prevedono alcune direttive in ordine all'ammissibilità di aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, stabilendo quanto segue:

·         il contributo pubblico al pagamento dei premi si configura come intervento alternativo alla compensazione ex post delle perdite subite;

·         allo scopo di incentivare un sistema di tutela preventiva dalle perdite dovute al verificarsi di calamità naturali o di eventi eccezionali, nonché per le avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (per le definizioni dei diversi eventi v. supra), è considerato ammissibile un contributo dello Stato fino all'80 per cento del costo dei premi assicurativi;

·         qualora l'assicurazione copra anche altre perdite causate da condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, o prodotte da episodi di diffusione di epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto non può essere superiore al 50 per cento del costo del premio;

·         gli aiuti al pagamento dei premi assicurativi non possono in ogni caso costituire un ostacolo al funzionamento del mercato unico e, pertanto, non sono compatibili aiuti limitati ad un'unica impresa o condizionati al fatto che l'impresa risieda nello Stato membro.

 

In conformità con quanto sopra, la norma in commento dispone:

·         che il soggetto che può beneficiare del contributo è l’imprenditore agricolo, definito dall’art. 2135 c.c. come colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;

·         che l’entità della partecipazione dello Stato nel pagamento del premio assicurativo può raggiungere la soglia dell’80%, per i danni che non superino le soglie del 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate e del 30 per le altre aree (comma 2);

·         che l’entità della partecipazione scende al 50% del premio se ad essere assicurati sono i danni causati da avverse condizioni atmosferiche o le perdite dovute a epizoozie o fitiopatie (comma 3);

·         che a partire dal 1° gennaio 2005 la tipologia di polizza che usufruisce del concorso pubblico deve assicurare, per ogni singolo prodotto, la copertura della complessiva produzione aziendale (comma 4)[118];

·         la modalità di sottoscrizione del contratto assicurativo deve avvenire su base volontaria, mentre il ricorso può essere fatto sia individualmente che in forma collettiva, anche da consorzi di difesa, cooperative, consorzi di cooperative (comma 5).


Articolo 3

Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione

 

In tema di contratti di assicurazione per danni da calamità naturali, anche l’articolo in commento consente alle imprese assicuratrici, o che operano per la riassicurazione, di costituirsi in consorzi. Per evitare il verificarsi di accordi, decisioni o pratiche in contrasto con quanto stabilito dal reg. 358/2003[119] il comma 1 prevede che i prodotti sottoscritti da ciascuna impresa non possono in ogni caso superare le seguenti soglie del considerato mercato rilevante: 20% per i consorzi di coassicurazione; 25% per quelli di coriassicurazione.

Il comma 2 esenta da tali limiti quei rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato, con un esenzione valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.


Articolo 4

Piano assicurativo agricolo annuale

 

Con l’articolo 4 è disposta l’adozione annuale, con decreto del Ministro delle politiche agricole, su parere della Conferenza Stato-regioni, entro il 30 novembre, di un Piano Assicurativo che, individuando le produzioni assicurabili, quantifichi l’entità del contributo pubblico[120].

Il piano viene elaborato sulla base di una proposta formulata da una Commissione tecnica, i cui componenti sono elencati al comma 2[121]. La redazione del piano deve avere quale fondamento le informazioni tratte dalla banca dati sui rischi agricoli.

Va segnalato che con D.M. 18 luglio 2003[122] è stata istituita presso l’ISMEA la menzionata banca dati, nella quale debbono confluire tutti i dati e le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo, che riguardino la natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca e acquicoltura.

 

Al comma 4 i parametri utilizzati per il Piano assicurativo, ai fini del calcolo del contributo pubblico, sono distinti per:

·         tipologia di polizza assicurativa,

·         area territoriale,

·         evento climatico avverso,

·         garanzia e tipo di coltura e/o strutture.

 

Infine il comma 5 fa presente che nel Piano assicurativo possono essere disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

 

Con il D.M. 7 febbraio 2003 è stato approvato il Piano assicurativo agricolo per il 2003.

 


Articolo 5

Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva

 

L’articolo 5 disciplina gli interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva delle imprese agricole danneggiate.

 

Al comma 1 vengono individuate le imprese beneficiarie tra le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nelle aree danneggiate (individuate ai sensi del successivo articolo 6) e che abbiano subito danni:

·         non inferiori al 30% della produzione lorda vendibile;

·         non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile, qualora siano ubicate nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) del Consiglio n.1257/1999[123].

 

Gli aiuti,nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti al punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono concessi tenendo conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili.

 

Le tipologie di aiuti previste ai commi 2 e 3 sono:

·         contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato (elevabili fino al 100% in caso di danni alle strutture aziendali e alle scorte);

·         prestiti ad ammortamento quinquennale, per esigenze di esercizio dell’anno dell’evento e per il successivo, da erogare a tasso agevolato: 20 per cento per le imprese ricadenti nelle aree svantaggiate e 35 per cento per le altre zone.

·         proroga delle operazioni di credito agrario, di cui al successivo articolo 7, recante disposizioni relative alle operazioni di credito agrario;

·         agevolazioni previdenziali, di cui al successivo articolo 8, che reca disposizioni previdenziali.

 

Il comma 4 esclude dagli aiuti concessi i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata. Nella stessa norma si fa presente che nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. Inoltre, si stabilisce che la produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.

 

Va sottolineato che con l’articolo 2 comma 1-quater del D.L. 157/2004[124] tale disposizione è applicata a partire dall’anno 2005, allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del reg. (CE) n. 1782/2003[125] nonché dell'articolo 33, dodicesimo trattino, del reg. (CE) n. 1257/1999[126].

 

Il comma 5 disciplina del procedimento per la richiesta di intervento. A tal riguardo, le domande debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui al successivo articolo 6, comma 2.

Infine, al comma 6 si prevede che, ai fini delle esigenze primarie delle imprese agricole, connesse al articolo in commento, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

 


Articolo 6

Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN

 

L’articolo 6 disciplina la procedura di trasferimento alle regioni delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale destinate agli interventi indicati al precedente articolo 5.

La procedura per l’assegnazione delle provvidenze si svolge in due fasi:

·       la prima riguarda le regioni, le quali, dopo aver delimitato il territorio colpito e accertati i danni, deliberano, entro 60 giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento e l’individuazione delle provvidenze da concedere, nonché la relativa richiesta di spesa Tale termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale (comma 1);

·       la seconda fase consiste nella verifica da parte del MIPAF della proposta regionale, con conseguente dichiarazione, entro 30 giorni dalla richiesta regionale, del carattere di eccezionalità dell’evento e individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze da assegnare (comma 2).

 

Al comma 3 viene disciplinato il trasferimento delle risorse che avviene sulla base di un decreto del MIPAF, adottato trimestralmente d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, nel quale si definisce il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme del FSN da assegnare alle regioni.


 

Articolo 7

Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario

 

La norma in commento disciplina le operazioni di credito agricolo a favore delle imprese danneggiate, prevedendo:

·         la proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinari, assistite dal concorso nel pagamento degli interessi (comma 1) o, in caso contrario, con applicazione del tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario (comma 3);

·         l’autorizzazione agli istituti di credito agrario ad anticipare le provvidenze di cui all’articolo 5 (contributi e prestiti per favorire la ripresa delle attività produttive), con eventuale concorso pubblico nel pagamento degli interessi[127] (comma 2).


Articolo 8

Disposizioni previdenziali

 

L’articolo 8 prevede agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore delle imprese danneggiate, nella forma dell’esonero parziale del pagamento dei contributi (fino al 50%), propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento. La percentuale dell’esonero viene determinata sulla base di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel comma 2 la misura dell’esonero è aumentata del 10% nel caso in cui i danni si verifichino, a carico della medesima impresa, per due o più anni consecutivi.


 

Articolo 9

Epizoozie

 

Il comma 1 consente ai consorzi di difesa, come ad altri organismi ad essi equiparati, di intervenire a sostegno del reddito delle imprese zootecniche colpite da epizoozie che determinano l’abbattimento di animali e il conseguente divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, a condizione che gli aventi diritto non abbiano già beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

 

Nel comma 2 si fa presente che tali iniziative sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Mipaf, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento.

 

Il comma 3 prevede il concorso dello Stato fino alla metà della spesa sostenuta dai consorzi.


 

Articolo 10

                                            Pubblicità degli interventi

 

L’articolo 10 detta norme volte ad assicurare la pubblicità degli interventi effettuati e dei relativi beneficiari.


 

Articolo 11

Costituzione e finalità

 

Il Capo III - articoli 11-14 - dispone norme in materia di Consorzi di difesa, consorzi fra imprenditori agricoli, aventi la finalità di mettere in atto strategie di difesa attiva o passiva delle produzioni.

 

L’articolo 11, al comma 1, consente agli imprenditori agricoli di costituire consorzi di difesa, attiva e passiva, delle produzioni. Tali consorzi devono costituirsi con atto pubblico in una delle seguenti forme giuridiche: associazioni persone giuridiche di diritto privato; società cooperative agricole o loro consorzi; consorzi o società consortili di cui alle relative norme del codice civile[128].

 

Nel comma 2 viene attribuita la competenza in ordine al riconoscimento delle nuove associazioni alle regioni o province autonome. La validità dell’atto di riconoscimento è limitata al territorio regionale o provinciale dove ha sede legale l’ente riconosciuto.

 

Nel comma 3 si prevede il riconoscimento delle nuove associazioni anche delle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, attraverso la modifica del loro statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di difesa. Nel caso di cooperative che associno produttori situati in regioni diverse, deve essere acquisito il giudizio di idoneità di ogni regione o provincia autonoma;

 

Particolare rilievo assume il comma 4 che si limita a concedere ai nuovi consorzi la possibilità di accedere al credito agrario,

Riguardo al credito agrario, si ricorda che il D.Lgs. n. 385/93[129] reca una specifica disciplina in materia con la Sezione II - Credito agrario e peschereccio (artt. 43-45). In particolare, il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali.

 

 

Infine, il comma 5 concede ai consorzi già esistenti un periodo di 12 mesi, dall’entrata in vigore del provvedimento in commento, perprocedere alla trasformazione in una delle forme giuridiche prefissate al comma 1, mediante il versamento di una imposta sostitutiva fissa nella misura di 500 euro.


Articolo 12

Statuto e amministrazione

 

L’articolo 12 disciplina le modalità di approvazione delle norme statutarie le quali sono deliberate dall’assemblea dei soci e approvate dalla regione dove il consorzio ha sede legale.

 

Nel comma 2 viene specificato il contenuto obbligatorio dello statuto, che vale anche per le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione, nonché i loro consorzi, riconosciute idonee per l’attività di difesa attiva e passiva delle colture.

 

Particolare rilievo rivestono le seguenti previsioni:

1.      è stabilita una durata minima decennale del nuovo organismo;

2.      nello statuto si prevede, in base al comma 3, che gli imprenditori agricoli di zona, nel rispetto dei prescritti requisiti, possono far parte di un solo consorzio, escludendo coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

3.      le modalità di nomina del collegio sindacale sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole[130];

4.      i consorzi sono tenuti ad una contabilità separata per quanto attiene le diverse entrate (contributi degli associati o versamenti pubblici) e per quanto riguarda le iniziative mutualistiche;

5.      in particolare, la riscossione dei contributi consortili può essere fatta mediante iscrizione a ruolo, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente per l’esazione dei contributi non erariali.


Articolo 13

Vigilanza

 

Il potere di vigilanza dei consorzi di difesa è attribuito alle regioni che, in ogni caso, sono tenute a verificare, con periodicità biennale, l’esercizio di opzione fra più consorzi da parte degli imprenditori, e ad esprimere parere di ammissibilità al contributo associativo.


Articolo 14

Interventi a favore degli associati

 

La individuazione degli strumenti per la realizzazione della difesa produttiva, secondo il comma 1, è demandata alla deliberazione assembleare.

 

Qualora la scelta ricada sul ricorso a forme assicurative, il comma 2 concede ai consorzi la possibilità di stipulare i contratti anche in nome e per conto dei soci.

 


Articolo 15

Dotazione del Fondo di solidarietà

 

Il comma 1 prevede l’apertura di un un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Al comma 2 si disciplinano gli stanziamenti. Per gli interventi volti alla stipula di contratti assicurativi è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi», mentre per gli interventi compensativi e di ripristino è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori»[131].

 

Nel comma 3 non viene quantificata la dotazione del fondo, che è rimandata alla annuale legge finanziaria. In particolare, si prevede un duplice sistema di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, disponendo che mentre la dotazione per gli incentivi volti alla stipula di contratti assicurativi sia definita nella Tabella D della legge finanziaria[132], per gli interventi compensativi e di ripristino                     si provveda a valere sul Fondo di protezione civile, come determinato nella Tabella C della legge finanziaria[133], per la quota che sarà determinata annualmente dalla stessa finanziaria[134].


 

Articolo 16

Abrogazione norme

 

L’articolo in commento dispone l’abrogazione di tutta la legislazione di rango primario di disciplina dell’intervento di sostegno delle aziende agricole in caso di calamità, o eccezionali avversità atmosferiche. La tecnica adottata per l’abrogazione, invece del ricorso alla generica formula che dichiara abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le nuove norme, prevede l’elencazione dei provvedimenti che cessano la propria efficacia.

 

La legislazione abrogata è pertanto la seguente:

§            la L. 25 maggio 1970, n. 364, “Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale”, che ha dotato il settore agricolo di un quadro normativo permanente di definizione degli interventi di sostegno ammessi, e che con la istituzione del Fondo di solidarietà nazionale ha assicurato la disponibilità costante delle risorse finanziarie necessarie. Va tenuto presente che di tale legge viene fatto salvo il solo comma 6 dell’art. 21 (Interventi a favore degli associati), dove si prevede che “Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1261”. 

