XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali |
Titolo: | Il dibattito sull'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di soggetti conviventi nel corso dell'esame parlamentare delle proposte di legge in materia - XIII legislatura |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 132 |
Data: | 22/02/06 |
Organi della Camera: | XII-Affari sociali |
Servizio studi |
documentazione e ricerche |
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Il dibattito sull’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di soggetti conviventi nel corso dell’esame parlamentare delle proposte di legge in materia XIII Legislatura |
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n. 132 parte prima |
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xiv legislatura 22 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AS0489s1
INDICE
- I Commissione (Affari costituzionali)
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 4048)
§ A.S. 4048, (on. Scoca ed altri), Disciplina della procreazione medicalmente assistita
Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità
Seduta del 7 giugno 2000 (antimeridiana)
Seduta del 7 giugno 2000 (pomeridiana)
La documentazione in esame riporta i principali momenti del dibattito parlamentare concernente l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, svoltosi in occasione dell’esame delle proposte di legge in materia presentate.
Nel primo volume è riprodotto l’iter delle proposte presentate nella XIII legislatura (A.C. e abb.) il cui iter non si è concluso; nel secondo l’iter delle proposte presentate nella XIV legislatura (A.C. 47 e abb.), che hanno portato all’approvazione della legge n. 40 del 2004, del quale si riporta il testo dell’art. 5, inerente i “Requisiti soggettivi”.
Articolo 5. Requisiti soggettivi. |
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1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. |
Nel secondo volume la documentazione si riportano altresì le schede di lettura realizzate dal Servizio Studi nel febbraio del 2002, all’avvio dell’esame da parte della XII Commissione della Camera delle proposte di legge in materia nonché una Sintesi di un documento del comitato di bioetica del 1994.
Si segnalano infine, in tema di coppie di fatto, i dossier del Servizio Studi nn. 619 e 619/I del luglio 2004, realizzati in occasione dell’avvio dell’esame da parte della Commissione Giustizia della Camera delle proposte di legge n. 795 e abbinate (il cui iter non si è peraltro concluso). Sullo stesso tema è stato realizzato dal Servizio Biblioteca un dossier di diritto comparato (n. 102 del luglio 2004).
Dibattito parlamentare in occasione
dell’esame delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente
assistita
(stralci)
I Commissione PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
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La seduta comincia alle 11,50.
Testo unificato delle proposte di legge
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549:
Procreazione medicalmente assistita
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del testo unificato.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, rileva che il progetto di legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere è indubbiamente il più importante e delicato fra quelli esaminati fino ad oggi.
Questa volta non si tratta, infatti, di disegnare le competenze di organismi istituzionali o di organizzare rapporti fra soggetti giuridici, ma la Commissione è chiamata a compiere scelte che avranno una ricaduta diretta sulla persona umana ed addirittura sul suo processo di formazione. Le scelte normative che dovranno compiersi coinvolgono problemi fondanti la stessa natura umana e i valori che la sostanziano, al di là di ogni divisione di fede o di cultura.
Le questioni relative alla procreazione medicalmente assistita non riguardano soltanto aspetti medici o giuridici, in quanto sono rilevanti gli aspetti filosofici, antropologici, sociologici, psicologici ed etici ed affrontano il rapporto fra ciò che è tecnicamente possibile e ciò che è eticamente corretto. Pensa naturalmente ad un'etica laica che faccia riferimento alla stessa natura umana ed ai diritti dell'uomo perché solo ad essa può riferirsi il legislatore, rimanendo affidata alla coscienza dei singoli ogni scelta riferita alla fede. Questa dialettica, sempre presente nella storia dell'uomo, è particolarmente interessante in un momento come l'attuale. Oggi, infatti, la ricerca ed il progresso scientifico aprono possibilità, fino ad alcuni anni fa, assolutamente impensabili ed è più che mai necessario fare riferimento al principio di responsabilità. È chiaro che il testo approvato dalla XII Commissione è sottoposto all'esame della Commissione soltanto per il parere di conformità costituzionale. Non spetta quindi alla I Commissione entrare nel merito delle scelte compiute e ripercorrere il cammino di riflessione e discussione, - in verità molto serio, - compiuto dalla Commissione affari sociali. Il problema della procreazione medicalmente assistita è presente al Parlamento da varie legislature ed è certamente un merito della Commissione affari sociali e del Presidente e relatore, Marida Bolognesi, aver portato a termine un lavoro da tanti anni atteso. Non è rilevante ai nostri fini un esame analitico del dibattito svoltosi in Parlamento nel corso delle precedenti legislature: si limiterà solo ad alcuni accenni per dimostrare la complessità del problema e porre nel giusto rilievo il lavoro compiuto dalla XII Commissione in questa legislatura. Le prime proposte di legge sono state presentate addirittura nella III Legislatura ma esse assumono forma compiuta a partire dalla VIII Legislatura. Oltre che sulle proposte di legge si è sviluppata una intensa discussione intorno agli atti di indirizzo parlamentare a partire dalla mozione Martinazzoli sulla vita del 1988 che conteneva passaggi interessanti sulla bioetica, alla mozione Conti e alla risoluzione Mattioli dell'XI Legislatura, alla risoluzione Casellati della XII. Oltre ai documenti approvati vi è anche un gran numero di documenti di indirizzo presentati e non discussi che evidenziano l'interesse del Parlamento per tali temi. Del resto le stesse risoluzioni approvate nei giorni scorsi dal Senato e dalla XII Commissione della Camera in relazione alla direttiva europea sulla brevettabilità di organismi modificati geneticamente costituiscono una ulteriore dimostrazione di tale interesse. Non si sofferma per necessaria brevità sui documenti del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa e ricorda soltanto ai colleghi che la materia è stata regolata da due circolari dei ministri della sanità Degan e Donat Cattin, rispettivamente del marzo 1985 e dell'aprile 1987.
Ritiene inoltre interessante ricordare che, nell'aprile 1995, la Federazione nazionale degli ordini dei medici ha approvato un ordine del giorno nel quale si ricorda che «il bene del nascituro deve sempre considerarsi il criterio di riferimento essenziale per la valutazione delle diverse opzioni procreative e pertanto che, per quanto riguarda l'ammissione a procedure di procreazione assistita, debbano essere comunque vietate:
a) tutte le forme di maternità surrogate;
b) forme di fecondazione artificiale al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) forme di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione artificiale dopo la morte del partner».
Nel cammino culturale che ha preceduto e accompagnato il lungo e positivo lavoro della XII Commissione vanno ricordati anche i pareri del Comitato Nazionale di Bioetica e soprattutto quello sulle «Tecniche di procreazione assistita» del 1994 e sulla «Identità e statuto dell'embrione umano» del 1996, nonché il lavoro svolto dalle apposite commissioni istituite presso i Ministeri della sanità e di grazia e giustizia.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, esso è composto di dieci capi e ventitré articoli. Ne riassume i punti qualificanti:
le coppie che possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita debbono essere di sesso diverso, maggiorenni, sposate o stabilmente conviventi, in età fertile;
le tecniche di procreazione assistita finalizzate a risolvere i problemi di sterilità e di infertilità intervengono solo quando gli altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei e comunque, dopo due anni di inutili tentativi di procreazione naturale. Le tecniche devono essere applicate in modo da contenerne al massimo il grado di invasività. È necessario il «consenso», cioè la manifestazione di volontà espressa per iscritto da entrambi i soggetti, dopo essere stati informati sui metodi, sulle probabilità di successo e sui rischi della fecondazione medicalmente assistita. Il consenso può essere revocato da ciascuno dei soggetti fino alla data di fecondazione dell'ovulo. Potranno essere usate esclusivamente le tecniche indicate dal Ministero della sanità.
La fecondazione assistita interviene, quindi, solo in caso di impossibilità di fecondazione naturale. È privilegiata la fecondazione omologa. La fecondazione eterologa (con donatore estraneo alla coppia) può essere praticata solo in caso di impossibilità di fecondazione omologa o di sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili.
La donazione dei gameti, volontaria e gratuita, avviene, previo consenso informato, esclusivamente nei centri pubblici autorizzati, che saranno iscritti in un pubblico registro. Deve essere accertata l'idoneità del donatore in modo da escludere patologie infettive ed ereditarie.
I nati a seguito di fecondazione assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti dalla coppia. Non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità né è ammesso l'anonimato della madre.
È vietata qualsiasi forma di sperimentazione sugli embrioni. La ricerca clinica è consentita esclusivamente a fini terapeutici e diagnostici volti alla tutela della salute e dello sviluppo degli embrioni necessari ad un unico impianto, comunque non superiori a quattro. Le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono demandate ad un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
È vietato il prelievo di gameti post mortem ed il trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei soggetti della coppia. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre (tipo utero in prestito, utero in affitto). È vietato qualsiasi processo di clonazione umana.
Il personale sanitario e ausiliario non è tenuto a prendere parte alle tecniche di procreazione assistita, qualora sollevi obiezione di coscienza.
Dopo questo breve ed estremamente sintentico riassunto del provvedimento ritiene opportuno, altrettanto brevemente, sottolineare la positività di alcune delle scelte di fondo compiute dalla Commissione affari sociali.
Infatti:
a) è positivo che la procreazione medicalmente assistita sia stata prevista, non come una specie di «metodo alternativo» per la procreazione, ma come rimedio, qualora il metodo naturale o altri metodi terapeutici abbiano fallito o risultino inadeguati o non idonei;
b) positivo che si chieda il consenso informato della coppia e che alla coppia stessa sia prospettata anche l'opportunità dell'adozione o dell'affidamento familiare;
c) positiva la prevista creazione presso l'Istituto superiore di sanità del registro dei centri autorizzati alla raccolta e alla conservazione del seme, attività delicatissima che va sottratta all'attuale stato di assoluto disordine ed alle logiche di mercato;
d) positiva la prevista gratuità della donazione di gameti;
e) positivo che si affronti e risolva il problema dello stato giuridico del bambino nato attraverso le tecniche previste dalla legge (anche se su questo punto farà più avanti alcune osservazioni nella logica di una più completa tutela dei diritti del bambino stesso, anche in armonia con le scelte fatte dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 nonché con la Convenzione ONU di New York del 1989);
f) positiva la istituzione di un registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita che giustamente il legislatore ha riservato alle strutture pubbliche ed a quelle private autorizzate dalle regioni;
g) positive le disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16 che vanno dal divieto della clonazione umana a quello di sperimentazione sugli embrioni umani, non collegata a finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e dello sviluppo degli embrioni stessi, alla miscelazione di liquido seminale proveniente da persone diverse e alle altre fattispecie previste dall'articolo 4;
h) è serio ed articolato il sistema sanzionatorio;
i) è utile ed opportuna la relazione annuale al Parlamento per un periodico monitoraggio sulla attuazione della legge;
l) è giusto prevedere l'obiezione di coscienza per il personale medico e paramedico a reale rispetto della libertà di coscienza di questi soggetti.
L'esame del provvedimento, per quanto riguarda i pareri, è iniziato soltanto presso la Commissione Giustizia nella quale sono stati finora svolti la relazione del relatore Siniscalchi e l'intervento a nome del Governo del sottosegretario Corleone. I membri della Commissione sanno che questo fine settimana si è recata con il Presidente Violante e con una delegazione di colleghi in Arabia Saudita. Solo ieri sera, di conseguenza, nel volo di ritorno da Riyad a Roma ha potuto prendere visione dell'intervento del sottosegretario alla Giustizia che non condivide nel modo più assoluto. A parte il fatto che rivendica alla I Commissione il diritto-dovere di esprimersi in via prioritaria sui profili di costituzionalità della legge, chiede al ministro Flick di venire in Parlamento a precisare se quello espresso dal sottosegretario Corleone è un parere personale (così come è avvenuto altre volte, ad esempio in materia di droga) o se si tratta del parere del Governo. La materia in esame è, infatti, troppo complessa e delicata per essere delegata ad una singola persona ed esige una presa di posizione collegiale ai più alti livelli di Governo. Alla posizione espressa da Corleone - che liquida in modo sommario il lungo e serio lavoro fatto dalla Commissione affari sociali - farà solo alcune osservazioni, riservandosi, se sarà necessario, di integrare successivamente la sua relazione. Avendo avuto un po' più di tempo per esaminare la relazione Siniscalchi, si permetterà - con il massimo rispetto per il collega che è un illustre giurista - di esprimere brevemente il suo pensiero, naturalmente soltanto per quanto riguarda gli aspetti di costituzionalità da lui esaminati.
Il primo dubbio di costituzionalità avanzato dal deputato Siniscalchi riguarda l'articolo 11 del testo in esame il quale prevede nei confronti della coppia che ha chiesto la fecondazione medicalmente assistita il divieto di disconoscimento di paternità e dell'anonimato della madre. Il relatore rileva una possibile violazione del principio di uguaglianza in quanto si creerebbe «una situazione di pregiudizio a danno del genitore di un figlio nato a seguito dell'applicazione di tecniche previste dal provvedimento in esame, rispetto agli altri genitori». Il rilievo non le pare fondato in quanto il diritto della madre all'anonimato - così come previsto dall'articolo 70 del regio decreto n. 1238 del 1939, di recente modificato dall'articolo 2 della legge n. 127 del 1997 - non è un diritto indisponibile ed irrinunciabile. Di conseguenza la prestazione di un consenso informato da parte della donna al momento dell'accesso alla tecnica di fecondazione assistita equivale in sostanza ad una consapevole rinuncia al diritto a non essere nominata come madre del nascituro.
Per quanto riguarda il padre, nel nostro sistema giuridico il disconoscimento costituisce oggetto di una azione giurisdizionale - per di più esercitabile, a norma dell'articolo 235 del codice civile, solo in casi tassativamente elencati - e non di un vero e proprio diritto, che è l'unica posizione giuridica soggettiva con riferimento alla quale è possibile invocare una disparità di trattamento per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Sottolinea, inoltre, che l'azione di disconoscimento della paternità ha valore ricognitivo ed è, pertanto, inconciliabile con la previsione in base alla quale il ricorso alle tecniche di procreazione assistita è configurato dall'articolo 6 del testo in esame in termini di scelta necessariamente fondata sul consenso informato dei soggetti che vi ricorrono.
Si ripete in sostanza anche per il padre il ragionamento già fatto per la madre.
Il relatore presso la Commissione giustizia ha formulato poi un rilievo di costituzionalità in relazione all'articolo 17 del provvedimento in esame. La disposizione prevede l'irrogazione della sanzione penale della reclusione da 2 a 5 anni e della multa da 25 a 50 milioni per chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 4, comma 1 (cioè quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive di procreazione e persista la sterilità dopo due anni di tentativi naturali di procreazione) o a soggetti che non presentino i requisiti soggettivi indicati dall'articolo 5, per l'accesso alle tecniche in questione (coppie di adulti, maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza in età potenzialmente fertile e comunque di età non superiore ai 52 anni).
Tale rilievo è ripreso anche dal sottosegretario Corleone in relazione sia all'articolo 7, sia ad altre norme del provvedimento in esame.
Per quanto riguarda l'articolo 7, osserva quanto segue:
a) non si rilevano profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio della determinatezza della fattispecie penale tutelato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, poiché la definizione dell'effettiva natura dei tentativi di procreazione compiuti per due anni è facilmente effettuabile in via residuale, nel senso, cioè, che costituisce tentativo di procreazione ogni comportamento naturale che non rientri nell'ambito di applicazione delle tecniche artificiali di fecondazione assistita disciplinate dal provvedimento in esame;
b) inoltre la disciplina sanzionatoria dettata dal comma 1 dell'articolo 17 (che prevede la stessa pena per due fattispecie diverse) non pare lesiva del principio secondo cui la pena deve essere commisurata alla gravità del fatto previsto come reato, dal momento che tale principio non assume formalmente rilievo costituzionale avendo l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione elevato al rango di principio costituzionale il solo principio di legalità e di irretroattività della pena e potendo, pertanto, il legislatore ordinario modulare discrezionalmente i minimi e i massimi edittali delle sanzioni penali anche per fatti di diversa gravità.
La relazione Siniscalchi offre altri spunti di notevole interesse sui quali non si sofferma analiticamente. Ritiene poi opportuno fare un rilievo in relazione a quanto detto dal relatore presso la Commissione giustizia a proposito dell'articolo 10.
La disposizione prevede che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, disciplinate dal provvedimento in esame, sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime. Al riguardo osserva che sarebbe opportuno fare riferimento esclusivamente allo stato di figlio legittimo del nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita, in virtù del favor per lo stato di figlio legittimo che pervade il nostro ordinamento giuridico.
Il deputato Siniscalchi ed il sottosegretario Corleone, la cui osservazione, in questo caso, ritiene di poter condividere, rilevano, poi, che l'articolo in esame sembra disinteressarsi del tutto della sorte dei nascituri in tutti i casi di ricorso alle tecniche di riproduzione assistita effettuati in violazione della legge. Tale scelta appare lesiva degli articoli 30, primo e terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione, che tutelano i diritti dell'infanzia anche con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio. Può essere, semmai, discussa la previsione di una qualche sanzione (naturalmente non di carattere penale) a carico dei genitori che avendo deciso di avvalersi delle tecniche di fecondazione assistita, lo facciano in difformità rispetto a quanto stabilito dal provvedimento in esame, senza far ricadere sul minore, attraverso la mancata attribuzione dello stato di figlio legittimo, una inadempienza dei genitori.
Nelle settimane scorse sulla stampa è stato fatto, rispetto al provvedimento in esame, un altro rilievo di incostituzionalità che il sottosegretario Corleone estremizza e che, a suo parere, è del tutto infondato. Si è partiti da un punto fermo assolutamente vero, quello cioè che la tutela della salute prevista dall'articolo 32 della Costituzione - così come è stato ribadito più volte dalla Corte costituzionale - costituisce diritto fondamentale della persona umana e, da questo principio, si è tratta una conseguenza a suo parere infondata, sostenendosi che tale diritto non può essere limitato da una legge ordinaria che faccia riferimento ad una condizione personale quale è, ad esempio quella della donna «sola» per la quale l'articolo 5 del provvedimento in esame non prevede il ricorso alla procreazione medicalmente assistita.
Il rilievo è, a suo parere, infondato, in quanto la procreazione medicalmente assistita non è di certo una terapia che porta a superare la sterilità ma è «un rimedio» che permette di essere genitori pur permanendo lo stato di sterilità. Sostenere che la fecondazione assistita possa essere una terapia - ritiene opportuno ripeterlo per doverosa chiarezza - è palesemente errato in quanto nessuna modificazione migliorativa della sterilità viene tentata ed attuata. Per quanto riguarda, poi, la fecondazione eterologa, essa esclude addirittura il soggetto affetto dalla patologia (la sterilità) e sottopone a trattamento una persona generalmente sana (cioè il coniuge fertile).
Né si può sostenere che si tratta di cura della «sterilità di coppia» e che il concetto di salute comprende - oltre che aspetti fisici - anche aspetti psicologici per far fronte ai quali la paternità o la maternità sono necessarie ai fini dell'equilibrio psicofisico del bambino. A parte il contrasto tra l'affermazione giusta che l'articolo 32 riconosce un diritto personale e la sua applicazione ad una patologia (sterilità) di coppia, si domanda quale sarebbe la «medicina» per curare questa «affezione psicologica». Se fosse il bambino, si sarebbe al paradosso e comunque il principio personalistico fondamentale nella nostra Costituzione impedisce di considerare una creatura umana (il bambino) strumento per soddisfare una pur nobile esigenza psicologica di altre persone.
Questa posizione è, del resto, espressa dall'articolo 41 del nuovo codice di deontologia medica italiano del 1995. Esso, infatti, afferma: «La fecondazione assistita ha lo scopo precipuo di ovviare alla sterilità al fine legittimo della procreazione». È significativo che il codice usi il verbo «ovviare» e non il verbo curare.
Passando ad osservazioni di carattere personale, rileva che altri sono gli aspetti della normativa in esame che profondamente la preoccupano rispetto ai quali, peraltro, - pur confermando il suo personale dissenso e la contrarietà del gruppo dei popolari circa il merito delle decisioni prese dalla Commissione affari sociali - non ritiene sussistano veri e propri motivi di illegittimità costituzionale.
La preoccupa moltissimo la possibilità di fecondazione prevista anche per le cosiddette «famiglie di fatto».
Concorda con il deputato Siniscalchi quando rileva la necessità di precisare meglio la disposizione di cui all'articolo 5 che fa riferimento alla coppia legata da convivenza anche per evitare possibili raggiri al divieto di fecondazione di persona sola. Comunque vorrebbe ricordare quanto è stato votato all'unanimità dal Comitato Nazionale di Bioetica in sede di approvazione del parere sulle tecniche di procreazione assistita reso nel giugno 1994. «Il bene del nascituro - rileva il parere al paragrafo 4 - deve considerarsi il criterio di riferimento centrale per la valutazione delle diverse opzioni procreative. Tale criterio suggerisce, in linea generale, che la condizione migliore nella quale un figlio può nascere è quella di essere concepito e allevato da una coppia di adulti di diverso sesso, una coppia coniugata o almeno stabilmente legata da una comunità di vita e di amore».
Sinceramente avrebbe ritenuto logico e decisamente preferibile, proprio nell'ottica della tutela del diritto alla famiglia del nascituro, chiedere - così come è stato fatto per l'adozione - come requisito indispensabile il vincolo matrimoniale. Vi è, quindi, una chiara e netta opzione per la coppia unita in matrimonio la quale soltanto ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione può riconoscersi come famiglia. Ricorda anche che tutti i più importanti documenti internazionali - e da ultimo la convenzione ONU di New York del 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n.176 - riconoscono il diritto del minore a vivere in famiglia così come l'articolo 1 della nostra legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184).
Ciò premesso, non le pare possibile sostenere, in senso strettamente tecnico e giuridico, un contrasto tra la possibilità di fecondazione medicalmente assistita di coppie «stabilmente legate da convivenza» e l'articolo 29 della Costituzione, anche perché dal complesso delle norme della Costituzione si può dedurre il diritto del bambino a vivere in una famiglia fondata sul matrimonio, ma tale diritto (cioè il collegamento stretto e conseguente fra bambino, famiglia e matrimonio) non è espressamente previsto. Inoltre, il «diritto del bambino alla famiglia» di cui alla Convenzione di New York è stato, nella stragrande maggioranza degli Stati, inteso come diritto a vivere in un nucleo che gli garantisca attenzione, cura ed amore anche indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto fra i genitori.
È consapevole che delle norme della Costituzione sono possibili anche altre letture, ma sinceramente ritiene che la norma approvata dalla Commissione affari sociali si ponga in un rapporto compatibile con l'articolo 29 della Costituzione, anche se - a livello personale e come parlamentare del Partito popolare - ribadisce la sua contrarietà nel merito all'articolo 5 del provvedimento in esame per la preoccupazione che esso di fatto contribuisca a svuotare dall'interno il contenuto e la portata del primo comma dell'articolo 29 della Costituzione.
Prima di concludere su questo delicatissimo punto, ritiene opportuno dedicare qualche osservazione ad una tesi che pure è emersa nei vari dibattiti svoltisi in questi ultimi mesi intorno al testo della Commissione affari sociali.
Alcuni hanno infatti rilevato che, nell'ordinamento giuridico, vi sono stati momenti di forte attenzione a soggetti estranei alla famiglia intesa come «società naturale fondata sul matrimonio». Il riferimento è alla possibilità di riconoscimento del figlio illegittimo o adulterino avvenuta con la riforma del diritto di famiglia del 1975. A tal proposito va rilevato che la fattispecie normata nel '75 è completamente diversa da quella che oggi è all'esame del Parlamento. Infatti, due sono le sostanziali differenze:
1) nel caso di figlio illegittimo o adulterino ci si trova di fronte ad un bambino i cui diritti sono preminenti e sul quale non si possono certo far ricadere conseguenze relative allo status dei genitori al momento della sua nascita;
2) la relazione sessuale che è a monte della nascita deriva dall'esercizio delle libertà personali dei genitori rispetto alle quali lo Stato non ha e non deve avere alcun potere di intervento.
Nel caso in questione, invece:
1) non vi è un bambino i cui diritti vanno tutelati;
2) è lo Stato che, attraverso le sue strutture, si attiva per far nascere il bambino stesso.
Altro punto del provvedimento in esame che personalmente non condivide nel modo più assoluto ma rispetto al quale non ritiene sia possibile rilevare un preciso e diretto contrasto con le norme della Costituzione riguarda la fecondazione eterologa.
Personalmente e come popolare è contraria, nel merito, in quanto ritiene che - a parte i rischi forse di natura fisica e certamente di natura psicologica che essa comporta - anche la fecondazione eterologa, così come la fecondazione di coppie non unite in matrimonio, contribuisca a svuotare di contenuto reale la scelta dell'articolo 29 della Costituzione. Personalmente non è in grado né è questa la sede per esaminare le possibili conseguenze sul piano sanitario e psicologico delle tecniche di fecondazione eterologa. Ritiene infatti opportuno aggiungere soltanto alcune considerazioni:
a) il diritto del bambino ad avere una famiglia, ampiamente riconosciuto dai documenti internazionali e sul quale prima ci si è soffermati, può, a suo parere, essere inteso anche come diritto ad una identità genetica che lo accomuni ai genitori. La presenza del terzo donatore va contro questa logica;
b) la preoccupa poi il sostanziale stato di disparità nel quale vengono a trovarsi i due membri della coppia che ha chiesto la fecondazione eterologa: nella procreazione naturale, nell'adozione e nell'affidamento familiare essi sono in posizione di sostanziale parità; nel caso di fecondazione eterologa, no.
È pur vero che, per raggiungere questo obiettivo, è richiesto il consenso informato di ambedue, ma rimane anche vero che, rispetto al figlio che nascerà, uno dei membri della coppia ha un rapporto diretto di carattere genetico, l'altro no. Questa situazione non facile da superare può dar luogo - e di fatto ha dato luogo - a conflittualità successive. Tutto ciò astraendo anche dal nodo, difficilissimo da risolvere, relativo al riconoscimento o meno del diritto del figlio di conoscere il proprio padre biologico.
Queste sono però preoccupazioni di merito ma, anche in questo caso, non ritiene sussistano in modo chiaro e diretto aspetti di contrasto con la Costituzione e sono questi ultimi sui quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi.
Concludendo, sottolinea molto brevemente qualche altro dubbio:
a) l'articolo 4, comma 3, prevedendo il ricorso alla fecondazione eterologa anche «qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili», introduce un criterio eugenetico per quanto riguarda il genitore; l'articolo 8, comma 2, quando prevede che i centri di raccolta e conservazione dei gameti provvedano ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie, conferma, in riferimento al donatore, questo criterio eugenetico. Si potrà rilevare che tutto ciò è fatto per tutelare nel miglior modo possibile la salute del bambino che si vuole far nascere e che l'articolo 16, comma 3, lettera b), vieta ogni forma di uso a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti. Rimane, comunque, la preoccupazione che, certamente non volendo, si finisca con l'aprire la strada a forme di selezione eugenetica.
Desidera, da ultimo, formulare qualche breve considerazione per quanto riguarda il delicatissimo tema della tutela degli embrioni. Anche in questo caso il Comitato Nazionale per la Bioetica, con il parere approvato all'unanimità nel giugno del 1996, offre interessante materiale di riflessione. Nella presentazione del documento, si rileva che la frase «l'embrione è uno di noi» esplicita con chiarezza l'atteggiamento etico fondamentale che emerge dal testo del parere. «È vero - si dice ancora - che nel Consiglio Nazionale per la Bioetica si sono manifestate diverse opinioni sul come trattare gli embrioni prima che le loro cellule perdano la totipotenzialità. Ma anche coloro, tra i membri del Comitato Nazionale di Bioetica, che hanno aderito alle prospettive più "possibiliste" condividono comunque l'idea che gli embrioni non sono semplice materiale biologico, meri insiemi di cellule: sono segno di una presenza umana, che merita rispetto e tutela. Su questo punto, che è in definitiva quello bioeticamente essenziale, il CNB è stato unanime; ed è per questo che nessuna divergenza di opinione tra i membri del CNB può rendere meno rilevante il loro accordo bioetico di principio».
Ricorda altresì - senza assolutamente strumentalizzarle - le dense ed interessanti riflessioni che, sull'embrione, ha formulato Giuliano Amato.
Non è possibile in questo momento affrontare il delicato problema relativo al fatto che l'embrione umano debba o meno considerarsi persona - anche se condivide pienamente il parere espresso da Adriano Bompiani (uno scienziato al quale si deve molto) secondo il quale «la natura umana del concepito, il carattere progressivo dello sviluppo embrionale senza soluzioni di continuità sono elementi atti a far attribuire il concetto "ontologico" di persona all'embrione, pur riconoscendo solo nel corso dello sviluppo la manifestazione progressiva delle proprietà funzionali della persona, ad esempio l'intelligenza, la coscienza».
Ai fini del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere desidera rimanere ancorata a ciò che il Comitato di Bioetica ha votato all'unanimità, indipendentemente dalle posizioni culturali o religiose dei singoli membri. Al punto 5) del Parere del 1996, il Comitato afferma che «nessuna proposta ontologica colloca l'embrione sul piano delle cose, dal momento che la sua stessa natura materiale e biologica lo colloca fra gli esseri appartenenti alla specie umana». Di conseguenza il Comitato unanimemente ha ritenuto di formulare alcune raccomandazioni:
«Sono da ritenere moralmente illecite, poiché lesive della dignità che spetta all'embrione in quanto partecipe della natura umana, anche a prescindere dalla più specifica caratterizzabilità di esso come persona:
1) la produzione in vitro di embrioni umani al solo fine di usarli per ricerche sperimentali, o di destinarli ad usi commerciali o industriali;
2) la generazione multipla di esseri umani geneticamente identici mediante fissione gemellare o clonazione;
3) la creazione di chimere usando embrioni umani;
4) la produzione di ibridi uomo-animale;
5) il trasferimento in utero umano dell'embrione di un animale o nell'utero di un animale di un embrione umano».
Il Comitato ha inoltre ritenuto moralmente ammissibili eventuali interventi terapeutici praticati sull'embrione solo quando siano finalizzati alla salvaguardia della vita o della salute dell'embrione medesimo.
In conclusione, le sembra che il testo trasmesso dalla Commissione affari sociali rispetti le caratteristiche delineate all'unanimità dal parere del Comitato Nazionale di Bioetica.
Concludendo, osserva che ci si trova di fronte ad un lavoro serio e positivo, capace di dare risposta a problemi che da lungo tempo sono presenti dinanzi al Parlamento. La legge - naturalmente la migliore legge possibile - è necessaria e deve essere varata al più presto. Occorre infatti riportare alla normalità molte delle situazioni non regolate nelle quali questa delicatissima materia attualmente si trova. Vi sono punti del testo in esame - ritiene opportuno ripeterlo: soprattutto la fecondazione eterologa e la fecondazione prevista anche per le coppie di fatto - che personalmente e come Popolare non condivide. Tuttavia non ritiene ci si trovi di fronte a dei veri e propri contrasti con la norma costituzionale, unici rilevabili in questa sede.
Di conseguenza propone di esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento articolando il parere - dopo aver sentito gli interventi dei deputati - con l'indicazione di qualche ritocco da compiere per perfezionare alcune norme.
Questa è materia sulla quale certamente non valgono le contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, né gli schieramenti di partito. Ognuno ha il dovere di decidere sulla base della propria coscienza, sensibilità, cultura. Certamente la nostra generazione di legislatori è stata e sarà chiamata a compiere scelte delicatissime fino a poco tempo fa non immaginabili. Occorre farlo con grande serenità e profondità di riflessione. Infatti, eludere i problemi, non affrontarli per la loro intrinseca difficoltà o per il timore di non riscontrare generale consenso sarebbe ingiusto ed irresponsabile, significherebbe abdicare ad un preciso dovere civile.
In conclusione, ritiene di aver cercato di dare un contributo alla serenità ed alla pacata riflessione che esprime anche il travaglio di un tormentato percorso interiore, un contributo che certamente i membri della Commissione sapranno approfondire ed arricchire.
Maretta SCOCA (CDU-CDR) ringrazia preliminarmente il Presidente per l'approfondita relazione, nonché la XII Commissione per il lavoro svolto ed in particolare il Presidente, Marida Bolognesi, relatore sul provvedimento in esame. Pur essendo consapevole che la I Commissione è chiamata ad esprimere un parere solo sugli aspetti di legittimità costituzionale, ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di merito. Quanto all'articolo 1, rileva che esso nel prevedere le finalità del progetto di legge in esame, effettua un generico riferimento alla coppia, senza specificare se si tratti di coppie eterosessuali o meno. Si sofferma poi sul contenuto dell'articolo 2, che contiene affermazioni di principio in merito agli interventi contro la sterilità e l'infertilità, non essendo prevista a tal riguardo alcuna copertura finanziaria. A tal proposito evidenzia l'opportunità di attuare interventi preventivi contro la sterilità causata nel mondo occidentale oltre che da fattori genetici, anche da taluni fattori ambientali. In proposito auspica che il Governo si impegni al fine di contenere i rischi connessi alle cause da ultimo evidenziate. Non condivide poi il contenuto del comma 3, dell'articolo 4, che prevede la possibilità di far ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo nel caso di gravi malattie ereditarie. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi per accedere alle tecniche di procreazione, evidenzia il contenuto dell'articolo 5, che prevede tale possibilità anche per le coppie legate stabilmente da convivenza. Tale concetto infatti risulta estremamente labile: evidenzia pertanto l'opportunità di prevedere un numero minimo di anni, trascorsi i quali la convivenza possa definirsi «stabile». Quanto alla possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita da parte dei singles, non contemplata nel testo in esame, ritiene che qualora essa dovesse essere in futuro consentita sarebbe necessario tutelare l'interesse del nascituro. Sottolinea poi che i requisiti soggettivi previsti nella suddetta norma contrastano con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, che considerano famiglia in senso stretto quella fondata sul matrimonio. Rileva poi che l'articolo 6 concerne il cosiddetto consenso informato; al riguardo si chiede se il personale medico sia in grado di fornire esatte indicazioni circa le conseguenze giuridico-legali derivanti dall'utilizzo di tali tecniche. Per quanto concerne la donazione di gameti, prevista nell'articolo 8, non ritiene di facile applicazione il comma 4 della predetta disposizione, che non consente l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di cinque gravidanze portate a termine positivamente. Rileva infatti che sarà più facile controllare le singole donazioni, piuttosto che le gravidanze portate effettivamente a termine. Ritiene inoltre opportuno dettare una specifica normativa circa la sorte degli embrioni in sovrannumero.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, fa presente che alcuni membri della Commissione sono impegnati nella giornata odierna presso la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Segnala pertanto ai deputati presenti l'opportunità di non esaurire i propri interventi nel corso dell'odierna seduta, in modo che il dibattito possa svolgersi anche alla presenza dei deputati che sono attualmente impegnati in altra sede.
Maretta SCOCA (CDU-CDR) ricorda inoltre che dal consenso informato, previsto nell'articolo 6, discenderebbe l'acquisizione di uno status che, essendo un diritto inalienabile ed indisponibile, non può, a suo giudizio, essere trasferito attraverso la mera prestazione del consenso che, fra l'altro, è anche suscettibile di essere annullato quando risulti viziato da errore, dolo o violenza: non vorrebbe infatti che la tutela del nascituro risultasse legata ad un filo così sottile. Ritiene, infatti, che il dolo sarà la fattispecie invocata da parte del presunto padre in modo più ricorrente per l'annullamento del consenso prestato. In tal caso il nascituro perderebbe lo status di figlio legittimo e, non conoscendo il padre genetico, non potrebbe invocare un riconoscimento naturale. In tali ipotesi non sarebbe neanche possibile prevedere una forma di risarcimento del danno che sarebbe di difficile determinazione; sarebbe parimenti difficile individuare un nesso causale tra azione e danno. Quanto all'articolo 11, rileva che in esso si prevede la possibilità di intentare un'azione di disconoscimento della paternità nel caso in cui la donna abbia commesso adulterio. A tal proposito ritiene opportuno verificare il DNA al momento dell'inseminazione, al fine di stabilire se il nascituro sia stato concepito a seguito di adulterio o attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Al fine di garantire adeguatamente lo status del bambino, si potrebbe prevedere una responsabilità civile del padre che ha prestato consenso con l'obbligo di adozione a suo carico. In conclusione, ritiene opportuno consentire ai figli nati a seguito del ricorso alle tecniche previste nel provvedimento in esame di conoscere le generalità dei donatori, al fine di garantire il diritto all'identità anche per questi esseri umani.
Carlo GIOVANARDI (gruppo CCD) esprime dubbi e perplessità anche di ordine costituzionale sul provvedimento in esame. Ricorda altresì che la Costituzione vigente, ed in particolare gli articoli 29, 30 e 32, devono essere valutati in riferimento all'epoca in cui furono adottati, durante la quale il matrimonio e la filiazione costituivano istituti la cui validità era generalmente riconosciuta. Ritiene, tuttavia, opportuno applicare lo spirito che informa la Costituzione vigente anche ai nuovi fenomeni, richiamandosi in particolare al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 della Costituzione, che prevede il principio del rispetto della persona umana. Esprime quindi preoccupazione in ordine all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Si potrebbe infatti verificare il caso di più persone nate dallo stesso donatore, ma da madri diverse che, pur essendo consanguinee, non siano a conoscenza di tale circostanza. Quanto alla convivenza stabile, rileva che essa non risulta definita in alcuna disposizione di legge. Ritiene pertanto che la stabilità del rapporto dovrebbe essere tale da assicurare quanto meno il mantenimento dei figli. Ritiene infatti che dal combinato disposto dell'ammissibilità della fecondazione eterologa e della possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita anche da parte di coppie non legate da vincolo matrimoniale discenda un netto contrasto con le norme costituzionali ed in particolare con quelle volte a tutelare la filiazione. Ritiene pertanto inquietanti le disposizioni contenute nel progetto di legge in esame sotto il profilo umano, sociale e giuridico. A tal riguardo evidenzia la possibilità di saltare una o più generazioni attraverso il congelamento dei semi donati: potrebbe quindi verificarsi l'ipotesi di un bambino concepito a distanza di molto tempo dal momento in cui si è verificata la donazione. Rileva altresì che la disciplina normativa di tale materia avrebbe dovuto impedire le ipotesi poc'anzi prospettate. Ritiene inoltre che il concetto di convivenza stabile sia un concetto estremamente «instabile». In conclusione, giudica opportuna un'approfondita riflessione in merito alle questioni emerse nel corso del dibattito.
Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra - l'Ulivo) esprime sincero apprezzamento per la relazione introduttiva svolta dal Presidente, contrassegnata da grande onestà intellettuale. Esprime poi profondo turbamento per le considerazioni emerse, riconoscendo la fondatezza di molti degli argomenti prospettati nel dibattito. Si augura quindi che la discussione sul provvedimento in esame non sia inquinata da strumentalizzazioni di carattere politico. Fa quindi proprie le valutazioni svolte in conclusione dal Presidente, la quale ha rilevato che le questioni in discussione investono il senso della vita, nonchè il ruolo fondamentale della paternità e della maternità.
Federico ORLANDO (gruppo rinnovamento italiano) considera le problematiche emerse nell'odierna seduta del tutto trascendenti le logiche di partito. Si tratta infatti di questioni che attengono alla coscienza dei singoli. Il suo gruppo pertanto non avrà pregiudizi di carattere ideologico sul provvedimento in esame. Ritiene infatti che la manipolazione e l'ingegneria genetica debbano comunque essere subordinate al rispetto del diritto alla vita e alla dignità umana. Si domanda, in particolare, se tra i diritti derivanti dallo status di figlio legittimo sia annoverabile anche il diritto a nascere dopo il proprio padre.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 25 marzo 1998, alle 10,30.
La seduta termina alle 13,20.
I Commissione PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 marzo 1998
Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 11.
Testo unificato progetti di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549: Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, sospeso, da ultimo, il 24 marzo 1998.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, ricorda che nella seduta di ieri, 24 marzo 1998, sono già intervenuti alcuni deputati nel dibattito introdotto con la sua relazione.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) dichiara, in apertura, di volersi riferire ad alcune delle argomentazioni contenute nella relazione del Presidente Jervolino Russo, nelle quali vengono confutate alcune osservazioni formulate dal deputato Siniscalchi, relatore sul provvedimento in esame presso la Commissione giustizia in sede consultiva, e dal sottosegretario Corleone, anch'esso intervenuto nel corso dell'esame presso la II Commissione.
Sottolinea, in primo luogo, che l'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Tale disposizione è una esplicitazione dei principi sanciti dall'articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Da parte sua, l'articolo 30 della Costituzione accorda una tutela ai figli nati fuori del matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima, il che dimostra come non sia affatto depotenziato lo statuto giuridico di quest'ultima come organismo sociale fondato sul matrimonio. All'articolo 31 della Costituzione è prevista, poi, non solo la protezione dell'infanzia e della gioventù, ma prioritariamente la protezione della maternità. In proposito, rileva che l'affermazione della protezione dell'infanzia implica il riferimento ai bambini sin dalla loro nascita, mentre la protezione della maternità comporta il riferimento alle creature prima ancora della loro nascita. Quanto all'articolo 32 della Costituzione, la tutela della salute ivi prevista non può prescindere dal principio della tutela della maternità affermato all'articolo 31. La tutela della salute non può essere, del resto, intesa soltanto come tutela del benessere fisico ma anche come tutela della vita come evento precedente e coevo alla nascita.
Dopo aver ricordato che i valori costituzionali sopra indicati rappresentano le premesse indispensabili per un corretto approccio al testo unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, evidenzia come nella sua relazione il Presidente abbia sottolineato l'importanza del fatto che, per la prima volta, il Parlamento è impegnato ad elaborare una disciplina legislativa di una materia così delicata. Nella relazione del Presidente non si è, tuttavia, ritenuto di evidenziare alcun profilo di illegittimità costituzionale, il che non appare, a suo giudizio, una conclusione del tutto convincente, in quanto è evidente, a suo avviso il contrasto tra la previsione della fecondazione eterologa e della possibilità di accedere ad essa anche da parte di coppie conviventi e l'articolo 29 della Costituzione.
Quanto all'articolo 1 del provvedimento in esame, laddove vengono enunciate le finalità della legge, appare enigmatica l'espressione «tutelando il diritto dei soggetti coinvolti», dal momento che non è chiaro chi siano i soggetti coinvolti e, in particolare, se in essi debbano ricomprendersi solo i genitori o addirittura soltanto la madre. Non è, infatti, ammissibile che rimanga escluso dal novero dei soggetti tutelati proprio l'essere che è al centro delle finalità del provvedimento in esame, vale a dire l'embrione del nascituro. Del resto, pur non esistendo nel nostro paese una specifica legislazione sullo statuto giuridico degli embrioni, il codice civile già prevede diritti del nascituro e persino diritti di successione del non ancora concepito. Senza alcun intendimento abrogativo della legge n. 194 del 1978, la scelta da fare è, dunque, quella di valutare se l'embrione sia oggetto o soggetto di diritto. Se, infatti, esso è considerato oggetto, ne deriva, come affermato dal Comitato nazionale di bioetica in un documento del 1996, la sua regolabilità da parte del legislatore alla stregua di criteri assai lontani da quelli applicabili ad un essere umano, in modo tale, ad esempio, da giustificare anche le manipolazioni genetiche sull'embrione, la distruzione di embrioni soprannumerari o la vendita commerciale degli stessi. Se, invece, l'embrione è considerato soggetto di diritto, la sua natura personale lo dovrebbe far annoverare tra i soggetti destinatari delle norme contenute nel provvedimento in esame, anche attraverso una novella dell'articolo 1 del codice civile, volta al riconoscimento della capacità giuridica ad ogni essere umano sin dal suo concepimento.
Sul piano logico vi è, poi, l'impossibilità oggettiva di ammettere una categoria intermedia tra realtà umana e realtà non umana e l'impossibilità di usare il concetto di persona diversificandolo dal concetto di umano, dal momento che per l'embrione deve senz'altro farsi riferimento al concetto ontologico di persona. A ciò si aggiunga, inoltre, che una differenziazione tra il concetto di persona e il concetto di umano si porrebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, in quanto consentirebbe di aggirare il principio di eguaglianza tra tutti gli esseri umani. Del resto, sempre da un punto di vista strettamente logico, non può essere rimesso al singolo interprete il potere di considerare l'embrione un soggetto ovvero un oggetto. L'unica soluzione è, dunque, quella di considerare l'embrione umano come essere unico ed irripetibile.
Non rilevando profili di illegittimità costituzionale sugli articoli 2 e 3, formula, quindi, alcune osservazioni sull'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame, laddove viene ammessa, sia pure in via sussidiaria, la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo nel caso di impraticabilità della procreazione assistita di tipo omologo. Al riguardo, non ritiene che tale previsione sia coerente con il dettato costituzionale, ed in particolare con l'articolo 29, primo comma, della Costituzione, considerato che l'utilizzazione dei gameti di una terza persona avrebbe come conseguenza il fatto che il figlio nascerà con un DNA di persone del tutto ignote e nulla avrà in comune con la famiglia nel cui ambito dovrà svilupparsi psichicamente e fisicamente.
Perplessità desta, inoltre, l'articolo 5, laddove si ammette all'utilizzazione delle tecniche di fecondazione assistita anche la coppia di sesso diverso non legata da matrimonio, poiché tale previsione esorbita dal riconoscimento costituzionale della tutela dei figli nati fuori del matrimonio.
Ritenuta la incostituzionalità della procreazione di tipo eterologo, troverebbe, inoltre, incoerente lasciare nel provvedimento in esame l'articolo 8, che prevede la donazione di gameti, donazione che, invece, è giudicata favorevolmente dal relatore.
Quanto all'articolo 9, l'esigenza di centri di raccolta e conservazione di gameti dovrebbe essere limitata in funzione della procreazione di tipo omologo, ed analoga considerazione dovrebbe valere con riferimento all'articolo 11.
Dichiara, quindi, di non avere rilievi da formulare in ordine agli articoli da 12 a 16, nonché alle disposizioni finali contenute negli articoli 21 e 22, come pure non intende aggiungere ulteriori osservazioni sugli articoli 17, 18 e 19. Quanto, invece, al comma 3 dell'articolo 20, ritiene ad esso estendibili le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 8, in materia di donazione di gameti.
Dopo aver sottolineato che il suo gruppo si riserva una più approfondita riflessione sul merito del provvedimento in esame, osserva, in conclusione, che non è possibile sovvertire il principio costituzionale secondo il quale la famiglia è fondata sul matrimonio, anche se la tutela accordata ai figli nati fuori del matrimonio è un principio umanitario che, senza nulla togliere al principio sancito dall'articolo 29 della Costituzione, apporta una deroga a quest'ultimo e si pone come principio eccezionale, insuscettibile, quindi, di interpretazioni estensive e analogiche.
Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), dopo aver manifestato il suo sincero apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente, sottolinea come il tema della fecondazione assistita coinvolga fin dalle radici la stessa esistenza umana.
Quanto alle osservazioni formulate dal Presidente nella sua relazione, condivide, anzitutto, il giudizio positivo sul fatto che, per la prima volta, si provvede a disciplinare con legge una materia che non poteva restare sprovvista di regolamentazione giuridica, pena il prodursi di danni ancora più gravi di quelli verificatisi finora.
Altri aspetti del provvedimento in esame meritevoli di approvazione sono quelli riguardanti il carattere sussidiario della fecondazione assistita rispetto a quella naturale, il privilegio concesso alla fecondazione di tipo omologo, la regolamentazione della donazione di gameti, la previsione del divieto di sperimentazione sugli embrioni umani, del prelievo post-mortem e della surrogazione della madre, nonché la previsione del consenso informato per accedere alle tecniche di procreazione assistita e la fissazione di un articolato e rigoroso sistema sanzionatorio.
Dopo aver sottolineato l'importanza di una convergenza nella materia in esame tra i principi dell'etica laica ed i principi dell'etica cattolica, senza che ciò significhi, peraltro, una totale identità di vedute tra le rispettive posizioni politiche, preannuncia il suo voto contrario in Assemblea su singole parti del provvedimento in esame, che, tuttavia, dichiara di condividere nel suo complesso.
Con riferimento ai profili di costituzionalità rinvenibili nel testo unificato in esame, condivide pienamente le osservazioni del Presidente sugli articoli 11, 17 e 32. Tuttavia, occorre rilevare che le convenzioni internazionali in materia esaltano i diritti dell'uomo a nascere, a nascere in una famiglia e ad avere una precisa identità psicologica. Tali diritti sono, a suo parere, chiaramente desumibili dall'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali il diritto a nascere e a vivere in una formazione sociale. In proposito, sottolinea come la formazione sociale che la Costituzione tipizza rispetto al momento della nascita è certamente la famiglia, che la Repubblica riconosce e di cui garantisce l'unità, come prevede il secondo comma dell'articolo 29 della Costituzione. Potrebbe, pertanto, affermarsi che lo status hominis è garantito attraverso lo status familiare, giacché l'ordinamento giuridico italiano non riconosce altra società naturale oltre a quella fondata sul matrimonio, della quale agevola la formazione, promuovendo altresì l'adempimento dei compiti ad essa assegnati. Non v'è dubbio che la Costituzione tuteli i figli nati fuori del matrimonio, ma essa non riconosce alla coppia, sia pure stabile, alcun diritto ad avere figli. In questo quadro di valori costituzionali, non appare conforme alla Costituzione il diritto di una coppia non unita in matrimonio a far nascere un figlio, altra cosa essendo la semplice libertà di dare alla luce figli senza che tale scelta comporti alcuna particolare tutela di natura giuridica.
Al di là della difficoltà di stabilire quando una coppia sia stabilmente convivente, resta il fatto che l'unico rapporto etico-sociale previsto in Costituzione è il rapporto familiare. È lecito chiedersi, pertanto, se il legislatore ordinario possa legittimamente incrementare il tipo di società naturali rispetto all'unica società naturale prevista in Costituzione. La risposta, a suo parere, deve essere negativa, ragion per cui ritiene, in conclusione, che le norme sulla fecondazione assistita di tipo omologo ed eterologo cui accedano coppie non unite in matrimonio debbano considerarsi costituzionalmente illegittime.
Sergio SABATTINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea, anzitutto, come il provvedimento in esame costituisca una buona base di partenza in grado di resistere alla gran parte dei rilievi di costituzionalità finora formulati. Da parte sua, la relazione del Presidente rappresenta un utile contributo per un dibattito sereno, che si sviluppi senza forzature di tipo ideologico miranti all'utilizzazione dei rilievi di costituzionalità per fini di parte.
Personalmente, dichiara di considerarsi non vincolato al principio costituzionale della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, condividendo, al contrario, il principio secondo cui la famiglia è tale per come la si costruisce. Si rende perfettamente conto che quella da lui propugnata è una tesi affatto minoritaria nel nostro paese, e tuttavia si tratta di una concezione che innegabilmente si è fatta strada negli ultimi anni nella società italiana.
Sul piano delle competenze della I Commissione, ritiene che sussistano alcuni problemi non tanto con riferimento alla possibilità che le famiglie di fatto abbiano accesso alle tecniche di fecondazione assistita, quanto in relazione alla previsione contenuta nell'articolo 1, secondo cui il ricorso alle medesime tecniche è ammissibile «qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei», dal momento che una siffatta specificazione, lasciando intendere che anche le tecniche di procreazione assistita costituiscono una terapia utilizzabile in assenza di «altri» metodi terapeutici, si pone in aperto contrasto con la prevista possibilità dell'obiezione di coscienza, che sarebbe, quindi, incostituzionale in considerazione della natura terapeutica delle tecniche in questione. Sarebbe, pertanto, opportuno modificare l'articolo 1, nel senso di sopprimere il riferimento ai metodi terapeutici ivi contenuto.
