XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Nuova disciplina in favore dei minorati uditivi - A.C. 6231 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 863 | ||
Data: | 16/01/06 | ||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi A.C. 6231
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n. 863
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xiv legislatura 16 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
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FileAS0471
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ A.C. 6231, (Sen. Zanoletti ed altri), Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
Normativa nazionale
§ L. 2 aprile 1968, n. 472. Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti. (art. 2)
§ L. 26 maggio 1970, n. 381. Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti. (art. 1)
§ L. 21 novembre 1988, n. 508. Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti. (art. 4)
§ L. 11 ottobre 1990, n. 289. Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi. (artt. 3 e 4)
§ L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (art. 24)
§ D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (artt. 10 e 42)
§ A.S. 3417, (Sen. Zanoletti ed altri), Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
XI Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
XI Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
XI Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
XI Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
XI Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
I Commissione (Affari costituzionali)
I Commissione (Affari costituzionali)
§ Seduta del 14 settembre 2005
V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione)
XII Commissione (Affari sociali)
Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
A.C. 6231 |
Titolo |
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi |
Iniziativa |
Sen. Zanoletti ed altri |
Settore d’intervento |
Assistenza |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
1 |
Date |
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§ presentazione o trasmissione alla Camera |
15 dicembre 2005 |
§ annuncio |
22 dicembre 2005 |
§ assegnazione |
22 dicembre 2005 |
Commissione competente |
12ª Affari Sociali |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
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1ª Affari costituzionali |
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5ª Bilancio |
L’A.C. 6231, composto da un solo articolo, sostituisce in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine sordomuto con l'espressione sordo preverbale (comma 1) ed, in particolare, modifica in modo puntuale la definizione di sordomuto [1], con un’altra in cui il termine sordomuto è mutato in sordo preverbale (comma 2).
A tale proposito, nella relazione illustrativa dell’A.S. 3417 si evidenzia che gli elementi “per qualificare un soggetto sordomuto sono la sordità congiunta alla circostanza dell’incapacità di apprendere per via normale il linguaggio”, per cui il termine sordomuto è inadeguato, relativamente “ai soggetti affetti da sordità congenita o acquisita in età infantile”, in quanto “il termine sordomutismo sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, che nella normalità dei casi non sussiste”.
Sul provvedimento, di iniziativa parlamentare, non sono state richieste relazioni governative.
Il testo in esame recepisce le indicazioni contenute nel parere della Commissione Affari costituzionali del Senato [2] relativamente all'opportunità di sostituire, nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, il riferimento al "sistema normativo italiano" con quello alle “disposizioni legislative vigenti”, evitando di ingenerare il dubbio di una novella con atto legislativo anche di fonti secondarie.
Conseguentemente, sarà necessario che il Governo adegui al nuovo disposto della proposta di legge in esame anche le norme di carattere secondario.
Il provvedimento modifica la nozione di “sordomuto”, cui sono connessi in primo luogo benefici di natura previdenziale (riconducibili pertanto alla materia “previdenza sociale” di cui alla lett. o) dell’art. 117, comma 2, della Cost., rientrante nella competenza esclusiva dello Stato).
Peraltro, trattandosi di norma ordinamentale di natura trasversale, essa incide su una pluralità di profili, tra cui quello relativo allo stato civile (materia quest’ultima rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. i) della Costituzione).
Nulla da osservare al riguardo.
Nel testo in esame si fa riferimento esclusivo alla sostituzione del termine “sordomuto” nelle disposizioni di legge vigenti. Si segnala peraltro che nell’ordinamento italiano figurano anche espressioni come “sordomuti”, “sordomutismo” [3], nonché anche “sordi prelinguali” [4].
L’utilizzo di tali termini è presente, altresì, nella legislazione di diverse regioni come, ad esempio: nella delibera della regione Abruzzo n. 723 del 2000 riguardante gli accertamenti sanitari per il riconoscimento della sordità perlinguale; la legge regionale dell’ Abruzzo n. 44 del 2005, recante disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale, e la legge regionale della Basilicata n. 10 del 2002, (sulla disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2002, per quanto riguarda l’uso del termine sordomutismo.
Si segnala che l’art. 1 degli A.A.S.S. 814 e 888 [5], nel testo licenziato dalla XI Commissione del Senato, affronta anch’esso la tematica oggetto del provvedimento in esame, nell’ambito di un più ampio ventaglio di misure volte a favorire i minorati uditivi [6]. Nel corso dell’iter, l’Ufficio di Presidenza della Commissione ha approfondito i rilevi critici espressi dall’Ente nazionale sordomuti in merito soprattutto alla formulazione del testo [7], ma come recita la relazione per l’Assemblea “il confronto non ha fatto emergere elementi tali da indurre il relatore e gli altri componenti della Commissione a prospettare una revisione dell’attuale formulazione dell’articolo 1” [8].
