XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disciplina dell'apicoltura - AC 429-2348-3157-B
Serie: Progetti di legge    Numero: 33    Progressivo: 1
Data: 16/11/04
Abstract:    Dati identificativi; nota illustrativa; progetto di legge; iter parlamentare alla Camera e al Senato; normativa di riferimento.
Descrittori:
APICOLTURA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Riferimenti:
AC n.429-2348-3157-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Disciplina dell’apicoltura

A.C. 429-2348-3157-B

 

n. 33/1

 


xiv legislatura

16 novembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Ag0007a


INDICE

DATI IDENTIFICATIVI1

NOTA ILLUSTRATIVA  3

Progetto di legge

A.C. 429-2348-3157-B, (on. Sedioli ed altri), Disciplina dell’apicoltura  9

Iter parlamentare

Camera dei deputati

A.C. 429, (on. Sedioli ed altri), Disciplina dell’apicoltura  21

A.C. 2348, (on. de Ghislanzoni ed altri), Disciplina dell’apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia dell’ape italiana  39

A.C. 3157, (on. Catanoso ed altri), Disciplina dell’apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia delle api italiane  51

Esame in sede consultiva

(ICommissione Affari costituzionali)

Seduta del 18 dicembre 2002  63

Seduta del 29 luglio 2003  65

Seduta del 24 febbraio 2003  67

(II Giustizia)

Seduta deL 22 dicembre 2002  69

Seduta del 10 settembre  71

Seduta del 26 febbraio 2004  73

(V Bilancio,Tesoro e programmazione)

Seduta del 16 gennaio 2003  75

Seduta del 30 luglio 2003  79

Seduta del 24 settembre 2003  83

Seduta del 28 gennaio 2004  85

Seduta del 29 gennaio 2004  89

Seduta del 25 febbraio 2004  91

(VI Finanze)

Seduta del 27 novembre 2002  93

Seduta del 29 luglio 2003  97

(VII Cultura, scienza e istruzione)

Seduta del 3 dicembre 2002  101

(VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 28 novembre 2002  103

Seduta del 30 luglio 2003  105

(X Attività produttive, commercio e turismo)

Seduta del 3 dicembre 2002  107

Seduta del 10 dicembre 2002  111

Seduta dell’11 dicembre 2002  113

Seduta del 29 luglio 2003  115

Seduta del 30 luglio 2003  119

(XI Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 26 novembre 2002  123

Seduta del 28 luglio 2003  127

(XII Affari sociali)

Seduta del 26 novembre 2002  131

Seduta del 29 luglio 2003  135

(XIV Politiche dell’Unione europea)

Seduta dell’11 dicembre 2002  137

Seduta del 29 luglio 2003  139

Seduta del 26 febbraio 2004  143

Esame in sede referente

(XIII Agricoltura)

Seduta dell’11 ottobre 2001  147

Seduta dell’11 dicembre 2001  149

Seduta del 30 gennaio 2002  151

Seduta del 6 marzo 2002  153

Seduta dell’8 maggio 2002  155

Seduta del 2 ottobre 2002  157

Seduta del 16 ottobre 2002  159

Seduta del 29 ottobre 2002  165

Seduta del 19 ottobre 2002  167

Seduta del 20 novembre 2002  173

Seduta del 16 luglio 2003  179

Seduta del 22 luglio 2003  183

Seduta del 30 settembre 2003  185

Seduta dell’11 febbraio 2004  187

Esame in sede legislativa

(XIII Agricoltura)

Seduta del 21 aprile 2004  193

Seduta del 22 aprile 2004  199

SENATO DELLA REPUBBLICA

A. S. 2919 (on. Sedioli ed altri), Disciplina dell’apicoltura  203

Esame in sede consultiva

(1a Commissione Affari costituzionali)

Seduta del 5 ottobre 2004  219

(2a Commissione Giustizia)

Seduta dell’8 luglio 2004  221

Seduta del 27 luglio 2004  222

(5a Commissione Bilancio)

Seduta del 7 ottobre 2004  223

Seduta del 14 ottobre 2004  225

Seduta del 20 ottobre 2004  227

(6a Commissione Finanze e tesoro)

Seduta del 21 luglio 2004  231

(12a Commissione Igiene e sanità)

Seduta del 21 luglio 2004  233

(14a Commissione Politiche dell’unione europea)

Seduta del 17 giugno 2004  235

Esame in sede deliberante

(9a Commissione Agricoltura)

Seduta del 16 giugno 2004  243

Seduta del 29 giugno 2004  247

Seduta del 13 luglio 2004  251

Seduta del 21 settembre 2004  253

Seduta del 6 ottobre 2004  259

Seduta del 26 ottobre 2004  261

Normativa nazionale

Codice civile (artt. 896 e 2135)271

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria  273

L. 5 maggio 1978 n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11)275

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi . (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004) (art. 73)277

D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette (1/circ).279

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662  281

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662  293

L. 23 dicembre 1999, n. 499 Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.307

D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. (art. 18)311

Normativa comunitaria

Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari315

Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari409

Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992 Regolamento del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari427

Reg. (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997 Regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele  437

Dir. 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 Direttiva del Consiglio concernente il miele  441

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

429-2348-3157-B

Titolo                                                      

Disciplina dell’apicoltura

Iniziativa

On. Sedioli ed altri

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 ottobre 2004

§       annuncio

2 novembre 2004

§       assegnazione

11 novembre 2004

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Legislativa

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)


Nota illustrativa

Il provvedimento in esame (AC n. 429-2348-3157-B), recante disposizioni in materia di apicoltura, trasmesso dal Senato il 28 ottobre 2004, perviene all’esame della Commissione in terza lettura.

 

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, in sede legislativa, dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera il 22 aprile 2004 ( AC n. 429-2348-3157).

Nel corso dell’esame al Senato (AS 2919), in seconda lettura, la 13° Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, ha apportato due modifiche al testo, riguardanti gli articoli 6 e 11.

Il testo, come modificato, è stato quindi approvato dalla 13° Commissione il 26 ottobre 2004 e trasmesso alla Camera il 28 ottobre 2004.

 

Il provvedimento si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 descrive le finalità dell'intervento normativo, indicando l’apicoltura come attività di interesse nazionale, utile alla conservazione dell’ambiente e dell’ecosistema, capace di garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

L’articolo 2 definisce l’apicoltura come conduzione zootecnica delle api, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Individua, inoltre, quali prodotti agricoli, una serie di prodotti dell’apicoltura, fornisce le definizioni di arnia, alveare, postazione, aviario e nomadismo e,infine,

L’articolo 3 introduce le definizioni di apicoltore (chi detiene e conduce alveari), imprenditore apistico (chi detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile) e apicoltore professionista (l’imprenditore apistico che esercita l’attività a titolo principale).

L’articolo 4 disciplina l’uso dei fitofarmaci, conferendo alle regioni il compito di individuarne le limitazioni e i divieti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo successivo.

L’articolo 5 prevede l'adozione ad opera del Ministro delle politiche agricole e forestali di un documento programmatico per il settore apistico, contenente gli indirizzi e i criteri per il coordinamento delle attività volte alla promozione e alla tutela del settore apistico.

L’articolo 6 introduce, in capo a chiunque detenga apiari e alverari, l’obbligo di farne denuncia ai servizi veterinari delle ASL competenti ai fini della profilassi e del controllo sanitario.

L’articolo 7 individua il nettare, la melate, il polline e il propoli come risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico, conferendo alle regioni il compito di incentivarne lo sfruttamento in conformità ad un insieme di principi ivi enunciati.

L’articolo 8 introduce nel codice civile un articolo aggiuntivo, l’896-bis, recante disposizioni sulle distanze minime per gli apiari, stabilendo il limite di 10 metri dalle strade di pubblico transito e di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

L’articolo 9 riconosce l’attività di impollinazione, a tutti gli effetti, come attività agricola connessa ai sensi del già richiamato articolo 2135 del codice civile.

L’articolo 10 prevede che le regioni determinino le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nelle leggi regionali in materia.

L’articolo 11 reca la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per il finanziamento del documento apistico. La copertura è assicurata a valere sull’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo speciale di parte corrente

L’articolo 12, infine, dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

 

Le modifiche apportate al Senato riguardano, come detto, gli articoli 6 e 11.

All’articolo 6 è stato modificato il termine per la denuncia degli apiari e degli alveari, cui sono tenuti i detentori. Nel testo licenziato dalla Camera il termine era fissato al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della legge, mentre nel testo in esame è fissato a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

All’articolo 11, in materia di copertura finanziaria, è stato soppresso l’ultimo periodo, ove si prevedeva che le risorse per gli interventi previsti dal documento apistico di cui all’articolo 5 fossero quantificate annualmente, a decorrere dal 2007, nella tabella C della legge finanziaria.

La modifica si è resa necessaria per dare seguito a un rilievo della Commissione bilancio, la quale aveva evidenziato che l’autorizzazione di spesa per gli anni 2004, 2005 e 2006, disposta a valere sull’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo speciale di parte corrente, non appariva coerente con il carattere permanente della copertura per gli anni successivi, conseguente al rinvio alla quantificazione annuale in tabella C della legge finanziaria a decorrere dal 2007.

 

Merita infine evidenziare che nella relazione al disegno di legge finanziaria per il 2005 (AC 5310, attualmente all’esame, in prima lettura, dell’Assemblea della Camera dei deputati) “la disciplina dell’apicoltura” viene espressamente individuata tra le finalizzazioni di spesa dell’accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali della Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente.

 


Progetto di legge


CAMERA DEI DEPUTATI

                       

N. 429-2348-3157- B

_

                                                                                                                                        

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 22 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2919)

MODIFICATA DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 ottobre 2004

d'iniziativa dei deputati

SEDIOLI, RAVA,OLIVERIO, ROSSIELLO, PREDA, BORRELLI, FRANCI, NANNICINI, SANDI, STRAMACCIONI; de GHISLANZONI CARDOLI, MISURACA, LOSURDO, VASCON, PERETTI, SCALTRITTI, CATANOSO, COLLAVINI, FATUZZO, GERACI, JACINI, LA GRUA, MARINELLO, MASINI, MEROI, PATARINO, RICCIUTI, ROMELE, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA, ZANETTA; CATANOSO, FATUZZO

 

 

Disciplina dell'apicoltura

 

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

Il 28 ottobre 2004


TESTO

approvato dalla XIII Commissione

permanente della Camera dei Deputati

TESTO

modificato dalla IX Commissione

permanente del Senato della Repubblica

Art. 1.

(Finalità).

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Identico.

Art. 2.

(Definizioni).

Art. 2.

(Definizioni).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Identico.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) arnia: il contenitore per api;

 

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

 

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

 

d) postazione: il sito di un apiario;

 

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

 

4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

 

Art. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico).

Art. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

Identico.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

 

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

 

 

 

 

Art. 4.

(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

Art. 4.

(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

Identico.

Art. 5.

(Documento programmatico

per il settore apistico).

Art. 5.

(Documento programmatico

per il settore apistico).

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione

Identico.

del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

 

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

 

b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

 

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

 

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

 

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

 

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

 

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

 

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

 

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

 

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

 

m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

 

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

 

o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

 

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

 

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

 

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.

 

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.

 

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

 

4. Al documento programmatico sono allegati:

 

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

 

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

 

Art. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari e

comunicazione dell'inizio dell'attività).

Art. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari e

comunicazione dell'inizio dell'attività).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

2. Identico.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

3. Identico.

Art. 7.

(Risorse nettarifere).

Art. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

Identico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:

 

a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

 

b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

 

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

 

4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

 

Art. 8.

(Distanze minime per gli apiari).

Art. 8.

(Distanze minime per gli apiari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

Identico.

«Art. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

 

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

 

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

 

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio

di impollinazione).

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio

di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

Identico.

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

 

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

 

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

 

Art. 10.

(Sanzioni).

Art. 10.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

Identico.

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 12.

(Entrata in vigore).

Art. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera dei deputati

 


 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

                       

N. 429

_

                                                                                                                                        

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEDIOLI, RAVA, OLIVERIO, ROSSIELLO, PREDA, BORRELLI,

FRANCI, NANNICINI, SANDI, STRAMACCIONI

 

 

 

Disciplina dell'apicoltura

 

 

Presentata il 1° giugno 2001

 

 

 


Onorevoli Colleghi! –

A) Apicoltura: situazione internazionale e nazionale.

L'apicoltura italiana ha una tradizione antica. Nei censimenti del 1928 e del 1933 erano 100 mila gli apicoltori, con circa 600 mila alveari. Poco prima della guerra vi era circa 1 milione di alveari, con una produzione stimata attorno a 100 mila quintali di miele. La guerra dimezzò il patrimonio apistico e la sua ricostituzione è stata estremamente difficile a causa delle profonde trasformazioni del settore primario. Intorno agli anni '70 è iniziata una lenta ripresa incentivata anche dalla politica comunitaria e da un maggiore interesse dei coltivatori.

E' difficile fare una stima precisa del numero degli apicoltori e degli alveari e quindi della produzione annua di miele. Quasi sempre i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) contrastano con quelli forniti dalle organizzazioni apistiche e le differenze non sono di poco conto. Per fare un esempio, nel 1985 l'ISTAT censiva 370 mila alveari, mentre le organizzazioni apistiche ne censivano 850 mila.

Vi è stata nel nostro Paese una espansione del settore con crescita del numero delle aziende, degli alveari e del miele prodotto nonostante le difficoltà del mercato, l'esplodere della varroasi e la inadeguata politica verso il settore.

L'alveare non produce solo miele, ma anche altri prodotti, dalla cera al polline, dal propoli alla pappa reale, dall'ape regina agli sciami, per ottenere i quali l'apicoltore deve raggiungere un alto grado di professionalità.

I professionisti sono quelli che hanno un numero di alveari che vanno dalle 200-300 unità per azienda a cifre molto più elevate, i semiprofessionisti sono quelli che esercitano anche altre attività. Gli hobbisti hanno un numero di alveari modesto e l'attività di apicoltura è assolutamente complementare ad altre. Il numero complessivo di addetti al comparto apistico può essere stimato in circa 70 mila apicoltori di cui 7 mila produttori apitici a vocazione economica.

Si calcola che il valore del miele prodotto in un anno si aggiri intorno ai 40-45 miliardi di lire di fatturato e che l'intero fatturato del settore superi i 70 miliardi di lire.

Il valore aggiunto che l'apicoltura produce attraverso l'attività di impollinazione si calcola che raggiunga i 3.000 miliardi di lire.

In Italia il consumo pro capite di miele è relativamente basso se confrontato alle altre nazioni europee. In questi ultimi anni, comunque, si è registrato un apprezzabile aumento, determinato da una maggiore sensibilità verso i prodotti naturali di qualità.

La produzione annua si aggira attorno alle 10-12 mila tonnellate di fronte a un fabbisogno di circa 23 mila tonnellate.

Emerge pertanto un deficit molto elevato e siamo costretti ad importare miele da altri Paesi. Il prezzo del miele da importazione è molto più basso del costo di produzione del miele italiano.

In quasi tutti i Paesi del mondo esiste l'attività di apicoltura; si calcola che gli apicoltori siano più di 6 milioni e circa 50 milioni siano gli alveari, con una produzione annua di circa 1 milione e 200 mila tonnellate di miele.

I maggiori produttori sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, e, subito dopo, l'Argentina, il Canada e il Messico.

I Paesi comunitari producono circa l'8 per cento del miele mondiale, più di 100 mila tonnellate nel 1991, con un incremento del 3,3 per cento rispetto al 1990. Vi è nei Paesi della Unione europea una espansione di questo settore, le maggiori produzioni si sono avute in Germania, in Spagna, in Francia ed in Italia. Nei Paesi della Unione europea si ha un consumo annuo di più di 200 mila tonnellate e nel 1990 si è avuto un incremento dei consumi del 2,2 per cento. La Germania è il Paese in cui si ha il maggiore consumo pro capite annuo (chilogrammi 1,5), seguita dalla Grecia e Danimarca, rispettivamente con 1,3 e 0,8 chilogrammi.

La Unione europea ha importato nell'anno 1990 circa 150 mila tonnellate di miele, la Germania è il Paese che assorbe più del 50 per cento del miele importato, seguita dal Regno Unito con il 18 per cento e, quindi, dagli altri Paesi.

Le esportazioni della Unione europea sono decisamente più basse delle importazioni, circa 30 mila tonnellate annue; le esportazioni sono state effettuate quasi per il 50 per cento dalla Germania.

A livello comunitario abbiamo, quindi, una produzione di miele non sufficiente a fare fronte al fabbisogno interno; il grado di autoapprovvigionamento è del 47 per cento.

 

B) Importanza dell'apicoltura.

Il settore apistico è stato nel nostro Paese spesso ingiustamente trascurato. Poco ci si è preoccupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, degli aspetti biologici e sanitari degli alveari. Lo scarso interesse per l'apicoltura, da parte degli enti pubblici è dovuto a varie cause: al modesto reddito che dalle api si ottiene, al numero di occupati nel settore, alla presenza di molti hobbisti, al fatto che non ci si è resi conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente.

Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura è un settore strategico per le produzioni agricole.

A questo riguardo ci sono studi e ricerche che dimostrano che circa 40 mila miliardi di lire del prodotto lordo vendibile in agricoltura risultano legate all'attività di impollinazione delle api.

Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monocolture su vaste estensioni, la meccanizzazione, la scomparsa di cespugli e di essenze spontanee, hanno provocato da un lato la quasi totale scomparsa degli insetti utili, e dall'altro la comparsa di altri organismi dannosi, che resistono anche all'uso dei pesticidi. A questo va aggiunto il fatto che oggi vi è la tendenza ad utilizzare in frutticoltura cultivar autosterili e di usare sementi ibride che dipendono da impollinazione incrociata. In questa situazione il servizio di impollinazione delle api è essenziale. Per alcune colture l'unica forma valida di impollinazione è quella entemofila, la produttività e la riproduzione del soggetto vegetale sono oggi quindi garantite dalle api.

L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea.

Un calcolo per difetto ci porta a dire che l'intervento delle api sulle piante e sugli alberi da frutto attraverso l'impollinazione assicura all'agricoltura italiana un incremento produttivo valutabile attorno ai 3 mila miliardi di lire all'anno.

L'ape è quindi un fattore produttivo dell'economia. L'agricoltore, soprattutto per le colture specializzate, non può più limitarsi a preoccuparsi solo del clima, della concimazione, della potatura, della lotta ai parassiti, ma deve pensare soprattutto a come ottimizzare l'impollinazione e quindi l'impiego delle api.

In questo quadro lo sviluppo delle produzioni di qualità reclama anche un uso di prodotti che non distruggano gli insetti che sono a loro servizio. Le api sono degli insetti che si rilevano sensibili agli anticrittogamici, agli insetticidi e quindi possono diventare strumento di controllo della pericolosità e nocività di questi prodotti e dell'inquinamento del territorio.

 

C) Produzione, commercializzazione: vincoli strutturali.

In Italia grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato. Tuttavia l'apicoltura del nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale, giuridico, sanitario e politico.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocoltura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e della varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva ed erbacea e gli ecosistemi boschivi si sono profondamente modificati.

La meccanizzazione, le monocolture e l'agricoltura intensiva hanno portato all'uso massiccio di diserbanti e pesticidi anche durante il periodo della fioritura con conseguente morìa di api e a volte di interi apiari.

I costi di produzione del miele in Italia, per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di quasi tutti gli altri Paesi comunitari e non solo. Gli apicoltori italiani riescono a produrre e a vendere i loro prodotti perché accettano una remuneratività della manodopera e dei capitali investiti al di sotto delle quotazioni di mercato. La Germania attua una vera e propria concorrenza sleale, in quanto importa miele dai Paesi extraeuropei a prezzi bassi, lo lavora, lo confeziona e lo riesporta nei Paesi della Unione europea, soprattutto in Italia, a prezzi inferiori a quelli del costo di produzione dei nostri mieli.

I bassi prezzi del miele in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione della offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agroalimentari.

      Vi è polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perché in questa tipologia di aziende è difficile attuare criteri di imprenditorialità e di professionalità molto elevate.

Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate; non sono diffuse strutture consortili, cooperative idonee allo stoccaggio, alla lavorazione e al confezionamento del miele.

Esiste un problema di mercato sia per quanto attiene i controlli sulla qualità dei prodotti, che non sono sufficienti a mettere i produttori al riparo dalla concorrenza sleale, e soprattutto non si è riusciti a definire un corretto ed equilibrato rapporto fra produzione e commercializzazione. Occorre rapidamente definire il quadro normativo per i prodotti tipici, di origine protetta, e le specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.

Manca una adeguata assistenza sanitaria, sono carenti le strutture diagnostiche che potrebbero sostenere e risolvere i problemi degli apicoltori. L'intervento sanitario è impostato più sulla repressione che sulla prevenzione, e questo produce ostacoli al nomadismo e non migliora le conoscenze degli apicoltori.

La politica di ricerca e sperimentazione ha pochi mezzi e poche risorse a disposizione e manca il coordinamento fra diverse iniziative. La ricerca dovrebbe coprire invece il settore della produzione, quello sanitario, la vita e l'attività delle api, il miglioramento genetico e il rapporto api-ambiente. La stessa formazione professionale degli addetti dovrebbe collegarsi con questo quadro di riferimento per conseguire innovazioni produttive e miglioramenti qualitativi e ambientali.

Le inadempienze e le carenze registrate non hanno consentito all'Italia di esercitare un ruolo positivo anche in ambito comunitario in relazione alle politiche di sostegno al settore che vede contrapporsi ai grandi Paesi produttori (Italia, Francia, Spagna e Grecia) il fronte degli interessi industriali espressi dai Paesi del nord Europa, in primo luogo dalla Germania.

Tutti questi vincoli e carenze limitano la valorizzazione del settore e il ruolo dell'apicoltura come parte decisiva di un ciclo non fine a se stesso ma di grande aiuto allo sviluppo della produzione agricola.

 

 

D) La proposta di legge.

La nostra proposta di legge si muove proprio nella direzione del superamento di queste carenze e del recupero degli annosi ritardi nella definizione di una moderna legge quadro.

L'articolo 1 riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo.

L'articolo 2 considera l'apicoltura come attività imprenditoriale agricola.

L'articolo 3 considera a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

L'articolo 4 modifica la legge n. 753 del 1982 affidando al Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con i Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la pubblicazione di metodiche ufficiali per l'analisi del miele, stabilendo le caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli.

L'articolo 5 definisce l'apicoltura ed il produttore apistico.

L'articolo 6 disciplina l'uso dei pesticidi ai fini di salvaguardare l'azione pronuba delle api.

L'articolo 7 stabilisce il metodo ed indica le istituzioni e le organizzazioni per la concertazione finalizzata alla predisposizione di un documento programmatico contenente gli indirizzi delle attività per il settore apistico.

L'articolo 8 indica le procedure per la denuncia degli apiari e degli alveari, ai fini dell'incremento quantitativo e qualitativo del prodotto e della profilassi sanitaria.

L'articolo 9 indica le risorse nettarifere di valore pubblico e le forme di incentivo per la pratica economica-produttiva del nomadismo.

L'articolo 10 stabilisce le normedi sicurezza per la collocazione degli apiari.

L'articolo 11 abroga le norme contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

L'articolo 12 riconosce il servizio di impollinazione a tutti gli effetti, giuridici e fiscali, come attività agricola.

L'articolo 13 adegua il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, e l'articolo 14 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la determinazione delle sanzioni amministrative, per fatti che non costituiscano reato ma inadempienze alle disposizioni previste nella legge.

L'articolo 15 provvede alla copertura finanziaria e l'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore.


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape italiana Apis millifera ligustica S.

2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, e viene altresì garantita la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.

 

Art. 2.

(Definizione).

1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente dalla gestione del terreno.

 

Art. 3.

(Prodotti agricoli).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) arnia razionale: il contenitore per api a favi mobili;

c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;

d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

e) apiario: un insieme unitario di alveari;

f) postazione: il sito di un apiario;

g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini produttivi che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

 

Art. 4.

(Modifica alla legge

12 ottobre 1982, n. 753).

1. L'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per il miele, stabilendo, inoltre, le caratteristiche fisiche, chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali mieli nonché i relativi metodi di controllo".

 

Art. 5.

(Produttore apistico).

1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in forma amatoriale senza finalità economiche e commerciali.

2. E' produttore apistico l'imprenditore che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura, a fini economici e commerciali.

3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge centoquattro giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica: a tale fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.

 

Art. 6.

(Disciplina dell'uso dei pesticidi).

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

 

Art. 7.

(Documento programmatico).

1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e con le organizzazioni nazionali dei produttori apistici, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previsti dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze e delle consociazioni;

d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;

e) promozione e diffusione dei programmi di informazione all'interno delle scuole tecniche e professionali agricole, al fine di rendere gli studenti che si occupano dello studio dell'apicoltura sempre aggiornati degli sviluppi, delle innovazioni e delle problematiche del settore;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) sostegno delle forme associative fra apicoltori e produttori apistici;

h) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;

i) incentivazione della pratica del nomadismo;

l) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

m) tutela e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere;

n) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre patologie;

o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;

p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.

 

2. Il documento programmatico, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1 ed è costituito:

a) dai programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione e provincia autonoma;

b) dai programmi interregionali o azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;

c) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

d) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni, e dalle misure di razionalizzazione del settore.

 

Art. 8.

(Denuncia degli apiari e degli alveari).

1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre nell'anno nel quale si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 5 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate alla provincia nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, che ne dà comunicazione all'azienda sanitaria locale competente ai soli fini di monitoraggio e controllo sanitario.

3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.

 

Art. 9.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:

a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a quelli a conduzione amatoriale;

c) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

 

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, ad esclusione di ogni intento protezionistico, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di metri 200.

 

Art. 10.

(Norme di sicurezza).

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche e private.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze stabilite al comma 1 se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

 

Art. 11.

(Abrogazione di norme).

1. Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato. Ai consorzi apistici di cui al medesimo regio decreto-legge che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in associazioni di produttori apistici o di apicoltori possono essere concessi dalle regioni i benefìci di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni.

 

Art. 12.

(Riconoscimento del servizio

di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici e fiscali, come attività agricola. L'attività di impollinazione di cui al presente articolo è considerata produttiva di reddito agrario ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dei produttori apistici, e si applicano ad essa le stesse disposizioni dettate per l'apicoltura. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà, è attribuito al produttore apistico un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto della attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima attività. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

 

Art. 13.

(Adeguamento del regolamento

di polizia veterinaria).

1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.

 

Art. 14.

(Sanzioni).

1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non costituiscono reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

 

Art. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 


 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

                       

N. 2348

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PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de GHISLANZONI CARDOLI, MISURACA, LOSURDO, VASCON,PERETTI, SCALTRITTI, COLLAVINI, FATUZZO, GERACI, JACINI, LAGRUA, MARINELLO, MASINI, MEROI, PATARINO, RICCIUTI, ROMELE,VILLANI MIGLIETTA, ZAMA, ZANETTA

 

 

Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza

Agricola e ambientale e salvaguardia dell'ape italiana

 

 

 

Presentata il 14 febbraio 2002

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - L'apicoltura italiana costituisce, anche sotto il profilo storico, un ricco e prestigioso patrimonio zootecnico, economico, tecnico-scientifico e culturale. Tale era l'importanza che già il comparto rivestiva all'inizio del 1900 da indurre il legislatore a prevedere specifici rimandi normativi nello stesso codice civile.

Azioni propedeutiche, queste, alla graduale acquisizione, da parte del settore apistico nazionale, di una levatura che già negli anni venti indusse lo Stato italiano ad affidare le competenze relative al comparto al Ministero dell'economia nazionale: obiettivo principale, all'epoca in cui i primi interventi legislativi, e anche gli ultimi, furono promulgati a livello nazionale, fu quello di dare dignità alla conduzione delle api, intese come fonte di reddito e di prodotti di eccellente livello qualitativo, e di difendere le specifiche peculiarità dell'apicoltura italiana e dei suoi sostenitori, riconoscendo a tutti i livelli il ruolo fondamentale di questo insetto per l'intera economia del Paese.

Le specifiche competenze, per il coordinamento e l'ordinato assetto del settore, affidate all'epoca ai consorzi apistici obbligatori, non hanno trovato negli anni a seguire - in carenza di ogni azione di sostegno e compensazione a favore del settore, delle sue realtà associative e degli operatori che in esse si sono riconosciuti - un terreno fertile alla crescita che pure il settore invocava e meritava grazie alle sue straordinarie potenzialità.

Nel frattempo, in esclusivo spirito di servizio alla causa apistica, gli apicoltori italiani hanno tenuta viva la forza e l'esperienza di un allevamento che pure ha trovato il modo di esprimersi, svilupparsi e affermarsi sul piano nazionale, europeo ed internazionale. Oggi il comparto apistico nazionale vanta eccellenti primati ed è conosciuto ed apprezzato ovunque nel mondo. Le nostre produzioni sono ineguagliabili sotto il profilo qualitativo, l'apis mellifera ligustica è universalmente riconosciuta come la migliore ape del mondo, le aziende produttrici di materiali e tecnologie apistiche si pongono a livelli di vertice sulla scena internazionale, è sempre crescente la quota di prodotti apistici destinati ai mercati internazionali, le stesse realtà associative sopravvivono grazie ad una esemplare ed ineguagliabile opera di volontariato degli apicoltori.

La Federazione apicoltori italiani, prima organizzazione di rappresentanza del mondo apistico, così come le altre realtà nazionali - unioni nazionali e cooperative - stima che in Italia operino circa 75.000 apicoltori. Il patrimonio apistico nazionale raggiunge 1.100.000 unità produttive, gli alveari, e si attesta ai primi posti della graduatoria dei Paesi aderenti all'Unione europea. Le nostre risorse mellifere, la flora appetita dalle api, assicurano pascoli di esclusivo valore per le produzioni di ben 30 diverse varietà di miele monoflora: un primato, anche questo, ascrivibile al solo nostro Paese!

In questi ultimi anni il settore ha vissuto momenti di grande disagio: il continuo flusso delle importazioni di miele da Paesi terzi, non sempre di eccellente qualità, il desiderio di avviare piani di ibridazione dell'ape italiana con altri patrimoni genetici, le nuove emergenze climatiche ed ambientali, il diffondersi di parassiti introdotti attraverso la sconsiderata e incontrollata importazione di api, hanno rischiato di prostrare fino a livelli mai raggiunti in precedenza il settore.

La conseguenza è ben visibile se si considera il solo parametro socio-economico del settore: l'età media degli operatori apistici è tra le più elevate di tutta l'Unione europea, il ricambio generazionale è ritardato dalla confusione e dalla incertezza normativa, le zone montane, luogo di tradizionale insediamento degli apicoltori, hanno assistito ad un graduale e sistematico esodo, con incalcolabili conseguenze per l'apicoltura e per la stessa agricoltura che, dal ruolo delle api, deriva ogni anno un incremento produttivo - determinato dal noto fenomeno dell'impollinazione delle colture ortofrutticole e sementiere - superiore ai 2 miliardi e 500 milioni di euro per ogni campagna produttiva.

Si ritiene, pertanto, di valenza strategica per l'intero settore apistico italiano, così come pure per l'agricoltura e per i principali habitat naturali che ne traggono sostanziale giovamento sul piano economico, qualitativo ed ambientale, l'adozione di un provvedimento che vuole essere promotore di nuove risorse per il settore, garante di una ordinata e attenta programmazione delle attività che in esso si esprimono, caposaldo per una politica volta a dare rinnovato slancio ad un segmento solo apparentemente "minore" della nostra realtà agricola nazionale e di quella ambientale.

Si aggiunga a questo la inderogabile necessità, di rimodulare ogni azione a sostegno dell'apicoltura italiana nel quadro dei nuovi indirizzi della politica agricola comunitaria che vedono sempre più l'apicoltura legata allo spirito della polifunzionalità aziendale, del mantenimento degli insediamenti rurali, della tutela degli equilibri ambientali, della valorizzazione delle zone svantaggiate e montane e dell'inserimento agevolato dei giovani alle prevedibili occasioni professionali che ne deriveranno.

Una apicoltura pertanto non solo legata alla economia dei prodotti che da essa ci giungono, ma ancora più intimamente relazionata con ambiti e andamenti legati ad ambiente e territorio e che nell'ape vedono il suo più sconosciuto e prezioso, al tempo stesso, elemento di salvaguardia.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo. Con l'articolo 2 si definisce tale attività legandola inequivocabilmente alla conduzione zootecnica delle api. Con l'articolo 3 si definiscono i prodotti apistici, mentre l'articolo 4 definisce l'apicoltore professionista vincolandolo all'esercizio dell'attività a titolo principale, concetto che richiama la professionalità, il tempo dedicato ed il reddito derivante. L'articolo 5 definisce il programma apistico-ambientale individuando il complesso di materie più importanti per il settore. L'articolo 6 concerne la salvaguardia dell'ape italiana, mentre l'articolo 7 concerne le risorse nettarifere. L'articolo 8 definisce le distanze per gli alveari, mentre l'articolo 9 riconosce l'attività di impollinazione come attività agricola. L'articolo 10 delega il Governo all'istituzione dell'anagrafe nazionale apistica, mentre l'articolo 11 tende a rivedere la normativa in materia di polizia veterinaria a fini di prevenzione sanitaria garantendo comunque agli apicoltori indennizzi in caso di abbattimento a fini di prevenzione sanitaria. Con l'articolo 12 si individua un adeguato intervento finanziario per il settore.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia della razza di ape italiana Apis mellifera Ligustica S. La legge garantisce inoltre la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.

2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Apicoltura).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. La detenzione di un alveare comporta nei confronti del detentore, l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata di lavoro l'anno.

 

Art. 3.

(Prodotti apistici).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) arnia razionale: il contenitore per api e favi mobili;

c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;

d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

e) apiario: un insieme unitario di alveari;

f) postazione: sito di un apiario;

g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

 

Art. 4.

(Apicoltore professionista).

1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. E' apicoltore professionista l'imprenditore che esercita l'attività di cui all'articolo 2 a titolo principale.

 

Art. 5.

(Programma apistico-ambientale).

1. Al fine dell'incremento della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le organizzazioni nazionali dei consumatori, adotta, in coerenza con la programmazione generale, un documento programmatico apistico-ambientale, contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del miele prodotto secondo il metodo di conduzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, e successive modificazioni;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica d'intesa con le organizzazioni apistiche;

d) qualificazione tecnico-professionale degli apicoltori anche attraverso attività promozionali e divulgative;

e) sostegno delle forme associative tra apicoltori;

f) individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura;

g) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

h) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

i) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

l) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere;

m) determinazione degli interventi di risanamento e controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici di origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;

o) preparazione del personale tecnico delle organizzazioni ed associazioni degli apicoltori per fornire assistenza tecnica e sanitaria;

p) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana, Apis mellifera Ligustica S., ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da parchi di selezione genetica;

q) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

r) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

s) introduzione di programmi didattico-apistici nelle scuole dell'obbligo e negli istituti tecnici e di formazione professionale.

 

2. Il documento programmatico di cui al comma 1, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure con le quali è adottato ed è costituito:

a) dal programma apistico-ambientale predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa concertazione con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello nazionale;

b) dai programmi interregionali o da azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;

c) dalle attività da realizzare dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

 

Art. 6.

(Salvaguardia dell'ape italiana).

1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare l'introduzione nel territorio nazionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi ed in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata l'introduzione in Italia di api regine di razze straniere.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un fondo per lo sviluppo dei programmi organici di selezione apistica al fine di mantenere gli standard di razza dell'Apis mellifera Ligustica S., in considerazione delle sue doti di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale.

 

 

Art. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura delle api.

2. Al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, incentivano la conduzione zootecnica delle api ivi compresa la pratica del nomadismo.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, nonché la messa a dimora di essenze e colture a prevalente interesse mellifero.

 

Art. 8.

 (Distanze per gli alveari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

"Art. 896-bis. - (Distanze per gli alveari). - 1. Gli alveari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private".

 

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio

di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti come attività agricola. Essa è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore è attribuito un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto dell'attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima. Sono consentiti all'apicoltore l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

 

Art. 10.

(Anagrafe nazionale apistica).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, la quale ne dà comunicazione, conformemente alla disciplina regionale, ove presente, all'anagrafe nazionale apistica di cui al comma 3.

3. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'istituzione e la tenuta, presso il Ministero della salute, dell'anagrafe nazionale apistica, a fini di monitoraggio e controllo sanitario, nonché le relative modalità di funzionamento.

 

 

Art. 11.

(Delega in materia di polizia veterinaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia veterinaria all'evolversi delle patologie dell'alveare ed ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie delle api, al fine di facilitarne la conduzione zootecnica, anche modificando la disciplina in materia di polizia veterinaria prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, e garantendo, comunque, l'indennizzo per gli alveari abbattuti a fini di prevenzione sanitaria.

 

Art. 12.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

                       

N. 3157

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PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATANOSO, FATUZZO

 

 

Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza

Agricola e ambientale e salvaguardia delle api italiane

 

 

 

Presentata il 17 settembre 2002

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di riconoscere l'apicoltura come attività agricola a tutti gli effetti e di attribuire alle api l'importante ruolo di difesa degli equilibri ambientali e dell'impollinazione delle produzioni agricole.

Oltre all'importante ruolo produttivo, l'apicoltura è destinata a cambiare i suoi indirizzi all'interno della filiera agricola. In particolare, si vuole sottolineare l'importanza produttiva dell'ape italiana, Apis mellifera Ligustica S., rinomata per le sue caratteristiche biologiche, riproduttive e produttive, che rischia di scomparire a seguito dell'introduzione nel nostro Paese di api regine di razze straniere, mediante le quali si vuole ottenere, a tutti i costi, una maggiore produttività.

Rispetto ad analoghe iniziative avanzate nel corso della XIV legislatura - in particolare all'atto Camera n. 2348 di cui si riproduce quasi interamente l'impianto normativo - la presente proposta di legge si differenzia per la tutela che essa intende accordare a "tutte" le razze italiane, tra cui l'Apis mellifera Sicula.

Le esigenze che si pongono alla base della tutela di quest'ultima specie ci vengono suggerite dalle associazioni degli apicoltori siciliani e da qualificati docenti universitari. Esse risiedono nei seguenti fattori:

 

1) l'Apis mellifera Sicula è presente in in Sicilia da migliaia di anni. Essa forma una razza a sé stante, non deriva dall'Apis mellifera Ligustica S. ma risulta collegata dal punto di vista filogenetico alle api africane. Si è evoluta e perfettamente adattata alle condizioni climatiche dell'isola;

 

2) l'ape ligustica vi è stata importata massicciamente solo da venti-trenta anni. Questo ha prodotto la quasi estinzione dell'ape sicula pura e l'affermarsi di un ibrido delle due razze;

 

3) recenti studi sembrano confermare quanto osservato in questi anni dagli apicoltori: la ligustica pura sopporta con difficoltà le particolari condizioni climatiche dell'isola;

 

4) da tre anni ben due istituti di ricerca universitari palermitani (entomologia agraria e dipartimento di biologia cellulare e dello sviluppo) usufruiscono di finanziamenti europei per selezionare in purezza l'Apis mellifera Sicula e per reintrodurla nel territorio siciliano;

 

5) con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, è stato istituito l'albo nazionale degli allevatori di api regine; in tale albo esiste la sezione riguardante l'Apis mellifera Sicula, dove attualmente risulta iscritto l'apicoltore siciliano Carlo Amodeo in quanto allevatore di api regine di razza sicula;

 

6) le più recenti osservazioni sul comportamento dell'ape mellifera sicula sembrano indicarla come l'ape più adatta allo sviluppo di una moderna apicoltura in tutto il nord-Africa.

 

In conclusione, si auspica che l'esame nella Commissione competente delle proposte di legge presentate in materia conduca alla rapida approvazione di una legge nazionale sull'apicoltura che tenga conto - oltre a quanto già contemplato dalla proposta di legge di maggioranza - della specificità dell'Apis mellifera Sicula.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia delle razze di ape italiana Apis mellifera Ligustica S. ed Apis mellifera Sicula. La presente legge garantisce, altresì, la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.

2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Apicoltura).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. La detenzione di un alveare comporta nei confronti del detentore, l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata di lavoro l'anno.

 

Art. 3.

(Prodotti apistici).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) arnia razionale: il contenitore per api e favi mobili;

c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;

d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

e) apiario: un insieme unitario di alveari;

f) postazione: il sito di un apiario;

g) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

 

Art. 4.

(Apicoltore professionista).

1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. E' apicoltore professionista l'imprenditore che esercita l'attività di cui all'articolo 2 a titolo principale.

 

Art. 5.

(Programma apistico-ambientale).

1. Al fine dell'incremento della razionale utilizzazione delle risorse floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le organizzazioni nazionali dei consumatori, adotta, in coerenza con la programmazione generale, un documento programmatico apistico ambientale, contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del miele prodotto secondo il metodo di conduzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, e successive modificazioni;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica d'intesa con le organizzazioni apistiche;

d) qualificazione tecnico-professionale degli apicoltori anche attraverso attività promozionali e divulgative;

e) sostegno delle forme associative tra apicoltori;

f) individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura;

g) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

h) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

i) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

l) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere;

m) determinazione degli interventi di risanamento e controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici di origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;

o) preparazione del personale tecnico delle organizzazioni ed associazioni degli apicoltori per fornire assistenza tecnica e sanitaria;

p) salvaguardia e selezione in purezza delle api italiane, Apis mellifera Ligustica S. e Apis mellifera Sicula, ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da parchi di selezione genetica;

q) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

r) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

s) introduzione di programmi didattico-apistici nelle scuole dell'obbligo e negli istituti tecnici e di formazione professionale.

2. Il documento programmatico di cui al comma 1, di durata triennale, può essere adeguato ogni anno con le medesime procedure con le quali è adottato ed è costituito:

a) dal programma apistico-ambientale predisposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa concertazione con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello nazionale;

b) dai programmi interregionali o da azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;

c) dalle attività da realizzare dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

 

Art. 6.

(Salvaguardia delle api italiane).

1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare l'introduzione nel territorio nazionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi ed in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata l'introduzione in Italia di api regine di razze straniere.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un fondo per lo sviluppo dei programmi organici di selezione apistica al fine di mantenere gli standard di razza dell'Apis melllifera Ligustica S. e dell'Apis mellifera Sicula, in considerazione delle loro doti di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale.

 

 

 

 

Art. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura delle api.

2. Al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api, ivi compresa la pratica del nomadismo.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, nonché la messa a dimora di essenze e di colture a prevalente interesse mellifero.

 

Art. 8.

(Distanze per gli alveari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

"Art. 896-bis. - (Distanze per gli alveari).- Gli alveari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private".

 

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio

di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti come attività agricola. Essa è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore è attribuito un reddito agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto dell'attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima. Sono consentiti all'apicoltore l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

 

Art. 10.

(Anagrafe nazionale apistica).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, la quale ne dà comunicazione, conformemente alla disciplina regionale, ove presente, all'anagrafe nazionale apistica di cui al comma 3.

3. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'istituzione e la tenuta, presso il Ministero della salute, dell'anagrafe nazionale apistica, a fini di monitoraggio e controllo sanitario, nonché le relative modalità di funzionamento.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.25.

 


Disciplina dell'apicoltura.

Nuovo testo C. 429 Sedioli e abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il contenuto del testo unificato volto a definire i principi generali dell'attività apistica, al fine di recuperare i ritardi e le carenze, che dal punto di vista normativo hanno interessato il settore. A tal fine specifica che l'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività agricolo, anche se non correlata alla gestione del terreno: si tratta di attività di interesse nazionale, in quanto legata alla preservazione dell'equilibrio ambientale.

Rilevato che le disposizioni in esame incidono sulle materie della tutela dell'ambiente, dell'ordinamento civile e del sistema tributario che l'articolo 117 demanda alla competenza legislativa dello Stato, nonché sulla materia della tutela della salute che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa competente tra lo stato e le regioni, sottolinea che l'articolo 10 del nuovo testo prevede un'autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di polizia veterinaria e quindi ad intervenire con la fonte regolamentare nella materia della tutela della salute.