§            per intero la L. 15 ottobre 1981, n. 590, “Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale” che riscrivendo le disposizioni in merito alle provvidenze concesse, le riservava anche a quei casi che avessero inciso sulle strutture o avessero compromesso i bilanci economici delle aziende;

§            per intero la L. 14 febbraio 1992, n. 185, “Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale”, che ha nuovamente rivisto in modo organico la disciplina del fondo di solidarietà, allo scopo primario di renderne i tempi e le procedure di attivazione più brevi, nonché per modificare la direttrice dell’intervento agevolativo dal sistema contributivo o creditizio a quello assicurativo;

§            l’art. 7, comma 1-bis, del D.L. 25 maggio 1993, n. 158, Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1993, n. 250, intervenuto a sostegno delle aziende colpite da un’infezione di afta epizootica nel 1993. La menzionata disposizione aveva previsto la possibilità di derogare ai termini perentori stabili dalla legge n. 185 del 1992 per la delibera da parte delle regioni della proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento;

§            il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 324, Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della L. 14 febbraio 1992, n. 185 sull'assicurazione agricola agevolata, che recava la disciplina dei contratti assicurativi per i quali è ammesso il contributo dello Stato. Peraltro, va ricordato che, a sua volta, il DPR n. 324/96 era stato adottato sulla base dell’articolo 127 del D.lgs. n. 175/95[135]. di adeguamento interno alle disposizioni comunitarie sull’assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita, il quale aveva infatti disposto che con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88, su proposta del Ministro agricolo e con il concerto di quello dell’industria, fosse adottata una normativa sostitutiva dell’articolo 9 della legge n. 185/92, in armonia con i nuovi princìpi ed adeguata alla legislazione comunitaria.

§            Il D.L. 17 maggio 1996 n. 273, “Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al D.L. 23 dicembre 1994, n. 727”, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 1995, n. 46, relativamente al solo art. 2, co. 1 (peraltro già abrogato dall’articolo 4 del D.L 200/2002[136]) che ha rivisto le modalità di calcolo dei danni subiti dalle aziende che chiedono i benefici della legge n. 185.

§            i commi 1 e da 4 a 8 dell’articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria per il 2001), che recava le norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate[137].

§            l’articolo 69, commi 10 e 11, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria per il 2003), i quali avevano novellato la legge n. 185;

§            gli articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 D.L. n. 200/2002, intervenuto sia per far fronte ai danni causati dagli eventi climatici del 2002 che per modificare gli interventi previsti dalla legge n. 185. Di fatto, il decreto-legge richiamato è interamente abrogato, con l’esclusione del art. 2, co. 2 che concede al fondo per le riassicurazioni di cui all’art. 127 della legge n. 388 di assumere in riassicurazione e mantenere a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle polizze. Tale previsione è limitata ad un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 200/2002 (14 novembre 2002).


Articolo 17

Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

 

Il comma 1 dell’articolo 17 stabilisce che la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, relativa alle operazioni di credito agricolo, istituita dall’articolo 21 della legge 153/1975[138], è incorporata nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), il quale subentra nei rapporti attivi e passivi della Sezione.

 

La Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia era stata istituita dall’art. 21 della legge 153/1975 per la prestazione della garanzia fidejussoria nei confronti degli istituti di credito che concedono mutui in favore degli imprenditori agricoli, ai sensi del precedente art. 20[139]. La sezione speciale era posto presso il Fondo interbancario di garanzia, istituito dall’art. 36 della Legge n. 454/1961. Il citato art. 21 della Legge n. 153/1975 era stato successivamente abrogato dall’art. 161 del D.Lgs. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale aveva comunque previsto che le disposizioni in esso contenute continuavano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo. Tale effetto si è verificato con l’adozione del regolamentoemanato con D.M. 30 luglio 2003, n. 283[140], che è stato abrogato con l’art. 17 in commento

 

L’ISMEA, ente pubblico economico, è stato istituito con D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278[141], con la denominazione di Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo. Successivamente, è intervenuto il D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, recante disposizioni statutarie e regolamentari di riordino dell’ISMEA, da ora denominato Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, mantenendo il precedente acronimo. Le finalità del nuovo Istituto, ai sensi di detto regolamento, sono:

§            la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati e informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari;

§            l’erogazione di servizi di analisi e di informazione per la commercializzazione, valorizzazione e promozione di prodotti agricoli, ittici e alimentari;

§            lo svolgimento, nel rispetto della programmazione regionale, delle funzioni precedentemente attribuite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina dal D.Lgs.121/1948[142] e dalle leggi n. 153 del 1975[143] e n. 441 del 1998[144];

§            la prestazione di specifiche forme di garanzia creditizia e finanziaria alle imprese agricole singole o associate.

 

Recentemente, è stato operato un sostanziale ampliamento delle attribuzioni dell’Ente per effetto di disposizioni contenute in diversi provvedimenti.

L’articolo 69, comma 6, della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere all'ISMEA mutui ventennali per l’erogazione da parte dell’Istituto degli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge n. 817 del 1971[145], dando così attuazione all'articolo 47, comma 6, della Legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002).

L’articolo 4, commi 42-43, della legge 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha trasferito all’ISMEA le funzioni esercitate da Sviluppo Italia Spa relativamente ai c.d. interventi ex RIBS (Risanamento agro industriale zuccheri)[146] e a quelli per favorire l’imprenditoria giovanile in agricoltura[147], con contestuale trasferimento delle relative risorse.

 

I commi 2-4, in relazione all’incorporazione della Sezione speciale disposta dal precedente comma 1, attribuiscono all’ISMEA alcune funzioni dirette a favorire la capitalizzazione delle imprese.

Anzitutto, L’ISMEA può concedere fidejussione a fronte di finanziamenti bancari, a medio e a lungo termine, a favore delle imprese agricole, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 228/2001[148], e delle imprese ittiche, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 226/2001[149] (comma 2).

 

L’ISMEA può, inoltre, concedere garanzia diretta in favore delle imprese agricole e ittiche, individuate nell’articolo in commento, a fronte di prestiti partecipativi[150] e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime assunte da banche, da intermediari finanziari e da Fondi chiusi di investimento mobiliare (comma 3). La garanzia diretta, che contribuisce al ripianamento delle perdite definitive subite dai finanziatori, è prestata dall’ISMEA direttamente alle banche e agli altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993).

 

Infine, l’ISMEA può intervenire, anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia, in collaborazione con confidi e con altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale (comma 4)[151].

 

Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità di prestazione delle garanzie di cui all’articolo in esame, nonché delle previsioni dell’articolo 1, comma 512 dellaLeggen. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) che affida all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione degli interventi di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari del Fondo interbancario di garanzia, e la relativa dotazione finanziaria.

Il riferimento alla legge Finanziaria per il 2005 è stato introdotto dall’art. 10, comma 8 del D.L. 35/2005[152], mentre con il precedente comma 7 è stata disposta la soppressione del Fondo interbancario di garanzia. Successivamente, nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs 101/2005[153] sono stati accorpati i commi 7 e 8 dell’art. 10 del D.L. 35/2005.

Il decreto, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, dovrà tenere conto delle previsioni, contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche, in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.

 

Il comma 5-bis[154] prevede che le garanzie prestate dall'ISMEA, ai sensi dell’articolo in commento, possano essere assistite anche dalla garanzia dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La norma fa riferimento all’articolo 13 della legge n. 468 del 1978[155], per cui le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 5-ter, introdotto dal comma 2 del D.lgs 101/2005, dispone che al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l’ISMEA è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata, prevedendo che sull’attività indicata dall’articolo in esame l’Istituto riferisca annualmente al Parlamento.

 

Infine, il comma 6 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui comma 5, verrà abrogato il sopra citato D.M. 30 luglio 2003, n. 283, recante il regolamento della Sezione speciale.

 

Poiché l’incorporazione della Sezione speciale nell’ISMEA è avvenuta con l’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, fino all’emanazione del decreto attuativo di cui al comma 5, l’ISMEA presterà la garanzia fidejussoria secondo le disposizioni del citato D.M. n. 283/2003, che sarà poi abrogato con il decreto indicato dal comma 5.


Articolo 18

Altri interventi

 

L’articolo 18 consente agli imprenditori agricoli di costituire in pegno anche le quote di produzione e i diritti di reimpianto della propria azienda, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa, pur continuando a disporre dei predetti diritti e quote in deroga all’articolo 2786 del codice civile[156].

 

Carattere di originalità presentano le disposizioni di cui alla legge n. 401 del 1985[157] che prevede, nell'ambito della disciplina generale fornita dal codice civile, particolari modalità di costituzione di pegno nel caso in cui oggetto di garanzia sia un bene quale il prosciutto a denominazione di origine tutelata. L'articolo 1 afferma, infatti, che in tal caso il pegno possa essere costituito con l'apposizione di uno speciale contrassegno indelebile sul prodotto e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente. L'articolo 2 dispone che il debitore possa disporre dei prosciutti costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione assumendo tuttavia gli obblighi e le responsabilità del destinatario. L'articolo 4 dispone, altresì, che l'estinzione dell'operazione deve essere annotata nei registri previsti con conseguente annullamento del contrassegno inciso sul prodotto.

La forma di garanzia illustrata è stata estesa, secondo meccanismi in parte analoghi, dall’articolo 7 della legge 122/2001[158] che prevede che anche i prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine e a lunga stagionatura, qualora vengano rispettate dai produttori le norme in materia di commercializzazione di detti prodotti, possano essere concessi in garanzia, nella forma di costituzione di pegno, secondo quanto previsto, in generale, dall'articolo 2786 del codice civile, e secondo le modalità previste dalla legge 401/1985.

 


SIWEB03

 

Scheda di lettura


 


 

Articolo 1

Finalità e obiettivi

 

Il comma 1 indica gli obiettivi del provvedimento in commento, coerenti con i principi espressi nella legge-delega[159], come volto a riformare la legge n. 963/65[160] procedendo alla razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima. Tale razionalizzazione è ispirata ai principi di uno sviluppo sostenibile e di una pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche del settore alla tutela degli eco-sistemi.

 

Il comma 2 fornisce la definizione di pesca marittima come attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare svolta per finalità professionali o sportive.

 

Infine, nel comma 3 si rinvia al regolamento di attuazione previsto dall’articolo 10, comma 1, la disciplina del sistema di controllo della pesca sportiva e subacquea professionale.


Articolo 2

Registro dei pescatori marittimi

 

La norma in commento stabilisce ai fini dell'esercizio della pesca marittima e professionale l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi tenuto presso le Capitanerie di porto, esentando da tale onere coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali-

Il comma 2 mantiene in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al DPR n. 1639/68[161] fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 10 del Decreto legislativo in commento.


Articolo 3

Registro delle imprese di pesca

 

L’articolo 3 assoggetta all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese di pesca presso le Capitanerie di porto gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima. Anche qui viene prevista la vigenza delle norme del DPR n. 1639/68 fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 10 del Decreto legislativo in commento.


Articolo 4

Licenza di pesca

 

L’articolo 4 stabilisce che per le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione per l'esercizio della pesca professionale è necessaria la licenza di pesca. La norma fa riferimento all’art. 149 del c.nav. in tema di abilitazione alla navigazione.

 

In precedenza, l'articolo 12 della legge n. 963/1965 richiedeva il possesso del permesso di pesca, quale atto amministrativo a carattere ricognitivo e non discrezionale, rilasciato sulla base della verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del diritto di impresa.

Successivamente, l’articolo 4 della legge n. 41 del 1982[162] aveva sostituito il permesso di pesca (atto non discrezionale) con la licenza di pesca (atto discrezionale)[163]. Tale disposizione definiva la licenza di pesca come "documento che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi", precisando che la proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce di per sé titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. Nell'ambito della regolazione dello sforzo di pesca, la norma rimetteva al Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel piano nazionale della pesca, il compito di stabilire il numero massimo delle licenze di pesca, di determinare i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste fossero superiori alle previsioni di rilascio, nonché di adottare le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

Tale norma è stata successivamente abrogata dall’articolo 23 del D.lgs 154/2004.


 

Articolo 5

Equipaggio marittimo delle navi da pesca

 

L’articolo 5 modifica l’articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, al fine di prevedere che, in ogni caso, previa autorizzazione dell’autorità marittima periferica delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta dell’armatore, il personale di bordo possa essere composto, senza limiti numerici e tranne che per la qualifica di comandante, anche da cittadini extracomunitari.

 

Nel comma 2 si rinvia al regolamento di cui al successivo articolo 10 la disciplina delle qualifiche, dei titoli professionali e degli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1 sopra commentato.


 

Articolo 6

Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

 

L’articolo 6 prevede la non sanzionabilità della cattura accidentale o accessoria degli esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, se realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca, fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione.

 

In ogni caso, al comma 2 viene sanzionata la commercializzazione di tali esemplari con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.


 

Articolo 7

Vigilanza sulla pesca

 

La disposizione in commento attribuisce i compiti di vigilanza e controllo sulla pesca marittima al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale si avvale delle Capitanerie di porto, nonché alle regioni, alle province e ai comuni, nel rispetto dell'articolo 118 Costituzione.

 

Inoltre, il comma 2 precisa che il ministero si avvale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordinando l’attività sopra descritta, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.


 

Articolo 8

Responsabilità civile

 

L’articolo 8 prevede la responsabilità solidale tra armatore e comandante della nave di pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per gli illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.


 

Articolo 9

Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della

 legge 24 novembre 1981 n. 689

 

L’articolo 9 prevede che l’autorità competente a ricevere il rapporto di accertamento della violazione di cui all’articolo 17 della legge n. 689/1981, contenente la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, sia il Capo del compartimento marittimo[164].

L’articolo 17 della legge n. 689 del 1981, recante “Modifiche al sistema penale”, prevede che qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.


Articolo 10

Disposizioni transitorie e abrogative

 

L’articolo 10 rimette a un regolamento, adottato sulla base della proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, previa intesa con le regioni e le province autonome, la determinazione delle norme tecniche relative all’attuazione del decreto legislativo, prevedendo, altresì, che fino alla emanazione di tale regolamento continuino a trovare applicazione le corrispondenti norme del DPR n. 1639/1968, con cui è stato approvato il regolamento di attuazione della legge n. 963 del 1965. Tale regolamento non risulta ancora adottato.

 

D’altra parte, la disposizione in commento viene disposta l’abrogazione delle norme che precedentemente disciplinavano la materia oggetto del provvedimento, ed in particolare gli articoli 1, da 9 a 13, da 16 a 20, 30 e 33 della legge n. 963 del 1965

 

 


SIWEB04

 

Scheda di lettura


 

 

Articolo 1

Finalità e obiettivi

 

L’articolo 1 stabilisce le finalità del decreto in commento, adottato in conformità con i principi di modernizzazione espressi nella legge-delega a cui fa riferimento[165], nel rispetto dell’art. 117 della costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria

Nella prospettiva della modernizzazione viene inquadrato l’intero sistema pesca comprendente l’acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.


