XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Nuova disciplina dei consultori familiari - A.C. 5206 e A.C. 6196 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 866 | ||
Data: | 24/01/06 | ||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Nuova disciplina A.C. 5206 e A.C. 6196
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n. 866
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xiv legislatura 24 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
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File: AS0473
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Quadro di riferimento normativo
§ A.C. 5206, (on. Francesca Martini ed altri), Nuova disciplina dei consultori familiari
§ A.C. 6196, (on. Francesca Martini ed altri), Disciplina dei consultori familiari
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 29-32 e 117)
§ L. 29 luglio 1975, n. 405. Istituzione dei consultori familiari
§ L. 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
§ D.L. 1 dicembre 1995, n. 509, conv. con mod., L. 31 gennaio 1996, n. 34. Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§ L. 28 agosto 1997, n. 285. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza
§ Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoroe il Ministro per la solidarietà sociale. Decreto 24 aprile 2000. Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al «Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000»
§ D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 30)
§ D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie (Tabella)
§ D.P.C.M. 29 novembre 2001. Definizione dei livelli essenziali di assistenza
§ L. 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
§ Interrogazione a risposta immediata in Assemblea, on. Valpiana, n. 3-05268
Numero del progetto di legge |
5206 |
Titolo |
Nuova disciplina dei consultori familiari |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sanità; affari sociali; diritti e libertà fondamentali; famiglia |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
7 |
Date |
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§ presentazione |
30 luglio 2004 |
§ annuncio |
31 luglio 2004 |
§ assegnazione |
7 ottobre 2004 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzoinali) II (Giustizia) V (Bilancio) XI (Lavoro) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
6196 |
Titolo |
Disciplina dei consultori familiari |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sanità; affari sociali; diritti e libertà fondamentali; famiglia |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
8 |
Date |
|
§ presentazione |
23 novembre 2005 |
§ annuncio |
24 novembre 2005 |
§ assegnazione |
12 gennaio 2006 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) II (Giustizia) V (Bilancio) XI (Lavoro) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Le proposte di legge in esame, di contenuto analogo:
- dettano una nuova disciplina complessiva in materia di consultori, abrogando la legge n. 405 del 1975;
- precisano le competenze dei consultori, nel quadro dell’attività dei consultori volta all’assistenza delle donne in gravidanza, come attualmente precisate dall’art. 2 della legge n. 194 del 1978 [1], di cui è disposta l’abrogazione.
Più in dettaglio:
- sono individuati i principi regolatori dei consultori, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, comma 2, lett. m) della Costituzione (art. 1, comma 1, degli A.A.C.C. 5206 e 6196);
- sono richiamati gli artt.sono indicati puntualmente i compiti dei consultori (art. 1, comma 2, degli A.A.C.C. 5206 e 6196);
- le Regioni stabiliscono i criteri per la programmazione, il finanziamento, la gestione ed il controllo dei consultori, sulla base dei principi stabiliti dalla legge: in particolare, i consultori possono essere istituiti sia dagli enti locali che da altre istituzioni, enti pubblici e privati con finalità sociali, sanitarie e assistenziali e senza scopo di lucro (art. 2 dell’A.C. 5206; artt. 2 e 3 dell’ A.C. 6196 [2]);
- sono ridefinite i compiti dei consultori nell’ambito delle attività svolte da tali strutture per favorire una maternità consapevole e responsabile, sottolineando a tale riguardo, il ruolo del privato sociale e delle associazioni a difesa della vita nonché l’informazione sulla disciplina vigente in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell’eventuale adozione (art. 3 dell’A.C. 5206; art. 4 dell’ A.C. 6196) [3];
- è disciplinata la dotazione organica dei consultori, la presenza delle diverse figure professionali e la metodologia di lavoro interdiciplinare (art. 4 dell’A.C. 5206; art. 5 dell’ A.C. 6196) [4];
- è prevista la costituzione di un Fondo di 100 milioni di euro annui (art. 5 dell’A.C. 5206; art. 6 dell’ A.C. 6196);
- sono dettati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie (art. 6 dell’A.C. 5206; art. 7 dell’ A.C. 6196).
Le due proposte di legge in esame sono di iniziativa parlamentare. Pertanto, non sono disponibili su di esse relazioni del Governo.
Le due proposte di legge, come già sottolineato, dettano una nuova disciplina sostitutiva della legge n. 405 del 1975 e dell’art. 2 della legge n. 194 del 1978.
Entrambe le proposte di legge fanno riferimento all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la definizione “dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Le proposte di legge precisano che la nuova disciplina si pone come attuazione di alcuni articoli della Costituzione e, in particolare, degli articoli 29 (diritti della famiglia fondata sul matrimonio), 30 (diritti dei figli, anche se nati fuoi del matrimonio), 31 (misure a favore della famiglia e della maternità), 32 (tutela della salute).
Il riparto delle risorse finanziarie destinate al potenziamento dei consultori è effettuato con decreto interministeriale, d’intesa con la Conferenza unificata Stato e autonomie locali e previo parere delle commissioni parlamentari.
Presso la XII Commissione della Camera è in corso di svolgimento il dibattito sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sullo stato attuazione della legge n. 194 del 1978, con particolare riferimento alle finalità attribuite dalla legge ai consultori familiari.
I consultori familiari sono stati istituiti con la legge n. 405 del 19 luglio 1975, al fine di garantire l’assistenza psicologica e sociale alle famiglie, con particolare riferimento alle problematiche dei minori, la tutela della salute della donna e la la massima informazione per favorire la procreazione responsabile.
Sulla base dei principi stabiliti dalla legge, con legge regionale saranno stabilite le norme di dettaglio sulla programmazione, funzionamento, gestione e controllo di tali strutture.