Ricordato che l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, propone di esprimere parere favorevole con la condizione che sia modificato l'articolo 10 nel senso di riformularlo come norma che detti i principi fondamentali della materia demandando quindi alle regioni il compito di prevedere la normativa di dettaglio. Invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di coordinare il contenuto dell'articolo 5, comma 1, lettera g), che prevede che lo Stato adotti un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con riferimento in particolare all'individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api, con il disposto di cui all'articolo 4 che demanda invece alle regioni la competenza ad individuare i medesimi limiti e divieti (vedi allegato 3).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 13.35.

 

(omissis)

 

ALLEGATO 3

Disciplina dell'apicoltura (Nuovo testo C. 429 Sedioli e abbinate).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo A.C. 429 ed abb. recante normativa in tema di apicoltura,

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono da un lato sulle materie «tutela dell'ambiente», «ordinamento civile» e «sistema tributario» che l'articolo 117 , secondo comma, lettere e), l) ed s), demanda alla competenza legislativa dello Stato, e da un altro sulla materia «tutela della salute» che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

constatato che l'articolo 10 prevede un'autorizzazione al governo ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di polizia veterinaria e quindi ad intervenire con la fonte regolamentare nella materia «tutela della salute»,

ricordato che l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione,

sia modificato l'articolo 10 nel senso di riformularlo come norma che detti i principi fondamentali della materia demandando quindi alle regioni il compito di prevedere la normativa di dettaglio,

e con la seguente osservazione,

valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il contenuto dell'articolo 5, comma 1, lettera g), che prevede che lo Stato adotti un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con riferimento in particolare all'individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api, con il disposto di cui all'articolo 4 che demanda invece alle regioni la competenza ad individuare i medesimi limiti e divieti.

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.40.

 

(omissis)


Apicoltura.

Nuovo testo C. 429 Sedioli ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il nuovo testo delle proposte di legge C. 429 ed abbinate recanti normativa in tema di apicoltura, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.

Nel prendere atto con soddisfazione che la Commissione di merito ha recepito nel nuovo testo l'osservazione formulata nel parere espresso nella seduta del 18 dicembre 2002, sottolinea invece che la condizione posta nel medesimo parere, con la quale si invitava la Commissione di merito a procedere ad una riformulazione dell'articolo 10, non appare soddisfatta dalla previsione di un'intesa tra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Constatato, pertanto, che le successive modifiche apportate al medesimo articolo 10 durante l'esame in Commissione di merito non sembrano risolvere i profili di incostituzionalità evidenziati anche nel parere precedentemente espresso, formula una proposta di parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 10, ovvero modificato nel senso di riformularlo come norma che detti i principi fondamentali della materia demandando quindi alle regioni il compito di prevedere la normativa di dettaglio (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

 

(omissis)

ALLEGATO 4

Apicoltura (C. 429 Sedioli ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 429 ed abb. recanti normativa in tema di apicoltura, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente,

ricordato il parere già espresso il 18 dicembre 2002 in occasione del quale, tra l'altro, è stata formulata una condizione con la quale si invitava la Commissione di merito a procedere ad una riformulazione dell'articolo 10 che appare in contrasto con il sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione nel momento in cui prevede un'autorizzazione al Governo ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di polizia veterinaria e quindi ad intervenire con la fonte regolamentare nella materia «tutela della salute» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

constatato che le successive modifiche apportate al medesimo articolo 10 durante l'esame in Commissione di merito non sembrano risolvere i suddetti profili di incostituzionalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 10 ovvero modificato nel senso di riformularlo come norma che detti i principi fondamentali della materia demandando quindi alle regioni il compito di prevedere la normativa di dettaglio.


 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 24 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

 

 

La seduta comincia alle 11.50.

 

(omissis)


Apicoltura.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 429 Sedioli ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, dopo aver illustrato il contenuto della proposta di legge in titolo, rileva che la Commissione di merito ha recepito, nell'ulteriore nuovo testo, la condizione formulata nei pareri già espressi il 18 dicembre 2002 e il 29 luglio 2003.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).

(omissis)

ALLEGATO 6

 

Disciplina dell'apicoltura (Ulteriore nuovo testo unificato C. 429 Sedioli ed abb.).

 

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 429 ed abb. recanti normativa in tema di apicoltura,

ricordato i pareri già espressi il 18 dicembre 2002 e il 29 luglio 2003, nei quali è stata formulata una condizione con la quale si invitava la Commissione di merito a sopprimere ovvero a modificare l'articolo 10, nel senso di riformularlo come norma che detti i principi fondamentali della materia, demandando quindi alle regioni il compito di provvedere alla normativa di dettaglio,

constatato che la Commissione di merito ha recepito nell'ulteriore nuovo testo la condizione formulata in tali pareri,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE CONSULTIVA

 

Domenica 22 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretariodi Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

 

La seduta comincia alle 10.15.

 

(omissis)

 


Apicoltura.

 

C. 429 Sedioli ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione- Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Italico PERLINI (FI), relatore, illustra il provvedimento in esame, che intende apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura al fine di recuperare i ritardi e le carenze che, dal punto di vista normativo, hanno interessato il settore.

Più specificamente con il provvedimento in esame si stabilisce che l'apicoltura deve essere considerata d'interesse nazionale in ambito agricolo e che essa è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

Per quanto riguarda la competenza della II Commissione, evidenzia che l'articolo 8 modifica il codice civile introducendo una disposizione secondo cui gli apiari devono essere collocati ad una determinata distanza di sicurezza dal pubblico transito e dai confini di proprietà pubbliche e private. Si tratta sicuramente di una norma condivisibile.

Sempre per quanto riguarda la competenza della II Commissione, all'articolo 11 si prevede che le regioni sono tenute a determinare le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme contenute nel provvedimento e nelle leggi regionali emanate in materia. Anche in questo caso la norma appare condivisibile.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

 

Vittorio TARDITI (FI) osserva che le norme in esame avranno difficoltà applicative, in quanto attribuite alla competenza regionale.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che ciò discende dall'articolo 117 della Costituzione.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 10.55.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 10 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 11.50.

 

(omissis)


Apicoltura.

Nuovo testo unificato C. 429 ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame conclusione - Nulla osta).

 

La Commissione inizia l'esame.

Italico PERLINI (FI), relatore, ricorda che la Commissione agricoltura ha apportato alcune modifiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di apicoltura sul quale la Commissione giustizia aveva già espresso un parere favorevole (senza osservazioni o condizioni).

Poiché nessuna delle modifiche introdotte è di competenza della Commissione giustizia, propone pertanto di esprimere nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 26 febbraio 2004. - Presidenza del vicepresidente Italico PERLINI.

 

La seduta comincia alle 14.15.

(omissis)

 


Disciplina dell'apicoltura.

C. 429 ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Nulla osta).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Italico PERLINI, presidente e relatore, osserva che la Commissione agricoltura ha apportato alcune modifiche, di carattere esclusivamente finanziario, al testo unificato delle proposte di legge in materia di apicoltura sul quale la Commissione giustizia aveva già espresso un parere di nulla osta nella seduta del 10 settembre 2003. Poiché nessuna delle modifiche introdotte è di competenza della Commissione giustizia propone di ribadire il parere di nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 16 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi.

La seduta comincia alle 14.20.

 

(omissis)

 


Disciplina dell'apicoltura.

Testo unificato C. 429 e abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, osserva che il testo, riguardante la disciplina dell'apicoltura, non è corredato di relazione tecnica. Peraltro la proposta di legge riproduce alcune disposizioni già contenute nell'A.C. 115 ed abb. presentato nel corso della XIII legislatura, per il quale il Ministero delle politiche agricole aveva provveduto a presentare una nota tecnica.

Illustrando quindi il provvedimento, per i profili di competenza dalla Commissione bilancio, osserva che l'articolo 5 dispone l'adozione di un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In particolare si prevede che il documento riguardi le seguenti materie (comma 1): promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e dei prodotti tipici di origine protetta a norma dei regolamenti comunitari in materia; sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; sviluppo di programmi di ricerca e sperimentazione apistica; incentivazione dei controlli di qualità dei prodotti; incentivazione, tutela e sviluppo di talune pratiche di settore. Il comma 2 stabilisce che il documento programmatico, di durata triennale, possa essere adeguato ogni anno. Si dispone altresì che lo stesso sia costituito: dai programmi apistici predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma e dai programmi interregionali o azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni; dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole, dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previste secondo la normativa vigente. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame è pari a 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Al riguardo ritiene necessario che vengano forniti i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'onere previsto dall'articolo 5. Infatti non risulta chiaro se il provvedimento in esame, che fa riferimento ad un'attività programmatoria da parte del Ministero interessato, determini un rifinanziamento di discipline agevolative già vigenti. In particolare, fa presente che la relazione tecnica presentata per l'analogo provvedimento nel corso della XIII legislatura non è utilizzabile, in quanto le voci di spesa per gli interventi da effettuare appaiono in parte modificate, anche in ragione del contenuto programmatico del documento previsto dall'articolo 5 in esame.

L'articolo 12 - recante la copertura finanziaria - pone gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 5.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo al triennio 2003-2005. Sottolinea la necessità di riformulare la norma, in quanto essa non indica distintamente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 246 del 2002, a quali disposizioni si riferisca la copertura finanziaria. Evidenzia inoltre che l'accantonamento da utilizzare, nel triennio 2003-2005, non presenta né la necessaria capienza né un'apposita voce programmatica.

 

Il sottosegretario Vito TANZI condivide le osservazioni formulate dal presidente.

 

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, propone quindi di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

 

Nessuno chiedendo di parlare, il Comitato approva la proposta del relatore.

 

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.30.

 


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 30 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Nuovo testo unificato C. 429 ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, osserva che il provvedimento, riguardante la disciplina dell'apicoltura, costituisce un testo unificato di proposte di legge di iniziativa parlamentare. Il testo non risulta corredato di relazione tecnica. In una precedente versione il testo unificato è già stato sottoposto all'esame della Commissione bilancio, che nella seduta del 16 gennaio scorso ha deliberato di richiedere sul medesimo la relazione tecnica. Il 20 febbraio 2003 il ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che la relazione tecnica predisposta dal Ministero delle politiche agricole non è stata riscontrata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Commissione agricoltura ha quindi apportato talune modifiche al testo, che viene ora sottoposto, nella nuova formulazione, al parere della Commissione bilancio. Il testo in esame riproduce alcune disposizioni già contenute nell'A.C. 115, presentato nel corso della XIII legislatura, per il quale il Ministero delle politiche agricole aveva provveduto a presentare una nota tecnica. Illustrando quindi il testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 5 prevede l'adozione di un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, si prevede che il documento riguardi, tra l'altro, le seguenti materie: promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità; sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali; sviluppo di programmi di ricerca e sperimentazione apistica; incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico; previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate. Il comma 1-bis stabilisce che con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi contestualmente all'adozione del predetto documento di programmazione, siano ripartite le risorse statali derivanti dalle disponibilità, di 2 milioni di euro per l'anno 2004, previste per la copertura della presente disciplina. Il comma 3 stabilisce inoltre che il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno. Lo stesso documento è corredato dei programmi apistici predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma e dai programmi interregionali o azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni.

Al riguardo, non risulta chiaro se il provvedimento in esame, che fa riferimento ad una attività programmatoria da parte del Ministero interessato, determini un rifinanziamento di discipline agevolative già vigenti. Il Governo dovrebbe pertanto fornire i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'onere previsto dall'articolo 5. La relazione tecnica presentata per l'analogo provvedimento nel corso della XIII legislatura non è utilizzabile, in quanto le voci di spesa per gli interventi da effettuare appaiono in parte modificate, anche in ragione del contenuto programmatico del documento previsto dall'articolo 5 in esame.

L'articolo 9 dispone che l'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, come attività agricola per connessione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2135 del codice civile. Il comma 2 prevede un regime fiscale opzionale per le società diverse da quelle di capitale, dalle società cooperative e di mutua assicurazione residenti e dagli enti pubblici e privati che svolgano prevalentemente attività commerciale. Tali soggetti possono infatti determinare il reddito imponibile, relativamente all'attività di impollinazione, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Agli apicoltori è inoltre consentito l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero, senza l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine. Il comma 4-bis prevede, infine, che le disposizioni in esame abbiano efficacia a decorrere dall'approvazione del regime fiscale da parte della Commissione delle Comunità europee.

Le disposizioni recate dal comma 2, pur non avendo una decorrenza precisata, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari sui quali è necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Infatti se l'applicazione del coefficiente di redditività consente una più diretta determinazione del reddito imponibile, con possibili riflessi positivi sull'emersione fiscale dei ricavi nel settore apistico, d'altra parte essa determinerebbe minori entrate - per le quali è necessaria una quantificazione - dovute al regime più favorevole di tassazione delle attività in questione.

L'articolo 12, comma 1 (copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5), autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo ridefinita dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vale a dire mediante il rinvio alla tabella C della legge finanziaria.

L'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 reca il finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali. Tale finanziamento, pari a circa 129 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, è stato rimodulato dalla tabella F della legge finanziaria per il 2003, prevedendo risorse finanziarie anche per gli anni 2003 e 2004. Il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alla disponibilità di sufficienti risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999.

Il rinvio, per finalità di copertura, alla tabella C è ammesso, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge n. 468 del 1978, per le leggi a carattere permanente che quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Nel caso di specie, la norma dispone la quantificazione dell'onere solo per il secondo anno del triennio del bilancio pluriennale in corso, prevedendo, per gli anni successivi, il rinvio alla tabella C della legge finanziaria.

Al fine di chiarire i profili problematici esposti, ritiene opportuna la predisposizione - da parte del Governo - della relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari connessi all'attuazione del provvedimento.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, propone quindi di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta del relatore.

 

La seduta termina alle 15.05.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 settembre 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Nuovo testo unificato C. 429 ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Il Comitato prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 30 luglio 2003.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta il Comitato ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica - ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978 - sul testo unificato in esame. Fa quindi presente che la relazione non è ancora pervenuta.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA esprime parere contrario sull'articolo 12, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5.

Rispondendo quindi ai rilievi formulati dal relatore nella precedente seduta, sottolinea che l'articolo 9 dispone che l'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, come attività agricola per connessione. In particolare, per i soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano anche servizio di impollinazione, viene definito un criterio forfetario di determinazione dell'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per la sola parte ad esso afferente. In tal senso è prevista l'applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25 per cento dei ricavi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi, mentre per la determinazione dell'IVA da versare si prevede l'abbattimento del 50 per cento dell'imposta sulle cessioni. Tale metodo viene considerato naturale per i soggetti che svolgono il tipo di attività in questione, ferma restando la possibilità di non avvalersi del regime introdotto previa opzione esercitata con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Dagli ultimi dati fiscali disponibili, risulta che circa mille contribuenti esercitano l'attività di apicoltura, con un volume di affari di circa 23 milioni di euro. L'introduzione del nuovo regime riguarderà un sottoinsieme dei soggetti citati, di difficile individuazione. In una precedente relazione tecnica in materia di allevamento delle api, sono stati individuati solamente 60 contribuenti aventi redditi determinati con criteri di commercialità: i potenziali fruitori della norma saranno solamente quelli che all'interno di tale attività svolgeranno anche il servizio di impollinazione.

Vista l'esiguità degli importi dichiarati, e considerato il carattere opzionale del regime, l'eventuale perdita è da ritenersi di entità trascurabile.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario, invita il Governo a trasmettere tempestivamente alla Commissione bilancio la relazione tecnica richiesta. A tal fine propone pertanto un rinvio del seguito dell'esame.

 

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), concordando con il presidente, sollecita il Governo a predisporre - conformemente alla deliberazione del Comitato per i pareri dello scorso mese di marzo - la relazione tecnica sulla proposta di legge n. 1145, recante la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Stante - infatti - l'elevato valore sociale dell'iniziativa, occorre evitare che il prolungamento dei tempi di esame del provvedimento siano percepiti dall'opinione pubblica come un ritardo da imputarsi alla Commissione bilancio.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.15.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.30.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Testo unificato C. 429.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2003.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, ricorda che il Comitato ha chiesto, nella seduta del 24 settembre 2003, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame. Rileva quindi che tale relazione, predisposta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e trasmessa il 7 ottobre 2003, non risulta verificata positivamente dal Ministero dell'economia, con riferimento sia alla mancanza della quantificazione di oneri, sia all'assenza della relativa copertura finanziaria. In relazione a quest'ultimo aspetto, fa presente che il comma 1 dell'articolo 12 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2004 per l'attuazione degli interventi previsti dal documento programmatico per il settore apistico. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo ridefinita dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003). Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ossia mediante il rinvio alla tabella C della legge finanziaria.

Rileva quindi che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 è stata da ultimo determinata in euro 103,291 milioni per l'anno 2004 dalla tabella F della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Appare pertanto necessario aggiornare il riferimento normativo alla legge finanziaria 2003, con il rinvio alla legge finanziaria 2004.

Ciò posto, segnala che permangono alcuni profili problematici in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate e alla modalità di copertura finanziaria. Appare innanzitutto necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse necessarie.

Per quanto riguarda la modalità di copertura, ricorda che, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge n. 468 del 1978, è possibile rinviare alla tabella C la quantificazione degli oneri derivanti da leggi a carattere permanente soltanto limitatamente alle spese ultratriennali a condizione che gli oneri relativi al primo triennio siano correttamente quantificati e coperti. La norma in esame, invece, dispone la quantificazione e la copertura dell'onere soltanto per il primo anno del triennio, prevedendo, in difformità con la vigente disciplina contabile, il rinvio alla tabella C della legge finanziaria, a partire dal secondo esercizio finanziario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA condivide i rilievi del relatore su alcune delle disposizioni recate dal provvedimento. Sottolinea, in particolare l'esigenza di verificare la natura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 5, posto che gli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 si riferiscono a spese di parte capitale e sono confluite nel fondo unico per gli investimenti. Ritiene inoltre corretta l'osservazione del relatore per quanto concerne il rinvio, a fini di copertura, alla tabella C della legge finanziaria.

Con riferimento poi all'articolo 3, sottolinea che l'attribuzione figurativa di una giornata lavorativa comporta sicuramente maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la contribuzione figurativa, non è coperta dal pagamento dei corrispondenti contributi. Peraltro, appare anomalo che all'imprenditore apistico venga attribuita una giornata di lavoro, considerato che lo stesso risulta già individuato dall'INPS come lavoratore autonomo, soggetto ad una contribuzione annua che comporta l'accredito del relativo periodo. Ritiene, pertanto, che la disposizione recata al comma 4 dell'articolo 3 debba essere soppressa.

Sottolinea infine la necessità di una più puntuale quantificazione degli oneri derivanti da ciascune delle misure previste all'articolo 5.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, ritiene che l'attribuzione di una giornata lavorativa figurativa non dovrebbe comportare conseguenze per la finanza pubblica in quanto, presumibilmente, la norma si riferisce non agli imprenditori apistici, bensì a chi svolga l'attività di apicoltore a livello amatoriale. In tale caso, gli oneri derivanti dall'attribuzione figurativa di una giornata lavorativa dovrebbero essere imputati ai datori di lavoro dei soggetti in questione. Con riferimento invece agli altri profili problematici del provvedimento, ritiene opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 29 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.45.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Nuovo testo unificato C. 429.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

 

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 28 gennaio 2004.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti alcuni chiarimenti al Governo. Chiede, pertanto, al rappresentante dell'esecutivo di fornire i dati sollecitati.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA ribadisce che l'attribuzione di una giornata lavorativa figurativa agli imprenditori apistici comporta sicuramente maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ribadisce, poi, che le disposizioni di carattere tributario di cui all'articolo 9 non comportano effetti di riduzione di gettito. Conferma inoltre la contrarietà del Governo sull'utilizzo, in contrasto con la vigente disciplina contabile, di fondi di parte capitale per far fronte ad oneri che sono di natura corrente.

Gaspare GIUDICE (FI), presidente, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

Sul nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:

il comma 4 dell'articolo 3 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura;

le disposizioni di carattere fiscale previste all'articolo 9 non danno luogo a effettive perdite di gettito;

considerato che:

gli interventi indicati dall'articolo 5 debbono essere realizzati nell'ambito delle risorse appositamente stanziate dal presente provvedimento;

i predetti interventi potrebbero dar luogo ad oneri non solo di conto capitale, ma anche di parte corrente;

al fine di escludere un peggioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, appare necessario utilizzare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 5 risorse di parte corrente riferite al triennio 2004-2006; l'articolo 12, invece, da un lato, dispone l'utilizzo di risorse di conto capitale e, dall'altro lato, prevede la copertura finanziaria per il solo anno 2004;

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: «adotta» aggiungere le seguenti: «nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12»;

all'articolo 3, sia soppresso il comma 4;

all'articolo 12, sia prevista una nuova autorizzazione di spesa per il triennio 2004-2006, espressamente riferita agli interventi di cui all'articolo 5 e sia indicata la corrispondente copertura finanziaria, attingendo a risorse di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di rinviare la quantificazione degli eventuali oneri successivi al triennio 2004-2006 alla tabella C della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978.

Il Comitato approva la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 10.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 9.10.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Ulteriore nuovo testo C. 429.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2004.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il Comitato, nella seduta del 29 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni. Successivamente la Commissione agricoltura ha modificato il testo approvando alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni contenute nei pareri resi dalle altre Commissioni, ivi compreso quello del Comitato.

 

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, con riferimento all'articolo 5 comma 1, segnala l'opportunità di sostituire le parole «anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione dei spesa di cui all'articolo 12» con le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Relativamente al comma 1 bis, sottolinea l'opportunità di sostituire la parola «statale» con le seguenti: «di cui all'articolo 12 per la realizzazione degli interventi rientranti». In ordine all'articolo 12, rileva la necessità di inserire al comma 1 dopo le parole «all'articolo 5» le parole «comma bis» e di sopprimere l'ultimo periodo del comma in quanto ritiene che gli stanziamenti in questione non debbano rientrare tra le spese a carattere permanente la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria. Infine, precisa che, qualora si intendesse dar corso al provvedimento, non essendo prevista una specifica finalizzazione dell'accantonamento utilizzato per la copertura degli oneri recati dall'iniziativa, dovrà essere ridotto l'importo finalizzato per «legge della montagna e isole minori.

 

Gaspare GIUDICE (FI), presidente, non ritiene che i suggerimenti prospettati dal rappresentante del Governo attengano a profili finanziari, concernendo in larga parte problemi di formulazione che potranno essere segnalati alla Commissione di merito. Presenta, quindi, la seguente proposta di parere:

«Sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:

 

PARERE FAVOREVOLE»

 

Il Comitato approva la proposta di parere.


 

 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 novembre 2002. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 15.05.

(omissis)

 


Disciplina dell'Apicoltura.

 

Testo unificato C. 429 e abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria Commissione).

 

(Esame testo unificato e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, illustra il provvedimento soffermandosi in particolare sulle norme di cui agli articoli 9 e 11 di competenza della Commissione.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 2, un regime fiscale speciale per i soggetti diversi dalle società di capitali, dalle società di persone, dalle società in accomandita semplice, dalle cooperative e dagli enti pubblici che esercitano il «servizio di impollinazione», ferma restando la possibilità, per tali soggetti, di optare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9, per il regime fiscale ordinario, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Per quanto attiene all'imposizione sul reddito la norma prevede che il reddito imponibile derivante da tale attività sia determinato applicando ai ricavi derivanti dell'attività di impollinazione, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, un coefficiente di redditività del 25 per cento. In merito a tale norma rileva come la previsione della deduzione delle somme versate a titolo IVA dal reddito imponibile contrasti con la norma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la quale prevede la non ammissibilità in deduzione delle imposte per le quali è prevista la rivalsa, quale appunto il caso dell'IVA. Inoltre, la dizione «servizio di impollinazione» dovrebbe essere sostituita con quella «attività di impollinazione», coerentemente con l'utilizzo del termine «attività» nell'ambito dell'articolo 9.

Per quanto riguarda il regime IVA, la norma del medesimo comma 2 prevede la riduzione del 50 per cento dell'imposta, a titolo di detrazione forfetaria per gli acquisti e per le importazioni effettuate. In merito a tale norma si rileva come essa risulti a sua volta piuttosto eccentrica rispetto al regime speciale IVA applicabile per i produttori agricoli, al quale deve essere ricondotta l'attività di impollinazione, anche ai sensi dell'esplicito riconoscimento operato dal comma 1 del medesimo articolo 9; infatti, la percentuale di deduzione forfetaria del 50 per cento risulta molto più alta delle percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fissate con successivi decreti del Ministro delle finanze: in particolare, tale percentuale è attualmente fissata nel 9 per cento per il miele naturale e per la cera d'api greggia.

Infine, il comma 4 dell'articolo 9 dispone l'esonero degli apicoltori dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, il quale è soggetto a imposta di bollo, dello zucchero e delle sostanze zuccherine cui sono tenuti gli utilizzatori di tali prodotti per il trasporto di tali sostanze ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente all'acquisto, al trasporto ed alla detenzione di tali sostanze indispensabili per il nutrimento delle api.

L'articolo 11 prevede l'applicazione da parte delle regioni di sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina recata dal provvedimento, fermo restano peraltro che agli illeciti di natura tributaria continuino ad applicarsi le sanzioni di cui ai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 (recanti rispettivamente la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie), mantenendo la relativa competenza in capo agli organi statali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

 

Raffaello DE BRASI (DS-U) condivide il contenuto del testo unificato in esame ed osserva che avere individuato un punto di incontro tra le diverse proposte in materia potrebbe consentire di concludere l'iter del provvedimento in Commissione. Si tratta di una normativa da lungo tempo attesa, che riconosce il ruolo produttivo dell'apicoltura, mira a promuovere e tutelare i prodotti apistici italiani e la loro qualità con il marchio DOP, sostiene le forme associative nazionali tra apicoltori e incentiva la ricerca e la sperimentazione, valorizzando la funzione di conservazione dell'ecosistema del comparto.

Sottolinea, a tale proposito, il ruolo dell'apicoltura nel garantire l'impollinazione naturale, fondamentale per le produzioni agricole biologiche: il servizio di impollinazione è quindi riconosciuto come attività agricola ed è imposto alle regioni di fissare limiti e divieti per i trattamenti chimici durante il periodo di fioritura.

L'attuale crisi dell'apicoltura genera molte preoccupazione tra gli imprenditori agricoli che fanno agricoltura biologica. Per evitare tensioni istituzionali con le regioni questa legge si occupa esclusivamente degli aspetti civilistici, di applicazione dei regolamenti comunitari, ed in particolare del documento programmatico nazionale contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, degli aspetti ambientali e sanitari di competenza statale, delle sanzioni e della copertura finanziaria.

Nell'auspicare vivamente che non vengano sollevati rilievi circa la costituzionalità della legge da parte delle Commissioni parlamentari e delle regioni, osserva che alcuni aspetti del provvedimento potrebbero essere meglio chiariti e definiti, ed altri potrebbero essere eliminati perché superflui.

Sottolineando che le deleghe al Governo e i decreti necessari per l'attuazione della legge potranno migliorare ulteriormente una normativa già di per se condivisibile annuncia il voto favorevole dei gruppi di opposizione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

 

Antonio PEPE (AN) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

 

Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame.

 

La Commissione approva.

 

La seduta termina alle 15.15.

(omissis)

 

ALLEGATO

 

Disciplina dell'Apicoltura (C. 429 e abbinate).

 

PARERE APPROVATO

 

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 429 ed abbinate, recante la «Disciplina dell'Apicoltura»,

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

 

a) in riferimento all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare la previsione relativa alla deduzione dal reddito imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto contrastante con la norma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la non ammissibilità in deduzione delle imposte per le quali è prevista la rivalsa, come appunto l'IVA;

b) in relazione allo speciale regime fiscale IVA di cui al medesimo articolo 9, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con il regime IVA dettato per i produttori agricoli;

c) sempre con riferimento all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la dizione: «servizio di impollinazione» con la seguente: «attività di impollinazione», coerentemente con l'utilizzo del termine «attività» nell'ambito dello stesso articolo 9.


 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Manlio Contento.

La seduta comincia alle 9.20.

(omissis)


Disciplina dell'Apicoltura.

C. 429 ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria).

 

(Esame nuovo testo unificato e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gianpietro SCHERINI (FI) ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato il testo unificato delle proposte di legge, nella precedente versione, esprimendo su di esso, nella seduta del 27 novembre, parere favorevole con osservazioni, in larga parte recepite dalla Commissione di merito.

Rientrano in particolare nella competenza della Commissione le norme di cui agli articoli 9 e 11.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 2, un regime fiscale speciale per i soggetti diversi dalle società di capitali, dalle società di persone, dalle società in accomandita semplice, dalle cooperative e dagli enti pubblici che esercitano il «servizio di impollinazione», ferma restando la possibilità, per tali soggetti, di optare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 9, per il regime fiscale ordinario, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Per quanto attiene all'imposizione sul reddito la norma prevede che il reddito imponibile derivante da tale attività sia determinato applicando ai ricavi derivanti dell'attività di impollinazione, dedotta l'imposta sul valore aggiunto, un coefficiente di redditività del 25 per cento.

In merito a tale norma ribadisce, come già segnalato nel parere espresso in occasione del precedente esame del testo, che la previsione della deduzione delle somme versate a titolo IVA dal reddito imponibile contrasta con la norma dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la quale prevede la non ammissibilità in deduzione delle imposte per le quali è prevista la rivalsa, quale appunto l'IVA.

Segnala invece come la XIII Commissione, adeguandosi ad una osservazione contenuta nel parere espresso in precedenza, abbia sostituito la dizione «servizio di impollinazione» con quella «attività di impollinazione», coerentemente con l'utilizzo del termine «attività» nell'ambito dell'articolo 9.

Inoltre la Commissione agricoltura, anche in questo caso adeguandosi ad un'osservazione inserita nel parere, ha soppresso la norma del medesimo comma 2 che prevede la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di detrazione forfetaria per gli acquisti e per le importazioni effettuate, in quanto essa risultava volta piuttosto eccentrica rispetto al regime speciale IVA applicabile per i produttori agricoli.

Il comma 4 dell'articolo 9 dispone l'esonero degli apicoltori dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, il quale è soggetto a imposta di bollo, dello zucchero e delle sostanze zuccherine cui sono tenuti gli utilizzatori di tali prodotti per il trasporto di tali sostanze ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente all'acquisto, al trasporto ed alla detenzione di tali sostanze indispensabili per il nutrimento delle api.

Il comma 4-bis, inserito dalla Commissione di merito, prevede che le disposizioni dell'articolo 4 hanno efficacia a decorrere dall'approvazione del regime fiscale da parte della Commissione delle Comunità europee. La disposizione sembra indicare che la vigenza del nuovo regime fiscale applicabile all'attività di apicultura recato dall'articolo 9 è subordinata all'approvazione dello stesso da parte dei competenti organismi comunitari, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di IVA.

Al fine di chiarire univocamente la portata della norma, rileva l'opportunità di specificare che il regime fiscale cui si riferisce la norma è quello dettato dal comma 2 dell'articolo 9.

L'articolo 11 prevede infine l'applicazione da parte delle regioni di sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina recata dal provvedimento, fermo restando peraltro che agli illeciti di natura tributaria continuino ad applicarsi le sanzioni di cui ai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 (recanti rispettivamente la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie), mantenendo la relativa competenza in capo agli organi statali.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con un'osservazione che riprenda il contenuto di quella già espressa in occasione del precedente parere.

 

Mario LETTIERI (MARGH-U) concorda con la proposta di parere del relatore, sottolineando l'importanza di una norma che, andando nella direzione delle politiche sollecitate dall'Unione europea a favore delle aree rurali, agevola un settore che garantisce un'integrazione del reddito di molte aziende agricole in tutte le regioni del paese, favorendo al contempo le produzioni biologiche.

 

Alfiero GRANDI (DS-U) concorda a sua volta circa la bontà di un intervento che favorisce di fatto la diffusione di una logica positiva di sviluppo in senso ambientale.

 

Antonio PEPE (AN) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

 

Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato).

 

La Commissione approva.

 

La seduta termina alle 9.50.

 

ALLEGATO

 

Disciplina dell'Apicoltura (C. 429 ed abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 429 ed abbinate, recante la «Disciplina dell'Apicoltura»,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare la previsione relativa alla deduzione dal reddito imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto contrastante con la norma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la quale prevede la non ammissibilità in deduzione delle imposte per le quali è prevista la rivalsa, quale appunto il caso dell'IVA;

b) in relazione all'articolo 9, comma 4-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il regime fiscale cui si riferisce la norma è quello dettato dal comma 2 dell'articolo 9.

 


 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Testo unificato C. 429 e abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Simonetta LICASTRO SCARDINO (FI), relatore, osserva che il testo unificato delle proposte di legge in materia di apicoltura riprende buona parte di un testo unificato già elaborato dalla Camera nella scorsa legislatura.

Il provvedimento in esame ha l'intento di colmare le carenze della normativa vigente in materia, tenendo conto sia dei più recenti interventi comunitari sia del nuovo quadro costituzionale, che attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia agricola. Il testo si concentra quindi soprattutto sugli aspetti civilistici ed ambientali, nonché sulla programmazione necessaria per accedere ai contributi comunitari.

Sottolinea che la finalità essenziale della legge è il riconoscimento dell'apicoltura quale attività imprenditoriale agricola di interesse nazionale, per la sua importanza economica e per il ruolo svolto nella conservazione del ciclo biologico naturale, nel mantenimento degli equilibri della flora spontanea e nello sviluppo delle produzioni biologiche.

Conformemente alla sua natura di legge-quadro per l'esercizio delle competenze regionali, il provvedimento definisce i principali concetti normativi del settore e le figure dell'apicoltore e dell'imprenditore apistico e individua nel «documento programmatico per il settore apistico» lo strumento nazionale per la definizione degli indirizzi e per il coordinamento delle attività in questo campo.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolato, osserva che il provvedimento investe solo indirettamente le competenze della Commissione cultura, in particolare per la disposizione di cui all'articolo 5, secondo la quale il documento programmatico individua le forme per lo sviluppo di programmi di ricerca e di sperimentazione apistica.

Considerato che il provvedimento appare idoneo a dare una prima risposta alle esigenze del settore, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 


 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 novembre 2002. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 14.20.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Testo unificato C. 429 Sedioli ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gabriella MONDELLO, relatore, rileva che la proposta di legge in esame intende apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura, al fine di recuperare i ritardi e le carenze che, dal punto di vista normativo, hanno interessato il settore.

Per quanto concerne, in particolare, i profili che rientrano più strettamente nelle competenze della VIII Commissione, evidenzia in primo luogo la disposizione dell'articolo 1, che definisce le finalità del progetto di legge, consistenti nel riconoscere all'apicoltura il carattere di attività di interesse nazionale. Con ciò il legislatore intende esprimere l'alto valore dell'attività di apicoltura come attività concorrente a valorizzare e sviluppare il profilo produttivo italiano, attraverso la protezione di una razza che identificherebbe la specifica fisionomia di questo settore in Italia. L'articolo 4 disciplina l'uso dei fitofarmaci, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api; a tal fine, le regioni individuano le limitazioni ed i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle culture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai sensi dell'articolo 5, il ministro delle politiche agricole forestali, di intesa con la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico.

In particolare segnala, in ordine a tale ultimo intervento, le lettere g) e r) dell'articolo 5, che prevedono l'individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbetici tossici per le api sulle culture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura; nonché la salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano e l'incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica. In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 

La seduta termina alle 14.30.

 


 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2003. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 9.50.

 (omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

Nuovo testo unificato C. 429 Sedioli ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gabriella MONDELLO (FI), relatore, ricorda che sul provvedimento in esame l'VIII Commissione aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2002.

La Commissione è chiamata ora ad esprimere un parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge, risultante dall'approvazione di alcuni emendamenti presso la Commissione di merito.

Le modifiche apportate dalla Commissione di merito riguardano profili finanziari e di compatibilità comunitaria del provvedimento.

Pertanto, anche alla luce del fatto che le modifiche introdotte non riguardano materie di stretta competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in questione.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 

La seduta termina alle 10.05.


 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 11.55.

(omissis)

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli ed abbinate, nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

 

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, osserva che il provvedimento in esame, trasmesso dalla XIII Commissione ai fini dell'espressione di un parere, intende apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura al fine di recuperare i ritardi e le carenze che, dal punto di vista normativo, hanno interessato il settore.

L'articolo 1 definisce le finalità del progetto di legge, consistenti nel riconoscere l'apicoltura come attività di interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale, nonché nel garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis millifera ligustica) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

L'articolo 2 procede a definire l'attività di apicoltura: essa è, a tutti gli effetti, esercizio di attività agricola, chiarendo che ciò vale anche a prescindere di una vera correlazione tra l'attività e il terreno. All'uopo si rileva che, ad oggi, l'esclusione di tale disciplina dal novero delle attività agricole è dovuta proprio all'assenza di tale requisito: ciò ha quindi cagionato anche il mancato accesso dell'apicoltore alla qualifica di coltivatore diretto, per ottenere la quale, appunto, è sembrata occorrere tale connessione col terreno.

L'articolo 3 fornisce la definizione dei soggetti economici operanti nel settore dell'apicoltura, distinguendo tra semplice apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista. Tale distinzione assume rilievo in quanto solo le ultime due figure, in qualità di soggetti imprenditoriali, verrebbero a beneficiare del regime previsto per l'attività imprenditoriale agricola; in particolare solamente l'apicoltore professionista, in quanto esercita l'attività imprenditoriale a titolo principale, potrebbe beneficiare dell'ulteriore speciale regime giuridico previsto per la coltivazione diretta. Il comma 4 specifica l'equivalenza tra una giornata lavorativa annua e la detenzione di un singolo alveare.

L'articolo 4 è volto a garantire in primis la funzione impollinatrice delle api, la quale potrebbe venire compromessa dall'uso di sostanze di comprovata tossicità per questi insetti. A tal fine, viene previsto che le regioni e le province autonome individuino limiti e divieti necessari a garantire trattamenti antiparassitari sicuri, per le ipotesi in cui la profilassi antiparassitaria implichi, durante il periodo di fioritura, l'adozione di erbicidi e prodotti tossici per le api sulle colture arboree ed erbacee, siano esse ornamentali o spontanee.

L'articolo 5, in linea con il più generale intervento di programmazione del settore produttivo, intende attuare la razionalizzazione delle azioni nel comparto apistico mediante la previsione di un atto programmatico ministeriale: spetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza stato-regioni-province autonome, previa concertazione con i soggetti rappresentativi del settore, l'adozione di un documento programmatico il quale contenga gli indirizzi e provveda al coordinamento degli interventi per il settore apistico. Segue quindi l'elencazione degli obiettivi del documento programmatico, tra i quali, in primis, figura la promozione della produzione apistica italiana accanto alla tutela della produzione di origine, e alle specialità alimentari, ai sensi dei regolamenti 2081 e 2082 del Consiglio delle Comunità europee.

L'articolo 6 è diretto a monitorare la crescita quantitativa e qualitativa della produzione apistica attraverso il controllo degli apiari e degli alveari. Viene pertanto posto l'obbligo in capo a chiunque li detenga di farne una prima denuncia entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge. Le denunce successive ed eventuali, sempre da effettuarsi entro il 31 dicembre, riguarderanno l'anno in cui si siano verificate modificazioni di collocazione e consistenza degli alveari in misura superiore al 10 per cento, siano tali variazioni in accrescimento od in diminuzione.

L'articolo 7 riconosce il valore pubblico di alcuni specifici prodotti apistici, in relazione alla funzione di risorsa del patrimonio produttivo che tali beni espletano all'interno di un ciclo naturale.

L'articolo 8 introduce norme di sicurezza definendo le distanze minime tra apiari, strade aperte al transito pubblico e confini di proprietà pubbliche o private, stabilendo opportune deroghe a beneficio dell'apicoltore in caso tra apiario e luoghi richiamati esistano dislivelli od ostacoli frapposti tali da impedire la pericolosità degli sciami. Restano ammissibili deroghe di natura pattizia tra le parti interessate.

L'articolo 9 riconosce l'attività di impollinazione quale attività agricola per connessione, dettando una speciale disciplina ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 10 autorizza il Governo a modificare il regolamento di polizia veterinaria, mentre l'articolo 11 precisa che spetta alle regioni la determinazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in oggetto.

Infine l'articolo 12 appresta la copertura finanziaria.

Sottolinea l'inopportunità di introdurre, in un provvedimento come quello in esame, finalizzato ad un settore specifico, una norma in materia di disciplina dell'uso di fitofarmaci, che potrebbe sovrapporsi con disposizioni analoghe contenute in altri provvedimenti di carattere generale.

Ritiene inoltre che debba essere semplificata la procedura di cui all'articolo 6, relativa alla denuncia degli apiari e degli alveari nonché alla comunicazione dell'inizio dell'attività.

Osserva infine che nella determinazione delle distanze per gli apiari, sarebbe opportuno introdurre criteri ispirati ad una maggiore flessibilità rispetto a quelli previsti dall'articolo 8.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.15.


 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.

La seduta comincia alle 11.55.

(omissis)

 


La seduta comincia alle 11.55.

 

Apicoltura.

 

Testo risultante dagli emendamenti approvati C. 429 Sedioli ed abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 dicembre 2002.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), ritiene necessaria un'ulteriore riflessione circa l'opportunità di prevedere la valorizzazione dei prodotti con attestazione di specificità che, non essendo connessa alla localizzazione territoriale, potrebbe agevolare produzioni concorrenti rispetto a quella nazionale. Si riserva quindi di formulare la proposta di parere.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.


 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2002 - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.

La seduta comincia alle 15.15.

 


 

Apicoltura.

 

Testo risultante dagli emendamenti approvati. C. 429 Sedioli ed abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

 

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con la condizione che, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), sia soppressa la previsione della valorizzazione dei prodotti con attestazione di specificità, dal momento che tale attestazione non è connessa alla localizzazione territoriale del prodotto e, quindi, potrebbe finire per agevolare e promuovere produzioni concorrenti rispetto a quella nazionale.

Osserva inoltre che appare opportuno rendere meno onerosa possibile, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi, la procedura di cui all'articolo 6, relativa alla denuncia degli apiari e degli alveari nonché alla comunicazione dell'inizio dell'attività; sempre con riferimento all'articolo 6, sottolinea l'opportunità di chiarire attraverso quale procedura la violazione dell'obbligo di denuncia o di comunicazione previsto possa determinare l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore, atteso che la norma in questione prevede soltanto l'invio delle denunce e delle comunicazioni ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente ai fini della profilassi e del controllo sanitario; all'articolo 7, comma 2, lettera b), ritiene che si dovrebbe chiarire se si faccia riferimento agli apicoltori di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3, comma 3, come sembrerebbe più corretto atteso che si richiama un'attività produttiva abituale svolta con postazioni nomadi o stanziali; con riferimento all'articolo 8, reputa opportuno introdurre criteri ispirati ad una maggiore flessibilità nella determinazione delle distanze per gli apiari (vedi allegato 3).

 

Sergio GAMBINI (DS-U) dichiara voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

ALLEGATO 3

 

Apicoltura (C. 429 ed abb.)

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, delle proposte di legge C. 429 ed abbinate, recante «Disciplina dell'Apicoltura»,

rilevato che il provvedimento tende ad apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura;

considerata peraltro l'opportunità di evitare nella nuova normativa oneri amministrativi e burocratici che non appaiono funzionali rispetto alla pur condivisibile finalità di tutela dell'attività di apicoltura;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), sia soppressa la previsione della valorizzazione dei prodotti con attestazione di specificità, dal momento che tale attestazione non è connessa alla localizzazione territoriale del prodotto e, quindi, potrebbe finire per agevolare e promuovere produzioni concorrenti rispetto a quella nazionale;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno rendere meno onerosa possibile, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi, la procedura di cui all'articolo 6, relativa alla denuncia degli apiari e degli alveari nonché alla comunicazione dell'inizio dell'attività;

b) sempre con riferimento all'articolo 6, andrebbe chiarito attraverso quale procedura la violazione dell'obbligo di denuncia o di comunicazione ivi previsto possa determinare l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore, atteso che la norma in questione prevede soltanto l'invio delle denunce e delle comunicazioni ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente ai fini della profilassi e del controllo sanitario;

c) all'articolo 7, comma 2, lettera b), andrebbe chiarito se si faccia riferimento agli apicoltori di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3, comma 3, come sembrerebbe più corretto atteso che si richiama un'attività produttiva abituale svolta con postazioni nomadi o stanziali;

d) con riferimento all'articolo 8, appare opportuno introdurre criteri ispirati ad una maggiore flessibilità nella determinazione delle distanze per gli apiari.