Si ricorda inoltre che la Commissione affari sociali della Camera ha iniziato l’esame delle proposte di legge n. 2004 e 4902, concernenti disposizioni in favore dei minorati uditivi, in particolare, per un incremento dell’indennità di comunicazione per i sordomuti e per lo sviluppo ed il potenziamento di diversi strumenti, al fine di raggiungere un maggior grado di autonomia nella comunicazione ed una piena integrazione sociale di tali soggetti.
(Per ulteriori approfondimenti al riguardo cfr. il dossier del Servizio Studi n. 733 dell’11 marzo 2005).
N. 6231
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3417)
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d'iniziativa dei senatori ZANOLETTI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, MORRA, FABBRI, TOFANI, RAGNO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, BOREA, EUFEMI, PETERLINI, VANZO, CAMBER, MONTAGNINO, MAFFIOLI, RIPAMONTI ¾ |
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Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 15 dicembre 2005
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proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo preverbale». 2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo preverbale il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3417
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa del senatore ZANOLETTI, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, MORRA, FABBRI, TOFANI, RAGNO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, BOREA, EUFEMI, PETERLINI, VANZO, CAMBER, MONTAGNINO, MAFFIOLI, RIPAMONTI
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 12 maggio 2005 |
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Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
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Onorevoli Senatori. – Va preliminarmente evidenziato che la qualificazione di «sordomuto», attribuita a livello normativo ai soggetti affetti da sordità congenita o acquisita in età infantile, risulta inadeguata sia sotto il profilo medico che sotto il profilo socio-culturale.
Sul piano medico-scientifico, infatti, il termine sordomutismo sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, che nella normalità dei casi non sussiste, in quanto il mutismo nel sordo non si ricollega a nessuna alterazione o menomazione organica dell’apparato vocale, restando potenzialmente intatte nel soggetto affetto da sordità le potenzialità fisiologiche e neurofunzionali del suo apparato vocale: in tal senso si sono espressi numerosi medici specialisti e docenti universitari.
Il soggetto affetto da questa invalidità può più propriamente essere qualificato «sordo» oppure «sordo preverbale». In particolare, con tale ultima espressione si sottolinea che chi è affetto da sordità congenita o infantile può arrivare, quanto meno attraverso l’apprendimento della scrittura, a dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma non potrà arrivare alla acquisizione «verbale» di quella lingua per via normale,occorrendo a tal fine l’utilizzazione di apposite tecniche specialistiche.
Sul piano socio-culturale si osserva che il termine sordomuto appare connotato da una certa valenza discriminatoria, determinata da pregiudizi insorti in fasi storiche nelle quali questa patologia poteva effettivamente determinare fenomeni di emarginazione – mentre attualmente le potenzialità insite negli interventi medico-riabilitativi risultano considerevoli –.
Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine «sordomuto» con quello di «sordo o sordo preverbale» non sembra dar luogo ad alcun inconveniente di tipo interpretativo.
In particolare, i requisiti richiesti dai principali atti legislativi che definiscono questa categoria di handicap – tra i quali la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 2 aprile 1968, n. 482 – per qualificare un soggetto «sordomuto», e che pertanto ne giustificano una normativa a tutela, sono la sordità congiunta alla circostanza dell’incapacità di apprendere per via normale il linguaggio. Tale secondo profilo sussiste nelle situazioni in cui la sordità sia congenita o acquisita in età evolutiva, atteso che il linguaggio si apprende esclusivamente in tale fase. Diversamente, per i soggetti diventati sordi in fase successiva a quella dell’apprendimento del linguaggio – magari per cause di guerra o di lavoro oppure per specifiche patologie – le difficoltà sociali a cui tali individui vanno incontro trovano considerazione nel quadro più generale delle invalidità civili.
Va quindi evidenziato che il termine «sordomuto» non solo è improprio sul piano clinico, ma non è nemmeno essenziale all’interpretazione della norma, atteso che gli elementi qualificanti individuati dalla norma – che, come si è detto – non sono la sordità congenita e il mutismo – sono più efficacemente rese dall’espressione «sordo preverbale».
