XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Schema DPR n. 433
Serie: Pareri al Governo    Numero: 372
Data: 09/12/04
Abstract:    Scheda di sintesi; testo a fronte; schema di decreto; normativa di riferimento.
Descrittori:
MINISTERI   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
SCH.DEC n.433 del 09/12/04     

Servizio studi

 

pareri al governo

Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

Schema di DPR n. 433

(art. 17, comma 4-bis, L.400/1998 e art. 13, comma 2, L. 59/1997)

 

n. 372

 


xiv legislatura

9 dicembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: ag0231

 


 

 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Presupposti legislativi per l’adozione del regolamento  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  8

Testo a fronte

§      Raffronto tra la normativa vigente (D.P.R. 450/2000 e D.P.R. 303/2001) e lo Schema di D.P.R.n. 433  9

Schema di decreto del Presidente della Repubblica Atto n. 433

§      Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali)31

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione (artt. 77, 87 e 117)81

§      D.L. 18 giugno 1986, n. 282  Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari85

§      L. 8 novembre 1986, n. 752 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura  97

§      L. 23-08-1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art.17)105

§      D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (art.6)107

§      L. 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (art.109

§      D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 10)111

§      D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488  113

§      D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662  133

§      D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti (art.8)145

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 33, 34, 35 e 78)147

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.151

§      L. 28 ottobre 1999, n. 410  Nuovo ordinamento dei consorzi agrari167

§      L. 23 dicembre 1999, n. 499 Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.173

§      D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450 Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.179

§      D.L. 21 novembre 2000, n. 335 Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.187

§      D.L. 11 gennaio 2001, n. 1 Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina  189

§      D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155 Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78  199

§      D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)217

§      D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303  Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.245

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 18)253

§      D.L. 12 giugno 2001, n. 217 Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.255

§      L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione  259

§      D.L. 22 ottobre 2001, n. 381 Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano. (Conv. in L. 441/2001)261

§      D.P.C.M. 4 dicembre 2001 Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero delle politiche agricole e forestali265

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)(art. 19)269

§      D.M. 27 marzo 2002 Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo  273

§      D.M. 13 febbraio 2003, n. 44 Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.295

§      L. 7 marzo 2003, n. 38 Disposizioni in materia di agricoltura  299

§      L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3  305

§      D.L. 24-06-2003 n. 147 Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (conv. in L. 200/2003) (art. 8)319

§      Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"323

§      DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154 Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.327

§      D.P.R. 1 agosto 2003, n. 264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001.339

§      L. 6 febbraio 2004, n. 36 Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.343

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.349

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto del Presidente della Repubblica

433

Titolo

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministro competente

Ministero della politiche agricole e forestali

Norma di riferimento

art. 17, comma 4-bis, L.400/1998 e art. 13, comma 2, L. 59/1997

Settore d’intervento

Agricoltura

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione

25 novembre 2004

§       assegnazione

25 novembre 2004

§       termine per l’espressione del parere

25 dicembre 2004

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)XIII Commissione (Agricoltura)

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di regolamento è volto ad adattare la struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali alle nuove competenze che esso ha assunto in forza delle normative entrate in vigore successivamente al riordino operato con il DPR n.450 del 2000.

A questo fine lo schema di regolamento, in particolare:

·       sostituisce gli articoli 1, comma 1, 2, 3 e 4 del DPR n.450/2000, in materia di organizzazione del Ministero (articoli 1-4 dello schema);

·       novella l’articolo 3 del DPR n.303/2001, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro (articolo 5 dello schema).

 

L’articolo 1 disciplina l’organizzazione del Ministero, includendo tra i suoi compiti istituzionali la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. La disposizione mantiene ferma la suddivisione del Ministero in due dipartimenti, che vengono però ridenominati in Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari e Dipartimento delle politiche di sviluppo.

 

L’articolo 2 definisce compiti e struttura del Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari. Il dipartimento è articolato in 3 uffici di livello dirigenziale generale, ossia la Direzione generale delle politiche agricole, la Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati e la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

 

L’articolo 3 definisce compiti e struttura del Dipartimento delle politiche di sviluppo. Il dipartimento è articolato in 4 uffici di livello dirigenziale generale, ossia la Direzione generale per la qualità dei prodotti agro-alimentari, la Direzione generale dello sviluppo rurale e dei mercati, la Direzione generale dell’amministrazione e la Direzione generale per la tutela del consumatore.

 

L’articolo 4 disciplina composizione, compiti e funzionamento del Consiglio nazionale dell’agricoltura, organo di alta consulenza del Ministero.

 

L’articolo 5 disciplina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, prevedendo la istituzione di due nuovi uffici con competenze in materia di SIAN ed enti vigilati dal Ministero.

L’articolo 6 detta norme transitorie ed applicative. La disposizione, in particolare, rinvia a successivi DM di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi attribuzioni e compiti (comma 1), provvede a rideterminare la dotazione organica del Ministero (rinviando ad apposita tabella allegata allo schema), in una prospettiva di ulteriore contenimento del personale (comma 2), prevede la verifica periodica degli assetti organizzativi e della loro funzionalità (comma 3), destina alle attività di formazione del personale i risparmi di spesa conseguenti alla rideterminazione della pianta organica (comma 4), rinvia il conferimento degli incarichi di funzione generale e non generale, rispettivamente a 60 e 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (commi 5 e 6).

 

L’articolo 7 stabilisce che dal decreto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (c.d. invarianza della spesa[1]).

 

Da una lettura sistematica del provvedimento si ricava che le novità principali rispetto alla disciplina vigente sono le seguenti[2]:

·         l’incremento del numero complessivo delle Direzioni generali (che passano da 5 a 7), operata attraverso la suddivisione della attuale Direzione generale per le politiche agroalimentari nella Direzione generale per le politiche agricole e nella Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati (di nuova istituzione) e attraverso la suddivisione della attuale Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore nella Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e nella Direzione generale per la tutela del consumatore (di nuova istituzione);

·         la riduzione del numero complessivo dei dirigenti (da 89 a 78, al netto degli 11 dirigenti trasferiti al Consiglio per le ricerche in agricoltura);

·         la ricostituzione del Consiglio nazionale dell’agricoltura (che subentra all’attuale Consiglio tecnico scientifico) quale organo di alta consulenza del Ministero, cui partecipano anche due componenti designati dalla Conferenza permanente Stato-regioni;

·         la istituzione di due nuovi uffici di diretta collaborazione del Ministro, con competenze in materia di SIAN ed enti vigilati;

·         l’attribuzione all’Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) dello statuto di centro di responsabilità autonomo, con la contestuale soppressione delle residue competenze in materia spettanti al Ministero;

·         l’esclusione delle competenze in materia di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, in quanto spettanti al Corpo forestale dello Stato;

·         l’esclusione di una competenza in materia di sicurezza alimentare (rimpiazzata da una competenza in materia di educazione alla cultura alimentare), in quanto spettante al Ministero della salute;

·         l’esclusione di una competenza in materia di biodiversità, in quanto spettante al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

Relazioni e pareri allegati

La documentazione trasmessa al Parlamento comprende:

·         la relazione illustrativa e tecnica del provvedimento

·         il testo dello schema di DPR

·         il parere del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2004

·         il verbale della riunione con le organizzazioni sindacali dell’8 settembre 2004.

·         la relazione per il ministro Alemanno del Capo del Dipartimento Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – (DG per i servizi e gli affari generali) dell’11 ottobre 2004.

·         una nota del dipartimento della funzione pubblica (Ufficio legislativo) del 7 ottobre 2004

·         una nota dell’ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, recante in allegato una nota della Ragioneria generale  dello Stato (Analisi costi) dell’8 ottobre 2004.

·         Il testo vigente del DPR 28 marzo 2000, n. 450.

 

Al provvedimento non risultano allegate, invece, le schede sull’Analisi tecnico normativa (ATN) e sull’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), richieste dalla Direttiva del Presidente del consiglio del 27 marzo 2000[3].

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Presupposti legislativi per l’adozione del regolamento

Legge di autorizzazione

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (recante la riforma dell’organizzazione del Governo), l'organizzazione dei Ministeri, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro, sulla base delle disposizioni del medesimo D.Lgs. 300 del 1999. Tale organizzazione è oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno biennale (art. 4, comma 3, D.Lgs. 300 del 1999).

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4, il regolamento deve attenersi:

§         ai principi di economicità, efficacia e pubblicità, nonché al principio di non non aggravio dei procedimenti (art. 1 della Legge 241 del 1990);

§         agli principi generali sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 D.Lgs. 165 del 2001 (che riproduce il contenuto dell’art. 2 del D.Lgs. 29 del 1993).[4]

Devono comunque ritenersi in via generale applicabili tutti i principi in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

 

Tipo e procedura di emanazione

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

L’articolo 13, comma 2 della legge n. 59/97, prevede poi che i regolamenti governativi di cui all’art. 17, comma 4-bis appena citati siano trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

In via generale, la competenza statale esclusiva a disciplinare – con norme di rango primario e secondario – gli organi dell’amministrazione centrale, discende dalla esplicita previsione costituzionale di cui al secondo comma, lettera f), dell’art. 117 Cost.

 

Quanto al contenuto delle disposizioni, non si rilevano formulazioni che possano configurare effetti di compressione della sfera di autonomia e delle competenze spettanti alle regioni e agli enti locali. Si rammenta, inoltre, che proprio allo scopo di evitare tali effetti indiretti è stata inserita nel decreto legislativo n. 300 del 1999 una disposizione di carattere generale (art. 1, comma 2) che fa divieto di operare, attraverso la riforma dell’organizzazione del Governo e i conseguenti atti attuativi, o attraverso l’interpretazione di tali norme, una attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni che hanno attuato il federalismo amministrativo.

 

Adempimenti normativi

L’articolo 6 rimette a successivi DM di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi attribuzioni e compiti.

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere.

 


Testo a fronte


 

Normativa vigente

Schema DPR Atto n. 433

 

 

DPR 28 marzo 2000, n. 450

 

Art. 1

Art. 1.

Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

(Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, è organizzato nei seguenti dipartimenti:

 

“1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei due seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento delle politiche di mercato;

a)       Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari;

b) Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

b)       Dipartimento delle politiche di sviluppo.”

2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

Soppresso

3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.

Soppresso

 

 

Art. 2

Art. 2.

Dipartimento delle politiche di mercato

(Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari)

1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

“1. Il Dipartimento dellefiliere agricole e agro-alimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Il Dipartimento ha

 

Segue art. 2 co. 1

 

competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate:

2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare, in coerenza con la Politica agricola comune (P.A.C.) dell'Unione europea; disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modificazioni; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni; disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati, dell'importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari;

a)       Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d’impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione Europea e di organizzazioni internazionali;adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione Europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni;

 

b)      Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di

 

Segue art. 2 co. 2 lett. b)

 

trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) dell’Unione Europea (ex let a) art 2 comma 2 DPR 450/2000); definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonché degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura (ex let b) art 3 comma 2 DPR 450/2000); accordi interprofessionali di dimensione nazionale (ex let a) art 3 comma 2 DPR 450/2000);

b) Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

c)       Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici e relativa educazione. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (trasferito in let a) art 2 comma 2 schema DPR atto 433), di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, che si avvale del personale del Ministero. Il personale attualmente in servizio del Segretariato è inquadrato

3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura  il necessario coordinamento delle attività delle direzioni generali in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.”

Segue art. 2 co. 3

 

nell'àmbito dell'organico del ruolo del Ministero, sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto 13 luglio 1988 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

 

 

Art. 3

Art. 3.

Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

(Dipartimento delle politiche di sviluppo)

1. Il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali.

“1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualità per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) (vedi comma 4 art. 3 DPR 450/2000); responsabilità sui servizi generali. Nell’ambito del Dipartimento opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’indennità spettante ai componenti del nucleo (ex comma 4 artt 3 DPR 450/2000) Il Dipartimento cura i rapporti con l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro. (vedi comma 3 art 3 DPR 450/2000)

2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate:

2. Il Dipartimento, cui compete il coordinamento dell’attuazione delle leggi pluriennali di spesa, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

 

Segue art. 3 co. 2

a) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;  disciplina generale e coordinamento in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, compresi quelli ittici, di agricoltura biologica, di promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili;  elaborazione del Codex alimentarius; disciplina generale e coordinamento in materia di sicurezza e di educazione alimentare di carattere non sanitario e di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, di salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni genetici, di importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonché del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in let a) art 3 comma 2 schema DPR atto 433);  attività

b) Direzione generale per la qualità dei prodotti agro-alimentari: attività legate alla tracciabilità delle produzioni di cui all’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea;  disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;  riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità;  disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari,  come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, esclusi quelli ittici;  certificazione delle attività agricole ecocompatibili; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonchè del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (ex let a) art 3 comma 2 DPR 450/2000);  elaborazione, per quanto di competenza, del Codex alimentarius;  riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie;  per le attività di controllo nella qualità delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricolturagestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversità atmosferiche;  attività di cui agli articoli 1,

di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;  prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e forestale;  controllo nella qualità delle merci di importazione e lotta alla

2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Segue art. 3 co. 2

Segue art. 3 co. 2

concorrenza sleale;  attività in materia di eccezionali avversità atmosferiche; 

 

b) Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi, agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e internazionale;  predisposizione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea;  monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria;  adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA);  osservatorio nazionale pedologico;  disciplina generale, coordinamento e indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della pesca svolta da istituti e laboratori nazionali;  di aiuti di Stato nel settore;  problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali e terre incolte;  osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura;  fondo per lo sviluppo in agricoltura;  programmazione negoziata in agricoltura per la parte di competenza;  grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni;  gestione anche ad esaurimento dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola; 

a) Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) dell’Unione Europea;  definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le Regioni;  elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno;  elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell’Unione Europea;  elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale;  risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici;  coordinamento degli osservatori per l’imprenditorialità giovanile e femminile;  risoluzione di problemi della pluriattività;  coordinamento dell’osservatorio per i servizi in agricoltura;  indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell’ambito della ricerca agricola e agroalimentare;  grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale;  gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive;

c) Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero;  formazione generale;  relazioni sindacali;  contrattazione e mobilità;  amministrazione e affari di carattere generale;  gestione contabile e

d) Direzione generale dell’amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero;  programmazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento professionale;  relazioni con le organizzazioni sindacali;  contrattazione

Segue art. 3 co. 2

Segue art. 3 co. 2

predisposizione del bilancio del Ministero;  relazioni con il pubblico ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;  attività di vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.

e mobilità;  attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale;  gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero;  coordinamento e gestione delle attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico;  gestione della funzione statistica di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 322/89;  vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigenteattività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.”

 

c) Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet;  promozione della produzione agro-alimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;

3. Nell’àmbito del Dipartimento opera l’Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che esercita le proprie funzioni anche attraverso i laboratori e le strutture dei propri uffici periferici. Alle analisi di revisione provvede anche l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.

Soppresso

4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo

Soppresso

Segue art. 3 co. 4

 

3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.

 

 

 

Art. 4

Art. 4.

Consiglio tecnico scientifico

(Consiglio Nazionale dell’Agricoltura)

1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed è composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali.

“1. Il Consiglio Nazionale dell’Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.

2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei

2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, ed è composto da un dirigente di primafascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti di comprovata qualificazione tecnico-

alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennità spettanti ai componenti. Le

scientifica nelle scienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività (Ex comma 1 DPR 450/2000.

Segue art. 4 co. 2

 

funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente.

 

3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento.

3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell’incarico per una sola volta.

4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attività anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente.

 

4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, comprendente l’eventuale ripartizione dell’attività istruttoria in sezioni e la definizione dei relativi ambiti di competenza. (Ex comma 3 DPR 450/2000)

5. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, è soppresso.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero. (Ex ultimo periodo comma 2 DPR 450/2000)

6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, operano nell'àmbito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.

6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.” (Ex penultimo periodo comma 2 DPR 450/2000)

 

 

DPR 14 maggio 2001, n. 303

 

Art. 3

Art. 5.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

(Uffici di diretta collaborazione)

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attività di

1.       All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono aggiunti i seguenti periodi:

supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi

 

Segue art. 3 co. 3

 

dell'articolo 1, comma 3, lettera f), del decreto legislativo n. 29 del 1993, con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale.

 

 

Nell’ambito del Gabinetto sono altresì istituti l’Ufficio di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l’Ufficio di indirizzo degli enti vigilati. L’Ufficio di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale collabora con il Ministro nella definizione delle strategie per lo sviluppo e l’indirizzo del sistema informativo del Ministero. L’Ufficio di indirizzo degli enti vigilati collabora con il Ministro nella definizione delle linee strategiche delle attività.  L’Ufficio assicura inoltre il raccordo con gli uffici della direzione generale incaricata della vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie del Ministero.”

 

 

 

Art. 6.

 

(Misure transitorie e definizione dell’ordinamento)

 

1.       Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.  Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto


 

 

 

Segue art. 6 co. 1

 

del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

 

2.                Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero è rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l’onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal DPR 450/2000, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale presso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi e il Corpo Forestale dello Stato, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento presso l’amministrazione quattro  posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30 settembre 2004.

 

 

3.                Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.

 

 

4.                Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.

 

 

Segue art. 6

 

 

5.       Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.

 

 

6.       Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.

 

 

 

 

 

Art. 7.

 

 

(Norma finanziaria)

 

 

1.       L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

 



Organigramma del Ministero delle Politiche agricole e forestali

(D.P.R. 450/2000)

 


Organigramma del Ministero delle Politiche agricole e forestali

(Schema di D.P.R. n. 433)


Organigramma degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle Politiche agricole e forestali

(D.P.R. 303/2001)

 

 


Organigramma degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle Politiche agricole e forestali

(Schema di D.P.R. n. 433)


Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Atto n. 433

 


 

"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali"

 

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

 

Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

 

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l’articolo 3;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;  

 

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che individua le unità dirigenziali di livello generale ed istituisce l’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato;

 

Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all’Ispettorato Centrale Repressione Frodi;

 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

 

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

 

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38”;    

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 ottobre 2004;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell’adunanza del .....

 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del...;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

 

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

(Organizzazione del Ministero)

1.      L’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei due seguenti dipartimenti:

c)      Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari;

d)     Dipartimento delle politiche di sviluppo.”

 

 

Art. 2.

(Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari)

2.      L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000 è sostituito dal seguente:

“1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

2. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

a)      Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d’impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione Europea e di organizzazioni internazionali;adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione Europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni;

b)     Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) dell’Unione Europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e attuazione in sede nazionale nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento dei piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere di trasformazione e commercializzazione; gestione degli strumenti di integrazioni di filiera nonché degli strumenti di programmazione negoziata in agricoltura; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;

c)      Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, gestione del fondo per il credito peschereccio; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici e relativa educazione. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

3. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari assicura  il necessario coordinamento delle attività delle direzioni generali in funzione del perseguimento di obiettivi di sviluppo per tutti i soggetti delle filiere agricole.”

 

 

Art. 3.

(Dipartimento delle politiche di sviluppo)

1.      L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000 è sostituito dal seguente:

“1. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche strutturali e di sviluppo rurale, sviluppo della qualità per il settore agricolo e agroalimentare, tutela del consumatore, comunicazione e promozione agroalimentare in ambito nazionale e comunitario; gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.); responsabilità sui servizi generali. Nell’ambito del Dipartimento opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’indennità spettante ai componenti del nucleo Il Dipartimento cura i rapporti con l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’ambito della lotta alle frodi agroalimentari, sulla base degli indirizzi del Ministro.

2. Il Dipartimento, cui compete il coordinamento dell’attuazione delle leggi pluriennali di spesa, è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

a)      Direzione generale dello sviluppo rurale: elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche strutturali in coerenza con la Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) dell’Unione Europea; definizione delle politiche strutturali in sede comunitaria e internazionale e connessi rapporti con le Regioni; elaborazione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale e di politica agricola e forestale della montagna, in coerenza con quelle dell’Unione Europea; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale; risoluzione di problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli osservatori per l’imprenditorialità giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell’osservatorio per i servizi in agricoltura; indirizzo operativo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell’ambito della ricerca agricola e agroalimentare; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive;

b)     Direzione generale per la qualità dei prodotti agro-alimentari: attività legate alla tracciabilità delle produzioni di cui all’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari,  come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione, di agricoltura biologica, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, esclusi quelli ittici; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonchè del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; elaborazione, per quanto di competenza, del Codex alimentarius; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; per le attività di controllo nella qualità delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura; gestione degli interventi per il sostegno agli operatori agricoli colpiti da eccezionali avversità atmosferiche; attività di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

c)      Direzione generale per la tutela del consumatore: coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet;  promozione della produzione agro-alimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e relativa educazione;

d)     Direzione generale dell’amministrazione: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; programmazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali; contrattazione e mobilità; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 322/89; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente; attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.”

 

 

Art. 4.

(Consiglio Nazionale dell’Agricoltura)

1.      L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio Nazionale dell’Agricoltura è organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.

2. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, ed è composto da un dirigente di primafascia, con funzioni di vicepresidente, e da venti esperti di comprovata qualificazione tecnico-scientifica nellescienze agrarie, economiche, giuridiche e politiche e di qualificata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività.

3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. Due componenti sono nominati su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell’incarico per una sola volta.

4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, comprendente l’eventuale ripartizione dell’attività istruttoria in sezioni e la definizione dei relativi ambiti di competenza.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero.

6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.”

 

 

Art. 5.

(Uffici di diretta collaborazione)

2.      All’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono aggiunti i seguenti periodi:

“Nell’ambito del Gabinetto sono altresì istituti l’Ufficio di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l’Ufficio di indirizzo degli enti vigilati. L’Ufficio di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale collabora con il Ministro nella definizione delle strategie per lo sviluppo e l’indirizzo del sistema informativo del Ministero. L’Ufficio di indirizzo degli enti vigilati collabora con il Ministro nella definizione delle linee strategiche delle attività.  L’Ufficio assicura inoltre il raccordo con gli uffici della direzione generale incaricata della vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie del Ministero.”

 

 

Art. 6.

(Misure transitorie e definizione dell’ordinamento)

7.      Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.  Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

8.      Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva per il personale e di miglioramento nella utilizzazione delle risorse umane, stabiliti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la dotazione organica del Ministero è rideterminata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo i dati della tabella A, allegata al presente decreto. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l’onere derivante dal trattamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi dirigenziali di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal DPR 450/2000, ad esclusione degli incarichi dirigenziali di livello generale presso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi e il Corpo Forestale dello Stato, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento presso l’amministrazione quattro  posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti alla data del 30 settembre 2004.

9.      Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.

10.  Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione della struttura.

11.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi al Ministero, e alla stipula dei relativi contratti.

12.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla stipula dei relativi contratti.

 

Art. 7.

(Norma finanziaria)

2.      L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Tabella A

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali

Dirigente di 1^ fascia                                                                                      9

Dirigente di 2^ fascia                                                                                    69 (cfr. nota 1)

Totale                                                                                                          78

Area funzionale C – posizione economica C3

Coordinatore amministrativo                                                                         96

Coordinatore tecnico                                                                                    97

Totale                                                                                                        193

Area funzionale C – posizione economica C2

Direttore amministrativo                                                                              124

Direttore tecnico                                                                                           77

Totale                                                                                                         201

Area funzionale C – posizione economica C1

Collaboratore amministrativo                                                             96

Collaboratore tecnico                                                                                    71

Totale                                                                                                         167   

Area funzionale B – posizione economica B3

Assistente  amministrativo                                                                           168

Assistente tecnico                                                                                         40

Totale                                                                                                        208

Area funzionale B – posizione economica  B2

Operatore amministrativo                                                                              74

Operatore tecnico                                                                                        45

Totale                                                                                                        119

Area funzionale B – posizione economica  B1

Addetto amministrativo                                                                               170

Addetto tecnico                                                                                            70

Totale                                                                                                         240

Area funzionale A – posizione economica  A1

Ausiliario                                                                                                      22

Totale                                                                                                           22

                                                                                                           

Totale qualifiche dirigenziali                                                                           78

Totali aree funzionali                                                                                 1150

Totale complessivo                                                                                   1228

(nota 1:  4 posti sono indicati in via transitoria ai sensi dell’art. 6 comma 2)


RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

 

PARTE PRIMA  ‑ COMPETENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E  MODIFICHE ALL’ ORGANIZZAZIONE         

 

Premessa

 

Il decreto legislativo 30 luglio, 1999, n. 300, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59, ha indicato tra l'altro i criteri per procedere al riordino del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Tale riordino è avvenuto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo, con 1'emanazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto, n. 400, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.450.

 

Il Ministero delle politiche Agricole e Forestali intende ora:

·        avvalersi della facoltà di revisione periodica degli assetti organizzativi, per adeguarli ai nuovi compiti intervenuti dall’anno 2000 sino ad oggi, prevista dall’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999

·        e, contestualmente determinare la nuova dotazione organica del Ministero, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Lo schema di DPR qui illustrato è stato oggetto di esame con le organizzazioni sindacali nella riunione dell’8 settembre 2004 (vedi allegato verbale della riunione) e in quella del 13 settembre 2004, nel corso della quale sono state concordate alcune modifiche dell’articolazione dell’organico per i diversi livelli professionali, fermi  restando il totale e l’invarianza della spesa.

 

Nuovi compiti del Ministero

 

Il supporto normativo delle  nuove competenze del Ministero origina da diverse leggi successive “al contesto” nel quale fu concepito il DPR 450/2000, tra le quali si evidenziano, in ordine cronologico:

 

·        la legge 28 ottobre 1999, n. 410,che istituisce, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l’Osservatorio Nazionale dell’Economia Agroalimentare con il compito di elaborare i dati statistici ed economici anche relativi alle strutture di servizio all’agricoltura;

·        la legge 23 dicembre 1999, n. 499, riguardante la “Razionalizzazione degli inteventi nei settori agricolo, alimentare, agroindustriale e forestale” , avente carattere di pluriennalità.  Le finalità della legge, in particolare, sono volte a: a) assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale  agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, e forestale, favorendone l’evoluzione strutturale ; b) accrescere, mediante l’armonizzazione  ai costi medi di produzione degli altri membri della UE, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano  nel mercato europeo e internazionale, perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole  e la tutela del consumatore, nonché  il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del paese ; c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia  del mondo rurale attraverso il sostegno all’economia multifunzionale, nel quadro di uno sviluppo sostenibile e di riequilibrio territoriale;

·        la legge 9 marzo 2001, n. 49, articolo 3, è stato stabilito, nel comma 3, che l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi sia posto alle dirette dipendenze del Ministro;

·        la legge 3 agosto 2001, n. 317, ha introdotto una rilevante modifica al decreto legislativo n. 300/99, art. 33, aggiungendo, alle competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, le seguenti:  “trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209”;

·        la legge 21 dicembre 2001, n. 441, in base alla quale al Ministero delle politiche agricole e forestali e' attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995;

·        la legge 7 marzo 2003, n. 38(Disposizioni in materia di agricoltura), che  completa e perfeziona il cammino avviato con la legge di orientamento ed i conseguenti decreti legislativi n. 99/2004, n. 102/2004 e n. 153 e n. 154 del 2004;

·        la legge 30 maggio 2003, n.119, recante riforma della normativa interna d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattieri;

·        la legge 1 agosto 2003, n. 200; art. 8, recante nuove disposizioni sull’UNIRE.

 

Per quanto attiene l’organizzazione ministeriale, rileva poi la riforma della politica agricola comunitaria.

Il complesso negoziato sulla revisione di medio termine della PAC si è praticamente concluso con l’accordo politico intervenuto nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura del 26 giugno 2003. Si tratta di una riforma radicale che innova l’attuale modello di sostegno comunitario del settore agricolo, tenendo conto degli interessi dei consumatori e dei contribuenti lasciando  quindi liberi gli agricoltori di produrre ciò che il mercato richiede. Infatti, l’erogazione dei pagamenti diretti non sarà più legata alla produzione, ma farà riferimento alle sovvenzioni erogate in un periodo di riferimento storico che saranno messe a disposizione degli agricoltori sotto forma di  “pagamento unico per azienda” condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale e di sicurezza alimentare, ma senza più alcuna correlazione con la quantità prodotta.

Il programma operativo concernente la Riforma della PAC  è stato, poi, completamente realizzato, a livello comunitario, nel secondo semestre 2003. Infatti il Consiglio dei Ministri Agricoltura dell’Unione Europea, nel corso della riunione del 29 settembre 2003, ha adottato in via definitiva, il testo regolamentare relativo alla riforma della PAC. Il relativo regolamento CE (n. 1782/2003 del 29 settembre 2003) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 270 del 21 ottobre 2003.

E’ stato anche adottato il Reg. (CE) n. 2237/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del succitato Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della PAC e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

 

La riorganizzazione. Modifiche alla organizzazione di cui al DPR 450/2000

Art. 1

 

Tra le missioni istituzionali del Ministero è stata innanzitutto inserita la politica governativa in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ai sensi della legge 3 agosto 2001, n. 317.

Sono poi stati ridenominati i due Dipartimenti nei quali rimane articolato il Ministero, per  meglio rappresentare, da un lato, l’organicità della filiera agricola, che giunge ora sino alla trasformazione e commercializzazione, e per meglio valorizzare, dall’altro, la nuova impostazione, strutturale, territoriale ed ambientale e non più meramente di sostegno alla produzione, della politica agricola comunitaria.

 

Quindi il precedente Dipartimento delle Politiche di mercato diviene Dipartimento delle filiere agricole e agro alimentari, e il precedente Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi diviene Dipartimento delle politiche di sviluppo.

 

Art. 2

Nell’ambito del Dipartimento è istituita la nuova Direzione Generale della trasformazione agroalimentare edei mercati, che gestisce le nuove competenze, essenzialmente di rappresentanza della politica nazionale nelle sedi internazionali, attribuite al Ministero, in materia di  trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell’articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità Europea e dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. In effetti, in sede internazionale, è necessario rappresentare, seppur nella medesima sede, gli interessi della produzione nazionale, sia agricola in senso stretto, che di prima trasformazione alimentare, valorizzandone le rispettive e peculiari esigenze, in un’ottica di filiera. Le predette competenze vengono quindi estrapolate dalla Direzione Generale delle politiche agroalimentari, che diviene Direzione Generale delle politiche agricole.

 

Alla predetta nuova Direzione Generale, possono così venire  assegnati gli ulteriori compiti omogenei e pertinenti,  prima  affidati alle Direzioni Generali  operanti  nell’altro Dipartimento del Ministero,  quali

a)      i piani strategici di settore per lo sviluppo delle filiere;

b)      la programmazione negoziata in agricoltura;

c)      la responsabilità sullo strumento tipico della organizzazione di filiera: gli accordi interprofessionali.

 

La Direzione Generale per le politiche agroalimentari diviene come detto Direzione Generale delle Politiche Agricole e acquisisce la competenza, prima affidata direttamente al Dipartimento, dei rapporti con il Segretariato Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO.

 

La Direzione Generale della Pesca ed Acquacoltura viene ridenominata Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, conservando le precedenti competenze.

 

Nel comma 3 dell’art. 2, si provvede a istituire alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento un ufficio per garantire un efficace coordinamento tra le Direzioni generali del Dipartimento medesimo, in materia di coerente sviluppo delle politiche di filiera.

 

Art. 3

Rispetto alla precedente organizzazione del Dipartimento -  a parte il trasferimento già ricordato di alcune competenze all’altro Dipartimento nell’ambito della nuova Direzione Generale della trasformazione agro alimentare e dei mercati -   le principali modifiche rispetto alla struttura organizzativa definita nel DPR 450/2000,riguardano:

-         l’istituzione di una nuova Direzione Generale per la tutela del consumatore, finalizzata a garantire gli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, attraverso gli strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti agro alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita'. A tale nuova Direzione Generale faranno così capo tutte le competenze di comunicazione istituzionale del Ministero. Rimane peraltro ferma la responsabilità sul “contenuto” delle informazioni, delle altre Direzioni tecniche, così da garantire la coerenza assoluta delle informazioni medesime, con le politiche e le strategie sostanziali dell’Amministrazione;

-         il passaggio delle competenze gestionali relative al SIAN all’AGEA, ferme restando quelle di indirizzo e monitoraggio;

-         l’affidamento al Dipartimento della cura dei rapporti, sulla base degli indirizzi del Ministro, con l’attività dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, che prima costituiva struttura interna al Dipartimento medesimo, ed ora gode dello statuto di Centro di Responsabilità Amministrativa autonomo.

 

La Direzione Generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore viene, come conseguenza della istituzione della nuova Direzione generale, ridenominata solo Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari.