I consultori possono essere istituiti direttamente da enti locali ovvero da altre istituzioni, enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro. Per le strutture promosse dai comuni, i consultori sono organismi operativi delle ASL e si avvalgono del personale pubblico sanitario; nel secondo caso, gli stessi operano attraverso convenzioni con le ASL.
Il personale di consulenza e di assistenza deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, assistenza sociale; ove prescritto, il personale deve avere l’abilitazione all'esercizio professionale.
Le prestazioni dei consultori sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano, tranne le prescrizioni di prodotti farmaceutici a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
Le leggi regionali hanno disciplinato le modalità di funzionamento dei consultori, ponendo una particolare attenzioni ai seguenti profili:
- assistenza socio-sanitaria nei confronti della donna, dei genitori e dei neonati;
- programmazione degli interventi, con particolare riferimento all’individuazione del fabbisogno di tali strutture rispetto alla popolazione;
- definizione delle figure professionali presenti negli organici ovvero con rapporto di tipo convenzionale;
- le forme di partecipazione sociale degli utenti e delle associazioni operanti nel territorio alla programmazione e controllo dei consultori;
- le modalità di autorizzazione e requisiti richiesti per l’apertura di consultori privati;
- la formazione e l’aggiornamento del personale;
- la vigilanza ed il controllo sulle strutture;
- le forme di finanziamento integrativo.
La legge n. 194 del 22 maggio 1978, nell’ambito delle procedure volte ad assicurare la massima assistenza alla donna sin dall’inizio della gravidanza, ha potenziato ulteriormente il ruolo dei consultori, prevedendo in particolare:
- la massima informazione alle donne in gravidanza sui diritti loro spettanti, sui servizi sociali, sanitari e assistenziali posti a disposizione dalle strutture operanti sul territorio e sulle norme riguardanti la tutela delle gestanti sul lavoro;
- l’adozione di tutte le misure utili per il superamento delle cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione volontaria della gravidanza.
I Consultori possono avvalersi della collaborazione volontaria di formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, anche al fine di aiutare la donna dopo la nascita.
Ai fini della interruzione volontaria della gravidanza la donna può rivolgersi al consultorio (oltre che all’ospedale o al medico di famiglia), che deve esaminare con la donna (ed il padre del concepito, se la donna lo consente) le possibili soluzioni dei problemi indicati dalla donna e cercare di rimuovere le cause alla base della richiesta di interruzione di gravidanza.
Nel corso degli anni numerosi provvedimenti, sia a livello nazionale che regionale, hanno arricchito le competenze dei consultori, soprattutto nel campo delle politiche di sostegno della famiglia e dell’infanzia [5].
All’interno dei Piani sanitari nazionali e regionali si riscontra un’attenzione specifica per la tutela della salute nell’ambito materno infantile, che si è concretizzata da ultimo nell’adozione del progetto obiettivo di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2000.
Il progetto indica puntualmente le azioni da attuare. Dopo aver individuato le finalità di carattere generale (miglioramento delle condizioni in cui avviene il parto, promozione dell’allattamento al seno, miglioramento dei servizi di emergenza pediatrica, ecc) il progetto dedica ampia attenzione al ruolo ed alla attività dei consultori (punto 12), affermando che tale struttura costituisce un importante strumento per attuare gli interventi previsti a tutela della salute della donna nell'arco dell'intera vita.
E’ particolarmente sottolineata la peculiarità del lavoro di équipe, che rende le attività svolte da tali strutture uniche nella rete delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Il consultorio si avvale, di norma, delle seguenti figure professionali: ginecologo, pediatra, psicologo, ostetrica, assistente sociale, assistente sanitario, infermiere pediatrico (vigilatrice di infanzia), infermiere (infermiere professionale), il cui intervento integrato, proiettato nelle problematiche della prevenzione, ne definisce la fisionomia e specificità rispetto ai presidi di natura ambulatoriale e ospedaliera.
Devono essere inoltre previste, in qualità di consulenti, altre figure professionali quali il sociologo, il legale, il mediatore linguistico-culturale, il neuropsichiatra infantile, l'andrologo e il genetista presenti nella A.S.L. a disposizione dei singoli consultori. Si giudica necessaria l’identificazione di un responsabile che coordini l’attività del consultorio familiare e monitorizzi il conseguimento degli obiettivi, fungendo da garante nei confronti dell’organizzazione dipartimentale.
In ordine all’interruzione volontaria della gravidanza, le azioni proposte dal progetto obiettivo per la prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza sono le seguenti:
- colloquio con la donna;
supporto psicologico e sociale; attivazione dei servizi sociali per gli opportuni interventi di natura sociale e sanitari (anche avvalendosi, nel rispetto della volontà dell’assistito, delle associazioni di volontariato);
- per la donna che richiede l'IVG deve essere facilitato il percorso verso le strutture sanitarie, anche al fine di favorire il successivo ritorno al consultorio per la promozione della salute riproduttiva e la prevenzione di successivi ricorsi all'IVG.
Si segnala che il progetto obiettivo materno infantile 1998-2000 è espressamente riportato nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Presidente del consiglio del 29 novembre del 2001. Lo stesso decreto richiama anche le principali leggi statali in cui si disciplina l’attività dei consultori (legge n. 405 del 1975; legge n. 194 del 1978; legge n. 34 del 1996).
Da ultimo, la legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) ha attribuito ai consultori anche le competenze inerenti l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.
Con riguardo alla problematica dei finanziamenti, va ricordato che la legge n. 405 del 1975 aveva previsto un primo stanziamento a carico del bilancio statale di 10 miliardi di lire annui, fatti salvi gli ulteriori finanziamenti disposti da regioni ed enti locali, attraverso un programma annuale, concordato con gli enti locali interessati..
I criteri di riparto delle risorse nazionali fanno riferimento sia alla popolazione residente in ciascuna regione che al tasso di natalità e di mortalità infantile.