 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.55.

 


Disciplina dell'apicoltura.

Nuovo testo unificato risultante dagli ulteriori emendamenti approvati C. 429 Sedioli ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, rileva che il provvedimento in esame, trasmesso dalla XIII Commissione agricoltura ai fini dell'espressione di un parere, intende apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura al fine di recuperare i ritardi e le carenze che, dal punto di vista normativo, hanno interessato il settore.

Sul provvedimento la Commissione aveva già espresso, nella seduta dell'11 dicembre 2002, un parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni. Il provvedimento è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti da parte della Commissione di merito.

La condizione contenuta nel parere della X Commissione riguardava l'articolo 5, comma 1, lettera c), e mirava a eliminare il riferimento alla valorizzazione dei prodotti del settore apistico con attestazione di specificità. Tale condizione sembra essere stata sostanzialmente recepita dalla Commissione di merito attraverso l'approvazione di un apposito emendamento.

Le osservazioni contenute nel parere della X Commissione non sono invece state recepite dalla XIII Commissione.

Per quel che concerne le altre modifiche apportate dalla Commissione agricoltura al testo del provvedimento, rileva che una prima modifica riguarda l'articolo 4, che concerne la disciplina dell'uso dei fitofarmaci. L'emendamento approvato, in particolare, prevede che le regioni disciplinino tale materia, rispettando in ogni caso la normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico per il settore apistico di cui all'articolo 5.

Un'ulteriore modifica riguarda il documento appena menzionato. Un emendamento approvato dalla Commissione di merito ha infatti previsto che il documento deve definire solo indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari.

L'articolo 9, che riconosce l'attività di impollinazione quale attività agricola per connessione, dettando una speciale disciplina ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, è stato modificato attraverso l'aggiunta di un comma 4-bis in base al quale tale disciplina speciale ha efficacia a decorrere dall'approvazione del regime fiscale da parte della Commissione delle Comunità europee.

Un'altra modifica è contenuta nell'articolo 10 e prevede che l'adeguamento del regolamento di polizia veterinaria avvenga d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

L'ultima modifica riguarda, infine, la copertura finanziaria di cui all'articolo 12. Al riguardo, segnala che è stato inoltre aggiunto un comma 1-bis all'articolo 5, in base al quale, con decreto ministeriale, vengono ripartiti gli stanziamenti previsti dall'articolo 12.

In conclusione, ferma restando la disponibilità a recepire eventuali indicazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito, si riserva di formulare una proposta di parere nella quale potrebbero essere richiamate le osservazioni già contenute nel parere espresso nella seduta dell'11 dicembre 2002, con particolare riferimento all'esigenza di definire in termini univoci le procedure di cui all'articolo 6 (che potrebbe essere posta come condizione), nonché all'opportunità di introdurre elementi di chiarezza nella formulazione dell'articolo 7, comma 2, lettera b), e criteri ispirati ad una maggiore flessibilità nella determinazione delle distanze degli apiari, di cui all'articolo 8.

Sauro SEDIOLI (DS-U), in qualità di relatore sul provvedimento presso la Commissione di merito, dopo avere assicurato la più ampia disponibilità a tenere conto delle indicazioni che dovessero essere formulate dalle Commissioni chiamate ad esprimere il parere, sottolinea l'opportunità che le considerazioni svolte dal relatore Polledri in ordine alla formulazione dell'articolo 5 siano prospettate come osservazione e non come condizione nell'ambito del parere che la X Commissione si accinge ad esprimere.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente di aver già precisato come la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella seduta dell'11 dicembre 2002, volta ad eliminare il riferimento alla valorizzazione dei prodotti del settore apistico con attestazione di specificità, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sembri essere stata sostanzialmente recepita dalla Commissione di merito attraverso l'approvazione di un apposito emendamento.

Sergio GAMBINI (DS-U), nel dichiarare di concordare con la precisazione testé fornita dal relatore, sottolinea l'opportunità di approfondire in modo adeguato i termini in cui prospettare alla Commissione di merito la questione connessa alla formulazione dell'articolo 6, in ordine alla quale è emersa l'esigenza di precisare in che modo la violazione dell'obbligo di denuncia o di comunicazione possa determinare l'esclusione dal riconoscimento degli incentivi.

Sauro SEDIOLI (DS-U) sottolinea che la predisposizione del nuovo testo unificato è risultata particolarmente difficoltosa, essendosi dovuto valutare con attenzione il trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni; prospetta quindi l'opportunità che la Commissione, nell'esprimere il prescritto parere, si limiti a formulare osservazioni, evitando di porre condizioni che potrebbero rendere più difficoltosa la prosecuzione dell'iter presso la Commissione di merito, anche nella prospettiva, che si va sempre più consolidando nell'ambito di quest'ultima, della richiesta di assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Valter ZANETTA (FI) esprime l'auspicio che la Commissione di merito, nel momento in cui sarà chiamata ad apportare ulteriori modifiche al testo, dimostri disponibilità a recepire le istanze provenienti dagli operatori del settore, peraltro in buona parte prospettate da emendamenti da lui stesso presentati presso la Commissione agricoltura.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) ritiene che la questione relativa all'articolo 6 possa essere risolta invitando la Commissione di merito a modificare la norma nel senso di chiarire in modo univoco che le denunce degli apiari e degli alveari e le comunicazioni dell'inizio dell'attività siano obbligatori ai fini del riconoscimento degli incentivi.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, si riserva di formulare la proposta di parere dopo aver approfondito le questioni sollevate nel corso del dibattito.

Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

 


 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 luglio 2003. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 9.

 

(omissis)

 


Disciplina dell'apicoltura.

 

Nuovo testo unificato risultante dagli ulteriori emendamenti approvati C. 429 Sedioli ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

 

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nel corso della seduta di ieri, illustra una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 1).

Sergio GAMBINI (DS-U), pur condividendo la proposta di parere testé illustrata dal deputato Polledri, ritiene che la condizione in essa prospettata, con riferimento alla necessità di adottare una formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c) tale da escludere chiaramente la possibilità di valorizzazione dei prodotti con attestazione specifica, possa, più opportunamente, essere configurata non come condizione ma come osservazione, anche al fine di corrispondere all'invito in questo senso rivolto nella precedente seduta dal relatore presso la Commissione di merito, deputato Sedioli.

 

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ritiene accoglibile l'indicazione prospettata dal deputato Gambini e, di conseguenza, riformula la proposta di parere nel senso da lui indicato (vedi allegato 2).

 

Sergio GAMBINI (DS-U) dichiara voto favorevole.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolinea l'opportunità di valorizzare adeguatamente l'industria alimentare collegata al settore apistico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

 

ALLEGATO 1

 

Disciplina dell'apicoltura (Nuovo testo unificato risultante dagli ulteriori emendamenti approvati C. 429 Sedioli ed abb.).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 429 ed abbinate, risultante dall'esame degli emendamenti,

richiamato il parere espresso dalla Commissione sul provvedimento in data 11 dicembre 2002;

rilevato che la Commissione di merito ha sostanzialmente recepito la condizione posta in quel parere volta alla soppressione, dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della previsione della valorizzazione dei prodotti con attestazione di specificità, pur se il mantenimento nel testo del riferimento al regolamento n. 2082/92 è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in quanto tale regolamento è relativo alle attestazioni di specificità;

rilevato altresì che non sono state recepite nel nuovo testo le osservazioni formulate;

delibera di esprimere

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

appare necessario che la Commissione di merito adotti una formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), tale da escludere chiaramente la possibilità di valorizzazione dei prodotti con attestazione di specificità;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno rendere meno onerosa possibile, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi, la procedura di cui all'articolo 6, relativa alla denuncia degli apiari e degli alveari nonché alla comunicazione dell'inizio dell'attività;

b) con riferimento all'articolo 6, andrebbe chiarito attraverso quale procedura la violazione dell'obbligo di denuncia o di comunicazione ivi previsto possa determinare l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore, atteso che la norma in questione prevede soltanto l'invio delle denunce e delle comunicazioni ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente ai fini della profilassi e del controllo sanitario;

c) all'articolo 7, comma 2, lettera b), andrebbe chiarito se si faccia riferimento agli apicoltori di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3, comma 3, come sembrerebbe più corretto atteso che si richiama un'attività produttiva abituale svolta con postazioni nomadi o stanziali;

d) con riferimento all'articolo 8, appare opportuno introdurre criteri ispirati ad una maggiore flessibilità nella determinazione delle distanze per gli apiari.

 

 

ALLEGATO 2

 

Disciplina dell'apicoltura (Nuovo testo unificato risultante dagli ulteriori emendamenti approvati C. 429 Sedioli ed abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 429 ed abbinate, risultante dall'esame degli ulteriori emendamenti,

richiamato il parere espresso dalla Commissione sul provvedimento in data 11 dicembre 2002;

rilevato che la Commissione di merito ha sostanzialmente recepito la condizione posta in quel parere volta alla soppressione, dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della previsione della valorizzazione dei prodotti con attestazione di specificità, pur se il mantenimento nel testo del riferimento al regolamento n. 2082/92 è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in quanto tale regolamento è relativo alle attestazioni di specificità;

rilevato altresì che non sono state recepite nel nuovo testo le osservazioni formulate;

delibera di esprimere

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario che la Commissione di merito adotti una formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), tale da escludere chiaramente la possibilità di valorizzazione dei prodotti con attestazione di specificità;

b) appare opportuno rendere meno onerosa possibile, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi, la procedura di cui all'articolo 6, relativa alla denuncia degli apiari e degli alveari nonché alla comunicazione dell'inizio dell'attività;

c) con riferimento all'articolo 6, andrebbe chiarito attraverso quale procedura la violazione dell'obbligo di denuncia o di comunicazione ivi previsto possa determinare l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore, atteso che la norma in questione prevede soltanto l'invio delle denunce e delle comunicazioni ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente ai fini della profilassi e del controllo sanitario;

d) all'articolo 7, comma 2, lettera b), andrebbe chiarito se si faccia riferimento agli apicoltori di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3, comma 3, come sembrerebbe più corretto atteso che si richiama un'attività produttiva abituale svolta con postazioni nomadi o stanziali;

e) con riferimento all'articolo 8, appare opportuno introdurre criteri ispirati ad una maggiore flessibilità nella determinazione delle distanze per gli apiari.


 


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 26 novembre 2002. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.20.

 


Variazione nella composizione della Commissione.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che, a decorrere dal 25 novembre 2002, il ministro Stefania Prestigiacomo (in precedenza sostituito dal deputato Massimo Berruti) è sostituito dal deputato Eugenio Viale.

 

Disciplina dell'apicoltura.

 

Testo unificato C. 429 ed abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

 

Angelo SANTORI (FI) relatore, osserva che il provvedimento in esame intende apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura al fine di recuperare i ritardi e le carenze che, dal punto di vista normativo, hanno interessato il settore.

L'articolo 1 definisce le finalità del progetto di legge consistenti nel riconoscere all'apicoltura il carattere di attività di interesse nazionale. Questo in ragione del rilievo del settore apistico a fini di conservazione dell'ambiente naturale, di servizio di impollinazione, promozione del patrimonio produttivo nazionale di qualità. Inoltre, viene legato il principio della nazionalità dell'interesse, sotteso all'apicoltura, alla tutela dell'ape italiana, Apis millifera ligustica.

L'articolo 2 procede a definire l'attività di apicoltura: essa è, a tutti gli effetti, esercizio di attività agricola, chiarendo che ciò vale anche a prescindere da una vera correlazione tra l'attività e il terreno. All'uopo si rileva che, ad oggi, l'esclusione di tale disciplina dal novero delle attività agricole è dovuta proprio all'assenza di tale requisito: ciò ha quindi cagionato anche il mancato accesso dell'apicoltore alla qualifica di coltivatore diretto, per ottenere la quale, appunto, è sembrata occorrere tale connessione col terreno.

L'articolo 3 fornisce la definizione dei soggetti economici operanti nel settore dell'apicoltura, distinguendo tra semplice apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista. Tale distinzione assume rilievo in quanto solo le ultime due figure, in qualità di soggetti imprenditoriali, verrebbero a beneficiare del regime previsto per l'attività imprenditoriale agricola; in particolare solamente l'apicoltore professionista, in quanto esercita l'attività imprenditoriale a titolo principale, potrebbe beneficiare dell'ulteriore speciale regime giuridico previsto per la coltivazione diretta. Il comma 4 specifica l'equivalenza tra una giornata lavorativa annua e la detenzione di un singolo alveare.

L'articolo 4 è volto a garantire in primis la funzione impollinatrice delle api, la quale potrebbe venire compromessa dall'uso di sostanze di comprovata tossicità per questi insetti. A tal fine, viene previsto che le regioni e le province autonome individuino limiti e divieti necessari a garantire trattamenti antiparassitari sicuri, per le ipotesi in cui la profilassi antiparassitaria implichi, durante il periodo di fioritura, l'adozione di erbicidi e prodotti tossici per le api sulle colture arboree ed erbacee, siano esse ornamentali o spontanee.

L'articolo 5, in linea con il più generale intervento di programmazione del settore produttivo, intende attuare la razionalizzazione delle azioni nel comparto apistico mediante la previsione di un atto programmatico ministeriale: spetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni-province autonome, previa concertazione con i soggetti rappresentativi del settore, l'adozione di un documento programmatico che contenga gli indirizzi e provveda al coordinamento degli interventi per il settore apistico. Segue quindi l'elencazione degli obiettivi del documento programmatico, tra i quali, in primis, figura la promozione della produzione apistica italiana accanto alla tutela della produzione di origine, e alle specialità alimentari , ai sensi dei regolamenti 2081 e 2082 del Consiglio delle Comunità europee.

L'articolo 6 è diretto a monitorare la crescita quantitativa e qualitativa della produzione apistica attraverso il controllo degli apiari e degli alveari. Viene pertanto posto l'obbligo in capo a chiunque li detenga di farne una prima denuncia entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge. Le denunce successive ed eventuali, sempre da effettuarsi entro il 31 dicembre, riguarderanno l'anno in cui si siano verificate modificazioni di collocazione e consistenza degli alveari in misura superiore al 10 per cento, siano tali variazioni in accrescimento od in diminuzione.

L'articolo 7 riconosce il valore pubblico di alcuni specifici prodotti apistici, in relazione alla funzione di risorsa del patrimonio produttivo che tali beni espletano all'interno di un ciclo naturale.

L'articolo 8 introduce norme di sicurezza definendo le distanze minime tra apiari, strade aperte al transito pubblico e confini di proprietà pubbliche o private, stabilendo opportune deroghe a beneficio dell'apicoltore nel caso in cui tra apiario e luoghi richiamati esistano dislivelli od ostacoli frapposti tali da impedire la pericolosità degli sciami. Restano ammissibili deroghe di natura pattizia tra le parti interessate.

L'articolo 9 riconosce l'attività di impollinazione quale attività agricola per connessione, dettando una speciale disciplina ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 10 autorizza il Governo a modificare il regolamento di polizia veterinaria, mentre l'articolo 11 precisa che spetta alle regioni la determinazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in oggetto.

L'articolo 12 appresta infine la copertura finanziaria.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone di formulare un parere favorevole senza osservazioni né condizioni.

 

Giovanni DIDONÈ (LNP), alla luce del richiamo all'articolo 2135 del codice civile che definisce la figura dell'imprenditore agricolo, osserva che anche per gli imprenditori apistici dovrebbe esplicitamente prevedersi la possibilità di una copertura assicurativa per infortuni sul lavoro.

 

Angelo SANTORI (FI), relatore, assicura il deputato Didonè che in base alla normativa vigente in materia di attività agricola e soggetti correlati, da poco modificata dal decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha riscritto lo stesso articolo 2135 del codice civile, l'equiparazione dell'imprenditore agricolo alla figura del coltivatore diretto fa sì che anche per l'imprenditore apistico sia garantita la stessa disciplina in materia di iscrizione all'INPS e all'INAIL.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 

La seduta termina alle 14.30.

 



 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

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SEDE CONSULTIVA

 

Lunedì 28 luglio 2003. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 13.40.

 


 

Apicoltura.

 

Testo unificato delle proposte di legge C. 429 e abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia.

 

Angelo SANTORI (FI), relatore, osserva che la XIII Commissione ha nuovamente trasmesso il provvedimento relativo all'apicoltura.

Nella seduta del 26 novembre 2002, la Commissione lavoro aveva espresso parere favorevole sul testo allora trasmesso. Le modifiche apportate dalla Commissione agricoltura sono di impatto limitato.

Rinviando alla relazione già svolta nella seduta del 26 novembre 2002, ricorda che l'articolo 1 definisce le finalità del progetto di legge consistenti nel riconoscere all'apicoltura il carattere di attività di interesse nazionale, in ragione del rilievo del settore apistico a fini di conservazione dell'ambiente naturale e alla tutela dell'ape italiana, Apis millifera ligustica. L'articolo 2 procede a definire l'attività di apicoltura: essa è, a tutti gli effetti, esercizio di attività agricola, anche a prescindere da una vera correlazione tra l'attività e il terreno. L'articolo 3 fornisce la definizione dei soggetti economici operanti nel settore dell'apicoltura, distinguendo tra semplice apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista. Il comma 4 specifica l'equivalenza tra una giornata lavorativa annua e la detenzione di un singolo alveare. L'articolo 4 riguarda i trattamenti antiparassitari. L'articolo 5 prevede un documento programmatico adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza stato-regioni-province autonome, previa concertazione con i soggetti rappresentativi del settore. Il documento provvede al coordinamento degli interventi per il settore apistico. Tra gli obiettivi del documento rientra la promozione della produzione apistica italiana accanto alla tutela della produzione di origine, e alle specialità alimentari, ai sensi dei regolamenti 2081 e 2082 del Consiglio delle Comunità europee. L'articolo 6 obbliga chiunque detenga apiari o alveari a farne denuncia. L'articolo 7 riconosce il valore pubblico di alcuni specifici prodotti apistici. L'articolo 8 introduce norme di sicurezza, definendo le distanze minime tra apiari, strade aperte al transito pubblico e confini di proprietà pubbliche o private. L'articolo 9 riconosce l'attività di impollinazione quale attività agricola per connessione, dettando una speciale disciplina ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, subordinata all'approvazione del regime fiscale da parte della Commissione delle Comunità europee. L'articolo 10 autorizza il Governo a modificare il regolamento di polizia veterinaria, mentre l'articolo 11 precisa che spetta alle regioni la determinazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni in oggetto. Infine l'articolo 12 appresta la copertura finanziaria.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) avanza una richiesta di chiarimento in merito alla definizione del concetto di apicoltore professionista, di cui al comma 3 dell'articolo 3. In particolare, chiede chi sia il soggetto abilitato a verificare la condizione di imprenditore apistico e apicoltore professionista.

Evidenzia poi alcune perplessità in ordine alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 5, che prevede indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate, sottolineando l'opportunità di chiarire quali possano essere tali zone svantaggiate.

Infine, ritiene necessario prevedere un termine temporale minimo a favore di chi detiene apiari o alveari per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6, per la prima applicazione della legge.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, precisa che la nozione «a titolo principale» oltre ad essere un concetto giuridico presente in molte parti dell'ordinamento, è una nozione utilizzata proprio nel campo dell'imprenditoria dell'attività agricola e zootecnica. Nella fattispecie, il legislatore si limita a precisare che l'apicoltore professionista può essere chiunque si dedichi all'attività di imprenditore apistico a titolo principale, riferendosi cioè a colui che fa di tale esercizio il baricentro della propria attività professionale.

Per quanto riguarda la lettera q) dell'articolo, 5 fa presente che il ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa concertazione con i soggetti rappresentativi del settore apistico, adottano un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per tale settore anche in riferimento agli apicoltori che operano nelle zone svantaggiate.

 

Angelo SANTORI, relatore, fa presente che attualmente gli apicoltori sfuggono a qualsiasi controllo e la definizione della loro attività si richiama all'articolo 2135 del codice civile. Il provvedimento in esame definisce ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 la figura dell'imprenditore apistico e dell'apicoltore professionista a titolo principale, mentre al comma 4 precisa che per determinare una giornata di lavoro l'anno si fa riferimento alla detenzione di un alveare.

In merito al richiamo alla lettera q) dell'articolo 5, osserva che nel momento in cui l'apicoltore viene riconosciuto come imprenditore a titolo principale di fatto si aggancia a tutte le leggi relative.

Condivide il rilievo relativo alla necessità di inserire una disciplina transitoria per la prima applicazione della legge e di prevedere un termine temporale minimo per adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6; pertanto, recependo il suggerimento del deputato Barbieri, propone di formulare un parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 14.25.

 

ALLEGATO 2

 

Apicoltura (Testo unificato delle proposte di legge n. 429 e abbinate).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione,

esaminato il T.U. C. 429 e abbinate in materia di apicoltura,

considerato che la legge potrebbe entrare in vigore in prossimità della fine dell'anno e quindi in coincidenza con alcuni ob- blighi imposti a chi detiene apiari o alveari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disciplina transitoria per la prima applicazione della legge, eventualmente prevedendo un termine temporale minimo a favore di chi detiene apiari o alveari per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6.

 



XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 novembre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.10.

 

 


Disciplina dell'apicoltura.

Testo unificato C. 429 Sedioli ed abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Gianni MANCUSO (AN), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge Sedioli n.429, de Ghislanzoni Cardoli n. 2348 e Catanoso n. 3157, risultante dall'esame degli emendamenti approvati, che all'articolo 1 riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale per la conservazione dell'ambiente, per garantire l'impollinazione naturale e proteggere la biodiversità delle specie autoctone. Ritiene peraltro assolutamente opportuno, anzi tardivo, che il Parlamento lavori alla predisposizione di una legge-quadro che intervenga a colmare la lacuna esistente in ordine ad un settore che è sempre stato considerato, a torto, marginale, al punto che diverse regioni hanno già provveduto con autonomi strumenti normativi a regolamentare questa attività che, tra l'altro, è caratterizzata da un'alta percentuale di allevatori che praticano il nomadismo intra ed extraregionale.

Evidenziato come sia facile intuire le conseguenze sanitarie legate agli spostamenti dalle arnie da un luogo all'altro, segnala, a questo proposito, che da alcuni anni il settore è impegnato a fronteggiare un'epidemia di varroasi, malattia parassitaria estremamente aggressiva e letale per le api. Conseguentemente si sono sperimentati farmaci curativi di questa patologia, caratterizzati da una tossicità, più o meno elevata a seconda delle molecole utilizzate, che passa nei prodotti che entrano nella catena alimentare umana: miele, pappa reale, polline e propoli, utilizzati anche come sostanze terapeutiche dell'uomo, contengono infatti i residui dei prodotti usati per limitare la presenza della varroasi, che peraltro devono rispettare delle soglie definite dalle direttive comunitarie.

A ciò si aggiungono i danni diretti sulle api derivanti dall'uso, e spesso dall'abuso, dei fitofarmaci in agricoltura che, limitando la presenza di questo insostituibile insetto, ne mette a rischio l'azione pronuba. In particolare, ricorda che l'articolo 4 del testo unificato in oggetto prevede che siano le regioni ad individuare le limitazioni ed i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture durante il periodo di fioritura.

Ricorda altresì che l'articolo 5 correttamente elenca le azioni che la legge rinvia ad un documento programmatico che coinvolgerà tutti gli attori del settore (Ministeri, Conferenza Stato-regioni, organizzazioni professionali agricole, unioni nazionali di associazioni di produttori apistici, associazioni di tutela dei consumatori).

Rilevato che la Comunità Europea, ed in particolare l'Italia, sono lontani dal produrre le quantità di miele consumato (meno del 50 per cento), richiama i rischi derivanti dall'importazione extracomunitaria, atteso che il nostro paese e l'Europa sono costretti, per soddisfare la domanda, ad importare dall'Est europeo e dalla Cina, i cui prodotti, pur validi sotto il profilo organolettico non offrono le garanzie di qualità normalmente richieste dal consumatore europeo (relativamente, tra l'altro, ai residui chimici provenienti da trattamenti antiparassitari ed alle condizioni igieniche durante le manipolazioni).

Ricorda infine che negli altri articoli del provvedimento si definiscono l'attività di apicoltore e quella di imprenditore (articolo 3) e si stabiliscono le risorse nettarifere (articolo 7), le distanze previste per gli apiari (articolo 8), l'adeguamento del regolamento di polizia veterinaria (articolo 10), le sanzioni previste (articolo 11) e la copertura finanziaria (articolo 12).

Alla luce delle considerazioni esposte, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1) concernente l'inserimento all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «il ministro delle politiche agricole e forestali» le parole «di concerto con il ministro della salute».

 

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ribadisce l'importanza del provvedimento in esame, prospettando altresì l'opportunità di sottolineare nel parere l'esigenza di prevedere adeguati controlli sul miele di importazione, in considerazione dei rischi legati all'uso di fitofarmaci e di antiparassitari, nonché di evidenziare l'avvenuto controllo nell'etichettatura del prodotto.

 

Grazia LABATE (DS-U) condivide le considerazioni del relatore in ordine ad un provvedimento opportuno, che tra l'altro assicura la salvaguardia della razza di ape italiana, l'apis mellifera ligustica Spinola. Rileva peraltro che l'articolo 4 del testo unificato, concernente la disciplina dell'uso dei fitofarmaci, sembrerebbe conferire alle regioni un eccessivo potere di normazione: ritiene peraltro che la proposta di parere del relatore potrebbe essere integrata con un'ulteriore osservazione concernente l'inserimento al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole «le regioni» delle parole «nel rispetto della normativa comunitaria vigente».

 

Gianni MANCUSO (AN), relatore, osservato che la normativa comunitaria vigente in materia non può essere disattesa, condivide il senso del rilievo formulato dal deputato Labate, ricordando che in Italia si registra la maggior varietà di specie di api, nonché di mieli, ed evidenziando l'opportunità di tutelare tale diversità biologica.

In merito alle osservazioni del deputato Lucchese, ricorda che l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede l'adozione di un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con riferimento, tra l'altro, al potenziamento ed all'attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale (lettera o)). Ricorda inoltre che la materia dell'etichettatura rientrerebbe più propriamente nella competenza della Commissione agricoltura.

Recependo le indicazioni emerse dal dibattito, riformula quindi la proposta di parere (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.10.

 

ALLEGATO 1

 

Disciplina dell'apicoltura (Testo unificato C. 429 Sedioli ed abb.).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La XII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 429 ed abbinate «Disciplina dell'apicoltura», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto del notevole impatto di questo provvedimento sulla salute umana, nonché sul patrimonio apifero nazionale;

ritenuto che l'articolo 5, comma 1, lettere e), g), h), l), n) e o), riguardano materie di competenza del Ministero della salute;

esprime:

parere favorevole

con la seguente osservazione:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole «il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali» aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministro della Salute».

 

ALLEGATO 2

 

Disciplina dell'apicoltura (Testo unificato C. 429 Sedioli ed abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 429 ed abbinate «Disciplina dell'apicoltura», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto del notevole impatto di questo provvedimento sulla salute umana, nonché sul patrimonio apifero nazionale;

ritenuto che l'articolo 5, comma 1, lettere e), g), h), l), n) e o), riguardano materie di competenza del Ministero della salute;

esprime:

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

All'articolo 4, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti «nel rispetto della normativa comunitaria vigente».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole «il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali» aggiungere le seguenti parole: «di concerto con il Ministro della Salute».


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 18.05.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

 

Nuovo testo unificato C. 429 ed abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

 

Gianni MANCUSO (AN), relatore, ricorda che sul testo unificato delle proposte di legge Sedioli C. 429 ed abbinate la XII Commissione ha già espresso, nella seduta del 26 novembre 2002, un parere favorevole con due osservazioni. Rilevato che la prima di esse, concernente l'aggiunta, all'articolo 4, della dizione «nel rispetto della normativa comunitaria vigente» è stata recepita dalla Commissione di merito, propone di esprimere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Sedioli C. 429 ed abbinate parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.


 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.30.

 


Apicoltura.

 

C. 429 Sedioli e abbinate.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giorgio CONTE (AN), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che esso è il risultato dell'unificazione di diverse proposte, succedutesi negli anni, e di un lungo e reiterato iter nelle varie Commissioni, durante il quale sono stati introdotti numerosi emendamenti.

Il testo intende introdurre una disciplina finalmente generale dell'attività dell'apicoltura, anche al fine di recuperare i ritardi e le carenze normative che hanno interessato il settore. La proposta si qualifica come «legge-quadro» sull'apicoltura e coordina, riunisce ed integra alcune specifiche disposizioni preesistenti.

Aggiunge che il provvedimento, che consta di 13 articoli, disciplina in modo organico, coerente ed integrato il settore, parificandolo ad attività agricola ed introducendo alcuni aspetti di innovazione, importanti anche alla luce delle evoluzioni del mercato alimentare, che ha interessato, non ultimi, i prodotti dell'apicoltura.

Evidenzia, quindi, tre aspetti principali. Il primo riguarda le più peculiari competenze della XIV Commissione, ovvero il coordinamento e la risposta alla normativa comunitaria. Ricorda in proposito che la Comunità ha normato il settore fin dal 1974, con successivi interventi di natura tecnica ma anche finanziaria, fino al 1997. Lo Stato italiano ha dato applicazione alle direttive ed il provvedimento in esame si qualifica come un riordino in testo unico, con alcune innovazioni che non interessano parti discendenti da direttive comunitarie.

Il secondo aspetto è di natura più politica, nell'applicazione di alcune linee di indirizzo ad un settore estremamente tecnico. Sottolinea che è questa la scelta, che si può facilmente desumere dalla lettura dell'articolato, di introdurre elementi di qualità nella produzione (prodotti biologici, tracciabilità) e di valorizzazione della stessa quale elemento di conservazione dell'ambiente naturale e dell'eco sistema, ponendo l'impollinazione naturale quale garanzia di bio diversità. Aggiunge che questi temi importanti mirano ad indirizzare la produzione, e più in generale l'agricoltura italiana, verso nuove forme di qualità, a tutela della salute e della soddisfazione dei consumatori ancor prima che del territorio e delle forme di produzione tradizionali.

Ricorda che a questo aspetto, centrale nella stesura del testo in esame, si possono ricondurre gli articoli 4 (relativo alle limitazioni nell'uso di fitofarmaci, erbicidi ed antiparassitari), 5 (documento programmatico per il settore apistico, che introduce i concetti di tracciabilità, denominazione di origine controllata, produzione biologica, limiti e divieti per l'utilizzo di colture geneticamente modificate e tutela dell'ape italiana) e 7 (riconoscimento della catena dell'apicoltura come ciclo naturale di interesse pubblico).

Evidenzia che il particolare riguardo alla tutela della salute è testimoniato anche dalle disposizioni che intervengono in materia di regolamento di polizia veterinaria, da aggiornarsi con l'evolversi delle patologie apistiche e dei ritrovati in materia di prevenzione; il settore veterinario delle ASL è investito di un nuovo ruolo di controllo e gestione dell'anagrafe dei produttori.

Il terzo aspetto è il sostegno al settore dell'apicoltura, che trova sinergia e completamento con le scelte, già illustrate, di incentivazione alla qualità.

Sottolinea ancora che l'articolato contiene alcune significative innovazioni in materia di imprenditoria nel settore primario, con disposizioni di natura civilistica, fiscale e societaria, che mirano anche a valorizzare e riconoscere il lavoro ed il valore aggiunto delle categorie e delle associazioni dei produttori.

Sempre connesse agli aspetti pratici dell'allevamento apistico, ricorda infine alcune norme che, anche modificando il codice civile (si introduce l'articolo 896-bis), normano la dislocazione dei alveari, le distanze reciproche e con altre specifiche destinazioni produttive.

In base alle considerazioni svolte ed alla valutazione che il provvedimento in esame può certamente consentire e favorire una crescita all'interno del settore, connessa sia ad una maggiore consapevolezza dell'entità del settore stesso che ad una maggiore tutela del consumatore, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti nazionali, formula, in conclusione una proposta di parere favorevole.

 

Rosella OTTONE (DS-U) sottolinea che l'apicoltura va considerata attività di interesse nazionale non solo per le sue pur rilevanti finalità produttive, ma anche per il suo ruolo insostituibile ai fini degli assetti del ciclo biologico naturale. Ritiene che le disposizioni recate dal provvedimento in esame possano fornire una prima risposta normativa ad un settore che, seppur capace di offrire una produzione di elevata qualità, incontra difficoltà a conquistare nuovi spazi di mercato, anche in ragione del disinteresse finora prestato dal legislatore a tale comparto e per i ritardi dell'Unione europea per il pieno riconoscimento del miele vergine integrale.

Per le motivazioni esposte, annuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

Giacomo STUCCHI, presidente, esprime condivisione del provvedimento in esame, che norma un settore importante anche per la tutela del consumatore rispetto alla qualità del prodotto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

 



XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 18.20.

(omissis)


Disciplina dell'apicoltura.

C. 429 Sedioli e abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che il relatore, deputato Giorgio Conte, sarà sostituito dal deputato Airaghi.

 

Marco AIRAGHI (AN), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che la Commissione agricoltura ha trasmesso il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 429, C. 2348 e C. 3157, come risultante dagli emendamenti approvati per recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. La XIV Commissione aveva infatti esaminato il precedente testo unificato nella seduta dell'11 dicembre 2002, esprimendo parere favorevole.

Sottolinea che il testo è volto a definire in modo organico i principi generali per lo svolgimento dell'attività apistica, in modo da superare i ritardi normativi che hanno finora interessato il settore dal punto di vista normativo.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte da ultimo dalla Commissione agricoltura che investono gli ambiti di competenza della XIV Commissione, osserva che queste concernono, da una parte, l'articolo 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci) e, dall'altra, l'articolo 9 (Riconoscimento del servizio di impollinazione). In particolare, all'articolo 4, si prevede espressamente che le regioni individuano le limitazioni, i divieti e le sanzioni per i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle varie colture, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico per il settore apistico.

All'articolo 9 si prevede poi un particolare regime fiscale, a carattere facoltativo, per i soggetti che esercitano l'attività di impollinazione. Al comma 4-bis, successivamente introdotto dalla XIII Commissione, si precisa che tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall'approvazione del regime fiscale da parte della Commissione della Comunità europee. Al riguardo, apparirebbe più opportuno precisare nel testo che si tratta «del regime fiscale di cui al comma 2».

In conclusione, non ravvisando profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a rendere più chiaro il riferimento alle procedure comunitarie, contenuto all'articolo 9, comma 4-bis (vedi allegato 2).

Domenico BOVA (DS-U) sottolinea che il provvedimento in esame riprende in larga parte i contenuti di un testo unificato, con caratteristiche di legge quadro, già elaborato nella precedente legislatura.

Ricorda che il provvedimento in titolo stabilisce, tra l'altro, che sono prodotti agricoli il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele; che è considerato apicoltore colui che detiene e conduce alveari in forma amatoriale, mentre è produttore apistico colui che eserciti l'apicoltura a fini economici e commerciali. Le regioni sono tenute a disciplinare l'uso dei pesticidi nel periodo della fioritura, deve essere adottato un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico.

Il provvedimento prevede, inoltre, una denuncia da parte dei detentori degli alveari e incentivi dello Stato e delle regioni per la pratica economico-produttiva del nomadismo sulla base dei principi elencati nel testo. I consorzi apistici possono godere dei benefici previsti dalla legge sull'associazionismo e il sevizio di impollinazione è considerato a tutti gli effetti attività agricola e produttiva di reddito agrario.

Sottolinea, ancora, che la proposta di legge in esame stabilisce che l'apicoltura deve essere considerata attività di interesse nazionale in ambito agricolo e che essa è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola. È attività di interesse nazionale poiché va considerata non solo per le sue pur rilevanti finalità produttive, ma anche per il suo ruolo insostituibile ai fini degli assetti del ciclo biologico naturale.

L'azione impollinatrice delle api è indispensabile sia per gli equilibri della flora spontanea, sia per favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche in importanti settori, come quello ortofrutticolo.

Le disposizioni in esame possono fornire una prima risposta normativa ad un settore che, se pur capace di offrire una produzione di elevata qualità, trova difficoltà a conquistare nuovi spazi di mercato, anche in ragione del disinteresse finora prestato dal legislatore a tale comparto e per i ritardi dell'Unione europea per il pieno riconoscimento del miele vergine integrale.

Sulla base delle valutazioni espresse, annuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi gruppi, dei deputati Riccardo CONTI (UDC), Andrea DI TEODORO (FI) e Marco AIRAGHI (AN), la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 19.

 

(omissis)

 

ALLEGATO 2

 

Disciplina dell'apicoltura (C. 429 Sedioli e abb).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato recante disciplina dell'apicoltura (C. 429 ed abbinate);

tenuto conto delle modifiche introdotte, in particolare, agli articoli 4 e 9 del testo unificato,

considerato che all'articolo 9, comma 4-bis, si subordina l'efficacia del regime fiscale previsto al comma 2 all'approvazione di tale regime da parte della Commissione delle Comunità europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 9, comma 4-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il riferimento al regime fiscale «di cui al comma 2»


 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

 


Disciplina dell'Apicoltura.

Nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 429 e abb.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Giacomo STUCCHI, presidente, relatore, intervenendo in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento all'esame della Commissione è un testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 429, C. 2348 e C. 3157, in materia di apicoltura, volto a definire, nel rispetto delle competenze regionali e comunitarie in materia, i principi generali dell'attività apistica, al fine di recuperare i ritardi e le carenze che, dal punto di vista normativo, hanno interessato il settore. A tal fine, specifica che l'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività agricola, anche se non correlata alla gestione del terreno, la cui valenza ha rilievo nazionale, in quanto legata alla preservazione dell'equilibrio ambientale. Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento due volte. Una prima volta, nella seduta dell'11 dicembre 2002, era stato formulato un parere favorevole; successivamente, il provvedimento era stato nuovamente trasmesso nel testo risultante dagli emendamenti approvati per recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Per quanto riguarda le modifiche che investivano gli ambiti di competenza della XIV Commissione, assumevano rilievo l'articolo 4 sulla disciplina dell'uso dei fitofarmaci, e l'articolo 9 sul riconoscimento del servizio di impollinazione. In particolare, all'articolo 4, si prevedeva espressamente che le regioni individuassero limitazioni, divieti e sanzioni per trattamenti antiparassitari nel rispetto della normativa comunitaria vigente, mentre all'articolo 9 si prevedeva un particolare regime fiscale, a carattere facoltativo, per i soggetti che esercitano l'attività di impollinazione. Al comma 4-bis, poi, si precisava che tali disposizioni hanno efficacia a decorrere dall'approvazione del regime fiscale da parte della Commissione della Comunità europee.

In relazione a tali previsioni, ricorda che la Commissione aveva formulato, nella seduta del 29 luglio 2003, un secondo parere, anch'esso favorevole, con un'osservazione, volta a precisare, all'articolo 9, comma 4-bis, che il regime fiscale di cui si tratta è quello indicato al comma 2 del medesimo articolo. Nel testo ulteriormente modificato dalla XIII Commissione, per recepire nuovamente i pareri, tale osservazione risulta accolta.

Sottolinea che le ulteriori modifiche al testo, necessarie per recepire i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva, riguardano, in particolare, la definizione di apicoltore, le distanze tra gli apiari e aspetti di carattere finanziario, questi ultimi connessi alle condizioni formulate nel proprio parere dalla Commissione bilancio. Nessuna modifica attiene, invece, a profili di interesse della XIV Commissione.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

 

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 14.20.


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Esame in sede referente

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

______________

Giovedì 11 ottobre 2001. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora.

La seduta comincia alle 15.

(omissis)

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli.

 

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, illustra la proposta di legge in esame, che intende apprestare una disciplina generale dell'attività dell'apicoltura al fine di recuperare i ritardi e le carenze che hanno interessato il settore dal punto di vista normativo.

Ricorda che nel corso della XIII legislatura la Commissione agricoltura aveva già iniziato l'esame di diverse proposte di legge in materia, pervenendo all'adozione di un testo unificato con le caratteristiche di una legge quadro, che già considerava le competenze trasferite alle regioni, del quale si riprendono in larga parte i contenuti.

Più specificamente, con la proposta di legge in esame si stabilisce che l'apicoltura deve essere considerata attività d'interesse nazionale in ambito agricolo e che essa è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola. È attività di interesse nazionale poiché va considerata non solo per le sue pur rilevanti finalità produttive, ma anche per il suo ruolo insostituibile ai fini degli assetti del ciclo biologico naturale. In particolare, l'azione impollinatrice delle api è indispensabile sia per gli equilibri della flora spontanea, sia per favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche in importanti settori, come quello ortofrutticolo.

Si stabilisce inoltre che sono prodotti agricoli il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele; che è considerato apicoltore colui che detiene e conduce alveari in forma amatoriale, mentre produttore apistico è colui che esercita l'apicoltura a fine economici e commerciali (in quest'ultimo caso, se il produttore raggiunge 104 giornate lavorative annue, esso è considerato coltivatore diretto); che le regioni sono tenute a disciplinare l'uso dei pesticidi nel periodo della fioritura; che deve essere adottato un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico ; che i detentori degli alveari devono presentare alla provincia una denuncia nella quale si indichi la collocazione ed il numero degli apiari; che lo Stato e le regioni sono tenuti ad incentivare la pratica economico-produttiva del nomadismo sulla base dei principi elencati nella proposta; che gli apiari devono essere collocati ad una determinata distanza di sicurezza dal pubblico transito e dai confini di proprietà pubbliche e private; che i consorzi apistici possono godere dei benefici previsti dalla legge sull'associazionismo dei produttori agricoli qualora si trasformino, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, in associazioni di produttori apistici; che il servizio di impollinazione è considerato a tutti gli effetti attività agricola e produttiva di reddito agrario; che deve essere adeguato il regolamento di polizia veterinaria all'evolversi delle patologie apistiche; infine, che le regioni sono tenute a determinare le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme contenute nel provvedimento in esame e nelle leggi regionali emanate in materia.

Dopo aver rilevato che le disposizioni richiamate possono fornire una prima risposta normativa ad un settore che, seppur capace di offrire una produzione di elevata qualità, trova difficoltà a conquistare nuovi spazi di mercato, anche in ragione di un disinteresse finora prestato dal legislatore a tale comparto e per i ritardi dell'Unione europea per il pieno riconoscimento del miele vergine integrale, auspica che vi sia il più ampio consenso da parte della Commissione sulla proposta di legge in esame.

 

Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si riserva di intervenire in sede di replica.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2001. - Presidenza del vicepresidente Gianluigi SCALTRITTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 16.30.

(omissis)

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli.

 

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2001.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello del testo unificato adottato dalla Commissione nel corso della XIII legislatura, ritiene che, per accelerare l'iter del provvedimento, sarebbe opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale potranno essere adeguatamente approfondite anche le modifiche volte a recepire le osservazioni formulate dalle organizzazioni professionali in sede di audizioni informali.

 

Francesco ZAMA (FI) interviene per richiamare l'attenzione del relatore su un particolare aspetto, riguardante l'esigenza di prevedere un'adeguata distanza degli alveari dagli zuccherifici.

 

Dopo che Luigino VASCON (LNP), Stefano LOSURDO (AN), Sauro SEDIOLI (DS-U), Luca MARCORA (MARGH-U) e Filippo MISURACA (FI) hanno dichiarato di concordare con la proposta del relatore, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

 

Gianluigi SCALTRITTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 18.10.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

COMITATO RISTRETTO

 

Apicoltura.

(C. 429 Sedioli).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.15 alle 19.45.

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

COMITATO RISTRETTO

 

Apicoltura.

(C. 429 Sedioli).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.05 alle 17025.


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

COMITATO RISTRETTO

 

Apicoltura.

(C. 429 Sedioli).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

COMITATO RISTRETTO

 

Apicoltura.