 

La Direzione Generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale viene ridenominata solo Direzione Generale dello  sviluppo rurale.

 

La Direzione Generale per i servizi e gli affari generali viene ridenominata Direzione generale dell’Amministrazione.

Art. 4

Il Consiglio Tecnico Scientifico viene sostituto dal Consiglio nazionale dell’Agricoltura, cui sono affidati compiti oltre che di alta consulenza, anche di studio e ricerca, diversamente dal precedente organismo.

 

Art. 5

Tra gli Uffici di diretta collaborazione sono inseriti due nuovi Uffici aventi la competenza specifica di supporto all’attività di indirizzo politico del Ministro, in due campi di grande importanza:

-           l’ottimale funzionamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che funge come è noto anche da strumento di indirizzo per l’attività del Ministero con gli altri centri di rilevanza istituzionale ed economica del Paese;

-           la programmazione delle attività degli Enti tecnici che dipendono dal Ministero, la cui azione si svolge in campi decisivi per l’efficace implementazione delle politiche governative.

Art. 6

Nelle norme transitorie, oltre che affidare come di rito a successivi decreti ministeriali la individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, si introducono le disposizioni riguardanti il nuovo organico del Ministero, illustrate qui di seguito.

 

PARTE SECONDA – L’ORGANICO

A. PERSONALE NON DIRIGENZIALE

La rideterminazione dell’organico proposta è di fatto la prima che applica il nuovo modello organizzativo - il DPR 450/2000  conteneva come è noto esclusivamente il riepilogo del personale in servizio -  qui confermato con le modifiche descritte.

 

L’organico del Ministero deve pertanto ricondursi alle esigenze funzionali della organizzazione descritta sia nel DPR 450/2000, che  nella prima parte della presente relazione.

In sintesi si riepilogano le principali caratteristiche di tale nuova organizzazione che richiedono assetti professionali coerenti:

-           la profonda revisione delle competenze che sposta la missione primaria del Ministero su rilevanti compiti di indirizzo e coordinamento a livello internazionale e sulla disciplina e regolazione di standard tecnici più elevati in materia di qualità dei prodotti tipici;

-           la concertazione permanente fra Stato, Regioni ed Autonomie Locali, d’intesa con la Conferenza Stato ‑ Regioni ‑ Autonomie Locali;

-           la previsione di uffici specificamente preposti al controllo di gestione delle risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità amministrativa ed  a ciascun centro di costo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

-           il  conferimento di  coerenza e razionalità all’assetto organizzativo dipartimentale, al fine di consentire ai capi di dipartimento lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo  alle dirette dipendenze dei capi di dipartimento una serie di nuovi uffici di livello dirigenziale non generale.

 

1. Applicazione dell’art. 34  della legge finanziaria 2003

L’organico del Ministero alla data del 29 settembre 2002 è quello definito nel DPCM 4 dicembre 2001, in occasione dell’ultima rimodulazione.

E’ bene valutare con attenzione il raffronto tra detto organico e l’organico “provvisorio”  stabilito ai sensi dell’art. 34, comma 3, della Legge Finanziaria 2003:

 

 

DPCM  4 dic 2001

DM  29 ott 2003

ex art. 34

Differenze

C3A

82

82

0

C3T

79

79

0

C2A

98

83

15

C2T

92

54

38

C1A

118

36

82

C1T

82

27

55

B3A

167

166

1

B3T

80

18

62

B2A

133

58

75

B2T

44

39

5

B1A

78

2

76

B1T

10

7

3

A

135

125

10

TOT

1198

776

422

 

Dal raffronto si deduce che l’attività ministeriale viene svolta ormai da anni – il Ministero da oltre 15 anni non bandisce più nuovi concorsi per il reclutamento di personale -  in condizioni di sotto dimensionamento del personale, con addensamento di personale nelle qualifiche – limite delle aree professionali  A e B, e con una  crescente sovrautilizzazione del personale dell’area inferiore o delle qualifiche inferiori, per coprire le carenze dell’area o delle qualifiche immediatamente superiori.  Queste considerazioni,  sulla incoerenza tra professionalità possedute e mansioni svolte e sulla necessità di valorizzare quanto più possibile, al limite delle definizioni contrattuali, le professionalità potenziali del personale sono state alla base della programmazione formativa di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo 165/2001.

 

E’ evidente che non è possibile proseguire su una strada di sottodimensionamento di questa portata.

Tutti gli uffici dell’Amministrazione da tempo lamentano, con dati di fatto preoccupanti, la carenza di personale. Si fanno qui di seguito alcuni esempi.

 

Direzione generale per le politiche agroalimentari

La Direzione Generale  attualmente dispone di una  consistenza numerica  del tutto insufficiente a fronteggiare la complessa ed articolata attività di competenza della Direzione.

A mero titolo informativo, per avere un quadro dell’importanza economico finanziaria dell’attività istruttoria da svolgere, i dati sull’evoluzione della spesa Feoga - garanzia recano per l’Italia, a titolo di aiuti percepiti a carico del Feoga, un importo di 5, 37 MILIARDI di  euro.        

La cronica carenza di personale ha  comportato  l’applicazione da parte della Commissione Europea di pesanti correzioni finanziarie a carico del bilancio italiano.

 L’Unione Europea, con decisioni inerenti la chiusura conti 1994 e 1995, ha inflitto ben due correzioni finanziarie, rispettivamente di  lire 43.812.415.000 e lire 43.664.890.000.

Il Reg. CE n. 4045/89 prevede l’obbligo per gli Stati membri di effettuare annualmente un numero minimo di controlli presso i soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti Feoga garanzia: per l’Italia siffatto numero mediamente è pari a 600/700 controlli.

A tutt’oggi il competente Ufficio della Direzione può disporre per siffatti controlli unicamente di n. 7 unità, ovviamente insufficienti ad assicurare il rispetto del numero minimo previsto ai sensi della normativa comunitaria.

La situazione è pertanto veramente preoccupante: per la Commissione Europea la carenza di controlli è una negligenza dello Stato membro in quanto non in grado di constatare irregolarità e quindi di recuperare eventuali aiuti indebitamente percepiti.            

 

Direzione Generale della Pesca

 

La Direzione Generale, per potersi esprimere con l’impiego efficiente delle risorse disponibili e soddisfare le richieste stimate in decine di migliaia ed avanzate da un variegato tipo di utenza (gente di mare, pescatori, armatori della pesca, produttori ittici, associazioni, cooperative etc.) in una materia di vastissime proporzioni ed altamente specialistica (Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione) e regolamentata da innumerevoli leggi e decreti, circolari nazionali e regolamenti internazionali in continua produzione ed evoluzione,  ha l’urgente necessità di integrare le deficienze segnalate da ciascun dirigente degli uffici dirigenziali.

L’Ufficio di rilascio delle licenze di pesca costituisce, in questo contesto, l’Unità dirigenziale con maggior stato di criticità per  l’antica e nota carenza di personale che, nel tempo, ha accumulato arretrati in maniera abnorme proprio in virtù del rapporto carichi di lavoro ‑ personale disponibile. Il suddetto Ufficio, da un lato, ha necessità di personale altamente qualificato,  in un settore altamente specialistico, in continua evoluzione; dall’altro, ha necessità che il personale svolga anche attività di ricezione del pubblico e di informazioni telefoniche, con l’utenza in genere e con i circa 300 Uffici Periferici: Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi competenti in materia.

 

Direzione generale della Qualità dei Prodotti agroalimentari

Al fine di garantire un adeguato funzionamento circa le attività tecnico-amministrative della Direzione, si ritiene  necessario dotare l’Amministrazione di  nuove figure professionali di alto livello riconducibili a vari profili sia tecnico (chimico, biologo, agronomo, ingegnere ambientale ed altro), sia giuridico-amministrativo.

 

Direzione generale delle politiche strutturali e dello sviluppo rurale

Le politiche strutturali e di sviluppo rurale comportano una azione di coordinamento da raccordare con la politica agricola definita in sede comunitaria.  In questo caso è necessario concorrere per due aspetti, ovvero portare in sede comunitaria le istanze nazionali ai fini anche dei contributi FEOGA-Orientamento e farle accettare e provvedere poi a trasferire, a livello nazionale, soprattutto riguardo alle Regioni e agli Enti vigilati, l’applicazione di direttive e regolamenti che, com’è noto, prevedono prescrizioni ed attivazione della spesa, che se non effettuati in tempi congrui possono comportare pesanti penalizzazioni di carattere finanziario.

Risulta del tutto evidente che il personale attualmente in servizio non può assicurare la copertura di tutte le necessità, sia dal punto di vista del numero che per le professionalità presenti.

 

Direzione Generale dei Servizi e degli affari generali

 

Nell’ambito della Direzione risultano gravemente scoperti, in quantità e qualità di organico, servizi essenziali, obbligatori a forza di legge o di contratto collettivo:

-           insediamento dell’Ufficio del Contenzioso ex art. 12 del decreto legislativo 165/2001;

-           in sedimento dell’ufficio competente per la gestione dei procedimenti disciplinari ex art. 55 del medesimo decreto legislativo 165/2001;

-           gestione di servizi per i  piani di emergenza  per la sicurezza antincendio ex decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;

-           Ufficio Relazioni con il Pubblico.

 

2. Nuovi processi attribuiti all’amministrazione

 

In estrema sintesi si possono evidenziare le seguenti incombenze amministrative:

 

1.                       rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei vari settori, nonché di favorirne il miglioramento dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

2.                       ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilita', all'etichettatura e alla pubblicita' dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilita', differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

3.                       semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni;

4.                       istituzione del Servizio Nazionale di certificazione della vite previsto dalla Direttiva 2002/11/CE e l’organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale previsto dal decreto legislativo della Direttiva 2002/89/CE;

5.                       prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti agroalimentari, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, (legge 38/2003);

6.                       ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

7.                       attuazione del Piano di Azione della Commissione UE sulla pesca mediterranea per lo sviluppo di una politica della pesca funzionale alla specificità del Mediterraneo, con misure di conservazione delle risorse ittiche del Mediterraneo;

8.                       attività finalizzate alla predisposizione del VI Piano nazionale della Pesca e dell’Acquacoltura, relativo alla valutazione delle potenzialità della pesca in Italia e, in particolare, delle quantità e del prezzo medio dei prodotti della pesca sbarcati sul territorio italiano da navi da pesca comunitarie e dell’EFTA;

9.                       attuazione delle politiche per l’occupazione dei giovani e delle misure per il giovane imprenditore ittico ai sensi dell’art.1 della legge n. 38/2003;

10.                   miglioramento dell’attuale sistema di controllo satellitare per la gestione informatizzata del giornali di bordo e per il telerilevamento satellitare e l’attuazione del VMS sulle navi maggiori di 18 m (in collaborazione con le Capitanerie di Porto);

11.                   monitoraggio e controllo sulle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti ittici, ai sensi del D.M. 27 marzo 2002, in applicazione del Regolamento (CE) 2065/2001;

12.                   contratti di filiera, contratti di programma e credito d’imposta nell’ambito della programmazione negoziata per l’agricoltura. Per questo settore è necessario esercitare una azione di raccordo con la politica comunitaria e le attività svolte dalle Regioni e da Sviluppo Italia;

13.                   sulla base dell’art. 8 della legge 1 agosto 2003, n. 200, è stata attribuita al MIPAF  la ricognizione (avvalendosi dell’UNIRE) delle posizioni relative a ciascun concessionario per la raccolta di scommesse ippiche, in materia di somme dovute per quote di prelievo ed a titolo di imposta unica, nonché la determinazione delle linee guida e dei principi sulla base dei quali l’UNIRE dovrà organizzare e gestire l’anagrafe equina.

 

 

3.Definizione del nuovo organico

 

L’Amministrazione ha varato una accurata rilevazione del fabbisogno di personale in  tutte le proprie unità organizzative, con decreto dipartimentale dell’8 marzo 2004, rilevando – a fronte della situazione di scopertura dell’organico segnalata – la presenza di personale esterno occupato presso l’Amministrazione per 87 unità, la utilizzazione di 28 lavoratori interinali, ed infine un fabbisogno aggiuntivo valutato, nel complesso, in 282 unità, alla data del 1 maggio 2004, distinto per singola qualifica funzionale.

 

Si ottiene quindi il seguente prospetto:

 

qualifiche

DM 29/10/2003

(vedi nota 1)

Personale esterno

Lavoratori interinali

Fabbisogno

TOTALE

C3A

82

 

 

13

95

C3T

74

 

 

5

79

C2A

80

5

 

31

116

C2T

53

5

 

6

64

C1A

36

17

16

61

130

C1T

23

17

 

16

56

B3A

164

 

 

21

185

B3T

16

 

 

 

16

B2A

56

15

12

44

127

B2T

39

13

 

14

66

B1A

2

15

 

60

77

B1T

7

 

 

10

17

A

121

 

 

1

122

TOTALE

753

87

28

282

1150

(nota 1 : al netto di 23 unità trasferite al CRA)

 

 

Per definire il nuovo organico necessario al Ministero, secondo la richiesta articolazione per qualifica funzionale, è stato però necessario tener conto anche di altri elementi:

 

-         principio dell’invarianza della spesa;

 

-         inattualità dei profili professionali riconducibili alla vecchia area A, di fatto sostituita secondo il principio della polivalenza funzionale delle mansioni, da addetti alla qualifica B1;

 

-         opportunità di riservare adeguati spazi per i nuovi reclutamenti con procedure concorsuali nei livelli di base B1-A e B1-T.

 

 

Si è pertanto proceduto a definire il nuovo organico nel modo seguente:

 

 

qualifiche

Organico

C3A

96

C3T

97

C2A

124

C2T

77

C1A

96

C1T

71

B3A

              168

B3T

40

B2A

                74

B2T

45

B1A

170

B1T

70

A

               22

TOT

1150

 

 

Naturalmente, nel definire il nuovo organico si garantisce il rispetto del principio dell'invarianza della spesa , oltre che del limite dei posti complessivi di organico, alla data del 29 settembre 2002.

 

 

 

ORGANICO DI CUI AL DPCM 4 DIC 2001 AL NETTO DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AL CRA

Posizione economica

Costo unitario per posizione economica

Personale Amm.vo

Personale Tecnico

Totale      Personale

 Costo complessivo per posizione economica

 C3

                 36.213,73

                82

               74

              156

               5.649.341,53

 C2

                 32.809,30

                95

               91

              186

               6.102.530,35

 C1

                 29.834,52

              118

               78

              196

               5.847.566,00

 B3

                 27.187,78

              165

               78

              243

               6.606.630,91

 B2

                 25.473,86

              131

               44

              175

               4.457.925,88

 B1

                 24.128,82

                78

               10

               88

               2.123.336,37

 A1

                 22.756,88

                -  

             131

              131

               2.981.151,49

Totali

              669

             506

           1.175

             33.768.482,54

NUOVO ORGANICO  PROPOSTO

 

 

 

 

Posizione economica

Costo unitario per posizione economica

Personale Amm.vo

Personale Tecnico

Totale Personale

 Costo complessivo per posizione economica

 C3

                 36.213,73

                96

               97

              193

               6.989.249,45

 C2

                 32.809,30

              124

               77

              201

               6.594.669,90

 C1

                 29.834,52

                96

               71

              167

               4.982.364,91

 B3

                 27.187,78

              168

               40

              208

               5.655.058,56

 B2

                 25.473,86

                74

               45

              119

               3.031.389,60

 B1

                 24.128,82

              170

               70

              240

               5.790.917,38

 A1

                 22.756,88

                -  

               22

               22

                  500.651,40

Totali

              728

             422

           1.150

             33.544.301,20

 

4. Conclusioni

 

Pur avendo definito un’area di competenza più vasta, rispetto al DPR 450/2000, sotto il profilo quali-quantitativo, l’organico  del Ministero è stato ridimensionato, rispetto alle 1198 unità, definite da ultimo nel DPCM 4.12.2001,  sino al livello di 1.150 unità, per tener conto:

a)      del trasferimento di funzioni dal Ministero al CRA, in materia di ricerca e sperimentazione agraria. Detto trasferimento è consistito nel passaggio sotto la responsabilità del CRA di 3 uffici, Laboratorio di Idrobiologia, Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e Gabinetto di Analisi Entomologiche, con un organico di 23 unità;

b)      della riduzione dell’1% annuo del numero dei dipendenti, per i due anni 2003 e 2004, e quindi per il 2% complessivo, pari a 25 unità in cifra arrotondata, sulle 1198, in applicazione del disposto di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 3.

 

L’occasione della rideterminazione dell’organico, viene poi colta dal Ministero per un effettivo recupero di una struttura di personale confacente ed idonea, ancorchè non sotto il profilo quantitativo, almeno sotto il profilo professionale, ai fabbisogni delle varie unità operative, alla luce delle nuove competenze che sono state descritte in precedenza.

 

In particolare, all’interno dell'area C, che ovviamente costituisce il cuore di tutta l’attività ministeriale, si è mantenuto l’equilibrio tra ruolo tecnico e ruolo amministrativo, tenendo presente ovviamente che il ruolo tecnico è tuttora essenziale nelle direzioni generali  che operano verso l’utenza esterna dell'Amministrazione (Regioni, Unione Europea, Imprese ed Operatori agricoli), per tener nel debito conto i parametri qualitativi richiesti alle produzioni agricole nazionali, sia per affermarsi sul mercato mondiale e sia per garantire la sicurezza dei consumatori.

Dal punto di vista amministrativo, il fabbisogno è prevalentemente collegato alla riforma dello statuto del lavoratore pubblico, all’affermarsi della cultura della comunicazione e della trasparenza nei rapporti verso il cliente esterno – da un lato - e nella radicale revisione derivante dall’introduzione delle procedure del controllo di gestione – dall’altro.

 

B. PERSONALE DIRIGENZIALE

 

Si consideri che i posti di organico riconosciuti  con DPCM 4 agosto 1995 e confermati con DPCM  4 dicembre 2001, ammontano a 92 posizioni di livello non generale e 9 di livello generale.

 

Delle 92 posizioni di livello non generale,  sono state individuate:

-         61 uffici dirigenziali operativi, di cui 10 con funzioni di ricerca e studio  (DM 15 marzo 2002)

-         8 dirigenti con funzioni di staff negli uffici di diretta collaborazione (DPR 303/2001).

-         3 dirigenti amministrativi, di cui 2 direttori di istituto, per gli organismi UCEA e Laboratorio di Idrobiologia, istituiti con il DPR 748/73;

-         8 dirigenti amministrativi presso gli IRSA, ai sensi del DPCM 25 febbraio 1997.

 

Si propone ora di stabilire un numero di dirigenti di seconda fascia di 69 posizioni, sulla base delle seguenti considerazioni:

a)      11 posizioni sono eliminate per il citato  trasferimento delle relative funzioni al CRA;

b)      8 posizioni rimangono individuate  presso gli Uffici di diretta collaborazione;

c)      si confermano 61 posizioni dirigenziali (che saranno individuate con DM, dopo l’approvazione della riorganizzazione del Ministero), a conferma di una maggiore efficienza che si vuole introdurre, coerentemente ai principi di moderazione della finanza pubblica, se appena si consideri che il numero delle Direzioni generali passa da 5 a 7; per cui la media degli uffici per ciascuna direzione scende da circa 12 per direzione generale a meno di 9 per direzione generale.

 

Ciò premesso, si è però dovuto affrontare il problema dell’invarianza della spesa per quanto riguarda il numero dei dirigenti di prima fascia che è stato incrementato di due. Infatti, tenendo conto che sono state “scorporate”dall’organico le due posizioni di capo del corpo forestale dello Stato e di capo dell’ispettorato centrale repressione frodi, che pur continuano ovviamente a gravare come costi sull’erario, il  numero dei dirigenti di prima fascia avrebbe dovuto ridursi a 7. Per poter mantenere il numero di 9 (e poter così conferire l’incarico di direzione dei due nuovi uffici di livello dirigenziale generale) si è prevista la compensazione mediante la soppressione contestuale,  equivalente in termini economici (si veda nota allegata), di quattro funzioni dirigenziali di livello non generale (II fascia) di 4 unità. Dal punto di vista organizzativo, la scelta è assorbita dalla struttura organizzativa degli uffici di diretta collaborazione, presso i quali, infatti, è previsto che vi siano “sino a un massimo” di 8 posizioni dirigenziali.

 

In conclusione la riorganizzazione ministeriale comporta, al netto dei trasferimenti verso il CRA e verso il CFS e l’ICRF,  la riduzione dell’organico da 88 dirigenti (7 di prima fascia e 81 di seconda fascia) a 74 dirigenti (9 di prima fascia e 65 di seconda fascia).

 


Nota allegata

 

RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA

 

Dirigenti Generali 1° Fascia

 

Stipendio

 

46.259,04

 

Retrib.pos.fissa

 

20.658,28

 

Retrib.pos.var.

 

39.500,00

 

 

 

106.417,32

 

Risultato

 

19.500,00

 

Totale

 

125.917,32

 

€ 124.917,32 x 2 = €  251.834,64

 

Dirigenti 2° fascia      

 

Stipendio

36.151,98

 

Retrib.pos.fissa

8.779,77

 

Retrib.pos.var.

15.720,23

 

 

60.651,92

 

Risultato

4.900,00

 

Totale

65.551,92

 

€ 65.551,92 x 4 = €  262.207,68

 

Differenza

 

                              € 262.207,68

                              € 251.834,64

                              €   10.373,04

 


Consiglio Di Stato

Segretariato Generale

N. 8709/04                                                                 Roma, 18/XI/ 2004

                                         

 

Risposta a nota del …………

N. …………….. Div. …..……

                                         


OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali”.

                                                          

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Gab. dell’On. Ministro

Roma

 

D’Ordine del Presidente, mi pregio trasmettere il parere numero n. 10889/04 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi di questo Consiglio sull’affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall’art. 15 della legge 32.7. 2000, n. 205

IL SEGRETARIO GENERALE


 

 

 

CONSIGLIO  DI  STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 ottobre 2004

 

N. della Sezione: 10889/04

 

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole e forestali.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modifiche al d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali”.

La Sezione

   Vista la relazione trasmessa con nota n. 6733 MAF 283 in data 13 ottobre 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali  (Gabinetto del Ministro)  ha

chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

 

     Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

 

PREMESSO:

     Con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica trasmesso per il parere, il Ministero delle politiche agricole e forestali intende avvalersi della facoltà di revisione periodica degli assetti organizzativi prevista dall’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, provvedendo, nel contempo, alla determinazione della nuova dotazione organica del Ministero, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165.

     Riferisce l’Amministrazione che le modifiche all’assetto organizzativo si rendono necessarie al fine di aggiornare e rendere coerenti le strutture del Ministero alle attività istituzionali, quali risultano da una serie di leggi, decreti legislativi e regolamenti comunitari che sono entrati in vigore successivamente al d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450 (regolamento di organizzazione del Ministero che si intende modificare).

     La relazione sottolinea come lo schema proposto sia il risultato di una analisi delle funzioni ministeriali che tiene conto della più recente riforma costituzionale, nonché del nuovo contesto normativo di riferimento dell’azione del Ministero; in particolare vengono evidenziati:

- il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha posto l’Ispettorato centrale repressione frodi alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e organico distinto;

- il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha reinserito tra le competenze del Ministero la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell’art. 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modifiche;

- la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, cui sono restituite le competenze in materia di politica forestale di livello nazionale anteriormente attribuite al Ministero;

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che promuove negli Stati membri la tracciabilità, etichettatura e pubblicità dei prodotti agroalimentari e dei mangimi;

- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che concentra presso l’AGEA la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) prima ripartita tra l’AGEA stessa e il Ministero.

     In relazione a quanto sopra, lo schema di regolamento proposto (che si compone di sette articoli) attua una compiuta revisione degli assetti organizzativi e delle competenze attribuite alle singole ripartizioni amministrative.

     In sintesi, viene mantenuta l’articolazione su due dipartimenti (ora denominati “Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari) e “Dipartimento delle politiche di sviluppo) all’interno dei quali sono istituiti due nuovi uffici di livello dirigenziale generale.

     A ciò lo schema provvede con i primi tre articoli, rispettivamente dedicati:

- l’articolo 1, alla definizione delle funzioni e compiti del Ministero e alla organizzazione dipartimentale;

- l’articolo 2, alla definizione delle competenze del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale (delle politiche agricole, della trasformazione agroalimentare e dei mercati, della pesca marittima e dell’acquacoltura);

- l’articolo 3, alla definizione delle competenze del Dipartimento delle politiche di sviluppo, nel cui ambito opera il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale (dello sviluppo rurale, per la qualità dei prodotti agroalimentari, per la tutela del consumatore, dell’amministrazione).

     L’articolo 4 provvede alla ricostituzione del Consiglio Nazionale dell’Agricoltura, quale organo tecnico di alta consulenza, che prende luogo del preesistente Consiglio tecnico scientifico, e la cui composizione è integrata di due componenti designati dalle Regioni.

     L’articolo 5 modifica la struttura degli uffici di diretta collaborazione (d.P.R. 14 maggio 2001, n. 303) istituendo, nell’ambito del Gabinetto, due nuovi Uffici.

     Gli articoli 6 e 7 contengono rispettivamente le misure transitorie e di definizione dell’ordinamento e la norma finanziaria attestante l’inesistenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

CONSIDERATO:

     La Sezione prende atto che sullo schema di regolamento, di cui è prevista l’emanazione su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stati acquisiti gli avvisi dei Ministeri concertanti (dell’economia e finanze, della funzione pubblica e per gli affari regionali), le cui osservazioni sono state trasfuse nel testo che ha formato oggetto di esame in riunioni preparatorie ed è stato approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri ‑ come fatto presente dal Ministero proponente ‑ in data 8 ottobre 2004.

     In merito al provvedimento sono state sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (riunioni dell’8 settembre e del 13 settembre 2004) ed è stata redatta l’apposita relazione illustrativa e tecnica.

     Per quanto concerne i criteri generali seguiti per la rideterminazione della struttura del Ministero, essa appare rispondente alle funzioni e ai compiti quali sono venuti a determinarsi per effetto dell’intervenuta evoluzione normativa, dando luogo ad una ripartizione delle attività responsabilmente valutate dall’Amministrazione proponente.

     Deve tuttavia osservarsi come, sotto il profilo tecnico, il provvedimento sostituisca integralmente gli articoli da 1 a 4 del vigente d.P.R., 28 marzo 2000, n. 450, proponendo una integrazione dell’articolo 5 e incidendo sostanzialmente sulle disposizioni organizzative (articolo 6).

     Poiché lo schema di regolamento proposto attua, sostanzialmente, una riscrittura pressoché integrale del testo vigente, è quanto mai opportuno prevederne l’esplicita abrogazione (anche al fine di evitare possibili interferenze di disposizioni), provvedendo ai necessari adattamenti del testo.

     In ogni caso, il testo deve risultare concluso con le disposizioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai fini dell’entrata in vigore, e con la clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi.

     In merito alle singole disposizioni, e preso atto delle valutazioni tecniche che hanno presieduto all’attribuzione delle competenze alle singole strutture, nonché della assicurata invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato (soppressione di quattro posizioni dirigenziali di seconda fascia a fronte delle nuove posizioni di livello dirigenziale generale, assestamento della nuova tabella dell’organico nel rispetto dei limiti vigenti), si formulano le seguenti osservazioni.

     L’articolo 4, al comma 3, nell’indicare i componenti del ricostituito Consiglio nazionale dell’agricoltura, prevede la possibilità di nomina di “magistrati”. Ad evitare possibili dubbi si ritiene preferibile la precedente formulazione “magistrati ordinari o amministrativi e equiparati” che consente una più precisa identificazione.

     Perplessità desta l’istituzione, all’articolo 5 dello schema, di due nuovi uffici nell’ambito del Gabinetto. La previsione infatti, tenuto conto dei compiti attribuiti agli uffici in questione, non appare in linea con le funzioni di supporto all’indirizzo politico-amministrativo quale risulta definito, da ultimo con l’art. 9 del d.lgs. n. 80 del 1998. Vero è, come rileva l’Amministrazione, che la ventilata modifica del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 può lasciare prevedere una estensione dell’attività di supporto: allo stato attuale, tuttavia, non si ritiene di poter condividere l’ipotizzata costituzione delle suddette unità organizzative e pertanto la norma deve essere espunta.

     Infine deve osservarsi come la nuova articolazione degli uffici renda ancor più determinante il coordinamento delle attività operative; al riguardo, sussiste una esplicita previsione solo al comma 3 dell’articolo 1 con riferimento agli obiettivi di sviluppo delle filiere agricole.

     Si sottopone all’attenzione dell’Amministrazione l’opportunità di esplicitare, nel provvedimento proposto, le sedi e le responsabilità di coordinamento operativo tra le varie direzioni interessate.

P.Q.M.

     Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra formulate.

Per estratto dal Verbale

Il Segretario dell’Adunanza

(Elvio Piccini)

Visto:

Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)

 


Normativa nazionale

 


Costituzione (artt. 77, 87 e 117)

(omissis)

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).

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(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.

(omissis)

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

(omissis)

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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

(omissis)

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».


D.L. 18 giugno 1986, n. 282
Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 1986, n. 141 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 agosto 1986, n. 462 (Gazz. Uff. 11 agosto 1986, n. 185). L'art. 2 della citata legge ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

(2) Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

 

1. (2/a).

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(2/a) Inserisce l'articolo 446 del codice penale e modifica l'articolo 448 dello stesso codice penale.

 

2. 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura (4/a).

2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attività produttive (4/a).

3. [È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro] (4/b).

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni (5) (5/a).

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(3) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di).

(4) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 29 novembre 1995, n. 516 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1995, n. 284).

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 29 novembre 1995, n. 516 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1995, n. 284).

(4/b) Comma abrogato dall'art. 49, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(5/a) In relazione ai limiti di applicabilità delle norme contenute nel presente articolo, vedi il comma 1 dell'art. 22, D.M. 27 marzo 2001, n. 153.

 

3. 1. La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette è aumentata di 150 unità, ripartite come segue:

a) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 7ª qualifica funzionale - ingegneri: n. 20;

b) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 7ª qualifica funzionale - chimici: n. 30;

c) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 4ª qualifica funzionale - ufficiali: n. 50;

d) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 4ª qualifica funzionale - preparatori chimici: n. 50.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302 (5/b).

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2.500 milioni in ragione d'anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 1.250 milioni.

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(5/b) Riportata alla voce Ministero delle finanze.

 

4. 1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione (5).

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti la esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

5. 1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (6), l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

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(6) Riportata al n. A/X.

 

6. 1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.

7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati (6/a).

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

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(6/a) Comma abrogato, limitatamente all'organizzazione del Servizio ispettivo centrale, dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, riportato alla voce Ministero della sanità.

 

7. 1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 (7), i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (7/a), con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino (8).

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(7) Riportato alla voce Vini e aceti.

(7/a) Riportato alla voce Vini e aceti.

(8) Così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

8. 1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (9), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (10).

3. L'Ispettorato centrale repressioni frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale (11).

5. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi annualmente al Parlamento.

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(9) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

8-bis. (12)

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(12) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462. Esso aggiunge, a sua volta, l'art. 109-bis al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, riportato alla voce Vini e aceti.

 

8-ter. 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1 (13).

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(13) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

9. (14).

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(14) L'art. 9, integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462, sostituisce l'art. 74, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, riportato alla voce Vini e aceti.

 

9-bis. 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13).

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(13) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

9-ter. (15).

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(15) Aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462. Esso sostituisce l'art. 76, D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, riportato alla voce Vini e aceti.

 

10. 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi (16).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici (16/a).

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno (17).

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

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(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(16/a) A tal riguardo ha provveduto il D.M. 23 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 15 giugno 1987, n. 137). Vedi, ora, il D.P.C.M. 27 novembre 1996, riportato alla voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

(17) Con D.M. 16 ottobre 1986 (Gazz. Uff. 3 novembre 1986, n. 255) e con D.M. 11 settembre 1997 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1997, n. 291) sono state determinate le caratteristiche del contrassegno di Stato per il fermo dei veicoli da parte del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

 

11. 1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1 (17/a).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

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(17/a) Con D.M. 18 luglio 1986 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1986, n. 244), modificato con D.M. 24 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2000, n. 39), con D.M. 9 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 10 marzo 2000, n. 58) e con D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2002, n. 16), si è proceduto alla individuazione dei laboratori specializzati per materia funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui si avvale l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per l'effettuazione delle analisi di revisione.

 

12. 1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (18), ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (18).

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (18).

3. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dell'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 (19).

