XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Introduzione e diffusione di organismi nocivi ai vegetali - Schema D.Lgs. n. 496
Serie: Pareri al Governo    Numero: 440
Data: 23/06/05
Descrittori:
ABROGAZIONE DI NORME   AGRICOLTURA
ATTESTATI E CERTIFICATI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
DIVIETI   PRODOTTI AGRICOLI
Organi della Camera: XIII-Agricoltura

Servizio studi

 

pareri al governo

Introduzione e diffusione di organismi nocivi ai vegetali

(Attuazione della Direttiva 2002/89/CE)

Schema di D.Lgs. n. 496

(art. 1 comma 3, L. 306/2003)

n. 440

 


xiv legislatura

23 giugno 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

Si informa che gli atti normativi riportati nello schema di decreto legislativo che non è stato possibile inserire nel presente dossier per ragioni di spazio sono consultabili presso il Servizio studi, Dipartimento agricoltura (tel.3610).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Ag0249

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Conformità con la norma di delega  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Formulazione del testo  10

Scheda illustrativa

La normativa vigente sulla tutela fitosanitaria  15

Schema D.Lgs. n 496

Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali25

Conferenza Stato-Regioni

del 16 giugno 2005  195

Testo a fronte

Normativa nazionale

§      Costituzione (artt. 77, 87 e 117)305

§      L. 18 giugno 1931, n. 987 Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (artt. 3 e 9)309

§      R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700  Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987 (2), recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni311

§      (La presente legge è consultabile presso il Servizio studi dipartimento Agricoltura)311

§      L. 7 febbraio 1992, n. 150  Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 8)313

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.315

§      D.M. 31 gennaio 1996 Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali319

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471  Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662  339

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662  351

§      L. 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 13)365

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (art. 4)369

§      Reg. (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993 Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (art. 340-ter)373

§      Dir. 95/44/CE del 26 luglio 1995  Direttiva della Commissione che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.375

§      Reg. (CE) 9 dicembre 1996 n. 338/97 Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.  Pubblicato nella G.U.C.E. 3 marzo 1997, n. L 61. Entrato in vigore il 3 marzo 1997 (all. A, B e C)391

§      Dir. 2000/29/CE del 8 maggio 2000 Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)489

§      Reg. (CE) n. 1808/2001 del 30 agosto 2001 Regolamento della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (art. 8)535

§      Dir. 2002/89/CE del 28 novembre 2002 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità  537

Documentazione

I. Ponti e V. Vicchi, Ruolo ed esperienze dei servizi fitosanitari nella certificazione e controllo dei vivai, in I georgofili, Firenze, 8 ottobre 2002  545

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

496

Titolo

Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Norma di delega

Art. 1, comma 3, legge n. 306 del 31 ottobre 2003

Settore d’intervento

Agricoltura

Numero di articoli

52

Date

 

§       presentazione

25 maggio 2005

§       assegnazione

26 maggio 2005

§       termine per l’espressione del parere

24 giugno 2005

§       scadenza della delega

29 agosto 2005

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Rilievi di altre Commissioni

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

V Commissione (Bilancio)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge 3 febbraio 2003, n.14 (Legge comunitaria 2003), che ha incluso nell’allegato B, ove sono elencate le direttive alle quali il Governo è tenuto a dare attuazione con decreto legislativo previo parere parlamentare, la direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La direttiva 2002/89/CE modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, la quale ha stabilito il regime fitosanitario comunitario, specificando le condizioni, le procedure e le formalità alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità. Essa costituisce il testo consolidato della direttiva fitosanitaria “madre” 77/93/CEE e delle direttive che l’hanno successivamente modificata e integrata, recepite nell’ordinamento interno dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e dai numerosi decreti ministeriali di esso modificativi.

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/89/CE riguardano numerosi aspetti del regime fitosanitario. In particolare, sono state ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, i quali devono essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità al fine di migliorare la protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. La direttiva delinea, poi, metodi di informazione volti a consentire che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento, in considerazione del fatto che la riorganizzazione delle procedure doganali in ambito comunitario ha modificato il sistema di controlli effettuati dalle autorità doganali sulle merci in importazione. E' stata istituita, inoltre, la tariffa fitosanitaria, al fine di armonizzare in campo comunitario la riscossione da parte di tutti i paesi membri e di assicurare le risorse finanziarie necessarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

 

Il provvedimento si compone di 52 articoli, suddivisi in 11 Titoli, sostanzialmente corrispondenti a quelli del DM 31 gennaio 1996, nonchè di 17 allegati.

 

Il Titolo I, costituito dagli articoli da 1 a 4, specifica il campo di applicazione del provvedimento, aggiorna le definizioni e specifica le tipologie di legname alle quali applicare le norme fitosanitarie.

Il Titolo II, costituito dagli articoli da 5 a 10, specifica i divieti e le restrizioni relativi ai diversi organismi di cui agli allegati della direttiva 2000/29/CE.

Il Titolo III, costituito dagli articoli da 11 a 18, precisa le norme per l'effettuazione dei controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione comunitaria, definendo in particolare le modalità di ispezione presso le aziende di produzione.

Il Titolo IV, costituito dagli articoli da 19 a 24, determina il sistema di registrazione delle "ditte" assoggettate al regime fitosanitario, nonché gli obblighi derivanti da detta registrazione nel "registro ufficiale dei produttori".

Il Titolo V, costituito dagli articoli da 25 a 30, prescrive l'uso del "passaporto delle piante" a garanzia dello status fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali conformi alle norme del settore fitosanitario, precisando le modalità di emissione ed utilizzazione del passaporto stesso.

Il Titolo VI, costituito dagli articoli da 31 a 33, specifica le norme per le "zone protette", che sono caratterizzate da uno speciale status fitosanitario in funzione del fatto che alcuni organismi nocivi presenti nella Comunità non sono presenti in tali zone.

Il Titolo VII, costituito dagli articoli 34 e 35, identifica gli "ispettori fitosanitari" e ne determina le competenze.

Il Titolo VIII, costituito dagli articoli da 36 a42, specifica le modalità dei controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali in importazione, nonché le formalità necessàrie all'espletamento dei controlli prima della conclusione delle formalità doganali. In particolare, all'articolo 36 vengono specificate le fattispecie per l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali o altre voci in importazione comunitaria individuando gli organismi nocivi a cui prestare attenzione. All'articolo 37, si definiscono le modalità dei controlli che devono essere effettuati in relazione alle fattispecie già definite dal precedente articolo, distinguendoli tra "controlli documentali", "controlli di identità" e "controlli fitosanitari"; si definiscono inoltre le specifiche del certificato fitosanitario di origine che accompagna le merci. L'articolo 38 prevede alcune deroghe, introdotte dalla direttiva, per quanto riguarda specifiche spedizioni in transito, prodotti portati a seguito dei viaggiatori, nonché vegetali e prodotti vegetali introdotti a scopo di ricerca. Una specifica deroga è prevista per le zone di frontiera con un paese terzo. L'articolo 39 specifica le formalità, in merito alla composizione delle spedizioni, che gli operatori devono adempiere al momento dello svolgimento delle operazioni doganali. L'articolo 40 individua le misure ufficiali da adottarsi qualora una spedizione risulta non conforme ai requisiti della normativa fitosanitaria, indicando anche la procedura necessaria che i Servizi fitosanitari regionali devono attuare per evitare che l'operatori tenti l'importazione presso un altro punto di entrata. L'articolo 41 introduce le misure fitosanitarie a fronte del rischio di introduzione di organismi nocivi non presenti sul territorio nazionale. Infine, l'articolo 42 introduce la tariffa fitosanitaria.

Il Titolo IX, costituito dagli articoli 43 e 44, definisce l'utilizzazione dei certificati fitosanitari per l'esportazione, armonizzando il modello che tutti i Paesi membri devono utilizzare.

Il Titolo X, costituito dagli articoli da 45 a47, prescrive le procedure necessarie per l'introduzione ed il trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale in deroga alle disposizioni del regime fitosanitario, in modo da ottenere le necessarie garanzie che evitano la diffusione di organismi nocivi.

Il Titolo XI, costituito dagli articoli da 48 a 52, prevede all'articolo 48 le sanzioni per le violazioni del decreto, all'articolo 49 la possibilità di modificare, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, gli allegati al provvedimento in esame in modo da recepire eventuali modifiche tecniche derivanti dalle decisioni prese a livello comunitario, all'articolo 50 la modifica, introdotta dalla direttiva 2002/89/CE, relativa alla autorità unica di coordinamento, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, all'articolo 51 l'invarianza della spesa per la finanza pubblica e all'articolo 52, l'abrogazione delle disposizioni vigenti in materia.

Relazioni e pareri allegati

La documentazione trasmessa dal Governo si compone dello schema di decreto legislativo, della relazione illustrativa, della relazione tecnica[1] e delle schede sull’Analisi tecnico normativa (ATN) e sull’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Nella lettera di trasmissione al Parlamento da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento si fa presente che “In considerazione dell’imminente scadenza della delega il provvedimento è stato inviato privo del parere della Conferenza Stato-regioni”[2].

 

Peraltro con un successivo invio del Ministro per i rapporti con il Parlamento (23.06.2005) è stato trasmesso alle Camere il parere della Conferenza Stato-regioni (espresso il 16 giugno 2005).

Attese le ragioni di urgenza, il provvedimento è stato sottoposto direttamente al parere della Conferenza, senza il previo esame del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura. Secondo quanto riportato nelle premesse al parere medesimo, le modifiche proposte dalla Conferenza sono state accolte dalle amministrazioni centrali proponenti e concertanti. Le modifiche proposte sono riportate nel testo alternativo allegato al parere (Allegato A).

Le modifiche più rilevanti proposte dalle regioni riguardano:

§       l’abrogazione integrale delle legge n.987 del 1931 e del relativo regolamento attuativo ((RD n.1700 del 1933), nonché del decreto legislativo n.536 del 1992, le cui norme, riviste e aggiornate, vengono fatte confluire nel testo. Rispetto al provvedimento in esame, il testo porposto dalle regioni reca, in particolare, la disciplina dell’organizzazione del servizio fitosanitario nazionale (titolo XI);

§       il sistema sanzionatorio, ove si prevede una maggiore articolazione delle fattispecie di illecito (Titolo XII).


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n.306 (Legge comunitaria 2003), che ha delegato il Governo ad adottare, entro un 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie indicate negli allegati della legge medesima.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n.306/2003, i decreti legislativi devono essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 30 maggio 2005). Nel caso in esame, tuttavia, trova applicazione quanto previsto all’articolo 1, comma 3, ove, nel prevedere che il parere parlamentare deve essere espresso nel termine di 40 giorni dalla richiesta, si stabilisce che qualora esso scada nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di delega (o successivamente ad esso), quest’ultimo deve intendersi prorogato di 90 giorni (ossia, nel caso in esame, al 29 agosto 2005).

 

Il comma 3, in particolare, prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’allegato B (ove è collocata la direttiva 2002/89/CE) sono trasmessi al Parlamento perché sia espresso, entro 40 giorni dalla trasmissione (ossia entro il 5 luglio 2005), il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo può emanare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La normativa oggetto del provvedimento può essere ricondotta alla materia di competenza esclusiva stataleprofilassi internazionale” (art.117, co.2, lett.q)).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria, in quanto è volto a dare attuazione alla direttiva 2002/89/CE (per la cui mancata attuazione nei termini previsti la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia).

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 23 marzo la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora[3] per mancata attuazione della direttiva 2002/89/CE che modifica la direttiva 2000/29/CE riguardante le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Il termine previsto per il recepimento della direttiva (inserita in allegato B della legge comunitaria 2003) era il 1° gennaio 2005.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Adempimenti normativi sono previsti all’articolo 20, comma 6 (definizione delle modalità di trasmissione dei dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali per la tenuta del registro nazionale dei produttori)  e all’articolo 42, comma 5, (modifiche della tariffa fitosanitaria).

In particolare, l’articolo 49, comma 1, rimette a decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, il recepimento delle norme comunitarie, non direttamente applicabili, che verranno adottate per modificare “modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive” recepite con il provvedimento in esame

Coordinamento con la normativa vigente

Si evidenzia, in primo luogo, che il provvedimento, poiché riproduce (con gli adattamenti necessari per il recepimento della disciplina comunitaria) disposizioni contenute in decreti ministeriali (in particolare nel DM 31 gennaio 1996), comporta una ampia rilegificazione della materia, ciò che appare in contrasto con le tendenze di semplificazione e delegificazione normativa affermatesi da alcuni anni nel nostro ordinamento.

 

Inoltre, il coordinamento con la normativa vigente presenta aspetti problematici in quanto il provvedimento abroga solo in parte il DM 31 gennaio 1996.

La totale abrogazione del DM 31 gennaio 1996 e la confluenza di tutte le norme di disciplina della materia all’interno del provvedimento in esame risponderebbe infatti a una logica di chiarezza e consolidazione normativa. In proposito merita in particolare evidenziare:

§       che poiché il testo in esame riproduce, senza modifiche, molti degli articoli del DM 31 gennaio 1996 di cui dispone l’abrogazione, non appaiono chiare le ragioni per le quali tale modus operandi non sia stato esteso alla totalità degli articoli del DM 31 gennaio 1996 medesimo;

§       che il testo “residuo” del DM 31 gennaio 1996 (ossia quale risulterebbe dall’abrogazione parziale disposta dal provvedimento in esame) presenta, in varie parti (art.45, co.1 e art.50, co.2),  problemi di coordinamento normativo interno[4].

 

Si evidenzia, inoltre, sempre per rispondere ad esigenze di consolidazione normativa, l’opportunità di estendere l’abrogazione anche agli altri provvedimenti vigenti che disciplinano la materia, ossia alla legge n.987 del 1931 e al relativo regolamento attuativo (RD n.1700 del 1933), nonché al decreto legislativo n.536 del 1992[5].

Si fa presente che la proposta di abrogare per intero la normativa vigente in materia è contenuta nel parere della Conferenza Stato-regioni (v. sopra).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che presso la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera è in corso l’esame, in sede referente, dell’AC 4142, il quale reca disposizioni per fronteggiare il virus della tristezza degli agrumi.

Formulazione del testo

La formulazione dell’articolo 3, comma 2, non appare congrua.

 

L’articolo 17, comma 5, primo periodo e l’articolo 18 apiono avere il medesimo contenuto normativo.

 

All’articolo 38, comma 2, non appare chiaro il significato del rinvio alla “cooperazione di cui all’articolo 39”

 


Scheda illustrativa

 


La normativa vigente sulla tutela fitosanitaria

Le strutture nazionali deputate alla tutela territoriale

La produzione, la commercializzazione e la circolazione dei vegetali (piante, loro parti o sementi), dei prodotti vegetali (in particolare legname), e di talune altre voci come la terra, suscettibili di costituire un veicolo per i parassiti con la conseguente introduzione di patologie diffusive, sono sempre stati oggetto di attenzione particolare da parte del legislatore nazionale (in una prima fase) e comunitario (a partire dal 1977).

In ambito interno, è tuttora in vigore la legge n. 987 che ha recato “disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi”, risalente al 19 giugno 1931, che ha definito l’impianto e l’organizzazione per la difesa del territorio nazionale dalla diffusione di fitopatologie; del pari non è stato abrogato il regolamento per l’applicazione della legge stessa, approvato con il R.D. n. 1700 del 12 ottobre 1933.

La citata legge ha disciplinato il sistema di vigilanza sui vivai e sugli stabilimenti di selezione dei semi che si basa su un regime autorizzatorio (art.1); la sospensione o la revoca dell’autorizzazione può essere assunta dal prefetto quale conseguenza della presenza di malattie o di parassiti diffusibili o pericolosi, e nel caso di infezioni dichiarate pericolose può essere ordinata la distruzione del materiale infetto. Peraltro in proposito si precisa che (art. 4) nessun indennizzo è dovuto né per la distruzione né per i danni arrecati dalle operazioni inerenti la distruzione, cura o disinfestazione connesse alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro malattie e parassiti diffusibili.

Particolare rilievo rivestono le ispezioni periodiche a cura di delegati del Ministero ai quali è garantito il libero accesso ai fondi, ed è ugualmente assicurato il libero accesso nelle stazioni ferroviarie o marittime, sui mezzi di trasporto e nei magazzini merci in funzione dell’attività di vigilanza loro attribuita ai posti di confine e nei porti (artt. 3 e 9)

La medesima legge ha previsto la costituzione di consorzi volontari (art.10), ma anche obbligatori (art.11) su indicazione del ministero agricolo, per la difesa delle coltivazioni contro le malattie, gli insetti ed altri nemici; sono quindi disciplinati anche i consorzi di miglioramento ed incremento delle produzioni (artt. 15-17). Le funzioni amministrative di tali consorzi sono state peraltro trasferite alle regioni dall’art.74 del D.P.R. n. 616/1977 di riordino delle competenze statali e regionali.

La legge n. 987, unitamente al regolamento di attuazione, ha anche disciplinato la costituzione o il funzionamento dei soggetti incaricati del servizio di difesa delle piante, che sono stati originariamente così individuati:

·         quale organo tecnico consultivo del ministero il Comitato per la difesa contro le malattie, presso il Ministero stesso;

·         sempre presso il Ministero dell’agricoltura è stato costituito l’Ufficio centrale per la difesa delle piante per l’espletazione dei servizi di vigilanza, che può avvalersi degli altri servizi sottoelencati;

·         Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per le fitopatologie,

·         gli Osservatori per le malattie delle piante, con il compito di vigilare all’interno del territorio nazionale e sull’importazione ed esportazione di vegetali, nonché quello di organizzare le operazioni di difesa. Tali osservatori, che dovevano essere istituiti dal Ministero agricolo nel numero e nelle sedi ritenute opportune, e che oggi dopo essere stati trasferiti alle regioni costituiscono il Servizio fitopatologico regionale (vedi infra), debbono anche, ai sensi del regolamento di attuazione del 1933, esaminare il materiale patologico ad essi inviato, e all’interno della propria circoscrizione studiare e seguire le patologie e divulgare le istruzioni pratiche per prevenirle o combatterle, infine provvedere alla raccolta di dati statistici;

·         i Commissariati provinciali per le malattie delle piante.

La legge n. 987 è stata più volte rimaneggiata ed ha subito profonde modifiche ad opera di un complesso di norme volte anche a realizzare prime forme di decentramento, nonché a recepire le disposizioni comunitarie.

Pertanto gli organismi sopra citati sono stati riorganizzati o sostituiti nel seguente modo:

·         con funzioni tecnico-consultive il menzionato Comitato per la difesa contro le malattie è stato sostituito in un primo tempo con il Consiglio superiore dell’agricoltura e delle foreste, del quale facevano parte due esperti in fitopatologia e un direttore di Osservatorio per le malattie e che, suddiviso in cinque sezioni, aveva la prima sezione intitolata “Della sperimentazione e della fitopatologia”[6]. Anche detto Consiglio è stato soppresso dall’art. 4 del DPR n. 450/2000[7] che ha nel contempo attribuito ad un Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare le funzioni di “alta consulenza” nelle materie di competenza del Ministro. Il Consiglio tecnico dovrà infine essere a breve sostituito dal Consiglio nazionale dell’agricoltura previsto dall’art. 4 del DPR n. 79/2005[8] . Anche la nuova struttura sarà presieduta dal Ministro, e sarà composta da venti esperti di nomina ministeriale e da un dirigente di prima fascia con funzioni di vicepresidente;

·         per quanto riguarda le funzioni conservate alle strutture centrali in materia di difesa fitosanitaria del territorio, il DPR n. 450/2000 ha attribuito al Dipartimento della qualità dei prodotti, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, la competenza nel settore fitosanitario e dei fertilizzanti; da ultimo, con il DPR 79/2005 la Direzione generale per la qualità è stata incardinata nel nuovo “Dipartimento delle politiche di sviluppo”;

·         per quanto attiene gli Istituti di ricerca e sperimentazione (IRSA), è intervenuto il D.P.R. n. 1318/1967 di riordino della sperimentazione agraria che ne ha stabilito il numero (22 in tutto, ai quali si è successivamente aggiunto l’istituto per il tabacco) e li ha equiparati agli istituti scientifici universitari, riconoscendo loro personalità giuridica di diritto pubblico ma riservando poteri particolarmente penetranti al dicastero agricolo per ciò che riguarda l’attività di vigilanza e tutela. E’ compreso fra tali organismi l’Istituto sperimentale per la patologia vegetale (con sede a Roma) che opera nel settore delle malattie e alterazioni delle piante determinate da parassiti o infestanti vegetali, da virus, nonché da cause ambientali sfavorevoli, in particolare allo scopo di prevenire o combattere le alterazioni con mezzi chimici, fisici o biologici. Il comparto della ricerca in agricoltura è stato completamente riorganizzato con il D.lgs. n. 454/99 che ha previsto: la istituzione del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura nella veste di ente con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroindustriale, ittico e forestale; la organizzazione del Consiglio mediante Istituti distribuiti sul territorio; la soppressione degli IRSA. L’intera riorganizzazione dei soggetti è tuttora in fase di realizzazione;

·         gli Osservatori per le malattie hanno visto mutare il proprio assetto a seguito dell’approvazione del già citato D.P.R. n. 616/1977 che nel trasferire alle regioni le funzioni amministrative in tema di agricoltura e foreste ha assegnato agli organi regionali la “difesa e la lotta fitosanitaria” (artt. 50 e 66) ed ha trasferito gli stessi "Osservatori" (art. 74).

 

La unificazione del mercato comunitario

La Comunità Europea è intervenuta con una propria disciplina a partire dal 1977 approvando la direttiva base 77/93/CEE, che ha subito successivamente numerose modifiche (non meno di una trentina fini al momento della sua codifica). Con il decreto del Ministro agricolo del 5 febbraio 1991, ora abrogato, era stata data attuazione interna a tale direttiva ed alle numerose modifiche fino ad allora intervenute. Tuttavia, per il recepimento della successiva Dir. 91/683/CEE, l'art. 23 della L. n. 489/1992 (minicomunitaria per il 1992) aveva conferito una specifica delega al Governo in ragione della rilevanza delle nuove norme approvate, non suscettibili di un recepimento con semplice provvedimento amministrativo.

Tale ultima direttiva, nota per aver introdotto il cosiddetto “passaporto per le piante”, consente il trasferimento di vegetali e di prodotti vegetali in un paese diverso da quello di produzione solo in presenza di una etichetta che attesti che sono state rispettate le condizioni produttive stabilite dalle norme fitosanitarie e che sono stati espletati i previsti controlli.

Definito dalla stessa Unione Europea l’elenco dei vegetali sottoposti a controllo, ivi compreso il materiale da riproduzione e le piante da esterno, il nuovo regime ha stabilito che le verifiche debbono ormai essere fatte non più alle frontiere interne della Comunità, ma diffusamente sull’intero territorio nazionale nella fase di produzione, poiché solo i vegetali provvisti del “passaporto verde” possono liberamente circolare.

Per i prodotti d’importazione restano i controlli alle frontiere esterne, per i quali anzi si è avviato, o auspicato, un rafforzamento delle infrastrutture ispettive sia comunitarie che nazionali. Particolare riferimento è stato fatto agli stati membri che, a causa della loro posizione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità e che debbono far fronte alla nuova situazione: per tale rafforzamento la Commissione ha manifestato il proposito di addivenire alla iscrizione nel bilancio comunitario di “stanziamenti sufficienti”.

Il nuovo regime di circolazione dei vegetali, varato in vista della realizzazione del mercato unico interno a partire dal 1° gennaio 1993, è stato recepito dall’Italia con l'approvazione del D.Lgs. n. 536/1992 che ha rivisto l’intero sistema deputato al controllo fitopatologico sul territorio, sia relativamente alla produzione che alla circolazione, senza tuttavia abrogare la disciplina risalente ai primi anni trenta, né con essa raccordarsi[9].

Il D.lgs. n. 536, per dare attuazione interna delle disposizioni comunitarie in modo completo e coerente, ha dovuto rivedere l’assetto delle strutturedeputate alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari esistenti, individuando una autorità centrale responsabile, nonché coordinando e potenziando il sistema dei controlli demandati alle regioni e da queste assolti attraverso l’utilizzo delle strutture degli Osservatori per le malattie delle piante.

L’art.2 ha disegnato il profilo di un Servizio fitosanitario nazionale quale organismo costituito: dagli uffici della Direzione generale della produzione agricola, ora Direzione per la qualità dei prodotti agricoli e tutela del consumatore, presso il Mipa, che costituiscono il Servizio centrale e rappresentano l’autorità unica responsabile e con funzioni di coordinamento nel settore fitosanitario[10]; dagli uffici regionali e delle province autonome, che si sostituiscono agli Osservatori per le malattie delle piante (in realtà si tratta di una ridenominazione delle precedenti strutture già afferenti alle singole regioni), e che danno vita al Servizio fitosanitario regionale.

In base alla ripartizione di competenze attribuite dagli artt. 4 e 5 l’autorità centrale ha il compito di recepire la legislazione comunitaria e di curare i rapporti con gli altri servizi fitosanitari comunitari e di Paesi terzi, nonché con gli organismi internazionali, mentre i servizi regionali debbono curare l’applicazione delle direttive sul territorio; inoltre il servizio centrale espleta la propria funzione coordinatrice definendo gli standard tecnici per lo svolgimento dell’attività di controllo e vigilanza spettante alle regioni, definisce i casi e gli interventi di lotta obbligatoria il cui controllo, quanto alla esecuzione, spetta alle regioni. A queste spetta la gestione del territorio attraverso la realizzazione di controlli anche per sondaggio sulle produzioni, delle verifiche nei punti di entrata del materiale di provenienza estera, di certificazione del materiale in uscita destinato a paesi terzi, la raccolta di dati e la realizzazione di indagini sistematiche volte all’accertamento della presenza di organismi nocivi nell’area regionale ivi comprese le zone protette definite con provvedimento ministeriale.

Particolare rilievo assumono le disposizioni che prevedono l'obbligo per gli operatori di iscriversi nel registro dei produttori (art.6); dall’obbligo, che deve essere curato dalle regioni, sono esonerati solo coloro che producono o commercializzano vegetali in un ambito che rientri in un mercato locale.

L'art. 8 lett. a) del citato D.Lgs. n. 536 ha attribuito infine al Ministro delle politiche agricole la possibilità di disporre il recepimento delle successive direttive di modifica, aventi carattere esclusivamente tecnico, con proprio provvedimento: sulla base di tale ultima disposizione sono stati adottati il D.M. 31 gennaio 1996 (di recepimento delle direttive 94/13/CE, 95/4/CE e 95/41/CE) e i successivi provvedimenti che ne hanno disposto la modifica e l’integrazione.

In attuazione del D.lgs. 536, con il D.M. 4 settembre 1997 (G.U. n. 154/97), presso il Servizio centrale è stato costituito il Registro degli addetti ai controlli fitosanitari, che reca i nominativi del personale qualificato, comunicati dalle regioni. Di tali addetti, che svolgono le funzioni e con gli stessi poteri dei delegati del Ministero, di cui alla legge 987, le regioni si avvalgono per l’espletamento di quanto ad esse attribuito.

 

La circolazione dei prodotti e i controlli fitosanitari

Le disposizioni che regolano le modalità di importazione e la circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, in sintonia con le norme via via elaborate in sede comunitaria e destinate a riorganizzare il sistema di vigilanza fitosanitaria europeo, sono disciplinate dal D.M. 31/1/1996 (“Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”). Il decreto in primo luogo definisce i divieti e le restrizioni all’importazione di vegetali, che sono disposti sia in conseguenza dell’accertata presenza di un organismo nocivo, sia in ragione della semplice appartenenza ad una varietà vegetale sulla quale non può essere accertata con sicurezza la presenza di un organismo nocivo, ma che provenga da un paese dove l’organismo è presente.

Il provvedimento definisce poi i controlli fitosanitari che debbono essere espletati dai servizi fitosanitari regionali (SFR), sia in occasione dell’entrata dei prodotti importati (titolo VIII), sia soprattutto sui luoghi di produzione interna, visto l’indirizzo della UE di rendere obbligatori e rinforzare i controlli nei paesi speditori sopprimendo progressivamente quelli a cura dei paesi destinatari (titolo III). In questi ultimi peraltro i controlli dovrebbero aver luogo limitatamente ai casi in cui esistano seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.

Al controllo degli operatori interni contribuisce l’obbligo di registrazione imposto dall’art. 6 del D.lgs. n. 536, le cui norme di dettaglio sono recate dal titolo IV del DM.

Il sistema di circolazione, con un regime specifico per le zone protette,  prevede che tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri, di cui all’apposito elenco, siano accompagnati da un “passaporto”, costituito da una etichetta rispondente ai modelli ufficiali, sulla quale i dati richiesti compaiano scritti a macchina o in stampatello con caratteri indelebili.

Di rilievo sono le norme riservate alla figura degli ispettori fitosanitari (artt. 34 e 35) che operano presso i SFR, ai quali non può in nessun caso essere vietato l’accesso ai luoghi nei quali si trovino i vegetali in qualsiasi fase della catena produttiva o di commercializzazione.

 

La partecipazione finanziaria della UE

Con la direttiva 97/3/CE, di modifica della menzionata direttiva base n. 77, l’Unione Europea ha predisposto un sistema di contributi finanziari comunitari, allo scopo di rendere meno gravosa per i singoli Stati membri la realizzazione del mercato unico interno e la connessa applicazione di un regime fitosanitario unico. Tale sistema ha comportato da una parte il rafforzamento delle infrastrutture ispettive, segnatamente di quelle alle frontiere esterne della Comunità, dall’altro l’obbligo tempestivo di lotta contro la comparsa di nuovi organismi introdotti nella Comunità onde eliminare i possibili rischi che possono permanere negli scambi.

La direttiva prevede pertanto un meccanismo di concessione di un contributo finanziario comunitario al fine di partecipare alle spese per misure specifiche di rafforzamento degli strumenti ispettivi oltre le condizioni minime richieste, nella misura massima del 50% delle spese sostenute (par.6-bis aggiunto all’art.12 della dir.77). Nella stessa misura è prevista la partecipazione alle spese sostenute per porre in atto le misure di “lotta fitosanitaria” conseguente alla introduzione o diffusione di un organismo nocivo (artt.19-ter e 19-quater) e, se possibile, provvedere al risarcimento dei danni sofferti (spese per mancato profitto di cui al par.3, 2° comma e par.5, 2° comma dell’art. 19-quater). Il paragrafo 6 del medesimo art. 19-quater lascia libera la Comunità di prevedere, in considerazione dell’evolversi della situazione, nuove azioni o misure o che tali misure, qualora siano adottate dai singoli stati, vengano dall'U.E. subordinate ad ulteriori requisiti. Il provvedimento, inoltre, ha l'obiettivo di garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa, affinché possa controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario (art.19-quinquies).

Con il D.lgs. n. 192/1999 è stato disposto il recepimento delle disposizioni comunitarie che hanno previsto una partecipazione finanziaria della Unione europea per il rafforzamento delle infrastrutture deputate alle ispezioni fitosanitarie e per debellare tempestivamente gli organismi nocivi che appaiano nel territorio comunitario.

Il provvedimento tiene conto della ripartizione di competenze delineata dalla legislazione nazionale, stabilendo quindi anche una partecipazione regionale alle spese correlate alla attività svolta all'interno del sistema fitosanitario.

Come detto la comunità accorda dei contributi, che possono arrivare al 50% delle spese, per il rafforzamento delle infrastruttureispettive oltre il livello minimo già richiesto; l’art. 2 pone a carico delle regioni e province autonome la parte di spesa restante. La documentazione necessaria all’ottenimento del contributo comunitario, secondo quanto stabilito dal reg. 2051/97[11], deve essere trasmessa al Mipa che provvede al coordinamento ed al successivo invio unitario dei documenti alla Commissione.

L’art. 3 disciplina le condizioni e le modalità di finanziamento della lotta fitosanitariache necessita della preventiva notifica alla Commissione dell’apparizione, reale o sospetta, dell’organismo nocivo. Le operazioni di lotta che possono essere poste in atto vanno dalla distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o altro trattamento ufficialmente richiesto, alle ispezioni o prove necessarie a verificare la presenza dell’organismo o la gravità della contaminazione. E’ infine possibile ottenere anche (comma 5) un rimborso per mancato profitto: perché tuttavia si realizzi tale ipotesi è necessario che intervenga un regolamento comunitario che consideri il mancato profitto come spesa direttamente derivante dalle misure necessarie alla lotta.

Le richieste di contribuzione possono avere esito positivo solo se gli interventi sono realizzati entro due anni dalla scoperta dell’organismo nocivo (comma 8).

L’art. 4 definisce i meccanismi attraverso i quali potrà essere attivata la partecipazione finanziaria dell’U.E. nel caso vengano decise nuove azioni o misure dirette alla realizzazione dell’obiettivo, determinando anche per tali fattispecie la concorrenza regionale alle spese.

Il versamento della quota a carico della U.E. assume la figura del pagamento con surrogazione legale: ossia l’Unione subentra nei diritti vantati dal proprio beneficiario nei confronti di terzi, nella misura in cui ha provveduto a rimborsare le spese o perdite da questo subite.

Fra le cause che possono indurre la Comunità a sospendere o ridurrela propria partecipazione finanziaria vi è la manca o incompleta esecuzione delle misure; mentre è prevista in talune circostanze anche la restituzione degli importi già erogati, nel qual caso è peraltro disposto che vi sia un ritrasferimento dei diritti di surrogazione in capo al titolare originario.

Qualora poi la comparsa dell’organismo nocivo possa essere posta in connessione con la mancata osservanza delle normeche disciplinano i controlli e le ispezioni fitosanitarie di cui al DM 31 gennaio 1996, viene meno la contribuzione economica da parte della Comunità e deve essere restituito quanto indebitamente percepito (art. 8).

In tutti quei casi in cui si debba provvedere alle restituzione di somme le regioni e province autonome provvedono direttamente a versare alla Comunità quanto ancora non utilizzato, aumentato degli eventuali interessi di mora (art. 10).

La direttiva 97/3, e con essa l’art. 9 del decreto 192, contempla l’ipotesi di un incremento della partecipazione comunitaria alle spese in casi di eccezionale interesse fino ad una quota pari al 70%.