Articolo 2

Tavolo azzurro

 

Con l’articolo 2 si istituisce il Tavolo azzurro, organismo a carattere politico-programmatorio con diversi compiti:

·         determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica della pesca e dell’acquacoltura;

·         concertazione permanente tra Governo e regioni per la partecipazione ai Consigli dell’Unione europea[166];

·         individuazione delle strategie nazionali del Programma triennale per la pesca e l’acquacoltura, di cui al successivo articolo 4.

 

Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composto dagli Assessori di settore delle Regioni e Province autonome. Partecipano, altresì, le parti sociali e professionali ed un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


 

Articolo 3

Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura

 

Trattasi si un organo presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali e già previsto dalle leggi 963/65 e 41/82[167]. Di durata triennale, ha compiti consultivi per l’adozione dei decreti ministeriali relativi alla tutela delle risorse ittiche e al controllo dello sforzo di pesca ed in relazione ad ogni argomento venga ravvisata l'opportunità.

Alle riunioni della Commissione possono essere invitati gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, nonché i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

 

I componenti sono nominati con Decreto del Mipaf tra quelli elencati al comma 1. Oltre al Direttore generale e due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura è prevista la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre, ne fanno parte anche dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle amministrazioni regionali e provinciali e rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative, della pesca sportiva, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle organizzazioni di produttori, nonché rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla Conferenza Stato-regioni.


Articolo 4

Finalità e contenuti del Programma nazionale

 

Nel comma 1 sono descritte le finalità del Programma nazionale, da adottare nel quadro degli indirizzi comunitari, degli impegni internazionali e del riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile.

In particolare gli obiettivi perseguiti nel programma sono:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) la tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;

f) lo sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i princìpi della Programmazione nazionale della ricerca;

g) la semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

h) la promozione dell'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

i) il sostegno dell'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.

Il contenuto del Programma nazionale è individuato al comma 2 nella:

·         relazione sullo stato del settore;

·         obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione;

·         ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

 

Destinatari degli interventi del Programma nazionale sono gli imprenditori ittici, come definiti ai successivi articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del decreto legislativo in commento.

 

Da tenere presente che l’art. 5 del D.lgs. 100/2005[168] dispone l’entrata in vigore del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il 1° gennaio 2006 e la sua operatività per il triennio 2006-2008.


Articolo 5

Programmazione di settore

 

Nell’articolo 5 è descritto il procedimento di formazione del Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura che viene approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione da parte del CIPE sulla base di una proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previa consultazione del Tavolo azzurro.

Nel comma 2 si prevede la predisposizione da parte delle regioni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale, di programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura con l’indicazione degli interventi di loro competenza.

 

Anche qui va tenuto presente il disposto dell’art. 5 del D.lgs. 100/2005, il quale prevede l’entrata in vigore del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il 1° gennaio 2006 e la sua operatività per il triennio 2006-2008.


 

Articolo 6

Imprenditore ittico

 

Nell’articolo 6 viene aggiornata la definizione di imprenditore ittico già prevista all’articolo 2 del D.lgs. 226/2001[169]. Per la nuova definizione è imprenditore ittico:

·         chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui al successivo articolo 3;

·         le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca professionale o delle attività connesse;

·         gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di pesca professionale o delle attività connesse.

 

Mentre ai fini dell’esercizio delle attività sopra descritte si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni, nella norma è prevista l’equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo, mentre le imprese di acquicoltura sono equiparate all’imprenditore ittico[170].

 

Inoltre, è prevista l’applicazione dell’art. 6, comma 4, del del D.lgs 271/1999 in materia di autocertificazione[171], mentre all’imprenditore viene imposto l’obbligo dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali.

 

Infine, al comma 8 si prevede che le concessioni di aree demaniali marittime e di zone di mare territoriale destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura siano rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i princìpi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale indicati all'articolo 37 del D.lgs 152/1999[172], e tenendo conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


Articolo 7

Attività connesse

 

Anche nell’articolo 7 vi è l’aggiornamento della definizione di attività connesse a quelle di pesca già contenuta all’articolo 3 del D.lgs. 226/2001.

Sono considerate connesse quelle attività non prevalenti rispetto alle attività di pesca, effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica.


In particolare, sono attività connesse:

·         il pescaturismo, ossia l’imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo; in tal caso, è prevista l’autorizzazione dell'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca;

·         l’ittiturismo, come attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

·         la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

 

Inoltre, è previsto che per le opere e le strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del DPR 380/2001[173], nonché all'articolo 24, comma 2, della Legge n. 104/1992[174], relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche


Articolo 8

Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea

 

Nell’articolo in commento dispone che gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali siano notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ai fini dell’esame di compatibilità con il mercato comune ai sensi del Titolo VI del Trattato CE, del quale viene richiamato l’art. 88[175].


Articolo 9

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

 

La norma in commento prevede al comma 1 che il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto di alcuni rappresentanti della ricerca scientifica presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura[176], definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di alcuni specifici obiettivi indicati all'articolo 4 quali la durabilità delle risorse ittiche, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca e la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici.

A tal fine viene previsto che la Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura del Mipaf si avvalga di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

 

I risultati delle ricerche eseguite sono poi esaminati dal Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura che riferisce al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione. Tale Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore:

l Comitato è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura, ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

Del Comitato ne fanno parte due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nonché esperti in ricerche applicate al settore designati:

·         dai ministri delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive e della salute[177];

·         dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM); dell'Istituto per la nutrizione, del Consiglio nazionale delle ricerche e dalla Conferenza Stato-regioni;

·         dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


Articolo 10

Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

 

La norma in commento prevede l’istituzione delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura da parte delle regioni, che ne disciplinano le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione, prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio[178].


Articolo 11

Statistiche della pesca e dell'acquacoltura

 

Nella articolo in esame si prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali predisponga i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, consultando preliminarmente l’ISTAT e gli organismi competenti facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN), curando la divulgazione e assicurando la fruizione delle informazioni.

A tal riguardo è previsto l’obbligo dell'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, di presentare le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.


Articolo 12

Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche

 

Secondo la disposizione in commento il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 4 – in particolare, al comma 1, lettere a), b) e f), in altre parole: durabilità delle risorse ittiche, sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca e lo sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura - nel quadro degli  indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, indicando le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.

Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, dei tempi di pesca, delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

Il controllo di tali misure è rimesso al Ministero delle politiche agricole e forestali, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale[179]. Nella norma si fa presente che la proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

 

Inoltre, vengono fissati altri compiti per il Mipaf:

·         la promozione dello studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici;

·         la definizione con decreto ministeriale, di concerto con le amministrazioni regionali, di norme per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.

 

Infine, viene previsto che l’esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale (comma 6) e che per le attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, i programmi di cui all’articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento (comma 7).


Articolo 13

Misure di sostegno creditizio e assicurativo

 

L’articolo 13 consente alle regioni di promuovere, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. In tal senso, è previsto il ricorso anche alle risorse finanziarie del Fondo centrale per il credito peschereccio[180].

 

Il Fondo centrale per il credito peschereccio è stato istituito dall’articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, presso il Ministero della marina mercantile (ora presso il Ministero delle politiche agricole e forestali).

In merito va segnalato che con il DPCM 4 giugno 2003[181] sono state individuate le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione afferenti al Ministero delle politiche agricole e forestali, tra le quali viene menzionato il Fondo centrale per il credito peschereccio. Da detto Fondo viene tuttavia esclusa la quota di risorse destinate agli interventi previsti dalla legge di orientamento pesca, D.lgs. n. 226/2001, e segnatamente quelle dirette all’attuazione dell’articolo 8, avente la finalità di agevolare l’accesso al credito da parte del mondo cooperativistico.

Detto articolo 8 ha attribuito al Fondo centrale anche il compito di:

·         ricapitalizzare annualmente i Consorzi di garanzia collettiva fidi – previsti dall’art. 17 della legge n. 302/89[182] – cui compete di costituire fondi nazionali volti ad attenuare i rischi d’impresa delle cooperative di pescatori o delle imprese di pesca socie;

·         provvedere alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale delle cooperative della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione - di cui all'articolo 11, punto 8-ter, della legge n. 41/82.


Articolo 14

Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura

 

Al comma 1, dell'articolo 14, nella nuova formulazione risultante dalle modifiche operate dal D.lgs. 100/2005[183], viene istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA)[184], in ottemperanza all'articolo 1, comma 2, lettera z) della legge delega 7 marzo 2003, n. 38, che ha previsto la riforma del Fondo di solidarietà nazionale della pesca al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine.

Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 100/2005 si tende a superare la logica che presiedeva al funzionamento del Fondo, basata sugli interventi risarcitori ex post, indirizzando verso misure di carattere principalmente preventivo l'intervento pubblico di sostegno per i danni alla produzione e alle strutture produttive del settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità di carattere eccezionale.

 

Il preesistente strumento finanziario, denominato Fondo di solidarietà nazionale della pesca, è stato istituito con la legge 5 febbraio 1992, n. 72. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca erano destinate all’erogazione di contributi, a fronte di eccezionali calamità naturali o avversità meteomarine, a favore delle imprese o cooperative della pesca che avessero subito gravi danni e si trovassero in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle aziende.

Con il successivo, D.M. 3 marzo 1992[185], sono state stabilite le modalità tecniche di attuazione ed i criteri per la corresponsione delle relative provvidenze. In esso si prevede che il procedimento per la dichiarazione di eccezionale calamità naturale o per avversità meteomarina venga attivato su iniziativa delle associazioni nazionali professionali di categoria. Il bilancio economico delle aziende, ai fini dell’ammissione ai benefici, si considera compromesso quando si sia registrata una perdita pari ad almeno il 35% della produzione globale dell’impresa stessa. I contributi a fondo perduto sono erogati dal comandante della capitaneria di porto competente ed sono determinati in base ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, entro determinate misure massime.

 

Nel comma 2 vengono previste le seguenti tipologie di intervento del Fondo per far fronte alle finalità sopra citate:

·         misure di incentivazione per la sottoscrizione da parte degli imprenditori ittici e dell’acquacoltura di contratti assicurativi per la copertura dei rischi riguardanti sinistri comportanti gravi danni alle strutture o al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;

·         interventi a favore degli eredi diretti del personale imbarcato sulle navi da pesca o addetto agli impianti di acquacoltura in mare, che siano deceduti per cause di servizio o per affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti. In tali casi, il successivo comma 5 consente che la richiesta possa essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

·         interventi compensativi, rispondenti quindi a una logica non di prevenzione ma risarcitoria, ammessi esclusivamente per danni a produzioni e strutture non previsti dal programma assicurativo annuale di cui al successivo articolo 14-bis.

 

Il comma 3prevede che la dotazione finanziaria del Fondo è stabilita dal Programma nazionale di cui all'articolo 5 nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenuto conto anche di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui al successivo articolo 14-bis.

 

Nel comma 4 si prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, tramite gli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o l'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), dispone l'accertamento delle condizioni per gli interventi del Fondo sopra citati al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine, su richiesta delle regioni o delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

 

Il comma 6, rinvia ad un decretodel Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, l’individuazione dei criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.

 

Infine, nel comma 7 si dichiara l’applicablità delle disposizioni dell’art. 15 della L. 898/76, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.


Articolo 14-bis

Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura

 

L' articolo 14-bis, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs 100/2005, è volto a far fronte alle finalità previste nel precedente articolo 14. Con la disposizione in commento si intende dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38, che indica tra gli obiettivi dei decreti legislativi da emanare quello di favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari.

Si ricorda che di analogo contenuto è l’art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 (recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38) concernente le imprese agricole.

 

Il comma 1 dispone la concessione di contributi statali sui premi assicurativi a favore degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, nel rispetto dei nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato previsto dal comma in esame viene concesso per un ammontare fino all'80% del costo dei premi assicurativi che prevedono un risarcimento se il danno raggiunge il 20% della produzione per le zone dell’Obiettivo 1 e del 30% della produzione per le altre zone.

 

Il comma 2 prevede che, per i contratti di assicurazione coprono anche altre perdite dovuti ad eventi non assimilabili alle calamità naturali, il suddetto contributo dello Stato non può eccedere il 50% del costo del premio, semprechè gli interventi siano conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le modalità, i termini e le procedure di erogazione del suddetto contributo dovranno essere stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, di cui al precedente articolo 3.

 

Si fa presente che la Commissione dell'Unione europea ha di recente innovato la materia con i nuovi "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (2004/C 229/03), seguiti dal Regolamento (CE) n. 1595/2004[186]. La nuova normativa si allinea alla riforma della politica comune della pesca (PCP) e semplifica la concessione degli aiuti nazionali. In breve, il regolamento renderà più snelle le procedure di assegnazione degli aiuti di Stato ma con molti distinguo ed eccezioni. Agli Stati membri spetta comunque il compito di esercitare a monte una attività di vigilanza sulla liceità degli aiuti e sul rispetto da parte delle imprese delle regole comuni vigenti nel settore. Gli aiuti ammessi a beneficiare del nuovo regime coprono sia le attività di pesca marine, sia quelle svolte nelle acque interne. Tra le attività e i settori designati vi sono quelli della promozione pubblicitaria, delle attrezzature portuali, delle associazioni di produttori, degli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, delle azioni innovatrici e di assistenza tecnica. Il limite prefissato degli aiuti ammissibili per un singolo progetto è di due milioni di euro oppure di un milione di euro per beneficiario e per anno. Gli Stati membri dovranno in ogni caso trasmettere alla Commissione un rapporto sintetico sugli aiuti concessi. Queste sintesi verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Al punto 4.6. degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura", riguardante gli "Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, si prevede che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Esso dispone che, ai fini della compatibilità degli aiuti al mercato comune, l’entità dei danni provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali deve raggiungere la soglia del 20 % del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti nelle zone dell’obiettivo 1, definite nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999[187] e ricomprendenti le zone di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e del 30 % nelle altre zone. Una volta dimostrata l’esistenza di calamità naturali o altri eventi eccezionali, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti. Il risarcimento va calcolato a livello del singolo beneficiario e evitando qualsiasi sovracompensazione. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

 

Il comma 3 della disposizione in esame prevede la volontarietà della sottoscrizione delle polizze assicurative, che può avvenire in forma individuale o collettiva. A quest'ultima forma possono far ricorso le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite e le loro associazioni nazionali  e le cooperative di pesca e loro consorzi.