4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397 (19), intendendosi sostituito il riferimento al «Ministro per le finanze» con quello al «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (20), ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma 4 relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B.

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(18) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(18) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(18) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(19) Riportata alla voce Ministero delle finanze.

(19) Riportata alla voce Ministero delle finanze.

(20) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

 

13. 1. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162 (21), e successive modificazioni e integrazioni.

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(21) Riportato alla voce Vini e aceti.

 

14. 1. È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale (22).

2. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali del settore (22).

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(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

15. 1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con etilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, numero 863 (23) per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma.

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(23) Riportata alla voce Comunità europee.

 

16. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti e all'entità dei fattori di inquinamento ambientale (23/a).

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 ed in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e, quanto a lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (24).

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(23/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

 

17. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (25), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle C e D.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 12, comma 2.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 4.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (24).

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni.

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(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

 

18. 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (26), per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 16, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (24), utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (26);

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettere b), o) e p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (26), e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto (27);

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (26).

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (27/a).

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 16 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(24) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(27) Lettera così modificata dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

(26) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(27/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

19. 1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410 (28), è sostituita dalla tabella E allegata al presente decreto.

2 (29).

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

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(28) Riportata alla voce Forze armate.

(29) Sostituisce la lettera a) dell'art. 2, L. 24 luglio 1985, n. 410, riportata alla voce Forze armate.

 

20. (30).

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(30) L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 7 della legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462. Esso sostituisce, a sua volta, il comma primo dell'art. 6, L. 23 ottobre 1985, n. 595, riportata alla voce Sanità pubblica.

 

21. 1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, ivi comprese prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai normali limiti di spesa individuale, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per il solo anno 1986 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

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22. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 15, 16, comma 6, 18 e 21, in lire 73.340 milioni per l'anno 1986, in lire 24.500 milioni per l'anno 1987 e in lire 25.500 milioni per l'anno 1988, si provvede (31):

a) quanto a lire 13.250 milioni per l'anno 1986 ed a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»;

b) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Piano agricolo nazionale e Piano della forestazione»;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato»;

e) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia»;

f) quanto a lire 1.490 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento del Sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità»;

f-bis) quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (32).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(31) Alinea così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.DP.

(32) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

23. (33).

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(33) Soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462.

 

24. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Si omettono le tabelle) (34)

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(34) Le tabelle sono state modificate dalla legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462 e dal D.P.C.M. 27 novembre 1996, riportato alla voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 


L. 8 novembre 1986, n. 752
Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 1986, n. 264.

(1/a) Vedi, anche, il D.M. 12 novembre 1991, riportato al n. D/CCII.

 

1. 1. Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.

2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'àmbito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.

4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei princìpi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.

5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.

 

2. 1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (2), è soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (2/a), e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro è aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1 agosto 1985 (3).

3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale è deliberato entro il 30 novembre 1987.

4. Nell'àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione è convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cesserà di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione è predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.

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(2) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(2/a) Riportata alla voce Regioni.

(3) Con Del.CIPE 10 maggio 1995 (Gazz. Uff. 16 settembre 1995, n. 217, S.O.) è stato approvato il programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.

 

3. 1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale è attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per l'anno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 è comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (3/a).

2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualità, la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Tale somma è comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (4). Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 21 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4/a). Per l'anno 1986 detto riparto è effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985. Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.

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(3/a) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(4/a) Riportata alla voce Regioni.

 

4. 1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (4/a), al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonché delle azioni di cui al comma 3, è destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma è così ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250 miliardi per l'anno 1990.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti (4/b);

b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondità; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;

c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole (4/c);

d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;

e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;

f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare (4/d);

g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.

3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:

a) promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale (4/e);

d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.

4. Nell'àmbito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2, comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.

5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per ciascun anno. Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'àmbito delle predette azioni. Tali programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra indicate.

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(4/a) Riportata alla voce Regioni.

(4/b) Con D.M. 11 maggio 1992 (Gazz. Uff. 25 maggio 1992, n. 121, S.O.), modificato dal D.M. 18 aprile 1994 (Gazz. Uff. 12 maggio 1994, n. 109) e con D.M. 13 settembre 1999 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1999, n. 248, S.O.) rettificato dal D.M. 25 marzo 2002 (Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n. 84), sono stati approvati i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo. Con D.M. 23 marzo 2000 (Gazz. Uff. 13 aprile 2000, n. 87, S.O.), sono stati approvati i metodi ufficiali di analisi delle acque per uso agricolo e zootecnico. Con D.M. 8 luglio 2002, n. 010175 (Gazz. Uff. 1° agosto 2002, n. 179, S.O.) sono stati approvati ed ufficializzati i metodi di analisi microbiologica del suolo. Con D.M. 23 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 13 marzo 2004, n. 61, S.O.) sono stati approvati i metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo.

(4/c) Con D.M. 3 marzo 1987 (Gazz. Uff. 30 marzo 1987, n. 74) è stata disposta la suddivisione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento di lire 105 miliardi destinato all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione ed alla sostituzione delle macchine agricole. Una ulteriore suddivisione di lire 100 miliardi è stata disposta dal D.M. 20 novembre 1987, n. 485 (Gazz. Uff. 30 novembre 1987, n. 280).

(4/d) Con D.M. 14 novembre 1994 (Gazz. Uff. 19 novembre 1994, n. 271) sono stati fissati modalità e criteri per l'erogazione di contributi per la realizzazione di attività promozionali in favore dei prodotti agroalimentari.

(4/e) Vedi, anche, il D.M. 26 marzo 1988, riportato al n. D/CLXXV-bis.

 

5. 1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4/f).

3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

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(4/f) Riportata alla voce Regioni.

 

6. 1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, è destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4; si applica altresì la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

 

7. 1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera c), anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito, sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalità dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.

3. Le imprese cooperative e loro consorzi, che svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiore alla metà di quella complessivamente trasformata.

 

8. 1. Al fine di potenziare le azioni indicate alla lettera b), del comma 3 dell'articolo 4 e di agevolare l'attività svolta dalle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'art. 7, L. 20 ottobre 1978, n. 674 (5), è sostituito dal seguente:

(6).

2. Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n 674 (5), articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4.

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(5) Riportata al n. D/LXXXVIII.

(6) Il testo è riportato in sostituzione dell'originario art. 7, L. 20 ottobre 1978, n. 674, riportata al numero D/LXXXVIII.

(5) Riportata al n. D/LXXXVIII.

 

9. 1. È istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'àmbito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:

a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;

b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;

c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.

4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali.

 

10. 1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (7), sono soppressi; le residue disponibilità finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1 luglio 1977, n. 403 (8), dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (9), dall'articolo 12 della legge 1 agosto 1981, n. 423 (10), dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (11), continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (11), è prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi è a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

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(7) Riportata al n. D/XLIV.

(8) Riportata al n. D/LXVII.

(9) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(10) Riportata al n. D/CXII.

(11) Riportata al n. D/CXLIV.

(11) Riportata al n. D/CXLIV.

 

11. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando integralmente gli appositi accantonamenti «Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione» e per la differenza lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

12. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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L. 23-08-1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art.17)

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Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.  

(omissis)

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).

(omissis)

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(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.

(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.

 


D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322
Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (art.6)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 marzo 1996, n. 65; Circ. 12 ottobre 1998, n. 216;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 gennaio 2001, n. 425; Circ. 19 gennaio 2001, n. 426; Circ. 19 gennaio 2001, n. 427; Circ. 5 marzo 2001, n. 2150;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1996, n. 9; Circ. 15 marzo 1996, n. 36;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121; Circ. 13 maggio 1997, n. 297; Circ. 8 settembre 1997, n. 553; Circ. 14 novembre 1997, n. 709; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 22 luglio 1997, n. 391.

(omissis)

6. Compiti degli uffici di statistica.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'àmbito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

(omissis)

 


L. 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (art. 18)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 9 settembre 2002, n. 291/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 20 febbraio 1996, n. 1637.

(omissis)

18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer italiae)] (9/b); [passera mattugia (Passer montanus)] (9/b); [passera oltremontana (Passer domesticus)] (9/b); allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)] (9/b); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)] (9/b); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla coelebs)] (9/c); [peppola (Fringilla montifringilla)] (9/c); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (9/b); [corvo (Corvus frugilegus)] (9/b); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)] (9/b); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)] (9/b); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus) (9/d).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

(omissis)

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(9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.

(9/c) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1 aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.

(9/d) Lettera aggiunta dall'articolo unico, D.P.C.M. 7 maggio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).

 


D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 10)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42.

(2) Nel presente decreto il termine «Autorità», indicante l'«Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», deve intendersi sostituito con il termine «Centro», indicante il «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Princìpi e modalità per la realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione sono stati stabiliti con Dir.P.C.M. 5 settembre 1995, riportata al n. LXXXI.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 9 gennaio 1996, n. AIPA/CR/11; Circ. 4 marzo 1996, n. AIPA/CR/12; Circ. 4 marzo 1997, n. AIPA/CR/13; Circ. 18 marzo 1997, n. AIPA/CR/14; Circ. 22 maggio 1997, n. AIPA/CR/15; Circ. 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; Circ. 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17; Circ. 3 dicembre 1998, n. AIPA/CR/18; Circ. 16 dicembre 1998, n. AIPA/CR/19; Circ. 24 maggio 2000, n. AIPA/CR/23; Circ. 19 giugno 2000, n. AIPA/CR/25; Circ. 12 giugno 2001, n. AIPA/CR/30; Circ. 5 ottobre 2001, n. AIPA/CR/33; Circ. 9 novembre 2001, n. AIPA/CR/36; Circ. 4 dicembre 2001, n. AIPA/CR/37; Circ. 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38; Circ. 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 maggio 1996, n. 110; Circ. 7 marzo 1997, n. 55;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 11 febbraio 1999, n. 13/99; Circ. 23 febbraio 2001, n. 24/2001;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 76; Circ. 14 maggio 1996, n. 29764; Circ. 26 luglio 1996, n. 279.

(omissis)

10. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (5), sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefìci conseguiti (6/a).

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(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(6/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452, riportato al n. XCIII.


D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96
Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1993, n. 79.

(2) Il titolo del provvedimento è stato così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1993, n. 80.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 30 aprile 2002, n. 46; Informativa 15 dicembre 2003, n. 62;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 9 maggio 1997, n. 2511;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 12 gennaio 1996, n. 37536; Circ. 20 novembre 1997, n. 234363; Circ. 19 marzo 1999, n. 1039080; Circ. 14 luglio 2000, n. 900315; Circ. 5 febbraio 2001, n. 930035.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

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1. Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.

1. A far data del 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (3), e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (4); le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica (4/a).

2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (6), si attua secondo le finalità di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (6) (1/cost).

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(3) Riportato al n. LXXI.

(4) Riportata al n. CXIII.

(4/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma 1, vedi l'art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. CXLIV.

(5) Riportato al n. CXXXVI.

(6) Riportata al n. CXXXVII.

(6) Riportata al n. CXXXVII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

2. Intervento ordinario nelle aree depresse.

1. Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (4), e dagli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (6), sono destinate all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario di cui all'art. 1, comma 2, nelle aree depresse del territorio nazionale. Tali amministratori provvedono con detti fondi in via prioritaria al completamento dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea, al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, secondo le modalità di cui all'art. 5, nonché alla definizione delle obbligazioni ed impegni assunti dai soppressi organismi del cessato intervento straordinario (1/cost).

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(4) Riportata al n. CXIII.

(5) Riportato al n. CXXXVI.

(6) Riportata al n. CXXXVII.

(7) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

3. Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro (7/a).

2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree (7/b).

3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI (7/c) (1/cost).

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(7/a) Comma così modificato dall'art. 16, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(7/b) Vedi, anche, l'art. 20, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(7/c) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato al n. CXLVII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

4. Osservatorio delle politiche regionali.

1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il Presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. Spetta all'Osservatorio:

a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;

c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5 (7/d) (1/cost).

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(7/d) Vedi, ora, l'art. 6, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. CXLIV, che ha soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

5. Agevolazioni alle attività produttive.

1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (9), a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni (9/a).

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 415 del 1992 (8), come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 (9), utilizzando a tal fine prioritariamente il personale del Dipartimento e dell'Agenzia di cui abbia ottenuto il trasferimento secondo le norme previste dall'art. 15.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura svolgono, ove richieste, funzioni di informazione, assistenza e consulenza tecnica agli interessati che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui al comma 1.

4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato (1/cost).

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(8) Riportato al n. CXXXVI.

(9) Riportata al n. CXXXVII.

(9/a) Per le modalità e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, riportato al n. CXLV.

(8) Riportato al n. CXXXVI.

(9) Riportata al n. CXXXVII.

(10) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

6. Agevolazioni alle attività di ricerca.

1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca (10/a);

b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione (11).

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata (11/a) (1/cost).

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(10/a) Per l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle funzioni, già di competenza del CIPE, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 8, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(11) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(11/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato al n. CXLVII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

7. Infrastrutture.

1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (12), nonché dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (12), nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale è attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore.

2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.

3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea (1/cost).

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(12) Riportata al n. CXXXVII.

(13) Riportato al n. CXXXVI.

(12) Riportata al n. CXXXVII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

8. Interventi in corso di esecuzione.

1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 19 dicembre 1992, n. 488 (12), una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 (13), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 (14), allegato F (14/a).

2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995 (15).

3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1 (16).

4. La Cassa depositi e prestiti subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già intercorrenti tra la soppressa Agenzia ed i soggetti attuatori in base alle convenzioni in atto, avvalendosi ove occorra, per le attività di verifica e di controllo, del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici e può chiedere al commissario liquidatore di assegnare con priorità il personale dei soppressi organismi del Mezzogiorno fino ad un massimo di venti unità.

5. La nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonché l'approvazione del collaudo eseguito, restano nelle attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti (16/a).

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, sentito il Ministro del tesoro, ad anticipare i fondi eventualmente necessari per soddisfare le richieste di pagamento pervenute, in attesa dell'accreditamento delle somme dovute dal Tesoro. Sulle somme anticipate verrà applicato il tasso vigente per i mutui della cassa stessa dalla data di erogazione a quella dell'accreditamento dei fondi corrispettivi. Gli interessi stessi verranno capitalizzati e restituiti dal Tesoro in cinque annualità, decorrenti dal secondo esercizio successivo alla restituzione del capitale anticipato (1/cost).

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(12) Riportata al n. CXXXVII.

(13) Riportato al n. CXXXVI.

(14) Riportata alla voce Opere pubbliche.

(14/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, riportato alla voce Occupazione (Incremento della). Per l'interpretazione autentica del citato art. 1, vedi l'art. 15, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(15) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII. Per l'attribuzione alle amministrazioni regionali territorialmente competenti delle funzioni, già di competenza del CIPE, di cui al presente comma, vedi l'art. 12, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(16) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, riportato alla voce Occupazione (Incremento della). Per l'interpretazione autentica del citato art. 1, vedi l'art. 15, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(16/a) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

9. Trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali.

1. Le attività di trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o più commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE.

2. Il commissario ad acta, accertata la effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi variante o estendimento anche se in corso di approvazione, previa valutazione dell'utilità del completamento e delle priorità e compatibilità ambientali, provvede, per le opere in cui la valutazione dia un risultato negativo, alla risoluzione del contratto per le opere in esecuzione diretta o alla revoca della concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.

3. Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del contratto.

4. Le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta, che stabilisce altresì, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, gli importi da attribuire per il completamento dell'opera, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti. Il decreto del commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A far data dal decreto di trasferimento, il soggetto destinatario fa fronte alle eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione all'esecuzione dell'opera, dopo tale data.

5. Le controversie tra l'amministrazione rappresentata dal commissario ad acta e il soggetto destinatario delle opere saranno decise da apposito collegio arbitrale composto di tre arbitri, il cui presidente è nominato dal presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna delle due parti (1/cost) (16/b).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(16/b) Per la definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al presente articolo vedi l'art. 2, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

9-bis. Definizione delle controversie.

1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2004, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi (16/c).

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato (16/d).

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto (16/e).

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995 (16/f). Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici (17) (1/cost).

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(16/c) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3 così sostituiscono i commi 2 e 3 per effetto dell'art. 17, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. CXLIV. In conseguenza di tale sostituzione il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la direttiva 28 dicembre 1995, riportata al n. CXLVI, con la quale viene disciplinata la nuova procedura per la definizione del contenzioso relativo a progetti già di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici. Da ultimo i commi 2, 2-bis e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Successivamente, il comma 2 è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 18, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

(16/d) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3 così sostituiscono i commi 2 e 3 per effetto dell'art. 17, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. CXLIV. In conseguenza di tale sostituzione il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la direttiva 28 dicembre 1995, riportata al n. CXLVI, con la quale viene disciplinata la nuova procedura per la definizione del contenzioso relativo a progetti già di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici. Successivamente il comma 2-bis è stato modificato dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato al n. CXLVII, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo i commi 2, 2-bis e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Successivamente, il comma 2 è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(16/e) Gli attuali commi 2, 2-bis e 3 così sostituiscono i commi 2 e 3 per effetto dell'art. 17, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. CXLIV. In conseguenza di tale sostituzione il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la direttiva 28 dicembre 1995, riportata al n. CXLVI, con la quale viene disciplinata la nuova procedura per la definizione del contenzioso relativo a progetti già di competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici. Da ultimo i commi 2, 2-bis e 3 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166. Successivamente, il comma 2 è stato così modificato dall'art. 11, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(16/f) Termine prorogato al 15 ottobre 1995 dall'art. 17, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. CXLIV.

(17) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

10. Gestione delle acque.

1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (18), e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari (19).

2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici (20).

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (20/a).

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici (20/a).

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (20/b), nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992 (21), di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica (1/cost).

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(18) Riportata al n. CXIII.

(19) Comma così modificato dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(20) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(20/a) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(20/a) Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(20/b) Riportata al n. CXIII.

(21) Riportata al n. CXXXVII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

11. Partecipazioni finanziarie ed enti di promozione.

1. Le partecipazioni finanziarie che l'Agenzia detiene nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, nell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia, nel Credito industriale sardo sono conferite al Ministero del tesoro, il quale adotterà i provvedimenti anche concernenti fusioni e incorporazioni con altri istituti di credito nazionali o internazionali, ai fini del loro razionale assetto e del conseguimento di obiettivi di economicità di gestione.

2. Le competenze in materia di enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (20/b), sono conferite, salvo quanto previsto dal presente articolo, al Ministero del tesoro, il quale provvede al loro immediato commissariamento al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale.

3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La vigilanza sul FORMEZ è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici (21/a).

4. L'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il cui compito istituzionale è la promozione industriale, risponde della propria attività al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede al suo assetto (1/cost).

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(20/b) Riportata al n. CXIII.

(21/a) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 10 maggio 1996, n. 254 (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 109), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365 (Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161). Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 13 novembre 1995, n. 471, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 12, e del D.L. 12 marzo 1996, n. 117.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

12. Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile.

1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attività produttive. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (22).

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze dell'Agenzia in materia di concessione e erogazione delle agevolazioni previste per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno dalla legge 11 aprile 1986, n. 113 (23) (1/cost).

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(22) Periodo aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(23) Riportata alla voce Lavoro.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

13. Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno.

1. L'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (24), viene svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1/cost).

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(24) Riportata alla voce Istituto mobiliare italiano (I.M.I.).

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

14. Personale degli organismi soppressi.

1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti princìpi in materia di mobilità, a quelle statali.

2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore (25) (1/cost).

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(25) Così sostituito dall'art. 9, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII. L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 20, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. CXLIV.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

14-bis. Trattamento economico del personale.

1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;

b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.

3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.

4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento (25/a) (1/cost).

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(25/a) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

15. Personale del soppresso Dipartimento e degli enti di promozione.

1. [Il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso il soppresso Dipartimento e non utilizzato dal commissario liquidatore per gli scopi previsti dall'art. 19, viene assegnato ai dipartimenti ed agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si procede analogamente, dopo la data di cessazione del commissario liquidatore, per il personale rimasto in servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3] (26).

2. [Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facoltà di optare, entro centottanta giorni dal 15 aprile 1993, per le amministrazioni di cui all'art. 14, con le procedure ivi individuate] (26).

3. [La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (27), è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11, per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'art. 14 al personale degli enti di promozione di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (28) (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE) e delle loro partecipate che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 19 dicembre 1992, n. 488] (29) (30).

4. I contratti di consulenza e per gli esperti, stipulati dall'Agenzia e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in corso alla data del 15 aprile 1993, cessano di avere efficacia. Essi possono essere rinnovati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica soltanto se strettamente necessari e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 1993 (1/cost).

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(26) Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(26) Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(27) Riportata al n. CXIII.

(28) Riportata al n. CXIII.

(29) Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(30) Riportata al n. CXXXVII.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

16. Qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione.

1. Avvalendosi anche del personale di cui all'art. 14, le amministrazioni statali sono tenute a svolgere la propria attività nelle aree depresse del territorio nazionale in modo da garantire alle popolazioni residenti livelli di servizi paragonabili a quelli forniti nel resto del Paese e nella Comunità europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le amministrazioni predispongono una relazione sugli interventi realizzati, che dia anche conto della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riceve le predette relazioni e le trasmette al Parlamento, corredate da una propria relazione (30/a) (1/cost).

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(30/a) Vedi, anche, l'art. 20, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

17. Mutui.

1. Sono attribuite al Ministero del tesoro le competenze e le funzioni della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la contrazione dei mutui anche esteri previsti dalla normativa vigente (1/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

18. Norme organizzatorie per la prima attuazione.

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzativo e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei princìpi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali.

2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonché, per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse (1/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

19. Norme transitorie e finali.

1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore (31).

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (32), provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo (33).

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite (34).

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi (35).

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis (36).

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5 (37).

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma (38) (1/cost).

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(31) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(32) Riportata alla voce Liquidazione di enti di diritto pubblico.

(33) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(34) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(35) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32. Alla ripartizione del fondo di cui al presente comma si è provveduto con Del.CIPE 28 marzo 2002, n. 22/2002 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 184), con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 60/2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278), con Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 82/2002 (Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), con Del.CIPE 31 ottobre 2002, n. 91/2002 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41) e con Del.CIPE 29 gennaio 2004, n. 1/2004 (Gazz. Uff. 27 aprile 2004, n. 98).

(36) Comma prima aggiunto dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato al n. CXLVII.

(37) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, riportato al n. CXLIII.

(38) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

20. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 


D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 giugno 1998, n. 125.

(2) Vedi, anche, il D.Dirett. 6 giugno 2002 e l'art. 8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 21 giugno 2001, n. 62/E; Circ. 28 settembre 2001, n. 82/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 27 aprile 2000, n. 82/E; Circ. 15 dicembre 1999, n. 236/E; Circ. 10 aprile 2001, n. 39/E.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per la ippicoltura;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto l'articolo 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, che prevede che con regolamento, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvederà al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi, sulla base dei princìpi ivi stabiliti;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Visti i pareri resi dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 11 dicembre 1997 e 17 dicembre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 1998;

Sulla proposta dei Ministri delle finanze e per le politiche agricole;

Emana il seguente regolamento:

 

Capo I - Disposizioni relative alle scommesse in generale

1. Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse.

1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore (2/a).

3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'articolo 2.

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(2/a) Vedi, anche, il D.M. 15 giugno 1998, riportato al n. B/XV.

 

2. Concessioni per l'esercizio delle scommesse.

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria (2/b);

g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;

h) durata di sei anni.

2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo (2/c).

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non è rinnovabile.

4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.

5. L'esercizio della scommessa TRIS è attribuito ad un unico concessionario.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento (2/d).

7. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalla concessione.

9. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della scommessa TRIS. È, tuttavia, consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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(2/b) Le specifiche tecniche di cui alla presente lettera sono state approvate con D.M. 21 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 5 novembre 1999, n. 260, S.O.).

(2/c) Con D.M. 7 aprile 1999 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86) è stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle sommesse ippiche.

(2/d) Vedi, anche, le convenzioni-tipo approvate con D.M. 20 aprile 1999, riportato al n. B/XVII, con D.M. 20 aprile 1999, riportato al n. B/XVIII e con D.M. 24 ottobre 2000. Vedi, inoltre, il D.M. 30 dicembre 1999.

 

3. Decadenza e revoca delle concessioni.

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:

a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

b) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, ed all'articolo 6, comma 3;

d) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, nonché della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle società concessionarie ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

4. Scommesse consentite.

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti.

3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

4. È vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore (2/e).

5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. È vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento (2/f).

6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione.

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(2/e) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 12 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(2/f) Per l'individuazione delle tipologie di scommesse di cui al presente comma, vedi il D.M. 15 giugno 1998 e il D.M. 6 novembre 2002. Le norme disciplinanti l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche sono state stabilite con D.M. 15 giugno 2000.

 

5. Programma ufficiale delle corse.

1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.

2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

3. Tutta l'attività ippica è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

6. Accettazione delle scommesse.

1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:

a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;

b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;

c) presso le agenzie ippiche;

d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa TRIS.

2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.

3. È vietata ogni forma di intermediazione.

4. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.

5. Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui all'articolo 4, comma 5, è esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.

6. Con provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, previa contestazione, è vietato l'accesso agli ippodromi e alle agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento è comunicato ai gestori degli ippodromi e delle agenzie.

7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.

8. Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse è irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinque milioni.

9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato (3/cost).

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(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-13 aprile 2000, n. 100 (Gazz. Uff. 19 aprile 2000, n. 17, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, in particolare delll'art. 3 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana.

 

7. Validità delle scommesse e dei risultati delle corse.

1. Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio della giuria o dei commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa né alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse.

2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa.

3. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.

8. Ricevuta della scommessa.

1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 20.

2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo sportello.

4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.

 

9. Rimborsi.

1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:

a) quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;

b) se la scommessa non è considerata valida ai sensi dell'articolo 7, o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1;

c) negli ulteriori casi stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.

4. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall'UNIRE.

 

10. Pagamento delle vincite.

1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non può procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.

2. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.

11. Soluzione delle controversie.

1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. La decisione della commissione può essere impugnata dinanzi all'autorità giudiziaria.

4. La commissione è composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione è nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e modalità, un supplente.

 

12. Attribuzione dei proventi.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.

2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare riferimento a:

a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;

b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;

c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;

d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;

f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;

g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;

h) controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;

i) promozione dell'attività ippica;

l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

 

13. Segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole (2/g).

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(2/g) Con D.M. 16 dicembre 1999, sono state determinate le modalità per la gestione del segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli.

 

Capo II - Disposizioni di carattere fiscale

14. Presupposto dell'imposta.

1. L'accettazione di scommesse relative alle corse dei cavalli costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (3), e successive modificazioni.

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(3) Riportata al n. A/III.

 

15. Soggetti passivi.

1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo 14:

a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;

b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;

c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;

d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.

 

16. Base imponibile.

1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.

 

17. Aliquote.

1. L'aliquota dell'imposta unica è stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota è elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.

2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al tredici per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

 

18. Ufficio competente.

1. [Competente per l'accertamento dell'imposta unica di cui all'articolo 14 è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle corse dei cavalli. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate è competente l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto] (3/a).

2. I funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

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(3/a) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

 

19. Dichiarazione d'inizio di attività.

1. [I soggetti di cui all'articolo 15, muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3/a), presentano, anche in via telematica, la dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto dei Ministero delle finanze, all'ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta] (4).

2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al Ministero delle finanze per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

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(3/a) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(4) Il modello per la dichiarazione di inizio dell'attività di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 4 novembre 1999 (Gazz. Uff. 12 novembre 1999, n. 266). Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

 

20. Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse.

1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al Ministero delle finanze, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. Il collegamento telematico con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria è gratuito.

2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze (4/a).

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(4/a) I dati di cui al presente comma sono stati determinati con D.M. 21 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 5 novembre 1999, n. 260, S.O.).

 

21. Liquidazione e pagamento dell'imposta.

[1. Alla chiusura di ogni giornata di corsa il Ministero delle finanze provvede alla stampa del prospetto di liquidazione, ai fini del pagamento dell'imposta unica, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte, con l'indicazione delle ricevute utilizzate.

2. I soggetti di cui all'articolo 15 versano l'imposta unica alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (3), anche tramite il sistema postale o bancario. Il versamento è effettuato entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana solare nella quale le riunioni di corse hanno avuto luogo secondo le modalità indicate nell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3. I soggetti di cui all'articolo 15 possono delegare il versamento dell'imposta a propri rappresentanti, i quali lo effettuano presso le sezioni di tesoreria provinciale competenti in relazione al domicilio fiscale di questi ultimi] (5).

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(3) Riportata al n. A/III.

(5) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

 

22. Rapporti con altri tributi.

1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (6), è compresa nell'imposta unica di cui all'articolo 15.

2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (7).

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(6) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(7) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

 

23. Sanzioni.

1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attività prevista nell'articolo 19 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

3. Per le violazioni alle norme del presente capo per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente capo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei commi 1, 2 e 3, si applicano, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (8), le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (9).

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(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali sugli).

24. Azioni amministrativa e giudiziaria.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (8), le controversie relative all'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sono decise in via amministrativa ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (9).

2. Resta ferma l'azione giudiziaria ordinaria prevista dall'articolo 39 del citato decreto n. 640 del 1972 (9), anche in mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo.

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(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali sugli).

(9) Riportato alla voce Spettacoli pubblici (Diritti erariali sugli).

 

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

25. Disposizioni finali e transitorie.

1. Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1 (10).

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(10) Il D.M. 21 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1999, n. 300) ha disposto che, a richiesta dei concessionari interessati, informati anche mediante via telematica, sono rinnovate per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, le concessioni attribuite dall'U.N.I.R.E., previa verifica della sussistenza delle condizioni e nel rispetto dei criteri di cui alle premesse dello stesso decreto. Vedi, anche, il D.M. 30 dicembre 1999.

 


D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150
Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti (art.8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 1999, n. 121.

(1/a) Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 6 ottobre 1999, n. 44124/99/RUD; Circ. 11 gennaio 2001, n. 1899/01/RUD/P/AN;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 maggio 1999, n. 4; Circ. 23 luglio 1999, n. 5; Circ. 5 agosto 1999, n. 7; Circ. 9 febbraio 2000, n. 3/2000; Circ. 14 aprile 2000, n. 6.

 

(omissis)

8. Disposizioni transitorie.

1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione può conferire un numero di incarichi non superiore a quello dei dirigenti già in servizio presso di essa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenendo altresì conto dei concorsi per i quali, alla stessa data, sia stata richiesta l'autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica, nonché dei posti per i quali sono in corso, alla medesima data, altre procedure di conferimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. In sede di prima attuazione, una amministrazione non può conferire un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di concorsi già banditi da altra amministrazione qualora questa abbia confermato, o conferito, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o dalla approvazione delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In tale caso la durata dell'incarico è concordata con il dirigente entro i limiti minimo e massimo stabiliti nell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (6), ove non si raggiunga l'accordo, la durata è pari al predetto limite minimo (1/a).

(omissis)

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(6) Riportato al n. A/LXV.

(1/a) Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246. Il comma 2 dell'art. 10, L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 2.

 


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 33, 34, 35 e 78)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)

2. Ministeri.

1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali (2).

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

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(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Capo VII - Il ministero per le politiche agricole e forestali

33. Attribuzioni.

1. Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale (18/a) (18/cost).

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(18/a) Lettera così modificata dall'art. 6-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(18/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

34. Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo (18/cost).

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(18/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

Capo VIII - Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

35. Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali (18/b).

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale (19).

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(18/b) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

(19) Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001. Per il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.

(omissis)

78. Disposizioni per le politiche agricole.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministro per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.

(omissis)

 


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 1999, n. 205, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Ordinamento della Presidenza

1. Denominazioni.

1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:

a) «Presidente» il Presidente del Consiglio dei Ministri e «Presidenza» la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) «Segretariato generale», «Segretario generale» e «Vicesegretario generale»: rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) «Dipartimenti»: le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;

d) «uffici»: strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;

e) «servizi»: unità operative di base di livello dirigenziale.

 

 

2. Finalità e funzioni.

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali (1/a);

m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

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(1/a) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

3. Partecipazione all'Unione europea.

1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea (2).

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

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(2) Con D.M. 19 settembre 2000, è stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

4. Rapporti con il sistema delle autonomie.

1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri (2/a).

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(2/a) Comma così modificato dall'art. 10, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131. Per l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo vedi il D.P.C.M. 24 novembre 2003.

 

5. Politiche di pari opportunità.

1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

 

6. Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.

6-bis. Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso (2/b).

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(2/b) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 83, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

7. Autonomia organizzativa.

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale (3).