 


Schema D.Lgs. n 496

 



Conferenza Stato-Regioni

 


 


Testo a fronte

 


 

TESTO A FRONTE

Il presente testo a fronte è stato realizzato in proprio, con modalità informatiche, dal Servizio studi. Nella colonna di destra, le parti su sfondo grigio indicano le norme del  DM 31 gennaio 1996 di cui lo schema di decreto legislativo in esame NON dispone l’abrogazione.

Schema di D.Lgs. n. 496

(provvedimento in esame)

D.M. 31 gennaio 1996

(normativa vigente)

 

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

 

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità della normativa

Art. 1

1. Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione.

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

2. Le disposizioni del presente decreto riguardano altresì il modello di “certificato fitosanitario” e “certificato fitosanitario di riesportazione” o i loro equivalenti elettronici rilasciati nell’ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).

 

 

 

Art. 2
Definizioni

Art. 2

Ai sensi del presente decreto si intende per:

identico

a) vegetali:

a) vegetali:.

1) le piante vive

2) le parti di piante vive che comprendono:

le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi

Le parti vive di piante comprendono:

2.1) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

i frutti, in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;

2.2) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;

2.3) i tuberi, i bulbi, i rizomi;

i tuberi, i bulbi, i rizomi e i cormi;

2.4) i fiori recisi;

i fiori recisi;

2.5) i rami con foglie;

2.6) gli alberi tagliati con foglie

identico

2.7) le foglie e il fogliame

 

2.8) le colture di tessuti vegetali;

identico

2.9) il polline vivo;

 

2.10) le gemme, le talee, le marze;

 

3) le sementi , intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;

Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subìto un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

b) identico

c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

c) identico

d) vegetali destinati alla piantagione:

1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;

2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

 

d) identico

e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;

f) identico

g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:

g) zona protetta: una zona della Comunità, nella quale

1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;

identico

2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, né siano insediati in altre aree dell'Unione europea;

identico

h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:

1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;

2) da ispettori fitosanitari dei Servizio fitosanitario nazionale;

h) constatazione o misura ufficiale: constatazione effettuata o provvedimento adottato dagli agenti dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali o, sotto la loro responsabilità, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

 

l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

 

m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

 

n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);

 

o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;

 

p) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

 

q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

 

r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato `Codice doganale comunitario';

 

s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario.

 

 

i) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

 

l) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea, ad eccezione di Ceuta e Melilla;

 

m) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

 

n) mercato locale: commercializzazione effettuata da «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.

 

 

Art. 3
Legname

Art. 3

1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

 

identico

2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, compreso anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

identico

Art. 4
Viaggiatori

Art. 4

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

identico

TITOLO II

TITOLO II

Proibizioni e restrizioni

Proibizioni e restrizioni

Art. 5
Divieto per organismi dell’allegato I

Art. 5

È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

identico

 

 

Art. 6
Divieto per organismi dell’allegato I in zone protette

Art. 6

È vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

identico

 

 

Art. 7
Divieto per organismi dell’allegato II

Art. 7

È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

identico

 

 

Art. 8
Divieto per organismi dell’allegato II in zone protette

Art. 8

È vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

identico

 

 

Art. 9
Divieto per organismi dell’allegato III e IV

Art. 9

1. È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

identico

2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

 

 

 

Art. 10
Divieto per organismi dell’allegato III e IV in zone protette

Art. 10

1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

identico

2.E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

 

 

 

TITOLO III

TITOLO III

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione

Art. 11
Ispezioni

Art. 11

1. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, e le sementi elencate nell'allegato IV, parte A, sezione II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

identico

a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

identico

b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

identico;

c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

identico.

 

 

Art. 12
Frequenza delle ispezioni

Art. 12

Le ispezioni previste dall'articolo 11 precedente devono:

identico

a) riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

identico

b) essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

identico

c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

identico

 

 

Art. 13

Ispezioni con esito positivo

Art. 13

1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all’allegato V, parte A.

identico

 

 

Art. 14
Ispezioni con esito negativo

Art. 14

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata.

identico

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma I non si applica alla parte in questione.

identico

 

 

Art. 15
Misure ufficiali

Art. 15

1. Per i casi in cui si applica il comma 1 dell'articolo 14, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

identico

a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

identico

b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;

identico

c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

identico

d) distruzione.

identico

 

 

Art. 16
Sospensione delle attività

Art. 16

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

identico

 

 

Art. 17
Controlli ufficiali

Art. 17

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalità:

Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 25 e 31 i servizi fitosanitari regionali dispongono controlli ufficiali.

Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

identico

b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

identico

c) controlli saltuari, contestualmente ad altri controlli documentari, effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

identico

2. I controlli nelle aziende iscritte nel registro ufficiale conformemente all'articolo 19 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

I controlli devono essere sistematici nelle aziende iscritte nel registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ed essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

3. Le ditte che acquistano i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci conservano, per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

4. Gli ispettori fitosanitari possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.

5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato.

 

 

 

Art. 18
Rischio fitosanitario

Art. 18

1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

identico

 

 

TITOLO IV

TITOLO IV

Registrazione dei produttori

Registrazione dei produttori

Art. 19
Registro ufficiale dei produttori

Art. 19

1.Ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 devono essere iscritti nei registri dei produttori:

identico

a) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri, di seguito denominate 'ditte', che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II;

 

identico

b) i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di Sólanum tuberosum L. destinati al consumo e frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.

identico

2. Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i “piccoli produttori”, cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

identico

3. soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di presentare ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di “piccoli produttori”.

identico

4. Sono altresì esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

identico

 

 

Art. 20
Iscrizione al registro ufficiale dei produttori

Art. 20

1.Le ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno la sede legale, utilizzando i modelli conformi all'allegato IX.

identico

2. Se le ditte posseggono centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente.

identico

3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21, provvede all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, dandone comunicazione agli interessati utilizzando il modello conforme all'allegato X, nel quale si riporta il codice di registrazione del produttore, costituito dalla partita IVA oppure dal codice fiscale nei casi previsti dalla legge.

identico

4. Il Servizio fitosanitario regionale non procederà all'iscrizione o la sospenderà nei casi in cui non si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 21.

identico

5. Le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente al Servizio fitosanitario regionale tutte le variazioni avvenute successivamente all'iscrizione utilizzando il modello conforme all'allegato IX.

identico

6. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro regionale dei produttori al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del 'Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

I servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro regionale dei produttori al servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalità che verranno stabilite.

 

 

Art. 21
Obblighi dei produttori

Art. 21

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.536, i produttori sono vincolati ai seguenti obblighi:

identico

a) tenere presso il Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

a) identico

b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli operatori, comunque integrato con i dati richiesti, ai funi della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;

b) identico

c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;

c) identico

d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario regionale;

d) identico

e) collaborare in altri modi con il servizio fitosanitario regionale.

e) identico

2. Il servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda.

identico

3. Le ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolate al rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera e) .

identico

4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b) ed e).

identico

 

 

Art. 22
Prescrizioni ufficiali

Art. 22

1. Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

identico

2. Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di interventi: esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione Il, o dell'allegato IV, parte B.

identico

 

 

Art. 23
Verifica periodica

Art. 23

1.I Servizi fitosanitari regionali verificano l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all’anno, il registro e i documenti relativi.

identico

 

 

Art. 24
Sospensione dell’iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

Art. 24

1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui le ditte non soddisfano più agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, sospendono l'iscrizione al registro nazionale dei produttori, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

identico

 

 

TITOLO V

TITOLO V

Passaporto delle piante

Passaporto delle piante

Art. 25
Passaporto delle piante

Art. 25

1.I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

identico

2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, nè agricoli, nè commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

identico

 

 

Art. 26
Autorizzazione all’uso del passaporto delle piante

Art. 26

1.: Le ditte, iscritte nel registro dei produttori, che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII.

identico

2. Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente.

identico

 

 

Art. 27
Etichetta ufficiale

Art. 27

1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale conformemente ai modelli tipo A, B o C, di cui all'allegato XIII B contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A.

identico

2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura delle ditte utilizzatrici, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.

identico

3. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto è invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

identico

 

 

Art. 28
Passaporto delle piante “semplificato”

Art. 28

1. E' altresì consentito l'uso del passaporto “semplificato” costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da i a 5 indicate nell'allegato XIII A, nonché da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da I a 10 indicate nell'allegato XIII A.

identico

2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

identico

 

 

Art. 29
Uso del passaporto delle piante

Art. 29

1. Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

identico

2. Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. La ditta interessata dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

identico

3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno.

identico

4. produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, ad eccezione delle confezioni di Phaseolus vulgaris e Dolichos spp. superiori ad 1 chilogrammo di peso.

identico

 

 

Art. 30
Passaporto delle piante di sostituzione

Art. 30

1. Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, deve essere emesso in luogo di quello originario:

identico

a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

identico

b) su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

identico

2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare, oltre al codice del produttore originario, la dicitura “ZP”.

identico

3. I Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente, possono concedere l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione alle ditte che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

identico

 

 

TITOLO VI

TITOLO VI

Zone protette

Zone protette

Art. 31
Circolazione in zone protette

Art. 31

1. L'introduzione e la circolazione nelle corrispondenti zone protette dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, possono avvenire solo se sono soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in tale parte dell'allegato.

identico

2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione Il, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone.

identico

 

 

Art. 32
Idoneità per zone protette

Art. 32

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati.

identico

2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.

identico

 

 

Art. 33
Condizioni per attraversare una zona protetta

Art. 33

1. Quando i vegetali i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

identico

a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

identico

b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

identico

c) i vegetali, i prodotti vegetali ele altre voci sopramenzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

identico

2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali prendono immediatamente le seguenti misure ufficiali:

Qualora nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta venga constatato che i requisiti di cui al comma precedente non siano soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali prendono immediatamente, se del caso, le seguenti misure ufficiali:

a) sigillatura dell'imballaggio;

identico

b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

identico

c) applicazione delle sanzioni previste dal punto 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

identico

TITOLO VII

TITOLO VII

Ispettori fitosanitari

Ispettori fitosanitari

Art. 34
Ispettori fitosanitari

Art. 34

1. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

identico

2. Gli ispettori fitosanitari debbono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale e l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

identico

 

In fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere iscritti nell'apposito registro i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987.

 

 

Art. 35
Autorità degli Ispettori fitosanitari

Art. 35

1. Gli ispettori fitosanitari hanno accesso ai luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato. Essi hanno le facoltà previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, come indicato dall' dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

identico

 

 

TITOLO VIII

TITOLO VIII

Controlli fitosanitari all'importazione

Controlli fitosanitari all'importazione

Art. 36
Formalità all’importazione

Art. 36

1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza dell'organismo ufficiale del punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f) e g), del Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, anche se destinati ad altri paesi membri, debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

identico

b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato lI, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;

identico

c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificata a norma dell'articolo 37, comma 7;

che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B,, sono accompagnati dall'originale del `certificato fitosanitario' ufficiale o del `certificato fitosanitario di riesportazione' rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia.

 

2. Il comma I si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facoltà di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.

5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), e), d) ed e), del codice doganale comunitario o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

 

 

Art. 37

 

 

I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'articolo precedente per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono altresì essere accompagnati da un certificato fitosanitario di esportazione emesso dal competente Servizio ufficiale per la protezione delle piante del Paese di origine.

 

Art. 38

 

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano stati immagazzinati o siano stati frazionati o abbiano subìto una modificazione nell'imballaggio in un Paese terzo diverso da quello di produzione e conseguentemente siano stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dal certificato fitosanitario di esportazione rilasciato dal Paese di origine o da una sua copia conforme, dal certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato dall'autorità competente del Paese rispeditore

 

Art. 39

 

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte B, siano stati introdotti successivamente in più Paesi terzi e se in tali occasioni sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, i prodotti in questione per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dai certificati fitosanitari previsti dall'articolo precedente, dai seguenti documenti:

a) ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia conforme autenticata;

b) certificati fitosanitari di riesportazione anteriori all'ultimo certificato di riesportazione e loro copie conformi autenticate.

 

Art. 40

 

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci compresi nell'allegato IV, parte A, per i quali si richiedono particolari requisiti che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine il certificato fitosanitario previsto dall'articolo 37 può essere emesso dall'autorità competente del Paese in cui tali requisiti vengono soddisfatti, in particolare ciò si applica nel caso del legname se fra i requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che sia eliminata la corteccia (5/b).

 

Art. 41

 

I certificati fitosanitari rilasciati dai servizi fitosanitari competenti dei Paesi terzi debbono essere conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO del 6 dicembre 1951 e successive modifiche, redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

 

Detti certificati devono essere emessi dalle autorità riconosciute a questo scopo dalla convenzione o, in caso di paesi non firmatari, sulla base delle leggi o dei regolamenti di detti paesi. Detti certificati non debbono essere stati compilati più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci a cui si riferiscono hanno lasciato il Paese esportatore o riesportatore.

 

Detti certificati devono essere redatti a macchina o in stampatello, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorità che li ha rilasciati, pena l'invalidità degli stessi. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali essa è obbligatoria e deve essere indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in originale, con le eccezioni espressamente indicate negli articoli 38 e 39.

 

 

Art. 42

 

Sui certificati fitosanitari di cui agli articoli precedenti, presentati al momento del controllo fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci a cui si riferiscono, deve essere apposto il timbro dell'Ufficio doganale presso il quale viene effettuato il controllo fitosanitario, che indichi il nome di tale ufficio e la data di entrata.

Segue art. 36

Art. 43

6. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato XVIII e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente, su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato.

identico

ART. 37
(Scopo dell'ispezione)

 

1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose:

a) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1,2e3;

a) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1,2e3;

b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

 

2. Lo scopo dell'ispezione è stabilire se:

a) la spedizione o la partita, è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: “controlli documentali”;

b) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: “controlli di identità”;

c) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: “controlli fitosanitari”;

 

3. Il “certificato fitosanitario” o il “certificato .fitosanitario di riesportazione” ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al “Servizio fitosanitario italiano”.

 

4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano i Paese terzo in cui è stato rilasciato.

 

5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

 

6. 1l certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato così come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.

 

7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica `dichiarazioni supplementari' quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

 

8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato N, parte A, o parte B, il `certificato fitosanitario' ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari, indicato come “paese di origine”.

 

9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il `certificato fitosanitario' può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come “paese di provenienza”.

 

 

 

Art. 38
Esecuzione delle ispezioni

 

1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo, per le quali non è dichiarato nell'ambito delle formalità doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti. .

 

2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 39.

 

3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

 

4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 36, comma 1, non si applica:

a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno;

b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

 

5. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, ne agricoli, né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

 

6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale.

 

7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, il Servizio fitosanitario regionale competente può, in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzarel'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.

 

8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma i sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.

 

 

 

Art. 39
Obblighi degli importatori

 

1. Le formalità precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni degli articoli 9 e 10, con riguardo all'allegato III, sono . espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

 

2.Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della “tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)”;

b) dichiarazione “La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria”, o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata;

c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;

d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori.

 

3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo.

 

4. I “controlli documentali', i “controlli di identità” ed i “controlli fitosanitari”, nonché la verifica del rispetto degli articoli 9 e 10, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata.

 

5 I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento,

 

 

 

 

Art. 44

 

Se, a seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato VII risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne autorizza l'importazione, rilasciando apposito certificato fitosanitario per l'importazione da presentare all'autorità doganale.

 

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, l'importatore deve comunicare al Servizio fitosanitario regionale gli estremi dell'iscrizione al registro ufficiale di cui all'articolo 19; in tal caso e qualora ne ricorrano le condizioni, viene rilasciata copia del certificato fitosanitario di importazione, ove sarà indicato il numero di registrazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante ove previsto.

 

Detto certificato fitosanitario per l'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, della ditta importatrice in deroga all'art. 25.

 

Art. 45

 

Qualora si ritenga, in esito alle ispezioni previste dagli articoli 36 e 43, che le condizioni stabilite dal presente decreto non siano soddisfatte, non si rilascia il certificato fitosanitario per l'importazione.

 

Nei casi in cui una parte della partita, a seguito dell'ispezione non presenti alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

 

 

Art. 40
Misure ufficiali

Art. 46

1. Se si ritiene, in esito alle formalità previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o più delle seguenti misure ufficiali:

Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

a) il rifiuto dell'entrata nella Comunità europea di tutti o di una parte dei prodotti;

rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione Europea;

b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all’interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

 

c) il ritiro dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;

 

d) la distruzione;

identico

e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

identico

f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, il trattamento adeguato se il Servizio fitosanitario centrale ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;

 

separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita;

2. Per i casi in cui si applica il comma 1, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura “certificato annullato” o “documento annullato”, nonché l'indicazione del servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino [rifiuto o autorizzazione...], i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti vegetali. All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare rosso con la dicitura «certificato annullato», nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data.

3.I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonché dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.

Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state adottate.

 

Art. 47

 

Le partite provenienti dai Paesi terzi non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, possono essere ispezionate ufficialmente quando esista un serio motivo di ritenere che sia stata commessa un'infrazione delle regole a questo riguardo.

 

Se alla fine dell'ispezione rimangono dei dubbi relativi all'identità della merce, in particolare su genere, specie o origine, la partita sarà considerata contenere vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

 

 

Art. 41
Rischio fitosanitario

Art. 48

Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.

identico

Le misure di cui al comma I si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.

identico

 

 

 

 

Art. 42
Tariffa fitosanitaria

 

1. Gli oneri necessari per i controlli documentali, di identità e fitosanitari di cui agli articoli 36, 37 e 47 sono posti a carico dell'importatore o del suo agente doganale secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato VIII.

 

2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma I provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

 

3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

 

4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma i è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d) prove di laboratorio;

e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

 

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

 

6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

 

7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

 

 

TITOLO IX

TITOLO IX

Esportazione

Esportazione

Art. 43
Ispezioni per l’esportazione

Art. 49

1. Gli ispettori fitosanitari provvederanno alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un “certificato fitosanitario” conformemente alle esigenze dei Paesi destinatari.

identico

2. In caso di rispedizione viene rilasciato un “certificato fitosanitario di riesportazione”, se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.

identico

3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro quattordici giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

identico

 

Nel «Porto franco» di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'art. 4 del decreto n. 29 del 19 gennaio 1955 del Commissariato generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.

 

 

Art. 44
Certificati fitosanitari

Art. 50

1. I “certificati fitosanitari” e i “certificati fitosanitari di riesportazione” rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezionedelle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato XVIII.

I certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate ai paesi terzi devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche.

 

Detti certificati dovranno essere compilati a macchina o in stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature non approvate dall'ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei paesi importatori.

 

I vegetali e prodotti vegetali destinati ai paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dal certificato fitosanitario di esportazione in deroga all'art. 25.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, stabilisce Ie procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalità di controllo doganale.

 

 

 

 

TITOLO X
Punti di entrata

 

Art. 51

 

I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato IV, provenienti dai paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 36.

 

I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro paese ma transitanti sul territorio di altri paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei paesi membri anzidetti.

 

Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.

 

Art. 52

 

I vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato VII oltre che attraverso i punti di entrata di confine elencati nell'allegato VIII punto 1, possono entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 3.

 

Art. 53

 

Il legname, oltre che attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 1, può entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 2.

 

 

TITOLO X
Introduzione e trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

 

TITOLO XI
Introduzione e trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

Art. 45
Richiesta di autorizzazione

Art. 54

1 L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate “le attività”, degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III, di seguito denominati “il materiale”, è subordinata ad una specifica. autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

identico

a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

identico

b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quellodegli organismi nocivi;

identico

c) il tipo di materiale;

identico

d) la quantità di materiale;

identico

e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

identico

f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

identico

g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

identico

h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

identico

i) il metodo previstodi distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

identico

l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.

identico

 

 

Art. 46
Autorizzazione

Art. 55

1 Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

identico

2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una “lettera di autorizzazione”, conforme al modello di cui all'allegato XVI.

identico

3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare la dicitura “Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/CE” .

identico

4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un altro stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

identico

5. Se si tratta di materiale introdotto da un paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse .da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce “dichiarazione supplementare”, la dicitura “Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE” e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

identico

 

 

Art. 47
Controlli ufficiali

Art. 56

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

I servizi fitosanitari regionali devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

identico

3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo “svincolo ufficiale” deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

identico

4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e l'esame di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.

Le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati dal personale dei servizi fitosanitari regionali, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.

5. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.

identico

6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

identico

a) il materiale, nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;

identico

b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.

identico

7. La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

identico

8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato I1I e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.

identico

9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.

identico

 

 

 

TITOLO XII
Deroghe

 

Art. 57

 

In deroga a quanto previsto dal presente decreto, i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui è vietata l'introduzione in Italia ai sensi dell'art. 10, ma che devono essere trasferiti in altri Paesi membri, devono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei servizi fitosanitari competenti presso i punti di entrata, prima di essere trasferiti verso i Paesi membri che ne ammettono l'introduzione, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 33 in quanto applicabile.

 

La merce deve viaggiare sotto vincolo doganale e deve essere accompagnata da copia del certificato fitosanitario di importazione recante la dicitura, da riportare anche sui documenti doganali: «commercializzazione vietata in Italia».

 

Art. 58

 

In deroga a quanto previsto dal presente decreto è ammesso il transito attraverso il territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi a condizione che i servizi fitosanitari competenti per territorio constatino ufficialmente che i loro imballaggi o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi e che il trasporto avvenga sotto vincolo doganale e che i relativi mezzi di trasporto siano sigillati. Tale autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.

 

Art. 59

 

In deroga a quanto stabilito dal presente decreto è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte A, originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un Paese terzo, a condizione che non vi siano stati rischi di contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo passaporto delle piante.

 

Art. 60

 

In deroga a quanto stabilito dal presente decreto e qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori.

 

Art. 61

 

In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio possono accordare, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale, permessi individuali per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui all'allegato III e all'allegato V, parte B, coltivati, ottenuti o utilizzati in terreni di un paese terzo situati nella zona di frontiera con l'Italia, al fine di essere lavorati in luoghi vicini alla frontiera stessa. I dati relativi a detti luoghi di lavorazione e il nome delle ditte interessate devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale.

 

I vegetali e prodotti vegetali e altre voci oggetto di tale deroga devono essere accompagnati da una documentazione che attesti il luogo del paese terzo di provenienza.

 

 

ART. 48
(Sanzioni)

 

1. Chi acquista, al fine di porli in commercio al pubblico, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ed omette di conservare, per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille curo a seimila euro.

 

2. Chi acquista vegetali, prodotti vegetali o altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila curo a dodicimila euro.

 

3. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a seimila euro.

 

4. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a novemila euro.

 

5. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata l'imminente arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille curo a seimila euro.

 

6. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana che omettono di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento curo a tremila euro.

 

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del servizio fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a novemila euro.

 

8. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.

 

 

 

ART. 49
(Adeguamenti tecnici)

 

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Ie province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 è data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

 

 

ART. 50
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536)

 

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, il comma 1, è sostituito dal seguente:

" 1. Il Servizio fitosanitario centrale rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di contatto per il settore ltosanitario.".

 

 

 

ART. 51
(Clausola dl invarianza
finanziaria)

 

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

 

 

 

ART. 52
(Abrogazioni)

Art. 62

1. Gli articoli da 1 a 43 e da 46 a 48 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 1996 sono abrogati.

2. Sono, inoltre, abrogati l'articolo 49, commi 1, 2 e 3, l'articolo 50, comma 1, nonché gli articoli 54, 55, 56, 58, 59, 60 e 61 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 1996.

3. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a)              decreto ministeriale 6 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 20 marzo 1996;

b)              decreto ministeriale 19 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;

c)              decreto ministeriale 27 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

d)              decreto ministeriale 13 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998;

e)              decreto ministeriale 9 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1998;    .

f) decreto ministeriale 8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 settembre 1999;

g)                decreto ministeriale 4 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;

h)                decreto ministeriale 3 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;

i)                  decreto ministeriale 17 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;

1) decreto ministeriale 14 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;

m)               decreto ministeriale 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;

n)                decreto ministeriale 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;

o)                decreto ministeriale 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;

p)                decreto ministeriale 11 gennaio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.

Il decreto ministeriale 22 dicembre 1993 citato nelle premesse, è abrogato.

 

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


Normativa nazionale

Si informa che gli atti normativi riportati nello schema di decreto legislativo che non è stato possibile inserire nel presente dossier per ragioni di spazio sono consultabili presso il Servizio studi, Dipartimento agricoltura (tel.3610).

 


 

Costituzione (artt. 77, 87 e 117)

(omissis)

76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

(omissis)

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

(omissis)

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

(omissis)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».


L. 18 giugno 1931, n. 987
Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (artt. 3 e 9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto 1931, n. 194.

(2) Il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante è stato soppresso dall'art. 23 R.D. 29 maggio 1941, n. 489, riportato alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le sue attribuzioni sono state dallo stesso ruolo (art. 2) devolute al Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

I commissariati provinciali per le malattie delle piante sono stati affidati dall'art. 22 della presente legge alle Cattedre ambulanti; queste sono state sostituite dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (L. 13 giugno 1935, n. 1220).

(omissis)

3. I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonché negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti, e di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione e distruzione.

I delegati predetti e i loro dipendenti hanno, altresì, libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tranviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

(omissis)

9. I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal Ministero stesso, hanno le seguenti facoltà:

a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonché dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;

b) vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti;

c) impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo.

(omissis)


R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987 (2), recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni

(omissis)

(La presente legge è consultabile presso il Servizio studi dipartimento Agricoltura)


L. 7 febbraio 1992, n. 150
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica(art. 8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.

(omissis)

8. 1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (11), il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (12).

(omissis)

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(11) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.

(12) Vedi il D.M. 4 settembre 1992, riportato al n. I/II. Inoltre, il comma 2 dell'art. 8, è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, riportato al n. I/III.


D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536
Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro (2);

Emana il seguente decreto legislativo:

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(2) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 102.

1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

2. Ai fini del presente decreto, la direttiva 91/683/CEE, di cui al punto 1 del presente articolo, è denominata nel prosieguo «direttiva».

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2. Servizio fitosanitario nazionale.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, rappresenta l'autorità unica e centrale responsabile del coordinamento nel settore fitosanitario.

2. Gli uffici delle regioni e province autonome finora denominati Osservatori per le malattie delle piante o che hanno assunto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (3), le funzioni degli Osservatori per le malattie delle piante, espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio nazionale.

3. Ai fini del presente decreto e ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471 (4), gli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono denominati rispettivamente, nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, «Servizio fitosanitario centrale» e «Servizio fitosanitario regionale».

4. Il Servizio fitosanitario centrale ed i servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (5) e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria.

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(3) Riportato alla voce Regioni.

(4) Riportata al n. E/II.

(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

3. Competenze del Servizio fitosanitario nazionale.

1. Al Servizio fitosanitario nazionale compete:

a) l'applicazione della legislazione fitosanitaria comunitaria relativa all'importazione, esportazione, transito e circolazione nella Comunità dei vegetali e dei prodotti vegetali;

b) la vigilanza, il controllo e la certificazione fitosanitaria sulla produzione e sul commercio del materiale di riproduzione vegetale;

c) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami diagnostici di materiale vegetale e la verifica nell'utilizzo dei mezzi di difesa;

d) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

e) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

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4. Competenze del Servizio fitosanitario centrale.

1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) la determinazione degli standard tecnici di cui all'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (3), per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;

b) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui all'art. 3, lettera d) e la effettuazione di controlli nell'esercizio di poteri sostitutivi conseguenti ad inadempienze;

c) i rapporti con i corrispondenti servizi fitosanitari dei paesi comunitari e terzi e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore;

d) la raccolta dei dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e la loro divulgazione a livello nazionale ed internazionale;

e) la diffusione delle informazioni sia normative che tecniche derivanti da organizzazioni comunitarie o internazionali;

f) la tenuta del registro nazionale dei produttori di cui all'art. 6;

g) la tenuta del registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari (5/a).

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(3) Riportato alla voce Regioni.

(5/a) Il registro nazionale degli addetti ai controlli finanziari è stato istituito con D.M. 4 settembre 1997 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1997, 254).

 

5. Competenze dei servizi fitosanitari regionali.

1. Ai servizi fitosanitari regionali compete:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale;

b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del «passaporto delle piante»;

c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;

d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale;

e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;

f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale;

h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonché la tenuta del registro regionale;

i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'art. 8, lettera c), e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1; i servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, comunicandone i nominativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 4, lettera g).

3. Il personale di cui al comma 2 svolge i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (6), esercitandone i relativi poteri.

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(6) Riportata al n. A/I.

 

6. Registri dei produttori.

1. Sono istituiti i registri nazionali e regionali per la iscrizione dei soggetti che producono o commercializzano i vegetali e i prodotti vegetali di cui all'allegato V della direttiva 77/93/CEE.

2. Sono esonerati dall'iscrizione nei registri di cui al comma 1 i «piccoli produttori», cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

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7. Obblighi dei produttori.

1. I soggetti che producono o commercializzano i vegetali e i prodotti vegetali di cui all'art. 6 sono tenuti a:

a) richiedere l'iscrizione nel registro regionale;

b) informare immediatamente il Servizio fitosanitario nazionale di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali;

c) consentire l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 5, lettera b);

d) conservare i passaporti di cui all'art. 5, lettera b) per almeno un anno, iscrivendone gli estremi in apposito registro;

e) compilare il passaporto delle piante in ogni sua parte.

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8. Provvedimenti ministeriali.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto provvede a:

a) recepire le direttive fitosanitarie comunitarie di natura esclusivamente tecnica;

b) fissare i punti di frontiera del territorio nazionale attraverso i quali i vegetali e loro prodotti devono essere introdotti nella Comunità;

c) riconoscere le zone protette sulla base delle indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva;

d) definire le caratteristiche, i cari e le modalità di rilascio del «passaporto per le piante» di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera f) della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie.

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9. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduca in territorio italiano vegetali o prodotti vegetali di cui è vietata l'introduzione ovvero li introduca in assenza dell'apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ove questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni emanate in relazione al transito di vegetali o di prodotti vegetali nelle zone protette individuate ai sensi dell'art. 8, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

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10. Norme transitorie.

1. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva le disposizioni del presente decreto si applicheranno sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976.

2. Le regioni e province autonome provvedono ad articolare e razionalizzare i propri servizi fitosanitari entro un anno dall'applicazione delle norme del presente decreto.


D.M. 31 gennaio 1996
Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1996, n. 41, S.O.

(1/a) In deroga a quanto disposto dal presente decreto, vedi il D.M. 30 marzo 1999, n. 216 e l'art. 1, D.M. 21 agosto 2001.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 20 marzo 1996, n. 75/D.

 

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;

Vista la legge 9 marzo 1955, n. 471 concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante;

Vista la direttiva 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987, n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, n. 89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 29 giugno 1989, n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990, n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990, n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE;

Viste le direttive della Commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988, n. 88/430/CEE del 1° luglio 1988, n. 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, n. 90/80/CEE e 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990, n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, n. 91/27/CEE del 19 dicembre 1990, n. 91/102/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/660/CEE del 6 dicembre 1991, n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991, n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992, n. 92/70/CEE del 30 luglio 1992, n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1° dicembre 1992, n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992, n. 93/50/CEE del 24 giugno 1993, n. 93/51/CEE del 24 giugno 1993, n. 93/106/CEE del 29 novembre 1993 e n. 93/110/CEE del 9 dicembre 1993 che modificano la direttiva n. 77/93/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate;

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 94/3/CE del 21 gennaio 1994, 95/4/CE del 21 febbraio 1995, 95/40/CE del 19 luglio 1995, 95/41/CE del 19 luglio 1995, 95/44/CE del 26 luglio 1995, e la direttiva del Consiglio 94/13/CE del 29 marzo 1994, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, sopramenzionato;

Ritenuta pertanto l'opportunità di unificare ed integrare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 22 dicembre 1993;

 

Decreta:

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

1. Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

 

2. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti vive di piante comprendono:

i frutti, in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;

le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;

i tuberi, i bulbi, i rizomi e i cormi;

i fiori recisi;

i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie;

le colture di tessuti vegetali.

Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subìto un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;

vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;

g) zona protetta: una zona della Comunità,

nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, non siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti della Comunità, o

nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico non siano insediati nella Comunità;

h) constatazione o misura ufficiale: constatazione effettuata o provvedimento adottato dagli agenti dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali o, sotto la loro responsabilità, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

i) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

l) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea, ad eccezione di Ceuta e Melilla;

m) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

n) mercato locale: commercializzazione effettuata da «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.

 

3. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, compreso anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

 

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

 

TITOLO II

Proibizioni e restrizioni

5. È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, del presente decreto.

 

6. È vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

 

7. È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

 

8. È vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

 

9. È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

 

10. È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

TITOLO III

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione

11. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, e le sementi elencate nell'allegato IV, parte A, sez. II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

 

12. Le ispezioni previste dall'articolo precedente devono:

a) riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

 

13. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto siano soddisfatte, il servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A.

 

14. Qualora si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non siano soddisfatte l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata, fatto salvo il comma seguente.

Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

 

15. Per i casi in cui si applica il comma 1 dell'articolo 14, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;

autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

distruzione.

 

16. Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

 

17. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 25 e 31 i servizi fitosanitari regionali dispongono controlli ufficiali.

Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

controlli saltuari, contestualmente ad altri controlli documentari, effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere sistematici nelle aziende iscritte nel registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (2), ed essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

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(2) Riportato al n. A/XXXIII.

 

18. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

 

TITOLO IV

Registrazione dei produttori

 

19. Ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (2) devono essere iscritti nei registri dei produttori:

i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate «ditte») che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II;

i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo e frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.

Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i «piccoli produttori», cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare ai servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di «piccoli produttori».

Sono altresì esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

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(2) Riportato al n. A/XXXIII.

 

20. Le ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno sede legale, utilizzando i modelli conformi all'allegato IX del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.

Il servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 del presente decreto, provvede all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, dandone comunicazione agli interessati utilizzando il modello conforme all'allegato X, nel quale si riporta il codice di registrazione del produttore, costituito dalla partita IVA oppure dal codice fiscale nei casi previsti dalla legge.

Il servizio fitosanitario regionale non procederà all'iscrizione o la sospenderà nei casi in cui non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 21.

