XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali - A.C. 6229
Serie: Progetti di legge    Numero: 856
Data: 11/01/06
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Riferimenti:
AC n.6229/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

A.C. 6229

 

n. 856

 


xiv legislatura

11 gennaio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0465

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge e rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

Schede di lettura

§      Analisi delle disposizioni del progetto di legge  11

§      Quadro di riferimento normativo sulle professioni sanitarie  16

§      I profili di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia delle “professioni” di cui all’art. 117 della Costituzione  20

Progetto di legge

§      A.C. 6229, (sen. Tomassini), Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali26

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 1645, (sen. Tomassini), Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria  41

§      A.S. 1928, (sen. Tomassini), Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità  49

§      A.S. 2159, (sen. Bettoni Brandani ed altri), Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali57

§      A.S. 3236, (Governo), Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali65

Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità

Seduta del 23 luglio 2003  79

Seduta del 4 dicembre 2003  82

Seduta del 17 marzo 2004  84

Seduta del 30 marzo 2004  87

Seduta del 21 aprile 2004  94

Seduta del 22 aprile 2004  97

Seduta del 15 febbraio 2005  105

Seduta del 16 marzo 2005  108

Seduta del 12 aprile 2005  109

Seduta del 4 maggio 2005  116

Seduta dell’11 maggio 2005  124

Seduta del 21 giugno 2005  126

Seduta del 28 giugno 2005  130

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 12ª Commissione (Igiene e sanità)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 30 marzo 2004  135

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 marzo 2004  137

-       14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 4 febbraio 2004  139

Seduta del 10 febbraio 2004  143

Seduta dell’11 febbraio 2004  144

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 13 dicembre 2005  145

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 3 novembre 2004  147

Seduta del 5 ottobre 2005  149

Seduta del 7 dicembre 2005  152

Seduta del 13 dicembre 2005  154

Seduta del 14 dicembre 2005  157

Relazioni della 12ª Commissione Igiene e sanità

§      A.S. 1928 e 2159-A, (Relazione orale)165

§      A.S. 1645-A/R, 1928 e 2159-A/R, 3236-A, (Relazione orale)178

Discussione in Assemblea

Seduta del 9 febbraio 2005  205

Seduta del 14 dicembre 2005  207

Normativa Nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 33 e 117)241

§      R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (art. 99)244

§      D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225. Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri  professionali e infermieri generici. (art. 6)245

§      L. 23 ottobre 1992, n. 421. Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. (art. 1)247

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (artt. 3-bis, 6 e 16-bis)252

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (Capo I)258

§      L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. (art. 17, comma 95)270

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 4)272

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 124)273

§      L. 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (artt. 1 e 4)275

§      D.M. 3 novembre 1999, n. 509. Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. (art. 3)277

§      L. 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.279

§      D.M. 29 marzo 2001. Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L. n. 251/2000).283

§      D.M. 2 aprile 2001. Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie.285

§      D.M. 2 aprile 2001. Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.288

§      D.L. 12 novembre 2001, n. 402. Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (art. 1)293

§      D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. (art. 3)297

Corte Costituzionale

§      Corte Costituzionale 12 dicembre 2003, n. 353  301

§      Corte Costituzionale 27 luglio 2005, n. 319  305

§      Corte Costituzionale 30 settembre 2005, n. 355  308

§      Corte Costituzionale 3 novembre 2005, n. 405  311

§      Corte Costituzionale 25 novembre 2005, n. 424  316

Consiglio di Stato

§      Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza del 22 aprile 2002 ”Schema di D.M. concernente l’individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell’ottico”321

Sindacato ispettivo

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 6229

Titolo

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità; professioni e mestieri

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

7

Date

 

§          trasmissione alla Camera

15 dicembre 2005

§          annuncio

19 dicembre 2005

§          assegnazione

21 dicembre 2005

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VII (Cultura)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’A.C. 6229 è finalizzato ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione). A tal fine:

- modifica in alcuni aspetti la disciplina esistente sui titoli di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea (artt. 1 e 2, commi 1- 4);

- conferisce una delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali (artt. 3 e 4);

- detta disposizioni sull’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario (artt. 5 e 7) e sulla funzione  di coordinamento (art. 6).

Sono infine previste norme modificative dei requisiti per l’accesso all’incarico di direttore generale, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario (art. 2, commi 5 e 6).

 

(Per un analisi più analitica delle disposizioni del provvedimento in esame cfr. infra la scheda di lettura).

Relazioni allegate

Il testo trasmesso dal Senato è frutto di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge del Governo (A.S. 3236), cui è allegata la relazione tecnica, l’analisi tecnico normativa e sull’impatto della regolamentazione. Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha presentato una Nota sugli effetti finanziari del provvedimento.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge e rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interessa una pluralità di profili.

 

L’aspetto più rilevante appare senz’altro quello della disciplina delle “professioni”, oggetto di legislazione concorrente, per la quale è compito dello Stato stabilire le norme di principio, mentre spetta alle Regioni la potestà regolamentare.

La novella del titolo V ha infatti modificato l’impostazione di cui al d.lgs. n. 502/1992, che rinviava a decreti (a carattere regolamentare) del Ministro della salute l’individuazione delle professioni sanitarie e dei relativi profili.

Secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, l’individuazione delle figure professionali e i relativi profili e ordinamenti didattici rientrano nell’ambito dei “principi fondamentali” riservati alla legge statale, lasciando alle regioni il compito di dettare la normativa di attuazione.

 (Su tali aspetti vedi più diffusamente infra, la scheda di lettura).

Le relazioni allegate al disegno di legge A.S. 3236 sottolineano l’obiettivo del provvedimento “volto a superare la fase di stallo” conseguente al nuovo titolo V della Costituzione “che da un lato impone di individuare i principi fondamentali della materia e, dall’altro preclude la possibilità di disciplinarla con atto regolamentare, non essendo più attuali le previsioni” di cui alla legislazione previgente.

 Al riguardo si segnala l’opportunità di un approfondimento della soluzione di cui al testo in esame, che sembra volta soprattutto ad individuare un percorso attraverso il quale giungere alla definizione delle nuove professioni sanitarie (gli  Accordi da stipulare in sede di conferenza Stato regioni, di cui all’art. 5 e all’art. 7, comma 2) piuttosto che definire i principi base sui requisiti per l’esercizio della professione e sull’ambito della professione stessa, che sono appunto rinviati agli Accordi di cui sopra.

(Su tale aspetto cfr. anche il parere della I Commissione del Senato – seduta del 13 dicembre 2005).

 

Con riguardo alla formazione universitaria, va sottolineato innanzitutto che le norme in esame incidono sull’attuale disciplina, dettata da norme di rango inferiore (si tratta dei decreti ministeriali del 2 aprile 2001).

Per quanto concerne la base giuridica, essa potrebbe essere ricondotta alle “norme generali sull’istruzione” (art. 117, comma 2°, lett. n) Cost.), oggetto di competenza esclusiva dello Stato. Resta in ogni caso necessario salvaguardare il principio dell’autonomia universitaria di cui all’art. 33 della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Appare opportuno un approfondimento sull’istituzione degli albi professionali, alla luce di alcuni orientamenti emersi a livello comunitario, volti a limitare l'istituzione di nuovi ordini ai casi in cui tale strumento rappresenti una garanzia rafforzata ai cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 13 gennaio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (COM(2004)2), volta a stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Consiglio competitività l’11 marzo e il 25-26 novembre 2004 nonché il 6-7 giugno 2005.

Il 22 novembre 2005 la Commissione mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha adottato con emendamenti la relazione sulla proposta della relatrice Gebhardt.

La relazione dovrebbe essere esaminata dall’Assemblea plenaria in prima lettura il 14 febbraio 2006.


Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 2, comma 1, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute e di un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, rispettivamente, per individuare le strutture del servizio sanitario militare e del comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza e quelle del personale sanitario della Polizia di Stato, al fine dello svolgimento dei corsi utili al completamento del percorso formativo previsto.

L’art. 2, comma 2, rinvia adun decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

L’art. 4 contiene una delegaal Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali.

L’art. 5, comma 2, prevede l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario attraverso uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato - regioni, da recepire con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L’art. 6, comma 3, dispone che un accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce le modalità ed i criteri dell’attivazione della funzione di coordinamento.

L’art. 7, comma 2, dispone che le integrazioni al quadro legislativo vigente per le professioni sanitarie è compiuto con accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate.

Impatto sui destinatari delle norme

Come sottolineato dall’Analisi sull’impatto della regolamentazione di cui al disegno di legge A.S. 3236, i destinatari diretti sono gli organismi che, ai diversi livelli istituzionali, sono tenuti all’attuazione delle disposizioni in esame; destinatari indiretti sono invece gli esercenti le professioni sanitarie e, più in generale, gli utenti dei servizi sanitari.

 


Schede di lettura


Analisi delle disposizioni del progetto di legge

L’A.C. 6229, frutto di un disegno di legge del Governo e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, al fine di accrescere la qualificazione degli operatori sanitari, detta nuove regole in materia di professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) e conferisce una delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.

Il progetto di legge dispone anche l’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario.

Sono infine previste norme modificative dei requisiti per l’accesso all’incarico di direttore generale, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario.

 

Il progetto di legge, nel testo approvato dal Senato, è composto di 7 articoli.

L’articolo 1:

o        prevede un’abilitazione rilasciata dallo Stato per l’esercizio delle attività previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (comma 1);

La norma richiama a tale riguardo:

- la legge 10 agosto 2000, n. 251, sulle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, che stabilisce le predette quattro aree professionali, ricomprendendo in tale aree tutte le figure professionali fino ad allora esistenti; tale legge ha previsto inoltre l’istituzione di corsi di laurea e di specializzazione nonché l’individuazione di un ruolo dirigenziale per le professioni diverse dal ruolo medico e dal ruolo sanitario; 

- il D.M. 29 marzo 2001, che inserisce le professioni sanitarie non mediche in tali fattispecie.

o        afferma la competenza delle regioni in ordine all'individuazione e alla formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle citate professioni sanitarie (comma 2) e precisa che la normativa in esame si applica alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome nei limiti dei rispettivi statuti e norme di attuazione (comma 3).

 

In base all’articolo 2, commi da 1 a 4, sono prefigurati i nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire (o a modificare) quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministrodell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001 (vedi più diffusamente infra, la scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo). In particolare:

o        la predetta abilitazione [1] è rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari [2], svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale (inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), individuate  con accordi tra le regioni e le università [3]; in deroga a tale norma, al personale del servizio sanitario militare e della Guardia di finanza e della Polizia di Stato è consentito lo svolgimento del suddetto corso nelle strutture del corpo di appartenenza (comma 1);

o        gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute [4]; l’esame finale di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione; le università procedono alle eventuali modifiche dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea (comma 2);

o        anche i pubblici dipendenti sono obbligati ad iscriversi all'albo professionale, se in possesso del titolo universitario abilitante; tuttavia, è riconosciuto in via transitoria la validità abilitante dei titoli conseguiti precedenti alla presente normativa (comma 3);

o        l’aggiornamento professionale è effettuato con modalità identiche a quelle della professione medica [5] (comma 4).

 

L’art. 2, comma 5, modifica la disciplina prevista per l’accesso alla carica di direttore generale delle ASL. La disciplina vigente [6] prevede, oltre al diploma di laurea,  l’”esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione di responsabilità dirigenziale”. La norma in esame dispone, in alternativa a tale titolo, l’espletamento del mandato di deputato, senatore o consigliere regionale.

 

L’art. 2, comma 6, esonera i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie dall’obbligo di partecipazione ai previsti programmi di formazione continua [7], limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale [8].

 

L’articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti e quelle di nuova configurazione. I nuovi ordini e albi sono anch’essi finalizzati ad accrescere il livello deontologico e professionale degli operatori del campo sanitario. A tal fine  l’articolo 4 conferisce una delega al Governo [9], da esercitare previo parere della Conferenza Stato regioni e delle commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati princìpi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare:

o        la trasformazione degli collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste, per ciascuna delle citate aree di professioni sanitarie [10];

o        la possibilità di costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate;

o        l’eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno ventimila iscritti [11];

o        l’aggiornamento della definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie previste dalla legge n. 251 del 2000;

o        l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale, in relazione al numero degli operatori.

 

L’articolo 5 disciplina l’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni [12], da collocare comunque nelle quattro aree professionali di cui all’art. 1 del presente provvedimento (comma 1). In particolare:

o        le nuove professioni sono riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni [13], recepiti con decreti del Presidente della Repubblica (comma 2); .

o        l’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni nominate dal Ministro della salute e operanti presso il Consiglio superiore di sanità (comma 3);

o        i predetti accordi individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione; deve comunque essere evitata la parcellizzazione delle professioni e la loro sovrapposizione con le professioni già riconosciute (commi 4 e 5).

 

L’articolo 6 istituisce la funzione di coordinamento per le predette professioni sanitarie. In particolare:

o        il personale sanitario laureato [14] è articolato nel seguente modo (comma 1):

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente [15];  

b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università [16];

c)   professionisti specialisti in possesso del master di primo livello[17];

d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica [18], con esperienza professionale dipendente quinquennale, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali [19].

o        il conferimento dell’incarico previsto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed obbliga contestualmente le ASL a sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario (comma 2).

o        un accordo tra il Ministro della salute e le regioni e province autonome[20], entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sancisce i criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie pubbliche e private (comma 3);

o        per l'esercizio della funzione di coordinamento è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti (comma 4):

a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza;

 b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

o        il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore (comma 5);

o        è’ consentito, altresì, che le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento, affidano lo stesso incarico allo specifico profilo professionale (comma 7).

 

L’articolo 7 stabilisce:

o        alle predette professioni sanitarie, riconosciute prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano le specifiche norme di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge (comma 1);

o        è consentita l’integrazione delle professioni riconosciute [21], con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, previo parere degli ordini professionali delle professioni interessate, (comma 2);

o        il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

 

Quadro di riferimento normativo sulle professioni sanitarie

Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934, art. 99) ha raggruppato il personale sanitario in tre categorie:

1.      professioni sanitarie, per l’esercizio delle quali era prescritta la laurea (medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti e veterinari);

2.      professioni sanitarie ausiliarie (infermieri diplomati, assistenti sanitari, ostetriche);

3.      arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottici, odontotecnici, meccanici ortopedici ed ernisti, infermieri abilitati o autorizzati, etc).

 

La legge 26 febbraio 1999, n. 42, sulle professioni sanitarie, cambia la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» in «professione sanitaria» [22]. In tale modo la normativa valorizza le nuove professionalità  - disposte dal D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni – rispetto a quelle tradizionali di medico/chirurgo, veterinario, odontoiatra e farmacista, secondo la propria sfera di attività e di responsabilità professionale.

La legge citata abroga, tra l’altro, il Dpr 14 marzo 1974, n. 225 [23], che enumera le mansioni della professione e dispone che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché degli specifici Codici deontologici.

Il profilo

Il d.lgs. n. 502/1992 [24], art. 6, comma 3, stabilisce che le distinte professioni sanitarie e i relativi profili sono individuati con decreti del Ministro della salute [25].

La disposizione citata fa riferimento a tre classi di professioni: infermieristiche, tecniche e della riabilitazione.

La legge n. 251/2000 [26] ha ordinato in seguito le professioni sanitarie in quattro classi: infermieristiche e ostetrica; tecniche; della riabilitazione; della prevenzione, confermando e completando in tale modo la riorganizzazione delle professioni sanitarie [27].

Le funzioni dirigenziali delle professioni sanitarie ottengono riconoscimento con l’articolo 7, comma 2, della citata legge, in cui si prevede che le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste per le figure infermieristica ed ostetrica [28], per le professioni sanitarie previste (inclusa quella di assistente sociale), nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale [29], nell’ambito contrattuale dell’area della dirigenza sanitaria del servizio [30].

 

Con il D.M. 29 marzo 2001 sono state individuate 22 professioni, come riportato dallo schema della pagina seguente (Le professioni contrassegnate con l’asterisco (*) sono costituite in collegi).

Nella seconda colonna è indicato, per ciascuna professione, il regolamento del Ministro della salute che ne ha definito il profilo. Nella terza colonna sono riportati i dati sulla consistenza delle singole figure professionali, tratti da Il Sole 24 ore del 16.12.2005.


 

Professione sanitarie

Riferimenti normativi

Numero operatori

1. INFERMIERISTICHE E OSTETRICA

 

* Infermiere                                       (Federazione IPASVI)

D.M. 14.09.1994, n. 739

301.000

* Ostetrica /o                                       (Federazione NCO)

D.M. 14.09.1994, n. 740

15.500

* Infermiere Pediatrico                   (Federazione IPASVI)

D.M. 17.01.1997, n. 70

10.500

Tecnico radiologia

 

21.000

2. RIABILITATIVE

 

Podologo

D.M. 14.09.1994, n. 666

1.200

Fisioterapista

D.M. 14.09.1994, n. 741

40.000

Logopedista

D.M. 14.09.1994, n. 742

8.000

Ortottista – Assistente di Oftalmologia

D.M. 14.09.1994, n. 743

3.000

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

D.M. 17.01.1997, n. 56

1.500

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica

D.M. 29.03.2001, n.182

3.000

Terapista Occupazionale

D.M. 17.01.1997, n. 136

1.000

Educatore Professionale

D.M. 08.10.1998, n. 520

25.000

3. TECNICO–SANITARIE

 

a Area Tecnico – diagnostica

Tecnico Audiometrista

D.M. 14.09.1994, n. 667

1.200

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

D.M. 14.09.1994, n. 745

30.000

* Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

(Federazione TSRM)

D.M. 14.09.1994, n. 746

21.000

Tecnico di Neurofisiopatologia

D.M. 15.03.1995, n. 183

1.500

b. Area Tecnico – assistenziale

 

Tecnico Ortopedico

D.M. 14.09.1994, n. 665

3.000

Tecnico Audioprotesista

D.M. 14.09.1994, n. 668

2.500

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare

D.M. 27.07.1998, n. 316

2.700

Igienista Dentale

D.M. 15.03.1999, n. 137

2.200

Dietista

D.M. 14.09.1994, n. 744

3.000

4. TECNICHE DELLA PREVENZIONE

 

Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

D.M. 17.01.1997, n. 58

30.000

* Assistente Sanitario                    (Federazione IPASVI)

D.M. 17.01.1997, n. 69

8.000

 

                            Totale  

514.800

 


La formazione

Il D.lgs n. 502/1992, art. 6, comma 3, consente ai professionisti sanitari l’accesso alla formazione universitaria, con il requisito obbligatorio per l’ammissione a corsi di diploma universitario del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado [31]; da svolgersi in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del servizio sanitario nazionale di norma da personale del ruolo sanitario dipendente dalle stesse strutture. L’ordinamento didattico dei corsi è definito con decreto del Ministro dell'università (di concerto con il Ministro della salute, sulla base di protocolli di intesa con le regioni

La legge n. 42/1999, già citata, ha stabilito l’equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi (di livello non universitario) richiesti per l’esercizio delle professioni sanitarie dall’ordinamento previgente; l’equipollenza è ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, comma 1).

Su questa base (art. 4, comma 2 della legge n. 42/1999), 22 decreti del Ministro della salute emanati, in pari data, il 27 luglio 2000 hanno individuato i diplomi dell’ordinamento previgente equipollenti, rispettivamente, a ciascuno dei diplomi universitari delle professioni sanitarie [32].

In seguito – nell’ambito della generale riforma dell’insegnamento universitario, che, tra l’altro, ha soppresso i corsi di diploma universitario [33] – due decreti del ministro dell’università emanati il 2 aprile 2001[34] hanno determinato, rispettivamente, le classi dei corsi di laurea triennale [35]  e le classi dei corsi di laurea specialistica (ora magistrale) relativi alle 22 professioni sanitarie (classi coincidenti nel numero e nella denominazione con quelle sopra elencate) e vincolato le università ad assicurare la conclusione dei corsi di diploma universitario agli studenti già iscritti o consentire loro di passare al rispettivo corso di laurea.

Ai sensi di questi ultimi i corsi, articolati in quattro classi corrispondenti alle professioni citate sopra, sono attivati dalle Facoltà di medicina e la formazione si svolge presso le aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, altre strutture del Servizio sanitario ed istituzioni private accreditate a norma del DM 24 settembre 1997.

 

A sua volta, il decreto legge n. 402/2001[36], art. 1, comma 10, stabilisce che i diplomi universitari delle professioni sanitarie (e degli assistenti sociali) conseguiti prima dell'istituzione dei corsi di laurea triennale sono validi per l'accesso ai corsi di laurea specialistica (ora magistrale), ai master e ai corsi universitari post-base (in altre parole, sono equipollenti, a questi effetti, ai diplomi di laurea triennale).

I profili di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia delle “professioni” di cui all’art. 117 della Costituzione

Secondo il parere espresso nel 2002 dal Consiglio di Stato [37],il potere regolamentare previsto in capo al Ministro della salute dal d.lgs. 502/1992 (art. 6, comma 3) non sussiste più, per effetto del nuovo art. 117, comma 6, della Cost. Nella materia professioni, oggetto di legislazione concorrente, lo Stato può porre soltanto norme di principio e comunque non regolamentari (la potestà regolamentare spettando alle Regioni).

Le nuove previsioni costituzionali, in definitiva, esigono per un verso il concorso delle regioni nella disciplina delle professioni sanitarie; per un altro verso impongono la legificazione di contenuti (i profili delle singole professioni) in precedenza normati con regolamento ministeriale. In tal senso vedi anche la posizione espressa dal Governo in risposta ad atti di sindacato ispettivo [38].

Su questo aspetto si è espressa la Corte costituzionale, con diverse sentenze (n. 353 del 2003, nonché nn. 319, 355, 405 e 424 del 2005) in cui è riaffermato il principio in base al quale l’individuazione delle figure professionali, dei relativi profili, degli ordinamenti didattici e l'istituzione di nuovi albi rientrano nell’ambito dei “principi fondamentali” riservati alla legge statale. 

 

(Il parere del Consiglio di Stato e le sentenze della Corte sono riportati nel presente dossier).

 

Il 14 febbraio 2003 il Consiglio dei ministri aveva  approvato, in via preliminare, un disegno di legge recante delega al Governo per la ricognizione, con decreto legislativo, dei principi di legge vigenti in materia di professioni sanitarie.

Il provvedimento è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni, che, nella seduta del 15 aprile 2003, ha espresso parere favorevole su un testo modificato a seguito di alcuni incontri tecnici.

Si dà conto, di seguito, delle principali modifiche apportate su proposta delle Regioni al testo varato dal Consiglio dei ministri.

In primo luogo, le professioni sanitarie – con particolare riguardo a quelle che si istituiranno in futuro – sono bensì riconosciute con legge dello Stato, ma previo “accordo concluso in sede di Conferenza Stato-regioni”, e non semplicemente “anche su proposta delle Regioni” (come disponeva il testo originario del Governo).

In secondo luogo, la legge dello Stato definisce i principi fondamentali relativi ai soli contenuti essenziali connotanti ciascuna professione (e non ai “contenuti” in generale, come disponeva il testo del Governo) e relativi alla sola individuazione dei titoli costituenti requisito per l’esercizio delle professioni (e non anche delle condizioni).

Alcuni punti inizialmente inclusi nella delega legislativa al Governo, poi, sono ora disciplinati direttamente dal disegno di legge in questione, e dunque nei termini concordati con le Regioni in sede politica: il valore direttamente abilitante dei titoli, con conseguente eccezionalità dell’esame di Stato; la verifica periodica della professionalità, mediante il sistema dell’educazione continua in medicina (ECM); l’istituzione di registri regionali che tengano luogo degli albi professionali, per le professioni non costituite in ordine.

Infine, è stato rivisto il procedimento relativo alla delega: il termine per il Governo è stato ridotto da due anni ad uno ed è stata espunta la previsione del parere parlamentare, mentre resta prescritto il passaggio (ai fini dell’intesa) presso la Conferenza Stato-regioni.

 

Successivamente il Governo ha presentato un nuovo testo (A.S. n. 3236), recependo “sostanzialmente” le richieste  delle regioni e quelle del Ministero dell’istruzione, dell’università sull’istituzione di ordini professionali.

Nella relazione al medesimo disegno di legge si chiarisce, altresì, che “la scelta di un disegno di legge specifico” è determinata dal “particolare quadro normativo” della materia in questione, per la quale è “difficilmente praticabile il procedimento previsto nella legge 5 giugno 2003, n. 131” (cd. legge La Loggia). Tale legge, infatti, prevede una delega ad emanare uno o più decreti legislativi “meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione”, (art. 1, comma 4). La delega non è stata peraltro esercitata [39]. La relazione illustrativa al disegno di legge AS 3236 sottolinea infatti che il quadro normativo sopra descritto “impedisce di enucleare con certezza dal corpo normativo vigente princìpi che possano definirsi, anche sotto un profilo tecnico-giuridico «fondamentali»”.