 

Al fine di individuare i criteri di attuazione delle nuove disposizioni relative alla copertura assicurativa, il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e con il parere della sopra citata Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

In proposito, può ricordarsi che nel D.M. 7 maggio 2004, recante il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, si è evidenziato come "in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'acquacoltura, nell'àmbito dell'attuazione del VI piano triennale, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia, permanendo all'amministrazione centrale i compiti di indirizzo e coordinamento in relazione alla stretta interazione tra pesca e acquacoltura sotto il profilo ambientale e di mercato. A livello centrale sono state supportate le iniziative volte a garantire la concorrenzialità imprenditoriale anche attraverso la prosecuzione dell'applicazione delle polizze assicurative per i danni causati da avversità atmosferiche e/o ambientali".

 

Il comma 5 stabilisce che l'entità del contributo statale previsto dal comma 1 sui premi assicurativi viene determinata dal Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati, e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'àmbito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

I successivi commi 6, 7 e 8 contengono disposizioni relative al contenuto del Programma assicurativo e alle relative modalità di elaborazione.

In particolare, il comma 6 stabilisce che il suddetto Programma venga elaborato sulla base delle informazioni e dei dati statistici forniti dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e venga approvato entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo Azzurro di cui al precedente articolo 2 e sentite le proposte di una commissione tecnica, la cui composizione e le cui regole di funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

Il comma 7 affida al Programma assicurativo la definizione dei parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi, che dovranno tener conto dei seguenti fattori:

·         tipologia di polizza assicurativa;

·         area territoriale;

·         evento climatico o altro tipo di garanzia (rectius: rischio);

·         tipo di produzione e/o di strutture;

·         fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.  

 

Infine, il comma 8 prevede che il Programma assicurativo possa contenere anche l'indicazione dei termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e ogni altro elemento che si ritenga necessario per un'efficace ed efficiente impiego delle risorse pubbliche.


Articolo 15

Comunicazione istituzionale

 

L’articolo 15 attribuisce ruolo strategico nel Programma nazionale alla comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai princìpi della legge 150/2000[188], finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

 

Secondo il comma 2, tali azioni, predisposte anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, devono garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza, in coerenza con le norme Trattato istitutivo della Comunità economica europea[189], ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.


Articolo 16

Promozione della cooperazione

 

Nell’articolo 16 in commento si dispone che, per favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

 

·         corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura riconosciute;

·         iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;

·         contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.


Articolo 17

Promozione dell'associazionismo

 

Nell’articolo 17 si dispone che, per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali e promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore.


Articolo 18

Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti

 

Nell’articolo 18, secondo uno schema già descritto ai precedenti articoli 16 e 17, si dispone che allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.


Articolo 19

Valutazione dei risultati dei programmi

 

La norma prevede che i programmi annuali e pluriennali descritti agli articoli 16, 17 e 18 definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.

Nel comma 2 si prevede che il Tavolo azzurro, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida riguardo alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Inoltre, tale organismo è chiamato ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi e sui risultati raggiunti.


Articolo 20

Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale

 

Con riferimento all'articolo 18, la norma in esame stabilisce le priorità del Programma nazionale riguardo agli obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Tali priorità sono individuate nel:

a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile[190].


Articolo 21

Intesa tra Stato e regioni

 

L’articolo 21 prevede la sottoscrizione di un accordo tra Governo e regioni, sulla base dell’art. 4 del D.lgs 281/97[191], entro 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame[192], per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, nonché dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

 

Nel comma 2 si dispone l’applicazione del provvedimento in esame alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

Il provvedimento in esame prosegue con l’articolo 22, dove sono previste le dotazioni finanziarie, ed il successivo articolo 23, dove viene disposta l’abrogazione di una serie di norme:

·         legge 17 febbraio 1982, n. 41, Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

·         legge 5 febbraio 1992, n. 72, Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

·         legge 14 luglio 1965, n. 963, Disciplina della pesca marittima, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Si rammenta che, con le abrogazioni operate dal D.lgs. 153/2004[193], al cui commento si rinvia, della legge n. 963/1965 restano in vigore gli articoli 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

Infine, il Decreto legislativo in commento si conclude con l’articolo 23-bis, introdotto dall’articolo 19- septies, del D.L. 266/2004[194], il quale prevede che fino all’entrata in vigore del DM previsto all’art. 14, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.M. 3 marzo 1992.

 

 


SIWEB05

 

Sintesi del contenuto


 

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.100, si compone di 7 articoli.

Gli articoli 1 e 2 novellano il d.lgs. n.154 del 2004, al fine di modificare il funzionamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura, destinato a far fronte ai danni alla produzione nel settore a causa di calamità naturali e avversità meteorologiche. Tali disposizioni, che mutuano le corrispondenti norme introdotte per il settore dell’agricoltura dal d.lgs. n.102 del 2004, prevedono, in particolare, che il Fondo finanzi, oltre a interventi compensativi, anche interventi preventivi, mediante la partecipazione dello Stato alle spese per la stipula di polizze assicurative da parte degli imprenditori ittici e dell’acquacoltura o delle relative associazioni. Il contributo dello Stato è erogato nel quadro del Programma assicurativo della pesca e dell’acquacoltura, definito annualmente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Tavolo azzurro, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e una apposita Commissione tecnica (il cui funzionamento sarò definito con successivo DM). Il contributo statale, concesso unicamente per i danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo, può arrivare fino all’80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento nel caso che il danno raggiunga il 20% della produzione nelle zone Obiettivo 1 e il  30% nelle altre zone. La procedura per l’accertamento dello stato di calamità può essere avviata anche dalle regioni. Per il pagamento degli interventi finanziari il Ministero può avvalersi anche delle regioni o delle Capitanerie di porto.

L’articolo 3 estende al settore ittico il regime di aiuti e le misure di sostegno della filiera agricola previsti dall’articolo 66 della legge n.289 del 2002.

L’articolo 4 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di porto, al fine di migliorare l’attività di vigilanza e controllo della pesca marittima.

L’articolo 5 prevede lo “slittamento” di un anno (2006-2008) del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura. Per quanto concerne le risorse per il 2005, si prevede l’utilizzo dei finanziamenti disposti dalla legge finanziaria per il 2005, sulla base degli obiettivi fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo n.154 del 2004. L’allocazione delle risorse è rimessa a un successivo DM del MIPAF, il quale fisserà a questo fine apposite linee guida coerenti con gli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo n.154 del 2004.

L’articolo 6 rinvia a un DM del MIPAF la definizione delle modalità per la partecipazione agli oneri per l’acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca, per un importo di 1,26 milioni di euro per il 2005.

L’articolo 7 modifica l’articolo 408 del codice della navigazione, al fine di ridefinire i parametri della pesca costiera, che deve intendersi come pesca in Adriatico o lungo le coste mediterranee a distanza non superiore a 40 miglia dalla costa.

 


Scheda di lettura

 


 

 

Articolo 1 e 2

Il decreto legislativo in esame si apre con due articoli che intervengono sul Decreto legislativo n. 154/2004: l’ articolo 1 che modifica l’articolo 14 e l’articolo 2 che introduce l’articolo 14-bis.

Per il commento a tali norme si rinvia alle schede di lettura del D.lgs 154 del 2004.


Articolo 3

Sostegno alla filiera ittica

 

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone l'applicazione agli operatori del settore ittico, anche nella forma associata, dei contratti di filiera previsti dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[195].

 

L'articolo 66 della legge 289/2002 contiene norme per il sostegno della filiera agroalimentare e prevede il parziale utilizzo delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate per favorire l’integrazione della filiera del sistema agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate. Inoltre, istituisce un regime di aiuti diretto a favorire l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005. In particolare esso prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuova contratti con gli operatori delle filiere agroalimentari per la relizzazione di programmi di investimento interprofessionali.

Detti contratti, che hanno la finalità di favorire l'integrazione della filiera agricola e agroalimentare  e lo sviluppo dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, debbono:

·                rispettare la programmazione regionale;

·                avere rilevanza nazionale;

·                avere carattere interprofessionale (cioè prevedere la partecipazione dei rappresentanti di due o più categorie professionali - produttori, trasformatori, distributori - di una medesima filiera produttiva);

·                essere coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura[196];

·                                                    rientrare nel limite finanziario complessivo fissato con delibera del CIPE, nella ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dal disegno di legge in esame.

 

Nel comma 2 si demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame[197], la fissazione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma precedente[198].

 

Il comma 3 equipara le imprese che esercitano le attività di acquacoltura all'imprenditore ittico; quest'ultimo è stato equiparato all'imprenditore agricolo dal comma 5 dell'articolo 6 del D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 154[199], facendo salve le disposizioni di legge più favorevoli.

 

Il comma 4 estende alle imprese del settore ittico e dell'acquacoltura il regime di aiuti previsto per l'agricoltura dall'ultimo comma dell'articolo 66 della legge 289/2002. Tale estensione deve intendersi nei limiti dell'autorizzazione di spesa previsti dalla disposizione richiamata, ovvero 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Trattandosi del settore della pesca, per quanto riguarda l'applicazione del regime di aiuti va fatto riferimento agli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura[200].

Il comma in esame prevede, inoltre, l'integrazione del regolamento contenuto nel Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 22 giugno 2004, n. 182[201], per quanto rileva le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Tale Decreto, in attuazione del citato articolo 66 della legge 289/2002, istituisce il Fondo di investimento nel capitale di rischio al fine di attuare il regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari.

 

Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i criteri e le modalità indicati nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti N. 729/A/2000. Il Fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonché quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea nella Comunicazione 1999/C 288/02[202]. I soggetti beneficiari sono gli imprenditori definiti all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare.

 

L'integrazione del citato decreto ministeriale dovrà avvenire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di natura non regolamentare, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura istituita dall'articolo 3 del D.Lgs. 154/2004.


Articolo 4

Istituzione del reparto pesca marittima

 

Il comma 1 dell'articolo in esame, al fine di rendere più efficace l'attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura, istituisce il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto, alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricole e con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali viene definita la sua organizzazione.

 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che nel 1994 ha ereditato dal Ministero della marina mercantile la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

Le principali linee di attività del Corpo sono le seguenti:

·            ricerca e soccorso in mare (SAR), con tutta l’organizzazione di coordinamento, controllo, scoperta e comunicazioni attiva nelle 24 ore che tale attività comporta;

·            sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

·            protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, utilizzando sinergicamente a tal fine anche risorse (centrali operative, mezzi aereonavali, sistemi di controllo del traffico navale) già attivati per compiti di soccorso, sicurezza della navigazione e di polizia marittima;

·            controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali: a tal fine il comando generale è l’autorità responsabile del Centro Nazionale di Controllo Pesca e le Capitanerie effettuano i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sull’intera filiera di pesca;

·            amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

·            polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi;

·            ulteriori funzioni sono svolte per i Ministeri della difesa (arruolamento personale militare), dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli interni (antiimmigrazione), di grazia e giustizia e del dipartimento della protezione civile, tutte aventi come denominatore comune il mare e la navigazione.

 

Il comma 2 dispone che dall'attuazione delle disposizioni precedenti non debbano derivare oneri per il bilancio dello Stato.


Articolo 5

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura

 

Nel comma 1 viene previsto che il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 5 del D.lgs 154/2004, entri in vigore dal 1° gennaio 2006 e sia operativo per il triennio 2006-2008.

 

Per il 2005 il comma 2 prevede che gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4 (Finalità e contenuti del Programma nazionale), 14 (Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura) e 14-bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura) del D.lgs 154/2004,nonché quelli di cui al decreto legislativo in commento (si pensi al sostegno alla filiera ittica di cui al precedente articolo 3), costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991[203], come determinati nella tabella C della legge 311/2004[204].

 

Infine, al comma 3 si prevede l’adozione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, delle linee guida per l'utilizzazione delle risorse finanziarie sopra citate, tenuto conto, in particolare, del D.lgs 154/2004[205], e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 468/78[206], da assegnare alle finalità relative alla copertura assicurativa nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 14-bis del citato D.lgs 154/2004.
Articolo 6

Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca

 

L’articolo in commento prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali siano definite le modalità di partecipazione del Mipaf agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002[207], per l'anno 2005, per un importo di 1,26 milioni di euro. Ai fini dell’attuazione di tale impegno la norma fa riferimento agli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 267/1991, come determinati nella tabella C della legge 311/2004.


Articolo 7

Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica

15 febbraio 1952, n. 328

 

L’articolo in esame dispone una modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al DPR 328/52[208], con la sostituzione del primo comma. Pertanto, con la modifica operata, la pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.

In precedenza, veniva considerata pesca costiera quella esercitata lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle 20 miglia.

 

 


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Sintesi del contenuto

 


Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.101, si compone di 5 articoli, suddivisi in due Capi.

Il Capo I (articoli 1-4) novella in più parti il decreto legislativo n.99 del 2004, che in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge n.38 del 2003 ha già dettato un insieme di disposizioni in materia di soggetti e attività aziendale, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del d.lgs. n.99 del 2004, concernente la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Il comma 1 prevede che il reddito percepito in società agricole non venga escluso dal computo del reddito globale da lavoro e consente che l’attività prestata dal socio lavoratore nelle società cooperative e dagli amministratori nelle società di capitali, sempre che sussistano i prescritti requisiti di competenza professionale, tempo di lavoro e reddito siano soddisfatti,  venga valutata ai fini dell’acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il comma 2 uniforma la disciplina delle società cooperative e delle società di capitali per l’accesso alla qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il comma 3 precisa che l’iscrizione dell’imprenditore agricolo professionale alla gestione previdenziale riguarda unicamente le persone fisiche. Il comma 4 prevede che l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio o amministratore di società, deve iscriversi alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura e detta norme per la semplificazione del meccanismo di erogazione delle agevolazioni legate alla qualifica di imprenditore agricolo professionale.

L’articolo 2 modifica l’articolo 2 del d.lgs. n.99 del 2004, concernente le società agricole.

Il comma 1 dispone che l'esenzione dal pagamento di tributi per il cambiamento obbligatorio della ragione sociale previsto per le società agricole si riferisce a tutti gli adempimenti inerenti al cambio di denominazione. Il comma 2 specifica che le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto riguardano le sole società agricole qualificate come IAP, mentre il comma 3 chiarisce che la perdita dei requisiti per la qualifica IAP entro 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina per le società la decadenza delle agevolazioni stesse. Il comma 4 stabilisce che le agevolazioni riconosciute in favore delle società agricole qualificate come IAP riguardano anche le società agricole di persone in cui almeno un socio sia coltivatore diretto e le  società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto, purché iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

L’articolo 3 integra l’articolo 7 del d.lgs. n.99 del 2004, in materia di conservazione dell’integrità fondiaria, mediante l’inserimento di 3 nuovi commi.

