XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Il dibattito sull'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di soggetti conviventi nel corso dell'esame parlamentare delle proposte di legge in materia - XIV Legislatura
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 132
Data: 22/02/06
Organi della Camera: XII-Affari sociali

Servizio studi

 

documentazione e ricerche

Il dibattito sull’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di soggetti conviventi nel corso dell’esame parlamentare delle proposte di legge in materia

XIV Legislatura

n. 132

parte seconda


xiv legislatura

22 febbraio 2006

Camera dei deputati


Il presente dossier riporta i principali momenti del dibattito parlamentare sul tema dell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, svoltosi in occasione dell’esame delle proposte di legge presentate nella XIV legislatura (A.C. 47 e abb.).

Nel dossier è riprodotta una scheda di sintesi sul contenuto delle singole proposte di legge, realizzato dal Servizio Studi all’avvio dell’esame da parte della XII Commissione della Camera (Dossier n. 42 del febbraio del 2002).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

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File: AS0489s2

 


INDICE

XIV Legislatura

Dibattito parlamentare in occasione dell’esame delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita (stralci)

Camera dei Deputati

Esame in sede consultiva

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 9 aprile 2002  9

Seduta del 18 aprile 2002  18

Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 29 novembre 2001  31

Seduta del 30 gennaio 2002  39

Seduta del 13 marzo 2002  2

Seduta del 20 marzo 2002  1

Seduta del 25 marzo 2002  2

Relazioni di maggioranza e minoranza della XII Commissione

§      A.C. 47 e abb.-A  5

§      A.C. 47 e abb.-A-bis  31

§      A.C. 47 e abb.-A-ter53

§      A.C. 47 e abb.-A-quater81

Esame in Assemblea

Seduta del 12 giugno 2002  13

Senato

Esame in sede consultiva

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 12 marzo 2003  11

Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

Seduta del 10 aprile 2003  21

Esame in Assemblea

Seduta del 10 dicembre 2003  29

Analisi delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati alla data del 26 febbraio 2002 (Stralcio dal dossier del Servizio Studi n. 42 del 26 febbraio 2002)

Proposte di legge  33

Soggetti ammessi33

§      Coppie o singoli33

§      Coppie viventi34

§      Coppie di sesso diverso  34

§      Limiti di età  34

Sintesi di un documento del comitato di bioetica  35

§      Tecniche di procreazione assistita (1994)35

 


SIWEB

XIV Legislatura

Dibattito parlamentare in occasione dell’esame delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita
(stralci)

 


Camera dei Deputati

 


Esame in sede consultiva

 


II COMMISSIONE PERMANENTE CAMERA

(Giustizia)

 

 

 

 

SEDE CONSULTIVA

 

 

 


Martedì 9 aprile 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

 

La seduta comincia alle 11.45.

 

 

Procreazione medicalmente assistita.

Testo unificato C. 47 Giancarlo Giorgetti ed abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

 

(Esame e rinvio).

 

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, illustra il testo unificato approvato dalla XII Commissione, che disciplina organicamente la materia della procreazione medicalmente assistita intesa come risposta ai problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità. Il provvedimento è suddiviso in sette capi che hanno per oggetto rispettivamente i principi generali, l'accesso alle tecniche, la tutela del nascituro, la regolamentazione delle strutture, le sanzioni, la tutela dell'embrione e le disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento, all'articolo 1, indica le finalità della legge, sottolineando che la procreazione medicalmente assistita rappresenta una risposta per risolvere i problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità. Sottolinea, proprio in ragione delle competenze della Commissione giustizia, il comma 2 dell'articolo in esame, in quanto in esso è espressamente affermato che «nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la presente legge assicura il diritto a nascere del concepito». A tale proposito la Commissione affari costituzionali ha posto come condizione, al parere favorevole da essa espresso, che sia valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione «alla luce della possibile lesione del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che potrebbe derivare in sede interpretativa dalla disparità di trattamento tra maternità assistita e maternità non assistita». In effetti, la disposizione in esame enuncia un principio, la cui portata potrebbe estendersi oltre l'ambito applicativo del provvedimento in esame, coinvolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento. Per la prima volta in una norma di legge, sia pure in riferimento solamente alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si afferma il diritto a nascere del concepito. Si pone sicuramente un problema di coordinamento con la legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza, il cui presupposto è il venir meno di tale diritto in relazione alla tutela di beni di rango costituzionale. In sostanza, è da chiedersi se dal riconoscimento del diritto a nascere derivino conseguenze per i principi che, sulla base delle norme vigenti, fanno derivare dalla nascita l'acquisto della capacità giuridica (articolo 1, comma 1 del codice civile). Il comma 2 dell'articolo 1 del codice civile espressamente prevede che la legge può riconoscere al concepito dei diritti, ma altrettanto chiaramente afferma che questi sono subordinati all'evento della nascita. Ai medesimi principi si ispirano le norme in materia di donazioni e testamento relative al concepito ed al nascituro non concepito. La stessa giurisprudenza, che riconosce il diritto al risarcimento a favore di chi abbia subito danni durante la gestazione, subordina tale diritto alla nascita. Nel caso in esame, invece, il diritto che la legge riconosce al concepito non sembra essere subordinato alla nascita, in quanto la nascita costituisce il contenuto stesso del diritto. Sarebbe contraddittorio considerare un medesimo evento (la nascita) sia come contenuto del diritto sia come condizione sospensiva alla quale lo stesso diritto è sottoposto. È da ritenere, pertanto, che, secondo il provvedimento in esame, il concepito sia da considerare di per sé un centro di imputazione giuridica di diritti ed interessi.

L'articolo 2 stabilisce che le cause della sterilità ed infertilità dovranno essere studiate ed analizzate dal Ministero della salute, che dovrà promuovere anche delle campagne di informazione e prevenzione su tale tema. Le regioni dovranno svolgere funzioni di informazione e consulenza riguardo alla sterilità ed infertilità. Ai sensi dell'articolo 3 medesimi compiti sono attribuiti ai consultori familiari.

L'articolo 4 stabilisce i principi da seguire nell'applicazione delle tecniche, prevedendo che queste siano consentite solamente ove sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione. Sono posti i principi della correlazione rispetto alla diagnosi effettuata, della gradualità per limitare gli interventi invasivi e del consenso informato delle coppie che accedono alle tecniche. Si vieta espressamente il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Ai sensi dell'articolo 12, la violazione di tale divieto è punita con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione È da precisare che, come per tutti gli altri reati previsti dall'articolo 12, «non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche». Soggetti attivi del reato, pertanto, possono essere solamente gli appartenenti al personale sanitario e non anche coloro che hanno chiesto di essere sottoposti alle tecniche di procreazione assistita, anche qualora siano coscienti dell'illiceità del comportamento. Si tratta di una esimente la cui ratio giustificatrice dovrebbe essere rinvenuta nella inesigibilità di un comportamento conforme alla legge da parte di coloro che si sottopongono alle tecniche di procreazione senza rispettare gli obblighi ed i divieti previsti dal provvedimento in esame. In sostanza, anche a fronte di limitazioni imposte dalla legge, il legislatore considererebbe insuperabile la volontà di avere un figlio e, quindi, inesigibile un comportamento in contrasto con tale volontà. La stessa giustificazione «morale» non può estendersi al personale sanitario che abbia violato la legge per concretizzare la volontà di chi si sottopone illecitamente a tecniche di procreazione assistita. La Commissione deve valutare se tale ragionamento sia giustificabile o se, invece, sia opportuno applicare anche in questi casi i principi che regolano il concorso di persone nel reato e, quindi, considerare rei anche coloro che si sottopongono alle tecniche.

È stabilito dall'articolo 5 che deve trattarsi di coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o legate da convivenza, in età potenzialmente fertile. Anche in questo caso l'articolo 12 sanziona penalmente (reclusione da tre a dieci anni, multa da 51.646 euro a 154.937 euro e interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione) la violazione di tale disposizione da parte del personale sanitario. Sotto il profilo della determinatezza la fattispecie non sembra essere descritta in maniera adeguata, poiché lascia dei margini interpretativi che non sono accettabili per le norme penali. In primo luogo, si potrebbe precisare che la convivenza debba essere stabile, individuando parametri oggettivi attraverso i quali verificare tale requisito. Mentre quest'ultima esigenza può essere superata facendo ricorso alla giurisprudenza che si è consolidata in questi ultimi anni sul tema delle coppie di fatto, più delicata appare la questione relativa all'individuazione dell'età potenzialmente fertile. L'eccessiva incertezza, almeno per i requisiti che deve avere la legge penale, della delimitazione di arco temporale entro il quale una persona possa essere considerata potenzialmente fertile, potrebbe essere superata ponendo un limite di età massimo oltre il quale vietare il ricorso alla procreazione assistita. È, infatti, proprio la delimitazione verso l'alto dell'età potenzialmente fertile a suscitare le maggiori incertezze.

L'articolo 6 ha per oggetto il consenso informato. La volontà di accedere deve risultare per iscritto secondo modalità che saranno definite con decreto del ministro della giustizia e di quello della salute. È comunque stabilito, al fine di consentire ripensamenti, che debba intercorrere tra la manifestazione del consenso e l'applicazione della tecnica un lasso di tempo di almeno sette giorni e che il consenso sia revocabile fino alla data di fecondazione dell'ovulo. In particolare, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti che richiedono l'applicazione delle tecniche sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Tali informazioni e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

Anche in questo caso la violazione delle disposizioni comporta l'integrazione di una fattispecie penale, che è punita in maniera assai rigorosa, in quanto si prevede la reclusione da tre a dieci anni, la multa da 51.646 euro a 154.937 euro e l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

L'articolo 7 prevede che il ministro della salute definisca le linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Gli articoli 8 e 9 riguardano la tutela del nascituro, al quale si riconosce (articolo 8) lo status di figlio legittimo o riconosciuto della madre o della coppia, che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche di procreazione. È da ritenere che il riferimento alla madre sia rilevante nel caso in cui ella abbia deciso da sola di ricorrere a tali tecniche, in violazione di quanto previsto dall'articolo 5 circa i requisiti soggettivi. All'articolo 9 si prevede il divieto di disconoscimento di paternità e di esercitare, da parte della madre, la facoltà di rimanere anonima. In particolare, qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, che sono vietate, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. Si tratta di un divieto che traduce in legge la giurisprudenza della Corte di Cassazione che da ultimo si è consolidata in tale materia, sulla base del concetto che la fecondazione artificiale non solo non è adulterio della moglie ma esprime «un progetto di maternità basato sul rifiuto di ricorrere alla infedeltà coniugale per procreare». Una volta manifestato il consenso alla fecondazione assistita eterologa della moglie, si rinuncia, pertanto, all'azione di disconoscimento.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, prevedendo autorizzazioni e controlli da parte del Ministero della salute e l'istituzione di un apposito registro. Anche in questo caso, la violazione della norma comporta la reclusione da tre a dieci anni, la multa da 51.646 euro a 154.937 euro e l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

L'articolo 12, come si è detto, fissa le sanzioni penali ed amministrative utilizzando la tecnica di redazione normativa del rinvio, per cui il precetto deve essere individuato facendo riferimento alle norme del provvedimento espressamente richiamate dalla norma sanzionatoria. Oltre alle violazioni degli articoli già illustrati, la norma in esame punisce, sempre con la reclusione da tre a dieci anni, la multa da 51.646 euro a 154.937 euro e l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione, anche la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5. È inoltre punita, con la stessa sanzione prevista per le altre ipotesi già illustrate, la violazione dell'articolo 13 del provvedimento. Si tratta della norma che disciplina la sperimentazione sugli embrioni umani. La norma vieta qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano, consentendo la ricerca clinica e sperimentale a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, sempre che non siano disponibili metodologie alternative. Sono espressamente vietati: la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio generico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; interventi di scissione precoce dell'embrione o disectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere; la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

Si prevede inoltre che le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna. A tale proposito, il richiamo all'evoluzione tecnico-scientifica suscita dubbi circa la determinatezza dei criteri attraverso i quali individuare il numero di embrioni strettamente necessario per un solo impianto. Sarebbe opportuno che tale numero fosse fissato dalle linea guida, di cui all'articolo 7, comma 3. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

Sempre l'articolo 12 punisce la clonazione umana di essere vivo o morto con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale dell'articolo 12, oltre a quella relativa alla non punibilità dei soggetti sottoposti illecitamente alle tecniche, si prevede la nullità di ogni accordo avente per oggetto i comportamenti costituenti reato ai sensi del provvedimento in esame. Si tratta di una disposizione del tutto superflua, poiché, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti o di violazione del divieto di clonazione l'autorizzazione è revocata. Sarebbe opportuno precisare che alla seconda violazione segue la revoca, in quanto l'espressione «più violazioni» potrebbe prestarsi a letture incerte circa l'obbligatorietà della misura.

L'articolo 14 stabilisce che il Ministero della salute presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge.

I rimanenti articoli prevedono l'obiezione di coscienza (articolo 15) e, infine, stabiliscono le disposizioni transitorie (articolo 16) e la copertura finanziaria (articolo 17).

Tra queste disposizioni merita un approfondimento l'articolo 16, poiché disciplina il passaggio da una fase caratterizzata da un vuoto normativo a quella in cui la legge disciplina, ponendo dei divieti, la pratica della procreazione assistita. Per quanto il legislatore non si sia finora occupato di tale materia, una serie di circolari del ministro della salute si sono susseguite dal 1985 al 2001, dettando una normativa sia pure secondaria che attualmente costituisce l'unico punto di riferimento per l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Ai fini dell'esame della norma transitoria prevista dall'articolo 16, è importante sottolineare che con la circolare del ministro della Sanità del 1987 integrata nel 1992 si è di fatto riconosciuta la legittimità della fecondazione eterologa, in quanto si sono poste delle regole dirette ad eliminare il rischio di trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per la fecondazione assistita, che non provenga dal marito o dal convivente. Dal 1997 le tecniche di procreazione assistita possono essere effettuate solamente da centri pubblici e privati autorizzati. La norma transitoria in esame prevede, tra l'altro, che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i centri e le strutture autorizzati sulla base della precedente normativa eliminino i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 (coppia di maggiorenni sposati o conviventi in età potenzialmente fertile). In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione. È da chiedersi se non sia opportuno prevedere l'ultrattività della normativa attualmente vigente, in quanto sono coinvolti diritti ed interessi primari che meritano di essere tutelati indipendentemente dalla presenza dei requisiti soggettivi previsti solamente dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda gli embrioni che, all'entrata in vigore della legge, sono già destinati a tecniche di procreazione assistita, l'articolo 16 distingue le ipotesi in cui le strutture siano a conoscenza dei nominativi di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni, da quelle in cui tali nominativi sono sconosciuti. Si prescrive in primo luogo ad ogni struttura l'obbligo di trasmettere al ministro della salute ed al giudice tutelare competente due elenchi indicanti il numero degli embrioni rientranti nell'una o nell'altra ipotesi e, quando conosciuta, l'indicazione nominativa di chi abbia fatto ricorso alle tecniche in questione. Per gli embrioni già formati si prevede che la coppia la quale, prima della data di entrata in vigore della legge, abbia ottenuto nelle strutture e nei centri già autorizzati l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, purché nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. Anche in questo caso i dubbi sono suscitati dalla retroattività dei requisiti soggettivi previsti dal presente provvedimento.

Nel caso in cui la coppia, entro tre anni dalla entrata in vigore della legge, non abbia chiesto il trasferimento dell'embrione o abbia espressamente rinunciato ad esso, il giudice tutelare dispone l'adottabilità dell'embrione. Questa è disposta immediatamente nel caso in cui sia sconosciuto il soggetto (o i soggetti) al quale siano state applicate le tecniche di procreazione assistita a seguito dalle quali si è formato l'embrione.

Il decreto di adozione dell'embrione è emanato a seguito di valutazioni del giudice tutelare che tengano conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di adozioni, per quanto questa sia applicabile. A tale proposito non appare sufficientemente disciplinata la procedura di adozione dell'embrione, poiché si opera un generico rinvio alla disciplina vigente in materia di adozione.

Si prevede poi che chi non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 25.823 euro a 51.646 euro.

Luigi VITALI (FI) ribadisce le riserve già espresse nella scorsa legislatura sul provvedimento, la cui attuale formulazione appare ancor più arretrata della precedente. Infatti, pur nel rispetto delle varie fedi religiose, lo Stato deve restare laico e non può adottare provvedimenti legislativi di carattere confessionale. In ogni caso ritiene che l'unico limite accettabile per la fecondazione medicalmente assistita possa essere quello della procreazione omologa. Le sanzioni introdotte rispetto alla violazione di quello che può definirsi un principio morale appaiono sproporzionate ed in contrasto con la tendenza alla depenalizzazione ed all'applicazione di un diritto penale minimo; sarebbe pertanto preferibile introdurre sanzioni amministrative, come la sospensione dalla professione o la radiazione dall'albo, oppure di tipo pecuniario. Inoltre, con l'inasprimento delle sanzioni si ottiene l'effetto di accrescere la sperequazione tra chi non è dotato di grandi risorse economiche e chi invece ha i mezzi finanziari sufficienti per ottenere all'estero il risultato sperato. Dopo aver sottolineato la delicatezza del tema, che incide sulla coscienza morale di ciascuno e pertanto merita il rispetto di ciascuna opinione dissenziente, preannuncia la presentazione di emendamenti finalizzati soprattutto ad alleggerire le sanzioni previste.

Francesco BONITO (DS-U) osserva preliminarmente come la materia richieda una riflessione più complessiva sulla libertà di pensiero sancita dalla Costituzione. Esprime quindi la netta contrarietà del suo gruppo all'approccio teorico e culturale del provvedimento, che contrasta con una visione laica dello Stato ed appare un arretramento rispetto ai principi di libertà. Si dichiara fortemente critico in ordine all'atteggiamento di integralismo culturale e religioso relativo ai diritti sia dell'embrione che della donna non sposata. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento sul concetto di sterilità: se, infatti, si tratta di una vera e propria patologia, ogni intervento volto a curarla deve essere considerato giusto e legittimo.

Condivide infine i rilievi critici del relatore e del deputato Vitali sull'eccessiva entità delle misure sanzionatorie proposte.

Franco GRILLINI (DS-U) dichiara il proprio dissenso e sconcerto rispetto all'impianto della proposta di legge, richiamandosi all'articolo 32 della Costituzione, che sancisce come diritto soggettivo il diritto alla salute ed alla cura. La proposta di legge in esame appare dunque gravemente lesiva dei diritti di libertà del cittadino e della laicità dello Stato, e risulta inoltre in contraddizione con la legge n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, che non si ha la volontà di modificare, preferendo intervenire indirettamente attraverso provvedimenti in qualche modo ad essa collegati. I divieti e le limitazioni, bizzarri e capricciosi, stabiliti in materia di procreazione appaiono peraltro in contraddizione con la politica del centrodestra volta ad incentivare, anche con agevolazioni fiscali, chi si sposa e mette al mondo figli.

Si associa ai rilievi critici formulati in ordine all'entità delle pene, che sono paragonabili a quelle previste per l'omicidio e stigmatizza infine l'esplicita discriminazione - prevista per la prima volta dal legislatore - nei confronti degli omosessuali stabilita all'articolo 5 del testo unificato, laddove si fa riferimento a coppie di maggiorenni di sesso diverso.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime l'adesione del suo gruppo alla normativa in esame, che colma un grande vuoto legislativo che finora ha consentito, senza alcuna forma di controllo, sperimentazioni oltre ogni limite dell'etica. Nel testo in esame è sancito il fondamentale principio della tutela della vita e dei diritti del nascituro ed è stabilito il divieto di effettuare forme di sperimentazione e clonazione. Nel complesso, l'intreccio di norme giuridiche ed etiche presenti nel testo è volto a trovare un rimedio alla patologia dell'infertilità, pur nel presupposto che in ogni caso non esiste un vero e proprio diritto ad avere figli. È invece centrale il rispetto dei diritti del nascituro, cui è correlato il corrispondente divieto di disconoscimento di paternità.

Gaetano PECORELLA, presidente, sottolinea la particolare responsabilità della Commissione giustizia sotto il profilo tecnico-giuridico, al di là degli aspetti etici e scientifici di più stretta competenza della Commissione di merito. Ricorda che, oltre ai profili attinenti all'entità delle sanzioni, vi è la questione della flessibilità delle fattispecie ed in particolare la necessità di riflettere sull'eventualità di un collegamento tra il diritto alla nascita e la reintroduzione del reato d'aborto. È altresì necessario approfondire la problematica della non punibilità dei coniugi ai quali siano applicate le tecniche di procreazione: esistono infatti altre fattispecie, quali, l'esportazione all'estero degli embrioni, per le quali attualmente non è prevista alcuna sanzione. Ritiene infine che sia opportuno riflettere maggiormente sui diritti delle minoranze che, in quanto tali, devono essere in ogni caso rispettati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.40.


 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE CAMERA

(Giustizia)

 

 

 

 

SEDE CONSULTIVA

 

 


Giovedì 18 aprile 2002. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

 

La seduta comincia alle 9.55.

 

 

 

Procreazione medicalmente assistita.

Testo unificato C. 47 Giancarlo Giorgetti ed abb-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2002.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato).

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, precisa preliminarmente che le osservazioni e le condizioni contenute nella proposta di parere sono state formulate sulla base degli elementi di riflessione e di dubbio emersi nel corso del dibattito. Illustra quindi le condizioni contenute nel parere volte, all'articolo 5, al fine di assicurare certezza alla dimensione della convivenza e di prevenire fenomeni elusivi se non fraudolenti, a prevedere un periodo minimo di convivenza, in base al quale si possa presumere il carattere di stabilità della stessa, e un limite di età massima oltre il quale non possa essere fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto a quelle fasce di età che rappresentano una sorta di zona grigia dell'età potenzialmente fertile. L'apparato sanzionatorio del provvedimento dovrebbe inoltre essere formulato non attraverso le tecniche del rinvio a norme di natura non penale, bensì attraverso la descrizione dettagliata di ciascuna delle fattispecie illecite, come, ad esempio, quelle relative al consenso informato, prevedendo quindi sanzioni penali proporzionate alla gravità di ciascun fatto vietato. All'articolo 12 dovrebbe inoltre essere soppresso il comma 4; infine all'articolo 16, comma 4, dovrebbe essere prevista una disciplina speciale relativa all'adozione dell'embrione.

Rileva inoltre la necessità di inserire le seguenti osservazioni: valutare l'opportunità di coordinare in maniera puntuale il diritto a nascere del concepito con i principi fondamentali dell'ordinamento e con la normativa vigente; valutare l'opportunità di eliminare, al comma 3 dell'articolo 4, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, prevedendo piuttosto una disciplina rigorosa e puntuale che regolamenti l'accesso a tale tecnica riservandola a casi di particolare eccezionalità; valutare l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 12, o di prevedere, in sostituzione di esso, sanzioni amministrative di carattere pecuniario, a carico delle coppie che accedano a tecniche di fecondazione medicalmente assistita in violazione delle disposizioni della presente legge; infine, all'articolo 13, comma 3, lettera d) individuare termini scientifici che non siano suscettibili di interpretazioni discrezionali, in luogo delle parole: «ibridi o di chimere».

Luigi VITALI (FI) osserva che la proposta di parere del relatore non tiene conto dei suoi rilievi sulla sproporzione delle sanzioni penali previste, in ordine alle quali ha già predisposto taluni emendamenti per l'esame in Assemblea. Dichiara pertanto la propria astensione dalla votazione.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, fa presente che il punto 2 delle condizioni contenute nella proposta di parere è finalizzato a muovere un rilievo alla tecnica del rinvio, nonché a sanzionare, in maniera proporzionale rispetto alla gravità, fattispecie illecite che peraltro non risultano nemmeno adeguatamente individuate e descritte. Si dichiara comunque disposta a modificare la condizione contenuta nella proposta di parere, esplicitando meglio i principi contenuti nelle osservazioni del deputato Vitali.

Luigi VITALI (FI), nel prendere atto della disponibilità del relatore, dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere qualora riformulata nel senso indicato.

Francesco BONITO (DS-U) chiede che venga trasformata in condizione l'osservazione relativa all'opportunità di coordinare il diritto a nascere del concepito con la vigente normativa in materia di interruzione di gravidanza e con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, ritiene che non sia opportuno trasformare in condizioni osservazioni che attengono ad una sfera più ampia di definizione normativa.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che in effetti il diritto a nascere del concepito sancito nel progetto di legge in esame rischia di scardinare alcuni istituti di diritto civile. Rileva altresì che il punto 1 delle condizioni, nel quale si invita a definire meglio i requisiti della convivenza, rischia di determinare uno schema astratto di difficile applicazione.

Luigi VITALI (FI) ritiene che tali requisiti possano desumersi dall'articolato medesimo, dove si stabiliscono le condizioni e l'iter propedeutico alla diagnosi di sterilità e pertanto all'espletamento dell'intervento di procreazione assistita.

Gaetano PECORELLA, presidente, manifesta dei dubbi in ordine al punto 3 delle osservazioni, osservando che la punibilità delle coppie che accedano a tecniche illecite di fecondazione medicalmente assistita è comunque prevista per pratiche come l'esportazione dell'embrione all'estero.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, giudica inopportuno escludere aprioristicamente da qualunque tipo di sanzione soggetti che scientemente partecipino, in violazione della legge, a procedure che portino alla procreazione, in quanto anche una sanzione di tipo amministrativo o pecuniario può costituire un deterrente.

Quanto alle osservazioni del deputato Bonito, ritiene necessario garantire, al fine di poter configurare la disciplina della tecnica di fecondazione assistita, un'individualità al soggetto concepito; per risolvere il problema del contrasto con l'ordinamento e con la normativa vigente si potrebbe circoscrivere all'ambito di applicazione della legge in esame il riconoscimento di un diritto soggettivo del concepito.

Francesco BONITO (DS-U) fa presente che il riconoscimento di un diritto può avvenire solo in capo ad un soggetto di diritto e che l'ordinamento non contempla come tale il concepito. Invita a riflettere sul fatto che tale norma, informata ad una determinata concezione etica, è destinata a recare conseguenze nel sistema civilistico, che non possono restare in ogni caso circoscritte all'ambito applicativo della legge in esame. Osserva altresì che, con il riconoscimento di un diritto soggettivo al concepito, si anticipa la titolarità di diritti al momento del concepimento, creando in tal modo un evidente contrasto con il diritto della donna ad interrompere la gravidanza.

Giacomo Angelo Rosario VENTURA (FI) ricorda che il riconoscimento dei diritti del concepito è già presente nell'ordinamento, per esempio in materia di successioni.

Gaetano PECORELLA, presidente, evidenzia il rischio di creare una disparità di trattamento tra il soggetto concepito in modo naturale e quello concepito attraverso tecniche di fecondazione assistita. Si domanda inoltre se nel caso della fecondazione assistita la donna mantenga il diritto all'interruzione di gravidanza nei casi previsti dalla legge.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, ritiene che da questo punto di vista non vi sia contrasto con le norme contenute nella legge n. 194.

Riformula quindi la proposta di parere accogliendo talune osservazioni emerse dal dibattito (vedi allegato).

Carolina LUSSANA (LNP), pur non condividendo l'osservazione relativa all'eventualità di consentire, sia pure in alcuni casi, la fecondazione assistita di tipo eterologo, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore così come riformulata.

La seduta termina alle 11.40.



ALLEGATO

 

 

 

Procreazione medicalmente assistita (testo unificato C. 47 Giancarlo Giorgetti ed abb.-A).

 

 

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 


La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 47 ed abb./A;

considerato che la materia della procreazione medicalmente assistita attiene alla sfera più intima della persona ed ai valori espressi dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione;

sottolineata la necessità che la normativa in esame, nell'assicurare il pieno contemperamento dei principi costituzionali coinvolti, subordini l'utilizzazione delle tecniche mediche all'insopprimibile esigenza di tutela della persona, anche al fine di scongiurare sperimentazioni incontrollate;

rilevata la necessità di un intervento normativo in materia di procreazione medicalmente assistita che stabilisca regole certe, in assenza delle quali le essenziali esigenze di tutela del singolo e della collettività rischiano di essere negate;

rilevato che la normativa di natura secondaria vigente che consente la procreazione medicalmente assistita anche di tipo eterologo necessita di una regolamentazione più stringente e rigorosa piuttosto che di essere sostituita da un divieto assoluto, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del testo in esame;

rilevato che all'articolo 1, comma 2, essendo espressamente affermato che nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la legge assicura il diritto a nascere del concepito, è enunciato un principio, la cui portata potrebbe estendersi oltre l'ambito applicativo del provvedimento in esame, coinvolgendo gli stessi principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto per la prima volta in una norma di legge, sia pure in riferimento solamente alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si afferma il diritto a nascere del concepito;

evidenziato che il citato principio sancito nell'articolo 1, comma 2, pone un problema di coordinamento oltre che con la legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza, anche e specialmente con i principi che, sulla base delle norme vigenti, fanno derivare dalla nascita l'acquisto della capacità giuridica (articolo 1, comma 1, codice civile.);

rilevato che la predisposizione di un apparato di divieti e sanzioni eccessivo e sproporzionato rischia di produrre effetti opposti a quelli desiderati, provocando di fatto la clandestinizzazione del fenomeno e la conseguente perdita di ogni possibilità di controllo;

osservato che l'articolo 12, nel dettare la disciplina sanzionatoria del provvedimento in esame, non descrive direttamente le condotte di reato, bensì si limita a individuare la sanzione da applicare in caso di violazione di obblighi e divieti prescritti in altre disposizioni del provvedimento, alle quali è fatto espressamente rinvio;

sottolineato che il rinvio a disposizioni di natura non penale, al fine di individuare il precetto la cui violazione determina l'applicazione della sanzione prevista nelle norme di rinvio, oltre a suscitare spesso dubbi interpretativi circa il contenuto stesso del precetto, pregiudica la possibilità di differenziare le condotte penalmente rilevanti, in quanto porta a punire la violazione di una norma senza che sia possibile tenere presente il diverso grado gravità riconducibile a ciascuna delle violazioni degli obblighi che la norma richiamata impone;

rilevato inoltre che in taluni casi, proprio a causa della tecnica del rinvio, non è assicurato nel testo in esame un sufficiente grado di determinatezza della norma penale, risultando talora sfumati i contorni delle fattispecie penali;

osservato che ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per tutti i reati previsti dal medesimo articolo, non sono punibili, in deroga ai principi che regolano il concorso di persona nel reato, «l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche» in violazione delle norme di legge, per cui i soggetti attivi del reato sembrano essere solamente gli appartenenti al personale sanitario o comunque tutti coloro che assicurano o agevolano l'applicazione delle tecniche (ad esempio, i familiari), ma non anche proprio coloro che hanno chiesto ai soggetti punibili di essere sottoposti illecitamente alle tecniche di procreazione assistita, sebbene siano coscienti dell'illiceità dell'applicazione;

ritenuto che, sotto il profilo della determinatezza non sembra essere descritta in maniera adeguata, la disposizione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 1, e 5, sanziona penalmente l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti diversi rispetto alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o legate da convivenza, in età potenzialmente fertile e viventi, per cui sarebbe opportuno, da un lato, precisare che la convivenza debba essere stabile, individuando quindi i parametri oggettivi attraverso i quali verificare tali requisiti, e, dall'altro, delimitare l'arco temporale entro il quale una persona possa essere considerata potenzialmente fertile, ponendo eventualmente un limite massimo di età;

ritenuto che anche la fattispecie relativa alla violazione delle disposizioni relative al consenso informato, risultante dal combinato disposto degli articoli 6 e 12, suscita dubbi sia circa il suo grado di determinatezza, in quanto sono incerti i parametri dei criteri sulla base dei quali misurare l'adeguatezza delle informazioni rispetto all'obiettivo che queste devono perseguire per legge, sia in ordine alla proporzionalità tra la sanzione prevista e la gravità del fatto commesso, poiché la sanzione sembra essere eccessiva, tanto in considerazione del quadro sanzionatorio dell'ordinamento considerato nel suo complesso quanto in relazione agli altri e più gravi illeciti previsti dal provvedimento in esame, come, ad esempio, la sperimentazione su embrioni;

osservato che all'articolo 12 è prevista la nullità di ogni accordo avente per oggetto i comportamenti costituenti reato ai sensi del provvedimento in esame, nonostante che l'articolo 1418 del codice civile già preveda che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente;

ritenuto che non sembra essere sufficientemente disciplinata la procedura di adozione dell'embrione, di cui all'articolo 16, comma 4, poiché si opera un generico rinvio alla disciplina vigente in materia di adozione, nonostante la peculiarità rispetto a quelle già previste dall'ordinamento, una forma di adozione che non abbia ad oggetto un individuo, bensì un embrione;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5, al fine di assicurare certezza alla dimensione della convivenza e di prevenire fenomeni elusivi se non fraudolenti, sia previsto un periodo minimo di convivenza, in base al quale si possa presumere il carattere di stabilità della stessa, e un limite di età massima oltre il quale non possa essere fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto a quelle fasce di età che rappresentano una sorta di zona grigia dell'età potenzialmente fertile;

2) l'apparato sanzionatorio del provvedimento sia formulato non attraverso le tecniche del rinvio a norme di natura non penale, bensì attraverso la descrizione dettagliata di ciascuna delle fattispecie illecite, come, ad esempio, quelle relative al consenso informato, prevedendo quindi sanzioni penali proporzionate alla gravità di ciascun fatto vietato;

3) all'articolo 12 sopprimere il comma 4;

4) all'articolo 16, comma 4, sia prevista una disciplina speciale relativa all'adozione dell'embrione;

e con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di coordinare in maniera puntuale il diritto a nascere del concepito con i principi fondamentali dell'ordinamento e con la normativa vigente;

2) sia valutata l'opportunità di eliminare, al comma 3 dell'articolo 4, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, prevedendo piuttosto una disciplina rigorosa e puntuale che regolamenti l'accesso a tale tecnica riservandola a casi di particolare eccezionalità;

3) sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 12, o di prevedere, in sostituzione di esso, sanzioni amministrative di carattere pecuniario, a carico delle coppie che accedano a tecniche di fecondazione medicalmente assistita in violazione delle disposizioni della presente legge,

4) all'articolo 13, comma 3, lettera d) siano individuati termini scientifici che non siano suscettibili di interpretazioni discrezionali, in luogo delle parole: «ibridi o di chimere».


 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 


La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 47 ed abb./A;

considerato che la materia della procreazione medicalmente assistita attiene alla sfera più intima della persona ed ai valori espressi dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione;

sottolineata la necessità che la normativa in esame, nell'assicurare il pieno contemperamento dei principi costituzionali coinvolti, subordini l'utilizzazione delle tecniche mediche all'insopprimibile esigenza di tutela della persona, anche al fine di scongiurare sperimentazioni incontrollate;

rilevata la necessità di un intervento normativo in materia di procreazione medicalmente assistita che stabilisca regole certe, in assenza delle quali le essenziali esigenze di tutela del singolo e della collettività rischiano di essere negate;

rilevato che all'articolo 1, comma 2, essendo espressamente affermato che nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la legge assicura il diritto a nascere del concepito, è enunciato un principio, la cui portata va adeguatamente esplicitata, in quanto se esteso oltre l'ambito applicativo del provvedimento in esame, coinvolgerebbe gli stessi principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto per la prima volta in una norma di legge, sia pure in riferimento solamente alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, si afferma il diritto a nascere del concepito;

evidenziato che il citato principio sancito nell'articolo 1, comma 2, pone un problema di coordinamento oltre che con la legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria della gravidanza, anche e specialmente con i principi che, sulla base delle norme vigenti, fanno derivare dalla nascita l'acquisto della capacità giuridica (articolo 1, comma 1, codice civile.);

rilevato che la predisposizione di un apparato di divieti e sanzioni eccessivo e sproporzionato rischia di produrre effetti opposti a quelli desiderati, provocando di fatto la clandestinizzazione del fenomeno e la conseguente perdita di ogni possibilità di controllo;

rilevato che le tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, attualmente oggetto di normativa di natura secondaria, necessitano di una regolamentazione stringente e rigorosa, che confermando l'attuale previsione di divieto, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del testo in esame, ne attenui la portata assoluta, con la individuazione di specifici casi di natura eccezionale;

osservato che l'articolo 12, nel dettare la disciplina sanzionatoria del provvedimento in esame, non descrive direttamente le condotte di reato, bensì si limita a individuare la sanzione da applicare in caso di violazione di obblighi e divieti prescritti in altre disposizioni del provvedimento, alle quali è fatto espressamente rinvio;

sottolineato che il rinvio a disposizioni di natura non penale, al fine di individuare il precetto la cui violazione determina l'applicazione della sanzione prevista nelle norme di rinvio, oltre a suscitare spesso dubbi interpretativi circa il contenuto stesso del precetto, pregiudica la possibilità di differenziare le condotte penalmente rilevanti, in quanto porta a punire la violazione di una norma senza che sia possibile tenere presente il diverso grado di gravità riconducibile a ciascuna delle violazioni degli obblighi che la norma richiamata impone;

rilevato inoltre che in taluni casi, proprio a causa della tecnica del rinvio, non è assicurato nel testo in esame un sufficiente grado di determinatezza della norma penale, risultando talora sfumati i contorni delle fattispecie penali;

osservato che ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per tutti i reati previsti dal medesimo articolo, non sono punibili, in deroga ai principi che regolano il concorso di persona nel reato, «l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche» in violazione delle norme di legge, per cui i soggetti attivi del reato sembrano essere solamente gli appartenenti al personale sanitario o comunque tutti coloro che assicurano o agevolano l'applicazione delle tecniche (ad esempio, i familiari), ma non anche proprio coloro che hanno chiesto ai soggetti punibili di essere sottoposti illecitamente alle tecniche di procreazione assistita, sebbene siano coscienti dell'illiceità dell'applicazione;

ritenuto che, sotto il profilo della determinatezza non sembra essere descritta in maniera adeguata, la disposizione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 1, e 5, sanziona penalmente l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti diversi rispetto alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o legate da convivenza, in età potenzialmente fertile e viventi, per cui sarebbe opportuno, da un lato, precisare che la convivenza debba essere stabile, individuando quindi i parametri oggettivi attraverso i quali verificare tali requisiti, e, dall'altro, delimitare l'arco temporale entro il quale una persona possa essere considerata potenzialmente fertile, ponendo eventualmente un limite massimo di età;

ritenuto che anche la fattispecie relativa alla violazione delle disposizioni relative al consenso informato, risultante dal combinato disposto degli articoli 6 e 12, suscita dubbi sia circa il suo grado di determinatezza, in quanto sono incerti i parametri dei criteri sulla base dei quali misurare l'adeguatezza delle informazioni rispetto all'obiettivo che queste devono perseguire per legge, sia in ordine alla proporzionalità tra la sanzione prevista e la gravità del fatto commesso, poiché la sanzione sembra essere eccessiva, tanto in considerazione del quadro sanzionatorio dell'ordinamento considerato nel suo complesso quanto in relazione agli altri e più gravi illeciti previsti dal provvedimento in esame, come, ad esempio, la sperimentazione su embrioni;

osservato che all'articolo 12 è prevista la nullità di ogni accordo avente per oggetto i comportamenti costituenti reato ai sensi del provvedimento in esame, nonostante che l'articolo 1418 del codice civile già preveda che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente;

ritenuto che non sembra essere sufficientemente disciplinata la procedura di adozione dell'embrione, di cui all'articolo 16, comma 4, poiché si opera un generico rinvio alla disciplina vigente in materia di adozione, nonostante la peculiarità rispetto a quelle già previste dall'ordinamento, una forma di adozione che non abbia ad oggetto un individuo, bensì un embrione;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

a) Si chiarisca in maniera puntuale che il diritto a nascere del concepito, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa vigente, ha riferimento esclusivo all'uso delle tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e non implica l'insorgere di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti;

b) all'articolo 5, al fine di assicurare certezza alla dimensione della convivenza e di prevenire fenomeni elusivi se non fraudolenti, sia previsto un periodo minimo di convivenza, in base al quale si possa presumere il carattere di stabilità della stessa, e un limite di età massima oltre il quale non possa essere fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto a quelle fasce di età che rappresentano una sorta di zona grigia dell'età potenzialmente fertile;

c) l'apparato sanzionatorio del provvedimento sia formulato non con la tecnica del rinvio, bensì attraverso la descrizione dettagliata di ciascuna fattispecie;

d) le sanzioni penali siano previste unicamente per quelle fattispecie che ledano interessi costituzionalmente rilevanti e in ogni caso siano riproporzionate in relazione alla gravità di ciascun fatto vietato;

e) all'articolo 12 sopprimere il comma 4;

f) all'articolo 16, comma 4, sia prevista una disciplina speciale relativa all'adozione dell'embrione.

e con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di eliminare, al comma 3 dell'articolo 4, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, prevedendo piuttosto una disciplina rigo

rosa e puntuale che regolamenti l'accesso a tale tecnica riservandola a casi di particolare eccezionalità;

2) sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 12, o di prevedere, in sostituzione di esso, sanzioni amministrative di carattere pecuniario, a carico delle coppie che accedano a tecniche di fecondazione medicalmente assistita in violazione delle disposizioni della presente legge;

3) all'articolo 13, comma 3, lettera d) siano individuati termini scientifici che non siano suscettibili di interpretazioni discrezionali, in luogo delle parole: «ibridi o di chimere».


Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

 


 

XII COMMISSIONE PERMANENTE CAMERA

 

(Affari sociali)

 

____________________

 

 

 


Giovedì 29 novembre 2001. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

 

La seduta comincia alle 10.05.

 

 

(…)

 

 

Procreazione medicalmente assistita.

C. 47 Giancarlo Giorgetti, C. 147 Cè, C. 156 Burani Procaccini, C. 406 Mussolini, C. 639 Lucchese, C. 676 Martinat, C. 762 Angela Napoli e C. 1021 Serena.

(Esame e rinvio).

 

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, sottolineata l'importanza del provvedimento all'ordine del giorno, fa presente che ha ritenuto opportuno avviare la discussione dello stesso pur essendo in corso la sessione di bilancio anche in considerazione della richiesta del gruppo Lega Nord Padania di deliberarne l'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del regolamento. Trattandosi di una legge molto attesa, stante l'assoluta carenza di una disciplina in materia nel nostro paese, auspica che, nel rispetto delle convinzioni etiche di tutti, si giunga rapidamente all'approvazione di una legge in materia ferma restando la necessità di una discussione approfondita delle proposte di legge in questione.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, ringrazia innanzitutto per essere stata nominata relatore - nonostante sia alla sua prima legislatura - su un provvedimento così delicato che è stato oggetto nella scorsa legislatura di un confronto molto approfondito. Sottolinea quindi la delicatezza dell'argomento, che coinvolge problemi fondanti la stessa natura umana e i valori che la sostanziano al di là di ogni divisione di fede o di cultura. Pensa naturalmente che su questo argomento, al di là delle proprie convinzione e radici culturali, sia necessario un approccio laico che però faccia riferimento alla stessa natura umana e ai diritti dell'uomo.

Oggi il problema della sterilità sta aumentando a ritmi considerevoli e la scienza e la tecnologia offrono soluzioni impensabili anno dopo anno. Questo offre speranze e prospettive nella riproduzione umana ma propone anche problemi sanitari, psicologici, etici e giuridici, eppure l'Italia si caratterizza, fra i paesi maggiormente industrializzati, per l'assenza di una legislazione in materia.

Eppure il problema della procreazione medicalmente assistita è presente in Parlamento da varie legislature. Ricorda le innumerevoli proposte di legge di iniziativa di singoli parlamentari, di iniziativa governativa, redatte da commissioni ministeriali nominate ad hoc, nonché le recenti indagini conoscitive; ricorda altresì che è stato nominato presso la Presidenza del Consiglio il Comitato nazionale di bioetica che ha formulato proposte e pareri. Ma ancora oggi i cittadini italiani aspettano una legge.

Rileva che l'urgenza di una legislazione in materia è sollecitata da una situazione che non può essere ulteriormente prorogata in quanto esistono in Italia oltre 70 centri che praticano tecniche di riproduzione assistita e ben 300 banche del seme.

La situazione è allarmante perché questo vuoto legislativo permette in Italia di effettuare qualsiasi tecnica di riproduzione assistita; per giunta le donne vengono sovente sottoposte a trattamenti aggressivi, tra l'altro spesso seguiti da delusione e fallimenti. Tutte le stime sono approssimative in quanto non ci sono dati precisi per controllare dimensioni e implicazioni del fenomeno. Infatti i centri che praticano tali tecniche non danno notizie complete al registro istituito presso l'Istituto superiore della sanità. Non si ha un'idea di quanti cicli arrivino a non fine e di quanti siano i bambini che nascono con tecniche di riproduzione assistita.

L'opinione pubblica è scossa dalla cronaca quotidiana che ci presenta un'ampia casistica, talvolta con nomi e cognomi. Sappiamo di bambini nati da inseminazione omologa post-mortem, di uteri in prestito o in affitto con il relativo risvegliarsi dell'istinto naturale della maternità nella donna portatrice dell'embrione, degli scambi di seme paterno con conseguenti impreviste malattie genetiche, delle mamme nonne, degli 80 mila e più embrioni umani congelati che sono a rischio e che non si sa che fine faranno, sui quali è persino lecito effettuare le più aberranti sperimentazioni in quanto in assenza di una legge sono considerati al pari di semplici oggetti.

Il risultato di questa situazione è che in Italia, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, l'unico bambino al quale non vengono garantiti i più elementari diritti sociali è il bambino nato con tecniche di riproduzione assistita. Lo testimoniano diversi casi giudiziari di disconoscimento di paternità da parte di uomini che avevano acconsentito all'inseminazione della moglie con seme di donatore. Sempre in Italia, bambini nascono da donne di sessanta anni o con l'impianto di embrione di una coppia congelato ai fini della procreazione assistita non nel ventre della madre, deceduta in un incidente stradale, bensì in quello della sorella di lei, contemporaneamente zia e mamma. È chiaro allora come sia compromesso il diritto alla famiglia vista come centro di cure e fonte di sicurezza morale, come base necessaria per lo sviluppo della personalità del fanciullo rispetto all'identità genetica del bambino.

Osserva come per tali ragioni oggi il Parlamento si debba prendere l'impegno di colmare il vuoto giuridico assumendosi la responsabilità di una scelta che va al di là di ogni fede o cultura e che deve lavorare sul terreno dei valori umani civili. Si tratta di regolamentare una materia con indubbi e delicati risvolti etici; di affermare un principio recentemente entrato nel novero dei diritti umani a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla biomedicina, ovvero il preminente interesse del concepito; di tutelare in maniera adeguata il diritto alla salute di tutti i soggetti coinvolti nella fecondazione medicalmente assistita.

Sottolinea come, esaminando in qualità di relatore le diverse proposte di legge presentate in materia, abbia rilevato una naturale diversa sensibilità su alcuni punti importanti. Peraltro, crede che sia opportuno, anche per non disperdere il prezioso lavoro profuso dai colleghi nella precedente legislatura - che con serietà e completezza hanno dibattuto il problema - e per ragioni di economia dei lavori, adottare come testo base il testo già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Osserva che tale testo è riprodotto in diversi atti tra cui l'A.C. 639 da lei sottoscritto.

Ritiene che esso rappresenti un lavoro serio e positivo capace di dare risposta a problemi generali da lungo tempo presenti in Parlamento.

Fa inoltre presente che in Conferenza dei presidenti dei gruppi è emersa la volontà di sottoporre la proposta di legge che riproduce l'identico testo approvato dalla Camera dei Deputati alla dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento.

Crede che in questa legislatura vi sia la necessità di partire già da un testo in grado di essere esaminato velocemente dalla Commissione, non per sminuire l'importanza della stessa ma appunto nel rispetto del lavoro svolto nella XIII legislatura. Riterrebbe quindi opportuno ridurre al minimo i passaggi giudicati necessari, presentando degli emendamenti al testo base espressione dei contenuti delle diverse proposte di legge presentate e convocare al più presto delle audizioni.

Atteso che si è tutti concordi nell'affermare il principio di base della preminenza dell'interesse del concepito su qualsiasi altro diritto dei genitori, rileva che la Dichiarazione dei diritti del fanciullo promossa dalle Nazioni Unite e firmata il 30 novembre 1959 a New York e la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, anch'essa promossa dalle Nazioni Unite e firmata a New York il 20 novembre 1989, prevedono norme a tutela dell'infanzia che non sono riferite solo ai nati ma anche ai soggetti concepiti. Nel preambolo di entrambi gli atti citati si dice che «il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione giuridica sia prima che dopo la nascita». L'articolo 3 della Convenzione obbliga gli organi legislativi a considerare l'interesse superiore del fanciullo come preminente.

Ritiene che ogni bambino, e quindi ogni soggetto concepito, dovrebbe vedersi riconosciuti i tre diritti fondamentali: il diritto alla vita; il diritto alla famiglia; il diritto alla sua identità genetica ed affettiva. Fa poi presente come occorra tenere conto che nel nostro ordinamento non esiste una norma che riconosca il diritto ad avere un figlio. Illuminante è la normativa sull'adozione, in cui la legge vuole innanzi tutto dare una famiglia ad un bambino e non, viceversa, un bambino ad una famiglia. Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno prendere ad esempio la normativa sull'adozione anche per quanto riguarda sia i limiti di età imposti sia la necessaria presenza di un nucleo familiare stabile che garantisca al bambino attenzione, cura e amore.

Osserva che le maggiori differenze riscontrate esaminando le diverse proposte di legge vertono principalmente sulle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo. Personalmente ritiene che il divieto alle tecniche eterologhe abbia lo scopo di garantire i diritti del concepito, in quanto l'utilizzo di gameti (spermatozoi-ovociti) di donatori può provocare la frammentazione delle figure parentali con danni per il nascituro di natura psico-sociale derivante dall'allontanamento dai modelli di genitorialità socialmente consolidati. Si tratta di situazioni che possono compromettere l'identità stessa del soggetto. Di qui l'esigenza di impedire le tecniche eterologhe e di garantire in quelle omologhe il diritto alla salute del nascituro. Bisogna ricordare che il primo caso giudiziario di disconoscimento di paternità da parte di un soggetto che aveva consensualmente accettato di procedere ad una inseminazione artificiale della moglie risale addirittura al 30 aprile del 1956, quando il tribunale di Roma si pronunciò riconoscendo al richiedente il diritto di disconoscere il minore per «impotentia generandi» ( e quindi per violazione del dovere di fedeltà coniugale).

Si dichiara certa, tuttavia, che il democratico confronto tra le diverse posizioni ideologiche porterà ad una composizione produttiva di un testo che finalmente metterà la parola fine al far west che caratterizza la procreazione medicalmente assistita.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ringrazia il deputato Dorina Bianchi per la relazione da lei svolta, apprezzando la sua proposta di adottare come testo base per l'esame in Commissione il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, che viene riprodotto da alcune delle proposte di legge in esame, fermo restando che, ove venissero presentate ulteriori proposte di legge, le stesse saranno senz'altro prese in considerazione dalla relatrice. Quanto all'opportunità di procedere ad una serie di audizioni nel corso della fase istruttoria, ricorda come nella scorsa legislatura sia stato fatto da questo punto di vista un lavoro molto approfondito procedendo a numerose audizioni. Riterrebbe quindi opportuno avvalersi del materiale già agli atti della scorsa legislatura e limitare il numero delle audizioni, ciò per evitare di allungare eccessivamente l'iter del provvedimento.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, ritiene comunque necessario procedere allo svolgimento di alcune audizioni, soprattutto per i deputati che non erano presenti nella scorsa legislatura.

Giuseppe PALUMBO, presidente, atteso che le audizioni svolte nella precedente legislatura sono agli atti, si tratta di accelerare l'iter del provvedimento, stante l'urgenza di intervenire in materia. Richiama al riguardo il problema del disconoscimento di paternità nel caso in cui sia stato dato l'assenso alla fecondazione assistita.

Giulio CONTI (AN), a suo avviso, in alcuni casi non dovrebbe essere più possibile il disconoscimento di paternità.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sottolinea come quello della fecondazione eterologa sia uno dei punti fondamentali da disciplinare, anche dal punto di vista dell'eventuale disconoscimento di paternità.

Giulio CONTI (AN) basterebbe effettuare sul bambino le analisi del DNA.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva come la questione sarà discussa nel corso dell'esame del provvedimento.

Rosy BINDI (MARGH-U) ringrazia la relatrice per aver sottolineato, all'inizio della sua relazione, la necessità di avere su un argomento così delicato un approccio laico; si tratta a suo avviso di trovare una sintesi tra la coerenza con i propri principi e le proprie convinzioni etiche, culturali e, per alcuni, anche religiose e l'esigenza di varare un testo che, tenendo conto del pluralismo presente nella nostra società, sia in grado di dettare regole valide, da tutti rispettate e attuate. Nell'evidenziare come sull'argomento si registri un pluralismo assolutamente trasversale alle posizioni politiche di ognuno e come quindi sia necessario affrontare il dibattito al di là della logica degli schieramenti di maggioranza e di opposizione, ricorda che il Governo nella scorsa legislatura ha conseguentemente scelto di non intervenire nel dibattito per evitare di interferire in un confronto che riteneva appunto dovesse essere tutto parlamentare.

Quanto alla sua posizione personale, dichiara di non avere dubbi. Considera metodologicamente accettabile adottare come testo base il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, pur se personalmente non lo condivide completamente. Atteso che non vi sono posizioni precostituite in materia, ritiene che l'argomento vada affrontato senza preconcetti ideologici. Rileva infine come l'urgenza di provvedere, stante l'attuale assoluta carenza di disciplina in materia, debba spingere ad evitare inutili appesantimenti dell'iter, ferma restando la necessità di consentire sul tema una riflessione attenta che abbia modo di svilupparsi in un tempo congruo.

Katia ZANOTTI (DS-U), dopo aver dichiarato di condividere totalmente le considerazioni svolte dal deputato Bindi, ringrazia la relatrice per aver fatto riferimento alla necessaria laicità con cui va affrontata una simile problematica. Atteso che il Parlamento è chiamato a lavorare su un tema di straordinaria delicatezza, pur considerando giusto tenere conto dell'approfondito lavoro svolto nella precedente legislatura (in cui lei, peraltro, non era presente in Parlamento) ritiene altrettanto importante consentire una discussione attenta, che, pur con tutte le inquietudini e i dubbi inevitabili in una materia del genere, permetta di trovare insieme una risposta efficace. Ritiene al riguardo necessario che da parte di tutti vi sia la massima disponibilità al confronto.

Maria BURANI PROCACCINI (FI), nel condividere le premesse generali fatte dai vari deputati intervenuti, dichiara di apprezzare il riferimento alla laicità che dovrebbe caratterizzare l'approccio alla problematica in questione ma ritiene che esso sia quasi pleonastico. Apprezza altresì la proposta di adottare come testo base quello approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, frutto di un lavoro complesso e sofferto. A suo avviso è importante che l'avvio della discussione su tale tematica avvenga nei primi sei mesi della legislatura; ciò consentirà infatti di avvalersi eventualmente della procedura d'urgenza prevista nell'articolo 107 del regolamento.

Atteso che è a suo avviso giusto tenere conto dell'esperienza della scorsa legislatura e fermo restando che l'argomento va affrontato al di là della logica degli schieramenti partitici, cercando il massimo consenso possibile, ritiene opportuno partire dal lavoro già svolto e procedere allo svolgimento di un numero limitato di audizioni, per giungere prima possibile ad una legge organica in materia in cui si possa riconoscere la maggior parte dei cittadini.

Domenico DI VIRGILIO (FI) esprime apprezzamento nei confronti della relatrice e dichiara di condividere le considerazioni svolte da coloro che lo hanno preceduto. Pur condividendo l'esigenza di contemperare le proprie posizioni ideologiche con la necessità di giungere a un testo che tenga conto del pluralismo della società, ritiene che non vadano trascurati gli aspetti di ordine etico naturale. Condivide l'esigenza di giungere rapidamente ad una legge in materia, ferma restando la necessità di svolgere su di essa una discussione approfondita. A suo avviso il punto di partenza, affrontando una simile problematica, non può che essere il riconoscimento dello statuto dell'embrione, rispetto al quale coesistono attualmente diversi atteggiamenti etici che portano a scelte profondamente differenti. Richiama al riguardo il problema della clonazione, rispetto al quale si aprono problematiche complesse. Quanto al testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, che la relatrice ha proposto di assumere come testo base per la discussione, a suo avviso esso presenta punti condivisibili, ma poiché si tratta di una materia delicatissima, ritiene in ogni caso necessario un confronto approfondito.

Il sottosegretario Antonio GUIDI, dopo aver ringraziato la relatrice, paventa il rischio che il clima sereno che caratterizza nella seduta odierna l'avvio della discussione svanisca nel corso dell'esame. Evidenziata la delicatezza dell'argomento in esame, che coinvolge concetti importantissimi, rileva come, nonostante le dichiarazioni di principio, occorra tener conto del peso che nella definizione di una legge in materia possono avere le appartenenze partitiche così come le pressioni provenienti dall'esterno da lobby potenti. Trattandosi di una problematica estremamente delicata, sarebbe a suo avviso opportuno evitare, nel corso dell'esame, di amplificare le questioni attraverso inopportune dichiarazioni ai mass media che potrebbero avere un effetto negativo in vista della dichiarata volontà di giungere rapidamente ad un testo condiviso.

Ritiene opportuno rivolgere un appello alla Commissione: ferma restando l'esigenza di porre dei paletti e delle garanzie per il concepito e per il futuro bambino, di garantire la trasparenza nell'azione tecnica e di garantire anche i diritti della madre, ritiene non sia compito della legge disciplinare in modo pignolo e notarile i vari aspetti tecnici che l'argomento in questione comporta, stante anche la velocità che caratterizza il progredire delle tecniche nel campo considerato. Posto che si tratta di una legge molto attesa nel paese, ritiene che essa vada approntata rapidamente ma senza fretta, in modo da consentire lo svolgimento di un confronto approfondito che tenga conto del lavoro svolto e prenda in considerazione le novità emerse nel frattempo.

Infine, atteso il ruolo assolutamente sovrano del Parlamento in materia, osserva che, per quanto lo riguarda, parteciperà ai lavori cercando soprattutto di ascoltare, senza però celare i propri convincimenti: ove lo riterrà opportuno, esprimerà con franchezza le sue posizioni, fermo restando che su un argomento talmente importante ritiene necessario che tutti si mettano in discussione per cercare di giungere ad un testo che sia il più possibile condiviso.

Giulio CONTI (AN) chiede al sottosegretario Guidi se sarà lui a seguire il provvedimento in tutto il suo iter in rappresentanza del Governo.

Il sottosegretario Antonio GUIDI, dopo aver precisato che si tratta di una decisione che non gli compete, ribadisce che, per quanto lo riguarda, sia che seguirà tutto l'iter del provvedimento o solo una parte di esso, esprimerà francamente le proprie opinioni.

Alessandro CÈ (LNP) dopo aver dichiarato di condividere in gran parte quanto detto dai deputati intervenuti, rileva come nel provvedimento in esame si affrontino due problematiche estremamente correlate tra loro che hanno importanti risvolti scientifici ed etici e che non è possibile a suo avviso tenere distinte: la procreazione medicalmente assistita, nonché la questione relativa alle sperimentazioni. Per quanto riguarda l'aspetto della procreazione medicalmente assistita, concorda con il relatore sull'esigenza di garantire, pur nell'ambito di tempi piuttosto contenuti, un dibattito ampio. Quanto alla problematica delle sperimentazioni rileva come si sia in presenza di un settore in continua e assai rapida evoluzione, rispetto al quale si registrano dichiarazioni e prese di posizioni assai contrastanti spesso frutto di una vera e propria schizofrenia di tipo istituzionale. Ricorda al riguardo le dichiarazioni contrastanti emerse con riferimento alla questione della clonazione.

Posto che nella scorsa legislatura maggioranza e opposizione avevano convenuto sull'esigenza di vietare la clonazione umana e tutte le forme di sperimentazione esasperata, rileva come tale posizione stia per essere disattesa a fronte dei progressi registrati nel campo della ricerca. Basti pensare alla questione delle cellule staminali, rispetto alle quali si aprono problematiche complesse a seconda che si prendano in considerazione cellule staminali embrionali o meno. Rilevato come sia necessaria un'estrema chiarezza sul punto e una presa di posizione altrettanto chiara da parte del Parlamento europeo, ritiene che, per quanto riguarda l'aspetto delle sperimentazioni, il Parlamento debba agire in fretta perché il nostro paese è già molto in ritardo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva come il problema sia stabilire cosa si intenda per clonazione terapeutica. Atteso che è a suo avviso inaccettabile l'uso di cellule staminali embrionali, rileva come l'uso di cellule staminali non embrionali possa dare risultati significativi in termini terapeutici. Si tratta comunque di argomenti complessi che vanno affrontati con la dovuta riflessione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

(…)

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE CAMERA

(Affari sociali)

 

 

 

SEDE REFERENTE

 

 


Mercoledì 30 gennaio 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

 

 

La seduta comincia alle 15.35.

Procreazione medicalmente assistita.

C. 47 Giancarlo Giorgetti, C. 147 Cè, C. 156 Burani Procaccini, C. 406 Mussolini, C. 639 Lucchese, C. 676 Martinat, C. 762 Angela Napoli e C. 1021 Serena.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 novembre 2001.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che in data 10 dicembre 2002 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge Maura Cossutta n. 1775 e in data 24 gennaio 2002 la proposta di legge Molinari n. 562, recanti materia identica a quella delle proposte di legge Giancarlo Giorgetti n. 47, Cè n. 147, Burani Procaccini n. 156, Mussolini n. 406, Lucchese n. 639, Martinat n. 676, Angela Napoli n. 762 e Serena n. 1021, sulla procreazione medicalmente assistita, all'ordine del giorno nella seduta odierna.

Le proposte di legge n. 1775 e n. 562 sono state pertanto abbinate, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, osserva preliminarmente che la vicenda dell'utero in affitto negli Stati Uniti ha sollevato in tutta l'opinione pubblica e nella maggior parte della comunità scientifica un coro di critiche, imponendo una decisa accelerazione per la soluzione di un problema che da anni viene eluso nella pratica, grazie ad un vuoto normativo che oggi appare indispensabile colmare. Nonostante certi tipi di interventi siano vietati dal codice deontologico dei medici, che prevede sanzioni disciplinari che possono arrivare alla radiazione nei confronti del medico che si presta alla pratica dell'utero in affitto o interviene su donne che abbiano superato i cinquant'anni, tali divieti sono facilmente aggirabili ove ci si rechi fuori dal territorio nazionale. Di fronte a casi assai discutibili è giunto allora per il legislatore il momento dell'assunzione di responsabilità.

Pur comprendendo personalmente il legittimo desiderio delle coppie di avere dei figli, ritiene, da laica, che vi siano confini rispetto ai quali la coscienza richiede un'attenta riflessione.

La ricordata vicenda della maternità surrogata, al di là delle implicazioni etiche e scientifiche, risulta comunque discutibile sul piano giuridico. Tale pratica ha oggi alterato certezze e presunzioni e molte altre saranno le implicazioni civili e penali che tale fenomeno potrà generare se non si metterà subito ordine in quello che ormai viene denominato il far west della procreazione medicalmente assistita.

Nel ricordare che una legge in materia avrebbe potuto essere varata già nella scorsa legislatura ove la logica dei veti incrociati non l'avesse bloccata al Senato, rileva come, a suo avviso, ripartire dal testo licenziato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, frutto di una lunga fase di mediazioni, appaia oggi la scelta più logica, anche per non disperdere il duro e proficuo lavoro svolto dai parlamentari nella passata legislatura. Partire da un testo base che riproduce quel testo (come fanno tre delle proposte di legge in esame: la n. 147, la n. 156, e la n. 639) consentirà di raggiungere da subito un'ampia convergenza sul testo da licenziare in questo ramo del Parlamento. Non sono più consentiti rinvii, atteso che in Italia sono operativi 70 centri che praticano tecniche di riproduzione assistita e ben 300 banche del seme che stanno sfruttando l'attuale vuoto legislativo. Mettere fine a tutto ciò è un obbligo etico, scientifico e giuridico del Parlamento.

Illustra quindi il contenuto dei singoli articoli delle proposte di legge che riproducono il testo approvato dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura, evidenziando, articolo per articolo, le differenze con le altre proposte.

L'articolo 1 illustra le finalità della proposta di legge, evidenziando come il ricorso a tali tecniche sia consentito tenendo in debito conto i diritti di tutti i soggetti e quindi sia della coppia che del concepito. Al concepito viene comunque accordata una tutela particolare. Si tratta di una disposizione centrale ed essenziale in quanto individua gli interessi in gioco e le relative priorità che il legislatore intende dare. Si intende quindi garantire e tutelare l'aspettativa della coppia sterile, il diritto alla salute della donna (sulla quale possono essere praticati interventi invasivi), nonché l'esigenza di evitare che vengano fatti interventi inutili o speculazioni sulla coppia sterile. Rilevato come il riferimento specifico al concepito indichi che si intende garantire il preminente interesse dello stesso, osserva che a suo avviso sarebbe preferibile un'espressione più chiara del concetto. In sostanza, si pone al centro della legge il bambino che dovrà nascere da queste tecniche, al fine di assicurare la massima protezione sin dall'inizio della vita. Al riguardo, preannuncia che proporrà di fare un esplicito riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, che tra l'altro pone come principio di base l'interesse dell'essere umano, che deve sempre prevalere sugli interessi della società e della scienza.

A suo avviso, rispetto al concepito dovrebbero riconoscersi tre diritti fondamentali: il diritto alla vita; il diritto alla famiglia, il diritto alla propria identità genetica ed affettiva. Quanto all'interrogativo se esista invece un diritto ad avere un figlio, rileva come occorra tenere presente che nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che riconosca tale diritto. Illuminante, da questo punto di vista, è la normativa sull'adozione, in cui la legge si preoccupa essenzialmente di dare una famiglia al bambino e non invece un bambino ad una famiglia.

Il secondo comma dell'articolo 1 evidenzia uno dei presupposti di base per l'accesso alle tecniche, ovvero l'inefficacia di metodi terapeutici e il carattere non curativo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) che non può far configurare il diritto di accesso a tali tecniche come un diritto alla salute del richiedente costituzionalmente tutelato. È infatti chiaro a tutti che le tecniche di PMA non curano la patologia che causa o impedisce la procreazione. Tale patologia viene superata con le tecniche in modalità differenti e con incidenza differente sulla coppia, ma non cura. Per questo prima di tutto occorre fare un tentativo terapeutico indagando e tentando di curare il paziente, solo dopo, in subordine, si potrà intervenire superando tecnicamente l'ostacolo.

Per quanto riguarda le altre proposte di legge, esse riflettono diverse posizioni e sensibilità. Le proposte di legge Giancarlo Giorgetti n. 47 e Angela Napoli n. 762 precisano, con diverse forme espressive, che il momento di inizio della vita coincide con la fecondazione dell'uovo. La proposta di legge n. 47 afferma, in particolare, che ogni soggetto umano ha diritto alla tutela attiva della vita e della salute dalla fecondazione alla morte. La proposta di legge n. 762 afferma che la Repubblica tutela la persona umana fin dal momento della fecondazione. E cioè fin dal momento della penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo. Le differenze sostanziali sono quindi nella maggiore determinazione del concetto di «concepito» rispetto alla formulazione del testo che potrebbe essere assunto come testo base.

Più articolata appare la formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge Molinari n. 562 che, analogamente a quelle precedentemente illustrate, afferma che «ogni essere umano è persona dal concepimento alla morte». Si affermano poi una serie di principi legati alla dignità della persona umana.

La proposta di legge Mussolini n. 406, che è a favore delle tecniche eterologhe, esprime con l'articolo 1 un'ottica completamente differente rispetto alle finalità del testo che si dovrebbe assumere come testo base. In essa si afferma che il diritto alla riproduzione è un diritto inalienabile dell'uomo e della donna e che la sterilità involontaria della coppia rappresenta una patologia. Sulla base di questi presupposti si afferma che lo Stato «riconosce la sterilità della coppia come condizione patologica e tutela il diritto della coppia alla riproduzione». Si afferma inoltre che le tecniche di PMA eterologhe e omologhe sono «di supporto e completamento alla procreazione naturale». Tale proposta concepisce e tutela esclusivamente il diritto alla riproduzione della coppia, che non è solo preminente, ma è l'unico preso in considerazione. Considera il diritto a riprodursi inalienabile e curabile attraverso le tecniche di PMA.

Anche se non c'è un articolo sulle finalità, si segnala che la proposta di legge Maura Cossutta n. 1775 riconosce il diritto di accesso alle tecniche di PMA anche alle donne da sole, purché maggiorenni. In essa è implicito il preminente interesse ed il corrispondente diritto della donna di decidere autonomamente in merito alla procreazione grazie alle tecniche di PMA.

Gli articoli 2 e 3 contengono delle misure che, come emerge dalla lettura della rubrica, hanno lo scopo di contrastare le cause di sterilità e di infertilità. Al riguardo, osserva che a suo avviso, al di là dei numerosi problemi di natura ambientale, certamente un'azione efficace dovrebbe comprendere anche interventi a sostegno e a favore della famiglia. È innegabile che oggi le difficoltà per le giovani coppie che non sono sorrette da adeguati strumenti hanno innalzato l'età in cui si tende a procreare. In ogni caso, le misure previste dal primo comma dell'articolo 2 appaiono comunque utili.

In merito al secondo comma, esso introduce una modifica alla legge n. 405 del 1975, che istituisce i consultori. Nel merito si vuole introdurre l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi di sterilità e di infertilità. Ritiene opportuno, prima di intervenire sulla materia, valutare se, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, vi siano ricadute per le competenze del Parlamento tali da consigliare un diverso approccio.

L'articolo 4 è certamente uno dei più importanti dell'impianto del testo in esame, in quanto stabilisce i presupposti per l'accesso alle tecniche. Sul piano strettamente sanitario è necessaria un'infertilità o la sterilità. Con il primo termine si intende la condizione di chi non è in grado di mettere al mondo figli vivi e capaci di sopravvivere e quindi della donna che deve portare avanti la gravidanza, mentre con il secondo ci si riferisce alla condizione della coppia che non riesce a concepire dopo un determinato periodo di tentativi non protetti. Al riguardo, per chiarezza sarebbe opportuno fornire la nozione giuridica delle due condizioni, quanto meno ai fini della presente legge.

Il secondo comma stabilisce importanti principi generali che devono garantire un contenimento della invasività dell'intervento, un approccio graduale ed il consenso informato.

Il terzo comma vieta le pratiche di tipo eterologo. Su questo delicato punto si segnala che, mentre la proposta di legge Martinat n. 676 vieta qualsiasi forma di riproduzione umana extracorporea medicalmente assistita, ammettono pratiche eterologhe le proposte di legge Mussolini n. 406, Serena n. 1021 e Maura Cossutta n. 1775.

L'articolo 5, concernente i requisiti soggettivi, consente l'accesso alle tecniche alle «coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile». Al riguardo, nutre qualche perplessità rispetto alla normativa sull'adozione dei minori. Non comprende infatti come mai per l'adozione, situazione in cui vi è un bambino in stato di abbandono, si tenda ad assicurare al bambino un preciso modello di famiglia (cioè la coppia coniugata) e si fissi un limite di differenza di età in quarantacinque anni. Senza entrare nel merito della questione, rileva che sarebbe necessario essere coerenti, anche perché all'adozione ricorrono, nel 99,9 per cento dei casi, gli stessi soggetti - coppie sterili - che ricorrono alla PMA. La sua impressione è che tale incongruenza scoraggi il ricorso all'adozione contraddicendo le prescrizioni del successivo articolo 6.

Per quanto riguarda le altre proposte di legge, la proposta di legge Giancarlo Giorgetti n. 47 fa riferimento alla «coppia vivente, di sesso diverso, unita in matrimonio da almeno tre anni»; si esclude quindi la convivenza.

La proposta di legge Mussolini n. 406 si riferisce alla coppia coniugata in età fertile non oltre il cinquantesimo anno di età per la donna in menopausa precoce o terapeutica. Si specifica anche un limite di età.

La proposta di legge Molinari n. 562 parla di «coppia di persone di sesso diverso, entrambe viventi, in età potenzialmente fertile, legate dal matrimonio».

La proposta di legge Angela Napoli n. 762 richiede coppie viventi coniugate da almeno tre anni, purché il marito non abbia oltrepassato i 55 anni e la moglie i 48 anni.

La proposta di legge Maura Cossutta n. 1775 consente il ricorso alle tecniche di PMA alle donne maggiorenni. È quindi la proposta più distante in quanto, non solo non richiede la coppia di sesso diverso, ma prevede come eventuale la figura paterna in quanto il soggetto che intenda riconoscere il bambino può associarsi alla richiesta della donna.

L'articolo 6 è di estrema importanza, anche per supportare la coppia di fronte a trattamenti che possono essere infruttuosi e che possono provocare problemi per il nascituro. Il riferimento a quest'ultimo soggetto andrebbe meglio indagato.

Per quanto riguarda le informazioni sulla legge n. 184 del 1983, ribadisce che a suo avviso è importante prospettare la possibilità di ricorrere all'adozione ma, ove non si risolvano alcune incongruenze come quelle precedentemente esposte, paventa il rischio che l'efficacia in concreto sarà molto circoscritta.

Si prevede poi l'obbligo di prospettazione chiara dei costi (che a suo avviso dovrebbe accompagnarsi alla prospettazione della probabilità di esito positivo di ciascun trattamento); si stabilisce quindi l'obbligo per i genitori di manifestare per iscritto la volontà di accedere alle tecniche (manifestazione revocabile fino al momento della fecondazione), demandando ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità per l'espressione di tale volontà.

L'articolo 6 si chiude con una disposizione in base alla quale il medico responsabile della struttura autorizzata può rifiutarsi di procedere ma deve fornire una motivazione scritta alla coppia richiedente sulle ragioni del rifiuto.

L'articolo 7 trasferisce al ministro della salute il potere di definire delle linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di PMA che si possono praticare. Tale esigenza risponde alla necessità di garantire che le tecniche siano sempre sicure per il nascituro. La previsione di linee guida è certamente strumento di flessibilità della norma importante ed essenziale per supportare la rapida evoluzione delle tecniche che impedisce l'indicazione analitica nella legge, che altrimenti sarebbe presto obsoleta.

Il tema dello stato giuridico del nato dalle tecniche di PMA è uno dei più sentiti in quanto l'impostazione codicistica risalente al 1942 non tiene conto delle nuove tecniche e in passato, in mancanza di norme particolari, vi sono stati casi di disconoscimento di paternità da parte del padre che aveva acconsentito a tecniche di PMA sulla moglie.

L'articolo 8 si preoccupa di stabilire lo stato del nato con le tecniche ammesse, e quindi con l'omologa. Senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, gli articoli 8 e 9, in armonia con il principio di base del preminente interesse del nascituro, si preoccupano di dare al soggetto nato tutte le garanzie sullo stato di figlio legittimo e sul riconoscimento come figlio naturale. Per quanto riguarda il padre, la formulazione dell'articolo 8 ha lo scopo di rendere automatico il riconoscimento da parte del padre. Si dà rilevanza alla manifestazione di volontà che ha portato alla richiesta nelle forme dell'articolo 6.

L'articolo 9 regola invece il caso di nascita, in violazione della legge, con PMA eterologa. In questo caso prevale comunque il preminente interesse del nascituro e si esclude l'azione di disconoscimento di paternità. In questo caso si deve provare il consenso alla PMA attraverso fatti concludenti del coniuge o del convivente.

Rispetto al rapporto con la madre, è vietato in ogni caso il parto in anonimato e pertanto, una volta manifestata la volontà, il legame giuridico tra madre e figlio è garantito.

Con l'articolo 10 si pone fine all'attuale situazione di totale anarchia dei centri che praticano le tecniche di PMA. Un decreto ministeriale stabilirà i requisiti tecnico-sanitari e i centri dovranno essere autorizzati e iscritti nell'apposito registro istituito dall'articolo 11.

L'articolo 11 prevede l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità, sempre con decreto ministeriale, di un registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di PMA. L'iscrizione a tale registro è obbligatoria. Il registro raccoglie i dati dai centri, compresi quelli sui risultati conseguiti. Si potranno così avere informazioni complete anche sul numero dei soggetti nati in Italia con tali tecniche.

L'articolo 12, dedicato alle sanzioni, è fondamentale perché garantisce l'applicazione della legge e introduce numerosi divieti divenuti ormai improcrastinabili come dimostrano le recenti vicende di cronaca (maternità surrogata, esportazione di embrioni, clonazione umana). Le diverse fattispecie previste sono punite con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, nonché con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione. Al riguardo, osserva che sarebbe forse opportuno graduare le pene.

Il comma 2 definisce la clonazione umana riproduttiva e la vieta, prevedendo una sanzione con reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 100 a 300 milioni di lire, nonché con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione (nulla invece si dice sulla clonazione e la produzione di embrioni per parti di ricambio).

Il terzo comma specifica che nei casi previsti dai commi 1 e 2 non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche.

Il comma 4 specifica la nullità di accordi presi in violazione dei commi 1 e 2 (previsione che può apparire retorica in quanto, essendo tali accordi contra legem, essi sono comunque nulli di diritto).

Il comma 5 prevede la sospensione temporanea di un anno dell'autorizzazione ai centri nei quali vengono praticate tecniche in violazione della legge. In caso di recidiva si procede con la revoca definitiva dell'autorizzazione.

L'articolo 13 vieta qualsiasi forma di sperimentazione sull'embrione umano. Si consente la ricerca clinica per fini terapeutici o diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione stesso. Sono vietate: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere; e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

Il quarto comma specifica che la produzione di embrioni è consentita nei limiti strettamente necessari ad un unico impianto (e tutti devono essere trasferiti nell'utero).

Il comma 5 vieta poi l'aborto selettivo in casi di gravidanze plurigemellari.

Le disposizioni in questione danno quindi fondamento ai principi espressi nell'articolo 1 della proposta, ovvero garantire e riconoscere la dignità umana e la tutela dell'essere umano sin dal concepimento tutelando l'embrione.

Quanto alle disposizioni finali e transitorie, nell'articolo 14 si prevede un indispensabile strumento per consentire al Parlamento di seguire l'evoluzione dell'accesso alle tecniche sulla base di dati finalmente completi raccolti dal registro di cui succitato, dati che confluiscono in una relazione annuale al Parlamento predisposta dal ministro della salute sullo stato di attuazione della legge.

Data l'incidenza delle tecniche su valori fondamentali intimamente connessi a convinzioni morali che possono rispondere a diverse sensibilità, nell'articolo 15 si prevede l'obiezione di coscienza per il personale sanitario.