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati (4).

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato (5).

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto (6).

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

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(3) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(4) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 24 ottobre 2000 è stata determinata l'Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.

(5) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.M. 29 ottobre 2001 è stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 31 ottobre 2001 e il D.P.C.M. 9 agosto 2002.

 

8. Autonomia contabile e di bilancio.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei princìpi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza (6/a).

2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.

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(6/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 dicembre 2002.

 

9. Personale della Presidenza.

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo (6/b).

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo (6/c).

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo (6/d).

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture (6/e).

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (7). Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

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(6/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(6/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(6/d) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(6/e) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del presente decreto e, conseguentemente, lo ha annullato. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

 

9-bis. Personale dirigenziale della Presidenza.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'àmbito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;

e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti (7/a).

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(7/a) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

9-ter. Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile.

1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'àmbito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge (7/b).

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(7/b) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

Capo II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali

 

10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) [italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri] (8);

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'àmbito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'àmbito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3 (8/a).

3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno (8/b).

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (9).

6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio (9/a).

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità (9/b).

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento (9/c).

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (9/d).

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 (9/e).

7. [È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali] (10).

8. [L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità] (11).

9. [Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia] (12).

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'àmbito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'àmbito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988 (12/a).

11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese (12/b).

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società (12/c).

11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente (12/d).

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(8) Lettera soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 257.

(8/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(8/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 12, L. 6 luglio 2002, n. 137.

(9/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/c) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/d) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/e) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(10) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(11) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(12) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(12/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(12/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(12/c) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(12/d) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

11. Ordinamento transitorio.

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.

2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.

3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza (13).

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo. Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (13/a).

4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza (13/b).

5. Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.

6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.

7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.

7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unità (13/c).

8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.

 

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(13) Vedi, anche, l'art. 34, D.P.C.M. 4 agosto 2000.

(13/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(13/b) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(13/c) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

12. Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. (14).

3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;

b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e cc);

c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;

d) articolo 22;

e) articolo 23, comma 1;

f) articolo 27;

g) articolo 29, comma 3;

h) articolo 30;

i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;

l) articolo 35;

m) articolo 37;

n) articolo 39.

5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.

6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.

7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole «tra i magistrati» sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2».

8. (15).

9. (16).

10. (17).

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(14) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(15) Aggiunge il comma 4, all'art. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(16) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 18, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(17) Aggiunge la lettera i-bis) al primo comma dell'art. 19, L. 23 agosto 1988, n. 400.

 

13. Disposizioni finali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.


L. 28 ottobre 1999, n. 410
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1999, n. 265.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle attività produttive: Nota 16 maggio 2002, n. 1440.1938.

 

Capo I - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

1. Natura giuridica ed abrogazione di norme.

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

2. Scopi.

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

 

3. Esclusività della denominazione.

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

4. Vigilanza.

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 (2).

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma (3).

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(2) Periodo aggiunto dall'art. 130, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(3) Comma così sostituito prima dall'art. 41, L. 12 dicembre 2002, n. 273 e poi dall'art. 88, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

5. Disposizioni particolari.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro cinquanta mesi (3/a) dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione (4).

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile (5).

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(3/a) Termine prorogato di dodici mesi dall'art. 10, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(4) Comma così modificato dal comma 33 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(5) Comma aggiunto dall'art. 88, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

6. Diritto di prelazione.

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonché il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

 

7. Autorizzazione al ripristino dell'esercizio.

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

 

Capo II - Norme finanziarie e istituzione di osservatorio nazionale

8. Gestioni di ammasso.

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali (6).

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, e del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 (7).

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(6) Periodo aggiunto dall'art. 130, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(7) Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 565, il D.L. 28 febbraio 1994, n. 142, il D.L. 29 aprile 1994, n. 264 e il D.L. 30 giugno 1994, n. 423 non sono stati convertiti in legge.

 

9. Rendiconto delle gestioni di ammasso.

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.

 

10. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonché dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 275 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

11. Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare.

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento delle politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato.

 

12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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L. 23 dicembre 1999, n. 499
Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.

 

1. Finalità.

1. La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la finalità di:

a) assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;

b) accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese;

c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

 

2. Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente legge, nonché i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (1/cost).

2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (1/a).

3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto a lire 249,3 miliardi alle altre iniziative contemplate dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo stesso previste.

4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonché le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di attività promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese (1/cost).

5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato «Documento programmatico agroalimentare», che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresì, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2 (1/cost).

6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, può essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potrà procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2 (1/cost).

7. Il Documento programmatico agroalimentare è costituito:

a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati «programmi agricoli regionali»;

b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile;

c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;

d) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;

f) dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (1/cost).

8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonché di sviluppo rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.

9. In mancanza della presentazione di uno o più programmi agricoli regionali o di uno o più documenti di cui al comma 8, alla loro predisposizione si provvede ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (1/cost).

10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunità europee, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Analogamente si provvede per la notifica di eventuali modifiche (1/cost).

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sullo stato dell'agricoltura italiana.

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(1/a) Per l'incremento dello stanziamento previsto dal presente comma vedi l'art. 15, L. 27 marzo 2001, n. 122.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

 

3. Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

1. Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore spesa di lire 540,7 miliardi da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (2).

2. A decorrere dall'anno 2002 si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

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(2) Vedi, anche, l'art. 52, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

4. Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo (3).

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(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 161, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Con D.M. 4 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18) sono state definite le procedure e le modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano.

 

5. Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 749,3 miliardi per l'anno 1999, in lire 889,8 miliardi per l'anno 2000, in lire 891,8 miliardi per l'anno 2001 e in lire 351,1 miliardi per l'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2001, n. 64.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti in particolare gli articoli 33, 34, 55, nonché l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevedono le attribuzioni e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e della difesa;

Emana il seguente regolamento:

1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi della normativa vigente, è organizzato nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento delle politiche di mercato;

b) Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

2. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

3. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attività relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.

 

2. Dipartimento delle politiche di mercato.

1. Il Dipartimento delle politiche di mercato ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche di mercato in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale per le politiche agroalimentari: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli e agroalimentari in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola e agroalimentare, in coerenza con la Politica agricola comune (P.A.C.) dell'Unione europea; disciplina generale e coordinamento nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali ed esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili al livello statale; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 e successive modificazioni; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successive modificazioni; disciplina generale e coordinamento degli interventi di regolazione dei mercati, dell'importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, delle scorte e approvvigionamenti alimentari;

b) Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici, di aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, fondo per il credito peschereccio. Per le funzioni di propria competenza, la direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto.

3. Con il Dipartimento collabora il Segretariato generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, che si avvale del personale del Ministero. Il personale attualmente in servizio del Segretariato è inquadrato nell'àmbito dell'organico del ruolo del Ministero, sulla base della tabella di equiparazione allegata al decreto 13 luglio 1988 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).

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(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 15 marzo 2002.

 

3. Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

1. Il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari, di sviluppo rurale, di caccia, di economia montana e di servizi informatici e generali.

2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale con le attribuzioni di seguito indicate:

a) Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione per la qualità; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli e venatorie; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; disciplina generale e coordinamento in materia di tutela della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, intesi come prodotti di prima trasformazione, ai sensi dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, compresi quelli ittici, di agricoltura biologica, di promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del Codex alimentarius; disciplina generale e coordinamento in materia di sicurezza e di educazione alimentare di carattere non sanitario e di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare, di salvaguardia e tutela delle biodiversità animali e vegetali e dei rispettivi patrimoni genetici, di importazione, esportazione e commercio di materiale forestale di propagazione, di libro nazionale dei boschi da seme e registri dei cloni, di regolazione delle sementi, di materiale di propagazione, nonché del settore fitosanitario e dei fertilizzanti, dei registri di varietà vegetali e dei libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali, delle attività venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; attività di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agricolo e forestale; controllo nella qualità delle merci di importazione e lotta alla concorrenza sleale; attività in materia di eccezionali avversità atmosferiche;

b) Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi, agricoli e agroalimentari in materia di politiche strutturali, di sviluppo rurale e della montagna, in sede comunitaria e internazionale; predisposizione e coordinamento dei quadri comunitari di sostegno, delle linee di politica strutturale, di sviluppo rurale e forestale, comprese le politiche della montagna, in coerenza con quelle dell'Unione europea; monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria; adempimenti di competenza relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA); osservatorio nazionale pedologico; disciplina generale, coordinamento e indirizzo in materia di ricerca e sperimentazione agraria e della pesca svolta da istituti e laboratori nazionali; di aiuti di Stato nel settore; problematiche in materia di politiche imprenditoriali e delle strutture aziendali agricole, contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici, fabbricati rurali e terre incolte; osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura; fondo per lo sviluppo in agricoltura; programmazione negoziata in agricoltura per la parte di competenza; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; gestione anche ad esaurimento dei procedimenti riguardanti il credito agrario, la cooperazione agricola e la meccanizzazione agricola;

c) Direzione generale per i servizi e gli affari generali: gestione delle risorse umane e strutturali e cura del trattamento giuridico ed economico e di quiescenza del personale del Ministero; formazione generale; relazioni sindacali; contrattazione e mobilità; amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile e predisposizione del bilancio del Ministero; relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; attività di vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, sui consorzi agrari ai sensi della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e sulle gestioni di ammasso.

3. Nell'àmbito del Dipartimento opera l'Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF), di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che esercita le proprie funzioni anche attraverso i laboratori e le strutture dei propri uffici periferici. Alle analisi di revisione provvede anche l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione.

4. Il Dipartimento sovrintende alla gestione dei beni ed alle attività di ricerca, di sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferiti alle regioni, e provvede alla gestione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), anche ai fini del sistema statistico nazionale, dell'Anagrafe delle aziende agricole e del rispetto degli obblighi comunitari. Il Dipartimento si avvale di un Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, composto di dieci addetti scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica e coordinato dal responsabile dei servizi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993. Il Ministro delle politiche agricole e forestali determina, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indennità spettante ai componenti del nucleo (3).

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(3) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 15 marzo 2002.

 

4. Consiglio tecnico scientifico.

1. Il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola e agroalimentare ha il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio è presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, o da un dirigente generale ed è composto di venti membri di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, giuridiche, finanziarie, comunitarie ed internazionali.

2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro e sono scelti tra docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi ed equiparati, ed esperti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le indennità spettanti ai componenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente.

3. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento.

4. I componenti del Consiglio organizzano la propria attività anche per gruppi di lavoro, a richiesta del Presidente.

5. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, è soppresso.

6. I comitati e le commissioni individuati ai sensi dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, operano nell'àmbito dei Dipartimenti cui afferisce la materia di loro competenza, salvo diversa disposizione normativa.

 

5. Uffici di diretta collaborazione.

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro per l'esercizio delle funzioni attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituiti dal Gabinetto, dall'Ufficio legislativo, dalla Segreteria del Ministro, dalla Segreteria tecnica, dall'Ufficio del portavoce, dal Servizio di controllo interno e dall'Ufficio rapporti internazionali. Il Ministro si avvale di un segretario particolare.

2. Il Capo di Gabinetto è preposto all'Ufficio di Gabinetto, coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo con le strutture del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza. Può avvalersi di due vice capo gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie.

3. L'Ufficio legislativo provvede alla elaborazione di provvedimenti legislativi nelle materie di competenza del Ministero e ne segue le procedure per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi, coordina l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.

4. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.

5. La Segreteria tecnica svolge compiti di supporto all'elaborazione, analisi e studio dei problemi tecnici riguardanti il settore agricolo e per l'utilizzazione e ripartizione delle risorse finanziarie del Ministero.

6. L'Ufficio del portavoce cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali e cura la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e cura iniziative editoriali di informazione istituzionale.

7. Il Servizio di controllo interno, dotato di autonomia operativa, è composto dal presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità e dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione dello Stato. Il Servizio coadiuva il Ministro nella valutazione e nel controllo strategico, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e svolge funzioni di supporto al Ministro per la valutazione dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto.

8. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali. Cura i rapporti tra il Ministro e i Comitati alimentazione e agricoltura presso le Organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti estranei all'Amministrazione, dotati di elevata professionalità.

10. Agli uffici di cui al comma 1 sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di settantacinque unità, nonché estranei all'Amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a dieci. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a dieci. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del Gabinetto fa parte un Consigliere diplomatico.

11. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'Amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici.

12. Gli Uffici di diretta collaborazione di cui al presente articolo costituiscono un unico centro di responsabilità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

 

6. Disposizioni organizzative.

1. La individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti è stabilita con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino all'adozione dei predetti decreti, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opererà avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

2. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione della dotazione organica del Ministero ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inquadrato secondo le modalità di cui all'allegata tabella ed è ripartito, nell'àmbito dei dipartimenti, tra gli uffici di livello dirigenziale generale, sulla base delle direttive del Ministro.

3. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici dell'Ispettorato, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; analoga verifica viene effettuata, ogni due anni, ai sensi del medesimo articolo 17, comma 4-bis, lettera d), in ordine alla consistenza dell'organico e alla distribuzione delle risorse umane fra le suddette aree.

4. Alle dipendenze funzionali del Ministro opera il reparto speciale Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari, istituito presso il Ministero, che svolge controlli straordinari sulla erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICRF, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero personale di supporto nelle sedi e rappresentanze diplomatiche presso le quali sono istituiti posti di organico di addetti agricoli ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le azioni di promozione internazionale sono organizzate d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero.

6. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, con organizzazione unitaria ed organico e gestione distinti da quello del Ministero, è posto alle dirette dipendenze del Ministro. A capo del Corpo è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo emanato in attuazione della disposizione medesima, il Ministero utilizza anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione dello stesso.

8. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero (4).

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(4) Vedi, anche, il D.M. 15 marzo 2002.


 

Tabella

(Art. 6, comma 2)

Personale non dirigenziale del ministero in servizio (agricoltura e repressione frodi)

Agr. + Repressione frodi 

 

 

 

 

Area C 

 

 

 

 

C3 ex nona qualifica funzionale 

64 + 

109 = 

173 

 

C2 ex ottava qualifica funzionale 

109 + 

68 = 

177 

 

C1 ex settima qualifica funzionale 

242 + 

209 = 

451 

 

 

 

 

 

 

Area B 

 

 

 

 

B3 ex sesta qualifica funzionale 

20 + 

38 = 

58 

 

B2 ex quinta qualifica funzionale 

177 + 

192 = 

369 

 

B1 ex quarta qualifica funzionale 

128 + 

35 = 

163 

 

 

 

 

 

 

Area A 

 

 

 

 

A1 ex terza 

142 + 

69 = 

211 

 

Totale 

882 + 

720 = 

1.602 

 

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D.L. 21 novembre 2000, n. 335
Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 2000, n. 272 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 gennaio 2001, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2001, n. 16), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attività di sorveglianza e di tracciabilità dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attività di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso (2):

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi (3);

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera (4);

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia;

c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela (5);

c-ter) un'adeguata campagna di informazione (6).

1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari (7).

1-ter. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1 (8).

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(2) Alinea così modificato dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(3) Lettera prima modificata dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3 e poi così sostituita dall'art. 1, D.L. 4 settembre 2001, n. 344 (Gazz. Uff. 11 settembre 2001, n. 211), convertito in legge dall'art. 1, L. 22 ottobre 2001, n. 387 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2001, n. 250), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(5) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(6) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3.

 

2. 1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione (9).

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(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 3. Per la riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi vedi il D.M. 13 febbraio 2003, n. 44.

 

3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.L. 11 gennaio 2001, n. 1
Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2001, n. 8 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49 (Gazz. Uff. 12 marzo 2001, n. 59), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha abrogato il D.L. 14 febbraio 2001, n. 8 ed ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero della sanità: Circ. 25 gennaio 2001.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da materiale a basso rischio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto-legge:

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1. Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati.

1. Il materiale specifico a rischio, così come definito dal decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.

2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.

3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresì obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attività, ai sensi delle leggi vigenti.

5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.

6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001, le seguenti indennità:

a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale;

b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio (2/a).

7. Le indennità di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.

8. Le regioni e le province autonome possono altresì disporre eventuali ulteriori misure.

9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non può percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attività per le quali sono erogate le indennità di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001 (3).

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(2/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 25 maggio 2001, n. 199, come a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione.

(3) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.

 

2. Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio.

1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001. Sono altresì ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (3/a).

2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanità, con proprio decreto, fissa modalità e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, così come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica (3/b).

3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.

4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, così come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.

5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo è maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto è inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.

6. Ferma restando la possibilità di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001 (4).

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(3/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 25 maggio 2001, n. 199, come a sua volta modificato dalla relativa legge di conversione.

(3/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 23 marzo 2001.

(4) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.

 

3. Disposizioni in materia di controlli e di personale.

1. L'Agenzia può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.

2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa.

4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria, è attribuita un'indennità pari a quella già prevista per il personale con identica qualifica del comparto «Sanità».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione è autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

7. Per le esigenze di potenziamento dell'attività di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanità è autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché a ricoprire, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.

8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanità, le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.

9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attività istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, è autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalità richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale già in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia (5).

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(5) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

4. Poteri di ordinanza.

1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

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5. Relazioni periodiche (6).

1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

1-bis. Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere (7).

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(6) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

5-bis. Contabilità speciale.

1. La gestione della contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, è trasferita all'Agenzia. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento (8).

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(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

6. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede (9):

a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilità dell'U.P.B. 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: «150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi»;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effettuare a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

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(9) Alinea così modificato dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

7. Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da disposizioni comunitarie (10).

1. Per gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi (11).

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.

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(10) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

7-bis. Fondo per l'emergenza BSE.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), è istituito un Fondo, denominato: «Fondo per l'emergenza BSE», con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le disponibilità del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di età superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformità all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi (11/a);

c) indennità per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennità è concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di età superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;

e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

3. In sede di prima applicazione, il Fondo è, in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, così ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo (11/b).

4. L'Agenzia è incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalità stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformità alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo è versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità di quest'ultima.

5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, così come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresì per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia può disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.

7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (12).

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(11/a) Lettera così modificata dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 19 aprile 2002, n. 68. Vedi, anche, l'art. 66, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 1, D.L. 25 gennaio 2002, n. 4 non convertito in legge.

(11/b) Alla ripartizione del fondo di cui al presente comma si è provveduto con Det. 7 novembre 2001 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2002, n. 2).

(12) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

7-ter. Agevolazioni.

1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (12/a).

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001 (12/b), i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri (12/c).

3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri (12/d).

4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformità alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilità e qualità, nonché per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento è destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualità, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti è attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, è assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo è finalizzato principalmente a rafforzare le attività che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonché la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrità aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b) (12/e).

7. Le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefìci di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalità, i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonché il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.

8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia è autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002 (13).

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(12/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 marzo 2001 e il D.M. 7 agosto 2001.

(12/b) Per la proroga del termine vedi il comma 4 dell'art. 66, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(12/c) Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 25 maggio 2001, n. 199, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12/d) Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 25 maggio 2001, n. 199, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(12/e) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 66, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(13) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

7-quater. Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281.

1. (14).

2. (15).

3. I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.

4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto 16 marzo 2000, n. 122 del Ministro delle politiche agricole e forestali e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto 22 gennaio 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio (16).

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(14) Sostituisce l'art. 22, L. 15 febbraio 1963, n. 281.

(15) Sostituisce l'art. 23, L. 15 febbraio 1963, n. 281

(16) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

7-quinquies. Istituzione di un Consorzio obbligatorio.

1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio può altresì operare la raccolta dei residui delle attività di trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.

2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei princìpi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (17).

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(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49.

 

8. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2001, n. 99.

(2) Titolo così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9, lettera a);

Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato (3)

1. Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

1. Nell'àmbito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo forestale;

c) vice questore aggiunto forestale (4).

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.

4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'àmbito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

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(3) Titolo così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 e poi dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

2. Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

01. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresì, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilità ed àmbiti di competenza, funzioni di direzione delle attività di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema (5).

1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i vice questori aggiunti forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attività degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento (6).

2. I commissari capo forestali ed i vice questori aggiunti forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresì funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna, attività di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attività ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonché nelle attività di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico (7).

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(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(6) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 e poi così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(7) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 e poi così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36

 

3. Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato (8).

1. L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano (9):

a) età non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;

b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (10);

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

d) qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (11);

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. [Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indìce il concorso, nonché al ruolo degli ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'articolo 12 possono partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purché in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresì ammessi a partecipare al concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di anzianità alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito] (12).

4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

5. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonché l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalità di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.

5-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale è ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare più grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalità di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1 (13).

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(8) Rubrica così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(9) Alinea così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(10) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(11) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(12) Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(13) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

4. Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso è articolato in due cicli annuali ed è comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale (14).

2. Le modalità di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, se in possesso della qualifica di vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente (14/a).

5. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'àmbito delle sedi indicate dall'amministrazione.

6. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.

7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

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(14) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(14/a) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

 

5. Dimissioni dal corso di formazione iniziale.

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari forestali che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale dello Stato, ovvero per maternità.

2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario forestale.

 

6. Promozione a vice questore aggiunto forestale (14/b).

1. La promozione a vice questore aggiunto forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica (14/c).

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(14/b) Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(14/c) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

7. Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato.

1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato nell'àmbito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle seguenti qualifiche (15):

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore;

c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

2. La relativa dotazione organica è fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'àmbito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo forestale dello Stato (16).

4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a più divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: «consigliere ministeriale aggiunto,» sono inserite le seguenti: «capo servizio centrale,» (17).

6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato».

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(15) Alinea così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(16) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 1° agosto 2003, n. 264.

(17) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

8. Nomina a primo dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale (17/a).

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma (18).

2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto è arrotondata per eccesso all'unità in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.

3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito (18/a).

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(17/a) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

(18/a) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

9. Concorso per la nomina a primo dirigente.

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato da pubblicare nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e consistono in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacità di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non è ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a distinto;

b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad un mese;

c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;

d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.

6. Le modalità del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (19).

7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato è costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.

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(19) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

10. Promozione alla qualifica di dirigente superiore.

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

 

11. Valutazione annuale dei dirigenti.

1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni nonché dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da tre dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato, costituito con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente, una scheda di valutazione.

3. Il giudizio valutativo finale è espresso, entro il successivo 30 giugno, dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione.

4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

5. La scheda di valutazione per il personale con la qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai fini degli scrutini di promozione.

6. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, su proposta del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.

7. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.

 

Capo II - Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

12. Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

1. Nell'àmbito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, che espleta funzioni di polizia, è istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:

a) vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario forestale del ruolo direttivo speciale;

c) commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale;

d) vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale (19/a).

2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è indicata nella tabella C allegata al presente decreto e determina la contestuale riduzione a 1392 unità della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

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(19/a) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

13. Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

1. Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale dipendente del Corpo forestale dello Stato.

2. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilità per le direttive impartite. Ai medesimi è, inoltre, affidato il coordinamento di più unità organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilità per i risultati conseguiti.

3. I commissari capo forestali ed i vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i commissari capo forestali ed i vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. I vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con organizzazione autonoma con le connesse responsabilità (19/b).

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(19/b) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

14. Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (20).

2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo con punti 9;

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio per un mese;

d) nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave di quella indicata alla lettera c).

3. Le modalità del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 devono effettuare gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.

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(20) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

15. Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 14 sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, le modalità dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. L'assegnazione alla sede di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'àmbito delle sedi indicate nel bando di concorso.

5. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.

6. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

16. Dimissioni dal corso di formazione.

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio o per maternità.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

 

17. Promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.

1. La promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

18. Promozione a vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato (20/a).

1. La promozione a vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica (20/b).

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(20/a) Rubrica così modificata dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(20/b) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

19. Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio.

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito.

2. I vice questori aggiunti forestali del ruolo direttivo speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito (20/c).

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(20/c) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

Capo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali

20. Aggiornamento professionale.

1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivo dei funzionari e direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato è assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre alla frequenza di corsi organizzati dalla scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso strutture formative pubbliche o private.

 

21. Ordine gerarchico.

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'àmbito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 i dirigenti precedono i funzionari della qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai quali è attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, permanendo in quella di ufficiale di polizia giudiziaria.

 

22. Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato:

a) nella qualifica di vice questore aggiunto forestale gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una anzianità di effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei mesi dalla data di nomina;

b) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con una anzianità di effettivo servizio nella stessa superiore a due anni (20/d).

2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche funzionali di provenienza e, nell'àmbito di queste, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalità di base possedute. Dopo la identificazione dei profili professionali si procederà al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo.

3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento (21).

4. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

 

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(20/d) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

(21) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

23. Emolumento pensionabile.

[1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, è attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 è attribuito con le seguenti modalità e con decorrenza 15 marzo 2001:

a) al personale con un'anzianità complessiva di servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita;

b) al personale con un'anzianità nella qualifica funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non è cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3] (22).

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(22) Articolo abrogato dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2001, n. 157, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

24. Copertura di posti dirigenziali.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2001 ivi compresi quelli dei cicli precedenti non messi a concorso secondo la normativa previgente.

 

25. Disposizioni finali.

1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente stabilito.

2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito.

3. Per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. La riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, operata al comma 2 dell'articolo 12 per compensare, per una quota pari a quarantotto unità, gli oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, istituito con il comma 1 dello stesso articolo, sarà effettuata gradualmente con appositi decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione alla copertura dei posti del nuovo ruolo istituito per non eccedere le risorse finanziarie indicate nell'articolo 27.

 

26. Disposizioni di coordinamento.

1. In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

27. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 2002 in ordine agli articoli 12 e 24 si provvede con le risorse finanziarie stanziate nell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199 milioni per l'anno 2002, lire 1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire 1.199 milioni a decorrere dal 2004 in ordine agli articoli 22 e 23, si provvede con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.


Tabella A (23)

(prevista dall'art. 1, comma 2)

Ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; 

 

 

Commissario capo forestale; 

 

n. 631 [1] 

Vice questore aggiunto forestale. 

 

 

[1] Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato

Corpo forestale dello Stato 

Polizia di Stato 

 

 

Commissario forestale limitatamente alla frequenza del corso di formazione 

Commissario limitatamente alla frequenza del corso di formazione 

Commissario capo forestale 

Commissario capo 

Vice questore aggiunto forestale 

Vice questore aggiunto 

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(23) Tabella così modificata dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

Tabella B (24)

(prevista dall'art. 7, comma 2)

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di funzione 

Qualifiche 

Posti di qualifica 

Funzione 

 

 

 

 

Dirigente generale 

Capo del Corpo forestale dello Stato 

Dirigente superiore 

Vice capo del Corpo forestale dello Stato, ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, capo servizio centrale direttore scuola del Corpo forestale dello Stato. 

Primo dirigente 

39 

Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, direttore dell'ufficio periferico a livello regionale 

 

 

47 

 

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(24) Tabella così modificata dal comma 5 dell'art. 7 del presente decreto, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472.

 

 

Tabella C (25)

(prevista dall'art.12, comma 2)

Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale,  

 

 

limitatamente alla frequenza del corso di formazione 

 

 

Commissario forestale del ruolo direttivo speciale 

 

n. 35 

 

 

 

 

 

 

Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale 

 

 

Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale 

 

n. 15 

 

 

 

 

 

 

n. 50 [1] 

 

[1] La dotazione organica è costituita mediante riduzione di n. 48 unità di quella del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

Corpo forestale dello Stato 

Polizia di Stato 

 

 

Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale [1] 

Vice commissario del ruolo direttivo speciale [1] 

Commissario forestale del ruolo direttivo speciale 

Commissario del ruolo direttivo speciale 

Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale 

Commissario capo del ruolo direttivo speciale 

Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale 

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale 

[1] Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.

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(25) Tabella così modificata dall'art. 5, comma 8, L. 6 febbraio 2004, n. 36.


 

D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 30 ottobre 2002.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 46;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;

Emana il seguente regolamento:

 

Capo I - Àmbito di applicazione, definizioni ed organi consultivi

1. Àmbito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono per:

a) prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;

2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;

3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

4) eliminare le piante indesiderate;

5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento;

b) residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui: una o più sostanze, inclusi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla degradazione o dalla reazione, presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale o prodotti animali destinati al consumo, o presenti altrove nell'ambiente, e costituenti residui dell'impiego di un prodotto fitosanitario;

c) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione;

d) sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;

e) preparati: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, delle quali almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari;

f) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi;

g) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i vegetali definiti alla lettera f);

h) organismi nocivi: i parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti ai regni animale o vegetale, nonché i virus, i batteri, i funghi o altri agenti patogeni;

i) animali: gli animali di specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall'uomo;

l) immissione in commercio: qualsiasi consegna a terzi; sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la successiva spedizione fuori del territorio della Comunità;

m) autorizzazione di un prodotto fitosanitario: l'atto amministrativo mediante il quale il Ministero della sanità, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione in commercio e l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio italiano o in una parte di esso;

n) ambiente: l'acqua, l'aria, il suolo, le specie selvatiche della flora e della fauna e relative interrelazioni, nonché le relazioni tra tali elementi e gli organismi viventi;

o) lotta integrata: l'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili;

p) prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica composizione quali-quantitativa.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono, inoltre:

a) compresi tra i prodotti fitosanitari, le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra;

b) per coadiuvanti di prodotti fitosanitari si intendono:

1) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari;

2) i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate;

c) per coadiuvanti uguali di prodotti fitosanitari: i coadiuvanti di identica composizione quali-quantitativa;

d) per «Ministero»: il Ministero della sanità;

e) per «Dipartimento»: il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

 

3. Convenzioni.

1. Il Ministero, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, per l'assolvimento di tutti i compiti di natura tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ed al presente regolamento, stipula convenzioni con l'istituto superiore di sanità ed anche con altri istituti di diritto pubblico di specifica competenza, utilizzando allo scopo le risorse di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la convenzione prevede, in particolare, che l'istituto convenzionato:

a) proponga, in base alla documentazione presentata dal richiedente, la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

b) proponga la concessione o il diniego della autorizzazione;

c) effettui il controllo analitico, tossicologico, agronomico e dei rischi ambientali, dei prodotti fitosanitari e dei princìpi attivi in essi contenuti dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, anche attraverso l'esame dei dati forniti da richiedenti le autorizzazioni;

d) proponga l'eventuale modifica di classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

e) proponga per ciascun principio attivo e per ciascun prodotto fitosanitario, o coadiuvante di prodotti fitosanitari, eventuali prescrizioni e limitazioni particolari, quali: tipo di formulazione, compatibilità di miscela, natura e caratteristiche delle confezioni e loro contenuto precisando, caso per caso, la massima concentrazione consentita dei princìpi attivi, l'eventuale colorazione o altro trattamento dello stesso, le indicazioni ed istruzioni particolari da inserire in etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni obbligatorie;

f) proponga per ciascun principio attivo, o per associazione di princìpi attivi, i limiti di tolleranza nei diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la immissione al consumo;

g) esprima, in base all'esame della relativa documentazione tecnica, un giudizio sulla effettiva consistenza dei metodi d'analisi proposti dalla ditta richiedente, per effettuare le determinazioni sia dei princìpi attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi, secondo quanto richiesto in forza di legge e del presente regolamento;

h) scelga e proponga i metodi d'analisi, sia per il controllo dei princìpi attivi nei prodotti fitosanitari, sia per la determinazione dei residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti alimentari, nel suolo e nelle acque, nonché i rispettivi aggiornamenti;

i) provveda ad effettuare il programma di valutazione delle sostanze attive oggetto di revisione comunitaria, nonché proceda alla valutazione tecnico-scientifica delle domande prodotte ai fini dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

l) provveda ad effettuare la valutazione dei rischi sanitari, ambientali e fitoiatrici dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti da immettere in commercio, anche ai fini di garantire, quale elemento prioritario, la sicurezza alimentare.

3. La convenzione prevede, altresì, che:

a) l'istituto convenzionato adempia ai compiti affidatigli ai sensi del comma 2 mediante articolazione in gruppi di lavoro nei quali sia garantita la presenza di tecnici designati dalle amministrazioni, rappresentative degli interessi pubblici individuati dalle norme comunitarie in materia, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso, l'eventuale contrario avviso espresso dai suddetti tecnici;

c) l'istituto convenzionato possa avvalersi anche di esperti esterni all'istituto stesso, qualora lo richiedano particolari esigenze tecnico-valutative e consultive derivanti dalla applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del presente regolamento.