Progetto di legge


 

N. 6229

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTE DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori

TOMASSINI; TOMASSINI; BETTONI, BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI, TONINI;

¾

 

e

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro della salute

(SIRCHIA)

 

di concerto con il ministro della difesa

(MARTINO)

 

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

 

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

 

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

e con il ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

¾

 

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 dicembre 2005 (v. stampati Senato nn. 1645-1928-2159-3236)

 

 

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 15 dicembre 2005

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progetto di legge

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PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione).

      1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

      2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

      3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Requisiti).

      1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

      2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.

      3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

       4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

      5. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

      6. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

 

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).

      1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

 

 

 

 Art. 4.

(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

          b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

          c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;

          d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

          e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

          f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

          g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

          h) disciplinare i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;

          i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

          l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

Art. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).

      1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

      2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

      3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

      4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

       5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

 

Art. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento).

      1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

          a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

          b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

          c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

          d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

      2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.

      3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

           b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

      5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.

      6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.

      7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.

 

Art. 7.

(Disposizioni finali).

      1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

      2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Iter al Senato


Progetti di legge


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1645

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

 

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Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria

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Onorevoli Senatori. – Preliminarmente è necessario sottolineare che l’esercizio delle attività di coordinamento del personale infermieristico nelle aziende sanitarie pubbliche, in applicazione del decereto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, era subordinato alla necessaria esperienza professionale maturata nel profilo di base ed al possesso dello specifico «certificato di abilitazione alle funzioni direttive» conseguibile previa frequenza di un corso di studi teorico-pratico di durata annuale organizzato dalle regioni.

    Successivamente, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 veniva abrogato il citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e per gli effetti venivano novellate le procedure di accesso del personale alle aziende del Servizio sanitario nazionale.

    Con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n.  220 del 2001 venivano cassate le norme che prevedevano il possesso dello specifico «certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica» come requisito necessario ed imprescindibile per accedere allo svolgimento delle funzioni di coordinamento del personale di tale area.

    Le ripercussioni negative indotte dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 sull’organizzazione dell’assistenza infermieristica nelle aziende sanitarie non si sono fatte attendere; è noto infatti che la funzione di coordinamento degli operatori infermieristici dovrebbe rappresentare il punto di snodo centrale della diffusione della cultura aziendale oltreché l’elemento strategico per la condivisione da parte degli infermieri di quel processo di aziendalizzazione che trae le mosse dalle leggi di riforma del Servizio sanitario nazionale; malgrado ciò essa viene oggi considerata un fattore opzionale nell’ambito dell’organizzazione dei servizi, la cui esistenza o meno viene rimessa alla discrezionalità degli enti i quali, purtroppo sempre più spesso, stante l’esigenza, peraltro evidente, di dotare le proprie strutture di questa necessaria e peculiare funzione, affidano il coordinamento delle attività infermieristiche (attesa la carenza di disposizioni al riguardo) a personale privo della necessaria specifica formazione; un errore fatale che alimenta continuamente la conflittualità all’interno delle équipes ed influenza negativamente la gestione dei processi di erogazione dell’assistenza;

    Il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 ha influenzato inevitabilmente le successive vicende contrattuali sicché in gran parte delle aziende sanitarie italiane gli abilitati alle funzioni direttive (caposala), precedentemente inquadrati in una posizione superiore rispetto agli infermieri, sono stati raggiunti e scavalcati da questi ultimi con una conseguente notevole confusione di ruoli e competenze che certo non giova ad una coerente e produttiva organizzazione dei servizi.

    È importante ricordare che il coordinatore infermieristico (caposala) ha ricoperto da sempre un ruolo prezioso nell’organizzazione delle attività sanitarie intra ed extra ospedaliere, rappresentando un punto reale di integrazione tra le équipes infermieristiche e quelle mediche oltrechè un punto di riferimento imprescindibile per le attività sanitarie legate alla prassi quotidiana.

    Questo disegno di legge vuole porre rimedio alle sopracitate incongruenze individuando i contenuti sostanziali della funzione di coordinamento del personale infermieristico e prevedendone la necessaria stabilità strutturale nell’ambito dei ruoli organici delle aziende sanitarie pubbliche e private, così da poter tornare a considerare finalmente tale citata funzione come un ingranaggio necessario ed imprescindibile per il corretto funzionamento della macchina dell’assistenza sanitaria che sia capace di rappresentare l’anello di congiunzione tra direttive aziendali ed operatività infermieristica orientando il cambiamento e tarando le attività e l’organizzazione in funzione delle dinamiche esigenze delle Aziende. Il provvedimento prevede tra l’altro, come condizione di accesso alle nuove funzioni il possesso contestuale del master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento conseguito in ambito universitario, cui si aggiunge un’esperienza triennale maturata nel medesimo profilo infermieristico di base.

    Con ciò il dispositivo aderisce agli orientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità i quali auspicano, come condizione per l’esercizio della dirigenza intermedia, il possesso di competenze organizzative e gestionali conseguenti ad un idoneo percorso formativo e professionale; questo si rende necessario anche alla luce delle attuali logiche organizzative che sottendono alla dipartimentalizzazione ed alla creazione di aree funzionali omogenee in sanità, cosicché la presenza di coordinatori dell’assistenza infermieristica specificatamente formati concretizzerà una risposta coerente ed efficace all’esigenza di avere personale sempre più preparato nella gestione e nel coordinamento di specifiche interdipendenze operative.

    Al fine di rendere più possibile limpida ed univoca la titolarità della funzione di coordinamento del personale infermieristico a livello operativo il disegno di legge riconosce la validità del certificato di abilitazione alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica, conseguito in base al precedente ordinamento, per l’esercizio delle medesime funzioni di coordinamento cui abilita il master universitario di primo livello.

    Il disegno di legge prevede infine l’abrogazione di quelle parti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 con esso incompatibili e, per le ovvie ragioni di ordine pubblicistico, la costituzione da parte del Collegio infermieri di un elenco da tenere in corrispondenza del relativo albo in cui saranno iscritti i soggetti in possesso del master di primo livello delle funzioni di coordinamento e del certificato di abilitazione alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica conseguito in base al precedente ordinamento.


 

 



 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

1. È istituita la funzione di coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attivata la funzione di coordinamento e reso operativo il suo esercizio in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

 

Art. 2.

(Definizione)

1. Per funzione di coordinamento di cui all’articolo 1, si intende:

a) l’organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti infermieri o infermieri pediatrici e degli operatori che li coadiuvano;

b) la pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione infermieristica e alla funzione alberghiera;

c) la gestione delle risorse tecnico-strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici.

 

Art. 3.

(Titolare della funzione di coordinamento)

1. L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

a) di un master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

b) di esperienza triennale nel profilo di appartenenza.

2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica è valido per l’esercizio della funzione di coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico.

3. Gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti coordinatori infermieristici.

 

Art. 4.

(Registri)

1. Il Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia tiene, in corrispondenza del relativo albo, l’elenco degli infermieri e degli infermieri pediatrici in possesso di master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica o del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica.

 

Art. 5.

(Istituzione dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

 

 

 

Art. 6.

(Istituzione dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l’igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l’applicazione delle norme sul benessere animale; il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

 

Art. 7.

(Istituzione dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica)

1. È istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che sociale in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell’utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

2. La sua attività consiste nell’assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, di assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

 

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Il comma 1, lettera a), il comma 2 ed il comma 3 dell’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, sono abrogati.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1928

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003

 

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Istituzione degli ordini professionali

per le professioni della sanità

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Onorevoli Senatori. – La volontà politica dell’attuale Governo ha permesso di riaprire il dialogo sull’annoso problema degli ordini professionali, attuando da una parte un ragionamento razionale e moderno che mira a salvaguardare i princìpi fondamentali della tutela dei cittadini in un campo delicato quale è quello della sanità, riconoscendo pienamente la professionalità degli operatori del settore e dall’altra estendendo anche agli «informatori scientifici» il diritto ad essere inclusi in un proprio ordine professionale, per garantire la società da eventuali operatori impreparati che, con la loro attività, danneggiano l’industria farmaceutica stessa.

    Il Governo, ha chiesto alle Commissioni affari costituzionali, un parere sulla riforma degli ordini, tenendo conto però dei professionisti che operano nella sanità a tutela di quanto dettato dall’articolo 32 della Costituzione, non trascurando i valori assunti nel corso degli anni dagli specifici ordini e collegi professionali che hanno sviluppato, al loro interno, cambiamenti profondi e di primissimo piano anche rispetto ad altri Paesi europei e d’oltre oceano.

    Quindi in una visione attenta alle problematiche professionali che emergeranno in futuro per lo sviluppo di nuove esigenze dei vari settori, in particolare ovviamente per quello della sanità, occorre considerare positivamente il percorso di completamento della istituzione degli ordini per le professioni sanitarie che la Commissione sanità del Senato vuole affrontare nei prossimi mesi.

    Si deve tenere conto, tra l’altro, che grazie al lavoro della Commissione sanità si sono potute approvare importantissime leggi di riforma per le professioni sanitarie, come la legge 10 agosto 2000, n. 251, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dare corso ad uno sviluppo internazionale delle stesse sotto tutti i punti di vista.

    Per questi motivi l’impegno della Commissione è apprezzato dai rappresentanti dei collegi e delle associazioni professionali, che riconoscono ai membri il merito di non aver posto condizioni alcune alla loro opera, se non quelle di garanzia del rispetto del ruolo di ognuna delle professioni che operano nel comparto della sanità, il medico in primis e naturalmente il paziente nella sua centralità per i bisogni cui tutti dobbiamo dare risposte concrete.

    I punti fondamentali da tenere presenti per la costituzione di una tesi di sostegno a questo disegno di legge per l’istituzione degli ordini professionali per le professioni della Sanità sono i seguenti:

        1. Il primo presupposto di base è che tutte le professioni denominate «sanitarie» sono oggi istituite e riconosciute con singoli decreti del Ministero della salute in cui è definito lo specifico profilo professionale che, a sua volta, ne descrive gli atti e le competenze, componendo quindi un quadro omogeneo di professionisti della salute.

        2. La loro formazione è assicurata da un’unica appartenenza alla facoltà di Medicina o facoltà contigue, con percorsi del tipo «tre anni più due», o con solo quattro anni e altre con cinque o sei anni, cui vanno collegati i vari master, specializzazioni e dottorati di ricerca.

        3. Lo svolgimento della professione sanitaria in Italia è oggi comprensivo di tutte e due le forme principali: quella libero professionale e quella di dipendenza pubblica o privata.

        4. Sono state ampiamente superate le condizioni di «ausiliarità» rispetto ad altre categorie sia per legge sia, di fatto, per il lungo e complesso sviluppo della formazione di base e quella permanente, nel rispetto reciproco delle diverse competenze professionali.

        5. È importante, a tale proposito, leggere in termini numerici e tipologici l’esistente relativamente ad ordini e collegi dell’area sanitaria.

    La popolazione delle professioni sanitarie raggiunge il numero di circa un milione di professionisti sanitari titolati, tra questi:

        a)  ordine dei medici;

        b)  Federazione collegi IPASVI;

        c)  ordine odontoiatri;

        d)  ordine farmacisti;

        e)  ordine psicologi;

        f)  ordine biologi;

        g)  ordine chimici;

        h)  ordine fisici;

        i)  ordine veterinari;

        l)  ordine assistenti sociali;

        m)  Federazione assistenti ostetriche;

        n)  Federazione collegi tecnici sanitari radiologia;

        o)  altri in ordine o collegio (ad esempio informatori scientifici);

            pari a circa 850.000 iscritti ai quali vanno aggiunti:

        a)  tecnici di laboratorio biomedico;

        b)  fisioterapisti;

        c)  altre categorie non iscritte a collegi o ordini;

            per un totale di 980.000 professionisti sanitari.

    Quindi solo il 13 per cento o 14 per cento dei professionisti della salute è fuori dal sistema ordinistico e questo va a scapito della salute dei cittadini, mentre lo sforzo per completare il sistema è sicuramente minimo e fattibilissimo.

        6. Le professioni senza ordine professionale sono, infatti, disponibili all’istituzione di ordini per area, quindi due ordini nella sostanza, aggregando in albi separati le stesse.

        7. Non dimentichiamo che nel campo della Sanità molti soggetti operano abusivamente, in modo assolutamente incontrollato e probabilmente incontrollabile.

        8. Nel settore della riabilitazione terapeutica si contano circa 100.000 operatori con o senza titolo.

        9. Il costo dei controlli del nucleo antisofisticazione (NAS) della Guardia di finanza è altissimo, mentre le aziende sanitarie locali non sono in grado di esercitare anche questo compito di controllo, dato che le attività ordinarie assorbono tutte le risorse a loro disposizione.

        10. Il problema della rappresentatività delle professioni sanitarie si ripete in ogni ambito, con preoccupazione anche dei rappresentanti delle istituzioni: dalle commissioni d’esame fino a quelle relative ai confronti con le istituzioni, creando tensioni e confusioni tra le diverse regioni, tra le diverse aziende sanitarie per il ripetersi di conflitti ingestibili.

        11. Infine, nessuna professione sanitaria accetterebbe mai l’istituzione di registri regionali tenuti da amministrativi dell’ente regione, almeno sino a questo momento tutte hanno rifiutato la nascita di situazioni difformi da quelle esistenti, volendo ottenere, non un qualche cosa in più ma solo ciò che le altre professioni sanitarie hanno a tutt’oggi.

    Questi e altri ancora sono le motivazioni fondamentali che devono far riflettere le forze politiche sull’argomento degli ordini, perchè la riforma sarà in grado di porre valide e forti indicazioni per chiarire il futuro quadro in cui le professioni stesse si dovranno muovere. L’invito è quindi allargato anche ai rappresentanti delle istituzioni sanitarie centrali e periferiche, degli apparati delle forze di controllo e di regolamentazione dell’esercizio professionale che hanno il compito di verificare il corretto svolgimento dell’esercizio professionale in sintonia con quanto previsto dai rispettivi codici deontologici.


 

 



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella Sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonchè dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

 

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia» e sono collocati in albi separati all’interno di un unico ordine.

2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine degli infermieri professionali, pur in un albo separato dagli stessi, assumendo la denominazione di «ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».

 

Art. 3.

(Ordine e albi delle professioni della riabilitazione)

1. Per tutte le professioni dell’area della riabilitazione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto dal Ministero della salute.

 

Art. 4.

(Ordine e albi delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali)

1. Per tutte le professioni dell’area tecnico diagnostica e tecnico-assistenziale è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

2. La Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali, assumono la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine delle altre professioni di quest’area, pur in albi separati, assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

 

Art. 5.

(Ordine e albi delle professioni della prevenzione)

1. Per tutte le professioni dell’area della prevenzione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2159

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI e TONINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

 

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Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende portare a compimento un percorso legislativo che ha visto, nel corso della XIII legislatura, l’approvazione di due importanti leggi, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, e la legge 10 agosto 2000, n. 251, che hanno ridisegnato il profilo e il ruolo delle professioni sanitarie. Alcune circostanze quali la fine della legislatura e la concomitante discussione in Parlamento sulla riforma degli ordini, hanno tuttavia impedito di estendere a tutte queste professioni, il complesso delle competenze e delle previsioni derivanti dalle suddette leggi di riforma, compresa la materia ordinistica.

    Si riscontra in primo luogo una lacuna legislativa che provoca, all’oggi, disparità tra le diverse professioni sanitarie, in quanto, mentre alcune (infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica) sono già costituite in collegi professionali con il relativo albo, le restanti non godono di questa opportunità. La presente proposta di legge intende correggere questa situazione per consentire alle professioni sanitarie un ulteriore passo verso un pieno riconoscimento della loro autonomia professionale, condizione per un più efficace contrasto all’abusivismo nelle professioni e garanzia fondamentale per l’esercizio di prestazioni e servizi di migliore qualità.

    L’articolo 1 delinea l’articolazione dei ruoli delle professioni sanitarie e degli assistenti sociali nel comparto sanità.

    L’articolo 2, novellando la legge 10 agosto 2000, n. 251, istituisce quattro nuove aree di ordini professionali; esso stabilisce inoltre per le ostetriche e i tecnici di radiologia medica la possibilità di decidere se mantenere la propria autonomia o confluire nell’ordine dell’area di appartenenza, prevedendo all’interno dell’ordine, albi distinti per le diverse professioni.

    L’articolo 3, attraverso ulteriori novelle alla suddetta legge, prevede l’equipollenza dei diplomi precedentemente acquisiti, tanto per l’esercizio della professione che per l’accesso alla formazione universitaria superiore. Esso prevede altresì il decentramento della formazione infermieristica, al fine di una migliore articolazione della stessa in grado di offrire maggiori opportunità formative e superare la annosa carenza di tale personale.

    Consente, infine, alle professioni disciplinate dal disegno di legge, in analogia con quanto già permesso agli altri professionisti sanitari laureati, l’esercizio della libera professione intramuraria; infine, introduce l’opportunità di stipulare schemi tipo convenzionali, in forma di accordi collettivi nazionali di lavoro, per l’erogazione di prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, in particolare a domicilio dell’utente.


 

 



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Articolazione del personale sanitario e sociale in professionisti e dirigenti)

1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla professione di assistente sociale, nell’ambito del comparto sanità, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, e che hanno esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.

 

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d’infanzia assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini degli infermieri. L’albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall’ordine di cui all’articolo 4, comma 2-bis; è consentita agli assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di infermiere la contemporanea iscrizione all’albo professionale degli infermieri e all’albo degli assistenti sanitari. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini delle ostetriche e possono deliberare l’unificazione all’ordine degli infermieri, fermo restando l’albo professionale separato. In tale caso l’ordine assume la denominazione di ordine degli infermieri e delle ostetriche»;

b) all’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sono istituiti l’ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative e gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell’area della riabilitazione, che afferiscono all’ordine medesimo. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

c) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l’ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie; ove ancora non esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale, che afferiscono al medesimo ordine. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

d) all’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l’ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione; ove non ancora esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione tecnica della prevenzione, che afferiscono al medesimo ordine. Tale ordine è, altresì, competente alla tenuta dell’albo professionale degli assistenti sanitari. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

2. Possono essere iscritti agli ordini istituiti dal comma 1, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all’esercizio delle predette professioni sanitarie, e i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L’iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie.

3. L’iscrizione agli albi professionali istituti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, non è obbligatoria per il personale che opera con rapporto di dipendenza presso la pubblica amministrazione.

4. Gli accordi di cui all’articolo 2, comma 2-bis, all’articolo 3, comma 2-bis e all’articolo 4, comma 2-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, come introdotti dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, sono raggiunti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

(Formazione e libera professione)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I diplomi di cui all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell’esercizio professionale e sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università.

2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in accordo con le scelte programmate dalle regioni garantiscono, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. D’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle università italiane garantisce l’aumento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica, ferma restando l’informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano agli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere il contratto di formazione e lavoro di cui all’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1999, n. 90; le medesime aziende, qualora sedi di corsi di formazione universitaria in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati presso gli stessi corsi.

2-quater. Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale l’individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali»;

b) all’articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per l’esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione, sia per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

2-ter. Con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio».

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3236

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della salute

(SIRCHIA)

di concerto col Ministro della difesa

(MARTINO)

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(MORATTI)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2004

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Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali

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Onorevoli Senatori. – In ordine al presente disegno di legge, va preliminarmente osservato che esso costituisce una rielaborazione del precedente disegno di legge di delega al Governo per la disciplina delle professioni sanitarie non mediche, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 febbraio 2003, sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha formulato osservazioni vincolanti, con parere del 15 aprile 2003, che hanno condizionato l’ulteriore iter.

    A seguito di incontri informali con i rappresentanti regionali, è stato predisposto il testo qui proposto che recepisce sostanzialmente sia quanto evidenziato dalle stesse regioni con il citato parere del 15 aprile 2003 – le quali tramite il coordinamento regionale hanno confermato l’adesione al medesimo – e sia le richieste successivamente formulate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche per quel che concerne l’istituzione di ordini professionali.

    Il presente disegno di legge, come il precedente, trae origine dall’esigenza di dare concreta attuazione alle modifiche intervenute nel titolo V della Costituzione a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con specifico riferimento alle professioni sanitarie. Il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, infatti, ricomprende questa materia tra quelle di legislazione concorrente, in ordine alle quali spetta allo Stato la determinazione, in via legislativa, dei princìpi fondamentali, mentre è riservata alla competenza regionale l’adozione della disciplina precettiva e di dettaglio.

    La scelta di un disegno di legge specifico è dettata dal particolare quadro normativo che caratterizza la disciplina della materia, per la quale è difficilmente praticabile il procedimento previsto nella legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

    La circostanza per cui le disposizioni dettate per le professioni sanitarie sono stratificate nel tempo e contenute in provvedimenti spesso aventi natura di fonte non primaria, tra loro non coordinati ed eterogenei, impedisce di enucleare con certezza dal corpo normativo vigente princìpi che possano definirsi, anche sotto un profilo tecnico-giuridico, «fondamentali». Stante tale situazione, l’operare attraverso una legge specifica è giustificato sia dall’esigenza di dover intervenire in modo organico sul complesso quadro normativo di riferimento, sia dalla necessità di assicurare maggiore certezza normativa ai successivi interventi di competenza regionale in un settore in continua evoluzione.

    Va altresì soggiunto che la soluzione adottata è in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell’autorevole parere reso in occasione del recente esame del regolamento per l’istituzione del profilo professionale di odontotecnico (parere Adunanza generale n. 67/02 dell’11 aprile 2002) nel quale si afferma, in linea di principio, la necessità da parte dello Stato di determinare con norme di rango primario i tratti della disciplina di settore che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario.

    Da qui l’esigenza di dover procedere con un intervento normativo ad hoc che, nel rispetto del nuovo assetto di competenze, consenta una graduale riorganizzazione del settore; in esso, peraltro, recependo le osservazioni delle regioni, sono già contenuti i princìpi fondamentali di competenza statale per l’istituzione di nuove professioni, dei loro contenuti e dei titoli richiesti per il relativo esercizio.

    L’articolo 1 circoscrive l’ambito di applicazione del provvedimento precisando che sono «professioni sanitarie non mediche» quelle regolamentate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, che esplicano determinate attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione sulla base di uno specifico titolo abilitante, ferma restando la competenza delle regioni per quel che concerne l’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario, non riconducibili alle professioni sanitarie e di quelle spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

    L’articolo 2 fissa i requisiti necessari per l’esercizio della professione: il titolo universitario viene rilasciato a seguito di un percorso formativo di livello universitario da svolgersi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate dalle regioni sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le medesime e le università (comma 1); è stata prevista altresì, recependo una richiesta del Ministero della difesa, la possibilità per il personale del Servizio sanitario militare di svolgere il percorso formativo presso le strutture dello stesso servizio individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, che garantisce la completezza del percorso formativo. Viene, inoltre, precisato, al comma 2, che l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all’esito dell’esame finale del corso di studio che ha valore di esame di Stato, abilitando all’esercizio della professione stessa, fermo restando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge. Ai fini di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni è inoltre disposta una verifica periodica dell’abilitazione da svolgersi secondo le modalità identiche a quelle che saranno previste per la professione medica.

    Il soddisfacimento delle previste condizioni, volte all’acquisizione di un elevato standard di formazione professionale ed al mantenimento della stessa, vale ad assicurare anche una maggiore qualificazione degli operatori italiani in ambito europeo.

    L’articolo 3 prevede una specifica delega al Governo per l’istituzione di ordini professionali per tutte quelle professioni attualmente sprovviste, attraverso anche un riordino della relativa disciplina. Ciò allo scopo di eliminare disparità di trattamento tra le professioni sanitarie già costituite in ordini e collegi e quelle che allo stato non giovano di tali opportunità, per consentire loro un pieno riconoscimento professionale a garanzia di prestazioni più qualificate nell’interesse dell’utente, eliminando in tale modo ogni sorta di abusivismo. A tale fine, vengono individuati i criteri posti alla base dei futuri decreti legislativi di attuazione della citata delega.

    Per quanto concerne l’individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche, il cui riconoscimento ed esercizio ha valore su tutto il territorio nazionale, ferme restando le ipotesi di recepimento di direttive comunitarie, nel percorso fissato dall’articolo 4 è previsto un coinvolgimento diretto degli organismi regionali, sia nella fase di proposta, in relazione ai fabbisogni riscontrati, (articolo 4, comma 1), sia nel momento della valutazione, mediante la designazione da parte della Conferenza Stato-Regioni di propri esperti nelle apposite commissioni operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministro della salute senza alcun onere aggiuntivo, che dovranno fornire il parere scientifico ai fini dell’individuazione (articolo 4, comma 3), sia, in fine, nella fase conclusiva del procedimento medesimo che prevede la stipula di appositi accordi Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (articolo 4, comma 2), e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei ministri.