Nel corso del tempo sono state stanziate ulteriori risorse. In particolare:
- la legge n. 194 del 1978 ha destinato 50 miliardi di lire annui, in relazione ai nuovi compiti attribuiti dalla medesima legge ai consultori;
- lalegge n. 34 del 31 gennaio 1996, nell’ambito dei finanziamenti previsti per le strutture socio sanitarie, ha destinato una quota di 200 miliardi di lire alla costruzione, ristrutturazione e attivazione di consultori familiari, al fine di conseguire l’obiettivo di un consultorio ogni 20.000 abitanti (Sui problemi inerenti l’utilizzo di tali risorse vedi anche la risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento all’interrogazione n. 3-05268, pubblicata all’interno del presente dossier).
N. 5206
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati FRANCESCA MARTINI, BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, LUSSANA, POLLEDRI, VASCON ¾ |
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Nuova disciplina dei consultori familiari |
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Presentata il 30 luglio 2004
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Onorevoli Colleghi! - Sono passati quasi trent'anni da quando è entrata in vigore la legge quadro n. 405 del 1975, con la quale furono istituiti i consultori familiari. Nati sotto l'influenza del dibattito sulle rivendicazioni per l'emancipazione della donna che ha caratterizzato gli anni settanta, hanno imposto all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di un luogo di dialogo e di informazione sulla sessualità, sulla procreazione e sulla contraccezione. Nelle intenzioni del legislatore, le attività consultoriali avrebbero dovuto offrire un vasto programma di consulenza e un servizio globale alla donna, alle coppie e ai nuclei familiari in tutti quei settori tematici legati alla coppia e alle problematiche coniugali e genitoriali, ai rapporti e ai legami interpersonali e familiari, alla procreazione responsabile. Pur ponendo l'accento sul valore storico che hanno rappresentato per la nostra società, è doveroso riconsiderare il lavoro svolto e l'attuale ruolo dei consultori familiari nel nostro Paese, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale.
Il consultorio ha inoltre assunto in questi anni, anche a seguito della riforma sanitaria, di cui alla legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni, la struttura di servizio marcatamente sanitario, in cui si sono privilegiati gli interventi di tipo ginecologico e pediatrico a discapito della vocazione di ispirazione sociale. I consultori familiari devono quindi qualificarsi sempre di più, evitando una rigida settorializzazione e riduzione al pur importante ma non esclusivo ambito sanitario di competenza. Per rispondere a queste problematiche è necessario che all'interno del consultorio si rafforzino interventi di tipo sociale, psicologico e di consulenza giuridica che nella loro interazione continua possano costituire un valido riferimento per la donna e per la famiglia.
Uno degli obiettivi principali che si intende perseguire con l'approvazione della presente proposta di legge è quello di dare realizzazione a princìpi di sostegno all'istituzione familiare e alla genitorialità che attraversano oggi un momento di crisi profonda.
La famiglia, infatti, in questi ultimi decenni ha subìto gli attacchi di dinamiche sociali e di costume tese alla sua disgregazione, ma rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. È fondamentale pertanto analizzare i segnali di crisi quali, ad esempio, l'accelerazione nel trend di scioglimento dei matrimoni e il fenomeno della denatalità che, con gli attuali 1,2 figli per coppia su base media nazionale, ci pone ai livelli minimi in Europa.
Deve far riflettere come il 71,3 per cento delle famiglie italiane non superi i tre componenti, il 21,1 per cento sia composto da quattro persone e appena il 7,7 per cento da cinque.
Entro il 2044 la popolazione scenderà da 57 a 45 milioni e gli over 65 ne costituiranno il 57 per cento (oggi sono il 24 per cento), mentre i giovani diminuiranno in modo esponenziale.
Oggigiorno, quindi, più che nel passato, l'attività consultoriale per il bene della nostra società assume un ruolo strategico.
In questi anni, infatti, sono emerse, nell'ambito delle tematiche che si trova ad affrontare il consultorio, problematiche e patologie nuove e sempre più gravi che richiedono iniziative, interventi e prestazioni professionali altamente qualificati e specializzati e che solo se svolti in équipe offrono alla persona una risposta esaustiva.
In tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare; il disagio preadolescenziale e giovanile rappresenta una costante emergenza oltre alle problematiche e alle patologie di salute mentale, di tossicodipendenza, nonché di dipendenza in senso lato, sono emerse problematiche connesse con l'alimentazione (obesità, bulimia e anoressia).
In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono 21.000 all'anno e 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su INTERNET. Questi dati, anche se vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano uno scenario quantomeno allarmante.
Vi è, inoltre, un altro aspetto che non va trascurato in tema di salvaguardia dei diritti dei minori, della difesa della vita e della dignità della donna che la presente proposta di legge intende affrontare, ossia quello legato alla crescita esponenziale dei casi di abbandono di neonati nei giardini o nei cassonetti, destinati, quindi, a morte quasi sicura. La proposta di legge in esame prevede, infatti, che i consultori siano tenuti alla promozione di campagne informative preventive sulla possibilità, riconosciuta per legge dal comma 1 dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che stabilisce che nel nostro Paese si può partorire in forma anonima e assistita, garantendo in questo modo alla donna e al bambino le migliori opportunità di sopravvivenza nel rispetto di una libera decisione.
Si rende urgente, dunque, e non più procrastinabile una riforma dei consultori familiari che dimostri nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori e della famiglia, e fortemente impegnata nella tutela sociale della genitorialità e del concepito.
È necessario che il legislatore, conscio del fondamentale ruolo della famiglia, metta in campo nuovi strumenti a sostegno della stessa e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e di doveri. Non più quindi soltanto misure di sostegno economico per le famiglie bisognose, ma strumenti diversificati attuati con il coinvolgimento delle famiglie stesse in tutte le fasi del processo.
Tutelare il diritto di ogni persona a formare una famiglia o a essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico è un dovere dal quale tutti noi non possiamo esimerci.