 

Capo II - Produzione di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari

4. Autorizzazione alla produzione.

1. La domanda di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari è presentata al Dipartimento e deve contenere:

a) autocertificazione dell'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato per lo svolgimento dell'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;

b) numero di codice fiscale o di partita I.V.A.;

c) indicazione dei tipi di formulazione e classificazione di pericolo dei prodotti che si intendono produrre;

d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d'uso:

e) relazione tecnico-descrittiva concernente l'ubicazione, la tipologia degli impianti e delle tecnologie produttive, le apparecchiature di controllo e di analisi della produzione, i sistemi di sicurezza;

f) autocertificazione che attesti il rispetto della normativa vigente relativamente ai sistemi antincendio, ai rischi di incidenti rilevanti, alle emissioni in atmosfera, allo smaltimento dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, agli impianti elettrici, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa vigente in relazione alle tipologie produttive dell'impianto;

g) nominativo del direttore tecnico dello stabilimento e dichiarazione, da questi resa, di accettazione dell'incarico;

h) ricevuta del versamento previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12.

2. Il Dipartimento, verificata la completezza della documentazione indicata nel comma 1, dispone, nei trenta giorni successivi alla data di produzione della documentazione stessa, un sopralluogo ispettivo finalizzato ad accertare l'idoneità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, che è effettuato da una unità composta da un funzionario chimico del Dipartimento e da un funzionario chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detta unità è integrata, dalla presenza di personale appartenente ad altre amministrazioni e da personale appartenente ad altre professionalità necessarie, in relazione a specifiche tipologie produttive. Ai sopralluoghi ispettivi possono partecipare rappresentanti delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, alle quali è data comunicazione della data del sopralluogo ed è contestualmente trasmessa copia della richiesta e della relativa documentazione prodotta dall'interessato.

3. L'unità di cui al comma 2 trasmette al Dipartimento la relazione ispettiva e l'eventuale documentazione in essa citata entro quindici giorni dalla data del sopralluogo.

4. Qualora il sopralluogo ispettivo di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, il Dipartimento notifica al richiedente, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione ispettiva, il rigetto dell'istanza allegando al provvedimento copia della relazione medesima.

5. Nell'ipotesi di carenze di lieve entità, il rilascio dell'autorizzazione da parte del Dipartimento è subordinato alla previa verifica della rimozione di tali carenze, che è dimostrata dal richiedente mediante l'esibizione della certificazione rilasciata al riguardo dagli organi competenti.

6. Qualora l'istruttoria abbia dato esito favorevole, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla previa esibizione, da parte del richiedente l'autorizzazione, delle certificazioni rilasciate dai competenti organi, relativamente al rispetto della vigente normativa nelle materie indicate nella lettera f), del comma 1.

7. Qualora l'impresa disponga di più stabilimenti è presentata una domanda per ogni singolo stabilimento.

8. Ai gas tossici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

9. Con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si stabiliscono princìpi e modalità per il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione applicati in sede ispettiva.

 

5. Requisiti e compiti del direttore tecnico.

1. Il direttore tecnico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g):

a) svolge la sua attività con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno alle dipendenze dell'impresa;

b) deve essere in possesso del diploma di laurea in chimica o chimica industriale o ingegneria chimica, farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche;

c) deve essere iscritto al relativo albo professionale;

d) ha il compito di assistere e controllare tutte le fasi del processo di produzione o confezionamento dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

2. Nell'ipotesi di preparati contenenti microrganismi o virus, è richiesta la presenza di un soggetto, iscritto all'albo professionale, in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche, o altre dichiarate equivalenti, con provvedimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

6. Rilascio della autorizzazione alla produzione.

1. Il Dipartimento, accertata la sussistenza dell'idoneità dell'impianto alla produzione adotta le proprie determinazioni entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nel caso in cui il richiedente è invitato a regolarizzare o integrare la domanda, la decorrenza del termine di cui al comma 1 è sospesa fino alla ricezione della documentazione integrativa da parte del Dipartimento.

3. Il decreto di autorizzazione deve contenere:

a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e la sede legale, se si tratta di società;

b) la sede dello stabilimento;

c) i tipi di formulazione per i quali lo stabilimento è stato ritenuto idoneo;

d) nome e cognome del laureato o dei laureati responsabili di cui all'articolo 5;

e) le condizioni particolari alle quali viene eventualmente vincolata l'autorizzazione;

f) ogni altra indicazione che, a seconda del caso di specie, sia espressamente richiesta.

4. Ogni variazione di sede dello stabilimento comporta una nuova autorizzazione.

5. L'autorizzazione alla produzione si estende anche al commercio ed alla vendita, mentre non si estende ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari che non siano stati registrati.

6. Al produttore di coadiuvanti di prodotti fitosanitari per conto terzi, titolari della registrazione, è vietato qualunque atto di commercio e vendita di tali prodotti.

 

7. Modifica dell'autorizzazione.

1. È presentata istanza al Dipartimento per ogni modifica delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione alla produzione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, se le modifiche riguardano la variazione nella nomina del direttore tecnico, ovvero il nome, la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione.

 

8. Revoca dell'autorizzazione.

1. Il Dipartimento, qualora accerti la sopravvenuta carenza delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla produzione, anche alla luce di nuove conoscenze scientifiche, diffida il titolare dell'autorizzazione, indicando il termine per la regolarizzazione.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento emana, nei successivi trenta giorni, il decreto di revoca, che è notificato al titolare dell'autorizzazione.

 

Capo III - Commercializzazione di prodotti fitosanitari

9. Rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti fitosanitari.

1. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è rilasciata dal Dipartimento per un periodo di tempo non superiore a dieci anni e prescrive i requisiti di commercializzazione e di utilizzazione, nonché quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario è inoltrata al Dipartimento dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio, legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del medesimo decreto per ciascuna sostanza attiva presente nel preparato.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il richiedente è esentato dal fornire i dati di cui al comma 2, lettera b), con esclusione di quelli relativi all'identificazione della sostanza attiva, nel caso in cui:

a) la sostanza figura nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenuto conto delle condizioni per l'iscrizione della sostanza in detto allegato;

b) la sostanza non differisce in modo significativo, in relazione al grado di purezza e alla natura delle impurezze, dalla composizione depositata nel fascicolo unito alla domanda di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

4. La domanda di autorizzazione e il sommario degli allegati II e III di cui al comma 2, devono essere redatti in lingua italiana, mentre la documentazione di cui agli allegati II e III di cui al comma 2, può essere presentata anche in lingua francese o inglese; il Dipartimento può chiedere la traduzione in lingua italiana di studi specifici, nonché la presentazione di campioni del preparato o dei suoi componenti.

5. Il Dipartimento, avvalendosi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, verifica che i requisiti del prodotto fitosanitario siano conformi a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che le prove e le analisi per accertare tali conformità sono state eseguite dagli enti e dagli organismi di cui al medesimo articolo 4, commi 4, 5 e 7.

6. Nei tempi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il Dipartimento provvede al rigetto motivato della domanda, ovvero al rilascio dell'autorizzazione, acquisendo l'etichetta del prodotto fitosanitario autorizzato nella veste tipografica definitiva e rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di autorizzazione riporta:

a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società;

b) la denominazione attribuita al prodotto fitosanitario;

c) la classificazione;

d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione e gli estremi dell'autorizzazione alla produzione;

e) le eventuali indicazioni relative alle condizioni di impiego ed ogni altra indicazione che di volta in volta è ritenuta necessaria.

Fanno parte integrante del decreto di autorizzazione, come allegati, il fac-simile delle etichette ed, inoltre, dei fogli illustrativi che potranno accompagnare il prodotto.

8. L'autorizzazione di cui al comma l è comunicata all'interessato, nonché alla regione competente, con il relativo numero di registrazione.

9. A cura del Dipartimento sono pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati nel trimestre precedente.

10. Presso il Dipartimento è costituito un fascicolo per ogni domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, contenente:

a) almeno una copia della domanda;

b) una copia dell'etichetta e dell'eventuale foglio illustrativo;

c) il provvedimento adottato in merito alla domanda, gli atti relativi alla valutazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), nonché una sintesi della documentazione stessa.

11. Il Ministero, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea il fascicolo di cui al comma 10 e fornisce tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle istanze; l'istante, su invito del Ministero, è tenuto a presentare alla Commissione europea ed agli Stati membri che la richiedono copia della documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a).

 

10. Autorizzazione di prodotti uguali.

1. L'autorizzazione è rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 per prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, purché nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:

a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento;

b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento in materia di dati sperimentali di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l94, nonché in materia di distribuzione commerciale.

3. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.

 

11. Rinnovo dell'autorizzazione.

1. Il Dipartimento, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, rinnova l'autorizzazione su richiesta documentata del titolare, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, dopo aver verificato che le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere temporaneamente prorogata per il periodo necessario per procedere alla verifica.

2. Il Dipartimento concede il rinnovo dell'autorizzazione alla immissione in commercio, senza sentire l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva inserita nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, sino alla iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione (1/a).

3. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione deve presentare domanda corredata dal previsto versamento al Dipartimento, non oltre il sessantesimo giorno precedente alla data di scadenza dell'autorizzazione, specificando se sono sopravvenute modificazioni degli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rinnovata qualora il Dipartimento, verificati gli elementi posti a base della prima autorizzazione, non emani motivato decreto di rigetto dell'istanza nel quale è stabilito il termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.

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(1/a) Vedi, anche, l'art. 10, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

 

12. Modifiche di autorizzazioni.

1. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, anche su richiesta documentata del titolare, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3.

2. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione, senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, se le modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati riguardano:

a) aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali.

Sono considerate tali le seguenti modifiche:

1) variazione di più o meno il 5 per cento del contenuto percentuale di uno o più coformulanti presenti nella formulazione autorizzata, con corrispondente variazione di altro coformulante non classificato;

2) sostituzione di un componente inerte o coformulante con un componente o coformulante alternativo che abbia proprietà chimico-fisiche del tutto comparabili;

3) aggiunta di modeste quantità di un ulteriore coformulante (antischiuma, antimpaccante, colorante), con corrispondente variazione di altro coformulante;

4) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali;

b) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;

c) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione;

d) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;

e) le variazioni di peso o di volume o di tipo delle confezioni che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato;

f) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti;

g) i cambiamenti formali delle etichette;

h) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, disposte con provvedimento del Ministero in attuazione di norme comunitarie;

i) l'indicazione o la variazione del distributore.

3. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione dei prodotti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso, in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di deposito della documentazione richiesta dal Dipartimento

5. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione, nei tempi e con le modalità previste ai commi 2, 3 e 4, qualora si tratti delle modifiche indicate nel comma 2, lettera a).

 

13. Riesame e ritiro dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate qualora, alla luce di nuovi fatti o di nuove conoscenze, risulti necessario verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, richiedendo al titolare dell'autorizzazione le informazioni necessarie.

2. Il Dipartimento, con provvedimento motivato, può sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, indicando il relativo termine, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente.

3. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario è ritirata, anche su motivata richiesta del titolare, se:

a) non sono più soddisfatte le condizioni di autorizzazione;

b) sono state fornite indicazioni false o ingannevoli in merito ai dati valutati al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il Dipartimento, con proprio provvedimento, dispone il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.

5. Il Dipartimento dà la più ampia pubblicità ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.

 

Capo IV - Autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari

14. Classificazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

1. Ai fini della classificazione, ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 16 luglio 1998, n. 285.

 

15. Autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, come coadiuvanti di prodotti fitosanitari, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini della loro registrazione, è presentata al Dipartimento, che richiede il parere dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dal suo ricevimento.

2. La domanda, redatta in duplice copia, deve contenere:

a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede legale o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società, nonché gli estremi dell'autorizzazione a produrre, ottenuta ai sensi dell'articolo 6, in caso di produzione presso stabilimento proprio;

b) la denominazione attribuita al prodotto e la composizione qualitativa e quantitativa del formulato, espressa in percentuale in peso, nonché la funzione dei componenti e l'indicazione della natura del contenitore;

c) classificazione da attribuire al coadiuvante di prodotti fitosanitari;

d) gli intervalli proposti tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo, nonché le eventuali norme di bonifica, facendo riferimento al prodotto fitosanitario di abbinamento.

3. La documentazione che è allegata alla domanda deve fare riferimento al prodotto fitosanitario di abbinamento ed è, altresì, costituita:

a) dalla documentazione indicata nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nel caso di coadiuvanti di prodotti fitosanitari contenenti uno o più costituenti già noti;

b) dalla documentazione indicata nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nonché nell'allegato II dello stesso decreto, limitatamente alla parte A, punti 1 e 2, nel caso di coadiuvanti di prodotti fitosanitari contenenti un costituente nuovo;

c) dalla dichiarazione di accettazione per la produzione con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, qualora la produzione del coadiuvante di prodotti fitosanitari venga effettuata presso terzi;

d) dal fac-simile delle istruzioni o esemplare delle etichette che devono apparire sulle confezioni e dell'eventuale foglio illustrativo che accompagna il coadiuvante di prodotti fitosanitari, compilato secondo quanto previsto nell'articolo 22 del presente regolamento.

4. Ai fini del punto d) del comma 3, e per ogni volta che nel presente regolamento vi si faccia riferimento, con il termine «etichetta» si intende il complesso delle indicazioni e dichiarazioni prescritte per ciascun coadiuvante di prodotti fitosanitari dal presente regolamento che debbano essere riportate sulle confezioni, indipendentemente dal fatto che esse siano riprodotte direttamente sul contenitore per stampa, rilievo o incisione, o che esse siano riportate su carta o altri materiali applicati sulla confezione, purché non possano essere facilmente asportati.

5. Nel caso in cui è necessario un supplemento di istruttoria ovvero ordinare al richiedente l'esibizione di ulteriore documentazione, i termini procedimentali sono sospesi per il tempo necessario all'espletamento dei relativi incombenti, come determinati, anche temporalmente, nell'atto allo scopo emanato dal Dipartimento.

6. L'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 esprime parere entro sessanta giorni e il Dipartimento emana il conseguente provvedimento entro i successivi trenta giorni, allegandovi il parere in copia.

7. L'autorizzazione si intende rilasciata, oltre che per la produzione, anche per il commercio del prodotto e può essere assoggettata a limiti, condizioni di impiego e a termine di scadenza.

 

16. Autorizzazione di coadiuvanti uguali.

1. L'autorizzazione è rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 per coadiuvanti uguali ad altri già autorizzati, purché nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:

a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento;

b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento.

3. Il Dipartimento rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.

 

17. Modifica dell'autorizzazione.

1. Ogni variazione della composizione o dei campi di impiego dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari necessita di apposita autorizzazione che è richiesta dall'impresa interessata con domanda corredata dai documenti illustrativi della variazione.

2. Il Dipartimento, qualora non sia necessario acquisire ulteriore documentazione, decide sulla domanda secondo le modalità procedimentali ed i termini individuati nell'articolo 15.

3. Il Dipartimento modifica l'autorizzazione nei tempi e con le modalità previste nell'articolo 12, commi 2, 3 e 4, qualora si tratti delle modifiche indicate nel comma 2, lettera a), dell'articolo 12.

4. Ogni variazione delle etichette e dei fogli illustrativi, ed ogni altra variazione degli ingredienti e delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione, è comunicata al Dipartimento e non può avere corso se non con provvedimento per la cui emanazione valgono le modalità e i termini procedimentali di cui al comma 2.

5. La modifica dell'autorizzazione è disposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda se le modifiche delle etichette e dei fogli illustrativi riguardano:

a) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare;

b) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione;

c) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;

d) le variazioni di peso o di volume o di tipo delle confezioni che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato;

e) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti;

f) i cambiamenti formali dell'etichetta;

g) l'indicazione o la variazione del distributore;

h) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, disposte con provvedimento del Ministero in attuazione di norme comunitarie.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministero, le imprese titolari di registrazione adeguano, sotto la propria responsabilità, le etichette dei propri prodotti a quanto disposto dal provvedimento medesimo, provvedendo contestualmente a notificare al Dipartimento copia bollata, datata e firmata dal titolare dell'impresa, dell'etichetta predisposta nella veste tipografica definitiva. Il Ministero provvede, con frequenza trimestrale alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in apposito elenco, delle etichette modificate.

 

18. Formalità del decreto di autorizzazione.

1. Il provvedimento di autorizzazione riporta:

a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società;

b) la denominazione attribuita al coadiuvante di prodotti fitosanitari;

c) la classificazione;

d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione e gli estremi della autorizzazione alla produzione;

e) le eventuali indicazioni relative alle condizioni di impiego ed ogni altra indicazione che di volta in volta è ritenuta necessaria.

2. Fanno parte integrante del decreto di autorizzazione, come allegati, il fac-simile delle etichette ed, inoltre, dei fogli illustrativi che potranno accompagnare il prodotto.

3. Il provvedimento di autorizzazione è notificato all'interessato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. La registrazione comporta, a favore del suo titolare, il diritto al commercio ed alla vendita.

 

19. Imballaggio.

1. I coadiuvanti di prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:

a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;

b) non deve essere manomissibile;

c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto, nè poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;

d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;

e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza.

 

20. Etichettatura.

1. Ai fini del presente regolamento, per l'etichettatura dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari.

 

Capo V - Commercio e vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari

21. Autorizzazione al commercio ed alla vendita nonché all'istituzione e alla gestione di locali.

1. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende ottenere l'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, alla istituzione, gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, presenta domanda all'autorità sanitaria individuata dalla regione.

2. II richiedente prepone a ciascun deposito o locale di vendita un institore o un procuratore o una persona maggiorenne, per la gestione di esso, salva la facoltà del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, di assumere personalmente la gestione di un locale. In ogni caso, tali soggetti devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

3. La domanda contiene:

a) nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratti di società;

b) sede dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

c) classificazione di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere;

d) nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui all'articolo 23, dell'institore o del procuratore o di chi è preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita.

4. Alla domanda è allegata una pianta, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché la dichiarazione, con firma autenticata, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine di «locale» s'intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.

6. Fermo il divieto di detenzione in locali che siano adibiti al deposito di generi alimentari, il presente articolo non si applica ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 4, salvo che presso di essi non si effettuino vendite di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari direttamente agli utilizzatori.

7. Le aziende interessate notificano all'autorità sanitaria individuata dalla regione l'esistenza e l'ubicazione del deposito, con la precisazione che in esso non si effettuano vendite dirette agli utilizzatori di prodotti fitosanitari, e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ed hanno l'obbligo di tenere a disposizione presso il deposito stesso la documentazione inerente al carico ed allo scarico dei prodotti ivi depositati.

 

22. Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorità sanitaria individuata dalla regione, previa visita di idoneità, effettuata dalla A.U.S.L. competente per territorio, dei locali da destinarsi alla vendita e previo accertamento che il titolare dell'impresa o la persona da esso preposta all'esercizio del commercio e della vendita, di cui al comma 2 dell'articolo 21, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilascia l'autorizzazione richiesta entro sessanta giorni.

2. L'autorizzazione deve contenere:

a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società;

b) indicazione di ogni singolo deposito o locale destinato alla vendita e delle rispettive sedi per cui viene rilasciata l'autorizzazione;

c) nome, cognome ed indirizzo dell'institore o del procuratore o di chi è preposto dal titolare alla vendita;

d) classificazione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari dei quali viene esercitato il commercio;

e) eventuali condizioni particolari per la detenzione e la vendita alle quali possa essere vincolata l'autorizzazione in relazione alla specifica situazione dei locali e delle relative attrezzature.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 23 non sostituiscono i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

23. Certificato di abilitazione alla vendita.

1. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato, dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione ai seguenti argomenti:

a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;

c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata secondo modalità indicate da ciascuna regione.

3. Il certificato di abilitazione deve contenere il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.

4. Il certificato ha validità per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio.

5. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici.

6. Con decreto del Ministero è approvato il modello tipo di certificato di abilitazione alla vendita.

 

24. Caratteristiche dei locali e prescrizioni per l'acquisto.

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

2. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.

3. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui al comma 2, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'azienda unità sanitaria locale.

4. Nella voce «carico» devono essere riportati: il nome, il numero di registrazione ed il quantitativo del prodotto fitosanitario o del coadiuvante di prodotti fitosanitari, il nome dell'impresa produttrice, la data di arrivo della merce.

5. Nella voce «scarico» devono essere riportati: il nome e il quantitativo del prodotto venduto, la data della vendita e gli estremi della dichiarazione di cui al comma 6.

6. L'acquirente dei prodotti di cui al comma 2, all'atto dell'acquisto ed a tutti gli effetti, assume la responsabilità della idonea conservazione e dell'impiego del prodotto, apponendo, a tale scopo, la propria firma su apposito modulo numerato progressivamente a cura del venditore, conforme al modello di cui all'allegato n. 1, compilato in duplice copia, di cui una resta in possesso del venditore e l'altra viene consegnata all'acquirente.

7. Qualora l'acquisto venga fatto tramite ordinazione scritta, l'acquirente deve compilare la richiesta in duplice copia e secondo lo schema di cui all'allegato 1.

8. La richiesta deve essere vistata dal sindaco o dal comandante della stazione dei carabinieri o dall'azienda unità sanitaria locale o dal funzionario regionale competente, previo accertamento che l'interessato sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 o della autorizzazione di cui all'articolo 26 del presente regolamento, ovvero che l'interessato abbia effettuato dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Per le cessioni che intervengono tramite ordinazione scritta tra produttori e produttori, tra produttori e commercianti e tra questi ultimi, è sufficiente che il visto, di cui al comma 8, sia apposto sulla prima richiesta e almeno una volta l'anno.

10. Il venditore deve restituire all'acquirente, unitamente alla merce, e debitamente completata, una copia della predetta richiesta trattenendo l'altra a scarico della merce venduta.

 

25. Autorizzazione all'acquisto.

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per sè o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 26.

2. L'accertamento dell'identità dell'acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del venditore sul modulo per la fornitura di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

 

26. Rilascio di autorizzazione all'acquisto.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 25 viene rilasciata, dall'ufficio regionale competente, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva.

2. La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

3. La valutazione di cui al comma 2 viene effettuata secondo le modalità indicate da ciascuna regione.

4. L'autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza e la fotografia del richiedente.

5. L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 27.

6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici.

 

27. Corsi di aggiornamento.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti pubblici interessati, nonché i privati, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, organizzano appositi corsi d'aggiornamento per l'istruzione e l'addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita ed all'impiego dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti.

2. Tali corsi di aggiornamento si intendono obbligatori ai fini delle previste valutazioni.

3. Da tali corsi di aggiornamento sono esentati i soggetti di cui all'articolo 23, comma 5, e all'articolo 26, comma 6.

 

28. Deroghe.

1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 2 del presente regolamento, che restano disciplinate dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

 

Capo VI - Vigilanza e norme comuni a più procedimenti

29. Organi competenti.

1. La vigilanza per l'applicazione del presente regolamento è esercitata dal Ministero e dagli organi sanitari individuati dalle regioni.

2. Per il prelievo dei campioni, per le analisi di I e II grado e per le denunce all'autorità giudiziaria, si osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli.

3. Restano ferme le competenze delle altre amministrazioni pubbliche nell'àmbito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti.

 

30. Prelevamento campioni.

1. Il prelevamento dei campioni di prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti deve essere effettuato dopo aver preso accurata conoscenza delle avvertenze e delle norme precauzionali riportate sulle etichette apposte obbligatoriamente su ogni confezione dei prodotti stessi. Le attrezzature occorrenti al prelevamento dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari devono essere adibite esclusivamente a detto uso e sottoposte di volta in volta ad accurata pulizia.

2. La quantità di ogni coadiuvante di prodotti fitosanitari e prodotto fitosanitario da prelevare deve essere per lo meno di kg 2.

3. Salvo diversa indicazione dell'autorità che ha disposto il prelievo, i coadiuvanti di prodotti fitosanitari e i prodotti fitosanitari sono prelevati almeno in n. 5 confezioni originali, o in numero maggiore, fino a raggiungere il quantitativo minimo indicato nel comma 2, se tali confezioni non raggiungano il peso di kg 0,400 ciascuna, non effettuando miscelazioni tra gli stessi.

4. Il prelievo dei campioni dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, è effettuato da un tecnico della prevenzione o da altro organo di controllo.

5. Il quantitativo prelevato nelle confezioni originali è suddiviso in cinque parti che vengono confezionate in recipienti di vetro o in altro imballaggio idoneo, in relazione alla loro natura ed alle esigenze della loro conservazione, e contrassegnate con il numero del verbale di prelevamento seguito, rispettivamente, dalle lettere A, B, C, D ed E. La quinta parte è messa a disposizione dell'impresa produttrice.

6. Ciascun campione deve essere chiuso e sigillato, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità, preferibilmente con piombi o comunque con sigillo recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il prelevamento. Il titolare dell'esercizio, o chi lo rappresenta, ha facoltà di apporre ai campioni anche un proprio timbro o sigillo: di ciò si deve far menzione nel verbale di prelevamento.

7. Ad ogni campione si applica, assicurandolo con sigillo, un cartellino recante l'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelevamento. Su detto cartellino devono essere indicate la data, il nome del detentore del presidio, il luogo ove è stato eseguito il prelievo, la natura del presidio ed un numero di ordine corrispondente a quello del verbale di prelevamento, seguito, per le quattro distinte frazioni del presidio prelevato, dalle lettere A, B, C, D ed E.

8. Ciascun cartellino deve essere firmato dal prelevatore e dal detentore del presidio prelevato o, in mancanza, da una persona addetta all'esercizio. Ove quest'ultimo rifiuti di firmare, se ne farà menzione nel verbale di prelevamento.

9. Uno dei cinque campioni prelevati come sopra indicato è consegnato all'interessato o a chi lo rappresenta o, in mancanza, ad una persona addetta all'esercizio al momento del prelevamento. Gli altri tre, insieme al verbale di prelevamento, vengono inviati nel più breve tempo possibile al laboratorio competente o ad altro laboratorio all'uopo autorizzato.

La quinta parte del campione è messa a disposizione dell'impresa produttrice per la durata di sessanta giorni presso il laboratorio di analisi.

10. Uno dei tre campioni inviati al laboratorio è utilizzato per le analisi di prima istanza; un altro campione, destinato all'eventuale analisi di revisione, deve essere conservato per la durata massima di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'interessato, dell'esito delle analisi. Il terzo campione rimane di riserva per eventuali impreviste esigenze sia dell'analisi di prima istanza che della analisi di revisione.

 

31. Analisi di prima e seconda istanza.

1. Quando dall'analisi di prima istanza risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente regolamento o nel decreto di autorizzazione, il responsabile del laboratorio che ha proceduto all'analisi trasmette all'autorità sanitaria individuata dalla regione il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Copia della medesima documentazione è notificata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del responsabile del laboratorio di analisi, all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo, al titolare della autorizzazione ed all'autorità che ha disposto il prelievo.

2. Entro quindici giorni dalla data di notifica della documentazione di cui al comma 1, gli interessati possono richiedere la revisione dell'analisi con domanda che è presentata al direttore generale dell'A.U.S.L. competente per territorio.

3. La domanda di revisione di analisi deve essere motivata e contiene gli elementi necessari per individuare i campioni depositati presso il laboratorio che ha effettuato il prelievo. Può, altresì, contenere le osservazioni del richiedente relative ai risultati dell'analisi.

4. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'istituto superiore di sanità, che vi provvede entro due mesi. In caso di mancata presentazione, nei termini, dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità sanitaria individuata dalla regione trasmette, senza ritardo, con relazione, la documentazione all'autorità giudiziaria.

5. Nel caso che il produttore non sia l'intestatario del decreto di autorizzazione, la comunicazione del risultato di analisi deve essere fatta ad entrambi.

6. Ai fini del controllo i campioni dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti debbono essere forniti gratuitamente.

 

32. Verbale di prelevamento.

1. Il verbale di prelevamento, da compilarsi in esecuzione a quanto sopra prescritto, deve contenere:

a) il numero d'ordine, per ciascun campione;

b) le generalità e la qualifica del personale incaricato alla vigilanza e del detentore dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari o del suo rappresentante;

c) la data ed il luogo del prelevamento;

d) l'indicazione del locale o della natura dell'esercizio in cui il coadiuvante di prodotti fitosanitari o il prodotto fitosanitario si trova o quella degli estremi atti ad identificare la partita posta in vendita cui si riferisce il verbale;

e) le caratteristiche del prodotto fitosanitario o del coadiuvante e le indicazioni con le quali esso è posto in vendita o le diciture apposte sulle etichette, con particolare cenno al numero di registrazione ed all'integrità della confezione originale e, ove esiste, il numero di lotto di produzione;

f) le modalità seguite nel prelevamento dei campioni;

g) le eventuali osservazioni del prelevatore e le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante;

h) la data di fornitura, ove risulti dalla documentazione in possesso del detentore, e lo stato di conservazione delle confezioni del coadiuvante di prodotti fitosanitari;

i) il nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, ragione o denominazione sociale, se si tratta di società;

j) le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante sulle aggiunte o manipolazioni subite dal coadiuvante di prodotti fitosanitari o dal prodotto fitosanitario dopo il ricevimento dello stesso;

k) la dichiarazione che il detentore o il suo rappresentante ha trattenuto un campione ed una copia del verbale;

l) la dichiarazione che il verbale è stato letto e sottoscritto dal detentore o da chi lo rappresenta oppure che lo stesso si è rifiutato di firmare;

m) le firme del verbalizzante e del detentore del presidio o del prodotto fitosanitario o di chi lo rappresenta.

2. Il verbale deve essere redatto in quattro esemplari, due dei quali sono inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, un terzo esemplare viene rilasciato all'impresa produttrice o a chi la rappresenta, un quarto esemplare è trattenuto agli atti presso il servizio che ha disposto il prelievo.

 

33. Esportazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

1. I coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all'esportazione non sono soggetti a registrazione, ma la loro produzione deve comunque avvenire presso stabilimenti autorizzati, ai sensi del presente regolamento, a quel tipo di produzione. È fatto obbligo all'esportatore verso Stati diversi da quelli dell'Unione europea dei prodotti suindicati di dichiarare alla dogana la loro composizione quali-quantitativa.

2. I prodotti in transito non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

 

34. Residui e intervalli di carenza.

1. I provvedimenti che determinano, ai sensi della lettera h) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il periodo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo, nonché i limiti massimi di residui dei princìpi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati al consumo alimentare, sono emanati dal Ministero, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3.

 

35. Disposizioni per società cooperative.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle società cooperative ed alle altre aziende a carattere collettivo che preparano, commerciano, vendono e distribuiscono i prodotti disciplinati dal presente regolamento, anche esclusivamente per i propri soci.

 

36. Sperimentazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

1. Chiunque intende impiegare a scopo sperimentale coadiuvanti di prodotti fitosanitari non registrati o registrati per applicazioni diverse da quelle per le quali il prodotto è stato registrato deve darne preventiva comunicazione per raccomandata, con avviso di ricevimento, al Dipartimento precisando la località e l'epoca in cui la sperimentazione viene effettuata.

2. Gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione sono esonerati dall'invio della comunicazione di cui al comma 1.

3. Le derrate alimentari provenienti dai trattamenti con coadiuvanti di prodotti fitosanitari non registrati non devono essere destinate alla alimentazione dell'uomo e degli animali.

4. Il Dipartimento a richiesta degli interessati può consentire che siano destinate al consumo alimentare le derrate provenienti da trattamenti effettuati con coadiuvanti di prodotti fitosanitari registrati, ma sperimentalmente impiegati per usi diversi da quelli per i quali furono registrati, sentito il parere dell'istituto convenzionato di cui all'art. 3.

 

37. Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i Servizi fitosanitari regionali e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono richiedere al Ministero il riconoscimento al fine di condurre prove ed esperimenti con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, esclusivamente allo scopo di predisporre linee tecniche di difesa integrata e non a fini autorizzativi, in attuazione di provvedimenti legislativi regionali, statali o comunitari recanti norme in materia di assistenza tecnica, valorizzazione delle produzioni agricole ed applicazione di programmi agro-ambientali.

2. In attuazione dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, il Ministero concede il riconoscimento ai Servizi fitosanitari regionali e agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione che ne facciano richiesta, ai sensi del comma 1, con provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni in cui le prove e gli esperimenti devono essere effettuati. I Servizi e gli enti riconosciuti di cui al presente comma, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

 

38. Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica.

1. Il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti che ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al presente regolamento non sono soggetti ad autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia. Detti prodotti sono venduti con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le eventuali modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio e lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonché, ove previsto, la destinazione d'uso e gli impieghi efficaci. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, ovvero su proposta del medesimo, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) possono essere inseriti nell'elenco allegato al presente regolamento ulteriori prodotti;

b) possono essere individuati requisiti o condizioni minime necessari alla loro commercializzazione o utilizzazione.