Il comma 11-bis) detta norme volte a contenere le spese notarili per la costituzione di un compendio unico. Il comma 11-ter) stabilisce che i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività richiesto per la costituzione del compendio unico, ove situati nello stesso comune o comune limitrofo. Il comma 11-quater) prevede che la costituzione di uncompendio unico possa avvenire anche ricomprendendovi terreni agricoli e pertinenze già di proprietà della parte, qualora questa ne faccia formale dichiarazione con atto pubblico, i cui oneri notarili sono determinati in misura fissa.

L’articolo 4 integra, al comma 1, l’articolo 14 del d.lgs. n.99 del 2004, in materia di semplificazione amministrativa, mediante l’inserimento di 4 nuovi commi.

 I commi 13-bis) e 13-ter) escludono l’autorizzazione prevista dalla normativa in materia di distribuzione di carburanti per i depositi di prodotti petroliferi ubicati nelle aziende agricole e nelle aziende agromeccaniche, mentre il comma 13-quater) chiarisce che le attività di cura del ciclo  biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione  di biomasse con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di questi, su terreni non boscati, non sono da considerare colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria, bensì costituiscono coltivazione del fondo ai sensi dell'art.2135 del c.c. e non sono soggette alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Il comma 5-quinquies) equipara alle imprese agricole le imprese agromeccaniche, atteso il carattere tipicamente stagionale proprio anche dell’attività di quest’ultime, per quanto concerne l’esclusione dall’applicazione dalla disciplina generale in materia di lavoro a tempo determinato. 

Il comma 2 disciplina in modo più stringente  il vincolo di indivisibilità dei fondi acquistati con le agevolazioni statali per la formazione e l’ampliamento della proprietà coltivatrice, il comma 3 prevede che il suddetto vincolo di indivisibilità possa essere revocato dall’ISMEA Spa, con il versamento di un’indennità aggiuntiva, per procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, il comma 4 dispone che a decorrere dal 2007 i rapporti tra imprese agricole e agroalimentari con lo Stato, le regioni e gli enti locali si svolgano in forma automatizzata, mentre i commi 5 e 6 estendono alle imprese agromeccaniche le disposizioni vigenti in favore delle imprese agricole in materia di riparazione dei mezzi agricoli e sull’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi agricoli.

 

Il Capo II, composto del solo articolo 5, novella il d.lgs. n.102 del 2004, anch’esso adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 del d.lgs. n.38 del 2003. Il comma 1 modifica l’articolo 17, prevedendo - in conseguenza del trasferimento all’ISMEA, disposto dall’articolo 1, comma 512, della legge finanziaria per il 2005, degli interventi in materia di garanzia sussidiaria per i crediti di miglioramento fondiario e di formazione della proprietà contadina - la soppressione del Fondo interbancario di garanzia. Il comma 2 autorizza l’ISMEA Spa ad esercitare la propria attività, in relazione alla redazione dei conti annuali e al fine di garantire una separatezza dei patrimoni, anche attraverso una propria società di capitali dedicata (con obbligo di relazionare annualmente al Parlamento in merito).


Scheda di lettura

 


 

Articoli 1-3

 

Nel provvedimento in esame vengono apportate una serie di modifiche al D.lgs 99 del 2004[209]. In particolare, all’articolo 1 viene modificato ed integrato l’articolo 1 del D.lgs 99/2004 in materia di Imprenditore agricolo professionale. All’articolo 2 simodifica l’articolo 2 in tema di società agricole, mentre con l’articolo 3 si integrano, con l’aggiunta di alcuni commi, le norme in materia di conservazione dell'integrità fondiaria disposte all'articolo 7 del D.Lgs 99/2004. Per il commento a tali norme si rinvia alle relative schede di lettura del provvedimento modificato.

 


Articolo 4

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

 

Nella disposizione in esame vengono disposte ulteriori norme in tema di semplificazione amministrativa con l’aggiunta di una serie di commi all'articolo 14 del D.Lgs. 99/2004, al cui commento si rinvia. Le norme inserite sono i commi 12, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 13-quinquies.

 

Inoltre, vengono apportate una serie di modifiche al D.lgs 228/2001[210].

 

Nel comma 2 viene apportata una modifica dell’art. 11 del D.lgs 228/2001[211] che dispone in tema di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice. Con tale modifica i vincoli di indivisibilità relativi ai fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato possono essere revocati a domanda degli interessati, con provvedimento di competenza regionale, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti a condizione che la porzione di terreno consenta l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.

 

Con il comma 3 si aggiungono i commi 4-bis e 4-ter all’articolo 11 del D.lgs228/2001.

·               Sempre in tema di revoca dei vincoli di indivisibilità, con il comma 4-bis si attribuisce all’ISMEA il potere di revocare il vincolo di indivisibilità relativi ai fondi assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario N. 110/2001/Italia, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato.

·               Il comma 4-ter prevede per l'assegnatario del fondo acquistato dall'ISMEA, in forma singola o associata, l’indennità aggiuntiva prevista dal DPR 327/2001[212] nelle ipotesi di abbandono del fondo da parte da parte del fittavolo, del mezzadro o del compartecipante in seguito a procedura espropriativi o cessione volontaria se tale proprietà viene coltivata da almeno un anno dalla data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. Tale indennità viene determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

 

Il successivo comma 4 dell’articolo 4 in commento dispone che a partire dal1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le regioni e gli enti locali, si svolgano con modalità informatizzata, rimettendo la disciplina relativa a tali rapporti ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.


Articolo 5

Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese

 

La norma in commento costituisce il Capo II intitolato "Norme in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole", è diretto ad apportare alcune modifiche all'articolo 17 del D.lgs. n. 102 del 2004[213], attraverso l’integrazione del comma 5 e l’aggiunta del comma 5-ter. Per il commento a tali norme si rinvia alla schede di lettura del D.lgs. 102/2004.

 


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Sintesi del contenuto

 


Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, si compone di 16 articoli, organizzati in tre Capi, concernenti i soggetti economici, le intese per l’integrazione di filiera e la regolazione di mercato.

 Il Capo I, relativo ai soggetti economici, disciplina le organizzazioni di produttori (articoli 2-4),  le forme associate delle organizzazioni di produttori (articoli 5-7) e la gestione delle crisi di mercato (articolo 8).

Per quanto concerne le organizzazioni di produttori (O.P.) (artt. 2-4), il provvedimento riformula la disciplina vigente della materia (recata dagli articoli 26-29 del d.lgs. n. 228 del 2001), di cui dispone l’abrogazione (art. 16, co. 2, lett. a)).

L’articolo 2 individua gli scopi delle organizzazioni di produttori, riconducibili, nella sostanza, alla commercializzazione della produzione dei soggetti ad essa aderenti e prevede la possibilità di costituire fondi di esercizio alimentati, oltre che da contributi pubblici, anche da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

L’articolo 3 stabilisce la forma giuridica societaria delle organizzazioni di produttori e il contenuto necessario degli statuti, con specifico riferimento agli obblighi dei soci,  prevedendo in particolare che i produttori facciano vendere direttamente dall’organizzazione a cui aderiscono almeno il 75% della propria produzione. Per quanto concerne gli aspetti dimensionali ai fini del riconoscimento, la definizione del numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata da parte dell’organizzazione è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Fino all’adozione di tale DM valgono, in via transitoria, il numero minimo di 5 produttori un volume di produzione commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. Viene previsto, infine, che resta comunque salva la disciplina sulle O.P. discendente dalle norme comunitarie relative a singole O.C.M.

L’articolo 4 prevede che le organizzazioni di produttori vengano riconosciute dalle regioni e iscritte nell’Albo nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La disposizione rinvia, quindi, a un decreto del MIPAF, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per la definizione delle modalità per il controllo e per la vigilanza delle Organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Si prevede, infine, che le Organizzazioni di produttori esistenti debbano trasformarsi in una delle nuove forme societarie entro il 31 dicembre, pena la revoca del riconoscimento.

Gli articoli 5 e 6  dettano norme sulle forme associate delle organizzazioni di produttori.

L’articolo 5 determina gli scopi e le attività delle Unioni, le forme societarie richieste e rimette al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno. La eventuale definizione di requisiti minimi ai fini del riconoscimento, anche differenziati, è rimessa, al pari di quanto previsto per le OP, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L’articolo 6 determina il contenuto necessario degli statuti delle forme associate, i requisiti richiesti sotto il profilo organizzativo ai fini dell’iscrizione all’Albo e del riconoscimento (tra i quali, in particolare, un volume minimo di 60 milioni di euro di produzione), nonché le procedure per il riconoscimento delle forme associate medesime da parte del MIPAF.

L’articolo 7 prevede che le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscano un fondo di esercizio, alimentato dai contributi degli associati e da eventuali contributi pubblici rapportati al valore della produzione effettivamente commercializzata, al fine di realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione e alla trasparenza dei processi produttivi.

L’articolo 8 introduce una nuova disciplina della  gestione delle crisi di mercato, rinviando al meccanismo disciplinato all’articolo 1-bis del D.L. 22/2005, il quale rimette ad un decreto del Mipaf la dichiarazione dello stato di crisi di mercato per le produzioni agricole per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente. In tali casi le O.P. e le loro forme associate, previa presentazione al MIPAF di un piano di intervento, hanno facoltà di non commercializzare, per volumi e periodi definiti, il prodotto conferito, nonché di corrispondere agli associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo pari al 20% del volume di produzione complessivamente commercializzata.

Il Capo II detta norme sulle intese per l’integrazione di filiera.

L’articolo 9 disciplina le intese di filiera, le quali possono essere stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le intese sono approvate, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono rimesse a un DPCM da adottare entro 3 mesi su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il Capo III detta norme sulla regolazione di mercato.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano i contratti quadro, ciascuno dei quali deve riguardare un prodotto e un’area geografica specifici,. Gli accordi definiscono, in particolare, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, valevole anche nei confronti dei soggetti non aderenti alle organizzazioni stipulanti. Si rimette, inoltre, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali la possibilità di definire, per singole filiere, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, al fine di prevedere una rappresentatività specifica, determinata in base al volume di produzione commercializzata, da dei soggetti stipulanti.

L’articolo 12 detta norme sul recesso dai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, sulla cessione nell’azienda il cui titolare sia vincolato da un contratto nell’ambito di un accordo di filiera e sul privilegio dei crediti vantati dai produttori agricoli.

L’articolo 13 definisce gli obblighi a carico degli acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato contratti nell’ambito di un accordo di filiera.

L’articolo 14 prevede che la stipula di contratti nell’ambito di accordi di filiera sia  da considerare quale criterio di preferenza per l’attribuzione di contributi pubblici e ai fini delle forniture negli appalti pubblici.

L’articolo 15 riproduce il testo dell’articolo 11 del d.lgs. n. 173 del 1998, in materia di accordi e gravi squilibri di mercato relativi a prodotti DOP, IGP e AS.

L’articolo 16 detta una serie di disposizioni finali e abrogative. La norma dispone, in primo luogo, l’abrogazione della legge n. 88 del 1988 sui contratti di coltivazione e vendita e degli articoli 26-29 del d.lgs. n. 228 del 2001 sulle organizzazioni di produttori. Dispone, inoltre, l’integrazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n.173 del 1998 in materia di organizzazioni interprofessionali, definendo i criteri di rappresentatività per la costituzione di una organizzazione professionale, prevedendo che spettino al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché rimettendo a un decreto del MIPAF l’ulteriore disciplina della materia, con particolare riguardo ai requisiti per l’estensione alle imprese non aderenti delle regole approvate in seno all’organizzazione interprofessionale.

 


Scheda di lettura

 


 

 

Articolo 1

Definizioni

 

L’articolo 1 contiene una serie di definizioni ai fini del decreto legislativo in esame.

·         I prodotti agricoli: quelli elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e negli Allegati I e II del reg. n. 2081/92, come modificato dal reg. n. 692/2003[214], così come gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

·         i produttori: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;

·         le organizzazioni di produttori: i soggetti di cui al successivo articolo 2;

·         le organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli che abbiano ricevuto dalle imprese agricole mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;

·         intesa di filiera: quella stipulata ai sensi del successivo articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

·         contratto quadro: quello concluso ai sensi e per gli scopi dei successivi articoli 10 e 11 relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

·         contratti-tipo: i modelli contrattuali aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.


Articolo 2

Organizzazioni di produttori

 

Il comma 1 individua gli scopi delle organizzazioni di produttori nei seguenti punti:

Nel comma 2 si prevede la possibilità di costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, ma anche da contributi pubblici in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato.

Si fa presente che un regime di aiuto alle unioni nazionali di produttori è stato introdotto con la legge 499/99[215], di razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo-forestale, che con l’articolo 4 inserisce tra le attività demandate al Mipaf il sostegno a tali Unioni. D’altra parte, l’articolo 10 della legge 122/2001[216] aveva disposto uno stanziamento, valevole per gli anni 2001 e 2002, in favore delle azioni svolte dalle Unioni, limitato tuttavia ai prodotti non regolati da una OCM comunitaria.


Articolo 3

Requisiti delle organizzazioni di produttori

 

Al comma 1 si dispone che le organizzazioni di produttori devono assumere in una delle seguenti forme giuridiche:

 

Nel comma 2 vengono specificati gli elementi obbligatori dello statuto delle organizzazioni di produttori.

Riguardo ai soci, vi è per essi l’obbligo:

 

Riguardo alle normedello Statuto, vi è l’obbligo di prevedere:

 

 

Il comma 3 statuisce i requisiti per il riconoscimento per le organizzazioni di produttori: numero minimo di produttori aderenti e volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata.

La definizione di tali requisiti è rimessa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento[217]. In via transitoria, fino all’adozione di tale decreto, i requisiti ai fini del riconoscimento vengono fissati dalla norma in un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

 

I successivi commi 4-6 fissano ulteriori norme in tema di organizzazioni di produttori.


Articolo 4

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

 

Nel comma 1 si attribuisce alle regioni la competenza del riconoscimento delle organizzazioni di produttori. La norma, peraltro, rinvia al decreto di cui all'articolo 3, comma 3, la definizione delle modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale di espresso un provvedimento di diniego[218].

 

Nel comma 2 si prevede che il riconoscimento delle O.P. all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Mipaf è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tale iscrizione, oltre a svolgere le funzioni di certificazione anagrafica e quelle previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia dell’articolo 2193 del codice civile[219].