Le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente al servizio fitosanitario regionale tutte le variazioni avvenute successivamente all'iscrizione utilizzando il modello conforme all'allegato IX.

I servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro regionale dei produttori al servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalità che verranno stabilite.

 

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 (3), i produttori sono vincolati ai seguenti obblighi:

a) tenere presso il centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (3), conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli operatori, comunque integrato con i dati richiesti, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;

c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il servizio fitosanitario competente per territorio;

d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario regionale;

e) collaborare in altri modi con il servizio fitosanitario regionale.

Il servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda.

Le ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolate al rispetto dell'obbligo di cui alla lettera e) del presente articolo.

Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) ed e) del presente articolo.

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(3) Riportato al n. A/XXXIII.

 

22. Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di interventi:

esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.

 

23. I servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno, il registro e i documenti relativi.

24. I servizi fitosanitari regionali, nel caso che le ditte non soddisfino più agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto, ne sospendono l'iscrizione al registro nazionale dei produttori, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale.

 

TITOLO V

Passaporto delle piante

 

25. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del presente decreto, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma precedente, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

 

26. Le ditte, iscritte nel registro dei produttori, che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.

 

27. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale conformemente ai modelli (tipi A, B e C) di cui all'allegato XIII B contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A.

Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura delle ditte utilizzatrici, sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.

Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali. Detto passaporto è invalidato qualora contenga cancellature o modifiche non convalidate.

 

28. È altresì consentito l'uso del passaporto «semplificato» costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A, nonché da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

 

29. Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. La ditta interessata dovrà informare preventivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno.

I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, ad eccezione delle confezioni di Phaseolus vulgaris e Dolichos spp. superiori ad 1 chilogrammo di peso.

 

30. Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, deve essere emesso in luogo di quello originario:

in caso o di ripartizione delle forniture o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare, oltre al codice del produttore originario, la dicitura «ZP».

I servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il centro aziendale richiedente, possono concedere l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione alle ditte che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

 

TITOLO VI

Zone protette

 

31. L'introduzione e la circolazione nelle corrispondenti zone protette dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, possono avvenire qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in tale parte dell'allegato.

I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone.

 

32. L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati.

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, siano destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.

33. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, Sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopramenzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

Qualora nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta venga constatato che i requisiti di cui al comma precedente non siano soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali prendono immediatamente, se del caso, le seguenti misure ufficiali:

sigillatura dell'imballaggio;

trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

applicazione delle sanzioni previste dal punto 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (4).

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(4) Riportato al n. A/XXXIII.

 

TITOLO VII

Ispettori fitosanitari

 

34. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, come previsto dal par. 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (4).

Gli ispettori fitosanitari debbono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale e l'iscrizione al registro di cui al precedente comma.

In fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere iscritti nell'apposito registro i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987 (5) (5/a).

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(4) Riportato al n. A/XXXIII.

(5) Riportata al n. A/I.

(5/a) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

35. Gli ispettori fitosanitari hanno accesso ai luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato. Essi hanno le facoltà previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (5), come indicato dal paragrafo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (4) (5/a).

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(5) Riportata al n. A/I.

(4) Riportato al n. A/XXXIII.

(5/a) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

TITOLO VIII

Controlli fitosanitari all'importazione

 

36. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, anche se destinati ad altri paesi membri, debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare:

che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato;

che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato (5/a).

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(5/a) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

37. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'articolo precedente per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono altresì essere accompagnati da un certificato fitosanitario di esportazione emesso dal competente Servizio ufficiale per la protezione delle piante del Paese di origine (5/aa).

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(5/aa) Con D.M. 11 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51) è stato disposto il recepimento della direttiva 2004/105/CE del 15 ottobre 2004 della Commissione, che ha determinato i modelli di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

 

38. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano stati immagazzinati o siano stati frazionati o abbiano subìto una modificazione nell'imballaggio in un Paese terzo diverso da quello di produzione e conseguentemente siano stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dal certificato fitosanitario di esportazione rilasciato dal Paese di origine o da una sua copia conforme, dal certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato dall'autorità competente del Paese rispeditore (5/aaa).

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(5/aaa) Con D.M. 11 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51) è stato disposto il recepimento della direttiva 2004/105/CE del 15 ottobre 2004 della Commissione, che ha determinato i modelli di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

39. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte B, siano stati introdotti successivamente in più Paesi terzi e se in tali occasioni sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, i prodotti in questione per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dai certificati fitosanitari previsti dall'articolo precedente, dai seguenti documenti:

a) ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia conforme autenticata;

b) certificati fitosanitari di riesportazione anteriori all'ultimo certificato di riesportazione e loro copie conformi autenticate (5/b).

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(5/b) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

40. Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci compresi nell'allegato IV, parte A, per i quali si richiedono particolari requisiti che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine il certificato fitosanitario previsto dall'articolo 37 può essere emesso dall'autorità competente del Paese in cui tali requisiti vengono soddisfatti, in particolare ciò si applica nel caso del legname se fra i requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che sia eliminata la corteccia (5/b).

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(5/b) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

41. I certificati fitosanitari rilasciati dai servizi fitosanitari competenti dei Paesi terzi debbono essere conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO del 6 dicembre 1951 e successive modifiche, redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Detti certificati devono essere emessi dalle autorità riconosciute a questo scopo dalla convenzione o, in caso di paesi non firmatari, sulla base delle leggi o dei regolamenti di detti paesi. Detti certificati non debbono essere stati compilati più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci a cui si riferiscono hanno lasciato il Paese esportatore o riesportatore.

Detti certificati devono essere redatti a macchina o in stampatello, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorità che li ha rilasciati, pena l'invalidità degli stessi. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali essa è obbligatoria e deve essere indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in originale, con le eccezioni espressamente indicate negli articoli 38 e 39 (5/b).

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(5/b) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

42. Sui certificati fitosanitari di cui agli articoli precedenti, presentati al momento del controllo fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci a cui si riferiscono, deve essere apposto il timbro dell'Ufficio doganale presso il quale viene effettuato il controllo fitosanitario, che indichi il nome di tale ufficio e la data di entrata (5/b).

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(5/b) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

43. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato VII del presente decreto e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato (5/b).

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(5/b) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

44. Se, a seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato VII risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne autorizza l'importazione, rilasciando apposito certificato fitosanitario per l'importazione da presentare all'autorità doganale.

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, l'importatore deve comunicare al Servizio fitosanitario regionale gli estremi dell'iscrizione al registro ufficiale di cui all'articolo 19; in tal caso e qualora ne ricorrano le condizioni, viene rilasciata copia del certificato fitosanitario di importazione, ove sarà indicato il numero di registrazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante ove previsto.

Detto certificato fitosanitario per l'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, della ditta importatrice in deroga all'art. 25 (5/b).

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(5/b) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

45. Qualora si ritenga, in esito alle ispezioni previste dagli articoli 36 e 43, che le condizioni stabilite dal presente decreto non siano soddisfatte, non si rilascia il certificato fitosanitario per l'importazione.

Nei casi in cui una parte della partita, a seguito dell'ispezione non presenti alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione (5/b).

 

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(5/b) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

46. Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;

separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita;

imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami e delle prove ufficiali;

rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione Europea;

distruzione.

Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino, i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti vegetali. All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare rosso con la dicitura «certificato annullato», nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data.

Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state adottate (5/c).

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(5/c) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

47. Le partite provenienti dai Paesi terzi non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, possono essere ispezionate ufficialmente quando esista un serio motivo di ritenere che sia stata commessa un'infrazione delle regole a questo riguardo.

Se alla fine dell'ispezione rimangono dei dubbi relativi all'identità della merce, in particolare su genere, specie o origine, la partita sarà considerata contenere vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B (5/c).

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(5/c) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

48. Qualora, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritenga che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica italiana, il servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il servizio fitosanitario centrale.

Le misure di cui al comma precedente si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di paesi terzi (5/c).

 

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(5/c) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, riportato al n. A/LIX.

 

TITOLO IX

Esportazione

 

49. Gli ispettori fitosanitari provvederanno alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i paesi terzi rilasciando un certificato di esportazione conformemente alle esigenze dei paesi destinatari.

In caso di rispedizione sarà rilasciato un certificato di riesportazione, se la regolamentazione del paese terzo importatore lo esige.

Qualora i certificati di esportazione non venissero utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

Nel «Porto franco» di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'art. 4 del decreto n. 29 del 19 gennaio 1955 del Commissariato generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.

 

50. I certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate ai paesi terzi devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche.

Detti certificati dovranno essere compilati a macchina o in stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature non approvate dall'ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei paesi importatori.

I vegetali e prodotti vegetali destinati ai paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dal certificato fitosanitario di esportazione in deroga all'art. 25.

 

TITOLO X

Punti di entrata

 

51. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato IV, provenienti dai paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 36.

I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro paese ma transitanti sul territorio di altri paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei paesi membri anzidetti.

Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.

 

 

52. I vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato VII oltre che attraverso i punti di entrata di confine elencati nell'allegato VIII punto 1, possono entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 3.

 

53. Il legname, oltre che attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 1, può entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 2.

 

TITOLO XI

Introduzione e trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

 

54. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attività», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III del presente decreto, di seguito denominati «il materiale», è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;

il tipo di materiale;

la quantità di materiale;

il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi.

 

55. Il servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo precedente conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.

Qualora si tratti di materiale proveniente dalla Comunità, il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva 84/44/CE».

Qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al primo comma, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

Qualora si tratti di materiale introdotto da un paese terzo, il servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il certificato deve recare, alla voce «dichiarazione supplementare», la dicitura «Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE» e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

 

56. I servizi fitosanitari regionali devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere approvato dal servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nel presente decreto.

Le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati dal personale dei servizi fitosanitari regionali, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.

I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.

Per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;

i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal servizio fitosanitario regionale.

La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

I servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al servizio fitosanitario centrale.

Entro il 31 luglio di ogni anno, i servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.

 

TITOLO XII

Deroghe

 

57. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui è vietata l'introduzione in Italia ai sensi dell'art. 10, ma che devono essere trasferiti in altri Paesi membri, devono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei servizi fitosanitari competenti presso i punti di entrata, prima di essere trasferiti verso i Paesi membri che ne ammettono l'introduzione, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 33 in quanto applicabile.

La merce deve viaggiare sotto vincolo doganale e deve essere accompagnata da copia del certificato fitosanitario di importazione recante la dicitura, da riportare anche sui documenti doganali: «commercializzazione vietata in Italia».

 

58. In deroga a quanto previsto dal presente decreto è ammesso il transito attraverso il territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi a condizione che i servizi fitosanitari competenti per territorio constatino ufficialmente che i loro imballaggi o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi e che il trasporto avvenga sotto vincolo doganale e che i relativi mezzi di trasporto siano sigillati. Tale autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.

 

59. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte A, originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un Paese terzo, a condizione che non vi siano stati rischi di contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo passaporto delle piante.

60. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto e qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori.

 

61. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio possono accordare, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale, permessi individuali per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui all'allegato III e all'allegato V, parte B, coltivati, ottenuti o utilizzati in terreni di un paese terzo situati nella zona di frontiera con l'Italia, al fine di essere lavorati in luoghi vicini alla frontiera stessa. I dati relativi a detti luoghi di lavorazione e il nome delle ditte interessate devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale.

I vegetali e prodotti vegetali e altre voci oggetto di tale deroga devono essere accompagnati da una documentazione che attesti il luogo del paese terzo di provenienza.

 

62. Il decreto ministeriale 22 dicembre 1993 (6) citato nelle premesse, è abrogato.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(6) Riportato al n. B/IX.

 

Allegati (7)

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(7) Si omettono gli allegati. Gli allegati sono stati modificati con D.M. 6 marzo 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66), con D.M. 6 marzo 1996 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 67), con D.M. 19 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 24 marzo 1997, n. 69), con D.M. 27 novembre 1997 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2), con D.M. 13 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 17 marzo 1998, n. 63), con D.M. 13 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 27 marzo 1998, n. 72), con D.M. 9 luglio 1998 (Gazz. Uff. 17 settembre 1998, n. 217), con D.M. 4 agosto 1998 (Gazz. Uff. 17 settembre 1998, n. 217), con D.M. 8 luglio 1999 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), con D.M. 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2001, n. 232), con D.M. 3 giugno 2002 (Gazz. Uff. 25 settembre 2002, n. 225), con D.M. 12 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 14 marzo 2003, n. 61), con D.M. 17 marzo 2003 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 89), con D.M. 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 6 settembre 2003, n. 207), con D.M. 22 settembre 2003 (Gazz. Uff. 13 gennaio 2004, n. 9), con D.M. 19 marzo 2004 (Gazz. Uff. 4 giugno 2004, n. 129), con D.M. 31 marzo 2004 (Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147), con D.M. 20 luglio 2004 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2004, n. 234), con D.M. 11 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80) e con D.M. 31 marzo 2005 (Gazz. Uff. 13 maggio 2005, n. 110).


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 28, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 16 luglio 1998, n. 63;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 14 dicembre 2001, n. 211/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 1/T;

- Ministero delle finanze: Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 192/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 23 dicembre 1998, n. 292/D; Circ. 25 gennaio 1999, n. 23/E; Circ. 8 giugno 2000, n. 121/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 138/E; Circ. 24 ottobre 2000, n. 51512; Circ. 30 novembre 2000, n. 222/E.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai princìpi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante princìpi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

 

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

 

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette

 

1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte (2/a).

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3), recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

 

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(2/a) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

 

2. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

 

 

3. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

 

4. Disposizione transitoria.

1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3), recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

 

(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

 

Capo II - Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto

 

5. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila (3/a).

2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione periodica o quella prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta (4).

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3 (5).

5. Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

 

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(3/a) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta (5/a).

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (5/b).

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (5/c).

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la sanzione non può essere inferiore a lire un milione.

5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6), relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta (6/a).

9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6/b).

 

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(5/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

(5/b) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

(5/c) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203. La sanzione prevista dal presente comma era stata fissata al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato dall'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Tale disposizione non è più presente dopo la sostituzione del citato comma 11 ad opera dell'art. 2, comma 10, L., 24 dicembre 2003, n. 350.

(6) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(6/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

6/b) Vedi, anche, il comma 2-ter dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383, aggiunto dal comma 15 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

7. Violazioni relative alle esportazioni.

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6), relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6), se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.

3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

4. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 (7), ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti (7/a).

 

5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento (7/b).

 

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(6) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(7) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(7/a) Comma aggiunto dal comma 383 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(7/b) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 4-bis dal comma 3 dell'art. 36, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

 

Capo III - Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto

 

8. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (8).

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

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(8) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

9. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui all'articolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni (9).

5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (10).

 

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(9) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(10) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

 

10. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

1. Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.

3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

 

11. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (10/a);

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (11).

3. [In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (12), si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si è indebitamente fruito] (12/a).

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (14), è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

6. [Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni] (14/a).

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

 

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(10/a) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(11) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(12) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(12/a) Comma abrogato dall'art. 54, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(13) Riportato al n. C/LXXXVII.

(14) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(14/a) Comma abrogato dal comma 10 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.

2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire duecento milioni la sospensione è disposta per un periodo da due a sei mesi (15).

3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.

 

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(15) Vedi, anche, l'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

TITOLO II

Sanzioni in materia di riscossione

 

13. Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (15/a). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (16), e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

 

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (17).

 

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(15/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(16) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(17) Vedi, anche, l'art. 9-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

 

15. Incompletezza dei documenti di versamento.

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

 

TITOLO III

 

Disposizioni comuni

16. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (18) (18/a);

b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (18/b);

c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (19);

d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249 (20), aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 (21);

e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (22);

f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (23), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (24), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (25), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

 

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(18) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(18/a) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

(18/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(19) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(20) Riportata al n. C/XII.

(21) Riportata al n. C/XXVI.

(22) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(23) Riportato al n. C/LXX.

(24) Riportato al n. C/LXXXVII.

(25) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

17. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 dicembre 1998, n. 259;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 16 luglio 1998, n. 63;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 6 luglio 2001, n. 66/E; Nota 27 dicembre 2001, n. 102985/IV; Circ. 17 aprile 2002, n. 2; Ris. 4 giugno 2002, n. 166/E; Nota 25 luglio 2002, n. 67483; Ris. 12 agosto 2002, n. 279/E; Ris. 20 ottobre 2004, n. 4/T;

- Ministero delle finanze: Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 27 marzo 1998, n. 93/D; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 9 luglio 1998, n. 179/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 192/E; Circ. 14 settembre 1998, n. 218/E; Circ. 14 ottobre 1998, n. 239/T; Circ. 23 dicembre 1998, n. 292/D; Circ. 18 febbraio 1999, n. 1; Nota 8 aprile 1999, n. 20; Circ. 23 marzo 2000, n. 52/E; Circ. 12 aprile 2000, n. 15/29709; Circ. 24 maggio 2000, n. 19/42434; Circ. 5 luglio 2000, n. 138/E; Circ. 14 luglio 2000, n. 25/60652; Circ. 24 ottobre 2000, n. 51512; Circ. 27 aprile 2001, n. 4/T.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

 

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

 

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Oggetto.

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

 

2. Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (1/a).

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

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 (1/a) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

 

3. Principio di legalità.

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

 

4. Imputabilità.

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

 

5. Colpevolezza.

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento (2).

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(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

6. Cause di non punibilità.

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento (3).

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (3/a) (3/cost).

 

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(3) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 53 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con le ordinanze in epigrafe.

 

7. Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (4).

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

 

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(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

 

9. Concorso di persone.

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

 

10. Autore mediato.

1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

 

11. Responsabili per la sanzione amministrativa.

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti (5).

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

 

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(5) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

12. Concorso di violazioni e continuazione.

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi (6).

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate (7).

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni (8).

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(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

13. Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (9);

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (10).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore] (11).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione (12).

 

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(9) Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con ladecorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(10) Lettera così modificata prima dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(11) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII. Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

14. Cessione di azienda.

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante (12/a).

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(12/a) Con Provv. 25 giugno 2001 (Gazz. Uff. 6 luglio 2001, n. 155) sono stati approvati i modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della certificazione dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, nonché delle istruzioni per gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e di un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

 

15. Trasformazione, fusione e scissione di società.

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

 

16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni (13). Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (13/a).

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (14).

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 (15).

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefìci di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata (16).

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22 (17).

 

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(13) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(13/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(14) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(15) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(16) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(17) Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000.

 

16-bis. Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni.

1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003 (17/a).

 

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(17/a) Articolo aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

17. Irrogazione immediata.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (18).

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3 (19) (20).

 

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(18) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(19) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(20) Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000.

 

18. Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adìta anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.

3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.

4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.

 

19. Esecuzione delle sanzioni.

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario (21).

2. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adìta, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adìta dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.

6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo (21/a).

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(21) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(21/a) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Una deroga a quanto disposto dal presente comma era prevista dal comma 17 del suddetto articolo 33 prima della sostituzione dello stesso articolo disposta dalla legge di conversione del citato decreto-legge.

 

20. Decadenza e prescrizione.

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3 (22).

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno (23).

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

(22) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(23) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

21. Sanzioni accessorie.

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;

c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;

d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

 

22. Ipoteca e sequestro conservativo.

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda (24).

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

 

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(24) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

23. Sospensione dei rimborsi e compensazione.

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo (25).

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (26).

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

 

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(25) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(26) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

24. Riscossione della sanzione.

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

25. Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3 (27).

3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio (28).

3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio (29).

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo (30).

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa (31).

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella (32).

3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze (33).

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(27) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(28) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(29) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(30) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(31) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(32) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(33) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. La remunerazione spettante ai concessionari per la riscossione a seguito di «avviso bonario» è stata determinata con D.M. 8 giugno 2001.

 

26. Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

 

27. Violazioni riferite a società, associazioni od enti.

1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

28. Disposizioni di attuazione.

1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione (34).

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(34) Vedi, anche, le modalità di pagamento stabilite con D.M. 11 giugno 1998.

 

29. Disposizioni abrogate.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931;

c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

1) nella rubrica, le parole «e delle sanzioni pecuniarie»;

2) nel comma 3, le parole «e le sanzioni pecuniarie».

2. È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

 

 

30. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998.

 


L. 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 13)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

(omissis)

13. Adeguamenti tecnici.

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

(omissis)

 


Normativa comunitaria

Si informa che gli atti normativi riportati nello schema di decreto legislativo che non è stato possibile inserire nel presente dossier per ragioni di spazio sono consultabili presso il Servizio studi, Dipartimento agricoltura (tel.3610).

 


Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992
Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (art. 4)

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. Entrato in vigore il 22 ottobre 1992.

(omissis)

Articolo 4

Ai fini del presente codice, s'intende per:

1) persona:

- una persona fisica;

- una persona giuridica;

- un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente;

2) persona stabilita nella Comunità:

- se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;

- se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile;

3) autorità doganale: l'autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale;

4) ufficio doganale: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse;

4 bis) ufficio doganale di entrata: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati controlli dei rischi all'entrata (16);

4 ter) ufficio doganale di importazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi (17);

4 quater) ufficio doganale di esportazione: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi (18);

4 quinquies) ufficio doganale di uscita: l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all'applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi (19);

5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12 (20);

6) posizione doganale: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;

7) merci comunitarie: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ed un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestano una particolare importanza sotto il profilo economico (21);

- importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

- ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;

8) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7). Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal territorio doganale della Comunità;

9) obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;

10) dazi all'importazione:

- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci;

- [i prelievi agricoli e le altre] (22) imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

11) dazi all'esportazione:

- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione delle merci;

- [i prelievi agricoli e le altre] (23) imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

12) debitore doganale: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale;

13) vigilanza dell'autorità doganale: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

14) controlli doganali: atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l'esistenza e l'autenticità di documenti elettronici o cartacei, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l'esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi (24);

15) destinazione doganale di una merce:

a) il vincolo della merce ad un regime doganale;

b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;

c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;

d) la sua distruzione;

e) il suo abbandono all'Erario;

16) regime doganale:

a) l'immissione in libera pratica;

b) il transito;

c) il deposito doganale;

d) il perfezionamento attivo;

e) la trasformazione sotto controllo doganale;

f) l'ammissione temporanea;

g) il perfezionamento passivo;

h) l'esportazione;

17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;

18) dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;

19) presentazione in dogana: comunicazione all'autorità doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle merci nell'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'autorità doganale;

20) svincolo della merce: il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;

21) titolare del regime: la persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale;

22) titolare dell'autorizzazione: la persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

23) disposizioni in vigore: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;

24) procedura del comitato: la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis o agli articoli 248 e 248 bis (25);

25) rischio: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria, che

- impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o

- metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o

- costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori (26);

26) gestione del rischio: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Ciò ricomprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali (27).

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(16) Punto aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 648/2005.

(17) Punto aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 648/2005.

(18) Punto aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 648/2005.

(19) Punto aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 648/2005.

(20) L'ultima parte della presente frase è stata così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 82/97.

(21) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 82/97.

(22) Parole eliminate dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 82/97.

(23) Parole eliminate dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 82/97.

(24) Punto così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 648/2005.

(25) Punto così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2700/2000.

(26) Punto aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 648/2005.

(27) Punto aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 648/2005.


Reg. (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993
Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (art. 340-ter)

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253. Entrato in vigore il 14 ottobre 1993.

(2) Per le deroghe al presente regolamento si rimanda al regolamento (CE) n. 1713/97, al regolamento (CE) n. 1714/97, al regolamento (CE) n. 1715/97.

(3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 482/96 ha disposto la sostituzione in tutto il testo del presente regolamento dei termini "il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio" con i termini "il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio"; ma dopo accurata ricerca non si è trovata traccia dei termini suddetti.

(4) Vedi, per ulteriori disposizioni di applicazione al presente regolamento, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2787/2000.

Vedi, per alcune disposizioni riguardanti il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2501/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(omissis)

Articolo 340 ter (495)

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

1) "ufficio di partenza", l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario;

2) "ufficio di passaggio",

a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure

b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito;

3) "ufficio di destinazione", l'ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime;

4) "ufficio di garanzia", l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione;

5) "paese dell'EFTA", qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

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(495) Gli originari capitoli 4, 5, 6 e 6 bis (articoli da 341 a 388 undecies) inizialmente modificati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3254/94, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 482/96, dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 1996, n. L 180, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2153/96, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 75/98 e dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 502/1999, sono stati così interamente sostituiti (capitolo 4, sezione 1, 2, 3, articoli da 340 bis a 387) dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2787/2000 a decorrere dal 1° luglio 2001.


Dir. 95/44/CE del 26 luglio 1995
Direttiva della Commissione che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 1995, n. 184. Entrata in vigore il 23 agosto 1995.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 95/4/CE della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, lettera e); l'articolo 4, paragrafo 5; l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 12, paragrafo 3 quater,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti elencati nell'allegato II della direttiva suddetta, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che a norma della stessa direttiva i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che a norma della direttiva suddetta i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato;

considerando che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE e provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad una ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e); dell'articolo 4, paragrafo 5; dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva suddetta, tali disposizioni non si applicano agli organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione vegetale, in base a determinate condizioni da stabilirsi a livello comunitario;

considerando che è quindi necessario stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte in occasione di tali introduzioni o spostamenti per prevenire qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che le condizioni per l'introduzione di materiale di selezione della patata sono già fissate nella decisione 80/862/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 91/22/CEE, e non rientrano pertanto nel campo d'applicazione della presente direttiva; che inoltre le condizioni per l'introduzione di terra e di terreno di coltura originari di Paesi terzi sono già state fissate nella decisione 93/447/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 94/9/CE, e non rientrano quindi nel campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le condizioni fissate per il materiale a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione, ed a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, modificata da ultimo dalla direttiva 94/15/CE della Commissione, nonché di altre disposizioni comunitarie più specifiche relative alle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e agli organismi geneticamente modificati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

ha adottato la presente direttiva:

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Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attività", per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5 o dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva 77/93/CEE, di seguito denominati "il materiale", siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un luogo all'altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette (2).

2. Nella domanda di cui al paragrafo 1 si specificano in particolare:

- il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

- il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;

- il tipo di materiale;

- la quantità di materiale;

- il luogo d'origine del materiale, con la prova documentale che il materiale è stato introdotto da un Paese terzo;

- la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

- l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

- eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

- il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

- il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da Paesi terzi.

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(2) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/46/CE.

 

Articolo 2

1. Ricevuta la domanda di cui all'articolo 1, gli Stati membri approvano le attività previste, sempreché ne sia accertata la conformità alle condizioni generali di cui all'allegato I.

Gli Stati membri revocano l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti che detta conformità è venuta meno.

2. Dopo l'approvazione delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri approvano l'introduzione o i trasferimenti da un luogo all'altro nel proprio territorio o nelle rispettive zone protette del materiale indicato nella domanda, a condizione che sia scortato in ogni caso da una lettera di autorizzazione per l'introduzione o il trasferimento degli organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominata "lettera di autorizzazione", conforme al modello di cui all'allegato II è rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui devono essere svolte le attività, e

a) se trattasi di materiale originario della Comunità,

I) nel caso in cui il luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera dell'autorità che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di origine ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena, e

II) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V della direttiva 77/93/CEE, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante rilasciato conformemente all'articolo 10 della direttiva citata, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il passaporto reca la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/CE;

qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, lo Stato membro competente rilascia il passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al paragrafo 1, primo comma, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale;

b) se trattasi di materiale introdotto da un Paese terzo,

I) gli Stati membri accertano che la lettera dell'autorità sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, e

II) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE, il materiale deve inoltre essere scortato, ove possibile, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine, conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il certificato reca, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura "Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE" e specifica, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

Gli Stati membri devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

3. L'organismo ufficiale responsabile sorveglia le attività approvate e vigila a che:

a) durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato I, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività;

b) siano applicate, in funzione del tipo di attività approvate, le seguenti procedure:

I) per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena:

- lo svincolo (di seguito denominato "svincolo ufficiale") non può aver luogo senza l'approvazione dell'organismo ufficiale responsabile. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame e devono essere risultati esenti, nel corso di tali misure, da qualsiasi organismo nocivo, salvo se trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nella direttiva 77/93/CEE;

- le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati da personale scientifico competente dell'organismo ufficiale responsabile o di qualsiasi altro organismo ufficialmente riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente direttiva concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati;

- i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi secondo quanto indicato al primo trattino e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti; si applicano in conformità le disposizioni di cui al punto II), secondo trattino;

II) per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività:

- il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dall'organismo ufficiale responsabile;

- i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dall'organismo ufficiale responsabile;

c) la persona responsabile delle attività comunichi immediatamente all'organismo ufficiale responsabile qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nella direttiva 77/93/CEE e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dall'organismo ufficiale responsabile e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

4. Gli stessi membri provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato III della presente direttiva. Le misure di quarantena devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Le modalità di tali misure saranno completate e inserite nell'allegato III della presente direttiva non appena saranno disponibili le necessarie informazioni tecniche.

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Articolo 3

1. Anteriormente al 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dell'esame eseguiti ai sensi dell'allegato III.

2. Gli Stati membri collaborano a livello amministrativo tramite le autorità istituite o designate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 77/93/CEE al fine di stabilire le modalità delle misure e delle condizioni di quarantena necessarie per le attività approvate a norma della presente direttiva.

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Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

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Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

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Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz Fischler

membro della Commissione

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Allegato I

1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:

- la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dall'organismo ufficiale responsabile e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 77/93/CEE;

- le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 2 e approvati dall'organismo ufficiale responsabile;

- l'organismo ufficiale responsabile limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili;

- l'organismo ufficiale responsabile ha esaminato e riconosciuto le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che seguirà le attività.

2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare:

a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:

- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;

- la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;

- l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;

- l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile;

- la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;

- adeguati sistemi di sicurezza e di allarme;

- misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;

- procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;

- lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;

- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;

- misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;

- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame); e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;

- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;

- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;

- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;

- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;

- gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni; gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;

- il materiale è conservato in condizioni che consentano di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;

- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria;

- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;

- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;

- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;

- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;

- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

 

Allegato II

Modello della lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o il trasferimento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

COMUNITÀ EUROPEE 

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE 

 

 

1. Nome e indirizzo dello speditore/ o dell'organismo fitosanitario del Paese di origine 

Lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva 95/44/CE) 

 

 

 

 

 

 

2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate 

 

 

 

 

3. Nome dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro rilasciante 

 

 

 

 

 

 

4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena 

5. Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materiale originario di un Paese terzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Numero del passaporto delle piante: oppure 

 

 

 

 

7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un Paese terzo 

Numero del certificato fitosanitario: 

 

 

 

 

 

 

8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi nocivi 

9. Quantità di materiale 

 

 

10. Tipo di materiale 

 

 

11. Dichiarazione supplementare Il presente materiale è introdotto trasportato [1] nella Comunità ai sensi della direttiva 95/44/CE 

 

 

12. Informazioni supplementari 

 

 

 

 

13. Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale 

14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante 

 

 

Luogo del visto: 

Luogo del rilascio: 

 

 

Data: 

Data: 

 

 

Nome e firma del funzionario autorizzato: 

Nome e firma del funzionario autorizzato: 

 

[1] Cancellare la dicitura inutile. 

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Allegato III

Misure di quarantena ed esame per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati allo svincolo dalla quarantena

PARTE A

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE

Sezione I: Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L. e C. reticulata Blanco e Sesamum L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Citrus greening bacterium

b) Citrus variegated chlorosis

c) Citrus mosaic virus

d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)

e) Citrus vein enation woody gall

f) Leprosis

g) Naturally spreading psorosis

h) Phoma trancheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili

i) Satsuma dwarf virus

j) Spiroplasma citri Saglio et al.

k) Tatter leaf virus

l) Witches'broom (MLO)

m) Xanthomonas camprestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus);

3.2. in caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L. e relativi ibridi e di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:

3.1. per quanto concerne Fragaria L., indipendentemente dal Paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria vesca, F. virginiana e Chenopodium spp, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Arabis mosaic virus

b) Raspberry ringspot virus

c) Strawberry crinkle virus

d) Strawberry latent "C" virus

e) Strawberry latent ringspot virus

f) Strawberry mild yellow edge virus

g) Strawberry vein banding virus

h) Strawberry witches'broom mycoplasm

i) Tomato black ring virus

j) Tomato ringspot virus

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

3.2. per quanto concerne Malus Mill.,

I) se il materiale vegetale è originario di un Paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

a) Apple proliferation mycoplasm

b) Cherry rasp leaf virus (americano),

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

II) indipendentemente dal Paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Tobacco ringspot virus

b) Tomato ringspot virus

c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

3.3. per quanto concere Prunus L., per ciascuna specie di Prunus,

I) se il materiale vegetale è originario di un Paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

a) Apricot chlorotic leafroll mycolasm

b) Cherry rasp leaf virus (americano)

c) Pseudomonas syringae pv. Persicae (Prunier et al.) Yojng et al.,

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

II) indipendentemente dal Paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Little cherry pathogen (isolati non europei)

b) Peach mosaic virus (americano)

c) Peach phony rickettsia

d) Peach rosette mosaic virus

e) Peach rosette mycoplasm

f) Peach X-disease mycoplasm

g) Peach yellows mycoplasm

h) Plum line pattern virus (americano)

i) Plum pox virus

j) Tomato ringspot virus

k) Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye;

3.4. per quanto concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal Paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al.

b) Pear decline mycoplasm.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione III: Vegetali di Vitis L., ad accezione dei frutti

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.

3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.

3.1. se il materiale vegetale è originario di un Paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti:

I) Ajinashika disease:

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;

II) Grapevine stunt:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;

III) Summer mottle:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission;

3.2. indipendentemente dal Paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Grapevine flavescence dorée MLO e altri "Grapevine yellows"

c) Peach rosette mosaic virus

d) Tobacco ringspott virus

e) Tomato ringspot virus (ceppo "yellow vein" e altri ceppi)

f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione IV: Vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di Solanum L o relativi ibridi destinati alla piantagione.

1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

2. Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unità del materiale vegetale è sottoposta a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE e il Potato yellow vein disease, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza.