2. La composizione qualitativa del prodotto deve essere indicata sull'etichetta con la osservanza delle seguenti norme:

a) per il solfato di rame: dichiarando il titolo in solfato ramico idrato, che deve essere compreso e garantito fra i due limiti del 98 e 99 per cento con la dichiarazione «solfato di rame 98-99 per cento»;

b) per gli zolfi: dichiarando il loro stato e cioè se trattasi di zolfo greggio semplicemente molito o di zolfo raffinato, molito o ventilato, nonché il grado di purezza, da indicarsi come compreso fra due limiti differenti tra loro non più di 3 gradi e quello di finezza, da indicarsi come compreso fra due limiti differenti tra loro non più di 5 gradi. Ferme restando le altre disposizioni del presente articolo, il minerale di zolfo non può essere messo in commercio come anticrittogamico quando contenga meno del 25 per cento di zolfo;

c) per gli zolfi ramati: dichiarando il titolo in solfato ramico idrato nonché, per lo zolfo, i gradi di purezza e di finezza con i limiti previsti alla lettera b);

d) per il solfato ferroso non mescolato con sostanze inerti: con la sola indicazione del nome chimico, senza indicazione del titolo in sostanza attiva.

3. Gli organismi di controllo privati, già autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualità con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad esercitare detta attività di controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca.

4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, è differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo articolo 3. Sono esclusi dall'àmbito di applicazione del presente comma i prodotti omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di origine animale qualora tali materie prime provengano da animali per i quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.

5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizzazione delle medicine omeopatiche per uso umano previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma 32 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4.

6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanità predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti, purché siano rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del 1995, possono essere commercializzati anche oltre il termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la somministrazione venga effettuata secondo le modalità prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia unica non ripetibile.

 

39. Norme transitorie.

1. Le imprese titolari di autorizzazione alla produzione di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fltosanitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono produrre anche prodotti per piante ornamentali limitatamente alle tipologie formulative indicate nel decreto autorizzativo dei prodotti fitosanitari.

2. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese titolari di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, che abbiano presentato domanda di adeguamento di autorizzazione per la produzione di prodotti fitosanitari, possono continuare a produrre i prodotti destinati al trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico.

3. La Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e agli articoli 4 e 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, cessa di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del presente regolamento, dalla data di efficacia della convenzione di cui all'articolo 3 (1/b).

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(1/b) Vedi, anche, l'art. 10, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

 

40. Banca dati.

1. Il Dipartimento raccoglie e classifica tutti gli elementi contenuti nel decreto di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, nonché i dati relativi alle officine di produzione, utilizzando allo scopo la banca dati esistente presso il medesimo Dipartimento.

 

41. Disposizioni per i soggetti pubblici.

1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 15 possono essere presentate anche da soggetti pubblici operanti nel settore, nel caso in cui i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari per i quali si chiede l'autorizzazione alla produzione, al confezionamento o all'immissione in commercio:

a) siano a basso impatto ambientale;

b) non presentino inoltre, per la limitatezza del loro utilizzo, un elevato interesse industriale e commerciale.

2. Nel solo caso di domande di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari avanzate da soggetti pubblici si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 4.

 

42. Dati di produzione, vendita e utilizzazione.

1. I titolari degli stabilimenti di produzione, delle autorizzazioni e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari, destinati all'uso agricolo o all'esportazione, sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, all'autorità regionale competente le schede informative sui dati di produzione e vendita. L'autorità regionale trasmette le schede informative al sistema informativo agricolo nazionale del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini della loro elaborazione, nonché comunica al Ministero della sanità ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, l'elenco dei soggetti autorizzati di cui al presente comma ed aggiorna annualmente tale elenco inviando i risultati ai Ministeri anzidetti.

2. Le schede informative di cui al comma 1 devono riportare:

a) informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o e-mail, nonché la specificazione se intestatario della registrazione o intermediario o terzista o assimilato;

b) informazioni relative ai prodotti di cui al comma 1, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri, acquirente.

3. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari:

a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'articolo 25, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi;

b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto:

1) i dati anagrafici relativi all'azienda;

2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;

3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

 

43. Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

b) articolo 5, commi da 1 a 19, articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, nonché i commi 5 e 5-bis dello stesso articolo 20, nelle sole parti in cui fanno riferimento alla Commissione consultiva, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

 

Allegato 1

(previsto dall'art. 24, comma 6)

 

 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: 

 

 

 

 

 

 

[1] La copia del presente modulo da rilasciarsi all'acquirente dovrà recare in questo spazio l'indicazione del nome e 

 

cognome o ragione sociale del venditore, l'indirizzo e gli estremi (numero e data) del certificato di abilitazione alla 

 

vendita (art. 24 del regolamento) del venditore medesimo. 

 

 

 

MODULO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI COADIUVANTI DI PRODOTTI 

 

FITOSANITARI 

 

 

 

Generalità dell'acquirente (o ragione sociale) 

 

 

 

Indirizzo 

 

 

 

Autorizzazione rilasciata da 

 

in data 

 

 

 

 

 

PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI 

 

 

Coadiuvanti 

Numero di registrazione 

Quantità 

Destinazione agricola o commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AVVERTENZE DA RIPORTARE SUL RETRO DELL'ALLEGATO)

Avvertenze

1. Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

2. Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

3. Conservare la convenzione ben chiusa.

4. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

5. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

6. Evitare di respirarne i vapori o le polveri e non operare contro vento, proteggendosi adeguatamente la pelle e gli occhi con indumenti protettivi, secondo le indicazioni riportate sulle confezioni del prodotto.

7. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

8. Rendere inutilizzabili o innocue dopo l'uso le confezioni che contenevano il prodotto con i mezzi indicati sulle confezioni stesse.

9. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta del prodotto e il foglio illustrativo che eventualmente lo accompagna.

10. In ogni caso leggere attentamente le avvertenze e prescrizioni riportate sulle etichette ed attenersi strettamente ad esse.


 

Allegato 2 (2)

(previsto dall'art. 38, comma 1)

PRODOTTI IMPIEGATI PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Denominazione del prodotto 

Descrizione, composizione qualiquantitativa e/o  

Modalità e precauzioni d'uso 

Destinazione d'uso 

Impieghi efficaci 

 

formulazione commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROPOLI 

È il prodotto di raccolta dell'alveare costituito dalla 

 

 

 

 

raccolta, elaborazione e modificazione, da parte 

 

 

 

 

delle api, di sostanze coroidi, resinose e gommose 

 

 

 

 

prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in 

 

 

 

 

soluzione acquosa od idroalcoolica od oleosa in 

 

 

 

 

associazione alla lecitina di soia come 

 

 

 

 

emulsionante. L'etichetta deve indicare il contenuto 

 

 

 

 

in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del 

 

 

 

 

confezionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TERRA DIATOMACEA 

Il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai 

 

 

 

O FARINA FOSSILE 

depositi di alghe diatomee fossilizzate. 

 

 

 

TRIPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. POLVERE DI PIETRA O 

Il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dalla 

 

 

 

DI ROCCIA 

macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui 

 

 

 

 

composizione originaria deve essere specificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SILICATO DI SODIO 

Il prodotto commerciale deve presentare un titolo 

 

 

 

 

minimo del 30% di silicato di sodio. Le condizioni 

 

 

 

 

per l'uso devono prevedere una corrispondente 

 

 

 

 

utilizzazione massima pari al 4% in volume diluito 

 

 

 

 

in acqua di prodotto commerciale con un titolo del 

 

 

 

 

30% di principi attivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BICARBONATO DI 

Il prodotto commerciale deve presentare un titolo 

 

 

 

SODIO 

minimo del 99,5% di principio attivo. 

 

 

 

6. GELATINA (NON DI 

Si intende convenzionalmente per gelatina ad uso 

 

In agricoltura 

In agricoltura 

ORIGINE ANIMALE) 

insetticida, il gel di silicio ottenuto dal trattamento 

 

biologica come da 

biologica come da 

 

di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee 

 

prescrizioni 

prescrizioni 

 

e similari; il prodotto commerciale deve specificare 

 

comunitarie in 

comunitarie in 

 

il contenuto percentuale in ossido di silicio 

 

vigore 

vigore 

 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRODOTTI A BASE DI 

Tutte le piante o parti di esse che sono immesse in 

 

 

 

PIANTE OFFICINALI ED 

commercio, ai sensi delle norme vigenti, nelle 

 

 

 

AROMATICHE 

erboristerie o che sono coltivate o crescono 

 

 

 

 

nell'azienda agricola utilizzatrice. La relativa 

 

 

 

 

somministrazione può essere effettuata tramite 

 

 

 

 

infusi, decotti, estrazioni acquose, macerati ed 

 

 

 

 

oleoliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PREPARAZIONI 

Preparazioni derivanti da polvere di pietra o 

 

 

 

BIODINAMICHE 

concime di derivazione minerale o vegetale. 

 

 

 

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(2) Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180


D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 171.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli articoli 4, 7 e 33;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Vista la nota n. 12 del 30 aprile 2001, con la quale la Corte dei conti ha formulato osservazioni di legittimità in merito agli articoli 2, comma 6, 4 e 5;

Ritenuto di adeguare il testo alle citate osservazioni della Corte dei conti;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

 

1. Definizioni.

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali;

c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

2. Ministro ed Uffici di diretta collaborazione.

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) l'Ufficio legislativo;

c) la Segreteria del Ministro;

d) la Segreteria tecnica del Ministro;

e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;

f) il Servizio di controllo interno di cui all'articolo 4, comma 5;

g) l'Ufficio dei rapporti internazionali.

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero, ivi compresi quelli di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto è definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di Gabinetto può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

 

 

3. Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione.

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il settore agricolo e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), del decreto legislativo n. 29 del 1993, con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Tale ufficio può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

6. L'Ufficio rapporti internazionali cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.

 

4. Servizio per il controllo interno.

1. Il Servizio per il controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero da esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale, nell'ambito di quello previsto all'articolo 5, comma 1, costituito complessivamente fino ad un massimo di otto unità.

 

5. Personale degli Uffici di diretta collaborazione.

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Può altresì essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a otto, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993, dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa e del portavoce del Ministro e dal responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

6. Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione.

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare del Ministro e quello dell'ufficio rapporti internazionali sono scelti fra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

7. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

7. Trattamento economico.

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare, in attesa della riorganizzazione del Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero, aumentata fino al 30 per cento e, successivamente a detta riorganizzazione, ai capi dei dipartimenti del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

2. Al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione, iscritto nell'apposito albo, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento.

4. Ai Capi degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, tenendo conto della specifica qualificazione professionale, nonché della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

7. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

8. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare incrementi di spesa rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.

 

8. Segreteria dei Sottosegretari di Stato.

1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di settantacinque unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

 

9. Modalità della gestione.

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

10. Disposizioni finali.

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 18)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 12 settembre 2002;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 febbraio 2002, n. 34; Circ. 21 febbraio 2003, n. 39; Circ. 14 marzo 2003, n. 53; Circ. 1 dicembre 2003, n. 186;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 14 maggio 2002, n. 44/E;

- Ministero delle attività produttive: Nota 8 febbraio 2002, n. 501751;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 18 febbraio 2002, n. 80612.

(omissis)

18. Promozione dei processi di tracciabilità.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;

b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;

c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.


D.L. 12 giugno 2001, n. 217
Modificazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 3 agosto 2001, n. 317 (Gazz. Uff. 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1. 1. (2).

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(2) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce il comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

2. 1. (3).

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(3) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce l'art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

3. 1. (4).

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(4) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce l'art. 27, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

4. 1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

 

4-bis. 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro», è sostituita dalla seguente: «tre» (4/a).

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(4/a) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

5. 1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: «e del Ministero delle comunicazioni».

 

6. 1. (5).

2. (6).

2-bis. - All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «il Ministero del lavoro», sono soppresse le seguenti: «, della salute»; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine le parole: «il Ministero della salute»;

b) alla lettera b), le parole: «Il Ministero delle comunicazioni», sono soppresse (6/a).

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(5) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge il capo VI-bis al Titolo IV del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(6) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(6/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

6-bis. 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «certificazione per la qualità;», sono inserite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209» (6/b).

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(6/b) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

7. 1. (7).

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(7) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce la rubrica del capo X, del Titolo IV, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

8. 1. (8).

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(8) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 45, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

9. 1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).

 

10. 01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «quattro», è sostituita dalla seguente: «due» (8/a).

1. (9).

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(8/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

(9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 47, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

11. 1. (10).

2. (11).

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(10) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge il capo X-bis al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(11) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, aggiunge gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

12. 1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo, le parole: «all'intera area di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad aree o progetti di competenza» (12).

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(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

 

13. 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato (13).

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche (14).

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(13) Vedi, anche, l'art. 1-septies, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317.

14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

(1/a) Per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla presente legge vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 27 maggio 2003, n. 1251;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 2 aprile 2002, n. 5/DPF.

 

1. 1. (2).

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(2) Sostituisce l'articolo 114, Cost. 27 dicembre 1947.

 

2. 1. (3).

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(3) Sostituisce l'articolo 116, Cost. 27 dicembre 1947.

 

3. 1. (4).

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(4) Sostituisce l'articolo 117, Cost. 27 dicembre 1947.

 

4. 1. (5).

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(5) Sostituisce l'articolo 118, Cost. 27 dicembre 1947.

 

5. 1. (6).

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(6) Sostituisce l'articolo 119, Cost. 27 dicembre 1947.

 

6. 1. (7).

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(7) Sostituisce l'articolo 120, Cost. 27 dicembre 1947.

 

7. 1. (8).

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(8) Aggiunge un comma all'articolo 123, Cost. 27 dicembre 1947.

 

8. 1. (9).

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(9) Sostituisce l'articolo 127, Cost. 27 dicembre 1947.

9. 1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole:

«Si può, con» sono inserite le seguenti: «l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

 

10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (10).

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(10) Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 11, L. 5 giugno 2003, n. 131.

 

11. 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


                                           D.L. 22 ottobre 2001, n. 381
Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano. (Conv. in L. 441/2001)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2001, n. 247 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 441 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2001, n. 297) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni correttive ai decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, riordinando l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire maggiore tempestività di intervento nel processo di erogazione di aiuti, contributi e premi derivanti dalla politica agricola comune, anche attraverso la completa attuazione del sistema dell'anagrafe bovina, nonché di prorogare l'operatività dell'Ente irriguo umbro-toscano per assicurare continuità ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi in attesa della definitiva riforma funzionale e strutturale dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per l'innovazione e le tecnologie;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Capo I

1. 1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (2);

b) (3);

c) (4);

d) (5);

d-bis) (5/a);

e) (6);

e-bis) (6/a);

f) (7);

1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato (8).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo Statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

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(2) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, aggiunge il comma 1-bis all'art. 3, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(3) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, aggiunge il comma 4-bis all'art. 3-bis, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(4) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, sostituisce il comma 4 all'art. 5, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(5) Sostituisce il comma 1 all'art. 9, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(5/a) La presente lettera, aggiunta dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'art. 9, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(6) La presente lettera, modificata dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 9, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(6/a) La presente lettera, aggiunta dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441, sostituisce il terzo periodo del comma 4 dell'art. 9, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(7) Sostituisce, con un periodo, gli ultimi due periodi del comma 4 dell'art. 10, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

 

2. 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

 

 

3. 1. Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto (9).

2. [Il presidente del collegio dei revisori designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è collocato fuori ruolo] (10).

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(9) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

(10) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

 

Capo II

4. 1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati (11).

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.

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(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 gennaio 2002.

 

5. 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di tre anni (12).

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (13).

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(12) Comma così modificato prima dal comma 7 dell'art. 69, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dall'art. 52-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441.

 

6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.P.C.M. 4 dicembre 2001
Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero delle politiche agricole e forestali

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2002, n. 30.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 28, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per un totale complessivo di 1.378 unità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 77638 dell'11 ottobre 2001, con allegata relazione tecnica, come integrata con nota n. 77884 del 26 ottobre 2001, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo del Ministero delle politiche agricole e forestali, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di sessantasette posti nella posizione economica C3, di trenta posti nella posizione economica C2 e di centoquarantatre posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di duecentoquaranta posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di centocinquantacinque posti nella posizione economica C1, di cinquanta posti nella posizione economica B2, di settantasei posti nella posizione economica B1 e di trentotto posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di trecentodiciannove posti;

Considerato, altresì, che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'àmbito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 2000, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di ottocentotrentadue unità, comprese sette unità appartenenti ai ruoli ad esaurimento, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 42.254.524.153, un maggior onere di L. 1.869.641.124, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo integrativo stipulato in data 25 giugno 2001;

Considerato che, per il Ministero delle politiche agricole e forestali, il predetto contratto integrativo, ha destinato risorse del fondo di amministrazione, per L. 1.869.641.220, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro delle politiche agricole e forestali con la sopra citata nota 11 ottobre 2001, n. 77638;

Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il Contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 25 giugno 2001, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del predetto Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. ACG/16/POAGRF/7011 del 27 novembre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

Preso atto che sono state consultate, dall'Amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

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1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata Tabella A, che sostituisce la Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, nella parte riguardante le ex qualifiche funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.


Tabella A

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica 

Dotazione 

 

Denominazione profilo professionale 

organica 

 

 

 

 

 

 

Area funzionale C - posizione economica C 3 

 

 

 

Coordinatore amministrativo 

 

82 

 

Coordinatore tecnico 

 

789 

 

Totale 

 

161 

 

 

 

 

 

Area funzionale C - posizione economica C 2 

 

 

 

Direttore amministrativo 

 

98 

 

Direttore tecnico 

 

92 

 

Totale 

 

190 

 

 

 

 

 

Area funzionale C - posizione economica C 1 

 

 

 

Collaboratore amministrativo 

 

118 

 

Collaboratore tecnico 

 

82 

 

Totale 

 

200 

 

 

 

 

 

Area funzionale B - posizione economica B 3 

 

 

 

Assistente amministrativo 

 

167 

 

Assistente tecnico 

 

80 

 

Totale 

 

247 

 

 

 

 

 

Area funzionale B - posizione economica B 2 

 

 

 

Operatore amministrativo 

 

133 

 

Operatore tecnico 

 

44 

 

Totale 

 

177 

 

 

 

 

 

Area funzionale B - posizione economica B 1 

 

 

 

Addetto amministrativo 

 

78 

 

Addetto tecnico 

 

10 

 

Totale 

 

88 

 

 

 

 

 

Area funzionale A - posizione economica A 1 

 

 

 

Ausiliario 

 

135 

 

Totale 

 

135 

 

 

 

 

 

Totale complessivo aree funzionali 

 

1198 

 

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L. 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)(art. 19)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41;Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E;Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002;Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.

(omissis)

19. Assunzioni di personale.

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi (26/a) a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (26/b).

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «banditi con unico decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3. (26/c).

4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331 (26/d).

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre (26/e).

6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella «A» allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del princìpio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale princìpio siano analiticamente motivate.

9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2002 (26/f).

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

13. Nell'àmbito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso della dirigenza, favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.

15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la medesima Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria (26/g).

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(26/a) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 34, comma 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(26/b) Vedi, anche, l'art. 34, comma 19, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e il D.P.R. 13 dicembre 2002.

(26/c) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(26/d) Per l'approvazione dei piani annuali 2002 concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedi il D.P.R. 8 agosto 2002. Per gli anni 2005 e 2006 vedi l'art. 3, comma 69, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(26/e) Per l'approvazione dei piani annuali 2002 concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedi il D.P.R. 8 agosto 2002.

(26/f) Per l'ulteriore proroga dei comandi del personale di cui al presente comma vedi l'art. 34, comma 20, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(26/g) Vedi, anche, la Dir.Min. 8 maggio 2002.

(omissis)

 


D.M. 27 marzo 2002
Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2002, n. 84.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 15 luglio 1983.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 27 maggio 2002, n. 21329.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visti i D.M. 15 luglio 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983), D.M. 24 giugno 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1986), D.M. 3 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1987), D.M. 18 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989), D.M. 25 febbraio 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 1991), D.M. 11 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992), D.M. 6 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1992), D.M. 11 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993), D.M. 30 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1997), D.M. 28 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1997), D.M. 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2000), concernenti le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»;

Considerato che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo relativo alla tracciabilità della informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la necessità di fornire indicazioni al personale destinato alla vigilanza e controllo per un'applicazione omogenea delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

 

1. 1. In conformità all'art. 9 del regolamento (CE) 2065/2001 il sistema di controllo istituito con il presente decreto riguarda i requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura inclusi nel Cap. 3 del regolamento (CE) 2031/2001 della Commissione relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma precedente sono:

a) la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto. È in facoltà dell'operatore di indicare anche la denominazione scientifica;

b) il metodo di produzione, come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) 2065/2001;

c) la zona di cattura, come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) 2065/2001.

 

2. 1. In conformità all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione le informazioni obbligatorie in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità, sono le seguenti:

a) la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto;

b) la denominazione scientifica della specie interessata;

c) il metodo di produzione come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 2065/200l;

d) la zona di cattura come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001.

2. Le informazioni sopra indicate sono fornite, secondo i casi, mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura.

 

3. 1. È approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.

L'elenco è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

2. L'autorità sanitaria di controllo provvede a stabilire la denominazione provvisoria nel caso di commercializzazione di specie non incluse nell'elenco di cui al comma precedente dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

4. 1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in violazione del disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1992.

2. All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa ai sensi dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Sono abrogati i decreti ministeriali: D.M. 15 luglio 1983, D.M. 24 giugno 1986, D.M. 3 novembre 1987, D.M. 18 febbraio 1989, D.M. 25 febbraio 1991, D.M. 11 marzo 1992, D.M. 6 luglio 1992, D.M. 11 marzo 1993, D.M. 30 maggio 1997, D.M. 28 ottobre 1997, D.M. 4 agosto 2000.

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Allegato A

Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale

Pesci

Nr. 

Ordine 

Famiglia 

Genere e specie 

Denominazione in lingua italiana 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser baerii 

Storione siberiano 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser gueldenstaedtii 

Storione danubiano 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser medirostris 

Storione verde 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser naccarii 

Storione cobice 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser nudiventris 

Storione glatdick 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser ruthenus 

Storione sterleto 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser stellatus 

Storione stellato 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser sturio 

Storione 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Acipenser transmontatus 

Storione bianco 

10 

Acipenseriformes 

Acipenseridae 

Huso huso 

Storione ladano 

11 

Anguilliformes 

Anguillidae 

Anguilla anguilla 

Anguilla 

12 

Anguilliformes 

Congridae 

Conger conger 

Grongo 

13 

Anguilliformes 

Muraenidae 

Muraena helena 

Murena 

14 

Atheriniformes 

Atherinidae 

Atherina boyeri 

Latterino 

15 

Atheriniformes 

Atherinidae 

Atherina hepsetus 

Latterino 

16 

Aulopiformes 

Synodontidae 

Saurida undosquamis 

Pesce lucertola 

17 

Beloniformes 

Belonidae 

Belone belone 

Aguglia 

18 

Beloniformes 

Belonidae 

Tylosurus acus imperialis 

Aguglia imperiale 

19 

Beloniformes 

Emiranphidae 

Hemyranphus far 

Mezzobecco 

20 

Beloniformes 

Emiranphidae 

Hyporanphus spp. 

Mezzobecco 

21 

Beloniformes 

Scomberesocidae 

Scomberesox saurus 

Costardello o Costardella 

22 

Berycomorphi 

Trachichthydae 

Hoplostethus spp. 

Pesce specchio 

23 

Chimeriformes 

Callorhlynchidae 

Callorhlyncus callorhyncus 

Callorinco 

24 

Chimeriformes 

Callorhynchidae 

Callorhlyncus milii 

Callorinco 

25 

Clupeiformes 

Argentinidae 

Argentina sphyraena 

Argentina 

26 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Alosa fallax nilotica 

Cheppia 

27 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Clupea harengus 

Aringa 

28 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Sardina pilchardus 

Sardina 

29 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Sardinella aurita 

Alaccia o Sardella d'Africa 

30 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Sprattus sprattus 

Papalina o Spratto 

31 

Clupeiformes 

Engraulidae 

Engraulis encrasicolus 

Acciuga o Alice 

32 

Clupeiformes 

Salmonidae 

Onchorhynchus kisutch 

Salmone argentato 

33 

Clupeiformes 

Salmonidae 

Onchorhynchus masou 

Salmone giapponese 

34 

Clupeiformes 

Salmonidae 

Onchorhynchus nerka 

Salmone rosso 

35 

Clupeiformes 

Salmonidae 

Onchorhynchus tschawitscha 

Salmone reale 

36 

Clupeiformes 

Salmonidae 

Oncorhynchus gorbuscha 

Salmone rosa 

37 

Clupeiformes 

Salmonidae 

Oncorhynchus keta 

Salmone keta 

38 

Clupeiformes 

Salmonidae 

Salmo salar 

Salmone 

39 

Cyprinodontiformes 

Cyprinodontidae 

Aphanius fasciatus 

Nono 

40 

Gadiformes 

Gadidae 

Brosme brosme 

Brosme 

41 

Gadiformes 

Gadidae 

Gadus macrocephalus 

Merluzzo 

42 

Gadifon-nes 

Gadidae 

Gadus morhua callarias 

Merluzzo 

43 

Gadiformes 

Gadidae 

Gadus morhua morhua 

Merluzzo 

44 

Gadiformes 

Gadidae 

Gadus ogac 

Merluzzo 

45 

Gadiformes 

Gadidae 

Melanogrammus aeglefius 

Eglefino 

46 

Gadiformes 

Gadidae 

Merlangius merlangus 

Merlano o Molo 

47 

Gadiformes 

Gadidae 

Micromesistius poutassou 

Melù o Potassolo 

48 

Gadiformes 

Gadidae 

Molva dypterygia macrophthalma 

Molva 

49 

Gadiformes 

Gadidae 

Molva molva 

Molva 

50 

Gadiformes 

Gadidae 

Phycis blennioides 

Musdea o mostella 

51 

Gadiformes 

Gadidae 

Phycis phycis 

Musdea o mostella 

52 

Gadiformes 

Gadidae 

Pollachius pollachius 

Pollack 

53 

Gadiformes 

Gadidae 

Pollachius virens 

Merluzzo carbonaro 

54 

Gadiformes 

Gadidae 

Raniceps raninus 

Musdea o mostella 

55 

Gadiformes 

Gadidae 

Theragra chalcogramma 

Pollack d'Alasca 

56 

Gadiformes 

Gadidae 

Trisopterus minutus capelanus 

Cappellano o Busbana 

57 

Gadiformes 

Merluccidae 

Macroronus capensis 

Nasello o merluzzo 

58 

Gadiformes 

Merluccidae 

Macroronus magellanicus 

Nasello o merluzzo 

59 

Gadiformes 

Merluccidae 

Macroronus Nuvae Zelanidae 

Nasello o merluzzo 

60 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius albidus 

Nasello o merluzzo 

61 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius australis 

Nasello o merluzzo 

62 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius bilinearis 

Nasello o Merluzzo 

63 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius capensis 

Nasello o Merluzzo 

64 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius gayi 

Nasello o merluzzo 

65 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius hubbsj 

Nasello o Merluzzo 

66 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius merluccius 

Nasello o Merluzzo argentato 

67 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius paradoxus 

Nasello o Merluzzo 

 

68 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius polli 

Nasello o merluzzo 

69 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius polylepis 

Nasello o merluzzo 

70 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius productus 

Nasello o Merluzzo 

71 

Gadiformes 

Merluccidae 

Merluccius senegalensis 

Nasello, merluzzo 

72 

Gasterosteifomes 

Gasterosteidae 

Gasterosteus aculeatus 

Spinarello 

73 

Hipotremata 

Rajidae 

Raja nasuta 

Razza australe 

74 

Lophiformes 

Lophiidae 

Lophius budegassa 

Rospo o rana pescatrice 

75 

Lophiformes 

Lophiidae 

Lophius piscatorius 

Rospo o rana pescatrice 

76 

Perciformes 

Ammodytidae 

Gymnammodites cicerelus 

Cicerello 

77 

Perciformes 

Anarhichadidae 

Anarchichas lupus 

Gattomare 

78 

Perciformes 

Carangidae 

Campogramma glaydos 

Leccia 

79 

Perciformes 

Carangidae 

Carangoides fulvoguttatus 

Carango 

80 

Perciformes 

Carangidae 

Caranx ignobilis 

Carango 

81 

Perciformes 

Carangidae 

Lichia amia 

Leccia 

82 

Perciformes 

Carangidae 

Naucrates ductor 

Fanfano o pesce pilota 

83 

Perciformes 

Carangidae 

Seriola dumerili 

Ricciola 

84 

Perciformes 

Carangidae 

Trachinotus ovatus 

Leccia 

85 

Perciformes 

Carangidae 

Trachurus mediterraneus 

Suro o sugarello 

86 

Perciformes 

Carangidae 

Trachurus picturatus 

Suro 

87 

Perciformes 

Carangidae 

Trachurus trachurus 

Suro o sugarello 

88 

Perciformes 

Centracanthidae 

Centracanthus cirrs 

Zerro 

89 

Perciformes 

Centracanthidae 

Spicara flexuosa 

Menola 

90 

Perciformes 

Centracanthidae 

Spicara maena 

Menola 

91 

Perciformes 

Centracanthidae 

Spicara smaris 

Menola 

92 

Perciformes 

Centropomidae 

Lates niloticus 

Palombo africano 

93 

Perciformes 

Cesionidae 

Caesio xanthonota 

Pesce fuciliere 

94 

Perciformes 

Coryphaenidae 

Coryphaena hippurus 

Corifena o lampuga 

95 

Perciformes 

Drepaneidae 

Drepane spp. 

Drepana 

96 

Perciformes 

Gobiidae 

Aphia minuta 

Rossetto 

97 

Perciformes 

Haemulidae 

Plectorhinchus mediterraneus 

Pesce burro 

98 

Perciformes 

Haemulidae 

Pomadasys spp. 

Grugnolo 

99 

Perciformes 

Istiophoridae 

Istiophorus albicans 

Pesce vela atlantico 

100 

Perciformes 

Istiophoridae 

Istiophorus playpterus 

Pesce vela del pacifico 

101 

Perciformes 

Istiophoridae 

Makaira indica 

Marlin del pacifico 

102 

Perciformes 

Istiophoridae 

Makaira nigricans 

Marlin bleu 

103 

Perciformes 

Istiophoridae 

Tetrapturus albidus 

Aguglia imperiale 

104 

Perciformes 

Istiophoridae 

Tetrapturus belone 

Aguglia imperiale mediterranea 

105 

Perciformes 

Lethrinidae 

Gymnocranius robinsoni 

Pesce imperatore 

106 

Perciformes 

Lethrinidae 

Lethrinus spp. 

Pesce imperatore 

107 

Perciformes 

Lutjanidae 

Aphareus rutilans 

Lutiano argentato 

108 

Perciformes 

Lutjanidae 

Aprion virescens 

Lutiano argentato 

109 

Perciformes 

Lutjanidae 

Lutjanus bohar 

Lutiano rosso 

110 

Perciformes 

Lutjanidae 

Lutjanus malabaricus 

Lutiano imperiale 

110-bis 

Perciformes 

Lutjanidae 

Lutianus sanguineus (3) 

Lutiano 

111 

Perciformes 

Lutjanidae 

Lutjanus sebae 

Lutiano imperiale 

111-bis 

Perciformes 

Lutjanidae 

Rhomboplites aurorubens (4) 

Lutiano dorato 

112 

Perciformes 

Morodinae 

Moronide spp. 

Persico spigola 

113 

Perciformes 

Mugilidae 

Chelon labrosus 

Cefalo o Bosega 

113 

Perciformes 

Mugilidae 

Liza aurata o Mugil auratus 

Cefalo o Cefalo dorato o Lotregano 

114 

Perciformes 

Mugilidae 

Liza ramada o Mugil capito 

Cefalo o Calamita o Botolo 

115 

Perciformes 

Mugilidae 

Liza saliens 

Cefalo o Verzelata 

116 

Perciformes 

Mugilidae 

Mugil cephalus 

Cefalo o Volpina 

117 

Perciformes 

Mugiloididae 

Pinguipes spp. 

Morato 

118 

Perciformes 

Mullidae 

Mullus barbatus 

Triglia 

119 

Perciformes 

Mullidae 

Mullus surmuletus 

Triglia di scoglio 

120 

Perciformes 

Mullidae 

Parupeneus spp. 