In Italia, di fatto, la famiglia, nonostante i cambiamenti che hanno inciso profondamente sulla società italiana, resta al vertice delle aspettative dei giovani e rappresenta il punto di riferimento e la principale risorsa del Paese. Di qui l'intendimento, perseguito con la presente proposta di legge, di garantire il ruolo partecipativo delle famiglie e delle organizzazioni di volontariato a difesa della vita per l'espletamento delle attività consultoriali.
Con la presente proposta di legge si intende, dunque, dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore che nel 1975 aveva emanato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla maternità e alla paternità responsabile, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, complice anche la talora mera funzione burocratica dei consultori, ridotti, troppo spesso, a pura assistenza sanitaria, deboli di quella necessaria sensibilità e competenza su problematiche sociali per i quali furono istituiti.
Nei consultori a nostro avviso non sempre viene pienamente attuato il diritto della donna di ricevere valide alternative all'aborto, c'è chi sostiene che sarebbe un'ingerenza sulla scelta della donna, eppure proprio secondo quanto stabilito dalla legge n. 194 del 1978, articoli 2 e 5, l'assistenza da dare alla donna in gravidanza deve attuarsi con l'informazione sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali a lei riservati, sulla protezione che il mondo del lavoro deve assicurare a tutela della gestante.
Oltre ai diversi nuovi interventi che sono stati sopra descritti tra gli scopi che spetteranno alle strutture dei consultori familiari vi sarà anche quello dell'informazione medica finalizzata alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale.
In conclusione, sempre nell'ambito delle tematiche che riguardano la famiglia, va sottolineato che il testo unificato approvato in Commissione giustizia della Camera dei deputati, relativo a nuove norme in materia di affido condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi, molto punta sul supporto dei consultori familiari in tema di mediazione. Per la buona riuscita dei propositi che ci si aspetta di raggiungere una volta che sarà approvata compiutamente la norma, sarà quindi determinante il nuovo ruolo che dovranno svolgere i consultori nell'attività diretta alla pratica della mediazione familiare anche in ambito processuale. Difatti il provvedimento sull'affido condiviso prevede esplicitamente che nei casi di separazione, là dove vi sia dissenso tra i genitori sul progetto educativo per i figli, venga disposto come prassi il ricorso a un centro di mediazione familiare.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, tenendo conto anche del ruolo che dovrà svolgere il privato sociale, il testo della presente proposta di legge è diretto a predisporre una adeguata cornice per le iniziative regionali, che definisca i livelli essenziali e qualitativi che devono essere offerti su tutto il territorio nazionale.
In conclusione auspichiamo che la proposta di legge possa essere approvata in tempi rapidi considerate la necessità di rilanciare il ruolo attivo dei consultori familiari nell'azione preventiva e di sostegno alla famiglia nonché di tutela dei diritti dei minori, e la necessità ed urgenza di accogliere e di sostenere le donne lasciate sole di fronte ad una maternità inattesa.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Compiti). 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, detta i princìpi generali che regolano i consultori familiari. 2. Il consultorio familiare ha i seguenti compiti: a) l'assistenza psicologica e sociale alla famiglia, alla coppia e alla donna, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali; b) la protezione dei minori e la tutela del loro corretto sviluppo psico-fisico; c) la tutela della vita umana fin dal suo concepimento; d) l'informazione medica per la prevenzione e il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, l'informazione sui metodi contraccettivi nonché la prescrizione dei farmaci e dei dispositivi medici e socio-sanitari più adeguati; e) l'informazione medica relativa alla diagnosi e alla cura della infertilità e della sterilità; f) l'assistenza medica e la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro; g) la prevenzione e la tutela da violenze, da maltrattamenti e da abusi sessuali; h) la mediazione familiare in caso di separazione o divorzio con riferimento ai casi ove sono presenti figli minori o disabili anche di maggiore età; i) l'assistenza psicologica e sociale alle famiglie in presenza di disabilità o patologie gravi.
Art. 2. (Princìpi). 1. Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari, in conformità ai seguenti princìpi: a) i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali; b) i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali; c) i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presìdi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali; d) ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali. I consultori istituiti ai sensi della lettera c) adempiono alle funzioni di cui alla presente lettera mediante apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali.
Art. 3. (Tutela della maternità e del concepito). 1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie di cui all'area materno-infantile della tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, i consultori familiari assistono la donna in stato di gravidanza e si adoperano, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, affinché la donna possa portare a termine la gravidanza. In particolare, i consultori sono tenuti a svolgere i seguenti compiti: a) avvalendosi di personale medico e ostetrico, forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche altresì attuate in caso di interruzione della gravidanza; b) informano sui diritti spettanti alla donna ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e sul territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale; c) informano sulla legislazione del lavoro a tutela della maternità; d) attuano direttamente, o su proposta dell'ente locale competente o delle strutture sociali operanti nel territorio, interventi individualizzati; e) sostengono psicologicamente le donne durante la riflessione in materia di prosecuzione della gravidanza e in caso di eventuale possibilità di patologie o malformazioni del nascituro; f) sulla base di appositi regolamenti o convenzioni si avvalgono, ove presenti, della collaborazione delle associazioni a difesa della vita fin dal suo concepimento; g) informano sulle norme in materia di dichiarazione di nascita, anche ai fini dell'eventuale adozione, previste dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Art. 4. (Personale). 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori familiari deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione e della formazione, scienze infiermeristiche, assistenza sociale, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale. 2. Nella dotazione organica dei consultori familiari deve essere assicurata la presenza delle seguenti figure professionali: a) due medici, di cui uno obiettore di coscienza; b) psicologo; c) consulente legale esperto in diritto di famiglia e del lavoro; d) assistente sociale; e) educatore professionale; f) infermiere. 3. Gli operatori di cui al comma 2 sono tenuti ad esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare. 4. L'organigramma dei consultori familiari prevede la figura di un medico o di uno psicologo quale direttore responsabile.