3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

- Batteri

a) Clavibaeter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al,

b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

- Virus e viroidi

a) Andean potato latent virus,

b) Potato black ringspot virus,

c) Potato spindle tuber viroid,

d) Potato yellowing alphamovirus,

e) Potato virus T,

f) Andean potato mottle virus,

g) virus comuni della patata, A, M, 5, V, X e Y (compresi Y0, Yn e Yc) e potato leaf roll virus.

Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e).

4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi.

5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:

- Per i batteri

1. Per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione standard è di 200 tuberi, ma la procedura può essere utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi.

2. Per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le radici di ogni unità del materiale vegetale.

3. Si raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 1 e 2.

4. Per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al è il metodo comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva 93/85/CEE del Consiglio. Per il materiale di cui al punto 2, può essere applicato tale metodo.

5. Per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di Pseudomonas solana(Smith) Smith è lo schema di esame provvisorio contenuto nell'allegato della decisione che la Commissione deve adottare per sostituire la procedura di quarantena n. 26 nei confronti di Pseudomonas solanacearum, secondo quanto disposto dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO). Per il materiale di cui al punto 2 può essere applicato tale metodo.

- Per i virus e i viroidi diversi dal Potato spindle tuber viroid

1. L'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e talee, comprese micropiante) consiste in un esame sierologico realizzato al momento o in prossimità della fioritura per ciascuno degli organismi nocivi specificatamente elencati diversi dal Potato spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che ha dato esito negativo all'esame sierologico. Per il virus dell'accartocciamento debbono essere effettuate due prove sierologiche.

2. L'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in un esame sierologico o in un esame biologico, qualora il primo non sia disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente ad un esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi.

3. Gli esami sierologici e biologici di cui ai punti 1 e 2 vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati prelevati campioni in almeno due punti di ciascuno stelo, compresa una giovane foglia completamente formata all'apice di ogni stelo e una foglia più vecchia situata circa a metà; occorre prelevare campioni da ogni stelo, vista la possibilità di infezioni non sistematiche. Per l'esame sierologico non vanno messe insieme le foglioline di piante diverse, tranne qualora il rapporto di composizione del campione sia stato convalidato per il metodo in questione; le foglioline di ogni stelo possono essere tuttavia raggruppate per costituire il campione di un singolo vegetale. Nel caso dell'esame biologico si possono mettere insieme fino a cinque vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori.

4. I vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di cui ai punti 1 e 2 sono quelli elencati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) oppure altri vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno dimostrato di poter individuare i virus.

5. Solamente il materiale che è stato direttamente esaminato può uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto un indexaggio degli occhi, può uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio esaminato. Il tubero non può essere messo in circolazione a causa dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica.

- Potato spindle tuber viroid

1. Per tutto il materiale vegetale gli esami debbono avvenire su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto il pieno sviluppo, ma prima della fioritura e della produzione di polline. Gli esami su germogli di tuberi/vegetali coltivati in vitro/piccole plantule è considerato esclusivamente come un esame preliminare.

2. I campioni sono prelevati da una fogliolina perfettamente formata all'apice di ogni stelo del vegetale.

3. Tutti i materiali da esaminare sono coltivati a temperature non inferiori ai 18 °C e preferibilmente superiori a 20 °C e con un'esposizione alla luce di almeno 16 ore.

4. L'esame avviene con sonde di cDNA o RNA marcate radioattivamente o meno, col metodo return-PAGE (colorazione con argento) o RT-PCR.

5. Per le sonde e il metodo return-PAGE il rapporto di composizione massimo del campione è di 5. L'utilizzazione di questo rapporto o di un rapporto superiore dev'essere convalidato (3).

PARTE B

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE

1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e si svolgono rispettando i requisiti particolari fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.

2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.

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(3) Il testo della sezione IV è stato aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 97/46/CE.


 

Reg. (CE) 9 dicembre 1996 n. 338/97
Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Pubblicato nella G.U.C.E. 3 marzo 1997, n. L 61. Entrato in vigore il 3 marzo 1997 (all. A, B e C)

(omissis)

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

 

FAUNA 

CHORDATA 

 

MAMMALIA 

 

 

 

MAMMIFERI 

MONOTREMA 

 

 

 

 

Tachyglossidae 

 

 

 

Echidne 

 

 

Zaglossus spp.(II) 

 

Zaglossi o echidne della Nuova Guinea 

DASYUROMORPHIA 

 

 

 

 

Dasyuridae 

 

 

 

Topi marsupiali 

 

Sminthopsis longicaudata(I) 

 

 

Topo marsupiale dalla coda lunga 

 

Sminthopsis psammophila(I) 

 

 

Topo marsupiale delle sabbie 

Thylacinidae 

 

 

 

 

 

Thylacinus cynocephalus forse estinto (I) 

 

 

Tilacino o Lupo marsupiale 

PERAMELEMORPHIA 

 

 

 

 

Peramelidae 

 

 

 

Peramele o Bandicoot 

 

Chaeropus ecaudatus forse estinto (I) 

 

 

Peramele o Bandicoot dai piedi di porco 

 

Macrotis lagotis (I) 

 

 

Bandicoot-coniglio 

 

Macrotis leucura (I) 

 

 

Bandicoot-coniglio dalla coda bianca 

 

Perameles bougainville (I) 

 

 

Peramele nasuto di Bougainville 

DIPROTODONTIA 

 

 

 

 

Phalangeridae 

 

 

 

Cuschi 

 

 

Phalanger orientalis (II) 

 

Falangero lanoso 

 

 

Spilocuscus maculatus (II) =301 

 

Falangero o Cusco macchiato 

Vombatidae 

 

 

 

Vombati 

 

Lasiorhinus krefftii (I) 

 

 

Vombato dal naso peloso del Queensland 

Macropodidae 

 

 

 

Canguri, uallabie 

 

 

Dendrolagus dorianus 

 

Canguro arboricolo monocolore 

 

 

Dendrolagus goodfellowi 

 

Canguro arboricolo di Goodfellow 

 

 

Dendrolagus inustus (II) 

 

Canguro arboricolo grigio 

 

 

Dendrolagus matschiei 

 

Canguro arboricolo di Matschie 

 

 

Dendrolagus ursinus (II) 

 

Canguro arboricolo orsino o nero 

 

Lagorchestes hirsutus (I) 

 

 

Canguro lepre occidentale 

 

Lagostrophus fasciatus (I) 

 

 

Canguro striato 

 

Onychogalea fraenata (I) 

 

 

Uallabia dalle briglie 

 

Onychogalea lunata (I) 

 

 

Uallabia dall'unghia lunata 

Potoroidae 

 

 

 

 

 

Bettongia spp.(I) 

 

 

Bettonge 

 

Caloprymnus campestris forse estinto (I) 

 

 

Ratto canguro campestre 

SCANDENTIA 

 

 

 

 

Tupaiidae 

 

 

 

 

 

 

Tupaiidae spp. 

 

 

CHIROPTERA 

 

 

 

 

Phyllostomidae 

 

 

 

 

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III UY) =302 

Vampiro dalle strisce bianche 

Pteropodidae 

 

 

 

Volpi volanti 

 

 

Acerodon spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Volpi volanti 

 

Acerodon jubatus (I) 

 

 

 

 

Acerodon lucifer forse estinto (I) 

 

 

 

 

 

Pteropus spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Pteropi o volpi volanti 

 

Pteropus insularis (I) 

 

 

Pteropo delle isole Truk 

 

Pteropus livingstonei (II) 

 

 

Pteropo di Livingstone 

 

Pteropus mariannus (I) 

 

 

Pteropo delle Marianne 

 

Pteropus molossinus (I) 

 

 

Pteropo di Ponape (isola) 

 

Pteropus phaeocephalus (I) 

 

 

Pteropo di Mortlock (isola) 

 

Pteropus pilosus (I) 

 

 

Pteropo di Palau (isola) 

 

Pteropus rodricensis (II) 

 

 

Pteropo di Rodriques 

 

Pteropus samoensis (I) 

 

 

Pteropo delle Samoa 

 

Pteropus tonganus (I) 

 

 

Pteropo insulare 

 

Pteropus voeltzkowi (II) 

 

 

Pteropo di Pemba 

PRIMATES 

 

 

 

PRIMATI (scimmie antropomorfe e scimmie) 

 

 

PRIMATES spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Primati 

Lemuridae 

 

 

 

Lemuri 

 

Lemuridae spp.(I) 

 

 

Lemuri 

Megaladapidae 

 

 

 

 

 

Megaladapidae spp.(I) =303 

 

 

Lepilemuri 

Cheirogaleidae 

 

 

 

 

 

Cheirogaleidae spp.(I) 

 

 

Chirogalei dalle orecchie pelose 

Indridae 

 

 

 

 

 

Indridae spp.(I) 

 

 

Indri 

Daubentoniidae 

 

 

 

Ayèayè 

 

Daubentonia madagascariensis (I) 

 

 

Ayèayè 

Tarsiidae 

 

 

 

Tarsi 

 

Tarsius spp.(II) 

 

 

Tarsio 

Callithricidae 

 

 

 

Uistitì o Tamarini 

 

Callimico goeldii (I) 

 

 

Callimico 

 

Callithrix aurita (I) =304 

 

 

Uistitì dalle orecchie bianche 

 

Callithrix flaviceps (I) =304 

 

 

Uistitì a testa gialla 

 

Leontopithecus spp.(I) =305 

 

 

Leontocebi 

 

Saguinus bicolor (I) 

 

 

Uistitì o Tamarindo calvo, Marikina 

 

Saguinus geoffroyi (I) =306 

 

 

Tamarino di Geoffroy 

 

Saguinus leucopus (I) 

 

 

Tamarino dai piedi bianchi 

 

Saguinus oedipus (I) 

 

 

Tamarino edipo 

Cebidae 

 

 

 

 

 

Alouatta coibensis (I) =307 

 

 

Allatta dell'isola di Coiba 

 

Alouatta palliata (I) 

 

 

Allatta dal mantello 

 

Alouatta pigra (I) =308 

 

 

Allatta del Guatemala 

 

Ateles geoffroyi frontatus(I) 

 

 

Atele di Geoffroy 

 

Ateles geoffroyi panamensis (I) 

 

 

Atele di Panama 

 

Brachyteles arachnoides (I) 

 

 

Murichì meridionale 

 

Cacajao spp.(I) 

 

 

Uacari 

 

Callicebus personatus (II) 

 

 

Callicebo mascherato 

 

Chiropotes albinasus (I) 

 

 

Chiropotes dal naso bianco 

 

Lagothrix flavicauda (I) 

 

 

Scimmia lanosa dalla coda gialla 

 

Saimiri oerstedii (I) 

 

 

Saimiri del centro America 

Cercopithecidae 

 

 

 

 

 

Cercocebus galeritus (I/II) (La sottospecie Cercocebus galeritus galeritus è elencata nell'appendice I) 

 

 

Cercocebo dal berretto 

 

Cercopithecus diana (I) =309 

 

 

Cercopiteco diana 

 

Cercopithecus solatus (II) 

 

 

Cercopiteco dalla coda dorata 

 

Colobus satanas (II) 

 

 

Colobo nero 

 

Macaca silenus (I) 

 

 

Sileno 

 

Mandrillus leucophaeus (I) =310 

 

 

Drillo 

 

Mandrillus sphinx (I) =310 

 

 

Mandrillo 

 

Nasalis concolor (I) =311 

 

 

Rinopiteco di Pagai 

 

Nasalis larvatus (I) 

 

 

Nasica 

 

Presbytis potenziani (I) 

 

 

Presbite delle Mentawai 

 

Procolobus pennantii (I/II) (La specie è elencata nell'appendice II ma la sottospecie Procolobus pennantii kirkii è elencata nell'appendice I) 

 

 

Colobo rosso di Pennant 

 

Procolobus preussi (II) 

 

 

Colobo rosso di Preuss 

 

Procolobus rufomitratus (I) =312 

 

 

Colobo rosso del Fiume Tana 

 

Pygathrix spp.(I) =313 

 

 

Langur o Rinopiteco 

 

Semnopithecus entellus (I) =314 

 

 

Entello 

 

Trachypithecus francoisi(II) 

 

 

Presbite del Tonchino 

 

Trachypithecus geei (I) =315 

 

 

Presbite dorato 

 

Trachypithecus johnii (II) 

 

 

Presbite del Nilgiri 

 

Trachypithecus pileatus (I) =316 

 

 

Presbite dal ciuffo 

Hylobatidae 

 

 

 

Gibboni 

 

Hylobatidae spp.(I) 

 

 

Gibboni 

Hominidae 

 

 

 

Scimpanzé,gorilla,oranghi 

 

Gorilla gorilla (I) 

 

 

Gorilla 

 

Pan spp.(I) 

 

 

Scimpanzé o Bonobo 

 

Pongo pygmaeus (I) 

 

 

Orango 

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Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

XENARTHRA 

 

 

 

 

Mermecophagidae 

 

 

 

 

 

 

Myrmecophaga tridactyla(II) 

 

Formichiere gigante 

 

 

 

Tamandua mexicana (III GT) =317 

Tamandua 

Bradypodidae 

 

 

 

 

 

 

Bradypus variegatus (II) =318 

 

Bradipo variegato 

Megalonychidae 

 

 

 

 

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III GT) 

Grande bradipo di Hoffman 

Dasypodidae 

 

 

 

Armadilli 

 

 

 

Cabassous centralis (III GT) 

Armadillo dalla coda nuda del nord 

 

 

 

Cabassous tatouay (III GT) =319 

Grande armadillo dalla coda nuda 

 

 

Chaetophractus nationi (II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione.Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) 

 

Armadillo peloso 

 

Priodontes maximus (I) =320 

 

 

Armadillo gigante o tatù 

PHOLIDOTA 

 

 

 

 

Manidae 

 

 

 

Pangolini 

 

 

Manis spp.(II) (È stata fissata una quota zero annua di esportazione per Manis crassicaudata,Manis pentadactyla e Manis javanica prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) 

 

Pangolini 

LAGOMORPHA 

 

 

 

 

Leporidae 

 

 

 

 

 

Caprolagus hispidus (I) 

 

 

Caprolago ispido 

 

Romerolagus diazi (I) 

 

 

 

RODENTIA 

 

 

 

 

Sciuridae 

 

 

 

 

 

Cynomys mexicanus (I) 

 

 

Cane di prateria del Messico 

 

 

 

Epixerus ebii (III GH) 

 

 

 

 

Marmota caudata (III IN) 

Marmotta dalla coda lunga 

 

 

 

Marmota himalayana (III IN) 

Marmotta dell'Himalaya 

 

 

Ratufa spp.(II) 

 

Scoiattoli giganti 

 

 

 

Sciurus deppei (III CR) 

Scoiattoli di Depp 

Anomaluridae 

 

 

 

 

 

 

 

Anomalurus beecrofti (III GH) 

Anomaluro dal ventre rosso 

 

 

 

Anomalurus derbianus (III GH) 

Anomaluro derbiano 

 

 

 

Anomalurus pelii (III GH) 

Anomaluro di Pel 

 

 

 

Idiurus macrotis (III GH) 

Glino volante dalle grandi orecchie 

Muridae 

 

 

 

Topi,ratti 

 

Leporillus conditor (I) 

 

 

Leporillo costruttore 

 

Pseudomys praeconis (I) 

 

 

Falso topo della baia di Shark 

 

Xeromys myoides (I) 

 

 

Falso ratto d'acqua 

 

Zyzomys pedunculatus (I) 

 

 

Ratto di roccia dalla grossa coda 

Hystricidae 

 

 

 

Istrici 

 

Hystrix cristata (III GH) 

 

 

Istrice europeo 

Erethizontidae 

 

 

 

 

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III HN) =321 

Coendu messicano 

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III UY) =321 

Coendu spinoso 

Agoutidae 

 

 

 

 

 

 

 

Agouti paca (III HN) =323 

Paca 

Dasyproctidae 

 

 

 

 

 

 

 

Dasyprocta punctata (III HN) 

Aguti 

Chinchillidae 

 

 

 

Cincillà 

 

Chinchilla spp.(I) (Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento) 

 

 

Cincillà 

CETACEA 

 

 

 

Cetacei (delfini,balene) 

 

CETACEA spp.(I/II) (1 ) 

 

 

Cetacei 

CARNIVORA 

 

 

 

 

Canidae 

 

 

 

Cani,volpi,lupi 

 

 

 

Canis aureus (III IN) 

Sciacallo dorato 

 

Canis lupus (I/II) (Tutte le popolazioni ad eccezione di quelle della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39 o parallelo.Le popolazioni del Bhutan,India,Nepal e Pakistan figurano nell'appendice I;tutte le altre popolazioni figurano nell'appendice II) 

Canis lupus (II) (Popolazioni della Spagna a nord del Duero e della Grecia a nord del 39 o parallelo) 

 

Lupo 

 

Canis simensis 

 

 

Lupo del Simien 

 

 

Cerdocyon thous (II) =323 

 

Cerdocione 

 

 

Chrysocyon brachyurus (II) 

 

Crisocione 

 

 

Cuon alpinus (II) 

 

Cuon alpino 

 

 

Pseudalopex culpaeus (II) =323 

 

Volpe delle Ande 

 

 

Pseudalopex griseus (II) =324 

 

Volpe grigia dell'Argentina 

 

 

Pseudalopex gymnocercus(II) =323 

 

Volpe grigia della Pampa 

 

Speothos venaticus (I) 

 

 

Speoto 

 

 

 

Vulpes bengalensis (III IN) 

Volpe del Bengala 

 

 

Vulpes cana (II) 

 

Volpe di Blanford 

 

 

Vulpes zerda (II) =325 

 

Fennec 

Ursidae 

 

 

 

Orsi 

 

 

Ursidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Orsi 

 

Ailuropoda melanoleuca (I) 

 

 

Panda gigante 

 

Ailurus fulgens (I) 

 

 

Panda minore o Panda rosso 

 

Helarctos malayanus (I) 

 

 

Orso malese o Biruang 

 

Melursus ursinus (I) 

 

 

Orso labiato 

 

Tremarctos ornatus (I) 

 

 

Orso dagli occhiali 

 

Ursus arctos (I/II) (Le popolazioni del Bhutan,Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie Ursus arctos isabellinus figurano nell'appendice I;le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II) . 

 

 

Orso bruno 

 

Ursus thibetanus (I) =327 

 

 

Orso tibetano o Orso dal collare 

Procyonidae 

 

 

 

 

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III CR) 

Bassaricione di Gabb 

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III CR) 

Bassarisco del Centro America 

 

 

 

Nasua narica (III HN) =327 

Nasua dal naso bianco 

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III UY) 

Nasua o coati rosso 

 

 

 

Potos flavus (III HN) 

Cercoletto 

Mustelidae 

 

 

 

 

Lutrinae 

 

 

 

Lontre 

 

 

Lutrinae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Lontre 

 

Aonyx congicus (I) =328 (Solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria;le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) 

 

 

Lontra dalle guance bianche del Camerun 

 

Enhydra lutris nereis (I) 

 

 

Lontra di mare meridionale 

 

Lontra felina (I) =329 

 

 

Lontra marina 

 

Lontra longicaudis (I) =330 

 

 

Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America 

 

Lontra provocax (I) =329 

 

 

Lontra di fiume meridionale 

 

Lutra lutra (I) 

 

 

Lontra comune 

 

Pteronura brasiliensis (I) 

 

 

Lontra gigante del Brasile o Arirai 

Mellivorinae 

 

 

 

Tassi del miele 

 

 

 

Mellivora capensis (III BW/ GH) 

Tasso del miele 

Mephitinae 

 

 

 

Moffette 

 

 

Conepatus humboldtii (II) 

 

Moffetta della Patagonia 

Mustelinae 

 

 

 

 

 

 

 

Eira barbara (III HN) 

Taira 

 

 

 

Galictis vittata (III CR) =331 

Grigione maggiore 

 

 

 

Martes flavigula (III IN) 

 

 

 

 

Martes foina intermedia (III IN) 

 

 

 

 

Martes gwatkinsii (III IN) =332 

 

 

Mustela nigripes (I) 

 

 

Furetto dai piedi neri 

Viverridae 

 

 

 

Binturong,civette,fosse, linsanghi 

 

 

 

Arctictis binturong (III IN) 

Binturong 

 

 

 

Civettictis civetta (III BW) =333 

Civetta zibetto 

 

 

Cryptoprocta ferox (II) 

 

Fossa 

 

 

Cynogale bennettii (II) 

 

Civetta lontra o Mampalon 

 

 

Eupleres goudotii (II) =334 

 

Eupleride di Goudot 

 

 

Fossa fossana (II) 

 

Civetta del Madagascar o Fanaloka 

 

 

Hemigalus derbyanus (II) 

 

Civetta delle palme fasciata 

 

 

 

Paguma larvata (III IN) 

 

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III IN) 

 

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III IN) 

 

 

 

Prionodon linsang (II) 

 

Linsango fasciato 

 

Prionodon pardicolor (I) 

 

 

Linsango macchiato 

 

 

 

Viverra civettina (III IN) =335 

Civetta a grandi macchie del Malabar 

 

 

 

Viverra zibetha (III IN) 

Civetta indiana maggiore 

 

 

 

Viverricula indica (III IN) 

Civetta indiana minore 

Herpestidae 

 

 

 

Manguste 

 

 

 

Herpestes brachyurus fusca(III IN) =336 

Mangusta a coda corta dell'India 

 

 

 

Herpestes edwardsii (III IN) 

Mangusta grigia dell'India 

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctata (III IN) =337 

Mangusta di Giava 

 

 

 

Herpestes smithii (III IN) 

Mangusta rossiccia o di Smith 

 

 

 

Herpestes urva (III IN) 

 

 

 

 

Herpestes vitticollis (III IN) 

Mangusta a collo striato 

Hyaenidae 

 

 

 

 

 

 

 

Proteles cristatus (III BW) 

Protele crestato 

Felidae 

 

 

 

 

 

 

Felidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A.Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento) 

 

Felidi (tutte le specie) 

 

Acinonyx jubatus (I) (Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana:5;Namibia: 150;Zimbabwe:50. Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1,del regolamento) 

 

 

Ghepardo 

 

Caracal caracal (I) (Solo la popolazione dell'Asia;le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =338 

 

 

Caracal o Lince africana o del deserto 

 

Catopuma temminckii (I) =339 

 

 

Gatto dorato asiatico 

 

Felis nigripes (I) 

 

 

Gatto dai piedi neri 

 

Felis silvestris (II) 

 

 

Gatto selvatico 

 

Herpailurus yaguarondi (I) (Solo la popolazione del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339 

 

 

Jaguarondi 

 

Leopardus pardalis (I) =339 

 

 

Ocelot 

 

Leopardus tigrinus (I) =339 

 

 

Gatto tigre o oscilla 

 

Leopardus wiedii (I) =339 

 

 

Margay 

 

Lynx lynx (II) =339 

 

 

Lince eurasiatica 

 

Lynx pardinus (I) =340 

 

 

Lince pardina 

 

Neofelis nebulosa (I) 

 

 

Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa 

 

Oncifelis geoffroyi (I) =339 

 

 

Gatto di Geoffroyi 

 

Oreailurus jacobita (I) =339 

 

 

Gatto delle Ande 

 

Panthera leo persica (I) 

 

 

Leone asiatico 

 

Panthera onca (I) 

 

 

Giaguaro 

 

Panthera pardus (I) 

 

 

Leopardo o Pantera 

 

Panthera tigris (I) 

 

 

Tigre 

 

Pardofelis marmorata (I) =339 

 

 

Gatto marmorato 

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia;le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339 

 

 

Gatto leopardo del Bengala 

 

Prionailurus bengalensis iriomotensis (II) =339 

 

 

Gatto di Iriomote 

 

Prionailurus planiceps (I) =339 

 

 

Gatto dalla testa piatta 

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Solo la popolazione dell'India;le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) =339 

 

 

Gatto rugginoso 

 

Puma concolor coryi (I) =339 

 

 

Puma della Florida 

 

Puma concolor costaricensis (I) =339 

 

 

Puma dell'America centrale 

 

Puma concolor cougar (I) =339 

 

 

Puma orientale 

 

Uncia uncia (I) =341 

 

 

Leopardo delle nevi o Irbis 

Otariidae 

 

 

 

Arctocefali, leoni marini 

 

 

Arctocephalus spp (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Arctocefali 

 

Arctocephalus philippii (II) 

 

 

Arctocefalo di Juan Fernandez 

 

Arctocephalus townsendi(I) 

 

 

Arctocefalo della Guadalupa 

Odobenidae 

 

 

 

Trichechi 

 

 

Odobenus rosmarus (III CA) 

 

Tricheco 

Phocidae 

 

 

 

Foche 

 

 

Mirounga leonina (II) 

 

Elefante marino 

 

Monachus spp.(I) 

 

 

Foca monaca 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

PROBOSCIDEA 

 

 

 

 

Elephantidae 

 

 

 

Elefanti 

 

Elephas maximus (I) 

 

 

Elefante indiano o asiatico 

 

Loxodonta africana (I) - Ad eccezione delle popolazioni del Botswana,Namibia, Sudafrica e Zimbabwe,che sono incluse nell'allegato B) 

Loxodonta africana (II) Solo le popolazioni del Botswana,Namibia, Sudafrica (2 ) e Zimbabwe (3 ) ;le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A 

 

Elefante africano 

SIRENIA 

 

 

 

 

Dugongidae 

 

 

 

 

 

Dugong dugon (I) 

 

 

Dugongo 

Trichechidae 

 

 

 

Manati o Lamantini 

 

Trichechidae spp.(I/II) (Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I. Trichechus senegalensis figura nell'appendice II) 

 

 

Manati o Lamantini 

PERISSODACTYLA 

 

 

 

 

Equidae 

 

 

 

Cavalli,asini selvatici,zebre 

 

Equus africanus (I) =342 

 

 

Asino selvatico africano 

 

Equus grevyi (I) 

 

 

Zebra reale o Zebra di Grevy 

 

Equus hemionus (I/II) (Le specie sono elencate nell'appendice II ma la sottospecie Equus hemionus hemionus figura nell'appendice I) 

 

 

Asino selvatico asiatico o Emione 

 

Equus kiang (II) =343 Kiang 

 

 

 

 

 

Equus onager (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) =343 

 

Onagro 

 

Equus onager khur (I) =343 

 

 

Khur 

 

Equus przewalskii (I) =344 

 

 

Cavallo di Przewalski 

 

 

Equus zebra hartmannae(II) 

 

Zebra di Hartmann 

 

Equus zebra zebra (I) 

 

 

Zebra di montagna del Capo 

Tapiridae 

 

 

 

Tapiri 

 

Tapiridae spp.(I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B) 

 

 

Tapiri 

 

 

Tapirus terrestris (II) 

 

Tapiro sudamericano 

Rhinocerotidae 

 

 

 

Rinoceronti 

 

Rhinocerotidae spp.(I) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B) 

 

 

Rinoceronte (tutte le specie) 

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Solo le popolazioni del Sudafrica;le altre popolazioni figurano nell'allegato A.Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia.Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme) 

 

Rinoceronte bianco 

ARTIODACTYLA 

 

 

 

 

Tragulidae 

 

 

 

 

 

 

 

Hyemoschus aquaticus (III GH) 

Iemosco acquatico 

Suidae 

 

 

 

 

 

Babyrousa babyrussa (I) 

 

 

Babirussa 

 

Sus salvanius (I) 

 

 

Cinghiale nano 

Tayassuidae 

 

 

 

Pecari 

 

 

Tayassuidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A ed escluse le popolazioni di Pecari tajacu del Messico edegli Stati Uniti che non sono incluse negli allegati del presente regolamento) - 

 

Pecari 

 

Catagonus wagneri (I) 

 

 

Pecari gigante o Tagua 

Hippopotamidae 

 

 

 

Ippopotami 

 

 

Hexaprotodon liberiensis(II) =345 

 

Ippopotamo pigmeo 

 

 

Hippopotamus amphibius(II) 

 

Ippopotamo 

Camelidae 

 

 

 

 

 

 

Lama guanicoe (II) 

 

Guanaco 

 

Vicugna vicugna (I) (Ad eccezione delle seguenti popolazioni:Argentina [la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta,Catamarca,La Rioja e San Juan ];Bolivia [l'intera popolazione ];Cile [popolazione della Primera Región ];e Perù [l'intera popolazione ]che figurano nell'allegato B) 

Vicugna vicugna (II) [Solo le popolazioni dell'Argentina (4 ) ][la popolazione delle province Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy,Salta,Catamarca,La Rioja e San Juan ]; Bolivia (5 ) [l'intera popolazione ];Cile (6 ) [popolazione della Primera Región ];Perù (7 ) [l'intera popolazione ];le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A 

 

Vigogna 

Moschidae 

 

 

 

Cervi muschiati 

 

Moschus spp.(I) (Solo le popolazioni dell'Afghanistan,Bhutan,India, Myanmar,Nepal e Pakistan;le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) 

Moschus spp.(II) (Ad eccezione delle popolazioni dell'Afghanistan,Bhutan, India,Myanmar,Nepal e Pakistan,che sono incluse nell'allegato A) 

 

Cervi muschiati 

Cervidae 

 

 

 

 

 

Axis calamianensis (I) =346 

 

 

Cervo porcino dell'Indocina 

 

Axis kuhlii (I) =347 

 

 

Cervo porcino di Calamian 

 

Axis porcinus annamiticus(I) =348 

 

 

Cervo porcino di Bawean o di Kuhl 

 

Blastocerus dichotomus (I) 

 

 

Cervo delle paludi 

 

Cervus duvaucelii (I) 

 

 

Barasinga o Cervo di Duvaucel 

 

 

Cervus elaphus bactrianus(II) 

 

Cervo di Bukara o del Turkestan 

 

 

 

Cervus elaphus barbarus(III TN) 

Cervo dell'Atlante 

 

Cervus elaphus hanglu (I) 

 

 

Hanglu o Cervo del Kashmir 

 

Cervus eldii (I) 

 

 

Tameng o Cervo di Eld 

 

Dama mesopotamica (I) =349 

 

 

Daino della Mesopotamia 

 

Hippocamelus spp.(I) 

 

 

Huemul (tutte le specie) 

 

 

 

Mazama americana cerasina (III GT) 

Mazama grande 

 

Megamuntiacus vuquanghensis (I) 

 

 

 

 

Muntiacus crinifrons (I) 

 

 

Muntjak nero 

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III GT) 

Cervo dalla coda bianca del Guatemala 

 

Ozotoceros bezoarticus (I) 

 

 

Cervo delle Pampas 

 

 

Pudu mephistophiles (II) 

 

Pudu mefistofele o Pudu del Nord 

 

Pudu puda (I) 

 

 

Pudu comune o Pudu del Sud 

Antilocapridae 

 

 

 

 

 

Antilocapra americana (I) (Solo la popolazione del Messico;le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) 

 

 

Antilocapra 

Bovidae 

 

 

 

 

 

Addax nasomaculatus (I) 

 

 

Antilope addax 

 

 

Ammotragus lervia (II) 

 

Addax 

 

 

Bison bison athabascae (II) 

 

Bisonte dei boschi 

 

 

 

Antilope cervicapra (III NP) 

Antilope cervicapra 

 

Bos gaurus (I) 603 =350 

 

 

Gaur 

 

Bos mutus (I) 603 =351  

 

 

Yack selvatico 

 

Bos sauveli (I) =352 

 

 

Couprey 

 

 

 

Bubalus arnee (III NP) =353 

Bufalo indiano 

 

Bubalus depressicornis (I) =354 

 

 

Anoa o Bufalo pigmeo di pianura 

 

Bubalus mindorensis (I) =354 

 

 

Bufalo di Mindoro o Tamaru 

 

Bubalus quarlesi (I) =354 

 

 

Anoa di montagna 

 

 

Budorcas taxicolor (II) 

 

Takin 

 

Capra falconeri (I) 

 

 

Markor o Capra di Falconer 

 

 

Cephalophus dorsalis (II) 

 

Cefalofo dalla schiena nera 

 

Cephalophus jentinki (I) 

 

 

Cefalofo di Jentink 

 

 

Cephalophus monticola (II) 

 

Cefalofo azzurro 

 

 

Cephalophus ogilbyi (II) 

 

Cefalofo di Fernando Poo 

 

 

Cephalophus silvicultor (II) 

 

Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera 

 

 

Cephalophus zebra (II) 

 

Cefalofo zebra 

 

 

 

Damaliscus lunatus (III GH) 

Damalisco 

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II) =355 

 

Bontebok o Antilope pigarga 

 

 

Gazella cuvieri (III TN) 

 

Gazzella di Cuvier 

 

Gazella dama (I) 

 

 

Gazzella dama 

 

 

Gazella dorcas (III TN) 

 

Gazzella dorcas 

 

 

Gazella leptoceros (III TN) 

 

Gazzella bianca 

 

Hippotragus niger variani(I) 

 

 

Antilope equina nera gigante 

 

 

Kobus leche (II) 

 

Cobo lichi 

 

Naemorhedus baileyi (I) =356 

 

 

 

 

Naemorhedus caudatus (I) =356 

 

 

 

 

Naemorhedus goral (I) 

 

 

Goral 

 

Naemorhedus sumatraensis(I) =357 

 

 

Capricorno di Sumatra o Seran 

 

Oryx dammah (I) =358 

 

 

Orice dalle corna a sciabola 

 

Oryx leucoryx (I) 

 

 

Orice bianco o d'Arabia 

 

 

Ovis ammon (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) 

 

Argali o Muflone asiatico 

 

Ovis ammon hodgsonii (I) 

 

 

Muflone dell'Himalaya 

 

Ovis ammon nigrimontana(I) 

 

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (Solo la popolazione del Messico;le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) 

 

Pecora delle Montagne Rocciose 

 

Ovis orientalis ophion (I) =359 

 

 

Muflone di Cipro 

 

 

Ovis vignei (II) (Ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A) 

 

Pecora della steppa 

 

Ovis vignei vignei (I) =360 

 

 

Muflone del Kashmir o Urial 

 

Pantholops hodgsonii (I) 

 

 

Antilope tibetana o chiru 

 

Pseudoryx nghetinhensis (I) 

 

 

Antilope del Vu Quang 

 

Rupicapra pyrenaica ornata(I) =362 

 

 

Camoscio d'Abruzzo 

 

 

Saiga tartarica (II) 

 

Saiga 

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III NP) 

Antilope quadricorne 

 

 

 

Tragelaphus eurycerus (III GH) =362 

 

 

 