(C. 429 Sedioli).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

_____________

 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora.

La seduta comincia alle 9.50.

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli e C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli.

 

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2001.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta dell'11 dicembre 2001 la Commissione ha concluso l'esame preliminare, nominando un Comitato ristretto. Avverte che in sede di Comitato ristretto è stato predisposto un testo unificato delle proposte di legge (vedi allegato 4).

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, illustra il testo unificato, che è frutto dei lavori svoltisi in sede di Comitato ristretto e che tiene conto dei mutamenti intervenuti in materia di apicoltura sulla base della legge di orientamento, della normativa comunitaria e delle recenti modifiche costituzionali, che hanno attribuito alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia agricola.

Nell'evidenziare che il settore apistico versa in una grave situazione di crisi, non solo dal punto di vista produttivo ma anche sotto il profilo della funzione svolta dalle api per la tutela dell'ecosistema e della biodiversità, sottolinea che la produzione di miele è diminuita del 70 per cento e che per l'anno prossimo è a rischio l'impollinazione naturale.

Osserva, inoltre, che il testo unificato disciplina gli aspetti civilistici ed ambientali, nonché quello relativo alla programmazione necessaria per accedere ai contributi comunitari. Nel prendere atto che esso rappresenta un passo avanti rispetto alle originarie proposte di legge, rileva che rimangono aperti alcuni problemi, come quello della definizione di produttore apistico e quello relativo alle procedure amministrative, segnatamente con riferimento al ruolo delle province e delle aziende sanitarie locali. Si augura che tali problemi possano essere superati in sede di discussione degli emendamenti ed auspica che sul contenuto del provvedimento possa registrarsi un ampio consenso, idoneo a consentire il trasferimento dello stesso in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 10.

(omissis)

ALLEGATO 4

Apicoltura (C. 429 Sedioli e C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli).

 

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL

COMITATO RISTRETTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

 

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica S.) e delle razze di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Definizioni).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

 

Art. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

4. La detenzione di un alveare comporta, nei confronti del detentore, l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata di lavoro l'anno.

 

Art. 4.

(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed i divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

Art. 5.

(Documento programmatico per il settore apistico).

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;

b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

c) tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione geografica tipica, ai sensi del regolamento (CEE) n.2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, e del miele prodotto secondo il metodo di conduzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici di origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica S.) ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da parchi di selezione genetica.

2. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

3. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione e provincia autonoma;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma cofinanziata;

c) l'elenco delle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

d) l'elenco degli interventi pubblici e delle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni, nonchè delle misure di razionalizzazione del settore.

 

Art. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

 

Art. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:

a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

 

Art. 8.

(Distanze per gli apiari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 896-bis. - (Distanze per gli apiari). Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di produzioni di zucchero, gli apiari devono rispettare un distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

 

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano il servizio di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale servizio, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tal caso l'opzione si esercita con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

 

Art. 10.

(Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria).

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modifiche necessarie al regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per adeguarlo all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta alle malattie, per facilitare la pratica del nomadismo.

 

Art. 11.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse regioni e province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

 

Art. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE REFERENTE

Martedì 29 ottobre 2002 - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo e Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 14.35.

(omissis)


Apicoltura.

C. 429 Sedioli e C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 ottobre scorso la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Avverte che in data 23 ottobre 2002 è stata assegnata alla Commissione in sede referente la proposta di legge C. 3157 Catanoso, recante disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia delle api italiane, la quale, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 429 Sedioli e C. 2835 Vascon, è abbinata a tali proposte di legge.

La Commissione prende atto.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.40.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE REFERENTE

Martedì 19 novembre 2002 - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 14.35.

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame (vedi allegato 4).

Per consentire un adeguato approfondimento degli emendamenti presentati, propone, non essendovi obiezioni, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La Commissione concorda.

 

La seduta termina alle 14.40.

(omissis)

ALLEGATO 4

Apicoltura (Testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso).

 

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: (Apis mellifera ligustica S.) con le seguenti: (Apis mellifera ligustica Spinola,).

1. 5.de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Masini, Zama, Collavini, Grimaldi, Romele, Marinello.

Al comma 1, sostituire la parola: razze con la seguente: popolazioni.

* 1. 3.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, sostituire la parola: razze con la seguente: popolazioni.

* 1. 6.de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Jacini, Ricciuti, Masini, Zama, Collavini, Grimaldi, Romele, Marinello.

Al comma 1, dopo le parole: razze di api autoctone tipiche aggiungere le seguenti: (Apis mellifera Sicula).

1. 4.Catanoso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 5, comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e provincia autonoma;

all'articolo 5, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 7, comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le seguenti: e province autonome.

1. 1.Olivieri.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

1. 2.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

ART. 2.

Al comma 2 dopo le parole: l'idromele aggiungere le seguenti: l'impollinazione.

2. 1.Zanetta, Rosso.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'uso della denominazione «apicoltura» e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

2. 2.de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Masini, Zama, Collavini, Marinello, Romele, Grimaldi.

 

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: imprenditore apistico aggiungere le seguenti: non a titolo principale.

3. 1.Zanetta, Rosso.

Al comma 3, sostituire le parole: a titolo principale con le seguenti: quale prevalente e principale nell'esercizio dell'impresa agricola.

3. 2.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 4, sostituire la parola: alveare con la parola: apiario.

3. 3.Catanoso.

 

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: api aggiungere le seguenti: e di evitare la presenza di residui nel miele, cera d'api e altri prodotti agricoli.

4. 3.Catanoso.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 1.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

ART. 5

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di intesa con, aggiungere le seguenti: il Ministero della salute e.

5. 12.Catanoso.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unioni nazionali aggiungere le seguenti: e interregionali.

5. 3.Zanetta, Rosso.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di produttori con le seguenti: degli imprenditori.

5. 6.Franci, Sandi, Borrelli, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale con le seguenti: con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori.

5. 7.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: tutela con la seguente: valorizzazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: indicazione geografica tipica, ai sensi del regolamento (CEE), aggiungere le seguenti: n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e del regolamento (CEE).

5. 4.Il relatore. Al comma 1, lettera d), dopo le parole: forme associative aggiungere le seguenti: di livello nazionale.

5. 8.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tra apicoltori con le seguenti: di livello nazionale tra imprenditori apistici.

5. 5.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: ornamentali inserire la seguente: , coltivate.

5. 16.Franci, Preda, Borrelli, Sandi, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: incentivazione con la seguente: attuazione.

5. 11.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: nazionale, comunitaria ed extracomunitaria con le seguenti: extracomunitaria, comunitaria e nazionale.

5. 9.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, lettera r), sostituire la parola: parchi con la seguente: centri.

5. 15.de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Masini, Zama, Collavini, Romele, Grimaldi, Marinello.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: dell'ape italiana (Apis mellifera Ligustica S.) con le seguenti: delle api italiane (Apis mellifera Ligustica e Apis mellifera sicula).

5. 13.Catanoso.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica S.) con le seguenti: delle api italiane (Apis mellifera ligustica Spinola e Apis mellifera sicula Montagano).

5. 14.de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Jacini, Ricciuti, Masini, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Romele.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: dei produttori con le seguenti: degli imprenditori.

5. 10.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e provincia autonoma.

5. 1.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. 2.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: apiari e.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sopprimere le parole: collocazione e;

sopprimere le parole: nella collocazione o.

6. 7.Catanoso. Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: apicoltori con le seguenti: imprenditori apistici e apicoltori.

6. 4.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'anno di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del periodo con le seguenti: di ogni anno.

6. 1.Zanetta, Rosso.

Al comma 2, sostituire le parole: ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente con le seguenti: all'organo decentrato per la gestione delle politiche agricole, determinato dalla regione nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari.

6. 3.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, sostituire le parole: ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente con le seguenti: alla regione competente, anche ai fini della successiva trasmissione ai servizi veterinari.

6. 5.Sandi, Borrelli, Franci, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: entro dieci giorni dal possesso degli alveari.

6. 8.Catanoso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , che le trasmettono ai servizi provinciali dell'agricoltura.

6. 2.Zanetta, Rosso.

Sostituire la rubrica: (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività) con la seguente: (Denuncia degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).

6. 6.Catanoso.

 

ART. 7.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dai produttori con le seguenti: dagli imprenditori.

7. 4.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Al comma 4, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. 1.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la parola: devono.

7. 2.Zanetta, Rosso.

Al comma 4, sopprimere le parole: composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

7. 3.Zanetta, Rosso.

 

ART. 8.

Al comma 1, capoverso Art. 896-bis, secondo comma, sopprimere le parole: , senza soluzioni di continuità.

8. 1.Zanetta, Rosso.

Al comma 1, capoverso Art. 896-bis, terzo comma, sostituire le parole: di produzioni di zucchero con le seguenti: di impianti industriali saccariferi.

8. 2.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

 

ART. 9.

Al comma 4, sopprimere le parole: e dei nuclei.

9. 1.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

 

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la parola: Governo con le seguenti: Ministro della salute.

10. 3.Catanoso.

Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

10. 2.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alla determinazione delle caratteristiche delle organizzazioni degli imprenditori apistici e degli apicoltori.

10. 1.Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.

 

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e province autonome.

11. 1.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis..

(Abrogazioni).

1. Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.

* 12. 01.Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis..

(Abrogazioni).

1. Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è abrogato.

* 12. 02.Borrelli, Franci, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 novembre 2002. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

La seduta comincia alle 15.35.

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato (vedi allegato 4 al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 253 del 19 novembre 2002).

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Catanoso 1.4 e Detomas 1.2, ed esprime parere favorevole sull'emendamento de Ghislanzoni Cardoli 1.5, sugli identici emendamenti Borrelli 1.3 e de Ghislanzoni Cardoli 1.6, nonché sull'emendamento Olivieri 1.1.

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore: nel caso in cui il presentatore non ritirasse l'emendamento Catanoso 1.4, il parere sarebbe contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento de Ghislanzoni Cardoli 1.5 e gli identici emendamenti Borrelli 1.3 e de Ghislanzoni Cardoli 1.6.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 1.4 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento Olivieri 1.1. Conseguentemente, l'emendamento Detomas 1.2 deve intendersi assorbito.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Zanetta 2.1, altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento de Ghislanzoni Cardoli 2.2, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole «e dei termini attributivi derivati».

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanetta 2.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.

Riformula quindi il suo emendamento 2.2 nel senso indicato dal relatore (vedi allegato 3).

La Commissione approva l'emendamento de Ghislanzoni Cardoli 2.2 (seconda versione).

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Zanetta 3.1 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Borrelli 3.2 e Catanoso 3.3, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanetta 3.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) ritira il suo emendamento 3.2.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 3.3 e lo ritira.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Catanoso 4.3 e Detomas 4.1, altrimenti il parere è contrario.

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 4.3 e lo ritira.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che l'emendamento Detomas 4.1 deve intendersi assorbito.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Catanoso 5.12, Zanetta 5.3, Franci 5.6, Borrelli 5.7, Franci 5.5 e 5.9, Catanoso 5.13, Franci 5.10, Detomas 5.1 e 5.2, altrimenti il parere è contrario; esprime parere favorevole sugli emendamenti Borrelli 5.8, Franci 5.16 e 5.11, e de Ghislanzoni Cardoli 5.15.

Riformula il suo emendamento 5.4 (vedi allegato 3) ed esprime parere favorevole sull'emendamento de Ghislanzoni Cardoli 5.14, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al comma 1,


lettera r), le parole «dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica S.)» con le seguenti «dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano».

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere espresso dal relatore.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 5.12 e lo ritira.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanetta 5.3: s'intende che vi abbiano rinunziato.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) ritira l'emendamento Franci 5.6, di cui è cofirmatario, e il proprio emendamento 5.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.4 del relatore (seconda versione) e Borrelli 5.8.

Dopo che Luigi BORRELLI (DS-U) ha ritirato l'emendamento Franci 5.5, di cui è cofirmatario, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Franci 5.16 e 5.11.

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO, modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole all'emendamento Franci 5.9.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, concorda con il parere del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Franci 5.9.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 5.13 e lo ritira.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI (FI) riformula il suo emendamento 5.14 nei termini suggeriti dal relatore (vedi allegato 3).

La Commissione approva gli emendamenti de Ghislanzoni Cardoli 5.14 (seconda versione) e 5.15.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) ritira l'emendamento Franci 5.10, di cui è cofirmatario.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che gli emendamenti Detomas 5.1 e 5.2 devono intendersi assorbiti.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Catanoso 6.7, Borrelli 6.4 e 6.3, Sandi 6.5, Catanoso 6.8, Zanetta 6.2 e Catanoso 6.6, altrimenti il parere è contrario. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Zanetta 6.1.

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 6.7 e lo ritira.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) ritira il suo emendamento 6.4.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanetta 6.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) ritira il suo emendamento 6.3 e l'emendamento Sandi 6.5, di cui è cofirmatario.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 6.8 e lo ritira.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanetta 6.2: s'intende che vi abbiano rinunziato.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 6.6 e lo ritira.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Franci 7.4, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al comma 2, lettera b), le parole «dai produttori» con le seguenti «dagli imprenditori e dagli apicoltori». Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Detomas 7.1 e Zanetta 7.3, ed esprime parere contrario sull'emendamento Zanetta 7.2.

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) riformula l'emendamento Franci 7.4, di cui è cofirmatario, nel senso indicato dal relatore (vedi allegato 3).

La Commissione approva l'emendamento Franci 7.4 (seconda versione).

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che l'emendamento Detomas 7.1 deve intendersi assorbito e constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zanetta 7.2 e 7.3: s'intende che vi abbiano rinunziato.

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Zanetta 8.1 e favorevole sull'emendamento Franci 8.2.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanetta 8.1: s'intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento Franci 8.2.

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Franci 9.1.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Franci 9.1.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Catanoso 10.3 e Franci 10.1, altrimenti il parere è contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Borrelli 10.2.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO si rimette alla Commissione sull'emendamento Borrelli 10.2, concordando con il parere del relatore sui restanti emendamenti.

 

Saverio LA GRUA (AN) fa proprio, in assenza del presentatore, l'emendamento Catanoso 10. 3 e lo ritira.

La Commissione approva l'emendamento Borrelli 10.2.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) ritira l'emendamento Franci 10.1, di cui è cofirmatario.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Detomas 11.1.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che l'emendamento Detomas 11.1 deve intendersi assorbito.

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita i presentatori a ritirare gli identici articoli aggiuntivi Zanetta 12.01 e Borrelli 12.02, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con il parere del relatore.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Zanetta 12.01: s'intende che vi abbiano rinunziato.

 

Luigi BORRELLI (DS-U) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.02.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che il testo risultante dalle modifiche apportate sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

 

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

 

ALLEGATO 3

Apicoltura (C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso).

EMENDAMENTI RIFORMULATI

 

ART. 2.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

2. 2.(seconda versione)de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Masini, Zama, Collavini, Marinello, Romele, Grimaldi.

 

 

 

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta, con indicazione geografica tipica e con attestazione di specificità, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;.

5. 4.(seconda versione)Il relatore.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica S.) con le seguenti: dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano.

5. 14.(seconda versione)de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Jacini, Ricciuti, Masini, Zama, Collavini, Grimaldi, Marinello, Romele.

 

ART. 7.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dai produttori con le seguenti: dagli imprenditori e dagli apicoltori.

7. 4.(seconda versione)Franci, Borrelli, Sandi, Preda, Santino Adamo Loddo.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 14.25.

 


Apicoltura.

Testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2002.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 20 novembre 2002 la Commissione aveva concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge, trasmettendo quest'ultimo alle competenti Commissioni in sede consultiva.

Avverte che la V Commissione, nella seduta del 16 gennaio scorso, aveva richiesto al Governo la relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, ma - come risulta da una comunicazione del ministro per i rapporti con il Parlamento del 20 febbraio scorso - la relazione predisposta dal ministro dalle politiche agricole e forestali non è stata oggetto di riscontro positivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base di questa comunicazione, è stato


peraltro possibile individuare i profili problematici, per superare i quali il relatore ha presentato una serie di ulteriori emendamenti (vedi allegato).

Invita, quindi, il relatore ad illustrare tali emendamenti, nonché a dare conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e ad illustrare gli emendamenti volti a recepirli.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, rileva che gli ulteriori emendamenti da lui presentati mirano in parte a recepire le osservazioni e condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e in parte a superare i problemi legati alla copertura finanziaria di alcune disposizioni del testo unificato.

Illustra quindi il contenuto di tali emendamenti, di cui raccomanda l'approvazione. In particolare, l'emendamento 4.100 è volto a recepire due osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni I e XII; l'emendamento 5.300 è volto a recepire una condizione contenuta nel parere della X Commissione; l'emendamento 5.400 è volto a recepire un'osservazione contenuta nel parere della I Commissione; gli emendamenti 5.100 e 5.200 sono volti a superare i rilevi attinenti ai profili finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 5; l'emendamento 9.200 è volto a recepire un'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione; gli emendamenti 9.100 e 9.300 sono volti a superare i rilievi attinenti ai profili finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 9; l'emendamento 10.100 è volto a recepire una condizione contenuta nel parere della I Commissione: attesa l'impossibilità di riformulare la disposizione in termini di principi fondamentali, si è scelto, anche alla luce dei più recenti orientamenti del Consiglio di Stato in materia di potestà regolamentare relativamente a materie che possono riguardare la determinazione dei livelli essenziali, di inserire piuttosto l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'emendamento 12.100, infine, è volto a superare i rilievi attinenti alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 12.

In conclusione, prospetta la possibilità che il testo unificato in esame sia approvato dalla Commissione in sede legislativa: in tale sede si potranno eventualmente approvare ulteriori emendamenti migliorativi del testo, ove ne emergesse la necessità.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO, pur preannunciando fin da ora la disponibilità del Governo ad un eventuale esame in sede legislativa del provvedimento, si riserva di esprimere il parere sugli ulteriori emendamenti del relatore in una seduta successiva, sottolineando la necessità di una verifica sia in ordine alle disponibilità finanziarie relative alla legge n. 499 del 1999 sia con riferimento all'emendamento 5.300 del relatore, volto a recepire una condizione contenuta nel parere espresso dalla X Commissione. A quest'ultimo riguardo, si tratta di verificare che la normativa comunitaria preveda adeguate garanzie per le produzioni tipiche e di qualità, la cui tutela costituisce uno degli obiettivi prioritari del Governo.

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, sottolineata l'esigenza di una rapida approvazione del testo unificato in esame, che viene incontro alle esigenze dei produttori apistici ed appare altresì in linea con la riforma della PAC, prospetta l'opportunità che l'esame del provvedimento si concluda, con la votazione degli ulteriori emendamenti da lui presentati, entro la prossima settimana.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, concorda con il deputato Sedioli e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.40.

(omissis)

ALLEGATO

Apicoltura (Testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso).

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: le regioni inserire le seguenti: , nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5.

 

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: possono essere sottoposti con le seguenti: sottoporre.

4. 100.Il Relatore.

 

All'articolo 5, comma 1, lettera c), sostituire le parole: con denominazione di origine protetta, con indicazione geografica protetta e con attestazione di specificità con le seguenti: di qualità.

5. 300.Il Relatore.

All'articolo 5, comma 1, lettera g), sostituire le parole: individuazione di con le seguenti: indicazioni generali sui.

5. 400.Il Relatore.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali derivanti dalle disponibilità di cui all'articolo 12, comma 1, tra le materie indicate al comma 1.».

5. 100.Il Relatore.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

5. 200.Il Relatore.

 

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: il servizio con le seguenti: l'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: servizio con la seguente attività e la parola: tali con la seguente: tale.

9. 200.Il Relatore.

 

All'articolo 9, comma 2, sopprimere le parole da: l'imposta sul valore aggiunto fino alla fine del comma.

9. 100.Il Relatore.

 

All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dall'approvazione del regime fiscale da parte della Commissione delle Comunità europee».

9. 300.Il Relatore.

 

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: proprio decreto inserire le seguenti: , da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 100.Il Relatore.

 

All'articolo 12, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2004. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo ridefinita dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

12. 100.Il Relatore.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 14.35.

 


Apicoltura.

Testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 luglio scorso il relatore, onorevole Sedioli, ha presentato ulteriori emendamenti, volti a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e a superare alcuni problemi relativi ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 359 del 16 luglio 2003), e il rappresentante del Governo si è riservato di esprimere il parere sugli stessi.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, alla luce di un ulteriore approfondimento, riformula il suo emendamento 5.300, nel senso di sopprimere, all'articolo 5 comma 1, lettera c), le parole: «e con attestazione di specificità», raccomandandone l'approvazione (vedi allegato).

Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100, 5.300 (seconda versione), 5.400, 5.100, 5.200, 9.200, 9.100, 9.300 e 10.100 del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.100 del relatore, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di autorizzare, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, la spesa di 2 milioni di euro, anziché di 4 milioni di euro, per il 2004. Per il 2004 non è infatti previsto, nella legge finanziaria per il 2003, alcuno stanziamento a favore dell'articolo 2 della legge n. 499 del 1999. Ad ogni modo, il Governo si impegna a far sì che ulteriori 2 milioni di euro siano reperiti a carico della legislazione vigente o della legge finanziaria per il 2004, allo scopo di finanziare i piani interregionali.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, alla luce dell'impegno assunto dal rappresentante del Governo, accetta la riformulazione da lui proposta del suo emendamento 12.200.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.100, 5.300 (seconda versione), 5.400, 5.100, 5.200, 9.200, 9.100, 9.300, 10.100 e 12.100 (seconda versione) del relatore.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che il testo risultante dalle modifiche apportate sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

 

La seduta termina alle 14.45.

 

ALLEGATO

 

Apicoltura (Testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso).

 

ULTERIORI RIFORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

 

ART. 5.

All'articolo 5, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e con attestazione di specificità.

5. 300.(seconda versione)Il Relatore.

 

ART. 12

All'articolo 12, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2004. Al relativo onore si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo ridefinita dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. 100.(seconda versione)Il Relatore.

 

 

 


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

La seduta comincia alle 13.25.

(omissis)

 


Apicoltura.

Testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

 

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul testo unificato in esame. Propone pertanto, non essendovi obiezioni, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La Commissione concorda.

 

La seduta termina alle 13.35.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'agricoltura Teresio Delfino e Paolo Scarpa Bonazza Buora.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)


Apicoltura.

Nuovo testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

 

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 30 settembre 2003.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 luglio 2003 la Commissione aveva predisposto un nuovo testo unificato, che era stato trasmesso alle Commissioni in sede consultiva. Invita il relatore a dare conto dei pareri pervenuti ed eventualmente a formulare gli emendamenti volti a recepire le condizioni e le osservazioni in essi contenute.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, ricorda che l'esame del provvedimento in oggetto è iniziato l'11 ottobre del 2001. Rileva pertanto come, nonostante la lunghezza dei tempi intercorsi, sia necessario ancora oggi procedere a modificare il testo unificato elaborato dalla Commissione per recepire le osservazioni e le condizioni formulate dalle Commissioni competenti per il parere. In particolare, nel corso dell'iter del provvedimento in esame è stato necessario tenere conto anche di alcuni interventi legislativi nella materia, nonché del trasferimento di competenze alle regioni avvenuto per effetto delle recenti modifiche alla Costituzione, per le quali l'apicoltura sembrerebbe per molti aspetti incidere sulle materie di competenza esclusiva delle regioni.

È stato pertanto necessario espungere dal nuovo testo unificato ogni riferimento che potesse interferire con tale competenza esclusiva. Oltre alla necessità di fare fronte alla scarsità delle risorse finanziarie destinate al settore, ricorda che già sono state recepite nel corso dell'esame alcune condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte peraltro che nella materia stanno per sopraggiungere ulteriori interventi normativi, incluso un decreto legislativo che ridefinirà la nozione di imprenditore agricolo: anche in tal caso occorrerà successivamente accogliere i nuovi spunti provenienti da tali interventi.

Informa che è stato assegnato alla Commissione uno schema di decreto legislativo diretto a recepire la direttiva 110/2001/CE, sul miele, connesso alla materia oggetto dell'esame.

Passa quindi ad illustrare le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri espressi dalla I, dalla II, dalla V, dalla VI, dalla VIII, dalla X, dalla XI, dalla XII e dalla XIV Commissione, relativamente ai singoli articoli del testo unificato in esame.

In particolare illustra la condizione posta dalla Commissione bilancio, relativamente alla soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del testo unificato in esame. Pur ritenendo che la norma in questione sia qualificante, si dichiara tuttavia tenuto a recepire l'indicazione proveniente dalla Commissione bilancio. Si sofferma inoltre sugli aspetti rilevati nel parere della Commissione finanze, con riferimento all'articolo 9 del testo unificato in esame.

Con riferimento alle norme relative alla polizia veterinaria, di cui all'articolo 10 del testo unificato in esame, fa presente di aver predisposto un emendamento volto a sopprimere tale articolo, in ottemperanza alla condizione espressa nel parere della I Commissione, in quanto tale settore non rientra - ad avviso di tale Commissione - nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Illustra quindi i propri emendamenti 3.100, 5.500, 12.200, volti a recepire il parere della V Commissione; i propri emendamenti 7.100 e 8.100, volti a recepire parzialmente le osservazioni della X Commissione; i propri emendamenti 9.400 e 9.500, volti a recepire le osservazioni della VI e della XIV Commissione; il proprio emendamento 10.200, volto a recepire la condizione contenuta nel parere della I Commissione (vedi allegato 1).

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti proposti dal relatore e volti a recepire i pareri delle Commissioni competenti.

Luigino VASCON (LNFP) chiede al relatore di fornire ulteriori chiarimenti sulla questione delle distanze minime fra gli apiari, di cui all'articolo 8 del testo unificato in esame, che costituisce l'oggetto di un'osservazione del parere espresso dalla X Commissione. Chiede altresì al relatore di specificare i motivi per i quali è necessario sopprimere l'articolo 10 del testo unificato in esame, relativo alla polizia veterinaria, considerato che, a suo parere, il controllo sulle sanzioni applicate dalla polizia veterinaria non dovrebbe spettare alle regioni.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, riguardo al primo chiarimento chiesto dal deputato Vascon, fa presente che il suo emendamento 8.100 è volto ad esplicitare, in rubrica, un profilo che già emergeva dal testo della disposizione. Relativamente al secondo, osserva che, secondo quanto emerso dal parere espresso dalla I Commissione, la normativa regolamentare in materia di polizia veterinaria non rientrerebbe più nell'ambito delle competenze spettanti allo Stato.

 

Luigino VASCON (LNFP) esprime il proprio dissenso rispetto ai contenuti del parere espresso dalla I Commissione, come illustrati dal relatore.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, fa presente che, ai fini di un eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, è necessario ottemperare alla condizioni poste dalla I Commissione in sede di espressione del parere.

 

La Commissione, con successive e distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100, 5.500, 7.100, 8.100, 9.400, 9.500, 10.200, 12.200 del relatore.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che il testo così modificato sarà trasmesso nuovamente, anche ai fini del suo eventuale trasferimento in sede legislativa, alla Commissione bilancio e alle altre Commissioni con parere vincolante o rinforzato.

 

(omissis)

ALLEGATO 1

«Apicoltura» (Nuovo testo unificato C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso)

 

EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

ART. 3.

Sopprimere il comma 4.

3. 100.Il Relatore.

 

ART. 5.

Al comma 1, dopo la parola: adotta, aggiungere le seguenti: , anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,.

Conseguentemente, al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: derivanti dalle disponibilità di cui all'articolo 12, comma 1,.

5. 500.Il Relatore.

 

ART. 7.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dagli imprenditori apistici e dagli agricoltori con le seguenti: dai soggetti di cui all'articolo 3.

7. 100.Il Relatore.

 

ART. 8.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 896-bis, dopo la parola: Distanze aggiungere la seguente: minime.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 8, dopo la parola: Distanze aggiungere la seguente: minime.

8. 100.Il Relatore.

 

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: , al netto dell'imposta sul valore aggiunto,.

9. 400.Il Relatore.

Al comma 4-bis, sostituire le parole: presente articolo con le seguenti: comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 4-bis, dopo la parola: fiscale, aggiungere le seguenti: ivi previsto.

9. 500.Il Relatore.

 

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 200.Il Relatore.

 

ART. 12.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. 200.Il Relatore.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame in sede legislativa

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 aprile 2004. - Presidenza del Presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora.

La seduta comincia alle 14.30.

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

(Discussione e rinvio - Adozione del testo base)

 

La Commissione inizia la discussione.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che l'assegnazione in sede legislativa di tali proposte di legge, su richiesta di trasferimento formulata da più dei quattro quinti dei componenti della Commissione, è stata approvata dall'Assemblea il 30 marzo 2004. Invita il relatore ad introdurre la discussione e, se lo ritiene, a proporre alla Commissione di adottare come testo base il testo unificato come risultante dall'esame degli emendamenti svolto in sede referente (vedi allegato 3).

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, nel richiamarsi alla relazione già svolta sul testo originario delle proposte di legge, ricorda che il nuovo testo unificato, elaborato dalla Commissione in sede referente e che ora propone di adottare come testo base, costituisce il frutto di un lungo lavoro svolto dalla Commissione: l'esame in sede referente delle proposte di legge si è avviato l'11 ottobre 2001; l'11 dicembre 2001 si è costituito il comitato ristretto; il 28 novembre 2001 si sono svolte le audizioni delle organizzazioni professionali delle associazioni dei produttori del settore; il 16 ottobre 2002 è stato adottato il testo unificato come testo base; il 20 novembre 2002 il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti è stato inviato alle Commissioni in sede consultiva. Il 22 luglio 2003 e l'11 febbraio 2004 sono stati approvati ulteriori emendamenti del relatore volti a recepire i pareri espressi da altre Commissioni o a superare i problemi finanziari emersi nel corso dell'esame presso la V Commissione bilancio.

Rileva che non è stato facile definire le materie oggetto di questa legge tenendo conto delle competenze regionali come definite dall'articolo 117 della Costituzione. Fa presente che anche il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha richiesto un approfondimento in ragione delle modifiche dell'articolo 2135 del Codice civile e del riconoscimento dell'apicoltura a tutti gli effetti come attività agricola.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo riguardante soggetti, attività e integrità aziendale, su cui la Commissione si è recentemente espressa, soddisfa le richieste delle organizzazioni dei produttori, in quanto prevede, all'articolo 5, che il volume massimo di produzione effettivamente commercializzata e il numero minimo di produttori per ciascun settore - e quindi anche per l'apicoltura - possano essere modificati dal Ministero delle politiche agricole e dalle Regioni. Fa, inoltre, presente che la Commissione ha altresì espresso parere favorevole, a condizione che fossero accolte le richieste delle regioni, sullo schema di decreto legislativo sull'attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Apprezza il fatto che la Commissione sia pervenuta alla predisposizione di un testo largamente condiviso, tant'è che la richiesta di trasferimento alla sede legislativa è stata sottoscritta da tutti i gruppi e da tutti i membri della Commissione.

Rileva che il provvedimento in esame è necessario soprattutto per quanto concerne lo sviluppo dell'impollinazione naturale, in quanto aumenterebbero i danni per il settore ortofrutticolo e cementiero se non fosse garantita l'impollinazione. Fornisce alcuni dati numerici, che dimostrano l'importanza di questa legge per il settore. In particolare, gli apicoltori, secondo gli ultimi dati, sono 50.000; i produttori apistici , che svolgono l'attività ai fini economici, sono 7.500; gli alveari 1.100.000, e il numero approssimativo di api 55 miliardi. Precisa che il servizio di impollinazione dell'apicoltura ha un valore stimato in 2,6 miliardi di euro l'anno, mentre il valore dell'impollinazione della specie spontanea è valutato in 3,2 miliardi di euro. Riporta i risultati di uno studio francese secondo il quale 22.000 piante selvatiche dipendono per la riproduzione dall'impollinazione delle api. Ritiene, infine, che questi dati dimostrano l'importanza della legge in discussione. Auspica, pertanto, che l'iter per l'approvazione del provvedimento venga concluso al più presto e che si giunga all'approvazione di un testo condiviso da maggioranza e opposizione.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, chiede al rappresentante del Governo se ha osservazioni al riguardo.

 

Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che non ci sono osservazioni da parte del Governo riguardo al nuovo testo unificato del provvedimento.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente,dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

 

Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, propone di adottare come testo base il testo unificato risultante dall'esame in sede referente.

La Commissione, accogliendo la proposta del relatore, delibera di adottare come testo base il testo unificato risultante dal

'esame in sede referente.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte inoltre che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fisserà il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla già prevista seduta di domani.

 

La seduta termina alle 14.40.

(omissis)

ALLEGATO 3

 

Apicoltura (C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso)

 

TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN

SEDE REFERENTE E ADOTTATO COME TESTO BASE

 

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Definizioni).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

Art. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

 

Art. 4.

(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

 

Art. 5.

(Documento programmatico per il settore apistico).

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziamento ed attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell'Apis mellifera sicula Montagano ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

 

Art. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

rt. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:

a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) la conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

rt. 8.

(Distanze minime per gli apiari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari) - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

 

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tale attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tal caso l'opzione si esercita con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

 

Art. 10.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle dettate dalle leggi regionali, le stesse regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

 

Art. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di

2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

rt. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 21 aprile 2004. - Presidenza del Presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora.

La seduta comincia alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 22 aprile 2004. - Presidenza del Presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

La seduta comincia alle 9.05.

 


Apicoltura.

C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso.

(Seguito della discussione del testo unificato ed approvazione).

La Commissione prosegue la discussione rinviata nella seduta del 21 aprile 2004.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione, dopo la relazione introduttiva del relatore, ha svolto la discussione generale ed ha adottato come testo base il testo unificato come risultante dall'esame degli emendamenti approvati in sede referente.

Avverte che, entro il previsto termine di ieri, alle ore 19, sono stati presentati sette emendamenti, tutti a firma del collega Vascon (vedi allegato 1).

 
Sauro SEDIOLI (DS-U), relatore, invita il presentatore a ritirare tutti i suoi emendamenti, dal momento che il testo unificato in esame è il risultato di un iter complesso, a cui lo stesso deputato Vascon ha partecipato attivamente, nel corso del quale si è cercato di superare i problemi relativi alle competenze regionali, segnalati nel parere della I Commissione, e ai profili finanziari, segnalati nel parere della V Commissione. L'eventuale approvazione di emendamenti comporterebbe un ulteriore allungamento dei tempi di esame del provvedimento. Poiché alcuni degli emendamenti oggi presentati consentirebbero peraltro un perfezionamento del testo unificato, non esclude che di essi possa tener conto il Senato durante la sua lettura dello stesso.

Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con il parere espresso dal relatore.

 

Luigino VASCON (LNFP), aderendo all'invito formulato dal relatore, ritira i suoi emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3 e 7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, fa presente che il relatore ha predisposto una proposta di coordinamento formale, che è in distribuzione (vedi allegato 2), della quale raccomanda l'approvazione, ai fini di una migliore formulazione tecnica del testo.

 

La Commissione approva la proposta di coordinamento formale.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che non sono stati presentati ordini del giorno. Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto finale, avverte che il progetto di legge sarà subito votato per appello nominale. Avverte altresì che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata a procedere al coordinamento formale.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il testo unificato dei progetti di legge in esame.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

(omissis)

ALLEGATO 1

Apicoltura. (C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 5

Al comma 1, alinea dopo le parole: nazionali degli apicoltori inserire le seguenti: con le associazioni territoriali di produttori apistici riconosciute dalle regioni.

5. 1.Vascon.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sostegno delle forme associative territoriali di produttori apistici riconosciute e delle associazioni territoriali, riconosciute per l'attuazione dell'assistenza tecnica; per l'informazione tecnica e tecnico sanitaria per apicoltori; sostegno allo sviluppo delle tecnologie di produzione del miele ed attuazione di tutti quegli interventi che, d'intesa con le associazioni territoriali di produttori apistici ed apicoltori riconosciute, favoriscono il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni.

5. 2.Vascon.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: degli apicoltori con le seguenti: territoriali di produttori apistici riconosciute.

5. 3.Vascon.

 

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: associazioni inserire la seguente: riconosciute.

6. 1.Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 dicembre dell'anno con le seguenti: dal 1o novembre al 31 dicembre dell'anno.

6. 2.Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: entro il 31 dicembre degli anni fino alle parole: in più o in meno, con le seguenti: dal 1o novembre al 31 dicembre di ogni anno.

6. 3.Vascon.

 

ART. 7.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri con le seguenti: venti alveari in virtù della composizione floristica del territorio in un raggio minimo di 200 metri.

7. 1.Vascon.

ALLEGATO 2

 

Apicoltura. (C. 429 Sedioli, C. 2348 de Ghislanzoni Cardoli e C. 3157 Catanoso).

 

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE

 

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole «d'interesse» con le seguenti: «di interesse».

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole «in riferimento soprattutto» con le seguenti: «con particolare riferimento».

All'articolo 5, comma 1, alinea, dopo le parole «legge 23 dicembre 1999, n. 499,» aggiungere le seguenti «e successive modificazioni».

All'articolo 5, comma 1, alinea, sostituire le parole «di intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole «dell'obbligo» con le seguenti: «all'obbligo».

All'articolo 7, comma 2, lettera a), sopprimere la parola «il».

All'articolo 7, comma 2, lettera a), sostituire le parole «siano in regola con» con la seguente: «rispettino».

All'articolo 7, comma 2, lettera b), sopprimere la parola «la».

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole «articolo 87 del testo unico delle imposte dei redditi» con le seguenti: «articolo 73 del testo unico delle imposte dei redditi».

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole «di cui alla presente legge nonché di quelle dettate dalle leggi regionali» con le seguenti: «della presente legge e delle leggi regionali in materia».


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

                                       XIV LEGISLATURA                    

N. 2919

 

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il 22 aprile 2004, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati SEDIOLI, RAVA, OLIVERIO, ROSSIELLO, PREDA, BORRELLI, FRANCI, NANNICINI, SANDI e STRAMACCIONI (429); de GHISLANZONI CARDOLI, MISURACA, LOSURDO, VASCON, PERETTI, SCALTRITTI, CATANOSO, COLLAVINI, FATUZZO, GERACI, JACINI, LA GRUA, MARINELLO, MASINI, MEROI, PATARINO, RICCIUTI, ROMELE, VILLANI, MIGLIETTA, ZAMA e ZANETTA (2348); CATANOSO e FATUZZO (3157)

 

 

(V. Stampati Camera nn. 429, 2348 e 3157)

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 26 aprile 2004

Disciplina dell’apicoltura

 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

    1. La presente legge riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

    2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Definizioni)

    1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

    2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele.

    3. Ai fini della presente legge si intende per:

        a) arnia: il contenitore per api;

        b) alveare: l’arnia contenente una famiglia di api;

        c) apiario: un insieme unitario di alveari;

        d) postazione: il sito di un apiario;

        e) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.

    4. L’uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attività di cui al comma 1.

 

Art. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico)

    1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

    2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

    3. È apicoltore professionista chiunque esercita l’attività di cui al comma 2 a titolo principale.

 

Art. 4.

(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci)

    1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

 

 

 

 

Art. 5.

(Documento programmatico

per il settore apistico)

    1. Per la difesa dell’ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

        a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

        b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

        c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonchè del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

        d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

        e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d’intesa con le organizzazioni apistiche;

        f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

        g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

        h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

        i) incentivazione della pratica dell’impollinazione a mezzo di api;

        l) incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo;

        m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere, in funzione della biodiversità;

        n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell’alveare;

        o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

        p) incentivazione dell’insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

        q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

        r) salvaguardia e selezione in purezza dell’ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e dell’Apis mellifera sicula Montagano e incentivazione dell’impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.

    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all’adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.

    3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

    4. Al documento programmatico sono allegati:

        a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

        b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l’insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

 

 

Art. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari

e comunicazione dell’inizio dell’attività)

    1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l’attività nelle forme di cui all’articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

    2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente.

    3. I trasgressori all’obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

 

Art. 7.

(Risorse nettarifere)

    1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

    2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti princìpi:

        a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

        b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all’articolo 3 che impostano abitualmente l’attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

    3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

    4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

 

Art. 8.

(Distanze minime per gli apiari)

    1. Dopo l’articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

    «Art. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari) – Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

    Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

    Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

 

 

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio

di impollinazione)

    1. L’attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell’articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

    2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l’attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

    3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l’opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

    4. Sono consentiti agli apicoltori l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l’alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

    5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

 

 

Art. 10.

(Sanzioni)

    1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

 

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 12.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2004

 

201ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi

 

La seduta inizia alle ore 14,20.

(omissis)

(2919) Disciplina dell'apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

 

(Parere su testo ed emendamenti alla 9ª Commissione.

 

Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

 

Il MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge n. 2919, già approvato dalla Camera dei deputati e assunto dalla Commissione di merito come testo base: si tratta di una proposta che reca disposizioni in materia di apicoltura riconducibili in parte alla "tutela dell'ambiente", in parte alle materie "ordinamento civile" e "sistema tributario" che l'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e s) demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché a principi fondamentali in materia di "tutela della salute", di legislazione concorrente di Stato e Regioni. Non rilevando profili problematici di ordine costituzionale propone di esprimere un parere non ostativo. Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere anche in questo caso un parere non ostativo sul loro complesso.

 

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 14,40.


GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI' 8 LUGLIO 2004

 

114ª Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 9a Commissione:

 

(2919) Disciplina dell’apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: parere di nulla osta con osservazioni;

 

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell'apicoltura: parere di nulla osta con osservazioni;

 

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura: parere di nulla osta con osservazioni.

 


GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 27 LUGLIO 2004

 

117ª Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 9a Commissione

 

(2919) Disciplina dell’apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: parere di nulla osta su emendamenti.

 

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell'apicoltura: parere di nulla osta su emendamenti.

 

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura: parere di nulla osta su emendamenti.

 


BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2004

 

373ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino

 

La seduta inizia alle ore 16,30.

 

(2919) Disciplina dell'apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che, con riferimento al documento programmatico per il settore apistico adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 5, occorre chiarire se le risorse finanziarie da utilizzare a copertura degli oneri derivanti dalle attività ivi previste siano esclusivamente quelle di cui all’articolo 5 stesso, posto che il testo della norma sembra richiamare anche altre risorse in aggiunta a queste (in particolare al comma 1 e al comma 2). Ritiene poi necessario valutare gli eventuali effetti finanziari, in termini di minori entrate, derivanti dalla determinazione agevolata del reddito imponibile prevista a favore dei soggetti di cui all’articolo 9, che esercitano l’attività di impollinazione. Infine, segnala che l’articolo 11 reca un’autorizzazione di spesa limitata ai soli anni 2004, 2005 e 2006, che non appare coerente con il carattere permanente della copertura finanziaria, disposta a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole forestali per il triennio 2004-2006, ed a valere sulla Tabella C della legge finanziaria per gli anni successivi, senza peraltro specificare chiaramente il periodo cui fa riferimento ciascuna copertura. Ove risultasse confermato il carattere permanente dell’autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, rileva pertanto la necessità di riformulare l’autorizzazione stessa a decorrere dal 2004, specificando inoltre distintamente sia la spesa autorizzata per ciascuno degli interventi di cui all’articolo 5, sia i periodi cui riferire ciascuna delle forme di copertura ivi richiamate.

Per quanto concerne gli emendamenti, in relazione alle proposte 4.4 e 4.5, fa presente l’esigenza di chiarire se gli indennizzi stabiliti dalle Regioni per i danni derivanti dall’uso dei fitofarmaci siano posti a carico delle Regioni stesse ovvero dei soggetti responsabili dei danni. In relazione al parere da rendere sul testo, segnala poi l’emendamento 11.1, che aumenta da 2 a 4 milioni di euro il limite dell’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all’articolo 5, osservando che gli accantonamenti richiamati a copertura di tale autorizzazione presentano comunque sufficienti disponibilità in rapporto al suddetto incremento di spesa. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.


BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2004

 

376ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,50.

(2919) Disciplina dell'apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 ottobre scorso.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, presenta una nota tecnica di chiarimenti.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame per consentire una valutazione approfondita della documentazione presentata dal Governo.


BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

 

379ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono il Vice ministro delle infrastrutture e trasporti Tassone ed i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Magri.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

(2919) Disciplina dell'apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

 

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e dei chiarimenti forniti nella nota tecnica presentata dal sottosegretario Armosino nella precedente seduta - da cui si evince il carattere trascurabile degli effetti finanziari delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 9 mentre nella stessa si esprime avviso contrario sulla copertura degli oneri successivi al corrente triennio con riferimento alla tabella C della legge finanziaria, disposta dall’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, in quanto, secondo il Governo, il conferimento del carattere permanente alle provvidenze previste dal disegno di legge in esame introdurrebbe eccessivi elementi di rigidità nella gestione della finanza pubblica - ritiene che sul testo del provvedimento si possa esprimere un parere di nulla osta condizionato alla soppressione del citato articolo 11, comma 1, ultimo periodo. Il disegno di legge sembra altresì rientrare tra quelli per cui è ammissibile, alla luce dei criteri adottati dalla Commissione bilancio, l’approvazione del presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle relative finalizzazioni, le risorse degli accantonamenti di fondo speciale richiamate per la copertura degli oneri successivi all’anno 2004 e trattandosi di un provvedimento già approvato da un ramo del Parlamento.

Per quanto concerne gli emendamenti, ricorda l’avviso contrario espresso dal Governo nella citata nota depositata nella precedente seduta in ordine alle proposte 4.4, 4.5 e 11.1, riscontrando l’opportunità di esprimere al riguardo un parere conforme.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, preso atto, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo:

- che le ulteriori risorse richiamate dall’articolo 5 del testo, a copertura degli oneri derivanti dalle attività ivi previste, in aggiunta a quelle indicate dall’articolo 11, corrispondono ad eventuali risorse comunitarie o nazionali che potrebbero essere destinate al settore apistico da altri provvedimenti;

- che le minori entrate, derivanti dalla determinazione agevolata del reddito imponibile prevista a favore dei soggetti di cui all’articolo 9, hanno entità trascurabile, in considerazione dell’esiguità del volume d’affari e della scarsa numerosità dei contribuenti interessati;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizioni che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell’articolo 11 venga soppresso l’ultimo periodo, nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermate, in quanto già indicate nelle relative finalizzazioni, le risorse degli accantonamenti di fondo speciale utilizzate per la copertura dei correlati oneri successivi all’anno 2004.

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 4.4, 4.5 e 11.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.”.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con la proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.


FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 21 LUGLIO 2004

 

45a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 9a Commissione:

 

(2919) Disciplina dell'apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo:parere favorevole;


IGIENE E SANITA' (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 21 LUGLIO 2004

 

46a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9a Commissione:

 

(2919) Disciplina dell'apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: parere favorevole.


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2004

 

51a Seduta

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(2919) Disciplina dell' apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo.

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell' apicoltura

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2919. Nulla osta sui disegni di legge nn.. 523 e 2825)

 

Introduce l'esame congiunto, in sostituzione del relatore designato, senatore Ruvolo, impossibilitato a prendere parte alla presente seduta, il presidente GRECO, il quale, avviando la sua esposizione dal disegno di legge n. 2919, approvato dalla Camera dei deputati, rileva come esso tenda a porre rimedio alle lacune normative riscontrabili per ciò che attiene al settore dell'apicoltura, dalle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, agli aspetti biologici e sanitari.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di tutelare un settore che in Italia ha una tradizione antica, con una serie di produzioni che vanno, ovviamente, dal miele, alla cera d’api, al polline, alla pappa reale, al propoli, all’idromele, all’aceto di miele. Il comparto ha inoltre un ruolo importante nel contesto più generale dell'agricoltura, sia in funzione dell'attività di impollinazione che della conservazione dell’ambiente naturale.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 2919 descrive le finalità dell'intervento normativo, indicando l’apicoltura come attività di interesse nazionale, utile alla conservazione dell’ambiente e dell’ecosistema, capace di garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

L’articolo 2 definisce l’apicoltura come conduzione zootecnica delle api, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, che reca la definizione dell'imprenditore agricolo; esso individua inoltre i prodotti agricoli e definisce alcuni termini tecnici del settore.

L’articolo 3 distingue tra apicoltore (chi detiene e conduce alveari), l’imprenditore apistico (chi detiene e conduce alveari ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile), e apicoltore professionista (l’imprenditore apistico che esercita l’attività a titolo principale), mentre l'articolo 4 disciplina l’uso dei fitofarmaci, conferendo alle regioni il compito di individuarne le limitazioni e i divieti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo successivo.

L’articolo 5 prevede l'adozione ad opera del Ministro delle politiche agricole e forestali di un documento programmatico per il settore apistico, contenente gli indirizzi e i criteri per il coordinamento delle attività volte alla promozione e alla tutela del settore apistico.

L’articolo 6 introduce, in capo a chiunque detenga apiari e alverari, l’obbligo di farne denuncia ai servizi veterinari delle ASL competenti ai fini della profilassi e del controllo sanitario, mentre l’articolo 7 individua il nettare, la melate, il polline e il propoli come risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico, e conferisce alle regioni il compito di incentivarne lo sfruttamento in conformità ad un insieme di principi ivi enunciati.

L’articolo 8 introduce nel codice civile un articolo aggiuntivo, l’896-bis, recante disposizioni sulle distanze minime per gli apiari: 10 metri dalle strade di pubblico transito e 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

L’articolo 9 riconosce l’attività di impollinazione, a tutti gli effetti, come attività agricola per connessione, ai sensi del già richiamato articolo 2135, comma 2, del codice civile, mentre l’articolo 10 prevede che le regioni determinino le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nelle leggi regionali in materia.

Gli articoli 11 e 12, infine, recano, rispettivamente, disposizioni per la copertura finanziaria e sull’entrata in vigore del provvedimento.

Passa quindi a considerare il disegno di legge n. 2825, che prevede all’articolo 2 l’istituzione di una Commissione per la tutela del patrimonio apistico nazionale, con il compito di esprimere pareri e proporre provvedimenti in merito alla promozione e alla tutela dell’apicoltura, allo sviluppo di programmi di ricerca, alla tutela dai trattamenti fitosanitari e dagli organismi geneticamente modificati, alla prevenzione e lotta alle patologie dell’alveare e alla tutela genetica dell’ape italiana. L’articolo 3, comma 1, prevede che le regioni disciplinino l’uso dei prodotti fitosanitari nocivi per le api e stabiliscano le relative sanzioni. I commi 2 e 3 del medesimo articolo prevedono che, in caso di fenomeni anomali di moria delle api, le ASL e gli altri organi pubblici competenti in materia di controlli ambientali dispongano in ordine all’effettuazione di analisi finalizzate sull’inquinamento, e che il Ministero della salute possa disporre anche la revoca delle autorizzazioni sanitarie all’uso agricolo di formulati chimici.

L’articolo 4, al fine di assicurare la tutela genetica dell’ape italiana e delle altre razze autoctone nazionali, introduce il divieto di importare razze apistiche estranee al patrimonio autoctono, in assenza di apposita autorizzazione rilasciata dalla Commissione di cui all’articolo 2.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di garantire il coordinamento delle limitazioni al regime delle importazioni delle razze apistiche con quanto previsto dalla direttiva 92/65/CE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali non soggetti a specifiche normative comunitarie, nonché con il disposto della decisione 2003/881/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2003, relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api provenienti da Paesi terzi.

Per quanto riguarda infine il disegno di legge n. 523, trattandosi di un testo del tutto identico all’Atto Camera n. 429, confluito nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, all'esame del Senato come disegno di legge n. 2919, fa rinvio a quanto dichiarato in sede di illustrazione di tale ultimo provvedimento.

Passa quindi ad evidenziare i principali profili d'interesse comunitario ravvisabili in relazione ai testi in esame, ricordando innanzitutto il regolamento (CE) n. 1221/97, del 25 giugno 1997, che reca misure generali dirette al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele. Tale regolamento ha introdotto un meccanismo di agevolazione del settore produttivo e commerciale dell’apicoltura, a fronte di difficoltà derivanti dalle condizioni di produzione e di resa eterogenee e dalla dispersione e diversità degli operatori economici, oltre che dalla propagazione della varroasi in vari Stati membri.

Il regolamento prevede l’elaborazione e l’attuazione di programmi nazionali annuali in cui stabilire misure per la lotta contro le malattie, la razionalizzazione della transumanza, l’assistenza tecnica agli apicoltori, il sostegno a favore dei laboratori di analisi del miele, e la collaborazione nei programmi di ricerca per il miglioramento della qualità del miele.

Le spese sostenute dagli Stati membri per le azioni previste nel programma nazionale sono coperte dalla Comunità europea nella misura del 50 per cento, previo studio sulla struttura del settore nel proprio territorio inerente alla produzione e alla commercializzazione. Recentemente il regolamento n. 1221 del 1997 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 797/2004, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.

Rispetto alla disciplina precedente, il nuovo regolamento n. 797 del 2004 prevede che la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese non si applica agli aiuti diretti alle aziende apicole solo se questi riguardano misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi dello stesso regolamento, o di aiuti specifici per le aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Per completezza d’informazione occorre richiamare anche il successivo regolamento (CE) n. 917/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004.

Il senatore BASILE (Misto) rileva preliminarmente come il quadro normativo comunitario assunto come riferimento dal testo approvato dalla Camera (divenuto il disegno di legge n. 2919), incentrato sul regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, sia in effetti in parte superato dai nuovi regolamenti adottati di recente, e cioè i nn. 797 e 917 del 2004, che hanno finalmente adottato un approccio in linea con le trasformazioni intervenute nel settore, considerando l'apicoltura nel contesto della multifunzionalità dell'agricoltura e affrontando questioni essenziali come la biodiversità delle specie apistiche e la tutela dell'ambiente.

Osserva poi che occorrerebbe meglio chiarire le modalità con le quali le Regioni, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 2919, dovranno intervenire nella disciplina dell'uso dei fitofarmaci.

Per altro verso, va rilevata la sostanziale differenza esistente fra il documento programmatico per il settore apistico contemplato dall'articolo 5 e il ben più articolato programma apicolo previsto dai menzionati regolamenti comunitari del 2004, che disciplinano anche la fondamentale questione dei finanziamenti nazionali e dei cofinanziamenti comunitari.

Nel complesso, comunque, il documento programmatico appare strumento idoneo a promuovere le finalità di promozione e tutela ad esso affidate; apprezzabile è in proposito, in particolare, la previsione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5, ai sensi della quale dovrà darsi luogo all'individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati. Quanto alla previsione di cui alla successiva lettera o) dello stesso comma, osserva invece come la previsione di controlli sui prodotti apistici "di origine extra-comunitaria, comunitaria e nazionale" non trova riscontro nella vigente normativa dell'Unione europea.

Non sono comunque ravvisabili profili suscettibili di determinare dannose interferenze fra la normativa definita dal disegno di legge n. 2919 e la disciplina comunitaria, nè sembra necessario rinunciare a dar corso al presente intervento normativo in attesa di un riassetto complessivo del settore, trattandosi di materia soggetta a periodiche "rivisitazioni" da parte degli organi dell'Unione europea.

In conclusione, auspica che un settore tanto importante, per fatturato e numero degli occupati, dell'agricoltura nazionale, come è quello del'apicoltura, possa quanto prima beneficiare di un sostegno finalmente adeguato, anche a tutela dei consumatori, che devono essere messi nella condizione di effettuare le loro scelte avendo piena consapevolezza delle caratteristiche dei prodotti acquistati.

 

La senatrice DONATI (Verdi-U) auspica che il testo approvato dalla Camera, divenuto il disegno di legge n. 2919, possa in tempi ravvicinati concludere il proprio iter, sottolineando come un intervento di riforma sia da lungo tempo atteso dagli operatori del settore apicolo.

Si tratta di un comparto che finora non è stato oggetto di adeguate misure di sostegno, e il cui pieno rilancio richiederebbe il varo di ulteriori misure, sia di carattere finanziario che sotto il profilo della compatibilità ambientale. La sua parte politica ritiene però preferibile rinunciare a promuovere l'introduzione di emendamenti al testo approvato dalla Camera, per non incidere sui tempi per la sua definitiva approvazione. Ciò, anche in considerazione del fatto che non sono da temere interferenze negative con i regolamenti comunitari adottati per il settore apicolo nei mesi scorsi, visto che questi sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale. In proposito, appare però opportuno, per quanto riguarda il disegno di legge n. 2919, che reca il testo approvato dalla Camera, prevedere che, in sede di predisposizione del documento programmatico per il settore apistico previsto dall'articolo 5, il Ministro per le risorse agricole e forestali si attenga alle indicazioni desumibili dai regolamenti (CE) nn. 797/2004 e 917/2004.

 

Il presidente-relatore GRECO (FI) propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2919, con osservazioni di contenuto corrispondente al rilievo effettuato dalla senatrice Donati a conclusione del suo intervento, e di formulare parere di nulla osta per i due restanti disegni di legge.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del Presidente-relatore.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame in sede deliberante

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2004

 

243ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2919) Disciplina dell' apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

 

Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

 

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell' apicoltura

 

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura

 

(Discussione congiunta e rinvio)

 

Il relatore PICCIONI (FI) rileva che i disegni di legge in discussione congiunta recano una disciplina organica del settore dell’apicoltura, che in ambito nazionale vanta eccellenti primati ed è conosciuto ed apprezzato sotto il profilo qualitativo delle produzioni, in quanto le aziende produttrici di materiali e tecnologie apistiche si pongono a livelli di vertice sulla scena internazionale ed è sempre crescente la quota di prodotti apistici destinati ai mercati internazionali.

Osserva, tuttavia, che in questi ultimi anni il settore ha vissuto momenti di grande disagio: il continuo flusso delle importazioni di miele da paesi terzi di non sempre eccellente qualità, il tentativo di avviare piani di ibridazione dell’ape italiana con altri patrimoni genetici, le nuove emergenze climatiche ed ambientali, il diffondersi di parassiti introdotti attraverso l’incontrollata importazione di api, hanno rischiato di far precipitare il settore in una crisi finora mai raggiunta, anche in considerazione del “parametro” socio-economico che dà la rappresentazione di un’età media degli operatori apistici tra le più elevate di tutte l’Unione europea. L’estrema polverizzazione aziendale, nonché le profonde differenze climatiche e ambientali esistenti in ambito territoriale, hanno reso, inoltre, difficoltoso qualificare con precisione l’attività apistica; il ridotto numero di figure professionali ha inoltre contribuito a rendere più difficile la definizione dell’apicoltore ed a scoraggiare interventi di natura legislativa. Alla mancanza di ricambio generazionale – osserva il relatore - va aggiunto il graduale e sistematico esodo dalle zone montane, luogo di tradizionale insediamento degli apicoltori con conseguenze negative per l’apicoltura e la stessa agricoltura che, dal ruolo delle api, trae ogni anno un incremento produttivo superiore a due miliardi e cinquecento milioni di euro per ogni campagna produttiva.

L’apicoltura, accanto alle sue finalità produttive, riveste, pertanto, un ruolo di prim’ordine al fine degli assetti del ciclo naturale. Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monocolture su vaste estensioni, la meccanizzazione e la perdita di essenze spontanee, hanno provocato la quasi totale scomparsa degli insetti utili e la corrispondente crescita di organismi dannosi.

A suo avviso, i disegni di legge in titolo rispondono alle esigenze di certezza del settore, sottolineando tuttavia la necessità di effettuare alcuni approfondimenti, al fine di tutelare le esigenze dei piccoli produttori.

L’articolo 1 – osserva il relatore – riconosce l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale, con l’obiettivo di garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità delle specie apistiche con particolare riferimento alla salvaguardia della razza italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, mentre l’articolo 2 definisce l’apicoltura come “conduzione zootecnica delle api”, considerandola a tutti gli effetti attività agricola anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno: con questa disposizione si prende atto del mutamento legislativo intervenuto con il decreto legislativo n. 228 del 2001 con cui, novellandosi l’articolo 2135 del codice civile, si è superato il tradizionale concetto di allevamento stabilendosi che per allevamento di animali “si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso” anche senza l’utilizzo necessario del fondo. Vengono, inoltre, indicati con esattezza come prodotti agricoli i tradizionali prodotti dell’apicoltura e precisati alcuni concetti comunemente usati nel settore. Di particolare rilevanza, inoltre, appare la disposizione del comma 4 che riserva esclusivamente la denominazione “apicoltura” alle aziende condotte da apicoltori, escludendo, pertanto, tutte quelle attività svolte da soggetti che non detengono alveari.

L’articolo 3 definisce apicoltore chi detiene e conduce alveari: la detenzione degli alveari e la conduzione zootecnica delle api risultano, pertanto, un requisito imprescindibile della figura soggettiva dell’apicoltore, differenziandola da soggetti che, privi degli indicati requisiti, si approprino di questa qualifica pur non possedendo alcun alveare. Il comma 2 definisce come imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari in conformità alla definizione di imprenditore agricolo e di attività agricole ivi indicate, mentre il comma 3 consente di attribuire alla professionalità del settore una qualifica precisa e coerente con quanto disposto per il settore agricolo.

L’articolo 4, in coerenza con il quadro costituzionale vigente e sulla base di quanto già ora viene disposto a livello locale, affida anche alle Regioni la salvaguardia dell’azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria e sulla base del documento programmatico di cui al successivo articolo 5 che, alla lettera g), prevede, da parte dell’Amministrazione statale, indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari tossici per le api sulle colture durante il periodo di fioritura.

 

A tale riguardo, ritiene opportuno svolgere alcuni approfondimenti, particolarmente in ordine alle eventuali competenze del Ministro della salute in relazione alle limitazioni dei prodotti fitosanitari.

Osserva, inoltre, che per la difesa dell’ambiente e delle produzioni agro-forestali, in coerenza con la normativa comunitaria e con la programmazione nazionale e regionale, viene attribuita, all’articolo 5, al Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni del settore, la possibilità di adottare un documento programmatico per il settore apistico, di durata triennale, contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività del comparto. A suo avviso, tale disposizione è tra le più rilevanti del disegno di legge che, nell’accogliere le esigenze più significative espresse dagli apicoltori e dalle loro organizzazioni, promuove e tutela i prodotti apistici italiani ed, in particolare, il miele italiano, valorizzando i prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta nonché il miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico.

Per l’attuazione degli indicati interventi, con l’articolo 11 (Copertura finanziaria), si autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Per la profilassi ed il controllo sanitario è stabilito dall’articolo 6 l’obbligo di denuncia, per chiunque detenga apiari od alveari, ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente, del collocamento e del numero degli alveari così come avviene in diverse Regioni. L’articolo 7, al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, dispone che lo Stato e le Regioni agevolino la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà, mentre con l’articolo 8 si sostituisce l’articolo 896 del codice civile sulle distanze minime per gli apiari con riferimento alle strade di pubblico transito ed ai confini di proprietà pubbliche o private.

All’articolo 9 viene dato risalto all’attività di impollinazione che è riconosciuta, a tutti gli effetti, all’attività agricola; conformemente alle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) il reddito imponibile per i soggetti che esercitano attività di impollinazione, viene determinato in modo forfetario attribuendo all’ammontare dei ricavi conseguiti il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L’articolo 10, infine, in coerenza con l’attuale orientamento legislativo in materia di sanzioni, prevede la possibilità per le regioni di determinare sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni recate dal provvedimento.

In conclusione, ritiene che i disegni di legge rispondano, salvo alcune verifiche che potranno essere utilmente effettuate dalla Commissione, alle esigenze di un settore che necessita di un intervento legislativo volto a incentivare lo sviluppo dell’apicoltura in tutte le sue componenti e problematiche prospettate.

Per tali ragioni, ritiene necessario programmare audizioni delle associazioni di categoria più importanti ed associazioni territoriali di produttori apistici riconosciute dalla Regioni, questo anche per una tutela maggiore dei più piccoli produttori, auspicando infine una rapida approvazione del provvedimento.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004

 

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno e il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

 

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15,45.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2919) Disciplina dell' apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell' apicoltura

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 16 giugno scorso.

 

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che nella seduta del 16 giugno scorso, si è svolta la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) , sottolineando la notevole importanza che il comparto dell'apicoltura riveste nell'agricoltura italiana: circa 75.000 apicoltori diffusi in tutto il Paese immettono sul mercato annualmente 10-12 mila tonnellate di miele nazionale di alta qualità, unitamente ad altri prodotti dell'alveare di notevole interesse non solo alimentare senza trascurare l’importante funzione che l’apicoltura riveste nelle produzioni agricole e negli equilibri ecologici della vegetazione spontanea con l'attività di impollinazione.

A suo avviso, il disegno di legge approvato in sede deliberante dalla Commissione agricoltura della Camera rappresenta un importante presupposto per il rilancio del settore. Ricorda inoltre che nel disegno di legge presentato a sua firma vengono sottolineate due questioni di grande rilevanza per il settore apistico. In primo luogo, lo sviluppo dell' agricoltura industrializzata e il crescente impiego di prodotti chimici può avere un impatto rilevante sulla attività dell' apis mellifera, insetto che incontra gravissime difficoltà per la sopravvivenza in situazioni di uso indiscriminato di prodotti agrochimici ed in assenza di adeguati accorgimenti nell' impiego di tali prodotti. A tale riguardo, ricorda che il 24 febbraio scorso il Governo francese ha annunciato la sospensione sull'intero territorio nazionale dei formulati agrochimici contenenti il principio attivo 'Fipronil' e l'avvio di una procedura di verifica per quelli a base di 'Imidacloprid'. Su questo tema ricorda di avere presentato una interrogazione scritta al Ministro della Salute ed al Ministro delle politiche agricole che ancora attende risposta.

Una ulteriore questione di grande rilievo concerne, a suo avviso, la necessità di tutelare il patrimonio genetico dell'ape autoctona. Le caratteristiche geomorfologiche del territorio italiano, protetto da barriere naturali hanno consentito la formazione di una razza fortemente adattata alle condizioni ambientali locali, longeva, resistente alle patologie e con ottime caratteristiche produttive. In questo caso si evidenzia la necessità e l'urgenza di un intervento di prevenzione e sorveglianza scientifica sulle importazioni di materiale.

Pur rilevando come su tali questioni sarebbe stata necessaria una trattazione più puntuale ed articolata nel disegno di legge approvato dalla Camera, ritiene comunque che in questo momento sia più importante giungere ad una tempestiva approvazione del provvedimento in esame, data l’urgenza di promuovere un rilancio del settore apistico.

 

Il senatore MURINEDDU (DS-U) , dopo aver espresso apprezzamento per l’ampia relazione, osserva che l’Italia produce un miele di ottima qualità, grazie alle tecniche impiegate dagli allevatori e alla varietà delle risorse floreali di interesse apistico, che non è tuttavia in grado di soddisfare la domanda interna, con la conseguente necessità di importazioni. A suo avviso, resta a tutt’oggi aperto il problema della disciplina dei controlli in entrata del prodotto e del materiale apistico, nonché quello dei trattamenti eseguiti al momento della confezione e della vendita del prodotto medesimo. Nel ricordare che le importazioni provengono principalmente dal continente americano e dalla Cina, fa osservare che la produzione mellifera italiana è attualmente minacciata da manipolazioni e miscelazioni suscettibili di deprezzarla. Ferma restando la necessità di sostenere con un prodotto di qualità sia il mercato interno sia quello estero, si tratta, a suo avviso, di stabilire attraverso quali mezzi e sistemi possano essere fornite garanzie sulla qualità del prodotto destinato al consumo familiare e industriale, coinvolgendo gli istituti che presiedono ai controlli sanitari e sui requisiti di igiene necessari per una valutazione adeguata del miele commercializzato. Nell’esprimere il proprio apprezzamento per le soluzioni accolte nel testo del decreto-legge, si sofferma sul tema della possibilità di estendere su territori più ampi la produzione mellifera in tutte le sue varietà organolettiche e di gusto, ritenendo a tal fine necessario introdurre idonee misure sanitarie e di controllo.

In particolare ritiene necessario inserire alcuni riferimenti più espliciti in ordine alla lotta alla varroasi e alle malattie da contagio, tramite l'intervento diretto del servizio veterinario delle Asl, evitando l’uso di farmaci inadatti alla produzione di un miele non inquinato all'origine.

Nel ricordare che le varietà botaniche, da quelle di pianura a quelle di montagna, in Italia sono straordinariamente numerose e danno luogo a mieli diversissimi, si sofferma quindi sui centri di ricerca operanti in materia, che ad eccezione di alcuni istituti universitari delle facoltà di agraria, sono pressoché inesistenti, con la conseguente acquisizione di conoscenze da paesi nei quali la produzione mellifera è pressoché irrilevante.

A suo avviso per l'apicoltura dovranno in futuro essere ipotizzate soluzioni alternative rispetto al regime di disaccoppiamento introdotto dalla nuova PAC, riservando inoltre una attenzione particolare alle zone di montagna, dove si produce il miele migliore e dove persistono pratiche colturali caratterizzati da interventi fitosanitari, anche in periodo di fioritura che provoca la diffusa mortalità delle api.

Nel ribadire la necessità di un più efficace sistema di controlli, fa osservare che i trattamenti termici, impiegati comunemente per la maggiore durata della conservazione, non sono rilevabili in assenza di laboratori attrezzati per l'analisi del miele. La destinazione industriale del miele è quella che si presta in misura più rilevante a queste forme di manipolazioni, spesso per l'aggiunta di mieli d'importazione con elevato tasso di umidità e sui quali si rende necessario il trattamento termico.

Nel ribadire il proprio apprezzamento per le scelte di fondo accolte nel decreto-legge in esame, auspica la rapida conclusione dell’iter del disegno di legge in discussione.

 

Il senatore BASILE (Misto) ritiene che il disegno di legge in esame, da lungo tempo atteso dalle categorie di produttori, accolga in modo puntuale le esigenze espresse dagli operatori del settore. Nel lamentare l’eccessiva esiguità degli stanziamenti previsti in favore di tale realtà produttiva, attualmente non superiori a circa due milioni di euro, rileva quindi l’opportunità di inserire alcuni correttivi al disegno di legge, tenendo conto del regolamento n. 797 del 2004 del Consiglio e del regolamento n. 917 del 2004 della Commissione, che provvedono a modificare ulteriormente il quadro normativo applicabile al settore apistico.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni del decreto-legge esprimendo il proprio apprezzamento per le soluzioni adottate, rilevando tuttavia la necessità, a suo avviso, di realizzare un ulteriore coinvolgimento delle regioni, in particolare per quanto concerne l’applicazione delle discipline per l’uso dei fitofarmaci.

Nel lamentare inoltre le difficili condizioni in cui versa il mondo della ricerca, attualmente estremamente trascurato soprattutto in termini finanziari, sottolinea fortemente la necessità che il Governo dedichi la massima attenzione al settore dei controlli al fine di limitare l’indiscriminata introduzione di prodotti provenienti dall’estero.

Nel soffermarsi ulteriormente sulle restanti disposizioni del disegno di legge, auspica che la Commissione possa addivenire rapidamente alla conclusione della discussione approvando i disegni di legge in titolo.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI rinvia il seguito della discussione generale ad una prossima seduta.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 13 luglio 2004

249a Seduta

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2919) Disciplina dell' apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell' apicoltura

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 giugno scorso.

 

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 29 giugno scorso era iniziata la discussione generale nella quale erano intervenuti i senatori De Petris, Murineddu e Basile.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il relatore PICCIONI(FI) , nel riservarsi di presentare, nella prossima seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle proposte di audizioni informali, dichiara di rinunciare alla replica.

 

Anche il sottosegretario DELFINO rinuncia ad intervenire in sede di replica.

 

Il presidente RONCONI propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2919, già approvato dalla Camera dei deputati, e propone altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 22 luglio, alle ore 13.

 

Conviene la Commissione.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,25.

 

 

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

 

257ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

 

La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2919) Disciplina dell' apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo.

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell' apicoltura

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 luglio scorso.

 

Il presidente RONCONI ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Informa altresì che il senatore Ognibene ha dichiarato di ritirare l’emendamento 4.1.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(omissis)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2919

 

Art. 4

 

4.3

FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO, RIGHETTI

 

Al comma 1, premettere le seguenti parole: “Nelle comunità montane e nelle aree svantaggiate, ove l’apicoltura può rappresentare una realtà di reddito alternativo,”.

4.1

OGNIBENE

4.2

CHERCHI

 

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 4

(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci)

 

1. Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api, le regioni propongono al Ministero della salute, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e secondo la procedura di cui all’articolo 5, comma 20, del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, di stabilire le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura.”.

 

4.4

EUFEMI

4.5

CHERCHI

 

Al comma 1, dopo la parola: “fioritura”, sostituire le parole: “stabilendo le relative sanzioni” con le seguenti: “, delle piante da trattare e di quelle, spontanee o coltivate, che possono essere interessate dalla deriva dei prodotti utilizzati, nonché tenendo nella debita considerazione i tempi di carenza degli interventi effettuati in pre-fioritura. Le Regioni stabiliscono le relative sanzioni e gli indennizzi.”.

 

Art. 7

 

7.1

BETTA, MICHELINI

 

Al comma 2, sopprimere le parole: “e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

 

7.2

EUFEMI

7.3

CHERCHI

 

Sostituire il comma 3 con il seguente:

 

“3. Gli enti pubblici devono agevolare la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.”.

 

7.4

CHERCHI

 

Sopprimere il comma 4.

Art. 8

 

8.1

CHERCHI

 

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: “pubbliche o private” aggiungere le seguenti: “, ma ad un minimo di 200 metri per le abitazioni, prevedendo ripari di 2 metri di altezza dal piano stradale.”.

 

8.2

CHERCHI

 

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: “altezza di almeno due metri” inserire le seguenti: “da misurarsi dalla quota del piano della strada di pubblico transito o della proprietà pubblica o privata, di terzi estranei al proprietario dell’apiario.”.

 

Art. 11

 

11.1

CHERCHI

 

Al comma 1, sostituire le parole: “2 milioni di euro” con le seguenti: “4 milioni di euro”.

 

11.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

 

Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:

“Art. 11-bis

 

Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.”.


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004

 

260ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2919) Disciplina dell' apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell' apicoltura

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 21 settembre scorso.

 

Il presidente RONCONI fa presente che la 1a Commissione ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2919 (assunto quale testo base dalla Commissione) e sugli emendamenti ad esso riferiti, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Propone pertanto di rinviare il seguito della discussione congiunta ad una prossima seduta.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2004

 

264ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(2919) Disciplina dell' apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo

(523) BRUNALE ed altri. - Disciplina dell' apicoltura

(2825) DE PETRIS. - Norme per la tutela dell'apicoltura

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

 

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 ottobre scorso.

 

Il presidente RONCONI ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 21 settembre.

Nel fare presente che è stato già ritirato dal senatore Ognibene l’emendamento 4.1, e che il senatore Cherchi ha ritirato gli emendamenti a sua firma, precisa inoltre che sono pervenuti tutti i prescritti pareri ed in particolare il parere della 5a Commissione permanente su testo ed emendamenti.

Informa altresì che, alla luce del parere della Commissione bilancio è stato testé presentato dal relatore un apposito emendamento adeguativo 11.2, nonché un ulteriore emendamento all’articolo 6, conseguente al parere della 2a Commissione (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Tutti gli emendamenti presentati vengono dati per illustrati.

 

Il relatore PICCIONI (FI) esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli a sua firma.

 

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA esprime un parere conforme a quello del relatore.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente RONCONI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge n. 2919.

 

Con separate votazioni e all’unanimità, la Commissione approva l’articolo 1, l’articolo 2 e l’articolo 3.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

 

Il presidente RONCONI dichiara decaduti gli emendamenti 4.3 e 4.4. Avverte quindi che porrà ai voti l’articolo 4 del disegno di legge.

 

Con separate votazioni e all’unanimità, la Commissione approva quindi l’articolo 4 e l’articolo 5.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

 

Con il voto favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l’emendamento 6.1 viene posto ai voti ed approvato.

 

La Commissione approva quindi il testo dell’articolo 6 come modificato.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

 

Il presidente RONCONI dichiara decaduti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

 

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi all’unanimità gli articoli 7, 8, 9 e 10.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 11.

 

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) preannunciando un voto di astensione. Precisa infatti di non aver neppure votato a favore dell’emendamento 6.1, anch’esso presentato dal relatore, in quanto i vari Gruppi politici avevano convenuto di non presentare ulteriori proposte emendative al testo approvato dalla Camera dei deputati, in considerazione della necessità di approvare in tempi rapidi un provvedimento largamente condiviso, oltre che fortemente richiesto dalle associazioni di categoria, considerato inoltre che l’attuale formulazione del disegno di legge n. 2919 appare comunque soddisfacente.

Esprime pertanto il proprio rammarico per l’approvazione di proposte di modifica del testo, che determinando la necessità di un ulteriore passaggio parlamentare comporterà un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento.

 

L’emendamento 11.2 viene quindi posto ai voti e approvato; viene quindi approvato l’articolo 11, come modificato. Il presidente RONCONI dichiara decaduto l’emendamento 11.0.1.

 

Viene quindi approvato l’articolo 12.

 

Il presidente RONCONI avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

 

Interviene per dichiarazione di voto il senatore MURINEDDU (DS-U) , esprimendo il proprio apprezzamento per l’impostazione del disegno di legge n. 2919, che ha incontrato il generale consenso sia delle forze di maggioranza che di opposizione. Si tratta, osserva l’oratore, di una disciplina estremamente importante in quanto finalizzata a fornire ulteriori garanzie ai consumatori sotto il profilo della qualità e della genuinità del prodotto.

Sottolinea tuttavia la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sulle problematiche del settore apistico, che non potranno in ogni caso ritenersi risolte dall’approvazione di tale pur importante disciplina. Al riguardo, ricorda come il settore produttivo dell’apicoltura, già negli anni passati gravemente danneggiato dalla diffusione della “varroa”, sia attualmente minacciato da un nuovo parassita che dal Portogallo si sta lentamente avvicinando al territorio italiano, passando per la Spagna e per la Francia. Si sofferma inoltre sul problema delle sofisticazioni del prodotto miele, citando al riguardo alcuni casi di miele industriale e di miele integrale, nei quali si è fatto ricorso ad essudati di dubbia provenienza. Si tratta di un problema di grande rilevanza che ritiene opportuno sottolineare negli atti parlamentari.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-U), nell’esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, sottolinea come il testo che la Commissione si accinge a licenziare realizzi per la prima volta un importante riconoscimento nei confronti dell’apicoltura, equiparandola ad attività agricola vera e propria. Si tratta infatti di un settore attualmente in forte crescita e per il quale la produzione nazionale riesce a soddisfare solo il 50 per cento della domanda di mercato. Il settore dell’apicoltura, prosegue la senatrice De Petris, acquisisce inoltre una peculiare importanza sotto il profilo ambientale, in quanto è in grado di fornire indicazioni di estremo rilievo sulle condizioni dell’ecosistema.

Nel ribadire il proprio rammarico per le modifiche apportate al testo in esame, richiama l’attenzione sulla necessità di non trascurare il settore dell’apicoltura, che denota, oggi più che mai, una particolare vitalità. Occorre infatti porre particolare attenzione al problema delle malattie parassitarie, per il cui studio sussiste attualmente un settore di ricerca ad hoc presso l’Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana.

Sottolinea inoltre la necessità di approntare in tempi rapidi idonee misure volte a tutelare il patrimonio genetico dell’ape autoctona contro le contaminazioni che le massicce importazioni di esemplari provenienti da altri Paesi potrebbero determinare.

Nell’auspicare, infine, una rapida approvazione del disegno di legge da parte dell’altro ramo del Parlamento, ribadisce il proprio giudizio favorevole sul disegno di legge n. 2919 e preannuncia la presentazione di ulteriori iniziative legislative per il settore apistico.

 

Il senatore MINARDO (FI) esprime un convinto apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, che si accinge ad approvare un provvedimento largamente condiviso e richiesto dagli operatori del settore. La nuova disciplina ha il merito di dare nuove certezze ad un settore in forte crescita sia quantitativa che qualitativa, come dimostrano anche i dati relativi al settore apistico nazionale, ed in particolar modo relativi alla regione Sicilia e all’area produttiva della provincia di Ragusa.

Nel sottolineare i positivi riflessi che la nuova disciplina potrà avere sotto il profilo della produzione e della tutela della qualità, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse circa la necessità di evitare che le massicce importazioni di api non autoctone pregiudichino il patrimonio genetico delle api italiane.

Nel ribadire il proprio apprezzamento sul provvedimento in discussione, preannuncia un voto favorevole da parte del suo Gruppo.

 

Il senatore BASILE (Misto) , nel preannunciare il proprio voto favorevole, ricorda che il disegno di legge n. 2919, oltre a recare una disciplina da lungo tempo attesa, ha il merito di riscuotere il consenso degli stessi operatori del settore.

Ritiene tuttavia che le risorse finanziarie previste siano inadeguate rispetto agli obiettivi enunciati nel testo, auspicandone l’incremento in futuro. In particolare, a suo avviso, occorre fornire mezzi adeguati per sostenere i settori della ricerca e della formazione, anche al fine più generale di tutelare la produzione e la qualità italiana.

 

Il senatore BONGIORNO (AN) , nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime un convinto apprezzamento per il disegno di legge, che ritiene perfettamente coerente con l’attuale impostazione della politica agricola nazionale, tesa a salvaguardare la genuinità e la tipicità dei prodotti.

Nel soffermarsi sulle singole disposizioni del provvedimento, dichiara di non condividere le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi dell’opposizione circa la presenza di presunte lacune nella disciplina, sottolineando come la disciplina organica di un intero comparto economico debba fondarsi necessariamente su un provvedimento di carattere generale.

Dichiara altresì di non condividere i rilievi formulati dal senatore Basile circa l’inadeguatezza delle risorse stanziate in quanto, per dare certezze a un settore produttivo, non è a suo avviso importante un intervento specifico in termini economici, bensì l’organicità del quadro normativo risultante.

 

Il senatore AGONI (LP) esprime un voto favorevole da parte del suo Gruppo, sottolineando l’estrema importanza del disegno di legge in esame, che reca per la prima volta una disciplina organica e definita per il settore dell’agricoltura. Pur condividendo le considerazioni espresse nel corso del dibattito circa la necessità di tutelare in modo efficace la genuinità e la qualità dei prodotti, richiama tuttavia la necessità di adottare strumenti in grado di conciliare le esigenze e gli obiettivi della produzione di qualità, con le condizioni oggettive del mercato, la cui domanda è rivolta anche verso prodotti non necessariamente “protetti”. Al riguardo, ricorda infatti che i prodotti cosiddetti tipici si caratterizzano per l’estremo livello qualitativo ma anche per il loro inserimento in una fascia di prezzo superiore alla media, il che fa sì che la domanda di tali prodotti non superi comunque il 20 per cento della domanda globale del mercato.

 

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver preannunciato l’impegno del Governo a far sì che il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi presso l’altro ramo del Parlamento, sottolinea come la nuova disciplina dell’apicoltura si inquadri perfettamente nella politica di tutela della qualità dei prodotti perseguita dal Governo. Tuttavia, a suo avviso, occorre contemperare le esigenze di una produzione di qualità con la necessità che i prodotti alimentari possano essere adeguatamente diffusi. Dichiara pertanto di condividere le osservazioni testé formulate dal senatore Agoni.

L’obiettivo della tutela della qualità e della genuinità dei prodotti costituisce una sfida importante che deve essere tuttavia affrontata in termini realistici, anche alla luce dell’apertura dei mercati che si sta progressivamente verificando su scala globale. Tale apertura determina inevitabilmente alcuni rischi ed alcune opportunità, che è necessario saper cogliere contemperando le esigenze della tipicità con quelle della competitività, come le attuali discussioni in ordine alle introduzioni di organismi geneticamente modificati paiono confermare.

 

Il presidente RONCONI avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

 

La Commissione approva quindi all’unanimità il provvedimento nel suo complesso. Risultano così assorbiti nell’atto Senato 2919 i disegni di legge n. 523 e 2825.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

(omissis)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2919

 

 

Art. 6

 

6.1

PICCIONI, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: “entro il 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge” con le seguenti: “entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

 

 

Art. 11

 

11.2

PICCIONI, relatore

 

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.


Normativa nazionale

 


Codice civile (artt. 896 e 2135)

(omissis)

896. Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [c.c. 821].

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

(omissis)

2135. Imprenditore agricolo (1)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (2).

------------------------

(1) Vedi, gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. In precedenza l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto D.Lgs. n. 228 del 2001, era il seguente:

«Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».


D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
Regolamento di polizia veterinaria 

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

(2) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13 marzo 1958, n. 296, riportata alla voce Ministero della sanità) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(2/a) Vedi, anche, il D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 845, riportato al n. A/LXXI-bis.

(omissis)

(Il testo del presente decreto è  disponibile presso il servizio Studi Dip. Agricoltura)


L. 5 maggio 1978 n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11)

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233. 

(omissis)

11. Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (17/a):

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (17/b);

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (17/b);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (17/c);

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (17/d);

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (17/e);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (17/f);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (17/g).

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (18).

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (18/a).

(omissis)

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(17/a) Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/c) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/d) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/e) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/f) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(17/g) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(18/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi . (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004) (art. 73)

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Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. 

(omissis)

Articolo 73 [87]

Soggetti passivi (284).

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (285);

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (286);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (287);

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (288).

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (289).

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(284) L'art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100), convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152), ha disposto che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono differiti al 30 maggio 1989. Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(285) Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(286) Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(287) Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, riportato al n. E/XXXIX.

(288) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, riportato al n. A/CXXV, l'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, riportata alla voce Imposte e tasse in genere, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000, n. 342 e il comma 3 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(289) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

(omissis)


D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette (1/circ).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 20 dicembre 2000, n. 234/E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente il riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite servizio postale, l'eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

1. Opzione e revoca.

1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

2. In presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1/a).

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(1/a) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 4, L. 21 novembre 2000, n. 342.

2. Obbligo di comunicazione.

1. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (1/b).

3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.

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(1/b) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.

3. Durata dell'opzione.

1. L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

4. Società controllanti e controllate.

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, restano ferme le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (2), relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate.

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(2) Riportato al n. I.

5. Norma finale.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

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(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 28, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 16 luglio 1998, n. 63;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 14 dicembre 2001, n. 211/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 1/T;

- Ministero delle finanze: Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 25 maggio 1998, n. 131/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 192/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 23 dicembre 1998, n. 292/D; Circ. 25 gennaio 1999, n. 23/E; Circ. 8 giugno 2000, n. 121/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 138/E; Circ. 24 ottobre 2000, n. 51512; Circ. 30 novembre 2000, n. 222/E.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai princìpi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante princìpi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

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TITOLO I

Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette

1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3), recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

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(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

 

 

2. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percepiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

 

3. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

 

4. Disposizione transitoria.

1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (3), recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

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(3) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

 

Capo II - Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto

5. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila (3/a).

2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione periodica o quella prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta (4).

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3 (5).

5. Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

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(3/a) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(5) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

 

6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta (5/a).

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (5/b).

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (5/c).

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la sanzione non può essere inferiore a lire un milione.

5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6), relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta (6/a).

9. Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6/b).

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(5/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

(5/b) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

(5/c) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203. La sanzione prevista dal presente comma era stata fissata al centocinquanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato dall'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Tale disposizione non è più presente dopo la sostituzione del citato comma 11 ad opera dell'art. 2, comma 10, L., 24 dicembre 2003, n. 350.

(6) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(6/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

(6/b) Vedi, anche, il comma 2-ter dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383, aggiunto dal comma 15 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

7. Violazioni relative alle esportazioni.

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6), relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6), se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.

3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

4. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28 (7), ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento (7/a).

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(6) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(6) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(6) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(7) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(7/a) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 4-bis dal comma 3 dell'art. 36, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

 

Capo III - Disposizioni comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto

8. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (8).

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

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(8) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

9. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui all'articolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni (9).

5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (10).

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(9) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(10) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

 

10. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

1. Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i quindici giorni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.

3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

 

11. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (10/a);

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (11).

3. [In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (12), si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si è indebitamente fruito] (12/a).

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (14), è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

6. [Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni] (14/a).

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

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(10/a) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(11) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(12) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(12/a) Comma abrogato dall'art. 54, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(13) Riportato al n. C/LXXXVII.