Art. 5. (Copertura finanziaria). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nella presente legge si provvede tramite la istituzione di un apposito Fondo. 2. La dotazione del Fondo è fissata in 100 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. (Ripartizione del Fondo). 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5 sulla base dei seguenti criteri: a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.
Art. 7. (Abrogazioni). 1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, è abrogata. 2. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.
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N. 6196
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati FRANCESCA MARTINI, GIBELLI, ERCOLE, GUIDO ROSSI, CAPARINI, DIDONÈ, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, DARIO GALLI, LUSSANA, POLLEDRI, BALLAMAN, VASCON, BERTOLINI, BRUNO, CASTELLANI, CATANOSO, CRISTALDI, DELL'ANNA, DI TEODORO, GALLO, LO PRESTI, GIANNI MANCUSO, MANINETTI, MILANESE, ANGELA NAPOLI, PERROTTA, RAMPONI, SANDI, SARDELLI, SCALIA, STRADELLA, TUCCI, VILLANI MIGLIETTA ¾ |
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Disciplina dei consultori familiari |
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Presentata il 23 novembre 2005
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Onorevoli Colleghi! - Sono passati trent'anni da quando è entrata in vigore la legge quadro n. 405 del 1975, con la quale furono istituiti i consultori familiari. Nati sotto l'influenza del dibattito sulle rivendicazioni per l'emancipazione della donna che ha caratterizzato gli anni settanta, hanno imposto all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di un luogo di dialogo e di informazione sulla sessualità, sulla procreazione e sulla contraccezione. Nelle intenzioni del legislatore, le attività consultoriali avrebbero dovuto offrire un vasto programma di consulenza e un servizio globale alla donna, alle coppie e ai nuclei familiari in tutti quei settori tematici legati alla coppia e alle problematiche coniugali e genitoriali, ai rapporti e ai legami interpersonali e familiari, alla procreazione responsabile. Pur ponendo l'accento sul valore storico che hanno rappresentato per la nostra società, è doveroso riconsiderare il lavoro svolto e l'attuale ruolo dei consultori familiari nel nostro Paese, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale.
Il consultorio ha inoltre assunto in questi anni, anche a seguito della riforma sanitaria, di cui alla legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni, la struttura di servizio marcatamente sanitario, in cui si sono privilegiati gli interventi di tipo ginecologico e pediatrico a discapito della vocazione di ispirazione sociale. I consultori familiari devono quindi qualificarsi sempre di più, evitando una rigida settorializzazione e riduzione al pur importante ma non esclusivo ambito sanitario di competenza. Per rispondere a queste problematiche è necessario che all'interno del consultorio si rafforzino interventi di tipo sociale, psicologico e di consulenza giuridica che nella loro interazione continua possano costituire un valido riferimento per la donna e per la famiglia.
Uno degli obiettivi principali che si intende perseguire con l'approvazione della presente proposta di legge è quello di dare realizzazione a princìpi di sostegno all'istituzione familiare e alla genitorialità che attraversano oggi un momento di crisi profonda.
La famiglia, infatti, in questi ultimi decenni ha subìto gli attacchi di dinamiche sociali e di costume tese alla sua disgregazione, ma rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. È fondamentale pertanto analizzare i segnali di crisi quali, ad esempio, l'accelerazione nel trend di scioglimento dei matrimoni e il fenomeno della denatalità che, con gli attuali 1,2 figli per coppia su base media nazionale, ci pone ai livelli minimi in Europa.
Deve fare riflettere come il 71,3 per cento delle famiglie italiane non superi i tre componenti, il 21,1 per cento sia composto da quattro persone e appena il 7,7 per cento da cinque.
Entro il 2044 la popolazione scenderà da 57 a 45 milioni e gli over 65 ne costituiranno il 57 per cento (oggi sono il 24 per cento), mentre i giovani diminuiranno in modo esponenziale.
Oggigiorno, quindi, più che nel passato, l'attività consultoriale per il bene della nostra società assume un ruolo strategico.
In questi anni, infatti, sono emerse, nell'ambito delle tematiche che si trova ad affrontare il consultorio, problematiche e patologie nuove e sempre più gravi che richiedono iniziative, interventi e prestazioni professionali altamente qualificati e specializzati e che solo se svolti in équipe offrono alla persona una risposta esaustiva.
In tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti di separazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenza intrafamiliare; il disagio preadolescenziale e giovanile rappresenta una costante emergenza, poiché oltre alle problematiche e alle patologie di salute mentale, di tossicodipendenza, nonché di dipendenza in senso lato, sono emerse problematiche connesse con l'alimentazione (obesità, bulimia e anoressia).
In Italia 2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono 21.000 all'anno e 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su INTERNET. Questi dati, anche se vanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostrano uno scenario quantomeno allarmante.
Vi è, inoltre, un altro aspetto che non va trascurato in tema di salvaguardia dei diritti dei minori, della difesa della vita e della dignità della donna che la presente proposta di legge intende affrontare, ossia quello legato alla crescita esponenziale dei casi di abbandono di neonati nei giardini o nei cassonetti, destinati, quindi, a morte quasi sicura. La proposta di legge in esame prevede, infatti, che i consultori siano tenuti alla promozione di campagne informative preventive sulla possibilità, riconosciuta per legge dal comma 1 dell'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che stabilisce che nel nostro Paese si può partorire in forma anonima e assistita, garantendo in questo modo alla donna e al bambino le migliori opportunità di sopravvivenza nel rispetto di una libera decisione.
Si rende urgente, dunque, e non più procrastinabile una riforma dei consultori familiari che dimostri nei fatti una particolare attenzione e sensibilità ai diritti dei minori e della famiglia, e fortemente impegnata nella tutela sociale della genitorialità e del concepito.