Come già osservato, rileva come il testo preso in esame rappresenti una mediazione difficilmente raggiunta nella precedente legislatura tra opposte sensibilità ed esigenze. Per questo ben tre delle proposte di legge abbinate sono identiche nella scelta di ripartire dal lavoro svolto per non disperdere quanto fatto nella precedente legislatura. Tale mediazione traspare dall'accettazione di molte disposizioni che sono ancora oggi considerate critiche e parzialmente non condivise dagli stessi firmatari, come ad esempio la possibilità di accedere alle tecniche per le coppie conviventi o la mancanza di una specifica delimitazione su concetti chiave che possono dare adito ad uno scontro non superabile sul piano ideologico per le implicazioni su altre normative (si pensi alla delimitazione dell'inizio della vita e alla definizione di embrione, nonché all'attribuzione della personalità giuridica, che possono tra l'altro incidere sulla legge concernente l'aborto). Tuttavia, il senso di responsabilità ha consigliato di seguire questa strada. Invita pertanto i colleghi a rispondere favorevolmente all'appello lanciato in più sedi da tutte le parti politiche, che in un certo qual modo rassicura l'opinione pubblica che chiede al Parlamento un atto di responsabilità ed una decisione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ringrazia la relatrice per l'approfondito intervento svolto, che ha preso in esame le varie proposte di legge presentate, evidenziandone le differenze rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura. Ricorda quindi che le proposte di legge in esame sono state calendarizzate per la discussione in Assemblea a partire dal 18 marzo. Invita quindi i deputati che intendessero intervenire nella discussione generale ad iscriversi tempestivamente.

Giulio CONTI (AN), nell'apprezzare l'impostazione della relatrice, il cui intervento è stato asettico e molto attento alle varie proposte di legge presentate, ritiene accettabile la sua proposta di partire dal testo approvato dalla Camera nella XIII legislatura, fatta salva la possibilità, ad avviso del suo gruppo, di introdurre nel corso dell'esame dell'articolato i necessari correttivi. Con riferimento al testo licenziato dalla Camera nella scorsa legislatura, riterrebbe opportuno che alcuni argomenti particolarmente delicati, quali il problema del disconoscimento di paternità o la questione della clonazione umana e dell'uso delle cellule staminali, trovassero una collocazione in appositi provvedimenti, giudicando opportuno sfrondare il provvedimento in esame di una serie di tematiche.

Dopo aver ricordato come il suo gruppo abbia presentato diverse proposte di legge in materia, si sofferma su alcune delle problematiche sollevate dalla relatrice. Ritiene innanzitutto che il diritto del concepito alla paternità certa debba prevalere sul diritto della coppia sterile ad avere figli. Quanto alla possibilità di concedere l'utero in affitto, dichiara la totale contrarietà del suo gruppo a simili ipotesi. Ritiene poi necessario affrontare il discorso dei danni irreparabili che possono essere provocati, anche al concepito, da alcune tecniche.

Per quanto concerne poi l'adozione, non ritiene questo tema molto attinente alla materia in discussione, dal momento che a suo avviso essa non può essere considerata un surrogato rispetto ad alcune delle ipotesi previste nei testi in esame. Giudica imprescindibile stabilire dei limiti per quanto riguarda la sperimentazione scientifica sugli embrioni, problema che a suo avviso non era stato preso adeguatamente in considerazione nella scorsa legislatura. Per quanto concerne poi il problema delle coppie di fatto, occorre capire che significato si vuole dare a tale espressione, soprattutto con riferimento alle coppie omosessuali, essendo evidenti i problemi che potrebbero sorgere in alcuni casi limite. Ritiene che al riguardo i laici debbano affrontare le contraddizioni profonde che possono derivare da certe impostazioni ideologiche e prendere responsabilmente posizione rispetto alle stesse.

Conclusivamente, ritiene che sulla materia in esame occorrerà discutere in modo serio e approfondito. Probabilmente il confronto, dal punto di vista culturale, sarà anche duro su alcuni aspetti, ma ad avviso del suo gruppo esso è necessario per fare finalmente chiarezza. Atteso infine che il suo gruppo è intenzionato ad affrontare il dibattito in modo serio, ritiene che esso debba svolgersi con tempi congrui, senza la fretta dettata da limiti temporali eccessivamente ristretti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, premesso che non vi è alcuna intenzione di affrontare in modo affrettato la discussione su un tema così importante, ritiene sia necessario giungere al varo di una legge in materia per porre dei paletti rispetto a certe problematiche, essendo innegabile ormai l'esigenza di colmare un vuoto legislativo non più accettabile. Atteso che gli argomenti sollevati dal deputato Conti, su cui ciascuno ha la propria convinzione, sono importanti, non considera comunque opportuno inserire alcune tematiche in questo provvedimento, perché affrontare temi quali la clonazione o l'uso delle cellule staminali difficilmente consentirebbe di giungere ad una conclusione entro tempi accettabili.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), in linea con l'esigenza di procedere in modo celere all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, riterrebbe opportuno evitare lo svolgimento di ulteriori audizioni, attesa l'esauriente indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia. Si potrebbe semmai chiedere ai soggetti già ascoltati, ove lo ritenessero necessario, di integrare eventualmente per iscritto quanto dichiarato durante le audizioni già svolte nella XIII legislatura.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, atteso che le è sembrato di cogliere da parte di tutti l'intenzione di avvalersi del lavoro svolto nella passata legislatura, concorda con l'opportunità di non procedere a nuove audizioni.

Maria BURANI PROCACCINI (FI), nell'apprezzare la relatrice per l'intervento pacato, esaustivo e puntuale da lei svolto, ricorda l'iter seguito dalle numerose proposte di legge in materia presentate nella scorsa legislatura. Lei stessa aveva presentato una proposta di legge confluita poi, insieme alle altre, nel testo licenziato dalla Commissione, testo che fu poi modificato in Assemblea (tanto da spingere il deputato Bolognesi, allora relatore del provvedimento, a dimettersi dal suo incarico) con l'appoggio della quasi totalità dell'attuale maggioranza e di una parte dell'attuale opposizione. Ritiene sia giunto il momento di affrontare con la necessaria urgenza il tema in discussione, tenendo ovviamente conto del lavoro già svolto nella XIII legislatura e delle esaustive audizioni tenutesi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta allora nell'ambito dell'attività istruttoria sulle numerose proposte di legge presentate. Sarebbe inopportuno, a suo avviso, dare corso ad ulteriori audizioni.

Atteso che, di fronte ad un provvedimento del genere, ciascuno deve assumersi le sue responsabilità, rispetto alle quali deve rispondere innanzitutto alla propria coscienza ed ai cittadini che lo hanno eletto, vi è da parte sua la volontà di mantenere fermi alcuni punti del testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, ferma restando l'esigenza di un serio confronto parlamentare.

A suo avviso non è comunque corretto parlare di testo minimo condiviso, dal momento che su molti punti fondamentali approvati dalla Camera concorda la stragrande maggioranza dei parlamentari. Si riferisce in primo luogo al divieto dell'inseminazione eterologa ed al rifiuto di tecniche aberranti quali gli uteri in affitto, dovendo prevalere in ogni caso il diritto del bambino ad avere un'identità genetica certa ed essendo innegabile il rapporto che si stabilisce tra madre e figlio fin dal periodo della vita intrauterina. Altro punto condiviso è quello del divieto delle sperimentazioni sugli embrioni ove le stesse non siano finalizzate alla salute dell'embrione medesimo, dal momento che l'embrione è persona umana fin dal momento del concepimento, come supportato ormai da numerose evidenze scientifiche.

Ritiene inoltre immorale che le tecniche di fecondazione artificiale abbiano costi aberranti. Altro punto generalmente condiviso è il diritto del bambino ad avere una famiglia certa e quindi la necessità che, al momento dell'inseminazione artificiale, le coppie siano sposate. I punti illustrati sono alla base del testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, riprodotto integralmente dalla proposta di legge di cui è presentatrice.

Respinge con forza il rilievo secondo cui l'Italia sarebbe tra i pochi Stati europei a non avere ancora dettato una normativa in materia, dal momento che molti sono ancora i paesi che devono farlo. Questo, per l'Italia, è il momento giusto per legiferare, potendo peraltro tenere conto anche dei documenti elaborati sull'argomento in ambito comunitario. Attesa l'esigenza di legiferare al più presto in materia, anche per evitare il ricorso a tecniche aberranti, rileva come su un provvedimento del genere non si possa essere ambigui. Per quanto la riguarda, il suo sarà un atteggiamento di massima chiarezza, come del resto è già avvenuto nella scorsa legislatura.

Marida BOLOGNESI (DS-U), nel sottolineare l'importanza della discussione in corso, preannuncia che una proposta di legge da lei presentata in materia sarà al più presto assegnata in Commissione e quindi abbinata a quelle già in esame. Tale proposta di legge riproduce il testo licenziato a larghissima maggioranza dalla Commissione affari sociali nella scorsa legislatura, testo che fu poi stravolto, a causa dell'acuirsi del conflitto, nel corso dell'esame in Assemblea. Dichiarata la sua disponibilità a collaborare, ove necessario, con la relatrice, e diffidando delle grandi certezze da alcuni evocate, trattandosi di materia in continua evoluzione, osserva come a suo avviso sarebbe opportuno partire dal testo licenziato dalla Commissione nella scorsa legislatura, frutto della mediazione tra diverse impostazioni culturali e tra i diversi punti di vista: ciò dimostrerebbe la volontà di interloquire con tutte le parti politiche. Giudicherebbe invece un segnale di rottura partire dal testo approvato dalla Camera nella XIII legislatura, atteso che esso conteneva molti punti estremamente controversi; si riferisce in particolare alle tecniche consentite e all'adottabilità dell'embrione. Sarebbe opportuno, a suo avviso, evitare scontri ideologici tra maggioranza e opposizione su una simile materia.

Ciò detto, riconosce che alcuni punti del testo che viene riprodotto nella sua proposta di legge, quali l'utilizzo del seme del donatore o il congelamento degli ovociti, sono ormai superati dall'evoluzione delle tecniche; ciò faciliterà quindi la convergenza su soluzioni condivise.

A suo avviso si tratta di valutare quale strada sia meglio percorrere: se lavorare tenendo conto del lavoro svolto nella scorsa legislatura oppure, anche sulla base di quanto osservato poc'anzi dal deputato Conti, prendere in considerazione l'opportunità, partendo dai punti su cui vi è convergenza, di elaborare un testo più stringato, che non affronti - come il testo licenziato nella scorsa legislatura - gli argomenti più vari. Considerato che i casi estremi sono in sostanza limitati, si tratta piuttosto di rispondere ai bisogni e ai problemi quotidiani delle tante coppie che si rivolgono ai centri attualmente esistenti. Si tratterà poi di mettere dei paletti anche per i casi limite.

Quanto al problema se esista o meno un diritto ad avere un figlio, ritiene che il problema vada affrontato a partire dal diritto alla salute, intesa come salute psicofisica, che implica necessariamente anche il problema della sterilità e dell'infertilità, patologie che hanno serie implicazioni sull'equilibrio psicofisico della persona.

Ferma restando che quella della procreazione medicalmente assistita è un'estrema ratio, cui ricorrere solo ove non esistano alternative, e che essa non può essere oggetto di discriminazione tra poveri e ricchi, ritiene che non spetti al legislatore, nel disciplinare tale materia, entrare nel dettaglio, indicando, ad esempio, quali siano le tecniche più idonee cui ricorrere; compito dello Stato è piuttosto garantire la serietà dei centri che praticano tali tecniche, lasciando alla responsabilità dei singoli professionisti decisioni più tecniche.

A suo avviso vi è un'imprenscindibile esigenza di laicità delle norme. Forse, da questo punto di vista, il testo licenziato dalla Commissione nella scorsa legislatura era troppo invasivo. Ad essere in ballo è il tema dei diritti civili e delle libertà, rispetto al quale occorre capire qual è il confine sulla soglia del quale il legislatore si deve fermare, fermo restando, ovviamente, il diritto del bambino a nascere in salute, al riconoscimento giuridico e ad avere un padre e una madre.

In conclusione, invita nuovamente a valutare insieme la possibilità, partendo dai punti condivisi, di alleggerire un testo che forse comprende troppi argomenti.

Alessandra MUSSOLINI (AN), atteso che ha presentato sia nella scorsa che nell'attuale legislatura una proposta di legge in materia, ritiene importante cercare di dirimere i nodi politici che già nella scorsa legislatura furono di ostacolo al varo definitivo del provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita. Richiama, al riguardo, il tema della fecondazione eterologa, il problema del numero degli embrioni da impiantare e il conseguente problema dell'aborto selettivo. Rileva quindi come l'errore compiuto nella scorsa legislatura sia stato forse quello di voler inserire nel testo della legge un numero eccessivo di problematiche ed argomenti. Ferma restando la necessità di porre dei confini, sarebbe giusto a suo avviso eliminare i fattori che possono comportare un appesantimento della legge. Il Parlamento dovrebbe piuttosto licenziare una legge snella, trattandosi di materia oggetto di continua evoluzione scientifica.

Quanto ai vari riferimenti all'Europa e agli Stati membri della Comunità, non si deve a suo avviso dimenticare che in vari paesi europei viene ammessa la fecondazione eterologa, per non parlare dell'Inghilterra, dove è possibile anche la maternità surrogata. In tutte le legislazioni europee è presente, per esempio, il concetto di pre-embrione e in alcuni casi è possibile la fecondazione post mortem.

Nell'affrontare questo argomento, non è lecito a suo avviso discriminare, in base alle patologie, chi può e chi non può avere un figlio. Per quanto la riguarda, ritiene che il diritto alla riproduzione sia un diritto inalienabile dell'uomo e della donna, intesi come coppia e che la sterilità involontaria di coppia debba essere considerata una vera e propria patologia, da superare con il ricorso a varie tecniche.

Atteso che il Parlamento non è in grado tecnicamente di legiferare su alcune problematiche che sono appunto prettamente tecniche, ritiene opportuno trovare un punto di incontro su alcuni aspetti; al riguardo dichiara di aver apprezzato la relazione molto pacata e serena svolta dalla relatrice. L'obiettivo da perseguire dovrebbe essere, a suo avviso, quello di elaborare appunto una legge snella demandando ad un altro organismo la definizione di alcune problematiche tecniche. Fermo restando che lo Stato deve mantenere un atteggiamento laico, è innegabile che ci sono problemi che comportano inevitabilmente divisioni dal punto di vista etico (lo stesso Comitato nazionale di bioetica ha registrato posizioni diversificate sulla fecondazione eterologa e sulla maternità surrogata).

A suo avviso una legge in materia non deve stabilire un diritto alla procreazione, ma nemmeno negarlo. La strada da percorrere è a suo avviso quella della massima apertura cercando di sciogliere i nodi non risolti dal testo licenziato nella scorsa legislatura. Si tratta in sostanza di porre dei paletti che possono essere da tutti condivisi per demandare poi i tecnicismi scientifici ad un organismo in grado di dare le risposte che il Parlamento non riesce e non può dare.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dopo aver apprezzato l'alto livello degli interventi svolti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 17.30.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

 

 

ALLEGATO

 

Procreazione medicalmente assistita (C. 47 Giancarlo Giorgetti, C. 147 Cè, C. 156 Burani Procaccini, C. 406 Mussolini, C. 562 Molinari, C. 639 Lucchese, C. 676 Martinat, C. 762 Angela Napoli, C. 1021 Serena, C. 1775 Maura Cossutta, C. 1869 Bolognesi, C. 2162 Deiana, C. 195 Cima e C. 2042 Palumbo).

 

 

TESTO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

 

 

 


Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

 

Art. 1.

(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.

 

 

 

 

 

Art. 2.

(Interventi contro la sterilità e l'infertilità).

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

Art. 3.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare».

 

 

Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE

 

 

Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilìtà da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenente il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

 

 

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.

 

 

Art. 6.

(Consenso informato).

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

 

 

Art. 7.

(Linee guida).

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

 

 

Art. 8.

(Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 6.

 

 

Art. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 

 

Capo IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

 

 

Art. 10.

(Strutture autorizzate).

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

 

 

Art. 11.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

 

 

Capo V

SANZIONI

 

 

Art. 12.

(Sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione;

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.

 

 

Capo VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

 

 

Art. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio generico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o disectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

 

 

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 14.

(Relazione al Parlamento).

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

 

 

Art. 15.

(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

 

 

Art. 16.

(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione normativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.

4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6 della presente legge, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 100 milioni.

6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

 

 

Art. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1, e 11, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 4.000 milioni e in lire 300 milioni annue, a decorrere dal 2001, è autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'esercizio 2001.

2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità e l'infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 14.300 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e in lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

 

 

ALLEGATO

 

 

Procreazione medicalmente assistita. (C. 47 Giancarlo Giorgetti, C. 147 Cè, C. 156 Burani Procaccini, C. 195 Cima, C. 406 Mussolini, C. 562 Molinari, C. 639 Lucchese, C. 676 Martinat, C. 762 Angela Napoli, C. 1021 Serena, C. 1775 Maura Cossutta, C. 1869 Bolognesi, C. 2042 Palumbo e C. 2162 Deiana).

 

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

 


(omissis)

ART. 5.

 

Sopprimerlo.

  5. 10.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

 

Sopprimerlo.

  5. 22.Battaglia, Chiaromonte, Bogi.

 

 

 

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età in età potenzialmente fertile.

5. 1.Maura Cossutta.

 

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10 comma 1.

5. 19.Titti De Simone, Deiana, Valpiana, Mascia.

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

5. 20.Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

 

Sostituire l'articolo 5, comma 1, con il seguente:

 

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, singole, coniugate, o conviventi, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

5. 24.Zanotti.

 

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono rivolte a donne maggiorenni coniugate o stabilmente legate da un rapporto di convivenza in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e l'attivazione della procedura del consenso informato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

5. 23.Bolognesi, Zanotti

 

 

Sostituire l'articolo 5, comma 1, con il seguente:

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono destinate a coppie di adulti maggiorenni coniugate o stabilmente conviventi, in età potenzialmente fertile nei casi in cui vi sia l'impossibilità per la coppia di procreare anche dopo rapporti non protetti volutamente fecondi.

2. Alle tecniche di procreazione medicalmente assistita si potrà accedere previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e l'attivazione della procedura del consenso informato ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

5. 25.Battaglia, Labate, Turco.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,

5. 15. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: accedere alle tecniche con le parole: utilizzare le tecniche.

5. 17. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Al comma 1, sostituire le parole: medicalmente assistita con le parole: artificiale.

5. 9. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

 

Al comma 1, dopo le parole: medicalmente assistita aggiungere la parola: solamente.

5. 16. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Sostituire le parole da: coppie fino a conviventi con le seguenti: uomini e donne che:

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità, come attestato da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione, per un periodo non inferiore a tre anni, avendo ricevuto conferma dell'irreversibilità della sterilità.

5. 4.Cima, Lion.

 

Sostituire le parole: coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso con le parole: donne maggiorenni, coppie di adulti maggiorenni.

5. 5.Zanella.

 

Al comma 1, sopprimere la parola: adulti.

5. 11.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

 

Sopprimere le parole: di sesso diverso fino alla fine del comma.

5. 2.Maura Cossutta.

Sopprimere le seguenti parole: di sesso diverso.

5. 21.Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

 

Al termine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: , e che hanno compiuto il trentesimo anno di età.

5. 7.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Al termine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: entrambi viventi.

5. 8.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Il ricorso a TPA ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

5. 3.Cima, Lion.

 

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il ricorso alle tecniche di procreazione artificiale ha carattere volontario.

5. 18.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

 

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Possono fare ricorso alle tecniche di procreazione artificiale le persone che si sono sottoposte ad adeguate e certificate cure contro la sterilità.

5. 6.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Possono fare ricorso alle tecniche di procreazione artificiale le persone che si sono sottoposte ad adeguate e certificate cure contro la sterilità per un periodo di almeno tre anni.

5. 14.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Possono fare ricorso alle tecniche di procreazione artificiale le persone che hanno ricevuto da un centro specialistico pubblico conferma documentata dell'irreversibilità della sterilità.

5. 12.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

 

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Possono fare ricorso alle tecniche di procreazione artificiale le persone che hanno ricevuto conferma documentata dall'irreversibilità della effettiva sterilità.

5. 13.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

(omissis)

 


 

 


 

 

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

 

 

 

——————————

 

 

SEDE REFERENTE

 

 


Lunedì 25 marzo 2002. - Presidenza del Presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

 

 

La seduta comincia alle 15.05.

 

Procreazione medicalmente assistita.

C. 47 Giancarlo Giorgetti, C. 147 Cè, C. 156 Burani Procaccini, C. 195 Cima, C. 406 Mussolini, C. 562 Molinari, C. 639 Lucchese, C. 676 Martinat, C. 762 Angela Napoli, C. 1021 Serena, C. 1775 Maura Cossutta, C. 1869 Bolognesi, C. 2042 Palumbo e C. 2162 Deiana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 21 marzo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, anche dando seguito alle richieste avanzate dai gruppi dell'opposizione, in data 21 marzo 2002 ha provveduto a trasmettere alla I Commissione affari costituzionali il testo base adottato dalla Commissione, comprensivo degli emendamenti sino a quel momento approvati ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Ricorda che la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni.

Passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) chiede la presenza di un rappresentante del Governo per proseguire nell'esame del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sospende la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

 

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.55.

 

Giuseppe FIORONI (MARGH-U), considerato il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, invita il relatore a riconsiderare il suo emendamento 1.33.

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, annuncia che presenterà in Assemblea un emendamento volto a ripristinare il testo iniziale del provvedimento.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), ricordate le condizioni espresse nel parere della I Commissione, che riflettono nella sostanza le argomentazioni sostenute dall'opposizione nel corso delle precedenti sedute, invita la maggioranza ad un comportamento meno arrogante.

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, annunciata la presentazione in Assemblea di un emendamento all'articolo 10, propone che la Commissione giustizia esprima un parere sulle sanzioni previste all'articolo 12.

Il sottosegretario Cesare CURSI condivide la richiesta del relatore.

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, raccomanda l'approvazione degli emendamenti Cima 5.11 e 5.8 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 5.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ritiene che la legge non debba intervenire nel regolamentare i rapporti affettivi tra le persone, ma solo i protocolli dei centri terapeutici in cui si effettuano tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Katia ZANOTTI (DS-U) osserva che le tecniche di procreazione assistita dovrebbero essere estese alle donne singole, ritenendo eccessivamente riduttivo limitarne l'accesso a coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cima 5.10, fatto proprio dal deputato Cossutta, e Battaglia 5.22.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), ribadite le condizioni poste nel parere della Commissione affari costituzionali, illustra le finalità del suo emendamento 5.1, volto a consentire anche alle donne singole l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, raccomandandone l'approvazione.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) osserva che la I Commissione ha espresso un parere non vincolante, non censurando in alcun modo i lavori della XII Commissione.

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, rilevato che l'articolo 5 è prioritariamente finalizzato a tutelare l'interesse del bambino, sottolinea che la centralità della famiglia è riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione e dalla legge sull'adozione, in cui si riconosce ad ogni minore il diritto ad avere una famiglia.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), evidenziato che l'accesso alle tecniche di procreazione assistita deve essere consentito unicamente alle famiglie fondate sul matrimonio, preannuncia la presentazione in Assemblea di un emendamento finalizzato ad escludere da tali tecniche le coppie conviventi.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U) sottolinea il diritto naturale di ogni bambino ad avere una coppia genitoriale.

Katia ZANOTTI (DS-U) ritiene inconcepibile individuare nella famiglia fondata sul matrimonio l'unico modello di riferimento per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita.

Domenico DI VIRGILIO (FI), nell'esprimere meraviglia per il fatto che l'opposizione non voglia riconoscere il dettato costituzionale dell'articolo 29, ritiene inammissibile escludere la figura paterna dalla scelta di tecniche di procreazione assistita.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), nel ricordare di avere presentato nella scorsa legislatura un testo identico all'articolo 5, riconsiderata più approfonditamente la questione, annuncia la presentazione di un emendamento volto ad escludere le coppie conviventi all'accesso alle tecniche di procreazione assistita.

Francesca MARTINI (LNP), anche in considerazione del rimborso totale o parziale delle spese sostenute per le tecniche di procreazione assistita, annuncia la presentazione di un emendamento volto a consentirne l'accesso solo alle coppie coniugate.

Tiziana VALPIANA (RC), rilevato che la maggioranza presenta una posizione pregiudiziale, richiama alla natura biologica della procreazione che consente alla donna di diventare madre anche se non coniugata o stabilmente convivente. Auspica che il provvedimento non pretenda di regolamentare i rapporti affettivi tra le persone.

La Commissione respinge l'emendamento Maura Cossutta 5.1.

Tiziana VALPIANA (RC) illustra l'emendamento Titti De Simone 5.19, di cui è cofirmataria, raccomandandone l'approvazione.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) richiama il contenuto dell'emendamento Titti De Simone 5.20, chiedendo quale autonomia decisionale potrebbe avere la donna, se le fosse negato il consenso del marito o del convivente per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Titti De Simone 5.19 e 5.20.

Katia ZANOTTI (DS-U) illustra le finalità del suo emendamento 5.24, volto a sottolineare la priorità della donna nei processi riproduttivi, raccomandandone l'approvazione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che il testo in esame è stato varato dall'attuale minoranza nella scorsa legislatura.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U), rilevato che molti emendamenti presentati all'articolo 5 appaiono espressione dei medesimi concetti, chiede se sia possibile l'applicazione ad essi nel criterio di preclusione, essendo stato respinto l'emendamento Maura Cossutta 5.1 volto ad escludere le donne singole dall'accesso alle tecniche di procreazione assistita. Ricordato che persino nella legge sull'aborto si parla di paternità responsabile, ritiene impossibile, in una legge finalizzata alla procreazione, non riconoscere il ruolo fondamentale della figura paterna.

Giacomo BAIAMONTE (FI) ribadisce la necessità di rispettare il diritto del nascituro ad avere una coppia genitoriale.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), ricordato che la ricerca sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita è stata sostenuta prevalentemente da ragioni di mercato, ritiene che nessuna norma possa definire un modello genitoriale ottimale. Sottolinea che la società debba sviluppare una cultura dell'accoglienza di tutti i nati indipendentemente dalle famiglie o dai territori di provenienza.

Fabio GARAGNANI (MARGH-U), nel dichiarare voto contrario all'emendamento Zanotti 5.24, osserva che il diritto naturale e l'ordinamento italiano introducono limiti invalicabili nell'accesso alle tecniche di procreazione assistita. Stigmatizza l'esclusione della figura paterna dalla decisione di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita.

Tiziana VALPIANA (RC), ricordato che nella scorsa legislatura Rifondazione comunista aveva votato contro il conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea, in coerenza con la posizione contraria espressa sul testo in materia, sottolinea la necessità di rispettare il principio costituzionale di uguaglianza e di offrire pari opportunità a tutte le donne, siano esse sterili o fertili, riconoscendo il ruolo femminile come centrale e prioritario nel ricorso alle tecniche di procreazione assistita.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) ricorda che nella precedente legislatura anche i Comunisti italiani avevano espresso voto contrario al conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U), rilevato che il ruolo della donna e dell'uomo risulta estremamente differenziato nell'accesso alle tecniche di procreazione assistita, ritiene opportuno prevedere che il padre possa sottoscriverne la domanda. Invita infine a non avere posizioni ideologiche riguardo all'accesso delle donne singole.

La Commissione respinge l'emendamento Zanotti 5.24.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di individuare emendamenti significativi presentati ai singoli articoli per concluderne l'esame in Commissione, considerato che la discussione generale in Assemblea è stata fissata per il 27 marzo 2002.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) dichiara di condividere la proposta del deputato Fioroni.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), rilevato che la minoranza si è sempre dimostrata disponibile, non ricorrendo in alcun modo a comportamenti ostruzionistici, chiede di esaminare tutte le proposte emendative presentate, utilizzando tutto il tempo a disposizione.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it), nel sottolineare che la maggioranza ha imposto un esame affrettato del provvedimento, stigmatizza il ritardo con il quale il rappresentante del Governo è intervenuto alla seduta odierna.

Tiziana VALPIANA (RC), nel sottolineare che non è stato presentato alcun emendamento ostruzionistico, rileva che il Presidente della Camera si assumerà ogni responsabilità per aver inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea un provvedimento importante, che non è stato adeguatamente approfondito in Commissione.

Katia ZANOTTI (DS-U) illustra il contenuto dell'emendamento Bolognesi 5.23, di cui auspica l'approvazione, evidenziando come tale emendamento, che prevede che le tecniche di procreazione medicalmente assistita siano rivolte a donne maggiorenni coniugate o stabilmente legate da un rapporto di convivenza possa rappresentare un punto di mediazione.

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U), evidenziato che con il testo in esame si rischia di introdurre diversità di trattamento tra maternità assistita e naturale, sottolinea il carattere insostituibile della responsabilità femminile, che non significa prescindere dall'esistenza di un coniuge o convivente, ma tradurre giuridicamente la realtà dei fatti, nella quale la donna può trovarsi da sola a seguire il percorso procreativo.

La Commissione respinge l'emendamento Bolognesi 5.23.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) illustra il contenuto del suo emendamento 5.25, il cui primo comma prevede che le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono destinate a coppie di adulti maggiorenni coniugate o stabilmente conviventi, in età potenzialmente fertile nei casi i cui vi sia l'impossibilità per la coppia di procreare anche dopo rapporti non protetti volutamente fecondi.

Sottolineato che il secondo comma di tale emendamento evidenzia l'importanza della nozione del consenso informato in relazione al principio di responsabilità, ritiene che la sua proposta emendativa sia suscettibile di un ampio consenso.

Tiziana VALPIANA (RC) manifesta contrarietà al primo comma dell'emendamento Battaglia 5.25, che introduce una previsione relativa ai rapporti non protetti volutamente fecondi difficilmente verificabile; ritiene invece condivisibile il secondo comma della medesima proposta emendativa.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) precisa di aver introdotto nel proprio emendamento una definizione accolta dall'Istituto superiore di sanità.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) dichiara voto contrario sull'emendamento Battaglia 5.25, che ritiene peggiorativo rispetto al testo del provvedimento, in quanto fa riferimento a coppie «stabilmente» conviventi, osservando che non si tratta di risolvere problemi di coscienza posti dallo sviluppo tecnologico, da demandare piuttosto all'evoluzione culturale, né di dare risposte a paure esistenti nella società. Ritiene inoltre un'aberrazione parlare di rapporti non protetti, aspetto che semmai attiene all'informazione medica ai fini della scelta del momento per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita ed al consenso informato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Battaglia 5.25, Cima 5.15, 5.17, 5.16, 5.4 e Zanella 5.5 ed approva l'emendamento Cima 5.11.

Maura COSSUTTA (Misto-Com.it) illustra le finalità del suo emendamento 5.2, evidenziando che il provvedimento in esame non deve far fronte a paure sociali, né comportare una definizione legislativa di buono o cattivo genitore; ribadisce quindi che a prevalere deve essere una cultura dell'accoglienza.

Tiziana VALPIANA (RC) osserva che non spetta alla legge decidere in merito alla relazione in cui è coinvolta la donna che si rivolge a tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Maura Cossutta 5.2, manifesta contrarietà ad un eccesso di normazione.

Katia ZANOTTI (DS-U) dichiara voto favorevole sull'emendamento Maura Cossutta 5.2, che ritiene condivisibile, osservando che la legge non deve intervenire a disciplinare le relazioni tra le persone.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maura Cossutta 5.2 e Titti De Simone 5.21.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U) invita al ritiro dell'emendamento Cima 5.7, ritenendo eccessivo stabilire per legge un limite di età a fini procreativi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cima 5.7 e 5.8: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U) fa proprio l'emendamento Cima 5.8, che ritiene introduca una specificazione opportuna.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cima 5.8.

La Commissione approva l'emendamento Cima 5.8, fatto proprio dal deputato Fioroni.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Cima 5.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cima 5.18.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cima 5.6, 5.14, 5.12 e 5.13: s'intende che vi abbiano rinunciato.

(omissis)

 

 


 


Relazioni di maggioranza e minoranza della
XII Commissione

 


 

N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

 

presentata alla Presidenza il 26 marzo 2002

 

(Relatore: Dorina BIANCHI, per la maggioranza)

 

sulle

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

n. 47, d'iniziativa del deputato GIANCARLO GIORGETTI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

n. 147, d'iniziativa dei deputati

 

CE', BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, DIDONE', GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIANCARLO GIORGETTI, GIBELLI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

n. 156, d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

 

Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente

assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

n. 195, d'iniziativa del deputato CIMA

 

Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

n. 406, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

 

Norme in materia di inseminazione artificiale

e di fecondazione in vitro

 

Presentata il 1^ giugno 2001

 

n. 562, d'iniziativa del deputato MOLINARI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 6 giugno 2001

 

n. 639, d'iniziativa dei deputati

 

LUCCHESE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, D'ALIA, GIUSEPPE DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, LIOTTA, MAZZONI, TUCCI

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 7 giugno 2001

 

n. 676, d'iniziativa dei deputati

 

MARTINAT, BONO, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI

 

Divieto di ogni forma di riproduzione umana

extracorporea medicalmente assistita

 

Presentata l'11 giugno 2001

 

n. 762, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

 

Norme per la tutela dell'embrione e della dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 12 giugno 2001

 

n. 1021, d'iniziativa del deputato SERENA

 

Disposizioni in materia di irrevocabilità del consenso nelle pratiche di procreazione assistita

 

Presentata il 21 giugno 2001

 

1775, d'iniziativa dei deputati

 

MAURA COSSUTTA, PISTONE, BELLILLO

 

Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 17 ottobre 2001

 

n. 1869, d'iniziativa dei deputati

 

BOLOGNESI, BATTAGLIA

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 26 ottobre 2001

 

n. 2042, d'iniziativa dei deputati

 

PALUMBO, MORONI, BAIAMONTE, STAGNO d'ALCONTRES

 

Norme in materia di riproduzione medicalmente assistita

 

Presentata il 28 novembre 2001

 

n. 2162, d'iniziativa dei deputati

 

DEIANA, VALPIANA, TITTI DE SIMONE, MASCIA

 

Istituzione presso il Ministero della salute di una commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione

 

Presentata il 14 gennaio 2002

 

n. 2465, d'iniziativa dei deputati

 

PATRIA, CROSETTO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 5 marzo 2002

 

n. 2492, d'iniziativa del deputato DI TEODORO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

 


Onorevoli Colleghi!

 

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

 

        Il testo all'attenzione dell'Assemblea interessa una materia delicata che è stata oggetto nella scorsa legislatura di un confronto molto approfondito. La disciplina delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita coinvolge aspetti fondanti la stessa natura umana ed i valori che la sostanziano al di là di ogni divisione di fede o di cultura. Le evidenti implicazioni etiche e culturali impongono al legislatore un approccio il più possibile rispettoso del pluralismo culturale al fine di stabilire delle regole condivise dal maggior numero di cittadini. Tuttavia, non è possibile rinunciare a fissare regole chiare saldamente ancorate a principi fondamentali quali il rispetto della natura umana e dei diritti dell'uomo.

        Negli ultimi anni la sterilità è aumentata a ritmi considerevoli e la scienza e la tecnologia hanno offerto nuove e ulteriori speranze e prospettive ponendo però rilevanti problemi sanitari, psicologici, etici e giuridici. Tali problemi sono stati già affrontati nella maggior parte dei Paesi del mondo che da tempo si sono dotati di una legislazione mentre, in Italia, continua ad esserci un vuoto legislativo che rende lecite tutte le tecniche conosciute.

        Le numerose iniziative legislative parlamentari - a partire dalla VII legislatura (1976/1979) - non hanno mai concluso il loro iter e i provvedimenti assunti dal Governo si limitano a disciplinare in via amministrativa limitati aspetti della materia. Una Circolare del Ministro della sanità del 1^ marzo 1985, anche sulla base dei risultati del lavoro della Commissione Santosuosso, disciplina limiti e condizioni di legittimità dei servizi di fecondazione artificiale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Nella circolare si sottolinea che "la necessita di inquadrare la soluzione del problema nel sistema delle garanzie costituzionali poste a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2), della funzione della famiglia (articolo 29), nonché della dignità e della salute della persona umana (artt. 3, 27 e 32), con particolare riguardo al prevalente diritto dei figli ed al dovere dei genitori (artt. 30 e 31), impone al legislatore ordinario l'obbligo di definire preventivamente e compiutamente: i soggetti legittimati all'accesso ai metodi ammissibili di fecondazione artificiale; le sedi e le modalità di accertamento dei presupposti igenico-sanitari e giuridici dell'accesso stesso, incluso il consenso informato di entrambi i coniugi; i requisiti delle strutture e la qualificazione dei sanitari abilitati alla pratica delle metodologie ammesse; l'esclusione delle tecniche di ingegneria genetica devianti al fine di superare gli ostacoli alla fecondazione naturale". Partendo da tale presupposto ed in attesa di un intervento del Parlamento, la Circolare si limita a dettare criteri alle strutture del Servizio sanitario nazionale al fine di "assicurare quelle prestazioni sanitarie, richieste da patologie della riproduzione, che risultino adottabili nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico costituito". Per quanto riguarda i soggetti legittimati a richiedere tali trattamenti, la circolare li individua nei coniugi non separati; è ammessa peraltro la sola fecondazione omologa (che utilizza cioè i gameti della coppia), è esclusa la fecondazione di ovociti in numero superiore a quello destinato all'immediato impianto in utero e non è ammessa la conservazione di embrioni a scopo di utilizzazione industriale, di ricerca o di impianto differito.

        La Circolare fornisce, quindi, una prima regolamentazione della materia - seppure con atto amministrativo - ma limitatamente alle strutture a gestione diretta o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale: nulla è stabilito, o precluso, per i servizi privati.

        Una nuova Circolare del Ministro della sanità (del 27 aprile 1987, integrata da una successiva, del 10 aprile 1992) detta misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per fecondazione artificiale. La Circolare, considerata l'esistenza di centri che praticano la fecondazione eterologa, mira a fornire le basilari indicazioni di comportamento tendenti a garantire la salute sia della donna ricevente che del nascituro.

        Successivamente, il Ministro della sanità ha emanato due nuovi provvedimenti (Ordinanze del 5 marzo 1997) con le quali, con efficacia di novanta giorni:

 

            si impone ai centri pubblici o privati in cui si effettuano pratiche di procreazione medicalmente assistita di denunciarsi, comunicando i propri dati al Ministero della sanità e al competente assessorato regionale entro un termine fissato. In seguito l'ordinanza 4 giugno 1997 vieterà ai centri che non si sono denunciati entro il termine prescritto (in seguito procrastinato fino al gennaio 1998) di applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita;

 

            si vieta ogni forma di sperimentazione e di intervento finalizzati, anche indirettamente, alla donazione umana o animale; ogni forma di remunerazione per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico; ogni forma di intermediazione commercialmente finalizzata a tale cessione; nonché ogni forma di pubblicità relativa alla domanda o all'offerta.

 

        Successive ordinanze prorogano di volta in volta i divieti, "fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati ... di inviare le comunicazioni previste" dall'ordinanza del 5 marzo 1997. L'ordinanza 21 dicembre 2001 ha tuttavia prorogato (fino al 30 giugno 2002) il solo divieto di donazione umana, e non anche il divieto di donazione animale.

        L'ordinanza del 25 luglio 2001, infine, vieta (fino al 31 dicembre 2001) l'importazione e l'esportazione di gameti o embrioni umani.

        In tutti i citati atti il Governo ribadisce l'esigenza di provvedere alla introduzione di una disciplina in materia segnalando la presenza in Parlamento di proposte di legge in corso d'esame.

        Va segnalata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tale direttiva ha lo scopo di garantire un quadro armonico a livello europeo sui diritti di privativa relativi alle invenzioni biotecnologiche e pone alcuni paletti disponendo che non sono tra l'altro brevettabili:

 

            i procedimenti di clonazione di esseri umani;

 

            i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

 

            le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali.

 

        La procedura parlamentare di recepimento è tuttora in corso.

        Una delega al Governo per il recepimento della direttiva anzidetta è contenuta nel disegno di legge A.C. 2031-ter, frutto dello stralcio, deliberato dall'Assemblea della Camera il 12 febbraio 2002 dell'articolo 6 del disegno di legge A.C. 2031 (provvedimento collegato alla legge finanziaria, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).

        Sono stati invece recentemente ratificati, con legge n. 145/2001, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ed il relativo Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168.