Peraltro, la sostituzione terminologica proposta dovrebbe estendersi anche alle norme di procedura civile e penale, finalizzate a garantire giusta assistenza e considerazione a chi ha difficoltà di capire e di farsi capire tramite il linguaggio parlato.
Come definizione di sordo preverbale, a tutti gli effetti giuridici, può essere pienamente accolta quella già oggi fornita dall’articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, non essendo necessario inserire nella definizione di sordo preverbale alcun limite quantitativo in decibel della sordità, in quanto l’elemento caratterizzante del sordo preverbale è soprattutto la difficoltà dell’apprendimento in via normale della parola.
Il presente disegno di legge recepisce parzialmente il testo del disegno di legge (atto Senato n. 814), già esaminato in sede referente dalla Commissione lavoro, previdenza sociale – che a sua volta riproponeva un provvedimento già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il cui iter tuttavia non fu completato –. Come è noto, questo provvedimento è tuttora pendente, a causa delle implicazioni di carattere finanziario di talune disposizioni, per le quali è risultato particolarmente difficile individuare un’adeguata copertura finanziaria.
Passando all’esame puntuale delle disposizioni, si evidenzia l’articolo 1, conformemente a quanto previsto dal disegno di legge (atto Senato n. 814), prefigura la sostituzione del termine «sordomuto» con il termine «sordo o sordo preverbale», relativamente alle normative attualmente vigenti in materia.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l’espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva».
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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro e previdenza sociale)
Giovedì 30 giugno 2005
324ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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IN SEDE REFERENTE
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Esame e rinvio)
Il presidente ZANOLETTI riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando che lo stesso riprende parzialmente il testo del disegno di legge - atto Senato n. 814 - già esaminato in sede referente dalla Commissione lavoro, previdenza sociale, che a sua volta riproponeva un provvedimento già approvato dal Senato nella scorsa legislatura, il cui iter tuttavia non fu completato. Come è noto, questo disegno di legge è tuttora pendente, a causa delle implicazioni di carattere finanziario di talune disposizioni, per le quali è risultato particolarmente difficile individuare un’adeguata copertura finanziaria.
Il provvedimento in esame si compone di un solo articolo, che prevede la sostituzione del termine «sordomuto» con il termine «sordo o sordo preverbale», relativamente alle normative attualmente vigenti in materia.
Va a tal proposito evidenziato che la qualificazione di «sordomuto», attribuita a livello normativo ai soggetti affetti da sordità congenita o acquisita in età infantile, risulta inadeguata sia sotto il profilo medico che sotto il profilo socio-culturale. Sul piano medico-scientifico, infatti, il termine sordomutismo sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, che nella normalità dei casi non sussiste, in quanto il mutismo nel sordo non si ricollega a nessuna alterazione o menomazione organica dell’apparato vocale, restando potenzialmente intatte nel soggetto affetto da sordità le potenzialità fisiologiche e neurofunzionali del suo apparato vocale: in tal senso si sono espressi numerosi medici specialisti e docenti universitari. Sul piano socio-culturale si osserva che il termine sordomuto appare connotato da una certa valenza discriminatoria, determinata da pregiudizi insorti in fasi storiche nelle quali questa patologia poteva effettivamente determinare fenomeni di emarginazione, mentre attualmente le potenzialità insite negli interventi medico-riabilitativi risultano considerevoli.
Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine «sordomuto» con quello di «sordo o sordo preverbale» non sembra dar luogo ad alcun inconveniente di tipo interpretativo. In particolare, i requisiti richiesti dai principali atti legislativi che definiscono questa categoria di handicap - tra i quali la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 2 aprile 1968, n. 482 - per qualificare un soggetto «sordomuto», e che pertanto ne giustificano una normativa a tutela, sono la sordità congiunta alla circostanza dell’incapacità di apprendere per via normale il linguaggio. Tale secondo profilo sussiste nelle situazioni in cui la sordità sia congenita o acquisita in età evolutiva, atteso che il linguaggio si apprende esclusivamente in tale fase.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro e previdenza sociale)
Martedì 5 luglio 2005
325ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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IN SEDE REFERENTE
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.
Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è stata effettuata la relazione introduttiva sul disegno di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale, proponendo di fissare quale termine per la presentazione degli emendamenti il giorno 6 luglio, alle ore 16.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro e previdenza sociale)
Martedì 26 luglio 2005
332ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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IN SEDE REFERENTE
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.