È necessario che il legislatore, conscio del fondamentale ruolo della famiglia, metta in campo nuovi strumenti a sostegno della stessa e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il suo carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e di doveri. Non più quindi soltanto misure di sostegno economico per le famiglie bisognose, ma strumenti diversificati attuati con il coinvolgimento delle famiglie stesse in tutte le fasi del processo.
Tutelare il diritto di ogni persona a formare una famiglia o a essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico è un dovere dal quale tutti noi non possiamo esimerci.
In Italia, di fatto, la famiglia, nonostante i cambiamenti che hanno inciso profondamente sulla società italiana, resta al vertice delle aspettative dei giovani e rappresenta il punto di riferimento e la principale risorsa del Paese. Di qui l'intendimento, perseguito con la presente proposta di legge, di garantire il ruolo partecipativo delle famiglie e delle organizzazioni di volontariato a difesa della vita per l'espletamento delle attività consultoriali.
Si intende, dunque, dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore che nel 1975 aveva emanato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla maternità e alla paternità responsabili, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, complice anche la talora mera funzione burocratica dei consultori, ridotti, troppo spesso, a pura assistenza sanitaria, deboli di quelle necessarie sensibilità e competenza su problematiche sociali per i quali furono istituiti.
Nei consultori, a nostro avviso, non sempre viene pienamente attuato il diritto della donna di ricevere valide alternative all'aborto, c'è chi sostiene che sarebbe un'ingerenza nella scelta della donna, eppure proprio secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 5 della legge n. 194 del 1978, l'assistenza da dare alla donna in gravidanza deve essere attuata con l'informazione sui diritti spettanti alla gestante, sui servizi sociali, sanitari e assistenziali a lei riservati, sulla protezione che il mondo del lavoro deve assicurare a tutela della gestante.
Oltre ai diversi nuovi interventi che sono stati descritti, tra gli scopi che spetteranno alle strutture dei consultori familiari vi sarà anche quello dell'informazione medica finalizzata alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale.
In conclusione, alcune innovazioni normative di pregio si sostanziano in una introduzione a pieno titolo nelle attività consultoriali di medici obiettori di coscienza, nella formalizzazione di un percorso individualizzato per quelle donne che proseguono la gravidanza e nell'assistenza psicologica ed emotiva alle donne durante i sette giorni di periodo di riflessione precedente l'interruzione volontaria della gravidanza. Oltre a ciò la formalizzazione della presenza delle associazioni a favore della vita e l'attività di vigilanza delle regioni sul rispetto del percorso indicato dalla legge n. 194 del 1978.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, tenendo conto anche del ruolo che dovrà svolgere il privato sociale, il testo della presente proposta di legge è diretto a predisporre una adeguata cornice per le iniziative regionali, che definisca i livelli essenziali e qualitativi che devono essere offerti su tutto il territorio nazionale.
In conclusione auspichiamo che la proposta di legge possa essere approvata in tempi rapidi considerate la necessità di rilanciare il ruolo attivo dei consultori familiari nell'azione preventiva e di sostegno alla famiglia nonché di tutela dei diritti dei minori, e la necessità e urgenza di accogliere e di sostenere le donne lasciate sole di fronte a una maternità inattesa.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Compiti dei consultori familiari). 1. La presente legge detta i princìpi che regolano i consultori familiari, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 2. I consultori familiari hanno i seguenti compiti: a) l'assistenza psicologica e sociale alle famiglie e alle donne, con particolare riferimento al sostegno delle responsabilità genitoriali e al rispetto della vita umana; b) la protezione dei minori e del loro sviluppo psico-fisico; c) la tutela della vita umana fin dal suo concepimento; d) l'informazione medica per la prevenzione e per il trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili, delle patologie e delle situazioni di disagio che incidono sulla vita sessuale e di relazione, nonché l'informazione sui metodi contraccettivi; e) l'informazione relativa alla diagnosi e alla cura della infertilità e della sterilità, nonché alle norme sulla procreazione assistita di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 40; f) disporre gli interventi sanitari per la tutela della salute della donna in gravidanza e del nascituro; g) sviluppare misure di prevenzione e interventi di tutela in caso di violenze, maltrattamenti e abusi sessuali; h) sviluppare interventi di mediazione familiare in caso di conflittualità in presenza di figli minori o disabili anche di maggiore età; i) assistere le famiglie in presenza di disabilità o di patologie gravi.
Art. 2. (Princìpi). 1. Le regioni fissano i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio prestato dai consultori familiari, in conformità ai seguenti princìpi: a) i consultori familiari sono istituiti da parte dei comuni, in forma singola o associata, o da parte di consorzi di comuni quali organismi operativi delle aziende sanitarie locali; b) i consultori familiari operano su tutto il territorio nazionale in base al principio della rispondenza alle esigenze territoriali; c) i consultori familiari possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che hanno finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presìdi di gestione diretta o convenzionata delle aziende sanitarie locali; d) ai fini dell'assistenza ambulatoriale e domiciliare, i consultori familiari si avvalgono del personale delle aziende sanitarie locali.