Triglia rosa 

121 

Perciformes 

Mullidae 

Upeneus spp. 

Triglia rossa 

122 

Perciformes 

Nemipteridae 

Nemipterus spp. 

Nemiptero 

123 

Perciformes 

Nemipteridae 

Scolopsis spp. 

Scolopero 

124 

Perciformes 

Ophidiidae 

Brotula multibarbata 

Brotola 

125 

Perciformes 

Ophidiidae 

Genypterus blacodes 

Abadeco 

126 

Perciformes 

Percichthydae 

Polyprion oxygeneios 

Dotto neozelandese 

127 

Perciformes 

Pomatomidae 

Pomatomus saltatrix 

Pesce serra 

128 

Perciformes 

Priacanthidae 

Priacanthus spp. 

Catalufa 

129 

Perciformes 

Rachycentridae 

Rachycentron canadum 

Cobia 

130 

Perciformes 

Scaridae 

Hipposcarus spp. 

Pesce pappagallo 

131 

Perciformes 

Scaridae 

Scarus spp. 

Pesce pappagallo 

132 

Perciformes 

Sciaenidae 

Argyrosomus regius 

Ombrina boccadoro 

 

133 

Perciformes 

Sciaenidae 

Atractoscion aequidens 

Tiraglino 

134 

Perciformes 

Sciaenidae 

Cynoscion striatus 

Ombrina 

135 

Perciformes 

Sciaenidae 

Pseudotolithus senegalensis 

Ombrina 

136 

Perciformes 

Sciaenidae 

Sciaena umbra 

Corvina 

137 

Perciformes 

Sciaenidae 

Umbrina cirrosa 

Ombrina 

138 

Perciformes 

Sciaenidae 

Umbrina ronchus 

Ombrina 

(3) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

(4) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

 


139 

Perciformes 

Scombridae 

Auxis rochei 

Biso o Tombarello 

140 

Perciformes 

Scombridae 

Auxis thazard 

Biso o Tombarello 

141 

Perciformes 

Scombridae 

Euthynnus (katsuwonus) pelamis 

Tonno 

142 

Perciformes 

Scombridae 

Euthynnus affinis 

Tonno 

143 

Perciformes 

Scombridae 

Euthynnus alletteratus 

Tonnetto o Alletterato 

144 

Perciformes 

Scombridae 

Euthynnus lineatus 

Tonno 

145 

Perciformes 

Scombridae 

Gaesterochisma melampus 

Squamosa 

146 

Perciformes 

Scombridae 

Sarda sarda 

Tonnetto o Palamita 

147 

Perciformes 

Scombridae 

Scomber australasicus 

Sgombro maculato 

148 

Perciformes 

Scombridae 

Scornber aponicus colias 

Lanzardo o Lacerto 

149 

Perciformes 

Scombridae 

Scomber scombrus 

Sgombro 

150 

Perciformes 

Scombridae 

Scomberomorus commersoni 

Maccarello reale 

151 

Perciformes 

Scombridae 

Thunnus maccoyii 

Tonno 

152 

Perciformes 

Scombridae 

Thunnus alalunga 

Tonno o Alalunga 

153 

Perciformes 

Scombridae 

Thunnus albacares 

Tonno 

154 

Perciformes 

Scombridae 

Thunnus obesus 

Tonno 

155 

Perciformes 

Scombridae 

Thunnus thynnus 

Tonno o Tonno rosso 

156 

Perciformes 

Scombridae 

Thunnus tonggol 

Tonno 

157 

Perciformes 

Serranidae 

Acanthiatius brasilianus 

Cernia 

158 

Perciformes 

Serranidae 

Cephalopolis sonnerati 

Cernia rosa 

159 

Perciformes 

Serranidae 

Dicentrarchus labrax 

Spigola o Branzino 

160 

Perciformes 

Serranidae 

Dicentrarchus punctatus 

Spigola puntata 

161 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus aeneus 

Cernia mediterranea 

162 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus alexandrinus 

Cernia mediterranea 

163 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus caninus 

Cernia mediterranea 

164 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus clorostigma 

Cernia 

165 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus fasciatus 

Cernia 

166 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus flavocoeruleus 

Cernia 

167 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus guaza 

Cernia mediterranea 

168 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus nigritus 

Cernia 

169 

Perciformes 

Serranidae 

Epinephelus tauvina 

Cernia 

170 

Perciformes 

Serranidae 

Mycteroperca rubra 

Cernia 

171 

Perciformes 

Serranidae 

Polyprion americanus 

Cernia o Dotto 

172 

Perciformes 

Serranidae 

Serranus cabrilla 

Sciarrano o Perchia 

173 

Perciformes 

Serranidae 

Serranus hepatus 

Sciarrano 

174 

Perciformes 

Serranidae 

Serranus scriba 

Sciarrano 

175 

Perciformes 

Serranidae 

Variola louti 

Cernia codadiluna 

176 

Perciformes 

Sillaginidae 

Sillago bassensis 

Sillago 

177 

Perciformes 

Sillaginidae 

Siliago ciliata 

Sillago 

178 

Perciformes 

Sillaginidae 

Sillago maculata 

Sillago 

179 

Perciformes 

Sillaginidae 

Sillago sihama 

Sillago 

180 

Perciformes 

Sparidae 

Boops boops 

Boga 

181 

Perciformes 

Sparidae 

Chrysophrys auratus (Pagrus auratus) 

Pagro rosa 

182 

Perciformes 

Sparidae 

Dentex angolensis 

Dentice 

183 

Perciformes 

Sparidae 

Dentex barnardi 

Dentice 

184 

Perciformes 

Sparidae 

Dentex dentex 

Dentice o Dentice mediterraneo 

185 

Perciformes 

Sparidae 

Dentex gibbosus 

Dentice 

186 

Perciformes 

Sparidae 

Dentex macrophthalmus 

Dentice 

187 

Perciformes 

Sparidae 

Dentex senegalensis 

Dentice 

188 

Perciformes 

Sparidae 

Diplodus annularis 

Sparaglione 

190 

Perciformes 

Sparidae 

Diplodus cervinus 

Sarago o Sargo 

191 

Perciformes 

Sparidae 

Diplodus puntazzo 

Sarago o sarago pizzuto 

192 

Perciformes 

Sparidae 

Diplodus sargus 

Sarago o Sargo 

193 

Perciformes 

Sparidae 

Diplodus vulgaris 

Sarago o Sargo 

194 

Perciformes 

Sparidae 

Lithognathus mormyrus 

Mormora 

195 

Perciformes 

Sparidae 

Oblada melanura 

Occhiata 

196 

Perciformes 

Sparidae 

Pagellus acarne 

Pagello 

197 

Perciformes 

Sparidae 

Pagellus bogaraveo 

Pagello 

198 

Perciformes 

Sparidae 

Pagellus erythrinus 

Pagello o Fragolino 

199 

Perciformes 

Sparidae 

Pagrus afficanus 

Pagro 

200 

Perciformes 

Sparidae 

Pagrus auriga 

Pagro 

201 

Perciformes 

Sparidae 

Pagrus caeruleostictus 

Pagro 

202 

Perciformes 

Sparidae 

Pagrus pagrus 

Pagro mediterraneo 

203 

Perciformes 

Sparidae 

Sarpa salpa 

Salpa 

204 

Perciformes 

Sparidae 

Sparus aurata 

Orata 

205 

Perciformes 

Sparidae 

Spondyliosoma cantharus 

Tanuta 

206 

Perciformes 

Sphyraenidae 

Sphiraena sphiraena 

Luccio di mare o Barracuda 

207 

Perciformes 

Sphyraenidae 

Sphyraena afra 

Barracuda oceanico 

208 

Perciformes 

Sphyraenidae 

Sphyraena forsteri 

Luccio di mare o Barracuda 

 

209 

Perciformes 

Sphyraenidae 

Sphyraena qenie 

Barracuda oceanico 

210 

Perciformes 

Trachinidae 

Trachinus araneus 

Tracina o Ragno 

211 

Perciformes 

Trachinidae 

Trachinus draco 

Tracina o Ragno 

212 

Perciformes 

Trachinidae 

Trachinus radiatus 

Tracina o Ragno 

213 

Perciformes 

Trachinidae 

Trachinus vipera 

Tracina o Ragno 

214 

Perciformes 

Trichiuridae 

Lepidopus caudatus 

Pesca sciabola 

214-bis 

Perciformes 

Trichiuridae 

Trichiurus lepturus (5) 

Pesce coltello 

215 

Perciformes 

Uranoscopidae 

Kathetostoma giganteum 

Uranoscopo 

216 

Perciformes 

Uranoscopidae 

Uranoscopus albesca 

Pesce prete o Lucerna 

217 

Perciformes 

Uranoscopidae 

Uranoscopus cadenati 

Pesce prete o Lucerna 

218 

Perciformes 

Uranoscopidae 

Uranoscopus scaber 

Pesce prete o Lucerna mediterranea 

219 

Perciformes 

Xiphiidae 

Xiphias gladius 

Pesce spada 

220 

Pleuronectiforrnes 

Bothidae 

Arnoglossus latema 

Zanchetta o Suacia 

221 

Pleuronectiforrnes 

Bothidae 

Paralicthys isosceles o Pseudorhombus isosceles 

Rombo ocellato 

222 

P1euronectiformes 

Cynoglossidae 

Cynoglossus sp. 

Lingua o Cinoglosso 

223 

Pieuronectiformes 

Pleuronectidae 

Colistium guntheri . 

Patiki 

224 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Colistium nudipinnis 

Patiki 

225 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Glyptocephalus cynoglossus 

Passera 

226 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Hippoglossoides platessoides 

Passera 

227 

Pleuronectiforines 

Pleuronectidae 

Hippoglossus hippoglossus 

Halibut 

228 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Lepidopsetta bilineata 

Passera del Pacifico 

229 

Pleuronectiforines 

Pleuronectidae 

Limanda aspera 

Limanda 

230 

PleuronectifbrTnes 

Pleuronectidae 

Limanda ferruginea 

Limanda 

231 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Limanda limanda 

Limanda 

232 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae, 

Microstomus kitt (o Pleuronectes microcefalus) 

Limanda 

233 

PleuronectiforTnes 

Pleuronectidae 

Pelotretis fiavilanus 

Passera neozelandese 

234 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Pelthoramus novaezelandiae 

Patiki 

235 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Platichthys flesus flesus 

Passera 

236 

Pleuronectiforines 

Pleuronectidae 

Platichthys flesus italicus 

Passera pianuzza 

237 

Pleuronectiformes 

Pleuroneetidae 

Platichthys stellatus 

Passera del Pacifico 

238 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Pleuronectes platessa 

Platessa 

239 

Pleuronectiforrnes 

Pleuronectidae 

Pleuronectes quadritubercolatus 

Platessa 

240 

Pleuronectiformes 

Pleuronectidae 

Reinhardtius hipoglossoides 

Halibut 

241 

Pleuronectiformes 

ScoplIthalmidae 

Lepidorhombus boscii 

Rombo quattrocchi 

242 

Pleuronectiformes 

Scophthalmidae 

Lepidorhombus whiffiagonis 

Rombo giallo 

243 

Pleuronectiformes 

Scophthalmidae 

Psetta maxima 

Rombo o rombo chiodato 

244 

Pleuronectifonnes 

Scophthalmidae 

Scophthalmus rhombus 

Rombo liscio o soaso 

245 

Pleuronectiforines 

Soleidae 

Dicologlossa cuneata 

Sogliola cuneata 

246 

Pleuronectiformes 

Soleidae 

Microchirus ocellatus 

Sogliola occhiuta 

247 

Pleuroneetiformes 

Soleidae 

Solea lascaris 

Sogliola dal porro 

248 

Pleuronectiformes 

Soleidae 

Solea vulgaris 

Sogliola 

249 

Rajiformes 

Rajidae 

Raj a asterias 

Razza 

250 

Rajiformes 

Rajidae 

Raja clavata 

Razza 

251 

Rajiformes 

Rajidae 

Raja miraletus 

Razza 

252 

Salmonoideae 

Osmeridae 

Osmerus eperlanus 

Sperlano 

253 

Scorpaeniformes 

Scorpaenidae 

Helicolenus dactylopterus 

Scorfano di fondale 

254 

Scorpaeniformes 

Scorpaenidae 

Scorpaena scrofa 

Scorfano mediterraneo 

255 

Scorpaenifortnes 

Scorpaenidae 

Sebastes marinus 

Sebaste o Scorfano atlantico 

256 

Scorpaeniformes 

Scorpaenidae 

Sebastes mentella 

Sebaste o Scorfano atlantico 

257 

Scorpaeniformes 

Triglidae 

Chelidonichthys cuculus o (Aspitrigla cuculus) 

Gallinella o Cappone 

258 

Scorpaeniformes 

Triglidae 

Chelidonichthys kumu 

Gallinella australe 

259 

Scorpaeniformes 

Triglidae 

Chelidonichthys obscurus (Aspitrigla oscura) 

Gallinella o Cappone 

260 

Scorpaeniformes 

Triglidae 

Eutrigla gurmardus 

Gallinella o Cappone 

261 

Scorpaeniformes 

Triglidae 

Trigla lucema 

Gallinella o Cappone 

262 

Scorpaeniformes 

Triglidae 

Trigla Iyra 

Gallinella o Cappone 

263 

Scorpaeniformes 

Triglidae 

Trigloporus lastoviza 

Gallinella o Cappone 

265 

Scorpaeniformes 

Scorpaenidae 

Helicolenus spp. 

Scorfano di fondale 

266 

Siganoida 

Siganidae 

Siganus spp. 

Sigano 

266-bis 

Siluriformes 

Clariidae 

Clarias gariepinus (6) 

Pesce gatto africano 

266-ter 

Siluriformes 

Pangasiidae 

Pangasius micronemus (7) 

Pangasio 

267 

Siluriformes 

Pimelodidae (pimelodidi) 

Brachyplatystoma filamentosum 

Siluro dell'Amazzonia 

267-bis 

Siluriformes 

Pimelodidae 

Pseudoplatystoma fasciatum (8) 

Pesce gatto sudamericano 

268 

Squaliformes 

Alopiidae 

Alopias vulpinus 

Pesce volpe 

269 

Squaliformes 

Carcharhinidae 

Prionace glauca 

Verdesca 

270 

Squaliformes 

Lamnidae 

Isurus oxyrhincus 

Smeriglio mako 

271 

Squaliformes 

Lamnidae 

Lainna nasus 

Smeriglio 

 

272 

Squaliformes 

Scyliorhinidae 

Galrnus melanostomus 

Boccanera 

273 

Squaliformes 

Scy1iorhinidae 

Scyliorhinus canicula 

Gattuccio 

274 

Squaliformes 

Scyliorhinidae 

Scyliorhinus capensis 

Gattuccio atlantico 

275 

Squaliformes 

Scyliorhinidae 

Scyliorhinus retifer 

Gattuccio atlantico 

276 

Squaliformes 

Scyliorhinidae 

Scyliorhinus stellaris 

Gattopardo 

264 

Squaliformes 

Squalida 

Squalus acanthias 

Spinarolo 

277 

Squaliformes 

Squalidae 

Squalus blainvillei 

Spinarolo 

278 

Squaliformes 

Squatinidae 

Squatina squatina 

Squadro o pesce angelo 

279 

Squaliformes 

Triakidae 

Galeorhlinus galeus 

Canesca 

280 

Squaliformes 

Triakidae 

Mustelus asterias 

Palombo 

281 

Squaliformes 

Triakidae 

Mustelus mustelus 

Palombo 

282 

Squaliformes 

Triakidae 

Mustelus schmitti 

Palombo atlantico 

283 

Tetraodontiformes 

Balistidae 

Alutera monoceros 

Pesce balestra 

285 

Tetraodontiformes 

Balistidae 

Balistes carolinensis 

Pesce balestra 

284 

Zeiformes 

Oreosomatidae 

Allocyttus niger 

Oreo 

286 

Zeiformes 

Oreosomatidae 

Allocyttus verrucosus 

Oreo 

287 

Zeiformes 

Oreosomatidae 

Neocyttus spp. 

Oreo 

288 

Zeiformes 

Oreosomatidae 

Pseudocyttus maculatus 

Oreo 

289 

Zeiformes 

Zeidae 

Cyttus spp. 

Zeo 

290 

Zeiformes 

Zeidae 

Zeus faber 

Pesce S. Pietro 

 

------------------------

(5) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

(6) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

(7) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

(8) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

 

Molluschi bivalvi

Nr. 

Ordine 

Famiglia 

Genere e specie 

Denominazione in lingua italiana 

291 

Arcoida 

Arcidae 

Arca noae 

Arca di Noèo Mussolo 

292 

Arcoida 

Glycimeridae 

Glycimeris glycimeris 

Piè d'asino 

293 

Mytiloida 

Mytiloida 

Lithophaga lithophaga 

Dattero di mare 

294 

Mytiloida 

Mytiloida 

Modiolus barbatus 

Cozza pelosa o Modiola 

295 

Mytiloida 

Mytiloida 

Mytilus chýlensis 

Cozza cilena 

296 

Mytiloida 

Mytiloida 

Mytilus edulis 

Cozza o Mitilo 

297 

Mytiloida 

Mytiloida 

Mytilus galloprovincialis 

Cozza o Mitilo 

298 

Mytiloida 

Mytiloida 

Perna canaliculus 

Cozza verde o Mitile verde 

299 

Pterioida 

Ostreidae 

Crassostrea angulata 

Ostrica portoghese 

300 

Pterioida 

Ostreidae 

Crassostrea gigas 

Ostrica giapponese o ostrica concava 

301 

Pterioida 

Ostreidae 

Ostrea edulis 

Ostrica o ostrica piatta 

302 

Pterioida 

Pectinidae 

Amusium pleuronectes 

Canestrello liscio 

303 

Pterioida 

Pectinidae 

Argopecten purpuratus 

Canestrello del Pacifico 

304 

Pterioida 

Pectinidae 

Argopecten tehuelcus o Pecten tehuelcus 

Canestrello atlantico 

305 

Pterioida 

Pectinidae 

Chlamys opercularis 

Canestrello o pettine 

306 

Pterioida 

Pectinidae 

Chlamys varia 

Canestrello o pettine 

307 

Pterioida 

Pectinidae 

Pecten jacobaeus 

Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo 

308 

Pterioida 

Pectinidae 

Pecten maximus 

Cappasanta atlantica 

309 

Pterioida 

Pectinidae 

Pecten zealandiae 

Cappasanta neozelandese o Cappasanta della Nuova Zelanda 

310 

Veneroida 

Arcticidae 

Arctica islandica 

Cappa artica 

311 

Veneroida 

Cardiidae 

Acanthocardia spp. 

Cuore 

312 

Veneroida 

Cardiidae 

Cerastoderma sp (o Cuore Cardium spp). 

Cuore 

313 

Veneroida 

Donacidae 

Donax trunculus 

Tellina 

314 

Veneroida 

Mactridae 

Spisula solidissima 

Cappa americana 

315 

Veneroida 

Mesode smatidae 

Mesodesma donacium 

Tellina rosa del Pacifico 

316 

Veneroida 

Solenidae 

Ensis minor 

Cannolicchio o cappalunga 

317 

Veneroida 

Solenidae 

Solen vagina 

Cannolicchio o cappalunga 

318 

Veneroida 

Veneridae 

Ameghinomya antiqua 

Vongola del Pacifico 

319 

Veneroida 

Veneridae 

Callista chione (o Meretrix chione o Pitar chione) 

Fasolaro 

320 

Veneroida 

Veneridae 

Dosinia exoIeta 

Vongola o Lupino 

321 

Veneroida 

Veneridae 

Ensis macha 

Cannolicchio gigante del Pacifico 

321-bis 

Veneroida 

Veneridae 

Meretrix lyrata (9) 

Vongola vietnamita 

322 

Veneroida 

Veneridae 

Meretrix lusoria 

Fasolaro del Pacifico 

323 

Veneroida 

Veneridae 

Meretrix meretrix 

Cappa asiatica 

324 

Veneroida 

Veneridae 

Paphia undulata 

Cappa orientale 

324-bis 

Veneroida 

Veneridae 

Pitar rostrata (10) 

Vongola uruguaiana 

325 

Veneroida 

Veneridae 

Protothaca staminea 

Cappa canadese 

326 

Veneroida 

Veneridae 

Spisula subtruncata 

Spisula 

327 

Veneroida 

Veneridae 

Tagelus dombeii 

Cannello del Pacifico 

328 

Veneroida 

Veneridae 

Tapes semidecussatus 

Vongola verace 

329 

Veneroida 

Veneridae 

Tawera gayi 

Vongolina del Pacifico 

330 

Veneroida 

Veneridae 

Tivela mactroides 

Vongola venezuelana 

331 

Veneroida 

Veneridae 

Venerupis aurea (o Tapes aureus) 

Vongola o Longone o Lupino 

332 

Veneroida 

Veneridae 

Venerupis aurea texturata 

Vongola o Lupino 

333 

Veneroida 

Veneridae 

Venerupis decussata (o Tapes decussata) 

Vongola verace 

334 

Veneroida 

Veneridae 

Venerupis japonica 

Vongola giapponese 

335 

Veneroida 

Veneridae 

Venerupis pullastra 

Vongola o Longone 

336 

Veneroida 

Veneridae 

Venerupis rhomboides 

Vongola o Longone 

337 

Veneroida 

Veneridae 

Venus gallina 

Vongola 

338 

Veneroida 

Veneridae 

Venus verrucosa 

Tartufo o Noce 

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(9) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

(10) Specie aggiunta dall'art. 1, D.M. 21 gennaio 2004.

 

Molluschi cefalopodi

Nr. 

Ordine 

Famiglia 

Genere e specie 

Denominazione in lingua italiana 

339 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo chinensis 

Calamaro 

340 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo edulis 

Calamaro 

341 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo forbesi 

Calamaro 

342 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo gahi 

Calamaro 

343 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo japonicus 

Calamaro 

344 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo palei 

Calamaro 

345 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo singhalensis 

Calamaro 

346 

Decapoda 

Loliginidae 

Loligo vulgaris 

Calamaro mediterraneo 

347 

Decapoda 

Ommastrephidae 

Dosidicus gigas 

Totano gigante del Pacifico 

348 

Decapoda 

Ommastrephidae 

Illex argentinus 

Totano 

349 

Decapoda 

Ommastrephidae 

Illex coindeii 

Totano 

350 

Decapoda 

Ommastrephidae 

Illex illecebrosus 

Totano 

351 

Decapoda 

Ommastrephidae 

Nototodarus sloanii 

Totano australe 

352 

Decapoda 

Ommastrephidae 

Todarodes sagittatus 

Totano 

353 

Decapoda 

Sepiidae 

Sepia aculeata 

Seppia 

354 

Decapoda 

Sepiidae 

Sepia andreana 

Seppia 

355 

Decapoda 

Sepiidae 

Sepia bertheloti 

Seppia 

356 

Decapoda 

Sepiidae 

Sepia esculenta 

Seppia 

357 

Decapoda 

Sepiidae 

Sepia officinalis 

Seppia mediterranea 

358 

Decapoda 

Sepiidae 

Sepia pharaonis 

Seppia 

359 

Decapoda 

Sepiidae 

Sepiella japonica 

Seppia 

360 

Octopoda 

Octopodidae 

Eledone cirrhosa 

Moscardino 

361 

Octopoda 

Octopodidae 

Eledone moschata 

Moscardino 

362 

Octopoda 

Octopodidae 

Octopus dolfusi 

Polpo 

363 

Octopoda 

Octopodidae 

Octopus macropus 

Polpo 

364 

Octopoda 

Oetopodidae 

Octopus membranaceus 

Polpo 

365 

Octopoda 

Octopodidae 

Octopus punctatus 

Polpo 

366 

Octopoda 

Octopodidae 

Octopus vulgaris 

Polpo 

 

Crostacei

Nr. 

Ordine 

Famiglia 

Genere e specie 

Denominazione in lingua italiana 

367 

Decapoda 

Cancridae 

Cancer edwardsii 

Granciporro cileno 

368 

Decapoda 

Crangonidae 

Crangon crangon 

Gambero grigio 

369 

Decapoda 

Lithodidae 

Lithodes spp. 

Granchio reale 

370 

Decapoda 

Lithodidae 

Paralithodes spp. 

Granchio reale 

371 

Decapoda 

Lithodidae 

Paralomis granulosa 

Granchio imperatore 

372 

Decapoda 

Majidae 

Maja squinado 

Granseola o granceola 

373 

Decapoda 

Nephropidae 

Homarus americanus 

Astice americano 

374 

Decapoda 

Nephropidae 

Homarus gammarus 

Astice 

375 

Decapoda 

Nephropidae 

Metanephros challengeri 

Scampo oceanico 

376 

Decapoda 

Nephropidae 

Nephrops norvegicus 

Scampo 

377 

Decapoda 

Palaemonidae 

Palaemon elegans 

Gambero 

378 

Decapoda 

Palaemonidae 

Palaemon serratus 

Gambero 

379 

Decapoda 

Palaemonidae 

Macrobrachium rosembergii 

Gambero blu 

380 

Decapoda 

Palinuridae 

Jasus sp. 

Aragosta 

381 

Decapoda 

Palinuridae 

Palinurus spp. 

Aragosta 

382 

Decapoda 

Palinuridae 

Palinurus vulgaris 

Aragosta mediterranea 

383 

Decapoda 

Palinuridae 

Puerulus spp. 

Aragostella 

384 

Decapoda 

Pandalidae 

Pandalus borealis 

Gambero 

385 

Decapoda 

Pandalidae 

Plesionika spp. 

Gambero o gobetti 

386 

Decapoda 

Penaeidae 

Aristaeomorpha foliacea 

Gambero rosso mediterraneo 

387 

Decapoda 

Penaeidae 

Aristeus antennatus 

Gambero rosso mediterraneo 

388 

Decapoda 

Penaeidae 

Parapenaeopsis sculptifis 

Gambero 

389 

Decapoda 

Penaeidae 

Parapenaeopsis stylifera 

Gambero 

390 

Decapoda 

Penaeidae 

Parapenaeus longirostris 

Gambero rosa mediterraneo 

391 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus aztecus 

Mazzancolla o gamberone 

392 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus brasiliensis 

Mazzancolla o gamberone 

393 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus chinensis 

Mazzancolla o gamberone 

394 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus duorarum 

Mazzancolla o gamberone 

395 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus indicus 

Mazzancolla o gamberone 

396 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus japonicus 

Mazzancolla o gamberone 

397 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus kerathurus 

Mazzancolla o gamberone mediterraneo 

398 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus latisulcatus 

Mazzancolla o gamberone 

399 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus merguiensis 

Mazzancolla o gamberone 

400 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus monodon 

Mazzancolla o gambero gigante 

401 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus notialis 

Mazzancolla o gamberone 

402 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus schmitti 

Mazzancolla o gamberone 

403 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus semisulcatus 

Mazzancolla o gamberone 

404 

Decapoda 

Penaeidae 

Penaeus vannamei 

Mazzancolla o gamberone 

405 

Decapoda 

Penaeidae 

Plesiopenaeus edwardianus 

Gambero rosso 

406 

Decapoda 

Penaeidae 

Xiphopenaeus kroyeri 

Gambero 

407 

Decapoda 

Peneidae 

Metanephrops andamanicus 

Scampo oceanico 

408 

Decapoda 

Peneidae 

Metanephrops australiensis 

Scampo oceanico 

409 

Decapoda 

Peneidae 

Metapenaeus affinis 

Gamberone 

410 

Decapoda 

Peneidae 

Metapenaeus brevicomis 

Gamberone 

411 

Decapoda 

Peneidae 

Metapenaeus dobsoni 

Gamberone 

412 

Decapoda 

Peneidae 

Metapenaeus ensis 

Gamberone 

413 

Decapoda 

Peneidae 

Metapenaeus monoceros 

Gamberone 

414 

Decapoda 

Portunidae 

Carcinus aestuarii 

Granchio 

415 

Decapoda 

Portunidae 

Portunus spp. 

Granchio 

416 

Decapoda 

Scyllaridae 

Scyllarides latus 

Cigala o Magnosa 

417 

Decapoda 

Scyllaridae 

Scyllarus arctus 

Cigala o Magnosella 

418 

Decapoda 

Solenoceridae 

Pleoticus muelleri 

Gambero 

419 

Decapoda 

Solenoceridae 

Pleoticus robustus 

Gambero 

420 

Decapoda 

Solenoceridae 

Solenocera membranacea 

Gambero 

421 

Euphasiacei 

Euphasiaceae 

Euphasia superba 

Krill o gambero polare 

422 

Euphasiacei 

Euphasiaceae 

Meganyctiphanes norvegica 

Krill o gambero polare 

423 

Stomatopoda 

Squillidae 

Squilla mantis 

Pannocchia 

 

Echinodermi

Nr. 

Ordine 

Famiglia 

Genere e specie 

Denominazione in lingua italiana 

424 

Echinodermi 

Echinidae 

Loxechinus albus 

Riccio di mare cileno 


D.M. 13 febbraio 2003, n. 44
Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2003, n. 67.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, ed una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Considerato che la razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevista dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 335 del 2000, convertito nella legge n. 3 del 2001, è necessaria per garantire una più efficace tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ed un elevato livello di sicurezza agroalimentare;

Ritenuto che, nell'àmbito della prescritta razionalizzazione, debbano essere privilegiate, in particolare, la programmazione delle attività istituzionali, nonché l'indirizzo ed il coordinamento delle attività ispettiva ed analitica, svolte dall'Amministrazione centrale, oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale;

Ritenuto che, allo scopo precipuo di garantire una presenza più tempestiva e capillare sul territorio, l'attività ispettiva vada espletata per circoscrizioni territoriali omogenee, comprendenti una o più Regioni, tenuto conto del numero di aziende operanti e del tipo di produzioni più diffuse, nonché del più o meno elevato rischio di commissione di frodi nel comparto agro-alimentare;

Considerato, altresì, necessario procedere alla razionalizzazione delle attività di laboratorio, provvedendo alla individuazione di un congruo numero di laboratori, da accreditare a norma del decreto legislativo n. 156 del 1997, con adeguata dotazione organica e strumentale, collocati in strutture funzionali ed idonee a garantire l'espletamento tempestivo delle analisi, nonché qualificati scientificamente, in grado di conseguire le necessarie specializzazioni nei diversi settori merceologici e di mettere in atto studi indirizzati alla messa a punto di metodi analitici per individuare le sempre più sofisticate frodi commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

Ritenuto indispensabile prevedere un'adeguata razionalizzazione dell'attività sanzionatoria, al fine di consentire la definizione con maggiore tempestività dei relativi procedimenti, anche in modo da non danneggiare gli operatori del settore nell'accesso al regime degli aiuti comunitari;

Ritenuto che una riorganizzazione fondata sui criteri poc'anzi descritti rappresenti anche lo strumento più idoneo per consentire all'Ispettorato di espletare con maggiore efficacia i propri compiti istituzionali;

Ritenuto necessario, allo scopo di rendere più agevole il concorso con le altre forze di polizia, così come previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, istituire un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti di tutti gli organi di controllo operanti sul territorio, con il compito di concertare azioni volte ad attuare una più incisiva lotta alle frodi agroalimentari, evitando possibili sovrapposizioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Ritenuta necessaria, in considerazione della competenza statale in materia di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, nonché della peculiare operatività sul territorio nel settore agricolo ed agroalimentare delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'istituzione di un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con il compito di individuare idonee forme di cooperazione volte a garantire la migliore efficienza e funzionalità dell'azione di vigilanza sul territorio e della lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

Considerato che i suddetti organismi collegiali hanno carattere esclusivamente tecnico e che sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;

Acquisito il parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati in data 16 gennaio 2003 e considerato che la IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto del 1° gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota 27 gennaio 2003, n. 5164;

Adotta il seguente regolamento:

 

1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio I: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi annuali di attività; rapporti con gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

Ufficio II: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; elaborazione ed aggiornamento periodico dei dati riguardanti l'attività ispettiva svolta.

Ufficio III: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività dei laboratori nei vari settori merceologici; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; armonizzazione, per gli aspetti tecnicoanalitici, delle norme interne in materia di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari con quelle degli altri Paesi europei.

Ufficio IV: trattamento giuridico, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale del personale; mobilità; contenzioso del lavoro; relazioni sindacali.

Ufficio V: affari generali; gestione dei capitoli di bilancio; trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; conto annuale delle spese sostenute per il personale, predisposto a norma dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001; tenuta della contabilità analitica; controllo di gestione a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; stipula di convenzioni di collaborazione con enti vari; informatizzazione degli uffici centrali e periferici.