Un altro problema riguarda, a suo parere, la questione dell'accertamento dell'impossibilità a procreare come condizione per accedere alle tecniche di riproduzione assistita. Al riguardo, si chiede chi debba decidere in ordine al fatto se siano trascorsi due anni di infruttuosi tentativi di riproduzione naturale e in quale maniera tale accertamento debba essere effettuato. Occorrerebbe, allora, prevedere la possibilità di un'autocertificazione da parte dei soggetti interessati, ferma restando la competenza dell'autorità medica sotto il profilo tecnico e limitatamente agli aspetti fisiologici.
Quanto ai requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5, rileva la scarsa chiarezza della formulazione ivi contenuta, dal momento che non si comprende se il limite di età dei cinquantadue anni debba essere riferito comulativamente alla coppia ovvero a ciascuno dei suoi componenti. Sarebbe, quindi, preferibile, a suo giudizio, modificare l'articolo 5, sopprimendo il riferimento al limite massimo di età previsto per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e lasciando il solo riferimento alla condizione secondo cui ci si trovi in età potenzialmente fertile.
Maretta SCOCA (CDU-CDR), interrompendo il deputato Sabattini, giudica generica l'espressione «in età potenzialmente fertile», cui dovrebbe farsi esclusivo riferimento nel caso in cui fosse soppressa la fissazione del limite massimo di età a cinquantadue anni.
Sergio SABATTINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritiene, inoltre, che l'articolo 5 miri a non separare il padre e la madre per l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita.
Dopo aver affermato di condividere totalmente le previsioni relative alla donazione di gameti, formula, quindi, due ulteriori osservazioni. In primo luogo, sottolinea come sia evidente che, una volta effettuato l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi per accedere alle tecniche di riproduzione assistita, una soluzione deve, comunque, essere trovata, senza distinguere tra fecondazione omologa e fecondazione eterologa, trattandosi, infatti, di una questione eminentemente tecnica che non può impedire alla coppia di fare quello che appare un vero e proprio «investimento sulla vita». Ma v'è un aspetto ulteriore da tenere presente: pur essendo comprensibili le obiezioni avanzate dal deputato Cananzi in ordine alle famiglie di fatto, l'ordinamento italiano prevede, infatti, l'istituto del divorzio, l'esistenza del quale esclude la garanzia che uno o entrambi i genitori divorziati continuino a tenere un atteggiamento di cura nei confronti dei figli. Il rapporto tra genitori e figli non può essere, in altri termini, pregiudicato in base alla sua forma giuridica. Nel precisare che il suo ragionamento non è dettato da alcun presupposto ideologico ma dalla semplice constatazione della realtà quotidiana, osserva che l'esistenza del divorzio dovrebbe indurre a ritenere ragionevole la possibilità anche per la donna sola di accedere alle tecniche di procreazione assistita, proprio perché l'ordinamento prevede la possibilità della dissoluzione del rapporto coniugale e considerato che sono molto frequenti le situazioni in cui le donne si trovano a dover allevare da sole i figli.
Osserva, infine, che nell'applicazione delle regole sulla procreazione assistita occorre garantire tanto il bambino, quanto la coppia. È necessario, pertanto, distinguere tra chi compie il reato e chi, al contrario - mosso dalla disperazione - intende ad ogni costo risolvere il problema di avere un figlio, considerata anche l'estrema difficoltà di ricorrere alle adozioni. Auspica, in conclusione, che, almeno con riferimento al punto da ultimo evidenziato, sia possibile arrivare alla approvazione del provvedimento senza provocare ulteriori divisioni tra le forze politiche.
Luigi MASSA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), nel concordare circa l'assoluta necessità di una disciplina della materia in esame, ritiene necessario garantire ad ogni cittadino il diritto alla salute, nella sua accezione di equilibrio psico-fisico della persona. Ricorda, inoltre, che di recente si sono levati numerosi allarmi sulla pesante riduzione del tasso di fertilità, dovuta a numerosi fattori, tra i quali la diffusa insicurezza e le peggiorate condizioni ambientali. Si assiste, conseguentemente, ad una forte riduzione del tasso di natalità, il che rappresenta senz'altro un argomento a favore del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Concorda, poi, con quanto affermato dal Presidente nella sua relazione, della quale apprezza l'estremo equilibrio tra le valutazioni di ordine personale e le considerazioni più strettamente politiche.
Rileva, quindi, la necessità di evitare uno scadimento morale nell'affrontare le questioni della maternità e della paternità. Condivide, inoltre, il richiamo del Presidente affinché il Governo assuma una posizione chiara in materia.
Nel rinunciare ad esprimere compiutamente una propria opinione personale sulla questione relativa alla possibilità per le donne sole di accedere alle tecniche di fecondazione assistita, sottolinea semplicemente che nulla sembra poter negare ad esse la ricerca della maternità.
Condivide, poi, l'osservazione del deputato Sabattini relativa al limite massimo di età, dal momento che le situazioni personali possono essere notevolmente diversificate. Dovrebbe essere, pertanto, consentito a tutti, indipendentemente dalle condizioni anche di carattere economico in cui ciascun individuo versa, di percorrere la strada della procreazione assistita, che certamente rappresenta il frutto di una profonda riflessione e mai di una scelta affrettata.
Concorda, inoltre, con il Presidente in ordine alla preferibilità della soluzione di riconoscere al figlio nato a seguito dell'applicazione delle tecniche in questione lo status di figlio legittimo. Non sembra, poi, sussistere alcuna discriminazione a causa della previsione nel provvedimento in esame del divieto di anonimato della madre e del divieto di disconoscimento della paternità, dal momento che il primo ha un senso solo in presenza di una nascita contro la volontà della donna, mentre l'azione di disconoscimento della paternità impedirebbe, di fatto, il ricorso alla fecondazione eterologa.
Intende, infine, formulare una osservazione sull'articolo 20 del testo unificato, che tutela la riservatezza dei dati personali. Il comma 3 di tale disposizione individua, infatti, la condizione per rivelare l'identità del donatore: si tratta, a suo parere, di previsione accettabile, purché sia inserita nel provvedimento una norma di coordinamento tra le disposizioni a tutela della riservatezza e il divieto di disconoscimento della paternità.
Maretta SCOCA (gruppo CDU-CDR), nel ribadire di essere assolutamente favorevole a colmare il vuoto legislativo in materia e sottolineando di seguire un approccio rigorosamente laico ai temi in discussione, non contesta il legittimo desiderio di avere dei figli, ma il fatto che tale desiderio assurga al rango di diritto. Non ritiene, in particolare, che il divieto di riconoscimento della paternità valga a tutelare il bambino, in quanto si è in presenza di un diritto indisponibile e, quindi, il semplice consenso non può essere lo strumento idoneo a tal fine ed inoltre può essere annullato per errore, dolo o violenza, facendo conseguentemente cadere il riconoscimento. Tra l'altro, l'ordinamento generale prevede che i cittadini non possano disporre dello status dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di riproduzione assistita, sanzionando penalmente i relativi illeciti. La tutela del bambino nato a seguito di inseminazione omologa è già assicurata nei fatti, mentre per quella eterologa il bambino non sarebbe sufficientemente tutelato e, quindi, occorrerebbe obbligare il padre ad adottare il bambino appena nato, considerato che la disciplina dell'adozione non prevede la possibilità di disconoscimento.
Quanto, poi, all'articolo 29 della Costituzione, non ritiene, contrariamente al deputato Sabattini, che le previsioni in esso contenute possano essere disattese, trattandosi di norma costituzionale e anche perché la famiglia fondata sul matrimonio gode di una serie di tutele non contemplate per la famiglia di fatto, come nel caso dei diritti ereditari.
Con riferimento, poi, al comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, giudica estremamente preoccupante la previsione in esso contenuta, relativa al ricorso alla fecondazione eterologa in caso di malattia, poiché essa riecheggia idee di selezione della razza. Essa appare, inoltre, incostituzionale, dal momento che finisce per discriminare tra i soggetti esclusivamente in base al loro stato di salute.
Dopo aver osservato che, con riferimento al problema della tutela degli embrioni, si tratta evidentemente di stabilire in via prioritaria se essi vadano considerati soggetti o oggetti di diritto, osserva che la serietà del problema della denatalità non deve indurre a considerare il provvedimento in esame come un modo per ovviare ad esso, dovendo la questione del calo delle nascite essere affrontata in altra sede.
Occorrerebbe, poi, semplificare le procedure per l'adozione, in modo da facilitare il soddisfacimento del legittimo desiderio di avere un figlio, anche attraverso un monitoraggio del numero di bambini presenti negli istituti.
Ritiene, in conclusione, che nel provvedimento in esame sia assolutamente necessario coniugare l'esigenza dei bambini di avere una famiglia con il diritto dei genitori di avere un figlio.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che è sua intenzione presentare nella seduta di domani, 26 marzo 1998, o al più tardi all'inizio della prossima settimana una proposta di parere sul provvedimento in esame, facendo notare come anche la Commissione giustizia non esprimerà probabilmente il parere di competenza sul medesimo provvedimento prima della prossima settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame a domani, giovedì 26 marzo 1998, alle 10,30.
La seduta termina alle 12,35.
I Commissione PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
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IN SEDE CONSULTIVA
Giovedì 26 marzo 1998
Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 10,50.
Testo unificato progetti di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549:
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato sospeso, da ultimo, il 25 marzo 1998.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che vi sono altri iscritti a parlare nel dibattito sul testo unificato in esame.
Maretta SCOCA (CDU-CDR), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva omissioni ed errori nella resocontazione sommaria dei suoi interventi nelle sedute di martedì 24 marzo e mercoledì 25 marzo 1998. Contesta, in particolare, i passaggi nei quali le è stata attribuita l'affermazione secondo cui il provvedimento in esame non consentirebbe di poter disporre dello status di figlio legittimo o riconosciuto, dal momento che appare evidente come un tale divieto sia già posto dall'ordinamento generale dello Stato. Contesta, inoltre, il modo nel quale è stato reso il suo pensiero in relazione al contrasto tra la previsione dell'accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto e l'articolo 29 della Costituzione, sottolineando, al riguardo, di non aver affermato che l'articolo 29 della Costituzione non può essere disatteso in quanto la famiglia fondata sul matrimonio gode di una serie di tutele non contemplate per la famiglia di fatto, bensì che l'articolo 29 della Costituzione non è superabile da parte del legislatore ordinario data la sua natura di norma di rango costituzionale.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, invita il deputato Scoca a trasmettere le correzioni da apportare al testo del resoconto sommario dei suoi interventi. Fa presente, in particolare, che le imprecisioni nella resocontazione sommaria, sempre possibili, non sono assolutamente intenzionali e che, comunque, è ben noto a tutti i deputati il carico di lavoro gravante sugli uffici.
Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) si associa alla richiesta del deputato Scoca di disporre di un resoconto testuale degli interventi dei deputati.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, ricorda che la pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del regolamento, mediante la pubblicazione di un resoconto nel Bollettino delle giunte delle Commissioni parlamentari, ferma restando la possibilità per ogni deputato di apportare correzioni in via informale sui testi degli interventi non ancora pubblicati. Il resoconto, salvo i casi specificamente indicati dal regolamento, è per sua natura sommario.
Paolo CORSINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) fa presente che il suo intervento muoverà anzitutto dalla esposizione di alcune premesse di carattere generale riguardanti l'utilità di un provvedimento legislativo in materia di procreazione medicalmente assistita, di uno strumento buono per raggiungere fini buoni.
A tale proposito, rileva che sempre più spesso, e da più parti, si propone uno Stato «leggero» che intervenga sempre meno dentro la vita personale e sociale dei cittadini, i quali devono essere liberi di esprimere tutte le loro potenzialità positive senza ostacoli. Nel dichiarare di condividere tale premessa di ordine metodologico, osserva che nel caso della procreazione medicalmente assistita il compito del legislatore deve essere, soprattutto, quello di elaborare una normativa rigorosa che interpreti degnamente la prospettiva del nascituro, nella sua qualità di soggetto che non ha la possibilità di esprimersi. Ricorda, al riguardo, che per un poeta dell'angoscia e dell'inquietudine come Lucrezio, teologo ante litteram della morte di Dio, il nascituro è nudus, indigus, infans, un essere bisognoso, che non può parlare e che è consegnato alla vita con tutti i rischi che essa comporta.
Forze estranee al Parlamento ed implicate nell'«affare» fecondazione artificiale, come taluni centri, case farmaceutiche, e aziende produttrici di materiale da laboratorio o di macchinari indispensabili per specifiche tecniche, tentano, in molti modi e di vario genere, di evitare l'approvazione di una legge che metta ordine alla giungla di sperimentazioni senza regole o almeno di ritardarne l'approvazione per poter, intanto, occupare spazi da regolamentare a fatti ormai compiuti: una sorta di laissez faire improntato ad una logica mercatista, offensiva ed umiliante ad un tempo.
Rileva, in proposito, che problema prioritario e antecedente è quello del limite della politica come attività idonea a dare compiuta rappresentazione alle tensioni delle coscienze individuali. Occorre, infatti, stabilire se la legge, ancorché in maniera imperfetta, debba scoraggiare e colpire gli abusi nell'utilizzazione delle tecniche di fecondazione assistita oppure se sia preferibile evitare del tutto una regolamentazione normativa del fenomeno che offenda valori etici ancorati a norme giuridiche vigenti. Si tratta, inoltre, di stabilire se la legge debba limitarsi ad operare una registrazione notarile di comportamenti e fenomeni di costume oppure se essa possa anche avere una propria valenza prescrittiva ancorata a valori non negoziabili, inattuabili.
Un altro interrogativo sollevato dal provvedimento in esame è quello relativo alla effettiva idoneità di una legge a rappresentare in modo compiuto la complessità della dimensione umana. A ciò si aggiunga che uno stato di inquietudine circa le tematiche in esame corre trasversalmente alla coscienza e agli schieramenti politici.
Nel merito, ribadisce il suo giudizio estremamente positivo sulla relazione del Presidente, cui va riconosciuto il merito di aver saputo interpretare in modo impeccabile il ruolo istituzionale pur restando fedele alle proprie convinzioni: un atteggiamento e uno stile esemplari.
Richiama, quindi, i numerosi aspetti di positività presenti nel testo unificato in esame, tra i quali ricorda la previsione secondo cui il prelievo di gameti deve essere effettuato in appositi centri autorizzati, il divieto del disconoscimento della paternità, il divieto di sperimentazione sugli embrioni e di clonazione umana. Giudica, inoltre, positivamente il fatto che le tecniche di fecondazione assistita non siano configurate come metodo alternativo alla procreazione, bensì come rimedio qualora il metodo naturale o altri metodi abbiano fallito o siano risultati inadeguati. È positivo, altresì, che sia previsto il consenso informato della coppia per l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita e che sia contemplata una specifica autorizzazione per esercitare l'attività di raccolta del seme, come pure del tutto condivisibili appaiono la previsione della gratuità della raccolta medesima e la configurazione di un articolato sistema sanzionatorio. Detto questo, ritiene, tuttavia, opportuno formulare alcune osservazioni con riferimento agli aspetti del provvedimento che destano maggiori problemi.
Il primo elemento di possibile contrasto emerge dal confronto della normativa in esame con gli articoli 29 e 30 della Costituzione. L'elemento di novità e di contrasto, rispetto a tali disposizioni costituzionali, dell'ammissione alla fecondazione medicalmente assistita di una coppia non sposata è dato dal fatto che per la prima volta l'ordinamento giuridico viene attivato per consentire, attraverso le istituzioni socio-sanitarie regolate dalla legge, la generazione della vita umana al di fuori del legame matrimoniale, cioè del legame sul quale la Costituzione riconosce fondata la famiglia come società naturale: famiglia che, per l'appunto, è società naturale anche e proprio perché attraverso di essa - e, dunque, attraverso la specificità del vincolo, anche giuridico, che la contraddistingue - è naturalmente attuata la generazione della vita e con ciò il perpetuarsi stesso della società. È fuori di dubbio, infatti, che la qualifica di società naturale riconosciuta dalla Costituzione alla famiglia si fonda sia sulla peculiarità del legame matrimoniale e delle responsabilità che ne derivano, sia sulla intrinseca connessione di quel legame con la generazione della vita.
Risulta, in ogni caso, evidente che la circostanza per cui sono garantiti dall'Articolo 30 della Costituzione e dal diritto di famiglia, come riformato nel 1975, diritti sostanzialmente identici sia ai figli naturali che a quelli legittimi non incide per nulla sul contrasto fra l'ammissione della coppia non sposata alle tecniche di fecondazione assistita ed il dettato costituzionale. La suddetta circostanza consegue, infatti, all'indiscutibile riconoscimento di pari dignità e pari diritti fondamentali ad ogni individuo, quali che siano state le condizioni o i presupposti del concepimento, come pure al fatto, altrettanto evidente, che il diritto non può interloquire circa le relazioni sessuali consensualmente assunte. Ma ciò non ha nulla a che vedere con l'ammissione alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita della coppia non sposata, in quanto tale ammissione comporta un intervento del diritto inteso - ben diversamente da quanto accade con le norme che tutelano i figli nati fuori dal matrimonio - a costituire le condizioni necessarie per una generazione della vita al di fuori della famiglia, rendendo disponibile l'attività delle strutture sanitarie e di soggetti terzi rispetto alla coppia affinché ciò avvenga. Proprio tale modalità di intervento del diritto rappresenta il fatto nuovo implicante contrasto fra l'ammissione alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita della coppia non sposata e la Costituzione.
Non si comprende, del resto, per quale motivo, una volta ammesse le tecniche di fecondazione assistita, non si potrebbe esigere dalla coppia, che - richiedendo un preciso e non indifferente impegno dei pubblici servizi - intenda usufruirne, di pubblicizzare, attraverso il matrimonio, la stabilità del legame. Appare, anzi, a sua volta in contrasto con i diritti assicurati dagli articoli 29 e 30 della Costituzione al figlio minore il fatto che l'ordinamento giuridico, nel momento in cui viene direttamente ad impegnarsi rispetto alla procreazione, non lo faccia assicurando l'esistenza di un contesto familiare, cioè del contesto costituzionalmente indicato come naturale per la generazione della vita umana.
Ritiene, altresì, in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione la circostanza in base alla quale verrebbe attribuito per la prima volta un riconoscimento normativo ufficiale alla coppia di fatto. Non viene in gioco, infatti, la regolamentazione di mere consequenzialità della convivenza, come nel caso della assegnazione di alloggi, né, tanto meno, la pura attribuzione alla coppia non sposata di doveri finalizzati ad evitare l'elusione delle discipline previste dal diritto di famiglia, ma si tratta, per l'appunto, dell'attribuzione a tale coppia dei diritti connessi al ruolo della procreazione, che più intimamente caratterizza l'istituto familiare e che la Costituzione riserva alla famiglia come società naturale.
Un altro dubbio di costituzionalità risiede, a suo parere, nella previsione in base alla quale è ammesso il ricorso alla procreazione assistita anche senza alcuna relazionalità tra il padre genetico e la madre del nascituro. Andrebbe, quindi, quanto meno introdotta la previsione della necessità di una verifica in ordine alla stabilità del rapporto fra i due soggetti della coppia. L'assenza di qualsiasi serio riscontro del carattere di stabilità della convivenza finisce automaticamente per aprire la strada alla procreazione assistita da parte della donna singola, la quale adduca fittiziamente l'esistenza di un legame. Posto che la Corte costituzionale ha più volte affermato la competenza a valutare i testi legislativi secondo l'effettività della loro applicazione, e posto che la conseguenza di cui sopra è, secondo il testo proposto, inevitabile, deve evidenziarsi in questo senso una ragione di ulteriore, possibile illegittimità costituzionale del testo medesimo, nella misura in cui finisce per non impedire che la procreazione avvenga, addirittura, in assenza di qualsiasi relazionalità fra un uomo e una donna. Ove restasse - nonostante il dubbio di costituzionalità più sopra segnalato - l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita delle coppie «stabilmente legate» andrebbero quantomeno introdotte modalità credibili di attestazione e verifica del periodo di prevista stabilità, rispetto all'accesso alla procreazione assistita, della convivenza.
Quanto al contrasto tra la fecondazione eterologa e gli articoli 29 e 30 della Costituzione, osserva che l'elemento che caratterizza la fecondazione eterologa si sostanzia nel fatto per cui la generazione avviene mediante l'utilizzazione di gameti «donati» da un soggetto terzo rispetto alla coppia unita in matrimonio (o, secondo il testo normativo proposto dalla Commissione e qui sottoposto a giudizio critico, anche «stabilmente legata da convivenza»).
In questo modo viene meno la caratteristica della procreazione come fatto interno alla coppia, senza coinvolgimento nella generazione medesima di un terzo soggetto.
Nella fecondazione eterologa, dunque, il soggetto donatore, genitore genetico, è svincolato da qualsiasi relazionalità con l'altro genitore genetico, e risulta terzo rispetto alla coppia legata dal matrimonio.
Tutto questo stravolge il concetto di generazione connesso alla famiglia intesa come società naturale: la procreazione avviene al di fuori del modello di generazione sul quale la Costituzione riconosce fondata la famiglia come società naturale e, dal punto di vista genetico, al di fuori dello stesso legame matrimoniale.
La famiglia, infatti, è società naturale anche e proprio perché all'ambito della relazionalità che la contraddistingue è connessa, senza ulteriori presenze, la generazione della vita.
Con la tecnica in oggetto lo Stato si impegna per una procreazione che ha modalità, ed altresì produce condizioni, estranee al contesto (costituzionalmente indicato come) naturale della generazione. Ne deriva una situazione di possibile contrasto fra la fecondazione eterologa e gli articoli 29 e 30 della Costituzione. Conclude, affermando di non aver voluto sollevare obiezioni per ostacolare l'iter del provvedimento, ma al fine di fornire un contributo positivo, ferma restando la sua responsabile disponibilità a consentire il percorso parlamentare del testo unificato in esame.
Riccardo MIGLIORI (gruppo alleanza nazionale), dopo aver premesso di volere esprimere alcune valutazioni di ordine generale su un provvedimento che ha ad oggetto una materia di grande complessità, esprime il suo apprezzamento per la relazione del Presidente, che giudica responsabile, equilibrata ed utile ad eliminare elementi di scontro culturale al fine di concentrare l'attenzione sulle opzioni politiche e costituzionali che più direttamente coinvolgono la competenza della I Commissione, il cui parere avrà certamente un peso determinante nel prosieguo dell'iter del provvedimento.
Osserva, in primo luogo, che il paese ha bisogno di una legge in materia di procreazione medicalmente assistita. Pertanto, qualsiasi obiezione non dovrebbe, comunque, essere tale da ostacolarne l'approvazione: una cattiva legge sarebbe, infatti, migliore di una situazione di vero e proprio Far West. Si limita, di conseguenza, a richiamare le disposizioni riguardanti la clonazione umana e la previsione di centri pubblici attrezzati per l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.
Giudica, inoltre, importante sapere, senza alcuno spirito polemico, se il Governo abbia o meno intenzione di seguire, come sarebbe tenuto a fare, un atteggiamento di neutralità in una materia che merita di essere affrontata in totale autonomia dal Parlamento. Nell'esame presso la Commissione affari sociali e presso le Commissioni in sede consultiva si sono, al riguardo, registrate prese di posizione di rappresentanti del Governo tra loro estremamente differenziate, dal momento che il ministro Bindi ha sostenuto la tesi della neutralità del Governo sul provvedimento in esame, mentre il sottosegretario Corleone ha assunto, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione giustizia, un atteggiamento diverso, sostenendo, senza specificare di parlare a titolo personale, che sulla materia della procreazione medicalmente assistita esisterebbero ancora, a suo dire, posizioni tardo-patriarcali da lui non condivise. Rileva, in proposito, che quella da ultimo riferita è una legittima opinione, che, però, non può, a suo parere, appartenere al Governo in quanto tale.
Dopo aver ribadito che la I Commissione dovrà esprimere un parere sui profili di legittimità costituzionale del provvedimento in esame, si sofferma sul contenuto del testo unificato, dichiarando di condividere le osservazioni del deputato Corsini relative agli articoli 4 e 5, con riferimento, rispettivamente, alla fecondazione eterologa e all'accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto. In proposito, osserva che tali disposizioni sembrano porsi in rotta di collisione non soltanto con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, ma, più in generale, con lo spirito che animava i costituenti.
Nel ritenere che l'esame da parte della I Commissione del testo unificato in materia di fecondazione assistita dovrebbe tener conto delle conclusioni già raggiunte presso le altre Commissioni, rileva che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a due diritti fondamentali: il diritto alla salute del singolo individuo ed il diritto delle forme di vita in fieri ad essere accolte in un ambito protetto. Si tratta di due diritti fondamentali che vanno contemperati. Pur nel rispetto del diritto alla salute, non possono, tuttavia, essere compressi diritti in fieri, come, del resto, dimostra la legislazione in materia di adozione. Da un lato vi è, quindi, un diritto prettamente individuale alla salute psico-fisica, dall'altro un diritto individuale a forte valenza sociale.
Osserva, quindi, che la legislazione italiana appare fortemente datata e non al passo con il progresso scientifico. Condivide, pertanto, quanto affermato dal deputato Corsini, allorquando ha sostenuto che anche gli assertori più convinti dello Stato «leggero» non sono più tali qualora si tratti di difendere i diritti fondamentali nei confronti dei sempre possibili sconfinamenti della scienza.
Ritiene, poi, che anche l'articolo 16, nella parte in cui disciplina gli aspetti relativi al numero di embrioni strettamente necessari ad un unico impianto di fecondazione assistita, nonché la mancata previsione del divieto di congelamento degli stessi sollevino ulteriori dubbi di legittimità costituzionale.
Osserva, in conclusione, che il problema di fondo sarà comunque, quello di esprimere un parere equilibrato, tale da riscuotere il consenso necessario per non porre ostacoli sulla strada della approvazione del provvedimento.
Maretta SCOCA (CDU-CDR) ricorda, anzitutto, che l'ordinamento prevede una gerarchia delle fonti del diritto e che le norme di rango superiore informano di sé le norme di rango inferiore. Il disposto dell'articolo 29 della Costituzione è di una chiarezza tale da impedire che il significato di tale disposizione venga svuotato se non attraverso una modifica del dettato costituzionale.
Dopo aver sottolineato che il provvedimento in esame deve adeguarsi allo spirito generale della Costituzione, evidenzia come il fine primario del diritto sia da sempre quello di difendere tutti gli associati.
Riferendosi, quindi, alle problematiche relative alla fecondazione eterologa, afferma di ravvisare in quest'ultima tipologia di fecondazione assistita una vera e propria negazione del diritto all'identità personale, anche nella sua accezione di diritto a conoscere le proprie origini biologiche. Sulla base dei più accreditati studi di psicologia, è possibile affermare che vietare con legge la possibilità di conoscere le proprie radici biologiche significa provocare la nascita di difficoltà di ordine psicologico difficilmente superabili da parte dell'individuo: il sapere da dove si proviene è, infatti, la prima domanda che un uomo si pone venendo al mondo. A tale proposito, rileva che il provvedimento in esame, all'articolo 20, stabilisce una eccezione al divieto di ricercare le proprie origini biologiche, laddove, al comma 3, si prevede che l'identità del donatore può essere rivelata su autorizzazione dell'autorità giudiziaria qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute del nato, ovvero per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2. Solo in questo caso è, dunque, garantito il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, limitatamente, peraltro, al fatto fisico consistente nel pericolo per la salute del nato ovvero per le finalità indicate dall'articolo 11, comma 2, che prevede la possibilità di disconoscimento in caso di adulterio. Su tale punto, occorrerebbe stabilire quale sia la differenza tra adulterio e fecondazione eterologa.
Claudia MANCINA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), interrompendo il deputato Scoca, fa presente che la prova che un bambino è nato da adulterio ovvero a seguito dell'applicazione della tecnica di fecondazione eterologa è facilmente raggiungibile con il ricorso alla prova del DNA.
Maretta SCOCA (gruppo CDU-CDR), nel prendere atto del chiarimento fornito dal deputato Mancina, si chiede se la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 20 sia o meno finalizzata a consentire al nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione assistita eterologa la ricerca delle proprie origini biologiche soltanto in caso di disconoscimento della paternità, il che costituirebbe, a suo avviso, una ulteriore discriminante a danno dei bambini nati in conseguenza dell'applicazione delle suddette tecniche.
Claudia MANCINA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), dopo aver sottolineato che il discorso sulla materia in esame non può non allargarsi anche a profili che esulano dalle competenze della I Commissione, dichiara di condividere le osservazioni contenute nella relazione del Presidente Jervolino Russo, alle quali muoverà, tuttavia, alcuni limitati rilievi.
Quanto alla supposta violazione del principio di eguaglianza da parte dell'articolo 11 del provvedimento in esame, condivide le osservazioni del Presidente, dal momento che esiste, a suo parere, una specificità della richiesta di accesso alle tecniche di fecondazione assistita mediante consenso scritto. Lo stesso ragionamento vale per il divieto di anonimato della madre, per quanto questo rappresenti un punto sicuramente più controverso. Ritiene, comunque, che anche in tale caso il consenso prevalga sui processi naturali.
Concorda, poi, con il giudizio secondo cui si riscontra nel provvedimento in esame una effettiva trascuratezza nei confronti dello status dei figli nati con le tecniche di fecondazione assistita applicate in violazione della legge, anche se, a suo giudizio, si tratta di un semplice errore.
Quanto alle obiezioni relative all'articolo 29 della Costituzione e alla sua pretesa violazione, dichiara di concordare con quanto affermato nella sua relazione dal Presidente, che ringrazia per la correttezza dimostrata. Estendere la facoltà di accesso alle tecniche di fecondazione assistita anche alle coppie di fatto non vìola, a suo parere, l'articolo 29 della Costituzione, trattandosi di aspetto rientrante nella disciplina della procreazione medicalmente assistita e non in quella del ruolo della famiglia e considerato anche che l'articolo 30 della Costituzione ammette, e non vieta, la procreazione fuori del matrimonio.
Con riferimento, poi, al dubbio che la stessa inseminazione eterologa leda i diritti della famiglia, sottolinea come in essa, pur mancando la relazione genetica tra uno dei genitori ed il figlio, rimanga - uscendone, anzi, potenziata - la relazione affettiva, che rappresenta la vera novità del provvedimento in esame, il quale valorizza la genitorialità affettiva, sganciandola dalla genitorialità genetica. Questo è il fatto storico rilevante dal punto di vista etico, che esalta gli aspetti più umani della procreazione. Chi sceglie il legame affettivo rinunciando al legame genetico sarà, comunque, padre a tutti gli effetti. Neppure è possibile, a suo giudizio, «astrologare» sugli effetti di natura psicologica di tali paternità, che potrebbero non essere superiori agli effetti psicologici derivanti dalla nascita di figli per via naturale nei casi in cui essa non sia ispirata ad una piena volontà dei genitori di procreare.
In relazione, poi, al tema della famiglia di fatto, osserva che le tecniche di riproduzione assistita possono rappresentare una via di salvezza per le famiglie. In passato accadeva, infatti, che, in caso di sterilità maschile, le donne si trovavano di fronte tre strade: la rassegnazione, lo scioglimento del matrimonio o l'adulterio. Queste tre vie - e la difficile scelta che esse comportavano - sono, ora, evitate, il che consentirà di eliminarne gli effetti disgregativi dell'unità familiare e di salvare la famiglia.
Richiama, quindi, due ulteriori obiezioni di costituzionalità. In primo luogo, ritiene che l'esclusione della donna sola dai soggetti che possono ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita si ponga in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, il quale esclude la rilevanza delle condizioni personali dei cittadini, dal momento che l'essere in coppia rappresenta sicuramente una condizione personale. L'esclusione delle donne sole dall'accesso alle tecniche vìola, inoltre, l'articolo 32 della Costituzione, in quanto alle tecniche medesime è riconosciuto un valore terapeutico dall'articolo 1 del provvedimento in esame ed esse sono, pertanto, funzionali anche alla tutela del diritto alla salute. A ciò si aggiunga che l'articolo 31 della Costituzione afferma il principio della protezione della maternità senza fare alcun riferimento al matrimonio. Il carattere terapeutico delle tecniche di fecondazione assistita impone, inoltre, di escludere la possibilità del ricorso all'obiezione di coscienza.
Quanto, infine, al limite di età per l'accesso alle tecniche - che pure appare arbitrario per gli uomini -, esso sembra ledere il diritto di accedere alle tecniche di fecondazione assistita per chi potrebbe avervi interesse anche in assenza del requisito dell'età.
Intende, quindi, fare un riferimento ad una previsione che non è contenuta nella Costituzione vigente, bensì nel progetto di legge costituzionale di riforma della seconda parte della Costituzione, licenziato dalla Commissione bicamerale e attualmente all'esame della Camera, il cui articolo 56 contiene il principio di sussidarietà orizzontale come limite all'intervento dei pubblici poteri. Al riguardo, osserva che il provvedimento in esame prevede, all'articolo 9, che la raccolta dei gameti possa avvenire soltanto presso centri pubblici. Tale disposizione le appare illegittima sul piano teorico, oltre che impraticabile, in quanto essa finirebbe per escludere irragionevolmente l'utilizzabilità delle competenze specialistiche sviluppate nel corso degli ultimi anni dai centri privati di raccolta dei gameti. Altro discorso è, invece, quello relativo alle autorizzazioni e ai controlli, la cui spettanza allo Stato non conferisce a quest'ultimo il monopolio della gestione dei centri di raccolta. La disposizione che limita la raccolta e la conservazione dei gameti ai soli centri pubblici penalizza, di fatto, i centri che hanno operato seriamente e rischia di rendere impossibile il ricorso all'inseminazione eterologa per alcuni anni, incentivando, così, i fenomeni di «turismo procreativo». Ritiene, dunque, che quest'ultimo rappresenti un aspetto essenziale del provvedimento, che dovrà essere rivisto nel prosieguo dell'esame di merito. All'obiezione fondata sull'intrinseca preferibilità del pubblico rispetto al privato potrebbe, del resto, rispondersi facendo riferimento alla necessità di salvaguardare il lavoro finora svolto dalla Commissione bicamerale, che perderebbe senso qualora passasse l'idea secondo cui nella materia in esame non può trovare applicazione il principio di sussidiarietà orizzontale.
Su un piano più generale, la materia della procreazione medicalmente assistita coinvolge, per così dire, i diritti più fondamentali fra i diritti fondamentali dell'uomo, quali il diritto del nato ad avere delle cure ed i diritti procreativi dei genitori. Proprio per questi motivi non si deve cedere, a suo parere, alle comprensibili sensazioni di sgomento che si provano dinanzi alla novità rappresentata dalle tecniche riproduttive in parola. A tale proposito, osserva che esiste notevole ostilità o diffidenza nei confronti delle nuove tecnologie riproduttive. Si tratta di atteggiamenti non condivisibili, se si riflette sul fatto che l'invocata contrapposizione tra il naturale e l'artificiale è una contrapposizione di tipo ideologico, che non corrisponde alla configurazione antropologica della specie umana. Non ignora che le tecnologie riproduttive rappresentano un salto di qualità rispetto al passato: vi sono certo dei limiti, ma essi debbono, comunque, essere ragionevoli. Ritiene, infatti, che non sia ragionevole la diffidenza nei confronti della ricerca scientifica in questo campo: si fa spesso riferimento alle ricerche eugenetiche naziste o a quelle della scienza genetica sovietica, ma queste degenerazioni non sono mai attribuibili alla dinamica interna della ricerca scientifica, bensì a dinamiche nate all'esterno sulla base di motivi sociali e politici. Non c'è ragione, dunque, di temere la ricerca scientifica, che consente di accrescere le conoscenze e di migliorare la vita umana.
Alla domanda relativa a quale debba essere il compito del legislatore occorre, quindi, rispondere affermando che compito del legislatore non è quello di dire se l'embrione sia o meno una persona, trattandosi di un tipo di interrogativo al quale tutti i cittadini hanno diritto di dare una propria risposta. Ma il legislatore non ha neppure il compito di dire quale debba essere l'atteggiamento giusto e quale quello sbagliato in materia di procreazione medicalmente assistita, quand'anche si fosse in presenza di una legge approvata all'unanimità. Compito della legge è, infatti, quello di regolare i fenomeni sociali, salvaguardando i diritti dei soggetti coinvolti e limitando al minimo la loro libertà. Il fenomeno del ricorso alle tecniche di fecondazione assistita ha, infatti, una certa consistenza nella società attuale: il legislatore dovrà, pertanto, trovare un equilibrio ragionevole che tenga presenti le diverse concezioni etiche esistenti in materia. Ritiene, anzi, che il provvedimento in esame sia troppo restrittivo allorquando subordina la possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa al previo tentativo di fecondazione assistita di tipo omologo. Al riguardo, fa presente che in Assemblea presenterà emendamenti volti a rendere il provvedimento in esame meno intrusivo e prescrittivo.
Del resto, per il provvedimento in esame non valgono logiche di schieramento, dovendosi garantire non soltanto la libertà di coscienza dei singoli deputati, ma anche la libertà di coscienza di tutti i cittadini.
Nel ribadire, infine, di avere molto apprezzato la relazione del Presidente, avanza su di essa un unico rilievo, riguardante il riferimento in essa contenuto al documento sull'embrione del Comitato nazionale di bioetica. Non crede, infatti, che quel documento sia espressione di un Comitato di bioetica effettivamente pluralistico e, pertanto, riterrebbe opportuno non fare riferimento ad esso.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) apprezza le dichiarazioni del deputato Mancina relative alle degenerazioni eugenetiche compiute in Unione Sovietica.
Maretta SCOCA (CDU-CDR) non condivide l'idea che la paternità derivante dal consenso sia sufficiente a tutelare in maniera compiuta il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Ricorda, al riguardo, che alcune sentenze hanno in passato accolto azioni di disconoscimento della paternità intentate da persone che avevano precedentemente manifestato il loro consenso, il quale era stato accertato giudizialmente. Riferendosi, poi, a quanto affermato dal deputato Mancina circa il fatto che la nascita di un bambino mediante l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita sarebbe una salvezza per le famiglie, esprime il proprio dissenso sulla concezione per cui un figlio dovrebbe valere come strumento di salvezza dei genitori.
Quanto, infine, alla questione dell'obiezione di coscienza, l'aggettivo «terapeutici» di cui all'articolo 1 non è riferito, a suo parere, alle tecniche riproduttive.
Domenico MASELLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) si riserva di intervenire nel dibattito nel corso della prossima seduta.
Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), riferendosi a quanto affermato dal deputato Mancina in relazione alla responsabilità dei singoli parlamentari sui contenuti del provvedimento in esame, ritiene che in proposito occorra tenere conto delle esigenze di garanzia della libertà dei cittadini, ma anche del fatto che nel legiferare si devono contemperare più interessi costituzionalmente protetti, quali il diritto della coppia ad avere un figlio e i diritti del nascituro.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12,25.
I Commissione PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
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IN SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 1o aprile 1998
Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 9,25.
Testo unificato progetti di legge C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549:
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato sospeso, da ultimo, il 26 marzo 1998.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che nella seduta odierna non si procederà all'espressione del parere alla XII Commissione, essendovi altri deputati iscritti a parlare.
Domenico MASELLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), nel ricordare come la I Commissione sia chiamata ad esprimere un parere sui soli profili di legittimità costituzionale del provvedimento in esame, si limita ad evidenziare, quanto al merito, l'estrema urgenza di una disciplina legislativa in una materia così importante e delicata come quella della procreazione medicalmente assistita.
Premette, anzitutto, di ritenere fondamentale l'esclusione di qualunque margine di utile privato per gli operatori medici del settore, apparendogli decisiva una autentica gratuità delle relative prestazioni che sia tale da salvaguardare il principio secondo cui non può esservi monetizzazione della vita.
Avrebbe, inoltre, preferito che il provvedimento in esame venisse all'esame delle Camere soltanto dopo la riforma della legge sulle adozioni, in considerazione del fatto che quest'ultima tutela il bisogno dei bambini di trovare una autentica paternità e maternità.
Si sofferma, quindi, sulle perplessità di ordine costituzionale formulate in riferimento all'articolo 5, osservando che la Corte costituzionale ha più volte parificato le famiglie di fatto alle famiglie fondate sul matrimonio, purché le prime siano sufficientemente stabili. In relazione, poi, al problema del limite di età fissato a 52 anni per il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita - limite da taluni posto a raffronto con il limite di età prescritto dalla legge tra i genitori adottanti e i figli adottivi - osserva come tale ultima situazione si differenzi da quella contemplata dal provvedimento in esame, in quanto il limite massimo di età previsto da quest'ultimo attiene alle condizioni di fertilità della coppia e non soltanto alla questione relativa alla distanza di età. Non ritiene,
ad ogni modo, che la previsione di un limite di età sia suscettibile di censure di costituzionalità. Ritiene, poi, che l'espressione «stabilmente legate da convivenza», contenuta nell'articolo 5, andrebbe meglio specificata, mediante l'indicazione di che cosa debba effettivamente intendersi per stabile convivenza.
Nel rinviare, quindi, alle osservazioni già formulate dal Presidente, non ritiene che l'articolo 10 si ponga in contrasto con la Costituzione laddove riconosce lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai bambini nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita. Qualche dubbio di costituzionalità suscita, invece, il comma 2 dell'articolo l1, se si considera che le previsioni del provvedimento in esame dovranno essere applicate da parte degli aspiranti genitori, i quali potranno anche non essere preparati dal punto di vista tecnico-giuridico e non comprendere il rinvio operato all'articolo 235, primo comma, n. 3, del codice civile al fine di consentirne l'operatività. È convinto, infatti, che l'azione di disconoscimento della paternità non dovrebbe essere ammessa in nessun caso, poiché la ratio dell'articolo 235 del codice civile appare diversa.
Dopo aver espresso un giudizio assolutamente favorevole sul divieto di clonazione umana previsto dall'articolo 15, dichiara di condividere le considerazioni del Presidente secondo cui non sussistono difficoltà di ordine costituzionale a fronte della previsione di una medesima pena per fattispecie di reato diverse.
Quanto, poi, alla previsione secondo cui la raccolta e la conservazione dei gameti può avvenire esclusivamente presso centri pubblici e non anche centri privati, sottolinea come il punto fondamentale resti quello relativo ai controlli atti ad evitare abusi e passaggi di denaro per la donazione di gameti.
Formula, infine, un'ultima osservazione relativa ai divieti di utilizzazione degli embrioni. In proposito, ritiene che si dovrebbe tendere al raggiungimento dell'obiettivo di impiantare tutti gli embrioni utilizzati, e non solo di creare il numero di embrioni strettamente necessario ad un unico impianto.
Auspica, in conclusione, che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame, al fine di favorirne una rapida approvazione e di colmare, così, una lacuna legislativa dietro la quale ci si è finora nascosti nell'applicare le tecniche di riproduzione assistita.
Giuseppe PALUMBO (gruppo forza Italia) sottolinea che la donna potrebbe, dopo essere stata inseminata artificialmente, avere rapporti sessuali extra-coniugali che renderebbero, di fatto, difficile l'individuazione del padre effettivo del nascituro. Evidenzia, inoltre, l'importanza di un collegamento della materia in esame con il tema delle adozioni, anche perché assai di frequente viene prospettata alle coppie la possibilità di adottare un figlio nel corso dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita soprattutto considerando i casi di insuccesso che esse comportano.
Quanto al problema relativo al limite di età per l'accesso alle tecniche in questione, dichiara di non concordare sull'ipotesi di ammettere le gravidanze oltre un certo limite di età: il limite di età fissato a cinquantadue anni si avvicina, del resto, all'età massima di fertilità delle donne. Il problema andrebbe, semmai posto con riferimento al limite di età per gli uomini, anche in relazione alla previsione del limite massimo di quarant'anni tra l'età degli adottanti e l'età degli adottati.
Con riferimento, poi, alla questione relativa alla donazione dei gameti, è del parere che sia opportuno stabilire la segretezza dell'identità personale del donatore, mentre non ritiene che sussistano problemi di legittimità costituzionale in merito all'istituto della donazione di gameti in quanto tale.
Un ultimo problema sul quale intende svolgere alcune considerazioni è quello relativo alla produzione e all'impianto degli embrioni, nonché all'eventuale sovrannumero di essi. In proposito, osserva che il comma 4 dell'articolo 16 del provvedimento in esame disciplina aspetti di difficile applicazione dal punto di vista tecnico: le attuali tecniche non garantiscono, infatti, che non si producano più di quattro embrioni, poiché, se è vero che se ne produrrebbero quattro soltanto nel caso in cui venissero incubati solo quattro ovociti, con le attuali tecniche non vi sarebbe, tuttavia, certezza della fertilizzazione degli unici quattro ovociti incubati.
Osserva, inoltre, che la previsione del congelamento degli embrioni è stata introdotta al fine di aiutare la donna, la quale solitamente è sottoposta ad un intenso stress psico-fisico derivante dalle stimolazioni subite e dai rischi che ne conseguono: è, dunque, preferibile conservare ed utilizzare negli anni gli embrioni congelati. Non concorda, poi, sull'utilizzo dell'espressione «unico impianto», in quanto essa sembra alludere alla necessità di far nascere un unico bambino. Ritiene, al contrario, grave che tutti gli embrioni prodotti siano trasferiti. La legge dovrebbe, pertanto, evitare il trasferimento di più di tre embrioni nell'utero. Al riguardo, denunzia fin da ora che si finirà per produrre più embrioni, soltanto quattro dei quali saranno poi effettivamente trasferiti, mentre per i rimanenti si dirà che essi non sono sopravvissuti. Avrebbe, pertanto, preferito che l'articolo 16 del provvedimento in esame utilizzasse l'espressione «nel numero strettamente necessario», poiché ancora oggi non è chiaro quali siano i fattori scientifici che determinano il buon esito di un impianto, il che provoca attualmente una notevole perdita di embrioni trasferiti.
Maura COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene che un dibattito pacato come quello che si sta svolgendo nella seduta odierna avrebbe dovuto essere fatto a monte dell'intero procedimento di esame del testo unificato in materia di procreazione medicalmente assistita, senza le contrapposizioni di natura ideologica che hanno, invece, caratterizzato l'esame presso la Commissione affari sociali.
Il parere della Commissione affari costituzionali sconterà, ad ogni modo, il fatto che il riferimento ai valori costituzionali nella materia in esame non può che essere parziale, non potendo un parere di legittimità costituzionale risolvere i problemi etico-culturali che il provvedimento solleva, in ciò segnando una netta differenza rispetto al passato, quando un parere di stretta costituzionalità era in grado di dirimere le grandi questioni socio-culturali, che non a caso sono ora sempre più spesso devolute ad Authorities di vario genere e alla loro presunta capacità di riassumerne la complessità.
Capire che cosa è stata la Costituzione come processo storico e sociale è decisivo anche in riferimento alla materia in esame. La Costituzione repubblicana ha, ad esempio, riassunto solo in modo parziale la cultura delle donne e le domande che essa ha a più riprese sollevato. Per questo motivo, non vede ostacoli a che sia prevista la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione assistita anche a favore delle donne sole.
Apprezza, inoltre, lo sforzo compiuto dal Presidente di ricondurre il provvedimento in esame nel quadro del principio di laicità e di non confessionalità dello Stato. Si tratta, tuttavia, di un principio insufficiente, in quanto all'interno della laicità statale occorre garantire un principio di accoglienza delle differenze che la laicità di per sé non implica. I princìpi dell'etica cattolica in materia di procreazione assistita sono meritevoli di pieno rispetto, e tuttavia l'etica che ispira le sue convinzioni non è altrettanto mediabile. Di qui nasce la difficoltà di un'etica condivisa. Concorda, poi, sul fatto che sarebbe stato opportuno affrontare preliminarmente il tema delle adozioni per approfondire gli aspetti della cultura della genitorialità.
Nel merito, ci si dovrebbe sforzare di legiferare sui temi riguardanti i controlli sui centri di raccolta dei gameti, i limiti posti alla sperimentazione sugli embrioni e il divieto dell'azione di disconoscimento della paternità, sui quali esiste già una tavola di valori etici sufficientemente condivisi. Purtroppo, invece, il provvedimento in esame è ispirato ad una logica di mediazione fra distinte concezioni ideali non fondate su un'etica condivisa. Sarebbe stato, pertanto, preferibile scegliere un percorso di pausa e di attenzione che avrebbe potuto consentire un adeguato recepimento delle novità scientifiche in materia.
Dopo aver sottolineato di non intendere personalmente il diritto a procreare come estrinsecazione del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, richiama la «cultura del limite» per evidenziare il carattere necessariamente relativo del parere di legittimità costituzionale che la I Commissione è chiamata ad esprimere. La Costituzione deve, a suo parere, servire per la costruzione sociale di un senso di consapevolezza e di un'etica condivisa. Sulla base di tali motivazioni non può, pertanto, che esprimere un giudizio negativo sul provvedimento in esame, anche perché esso pone sullo stesso piano i diritti dell'uomo e della donna: il disconoscimento della maternità è, ad esempio, qualitativamente diverso rispetto al disconoscimento della paternità, considerata la più intensa discendenza naturale del figlio dalla madre. Se al termine della gravidanza la donna non se la sente di riconoscere il figlio, occorre, a suo parere, rispettare tale scelta in quanto dettata da motivi che sono quasi sempre gravissimi.
Un altro aspetto sollevato lucidamente nella relazione del Presidente è quello relativo al fatto che le tecniche di riproduzione assistita non sono delle terapie. Se esse lo fossero, occorrerebbe, infatti, concedere anche alle donne singole la facoltà di accedere ai metodi di fecondazione assistita, in quanto ciò costituirebbe una modalità di tutela del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione. Se le tecniche di riproduzione assistita non sono, viceversa, assimilabili ad una cura - come personalmente ritiene -, la procreazione assistita deve rispettare la naturale disparità tra uomo e donna, mediante il riconoscimento anche alla donna singola del potere di procreare con l'ausilio delle tecniche in parola, coerentemente al fatto che la procreazione è un potere della donna.
Dopo aver richiamato la necessità che l'ordinamento italiano non segua le linee evolutive di quello statunitense, che è ormai divenuto talmente confessionale da riconoscere le garanzie tipiche dello Stato sociale alle sole donne coniugate, rileva come anche la questione delle coppie di fatto debba essere tenuta fuori dal provvedimento in esame, in quanto attinente alla sfera delle coscienze individuali.
Osserva, inoltre, che anche il Comitato nazionale di bioetica non ha svolto efficacemente le sue funzioni, dando, anzi, prova di parzialità e di scarsa laicità. Nel sottolineare, pertanto, come non sia possibile costruire con una legge un'etica realmente condivisa, sollecita, in conclusione, una pausa di riflessione nell'iter parlamentare del provvedimento in esame, che favorisca uno snellimento del suo contenuto ed una sua limitazione ai soli aspetti sui quali è già oggi registrabile l'esistenza di convinzioni etiche unanimemente condivise.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, nell'avvertire che il deputato Di Bisceglie, iscrittosi a parlare, potrà intervenire nel prosieguo del dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10,30.