 

Tragelaphus spekei (III GH) 

Sitatunga 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

AVES 

 

 

 

Uccelli 

STRUTHIONIFORMES 

 

 

 

 

Struthionidae 

 

 

 

Struzzi 

 

Struthio camelus (I) (Solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso,Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad,Mali,Mauritania, Marocco,Niger,Nigeria, Senegal e Sudan;le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) 

 

 

Struzzo del Nord Africa 

RHEIFORMES 

 

 

 

 

Rheidae 

 

 

 

 

 

 

Rhea americana (II) 

 

Nandù 

 

Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363 

 

 

Nandù di Darwin 

 

 

Rhea pennata (I) (Ad eccezione della popolazione Rhea pennata pennata dell'Argentina e del Cile, che sono inclusi nell'allegato B) =363 

 

Nandau o Rea di Darwin 

TINAMIFORMES 

 

 

 

 

Tinamidae 

 

 

 

 

 

Tinamus solitarius (I) 

 

 

Tinamo solitario 

SPHENISCIFORMES 

 

 

 

 

Spheniscidae 

 

 

 

 

 

 

Spheniscus demersus (II) 

 

Sfenisco del Capo 

 

Spheniscus humboldti (I) 

 

 

Sfenisco di Humboldt 

PODICIPEDIFORMES 

 

 

 

 

Podicipedidae 

 

 

 

 

 

Podilymbus gigas (I) 

 

 

Podilimbo gigante 

PROCELLARIIFORMES 

 

 

 

 

Diomedeidae 

 

 

 

 

 

Diomedea albatrus (I) 

 

 

Albatro comune o albatro di Steller 

PELECANIFORMES 

 

 

 

 

Pelecanidae 

 

 

 

Pellicani 

 

Pelecanus crispus (I) 

 

 

Pellicano riccio 

Sulidae 

 

 

 

 

 

Papasula abbotti (I) =364 

 

 

Sula dai piedi grigi o di Abbott 

Fregatidae 

 

 

 

 

 

Fregata andrewsi (I) 

 

 

Fregata di Andrews 

CICONIIFORMES 

 

 

 

 

Ardeidae 

 

 

 

 

 

 

 

Ardea goliath (III GH) 

Airone gigante 

 

Bubulcus ibis (III GH) =365 

 

 

Sgarza ciuffetto 

 

Casmerodius albus (III GH) =366 

 

 

Airone bianco 

 

Egretta garzetta (III GH) 

 

 

Garzetta 

Balaenicipitidae 

 

 

 

 

 

 

Balaeniceps rex (II) 

 

Becco a scarpa 

Ciconiidae 

 

 

 

 

 

Ciconia boyciana (I) =367 

 

 

Cicogna dal becco nero 

 

Ciconia nigra (II) 

 

 

Cicogna nera 

 

Ciconia stormi 

 

 

 

 

 

 

Ephippiorhynchus senegalensis (III GH) 

Mitteria del Senegal 

 

Jabiru mycteria (I) 

 

 

Jabiru 

 

 

 

Leptoptilos crumeniferus(III GH) 

Marabù d'Africa 

 

Leptoptilos dubius 

 

 

 

 

Mycteria cinerea (I) 

 

 

Tantalo malese 

Threskiornithidae 

 

 

 

 

 

 

 

Bostrychia hagedash (III GH) =368 

Hagedash 

 

 

 

Bostrychia rara (III GH) =369 

Ibis raro 

 

 

Eudocimus ruber (II) 

 

Ibis rosso 

 

Geronticus calvus (II) 

 

 

Ibis calvo 

 

Geronticus eremita (I) 

 

 

Ibis eremita o dal ciuffo 

 

Nipponia nippon (I) 

 

 

Ibis del Giappone 

 

Platalea leucorodia (II) 

 

 

Spatola 

 

Pseudibis gigantea 

 

 

 

 

 

 

Threskiornis aethiopicus(III GH) 

Ibis sacro 

Phoenicopteridae 

 

 

 

Fenicotteri 

 

 

Phoenicopteridae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Fenicotteri (tutte le specie) 

 

Phoenicopterus ruber (II) =370 

 

 

Fenicottero roseo 

ANSERIFORMES 

 

 

 

 

Anatidae 

 

 

 

 

 

 

 

Alopochen aegyptiacus (III GH) 

Oca egiziana 

 

 

 

Anas acuta (III GH) 

Codone 

 

Anas aucklandica (I) =371 

 

 

Anatra delle Auckland 

 

 

Anas bernieri (II) 

 

Anatre di Bernier del Madagascar 

 

 

 

Anas capensis (III GH) 

Anatra del Capo 

 

 

 

Anas clypeata (III GH) =372 

Mestolone 

 

 

 

Anas crecca (III GH) 

Alzavola 

 

 

Anas formosa (II) 

 

Alzavola asiatica 

 

Anas laysanensis (I) =373 

 

 

Germano di Laysan 

 

Anas oustaleti (I) =374 

 

 

Germano delle Marianne 

 

 

 

Anas penelope (III GH) 

Fischione 

 

Anas querquedula (III GH) 

 

 

Marzaiola 

 

Aythya innotata 

 

 

 

 

Aythya nyroca (III GH) =375 

 

 

Moretta tabaccata 

 

Branta canadensis leucopareia (I) 

 

 

Oca delle Aleutine 

 

Branta ruficollis (II) 

 

 

Oca del collo rosso 

 

Branta sandvicensis (I) 

 

 

Oca delle Hawaii 

 

 

 

Cairina moschata (III HN) 

Anatra muta 

 

Cairina scutulata (I) 

 

 

Anatra della Malesia 

 

 

Coscoroba coscoroba (II) 

 

Cigno coscoroba 

 

 

Cygnus melanocorypha (II) 

 

Cigno dal collo nero 

 

 

Dendrocygna arborea (II) 

 

Dendrocigna di Cuba 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis(III HN) 

Dendrocigna autunnale 

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =376 

Dendrocigna fulva 

 

 

 

Dendrocygna viduata (III GH) 

Dendrocigna a faccia bianca 

 

Mergus octosetaceus 

 

 

 

 

 

 

Nettapus auritus (III GH) 

Oca nana africana 

 

 

Oxyura jamaicensis 

 

Gobbo della Giamaica 

 

Oxyura leucocephala (II) 

 

 

Gobbo rugginoso 

 

 

 

Plectropterus gambensis(III GH) 

Oca dello sperone 

 

 

 

Pteronetta hartlaubii (III GH) =377 

Anatra di Hartlaob,Anatra ali azzurre 

 

Rhodonessa caryophyllacea forse estinta (I) 

 

 

Anatra dalla testa rosa 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II) 

 

 

 

Tadorna cristata 

 

 

 

FALCONIFORMES 

 

 

 

 

 

 

Rapaci diurni (aquile, falconi,falchi,avvoltoi) 

 

Rapaci diurni (tutte le specie) 

Cathartidae 

 

 

 

 

 

Gymnogyps californianus(I) 

 

 

Condor della California 

 

 

 

Sarcoramphus papa (III HN) 

Avvoltoio papa o avvoltoio reale 

 

Vultur gryphus (I) 

 

 

Condor o Avvoltoio delle Ande 

Pandionidae 

 

 

 

 

 

Pandion haliaetus (II) 

 

 

Falco pescatore 

Accipitridae 

 

 

 

 

 

Accipiter brevipes (II) 

 

 

Sparviere levantino 

 

Accipiter gentilis (II) 

 

 

Astore 

 

Accipiter nisus (II) 

 

 

Sparviere 

 

Aegypius monachus (II) 

 

 

Avvoltoio 

 

Aquila adalberti (I) =379 

 

 

Aquila imperiale spagnola 

 

Aquila chrysaetos (II) 

 

 

Aquila reale 

 

Aquila clanga (II) 

 

 

Aquila anatraia maggiore 

 

Aquila heliaca (I) 

 

 

Aquila imperiale 

 

Aquila pomarina (II) 

 

 

Aquila anatraia minore 

 

Buteo buteo (II) 

 

 

Poiana 

 

Buteo lagopus (II) 

 

 

Poiana calzata 

 

Buteo rufinus (II) 

 

 

Poiana codabianca 

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =379 

 

 

Nibbio di Wilson o di Cuba 

 

Circaetus gallicus (II) 

 

 

Biancone 

 

Circus aeruginosus (II) 

 

 

Falco di palude 

 

Circus cyaneus (II) 

 

 

Albanella reale 

 

Circus macrourus (II) 

 

 

Albanella pallida 

 

Circus pygargus (II) 

 

 

Albanella minore 

 

Elanus caeruleus (II) 

 

 

Nibbio bianco 

 

Eutriorchis astur (II) 

 

 

 

 

Gypaetus barbatus (II) 

 

 

Avvoltoio degli agnelli 

 

Gyps fulvus (II) 

 

 

Grifone 

 

Haliaeetus spp.(I/II) (Haliaeetus albicilla e Haliaeetus leucocephalus sono elencati nell'appendice I,le altre specie sono elencate nell'appendice II) 

 

 

Aquile di mare 

 

Harpia harpyja (I) 

 

 

Arpia 

 

Hieraaetus fasciatus (II) 

 

 

Aquila del Bonelli 

 

Hieraaetus pennatus (II) 

 

 

Aquila minore 

 

Leucopternis occidentalis(II) 

 

 

 

 

Milvus migrans (II) 

 

 

Nibbio bruno 

 

Milvus milvus (II) 

 

 

Nibbio reale 

 

Neophron percnopterus (II) 

 

 

Capovaccaio 

 

Pernis apivorus (II) 

 

 

Falco pecchiaiolo 

 

Pithecophaga jefferyi (I) 

 

 

Aquila delle scimmie 

Falconidae 

 

 

 

 

 

Falco araea (I) 

 

 

 

 

Gheppio delle Seychelles 

 

 

 

 

Falco biarmicus (II) 

 

 

Lanario 

 

Falco cherrug (II) 

 

 

Falco sacro 

 

Falco columbarius (II) 

 

 

Smeriglio 

 

Falco eleonorae (II) 

 

 

Falco della regina 

 

Falco jugger (I) 

 

 

Falco laggar 

 

Falco naumanni (II) 

 

 

Falco grillaio 

 

Falco newtoni(I) (Solo la popolazione delle Seicelle) 

 

 

Gheppio dell'isola Aldabra 

 

Falco pelegrinoides (I) =380 

 

 

Falcone di Barberia 

 

Falco peregrinus (I) 

 

 

Falco pellegrino 

 

Falco punctatus (I) 

 

 

Falcone delle Mauritius 

 

Falco rusticolus (I) 

 

 

Girifalco 

 

Falco subbuteo (II) 

 

 

Lodolaio 

 

Falco tinnunculus (II) 

 

 

Gheppio 

 

Falco vespertinus (II) 

 

 

Falco cuculo 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

GALLIFORMES 

 

 

 

 

Megapodiidae 

 

 

 

 

 

Macrocephalon maleo (I) 

 

 

Maleo delle Celebes 

Cracidae 

 

Crax spp.*(-/III) (Le seguenti specie sono elencate nell'appendice III:Crax alberti,Crax daubentoni e Crax globulosa per la Colombia e Crax rubra per Colombia,Costa Rica, Guatemala e Honduras) 

 

 

 

Crax alberti (III CO) 

 

 

Hocco dal becco blu 

 

Crax blumenbachii (I) 

 

 

Hocco a becco rosso 

 

Mitu mitu (I) =381 

 

 

Miti o hocco a becco di rasoio 

 

Oreophasis derbianus (I) 

 

 

Oreofasiole derbiano 

 

 

Ortalis vetula (III GT/HN) 

 

Ciacialaca 

 

 

Pauxi spp.(-/III) (Pauxi pauxi figura nell'appendice III per la Colombia) =382 

 

 

 

Penelope albipennis (I) 

 

 

Penelope dalle ali bianche 

 

 

 

Penelope purpurascens (III HN) 

Penelope purpurea 

 

 

Penelopina nigra (III GT) 

 

Ciacialaca nero del Guatemala 

 

Pipile jacutinga (I) =383 

 

 

Penelope dalla fronte nera 

 

Pipile pipile (I) =384 

 

 

Penelope di Trinidad 

Phasianidae 

 

 

 

 

 

 

Agelastes meleagrides (III GH) 

 

Agelaste 

 

 

 

Agriocharis ocellata (III GT) 

Tacchino ocellato 

 

 

Arborophila charltonii (III MY) 

 

Pernice a petto castano 

 

 

Arborophila orientalis (III MY) =385 

 

Pernice a petto bruno 

 

 

Argusianus argus (II) 

 

 

 

 

 

Caloperdix oculea (III MY) 

Pernice ferruginosa 

 

Catreus wallichii (I) 

 

 

Fagiano di Wallich 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I) 

 

 

Colino della Virginia mascherato 

 

Crossoptilon crossoptilon(I) 

 

 

Fagiano orecchiuto bianco 

 

Crossoptilon harmani (I) =386 

 

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I) 

 

 

Fagiano orecchiuto bruno 

 

 

Gallus sonneratii (II) 

 

Gallo di Sonnerat o Gallo grigio 

 

 

Ithaginis cruentus (II) 

 

Fagiano insanguinato 

 

Lophophorus impejanus (I) 

 

 

 

 

Lophophorus lhuysii (I) 

 

 

 

 

Lophophorus sclateri (I) 

 

 

 

 

 

Lophura bulweri 

 

 

 

 

Lophura diardi 

 

 

 

Lophura edwardsi (I) 

 

 

Fagiano di Edwards 

 

 

Lophura erythrophthalma(III MY) 

 

Fagiano senza cresta a groppone rosso 

 

 

Lophura hatinhensis 

 

 

 

 

Lophura hoogerwerfi 

 

 

 

 

Lophura ignita (III MY) 

 

Fagiano nobile 

 

Lophura imperialis (I) 

 

 

Fagiano imperiale 

 

 

Lophura inornata 

 

 

 

 

Lophura leucomelanos 

 

 

 

Lophura swinhoii (I) 

 

 

Fagiano di Swinhoe o di Formosa 

 

 

 

Melanoperdix nigra (III MY) 

Pernice nera 

 

Odontophorus strophium 

 

 

Colino dal collare 

 

Ophrysia superciliosa 

 

 

Quaglia dell'Himalaya 

 

 

Pavo muticus (II) 

 

Pavone mutico o verde 

 

 

Polyplectron bicalcaratum(II) 

 

Speroniere chinqui o grigio 

 

Polyplectron emphanum (I) 

 

 

Speroniere 

 

 

 

 

Napoleone o di Palawan 

 

 

Polyplectron germaini (II) 

 

Speroniere di Germain 

 

 

 

Polyplectron inopinatum(III MY) 

Calcuro della Malacca 

 

 

Polyplectron malacense (II) 

 

Speroniere o Malese di Hardwicke 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II) =387 

 

 

 

Rheinardia ocellata (I) =388 

 

 

Rainardo ocellato o Argo crestato 

 

 

 

Rhizothera longirostris (III MY) 

Pernice dal becco lungo 

 

 

 

Rollulus rouloul (III MY) 

Quaglia crestata o Rulrul 

 

Syrmaticus ellioti (I) 

 

 

Fagiano di Elliot 

 

Syrmaticus humiae (I) 

 

 

Fagiano di Hume 

 

Syrmaticus mikado (I) 

 

 

Fagiano mikado 

 

Tetraogallus caspius (I) 

 

 

Tetraogallo del Caspio 

 

Tetraogallus tibetanus (I) 

 

 

Tetraogallo del Tibet 

 

Tragopan blythii (I) 

 

 

Tragopano di Blyth 

 

Tragopan caboti (I) 

 

 

Tragopano di Cabot 

 

Tragopan melanocephalus(I) 

 

 

Tragopano occidentale 

 

 

 

Tragopan satyra (III NP) 

Tragopano satiro 

 

Tympanuchus cupido attwateri (I) 

 

 

Tetraone di prateria di Attwater 

GRUIFORMES 

 

 

 

 

Gruidae 

 

 

 

Gru 

 

 

Gruidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Gru (tutte le specie) 

 

Grus americana (I) 

 

 

Gru americana o urlatrice 

 

Grus canadensis (I/II) (La specie figura nell'appendice II ma le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I) 

 

 

Gru canadese di Cuba 

 

Grus grus (II) 

 

 

Gru 

 

Grus japonensis (I) 

 

 

Gru della Manciuria o del Giappone 

 

Grus leucogeranus (I) 

 

 

Gru bianca asiatica 

 

Grus monacha (I) 

 

 

Gru monaca 

 

Grus nigricollis (I) 

 

 

Gru dal collo nero 

 

Grus vipio (I) 

 

 

Gru dal collo bianco 

Rallidae 

 

 

 

 

 

Gallirallus sylvestris (I) =389 

 

 

Rallo di Lord Howe 

Rhynochetidae 

 

 

 

 

 

Rhynochetos jubatus (I) 

 

 

Kagu 

Otididae 

 

 

 

 

 

 

Otididae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

 

 

Ardeotis nigriceps (I) =390 

 

 

Grande otarda dell'India 

 

Chlamydotis undulata (I) 

 

 

Moara africana 

 

Eupodotis indica (II) 

 

 

 

 

Eupodotis bengalensis (I) =391 

 

 

Otarda del Bengala 

 

Otis tarda (II) 

 

 

Otarda comune 

 

Tetrax tetrax (II) 

 

 

Gallina prataiola 

CHARADRIIFORMES 

 

 

 

 

Burhinidae 

 

 

 

 

 

 

 

Burhinus bistriatus (III GT) 

Occhione americano 

Scolopacidae 

 

 

 

 

 

Numenius borealis (I) 

 

 

Chiurlo boreale 

 

Numenius tenuirostris (I) 

 

 

Chiurlottello 

 

Tringa guttifer (I) 

 

 

Piro-Piro macchiato 

Laridae 

 

 

 

 

 

Larus relictus (I) 

 

 

Gabbiano della Mongolia 

COLUMBIFORMES 

 

 

 

 

Columbidae 

 

 

 

Colombi,piccioni 

 

Caloenas nicobarica (I) 

 

 

Colomba delle Nicobare 

 

 

Columba caribaea 

 

Colomba della Giamaica 

 

Claravis godefrida 

 

 

Tortora barrata di porpora 

 

 

 

Columba guinea (III GH) 

Colombo Guinea 

 

 

 

Columba iriditorques (III GH) =392 

Colombo a nuca bronzata 

 

Columba livia (III GH) 

 

 

Piccione selvatico 

 

 

 

Columba mayeri (III MU) =393 

Colombo rosa di Maurizio 

 

 

 

Columba unicincta (III GH) 

Colombaccio africano 

 

 

Didunculus strigirostris 

 

 

 

Ducula mindorensis (I) 

 

 

Colomba imperiale di Mindoro 

 

 

Gallicolumba luzonica (II) 

 

Colomba pugnalata 

 

 

Goura spp.(II) 

 

Gure (tutte le specie) 

 

Leptotila wellsi 

 

 

Tortora di Granada 

 

 

 

Oena capensis (III GH) 

Tortora del Capo 

 

 

 

Streptopelia decipiens (III GH) 

Tortora luttuosa 

 

 

 

Streptopelia roseogrisea (III GH) 

Tortora Isabella 

 

 

 

Streptopelia semitorquata(III GH) 

Tortora a occhi rossi 

 

 

 

Streptopelia senegalensis(III GH) 

Tortora del Senegal, Tortora delle palme 

 

Streptopelia turtur (III GH) 

 

 

Tortora selvatica 

 

 

 

Streptopelia vinacea (III GH) 

Tortora vinosa 

 

 

 

Treron calva (III GH) =395 

Colombo verde africano 

 

 

 

Treron waalia (III GH) 

Colombe verde a becco giallo 

 

 

 

Turtur abyssinicus (III GH) 

Tortora smeraldina abissina 

 

 

 

Turtur afer (III GH) 

Tortora smeraldina a macchie blu 

 

 

 

Turtur brehmeri (III GH) =395 

Tortora a testa azzurra 

 

 

 

Turtur tympanistria (III GH) =396 

Tortora tamburina 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

PSITTACIFORMES 

 

 

 

 

 

 

PSITTACIFORMES spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse negli allegati A e C e di Melopsittacus undulatus e Nymphicus hollandicus,che non sono inclusi negli allegati del presente regolamento) 

 

Pappagalli (tutte le specie) 

Psittacidae 

 

 

 

 

 

Amazona arausiaca (I) 

 

 

Amazzone dal collo rosso 

 

Amazona barbadensis (I) 

 

 

Amazzone a spalle gialle 

 

Amazona brasiliensis (I) 

 

 

Amazzone dalla coda rossa 

 

Amazona guildingii (I) 

 

 

Amazzone di Guilding o di Saint Vincent 

 

Amazona imperialis (I) 

 

 

Amazzone imperiale 

 

Amazona leucocephala (I) 

 

 

Amazzone di Cuba o dalla testa bianca 

 

Amazona ochrocephala auropalliata (I) 

 

 

Amazzone fronte gialla 

 

Amazona ochrocephala belizensis (I) 

 

 

 

 

Amazona ochrocephala caribaea (I) 

 

 

 

 

Amazona ochrocephala oratrix (I) 

 

 

Amazzone nuca gialla 

 

Amazona ochrocephala parvipes (I) 

 

 

 

 

Amazona ochrocephala tresmariae (I) 

 

 

 

 

Amazona pretrei (I) 

 

 

Amazzone dalla faccia rossa 

 

Amazona rhodocorytha (I) =397 

 

 

Amazzone a corona rossa 

 

Amazona tucumana (I) 

 

 

Amazzone di Tucuman 

 

Amazona versicolor (I) 

 

 

Amazzone variopinta o di Santa Lucia 

 

Amazona vinacea (I) 

 

 

Amazzone vinacea 

 

Amazona viridigenalis (I) 

 

 

Amazzone guance verdi 

 

Amazona vittata (I) 

 

 

Amazzone di Porto Rico 

 

Anodorhynchus spp.(I) 

 

 

Ara giacinto 

 

Ara ambigua (I) 

 

 

Ara di Buffon 

 

Ara glaucogularis (I) =398 

 

 

Ara di Wagler 

 

Ara macao (I) 

 

 

Ara macao 

 

Ara militaris (I) 

 

 

Ara militare 

 

Ara rubrogenys (I) 

 

 

Ara a fronte rossa 

 

Cacatua goffini (I) 

 

 

Cacatua di Goffin 

 

Cacatua haematuropygia (I) 

 

 

Cacatua ventre rosso 

 

Cacatua moluccensis (I) 

 

 

Cacatua delle Molucche 

 

Cyanopsitta spixii (I) 

 

 

Ara di Spix 

 

Cyanoramphus forbesi (I) =399 

 

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I) =400 

 

 

Kakariki a fronte rossa 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401 

 

 

Pappagallo dei fichi di Coxen 

 

Eos histrio (I) 

 

 

Lori rosso e blu 

 

Eunymphicus cornutus (I) 

 

 

Parrocchetto cornuto 

 

Geopsittacus occidentalis forse estinto (I) =402 

 

 

Pappagallo notturno 

 

Guarouba guarouba(I) =403 

 

 

 

 

Neophema chrysogaster (I) 

 

 

Parrocchetto a ventre arancione 

 

Ognorhynchus icterotis (I) 

 

 

Conuro a orecchie gialle 

 

Pezoporus wallicus (I) 

 

 

Parrocchetto terragnolo 

 

Pionopsitta pileata (I) 

 

 

Pappagallo a cappuccio rosso 

 

Probosciger aterrimus (I) 

 

 

Cacatua delle palme 

 

Propyrrhura couloni(I) =404 

 

 

 

 

Propyrrhura maracana(I) =405 

 

 

 

 

Psephotus chrysopterygius(I) 

 

 

Parrocchetto dalle ali gialle 

 

Psephotus dissimilis (I) =406 

 

 

Pappagallo dal cappuccio 

 

Psephotus pulcherrimus forse estinto (I) 

 

 

Parrocchetto del paradiso 

 

Psittacula echo (I) =407 

 

 

Parrocchetto dal collare di Mauritius 

 

 

 

Psittacula krameri (III GH) 

Parrochetto dal collare africano 

 

Pyrrhura cruentata (I) 

 

 

Conuro a gola azzurra 

 

Rhynchopsitta spp.(I) 

 

 

Parrocchetti a becco grosso 

 

Strigops habroptilus (I) 

 

 

Kakapo 

 

Vini spp.(I/II) (Vini ultramarina figura nell'appendice I,le altre specie figurano nell'appendice II) 

 

 

Lorichetti d'oltremare 

CUCULIFORMES 

 

 

 

 

Musophagidae 

 

 

 

Turachi 

 

 

Corythaeola cristata (III GH) 

 

Turaco gigante 

 

 

Crinifer piscator (III GH) 

 

Turaco grigio suriano 

 

 

Musophaga porphyreolopha (II) =408 

 

 

 

 

Musophaga violacea (III GH) 

 

Musofaga violacea 

 

 

Tauraco spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Turachi 

 

Tauraco bannermani (II) 

 

 

 

STRIGIFORMES 

 

 

 

Rapaci notturni 

 

 

STRIGIFORMES spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Rapaci notturni (tutte le specie) 

Tytonidae 

 

 

 

Barbagianni 

 

Tyto alba (II) 

 

 

Barbagianni 

 

Tyto soumagnei (I) 

 

 

Barbagianni del Madagascar 

Strigidae 

 

 

 

 

 

Aegolius funereus (II) 

 

 

Civetta capogrosso 

 

Asio flammeus (II) 

 

 

Gufo di palude 

 

Asio otus (II) 

 

 

Gufo comune 

 

Athene blewitti (I) 

 

 

Civetta di foresta 

 

Athene noctua (II) 

 

 

Civetta 

 

Bubo bubo (II) 

 

 

Gufo reale 

 

Glaucidium passerinum (II) 

 

 

Civetta nana 

 

Mimizuku gurneyi (I) =409 

 

 

Assiolo gigante 

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I) =410 

 

 

Ulula australiana 

 

Ninox squamipila natalis (I) 

 

 

Ulula delle Isole Christmas 

 

Nyctea scandiaca (II) 

 

 

Civetta delle nevi 

 

Otus ireneae (II) 

 

 

 

 

Otus scops (II) 

 

 

Assiolo 

 

Strix aluco (II) 

 

 

Allocco 

 

Strix nebulosa (II) 

 

 

Allocco di Lapponia 

 

Strix uralensis (II) 

 

 

Alloccodegli Urali 

 

Surnia ulula (II) 

 

 

Ulula 

APODIFORMES 

 

 

 

 

Trochilidae 

 

 

 

 

 

 

Trochilidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Uccelli mosca o Colibrì 

 

Glaucis dohrnii (I) =411 

 

 

 

TROGONIFORMES 

 

 

 

 

Trogonidae 

 

 

 

 

 

Pharomachrus mocinno (I) 

 

 

Quetzal 

CORACIIFORMES 

 

 

 

 

Bucerotidae 

 

 

 

 

 

 

Aceros spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

 

 

Aceros nipalensis (I) 

 

 

 

 

Aceros subruficollis (I) 

 

 

 

 

 

Anorrhinus spp.(II) =412 

 

 

 

 

Anthracoceros spp.(II) 

 

 

 

 

Buceros spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

 

 

Buceros bicornis (I) 

 

 

Calao o Bucero bicorne del Nord 

 

Buceros vigil (I) =413 

 

 

Calao o Bucero dal caso 

 

 

Penelopides spp.(II) 

 

 

PICIFORMES 

 

 

 

 

Capitonidae 

 

 

 

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III CO) 

 

 

Ramphastidae 

 

 

 

Tucani 

 

 

Baillonius bailloni (III AR) 

 

 

 

 

Pteroglossus aracari (II) 

 

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III AR) 

 

 

 

 

Pteroglossus viridis (II) 

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III AR) 

 

 

 

 

Ramphastos sulfuratus (II) 

 

Tucano solforato 

 

 

Ramphastos toco (II) 

 

Tucano toco 

 

 

Ramphastos tucanus (II) 

 

 

 

 

Ramphastos vitellinus (II) 

 

Ariel 

 

 

Selenidera maculirostris (III AR) 

 

 

Picidae 

 

 

 

 

 

Campephilus imperialis (I) 

 

 

Picchio imperiale 

 

Dryocopus javensis richardsi (I) 

 

 

Picchio nero dal ventre bianco di Corea 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

PASSERIFORMES 

 

 

 

 

Cotingidae 

 

 

 

 

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III CO) 

Uccello parasole amazzonico 

 

 

 

Cephalopterus penduliger(III CO) 

Uccello parasole occidentale 

 

Cotinga maculata (I) 

 

 

Cotinga macchiata 

 

 

Rupicola spp.(II) 

 

Galletti di roccia (tutte le specie) 

 

Xipholena atropurpurea (I) 

 

 

Cotinga dalle ali bianche 

Pittidae 

 

 

 

 

 

 

Pitta guajana (II) 

 

Pitta barrata settentrionale 

 

Pitta gurneyi (I) 

 

 

Pitta di Gurney o pitta dal petto nero 

 

Pitta kochi (I) 

 

 

Pitta di Koch 

 

 

Pitta nympha (II) =414 

 

Pitta bengalese del Giappone 

Atrichornithidae 

 

 

 

 

 

Atrichornis clamosus (I) 

 

 

Uccello dei cespugli rumoroso 

Hirundinidae 

 

 

 

 

 

Pseudochelidon sirintarae(I) 

 

 

Rondine dagli occhiali 

Pycnonotidae 

 

 

 

 

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II) 

 

Bulbul corona di paglia 

Muscicapidae 

 

 

 

 

 

Bebrornis rodericanus (III MU) 

 

 

Pigliamosche Rodriguez 

 

 

Cyornis ruckii (II) =415 

 

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis forse estinto (I) 

 

 

Pigliamosche rosso occidentale 

 

Dasyornis longirostris (I) =416 

 

 

Pigliamosche di erba dal becco lungo 

 

 

Garrulax canorus (II) 

 

 

 

 

Leiothrix argentauris (II) 

 

Usignolo orecchie argentate 

 

 

Leiothrix lutea (II) 

 

Usignolo del Giappone 

 

 

Liocichla omeiensis (II) 

 

Liocicla del monte Omei 

 

Picathartes gymnocephalus(I) 

 

 

Picatarte testa nuda 

 

Picathartes oreas (I) 

 

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =417 

Pigliamosche del paradiso di Maurizio 

Nectariniidae 

 

 

 

 

 

 

Anthreptes pallidigaster 

 

 

 

 

Anthreptes rubritorques 

 

 

Zosteropidae 

 

 

 

 

 

Zosterops albogularis (I) 

 

 

Uccello dagli occhiali dal petto bianco 

Meliphagidae 

 

 

 

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (I) =418 

 

 

Melifago dall'elmo 

Emberizidae 

 

 

 

 

 

 

Gubernatrix cristata (II) 

 

Cardinale verde 

 

 

Paroaria capitata (II) 

 

Cardinale a becco giallo 

 

 

Paroaria coronata (II) 

 

Cardinale dal ciuffo rosso 

 

 

Tangara fastuosa (II) 

 

Tangara settecolori 

Icteridae 

 

 

 

 

 

Agelaius flavus (I) =419 

 

 

Ittero a cappuccio zafferano 

Fringillidae 

 

 

 

 

 

Carduelis cucullata (I) =420 

 

 

Cardellino rosso 

 

 

Carduelis yarrellii (II) =420 

 

Cardellino di Yarrell 

 

 

 

Serinus canicapillus (III GH) =421 

Canarino a testa striata 

 

 

 

Serinus leucopygius (III GH) 

Cantone d'Africa 

 

 

 

Serinus mozambicus (III GH) 

Canarino del Mozambico 

Estrildidae 

 

 

 

 

 

 

 

Amadina fasciata (III GH) 

Gola tagliata 

 

 

Amandava formosa (II) 

 

Bengalino verde 

 

 

 

Amandava subflava (III GH) =422 

Ventre arancio 

 

 

 

Estrilda astrild (III GH) 

Astro di S.Elena 

 

 

 

Estrilda caerulescens (III GH) 

Coda d'aceto 

 

 

 

Estrilda melpoda (III GH) 

Guancia arancio 

 

 

 

Estrilda troglodytes (III GH) 

Becco di corallo 

 

 

 

Lagonosticta rara (III GH) 

Amaranto a ventre nero 

 

 

 

Lagonosticta rubricata (III GH) 

Amaranto a becco blu 

 

 

 

Lagonosticta rufopicta (III GH) 

Amaranto a petto barrato 

 

 

 

Lagonosticta senegala (III GH) 

Amaranto 

 

 

 

Lagonosticta vinacea (III GH) =423 

Amaranto vinoso o rosso 

 

 

 

Lonchura bicolor (III GH) =424 

Nonnetta bicolore 

 

 

 

Lonchura cantans (III GH) =425 

Becco d'argento 

 

 

 

Lonchura cucullata (III GH) =421 

Nonnetta 

 

 

 

Lonchura fringilloides (III GH) =424 

Nonnetta maggiore 

 

 

 

Mandingoa nitidula (III GH) =426 

Astrilde verde punteggiata 

 

 

 

Nesocharis capistrata (III GH) 

Dorso oliva a testa grigia 

 

 

 

Nigrita bicolor (III GH) 

Astrilde nera a petto castano 

 

 

 

Nigrita canicapilla (III GH) 

Astrilde nera a testa grigia 

 

 

 

Nigrita fusconota (III GH) 

Astrilde nera a petto bianco 

 

 

 

Nigrita luteifrons (III GH) 

Astrilde nera a fronte chiara 

 

 

 

Ortygospiza atricollis (III GH) 

Astroquaglia mascherata 

 

 

Padda fuscata 

 

Padda di Timor 

 

 

Padda oryzivora (II) 

 

Padda 

 

 

 

Parmoptila rubrifrons (III GH) =427 

Tessitore becca fiori 

 

 

 

Pholidornis rushiae (III GH) 

Hylia a testa striata 

 

Poephila cincta cincta (II) 

 

 

Diamante a bavetta 

 

 

 

Pyrenestes ostrinus (III GH) =428 

Schiacciasemi a ventre nero 

 

 

 

Pytilia hypogrammica (III GH) 

Astro ali gialle 

 

 

 

Pytilia phoenicoptera (III GH) 

Astro aurora 

 

 

 

Spermophaga haematina(III GH) 

Spermofaga a becco blu 

 