Il presidente ZANOLETTI(UDC), in qualità di relatore sul disegno di legge in titolo, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti – scaduto in data 6 luglio – illustra l’emendamento 1.1, che presenta fuori termine al fine di recepire le osservazioni contenute nel parere espresso il 19 luglio dalla 1a Commissione permanente. Con tali osservazioni si prospetta l'opportunità di sostituire, nel primo periodo dell’articolo 1, comma 1, il riferimento al sistema normativo italiano con quello relativo alle disposizioni legislative vigenti, al fine di evitare di ingenerare il dubbio che con un atto legislativo si vogliano novellare anche fonti normative secondarie.
Nell’ambito della proposta emendativa sopracitata è stata anche introdotta una espressa modifica dell’articolo 1, comma secondo, della legge n. 381 del 1970 – sempre in recepimento di una ulteriore osservazione contenuta nel parere espresso dalla 1a Commissione – per chiarire che l'espressione sordo preverbale si riferisce ai minorati sensoriali dell'udito individuati da tale disposizione, con le medesime eccezioni in essa contenute.
Il senatore TOFANI (AN) richiama l’attenzione sulla necessità di valutare anche l'istanza, prospettata dall’Ente nazionale sordomuti, volta all’utilizzo l’espressione sordo pre-linguale in luogo della dizione sordo preverbale.
La senatrice PILONI (DS-U) evidenzia che - come è emerso anche dalle audizioni delle associazioni rappresentative di categoria effettuate nel corso dell'iter del disegno di legge n. 814, il cui articolo 1 è identico all'articolo unico di cui si compone il disegno di legge in titolo - l'adozione di tecniche formative adeguate e l'applicazione di recenti innovazioni tecnologiche consentono alle persone affette da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva di apprendere il linguaggio verbale, senza dover ricorrere alla lingua dei segni. L'adozione del termine sordo preverbale risulta pertanto più consona a tale nuova realtà e ad un approccio più avanzato alle problematiche delle persone minorate dell'udito.
Il PRESIDENTE, riguardo alla considerazione espressa dal senatore Tofani, fa presente che il disegno di legge in titolo si fonda sul presupposto dell'assenza di connessioni fisico-patologiche fra sordità e mutismo, atteso che è possibile che le persone affette da sordità, sostenute da adeguati interventi formativi e dall'applicazione di specifiche tecnologie, siano in grado di esprimersi attraverso l’ordinario linguaggio. L’utilizzo del termine pre-linguale – suggerito dall’Ente nazionale sordomuti – si colloca in una prospettiva evolutiva di certo apprezzabile, ma non coincidente con l’impostazione di fondo precedentemente delineata, seguendo un approccio in base al quale le persone affette da sordità verrebbero a trovarsi nelle condizioni di dover utilizzare prevalentemente, se non esclusivamente, il linguaggio basato sui segni.
L’intervento prefigurato col disegno di legge in titolo costituisce un primo passo orientato nella direzione di un mutamento culturale complessivo, atto a superare i pregiudizi e i fenomeni di emarginazione insiti nell’utilizzo del termine sordomuto, in un'ottica atta a valorizzare le potenzialità insite negli interventi medico-riabilitativi e nei progressi tecnologici.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) dichiara di condividere le considerazioni testé espresse dal Presidente, evidenziando che l'ipotesi adombrata dall’Ente nazionale sordomuti, i cui meriti e la cui rilevanza non sono peraltro in discussione, non risulta pienamente adeguata se rapportata alle nuove frontiere dei progressi scientifico-tecnologici, che sono suscettibili di migliorare in maniera considerevole la facoltà di espressione dei soggetti affetti da sordità.
Proprio in considerazione di tale carattere innovativo, è auspicabile che l’iter del disegno di legge in titolo si svolga celermente in modo tale da consentire l’approvazione dello stesso prima della fine della Legislatura.
Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 1.1 verrà nuovamente inviato alla 1a Commissione permanente, per l’acquisizione del parere di competenza. A suo avviso, inoltre, sussistono le condizioni per chiedere al Presidente del Senato di valutare la possibilità di trasferire il disegno di legge in titolo alla sede deliberante.
Consentono con la valutazione da ultimo formulata dal Presidente, ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, i senatori BATTAFARANO (DS-U), TREU (Mar-DL-U), MORRA (FI), TOFANI (AN) e VANZO (LP) .
Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'avviso dei rappresentati dei Gruppi politici che non hanno preso parte alla seduta odierna circa la proposta di chiedere al Presidente del Senato di trasferire alla sede deliberante il disegno di legge n. 3417.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro e previdenza sociale)
Martedì 15 novembre 2005
350ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
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IN SEDE REFERENTE
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.