    Con riferimento a tali accordi l’articolo 4, comma 4, stabilisce che gli stessi individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione. Ciò al fine di consentire il corretto inquadramento dei nuovi profili rispetto a quelli esistenti e di evitare, quindi, duplicazioni o sovrapposizioni con professioni già riconosciute o specializzazioni delle stesse, nonché per prevenire forme di esercizio abusivo spesso incentivate da ambiti di attività comuni a più profili.

    Il comma 6, invece, demanda la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all’articolo 2, ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilendo, altresì, che l’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.

    Facendo salva l’applicazione della normativa previgente per le professioni già riconosciute, l’articolo 5, al fine di assicurare alla disciplina di settore maggiore uniformità sotto il profilo procedurale, stabilisce che si può procedere anche a integrazioni delle professioni già riconosciute, mediante il procedimento individuato nell’articolo 4.

    Il comma 3 dell’articolo 5 precisa, infine, che il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

 



Relazione tecnica

Dal disegno di legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, delle regioni e delle aziende sanitarie. Infatti, i contenuti in esso previsti hanno esclusivamente lo scopo di intervenire in modo organico e unitario sul complesso quadro normativo di riferimento in materia di professioni sanitarie, relativamente alla loro istituzione, ai contenuti e al relativo esercizio, nel rispetto del nuovo assetto di competenze intervenuto con la modifica del Titolo V della Costituzione.

        A tale riguardo, si rappresenta che, per quel che concerne le previsioni contenute nell’articolo 2, relativo ai requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie non mediche, non sono suscettibili di determinare ulteriori costi, in quanto le modalità del percorso formativo e le verifiche periodiche rientrano nei compiti istituzionali già spettanti alle strutture coinvolte e nell’ambito dei piani di educazione continua, autofinanziati dalle relative tariffe.

        Anche l’attuazione dell’articolo 3, recante la delega per l’istituzione di ordini professionali, non comporta riflessi finanziari sul bilancio dello Stato, poiché i costi di istituzione e funzionamento degli stessi, vengono imputati al bilancio dell’ente che è alimentato dalle quote di iscrizione versate dai soggetti interessati.

        Infine, per l’articolo 4, valgono le stesse considerazioni circa l’assenza di ulteriori oneri, atteso che le commissioni ivi previste sono operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità e che, comunque, in ogni caso agli eventuali ulteriori partecipanti designati sia dal Ministro della salute e sia dalla Conferenza Stato-Regioni non compete alcun compenso, trattandosi di svolgimento di attività istituzionale in rappresentanza delle amministrazioni di appartenenza e, conseguentemente, senza determinazione di costi aggiuntivi.

 

Analisi tecnico-normativa

a)  Analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente con l’orientamento comunitario

        Il disegno di legge non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun problema di compatibilità con l’ordinamento interno, nè con l’ordinamento comunitario

b)  Analisi delle compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni

        Il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle regioni, dal momento che vengono dettati solo i princìpi fondamentali della materia delle professioni sanitarie (nel caso di specie trattasi di legislazione concorrente) nell’ambito dei quali le disposizioni precettive e di dettaglio sono rimesse alla competenza regionale.

c)  Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti normativi citati nel disegno di legge risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.

 

 

 

Allegato all’analisi tecnico-normativa

a)  Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

        Non risultano giudizi di costituzionalità in corso che riguardino la materia oggetto del presente disegno di legge.

b)  Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento.

        Pur avendo riscontrato l’esistenza di varie iniziative parlamentari intese a disciplinare specifiche figure professionali sanitarie, tuttavia, non risultano, allo stato, all’esame del Parlamento proposte di legge in itinere relative a materia analoga che definiscano i princìpi fondamentali di competenza statale per l’istituzione di nuove professioni, che, per il provvedimento proposto, discende dall’espressa esigenza di consentire l’enucleazione di princìpi chiari e specifici atti a garantire l’assetto unitario della disciplina.

        Per quel che concerne, invece, l’articolo 3 del testo, relativo alla delega per l’istituzione di ordini, risulta in corso di esame parlamentare l’atto Senato n. 1928 e abbinati recante istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità.

 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

a)  Ambito dell’intervento; destinatari diretti e indiretti

        Il disegno di legge legislativo è finalizzato a definire la nozione di professioni sanitarie non mediche e ad individuare, per quanto di competenza statale, i princìpi fondamentali della materia, con particolare riguardo alle modalità procedurali per l’istituzione delle nuove professioni.

    Destinatari diretti sono pertanto gli organi istituzionali (Stato, regioni e province autonome) deputati a dare attuazione ai nuovi princìpi.

    Destinatari indiretti sono gli esercenti le professioni sanitarie non mediche e coloro che esercitano attività non ricomprese tra le professioni riconosciute e che aspirano ad ottenere detto riconoscimento. Sono inoltre da considerarsi destinatari indiretti gli utenti delle attività svolte dai professionisti di cui trattasi.

b) Obiettivi e risultati attesi

        L’obiettivo è quello di superare la situazione di stallo venutasi a creare con riferimento al settore delle professioni sanitarie, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al Titolo V della Costituzione, avuto riguardo in particolare alla nuova formulazione dell’articolo 117, che da un lato impone di individuare i princìpi fondamentali della materia e dall’altro preclude la possibilità di disciplinarla con atto regolamentare, non essendo più attuali le previsioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

c)  Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni

        Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato; un riflesso immediato e diretto nei confronti dell’attività della pubblica ammininistrazione discende dalla previsione della nomina da parte del Ministero della salute di apposite commissioni nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, deputate al rilascio del parere tecnico-scientifico nel procedimento volto all’individuazione di nuove professioni.

d)  Impatto sui destinatari diretti

        Al Ministero della salute è demandato l’onere di provvedere alla nomina delle commnissioni di cui alla lettera c); alle regioni la partecipazione all’intero procedimento di individuazione sulla base anche della determinazione dei fabbisogni ad esse demandata, connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali; al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la definizione degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea.

e)  Impatto sui destinatari indiretti, stima degli effetti immediati e differiti della nuova normativa sulle varie categorie di soggetti interessati

        Della riorganizzazione del settore beneficeranno senz’altro sia gli operatori sanitari, i quali potranno contare su una disciplina di principio che valorizza la loro professionalità e li tutela di fronte ad attività abusive, sia l’utenza, alla quale verrà garantito un più qualificato e certificato livello di assistenza.

 

 



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono professioni sanitarie non mediche quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o di riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie.

3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Requisiti)

1. L’esercizio delle professioni sanitarie non mediche di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento di un titolo universitario valido sull’intero territorio nazionale, rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

2. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all’esito dell’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica. Per il personale militare, l’attività di verifica periodica dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica può essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario militare.

 

Art. 3.

(Ordini)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b);

b) possibilità di costituire, in relazione al numero degli operatori ed al fine di garantire la funzionalità e l’economicità della gestione ordinistica, un unico ordine professionale per più professioni appartenenti alla stessa area di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, prevedendo al loro interno specifici albi per le singole professioni e garantendo l’autonomia dell’azione disciplinare nell’ambito di ciascun albo;

c) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

d) disciplinare i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

 

 

Art. 4.

(Individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche)

1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche, il cui riconoscimento ed esercizio debbono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministro della salute e dalla Conferenza Stato-regioni senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già riconosciute o specializzazioni delle stesse.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all’articolo 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.

 

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Alle professioni sanitarie non mediche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 4 della presente legge, in sede di Conferenza Stato-regioni, si può procedere a integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Esame in sede referente presso la 12ª Commissione Igiene e sanità


IGIENE E SANITA’ (12a)

MercolEDÌ 23 luglio 2003

154a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(2159) BETTONI BRANDANI e altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Esame congiunto e rinvio)

 

Il relatore, senatore SALINI, riferisce sul disegno di legge n. 1928, il quale prevede l'istituzione di ordini - con l'eventuale articolazione in albi separati - per le professioni sanitarie che attualmente ne sono sprovvisti.

L'intento del disegno di legge - prosegue il relatore - è di definire un'organizzazione uniforme per tali professioni, risolvendo ogni questione relativa alla rappresentatività di quelle attualmente non comprese in alcun ordine e favorendo il contrasto dell'esercizio abusivo delle medesime.

L’articolo 2, comma 1, del disegno di legge dispone che la Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia assuma la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia», con articolazione delle professioni in oggetto in albi separati all’interno dell'unico ordine. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che la Federazione nazionale delle ostetriche assuma la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche»e che essa possa deliberare l’unificazione con l'ordine degli infermieri professionali - con albi separati e con la conseguente denominazione di «ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche» -.

L’articolo 3, prosegue il relatore, dispone che, con decreto del Ministro della salute, sia costituito per le professioni dell'area della riabilitazione un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministro della salute.

Analogamente, l’articolo 4, comma 1, stabilisce che per le professioni dell’area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale un decreto del Ministro della salute istituisca l’ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni individuate dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale individuato con decreto del Ministro della salute. Il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica assuma la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e che possa deliberare l’unificazione con l’ordine delle altre professioni di quest’area (sempre con articolazione in albi separati), assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

L’articolo 5, prosegue il relatore, prevede, infine, che, con decreto del Ministro della salute, sia costituito per le professioni dell'area della prevenzione un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni individuate dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale individuato con decreto del Ministro della salute.

Il relatore, senatore Salini, riferisce quindi sul disegno di legge n. 2159, le cui disposizioni sono in parte simili a quelle dell'A.S. n. 1928. Esse infatti consistono in primo luogo, nel superamento delle diversità attualmente esistenti fra le professioni sanitarie, garantendo per tutte l’istituzione di appositi ordini professionali con relativi albi, al fine di promuovere un pieno riconoscimento della loro autonomia professionale ed un'efficace opera di contrasto all’esercizio abusivo.

L’articolo 1 del disegno di legge, prosegue il relatore, definisce l’articolazione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, nonché degli assistenti sociali (nell'ambito del comparto della sanità), distinguendo: i professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito prima dell’attivazione dei corsi di laurea ovvero di diploma equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; i professionisti-dirigenti, in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno 5 anni.

L’articolo 2 del disegno di legge, novellando la legge 10 agosto 2000, n. 251, prevede l'istituzione di nuovi ordini - con l'eventuale articolazione in albi separati - per le professioni sanitarie che attualmente ne sono sprovvisti. La disciplina proposta è in parte analoga a quella dell'A.S. n. 1928. Le differenze principali che essa presenta sono le seguenti: l'albo professionale degli assistenti sanitari è gestito dall'ordine delle professioni tecniche della prevenzione; non si fa alcun riferimento ai tecnici sanitari di radiologia medica; l'istituzione degli ordini (diversi da quelli delle federazioni che cambino denominazione) avviene con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - anziché con decreto del Ministero della salute -; l'iscrizione a tutti i nuovi ordini è limitata ai soggetti in possesso di titoli universitari abilitanti all’esercizio delle relative professioni sanitarie - o di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 -. All'iscrizione è subordinato l’esercizio delle professioni stesse; essa invece non è obbligatoria - ai sensi del comma 3 del presente articolo 2 - per il rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione.

Anche l’articolo 3, prosegue il relatore, novella la legge 10 agosto 2000, n. 251, disponendo: l’equipollenza dei diplomi di cui al citato articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, ai diplomi di laurea corrispondenti; il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e l'incremento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica; l'applicazione, in linea di principio, da parte delle suddette aziende, del contratto di formazione e lavoro (del comparto sanità) per gli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere; la possibilità, sempre per le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati con i corsi svoltisi presso le medesime; il compito, per la contrattazione collettiva nazionale, di individuare forme di incentivazione per la mobilità degli infermieri medesimi; l'estensione, per i professionisti oggetto del presente disegno di legge che siano alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, della disciplina sull'esercizio della libera professione posta dai commi 2 e 3 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo; nonché la possibilità che le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi nazionali di lavoro, in particolare ai fini di estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio.

Il relatore propone infine di assumere il disegno di legge n. 1928 come testo base per la discussione, esprimendo l’auspicio che questo possa essere integrato da disposizioni relative alle figure professionali degli infermieri generici e delle puericultrici.

 

Il presidente TOMASSINI concorda con l’auspicio espresso dal senatore Salini ed il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 11,40.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

giovEDÌ 4 dicembre 2003

175a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità.

(2159) BETTONI BRANDANI e altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio 2003.

 

Il presidente TOMASSINI ribadisce la volontà, già espressa in sede di Ufficio di Presidenza, di richiedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge nn. 1928 e 2159.

Chiede pertanto ai rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione e al rappresentante del Governo di esprimersi in merito.

 

I senatori MASCIONI (DS-U), TREDESE (FI), SALZANO (UDC), CARELLA (Verdi-U) e BOLDI (LP) esprimono l’assenso dei rispettivi Gruppi.

 

Il sottosegretario CURSI esprime a sua volta parere favorevole.

 

Il presidente TOMASSINI prende atto di quanto dichiarato e si riserva di accertare il consenso dei Gruppi mancanti.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

195a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita'

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 dicembre 2003.

 

Interviene il senatore SALZANO (UDC), il quale dichiara il favore del proprio Gruppo sul disegno di legge n. 1928, in quanto esso è volto a colmare un vuoto legislativo nel senso di garantire il necessario riconoscimento a professionalità sanitarie che assicurano un contributo rilevante alla tutela della salute pubblica. In particolare, ritiene che l'approvazione del provvedimento sia indispensabile per combattere efficacemente l'esteso fenomeno dell'abusivismo in questo settore.

 

Il senatore CARELLA (Verdi-U) ribadisce il proprio favore rispetto al trasferimento - già richiesto - alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, lamentando, a tale proposito l'eccessivo protrarsi dell'attesa. Soffermandosi sugli esiti dell'attività legislativa svolta dalla Commissione in sede deliberante, ricorda quindi come il disegno di legge sugli informatori scientifici del farmaco, approvato già da tempo, sia tuttora fermo presso la Commissione Affari sociali della Camera. Sollecita pertanto il presidente Tomassini a concordare un incontro congiunto con il Presidente ed i Capigruppo della suddetta Commissione, al fine di garantire un esito positivo, nel più breve tempo possibile, del procedimento di approvazione del suddetto disegno di legge. Auspica che analogo esito possano avere i disegni di legge in titolo, una volta approvati.

 

Il senatore TATO' (AN) interviene esprimendo il sostegno del proprio Gruppo sul disegno di legge n. 1928, il quale avrà, se approvato, l'effetto positivo di fare emergere una serie di attività che attualmente si svolgono al di fuori di ogni regola tributaria.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) si associa agli interventi precedenti. Ricorda che, oltre al disegno di legge sugli informatori scientifici del farmaco, è tuttora lontano dall'approvazione dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge sul sangue e le attività trasfusionali, a sua volta approvato dalla Commissione in sede deliberante. Conviene con il senatore Carella in merito all'opportunità di concordare con la XII Commissione della Camera le forme di collaborazione necessarie ad una più rapida approvazione dei disegni di legge citati.

Ribadisce quindi il proprio giudizio positivo in merito al trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, stante la necessità di approntare al più presto uno strumento normativo teso a contrastare l'abusivismo in questo specifico settore.

 

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), nell'auspicare una rapida conclusione dell'iter attraverso lo strumento della sede deliberante, sottolinea la necessità di disporre di una normativa nazionale riguardante le professioni sanitarie, al fine di assicurare l'uniformità nei livelli di assistenza prestati agli utenti e nei percorsi di formazione dei professionisti. Concorda inoltre con il senatore Tato' in merito agli effetti di maggiore regolarità fiscale che possono essere attesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Auspica infine che da parte della Camera dei deputati si mostri in futuro una sollecitudine rispetto ai disegni di legge approvati dalla Commissione pari a quella che ha contraddistinto l'atteggiamento della stessa nei confronti dei disegni di legge già approvati dalla XII Commissione della Camera.

 

La senatrice BOLDI (LP), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge n. 1928, pone l'accento sulla necessità di definire in modo chiaro lo stato giuridico di tutti i professionisti della sanità, nonché di garantirne il migliore livello di preparazione. Dichiarando di condividere lo spirito degli interventi dei colleghi, si sofferma sul rischio che anche il disegno di legge sulla sindrome da morte improvvisa del lattante (SIDS), approvato con il consenso di maggioranza ed opposizione in sede deliberante, non riceva l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

 

Interviene il senatore FASOLINO (FI) che, auspicando una rapida conclusione dell'iter di approvazione dei disegni di legge in esame, si associa all'invito rivolto al Presidente perché stabilisca con la XII Commissione della Camera le forme di collaborazione che riterrà più opportune, le quali dovrebbero riguardare anche il disegno di legge sugli informatori scientifici del farmaco. Si sofferma quindi sul rapporto con il Governo, il quale dovrebbe impegnarsi maggiormente nel rapportarsi con la Commissione in merito all'attività legislativa, in modo che la Commissione non si trovi costretta ad adeguarsi passivamente alle scelte del Governo.

 

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) rileva che, a fronte dell'attività costruttiva svolta dalla Commissione, anche grazie all'atteggiamento aperto del presidente Tomassini, non vi è un atteggiamento altrettanto positivo da parte del Governo, nonostante l'impegno personale del sottosegretario Cursi, in quanto il Ministro della salute si è sempre dimostrato scarsamente propenso a confrontarsi con il Parlamento in merito ai provvedimenti proposti.

Sottolinea quindi il proprio favore rispetto ai disegni di legge in titolo, in quanto rappresentano la possibilità di realizzare un ulteriore progresso, rispetto alle leggi approvate nella scorsa legislatura, nella materia delle professioni sanitarie, per le quali è auspicabile che vi sia una normativa uniforme a livello nazionale. Rileva inoltre la necessità che il Governo provveda a sollecitare le università perché queste attivino i percorsi di studio necessari a soddisfare l'alta domanda di formazione nel settore delle professioni sanitarie.

 

Interviene il senatore TREDESE (FI), il quale concorda con il senatore Carella in merito all'opportunità di instaurare un rapporto di costruttiva collaborazione con la Commissione Affari sociali della Camera, al fine di non vanificare lo spirito costruttivo che ha caratterizzato l'attività della Commissione, e che ha condotto, in non rari casi, all'approvazione di disegni di legge con il convergente favore dei Gruppi di maggioranza e di opposizione. Considera inoltre urgente provvedere a mettere ordine nel mercato delle professioni sanitarie, allo scopo di tutelare i cittadini dai rischi dovuti alla presenza di operatori non qualificati.

 

Il presidente TOMASSINI , nel condividere le perplessità espresse in ordine ai ritardi nell'iter di approvazione dei provvedimenti da parte della Camera dei deputati, rileva tuttavia che vi sono comunque segnali positivi per quanto riguarda l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento dei disegni di legge riguardanti la SIDS e le attività trasfusionali e si dichiara disponibile a sollecitare un incontro con il Presidente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, nei termini emersi dal dibattito.

Propone quindi di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 23 marzo, alle ore 18. La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MARTEDÌ 30 MARZO 2004

198a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita'

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

 

Il presidente TOMASSINI dà notizia dei contenuti della lettera con cui il Presidente del Senato lo ha informato del parere contrario del Governo in merito alla riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo, in ragione dell'imminente presentazione all'esame del Consiglio dei ministri di un disegno di legge riguardante analoga materia, predisposto dal Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'istruzione. Propone quindi alla Commissione di procedere comunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1928, riservandosi di procedere alla congiunzione del disegno di legge governativo con i provvedimenti attualmente in esame, una volta che esso sia stato assegnato alla Commissione.

 

La Commissione conviene.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) esprime il timore che l'iniziativa del Governo possa cagionare un eccessivo allungamento dei tempi necessari all'approvazione della nuova normativa riguardante gli ordini delle professioni sanitarie, in contraddizione con la comune volontà, manifestata all'interno della Commissione, di pervenire ad una rapida conclusione dell'iter.

 

Il sottosegretario CURSI dichiara di condividere la proposta del presidente Tomassini in merito alla prosecuzione dell'esame congiunto, in attesa del preannunciato testo governativo relativo alle professioni sanitarie.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) sottolinea come, nel caso di una mancata approvazione da parte del Consiglio dei ministri del testo di iniziativa ministeriale, il Parlamento abbia comunque il dovere di riaffermare la propria centralità quale organo legislativo, riprendendo con spirito costruttivo l'esame dei disegni di legge in titolo al fine di giungere rapidamente all'approvazione da parte della Commissione e dell'Aula.

 

Il presidente TOMASSINI prende atto di quanto rilevato e ribadisce la sua proposta di attendere la presentazione da parte del Governo del proprio disegno di legge, restando fermo che, decorsi inutilmente i trenta giorni prevista dal comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento, la Commissione riprenderà l'esame dei disegni di legge in titolo.

 

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1928.

 

Sull'emendamento 1.1 interviene il relatore SALINI (FI), sottolineandone la finalità consistente nel delimitare con maggiore precisione le specificità dei requisiti tipici delle diverse professioni sanitarie.

 

Nell'illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.3, il senatore DI GIROLAMO (DS-U) rileva come entrambi rispondano all'esigenza di una più adeguata collocazione della categoria delle assistenti sanitarie, la quale è, per le sue caratteristiche operative, assimilabile alle professioni della prevenzione.

 

Il relatore SALINI (FI) illustra brevemente gli emendamenti 2.2 e 2.4, sottolineando in particolar modo la necessità di collocare le assistenti sanitarie nell'ambito, loro più congruo, delle professioni della prevenzione.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) interviene per illustrare l'emendamento 3.1, volto a conferire un dovuto riconoscimento ad un settore di sempre maggiore importanza sociale quale quello della riabilitazione.

 

Interviene brevemente il senatore LONGHI (DS-U) per illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.4, sottolineando come questi siano volti ad assicurare una più razionale formulazione dell'articolo 4, in merito all'istituzione dell'ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie.

 

Il relatore SALINI (FI) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3, a propria firma, mettendone in evidenza la natura eminentemente tecnica, essendo essi mirati ad una migliore formulazione dell'articolo 4.

 

L'emendamento 5.1 è dato per illustrato.

 

Sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 interviene il senatore DI GIROLAMO (DS-U), il quale rileva come il primo sia finalizzato a porre rimedio alla pregressa eterogeneità dei percorsi formativi relativi alle diverse professioni sanitarie, nonché ad istituire un meccanismo di concertazione che coinvolga il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevenire eventuali ricorsi da parte delle regioni e delle province autonome, in sintonia con la natura concorrente della materia. E' inoltre importante che nel Consiglio di ciascun ordine vi sia almeno un rappresentante di ciascun albo afferente all'ordine stesso, così che le professioni più deboli numericamente non siano escluse dall'organo collegiale. In riferimento all'emendamento 5.0.3, osserva la necessità di evitare la costituzione di ordini che, a causa dell'eccessivo numero di iscritti, si rivelino di difficile gestione.

 

Interviene per illustrare gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4 il relatore SALINI (FI), il quale sottolinea come il primo risponda ad esigenze di buona tecnica legislativa. In riferimento al secondo, rileva l'opportunità di prevedere la necessaria disciplina per le professioni degli infermieri generici, delle puericultrici esperte e degli infermieri psichiatrici, da organizzare in un collegio professionale con albi distinti.

 

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.4, 5.0.1 e 5.0.3.

 

Il sottosegretario CURSI, dopo avere espresso apprezzamento per le considerazioni emerse nel corso del dibattito, manifesta perplessità, riferendosi agli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, in ordine alla scelta di fissare a ventimila il numero minimo di iscritti necessari alla costituzione di un ordine autonomo. Invita pertanto il relatore a riformulare l'emendamento 5.0.3 escludendo tale previsione, nonché a trasformare l'emendamento 5.0.4 in un ordine del giorno.

 

Il presidente TOMASSINI dichiara di condividere tale proposta.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1928

 

 

Art. 1.

 

1.1

Il Relatore

        Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie,» inserire: «nel rispetto dei diversi iter formativi».

 

 

Art. 2.

 

2.1

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi, Mascioni

        Al comma 1, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «delle assistenti sanitarie».

 

2.2

Il Relatore

        Al comma 1, sostituire le parole: «assumono la denominazione di “Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia“» con le seguenti: «assumono la denominazione di “Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali e delle vigilatrici d’infanzia“».

        Conseguentemente, nell’articolo 5, comma 1, inserire dopo le parole: «per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,» le seguenti: «ivi compresa quella di assistente sanitario,» e sostituire la parola: «e» con le seguenti: «che siano».

 

2.3

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi, Mascioni

        Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L’albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall’ordine di cui all’articolo 5».

 

2.4

Il Relatore

        Al comma 2 sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del comma ed aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. Gli organi competenti della Federazione di cui al comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificaizione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti».

 

 

Art. 3.

 

3.1

Mascioni, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Longhi

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 3. - 1. Per tutte le professioni dell’area della riabilitazione, così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative comprendente gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell’area della riabilitazione che afferiscono all’ordine medesimo.»

 

 

Art. 4.

 

4.1

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per tutte le professioni dell’area tecnico sanitaria, così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale delle professioni tecnico sanitarie comprendente gli albi professionali di ciascuna professione dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale che afferiscono al medesimo ordine.»