        La legge 145/2001 delega il Governo ad emanare - entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge - "uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo"; gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari.

        La Convenzione di Oviedo, nel delineare una sorta di costituzione europea in materia di bioetica, sancisce, tra l'altro, i seguenti principi:

 

            "l'essere umano" è portatore di un valore essenziale la "dignità umana" che gli Stati si impegnano a rispettare in tutte le applicazioni della medicina e della biologia;

            l'interesse e il benessere dell'essere umano debbono prevalere sull'interesse della società e della scienza.

 

        La Convenzione prevede inoltre diversi divieti tra i quali:

 

            l'utilizzo di test genetici predittivi (salvo che per finalità mediche);

 

            il ricorso alle tecniche di assistenza alla procreazione per determinare il sesso del nascituro (salvo che per evitare una malattia ereditaria grave legata al sesso);

 

            l'introduzione di una modificazione nel genoma dei discendenti;

 

            la produzione di embrioni umani al fine della ricerca; (qualora la legge ammetta la ricerca sugli embrioni in vitro questa deve assicurare un'adeguata tutela dell'embrione).

 

        Il successivo Protocollo addizionale vieta la clonazione di esseri umani, ossia la creazione di un essere umano che abbia in comune con un altro (vivo o morto) l'insieme dei geni nucleari (è espressamente vietata ogni deroga alle disposizioni del Protocollo).

        Si segnala infine che alcune norme del codice di deontologia medica, approvato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici nel 1998, impongono ai medici limiti e divieti nell'ambito sia delle applicazioni delle tecniche di fecondazione assistita sia delle sperimentazioni sul genoma e sull'embrione umano.

 

2. Istruttoria legislativa svolta.

 

        2.1 Audizioni informali.

 

        La Commissione in data 21 febbraio 2002 ha nominato un Comitato ristretto ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del Regolamento. Tale Comitato ha svolto le audizioni informali del Prof. Carlo Flamigni e del Prof. Bruno Dalla Piccola, i quali hanno fornito al Comitato chiarimenti in ordine ad aspetti tecnico scientifici riguardanti il tema della procreazione medicalmente assistita.

 

        2.2 Pareri espressi dalle Commissioni.

 

        Tra le Commissioni competenti in sede consultiva (I, II rinforzato, V, VI rinforzato, VII, X, XI, CPQR), solo la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, in data 21 marzo 2002, il relativo parere di competenza. La I Commissione ha espresso parere favorevole con tre condizioni sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione, comprensivo degli emendamenti sino a quel momento approvati.

        La prima di esse invita la Commissione a riformulare il comma 1-bis dell'articolo 1 (attuale comma 2), in modo tale da garantire il rispetto del principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, dato che tale comma aggiuntivo potrebbe creare, a giudizio della I Commissione, una disparità di trattamento tra maternità assistita e maternità non assistita.

        Con la seconda condizione si invita la Commissione a riformulare l'articolo 10, comma 2, segnalando che la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nelle materie di potestà legislativa concorrente spetta alle Regioni.

        L'ultima condizione invita la Commissione a riformulare le disposizioni contenute nell'articolo 12, commi 1 e 2, tenendo conto dell'esigenza di rendere conformi le disposizioni stesse al principio di legalità e di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione ed a quello della proporzionalità tra le norme incriminatrici e relative sanzioni con riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.

        La Commissione, anche in relazione alla necessità di concludere i propri lavori in tempo per l'inizio della discussione in Assemblea, non ha ritenuto opportuno adeguare il testo alle condizioni sopra citate, considerato altresì che le stesse non indicano espressamente le modifiche da apportare al testo.

        Peraltro, considerata la rilevanza delle questioni poste dalla I Commissione, auspico che l'Assemblea presti la dovuta attenzione ai rilievi mossi nel suddetto parere, riservandomi di assumere, anche in sede di Comitato dei nove, le iniziative necessarie a tal fine.

 

3. Illustrazione dell'articolato.

 

        La proposta si divide nei seguenti capi: principi generali (I); accesso alle tecniche (II); disposizioni concernenti la tutela del nascituro (III); regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (IV); sanzioni (V); misure a tutela dell'embrione (VI); disposizioni transitorie e finali (VII).

        Il capo I, sui principi generali, si compone di tre articoli. L'articolo 1 "finalità" specifica che la disciplina ha lo scopo di "favorire la soluzione" dei problemi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana consentendo il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

        Il comma 2 introduce il diritto a nascere del concepito. Il comma aggiuntivo è stato introdotto in Commissione a seguito della modifica della formulazione originaria secondo la quale la legge doveva tenere in debito conto i diritti di tutti i soggetti "ed in particolare del concepito".

        Si tratta, come si è avuto modo di esporre, di una disposizione di cui si chiede la riformulazione per motivi di costituzionalità. A tal proposito si osserva che la Corte costituzionale italiana ha riconosciuto il fondamento costituzionale dei diritti del concepito ed in particolare del diritto alla vita. Nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 27 del 1975 e 35 del 1997 si afferma tra l'altro che la tutela del concepito, la cui situazione giuridica si colloca sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione integra il diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale. Tale riconoscimento, avvenuto esaminando ipotesi referendarie sulla legge 194, sembra tra l'altro escludere che si possa configurare una violazione del principio di uguaglianza. Tale principio, tra l'altro, impone di trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. Nel caso specifico l'embrione che si trova in provetta si trova evidentemente in una condizione molto diversa da quello che si trova nel grembo materno. Il primo è generato in una dimensione "pubblica", con l'intervento esterno di terzi e nell'ambito di procedure regolamentate, mentre il secondo si genera autonomamente per scelte personali ed è necessariamente "privato". Altre differenze riguardano la posizione della donna sulla quale molti colleghi hanno fatto leva per esprimere un giudizio fortemente negativo. Anche qui si osserva che colei che si rivolge al medico per richiedere un intervento procreativo si trova in una posizione nettamente distinta da chi ci si rivolge per richiedere un intervento abortivo. L'argomento comunque è molto delicato e, considerato che tale formulazione è stata introdotta dopo la cancellazione del principio del prevalente interesse del concepito, sarà possibile in questa sede considerare l'ipotesi di tornare alla formulazione originaria anche per evitare i detti rilievi di costituzionalità. In ogni caso non si potrà prescindere dal riconoscere al concepito tre diritti fondamentali: il diritto alla vita; il diritto alla famiglia, il diritto alla propria identità genetica ed affettiva. Quanto all'interrogativo se esista un diritto ad avere un figlio non sembra che nel nostro ordinamento vi sia una norma che riconosca tale diritto.

        Il secondo comma dell'articolo 1 evidenzia i presupposti per l'accesso alle tecniche, ovvero l'inefficacia dei metodi terapeutici. Tale prescrizione sottolinea il carattere non curativo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) che non può far configurare il diritto di accesso a tali tecniche come rientrante nel diritto individuale alla salute. E' infatti chiaro a tutti che le tecniche di PMA non sono una terapia e non possono essere nemmeno paragonate al trapianto di organi. La terapia cura la patologia mentre il trapianto sostituisce un organo malato con uno sano. In entrambi il paziente viene messo in condizione di recuperare tutte le funzioni. Nel caso delle tecniche di PMA i soggetti sterili restano tali e l'intervento riguarda non diritti o cure individuali ma un sostegno alla coppia e quindi a due soggetti interessando poi i diritti e la condizione di un terzo soggetto, il bambino. Per tali ragioni la proposta impone prima di tutto di fare un tentativo terapeutico indagando e tentando di curare il paziente, solo dopo, in subordine, si potrà intervenire superando tecnicamente l'ostacolo. Rispetto al diritto individuale alla salute occorre fare presente che le tecniche di PMA presentano noti e rilevanti rischi per la salute della donna, sottoposta a trattamenti invasivi con percentuali di successo che non superano il 10-25 per cento, e del bambino, basti pensare che il 50 per cento dei bambini nati necessitano di assistenza in terapia intensiva.

        L'articolo 2, "Interventi contro la sterilità e l'infertilità", tende ad attivare una strategia di prevenzione e ricerca per ridurre l'incidenza dei casi di sterilità. Il comma 2 che prevede l'erogazione di servizi di consulenza ed informazione riguardo ai problemi di sterilità e di infertilità e sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita è stato parzialmente riformulato rispetto al testo approvato nella scorsa legislatura tenendo conto delle competenze delle regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

        L'articolo 3, "Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405", introduce una funzione ulteriore del servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità per orientare i soggetti sterili verso le procedure di adozione.

        Il capo II "Accesso alle tecniche" si apre con l'articolo 4, che ha la stessa rubrica del capo "Accesso alle tecniche". Si tratta di una delle disposizioni più importanti dell'impianto del testo in esame. Il comma 1 prevede l'obbligo di accertare e tentare di rimuovere le cause impeditive della procreazione ovvero la sterilità (incapacità a concepire) e l'infertilità (incapacità a portare a termine la gravidanza). Si prevede l'obbligo di documentare con atto medico la sussistenza dei requisiti richiesti. Il comma 2 introduce i seguenti principi di base di natura obbligatoria da seguire nell'applicazione delle tecniche: correlazione tra tecnica e diagnosi, gradualità per contenere l'invasività e consenso informato. Tali principi di base sono importanti per i rischi che tali tecniche comportano.

        Il comma 3 vieta le tecniche di tipo eterologo (tecniche che prevedono l'utilizzo di gameti di cui uno almeno proveniente da soggetto estraneo alla coppia).

        Tale divieto si spiega per l'esigenza di garantire al bambino determinati diritti anche di natura sociale e psicologica.

        Sul piano sanitario si ricorda che le percentuali di successo dell'eterologa sono inferiori rispetto all'omologa. Per il bambino occorre osservare che l'utilizzo di gameti (spermatozoi-ovociti) di donatori può poi provocare la frammentazione delle figure parentali con danni per il nascituro di natura psicosociale derivanti dall'allontanamento dai modelli di genitorialità socialmente consolidati. Si tratta di situazioni che possono compromettere l'identità stessa del soggetto. La mancanza di studi di lungo periodo impongono di adottare un approccio precauzionale su situazioni tanto delicate. Inoltre occorre rilevare che alcuni studi effettuati in Paesi dove l'accesso a tali tecniche è consentito e regolato, hanno evidenziato alcuni significativi rischi per il bambino. Emerge infatti che generalmente il bambino che nasce con queste tecniche non è a conoscenza del fatto e non mostra particolari problematiche sul piano psicologico ma solo quando la coppia non presenta problemi. Quando invece la coppia sviluppa conflittualità, che può portare anche ad una crisi e alla separazione, il bambino si trova esposto a gravissime conseguenze. In questi casi, infatti, si aprono scenari diversi ed inquietanti che si riflettono sui figli compromettendone la tranquillità. Questo dato deve essere valutato con attenzione anche perché se da una parte è vero che chi accede alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è fortemente motivato e desidera il bambino intensamente, dall'altra occorre ricordare che la coppia viene messa a dura prova nel percorso per ottenere una gravidanza. La percentuale di successi è bassa e comporta, oltre alle citate controindicazioni sanitarie, costi elevati sul piano economico e psicologico. Il carico degli insuccessi colpisce duramente entrambi i richiedenti. Sono queste le situazioni maggiormente a rischio per la stessa stabilità della coppia.

        L'articolo 5, "requisiti soggettivi", consente l'accesso alle tecniche alle "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile". Tale disposizione evidenzia che la legge si rivolge solo alle coppie di sesso diverso in una fascia di età nella quale potrebbero procreare e che non sono previsti diritti individuali.

        L'articolo 6, "consenso informato", è di estrema importanza per rendere consapevole la coppia delle conseguenze pregiudizievoli dovute alle elevate percentuali di insuccesso, alle conseguenze sanitarie, psicologiche, bioetiche e giuridiche di una scelta che inciderà sulla vita della coppia e del nascituro. L'informazione che il medico deve fornire deve essere completa ed analitica e riguarda anche la possibilità di ricorrere in via alternativa all'adozione dei minori o all'affido. E' prevista anche una completa informazione sui costi. Il comma 3 dell'articolo 6 riguarda le modalità di espressione del consenso informato per il quale è prevista la forma scritta. Considerata l'importanza dell'atto, che comporta conseguenze giuridiche sia per la coppia che per il nascituro (vedi articolo 8), si prevede un decreto dei Ministri della salute e della giustizia per la determinazione delle modalità di raccolta del consenso. Il consenso è raccolto dal medico responsabile della struttura autorizzata e deve essere espresso congiuntamente dalla coppia. Esso è valido dopo sette giorni dalla sua espressione per favorire un eventuale ripensamento. Tale volontà è poi sempre revocabile fino al momento della fecondazione dell'ovulo. L'articolo 6 si chiude con una disposizione in base alla quale il medico responsabile della struttura autorizzata può rifiutarsi di procedere per carenza dei requisiti richiesti dall'articolo 5 o per motivi medico-sanitari, ma deve fornire una motivazione scritta alla coppia richiedente sulle ragioni del rifiuto.

        L'articolo 7, "linee guida", attribuisce al Ministro della salute il potere di definire delle linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di PMA che si possono praticare. Tale esigenza risponde alla necessità di garantire che le tecniche siano sempre sicure soprattutto per il nascituro. La previsione di linee guida è certamente strumento di flessibilità della norma per supportare la rapida evoluzione delle tecniche ed è preferibile all'indicazione analitica nella legge, che altrimenti potrebbe diventare presto obsoleta. Le linee guida sono vincolanti per i centri e aggiornate ogni tre anni.

        Il capo III "disposizioni a tutela del nascituro" si apre con l'articolo 8, relativo allo stato giuridico del nato. Il nato è figlio legittimo o figlio riconosciuto della coppia che ha espresso il consenso informato. L'articolo 9, "divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre", tutela eventuali bambini nati con l'applicazione di tecniche eterologhe in violazione dell'articolo 4. Ferme restando le sanzioni per i sanitari ed i centri che hanno operato in violazione della legge, a questi bambini si garantisce la certezza di stato, precludendo l'azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell'articolo 235 c.c., che presuppone la presunzione derivante dal rapporto di matrimonio, e l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, regolato dall'articolo 263 c.c., che opera in caso di coppia non coniugata. In questo caso si deve provare il consenso alla PMA attraverso fatti concludenti del coniuge o del convivente. Il comma 2 dell'articolo 9 si applica a tutti coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di PMA precludendo il parto in anonimato ritenuto incoerente con le responsabilità che ci si è assunti.

        L'articolo 10, "strutture autorizzate" apre il capo VI dedicato alla regolamentazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tale norma pone fine all'attuale situazione di totale anarchia dei centri che praticano le tecniche di PMA. In Italia operano oggi circa 380 centri in assenza di norme specifiche che garantiscano la qualità delle strutture e del personale. Tale numero si avvicina a quello degli Stati Uniti ed è superiore a quello del Regno Unito. Un decreto ministeriale stabilirà i requisiti tecnico-sanitari e i centri dovranno essere autorizzati e iscritti nell'apposito registro istituito dall'articolo 11. Poiché la disposizione presenta alcuni problemi di compatibilità con il nuovo assetto delle competenze in materia, come rilevato nel parere della Commissione Affari costituzionali, la sua riformulazione sarà presa in considerazione nel corso della discussione in Assemblea.

        L'articolo 11, "registro", prevede l'istituzione, con decreto ministeriale, di un registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di PMA presso l'Istituto superiore di sanità. L'iscrizione a tale registro è obbligatoria. Il registro raccoglie i dati dei centri, compresi quelli sui risultati conseguiti. Si potranno così avere informazioni complete anche sul numero dei soggetti nati in Italia con tali tecniche. Si evidenzia come la raccolta di tali dati e la loro diffusione sia di fondamentale importanza anche per le coppie che intendono accedere alle tecniche di PMA. Nei Paesi che hanno una disciplina in materia questi strumenti, che si sono andati perfezionando nel tempo, offrono una panoramica chiara delle percentuali di successo e dei rischi. L'esperienze statunitense ed inglese spingono a creare analoghi strumenti e a darne la massima diffusione.

        L'articolo 12, "sanzioni", è fondamentale perché garantisce l'applicazione della legge e introduce numerosi divieti divenuti ormai improcrastinabili come dimostrano le recenti vicende di cronaca. Sono vietate la maternità surrogata, l'esportazione di gameti o di embrioni, il trasferimento di gameti o di embrioni dopo la morte di uno dei componenti della coppia, sono previste sanzioni per la violazione del divieto di eterologa, dell'obbligo di acquisire il consenso informato, per la violazione dei limiti soggettivi posti dall'articolo 5. Le diverse fattispecie previste sono punite con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da Euro 51.646 a Euro 154.937, nonché con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione. Al riguardo sussistono alcuni dubbi legati alla determinatezza delle fattispecie e alla graduazione delle sanzioni sollevati dalla Commissione Affari costituzionali che potranno essere risolti con una diversa formulazione in questa sede.

        Il comma 2 definisce la clonazione umana riproduttiva e la vieta, prevedendo la sanzione della reclusione da dieci a venti anni e la multa da Euro 51.646 a Euro 153.937, nonché l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

        Il comma 3 specifica che per questi delitti non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche.

        Il comma 4 specifica la nullità di accordi presi in violazione dei commi 1 e 2.

        Il comma 5 prevede la sospensione temporanea di un anno dell'autorizzazione ai centri nei quali vengono praticate tecniche in violazione della legge. In caso di recidiva si procede con la revoca definitiva dell'autorizzazione.

        Il Capo VI "misure a tutela dell'embrione" si compone di un unico articolo, l'articolo 13, "sperimentazione sugli embrioni umani". La disposizione vieta qualsiasi forma di sperimentazione sull'embrione umano. Si consente la ricerca clinica per fini terapeutici o diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo dell'embrione stesso. Sono vietate: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere; e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

        Il comma 4 specifica che la produzione di embrioni è consentita nei limiti strettamente necessari ad un unico impianto e per un numero non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere trasferiti nell'utero per evitare la formazione di sovrannumerari.

        Il comma 5 vieta poi l'aborto selettivo in casi di gravidanze plurigemellari.

        Le disposizioni in questione danno quindi fondamento al diritto del concepito a nascere previsto dall'articolo 1.

        Quanto alle disposizioni finali e transitorie, contenute nel capo VII esse si aprono con l'articolo 14, "relazione al Parlamento". Si tratta di un indispensabile strumento per consentire al Parlamento di seguire l'evoluzione dell'accesso alle tecniche sulla base di dati finalmente completi raccolti dal registro succitato. Tali dati confluiscono in una relazione annuale al Parlamento predisposta dal Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge.

        Data l'incidenza delle tecniche su valori fondamentali intimamente connessi a convinzioni morali che possono rispondere a diverse sensibilità, nell'articolo 15 si prevede l'obiezione di coscienza per il personale sanitario.

        L'articolo 16 riguarda le misure transitorie.

        I commi 3, 4, 5 e 6 cercano di porre rimedio alla presenza in Italia di qualche decina di migliaia di embrioni congelati sui quali non si hanno dati precisi. Si procede prima di tutto ad una ricognizione individuando quelli di cui sono noti i genitori. Si attivano poi speciali procedure per lo stato di abbandono di embrione e per l'adozione.

        L'articolo si chiude con il comma 7 che ha lo scopo di estendere le disposizioni a tutela del bambino nato con tecniche di PMA, previste dall'articolo 9, a tutti i bambini nati prima dell'entrata in vigore della legge che, in base a tale previsione, non potranno più essere disconosciuti.

        Come già osservato, il testo preso in esame rappresenta una mediazione difficilmente raggiunta nella precedente legislatura tra opposte sensibilità ed esigenze. Il confronto in Commissione ha riaperto il dibattito con toni molto accesi che rischiavano di rinviare la discussione senza peraltro apportare molto ad una istruttoria ormai completa, le cui esigenze essenziali erano già state enunciate dalla Commissione Santosuosso nel 1985.

        Poche sono quindi le modifiche ancora da introdurre e le principali riguardano il problema della riforma del titolo V della Costituzione. Le questioni tecniche ancora aperte sono comunque state analizzate e saranno oggetto di emendamenti già preannunciati.

 

4. Conclusioni.

 

        Onorevoli colleghi ci troviamo in questa materia in una situazione di emergenza legislativa determinata dal numero di centri che operano, in assenza di regole precise, e dal numero di nati con tali tecniche in un contesto normativo dove nulla è vietato e quindi tutto è consentito. E' possibile che coppie o singoli richiedano l'accesso a tutte le tecniche con il solo presidio del codice deontologico dei medici che detta poche disposizioni per le situazioni più estreme.

        Tutte le stime sono approssimative in quanto non ci sono dati precisi per controllare dimensioni e implicazioni del fenomeno. I centri che praticano tali tecniche, in assenza di obblighi precisi, non forniscono al registro istituito presso l'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per monitorare la situazione. Non si ha un'idea di quanti cicli arrivino a non fine e di quanti siano i bambini che nascono con tecniche di riproduzione assistita.

        L'opinione pubblica è scossa dalla cronaca quotidiana che presenta un'ampia casistica, talvolta con nomi e cognomi. Bambini nati con tecniche post-mortem, uteri in prestito o in affitto con il relativo risvegliarsi dell'istinto naturale della maternità nella donna portatrice dell'embrione, degli scambi di seme paterno con conseguenti impreviste malattie genetiche, delle mamme nonne, delle decine di migliaia di embrioni umani congelati che sono a rischio e che non si sa che fine faranno, sui quali è persino lecito effettuare le più aberranti sperimentazioni in quanto in assenza di una legge sono considerati al pari di semplici oggetti.

        I risultati di questa situazione sono gravi e le conseguenze pregiudizievoli per il bambino sono di ordine non solo sanitario ma anche giuridico. Per fare un esempio in Italia, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, l'unico bambino al quale non vengono garantiti i più elementari diritti sociali è il bambino nato con tecniche di riproduzione assistita. Lo testimoniano diversi casi giudiziari di disconoscimento di paternità da parte di uomini che avevano acconsentito all'inseminazione della moglie con seme di donatore. Si può ricordare che il primo caso giudiziario di disconoscimento di paternità da parte di un soggetto che aveva consensualmente accettato di procedere ad una inseminazione artificiale della moglie risale addirittura al 30 aprile del 1956, quando il tribunale di Roma si pronunciò riconoscendo al richiedente il diritto di disconoscere il minore per "impotentia generandi" (e quindi per violazione del dovere di fedeltà coniugale).

        E' chiaro allora come sia compromesso il diritto alla famiglia vista come centro di cure e fonte di sicurezza morale, come base necessaria per lo sviluppo della personalità del fanciullo rispetto all'identità genetica del bambino.

        Per queste ragioni il Parlamento si deve assumere la responsabilità di una scelta in questa materia. Certamente è difficile e si tratta di una grossa responsabilità ma questo non può giustificare il rinvio sine die dell'approvazione di una legge in materia. Per queste ragioni auspichiamo un'approvazione del testo nei tempi programmati per fornire risposte concrete al Paese.

        I lavori in Commissione hanno riproposto i temi principali che dimostrano le diverse sensibilità su tematiche di fondo che occorre valutare attentamente ma che non devono, come purtroppo è già accaduto fino ad oggi, precludere l'approvazione della legge.

Dorina BIANCHI,

Relatore per la maggioranza.


 


TESTO

unificato della Commissione

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

(Finalità).

 

        1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i livelli essenziali delle prestazioni e i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

        2. Nell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la presente legge assicura il diritto a nascere del concepito.

        3. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

 

 

Art. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

 

        1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

        2. Nell'esercizio delle loro competenze costituzionali ed in relazione ai compiti loro affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nel quadro della tutela della salute, le regioni provvedono all'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità, nonché della procreazione medicalmente assistita.

 

 

 

 

Art. 3.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

 

        1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare".

 

 

Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE

 

Art. 4.

(Accesso alle tecniche).

 

        1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

        2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

            a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

            b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

            c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

        3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

 

 

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

 

        1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 

Art. 6.

(Consenso informato).

 

        1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

        2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di centri privati accreditati.

        3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

        4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

        5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

 

 

Art. 7.

(Linee guida).

 

        1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

        2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

        3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

 

Art. 8.

(Stato giuridico del nato).

 

        1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 6.

 

Art. 9.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

 

        1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

        2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 


 

Capo IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

 

Art. 10.

(Strutture autorizzate).

 

        1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

        2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:

            a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

            b) le caratteristiche del personale delle strutture;

            c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

            d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

 

Art. 11.

(Registro).

 

        1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

        2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

        3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

        4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

        5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

Capo V

SANZIONI

 

Art. 12.

(Sanzioni).

 

        1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

        2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

        3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

        4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

        5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1 è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è revocata.

 

 

Capo VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

 

Art. 13

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

 

        1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

        2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

        3. Sono, comunque, vietati:

            a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

            b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

            c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

            d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

            e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

        4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

        5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

        6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

 

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 14.

(Relazione al Parlamento).

 

        1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

        2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

 

 

Art. 15

(Obiezione di coscienza).

 

        1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10.

        2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

 

Art. 16

(Disposizioni transitorie).

 

        1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.

        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

        3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.

        4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6 della presente legge, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.

        5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 25.823 euro a 51.646 euro.

        6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente.

        7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

 

 

Art. 17.

(Copertura finanziaria).

 

        1. Per le attivita relative agli articoli 2, comma 1, e 11, il cui onere è valutato rispettivamente in 2.065.828 euro e in 154.937 euro annui, a decorrere dal 2002, è autorizzata la spesa di 2.220.765 euro annue a decorrere dall'esercizio 2002.

        2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità e la infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5.164.569 di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

        3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        4. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente legge, valutati in 7.385.334 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in 2.220.765 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

 

          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 47 ed abbinate come risultante dall'approvazione degli emendamenti 1.26, 1.24, 1.32, 1.33, 2.5 e 2.12;

              rilevato che tale testo riveste una particolare complessità, in quanto la materia trattata, ed il contemperamento dei valori costituzionali che il ricorso alle tecniche per la procreazione assistita coinvolge, implica la disciplina di una pluralità di aspetti;

              ritenuto, per i profili attinenti alla valutazione del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento in esame incida, per un verso, su materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla materia "ordinamento civile e penale" di cui alla lettera l), in quanto incide in misura rilevante sulla disciplina civilistica (regolando una fattispecie speciale del rapporto di filiazione, nonché profili quali l'anonimato della madre e il disconoscimento di paternità) e penalistica (introducendo fattispecie penali), nonché al "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale" di cui alla lettera r) del medesimo comma (disciplinando le modalità di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dell'Istituto superiore di sanità);

              ritenuto, per altro verso, che la disciplina recata dal testo in esame sia riconducibile a materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla "tutela della salute" in quanto, sebbene la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 sembri escludere che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita possa essere considerato come intervento terapeutico, le scelte contenute nel provvedimento in ordine al concreto accesso alle tecniche della procreazione medicalmente assistita rivestono profili sanitari particolarmente rilevanti, sia per quanto riguarda la tutela della salute del nascituro e degli altri soggetti coinvolti, sia per gli aspetti organizzativi, nonché alla materia " ricerca scientifica e tecnologica" per quanto concerne le misure di tutela dell'embrione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

              1) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 1-bis, come introdotto dall'emendamento 1.33, alla luce della possibile lesione del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che potrebbe derivare in sede interpretativa dalla disparità di trattamento tra maternità assistita e maternità non assistita;

              2) all'articolo 10, comma 2, che rimette alla potestà regolamentare del Governo la disciplina dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture autorizzate ad effettuare interventi di procreazione medicalmente assistita, si segnala l'esigenza di riformulare la disposizione, atteso che nelle materie di potestà legislativa concorrente la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, spetta alle regioni;

              3) all'articolo 12, commi 1 e 2, siano riformulate le disposizioni da essi recate tenendo conto dell'esigenza di renderle conformi al principio di legalità e di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, e a quello della proporzionalità tra le norme incriminatrici e relative sanzioni con riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.

 

 

 


N. 47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A-bis

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

———————————

 

 

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

 

presentata alla Presidenza il 26 marzo 2002

 

 

(Relatore: MAURA COSSUTTA, di minoranza)

 

sulle

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

 

n. 47, d'iniziativa del deputato

GIANCARLO GIORGETTI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

n. 147, d'iniziativa dei deputati

CE', BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, DIDONE', GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIANCARLO GIORGETTI, GIBELLI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

n. 156, d'iniziativa del deputato

BURANI PROCACCINI

 

Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 195, d'iniziativa del deputato CIMA

 

Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 406, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

 

Norme in materia di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro

 

Presentata il 1^ giugno 2001

 

 

 

n. 562, d'iniziativa del deputato MOLINARI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 6 giugno 2001

 

 

 

n. 639, d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, D'ALIA, GIUSEPPE DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, LIOTTA, MAZZONI, TUCCI

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 7 giugno 2001

 

n. 676, d'iniziativa dei deputati

MARTINAT, BONO, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI

 

Divieto di ogni forma di riproduzione umana extracorporea medicalmente assistita

 

Presentata l'11 giugno 2001

 

 

 

n. 762, d'iniziativa del deputato

ANGELA NAPOLI

 

Norme per la tutela dell'embrione e della dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 12 giugno 2001

 

 

 

n. 1021, d'iniziativa del deputato SERENA

 

Disposizioni in materia di irrevocabilità del consenso nelle pratiche

di procreazione assistita

 

Presentata il 21 giugno 2001

 

 

 

n. 1775, d'iniziativa dei deputati

MAURA COSSUTTA, PISTONE, BELLILLO

 

Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 17 ottobre 2001

 

 

 

n. 1869, d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, BATTAGLIA

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 26 ottobre 2001

n. 2042, d'iniziativa dei deputati

PALUMBO, MORONI, BAIAMONTE, STAGNO d'ALCONTRES

 

Norme in materia di riproduzione medicalmente assistita

 

Presentata il 28 novembre 2001

 

 

 

n. 2162, d'iniziativa dei deputati

DEIANA, VALPIANA, TITTI DE SIMONE, MASCIA

 

Istituzione presso il Ministero della salute di una commissione

di studio sulle biotecnologie della riproduzione

 

Presentata il 14 gennaio 2002

 

 

 

n. 2465, d'iniziativa dei deputati

PATRIA, CROSETTO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 5 marzo 2002

 

 

 

n. 2492, d'iniziativa del deputato DI TEODORO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 7 marzo 2002

 

 


Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIII legislatura le Camere hanno affrontato la discussione sulle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, anche denominate "procreazione medicalmente assistita" (PMA). Un tema esaminato dapprima dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati che dopo un lungo lavoro ha elaborato per la prima volta un testo unificato (atto Camera n. 414-A XIII legislatura), in seguito profondamente modificato dall'Aula, ed infine approdato al Senato della Repubblica che lo ha ulteriormente e, ancora più negativamente, a nostro avviso, modificato (atto Senato n. 4048).

Un iter parlamentare, dunque, complesso, molto sofferto, che se un unico pregio ha avuto è stato quello di aprire non solo nelle Aule parlamentari, ma nel Paese, una riflessione, un dibattito su un tema fino ad allora di esclusivo appannaggio degli "addetti ai lavori".

Il dibattito si è quindi arricchito non solo del contributo di medici, ginecologi e specialisti della materia, ma ha coinvolto donne, gruppi femminili ed associazioni da anni impegnate nella riflessione e nell'elaborazione sul tema della PMA, convinte della necessità di non esser espropriate di una discussione che coinvolge l'identità, il corpo ed il sapere femminili.

Il dibattito ha quindi trasceso dalla discussione prettamente medico-scientifica, per affrontare il tema del corpo e del sapere delle donne, dell'uso della medicina come strumento invasivo del corpo femminile, del concetto di genitorialità; ma più in generale lo scontro ha interessato la sfera delle libertà individuali opponendo, infine, sostenitori di una concezione laica dello Stato e delle norme che lo regolano ad una concezione, al contrario, di carattere confessionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno elaborato testi legislativi che non solo, a nostro avviso, non si pongono al passo con l'evoluzione ed il processo di modificazione sociale che hanno interessato in questi anni la società civile, ma che addirittura hanno tentato di vanificare le conquiste democratiche, sociali e culturali, che in questi anni hanno prevalso nei comportamenti della società. Così i testi elaborati prima dalla Camera dei deputati e poi dal Senato della Repubblica hanno prodotto veri e propri "mostri" giuridici che dall'esclusione all'accesso alle tecniche di PMA per le donne single e le cosiddette "coppie di fatto", è giunto fino al riconoscimento dell'adottabilità dell'embrione. Si è prodotto dunque, proprio a partire dal disconoscimento della titolarità femminile nella riproduzione e del diritto all'autodeterminazione delle donne a decidere della propria maternità e del proprio corpo, un processo, dal punto di vista parlamentare, che se ha avuto il merito di contribuire ad aprire un dibattito nel Paese, ha prodotto dal punto di vista legislativo testi di legge che hanno tentato di introdurre princìpi giuridici di una pericolosità senza precedenti.

La presente proposta di legge vuole dunque tentare di rimettere al centro un punto di vista delle donne e certamente non vuole e non pretende di parlare a nome di tutte le donne rispetto alle tecnologie di inseminazione artificiale. In questo senso ci siamo avvalse del testo già presentato nella precedente legislatura, frutto di una discussione tra donne con lo scopo di costruire un punto di vista femminile rispetto alle tecnologie di riproduzione artificiale.

L'intenzione di presentare una proposta legislativa è nata innanzitutto dalla volontà di interrogarsi sull'opportunità di una regolamentazione delle tecniche di PMA. La regolamentazione dei centri che praticano le tecniche di riproduzione assistita è tuttora affidata a due circolari ministeriali, rispettivamente del 1985 e del 1987 dai Ministri, della sanità pro tempore, Degan e Donat Cattin. La prima ha introdotto il divieto dell'effettuazione della fecondazione eterologa nei centri del Servizio sanitario nazionale, divieto peraltro privo di fondamento legislativo e che nei fatti ha favorito lo sviluppo dei soli centri privati. La seconda, auspicando la rapida definizione di un'organica disciplina legislativa in materia (nel 1987 !), regolamenta la raccolta di seme a fini di fecondazione con intervento di un donatore, rinviando ad atti successivi, mai peraltro adottati, la definizione dei requisiti dei centri. L'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa è pertanto attualmente lecita, riconosciuta da uno dei due atti a contenuto normativo vigenti, ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi.

Ma la cautela sull'opportunità di una puntuale definizione legislativa nasce dalla volontà di evitare la subalternità dal punto di vista tecnologico. Subalternità tanto più pericolosa per il soggetto femminile, poiché le tecnologie si ammantano di una presunta neutralità della scienza, neutralità che di per sé cancella la differenza di sesso. Le tecniche di PMA si presentano come "cura della sterilità" e con ciò scompare la differenza di posizione dei due sessi nella riproduzione e rispetto alle tecnologie stesse. Eppure l'inseminazione da donatore interessa la sterilità maschile, il gamete intra Falloppion transfer (GIFT), e la fecondazione in vitro quella femminile. Tale assenza di distinzione non valuta e non tutela come "bene" il corpo femminile, sul quale insistono tutte le tecniche, alcune delle quali comportano manipolazioni pesanti del corpo della donna. E' comunque falsa la autorappresentazione delle tecniche di PMA come "cura della sterilità": in realtà, esse non mirano a risanare il corpo sterile, che rimane tale. Interventi quali l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro o il GIFT sono in realtà trasferimenti di gameti o embrioni, che hanno la possibilità di trascendere le tradizionali coordinate spaziali e temporali dell'evento riproduttivo, scindendolo dall'atto sessuale.

Si aprono inedite prospettive di controllo sulla procreazione, attraverso l'aumento del potere medico, in contrasto con il movimento di opinione femminile e femminista che fin dallo scorso decennio aveva mirato a demedicalizzare l'evento nascita. Le potenzialità di applicazione della PMA vanno perciò ben oltre il diritto alla salute: non a caso si presentano problematiche giuridiche che non hanno riferimento diretto alla "cura della sterilità", come l'inseminazione di "donna sola", o lo statuto giuridico degli embrioni soprannumerari, prodotti con la fecondazione in vitro, o l'affitto dell'utero.

Le stesse categorie giuridiche di riferimento sono messe in discussione. Se è improprio appellarsi al "diritto alla salute" per tecniche che non mirano al benessere del corpo, è altresì dubbio che ci si possa riferire al "diritto del singolo" rispetto alla procreazione, trattandosi di un evento relazionale per eccellenza. Inoltre, ad iniziare dagli anni '70, con la legislazione sul divorzio, sull'aborto, sul diritto di famiglia, attraverso dibattiti e scontri che hanno coinvolto nel profondo la società italiana, è stato richiesto al diritto di rinunziare a regolare con un intervento diretto i rapporti relativi alla procreazione: lasciando alla dinamica sociale la libera ridefinizione di nuovi modelli di rapporto fra i sessi e ai singoli, in particolare alle donne con la legge 22 maggio 1978, n. 194, la piena responsabilità di dirimere eventuali conflittualità di natura etica in campo procreativo.

Al contrario, tramite la PMA, lo Stato è chiamato a reintervenire sul terreno dei rapporti fra i sessi e della procreazione, trovandosi di fronte a due fenomeni inediti, introdotti dalle tecnologie: svincolandosi la riproduzione dal rapporto sessuale, un sesso può potenzialmente fare a meno dell'altro; mentre, rispetto al modello di genitorialità "naturale", si moltiplicano i "soggetti parentali", poiché appaiono le figure del donatore o della donatrice di gameti, la madre surrogata o colei che dà in affitto il proprio utero.

Fin dall'approvazione del nuovo diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975), che equiparava i figli nati fuori dal matrimonio a quelli legittimi, lo Stato restituiva ai singoli la piena libertà delle scelte procreative, affidate all'esercizio della responsabilità individuale.

Il pluralismo di modelli oggi esistenti (famiglia, convivenza, "maternità solitaria") è stato progressivamente sorretto e accompagnato da significativi processi sociali, primo fra tutti il processo di liberazione ed emancipazione delle donne. Ma la PMA "artificialmente" sconvolge i modelli di genitorialità esistenti, ed obbliga la società ad una rincorsa dei processi innescati dalla tecnologia stessa, senza una effettiva riflessione e un controllo sociale sugli stessi. Sicuramente non esiste una forma "naturale" della genitorialità che ha invece subìto profondi mutamenti storici: tuttavia il brusco inserimento di inedite possibilità di relazioni nella procreazione con le tecnologie porta ad una "denaturalizzazione" rispetto al contesto socio-culturale attuale e al rapporto fra i sessi nella procreazione. Le conseguenze di questi processi sono paradossali.

In primo luogo lo sconvolgimento, che potenzialmente opera la PMA nei modelli sociali di riproduzione, spinge ad una richiesta "forte" di intervento rivolta al diritto.

Ma come Stefano Rodotà ha giustamente osservato, è difficile e rischioso chiedere al diritto di fornire valori che la società non esprime. Ovvero la premessa di intervento del diritto è l'esistenza di valori "forti" presenti nell'organizzazione sociale; valori attualmente inesistenti, poiché non è la società ad aver "prodotto" il progresso tecnologico, bensì è vero il contrario: sono le tecnologie ad innescare e a guidare i processi sociali, invocando l'intervento del diritto e dell'etica quando il governo dei processi si rivela difficile.

In conclusione riteniamo che sia giusto orientarsi verso una legislazione che tenti di intervenire in modo critico correggendo le tendenze della medicina procreativa quando questa scardina la unicità del soggetto, frantuma la verità complessa della persona, altera i confini fra le specie umane e la materia ed azzera le differenze di genere, facendo agire quella "coscienza del limite", dando senso sociale ed umano all'innovazione tecnologica. Il che, sulla base dell'elaborazione teorica femminista e dell'esperienza storica del soggetto femminile, non significa affatto assecondare la conservazione del modello sociale familiare della riproduzione, sulla base di una presunta ed ideologica "naturalità" dello stesso, bensì ancorarsi alla certezza dei soggetti (e in primo del soggetto femminile, per il sapere che esprime e per la centralità che ricopre nella procreazione).