Il presidente ZANOLETTI avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole e di nulla osta, sia sul testo del disegno di legge n. 3417, sia sull'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge medesimo.
Occorre pertanto verificare se sussistano le condizioni previste dal Regolamento per chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 3417, secondo l'auspicio già espresso dai rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari nel corso dell'esame.
Dopo che i senatori PILONI (DS-U), FABBRI (FI), FLORINO (AN), VANZO (LP) e TREMATERRA (UDC) hanno ribadito, ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, l'avviso favorevole, già espresso in precedenti sedute, sulla proposta di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge in titolo, la Commissione, aderendo alla richiesta formulata in tal senso dal PRESIDENTE, gli conferisce il mandato di accertare l'assenso dei rappresentanti dei Gruppi politici assenti alla seduta odierna, e, ove vi sia l'unanimità della Commissione, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del Regolamento, di formalizzare presso la Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 3417.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro e previdenza sociale)
Mercoledì 14 dicembre 2005
357ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
IN SEDE DELIBERANTE
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Discussione e approvazione)
Il PRESIDENTE (UDC) ricorda che il Presidente del Senato, aderendo alla richiesta rivoltagli dalla Commissione, dopo avere acquisito l'assenso del Governo, ha nuovamente deferito, in sede deliberante, il disegno di legge in titolo.
In qualità di relatore, ricorda altresì che la Commissione affari costituzionali si è espressa in senso favorevole sia sul testo del disegno di legge n. 3417, sia sull'emendamento 1.1, interamente sostituivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge medesimo: tale emendamento, peraltro, è stato presentato proprio al fine di recepire le osservazioni formulate, sul testo originario del disegno di legge, dalla stessa Commissione affari costituzionali. Analogamente, la Commissione bilancio si è espressa in senso non ostativo, sia sul disegno di legge n. 3417, sia sull'emendamento 1.1.
Il Presidente propone infine di dare per acquisiti tutti gli atti compiuti in sede referente.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE sottolinea quindi che con la seduta odierna si avvia a conclusione una vicenda iniziata nella scorsa legislatura, quando un disegno di legge di iniziativa parlamentare, recante, tra l'altro, la disposizione oggetto del dibattito odierno, venne approvato dal Senato, ma non potè proseguire il proprio iter a causa dell'intervenuto scioglimento delle Camere. All'inizio dell'attuale legislatura, il medesimo disegno di legge fu ripresentato nei termini previsti dall'articolo 81 del Regolamento del Senato. Purtroppo, soprattutto a causa delle implicazioni di carattere finanziario, il percorso del disegno di legge n. 814, esaminato congiuntamente con il disegno di legge n. 888, di analogo tenore, si è rivelato estremamente difficoltoso, e per questa ragione egli ha ritenuto opportuno presentare il disegno di legge in discussione, che reca, oltre la sua, la firma di numerosi parlamentari appartenenti a gruppi politici di maggioranza e di opposizione, e che riproduce il solo articolo 1 del disegno di legge n. 814.
La proposta che si sottopone al voto della Commissione - prosegue il Presidente - intende eliminare nelle disposizioni legislative vigenti, l'espressione "sordomuto", ritenuta ormai inadeguata e fuorviante dalle associazioni di rappresentanza, dagli esperti e dagli operatori socio sanitari, per sostituirla con l'altra: "sordo preverbale". In tal modo, attraverso quello che potrebbe apparire una mera sostituzione lessicale, si prospetta in realtà un significativo mutamento di prospettiva nell'approccio globale a tale disabilità, poiché con la nuova definizione si intende sottolineare che chi è affetto da sordità congenita o infantile può pervenire non solo all'apprendimento scritto della lingua, ma anche a parlare nella medesima lingua, ove l'acquisizione della capacità di comunicazione verbale sia sostenuta da apposite tecniche specialistiche, coadiuvate dai più recenti ritrovati scientifici e tecnologici.
Si tratta, pertanto, di aprire la strada verso nuove prospettive di integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone sorde, destinate, di certo, a importanti e positivi sviluppi.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1, interamente sostituivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 3417, già illustrato nella seduta del 26 luglio scorso.
Dopo che il PRESIDENTE ha raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 1.1, la sottosegretaria SESTINI esprime su di esso parere favorevole.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) osserva che, come ha opportunamente ricordato il Presidente, il disegno di legge in discussione, che reca anche la firma di senatori del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, concorre positivamente a definire un approccio fortemente innovativo alle problematiche dei minorati uditivi. Per tale motivo, annuncia il voto favorevole della sua parte politica.