 

4.2

Il Relatore

Al comma 2 sostituire le parole: «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica», con le seguenti: «Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica».

 

4.3

Il Relatore

        Al comma 2, sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del comma ed aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. Gli organi competenti della Federazione istituita ai sensi del comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti».

 

4.4

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

        Al comma 2, sopprimere le parole: «assumendo la denominazione di “ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali“».

 

 

Art. 5.

 

5.1

Bettoni Brandani, Di Girolamo, Mascioni, Longhi

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per tutte le professioni tecniche della prevenzione così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione comprendenti gli albi professionali di ciascuna professione che afferisca al medesimo ordine».

 

5.0.1

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

 

        1. Possono essere iscritti agli ordini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all’esercizio delle predette professioni sanitarie ed i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L’iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie.

        2. I criteri e le modalità per la istituzione degli ordini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono disciplinati, entro novanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Gli accordi prevedono l’autonomia disciplinare e funzionale di ciascun albo e la garanzia della presenza, nel consiglio di ciascun ordine, di almeno un rappresentante di ciascun albo afferente all’ordine stesso».

 

5.0.2

Il Relatore

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

 

        1. Qualora una professione sanitaria, di cui alla presente legge, sia composta da un numero di professionisti che superi le 20.000 (ventimila) unità, può costituirsi in un Ordine proprio.

        2. L’iscrizione ai predetti ordini, costituisce condizione obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie, salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

        3. Gli oneri di costituzione sono a totale carico degli iscritti ai rispettivi ordini.

 

5.0.3

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

 

        1. Qualora il singolo albo professionale raggiunga il numero di 20.000 iscritti si costituisce in ordine autonomo».

 

5.0.4

Il Relatore

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie)

 

        1. Per le professioni degli infermieri generici, delle puericultrici esperte e degli infermieri psichiatrici è costituito, con decreto del Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Collegio professionale specifico con albi separati per ognuna delle dette professioni, fino ad esaurimento».

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

203a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita'

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 marzo 2004.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge n. 1928, assunto come testo di riferimento e già illustrati nella seduta del 30 marzo scorso.

 

Il relatore, senatore SALINI (FI), esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.2, 2.4, invitando il senatore Di Girolamo al ritiro degli emendamenti 2.1 e 2.3.

 

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme.

 

Previa verifica del numero legale, si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1 che risulta approvato.

 

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.1 e 2.3.

 

Posti ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 2.2 e 2.4.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1928

Art. 1.

1.1

Il Relatore

        Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie,» inserire: «nel rispetto dei diversi iter formativi».

 

Art. 2.

2.1

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi, Mascioni

        Al comma 1, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «delle assistenti sanitarie».

 

2.2

Il Relatore

        Al comma 1, sostituire le parole: «assumono la denominazione di “Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia“» con le seguenti: «assumono la denominazione di “Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali e delle vigilatrici d’infanzia“».

        Conseguentemente, nell’articolo 5, comma 1, inserire dopo le parole: «per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,» le seguenti: «ivi compresa quella di assistente sanitario,» e sostituire la parola: «e» con le seguenti: «che siano».

 

2.3

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi, Mascioni

        Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L’albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall’ordine di cui all’articolo 5».

 

2.4

Il Relatore

        Al comma 2 sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del comma ed aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. Gli organi competenti della Federazione di cui al comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificaizione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti».

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

204a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Il relatore SALINI (FI) illustra l'emendamento 3.1, volto a sostituire con un unico articolo gli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge n. 1928 e formulato sulla base delle osservazioni precedentemente rese dalla Commissione Affari costituzionali.

 

Il sottosegretario CURSI si dichiara contrario alla disposizione di cui alla lettera i) del comma 1, compresa nell'emendamento 3.1, esprimendo dubbi sull'utilità dell'istituzione di collegi specifici per le categorie ivi menzionate, in ragione dell'esistenza di una realtà solida come la Federazione Nazionale dei collegi IPASVI. Esprime inoltre perplessità sulle implicazioni finanziarie della disposizione.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) si associa a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo.

 

Il presidente TOMASSINI, su richiesta del senatore Mascioni, dispone una sospensione della seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 8,55.

 

Il relatore SALINI (FI) , accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, presenta l'emendamento 3.1 (testo 2), dal cui testo è esclusa la citata lettera i) di cui alla precedente formulazione, preannunciando che il relativo contenuto sarà oggetto di un apposito ordine del giorno.

 

Il sottosegretario CURSI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 2).

 

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 3.1 (testo 2) viene posto ai voti, risultando accolto. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1.

 

Si intendono altresì ritirati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 del disegno di legge n. 1928, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali.

 

Il relatore SALINI (FI) illustra gli ordini del giorno 0/1928/1/12 e 0/1928/2/12 - pubblicati in allegato al presente resoconto - riguardanti rispettivamente il riconoscimento per gli infermieri generici, le puericultrici e gli infermieri psichiatrici, e la rappresentanza degli albi nel Consiglio del relativo Ordine professionale.

 

Il sottosegretario CURSI dichiara di accogliere come raccomandazione entrambi gli ordini del giorno.

 

Il presidente TOMASSINI pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1928, con le modifiche ad esso apportate.

 

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1928 ed a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2159, autorizzandolo altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonché a richiedere di svolgere la relazione orale.

 

La seduta termina alle ore 9.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1928

 

Art. 3.

 

3.1

Il Relatore

        Sostituire gli articoli 3, 4 e 5 con il seguente.

        «Art. 3. – (Professioni della riabilitazione, tecnico-diagnostiche e tecnicoassistenziali, della prevenzione, infermieri generici, puericultrici ed infermieri psichiatrici). – 1. Il Governo è delegato a adottare, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi alle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituire, per tutte le professioni dell’area della riabilitazione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

            b) istituire, per tutte le professioni dell’area tecnico-diagnostica e tecnicoassistenziale, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

            c) prevedere che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali assumano la denominazione di “Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica“ e che gli organi competenti della stessa e quelli della Federazione istituita ai sensi della precedente lettera b) possano stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti;

            d) istituire, per tutte le professioni dell’area della prevenzione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi compresa quella di assistente sanitario;

            e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui all’articolo 2 o di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, nell’ipotesi in cui il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

            g) definire, per le professioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

            h) individuare i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui alle precedenti lettere da a) ad e);

            i) istituire, fino ad esaurimento dei relativi iscritti, un collegio professionale specifico per gli infermieri generici, le puericultrici e gli infermieri psichiatrici, con albi separati per ciascuna delle suddette professioni, individuando i titoli necessari ai fini dell’iscrizione nei medesimi albi.

        2. Gli schemi dei decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data della trasmissione medesima. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

        3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

3.1 (Testo 2)

Il Relatore

        Sostituire gli articoli 3, 4 e 5 con il seguente.

        «Art. 3. – (Professioni della riabilitazione, tecnico-diagnostiche e tecnicoassistenziali, della prevenzione, infermieri generici, puericultrici ed infermieri psichiatrici). – 1. Il Governo è delegato a adottare, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi alle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituire, per tutte le professioni dell’area della riabilitazione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

            b) istituire, per tutte le professioni dell’area tecnico-diagnostica e tecnicoassistenziale, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

            c) prevedere che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali assumano la denominazione di “Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica“ e che gli organi competenti della stessa e quelli della Federazione istituita ai sensi della precedente lettera b) possano stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti;

            d) istituire, per tutte le professioni dell’area della prevenzione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi compresa quella di assistente sanitario;

            e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui all’articolo 2 o di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, nell’ipotesi in cui il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

            g) definire, per le professioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

            h) individuare i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui alle precedenti lettere da a) ad e).

        2. Gli schemi dei decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data della trasmissione medesima. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

        3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

3.2

Mascioni, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Longhi

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 3. - 1. Per tutte le professioni dell’area della riabilitazione, così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative comprendente gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell’area della riabilitazione che afferiscono all’ordine medesimo.»

 

 

Art. 4.

4.1

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per tutte le professioni dell’area tecnico sanitaria, così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale delle professioni tecnico sanitarie comprendente gli albi professionali di ciascuna professione dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale che afferiscono al medesimo ordine.»

 

4.2

Il Relatore

Al comma 2 sostituire le parole: «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica», con le seguenti: «Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica».

 

4.3

Il Relatore

        Al comma 2, sopprimere le parole da: «e possono», fino alla fine del comma ed aggiungere il seguente comma:

        «2-bis. Gli organi competenti della Federazione istituita ai sensi del comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti».

 

4.4

Longhi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni

        Al comma 2, sopprimere le parole: «assumendo la denominazione di “ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali“».

 

 

Art. 5.

5.1

Bettoni Brandani, Di Girolamo, Mascioni, Longhi

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per tutte le professioni tecniche della prevenzione così come determinate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, è istituito l’ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione comprendenti gli albi professionali di ciascuna professione che afferisca al medesimo ordine».

 

5.0.1

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

 

        1. Possono essere iscritti agli ordini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all’esercizio delle predette professioni sanitarie ed i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L’iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie.

        2. I criteri e le modalità per la istituzione degli ordini di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono disciplinati, entro novanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Gli accordi prevedono l’autonomia disciplinare e funzionale di ciascun albo e la garanzia della presenza, nel consiglio di ciascun ordine, di almeno un rappresentante di ciascun albo afferente all’ordine stesso».

 

5.0.2

Il Relatore

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

 

        1. Qualora una professione sanitaria, di cui alla presente legge, sia composta da un numero di professionisti che superi le 20.000 (ventimila) unità, può costituirsi in un Ordine proprio.

        2. L’iscrizione ai predetti ordini, costituisce condizione obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie, salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

        3. Gli oneri di costituzione sono a totale carico degli iscritti ai rispettivi ordini.

 

5.0.3

Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

 

        1. Qualora il singolo albo professionale raggiunga il numero di 20.000 iscritti si costituisce in ordine autonomo».

 

5.0.4

Il Relatore

        Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

 

«Art. 5-bis.

(Disposizioni transitorie)

 

        1. Per le professioni degli infermieri generici, delle puericultrici esperte e degli infermieri psichiatrici è costituito, con decreto del Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Collegio professionale specifico con albi separati per ognuna delle dette professioni, fino ad esaurimento».

 


 

ORDINI DEL GIORNO

0/1928/1/12

Il Relatore

        La 12ª Commissione invita il Governo a verificare la possibilità di costituire un albo o di definire altre forme giuridiche di riconoscimento per gli infermieri generici, le puericultrici e gli infermieri psichiatrici.

 

0/1928/2/12

Il Relatore

        La 12ª Commissione invita il Governo a verificare la possibilità di garantire, nel consiglio di ciascuno degli ordini professionali sanitari di nuova costituzione, la presenza di almeno un rappresentante di ciascun albo afferente all’ordine stesso.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

255a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Maria Elisabetta Alberti Casellati e  Cursi. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali  

(1645) Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005  

(1928) Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005'  

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(Esame congiunto e rinvio) 

 

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 sono stati rinviati dall'Assemblea in Commissione i disegni di legge nn. 1928, 2159, per i quali la Commissione aveva proceduto ad un esame congiunto, e il disegno di legge n. 1645. Pertanto per tali disegni di legge propone di dare per acquisita la relazione già svolta.

Conviene la Commissione.

 

Quindi, il relatore SALINI (FI)  rileva che il disegno di legge n. 3236 concerne le professioni sanitarie non mediche, oggetto della legge 10 agosto 2000, n. 251. Esse sono le professioni sanitarie infermieristiche, quella ostetrica e le professioni rientranti in una delle seguenti tre aree: della riabilitazione; tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale; della prevenzione. Ricorda quindi che per l'individuazione delle singole figure professionali, occorre attualmente far riferimento al decreto ministeriale 29 marzo 2001.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame – prosegue il relatore - prevede che l'esercizio di una delle professioni in esame sia subordinato al conseguimento di un titolo universitario e al superamento dell'esame di Stato, fermo restando il valore abilitante dei titoli "già riconosciuti come tali" ai sensi della disciplina fino ad ora vigente. Il percorso formativo universitario deve svolgersi, in tutto o in parte, presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, individuate dalle regioni sulla base di appositi protocolli di intesa tra le stesse e le università. Alcune norme particolari sono al riguardo previste per il personale del servizio sanitario militare e per quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza. L'articolo 2 specifica altresì che l'iscrizione all'albo è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti, e che l'abilitazione è sottoposta a verifica periodica. L'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo ai fini dell'istituzione, per le professioni in oggetto, dei relativi ordini e della trasformazione nei medesimi dei collegi professionali attualmente esistenti.

Nota il relatore che in sede di esercizio della delega: possono essere previsti ordini unici per più professioni appartenenti alla stessa area, ferme restando l'articolazione in distinti albi per ciascuna professione e l'autonomia dell'azione disciplinare nell'ambito di ogni albo; è definito, in relazione al numero degli operatori, l'eventuale livello di organizzazione periferica - provinciale o regionale - dell'ordine; sono disciplinati i principi a cui devono conformarsi gli statuti e i regolamenti dei medesimi ordini.

In merito all’articolo 4, osserva che esso stabilisce i criteri e le procedure per l'individuazione e il riconoscimento di nuove professioni sanitarie non mediche. Alla stessa disciplina di cui all'articolo 4 fa rinvio il comma 2 del successivo articolo 5 per l'ipotesi di integrazione dell'ambito delle figure professionali già riconosciute. L'articolo 5 reca altresì disposizioni finali e di natura finanziaria.

 

Il presidente TOMASSINI ricorda altresì che la Commissione aveva elaborato un proprio testo per i disegni di legge nn. 1928 e 2159, nonché un altro testo anche per il disegno di legge n. 1645. Propone quindi l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

 

La Commissione conviene.

 

La Commissione, altresì, su proposta del Presidente, dà mandato ai relatori Salini e Di Girolamo di predisporre un testo unificato sulla base dei contenuti specifici dei disegni di legge menzionati, tenendo altresì conto delle risultanze dei lavori della Commissione in sede di esame antecedente al rinvio. Auspica infine che la fase della stesura del testo unificato e il successivo prosieguo dell'iter in Commissione possano svolgersi con la rapidità richiesta dall'importanza della materia.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2005

261a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi. 

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) lamenta che, a causa della decisione del Governo di presentare un proprio disegno di legge riguardante la materia delle professioni non mediche della sanità, il Parlamento è attualmente in grave ritardo nei confronti delle aspettative legittime delle numerose categorie del settore. Paventa inoltre il rischio che con ulteriori iniziative il Governo interferisca con l'operato del legislatore, rallentandone ulteriormente e rendendone meno efficace l'azione.

 

Il presidente TOMASSINI conviene sull'importanza del tema sollevato dal senatore Mascioni e riferisce di aver ricevuto dal Governo le più ampie rassicurazioni circa la volontà, condivisa con la Commissione, di vedere al più presto approvata la nuova disciplina delle professioni sanitarie non mediche. Ricorda quindi che, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1928, 1645, 2159 e 3236, è stato affidato l'incarico di predisporre un testo unificato ai due relatori, i senatori Di Girolamo e Salini. Quest'ultimo non ha potuto portare a termine il proprio incarico, avendo ricevuto la nomina a sottosegretario. Confida che il nuovo relatore, senatore Tredese, ed il senatore Di Girolamo sottoporranno in tempi brevi alla Commissione l'atteso testo unificato.

 

Il senatore MASCIONI (DS-U) ritiene che le dichiarazioni del Presidente non valgano a sminuire la responsabilità del Governo in merito all'eccessivo prolungamento dei tempi dell'iter.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MARTEDÌ 12 APRILE 2005

263a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

  Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali  

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005  

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita', rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005  

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

 

      Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio 2005, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - la Commissione aveva dato mandato ai relatori Salini e Di Girolamo di predisporre un testo unificato delle iniziative legislative in titolo. Dopo aver comunicato che la senatrice Boldi, designata da ultimo come relatrice in sostituzione del senatore Salini, nominato nel frattempo sottosegretario per la salute, è impossibilitata a partecipare ai lavori odierni della Commissione, dichiara che svolgerà egli stesso funzione di relatore, congiuntamente con il senatore Di Girolamo.

            Egli illustra quindi il testo unificato (allegato al presente resoconto), soffermandosi in particolare sulle principali novità rispetto al testo già licenziato dalla Commissione e successivamente rinviato dall'Assemblea al fine di un esame congiunto con il disegno di legge n. 3236. Al riguardo, dà conto anzitutto dell'articolo 2, relativo ai requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie, sottolineando che il comma 4 integra il decreto legislativo n. 502 del 1992, nel senso di includere fra i requisiti richiesti per la nomina di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche l'espletamento del mandato parlamentare, nonché di quello di consigliere regionale.

Quanto al comma 5, esso esonera i laureati in medicina e chirurgia nonché gli altri operatori sanitari dallo svolgimento della formazione continua limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare ovvero di consigliere regionale.

Con riferimento all'articolo 4, volto a delegare il Governo all'istituzione degli ordini e degli albi professionali, il Presidente si sofferma sulle novità recate al comma 1, lettere b), c), e) ed f).

Conclude illustrando l'articolo 6-bis, teso ad istituire profili di operatore tecnico di sanità veterinaria.

 

Il relatore DI GIROLAMO (DS-U) si sofferma a sua volta sull'articolo 6 del testo unico, relativo all'istituzione della funzione di coordinamento, sottolineando anzitutto che esso recepisce in gran parte i contenuti recati dal disegno di legge n. 1645.

Al riguardo, osserva che il comma 1 demanda al Ministero della salute l'individuazione e la regolamentazione, per il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dei diversi profili professionali, che si articolano in professionisti e dirigenti, ai quali si accede sulla base del titolo di studio e dell'esperienza professionale maturata.

Ritiene altresì importante che l'esercizio della funzione di coordinamento sia attribuito a coloro che possiedono specifici requisiti, quali i master di primo livello in management, sì da collegare l'esercizio di tale delicata funzione con il previo svolgimento di attività formative.

Esprime conclusivamente l'auspicio che nel corso della fase emendativa si riescano ad apportare ulteriori integrazioni dirette a recuperare il contenuto originale del testo già licenziato all'unanimità dalla Commissione sanità.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

 


TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3236, 1645, 1928 E 2159

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali

 

Art. 1.

(Definizione)

        1.  Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001 che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o di riabilitazione.

        2.  Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 articolo 1.

        3.  Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Requisiti)

        1.  L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitariodefinito ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lett. c), valido sull’intero territorio nazionale e rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

        2.  L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all’esito dell’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3.  L’aggiornamento professionale segue modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

        4.  All’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 3, lettera b) alla fine del periodo dopo la parola «dell’avviso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l’espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

        5.  All’articolo 16 bis del decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 502 , dopo il comma 2, è aggiunto il seguente 3-bis: «i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

 

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

        1.  In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma della sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario al pari dei paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000 n. 251 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001, nel rispetto dei diversi iter formativi, che devono esser organizzate in ordini ed albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

 

Art. 4.

(Delega al Governo all’istituzione degli Ordini ed Albi professionali)

        1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a)  trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b), e ad esclusione della professione dell’assistente sanitario, per la pertinente assegnazione all’ordine della prevenzione ex legge 251 e decreto ministeriale 29 marzo 2001, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: aree delle professioni infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica; area delle professioni sanitarie della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

            b)  aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001, includendovi, in particolare, le seguenti professioni: fisico medico, tecnico delle scienze motorie;

            c)  individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui alla lettera precedente;

            d)  definire, per ciascuna delle professioni di cui al comma 1), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

            e)  definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie non mediche individuate ai sensi della lett. a);

            f)  definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla lett. a), nell’ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

            g)  prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

            h)  disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

        2.  Gli schemi di decreti legislativi redatti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanze dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

 

Art. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)

        1.  L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge n. 251, il cui riconoscimento ed esercizio debbono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato e delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

        2.  L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

        3.  L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza Stato-regioni,e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui art. 1 comma 1,senza oneri a carico della finanza pubblica.

        4.  Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.

        5.  La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

        6.  Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all’articolo 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.

 

Art. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

        1.  Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari di cui all’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, provvede ad individuare e a regolare per il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 diversi profili professionali, articolati in professionisti e dirigenti, cui si accede in base altitolo universitario conseguito e all’esperienza professionale maturata.

        2.  Per i profili delle professioni sanitarie delineati ai sensi del comma  1 è istituita la funzione di coordinamento.

        3.  I criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

        4.  L’esercizio della funzione di coordinamento è conferito in base ai regolamenti vigenti a coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

            a)  master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

            b)  esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

        5.  Gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica incaricati di funzioni di coordinamento in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

        6.  Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore.

 

Art. 6-bis.

(Istituzione di alcuni profili di operatore tecnico di sanità veterinaria)

        1.  È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

        2. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l’igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l’applicazione delle norme sul benessere animale; svolge altresì il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

        3. È istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell’utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale

         4.   L’attività dell’operatore di cui al comma 1 consiste nell’assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, nell’assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, e nell’assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

 

Art. 7.

(Disposizioni finali)

        1.  Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

        2.  Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 4 della presente legge, in sede di Conferenza Stato-regioni, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere a integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

        3.  La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

266a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi. 

 

            La seduta inizia alle ore15,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali  

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita', rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

 

      Il presidente TOMASSINI annuncia la presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo unificato sulle professioni non mediche della sanità - pubblicato in allegato al presente resoconto -. Dà quindi la parola ai relatori affinché procedano all’illustrazione.

 

            La relatrice BOLDI (LP) , dopo avere ricapitolato le precedenti fasi dell’iter legislativo dei disegni di legge nn. 1928, 1645 e 2159, si sofferma sulla nuova versione del testo unificato in esame, ponendo in evidenza il fatto che esso contiene una disciplina organica su aspetti di grande rilevanza, quali i requisiti per l’esercizio delle professioni sanitarie e l’istituzione degli ordini professionali. Ricorda inoltre la previsione di una delega al Governo ai fini dell’istituzione di ordini e di albi professionali, nonché di criteri per l’individuazione di nuove figure professionali.

 

            Il relatore DI GIROLAMO (DS-U) pone in evidenza la nuova, migliore formulazione del comma 1 dell’articolo 6, che riproduce il contenuto dell’articolo 1 del testo sull’istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche già licenziato dalla Commissione. Rileva infine l’importanza delle previsioni relative alla figura dell’operatore tecnico di sanità veterinaria, di cui all’articolo successivo.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

 


NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3236, 1645, 1928 E 2159

 

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi

Ordini professionali

  

 

Art. 1.

(Definizione)

 

        1.  Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001 che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o di riabilitazione.

        2.  Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 articolo 1.

        3.  Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Requisiti)

 

        1.  L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), valido sull’intero territorio nazionale e rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

        2.  L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all’esito dell’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3.  L’aggiornamento professionale segue modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

        4.  All’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3, lettera b), alla fine del periodo dopo la parola «dell’avviso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l’espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

        5.  All’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

 

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

 

        1.  In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma della sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino a adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario al pari dei paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto ministeriale 29 marzo 2001, nel rispetto dei diversi iter formativi, che devono esser organizzate in ordini ed albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

 

Art. 4.

(Delega al Governo all’istituzione degli Ordini ed Albi professionali)

 

        1.  Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a)  trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge n. 251 del 2000 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell’assistente sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione sanitaria ostetrica; area delle professioni sanitarie della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

            b)  aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001, includendovi, in particolare, le seguenti professioni: fisico medico, tecnico delle scienze motorie;

            c)  individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui alla lettera precedente;

            d)  definire, per ciascuna delle professioni di cui al comma 1, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

            e)  definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

            f)  definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla lett. a), nell’ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

            g)  prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

        h)  disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

        2.  Gli schemi di decreti legislativi redatti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

 

Art. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)

 

        1.  L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge n. 251, il cui riconoscimento ed esercizio debbono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato e delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

        2.  L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

        3.  L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

        4.  Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.

        5.  La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

        6.  Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all’articolo 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.

 

Art. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

 

        1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, è articolato come segue:

a)      professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b)      professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

c)      professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

d)      professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

        2.  Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di coordinamento.

        3.  I criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

        4.  L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

            a)  master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

            b)  esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

        5.  Gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

        6.  Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore.

 

Art. 7.

(Istituzione di alcuni profili di operatore tecnico di sanità veterinaria)

 

        1.  È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

        2. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l’igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l’applicazione delle norme sul benessere animale; svolge altresì il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

        3. È istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell’utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

         4.   L’attività dell’operatore di cui al comma 1 consiste nell’assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, nell’assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, e nell’assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

 

Art. 8.

(Disposizioni finali)

 

        1.  Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

        2.  Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 4 della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

        3.  La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

268a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali  

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita', rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

      Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 maggio 2005, nel corso del quale - ricorda il PRESIDENTE - i relatori avevano illustrato una nuova versione del testo unificato delle iniziative legislative in titolo (allegato al resoconto della medesima seduta).