I Commissione PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
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IN SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 aprile 1998
Presidente del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 9,05.
Testo unificato progetti di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549:
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, sospeso, da ultimo, il 1 aprile 1998.
Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), pur essendo ampiamente intervenuto nelle precedenti sedute, ritiene opportuno effettuare talune considerazioni ulteriori. Ricorda quindi in particolare gli aspetti positivi del progetto di legge in esame evidenziati nella approfondita relazione svolta dal Presidente. Rileva poi che la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita per le coppie legate da stabile convivenza contrasta a suo giudizio con il dettato degli articoli 29 e 30 della Costituzione. Profili di incostituzionalità potrebbero rilevarsi anche in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, qualora non venga espressamente chiarito dal progetto di legge in esame che la tutela deve riguardare tutti i soggetti coinvolti, a partire da chi ha il diritto a nascere. Evidenzia quindi talune modifiche da apportare all'articolato in esame. In particolare all'articolo 1 riterrebbe opportuno specificare che la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti deve riguardare in particolare il concepito, al fine di chiarire che il diritto fondamentale che si intende tutelare attiene in particolare al nascituro. Propone poi una riformulazione dell'articolo 4, comma 2, lettera a), nel senso di prevedere in essa la tutela della vita umana sin dal suo inizio. Conseguentemente, le lettere a), b) e c) diventerebbero b), c) e d). Quanto all'articolo 14, che pone specifici divieti, ritiene opportuno eliminare al comma 1, lettera a), l'espressione «ed embrioni», in quanto il mantenimento di tali parole significherebbe asserire la liceità, ove solo sussista il consenso, del prelievo di embrioni dal corpo femminile per destinarli a procreazione medicalmente assistita, realizzando in tal modo un aborto precoce, completamente al di fuori della normativa di cui alla legge n. 194 del 1978; conseguentemente, occorrerebbe eliminare lo stesso termine alla lettera c) del medesimo articolo al fine di affermare il principio fondamentale che l'embrione, anche dopo la morte della donna che lo porta in grembo, possa essere salvato. Per quanto concerne la sperimentazione sugli embrioni umani regolata dall'articolo 16, che pone specifici divieti in tale materia, propone di sostituire la lettera a) del terzo comma con la seguente: «È vietata la produzione in vitro di embrioni umani a fini diversi da quello dell'impianto nell'utero della donna che ne ha richiesto la formazione nell'ambito delle procedure della presente legge». Quanto al comma 4 del medesimo articolo, che persegue lo scopo di evitare la creazione di embrioni non destinati all'impianto, ritiene opportuno, da un lato, eliminare l'espressione «tendono a creare», che considera eccessivamente generica, dall'altro, aggiungere dopo il primo periodo il seguente: «tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna». Quanto alle sanzioni penali, disciplinate dall'articolo 17, ritiene opportuno anteporre al comma 1 il seguente: «Chiunque cagioni dolosamente la soppressione di un embrione in vitro è punito con la reclusione da due a cinque anni», qualora si voglia perseguire effettivamente l'obiettivo di sanzionare la distruzione di embrioni. Quanto al consenso informato, disciplinato dall'articolo 6 del progetto di legge in esame, rileva l'opportunità di prevedere che l'informazione sia la più ampia e puntuale possibile, trattandosi della generazione di una nuova vita e delle responsabilità inerenti alla qualità di genitore. Propone pertanto di aggiungere al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole «sui metodi», il seguente periodo: «sui problemi bioetici coinvolti e sui possibili effetti collaterali, sanitari e psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulle possibilità di successo, sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il concepito e per colui al quale è riconosciuta la paternità». Ritiene altresì opportuno aggiungere dopo il comma 1, il seguente comma 1-bis: «I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere altresì informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai medesimi soggetti sul numero degli embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti».
Si associa poi all'intervento svolto dal deputato Corsini nella precedente seduta che, con argomentazioni aventi grande fondamento etico-giuridico, ha rilevato il contrasto fra l'ammissibilità della fecondazione eterologa e gli articoli 29 e 30 della Costituzione. Ritiene quindi che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere debba essere evidenziato tale profilo che considera di grande rilievo. Ricorda altresì la legislazione vigente in alcuni paesi europei, tra i quali in particolare la Svezia la cui legislazione in materia esclude dalla fecondazione assistita la forma eterologa. Si sofferma quindi sul contenuto della normativa di paesi quali Germania, Francia e Norvegia in cui non è consentita la donazione di gameti femminili, richiedendosi la coincidenza fra la donna dalla quale i gameti sono prelevati e colei che intende divenire madre. Ricorda, infine, una recente ordinanza della prima sezione del tribunale di Napoli che ha proposto ricorso alla Corte costituzionale in merito ad un caso di disconoscimento di paternità, rilevando che tutto il sistema costituzionale è costruito soprattutto in funzione della tutela del figlio e che i diritti del minore alla propria identità ed al proprio nome trovano un solido fondamento a livello costituzionale nei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 29, 30 e 31 della Costituzione. Si domanda quindi se questa identità, costituzionalmente garantita, resti tale ammettendo il ricorso all'inseminazione eterologa.
Vincenzo FRAGALÀ (gruppo alleanza nazionale) esprime preliminarmente l'opportunità di mantenere la discussione odierna nell'ambito dei profili di costituzionalità, di competenza della Commissione. Rileva quindi che il progetto di legge in esame concerne aspetti di grande rilievo costituzionale come ad esempio la tutela della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, nonché la tutela del diritto alla salute. Il gruppo di Alleanza nazionale ritiene che tali profili di costituzionalità non possano essere pretermessi. Il valore costituzionale preminente che tuttavia si intende tutelare è quello che il nascituro abbia una vita serena garantita dalla stabilità del vincolo familiare. Ritiene quindi che tale aspetto debba essere tutelato congiuntamente al diritto alla procreazione ed ai diritti inalienabili della persona umana. Si pone anche l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del progetto di legge in esame per sopperire ai ritardi accumulati nella disciplina di tale materia rispetto all'evoluzione scientifica nella sperimentazione medica e biologica. Esprime poi apprezzamento per la relazione svolta dal Presidente, in particolare per quanto concerne la tutela di quei valori imprescindibili che il provvedimento deve comunque tutelare. Rileva altresì che occorre garantire in primis il benessere del figlio, che è certamente preminente rispetto al diritto della coppia alla procreazione. Occorre anche tenere in considerazione il dettato dell'articolo 31 della Costituzione, che promuove la formazione nonché lo sviluppo della famiglia. La procreazione medicalmente assistita, pertanto, non deve essere finalizzata ad esaudire il desiderio di paternità e di maternità dei genitori, quanto piuttosto deve essere incentrata sulla tutela preminente del nascituro. Evidenzia poi che il comma 3 dell'articolo 4 contrasta con i valori costituzionalmente garantiti, essendo una norma suscettibile di diverse interpretazioni. La procreazione eterologa, infatti, potrebbe consentire manipolazioni genetiche volte a determinare a priori le caratteristiche psichiche o fisiche del nascituro. Altro profilo di incostituzionalità attiene invece ai requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5 del progetto di legge in esame per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il predetto articolo consente infatti anche alle coppie non sposate, ma stabilmente legate da convivenza, di far ricorso a tali tecniche. Rileva infatti la difficoltà di stabilire i casi in cui la convivenza possa considerarsi realmente stabile. Un ulteriore profilo di incostituzionalità è contenuto poi nel comma 2 dell'articolo 16 che disciplina la sperimentazione sugli embrioni umani. Rileva infatti che l'ammissibilità della sperimentazione sugli embrioni contrasta con il comma 1 della medesima norma che pone uno specifico divieto in tal senso. Rileva quindi l'opportunità di modificare tale comma che, così come formulato, potrebbe permettere in futuro sperimentazioni genetiche volte a dar vita a creature artificiali concepite in laboratorio. Auspica, infine, una rapida approvazione del progetto di legge in esame, eliminando i rilevati aspetti di incostituzionalità, al fine di disciplinare una materia del tutto priva, al momento attuale, di una specifica normativa di riferimento.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) si associa alle considerazioni del deputato Cananzi per quanto concerne i profili di incostituzionalità contenuti nel progetto di legge in esame. Si sofferma quindi sul contenuto del comma 1 dell'articolo 4 concernente le cosiddette prove di sterilità, cui la coppia deve sottoporsi per due anni, prima di poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Suggerisce pertanto di eliminare dalla norma tale requisito, quanto meno per le coppie regolarmente coniugate, prevedendo in alternativa la mera esibizione del certificato di matrimonio ed evitando in tal modo di sottoporre le coppie sposate ad adempimenti dimostrativi di tentativi naturali di procreazione. Si associa poi alle osservazioni svolte in precedenza dal deputato Cananzi in merito all'articolo 16, pur rilevando l'opportunità di stabilire che sia la coppia congiuntamente ad effettuare la richiesta di impianto e non la donna singolarmente. Condivide inoltre l'ulteriore proposta avanzata da Cananzi in merito all'articolo 16 di prevedere che l'impianto degli embrioni nell'utero della donna sia effettuato contemporaneamente, eliminando quindi l'esigenza di fissare un limite numerico alla loro produzione. Propone poi di prevedere all'articolo 17 specifiche sanzioni penali per il medico che non immetta nell'utero della donna tutti gli embrioni prodotti. Ribadisce poi le considerazioni effettuate nelle precedenti sedute in merito al comma 3 dell'articolo 4 che si pone in contrasto con l'articolo 29 della Costituzione. Non ritiene inoltre opportuno consentire alla donna single di accedere alla procreazione medicalmente assistita. Rileva quindi la necessità di evidenziare tali aspetti nella proposta di parere della Commissione.
Luigi MASSA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritiene necessario che la Commissione si limiti ad esaminare i profili di costituzionalità concernenti il progetto di legge in esame. Non condivide poi la limitazione alle sole coppie della possibilità di accesso a tali forme di procreazione, ritenendo altresì che l'accesso ad esse da parte delle coppie conviventi non contrasti con l'articolo 29 della Costituzione. Ritiene quindi opportuno consentire l'accesso a tali tecniche a tutti i soggetti che lo richiedano, indipendentemente dal loro stato civile. Quanto alla fecondazione eterologa, si richiama all'intervento svolto dal deputato Mancina nella seduta del 26 marzo scorso. Non condivide invece le osservazioni svolte dal deputato Corsini in merito alla incostituzionalità del riconoscimento alle coppie di fatto di accedere a tali forme di procreazione. Rileva poi l'esigenza di porre ordine in una materia attualmente priva di disciplina, raggiungendo un ragionevole compromesso, quale quello contenuto nel progetto di legge in esame. Ritiene altresì che, sebbene la Costituzione tuteli la famiglia legittima, nessuna norma impedisca alla donna sola di accedere alla procreazione con tecniche di procreazione assistita. A tal proposito si richiama al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Fa inoltre presente che, al momento attuale, in mancanza di un'apposita disciplina, è possibile far ricorso a tali tecniche, sia presso strutture private, sia presso quelle pubbliche, rilevando, tuttavia, che in queste ultime, le coppie sono spesso costrette ad affrontare situazioni psicologiche particolarmente umilianti. Ritiene pertanto opportuno giungere all'approvazione di una legge che riduca ragionevolmente le possibilità di inseminazione cui attualmente si può far ricorso, senza tuttavia comprimerle del tutto, preannunciando in tale ultima evenienza il proprio ostruzionismo. Se la procreazione medicalmente assistita è considerata un intervento di carattere terapeutico, ritiene opportuno consentirla a tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Nell'ipotesi di un rapporto adulterino durante il periodo in cui si svolgono i tentativi di procreazione, rileva l'opportunità di prevedere, in via eccezionale, la possibilità di disconoscimento della paternità.
Quanto alla tutela della riservatezza, disciplinata dall'articolo 20, occorrerebbe coordinare tale norma con l'aspetto da ultimo evidenziato.
Maretta SCOCA (gruppo per l'UDR-CDU/CDR), nel riferirsi alle considerazioni del deputato Massa in ordine al presunto carattere terapeutico delle tecniche di fecondazione assistita, obietta come tali tecniche non siano affatto assimilabili a delle cure, in quanto ad esse si ricorre soltanto nel caso in cui non sia in nessun modo possibile procreare con i metodi naturali. Di qui deriva l'infondatezza di qualsiasi riferimento all'articolo 32 della Costituzione al fine di definire sul piano costituzionale le tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Quanto, poi, all'osservazione del deputato Massa secondo la quale, avendo le tecniche di fecondazione assistita un valore terapeutico, ad esse dovrebbero poter accedere anche le donne sole, sottolinea come tale ordine di considerazioni dovrebbe paradossalmente indurre a consentire il ricorso alle medesime tecniche anche all'uomo singolo che sia sterile e che desideri, ciò nondimeno, appagare il suo desiderio di paternità.
Del resto, già il deputato Palumbo ha sostenuto, nel corso del dibattito presso la I Commissione, la tesi secondo cui è necessario impiantare nell'utero della donna un numero maggiore di embrioni, evidenziando altresì che il congelamento degli embrioni è funzionale alla tutela della donna nei confronti dello stress psico-fisico derivante dall'impianto e dei rischi che ne conseguono, il che, evidentemente, costituisce argomento sufficiente per escludere il carattere di cura delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Dopo aver sottolineato come il provvedimento in esame non presti la dovuta attenzione ai bambini nati mediante l'applicazione illegittima delle tecniche di riproduzione assistita, si sofferma sui profili attinenti alla tutela del nascituro, osservando, al riguardo, che la previsione secondo cui il consenso impedisce l'azione di disconoscimento della paternità dovrebbe essere integrata nel senso di prevedere che il consenso sia assolutamente irrevocabile, tranne nel caso di violenza, in quanto la mancanza di una siffatta specificazione avrebbe l'effetto di lasciare il nascituro senza alcuna tutela, visto che il consenso sarebbe comunque annullabile per errore o dolo.
Da informazioni assunte presso alcuni biologi, ha avuto, inoltre, modo di apprendere che la crioconservazione potrebbe avere effetti dannosi sui nascituri, soprattutto perché ad essa non è posto alcun limite temporale e non è neppure precisata la sorte degli embrioni in eccedenza.
Auspica, conclusivamente, una rapida approvazione di una legge che contemperi sufficientemente le aspettative degli adulti e i diritti dei nascituri.
Sergio SABATTINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), dopo aver affermato di non ritenere sussistente alcun profilo di illegittimità costituzionale nel provvedimento in esame in relazione agli articoli 29 e 30 della Costituzione, rileva come, al contrario, l'ultimo comma dell'articolo 30 della Costituzione rinvii alla legge per la disciplina in materia di ricerca della paternità. D'altra parte, il dettato costituzionale si riferisce esclusivamente alla paternità, in quanto mezzo secolo fa non si era ancora affermato il pari riconoscimento di entrambi i genitori, che, invece, oggi è ormai pacifico.
Nel sottolineare che non è intenzione di alcuna parte politica lasciare la materia sprovvista di disciplina normativa, osserva che il limite da tener presente è quello secondo cui occorre garantire a tutte le culture e concezioni etiche ed ideali un margine di riconoscimento al di sotto del quale non dovrebbe scendersi: in caso contrario, preferirebbe, infatti, l'assenza di regolamentazione tout court. Si tratta di un limite assolutamente ragionevole e di buon senso, che, nel caso della sua parte politica, si traduce nell'esigenza di tenere comunque fermo il riconoscimento alla coppia di fatto della facoltà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Sulla base di tale richiamo alla ragionevolezza, sente di dover escludere che l'opposizione insista nell'affermare l'incostituzionalità della fecondazione eterologa per le coppie di fatto. L'espressione di un parere che contenesse un rilievo di incostituzionalità in tal senso lo indurrebbe ad adottare atteggiamenti ostruzionistici, al pari di quanto farebbero quei cittadini che, volendo procreare, vedessero ostacolata tale loro aspettativa. Conclude, affermando che è assolutamente necessario affrontare la materia in esame senza le forzature ideologiche che contraddistinguono il dibattito sull'aborto, in quanto il provvedimento in esame riguarda il diverso problema della procreazione.
Carlo GIOVANARDI (gruppo CCD), dopo aver stigmatizzato il carattere velatamente intimidatorio degli interventi dei deputati Massa e Sabattini, sottolinea l'esigenza che gli interventi normativi del legislatore mirino a correggere i fenomeni degenerativi che si verificano in seno alla società.
Sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, si domanda, poi, come possa essere ritenuto conforme alla Costituzione il fatto che un donatore di gameti sia messo in grado di avere figli da più donne e che i figli finiscano per ignorarsi reciprocamente, con tutte le conseguenze culturali fortemente negative che è facile immaginare.
Con riferimento, poi, alla previsione del congelamento degli embrioni, rileva che essa potrebbe comportare il rischio di far nascere in epoche diverse figli che, non conoscendosi reciprocamente, potrebbero anche intrecciare tra loro dei rapporti.
Sulla questione delle coppie stabilmente conviventi, osserva, infine, come essa sia affrontata nel provvedimento in esame mediante il ricorso ad una definizione assai generica, che - nel consentire l'accesso alle tecniche di riproduzione assistita anche da parte delle coppie di fatto - potrebbe permettere a chiunque di ricorrere all'inseminazione artificiale.
Antonio DI BISCEGLIE (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) evidenzia il rischio che si perda la consapevolezza della assoluta necessità di un intervento legislativo in materia di procreazione medicalmente assistita. La I Commissione è chiamata ad esprimersi esclusivamente sulla compatibilità del testo unificato in esame con la Costituzione e sulla sua idoneità a fornire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini. Invita, pertanto, tutte le parti politiche ad adoperarsi affinché le rispettive concezioni etiche siano affermate compatibilmente con l'obiettivo di giungere all'approvazione di una legge. Osserva, in proposito, che nella materia in esame i confini tra maggioranza ed opposizione sono assai labili. Occorre, dunque, trovare un punto di equilibrio che non offenda le concezioni di nessuno e che, al contempo, ne salvaguardi la sostanza, dando prova di civiltà legislativa.
Dopo aver sottolineato che nel provvedimento in esame non esistono, a suo parere, elementi di contrasto con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, conclude evidenziando come il ricorso alle tecniche di riproduzione assistita rappresenti sempre l'oggetto di una scelta assai difficile ed operata comunque sulla base di grandi atti d'amore.
Sergio COLA (gruppo alleanza nazionale), nel riferirsi alle affermazioni del deputato Di Bisceglie circa l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame e di un conseguente soddisfacimento del desiderio di procreazione presente nei soggetti che fanno ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, rileva che, al riguardo, è necessario tener conto del fatto che gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione esaltano l'istituto della famiglia. I quesiti formulati dal deputato Giovanardi nel corso del suo intervento riguardavano, appunto, tali profili. Si sarebbe, pertanto, aspettato che il deputato Di Bisceglie tentasse di dare una risposta nel merito agli interrogativi sollevati dal deputato Giovanardi, con particolare riferimento a quelli concernenti il congelamento degli embrioni, che difficilmente può essere definito un atto d'amore.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente e relatore, dopo aver ringraziato tutti i deputati intervenuti per lo stile pacato e al tempo stesso approfondito del dibattito, manifesta il proprio apprezzamento per il fatto che non si siano prodotte aprioristiche divisioni tra maggioranza ed opposizione, così come è avvenuto, del resto, anche nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione affari sociali.
Il dibattito è stato fortemente proficuo in vista della predisposizione di una proposta di parere. Peraltro, a seguito dell'odierno intervento svolto dal deputato Cananzi, ritiene di aver bisogno ancora di un margine di tempo ulteriore per valutare le puntuali osservazioni da lui formulate.
Nel sottolineare come tutti i deputati intervenuti nel corso del dibattito abbiano richiamato la necessità di approvare rapidamente una buona legge in materia, osserva come tale obiettivo richieda, per essere raggiunto, uno sforzo comune volto a trovare punti di sintesi alti, ispirati ai valori costituzionali per come essi vengono universalmente letti.
Un'ulteriore osservazione che intende svolgere riguarda il fatto che, mentre in Parlamento esiste una diffusa volontà di giungere all'approvazione del provvedimento in esame, non altrettanto può dirsi con riferimento ad ambienti esterni al Parlamento, in quanto forti sono gli interessi economici contrari ad una regolamentazione legislativa della materia e dei quali occorre tener conto, così come non va dimenticato che la situazione attuale è caratterizzata da una totale assenza di disciplina, soltanto mitigata dalle circolari Degan e Donat Cattin, che contengono prescrizioni assai permissive.
Nel preannunciare di voler presentare una proposta di parere nella prossima seduta, esprime, in conclusione, l'auspicio che tale proposta di parere possa essere approvata con il concorso unanime della maggioranza e dell'opposizione.
Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11,20.
I Commissione PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
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IN SEDE CONSULTIVA
Giovedì 28 maggio 1998
Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.
La seduta comincia alle 9,10
Testo unificato delle proposte di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549: Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, sospeso, da ultimo, il 15 aprile 1998.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, intervenendo in replica, desidera innanzitutto ringraziare per gli apprezzamenti che sono stati fatti nei confronti della sua relazione introduttiva e per l'alto livello della discussione che è stata di grande qualità e scevra da posizioni pregiudiziali di carattere ideologico, da divisioni fra maggioranza e opposizione e da logiche di partito. Tutti i colleghi che sono intervenuti, della maggioranza e dell'opposizione, hanno sottolineato l'assoluta necessità di approvare il provvedimento in esame e la loro volontà di contribuire a colmare l'attuale vuoto legislativo.
Alcuni colleghi - ad esempio il deputato Corsini - hanno anche ricordato - cosa della quale si dichiara pienamente convinta - che vi sono forze economiche che tentano fortemente di impedire l'approvazione della legge in quanto l'attuale stato di assoluto disordine del settore è funzionale agli interessi economici che esse rappresentano. Vi è, quindi, un punto in comune che unisce tutti i componenti della Commissione: si tratta della assoluta necessità della rapida approvazione del provvedimento in esame. Certamente non una qualsiasi legge ma la migliore legge possibile. E su questo punto intende svolgere una prima riflessione: certamente ogni parlamentare (e fra questi anche il relatore) ha non solo il diritto, ma il preciso dovere di esprimere con chiarezza il proprio pensiero, le proprie idee, la propria posizione. Ma se davvero si vuole raggiungere l'obiettivo dell'approvazione della legge, occorre trovare un punto di equilibrio, una sintesi alta fra le varie opinioni presenti in Parlamento. La migliore legge possibile non è quella che ogni parlamentare immagina dentro di sé, ma quella che ha i consensi sufficienti per essere varata dal Parlamento, naturalmente purché sia in armonia con le scelte di valore della Carta costituzionale e degli Accordi internazionali ratificati dall'Italia.
Occorre poi avere realisticamente presente la realtà. Anche nella I Commissione si è discusso come se si dovesse decidere se permettere o meno la fecondazione medicalmente assistita per le coppie di fatto o la fecondazione eterologa. La situazione è completamente diversa: nell'attuale situazione di vuoto legislativo, fecondazione eterologa e fecondazione medicalmente assistita per le coppie di fatto (ed interventi che scuotono la coscienza anche in modo molto più profondo, come nei vari casi di «utero in affitto»), si fanno già ora e senza alcun limite. La legge cerca di regolare il fenomeno, stabilendo una precisa casistica, una procedura vincolante nonché un serio sistema sanzionatorio. Rispetto a quest'ultimo si sente molto più vicina alla posizione della Commissione affari sociali che a quella della Commissione giustizia. Forse sarà poco «politico» dirlo perché è una affermazione che potrà essere strumentalizzata da quanti vogliono una legge maggiormente permissiva, ma il testo sul quale la I Commissione deve esprimere il parere è fortemente restrittivo rispetto alla realtà attuale ed inoltre si pone l'obiettivo di impedire degenerazioni (ad esempio clonazioni, chimere) in un campo la cui disciplina non può essere priva di valori e di precisi punti di riferimento.
Questo vale soprattutto per i colleghi - è il suo caso e quello dei popolari - che non sono favorevoli ad interventi quali la fecondazione eterologa e la fecondazione per le coppie di fatto. Vorrebbe, quindi, che fosse chiaro che non ci si trova di fronte a fenomeni da introdurre nella realtà del nostro Paese, ma a fenomeni da regolare e contenere alla luce dei principi generali del rispetto della persona umana e della tutela degli interessi del bambino.
Ciò premesso, desidera sottolineare con assoluta chiarezza che non ha mai pensato alle leggi come semplici strumenti di registrazione dei comportamenti correnti. Esse devono proporre e realizzare valori: i valori laici della nostra Carta costituzionale. Per il legislatore non è, però, possibile ignorare la realtà e tanto meno pretendere che, fra le varie letture possibili della Costituzione, assuma al rango di verità assoluta la propria personale lettura. Sia la Costituzione, sia le norme sulle quali la I Commissione è chiamata ad esprimere il parere, devono essere lette in modo sereno e, naturalmente, al di fuori di ogni strumentalizzazione politica. L'argomento è troppo importante e delicato per farne oggetto di protagonismi politici o di polemiche strumentali.
Anche se non nominerà tutti i colleghi, assicura di aver riflettuto con attenzione su ognuno dei loro interventi, sulle proposte avanzate e sulle tesi sostenute.
Entrando nel merito delle singole osservazioni che sono state fatte, l'argomento di un possibile contrasto con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, per quanto riguarda la fecondazione eterologa e la fecondazione su coppie di fatto, è stato ripreso da punti di vista diversi da vari colleghi.
A proposito di questo fondamentale argomento, non può che ribadire quanto da lei diffusamente sostenuto nella sua relazione introduttiva, soffermandosi ora in modo più analitico sulle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento.
Premessa la sua personale contrarietà e la contrarietà dei popolari al merito di queste due scelte (fecondazione eterologa e fecondazione per le coppie di fatto, contro le quali i popolari hanno votato e voteranno) pur riconfermando la preoccupazione per un possibile svuotamento dall'interno del modello di famiglia costituzionalmente affermato dal primo comma dell'articolo 29 della Costituzione, non ritiene che si possa parlare di contrasto in senso proprio fra le norme sulle quali la I Commissione è chiamata ad esprimere il parere e la Carta costituzionale. Non si tratta di avere o non avere coraggio, come pure qualche organo di stampa ha sostenuto. Al riguardo, non ritiene corretto che la polemica stampa entri nelle aule parlamentari. Come Presidente e relatore è tenuta a rispondere ai colleghi e non ai giornali; pienamente disponibile, come è doveroso e naturale, a dare in un'altra sede tutte le spiegazioni richieste. È chiaro, comunque, che ciascun parlamentare è pienamente libero di esprimere il proprio pensiero e che non corre alcun rischio.
Nei casi nei quali è convinta di trovarsi dinanzi ad una legge di difficile armonizzazione con la Carta costituzionale l'ha detto con grande chiarezza e franchezza, indipendentemente dalla situazione e dalle alleanze politiche nelle quali operava od opera il suo partito. È successo anche nei giorni scorsi a proposito della legge sull'aborto per la quale ci sono, a suo parere, problemi di difficile armonizzazione con gli articoli 29, 30, 32 della Costituzione. Naturalmente a venti anni dall'approvazione della legge questo discorso finisce con l'avere una valenza più culturale che istituzionale. Richiama, però, questo esempio per dire che non ha l'abitudine di nascondere il suo pensiero. E non è assolutamente possibile sostenere che, se nutre dei dubbi sulla compatibilità costituzionale della legge sull'aborto, deve per forza avere gli stessi dubbi sul provvedimento in esame. Non vi è alcun collegamento fra le due norme e comunque, le leggi vanno esaminate una per una e, all'interno di esse, va esaminata autonomamente ogni singola norma.
Ritornando al merito delle questioni delle quali oggi ci si deve occupare, uno stretto collegamento fra diritti del bambino-famiglia-matrimonio può essere anche «dedotto» dalla Costituzione ma non è in essa previsto in modo chiaro e tassativo e tale da dar luogo ad un giudizio di incostituzionalità delle norme in esame.
Si dichiara d'accordo con il deputato Giovanardi quando afferma che i genitori ai quali l'articolo 30 della Costituzione attribuisce il diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, nel pensiero di alcuni costituenti, siano i genitori di cui al primo comma dell'articolo 29 della Costituzione (cioè la coppia unita in matrimonio) ma di questo collegamento stretto e diretto non vi è traccia esplicita nel testo della Costituzione o nei lavori preparatori.
Sottolinea di aver affermato con franchezza ed onestà fin dalla sua relazione introduttiva che delle norme costituzionali che riguardano il problema in esame sono possibili più letture. Ribadisce che nessuno (men che meno il relatore) ha il diritto di imporre la propria lettura o di ritenerla vera in assoluto. Per interpretare gli articoli della Costituzione occorre aver presenti una serie di fattori: la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, la dottrina, l'atteggiamento del legislatore ordinario, quello del legislatore regionale.
Anche qui desidera essere chiara: non pensa affatto di desumere i principi costituzionali dalla legislazione ordinaria. Sa bene che è la legislazione ordinaria a doversi adeguare ai principi costituzionali. Si limita soltanto ad affermare che non può essere indifferente ai fini della interpretazione della Costituzione il modo nel quale essa è interpretata dalla Corte costituzionale e dal legislatore.
Per quanto riguarda la Corte costituzionale, anche se la giurisprudenza non è costante, si fa strada una posizione che naturalmente, in base al primo comma dell'articolo 29, riconosce la rilevanza giuridica della «famiglia» come società naturale fondata sul matrimonio.
Accanto a questo riconoscimento la Corte, basandosi sull'articolo 2 della Costituzione, in alcune sentenze riconosce anche la rilevanza della famiglia di fatto come «formazione sociale ove si realizza la personalità» degli esseri umani. Ragionando, poi, sul primo comma dell'articolo 3 della Costituzione la Corte prevede la necessità di una equiparazione dei diritti delle due forme di convivenza.
Attraverso l'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale della tutela della famiglia di fatto e allargata, soprattutto in campo civilistico-patrimoniale, il convivente ha comunque acquisito, pur limitatamente al profilo interpersonale, un suo spazio di tutela per più versi simile a quello riservato al coniuge legittimo.
Un riconoscimento dello status derivante dalla convivenza è invece rinvenibile in campo processual-penalistico: l'articolo 199 del codice di procedura penale, in tema di facoltà di astensione dei prossimi congiunti, include, infatti, anche la persona che, «pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso», tra i soggetti esentati dall'obbligo di deporre, pur limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale.
Una ulteriore significativa disposizione è prevista dall'articolo 681 dello stesso codice di procedura penale che, innovando rispetto alla disciplina del codice previgente, include il convivente tra i soggetti che possono sottoscrivere la domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica.
Esistono, inoltre, disposizioni contenute in leggi speciali che, pur inserite in una disciplina rivolta a differenti oggetti (anagrafico, penitenziario, locativo, assistenziale etc.) e, spesso, per finalità che esulano da una diretta tutela della convivenza, presentano aspetti che oggettivamente ne prevedono una specifica forma di considerazione giuridica.
In particolare, segnala le seguenti disposizioni:
l'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, che prevede che le indagini concernenti i soggetti passibili di applicazione di misure di prevenzione possano essere esperite anche nei confronti di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti medesimi;
gli articoli 14-quater e 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario;
l'articolo 14-quater, in tema di restrizioni per i detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare, inserisce il convivente tra i soggetti ai quali non può negarsi la facoltà di intrattenere colloqui con il detenuto, mentre, l'articolo 30 prevede che, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il detenuto possa richiedere un permesso di visita;
l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82), in tema di misure di protezione per le persone che collaborano con la giustizia, che prevede, tra l'altro, l'adozione delle citate misure anche nei confronti dei conviventi dei collaboranti.
In materia di locazione abitativa, segnala le seguenti disposizioni:
l'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che include «i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo» tra coloro che appartengono al nucleo familiare dell'assegnatario;
l'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta «legge sull'equo canone», che, a seguito della sentenza n. 404/1988 della Corte costituzionale, prevede, in caso di morte del conduttore, la successione del convivente more uxorio nel contratto di locazione, nonché, nel caso in cui il conduttore abbia cessato la convivenza (per allontanamento volontario, quindi, e non per morte), la successione a favore del già convivente quando vi sia prole naturale;
gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (convertito in legge dall'articolo 1 della legge n. 25/1980) che includono «le persone abitualmente conviventi» con il locatore tra i soggetti i cui redditi vanno calcolati per la determinazione del reddito complessivo;
l'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, che, nel settore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, attribuisce al convivente more uxorio il diritto a sostituirsi al socio assegnatario defunto, a condizione che la convivenza, documentata da apposita certificazione anagrafica, alla data di decesso del socio, risulti instaurata da almeno due anni.
Per quanto riguarda la normativa regionale, segnala le seguenti leggi contenenti riconoscimenti a favore delle famiglie di fatto:
legge della regione Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12, recante «Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981»;
legge della regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, recante «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, recante «Norme per l'edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, recante «Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39, recante «Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10, recante «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione»;
legge della regione Calabria 25 novembre 1996, n. 32, recante «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Sicilia 9 dicembre 1996, n. 43, recante «Interventi di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati da mezzi delle forze dell'ordine in servizio di scorta»;
legge della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, recante «Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Umbria 23 dicembre 1996, n. 33, recante «Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Basilicata 22 aprile 1997, n. 20, recante «Norme per l'assegnazione, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei canoni di locazione»;
legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18, recante «Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica»;
legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante «Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari della regione».
Nel suo intervento in discussione generale il deputato Corsini ha giustamente ricordato che nelle leggi statali e regionali non vi è una equiparazione esplicita della famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia di fatto, ma una regolamentazione delle conseguenze della convivenza more uxorio.
Per quanto riguarda le norme dinanzi citate, questo è certamente vero. Una eccezione può essere - purtroppo, dal suo punto di vista - riscontrata nella legge recante «Iniziative a favore della famiglia» approvata il 14 aprile scorso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta. L'articolo 1, comma 2, di tale legge prevede, infatti, che: «la Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge, riconosce, inoltre, come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale interesse pubblico la famiglia comunque formata fondata su legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che la compongono e nell'educazione dei minori».
Il comma 1 di tale articolo si riferisce non soltanto all'articolo 29 della Costituzione, ma agli articoli 2 e 3, facendo sostanzialmente proprio il ragionamento della Corte costituzionale al quale ha fatto prima riferimento.
Personalmente dichiara di non condividere la scelta fatta dalla regione Valle d'Aosta sia nel merito, sia perché non ritiene possibile che il legislatore regionale, con proprie norme, definisca un istituto giuridico quale la famiglia in modo difforme da quanto previsto dalla Costituzione. Questo non toglie però che la norma esista e che il Commissario di Governo l'abbia vistata. Comunque le norme sulle quali la I Commissione è chiamata ad esprimere il parere hanno una portata molto più limitata rispetto all'articolo 1 della citata legge della Valle d'Aosta perché non intendono affatto definire la famiglia di fatto ma, più specificamente, riguardano il diritto dei conviventi ad accedere alla fecondazione medicalmente assistita.
Alcuni deputati per invocare la illegittimità costituzionale delle norme in esame, hanno fatto riferimento al diritto del bambino a vivere in famiglia e precisamente nella propria famiglia naturale composta dai genitori biologici regolarmente uniti in matrimonio. Certamente questa posizione è ricca di valori e costituisce un obiettivo auspicabile, ma non esiste nella Costituzione una norma che individui con precisione tale diritto. Al riguardo ricorda che l'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, relativo all'adozione speciale, riconosce al bambino il diritto a vivere nella propria famiglia. Sia la relatrice del provvedimento, senatrice Giglia Tedesco, che il capogruppo dell'MSI, senatore Filetti (vedi resoconto della seduta del Senato del 30 luglio del 1982) sottolinearono la portata innovativa di questa norma introdotta per la prima volta nell'ordinamento giuridico. Se quindi, nel 1983, costituiva una novità riconoscere per legge ordinaria il diritto del bambino a vivere nella propria famiglia, questo diritto non era evidentemente compreso nelle norme costituzionali. Anche nella legge n. 184 si parla di «famiglia» e non di «famiglia fondata sul matrimonio», né può essere a questo proposito invocata la Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti del bambino, che nel riferirsi alla famiglia, si appoggia su definizioni di tipo sociologico estremamente ampie e generiche. Inoltre dei 191 paesi che al febbraio di quest'anno hanno ratificato la Convenzione, nessuno ha precisato che la famiglia alla quale la Convenzione stessa fa riferimento debba essere esclusivamente quella fondata sul matrimonio. Non si può quindi confondere ciò che si desidera con la realtà normativa.
Il deputato Garra ha fatto riferimento all'articolo 31 della Costituzione, il cui secondo comma indica, fra gli obiettivi della Repubblica, la «protezione della maternità». Ritiene corretta l'affermazione dello stesso deputato Garra, secondo la quale non si tratta soltanto di tutelare il benessere fisico della madre, ma anche di tutelare la vita come evento precedente e coevo alla nascita. Di questa affermazione ritiene che il testo in esame si faccia carico, ad esempio con la fondamentale disposizione contenuta al primo comma dell'articolo 16 che vieta qualsiasi sperimentazione su embrioni umani. Tale norma naturalmente potrà essere ancora migliorata nella sede propria nella quale si concluderà in questo ramo del Parlamento (Assemblea, o Commissione affari sociali in sede redigente come personalmente si augura) ma si tratta di una norma di forte, chiara protezione dell'embrione e quindi della vita e della maternità. Comunque la tutela dell'embrione è punto centrale e qualificante di questa legge.
Ampia attenzione è stata anche riservata all'articolo 32 della Costituzione. Ha ragione il deputato Giovanardi quando ricorda che in base ad esso la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Di tale obbligo il testo in esame si fa correttamente carico quando prevede il divieto di donazione umana, la produzione di ibridi e di chimere, la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa, la miscelazione di liquido seminale proveniente da persone diverse. L'articolo 32 è stato poi richiamato dalle colleghe Cossutta e Mancina per esprimere dubbi sulla esclusione della donna sola dai soggetti che possono ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita.
Comunque, dichiara di non concordare con il rilievo in base al quale il trattamento di fecondazione artificiale sarebbe un trattamento terapeutico inerente alla tutela della salute e come tale costituirebbe diritto fondamentale di ogni essere umano. A tale proposito ricorda quanto detto nella sua relazione introduttiva circa la natura sanitaria e non terapeutico-curativa dell'intervento stesso. A tal proposito, richiama di nuovo l'articolo 41 del nuovo codice di deontologia medica italiano del 1995, il quale afferma che la fecondazione assistita ha lo scopo di «ovviare» e non di «curare» la sterilità.
Premesso quanto sopra, conferma la convinzione espressa nella relazione introduttiva. Per quanto riguarda la competenza della Commissione sussistono i motivi per esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento. Preannuncia quindi che lo schema di parere che sottoporrà all'esame ed al voto della Commissione partirà dalla constatazione dell'assoluta necessità della rapida approvazione di una legge sulla fecondazione medicalmente assistita. Aggiungerà poi i motivi che la inducono a dare un giudizio positivo del lavoro svolto dalla Commissione affari sociali, facendo riferimento a quanto già espresso nella sua relazione introduttiva. Aggiungerà alla proposta di parere favorevole quattro condizioni:
1) la necessità di rivedere la parte finale del comma 3 dell'articolo 4, laddove si prevede il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, anche qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili; tale previsione infatti può dar luogo a fenomeni di selezione genetica;
2) la necessità che all'articolo 5 sia meglio precisato ciò che il legislatore intende per coppie «stabilmente legate da convivenza», indicando validi sistemi di verifica della situazione reale, al fine di evitare raggiri che portino a superare il divieto di fecondazione medicalmente assistita di singles;
3) la necessità che sia previsto lo status di figlio legittimo anche per i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che avvengono al di fuori delle procedure previste dal testo in esame; non è infatti possibile far ricadere sui figli le conseguenze dell'inosservanza della legge operate dai genitori sui quali ultimi soltanto deve gravare una eventuale sanzione;
4) la necessità di rafforzare la tutela dell'embrione anche sulla base delle indicazioni che sono emerse nel corso della discussione.
Si augura naturalmente che su tali posizioni possano convergere il maggior numero possibile di colleghi.
Carlo GIOVANARDI (gruppo misto-CCD), nel ringraziare il Presidente per l'ampia ed articolata illustrazione delle linee guida della proposta di parere sul testo unificato in esame, rileva tuttavia di non condividerla. Gli sembra, infatti, che si violino i valori fondamentali presenti nella Carta costituzionale. Si intende infatti scardinare in sede di legislazione ordinaria quei principi che hanno permesso per anni lo sviluppo della famiglia.
Rileva, altresì, che tali forme di procreazione sembrano essere proprie del mondo animale piuttosto che del genere umano. Non vorrebbe, poi, che l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita rendesse possibile ai genitori di determinare a priori le caratteristiche genetiche dei propri figli. Quanto alla fecondazione eterologa, non condivide il fatto che un donatore possa fecondare più donne.
Non condivide, poi, l'opportunità di disciplinare per legge fenomeni attuali e diffusi, seppure negativi. Il fatto che in alcuni paesi vi sia la schiavitù, la tratta delle bianche nonché il fenomeno della prostituzione non vuol dire che occorra predisporre una normativa ad hoc. Esprime contrarietà anche in ordine alla possibilità di procedere al congelamento dei gameti. Ritiene, altresì, che il testo in esame si ponga in contrasto con gli articoli 30, 31 e 32 della Costituzione, creando una sorta di filiazione artificiale. Sottolinea, quindi, che le norme in materia di procreazione medicalmente assistita pongono problemi di ordine giuridico, morale, eugenetico, nonché economico. Si tratta di questioni che andrebbero analizzate attentamente, in quanto sembra attentarsi alle forme di procreazione naturale, per accedere a tecniche del tutto artificiali.
Ritiene, poi, che una donna che intenda essere fecondata tramite le tecniche di procreazione medicalmente assistita voglia conoscere quanto meno il colore della pelle del donatore. Vi è, quindi, il rischio di creare donatori di serie A e di serie B, dando vita ad una sorta di mercato della procreazione. Sebbene la società moderna vada in tale direzione, ciò non significa che la strada intrapresa sia quella giusta. Pur apprezzando lo sforzo di approfondimento del relatore, preannuncia l'orientamento contrario della sua parte politica sul testo unificato in esame.
Antonio SODA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) esprime piena adesione ai criteri che informeranno la proposta di parere preannunciata dal Presidente, in ragione dell'etica laica che li ispira. Nelle considerazioni del Presidente è stata fermamente respinta una concezione della natura e del diritto viziata, a suo parere, dall'astrattezza con la quale si configurano i processi di riproduzione dell'umanità. Anche qualora venisse accolta la tesi restrittiva secondo la quale nella Costituzione esiste un favor familiae, è indubbio che ogni singola norma costituzionale non può essere interpretata se non nel quadro del sistema complessivo di valori tutelati dalla Carta fondamentale. In questo senso, l'articolo 29 della Costituzione deve essere letto in combinato disposto con quanto enunciato all'articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti della persona umana, sia individualmente che come componente di una formazione sociale. Richiama, al riguardo, il secolare dibattito giuridico sulle teorie del diritto naturale come diritto delle genti e, a partire dalla cultura classica e cristiana, come diritto delle creature umane non riducibile al diritto che in un determinato momento storico è comune ad una certa civiltà. Il diritto naturale è sempre stato riferito, in altri termini, ad ogni singola creatura concreta, in sé irripetibile, salvo il rispetto del limite consistente nel riconoscimento di diritti della persona effettivamente meritevoli di tutela a giudizio della collettività. La Costituzione italiana, nell'accogliere tali concezioni, ha posto al centro dell'ordinamento la singola persona umana. Pertanto, laddove la Costituzione riconosce la famiglia fondata sul matrimonio non intende, per ciò solo, escludere il riconoscimento dell'esistenza di altri rapporti umani e personali e di altre formazioni sociali in cui si realizza l'aspirazione a vivere una vita compiuta, posto che per formazione sociale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione deve intendersi anche la relazione intercorrente tra due persone, indipendentemente dalla forma giuridica da essa rivestita. Se, dunque, è questa la tavola dei valori costituzionali, non può non affermarsi che l'aspirazione alla procreazione rappresenta in sé un fatto eticamente apprezzabile. D'altra parte, di fronte ad una realtà naturale in evoluzione il legislatore non può restare immobile. Non ritiene corretto, quindi, sostenere che il legislatore, nell'intervenire con misure quali quelle previste dal provvedimento in esame, negherebbe la natura intesa come concetto assoluto ed immodificabile, poiché la natura non è un dato aprioristico, bensì un processo evolutivo continuo, in seno al quale si registra un incessante mutamento dei rapporti che la persona umana intrattiene con la realtà esterna e degli stessi rapporti tra i sessi e tra le diverse sessualità umane. Tutto ciò non significa, peraltro, esaltare il piano delle scelte individuali. Il provvedimento in esame contempera, infatti, l'aspirazione degli individui alla procreazione con le esigenze di tutela dei nascituri.
Ribadisce, pertanto, il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Presidente, che deve essere interpretato come un contributo essenziale sulla via di una acquisizione da parte della società italiana di una maggiore consapevolezza dei nuovi diritti della persona umana. Il provvedimento in esame non afferma, peraltro, un indiscriminato diritto alla procreazione artificiale: esso è soltanto volto ad affermare il principio secondo cui la scienza non può essere sottoposta a limiti che non siano funzionali alla tutela e alla promozione della persona umana. La scienza come tale, infatti, deve considerarsi a sua volta natura, in quanto prodotto del continuo adattamento dell'uomo alla realtà circostante.
Carlo GIOVANARDI (gruppo misto-CCD), interrompendo, si domanda quali siano i rimedi atti ad impedire che si arrivi ad operare selezioni di stampo nazista, cui potrebbero dar luogo la compravendita dei gameti e la selezione di questi per le esigenze più diverse.
Antonio SODA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), rispondendo al deputato Giovanardi, fa presente che la I Commissione è chiamata ad esprimere un parere di legittimità costituzionale sul complesso del provvedimento in esame, senza entrare specificamente nel merito dei singoli profili. Occorre, invece fornire una risposta alla domanda di fondo riguardante la possibile lesione dei diritti della persona umana che eventualmente derivasse dal ricorso a forme di assistenza tecnico-scientifica nella materia in esame. Sul punto, ritiene che tale lesione non sussista e ribadisce di condividere tanto l'analisi condotta dal Presidente, quanto le conclusioni da ella raggiunte, in ordine alle quali si riserva soltanto di formulare alcuni rilievi nel momento in cui saranno formalizzate nella proposta di parere preannunciata dal Presidente.
Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), dopo aver ascoltato con attenzione le considerazioni svolte dal Presidente e dai membri della Commissione, ritiene opportuno svolgere talune ulteriori osservazioni.
Rileva che nella attuale fase si sta assistendo ad un fenomeno drammatico costituito dalla «degenerazione» più che dalla «generazione» umana. È pur vero che la grandezza dell'uomo è data dal fatto che possiede forza e volontà, tuttavia non vi è dubbio che i progressi della scienza e della tecnica debbano essere posti al servizio dell'uomo per evitare che vengano usati in modo distorto, dando vita ad un processo involutivo della natura umana. Sottolinea quindi che il quadro ambientale e materiale nel quale l'uomo vive è determinato in parte dal legislatore che, soprattutto in questa materia, è chiamato ad evitare un'involuzione.
La materia in esame pone problemi di grande rilievo etico: non si può approvare una «qualunque» legge, in quanto la legge non ha soltanto una finalità regolativa di determinati fenomeni, quanto piuttosto un valore educativo. Ritiene infatti che il contesto storico-sociale della materia in esame sia di grande complessità. Occorre, quindi, giungere alla elaborazione di un testo che, pur non essendo la «miglior legge» possibile, tenga conto dei valori umani costituzionalmente protetti e garantiti.
Occorre grande senso di responsabilità e la necessaria cautela nel predisporre una disciplina legislativa della procreazione medicalmente assistita. È necessario infatti tutelare sia i genitori, sia il nascituro. Il profilo dell'aspettativa alla vita deve essere considerato, a suo giudizio, non tanto come un sentimento egoistico, quanto piuttosto come un atto d'amore. Dovrebbe parlarsi preferibilmente di diritto ed amore alla vita. Si tratta quindi di salvaguardare «l'umanizzazione» della generazione.
Occorre valutare attentamente i principi costituzionali in materia, nonché le questioni interpretative delle norme fondamentali, anche attraverso l'ausilio della giurisprudenza della Corte costituzionale. Pur condividendo che i costituenti hanno inteso tutelare la persona umana nella sua interezza, come affermato dal deputato Soda, ricorda che l'articolo 2 della Costituzione fa espresso riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Si sofferma sul rapporto intercorrente tra l'articolo 2 e l'articolo 29 della Costituzione, considerato come un rapporto di genus a species. Ritiene infatti che se il costituente non avesse inteso tutelare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29, comma 1), sarebbe stato sufficiente il riferimento alle formazioni sociali contenuto nell'articolo 2. Si tratta di una interpretazione che a suo giudizio serve a comprendere meglio la collocazione dell'articolo 29 nell'ambito della Carta costituzionale. Non ritiene opportuno dilungarsi ulteriormente su altre questioni che saranno valutate nel corso dell'esame in Assemblea. Evidenzia tuttavia come sia già stato rilevato il contrasto con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. Quanto alla possibilità per le coppie di fatto di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ritiene che tale previsione sia costituzionalmente illegittima. La specialità della materia in esame impone, infatti, uno stretto collegamento interpretativo fra gli articoli 30 e 31 della Costituzione. Pur nella consapevolezza che la Commissione esprimerà comunque un parere favorevole sul testo in esame, ritiene che esso ponga non tanto meri dubbi di legittimità costituzionale, quanto piuttosto un vero e proprio contrasto con il dettato della Carta fondamentale.
Non si sentirebbe poi vincolato nè dalla legge ordinaria statale, in corso di approvazione, nè tanto meno dalle leggi regionali già vigenti in materia che possono essere sempre sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale. Non crede quindi che le leggi regionali possano considerarsi validi precedenti interpretativi in tale settore. Nel ringraziare il relatore per aver fatto proprie talune delle sue considerazioni in materia di statuto degli embrioni, osserva altresì che occorre evitare di prevedere nella disciplina in esame casi di interruzione della gravidanza ulteriori e diversi rispetto a quelli già disciplinati dalla legge n. 194 del 1978. Auspica, in conclusione, di poter disporre quanto prima della proposta di parere del relatore per poter attentamente riflettere su di essa.
Riccardo MIGLIORI (gruppo alleanza nazionale) ricorda che il suo gruppo nutre sul provvedimento in esame una serie di perplessità che inducono a considerare necessaria un'approfondita discussione in Assemblea. Fa notare, poi, che di recente il Ministero della sanità ha sollevato l'allarme sull'attuale situazione dei centri privati di raccolta del seme, situazione che si situa al di là del confine della legalità, essendosi registrati episodi di raccolta di sperma infetto. Ciò conferma ancora di più l'esigenza di approvare una nuova disciplina legislativa della materia.