Il senatore TREU(Mar-DL-U), richiamandosi alle motivazioni già espresse dal Presidente e dal senatore Battafarano, annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento 1.1.
I senatori TOFANI(AN), TREMATERRA (UDC) e MORRA(FI), ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, annunciano il voto favorevole sull'emendamento 1.1.
Il PRESIDENTE, dopo avere accertato la sussistenza del numero legale, avverte che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento del Senato, si procederà ad una sola votazione, sull'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge n. 3417.
L'emendamento 1.1 è quindi approvato all'unanimità.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3417
Art. 1.
1.1
Il Relatore
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine "sordomuto" è sostituito con l’espressione "sordo preverbale".
2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della presente legge si considera sordo preverbale il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"».
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)
Martedì 19 luglio 2005
244ª Seduta
Presidenza del Presidente provvisorio
FALCIER
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SEDE CONSULTIVA
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore MAFFIOLI (UDC) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire, nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, il riferimento al "sistema normativo italiano" con quello alle disposizioni legislative vigenti, evitando di ingenerare il dubbio di una novella con atto legislativo anche di fonti secondarie. Ritiene inoltre di dover invitare altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un'espressa modifica dell'articolo 1, comma secondo, della legge 26 maggio 1970 n. 381, conformando esplicitamente tale disposizione, che reca la definizione in via generale dei soggetti destinatari della disciplina in questione, con quella recata dal disegno di legge in titolo.
La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)
Mercoledì 14 settembre 2005
249ª Seduta
Presidenza del Presidente provvisorio
FALCIER
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SEDE CONSULTIVA
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Parere su emendamento alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra l'emendamento riferito al disegno di legge in titolo, con il quale si dà seguito alle osservazioni che la Sottocommissione aveva formulato in occasione del parere reso sul medesimo disegno di legge n. 3417 lo scorso luglio; ritenendo che detto emendamento risponda alle osservazioni medesime, propone di esprimere un parere favorevole.
La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.
VCOMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e programmazione)
Giovedì 6 ottobre 2005
515ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
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SEDE CONSULTIVA
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi
(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Su proposta del relatore TAROLLI (UDC), con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo e sul relativo emendamento 1.1.
IGIENE E SANITÀ (12a)
martedì 19 luglio 2005
63ª Seduta
Presidenza della Presidente provvisorio
BOLDI
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La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 11ª Commissione:
(3417) ZANOLETTI ed altri. - Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi : parere favorevole con osservazioni.
La Sottocorrnnissione pareri, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire le espressioni "sordo preverbale" e "sordi preverbali" con le espressioni "sordo prelinguale" e "sordi prelinguali", così da porre in evidenza la natura prettamente fisica della disfunzione delle facoltà di comunicazione di cui al disegno di legge in esame.
[1] Presente al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, recante un aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.
[2] Seduta n. 244 del 19 luglio 2005.
[3] A titolo di esempio, cfr. l’art. 10 del D.L. n. 203 del 2005 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; l’art. 42 del D.L. n. 269 del 2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici; l’art. 24 della legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
[4] A titolo di esempio, cfr. gli artt. 3 e 4 della legge n. 289 del 1990 recante modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi, e l’art. 4 della citata legge n. 508 del 1988.
[5] Nuove norme a favore dei minorati uditivi.
[6] Tra tali misure si ricordano l’istituzione di un registro dei mediatori della comunicazione; l’obbligatorietà di un numero verde presso le pubbliche amministrazioni raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, messaggi SMS; installazione di sistemi di comunicazione visiva presso i le stazioni ferroviarie e gli altri snodi del trasporto.
[7] Le audizioni si sono svolte il 22 ottobre 2002.
[8] Nella relazione stessa si sottolinea che “la qualificazione di «preverbale» viene preferita a quella di «prelinguale» da altri proposta, in quanto quest’ultima, richiamandosi al concetto di linguaggio, investe un momento culturale più vasto rispetto a quello della parola, intesa come semplice funzione organica, cioè come modalità «parlata» del linguaggio. In effetti, anche chi è affetto da sordità congenita o infantile può arrivare, quanto meno attraverso l’apprendimento della scrittura, a dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma non potrà mai, per via normale, arrivare alla verbalizzazione di quella lingua. L’elemento discriminante, pertanto, non è tanto quello linguistico quanto quello verbale”.