 

Nel comma 3 si rinvia ad un D.M. del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità per il controllo e la vigilanza delle O.P. al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché per definire le modalità per la revoca del riconoscimento

 

Al comma 4 si prevede che le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs 228/2001[220], mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2. Trattasi di norma di carattere transitorio dal momento che il successivo art. 16 del Decreto legislativo in commento dispone l’abrogazione dell’articolo 26 richiamato.

 

Infine, il comma 5 obbliga le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge n. 674/1978[221] a trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1, assoggettando gli atti relativi alla trasformazione all’imposta sostitutiva fissa nella misura di 1.500 euro. L’obbligo è rafforzato dalla previsione della revoca del riconoscimento di dette associazioni da parte delle regioni in caso di mancata trasformazione.


Articolo 5

Forme associate delle organizzazioni di produttori

 

Il comma 1 prevede la costituzione da parte delle organizzazioni dei produttori riconosciute di una organizzazione comune, nelle forme societarie prescritte dall'articolo 3, comma 1, per il perseguimento degli scopi di:

 

Nel comma 2 vi è l’obbligo per le Unioni nazionali delle O.P. riconosciute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento, qualora perseguano gli scopi di concentrare e valorizzare l'offerta sottoscrivendo i contratti quadro, di gestire le crisi di mercato, di costituire i fondi di esercizio per la realizzazione di programmi, di costituirsi nelle forme societarie indicate all’articolo 3, comma 1.

Infine, al comma 3 si attribuiscono al Ministero delle politiche agricole e forestali compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori[222], mentre al comma 4 si rinvia ad un D.M. del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento[223].

Articolo 6

Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori

 

Il contenuto necessario degli statuti delle organizzazioni comuni è indicato al comma 1.

 

In ordine alla struttura, il comma 2 prevede che l'organizzazione comune debba:

 

Nel comma 3 si rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni la definizione di requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni ai fini del riconoscimento.

 

Ai fini del riconoscimento delle organizzazioni comuni, il comma 4 prevede la loro iscrizione all’Albo di cui al precedente articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza attestante il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. In caso di mancato espresso provvedimento di diniego da parte del Ministero entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente[224].

 

Il comma 5 affida al Mipaf il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, anche con controlli annuali.

 

Infine, il comma 6 prevede la revoca del riconoscimento da parte del Ministero, previa diffida, nei seguenti casi:


 

Articolo 7

Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate

 

Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate possono costituire, secondo il comma 1, un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore.

In particolare, i programmi debbono prevedere:

 

Il comma 2 dispone che nelle ipotesi di gestione dei fondi di esercizio e di realizzazione dei programmi delle organizzazioni aderenti da parte delle forme associate, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.

 

Nel comma 3 viene prevista la concessione di aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività da parte delle regioni per le organizzazioni di produttori e del Ministero delle politiche agricole e forestali per le forme associate delle O.P., conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.


Articolo 8

Gestione delle crisi di mercato

 

Nelle ipotesi, definite al comma 1, di un mercato di un prodotto che manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate possono non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni, il prodotto in questione conferito dagli aderenti.

 

Le ipotesi sopra descritte sono verificate, secondo il comma 2, con il meccanismo disciplinato all’articolo 1-bis del D.L. 22/2005[225] che rimette ad un decreto del Mipaf la dichiarazione dello stato di crisi di mercato per le produzioni agricole per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.

 

I successivi commi 3 e 4 dispongono per le organizzazioni di produttori e le relative forme associate alcuni interventi nelle ipotesi di crisi di mercato:

 

Il comma 5 disciplina il caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata secondo il meccanismo già visto al comma 2. In queste ipotesi trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi e sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi. In tal senso, le organizzazioni di produttori e le relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa (comma 6).

 

Infine, sempre per il riassorbimento di una temporanea sovracapacità produttiva volta a ristabilire l'equilibrio del mercato, il comma 7 permette all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito dei suoi compiti istituzionali di cui all’art. 4 del D.lgs 165/1999[226], di stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato.


Articolo 9

Intesa di filiera

 

L'intesa di filiera è lo strumento finalizzato a favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nell’ambito degli interessi della filiera e dei consumatori, i cui elementi qualificanti sono:

 

Nel comma 2 si prevede che la stipula dell'intesa di filiera debba avvenire nell’ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del D.lgs 228/2001, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza.

La norma rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento, la definizione delle modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

 

 

Inoltre, viene prevista la stipula delle intese da parte delle dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del D.lgs 173/98[227].

L’Organizzazione interprofessionale è una associazione privata dotata di personalità giuridica, costituita per atto pubblico in base agli articoli del codice civile regolanti le associazioni e le fondazioni (artt. 14 e ss.) e riconosciuta in base al DPR 361 del 2000[228], ossia mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.

L’organizzazione interprofessionale deve raggruppare le organizzazioni nazionali che rappresentino le attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione di un determinato prodotto agricolo. All’iniziativa di dette organizzazioni la legge demanda la costituzione dell’O.I.

 

Il limite previsto per le intese è quello di non comportare restrizioni della concorrenza. L’unica eccezione ammessa è per quelle intese risultanti da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

In linea generale, è prevista la comunicazione delle intese, entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione, al Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini della verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, mentre le intese risultanti da una programmazione previsionale e coordinata della produzione o da un programma di miglioramento della qualità sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.


Articolo 10

Contratti quadro

 

L’articolo 10 disciplina i contratti-quadro da adottare nell’ambito dell’articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che fissa le finalità della politica agricola comune, e nei limiti specificati all’articolo 2, comma 1, del reg. (CEE) 26/1962[229], il quale richiamando l’articolo 85, par. 1 del Trattato, esclude dalla sanzione della incompatibilità con il mercato comune con il relativo divieto gli accordi che riguardino la produzione o vendita di prodotti agricoli, per i soggetti economici indicati al capo I del Decreto legislativo in commento, vale a dire le Organizzazioni di produttori e le loro forme associate.

Gli accordi-quadro devono perseguire gli obiettivi di:

 

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione, per singole filiere, delle modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata.


Articolo 11

Modalità

 

Nell’articolo 11 si indicano gli elementi del contratto-quadro il quale deve definire il prodotto, le attività e l'area geografica in cui è applicabile, nonché indicare la durata e le condizioni del suo rinnovo.

 

Il comma 2 stabilisce i principi generali in tema di contratti quadro:

 

Nel comma 3 si escludono i contratti quadro per i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari, prevedendo per tali soggetti solo la facoltà di aderire ai contratti quadro.

 

Nel comma 4 sono indicate le disposizioni obbligatorie dei contratti quadro:

 

Infine, mentre nel comma 5 si prevede che i contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo da adottare nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, nel comma 6 si dispone il deposito dei contratti quadro e del contratto-tipo entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro i successivi trenta giorni, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, gli strumenti depositati si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito internet del Mipaf e su quelli delle regioni interessate.


Articolo 12

Recesso, cessione di azienda, e privilegio

 

Nel comma 1 viene disciplinato il recesso dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, per cui è previsto il preavviso di un anno e lo svolgimento di almeno una campagna completa di consegne.

 

Nella ipotesi di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il comma 2 prevede che il cedente dichiari nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto e che il cessionario si impegni a rispettarne le clausole nonché a garantirne l'esecuzione.

 

 

Nel caso di violazione degli obblighi previsti in tema di recesso e di cessione dell’azienda, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro (comma 3). Inoltre, la norma prevede che tali obblighi, in caso di cessione dell’azienda, gravano solidalmente sul cessionario e sul cedente.

 

Infine, il comma 4 dispone il privilegio generale sui mobili[232] per i crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto.


Articolo 13

Obblighi degli acquirenti

 

L’articolo 13 stabilisce gli obblighi per le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro, le quali devono applicare tutte le condizioni in esso previste, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro. D’altra parte, il comma 2 attribuisce agli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, la facoltà di pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in esso, obbligandoli in tal caso al pagamento dei contributi previsti dall’articolo 11.

 

La violazione di tali obblighi costituisce grave inadempienza[233], con diritto al risarcimento danni per le organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione. In tal caso, il comma 4 rinvia al collegio arbitrale (individuato ai sensi del precedente articolo 11) la risoluzione delle controversie relative alle fattispecie previste nei commi precedenti.


Articolo 14

Incentivi

 

L’articolo 14 prevede una serie di incentivi ai fini dell’adozione dei contratti quadro:

 


 

Articolo 15

Altri accordi del sistema agroalimentare

 

L’articolo 15 autorizza la stipula di accordi, da sottoporre all’approvazione del dicastero agricolo, aventi per oggetto i prodotti tutelati da una denominazione d’origine protetta (DOP), da una indicazione geografica protetta (IGP), da una attestazione di specificità (AS) e da un marchio attestante la produzione biologica[236].

Tali accordi, che rispondono soprattutto ad una logica di programmazione, possono essere realizzati fra produttori agricoli o fra produttori e imprese (ivi inclusi i consorzi di tutela), nel qual caso possono essere assimilati alle intese interprofessionali. Inoltre, debbono assumere la forma scritta e non possono avere una durata superiore a tre anni.

Detti accordi sono diretti a realizzare sostanzialmente dei piani produttivi, il cui contenuto deve essere circoscritto ai seguenti obiettivi:

a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.[237]

 

Il comma 2 disciplina altri tipi di accordi che intervengono in caso di grave squilibrio del mercato, perseguendo la finalità di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva. Che si tratti di accordi fra produttori, o fra produttori ed altri soggetti della filiera, o di disposizioni di autolimitatrici adottate dalle O.P e dalle organizzazioni interprofessionali[238], tali accordi devono essere adeguati a superare gli squilibri, non possono riguardare la materia dei prezzi, hanno una validità limitata ad un anno e debbono essere autorizzati dal Mipaf[239].

 

Infine, il comma 3 stabilisce che gli accordi indicati nella norma in commento non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato, mentre il comma 4 esclude che le disposizioni dei precedenti commi costituiscano deroghe a quanto previsto dall’articolo 2 della legge 287/90[240]sulla tutela della concorrenza e del mercato.

 

L’art. 2 della legge 287/90 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.


Articolo 16

Disposizioni finali e abrogazione di norme

 

In primo luogo, l’articolo in commento dispone l’abrogazione di una serie norme in tema di accordi interprofessionali, organizzazioni dei produttori e loro forme associate. La tecnica adottata per l’abrogazione prevede l’elencazione dei provvedimenti che cessano la propria efficacia.

 

La legislazione abrogata è pertanto la seguente:

·         la L. 16 marzo 1988, n. 88, Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli, fino ad ora legge di riferimento in tema di accordi di natura economica tra le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali delle industrie e della distribuzione nel settore agroalimentare;

·         gli articoli 26 (Organizzazioni di produttori), 27 (Requisiti delle organizzazioni di produttori), 28 (Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate) e 29 (Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate) del D.lgs 228/2001, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;

·         l’articolo 11 del D.lgs 173/98 Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre n. 449, che disciplinava gli accordi del sistema agroalimentare;

·         Il comma 2-quater dell'articolo 12 del D.lgs 173/98, Il quale rimetteva ad un D.M. del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione, tra l’altro, dei criteri e delle modalità per la costituzione, il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali, nonché la nomina degli amministratori.

 

Inoltre, l’articolo 16 in esame detta una serie di norme finali.

 

Nel comma 3 si stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo in commento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.

 

Al comma 4 si prevede una deroga per il settore bieticolo-saccarifero per cui i contratti quadro possono essere sottoscritti dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli, mentre nella norma derogata - l’articolo 1, comma 1, lettera f) sopra commentato - questi possono essere conclusi solo tra “Organizzazioni di produttori”, e le “Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione”:

 

Infine con il comma 5 vengono aggiunti i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 12 del D.lgs 173/98:

·         nel comma 1-bis si prevede la costituzione di una Organizzazione interprofessionale per gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, considerando rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

·         Il comma 1-ter attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali e rimette ad un decreto del Mipaf, sentita la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento, i controlli e la nomina degli amministratori di tali organizzazioni, nonché per procedere alla estensione ai non iscritti delle regole definite dalle O.I., sempreché tali organizzazioni dimostrino di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

 



[1]     Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

[2]    D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[3]    L'art. 17 del regolamento CE n. 1257/1999 stabilisce che le zone svantaggiate sono da intendersi non solo come zone di montagna, ma anche come zone nelle quali si riveli necessario mantenere una attività agricola con funzione di presidio e tutela del territorio, e nel contempo soffrano di fenomeni di spopolamento, o nelle quali ricorrano altri svantaggi specifici

[4]    Si ricorda che, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142 ("Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), i soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

[5]    D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476, Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali

[6]    La richiamata norma prevede che qualora, all'atto della instaurazione del rapporto associativo o anche successivamente, un socio stabilisca un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale), conseguano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, oltre agli altri effetti giuridici previsti dalla legge o da qualsiasi altra fonte.

[7]     L. 9 maggio 1975, n. 153, Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura

[8]    L. 26 maggio 1965, n. 590, Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

[9]    L. 14 agosto 1971, n. 817, Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

[10]   Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57

[11]    L. 3 maggio 1982, n. 203, Norme sui contratti agrari.

[12]   Al riguardo si rammenta che l’articolo 2083 del codice civile. definisce la categoria dei piccoli imprenditori, precisando che sono tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. In base alla definizione codicistica il coltivatore diretto può pertanto essere sia l’affittuario che il proprietario del fondo. Ciò che rileva, infatti, come per tutti i piccoli imprenditori, è la modalità di svolgimento personale dell’attività lavorativa, diversa dall’attività imprenditoriale generalmente intesa come attività di direzione e organizzazione del lavoro altrui. Il coltivatore diretto è quindi preso in considerazione dal codice civile, alla pari dei piccoli operatori economici, in primo luogo allo scopo di esentarlo o escluderlo da taluni adempimenti contabili o dalla procedura fallimentare. La stessa ampia normativa volta a favorire i coltivatori diretti è conseguente alle caratteristiche delineate dal codice, che ha indotto a ritenere meritevole di una particolare tutela quelle situazioni produttive caratterizzate dalla unificazione nella medesima persona di capitale e lavoro.

[13]    D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144

[14]    Le disposizioni sugli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità (titolo I) sono state rese operative con il D.M. 16 luglio 2004, n. 250, mentre quelle sugli incentivi in favore dell’autoimpiego (titolo II) con il D.M. 28 maggio 2001, n. 295. I criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di autoimpiego sono stati invece aggiornati con delibera  CIPE n. 27, del 25 luglio 2003.