Art. 3. (Compiti di vigilanza delle regioni). 1. Le regioni assicurano attraverso l'attività dei consultori familiari di cui alla presente legge la vigilanza e il rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
Art. 4. (Tutela della maternità e del concepito). 1. Nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie relative all'area materno-infantile della tabella allegata all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, i consultori familiari assistono le donne in stato di gravidanza e si adoperano, in conformità alla legge 22 maggio 1978, n. 194, affinché le donne siano messe nelle condizioni di scegliere coscientemente e liberamente se portare a termine la gravidanza. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, i consultori familiari svolgono i seguenti compiti: a) forniscono ogni informazione necessaria sul concepimento, sulle fasi di sviluppo dell'embrione e sulle tecniche attuate in caso di interruzione della gravidanza, avvalendosi di personale medico e ostetrico anche obiettore di coscienza; b) informano sui diritti spettanti alle donne in gravidanza ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, nonché sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti nel comune di residenza e sul territorio della provincia, anche in collaborazione con il privato sociale; c) informano sulla legislazione del lavoro vigente a tutela della maternità; d) elaborano in collaborazione con gli enti locali interventi individualizzati per le donne che scelgono di proseguire la gravidanza; e) offrono assistenza psicologica alle donne durante la pausa di riflessione prevista dall'articolo 5, quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194; f) si avvalgono, attraverso appositi regolamenti e convenzioni, della collaborazione delle associazioni a difesa della vita; g) informano sulle norme vigenti in materia di non riconoscimento del nascituro ai fini dell'eventuale adozione.
Art. 5. (Personale) 1. La dotazione organica dei consultori familiari assicura la collaborazione delle seguenti figure professionali: a) medici, di cui almeno uno obiettore di coscienza; b) psicologi; c) assistenti sociali; d) educatori professionali; e) infermieri. 2. Gli operatori di cui al comma 2 sono tenuti a esercitare la propria attività con il metodo del lavoro di équipe interdisciplinare.
Art. 6. (Copertura finanziaria). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme contenute nella presente legge si provvede tramite la istituzione di un apposito Fondo. 2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. (Ripartizione del Fondo). 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 sulla base dei seguenti criteri: a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.
Art. 8. (Abrogazioni). 1. La legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, è abrogata. 2. L'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato.
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Interrogazione a risposta immediata:
VALPIANA. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i movimenti delle donne hanno indetto per sabato 14 gennaio 2006 una manifestazione nazionale a Milano per difendere la legge n. 194 del 1978 e per respingere i continui attacchi alla libertà e all'autodeterminazione sulla propria salute e sessualità e le posizioni, secondo l'interrogante, fondamentaliste sfociate alla Camera dei deputati in un'indagine conoscitiva sulla legge n. 194 del 1978 e sull'attività dei consultori pubblici;
la legge 29 luglio 1975, n. 405, ha istituito i consultori familiari come servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, tra cui la tutela della salute della donna;
Rifondazione comunista, in sede di conversione del decreto-legge 1o dicembre 1995, n. 509, ha presentato un emendamento, approvato e divenuto il comma 4 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1996, n. 34, che prevede che sia «riservata una quota pari a 200 miliardi da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 20.000 abitanti» -:
come siano stati utilizzati i 200 miliardi delle vecchie lire destinati alla costruzione, ristrutturazione e attivazione dei consultori familiari, se negli ultimi anni il numero dei consultori pubblici sul territorio nazionale sia diminuito e se il personale sia rispondente a quello previsto dalla legge, se il Governo intenda impegnare risorse finanziarie affinché tutta la rete dei consultori pubblici sia sviluppata, se intenda adottare iniziative per restituire alla comunità un servizio all'avanguardia, se non intenda adottare iniziative volte a prevedere la presenza di almeno una mediatrice culturale per ogni consultorio e se intenda adottare ogni intervento utile a garantire la possibilità di interruzione della gravidanza in tutte le strutture pubbliche e convenzionate.
(3-05268)
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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728.
Seduta di MERCOLedì 11 GENNaio 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
indi
DEI VICEPRESIDENTI ALFREDO BIONDI E MARIO CLEMENTE MASTELLA
La seduta, sospesa alle 14,05, è ripresa alle 15.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderà il ministro per i rapporti con il Parlamento.
Interventi volti a sviluppare e potenziare la rete dei consultori familiari - n. 3-05268)
PRESIDENTE. L'onorevole Valpiana ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-05268 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 8).
TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, in questi ultimi mesi, avete sferrato un attacco senza precedenti ai consultori pubblici, centri socio-sanitari per la salute sessuale e riproduttiva voluti dal movimento delle donne negli anni Settanta e che, in questi trent'anni, hanno sostenuto le donne, le coppie, i giovani e gli adolescenti; avete insinuato che si siano trasformati in servizi ambulatoriali, capaci al massimo di elargire, con superficialità, certificati per l'interruzione di gravidanza, mentre siete stati proprio voi, più direttamente voi - con le vostre politiche di tagli, con il mancato rispetto dei finanziamenti che noi avevamo previsto e con la mancata attuazione del progetto obiettivo materno-infantile - a svuotarli, per poi attaccarli, sostenendo addirittura che è necessario inserire al loro interno i volontari - i vostri volontari ... -, per cambiarne completamente la natura, da istituzioni che sostengono le donne, nei loro problemi e nel loro percorso verso la maternità, ad istituzioni che colpevolizzano le donne per le loro scelte.
Signor ministro, le chiedo conto delle mancate politiche del vostro Governo nei confronti dei consultori pubblici e, in particolare, come siano stati utilizzati i fondi della legge n. 34 del 1996; se il numero dei consultori sia rispondente a quello di uno ogni ventimila abitanti ...
PRESIDENTE. Onorevole Valpiana ...
TIZIANA VALPIANA. ... previsto dalla legge; se intendiate finanziare la rete dei consultori; come intendiate garantire che il servizio di interruzione volontaria della gravidanza venga attuato in tutte le strutture pubbliche.
PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di rispondere.
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, cercherò di essere preciso anche se dovrò innanzitutto tradurre, perché nelle risposte le cifre vengono espresse, a volte, in milioni di euro, altre volte in miliardi e, altre volte ancora, in migliaia di milioni.
Quindi, bisogna decriptare. La proposta è che si passi ad una unità di misura unica, altrimenti si fa soltanto confusione. In ogni caso, ci provo.