Ciò significa privilegiare l'interesse della tutela della salute, oggi compromessa dal proliferare di centri privati che si configurano come un vero e proprio mercato selvaggio senza alcuna garanzia di controllo sanitario; significa, altresì, evitare che l'apertura incontrollata di nuovi servizi crei, essa stessa, la domanda: questa sembra essere la situazione attuale. E' probabile, infatti, che un eccessivo proliferare di nuovi servizi induca un'ulteriore domanda, tramite il complice diffondersi della cultura del "figlio a tutti i costi": così, già avviene che la maggior parte delle coppie si rivolga ai centri, dopo un tempo relativamente breve di ricerca del figlio. Il che ipotizza la necessità di "decodificare" il problema "sterilità", dando la precedenza a ridefinizioni della domanda di tipo non medico, bensì psicologico e sociale. Occorre indagare il desiderio di maternità di fronte alle possibilità inedite che le tecniche offrono e la conseguente trasformazione del "desiderio" in "bisogno" e del "bisogno" in "diritto".

Quanto all'accesso alle tecnologie, si individua nella donna il soggetto avente diritto in quanto la titolarità nella riproduzione è femminile e il desiderio e la possibilità di diventare madre è affidata alla libertà e responsabilità della donna: non si diventa madri in forza del diritto.

Inoltre, come rileva Paolo Zatti, il nostro ordinamento non prevede norme che impongano condizioni di idoneità fisica o psichica nella procreazione. Prevalgono dunque i criteri di libertà e di privatezza che, si badi bene, "non implicano una valutazione positiva dell'interesse a procreare, e men che mai delle singole decisioni procreative, ma solo una valutazione del tutto negativa dell'intrusione statuale nella determinazione di condizioni o limiti alla libertà e privatezza". Una volta garantita la libertà di accesso alla PMA, è opportuno valutare come primario interesse il diritto del nascituro a una identità certa, nonché ad un patrimonio genetico non manipolato.

Da qui sorge le necessità di impedire pratiche come l'affitto di utero o la madre surrogata, nonché di impedire il disconoscimento del figlio/a, una volta che sia riconosciuto e attestato il desiderio maschile di coinvolgimento nel progetto di generare.

Quanto al destino degli embrioni soprannumerari, nonché ai limiti della ricerca scientifica ad essi applicata, si ritiene che il problema non possa risolversi in una legge di regolamentazione generale della PMA, dovendo peraltro maturare nella società e nella stessa comunità medico-scientifica un punto di vista che parta dalla "coscienza del limite". Tuttavia si stabiliscono alcuni princìpi che reintegrano il potere e soprattutto la responsabilità dei soggetti, la donna o la coppia, che, con il loro progetto procreativo, hanno creato gli embrioni: sembra giusto che non siano espropriati di voce in capitolo nel decidere la destinazione o le modalità di utilizzazione degli embrioni.

La presente proposta di legge disciplina, dunque, le tecniche di PMA, alle quali possono aver accesso tutte le donne che abbiano compiuto la maggiore età, ed alle quali può associarsi il coniuge, il convivente o l'uomo che abbia intenzione di assumere la paternità del nascituro (articolo 3).

L'esigenza che la donna, che intende sottoporsi alle tecniche di PMA, venga adeguatamente informata sul grado di invasività delle tecniche medesime ed esprima un consenso scritto anche in relazione ai possibili effetti collaterali ai quali può incorrere, è prevista dall'articolo 4. Particolare cura è stata posta allo stato giuridico del nato ed al disconoscimento di paternità, materia molto dibattuta, per la quale gli articoli 6 e 7 normano il divieto di disconoscimento di paternità nella fase successiva alla fecondazione dell'ovulo.

Le linee guida alle quali tutte le strutture autorizzate hanno l'obbligo di attenersi sono regolate da apposito decreto del Ministro della salute, secondo quanto definito dall'articolo 5; l'articolo 8 definisce i requisiti delle strutture autorizzate.

L'articolo 9 istituisce il registro delle strutture autorizzate presso l'Istituto superiore di sanità. Le modalità per la donazione dei gameti sono stabilite dall'articolo 10, che introduce limiti di età, (per le donne a trentacinque anni e a quaranta anni per gli uomini), e prevede l'accertamento dell'idoneità dei donatori al fine di escludere ogni possibile patologia infettiva o malattia ereditaria. L'articolo 11 reca norme per la raccolta e la conservazione di gameti e di embrioni. Le disposizioni sui divieti sono contenute nell'articolo 12, mentre il divieto di donazione umana è regolato dall'articolo 13.

La sperimentazione sugli embrioni umani è in generale vietata, mentre la ricerca clinica è consentita a condizione che si perseguano finalità cliniche o terapeutiche. L'articolo 16 vieta comunque la produzione di embrioni umani per fini di ricerca o sperimentazione, ogni forma di selezione a scopo eugenetico, nonché interventi di manipolazione, interventi di scissione e la fecondazione di gamete umano con gamete di specie diversa. L'articolo 17 prevede l'obbligo per il Ministro della salute di presentare ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge. Le sanzioni penali e amministrative sono disciplinate dagli articoli 14 e 15, mentre la tutela della riservatezza dei dati personali, sia in merito alla donazione che alle persone che accedono alla procreazione, è regolata dall'articolo 18, che prevede anche la deroga alla legge n. 675 del 1996 nei casi di grave e comprovato pericolo per la salute del nato.

Il testo alternativo che propone una modifica sostanziale del testo licenziato in sede referente dalla XII Commissione per le parti indicate in precedenza vuole soprattutto testimoniare l'esistenza di un punto di vista diverso, non solo nelle Aule parlamentari, ma anche e soprattutto nel paese, con un dibattito che in questi anni, tra le donne, nel mondo scientifico e nell'opinione pubblica ha profondamente inciso nel pensiero comune. La presentazione di questo testo, dunque, intende dare voce ad un punto di vista laico, che prevede anche la possibilità di accesso alla fecondazione di tipo eterologo come in precedenza evidenziato. La presentazione del testo unificato da parte della maggioranza, per la procedura alquanto superficiale e dettata da un'inspiegabile esigenza di celerità, su materia peraltro assai delicata, testimonia la superficialità e l'approssimazione con la quella il testo è stato approntato al punto che materia, quale la maternità surrogata viene menzionata soltanto nell'articolo concernente le sanzioni, in assenza del precetto. Una superficialità che testimonia la volontà politica di chiudere comunque un provvedimento piuttosto che di avere a cuore la salute dei cittadini e la volontà di regolamentare una materia che attiene anche alla sfera etica, morale e culturale dell'opinione pubblica.

Infine, preannuncio la richiesta di porre in votazione il testo alternativo, ai sensi dell'articolo 87, comma 1-bis, del regolamento.

 

 

Maura COSSUTTA,

Relatore di minoranza.


 

 


TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA ( )

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del

Regolamento)

 

 

Capo I

FINALITA'

 

 

Articolo. 1.

(Finalità).

 

1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione in vitro, di prelievo, di trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani.

 

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

 

 

Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE

 

 

Articolo. 2.

(Accesso alle tecniche).

 

1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano espresso consenso informato di cui all'articolo 4.

 

(Alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione).

 

 

Articolo. 3.

(Requisiti soggettivi).

 

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate, ai sensi dell'articolo 8. Alla richiesta può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

 

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione).

 

 

( ) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2, 3, 15 e 16 del testo della Commissione.

 

Articolo. 4.

(Consenso informato).

 

1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 3 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura di cui all'articolo 8 della presente legge, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione delle tecniche deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

 

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione).

 

 

Articolo. 5.

(Linee guida).

 

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

 

(Alternativo all'articolo 7 del testo della Commissione).

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI

LA TUTELA DEL NASCITURO

 

 

Articolo. 6.

(Stato giuridico del nato).

 

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le disposizioni dell'articolo 7.

 

(Alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione).

Articolo. 7.

(Disconoscimento della paternità).

 

1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 6, non sono ammesse l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente.

 

(Alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione).

 

 

Capo IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

 

 

Articolo. 8.

(Strutture autorizzate).

 

1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate presso strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni ed iscritte al registro di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;

e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 11.

 

(Alternativo all'articolo 10 del testo della Commissione).

 

 

Articolo. 9.

(Registro).

 

1. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 17 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

 

(Alternativo all'articolo 11 del testo della Commissione).

 

 

 

Articolo. 10.

(Donazione di gameti).

 

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 11 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 18.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

 

 

Articolo. 11.

(Centri di raccolta e conservazione di gameti e di embrioni).

 

1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri pubblici di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro.

2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoche delle stesse;

b) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri di cui al presente articolo;

c) le modalità di conservazione dei gameti;

d) gli indirizzi per lo svolgimento di attività di informazione sulle donazioni nonché sulle modalità attraverso le quali queste ultime sono promosse e realizzate;

e) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c);

f) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

3. La conservazione degli embrioni derivanti dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentita per un massimo di cinque anni nei centri di cui al presente articolo. Entro tale termine, i soggetti di cui all'articolo 3 che non desiderino utilizzare gli embrioni medesimi per una gravidanza possono:

a) richiedere al centro la distruzione degli embrioni;

b) consentire l'utilizzazione degli embrioni, al fine di rendere possibile la gravidanza di un'altra donna, previa rinuncia al riconoscimento del nascituro;

c) autorizzare l'uso degli embrioni nell'ambito di ricerche cliniche e sperimentali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), è assicurata la riservatezza dei soggetti coinvolti.

5. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 17 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

 

 

Articolo. 12.

(Divieti).

 

1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni per destinarli all'attuazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 3;

b) ogni forma di remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per le cessioni di gameti o di embrioni. Sono altresì vietate ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni nonché qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

c) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

d) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

e) l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 8 o la donazione e la raccolta di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11 o la donazione effettuata a favore di un soggetto la cui identità sia nota al donatore.

2. E' vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, nonché di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi accordo in tale senso è nullo.

 

 

Articolo. 13.

(Divieto di clonazione umana).

 

1. Ai fini previsti dalla presente legge si intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.

 

 

Capo V

SANZIONI

 

Articolo. 14.

(Sanzioni penali).

 

1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 12.000 euro a 25.000 euro.

2. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e d), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000 euro a 103.000 euro.

3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 51.000 euro a 154.000 euro.

4. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 16, comma 1, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa, da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettere a), b) e c), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. Chiunque compia le attività di sperimentazione previste dall'articolo 16, comma 4, lettera d), è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

7. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata massima di cinque anni. In caso di violazione del divieto di cui al comma 6 si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

 

(Alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione).

 

 

Articolo. 15.

(Sanzioni amministrative).

 

1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 8 o dei centri di cui all'articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a 203.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle autorizzate di cui all'articolo 8 o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 11 o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni di cui al citato articolo 11, comma 3, lettera c), in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 11, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro, nonché con la cancellazione dall'albo professionale.

3. L'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita all'interno di strutture sanitarie non autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonché l'accettazione della donazione di gameti in centri diversi da quelli di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 51.000 euro a 154.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della struttura o la revoca dell'autorizzazione.

 

 

Capo VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

 

 

Articolo. 16.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

 

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).

4. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o disectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

 

(Alternativo all'articolo 13 del testo della Commissione).

 

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Articolo. 17.

(Relazione del Parlamento).

 

1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

 

(Alternativo all'articolo 14 del testo della Commissione).

 

 

Articolo. 18.

(Tutela della riservatezza).

 

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.

2. Le operazioni relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.

3. In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, l'identità del donatore, può essere rivelata, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato.

 

 

Articolo. 19.

(Copertura finanziaria).

 

1. Per le attività relative agli articoli 8 e 11 il cui onere è valutato rispettivamente in 1.032.914 euro ed in 4.131.655 euro annui, a decorrere dal 2002, è autorizzata la spesa di 5.164.569 euro annui a decorrere dall'esercizio 2002.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.164.569 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(Alternativo all'articolo 17 del testo della Commissione).

 


N.47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A-ter

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

——————————

 

 

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

 

 

presentata alla Presidenza il 26 marzo 2002

 

 

(Relatore: CIMA, di minoranza)

 

sulle

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

 

n. 47, d'iniziativa del deputato GIANCARLO GIORGETTI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 147, d'iniziativa dei deputati

CE', BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, DIDONE', GUIDO DUSSIN,

LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIANCARLO

GIORGETTI, GIBELLI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI,

PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI,

VASCON

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

n. 156, d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

 

Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 195, d'iniziativa del deputato CIMA

 

Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 406, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

 

Norme in materia di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro

 

Presentata il 1^ giugno 2001

 

 

 

n. 562, d'iniziativa del deputato MOLINARI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 6 giugno 2001

 

 

 

n. 639, d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, D'ALIA,

GIUSEPPE DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, LIOTTA, MAZZONI, TUCCI

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 7 giugno 2001

 

 

n. 676, d'iniziativa dei deputati

MARTINAT, BONO, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI

 

Divieto di ogni forma di riproduzione umana extracorporea medicalmente assistita

 

Presentata l'11 giugno 2001

 

 

 

n. 762, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

 

Norme per la tutela dell'embrione e della dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 12 giugno 2001

 

 

 

n. 1021, d'iniziativa del deputato SERENA

 

Disposizioni in materia di irrevocabilità del consenso nelle pratiche

di procreazione assistita

 

Presentata il 21 giugno 2001

 

 

 

n. 1775, d'iniziativa dei deputati

MAURA COSSUTTA, PISTONE, BELLILLO

 

Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 17 ottobre 2001

 

 

 

n. 1869, d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, BATTAGLIA

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 26 ottobre 2001

n. 2042, d'iniziativa dei deputati

PALUMBO, MORONI, BAIAMONTE, STAGNO d'ALCONTRES

 

Norme in materia di riproduzione medicalmente assistita

 

Presentata il 28 novembre 2001

 

 

 

n. 2162, d'iniziativa dei deputati

DEIANA, VALPIANA, TITTI DE SIMONE, MASCIA

 

Istituzione presso il Ministero della salute di una commissione

di studio sulle biotecnologie della riproduzione

 

Presentata il 14 gennaio 2002

 

 

 

n. 2465, d'iniziativa dei deputati

PATRIA, CROSETTO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 5 marzo 2002

 

 

 

n. 2492, d'iniziativa del deputato DI TEODORO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 7 marzo 2002

 

 


Onorevoli Colleghi! - "L'artificio del mondo umano separa l'esistenza umana dall'ambiente meramente animale, ma la vita è estranea a questo mondo artificiale ... molti sforzi sono stati diretti in tempi recenti a cercare di rendere artificiale anche la vita, a recidere l'ultimo legame per cui l'uomo rientra ancora tra i figli della natura ... quest'uomo del futuro sembra posseduto da una sorta di ribellione contro l'esistenza umana come gli è stata data, un dono gratuito proveniente da non so dove che desidera scambiare con qualcosa che lui stesso abbia fatto". (H. Arendt).

Dal 1987, inizio della prima legislatura in cui i Verdi sono stati presenti in Parlamento la fecondazione artificiale, come allora veniva definita in modo un po' brutale ma chiaro, è stata al centro dell'attenzione e dell'iniziativa politica dei Verdi. Avendo come ragione fondante la ricerca di un rapporto più rispettoso con l'ambiente e la natura da parte della specie umana, avvertimmo subito i rischi preannunciati dalle nuove frontiere di scienza e tecnica, se non opportunamente indirizzate da norme, ma soprattutto da un confronto politico serrato che ponesse al centro l'etica della responsabilità verso le generazioni future: "questa terra ci è consegnata in prestito dai nostri figli" e la coscienza del limite deve perciò modificare un modello violento e antropocentrico di intervento sulla natura.

Le sperimentazioni di nuove tecnologie, come le manipolazioni genetiche, la clonazione e alcune biotecnologie che già si stavano sperimentando sugli animali, facevano supporre, come è poi avvenuto, che si sarebbero indirizzate anche verso la specie umana come di fatto era avvenuto appunto con la fecondazione artificiale, già allora l'unico modo di riproduzione concesso agli animali negli allevamenti. Per questo presentammo anche una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno e sugli sviluppi delle Nuove Tecnologie Genetiche e Biologiche e delle Nuove Tecnologie Riproduttive.

Nel frattempo le applicazioni scientifiche sopravanzano sempre più l'elaborazione della normativa. Per esempio le norme europee sulla sicurezza delle biotecnologie comportanti manipolazioni genetiche, che risalgono al 1990, solo ora sono in fase di revisione, per adeguarle al "principio di precauzione". Né si è avviato in questi anni nel paese il dibattito attraverso la Conferenza nazionale su questi temi che avevamo ottenuto come impegno dall'allora ministro Donat-Cattin, per coinvolgere la società civile insieme a politici, tecnici e al comitato di bioetica nel definire gli orientamenti e per affermare un principio di responsabilizzazione allargato.

Di fronte a questioni così difficili da affrontare non vale né una presunta obiettività scientifica e disinteressata, che si proclama volta sempre al bene dell'umanità, quando invece conosciamo lobby medico-farmaceutiche molto potenti che condizionano pesantemente la ricerca, né valgono forzature ideologiche e religiose, ma occorre un approccio laico e democratico, come affermato dalla relatrice on. Dorina Bianchi all'inizio del dibattito in Commissione, che tenga conto delle esperienze, dei desideri e dei punti di vista di ciascuno senza penetrare nella sfera affettiva e personale, che riaffermi nel concreto il diritto di tutti i cittadini di essere informati sulle nuove frontiere di scienza e tecnica, che ne articoli il potere di scelta di indirizzi con scienza e Stato: non è più sufficiente veder riconosciuto solo il diritto di esprimere un consenso informato su un atto che li riguarda. Oggi, ad esempio, le terapie geniche per correggere difetti causati da malattie ereditarie o per evitare predisposizioni a malattie gravi generalmente sono accettabili, purché limitate alle cellule somatiche (cioè del corpo), escludendo le cellule riproduttive, che comporterebbero modifiche permanenti nella specie umana, con rischio di nuove forme di eugenetica positiva, anticamera di esseri umani programmati a piacere, dibattito questo che non è stato affrontato coinvolgendo i cittadini.

Recentemente il dibattito sulle manipolazioni biologiche e genetiche è diventato particolarmente incandescente, sempre tra addetti ai lavori, quando vi è stata la proposta di utilizzare embrioni clonati come pezzi di ricambio per curare malattie degenerative o per sostituire parti non più funzionanti. La logica dei pezzi di ricambio nasce con i trapianti e sta portando alla clonazione umana terapeutica che può diventare l'anticamera della clonazione riproduttiva, cioè la realizzazione di uomini a comando fino ad una società con individui uguali per svolgere uguali funzioni, come paventato da Huxley nell'utopia negativa "il mondo nuovo".

A Porto Alegre è stato riaffermato, con l'iniziativa di J. Rifkin, il diritto dell'intera umanità al possesso del patrimonio genetico naturale contro la brevettazione dei geni che sancisce la proprietà della vita nelle mani delle stesse multinazionali che intervengono anche nella tecnologia riproduttiva.

I biologi che sostituiscono geni in modo da obbligare i microorganismi manipolati a produrre ciò che si vuole modificando il loro comportamento, quelli che in nome della produttività brevettano viventi o quelli che hanno introdotto tecniche di allevamento e di riproduzione che rendono artificiale tutto il ciclo di vita animale, con conseguenze drammatiche e costi altissimi come quelli che abbiamo conosciuto con la mucca pazza, i medici che manipolano embrioni o tessuti di feti tenuti in vita artificialmente come materiale biologico che permette sperimentazioni più precise o che tengono in vita feti di cinque mesi e di cinque etti o uteri in provetta in cui far sviluppare embrioni nella ricerca sempre più pressante della possibilità di realizzare la maternità extra-corporea, tutti questi ricercatori si rifanno a un paradigma tecnico-scientifico che la cultura ecologista mette profondamente in discussione.

Coscienza del limite ed etica della responsabilità, la stessa sfida della complessità con cui si cimenta la scienza oggi, tendono al superamento di un ordine di pensiero che ha le sue radici nella filosofia cartesiana della conoscenza: separazione tra corpo e mente, tra razionale e irrazionale, tra soggetto e oggetto, tra natura e cultura, separazione basata sul ruolo esterno e "obiettivo" dell'osservatore. Il processo della conoscenza si fa complesso e non è più facile operare la tradizionale rimozione di tutto ciò che è considerato non razionale e non scientifico. La scelta non avviene più solo in base a fatti sperimentali e in base a ragionamenti deduttivi, e la dimensione etica diventa fondamentale (confronta L'Oeuf transparent di J. Testart). Oggi più che mai, con gli esperimenti di genetica ci rendiamo conto che osservare significa già modificare e alla domanda di R. G. Edwards che ha fatto nascere la prima bimba in provetta: "già che è lì, perché non guardare cosa c'è dentro l'embrione?" forse si potrebbe rispondere che in questo caso è molto chiaro che osservare è già modificare e che usare sonde genetiche che leggono nelle cellule difetti e predisposizioni ha in sé il rischio di un'eugenetica da controllo di qualità che potrebbe portare a buttare l'embrione non rispondente al modello desiderato.

Non tutto quel che si può fare si deve necessariamente fare.

Il bisogno indotto di un figlio da fabbricarsi con i mezzi più artificiali, dipendente dalla tecnologia e dal mercato, sostituisce al desiderio il diritto alla maternità, al dono lo scambio, e costituisce spesso un inganno che alimenta un mercato molto remunerativo ma che porta nella maggior parte dei casi a chi si sottopone a queste tecniche delusioni ad alti costi, visto la bassa percentuale di riuscita. In questi anni i governi che si sono succeduti non sono neppure riusciti a promuovere un serio monitoraggio dei centri privati che sorgevano rapidamente, mentre quelli pubblici riducevano l'attività o chiudevano, come quello della clinica S. Anna di Torino, uno dei primi ad operare in Italia nella più grande clinica di ostetricia e ginecologia d'Europa.

Queste considerazioni di premessa sono quelle che stanno alla base della cautela e del principio di precauzione che deve guidare il legislatore nel normare materie così delicate come quella in oggetto, che riguarda il concepimento e la procreazione, che apre la possibilità di intervenire sul patrimonio genetico umano dei gameti e degli embrioni e che tocca le convinzioni più profonde di ciascuno.

Non dimentichiamo però che qui si tratta di colmare un vuoto legislativo ormai protrattosi da decenni con una prassi e tecniche che si sono nel frattempo consolidate anche se, quando superavano il livello accettabile dai più, creavano inevitabilmente scandalo come nei casi di nonne o sorelle madri, di fecondazione post-mortem, di uteri in affitto, di uteri artificiali, di trapianto di uteri, etc.

Le nuove tecnologie riproduttive trasformano in artificiale il processo naturale del concepimento e della gravidanza, separando l'evento riproduttivo dal congiungimento dei genitori nell'atto sessuale. Creano le condizioni in cui funzioni procreative sono artificialmente separate in modo che più persone possano concorrervi in tempi diversi. Si ha così una deflagrazione delle figure parentali a cui non corrisponde una elaborazione culturale che trasformi profondamente la realtà sociale oggi modellata sul processo naturale di riproduzione. E i dubbi etici che sia legittimo arrivare a tanto sono più che consistenti.

Non essendo in grado di adeguare le relazioni umane e, quindi, il diritto a questa destrutturazione dell'ordine naturale della trasmissione della vita indotta dalle tecniche di procedura assistita (TPA), ma volendo continuare a concepire sempre come progresso tutto ciò che di nuovo la tecnologia induce, ecco che si ricorre al principio dell'anonimato del donatore. Si producono così iniziative legislative che si basano sulla mistificazione del segreto della paternità o maternità genetica.

Anziché indurre con spensieratezza queste tecniche che non curano la sterilità, né risalgono alle sue cause, che producono in modo extracorporeo embrioni, sovente in soprannumero, e che congelati, possono essere reimpiantati dopo anni, potrebbero essere utilizzati per la ricerca o donati in segreto, o introdurre al contrario pesanti limitazioni sapendo che non saranno rispettate, sarebbe più conveniente che l'intervento legislativo indirizzasse la ricerca verso la scoperta della causa della crescente sterilità maschile e femminile e le cure atte a superarla. Partendo da queste considerazioni si intende in primo luogo affermare che occorre limitare il ricorso alle tecniche di procreazione artificiale ai casi di sterilità provata ed irreversibile, favorendo la ricerca finalizzata alla rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità, e considerando le TPA come surrogato, ammesso in via transitoria, dell'atto naturale in attesa del conseguimento degli obiettivi relativi alla rimozione delle cause di cui sopra. Non si tratta soltanto di cause di tipo fisiologico e patologico ma, molto spesso, di tipo psicologico, ambientale e sociale; è, pertanto, evidente che almeno una parte consistente della crescente diffusione del fenomeno di sterilità, di infecondità o di infertilità può essere eliminata mettendo in atto anche interventi di natura non medica necessari per rimuoverle e, in determinati casi, addirittura per prevenirne l'insorgenza. Le TPA non sono tecniche di cura della sterilità ma un surrogato che non tiene conto delle cause e non fa nulla per curarla. Inoltre, le TPA insistono sul corpo della donna anche quando la sterilità è maschile, e comportano in molti casi pesanti manipolazioni su un corpo continuamente indagato, monitorato e aggredito dalla medicina nelle sue funzioni riproduttive, dalla contraccezione al parto. All'opposto, sterilità e infertilità maschile sono indagate molto poco. Riteniamo importante affermare, anche sul piano legislativo, due diritti di cui ciascun individuo deve poter godere: il diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini e il diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana.

Non è pertanto consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, di un soggetto donatore per consentire a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.

La discussione iniziata in Commissione, senza che il Comitato ristretto potesse lavorare sul testo unificato ai sensi dell'articolo 79 del regolamento, ha finito per ripresentare poli contrapposti non in grado di dialogare tra loro, che ripercorrono in qualche modo gli schieramenti divorzio/aborto: il polo laico-progressista, che intende aprire il massimo di possibilità anche alla ricerca e alla sperimentazione, concorda con la praticabilità della fecondazione eterologa regolamentata, vuole garantire assistenza almeno parzialmente gratuita, intendendo queste tecniche di supporto alla salute riproduttiva; quello cattolico, che tende ad una legislazione restrittiva e repressiva che ammette solo la fecondazione omologa di coppia, accettando di fatto la fecondazione clandestina (che già si regolamenta nel testo), vuole affermare, anche se in modo non esplicito, un qualche statuto dell'embrione, arrivando a sostenere il diritto a nascere del concepito, che introduce una scissione e un possibile conflitto nella relazione tra madre e concepito, rovescia il diritto prioritario vigente alla vita della madre in situazione di rischio e impone di fatto l'obbligo per un medico di impiantare embrioni malformati con le conseguenze ontologiche e di contenzioso che si possono immaginare.

La riproduzione è un processo complesso di interrelazioni tra l'embrione che cresce e la madre che filtra materia, energia ed informazione nel processo di comunicazione tra il sistema nuovo che si organizza e il mondo: rendere artificiale una parte del processo rischia una scissione ma sancirla giuridicamente la rende certa con conseguenze che non si valutano con la dovuta responsabilità.

Entrambi i punti di vista sopra schematizzati accettano la mistificazione che sta alla base dell'anonimato, non riconoscono il diritto a risalire alle proprie origini genetiche, che si impone anche per gravi casi riscontrati di trasmissione di malattie e per il rischio di incroci di parentela dovuti al non controllo e alla non limitazione delle donazioni.

La nostra proposta invece è una possibile mediazione che supera questi due punti di vista inconciliabili perché è rigorosa ma anche realistica. Comporta il senso del limite e la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

La donazione di materiale genetico e gli interventi di TPA sono consentiti esclusivamente in centri pubblici o convenzionati autorizzati dal Ministero della salute e controllati dalle autorità sanitarie. La donazione di gameti deve rispettare precise garanzie di non trasmissione di anomalie genetiche, malattie o affezioni (articolo 10 e seguenti).

La procedura si attiva su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento, controfirmata da chi intende assumere il ruolo di padre genetico. In caso di donazione di gameti, richiedente e donatore o donatrice devono registrare con atto notarile, che preveda impegni precisi per entrambi, la loro volontà di partecipazione a un intervento di fecondazione mediante TPA (articolo 7).

La proposta di legge stabilisce anche precisi divieti, fra cui rivestono particolare importanza quelli finalizzati ad impedire manipolazioni del patrimonio genetico dei gameti, donazioni, ibridazioni, mescolanze di sperma di più persone, manipolazioni degli embrioni e, ovviamente, qualsiasi tipo di manipolazione o sperimentazione a fini eugenetici (articolo 8 e seguenti). Vieta inoltre la brevettabilità di geni, l'inserimento di geni umani al fine di produrre animali transgenici.

Per i trasgressori sono previste sanzioni penali fino a venti anni di reclusione nei casi più gravi (articolo 17 e articolo 24).

 

Laura CIMA, Relatore di minoranza.


 


TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA ( )

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

 

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

 

Articolo 1.

(Finalità).

 

1. Per procreazione artificiale si intende qualsiasi intervento finalizzato alla procreazione attraverso inseminazione artificiale con fecondazione in vivo o in vitro.

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione o promozione delle tecniche di procreazione assistita tendente a presentarle come metodi di cura della sterilità.

 

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 2.

(Definizioni).

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;

b) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;

c) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera e), la figura di padre giuridico coincide con quella di padre genetico di cui alla lettera a);

d) madre giuridica: persona che porta a termine la gravidanza e partorisce in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso alla donatrice di cui alla lettera f), la figura di madre giuridica coincide con quella di madre genetica;

e) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;

 

( ) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.

f) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.

 

 

Articolo 3.

(Interventi contro la sterilità e l'infertilità).

 

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali, sociali ed alimentari dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

3. In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità di cui al comma 1, le tecniche di procreazione artificiale sono considerate come surrogato dell'atto naturale e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi di cui al presente comma.

 

(Alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione).

Articolo 4.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

(Articolo 3 del testo della Commissione).

Non vengono proposti testi alternativi

 

 

Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE

 

 

Articolo 5.

(Accesso alle tecniche).

 

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione artificiale è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata, entrambe attestate da un centro specialistico pubblico.

2. Le tecniche di procreazione artificiale sono applicate in base ai seguenti princìpi:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività;

b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi;

c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 7.

 

(Alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 6.

(Requisiti soggettivi).

 

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione artificiale uomini e donne che:

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

b) si sono sottoposi ad adeguate cure per sterilità per un periodo non inferiore a tre anni, come attestato dal centro specialistico pubblico o convenzionato sulla base di congrua documentazione.

2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

 

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 7.

(Consenso informato).

 

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione artificiale il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 6 circa la legislazione vigente in materia, sulle tecniche utilizzabili e sul loro grado di invasività nei confronti della donna e dell'uomo, sulle possibilità alternative, sui rischi per la donna e per l'eventuale nato in seguito a tecniche di procreazione assistita, e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo, sui tempi medi che intercorrono tra l'inizio del trattamento e, in caso di successo, il parto, e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Il medico deve prospettare, congiuntamente ai servizi di cui all'articolo 4 della presente legge, la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione artificiale. Le informazioni di cui al presente comma devono essere fornite in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Il medico responsabile della struttura deve prospettare con chiarezza i costi dell'intera procedura, fermo restando che la cessione del materiale genetico è consentita soltanto nella forma della donazione, con il divieto di ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per tali cessioni.

3. L'attivazione della procedura di applicazione della tecnica avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento di procreazione artificiale, al medico responsabile della struttura, trascorsi trenta giorni dall'informazione. La richiesta deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, cioè della persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita. Le modalità saranno definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione artificiale, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

 

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 8.

(Linee guida).

 

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione artificiale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

 

(Alternativo all'articolo 7 del testo della Commissione).

 

 

 

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

 

 

Articolo 9.

(Stato giuridico del nato).

 

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza dei nati dal proprio materiale genetico nel corso del processo di riproduzione della specie umana, indipendentemente dal modo in cui esso avviene.

3. Non è consentito il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo, da un soggetto donatore o donatrice a coloro che assumeranno il ruolo giuridico di genitori nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita per consentire loro di attribuirsi come biologicamente proprio il figlio ottenuto con il patrimonio genetico altrui.

4. I diritti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere soggetti a restrizioni o limitazioni. Il divieto di cui al comma 3 non può essere oggetto di deroghe o di eccezioni di alcun genere comunque motivate.

 

(Alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 10.

(Cessioni di materiale genetico).

 

1. La cessione di materiale genetico maschile o femminile utilizzabile direttamente o indirettamente a fini di procreazione è consentita esclusivamente nelle forme e con i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e dall'articolo 12.

2. Sono vietate le importazioni e le esportazioni, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, di materiale genetico destinato alla riproduzione della specie umana.

3. La cessione del materiale genetico di cui al comma 1 è consentita soltanto nella forma della donazione.

4. E' vietata ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro o in natura, per le cessioni di cui al comma 3. Sono altresì vietate ogni forma di commercializzazione del materiale genetico di cui al comma 1 e ogni forma di intermediazione finalizzata alle cessioni di cui al comma 3.

 

 

Articolo 11.

(Donazione di materiale genetico).

 

1. La donazione di materiale genetico maschile o femminile utilizzabile a fini riproduttivi è consentita esclusivamente in centri pubblici o convenzionati, dotati di personale medico e tecnico specializzato e di idonee attrezzature, nonché muniti dell'autorizzazione del Ministero della salute, che assumono la denominazione e svolgono la funzione di "banca dei gameti".

2. L'attività delle banche dei gameti di cui al comma 1 è sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.

3. Gli interventi con tecniche di procreazione assistita sono consentiti esclusivamente in centri pubblici o convenzionati, dotati di personale specializzato e di idonee attrezzature nonché muniti del l'autorizzazione del Ministero della salute, che assumono la denominazione e svolgono la funzione di "centri per gli interventi con tecniche di procreazione assistita".

4. L'attività dei centri per gli interventi con tecniche di procreazione assistita è sottoposta al controllo delle autorità sanitarie.

5. La donazione di materiale genetico è consentita alle persone, di età compresa fra i diciotto e i quarantacinque anni, non appartenenti a gruppi a rischio di malattie a trasmissione sessuale e per cui sia stata riscontrata l'assenza di anomalie genetiche, malattie o affezioni trasmissibili o comunque pericolose per la salute e l'integrità della donna o dell'eventuale nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita. I gameti provenienti da donatore o donatrice che abbiano già partecipato a due interventi con tecniche di procreazione assistita conclusi con il parto-nascita non possono essere utilizzati per ulteriori interventi.

6. L'impiego di gameti maschili per gli interventi con tecniche di procreazione assistita è consentito soltanto dopo un periodo di congelamento di almeno 180 giorni e previo ulteriore controllo della situazione sierologica del donatore.

 

 

Articolo 12.

(Conservazione di materiale genetico).

 

1. La conservazione, da parte della banca dei gameti, del materiale genetico donato deve avvenire secondo modalità tali da consentire in ogni momento, e senza possibilità di equivoco ovvero di errore, l'identificazione del donatore o della donatrice di ciascun gamete.

2. Presso ciascuna banca dei gameti è istituito e costantemente aggiornato un registro delle donazioni di materiale genetico ricevute e delle consegne effettuate ai centri per gli interventi con tecniche di procreazione assistita.

3. Presso ciascun centro per interventi con tecniche di procreazione assistita è istituito e costantemente aggiornato un registro delle acquisizioni di materiale genetico, degli interventi effettuati e del rispettivo esito.

4. La struttura sanitaria che riceve i gameti in vista di interventi mediante tecniche di procreazione assistita deve procedere alle idonee ricerche e agli esami medici al fine di prevenire la trasmissione di malattie ereditarie, affezioni contagiose o altri fattori nocivi all'integrità e alla salute della donna o dell'eventuale nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita.

5. I dati risultanti dai registri di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi con periodicità trimestrale al Ministero della salute, anche al fine di verificare che i gameti di ciascun donatore o di ciascuna donatrice non siano utilizzati per più di due interventi con tecniche di procreazione assistita conclusi con il parto-nascita.

 

 

Articolo 13.

(Procedure per l'impiego di gameti donati).

 

1. Qualora, dopo accurate analisi per verificare la fertilità dei richiedenti, a giudizio dei sanitari del centro si rendesse necessario l'impiego di gameti provenienti da un donatore o da una donatrice, la richiesta viene trasmessa alla banca dei gameti, insieme alla documentazione sanitaria e ad una dichiarazione di volontà di procedere, firmata dai richiedenti, da cui risulti inequivocabilmente che essi sono stati informati chiaramente delle norme che regolano il rapporto con il donatore o la donatrice e sulla necessità di un rapporto con il nato improntato alla franchezza circa le sue origini genetiche.

2. L'individuazione dei gameti da utilizzare in ciascun intervento di fecondazione con tecniche di procreazione assistita è di esclusiva competenza dei responsabili della banca dei gameti.

3. Dopo l'individuazione dei gameti, i richiedenti e il donatore o la donatrice dei gameti devono registrare con atto notarile la loro volontà di partecipare ad un intervento di fecondazione mediante tecniche di procreazione assistita. In particolare, da tale atto dovranno risultare:

a) l'identità del donatore o della donatrice;

b) l'identità dei richiedenti, destinatari della donazione;

c) la dichiarazione, resa sotto personale responsabilità di ciascuno dei convenuti, dell'assenza di fini di lucro e di compensi di qualsiasi natura e genere, e l'avvenuta informazione prevista dalla presente legge;

d) l'assunzione, da parte del padre giuridico, dei doveri e dei diritti che derivano da tale ruolo;

e) l'impegno dei destinatari della donazione a consentire il libero godimento dei diritti di cui all'articolo 9, nonché quanto previsto alle lettere f) ed h) del presente comma;

f) la rinuncia del donatore o della donatrice ad ogni diritto sul nato salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 9 e dall'atto stesso in relazione al diritto di conoscere, esser conosciuti e frequentare il figlio genetico;

g) l'impegno da parte del donatore o della donatrice a consentire al nato il libero godimento del diritto di cui all'articolo 9, comma 1;

h) la dichiarazione, fatta dal donatore o dalla donatrice, di non aver partecipato in precedenza a più di una donazione conclusasi con il parto-nascita.

4. Copie dell'atto notarile di cui al comma 3 sono trasmesse, a cura del notaio che lo ha redatto:

a) alla banca dei gameti, per consentire l'inizio dell'intervento di fecondazione mediante tecniche di procreazione assistita;

b) al centro per gli interventi con tecniche di procreazione assistita;

c) al tribunale per i minorenni.

5. Entro il compimento del quattordicesimo anno di età da parte del nato in seguito a tecniche di procreazione assistita, il padre giuridico e la madre giuridica comunicano al minore la sua origine genetica. Il tribunale per i minorenni verifica che il minore sia stato correttamente informato e, in caso negativo, provvede a creare le condizioni perché l'informazione avvenga nel più breve tempo possibile".

 

 

Articolo 14.

(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

 

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione artificiale di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione artificiale non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 

(Alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione).

 

 

Capo IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ARTIFICIALE

 

Articolo 15.

(Strutture autorizzate).

 

1. Gli interventi di procreazione artificiale sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 16.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse oltre a quelli già previsti dalla presente legge;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli che dovranno avere periodicità almeno semestrale, sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.

 

(Alternativo all'articolo 10 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 16.

(Registro).

 

1. E' istituito, con decreto del Ministero della salute, presso l'Istituto Superiore di Sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto Superiore di Sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione artificiale adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto Superiore di Sanità raccoglie istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione artificiale.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto Superiore di Sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 22 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

(Alternativo all'articolo 11 del testo della Commissione).

 

 

Capo V

SANZIONI

 

 

Articolo 17.

(Sanzioni).

 

1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione artificiale vietate ai sensi della presente legge, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 7, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 15, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito con la reclusione da dieci anni a venti anni e con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è nullo.