Dopo aver rilevato l'esistenza di profili di incostituzionalità nelle disposizioni relative all'accesso alle tecniche riproduttive in questione da parte delle famiglie di fatto, nonché alla fecondazione eterologa e alla tutela dell'embrione, sul merito delle quali anche il Presidente ha espresso forti riserve, sottolinea come il riferimento alle coppie di fatto senza ulteriori specificazioni apra sostanzialmente il varco alla fecondazione assistita per i single, al di fuori di qualunque habitat familiare che, invece, dovrebbe essere garantito al bambino. Condivide, poi, i timori del Presidente relativi al rischio che l'ammissione della fecondazione eterologa consenta l'affermazione di concezioni eugenetiche e fa presente che un'effettiva tutela dell'embrione dovrebbe essere coessenziale alle misure previste nel provvedimento in esame.
Soffermandosi, infine, sui profili procedurali per l'espressione del parere di competenza alla Commissione affari sociali, fa presente che il suo gruppo non ha particolari preferenze in ordine alla via procedurale da seguire, potendosi procedere tanto alla presentazione di proposte di modifica alla proposta di parere del relatore, quanto alla presentazione di vere e proprie proposte alternative di parere.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, ritiene che, al fine di mantenere il clima di estrema lealtà che ha caratterizzato finora il dibattito in Commissione, sarebbe opportuno consentire a tutte le posizioni politiche di esprimersi tramite la presentazione di proposte di parere, ferma restando la sua disponibilità a riformulare la propria proposta di parere in accoglimento di suggerimenti che non ne stravolgano il senso. In tal modo, si voterebbe prima la proposta di parere del relatore e, in caso di reiezione di questa, verrebbero poste in votazione le proposte alternative di parere. Del resto, la procedura suindicata appare più funzionale all'esigenza di concludere in tempo utile l'esame in sede consultiva del provvedimento al fine di non provocare il rischio di ritardi nell'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento medesimo, inserito nel programma dei lavori per il mese di giugno.
Non essendovi obiezioni, propone, pertanto, di fissare a lunedì, 1o giugno 1998, alle ore 20, il termine per la presentazione delle proposte di parere, in modo da consentire alla Commissione di esaminarle e votarle nella seduta di martedì 2 giugno 1998.
La Commissione concorda.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11,05.
I Commissione PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Martedì 2 giugno 1998
Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO
Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento
Elena Montecchi.
La seduta comincia alle 9,35.
Testo unificato:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549:
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, sospeso, da ultimo, il 28 maggio 1998.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che, oltre alla proposta di parere favorevole con condizioni da lei presentata, sono state presentate tre proposte di parere alternativo (vedi allegato). In particolare, il deputato Giovanardi ha presentato una proposta di parere contrario, mentre il deputato Garra ha presentato una proposta di parere favorevole con tre condizioni ed il deputato Scoca ha presentato una proposta di parere favorevole nella quale, aderendo alle condizioni già inserite nella proposta di parere da lei predisposta, sono inserite ulteriori condizioni specificamente formulate.
Illustrando, quindi, la sua proposta di parere, fa presente di avere poco altro da aggiungere rispetto a quanto già da lei affermato nel corso della relazione introduttiva e della replica. In tale proposta di parere si muove dalla constatazione della necessità di una rapida approvazione del provvedimento in esame e della insostenibilità dell'attuale situazione di vuoto normativo, mettendo in luce le numerose positività contenute nel provvedimento in esame. Più in particolare, la prima condizione inserita nella sua proposta di parere è riferita all'articolo 4, in materia di procreazione assistita di tipo eterologo, in relazione al quale si chiede di evitare l'inserimento di previsioni che possano dar luogo a fenomeni di selezione eugenetica. La seconda condizione riguarda, poi, la nozione di coppia «stabilmente legata da convivenza», presente nell'articolo 5 del provvedimento in esame, con riferimento alla quale si sottolinea la necessità di indicare validi sistemi di verifica della situazione di stabile convivenza, al fine di evitare raggiri della legge che portino a superare il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita da parte di soggetti singoli.
Si sofferma, quindi, sulla terza condizione inserita nella sua proposta di parere, sulla quale si è registrato nel corso del dibattito un vasto consenso e che mira a richiedere il riconoscimento dello status di figlio legittimo anche per i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che avvengono al di fuori delle procedure previste dal provvedimento in esame, non essendo ammissibile che si facciano ricadere sui figli le conseguenze dell'inosservanza della legge da parte dei genitori, sui quali ultimi soltanto deve gravare una eventuale sanzione, come già rilevato anche dalla Commissione giustizia in sede di espressione del parere di competenza sul testo unificato in esame. Al riguardo, sottolinea come una siffatta condizione abbia lo scopo di evitare conseguenze dannose per i bambini nati mediante l'applicazione illegittima delle tecniche di fecondazione assistita e non di depotenziare il valore cogente delle prescrizioni del provvedimento in esame. La quarta condizione inserita nella sua proposta di parere attiene, infine, alla necessità di rafforzare le norme poste a tutela dell'embrione, nella logica dell'articolo 1 della legge n. 194 del 1978, che prevede la «tutela della vita umana fin dal suo inizio».
Più in generale, fa presente di avere ritenuto doveroso tenere conto nella sua proposta di parere dei rilievi di costituzionalità formulati da alcuni deputati nel corso del dibattito con riferimento ai temi della fecondazione eterologa, dell'accesso alle tecniche di procreazione assistita da parte delle coppie di fatto e della tutela dell'embrione. Altri deputati hanno, inoltre, invocato il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, intendendo la fecondazione assistita come oggetto di un vero e proprio diritto di natura individuale non subordinabile ad uno status personale e sostenendo, per tale via, l'inammissibilità del divieto per i single di accedere alle tecniche in parola. Al riguardo, pur avendo fatto cenno nella sua proposta di parere a tale possibile motivo di incostituzionalità, non ritiene che sussista alcun contrasto tra il provvedimento in esame e la Costituzione sotto il profilo da ultimo richiamato, ravvisando, in proposito, il concreto rischio di un indebolimento del principio che individua nella famiglia una società naturale fondata sul matrimonio.
Quanto, infine, alla raccomandazione contenuta nell'ultimo periodo della sua proposta di parere, sottolinea che uno dei problemi che ha maggiormente preoccupato la I Commissione nel corso dell'esame in sede consultiva è quello riguardante i diritti dell'embrione. A tale proposito, a seguito di colloqui da lei avuti con esperti del settore ha avuto l'opportunità di venire a conoscenza di una nuova tecnica di fecondazione assistita che non richiede un intervento sull'embrione - come tale dotato di un suo compiuto patrimonio genetico umano - ma sugli ovociti, mediante una loro estrazione e conservazione tali da renderli utilizzabili qualora il primo intervento di fecondazione assistita non avesse successo. È evidente, pertanto, che, nel caso in cui si seguisse questa nuova tecnica di fecondazione assistita, non si porrebbero più i problemi di natura etica e giuridica che il provvedimento in esame solleva, in quanto negli ovociti la vita non può considerarsi ancora nata. Sulla base di tali considerazioni, la sua proposta di parere invita espressamente la Commissione di merito ad approfondire le concrete possibilità scientifiche di fare ricorso alle tecniche da ultimo richiamate, anche in vista di futuri interventi legislativi sulla materia in esame.
Carlo GIOVANARDI (gruppo misto-CCD), illustrando la sua proposta di parere sul provvedimento in esame, giudica indubbio il contrasto tra quest'ultimo ed il dettato costituzionale. Manifesta, inoltre, alcune perplessità in ordine al fatto che la proposta di parere presentata dal deputato Scoca sia una proposta di parere favorevole, per quanto in più punti essa non manchi di evidenziare il contrasto con specifiche norme costituzionali.
Nel dettaglio, anche la proposta di parere predisposta dal relatore contiene il riconoscimento del rischio che il provvedimento in esame possa dar vita ad un vero e proprio mercato della genetica. È, infatti, facilmente prevedibile che, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, gli aspiranti genitori decidano liberamente di scegliere i caratteri genetici che più preferiranno nei figli da far nascere con le tecniche di fecondazione assistita. Quanto, poi, alla questione delle coppie di fatto, è praticamente certo che l'attuale formulazione dell'articolo 5 del provvedimento in esame finirà per riconoscere anche alle coppie instabili la facoltà di accedere alle tecniche di procreazione assistita. Il provvedimento in esame si pone, del resto, in contrasto anche con il principio della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e con il valore della dignità umana, comportando esso il rischio della legittimazione di tecniche di riproduzione proprie del mondo animale e non degli uomini.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), illustrando la sua proposta di parere, confessa di essere stato incerto fino all'ultimo istante se presentare una proposta di parere contrario ovvero una proposta di parere favorevole con condizioni. Peraltro, la sua proposta di parere non intende ostacolare l'iter parlamentare del provvedimento in esame ma è volta a individuare alcune condizioni, da lui ritenute pregiudiziali per il prosieguo dell'esame. Esistono, d'altra parte, significative analogie tra la prima, la seconda e la quarta condizione inserita nella proposta di parere del relatore e le condizioni contenute nella proposta di parere da lui presentata. Sottolinea, poi, di non aver voluto formulare una specifica condizione circa la necessità di riconoscere ai bambini dall'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita lo status di figlio legittimo, in quanto si tratta, a suo parere, di una conseguenza ovvia, quanto meno per le coppie legate da matrimonio.
Rileva, più in generale, che la sua proposta di parere si poggia su espliciti riferimenti all'articolo 2 della Costituzione, relativo alle società naturali che, come tali, preesistono anche allo Stato e alla Costituzione, nonché agli articoli 29 e 30 della Costituzione, riguardanti, rispettivamente, la tutela delle famiglie fondate sul matrimonio e l'affermazione del dovere dei genitori di mantenere, di istruire ed educare i figli, tale da far ritenere il ruolo dei genitori medesimi non riducibile all'assolvimento della sola funzione di donatori di gameti. La sua proposta di parere contiene, inoltre, un esplicito riferimento all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, il cui significato più profondo risiede, a suo giudizio, nella sostanziale equivalenza tra protezione della maternità e protezione dell'embrione, dal momento che la maternità inizia già dal radicamento dell'embrione nell'utero materno.
Riferendosi, quindi, alla prima condizione inserita nella proposta di parere del relatore - che, di fatto, contiene un giudizio negativo sulla procreazione eterologa -, ritiene scontato che, stante l'attuale formulazione dell'articolo 4, si affermino rapidamente in seno alla società fenomeni di selezione eugenetica. Su tale punto, la sua proposta di parere contiene un giudizio più netto, nel senso di un assoluto divieto della fecondazione eterologa, e non di una sua sostanziale legittimazione. Quanto, poi, alla seconda condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, ne condivide l'impostazione di fondo, ma non comprende per quali motivi si debba privare il nascituro del diritto ad avere una coppia genitoriale. I termini assai sfumati con i quali è formulata la relativa condizione nella proposta di parere del relatore dovrebbero, pertanto, essere, a suo giudizio, mutati, nel senso di richiedere l'introduzione di un vero e proprio divieto di accedere alle tecniche di fecondazione assistita per le coppie di fatto.
Dopo aver dichiarato di concordare sulla terza condizione inserita nella proposta di parere del relatore, rileva, infine, in relazione alla quarta condizione presente nella medesima proposta di parere, che il diritto alla vita è stato riconosciuto da alcune sentenze della Corte costituzionale, quali la sentenza 18 febbraio 1975, n. 27 e la sentenza 10 febbraio 1997, n. 35. Non giudica, inoltre, ammissibile che nell'articolo 17 del provvedimento in esame manchi del tutto qualunque previsione sanzionatoria per coloro i quali si rendano responsabili di violazioni del divieto di congelamento degli embrioni soprannumerari.
Nel ribadire di avere deciso soltanto all'ultimo momento di presentare, d'intesa con il suo gruppo, una proposta di parere favorevole subordinatamente all'accoglimento di alcune condizioni, giudica sfumate, se non addirittura reticenti, le condizioni inserite nella proposta di parere del relatore.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, interrompendo il deputato Garra, fa presente che non intende consentire ad alcuno di dare giudizi sulle motivazioni di coscienza che l'hanno indotta a predisporre la sua proposta di parere.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), pur ritirando il giudizio di reticenza indirizzato al modo con cui è formulata la proposta di parere del relatore, tiene a ribadire che le condizioni in essa inserite gli paiono eccessivamente prudenti. Auspica, in conclusione, che non si arrivi ad una votazione il cui esito sia già precostituito da parte di una maggioranza silenziosa.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente, rivolgendosi nuovamente al deputato Garra, ritiene inaccettabile che si emettano giudizi relativi agli stati d'animo.
Vincenzo CERULLI IRELLI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) esprime pieno apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale preannuncia il suo voto convintamente favorevole, in quanto è assolutamente necessario disciplinare con legge il fenomeno della procreazione medicalmente assistita, trattandosi di pratiche già oggi assai diffuse e, tuttavia, non assistite dalle opportune garanzie a favore dei nati a seguito dell'applicazione di tali tecniche e dei genitori che alle medesime tecniche decidano di ricorrere. Sottolinea, in particolare, che il provvedimento in esame non liberalizza comportamenti oggi vietati - come, invece, da più parti si richiede in relazione all'uso delle droghe - bensì regolamenta una pratica attualmente libera e molto diffusa nella società italiana, sebbene ad essa facciano solitamente ricorso soltanto le coppie più facoltose, il che costituisce ulteriore motivo di intervento legislativo idoneo ad evitare il prodursi di sperequazioni sociali ed economiche.
Quanto ai profili di legittimità costituzionale, giudica insussistente l'asserito contrasto con gli articoli 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, in quanto la Costituzione implicitamente ammette - e la legislazione ordinaria ampiamente utilizza - l'istituto della famiglia di fatto, a condizione che si tratti di un vero nucleo di amore in grado di assicurare ai figli adeguate condizioni di crescita affettiva. Quanto ai figli, essi sono anche quelli nati fuori dal matrimonio, come espressamente prevede il primo comma dell'articolo 30 della Costituzione, il che è, del resto, ulteriormente confermato dalla possibilità, prevista nel nostro ordinamento, di ricorrere all'istituto dell'adozione. Con riferimento, poi, alla questione del diritto alla procreazione assistita per i single, ritiene che debba essere comunque assicurata la permanenza di una comunità familiare, non ritenendo ancora maturi i tempi per riconoscere anche al singolo i diritti alla procreazione artificiale. Osserva, in conclusione, che - pur non condividendo personalmente la previsione della fecondazione eterologa - i rilievi formulati dal Presidente nella sua proposta di parere sono del tutto equilibrati e meritevoli di essere condivisi.
Federico ORLANDO (gruppo rinnovamento italiano) confessa di non avere ancora maturato una propria convinzione sulla materia in esame, che non tollera dogmatiche certezze di parte cattolica, né di parte laica. Per disciplina di coalizione esprimerà, tuttavia, un sofferto voto favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore. Si dichiara, peraltro, interamente d'accordo con quanto affermato da un liberale come Ernesto Galli della Loggia, laddove ha di recente denunciato i limiti di una cultura che si autodefinisce liberale, ma che tenta ciò nondimeno di modificare la stessa identità biologica dell'uomo. Non concorda, invece, con Galli della Loggia laddove egli afferma che una cultura laica deve comunque ascoltare il grido d'allarme levato dai concittadini cattolici, poiché un analogo obbligo di ascolto dovrebbe allora valere per le grida di allarme che provengono dal mondo laico. Condivide, poi, pienamente i timori manifestati dal deputato Scoca in ordine al rischio di degenerazioni eugenetiche, nel senso che la fecondazione eterologa dovrebbe essere ammessa soltanto per le malattie più gravi.
Nel condividere tutte le condizioni inserite dal Presidente nella sua proposta di parere, sottolinea la necessità di prestare estrema attenzione al fine di evitare di costruire una società di diritti fondati sulla tecnica: i diritti si costruiscono, infatti, sull'etica e sulla cultura. Lavorano, invece, a favore della cultura e della tecnica tutti coloro che appaiono inclini al permissivismo. Auspica, ad ogni modo, l'approvazione di una legge che, lungi dall'essere demagogica, miri ad allargare la sfera delle libertà personali non sulla base delle acquisizioni della tecnica ma sulla base delle coscienze individuali.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) fa presente che l'intervento del deputato Cerulli Irelli, nel quale ha potuto notare l'assenza di qualunque dubbio in ordine alla costituzionalità del provvedimento in esame, lo induce a ritirare la sua proposta di parere e a dichiarare il suo voto favorevole sulla proposta di parere contrario presentata dal deputato Giovanardi.
Maretta SCOCA (gruppo UDR-CDU/CDR), illustrando la sua proposta di parere, rileva la sussistenza di vizi di legittimità costituzionale nelle disposizioni riguardanti l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita da parte delle coppie di fatto e la tutela dei nascituri. In merito, ritiene preferibile che il consenso dei genitori venga regolamentato diversamente rispetto a quanto previsto nel codice civile, il quale prevede l'annullabilità del consenso qualora esso sia viziato da errore, violenza o dolo. In caso di annullamento, infatti, verrebbe meno la figura del genitore eterologo, con conseguente scomparsa dei diritti al mantenimento.
Riferendosi, poi, all'articolo 11, comma 2, del provvedimento in esame, sottolinea come in esso si ammetta sostanzialmente il disconoscimento della paternità in caso di adulterio: trattandosi di inseminazione eterologa, bisognerebbe, dunque, trovare un meccanismo in grado di accertare la provenienza del seme. Quanto, poi, ai divieti previsti dall'articolo 16 in ordine alla sperimentazione sugli embrioni, fa notare che l'articolo 2 del provvedimento in esame consente, al contrario, le sperimentazioni disposte a fini terapeutici.
Nell'articolo 20, relativo ai casi di rilevazione dell'identità del donatore, non si fa, poi, alcun riferimento all'esigenza di tutelare la salute psicologica del nato, essendo previsto soltanto che l'identità del donatore possa essere rilevata qualora sussistano circostanze che comportino un grave pericolo per la salute fisica del bambino. Attendere, in ogni caso, una decisione del giudice che autorizzi la rilevazione dell'identità del donatore significherebbe negare il diritto all'informazione. In tal senso, il medico dovrebbe, pertanto, poter accedere direttamente alle informazioni in casi di urgenza.
Soffermandosi, quindi, sull'articolo 2 del provvedimento in esame, al quale è riferita una specifica condizione della sua proposta di parere, sottolinea come esso esprima concetti sostanzialmente privi di contenuto, in quanto non sono affatto previsti meccanismi atti a prevenire l'insorgenza di cause di infertilità. A tale riguardo, l'azione di prevenzione dovrebbe, anzi, essere compiuta, a suo giudizio, dall'intero Governo e non dal solo ministro della sanità. Quanto, poi, all'articolo 3, i servizi sociali dovrebbero già oggi esercitare le relative funzioni di informazione in ordine alle procedure per la adozione e l'affidamento familiare.
Per quanto riguarda, poi, i soggetti chiamati ad essere depositari del consenso manifestato dagli aspiranti genitori, ritiene che il medico sia senz'altro la figura maggiormente adatta a fornire informazioni specialistiche, ma ciò non dovrebbe escludere la necessità del supporto proveniente da una figura professionale competente in materia giuridica.
Nella sua proposta di parere è, peraltro, evidenziato come non possa considerarsi esistente un diritto alla procreazione al di fuori della famiglia, trattandosi semplicemente di un dato di fatto che la legge è chiamata a regolamentare. Quanto alla procreazione eterologa, la donazione di gameti non può che essere effettuata in una sola battuta, anche perché, in caso contrario - potendosi trattare tanto di donazione di parte maschile, quanto di donazione di parte femminile - esiste il concreto rischio che possano nascere fratelli germani.
Non sono, inoltre, previsti tempi di congelamento degli embrioni, anche se, al riguardo, sarebbe preferibile congelare direttamente i gameti. Riformula, in conclusione, la sua proposta di parere, nel senso di integrarla con ulteriori condizioni rispetto a quelle già contenute nella formulazione originaria (vedi allegato).
Maura COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti) pur non essendo componente della I Commissione, ritiene opportuno, in sede di dichiarazione di voto, esprimere alcune considerazioni. Rileva innanzitutto la necessità di un ulteriore approfondimento sul testo in esame sia da parte della I che della XII Commissione. L'approfondimento è non solo utile, ma necessario soprattutto avendo riguardo alla recente evoluzione delle tecniche genetiche. Si richiama quindi alle considerazioni del Presidente circa le tesi del professor Flamigni.
Fa inoltre presente che in merito al provvedimento in esame vi sono culture di riferimento diverse: da un lato, la cultura cattolica, dall'altro, culture diverse da quella cattolica.
Condivide poi le considerazioni del Presidente circa la normativa in materia di adozione e affidamento: il problema è infatti costituito dal fatto che il provvedimento in esame verrà adottato prima che venga riformata tale materia. Ritiene quindi che nel provvedimento sia presente una cultura dell'accoglienza del desiderio di maternità, rispetto ad una nuova cultura di aggiornamento della legge sulle adozioni e sull'affidamento. La tutela del desiderio di maternità dovrebbe essere accompagnata anche dall'affermazione di ulteriori necessità, come ad esempio una maggiore tutela della maternità in sede di esplicazione dell'attività lavorativa.
Dopo aver osservato che la questione che nessuna legge può risolvere è il ruolo della scienza nella società, rileva che in ordine alla proposta di legge in esame si è registrato un palese conflitto tra il diritto alla maternità, il diritto alla salute e i diritti del nascituro. Si tratta di una tematica di grande rilievo. Sebbene da alcune parti siano stati sottolineati, in particolare, i diritti del nascituro in termini soprattutto di identità e di conoscenza del proprio patrimonio genetico, non condivide tale modo di concepire il dibattito. È infatti contraria alla configurazione di un conflitto tra la scelta della donna a procreare e i futuri diritti del nascituro. Tale conflitto, peraltro, non è legittimato dal testo della Costituzione vigente. Ci si appella da parte di alcuni al rispetto letterale della Costituzione che, tuttavia, dovrebbe costituire un punto di riferimento ideale, nel cui ambito sono sanciti i princìpi e i diritti fondamentali. Rileva, infatti, che qualora si accedesse ad un'interpretazione letterale di essa non dovrebbero neanche ammettersi i finanziamenti statali alla scuola privata.
Non ritiene quindi possibile risolvere attraverso l'espressione di un parere di costituzionalità i problemi concernenti la bioetica. In conclusione, dichiara il voto contrario del gruppo di rifondazione comunista, sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Raffaele CANANZI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) nel massimo rispetto di quanti hanno opinioni diverse, esprimerà talune considerazioni. Rileva la necessità di un intervento legislativo in materia: il «far west» in tale settore non può essere consentito. Il legislatore è però tenuto ad approvare non una qualsiasi legge, ma la legge migliore: il Parlamento può infatti adoperarsi per migliorare quanto più possibile il testo in esame.
Un'interpretazione del portato costituzionale come tavola di valori etici induce ad affermare che i diritti dei quali si discute sono diritti vitali (diritti alla vita, alla famiglia, all'identità personale) la cui normazione incide sul futuro dell'umanità e sull'umanizzazione dell'umanità stessa. Occorre quindi elaborare un quadro di preminenza dei valori in gioco: il diritto predominante, a suo giudizio, è quello del nascituro. Il fondamento etico-storico del diritto ad essere figlio è preponderante rispetto al diritto alla procreazione. Questa circostanza era ben presente ai costituenti quando fecero riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo nell'articolo 2 della Costituzione. Tale preponderanza può essere rilevata anche nell'ambito delle convenzioni ONU e delle risoluzioni del Parlamento europeo. Con il provvedimento in esame, invece, si dà vita ad uno scenario di individui senza identità, di uomini e donne senza un passato e quindi senza un futuro. Si va quindi verso la «costruzione» non di persone, ma di semplici individui. La vita umana non può essere ridotta alla mera somiglianza fisica, ma occorre tener conto del dato bio-psichico. Si rischia di dar vita ad una società instabile. Occorre quindi chiedersi se i progressi scientifici possano essere accettati in toto. L'evoluzione scientifica può considerarsi tale se è a favore dell'uomo, altrimenti si sostanzia in una involuzione del costume. Occorre una ragione «ragionevole», fondata sul complesso delle istanze umane. Il legislatore non è né al di fuori, né al di sopra di tale contesto. Non valgono schieramenti, né ideologie. L'inalienabilità dei diritti inviolabili dell'uomo, ex articolo 2 della Costituzione, è un dato oggettivo, trattandosi di istanze «sacre». Occorre quindi fare in modo che tutti siano considerati eguali dinanzi alla legge. Il dato essenziale risiede, a suo giudizio, negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Pertanto i due rilievi di illegittimità costituzionale evidenziati nei suoi precedenti interventi sono da ritenersi fondati. Da tali considerazioni, tuttavia, non farebbe derivare come conseguenza la necessità di esprimere parere contrario, quanto piuttosto l'opportunità che i suoi rilievi costituiscano altrettante condizioni. Non potrà quindi votare a favore di nessuno dei pareri presentati, poiché neppure la proposta di parere formulata dal relatore contempla le condizioni da lui considerate necessarie.
Elio VELTRI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) intende svolgere due precisazioni. Evidenzia innanzitutto che la fecondazione eterologa e la procreazione medicalmente assistita riguardano in egual misura sia la paternità, sia la maternità. Ritiene opportuno sottolinearlo, in quanto in un precedente intervento si è fatto un riferimento quasi ossessivo alla sola maternità.
Quanto alla disciplina di coalizione richiamata dal collega Orlando, non la ritiene possibile in tale materia. Fa poi riferimento ad una pubblicazione del grande umanista e patologo francese, Jean Bernard, da lui conosciuto nel periodo in cui era presidente della commissione di bioetica in Francia, il quale definì la rivoluzione biologica la più grande rivoluzione di questo secolo. Occorre quindi affrontare le questioni sul tappeto facendo riferimento all'etica nella biologia.
Si dichiara convinto che la legge sia assolutamente necessaria in tale materia in quanto l'attuale situazione è da considerarsi amorale: tale considerazione proviene da un individuo, come lui, laico e non cattolico. Non conoscendo il testo in esame nei dettagli, dichiara voto di astensione sulle proposte di parere. Pur apprezzando lo sforzo desumibile dal contenuto del testo unificato, esprime, tuttavia, talune perplessità in merito ad esso. Si sofferma in particolare sul comma 2 dell'articolo 8, in cui si prevede che i responsabili dei centri di raccolta e di conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tal riguardo vorrebbe capire meglio quali siano le modalità di conservazione dei gameti.
La legge è necessaria, al di là della compatibilità costituzionale. Rileva altresì che il desiderio di paternità e di maternità pone al Governo e a tutti i parlamentari la necessità di riflettere anche sulla legge relativa alle adozioni. Pur auspicando che il progetto di legge in esame prosegua rapidamente il suo iter, ribadisce la propria astensione sulle proposte di parere, augurandosi peraltro che il suo voto di astensione non comprometta la rapida approvazione del provvedimento.
Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale) esprime la difficoltà di trovare un confine netto tra parere di costituzionalità e merito della questione. Ha molto apprezzato lo sforzo del Presidente nell'elaborare la proposta di parere, ma occorre ulteriormente approfondire i profili di costituzionalità. Ritiene anzitutto che la scelta prioritaria nel varo di una legge pur necessaria sia la salvaguardia degli interessi del figlio. La situazione ideale per un bambino è nascere da una coppia eterosessuale, legata in matrimonio. Si trova poi in perfetta consonanza con il deputato Cananzi quando afferma che la scienza e la tecnica possono dare scarsa identità al nascituro. L'assenza del matrimonio, infatti, rende anche statisticamente meno stabile il vincolo di coppia. Nella fecondazione eterologa è presente il rischio che la diversa natura della genitorialità porti ad una crisi della coppia. Diventa quindi pregnante un'espressione contenuta nella Dichiarazione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 1959, in cui si afferma che «la società e lo Stato devono dare al fanciullo il meglio di sé stessi». Nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come questa posizione non sia pregiudiziale, poichè la parte politica che rappresenta ritiene necessario un ulteriore approfondimento sul testo unificato in esame. Il suo gruppo non ha un aprioristico rifiuto a discutere sul tema in oggetto, ma ritiene che la Commissione di merito dovrebbe apportare sostanziali modifiche ai punti sui quali si è soffermato anche il deputato Cananzi. Al riguardo ritiene che il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione determini forti dubbi in merito alla fecondazione eterologa, qualora non sia circondata da tutte le necessarie garanzie. Dallo stesso titolo del testo unificato in esame («Procreazione medicalmente assistita») può nascere il rischio che l'assistenza medica - pur nel rispetto degli operatori sanitari - dia luogo a violazioni della dignità umana.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che le sono stati rivolti numerosi inviti da parte dei presenti a limitare la durata delle dichiarazioni di voto. Non volendo tuttavia comprimere d'autorità gli interventi dei membri della Commissione, si rimette alla prudente autoregolamentazione dei colleghi.
Antonio SODA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) non ritiene opportuno soffermarsi ulteriormente sulle questioni già esaminate nel corso del dibattito e, soprattutto, sul contrasto vero o presunto con la Costituzione. Crede invece che lo stesso articolo 32 della Costituzione debba essere interpretato in senso evolutivo. Una lettura tradizionale, forse anche arcaica, rispetto alla coscienza popolare, si porrebbe in contrasto con un'interpretazione evolutiva della Costituzione e delle esigenze democratiche della società moderna.
Quanto al testo, rileva che esso ha posto una serie di interrogativi alla cultura laica. In particolare, si è chiesto se la natura è considerata res nullius dal mondo laico. A tal proposito rileva che la scelta di disciplinare legislativamente la materia è la risposta più forte alle questioni che si stanno affrontando.
Il secondo interrogativo attiene invece alla problematica concernente il desiderio di maternità e di paternità. Al riguardo rileva che la procreazione medicalmente assistita è prevista non come metodo alternativo alla procreazione naturale, ma come rimedio alla sterilità. L'identità del nascituro si forma alla luce della sua aspirazione ad avere radici che possono essere anche più forti, anche se non basate su dati biologici. La storia è infatti ricca di siffatti esempi. Anche il rapporto adottivo deve considerarsi infatti un vero e proprio rapporto filiale.
Il terzo interrogativo riguarda invece il rischio che i gameti diventino oggetto di speculazione. A questo proposito ritiene che in assenza di una disciplina normativa della materia ciò sarebbe più facile. Sottolinea peraltro il positivo equilibrio raggiunto nel testo a tal riguardo.
Il quarto interrogativo posto è se la cultura laica ascolti il grido di allarme dei cattolici. A questo proposito ritiene che la tutela del nascituro, il divieto di accesso a tali tecniche da parte dei single, la necessità del consenso informato, le cautele in merito alla conservazione e donazione dei gameti, la previsione dell'acquisizione dello status di figlio legittimo da parte del nascituro, il divieto di disconoscimento della paternità nonché il divieto di anonimato della madre, costituiscano valide risposte a quell'interrogativo. Le previsioni richiamate stanno infatti a significare che si è cercato di raggiungere un equilibrio, liberando il campo da logiche di mercato e tutelando incisivamente la genitorialità e la filiazione.
In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Marco BOATO (gruppo misto-Verdi-l'Ulivo), nell'esprimere apprezzamento per il livello molto alto del dibattito, cui peraltro non ha potuto partecipare, invita a non esasperare il tono della polemica politica, in quanto anche nell'odierna seduta ha colto delle esasperazioni che non reputa necessarie. Non condivide quindi i toni esasperati di alcuni colleghi che rendono più difficile un dibattito costruttivo.
Fa presente che si sta intervenendo in presenza di un assoluto vuoto normativo, come sottolineato anche dal deputato Migliori nelle precedenti sedute. Non condivide poi il richiamo alla cultura cattolica e laica. Essendo infatti cattolico, considera aberrante ritenere che esista una cultura cattolica: esiste la fede ed esiste un'interpretazione culturale della fede che, tuttavia, è pur sempre laica. In caso contrario, esiste solo l'integralismo e nessuno crede che si voglia scendere su questo terreno. Non c'è divisione infatti tra cultura cattolica e cultura laica. Esprime poi solidarietà, anche umana, nonché condivisione per la proposta di parere formulata dal relatore, sebbene anche lui abbia qualche riserva sul merito del provvedimento. Evidenzia altresì che i valori insiti nel testo unificato in esame sono quelli della cultura della vita e della cultura del limite: quest'ultimo richiamo non può tuttavia considerarsi restrittivo di quei valori fondamentali. Occorre quindi trovare un equilibrio ragionevole, non dettare comportamenti: le leggi infatti sono chiamate a regolare comportamenti che esistono indipendentemente dall'esistenza di una disciplina legislativa. In conclusione dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di presentare eventuali emendamenti sul merito del provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea.
Giacomo GARRA (gruppo forza Italia) rileva che la convivenza democratica si basa fondamentalmente sul rispetto della Costituzione vigente. La sua parte politica ritiene che il testo pervenuto dalla XII Commissione contenga rilevanti aspetti di incostituzionalità. Non essendosi riscontrata la volontà di inserire nella proposta di parere i rilievi concernenti il comma 1 dell'articolo 4, il comma 1 dell'articolo 5, nonché le specificazioni in merito agli articoli 16 e 17, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulle proposte di parere del relatore e del deputato Scoca, dichiarando voto favorevole sulla proposta di parere del deputato Giovanardi.
Maretta SCOCA (gruppo UDR-CDU/CDR), nel rilevare che nella sua proposta di parere ha recepito le condizioni apposte alla proposta di parere favorevole formulata dal presidente, auspica che si possa trovare un punto di incontro, ritenendo che ciascuno, in tale materia, prenderà in considerazione anche le ragioni degli altri. Apprezza poi i toni sereni dell'odierno dibattito. Dichiara di nutrire invidia per quei colleghi che, come Boato, hanno certezze in una materia così delicata, in merito alla quale occorre considerare invece anche il punto di vista degli altri.
Ritiene quindi opportuno trovare un punto di equilibrio tra tutti i soggetti coinvolti nella fecondazione medicalmente assistita. Si sta infatti disciplinando una situazione nuova; pertanto non appare opportuna alcuna pregiudiziale ideologica tra cattolici e non cattolici, così come affermato dal deputato Boato. Ribadisce inoltre di avere aggiunto alla proposta di parere da lei presentata talune ulteriori condizioni, invitando i colleghi a prenderne visione. In conclusione dichiara voto di astensione sulle altre proposte di parere.
Claudia MANCINA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) esprime un certo sconcerto per un dibattito che appare inquietante perché distante dalla realtà, costituita dalle sofferenze delle persone sterili e dall'appartenenza delle conoscenze tecniche al patrimonio dell'umanità. Non si è trattato di un confronto tra diverse concezioni delle stesse ispirazioni religiose. Si è manifestata una cultura laica tutt'altro che liberista, ma fondata sul senso di responsabilità e di realtà volti a trovare un ragionevole equilibrio tra libertà individuale e coscienza sociale. Condivide quindi quanto affermato dal collega Cerulli: si tratta di dare ordine all'attuale situazione. L'obiettivo, infatti, non è quello di introdurre in Italia la procreazione assistita, ma di regolare - come in tutti i paesi europei - un fenomeno che già esiste. Chiudere gli occhi non è una soluzione. Non condivide la prima e la seconda condizione contenute nella proposta di parere del relatore. Non si può, infatti, parlare di eugenetica a «cuor leggero»; inoltre, la scelta di limitare l'accesso a tali tecniche alle coppie di fatto non può essere interpretato come se nascondesse una volontà di inganno. Dichiara tuttavia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, in quanto considera insostenibili le obiezioni di costituzionalità. Infatti, la Corte costituzionale si è già espressa chiaramente in merito alla problematica concernente la famiglia di fatto. Per quanto riguarda invece la fecondazione eterologa, trova pretestuoso pensare che un tipo di filiazione fondata su un fortissimo investimento affettivo non dia origine ad una famiglia, ma che possa addirittura incrinare il rapporto di coppia. Il valore della tradizione occidentale consiste nel trasformare ciò che è naturale in qualcosa di morale ed affettivo.
Rolando FONTAN (gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania) rileva che l'odierno dibattito ha messo in luce che la questione in esame ricade in schematismi ideologici ai quali la lega nord non è interessata. Esprime preoccupazione in merito alle conseguenze di tale provvedimento: si chiede infatti dove possa condurre. Non condivide poi il contenuto della prima condizione della proposta di parere del relatore, esprimendo parimenti dubbi in ordine alla problematica concernente la convivenza. Concorda invece sulla terza e sulla quarta condizione, ricordando a tal riguardo che il suo gruppo aveva presentato un emendamento in tal senso nel corso dell'esame presso la XII Commissione.
Ritiene quindi concreto il pericolo del «far west» soprattutto in riferimento alla prima condizione; occorre infatti verificare come verrà disciplinata in concreto tale «materia». Il dibattito odierno evidenzia, peraltro, una logica di schieramento tra maggioranza e opposizione che non condivide. Sarebbe anche disposto a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, qualora venisse eliminata la prima condizione e qualora fossero recepite le ulteriori condizioni proposte dal deputato Scoca. Dichiara, infatti, di preferire la coscienza, piuttosto che la scienza.
Giovanni CREMA (gruppo misto-socialisti italiani) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Gli interventi dei deputati Soda, Boato e Mancina lo esimono dall'entrare nel merito. Nel sottolineare il rispetto delle diverse sensibilità nell'ambito della proposta di parere formulata dal relatore, ritiene che nell'ulteriore corso dell'esame di merito sarà possibile apportare le necessarie correzioni al provvedimento.
Diego NOVELLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ricorda di aver presentato insieme a colleghi di diversa estrazione culturale una proposta di legge volta a disciplinare la materia in esame. Pur non condividendo nel merito il testo unificato elaborato dalla XII Commissione, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto non sussistono profili di incostituzionalità.
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore, avverte che la sua proposta di parere verrà posta in votazione nella sua originaria formulazione.
La Commissione approva, infine, la proposta di parere formulata dal relatore, risultando pertanto precluse le altre proposte di parere.
La seduta termina alle 12.
ALLEGATO 1
Procreazione medicalmente assistita (testo unificato delle proposte di legge nn. 414 e abbinate).
PROPOSTE DI PARERE
La Commissione affari costituzionali
preso atto della assoluta necessità di giungere al più presto alla approvazione di una legge che superi l'attuale stato di vuoto normativo che rende possibile e facilita il diffondersi di pratiche lesive della salute e della dignità dei cittadini;
tenuto conto che il testo approvato dalla Commissione affari sociali si propone di stabilire precise norme a tutela del diritto alla salute dei cittadini, a garanzia del rispetto della persona umana e dell'embrione e di sottrarre le pratiche di procreazione medicalmente assistita a logiche speculative di mercato;
riconferma il valore della ricerca scientifica della quale il legislatore è tenuto a rispettare la libertà, limitandosi a garantire che le sue applicazioni non violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana;
preso atto del lungo e serio lavoro compiuto dalla Commissione affari sociali, rileva la positività:
a) che la procreazione medicalmente assistita sia prevista non come un «metodo alternativo» di procreazione, ma come rimedio, qualora il metodo naturale abbia fallito;
b) che si chieda il consenso informato della coppia e che alla coppia stessa sia prospettata anche l'opportunità dell'adozione o dell'affidamento familiare;
c) che sia prevista la creazione presso l'istituto superiore di sanità del registro dei centri autorizzati alla raccolta e alla conservazione del seme;
d) che le norme si facciano carico della tutela dell'embrione sia limitando il numero degli embrioni prodotti, sia vietando qualsiasi sperimentazione umana su di essi nonchè ogni forma di selezione a scopo eugenetico;
e) che sia evitata ogni logica speculativa o di mercato;
f) che si affronti il problema dello stato giuridico del bambino nato attraverso le tecniche previste dalla legge;
g) che sia prevista la istituzione di un registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, riservato alle strutture pubbliche ed a quelle private autorizzate dalle regioni, prevedendo per la sola struttura pubblica la possibilità di ricevere donazioni di gameti al fine di evitare qualsiasi logica di mercificazione e di realizzare una efficace tutela della salute;
h) che sia previsto il divieto di donazione umana, di miscelazione di liquido seminale proveniente da persone diverse, di fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa, nonché la produzione di ibridi o di chimere;
i) che sia previsto un serio ed articolato sistema sanzionatorio;
l) che sia prevista l'obiezione di coscienza per il personale medico e paramedico a reale rispetto della libertà di questi soggetti;
ritenendo inoltre utile ed opportuna la relazione annuale al Parlamento per un periodico monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno e sulla attuazione della legge;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
all'ulteriore corso del provvedimento, formulando le seguenti condizioni:
1) che all'articolo 4, laddove si prevede il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, siano evitate previsioni che possano dar luogo a fenomeni di selezione eugenetica;
2) che all'articolo 5 sia meglio precisato ciò che il legislatore intende per coppie «stabilmente legate da convivenza», indicando validi sistemi di verifica della situazione, al fine di evitare raggiri della legge che portino a superare il divieto di fecondazione medicalmente assistita di soggetti «singoli»;
3) che sia previsto lo status di figlio legittimo anche per i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che avvengono al di fuori delle procedure previste dal testo in esame. La Commissione non ritiene infatti possibile far ricadere sui figli le conseguenze dell'inosservanza della legge sulla procreazione medicalmente assistita operate dai genitori, sui quali ultimi soltanto deve gravare una eventuale sanzione;
4) che siano rafforzate le norme a tutela dell'embrione nella logica dell'articolo 1 della legge n. 194 del 1978, che prevede la «tutela della vita umana fin dal suo inizio».
Nel corso della discussione vari interventi hanno sollevato dubbi circa il contrasto delle norme relative alla fecondazione per coppie di fatto e alla fecondazione eterologa con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Altri invece hanno contestato la legittimità costituzionale delle norme che prevedono il divieto di fecondazione medicalmente assistita di «singoli» per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Carta costituzionale. La maggioranza della I Commissione non ha però ritenuto sussista contrasto in senso tecnico-giuridico fra le norme approvate dalla Commissione affari sociali e le norme costituzionali.
La I Commissione raccomanda, comunque, alla Commissione di merito di porre particolare attenzione a che le scelte normative da essa operate contengano al massimo il rischio di indebolire nella cultura e nel costume il principio che individua nella famiglia una società naturale fondata sul matrimonio.
Si chiede inoltre alla Commissione affari sociali di approfondire ed incentivare, anche con altri provvedimenti, la ricerca scientifica e le concrete possibilità di utilizzare non embrioni già forniti di natura umana ma cellule-uovo ibernate, rispetto alle quali la eventuale distruzione delle unità in soprannumero, in caso di immediato successo della fecondazione, non pone alcun problema di carattere giuridico.
Il relatore.
La Commissione affari costituzionali,
premesso:
che nel testo è prevista la possibilità che dal seme di un singolo donatore possono essere fecondate sino a cinque donne diverse;
che tale fecondazione possa avvenire con la tecnica del congelamento in tempi diversi;
che per accedere a tale tecnica di fecondazione sia sufficiente una non meglio determinata stabilità di coppia;
considerato:
che l'articolo 29 primo comma della Costituzione recita; «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio.»;
che l'articolo 31 della Costituzione recita: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare nguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.»;
che l'articolo 32 terzo comma della Costituzione recita: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»;
ritenuto che quanto previsto dal progetto di legge sia in contrasto con gli articoli della Costituzione sopracitati.
esprime
PARERE CONTRARIO
Giovanardi.
La I Commissione,
rilevato quanto segue:
Priorità dei diritti del figlio.
I profili sotto i quali il testo in esame deve essere valutato sono due: il diritto alla vita e il diritto alla famiglia del figlio quali risultano dagli atti 2 - 29 - 30 - 31 della Costituzione. Sotto tale riguardo la discussione investe gli articoli 16, primo e terzo comma anche in relazione all'articolo 17, l'articolo 4, terzo comma e l'articolo 5 del testo unificato.
Poiché peraltro altre disposizioni costituzionali potrebbero essere invocate a protezione degli interessi degli adulti ad avere un figlio, sicché si profila un possibile conflitto di interessi tutti costituzionalmente tutelati, bisogna preliminarmente richiamare il solidissimo principio del dovere di dare priorità agli interessi e diritti del figlio.
La scelta della precedenza del bene per il minore è criterio consacrato nel nostro codice civile (la riforma del diritto di famiglia del 1975 lo ha ulteriormente sottolineato) e trova autorevolissima espressione nell'articolo 3 della Convenzione sui diritti dei bambini adottata dall'Assemblea dell'ONU nel 1989 e già ratificata dall'Italia: «in tutte le azioni riguardanti bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione». Ne deriva che il pur apprezzabile desiderio degli adulti di avere un figlio non può realizzarsi in forme tali da provocare (o da creare il rischio di provocare) danno al figlio, Sembra doveroso richiamare anche la dichiarazione dei diritti del fanciullo del precedente 1959, dove si chiede che la società e lo Stato «devono dare ai bambini il meglio di se stessi». Poiché la P.M.A. impegna non la sola libertà di persone adulte, ma anche la complessa organizzazione intellettuale, sanitaria, economica della società e dello Stato, il richiamo sembra pertinente.
Il diritto alla vita in rapporto all'articolo 16 - primo e terzo comma e dell'articolo 17.
Il diritto alla vita del concepito trova tutela nell'articolo 2 e 31 della Costituzione, secondo la nota sentenza della Consulta n. 27 del 18 febbraio 1975. Tale decisione è stata ribadita e reintegrata recentemente dalla sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997, nella quale la Corte ha reiteratamente riconosciuto il diritto alla vita del concepito ed anzi ha annotato che esso «ha conseguito nel corso degli anni sempre maggior riconoscimento, anche sul piano internazionale e mondiale» e che appartiene «all'essenza dei valori supremi su cui si fonda la costituzione italiana».
La disciplina dell'aborto contenuta nella legge 22 maggio 1978 n. 194 non è un argomento contro il riconoscimento costituzionale di un tale diritto, sia perché, al contrario, proprio sul conflitto di diritti e quindi sull'esistenza del diritto del concepito è giustificabile la costituzionalità di tale legge secondo la sentenza n. 27/75 della Corte costituzionale, sia perché la situazione dell'embrione umano concepito in vitro e le possibilità concrete della sua tutela sono completamente diverse rispetto all'embrione accolto nel seno materno.
Nella fecondazione in vitro il diritto alla vita dell'embrione è palesemente leso dalla sperimentazione embrionale, dalla produzione d'embrioni soprannumerari, dal loro congelamento; il sistema degli articoli 16 e 17 è pertanto in contrasto con le esigenza costituzionali perché:
al secondo comma dell'articolo 16, contradicendo il primo comma, si consente la ricerca sperimentale, inevitabilmente letale per l'embrione a cui si riferisce, essendo giovanissimo e conservato in provetta, sicché non deve trarre in inganno la finalità terapeutica che riguarda la categoria degli embrioni e cioè altri rispetto a quello sottoposto a sperimentazione;
al terzo comma dell'articolo 16 si dice che «le tecniche ... devono tendere a creare il numero di embrioni strettamente necessario per un unico impianto». Ma la legge non deve esprimere desideri o auspici, ma comandare e vietare.
L'assenza di sanzioni all'articolo 17 conferma la volontà sostanzialmente permissiva della proposta.
Non è vietato il congelamento degli embrioni né all'articolo 16, né all'articolo 17.
Si impone, pertanto una correzione ed integrazione del teso agli articoli 16 e 17.
Il diritto al famiglia in rapporto al matrimonio.
Sebbene il matrimonio non sia una garanzia assoluta di stabilità, tuttavia esso è l'istituzione che - di fatto - garantisce la stabilità della coppia, e quindi il benessere del figlio, nel massimo grado possibile. Esso corrisponde, quindi, all'interesse del figlio.
L'articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», l'articolo 30 della Costituzione, chiama «legittima» solo questo tipo di convivenza e l'articolo 31 della Costituzione impone alla Repubblica il dovere di «agevolare ... la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi».
La famiglia di cui parla quest'ultima norma è quella definita dall'articolo 29. Questo ci consente di tracciare una distinzione tra famiglia legittima e famiglia di fatto.
Anche la seconda in base a un generale principio di solidarietà, può meritare provvidenze una volta che sia esistente e consolidata, ma non è consentito allo Stato favorirne e agevolarne la costituzione. Lo Stato si limita, quanto alla origine della famiglia di fatto, a prenderne atto. Lo stesso discorso va fatto per la filiazione. La preferenza per quella legittima è del tutto evidente nel sistema normativo. La filiazione naturale, che un tempo era addirittura chiamata illegittima, è un dato di fatto che l'ordinamento non incoraggia, ma di cui prende atto al punto da stabilire costituzionalmente che anche «ai figli nati fuori del matrimonio la legge assicura ogni tutela» purché «compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» (articolo 30/3 della Costituzione). Giustamente, in base al principio di eguaglianza, la situazione giuridica dei figli naturali è andata molto avvicinandosi a quella dei figli legittimi. Ma restano ancora talune differenze ed è evidente che «il meglio» per il figlio è di essere «legittimo». Inoltre la generazione di un figlio è un atto costitutivo di un rapporto familiare sicché il favore della società e dello Stato devono preferire la genesi della filiazione legittima, anche se, di fronte a una filiazione naturale già avvenuta, deve scattare il principio generale di solidarietà.
Onde evitare equivoci ed illogicità la distinzione tra il principio di preferenza per la famiglia legittima, che si esprime soprattutto nella fase costitutiva, e principio di solidarietà, che si manifesta anche nei confronti delle famiglie di fatto specie in presenza di figli una volta che il rapporto di convivenza e di filiazione naturale vi si sia, va fortemente sottolineata.
Non è vero, infatti, che la giurispridenza costituzionale abbia equiparata la famiglia legittima a quella di fatto. È vero soltanto che essa, una volta che i figli ci siano, cerca di adeguarsi al dettato costituzionale per cui tutti i genitori, anche naturali, hanno il dovere di mantenere i figli (cfr. Corte costituzionale n. 166 del 13 maggio 1998).
Sembra pertanto in contrasto con la costituzione e con una corretta interpretazione dell'intero ordinamento giuridico l'articolo 5 del testo adottato dalla Commissione affari sociali che consente l'accesso alla P.M.A. anche alle coppie non sposate con lesione del prevedibile «meglio» per il minore e del suo diritto alla famiglia legittima (v. anche articolo 1 legge sull'adozione). Va notato che, specie in un sistema che prevede il divorzio, non è oltremodo gravoso o irrazionale richiedere a chi voglia un figlio con l'impegno dello Stato e delle sue strutture pubbliche, di accedere prima al matrimonio come garanzie di certezza giuridica e di stabilità sociale. Non sembra una richiesta esosa per chi vuole un figlio «ad ogni costo».
Il diritto alla famiglia con riferimento agli obblighi dei genitori biologici.
Secondo l'articolo 30 della Costituzione «è doveroso e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». È del tutto evidente che il Costituente pensa ai genitori genetici, tanto è vero che l'allusione alla genitorialità sociale o «degli affetti», cioè all'adozione, è fatto immediatamente dopo, con la statuizione che «nei casi di incapacità dei genitori la legge prevede a che siano assolti i loro compiti».
Ora l'articolo 4 prevede invece, una eliminazione in radice del dovere costituzionale dei genitori biologici di provvedere al mantenimento e alla cura dei figli da essi generati. Sembra dunque evidente un contrasto della P.M.A. eterologa con la Costituzione.