(14) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(14/a) Comma abrogato dal comma 10 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.

1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata è superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.

2. Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i princìpi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedono la somma di lire duecento milioni la sospensione è disposta per un periodo da due a sei mesi (15) .

3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi.

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(15) Vedi, anche, l'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

TITOLO II

Sanzioni in materia di riscossione

13. Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (15/a). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (16), e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (17).

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(15/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(16) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(17) Vedi, anche, l'art. 9-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

 

15. Incompletezza dei documenti di versamento.

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

 

TITOLO III

Disposizioni comuni

 

16. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (18) (18/a);

b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (18/b);

c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (19);

d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249 (20), aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71 (21);

e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (22);

f) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (23), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (24), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (25), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

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(18) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(18/a) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII.

(18/b) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(19) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette.

(20) Riportata al n. C/XII.

(21) Riportata al n. C/XXVI.

(22) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

(23) Riportato al n. C/LXX.

(24) Riportato al n. C/LXXXVII.

(25) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

17. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 aprile 1998.


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 dicembre 1998, n. 259;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 16 luglio 1998, n. 63;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 6 luglio 2001, n. 66/E; Nota 27 dicembre 2001, n. 102985/IV; Circ. 17 aprile 2002, n. 2; Ris. 4 giugno 2002, n. 166/E; Nota 25 luglio 2002, n. 67483; Ris. 12 agosto 2002, n. 279/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 27 marzo 1998, n. 93/D; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 9 luglio 1998, n. 179/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 192/E; Circ. 14 settembre 1998, n. 218/E; Circ. 14 ottobre 1998, n. 239/T; Circ. 23 dicembre 1998, n. 292/D; Circ. 18 febbraio 1999, n. 1; Nota 8 aprile 1999, n. 20; Circ. 23 marzo 2000, n. 52/E; Circ. 12 aprile 2000, n. 15/29709; Circ. 24 maggio 2000, n. 19/42434; Circ. 5 luglio 2000, n. 138/E; Circ. 14 luglio 2000, n. 25/60652; Circ. 24 ottobre 2000, n. 51512; Circ. 27 aprile 2001, n. 4/T.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Oggetto.

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

 

2. Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (1/a).

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

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(1/a) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

 

3. Principio di legalità.

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

 

4. Imputabilità.

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

 

5. Colpevolezza.

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento (2).

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(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

6. Cause di non punibilità.

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento (3).

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (3/a) (3/cost).

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(3) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(3/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 53 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con le ordinanze in epigrafe.

 

7. Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (4).

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

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(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi.

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

 

9. Concorso di persone.

1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

 

10. Autore mediato.

1. Salva l'applicazione dell'articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

 

11. Responsabili per la sanzione amministrativa.

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti (5).

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

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(5) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

12. Concorso di violazioni e continuazione.

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi (6).

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate (7).

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni (8).

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(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(7) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

13. Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (9);

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (10).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore] (11).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione (12).

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(9) Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(10) Lettera così modificata prima dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(11) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B/XII. Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000. Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

14. Cessione di azienda.

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante (12/a).

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(12/a) Con Provv. 25 giugno 2001 (Gazz. Uff. 6 luglio 2001, n. 155) sono stati approvati i modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della certificazione dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione di azienda, nonché delle istruzioni per gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e di un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

 

15. Trasformazione, fusione e scissione di società.

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

 

16. Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni (13). Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (13/a).

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (14).

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 (15).

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefìci di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata (16).

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22 (17).

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(13) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(13/a) Periodo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(14) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(15) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(16) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(17) Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000.

 

16-bis. Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni.

1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1º aprile 2003 (17/a).

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(17/a) Articolo aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

17. Irrogazione immediata.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (18).

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3 (19) (20).

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(18) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(19) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(20) Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000.

 

18. Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi.

1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adìta anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.

3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.

4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell'autorità giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall'articolo 19.

 

19. Esecuzione delle sanzioni.

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario (21).

2. La commissione tributaria regionale può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione è riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria successivamente adìta, se dall'esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adìta dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.

6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo (21/a).

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(21) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(21/a) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 33, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Una deroga a quanto disposto dal presente comma era prevista dal comma 17 del suddetto articolo 33 prima della sostituzione dello stesso articolo disposta dalla legge di conversione del citato decreto-legge.

 

20. Decadenza e prescrizione.

1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3 (22).

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno (23).

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

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(22) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(23) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

21. Sanzioni accessorie.

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;

c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;

d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

 

22. Ipoteca e sequestro conservativo.

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda (24).

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

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(24) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

23. Sospensione dei rimborsi e compensazione.

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo (25).

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (26).

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.

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(25) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(26) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

 

24. Riscossione della sanzione.

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

 

25. Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3 (27).

3-bis. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio (28).

3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio (29).

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo (30).

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater, inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa (31).

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella (32).

3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata con decreto del Ministro delle finanze (33).

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(27) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(28) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(29) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(30) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(31) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(32) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(33) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto. La remunerazione spettante ai concessionari per la riscossione a seguito di «avviso bonario» è stata determinata con D.M. 8 giugno 2001.

 

26. Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria.

1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto.

3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

 

27. Violazioni riferite a società, associazioni od enti.

1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

28. Disposizioni di attuazione.

1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione (34).

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(34) Vedi, anche, le modalità di pagamento stabilite con D.M. 11 giugno 1998.

29. Disposizioni abrogate.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931;

c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:

1) nella rubrica, le parole «e delle sanzioni pecuniarie»;

2) nel comma 3, le parole «e le sanzioni pecuniarie».

2. È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

 

30. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998.


L. 23 dicembre 1999, n. 499
Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.

1. Finalità.

1. La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la finalità di:

a) assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;

b) accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese;

c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.

2. Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per il quadriennio 1999-2002, sono destinate le risorse finanziarie recate specificamente dalla presente legge, nonché i fondi che le regioni iscrivono autonomamente nei propri bilanci, quelli erogati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per l'attuazione dei regolamenti comunitari a fini strutturali, quelli recati annualmente dalla legge finanziaria e destinati alle competenze regionali nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, quelli di competenza statale destinati in particolare ai settori dell'irrigazione, dell'agroindustria e del riordino fondiario, per l'attuazione di programmi di interventi in settori specifici, e quelli previsti dal Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (1/cost).

2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (1/a).

3. Per l'anno 1999, i fondi stanziati dalla presente legge sono destinati quanto a lire 250 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e quanto a lire 249,3 miliardi alle altre iniziative contemplate dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con le procedure dallo stesso previste.

4. Per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2000, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con i vincoli posti dagli accordi internazionali e dalla politica agricola dell'Unione europea e con le indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e sulla base della Piattaforma programmatica di politica agricola nazionale, definisce le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale, nonché le indicazioni per l'omogenea redazione dei programmi regionali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero e dell'Istituto nazionale per il commercio estero in materia di attività promozionale all'estero di rilievo nazionale e di internazionalizzazione delle imprese (1/cost).

5. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato «Documento programmatico agroalimentare», che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le organizzazioni cooperative, le organizzazioni sindacali degli operatori agricoli, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le organizzazioni agroindustriali di settore, e sentita, altresì, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai fini della verifica della coerenza con la programmazione generale e della relativa approvazione. L'approvazione del Documento programmatico agroalimentare da parte del CIPE comporta la contestuale attribuzione dei fondi di cui al comma 2 (1/cost).

6. Il Documento programmatico agroalimentare, di durata triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, può essere adeguato ogni anno, entro sessanta giorni dall'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, tenendo conto delle evoluzioni intervenute nelle normative comunitarie di settore; analogamente si potrà procedere alla revisione dell'attribuzione dei fondi di cui al comma 2 (1/cost).

7. Il Documento programmatico agroalimentare è costituito:

a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati «programmi agricoli regionali»;

b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facoltà universitarie ad indirizzo agricolo-forestale e agroindustriale delle università degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialità giovanile;

c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata;

d) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;

f) dai programmi di interventi predisposti dalla società Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (1/cost).

8. Per il primo anno di attuazione i programmi agricoli regionali potranno essere sostituiti dai documenti di programmazione agricola, agroalimentare, agroindustriale e forestale, nonché di sviluppo rurale cui la programmazione regionale fa riferimento.

9. In mancanza della presentazione di uno o più programmi agricoli regionali o di uno o più documenti di cui al comma 8, alla loro predisposizione si provvede ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (1/cost).

10. I regimi di aiuto contenuti nel Documento programmatico agroalimentare, entro quindici giorni dalla approvazione di quest'ultimo sono notificati alla Commissione delle Comunità europee, e costituiscono il riferimento in ordine a quanto stabilito dagli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Analogamente si provvede per la notifica di eventuali modifiche (1/cost).

11. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta annualmente al CIPE ed al Parlamento un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e sullo stato dell'agricoltura italiana.

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 186 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e ai princìpi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, proposte dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(1/a) Per l'incremento dello stanziamento previsto dal presente comma vedi l'art. 15, L. 27 marzo 2001, n. 122.

3. Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

1. Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore spesa di lire 540,7 miliardi da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (2).

2. A decorrere dall'anno 2002 si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

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(2) Vedi, anche, l'art. 52, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. Per il periodo 1999-2002, è autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca nonché, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al presente articolo (3).

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(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 161, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Con D.M. 4 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18) sono state definite le procedure e le modalità per l'impiego delle risorse finanziarie - anno 2000, destinate alla ricerca avanzata per il sistema agricolo italiano.

5. Disposizioni finanziarie.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 749,3 miliardi per l'anno 1999, in lire 889,8 miliardi per l'anno 2000, in lire 891,8 miliardi per l'anno 2001 e in lire 351,1 miliardi per l'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. (art. 18)

_________________________

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O. 

(omissis)

18. Promozione dei processi di tracciabilità.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;

b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;

c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

(omissis)


Normativa comunitaria


Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991
Regolamento del Consiglio
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

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Pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198. Entrato in vigore il 22 luglio 1991.

Gli articoli 8 e 9 del presente regolamento sono stati recepiti con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220.

Si vedano anche il regolamento (CEE) n. 94/92 ed il regolamento (CE) n. 1900/98.

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli;

considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale;

considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;

considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;

considerando che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della coltura biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che recano tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;

considerando che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;

considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione animale;

considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, i princìpi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;

considerando che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i princìpi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere utilizzati in questo tipo di agricoltura;

considerando inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti di origine non chimica e poco solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non chimici di sintesi;

considerando che le procedure previste permettono di completare, ove necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da fonti diverse dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi biologici;

considerando che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

considerando che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo regime di controllo,

ha adottato il presente regolamento:

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Campo di applicazione

Articolo 1 (4)

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c) , purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.

In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

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(4) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Articolo 2 (5)

Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6. In particolare, i termini in appresso o i corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, sono considerati indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico in tutta la Comunità e in ogni sua lingua, salvo che essi non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con tale metodo di produzione:

 

in spagnolo:  

ecológico,  

- in danese:  

økologisk,  

- in tedesco:  

ökologisch, biologisch,  

 

- in greco:  (6),  

 

- in inglese:  

organic,  

- in francese:  

biologique,  

- in italiano:  

biologico,  

- in olandese:  

biologisch,  

- in portoghese:  

biológico,  

- in finlandese:  

luonnonmukainen,  

- in svedese:  

ekologisk. 

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(5) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999 e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

(6) Si omette il testo in lingua greca.

 

Articolo 3 (7)

Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

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(7) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Definizioni

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) "etichettatura": le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;

2) "produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura, quali prodotti ottenuti con metodo biologico, di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda (8);

3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati (9);

4) "commercializzazione": la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;

5) "operatore": la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;

6) "ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), definiti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (10);

7) "prodotti fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE;

8) "detergenti": le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti, modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

9) "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 79/112/CEE (11);

10) "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE (12).

11) "produzioni animali": le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche (13);

12) "organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (14);

13) "derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene (15);

14) "uso di OGM e di derivati di OGM": il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale (16);

15) "medicinali veterinari": i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (17);

16) "medicinali omeopatici veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (18);

17) "mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (19);

18) "materie prime per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE) (20);

19) "mangimi composti per animali": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (21);

20) "additivi per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (22);

21) "taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali": prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/4717CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (23);

22) "unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico": l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento (24);

23) "mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico": i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 (25);

24) "mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta (26);

25) "mangimi/materie prime per mangimi convenzionali": i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24 (27).

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(8) Punto 2) così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(9) Definizione inizialmente modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(10) Punto 6) così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(11) Numero aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(12) Numero aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(13) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(14) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(15) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(16) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(17) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(18) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(19) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(20) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(21) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(22) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(23) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(24) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(25) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(26) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(27) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Etichettatura

Articolo 5 (28)

1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:

a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;

b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 o è stato importato da Paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11 (29);

c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (30).

2. (31).

3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:

a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;

b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, parte C, o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;

c) il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;

d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;

e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;

f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;

h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (32).

Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti (33).

3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:

- la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995 - ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e

- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento (34).

4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da Paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11 (35).

5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché (36):

a) siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;

b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";

d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola (37);

e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (38);

f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (39).

5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che:

a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi nell'allegato VI, parte C, o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;

c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: "x% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica";

d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;

e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;

f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;

g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;

h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (40);

i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (41).

6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo a condizione che:

a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);

b) i prodotti siano conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere c), d), e) ed f);

c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:

- figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;

- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;

d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso;

e) le indicazioni nell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e caratteri identici (42).

7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.

8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14 elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d), e 5-bis, lettere b), d) ed e) (43).

Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.

Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al Comitato di cui all'articolo 14.

9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE (44).

10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme (45).

11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione (46).

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(28) Le norme dettate dal presente articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.

(29) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(30) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(31) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(32) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(33) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(34) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(35) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(36) Frase introduttiva così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(37) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(38) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/94 e, successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(39) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(40) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(41) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(42) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(43) Comma così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(44) Paragrafo dapprima modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(45) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(46) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

 

Norme di produzione

Articolo 6 (47)

1. Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:

a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;

b) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria;

c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;

d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari (48).

2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti:

a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e

b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali (49).

3. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c), le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003 (50) e su autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo (51).

b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:

- l'introduzione, entro il 31 dicembre 2003 (52), di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;

- il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2000, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;

- l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Entro il 31 dicembre 2002 (53) la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte di revisione.

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(47) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(48) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(49) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(50) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(51) Per il mantenimento della deroga di cui alla presente lettera e i criteri della sua applicazione, vedi il regolamento (CE) n. 1452/2003.

(52) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(53) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

 

Articolo 6-bis (54)

1. Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.

2. Il metodo di produzione biologico implica che, allorché i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte conformemente all'articolo 6.

3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della specie in questione;

b) le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti elencati nell'allegato II, parti A e B;

c) le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;

d) dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;

e) l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;

f) fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.

4. a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3, notifica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione:

- la data dell'autorizzazione

- il nome della varietà e della specie in questione

- le quantità necessarie con relative pezze giustificative

- il periodo di carenza

- qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.

b) Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato.

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(54) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

 

Articolo 7

1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti (55):

a) quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti:

- quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e

- le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti commestibili; e

- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non contribuisce a contaminarlo (56);

b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno:

- sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e

- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.

1 bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità (57).

1 ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali (58).

2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti:

- la descrizione particolareggiata del prodotto;

- le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;

- le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.

3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al Comitato di cui all'articolo 14.

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(55) Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(56) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(57) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(58) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Sistema di controllo

Articolo 8

1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:

a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegato IV;

b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo 9.

Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività di cui al primo comma è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo di cui all'articolo 9 (59).

2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.

Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.

3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati.

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(59) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 392/2004, a decorrere dal 1° luglio 2005. L'originario paragrafo 1, le cui norme sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92, in vigore fino al 30 giugno 2005 recita:

"1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:

a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;

b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9."

 

Articolo 9

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali devono essere soggetti gli operatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1 (60).

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.

3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.

4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.

5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:

a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;

b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità e/o infrazioni (61);

c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;

d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;

b) accertare l'efficienza dei controlli;

c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate (62);

d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11(63).

6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice ad ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione, che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 (64).

7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:

a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;

b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti. Tuttavia, su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che i prodotti siano stati ottenuti ai sensi del presente regolamento, essi scambiano con altre autorità di controllo o con altri organismi di controllo riconosciuti informazioni pertinenti sui risultati del loro controllo. Essi possono inoltre scambiare le suddette informazioni di loro propria iniziativa (65).

8. Gli organismi di controllo riconosciuti:

a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;

b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.

9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:

a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione degli articoli 5 e 6 o delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, o delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni di cui all'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità (66);

b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:

a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;

b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011 [del 26 giugno 1989] (67) (68).

12. a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.

b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.

c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento (69).

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(60) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

(61) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(62) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(63) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(64) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(65) Frase aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

(66) Lettera inizialmente modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

(67) Termini cancellati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(68) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(69) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

 

Indicazione di conformità al regime di controllo

Articolo 10

1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:

a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 o 3;

b) per l'intera durata del processo di produzione e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9 o, nel caso di prodotti importati, a misure equivalenti; nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, l'attuazione del sistema di controllo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9 e, in particolare, al paragrafo 4 dello stesso (70);

c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumo finale o sono immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione;

d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria (71).

2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:

a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità (72);

b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.

4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III.

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(70) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 392/2004.

(71) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(72) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

 

Misure generali d'applicazione (73)

Articolo 10-bis (74)

1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante le indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.

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(73) Aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(74) Aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95; i paragrafi del presente articolo sostituiscono i precedenti paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 10.

 

Importazione da Paesi terzi

Articolo 11 (75)

1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un Paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:

a) sono originari di un Paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale Paese terzo;

b) l'autorità o l'organismo competente del Paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:

- è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 (76); e

- è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b) (77).

2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un Paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:

a) delle garanzie che il Paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 (78);

b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a).

Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente.

3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:

a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo per almeno due anni (79);

b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.

4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.

5. Nell'esame della domanda di un Paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel Paese terzo in questione.

6. a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 dicembre 2005 (80) prodotti importati da un Paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite all'articolo 6, sono stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva (81).

L'autorizzazione è valida soltanto se resta provato che le condizioni summenzionate sono soddisfatte.

Essa scade al momento della decisione di inserire il Paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione non specificata nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal Paese terzo, laddove detto Paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione del regime di autorizzazione di cui al presente paragrafo (82).

b) Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il nome del Paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.

c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del Comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro un certo termine.

d) La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b) tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c).

Anteriormente al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione (83).

7. La Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, concedere il riconoscimento ad un organismo di controllo di un Paese terzo, preventivamente sottoposto a valutazione da parte dello Stato membro interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a). La Commissione comunica la richiesta al Paese terzo interessato (84).

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(75) Vedi, per le modalità di applicazione relative al certificato di controllo previsto dal presente articolo, il regolamento (CE) n. 1788/2001, a decorrere dal 1° luglio 2002.

(76) Trattino così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(77) Le norme dettate dal presente paragrafo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92. Vedi anche quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3457/92. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 529/95 ha successivamente rinviato per un periodo di dodici mesi, decorrenti dal 1° marzo 1995, l'applicazione del disposto del presente paragrafo, limitatamente ai Paesi indicati nel citato articolo 1.

(78) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(79) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(80) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(81) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(82) Periodo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

(83) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.

(84) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.

 

Libera circolazione nella Comunità

Articolo 12

Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento (85).

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(85) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Disposizioni amministrative e applicazione

Articolo 13 (86)

Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:

- le modalità di applicazione del presente regolamento;

- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;

- le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;

- le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;

- le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata.

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(86) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Articolo 14 (87)

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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(87) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 806/2003.

 

Articolo 15

Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente al 1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:

- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;

- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.

La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma (88).

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(88) Vedi, per gli elenchi degli organismi riconosciuti, la comunicazione 21 ottobre 1993, la comunicazione 22 ottobre 1999 e la comunicazione 9 dicembre 2000.

 

Articolo 15-bis (89)

Con riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare quelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio.

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(89) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Articolo 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, diventano applicabili il 1° gennaio 1993 (90).

Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1, può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un Paese terzo qualora, a seguito della domanda del Paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale Paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prima della scadenza del termine di cui al primo comma.

Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.

4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.

5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.

6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.

Per il Consiglio

il presidente

J.-C. Juncker

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(90) Testo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.

 

Allegato I (91)

Norme per la produzione biologica a livello aziendale

A. Vegetali e prodotti vegetali (92)

1.1. Le norme di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), figuranti nel presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell'articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 (93).

1.2. L'autorità o l'organismo di controllo può tuttavia decidere, d'intesa con l'autorità competente, di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

a) gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, o del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ovvero nel quadro di un altro programma ufficiale, a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo di almeno tre anni (94).

1.3. L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti (95).

1.4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non figurante nell'allegato II, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabilita al punto 1.1 nei due casi seguenti:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria per una determinata coltura vegetale dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio o in alcune parti di esso;

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche approvate dall'autorità competente dello Stato membro.

La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne,

- il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al modo di produzione biologico,

- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di effettuare il trattamento obbligatorio (96).

2.1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate in primo luogo mediante:

a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale;

b) l'incorporazione di letame proveniente da allevamenti biologici, nel rispetto delle disposizioni e delle restrizioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato;

c) l'incorporazione di altro materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento (97).

2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale qualora:

- un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettera a), b) e c),

- per quanto riguarda i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali: l'impiego di tali prodotti è consentito solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, sezione 7.1, del presente allegato (98).

2.3. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni appropriate a base di vegetali o di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12. Ai fini contemplati dal presente paragrafo e dal paragrafo 2.1 possono essere utilizzate anche le cosiddette "preparazioni biodinamiche", a base di polveri di roccia, letame o piante (99).

2.4. È consentita l'utilizzazione di preparazioni appropriate di microrganismi non geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 4, punto 12, autorizzate in agricoltura generale nello Stato membro interessato, per migliorare le condizioni generali del terreno o la disponibilità di nutrienti nel terreno o nelle colture, qualora la necessità di tale utilizzazione sia stata riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo (100).

3. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:

- scelta di specie e varietà adeguate;

- programma di rotazione appropriato;

- coltivazione meccanica;

- protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);

- eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.

Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

4. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico, sempreché:

- queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nell'allegato II per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

- la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta (101).

5. Per la produzione di funghi, possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali (102):

5.1. concime animale e deiezioni animali (compresi i prodotti di cui all'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 2092/91):

a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure

b) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 2092/91, entro il limite massimo del 25% [*], e unicamente qualora il prodotto di cui al punto 5.1 a) non sia disponibile (103);

5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto 5.1 (per esempio paglia), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico (104);

5.3. torba non trattata chimicamente (105);

5.4. legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio; 5.5. minerali di cui all'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, acqua e terra (106).

__________

[*] Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell'insieme dei componenti del substrato - escluso il materiale di copertura - prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua.

[Animali e prodotti animali (107)

In attesa che venga adottata la proposta di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e ai fini della preparazione di ingredienti menzionati all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), gli animali devono essere allevati secondo le norme nazionali che disciplinano la zootecnia biologica o, in mancanza di tali norme, secondo pratiche riconosciute a livello internazionale.] (108).

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(91) Allegato modificato dal regolamento (CEE) n. 1535/92, dal regolamento (CEE) n. 2608/93, dal regolamento (CE) n. 1202/95, dal regolamento (CE) n. 1900/98, dal regolamento (CE) n. 1804/1999, dal regolamento (CE) n. 1073/2000 e, da ultimo, così modificato dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

(92) Titolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(93) Il testo del punto 1 modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1202/95 è stato così sostituito (dai punti da 1.1 a 1.4) dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

(94) Il testo del punto 1 modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1202/95 è stato così sostituito (dai punti da 1.1 a 1.4) dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

(95) Il testo del punto 1 modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1202/95 è stato così sostituito (dai punti da 1.1 a 1.4) dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

(96) Il testo del punto 1 modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1202/95 è stato così sostituito (dai punti da 1.1 a 1.4) dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

(97) Il testo del punto 2, inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2608/93, è stato così sostituito dai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 in base all'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000 a decorrere dal 24 agosto 2000.

(98) Il testo del punto 2, inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2608/93, è stato così sostituito dai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 in base all'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000 a decorrere dal 24 agosto 2000.

(99) Il testo del punto 2, inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2608/93, è stato così sostituito dai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 in base all'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(100) Il testo del punto 2, inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2608/93, è stato così sostituito dai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 in base all'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(101) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2608/93.

(102) Punto inserito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1900/98.

(103) Punto inserito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1900/98.

(104) Punto inserito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1900/98.

(105) Punto inserito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1900/98.

(106) Punto inserito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1900/98.

(107) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1535/92.

(108) Comma soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

B. Animali e prodotti animali delle seguenti specie: bovini (comprese le specie bubalus e bison), suini, ovini, caprini, equidi e pollame (109)

1. Principi generali (110)

1.1. Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività di numerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

1.2. Le produzioni animali devono contribuire all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola rispondendo alle esigenze di elementi nutritivi delle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contribuiscono in tal modo a creare e a mantenere rapporti di complementarità fra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra. Quale parte di questo concetto, la produzione senza terra non è conforme alle norme del presente regolamento.

1.3. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture foraggere), il binomio coltura-allevamento e i sistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento della fertilità del suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

1.4. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è una produzione legata alla terra. Tranne qualora esista un'autorizzazione eccezionale del presente allegato, gli animali devono disporre di un'area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine di evitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente. Nel capitolo 7 figurano norme dettagliate per l'uso di deiezioni organiche.

1.5. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

1.6. Tuttavia è ammessa nell'azienda la presenza di animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento purché l'allevamento di questi animali abbia luogo in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzione conforme alle norme del presente regolamento, e a condizione che si tratti di animali di specie diversa.

1.7. In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondo le disposizioni del presente regolamento possono utilizzare, ogni anno per un periodo limitato di tempo, il pascolo di unità conformi al regolamento stesso, purché tali animali provengano da allevamenti estensivi [come definito all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97 e, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento] e nessun altro animale soggetto alle prescrizioni del presente regolamento sia presente sullo stesso pascolo nello stesso tempo. Questa deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo.

1.8. In forza di una seconda deroga a questo principio, gli animali allevati secondo le prescrizioni del presente regolamento possono utilizzare un'area di pascolo comune purché:

a) l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti all'allegato II del presente regolamento per un periodo di almeno tre anni;

b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non sia soggetto alle prescrizioni del presente regolamento provenga da allevamenti estensivi, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie non menzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presente regolamento;

c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le disposizioni del presente regolamento, nel periodo in cui utilizzavano il pascolo comune, non siano considerati di origine biologica, a meno che si dimostri in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo che essi sono stati nettamente separati da altri animali non rispondenti ai requisiti del presente regolamento.

2. Conversione (111)

2.1. Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche

2.1.1. In caso di conversione di un'unità di produzione, l'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodi di conversione stabiliti nella parte A del presente allegato "Vegetali e prodotti vegetali".

2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essere ridotto di 1 anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a 6 mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, a trattamenti con prodotti diversi da quelli previsti nell'allegato II del presente regolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo.

2.2. Conversione di animali e prodotti animali

2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno:

- 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

- 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo per i suini è di 4 mesi;

- 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 mesi;

- 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

- 6 settimane per le ovaiole.

2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, i vitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla produzione di carne possono essere venduti con la denominazione biologica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:

- provengano da un allevamento estensivo;

- siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della vendita o della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e di 2 mesi per i piccoli ruminanti;

- l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quarto e quinto trattino del paragrafo 3.4.

2.3. Conversione simultanea

2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione - compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per il foraggio - il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioni seguenti:

a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione;

b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità di produzione.

3. Origine degli animali (112)

3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino le norme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.

3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione che non è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.

3.4. Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonio e in mancanza di un numero sufficiente di animali allevati con metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche animali allevati con metodi non biologici alle seguenti condizioni:

- pollastrelle destinate alla produzione di uova, purché in età non superiore alle 18 settimane,

- pollame destinato alla produzione di carne di meno di 3 giorni di età,

- giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,

- vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi di età,

- agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 60 giorni di età,

- suinetti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg (113).

3.5. La suddetta deroga, che deve essere preventivamente autorizzata dall'organismo o dall'autorità di controllo, è applicabile durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2004 (114).

3.6. Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo o dall'autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodo biologico e nei seguenti casi:

a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;

b) pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane;

c) pollame di meno di tre giorni destinato alla produzione di carne;

d) suinetti destinati alla riproduzione subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.

I casi di cui alle lettere b), c) e d) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2004 (115).

3.7. Nel caso di suini, pollastrelle e pollame destinato (116) alla produzione di carne, questa deroga transitoria è riesaminata prima della scadenza per vagliare eventuali possibilità di proroga di tale scadenza.

3.8. Come quarta deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo o dell'autorità di controllo, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 10% del bestiame bovino o equino adulto (comprese le specie Bubalus e Bison) e del 20% del bestiame suino, ovino o caprino adulto dell'azienda, animali - ad esempio animali di sesso femminile (nullipari) - provenienti da allevamenti non biologici.

3.9. Le percentuali previste dalla suddetta deroga non si applicano alle unità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo di cui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno.

3.10. Dette percentuali possono essere incrementate, fino al 40%, dietro parere favorevole dell'organismo o dell'autorità di controllo nei seguenti casi particolari:

- estensione significativa dell'azienda,

- cambiamento di razza,

- avviamento di un nuovo indirizzo produttivo,

- razze minacciate di abbandono; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari (117).

3.11. Come quinta deroga, l'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologici è autorizzata a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente regolamento.

3.12. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente regolamento, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti da 3.3 a 3.11, i relativi prodotti potranno essere venduti come prodotti biologici soltanto se saranno stati rispettati i periodi indicati al punto 2.2.1; nel corso di detti periodi devono essere osservate tutte le norme enunciate nel presente regolamento.

3.13. Nel caso di animali ottenuti da unità non conformi al presente regolamento si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo o l'autorità di controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.

3.14. La Commissione presenterà una relazione entro il 31 dicembre 2003 relativa alla disponibilità di animali allevati con metodi biologici per presentare, se del caso, una proposta al comitato permanente, volta ad assicurare che tutta la produzione di carne con metodi biologici provenga da animali nati e cresciuti in aziende che praticano il metodo di produzione biologico.

4. Alimentazione (118)

4.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

4.2. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici.

4.3. Inoltre gli animali devono essere allevati in conformità delle norme del presente allegato, con alimenti prodotti dall'unità o, qualora ciò non sia possibile, con alimenti provenienti da altre unità o imprese conformantisi alle disposizioni del presente regolamento. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza, almeno il 50% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico (119).

4.4. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Allorché gli alimenti in fase di conversione provengono da un'unità della propria azienda, la percentuale può arrivare al 60%. Tali percentuali sono espresse in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola (120).

4.5. L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

4.6. Se del caso, gli Stati membri designano le zone o le regioni in cui è praticabile la transumanza (compresi gli spostamenti di animali verso i pascoli montani), fatte salve le disposizioni sull'alimentazione degli animali di cui al presente allegato.

4.7. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati. Tuttavia l'autorità o l'organismo di controllo può permettere, per gli animali da latte, la riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione. .

4.8. In deroga al punto 4.2 è autorizzato, durante un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2005, l'impiego inproporzioni limitate di alimenti convenzionali, qualora gli allevatori possano dimostrare, con piena soddisfazione dell'organismo o dell'autorità di controllo dello Stato membro, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica. La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 10% per gli erbivori e del 20% per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente in rapporto alla sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25%, calcolata in percentuale di sostanza secca (121).

4.9. In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionali sempreché tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dell'autorità competente, l'autorità o l'organismo di controllo applica la presente deroga a singoli operatori. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse (122).

[4.10. Per il pollame la razione utilizzata nella fase d'ingrasso deve contenere almeno il 65% di un miscuglio di cereali, colture proteiche e semi oleosi (123).] (124).

4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1 possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliari di fabbricazione di insilati.

4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetale per mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente allegato, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici.

4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali, prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II, parte C, sezione C. 2, possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previste dal presente allegato.

4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parte D dell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare le materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.

4.16. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e la parte D, sezioni 1.1 (elementi in tracce) e 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite).

4.17. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3 (enzimi), 1.4 (microrganismi), 1.5 (conservanti), 1.6 (agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti), 1.7 (sostanze antiossidanti), 1.8 (additivi per insilati), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale) e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione non devono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali (125).

4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

5. Profilassi e cure veterinarie (126)

5.1. La profilassi nella zootecnica biologica è basata sui seguenti principi:a) scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali, come specificato nel capitolo 3;

b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;

c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato a movimento regolare fisico e accesso ai pascoli, stimolando così le difese immunologiche naturali degli animali;

d) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

5.2. I suddetti principi dovrebbero limitare i problemi sanitari, in modo da tenerli sotto controllo essenzialmente mediante prevenzione.

5.3. Se, malgrado le suddette misure preventive, un animale è malato o ferito, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali.

5.4. L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:

a) i prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali - esclusi gli antibiotici - essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato II, parte C, sezione 3, sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

b) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario;

c) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

5.5. Oltre ai suddetti principi, si applicano le seguenti norme:

a) è vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione (ad es. al fine di indurre o sincronizzare gli estri) o ad altri scopi. Tuttavia possono essere somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari;

b) sono autorizzati le cure veterinarie degli animali, nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali prescritti dalla normativa nazionale o comunitaria, compreso l'impiego di sostanze immunologiche ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situata l'unità di produzione.

5.6. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro: il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge. Queste informazioni devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmente per il bestiame di grandi dimensioni; singolarmente o a gruppi per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni.

5.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenuta con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato, di 48 ore.

5.8. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di due o massimo tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tali animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti al capitolo del presente allegato, con il consenso dell'autorità o dell'organismo di controllo.

6. Metodi di gestione zootecnica, trasporto ed identificazione dei prodotti animali (127)

6.1. Metodi zootecnici

6.1.1. In linea di principio, la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di embrioni) .

6.1.2. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non devono essere praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza (ad esempio decornazione degli animali giovani) o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate all'età più opportuna da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

6.1.3. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione (suini, manzi, capponi, ecc.) ma solo alle condizioni stabilite nell'ultima frase del punto 6.1.2.

6.1.4. È vietata la stabulazione fissa. Ciò nondimeno, in deroga a tale principio, l'autorità o l'organismo di controllo può autorizzare tale prassi su un singolo animale, previa motivazione da parte dell'operatore che ciò è necessario per ragioni di sicurezza o benessere dell'animale e che tale prassi viene applicata solo per un limitato periodo di tempo.

6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera nonché gestione individuale. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010.

6.1.6. Con un'ulteriore deroga, nelle piccole aziende è permessa la stabulazione fissa se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto. Tale deroga, che dev'essere autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo, si applica ad aziende che soddisfano le norme nazionali in materia di zootecnia biologica vigenti fino al 24 agosto 2000, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

6.1.7. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 6.1.5.

6.1.8. Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

6.1.9. L'età minima per la macellazione del pollame è di:

81 giorni per i polli,

150 giorni per i capponi,

49 giorni per le anatre di Pechino,

70 giorni per le femmine di anatra muta,

84 giorni per i maschi di anatra muta,

92 giorni per le anatre bastarde,

94 giorni per le faraone,

140 giorni per i tacchini e le oche.

Ove i produttori non rispettino queste età minime per la macellazione, devono usare ceppi a crescita lenta.

6.2. Trasporto

6.2.1. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, conformemente alla normativa nazionale o comunitaria in vigore. Le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela e senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto.

6.2.2. Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.

6.3. Identificazione dei prodotti animali

6.3.1. L'identificazione degli animali e dei prodotti animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

7. Deiezioni zootecniche (128)

7.1. Il quantitativo totale impiegato nell'azienda di deiezioni zootecniche secondo la definizione della direttiva 91/676/CEE non può superare 170 kg N per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata, quantitativo previsto nell'allegato III della suddetta direttiva. Se necessario, la densità totale degli animali sarà ridotta per evitare il superamento dei limiti sopracitati.

7.2. Per determinare la appropriata densità degli animali di cui sopra le unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di animali saranno determinate dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato VII.

7.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi variazione rispetto alla tabella e le ragioni che giustificano tali modifiche. Tale prescrizione si riferisce soltanto al calcolo del numero massimo di animali, allo scopo di garantire che il limite di 170 kg di azoto da deiezioni zootecniche/ha/anno non sia superato. Ciò lascia impregiudicata la densità del bestiame ai fini della salute e del benessere degli animali di cui al capitolo 8 e nell'allegato VIII.

7.4. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione esclusivamente (129) con altre aziende ed imprese soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso prodotto con metodi biologici. Il limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.

7.5. Gli Stati membri possono stabilire limiti inferiori a quelli specificati nei punti da 7.1 a 7.4, tenendo conto delle caratteristiche della zona in questione, dell'applicazione di altri fertilizzanti azotati al terreno e dell'apporto di azoto alle colture mediante assorbimento dal suolo.

7.6. Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.

7.7. Onde garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna (conformemente alle corrette prassi agricole stabilite dagli Stati membri) o è vietata, nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati.

8. Aree di pascolo e edifici zootecnici (130)

8.1. Principi generali

8.1.1. Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati). Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. L'isolazione, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale.

8.1.2. I pascoli, gli spiazzi liberi e i parchetti all'aria aperta devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme.

8.2. Densità del bestiame e protezione della vegetazione da un pascolo eccessivo

8.2.1. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

8.2.2. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare il conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità ottimale sarà quella che garantisce il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

8.2.3. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono riportate nell'allegato VIII.

8.2.4. La densità del bestiame tenuto all'aperto in pascoli, altri terreni erbosi, lande, paludi, brughiere e altri habitat naturali o seminaturali deve essere sufficientemente bassa in modo da evitare che il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata.

8.2.5. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2, possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

8.3. Mammiferi

8.3.1. Fatte salve le disposizioni del punto 5.3, tutti i mammiferi devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta che possono essere parzialmente coperti, e devono essere in grado di usare tali aree ogniqualvolta lo consentano le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno, a meno che vi siano requisiti comunitari o nazionali relativi a specifici problemi di salute degli animali che lo impediscano. Gli erbivori devono avere accesso ai pascoli ogniqualvolta lo consentano le condizioni.

8.3.2. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo del pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spiazzi liberi o parchetti all'aria aperta nei mesi invernali.

8.3.3. Fatta salva l'ultima frase del punto 8.3.1, i tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all'aria aperta.

8.3.4. In deroga al punto 8.3.1, la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

8.3.5. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato.

8.3.6. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un giaciglio/area di riposo confortevole, pulito e asciutto con una superficie sufficiente, costituito da una costruzione solida non fessurata. L'area di riposo deve comportare una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime nell'agricoltura biologica ai sensi dell'allegato II, parte A.

8.3.7. Per quanto riguarda l'allevamento di vitelli, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende senza eccezioni si conformano alla direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. È tuttavia vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età.

8.3.8. Per quanto riguarda l'allevamento dei suini, a decorrere dal 24 agosto 2000, tutte le aziende si conformano alla direttiva 91/630/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Tuttavia le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento. I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie iaflat decksli o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

8.4. Pollame

8.4.1. Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie.

8.4.2. Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche.

8.4.3. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;

- nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi;

- devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato VIII.

- devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili;

- ciascun ricovero non deve contenere più di:

4.800 polli,

3.000 galline ovaiole,

5.200 faraone,

4.000 femmine di anatra muta o di Pechino,

3.200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,

2.500 capponi, oche o tacchini.

- la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m2.

8.4.4. Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

8.4.5. Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

8.4.6. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo e comunicano la loro decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. Questi requisiti non si applicano a piccole quantità di pollame che non sia chiuso in un parchetto e che sia libero di razzolare tutto il giorno.

8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame

8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4. 3 e 8.4.5, e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII, le autorità competenti degli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato VIII per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010. Tale deroga si applica esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti, costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 e nella misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfano le norme nazionali concernenti la produzione biologica in vigore anteriormente a tale data o, in mancanza, le norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

8.5.2. Gli operatori che beneficiano di tale deroga presentano all'autorità o all'organo di ispezione un piano contenente le misure che garantiscono, fino al termine della deroga, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

8.5.3. Anteriormente al 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del punto 8.5.1.

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(109) Rubrica aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(110) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(111) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(112) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(113) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(114) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(115) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(116) Il termine "destinati" è stato sostituito dal termine "destinato", così come disposto dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1999, n. L 237.

(117) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(118) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(119) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(120) Frase aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

(121) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(122) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(123) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 599/2003.

(124) Punto soppresso così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(125) Punto così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

(126) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(127) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(128) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(129) Il termine "esclusivamente" è stato inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(130) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

C. Apicoltura e prodotti dell'apicoltura (131)

1. Principi generali (132)

1.1. L'apicoltura è un'attività importante che contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla produzione agroforestale attraverso l'azione pronuba delle api.

1.2. La qualificazione dei prodotti dell'apicoltura come ottenuti con metodo di produzione biologica è strettamente connessa sia alle caratteristiche dei trattamenti per arnie che alla qualità dell'ambiente. Detta qualificazione dipende inoltre dalle condizioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura.

1.3. Qualora un operatore gestisca varie unità apicole nella medesima area, tutte le unità devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. In deroga a tale principio, un operatore può gestire unità non conformi al presente regolamento a condizione che siano rispettate le disposizioni dello stesso salvo quelle enunciate al punto 4.2 per l'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con riferimenti al metodo di produzione biologica.

2. Periodo di conversione (133)

2.1. I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologica soltanto se le condizioni del presente regolamento sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente ai requisiti di cui al punto 8. 3.

3. Origine delle api (134)

3.1. Nella scelta delle razze occorre tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di apis mellifera e dei loro ecotipi locali.

3.2. Gli apiari devono essere costituiti attraverso la divisione di colonie o l'acquisto di alveari o sciami provenienti da unità conformi alle disposizioni del presente regolamento.

3.3. Come prima deroga, previa approvazione dell'autorità o dell'organismo di ispezione, gli apiari esistenti nell'unità di produzione che non sono conformi alle norme contenute nel presente regolamento possono essere convertiti.

3.4. Come seconda deroga, l'acquisto di sciami nudi provenienti da allevamenti convenzionali è autorizzato per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 fatto salvo l'obbligo di osservare il periodo di conversione.

3.5. Come terza deroga, la ricostituzione di apiari è autorizzata dall'autorità o dall'organismo di controllo in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, quando non siano disponibili apiari conformi al presente regolamento, con l'obbligo di rispettare un periodo di conversione.

3.6. Come quarta deroga, per il rinnovo degli apiari il 10% all'anno di api regine e sciami non conformi alle disposizioni del presente regolamento può essere incorporato nell'unità di produzione biologica a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

4. Ubicazione degli apiari (135)

4.1. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è praticabile l'apicoltura che risponda ai requisiti posti dal presente regolamento. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto delle arnie, come previsto all'allegato III, parte A1, sezione 2, primo trattino. In mancanza di tale designazione, l'apicoltore è tenuto a fornire all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dal presente regolamento.

4.2. L'ubicazione degli apiari deve:

a) garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti e l'accesso all'acqua per le api;

b) essere tale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 6 e dall'allegato I del presente regolamento e da coltivazioni non soggette alle disposizioni del presente regolamento ma sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale quali, ad esempio, quelle descritte nei programmi concepiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92, prive di un'influenza significativa sulla qualificazione della produzione apicola come ottenuta con metodo di produzione biologica;

c) mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.

I requisiti suesposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

5. Nutrizione (136)

5.1. Alla fine della stagione produttiva agli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale.

5.2. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell'alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

5.3. Come prima deroga al punto 5.2 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare per la nutrizione artificiale l'uso di sciroppo o melassa di zucchero ottenuti con metodo di produzione biologico in luogo del miele ottenuto con metodo di produzione biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele.

5.4. Come seconda deroga l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare per la nutrizione artificiale, per un periodo transitorio che termina il 24 agosto 2002 l'uso di sciroppo di zucchero, melassa di zucchero e miele non conformi alle disposizioni del presente regolamento.