            Prendendo atto che nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il Presidente propone di fissare a domani, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al richiamato testo unificato.

 

            Conviene la Commissione.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,40.


IGIENE E SANITA’ (12a)

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

277a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

 

            La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali  

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005. 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 maggio scorso, con l’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato predisposto dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 maggio 2005.

 

      La relatrice BOLDI (LP), intervenendo sull’emendamento 2.1, si sofferma sulla necessità di migliorare l’articolato pervenendo ad una formulazione che garantisca il valore abilitante del titolo universitario ed escluda, di conseguenza, l’obbligatorietà dell’esame di Stato ai fini dell’iscrizione all’albo e dell’abilitazione all’esercizio della professione.

            Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 4, pone in evidenza, riferendosi all’emendamento 4.1, l’opportunità di una maggiore omogeneità della materia di cui al testo in esame, sopprimendo la previsione relativa a figure professionali non contemplate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251. Illustra quindi brevemente gli emendamenti 4.4 e 4.5, rilevandone la natura prettamente tecnica.

 

            La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) dà per illustrato l’emendamento 4.3.

 

            Il senatore TATO' (AN)  aggiunge la propria firma all’emendamento 4.1.

 

            La relatrice BOLDI (LP) illustra poi gli emendamenti 6.1 e 6.2, volti al coordinamento dell’articolato con la normativa vigente in materia di istruzione universitaria. Ritira quindi l’emendamento 6.3.

            Quanto all’emendamento 7.1, soppressivo dell’articolo 7, evidenzia l’opportunità di limitare l’ambito di applicazione del testo in esame alle professioni già caratterizzate dalla sussistenza di un definito percorso formativo.

           

            Il presidente MASCIONI invita quindi i relatori ad esprimere il proprio parere.

 

            La relatrice BOLDI (LP) interviene esprimendo parere favorevole sull’emendamento 4.3.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,55.

 


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO

PREDISPOSTO DAI RELATORI

PER I DISEGNI DI LEGGE

NN.    3236, 1645, 1928 E 2159

 

Art. 2.

2.1

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «titolo universitario» inserire le seguenti: «rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Tale titolo universitario è».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «all’esito dell’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione» con le seguenti: «al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1».

 

Art. 4.

4.1

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «includendovi, in particolare, le seguenti professioni: fisico medico, tecnico delle scienze motorie».

 

4.2

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui alla lettera precedente» con le seguenti: «di cui al presente comma».

 

4.3

Gaglione, Baio Dossi

        Dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) prevedere che l’iscrizione all’ordine professionale avvenga in forma gratuita per coloro che, in possesso del titolo e dell’abilitazione all’esercizio della professione, non siano ancora titolari di un contratto di lavoro;».

 

4.4

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al presente comma».

 

 

4.5

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «di cui alla lettera a)» con le seguenti: «di cui al presente comma».

 

Art. 6.

6.1

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: «e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».

        Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».

 

6.2

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».

 

6.3

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: «purché inquadrati giuridicamente con le funzioni di coordinamento».

 

Art. 7.

7.1

Boldi, Di Girolamo, relatori

        Sopprimere l’articolo.

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

279a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOMASSINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi. 

 

            La seduta inizia alle ore 15, 35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali  

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanita', rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto) 

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, con la votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta del 21 giugno) riferiti al testo unificato predisposto dai relatori.

 

            Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 4.1 e 4.2.

 

            Sull'emendamento 4.3 interviene il sottosegretario CURSI, il quale manifesta dubbi rispetto al principio alla base dell'emendamento stesso, giudicandolo non in sintonia con l'esistente sistema degli ordini professionali. Invita pertanto al ritiro.

 

      Interviene il senatore TATO', (AN), suggerendo l'opportunità di valutare una diversa formulazione dell'emendamento, volta ad adeguarne il testo alle diverse tipologie di contratti di lavoro esistenti.

 

            La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) non ritiene di riformulare l'emendamento 4.3, né di ritirarlo, preferendo che esso sia subito posto in votazione.

 

            Con il parere favorevole della relatrice BOLDI (LP) ed il parere contrario del sottosegretario CURSI, l'emendamento 4.3, messo ai voti, risulta respinto.

 

            In esito a successive, distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.4, 4.5, 6.1, 6.2 e 7.1.

 

            La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 3236, 1645, 1928 e 2159, autorizzandoli altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonché a richiedere di svolgere la relazione orale.

 

   La seduta termina alle ore 16,15.

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 30 marzo 2004

177a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali.

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo condizionato sui disegni di legge n. 1928 e 2159; parere in parte contrario, in parte favorevole condizionato, in parte non ostativo sugli emendamenti)

 

Il relatore PIROVANO (LP) illustra il disegno di legge n. 1928, assunto come testo base dalla Commissione di merito, con il quale si prevede l'istituzione di nuovi ordini professionali relativi a professioni sanitarie nell'area della riabilitazione (articolo 3), nell'area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale (articolo 4, comma 1) e nell'area della prevenzione (articolo 5), nonché a unificare collegi professionali già esistenti, quale quello degli infermieri professionali e delle ostetriche (articolo 2) e quello dei tecnici sanitari di radiologia medica (articolo 4, comma 2).

Nel richiamare alcuni pareri che la Sottocommissione ha già reso, di recente, in materia di disciplina delle professioni - e segnatamente quello sui disegni di legge n.691 e connessi - ricorda che la materia professioni è demandata alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni e che l'individuazione di nuove professioni costituisce principio fondamentale della materia "professioni", come espressamente dichiarato dalla Corte costituzionale, proprio in materia di professioni sanitarie nella recente sentenza n. 353 del 2003. Ricorda, inoltre, che l'individuazione dell'attività in cui consiste l'esercizio della professione deve avere la sua fonte in una legge dello Stato, in forza del combinato disposto dall'articolo 25, secondo comma della Costituzione e 348 del codice penale, che sanziona l'esercizio abusivo di professione.

Segnala, a tale proposito, che gli articoli 3, 4, comma 1, e 5 prevedono che all'istituzione degli indicati nuovi ordini professionali si provveda con decreto del Ministero della salute, senza peraltro individuare - a suo avviso - con sufficiente grado di specificità le attività proprie di dette nuove professioni, non ritenendo sufficiente il richiamo alla legge n. 251 del 2000, che contiene formulazioni non puntuali a questo fine.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo, sul disegno di legge n. 1928, a condizione che gli articoli 3, 4, comma 1, e 5 siano riformulati nel senso di provvedere direttamente all'istituzione dei nuovi ordini professionali e di individuare - direttamente o mediante rinvio ad altra fonte di rango legislativo - le attività che costituiscono esercizio della professione rispettivamente indicata.

Si osserva, inoltre, che alla luce dell'articolo 33, comma quinto, della Costituzione, occorrerebbe indicare espressamente le modalità di accesso all'esercizio delle professioni stesse, prevedendo il requisito del superamento di un esame di Stato o quanto meno il conseguimento di determinati titoli di studio, abilitanti all'esercizio della professione.

Propone di riferire le condizioni e le osservazioni ora formulate anche al disegno di legge n. 2159, in quanto compatibili.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1928 e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1 che provvedono all'istituzione dei rispettivi ordini professionali - con ciò soddisfacendo una delle condizioni prima formulate con riferimento al disegno di legge n. 1928 - a condizione che vengano riformulati con l'individuazione più puntuale delle attività in cui consiste l'esercizio di dette professioni, condizione che non appare sufficientemente soddisfatta dal rinvio alla legge n. 251 del 2000. Propone, inoltre, di esprimere un parere contrario sull'emendamento 5.0.1, che demanda l'individuazione di criteri e modalità per l'istituzione degli ordini professionali a accordi in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, nonché sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, i quali prefigurano l'istituzione di ordini professionali autonomi con atto di rango non legislativo. Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 30 marzo 2004

305a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

(1928) TOMASSINI - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il relatore FERRARA (FI) riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in esame, rilevando, in relazione all’istituzione degli ordini degli infermieri professionali e delle ostetriche, di cui all’articolo 2, delle professioni dell’area della riabilitazione, di cui all’articolo 3, delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali, di cui all’articolo 4, e delle professioni dell’area della prevenzione, di cui all’articolo 5, la necessità di acquisire chiarimenti – nonché, eventualmente, elementi di quantificazione debitamente verificati – in merito ai possibili effetti finanziari correlati ad aspetti quali gli oneri per l’insediamento dei relativi organi e lo svolgimento della loro elezione, per il funzionamento a regime degli stessi e per lo svolgimento dei relativi esami di Stato di cui all’articolo 33, comma quinto, della Costituzione, che stante l’istituzione di appositi ordini, sembrerebbero aggiungersi all’attuale meccanismo dei concorsi per l’accesso alla professione nell’ambito delle strutture del Servizio sanitario pubblico. Segnala, altresì, l’esigenza di valutare se possa ritenersi applicabile agli istituendi ordini l’articolo 3 del decreto legislativo n. 103 del 1996 che, in presenza di determinate condizioni, ha consentito agli albi, all’epoca esistenti, di costituire forme di gestione previdenziale autonome, nel qual caso andrebbero verificati i correlati effetti finanziari sulle gestioni nell’ambito delle quali sono attualmente iscritti i soggetti interessati.

Per quanto concerne i relativi emendamenti, fa presente la necessità di valutare, in relazione al parere da rendere sul testo, le seguenti proposte: 2.2 e 2.3 (che trasferiscono la categoria delle assistenti sanitarie dall’ordine di cui all’articolo 2 a quello di cui all’articolo 5), nonché 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.0.1 e 5.0.2 (che recano modifiche del testo che appaiono ordinamentali e che, tuttavia, presuppongono l’istituzione dei suddetti nuovi ordini professionali). Segnala infine l’esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari correlati agli emendamenti 5.0.3 (che sembra consentire la costituzione in ordine autonomo di albi professionali inerenti anche a categorie diverse da quelle contemplate dal disegno di legge) e 5.0.4 (che prevede l’istituzione di un collegio professionale specifico con albi separati per ciascuna delle professioni degli infermieri generici, delle puericultrici e degli infermieri psichiatrici). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime alcuni rilievi in merito alle conseguenze finanziarie connesse all’istituzione di nuovi ordini professionali, con riferimento anche agli effetti sulla retribuzione del personale interessato. Si riserva, tuttavia, di svolgere delle considerazioni più articolate in una successiva seduta.

 

Dopo un intervento del senatore MORANDO (DS-U) volto a sollevare alcune perplessità sui profili finanziari connessi al provvedimento in titolo, prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di rinviare l’esame del provvedimento ad altra seduta, anche al fine di disporre di un’accurata quantificazione degli oneri connessi al provvedimento, con particolare riferimento ai profili di carattere previdenziale segnalati dal relatore. Rileva, tuttavia, che in occasione di analoghi provvedimenti concernenti l’istituzione di nuovi ordini professionali è stata prevista una clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare la copertura dei relativi oneri attraverso il pagamento, da parte degli interessati, di tariffe di iscrizione ai relativi ordini e agli esami di abilitazione all’esercizio della professione eventualmente previsti.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame del testo e dei relativi emendamenti viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

MERcOLedi' 4 FEBBRAIO 2004

22a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

 

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1928) Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

 

Introduce l'esame del disegno di legge in titolo il relatore TREDESE (FI), rilevando preliminarmente come esso preveda l'istituzione di una serie di ordini professionali per quelle professioni in campo sanitario che attualmente ne sono sprovviste, con decreto del Ministero (rectius: Ministro) della salute. Ciò, nella prospettiva di assicurare, secondo le indicazioni della relazione illustrativa del disegno di legge, un "quadro omogeneo per i professionisti della salute".

In pari tempo, viene promosso un disegno di riorganizzazione di talune professioni sanitarie per le quali operano già forme di aggregazione professionale istituzionalizzata. Si tratta: a) degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia, categorie per le quali si prevede l'evoluzione da una formula meramente associativa a un vero e proprio ordine unificato, articolato in specifici albi per ciascuna delle figure professionali testè indicate; b) delle ostetriche, anch'esse destinate, secondo il disegno di legge, ad essere inquadrate in un autonomo ordine professionale, superando l'attuale formula associativa. I due ordini testè enunciati potranno peraltro, alla stregua dell'articolo 2, comma 2, deliberare di dar luogo ad un unico ordine, mantenendo però albi separati.

L'obiettivo dell'iniziativa è di garantire una adeguata rappresentatività alle professioni sanitarie che attualmente non possono avvalersi di un autonomo ordine e favorire il contrasto dell'esercizio abusivo delle stesse.

Ricorda a tale proposito che il numero complessivo dei professionisti sanitari ammonta a circa 980 mila, e la quota di essi che si colloca al di fuori del sistema degli ordini è di circa 130.000 unità, vale a dire il 13-14 per cento del totale.

Si tratta: a) dei tecnici di laboratorio biomedico; b) dei fisioterapisti; c) di altre figure a carattere "residuale". Le relative categorie di appartenenza vengono dal presente disegno di legge, aggregate in albi separati, nell'ambito degli istituendi nuovi ordini professionali previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 ("Ordine delle professioni della riabilitazione"), dall'articolo 4 ("Ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali" e dall'articolo 5 del disegno di legge ("Ordine delle professioni della prevenzione").

In tale contesto, l'articolo 1 indica i principi ai quali dovrà uniformarsi il disegno di riorganizzazione degli ordini delle professioni sanitarie di cui agli articoli successivi.

L’articolo 2, comma 1, dispone che la Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia assuma la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia», con articolazione delle professioni in oggetto in albi separati all’interno dell'unico ordine.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che la Federazione nazionale delle ostetriche assuma la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» e che essa possa deliberare l’unificazione con l'ordine degli infermieri professionali, con albi separati e con la conseguente denominazione di «Ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».

L’articolo 3 dispone che, con decreto del Ministro della salute, sia costituito per le professioni dell'area della riabilitazione un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministro della salute.

Analogamente, l’articolo 4, comma 1, stabilisce che per le professioni dell’area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale un decreto del Ministro della salute istituisca l’ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni individuate dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251, fermo restando il possesso di profilo professionale individuato con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica assuma la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e che possa deliberare l’unificazione con l’ordine delle altre professioni di quest’area (sempre con articolazione in albi separati), assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

L’articolo 5 prevede, infine, che, con decreto del Ministro della salute, sia costituito per le professioni dell'area della prevenzione un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni individuate dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, fermo restando il possesso di profilo professionale individuato con decreto del Ministro della salute.

Per quanto riguarda i profili comunitari, non sono da ravvisare nel disegno di legge aspetti problematici.

Occorre peraltro richiamare l'attenzione sull'esigenza che la regolamentazione relativa allo svolgimento delle professioni sanitarie di cui al presente disegno di legge si mantenga in linea con le direttive comunitarie relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto riguarda i requisiti previsti per l'accesso e per l'esercizio delle relative professioni, da parte di cittadini di altri Stati membri.

Il quadro normativo comunitario sul riconoscimento delle qualifiche professionali è composto, come è noto, dalle tre direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE) e dalle direttive specifiche concernenti le professioni di infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e medico (tutte modificate dalla direttiva 2001/19/CE). Ricorda a tale proposito che è allo studio la proposta di direttiva COM (2002) 119 del 7 marzo 2002, che andrà a sostituirsi in toto alle predette direttive generali e settoriali.

La citata normativa prevede la possibilità che professionisti di altri Stati membri esercitino la loro attività professionale in uno Stato membro ospitante. A tal fine viene distinta la "prestazione di servizi", di durata temporale non superiore a sedici settimane l'anno e che non può essere limitata da requisiti di qualifica professionale, dall'esercizio stabile della professione che invece è sottoposto a un sistema di riconoscimento dei titoli professionali.

Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri per le professioni di medico di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto, che garantiscono uno standard minimo di formazione specifica e ad attribuire loro gli stessi effetti dei titoli di formazione che esso stesso rilascia. Lo Stato membro ospitante non può quindi prevedere ulteriori requisiti per l'esercizio delle predette professioni.

Per tutte le altre attività professionali la normativa comunitaria stabilisce un sistema generale di riconoscimento delle relative qualifiche professionali, sulla base del quale lo Stato membro ospitante dà accesso alla professione, alle stesse condizioni dei propri cittadini, ai richiedenti che sono in possesso di attestato di competenza o di titolo di formazione, rilasciato dallo Stato membro di origine, validi per l'esercizio della professione in tale Stato di origine, e che attestino un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può inoltre esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale per compensare l'eventuale carenza formativa nella durata o nelle materie oggetto della formazione, rispetto a quella richiesta dallo Stato ospitante.

Ricorda infine che presso la Commissione di merito si è manifestato un ampio consenso sul testo in esame, del quale è stata chiesta la riassegnazione in sede deliberante, e ciò anche sulla scorta delle indicazioni delle numerose audizioni effettuate con rappresentanze delle categorie interessate, che hanno parimenti espresso un orientamento positivo rispetto all'impianto dell'intervento normativo prefigurato.

 

Il senatore BASILE (FI), dopo aver espresso apprezzamento per il metodo scelto dalla 12a Commissione di acquisire gli orientamenti delle categorie interessate prima di procedere nella discussione di un testo destinato ad incidere significativamente sulle condizioni di esercizio delle professioni coinvolte, ricorda di aver prospettato, come relatore alla 14a Commissione del disegno di legge n. 2516, recante "Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", l'opportunità dell'adozione di un analogo metodo di lavoro ai fini del suo esame da parte della 2a Commissione.

Per quanto riguarda il provvedimento in titolo, rileva come oggetto principale dell'odierna valutazione debba a suo avviso essere la conformità della normativa proposta agli indirizzi delle istituzioni comunitarie, che hanno, in varie occasioni e da ultimo con la proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ribadito l'esigenza di un chiarimento e di una semplificazione delle regolamentazioni, in modo tale da favorire la libertà di movimento degli operatori interessati all'interno dell'Unione europea. Sotto questo profilo, il disegno di legge sembra rispondere a un opportuno intento di razionalizzazione, in quanto, oltre ad istituire nuovi ordini, appare idoneo a promuovere un processo di aggregazione fra soggetti aventi finalità affini.

 

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) rileva come la valutazione del testo in esame non possa prescindere da una verifica in ordine alla sua coerenza, da un lato, con le soluzioni normative finora maturate nel contesto della riforma delle professioni (disegno di legge n. 804, recante "Disciplina delle professioni intellettuali"), attualmente all'esame della 2a Commissione, e dall'altro con le indicazioni desumibili dalle pertinenti direttive comunitarie, e segnatamente quella sul mutuo riconoscimento delle qualificazioni professionali nel quadro delle professioni regolamentate, in corso di avanzato esame da parte del Parlamento europeo.

Sotto il secondo profilo, come è noto, l'indirizzo maturato a livello comunitario è nel senso di promuovere l'istituzione di nuovi ordini allorchè sia ravvisabile l'esigenza di assicurare una garanzia rafforzata ai cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato. Quando tale esigenza non sussista, il ricorso alla formula organizzativa "ordinistica" non sempre risulta appropriato, e vanno privilegiati assetti di tipo associativo, anche in considerazione dei suoi riflessi in termini di libertà di accesso e apertura alla concorrenza. Alla stregua dei parametri testè enunciati, mentre il disegno di riorganizzazione prefigurato dall'articolo 2 appare sin d'ora condivisibile, sembra necessario qualche approfondimento circa le previsioni che comportano l'istituzione di nuovi Ordini, vale a dire quelle contenute negli articoli 3, 4 e 5.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame, in attesa che si consolidi il quadro normativo di riferimento, in particolare con il varo della direttiva comunitaria sulle professioni, in ordine alla quale il Parlamento europeo sarà chiamato a pronunciarsi in tempi brevi.

 

Il relatore TREDESE (FI) si riserva di formulare una proposta circa l'ulteriore corso dei lavori.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

MARTedi' 10 FEBBRAIO 2004

23a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GIRFATTI

 

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1928) Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(Parere alla 12a Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

 

 

Il relatore TREDESE (FI), alla luce degli approfondimenti da lui effettuati, rileva come non appaia necessario attendere la conclusione dell'iter della direttiva europea sulle professioni ai fini dell'espressione del parere.

 

Il presidente GIRFATTI prende atto di tale comunicazione, avvertendo che l'esame del provvedimento potrà riprendere in una delle prossime sedute.

 

La seduta termina alle ore 15.

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

MERCOLedi' 11 FEBBRAIO 2004

24a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

 

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1928) Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità,

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

 

Riprende l’esame, rinviato nella seduta di ieri.

 

Il relatore TREDESE (FI) ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso, su suggerimento del senatore Cavallaro, fu concordato di differire il seguito dell'esame al fine di verificare se le soluzioni normative prefigurate nel disegno di legge ponessero problemi di coerenza con indirizzi comunitari riguardanti l'organizzazione delle professioni sanitarie. Alla stregua degli approfondimenti da lui effettuati, è emerso peraltro che la nuova direttiva comunitaria sul riconoscimento delle qualifiche professionali non è destinata a modificare il quadro delle indicazioni desumibili dalle direttive attualmente vigenti in materia, che appaiono non ostative rispetto all'istituzione di nuovi ordini professionali in campo sanitario.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere testè formulata dal Relatore è approvata.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 13 dicembre 2005

267a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

indi del Presidente

PASTORE 

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

(1645-A/R - 1928 e 2159-A/R - 3236-A) Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti) 

 

      Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra il disegno di legge in titolo con il quale si disciplinano alcune professioni sanitarie, conferendo al Governo una delega per l'istituzione dei relativi ordini professionali. Il testo in esame è chiaramente riconducibile alla materia "professioni" che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni; a tale riguardo, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito in diverse occasioni che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale, rientrando tale disciplina nell'ambito della determinazione dei principi fondamentali. Ricorda altresì che la Corte costituzionale ha esplicitamente affermato che detto principio si pone come limite invalicabile alla potestà legislativa regionale (sentenze n. 319 del 2005, nonché n. 353 del 2003, 405 e 424 del 2005); anche l'istituzione di nuovi albi è espressamente riservata allo Stato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 355 del 2005). Alla luce di tali considerazioni osserva come alcune delle disposizioni recate dal disegno di legge in titolo non appaiano conformi alla richiamata giurisprudenza costituzionale, prevedendo competenze legislative delle regioni in materia di individuazione e formazione dei profili professionali di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie specificamente individuate e disciplinate dal disegno di legge medesimo: si riferisce, in particolare, alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5. Ritiene inoltre opportuno segnalare l'esigenza di riformulare l'articolo 1, comma 3, prevedendo una clausola di salvaguardia per tutte le autonomie speciali, e non solo per le province autonome di Trento e Bolzano. Ritiene utile, inoltre, invitare a valutare l'opportunità di disciplinare gli effetti del mandato parlamentare ovvero dell'elezione al consiglio regionale nell'ambito della iniziativa in esame (articolo 2, commi 5 e 6). Quanto alla redazione del testo, invita a valutare l'opportunità di formulare la norma di cui all'articolo 3 come articolo iniziale dell'iniziativa in titolo.

 

            Il sottosegretario GAGLIARDI, nel dichiarare di concordare con le osservazioni formulate dal relatore, lo invita a integrarle segnalando l'opportunità di prevedere una disposizione che consenta alle aziende sanitarie locali di istituire, oltre al servizio dell'assistenza infermieristica e ostetrica, anche il servizio sociale professionale, consentendo altresì l'attribuzione dell'incarico di dirigente di tale servizio a un appartenente al servizio sociale professionale.

 

            Il relatore SCARABOSIO (FI), integra la propria proposta di parere non ostativo aggiungendo, alle osservazioni già formulate, il rilievo ora indicato dal rappresentante del Governo.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sull'emendamento 4.101, riferendo peraltro a tale proposta le osservazioni già formulate concernenti il testo cui esso si riferisce, in merito alla competenza statale all'individuazione di nuove professioni sanitarie;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

            La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

   La seduta termina alle ore 15,10.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 3 NOVEMBRE 2004

386a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Contento.

 

La seduta inizia alle ore 16,05.

 

(1928-2159-A) TOMASSINI - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

(Parere all’Assemblea. Esame e rinvio)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede l’istituzione degli ordini degli infermieri professionali e delle ostetriche (articolo 2), nonché la delega (articolo 3) per l’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio (professioni dell’area della riabilitazione, tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali, di radiologia medica nonché dell’area della prevenzione). In proposito, rileva la necessità di acquisire una quantificazione debitamente verificata in merito ai possibili effetti finanziari correlati ad aspetti quali gli oneri per l’insediamento dei relativi organi e lo svolgimento della loro elezione, per il funzionamento a regime degli stessi e per lo svolgimento dei relativi esami di Stato di cui all’articolo 33, comma quinto, della Costituzione, che stante l’istituzione di appositi ordini, sembrerebbero aggiungersi all’attuale meccanismo dei concorsi per l’accesso alla professione nell’ambito delle strutture del Servizio sanitario pubblico. Analoghi chiarimenti appaiono necessari in ordine alla possibilità, contemplata dall’articolo 3, comma 1, lettera e), di creare ulteriori ordini professionali all’interno di quelli istituendi, in presenza di determinate condizioni e ponendo gli oneri della costituzione a totale carico degli iscritti ai nuovi ordini. In merito alla delega di cui all’articolo 3, inoltre, rileva che l’ultimo comma dell’articolo reca una clausola di invarianza finanziaria di cui occorre valutare la plausibilità, nonché l’opportunità di estenderla anche alle disposizioni di cui all’articolo 2.