In sostanza il c.d. «dono» di gameti o di embrioni altro non è che un abbandono premeditato e con la collaborazione di terzi del figlio appena generato. Non sembra che ciò possa esser considerato coerente con il dovere costituzionale di mantenimento (la cui principale violazione è l'abbandono) posto a carico dei genitori biologici. È ben vero che il sistema ammette l'abbandono come presupposto dell'adozione. È previsto che il figlio possa non essere riconosciuto dai genitori biologici. Ma l'ordinamento, ancora una volta, prende in considerazione una situazione già verificatasi, non accettabile e in contrasto con l'ordinamento, per porvi rimedio. Diversa cosa sarebbe il provocare la situazione non auspicabile. L'adozione moderna ha il compito di dare una famiglia a che non ce l'ha, rimediando all'abbandono, non di dare un figlio a chi non ce l'ha provocando l'abbandono. La possibilità di non riconoscere il figlio naturale (si noti «naturale») anche da parte della madre al momento del parto, ha lo scopo di evitare l'infanticidio e comunque di attuare il dovere costituzionale dello Stato di provvedere a sostituire i genitori che non siano in grado di assolvere i loro compiti (articolo 30/2o comma della Costituzione), cioè, per l'appunto , di proteggere il diritto alla vita e il diritto alla famiglia del figlio. Tutto il contrario di quanto avviene attraverso la fecondazione eterologa dove l'abbandono è programmato come scopo e non come rimedio e dove il rischio per il diritto alla vita e il diritto alla famiglia sarebbe evitabile semplicemente vietando la eterologa. Va perciò modificato il terzo comma dell'articolo 4 vietando la fecondazione artificiale eterologa. Il limite ivi previsto (la preferenza per l'omologa) è del tutto apparente essendo evidente che per natura e non per legge nessuna coppia in grado di ricorrere ai propri gameti si rivolge invece a terzi.
La Commissione Affari costituzionali,
in base alle considerazioni che precedono esprime
PARERE FAVOREVOLE
subordinatamente all'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) l'articolo 4, nel prevedere la PMA eterologa, si pone in contrasto con i principi e i dettami della Costituzione in premessa ricordati e pertanto al comma 3 va affermato il divieto e non la legittimazione della PMA eterologa;
2) l'articolo 5, laddove consente l'accesso alla PMA anche alle coppie non sposate, si pone anch'esso in contrasto con gli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione e va pertanto emendato nella parte de qua;
3) gli articoli 16 e 17 vanno resi conformi sia alle disposizioni costituzionali ricordate al punto 2) sia agli orientamenti giurisprudenziali affermati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 27 del 18 febbraio 1975 e n. 35 del 10 febbraio 1997), anche in direzione della previsione di un divieto espresso di congelamento degli embrioni, inserendosi altresì all'articolo 17 apposita sanzione per il caso di infrazione del relativo divieto,
Garra.
La I Commissione,
premesso che in materia di procreazione medicalmente assistita è indispensabile ed improcrastinabile avere una legge, per colmare un vuoto legislativo.
Ma, evidentemente non una qualsiasi legge, ma una regolamentazione equilibrata tra tutti i soggetti coinvolti e tendenzialmente giusta e rispettosa dei princìpi costituzionali.
Il primo impegno del legislatore è quello di dare una normativa rigorosa che tuteli la dignità della persona umana, la sorte del nascituro, nella sua qualità di soggetto più debole, che non ha la possibilità di esprimersi e di difendersi, dunque quello più bisognoso di tutela.
Profili d'incostituzionalità.
La fecondazione eterologa contrasta con gli articoli 29, 30 e 31 Costituzione nei quali è chiaramente affermato che la famiglia (quella riconosciuta e protetta dalla Costituzione) è quella fondata sul matrimonio. La qualifica di società naturale, riconosciuta dalla Costituzione, si fonda sulla peculiarità del legame matrimoniale che sulle responsabilità, tutele e diritti reciproci, tra i membri che la compongono, tutti interconnessi tra di loro e tali da servire non solo da reciproca protezione personale ed interpersonale, ma di una più ampia tutela della «collettività» famiglia e dei suoi membri.
Il segmento relazionale che, infatti, s'instaura tra i vari soggetti appartenenti alla famiglia, non è solamente bipolare, come genitore-figlio (ciò che accade nella filiazione naturale), ma è diffuso tra i genitori ed i figli, tra i genitori tra di loro, tra gli ascendenti, tra i discendenti ed i collaterali.
Del resto, al di là delle singole norme costituzionali (del resto non leggibili diversamente che da come sono chiaramente espresse), è dall'insieme stesso del dettato costituzionale che si ricava il senso del concetto di famiglia così come voluto dai costituenti. Tra l'altro nella discussione del 30 ottobre 1946 l'onorevole Palmiro Togliatti afferma che: «mentre la formula proposta dall'onorevole Corsanego ("la famiglia è unità naturale e fondamentale della società") è a suo parere equivoca e costituisce una definizione astratta della famiglia (fondata sul matrimonio), mentre quella dell'onorevole Iotti, che considera la famiglia quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione, si riferisce a qualcosa di molto concreto, e stabilisce non solo il riconoscimento, ma anche la tutela della famiglia».
Dunque non credo che possano insorgere equivoci in merito alla lettura della nostra Costituzione vigente, non solo per quanto riguarda il concetto di famiglia, ma anche per quanto riguarda l'ammissibilità, a spese dello Stato, dell'accesso, da parte dei conviventi, alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, perché vorrebbe attribuito un riconoscimento normativo ufficiale alla coppia di fatto, che non implica solo mere regolamentazioni della conseguenzialità della convivenza, ma l'attribuzione di diritti (medicalmente assistiti), connessi al ruolo della procreazione.
Da tutto ciò discende che non si pongono solo dubbi di legittimità costituzionale, quanto piuttosto vi sono veri e propri contrasti con il dettato e lo spirito della Costituzione.
La tutela del nascituro e del suo status giuridico.
Questa è inscindibilmente connessa e demandata al consenso informato, espresso dai soggetti previsti dall'articolo 5.
Per quanto riguarda la fecondazione omologa, rispetto alla tutela del nascituro, non vi sono particolari perplessità.
Ma, per quanto riguarda l'eterologa (mono o bieterologa) le perplessità sono legate al fatto che il suo status (figlio legittimo o riconosciuto), è legato al consenso delle persone previste dall'articolo 6.
Tenuto conto che il consenso può essere annullato, per errore, violenza e dolo, quando ciò dovesse avvenire quale sarà il destino del nato o del nascituro?
Occorrerebbe almeno prevedere un consenso non soggetto ad annullabilità, perché, una volta annullato il consenso, cadrebbe lo status di filiazione, con tutte le conseguenze a danno del minore e tutti i vantaggi a favore dei «maggiori».
Introduzione di princìpi di eugenetica.
Si ravvisano nel comma 3 dell'articolo 4, nonché nell'articolo 16 comma 2.
Evidentemente, anche in altri tempi il legislatore si è fatto carico della «sanità della razza», ma nell'attuale costituzione non vi è traccia di tale «etica».
L'articolo 5 prevede l'accesso alle tecniche di p.m.a. a persone che non abbiano più di 52 anni.
Tenuto conto che l'accesso non vuol dire raggiungere il risultato, fino a quando queste persone, una volta che vi hanno «accesso», entro i 52 anni, potranno continuare ad accedervi?
Il diritto alla salute, dei nati a seguito di fecondazione eterologa, è negato, di fatto, non potendo essi conoscere la loro genetica, se non su autorizzazione dell'autorità giudiziaria e qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute.
Se il «nato eterologo» ha urgenza o impossibilità personale di accedere a queste informazioni per potersi salvare, chi dovrà farlo al suo posto? Ed i tempi giudiziari saranno in grado di essere tempestivi?
Anche in questo caso c'è una disparità di previsioni che contrasta con l'articolo 3 Costituzione.
Ritenendo utile un monitoraggio sull'attuazione della legge esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, facendo proprie tutte le condizioni già formulate dalla relatrice Presidente onorevole Jervolino ed aggiungendo le seguenti ulteriori condizioni:
a) che vengono rese effettive e finanziate la previsione d'intervento contro la sterilità e la infertilità previsti dall'articolo 2;
b) che sia reso irrevocabile e non annullabile il consenso espresso ex articolo 6;
c) che sia limitata ad una sola la donazione di gameti da uno stesso soggetto;
d) che sia meglio specificato all'articolo 11 comma 2 in tema di disconoscimento di paternità, per quanto riguarda l'eterologa;
e) che sia vietata sugli embrioni la ricerca clinica e sperimentale anche quando si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche;
f) che sia reso possibile risalire all'identità del donatore immediatamente, ed anche da parte del medico nel caso in cui ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute della persona nata eterologa.
Scoca.
La I Commissione,
premesso che in materia di procreazione medicalmente assistita è indispensabile ed improcrastinabile avere una legge, per colmare un vuoto legislativo.
Ma, evidentemente non una qualsiasi legge, ma una regolamentazione equilibrata tra tutti i soggetti coinvolti e tendenzialmente giusta e rispettosa dei princìpi costituzionali.
Il primo impegno del legislatore è quello di dare una normativa rigorosa che tuteli la dignità della persona umana, la sorte del nascituro, nella sua qualità del soggetto più debole, che non ha la possibilità di esprimersi e di difendersi, dunque quello più bisognoso di tutela.
Profili d'incostituzionalità.
La fecondazione eterologa contrasta con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione nei quali è chiaramente affermato che la famiglia (quella riconosciuta e protetta dalla Costituzione) è quella fondata sul matrimonio. La qualifica di società naturale, riconosciuta dalla Costituzione, si fonda, si sulla peculiarità del legame matrimoniale che sulle responsabilità, tutele e diritti reciproci, tra i membri che la compongono, tutti interconnessi tra di loro e tali da servire non solo da reciproca protezione personale ed interpersonale, ma di una più ampia tutela della «collettività» famiglia e dei suoi membri.
Il segmento relazionale che, infatti, s'instaura tra i vari soggetti appartenenti alla famiglia, non è solamente bipolare, come genitore-figlio (ciò che accade nella filiazione naturale), ma è diffuso tra i genitori ed i figli, tra i genitori tra di loro, tra gli ascendenti, tra i discendenti ed i collaterali.
Del resto, al di là delle singole norme costituzionali (del resto non leggibili diversamente che da come sono chiaramente espresse), è dall'insieme stesso del dettato costituzionale che si ricava il senso del concetto di famiglia così come voluto dai costituenti. Tra l'altro nella discussione del 30 ottobre 1946 l'onorevole Palmiro Togliatti afferma che: «mentre la formula proposta dall'onorevole Corsanego ("la famiglia è unità naturale e fondamentale della società") è a suo parere equivoca e costituisce una definizione astratta della famiglia (fondata sul matrimonio), mentre quella dell'onorevole Iotti, che considera la famiglia quale fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione, si riferisce a qualcosa di molto concreto, e stabilisce non solo il riconoscimento, ma anche la tutela della famiglia».
Dunque non credo che possano insorgere equivoci in merito alla lettura della nostra Costituzione vigente, non solo per quanto riguarda il concetto di famiglia, ma anche per quanto riguarda l'ammissibilità, a spese dello Stato, dell'accesso, da parte dei conviventi, alle pratiche di procreazione medicalmente assistita, perché vorrebbe attribuito un riconoscimento normativo ufficiale alla coppia di fatto, che non implica solo mere regolamentazioni della conseguenzialità della convivenza, ma l'attribuzione di diritti (medicalmente assistiti), connessi al ruolo della procreazione.
Da tutto ciò discende che non si pongono solo dubbi di legittimità costituzionale, quanto piuttosto vi sono veri e propri contrasti con il dettato e lo spirito della Costituzione.
La tutela del nascituro e del suo status giuridico.
Questa è inscindibimente connessa e demandata al consenso informato, espresso dai soggetti previsti dall'articolo 5.
Per quanto riguarda la fecondazione omologa, rispetto alla tutela del nascituro, non vi sono particolari perplessità.
Ma, per quanto riguarda l'eterologa (mono o bieterologa), le perplessità sono legate al fatto che il suo status (figlio legittimo o riconosciuto), è legato al consenso delle persone previste dall'articolo 6.
Tenuto conto che il consenso può essere annullato, per errore, violenza e dolo, quando ciò dovesse avvenire quale sarà il destino del nato o del nascituro?
Occorrerebbe almeno prevedere un consenso non soggetto ad annullabilità, perchè, una volta annullato il consenso, cadrebbe lo status di filiazione, con tutte le conseguenze a danno del minore e tutti i vantaggi a favore dei «maggiori».
Introduzione di principi di eugenetica.
Si ravvisano nel comma 3 dell'articolo 4, nonchè nell'articolo 16, comma 2.
Evidentemente, anche in altri tempi il legislatore si è fatto carico della «sanità della razza», ma nell'attuale Costituzione non vi è traccia di tale «etica».
L'articolo 5 prevede l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a persone che non abbiano più di 52 anni.
Tenuto conto che l'accesso non vuol dire raggiungere il risultato, fino a quando queste persone, una volta che vi hanno «accesso», entro i 52 anni, potranno continuare ad accedervi?
Il diritto alla salute, dei nati a seguito di fecondazione eterologa, è negato, di fatto, non potendo essi conoscere la loro genetica, se non su autorizzazione dell'autorità giudiziaria e qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute.
Se il nato «eterologo» ha urgenza o impossibilità personale di accedere a queste informazioni per potersi salvare, chi dovrà farlo al suo posto? Ed i tempi giudiziari saranno in grado di essere tempestivi?
Anche in questo caso c'è una disparità di previsioni che contrasta con l'articolo 3 della Costituzione.
Ritenendo utile un monitoraggio sull'attuazione della legge esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, facendo proprie tutte le condizioni già formulate dalla relatrice presidente onorevole Jervolino ed aggiungendo le seguenti ulteriori condizioni:
a) che vengano rese effettive e finanziate la previsione d'intervento contro la sterilità e la infertilità previsti dall'articolo 2;
b) che sia reso irrevocabile e non annullabile il consenso espresso ex articolo 6;
c) che sia limitata ad una sola la donazione di gameti da uno stesso soggetto;
d) che sia meglio specificato all'articolo 11, comma 2 in tema di disconoscimento di paternità, per quanto riguarda l'eterologa;
e) che sia vietata sugli embrioni la ricerca clinica e sperimentale anche quando si perseguono finalità terapeutiche e diagnostiche;
f) che sia reso possibile risalire all'identià del donatore immediatamente, ed anche da parte del medico nel caso in cui ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo per la salute della persona nata eterologa;
g) l'articolo 5, laddove consente l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche alle coppie non sposate e l'articolo 4, nel prevedere la procreazione medicalmente assistita eterologa, si pongono in contrasto con gli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione e, dunque, vanno emendati;
riformulare l'articolo 4, comma 2, lettera a), nel senso di prevedere in essa la tutela della vita umana fin dal suo inizio;
all'articolo 14, comma 1, eliminare al comma 1, lettera a), l'espressione «embrioni»;
nel medesimo articolo 14 prevedere che l'embrione anche dopo la morte della donna che lo porta in grembo, possa essere salvato;
all'articolo 16, terzo comma, sostituire la lettera a2a) a1con la seguente: «È vietata la produzione in vitro di embrioni umani a fini diversi da quello dell'impianto nell'utero della donna che ne ha richiesto la formazione nell'ambito delle procedure della presente legge»;
all'articolo 16, comma 4, eliminare le parole «tendono a creare»;
all'articolo 16, comma 4 aggiungere dopo il primo periodo il seguente: «Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna»;
all'articolo 17, anteporre al comma 1 il seguente: «Chiunque cagioni dolosamente la soppressione di un embrione in vitro è punito con la reclusione da due a cinque anni;
all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «sui metodi», aggiungere le seguenti: «Sui problemi bioetici coinvolti e sui possibili effetti collaterali, sanitari, psicologici dell'applicazione delle tecniche stesse, sulla possibilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il concepito e per colui al quale è riconosciuta la paternità»;
all'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis: «i soggetti di cui all'articolo 5 devono essere altresì informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai medesimi soggetti sul numero degli embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti».
(Nuova formulazione).
Scoca.
II Commissione PERMANENTE
(Giustizia)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Giovedì 26 febbraio 1998
Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 11.50.
Proposte di legge:
SCOCA ed altri: Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in materia di inseminazione artificiale (414).
PALUMBO ed altri: Norme in materia di riproduzione assistita (616) JERVOLINO RUSSO ed altri: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (816).
JERVOLINO RUSSO ed altri: Norme a tutela dell'embrione umano (817) BUTTIGLIONE ed altri: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (958).
POLI BORTONE ed altri: Norme per la tutela dell'embrione e della dignità della procreazione assistita (991).
MUSSOLINI: Norme in materia di inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro (1109).
BURANI PROCACCINI: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1140).
CORDONI ed altri: Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (1304).
GAMBALE: Norme in materia di tutela dell'embrione umano e di tecniche di procreazione assistita (1365).
GRIMALDI: Modifica all'articolo 244 del codice civile in materia di riconoscimento della paternità (1488).
SAIA ed altri: Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (1560).
MELANDRI e MANCINA: Norme in materia di riproduzione assistita (1780).
SBARBATI: Norme in materia di congelamento di embrioni per trasferimento differito o per adozione prenatale (2787).
PIVETTI: Norme per il divieto della manipolazione genetica dell'embrione umano a scopo di ripetizione degli organi e degli individui (clonazione) (3323).
TERESIO DELFINO ed altri: Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale concernente il divieto della donazione umana (3333).
CONTI ed altri: Disciplina della donazione umana (3334);
GIANCARLO GIORGETTI: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3338).
PROCACCI e GALLETTI: Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana (3549).
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
Vincenzo SINISCALCHI (democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, osserva che all'esame della Commissione è demandata l'espressione del parere sul testo unificato elaborato dalla XII Commissione sulla scorta di lunghi e approfonditi lavori di ricerca, di consultazione, di valutazione delle numerose proposte di legge nella delicata materia della fecondazione assistita. È noto il dibattito culturale, scientifico ed etico che ha indotto la pratica della fecondazione artificiale specie in rapporto al vuoto di una legislazione specifica sollecitata da proposte che si rinvengono fin dalla III legislatura ed al ristretto ambito di interventi del Ministero della Sanità che, a partire dal 1o marzo 1985, ha regolato con circolari soltanto limiti e condizioni di legittimità dei servizi dell'inseminazione artificiale nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
Il testo unificato proposto al nostro esame nel suo complessivo impianto è diretto alla organica disciplina della procreazione medicalmente assistita come risposta al problema, che accomuna tutte le proposte, della riproduzione nel caso di sterilità o di infertilità.
Pressoché tutte le norme dell'articolato, distribuite nei dieci capi di cui esso e composto, implicano problematiche che incidono su diversi profili giuridici e, in particolare di compatibilità con norme costituzionali, civili, penali contenendo la legge che si propone, sotto questo aspetto, integrazioni dell'ordinamento civile e di quello penale. Richiama pertanto i fondamentali profili giuridici che il provvedimento all'attenzione della Commissione Giustizia.
La legge riconosce anche al concepito titolarità di diritti ancorché subordinati all'evento della nascita. Tale disposizione rilevante in materia di capacità a succedere sia da parte del nato sia da parte del concepito al momento dell'apertura della successione. In proposito vale anche il richiamo alla capacità, per il concepito, di ricevere donazione, nonché all'articolo 462, comma 3 del codice civile che estende la capacità di ricevere per testamento e per donazione anche al soggetto non ancora concepito quando sia tuttavia figlio di vivente alla morte del testitore o al momento della donazione.
Le norme citate non definiscono, tuttavia, il concepimento come momento di acquisto di capacità giuridica bensì come situazione biologica cui si riferiscono interessi meritevoli di tutela piena all'atto della nascita. Altre forme di tutela del nascituro anche non ancora concepito riguardano il potere di rappresentanza dei genitori a tutela del suo interesse. A tale proposito ricorda gli articoli 320, relativo all'amministrazione di beni, 643, in tema di diritti successori, 715, che sui limiti alla divisione ereditaria allorché vi siano nascituri tra i chiamati.
Si identifica il momento di perdita della capacità giuridica con la morte ma, in parallelo con il provvedimento in esame lo sviluppo delle tecniche di rianimazione in particolare riferiti agli intervalli di sopravvivenza pongono l'esigenza di legiferare in materia, specie ivi tema di accertamento della morte riferito alla necessiti di procedere d espianti per trapianti terapeutici di organi. Ricorda che la legge 2 dicembre 1975, n. 644 «Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico» non ha piena attuazione.
Gli atti di disposizione del proprio corpo in applicazione dell'articolo 32 della Costituzione, che considera la salute diritto soggettivo fondamentale ad interesse collettivo, determinano una lettura nuova dell'articolo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo allorché attentino alla integrità fisica o siano in contrasto con la legge, l'ordine pubblico, il buon costume. Il collegamento del principio di libertà personale fissato dall'articolo 13, con l'articolo 32, 2 comma della Costituzione con l'aggiornamento dei concetti fluidi di «ordine pubblico» e di «buon costume» ha consentito alla legislazione speciale di applicare i criteri dell'articolo 5 a fattispecie di atti dispositivi del proprio corpo meritevoli di inquadramento normativo, come alle trasfusioni, al trapianto di rene, al trapianto di parti del cadavere, al mutamento di sesso, alla sterilizzazione come concepita dopo l'abolizione dell'articolo 522 codice penale.
È chiaro l'impatto che la proposta di legge in esame ha sui rapporti contemplati dal diritto civile in tema di filiazione legittima naturale e adulterina, incestuosa, adottiva e con le prescrizioni di paternità e concepimento come previste dagli articoli 231 e 232 del codice civile e contrastate soltanto nei casi di disconoscimento come previsti nel codice civile e nella giurisprudenza in materia di prove.
Se il quadro di riferimento civilistico si attesta sulle norme citate, va sottolineato che alla esigenza legislativa espressa dal testo in esame si perviene anche in virtù di una complessa elaborazione giurisprudenziale che ha sostanzialmente tentato di elaborare dei princìpi: quali i limiti del consenso del coniuge rispetto al possibile disconoscimento di paternità non implicando il contesto stesso l'attribuzione di uno status di filiazione; l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale in conseguenza di fecondazione naturale; l'esistenza di un diritto alla procrazione; lo status dei figli concepiti artificialmente; i diritti del donatore di gameti o embrioni e la loro rinunciabilità; la rilevanza del consenso dell'altro coniuge alla inseminazione artificiale.
L'iter delle proposte che sono confluite nel testo unificato trasmesso dalla XII Commissione registra oltre alla complessa ed approfondita attività del Comitato di bioetica in tema di tutela dell'embrione, maternità surrogata, condizioni di accesso alle tecniche di procreazione assistita, donazione di seme, intensa regolamentazione dei centri di procreazione medico-assistita ad opera della Commissione di studio della procreazione medico-assistita istituita dal Ministero della Sanità che ha partitamente analizzato le tecniche della crioconservazione della donazione del liquido seminale della utilizzazione di liquido seminale eterologo della donazione di ovociti e delle banche degli embrioni.
Ricorda infine che una commissione di esperti istituita il 23 maggio 1995 ha prodotto un primo articolato fondato su sette titoli ivi inclusa la materia delle sanzioni penali e amministrative e di sostanziale ottemperanza alle indicazioni del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa.
Venendo all'esame delle norme contenute nel testo unificato osservo che il provvedimento presenta una organica suddivisione per materie. I dieci capi hanno per oggetto rispettivamente i principi generali, l'accesso alle tecniche, la donazione di gameti, la tutela del nascituro, la regolamentazione dei centri, i divieti, il divieto di donazione, la tutela dell'embrione, le sanzioni e le disposizioni transitorie e finali.
L'articolo 2 stabilisce che le cause della sterilità ed infertilità dovranno essere studiate ed analizzate dal Ministero della sanità, che dovrà promuovere anche delle campagne di informazione e prevenzione su tale tema. Sono attribuite ai consultori nuove funzioni di informazione e consulenza sulle adozioni e sull'affidamento familiare.
L'articolo 4 stabilisce i principi da seguire nell'applicazione delle tecniche, prevedendo che queste siano consentite solamente ove sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione. Sono posti i principi della correlazione rispetto alla diagnosi effettuata, della gradualità per limitare gli interventi invasi e del consenso informato dalle coppie che accedono alle tecniche. È stabilito dall'articolo 5 che deve trattarsi di coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore ai 52 anni. La volontà di accedere deve risultare per iscritto secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro di grazia e giustizia e di quello della sanità. È comunque stabilito, al fine di consentire ripensamenti, che debba intercorrere tra la manifestazione del consenso e l'applicazione della tecnica un lasso di tempo di almeno sette giorni e che il consenso sia revocabile fino alla data di fecondazione dell'uovo. La violazione delle disposizioni in tema di consenso è sanzionatoria dalla nullità dello stesso.
L'articolo 7 prevede l'adozione di protocolli sanitari per l'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, mentre gli articolo 8 e 9 disciplinano la donazione e la raccolta di gameti.
L'articolo 8 stabilisce in particolare che la donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da un cittadino di età non inferiore ai diciotto anni e di età non superiore per la donna, ai trentacinque anni e, per l'uomo ai quaranta anni. È previsto, inoltre, che nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato ed il donatore.
Gli articolo 10 e 11 riguardano la tutela del nascituro al quale si riconosce lo status di figlio legittimo o riconosciuto della coppia. Si prevede il divieto di disconoscimento di paternità e di esercitare, da parte della madre, la facoltà di rimanere anonima.
Gli articolo 12 e 13 disciplinano le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione assistita, prevedendo autorizzazioni e controlli da parte del Ministero della sanità.
L'articolo 14 pone una serie di divieti tra i quali quello di commercializzazione, di prelievo di gameti post mortem, di trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei componenti della coppia e di maternità surrogata.
L'articolo 15 stabilisce il divieto della donazione umana, definendone il significato, mentre l'articolo 16 vieta la sperimentazione sugli embrioni umani, facendo salva la ricerca clinica e sperimentale per finalità esclusivamente terapeutiche, qualora non siano disponibili metodologie alternative.
Gli articolo 17 e 18 fissano le sanzioni penali ed amministrative utilizzando la tecnica di redazione normativa del rinvio, per cui il precetto deve essere individuato facendo riferimento alle norme del provvedimento espressamente richiamate dalla norma sanzionatoria.
L'articolo 19 stabilisce che il Ministero della sanità dovrà presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge al Parlamento.
I rimanenti articoli tutelano la riservatezza, prevedono l'obiezione di coscienza (articolo 21) ed, infine, stabiliscono le disposizioni transitorie e la copertura finanziaria.
Di stretta competenza della commissione giustizia appaiono specialmente le norme che stabiliscono la nullità di manifestazioni di volontà non conformi alle disposizioni della legge.
All'articolo 6, comma 3, è considerata nulla ogni manifestazione di volontà espressa con riferimento a tecniche di procreazione medicalmente assistita non autorizzata ai sensi dei provvedimenti in esame; all'articolo 8, comma 1 è considerato nullo ogni patto sulla donazione di gameti senza il consenso informato, validamente espresso, volontario e gratuito, effettuato da cittadino con età compresa tra i 18 ed i 35 anni per la donna ed i 18 e 40 anni per l'uomo; all'articolo 14, comma 2 è considerato nullo ogni accordo che stabilisca qualsiasi forma di surrogazione della madre, di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza.
In ordine allo stato giuridico del nato; gli articoli 10 e 11 prevedono che i nati a seguito delle applicazioni delle tecniche disciplinate dal provvedimento in esame siano figli legittimi o acquistino lo stato di figli riconosciuto dalla coppia. È previsto, inoltre, che non sia contestabile lo stato di figlio legittimo o riconosciuto per mezzo dell'azione di disconoscimento di paternità (articolo 235 del codice civile) o l'impugnazione del riconoscimento (articolo 263 del codice civile), salvo caso in cui il figlio sia stato concepito nel periodo in cui la moglie abbia commesso adulterio o abbia tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tal caso la prova è diretta a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito l'applicazione della tecnica di protezione medicalmente assistita.
Le sanzioni stabilite dalla legge sono molteplici all'articolo 15, comma 2 si prevede che la realizzazione anche parziale di un processo di clonazione umana comporti la reclusione da dieci a venti anni, radiazione dagli albi professionali e interdizione perpetua dall'esercizio della professione e multa da 100 a 300 milioni.
All'articolo 17 si prevede che in caso di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai soggetti per i quali non è stata accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, la cui sterilità è inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione o con casi di sterilità o infertilità con causa accertata comunque certificate, ed a coppie diverse da quelle composte da adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o stabilmente legate da convivenza, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore a 52 anni determini la reclusione da due a cinque anni e multa da 25 a 50 milioni. Per l'applicazione delle tecniche in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi ai sensi del capo V o accettazione delle donazioni di gameti in strutture diverse dai centri di cui all'articolo 9, si prevede reclusione da due a cinque anni e multa da venticinque a cinquanta milioni. Per il prelievo di gemeti ed embrioni per destinarli a procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei destinatari e donatori, prelievo di gemeti post mortem ed il trasferimento in utero di un gamete o di un embrione successivamente alla morte di uno dei soggetti destinatari e miscelazione di liquido seminale proveniente da persone diverse è previste la reclusione da cinque a dieci anni e multa da 50 a 200 milioni.
La remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni, l'importazione o esportazione di gameti ed embrioni, è prevista la reclusione da cinque a dieci anni e multa da 100 a 300 milioni.
Per la sperimentazione sugli embrioni umani è prevista la reclusione fino a tre anni o la multa da 4 a 20 milioni.
Per la sperimentazione sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche a fini di ricerca e sperimentazione, la sezione a scopo genetico degli embrioni e di gameti, interventi di alterazione del patrimonio genetico interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi è sanzionata la reclusione da 6 a 12 anni e multa da 4 a 20 milioni.
Per la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere, si prevede la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 4 a 20 milioni.
L'articolo 18 prevede che la violazione delle disposizioni della legge da parte delle strutture è punita con sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma in alcuni casi da 50 a 200 milioni, in altri da 100 a 300 milioni. Sono previste inoltre le sanzioni della revoca dell'autorizzazione e della chiusura della struttura. La scelta della sanzione della nullità, che costituisce la forma più grave di invalidità negoziale, sarebbe giustificata, in quanto le norme violate non si limitano a tutelare l'interesse di una delle parti dell'accordo, bensì interessi indisponibili e di carattere generale.
Appare opportuno individuare i casi in cui vi sia l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e chiarire in cosa consistano i tentativi di procreazione che debbono essere fatti per due anni. Tali precisazioni sono necessarie poiché tali disposizione e richiamata da una norma sanzionatoria (articolo 17, comma 1), per la quale vige il principio costituzionale della determinatezza della fattispecie penale.
All'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere precisato il significato di «coppie stabilmente legate da convivenza», in quanto non è chiaro quanto la convivenza abbia raggiunto un grado sufficiente di stabilità.
I requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 sono di impossibile collegamento ad una norma penale, in quanto evanescenti e tendenti alla violazione del principio di legalità sancito dall'articolo 25 della Costituzione. La previsione di una sanzione per viola un precetto morale è di per se stessa di difficile configurabilità.
L'articolo 5, comma 1 prevede in sostanza una condotta che può esser al più considerata moralmente consigliabile ma che certamente non può essere penalmente tutelata.
All'articolo 6, comma 1, sarebbe opportuno prevedere l'emanazione di un decreto ministeriale che definisca le modalità dell'informazione che deve essere data dal medico ai soggetti interessati prima del ricorso alle ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
All'articolo 6, comma 2, al secondo periodo, sono da sostituire le parole «termine» con la parola «periodo».
All'articolo 8, comma 3, la disposizione deve essere valutata della normativa sulla privacy.
L'articolo 10, infatti, limita l'operatività delle disposizioni a tutela del nascituro ai casi in cui la procreazione sia avvenuta «nell'osservanza delle disposizioni della presente legge».
La proposta sembra, dunque, disinteressarsi del tutto della sorte del nascituro in tutti i casi di ricorso alle TRA in violazione della legge. E per i nati fuori dalle regole non è previste alcuna tutela. Ad esempio in caso di fecondazione eterologa, il semplice superamento del limite di età del padre, determinerà la non applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, consentendo così l'azione di disconoscimento di paternità. Allo stesso modo, nel caso di maternità surrogata, la semplice previsione della nullità dell'accordo non consente di risolvere i possibili conflitti tra le due madri, abbandonandoli alle inadeguate previsioni del diritto comune, esattamente come avviene oggi.
All'articolo 11, comma 1, è da valutare se il divieto di disconoscimento della paternità e quello dell'anonimato della madre siano incostituzionali sotto il profilo del principio di uguaglianza, poiché si crea una situazione di pregiudizio a danno del genitore di un figlio nato a seguito della applicazione delle tecniche previste dal provvedimento in esame, rispetto agli altri genitori.
Osserva che all'articolo 14, comma 1, lettera a), la norma non disciplina l'ipotesi del consenso prestato da un cittadino di minore età.
All'articolo 16, comma 3, lettera d), il termine «chimere» necessita di un chiarimento, poiché è la prima volta che viene utilizzato in un testo normativo, mentre al comma 4 non è determinata la sanzione da applicare alla attività posta in essere in violazione di tale disposizione.
L'articolo 17, comma 2, prevede una unica sanzione (da 2 a 5 anni) per chiunque applichi le tecniche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo 4 comma 1 e dall'articolo 5. La lettura delle norme richiamate consente di evidenziare notevoli dubbi di legittimità costituzionale, come si è detto.
I requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 4, già di per sé irrazionali, non possono essere in alcun modo collegati ad una sanzione penale. Si tratta, infatti, di requisiti evanescenti, scientificamente non riscontrabili, oltre che dubbi. Il che rende altresì evanescente la fattispecie penale in palese violazione del principio di legalità sancito dall'articolo 25 della Costituzione. È inoltre ben difficile enucleare il bene giuridico tutelato dalla norma, in esame, che si riduce a mera sanzione della disobbedienza ad un precetto morale. Lo stesso è a dirsi per il richiamo all'articolo 5. Il concetto di «stabile convivenza» è del tutto inafferrabile e nono consente di stabilizzare la reale portata.
Conclude riservandosi di proporre uno schema di parere al termine della discussione di carattere generale del provvedimento.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) invita la Commissione a fissare la data della prossima seduta nella quale continuerà l'esame del provvedimento.
Giuliano PISAPIA, propone che il seguito dell'esame prosegua nelle sedute del 17 e del 18 marzo.
La Commissione approva la proposta del Presidente.
Giuliano PISAPIA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 12.40.
II Commissione PERMANENTE
(Giustizia)
__________
IN SEDE CONSULTIVA
Giovedì 19 marzo 1998
Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 12.05.
Testo unificato delle proposte di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338, C. 3549.
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.
Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE osserva che la materia non solo è delicata in sé, ma è sintomatica delle difficoltà in cui si trova il legislatore quando sulla norma ricadono impropriamente o in eccesso istanze etiche e di controllo sociale che non le competono. Ricorda che giuristi competenti e accorti impegnatisi in questa materia, come Stefano Rodotà, hanno sottolineato ripetutamente che in materia di bioetica e riproduzione assistita il diritto dovrebbe fare non tre passi avanti ma uno indietro, garantendo le condizioni per il rispetto dei diritti fondamentali, agevolando e indirizzando la ricerca, sbarrando la via a fenomeni speculativi sul versante della sperimentazione e su quello della commercializzazione. Non si deve cedere alla tentazione di introdurre surrettiziamente modelli etici e comportamentali, o di corrispondere all'immaginario sociale.
La normativa deve porsi dunque obiettivi limitati e rispettosi del pluralismo e della tolleranza. Ricorda quanto scritto nel Manifesto della Consulta di bioetica e del Centro studi Politeia di Milano, dove si chiede alle leggi che mettano le condizioni per limitare i danni certi e non per configurare danni presunti: le leggi devono permettere l'uso di tecniche mediche che consentano di prevenire la trasmissione di malattie. Ai legislatori è chiesto che estendano e non restringano le nostre libertà, e che cerchino di scorgere nelle tecniche disponibili mezzi che aiutano a realizzare le aspirazioni dei cittadini, senza far prevalere le proprie convinzioni personali. In questa, come e più che in altre materie, il legislatore deve porsi in particolare il problema dei limiti della legge.
Sotto questo profilo l'impianto complessivo della legge, il suo architrave, non appare convincente, per due e concomitanti ragioni. Essa infatti non si incardina, come avrebbe dovuto, sulla libertà di procreare, ma sulla patologia della sterilità: ne restringe la terapia alle sole coppie eterosessuali, in età fertile, coniugate o stabilmente conviventi, escludendo dunque dall'accesso alle tecniche i singoli.
Questa soluzione, oltre che su base culturale e politica, è contestabile in termini giuridico-costituzionali. Come osserva il già citato manifesto di Politeia, la libertà di procreazione è uno dei diritti fondamentali della persona, e come tale non può essere vincolato al modello parentale classico, sia pure aperto alle coppie conviventi e non solo a quelle sposate. Non può essere svincolato dall'individuo e dall'individuo-donna, in particolare. Ma anche a voler tralasciare la libertà di procreazione e a voler incardinare la legge sulla patologia della sterilità, i dubbi di costituzionalità restano intatti. Se l'uso delle tecniche si configura come un intervento terapeutico della sterilità, esso incide infatti sul diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, un diritto soggettivo incomprimibile, secondo la corte costituzionale, da una legge ordinaria. Se ha bisogno di una terapia della sterilità, una donna «sola» non può essere discriminata, salvo tradire il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Il principio della cura della sterilità si rivela discutibile anche per altri versi. Come si è visto, possono fruire delle tecniche solo le coppie in età fertile, coniugate o stabilmente conviventi, ma a loro volta solo (articolo 4, comma 1) nei casi «di sterilità o di infertilità con causa accertata comunque certificate», o «di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione». Si tratta di criteri difficilmente traducibili in riscontro oggettivo e che possono problemi particolarmente delicati in sede di applicazione, soprattutto, come vedremo, in ragione delle conseguenze penali che vi sono annesse.
La proposta di legge consente la donazione di gameti, cioè, alla fecondazione eterologa, solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo. Gli embrioni possono essere conservati nel numero (mai superiore a quattro) strettamente necessario a un unico impianto. Non si pone d'altra parte alcun limite per ciascun intervento di reimpianto.
Nel complesso, queste norme comportano interventi invasivi e rischiosi per la salute della donna, con l'obbligo di sperimentare qualunque alternativa alla fecondazione eterologa proposta dal medico.
Discutibile è l'articolo 9, che autorizza la raccolta e la conservazione dei gameti solo nei centri pubblici, operando un rovesciamento della circolare Degan del 1985 e mettendo di fatto fuori legge (salvo la moratoria di due anni prevista nelle disposizioni transitorie) il ricorso alle banche di gameti attualmente operanti. È facilmente immaginabile la spinta alla clandestinizzazione che questa norma comporta.
Altre perplessità riguardano la regolamentazione proposta per la sperimentazione. Come alcuni autorevoli ricercatori hanno fatto osservare, la formulazione dell'articolo 16, comma 1, è troppo vaga e poco sensata: niente può essere prodotto senza una qualche sperimentazione. Quanto al comma 3, lettera b), l'uso del termine «eugenetico» e vago, per cui va precisato. Ciò anche per il divieto di clonazione stabilito all'articolo 15, in quanto la clonazione parziale è usata nei trapianti.
Alcune norme configurano un assetto della procreazione assistita ben più restrittivo e rigido di quello della procreazione naturale. La prima è il divieto, un discutibile, di prelievo di gameti post-mortem. La seconda è la soglia dell'età massima consentita per l'accesso alle tecniche, fissata per l'uomo e per la donna a cinquantadue anni, senza tener conto della naturale differenza fra la sessualità maschile e quella femminile che consente agli uomini di procreare naturalmente fino a ben più tarda età. La terza è il divieto di richiesta d'anonimato per la madre, che vincola la donna alla maternità artificiale più che a quella naturale. In termini del tutto diversi si pone la questione del disconoscimento di paternità, che il testo giustamente propone di vietare.
Ultimo punto controverso è il divieto di maternità surrogata, ovvero «di prestito o affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza», divieto che interviene non solo, com'è giusto, sugli accordi stipulati a fini di lucro, ma anche sugli accordi gratuitamente stipulati fra donne consenzienti.
Passando all'analisi in dettaglio delle disposizioni sulle quali più in particolare è chiamata a pronunciarsi la Commissione giustizia, osserva che due sono gli argomenti sui quali vi è una immediata incidenza della proposta in esame sulle materie di competenza della Commissione giustizia: le sanzioni civili e le sanzioni penali.
Sotto il primo profilo la proposta prevede una ampia e articolata gamma di divieti e di nullità. Si sa che quanto più si vieta, tanto più aumentano i rischi di violazione, ciò in particolare se si pretende di introdurre divieti in contrasto con il sentire comune. È essenziale che la proposta si confronti anche con le conseguenze di tali violazioni. Nè soccorre a tal fine la semplice previsione di nullità, atteso che la legge può sancire la nullità di un accordo, ma non impedire una nascita in violazione dei divieti. Non è privo di significato registrare il fatto che nella proposta semplicemente ci si dimentichi del bambino nato «irregolare», cioè in violazione delle regole imposte. Si ritorna quindi ad una prospettiva che sembrava superata con la riforma del diritto di famiglia del 1975: grazie a quella riforma i figli naturali hanno uguali diritti. Con questa riforma i figli «in provetta» avranno uno statuto diverso a seconda se la fecondazione assistita sia avvenuta nel rispetto delle regole. Al riguardo è utile mettere in evidenza le disposizioni del Capo IV sulla tutela del nascituro.
L'articolo 10, infatti, limita l'operatività delle disposizioni a tutela del nascituro ai casi in cui la procreazione sia avvenuta «nell'osservanza delle disposizioni della presente legge».
La proposta sembra, dunque, disinteressarsi del tutto della sorte del nascituro in tutti i casi di ricorso alle tecniche in violazione della legge. E per i nati fuori dalle regole non è prevista alcuna tutela. Ad esempio in caso di fecondazione eterologa, il semplice superamento del limite di età del padre, determinerà la non applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, consentendo così l'azione di disconoscimento di paternità. Allo stesso modo, nel caso di maternità surrogata, la semplice previsione della nullità dell'accordo non consente di risolvere i possibili conflitti tra le due madri, abbandonandoli alle inadeguate previsioni del diritto comune, esattamente come avviene oggi.
La tecnica normativa adottata appare dunque viziata da una eccessiva pretesa prescrittiva che finisce con l'essere poco realistica, evitando di confrontarsi con la complessità dei casi che già si dispiega nella realtà dei comportamenti.
L'impostazione della proposta andrebbe dunque ribaltata. Occorre da un lato ridurre drasticamente divieti e sanzioni, e dall'altro prevedere un principio generale di tutela del nascituro che valga in ogni caso e indipendentemente dal rispetto delle prescrizioni di legge. Quanto al profilo delle sanzioni penali la tecnica normativa utilizzata appare sotto più aspetti fortemente censurabile. Si tratta di un caso probabilmente emblematico della necessità di inserire in Costituzione le limitazioni proposte dalla Commissione bicamerale, come la riserva di codice e al principio di offensività.
Questi principi imporrebbero, infatti, al legislatore di confrontarsi, ogni volta che vuole introdurre una sanzione penale, con i beni giuridici tutelati e con la corretta definizione delle fattispecie.
Al contrario nella proposta in esame si utilizza la tecnica del rinvio. La legge pone una serie di obblighi e divieti, definisce i contenuti del «dover essere», definisce cio che è «bene» e poi in blocco, o per blocchi, vi applica la sanzione penale. Questa tecnica non consente una riflessione adeguata sul bene giuridico tutelato dalla norma, non consente una definizione precisa delle condotte vietate, impedisce una differenziazione delle condotte secondo la diversa aggressione al bene giuridico. E finisce per disegnare le fattispecie penali come semplici violazioni del dovere di obbedienza al precetto.
Osserva che l'articolo 17 comma 1 prevede una unica sanzione, che va da due a cinque anni, per chiunque applichi le tecniche in assenza delle condizioni richieste all'articolo 4 comma 1 e dall'articolo 5. La semplice lettura delle norme richiamate consente di evidenziare notevoli dubbi di legittimità costituzionale.
I requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 4, già di per sé irrazionali, non possono essere in alcun modo collegati ad una sanzione penale. Si tratta, infatti, di requisiti evanescenti, scientificamente non riscontrabili, oltre che dubbi. Ciò rende altresì evanescente la fattispecie penale in palese violazione del principio di legalità sancito dall'articolo 25 della costituzione. È inoltre ben difficile enucleare il bene giuridico tutelato dalla norma in esame, che si riduce a mera sanzione della disobbedienza ad un precetto morale. Lo stesso è a dirsi per il richiamo all'articolo 5. Il concetto di «stabile convivenza» è del tutto inafferrabile e non consente di ritenere sufficientemente definita la fattispecie, mentre per quanto riguarda il bene giuridico tutelato la norma si limita a prevedere una condotta che può essere al più considerata come moralmente consigliabile, ma che certamente non può essere penalmente presidiata.
Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alla sanzione prevista dal comma 2 dell'articolo 17: la previsione di una fattispecie delittuosa, con pena da due a cinque anni, per la semplice violazione formale dell'obbligo di autorizzazione appare del tutto incongrua.
Forti dubbi di legittimità costituzionale pone anche la previsione del terzo comma dell'articolo 17. In particolare con riferimento ai divieti di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo 14. Il ricorso alle tecniche dopo la morte del partner può essere al massimo moralmente sconsigliabile, ed è già un errore vietarlo, ma ciò che la Costituzione non consente è di prevedere una sanzione penale per la violazione di un tale divieto. Anche qui manca del tutto il bene giuridico tutelato e la norma si riduce a sanzionare il dovere di obbedienza. Lo stesso vale per la condotta di cui alla lettera e), che, nella misura in cui non è riconducibile ad una sperimentazione vietata dall'articolo 16, appare del tutto innocua e priva di disvalore.
La tecnica della sanzione per un «blocco» di divieti prosegue anche nel quarto comma che richiama le lettere b) e d) dell'articolo l4, finendo anche qui per accomunare condotte molto diverse tra loro. È già discutibile prevedere una sanzione così alta per la violazione dell'obbligo di gratuità delle donazioni, ma è del tutto irrazionale sanzionare allo stesso modo il divieto di «promozione commerciale», nella quale potrebbe rientrare anche la evidenziazione del centro sulle pagine gialle.
Il quinto comma sanziona, invece, la violazione del divieto di «sperimentazione» cui al primo comma dell'articolo 16. Questa previsione andrebbe del tutto eliminata in quanto foriera di dubbi e difficoltà interpretative. L'articolo 16, infatti, disciplina nei commi successivi al primo i limiti e i divieti della sperimentazione. È, quindi, già tecnicamente errato il divieto generale di cui al comma 1, e si tratta evidentemente di una concessione alla ideologia delle norme «manifesto». Ma non è costituzionalmente consentita la previsione di una sanzione penale. Il secondo comma dell'articolo 16 prevede, infatti, i casi in cui è consentita la sperimentazione, mentre il terzo comma, per il quale opera autonoma sanzione, prevede i casi in cui è vietata. Per dare allora un senso alla sanzione del divieto-manifesto di cui al comma 4 dovrebbe farsi riferimento a condotte di sperimentazione diverse da quelle elencate al terzo comma, cioè a condotte di sperimentazione che pur non rientrando nel divieto di cui al terzo comma non rispondano ai requisiti di cui al secondo comma. In questo modo la norma penale si presenta «in bianco», in quanto lascia al giudice penale di stabilire se la sperimentazione persegue esclusivamente finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute. Spetta ancora al giudice penale dòver stabilire che non fossero disponibili metodologie alternative.
I commi sesto e settimo puniscono con la stessa pena le violazioni ai divieti di cui all'articolo 16 comma 3 lettere a), b), c) e d). In particolare la richiamata previsione della lettera b) del terzo comma dell'articolo 16 desta forti dubbi di costituzionalità per indeterminatezza della fattispecie. Il divieto delle tecniche eugenetiche trova, infatti, un temperamento nei casi in cui l'intervento abbia una finalità esclusivamente terapeutica. La definizione della esclusiva finalità terapeutica è però lasciata alla determinazione del giudice penale, con il richiamo al secondo comma dell'artico 16 e/o al Ministro della sanità con il richiamo all'articolo 8 comma 2. Ne deriva che la determinazione di una condotta punita con la reclusione da 6 a 12 anni è affidata, in assenza di parametri diversi da quello della finalità terapeutica, alla libera valutazione del giudice e/o del Ministro della sanità, in palese violazione del principio di stretta legalita in materia penale.
La strada di una buona legge sulla procreazione assistita è lastricata di molti ostacoli: un'opinione pubblica confusa e allarmata da campagne massmediali sensazionalistiche; l'impotenza crescente del politico rispetto ai poteri scientifici e tecnologici; l'integralismo di alcuni settori della cultura e della politica ed il familismo tardopatriarcale. Per ragioni evidenti, questa legge avrà effetti a cascata su materie limitrofe. È dunque importante che sia una buona legge, con dei buoni effetti.
Giuliano PISAPIA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame a martedì 24 marzo 1998.
La seduta termina alle 12.25.
II Commissione PERMANENTE
(Giustizia)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 marzo 1998
Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Antonino Mirone.
La seduta comincia alle 10,35.
Testo unificato:
C. 414, 616, 816, 817, 958, 991, 1109, 1140, 1304, 1365, 1488, 1560, 1780, 2787, 3323, 3333, 3334, 3338, 3549.
Procreazione medicalmente assistita.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 19 marzo 1998.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale), preliminarmente dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal relatore sul contenuto del provvedimento in esame.
Ritiene, comunque, che nonostante le difficoltà che si sono incontrate nell'esame del provvedimento, sia necessario approvare una legge sulla fecondazione medicalmente assistita, che riempia il vuoto normativo su una materia di tale rilevanza.
Non condivide la scelta di fondo operata dalla XII Commissione a favore della procreazione medicalmente assistita eterologa. Il parere che esprimerà la II Commissione dovra, in primo luogo, affermare il principio secondo cui tale tecnica debba essere omologa, cioè effettuata con cellule germinali provenienti dai coniugi. La ragione di tale scelta è radicata nella Costituzione, e in particolare nell'articolo 30, che riconosce l'allocazione naturale dei figli all'interno della famiglia, e nell'articolo 29, che riconosce quest'ultima come società naturale fondata sul matrimonio. Può accadere che per ragioni accidentali il figlio non conviva con i genitori, ma non si può ammettere che per legge sia programmata l'assenza della famiglia.
Sottolinea che tra i diritti inviolabili, che la Costituzione riconosce a ciascun uomo, vi è quello di nascere e di crescere con pari dignità rispetto a chi viene al mondo in modo naturale, cioè all'interno di una famiglia. Chi nasce attraverso le tecniche di fecondazione medicalmente assistite ha il diritto ad una assistenza fondata su forze reali ed attuali da parte dei genitori. Pertanto, occorre diminuire il limite massimo per sottoporsi a tali tecniche, fissandolo a quarantasei anni che corrisponde in linea di massima all'età che, in assenza di cause di rilievo patologico, consente di procreare.
Vi sono poi dei problemi insuperabili, che la legge non può ignorare, derivanti dalla ammissibilità della fecondazione medicalmente assistita eterologa, quali quelli relativi alla presunzione dello status del nato, alle basi sulle quali può essere esercitata l'azione di riconoscimento e di disconoscimento della paternità, ed alla disciplina dell'azione di disconoscimento della maternità, che verrebbe introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento.