5.5. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all'uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate.

5.6. Non è consentito nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nei punti da 5.1 a 5.4.

5.7. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.

6. Profilassi e cure veterinarie (137)

6.1. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

a) selezione di opportune razze resistenti;

b) applicazione di talune pratiche che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

6.2. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

6.3. L'uso di medicinali veterinari nell'apicoltura che risponde ai requisiti di cui al presente regolamento deve essere conforme ai seguenti principi:

a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario;

b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

c) qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);

d) è vietato l'uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;

e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

6.4. In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale.

6.5. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizioni del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.

6.6. I requisiti di cui al precedente punto non si applicano ai prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e).

6.7. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro e dichiarare all'organismo o autorità di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; la posologia; il metodo di somministrazione; la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato.

7. Metodi di gestione zootecnica e identificazione (138)

7.1. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura.

7.2. È vietata la spuntatura delle ali delle api regine.

7.3. È permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.

7.4. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa jacobsoni.

7.5. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

7.6. Nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario e sono identificate le arnie. Si deve informare l'organo o l'autorità di controllo circa lo spostamento di apiari entro un termine convenuto con l'organo o l'autorità in questione.

7.7. Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione ed un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

7.8. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

8. Caratteristiche delle arnie e materiali utilizzati nell'apicoltura (139)

8.1. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

8.2. Ad eccezione dei prodotti menzionati al punto 6.3, lettera e), nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

8.3. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall'organo o dall'autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli.

8.4. È vietato l'impiego di favi che contengano covate per l'estrazione del miele.

8.5. Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte B. sezione 2.

8.6. Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

8.7. Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato II, parte E.

------------------------

(131) Rubrica aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(132) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(133) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(134) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(135) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(136) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(137) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(138) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(139) Sezione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 


Allegato II (140)

A. Prodotti per la concimazione e l'ammendamento

Condizioni generali applicabili a tutti i prodotti:

- impiego consentito solo se sono soddisfatti e requisiti dell'allegato I,

- impiego consentito solo in conformità delle disposizioni della normativa concernente la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti interessati applicabile in agricoltura generale nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato (141).

 

Nome 

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso 

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate nell'elenco seguente: 

 

 

 

- Letame 

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera). 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

 

Indicazione delle specie animali. 

 

Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93.

- Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

 

Indicazione delle specie animali. 

 

Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2328/91.

- Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

 

Indicazione delle specie animali. 

 

Provenienti da allevamenti industriali. 

- Escrementi liquidi di animali (liquame, urina, ecc.) 

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata. 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

 

Indicazione delle specie animali. 

 

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali. 

Rifiuti domestici compostati o fermentati (142)  

Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas  

 

Solo rifiuti domestici vegetali e animali 

 

Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro 

 

Concentrazioni massime in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0 [*] 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo  

 

Soltanto per un periodo che scade il 31 marzo 2006 (143) 

 

 

- Torba 

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai). 

Argille (perlite, vermiculite, ecc.) 

 

 

 

- Residui di fungaie 

La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco. 

- Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti 

 

- Guano 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata (144)  

Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas  

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo  

- I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito: 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

- farina di sangue 

 

- polvere di zoccoli 

 

- polvere di corna 

 

- polvere di ossa, anche degelatinata 

 

[- nero animale (carbone animale)] (145) 

 

- farina di pesce 

 

- farina di carne 

 

- pennone 

 

- lana 

 

- pellami 

Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0 [*] 

- pelli e crini 

 

- prodotti lattireo-caseari 

 

- Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione 

 

(ad esempio: farina di panelli di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc.) 

 

- Alghe e prodotti a base di alghe 

Se ottenuti direttamente mediante: 

 

 

 

i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; 

 

ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; 

 

iii) fermentazione; 

 

 

 

necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Segatura e trucioli di legno 

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento. 

- Cortecce compostate 

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento. 

- Cenere di legno 

Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento. 

- Fosfato naturale tenero 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEEdel Consiglio, modificata dalla direttiva 89/284/CEE.

 

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205. 

- Fosfato alluminio-calcico 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE.

 

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205. 

 

Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5). 

- Scorie di defosforazione 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Sale grezzo di potassio 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità  

(ad esempio: kainite, silvinite, ecc.) 

di controllo. 

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio (146) 

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo  

- Borlande ed estratti di borlande 

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali 

- Carbonato di calcio di origine naturale 

 

(ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, ecc.). 

 

- Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale 

 

(ad esempio: creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, ecc.) 

 

- Solfato di magnesio 

Unicamente di origine naturale. 

(ad esempio: kierserite) 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Soluzione di cloruro di calcio 

Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Solfato di calcio (gesso) 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE.

 

Unicamente di origine naturale. 

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici (147) 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

- Zolfo elementare 

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE.

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Oligoelementi 

Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Cloruro di sodio 

Unicamente salgemma. 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo. 

- Farina di roccia 

 

 

[*] Limite di determinazione. 

 

------------------------

(140) Allegato modificato dal regolamento (CEE) n. 2608/93, dal regolamento (CE) n. 2381/94, così modificato dal regolamento (CE) n. 1488/97, dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001 che ha modificato anche le versioni in lingua danese, tedesca, greca, olandese, svedese, finlandese e portoghese e dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

(141) Testo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(142) Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

(143) Data così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(144) Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

(145) Prodotto soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000. Vedi, per la decorrenza della modifica, l'articolo 2 del regolamento sopra citato.

(146) Le disposizioni concernenti il nome e le condizioni specifiche del solfato di potassio sono state così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(147) Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

 

B. Antiparassitari

1. Prodotti fitosanitari (148)

Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indicate:

- impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I,

- soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato [ove pertinente [*]].

I. Sostanze di origine vegetale o animale

 

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

 

 

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero 

Insetticida 

del neem) (149) 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

 

 

 

 

[*] Cera d'api  

Protezione potatura 

 

 

 

 

Gelatina  

Insetticida 

 

 

 

 

[*] Proteine idrolizzate 

Sostanze attrattive; 

 

solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato II, parte B 

 

 

 

 

Lecitina  

Fungicida 

 

 

 

 

Estratto (soluzione acquosa) di Nicotiana tabacum 

Insetticida; 

 

solo contro gli afidi in alberi da frutta subtropicali (ad es. aranci, limoni) e in colture tropicali (ad es. banani) utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo 

 

 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

 

 

 

Utilizzabile soltanto durante un periodo che termina il 31 marzo 2002 

 

 

 

 

Oli vegetali (ad es., olio di menta, olio di pino, olio di carvi) 

Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione 

 

 

 

 

Piretrine estratte da Chrysanthemum 

Insetticida 

cinerariaefolium (150)  

 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dell'autorità di controllo 

 

 

 

 

Quassia estratta da Quassia amara  

Insetticida, repellente 

 

 

 

 

Rotenone estratto da Derris spp, Loncho carpus spp e Therphrosia spp. 

Insetticida 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

 

 

__________

[*] In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

 

2. Prodotti per la lotta contro i parassiti e le malattie nei locali di stabulazione e negli impianti:

Prodotti elencati nella sezione 1

Rodenticidi (151) II. Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti

 

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

 

 

Microorganismi (batteri, virus e funhi), ad es. Bacillus thuringensis, Granulosis virus, ecc. 

Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio 

 

 

 

III. Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici

Condizioni generali:

- le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto;

- le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

 

 

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

 

 

[*] Fosfato di diammonio 

Sostanza attrattiva 

 

Soltanto in trappole 

 

 

 

 

Metaldeide 

Molluschicida 

 

 

 

Soltanto in trappole contenenti un repellente per specie animali superiori 

 

Utilizzabile soltanto per un periodo che termina il 31 marzo 2006 (152) 

 

 

 

 

Feromoni (153) 

Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale  

 

Solo in trappole e distributori automatici 

 

 

 

 

Piretroidi (solo deltametrina o lambda- 

Insetticida; 

cialotrina) 

 

 

solo in trappole con sostanze specifiche attrattive 

 

 

 

Solo contro Batrocera oleae e Ceratitis capitata wied 

 

 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

 

 

 

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002 (154) 

__________

[*] In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.

 

III bis. Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate (155):

 

 

 

Designazione  

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

 

 

Ortofosfato di ferro (III)  

Molluschicida 

 

 

 

IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

 

 

Nome 

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso 

 

 

 

 

Rame, nella forma di idrossido di rame,  

Fungicida 

ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), 

 

ossido rameoso (156) 

Fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo di 8 kg di rame per ettaro per anno e dal 1° gennaio 2006, nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno, fatte salve disposizioni specifiche più restrittive previste dalla legislazione sui prodotti fitosanitari dello Stato membro in cui il prodotto sarà utilizzato.  

 

Per le colture perenni, gli Stati membri possono disporre, in deroga al disposto del paragrafo precedente, che i tenori massimi siano applicati come segue: 

 

- il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23 marzo 2002 fino al 31 dicembre 2006 non deve superare 38 kg di rame per ettaro  

 

- a decorrere dal 1° gennaio 2007, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di, rispettivamente, 36, 34, 32 e 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi  

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

 

 

 

 

[*] Etilene  

Sverdimento delle banane 

 

 

 

 

Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle) 

Insetticida 

 

 

 

 

[*] Allume di potassio (Calinite) 

Prevenzione della maturazione delle banane 

 

 

 

 

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) (157) 

Fungicida, insetticida, acaricida;  

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo  

 

 

 

 

Olio di paraffina  

Insetticida, acaricida 

 

 

 

 

Oli minerali 

Insetticida, fungicida, 

 

 

 

solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio, banani) 

 

 

 

Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002 (158) 

 

 

 

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo 

 

 

 

 

Permanganato di potassio 

Fungicida, battericida; 

 

 

 

solo in alberi da frutta, ulivi e viti 

 

 

 

 

[*] Sabbia di quarzo  

Repellente 

 

 

 

 

Zolfo 

Fungicida, acaricida, repellente 

 

 

 

[*] In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari. 

 

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(148) Il titolo della presente parte B è stato così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(149) Le disposizioni concernenti il nome e le condizioni specifiche dell'azadiractina sono state così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(150) Disposizioni così sostituite dall'allegato al regolamento (CE) n. 436/2001.

(151) Testo inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(152) Data così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(153) Le disposizioni concernenti il nome e le condizioni specifiche dei feromoni sono state così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(154) La restrizione per l'impiego dei piretroidi per un periodo che scade il 31 marzo 2002 è stata soppressa dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(155) La tabella III bis denominata "Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate" è stata aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(156) Le disposizioni relative al rame sono state così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(157) Le disposizioni concernenti il nome e le condizioni specifiche dello zolfo calcico sono state così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(158) Il termine massimo del 31 marzo 2002 consentito per l'impiego degli oli minerali è stato soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

 

C. Materie prime per mangimi (159)

1. Materie di origine vegetale per mangimi

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschello e crusca; orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta; riso sotto forma di panello di germe; miglio sotto forma di grani; segale sotto forma di grani e farinetta; sorgo sotto forma di grani; frumento sotto forma di grani, farinetta, crusca, farina glutinata, glutine e germe; spelata sotto forma di grani; triticale sotto forma di grani; granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria.

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

semi di colza sotto forma di semi, panello e buccette; semi di soia sotto forma di semi, semi tostati, panello e buccette; semi di girasole sotto forma di semi e panello; cotone sotto forma di semi e panelli; semi di lino sotto forma di semi e panelli; semi di sesamo sotto forma di panello; palmisti sotto forma di panelli; semi di zucca sotto forma di panello; olive, sansa di oliva; oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica).

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

ceci sotto forma di semi, cruschetta e crusca; vecciolo sotto forma di semi, cruschetta e crusca; cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetta e crusca; piselli sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave da orto sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave e favette sotto forma di semi, cruschetta e crusca, veccia sotto forma di semi, cruschetta e crusca e lupini sotto forma di semi, cruschetta e crusca.

1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

polpa di barbabietola da zucchero, patate, patata dolce come tubero, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patate, proteina di patate e manioca.

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

carrube, semi e farina di carrube, zucche, pastazzo di agrumi; mele, melecotogne, pere, pesche, fichi, uva e relativo residuo; castagne, panelli di noci comuni, panelli di nocciole; gusci e panelli di cacao; ghiande.

1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali e ortaggi a radice da foraggio.

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

melassa, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti vegetali, estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e aromi.

1.8. I seguenti mangimo possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004: riso sotto forma di grani, rotture di riso, crusca di riso, cruschetta di segale, crusca di segale, semi di ravizzone sotto forma di panello, buccette e tapioca.

2. Materie di origine animale per mangimi

2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

latte crudo definito all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in polvere, siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere, lattosio in polvere, cagliata e latte acido.

2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.

2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda.

3. Materie di origine minerale per mangimi

Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

Sodio:

sale marino non raffinato

salgemma grezzo estratto da giacimenti

solfato di sodio

carbonato di sodio

bicarbonato di sodio

cloruro di sodio

Potassio:

cloruro di potassio

Calcio:

litotamnio e maerl

conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)

carbonato di calcio

lattato di calcio

gluconato di calcio

Fosforo:

fosfato bicalcico defluorato

fosfato monocalcico defluorato

fosfato monosodico

fosfato di calcio e di magnesio

fosfato di calcio e di sodio

Magnesio:

ossido di magnesio (magnesio anidro)

solfato di magnesio

cloruro di magnesio

carbonato di magnesio

fosfato di magnesio

Zolfo:

Solfato di sodio

I fosfati bicalcici precipitati d'ossa possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2004.

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(159) Parte C inizialmente sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999, successivamente modificata dall'allegato del regolamento (CE) n. 599/2003 e da ultimo così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

 

 

D. Additivi alimentari, alcune sostanze utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE e ausiliari di fabbricazione nei mangimi (160)

1. Additivi alimentari

1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E1 Ferro:

carbonato ferroso (II)

solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato

ossido ferrico (III)

E2 Iodio:

iodato di calcio, anidro

iodato di calcio, esaidrato

ioduro di sodio

E3 Cobalto:

solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato

carbonato basico di cobalto (II) monoidrato

E4 Rame:

ossido rameico (II)

carbonato basico di rame (II) monoidrato

solfato di rame (II) pentaidrato

E5 Manganese:

carbonato manganoso (II)

ossido manganoso e ossido manganico

solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato

E6 Zinco:

carbonato di zinco

ossido di zinco

solfato di zinco mono e/o eptaidrato

E7 Molibdeno:

molibdato di ammonio, molibdato di sodio

E8 Selenio:

selenato di sodio

selenito di sodio.

1.2. Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

vitamine autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio [*]:

- preferibilmente derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, o

- vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali soltanto per gli animali monogastrici.

In deroga al primo comma e durante un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali e

- l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione.

I produttori possono avvalersi di questa autorizzazione soltanto se hanno dimostrato, con piena soddisfazione dell'organismo o autorità di controllo dello Stato membro, che la salute e il benessere dei propri animali non possono essere garantiti senza fare ricorso a dette vitamine di sintesi.

1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

gli enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria unicamente i seguenti microrganismi:

i microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.

1.5. Conservanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E 200 Acido sorbico

E 236 Acido formico

E 260 Acido acetico

E 270 Acido lattico

E 280 Acido propionico

E 330 Acido citrico.

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato soltanto quando le condizioni meteorologiche non consentono una fermentazione sufficiente.

1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E 470 Stearato di calcio di origine naturale

E 551b Silice colloidale

E 551c Kieselgur

E 558 Bentonite

E 559 Argilla caolinitica

E 560 Miscele naturali di steatiti e di clorite

E 561 Vermiculite

E 562 Sepiolite

E 599 Perlite.

1.7. Sostanze antiossidanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo.

1.8. Additivi per insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

A decorrere dal 19 ottobre 2004, gli enzimi, i lieviti e i batteri autorizzati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi nell'alimentazione animale.

2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale

Sono inclusi nella categoria unicamente i seguenti prodotti:

lieviti di birra.

3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi

3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze:

- sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali e melassa,

- sino al 18 ottobre 2004, enzimi, lieviti e batteri lattici, acetici, formici e propionici.

____________

[*] La direttiva 70/524/CEE sarà abrogata con effetto a decorrere dal 19 ottobre 2004. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale, sarà applicabile a partire da tale data.

------------------------

(160) Parte D aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999, successivamente modificata dall'allegato del regolamento (CE) n. 599/2003 e da ultima così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 2277/2003.

 

E. Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti (ad es. Attrezzatura e utensili) (161)

Saponi a base di sodio e di potassio

Acqua e vapore

Latte di calce

Calce

Calce viva

Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)

Soda caustica

Potassa caustica

Acqua ossigenata

Essenze naturali di vegetali

Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico

Alcole

Acido nitrico (attrezzatura da latteria)

Acido fosforico (attrezzatura da latteria)

Formaldeide

Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura

Carbonato di sodio

------------------------

(161) Parte E aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

F. Altri prodotti (162)

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(162) Parte F aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Allegato III (163)

Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali previste nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9

Disposizioni generali

1. Requisiti minimi di controllo

I requisiti relativi al controllo stabiliti nel presente allegato si applicano fatte salve le misure adottate dagli Stati membri per garantire la tracciabilità dei prodotti, di cui all'articolo 9, paragrafo 12, lettere a) e c), durante tutto il ciclo di produzione, nonché il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Attuazione

Gli operatori già in attività alla data indicata all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2491/2001 sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui al punto 3 e a quelle relative al controllo iniziale di cui alle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato (164).

3. Controllo iniziale

La prima volta che si applica il regime di controllo, l'operatore responsabile è tenuto a redigere:

- una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività,

- una descrizione delle misure concrete che devono essere adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente allegato.

La descrizione e le misure pratiche suddette devono essere contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile.

Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore a:

- effettuare le operazioni conformemente al disposto degli articoli 5, 6 e 6 bis e, se del caso, dell'articolo 11 e/o del regolamento (CE) n. 223/2003 (165),

- accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9, e, se del caso, all'articolo 10, paragrafo 3, e

- accettare di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere verificata dall'organismo o dall'autorità di controllo i quali compilano una relazione che indica le eventuali carenze o la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento. L'operatore è tenuto a controfirmare la relazione e ad adottare le misure necessarie per ovviare alle inadempienze constatate.

4. Comunicazioni

L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui al punto 3 e delle misure del controllo iniziale previste dalle parti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato (166).

5. Visite di controllo

L'organismo o l'autorità di controllo effettuano almeno una volta all'anno un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali. L'organismo o l'autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzione non conformi al presente regolamento. Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo o dal suo rappresentante.

Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo, con o senza preavviso. Tali visite riguardano in particolare le aziende o le situazioni in cui può esistere un rischio specifico di scambio di prodotti ottenuti con metodo di produzione biologico con altri prodotti.

6. Documenti contabili

L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo di identificare:

- il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti,

- la natura e la quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1, che sono stati loro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti per animali (167),

- la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini del primo destinatario,

- qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni.

I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi.

Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

7. Imballaggio e trasporto dei prodotti in altre unità o stabilimenti di produzione/confezionamento

Gli operatori garantiscono che i prodotti di cui all'articolo 1 possano essere trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

b) il nome del prodotto o, per i mangimi composti per animali, la loro descrizione, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto disposto, a seconda del caso, dall'articolo 5 del presente regolamento o dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 223/2003 (168);

c) il nome o il numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo da cui dipende l'operatore e

d) se del caso, l'identificazione della partita attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione la partita con la contabilità descritta al punto 6.

Le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

- il trasporto avvenga direttamente tra un produttore e un altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9,

- i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente, e

- l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore speditore e dell'operatore destinatario siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale accordo può riguardare una o più operazioni di trasporto.

8. Magazzinaggio dei prodotti

Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento.

9. Prodotti che si sospetta non rispettino i requisiti previsti dal regolamento

L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore, non sia conforme al presente regolamento, avvia le procedure necessarie per togliere da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico, o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio sulla sua origine, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. Qualora possano sussistere dubbi l'operatore informa immediatamente l'organismo o l'autorità di controllo. L'organismo o l'autorità di controllo può richiedere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

Se un organismo o un'autorità di controllo ha un sospetto fondato che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme al presente regolamento, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'organismo o l'autorità di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto recante tale riferimento. La decisione deve inoltre prevedere l'obbligo di togliere da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico se l'organismo o l'autorità di controllo sono certi che il prodotto non soddisfi i requisiti del presente regolamento. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma, la decisione di cui sopra deve essere annullata entro un termine che deve essere stabilito dall'organismo o dall'autorità di controllo. L'operatore deve garantire la sua completa collaborazione con l'organismo o l'autorità di controllo al fine di chiarire i casi dubbi.

10. Accesso agli impianti

Ai fini dell'ispezione l'operatore dà all'organismo o all'autorità di controllo libero accesso ad ogni reparto dell'unità e degli stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo o all'autorità di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.

Su richiesta dall'organismo o dall'autorità di controllo, l'operatore presenta i risultati delle ispezioni e dei programmi di campionatura che ha eseguito volontariamente.

Inoltre, gli importatori e i primi destinatari sono tenuti a presentare le autorizzazioni di importazione eventualmente ricevute a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 e i certificati di controllo per le importazioni dai paesi terzi.

11. Scambio di informazioni

Se l'operatore e i subappaltatori sono controllati da organismi o autorità di controllo diversi, nella dichiarazione di cui al punto 3 l'operatore deve acconsentire, per conto proprio e dei subappaltatori, a che i vari organismi di controllo si scambino informazioni sulle operazioni soggette al loro controllo, definendo le modalità di tale scambio di informazioni.

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(163) Allegato inizialmente modificato dal regolamento (CEE) n. 1535/92, dal regolamento (CEE) n. 2608/93, dal regolamento (CE) n. 1202/95, e dal regolamento (CE) n. 1804/1999 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2491/2001, con decorrenza indicata all'articolo 2 di quest'ultimo regolamento.

(164) Testo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

(165) Trattino così modificato dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

(166) Testo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

(167) Trattino così modificato dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

(168) Lettera così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

 

Disposizioni specifiche

A. Produzione di vegetali, prodotti vegetali, animali e/o prodotti animali

La presente parte si applica a tutte le unità coinvolte nella produzione, quale definita all'articolo 4, punto 2, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) per conto proprio o per conto di un altro operatore.

La produzione deve avvenire in un'unità in cui la zona di produzione, gli appezzamenti, i pascoli, gli spiazzi liberi, i parchetti all'aperto, i locali di stabulazione e, ove del caso, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, dei prodotti vegetali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori di produzione, siano nettamente separati da quelli di qualsiasi altra unità la cui produzione non risponda alle norme previste dal presente regolamento.

La trasformazione, l'imballaggio e/o la commercializzazione possono avere luogo presso l'unità di produzione, se sono limitate ai prodotti agricoli ivi ottenuti.

I quantitativi venduti direttamente al consumatore finale sono contabilizzati quotidianamente.

È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera a).

Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 delle disposizioni generali del presente allegato. Il risultato di tale verifica deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al punto 6 delle disposizioni generali.

A.1. Vegetali e prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta

1. Controllo iniziale

La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

- essere redatta anche se il produttore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche,

- indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso gli stabilimenti in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o imballaggio e

- la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure pratiche indicate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere le garanzie fornite da terzi che il produttore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 4.

2. Comunicazioni

Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo o dall'autorità di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo o autorità il proprio programma di produzione di prodotti vegetali, con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.

3. Operatori che gestiscono più unità di produzione

Qualora un operatore gestisca varie unità di produzione nella stessa zona, sono soggette allo stesso regime generale di controllo stabilito nelle disposizioni generali del presente allegato e nelle disposizioni specifiche di controllo di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 delle disposizioni generali anche le unità che producono prodotti vegetali non contemplati dall'articolo 1, insieme ai relativi locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione (come fertilizzanti, fitofarmaci, sementi).

In queste unità non possono essere prodotti vegetali appartenenti alla stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui alla sezione A, secondo comma, o ad una varietà non facilmente distinguibile da quest'ultima.

Nei casi sotto descritti, i produttori possono tuttavia derogare alla disposizione di cui all'ultima frase del comma precedente:

a) in caso di colture perenni (alberi da frutto, vite e luppolo), sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci prima possibile e comunque entro cinque anni;

2) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti di altre unità;

3) l'organismo o l'autorità di controllo è informato con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

4) a raccolta ultimata, il produttore comunica immediatamente all'organismo o all'autorità di controllo dati precisi sui quantitativi raccolti nell'unità interessata, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare la produzione (qualità, colore, peso medio, ecc.), confermando inoltre che le misure decise per tener separati i prodotti delle diverse unità sono state effettivamente applicate; 5) il piano di conversione e le misure di cui ai punti 1 e 3 delle disposizioni generali sono stati approvati dall'organismo o autorità di controllo; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agronomica con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 4 della lettera a), nonché la parte pertinente del punto 5;

c) in caso di produzione di sementi, piante da trapianto e materiali di moltiplicazione vegetativa, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti 2, 3 e 4 della lettera a), nonché la parte pertinente del punto 5;

d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

A.2. Animali e prodotti animali ottenuti dall'allevamento

1. Controllo iniziale

La prima volta che si applica il regime di controllo riguardante le produzioni animali, la descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato comprende:

- compilare una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi

- una descrizione completa degli impianti per lo stoccaggio delle deiezioni animali.

Le misure pratiche di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato comprendono:

- elaborare un piano di spargimento delle deiezioni animali di concerto con l'organismo o con l'autorità di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici destinate alle colture,

- se del caso, per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, le disposizioni contrattuali scritte concordate con altre aziende, alle condizioni previste dal presente regolamento,

- un piano di gestione per le unità zootecniche biologiche (ad esempio gestione in materia di alimentazione e di riproduzione, misure sanitarie, ecc.).

2. Identificazione degli animali

Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a partite per il pollame e i piccoli mammiferi.

3. Dati relativi agli animali

I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda.

Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:

- per ciascuna specie gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, precedenti veterinari,

- gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione,

- le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione,

- alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso di limitazioni,

- profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali.

4. Operatori che gestiscono più unità di produzione

Quando un allevatore, conformemente alla parte B, punto 1.6 e alla parte C, punto 1.3 dell'allegato I, gestisce più unità di produzione, le unità di produzione di animali o prodotti animali non contemplati all'articolo 1 sono parimenti soggette al regime di controllo per quanto riguarda il punto 1, della presente sezione relativa agli animali e ai prodotti animali, nonché alle disposizioni relative al programma di allevamento, ai registri e alle norme per il magazzinaggio dei prodotti utilizzati per l'allevamento.

L'organismo o l'autorità di controllo, d'accordo con l'autorità competente dello Stato membro, può concedere una deroga per quanto riguarda la disposizione relativa alle diverse specie interessate di cui all'allegato I, parte B, punto 1.6, alle aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- sono state adottate misure adeguate, d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità,

- il produttore comunica anticipatamente all'organo o all'autorità di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali,

- l'operatore comunica anticipatamente all'organismo o all'autorità di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di aver attuato le misure previste per separare i prodotti.

5. Altre disposizioni

In deroga a tali disposizioni, medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'allegato I, siano stati immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro dell'azienda.

B. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali

La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

- unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei prodotti in questione,

- unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura dei prodotti in questione.

1. Controllo iniziale

La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve riferirsi alle installazioni utilizzate per il ricevimento, la trasformazione, l'imballaggio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei prodotti.

2. Documenti contabili

I documenti contabili di cui al punto 6 delle disposizioni generali comprendono la verifica indicata al punto 5 della presente sezione.

3. Unità di preparazione che trattano anche prodotti non ottenuti con metodo di produzione biologico

Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti all'articolo 1:

- l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel tempo, all'interno dei locali di magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1, prima e dopo le operazioni,

- le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1,

- qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmente o in date fisse, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo,

- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento,

- le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle norme previste dal presente regolamento devono essere svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti di produzione. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata.

4. Condizionamento e trasporto dei prodotti nelle unità di preparazione

Il latte, le uova e i prodotti a base di uova ottenuti dall'agricoltura biologica sono raccolti separatamente dai prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento. In deroga a tale disposizione, e con l'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo, la raccolta può avvenire simultaneamente se sono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non ottenuti in conformità del presente regolamento e per garantire l'identificazione dei prodotti ottenuti in conformità del presente regolamento. L'operatore mantiene a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora del ricevimento dei prodotti.

5. Ricevimento dei prodotti da altre unità

Al ricevimento di prodotti contemplati all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 delle disposizioni generali del presente allegato. L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui al punto 7 delle disposizioni generali con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui al punto 6 delle disposizioni generali.

C. Importazione di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti animali e derrate alimentari composte di prodotti vegetali e/o animali, mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi in provenienza da paesi terzi (169)

La presente sezione si applica a tutti gli operatori coinvolti, come importatori e/o primi destinatari, nella importazione e/o nel ricevimento dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per conto di un altro operatore. Ai fini della presente parte, si intende per:

- "importatore": la persona fisica o giuridica, all'interno della Comunità europea, che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, per conto proprio o tramite un rappresentante, - "primo destinatario": la persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare e/o di commercializzarla.

1. Controllo iniziale

Importatori

- La descrizione completa dell'unità, di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato, deve riguardare gli stabilimenti dell'importatore e le sue attività di importazione, indicare i punti di entrata dei prodotti nella Comunità e le eventuali altre strutture che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

- Inoltre, la dichiarazione di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve comprendere un impegno dell'importatore di fare in modo che le eventuali strutture che utilizzerà per immagazzinare i prodotti siano sottoposte ai controlli effettuati o dall'organismo o autorità di controllo oppure, se situati in un'altra regione o in un altro Stato membro, da un'autorità o organismo di controllo che tale Stato membro o regione ha designato per il controllo stesso.

Primo destinatario

- La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio. Laddove vengano effettuate anche altre attività come trasformazione, condizionamento, etichettatura e magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni relative a tali prodotti e alle procedure di trasporto degli stessi, si applicano le pertinenti disposizioni della parte B.

Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui al punto 3 delle disposizioni generali possono essere unite in una sola relazione.

2. Documenti contabili

Se l'importatore e il primo destinatario non operano nella stessa unità, hanno entrambi l'obbligo di tenere una contabilità finanziaria e di magazzino.

A richiesta dell'autorità o organismo di controllo, devono essere forniti dettagli relativi agli accordi di trasporto intervenuti tra il trasportatore del paese terzo e il primo destinatario e tra gli impianti del primo destinatario o dai suoi magazzini fino al destinatario all'interno della Comunità europea.

3. Informazioni sulle partite importate

Entro la data in cui il certificato è presentato all'autorità competente dello Stato membro conformemente all'articolo 4, punto 1, del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, l'importatore deve informare l'organismo o l'autorità di controllo riguardo a ciascuna partita importata nella Comunità, indicando:

- il nome e l'indirizzo del primo destinatario,

- qualsiasi informazione richiesta dall'organismo o dall'autorità di controllo, come ad esempio una copia del certificato d'ispezione per i prodotti importati ottenuti con metodo di produzione biologico. Su richiesta dell'organismo o dell'autorità di controllo da cui dipende l'importatore, quest'ultimo deve trasmettere le informazioni all'organismo o all'autorità di controllo da cui dipende il primo destinatario.

4. Importatori e primi destinatari che trattano anche prodotti non ottenuti con metodi di produzione biologici

Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari,

- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle consegne e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento.

5. Visite di controllo

L'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte C, punto 2, e i certificati indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 e le cui modalità di applicazione sono state definite dal regolamento (CE) n. 1788/2001.

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità e impianti deve fornire, su richiesta, le relazioni di cui ai punti 3 e 5 delle disposizioni generali del presente allegato per ognuno degli impianti.

6. Ricevimento di prodotti da un paese terzo

I prodotti di cui all'articolo 1 devono essere importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare la partita con riferimento ai dati del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nonché la corrispondenza dell'identificazione della partita con il certificato di cui al regolamento (CE) n. 1788/2001. L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui al punto 2 della parte C.

D. Unità coinvolte nella produzione, nella preparazione o nell'importazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che hanno parzialmente o interamente subappaltato tali operazioni terzi

Controllo iniziale

Per le operazioni date in subappalto a terzi, la descrizione completa di cui al punto 3 delle disposizioni generali deve contenere:

- un elenco dei subappaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione degli organismi o delle autorità di controllo da cui dipendono; tali subappaltatori devono avere accettato che le loro aziende siano sottoposte al regime di controllo di cui all'articolo 9, in conformità delle sezioni corrispondenti dell'allegato III,

- tutte le misure pratiche, compreso, ad esempio, un adeguato sistema di contabilità documentale, da adottare al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati i fornitori e, se diversi da questi, i venditori, nonché i destinatari e, se diversi da questi, gli acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

E. Unità coinvolte nella preparazione di mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi (170)

La presente sezione si applica a tutte le unità coinvolte nella preparazione, quale definita all'articolo 4, punto 3, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare alle seguenti unità:

1. Ispezione iniziale

La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato deve:

- indicare gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le operazioni,

- indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi,

- indicare gli impianti utilizzati per il magazzinaggio dei prodotti per la pulizia e la disinfezione,

- indicare, se del caso, la descrizione dei mangimi composti per animali, conformemente alla disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, che l'operatore intende preparare nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato,

- indicare, se del caso, il nome delle materie prime per animali che l'operatore intende preparare.

Le misure menzionate al punto 3 delle disposizioni generali del presente allegato che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto del regolamento devono comprendere:

- in particolare le misure cautelative da adottare per ridurre i rischi di contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati nonché le misure di pulizia attuate e il controllo della loro efficacia,

- l'identificazione di aspetti determinanti delle loro attività per garantire in qualsiasi momento la conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 223/2003 dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), preparati nelle unità in questione,

- la definizione, l'attuazione, il rispetto e l'aggiornamento di procedure adeguate, fondandosi sui principi del sistema HACCP (analisi del rischio e punti critici di controllo) .

L'autorità o l'organismo di controllo si fonda su tali procedure per valutare in modo generale i rischi connessi a ciascuna unità di preparazione e definire un piano di controllo. Quest'ultimo deve prevedere un numero minimo di prelievi casuali a fini di analisi in funzione dei rischi presunti.

2. Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili menzionati al punto 6 delle disposizioni generali del presente allegato devono comprendere informazioni sull'origine, la natura e la quantità di materie prime per mangimi e di additivi, nonché informazioni sulle vendite dei prodotti finiti.

3. Unità di preparazione

Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:

a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;

b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal presente regolamento.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, lettera b) e fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere svolte negli stessi impianti, purché:

- venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,

- l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica.

La deroga di cui al secondo comma è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo. Tale autorizzazione può riguardare unicamente una o più operazioni di preparazione.

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione avvierà l'esame delle disposizioni previste al primo comma, lettera b). Al termine di tale esame, la data del 31 dicembre 2007 potrà, se del caso, essere riconsiderata.

4. Ispezioni

Oltre al sopralluogo completo annuale, l'organismo o l'autorità di controllo deve procedere ad un sopralluogo mirato fondato su una valutazione generale dei rischi potenziali di non conformità con il presente regolamento; l'organismo o l'autorità di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono come prescritto; tutti i locali utilizzati dall'operatore nell'ambito della sua attività possono essere ispezionati con cadenza correlata ai rischi connessi.

5. Trasporto dei prodotti in altre unità di produzione/preparazione o altri locali di magazzinaggio

L'operatore deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;

b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non disciplinati dal presente regolamento possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti disciplinati dal presente regolamento a condizione che:

- sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,

- l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all'agricoltura biologica,

- l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore siano stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso. Tale consenso può riguardare unicamente una o più operazioni di trasporto;

c) i prodotti finiti disciplinati dal presente regolamento siano trasportati separatamente, fisicamente o temporalmente, dagli altri prodotti finiti;

d) al momento del trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne devono essere registrati.

6. Ricevimento dei prodotti

Al ricevimento di un prodotto di cui all'articolo 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, nei casi richiesti, nonché la presenza delle indicazioni di cui al punto 7 delle disposizioni generali del presente allegato. L'operatore deve effettuare un controllo incrociato delle informazioni figuranti sull'etichettatura di cui al punto 7 delle disposizioni generali rispetto alle informazioni figuranti sui documenti di accompagnamento. Il risultato di tale verifica dev'essere indicato esplicitamente nella contabilità di cui al punto 6 delle disposizioni generali.

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(169) Il titolo della presente parte C è stato così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

(170) Parte E aggiunta dall'allegato del regolamento (CE) n. 223/2003.

 

Allegato IV

Elementi che devono figurare nella notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

a) Nome e indirizzo dell'operatore;

b) ubicazione delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);

c) natura delle operazioni e dei prodotti;

d) impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6, 7 e/o 11;

e) quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7;

f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.

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Allegato V (171)

Parte A: Indicazione di conformità al regime di controllo

L'indicazione di conformità al regime di controllo deve essere redatta nella(e) stessa(e) lingua(e) utilizzata(e) per l'etichettatura.

ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem o Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

EL (172):

EN: Organic Farming - EC Control System

FR: Agriculture biologique -Système de contrôle CE

IT: Agricoltura biologica - Regime di controllo CE

NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY: n valvontajärjestelmä

SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

------------------------

(171) Allegato inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 331/2000 e da ultimo modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 746/2004.

(172) Si omette il testo in lingua greca.

 

Parte B: Logo comunitario

B.1. Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario

B.1.1. Il succitato logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.

B.1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Nel logo può figurare anche la dicitura riportata nella parte A del presente allegato.

B.1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

B.2 Modelli (173)

B.3. Indicazioni da inserire nel logo comunitario

B.3.1 Indicazione unica (174):

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS: EKOLOGICKÉ ZEMEDELSTVÍ

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT OR ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS VÕI ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL: (175)

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

LT: EKOLOGINIS ZEMES UKIS

LV: BIOLOGISKA LAUKSAIMNIECIBA

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

SK: EKOLOGICKÉ POL'NOHOSPODÁRSTVO

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Combinazione di due indicazioni

Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purché sia rispettata la seguente presentazione:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Manuale grafico

1. INTRODUZIONE

Il manuale grafico è uno strumento a disposizione degli operatori per la riproduzione del logo.

2. UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO

2.1. LOGO A COLORI (colori di riferimento)

Se a colori, il logo deve essere presentato in colore diretto (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati qui di seguito.


2.2. LOGO A UN COLORE: LOGO IN BIANCO E NERO

Il logo in bianco e nero può essere utilizzato nel modo seguente:

.3. CONTRASTO CON COLORI DELLO SFONDO

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono difficile la lettura, si dovrà tracciare un circolo che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo, come di seguito indicato.

2.4. TIPOGRAFIA

Il carattere utilizzato per la scritta è il Fruitiger bold condensed (maiuscolo). La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.

2.5. VERSIONE LINGUISTICA

Si potranno utilizzare la versione o le versioni linguistiche del logo in conformità con le specifiche di cui al punto B.3.

2.6. FORMATI RIDOTTI

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette rende necessario ridurne le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo:

a) per un logo con un'indicazione unica: diametro minimo di 20 mm

b) per un logo con una combinazione di due indicazioni: diametro minimo di 40 mm

2.7. CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEL LOGO

L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico. L'applicazione più efficace del logo è quindi a colori, poiché in questo modo viene messo maggiormente in risalto ed è riconosciuto più facilmente e rapidamente dal consumatore.

L'uso del logo a un colore (bianco e nero) conformemente al punto 2.2 è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

 

 

 

 

 

 

 

3. STAMPA FOTOGRAFICA

3.1. SELEZIONE DI DUE COLORI

- Una indicazione in tutte le versioni linguistiche (176)

 

 

 

ESPAÑOL

DANSK

DEUTSCH

EHNIKA

ENGLISH

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

PORTUGUÊS

SUOMI

SVENSKA

- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2 (177).

NEDERLANDS/FRANÇAIS

SUOMI/SVENSKA

FRANÇAIS/DEUTSCH

 

3.2. LINEE DI CONTORNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. LOGO A UN COLORE: LOGO IN BIANCO E NERO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. CAMPIONI DI COLORI

------------------------

(173) Si riporta soltanto il logo con l'indicazione in lingua italiana. La parte B.2 è stata così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 746/2004.

(174) La parte B.3.1 è stata così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 746/2004.

(175) Si omette il testo in lingua greca.

(176) Si riportano, qui di seguito, l'elenco di tutte le versioni linguistiche e l'esempio grafico della sola versione italiana.

(177) Si omettono le versioni linguistiche non italiane.

 

Allegato VI (178)

Introduzione

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono:

1. Ingredienti: le sostanze definite all'articolo 4 del regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

2. Ingredienti di origine agricola:

a) singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto;

b) prodotti derivati da quelli citati alla lettera a) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.

3. Ingredienti di origine non agricola: ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

3.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso;

3.2. Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso;

3.3. Acqua e sale;

3.4. Preparazioni microorganiche;

3.5. Oligoelementi e vitamine.

4. Ausiliari di fabbricazione: sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano.

5. Additivi alimentari: sostanze definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/107/CEE e disciplinati da detta direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.

6. Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi: additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere, o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

7. Aromi: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione e disciplinati dalla medesima.

Princìpi generali

Le parti A, B e C comprendono tutti gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di tutti i prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini.

In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sezioni A e B del presente allegato e per contemplare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali, si applicano le norme nazionali (179).

Il riferimento ad un ingrediente delle sezioni A e C o agli ausiliari di fabbricazione della sezione B lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare, in tutti i procedimenti di fabbricazione, come ad esempio nell'affumicatura, e nell'utilizzazione di un ingrediente o di un ausiliario di fabbricazione la normativa comunitaria in materia e/o la normativa compatibile con il trattato e, in assenza di detta normativa, i principi di buona pratica in materia di fabbricazione di derrate alimentari (180). In particolare, gli additivi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e, se del caso, a quelle di una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della succitata direttiva; gli aromi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/388/CEE e i solventi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

Sezione A - Ingredienti di origine non agricola [di cui all'articolo 5, paragrafo 3c e all'articolo 5, paragrafo 5 lettere a) e d), del regolamento (CEE) n. 2092/91] (181)

A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

Denominazione  

Condizioni specifiche [1] 

E 170 Carbonati di calcio  

Escluso l'utilizzo come colorante (182) 

E 270 Acido lattico  

-  

E 290 Anidride carbonica 

-  

E 296 Acido malico  

E 300 Acido ascorbico  

-  

E 306 Estratto ricco di tocoferolo 

antiossidante per grassi ed oli 

E 322 Lecitine  

E 330 Acido citrico  

-  

E 333 Citrati di calcio 

E 334 Acido tartarico (L (+) -) 

E 335 Tartrato di sodio  

E 336 Tartrato di potassio  

E 341 Monofosfato di calcio 

agente lievitante per farina fermentante 

E 400 Acido alginico  

E 401 Alginato di sodio  

E 402 Alginato di potassio  

E 406 Agar  

E 407 Carraginani 

E 410 Farina di semi di carrube 

E 412 Farina di semi di guar  

E 413 Gomma adragante  

E 414 Gomma arabica  

E 415 Gomma xanthan  

E 416 Gomma karaga  

E 422 Glicerolo  

Estratti vegetali (183) 

E 440 (i) Pectina  

E 500 Carboni di sodio  

E 501 Carboni di potassio  

E 503 Carboni di ammonio  

E 504 Carboni di magnesio  

E 516 Solfato di calcio  

Eccipiente (184) 

E 524 Idrossido di sodio 

trattamento superficiale di Laugengebäck 

E 551 Biossido di silicio 

Antiagglomerante per erbe e spezie (185) 

E 938 Argo  

E 941 Azoto  

-  

E 948 Ossigeno  

A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE

Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto I), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 della stessa direttiva.

A.3. Acqua e sali

Acqua potabile

Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti.

A.4. Preparazioni microorganiche

I) Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE;

[II) microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE: se inclusi qui di seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.] (186).