Ravvisa altresì la necessità di valutare se possa ritenersi applicabile agli istituendi ordini l’articolo 3 del decreto legislativo n. 103 del 1996 per la parte in cui, in presenza di determinate condizioni, consentiva agli albi all’epoca esistenti di costituire forme di gestione previdenziale autonome, ovvero l’articolo 1, comma 36 della legge n. 243 del 2004, che permette alle gestioni previdenziali già esistenti di includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione, ove dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica. In tali casi, andrebbero verificati i correlati effetti finanziari sulle gestioni nell’ambito delle quali sono attualmente iscritti i soggetti interessati: in particolare, per le categorie professionali di cui all’articolo 3 del disegno di legge, occorre acquisire conferma che dalle suddette disposizioni non derivi la possibilità delle categorie medesime di fuoriuscire dall’attuale gestione previdenziale INPS, da cui deriverebbero minori entrate contributive per lo Stato. In relazione a tale evenienza, occorre inoltre valutare se possono derivare eventuali effetti finanziari dall’articolo 3, comma 1, lettera c), che consente l’unificazione dei nuovi ordini delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali con quelli dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Analogamente, in relazione alla possibilità di unificare successivamente tra loro gli istituendi ordini degli infermieri e delle ostetriche, prevista dall’articolo 2, comma 3, qualora ciò comportasse l’unificazione anche delle relative casse previdenziali private, ricorda che gli infermieri rientrano attualmente nella gestione dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) e gli ostetrici in una delle gestioni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). In proposito, fa presente la necessità di acquisire chiarimenti sulle eventuali differenze dei trattamenti previdenziali ed assistenziali erogati a legislazione vigente da ciascuna cassa ai propri iscritti, nonché di verificare (ove sussistano le suddette differenze), se l’estensione dei trattamenti più favorevoli di una categoria anche all’altra possa comportare eventuali squilibri nella gestione della nuova cassa unificata, tali da determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, fa presente che, nel corso dell’esame per l’espressione del parere alla Commissione di merito, nella seduta del 30 marzo 2004, il rappresentante del Governo ha espresso alcuni rilievi in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall’istituzione di nuovi ordini professionali, con riferimento anche agli ulteriori possibili effetti sulla retribuzione del personale interessato.

 

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 5 ottoBRE 2005

514a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

 

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

 

La seduta inizia alle ore 15,45.

 

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità  

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali

(Parere all'Assemblea sul testo unificato proposto dalla Commissione e sugli emendamenti. Esame e rinvio) 

 

Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, posto che l’articolo 2, comma 1, riconosce valore abilitante alla laurea per l’esercizio delle professioni sanitarie, che occorre chiarire se l’istituzione dei relativi nuovi corsi universitari di cui al successivo comma 2 possa comportare oneri aggiuntivi a carico degli atenei interessati. Il provvedimento in esame prevede poi all’articolo 4, comma 1, una delega al Governo per istituire alcuni ordini professionali senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In proposito, ricorda che, in occasione dell’esame di alcuni disegni di legge recanti norme analoghe o identiche, è stato rilevato, anche dal Rappresentante del Governo, che l’istituzione di nuovi ordini professionali può avere riflessi finanziari sul bilancio dello Stato, in merito al funzionamento degli organi ed allo svolgimento delle loro elezioni, nonché sulla finanza pubblica per la costituzione di forme di gestione previdenziale autonome. Pertanto, fermo restando l’opportunità di riferire la clausola di invarianza degli oneri, prevista dal citato comma 1 dell’articolo 4, al settore delle pubbliche amministrazioni anziché soltanto al bilancio dello Stato, ritiene necessario valutare la congruità dei criteri di delega rispetto al vincolo di invarianza, acquisendo idonei elementi di quantificazione degli oneri e introducendo, ove necessario, altri criteri di delega in grado di escludere sia maggiori oneri per il funzionamento degli organi degli ordini professionali (ponendo gli stessi a carico degli iscritti), sia la possibilità di costituire forme di gestione previdenziale autonome.

Anche con riferimento all’articolo 5, comma 3, rileva l’esigenza di valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri relativa al funzionamento delle commissioni ivi indicate, stante l’assenza di indicazioni sul numero dei componenti, sulle modalità di determinazione dei compensi e sul finanziamento dei relativi oneri. Per quanto concerne poi l’istituzione dei nuovi profili professionali per il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie (articolo 6, comma 1), segnala che gli stessi sembrano individuare nuove figure di tipo apicale (con particolare riferimento ai professionisti dirigenti), da cui potrebbero conseguire oneri aggiuntivi, sia in relazione all’eventuale attribuzione di trattamenti economici superiori a quelli previsti dalla legislazione vigente per categorie e fasce di dipendenti omologabili, sia per il possibile reinquadramento degli stessi dipendenti già in servizio, ove muniti dei requisiti culturali o di anzianità richiesti dai nuovi profili. Analogamente, in relazione all’istituzione della funzione di coordinamento (articolo 6, comma 2), fa presente che il provvedimento appare attribuire una particolare qualificazione al titolare della funzione stessa, suscettibile di determinare, anche in via giudiziale, l’attribuzione di un riconoscimento economico superiore rispetto a quello previsto a legislazione vigente, anche in considerazione dei requisiti richiesti per l’esercizio e dell’estensionedella nuova funzione ad alcuni soggetti già in servizio (comma 5). Posto che al comma 3 dell’articolo 7 è prevista una clausola generale di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, ritiene, quindi, necessario valutarne la congruità rispetto alle norme volte ad istituire la suddetta funzione di coordinamento, ricordando peraltro che l’articolo 7 della legge n. 251 del 2000 già prevede la possibilità di conferire incarichi di direzione e coordinamento delle professioni sanitarie, con l’obbligo tuttavia per le aziende sanitarie di sopprimere un numero equivalente di posti di dirigente sanitario.

In merito agli emendamenti, segnala le seguenti proposte, che ampliano le professioni sanitarie per le quali vengono istituiti nuovi ordini o albi professionali: 1.100, 1.101 (in cui le nuove professioni sembrano tuttavia già ricomprese nell’elenco del testo), 4.0.100 (per la quale occorre valutare altresì se l’iscrizione all’albo possa dare titolo a reinquadramenti in profili superiori) e 4.0.101. Al riguardo, richiama le osservazioni svolte sulle analoghe norme del testo, in relazione alla quantificazione degli oneri derivanti del funzionamento degli ordini e degli albi e dalle eventuali nuove gestioni previdenziali e alla necessità di riformulare le disposizioni, inserendo un’apposita clausola di invarianza nonché meccanismi in grado di evitare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione al parere sul testo, rileva poi la necessità di valutare gli effetti dell’emendamento 2.102 (che prevede l’iscrizione non obbligatoria agli albi). In relazione alla proposta 4.101, segnala che derivano nuovi o maggiori oneri dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 (analoghe a quelle di cui all’articolo 5, comma 3, del testo, ma prive della clausola di invarianza finanziaria), mentre al comma 5 occorre valutare l’opportunità di precisare che l’eventuale conferimento delle funzioni di direzione e coordinamento delle professioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 251 del 2000, deve avvenire fermo restando l’obbligo, previsto dalla citata norma, di sopprimere un numero equivalente di posti di dirigente sanitario. In relazione al parere sul testo, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 6.100, che estende il riconoscimento della funzione di coordinatore ad altre figure già esistenti a legislazione vigente. Sempre in relazione al parere sul testo, riscontra poi l’esigenza di valutare se le disposizioni di cui all’emendamento 6.101 possano comportare obblighi di riorganizzazione per le strutture sanitarie rispetto alla legislazione vigente, finalizzate al conferimento di nuovi incarichi di coordinamento. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il vice ministro VEGAS deposita agli atti della Sottocommissione alcune note di chiarimenti in risposta alle osservazioni del relatore sul provvedimento in esame.

 

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire la valutazione della documentazione testé presentata, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 7 dicemBRE 2005

532a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

 

La seduta inizia alle ore 9,25.

 

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali

(Parere all'Assemblea sul testo unificato proposto dalla Commissione e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)  

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

 

            Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo ha depositato una nota di chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in esame. Invita pertanto il relatore, sulla base dei suddetti chiarimenti, nonché delle considerazioni emerse nel dibattito, a formulare una proposta di parere sul testo, da sottoporre al vaglio della Sottocommissione.

 

Il relatore FASOLINO (FI), aderendo all’invito del Presidente, illustra la seguente proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le attività relative alla custodia degli albi professionali rientrano nella ordinaria competenza del Ministero della giustizia e, pertanto, possono essere svolte con le risorse ed i mezzi esistenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

nel presupposto che l’iscrizione ai nuovi ordini ed albi professionali non comporti per gli interessati il diritto a trattamenti economici superiori o ad inquadramenti in qualifiche più elevate;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a)                  che all’articolo 2, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.»;

b)                  che all’articolo 4, comma 1, le parole: «del bilancio dello Stato», siano sostituite dalle altre: «della finanza pubblica»;

c)                  che al comma 1 del medesimo articolo 4, dopo la lettera h), siano aggiunte le seguenti: «i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti.»;

d)                  che all’articolo 5, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.»;

e)                  che all’articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.»;

f)                    che al medesimo articolo 6, venga soppresso il comma 5 e che, conseguentemente, al successivo comma 6, dopo le parole: «nell’assistenza infermieristica» siano inserite le altre: «, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa,».".

 

Su proposta del PRESIDENTE, stante anche l’assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

 La seduta termina alle ore 9,30.


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 13 dicemBRE 2005

533a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e conclusione. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell’esame degli emendamenti)  

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 7 dicembre scorso.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore Fasolino ha illustrato una proposta di parere inerente al testo del disegno di legge in titolo.

 

Il sottosegretario MOLGORA, relativamente allo schema di parere illustrato dal relatore, esprime il proprio avviso favorevole in merito alle modifiche ivi richieste.

Circa l’articolo 6, pur prendendo atto della clausola di invarianza finanziaria relativa alla funzione di coordinamento, conferma che detta funzione di coordinamento nonché l’attribuzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie risultano già disciplinate in sede contrattuale (ai sensi dell’articolo 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al comparto sanità II biennio economico, e degli articoli 41 e 42 del CCNL 10 febbraio 2004 concernenti l’area III del comparto sanità) ed evidenzia l’esigenza che le disposizioni recate dalla norma in esame vengano coordinate con quanto già previsto in materia dai richiamati contratti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che l’esigenza rappresentata dal Governo di assicurare il raccordo fra il provvedimento in esame e le disposizioni dei contratti nazionali di lavoro applicabili al comparto interessato sembra essere già assicurata, per quanto attiene almeno ai profili di copertura finanziaria, dalla condizione di cui alla lettera e) dello schema di parere proposto dal relatore. Si tratta quindi di verificare che in sede attuativa la suddetta condizione sia effettivamente ottemperata.

 

Il presidente AZZOLLINI, condividendo le considerazioni del senatore Morando, invita il relatore a recepire l’esigenza rappresentata dal Governo ribadendo la condizione che l’eventuale conferimento di incarichi direttivi o di coordinamento deve avvenire con la contestuale soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupato ed equivalenti sul piano finanziario e nel presupposto che in sede di attuazione del provvedimento in esame si tenga conto delle esigenze di raccordo con le pertinenti disposizioni dei contratti nazionali di lavoro dei comparti interessati.

 

Su proposta del relatore FASOLINO (FI), la Sottocommissione approva infine, in ordine al testo del disegno di legge in titolo, il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le attività relative alla custodia degli albi professionali rientrano nella ordinaria competenza del Ministero della giustizia e, pertanto, possono essere svolte con le risorse ed i mezzi esistenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

nel presupposto che l’iscrizione ai nuovi ordini ed albi professionali non comporti per gli interessati il diritto a trattamenti economici superiori o ad inquadramenti in qualifiche più elevate e che in sede di attuazione del provvedimento in esame si tenga conto delle esigenze di raccordo con le pertinenti disposizioni dei contratti nazionali di lavoro dei comparti interessati;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a)                              che all’articolo 2, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.»;

b)                              che all’articolo 4, comma 1, le parole: «del bilancio dello Stato», siano sostituite dalle altre: «della finanza pubblica»;

c)                              che al comma 1 del medesimo articolo 4, dopo la lettera h), siano aggiunte le seguenti: «i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.»;

d)                              che all’articolo 5, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.»;

e)                              che all’articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.»;

che al medesimo articolo 6, venga soppresso il comma 5 e che, conseguentemente, al successivo comma 6, dopo le parole: «nell’assistenza infermieristica» siano inserite le altre: «, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa,»."

 

Il presidente AZZOLLINI propone infine di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti, tenuto conto dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame degli emendamenti viene pertanto  rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,05.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERcOLedi' 14 dicemBRE 2005

534a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(1645) TOMASSINI.  -  Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(1928) TOMASSINI.  -  Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri.  -  Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l' istituzione dei relativi Ordini professionali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)  

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta precedente la Sottocommissione ha reso parere sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, per cui deve ora esprimersi sui relativi emendamenti.

 

Il relatore NOCCO (FI), in sostituzione del senatore Fasolino, ricordando che gli emendamenti al testo unificato in esame erano già stati illustrati in una precedente seduta, richiama le considerazioni già svolte, segnalando, per quanto di competenza, le seguenti proposte, che ampliano le professioni sanitarie per le quali vengono istituiti nuovi ordini o albi professionali: 1.100, 1.101 (in cui le nuove professioni sembrano tuttavia già ricomprese nell’elenco del testo), 4.0.100 (per la quale occorre altresì valutare se l’iscrizione all’albo possa dare titolo a reinqudramenti in profili superiori) e 4.0.101. Al riguardo, richiama le osservazioni svolte sulle analoghe norme del testo, in relazione alla quantificazione degli oneri derivanti del funzionamento degli ordini e degli albi e dalle eventuali nuove gestioni previdenziali e alla necessità di riformulare le disposizioni, inserendo un’apposita clausola di invarianza nonché meccanismi in grado di evitare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione al parere espresso sul testo, rileva che occorre poi valutare gli effetti dell’emendamento 2.102 (che prevede l’iscrizione non obbligatoria agli albi). In relazione alla proposta 4.101, segnala che derivano nuovi o maggiori oneri dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 3 (analoghe a quelle di cui all’articolo 5, comma 3, del testo, ma prive della clausola di invarianza finanziaria), mentre al comma 5 occorre valutare l’opportunità di precisare che l’eventuale conferimento delle funzioni di direzione e coordinamento delle professioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 251 del 2000, deve avvenire fermo restando l’obbligo, previsto dalla citata norma, di sopprimere un numero equivalente di posti di dirigente sanitario.

            In relazione al parere reso sul testo, segnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 6.100, che estende il riconoscimento della funzione di coordinatore ad altre figure già esistenti a legislazione vigente. Sempre in relazione al parere sul testo, occorre poi valutare se le disposizioni di cui all’emendamento 6.101 possano comportare obblighi di riorganizzazione per le strutture sanitarie rispetto alla legislazione vigente, finalizzate al conferimento di nuovi incarichi di coordinamento.

            Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

            Il presidente AZZOLLINI osserva che le proposte emendative segnalate dal relatore evidenziano una serie di problematiche già emerse con riferimento alle analoghe disposizioni del testo. Di conseguenza, ritiene che, alla luce del parere espresso nella seduta di ieri, la Sottocommissione possa rendere parere non ostativo sulle proposte 1.100 e 1.101, in quanto le condizioni poste sul testo ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione garantiscono adeguatamente l’invarianza finanziaria anche di tali emendamenti, nonché sulla proposta 2.102, manifestamente non onerosa. Sugli emendamenti 4.0.100, 4.0.101, 4.101 e 6.101 esprime invece avviso favorevole, subordinatamente all’inserimento delle medesime condizioni poste sulle analoghe disposizioni del testo. Infine, esprime avviso contrario sulla proposta 6.100 (in quanto modificativa dell’articolo 6, comma 5, del testo, di cui la Sottocommissione ha indicato la soppressione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione), nonché avviso favorevole sui rimanenti emendamenti esaminati. Invita pertanto il relatore a formulare una proposta di parere che recepisca le suddette indicazioni.

 

Il relatore NOCCO (FI), accogliendo l’invito del Presidente, illustra la seguente proposta di parere sugli emendamenti in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte, subordinato alle condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

-                                 che alla proposta 4.101, al comma 2, dopo le parole: «è effettuata,» siano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; che al comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alle suddette commissioni, che sono istituite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.»; e che, al comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 251 del 2000, l’obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.»;

-                                 che alla proposta 4.0.100, al comma 1, dopo le parole: «è istituito», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; che al comma 3, le parole: «per l’assegnazione di», siano sostituite dalle seguenti: «valido ai fini dell’eventuale assegnazione ad»; e che al comma 4, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese di costituzione e di funzionamento del suddetto Albo sono in ogni caso posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe. Per gli iscritti al nuovo Albo, restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.»;

-                                 che alla proposta 4.0.101, al comma 1, dopo le parole: «è prevista l’istituzione», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; e che al comma 2, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese di costituzione e di funzionamento del suddetto Albo sono in ogni caso posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe. Per gli iscritti al nuovo Albo, restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.»;

-                                 che alla proposta 6.101, al comma 8, dopo le parole: «specificità assistenziale,» siano inserite le seguenti: «ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2,».

La Commissione esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulla proposta 6.100 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.".

 

            Con l’avviso conforme del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle ore 9,35.

 


Relazioni della 12ª Commissione Igiene e sanità


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1928 e 2159-A

Relazione orale

Relatore Salini

TESTO PROPOSTO DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 27 aprile 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (n. 1928)

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003

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CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (n. 2159)

d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

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del quale la Commissione propone l’assorbimento

nel disegno di legge n. 1928


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Pirovano)

sui disegni di legge nn. 1928 e 2159 e sui relativi emendamenti

30 marzo 2004

        La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1928,

            premesso che la materia professioni è demandata dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni e che l’individuazione di nuove professioni costituisce principio fondamentale di tale materia, come espressamente dichiarato dalla Corte costituzionale, proprio in materia di professioni sanitarie nella recente sentenza n. 353 del 2003;

            premesso che l’individuazione dell’attività in cui consiste l’esercizio della professione deve avere la sua fonte in una legge dello Stato, in forza del combinato disposto dagli articoli 25, secondo comma, della Costituzione e 348 del codice penale, che sanziona l’esercizio abusivo di professione;

            considerato che gli articoli 3, 4, comma 1, e 5 prevedono che all’istituzione degli indicati nuovi ordini professionali si provveda con decreto del Ministero della salute;

            considerato che tali disposizioni non individuano con sufficiente grado di specificità le attività proprie di dette nuove professioni, non ritenendo sufficiente il richiamo alla legge n. 251 del 2000, che contiene formulazioni non puntuali a questo fine;

        esprime parere non ostativo, a condizione che gli articoli 3, 4, comma 1, e 5 siano riformulati nel senso di provvedere direttamente all’istituzione dei nuovi ordini professionali e di individuare – direttamente o mediante rinvio ad altra fonte di rango legislativo – le attività che costituiscono esercizio della professione rispettivamente indicata. Invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l’opportunità di indicare espressamente le modalità di accesso all’esercizio delle professioni stesse, alla luce dell’articolo 33, comma quinto, della Costituzione, prevedendo il requisito del superamento di un esame di Stato o quanto meno il conseguimento di determinati titoli di studio, abilitanti all’esercizio della professione.

        Esaminato il disegno di legge n. 2159, esprime parere non ostativo, riferendo anche ad esso le condizioni e le osservazioni formulate in merito al disegno di legge n. 1928, in quanto compatibili.

        Esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1928, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 che provvedono all’istituzione dei rispettivi ordini professionali – con ciò soddisfacendo una delle condizioni formulate con riferimento al disegno di legge n. 1928 – a condizione che vengano riformulati con l’individuazione più puntuale delle attività in cui consiste l’esercizio di dette professioni, condizione che non appare sufficientemente soddisfatta dal rinvio alla legge n. 251 del 2000.

        Esprime inoltre un parere contrario sull’emendamento 5.0.1, che demanda l’individuazione di criteri e modalità per l’istituzione degli ordini professionali a accordi in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, nonchè sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, i quali prefigurano l’istituzione di ordini professionali autonomi con atto di rango non legislativo.

        Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 

 

(Estensore: Tredese)

sul disegno di legge n. 1928

11 febbraio 2004

        La Commissione, esaminato il disegno, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE N. 1928

DISEGNO DI LEGGE N. 1928

D’iniziativa del senatore Tomassini

Testo proposto dalla Commissione

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Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità

Norme concernenti gli ordini professionali sanitari. Delega al Governo in materia di istituzione di ordini e albi professionali sanitari

Art. 1.

Art. 1.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie, nel rispetto dei diversi iter formativi, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 2.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

(Ordini e albi professionali)

    1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia» e sono collocati in albi separati all’interno di un unico ordine.

    1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali e delle vigilatrici d’infanzia» e sono collocati in albi separati all’interno di un unico ordine.

    2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine degli infermieri professionali, pur in un albo separato dagli stessi, assumendo la denominazione di «ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».

    2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo.

 

    3. Gli organi competenti della Federazione di cui al comma 1 e di quella di cui al comma 2 possono stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti.

Art. 3.

Art. 3.

(Ordine e albi delle professioni della riabilitazione)

 

(Delega al Governo in materia di istituzione di ordini e albi professionali per le professioni della riabilitazione, tecnico-diagnostiche, tecnico-assistenziali e della prevenzione)

    1. Per tutte le professioni dell’area della riabilitazione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto dal Ministero della salute.

Art. 4.

(Ordine e albi delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali)

    1. Per tutte le professioni dell’area tecnico diagnostica e tecnico-assistenziale è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

    2. La Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali, assumono la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine delle altre professioni di quest’area, pur in albi separati, assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

Art. 5.

(Ordine e albi delle professioni della prevenzione)

    1. Per tutte le professioni dell’area della prevenzione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi relativi alle professioni sanitarie attualmente non rientranti in alcun ordine o collegio, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituire, per tutte le professioni dell’area della riabilitazione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

        b) istituire, per tutte le professioni dell’area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

        c) prevedere che la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali assumano la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica» e che gli organi competenti della stessa e quelli della Federazione istituita ai sensi della lettera b) possano stabilire, con deliberazioni conformi, l’unificazione degli ordini e delle Federazioni medesimi, fermi restando gli albi separati suddetti;

        d) istituire, per tutte le professioni dell’area della prevenzione, un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ivi compresa quella di assistente sanitario;

        e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui all’articolo 2 o di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, nell’ipotesi in cui il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

        f) definire, per le professioni di cui alle lettere da a) ad e), le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

        g) individuare i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui alle lettere da a) ad e).

    2. Gli schemi dei decreti legislativi, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data della trasmissione medesima. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

    3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 2159

D’iniziativa dei senatori

Bettoni Brandani ed altri

 

Art. 1.

(Articolazione del personale sanitario e sociale in professionisti e dirigenti)

    1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla professione di assistente sociale, nell’ambito del comparto sanità, è articolato come segue:

        a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

        b) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, e che hanno esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.

 

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

    1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «3-bis. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d’infanzia assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini degli infermieri. L’albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall’ordine di cui all’articolo 4, comma 2-bis; è consentita agli assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di infermiere la contemporanea iscrizione all’albo professionale degli infermieri e all’albo degli assistenti sanitari. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini delle ostetriche e possono deliberare l’unificazione all’ordine degli infermieri, fermo restando l’albo professionale separato. In tale caso l’ordine assume la denominazione di ordine degli infermieri e delle ostetriche»;

        b) all’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. Sono istituiti l’ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative e gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell’area della riabilitazione, che afferiscono all’ordine medesimo. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

        c) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. È istituito l’ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie; ove ancora non esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale, che afferiscono al medesimo ordine. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

        d) all’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. È istituito l’ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione; ove non ancora esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione tecnica della prevenzione, che afferiscono al medesimo ordine. Tale ordine è, altresì, competente alla tenuta dell’albo professionale degli assistenti sanitari. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

    2. Possono essere iscritti agli ordini istituiti dal comma 1, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all’esercizio delle predette professioni sanitarie, e i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L’iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie.

    3. L’iscrizione agli albi professionali istituti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, non è obbligatoria per il personale che opera con rapporto di dipendenza presso la pubblica amministrazione.