Occorre, inoltre, tutelare l'embrione, vietando la sperimentazione su di esso, a meno che l'intervento sia finalizzato alla vita o alla salute dello stesso, affermando che ogni embrione deve essere destinato alla nascita, per cui deve essere vietata la produzione di embrioni in sovrannumero.
Invita, infine, la Commissione ad esprimere un parere articolato ed approfondito sul testo in esame, accogliendo le indicazioni appena espresse.
Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia), preliminarmente dichiara di condividere appieno l'esigenza di disciplinare in maniera organica la procreazione medicalmente assistita secondo le finalità enunciate nell'articolo 1 del testo unificato in esame.
La necessità di risolvere al più presto i delicati problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità della donna o dell'uomo oppure della coppia è ormai universalmente riconosciuta, ancorché non sia stata ancora affermata la configurabilità di un vero e proprio diritto alla procreazione.
Pertanto, non è più possibile procrastinare l'introduzione di un adeguato strumento normativo riguardante la soggetta materia.
La molteplicità e la gravità dei problemi emersi nell'ampio dibattito culturale, scientifico ed etico relativo alla pratica di che trattasi hanno reso quanto mai opportuna la limitazione del ricorso alla fecondazione assistita ai soli casi in cui altri metodi terapeutici risultino inadeguati e non idonei. Siffatto limite è sintomatico del particolare disfavore con il quale si vuole tuttora considerare le tecniche di inseminazione artificiale ed è ribadito fermamente nell'articolo 4 del progetto che consente il ricorso alle metodiche in argomento solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità inspiegata dopo due anni di tentativi di procreazione ovvero ai casi di sterilità o di infertilità con causa accertata comunque certificate.
D'altro canto, le tecniche di fecondazione artificiale di tipo omologo sono preferite a quelle di tipo eterologo, che possono essere impiegate solo in caso di conclamata inutilizzabilità di quelle meno invasive e perciò meno rischiose.
Insomma, il testo in argomento è caratterizzato dalla spiccata preferenza per le pratiche di procreazione assistita più vicine ai processi naturali.
Ciò si desume da un lato dalla introduzione di misure atte a favorire l'incremento della ricerca relativa alle cause della sterilità onde ridurre il ricorso alla medicalizzazione dell'atto procreativo, dall'altro, dal divieto di maternità surrogata.
A quest'ultimo proposito, va rimarcato che, probabilmente, non basta la nullità sancita per i patti relativi a qualsiasi forma di surrogazione della madre ovvero di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza, ma occorrerebbe introdurre una sanzione di ordine penale analoga a quelle stabilite nell'articolo 17 per la violazione dei divieti di cui al primo comma dell'articolo 14.
Per quanto specificamente concerne la tutela del nascituro vanno pienamente condivisi i rilievi del relatore in ordine alla limitata operatività delle previsioni relative allo stato giuridico del nato ai casi in cui la procreazione medicalmente assistita sia avvenuta con l'osservanza delle disposizioni di legge.
Effettivamente la proposta si disinteressa del tutto della sorte del nascituro in tutti i casi di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione della legge.
Questo non solo implica i risultati aberranti già segnalati dal relatore, ma comporta anche delicati problemi in ordine allo status di soggetti nati fuori dalle regole per i quali sono possibili l'azione di disconoscimento della paternità ovvero la impugnazione del riconoscimento.
Viceversa non crede che il divieto di disconoscimento della paternità e quello dell'anonimato della madre possano ritenersi incostituzionali sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Sul punto il relatore ha rilevato che il provvedimento parrebbe ingenerare, rispetto agli altri genitori, una situazione di pregiudizio a danno del genitore del figlio nato a seguito della applicazione delle tecniche di che trattasi. Senonché tale conclusione oblitera che, secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, la identità di disciplina richiesta dal principio di eguaglianza presuppone la identità delle situazioni regolate e la mancanza di una razionale giustificazione del diverso trattamento decretato dal legislatore. Nel caso in parola, invece, non sussiste identità di situazioni e, d'altra parte, ricorre una razionale giustificazione della speciale disposizione poiché, a monte del concepimento, vi è il consenso dei genitori che il medico, anche avvalendosi di uno psicologo, è tenuto ad informare in maniera dettagliata sui metodi, sugli effetti, sulle probabilità di successo, sui rischi e sulle conseguenze giuridiche della scelta che si accingono a effettuare.
E sarebbe senz'altro singolare che alla madre del nato a seguito della applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale venisse consentito di dichiarare la volontà di non essere nominata e, quindi, di eludere gli obblighi morali e giuridici conseguenti ad una sua inequivoca e consapevole determinazione.
Neppure è condivisibile il rilievo circa la mancanza nell'articolo 14, comma 1, lettera a) di una disciplina del consenso prestato da un cittadino di minore età.
La disposizione in questione, invero, vieta il prelievo di gameti ed embrioni per destinarli a procreazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui agli articoli 5 e 8, cioè di individui maggiorenni.
Dunque, le attività suddette restano vietate anche in presenza del consenso del minore e, nonostante tale consenso, sono punite a norma dell'articolo 17, comma 3.
Inoltre, la sanzione delle violazioni all'articolo 16 della proposta è contenuta nel successivo articolo 17, commi 5, 6 e 7. Quest'ultimo comma, in particolare, punisce la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa nonché la produzione di ibridi e di chimere ovvero attività relativamente alle quali era stata lamentata la mancanza di una qualsiasi sanzione.
Piuttosto va segnalato che i commi 6 e 7 dell'articolo 17 prevedono una identica sanzione principale. Data la maggiore gravità del reato di cui al comma 7, risultante anche dalla previsione di una più grave pena accessoria, sarebbe opportuno elevare congruamente tanto la misura della pena detentiva quanto l'entità della pena pecuniaria.
Conclude esprimendo parere favorevole al provvedimento in esame.
Giuliano PISAPIA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10,50.
II Commissione PERMANENTE
(Giustizia)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Giovedì 26 marzo 1998
Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Franco Corleone.
La seduta comincia alle 11,40.
Testo unificato delle proposte dì legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338, C. 3549.
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta di ieri.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, presenta una proposta di parere sul testo unificato in esame (vedi allegato), che illustra. In particolare ricorda che il testo investe grandi problemi di carattere etico, giuridico e sociale. Deve ricordare che alcuni dei problemi posti dal deputato Mantovano nel suo intervento riguardano più direttamente la competenza propria della Commissione Affari sociali. Ritiene inoltre che gli spunti critici contenuti nel parere da lui proposto non abbiano carattere demolitorio del testo bensì siano doverosi per adeguare il testo medesimo alle finalità che gli sono proprie.
Ritiene che siano inevitabili rilievi di carattere costituzionale inerenti alla tassatività e proporzionalità della pena. Per questo motivo la sua proposta di parere ribadisce in premessa i fondamenti costituzionali del testo. È poi affermata la piena capacità giuridica del nato e il suo stato giuridico. Non viene tuttavia sollevata alcuna questione di costituzionalità bensì si è cercato di rendere compatibili le norme con il contesto costituzionale. Si è cercato inoltre di evitare di risolvere grandi problemi di carattere anche etico in concetti fini a sé stessi. È il caso delle nullità previste in più occasioni dal testo, che rischiano di costituire solamente una petizione di principio, senza essere efficaci.
Altro aspetto riguarda l'articolo 5 in ordine ai requisiti soggettivi. Si è cercato di dare certezza alla figura della coppia stabilmente legata da convivenza, al fine di evitare comportamenti fraudolenti. Per tale motivo è stato stabilito un limite minimo di due anni.
Il parere reca poi una condizione riferita all'articolo 8, comma 1, sulla nullità di ogni atto contrario in materia di donazione di gameti. La condizione è diretta a sopprimere la disposizione relativa alla nullità per le motivazioni già indicate. Inoltre dovrebbe tessere soppresso il comma 3 dell'articolo 8 che non presenta contenuto innovativo rispetto alla normativa sulla tutela dei dati personali.
All'articolo 10 è stata riferita una condizione in modo da non trattare più sfavorevolmente il figlio nato a seguito di fecondazione assistita. Deve infatti prevalere la massima tutela in favore dei figli e non deve essere creata una nuova figura di figli illegittimi. È poi prevista una condizione volta ad inserire un nuovo comma in base a cui è specificato che al nascituro o ai nati a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita è assicurato comunque lo stesso trattamento in materia di capacità, previsto dal codice civile per gli altri nascituri o nati.
All'articolo 11 è apparso necessario specificare che lo stato di figlio legittimo o riconosciuto può essere contestato, nel caso di procreazione assistita, anche qualora vi sia stato vizio del consenso. Sono poi suggeriti alcune modificazione di carattere formale, ad esempio all'articolo 11, comma 2, per quanto riguarda le prove per il disconoscimento di paternità.
All'articolo 14 sono riferite alcune condizioni dirette a migliorare la redazione del testo, eliminando alcune espressioni pleonastiche e sostituendo espressioni in lingua diversa da quella italiana. Inoltre è prevista la sostituzione del comma 2 che riguarda il cosiddetto affitto del corpo della donna, con una formulazione che appare giuridicamente più corretta. È poi prevista una condizione diretta a sopprimere il comma 1 dell'articolo 16 che vieta in linea generale la sperimentazione su embrioni umani. In realtà le successive parti del medesimo articolo mostrano che non si tratta di sperimentazione assolutamente vietata bensì di una sperimentazione limitata in base ai precisi requisiti fissati dalla legge. Sono poi previste le sanzioni penali all'articolo 17, proponendosi una maggiore aderenza ai princìpi di proporzionalità e tassatività, nonché con una diversificazione in base al diverso ruolo e alla diversa responsabilità dei soggetti coinvolti. La individuazione di una pena adeguata è uno dei problemi maggiori posti dal testo in esame. Anche sotto questo punto di vista sarebbe stato preferibile che la Commissione giustizia avesse esaminato in sede primaria i progetti di legge.
Le stesse fattispecie penali non risultano talvolta di facile individuazione, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle tecniche di cui all'articolo 4.
Rinvia quindi ai contenuti specifici del parere per quanto riguarda le diverse condizioni relative alle sanzioni penali. Sono poi previste due condizioni in riferimento all'articolo 20, che meglio definiscono i rapporti con la legge n. 675 del 1996.
Ricorda inoltre che il suo parere prevede anche alcune osservazioni, in particolare in ordine alla opportunità di prevedere la emanazione di un decreto ministeriale che indichi le modalità della informazione che il medico deve dare ai soggetti interessati alla procreazione assistita.
È poi prospettata la possibilità di sanzioni amministrative per quelle coppie che accedano a tecniche di fecondazione assistita in violazione della legge. Inoltre l'articolo 15 sul divieto di donazione umana, appare di contenuto non omogeneo rispetto alla materia trattata dalla legge. Ciò è tra l'altro conforme alla rinnovata attenzione del parlamento per la omogeneità dei testi normativi, di cui si occupa istituzionalmente il Comitato per la legislazione.
È opportuno che siano utilizzati termini più immediatamente comprensibili in luogo delle parole «ibridi o chimere».
In riferimento al numero di embrioni strettamente necessari per un unico impianto appare utile prevedere corrispondenti sanzioni. Infine la Commissione, secondo il suo parere, dovrebbe esprimere parere contrario sugli altri emendamenti trasmessi in allegato al testo unificato, dal momento che tali emendamenti si occupano della materia sanzionatoria che viene ridisegnata direttamente in riferimento al testo unificato.
Raccomanda conclusivamente la approvazione del suo parere che, nel complesso, esprime una forte volontà di collaborazione della Commissione giustizia nella elaborazione di un testo così rilevante e delicato.
Giuliano PISAPIA, Presidente, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, osserva che alcuni profili di costituzionalità richiamati nel corso del dibattito non esprimono certamente l'intenzione di incidere su ambiti di competenza propri di altre commissioni, bensì costituivano il presupposto per valutazioni di carattere tecnico-giuridico proprie della Commissione giustizia.
Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE puntualizza, in relazione al dibattito su un tema così delicato, che esso costituisce un nervo scoperto. Proprio ieri il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha risposto ad interrogazioni concernenti il comitato per la bioetica.
Il ministro di grazia e giustizia lo ha informato del fatto che il ministro della sanità ha dichiarato, nel dibattito dinanzi alla Commissione affari sociali, che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione sia per i profili di carattere generale sia per quanto riguarda gli emendamenti.
Rispetto al parere presentato dal relatore comunica che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione e che l'intervento da lui svolto in una precedente riunione intendeva costituire un contributo, con un taglio che - particolarmente nella parte generale - non esprime la posizione del Governo di coalizione bensì è espressione della sua storia e cultura personale. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sottolinea che il ministro Flick ha messo a disposizione del ministro della sanità l'opera dell'ufficio legislativo.
Giuseppe DETOMAS (gruppo misto) prende atto della precisazione del rappresentante del Governo, rilevando che la materia incide su un settore assai delicato e osservando che poi presenterà alcune proposte modificative. Il relatore ha toccato i punti più significativi delle disposizioni in esame che riguardano vari aspetti.
Giuliano PISAPIA, Presidente, invita tutti i deputati ad esprimere senza pregiudizi le rispettive posizioni e fissa il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative alla proposta di parere del relatore, per martedì 31 marzo 1998, alle ore 18.
ALLEGATO
Testo unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione giustizia,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita;
evidenziata la particolare importanza di tale testo, che incide su aspetti in cui le valutazioni giuridiche, etiche, assistenziali e mediche sono strettamente connesse ed accomunate dal tentativo di assicurare una disciplina coerente e complessiva;
considerato che la materia in esame attiene alla sfera più intima della persona;
richiamata conseguentemente l'attenzione sul fondamento costituzionale della normativa in esame, in particolare con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, che fissa i principi in materia di libertà personale; all'articolo 32, comma secondo, in base a cui la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; all'articolo 30, ultimo comma, in base a cui la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità;
considerata pertanto la necessità che la normativa in esame assicuri il pieno rispetto del limite costituzionale fissato dall'articolo 32, in modo da contemperare i nuovi approdi del progresso scientifico con l'insopprimibile esigenza di tutela della persona, con particolare riguardo ai possibili effetti di sperimentazioni incontrollate;
richiamato altresì il principio costituzionale della protezione della maternità, espresso dall'articolo 31 della Costituzione, in base a cui la Repubblica favorisce gli istituti necessari a tali scopi, il testo in esame si ponendosi dunque come elemento integrativo di quella disposizione costituzionale;
rilevata la necessità di un intervento normativo che stabilisca regole certe, in assenza delle quali essenziali esigenze di tutela - del singolo e anche della collettività - rischiano di essere negate;
rilevata pertanto la necessità di contemperare armonicamente i principi costituzionali indicati;
considerato in via generale che risulta necessario stabilire un sistema sanzionatorio che intervenga efficacemente nei confronti delle violazioni della legge sulla fecondazione assistita, assicurando al contempo la proporzionalità tra il disvalore dell'azione e la sanzione fissata dal legislatore, in ossequio al principio costituzionale per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (articolo 27 della Costituzione), sicché non vi può essere rieducazione laddove la pena ha esclusivamente carattere afflittivo, senza proporzione con il fatto commesso;
rilevato inoltre che in taluni casi non è assicurato nel testo in esame il criterio di tassatività del reato, risultando talora sfumati i contorni delle fattispecie penali;
considerato che le norme sullo status giuridico del nato sono conformi alla scelta di considerare costui come figlio della coppia e senza alcun rapporto giuridico con il donatore;
sottolineato che deve comunque emergere con chiarezza che nei confronti del nato a seguito di procreazione medicalmente assistita non si affievolisce la capacità di ricevere per testamento e per donazione, secondo quanto già previsto dal codice civile; né può comunque prodursi limitazione alcuna della sua capacità giuridica anche in riferimento alla fase del concepimento;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, dopo la parola: «convivenza» siano inserite le seguenti: «nella stessa abitazione, per un periodo non inferiore a due anni»; in tal modo si cerca di dare una qualche certezza alla dimensione della convivenza che altrimenti potrebbe dare luogo a fenomeni elusivi se non fraudolenti;
2) all'articolo 6, sia soppresso il comma 3; la nullità non è coerente con le finalità dell'istituto in esame;
3) all'articolo 8, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo; anche in questo caso la nullità non è coerente con le finalità dell'istituto in esame;
4) all'articolo 8, comma 3: la disposizione appare superflua alla luce della normativa sulla privacy, che già la ricomprende; pertanto, sia soppresso il comma 3 dell'articolo 8 e, per lo stesso motivo, i commi 1 e 2 dell'articolo 20;
5) all'articolo 10, sullo stato giuridico del nato, siano soppresse le parole: «con l'osservanza delle disposizioni della presente legge» nonché le parole: «che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6»; pare infatti incongruo collegare lo status di figlio illegittimo con l'osservanza delle disposizioni della legge, stante il favor che deve ispirare il legislatore nei confronti dei figli e l'esigenza di massima tutela nei loro confronti;
6) all'articolo 10 sia aggiunto il seguente comma: «2. Ai nascituri o nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita si applicano comunque le disposizioni sulla rappresentanza e amministrazione, sulla capacità di succedere, sull'amministrazione in caso di eredi nascituri ed ogni altra disposizione del codice civile concernente i nati e i nascituri».
7) all'articolo 11, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e salvo il caso in cui sussista vizio del consenso di chi promuove l'azione di disconoscimento di paternità»; non vi è motivo per escludere il disconoscimento di paternità per chi non ha «veramente» voluto la riproduzione assistita;
8) all'articolo 14, comma 2, le parole: «ogni prova volta» siano sostituite con le parole: «prove idonee», in modo da evitare una deroga implicita al regime generale delle prove secondo le disposizioni vigenti;
9) all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «immediata o differita, in denaro od in qualsiasi forma» siano soppresse, dal momento che risultano pleonastiche;
10) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole post mortem siano sostituite dalle parole: «dopo la morte», essendo preferibile utilizzare esclusivamente termini in lingua italiana;
11) all'articolo 14, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. È vietato qualsiasi accordo diretto a realizzare la fecondazione di una donna, con l'intesa che la maternità sarà attribuita ad altra donna»; si tratta di una riformulazione volta ad evitare concetti giuridicamente non chiari quali «prestito o affitto del corpo»;
12) all'articolo 16, sia soppresso il comma 1; i limiti della sperimentazione sono in realtà fissati dai commi successivi del medesimo articolo, per cui non è opportuno stabilire un divieto generico, cui tra l'altro è fatta corrispondere una sanzione penale, che mancherebbe pertanto di tassatività;
13) all'articolo 17, sulle sanzioni penali, siano apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 4, comma 1, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 25 a 50 milioni»;
b) dopo il comma 4 sia inserito il seguente: «1-bis. Chiunque applichi le tecniche di procreazione assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 50 milioni e con la sospensione dell'attività professionale per un periodo da 3 mesi ad un anno»;
c) al comma 2, le parole: «con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 25 a 50 milioni» siano sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50 a 150 milioni»;
d) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50 a 200 milioni»;
e) dopo il comma 3 sia inserito il seguente: «3-bis. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 20 a 50 milioni»;
f) il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice penale»;
g) al comma 6, le parole: «lettere a), b), e c), è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da quattro a venti milioni» siano sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c) e d), è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 4 a 20 milioni»;
h) al comma 7, le parole: «reclusione da 6 a 12 anni» siano sostituite dalle seguenti: «reclusione da 5 a 10 anni»;
14) all'articolo 20, sia soppresso il comma 1; la disposizione appare superflua alla luce della normativa sulla tutela dei dati personali;
15) all'articolo 20, comma 3, siano premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,»; in tal modo sono chiariti i rapporti con la legge sulla tutela dei dati personali;
e con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 4, comma 1, il modo in cui possa essere specificato o chiarito il riferimento ai due anni di «tentativi di procreazione», con le conseguenti difficoltà di ordine probatorio;
2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 6, comma 1, l'emanazione di un decreto ministeriale che definisca le modalità dell'informazione che deve essere data dal medico ai soggetti interessati prima del ricorso alle ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere sanzioni amministrative di carattere pecuniario, a carico delle coppie che accedano a tecniche di fecondazione medicalmente assistita in violazione delle disposizioni della presente legge;
4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non ricomprendere nel testo l'articolo 15, sul divieto di donazione umana, il cui contenuto non risulta omogeneo rispetto alle disposizioni della legge, sulla fecondazione medicalmente assistita;
5) all'articolo 16, comma 3, lettera d), individui la Commissione di merito termini che siano più immediatamente comprensibili e non suscettibili di interpretazioni discrezionali, in luogo delle parole: «ibridi o di chimere»;
6) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una sanzione per il caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, sul numero di embrioni strettamente necessari per un unico impianto, comunque non superiore a quattro.
La Commissione Giustizia esprime altresì parere contrario sugli emendamenti trasmessi in allegato al testo unificato.
II Commissione PERMANENTE
(Giustizia)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 aprile 1998
Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Franco Corleone.
La seduta comincia alle 9,20.
Proposte di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1180, C. 2787, C 3323, C. 3333; C. 3334, C. 3338, C. 3549: Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge rinviato nella seduta del 26 marzo 1998.
Giuliano PISAPIA, presidente, avverte che sono stati presentati proposte modificative al parere del relatore (vedi allegato). Preannuncia che alcune di quelle proposte modificative, segnatamente alcune di quelle riferite a condizioni o osservazioni, saranno dichiarate inammissibili dal momento che fuoriescono dalle competenze proprie della Commissione giustizia.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) relatore, condivide il suggerimento di mantenersi nell'ambito di competenza della Commissione giustizia e per questo motivo chiederà di ritirare alcuni emendamenti.
Anche in questa prospettiva riformula il suo parere escludendo la condizione n.4, la seconda proposta soppressiva della condizione n.5 e la condizione n.7. Analogamente esclude la osservazione n.6.
Esprime parere favorevole sulla proposta n. 42 del deputato Saraceni riferita alla premessa e sulla proposta n. 1. Invita al ritiro della proposta Mantovano n. 2, in quanto essa attiene ad aspetti di competenza della Commissione Affari costituzionali; altrimenti è contrario. Si dichiara disponibile a sopprimere il terzo capoverso della premessa al suo parere.
Esprime parere favorevole sulla proposta Saraceni n. 3 ed invita il presentatore a ritirare le proposte Mantovano n. 4 e n. 5, altrimenti esprime parere contrario. Peraltro sulla proposta n. 4 è disposto ad accogliere la prima modificazione concernete un richiamo agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Giuliano PISAPIA, presidente, precisa che, mentre la premessa riguarda la opportunità ed i contenuti complessivi del provvedimento, pienamente le condizioni e le osservazioni incidono direttamente sul testo in esame e per esse valgono i limiti di competenza della Commissione.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) invita al ritiro della proposta Saraceni n. 6; altrimenti è favorevole al primo ed all'ultimo inciso di quella proposta e contrario agli altri incisi. Invita al ritiro delle proposte Mantovano n. 7 Detomas n. 8, Saraceni n. 9, altrimenti esprime parere contrario. Esprime altresì parere contrario sulla proposta Detomas, n. 10 invitando al ritiro delle proposte Saraceni n. 11 e n. 12, Mantovano n. 13 e Detomas n. 15, altrimenti esprime parere contrario.
Esprime altresì parere contrario sulle proposte Gazzilli n. 14, n. 16 e n. 17 nonché sulla proposta Detomas n. 18. Invita il presentatore a ritirare la proposta Mantovano n. 19, altrimenti esprime parere contrario.
Esprime parere contrario sulla proposta Saraceni n. 50, favorevole sulla proposta Detomas n. 21 e Saraceni n. 23, contrario sulla proposta Saraceni n. 22.
Invita il deputato Gazzilli a ritirare la sua proposta n. 24, altrimenti esprime parere contrario, mentre è favorevole alla proposta Gazzilli n. 25 e contrario alla proposta Gazzilli n. 26.
Esprime parere favorevole sulla proposta Saraceni n. 27 che, una volta approvata, dovrebbe determinare l'assorbimento della proposta Gazzilli n. 28. Esprime parere contrario sulle proposte Gazzilli n. 29.30 e 31 e favorevole sulla proposta Gazzilli n. 32.
Esprime parere contrario sulla proposta Detomas n. 33 invitando i presentatori a ritirare le proposte Lucidi n. 34 e Detomas n. 35, altrimenti esprime parere contrario.
Esprime parere contrario sulla proposta Detomas n. 36, favorevole sulla proposta Gazzilli n. 37, contrario sulla proposta Gazzilli n. 38 e n. 39, favorevole sulle proposte Lucidi n. 40 e n. 41.
Giuliano PISAPIA, presidente, ricorda che il Governo si è già rimesso in precedenza alle valutazioni della Commissione. Invita pertanto a procedere nelle votazioni dal momento che il provvedimento già da tempo è all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.
La Commissione approva le proposte Saraceni n. 42 e n. 1.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) non accoglie l'invito al ritiro della sua proposta modificativa n. 2 proprio per le motivazioni che ne costituiscono il fondamento. La sua proposta è circoscritta e si fonda proprio sull'ampiezza dei contenuti del parere proposto dal relatore e sulla delicatezza dei temi affrontati. Constata che su alcuni aspetti qualificanti il relatore ha fatto oggi marcia indietro, con alcuni ondeggiamenti che sono già stati propri del governo. Quest'ultimo, infatti, aveva prima preannunciato un atteggiamento neutrale sul provvedimento in esame, con il ministro della sanità presso davanti alla commissione affari sociali, poi invece aveva manifestato orientamenti ben precisi con l'intervento dinanzi alla Commissione Giustizia del sottosegretario alla giustizia Corleone, che poi in un intervento successivo ha fatto retromarcia.
Sottolinea che sfugge il motivo per cui la proposta di parere richiami nella premessa il legame della materia in esame con la sfera più intima della persona e non anche con l'istituto familiare che costituisce un modello espressamente adottato dalla Costituzione. Analogamente non comprende il motivo per cui il relatore, in riferimento alla sua proposta modificativa n. 4, abbia inteso distinguere tra il richiamo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che ha condiviso, e il richiamo - di cui ha auspicato il ritiro - agli articoli 29 e 30 della medesima, che riconoscono la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ed individuano i genitori quali soggetti tenuti in via primaria al mantenimento dei figli. Sarebbe allora opportuno chiarire se in questa sede si debba prescindere oppure no dai presupposti di carattere costituzionale.
Ancora, non comprende per quale motivo il relatore inviti al ritiro della proposta modificativa n. 5 considerandola estranea alla competenza propria della Commissione giustizia, dal momento che quella proposta riguarda i profili della separazione e del divorzio che sicuramente rientrano nell'ambito di competenza della commissione.
Sfugge altresì il motivo per cui venga preclusa la discussione sulla possibilità della fecondazione assistita omologa oppure eterologa, da cui conseguono effetti rilevanti per lo status del soggetto.
Anche sulla sua proposta n. 13, sottolinea che essa, intervenendo sulla disciplina della convivenza, riguarda direttamente la competenza della Commissione giustizia.
Si riserva infine di intervenire nel proseguimento dei dibattito sulle ulteriori questioni di dettaglio.
Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea che non sarebbe contrario ad una riformulazione della proposta Mantovano n. 2 che comunque richiami l'istituto familiare. Peraltro si deve tenere conto del fatto che in cinquanta anni alcune cose sono cambiate ed alcuni istituti hanno mostrato dei limiti. Si potrebbe riformulare la proposta n. 2 richiamando le tematiche che riguardano l'istituto familiare.
Ricorda che è senz'altro vero che la Costituzione privilegia la famiglia ma è ugualmente da ricordare che la stessa Costituzone impone la protezione dei figli naturali che, tra l'altro, oggi non possono più essere considerati come una volta motivo di scandalo. In altri termini matrimonio e famiglia costituiscono un istituto privilegiato dalla Costituzione ma che non ne monopolizzano in materia esclusiva la disciplina né possono presupporre valutazioni di carattere etico. Pertanto la famiglia non può essere considerata l'unica sede morale o materiale possibile. Per questi motivi non ritiene che debbano essere compiuti passi indietro rispetto all'ambito di intervento del provvedimento la cui delicatezza e rilievo giustificano approcci problematici se non ondeggiamenti. Riconosce che vi sono valori che dividono o che possono dividere ma dovrebbe essere trovata una risposta comune nella fissazione del limite per l'intervento di carattere autoritario da parte della legge. Come ha rilevato anche Rodotà la legge - e specialmente la legge penale - dovrebbe rimanere in disparte. Non si può dimenticare che quando si regolamenta troppo si può determinare una spinta alla clandestinità. In queste materie dovrebbe invece essere lasciata alle libere dinamiche la soluzione dei problemi.
Ennio PARRELLI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) propone una soluzione che modifica la rigida dizione utilizzata nella proposta Mantovano n. 2, facendo riferimento alla realtà familiare.
Raffaele MAROTTA (gruppo forza Italia) rileva che la discussione ha preso una piega che non le dovrebbe essere propria. Infatti il dibattito riguarda esclusivamente una premessa al parere, in riferimento alla famiglia che, non si deve dimenticare, è istituto richiamato nella Costituzione a suggello della unità dei coniugi.
Marcella LUCIDI (gruppo sinistra democratica-l'ulivo) concorda con la soluzione prospettata dal deputato Parrelli dal momento che la sollecitazione del deputato Mantovano deve essere raccolta positivamente. Tuttavia è opportuno rilevare che nella realtà vi sono anche coppie tra loro conviventi more uxorio e che i fondamenti della disciplina familiare nella Costituzione non si riducono esclusivamente all'articolo 29.
Annamaria SERAFINI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea che è importante affermare la laicità dello Stato che non deve essere uno Stato etico. Ritiene che, al di là delle convinzioni individuali e personali, non si debba intervenire in ambiti che coinvolgono la sfera intima di ciascuno.
Michele SAPONARA (gruppo forza Italia) osserva che anche il suo gruppo è a favore della laicità dello Stato ma è altrettanto indubbio che la disciplina della famiglia si fonda sull'articolo 29 della Costituzione.
Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) ritiene che sia fuori discussione che la proposta n. 2 abbia un significato positivo e che la Costituzione privilegi la famiglia legale. Tuttavia sono tutelati anche profili diversi rispetto alla famiglia legale, quali il diritto alla maternità, la individualità della persona. Invita pertanto a riconsiderare in questo senso il riferimento alla persona contenuto nello schema di parere del relatore, al terzo capoverso della premessa.
Francesco BONITO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea che il testo si occupa della procreazione assistita e non della famiglia. Non ritiene che si possa parlare di famiglia legale oppure illegale ma solamente di famiglia. fondata o meno sul matrimonio. La proposta n. 2 Mantovano stabilisce un principio etico di superiorità della famiglia fondata sul matrimonio. Tale principio, tuttavia, pur da molti avvertito, non può essere sostenuto quale principio etico dello Stato. Ritiene piuttosto che quella proposta possa essere riformulata nel senso di fare riferimento ai valori costituzionali espressi dagli articoli 29 e 30 della Costituzione. Richiama poi l'attenzione sul fatto che il provvedimento individua le finalità principali della legge.
Giuliano PISAPIA, presidente, pur comprendendo il rilievo del dibattito in corso, invita tuttavia a tenere conto dei limiti dell'intervento della Commissione giustizia. Ribadisce che, rispetto alla premessa generale del parere, dovrà affermare i limiti ditale intervento in maniera più decisa in riferimento alle condizioni ed alle osservazioni contenute nel parere.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che i rilievi contenuti nelle sue proposte modificative, in particolare in quelle riferite alla premessa della proposta di parere del relatore, si richiamano ai fondamenti costituzionali del nostro ordinamento e non invece, come alcuni sembrano accennare, a ragioni di carattere confessionale.
Ribadisce che l'oggetto del dibattito odierno non è la equiparazione tra figli nati all'interno del matrimonio oppure al di fuori di esso. La questione guarda invece la possibilità di applicare la fecondazione assistita solamente alle coppie coniugate.
La legislazione vigente in materia di adozione prevede limiti severi per potere accedere al procedimento adottivo. Pertanto, se esiste una disposizione costituzionale di riferimento nonché altre disposizioni di legge ordinaria in materia di adozione, che pongono limiti stretti, allora di ciò si deve tenere conto nel momento in cui si interviene sulla fecondazione assistita che, certamente, è ancor più invasiva rispetto alla adozione. In altri termini ci si deve chiedere se l'interesse primario da tutelare debba essere il desiderio di avere figli ovvero la tutela del minore e del suo ambiente di crescita. Ciò premesso non ha difficoltà ad accedere alla soluzione prospettata dal deputato Bonito circa il richiamo, nella premessa al parere, ai valori costituzionali espressi dagli articoli 29 e 30 della Costituzione.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, rileva che non ritiene di avere alcun legame con l'operato del governo. Ritiene normale che vengano richiamate le disposizioni costituzionali sulla autodeterminazione delle persone come pure sulla tutela fondamentale del nascituro. In questa ottica aveva fatto riferimento nella sua premessa alla tutela del nascituro ed ai principi costituzionali. Non ha alcuna difficoltà ad accogliere la soluzione prospettata dal deputato Bonito.
Paolo CENTO (gruppo misto verdi-l'Ulivo) premette di considerare non condivisibile il provvedimento in esame ritenendo che tutte le ambiguità del testo rimangano tali anche con il richiamo agli articoli 29 e 30 della Costituzione. Si tratta in realtà di questioni utilizzate strumentalmente in rapporto ai diversi tipi di famiglia. Il riferimento contenuto nella premessa del relatore alla sfera più intima della persona deve racchiude il senso proprio di quella premessa e la aggiunta proposta può essere utile solamente ad una mediazione ma non fa compiere passi in avanti.
Ritiene che sia opportuno svolgere una riflessione più ampia anche nella maggioranza, su temi per i quali la destra mostra un atteggiamento oscurantista e retrogrado.
Dichiara che si asterrà sulla proposta n. 2.
Giuliano PISAPIA, presidente, sottolinea che buona parte del dibattito in corso verrà ripreso nell'esame in assemblea.
La Commissione approva la proposta Mantovano n. 2, come riformulata secondo le indicazioni del deputato Bonito. Approva poi le proposte Saraceni n. 3 e Mantovano n. 4, limitatamente alla prima parte.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) mantiene la sua proposta n. 5.
La Commissione respinge la proposta Mantovano n. 5.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) dichiara voto contrario sulla proposta Saraceni n. 6 ribadendo che le sue proposte non interferiscono con la sfera etica bensì riguardano istituti riconosciuti dalla Costituzione.
Luigi SARACENI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che la legge rischi di fare confusione tra etica e diritto laddove invece sui valori morali non deve esservi alcun intervento da parte dello Stato. Riformula la sua proposta n. 6 espungendo il secondo terzo e quarto capoverso.
La Commissione approva la proposta Saraceni n. 6, come riformulata.
Giuliano PISAPIA, presidente, avverte che la proposta Mantovano n. 7 è da considerarsi inammissibile in quanto riguardante disposizioni non ricomprese nella competenza della Commissione giustizia.
Giuseppe DETOMAS (gruppo misto) rivendica il ruolo della Commissione giustizia in riferimento al testo in esame. La Commissione è infatti competente anche su questioni di status, e dovrebbe indicare la soluzione al riguardo alla Commissione di merito.
Giuliano PISAPIA, presidente, ribadisce che la questione attinente alla competenza della Commissione giustizia è stata risolta nel momento in cui la competenza primaria è stata attribuita alla Commissione affari sociali. Non vi è dubbio altresì che, mentre per la premessa al parere non possono applicarsi criteri stringenti circa la competenza - atteso il carattere introduttivo di tale premessa - invece per le condizioni e osservazioni la Commissione giustizia è tenuta ad operare entro i limiti dati della sua competenza; rilievi del genere sono stati evidenziati anche presso altre Commissioni.
Giuseppe DETOMAS (gruppo misto) sottolinea che altre Commissioni non sembrano volere rimanere entro i propri limiti nel momento in cui esprimono un parere alla Commissione giustizia.
Giuliano PISAPIA, presidente, ribadisce che la Commissione giustizia non può oltrepassare i limiti propri stabiliti dal proprio ambito di competenza, fissato dal regolamento e dalle successive circolari del presidente della Camera. In questo contesto la modifica riferita all'articolo 4, contenuta nella proposta Mantovano n. 7, incide su ambiti di competenza della Commissione affari sociali.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che la normativa sullo status è conseguente rispetto ai contenuti della sua proposta n. 7 e dell'articolo 4, comma 33 del testo in esame.
Giuliano PISAPIA, presidente, conferma la inammissibilità della proposta Mantovano n. 7 nonché delle proposte Detomas n. 8 e Saraceni n. 9.
Giuseppe DETOMAS (gruppo misto) illustra la sua proposta n. 10.
Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) condivide i contenuti della proposta n. 10.
La Commissione respinge la proposta Detomas n. 10.
Giuliano PISAPIA, presidente, avverte che sono inammissibili, in quanto oltrepassano l'ambito proprio di competenza della Commissione, le proposte Saraceni n. 11 e n. 12.
Francesco BONITO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) manifesta perplessità in ordine alla inammissibilità della proposta Saraceni n. 12 che riguarda i requisiti soggettivi per accedere alla procreazione medicalmente assistita.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, ritiene che tale articolo sia di stretta competenza della Commissione affari sociali.
Giuliano PISAPIA, presidente, ribadisce la inammissibilità della proposta n. 12.
Luigi SARACENI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede se il voto finale sul parere del relatore potrà avere luogo per parti separate. Per parte sua aveva inteso costituire la prima condizione contenuta in tale parere, riferita all'articolo 5. Allora, se è inammissibile la sua proposta non comprende per quale motivo sia ammissibile la condizione riferita all'articolo 5, contenuta nel parere medesimo.
Giuliano PISAPIA, presidente, sottolinea che, mentre la proposta del deputato Saraceni aveva carattere più ampio andando ad incidere su aspetti non di competenza della Commissione giustizia, invece la condizione proposta dal relatore attiene alla equiparazione tra famiglia e conviventi more uxorio.
Luigi SARACENI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) non comprende il motivo per cui sia previsto il requisito della coabitazione nella proposta del relatore.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, dichiara di non avere alcun problema a ritirare la condizione n. 1 apposta al suo parere ma essa, riguardando esclusivamente la disciplina della convivenza, riguarda proprio la competenza della Commissione giustizia. La ipotesi che tale convivenza debba avere durata di almeno due anni servirebbe a dare certezza in questa materia, presupponendo una certificazione che, ove fosse falsa, verrebbe sanzionata.
Marcella LUCIDI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) osserva che la Commissione è competente in materia di convivenza more uxorio. Dovrebbe poi essere chiarito cosa significhi che la convivenza deve essere stabile. Osserva inoltre che il periodo di due anni di convivenza corrisponde allo stesso periodo di due anni di tentativi di procreazione quale requisito per l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita.
Giuliano PISAPIA, presidente, ribadisce che la proposta n. 12 verrebbe ad incidere sull'insieme dei requisiti soggettivi per la accesso alle tecniche di procreazione assistita. Sarebbe invece ammissibile una proposta diretta a sopprimere la condizione contenuta nel parere in riferimento all'articolo 5, sul limite di due anni di convivenza.
Luigi SARACENI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene che eventualmente debba essere il relatore a ritirare la sua proposta di condizione riferita all'articolo 5.
Giuliano PISAPIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo martedì 21 aprile 1998.
La seduta termina alle 12,15.
ALLEGATO
Testo unificato in materia di procreazione medicalmente assistita (A.C. 414 e abb.)
PROPOSTE MODIFICATIVE AL PARERE DEL RELATORE
Nella premessa al paragrafo 2, sostituire le parole: importanza di tale testo con le parole: delicatezza della materia in esame.
n. 42
Saraceni.
Nella premessa al paragrafo 2, sostituire le parole: dal tentativo con le parole: dalla necessità.
n. 1
Saraceni.
Nella parte motiva, al terzo capoverso, dopo le parole: considerato che la materia (...) persona inserire le parole: e all'istituto familiare.
n. 2
Mantovano.
Nella premessa al paragrafo 4, sostituire le parole: fondamento costituzionale con le parole: quadro costituzionale di riferimento.
n. 3
Saraceni.
Al quarto capoverso, dopo le parole: in particolare con riferimento inserire le parole: 2 e 3 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili della persona e l'eguale dignità di ciascun uomo; dopo le parole: di libertà personale; inserire le parole: agli articoli 29 e 30 della Costituzione, che riconoscono la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e che individuano i genitori quali soggetti, tenuti in via primaria al mantenimento dei figli;
n. 4
Mantovano.
Dopo il quarto capoverso, inserire i seguenti:
rilevato che il ricorso alle tecniche di fecondazione eterologa lede pregiudizialmente il principio costituzionale di naturale collocazione dei figli all'interno della famiglia fondata sul matrimonio, pone a serio rischio il diritto alla salute del nascituro, e poi del nato, poiché l'anonimato del donatore preclude la possibilità dell'anamnesi, scinde la genitorialità naturale da quella attribuita ex lege;
considerato che può accadere che un figlio non viva con i genitori naturali per ragioni accidentali (la separazione o il divorzio), e sia inserito in un contesto di convivenza, ma non può ammettersi la programmata convivenza, stabile o non stabile, al di fuori della famiglia quale contesto di accoglienza del figlio: non può ammettersi alla stregua della Costituzione, ma neanche comparando la situazione del nato a seguito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con quella del minore nei cui confronti sia disposta l'adozione, per la quale esistono presupposti ben più rigorosi, primo fra tutti il consolidato rapporto di coniugio fra gli adottanti;
n. 5
Mantovano.
Nella premessa sostituire il capoverso 9 con i seguenti:
rilevato peraltro che:
in una materia così delicata è essenziale che il legislatore abbia ben presente i limiti dell'intervento normativo e rifugga da ogni tentazione di imporre con legge modelli di vita e stili di comportamento evitando ogni confusione tra la sfera del diritto e quella della morale;
nell'imporre limiti, divieti e sanzioni (in particolare se di carattere penale) il legislatore non può sottrarsi al confronto con i (e al rispetto dei) fondamentali principi costituzionali, in particolare il principio di uguaglianza (articolo 3 primo e secondo capoverso Cost.) e i principi di libertà (articolo 13 e seguenti Cost.), i quali non consentono al legislatore di vietare (e punire) condotte che non siano in alcun modo lesive di beni di pari (o superiore) valore;
in alcuni punti del testo in esame sono previsti divieti (e sanzioni) per condotte che possono al più considerarsi moralmente sconsigliabili, ma, che sono del tutto prive di offensività; e ciò in palese contrasto con i richiamati principi costituzionali;
peraltro la sovrapposizione e la confusione tra condotte realmente lesive di beni fondamentali (e avvertite come tali dalla collettività) - quale ad esempio la clonazione umana o la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa - e condotte del tutto prive di reale disvalore sociale (e avvertite come tali) - quale ad esempio la paternità oltre i 52 anni di età o la maternità della donna-sola -, oltre a violare i richiamati principi costituzionali, rischia di inficiare complessivamente la accettabilità sociale dell'intervento normativo;
la predisposizione di un apparato di divieti e sanzioni eccessivo e sproporzionato rischia, infatti, di produrre effetti opposti a quelli desiderati, provocando di fatto la clandestinizzazione del fenomeno e la conseguente perdita di ogni possibilità di controllo;
n. 6
Saraceni.
Nella parte dispositiva, dopo le parole: alle seguenti condizioni: inserire: all'articolo 4, sia soppresso il comma 3, e conseguentemente siano soppressi gli articoli 8 e 9.
n. 7
Mantovano.
Prima della condizione sub-1) è inserita la seguente condizione:
01. All'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
«3. È ammesso soltanto il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo».
n. 8
Detomas.
Sostituire il punto 1) con il seguente:
Eliminare il comma 1 dell'articolo 4.
n. 9
Saraceni.
All'articolo 4, alla condizione n. 1 le parole: nella stessa abitazione, per un periodo non inferiore a due anni sono sostituite dalle seguenti: nella stessa abitazione, per un periodo non inferiore a quattro anni.
n. 10
Detomas.
Dopo il punto 1) inserire il seguente:
1-bis). Eliminare il comma 3 dell'articolo 4.
n. 11
Saraceni.
Dopo il punto 1-bis) inserire il seguente:
1-ter). Eliminare l'articolo 5.
n. 12
Saraceni.
Sostituire il capoverso che inizia con le parole: all'articolo 5 con il seguente: all'articolo 5 siano soppresse le parole: «o stabilmente legate da convivenza».
n. 13
Mantovano.
Sopprimere la condizione relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 6.
n. 14
Gazzilli.
Dopo la condizione sub-2) è inserita la seguente:
2-bis) Gli articoli 8 e 9 siano riformulati tenendo conto del principio del divieto dell'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
n. 15
Detomas.
Eliminare la condizione relativa alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 1.
n. 16
Gazzilli.
Inserire la seguente condizione:
Nell'articolo 8, comma 1, sostituire la parola: «donazione» con la seguente: «cessione».
n. 17
Gazzilli.
Dopo la condizione 4, inserire la seguente condizione:
4-bis). All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «autorizzate dalle regioni» inserire le seguenti: «o dalle province autonome».
n. 18
Detomas.
Sostituire le condizioni previste per l'articolo 11 con quanto segue:
«l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:
1. L'azione per il disconoscimento della paternità del bambino che si assume nato con le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla presente legge è ammessa se nel periodo del trattamento la moglie ha avuto rapporti sessuali con persone diverse dal marito. In tal caso il marito può provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del padre, e ogni altra circostanza che escluda la paternità.
2. L'azione di disconoscimento non è ammessa quando ciascuno dei coniugi, o entrambi, assumono che il medico che ha curato il trattamento ha adoperato gameti diversi da quelli del marito, ovvero ovuli diversi da quelli della donna».
n. 19
Mantovano.
Dopo il punto 7) inserire il seguente:
7-bis). Eliminare il comma 3 dell'articolo 11.
n. 20
Saraceni.
Dopo la condizione sub-8) è inserita la seguente:
8-bis). All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «dalle regioni» siano inserite le seguenti: «o dalle province autonome».
n. 21
Detomas.
Sostituire il punto 10) con il seguente:
10) All'articolo 14, comma 1, eliminare la lettera c).
n. 22
Saraceni.
Dopo il punto 10) inserire il seguente:
10-bis) All'articolo 14, comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «l'esportazione» inserire le parole: «non autorizzate».
n. 23
Saraceni.
Inserire la seguente condizione:
All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera f), siano inserite le seguenti lettere:
g) l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non autorizzate ai sensi della presente legge;
h) la cessione di gameti in deroga ai limiti di età di cui al comma 1 dell'articolo 8.
n. 24
Gazzilli.
Inserire la seguente condizione:
Il secondo comma dell'articolo 15 sia sostituito dal seguente:
«I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni».
n. 25
Gazzilli.
Eliminare la soppressione dell'articolo 16, comma 1.
n. 26
Gazzilli.
Sostituire il punto 13) con il seguente:
13) All'articolo 17 siano apportate le seguenti modificazioni:
eliminare il comma 1;
al comma 2 sostituire la sanzione penale con una sanzione amministrativa;
il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50 a 200 milioni»;
al comma 4 sia prevista la sanzione penale della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 50 a 200 milioni per la violazione del divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 e una sanzione amministrativa per la violazione del divieto di cui alla lettera d);
eliminare il comma 5;
al comma 6 le parole: «lettere a), b) e c) è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 4 a 20 milioni» siano sostituite con le seguenti: «lettere a), c) e d) è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 4 a 20 milioni»;
per la violazione di cui alla lettera b) dell'articolo 16 sia prevista una sanzione amministrativa.
n. 27
Saraceni.
Sopprimere le condizioni relative all'articolo 17, comma 1.
n. 28
Gazzilli.
Modificare la condizione relativa al comma 3 fissando la pena detentiva nella reclusione da 2 a 6 anni anziché da 1 a 5.
n. 29
Gazzilli.
Inserire la seguente condizione:
Dopo il comma 4 sia inserito il seguente comma 4-bis: «Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g) e h) è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 50 milioni a 150 milioni».
n. 30
Gazzilli.
Modificare la condizione relativa al comma 5 nel senso che viene istituito un secondo periodo dell'articolo 4-bis.
31
Gazzilli.
Inserire la seguente condizione:
Il comma 8 dell'articolo 17 sia modificato come segue: «All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5 e 6 si applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione».
n. 32
Gazzilli.
Inserire la seguente condizione numero 16):
16) siano previste sanzioni penali uguali a quelle previste al punto a) della condizione sub 13) a carico delle coppie o dei singoli che accedono a tecniche di fecondazione medicalmente assistite in violazione delle disposizioni della presente legge.
È conseguentemente soppressa la corrispondente osservazione n. 3.
n. 33
Detomas.
Alla proposta di parere del relatore, sia aggiunta la seguente osservazione:
Valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, all'articolo 4, comma 1, se l'inciso «tenuto conto anche della salute e dell'età della donna» indichi un potere discrezionale del personale sanitario nell'applicazione delle tecniche di procreazione assistita oppure se il medesimo inciso consenta di derogare al termine di due anni richiesto per i tentativi di procreazione.
n. 34
Lucidi.
Dopo l'osservazione n. 1), è inserita la seguente osservazione:
1-bis) all'articolo 4, comma 3, valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare meglio il tipo di accertamento e le patologie definite «gravi malattie ereditarie o infettive trasmissibili», la presenza delle quali consente il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
n. 35
Detomas.
Dopo l'osservazione n. 1), è inserita la seguente osservazione:
1-bis) all'articolo 4, comma 3, valuti la commissione di merito l'opportunità di meglio precisare i casi per i quali non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo analogo.
n. 36
Detomas.
Sopprimere la seconda osservazione relativa al decreto ministeriale prescrittivo delle modalità di informazione da prevedere nell'articolo 6.
n. 37
Gazzilli.
Inserire la seguente osservazione: nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 sostituire l'espressione «termine» con la parola: «periodo».
n. 38
Gazzilli.
Sopprimere l'osservazione relativa alla opportunità di prevedere sanzioni amministrative a carico di coppie che accedano a tecniche di procreazione assistita, in violazione della legge.
n. 39
Gazzilli.
Alla proposta di parere del relatore, sia aggiunta la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, le parole: «alla data della fecondazione» con le parole: «al momento della fecondazione», al fine di evitare interpretazioni letterali volte ad impedire la revoca tempestiva della volontà.
n. 40
Lucidi.