[15]   L’articolo 8 del Regolamento CE 1257/99 del Consiglio prevede aiuti per favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori. Condizioni per accedere ai finanziamenti sono che l'agricoltore non abbia ancora compiuto 40 anni, possieda conoscenze e competenze professionali adeguate e si insedi, in qualità di capo, in un'azienda agricola per la prima volta; l’azienda deve dimostrare redditività e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. L'aiuto al primo insediamento può consistere in un premio unico o in un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato, per un periodo di tre anni dal primo insediamento, un ulteriore sostegno di importo non superiore a 30.000 euro.

[16]   In tal senso, le modifiche operate dall’art. 5 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[17]   D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[18]   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo si segnala che le disposizioni di cui all’articolo 63 del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2003 sono state modificate dal D.lgs n. 344/2003 - D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80, c.d. decreto IRES - e sono confluite nel nuovo articolo 96 del medesimo D.P.R. n. 917/1986. Peraltro il richiamato decreto legislativo n. 344 ha provveduto a ridisciplinare la deducibilità degli interessi passivi, introducendo la c.d. thin capitalization.

[19]   D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

[20]   In tal senso, le modifiche operate dall’art. 5 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[21]   D.L. 8 luglio 2002, n. 138 Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178.

[22]   Legge 15 dicembre 1998, n. 441, Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

[23]   L’articolo 15 prevede che al comma 1 che allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro. Inoltre, si prevede al successivo comma che tali benefìci sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

[24]   Si fa presente che il Fondo interbancario di garanzia è stato soppresso dal comma 7 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

[25]    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[26]   L. 21 dicembre 1999 n. 526, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999

[27]   D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. Peraltro, l’art. 16 menzionato dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. lgs 102/2005 (30 giugno 2005) sono soppressi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 228/2001.

[28]   Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. Reg. (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

[29]   Legge 31 gennaio 1994, n.97, Nuove disposizioni per le zone montane. L’articolo 5-bis è stato introdotto dall’articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Legge finanziaria per il 2002).

[30]    L.P. 28 novembre 2001, n. 17: Legge sui masi chiusi. All’articolo 1 si dà la definizione di maso chiuso come complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscritto nella sezione I (masi chiusi) del libro fondiario.

[31]   DM 1 luglio 2002, n. 743, Approvazione della deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA.

[32]   La norma richiamata si riferisce alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi che si considerano imprenditori agricoli quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

[33]   Secondo l’art. 6, comma 2 del D.M. 27 novembre 2001, Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai

[34]   L. 14-8-1971 n. 817, Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

[35]   D.lgs 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[36]   D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole

[37]   D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto.

[38]   Successivamente, con l’articolo 7 del D.lgs. 228/2001 sono stati definiti i criteri preferenziali nel caso vi sia una pluralità di soggetti confinanti che intendono esercitare il diritto di prelazione. Questi, nell’ordine, sono:

- la presenza tra le imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

- il numero di questi soggetti;

- il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.1257/99.

[39]   Si tratta, specificamente, dei mutui di cui all'articolo 1 della legge 590/1965, per i quali l’articolo 2, comma 1, della legge 817/1971 dispone che vangano concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

[40]   L. 6 agosto 1954, n. 604, Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina

[41]   D.L. 25 settembre 2001, n. 351, Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 novembre 2001, n. 410

[42]   D.L., 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326. Si rammenta, che sul D.L. 351/2001 vi è stato un ulteriore intervento ad opera del D.L. 12-7-2004 n. 168, Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191

[43]   D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).

[44]    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

[45]   Si rinvia alla definizione di giovane imprenditore agricolo contenuta all’articolo 3 del Decreto legislativo in commento e si rammentano i benefici previsti dall’articolo 9 del D.lgs. 185/2000 al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura (si veda il commento all’articolo 3).

[46]   Come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 228/2001.

[47]   D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

[48]   L. 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia residenziale.

[49]   Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

[50]   D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”. Detto decreto legislativo aveva rimesso a regolamenti di delegificazione la definizione di norme per la semplificazione e armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo, nonché degli adempimenti, derivanti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, connessi alla gestione dei settori produttivi di intervento.

[51]    I servizi che debbono essere assicurati a norma dell’articolo 4 sono i seguenti:

a) servizi finalizzati alla consultazione di informazioni, costantemente aggiornate, riferite all'azienda. I dati debbono essere integrati anche mediante l'accesso e la cooperazione con i sistemi informativi degli utenti esterni interconnessi;

b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici;

c) servizi di identificazione anagrafica dei dati aziendali. L'interconnessione con il sistema informativo delle Camere di commercio deve consentire una integrazione con le informazioni contenute nel registro delle imprese;

d) servizi di verifica catastale dei dati aziendali, anche attraverso il loro controllo con il sistema informativo del Ministero delle finanze;

e) servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale;

f) servizi di supporto alla cooperazione applicativa centro-periferia e di documentazione, controllo e certificazione delle operazioni effettuate per via telematica;

g) servizi di consultazione del vocabolario dati delle informazioni dell'anagrafe;

h) servizi di accredito o di addebito e di documentazione, controllo e certificazione nei confronti di parti terze;

i) servizi comunque connessi alla gestione di qualsiasi altra informazione in possesso della P.A., relativa ai contenuti che devono essere inseriti nella banca dati.

[52]   A tal fine, la norma rinvia all’art.15, co. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[53]   Si fa presente che tali elementi sono richiesti dal richiamato regolamento n.1782/2003, il quale, nello stabilire norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della PAC, impone agli Stati membri di predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato, per un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro (artt. 18 e 21).

[54]   La disposizione richiama, a tal fine, i soggetti indicati all’art. 6, co.1, lett. a), del DPR 503/99.

[55]   Tale disposizione richiama i soggetti di cui all’art.3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Ai sensi di tale disposizione, gli organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAAA), ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, una serie di attività (tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefìci comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati), rispetto alle quali hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati. I CAAA sono istituiti, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività dei CAAA.

[56] L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[57] L. 16 giugno 1998, n. 191,Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

 

[58]   L’articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n.1782/2003 dispone che “gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate”.

[59]    Gli aiuti “diretti” sono corrisposti dalla comunità direttamente agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno.

[60]   In tal senso, si tengano presente le modifiche intervenute con il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 864, del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

[61]   L. 4 giugno 1984, n. 194, Interventi a sostegno dell'agricoltura.

[62]   L. 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane.

[63]   La disposizione richiama, a tal fine, l’art. 15. co. 4 del decreto legislativo n.173/1998, ove si prevede che con apposita convenzione le amministrazioni, indicate all’art. 15 stesso, definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

[64]   La norma richiama l’articolo 3-bis del D.lgs 165/1999.

[65]   Regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000, del Parlamento europeo e del Consiglioche istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97 del Consiglio.

[66]   Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione  e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

[67]   Direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

[68]   D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali

[69]   D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 marzo 1997, n. 81.

[70]   D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196, Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

[71]   D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.

[72]   D.L. 21 novembre 2000, n. 335, Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 gennaio 2001, n. 3

[73]   Si rammenta che i CAA sono disciplinati all’art.3-bis del D.Lgs. 165/1999.

[74]   La disposizione richiama, a tal fine, ai soggetti di cui all’art. 6, co. 1, lett. a) del DPR n. 503/99.

[75]   D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79, Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

[76]   Legge 20 marzo 1913, n. 272 “Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa”.

[77]   Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

[78]   L. 5 febbraio 1992, n. 122, Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

[79]            L.8 agosto 1991, n. 264, Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

[80]   D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

[81]   D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59

[82]   Il richiedente deve trasmettere al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, una analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto: del piano regolatore, delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché delle norme di indirizzo programmatico delle regioni. In merito all’autorizzazione è previsto il meccanismo del silenzio-assenso.

[83]   D.M. 27 marzo 1985, Modificazioni al D.M. 16 febbraio 1982, contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi.

[84]   D.M. 19 marzo 1990, Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.

[85]   D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

[86]    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

[87]   L’art. 5 della l. 413/1991 al comma 2 fa riferimento ai soggetti che esercitano attività di agriturismo.

L.  30 dicembre 1991 n. 413, Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

[88]   Si vedano nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, gli articoli: 23 – registro delle fatture, 24 – registro dei corrispettivi e 25 – registro degli acquisti.

[89]   Si tratta del caso in cui la superficie adibita alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

[90]    L. 7 aprile 2003, n. 80, Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

[91]   La disposizione richiama il DM 1 luglio 2002, n. 743, Approvazione della deliberazione del commissario straordinario dell'AGEA 7 giugno 2002, n. 31, concernente l'istituzione di una Camera arbitrale e di uno Sportello di conciliazione per la risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA,che ha disciplinato il funzionamento della conciliazione e dell’arbitrato in agricoltura.

 

[92]   L. 23 dicembre 1999 n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). Il comma 4-bis è stato aggiunto dall'art. 123, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[93]   Con D.M. 28 marzo 2001 è stato costituito il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano.

[94] L. 23 dicembre 1999, n. 499, Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

[95]   L’art. 20 del D.lgs 228/2001 prevede che nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

[96]   Reg. (CEE) n. 27/85 del 4 gennaio 1985, Regolamento della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva.

[97] D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, Interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 29 aprile 2005, n. 71

[98]   Reg. (CEE) n. 2262/84 del 17 luglio 1984, Regolamento del Consiglio che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva. Si fa presente che tale regolamento è stato abrogato dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004, del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2005.

[99]   D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

[100]Reg. (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001, Regolamento della Commissione sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

[101]Nel regolamento (CE) n. 1148/2001 sono ampi i compiti attribuiti ai singoli Stati, ai quali spetta anche quello di organizzare, la frequenza dei controlli in base ad una valutazione del rischio. Tuttavia, relativamente all’analisi dei rischi, è lo stesso articolo 4 delle disposizioni comunitarie che stabilisce che essa debba in ogni caso fondarsi “sulle dimensioni delle imprese, sulla posizione che occupano nella catena commerciale, sulle risultanze di controlli precedenti e su eventuali altri parametri da definirsi dagli Stati membri”.

[102]L’ONU attraverso il proprio Consiglio economico e sociale ha costituito cinque Commissioni economiche: oltre a quella per l’Europa che include i paesi dell’America del Nord, una per l’Asia e i paesi del Pacifico, una per l’America latina e i Caraibi, una per l’Africa, e l’ultima per l’Asia occidentale.

[103]4° considerando della premessa al reg. (CE) 1148/2001

[104]D.M. 2 giugno 1992, n. 339, Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari

[105]D.M. 28 dicembre 2001, Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

[106]Va peraltro precisato che con l’approvazione dell’art. 21 della legge 5 marzo 2001 n. 57, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, erano appena stati sottratti all’ICE i compiti di controllo di conformità alle norme comunitarie dei prodotti ortofrutticoli, modificando la legge n. 68/97 di disciplina dell’attività dell’Istituto.

[107] Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

[108] D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306, Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1° marzo 2002, n. 39.

[109] D.Lgs. 14 maggio 2001 n. 223, Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.

[110] In tal senso viene richiamato il D.M. 21 giugno 2000, n. 217, Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva

[111] La norma richiama il D.L. 18 giugno 1986 n. 282, Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 agosto 1986, n. 462

[112] D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

[113] D.Lgs. 10 dicembre 2002 n. 305, Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della L. 29 dicembre 2000, n. 422.

[114]Reg. (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989, Regolamento del Consiglio, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CE.

[115] L. 25 marzo 1997, n. 68, Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

[116]Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati su GUCE C 28 del 1° febbraio 2000.

[117]Si fa presente che il comma 83, dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005) ha operato uno spostamento di risorse all’interno del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), prevedendo il trasferimento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006 dagli interventi compensativi e di ripristino previsti alle lettere b) e c) del comma 3, agli incentivi per la stipula di contratti assicurativi di cui alla lettera a) del comma 3, mediante la modifica delle rispettive autorizzazioni di spesa.

[118]In esecuzione del comma 4 è stato adottato il D.M. 15 luglio 2004, recante Modalità e procedure per l'erogazione del contributo statale sulla spesa assicurativa dei rischi agricoli.

[119]          Reg. (CE) n. 358/2003 del 27 febbraio 2003 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (G.U.U.E. 28 febbraio 2003, n. L 53).

[120]Si fa presente che l’art. 1 comma 3-quater, del D.L. 28 febbraio 2005 n. 22, Interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71, ricomprende i rischi di mercato nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale in commento dell’art. 4 in commento.

[121]La Commissione tecnica è composta da un rappresentante del Mipaf, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI) e per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA) e da tre delle regioni.

[122]D.M.18 luglio 2003, Istituzione presso l'ISMEA della banca dati sui rischi in agricoltura.

[123]Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

[124]D.L. 24 giugno 2004, n. 157, Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 3 agosto 2004, n. 204.

[125]Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. L’articolo 10 detta norme in tema di modulazione.

[126]All’articolo 33, viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di sviluppo rurale. Quelle indicate nel dodicesimo trattino riguardano la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione..

[127]La norma specifica che la eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo, deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

[128]La norma richiama gli art. 2612, “Iscrizione al registro delle imprese” dei consorzi con attività esterna” e 2615-ter “Società consortili” del codice civile.

Riguardo agli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, è stato emanato il D.M. 30 agosto 2004, Modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

[129]D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[130]Tale decreto è stato adottato con il D.M. 30 agosto 2004 sopra citato.

[131]Da tenere presente che per il 2004 il «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi» è stato incrementato di 50 milioni di euro, sulla base dell’art. 1-bis, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 luglio 2004, n. 191.

D’altra parte, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è stata aumentata per l’anno 2005 di 120 milioni di euro, dall’art. 1 comma 3-ter, del D.L. 22/2005.

[132]La Tabella D della legge finanziaria indica gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

[133]La Tabella C della legge finanziaria determina la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

[134]Tale norma è risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 84, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria per il 2005).