    4. Gli accordi di cui all’articolo 2, comma 2-bis, all’articolo 3, comma 2-bis e all’articolo 4, comma 2-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, come introdotti dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, sono raggiunti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

(Formazione e libera professione)

    1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «2-bis. I diplomi di cui all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell’esercizio professionale e sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università.

    2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in accordo con le scelte programmate dalle regioni garantiscono, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. D’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle università italiane garantisce l’aumento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica, ferma restando l’informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano agli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere il contratto di formazione e lavoro di cui all’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1999, n. 90; le medesime aziende, qualora sedi di corsi di formazione universitaria in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati presso gli stessi corsi.

    2-quater. Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale l’individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali»;

        b) all’articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «2-bis. Per l’esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione, sia per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

    2-ter. Con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Nn. 1645-A/R

1928 e 2159-A/R

3236-A

Relazione orale

Relatori Boldi eDi Girolamo

TESTO PROPOSTO DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 14 luglio 2005

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (n. 1645)

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

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seguito del rinvio in Commissione, annunciato nella seduta antimeridiana dell’Assemblea del 9 febbraio 2005, del disegno di legge n. 1645 e del relativo testo proposto dalla Commissione comunicato alla Presidenza 19 maggio 2004

(V. Stampato n. 1645-A)

Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (n. 1928)

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003

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Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (n. 2159)

d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

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seguito del rinvio in Commissione, annunciato nella seduta antimeridiana dell’Assemblea del 9 febbraio 2005, dei disegni di legge nn. 1928 e 2159 e del relativo testo proposto dalla Commissione comunicato alla Presidenza il 27 aprile 2004

(V. Stampato nn. 1928 e 2159-A)

E PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (n. 3236)

presentato dal Ministro della salute

di concerto col Ministro della difesa

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

col Ministro della giustizia

col Ministro dell’economia e delle finanze

e col Ministro per gli affari regionali

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2004

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DISEGNO  DI  LEGGE

 

Testo proposto dalla Commissione

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

Art. 1.

(Definizione)

    1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

    2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

    3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Requisiti)

    1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), è valido sull’intero territorio nazionale ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

    2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.

    3. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

    5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

    6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

 

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

 

Art. 4.

(Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi professionali)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l’assegnazione della professione dell’assistente sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

        b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

        c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui al presente comma;

        d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

        e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

        f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell’ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

        g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

        h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

    2. Gli schemi di decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

 

Art. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)

    1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

    2. L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

    3. L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

    4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.

    5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

 

Art. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

    1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

        a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

        b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

        c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.  270;

        d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n.  251, e successive modificazioni.

    2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di coordinamento.

    3. I criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    4. L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

        a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

        b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

    5. Gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

    6. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore.

 

Art. 7.

(Disposizioni finali)

    1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

    2. Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 1645

D’iniziativa del senatore Tomassini

 

Art. 1.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

    1. È istituita la funzione di coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico.

    2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attivata la funzione di coordinamento e reso operativo il suo esercizio in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

 

Art. 2.

(Definizione)

    1. Per funzione di coordinamento di cui all’articolo 1, si intende:

        a) l’organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti infermieri o infermieri pediatrici e degli operatori che li coadiuvano;

        b) la pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione infermieristica e alla funzione alberghiera;

        c) la gestione delle risorse tecnico-strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici.

 

Art. 3.

(Titolare della funzione di coordinamento)

    1. L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

        a) di un master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

        b) di esperienza triennale nel profilo di appartenenza.

    2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica è valido per l’esercizio della funzione di coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico.

    3. Gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti coordinatori infermieristici.

 

Art. 4.

(Registri)

    1. Il Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia tiene, in corrispondenza del relativo albo, l’elenco degli infermieri e degli infermieri pediatrici in possesso di master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica o del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica.

 

Art. 5.

(Istituzione dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria)

    1. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

 

Art. 6.

(Istituzione dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria)

    1. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l’igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l’applicazione delle norme sul benessere animale; il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

 

Art. 7.

(Istituzione dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica)

    1. È istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che sociale in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell’utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

    2. La sua attività consiste nell’assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, di assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

 

 

 

Art. 8.

(Abrogazioni)

    1. Il comma 1, lettera a), il comma 2 ed il comma 3 dell’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, sono abrogati.

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 1928

D’iniziativa del senatore Tomassini

 

Art. 1.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella Sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 229, nonchè dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell’Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

 

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

    1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d’infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d’infanzia» e sono collocati in albi separati all’interno di un unico ordine.

    2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine degli infermieri professionali, pur in un albo separato dagli stessi, assumendo la denominazione di «ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».

 

Art. 3.

(Ordine e albi delle professioni della riabilitazione)

    1. Per tutte le professioni dell’area della riabilitazione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto dal Ministero della salute.

 

Art. 4.

(Ordine e albi delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali)

    1. Per tutte le professioni dell’area tecnico diagnostica e tecnico-assistenziale è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

    2. La Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali, assumono la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l’unificazione all’ordine delle altre professioni di quest’area, pur in albi separati, assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

 

Art. 5.

(Ordine e albi delle professioni della prevenzione)

    1. Per tutte le professioni dell’area della prevenzione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall’articolo 4 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 2159

D’iniziativa dei senatori Bettoni Brandani ed altri

 

Art. 1.

(Articolazione del personale sanitario e sociale in professionisti e dirigenti)

    1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla professione di assistente sociale, nell’ambito del comparto sanità, è articolato come segue:

        a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

        b) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128, e che hanno esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.

 

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

    1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «3-bis. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d’infanzia assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini degli infermieri. L’albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall’ordine di cui all’articolo 4, comma 2-bis; è consentita agli assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di infermiere la contemporanea iscrizione all’albo professionale degli infermieri e all’albo degli assistenti sanitari. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini delle ostetriche e possono deliberare l’unificazione all’ordine degli infermieri, fermo restando l’albo professionale separato. In tale caso l’ordine assume la denominazione di ordine degli infermieri e delle ostetriche»;

        b) all’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. Sono istituiti l’ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative e gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell’area della riabilitazione, che afferiscono all’ordine medesimo. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

        c) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. È istituito l’ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie; ove ancora non esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale, che afferiscono al medesimo ordine. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

        d) all’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. È istituito l’ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione; ove non ancora esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione tecnica della prevenzione, che afferiscono al medesimo ordine. Tale ordine è, altresì, competente alla tenuta dell’albo professionale degli assistenti sanitari. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

    2. Possono essere iscritti agli ordini istituiti dal comma 1, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all’esercizio delle predette professioni sanitarie, e i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L’iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l’esercizio delle citate professioni sanitarie.

    3. L’iscrizione agli albi professionali istituti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, non è obbligatoria per il personale che opera con rapporto di dipendenza presso la pubblica amministrazione.

    4. Gli accordi di cui all’articolo 2, comma 2-bis, all’articolo 3, comma 2-bis e all’articolo 4, comma 2-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, come introdotti dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, sono raggiunti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

(Formazione e libera professione)

    1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «2-bis. I diplomi di cui all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell’esercizio professionale e sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università.

    2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in accordo con le scelte programmate dalle regioni garantiscono, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. D’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle università italiane garantisce l’aumento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica, ferma restando l’informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano agli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere il contratto di formazione e lavoro di cui all’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1999, n. 90; le medesime aziende, qualora sedi di corsi di formazione universitaria in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati presso gli stessi corsi.

    2-quater. Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale l’individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali»;

        b) all’articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «2-bis. Per l’esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione, sia per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

    2-ter. Con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio».

 

 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 3236

D’iniziativa del Governo

 

Art. 1.

(Definizione)

    1. Sono professioni sanitarie non mediche quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o di riabilitazione.

    2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie.

    3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 2.

(Requisiti)

    1. L’esercizio delle professioni sanitarie non mediche di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento di un titolo universitario valido sull’intero territorio nazionale, rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

    2. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all’esito dell’esame di Stato abilitante all’esercizio della professione, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. L’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica. Per il personale militare, l’attività di verifica periodica dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica può essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario militare.

 

Art. 3.

(Ordini)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b);

        b) possibilità di costituire, in relazione al numero degli operatori ed al fine di garantire la funzionalità e l’economicità della gestione ordinistica, un unico ordine professionale per più professioni appartenenti alla stessa area di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, prevedendo al loro interno specifici albi per le singole professioni e garantendo l’autonomia dell’azione disciplinare nell’ambito di ciascun albo;

        c) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

        d) disciplinare i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

 

Art. 4.

(Individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche)

    1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche, il cui riconoscimento ed esercizio debbono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

    2. L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

    3. L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministro della salute e dalla Conferenza Stato-regioni senza oneri a carico della finanza pubblica.

    4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.

    5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già riconosciute o specializzazioni delle stesse.

    6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all’articolo 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.

 

Art. 5.

(Disposizioni finali)

    1. Alle professioni sanitarie non mediche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

    2. Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 4 della presente legge, in sede di Conferenza Stato-regioni, si può procedere a integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    3. La presente legge non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

734a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,

indi del vice presidente MORO

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE.

(omissis)

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre preso atto della richiesta della 12a Commissione permanente di riprendere l’esame dei disegni di legge sulle professioni sanitarie non mediche e infermieristiche - già in stato di relazione e inseriti nel programma dei lavori - per trattarli congiuntamente con il nuovo disegno di legge di iniziativa governativa. La materia si intende pertanto rinviata in Commissione.

(omissis)


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

922a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 14 DICEMBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,

indi del vice presidente FISICHELLA

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,07).

 

Discussione dei disegni di legge:

(1645) TOMASSINI. - Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005)

(1928) TOMASSINI. - Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005)

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. - Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005)

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali

(Relazione orale) (ore 18,42)

 

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1645, 1928, 2159 e 3236.

I relatori, senatrice Boldi e senatore Di Girolamo, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldi.

BOLDI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, il provvedimento in esame è finalizzato a dettare una disciplina organica e sistemica in un settore, quello delle professioni sanitarie, finora abbastanza trascurato dal legislatore. Le professioni sanitarie, pur rappresentando un nodo cruciale dell'assistenza sanitaria, sono state a lungo regolate da una disciplina normativa assolutamente non adeguata a cogliere le stesse istanze di sviluppo che la stessa domanda di prestazioni proveniente dai cittadini sembrava sollecitare.

Al fine di cercare una possibile soluzione a questi problemi, due sono le principali innovazioni promosse dal provvedimento in esame. Da un lato, la delega al Governo ad istituire, con uno o più decreti legislativi, appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie; dall'altro, l'individuazione di specifici profili in cui si articolano le professioni sanitarie, con particolare riguardo all'istituzione ed attivazione della funzione di coordinamento.

Per quanto concerne la delega al Governo all'istituzione di ordini professionali, l'obiettivo è quello di superare l'attuale situazione di disparità di trattamento tra le professioni sanitarie già organizzate in ordini e collegi e quelle che momento non presentano tale articolazione. La riforma è destinata ad influire positivamente sia sulla lotta all'abusivismo, che nel settore in esame continua ad essere elevato, sia sulla promozione della qualità delle prestazioni erogate al fine di garantire ai cittadini italiani prestazioni sanitarie sempre più qualificate.

Signor Presidente, chiedo di consegnare agli atti il testo della relazione. (Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Bianconi).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice Boldi. (Brusìo in Aula).

Pregherei l'Assemblea di consentire ai relatori di parlare in un ambiente almeno relativamente silenzioso.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Girolamo.

DI GIROLAMO, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel testo unificato all'attenzione dell'Assemblea è confluito anche il disegno di legge n. 1645 sulla istituzione della funzione di coordinamento delle professioni infermieristiche. E' un disegno di legge sul quale la Commissione ha lavorato molto con spirito costruttivo, elaborando un testo ampiamente condiviso che cerca di dare un contributo positivo al miglioramento della qualità del Servizio sanitario nazionale e alla valorizzazione del personale che vi lavora.

Crediamo, infatti, che di fronte ai mutamenti strutturali che coinvolgono i Paesi industrializzati - l'invecchiamento della popolazione, la denatalità, le patologie emergenti dal conflitto tra l'uomo e l'ambiente, la sempre maggiore rilevanza delle tecnologie biomediche - sia indispensabile puntare sulla risorsa umana come elemento fondamentale di tenuta ed avanzamento dei servizi per la salute.

Oltre tutto, nel settore della salute, ancor più che per altri settori, la qualità del personale è fattore determinante della qualità del sistema, anche per le implicazioni che su di essa esercita l'aspetto relazionale.

Abbiamo un importante patrimonio da difendere e valorizzare, tenuto conto che l'OMS nel suo studio del 2000 sulla qualità dei vari servizi sanitari ha classificato il nostro Paese come primo al mondo per quanto riguarda la relazione tra risorse investite e risultati di salute raggiunti. Crediamo che l'articolo 6 di questo provvedimento, che istituisce la funzione di coordinamento per le professioni sanitarie, risponda a questa esigenza.

Ricordo preliminarmente che l'esercizio delle attività di coordinamento del personale infermieristico nelle aziende sanitarie pubbliche, in applicazione del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, era subordinato alla necessaria esperienza professionale maturata nel profilo di base ed al possesso dello specifico "certificato di abilitazione alle funzioni direttive" conseguibile previa frequenza di un corso teorico-pratico di durata annuale organizzato dalle Regioni.

Successivamente, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, veniva abrogato il citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, modificando le procedure di accesso del personale alle aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'eliminazione del possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive, come requisito indispensabile per accedere alle funzioni di coordinamento del personale infermieristico, oltre ad aver trasformato in una facoltà quello che invece era un elemento importante nell'organizzazione dei servizi sanitari, ha determinato una situazione di perenne conflittualità all'interno delle équipes, una eccessiva discrezionalità nella individuazione dei soggetti deputati alla funzione di coordinamento, una carenza formativa che non può che incidere sulla stessa autorevolezza di chi ricopre questo ruolo.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 6 di questo disegno di legge intendiamo continuare quel cammino di innovazioni istituzionali che, a partire dagli anni Novanta, hanno investito il lavoro sanitario ed in particolar modo il settore delle professioni sanitarie: dalla istituzione dei profili professionali all'abolizione del mansionario, dal passaggio della formazione dalle scuole ospedaliere all'Università fino alla stessa sostituzione della denominazione di "professioni sanitarie ausiliarie" con quella, più rispettosa di "professioni sanitarie". Una stagione di riforme culminate con le leggi n. 42 del 1999, n. 251 del 2000 e n. 1 del 2002, che hanno trasformato ed evoluto oltre 500.000 operatori da subordinati alla figura medica a veri e propri professionisti, dotati di propria autonomia, di formazione universitaria analoga a quella di tutti gli altri professionisti, di progressione di carriera che arriva fino alla dirigenza.

Rispetto alla "gerarchia corta" che ha caratterizzato per tanto tempo il lavoro sanitario, si realizza una "gerarchia lunga" con figure diversamente formate, in conformità all'ordinamento di studi dei corsi universitari, in modo da garantire responsabilità, competenza, autonomia professionale e flessibilità organizzativa.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 6 abbiamo inteso in primo luogo coordinare il percorso formativo che oggi interessa le professioni sanitarie con la articolazione delle figure stesse, mettendo in campo una visione dinamica dello sviluppo delle carriere e della organizzazione dei servizi.

In secondo luogo, abbiamo determinato i requisiti di cui devono essere in possesso coloro che vengono incaricati delle funzioni di coordinamento, in aderenza anche agli orientamenti della Organizzazione mondiale della sanità, che auspica, come condizione per l'esercizio della dirigenza intermedia, il possesso di competenze organizzative e gestionali conseguenti ad un idoneo percorso formativo e professionale. In questo quadro abbiamo anche inteso salvaguardare quei professionisti che avevano conseguito la titolarità della funzione di coordinamento in base al precedente ordinamento confermandone la validità.

Infine, la funzione di coordinamento, che prima riguardava solo gli infermieri, è stata estesa anche alle altre professioni sanitarie, nella convinzione che autonomia, responsabilità e collaborazione siano i fondamenti della nuova cultura del management sanitario. (Applausi del senatore Salzano).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, colleghi senatori, come è noto in questa legislatura il Governo ha tentato di fare la riforma delle professioni inserendo in modo surrettizio una delega nel cosiddetto decreto sulla competitività. Come è noto, quel tentativo è fallito in modo clamoroso. Quindi, l'attuale legislatura si concluderà senza la riforma delle professioni. Pensiamo sia una carenza molto seria, molto grave perché impedisce al settore delle professioni italiane di adeguarsi alla sfida della competitività internazionale.

Vorrei ricordare che solo nel 2003 abbiamo avuto un deficit della bilancia commerciale dei servizi professionali di 3,7 miliardi di euro. Noi cioè importiamo servizi professionali più di quanto li esportiamo. Eppure, l'Italia ha una grande tradizione nelle professioni intellettuali, che avrebbe bisogno perciò di una riforma per metterci al passo con i tempi.

Purtroppo, il Governo di centro-destra fallisce nell'obiettivo di realizzare la riforma delle professioni, necessaria per accrescere la competitività del nostro Paese, ma anche perché ce lo chiede l'Unione Europea che ha emanato 15 direttive sulla materia, l'ultima il 6 giugno del 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'Unione Europea ritiene che non bisogna accrescere il peso dei vincoli, delle barriere all'accesso, che ci sia un eccesso di regolamentazione nella struttura ordinistica. Infatti l'Unione Europea invita a liberalizzare le professioni. Come è noto, abbiamo in Italia ben ventisei tra ordini e collegi, un numero eccessivo: nessun Paese europeo possiede un numero così elevato di ordini e collegi. Ovviamente mentre l'esistenza degli ordini e dei collegi si giustifica di fronte alla tutela di un interesse pubblico, la loro proliferazione eccessiva è dannosa per la concorrenza e le esigenze dei consumatori.

Pensiamo che una buona riforma - che si poteva realizzare in questa legislatura - possa essere basata sul cosiddetto sistema duale, cioè gli ordini esistenti da riformare, ma non da accrescere di numero. Inoltre le nuove professioni, che sono sorte in questi anni in numero esponenziale e che sono state anche censite dal CNEL in un'importante indagine nell'aprile di quest'anno, potrebbero essere incanalate attraverso il sistema delle associazioni, più libero e quindi più esposto alla concorrenza.

La mancanza di questa riforma crea un problema molto serio e rischia di spingere in modo sbagliato - noi riteniamo - le esigenze delle nuove professioni solo in direzione degli ordini, andando in questo modo contro le indicazioni dell'Unione Europea. Semmai bisognerebbe semplificare, ridurre e accorpare gli ordini, come si è cominciato a fare in questa legislatura unificando l'ordine dei dottori commercialisti e il collegio dei ragionieri.

Alla luce di tutto questo, dobbiamo valutare il provvedimento su cui la Commissione sanità ha lavorato a lungo. Oltre alle considerazioni che ho svolto, vorrei ricordare che l'Autorità antitrust in una relazione del 18 novembre scorso inviata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia, afferma - in riferimento al disegno di legge al nostro esame - come rispetto alle professioni oggetto del provvedimento non sembrino sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza attraverso l'imposizione di barriere all'accesso nel relativo mercato, le esigenze di tutela del consumatore essendo ben suscettibili di essere soddisfatte tramite la previsione di un percorso formativo di livello universitario obbligatorio.

In altre parole, dice l'Antitrust, per fortuna oggi per queste professioni è necessaria la laurea, quindi non è necessario realizzare ulteriori cinque nuovi ordini accrescendone il numero oltre la trentina.

Alla luce di queste considerazioni, penso che il provvedimento al nostro esame contrasti con l'esigenza di liberalizzare le professioni, con le indicazioni dell'Unione Europea, con quello che afferma l'Antitrust e, pur riconoscendo il lungo lavoro svolto dalla Commissione sanità, inviterei i colleghi ad evitare di appesantire il nostro ordinamento creando nuovi ordini, organizzando invece le professioni intorno al sistema duale - di cui parlavo in precedenza - per evitare ancora una volta di diminuire la concorrenza e appesantire il settore delle professioni.

Penso sia necessaria una riflessione adeguata su questa materia, per evitare di entrare in contrasto con l'Europa. A parole facciamo tutti riferimento all'Europa, ma quando poi si tratta di essere conseguenti, spesso entriamo in contraddizione con le sue direttive e i richiami specifici alla situazione italiana. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Marino).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaglione. Ne ha facoltà.

GAGLIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono solito ripetere nelle occasioni più varie che il buon funzionamento di un reparto, di una sala operatoria o di una sala di rianimazione dipende dalla presenza di infermieri bravi e motivati. Ciò vale nella pratica routinaria, ma soprattutto nelle urgenze. Per questo, tra l'altro, riteniamo che sia stato importante istituire i corsi di laurea infermieristica a livello universitario (per una migliore preparazione degli infermieri, rispetto a quella offerta in precedenza, con i corsi organizzati dalle varie aziende) e, per le funzioni di coordinamento, i master post universitari.

Gli infermieri, cioè coloro che sono vicini agli infermi, soffrono ancor più dei medici di una sanità orientata verso una logica di mercato e non più esercitata con spirito di servizio, che guarda più all'aspetto economico di riduzione della spesa e meno a quello della qualità della prestazione.

Queste figure meritano un riconoscimento del loro importantissimo ruolo. Ha ragione il senatore Battafarano, l'Unione Europea e l'Antitrust ci chiedono una riduzione degli ordini professionali, che in Italia sono già troppi. Avanzo allora un proposta a livello personale: anziché istituire altri quattro o cinque ordini, si potrebbe creare un ordine delle professioni sanitarie, comprendente l'albo dei medici, quello degli infermieri, quello dei tecnici e quello dei fisioterapisti. Una situazione analoga si verifica nei congressi, dove ci sono sessioni riservate ai medici, sessioni per gli infermieri ed altre per i tecnici.

Tra l'altro, in questo modo si verrebbe incontro alle esigenze economiche degli infermieri, che devono pagare di tasca propria la quota di iscrizione agli ordini professionali. Posso testimoniare che questo pesa anche sui giovani medici, che soffrono quando si vedono recapitare le quote di iscrizione all'albo.

Pertanto, propongo di inserire l'istituzione degli ordini professionali in un riordino globale degli ordini, come richiesto appunto dall'Unione Europea e dall'Antitrust. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bettoni Brandani. Ne ha facoltà.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge, arriva a compimento una stagione importante di riforme iniziate e attuate dal centro-sinistra, grazie alle quali circa 500.000 operatori della sanità, con 22 profili professionali, sono finalmente diventati, da ausiliari e subalterni, veri professionisti della sanità, con autonomia professionale, riconosciuta e adeguata formazione universitaria.

Il varo di questo disegno di legge, che riteniamo importante, non vuole essere di ostacolo ad una futura e necessaria riforma della materia ordinistica. In questo senso rispondo alle preoccupazioni avanzate anche dai senatori Battafarano e Gaglione, nonché da alcuni organi, come l'Antitrust.

Intendiamo solo omogeneizzare anche da questo punto di vista professioni finalmente autonome, che sempre più sviluppano un rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale, ma soprattutto sviluppano un'attività libero-professionale che attiene alla salute e alla malattia, alla vita e alla morte e che, proprio per la delicatezza del loro compito, devono avere un proprio codice etico, atteggiamenti professionali congrui e di qualità, puntuale verifica e controllo della correttezza di ogni comportamento professionale.

Il presente provvedimento, infine, coglie l'esigenza di prevedere nuovamente, con più certezza e dignità, il ruolo importante del coordinamento e del coordinatore. Si tratta di una classificazione moderna che non è la semplice riproposizione della figura della caposala per i soli infermieri e che si pone in linea con l'evoluzione scientifica, formativa e legislativa, di tutte le professioni sanitarie.

Non va dimenticato, anzi va sottolineato, che questa legge è sì un risultato importante per tutti gli operatori, ma rappresenta soprattutto la conquista di un servizio migliore a tutela della salute dei cittadini. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Boldi, Tomassini e Salzano).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, nella presentazione di questo disegno di legge i relatori - credo che sotto questo profilo ci sia una comunanza di vedute - hanno giustamente messo in rilievo i passi avanti compiuti con il provvedimento stesso.

I richiami effettuati da alcuni colleghi alle parole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che mi permetto di osservare avevano un senso molto più generale e non riferito al tema specifico al nostro esame), come pure le relazioni della Commissione europea (che sicuramente è attenta a sottolineare i desiderata, ma assai meno ad intervenire per tempo nelle soluzioni proposte e in tal senso gli esempi sono numerosi nella sanità, visto che sovente l'Unione Europea procede individuando le soluzioni a posteriori, valgano per tutti le emergenze in tema sanitario che non sono mai gestite in termini preventivi, ma sempre in chiave di emergenza), credo che la dicano lunga circa l'esigenza di adottare questo provvedimento per le qualifiche e per le parti che indubbiamente favoriscono nell'ambito del sistema sanitario la certezza della cura.