5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 15 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate, viene revocata.

 

(Alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione).

 

 

Capo VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

 

 

Articolo 18.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

 

1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio generico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di sectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.

5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

6. I soggetti di cui all'articolo 6 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embriori prodotto e conseguentemente trasferiti.

(Alternativo all'articolo 13 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 19.

(Interventi di modifica dell'informazione genetica umana).

 

1. Gli interventi di ingegneria genetica nella specie umana sono limitati alle cellule somatiche, con divieto tassativo di intervento sulle cellule della linea germinale, allo scopo di realizzare terapie genetiche autorizzate dal Ministero della salute, con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità.

2. Ogni intervento sulla linea germinale è vietato.

 

 

Articolo 20.

(Divieto di brevettabilità di geni).

 

1. I geni umani, appartenendo agli individui che li possiedono, non possono essere brevettati e conseguentemente non sono brevettabili terapie genetiche che impieghino tali geni.

 

 

Articolo 21.

(Animali transgenici contenenti geni umani).

 

1. Salvo specifica autorizzazione del ministro della salute è vietato l'inserimento di geni umani negli animali.

2. L 'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata esclusivamente a scopo terapeutico. L'autorizzazione dovrà sempre prevedere che l'animale, in cui i geni umani possono essere introdotti, sia sterile e che i suoi organi non possano essere usati per trapianto nell'uomo.

 


 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 22.

(Relazione al Parlamento).

(Articolo 14 del testo della Commissione).

Non vengono proposti testi alternativi

Articolo 23.

(Obiezione di coscienza).

 

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 15.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.

 

(Alternativo all'articolo 15 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 24.

(Disposizioni transitorie).

 

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione artificiale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15, comma 2.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione artificiale, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione normativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.

4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione artificiale dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per gli embrioni dell'elenco n. 2 e, trascorso il termine di cui al periodo precedente, per quelli dell'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto motivato, caso per caso, la possibilità di impianto a chi ne faccia richiesta, su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 7 della presente legge.

6. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 50 mila euro a 100 mila euro.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione artificiale prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

 

(Alternativo all'articolo 16 del testo della Commissione).

 

Articolo 25.

(Copertura finanziaria).

 

1. Per le attività relative agli articoli 3, comma 1, e 16, il cui onere è valutato rispettivamente 2 milioni di euro e in 150.000 euro annui, a decorrere dal 2002, è autorizzata la spesa di 2.150.000 euro annui a decorrere dall'esercizio 2002.

2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità e l'infertilità e per le finalità previste dall'articolo 3 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 7.150.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in 2.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Alternativo all'articolo 17 del testo della Commissione).


N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A-quater

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

 

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

 

presentata alla Presidenza il 26 marzo 2002

 

 

(Relatore: VALPIANA, di minoranza)

 

sulle

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

 

n. 47, d'iniziativa del deputato GIANCARLO GIORGETTI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 147, d'iniziativa dei deputati

CE', BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, DIDONE', GUIDO DUSSIN,

LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIANCARLO

GIORGETTI, GIBELLI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI,

PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI,

VASCON

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

n. 156, d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

 

Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 195, d'iniziativa del deputato CIMA

 

Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana

 

Presentata il 30 maggio 2001

 

 

 

n. 406, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

 

Norme in materia di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro

 

Presentata il 1^ giugno 2001

 

 

 

n. 562, d'iniziativa del deputato MOLINARI

 

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 6 giugno 2001

 

 

 

n. 639, d'iniziativa dei deputati

LUCCHESE, EMERENZIO BARBIERI, DORINA BIANCHI, D'ALIA,

GIUSEPPE DRAGO, GIUSEPPE GIANNI, LIOTTA, MAZZONI, TUCCI

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 7 giugno 2001

 

 

n. 676, d'iniziativa dei deputati

MARTINAT, BONO, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI

 

Divieto di ogni forma di riproduzione umana extracorporea medicalmente assistita

 

Presentata l'11 giugno 2001

 

 

 

n. 762, d'iniziativa del deputato

ANGELA NAPOLI

 

Norme per la tutela dell'embrione e della dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 12 giugno 2001

 

 

 

n. 1021, d'iniziativa del deputato SERENA

 

Disposizioni in materia di irrevocabilità del consenso nelle pratiche di

procreazione assistita

 

Presentata il 21 giugno 2001

 

 

 

1775, d'iniziativa dei deputati

MAURA COSSUTTA, PISTONE, BELLILLO

 

Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 17 ottobre 2001

 

 

 

n. 1869, d'iniziativa dei deputati

BOLOGNESI, BATTAGLIA

 

Disciplina della procreazione medicalmente assistita

 

Presentata il 26 ottobre 2001

 

n. 2042, d'iniziativa dei deputati

PALUMBO, MORONI, BAIAMONTE, STAGNO d'ALCONTRES

 

Norme in materia di riproduzione medicalmente assistita

 

Presentata il 28 novembre 2001

 

 

 

n. 2162, d'iniziativa dei deputati

DEIANA, VALPIANA, TITTI DE SIMONE, MASCIA

 

Istituzione presso il Ministero della salute di una Commissione

di studio sulle biotecnologie della riproduzione

 

Presentata il 14 gennaio 2002

 

 

 

n. 2465, d'iniziativa dei deputati

PATRIA, CROSETTO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 5 marzo 2002

 

 

 

n. 2492, d'iniziativa del deputato DI TEODORO

 

Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

 

Presentata il 7 marzo 2002

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - L'Italia è notoriamente l'unico Paese in cui si attuano da almeno vent'anni le tecniche di procreazione medicalmente assistita, praticamente senza alcuna regolazione dei centri che realizzano tali tecniche. Gli unici testi di riferimento per i centri pubblici e privati, che operano in questo campo sono due circolari emanate dall'allora Ministro della sanità:

1) la circolare Degan, del 1985, che vieta la fecondazione impropriamente definita "eterologa" nei centri pubblici, senza nulla dire nel merito dei centri privati, dove niente è vietato e quindi, nella pratica, tutto è consentito. Da tempo alcuni di questi centri si sono dati codici di autoregolamentazione buoni ma sicuramente non sufficienti a garantire ai cittadini una univocità di comportamenti e di diritti;

2) la circolare Donat-Cattin, di pochi anni successiva, che auspica la rapida definizione di una disciplina organica in materia e regolamenta la raccolta e la conservazione dei gameti ai fini della fecondazione attuata con l'intervento di un donatore o una donatrice esterni alla coppia. La definizione dei requisiti dei centri è ancora una volta rinviata a tempi successivi. La fecondazione tramite donazione di gameti - o eterologa - oggetto di accanite controversie parlamentari e non, è dunque allo stato dell'arte ampiamente praticata e socialmente acquisita.

 

Le ragioni del grande ritardo nella regolazione di questa materia sono da ricercare, a nostro avviso, in due ordini di problemi:

1) da un lato gli interessi dei centri privati che costituiscono una potente lobby di opinione e che certo non vedono di buon occhio un intervento legislativo restrittivo rispetto a tecniche ormai invalse;

2) dall'altro le continue ingerenze delle gerarchie cattoliche che impongono forti condizionamenti etici su qualsiasi progetto legislativo riguardante la procreazione artificiale. Posizioni, queste, contrastate da un fronte laico ampio, anche se non omogeneo, costituito da una notevole parte della comunità scientifica, da personalità di spicco in campo medico, giuridico e filosofico, nonché da esponenti del mondo femminista, singole o associate, tra cui molte si sono date un luogo di elaborazione e confronto su questi temi nel "Tavolo di donne sulla bioetica".

 

Il 27 gennaio 1998, nella XIII legislatura, dopo un lungo periodo di sofferta gestazione, la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha varato un testo unificato poi approvato in Aula, con sostanziali modifiche, il 26 maggio 1999 e trasmesso al Senato della Repubblica con il titolo: "Disciplina della procreazione medicalmente assistita" (Atto Senato n. 4048).

Nel corso dell'infuocata discussione sul testo, si è aperto nel Paese un ampio dibattito che ha coinvolto media, comunità scientifica, operatori di centri pubblici e privati, giuristi, gerarchie ecclesiastiche, associazioni cattoliche e laiche nonché scienziate, filosofe e giuriste di grande prestigio intervenute sia a titolo personale, sia come esponenti di gruppi e associazioni che si richiamano a vari percorsi del pensiero femminista.

L'intervento di queste donne ha consentito di focalizzare l'attenzione su aspetti fino a quel momento ignorati, come il grave rischio di trasformare il soggetto e il corpo femminile da protagonisti dell'evento procreativo a strumenti passivi di sperimentazione scientifica e a meri incubatori di embrioni. Ma ha anche aperto lo scontro sul tema delle libertà individuali che il progetto di legge, con i suoi sconfinamenti indebiti nella delicata sfera dei rapporti tra i sessi e delle scelte di maternità e di paternità, chiaramente minaccia, ignorando del tutto che tali scelte e tali rapporti hanno trovato una definizione più rispettosa delle opzioni personali nella legislazione più recente, dalla legge sul divorzio al nuovo diritto di famiglia, alla legge n. 194 del 1978. Queste complesse tematiche, che investono problemi di ordine giuridico, etico e sociale, non hanno tuttavia pienamente coinvolto la società civile dove, invece, attraverso gli strumenti di informazione di massa, è filtrato un messaggio di tipo prevalentemente scandalistico: madri-nonne, fecondazione post-mortem, embrioni orfani, bambini venuti dal gelo e quant'altro.

Si rende quindi indispensabile ricostituire un contesto della ragione, fornire all'opinione pubblica informazioni scientificamente corrette, senza eludere i problemi che le possibilità aperte dalle nuove tecnologie pongono ai singoli e alle singole e alla società nel suo complesso. Possibilità che interrogano il senso del limite, ma al tempo stesso chiamano in causa la responsabilità soggettiva, soprattutto femminile, rispetto alle scelte riproduttive e inducono a porre legittime domande su ciò che è normabile per legge e ciò che non lo è, perché riguarda, appunto, l'ambito strettamente privato delle opzioni individuali. Tutto questo avrebbe richiesto adeguati tempi di riflessione e di rielaborazione da parte del corpo sociale, mentre gli aspetti tecnico-normativi del funzionamento dei centri, dovrebbero essere tranquillamente stabiliti per regolamento.

Invece il lavoro svolto nella XIV legislatura, caratterizzato da una rigidità di posizioni e da una totale incapacità di ascolto delle ragioni dell'altro, ha visto la mera riproposizione come testo unificato del testo uscito e già fallito nella precedente legislatura e una riduzione dei tempi del dibattito che ha di fatto impedito ogni confronto. E' proprio questa rigidità di posizioni ad aver costretto vari gruppi dell'opposizione compresa Rifondazione Comunista a presentarsi alla discussione dell'Aula con testi di minoranza.

Il testo che qui riproponiamo riprende la proposta di legge 2162, assolutamente non presa in considerazione dalla relatrice di maggioranza nella predisposizione del testo unificato, e ne inserisce i principi in un quadro generale di regole il più "leggero" possibile rispetto alla vita e alle scelte delle persone e di ricerca di norme precise e di garanzia per l'organizzazione dei centri.

La nostra proposta di separare i due ordini di problemi, da una parte l'istituzione di una commissione, attraverso lo strumento legislativo, che operi con la finalità di promuovere ed estendere in tutto il paese il dibattito sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica nel campo delle biotecnologie riproduttive, dall'altra di devolvere al Ministro della Salute l'emanazione di un regolamento che formuli regole certe e comuni sul funzionamento dei centri pubblici e privati, non è stato invece presa in considerazione nel testo unificato proposto dalla relatrice.

I punti più "caldi" dello scontro politico-ideologico che ha accompagnato l'iter parlamentare del progetto di legge in esame, quali il riconoscimento degli embrioni come soggetti portatori di diritti (fino alla proposta estrema della loro adottabilità), l'accesso alle tecniche da riservare alle coppie eterosessuali unite da vincoli, la condanna della fecondazione eterologa legata ad una concezione tutta biologica della paternità e della maternità hanno prodotto nel testo di maggioranza norme inquietanti e contraddittorie nella parte dedicata all'applicazione delle tecniche. Norme tutte ispirate dal concetto principe dell'intangibilità dell'embrione, a discapito della salute, non solo della madre, ma dello stesso "nascituro". Ad esempio, l'obbligo di non produrre più di tre embrioni per tentativo di fecondazione (processo peraltro non governabile allo stato attuale delle ricerche), da impiantare tutti contemporaneamente, ma anche immediatamente, nell'utero materno. Questa norma pregiudica seriamente la salute della donna perché, se il primo tentativo fallisce, si dovranno ogni volta ripetere le stimolazioni ovariche, che a lungo andare rischiano di provocare l'insorgenza di formazioni tumorali. Costringe inoltre a effettuare il trasferimento dell'embrione in tempi brevi rispetto alla stimolazione ovarica, mentre la prudenza suggerisce un adeguato intervallo di tempo per consentire un pieno ristabilimento delle condizioni di salute della donna. E' oltretutto incongrua e contraddittoria perché non si può prevedere quanti ovuli si produrranno ad ogni stimolazione, né quanti embrioni si formeranno da questi ovuli, né cosa si dovrebbe fare di eventuali embrioni eccedenti.

Altrettanto incongrua risulta la norma che consente di effettuare la ricerca clinica e diagnostica su ogni embrione, purché abbia fini esclusivamente terapeutici e diagnostici diretti "alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso". In parole povere, è consentito l'esame pre-impianto che permette di stabilire se l'embrione è portatore di gravi patologie genetiche o infettive. Ma per altro verso si vieta l'aborto selettivo in gravidanze plurigemellari. In conseguenza di ciò, se l'esame pre-impianto stabilisse che un embrione fosse affetto da qualche grave malattia genetica, il medico sarebbe costretto a trasferirlo comunque nell'utero della madre.

In breve, il testo licenziato dalla Commissione è naufragato al Senato della Repubblica in virtù delle sue stesse contraddizioni, come evidenziato dal fatto che in tale sede sono stati approvati emendamenti talmente contraddittori da indurre l'onorevole Mancino, all'epoca Presidente di quell'Assemblea, a sospendere la discussione. Oggi quello stesso testo viene ripresentato in quest'Assemblea.

Siamo profondamente convinti che non compete al Parlamento la facoltà di regolare per legge i comportamenti e le scelte di vita delle donne e degli uomini di questo Paese, almeno finché vige uno stato laico e di diritto; né pensiamo che si possano stravolgere a colpi di maggioranza princìpi fondativi dell'ordinamento giuridico (a partire dall'articolo 1 del codice civile) o emanare norme contraddittorie e approssimative sul piano scientifico e tecnico, perché viziate all'origine da pregiudizi ideologici ed etici.

Da qui il significato della nostra proposta alternativa al testo unificato approvato dalla Commissione Affari sociali che riteniamo debba essere valutata con senso di responsabilità da questa Assemblea.

 

Tiziana VALPIANA, Relatore di minoranza.


 

 

 

 


TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA

 

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento) ( )

 

 

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

 

Articolo 1.

(Finalità).

 

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi è consentito il ricorso alla fecondazione assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 2.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

 

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il consultorio familiare provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure connesse all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita".

 

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione).

 


 

Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE

 

 

Articolo 3.

(Accesso alle tecniche).

 

1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

 

(Alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione).

 

( ) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2 e 15 del testo della Commissione.

 

 

Articolo 4.

(Requisiti soggettivi).

 

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

 

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione).

 


 

Articolo 5.

(Consenso informato).

 

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di fecondazione assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata la donna maggiorenne o la coppia di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura.

3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura autorizzata può decidere di non procedere alla fecondazione assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal caso deve fornire motivazione scritta di tale decisione.

 

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 6.

(Linee guida).

 

1. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che regolano le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione.

2. E' istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione, di seguito denominata "commissione", formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.

3. La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie riproduttive. In relazione a tali problematiche, la commissione:

a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;

b) promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei mass media e dei canali istituzionali;

c) promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

4. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;

b) l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;

c) la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

5. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.

6. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione.

 

(Alternativo all'articolo 7 del testo della Commissione).

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA

DEL NASCITURO

 

 

Articolo 7.

(Stato giuridico del nato).

 

1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 8.

(Divieto del disconoscimento dellapaternità).

 

1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

 

(Alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione).

 

 

Capo IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA

 

 

Articolo 9.

(Donazione di gameti e strutture autorizzate).

 

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato delle donatrici e dei donatori espresso secondo le modalità definite nelle linee guida di cui all'articolo 6 della presente legge, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche di fecondazione assistita.

2. I responsabili delle strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita provvedono ad accertare l'idoneità della donatrice o del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie geneticamente trasmissibili.

3. I dati relativi alle persone che donano i gameti sono riservati, salvo il caso in cui il medico responsabile della struttura non ritenga opportuno accertare che non si verifichino le condizioni previste nel comma 2.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di tre gravidanze portate a termine.

5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.

6. Le strutture in cui si praticano le tecniche di fecondazione assistitita sono autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni.

 

(Alternativo all'articolo 10 del testo della Commissione).

 

 

Articolo 10.

(Registro).

 

1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

a) i dati sui cicli ormonali iniziati;

b) il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a teninine;

c) il numero dei parti plurigemellari e plurimi;

d) il numero dei nati morti;

e) le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;

f) le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.

5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.

6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

 

(Alternativo all'articolo 11 del testo della Commissione).

 

 

Capo V

SANZIONI

 

 

Articolo 11.

(Sanzioni).

 

1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.

5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 7 della presente legge.

 

(Alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione).

 

 

 

Capo VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

 

 

Articolo 12.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

 

1. E' vietata la produzione di embrioni umani destinati alla sperimentazione e alla ricerca.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita qualora si perseguano finalità diagnostiche e terapeutiche mirate alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.

 

(Alternativo all'articolo 13 del testo della Commissione).

 

 

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Articolo 13.

(Relazione al Parlamento).

(Articolo 14 del testo della Commissione).

Non vengono proposti testi alternativi

 

 

Articolo 15.

(Disposizioni transitorie).

 

1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 1.

 

(Alternativo all'articolo 16 del testo della Commissione).

 

Articolo 16.

(Copertura finanziaria).

 

1. Per le attività relative all'articolo 10, il cui onere è valutato in 150.000 euro a decorrere dal 2002, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'esercizio 2002.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

(Alternativo all'articolo 17 del testo della Commissione).

 

 

 


Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


157.

 

Seduta di Mercoledì 12 giugno 2002

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

indi

DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

E DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI

 


 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492) (ore 10,09).

(omissis)

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 47)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 47 sezione 5).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Titti De Simone. Ne ha facoltà.

 

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, sinceramente penso che vi siano due cardini ordinatori di questa legge.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia. Onorevole Titti De Simone, è chiaro che non si sta cercando di interromperla.

 

TITTI DE SIMONE. Si tratta di due cardini culturali ordinatori della legge. Penso che questi due cardini rappresentino prioritariamente l'esclusione e l'ipocrisia. Da un lato, abbiamo registrato il rozzo fondamentalismo dell'onorevole Cè, dall'altro il pregiudizio culturale di chi, come l'onorevole Fioroni o l'onorevole Castagnetti, stabilisce il primato dell'etica cattolica su tutti i cittadini e tutte le cittadine di questo paese, creando un'imposizione a mio avviso inaccettabile che la sinistra ha troppo a lungo subito. Tale imposizione si basa sulla concezione che, al di là dell'etica cattolica, non esista altro che un deserto di valori e non invece, come noi sosteniamo, un pluralismo di valori, di etiche e di morali.

Sullo sfondo di questa discussione vi è l'annosa questione della doppia morale; con ciò, intendo la doppia morale dell'integralismo. Presidente, è difficile intervenire con questo rumore di sottofondo.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a proposito del richiamo dell'onorevole Boccia, cerchiamo di facilitare i lavori. Onorevole Boccia, come diversi altri suoi colleghi, lei sta quasi urlando; onorevole Innocenti per favore, l'onorevole Titti De Simone sta parlando e si lamenta che in aula vi è rumore. Onorevole Burani Procaccini, per cortesia. Prego, onorevole Titti De Simone.

 

TITTI DE SIMONE. Signor Presidente, volevo dire che sullo sfondo di questa discussione vi è la solita questione della doppia morale dell'integralismo cattolico, per cui in Parlamento si portano avanti crociate che stabiliscono dei principi ordinatori e delle esclusioni, mentre in privato ognuno può derogare a questi principi - ovviamente disconoscendoli -, magari proprio quei principi su cui un minuto prima si erano fatte le crociate. Questa doppia morale, che spesso è stata un danno per questo paese, altrettanto spesso ha rappresentato un privilegio, il privilegio di un ruolo.

In quest'aula vi sono colleghi che vivono esperienze di pluralismo culturale, fanno parte di coppie di fatto e votano contro i diritti delle coppie di fatto, sono omosessuali e votano contro i diritti delle persone omosessuali, sono donne single che hanno educato i figli da sole ed oggi escludono la possibilità di accesso ad una maternità indipendente. Credo che ciò rappresenti l'elemento di rottura di un'etica politica che, in quest'aula, vorrei richiamare.

Il cardine dell'esclusione è stato fatto proprio da questa proposta di legge attraverso l'esclusione per censo, per scelte, per comportamenti. Si annuncia una visione invasiva che è quella che intende normare comportamenti e scelte personali, estinguere libertà individuali, invadere la sfera privata creando un sistema di odiose discriminazioni.

Vi sono, pertanto, donne sterili e donne non sterili che non hanno gli stessi diritti; donne in coppia e donne non in coppia che non possono accedere alle tecniche; coppie sposate che lo possono fare e coppie di fatto che ne sono escluse; coppie ricche che possono ricorrere alle tecniche e coppie povere che, al contrario, non lo potranno fare; persone eterosessuali e persone omosessuali nei confronti delle quali vengono stabiliti diritti di cittadinanza diversi. Si tratta di principi ordinatori, insomma, che producono un effetto di sofferenza profonda ed anche di frammentazione del patto di cittadinanza.

Mi chiedo, onorevoli colleghi, cosa direte alle milioni di coppie di fatto che, in questo paese, sono una realtà e che voi, ancora una volta, considerate cittadini di serie B, perché per loro non prevedete l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita.

Cosa direte ai due milioni di famiglie monoparentali, costituite soprattutto da donne (in questo paese sono una realtà concreta), circa il fatto che voi oggi impedite alle donne stesse di autodeterminarsi e di scegliere anche una maternità indipendente attraverso il ricorso alle tecniche?

Sullo sfondo vi è l'ossessione del controllo sul corpo delle donne e sulla potenza riproduttiva, come è stato ricordato, ma anche quella di normare e di invadere il campo della sfera della sessualità e della maternità indipendente, che è libertà di scelta e di responsabilità; siete troppo accecati dall'ipocrisia per non riconoscere che nessuna legge potrà mai proibire il primato riproduttivo delle donne sul proprio corpo e cancellare l'esperienza e la saggezza delle donne anche nella maternità indipendente.

Per questa via intendete compiere un'operazione ancor più subdola e pericolosa, quella di normare i comportamenti e le scelte che attengono alla sfera della sessualità e dell'affettività, calpestando quel campo di pluralismo che è il sale della democrazia. Onorevole Castagnetti, l'unica etica condivisibile e condivisa è il rispetto di questo pluralismo. Invece, in questo provvedimento si restituisce il primato alla coppia sposata contro il desiderio delle coppie di fatto ed il primato riproduttivo di ogni donna di essere madre, al di là del modello familiare che sceglie e se lo sceglie.

Questa è la prima legge apertamente discriminatoria che questo Parlamento sta approvando nei confronti dei cittadini e delle cittadine che si riconoscono in modelli, scelte, libertà diverse dall'etica cattolica che voi intendete portare a modello, imposto su tutti.

Vietando, inoltre, alle donne single di accedere alla fecondazione assistita, si afferma implicitamente che l'omosessualità rappresenta un impedimento, una discriminante, una patente, insomma, di inidoneità per potere accedere alla genitorialità. Credo che ciò sia un passaggio gravissimo che disconosce in primis la responsabilità individuale come principio ordinatore delle relazioni e della genitorialità, principio oltre tutto confermato oggi, per ciò che attiene alla genitorialità omosessuale, da tutte le grande organizzazioni degli psicologi, degli psicanalisti e degli scienziati che, su tali temi, hanno aperto ricerche importantissime che hanno spinto tantissimi paesi dell'Europa ad approvare leggi avanzate. La settimana scorsa, per esempio, la Svezia ha approvato una legge che riconosce l'adozione anche alle persone omosessuali e alle coppie omosessuali.

Voi non vedete la realtà della nostra società che è composita ed in ciò è la vostra ipocrisia più profonda! Io credo sia vergognoso il tono di alcune cose che sono state dette in quest'aula, nel corso di questa discussione.

 

CESARE RIZZI. Presidente!

 

FRANCESCO GIORDANO. Sta zitto!

 

TITTI DE SIMONE. Chiedo a questi colleghi, che pensano davvero di poter imporre la loro autorità morale, di giudicare i comportamenti e le scelte di gran parte di questo paese e di farsi laicamente un esame di coscienza. Fatevi laicamente un esame di coscienza, colleghi del centrodestra ed anche del centro, su quelli che sono i vostri comportamenti, le vostre scelte private. Buttate giù la maschera della doppia morale: guardate la realtà di una società che è profondamente modificata, nella quale esiste un pluralismo culturale che oggi rivendica diritti e garanzie per tutti.

Credo sarebbe un atto di dignità e di rispetto per questo Parlamento e per la democrazia quel rispetto del pluralismo e delle libertà individuali su cui voi perderete, in questo paese, il terreno delle responsabilità individuali, senza le quali non esiste quello che voi chiamate disordine sociale e che invece per noi è l'inalienabile libertà ed il diritto alla felicità (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista e di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rosso. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO ROSSO. Signor Presidente, intervengo su questo e premetto il mio voto favorevole sull'emendamento presentato dagli onorevoli Lucchese, Cè, ed altri.

 

PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Rosso, per facilitarle e non per complicarle la vita. Stiamo parlando sul complesso degli emendamenti, perché posso darle la parola sull'emendamento.

 

ROBERTO ROSSO. Signor Presidente, intervengo solo su questo. Onorevole De Simone, sono una di quelle persone che vive una di quelle situazioni che lei ha richiamato. Convivo con una ragazza, siamo una coppia di fatto e voterò, e non credo di essere in contraddizione, perché rimanga nella legislazione ordinaria di questo nostro paese il principio costituzionale che sino ad oggi non è stato variato: il principio costituzionale che prevede che in questo nostro paese la famiglia sia fondata sul matrimonio. Questo non è un principio di integralismo cattolico, perché un matrimonio può essere cattolico, islamico, ebraico, assolutamente laico, un matrimonio civile. Non c'entra nulla con la visione sacramentale della vita. Si tratta invece di un'etica della responsabilità, relativa al fatto cioè di volersi assumere impegni seri, concreti e duraturi nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti dei figli che verranno dal matrimonio, in modo esplicito.

Non credo che questa posizione debba essere ideologizzata, tanto più che ormai moltissimi sono i matrimoni civili. Non credo che ci debba essere un'ideologia su questo piano, addirittura una barriera culturale, religiosa, come lei ha descritto e come, in altri interventi che l'hanno preceduta, ho sentito in qualche modo accennare dai colleghi della sinistra.

Credo soltanto - e questo mi stupisce molto, avendo ascoltato molti interventi di esponenti di Rifondazione comunista, del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della componente socialista sia di maggioranza sia di opposizione - che emerga sempre, in contraddizione con la logica, ad esempio, che Rifondazione comunista dovrebbe far valere, una concezione edonistica - l'ha riaffermata molto bene al termine del suo intervento l'onorevole Titti de Simone - in contrasto con un'etica della responsabilità.

Credo che quella che si cerca in qualche misura di affermare, nel testo che la maggioranza propone, emendabile o meno come alcuni colleghi cercano di fare, sia un'etica della responsabilità, sulla quale soprattutto tradizioni culturali, forti come la vostra, dovrebbero far suonare un campanello di richiamo. Mi è parso invece che quella logica edonistica che voi contestate sul piano di un consumismo merceologico all'interno della visione liberista del mondo, quando poi si toccano sfere altrettanto importanti, quali quelle dell'intimità affettiva e sociale, venga meno.

Vorrei ora formulare un'ultima riflessione, rivolgendomi all'onorevole Titti de Simone: in Italia non è sicuramente vietato avere rapporti omosessuali per nessuno. Tuttavia, se è vero, come abbiamo votato liberamente in quest'aula del Parlamento, che anche il bambino ha dei diritti e non soltanto la concezione edonistica dei suoi potenziali genitori...

 

FRANCESCO GIORDANO. Cosa c'entra l'edonismo?

 

ROBERTO ROSSO. ...credo che questo bambino abbia il diritto, onorevole Giordano, ad una naturalità del rapporto. Voglio ricordare che il fatto che la Chiesa cattolica concepisca queste fondamenta del diritto naturale come proprie non esclude che altre culture lo possano parlare.

Voglio ricordare che una persona estremamente laica come l'ex Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, ha riaffermato in molte occasioni una visione dei problemi della vita e del nascituro assolutamente consone a quella che una comunità di credenti come quella dei cristiani - in questo caso cattolici - ha espresso. Cerchiamo di vedere i problemi del diritto naturale scissi dalle questioni religiose, come, in qualche modo, si è cercato di fare in quest'aula. Credo saremmo tutti un po' più liberi.

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere della Commissione.

 

DORINA BIANCHI, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Valpiana 5.8, Maura Cossutta 5.12 e Zanotti 5.20, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Valpiana, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Maura Cossutta, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cima, sugli identici emendamenti Zanotti 5.23 e Zanella 5.5, sugli emendamenti Titti De Simone 5.11, Bolognesi 5.22, Bolognesi 5.21 e Titti De Simone 5.10.

La Commissione invita altresì i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Cè 5.19 e Lucchese 5.1, degli emendamenti Lucchese 5.15, Burani Procaccini 5.18, Lucchese 5.16, 5.17 e 5.24 e Cima 5.7 ed esprime parere contrario sull'emendamento Bimbi 5.4.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

BEPPE PISANU, Ministro per l'attuazione del programma di governo. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Valpiana 5.8, Maura Cossutta 5.12 e Zanotti 5.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chiaromonte. Ne ha facoltà.

 

FRANCA CHIAROMONTE. Signor Presidente, come è noto, sull'oggetto di questo articolo, vale a dire i requisiti soggettivi richiesti per accedere a questa terapia, alle tecniche di fecondazione assistita, la discussione è aperta, apertissima, come lo è su tutte le questioni trattate da questa normativa. Molti colleghi e colleghe lo hanno ricordato, a partire dal presidente Castagnetti ieri.

Più in generale - è bene ricordarlo perché ho sentito molta assertività in quest'aula -, il dibattito è aperto su tutti i temi - per questo è nata la bioetica - legati alle grandi potenzialità che la scienza e la tecnica offrono al nostro tempo - grazie al cielo, mi verrebbe da dire - per affrontare e risolvere problemi la cui soluzione sarebbe stata impensabile solo qualche anno fa.

Per quanto ci riguarda, ribadisco quanto affermato ieri e stamattina da altri colleghi del gruppo - dal presidente Violante, prima di tutti - vale a dire l'esistenza nel gruppo dei Democratici di sinistra di posizioni diverse, tutte legittime. Il gruppo, dunque, non darà indicazioni di voto su gran parte di questi emendamenti, perché considera tutte le posizioni presenti al suo interno come proprie. Del resto, quelle posizioni hanno trovato riscontro e piena cittadinanza nel documento che, come gruppo dei Democratici di sinistra, abbiamo ritenuto di offrire al dibattito pubblico.

È con questo spirito che, per quanto mi riguarda, invito l'Assemblea a votare a favore degli emendamenti che abbiamo presentato, che si propongono di sopprimere l'articolo 5, quello che descrive i requisiti soggettivi richiesti per accedere ad una terapia, vale a dire l'essere coppie, adulti, eterosessuali.

Su tale questione, come dicevo, la discussione è aperta nel paese, nell'Assemblea, nell'opposizione e nei DS. Si tratta - lo ripeto - di tutte posizioni legittime e di tutte - o quasi, mi viene da dire, avendo ascoltato il dibattito in questi giorni - posizioni laiche, come ricordava l'onorevole Bindi questa mattina. Guai a pensare che la morale, l'etica addirittura, stia solo da una parte! Vale sempre, naturalmente, ma vale o dovrebbe valere tanto più in un'aula parlamentare.

Sopprimere l'articolo che chiede dei requisiti ed interviene nel merito di scelte parentali significa, dal mio punto di vista, prendere atto di queste irriducibili differenze. Ripeto: irriducibili differenze.

Penso, infatti, che specie in materie controverse come questa, lo Stato debba astenersi il più possibile dall'entrare nel merito, dal dettare legge e dal prendere posizioni su scelte personali: è il «diritto mite» di cui ha parlato l'onorevole Finocchiaro. Credo, infatti, che in questa come in altre materie sia opportuno allargare la sfera di non intervento dello Stato. Sono convinta, in altre parole, che il concetto anglosassone di privacy abbia qualcosa da insegnare a noi italiani e a noi europei: per esempio, l'impossibilità di trasferire l'intera esperienza umana nella lingua dei diritti positivi e in quella conseguente dei divieti. Allo stesso modo, credo che abbia da insegnare la fiducia che le istituzioni dovrebbero avere nella capacità - ne parlava poc'anzi la collega Titti De Simone - delle persone (donne e uomini; in questo caso più donne che uomini) di autoregolarsi e, dunque, nella conseguente impossibilità (lo hanno detto bene l'onorevole Violante e l'onorevole Mussi) di imporre a tutti uno stile di vita e di comportamento. Si tratta di un tema che dovrebbe essere caro a chi si proclama liberale.

 

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Chiaromonte.

 

FRANCA CHIAROMONTE. Mi risulta che ve ne siano anche in quella Casa delle libertà che forse, anche dopo l'articolo che vieta la fecondazione eterologa, sarebbe più opportuno definire «casa dei divieti» o «casa delle ideologie».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Grillini. Ne ha facoltà.

 

FRANCO GRILLINI. Come ho già avuto modo di dire intervenendo nel dibattito generale, c'è un aspetto particolarmente grave in questa legge e precisamente nell'articolo 5: per la prima volta, nella storia complessiva di questo paese (da quando esiste l'unità d'Italia) si introduce un'esplicita discriminazione verso le persone omosessuali. Non lo aveva fatto Zanardelli con il suo codice, alla fine dell'ottocento, che anzi aveva cancellato tutte le norme antiomosessuali dal codice italiano, facendo dell'Italia il paese più avanzato; mentre, infatti, in Inghilterra si processava Oscar Wilde, l'Italia cancellava le vergognose legislazioni antiomosessuali. Non lo aveva fatto nemmeno il fascismo con il codice Rocco, che non aveva avuto il coraggio di scrivere una legislazione omofobica. Certo, il fascismo ha mandato gli omosessuali al confino, insieme agli antifascisti, ma non aveva avuto il coraggio di scrivere una legge contro gli omosessuali. Lo aveva fatto, invece, Hitler con l'articolo 175, mandando nei campi di concentramento decine di migliaia di omosessuali, ai quali era messo sul bavero della giacca il triangolo rosa.

 

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Grillini.

 

FRANCO GRILLINI. Adesso lo fa il Parlamento italiano; per me è un fatto molto triste e chiedo quindi ai colleghi di valutare bene il significato di una decisione che questo Parlamento potrebbe prendere - anche se spero di no -, perché andrebbe in netta controtendenza rispetto all'intera legislazione europea. L'onorevole Cè citava prima la Svezia: caro Cè, in Svezia esiste il matrimonio per le coppie omosessuali! È stata, poi, da poco approvata, con 198 voti a favore contro 31, persino l'adozione, per tali coppie.

 

PRESIDENTE. Onorevole Grillini, il tempo a sua disposizione è scaduto; magari potrà sviluppare tale argomentazione anche successivamente.

 

FRANCO GRILLINI. È la prima volta che intervengo in questo dibattito.

 

PRESIDENTE. Ho capito, però aveva già parlato un altro deputato appartenente al suo gruppo. Per intervenire a titolo personale le ho dato un minuto di tempo, che però è già trascorso.

 

FRANCO GRILLINI. Concludo, Presidente. Quello che volevo dire è che non vorrei che, a forza di divieti, fossimo costretti ad entrare in questo Parlamento mettendoci un triangolo rosa sul bavero della giacca (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

 

ELETTRA DEIANA. Proponiamo la soppressione dell'articolo 5 perché esso contiene tutte le cose più significativamente negative del provvedimento, a partire dal fatto che, attraverso l'artificio delle tecniche di fecondazione artificiale, riscrive la tavola delle regole familiari e dei modelli relazionali asserendo, sostanzialmente, i criteri di accesso alle tecniche e, quindi, di legittimazione dell'essere famiglia, dell'essere madre, padre, genitori.

Sono presenti la questione dell'ipocrisia, prima efficacemente richiamata dall'onorevole Titti De Simone, e l'aspetto del diritto. Non è assolutamente tollerabile che si scriva un doppio binario di diritti riguardanti la cittadinanza, in particolar modo relativamente alle responsabilità personali in materia di scelte e comportamenti privati.

Per i colleghi della maggioranza che si richiamano continuamente alla famiglia e torcono a loro modo il dettato costituzionale vorrei sottolineare due aspetti: in primo luogo, la differenza che nella Costituzione esiste tra i grandi principi ispiratori, sovraordinatori dell'impianto costituzionale ed anche dei punti più accidentati come l'articolo 29, legato alla contingenza storica, rispetto ai principi ispiratori generali dell'articolo 3 e la necessità di intendersi sul concetto di famiglia e di matrimonio.

La famiglia e le relazioni parentali sono il frutto di una complessa costruzione storico-sociale, dalla famiglia del branco a dominanza femminile alle varie forme di famiglie patriarcali fino all'affermazione e alla visibilità di relazioni come quelle omosessuali che richiedono una capacità di interpretazione e di elaborazione non solo dell'esistenza di un diritto soggettivo ma dell'esistenza di un riconoscimento di relazioni parentali che nascono da quella esperienza dove non vi è nulla di edonistico, se non di un edonismo uguale a quello che può esistere nelle famiglie di orientamento eterosessuale.

Vi sono enunciazioni e formulazioni che sono la spia di una visione fondamentalista e totalizzante della famiglia, addirittura claustrofobica. Bisognerebbe indagare che cosa accade in realtà nelle famiglie così miticamente richiamate, dove non vi è nulla di idilliaco ed anzi spesso, purtroppo, si consumano tragedie terribili o avvengono pratiche innominabili.

La famiglia è sempre stata in evoluzione, trattandosi di una costruzione complessa, storicamente mutevole, così come lo sono tutte le relazioni parentali. Oggi, misurarsi con le grandi trasformazioni della società, con la caduta di una serie di elementi prima vincolanti, significa capire esattamente le trasformazioni esistenti in campo familiare, dare loro riconoscimento sul piano della legge e non cercare di schiacciarle dentro modelli che non corrispondono a nulla, che ripropongono in maniera autoritaria esperienze di una parte, di un'etica, di una concezione della vita e del mondo che non può essere imposta a tutti.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

 

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, come ho avuto già modo di dichiarare in altra sede, ritengo che non sia giusto che la legge riconosca alla donna sola il diritto di accedere alla fecondazione artificiale, perché esiste un conflitto con i diritti del nascituro. Quindi, preferisco che ciò sia riconosciuto alla coppia coniugale o convivente. Tuttavia, quando la legge norma tutto, si rischia di definire uno Stato etico, per cui voterò a favore della soppressione dell'articolo 5 per le motivazioni addotte dal collega Grillini.