 

 

Uraeginthus bengalus (III GH) =429 

Cordon blu 

Ploceidae 

 

 

 

 

 

 

 

Amblyospiza albifrons (III GH) 

Tessitore a becco grosso 

 

 

 

Anaplectes rubriceps (III GH) =430 

Tessitore testarossa 

 

 

 

Anomalospiza imberbis (III GH) 

Tessitore parassita 

 

 

 

Bubalornis albirostris (III GH) 

Tessitore dei bufali 

 

 

 

Euplectes afer (III GH) 

Napoleone 

 

 

 

Euplectes ardens (III GH) =431 

Vedova a collare rosso 

 

 

 

Euplectes franciscanus (III GH) =432 

Vescovo arancio 

 

 

 

Euplectes hordeaceus (III GH) 

Monsignore 

 

 

 

Euplectes macrourus (III GH) =433 

Vedova domenicana 

 

 

 

Malimbus cassini (III GH) 

Malimbo a gola nera 

 

 

 

Malimbus malimbicus (III GH) 

Malimbo crestato 

 

 

 

Malimbus nitens (III GH) 

Malimbo di Gray 

 

 

 

Malimbus rubricollis (III GH) 

Malimbo a testa rossa 

 

 

 

Malimbus scutatus (III GH) 

Malimbo a ventre rosso 

 

 

 

Pachyphantes superciliosus(III GH) =434 

 

 

 

 

Passer griseus (III GH) 

Passero a testa grigia 

 

 

 

Petronia dentata (III GH) 

Passero dei cespugli 

 

 

 

Plocepasser superciliosus(III GH) 

Passero tessitore 

 

 

 

Ploceus albinucha (III GH) 

Tessitore nero di Maxwell 

 

 

 

Ploceus aurantius (III GH) 

Tessitore arancione 

 

 

 

Ploceus cucullatus (III GH) =435 

Gendarme 

 

 

 

Ploceus heuglini (III GH) 

Tessitore mascherato di Heuglin 

 

 

 

Ploceus luteolus (III GH) =436 

Tessitore a becco lungo 

 

 

 

Ploceus melanocephalus (III GH) =437 

Tessitore a testa nera 

 

 

 

Ploceus nigerrimus (III GH) 

Tessitore nero 

 

 

 

Ploceus nigricollis (III GH) 

Tessitore dagli occhiali 

 

 

 

Ploceus pelzelni (III GH) 

Tessitore di Pelzeln 

 

 

 

Ploceus preussi (III GH) 

Tessitore a schiena dorata 

 

 

 

Ploceus tricolor (III GH) 

 

 

 

 

Ploceus vitellinus (III GH) =438 

Tessitore a mantello giallo 

 

 

 

Quelea erythrops (III GH) 

Lavoratore a testa rossa 

 

 

 

Sporopipes frontalis (III GH) 

Diamante africano 

 

 

 

Vidua chalybeata (III GH) =439 

Combassù 

 

 

 

Vidua interjecta (III GH) 

Vedova del paradiso a coda larga 

 

 

 

Vidua larvaticola (III GH) 

 

 

 

 

Vidua macroura (III GH) 

Vedova domenicana 

 

 

 

Vidua orientalis (III GH) =440 

Vedova del paradiso 

 

 

 

Vidua raricola (III GH) 

 

 

 

 

Vidua togoensis (III GH) 

Vedova orientale del Togo 

 

 

 

Vidua wilsoni (III GH) 

Vedova di Wilson 

Sturnidae 

 

 

 

 

 

 

Gracula religiosa (II) 

 

Gracula religiosa o Merlo indiano 

 

Leucopsar rothschildi (I) 

 

 

Storno di Rothschild o Maina di Bali 

Paradisaeidae 

 

 

 

 

 

 

Paradisaeidae spp.(II) 

 

Uccelli del paradiso (tutte le specie) 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

REPTILIA 

 

 

 

 

Dermatemydidae 

 

 

 

 

 

 

Dermatemys mawii (II) 

 

Dermatemide 

Platysternidae 

 

 

 

 

 

 

Platysternon megacephalum (II) 

 

Platisterno capogrosso 

Emydidae 

 

 

 

 

 

 

Annamemys annamensis(II) 

 

 

 

Batagur baska (I) 

 

 

Tartaruga fluviale indiana 

 

 

Callagur borneoensis (II) 

 

Callagur del Borneo 

 

 

Chrysemys picta 

 

 

 

 

Clemmys insculpta (II) 

 

Testuggine palustre scolpita 

 

Clemmys muhlenbergi (I) 

 

 

Clemmide di Muhlenberg 

 

 

Cuora spp. (II) 

 

 

 

Geoclemys hamiltonii (I) =441 

 

 

Tartaruga di Hamilton 

 

 

Heosemys depressa (II) 

 

 

 

 

Heosemys grandis (II) 

 

Tartaruga palustre asiatica gigante 

 

 

Heosemys leytensis (II) 

 

 

 

 

Heosemys spinosa (II) 

 

Tartaruga spinosa 

 

 

Hieremys annandalii (II) 

 

 

 

 

Kachuga spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

 

 

Kachuga tecta (I) =442 

 

 

Tartaruga a tetto dell'India 

 

 

Leucocephalon yuwonoi(II) 

 

 

 

 

Mauremys mutica (II) 

 

Testuggine palustre asiatica gialla 

 

Melanochelys tricarinata (I) =443 

 

 

Tartaruga tricarinata 

 

Morenia ocellata (I) 

 

 

Tartaruga della Birmania 

 

 

Orlitia borneensis (II) 

 

Tartaruga gigante della Malesia 

 

 

Pyxidea mouhotii (II) 

 

Tartaruga scatola carenata 

 

 

Siebenrockiella crassicollis(II) 

 

 

 

 

Terrapene spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Tartaruga scatola 

 

Terrapene coahuila (I) 

 

 

Tartaruga-botte acquatica 

 

 

Trachemys scripta elegans=444 

 

Tartaruga dalle guance rosse 

Testudinidae 

 

 

 

 

 

 

Testudinidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A;è stata fissata una quota zero annua all'esportazione per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali) 

 

Testuggini (tutte le specie) 

 

Geochelone nigra (I) =445 

 

 

Testuggine gigante delle Galapagos 

 

Geochelone radiata (I) =446 

 

 

Testuggine radiata 

 

Geochelone yniphora (I) =446 

 

 

Testuggine a sperone del Madagascar 

 

Gopherus flavomarginatus(I) 

 

 

Testuggine dal bordo giallo 

 

Homopus bergeri (II) 

 

 

 

 

Malacochersus tornieri (II) 

 

 

Testuggine frittella africana 

 

Psammobates geometricus(I) =446 

 

 

Testuggine geometrica 

 

Pyxis planicauda (II) 

 

 

Testuggine aracnoide a guscio piatto 

 

Testudo graeca (II) 

 

 

Testuggine greca 

 

Testudo hermanni (II) 

 

 

Testuggine di Hermann o comune 

 

Testudo kleinmanni (I) 

 

 

Testuggine egiziana 

 

Testudo marginata (II) 

 

 

Testuggine marginata 

 

Testudo werneri (I) =447 

 

 

 

Cheloniidae 

 

 

 

 

 

Cheloniidae spp.(I) 

 

 

Tartarughe di mare 

Dermochelyidae 

 

 

 

 

 

Dermochelys coriacea (I) 

 

 

Dermochelide coriacea 

Trionychidae 

 

 

 

 

 

Apalone ater (I) =448 

 

 

Trionice nero 

 

Asperidetes gangeticus (I) =449 

 

 

Trionice del Gange 

 

Asperidetes hurum (I) =449 

 

 

Trionice pavone 

 

Asperidetes nigricans (I) =449 

 

 

Trionice scuro 

 

 

Chitra spp.(II) 

 

 

 

 

Pelochelys spp.(II) 

 

Tartarughe giganti a guscio molle 

 

 

Lissemys punctata (II) 

 

Lissemide punctata 

 

 

 

Trionyx triunguis (III GH) 

Trionice africano 

Pelomedusidae 

 

 

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II) =450 

 

Podocnemide del Madagascar 

 

 

 

Pelomedusa subrufa (III GH) 

Pelomedusa rossiccia 

 

 

Peltocephalus dumeriliana(II) =450 

 

 

 

 

 

Pelusios adansonii (III GH) 

Pelusio di Adanson 

 

 

 

Pelusios castaneus (III GH) 

Pelusio bruno 

 

 

 

Pelusios gabonensis (III GH) =451 

Pelusio del Capo 

 

 

 

Pelusios niger (III GH) 

Pelusio nero 

 

 

Podocnemis spp.(II) 

 

 

Chelidae 

 

 

 

 

 

Pseudemydura umbrina (I) 

 

 

Tartaruga dal collo corto 

CROCODYLIA 

 

 

 

 

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =452 

 

Caimani,coccodrilli, alligatori ecc. 

Alligatoridae 

 

 

 

 

 

Alligator sinensis (I) 

 

 

Alligatore della Cina 

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I) 

 

 

Caimanino del Rio Apaporis 

 

Caiman latirostris (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Argentina,che è inclusa nell'allegato B) 

 

 

Jacaré o Caimano dal muso largo 

 

Melanosuchus niger (I) (Ad eccezione della popolazione dell'Ecuador,che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a quote di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato quote annuali di esportazione.) 

 

 

Caimano o Melanosuco nero 

Crocodylidae 

 

 

 

 

 

Crocodylus acutus (I) 

 

 

Coccodrillo americano o acuto 

 

Crocodylus cataphractus (I) 

 

 

Coccodrillo catafratto 

 

Crocodylus intermedius (I) 

 

 

Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco 

 

Crocodylus moreletii (I) 

 

 

Coccodrillo di Morelet 

 

Crocodylus niloticus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Etiopia,Kenya,Madagascar, Malawi,Mozambico, Sudafrica,Uganda,Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati ], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B) 

 

 

Coccodrillo del Nilo 

 

Crocodylus palustris (I) 

 

 

Coccodrillo di palude 

 

Crocodylus porosus (I) (Ad eccezione delle popolazioni di Australia,Indonesia e Papua Nuova Guinea,che sono inclusi nell'allegato B) 

 

 

Coccodrillo marino 

 

Crocodylus rhombifer (I) 

 

 

Coccodrillo di Cuba o rombifero 

 

Crocodylus siamensis (I) 

 

 

Coccodrillo siamese 

 

Osteolaemus tetraspis (I) 

 

 

Osteolemo 

 

Tomistoma schlegelii (I) 

 

 

Falso gaviale o Tomistoma 

Gavialidae 

 

 

 

 

 

Gavialis gangeticus (I) 

 

 

Gaviale del Gange 

RHYNCHOCEPHALIA 

 

 

 

 

Sphenodontidae 

 

 

 

 

 

Sphenodon spp.(I) 

 

 

Sfenodonte o Tuatara 

SAURIA 

 

 

 

 

Gekkonidae 

 

 

 

 

 

 

Cyrtodactylus serpensinsula(II) =453 

 

Geco dell'Isola Serpente 

 

 

 

Hoplodactylus spp.(III NZ) 

 

 

 

 

Naultinus spp.(III NZ) 

 

 

 

Phelsuma spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =454 

 

Gechi diurni o Felsume 

 

Phelsuma guentheri (II) 

 

 

 

Agamidae 

 

 

 

 

 

 

Uromastyx spp.(II) 

 

Uromastici 

Chamaeleonidae 

 

 

 

 

 

 

Bradypodion spp.(II) =455 

 

 

 

 

Brookesia spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

 

 

Brookesia perarmata (I) 

 

 

Leandria armatissima 

 

 

Calumma spp.(II) =455 

 

 

 

 

Chamaeleo spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Camaleonti 

 

Chamaeleo chamaeleon (II) 

 

 

Camaleonte comune 

 

 

Furcifer spp.(II) =455 

 

 

Iguanidae 

 

 

 

 

 

 

Amblyrhynchus cristatus(II) 

 

Iguana marina 

 

Brachylophus spp.(I) 

 

 

Brachilofi 

 

 

Conolophus spp.(II) 

 

Iguane terrestri 

 

Cyclura spp.(I) 

 

 

Iguane cornute 

 

 

Iguana spp.(II) 

 

Iguane 

 

 

Liolaemus gravenhorstii 

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II) 

 

Frinosoma coronato di San Diego 

 

Sauromalus varius (I) 

 

 

Chuchwalla dell'Isola di San Esteban 

Lacertidae 

 

 

 

 

 

Gallotia simonyi (I) 

 

 

Lucertola gigante di Hierro 

 

Podarcis lilfordi (II) 

 

 

Lucertola delle Baleari 

 

Podarcis pityusensis (II) 

 

 

Lucertola di Ibiza 

Cordylidae 

 

 

 

 

 

 

Cordylus spp.(II) =456 

 

Cordilidi 

Teiidae 

 

 

 

 

 

 

Crocodilurus amazonicus(II) =457 

 

 

 

 

Dracaena spp.(II) 

 

Dracena della Guyana 

 

 

Tupinambis spp.(II) =458 

 

Tegu 

Scincidae 

 

 

 

 

 

 

Corucia zebrata (II) 

 

Scinco gigante delle Salomone 

Xenosauridae 

 

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus(II) 

 

 

Helodermatidae 

 

 

 

 

 

 

Heloderma spp.(II) 

 

Elodermi 

Varanidae 

 

 

 

 

 

 

Varanus spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Varani 

 

Varanus bengalensis (I) 

 

 

Varano del Bengala 

 

Varanus flavescens (I) 

 

 

Varano giallo 

 

Varanus griseus (I) 

 

 

Varano del deserto 

 

Varanus komodoensis (I) 

 

 

Drago o Varano di  

 

Varanus nebulosus (14) 

 

 

Komodo 

 

Varanus olivaceus (II) 

 

 

 

------------------------

(14) Voce inserita dall'allegato del regolamento (CE) n. 834/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

SERPENTES 

 

 

 

 

Loxocemidae 

 

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp.(II) =459 

 

 

Pythonidae 

 

 

 

 

 

 

Pythonidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459 

 

Pitoni 

 

Python molurus molurus (I) =460 

 

 

Pitone dell'India 

Boidae 

 

 

 

 

 

 

Boidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Boidi (tutte le specie) 

 

Acrantophis spp.(I) 

 

 

Boa del Madagascar 

 

Boa constrictor occidentalis(I) =461 

 

 

Boa costrittore dell'Argentina 

 

Epicrates inornatus (I) 

 

 

Boa di Porto Rico 

 

Epicrates monensis (I) 

 

 

Boa di Mona 

 

Epicrates subflavus (I) 

 

 

Boa della Giamaica 

 

Eryx jaculus (II) 

 

 

Erice jaculo 

 

Sanzinia madagascariensis(I) =462 

 

 

Boa arboreo del Madagascar 

Bolyeridae 

 

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =459 

 

 

 

Bolyeria multocarinata (I) 

 

 

Boa di Round 

 

Casarea dussumieri (I) 

 

 

Boa di Dussumier 

Tropidophiidae 

 

 

 

 

 

 

Trophidophiidae spp.(II) =459 

 

 

Colubridae 

 

 

 

 

 

 

 

Atretium schistosum (III IN) 

Ericope schistoso 

 

 

 

Cerberus rhynchops (III IN) 

Serpente d'acqua dal muso di cane 

 

 

Clelia clelia (II) =463 

 

Mussurana 

 

 

Cyclagras gigas (II) =464 

 

Falso cobra 

 

 

Dromicus chamissonis=465 

 

 

 

 

Elachistodon westermanni (II) 

 

Mangiatore di uova indiano 

 

 

Ptyas mucosus (II) 

 

Serpente dei natti indiano 

 

 

 

Xenochrophis piscator (III IN) =466 

Natrice pescatrice 

Elapidae 

 

 

 

 

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II) 

 

 

 

 

 

Micrurus diastema (III HN) 

Serpente corallo 

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III HN) 

Serpente corallo nigro fasciato 

 

 

Naja atra (II) =467 

 

 

 

 

Naja kaouthia (II) =467 

 

 

 

 

Naja mandalayensis (II) =467 

 

 

 

 

Naja naja (II) 

 

Cobra dagli occhiali 

 

 

Naja oxiana (II) =467 

 

 

 

 

Naja philippinensis (II) =467 

 

 

 

 

Naja sagittifera (II) =467 

 

 

 

 

Naja samarensis (II) =467 

 

 

 

 

Naja siamensis (II) =467 

 

 

 

 

Naja sputatrix (II) =467 

 

 

 

 

Naja sumatrana (II) =467 

 

 

 

 

Ophiophagus hannah (II) 

 

Cobra reale 

Viperidae 

 

 

 

 

 

 

 

Crotalus durissus (III HN) 

Cascavel 

 

 

Crotalus durissus unicolor=468 

 

 

 

 

Crotalus willardi 

 

 

 

 

 

Daboia russellii (III IN) =469 

Vipera di Russel 

 

Vipera latifii 

 

 

 

 

Vipera ursinii (I) (Solo la popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;queste popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) 

 

 

Vipera di Orsini 

 

 

Vipera wagneri (II) 

 

 

AMPHIBIA 

 

 

 

 

ANURA 

 

 

 

 

Bufonidae 

 

 

 

 

 

Altiphrynoides spp.(I) =470 

 

 

 

 

Atelopus zeteki (I) =471 

 

 

Rospo dorato di Zetek 

 

Bufo periglenes (I) 

 

 

Rospo dorato 

 

Bufo superciliaris (I) 

 

 

Rospo del Camerun 

 

Nectophrynoides spp.(I) 

 

 

Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani 

 

Nimbaphrynoides spp.(I) =470 

 

 

 

 

Spinophrynoides spp.(I) =470 

 

 

 

Dendrobatidae 

 

 

 

Dendrobatidi 

 

 

Dendrobates spp.(II) 

 

Dendrobatidi 

 

 

Epipedobates spp.(II) =472 

 

 

 

 

Minyobates spp.(II) =472 

 

 

 

 

Phyllobates spp.(II) 

 

 

Mantellidae 

 

 

 

 

 

 

Mantella spp.(II) 

 

Mantelle 

Microhylidae 

 

 

 

 

 

Dyscophus antongilii (I) 

 

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei(II) 

 

 

Ranidae 

 

 

 

 

 

 

Conraua goliath 

 

 

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II) =473 

 

 

 

 

Hoplobatrachus tigerinus(II) =473 

 

 

 

 

Rana catesbeiana 

 

Rana toro 

Myobatrachidae 

 

 

 

 

 

 

Rheobatrachus spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

 

 

Rheobatrachus silus (II) 

 

 

 

CAUDATA 

 

 

 

 

Ambystomidae 

 

 

 

 

 

 

Ambystoma dumerilii (II) 

 

Salamandra del Lago Patzanaro 

 

 

Ambystoma mexicanum (II) 

 

Salamandra tigre o Axolotl 

Cryptobranchidae 

 

 

 

 

 

Andrias spp.(I) =474 

 

 

Salamandre giganti 

ELASMBRANCHII 

 

 

 

 

ORECTOLOBIFORMES 

 

 

 

 

Rhincodontidae 

 

 

 

 

 

 

Rhincodon typus (II) 

 

Squalo balena 

LAMNIFORMES 

 

 

 

 

Lamnidae 

 

 

 

 

 

 

 

Carcharodon carcharias(III AU) 

Squalo bianco 

Cetorhinidae 

 

 

 

 

 

 

Cetorhinus maximus (II) 

 

Squalo elefante 

ACTINOPTERYGII 

 

 

 

 

ACIPENSERIFORMES 

 

ACIPENSERIFORMES spp(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) 

 

Storioni 

Acipenseridae 

 

 

 

 

 

Acipenser brevirostrum (I) 

 

 

Storione dal rostro breve 

 

Acipenser sturio (I) 

 

 

Storione comune 

 

 

 

 

 

OSTEOGLOSSIFORMES 

 

 

 

 

Osteoglossidae 

 

 

 

 

 

 

Arapaima gigas (II) 

 

Arapaima 

 

Scleropages formosus (I) 

 

 

Scleropage asiatico 

 

 

 

 

 

CYPRINIFORMES 

 

 

 

 

Cyprinidae 

 

 

 

 

 

 

Caecobarbus geertsi (II) 

 

Barbo ceco del Congo 

 

Probarbus jullieni (I) 

 

 

Ikan temoloch 

Catostomidae 

 

 

 

 

 

Chasmistes cujus (I) 

 

 

Cui-ui 

SILURIFORMES 

 

 

 

 

Pangasiidae 

 

 

 

 

 

Pangasianodon gigas (I) 

 

 

Siluro gigante 

SYNGNATHIFORMES 

 

 

 

 

Syngnathidae 

 

 

 

 

 

 

Hippocampus spp.(II) Questa inclusione entrerà in vigore il 15 maggio 2004 

 

Cavallucci marini 

 

 

 

 

 

PERCIFORMES 

 

 

 

 

Sciaenidae 

 

 

 

 

 

Totoaba macdonaldi(I) =475 

 

 

Totoaba o Acupa di Macdonald 

SARCOPTERYGII 

 

 

 

 

COELACANTHIFORMES 

 

 

 

 

Coelacanthidae 

 

 

 

 

 

Latimeria spp.(I) 

 

 

Latimeria 

CERATODONTIFORMES 

 

 

 

 

Ceratodontidae 

 

 

 

 

 

 

Neoceratodus forsteri (II) 

 

Neceratodo di Forster 

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTHROPODA 

ARACHNIDA 

 

 

 

 

 

SCORPIONES 

 

 

 

 

 

Scorpionidae 

 

 

 

 

 

 

 

Pandinus dictator (II) 

 

 

 

 

 

Pandinus gambiensis (II) 

 

 

 

 

 

Pandinus imperator (II) =476 

 

 

 

ARANEAE 

 

 

 

 

 

Theraphosidae 

 

 

 

 

 

 

 

Aphonopelma albiceps (II) =477 

 

 

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II) =477 

 

 

 

 

 

Brachypelma spp (II) 

 

Tarantola 

 

 

 

Brachypelmides klaasi (II) =477 

 

 

 

INSECTA 

 

 

 

Insetti 

 

COLEOPTERA 

 

 

 

 

 

Lucanidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colophon spp.(III ZA) 

 

 

LEPIDOPTERA 

 

 

 

 

 

Papilionidae 

 

 

 

 

 

 

 

Atrophaneura jophon (II) 

 

 

 

 

 

Atrophaneura palu 

 

 

 

 

 

Atrophaneura pandiyana(II) 

 

 

 

 

 

Baronia brevicornis 

 

 

 

 

 

Bhutanitis spp.(II) 

 

Papilioni del Buthan 

 

 

 

Graphium sandawanum 

 

 

 

 

 

Graphium stresemanni 

 

 

 

 

 

Ornithoptera spp.(II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) =478 

 

Orinitottere 

 

 

Ornithoptera alexandrae (I) 

 

 

Farfalla della Regina Alessandra 

 

 

 

Papilio benguetanus 

 

 

 

 

Papilio chikae (I) 

 

 

Macaone di Luzon 

 

 

 

Papilio esperanza 

 

 

 

 

 

Papilio grosesmithi 

 

 

 

 

Papilio homerus (I) 

 

 

Papilio di Omero 

 

 

Papilio hospiton (I) 

 

 

Papilio di Sardegna 

 

 

 

Papilio maraho 

 

 

 

 

 

Papilio morondavana 

 

 

 

 

 

Papilio neumoegeni 

 

 

 

 

 

Parides ascanius 

 

 

 

 

 

Parides hahneli 

 

 

 

 

Parnassius apollo (II) 

 

 

Parnassio 

 

 

 

Teinopalpus spp.(II) 

 

Papilioni del Kaiser 

 

 

 

Trogonoptera spp.(II) =478 

 

Ornitottere 

 

 

 

Troides spp.(II) =478 

 

Ornitottere 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNELIDA 

 

 

 

 

 

 

HIRUDINOIDEA 

 

 

 

 

ARHYNCHOBDELLAE 

 

 

 

 

Hirudinidae 

 

 

 

 

 

 

Hirudo medicinalis (II) 

 

Sanguisuga comune 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCA 

 

 

 

 

 

 

BIVALVIA 

 

 

 

 

VENEROIDA 

 

 

 

Tridacne 

Tridacnidae 

 

 

 

 

 

 

Tridacnidae spp.(II) 

 

Tridacne giganti 

UNIONOIDA 

 

 

 

 

Unionidae 

 

 

 

 

 

Conradilla caelata (I) 

 

 

 

 

 

Cyprogenia aberti (II) 

 

 

 

Dromus dromas (I) =479 

 

 

 

 

Epioblasma curtisi (I) =480 

 

 

 

 

Epioblasma florentina (I) =480 

 

 

 

 

Epioblasma sampsoni (I) =480 

 

 

 

 

Epioblasma sulcata perobliqua (I) =480 

 

 

 

 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =480 

 

 

 

 

 

Epioblasma torulosa rangiana (II) =479 

 

 

 

Epioblasma torulosa torulosa (I) =480 

 

 

 

 

Epioblasma turgidula (I) =480 

 

 

 

 

Epioblasma walkeri (I) =480 

 

 

 

 

Fusconaia cuneolus (I) 

 

 

 

 

Fusconaia edgariana (I) 

 

 

 

 

Lampsilis higginsii (I) 

 

 

 

 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I) 

 

 

 

 

Lampsilis satur (I) 

 

 

 

 

Lampsilis virescens (I) 

 

 

 

 

Plethobasus cicatricosus (I) 

 

 

 

 

Plethobasus cooperianus (I) 

 

 

 

 

 

Pleurobema clava (II) 

 

 

 

Pleurobema plenum (I) 

 

 

 

 

Potamilus capax (I) =481 

 

 

 

 

Quadrula intermedia (I) 

 

 

 

 

Quadrula sparsa (I) 

 

 

 

 

Toxolasma cylindrella (I) =482 

 

 

 

 

Unio nickliniana (I) =483 

 

 

 

 

Unio tampicoensis tecomatensis (I) =484 

 

 

 

 

Villosa trabalis (I) =485 

 

 

 

GASTROPODA 

 

 

 

 

STYLOMMATOPHORA 

 

 

 

 

Achatinellidae 

 

 

 

 

 

Achatinella spp.(I) 

 

 

Lumaca piccola agata di Oahu 

Camaenidae 

 

 

 

 

 

 

Papustyla pulcherrima (II) =486 

 

 

MESOGASTROPODA 

 

 

 

 

Strombidae 

 

 

 

 

 

 

Strombus gigas (II) 

 

 

 

 

 

Tipo: ECHINODERMATA 

 

 

 

 

Classe: HOLOTHUROIDEA 

 

 

 

 

Ordine: ASPIDOCHIROTIDA 

 

 

 

 

Famiglia: Stichopodidae 

 

 

 

 

Isostichopus fuscus (sinonimo: Stichopus fuscus) (III EC) (15) 

 

 

 

 

 

 

 

CNIDARIA 

 

 

 

 

 

 

ANTHOZOA 

 

 

 

 

HELIOPORACEA 

 

 

 

 

Helioporidae 

 

 

 

 

 

 

Heliporidae spp.(II) =487 

 

 

 

 

(Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  

 

 

 

 

Fossili 

 

 

 

 

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.  

 

 

 

 

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro) (16). 

 

 

STOLONIFERA 

 

 

 

 

Tubiporidae 

 

 

 

 

 

 

Tubiporidae spp.(II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento) 

 

Tubiporidi o Coralli a canna d'organo 

ANTIPATHARIA 

 

ANTIPATHARIA spp.(II) 

 

Antipatari o Coralli neri 

SCLERACTINIA 

 

SCLERACTINIA spp.(II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento) 

 

Madreporari 

HYDROZOA 

 

 

 

 

MILLEPORINA 

 

 

 

 

Milliporidae 

 

 

 

 

 

 

Milleporidae spp.(II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento) 

 

Milleporidi 

STYLASTERINA 

 

 

 

 

Stylasteridae 

 

 

 

 

 

 

Stylasteridae spp.(II) (I fossili non sono soggetti alle misure del regolamento) 

 

Stilasteriai 

AGAVACEAE 

 

 

 

 

 

Agave arizonica (I) 

 

 

Agave dell'Arizona 

 

Agave parviflora (I) 

 

 

Agave a fiore piccolo 

 

 

Agave victoriae-reginae (II) #1 

 

Agave della Regina Vittoria 

 

Nolina interrata (I) 

 

 

Nolina di San Diego 

AMARYLLIDACEAE 

 

 

 

 

 

 

Galanthus spp. (II) #1 

 

Bucaneve 

 

 

Sternbergia spp. (II) #1 

 

Sternbergia 

APOCYNACEAE 

 

 

 

 

 

 

Pachypodium spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 

 

 

 

Pachypodium ambongense (I)  

 

 

 

 

Pachypodium baronii (I)  

 

 

 

 

Pachypodium decaryi (I)  

 

 

 

 

Rauvolfia serpentina (II) #2  

 

Rauvolfia 

 

ARALIACEAE 

 

 

 

 

 

Panax ginseng (II) - (Solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3 

 

Ginseng 

 

 

 

Panax quinquefolius (II) #3  

 

Ginseng americano 

ARAUCARIACEAE 

 

 

 

 

 

Araucaria araucana (I)  

 

 

Araucaria o Pino del Cile 

BERBERIDACEAE 

 

 

 

 

 

 

Podophyllum hexandrum (II) =488 #2 

 

Podofillo indiano 

------------------------

(15) Testo inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 834/2004.

(16) Testo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 834/2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

BROMELIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Tillandsia harrisii (II) #1 

 

 

 

 

Tillandsia kammii (II) #1 

 

 

 

 

Tillandsia kautskyi (II) #1 

 

 

 

 

Tillandsia mauryana (II) #1 

 

 

 

 

Tillandsia sprengeliana (II) #1 

 

 

 

 

Tillandsia sucrei (II) #1 

 

 

 

 

Tillandsia xerographica (II) #1 

 

 

CACTACEAE 

 

 

 

 

 

 

CACTACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) [8] #4 

 

Cactus messicani 

 

Ariocarpus spp. (I) =489  

 

 

Cactus pietra vivente 

 

Astrophytum asterias (I) =490 

 

 

Cactus riccio di mare 

 

Aztekium ritteri (I)  

 

 

Cactus azteco 

 

Coryphantha werdermannii (I) =491 

 

 

Cactus a cuscino spinoso 

 

Discocactus spp. (I)  

 

 

 

 

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =492 

 

 

Cactus spinoso di Linsay 

 

Echinocereus schmollii (I) =493 

 

 

 

 

Escobaria minima (I) =494  

 

 

Cactus a cuscino spinoso 

 

Escobaria sneedii (I) =495  

 

 

Cactus a cuscino spinoso 

 

Mammillaria pectinifera (I) =496 

 

 

Mamillaria a pettine 

 

Mammillaria solisioides (I)  

 

 

Pitayta 

 

Melocactus conoideus (I)  

 

 

 

 

Melocactus deinacanthus (I)  

 

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)  

 

 

 

 

Melocactus paucispinus (I)  

 

 

 

 

Obregonia denegrii (I)  

 

 

Cactus a carciofo 

 

Pachycereus militaris (I) =497 

 

 

 

 

Pediocactus bradyi (I) =498  

 

 

Cactus del Marble Canyon 

 

Pediocactus knowltonii (I)  

 

 

Cactus di montagna di Knowlton 

 

Pediocactus paradinei (I)  

 

 

Cactus di Paradina 

 

Pediocactus peeblesianus (I) =499 

 

 

Cactus Navajo di Peeble 

 

Pediocactus sileri (I) =500  

 

 

Cactus a cuscino spinoso 

 

Pelecyphora spp. (I) =501  

 

 

Cactus ad ascia 

 

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) =502 

 

 

 

 

Sclerocactus erectocentrus (I) =503 

 

 

 

 

Sclerocactus glaucus (I) =504 

 

 

Cactus con le spine ad uncino 

 

Sclerocactus mariposensis (I) =505 

 

 

 

 

Sclerocactus mesae-verdae (I) =506 

 

 

Cactus della Mesa verde 

 

Sclerocactus nyensis (I)  

 

 

 

 

Sclerocactus papyracanthus (I) =507 

 

 

 

 

Sclerocactus pubispinus (I) =508 

 

 

Cactus con le spine ad uncino 

 

Sclerocactus wrightiae (I) =508 

 

 

Cactus con le spine ad uncino 

 

Strombocactus spp. (I)  

 

 

Cactus appiattito 

 

Turbinicarpus spp. (I) =509  

 

 

Cactus spiralati 

 

Uebelmannia spp. (I) =510 

 

 

 

CARYOCARACEAE 

 

 

 

 

 

 

Caryocar costaricense (II) #1 

 

Noce della Costa Rica 

COMPOSITAE (ASTERACEAE)  

 

 

Piante carnivore di Alsbany 

 

 

Saussurea costui (I) =511  

 

 

Lappa Bardana o piante carnivore di Alsbany 

CRASSULACEAE 

 

 

 

 

 

 

Dudleya stolonifera (II) #1 

 

 

 

 

Dudleya traskiae (I)  

 

Dudleya della sabbia 

CUPRESSACEAE 

 

 

 

 

 

 

Fitzroya cupressoides (I)  

 

Dudleya dell'Isola di S. Barbara 

 

 

Pilgerodendron uviferum (I)  

 

Larice del Cile 

CYATHEACEAE 

 

 

 

 

 

 

Cyathea spp. (II) #1 =512  

 

Larice uvifero 

CYCADACEAE 

 

 

 

 

 

 

CYCADACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 

 

Felci arboree 

 

Cycas beddomei (I)  

 

 

Cicas di Beddome 

DIAPENSIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Shortia galacifolia (II) #1 

 

 

DICKSONIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Cibotium barometz (II) #1  

 

Felci arboree 

 

 

Dicksonia spp. (II) (Solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #1 

 

Felci arboree del Madagascar 

DIDIEREACEAE 

 

 

 

 

 

 

DIDIEREACEAE spp. (II) #1 

 

Discoria o Yam della Cina 

DIOSCOREACEAE 

 

 

 

 

 

 

Dioscorea deltoidea (II) #1 

 

 

DROSERACEAE 

 

 

 

 

 

 

Dionaea muscipula (II) #1  

 

Lauro americano 

EUPHORBIACEAE 

 

 

 

 

 

.  