Alla proposta di parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione: all'articolo 21, comma 2, sia chiarito che la revoca della dichiarazione di obiezione di coscienza deve avvenire secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione medesima.
n. 41
Lucidi.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione giustizia,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita;
evidenziata la particolare importanza di tale testo, che incide su aspetti in cui le valutazioni giuridiche, etiche, assistenziali e mediche sono strettamente connesse ed accomunate dal tentativo di assicurare una disciplina coerente e complessiva;
considerato che la materia in esame attiene alla sfera più intima della persona;
richiamata conseguentemente l'attenzione sul fondamento costituzionale della normativa in esame, in particolare con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, che fissi i principi in materia di libertà personale; all'articolo 32, comma secondo, in base a cui la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; all'articolo 30, ultimo comma, in base a cui la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità;
considerata pertanto la necessità che la normativa in esame assicuri il pieno rispetto del limite costituzionale fissato dall'articolo 3 in modo da contemperare i nuovi approdi del progresso scientifico con l'insopprimibile esigenza di tutela della persona, con particolare riguardo ai possibili effetti di sperimentazioni incontrollate;
richiamato altresì il principio costituzionale della protezione della maternità, espresso dall'articolo 31 della Costituzione, in base a cui la Repubblica favorisce gli istituti necessari a tali scopi, il testo in esame si ponendosi dunque come elemento integrativo di quella disposizione costituzionale;
rilevata la necessità di un intervento normativo che stabilisca regole certe, in assenza delle quali essenziali esigenze di tutela - del singolo e anche della collettività - rischiano di essere negate;
rilevata pertanto la necessità di contemperare armonicamente i principi costituzionali indicati;
considerato in via generale che risulta necessario stabilire un sistema sanzionatorio che intervenga efficacemente nei confronti delle violazioni della legge sulla fecondazione assistita, assicurando al contempo la proporzionalità tra il disvalore dell'azione e la sanzione fissata dal legislatore, in ossequio al principio costituzionale per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato (articolo 27 della Costituzione), sicché non vi può essere rieducazione laddove la pena ha esclusivamente carattere afflittivo, senza proporzione con il fatto commesso;
rilevato inoltre che in taluni casi non è assicurato nel testo in esame il criterio di tassatività del reato, risultando talora sfumati i contorni delle fattispecie penali;
considerato che le norme sullo status giuridico del nato sono conformi alla scelta di considerare costui come figlio della coppia e senza alcun rapporto giuridico con il donatore;
sottolineato che deve comunque emergere con chiarezza che nei confronti del nato a seguito di procreazione medicalmente assistita non si affievolisce la capacità di ricevere per testamento e per donazione, secondo quanto già previsto dal codice civile; né può comunque prodursi limitazione alcuna della sua capacità giuridica anche in riferimento alla fase del concepimento;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, dopo la parola: «convivenza» siano inserite le seguenti: «nella stessa abitazione, per un periodo non inferiore a due anni»; in tal modo si cerca di dare una qualche certezza alla dimensione della convivenza che altrimenti potrebbe dare luogo a fenomeni elusivi se non fraudolenti;
2) all'articolo 6, sia soppresso il comma 3; la nullità non è coerente con le finalità dell'istituto in esame;
3) all'articolo 8, comma 1, sia soppresso l'ultimo periodo; anche in questo caso la nullità non è coerente con le finalità dell'istituto in esame;
4) all'articolo 8, comma 3: la disposizione appare superflua alla luce della normativa sulla privacy, che già la ricomprende; pertanto, sia soppresso il comma 3 dell'articolo 8 e, per lo stesso motivo, i commi 1 e 2 dell'articolo 20;
5) all'articolo 10, sullo stato giuridico del nato, siano soppresse le parole: «con l'osservanza delle disposizioni della presente legge» nonché le parole «che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6»; pare infatti incongruo collegare lo status di figlio illegittimo con l'osservanza delle disposizioni della legge, stante il favor che deve ispirare il legislatore nei confronti dei figli e l'esigenza di massima tutela nei loro confronti;
6) all'articolo 10 sia aggiunto il seguente comma: «2. Ai nascituri o nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita si applicano comunque le disposizioni sulla rappresentanza e amministrazione, sulla capacità di succedere, sull'amministrazione in caso di eredi nascituri ed ogni altra disposizione del codice civile concernente i nati e i nascituri»;
7) all'articolo 11, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e salvo il caso in cui sussista vizio del consenso di chi promuove l'azione di disconoscimento di paternità»; non vi è motivo per escludere il disconoscimento di paternità per chi non ha «veramente» voluto la riproduzione assistita;
8) all'articolo 14, comma 2, le parole «ogni prova volta» siano sostituite con le parole: «prove idonee», in modo da evitare una deroga implicita al regime generale delle prove secondo le disposizioni vigenti;
9) all'articolo 14, comma 1, lettera b), le parole: «immediata o differita, in denaro od in qualsiasi forma» siano soppresse, dal momento che risultano pleonastiche;
10) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole: «post mortem» siano sostituite dalle parole: «dopo la morte», essendo preferibile utilizzare esclusivamente termini in lingua italiana;
11) all'articolo 14, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. È vietato qualsiasi accordo diretto a realizzare la fecondazione di una donna, con l'intesa che la maternità sara attribuita ad altra donna»; si tratta di una riformulazione volta ad evitare concetti giuridicamente non chiari quali «prestito o affitto del corpo»;
12) all'articolo 16, sia soppresso il comma 4; i limiti della sperimentazione sono in realtà fissati dai commi successivi del medesimo articolo, per cui non è opportuno stabilire un divieto generico, cui tra l'altro è fatta corrispondere una sanzione penale, che mancherebbe pertanto di tassatività;
13) all'articolo 17, sulle sanzioni penali, siano apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 4, comma 1, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 25 a 50 milioni»;
b) dopo il comma 1 sia inserito il seguente: «1-bis. Chiunque applichi le tecniche di procreazione assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 50 milioni e con la sospensione dall'attività professionale per un periodo da 3 mesi ad un anno»;
c) al comma 2, le parole : «con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 25 a 50 milioni» siano sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50 a 150 milioni»;
d) il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50 a 200 milioni»;
e) dopo il comma 3 sia inserito il seguente: «3-bis. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 20 a 50 milioni»;
f) il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice penale»;
g) al comma 6, le parole: «lettere a), b) e e), è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da quattro a venti milioni» siano sostituite con le seguenti «lettere a), b), c) e d), è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 4 a 20 milioni»;
h) al comma 7, le parole: «reclusione da 6 a 12 anni» siano sostituite dalle seguenti: «reclusione da 5 a 10 anni»;
14) all'articolo 20, sia soppresso il comma 1; la disposizione appare superflua alla luce della normativa sulla tutela dei dati personali;
15) all'articolo 20, comma 3, siano premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,»; in tal modo sono chiariti i rapporti con la legge sulla tutela dei dati personali;
e con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 4, comma 1, il modo in cui possa essere specificato o chiarito il riferimento ai due anni di «tentativi di procreazione», con le conseguenti difficoltà di ordine probatorio;
2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 6, comma 1, l'emanazione di un decreto ministeriale che definisca le modalità dell'informazione che deve essere data dal medico ai soggetti interessati prima del ricorso alle ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere sanzioni amministrative di carattere pecuniario, a carico delle coppie che accedano a tecniche di fecondazione medicalmente assistita in violazione delle disposizioni della presente legge;
4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non ricomprendere nel testo l'articolo 15, sul divieto di clonazione umana, il cui contenuto non risulta omogeneo rispetto alle disposizioni della legge, sulla fecondazione medicalmente assistita;
5) all'articolo 16, comma 3, lettera d), individui la Commissione di merito termini che siano più immediatamente comprensibili e non suscettibili di interpretazioni discrezionali, in luogo delle parole: «ibridi o di chimere»;
6) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una sanzione per il caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, sul numero di embrioni strettamente necessari per un unico impianto, comunque non superiore a quattro.
La Commissione Giustizia esprime altresì parere contrario sugli emendamenti trasmessi in allegato al testo unificato.
II Commissione PERMANENTE
(Giustizia)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 29 aprile 1998
Presidenza del Vicepresidente Anna Maria SERAFINI.
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.
Proposte di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991 , C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787 C. 3323, C. 3333, C. 3338, C. 3549.
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge rinviato nella seduta del 15 aprile 1998.
Anna Maria SERAFINI, Presidente, sottolinea che già nella riunione scorsa era stata dichiarata inammissibile la proposta modificativa Saraceni n. 12.
Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ribadisce le ragioni della sua proposta, in relazione alla coppia convivente che richieda di accedere alle pratiche di fecondazione assistita. Ribadisce altresì di non condividere la inammissibilità della proposta.
Anna Maria SERAFINI, Presidente, ricorda che la inammissibilità della proposta Saraceni n. 12 era dovuta al fatto che essa è volta a sopprimere l'articolo 5 del testo unificato, sui requisiti soggettivi per l'accesso alla procreazione assistita.
Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) manifesta l'imbarazzo sulla materia in esame che più propriamente avrebbero dovuto esaminare le Commissioni riunite giustizia e affari sociali. È difficile esprimere l'orientamento del gruppo quando si intende entrare nel merito di un provvedimento che è stato sottratto alla competenza primaria della Commissione.
Marcella LUCIDI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) condivide il rilievo del deputato Carotti e, incidentalmente, invita a considerare anche la possibilità che debba essere la Commissione giustizia ad esaminare in sede primaria le proposte di legge in materia di molestie sui luoghi di lavoro.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) invita a dire chiaramente se si intende intervenire esclusivamente con scopi dilatori per consentire ai rappresentanti della maggioranza di accorrere numerosi per le votazioni.
Sottolinea che nelle precedenti sedute sono stati applicati criteri di ammissibilità che, coerentemente, dovrebbero trovare applicazione anche oggi. La questione inerente alla competenza della Commissione giustizia è ormai già stata decisa. Invita a non ripetere considerazioni già svolte nelle precedenti riunioni.
Francesco BONITO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) constata che la maggioranza dispone di presenze superiori numericamente alla opposizione, per cui non è giustificata l'affermazione del deputato Mantovano. La questione è invece di principio. Prende poi atto della decisione della presidenza, da lui non condivisa, di considerare inammissibile la proposta Saraceni n. 12. Coerentemente dovrebbe considerarsi inammissibile anche la proposta Mantovano n. 13.
Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) concorda con i rilievi svolti dai deputati Carotti e Lucidi e manifesta perplessità in ordine alla prima condizione apposta al parere della relatore, in riferimento alla possibilità per la coppia convivente di ricorrere alla fecondazione assistita.
Rocco MAGGI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) insiste per l'inammissibilità della proposta Mantovano n. 13 e si riserva di specificare la sua posizione negli ulteriori interventi.
Luigi OLIVIERI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) ritiene che dovrebbe essere risolta in primo luogo la questione della inammissibilità.
Luigi VITALI (gruppo forza Italia) invita a trovare una mediazione. Le proposte Saraceni e Mantovano sono a suo avviso da considerarsi ammissibili soprattutto qualora fossero riformulate sotto forma di osservazioni al parere, comunque per segnalare alla Commissione di merito le perplessità su alcuni aspetti del provvedimento. Invita i componenti della Commissione a fare giustizia del proprio ruolo.
Angelo ALTEA (gruppo alleanza nazionale) osserva che la questione di inammissibilità si pone in termini diversi per la premessa al parere rispetto alle condizioni e osservazioni apposte al medesimo. Invita a non esprimere un parere che serva solo a costituire motivo di orientamento culturale.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, ricorda che il nodo della inammissibilità era già stato risolto dal presidente Pisapia. Una volta stabilito l'ambito di competenza, si deve riconoscere che comunque l'articolo 5 costituisce un elemento fondante della legge. Il relatore ha tentato di rivendicare alla commissione giustizia il diritto di evitare soluzioni che consentano di eludere le disposizioni di legge, nella verifica del carattere stabile della convivenza. Non è senz'altro ammissibile la proposta Saraceni n. 12 volta a sopprimere l'intero articolo 5 sui requisiti soggettivi per la fecondazione assistita. Altra questione riguarda l'ammissibilità di modifiche puntuali di quell'articolo, in particolare di quella diretta a dare una dimensione temporale alla convivenza come presupposto per la fecondazione assistita. A poi valutato anche l'aspetto relativo alla certificazione dell'avvenuta convivenza, che potrebbe risolversi in forme di autocertificazione.
Si dichiara anche disponibile a ritirare la sua condizione n. 1 per ripresentarla sotto forma di osservazione.
Anna Maria SERAFINI, Presidente, conferma la inammissibilità della proposta Saraceni n. 12, già decisa dal Presidente Pisapia. Quanto alla proposta Mantovano n. 13 si tratta di questione assai delicata. Personalmente è propensa per la inammissibilità anche della proposta Mantovano n. 13.
Tuttavia non intende in alcun modo abusare della sua funzione di vicepresidente, per cui interpellerà sulla questione il presidente Pisapia.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) richiama lo scorso dibattito durante il quale non vennero eccepite questioni sulla votazione della parte motiva del parere, in riferimento a cui vennero ammesse alcune integrazioni concernenti i presupposti costituzionali del testo in esame. Non si vede il motivo della inammissibilità della sua proposta una volta che è stata ammessa una condizione ed è già stata votata la proposta n. 10, in riferimento al periodo di convivenza minimo per potere accedere alle tecniche di fecondazione assistita.
Luigi SARACENI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dopo avere ribadito le sue ragioni contro l'inammissibilità della sua proposta n. 12, ricorda che nel dibattito dell'ultima riunione il riferimento costituzionale era stato fatto anche nei confronti della famiglia di fatto. Deve prendere atto che anche all'interno della maggioranza e delle sue componenti vi sono visioni diverse.
Ritiene poi che la commissione abbia pieno potere di intervenire sulle disposizioni di carattere sanzionatorio, ivi compresi i precetti sanzionati. Per questo motivo non vede motivo per l'inammissibilità di proposte riferite all'articolo 5, cui sono collegate sanzioni penali.
Anna Maria SERAFINI Presidente, ritiene che, probabilmente, la Commissione avrebbe dovuto manifestare più decisamente la propria contrarietà alla assegnazione alla sola Commissione affari sociali in sede referente del provvedimento in esame.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12,20.
II Commissione PERMANENTE
(Giustizia)
___________
IN SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 maggio 1998
Presidenza del Presidente Giuliano PISAPIA
Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Franco Corleone.
La seduta comincia alle 9,20.
Proposte di legge:
C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338, C. 3549.
Procreazione medicalmente assistita.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge rinviato nella seduta del 29 aprile 1998.
Giuliano PISAPIA, presidente, avverte che, a seguito dei rilievi emersi nell'ultima seduta, in ordine all'ammissibilità di alcune proposte modificative del parere del relatore, ha sottoposto al Presidente della Camera la questione dell'ammissibilità delle proposte modificative ancora da votare, che pongono analoghi dubbi di ammissibilità.
Il Presidente della Camera ha dichiarato l'inammissibilità delle proposte Detomas nn. 15, 18 e 21, Saraceni nn. 22 e 23, Gazzilli n. 24 e, conseguentemente, n. 30.
È stata altresì considerata inammissibile la condizione n. 12 del parere, in quanto oltrepassa i limiti delle competenze della Commissione Giustizia (conseguentemente risulta superata la proposta Gazzilli n. 26, diretta a sopprimere quella condizione).
Le proposte modificative Lucidi nn. 34, 40 e 41, Detomas nn. 35 e 36, Gazzilli n. 37 possono considerarsi ammissibili in considerazione dell'efficacia affievolita delle osservazioni - in esse contenute - rispetto alle condizioni.
Sono invece ammissibili le altre proposte modificative, in particolare le proposte Mantovano n. 13, Gazzilli nn. 14 e 16, Mantovano n. 19, Saraceni n. 20.
Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) prende atto della decisione assunta dal Presidente della Camera in ordine all'ammissibilità delle proposte modificative al parere sul testo in materia di fecondazione assistita. Chiede che sia consentito disporre di un pur ridotto termine di qualche giorno, per potere valutare i contenuti delle proposte e la posizione da assumere su alcune proposte modificative, che ripropongono innanzi alla Commissione Giustizia questioni attinenti al merito del provvedimento. Ribadisce conclusivamente la sua convinzione che la Commissione Giustizia avrebbe dovuto occuparsi di tale provvedimento direttamente nel merito e non solo in sede consultiva.
Francesco BONITO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea che appare ormai necessario, dopo il lungo esame svolto dalla Commissione Giustizia, giungere ad una tempestiva conclusione, anche in considerazione del fitto lavoro che attende la Commissione medesima su provvedimenti inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. In questo senso, pur a malincuore, non si sente di condividere la proposta del deputato Carotti. La Commissione potrebbe comunque accantonare la proposta modificativa Mantovano n. 13, in attesa dell'arrivo del presentatore.
Giuliano PISAPIA, presidente, ricorda che il seguito dell'esame è stato rinviato almeno sei volte, per cui appare necessario portare a conclusione l'esame in Commissione Giustizia, anche in relazione al fatto che poi la maggior parte del tempo sarà dedicata all'esame di altri provvedimenti inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione respinge quindi la proposta di rinvio formulata dal deputato Carotti. Delibera quindi di accantonare la proposta modificativa Mantovano n. 13.
Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) illustra la sua proposta modificativa n. 14, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge la proposta modificativa Gazzilli n. 14.
Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) si dichiara favorevole alla proposta Gazzilli n. 16.
La Commissione respinge la proposta modificativa Gazzilli n. 16. Approva la proposta Gazzilli n. 17. Passa quindi all'esame della proposta Mantovano n. 13 in precedenza accantonata.
Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) interviene sulla proposta Mantovano n. 13 e sulle altre proposte che, analogamente, intaccano a suo avviso il tessuto normativo del provvedimento nel merito. Precisa che il suo gruppo, come emergerà anche complessivamente nel corso dell'esame in Assemblea, è contrario alla fecondazione eterologa ed al riconoscimento della convivenza di fatto. In questa fase del procedimento fa presente che ciascun deputato del suo gruppo avrà libertà di voto. Ribadisce tuttavia che considera impropria l'ammissibilità di proposte modificative quali la Mantovano n. 13 nel corso dell'esame in sede consultiva. Dichiara altresì la sua personale astensione, che non deve essere confusa con il tentativo di defilarsi sotto il piano politico. Conclude quindi rilevando la coerenza complessiva delle posizioni assunte dal suo gruppo sulla proposta modificativa in esame e su analoghe proposte.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) osserva che la sua proposta n. 13 è riferita correttamente al testo del parere e ricorda che il Presidente della Camera ne ha confermato la ammissibilità, in riferimento alla competenza propria della Commissione Giustizia che, non a caso, proprio in questi giorni si sta occupando dell'analoga materia della separazione dei coniugi e dell'affidamento dei minori.
Luigi VITALI (gruppo forza Italia) ritiene che l'espressione del voto sulle proposte in esame attenga a valutazioni di carattere personale. Per parte sua dissente dal contenuto della proposta Mantovano n. 13, non vedendo un valido motivo per sopprimere il riferimento alle coppie stabilmente legate da convivenza, così come proposto dal deputato Mantovano. È evidente infatti che viene comunque presupposto un accertamento della effettività della convivenza. Ribadisce pertanto che, sebbene a titolo personale, voterà contro la proposta in questione.
Pietro CAROTTI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) precisa che il suo giudizio coinvolge anche altri aspetti attinenti ai profili costituzionali delle diverse proposte.
La Commissione respinge la proposta modificativa Mantovano n. 13.
Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) precisa che è contrario alla condizione n. 1 contenuta nel parere del relatore.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) raccomanda l'approvazione della sua proposta modificativa numero 19.
La Commissione respinge la proposta modificativa Mantovano n. 19 ed approva le proposte modificative Saraceni n. 20 e Gazzilli n. 25.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) invita a considerare attentamente i contenuti della proposta modificativa Saraceni n. 27, che potrebbe determinare un capovolgimento complessivo del sistema sanzionatorio, riducendo tale sistema ai soli profili amministrativi.
Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) sottolinea che non tutto ciò che è illecito deve essere necessariamente sanzionato penalmente. Tutta la materia in esame richiede grande attenzione soprattutto nei rapporti tra illecito e lecito ed in ordine alle conseguenze sanzionatorie.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che con la soluzione prospettata vi saranno alcuni precetti che rimangono privi di sanzione.
Raffaele MAROTTA (gruppo forza Italia) concorda con il rilievo del deputato Mantovano, sottolineando che un precetto senza sanzione costituisce una contraddizione.
Luigi VITALI (gruppo forza Italia) avverte che, a titolo personale, voterà a favore della proposta modificativa Saraceni n. 27.
La Commissione approva la proposta modificativa Saraceni n. 27. Risultano conseguentemente precluse le proposte modificative Gazzilli nn. 28, 29 e 31.
Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) ritira la sua proposta modificativa n. 32.
Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che, essendo assenti, si intende che i presentatori delle proposte modificative nn. 33, 34, 35 e 36 vi abbiano rinunciato.
La Commissione approva la proposta modificativa Gazzilli n. 37.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, sottolinea che è disposto ad accogliere la proposta modificativa Gazzilli n. 38 purché rimanga quale osservazione.
La Commissione approva la proposta modificativa Gazzilli n. 38.
Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) ritira la sua proposta modificativa n. 39.
Alfredo MANTOVANO (gruppo alleanza nazionale) fa propria la proposta modificativa Gazzilli n. 39.
Vincenzo SINISCALCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), relatore, si dichiara contrario alla proposta in questione.
La Commissione respinge la proposta modificativa Gazzilli n. 39.
Giuliano PISAPIA, Presidente, avverte che, essendo assenti, si intende che i presentatori delle proposte modificative nn. 40 e 41 vi abbiano rinunciato.
Luigi OLIVIERI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) fa proprie, in assenza del presentatore le proposte modificative nn. 40 e 41.
La Commissione approva le proposte modificative Lucidi nn. 40 e 41.
Giuliano PISAPIA, Presidente, ricorda che l'osservazione n. 6 contenuta nel parere del relatore era già stata ritirata.
Luigi SARACENI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo) propone che venga soppressa la condizione n. 1 contenuta nel parere del relatore.
La Commissione accoglie la richiesta di tornare sulla condizione n. 1 e respinge la proposta del deputato Saraceni. Approva infine la proposta di parere del relatore, come modificata nel corso dell'esame.
La seduta termina alle 10,10.
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 4048)
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4048
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1999, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati SCOCA, GIOVANARDI, LUCCHESE, PERETTI, BACCINI, FRONZUTI, FABRIS, NOCERA, SANZA, MARTINAT, CACCAVARI, BAIAMONTE, COLOMBINI, DEL BARONE, VALPIANA, POZZA TASCA, PIVA, MENIA, FRAGALÁ, CREMA, FRATTINI, COLA, GIORG ETTI Alberto, CALDEROLI, STAGNO D'ALCONTRES, SERAFINI, FILOCAMO, GIACCO, NOVELLI, ARMAROLI, ORLANDO, MASSIDDA, MANCA, BOATO, SCANTAMBURLO, FRAU, REBUFFA, PARENTI, CÉ, MASELLI, POLENTA, GIACALONE, JANNELLI, SAIA, SIMEONE, FONTAN, DALLA ROSA, SERRA e CARRARA Carmelo (414); PALUMBO, BAIAMONTE, MATRANGA e STAGNO D'ALCONTRES (616); JERVOLINO RUSSO, MATTARELLA, ALBANESE, BRESSA, CAROTTI, CASINELLI, CASTELLANI, CIANI, DUILIO, FERRARI, FIORONI, FRIGATO, GIACALONE, LOMBARDI, MAGGI, MOLINARI, MONACO, MORGANDO, PASETTO Giorgio, PICCOLO, PISTELLI, POLENTA, RISARI, ROMANO CARRATELLI, SCANTAMBURLO e SORO (816); JERVOLINO RUSSO, MATTARELLA, ALBANESE, BRESSA, CAROTTI, CASINELLI, CASTELLANI, CIANI, DUILIO, FERRARI, FIORONI, FRIGATO, GIACALONE, LOMBARDI, MAGGI, MOLINARI, MONACO, MORGANDO, PASETTO Giorgio, PICCOLO, PISTELLI, POLENTA, RISARI, ROMANO CARRATELLI, SCANTAMBURLO e SORO (817); BUTTIGLIONE, GIOVANARDI, SANZA, DELFINO Teresio, TASSONE, LUCCHESE, GRILLO, VOLONTÉ, BASTIANONI, FABRIS, PANETTA, MARINACCI e SCOCA (958); POLI BORTONE, NAPOLI, FINI, TATARELLA, ALBONI, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ANGELONI, ARMANI, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BOCCHINO, BONO, BUONTEMPO, BUTTI, CARDIELLO, CARLESI, CARRARA Nuccio, CARUSO, COLA, COLONNA, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNÁ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRAGALÁ, FRANZ, GALEAZZI, GASPARRI, GIORGETTI Alberto, GISSI, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LANDI, LANDOLFI, LA RUSSA, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANTOVANO, MANZONI, MARENGO, MARINO, MARTINAT, MARTINI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MESSA, MIGLIORI, MIRAGLIA DEL GIUDICE,
MITOLO, MORSELLI, NANIA, NERI, PACE Carlo, PACE Giovanni, PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, PASETTO Nicola, PEPE Antonio, PEZZOLI, POLIZZI, PORCU, PROIETTI, RALLO, RASI, RICCIO, SELVA, SIMEONE, SOSPIRI, STORACE, TOSOLINI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, ZACCHEO e ZACCHERA (991); MUSSOLINI (1109); BURANI PROCACCINI (1140); CORDONI, BUFFO e NARDINI (1304); GAMBALE, NOVELLI, DIVELLA, GIACCO, LUMIA, MANGIACAVALLO e SAONARA (1365); GRIMALDI (1488); SAIA, NARDINI, VALPIANA, COSSUTTA Maura e MORONI (1560); MELANDRI, MANCINA, ABATERUSSO, ALVETI, BARBIERI, CHIAMPARINO, BASSO, BIELLI, BRACCO, BRUNALE, CAMOIRANO, CARUANO, CENNAMO, CESETTI, COLOMBO Furio, DI BISCEGLIE, DI ROSA, DUCA, GAETANI, GASPERONI, GIANNOTTI, GATTO, LABATE, LENTO, MASSA, MASTROLUCA, MAURO, NAPPI, OLIVIERI, PARRELLI, PERUZZA, PEZZONI, PITTELLA, ROTUNDO, RUZZANTE, SCHMID, SETTIMI, SICA, SINISCALCHI, SOLAROLI, STANISCI, TARGETTI, VENETO Gaetano e VIGNI (1780); SBARBATI (2787); PIVETTI (3323); DELFINO Teresio, SANZA, MARINACCI, VOLONTÉ, DE FRANCISCIS, PERETTI, FRONZUTI, LUCCHESE, NOCERA e GRILLO (3333); CONTI, FINI, TATARELLA, GASPARRI, GRAMAZIO, CARLESI, ALBONI, ALEFFI, ALOI, AMATO, ANEDDA, BENVENUTO, BIANCHI Vincenzo, BICOCCHI, BOCCIA, BONO, BURANI PROCACCINI, BUTTI, CARRARA Nuccio, CASCIO, CIMADORO, COLONNA, COSTA, CUSCUNÁ, DEL BARONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI CO MITE, DI NARDO, DIVELLA, FERRARI, FILOCAMO, FOTI, FRAGALÁ, FRANZ, FRIGATO, FRONZUTI, GALEAZZI, GARRA, GIANNATTASIO, GIORGETTI Alberto, GISSI, IZZO Domenico, LA RUSSA, LAVAGNINI, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESE, MALGIERI, MANCUSO, MANTOVANO, MANZONI, MARINACCI, MARINO, MARTINAT, MAZZOCCHI, MENIA, MIGLIORI, MORSELLI, NAPOLI, PACE Giovanni, PAGLIUZZI, PAROLI, PEPE Antonio, PEZZOLI, PICCOLO, PIVA, POLI BORTONE, PROIETTI, RASI, RICCI, RIVELLI, SANTORI, SANZA, SAPONARA, SCOCA, SERRA, SOSPIRI, TRANTINO, TRINGALI, TORTOLI, URSO, ZACCHERA, RALLO e RICCIO (3334); GIORGETTI Giancarlo (3338); PROCACCI e GALLETTI (3549); MAZZOCCHIN, SBARBATI e MANCA (4755)
(V. Stampati Camera nn. 414, 616, 816, 817, 958, 991, 1109, 1140, 1304, 1365, 1488, 1560, 1780, 2787, 3323, 3333, 3334, 3338, 3549 e 4755 )
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1999
Disciplina della procreazione medicalmente assistita
CAPO I PRINCÍPI GENERALI
Art. 1. (Finalità) 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana é consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita é consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.
|
Art. 2. (Interventi contro la sterilità e la infertilità) 1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresí campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità. |
Art. 3. (Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405) 1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma é inserito il seguente: "Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresí, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare".
CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE
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Art. 4. (Accesso alle tecniche) 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita é consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed é comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi: a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di invasività; b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico piú gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito tentativi meno invasivi; c) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3. É vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. |
Art. 5. (Requisiti soggettivi) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.
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Art. 6. (Consenso informato) 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura. 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita é espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà puó essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo. 4. Qualora il medico responsabile della struttura autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
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Art. 7. (Linee guida) 1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure previste al comma 1.
CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
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Art. 8. (Stato giuridico del nato) 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le previsioni dell'articolo 6.
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Art. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre) 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso é ricavabile da atti concludenti non puó esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non puó dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
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Art. 10. (Strutture autorizzate) 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti: a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture.
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Art. 11. (Registro) 1. É istituito, con decreto del Ministro della sanità, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 é obbligatoria. 3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
CAPO V SANZIONI
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Art. 12. (Sanzioni) 1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, é punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione. 2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto é punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2. 4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 é nullo. 5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno é eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del comma 1 é sospesa per un anno. Nell'ipotesi di piú violazioni dei divieti di cui al comma 1 o di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione é revocata.
CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
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Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani) 1. É vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano é consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere; e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni. 4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna. 5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari. 6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 14. (Relazione al Parlamento) 1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
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Art. 15. (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non é tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 puó essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.
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Art. 16. (Disposizioni transitorie) 1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1. 3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con indicazione dei motivi della non conoscibilità. 4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali é derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge é punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 100 milioni. 6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore é rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
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Art. 17. (Copertura finanziaria) 1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1, e 11, il cui onere é valutato rispettivamente in lire 4.000 milioni e in lire 300 milioni annue, a decorrere dal 1999, é autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'esercizio 1999. 2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre la sterilità e la infertilità e per le finalità previste dall'articolo 2 é autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. 3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 14.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e in lire 4.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità
IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 2000
302ª Seduta
Presidenza del Presidente
CARELLA
Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano
(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano
(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita.
(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita
(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani
(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni
(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita
(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchined altri.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio 2000.
Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri era iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.
Illustra quindi gli emendamenti 4.11, 4.25, 4.39, 4.41 e 4.55.
Con il primo emendamento si intende sostituire una formulazione eccessivamente complessa e per più versi non chiara, in particolare in quanto fa riferimento a fattispecie non ben definite dal punto di vista medico scientifico, come quella di sterilità o infertilità inspiegata.
L'emendamento 4.25 poi, coerentemente con la riformulazione dell'articolo 1 da lui proposta, prevede quale condizione per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, oltre all'ipotesi di sterilità o infertilità, anche quella di grave rischio di malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria.
L'emendamento 4.39 intende attenuare la portata della lettera b) del comma 2, riportando nell'ambito dell'apprezzamento medico l'applicazione del criterio di gradualità che deve presiedere all'esercizio delle tecniche di fecondazione artificiale. L'attuale formulazione, infatti, sembra obbligare il medico a percorrere comunque tutte le tappe delle procedure di fecondazione assistita, dalla meno alla più invasiva, anche quando una corretta valutazione diagnostica consente di escluderne alcune che sicuramente non avranno buon esito, a tutto danno della salute della donna.
L'emendamento 4.41 poi è diretto a sopprimere il divieto di utilizzare tecniche che prevedono la donazione di gamete; il relatore fa poi presente che in ogni caso, anche se questa o le altre proposte presentate in questo senso non fossero approvate, sarebbe opportuno sostituire, così come propone l'emendamento 4.52, il termine assolutamente non corretto di fecondazione eterologa. L'emendamento 4.55, infine, esplicita il divieto, peraltro indirettamente previsto nel sistema delle sanzioni, della maternità surrogata, del prelievo di gameti senza il consenso della persona interessata e del prelievo di gameti post mortem.
In assenza del presentatore, dà per illustrato l'emendamento 4.37.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.
Il senatore Cò illustra gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.7, 5.18, 5.24, 5.26 e 5.30, soffermandosi in particolare sui primi due, che esprimono il totale dissenso dei senatori di Rifondazione Comunista rispetto all'articolo 5, che costituisce in realtà uno degli elementi qualificanti per la comprensione dell'impostazione ideologica del testo approvato dalla Camera dei deputati. E' evidente infatti come l'articolo in questione sia ispirato alla volontà di sancire la legittimità di un unico modello di famiglia e di relazione tra i sessi, secondo un'ottica che non trova riscontro nell'attuale stato di evoluzione della società.
La decisione di consentire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita unicamente alle coppie coniugate ovvero, al massimo, alle cosiddette coppie di fatto appare in palese contrasto con il principio di responsabilità personale e con il superamento, ormai ampiamente diffuso nel corpo sociale, di una concezione strettamente biologica della genitorialità.
A fronte di una realtà sociale in cui da una parte le unioni libere e la maternità della donna sola sono ampiamente diffuse ed accettate, e dall'altra vi è un'innegabile crisi del principio di indissolubilità del matrimonio, appare difficile sostenere che una maternità vissuta al di fuori di una famiglia legalmente costituita, o che ripeta di fatto la dinamica della famiglia tradizionale, possa comportare per la crescita del bambino un danno in qualche modo superiore a quello che si consuma in una famiglia di tipo tradizionale che, come sempre più spesso accade, entra in crisi. Il senatore Cò conclude invitando la Commissione a riflettere sulla necessità di garantire il carattere laico della legislazione dello Stato quale condizione per il libero manifestarsi di tutte le differenti opzioni etiche esistenti nella società.
La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 5.4, 5.6, 5.17, 5.21 e 5.23. ringraziando in primo luogo il senatore Di Orio per aver correttamente precisato nel suo intervento sul processo verbale che le valutazioni espresse dai presentatori degli emendamenti devono essere riferite a coloro che quegli emendamenti hanno sottoscritto, avendo il Gruppo dei Democratici di Sinistra lasciato piena libertà ai propri componenti in relazione alla delicatezza e al carattere certamente non politico degli argomenti in discussione. In proposito l'oratrice osserva che la ricerca di soluzioni soddisfacenti sul piano giuridico, medico e umano, di problematiche come quelle evocate dal disegno di legge in esame, richiede una grande capacità di ascolto reciproco: da questo punto di vista è sicuramente apprezzabile la capacità di ascolto che stanno dimostrando i colleghi del Centro Destra, anche se sarebbe augurabile una loro partecipazione più attiva al dibattito.
La senatrice Salvato condivide quanto affermato dal senatore Cò circa l'inaccettabilità del tentativo di imporre opzioni etiche con lo strumento legislativo e invita la Commissione a non prescindere dalla realtà concreta della società; anche quanto affermato ieri dal senatore Di Orio circa la necessità che l'uomo e la donna condividano la responsabilità della procreazione, è certamente condivisibile, ma non si può evitare di vedere come, in concreto, si tratti di una responsabilità vissuta in modo spesso molto diverso dall'uomo e dalla donna, che non di rado si trova ad affrontare da sola le conseguenze di una scelta che è stata assunta con un grado di coinvolgimento ben diverso tra i due soggetti. Se nella realtà sociale la donna vive così spesso la maternità da sola non si comprende in base a quali considerazioni, se non alla pretesa ideologica di voler costringere le persone a vivere secondo un determinato modello etico, si possa pretendere di escludere la donna sola dall'accesso alle tecniche di procreazione assistita. Può essere certamente comprensibile che taluni siano turbati perché questa possibilità implica anche la libertà di accedere a queste tecniche da parte delle donne che vivono relazioni omosessuali; non si può però ignorare come già adesso tante donne che vivono tali relazioni decidano di avere figli sia in maniera naturale, sia ricorrendo a tecniche di fecondazione assistita, e non vi sarebbe nulla di peggio che spingere queste persone verso pratiche clandestine a danno della loro salute e di quella dei bambini così concepiti.
La senatrice Salvato conclude invitando i componenti della Commissione a evitare che ancora una volta il legislatore venga lasciato indietro dall'evoluzione della società e della giurisprudenza, come dimostra ad esempio l'innovativa decisione assunta ieri dalla Suprema Corte in ordine all'adozione di una minorenne russa, sentenza alla cui luce tanto più appaiono sterili le discussioni che si svolgono ora in Parlamento a proposito della riforma della normativa sulle adozioni.
Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.19, 5.20, 5.22, 5.25, 5.32, 5.33 e 5.34, che dà per illustrati.
Illustra poi l'emendamento 5.27 rilevando come non appaia corretto escludere la donna sola dal diritto a quello che si configura come un intervento terapeutico per consentire la procreazione superando problemi di sterilità e di infertilità.
La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 5.16 e 5.33, rilevando che la limitazione dell'accesso alla procreazione assistita alle coppie in età fertile appare incongrua dal punto di vista medico-scientifico, specialmente per la difficoltà di definire il limite di età della fertilità maschile; è invece opportuno che siano le linee guida, coerentemente del resto a quanto affermato dallo stesso relatore nei suoi emendamenti all'articolo 4, a indicare gli interventi possibili in rapporto all'età della donna.
Stante l'assenza del presentatore il Relatore dà per illustrato l'emendamento 5.28.
Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 5.29, inteso da una parte a conferire una maggiore certezza giuridica alla nozione di coppia convivente ammessa alle tecniche di procreazione assistita, e dall'altra a stabilire, sulla base del resto di quella che è l'esperienza circa la possibilità di riuscita delle tecniche in parola, il limite di età per la donna richiedente a 45 anni.
La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 5.31 osservando che la proposta di sopprimere il riferimento all'età potenzialmente fertile ha lo scopo di migliorare un articolo la cui formulazione ella non condivide nel suo complesso; sarebbe stato infatti preferibile non prescrivere requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita.
Si passa all'esame dell'articolo 6.
Il senatore VALLETTA fa suoi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.33, 6.35, 6.36, 6.38, 6.39, 6.42, 6.44, 6.45, 6.47, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.55, 6.57, 6.59, 6.62, 6.64, 6.65 e 6.66, che rinuncia ad illustrare.
Illustra poi l'emendamento 6.41, coerente con l'emendamento da lui presentato all'articolo 5, e l'emendamento 6.49, che risponde all'esigenza di consentire una decisione sufficientemente meditata sul ricorso alle tecniche di procreazione assistita.
Il senatore Cò illustra gli emendamenti 6.5, 6.8, 6.11, 6.21, 6.40, 6.43, 6.46, 6.48, 6.54, 6.61 e 6.64. Quest'ultimo in particolare intende sopprimere una disposizione, quella di cui al comma 4, che sembra introdurre surrettiziamente la previsione di una possibilità di obiezione di coscienza da parte del medico, possibilità che presta il fianco, e con ancor più forti motivazioni, a tutti i rilievi a suo tempo avanzati nei confronti dell'obiezione di coscienza prevista dalla legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza.
La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 6.17, 6.23, 6.24, 6.31 e 6.37. Ella rileva che l'articolo 6 rappresenta un'eloquente testimonianza di come nel testo in esame la procreazione medicalmente assistita - che pure viene definita come un atto terapeutico, inteso quindi a rimediare ad uno stato di sofferenza - viene connotata con un forte carattere di disvalore. Appare ad esempio incomprensibile l'obbligo posto a carico del medico di prospettare ai richiedenti "con chiarezza i costi della procedura": mentre risulta quanto meno ambiguo a quali costi ci si riferisca - se si tratti cioè di costi economici, medici o magari di costi in termini di disapprovazione sociale - va osservato che tale disposizione o è del tutto superflua, dal momento che il coinvolgimento e l'informazione del paziente dovrebbero essere scontate per la deontologia del medico moderno, o non può che essere ispirata alla volontà di scoraggiare il ricorso alle tecniche suddette.
La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 6.10 sottolineando l'inopportunità di escludere a prioriil coinvolgimento nel rapporto con i richiedenti di altre figure professionali oltre quelle indicate dall'articolo 6, ad esempio dell'andrologo.
La senatrice DANIELE GALDI illustra gli emendamenti 6.22 e 6.60, il primo dei quali, in conformità del resto anche all'emendamento soppressivo dell'articolo 3 da lei presentato, intende eliminare una norma chiaramente intesa a colpevolizzare la coppia che richiede il trattamento.
Il Relatore illustra l'emendamento 6.20, analogo all'emendamento 6.22 testé illustrato dalla senatrice Daniele Galdi, e ritira l'emendamento 6.58. In assenza del presentatore dà poi per illustrato l'emendamento 6.18.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048 (stralcio)
Art. 5.
Sopprimere l'articolo. 5.1 Cò, Crippa, Russo Spena
Sopprimere l'articolo. 5.2 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere l'articolo. 5.3 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate dall'articolo 6». 5.4 Salvato
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate all'articolo 6». 5.5 Cò, Crippa, Russo Spena
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età». 5.6 Salvato
Sostituire l'articolo con il seguente: «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita solo le donne che abbiano compiuto la maggiore età». 5.7 Cò, Crippa, Russo Spena Sostituire l'articolo con il seguente: «1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età». 5.8 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l'articolo con il seguente: «1. Gli interventi di inseminazione artificiale da donatori e di fecondazione in vitro o trasferimento di gameti o embrioni possono essere effettuati solo su donne che abbiano compiuto maggiore età». Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna». 5.9 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita donne maggiorenni in età potenzialmente fertile». 5.10 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali di adulti maggiorenni». 5.11 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso costituite da adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati e di età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l'uomo». 5.12 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 5. - (Requisiti soggettivi). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso, di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, in età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l'uomo». 5.13 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, nonchè in età potenzialmente fertile». 5.14 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali coniugate di età non superiore a 50 anni». 5.15 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1». 5.16 Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1». 5.17 Salvato
Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1». 5.18 Cò, Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione». 5.19 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sostituire le parole da: «coppie di adulti» fino alla fine del comma con le seguenti: «le donne che abbiano compiuto la maggiore età». Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna». 5.20 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Dopo le parole: «medicalmente assistita», inserire le altre: «donne singole e». 5.21 Bruno Ganeri, Bucciarelli, Piloni, Salvato, Bonfietti
Al comma 1 sopprimere la parola: «adulti». 5.22 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sopprimere le parole: «di sesso diverso». 5.23 Salvato
Sopprimere le parole: «di sesso diverso». 5.24 Co', Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sostituire le parole: «coniugate o stabilmente legate da convivenza» con le seguenti: «, di sesso diverso, entrambe viventi, legate dal matrimonio». 5.25 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sopprimere le parole: «coniugate o conviventi». 5.26 Co', Crippa, Russo Spena
Al comma 1, dopo le parole: «coniugate o conviventi» aggiungere le parole: «anche donna singola in età feconda e maggiorenne». 5.27 Valletta All'articolo 5, comma 1, e all'articolo 9, sopprimere la parola: «o». 5.28 Gubert
Eliminare alla penultima riga la parola: «conviventi» e sostituire con: «stabilmente legate da convivenza comprovata da almeno tre anni, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore ai 45 anni». 5.29 Camerini, Di Orio, Mignone
Sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile». 5.30 Co', Crippa, Russo Spena
Al comma 1, sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile». 5.31 Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non superiore a 52 anni». 5.32 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo criteri definiti nelle linee-guida di cui all'articolo 7». 5.33 Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfeitti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie i cui singoli componenti abbiano superato i 50 anni». 5.34 Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato |
(omissis) |
SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XIII LEGISLATURA ————
851a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000
(Antimeridiana)
_________________
Presidenza del presidente MANCINO
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente MANCINO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
e dei connessi disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381 e 3891
(omissis)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 5.101, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
CO'. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.102, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, fino alle parole "maggiore età".
Non è approvata.
A seguito della precedente votazione, risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 5.102 e gli emendamenti 5.103 e 5.104.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.105, identico agli emendamenti 5.106 e 5.107.
SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVATO. Signor Presidente, l'emendamento 5.106, così come gli altri due, cerca di porre innanzitutto un limite che a me sembra necessario: quello della maggiore età per poter accedere alle tecniche di fecondazione assistita. Mi sembra necessario, perché tale tecnica, alla quale ogni donna non si sottopone volentieri, è complicata e difficile. Vi si fa ricorso soltanto quando il desiderio di maternità, così come quello di paternità, non trova altre strade per realizzarsi, desiderio che spesso comporta la necessità di sottoporsi a tecniche profondamente invasive. Credo quindi che la maggiore età debba essere da tutti rispettata e non solo per aspetti tecnici, medici o sanitari, ma anche perché, una volta che è stata raggiunta, mi sembra quanto mai utile un'assunzione di responsabilità in una scelta che liberamente la donna compie.
Al tempo stesso, questi emendamenti scelgono un soggetto per l'accesso, che non esclude affatto l'altro, il padre, ma dà quella centralità che sempre nelle nostre legislazioni rispetto alla maternità è stata riconosciuta al soggetto donna. E questo non perché essa rispetto al padre abbia qualcosa in più da dire o da portare avanti (anch'io come altri sono convinta che soltanto un progetto comune, liberamente e responsabilmente scelto tra donna e uomo sia efficace innanzitutto per i diritti del nascituro), ma perché c'è una centralità del soggetto donna che non possiamo assolutamente disconoscere: l'apporto di sé con l'altro nel proprio corpo, che è il nascituro, è la donna a viverlo in prima persona.
Questi sono i contenuti dell'emendamento in questione, che non hanno nulla di ideologico, anche se attengono ad una posizione culturale sulla quale vorrei che i colleghi riflettessero con pacatezza.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.106, presentato dalle senatrici Salvato e Bettoni Brandani, e 5.107, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.
Non è approvato.
CARCARINO. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvato.
(…)
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.108, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.
Non è approvato.
CARELLA. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti all'articolo 5, che recano come primo firmatario il senatore Boco.
PRESIDENTE. Lei è un collaborativo. La ringrazio.
Metto ai voti l'emendamento 5.111, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, identico all'emendamento 5.112, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti da 5.113 a 5.118 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 5.119, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.120, presentato dalla senatrice Bernasconi e da altre senatrici, identico agli emendamenti 5.121, presentato dalle senatrici Salvato e Bettoni Brandani, 5.122, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, e 5.124, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5.123, identico ai precedenti, è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 5.125, presentato dalla senatrice Scopelliti e dal senatore Milio.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5.126 e 5.128 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.127, identico all'emendamento 5.129.
SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVATO. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 5.127, identico all'emendamento 5.129 con grande convinzione perché credo siano giusti i richiami che anche questa mattina sono stati fatti in quest'Aula con riferimento alla Costituzione. Ovviamente, dai richiami bisogna poi trarre le conseguenze e compiere le relative scelte.
Nella nostra Costituzione quello alla salute è un diritto di tutti i cittadini e di tutte le cittadine, è un diritto costituzionalmente garantito rispetto al quale lo Stato deve mettere in atto tutti gli strumenti necessari perché non solo sia proclamato ma agito.
In questa legge ci si trova di fronte a un dettato normativo che giudico incostituzionale, in quanto si operano discriminazioni tra soggetti e si decide di escludere la donna singola. Se l'inseminazione - così come tanti colleghi autorevolmente sostengono - è un rimedio all'infertilità, è una tecnica sanitaria, non possiamo, a cuor leggero, escludere da questo rimedio, da questo diritto, le donne singole.
Con questa legge si fa, o si tenta di fare, con un'ottica e una cultura proibizionista, qualcosa che, a mio avviso, non solo è contrario alla Costituzione ma anche al senso comune. Come sappiamo, nella nostra società - può piacerci o meno - esistono tante donne sole che hanno avuto figli per mille ragioni e che sono non solo ottime madri ma che spesso devono svolgere, loro malgrado, un ruolo di supplenza anche rispetto a una figura di padre che manca. Non credo che queste donne sole possano o debbano essere penalizzate: questo è il messaggio che mandiamo con questo articolato! Ciò che in natura è possibile, non si deve vietare per legge!
D'altra parte, vorrei ricordare ai colleghi, soprattutto a quelli che sono medici, che ieri a Napoli 2.500 ginecologi si sono riuniti per lanciare un allarme rispetto alla legge ora al nostro esame; hanno dichiarato che si sono già messi all'opera i tour operator per portare all'estero quelle donne che disporranno dei mezzi e delle risorse necessarie per rispondere al loro desiderio di procreazione. Visto che è già in atto una sorta di strumentalizzazione, si avrà un'ulteriore discriminazione dal momento che le donne che disporranno dei mezzi necessari potranno dare risposta alle loro esigenze, mentre le donne povere non potranno fare altrettanto. Questa discriminazione non è solo da cancellare ma da contrastare profondamente.
Chiedo, infine, che si proceda alla votazione mediante scrutinio segreto dell'emendamento 5.127, identico all'emendamento 5.129.
MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, io invece voterò con grande convinzione contro l'emendamento 5.127, identico all'emendamento 5.129, per un semplice motivo: non si può ogni volta cambiare idea e ottica! Molte volte la stessa senatrice Salvato si è detta favorevole alla Convenzione per i diritti del bambino di New York che stabilisce che deve prevalere l'interesse del minore rispetto a quello degli adulti e che tutti gli Stati devono orientare le proprie legislazioni in base a questo principio. Mi sembra assurdo che una legge dello Stato stabilisca che un bambino possa nascere da una persona sola, già prevedendo che non abbia un padre.
È chiaro che la vita, nelle sue tragedie, nel suo svolgimento può far sì - e purtroppo ciò accade molto spesso - che un bambino rimanga privo di un genitore, ma mi sembra del tutto assurdo scardinare ciò che è alla base della nostra legge sull'adozione, ma soprattutto di un orientamento internazionale che abbiamo più volte sottoscritto. Ricordo ancora che la Convenzione del 1989 di New York che stabilisce che deve prevalere il diritto dei bambini, anche di quelli che devono ancora nascere.
Ecco perché mi sembra del tutto assurdo il ridimensionamento a una risposta di tipo terapeutico e di salute rispetto a un valore così alto, forte e prevalente quale è quello del diritto di un bambino ad avere comunque, quanto meno all'inizio della sua vita, un padre e una madre. (Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI e dei senatori Bosi e Specchia).
BERNASCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatrice Bernasconi, lei parla esprimendo un voto diverso da quello evidenziato nell'intervento della senatrice Salvato?
BERNASCONI. Io parlo a nome del Gruppo, se possibile, signor Presidente, mentre la senatrice Salvato ha espresso la sua posizione personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNASCONI. Volevo semplicemente dire che in questo caso nel nostro Gruppo vi è assoluta libertà di voto e di coscienza, perchè quello al nostro esame è un argomento molto delicato. Vorrei dirlo in particolare al senatore Elia e ad altri che ci hanno accusato di avere delle posizioni rigide, blindate: in questo caso abbiamo posizioni diverse, ed ognuno di noi vuole esprimere il proprio orientamento. (Applausi del senatore Zilio).
CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CÒ. Signor Presidente, il testo che ci è stato consegnato dalla Camera nega l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle donne sole e anche alle coppie di fatto non conviventi. Con questo divieto si ripristina una concezione arcaica e superata della famiglia e si viola un alto principio fondamentale del nostro ordinamento familiare, secondo il quale nessuna discriminazione può essere realizzata in danno dei figli nati fuori del matrimonio.
Ora, negando la possibilità di accedere alle tecniche di fecondazione assistita alle donne sole e alle coppie di fatto, non soltanto si lede, secondo il nostro punto di vista, il principio dell'autodeterminazione della donna nel campo della sessualità e della maternità, ma si getta un'ombra di pesante disfavore nei confronti della filiazione che non è realizzata nell'ambito del matrimonio o comunque di un suo surrogato, così come si suggerisce con una dizione che parla di coppie conviventi di sesso diverso. Si segnala così un modello privilegiato di relazione affettiva che non è in realtà condiviso in modo universale nella società.