Non si tratta di ipocrisia; un provvedimento che ripete di continuo che è la coppia ad aver accesso alle tecniche, che nomina la donna e l'uomo, che definisce conviventi o coniugati, ha già detto abbastanza. Se un provvedimento, invece, esclude una categoria di persone nominandole, si rischia quello che il deputato Grillini ha sottolineato.

Io non voglio che con questa discussione si proponga alle cittadine e ai cittadini italiani la stigmatizzazione - per voler difendere un bambino che nasce da due genitori, donna e uomo - di tutta un'intera categoria di persone, a cui più che la mia solidarietà va il riconoscimento dei diritti civili. Quindi, chiedo anche ai colleghi dell'opposizione e della maggioranza di valutare la gravità del voto a favore dell'articolo 5 così com'è (Applausi di deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo e di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

 

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare la mia piena soddisfazione per il testo dell'articolo 5 e per pregare anche alcuni colleghi, se possibile, di attenersi a ciò che stiamo discutendo. Non mi sembra che, con questo articolo, si stia discutendo (come mai è avvenuto nella storia di questa Repubblica) se mettere o meno stelle o triangoli addosso a qualcuno. Non è questo l'oggetto né di questo articolo né di altri provvedimenti nella storia degli ultimi cinquant'anni.

Si dice che si violano dei diritti. Io sono stupefatto da alcune affermazioni. Quali sarebbero i diritti che si violano? La nostra Costituzione prevede esplicitamente che sia la famiglia ad essere riconosciuta; non vuole penalizzare nessuno, ma riconosce un dato della realtà.

Il nostro codice civile parla del matrimonio, del contratto di matrimonio, che assume dei caratteri di diritto civile perché l'affetto di due persone che celebrano questo rito va al di là del rapporto personale, invade cioè ambiti di responsabilità che trascendono anche i rapporti che intercorrono tra i due. Tutto questo - l'ho detto altre volte - può essere modificato, però qualcuno che ritiene che quello che la Costituzione e il codice civile prevedono sia limitativo o violi chissà quali altri tipi di diritti presenti una proposta di legge, chieda la calendarizzazione d'urgenza secondo i diritti della minoranza, per esempio alla Conferenza dei capigruppo, e dica che vuole parificare il riconoscimento costituzionale di tutte le Costituzioni civili ed occidentali della coppia formata dal matrimonio eterosessuale con le coppie omosessuali, riconoscendo alla coppia omosessuale gli stessi diritti e le stesse responsabilità civili godute dalla coppia oggi, in base alla nostra Costituzione. Questa è una battaglia di principio che io accetterei, piuttosto che dire che nell'articolo 5 si violano dei diritti, perché non è vero, in questo Stato, con questa Costituzione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Valpiana 5.8, Maura Cossutta 5.12, Zanotti 5.20, non accettati dalla Commissione e sui quali il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 386

Astenuti 9

Maggioranza 194

Hanno votato sì 116

Hanno votato no 270).

 

 

Passiamo votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Valpiana.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, colgo l'occasione del testo alternativo da me presentato per intervenire ancora sull'articolo 5 del testo di maggioranza in maniera molto breve, come sono solita fare, per una questione che non è stata toccata fino ad ora ma che io ritengo estremamente importante.

Tra le tante cose che io devo al femminismo c'è l'aver capito che le parole hanno un senso e che le cose, per esistere, devono essere nominate, e non solo, ma che spesso una non precisione del linguaggio nasconde idee poco chiare. Se questo è valido sempre è ancor più valido quando, come in questo caso, stiamo esaminando un testo di legge che riguarda, in particolare, le cose più importanti della vita di una persona, e dobbiamo avere la certezza di dire le cose giuste con le parole giuste.

Ho guardato, prima, sul Devoto-Oli, la definizione della parola procreazione che viene definita: generazione, con particolare riferimento all'importanza sociale e individuale delle funzioni relative. Credo, quindi, che non possiamo parlare di procreazione quando parliamo di tecniche, perché le tecniche, evidentemente, non hanno riferimento all'importanza sociale e individuale della procreazione. In questo caso, alla definizione giusta (unione del gamete maschile con quello femminile da cui ha origine un nuovo essere vivente) troviamo la parola fecondazione. Dunque, io trovo gravissimo che nei requisiti soggettivi, all'articolo 5 del testo di legge, si parli di tecniche di procreazione medicalmente assistita. Ciò è sbagliato da un punto di vista semantico. Questo errore induce in un altro errore gravissimo che è quello di parlare di procreazione al posto di fecondazione e quindi, impunemente, credere di poter parlare di fecondazione di coppie. Io, da che mondo è mondo, non ho mai visto fecondare che donne, non certo la coppia, che è un'entità giuridica astratta ma che non è un'entità scientifica. Dunque non possiamo accettare questo testo, oltre che per i contenuti escludenti, di cui hanno parlato prima le mie colleghe, anche per un errore di terminologia che induce in un errore concettuale.

Credo che voler negare, usando la parola procreazione al posto di fecondazione, il primato del corpo femminile nel mettere al mondo, sia una cosa estremamente grave perché porta ad una confusione con la quale voi escludete tutte quelle che non sono coppie di maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi in età potenzialmente fertile entrambi viventi, da un qualcosa che definite procreazione e che invece è solo fecondazione e che non può che riguardare, esattamente come dice il nostro testo di minoranza, la donna.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Valpiana, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418

Votanti 404

Astenuti 14

Maggioranza 203

Hanno votato sì 115

Hanno votato no 289).

 

 

Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Maura Cossutta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

 

MAURA COSSUTTA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, credo che più andiamo avanti più si comprenda come questa legge sia una legge oscurantista, fatta di divieti, ma soprattutto sia una legge confessionale, lo ripeto, la prima legge confessionale della storia della Repubblica italiana, ed è una legge che apre uno scontro nel paese. Altro che etica condivisa, onorevole Castagnetti! Questa legge apre uno scontro già qui in questo Parlamento - il voto precedente ne è un esempio con la differenza di soli 5 voti -, uno scontro ideologico che peserà nella società e nel paese.

Il voto precedente è stato un voto rilevante e credo che la maggioranza che ha votato l'articolo 4 debba, comunque, riflettere. Mi rivolgo appunto all'onorevole Castagnetti ed a tanti esponenti della Margherita che hanno parlato e che hanno votato in modo difforme da me.

Credo che non si debbano e non si possano umiliare le culture, le sensibilità diverse, la concezione della vita, i principi ed i valori e che non si costruiscano così, nello scontro ideologico, con l'imposizione di una maggioranza, di una esigua maggioranza, regole efficaci e legittime di convivenza, né si costruisca la polis.

Nell'articolo 5 questo impianto etico è rinforzato. L'argomento è sempre lo stesso: costruire, mantenere, garantire un ordine sociale che, purtroppo, è qui costruito su un'idea autoritaria e discriminatoria. Credo che accettare tale impianto, accettare una legge che di fatto è ormai un provvedimento non più sulle tecniche, bensì una legge confessionale - mi rivolgo in modo particolare ai colleghi dell'opposizione, ai colleghi della Margherita - significhi purtroppo dare legittimità ad una futura legislazione confessionale, neanche poi così tanto futura. Infatti, alcuni segnali preoccupanti sono già presenti: pensiamo, ad esempio, alla legge regionale cosiddetta Storace sulle famiglie, grazie alla quale si concedono sussidi, finanziamenti concreti, anzi concretissimi, in base al tasso di nuzialità, al numero dei figli e persino - c'è scritto anche questo nella legge regionale - al numero dei concepiti; oppure pensiamo all'America, dove vengono eliminati i sussidi alle donne single madri qualora non decidano di tornare nella famiglia di origine.

Credo che dovremmo tutti porre molta attenzione al rischio che con la legittimazione di questa legge confessionale si possa arrivare ad un'idea di cittadinanza ristretta: cittadini portatori di diritti sono solo le persone normali, che in questo caso - si può constatare dal tenore dell'articolo 5 - sarebbero le persone sposate, eterosessuali ed anche - mi rivolgo sempre ai colleghi della Margherita - italiane e non immigrate.

Con questo articolo si decide chi sia un buon genitore e chi, invece, non lo sia. L'argomento è quello della tutela dell'ordine biologico e sociale per il nato, mentre non si dice nulla sulla capacità di ascoltare i sentimenti vissuti, su cosa significhi essere e sentirsi genitori e sulla genitorialità. Noi siamo contrari a questa legge ed a questo articolo, ed abbiamo presentato un testo alternativo per dire che ci deve essere la possibilità, anche per le donne single, di accedere alle tecniche. Non si diventa madri in forza del diritto, ed è questo il primo, vero, unico principio naturale, voi che vi ispirate ad una concezione naturalistica. Si diventa madri da un corpo di madre, e si diventa madri anche senza una famiglia.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Maura Cossutta, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

 

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 404

Astenuti 20

Maggioranza 203

Hanno votato sì 110

Hanno votato no 294).

 

 

Passiamo alla votazione del testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cima.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

 

LAURA CIMA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, mi permetta di richiamare la precedente votazione, perché credo che questa ci dovrebbe far riflettere sulla presenza in aula di un certo disorientamento, nonché sul fatto che alcune formulazioni non sono in realtà condivise se, con voto segreto, la distanza tra posizioni diverse circa la fecondazione eterologa, che abbia almeno una finestra permessa, è stata così esigua. Ho voluto svolgere tale premessa perché anche l'articolo 5 presenta queste incongruenze, mentre la formulazione del testo alternativo che propongo è molto più rigorosa ed affronta alcuni nodi che nel testo della proposta di legge sono stati trattati in modo repressivo e non razionale. Innanzitutto, cosa significa avere come unico riferimento le coppie e non le persone di sesso femminile e maschile (quindi uomini e donne)? Cosa significa concedere l'accesso a coppie maggiorenni di sesso diverso, quando la maggiore età si acquisisce in Italia al compimento dei 18 anni? Ciò significherebbe permettere ad una donna di 18 anni di sottoporsi a queste tecniche che tutti riconoscono essere assolutamente pericolose, invasive e dolorose. Mi spiegate come mai si ha da una parte la repressione e, dall'altra, neanche il buonsenso? A 18 anni mandiamo una donna a sottoporsi a queste tecniche!

 

RAMON MANTOVANI. È maggiorenne!

 

LAURA CIMA, Relatore di minoranza. Da una parte, quindi, si ha la repressione (non sto qui a ripetere tutte le argomentazioni svolte dalla collega Titti De Simone e da tanti altri che sono intervenuti prima di me) mentre, dall'altra, ci diamo questo unico vincolo.

Il nostro testo, da una parte, riporta il diritto a uomini e donne e, dall'altra, chiede che vi sia almeno un limite, ossia che sia stato tentata in precedenza - come è giusto che sia - la procreazione naturale. Come possiamo concedere la possibilità di ricorrere sempre alla procreazione artificiale, purché sia omologa? Colleghi, questo modo di legiferare mi sembra assurdo.

Il secondo punto richiama la condizione che siano state esperite cure per la sterilità. Il problema reale è che queste tecniche si stanno diffondendo anche perché non siamo in grado di spiegare il motivo per cui vi è una sterilità così diffusa e perché vi sia un'oligospermia crescente che riguarda gli uomini e che dovrebbe preoccuparci tutti.

Questo dovrebbe essere il punto sul quale indagare e legiferare e - concludo, signor Presidente - dovremmo spingere la comunità scientifica a risolvere questo problema.

L'altro aspetto, collegato alla lettera a) del primo comma del testo alternativo riguarda il fatto che le tecniche di procreazione assistita devono avere carattere volontario. Purtroppo, un malinteso senso di virilità (che vige soprattutto - i colleghi mi perdonino - in famiglie con un concetto patriarcale ancora arretrato e che si trovano al sud) induce la donna che non vuole sottoporsi a queste tecniche a farlo, in virtù del fatto che gli altri non devono sapere che esiste un problema di oligospermia vissuto come un calo della propria virilità. In merito a questi problemi reali, su cui dovrebbe esservi la preoccupazione di tutti e, soprattutto, di chi ha problemi di ordine etico, non sento dire nulla. Allora mandiamo le ragazze...

 

PRESIDENTE. Onorevole Cima, la prego di concludere.

 

RAMON MANTOVANI. Sono maggiorenni! Dove le mandi?

 

LAURA CIMA, Relatore di minoranza. Onorevole Mantovani, cosa dici? Non devi attaccare me in quest'aula, bensì altri!

 

PRESIDENTE. Colleghi, per favore!

 

LAURA CIMA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, credo che forse dovremmo ragionare un po' più seriamente su quelli che realmente dovrebbero essere vincoli razionali e non ideologici.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà. Onorevole Valpiana, lei ha un minuto di tempo a disposizione.

 

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto contrario di Rifondazione comunista al testo alternativo della relatrice di minoranza, onorevole Cima, perché ci sembra che conculchi, ancora più del testo della maggioranza, la soggettività, i diritti individuali e, soprattutto, il diritto delle persone di autodeterminare la propria vita. Pensare che un maggiorenne non possa ricorrere a queste tecniche se non ha compiuto trent'anni credo rappresenti un procrastinare la maggiore età ad un'età veramente troppo avanzata; comunque, non ha nessun senso - relativamente a ciò - che un soggetto abbia o meno la maggiore età.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cima, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 426

Votanti 413

Astenuti 13

Maggioranza 207

Hanno votato sì 5

Hanno votato no 408).

 

 

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Zanotti 5.23 e Zanella 5.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanotti. Ne ha facoltà.

 

KATIA ZANOTTI. Signor Presidente, ricordo ai colleghi che nell'ordinamento attuale non vi è alcuna norma che regola l'attività riproduttiva e chiunque abbia la capacità fisiologica può riprodursi. La donna sola è titolata ad avere un figlio e se lo decide sappiamo, ovviamente, che può farlo. Questa titolarità - lo ricordo ai colleghi - non cessa perché interviene una menomazione, una ferita fisiologica o una lesione. Se un intervento terapeutico ripristina naturalmente la capacità fisiologica a procreare, che diritto abbiamo di negare alla donna questa titolarità? Con questa proposta noi la stiamo negando alla donna singola.

Alcune ed alcuni di noi ritengono che ad una donna singola non debba essere negata la possibilità di accedere alla tecnica di procreazione assistita, perché alcune ed alcuni di noi ritengono che vi sia un diritto alla tutela della salute riproduttiva che la riguarda al pari delle altre donne, perché il desiderio di maternità femminile va rispettato e riconosciuto anche ad una donna singola che non ha figli per altre vie.

Questa legge, a nostro avviso, non può togliere a nessuna donna la titolarità a procreare (Applausi di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buffo. Ne ha facoltà.

 

GLORIA BUFFO. A questo punto il concepito è più tutelato della donna, l'eterologa è vietata, si chiede di fare incontri perché a genitori adulti sia spiegato che possono anche adottare un figlio: lo sanno. Adesso si vuole decidere anche chi è degno di avere un figlio e chi no: le donne senza un uomo fisso accanto non possono, si dice.

Non solo ignorate che le donne da sempre, se vogliono, fanno un figlio da sole per vie naturali. Non solo discriminate donne che possono avere figli per via naturale dalle altre, ma realizzate un capolavoro di ipocrisia. Infatti, in Parlamento vi sono state e vi sono donne e uomini che hanno avuto figli per via eterologa, non con i coniugi, e donne parlamentari che hanno avuto figli da sole. Perché altre donne sono considerate, invece, irresponsabili se coltivano questo desiderio che, ormai, la società riconosce? Ciò che è concesso ad alcune, in realtà, viene negato ad altre. In tal modo, chi può fa figli con chi vuole o da sola, chi non può deve subire i veti di poche centinaia di parlamentari che riservano a sé la libertà di coscienza negandola alle donne.

Questa legge è un monumento alla vostra sfiducia nelle donne mentre finge che una norma possa dare una famiglia ideale a chi nasce. Voi state varando la famiglia di Stato su impronta genetica riservata a chi nasce con le tecniche. Credo che chi fa questo con le norme lo faccia perché ha già perso nella società e nella coscienza delle persone. Si tratta di una società che voi non rappresentate e di cui fate una caricatura. Sembra che chi, con fatica, vuole un figlio si voglia concedere a spese di tutti noi una Ferrari. Credo che le donne italiane meritino ben altro rispetto (Applausi di deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Zanotti 5.23 e Zanella 5.5, non accettati dalla Commissione e sui quali il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 415

Votanti 403

Astenuti 12

Maggioranza 202

Hanno votato sì 111

Hanno votato no 292).

 

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Titti De Simone 5.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana, alla quale do un minuto. Ne ha facoltà.

 

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che questo articolo, così come l'avete scritto voi, parlando solo di donne coniugate o conviventi, inficia la Costituzione nel principio fondativo dell'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine di fronte alla legge. Stiamo facendo una cosa gravissima: per la prima volta in un testo legislativo stiamo introducendo il concetto che una donna per procreare deve essere sposata o convivente con un partner maschile. Non è scritto da nessuna parte nella nostra legislazione ma, soprattutto, non corrisponde alla realtà dei fatti. Stiamo attenti prima di inserire in una legge una disposizione che in una legge non si può mettere perché è contro la nostra Costituzione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai...

Onorevole Sabattini, perché non sta votando al suo posto?

 

SERGIO SABATTINI. Perché al mio posto siede la collega Bolognesi. Sto votando con la mia tessera.

 

PRESIDENTE. Va bene, gliel'ho chiesto perché mi era stato segnalato. Correttissimo: vi è un'esigenza tecnica dell'onorevole Bolognesi di essere vicino al direttivo del gruppo. Noi l'onorevole Bolognesi cerchiamo sempre di...

 

GIUSEPPE FIORONI. ...di assecondarla.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 5.11, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 410

Votanti 394

Astenuti 16

Maggioranza 198

Hanno votato sì 108

Hanno votato no 286).

 

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bolognesi 5.22 (Nuova formulazione).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bolognesi. Ne ha facoltà.

 

PIERGIORGIO MASSIDDA. Le ultime parole famose, Presidente! Se l'è cercata!

 

MARIDA BOLOGNESI. Inviterei i colleghi a leggere questa formulazione su cui, non essendovi motivazioni tra quelle che ho sentito ora, non si capisce il parere contrario espresso dalla relatrice. Intanto, nel testo base non si richiama il tema della sterilità e dell'infertilità, mentre l'accesso soggettivo presuppone il requisito dell'infertilità che abbiamo precisato essere per la donna, per l'uomo, per la coppia: tutto ciò ce lo dice la scienza perché la sterilità può essere di coppia, dell'uno o dell'altro. Ovviamente, in questo caso si richiamano le coppie coniugate o conviventi e, quindi, non capisco perché una precisazione maggiore sotto il profilo sanitario e patologico e anche dell'accesso per condizioni di sterilità - quindi, è scritto meglio - non venga accolta, non essendoci quei problemi su cui invece c'era attenzione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bolognesi 5.22 (Nuova formulazione), non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 419

Votanti 402

Astenuti 17

Maggioranza 202

Hanno votato sì 115

Hanno votato no 287).

 

 

Prendo atto che l'onorevole Burtone ha erroneamente espresso il voto e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco...

 

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, cosa si deve fare per poter parlare?

 

PRESIDENTE. Onorevole Grillini, ha ragione, aveva chiesto la parola. Tuttavia, onorevoli colleghi, sto guardando i tempi e tra poco non ci sarà più nessuno che abbia la possibilità di parlare; quindi, vi chiedo almeno di contenere gli interventi. Prego, onorevole Grillini.

 

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, avevo chiesto la parola sugli emendamenti Zanotti 5.23 e Titti De Simone 5.11 e, quindi, sono diverse volte che chiedo la parola.

 

PRESIDENTE. Onorevole Grillini, non l'ho vista. Appena l'ho vista...

 

FRANCO GRILLINI. Presidente, io ci vedo poco ma lei ci vede benissimo. Adesso, non so su quale emendamento stiamo discutendo.

 

PRESIDENTE. Siamo passati all'emendamento Bolognesi 5.21.

 

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, parlerò dopo per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bolognesi 5.21, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 425

Votanti 404

Astenuti 21

Maggioranza 203

Hanno votato sì 104

Hanno votato no 300).

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Titti De Simone 5.10, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418

Votanti 402

Astenuti 16

Maggioranza 202

Hanno votato sì 102

Hanno votato no 300).

 

 

DORINA BIANCHI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DORINA BIANCHI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, siamo ora giunti all'esame degli identici emendamenti Cè 5.19 e Lucchese 5.1, sui quali in precedenza avevo rivolto un invito al ritiro ai relativi presentatori. In caso di non ritiro, sarò costretta ad esprimere parere contrario perché riteniamo che l'articolo 5 sia frutto della mediazione che tiene conto di una realtà presente nel nostro paese. Con questo articolo noi rispettiamo, tra l'altro, lo spirito della legge che vuole tutelare il diritto del bambino ad una famiglia e ad una propria identità genetica. L'articolo 5, quindi, garantisce ad un bambino tanto desiderato due genitori che se ne assumano tutte le responsabilità. Di conseguenza, sarò costretta ad esprimere il parere contrario.

 

VALDO SPINI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDO SPINI. Signor Presidente, onorevole colleghi, chiedo un attimo di attenzione. In questo caso, siamo nell'ambito della procreazione medicalmente assistita nell'interpretazione restrittiva che ne ha finora dato la maggioranza di questa Assemblea, però si vorrebbe togliere da questa possibilità le coppie di maggiorenni di sesso diverso qualora siano conviventi. Ricordo che, attualmente, la maternità, nel senso normale, è assolutamente consentita alle coppie conviventi e che i padri possono legittimamente riconoscere il figlio e potergli dare una famiglia. Trovo questa discriminazione odiosa dal punto vista giuridico ma, se mi è permesso, anche inaccettabile dal punto di vista dell'umanità.

Noi dobbiamo guardare a questi fenomeni con senso di umanità, di comprensione e di sviluppo. Ritengo che, francamente, approvare gli identici emendamenti Cè 5.19 e Lucchese 5.1, oltre che collocare l'Italia in una posizione del tutto peculiare rispetto agli altri paesi europei, significherebbe veramente fare un'azione poco rispettosa della convivenza civile e dell'uguaglianza dei diritti nel nostro paese. Se, oggi, ad una famiglia di fatto è possibile avere maternità con le leggi attualmente in vigore, non vedo perché con questa nuova legge, sia pure nell'interpretazione restrittiva che la maggioranza ne ha dato, dovrebbe essere esclusa dalle possibilità della stessa.

Si tratta di una cosa assolutamente inaccettabile e umanamente incomprensibile (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI e del deputato Biondi).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ormai l'orientamento su questo punto mi sembra chiaro.

 

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, onorevole colleghi, annuncio il ritiro dei miei emendamenti 5.1, 5.15, 5.16, 5.17 e 5.24. Comunque, devo precisare che il testo attualmente in esame in aula corrisponde a quello presentato, da me e da altri colleghi, vale a dire l'atto Camera n. 639. Quindi, vorremmo che il testo approvato nella scorsa legislatura possa esserlo anche in questa.

Avremmo preferito che vi fosse previsto qualcosa di diverso. Tuttavia, noi non siamo contrari alle coppie di fatto e condividiamo la maggioranza che si esprime su tale tema. Concordiamo sul fatto che, nel nostro paese, vi siano delle situazioni di fatto e non vogliamo essere intolleranti rispetto a tale fenomeno.

Prendiamo atto che questa è la volontà della maggioranza di questo Parlamento; dunque, rispettosi di tale maggioranza, ritiriamo questo emendamento.

 

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, intendevo invitare i colleghi a ritirare gli emendamenti ma, a questo punto, non posso che plaudire alla decisione dell'onorevole Lucchese.

 

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, immagino che il suo invito permanga per l'onorevole Cè, visto che gli emendamenti sono di contenuto identico.

 

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, non intendo ritirare il mio emendamento e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cè 5.19.

 

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente, credevo che anche l'onorevole Cè avesse ritirato il suo emendamento. A questo punto, interverrò dopo l'onorevole Cè.

 

PRESIDENTE. Onorevole Cé, ha facoltà di parlare.

 

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, per illustrare la nostra posizione interverrà in seguito l'onorevole Martini, tuttavia intendo ribadire che non rinunciamo a questo emendamento, in quanto riteniamo che rappresenti un elemento importante.

Riteniamo inoltre che dovrebbe esservi coerenza anche con l'azione di governo, che privilegia la famiglia fondata sul matrimonio. Dunque, su tale aspetto, invitiamo l'intera maggioranza ad un comportamento coerente.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

 

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un argomento molto delicato sul quale siamo giunti ad una indicazione dopo aver convocato il gruppo e aver a lungo dibattuto.

La prima decisione che abbiamo assunto in proposito è quella che, comunque, daremo un'indicazione di gruppo; tuttavia, per chi lo riterrà, sarà possibile votare liberamente e secondo coscienza.

Con riferimento all'indicazione di gruppo sottolineo che si tratta di un'indicazione contraria all'emendamento, nonostante l'articolo 29 della Costituzione, a nostro avviso, militi nettamente e logicamente per l'accoglimento dello stesso. Infatti, la formulazione dell'articolo 29, oggi, sembra precludere la possibilità di considerare famiglia, nel senso compiuto del termine, anche le famiglie di fatto. Ovviamente, sto parlando di famiglie eterosessuali, su ciò credo non vi sia - almeno da parte nostra - alcun dubbio.

Tuttavia, riteniamo che, nel caso specifico, l'unico dubbio che, per motivi di opportunità, permane è la formulazione attuale dell'articolo, che non qualifica la convivenza.

Ma, nel dare la nostra indicazione per un voto contrario, confidiamo che, quanto meno, la maggioranza si ritrovi compatta, ove questo emendamento non dovesse essere approvato, secondo la libera determinazione del Parlamento, al momento di votare emendamenti successivi che qualificano la convivenza. Mi pare che tali emendamenti prevedano un periodo di convivenza di almeno tre anni; per la verità, c'è un successivo emendamento, presentato anche da noi in via subordinata, che prevede un periodo di soli 18 mesi. Comunque, una di queste limitazioni, in riferimento ad una semplice ed occasionale convivenza, è per noi indispensabile. Lo dico ai colleghi di sinistra: le obiezioni avanzate da parte nostra rispetto alla conservazione dell'articolo nell'attuale formulazione riguardano la facilità con cui si potrebbe aggirare la norma, fingendo una convivenza che in realtà non esiste.

Per questo motivo, sin da ora, nel dirci liberamente convinti che occorra fare un passo avanti e considerare con pari dignità anche le tante coppie che, pur non essendo unite dal sacro vincolo del matrimonio, sono stabilmente legate, vogliamo e speriamo che la sinistra capisca la necessità di qualificare positivamente la convivenza. Pertanto, speriamo che si associ a noi nell'esprimere un voto favorevole sui successivi emendamenti che prevedono che la convivenza, per essere considerata tale ai fini di questo provvedimento, debba essere stabile e duratura per un periodo non breve. È tutto quello che vi volevo dire.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per condividere, da cristiano, le considerazioni esposte dall'onorevole Spini. Innanzitutto, al di là del dettato costituzionale, siamo di fronte ad un fenomeno che socialmente esiste già, perché le coppie non sposate sono tantissime. Nella libertà cui abbiamo diritto nella valutazione dei nostri comportamenti, bisogna anche dimostrare un grandissimo rispetto per le scelte degli altri.

In secondo luogo, trovo fondamentalmente incivile negare un diritto, che spetta a tutti, alle coppie conviventi che desiderano avere un figlio, che potrebbero tranquillamente averlo, se non ci fossero impedimenti fisici, e che, sostanzialmente, si trovano nelle stesse condizioni sociali di coloro che sono sposati.

In terzo luogo - e concludo -, tenete presente che, proprio perché si tratta di un intervento invasivo ed anche pericoloso, presuppone sempre un atto d'amore profondo che io non sono in grado di capire: probabilmente, soltanto le donne sono in grado di capire quanto sia grande. Se questo è vero, non lo si può negare a nessuno, sposato o meno (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani e del deputato Biondi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Selva. Ne ha facoltà.

 

GUSTAVO SELVA. Signor Presidente, capisco benissimo il dramma dei conviventi che desiderano avere figli e mi rendo conto che, come è stato spiegato, il dato di fatto è largamente diffuso anche in Italia. Però, in occasione dei lavori della Commissione bicamerale, si sono elogiati, soprattutto da parte della sinistra, i principi fondamentali della nostra Costituzione. Onorevoli colleghi, l'articolo 29 si trova nella parte prima «Diritti e doveri dei cittadini», al titolo II «Rapporti etico sociali». Ed è bene leggere, perché resti almeno agli atti, questo articolo, che è icastico e chiarissimo: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Credo non ci sia mai stato niente di più chiaro. E quando gli onorevoli colleghi si riferiscono a legislazioni diverse di altri paesi, dovrebbero anche aggiungere se questi paesi hanno nelle loro Costituzioni un analogo articolo di grande chiarezza come questo. Quando l'onorevole Rosso ha detto che, parlando di matrimonio, ci si riferisce non soltanto a quello religioso, ma al matrimonio tout court, vale a dire a quel «contratto» civile che molte coppie oggi scelgono - a me come cattolico può anche non far piacere - e che dà loro diritto alla piena garanzia di essere anche genitori con l'etica della responsabilità.

Allora, per concludere, agli onorevoli colleghi che si battono per questo e che lo considerano un fatto di modernità, mentre per chi sostiene la tesi che sto sostenendo io in questo momento pare che venga applicata la definizione di concezione claustrofobica di pratiche innominabili che verrebbero fatte fra coppie naturali, faccio una sola proposta. Nell'emendamento che faremo nostro, si fa la riserva di potere far accedere alla procreazione assistita coppie che abbiano almeno tre anni di convivenza. Ebbene, in questi tre anni di convivenza prendetevi la responsabilità di modificare o di abrogare l'articolo 29 della Costituzione, perché fin quando questo articolo è scritto in termini così precisi, credo che sia dovere di questo Parlamento rispettarlo in primo luogo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, della Lega nord Padania e di deputati di Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Francesca Martini. Ne ha facoltà.

 

FRANCESCA MARTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vale la pena di sottolineare come l'articolo 5 in discussione contenga in nuce un'incoerenza che non riguarda soltanto l'articolo 29 della Costituzione testé citato, ma anche la stessa legge n. 149 sull'adozione, che è stata approvata dalla precedente maggioranza proprio nella primavera del 2001. Più volte, poi, ho sentito parlare della necessità di sancire per legge ciò che risulta nei dati di fatto. Proprio nel contesto, invece, della società attuale e a fronte anche del prefigurarsi di scenari funesti e di tecniche assolutamente irrispettose della dignità della persona e, in particolar modo, del concepito, io ritengo che in questo senso ancora di più vada posto l'accento sulle tutele che vanno assicurate nei confronti della famiglia in quanto tale: il diritto non può e non deve essere la prefigurazione dei dati di fatto; il diritto non può essere neutrale; il diritto, in quanto tale, vige per operare delle scelte.

Ecco allora che in questo senso, proprio oggi in quest'aula, il diritto è chiamato a difendere dei valori fondamentali, come la nostra Carta costituzionale, come la possibilità di creare attorno alla persona che dovrà nascere la maggior possibilità di tutela. In questo senso, falsamente dice chi prefigura garanzie nei fatti uguali per chi nasce all'interno e al di fuori del matrimonio. Noi sappiamo che nel momento in cui una coppia non legata da vincolo matrimoniale si scioglie, ad esempio, tutto ciò che riguarda il bambino e il minore va direttamente a carico del tribunale dei minori e non può esser risolto in sede locale. Noi sappiamo che dal vincolo matrimoniale scaturiscono una serie di diritti e di doveri che non riguardano soltanto i figli, ma che riguardano i coniugi. E chi può negare che da questi vincoli esistenti tra i coniugi nasca un affievolimento, nel caso in cui questi non sussistano, nei confronti del figlio?

Il matrimonio stabilisce delle regole e limita delle libertà, lo sappiamo tutti. La posizione del movimento della Lega nord Padania è, appunto, quella di tutelare e mettere al primo posto i diritti della persona, che noi andiamo in questo momento a prefigurare come diritto prioritario.

La famiglia, in quanto tale, è quel soggetto che si apre alla generazione, è unita proprio per avere un futuro. Come possiamo provare che tale istanza sia presente anche all'interno di una coppia, peraltro in nessun modo identificabile e sancita come stabile? Come possiamo pensare che attraverso questo articolo non nascano delle coppie estemporanee, al fine di avere una fecondazione non possibile in questo paese? L'unione di fatto si qualifica come empirica, non vuole che vi siano ingerenze nella sfera privata. Noi, allora ci chiediamo perché, proprio coloro che sostengono l'unione di fatto, avanzino richieste alle istituzioni (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Massidda. Ne ha facoltà.

 

PIERGIORGIO MASSIDDA. Signor Presidente, chiedo ai firmatari facenti parte del mio gruppo di ritirare la loro firma dall'emendamento in esame. Voglio ricordare che questa legge nasce da un equilibrio difficilmente raggiunto nella scorsa legislatura. Per coerenza abbiamo cercato di seguire la stessa linea tracciata nella passata legislatura e voglio ricordare che questa legge è sofferta da tutti, compreso il nostro gruppo parlamentare. Noi stiamo portando a casa ciò che tutti i deputati costituenti l'emiciclo hanno sempre sostenuto. Si tratta di una proposta di legge importantissima che ha necessità di essere al più presto votata. Ecco perché chiedo un sacrificio ai colleghi consistente nel ritiro delle loro firme.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che tra i colleghi firmatari dell'emendamento vi sono l'onorevole Burani Procaccini e l'onorevole Di Virgilio, i quali aderiscono all'invito dell'onorevole Massidda.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

 

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, ritengo che da quest'aula debba uscire un'informazione chiara, riguardante anche la lettura della Costituzione. È vero, vi è l'articolo 29, ma è vero - come la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno sempre ribadito - che vi sono anche l'articolo 2 e l'articolo 31 che tutela la maternità. Finora, nessuna legge che ha trattato le famiglie di fatto, le convivenze more uxorio, è stata dichiarata incostituzionale, semmai è incostituzionale la legge regionale del presidente Storace, perché quella sì viola la Costituzione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

 

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, l'onorevole Lucidi ha detto le cose che volevo dire io riguardo l'interpretazione della Costituzione, per cui non aggiungo parola.

 

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che l'onorevole Maura Cossutta, la quale mi aveva fatto richiesta di voto segreto, ha preannunciato agli uffici il ritiro di detta richiesta.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cè 5.19, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 436

Votanti 420

Astenuti 16

Maggioranza 211

Hanno votato sì 64

Hanno votato no 356).

 

 

Prendo atto che l'onorevole Grillo ha espresso voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimere voto favorevole. Inoltre, prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Di Virgilio non ha funzionato e che lo stesso voleva astenersi.

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Burani Procaccini 5.18 insistono per la votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Burani Procaccini 5.18, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 446

Votanti 443

Astenuti 3

Maggioranza 222

Hanno votato sì 59

Hanno votato no 384).

 

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lucchese 5.17, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole La Russa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

 

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, vorrei intervenire per far sapere di che cosa si tratta. Con questo emendamento la convivenza viene qualificata, prevedendo che sia continuativa e che duri da almeno tre anni. Ci sembra che ciò sia anche nell'interesse di coloro che hanno sostenuto che la convivenza non possa essere occasionale o addirittura fittizia.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, non so se tale emendamento soddisfi e risolva i problemi che sono stati posti. Tuttavia, qualche problema si pone se la Commissione giustizia alla lettera b) del suo parere pone la seguente condizione: «all'articolo 5, al fine di assicurare certezza alla dimensione della convivenza e di prevenire fenomeni elusivi se non fraudolenti, sia previsto un periodo minimo di convivenza, in base al quale si possa presumere il carattere di stabilità della stessa».

Se la Commissione giustizia ha previsto tale condizione, evidentemente qualche motivo di attenzione dovrebbe esservi.

 

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, il parere è stato trasmesso alla Commissione che lo avrà valutato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. La facoltà.

 

MARCO BOATO. Signor Presidente, chiedo che si precisi che la convivenza di tre anni venga decisa dal portiere dello stabile nel quale abitano i conviventi (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fioroni. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE FIORONI. Signor Presidente, condivido l'osservazione espressa dall'onorevole Boccia. Faccio solo presente all'onorevole La Russa e all'Assemblea che stiamo costruendo un percorso ad ostacoli perché l'espressione «stabilmente», da almeno tre anni comporta stabilire chi ha il compito di certificarlo e, conseguentemente, ciò comporterebbe l'istituzione di albi delle coppie di fatto nei comuni. Ci mettiamo in un casino senza limiti e, alla fine, non consentiremo a nessuno di accedere alla fecondazione omologa. Inviterei al buonsenso. Ritirate l'emendamento in esame e se la Lega lo vuole fare proprio, lo faccia. Si attaccherà la bandierina sul petto e poi sarà contenta!

 

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, vorrei rilevare due aspetti e richiederei in merito la sua attenzione; il primo è che quando l'onorevole Lucchese ha ritirato i suoi emendamenti, l'emendamento non è stato fatto proprio da nessuno. Ufficialmente in quest'aula nessuno ha fatto proprio l'emendamento. Quindi per me...

 

PRESIDENTE. No, no, onorevole Ruzzante, mi scusi.

 

PIERO RUZZANTE. La seconda considerazione...

 

PRESIDENTE. No, mi scusi le rispondo.

 

PIERO RUZZANTE. Mi risponda su tutti e due gli aspetti. Abbiamo appena votato l'emendamento Burani Procaccini 5.18 nel quale nelle prime righe vi era inserita l'espressione: «comunque stabilmente conviventi da almeno tre anni», compresa anche nell'emendamento Lucchese 5.17. Abbiamo appena votato l'emendamento Burani Procaccini 5.18; pertanto, mi sembra che a questo punto si renda inutile la votazione dell'emendamento Lucchese 5.17.

 

GIUSEPPE PALUMBO, Presidente della XII Commissione. È precluso, signor Presidente.

 

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, pensavo che il collega Ruzzante avesse torto. Tuttavia, esaminato l'emendamento Burani Procaccini 5.18, dico che serve a tutti. Nella prima parte vi è scritto: «comunque stabilmente conviventi da almeno tre anni» (è questo è il primo presupposto) «se il tribunale competente accerta la loro idoneità ...». L'espressione «stabilmente conviventi da almeno tre anni» mi pare sia un elemento che ha una sua autonomia all'interno del testo. Per questo motivo mi sembra che sia precluso.

 

PRESIDENTE. Onorevole Violante, ho qualche perplessità perché, se seguissimo questa sua tesi, chissà quante preclusioni dovremo dichiarare. Non credo onestamente di poterlo dichiarare precluso.

Non credo nemmeno di poter dichiarare precluso l'emendamento per la motivazione posta dall'onorevole Ruzzante, perché non eravamo arrivati alla discussione di questo emendamento. Pertanto, a parte che l'onorevole La Russa, prima ancora che l'onorevole Lucchese lo ritirasse, ne aveva data comunicazione agli uffici, non eravamo arrivati all'esame. In quel momento l'onorevole Lucchese si era limitato a ritirare il primo di questi.

 

PIERO RUZZANTE. No, signor Presidente, lo ha letto!

 

PRESIDENTE. Mentre l'onorevole Lucchese ha detto questo, immediatamente l'onorevole La Russa ha comunicato agli uffici la sua intenzione di fare proprio l'emendamento a nome del gruppo. Successivamente, quando siamo arrivati ad esaminare quell'emendamento, ho comunicato che questo era stato fatto proprio dal presidente La Russa. Non potevo dirlo prima.

 

MARCO BOATO. Presidente, votiamolo e bocciamolo!

 

PRESIDENTE. Credo pertanto che sia stata rispettata in maniera totale la metodologia con cui abbiamo sempre lavorato. Non avrei motivo... Forse una decisione diversa semplificherebbe un problema, però le cose stanno così.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cè. Ne ha facoltà.