Euphorbia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; solo le specie succulente; gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Euphorbia trigona non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento) #1 

 

Euforbie succulente 

 

Euphorbia ambovombensis (I)  

 

 

 

 

Euphorbia capsaintemariensis (I) =513 

 

 

 

 

Euphorbia cremersii (I) =514 

 

 

 

 

Euphorbia cylindrifolia (I) =515 

 

 

 

 

Euphorbia decaryi (I) =516 

 

 

 

 

Euphorbia francoisii (I)  

 

 

 

 

Euphorbia handiensis (II)  

 

 

 

 

Euphorbia lambii (II)  

 

 

 

 

Euphorbia moratii (I) =517 

 

 

 

 

Euphorbia parvicyathophora (I)  

 

 

 

 

Euphorbia quartziticola (I)  

 

 

 

 

Euphorbia tulearensis (I) =518 

 

 

 

 

Euphorbia stygiana (II)  

 

 

 

FOUQUIERIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Fouquieria columnaris (II) #1 

 

 

 

Fouquieria fasciculata (I)  

 

 

 

 

Fouquieria purpusii (I)  

 

 

 

GNETACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

Gnetum montanum (III NP) #1 

 

JUGLANDACEAE 

 

 

 

 

 

 

Oreomunnea pterocarpa (II) =519 #1 

 

 

LEGUMINOSAE 

 

 

 

 

(FABACEAE)  

 

 

 

 

 

Dalbergia nigra (I)  

 

 

 

 

 

 

Dipteryx panamensis (III CR)  

 

 

 

Pericopsis elata (II) =520 #5 

 

Afrormosia 

 

 

Platymiscium pleiostachyum (II) #1 

 

 

 

 

Pterocarpus santalinus (II) #7 

 

Sandalo rosso 

LILIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Aloe spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione dell'Aloe vera; denominato altresì Aloe barbadensis, che non è inclusa negli allegati del presente regolamento) #1 (17))  

 

Aloe (eccetto A. vera)  

 

 

Aloe albida (I)  

 

Aloe bianca 

 

Aloe albiflora (I)  

 

 

 

 

Aloe alfredii (I)  

 

 

 

 

Aloe bakeri (I)  

 

 

 

 

Aloe bellatula (I)  

 

 

 

 

Aloe calcairophila (I)  

 

 

 

 

Aloe compressa (I) =521 

 

 

 

 

Aloe delphinensis (I)  

 

 

 

 

Aloe descoingsii (I)  

 

 

 

 

Aloe fragilis (I)  

 

 

 

 

Aloe haworthioides (I) =522 

 

 

 

 

Aloe helenae (I)  

 

 

 

 

Aloe laeta (I) =523 

 

 

 

 

Aloe parallellifolia (I)  

 

 

 

 

Aloe parvula (I)  

 

 

 

 

Aloe pillansii (I)  

 

 

 

 

Aloe polyphylla (I)  

 

 

Aloe spiralata 

 

Aloe rauhii (I)  

 

 

 

 

Aloe suzannae (I)  

 

 

 

 

Aloe versicolor (I)  

 

 

 

 

Aloe vossii (I)  

 

 

Aloe di Voss 

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(17) Testo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 834/2004.


 

 

 

 

 

 

Allegato A 

Allegato B  

Allegato C  

Nomi comuni 

 

 

 

 

 

MAGNOLIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

Magnolia liliifera var. obovata (III NP) =524 #1 

 

MELIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

Cedrela odorata (III), popolazione della Colombia [CO], popolazione del Perù [PE]) #5 

Cedrela americana 

 

 

Swietenia humilis (II) #1  

 

Mogano messicano 

 

 

Swietenia mahagoni (II) #5  

 

Mogano americano 

 

 

Swietenia macrophylla (II) (popolazione neotropicale) #6 Questa inclusione entrerà in vigore il 15 novembre 2003 

Swietenia macrophylla Fino al 15 novembre 2003 (III BO, BR, CO, popolazione delle Americhe CR, MX, PE) #5 

Mogano grandi foglie 

NEPENTHACEAE 

 

 

 

 

 

 

Nepenthes spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 

 

Nepente o piante carnivore con ascidio 

 

Nepenthes khasiana (I)  

 

 

Nepente indiana 

 

Nepenthes rajah (I)  

 

 

Nepente o pianta da broche della Malesia 

ORCHIDACEAE 

 

 

 

 

 

 

ORCHIDACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) [9] =525 #8 

 

 

 

Per tutte le seguenti specie di cui all allegato A, le colture tissutali ottenute in vitro o mediante solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle prescrizioni del presente regolamento 

 

 

 

 

Aerangis ellisii (I)  

 

 

 

 

Cattleya trianaei (I)  

 

 

 

 

Cephalanthera cucullata (II)  

 

 

 

 

Cypripedium calceolus (II)  

 

 

 

 

Dendrobium cruentum (I)  

 

 

 

 

Goodyera macrophylla (II)  

 

 

 

 

Laelia jongheana (I)  

 

 

 

 

Laelia lobata (I)  

 

 

 

 

Liparis loeselii (II)  

 

 

 

 

Ophrys argolica (II)  

 

 

 

 

Ophrys lunulata (II)  

 

 

 

 

Orchis scopulorum (II)  

 

 

 

 

Paphiopedilum spp (I)  

 

 

Scarpette di venere dell'Americatropicale 

 

Peristeria elata (I)  

 

 

Fiore dello Spirito Santo 

 

Phragmipedium spp. (I)  

 

 

Scarpette di Venere dell'Asia 

 

Renanthera imschootiana (I)  

 

 

Vanda rossa 

 

Spiranthes aestivalis (II)  

 

 

 

 

Vanda coerulea (I)  

 

 

Vanda cerulea 

OROBANCHACEAE 

 

 

 

 

 

 

Cistanche deserticola (II)  

 

 

PALMAE (AREACEAE)  

 

 

 

 

 

 

Beccariophoenix madagascariensis (II)  

 

 

 

 

Chysalidocarpus decipiens (II) #1 

 

 

 

 

Lemurophoenix halleuxii (II)  

 

 

 

 

Marojejya darianii (II)  

 

 

 

 

Neodypsis decaryi (II) #1  

 

Palma a triangolo 

 

 

Ravenea louvelii(II)  

 

 

 

 

Ravenea rivularis (II)  

 

 

 

 

Satranala decussilvae (II)  

 

 

 

 

Voanioala gerardii (II)  

 

 

PAPAVERACEAE 

 

 

 

 

 

 

Meconopsis regia (III NP) #1 

 

 

PINACEAE 

 

 

 

 

 

Abies guatemalensis (I)  

 

 

Abete del Guatemala 

PODOCARPACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

Podocarpus neriifolius (III NP) #1 

 

 

Podocarpus parlatorei (I)  

 

 

Pino del Cerro o Pino di Parlatore 

PORTULACACEAE 

 

 

 

 

 

 

Anacampseros spp. (II) =526 #1 

 

 

 

 

Avonia spp. =527 #1 

 

 

 

 

Lewisia serrata (II) #1  

 

Lewisia seghettata 

PRIMULACEAE 

 

 

 

 

 

 

Cyclamen spp. (II) [10] #1  

 

Ciclamino 

PROTEACEAE 

 

 

 

 

 

 

Orothamnus zeyheri (II) #1 

 

Rosa delle paludi 

 

 

Protea odorata (II) #1  

 

Waboom 

RANUNCULACEAE 

 

 

 

 

 

 

Adonis vernalis (II) #2  

 

Adonide gialla 

 

 

Hydrastis canadensis (II) #3 

 

 

ROSACEAE 

 

 

 

 

 

 

Prunus africana (II) #1 

 

 

RUBIACEAE 

 

 

 

 

 

Balmea stormiae (I)  

 

 

 

SARRACENIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Sarracenia spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 

 

Sarracenia o piante carnivore con ascidio 

 

 

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) =528 

 

Pianta carnivora dell'Alabama 

 

 

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) =529 

 

Pianta carnivora di Jones 

 

 

Sarracenia oreophila (I)  

 

Pianta carnivora montana 

SCROPHULARIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Picrorhiza kurrooa =530 #3 

 

 

STANGERIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Bowenia spp. =531 #1 

 

 

 

Stangeria eriopus (I) =532 

 

 

 

TAXACEAE 

 

 

 

 

 

 

Taxus wallichiana (II) #2 =533 

 

 

TROGODENDRACEAE  

 

 

 

 

(TETRACENTACEAE)  

 

 

 

 

 

 

 

Tetracentron sinense (III NP) #1 

 

THYMELEACEAE  

 

 

 

 

(AQUILARIACEAE)  

 

 

 

 

 

 

Aquilaria malaccensis (II) #1 

 

 

 

 

 

Gonystylus spp. (III ID) #1  

 

Ramino 

 

 

 

 

VALERIANACEAE 

 

 

 

 

 

 

Nardostachys grandiflora =534 #3 

 

 

WELWITSCHIACEAE 

 

 

 

 

 

 

Welwitschia mirabilis (II) =535 #1 

 

Welwitschia di Baine 

ZAMIACEAE  

 

ZAMIACEAE spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #1 

 

Cicadi 

 

Ceratozamia spp. (I)  

 

 

 

 

Chigua spp. (I)  

 

 

Cigua 

 

Encephalartos spp. (I)  

 

 

Palma del pane 

 

Microcycas calocoma (I)  

 

 

Cicas nana 

ZINGIBERACEAE 

 

 

 

 

 

 

Hedychium philippinense (II) #1 

 

Giglio delle farfalle 

ZYGOPHYLLACEAE 

 

 

 

 

 

 

Guaiacum spp. (II) #2 (18)  

 

Guaiaco 

 

 

[1] Tutte le specie figurano nell'appendice II tranne Lipotes vexillifer, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (compreso il sinonimo Physeter macrocephalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (incluso il sinonimo Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaeangliae, Balaena mysticetus, Eubalaena spp. (precedentemente incluse nel genere Balaena) e Caperea marginata che figurano nell'appendice I. Esemplari delle specie che figurano nell'appendice II alla convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti della carne a fini commerciali, presi dalle popolazioni della Groenlandia con l'autorizzazione fornita dalla relativa autorità competente, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di Tursiops truncatus prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.  

[2] Popolazioni di Botswana, Namibia e Sudafrica (incluse nell'allegato B):  

Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi per programmi di conservazione in situ; 3) il commercio di pelli; 4) il commercio di oggetti in pelle a scopo non commerciale; 5) il commercio di avorio grezzo registrato (Botswana e Namibia: zanne intere e parti d'avorio; Sudafrica, zanne intere e parti tagliate d'avorio, di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di peso uguale o superiore a 1 kg) alle condizioni seguenti: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo, originarie dello Stato (tranne l'avorio confiscato e l'avorio di origine sconosciuta) e, nel caso del Sudafrica, solo l'avorio proveniente dal Parco nazionale Kruger); ii) solo a partner commerciali per i quali il segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10. 10 (Rev. CoP12) relativamente alla lavorazione e al commercio nazionale; iii) non prima di maggio 2004 e comunque non prima che il segretariato abbia verificato i paesi importatori previsti e che il programma MIKE abbia comunicato al segretariato le informazioni di base (ad esempio numero della popolazione di elefanti, incidenza delle uccisioni illecite); iv) può essere commercializzato e inviato in un'unica spedizione sotto la stretta sorveglianza del segretariato un massimo di 20.000 kg (Botswana), 10.000 kg (Namibia) e 30.000 kg (Sudafrica) di avorio; v) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione degli elefanti ed a programmi di conservazione e sviluppo della comunità all'interno o adiacente all'areale degli elefanti; vi) soltanto dopo che il comitato permanente ha confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Su proposta del segretariato il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, questo commercio in caso di mancata osservanza da parte dei paesi esportatori o importatori oppure in caso di accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A ed il loro commercio è disciplinato di conseguenza. 

[3] Popolazione dello Zimbabwe (inclusa nell'allegato B):  

Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; 3) l'esportazione di pelli; 4) l'esportazione di oggetti in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e per le quali il commercio è disciplinato in conseguenza. Per garantire che se a) le destinazioni degli animali vivi sono "adeguate e accettabili" e/o b) il carattere non commerciale dell'importazione, le autorizzazioni all'esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità di gestione competente abbia ricevuto dall'autorità di gestione dello Stato di importazione una certificazione ai sensi della quale: nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento, l'autorità scientifica competente ha controllato la sistemazione prevista ed ha verificato che è adeguatamente attrezzata per conservare e trattare con cura gli animali; e/o nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), l'autorità di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.  

[4] Popolazione dell'Argentina (inclusa nell'allegato B):  

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - ARGENTINA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA". Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.  

[5] Popolazione della Bolivia (inclusa nell'allegato B):  

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti fatti di lana tosata da animali vivi. La lana deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - BOLIVIA". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA". sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.  

[6] Popolazione del Cile (inclusa nell'allegato B):  

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - CHILE". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - CHILE - ARTESANÍA". sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato di conseguenza.  

[7] Popolazione del Perù (inclusa nell'allegato B):  

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3.249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" e le cimose devono recare le parole "VICUÑA - PERÙ". Gli altri prodotti devono recare un'etichetta con il logotipo e la dicitura "VICUÑA - PERÙ - ARTESANÍA". sono considerati esemplari di specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è regolato di conseguenza.  

[8] Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:  

Hatiora x graeseri 

Schlumbergera x buckleyi 

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata 

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata 

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 

Schlumbergera truncata (cultivar)  

Cactaceae spp. forme che cambiano colore, prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: Harrisia "Jusbertii", Hylocereus trigonus o Hylocereus undatus 

Opuntia microdasys (cultivar).  

[9] Gli esemplari propagati artificialmente degli ibridi compreso il genere Phalaenopsis non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento quando: 1) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (ossia cartoni, scatole o casse) contenenti ciascuno 100 o più piante; 2) tutte le piante del contenitore appartengono allo stesso ibrido, senza che vi sia mescolanza di ibridi diversi nello stesso contenitore; 3) le piante nel contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità per quanto riguarda dimensioni e stadio di crescita, pulizia, radici intatte e un a generale assenza di danni o lesioni attribuibili a piante provenienti dallo stato selvatico; 4) le piante non mostrano caratteristiche di provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta; e 5) il carico è dotato di documentazione, come una fattura, sottoscritta dal vettore, sulla quale si riporta chiaramente il numero delle piante e si specifica quale dei sei generi esenti costituisca il carico. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES.  

[10] Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non sono soggetti alle disposizioni del presente regomalento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.  

 

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(18) Voce così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 834/2004.

 


Dir. 2000/29/CE del 8 maggio 2000
Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169. Entrata in vigore il 30 luglio 2000.

(2) Vedi, per alcune disposizioni riguardanti la presente direttiva, l'articolo 1, punto 20) della direttiva 2002/89/CE.

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità è stata modificata più volte e in maniera spesso sostanziale (5). È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta direttiva.

(2) La produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità.

(3) Il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi.

(4) È assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura.

(5) La lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno della Comunità attraverso un regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione nella Comunità.

(6) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riveste un interesse mondiale.

(7) Una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione nella Comunità deve essere vietata, e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata.

(8) La presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi. È quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori.

(9) I suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.

(10) È necessario prevedere, a certe condizioni, la possibilità di consentire deroghe ad alcune prescrizioni. L'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune di tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia. È pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui alla presente direttiva.

(11) In caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi, disposizioni protettive provvisorie non previste dalla presente direttiva, debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema. La Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia.

(12) Il volume degli scambi di vegetali e di prodotti vegetali dei dipartimenti francesi d'oltremare con il resto della Comunità rende opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della presente direttiva. Tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per ragioni di protezione fitosanitaria. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia.

(13) Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie, prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni. A norma degli articoli 2 e 10 di tale regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola.

(14) La decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN), definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie.

(15) Conseguentemente, onde tener conto della particolare situazione fitosanitaria delle isole Canarie conviene estendere l'applicazione di talune misure della presente direttiva per sei mesi a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri dovranno aver applicato le nuove disposizioni riguardanti gli allegati della presente direttiva concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.

(16) È opportuno adottare, ai fini della presente direttiva i modelli di certificati approvati nella CIPV, come modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata elaborata in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali. Conviene stabilire ugualmente talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

(17) Per quanto riguarda l'importazione di vegetali o prodotti vegetali da paesi terzi, i servizi competenti in tali paesi per il rilascio dei certificati dovrebbero essere, in linea di massima, gli stessi cui è affidata questa funzione nell'ambito dell CIPV. Può essere opportuno compilare elenchi di tali servizi per i paesi terzi non contraenti.

(18) Occorre semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche negli allegati della presente direttiva.

(19) Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere definito con maggiore precisione per quanto riguarda il legname. A tal fine, è utile uniformarsi alle descrizioni particolareggiate del legname contenute nella regolamentazione comunitaria.

(20) Certe sementi sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati negli allegati della presente direttiva che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità e negli scambi all'interno della Comunità.

(21) È opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine.

(22) Le ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione. È necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria.

(23) Il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri.

(24) In linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi. Si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diffusione di determinati organismi nocivi. Occorre pertanto definire "zone protette" esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno.

(25) L'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di zone protette presuppongono una distinzione dei requisiti in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e una identificazione degli organismi nocivi che riguardano zone protette.

(26) Il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione. Per quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e devono concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato. Per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale.

(27) Per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale delle amministrazioni diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, personale la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità.

(28) Se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si deve apporre ai prodotti comunitari un contrassegno convenzionale ("passaporto delle piante"), adattato al tipo di prodotti, il quale ne permette la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per cui il contrassegno è valido.

(29) Occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti.

(30) Per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione. Tale sistema deve essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e deve escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri.

(31) Nel contesto del mercato interno, i prodotti originari di paesi terzi devono, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità. Se i resultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un passaporto delle piante che ne permetta la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari.

(32) Per far fronte con tutte le debite garanzie alla situazione creatasi con la realizzazione del mercato interno, è indispensabile rafforzare le infrastrutture nazionali e comunitarie di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità, con particolare riferimento agli Stati membri che, a causa della loro situazione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità. A tal fine la Commissione proporrà l'iscrizione di stanziamenti sufficienti nel bilancio generale dell'Unione europea.

(33) Ai fini di aumentare l'efficacia del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, è opportuno armonizzare nei vari Stati membri le procedure seguite dal personale con funzioni in materia fitosanitaria. A tal fine la Commissione presenterà anteriormente al 1° gennaio 1993 un codice di procedure fitosanitarie comunitarie.

(34) Gli Stati membri non sono più autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri. Tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere decise a livello conmunitario.

(35) È necessario predisporre un sistema di contributi finanziari comunitari, per ripartire a livello comunitario gli oneri dei possibili rischi che possono permanere negli scambi nel quadro del regime fitosanitario comunitario.

(36) Per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità.

(37) Il regime dovrebbe anche contribuire adeguatamente a coprire determinate spese per misure specifiche che gli Stati membri hanno adottato per controllare e, ove necessario, eradicare le infezioni provocate da organismi nocivi provenienti da paesi terzi o da altre aree della Comunità e, se possibile, risarcire i danni arrecati.

(38) È necessario stabilire nei dettagli, con una procedura accelerata, il meccanismo di concessione del contributo finanziario comunitario.

(39) È necessario garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa.

(40) In particolare, la Commissione deve controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario.

(41) Qualora sia accertato che l'introduzione di organismi nocivi è dovuta a verifiche o controlli inadeguati, per le conseguenze che ne derivano deve applicarsi la normativa comunitaria, tenendo conto di talune misure specifiche.

(42) È opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio.

(43) La presente direttiva deve lasciare impregiudicato l'obbligo degli Stati membri relativo ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B,

ha adottato la presente direttiva:

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(3) Parere espresso il 15 febbraio 2000.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 aprile 1998, n. C 129.

(5) Cfr. allegato VIII parte A.

 

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Essa concerne inoltre:

a) a decorrere dal 1° giugno 1993, le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, che ad essi si riferiscono, all'interno di uno Stato membro;

b) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e, viceversa, in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;

c) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nelle isole Canarie in provenienza da altre parti della Spagna e, viceversa, in altre parti della Spagna in provenienza dalle isole Canarie;

d) il modello dei "certificati fitosanitari" e "certificati fitosanitari di riesportazione" o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) (6).

2. Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni della Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 18, altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.

3. La presente direttiva non si applica a Ceuta e a Melilla.

4. Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva (7).

5. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in altre parti della Francia e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nei dipartimenti francesi d'oltremare, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11, sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono applicare le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 del presente articolo sono soppressi.

6. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dalle isole Canarie in altre parti della Spagna e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nelle isole Canarie, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11 sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione delle isole Canarie. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera c), è soppresso.

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(6) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi (8).

Le parti di piante vive comprendono:

- i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

- le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

- i tuberi, i bulbi, i rizomi;

- i fiori recisi;

- i rami con foglie;

- gli alberi tagliati, con foglie;

- foglie, fogliame (9);

- le colture di tessuti vegetali (10);

- polline vivo (11);

- gemme, talee, marze (12);

- qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (13).

Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

- vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o

- vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali (14);

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale attestante che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono state rispettate e a tale scopo:

- normalizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali, e

- definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata conformemente alle disposizioni d'applicazione relative alle caratteristiche della procedurea di rilascio dei passaporti delle piante.

Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 18, marchi convenzionali ufficiali diversi dall'etichetta.

Per la normalizzazione del passaporto si ricorre alla procedura di cui all'articolo 18. Nell'ambito di detta normalizzazione vengono stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità;

g) organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro:

i) la(e) organizzazione(i) nazionale(i) di uno Stato membro competente(i) per la protezione dei vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 4 (15),

oppure

ii) l'autorità statale istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva, che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo, a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, ha esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, con quelli di cui sub ii).

Inoltre, secondo la procedura prevista dall'articolo 18, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma, sub i), e sotto l'autorità e il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri (16),

h) zona protetta: una zona della Comunità:

- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o

- nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità

e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista all'articolo 18, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino e, nel caso previsto al primo trattino, dietro richiesta dello(degli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e a condizione che i resultati di indagini adeguate, e controllate dagli esperti menzionati all'articolo 21 conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative.

Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi.

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati effettuano, per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente notificata per iscritto alla Commissione (17). Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18.

Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti.

I risultati delle suddette indagini sono notificati per iscritto alla Commissione, la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri (18).

Anteriormente al 1° gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte;

i) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21:

- da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico (19);

- dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica.

Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche.

La Commissione, nel quadro del comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l'applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari e agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l'esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l'iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine;

j) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto (20);

k) organismo ufficiale del punto di entrata: l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata (21);

l) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione (22);

m) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra (23);

n) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (24);

o) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione (25);

p) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite (26);

q) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il codice doganale comunitario) (27);

r) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (28).

2. Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni della presente direttiva riguardano il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma, il legname è disciplinato dalla presente direttiva anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempreché presenti un rischio sul piano fitosanitario.

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(8) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(9) Trattino inserito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(10) L'originario settimo trattino è diventato ottavo trattino in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(11) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(12) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(13) Trattino aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(14) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(15) Punto così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(16) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(17) Frase così modificata dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(18) Comma così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(19) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(20) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(21) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(23) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(24) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(25) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(26) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(27) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(28) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario (29).

4. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro.

5. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri vietano l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette:

a) degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B;

b) dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati.

6. Secondo la procedura prevista all'articolo 18:

a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

- gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I;

- gli organismi di cui si conoscono manifestazioni ma che non hanno carattere endemico né sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II, e nell'allegato II, parte A, sezione II;

- gli altri organismi, elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente;

b) gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino;

c) i titoli degli allegati I e II nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conformità delle lettere a) e b).

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:

a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;

b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali (30).

8. Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale (31).

9. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale (32).

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(29) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(30) L'ex paragrafo 7 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(31) L'ex paragrafo 7 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(32) L'ex paragrafo 7 è stato così sostituito dagli attuali paragrafi 7, 8 e 9 in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato (33).

2. Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1° giugno 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e nella parte B siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette. Le zone protette in questione sono ivi specificate.

4. A decorrere dal 1° giugno 1993, il paragrafo 1 non si applica ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci originari della Comunità.

5. Conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati a intervalli regolari, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che testimonia del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

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(33) Per l'autorizzazione a prevedere deroghe al presente paragrafo e per l'applicazione delle deroghe stesse, vedi, rispettivamente, l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2000/700/CE; l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2001/5/CE; l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2001/99/CE; l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2001/199/CE; l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2001/441/CE; l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2001/836/CE; l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2002/316/CE, l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2002/499/CE, l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2002/887/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/61/CE, l'articolo 1 e l'articolo 3 della decisione 2003/63/CE, l'articolo 1 e l'articolo 4 della decisione 2003/69/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/248/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/249/CE, l'articolo 1 della decisione 2003/250/CE, l'articolo 1 della decisione 2004/96/CE, l'articolo 1 della decisione 2004/827/CE e l'articolo 1 della decisione 2005/51/CE.

 

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato (34).

2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati all'interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

3. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, l'allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 6.

4. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7. Il presente paragrafo e i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

5. Conformemente alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, i paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1, 2 e 4 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono messi a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono corredati di una documentazione che testimonia del luogo del paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

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(34) Per l'autorizzazione a prevedere deroghe al presente paragrafo e per l'applicazione delle deroghe stesse, vedi l'articolo 1 della decisione 2003/61/CE, l'articolo 1 della decisione 2005/51/CE e l'articolo 1 della decisione 2005/359/CE.

 

Articolo 6

1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:

a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

2. Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), ed all'articolo 5, paragrafo 3, il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II, e l'allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell'esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, e all'allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.

3. Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7, o all'articolo 5, paragrafo 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.

4. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.

5. A decorrere dal 1° giugno 1993, i paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 7. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all'esterno di essa.

Le ispezioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono eseguiti nell'osservanza delle disposizioni seguenti:

a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e almeno mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal paragrafo 8.

Ogni produttore per il quale l'ispezione ufficiale di cui al secondo comma sia richiesta, conformemente ai paragrafi da 1 a 4, è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione, su richiesta, ha accesso ai registri ufficiali così compilati.

Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al paragrafo 8. In particolare, egli informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali.

I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

6. A decorrere dal 1° giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell'allegato V, parte A, specificati conformemente al paragrafo 8, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al paragrafo 5, terzo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al paragrafo 5, secondo comma.

Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al paragrafo 8, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.

7. Gli Stati membri, nella misura in cui non vi sia da temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare:

- dalla registrazione prevista ai paragrafi 5 e 6, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o

- dall'ispezione ufficiale di cui ai paragrafi 5 e 6, lo spostamento locale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate.

Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1° gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita.

8. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- garanzie per lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,

- la frequenza e il calendario del controllo ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera c),

- gli obblighi dei produttori registrati di cui al paragrafo 5, quarto comma,

- la specificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso paragrafo 6,

- altri requisiti concernenti le deroghe di cui al paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la nozione di "piccoli produttori" e "mercato locale", nonché le relative procedure.

9. Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al paragrafo 5, terzo comma.

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Articolo 7

[1. Quando può ritenersi che, sulla base del controllo prescritto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 3, le condizioni ivi specificate sono soddisfatte, può essere rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato VII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

La denominazione botanica dei vegetali viene indicata in caratteri latini. Correzioni o cancellature non autenticate comportano l'invalidità del certificato. Eventuali copie vengono rilasciate unicamente con la dicitura "copia" o "duplicato" stampata o stampigliata.

2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, possono essere introdotti in un altro Stato membro soltanto se accompagnati dal certificato fitosanitario rilasciato in conformità del paragrafo 1. Il certificato fitosanitario non può essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato membro speditore.

3. Le misure da adottare da parte degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, per quanto riguarda le sementi di cui all'allegato IV, parte B, e dell'articolo 6, paragrafo 4, vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, entro il 31 dicembre 1991.] (35).

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(35) Soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 8

[1. Gli Stati membri, quando non si presenti uno dei casi previsti dal paragrafo 2, prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, che sono stati introdotti nel loro territorio in provenienza da uno Stato membro e sono destinati ad essere introdotti in un altro Stato membro, siano esentati da un nuovo controllo, conforme alle disposizioni dell'articolo 6, se sono accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato da uno Stato membro, compilato secondo il modello dell'allegato VII, parte A.

2. Quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci provenienti da uno Stato membro hanno formato oggetto, in un secondo Stato membro, di frazionamento o di deposito o hanno subito una modificazione nell'imballaggio, per poi essere introdotti in un terzo Stato membro, il secondo Stato membro è dispensato dall'effettuare un nuovo controllo conforme alle disposizioni dell'articolo 6 se è stato constatato ufficialmente che nel suo territorio detti prodotti non hanno subito rischi che mettano in dubbio l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 6. In tale caso viene rilasciato un certificato fitosanitario di rispedizione, in una unica copia originale, conforme al modello dell'allegato VII, parte B, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda timbro e firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. Questo certificato deve essere unito al certificato fitosanitario rilasciato dal primo Stato membro o ad una copia certificata conforme dello stesso. Tale certificato può essere denominato certificato fitosanitario di riesportazione. L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, si applica in quanto compatibile.

Il certificato fitosanitario di rispedizione non può essere compilato più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altri voci lasciano il paese rispeditore.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche quando i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono introdotti successivamente in più Stati membri. Se in tale occasione sono stati rilasciati vari certificati fitosanitari di rispedizione, i prodotti in parola sono accompagnati dai seguenti documenti:

a) l'ultimo certificato fitosanitario o una sua copia certificata conforme,

b) l'ultimo certificato fitosanitario di rispedizione,

c) i certificati fitosanitari di rispedizione anteriori al certificato di cui alla lettera b) o loro copie certificate conformi.] (36).

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(36) Soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 9

[1. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci cui si applicano i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, il certificato fitosanitario ufficiale previsto dall'articolo 7 viene rilasciato nei paesi d'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci in causa, eccetto:

- nel caso del legname, se, conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che esso sia scortecciato;

- in altri casi, nella misura in cui i requisiti particolari previsti all'allegato IV, parte A, possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quelli di origine.

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di introduzione di vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato IV, parte B, negli Stati membri indicati in tale parte di allegato a fronte di tali prodotti.] (37).

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(37) Soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 10

1. A decorrere dal 1° giugno 1993, ove si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, [in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8] (38), viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4 del presente articolo.

Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) (39).

Se il controllo non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le suddette zone e il suo marchio è quello previsto per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

2. A decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al paragrafo 1 (40).

A decorrere dal 1° giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato conformemente al paragrafo 1. Il presente comma non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 8, per il trasporto attraverso le zone protette (41).

Il primo e il secondo comma non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

3. Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti:

- la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture, o di combinazione di varie forniture o delle loro parti, o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV, oppurre in altri casi specificati conformemente al paragrafo 4;

- la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o non produttore, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma;

- il passaporto sostitutivo può essere rilasciato soltanto dall'organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l'azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore;

- la procedura di sostituzione è conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4;

- il passaporto sostitutivo comporta un marchio speciale definito conformemente al paragrafo 4 e che contiene il numero del produttore d'origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell'operatore responsabile di questo cambiamento.

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le particolarità della procedura relativa al rilascio di passaporti delle piante, di cui al paragrafo 1,

- le condizioni nelle quali può essere sostituito un passaporto delle piante, di cui al paragrafo 3, primo trattino;

- le particolarità della procedura relativa al passaporto sostitutivo, di cui al paragrafo 3, terzo trattino,

- il marchio speciale richiesto per il passaporto sostitutivo di cui al paragrafo 3, quinto trattino.

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(38) Termini soppressi dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(39) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(40) Comma così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(41) Comma così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 11

1. Qualora si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati del controllo, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il paragrafo 1 non si applica alla parte in questione. Può essere utilizzato un passaporto delle piante (42).

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

- trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'appropriato passaporto delle piante conformemente all'articolo 10, se si ritiene che, come conseguenza del tratamento, siano soddisfatte le condizioni;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi supplementari;

- autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

- distruzione.

Secondo la procedura prevista all'articolo 18, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:

- le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate,

- le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure.

4. In caso di applicazione del paragrafo 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l'articolo 10 non si applica.

5. Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e sulla base di controllo ufficiale effettuato conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

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(42) Testo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 12 (43)

1. Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,

- controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.

I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

2. I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.

3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

4. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

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(43) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

 

Articolo 13 (44)

1. Gli Stati membri provvedono a che:

- fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,

- fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e

- fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi, (45)

i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del "Codice doganale comunitario" e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto "Codice doganale comunitario", soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:

i) - che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e

- che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e

- che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e (46)

ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del "certificato fitosanitario" ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi.

Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione.

In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione (47).

Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.

3. Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.

Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Fatto salvo l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del "Codice doganale comunitario" o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

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(44) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(45) Per l'autorizzazione a prevedere deroghe al presente paragrafo e per l'applicazione delle deroghe stesse, vedi l'articolo 1 della decisione 2003/61/CE.

(46) Per una deroga al presente trattino, vedi l'articolo 1 della decisione 2005/359/CE.

(47) Per una deroga al presente punto, vedi l'articolo 1 della decisione 2004/95/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

 

Articolo 13 bis (48)

1. a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure

ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:

i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);

ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e

iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.

2. I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:

- le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, oppure

- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure

- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta

a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.

I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).

3. Il "certificato fitosanitario" o il "certificato fitosanitario di riesportazione" ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle "organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.

Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.

Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.

4. a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i "certificati fitosanitari" o i "certificati fitosanitari di riesportazione" per paesi terzi non aderenti alla CIPV.

b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica "dichiarazioni supplementari" e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il "certificato fitosanitario" ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari ("paese di origine").

d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il "certificato fitosanitario" può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci ("paese di provenienza").

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:

a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;

b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;

c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.

La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.

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(48) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 13 ter (49)

1. Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.

Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:

a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);

b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di "piccoli quantitativi".

4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

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(49) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 13 quater (50)

1. a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4.

Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.

c) Gli Stati membri prescrivono anche:

i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:

- riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)",

- dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,

- numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,

- numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);

ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza.

Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, mutatis mutandis, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.