Ufficio VI: irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza; indirizzo e coordinamento dell'attività sanzionatoria svolta dagli uffici periferici; esame delle problematiche giuridiche nelle materie attinenti all'attività istituzionale dell'Ispettorato.

 

2. 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi verrà articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale:

Ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

sedi distaccate: Asti e Genova;

Ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia;

sede distaccata: Brescia;

Ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all'Adige;

Ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna;

sede distaccata: Modena;

Ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulle regioni Toscana, Umbria e Marche;

sedi distaccate: Pisa, Perugia ed Ancona;

Ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo;

sede distaccata: Pescara;

Ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata;

sedi distaccate: Salerno, Potenza e Campobasso;

Ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia;

sede distaccata: Lecce;

Ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;

Ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia;

sede distaccata: Catania;

Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.

 

3. 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi opereranno i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale:

Laboratorio di Modena, con sezione distaccata in Genova;

Laboratorio di Conegliano Veneto, con sezione distaccata in Milano;

Laboratorio di Perugia, con sezione distaccata in Cagliari;

Laboratorio di Salerno, con sezione distaccata in Bari;

Laboratorio di Catania.

2. Fino al 31 dicembre 2005, i laboratori di Bologna, Firenze e Roma, previsti nell'àmbito dell'organizzazione generale di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1986, operano come sezioni distaccate, rispettivamente, il primo del laboratorio di Modena e gli altri due del laboratorio di Perugia di cui al comma 1.

 

4. 1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

 

5. 1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di rendere più agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

 


L. 7 marzo 2003, n. 38
Disposizioni in materia di agricoltura

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2003, n. 61.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

1. Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari (1/b);

l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;

v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;

z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;

gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328(1/c).

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

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(1/b) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

(1/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

 

2. Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare le modifiche conseguenti all'evoluzione del sistema istituzionale, con particolare riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni;

b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, in modo da prevedere che:

1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni;

2) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo sia soggetta a rinnovo triennale;

3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo sull'intero territorio nazionale sia corredata da un'attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale, dall'International Accreditation Forum (IAF);

4) l'attività di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarietà;

5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;

6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere comunque emanate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione.

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura biologica.

5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.

 

3. Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche.

1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (2);

b)(3);

c) (4);

d) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis».

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(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(3) Sostituisce il comma 2-bis dell'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(4) Aggiunge il comma 2-ter all'art. 59, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

 


L. 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

1. Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale.

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.

2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'àmbito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.

4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare (1/b).

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei princìpi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei princìpi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei princìpi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;

c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;

e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

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(1/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

2. Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento (1/c).

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'àmbito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

c) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) prevedere una disciplina di princìpi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

q) rispettare i princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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(1/c) Comma così modificato dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

3. Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per àmbiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

 

4. Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'àmbito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

 

 

5. Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'àmbito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

 

6. Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

 

7. Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo princìpi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

 

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

9. Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale

1. (2).

2. (3).

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».

4. (4).

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.

6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

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(2) Sostituisce l'art. 31, L. 11 marzo 1953, n. 87.

(3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 32, L. 11 marzo 1953, n. 87.

(4) Sostituisce l'art. 35, L. 11 marzo 1953, n. 87.

 

10. Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (5);

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) (6).

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

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(5) Sostituisce il primo comma dell'art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

(6) Sostituisce la rubrica dell'art. 11, L. 10 febbraio 1953, n. 62.

 

11. Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

 

12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


D.L. 24-06-2003 n. 147
Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (conv. in L. 200/2003) (art. 8)

 

_______________

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 145 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.

(omissis)

8. Disposizioni sull'UNIRE.

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

4. (13/a).

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il D.Dirett. 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale (14).

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale (14/a).

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione (14/b).

8. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5 (14/c).

9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale (14/d).

10. (15).

11. (16).

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.

13. Sulla base dei princìpi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei princìpi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'àmbito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) (17).

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b) (18).

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese (19).

(omissis)

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(13/a) Aggiunge le lettere d-ter) e d-quater) al comma 78 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(14) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/a) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 10 ottobre 2003. Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/c) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(14/d) Vedi, anche, l'art. 39, comma 12-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15) Sostituisce, con tre periodi, il secondo periodo del comma 16 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(16) Aggiunge le lettere d-quinquies), d-sexies) e d-septies) al comma 78 dell'art. 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(17) Aggiunge il comma 5-bis, all'art. 1, L. 4 agosto 1955, n. 722.

(18) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449.

(19) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 200.


Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153
"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"

__________________

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.

2. La pesca marittima e' l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive.

3. Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 2.

Registro dei pescatori marittimi

1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

Registro delle imprese di pesca

1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 4.

Licenza di pesca

1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

Art. 5.

Equipaggio marittimo delle navi da pesca

1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:

«3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».

2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6.

Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima

1. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non e' sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.

2. La commercializzazione di cui al comma 1 e' sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Art. 7.

Vigilanza sulla pesca

1. L'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attività di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.

Art. 8.

Responsabilità civile

1. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 9.

Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e abrogative

1. Previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della difesa, sono stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

 


DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 154
Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

reso il 29 aprile 2004;

  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 maggio 2004;

  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Finalita' e obiettivi

  1.  Il  presente  decreto,  nel  rispetto  dell'articolo 117  della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38,con  particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c),  h),  i),  u),  z),  aa),  bb),  cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito  al  sistema  pesca,  comprendente  l'acquacoltura,  in  cui l'integrazione  tra  le  misure  di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali,

deve essere basata su criteri di sostenibilita'.

 

Art. 2.

Tavolo azzurro

  1.  Per  la  determinazione  degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la  concertazione  permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),  della  legge  7 marzo  2003,  n.  38,  e'  istituito  il «Tavolo azzurro».

  2.  Il  Tavolo  azzurro  e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole  e  forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto  dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e  delle  province  autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale  delle  cooperative  della  pesca,  delle imprese di pesca, delle  imprese  di  acquacoltura,  dai segretari generali di ciascuna organizzazione   sindacale  maggiormente  rappresentativa  a  livello nazionale,  da  un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

  3.  Il  Tavolo  azzurro  e'  sentito,  altresi',  sui  criteri e le strategie  del  Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione  ad  ogni  altra  finalita'  per la quale il Ministro delle politiche   agricole  e  forestali  o  il  Sottosegretario  di  Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunita'.

  4.  La  partecipazione  al  Tavolo  azzurro e alle Commissioni e ai Comitati  di  cui  agli  articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle  attivita'  istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 3.

Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura

  1.   La   Commissione   consultiva   centrale   per   la   pesca  e l'acquacoltura,  presieduta  dal  Ministro delle politiche agricole e forestali  o  dal  Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore  generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura e dai seguenti membri:

    a) due   dirigenti  della  Direzione  generale  per  la  pesca  e l'acquacoltura;

    b) un  dirigente  del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    c) un  dirigente  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche

sociali;

    d) un dirigente del Ministero della salute;

    e) un  dirigente  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio;

    f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;

    g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;

    h) un dirigente del Ministero della difesa;

    i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    j) un  ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;

    k) quindici  dirigenti  del  settore  pesca  e acquacoltura delle regioni  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

    l)   nove   rappresentanti  della  cooperazione  designati  dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative;

    m) quattro  rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative;

    n) due  rappresentanti  designati  dalle  associazioni  nazionali

delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;

    o) un   rappresentante   della  pesca  sportiva  designato  dalle organizzazioni  nazionali  della pesca sportiva comparativamente piu' rappresentative;

    p) sei  rappresentanti  designati  dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

    q) un    rappresentante    delle    associazioni   nazionali   di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

    r) due  rappresentanti  della  ricerca scientifica applicata alla pesca  e  all'acquacoltura  designati  dal  Ministro  delle politiche agricole e forestali;

    s) un  rappresentante  della  ricerca  scientifica applicata alla pesca  e  all'acquacoltura  designato  dal  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    t) due  rappresentanti  della  ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  cui  uno  dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

    u)  due  rappresentanti  della ricerca scientifica applicata alla pesca  e  all'acquacoltura  delle  regioni designati dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  2.  La  Commissione  e'  chiamata  a  dare  pareri  sui decreti del Ministro  delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di  Stato  delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche  ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'.

  3.  Il  presidente  puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli   assessori   regionali   per   la   pesca  e  l'acquacoltura,  i rappresentanti  dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

  4.  La  Commissione  ha durata triennale ed e' nominata con decreto

del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

Art. 4.

Finalita' e contenuti del Programma nazionale

  1.   Tenuto  conto  degli  indirizzi  comunitari  e  degli  impegni internazionali  e  nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune  rinnovabile,  essenziale  alla sicurezza alimentare mondiale, gli  interessi  e  gli  interventi pubblici di carattere generale, da perseguire  attraverso  il  Programma nazionale, oltre gli interventi delle  regioni  e  delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

    a) perseguire   la  durabilita'  delle  risorse  ittiche  per  le generazioni presenti e future e tutela della biodiversita';

    b) perseguire  lo  sviluppo  sostenibile  e  valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse, cosi'  come  definite  dalle  pertinenti  leggi,  anche attraverso la promozione  dei  piani  di  gestione  delle  risorse  ittiche  e  dei programmi  di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni  di  produttori e consorzi riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie;

    c) sviluppare   le   opportunita'   occupazionali,   il  ricambio generazionale delle attivita' economiche e delle tutele sociali anche attraverso  l'incentivazione  della multifunzionalita', la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

    d) tutela  del  consumatore  in  termini di rintracciabilita' dei prodotti  ittici,  valorizzazione  della  qualita'  della  produzione nazionale e della trasparenza informativa;

    e) tutela   della   concorrenza   sui  mercati  internazionali  e razionalizzazione del mercato interno;

    f) sviluppo  della  ricerca  scientifica  applicata  alla pesca e all'acquacoltura  secondo  i  principi della Programmazione nazionale della ricerca;

    g) semplificazione  delle  procedure  amministrative  relative ai rapporti  tra  imprese  ittiche  e  pubbliche  amministrazioni, anche attraverso  l'istituzione  di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;

    h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni  formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

    i) sostenere  l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili  gli  indirizzi  nazionali  e  comunitari  nei rispettivi territori.

  2.  Il  Programma  nazionale  contiene la relazione sullo stato del settore,   gli   obiettivi   settoriali   relativi   al   periodo  di programmazione,   nonche'   la  ripartizione  degli  stanziamenti  di bilancio.

  3.  Sono  destinatari  degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori  ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca,  le  associazioni  e  le  organizzazioni  nazionali, nonche' i consorzi  riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto.

 

Art. 5.

Programmazione di settore

  1.  Il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo   azzurro   di  cui  all'articolo  2,  propone  al  CIPE,  per l'approvazione  di  cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della  pesca  e  l'acquacoltura»,  di  seguito  denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.

  2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro il    31 dicembre    dell'anno   precedente   ciascun   triennio   di programmazione  nazionale  di  cui  al comma 1, i programmi regionali della  pesca  e  dell'acquacoltura,  o  gli  eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

  3.   Entro  il  31 ottobre  dell'anno  precedente  il  triennio  di programmazione,   il   CIPE   approva   il  Programma  nazionale  con l'indicazione   delle   dotazioni   finanziarie   nazionali,  nonche' dell'eventuale   destinazione   di   risorse   aggiuntive   ai  sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

 

Art. 6.

Imprenditore ittico

  1.  L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:

  «Art.  2  (Imprenditore  ittico). - 1.  E'  imprenditore ittico chi esercita,  in  forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici  in  ambienti  marini,  salmastri  o  dolci  e le attivita' connesse di cui all'articolo 3.

  2.  Si  considerano,  altresi',  imprenditori  di cui al comma 1 le cooperative   di  imprenditori  ittici  ed  i  loro  consorzi  quando utilizzano   prevalentemente  prodotti  dei  soci  ovvero  forniscono prevalentemente  ai  medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.

  3.  Sono  considerati,  altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita'  commerciali  di  prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.

  4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

  5.   Fatte   salve   le  piu'  favorevoli  disposizioni  di  legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.

  6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo  27  luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

  7.   Ai   fini   dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  e previdenziali   e   della   concessione  di  contributi  nazionali  e regionali,  l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

  8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di  acquacoltura,  sono  rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore  a  quella  del  piano  di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene  la  concessione,  secondo  i  principi  ed i criteri per il contenimento  dell'impatto  ambientale  ai sensi dell'articolo 37 del decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, e tenuto conto delle linee  guida  adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

 

Art. 7.

Attivita' connesse

  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:

  «Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse  alle  attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a queste  ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti  provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca, ovvero  di  attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':

    a) imbarco  di  persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

    b) attivita'  di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di  servizi,  finalizzate  alla  corretta  fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla  valorizzazione  degli  aspetti  socio-culturali  delle  imprese ittiche  e  di  acquacoltura,  esercitata  da imprenditori, singoli o associati,  attraverso  l'utilizzo  della  propria  abitazione  o  di struttura  nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

    c) la    prima    lavorazione    dei    prodotti   del   mare   e dell'acquacoltura,    la   conservazione,   la   trasformazione,   la distribuzione   e   la  commercializzazione,  nonche'  le  azioni  di promozione e valorizzazione.

  2.  Alle  opere  ed  alle  strutture  destinate  all'ittiturismo si applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  edilizia,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio   1992,   n.  104,  relativamente  all'utilizzo  di  opere provvisionali  per  l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.

  3.  L'imbarco  di  persone  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave  da  pesca  secondo  le  modalita'  fissate  dalle  disposizioni vigenti.».

 

Art. 8.

Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea

  1.  Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati  per  il  tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso  l'Unione  europea  nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo  della  Comunita'  economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.

 

Art. 9.

Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura

  1.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del  gruppo  composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui  all'articolo 3,  comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi  di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a  sostenere  il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale,  con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).

  2.   Per   le  attivita'  di  ricerca  e  studio  finalizzate  alla realizzazione  del  Programma,  di cui al comma 1, il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,  si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  di  istituti  scientifici,  ivi  compresi  i consorzi  nazionali  di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.

  3.  I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di  cui  al  comma  4  che  riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  al quale ne puo' proporre la pubblicazione.

  4.   Il   Comitato   per   la   ricerca   applicata  alla  pesca  e all'acquacoltura  e' presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed e' composto da:

    a) due   dirigenti  della  Direzione  generale  per  la  pesca  e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;

    b) tre  esperti  in  ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

    c) un  esperto  in  ricerche  applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    d) un  esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;

    e) un  esperto  in  ricerche  applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita' produttive;

    f) tre  esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);

    g) un  esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la  nutrizione,  designato  dal  Ministro  delle politiche agricole e forestali;

    h) due  esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;

    i) un  esperto  in  ricerche applicate al settore, scelto tra una terna  designata  dal  Consiglio  nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;

    j) un  esperto  in  ricerca  applicata  al  settore  per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;

    k) un   esperto  in  ricerche  applicate  al  settore,  designato dall'associazione  nazionale  delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa;

    l)  un  esperto  in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni  delle  imprese  di  acquacoltura  comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;

    m) un  esperto  in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale.

  5.  Il  Comitato  e'  chiamato,  inoltre,  ad  esprimersi  su  ogni questione   relativa   a  studi,  ricerche  e  indagini  che  abbiano importanza  scientifica  di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.

  6.  Il  Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

 

Art. 10.

Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura

  1.  Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca  e  l'acquacoltura  disciplinandone  competenze,  modalita'  di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le  Capitanerie  di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di  cui  all'articolo 105,  comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria.

  2.  Le  regioni  garantiscono  una  disciplina  armonizzata  per la regolamentazione  delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 11.

Statistiche della pesca e dell'acquacoltura

  1.  Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, Direzione generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  nell'ambito  dei propri compiti  istituzionali  e  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  sentiti  l'istituto  nazionale di statistica (ISTAT)  e  gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di  statistiche  della  pesca  e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema  statistico  nazionale  (SISTAN),  predispone,  tenendo conto delle  esigenze  informative  istituzionali  comunitarie, nazionali e regionali,  i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.

  2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei  modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

 

Art. 12.

Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche

  1.  Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a),  b)  e  f),  coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni  derivanti  dalla  partecipazione  agli organismi di gestione internazionali,  ed indica le priorita' di intervento funzionali alle esigenze   di   tutela   delle   risorse   ittiche,   anche  mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.

  2.  Le  misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca  e capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla   regolamentazione  dei  sistemi  di  pesca,  tempi  di  pesca, caratteristiche  tecniche  delle  imbarcazioni  e  degli  attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.

  3.  In  conformita'  con  le  norme comunitarie, il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  promuove  lo  studio  di  piani di protezione  delle  risorse  ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

  4.  Al  fine  di  garantire  la  corretta  gestione  delle  risorse biologiche   acquatiche   con   effetti   sulla  conservazione  degli ecosistemi  marini,  l'amministrazione  centrale,  di concerto con le amministrazioni  regionali,  definisce  con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo  dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni  tra  acquacoltura  e  attivita'  di  pesca, favorendo la sostenibilita' delle integrazioni produttive.

  5.  Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2, e'  esercitato  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali, Direzione  generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura, garantendo il rispetto  delle  norme  e  degli  obiettivi  gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio  all'esercizio  della  pesca  professionale  di cui ai regolamenti  (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93  del  Consiglio,  del  20 dicembre  1993,  e  n.  2930/86 del Consiglio,  del  22 settembre  1986,  e  successive modificazioni. La proprieta'  o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

  6.  L'esercizio  delle  pesche  tradizionali,  in  regime di deroga autorizzata  dalla  Commissione  europea,  e'  a  titolo  oneroso con ammontare   e   destinazione  degli  oneri  stabiliti  dal  Programma nazionale.

  7.  In  relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate in   ambienti  costieri  di  particolare  rilievo  ecologico  per  la conservazione  della  biodiversita'  e  delle risorse biologiche, con riflessi  sulla  pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i  provvedimenti  finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attivita' dall'inquinamento.

 

 

Art. 13.

Misure di sostegno creditizio e assicurativo

  1.   Le  regioni  possono  promuovere,  nell'ambito  della  propria autonomia  e  nel  rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti  di  stato,  innovativi  strumenti  finanziari, di garanzia del credito,  ovvero  assicurativi,  finalizzati  al sostegno del settore della   pesca   e   dell'acquacoltura.  Allo  scopo,  possono  essere destinate,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti  risorse  finanziarie  a  valere  sulle disponibilita' del Fondo  centrale  per  il  credito  peschereccio,  istituito presso il Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, Direzione generale per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  con  amministrazione  autonoma  e gestione   fuori  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo 9  della  legge 25 novembre 1971, n. 1041.

 

Art. 14.

Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura

  1.  Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, Direzione  generale  per  la  pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

  2.  Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalita' di cui al presente articolo, ad interventi finanziari in favore di:

    a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito gravi  danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, e/o    alla   produzione,   conseguenti   a   calamita',   avversita' metereologiche e meteo-marine di carattere eccezionale;

    b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti  agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio  o  a  seguito  di  affondamento per avversita' meteo marine dell'unita' da pesca o asservita agli impianti.

  3.  La  dotazione  del  Fondo  e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito  della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo puo' disporre  contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o non prevedibili.

  4.  Su  richiesta  di  una  o  piu'  associazioni  nazionali  delle cooperative  della  pesca,  delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali dispone,  per  il  tramite  degli  istituti  scientifici  di  settore

operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale  per  la  ricerca  applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle  condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione,  con  proprio  decreto,  dello stato di calamita' o di avversita' meteomarina.

  5.  Per  gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta puo'  essere  effettuata  tramite  le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  6.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita  la  Commissione  di  cui  all'articolo 3,  sono individuati, previa  intesa  con  le  regioni e le province autonome, i criteri di attuazione  in  base  al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta'  di  cui  all'articolo 118  della  Costituzione, anche contemplando,  per  il  pagamento  degli  interventi  finanziari,  la possibilita'  di  avvalersi  delle  Capitanerie  di  porto o di altro soggetto.

  7.  Le  disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n.  898,  recante  la nuova regolamentazione delle servitu' militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.

Art. 15.

Comunicazione istituzionale

  1.   Nel  Programma  nazionale  e'  dato  riconoscimento  al  ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della   concorrenza  attraverso  la  predisposizione  di  un  insieme coordinato  di  azioni  pubbliche,  ispirate  ai principi della legge 7 giugno  2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare,  alla  valorizzazione  della  qualita'  della  produzione ittica   nazionale   ed   alla   divulgazione   delle  iniziative  ed opportunita' del mercato nazionale ed estero.

  2.  L'insieme  delle  azioni  di  cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali  delle  imprese  di  pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilita' di accesso  alle  informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo produttivo e  per  la  salvaguardia  della libera concorrenza in coerenza con le norme  comunitarie  discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con  legge  14 ottobre  1957, n. 1203, e successive modificazioni, edinformare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.

 

Art. 16.

Promozione della cooperazione

  1.   Allo   scopo   di   favorire   lo   sviluppo   della  pesca  e dell'acquacoltura  nazionali  in  forma  cooperativa,  nonche'  delle attivita'  connesse,  il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

    a) corsi  di  aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti  delle  cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi,  organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della  pesca  e  dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

    b) iniziative  volte  a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli   acquacoltori,   i   consorzi  tra  cooperative  della  pesca  e dell'acquacoltura;

    c) contratti  di  programma,  progetti sperimentali e convenzioni per  la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del  ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

  2.  Le  iniziative  di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi   annuali  o  pluriennali  predisposti  dalle  associazioni nazionali    riconosciute    delle    cooperative   della   pesca   e dell'acquacoltura.

 

Art. 17.

Promozione dell'associazionismo

  1.  Allo  scopo  di  favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione  ittica  nazionale,  tutelare  la  concorrenzialita' delle imprese   di   settore   sui  mercati  nazionali  ed  internazionali, promuovere    l'associazionismo    nel    settore   della   pesca   e dell'acquacoltura  nazionali,  nonche'  delle  attivita' connesse, il Programma   nazionale   prevede   il   finanziamento   di  specifiche iniziative,  ivi  compresi  i  contratti  di  programma,  i  progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla  base  di  programmi  annuali  o  pluriennali predisposti dalle associazioni  nazionali  riconosciute  delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.

Art. 18.

Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti

  1.   Allo   scopo   di  favorire  lo  sviluppo  delle  opportunita' occupazionali  e  delle  tutele  sociali  nel  settore  della pesca e dell'acquacoltura,  nonche'  delle  attivita'  connesse, il Programma nazionale  prevede  il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai  lavoratori  dipendenti,  promosse  dalle organizzazioni sindacali nazionali  stipulanti  il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento  nel  settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di   programmi  annuali  o  pluriennali  predisposti  dalle  medesime organizzazioni.

 

Art. 19.

Valutazione dei risultati dei programmi

  1.  I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18,   definiscono  gli  obiettivi,  gli  strumenti  e  le  misure  di intervento  che  si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.

  2.  Il  Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla  sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei  programmi,  nonche'  i  criteri di valutazione e le modalita' di controllo  per  la  successiva  approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo  azzurro  e'  chiamato,  altresi',  ad  esprimersi annualmente sull'andamento  dei  programmi,  di  cui  al comma 1, e sui risultati raggiunti.

 

Art. 20.

Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale

  1.   Nel   Programma   nazionale,   con   particolare   riferimento all'articolo 18,  e'  data  priorita' ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione  e  sostenibilita' sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

    a) promuovere  studi  di  settore,  di  monitoraggio, adeguamento professionale   e   sicurezza   del   lavoro,  nonche'  progetti  per l'introduzione   coerentemente   con  le  politiche  del  lavoro,  di opportune  forme  di  tutela  in  favore  dei  lavoratori della pesca marittima;

    b) semplificare  le  procedure  inerenti  alla  comunicazione  di imbarco  in  sostituzione  di  un  marittimo  arruolato  che  risulti temporaneamente    assente    per    uno    dei    motivi    previsti dall'articolo 2110 del codice civile.

 

Art. 21.

Intesa tra Stato e regioni

  1.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per  lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente al settore della   pesca  e  dell'acquacoltura  non  disciplinate  dal  presente decreto,  in  considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta' della   regolamentazione   del   settore  dell'economia  ittica,  del principio  di  leale  collaborazione  tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a

statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 22.

Dotazioni finanziarie

  1.  All'attuazione  degli interventi previsti dal presente decreto, con  particolare  riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18  e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il  funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si  provvede,  per  gli  anni  2004,  2005  e 2006, nell'ambito degli stanziamenti  finalizzati  all'attuazione  dell'articolo 1,  comma 1, della  legge  8 agosto  1991,  n.  267,  come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 23.

Abrogazione norme

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41;  legge  5 febbraio  1992,  n.  72;  legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Alemanno,   Ministro   delle  politiche agricole e forestali

Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


D.P.R. 1 agosto 2003, n. 264
Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2003, n. 217.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera b);

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

 

1. Ispettorato generale.

1. È istituito, quale unità dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attività attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.

2. All'Ispettorato generale è preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'àmbito della gestione del personale dipendente.

4. L'Ispettorato generale è articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.

5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.

6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.

 

2. Àmbito delle funzioni dell'Ispettorato generale.

1. L'Ispettorato generale, quale unità sovraordinata posta al vertice del Corpo forestale dello Stato, svolge, nell'àmbito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo medesimo ed ai fini dell'assolvimento degli stessi, le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale di tutte le strutture centrali e periferiche da esso dipendenti, nonché di tutti i reparti ed i nuclei specializzati.

2. L'Ispettorato generale svolge, altresì, le proprie funzioni nelle materie di competenza statale concernenti:

a) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attività derivanti dall'appartenenza del Corpo forestale dello Stato alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle attività di protezione civile, ai sensi delle legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle attività di prevenzione, repressione e lotta attiva degli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché delle attività di polizia ambientale, polizia forestale e polizia agro-alimentare e delle attività di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza del Corpo medesimo, ai sensi della normativa vigente;

b) coordinamento interno, analisi, programmazione, controllo e supporto operativo delle attività di sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo nazionale ed internazionale e delle attività di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, in attuazione dei regolamenti comunitari e delle normative nazionali in materia di protezione della flora e della fauna;

c) gestione delle risorse umane, stato giuridico ed economico; formazione, addestramento, aggiornamento; collocamento a riposo del personale; gestione delle risorse strumentali; programmazione economico finanziaria, gestione amministrativa contabile; verifica dei costi e dei risultati, controllo interno di regolarità amministrativa e contabile;

d) attività di studio, statistica e analisi territoriale connesse ai compiti istituzionali, con particolare riguardo alla costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio, finalizzato anche alle attività di polizia idraulica e di controllo; raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati anche mediante sistemi informativi automatizzati, nonché adempimenti connessi alla gestione ed allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'àmbito del sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.);

e) trattazione, cura e rappresentanza in sede comunitaria ed internazionale degli interessi forestali, nonché di quelli rientranti nelle competenze del Corpo forestale dello Stato in raccordo con la politica forestale, al fine di renderla conforme al quadro internazionale;

f) amministrazione delle riserve naturali statali, nonché di territori e strutture destinati alla salvaguardia della biodiversità, ivi compresi i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, o funzionali allo svolgimento di compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato, anche ai fini della formazione del personale, sovrintendendo alla gestione dei beni e delle attività di ricerca, sperimentazione e di conservazione di competenza dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, non trasferite alle regioni; tutela delle risorse genetiche forestali, produzione e commercializzazione dei prodotti forestali di propagazione e certificazione delle attività forestali eco-compatibili (2);

g) gestione dei supporti tecnici operativi, anche per le esigenze di altre amministrazioni pubbliche; cura delle attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di spettanza;

h) studio e redazione di testi normativi, nonché gestione del contenzioso nelle materie di spettanza;

i) adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

3. L'Ispettorato generale promuove e cura, disciplinandola, l'attività sportiva del personale del Corpo forestale dello Stato mediante la costituzione di un gruppo sportivo rappresentativo del Corpo a livello nazionale in diverse discipline e cura, per il tramite della Scuola, l'organizzazione e le attività della banda musicale e del museo storico del Corpo (3).

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(2) Lettera così corretta con Comunicato 1° ottobre 2003 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228).

(3) Comma così corretto con Comunicato 1° ottobre 2003 (Gazz. Uff. 1° ottobre 2003, n. 228).

 

3. Disposizioni finali.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.

2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.


L. 6 febbraio 2004, n. 36
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2004, n. 37.

 

1. Natura giuridica e compiti istituzionali.

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

 

2. Funzioni del Corpo forestale dello Stato.

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

 

3. Organizzazione del Corpo forestale dello Stato.

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresì le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

 

4. Rapporti con le regioni e con gli enti locali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato (2).

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (3).

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

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(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 27 marzo 2004, n. 77.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 27 marzo 2004, n. 77.

 

 

5. Disposizioni finali.

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,».

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Nell'àmbito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: «dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «e del Corpo forestale dello Stato».

7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: «centri operativi antincendi boschivi» sono inserite le seguenti: «articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale».

8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: «commissario superiore forestale» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto forestale».


D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Vista la nota 4 marzo 2004, n. 376 con la quale è stato inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999, del Consiglio, lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 15 gennaio 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Soggetti e attività

1. Imprenditore agricolo professionale.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

 

2. Società agricole.

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, determina la decadenza dalle agevolazioni.

 

3. Imprenditoria agricola giovanile.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.».

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1° gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.».

5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'àmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

 

4. Norme sulla vendita di prodotti agricoli.

1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.

2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali».

 

5. Attività agromeccanica.

1. È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

 

6. Organizzazioni di produttori.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;».

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.».

3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «direttamente dall'organizzazione», sono aggiunte le seguenti: «con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto».

4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «ai fini del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria».

5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.».

6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».

7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorità nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformità con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.

9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2004».

10. Le Regioni hanno facoltà di derogare all'obbligo prescritto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione».

12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori è ridotto del cinquanta per cento.

13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.».

 

Capo II - Integrità aziendale

7. Conservazione dell'integrità fondiaria.

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Conservazione dell'integrità aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamenti (CE) n. 1257/1999 e dal regolamenti (CE) 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al D.M. 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'àmbito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.».

 

8. Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari.

1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.

2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

 

9. Ricomposizione fondiaria.

1. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.

2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

 

10. Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto.

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

 

11. Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di società cooperativa.

1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

 

12. Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale.

1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.

 

Capo III - Semplificazione amministrativa

13. Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore.

1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal D.M. 19 luglio 2000 del Ministro dell'interno, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000.

3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4. L'AGEA, quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché di quanto previsto dai commi 1 e 2.

5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

 

15. Scritture contabili per le altre attività agricole e coordinamento normativo in materia fiscale.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attività agricole). - 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

2. All'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 32, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:»;

b) alla lettera b):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:»;

2) al primo capoverso le parole: «Art. 78-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 56-bis» e le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;

3) al secondo capoverso le parole: «articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 32»;

4) al quarto capoverso le parole: «articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 73»;

c) alla lettera c):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: «articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 67» e le parole: «dell'articolo 78-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56-bis».

 

16. Crediti in discussione presso la Camera arbitrale.

1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante.

2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.

3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.

Capo IV - Tutela del patrimonio agroalimentare

17. Promozione del sistema agroalimentare italiano.

1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.

2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'àmbito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla società BUONITALIA l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.

3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.

 

18. Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari.

1. L'AGEA quale autorità competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 del 4 gennaio 1985 della Commissione. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, è sostituito dal seguente:

«7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del D.M. 21 giugno 2000, n. 217 del Ministro delle politiche agricole e forestali, alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di riparto dei proventi delle predette sanzioni.».

3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, l'AGEA può avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.».

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 357 del codice penale», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale».

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del presente articolo.

 


 



[1]     Della invarianza della spesa e degli strumenti operativi prescelti per garantirla si da ampiamente conto nella relazione tecnica e nella relazione per il ministro Alemanno del Capo del Dipartimento Qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – (DG per i servizi e gli affari generali) dell’11 ottobre 2004, entrambe allegate allo schema di decreto.

[2]     Per il testo a fronte fra il DPR 450/2000 e il DPR 303/2001, da un lato, e lo schema di decreto in esame, dall’altro, con evidenziazione in grassetto delle differenze tra quelli e questo, si rinvia all’apposita sezione del presente dossier.

[3]     Dir.P.C.M. 27 marzo 2000 “Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 maggio 2000, n. 118). L’art.2, concernente l’ATN, prevede che l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame. L’art.3, concernente l’AIR, prevede che l'AIR è uno strumento per stabilire la necessità di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello più efficace. L'AIR consiste nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefìci e dei costi derivanti dalla misura regolatoria.

[4]     Tali principi sono i seguenti:

a)    funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

b)    collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

c)     garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

d)    armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.