 

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, intervengo rapidamente per manifestare, in coerenza con le argomentazioni sviluppate precedentemente dall'onorevole Martini e con la posizione assunta, in maniera pressoché compatta, dal nostro gruppo su tale argomento, il mio stupore.

Mi stupisco in assoluto che su questo argomento così importante, che rappresenta un discrimine così importante, vi sia stata un'equiparazione, da parte di quasi tutto resto della maggioranza o di gran parte di essa, anche da parte dei popolari, dal punto di vista civile, laico, non confessionale. Noi della Lega nord non siamo confessionali, siamo laici (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

 

ALESSANDRO CÈ. Ciò è avvenuto, in particolare da parte di quelle formazioni, come gli ex popolari o il Biancofiore, o altre formazioni, anche della maggioranza, che anche da un punto di vista laico hanno sempre sostenuto le differenziazioni fra la famiglia fondata sul matrimonio e la coppia di fatto, differenze sancite giustamente, come è stato prima detto dall'onorevole Selva che ha avuto il coraggio (uno dei pochi in quest'aula)...

 

RAMON MANTOVANI. Non lo ha votato!

 

ALESSANDRO CÈ. ...di alzarsi e di affermare chiaramente che la Costituzione italiana prevede una distinzione netta, ma che allo stesso modo hanno come conseguenza una diversità di status e di rapporti.

 

PRESIDENTE. Onorevole Cè, lei ha un minuto di tempo a disposizione. Le regole devono valere per tutti. In precedenza è intervenuta sull'emendamento l'onorevole Martini, per cui...

 

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, l'onorevole Martini non è intervenuta su questo emendamento, è intervenuta sull'emendamento 5.19.

Questa diversità comporta anche una diversità di status fra i coniugi e nei confronti dello Stato. Non è una questione banale. È una riflessione di stampo prettamente laico.

Vi è una diversità chiara fra questi due status. La coppia di fatto non ha rapporti con lo Stato, sanciti in termini di diritti e doveri, e questo anche come conseguenza comporta anche che la famiglia fondata sul matrimonio, empiricamente, ma anche per quanto riguarda lo status e i diritti, abbia una stabilità maggiore che non quella di fatto.

 

MAURA COSSUTTA. Ma chi te lo ha detto!

 

ALESSANDRO CÈ. Noi intendiamo esprimere con chiarezza la nostra posizione e, dal momento che riteniamo che tale emendamento ex-Lucchese, fatto proprio dal presidente La Russa, non rappresenti altro che un pannicello caldo, tra l'altro ostentato da coloro che in quest'aula, anche all'interno della maggioranza, non hanno il coraggio di difendere queste posizioni sancite dalla Costituzione. Annunciamo pertanto l'astensione su questo emendamento. Arrangiatevi (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

Intervenga uno per gruppo.

 

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire che, una volta che si è già stabilito che le coppie di fatto possano accedere a questo, diciamo, servizio pubblico, se si accettasse un limite minimo di permanenza temporale in questo status, si correrebbe un grandissimo rischio che va evitato, ovvero quello di costringere i comuni a creare registri di coppie di fatto, che convivono da più di tre anni o che convivono da meno di tre anni, creando altresì una pubblicità ed una situazione che le stesse persone che non intendono sposarsi, ritengono probabilmente di non pubblicizzare. Questo è un primo fatto.

Vi è una seconda circostanza: ci dobbiamo rendere conto che, in realtà, il problema, onorevole La Russa, non esiste o esiste marginalmente, perché quando una coppia va a richiedere un servizio di questo tipo, di fatto, il padre e la madre si impegnano nei confronti dello Stato, perché, di fatto, riconoscono preventivamente il frutto della loro unione. È come una coppia di fatto che genera un figlio e poi lo va a riconoscere! Si tratta di una situazione assolutamente analoga, per cui credo sia un problema assolutamente marginale (Applausi di deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucchese 5.17, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole La Russa a nome del gruppo di Alleanza nazionale, non accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 440

Votanti 403

Astenuti 37

Maggioranza 202

Hanno votato sì 74

Hanno votato no 329).

 

 

Prendo atto che l'onorevole Scherini ha espresso voto favorevole mentre voleva esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grillini. Ne ha facoltà.

 

FRANCO GRILLINI. Signor Presidente, in quanto esponente della comunità omosessuale italiana, sono molto dispiaciuto che in questo articolo vi sia una discriminazione nei confronti delle persone omosessuali.

Volevo rispondere all'onorevole Volontè, ricordando che nella Costituzione italiana, all'articolo 29, non c'è scritto che il matrimonio è tra un uomo e una donna: si parla di coniugi. Dovete smetterla di brandire l'articolo 29 della Costituzione come se fosse una clava, anche perché (Commenti dei deputati del gruppo della Lega nord Padania)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Grillini di parlare con un minimo di tranquillità. Per cortesia!

 

FRANCO GRILLINI. ...anche perché, evidentemente, per voi la Costituzione è un oggetto a geometria variabile. Infatti, quando si parla di finanziamenti alla scuola privata confessionale, voi ignorate bellamente l'articolo 33 della Costituzione, che vieta - quello sì esplicitamente - l'erogazione di fondi alle scuole private (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

Però devo dire che, come esponente della lega italiana per le famiglie di fatto, oggi, il voto che riconosce l'esistenza anche di un'altra famiglia, non può che essere un fatto positivo, anche se io voterò contro l'articolo 5 nella sua attuale formulazione. Infatti, sarà difficile da ora in poi negare che in questo paese non esiste solo la famiglia fondata sul matrimonio e sarà difficile in futuro, dopo aver riconosciuto che esiste la famiglia di fatto eterosessuale, spiegare le ragioni per le quali si negano i diritti della famiglia di fatto omosessuale.

Ha ragione l'onorevole Fanfani quando dice che bisogna istituire i registri dei conviventi: in più di 300 comuni italiani abbiamo promosso i registri delle convivenze, che hanno prodotto un dibattito politico accesissimo a livello locale e che hanno evidenziato che una larga fetta della popolazione italiana ormai è pronta per riconoscere la realtà delle famiglie di fatto, omo od eterosessuali che siano.

Laddove è stata approvata una legge, come in Francia, nel primo anno di applicazione del patto civile di solidarietà, oltre centomila francesi si sono iscritti e non c'è stata alcuna distruzione della famiglia tradizionale! Non è stato assolutamente messo in discussione il matrimonio eterosessuale! Sono aumentati i matrimoni eterosessuali e sono aumentati persino i bambini! È aumentata persino la natalità!

 

GIULIO CONTI. Poveri cocchi! Povere vittime!

 

FRANCO GRILLINI. Quando si riconosce una legislazione civile, quando si riconoscono i diritti civili, tutta la società ne trae beneficio (Applausi di deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di deputati della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani)!

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 447

Votanti 430

Astenuti 17

Maggioranza 216

Hanno votato sì 272

Hanno votato no 158).

 

 

Prendo atto che l'onorevole Pinotti ha erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Onorevoli colleghi, farei il punto della situazione. Propongo di procedere con l'esame dell'articolo 6, sul quale ci sono poche votazioni. Credo che potremo tranquillamente terminare entro le 21 di questa sera.

(omissis)


 


157.                                                                                                  Allegato A

 

PROPOSTE DI LEGGE: GIANCARLO GIORGETTI; CÈ ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI, MOLINARI, LUCCHESE ED ALTRI; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; SERENA; MAURA COSSUTTA ED ALTRI; BOLOGNESI E BATTAGLIA; PALUMBO ED ALTRI; DEIANA ED ALTRI; PATRIA E CROSETTO; DI TEODORO: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (47-147-156-195-406 562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A)

(omissis)

(A.C. 47 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

 

 

Art. 5.

(Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

 

ART. 5.

(Requisiti soggettivi).

Sopprimerlo.

* 5. 8. Valpiana, Deiana, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

* 5. 12. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimerlo.

* 5. 20. Zanotti, Chiaromonte, Grillini, Grignaffini, Sasso, Buffo, Bogi, Cordoni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate, ai sensi dell'articolo 8. Alla richiesta può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione artificiale uomini e donne che:

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

 

b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità per un periodo non inferiore a tre anni, come attestato dal centro specialistico pubblico o convenzionato sulla base di congrua documentazione.

2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Requisiti soggettivi). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.

5. 9. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.

* 5. 23. Zanotti, Grillini, Chiaromonte, Sasso, Grignaffini, Buffo, Bogi, Cordoni.

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni, in età potenzialmente fertile, previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e attivazione della procedura del consenso informato.

* 5. 5. Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1.

5. 11. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. - 1. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono destinate a coppie di adulti, maggiorenni coniugati o stabilmente conviventi, in età potenzialmente fertile ed accertata l'impossibilità per la coppia di procreare, essendo stato certificato per la donna, per l'uomo o per entrambi uno stato di sterilità.

2. Alle tecniche di procreazione medicalmente assistita si può accedere previa presentazione della richiesta alle strutture autorizzate e l'attivazione della procedura del consenso informato ai sensi dell'articolo 6.

5. 22. (nuova formulazione) Bolognesi, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Turco, Giacco, Petrella.

Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: uomini e donne che:

a) hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono in età potenzialmente fertile;

b) si sono sottoposti ad adeguate cure per sterilità, come attestato da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione, per un periodo non inferiore a tre anni, avendo ricevuto conferma dell'irreversibilità della sterilità.

5. 6. Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: coppie di maggiorenni fino alla fine del comma con le seguenti: donne maggiorenni, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile.

5. 21. Bolognesi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: di sesso diverso fino alla fine del comma.

5. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: di sesso diverso.

5. 10. Titti De Simone, Valpiana, Deiana, Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole: o conviventi.

* 5. 19. Cè, Castellani, Ercole, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini.

Al comma 1, sopprimere le parole: o conviventi.

* 5. 1. Lucchese, Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole o conviventi con le seguenti: o stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale dei minori accerta:

a) la durata e la continuità della convivenza;

b) l'esistenza di un impegno permanente di reciproca assistenza;

c) l'idoneità e la capacità della coppia di mantenere, istruire e educare i figli.

5. 15. Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: o conviventi con le seguenti comunque stabilmente conviventi da almeno tre anni se il tribunale competente accerta la loro idoneità e capacità di rispettare i doveri indicati dall'articolo 30, primo comma, della Costituzione.

5. 18. Burani Procaccini, Di Virgilio, Marinello.

Al comma 1, dopo le parole: coniugate o aggiungere la seguente: stabilmente

5. 16. Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: conviventi con le seguenti: stabilmente conviventi da almeno tre anni.

5. 17. Lucchese.

Al comma 1, sopprimere le parole: , entrambi viventi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il venir meno dei requisiti soggettivi o il decesso di uno dei richiedenti in fase di applicazione delle tecniche di procreazione assistita e prima della fecondazione dell'ovulo impedisce ogni ulteriore applicazione e deve essere comunicata tempestivamente dai richiedenti al medico responsabile della struttura.

5. 24. Lucchese.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Ai sensi esclusivi delle finalità della presente legge, possono essere soggetti donatori di gameti donne e uomini, adulti, maggiorenni, i cui partner siano consenzienti al dono di gameti.

3. Il dono di gameti per le finalità della presente legge non produce alcun diritto relativo ai processi inerenti la loro utilizzazione e nessun effetto giuridico in ordine alla filiazione dei nati in seguito all'utilizzo dei gameti medesimi.

5. 4. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita ha carattere volontario, con esclusione di qualsiasi forma di coercizione, diretta o indiretta.

5. 7. Cima, Zanella, Lion.

 

 



Senato

 


Esame in sede consultiva

 


GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 12 MARZO 2003

195ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 

La seduta inizia alle ore 21,20.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(58) EUFEMI ed altri. - Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. - Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. - Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. - Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. - Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere di nulla osta con osservazioni sul disegno di legge n. 1514)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE relatore illustra la seguente proposta di parere:

"La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta con specifico riferimento al testo del disegno di legge n.1514, osservando quanto di seguito.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati ed ora all’esame del Senato, costituisce – in larga misura – riproposizione dell’analogo (A.S. 4048) già votato dalla stessa nel corso della XIII Legislatura e già allora esaminato, senza che si concludesse il relativo iter, dal Senato della Repubblica.

Le modifiche introdotte hanno avuto l’effetto di rendere non più attuali molte delle questioni che erano risultate a suo tempo insuperabili, così che può ora dirsi che il testo all’esame già costituisce un accettabile punto di equilibrio su cui ancorare il percorso normativo, anche futuro, di una serie di problematiche – quali quelle che lo stesso affronta – la cui delicatezza e complessità non può sfuggire ad alcuno.

E’ in tale consapevolezza, dunque, che la Commissione giustizia svolge le considerazioni di seguito illustrate per il caso che il testo voglia essere modificato, ovvero per il caso che lo stesso sia per l’appunto oggetto di future riconsiderazioni:

a) Articolo 1. Sembrerebbe riproporsi la questione dell’incertezza determinata dalla formulazione utilizzata nel primo comma e, segnatamente, dall’impiego delle parole “che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.”.

Pare alla Commissione che sia, invece, per la verità chiara la volontà di non introdurre alcuna innovazione all’attuale sistema, imperniato su quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del codice civile, volendo l’obiettivo della norma in esame pacificamente essere in realtà limitato alla semplice enunciazione della modalità di attuazione delle finalità della legge, che è caratterizzata dal proposito di bilanciamento dei vari interessi e diritti in gioco: della coppia che chiede la procreazione assistita, del medico che la pratica e, non da ultimo, del frutto della procreazione stessa, e cioè del “concepito”.

Così stando le cose, la previsione è da ritenersi accettabile, non senza tuttavia sottolineare come l’eventuale, semplice eliminazione delle parole in discussione nulla peraltro toglierebbe alla concreta portata della stessa, che potrebbe – anzi – risultare addirittura rafforzata dalla sua maggiore sobrietà e conseguente indubitabilità: la procreazione assistita è pratica consentita, ma solo nelle modalità e sotto le condizioni di legge.

b) Articolo 2. Il testo risulta per così dire “attenuato” rispetto alla formulazione a suo tempo utilizzata nel disegno di legge AS n. 4048 della XIII Legislatura.

La promozione di ricerche sulle cause dell’infertilità e su talune tecniche di intervento medico-sanitario è infatti ora prevista solo in termini meramente facoltativi, rendendosi così la previsione probabilmente pleonastica, alla luce della considerazione del fatto che, in ognuno dei casi indicati, si discute di competenze già pacificamente risultanti fra le ordinarie attribuzioni del Ministero della salute.

Per altro verso, sembra invece invero poco accettabile la previsione, meramente facoltativa, di un’azione – sempre da parte del competente organo ministeriale – tesa a “favorire” interventi necessari a rimuovere o ridurre i casi di infertilità. Si tratta probabilmente, anche in questo caso, di un falso problema, giacché la indiscutibile evidenza del carattere viceversa di obbligatorietà di una siffatta azione è tale da far facilmente prevedere, senza possibilità di errore, che il Ministro (qualsiasi Ministro) sarà senz’altro indotto ad avvalersi della facoltà attribuitagli. Va da sé, tuttavia, che la previsione di un’obbligatorietà ex lege degli interventi di cui si discute avrebbe probabilmente costituito non solo una soluzione più corretta sotto il profilo tecnico – legislativo, ma anche un messaggio assai più rigoroso dell’attenzione prestata al fenomeno da parte del Legislatore.

c) Articolo 4. Anche tale norma è caratterizzata da una sostanziale ripresa dei temi già a suo tempo svolti per regolare una delle questioni centrali che la problematica pone nella sua generalità, e cioè la possibilità, che è consentita, di dare luogo a procreazione medicalmente assistita solo nel caso in cui la stessa non sia del tipo cosiddetto “eterologo” e solo in assenza di altre pratiche sanitarie suscettibili di poter ovviare allo stato di infertilità e di sterilità. La volontà che il Legislatore si appresta ad affermare appare del tutto in equivoca, soprattutto per quanto riguarda la questione centrale costituita dal tipo di procreazione che esso intende consentire e da quello che esso intende viceversa vietare, restando incerta (ma è questione che potrà essere oggetto di sufficienti chiarimenti già solo nella sede del dibattito che precederà il voto) solo l’individuazione dell’esatto significato che la norma intende attribuire all’atto medico con cui è destinata a dover essere documentata la sterilità o l’infertilità inspiegata. Non si comprende, infatti, se – con tale termine – ci si intende riferire ad una pratica medica o, piuttosto (come per il vero sembrerebbe), ad un’attestazione di provenienza medica.

Non si comprende peraltro quale sia la reale necessità di distinzione fra i due tipi di infertilità o sterilità che risultano indicati (quella inspiegata e quella derivante da causa accertata), volta che la procreazione risulta ammessa in entrambi i casi, ferma la sussistenza della condizione generale della non rimovibilità - con mezzo diverso – dell’impossibilità di procreare.

La premessa sopra svolta, in ordine all’oggettiva sussistente chiarezza ed univocità della volontà che il Legislatore intende esprimere, deve indurre la Commissione a non esorbitare dalle competenze che sono attribuite alla Commissione di merito, per quanto riguarda la bontà – sotto il profilo sanitario – della scelta che si intende operare, e – analogamente – verso quella di altra Commissione chiamata ad esprimersi in sede consultiva, sotto diverso profilo.

E’ questa la ragione, pertanto, per la quale la Commissione medesima ha convenuto di non soffermarsi sulle possibili argomentazioni da svolgersi in relazione alla portata dell’articolo 32 della Costituzione, con riferimento a tutti quei casi in cui dovesse risultare aggirato il divieto al ricorso alle tecniche di tipo eterologo (indispensabili in ogni caso di sterilità o infertilità unilaterale assoluta), attraverso la pratica all’estero del relativo procedimento. Non vi è infatti chi non veda quale possa essere il pregiudizio (anche di prospettiva) derivante dall’incertezza o dall’impossibilità in tale caso di ricostruire a scopo terapeutico o comunque sanitario la storia genetica del nato.

d) Articolo 5. Sembra utile segnalare, da una parte, la convenienza di un’univoca specificazione dei concetti di “convivenza” e di “potenzialmente fertile” (opportunamente individuato, quest’ultimo, tra i requisiti soggettivi richiesti per l’accesso alla pratica procreativa), al fine di evitare eventuali discordanti interpretazioni da parte di uffici giudiziari diversi, ed il fatto – da altra parte – che il minore che abbia contratto matrimonio versa, agli effetti del nostro ordinamento, in una situazione soggettiva del tutto analoga a quella del maggiore di età, come conseguenza dello stato di emancipazione che gli è assicurato dall’articolo 390 del codice civile: con il che potrebbe essere per il vero conveniente che sia introdotta la distinzione ulteriore fra coppia di maggiorenni conviventi e coppia di persone coniugate.

e) Articolo 6. Premessa la pletoricità di quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 3 (lettera d-ter in aggiunta all’articolo 1, comma 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405), trattandosi di previsione già contenuta – nella sostanza – nell’articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (come sostituito con la legge 28 marzo 2001, n. 149), non può non sottolinearsi la contraddittorietà della previsione di alternatività dell’adozione (implicitamente indicata come preferibile) o, ancor più dell’affidamento, rispetto alla procreazione medicalmente assistita, in relazione all’impianto della citata legge 184/1983 di disciplina dell’adozione.

Non revocabile il dubbio che funzione di tale istituto sia quella di recare una famiglia al minore che ne è sprovvisto, non vi è chi non veda l’inaccoglibilità, sul piano generale sistematico, di una concorrente prospettazione legislativo dell’utilizzo del medesimo istituto per il perseguimento dell’obiettivo esattamente opposto, e cioè quello di recare un figlio in risposta alla pur legittima e per taluni versi sicuramente encomiabile esigenza di genitorialità non altrimenti conseguibile.

f) Articolo 6. Il coordinato disposto del primo comma dell’articolo 10 e dell’articolo 11, anche nella parte in cui è prevista l’istituzione del registro delle “strutture autorizzate” senza che siano distinte, per questo, quelle pubbliche e quelle private (giacché deve intendersi che tanto le une quanto le altre devono essere munite della prescritta autorizzazione), determina una disomogeneità in relazione all’articolo 6, comma 2, dalla cui lettura sembrerebbe viceversa desumersi che solo le strutture private necessitano di autorizzazione.

Non si vede peraltro ragione per cui alla coppia non debbano essere prospettati i costi della procedura, quando la stessa è affidata – in regime di pagamento – alla struttura pubblica.

g) Articolo 6. Si ritiene che l’incipit del comma 4 voglia intendersi come se fosse così espresso: “Fatto salvo il caso in cui non siano sussistenti … “ (o dizione consimile).

h) Articolo 6. Si ritiene che l’esigenza rappresentata al comma 5 sia quella della presa d’atto scritta, da parte della coppia, della consapevolezza delle conseguenze giuridiche derivanti dall’articolo 8 e dall’articolo 9 della legge, e non sia – all’inverso – quella della “esplicitazione” sottoscritta delle medesime. Ma anche di tale circostanza (oltre che di quelle rappresentate ai precedenti punti “f” e “g”), ove il problema risulti essere stato correttamente inquadrato da parte della Commissione, può darsi semplicemente atto – con effetti risolventi di ogni incertezza – in sede di dibattito.

i) Articolo 6. Ultima questione da esaminare (e sicuramente questione di maggior rilievo) è quella del termine ultimo per la revoca della volontà da parte della coppia, così come stabilito dall’ultimo periodo del comma 3. La disposizione prevede che la volontà possa essere revocata da ciascuno dei soggetti solo fino al momento della fecondazione dell’ovulo, e cioè fino al momento immediatamente antecedente (almeno così sembrerebbe) alla formazione dell’embrione, ovvero a ciò che la legge sembra proprio individuare come tale, alla luce della coordinata lettura di numerose delle disposizioni successive a quella ora in esame. Irrilevante – dal punto di vista giuridico – la revoca della volontà da parte dell’uomo, in momento successivo a quello sopra indicato, sorge problema nel caso la volontà venga meno in capo alla donna e – soprattutto – nel caso in cui ciò si verifichi prima che abbia luogo il trasferimento dell’embrione nell’utero. Non essendo ricorrente alcuna ipotesi che possa giustificare un trattamento sanitario obbligatorio (la ragione è di tutta ovvietà e, peraltro, ve ne è un richiamo espresso attraverso la disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 14, laddove è ricordata come ferma la previsione della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza), vi è da chiedersi a quale condotta debba attenersi il medico deputato alla pratica di procreazione, posto che è allo stesso interdetta (sotto pena delle sanzioni previste all’articolo 14, comma 6) tanto la conservazione quanto la soppressione dell’embrione. L'unica ipotesi plausibile che può elaborarsi al riguardo è quella che conduce a ritenere la non responsabilità del medico, nel caso di semplice inazione dello stesso (malgrado del tutto ovvia sia la conseguenza materiale di tale condotta con riferimento all’embrione). Tale ipotesi è sostenuta dalla considerazione secondo cui non può ritenersi sussistere nesso di causalità tra la condotta e l’evento, giacchè la condotta eventualmente richiesta per impedire che lo stesso si determini (cioè l’impianto forzoso dell’embrione o la sua conservazione) risulterebbe sempre vietata dalla legge.

j) Articolo 12. Con riferimento al comma 1, va problematicamente richiamata l'attenzione, oltre che sull'entità delle sanzioni, soprattutto sul fatto che l'ambito di applicazione della norma sanzionatoria risulta definito in modo tale che la stessa è applicabile anche al donatore del gamete, ancorchè ciò avvenga a titolo gratuito, alla luce dell'operatività della disposizione di carattere generale di cui all'articolo 5 della legge n. 689 del 1981 sul concorso di persone nell'illecito amministrativo.

k) Articolo 12. Con riferimento al comma 2 si osserva, poi, come tale disposizione - nel ricollegarsi logicamente all'articolo 5 - non prenda però in considerazione né l'ipotesi in cui i componenti della coppia non siano in età potenzialmente fertile, né l'ipotesi in cui entrambi siano minorenni. Entrambe le ipotesi rimangono pertanto prive di sanzioni.

l) Articolo 12. Riguardo invece al successivo comma 6, deve evidenziarsi come lo stesso configuri due distinte fattispecie delittuose, delle quali la prima, avendo ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni, descrive una condotta che è inevitabilmente caratterizzata dalla finalità di lucro, mentre la seconda, avendo ad oggetto la surrogazione di maternità, delinea una condotta che potrebbe anche non avere in concreto uno scopo di lucro; in quest'ultimo caso però l'applicazione della sanzione penale potrebbe apparire, nella sua rilevante entità, più difficilmente giustificabile e, pertanto, sembrerebbe opportuno valutare la possibilità di una modifica del predetto comma 6, nel senso di inserire dopo le parole "surrogazione di maternità" le altre "a fine di lucro", ovvero di comunque esplicitamente indicare – in sede di dibattito – che a tale ipotesi la sanzione intende riferirsi.".

 

Il Presidente relatore prosegue sottolineando l'esigenza che la Commissione si soffermi in particolare sulla previsione concernente l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6 e sui problemi ad essa connessi. Come evidenziato nella proposta di parere, qualora la revoca della volontà da parte della donna intervenga dopo la fecondazione dell'ovulo ma prima dell'impianto dello stesso, si pone il problema di quale debba essere il comportamento del medico in quanto allo stesso sono vietate sia la crioconservazione sia la soppressione dell'embrione ai sensi del successivo articolo 14. Il Presidente relatore ritiene necessario soprattutto che la Commissione chiarisca se condivide la soluzione interpretativa delineata nella proposta di parere ovvero se ritiene che al problema prospettato debba essere data una diversa risposta.

 

Prende la parola il senatore Luigi BOBBIO il quale sottolinea come la procreazione medicalmente assistita, configurando un'alternativa alla procreazione naturale, pone sia problemi specifici, sia problemi in parte analoghi a quelli che contraddistinguono la stessa procreazione naturale. In questa prospettiva egli ritiene che potrebbe anche valutarsi un'impostazione volta a parificare sostanzialmente il rifiuto della donna all'impianto dell'ovulo fecondato, nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6, ad una vera e propria interruzione di gravidanza. Si tratterebbe di una scelta coerente con un'esigenza fondamentale nella materia in questione, che è quella di assicurare la massima responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

 

Il senatore GUBETTI ritiene assolutamente insostenibile dal punto di vista scientifico l'equiparazione testè proposta dal senatore Luigi Bobbio ed è dell'avviso che nell'ipotesi in cui la donna rifiuti l'impianto dell'ovulo fecondato non sia ravvisabile una condotta penalmente rilevante.

 

Il senatore CENTARO ritiene che sarebbe opportuno approfondire se la nozione di ovulo fecondato coincida o meno con la nozione di embrione. Si tratta di un quesito la cui risoluzione in un senso o nell'altro avrebbe significative ricadute sul piano interpretativo.

E' comunque indubbio che sul problema sollevato nella proposta di parere del Presidente relatore, con riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6, appare indispensabile un esplicito pronunciamento della Commissione di merito.

 

Il PRESIDENTE relatore, quanto al quesito posto nell'intervento del senatore Centaro, fa presente che, prescindendo da considerazioni di carattere più propriamente scientifico, può però concludersi che, ai fini dell'applicazione dell'articolato in esame, la nozione di ovulo fecondato coincide con quella di embrione. A tale conclusione è possibile pervenire sulla base di un esame sistematico delle disposizioni del disegno di legge n. 1514 con specifico riferimento a quelle di cui all'articolo 12, comma 6, all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 3. In particolare le richiamate disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 considerano esclusivamente le nozioni di gameti ed embrioni e quindi, se non si accettasse l'interpretazione proposta per cui la nozione di embrione coincide con quella di ovulo fecondato, ne conseguirebbe che nei confronti di quest'ultimo vi sarebbe un vuoto di tutela che appare incompatibile con le finalità della nuova legge.

 

Prende quindi la parola il senatore BOREA il quale sottolinea che le considerazioni svolte dal senatore Luigi Bobbio si collocano in una prospettiva che a suo avviso va attentamente presa in considerazione. L'embrione è infatti dotato di un patrimonio genetico unico e in esso pertanto non può non ravvisarsi un essere umano irripetibile che come tale deve essere tutelato. Queste premesse rendono pertanto plausibile la previsione di una sanzione per l'ipotesi in cui la donna, dopo la fecondazione dell'ovulo, rifiuti immotivatamente l'impianto dello stesso. Peraltro, per conseguire questa finalità sarebbe necessario intervenire sul testo già approvato dalla Camera dei deputati, ma, come è noto, le condizioni politiche rendono invece impossibile una modifica di tale testo e necessaria un'approvazione definitiva già in occasione della seconda lettura in Senato.

 

Il senatore FASSONE ritiene che il problema delineato dal Presidente relatore in riferimento all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6 possa essere risolto solo sulla base della disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 3, del disegno di legge n. 1514. Infatti, applicando analogicamente tale disposizione sarebbe possibile considerare consentita la crioconservazione dell'embrione in tutti quei casi in cui è stato impossibile procedere all'impianto dello stesso per cause non prevedibili al momento della fecondazione dell'ovulo.

 

Sull'interpretazione testè prospettata dal senatore Fassone conviene quindi la maggioranza della Commissione ritenendola preferibile a quella delineata nella proposta di parere.

 

Si passa alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

 

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario, pur esprimendo apprezzamento per l'impegno profuso dal Presidente relatore, ritenendo però che la valutazione del parere da esprimere sui disegni di legge in titolo non possa andare disgiunta dalla valutazione nel merito dei medesimi.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere nei termini risultanti dalla proposta illustrata e dall'andamento del dibattito.

 


Esame in sede referente presso la
12
ª Commissione Igiene e sanità

 


IGIENE E SANITÀ (12a)

GIOVEDI' 10 APRILE 2003

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. - Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica

(112) TOMASSINI. - Norme in materia di procreazione assistita

(197) ASCIUTTI. - Tutela degli embrioni

(282) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(501) CALVI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita

(961) RONCONI. - Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Norme in tema di procreazione assistita

(1313) TREDESE ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. - Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(2004) GABURRO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di mercoledì 9 aprile 2003.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5, del disegno di legge n.1514, dopo una precisazione del senatore MASCIONI che rivendica un comportamento limpido e costruttivo da parte delle forze politiche di opposizione su questa tematica, ispirato non a comportamenti di tipo ostruzionistico, ma meramente finalizzati a migliorare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Il suo unico rimpianto è che la maggioranza non abbia raccolto tale occasione per avviare un proficuo dibattito.

La senatrice FRANCO, nell'illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.3 della senatrice Bettoni Brandani e il 5.14 a propria firma, rileva come la scelta di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita non possa che essere affidata alla responsabilità individuale o di coppia, né vede ragioni per negarlo anche ad una donna singola. Inoltre, con il suo emendamento propone di sopprimere il requisito "entrambi viventi" riferito alla coppia, in quanto si potrebbero verificare casi speciali in cui il coniuge viene meno, a procedura già iniziata.

Il senatore DI GIROLAMO illustra gli emendamenti 5.7 e 5.10 che intendono allargare la possibilità di accedere a queste tecniche a chiunque abbia compiuto la maggiore età sull'esempio della legislazione spagnola. Nell'evoluzione oramai in atto il concetto di famiglia si va dilatando e articolando, ed ha sempre meno senso imporre eccessive restrizioni, anzi il desiderio di genitorialità impone risposte al di là della situazione anagrafica del soggetto.

Il senatore MASCIONI illustra l'emendamento 5.12 del senatore Tonini, che intende sostituire all'espressione "conviventi", quella di "stabilmente legati da convivenza comprovata da almeno un anno". Trattasi infatti di una cautela ulteriore che rafforzerebbe il proposito di procedere con convinzione al ricorso alla fecondazione assistita.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, il relatore, senatore TREDESE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 5.

(omissis)


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

 

Art. 5.

5.1

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

        Sopprimere l’articolo.

5.2

Malabarba, Sodano Tommaso

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle donne maggiorenni che ne facciano richiesta alle competenti strutture autorizzate dalle Regioni.

        2. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, la persona che, con il consenso della donna, intenda assumere nei confronti dell’eventuale nato o nata, gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.

        3. La legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti – la donna, l’eventuale coniuge o convivente, il nato o la nata – nonchè la tutela della salute della donna o del concepito-embrione-feto».

5.3

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, il coniuge ovvero l’uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 della presente legge».

5.4

Dato, D’Amico

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all’articolo 10, comma 1».

5.5

Dato, D’Amico

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all’articolo 10, comma 1».

5.6

Malabarba, Sodano Tommaso

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all’articolo 10, comma 1».

5.7

Di Girolamo, Rotondo, Bettoni Brandani, Franco, Pagano, Acciarini, Piloni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito a chiunque abbia compiuto la maggiore età».

5.8

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «di sesso diverso».

5.9

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «coniugate o conviventi».

5.10

Longhi, Di Girolamo, Rotondo

Dopo le parole: «coniugate o» aggiungere le seguenti: «che autocertifichino di essere».

5.11

Gaburro

Dopo la parola: «coniugate» sopprimere le parole: «o conviventi».

5.12

Tonini, Mascioni

Al comma 1, sostituire le parole: «conviventi» con le parole: «stabilmente legate da convivenza comprovata da almeno un anno».

5.13

Boldi, Monti, Tirelli

Dopo le parole: «coniugate o conviventi» aggiungere: «da almeno due anni».

5.14

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entrambi viventi».

5.15

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entrambi viventi».

(omissis)

 


Esame in Assemblea

 


 


 

Analisi delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati alla data del
26 febbraio 2002
(Stralcio dal dossier del Servizio Studi n. 42 del 26 febbraio 2002)

 


Proposte di legge

§         A.C. 47 Giorgetti, presentata il 30 maggio 2001

§         A.C. 147 Cè ed altri, presentata il 30 maggio 2001, identica al testo A.S. 4048 della XIII legislatura

§         A.C. 156 Burani Procaccini, presentata il 30 maggio 2001, identica al testo A.S. 4048 della XIII legislatura

§         A.C. 195 Cima, presentata il 30 maggio 2001

§         A.C. 406 Mussolini, presentata il 1 giugno 2001

§         A.C. 562 Molinari, presentata il 6 giugno 2001

§         A.C. 639 Lucchese ed altri, presentata il 7 giugno 2001, identica al testo A.S. 4048 della XIII legislatura

§         A.C. 676 Martinat e altri, presentata l’11 giugno 2001

§         A.C. 762 Angela Napoli, presentata il 12 giugno 2001

§         A.C. 1021 Serena, presentata il 27 giugno 2001

§         A.C. 1775 Cossutta e altri, presentata il 18 ottobre 2001

§         A.C. 1869 Bolognesi e altri, presentata il 26 ottobre 2001

§         A.C. 2042 Palumbo e altri, presentata il 28 novembre 2001

§         A.C. 2162 Deiana e altri, presentata il 14 gennaio 2002

Soggetti ammessi

Coppie o singoli

Alcune proposte consentono il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita solo da parte di coppie di coniugi (A.C. 406, art. 6, comma 2; A.C. 562, art. 2, comma 1), ovvero di coppie unite in matrimonio da almeno tre anni (A.C. 47, art. 2, lett. b; A.C. 762, art. 1, comma 2).

Altre proposte (AA.CC. 147, 156 e 639, art.5; A.C1021, art. 2, comma 4) ammettono il ricorso alle tecniche anche da parte delle coppie "conviventi". A tale riguardo, l’A.C. 1869 (art. 5) e l’A.C. 2042 (art. 5, comma 1) prevedono l’ulteriore condizione della convivenza stabile.

In ogni caso, la previsione di coppie “coniugate” o “conviventi” contenuta nelle proposte di legge suddette è volta ad escludere il ricorso alle tecniche in esame da parte di soggetti “singoli”.

 

Diversamente, la proposta di legge 1775 consente il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alla sola donna, purché maggiorenne, senza la condizione del rapporto coniugale o di convivenza. Alla richiesta può comunque associarsi anche il coniuge, ovvero “l’uomo che intenda riconoscere il nascituro” ed assumersi i conseguenti obblighi giuridici, purché maggiorenne  (art.1).

Coppie viventi

Le proposte di legge sotto indicate prevedono che alle tecniche di procreazione assistita possano accedere solo coppie con entrambi i membri viventi, ricorrendo a diverse formule legislative:

§         ponendo espressamente tale condizione (A.C. 47, art. 2, comma 2, lett. b; A.C. 762, art. 1, comma 2; A.C. 562, art. 2, comma 1);

§         escludendo il ricorso a tali tecniche da parte di “donne vedove” (A.C. 406, art. 13 , lett. a);

§         vietando espressamentela fecondazione post mortem, vale a dire dopo la morte di uno dei membri della coppia richiedente  (A.C. 47, art. 2, lett. b; A.C. 406, art. 13, comma 6; A.C. 1869, art. 14, comma 1, lett. c), o comunque prevedendo sanzioni penali nei confronti di chi la applica(A.C. 147, A.C. 156 e A.C. 639, art. 12, comma 1; A.C. 2042, art. 13, comma 1).

Coppie di sesso diverso

Le proposte di legge ammettono il ricorso a tali tecniche solo da parte di coppie formate da soggetti di sesso diverso (A.C. 47, art. 2, comma 2, lett. b; A.C. 147, A.C. 156 e A.C. 639, art. 5; 406, art. 6, comma 2; A.C. 562, art. 2, comma 1; A.C. 762, art. 1, comma 2; A.C. 1021, artt. 1 e 2; A.C. 2042, art. 5).

Limiti di età

Dalla comparazione delle proposte di legge emergono le seguenti, differenti, fattispecie:

§      l’uomo e la donna devono risultare maggiorenni e in “età potenzialmente fertile” (art. 5 di A.A.C.C. 147, 156 e 639; A.C. 562, art. 2, comma 1; A.C. 1869, art. 5; A.C. 2042, art. 5). La proposta di legge 562, nel consentire la crioconservazione dei gameti e la fecondazione in vitro, vieta l’impianto di embrioni dopo che la donna abbia raggiunto il cinquantunesimo anno di età;

§      il marito non deve aver oltrepassato i 45 anni e la moglie i 50 anni d’età (A.C. 47, art. 2, lett. d);

§      la donna deve essere in età fertile, comunque non oltre il 50° anno di età per donna in menopausa precoce e terapeutica (A.C. 406, art. 6, comma 1);

§      il marito non deve aver oltrepassato i 55 anni e la moglie i 48 anni d’età (A.C. 762, art. 1, comma 2);

§      deve essere maggiorenne la donna, nonché l’uomo che intende riconoscere il nascituro (A.C. 1775, art. 1);

§      i richiedenti devono avere un’età compresa tra i 30 e i 40 anni (A.C. 195, art. 7, comma 1).

Sintesi di un documento del comitato di bioetica

(Stralcio dal dossier del Servizio Studi n. 42 del 26 febbraio 2002)

Tecniche di procreazione assistita (1994)

Criteri di accesso alle tecniche di procreazione assistita. In linea generale il bene del nascituro deve essere considerato come il criterio di riferimento, quindi è preferibile favorire l'accesso di coppie di adulti di diverso sesso, coniugate o stabilmente legate, in età potenzialmente fertile; deve esserci una esplicita assunzione di responsabilità giuridicamente vincolante.

Una parte del Comitato ritiene che debbano essere rifiutate:

   ovodonazione e embriodonazione nel caso di donne non più fertili;

   richieste da parte di coppie dello stesso sesso;

   richieste da parte di donne sole;

   fecondazioni attuate dopo la morte di uno dei coniugi;

   richieste da coppie che non garantiscono stabilità.

Alcuni membri ritengono che debbano essere escluse forme di fecondazione che prevedano uso di gameti estranei alla coppia.

Un ultimo gruppo di esperti, infine, è del parere che:

   si debba dar vita a una moratoria per l'ovodonazione a donne di età superiore ai 51 anni;

   si debba valutare caso per caso la richiesta proveniente da una donna sola.