[135]D.lgs. 17 marzo 1995 n. 175, “Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita”

[136]D.L. 13 settembre 2002 n. 200, Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 13 novembre 2002, n. 256

[137]Pertanto, dell’art. 127 della legge 388/2000 rimangono in vigore:

Il comma 2, il quale prevede che anche le cooperative (e loro consorzi) possono stipulare i contratti assicurativi che beneficiano del contributo statale, che detti contratti possono anche avere per oggetto la copertura della produzione complessiva aziendale, danneggiata dall’insieme delle avversità[137]; e che i consorzi, nonché le cooperative e loro consorzi, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà, secondo le modalità operative e gestionali definite con il D.M. 31 ottobre 2002 .

il comma 3, il quale prevede che i valori delle produzioni assicurabili sono annualmente stabiliti, entro il 31 dicembre, con decreto del Mipaf e che presso l’ISMEA è istituito un fondo di riassicurazione dei rischi, le cui modalità operative sono disciplinate con decreto del Mipaf Le modalità operative sono contenute nel D.M. 7 novembre 2002, “Modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli”. La dotazione finanziaria di tale fondo è stata recata dall’art. 13, co. 4-sexies del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 2002, n. 178.

 

[138]L. 9 maggio 1975 n. 153, Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

[139]Il Fondo interbancario di garanzia era costituito tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento allo scopo di coprire i rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative.

Il Fondo contribuiva al ripianamento delle perdite che le banche dimostravano di aver sofferto dopo l’esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria che assiste i finanziamenti. Il Fondo interbancario di garanzia è stato soppresso con l’articolo 10, comma 7 del D.L. 35/2005.

[140]D.M. 30 luglio 2003, n. 283, Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

[141]D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278, Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo. Tale  decreto è stato poi abrogato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200.

[142]D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole. A norma dell’art. 6 del D.Lgs. 419/1999, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, l’ente ha assorbito l’ex Cassa per la formazione della proprietà contadina, subentrando nei compiti a questa attribuiti.

[143]L. 9 maggio 1975, n. 153, Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

[144]L. 15 dicembre 1998, n. 441, Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

[145]L. 14 agosto 1971, n. 817, Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

[146]Delibera CIPE n. 90/2000.

[147]Delibera CIPE n. 62/2002

[148]L’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. al comma 1, sostituisce l’art.2135 del codice civile, recante la definizione di imprenditore agricolo, e, al comma 2, equipara ad imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando, per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile, utilizzino prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

[149]D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[150]           I prestiti partecipativi sono finanziamenti la cui remunerazione è composta da una parte fissa, integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata.

[151]           Per controgaranzia si indica la garanzia prestata dall’ISMEA a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia, mentre per cogaranzia si ìndica la garanzia prestata direttamente dall’ISMEA a favore delle banche e degli intermediari, congiuntamente ai confidi e agli altri fondi di garanzia.

[152]D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

[153]D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[154]Introdotto dal comma 8 dell’articolo 10 del D.L. 35/2005.

[155]L. 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

[156]L’articolo 2786 del codice civile detta norme in tema di costituzione del pegno che avviene con la consegna al creditore della cosa o del documento (che può essere anche consegnata a un terzo designato dalle parti o posta in custodia di entrambe le parti). Tale consegna conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

[157]L. 24 luglio 1985, n. 401, Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata.

[158]L. 27 marzo 2001, n. 122, Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

[159] L. 7 marzo 2003, n. 38, Disposizioni in materia di agricoltura. Nella norma in commento vengono richiamati i principi espressi dalla legge delega con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v).

[160] L. 14 luglio 1965, n. 963, Disciplina della pesca marittima.

[161] D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima

[162] L. 17 febbraio 1982, n. 41, Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

[163] L'esercizio di una valutazione discrezionale da parte dell'autorità amministrativa porta a configurare la posizione di chi fa istanza per la licenza medesima come di interesse legittimo e non più come situazione di diritto soggettivo (situazione configurabile per il permesso di pesca). La licenza di pesca rientra, pertanto, tra gli atti amministrativi di concessione, considerando che essa non spetta automaticamente a qualsiasi soggetto in possesso di determinati requisiti.

[164] Si fa presente che ai fini amministrativi il litorale italiano è, attualmente, suddiviso in 13 Zone, 50 Compartimenti e 45 Circondari, che hanno rispettivamente a capo il Direttore Marittimo, il Capo del Compartimento e il Capo del Circondario Marittimo. Il Direttore Marittimo e il Capo del Compartimento sono altresì a capo della Capitaneria di Porto e del Circondario Marittimo in cui hanno sede. Nei porti e negli approdi di minor importanza sono, invece, istituiti Uffici Locali e Delegazioni di Spiaggia.

 

[165] L. 7 marzo 2003, n. 38, Disposizioni in materia di agricoltura. La norma richiama l’articolo 1, comma 2, ed in particolare le lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg).

[166] La norma richiamata, l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 38/2003, prevede un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime.

[167] L. 14 luglio 1965, n. 963, Disciplina della pesca marittima e L. 17 febbraio 1982, n. 41, Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

[168] D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100, Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

 

[169] D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57

[170] Tale equiparazione è stata prevista con la modifica del comma 5 dell’articolo 2, del D.lgs 226/2001, così come modificato dall’art. 6 del D.lgs 154/2004, ad opera dell’articolo 3, comma 6 del Lgs. 27 maggio 2005 n. 100, Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[171] D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485. L’art. 6, comma 4, prevede l’autocertificazione della documentazione prevista da parte dell'armatore o dal proprietario, che non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del decreto 271/99.

[172] D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

La norma richiamata – art. 37 - rinvia l’individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

[173] L’art. 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, prevede un contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza, in particolare, al comma 2 per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi.

[174] L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. L’art. 24, comma 2, dispone in tema di Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

[175] La norma richiama il Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003, integrata con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001. L’articolo 88 del titolo VI, Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni, si riferisce al precedente articolo 93.

[176] La norma fa riferimento ai rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

[177] La norma, per la precisione, prevede che quello designato dal Ministro della salute sia un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti.

[178]In particolare, nella norma si rinvia all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, il quale dispone che per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

 

[179] Nella norma si fa rinvio ai seguenti regolamenti comunitari:

Reg. (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992, Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura. Si avverte che tale regolamento è stato abrogato dall'articolo 34 del Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002, Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Reg. (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca;

Reg. (CEE) n. 2930/86 del 22 settembre 1986, Regolamento del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci.

 

[180] La norma fa riferimento alla L. 25 novembre 1971, n. 1041, Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

[181] D.P.C.M. 4 giugno 2003, Individuazione delle gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione, relativi al Ministero delle politiche agricole e forestali.

[182] L. 28 agosto 1989, n. 302, Disciplina del credito peschereccio di esercizio

[183] Il D.lgs 100/2005 riscrive l’art. 1 modificando i commi 1, 2, 3, 4 e 6.

[184]Con tale previsione si è sostituito un preesistente, analogo strumento finanziario, denominato Fondo di solidarietà nazionale della pesca previsto stato istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72.

Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca sono destinate all’erogazione di contributi, a fronte di eccezionali calamità naturali o avversità meteomarine, a favore delle imprese o cooperative della pesca che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle aziende.

Con il successivo, D.M. 3 marzo 1992, Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca, sono state stabilite le modalità tecniche di attuazione ed i criteri per la corresponsione delle relative provvidenze. In esso si prevede che il procedimento per la dichiarazione di eccezionale calamità naturale o per avversità meteomarina venga attivato su iniziativa delle associazioni nazionali professionali di categoria. Il bilancio economico delle aziende, ai fini dell’ammissione ai benefici, si considera compromesso quando si sia registrata una perdita pari ad almeno il 35% della produzione globale dell’impresa stessa. I contributi a fondo perduto sono erogati dal comandante della capitaneria di porto competente (art.4) e sono determinati in base ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, entro determinate misure massime (art.5).

[185] D.M. 3 marzo 1992, Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarietà nazionale della pesca. Si fa presente il tale decreto continuerà ad applicarsi fino all’entrata in vigore del D.M. previsto al successivo art. 14, comma 5, del Decreto legislativo in commento, sulla base del disposto dell’articolo 23-bis.

 

[186] Reg. (CE) n. 1595/2004 del 8 settembre 2004, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Si fa presente che tale regolamento si applica fino al 31 dicembre 2006.

[187] Reg. (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

[188] L. 7 giugno 2000, n. 150, Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

[189] La norma richiama l'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della comunità economica europea, che per quanto concerne l’azione della Comunità fa riferimento, tra l’altro, ad “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno”.

[190] L’articolo 2110 del codice civile - (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) - prevede che in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.

[191] D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La procedura dell’art. 4 prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Tali accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[192] Entro il 9 luglio 2006.

[193] D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

[194] D.L. 9 novembre 2004, n. 266, Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306.

[195]L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[196] In tale senso si vedano gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati su GUCE C 28 del 1° febbraio 2000.

[197] Il provvedimento in commento è entrato in vigore il 29 giugno 2005.

[198] Analoga disposizione è contenuta nel comma 2 dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2003.

[199] D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[200] Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati su GUUE C 229 del 14 settembre 2004. A tal riguardo, si rileva che il punto 4.6 prevede che, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Esso dispone che, perché tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune, l’entità dei danni provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali deve raggiungere la soglia del 20 % del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti nelle zone dell’obiettivo 1 definite nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 - Reg. (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali) - e ricomprendenti le zone di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento  e del 30 % nelle altre zone. Una volta dimostrata l’esistenza di calamità naturali o altri eventi eccezionali, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti. Il risarcimento va calcolato a livello del singolo beneficiario e evitando qualsiasi sovracompensazione. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di regimi assicurativi e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

[201] D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.

[202] Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure), pubblicati nella GUCE C 288 del 9 ottobre 1999.

[203] L. 8 agosto 1991, n. 267, Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

[204] L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005). La tabella C reca Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

[205] Nella norma si fa riferimento agli articoli da 12 a 20 del D.lgs. 154/2004. Questi recano norme in materia di Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche (art. 12), Misure di sostegno creditizio e assicurativo (art. 13), Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (art. 14), Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 14-bis), Comunicazione istituzionale (art. 15), 16 Promozione della cooperazione (art. 16), Promozione dell'associazionismo (art. 17), Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti (art. 18), Valutazione dei risultati dei programmi (art. 19) e Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale (art. 20).

[206] L. 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. In tal modo le risorse da destinare alle finalità del comma in commento sono determinate, in apposita tabella, come quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

[207] Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002, Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

[208] D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima).

[209] D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[210] D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[211] Tale norma, a sua volta, richiama l’articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

[212] D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A). Di tale normativa viene richiamato l’articolo 42, comma 1 (Indennità aggiuntive), e l’articolo 40, comma 4 (Disposizioni generali).

[213] D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[214]Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

[215] L. 23 dicembre 1999, n. 499, Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

[216] L. 27 marzo 2001, n. 122, Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

[217] Il termine scade il 30 giugno 2006.

[218] Le disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle O.P. ortofrutticole sono state adottate con D.M. 11 luglio 2002, Disposizioni per il riconoscimento e il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli previste dal regolamento CE 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996.

[219] L’articolo 2193 del codice civile dispone in tema di efficacia dell’iscrizione, prevedendo l’opponibilità ai terzi dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione.

[220] D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[221] L. 20 ottobre 1978, n. 674, Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

[222] La norma rinvia all'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, dove vengono disciplinate le funzioni del Mipaf.

[223] Norme per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli sono state adottate con D.M. 17 gennaio 2003, n. 135, poi modificato dal D.M. 26 maggio 2003, n. 273

[224] La norma, in particolare, fa riferimento a dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[225]D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, Interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 29 aprile 2005, n. 71. In tali ipotesi, la norma consente agli imprenditori agricoli colpiti da grave crisi di mercato di accedere ai benefici dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Inoltre, nell’art. 1-bis richiamato si avverte che l’operatività della norma è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

[226] D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

[227] D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

[228] D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[229] Reg. n. 26 del 4 aprile 1962, Regolamento del Consiglio relativo all’applicazoine di alcune regole di concorrenza ala produzione e al commercio dei prodotti agricoli. La norma richiamata nel testo, articolo 2, comma 1, richiama a sua volta l’articolo 85, par. 1 (ora art. 81) del Trattato il quale dispone, tra l’altro, che “sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”.

 

[230] La norma fa riferimento al successivo art. 13 che al comma 2 prevede la possibilità di concludere i contratti di coltivazione, allevamento e fornitura anche per quegli imprenditori non aderenti alle organizzazioni. Su cui vedi infra.

[231] Gli articoli del codice civile richiamati dispongono norme in tema di risolubilità del contratto per inadempimento (1453) e importanza dell'inadempimento (1455).

 

[232]La norma rinvia all’art. 2751-bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane - ed in particolare al comma 1, n. 4. Tale disposizione, in particolare, prevede il privilegio generale sui mobili per “i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’articolo 2765”.

[233] Anche qui la norma richiama gli articoli 1453 e 1455 del codice civile, già citati all’articolo 11.

[234] L. 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[235] Nell’articolo 59, comma 4, della L.23 dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria per il 2000), viene prevista l’attribuzione del valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti nell’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere.

Si fa presente, inoltre, che il richiamo al valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti è previsto al comma 6 dell’art. 10-ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 14 maggio 2005, n. 80, anche per i contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla L. 16 marzo 1988, n. 88, Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli poi dall’articolo 16 del D.lgs in commento.

[236] Nella norma vengono richiamati diversi regolamenti comunitari:

Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992: Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991, Regolamento del Consigliorelativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

[237] Si rammenta che, in passato, l’applicazione e la conclusione di accordi interprofessionali relativi a produzioni tipiche e di qualità hanno incontrato talune limitazioni dovute anche all’intervento dell’Antitrust.

[238] Nella norma vi è il riferimento all’articolo 12. In realtà, si tratta dell’articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che disciplina le Organizzazioni interprofessionali.

[239] Nella norma in commento si contemplano gli accordi di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. n. 2200/96 (Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, Regolamento del Consigliorelativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli) e del reg. n. 952/97 (Reg. (CE) n. 952/97 del 20 maggio 1997, Regolamento del Consiglioconcernente le associazioni di produttori e le relative unioni) che è stato poi sostituito dal reg. 1257/99 (Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, Regolamento del Consigliosul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti).

Nel reg. 1257/99 non si fa menzione delle organizzazioni di produttori e nella sua premessa, al 44° considerando, si precisa che non si dà seguito al precedente regime d’aiuti destinato alle associazioni di produttori o loro unioni, previsto dal reg. 952, poiché le direttrici per il sostegno di detti soggetti vanno ora rintracciate nei provvedimenti di regolazione delle singole organizzazioni comuni di mercato.

In merito va detto che appare ormai consolidato l’orientamento dell’U.E. ad attribuire alle associazioni di produttori funzioni di programmazione della produzione e adeguamento della domanda, concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato, supporto alla diminuzione dei costi e stabilizzazione dei prezzi, promozione di pratiche di coltivazione e tecniche produttive rispettose dell’ambiente.

[240] L. 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.