Quanto al modo in cui sono stati spesi i fondi stanziati nel 1997, con delibera CIPE del 21 marzo 1997, ricordo che i 160 miliardi di lire da destinare alle finalità previste dal decreto-legge citato dall'interrogante - aumentati, successivamente, a 175 miliardi di lire in relazione alle somme risultate residue dalla prima fase del programma di investimenti - furono ripartiti tra le regioni sulla base della documentazione presentata dalle stesse, prevedendosi il termine di sei mesi per le rispettive richieste di finanziamento. Alla data odierna, i finanziamenti risultano tutti assegnati, con esclusione di una sola regione, una quota per la Campania tuttora in corso di emissione e di finanziamento. La somma residua dei 200 miliardi, cioè 34 miliardi, è stata assegnata alle regioni nell'ambito di un successivo riparto relativo alla seconda fase del programma di investimenti previsti dalla legge n. 67 del 1988 per l'attivazione e la gestione di nuovi consultori, sempre in base alla legge n. 34 del 1996, e sono stati reperiti ulteriori 60 miliardi di lire per due annualità che sono stati assegnati alle regioni. Detti 60 milioni sono stati ripartiti e risultano essere stati utilizzati.
Relativamente alle ulteriori richieste dell'interrogante, si precisa che il progetto obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale ha individuato le figure professionali operative che hanno caratterizzato la specificità rispetto ai presidi di natura ambulatoriale ospedaliera dei consultori. In qualità di consulenti, sono state previste altre figure professionali, quali il sociologo, il mediatore linguistico e culturale, il neuropsichiatra infantile, l'andrologo ed il genetista, attualmente presenti nell'azienda sanitaria locale e a disposizione dei singoli consultori. Deve essere ricordato, però, al riguardo, l'esclusiva competenza regionale dell'organizzazione dei consultori, che sono integrati nella rete dei servizi territoriali sanitari a livello di distretto sanitario, quale sede di coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali nell'ambito dell'organizzazione dei dipartimenti dell'area materno-infantile. I consultori familiari presenti sul territorio nazionale, secondo dati forniti dalle regioni, sono risultati essere, nel 2003, 2151 quelli pubblici e 143 quelli privati. Nel corso degli anni, è stata operata una riduzione prevalentemente correlata alla creazione o riorganizzazione dei distretti, presso i quali sono stati accentrati alcuni consultori familiari, e all'eliminazione di sedi distaccate che inflazionavano impropriamente il numero dei consultori stessi.
Tutte queste decisioni, tuttavia, sono state assunte dalle singole amministrazioni regionali nel rispetto delle competenze e funzioni organizzative e gestionali delle regioni. Il Ministero della salute intende comunque confermare il proprio impegno a favore di tutte le iniziative legislative e non legislative finalizzate a migliorare i servizi offerti dai consultori familiari nell'assistenza alla famiglia, alla maternità e, soprattutto, alla salute della donna, così come è contenuto nelle indicazioni legislative delle leggi in vigore.
PRESIDENTE. L'onorevole Valpiana ha facoltà di replicare.
TIZIANA VALPIANA. Signor ministro, lei ci ha dato conto della ripartizione del fondo, un fondo che peraltro - lo vorrei ricordare - deriva da un emendamento presentato da Rifondazione comunista. Non ci ha fornito garanzie, però, riguardo all'impegno per riportare il numero dei consultori pubblici, che in questi anni è stato ridotto, a quello richiesto dalla legge, cioè uno ogni 20 mila abitanti. In base a questo calcolo, sappiamo che oggi, in Italia, mancano almeno 900 consultori familiari. Noi vi chiedevamo proprio di assumere l'impegno per la ricostruzione della rete dei consultori pubblici.
Le donne vogliono difendere il loro diritto a tutelare la propria salute e, soprattutto, vogliono difendere il loro diritto di scelta contro i continui attacchi alla libertà e all'autodeterminazione sulla propria salute e sessualità. Proprio per questo, le donne si sono autoconvocate: contro i vostri attacchi alla legge n. 194 del 1978, che ha sconfitto l'aborto clandestino, contro la vostra intenzione di introdurre nei consultori i volontari per colpevolizzare e conculcare il diritto di libera scelta delle donne che richiedono una interruzione di gravidanza. A Milano, sabato prossimo, il giorno 14, alle ore 14, saremo in tante, così come in tante ed in tanti saremo a Roma, alla stessa ora, per chiedere una legge che riconosca i diritti delle coppie di fatto.
Tutti insieme, saremo contro le vostre politiche oscurantiste, per uno Stato laico, con leggi laiche che tutelino e sostengano le persone, non le giudichino né le colpevolizzino, affinché ogni donna e ogni uomo siano liberi di portare avanti un proprio progetto di vita, senza uno Stato che pretenda di entrare in scelte personalissime.
Saremo in tanti, sabato, a Roma e a Milano, a testimoniare la necessità di cambiare, a dimostrare la maturità di cittadini adulti che alle leggi chiedono sostegni e servizi, non giudizi morali. E di più saremo in aprile, alle elezioni, a bocciare le vostre politiche e a ricordare che i problemi delle donne sono questioni centrali nella vita politica (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle 16.
[1] Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
[2] L’art. 3 dell’A.C. 6196 precisa che le regioni assicurano la vigilanza sul rispetto dei principi della legge n. 194 del 1978 attraverso l’attività dei consultori.
[3] Le due proposte non richiamano espressamente il compito, recentemente assegnato ai consultori dalla legge n. 40 del 2005, sulla procreazione medicalmente assistita, concernente l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare (art. 1, comma 1, lett. d ter, della legge n. 405 del 1975).
[4] L’A.C. 5206, a differenza dell’altra proposta di legge, prevede anche la figura del consulente legale esperto in materia di diritto di famiglia e del lavoro e dispone altresì che il direttore responsabile sia un medico o uno psicologo.
[5] Vedi a tale riguardo la legge n. 285 del 1997.