2. a) I "controlli documentali" e le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.

b) I "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).

c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il "controllo di identità" o "controllo fitosanitario" completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).

d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i "controlli di identità" e i "controlli fitosanitari" possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:

- condizioni minime per lo svolgimento dei "controlli fitosanitari" di cui alle lettere b), c) e d),

- le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,

- congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.

f) In tutti i casi i "controlli fitosanitari" sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei "controlli documentali" a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.

4. Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.

Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.

Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:

a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);

b) la cooperazione tra:

i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;

ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;

iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e

iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.

Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi ufficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

5. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità agli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per l'effettuazione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 2, lettere b) o c).

Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 7, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera e).

La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

Le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

6. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.

7. Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;

b) trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;

d) distruzione;

e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;

f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis.

In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

8. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

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(50) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 13 quinquies (51)

1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa ("tassa fitosanitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:

a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d) le prove di laboratorio;

e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

3. Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

5. La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.

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(51) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 13 sexies (52)

I "certificati fitosanitari" e i "certificati fitosanitari di riesportazione" rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.

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(52) L'ex articolo 13 è stato così sostituito dagli articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies in base all'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 14

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, adotta le modifiche da apportare agli allegati.

Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (53):

a) le voci aggiunte all'allegato III concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di determinati paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno Stato membro che applica già divieti speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,

ii) che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e

iii) che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;

b) le voci aggiunte agli altri allegati, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di particolari paesi terzi, a condizione:

i) che l'introduzione di dette voci formi oggetto della richiesta di uno Stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e

ii) che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;

c) la modificazione della parte B degli allegati, in consultazione con lo Stato membro interessato (54);

d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti la rischio fitosanitario esistente (55);

e) le modificazioni dell'allegato VIII bis (56).

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(53) Comma così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(54) Lettera così modificata dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(55) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(56) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 15

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti (57):

- all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B (58),

- all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative (59),

sempreché sia stabilito, grazie ad uno o più dei fattori seguenti, che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi:

- origine dei vegetali o prodotti vegetali,

- trattamento adeguato,

- particolari precauzioni per l'impiego dei vegetali o prodotti vegetali.

Il rischio è valutato in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione; qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

Ogni autorizzazione si applica individualmente a tutto o parte del territorio della Comunità, a condizioni che tengano conto dei rischi di diffusione di organismi nocivi tramite il prodotto interessato nelle zone protette o, in talune regioni, tenendo conto delle differenze di condizioni di ordine agricolo ed ecologico. In tale caso, gli Stati membri interessati sono espressamente esentati da taluni obblighi nelle decisioni di autorizzazione.

I rischi sono valutati in base alle informazioni scientifiche e tecniche a disposizione. Qualora si rivelino insufficienti, tali informazioni sono completate mediante indagini supplementari o, se del caso, mediante ricerche effettuate dalla Commissione nel paese d'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci in questione.

2. Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.

A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie (60).

3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità (61).

4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe (62).

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(57) Testo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(58) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(59) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(60) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(61) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(62) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione ed agli altri Stati membri la presenza nel suo territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, o all'allegato II, parte A, sezione I, oppure la comparsa in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sezione II, o parte B (63). Esso adotta tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

Esso informa la Commissone e gli altri Stati membri delle misure adottate.

2. Ciascuno Stato membro notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati nell'allegato I o nell'allegato II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel suo territorio (64). Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.

Nei confronti di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui al secondo comma, esso notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione (65). Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la diffusione nel suo territorio di un organismo nocivo, può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione esamina la situazione al più presto in seno al comitato fitosanitario permanente. Possono essere effettuate indagini in loco sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2 le misure necessarie, comprese quelle grazie alle quali si può decidere se le misure prese dagli Stati membri devono essere revocate o emendate (66). La Commissione segue gli sviluppi della situazione e, conformemente alla stessa procedura, modifica o abroga le summenzionate misure in funzione delle circostanze. Fintantoché una misura non sia adottata in conformità della procedura di cui sopra, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 18.

5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (67).

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(63) Frase così modificata dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(64) Frase così modificata dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(65) Frase così modificata dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(66) Frase così modificata dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(67) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 17

[1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato "il comitato", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.] (68).

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(68) Articolo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE, successivamente sostituito dall'allegato III, punto 52) del regolamento (CE) n. 806/2003 e da ultimo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138 che ha soppresso la modifica del punto 52) suddetto.


Articolo 18 (69)

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio, in appresso denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

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(69) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE, successivamente sostituito dall'allegato III, punto 52) del regolamento (CE) n. 806/2003 e da ultimo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2003, n. L 138 che ha soppresso la modifica del punto 52) suddetto.

 

Articolo 19

[1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto nel termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato.

3. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.] (70).

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(70) Soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 20

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie concernenti, per i vegetali e i prodotti vegetali, requisiti di carattere fitosanitario, sempreché essa non preveda o ammetta esplicitamente requisiti più rigorosi al riguardo.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, sono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, all'atto dell'introduzione nel loro territorio di vegetali o di prodotti vegetali, in particolare di quelli specificati all'allegato VI, nonché dei loro imballaggi o dei veicoli per mezzo dei quali avviene il loro trasporto, disposizioni fitosanitarie particolari contro gli organismi nocivi che attaccano di norma i vegetali o i prodotti vegetali immagazzinati.

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Articolo 21

1. Allo scopo di garantire un'applicazione corretta ed uniforme della presente direttiva, e fatti salvi i controlli eseguiti sotto l'autorità degli Stati membri, la Commissione può fare effettuare sotto la sua autorità controlli da parte di esperti per quanto concerne compiti elencati al paragrafo 3, in loco o non, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

I controlli in uno Stato membro sono eseguiti, in cooperazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria, di detto Stato membro, come indicato ai paragrafi 4 e 5, e conformemente alle modalità previste dal paragrafo 7.

2. Gli esperti di cui al paragrafo 1 possono essere:

- dipendenti della Commissione,

- dipendenti degli Stati membri, messi a disposizione della Commissione a titolo temporaneo o per missioni specifiche.

Essi debbono aver acquisito, almeno in uno Stato membro, le qualifiche richieste alle persone incaricate di effettuare e sorvegliare ispezioni ufficiali fitosanitarie.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

- sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,

- effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

- controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

- eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6,

- procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,

- sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 ter, paragrafo 4,

- sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,

- assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

- eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7 (71).

4. Nell'assolvimento dei compiti elencati al paragrafo 3, gli esperti di cui al paragrafo 1 possono:

- visitare vivai, aziende a altri luoghi in cui sono o sono stati coltivati, prodotti, lavorati o immagazzinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

- visitare i luoghi in cui sono effettuati i controlli di cui all'articolo 6 o le ispezioni di cui all'articolo 13,

- consultare i funzionari dell'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria degli Stati membri,

- accompagnare gli ispettori nazionali degli Stati membri nell'ambito delle attività eseguite ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

5. Nell'ambito della cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma, l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale State membro deve ricevere comunicazione del compito da eseguire in tempo sufficiente affinché possa dare le necessarie disposizioni.

Gli Stati membri prendono tutte le misure del caso per garantire che non siano compromessi gli obiettivi e l'efficacia delle ispezioni. Essi devono far sì che gli esperti possano espletare i loro compiti senza intralci e prendono le decisioni opportune per fornire, su loro richiesta, le attrezzature necessarie disponibili, comprese il materiale e il personale di laboratorio. La Commissione rimborsa le spese risultanti da tali richieste entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale dell'Unione europea. La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 quinquies (72).

Gli esperti, in tutti i casi in cui la legislazione nazionale lo richieda, devono avere regolare mandato dell'organizzazione fitosanitaria ufficiale dello Stato membro in questione e rispettare le norme e le consuetudini imposte agli agenti di tale Stato membro.

Laddove i compiti consistano nel sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6, nel controllare ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o nel procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 3, nessuna decisione può essere presa in loco. Gli esperti riferiscono alla Commissione circa le loro attività e le loro conclusioni.

Laddove i compiti consistano nell'eseguire ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, tali ispezioni devono essere integrate in un programma di controllo istituito e devono essere rispettate le procedure stabilite dallo Stato membro interessato; tuttavia, in caso di ispezioni congiunte, lo Stato membro interessato consente l'introduzione di una partita nella Comunità soltanto se la propria organizzazione di protezione fitosanitaria e la Commissione sono d'accordo. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, tale condizione può essere estesa ad altri requisiti imperativi applicati alle partite prima della loro introduzione nella Comunità se l'esperienza lo fa ritenere necessario. In caso di disaccordo tra il perito comunitario e l'ispettore nazionale, lo Stato membro interessato prende le misure conservative necessarie, in attesa di una decisione definitiva.

In ogni caso, le disposizioni nazionali in materia di procedura penale e di sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure abituali. Quando gli esperti scoprono una possibile infrazione delle disposizioni della presente direttiva, il fatto deve essere comunicato alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

6. La Commissione provvede:

- ad istituire una rete di comunicazioni per la notifica dei nuovi casi di presenza di organismi nocivi,

- a formulare raccomandazioni per l'elaborazione di note a scopo di orientamento degli esperti e degli ispettori nazionali nell'espletamento dei compiti loro affidati.

Nel quadro della collaborazione con la Commissione a questo riguardo, gli Stati membri notificano alla Commissione le procedure d'ispezione nazionali in vigore nel settore fitosanitario.

7. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative alla cooperazione menzionata al paragrafo 1, secondo comma.

8. Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure necessarie per modificare, se del caso, tali disposizioni tenendo conto di detta esperienza.

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(71) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

(72) Frase aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 22

In caso di comparsa reale o sospetta di un organismo nocivo, dovuta all'introduzione o alla diffusione dello stesso nella Comunità, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria "lotta fitosanitaria" della Comunità a norma degli articoli 23 e 24, per coprire le spese che si riferiscono direttamente alle misure necessarie, adottate o progettate, per la lotta a tale organismo nocivo al fine di debellarlo o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. La Commissone propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

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Articolo 23

1. Lo Stato membro interessato può ottenere, su richiesta, la partecipazione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 22, qualora venga accertato che l'organismo nocivo, elencato o meno negli allegati I e II:

- è stato oggetto di notificazione conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 2, primo comma,

e

- costituisce un pericolo imminente per la totalità, o parte, della Comunità in quanto apparso in una zona in cui non era stato fino allora presente oppure era stato debellato o è in corso di eradicazione

e

- è stato introdotto in detta zona tramite forniture di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti provenienti da un paese terzo o da un'altra zona della Comunità.

2. Per misure necessarie ai sensi dell'articolo 22 si intendono:

a) le operazioni di distruzione, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, pulizia o qualsiasi altro trattamento effettuato ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti per:

i) i vegetali, prodotti vegetali e altre voci costitutivi delle forniture tramite i quali è stato introdotto l'organismo nocivo nella zona in questione, riconosciuti come contaminati o che possono esserlo,

ii) i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci riconosciuti come contaminati, o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo introdotto perché derivanti dai vegetali delle forniture in questione o per essere stati in prossimità dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di tali forniture o di quelli da esse derivanti,

iii) i substrati di coltivazione e i terreni riconosciuti come contaminati o che possono essere stati contaminati o che possono essere stati contaminati dall'organismo nocivo in questione,

iv) i materiali di produzione, confezionamento, imballagio, o immagazzinamento, i locali di immagazzinamento o di confezionamento, nonché i mezzi di trasporto che sono stati in contatto con la totalità o una parte dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui sopra;

b) le ispezioni o le prove effettuate ufficialmente o su richiesta delle autorità competenti al fine di controllare la presenza o la gravità della contaminazione ad opera dell'organismo nocivo introdotto;

c) il divieto o la limitazione dell'impiego di substrati di coltivazione, di aree coltivabili o di locali, nonché di vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi dai materiali facenti parte delle forniture in questione o da quelli aventi la stessa origine, allorché tale divieto o limitazione risulta da decisioni ufficiali motivate da rischi fitosanitari connessi all'organismo nocivo introdotto.

3. Si considerano spese derivanti direttamente dalle misure necessarie, di cui al paragrafo 2, i pagamenti effettuati a valere su stanziamenti pubblici al fine di:

- coprire totalmente, o in parte, i costi delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), fatta eccezione per quelli connessi con il normale funzionamento dell'organismo ufficiale responsabile in questione,

- oppure compensare la totalità, o parte, delle perdite finanziarie, diverse dal mancato profitto, direttamente derivanti da una o più delle misure di cui al paragrafo 2, lettera c).

In deroga al primo comma, secondo trattino, un regolamento d'applicazione può specificare secondo la procedura prevista all'articolo 18 i casi in cui una compensazione per il lucro cessante è considerata spesa derivante direttamente dalle misure necessarie soggette alle condizioni di cui al paragrafo 5 nonché ai termini di tempo applicabili a tali casi, con un massimo di tre anni.

4. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, e fatto salvo l'articolo 16, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione, entro l'anno civile successivo a quello in cui è stata scoperta la presenza dell'organismo nocivo, la relativa domanda e informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri:

- del riferimento alla notificazione di cui al paragrafo 1, primo trattino,

- della natura e dell'entità della presenza di organismi nocivi di cui all'articolo 22, nonché degli antefatti e delle modalità della scoperta,

- dell'identità delle forniture di cui al paragrafo 1, terzo trattino, attraverso le quali l'organismo nocivo è stato introdotto,

- delle misure necessarie che sono state adottate o sono previste, compreso lo scadenzario, per le quali chiede di beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità, nonché

- dei risultati ottenuti e del costo reale o stimato delle spese sostenute o da sostenere e della parte di tali spese che è o sarà coperta da stanziamenti pubblici concessi dallo Stato membro per la realizzazione delle misure necessarie stesse.

Qualora la scoperta della presenza di organismi nocivi sia avvenuta prima del 30 gennaio 1997, tale data è considerata la data della scoperta ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 5, sempre che la data reale della scoperta non sia anteriore al 1° gennaio 1995. Tuttavia questa disposizione non si applica per quanto riguarda la compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo trattino, tranne in casi eccezionali, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione menzionato al paragrafo 3, per il lucro cessante che ne consegua.

5. Salvo il disposto dell'articolo 24, la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità e il relativo importo sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 18, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 4 e, se del caso, dei risultati di controlli che possono essere effettuati, sotto l'autorità della Commissione, dagli esperti di cui all'articolo 21 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e tenendo conto dell'importanza del pericolo di cui al paragrafo 1, secondo trattino, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

Entro i limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine, la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50% e, in caso di compensazione per lucro cessante di cui al paragrafo 3, secondo comma, non superiore al 25% delle spese relative alle misure necessarie di cui al paragrafo 2, purché tali misure siano state prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta della presenza di un organismo nocivi di cui all'articolo 22, o siano previste per questo periodo.

Il periodo suddetto può anche essere prorogato, secondo la stessa procedura, se l'esame della situazione consente di concludere che gli obiettivi delle misure saranno realizzati entro un termine supplementare ragionevole. La partecipazione finanziaria della Comunità è decrescente durante gli anni in questione.

Qualora lo Stato membro non possa fornire l'informazione richiesta per quanto riguarda l'identità delle forniture in conformità del paragrafo 4, terzo trattino, esso indica l'origine presunta della presenza e i motivi per cui non è stato possibile individuare le forniture. L'assegnazione della partecipazione finanziaria può essere decisa, secondo la stessa procedura, in funzione dei risultati della valutazione di queste informazioni.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono stabilite in un regolamento d'applicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. Considerata l'evoluzione della situazione nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui agli articoli 18 o 19, che siano realizzate altre azioni o che altre misure, adottate o previste dallo Stato membro interessato, siano subordinate all'osservanza di requisiti o condizioni supplementari, se ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi considerati.

La concessione della partecipazione finanziaria della Comunità per siffatte altre azioni, requisiti o condizioni è decisa in base alla stessa procedura. Nei limiti degli stanziamenti disponibili a tal fine la partecipazione finanziaria della Comunità copre una quota non superiore al 50% delle spese direttamente connesse a tali altre azioni, requisiti o condizioni.

Qualora tali altre azioni, requisiti o condizioni siano essenzialmente intesi a proteggere altri territori della Comunità rispetto a quelli dello Stato membro interessato, può essere deciso, secondo la stessa procedura, che la partecipazione finanziaria della Comunità superi il 50% delle spese.

La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata nel tempo e decrescente durante gli anni in questione.

7. La concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità non pregiudica eventuali diritti che lo Stato membro interessato o singoli individui potrebbero avere nei confronti di terzi, compresi altri Stati membri nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, per il rimborso delle spese e il risarcimento delle perdite o di altri danni, in virtù della legislazione nazionale, del diritto comunitario o del diritto internazionale. Tali diritti sono oggetto di un trasferimento "de jure" alla Comunità che diventa effettivo con il versamento della partecipazione finanziaria di quest'ultima, nella misura in cui le spese, le perdite o gli altri danni siano da questa coperti.

8. La partecipazione finanziaria della Comunità può essere erogata in più rate.

Qualora emerga che la partecipazione finanziaria concessa dalla Comunità non è più giustificata, si applicano le seguenti misure.

L'importo della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato in virtù dei paragrafi 5 e 6 può essere ridotto o sospeso, qualora si accerti, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, dai risultati di controlli effettuati sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, o dai risultati dell'esame appropriato che la Commissione ha eseguito conformemente alle procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali:

- che la mancata esecuzione o l'esecuzione incompleta delle misure necessarie decise in virtù dei paragrafi 5 e 6 o il mancato rispetto delle modalità o dei termini stabiliti secondo queste disposizioni o richiesti per gli obiettivi perseguiti non sono giustificati; oppure

- che le misure non sono più necessarie; oppure

- che si verifica la situazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

9. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, si applicano mutatis mutandis.

10. Gli importi erogati della partecipazione finanziaria della Comunità concessa allo Stato membro interessato conformemente ai paragrafi 5 e 6 sono restituiti totalmente o in parte da tale Stato membro alla Comunità, qualora si accerti, dalle informazioni di cui al paragrafo 8:

a) che le misure necessarie decise ai sensi dei paragrafi 5 e 6:

i) non sono state realizzate o

ii) non lo sono state in modo conforme alle modalità o ai termini stabiliti secondo queste disposizioni, o necessari per gli obiettivi perseguiti, oppure

b) che gli importi versati sono stati utilizzati a fini diversi da quelli per i quali è stata concessa la partecipazione finanziaria, oppure

c) che si verifica la situazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

I diritti di cui al paragrafo 7, seconda frase, sono oggetto di un ritrasferimento "de jure" allo Stato membro in questione, che diventa effettivo con la restituzione, nella misura in cui detti diritti sono coperti da quest'ultima.

Per gli importi non restituiti sono dovuti interessi di mora conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e conformemente ai metodi che saranno stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

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Articolo 24

1. Per quanto riguarda le cause della comparsa di un organismo nocivo di cui all'articolo 22, si applicano le disposizioni che seguono.

La Commissione verifica se la comparsa dell'organismo nocivo nella zona interessata sia stata causata dal movimento verso la zona in questione di una o più forniture portatrici dell'organismo nocivo e individua lo Stato membro o gli Stati membri successivi di provenienza delle forniture.

Lo Stato membro di provenienza, identico o meno a quello succitato, delle forniture portatrici dell'organismo nocivo informa immediatamente la Commissione, su richiesta di quest'ultima, su tutti i particolari concernenti l'origine o le origini delle forniture e sulle relative procedure amministrative, compresi gli esami, le ispezioni e i controlli previsti dalla presente direttiva, al fine di stabilire per quali ragioni tale Stato membro non abbia rilevato la non conformità delle forniture alla presente direttiva. Esso informa inoltre la Commissione, su richiesta di quest'ultima, sulla destinazione di tutte le altre forniture provenienti dalla stessa origine o dalle stesse origini durante un periodo specificato.

Per completare le informazioni, si può procedere a controlli, sotto l'autorità della Commissione, conformemente all'articolo 21.

2. Le informazioni acquisite in virtù delle presenti disposizioni o di quelle di cui all'articolo 16, paragrafo 3, sono oggetto di un esame in seno al comitato, onde individuare le eventuali carenze del regime fitosanitario comunitario o della sua applicazione e le misure atte a porvi rimedio.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inoltre utilizzate per stabilire, in conformità delle disposizioni del trattato, se la non conformità delle forniture che sono state all'origine della comparsa dell'organismo nocivo nella zona in questione non sia stata scoperta dallo Stato membro di provenienza perché quest'ultimo non ha rispettato uno degli obblighi che gli incombono in virtù del trattato e delle disposizioni della presente direttiva, relativa segnatamente agli esami prescritti dall'articolo 6 o alle ispezioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1.

3. Qualora per lo Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 1, sia acquisita la conclusione contemplata nel paragrafo 2, la partecipazione finanziaria della Comunità non gli è assegnata o, se gli è stata già assegnata non gli viene versata o, se è già stata versata, viene restituita alla Comunità. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 10, terzo comma.

Qualora la conclusione contemplata al paragrafo 2 sia acquisita per un altro Stato membro si applica il diritto comunitario, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 7, seconda frase.

Gli importi da rimborsare ai sensi del paragrafo 3 sono fissati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (73).

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(73) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 25 (74)

Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 5, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta disposizioni per i casi eccezionali di preponderante interesse comunitario che giustificano una partecipazione finanzaria della Comunità fino al 70% delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti ed impianti, nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, sempreché ciò non pregiudichi le decisioni in forza dell'articolo 23, paragrafo 5 o 6.

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(74) Articolo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 26 (75)

Entro il 20 gennaio 2002, la Commissione esamina i risultati dell'applicazione all'articolo 13 quater, paragrafo 5, e degli articoli 22, 23, e 24 e presenta al Consiglio una relazione corredata delle proposte di modifiche eventualmente necessarie.

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(75) Articolo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/89/CE.

 

Articolo 27

La direttiva 77/93/CEE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e d'applicazione indicati all'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

 

Articolo 27 bis (76)

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 21 si applicano, secondo il caso, gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

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(76) Articolo inserito dall'articolo 59 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67, come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191.

 

Articolo 28

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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Articolo 29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

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Si omettono gli allegati


Reg. (CE) n. 1808/2001 del 30 agosto 2001
Regolamento della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (art. 8)

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 19 settembre 2001, n. L 250. Entrato in vigore il 22 settembre 2001.

 

(omissis)

Articolo 8

1. Tenuto conto dell'articolo 5, paragrafo 3, le licenze d'importazione, le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione vengono richiesti a tempo debito, in modo da consentirne il rilascio prima che gli esemplari vengano introdotti nella Comunità o prima che ne vengano esportati o riesportati.

Non è consentita l'attribuzione degli esemplari ad un regime doganale prima che siano stati presentati i documenti prescritti.

2. Nel caso d'introduzione di esemplari nella Comunità, gli occorrenti documenti dei paesi terzi sono considerati validi soltanto se rilasciati e utilizzati per l'esportazione o la riesportazione dal paese terzo di cui trattasi prima dell'ultimo giorno del loro periodo di validità e soltanto se vengono utilizzati per l'introduzione di esemplari nella Comunità entro sei mesi dalla data del loro rilascio.

Tuttavia, i certificati di origine di esemplari e specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, primo comma e del paragrafo 2, e sempre che l'importatore o il riesportatore comunichi al competente organo di gestione, all'arrivo o prima della partenza di una spedizione, i motivi dell'assenza dei documenti prescritti, la documentazione relativa agli esemplari delle specie di cui agli allegati B o C del regolamento (CE) n. 338/97, come pure quella relativa agli esemplari delle specie dell'allegato A dello stesso regolamento e a quelli indicati nel suo articolo 4, paragrafo 5, in via eccezionale, può essere rilasciata a titolo retroattivo, se il competente organo di gestione dello Stato membro, se del caso, previa consultazione delle autorità competenti di un paese terzo, abbia accertato quanto segue:

a) le eventuali irregolarità non sono ascrivibili all'esportatore, al riesportatore o all'importatore o a entrambi; e

b) l'esportazione, riesportazione o l'importazione degli esemplari interessati è comunque avvenuta nell'osservanza delle disposizioni:

i) del regolamento (CE) n. 338/97;

ii) della convenzione; e

iii) della normativa pertinente di un paese terzo.

4. Le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati in forza del paragrafo 3 indicano chiaramente di essere stati rilasciati a titolo retroattivo e i motivi. L'indicazione viene annotata nella casella 23 nel caso delle licenze di importazione e di esportazione e di certificati di riesportazione della Comunità.

5. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97, le disposizioni del paragrafo 2, del paragrafo 3, ad eccezione della lettera b), punto i), e del paragrafo 4 si applicano, in quanto compatibili, agli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B del regolamento suddetto in transito attraverso la Comunità.

6. Nel caso di piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A, gli Stati membri possono prescrivere l'impiego di un certificato fitosanitario in luogo di un permesso di esportazione o di un certificato di riesportazione. Qualora rilasciati da paesi terzi, tali certificati fitosanitari sono ammessi in luogo dei permessi di esportazione o dei certificati di riesportazione.

7. Il certificato fitosanitario di cui al paragrafo 6 deve contenere il nome scientifico della specie oppure, ove ciò risulti impossibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, la denominazione generica, mentre le orchidee e i cactus dell'allegato B riprodotti artificialmente possono essere indicati come tali. I certificati fitosanitari devono anche indicare il tipo e la quantità di esemplari e recare un timbro, un sigillo o una specifica dichiarazione da cui risulti che "gli esemplari sono riprodotti artificialmente ai sensi della CITES".


Dir. 2002/89/CE del 28 novembre 2002
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355. Entrata in vigore il 30 dicembre 2002.

(2) Termine di recepimento: 1° gennaio 2005.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Parlamento europeo (4),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.

 

(2) Con riferimento alle procedure e alle formalità che devono essere rispettate per l'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali nella Comunità appaiono necessari alcuni chiarimenti e, in certi settori, è necessario definire ulteriori modalità di applicazione.

 

(3) È opportuno che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento. Poiché le spedizioni di vegetali o prodotti vegetali non sono necessariamente sottoposte alle procedure e alle formalità fitosanitarie nello stesso Stato membro in cui ha luogo lo sdoganamento, è necessario istituire un sistema di cooperazione per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra gli organismi ufficiali responsabili e gli uffici doganali.

 

(4) Per migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è opportuno che gli Stati membri intensifichino i controlli, i quali dovrebbero essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità.

(5) È inoltre opportuno che le tasse applicate per effettuare i controlli si basino su un calcolo dei costi trasparente e siano il più possibile armonizzate in tutti gli Stati membri.

 

(6) Alla luce dell'esperienza è opportuno completare, chiarire o aggiornare varie altre disposizioni della direttiva 2000/29/CE.

 

(7) A partire dall'attuazione del mercato interno, i certificati fitosanitari istituiti dalla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) non sono più utilizzati per la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali all'interno della Comunità. È tuttavia importante conservare i certificati standardizzati rilasciati dagli Stati membri ai sensi della CIPV.

 

(8) Alcune delle funzioni dell'«autorità unica» di ogni Stato membro in materia di coordinamento e di contatto per il funzionamento pratico del regime fitosanitario comunitario presuppongono specifiche conoscenze tecniche e scientifiche. È pertanto necessario prevedere la facoltà di delegare determinati compiti ad un altro servizio.

 

(9) Le disposizioni vigenti in materia di modificazioni degli allegati della direttiva 2000/29/CE ad opera della Commissione e di adozione di decisioni di deroga comprendono determinati requisiti di carattere procedurale che non appaiono più giustificati né necessari. È altresì necessario basare in modo più esplicito le modifiche degli allegati su una giustificazione coerente con il rischio fitosanitario esistente. La procedura di adozione di misure di emergenza non permette attualmente l'adozione rapida di misure provvisorie commisurate al grado di urgenza che presentano determinati casi. Occorre quindi modificare le disposizioni relative a queste tre procedure.

 

(10) Occorre ampliare la competenze della Commissione in materia di controlli fitosanitari da eseguire sotto la sua autorità per tener conto dell'ampliamento della portata delle attività fitosanitarie riconducibile a nuove pratiche e nuove esperienze.

 

(11) È opportuno chiarire taluni aspetti della procedura per il rimborso del contributo fitosanitario comunitario.

 

(12) Nella direttiva 2000/29/CE continuano a figurare alcune disposizioni (l'articolo 3, paragrafo 7, primo, secondo e quarto comma e gli articoli 7, 8 e 9) che erano state sostituite da altre disposizioni dal 1° giugno 1993 e sono pertanto obsolete. Occorre pertanto abrogarle.

 

(13) A norma dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) la Comunità è tenuta a riconoscere l'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, a determinate condizioni. È opportuno precisare tali procedure di riconoscimento nel settore fitosanitario nel quadro della direttiva 2000/29/CE.

 

(14) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 febbraio 2002, n. C 53 E.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2002, n. C 36.

 

 

Articolo 1

La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

(6).

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

(7).

2) l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera a),

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

(8).

ii) al secondo comma,

- dopo il sesto trattino è inserito il settimo trattino seguente:

(9).

- l'attuale settimo trattino diventa ottavo trattino,

- è aggiunto il seguente nono trattino:

(10).

- è aggiunto il seguente decimo trattino:

(11).

- è aggiunto il seguente undicesimo trattino:

(12).

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

(13).

c) non riguarda la versione italiana;

d) la lettera g) è modificata come segue:

i) al primo comma, al punto i), i termini «la(e) autorità» sono sostituiti dai termini «la(e) organizzazione(i)»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

(14).

e) alla lettera h), terzo comma, seconda frase e quinto comma, i termini «comunicata alla Commissione» sono sostituiti dai termini «notificata per iscritto alla Commissione»;

f) alla lettera i), primo comma il primo trattino è sostituito dal seguente:

(15).

g) sono aggiunte le seguenti lettere:

(16).

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(17).

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

(18).

4) gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi;

5) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1:

i) al primo comma, sono soppressi i termini «in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8»;

ii) dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

(19).

b) al paragrafo 2, primo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione I» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4» e al secondo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione II» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4»;

6) all'articolo 11, paragrafo 2, infine è aggiunto il seguente testo:

(20).

7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

(21).

8) l'articolo 13 è sostituito dai seguenti articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexies:

(22).

9) all'articolo 14, il secondo comma è modificato come segue:

a) i termini «articolo 17» sono sostituiti dai seguenti: «articolo 18, paragrafo 2»;

b) alla lettera c) i termini «d'intesa con gli Stati membri interessati» sono sostituiti dai seguenti: «in consultazione con lo Stato membro interessato»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

(23).

d) è aggiunta la lettera seguente:

(24).

10) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il testo in limine e del primo e secondo trattino è sostituito dal seguente:

(25).

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

(26).

11) il testo dell'articolo 16 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo comma, prima frase, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;

b) al paragrafo 2, prima frase del primo e terzo comma, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;

c) al paragrafo 3, terza frase, i termini «sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2» sono inseriti tra «possono essere adottate» e «le misure» i termini «articolo 19» sono sostituiti dai termini «articolo 18, paragrafo 2»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

(27).

12) l'articolo 17 è soppresso;

13) il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

(28).

14) l'articolo 19 è soppresso;

15) l'articolo 21 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(29).

b) al paragrafo 5, secondo comma, dopo la terza frase è aggiunta la frase seguente:

(30).

16) all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

(31).

17) agli articoli 25 e 26, i rispettivi riferimenti all'«articolo 13, paragrafo 9» sono cambiati in «articolo 13 quater, paragrafo 5»;

18) l'allegato VII, parte B, è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

(32).

b) nella casella 2 del modello di certificato, la denominazione «CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RISPEDIZIONE» è sostituita dalla seguente:

(33).

19) dopo l'allegato VIII è inserito il seguente allegato VIII bis:

(34).

20) gli eventuali rinvii alla «procedura di cui all'articolo 17» o alla «procedura di cui all'articolo 18», contenuti in disposizioni diverse da quelle modificate dai precedenti punti da 1 a 18, si intendono fatti alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

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(6) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(7) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(8) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(9) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(10) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(11) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(12) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(13) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(14) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(15) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(16) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(17) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(18) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(19) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(20) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(21) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(22) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(23) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(24) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(25) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(26) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(27) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(28) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(29) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(30) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(31) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(32) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(33) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

(34) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 2000/29/CE.

 

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Fischer Boel


Documentazione

 


 



[1]     Nella relazione tecnica si evidenzia che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

[2]    Al riguardo merita segnalare, peraltro, che la delega scade il 29 agosto 2005 (v.oltre).

 

[3]    Procedura n. 2005/351.

[4]     Si rinvia, al riguardo, al testo a fronte tra il provvedimento in esame e il DM 31 gennaio 1996 allegato al presente dossier.

[5]    Per l’esame analitico della normativa vigente si rinvia all’apposita sezione del presente dossier  (“Scheda illustrativa”).

[6]     R.D. n. 489/1941 (art.2), di Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[7]    DPR 28 marzo 2000, n. 450 regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, adottato in conseguenza delle riforma del dicastero agricolo approvata con il D.lgs. n. 143/97.

[8]    DPR 23 marzo 2005, n. 79 regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali che ridisegna le strutture del ministero in coerenza con il nuovo riparto di competenze fra Stato e regioni di cui alla legge costituzionale n. 3/2001.

[9]    L'art. 8 lett. a) del D.Lgs. n. 536/92 ha attribuito al Ministro delle politiche agricole la possibilità di disporre il recepimento delle successive direttive di modifica, aventi carattere esclusivamente tecnico, con proprio provvedimento. Sulla base di tale ultima disposizione sono stati adottati numerosi atti dei quali restano attualmente in vigore il D.M. 31 gennaio 1996, e i successivi (nove) provvedimenti intervenuti a modifica, in funzione di adeguamento alle disposizioni comunitarie.

I decreti in questione recano le seguenti date di adozione: 27/11/97, 13/2/98 (G.U: n. 63/98), 13/2/98 (G.U. n. 72/98), 9/7/98, 4/8/98, 8/7/99, 4/8/2001, 3/6/2002. E’ stato infine appena approvato un ultimo provvedimento, di recepimento della dir. 2002/36/CE, il D.M. 17/3/03 pubblicato in G.U. 16/4/03

[10]    A seguito della ristrutturazione interna del Mipa, l’unità centrale che si occupa del settore fitosanitario è ora costituita dall’Ufficio produzione vegetali, inserito nella Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

[11]    Regolamento (CE) n. 2051/97 della Commissione del 20 ottobre 1997 Recante modalità d'applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la «lotta fitosanitaria»,  (GUCE L 287/97)