A.5 Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati

Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

Sezione B - Ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti che possono essere utilizzati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 5, paragrafo 5, lettere a) ed e), del regolamento (CEE) n. 2092/91 (187)

 

Denominazione  

Condizioni specifiche  

Acqua  

 

Cloruro di calcio  

coagulante 

Carbonato di calcio  

 

Carbonato di sodio 

produzione dello zucchero 

Acido citrico  

Produzione di olio e idrolisi di amido 

Idrossido di sodio 

- produzione di zucchero, 

 

- produzione di olio da semi di colza (Brassica spp) per un periodo che termina il 31 marzo 2002 (188) 

Acido solforico 

produzione dello zucchero 

Isopropanolo (propan-2-ol)  

Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero 

 

Nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/60/CEE

 

Per un periodo [. . . ] fino al 31. 12. 2006 (189) 

Idrossido di calcio  

 

Solfato di calcio  

coagulante 

Cloruro di magnesio (o nigari)  

coagulante  

Carbonato di potassio  

essiccazione dell'uva  

Biossido di carbonio  

 

Azoto  

 

Etanol  

solvente  

Acido tannico  

ausiliare di filtrazione  

Albumina d'uovo  

 

Caseina  

 

Gelatina 

 

Colla di pesce  

 

Oli vegetali  

lubrificante, distaccante o antischiumogeno 

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale 

 

Carbone attivato 

 

Talco  

 

Bentonite  

 

Caolino  

 

Terra di diatome perlite  

 

Gusci di nocciole  

 

Farina di riso 

 

Cera d'api  

distaccante  

Cera di carnauba  

distaccante 

 

Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE e degli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE (190).

Parte C: ingredienti di origine agricola non prodotti biologicamente, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (191)

 

Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a), dell'introduzione del presente allegato: 

 

 

 

 

C.1.1.  

Frutti e semi commestibili 

 

 

Ghiande  

Quercus spp 

 

Noci di cola  

Cola acuminata 

 

Uva spina  

Ribes uva-crispa 

 

Frutti della passione  

Passiflora edulis 

 

Lamponi (essiccati)  

Rubus idaeus 

 

Ribes rosso (essiccato)  

Ribes rubrum 

 

 

 

C.1.2.  

Spezie ed erbe commestibili 

 

 

Noce moscata  

Myristica fragrans, fino al 31 dicembre 2000 

 

Pepe verde  

Piper nigrum, fino al 30 aprile 2001 

 

Pepe (del Perù)  

Schinus molle L.  

 

Semi di rafano  

Armoracia rusticana 

 

Alpinia o galanga minore  

Alpinia officinarum 

 

Fiori di cartamo  

Carthamus tinctorius 

 

Crescione acquatico  

Nasturtium officinale 

 

 

 

C.1.3.  

Prodotti vari 

 

 

 

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali 

 

 

 

 

 

C.2.  

Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b), dell'introduzione del presente allegato:  

 

 

 

 

 

C.2.1.  

Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:  

 

 

Cacao  

Theobroma cacao 

 

Cocco  

Cocos nucifera 

 

Olivo  

Olea europaea 

 

Girasole  

Helianthus annuus 

 

Palma  

Elaeis guineensis 

 

Colza  

Brassica napus, rapa 

 

Cartamo  

Carthamus tinctorius 

 

Sesamo  

Sesamum indicum 

 

Soia  

Glycine max 

 

 

 

 

C.2.2.  

I seguenti zuccheri, fecola e amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:  

 

 

Zucchero di barbabietola, fino al 1° aprile 2003 

 

 

Fruttosio 

 

 

Cialde di riso 

 

 

Sfoglie di pane azzimo 

 

 

Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato 

 

 

 

 

C.2.3.  

Prodotti vari:  

 

 

Coriandolo, affumicato  

Coriandrum sativum, fino al 31 dicembre 2000 

 

Proteina di piselli  

Pisum spp 

 

 

Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero 

 

Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche come indicato alla sezione A.2 del presente allegato 

 

Miscugli di vegetali autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali e che conferiscono colore e sapore ai dolciumi, unicamente per la preparazione di "Gummi Bärchen", fino al 30 settembre 2000 

 

Miscugli delle seguenti specie di pepe: Piper nigrum, Schinus molle e Schinus terebinthifolium, fino al 31 dicembre 2000 

 

 

 

 

C.3.  

Prodotti di origine animale:  

 

 

 

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali 

 

 

Latticello in polvere  

fino al 31 agosto 2001 

 

Gelatina 

 

 

Miele  

fino al 28 febbraio 2001 

 

Lattosio  

fino al 31 agosto 2001 

 

Siero di latte disidratato "herasuola". 

 

 

Involucri animali 

soltanto fino al 1° aprile 2004 (192) 

------------------------

(178) L'allegato VI, il cui contenuto, qui riportato, è definito dal regolamento (CEE) n. 207/93, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 468/94, dal regolamento (CE) n. 1201/95, dal regolamento (CE) n. 418/96, dal regolamento (CE) n. 1488/97, dall'allegato al regolamento (CE) n. 330/1999, dal regolamento (CE) n. 1804/1999, dall'allegato al regolamento (CE) n. 1073/2000, dall'allegato al regolamento (CE) n. 1437/2000, dall'allegato del regolamento (CE) n. 2020/2000 e, da ultimo, dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

(179) Paragrafo inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

(180) Frase così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(181) Titolo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(182) Le disposizioni concernenti i carbonati di calcio sono state così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000. Vedi, per la decorrenza della modifica, l'articolo 2 del regolamento sopra citato.

(183) Prodotto inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(184) Le disposizioni concernenti il solfato di calcio sono state così sostituite dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(185) Prodotto inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(186) Punto soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(187) Titolo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(188) Il termine massimo del 31 marzo 2002 consentito per l'impiego dell'idrossido di sodio è stato soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

(189) Prodotto inserito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(190) Testo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000.

(191) La parte C del presente allegato è stata inizialmente sostituita dall'allegato al regolamento (CE) n. 330/1999, successivamente modificata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1073/2000, sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 1437/2000 e, da ultimo, così sostituita dall'allegato del regolamento (CE) n. 2020/2000, secondo quanto disposto dal suo articolo 2.

(192) Testo aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 473/2002. Per ulteriori precisazioni si rimanda agli articoli 2 e 3 del regolamento suddetto.

Allegato VII (193)

 

 

 

Numero massimo di animali per ettaro  

Numero massimo di animali per  

Classe o specie 

ettaro (equivalente a 170 kg 

 

N/ha/anno) 

 

 

 

 

Equini di oltre 6 mesi  

Vitelli da ingrasso  

Altri bovini di meno di 1 anno  

5  

Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni  

3,3 

Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni  

3,3  

Bovini maschi di 2 anni e oltre  

2  

Giovenche da allevamento  

2,5 

Giovenche da ingrasso  

2,5 

Vacche da latte  

2  

Vacche lattifere da riforma  

Altre vacche  

2,5 

Coniglie riproduttrici  

100  

Pecore  

13,3 

Capre  

13,3 

Suinetti  

74 

Scrofe riproduttrici  

6,5 

Suini da ingrasso  

14  

Altri suini  

14 

Polli da tavola  

580 

Galline ovaiole  

230 

 

 

------------------------

 (193) Allegato aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.

 

Allegato VIII (194)

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per i differenti tipi e specie di produzione

1. BOVINI, OVINI E SUINI

 

Superfici coperte

Superfici scoperte

 

(superficie netta disponibile per gli animali)

(spiazzi liberi, esclusi i

 

 

pascoli)

 

 

Peso vivo minimo (kg)

m2/per capo

(m2/per capo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovini e equini da allevamento  

fino a 100  

1,5  

1,1  

e destinati all'ingrasso 

fino a 200  

2,5  

1,9 

 

fino a 350  

4,0  

 

oltre 350  

5 con un minimo di 1 m2 /100 kg 

3,7 con un numero di 0,75 m2/100 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacche da latte  

 

6  

4,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tori da allevamento  

 

10  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pecore e capre  

 

1,5 per pecora/capra  

2,5  

 

 

0,35 per agnello/capretto 

con 0,5 per agnello/capretto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni 

 

7,5 per scrofa  

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suini da ingrasso  

fino a 50  

0,8  

0,6  

 

fino a 85  

1,1  

0,8 

 

fino a 110  

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suinetti  

oltre 40 giorni e fino a 30 kg  

0,6  

0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suini da allevamento  

 

2,5 per femmina  

1,9 

 

 

6 per maschio  

8,0  

 

 

 

 

 

2. POLLAME

 

Superfici coperte

Superfici scoperte (m2 in

 

(superficie netta disponibile per gli animali)

rotazione di superficie

 

 

Numero di animali per m2

cm di posatoio per animale

per nido

disponibile per capo)

 

 

 

 

 

Galline ovaiole  

6  

18  

8 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm2 per volatile 

4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg, di N/ha/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollame da ingrasso (in ricoveri fissi)  

10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m2  

20 (solo per faraone)  

 

4 polli da ingrasso e faraone 

 

 

 

 

4,5 anatre 

 

 

 

 

10 tacchini  

 

 

 

 

15 oche 

 

 

 

 

In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg di N/ha/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollame da ingrasso (in ricoveri mobili)  

16 [*] in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m2 

 

 

2,5, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2 che restano aperti di notte. 

 

------------------------

(194) Allegato aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1804/1999.


Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992
Regolamento del Consiglio
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

 

------------------------

Pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. Entrato in vigore il 24 luglio 1993.

Vedi, per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 383/2004.

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;

considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è constatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;

considerando che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto;

considerando che in relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area geografica;

considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire "denominazione d'origine controllata"; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine;

considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informe, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;

considerando che è opportuno che la normativa proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato;

considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;

considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette;

considerando che un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;

considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario; che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori;

considerando che la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;

considerando che è opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione d'origine stessa;

considerando che, negli scambi con i Paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate sul loro territorio;

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,

ha adottato il presente regolamento:

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Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15 (3).

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applica alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche che formano oggetto del presente regolamento.

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(3) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 2

1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

- di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

3. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché:

- la zona di produzione della materia prima sia delimitata,

- sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e

- esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni.

5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15.

6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché una reputazione ed una notorietà eccezionali.

7. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (4).

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(4) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

 

 

Articolo 3

 1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.

Ai fini del presente regolamento, si intende per "denominazione divenuta generica" il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:

- della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,

- della situazione esistente in altri Stati membri,

- delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto.

3. Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento.

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Articolo 4

1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare e originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo (5);

f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;

h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

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(5) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 5 (6)

1. Solo le associazioni o, a determinate condizioni da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 15, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registrazione.

Ai fini del presente articolo si intende per "associazioni" qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione.

2. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) o b).

3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4.

4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica.

5. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione.

Tale Stato membro può a titolo transitorio, accordare alla denominazione così trasmessa una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adeguamento, solo in via transitoria a decorrere dalla data della trasmissione; la protezione nazionale e il periodo di adeguamento possono parimenti essere accordati in via transitoria alle stesse condizioni nell'ambito di una domanda di modifica del disciplinare.

La protezione nazionale transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Al momento di tale decisione può essere fissato un periodo di adeguamento non superiore a 5 anni, a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Le conseguenze di una tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma hanno efficacia solo al livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari.

Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un'area geografica frontaliera, o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in un altro Stato membro o in un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro investito della domanda consulta lo Stato membro o il paese terzo in questione (7).

Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni, o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune (8).

Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15 (9).

6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza del presente articolo.

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(6) Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

(7) L'ex ultimo comma è stato sostituito dagli attuali terzultimo, penultimo e ultimo comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(8) L'ex ultimo comma è stato sostituito dagli attuali terzultimo, penultimo e ultimo comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(9) L'ex secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo, terzo e quarto comma, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 6

1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4.

La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.

La Commissione pubblica le domande di registrazione presentate e le relative date di deposito (10).

2. Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il nome e l'indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni.

3. Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato "Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette", che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee:

- le denominazioni iscritte nel registro;

- le modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11.

5. Qualora la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 15.

6. Allorché la domanda riguarda una denominazione omonima rispetto ad una denominazione già registrata dell'Unione europea o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, prima della registrazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15.

La registrazione di una denominazione omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:

- una denominazione omonima che induca erroneamente il pubblico a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari,

- l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori (11).

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(10) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(11) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 7

1. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista all'articolo 6, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.

4. Per essere ricevibile, una dichiarazione d'opposizione deve:

- dimostrare l'inottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 2,

- oppure dimostrare che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2 (12),

- oppure precisare gli elementi sulla cui base si può affermare il carattere generico della denominazione di cui si chiede la registrazione.

5. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi.

a) Se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. In caso contrario essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 7.

b) Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione conformemente alla procedura prevista all'articolo 15 tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

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(12) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

 

Articolo 8

Le menzioni "DOP", "IGP" o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento.

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Articolo 9

Lo Stato membro interessato può chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per una nuova delimitazione geografica.

La procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis.

Tuttavia la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista all'articolo 6, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

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Articolo 10 (13)

1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (14).

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (15).

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.

La norma o la versione da applicare della norma EN 45011, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15 (16).

La norma equivalente o la versione da applicare della norma equivalente, allorché si tratta dei paesi terzi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, alle cui condizioni devono adempiere gli organismi di controllo per ottenere l'autorizzazione, è stabilita o modificata secondo la procedura di cui all'articolo 15 (17).

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta.

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(13) Il presente articolo è stato attuato dall'articolo 53 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

(14) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

(15) Vedi, per le strutture di controllo comunicate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo, la comunicazione 18 marzo 2002, pubblicata nella G.U.C.E. 18 marzo 2002, n. C 69.

(16) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(17) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 11

1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate.

3. In caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, dopo consultazione del Comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.

La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (18).

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(18) Testo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 11 bis (19)

Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione può procedere alla cancellazione della registrazione di una denominazione nei casi seguenti:

a) allorché lo Stato che aveva trasmesso la domanda di registrazione iniziale costata che una domanda di cancellazione, presentata dall'associazione o dalla persona fisica o giuridica interessata, è giustificata e la trasmette alla Commissione;

b) per motivi debitamente giustificati, attestanti che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sarebbe più assicurato.

Norme specifiche possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

La cancellazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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(19) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12

1. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:

- il Paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4;

- nel paese terzo interessato esistono un sistema di controllo e un diritto d'opposizione equivalenti a quelli definiti dal presente regolamento (20);

- il Paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.

2. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un Paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.

L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il Paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.

3. Su richiesta del paese interessato, la Commissione constata, secondo la procedura di cui all'articolo 15, se un paese terzo soddisfa le condizioni di equivalenza e offre le garanzie ai sensi del paragrafo 1, in ragione della sua normativa interna. Se la decisione della Commissione è affermativa, si applica la procedura di cui all'articolo 12 bis (21).

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(20) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(21) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 bis (22)

1. Nel caso previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, quando un'associazione o una persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di un paese terzo desidera far registrare una denominazione ai sensi del presente regolamento, essa trasmette una domanda di registrazione alle autorità del paese terzo in cui è situata l'area geografica. La domanda include per ciascuna denominazione il disciplinare di cui all'articolo 4.

Prima di trasmettere la domanda di registrazione e allorché questa riguarda una denominazione che designa altresì un'area geografica frontaliera o una denominazione tradizionale legata a tale area geografica, situata in uno Stato membro, il paese terzo investito della domanda consulta lo Stato membro in questione.

Allorché, in seguito alle consultazioni, le associazioni o le persone fisiche o giuridiche interessate di detti Stati raggiungono un accordo su una soluzione globale, gli Stati in questione possono presentare alla Commissione una domanda di registrazione comune.

Possono essere adottate norme specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 15.

2. Se il paese terzo di cui al paragrafo 1 ritiene che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte, esso trasmette la domanda di registrazione alla Commissione corredandola:

a) di una descrizione del contesto giuridico e dell'uso sulla base dei quali la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è protetta o consacrata nel paese;

b) di una dichiarazione da cui risulta che gli elementi previsti all'articolo 10 sono soddisfatti sul proprio territorio; e

c) degli altri documenti su cui ha fondato la propria valutazione.

3. La domanda e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

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(22) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 ter (23)

1. La Commissione verifica, entro un termine di sei mesi, che la domanda di registrazione trasmessa da un paese terzo includa tutti gli elementi necessari. La Commissione informa il paese interessato delle proprie conclusioni.

Se la Commissione:

a) è giunta alla conclusione che la denominazione soddisfa le condizioni per essere protetta, essa procede alla pubblicazione della domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. Prima della pubblicazione, la Commissione può chiedere il parere del comitato previsto all'articolo 15;

b) è giunta alla conclusione che la denominazione non soddisfa le condizioni per essere protetta, essa decide, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui alla lettera a).

2. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, lettera a), qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla domanda pubblicata ai sensi del paragrafo 1, lettera a), alle seguenti condizioni:

a) se l'opposizione proviene da uno Stato membro o da un membro dell'OMC, si applicano rispettivamente l'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 o l'articolo 12 quinquies;

b) se l'opposizione proviene da un paese terzo che soddisfa le condizioni di equivalenza previste dall'articolo 12, paragrafo 3, la dichiarazione di opposizione, debitamente motivata, è trasmessa allo Stato in cui la persona fisica o giuridica summenzionata ha residenza o sede, che la trasmette alla Commissione.

La dichiarazione d'opposizione e tutti i documenti trasmessi alla Commissione sono redatti in una lingua ufficiale della Comunità o sono accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

3. La Commissione esamina la ricevibilità conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità. Se una o più opposizioni sono ricevibili, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione nel territorio comunitario. Qualora si decida di procedere alla registrazione, la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e pubblicata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

4. Se nessuna dichiarazione di opposizione è notificata alla Commissione, questa procede all'iscrizione della o delle denominazioni in questione nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3, e alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

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(23) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 quater (24)

L'associazione o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere la modifica del disciplinare di una denominazione registrata ai sensi degli articoli 12 bis e 12 ter, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivederne la delimitazione geografica.

Si applica la procedura di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.

La Commissione può tuttavia decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di non applicare la procedura prevista agli articoli 12 bis e 12 ter, qualora la modifica sia di scarsa rilevanza.

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(24) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 12 quinquies (25)

1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, prevista all'articolo 6, paragrafo 2 e relativa a una domanda di registrazione presentata da uno Stato membro, qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata di un membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può opporsi alla registrazione prevista mediante l'invio di una dichiarazione, debitamente motivata, allo Stato nel quale risiede o è stabilita, che la trasmette alla Commissione, redatta o tradotta in una lingua della Comunità. Gli Stati membri provvedono affinché qualunque persona di un membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in grado di dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzata a consultare la domanda di registrazione.

2. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni conformemente ai criteri previsti all'articolo 7, paragrafo 4. Tali criteri devono essere provati e valutati in riferimento al territorio della Comunità.

3. Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione adotta una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, previa consultazione dello Stato che ha trasmesso la domanda di opposizione, tenendo conto delle prassi corrette tradizionalmente seguite e degli effettivi rischi di confusione. Se si decide di procedere alla registrazione, la Commissione procede alla pubblicazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

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(25) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 13 (26)

 

1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l'uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b).

[2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l'impiego delle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché:

- i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento;

- le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino,

- dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti.

Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate] (27).

3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche.

4. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 12 bis, un periodo transitorio non superiore a cinque anni può essere previsto, nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), dell'articolo 12 ter, paragrafo 3 e dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

Questo periodo transitorio può essere previsto solo a condizione che le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni durante almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2 (28).

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92, sulla base di prassi leali e costanti,

- sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre il pubblico in errore quanto alla vera origine del prodotto, e

- il problema relativo alla denominazione identica sia stato evocato prima della registrazione della denominazione.

La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata in questione può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può continuare ad essere utilizzata.

L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta (29).

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(26) Articolo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 535/97.

(27) Paragrafo abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003, con decorrenza indicata al suo articolo 1, punto 15.

(28) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(29) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 14

 

1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati (30).

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione nel paese d'origine o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica alla Commissione, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e/o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (31).

3. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.

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(30) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

(31) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Articolo 15 (32)

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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(32) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 806/2003.

 

Articolo 16

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.

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Articolo 17

[1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (33).

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.] (34).

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(33) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 1 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

(34) Abrogato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 692/2003, con decorrenza indicata al suo articolo 1, punto 15.

 

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio

il presidente

J. Gummer

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Allegato I (35)

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- Birre

- Bevande a base di estratti di piante

- Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

- Gomme e resine naturali

- Pasta di mostarda

- Paste alimentari

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(35) Allegato così sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2003.

 

Allegato II (36)

Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- Fieno

- Oli essenziali

- Sughero

- Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

- Fiori e piante ornamentali

- Lana

- Vimine

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(36) Allegato inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1068/97, dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2796/2000 e successivamente così sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 692/2003.


Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992
Regolamento del Consiglio
relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

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Pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. Entrato in vigore il 24 luglio 1993.

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola; che la promozione di prodotti specifici può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale di tali zone;

considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a garantire la realtà delle transazioni commerciali;

considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, che definisce le future priorità per il rilancio della tutela dei consumatori, è opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei consumatori di veder valorizzata la qualità e di essere meglio informati sulla natura, le modalità di produzione o di trasformazione, nonché le caratteristiche peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento di prodotti in commercio e alla varietà di informazioni al loro riguardo, il consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante esattamente le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da poterlo orientare nella scelta;

considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un regime facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire agli operatori di pubblicazione la qualità di un prodotto alimentare a livello comunitario, tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio;

considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità di un prodotto agricolo od alimentare, che si distingue nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che, a fini di tutela del consumatore, è opportuno che la specificità così attestata sia soggetta a controllo;

considerando che, vista la specificità di questi prodotti, occorre adottare disposizioni particolari a complemento delle norme di etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, creando in particolare una menzione ed eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate;

considerando che, per garantire il rispetto e la costanza delle caratteristiche specifiche attestate, è necessario che i produttori associati definiscano tali caratteristiche specifiche in un disciplinare e che l'osservanza di quest'ultimo sia verificata da appositi organismi di controllo riconosciuti secondo modalità uniformi a livello comunitario;

considerando che, per non falsare le condizioni di concorrenza, qualsiasi produttore deve avere il diritto di utilizzare una denominazione registrata corredata da una menzione e, se del caso, da un simbolo comunitario oppure una denominazione commerciale registrata come tale, purché l'alimento che egli produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e l'organismo di controllo da lui designato sia debitamente riconosciuto;

considerando che, negli scambi con i Paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle attestazioni di specificità istituite nel loro territorio;

considerando che le menzioni relative alla specificità di un prodotto agricolo o alimentare devono godere di una protezione giuridica e formare oggetto di pubblici controlli che le rendano attraenti sia per il produttore che per il consumatore;

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato regolamentare istituito a tal fine,

ha adottato il presente regolamento:

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Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme secondo cui un'attestazione comunitaria di specificità può essere ottenuta per:

- prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato, destinati all'alimentazione umana;

- prodotti alimentari elencati nell'allegato del presente regolamento.

L'allegato può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 19.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1989, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non si applica alle attestazioni di specificità che formano oggetto del presente regolamento.

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Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

1) "specificità":

l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.

La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata come un elemento ai sensi del primo comma.

La specificità non può limitarsi alla composizione qualitativa o quantitativa o al metodo di produzione previsti in una normativa comunitaria o nazionale, né nelle norme stabilite da organismi di normalizzazione o nelle facoltative; questa disposizione non si applica tuttavia se la legislazione nazionale o la norma in questione sono state elaborate per definire la specificità di un prodotto;

2) "organizzazione":

qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla composizione, di produttori e/o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. Altre parti interessate possono partecipare all'organizzazione;

3) "attestazione di specificità":

il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto al momento della sua registrazione, conformemente al presente regolamento.

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Articolo 3

La Commissione istituisce e gestisce un albo delle attestazioni di specificità nel quale vengono iscritti i nomi dei prodotti agricoli e di quelli alimentari la cui specificità sia stata riconosciuta a livello comunitario, conformemente al presente regolamento.

In tale albo i nomi di cui all'articolo 13, paragrafo 1 sono distinti da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

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Articolo 4

1. Per poter essere iscritto nell'albo di cui all'articolo 3, un prodotto agricolo o alimentare deve essere prodotto utilizzando materie prime tradizionali oppure avere una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione del tipo tradizionale.

2. Non può essere registrato un prodotto agricolo o alimentare il cui carattere specifico:

a) risieda nella provenienza o nell'origine geografica,

b) risulti unicamente dall'applicazione di un'innovazione tecnologica.

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Articolo 5

1. Per essere registrato, il nome deve essere:

- di per sé specifico

- o esprimere la specificità del prodotto agricolo e del prodotto alimentare.

2. Non può essere registrato il nome indicante la specificità, di cui al paragrafo 1, secondo trattino:

- che faccia unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare regolamentazione comunitaria;

- che sia abusivo, soprattutto che faccia riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o che non corrisponde al disciplinare o alle aspettative del consumatore, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto.

3. Per essere registrato, il nome specifico di cui al paragrafo 1, primo trattino deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali o essere consacrato dall'uso.

4. È autorizzato l'uso di termini geografici in un nome non contemplato dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

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Articolo 6

1. Per beneficiare di un'attestazione di specificità un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

- il nome ai sensi dell'articolo 5, redatto in una o più lingue;

- la descrizione del metodo di produzione, compresa quella della natura e delle caratteristiche della materia prima e/o degli ingredienti utilizzati e/o del metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare che si riferisce alla sua specificità;

- gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

- la descrizione delle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare con l'indicazione delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche relative alla sua specificità;

- i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.

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Articolo 7

1. Solo un'organizzazione è autorizzata a inoltrare una domanda per far registrare la specificità di un prodotto agricolo o alimentare.

2. La domanda di registrazione, corredata del disciplinare, è inoltrata presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione.

3. L'autorità competente trasmette la domanda alla Commissione se la giudica conforme ai requisiti posti dagli articoli 4, 5 e 6.

4. Gli Stati membri pubblicano, al più tardi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i dati utili relativi alle autorità competenti da essi designate e ne informano la Commissione. L'Austria, la Finlandia e la Svezia pubblicano tali dati entro sei mesi dall'adesione (2).

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(2) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 2 del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

 

Articolo 8

1. La Commissione trasmette la domanda di registrazione, tradotta, agli altri Stati membri entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dalla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Non appena effettuata la trasmissione di cui al primo comma, la Commissione procede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee degli estremi della domanda trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 7, in particolare del nome del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo trattino e dei dati relativi all'organizzazione richiedente.

2. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa attestare un interesse economico legittimo sia autorizzato a prendere visione della domanda di cui al paragrafo 1. Inoltre, e in conformità della normativa vigente negli Stati membri, tali autorità competenti possono consentire l'accesso ad altre parti aventi un interesse legittimo.

3. Entro cinque mesi a decorrere dalla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un legittimo interesse può opporsi alla prevista registrazione mediante l'invio di una dichiarazione debitamente motivata trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.

4. Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie per prendere in considerazione la dichiarazione di cui al paragrafo 3 entro i termini richiesti. Qualsiasi Stato membro può opporsi di propria iniziativa.

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Articolo 9

1. Se entro sei mesi non le è pervenuta alcuna opposizione, la Commissione provvede ad iscrivere nell'albo di cui all'articolo 3 gli estremi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e li pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Qualora sia sollevata opposizione entro un termine di tre mesi, la Commissione accorda agli Stati membri interessati un termine di altri tre mesi per addivenire ad una composizione, conformemente alle rispettive procedure interne:

a) in caso di raggiunta composizione, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che l'hanno motivata, nonché il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pervenuti in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 non hanno subito modifiche, la Commissione procede in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. In caso contrario, essa avvia nuovamente la procedura prevista all'articolo 8;

b) in mancanza di composizione, la Commissione decide in merito alla registrazione secondo la procedura prevista all'articolo 19. La Commissione qualora decida di registrare la specificità, procede conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

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Articolo 10

1. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare beneficiante di una attestazione comunitaria di specificità non è più soddisfatta.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenuto e delle misure adottate.

3. Nel caso di ripetute irregolarità e qualora gli Stati membri non addivengano ad una composizione, una richiesta debitamente motivata deve essere presentata alla Commissione.

4. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se del caso, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 19. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.

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Articolo 11

1. Uno Stato membro, su richiesta di un'organizzazione stabilita nel suo territorio, può inoltrare una domanda di modifica del disciplinare.

2. La Commissione pubblica la domanda di modifica e i riferimenti del richiedente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Si applica l'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4.

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione prevista dal paragrafo 2, il produttore e/o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica può far valere il proprio diritto di conservare il disciplinare iniziale con una dichiarazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito, che la trasmette alla Commissione, corredata delle sue eventuali osservazioni.

4. Se nessuna opposizione né dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione entro quattro mesi dalla data della pubblicazione prevista al paragrafo 2, la Commissione iscrive nell'albo previsto dall'articolo 3 la modifica richiesta e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

5. Se un'opposizione o una dichiarazione di cui al paragrafo 3 è notificata alla Commissione, la modifica non è registrata. In tal caso l'organizzazione richiedente prevista dal paragrafo 1 può inoltrare domanda per ottenere una nuova attestazione di specificità secondo la procedura prevista agli articoli 7, 8 e 9.

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Articolo 12

La Commissione può definire, secondo la procedura prevista all'articolo 19, un simbolo comunitario che può essere apposto sulle etichette, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari recanti l'attestazione comunitaria di specificità conformemente al presente regolamento.

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Articolo 13

1. A decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il nome di cui all'articolo 5, associato alla menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente al simbolo comunitario di cui all'articolo 12, è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato.

2. In deroga al paragrafo 1, il nome solo è riservato al prodotto agricolo o al prodotto alimentare corrispondente al disciplinare pubblicato allorché:

a) l'organizzazione ne ha fatto domanda nella sua richiesta di registrazione;

b) non risulta dalla procedura prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), che il nome è utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi.

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Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono affinché entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti del disciplinare. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione (3).

2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e devono disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità.

Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati continuano ad essere responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono soddisfare i requisiti definiti nella norma EN/45011 del 26 giugno 1989.

4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante l'attestazione di specificità rilasciata dal proprio Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese debbono essere notificate agli interessati.

5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.

7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti da coloro che utilizzano l'attestazione di specificità.

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(3) Il testo del paragrafo è stato così completato dal paragrafo 2. del capo V (Agricoltura), sezione A - III dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE.

 

Articolo 15

1. Unicamente i produttori che rispettino il disciplinare registrato possono utilizzare:

- una menzione da determinarsi secondo la procedura prevista all'articolo 19;

- se del caso, il simbolo comunitario, nonché

- fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2, il nome registrato.

2. Il produttore, anche se appartenente all'organizzazione inizialmente richiedente, il quale utilizzi per la prima volta dopo la registrazione un nome riservato in base all'articolo 13, paragrafo 1 o 2, informa in tempo utile l'autorità o un organismo di controllo designati dello Stato membro in cui è stato stabilito.

3. L'autorità o l'organismo di controllo designati garantiscono che il produttore si attenga agli elementi pubblicati prima che il prodotto in questione sia immesso in commercio.

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Articolo 16

Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese terzo a condizione che:

- il Paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui agli articoli 4 e 6;

- nel Paese terzo esista un sistema di controllo equivalente a quello definito all'articolo 14;

- il Paese terzo sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti che beneficiano di un'attestazione comunitaria di specificità, provenienti dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità.

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Articolo 17

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro qualsiasi utilizzazione abusiva o fallace della menzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ed eventualmente del simbolo comunitario di cui all'articolo 12, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 15.

2. I nomi registrati sono protetti contro tutte le prassi che possono indurre in errore il pubblico comprese tra l'altro quelle che fanno credere che il prodotto agricolo o il prodotto alimentare benefici di una attestazione di specificità rilasciata dalla Comunità.

3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate.

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Articolo 18

Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

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Articolo 19 (4)

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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(4) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 806/2003.

 

Articolo 20

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

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Articolo 21

Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

Detta relazione esprime, in particolare, un apprezzamento sulle conseguenze dell'applicazione degli articoli 9 e 15.

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Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio

il presidente

J. Gummer

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Allegato

Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1

- Birra

- Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

- Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

- Paste alimentari, anche cotte o farcite

- Piatti composti

- Salse per condimento preparate

- Minestre o brodi

- Bevande a base di estratti di piante

- Gelati e sorbetti


Reg. (CE) n. 1221/97 del 25 giugno 1997
Regolamento del Consiglio
che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

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Pubblicato nella G.U.C.E. 1 luglio 1997, n. L 173. Entrato in vigore il 4 luglio 1997.

Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

[Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il documento di riflessione sull'apicoltura europea che illustra la situazione e le difficoltà del settore;

considerando che l'apicoltura è un settore dell'agricoltura le cui funzioni principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzione del miele e di altri prodotti dell'alveare, nonché il contributo all'equilibrio ecologico;

considerando che si tratta di un settore caratterizzato da condizioni di produzione e di resa eterogenee, nonché dalla dispersione e dalla diversità degli operatori economici sia a livello della produzione che della commercializzazione; che il mercato del miele nella Comunità è caratterizzato da uno squilibrio fra offerta e domanda;

considerando che, tenuto conto della propagazione della varroasi in vari Stati membri nel corso degli ultimi anni e delle difficoltà che detta malattia e le malattie connesse comportano per la produzione del miele, risulta necessario avviare un'azione a livello comunitario;

considerando che pertanto, per migliorare la produzione e la commercializzazione del miele nella Comunità è necessario elaborare senza indugio dei programmi nazionali annuali che prevedano azioni di lotta contro la varroasi e malattie connesse, la razionalizzazione della transumanza, l'assistenza tecnica, la gestione di centri apicoli regionali, la collaborazione nei programmi di ricerca per quanto riguarda il miglioramento della qualità del miele;

considerando che per completare i dati statistici relativi all'apicoltura occorre che gli Stati membri mettano a punto uno studio sulle strutture del settore, sia a livello della produzione, che a livello della commercializzazione e della formazione dei prezzi;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in forza degli obblighi derivanti dal presente regolamento incombono alla Comunità a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

considerando la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 riguardante l'iscrizione delle disposizioni finanziarie negli atti legislativi,

ha adottato il presente regolamento:] (3)

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(3) Abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

Articolo 1

[1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele conforme alla definizione che figura nella direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele. A tal fine, gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali per ogni anno.

2. Le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele;

b) lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.

3. Rimangano applicabili agli aiuti di Stato diversi da quelli ripresi nei programmi approvati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli] (4).

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(4) Abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

Articolo 2

[Per beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 3, gli Stati membri devono effettuare, non oltre il 15 dicembre 1997, uno studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia a livello della produzione che della commercializzazione] (5).

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(5) Abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

Articolo 3

[Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate spese a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nazionali nella misura del 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, riprese nel programma nazionale.

Le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi nazionali annuali di cui all'articolo 1 devono essere effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno, tale scadenza è rinviata al 31 gennaio 1999 (6)] (7).

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(6) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2070/98.

(7) Abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

Articolo 4

[I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e le cooperative del settore apicolo. Essi sono comunicati alla Commissione che decide in merito alla loro approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova.

Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi operativi per le regioni degli obiettivi 1, 5 b) e 6] (8).

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(8) Articolo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 21 agosto 1997, n. 230 che recita: «[...] anziché: "... con le organizzazioni professionali rappresentative e le cooperative del settore apicolo.", leggi: "... con le organizzazioni rappresentative e le cooperative del settore apicolo» e da ultimo abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

Articolo 5

[Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare quelle relative alle misure di controllo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75] (9).

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(9) Abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

Articolo 6

[La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione del presente regolamento] (10).

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(10) Abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 

Articolo 7

[Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee] (11).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Van Aartsen

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(11) Abrogato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 797/2004.

 


Dir. 2001/110/CE del 20 dicembre 2001
Direttiva del Consiglio concernente il miele

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Pubblicata nella G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10. Entrata in vigore: 1 febbraio 2002.

Termine di recepimento: 1° agosto 2003.

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando quanto segue:

(1) Occorre semplificare talune direttive verticali nel settore dei prodotti alimentari per tener conto soltanto dei requisiti essenziali ai quali devono conformarsi i prodotti disciplinati da tali direttive, affinché essi possano circolare liberamente nel mercato interno, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, confermate dal Consiglio europeo di Bruxelles del 10-11 dicembre 1993.

(2) La direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele, è stata motivata dal fatto che disparità tra le legislazioni nazionali relativamente alla nozione di miele, alle sue varietà e alle caratteristiche che esso deve avere, potevano creare condizioni di concorrenza sleale con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore, e avevano quindi un'incidenza diretta sull'instaurazione e il funzionamento del mercato comune.

(3) La direttiva 74/409/CEE con le relative modifiche, ha pertanto fissato definizioni, specificato le diverse varietà di miele che possono essere immesse sul mercato con adeguate denominazioni, stabilito norme comuni per la composizione e determinato le principali diciture che devono figurare sull'etichettatura, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.

(4) Per ragioni di chiarezza è opportuno provvedere alla rifusione della direttiva 74/409/CEE al fine di rendere più accessibili le norme relative alle condizioni di produzione e di commercializzazione del miele e per adeguarla alla normativa comunitaria generale relativa a tutti i prodotti alimentari, in particolare a quella sull'etichettatura, gli agenti patogeni e i metodi di analisi.

(5) Le regole generali sull'etichettatura dei prodotti alimentari, enunciate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero applicarsi fatte salve talune condizioni. Tenuto conto dello stretto legame esistente tra qualità e origine del miele, è necessario garantire un'informazione completa su questi punti per evitare di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto. Gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche del miele e la piena trasparenza a tale proposito rendono necessaria l'indicazione, sull'etichetta, del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto.

(6) Non deve essere ritirato né il polline né alcun altro costituente particolare del miele, a meno che ciò sia inevitabile al momento dell'eliminazione di materie organiche e inorganiche estranee. Quest'operazione può essere realizzata mediante filtraggio. Qualora il filtraggio porti all'eliminazione di una quantità importante di polline, è necessario informarne correttamente il consumatore con un'appropriata menzione sull'etichetta.

(7) Il miele, la cui denominazione sia completata con indicazioni concernenti l'origine floreale o vegetale, regionale, territoriale o topografica, o con criteri di qualità specifici, non può essere addizionato con miele filtrato. Al fine di migliorare la trasparenza del mercato, l'etichettatura dei mieli filtrati o destinati all'industria deve essere obbligatoria per qualsiasi transazione sul mercato alla rinfusa.

(8) Come sottolineato nella comunicazione, del 24 giugno 1994, al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione può adottare metodi di analisi per garantire il rispetto delle caratteristiche di composizione e di qualsiasi indicazione specifica supplementare per qualsiasi tipo di miele commercializzato nella Comunità.

(9) È opportuno tenere conto dei risultati dei lavori relativi alla nuova norma Codex per il miele, adeguata, ove necessario, alle esigenze specifiche della Comunità.

(10) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di stabilire definizioni e regole comuni per i prodotti interessati e di allineare le disposizioni alla normativa comunitaria generale sui prodotti alimentari non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, data la natura della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(12) Onde evitare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare, per i prodotti di cui trattasi, disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva,

ha adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1996, n. C 231.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 1 ottobre 1999, n. C 279.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 febbraio 1997, n. C 56.

 

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nell'allegato I. Questi prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.

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Articolo 2

La direttiva 2000/13/CE si applica ai prodotti definiti nell'allegato I, alle seguenti condizioni:

1) Il termine "miele" è riservato al prodotto definito nell'allegato I, punto 1 ed è utilizzato nel commercio per designare tale prodotto;

2) le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione del miele filtrato, del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

Tuttavia,

a) ove si tratti di miele per uso industriale, la menzione "unicamente ad uso culinario" deve essere riportata in immediata prossimità della denominazione del prodotto;

b) a esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

- all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche,

- all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata,

- a criteri di qualità specifici;

3) se il miele per uso industriale è utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto, il termine "miele" può essere utilizzato nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto invece del termine "miele per uso industriale". Tuttavia, l'elenco degli ingredienti riporta la denominazione completa di cui all'allegato I, punto 3;

4) a) il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati sull'etichetta.

Tuttavia, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi l'indicazione può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda del caso:

- "miscela di mieli originari della CE",

- "miscela di mieli non originari della CE",

- "miscela di mieli originari e non originari della CE".

b) Ai fini della direttiva 2000/13/CE e in particolare degli articoli 13, 14, 16 e 17 della medesima, i dettagli da fornire conformemente alla precedente lettera a) sono considerati indicazioni ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva.

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Articolo 3

Ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte 2, lettera b), punto VIII e parte 3.

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Articolo 4

La Commissione può adottare metodi per verificare la conformità del miele alle disposizioni della presente direttiva. Tali metodi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Sino all'adozione di tali metodi gli Stati membri di avvalgono, ogniqualvolta possibile, di metodi convalidati internazionalmente riconosciuti, quali i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

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Articolo 5

Per i prodotti definiti nell'allegato I, gli Stati membri non adottano disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

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Articolo 6

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in appresso sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- l'adeguamento della presente direttiva alla legislazione comunitaria generale in materia di prodotti alimentari,

- gli adeguamenti al progresso tecnico.

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Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari (in appresso denominato "il comitato") istituito dall'articolo 1 della decisione 69/414/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Articolo 8

La direttiva 74/409/CEE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2003.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

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Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, anteriormente al 1° agosto 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Dette disposizioni sono applicate in modo da:

- autorizzare la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I, conformi alle definizioni e alle norme previste dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° agosto 2003,

- vietare l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° agosto 2004.

Tuttavia l'immissione in commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati anteriormente al 1° agosto 2004 in conformità della direttiva 74/409/CEE, è autorizzata fino allo smaltimento delle scorte.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

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Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Picqué

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Allegato I

Denominazioni e definizioni dei prodotti

1. Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

2. Le principali varietà di miele sono:

a) secondo l'origine:

i) miele di fiori o miele di nettare:

miele ottenuto dal nettare di piante;

ii) miele di melata:

miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera) che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante.

b) secondo il metodo di produzione e/o di estrazione:

iii) miele di favo:

miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti o i sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

iv) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele:

miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

v) miele scolato:

miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

vi) miele centrifugato:

miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

vii) miele torchiato:

miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 °C;

viii) miele filtrato:

miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

3. Miele per uso industriale:

miele che a) è adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che b) può:

- avere un gusto o un odore anomali, o

- avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente,

- essere stato surriscaldato.

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Allegato II

Caratteristiche di composizione del miele

Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma risultano dalla pianta d'origine.

Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. Nei limiti del possibile, il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali.

Fermo restando il punto viii), parte 2 dell'allegato I, è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.

Al momento dell'immissione sul mercato in quanto tale e utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, il miele deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione:

 

1. Tenore di zuccheri 

1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due):  

 

- miele di nettare  

non meno di 60 g/100 g 

- miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare  

non meno di 45 g/100 g 

 

 

1.2. Tenore di saccarosio:  

 

- in genere  

non più di 5 g/100 g 

- robinia (Robinia pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii), sulla (Hedysarum), eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis), 

 

Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, citrus spp. 

non più di 10 g/100 g 

- lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis)  

non più di 15 g/100 g 

 

 

2. Tenore d'acqua:  

 

- in genere  

non più del 20 % 

- miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in genere  

non più del 23 % 

- miele di brughiera (Calluna) per uso industriale  

non più del 25 % 

 

 

3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua:  

 

- in genere  

non più di 0,1 g/100 g 

- miele torchiato  

non più dello 0, 5 g/100 g 

 

 

4. Conduttività elettrica:  

 

- tipi di miele non elencati in appresso e miscele di tali tipi di miele  

non più di 0,8 mS/cm 

- miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di 

 

quelli elencati in appresso  

non meno di 0,8 mS/cm 

- eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica), eucalipto, tiglio (Tilia spp.), 

 

brugo (Calluna vulgaris), leptospermum, melaleuca spp.  

 

 

 

5. Acido libero:  

 

- in genere  

non più di 50 milliequivalenti di acido per 1.000 grammi 

- miele per uso industriale  

non più di 80 milliequivalenti di acido per 1.000 grammi 

 

 

6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela:  

 

a) indice diastasico (scala di Schade):  

 

- in genere, tranne miele per uso industriale  

non meno di 8 

- miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore 

 

di HMF non superiore a 15 mg/kg  

non meno di 3 

b) HMF:  

 

- in genere, tranne miele per uso industriale  

non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino)  

- miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele 

non più di 80 mg/kg 

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