Qualcuno vuole sostenere che la presenza di due genitori legalmente sposati è l'unica garanzia per la buona crescita dei figli? Certo, io non negherò il diritto di sostenere questa opinione, ma nego che si possa rendere cogente in questa materia un'opinione che ha la stessa dignità sociale e culturale di un'altra, quella, ad esempio, secondo la quale, se è vero che a volte i figli concepiti naturalmente sono visti come un ostacolo alla libertà individuale e di coppia, nel caso della fecondazione assistita i figli sono fortemente voluti e la loro nascita rappresenta l'esito di un progetto consapevolmente perseguito dai genitori o dalla donna sola. E questo rappresenta una solida garanzia di affettività, di protezione e anche di progettualità educativa messa in campo da quelle persone. Parlo certamente di genitori anche sociali, perchè questo è l'orizzonte entro il quale va vista la possibilità di accesso alle tecniche di fecondazione assistita.
Come legislatori credo che dobbiamo confezionare una legge che ponga le basi per limitare i danni certi, gli usi impropri della fecondazione assistita, ma che non può trasformare in mali oggettivi, valevoli per tutti, concezioni morali che ciascuno dev'essere libero di rispettare secondo coscienza, ma che non può imporre ad altri come un imperativo categorico e come un modello di vita.
Per questa ragione voteremo a favore degli emendamenti 5.127 e 5.129. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP).
PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE. Signor Presidente, io voterò contro questi emendamenti per le ragioni dette da alcuni colleghi, in particolare perché ritengo - e così fa il Gruppo di Forza Italia - che la tutela del concepito e del nato debbono attuarsi nell'ambito di una famiglia. Questo non è un valore confessionale ma laico, perché è un valore di rilievo costituzionale, previsto dagli articoli 29 e 30 della nostra Costituzione, che parlano rispettivamente di famiglia fondata sul matrimonio e di tutela dei minori.
Però, la ragione del mio intervento non è solo quella di ribadire il voto contrario a questi emendamenti, ma anche quella di rivolgere al Presidente, e ai colleghi che hanno votato secondo coscienza l'emendamento 4.4, che ammette la fecondazione eterologa, un appello: di essere coerenti con la scelta che è stata fatta, che io non condivido ma che rispetto.
Mi chiedo infatti se l'emendamento sostenuto dalla senatrice Salvato e le altre proposte modificative che riservano ai single la possibilità di ricorso alla procreazione assistita siano compatibili con la scelta che quest'Aula ha già compiuto.
Se leggiamo l'emendamento 4.4, esso ruota integralmente intorno al concetto di coppia: soprattutto nel comma 2, dove si stabilisce che la fecondazione eterologa è ammissibile solo là dove quella omologa non abbia dato risultati, si presuppone e si dà per scontato che vi sia una coppia; che sia poi di fatto o legalmente costituita non ha importanza, ma si presuppone che ci sia una coppia.
E allora, la richiesta che rivolgo alla Presidenza, se rientra nei suoi poteri - la pongo in termini del tutto dubitativi -, è di una verifica di congruità di questi emendamenti con le scelte di fondo già operate. Ma soprattutto, faccio appello a coloro che vorrebbero votare per l'emendamento sostenuto anche dalla senatrice Salvato, affinché tengano presente che esso porrebbe in crisi l'intero sistema riconosciuto e ammesso con l'emendamento 4.4, per cui la legge risulterebbe inapplicabile.
Chiediamo cioè ai colleghi che si apprestano a votare a favore di questo emendamento se vogliono veramente una legge - ancorché con la fecondazione eterologa, scelta che rispetto anche se non condivido - o se non vogliono nessuna legge.
Rimetto a loro di sciogliere questo dubbio, che vale sia per l'emendamento in esame sia per altri emendamenti presentati agli articoli successivi. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Gubert e Lorenzi).
SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
SCOPELLITI. Signor Presidente, avrei preferito la formulazione del mio emendamento 5.125, proprio perché avrebbe raggiunto lo stesso obiettivo dell'emendamento in esame, ma senza la precisazione della parola "singole", che nel momento in cui viene inserita in un testo di legge diventa un discrimine.
Avrei voluto affermare, invece, il principio e il diritto alla maternità anche di chi non è coniugata e vive da sola, senza la precisazione indicata; visti però i risultati delle votazioni precedenti, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento.
NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NAPOLI Roberto. Signor Presidente, credo che su questo emendamento, dopo quanto è avvenuto innanzi per quello proposto dai Verdi, tutti noi siamo chiamati ad una profonda riflessione sulla natura e sull'evoluzione che il provvedimento all'esame dell'Aula sta prendendo.
Abbiamo l'impressione che in questo momento vi sia una sintonia di valori e di culture, al di là dei partiti, e la proposta sostenuta dalla senatrice Salvato di immaginare che possa essere consentito l'utilizzo della fecondazione assistita non soltanto per una coppia regolarmente costituita, ma anche per un single, perché venga appagato – la senatrice Salvato mi consentirà questo termine – il piacere o l'egoismo individuale di avere un figlio, come se si trattasse di acquistare una bella macchina, davvero per noi è inaccettabile. Ciò significa aver messo in termini edonistici il valore del figlio, del proprio figlio, esattamente sullo stesso piano di quello di acquistare una bella casa o una bella macchina.
Mi auguro che la sinistra più moderata, che ha condiviso i valori di tutela e di difesa della famiglia per i quali oggi ci stiamo battendo, pur avendo perso in termini numerici una battaglia su una proposta che viene dalla stessa maggioranza, rifletta sulla strada che il disegno di legge sta prendendo. Se dovesse passare l'emendamento in esame, si aprirebbe un solco tra i valori del popolarismo, a cui noi certamente facciamo riferimento, e i valori estremi di una sinistra nella quale noi indubbiamente non potremmo più ritrovarci.
Volevo fare questa riflessione, che va ben oltre il significato dell'emendamento al nostro esame, perché davvero oggi, in questo momento, ci stiamo giocando la coesione di forze politiche che su altri temi devono ovviamente confrontarsi e governare insieme.
Credo che il significato che assume questa proposta di modifica vada ben oltre l'emendamento stesso. Io avevo il dovere, come Presidente di un Gruppo parlamentare di centro, di segnalare con grande senso di responsabilità questa scelta. Faccio appello a chi ancora ritiene - anche all’interno della sinistra - che la famiglia abbia un valore. Dopo averla messa in discussione con l’approvazione dell’emendamento 4.4 del senatore Boco, se dovesse passare anche l'emendamento sostenuto dalla senatrice Salvato, non ho timore a dire che in quel momento probabilmente verrebbe messa in discussione la stessa tenuta della maggioranza. (Applausi dal Gruppo UDEUR e dei senatori Gubert e Lauro).
GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPERINI. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto del desiderio, del sogno, dell’aspirazione di una donna ad avere l’affetto di un figlio. È il desiderio connaturato nella struttura stessa della donna, per cui non posso misconoscerlo e non mi trovo d’accordo con l’amico senatore Napoli quando paragona il desiderio di avere un figlio con quello di possedere un’automobile. Sono due mondi completamente diversi.
Mi pongo però un dilemma: il diritto o il desiderio di una donna singola di avere un figlio, al di là della concezione familiare, può avere la prevalenza nel bilanciamento del diritto (perché la legge è il bilanciamento dei diritti) del nascituro, del figlio, di avere alle spalle una famiglia?
Allora, signor Presidente, mi collego a quanto prevede il codice civile che tutela il nascituro (perché - badate - il nascituro ha i suoi diritti ed è tutelato dalle leggi) e a quanto afferma l’attuale Costituzione, che noi della Lega Nord Padania vorremmo peraltro cambiare (ma la legge esiste e va rispettata, come sosteneva Socrate). Quindi, tutta l’impostazione tecnico-giuridica, filosofica, morale, costituzionale afferma un principio fondamentale, ossia che la famiglia è il nucleo fondante della nostra società e che il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Io metto su un piatto della bilancia prima di tutto il codice civile, che tutela sempre e comunque il nascituro, e poi unisco a questo principio quello costituzionale dell’unità della famiglia e mi domando (questo è il quesito che pongo di fatto e di diritto, ma soprattutto sotto il profilo morale): quale dei due princìpi è predominante? Il diritto della moglie, della donna, ad avere un figlio, oppure quello del nascituro ad essere tutelato, nel senso che egli ha diritto ad un’unità familiare prodromica alla sua nascita e a vivere nell’ambito di una famiglia che è fondante nel nostro sistema sociale?
Signor Presidente, nel nostro Paese siamo abituati a vedere tutti i diritti: discutiamo in tema di giustizia e vi è il diritto dell’imputato, che ha tutti i diritti; nell’ambito del codice civilistico, il contumace ha tutti i diritti, per cui l’attore deve inseguirlo con le carte, perché il contumace sembra quasi una divinità. Però, dimentichiamo magari l’attore nel processo civile o la parte offesa nel processo penale e i loro diritti. Tutti hanno i diritti, ma molto spesso non vengono garantiti quelli di coloro i quali veramente meriterebbero maggiore tutela.
In definitiva, illustrissimo signor Presidente, ritengo che il bilanciamento delle due esigenze debba pendere dalla parte del nascituro e che ciò sia giusto, doveroso, morale, lecito e costituzionalmente corretto. Comprendo le ragioni dell'emendamento proposto, con grande levatura morale, dal nostro collega Cò, e intendo comprenderle fino in fondo, ma esse non possono prevalere di fronte al rispetto di colui che, avendo davanti a sé tutta la vita, ha diritto di avere alle spalle l'unità familiare, la figura del padre e della madre, finché questo concetto di famiglia sarà ritenuto fondante.
Nella moderna e disastrata società in cui viviamo, i figli vengono spesso abbandonati, i giovani non hanno speranze né ideali e possono trovarsi allo sbaraglio proprio per mancanza della figura paterna o di quella materna, che rappresentano il primo indirizzo verso il loro futuro destino (Applausi dal Gruppo LFNP e dei senatori Nava e Bucciero).
PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINGGERA. Signor Presidente, annuncio sin d'ora che voterò contro l'emendamento in esame, perché occorre considerare innanzitutto la tutela del bambino che potrà nascere dall'intervento di procreazione assistita. Orbene, l'articolo 29 della Costituzione, definendo la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", accorda a quest'ultima la precedenza. Sono dunque dell'avviso che essa non debba essere scavalcata da una procreazione assistita che rispetti e tuteli l'aspettativa della donna singola ad avere un figlio, essendo prioritaria la tutela della possibilità per tutti i bambini di crescere in una società naturale, costituita dai genitori uniti possibilmente in matrimonio.
L'unione in matrimonio, infatti, ha uno specifico valore aggiunto essendo indice sicuro dell'intenzione di stabilità del rapporto. Non intendo sostenere che l'unione in matrimonio sia oggi garanzia della stabilità del rapporto, e quindi per il bambino di crescere nella società naturale costituita da madre e padre; tuttavia, è quantomeno segno dell'intenzione dei coniugi di stare insieme e di offrire al figlio una prospettiva sicura di crescita in questa naturale e piccola società.
Sotto questo profilo, essendo la procreazione medicalmente assistita un intervento straordinario, una misura non rientrante nella normalità dei casi, penso che essa non debba essere ammessa nei casi previsti dall'emendamento ma sia da riservare alle coppie unite in matrimonio.
Questo è il mio punto di vista e in tal senso esprimerò il mio voto. (Applausi dal Gruppo Misto-APE).
LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario all'emendamento 5.127 con una motivazione che vorrebbe essere diversa da quella dei colleghi che mi hanno preceduto, richiamando i senatori della sinistra su altre battaglie che stanno conducendo da tempo; mi riferisco in particolare a quella sull'uguaglianza dei sessi.
Proprio ieri o l'altro ieri c'è stata una convention alle Nazioni Unite sull'uguaglianza dei sessi, e non sulle pari opportunità, come da noi vengono denominati i Ministeri ed altro. Credo che questo discorso dovrebbe subito rendere evidente la contraddittorietà di tale emendamento, perché, come logica conseguenza dell'uguaglianza dei sessi, si dovrebbe assolutamente prevedere, oltre alle donne singole, anche gli uomini singoli. (Ilarità).
Non c'è proprio niente da ridere, per la semplice ragione che oggi c'è una discriminazione tecnologica in atto per il fatto che è lo sperma ad essere congelato e non gli ovociti, lo sapete benissimo, ma ciò potrà chiaramente cambiare di qui a qualche tempo. E allora cosa faremo? Dovrebbero essere previsti anche gli uomini e non solo le donne single. Perché? È semplice: quando ci sarà la banca degli ovociti congelati è evidente che l'uomo potrà accedervi e poi, attraverso la crioconservazione, potrà mettersi in aspettativa, in attesa dell'utero disponibile, oppure di quello artificiale che probabilmente arriverà pure.
Sono tutte considerazioni, signor Presidente, che mi permetto di fare perché dietro a questa logica ce ne sono tante altre. Può darsi che siano tutte lecite; anche il suicidio è una logica lecita e può essere perseguita liberamente, con libero arbitrio.
Quindi, facciamo come crediamo, però da qui a valutarci capaci di arrivare alle soluzioni migliori, nell'interesse non soltanto della nostra comunità ma di quella molto più ampia della specie cui apparteniamo, credo che ce ne passi e non poco. Ritengo pertanto che il giudizio su questo emendamento, come anche sul 5.125, richiamato dalla senatrice Scopelliti, che è perfettamente equivalente, come avevo notato, dovrebbe portare a tutte queste riflessioni, cioè non semplicemente ad uno schieramento di Gruppo, di partito di natura ideologica, ma ad una presa di conoscenza con cognizione di causa. (Applausi dal Gruppo Misto-APE).
GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT. Signor Presidente, credo che provvedano già le vicende della vita a creare orfani. Ci sono casi in cui i figli perdono un genitore, ci sono casi nei quali un matrimonio si rompe, casi in cui l'amore tra giovani trova un'espressione nella procreazione dei figli e non serve più il matrimonio, come avviene per le ragazze madri, eccetera. Bene, basterebbe guardare all'esperienza della vita comune di questi figli e alle difficoltà che essi trovano nell'affrontare la vita, molto maggiori di quelle che si incontrano nella famiglia unita, per capire come non sia il caso di creare artificialmente degli orfani.
Credo, signor Presidente, che la senatrice Salvato dovrebbe riflettere un po' di più su quanto va sostenendo, comprendendo anche il punto di vista del ragazzo che si trova poi a vivere in una situazione difficile.
Per tali ragioni, annuncio il mio voto contrario all'emendamento 5.127 e mi auguro che il voto contrario caratterizzi diffusamente l'espressione dell'Assemblea.
PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIERONI. Signor Presidente, vorrei soltanto ricondurre la riflessione nel suo giusto alveo, perché ho l'impressione che alle volte usciamo dalle dimensioni reali dei problemi che ci troviamo ad affrontare.
Avrei preferito che tutto questo dibattito si fosse svolto in maniera diversa. Credo fermamente che vi fossero in Aula, e purtroppo ce li siamo lasciati sfuggire, i termini per un'elaborazione comune che tenesse conto delle diverse sensibilità, le quali potevano trovare una codificazione utile. Non credo infatti che sfugga a nessuno la difficoltà dei successivi passaggi dell'iter di questo testo di legge.
Tuttavia, assistere al richiamo dei più alti valori, di fronte ad un orientamento come quello della collega Salvato, che può essere condivisibile o meno, come se la questione non fosse di metodo ma di sostanza, è veramente abbastanza - mi sia consentito usare questo termine, signor Presidente - ipocrita.
Vorrei dire ai colleghi che con tanta passione si sono richiamati ai valori fondanti delle società civili che figli di donne single sono nati anche in Italia e senza l'ausilio della fecondazione assistita e non solo perché, come dice il senatore Gubert, la sventura provvede a rendere i bambini orfani, ma perché esistono e nessuna legge potrà mai impedire che ciò avvenga anche in futuro.
Ciò che stiamo discutendo quindi è quello che potremmo definire "l'emendamento Jodie Foster", vale a dire se una donna possa operare questa scelta in maniera consapevole, determinata, evoluta e non occasionale come spesso avviene, nonostante il senatore Gubert non se ne sia accorto, in questo Paese come in tutti gli altri Paesi del mondo (e grazie a Dio in questo caso c'è un'equanime divisione tra il Nord occidentale evoluto e il Sud del mondo).
Solo di questo quindi stiamo discutendo e di niente altro; pertanto, preferirei che ci risparmiassimo questi richiami a cieli olimpici che non hanno alcun riferimento con la vita reale dei nostri concittadini!
Ciò detto, non esprimerò neppure il mio voto su questo emendamento, perché esso attiene ad una riflessione che ogni parlamentare può fare tranquillamente nell'ambito della propria coscienza, purché attenga all'oggetto di cui stiamo discutendo, vale a dire se il metodo della procreazione assistita è ammissibile o meno per conseguire un risultato che è già, socialmente, largamente diffuso.
DI ORIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Di Orio, in via eccezionale le consento un annuncio di voto perché la dichiarazione di voto libero da parte del Gruppo dei Democratici di Sinistra consente a ciascuno di regolarsi in conseguenza. Se dovessimo ammettere tutte le dichiarazioni di voto solo perché c'è stata libertà di coscienza consentita dal Presidente di Gruppo andremmo incontro ad una procedura difforme dalla programmazione dei lavori.
Ha pertanto facoltà di parlare per annunciare il suo voto.
DI ORIO. Signor Presidente, a questo punto mi sembra di abusare, ma sarò rapidissimo nell'annunciare il mio voto contrario a questo emendamento, sostanzialmente per due motivi. In primo luogo, certamente l'argomento rientra nella sfera etica e anche in un ragionamento più ampio, previsto dal diritto costituzionale, che riguarda in questo momento il soggetto debole di cui molto poco si parla in quest'Aula: il nascituro.
In secondo luogo, in realtà si sta portando un ragionamento dentro un'unica scelta, che è quella della donna e della procreazione assistita. A mio avviso, un figlio ha il diritto minimo, nel momento in cui nasce, ad avere una coppia genitoriale. (Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, CCD, FI, AN e Misto-APE).
PRESIDENTE. Colleghi, ho ricevuto un invito dal senatore Pastore a valutare la congruità dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, precedentemente approvato, con la formulazione degli emendamenti 5.127, 5.128 e 5.129.
Ritengo che la questione sia strettamente collegata a valutazioni di merito, perché la tipologia prevista sia nel testo che negli emendamenti va verso tre direzioni. Io ho le mie opinioni personali coerenti con la mia ispirazione; tuttavia, senatore Pastore, devo assicurare l'imparzialità della Presidenza rispetto ai contenuti della norma in discussione.
Le cause impeditive della procreazione non sono strettamente legate ad un rapporto costante di coppia, di coniugati o conviventi. Può anche essere ipotizzata una fattispecie diversa: tentativi di procreazione possono essere esperiti anche a prescindere da tale condizione, purché l'impedimento a procreare sia provato, come dice la norma. Una donna singola può voler procreare: si tratta di vedere che valutazione se ne dà in Aula, nella libertà di coscienza di ciascuno.
Io non posso tuttavia non ammettere alla votazione gli emendamenti così come sono stati presentati.
Ricordo che è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 5.127, identico all'emendamento 5.129. Ricordo altresì che l'emendamento 5.128 è stato ritirato.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Salvato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.127, presentato dalla senatrice Bruno Ganeri e da altre senatrici, identico all'emendamento 5.129, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4048 e connessi
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.130 è stato ritirato.
L'emendamento 5.131 è precluso.
Ricordo che l'emendamento 5.132 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.133.
RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO. Signor Presidente interverrò molto brevemente per meglio esplicitare il contenuto dell'emendamento, che propone di apportare una correzione formale all'articolo 5, sopprimendo la parola "adulti", perché laddove è già scritto "maggiorenni" francamente non comprendo che cosa possa aggiungere o togliere la parola "adulti".
L'emendamento propone inoltre un'integrazione di modesta portata, ma che ritengo necessaria, e vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla questione. Si esclude, cioè, la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita laddove esista l'impedimento al riconoscimento previsto all'articolo 251 del codice civile. Poiché con la procreazione medicalmente assistita i due genitori devono assumersi le responsabilità proprie della maternità e della paternità, mi parrebbe contraddittorio prevedere questa possibilità laddove l'articolo 251, esistendo un vincolo di parentela o di affinità entro certi gradi tra i due richiedenti, escluderebbe la possibilità di riconoscimento.
Credo che ciò rappresenti un completamento della norma e oggettivamente un suo miglioramento: mi auguro che l'Assembla voglia approvarlo.
MONTICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTICONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo cui appartengo all'emendamento in votazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.133, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.134, presentato dalle senatrici Salvato e Bettoni Brandani, identico all'emendamento 5.135, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 5.136 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 5.137, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 5.138 e 5.139 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.140.
PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINGGERA. Signor Presidente, intervengo per precisare che la convivenza è una connotazione solo di fatto. Per accedere alla procreazione assistita posso dichiarare di convivere, quando magari la convivenza effettiva non c'è. Proprio per evitare rischi di questo genere e per garantire al nascituro la certezza di un rapporto stabile tra i genitori, propongo la scelta della famiglia unita in matrimonio, civile o religioso non importa. Ciò è indice di stabilità del rapporto, mentre la convivenza nella maggior parte dei casi è fondata sul dubbio di tale stabilità. Proprio per questi casi di eccezionale intervento medicalmente assistito, penso non sia troppo esigere l'unione in matrimonio dei futuri genitori.
BERNASCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNASCONI. Signor Presidente, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra dichiaro il voto contrario a questo emendamento, spiegandone anche i motivi, che non sono di chiusura a modifiche positive, al senatore Pinggera.
Noi crediamo che la realtà italiana sia profondamente mutata e che la stessa convivenza abbia per il figlio le caratteristiche di assoluta garanzia di equilibrio educativo, di coppia e affettivo. La convivenza ormai è un dato di fatto molto importante, per alcuni anche una scelta personale e nulla toglie, se la motivazione è quella dell'insicurezza per il nascituro, alle garanzie per lo stesso e per il progetto di vita. Confermo il voto contrario.
GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT. Signor Presidente, per le garanzie per i figli c'è una differenza tra matrimonio e convivenza, oppure no? Se esiste una differenza, allora si dovrebbe riflettere prima di votare contro questo emendamento, mentre se non esiste capisco chi sostiene che il problema non si pone. Tuttavia, credo che una differenza esista e non soltanto scritta nella Costituzione, che impone politiche a favore della famiglia, ma anche nella pratica e nella vita sociale quotidiana.
Si è introdotta la possibilità di ricorrere alla fecondazione eterologa senza introdurre al contempo, alcun vincolo alla forza del legame tra le persone, è chiaro che la semplice convivenza di fatto, che non trova alcun vincolo stabile, non garantisce al figlio di avere un padre certo, un padre che si assuma le sue responsabilità; laddove poi in questo caso si ricorra a fecondatori esterni, può venir meno addirittura il senso di garanzia di identità del figlio.
Ho presentato un successivo emendamento che rende ancor più forte il vincolo, nel senso che il coniugio deve accompagnarsi alla convivenza. Credo tuttavia che almeno questo al nostro esame andrebbe approvato.
Abbiamo allargato le possibilità su un versante che ritengo molto importante e grave di per sé; non facciamo altrettanto per le coppie di fatto, ove non si ha alcuna garanzia della stabilità della convivenza, che già è ridotta per il matrimonio, ma che comunque sussiste come responsabilità nei confronti dei figli qualora questa convivenza cessi. Con il rapporto di convivenza il convivente non si assume alcuna responsabilità nei confronti del figlio. Voto quindi a favore.
SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
SCOPELLITI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 5.140.
Vorrei far riflettere non solo il presentatore ma anche i colleghi che si apprestano a votare. Oggi la convivenza è un fatto sociale. Molte coppie vivono la loro felicità, anche di padri e di madri, a seguito di matrimoni che sono falliti, quindi pur con l'impedimento di avere un ulteriore matrimonio. La convivenza non può, a questo punto, essere demonizzata: non lo può essere quando è una scelta obbligata, non lo può essere quando è una scelta soggettiva.
Questo emendamento mi dà l'occasione di riportare all'attenzione dei colleghi un caso che sta avvenendo in questi giorni a Grosseto e che dovrebbe far riflettere quanti, legislatori, si fanno portavoce delle leggi di questo Paese. A Grosseto c'è una famiglia - un uomo, una donna e una bambina - che ha avuto in affidamento una bambina di 17 mesi. Questa bambina è stata dichiarata adottabile, tanto da ricevere la visita di una coppia destinata per l'adozione. Bene, questa coppia, con grande senso di responsabilità, è uscita da questo incontro dicendo di rinunciare all'adozione perché quella bambina è talmente inserita in quella famiglia, c'è un cordone ombelicale di tale amore, che sarebbe difficile, ingiusto e ingrato rompere.
Ebbene, l'altra famiglia, presso la quale attualmente vive la bambina, non può essere la famiglia di adozione perché il papà e la mamma non sono sposati: convivono, hanno avuto una bambina, ma non sono sposati. Questo elzeviro legislativo impedisce a questa bambina di essere felice in quella che è diventata ormai la sua famiglia naturale.
Ci si blocca - ripeto - di fronte ad un contratto matrimoniale: questo lo trovo vergognoso in un Paese moderno. Spero che nel caso di Grosseto i magistrati, che stanno studiando la questione possano risolverla in coscienza, in deroga a quanto stabilito dalla legge. E proprio sull'esperienza della vicenda di Grosseto dico di non fare lo stesso errore in questo caso, demonizzando chi per propria scelta o per scelta obbligata vive in un rapporto di amore, anche se non c'è una firma sotto un contratto. (Applausi dal Gruppo DS).
PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto apporre la mia firma all'emendamento del senatore Pinggera.
Alleanza Nazionale non aveva presentato alcun emendamento sul provvedimento, perché riteneva fosse necessario vararlo nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Ritenevamo che alcuni obiettivi fossero stati raggiunti: il riconoscimento della personalità giuridica dell'embrione, il divieto di produzione ad libitum di embrioni, la possibilità di adottare - in conseguenza del riconoscimento della personalità giuridica - gli embrioni, soprattutto il divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa. Per questi motivi avevamo ritenuto - ripeto - di non presentare alcun emendamento. Quindi, anche sul tema della tutela della famiglia e della procreazione medicalmente assistita solamente per le coppie regolarmente sposate avevamo pensato di non presentare alcun emendamento, perché - lo ripeto - avevamo interesse a varare il provvedimento.
La votazione iniziale, che formalmente è stata regolare - ne dobbiamo dare atto al Presidente che ha condotto i lavori dell'Assemblea - ma che sostanzialmente è stata incomprensibile per molti di noi, che non si sono resi conto - io personalmente ho votato - che si andava ad aprire la discussione e la votazione sull'articolo 1, ha snaturato l'intero articolato e ha dato la possibilità di aprire una falla determinante per stravolgerlo.
Noi riteniamo, a questo punto, che vadano riaffermati alcuni princìpi in merito ai quali avremmo voluto proporre emendamenti che poi, per ragioni di opportunità, non abbiamo presentato. In questo caso, crediamo sia importante limitare la procreazione medicalmente assistita solamente alle coppie regolarmente e legalmente sposate.
Vorrei aggiungere solo una considerazione che non ho potuto esprimere prima. Una volta tanto, mi sono trovato d'accordo con il collega Angius quando ha dichiarato che in quest'Assemblea aleggiava la paura. Sì, da parte di qualcuno (innanzi tutto del sottoscritto) vi è stata la paura che, stravolgendo il provvedimento, si consentisse, nel nostro Paese, il riaffermarsi di un vero e proprio Far West in questo settore. Ebbene, con il colpo di mano messo in atto, con lo stravolgimento perpetrato, riapriremo nel nostro Paese il Far West nel settore della procreazione medicalmente assistita! (Commenti della senatrice Scopelliti).
BONFIETTI. La democrazia per te è un colpo di mano?
PAGANO. La democrazia sono i numeri!
PRESIDENTE. Senatrice Pagano, facciamo parlare il senatore Pedrizzi.
PEDRIZZI. Sono sicuro che la XIII legislatura non vedrà il varo di questo provvedimento che sarà rimandato, alle calende greche, nella prossima legislatura, riaprendo, ancora una volta, la discussione, l'approfondimento e le audizioni già durate anni ed anni. Riapriremo il Far West e di questo sarà responsabile la sinistra del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo AN e CCD).
DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DEBENEDETTI. Signor Presidente, vorrei argomentare il mio dissenso. Non parteciperò al voto in quanto intendo dare una testimonianza, con questo mezzo, all'Aula che ha di fronte a sé il partner di un'unione di fatto che dura da vent'anni, unione dalla quale sono nati un figlio che ne ha 18 e una figlia che ne ha cinque. Giacché il Presidente, così cortesemente, mi ha dato la parola, aggiungerò anche che ho adottato da single due figli e che, evidentemente, la differenza d'età tra mia figlia e me è di 62 anni.
La mia dichiarazione non è dettata da un interesse personale dal momento che non ho un personale interesse, almeno a breve, a ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita. Devo però sottolineare che la nostra Costituzione, a differenza di altre, non prevede tra i propri scopi il perseguimento della felicità e neanche la legge si pone obiettivi così ambiziosi. Ciò nonostante, nel nostro piccolo, con difficoltà, dolori, disgrazie e anche fortune, cerchiamo comunque di raggiungere questo obiettivo. (Applausi dai Gruppi DS e Verdi).
ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI. Signor Presidente, non ho presentato nessun emendamento, nell'auspicio che il disegno di legge potesse essere approvato dal Senato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
Dal momento che sono stati approvati alcuni emendamenti (e non mi riferisco al primo emendamento sostitutivo dell'articolo 1 ma alla votazione segreta dell'emendamento concernente la fecondazione eterologa, che ha visto una maggioranza significativa dell'Assemblea a favore della sua approvazione, ancorché io abbia votato contro), chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 5.140, presentato dal senatore Pinggera.
PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Evidentemente lei intende parlare in dissenso dal suo Gruppo, anche considerato il fatto che ha presentato l'emendamento 5.145.
PASQUALI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PASQUALI. Signor Presidente, evidentemente in dissenso dal mio Gruppo, dichiaro che voterò contro l'emendamento 5.140.
La convivenza è qualcosa di socialmente acquisito… (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) nella nostra realtà quotidiana, è qualcosa su cui si stanno preparando evoluzioni notevoli che sono già fatte proprie dalla dottrina e che auspicabilmente verranno accolte anche dalla giurisprudenza. Di questo si deve tener conto.
Vi sono unioni molto più solide anche laddove non è stata posta la firma su un determinato contratto, rispetto a matrimoni che si reggono solo per quella facciata che bisogna mostrare al di fuori della mura domestiche, dove spesso c'è un'infelicità che non c'è all'interno delle famiglie di fatto.
Di fronte a questo, di fronte ad un'evoluzione necessaria del costume… (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) che mi sembra voglia essere ignorata dall'emendamento 5.140 e da chi a favore di esso intende votare, ritengo sia giustificato l'atteggiamento di chi vuole il riconoscimento anche in quest'Aula delle famiglie di fatto. (Applausi dai Gruppi DS e Verdi e delle senatrici Scopelliti e Dentamaro).
ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIA. Signor Presidente, sarò brevissimo. Io personalmente e i colleghi del mio Gruppo ci associamo all'emendamento 5.140, perché riteniamo che un testo che lascia un così indiscriminato e illimitato accesso alla convivenza di fatto sia pregiudizievole per i valori che abbiamo inteso difendere in questa circostanza.
Credo poi che i casi personali addotti non siano convincenti, perché noi discipliniamo in via generale per il cosiddetto id quod plerumque accidit, non per singole situazioni che possono essere degne di tutto il rispetto. (Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR e del senatore Gubert).
D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO. Signor Presidente, intervengo per chiedere, a nome dell'intero Gruppo del CCD, di aggiungere la nostra firma all'emendamento 5.140 per una questione che sottopongo all'attenzione dei colleghi.
Mentre il coniugio esiste nel nostro ordinamento ed è disciplinato quanto a presupposti, vincoli, diritti e doveri, nel nostro Paese non vi è alcuna disciplina normativa della convivenza. Mi chiedo allora com'è possibile, in riferimento ad una fecondazione assistita, che vi sia come presupposto uno stato di fatto che non è disciplinato in alcun modo quanto alla durata, quanto al rapporto con l'eventuale coniugio di uno o entrambi i conviventi, quanto ai diritti e ai doveri che nascono dalla convivenza. Mi chiedo come può un Parlamento della Repubblica prevedere la convivenza come fonte di un'inseminazione, in questo caso anche eterologa, dal momento che l'istituto della convivenza non è regolato da alcuna disciplina.
Dico ciò perché sono perfettamente consapevole che si discute molto e giustamente nel nostro Paese dell'eventuale assimilazione della convivenza all'istituto del matrimonio inteso come coniugio. E' una discussione seria, approfondita che, come quella sulla fecondazione assistita, mi auguro possa trovare ingresso nel Parlamento perchè si possano stabilire favorevoli e contrari a questo istituto, ma soprattutto perché i favorevoli all'ipotesi della convivenza come base della fecondazione, che non vede in questo momento il CCD favorevole, ci dicano cos'è questa convivenza. E' quella che, per esempio, presuppone che non ci sia stato il divorzio? È quella che presuppone un matrimonio in atto? È quella che presuppone una stabilità nel tempo? È quella che presuppone dei doveri? Non lo sappiamo.
Io credo che, da questo punto di vista, il testo pervenutoci dalla Camera forse sarebbe addirittura non votabile, in quanto non si può votare facendo riferimento ad un istituto che non è disciplinato. In questo caso, l'emendamento 5.140, sul quale chiedo all'Aula un voto favorevole, fa parte anche per noi di quel tipo di emendamenti che ritenevamo non votabili e non presentabili sulla base di un testo che, escludendo dalla fecondazione assistita anche quella eterologa, non faceva discutere di questo problema.
Avendo il Senato introdotto l'ipotesi della fecondazione eterologa, anche se solo in alcune circostanze, non può, ritengo, proprio per questa votazione avvenuta a scrutinio segreto, prevedere anche l'ipotesi della convivenza.
Dichiaro pertanto il nostro voto a favore dell'emendamento 5.140 e chiedo che i colleghi favorevoli all'istituto della convivenza si facciano carico di prevedere su di essa un dibattito altrettanto serio quale quello sulla fecondazione eterologa. In questo caso l'emendamento è l'unico modo legislativamente corretto per evitare illusioni, papocchi o leggi manifesto che non servono a nulla.
In conclusione, ribadisco il nostro voto favorevole e confermo la richiesta di aggiungere la mia firma a quella del presentatore, unitamente a quella di tutti i componenti del Gruppo dei CCD (Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Gubert).
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore D'Onofrio.
FOLLONI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOLLONI. Signor Presidente, desidero solo chiedere, se il senatore Pinggera lo consente, di aggiungere anche la mia firma all'emendamento.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Folloni.
SCOPELLITI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, lei intende parlare in dissenso dalle dichiarazioni rese in Aula dal senatore Asciutti?
SCOPELLITI. Signor Presidente, io intervengo in dissenso, non si sa da chi, ma non certo dal buon senso.
Ho già fatto la mia dichiarazione di voto, ma volevo chiedere alla Presidenza cortesemente di votare, prima dell'emendamento 5.140, l'emendamento 5.145 della collega Pasquali.
Faccio questa proposta dopo aver ascoltato la dichiarazione di voto del senatore Elia, il quale, se ho inteso bene le sue parole, si è dichiarato a favore di questo emendamento in quanto il termine "convivenza" sic et simpliciter fa immaginare una convivenza selvaggia sulla quale il senatore Elia, con il suo Gruppo, ha espresso una contrarietà. L'emendamento della senatrice Pasquali, che parla di una stabilità nella convivenza, quindi di una sua durata nel tempo, ritengo possa eliminare quel pericolo di convivenza selvaggia cui faceva riferimento, o almeno così ho inteso, il senatore Elia.
Chiedo pertanto di votare prima l'emendamento della senatrice Pasquali, per evitare che non possa essere messo in votazione.
PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Pellegrino, parla in dissenso? Perché se deve fare una dichiarazione con un'aggiunta di motivazione, questo non è possibile.
PELLEGRINO. Signor Presidente, mi asterrò dal voto e lo farò con grande rincrescimento, perché a questo mi costringe la disciplina dei lavori dell'Aula; ma parlo perché alcune cose che ho sentito non possono restare senza risposta.
Vorrei dire al collega D'Onofrio che la convivenza come istituto giuridico fa parte del diritto vivente di questo Paese da qualche decennio, da quando i giudici di questa Repubblica ritennero, per esempio, che l'uccisione del convivente desse al convivente sopravvissuto il diritto al risarcimento del danno, ritenuto danno ingiusto ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
La convivenza, quindi, è riconosciuta dal nostro ordinamento perché alla stessa sono sottesi valori di solidarietà, valori fondativi della nostra Repubblica. Anche situazioni di fatto rendono i soggetti l'uno all'altro solidali e determinano vincoli che assumono rilievo per l'ordinamento. Sarebbe grave se si volesse affermare che nella realtà complessiva dell'ordinamento il legislatore di tutto questo non possa e non debba, almeno a mio avviso, tener conto. (Applausi dai Gruppi DS e Verdi e dei senatori Meluzzi, Cirami, Dentamaro e Scopelliti).
MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei porre in evidenza come in Commissione infanzia in occasione dell'esame del disegno di legge di riforma della legge sulle adozioni molto si sia dibattuto, in discussione generale, sulla famiglia di fatto come candidata alla possibilità di adottare e molto si sia sottolineato, trovando un'ipotesi di convergenza, proprio l'aspetto della stabilità di questa convivenza.
Quindi, siccome non credo si possa far precedere la votazione di un emendamento da quella di un altro successivo, mi associo a quanto proposto dalla collega Scopelliti e chiedo vivamente all’Assemblea di respingere gli altri emendamenti, ma di approvare con convinzione l'emendamento 5.145, presentato dalla senatrice Pasquali, che mi sembra estremamente migliorativo della nostra riforma.
MAGGIORE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGGIORE. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Pinggera di poter aggiungere la mia firma all’emendamento 5.140, da lui presentato.
D'ONOFRIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, non posso darle la parola. Comprendo che lei dissente dall’intervento del senatore Pellegrino, ma troverà un’altra occasione per spiegarsi.
D’ONOFRIO. Signor Presidente, siccome ovviamente vi è un fatto personale di dignità giuridica, al termine della seduta replicherò, per fatto personale, al senatore Pellegrino, perché ha detto una cosa che conferma il fatto che non esiste disciplina legislativa della convivenza. La giurisprudenza alla quale ha fatto riferimento parla di danno morale e l’istituto giuridicamente non è disciplinato dalla legge. Il senatore Pellegrino non può dire che affermo una cosa falsa sul piano del diritto vivente. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN e del senatore Gubert).
PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, lei ha detto tutto quello che si poteva dire in coda di seduta, per cui dopo non le darò la parola.
DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DENTAMARO. Signor Presidente, voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Pinggera, non essendo assolutamente persuasa neanche delle motivazioni apparentemente giuridiche che in questo momento adduce e ulteriormente esplicita e spiega il senatore D’Onofrio.
Condivido invece perfettamente le considerazioni di tutti quei colleghi che hanno individuato la convivenza non come istituto giuridico, in quanto non si tratta di un istituto, ma come disciplina di una situazione. Se guardiamo alla lettera delle parole, può essere vero che la convivenza non è disciplinata come istituto, ma è una situazione di fatto che l’ordinamento prende in considerazione in tante circostanze, considerandola rilevante, cioè facendone discendere delle conseguenze giuridiche.
Quindi, non è detto che non si possa legiferare su tutto ciò che non configura un istituto. Un istituto si forma attraverso norme che a poco a poco disciplinano situazioni e attraverso una giurisprudenza che va esprimendosi su quelle norme e su quelle situazioni di fatto, adeguando il diritto all’evoluzione della società. Da questo punto di vista, credo che la nostra società sia assolutamente matura per consentire di avere un figlio con tecniche ritenute lecite e possibili per situazioni cosiddette regolari, cioè per situazioni di matrimonio contratto tra due persone, anche a coppie che per tantissime ragioni sono nelle condizioni di non potere o di non volere contrarre matrimonio.
Dico questo pur avendo assunto, nel corso delle votazioni relative a questo disegno di legge (colgo l’occasione per sottolinearlo brevemente, ritenendo importante che su questa materia si esprimano posizioni di coscienza veramente libere), un atteggiamento che per la verità, probabilmente, non coincide in pieno con quello di nessun Gruppo, per quanto vi è un Gruppo che almeno su un tema ha lasciato ai propri componenti libertà di coscienza. Ho votato contro la fecondazione eterologa e contro la possibilità di accedere alle tecniche di procreazione assistita da parte di donne sole in un’ottica che, a mio avviso, è esclusivamente di tutela della persona, ossia di tutela del nascituro.
Chiedo scusa all'Assemblea se ritornerò su un tema già affrontato, ma ritengo che non si possa condannare a priori un bambino a nascere e a vivere al di fuori di una situazione familiare che il nostro costume e il nostro diritto positivo di rango costituzionale riconoscono come privilegiata. La privazione di un genitore per circostanze estranee a qualsiasi volontà umana è situazione altra rispetto alla privazione subita attraverso la scelta di una donna di avere un bambino, per soddisfare un proprio bisogno, un desiderio lecito, che incontra però limiti nella tutela altrui.
Ritengo di non aver assunto, nelle votazioni relative al provvedimento, posizioni preconcette e pregiudiziali, ma non esiste ostacolo di ordine morale né di ordine giuridico per impedire il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita alle famiglie di fatto che si sentano in grado di dare al bambino l'affetto e l'educazione, che devono essere garantiti ad ognuno. (Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).
GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPERINI. Signor Presidente, è vero che la convivenza non può essere considerata un istituto previsto espressamente dal nostro ordinamento positivo, ma essa è già tutelata di fatto in molti casi. Cito l'esempio del penalista: si può visitare in carcere il convivente, previo rilascio da parte dell'autorità competente, cioè il comune, del certificato di convivenza. Il cittadino o la cittadina che, presentandosi in municipio, dichiari sotto la propria responsabilità di convivere con una persona, che sia detenuta, ha accesso al carcere, come gli avvocati e i magistrati presenti in Aula sanno perfettamente. Nel diritto civile sono riconosciute aspettative del convivente in caso di sfratto; il convivente ha dunque diritti che una volta erano legati soltanto allo stato di coniugio.
Al di là dell'interrogativo se esista l'istituto giuridico protetto o se vi siano di fatto situazioni meritevoli di rispetto, e previste in parte dall'ordinamento, ad esempio in quello carcerario, noi della Lega Nord siamo contrari – mi dispiace per l'amico Pinggera – all'emendamento in votazione.
Riteniamo infatti che la famiglia, sotto il profilo civile e costituzionale, sia ancora protetta come un bene insostituibile; poiché la Costituzione prevede il diritto di appartenere ad una famiglia legata con il matrimonio, tale diritto deve essere riconosciuto al nascituro nella sua completezza, finché gli attuali princìpi costituzionali rimarranno immutati. Per ragioni di conseguenza siamo quindi contrari all'emendamento del senatore Pinggera, così come siamo contrari – mi consenta, signor Presidente, tale anticipazione – all'emendamento del senatore Boco che prevede la sostituzione delle parole "di sesso diverso".
Signor Presidente, studi statistici ormai convalidati dalla ricerca scientifica, affermano in generale che vi è una predisposizione genetica all'omosessualità.
Per carità, nessuno di noi si permetterebbe di discriminare una situazione che deriva dalla natura. Si dice che l'8 per cento della popolazione mondiale sia orientata in questo senso, cioè sia omosessuale. Faccio un esempio, noi siamo circa 300 tra senatori e senatrici: 23 o 24 di noi dovrebbero essere gay o lesbiche. E' solo un esempio statistico; però, se questa è la situazione che discende dalla natura, ritengo che sulla predisposizione genetica influisca anche la valenza culturale. Se due uomini o due donne vivono insieme senza sposarsi, essendo gay o lesbiche ed hanno la volontà di avere un bambino, ecco che la predisposizione genetica potrebbe non darsi in questo caso, perché il bambino non avrebbe la medesima predisposizione. Ma noi sappiamo che anche l'esperienza e la valenza culturale, come possono portare alla scomparsa di questa predisposizione genetica, potrebbero tuttavia anche aggravarla. Anche per questo siamo contrari a questo emendamento che sconvolge il sistema della famiglie.
Per queste ragioni, voteremo virga ferrea in senso contrario sia all'uno che all'altro emendamento.
MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANIERI. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che il riconoscimento del convivente è previsto anche nella nostra giurisdizione interna per quanto riguarda la reversibilità delle pensioni dei senatori. Mi sembra che più evidente di questo non ci possa essere altro. (Applausi dal Gruppo DS).
PRESIDENTE. Naturalmente ritiriamo tutti i disegni di legge sulle coppie di fatto, perché è già tutto previsto nell'ordinamento!
MELUZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MELUZZI. Signor Presidente, volevo annunciare il mio voto contrario personale all'emendamento 5.140 del senatore Pinggera, la cui formulazione mi sembra far arretrare tutta la cultura e il dibattito che in questi anni si è sviluppato sulla famiglia, sulla sua natura e sulla sua sostanza. Non posso non rilevare in tale dibattito come su questo tema le senatrici intervenute abbiano dimostrato un'altra volta che, per sensibilità, saggezza, buonsenso, cultura e capacità di conciliare norme e umanità in una visione dinamica, il mondo femminile ha saputo dare a quest'Aula una grande lezione. (Applausi dai Gruppi DS e Verdi e del senatore Cirami).
PRESIDENTE. Comunico che da parte della senatrice Bernasconi è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto.
SCOPELLITI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, dobbiamo pur votare!
SCOPELLITI. Signor Presidente, chiedo scusa, capisco che dopo tante dichiarazioni possa essere sfuggita una mia richiesta fatta in precedenza; mi permetto di chiedere la parola solo per ricordargliela. Ho chiesto se è possibile votare prima l'emendamento 5.145 della collega Pasquali rispetto all'emendamento 5.140 del senatore Pinggera.
PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, non posso accogliere la sua richiesta perché per il suo contenuto l'emendamento del senatore Pinggera rispetto a quello della senatrice Pasquali si colloca in termini di maggiore distanza dal testo. Si votano prima gli emendamenti che per il loro contenuto si discostano maggiormente dal testo in esame, poi quelli più vicini.
PINGGERA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Pinggera, abbiamo concluso le dichiarazioni di voto sul suo emendamento. Ringrazi tutti i colleghi che lo hanno sottoscritto, ma ora dobbiamo procedere alla votazione.
PINGGERA. Signor Presidente, sono d'accordo, vorrei però chiedere che il mio emendamento sia posto in votazione a scrutinio palese.
PRESIDENTE. Ma c'è una richiesta di votazione a scrutinio segreto. Vediamo prima se c'è l'appoggio alla richiesta di votazione a scrutinio segreto, perché, in caso affermativo, essa prevarrebbe sulla richiesta di votazione a scrutinio palese.
GASPERINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. In questa fase non le posso dare nuovamente la parola.
GASPERINI. Signor Presidente, volevo soltanto chiarire che voterò a favore dell'emendamento 5.140. Al momento della dichiarazione di voto avevo erroneamente pensato che stessimo votando l'emendamento 5.135.
PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, lei vuole sottoscrivere l'emendamento?
LORENZI. No, non intendo assolutamente sottoscrivere nulla.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Bernasconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione a scrutinio segreto
PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.140, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B) (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, Verdi, Misto-SDI, Misto-DU e dei senatori Meluzzi, Dentamaro, Scopelliti e Pasquali).
Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4048 e connessi
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.141.
GUBERT. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, questo emendamento è precluso.
PRESIDENTE. No, senatrice D'Alessandro Prisco, non è precluso, perché sopprimendo la "o" il periodo fila ed ha un significato preciso.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.141, presentato dal senatore Gubert.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
SCOPELLITI. Signor Presidente, ci sono tessere doppie.
PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, bisogna controllare le tessere ma non bisogna votare, quando si tratta di scrutinio segreto, neppure in sostituzione di un collega che cortesemente porge la tessera. Questo per essere leali durante la votazione. È qui presente un senatore segretario diligente e bravo.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4048 e connessi
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.142 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 5.145, presentato dalla senatrice Pasquali.
È approvato.
Onorevoli colleghi, poiché dobbiamo riprendere i nostri lavori alle ore 15,45 con le interrogazioni sull'incidente ferroviario avvenuto nei giorni scorsi, per poi proseguire alle ore 16,30 con le votazioni sul provvedimento al nostro esame, ritengo opportuno sospendere i nostri lavori.
Pertanto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.
La seduta è tolta (ore 13,02).
SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XIII LEGISLATURA ————
852a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000
(Pomeridiana)
_________________
Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,47).
Seguito della discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri)
e dei connessi disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381 e 3891
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4048, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei connessi disegni di legge nn. 68, 217, 546, 742, 743, 783, 1154, 1570, 2067, 2210, 2350, 2433, 2963, 3276, 3381 e 3891.
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4048.
Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.
Avverto che l'emendamento 5.146 è precluso e ricordo che l'emendamento 5.147 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.148, identico agli emendamenti 5.149, 5.152 e 5.153.
Verifica del numero legale
PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Onorevoli colleghi, quando i tempi sono programmati, bisogna rispettarli e cercare di essere maggiormente presenti in Aula.
SCOPELLITI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCOPELLITI. Signor Presidente, non so se questa è l’occasione giusta - se lei me la offre - per fare un chiarimento. Dire che intervengo per fatto personale è eccessivo, ma mi corre l’obbligo di fare una precisazione all’Assemblea, se lei me lo consente.
PRESIDENTE. Se si tratta di un fatto personale, potrà intervenire alla fine della seduta. Se è un richiamo al Regolamento, possiamo valutare.
SCOPELLITI. È più un fatto personale che un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Allora potrà intervenire a fine seduta.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,52, è ripresa alle ore 17,13).
Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4048 e connessi
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.148, identico agli emendamenti 5.149, 5.152 e 5.153.
(…)
D'ALI'. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Colleghi, indipendentemente dalle valutazioni di ciascun Gruppo, avevamo convenuto di passare alla votazione degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge n. 4048. La richiesta di verifica del numero legale significa soltanto che abbiamo bisogno di tempi molto più lunghi di quanto immaginassi.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4048 e connessi
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.148, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altre senatrici, identico agli emendamenti 5.149, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, 5.152, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, e 5.153, presentato dal senatore Camerini e da altri senatori.
È approvato.
D'ALI'. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.154, presentato dalla senatrice Bernasconi e da altre senatrici.
È approvato. (Commenti dal Gruppo FI).
PASTORE. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Dopo vi darò conto delle differenze che ci sono tra i voti favorevoli e contrari, perché chiedete la controprova. La controprova non è un optional.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 5.155 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 5.156, presentato dal senatore Camerini e da altri senatori.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 5.157 è stato ritirato. Per effetto della votazione dell'emendamento 5.148, gli emendamenti 5.158 e 5.159 sono preclusi.
CASTELLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI. Signor Presidente, chiedo che il prossimo emendamento sia votato con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, noi dobbiamo ora votare l'articolo 5 nel suo complesso.
CASTELLI. Chiedo allora che la prossima votazione di un emendamento avvenga con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico; lo faccio in modo anticipato visto che lei va molto veloce.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.
È approvato.
(omissis)