Ritengo che sia importante sottolineare come si evidenzino in termini chiari quelli che sono i requisiti alla base dello sviluppo del passaggio da collegio ad ordine. È giusto sottolineare l'importanza di fare chiarezza in materia di ordini, ed è altresì vero che forse si arriva in ritardo anche per gli altri ordini, intendendo non solo quelli legati alle professioni sanitarie; tuttavia, credo che in questo campo il provvedimento non solo faccia chiarezza, ma garantisca anche certezza di trattamento rispetto alle esigenze dei cittadini.

Credo che questa rappresenti una risposta seria, concreta ed attendibile, che costituisce il risultato di uno studio portato avanti dalla Commissione con grande correttezza e altrettanto approfondimento.

A questo punto non posso che evidenziare gli aspetti positivi della norma, che condivido e su cui quindi non mi soffermerò, sottolineando ancora una volta che il problema degli ordini non si risolverà né con questo provvedimento, né con l'esercizio della delega che la stessa norma prevede. Sicuramente comunque il coordinamento previsto dall'articolo 6 per il settore infermieristico rappresenta un punto notevole di avanzamento nella qualifica della professione stessa e merita un'attenzione particolare nell'ambito del sistema sanitario pubblico e privato.

Questo è un altro aspetto che vorrei fosse evidenziato perché tra i requisiti richiesti si fa espressamente richiamo all'insieme del servizio sanitario che ormai, come è giusto, passa attraverso l'assistenza pubblica integrata da quella privata.

Ciò va detto a merito di questo provvedimento. Per quanto riguarda invece l'articolo 1 so che la relatrice ha già provveduto ad integrare un piccolo disguido legato alle competenze particolari; ma come giustamente accade per le Regioni a statuto ordinario, è giusto che si tenga conto di eventuali possibilità integrative anche per le Regioni a statuto speciale.

Per il resto - e concludo, signor Presidente - voglio sottolineare ancora la positività di questo intervento, augurandomi che vi sia la possibilità di seguire quelle che saranno le evoluzioni a livello di Unione Europea; oggi ritengo che si sia comunque di fronte ad un punto d'arrivo importante, che non è a mio avviso in controtendenza con l'orientamento a cui si potrà arrivare dopo un approfondimento che credo durerà ancora molto tempo. (Applausi dai Gruppi Aut, FI e dei senatori Boldi e Salzano).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldi.

BOLDI, relatrice. Signor Presidente, intendo fare solo una piccolissima notazione.

Ritengo che in campo sanitario, pur comprendendo le osservazioni che sono state fatte da molti colleghi riguardo agli Ordini, si possa e si debba fare un ragionamento diverso, perché la tutela della salute, che è un bene salvaguardato anche dalla nostra Costituzione, credo non possa in alcun modo essere lasciata al libero mercato. Tutti gli esercenti le professioni sanitarie bisogna che garantiscano un adeguato livello di preparazione e di aggiornamento, a tutto vantaggio del cittadino utente, che poi è il perno del nostro sistema sanitario. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Girolamo.

DI GIROLAMO, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, concordo con le valutazioni fatte dai relatori e da alcuni, anzi da quasi tutti coloro che sono intervenuti su un tema così delicato, che attende da tempo una disciplina.

Trovo positivo che in Commissione si sia discusso, con alcune considerazioni fatte dal MIUR, per arrivare a profili professionali che garantiscano la tutela della salute e che, soprattutto, facciano uscire alcune figure professionali da una logica talvolta spontaneistica per inserirle, invece, in una logica più seria: basterebbe pensare che, ormai, siamo a livello di formazione universitaria.

Ciò conferma ancora di più che, di fronte al tema della salute e soprattutto di fronte a quello del Servizio sanitario nazionale, i discorsi che ho sentito fare da alcuni colleghi, magari con una certa enfasi, sulla libera concorrenza e sul mercato e talvolta il richiamo all'Authority vanno, a mio avviso, oltre gli obiettivi di tutela della salute che vogliamo raggiungere.

Penso che il testo al nostro esame vada in questa ottica, nella logica cioè di riconoscere a chi svolge questo lavoro da molti anni profili professionali con contenuti importanti, anche in rapporto alla formazione, che ormai è diventata universitaria. Ciò significa che la sanità cresce sempre più, anche in quelle che sino a qualche anno fa erano considerate figure marginali nella tutela della salute.

Pertanto, plaudo a quanto ha fatto la Commissione; innanzitutto, al presidente Tomassini, che ha lavorato, così come tutti i Gruppi parlamentari, perchè si raggiungesse una sostanziale unanimità, il che conferma ancor più l'esigenza che si arrivi quanto prima all'approvazione del provvedimento. (Applausi dei senatori Tomassini e Boldi).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

TIRELLI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le attività relative alla custodia degli albi professionali rientrano nella ordinaria competenza del Ministero della giustizia e, pertanto, possono essere svolte con le risorse ed i mezzi esistenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

nel presupposto che l'iscrizione ai nuovi ordini ed albi professionali non comporti per gli interessati il diritto a trattamenti economici superiori o ad inquadramenti in qualifiche più elevate e che in sede di attuazione del provvedimento in esame si tenga conto delle esigenze di raccordo con le pertinenti disposizioni dei contratti nazionali di lavoro dei comparti interessati;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.»;

b) che all'articolo 4, comma 1, le parole: «del bilancio dello Stato», siano sostituite dalle altre: «della finanza pubblica»;

c) che al comma 1 del medesimo articolo 4, dopo la lettera h), siano aggiunte le seguenti: «i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

l)prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.»;

d) che all'articolo 5, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.»;

e) che all'articolo 6, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.»;

f) che al medesimo articolo 6, venga soppresso il comma 5 e che, conseguentemente, al successivo comma 6, dopo le parole: «nell'assistenza infermieristica» siano inserite le altre: «, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa,».

ROLLANDIN, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti proposte, subordinato alle condizioni rispettivamente indicate, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che alla proposta 4.101, al comma 2, dopo le parole: «è effettuata,» siano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»; che al comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alle suddette commissioni, che sono istituite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.»; e che, al comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 251 del 2000, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.»;

- che alla proposta 4.0.100, al comma 1, dopo le parole: «è istituito», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; che al comma 3, le parole: «per l'assegnazione di», siano sostituite dalle seguenti: «valido ai fini dell'eventuale assegnazione ad»; e che al comma 4, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese di costituzione e di funzionamento del suddetto Albo sono in ogni caso poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe. Per gli iscritti al nuovo Albo, restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.»;

- che alla proposta 4.0.101, al comma 1, dopo le parole: «è prevista l'istituzione», siano inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; e che al comma 2, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spese di costituzione e di funzionamento del suddetto Albo sono in ogni caso poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe. Per gli iscritti al nuovo Albo, restano confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.»;

- che alla proposta 6.101, al comma 8, dopo le parole: «specificità assistenziale,» siano inserite le seguenti: «ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2,».

La Commissione esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulla proposta 6.100 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».

«La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che le sue disposizioni sono riconducibili alla materia "professioni" che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni;

premesso che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale, rientrando tale disciplina nell'ambito della determinazione dei principi fondamentali, e che detto principio si pone come limite invalicabile alla potestà legislativa regionale (sentenza n. 319 del 2005, nonché n. 353 del 2003, n. 405 e n. 424 del 2005);

premesso che anche l'istituzione di nuovi albi è espressamente riservata allo Stato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 355 del 2005);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che alcune delle disposizioni recate dal disegno di legge in titolo non appaiono conformi alla richiamata giurisprudenza costituzionale, prevedendo - in particolare all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5 - competenze legislative delle Regioni in materia di individuazione e formazione dei profili professionali di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie specificamente individuate e disciplinate dal disegno di legge medesimo. Si segnala inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 1, comma 3, prevedendo una clausola di salvaguardia per tutte le autonomie speciali, anziché per le sole province autonome di Trento e Bolzano. Si invita altresì a valutare se sia opportuno disciplinare gli effetti del mandato parlamentare ovvero dell'elezione al consiglio regionale nell'ambito della iniziativa in esame, come disposto dall'articolo 2, commi 5 e 6. Quanto alla redazione del testo, si invita a valutare l'opportunità di formulare la norma di cui all'articolo 3 come articolo iniziale dell'iniziativa in titolo. Si invita, infine, a valutare l'opportunità di prevedere una disposizione che consenta alle aziende sanitarie locali di istituire, oltre al servizio dell'assistenza infermieristica e ostetrica, anche il servizio sociale professionale, consentendo altresì l'attribuzione dell'incarico di dirigente di tale servizio a un appartenente al servizio sociale professionale.

La Commissione, esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sull'emendamento 4.101, riferendo a tale proposta le osservazioni già formulate sul testo cui esso si riferisce, in merito alla competenza statale all'individuazione di nuove professioni sanitarie;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE.Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.100.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti.

BOLDI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.101 e, ovviamente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.200.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Marano.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla relatrice Boldi.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.200.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.102.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dalla relatrice Boldi.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 4.101, mentre naturalmente esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.200 e 4.201.

PRESIDENTE. Senatore Salini, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.101?

SALINI (Misto). Sì, signor Presidente.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dalla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dalla relatrice Boldi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.201, presentato dalla relatrice Boldi.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame di emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, relatrice. Signor Presidente, inviterei il presentatore a ritirare l'emendamento 4.0.100 e a trasformarlo in un ordine del giorno che, come tale, potrebbe essere accolto.

Analogamente, invito il senatore Salini a trasformare l'emendamento 4.0.101 in un ordine del giorno che potrebbe essere accolto dal Governo come raccomandazione.

SALINI (Misto). Signor Presidente, accolgo l'invito della relatrice.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, concordo con la relatrice.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G4.100, non verrà posto ai voti.

Poiché il presentatore non insiste per la votazione, anche l'ordine del giorno G4.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.100 e sono ovviamente favorevole all'emendamento a mia firma.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dalla relatrice Boldi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, relatrice. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.200 e 6.201 e parere contrario sull'emendamento 6.100.

Il parere sull'emendamento 6.101 è favorevole, a condizione che dopo le parole: «specificità assistenziale», vengano aggiunte le altre: «ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2», come richiesto dalla Commissione bilancio.

 

CARRARA (FI). Accetto la richiesta della relatrice.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dalla relatrice Boldi.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dalla relatrice Boldi.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.100.

Metto ai voti l'emendamento 6.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TREDESE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TREDESE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge che colma, in primo luogo, una lacuna legislativa che ha provocato, a tutt'oggi, disparità tra le diverse professioni sanitarie, in quanto solo alcune di esse (infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica) sono già costituite in collegi professionali con il relativo albo, mentre le altre non godono di questa opportunità.

Il presente disegno di legge intende correggere questa situazione per consentire alle professioni sanitarie un ulteriore passo verso il pieno riconoscimento della loro autonomia professionale, condizione per un più efficace contrasto all'abusivismo nelle professioni e garanzia fondamentale per l'esercizio di prestazioni e servizi di migliore qualità.

Questo disegno di legge vuole porre rimedio alle incongruenze citate dai relatori individuando i contenuti sostanziali della funzione di coordinamento del personale infermieristico e prevedendone la necessaria stabilità strutturale nell'ambito dei ruoli organici delle aziende sanitarie pubbliche e private, così da poter tornare a considerare finalmente tale funzione come un ingranaggio necessario ed imprescindibile per il corretto funzionamento della macchina dell'assistenza sanitaria, capace di rappresentare l'anello di congiunzione tra direttive aziendali ed operatività infermieristica orientando il cambiamento e tarando le attività e l'organizzazione in funzione delle dinamiche esigenze delle aziende.

Con ciò il dispositivo aderisce agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo i quali si auspica, come condizione per l'esercizio della dirigenza intermedia, il possesso di competenze organizzative e gestionali conseguenti ad un idoneo percorso formativo e professionale.

Questo si rende necessario anche alla luce delle attuali logiche organizzative che sottendono alla dipartimentalizzazione e alla creazione di aree funzionali omogenee in sanità, cosicché la presenza di coordinatori dell'assistenza infermieristica specificatamente formati concretizzerà una risposta coerente ed efficace all'esigenza di avere personale sempre più preparato nella gestione e nel coordinamento di specifiche interdipendenze operative. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano. Congratulazioni).

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TIRELLI (LP). Signor Presidente, intervengo, a nome del Gruppo Lega Nord, per esprimere un voto favorevole su un disegno di legge che senz'altro, sia nelle intenzioni che nella sua applicazione concreta, oltre a garantire una migliore assistenza, darà dignità professionale - già è così nei fatti, ma vi deve essere anche un riconoscimento a livello legislativo - a categorie di operatori della sanità che potranno esprimersi meglio in termini di operatività, di preparazione e soprattutto di formazione professionale.

In questo modo si potrà garantire un livello sanitario migliore per i cittadini. (Applausi dal Gruppo LP).

SALZANO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALZANO (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame intende disciplinare in maniera organica - e lo fa - il complesso mondo delle professioni sanitarie, rappresentate da circa 500.000 operatori che da anni attendevano e attendono una regolamentazione, una disciplina normativa che possa consentire loro di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi.

Per anni questo vuoto normativo è stato parzialmente colmato con provvedimenti diversi, ma spesso poco coordinati fra loro che, come diceva peraltro la senatrice Boldi nel suo brevissimo intervento introduttivo, hanno determinato, in qualche modo, più un ostacolo che altro allo sviluppo delle professioni sanitarie, impedendo loro un'evoluzione compatibile con i mutamenti del sistema sanitario.

Vorrei ringraziare naturalmente la relatrice, senatrice Boldi, il presidente Tomassini, il sottosegretario Cursi e tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione per il contributo a questo importante provvedimento e annuncio il voto favorevole del Gruppo UDC. (Applausi dei senatori Tomassini, Boldi e Carrara).

BEVILACQUA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al provvedimento in esame, che mette ordine negli ordini professionali e rilancia, in maniera importante, il sistema sanitario del nostro Paese., Esprimo, quindi il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Salzano e Boldi).

 

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti, nel testo emendato, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1645, 1928, 2159 e 3236, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali».

È approvato.

 

La seduta è tolta (ore 20,09).

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di professioni sanitarie, infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali (1645-1928-2159-3236)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645)

Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928)

Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159)

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 1.

Approvato con un emendamento

(Definizione)

    1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

    2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

    3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

1.100

EUFEMI

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «riabilitative» aggiungere le seguenti: «odontotecnica, esercenti arte ausiliaria della professione medica».

1.101

MARANO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001», aggiungere le seguenti: «nonché dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 178 dell’8 maggio 1998».

        Conseguentemente, all’articolo 4, dopo le parole: «decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001», aggiungere le seguenti: «nonché dell’articolo 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 178 dell’8 maggio 1998».

1.200

LA RELATRICE BOLDI

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione».

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 2.

Approvato con emendamenti

(Requisiti)

    1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. Tale titolo universitario è definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), è valido sull’intero territorio nazionale ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

    2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.

    3. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

    5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

    6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

 

EMENDAMENTI

2.100

BIANCONI, CARRARA, TREDESE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «valido sull’intero territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni».

2.101

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo».

2.200

LA RELATRICE BOLDI

Approvato

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università possono procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci».

2.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. L’iscrizione all’albo professionale non è obbligatoria. Va comunque salvaguardato il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tale alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

ARTICOLI 3 E 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 3.

Approvato

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’Unione europea, la presente legge regolamenta le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

 

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi professionali)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l’assegnazione della professione dell’assistente sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

        b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

        c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l’iscrizione agli albi di cui al presente comma;

        d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

        e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

        f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell’ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

        g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

        h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

    2. Gli schemi di decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

 

EMENDAMENTI

4.100

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Sopprimere l’articolo.

4.101

SALINI

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche di cui al comma 1 dell’articolo 1 avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato o delle Regioni. L’iniziativa delle Regioni è assunta in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

        2. L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei ministri.

        3. L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite Commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza Stato-Regioni.

        4. Gli accordi di cui al secondo comma individuano:

            l’ambito di attività di ciascun profilo professionale;

            il titolo universitario abilitante corrispondente alla denominazione della professione sanitaria;

            i contenuti della formazione ritenuti minimi, ferma restando l’autonomia universitaria nell’individuazione dello specifico percorso formativo, da definire con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, ai fini del rilascio, previo esame finale, del titolo abilitante alla professione;

            le modalità di verifica periodica dell’abilitazione.

        5. Attraverso uno o più accordi Stato-Regioni sono disciplinati i criteri e le modalità per il conferimento delle funzioni di direzione e di coordinamento delle aree professionali di cui all’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251».

4.200

LA RELATRICE BOLDI

Approvato

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del bilancio dello Stato» con le seguenti: «della finanza pubblica».

4.201

LA RELATRICE BOLDI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

            «h-bis) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano posti a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

            h-ter) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

SALINI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Nell’ambito delle professioni sanitarie non mediche è istituito l’albo professionale dei provveditori ed economi della sanità. L’albo è tenuto dalla Federazione delle associazioni regionali economi e provveditori della sanità (FARE) che si articola in associazioni regionali.

        2. I requisiti per l’iscrizione all’albo sono: Dirigente amministrativo o funzionario amministrativo di almeno VIII livello funzionale, in possesso di diploma di laurea, master FARE di livello universitario di almeno 240 ore in management sanitario di area provveditorato-economo, ed esperienza professionale almeno quinquennale in servizi di area di provveditorato ed economato, conseguito in enti pubblici e privati (in fase di prima applicazione il possesso di quindici anni di esperienza professionale è alternativo al diploma di laurea).

        3. Ferme restando le norme relative al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, l’iscrizione all’albo rappresenta titolo abilitante per l’assegnazione di incarichi di strutture nell’ambito dell’area provveditorato-economato del Servizio sanitario nazionale.

        4. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costruzione del suddetto Albo».

4.0.101

SALINI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.101

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Sono inserite nell’ambito delle professioni sanitarie non mediche le figure degli odontotecnici e degli ottici ed è prevista l’istituzione del relativo albo professionale.

        2. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costruzione del suddetto Albo».

 

ORDINI DEL GIORNO

G4.100 (già em. 4.0.100)

SALINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 1645-1928-2159-3236,

      impegna il Governo:

        1. ad istituire, nell'ambito delle professioni sanitarie non mediche, l'albo professionale dei provveditori ed economi della sanità. Dovrà essere tenuto dalla Federazione delle associazioni regionali economi e provveditori della sanità (FARE) che si articola in associazioni regionali.

            a) I requisiti per l'iscrizione all'albo dovranno essere: Dirigente Amministrativo o funzionario amministrativo di almeno VIII livello funzionale, in possesso di diploma di laurea, master FARE di livello universitario di almeno 240 ore in management sanitario di area provveditorato-economato, ed esperienza professionale almeno quinquennale in servizi di area di provveditorato ed economato, conseguito in enti pubblici e privati (in fase di prima applicazione il possesso di quindici anni di esperienza professionale è alternativo al diploma di laurea).

            b) Ferme restando le norme relative al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale, l'iscrizione all'albo dovrà rappresentare titolo abilitante per l'assegnazione di incarichi di strutture nell'ambito dell'area provveditorato-economato del Servizio sanitario nazionale.

         2. ad istituire, altresì, l'albo degli infermieri generici, l'albo degli infermieri psichiatrici, e l'albo delle puericultrici.

         3. ad attivarsi al fine di concludere un apposito accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di disciplinare i criteri e le modalità per l'istituzione dei suddetti Albi.

________________

(*) Accolto dal Governo

G4.101 (già em. 4.0.101)

SALINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 1645-1928-2159-3236,

       impegna il Governo:

            ad inserire nell'ambito delle professioni sanitarie non mediche le figure degli odontotecnici e degli ottici prevedendo l'istituzione del relativo albo professionale;

            a disciplinare i criteri e le modalità per l'istituzione del suddetto albo tramite un apposito accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

________________

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione


 

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 5.

Approvato con un emendamento

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)

    1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

    2. L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

    3. L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

    4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.

    5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

 

EMENDAMENTI

5.100

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.200

LA RELATRICE BOLDI

Approvato

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

 

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 6.

Approvato con emendamenti

(Istituzione della funzione di coordinamento)

    1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

        a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

        b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

        c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.  270;

        d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n.  251, e successive modificazioni.

    2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di coordinamento.

    3. I criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    4. L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

        a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

        b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

    5. Gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

    6. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica è valido per l’esercizio della funzione di coordinatore.

 

EMENDAMENTI

6.200

LA RELATRICE BOLDI

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario».

6.201

LA RELATRICE BOLDI

Approvato

Sopprimere il comma 5.

        Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: «nell’assistenza infermieristica», inserire le seguenti: «, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa».

6.100

BIANCONI, CARRARA, TREDESE

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica», aggiungere le seguenti: «nonché i professionisti di cui al comma 1, lettera a), già incaricati della funzione di coordinamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.101

BIANCONI, CARRARA, TREDESE

V. testo 2

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «7. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.

        8. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale».

6.101 (testo 2)

BIANCONI, CARRARA, TREDESE

Approvato

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «7. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.

        8. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale».

 

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

ART. 7.

Approvato

(Disposizioni finali)

    1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

    2. Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .

 


Allegato B

 

Integrazione alla relazione orale della senatrice Boldi sul disegno di legge n. 1645 e connessi

Onorevoli senatori, il provvedimento in esame è finalizzato a dettare una disciplina organica e sistemica in un settore, quello delle professioni sanitarie, finora trascurato dal legislatore. È noto, infatti, che le professioni sanitarie, pur rappresentando un nodo cruciale dell'assistenza sanitaria, sono state a lungo regolate da una disciplina normativa assolutamente non adeguata a cogliere le innumerevoli istanze di sviluppo che la stessa domanda di prestazioni proveniente dai cittadini sembrava sollecitare. Provvedimenti di diverso rango normativo, tra loro non coordinati ed eterogenei; stratificazione di diverse discipline caratterizzate da una commistione tra disposizioni di principio e norme di dettaglio; assenza di organicità nei diversi interventi succedutisi nel tempo: tutti questi problemi di ordine legislativo hanno per lungo tempo ostacolato lo sviluppo delle professioni sanitarie, impedendo loro un'evoluzione conforme ai più recenti mutamenti del sistema sanitario.

Al fine di cercare una possibile soluzione a questi problemi latenti, due sono le principali innovazioni promosse dal provvedimento in esame nel settore delle professioni sanitarie: da un lato, la delega al Governo ad istituire, con uno o più decreti legislativi, appositi ordini professionali per ciascuna area organica di professioni sanitarie; dall'altro lato, l'individuazione di specifici profili in cui si articolano le professioni sanitarie, con particolare riguardo all'istituzione ed attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. Per quanto concerne la delega al Governo all'istituzione di ordini professionali, l'obiettivo è quello di superare l'attuale situazione di disparità di trattamento tra le professioni sanitarie già organizzate in ordini e collegi e quelle che al momento non presentano tale articolazione; nel complesso, la riforma è destinata ad influire positivamente sia sulla lotta all'abusivismo, che nel settore in esame continua ad essere elevato, sia sulla promozione della qualità delle prestazioni erogate al fine di garantire ai cittadini italiani prestazioni sanitarie sempre più qualificate.

Per quanto concerne l'istituzione della funzione di coordinamento degli operatori infermieristici, si ricorda che l'intervento è giustificato dall'esigenza di superare la situazione di disordine normativo ed organizzativo che attualmente rende di fatto discrezionale, nelle singole strutture, l'esistenza o meno della funzione di coordinamento. Al fine di porre rimedio a tale incongruenza, il provvedimento prevede che in tutte le organizzazioni pubbliche e private sia attivata in modo permanente la funzione del coordinamento, affinché proprio tale funzione possa rappresentare l'anello di congiunzione tra gli organi di direzione aziendali e l'operatività infermieristica, orientandone le attività e l'organizzazione in funzione delle dinamiche esigenze delle Aziende.

Data l'esigenza primaria di dettare una nuova disciplina che sappia al contempo offrire un nuovo inquadramento giuridico e più articolati sbocchi professionali alle professioni sanitarie, il presente provvedimento risponde peraltro anche all'esigenza di garantire, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, un più equilibrato riparto di competenze tra la legislazione regionale e quella statale nella materia in esame. È evidente, infatti, che l'inclusione delle professioni tra le materie di potestà legislativa concorrente impone un complessivo ripensamento degli spazi di intervento a disposizione dello Stato, affinché, nel quadro dei princìpi fondamentali statali, sia comunque data alle Regioni la possibilità di un intervento volto a dare attuazione e a definire nel dettaglio il contenuto della normativa quadro nazionale.

In questo senso, il provvedimento in esame può essere letto come una legge quadro dal contenuto innovativo recante i princìpi fondamentali nella materia delle professioni sanitarie. Proprio la natura non meramente ricognitiva delle disposizioni contenute e l'esigenza di procedere in maniera organica alla loro definizione giustificano la scelta di non ricorrere alle speciali procedure di delega disciplinate dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), proseguendo piuttosto attraverso l'ordinario procedimento legislativo bicamerale.

Il testo all'esame dell'Assemblea si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, rinviando, ai fini dell'individuazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche,. riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, al decreto ministeriale 29 marzo 2001, adottato in attuazione della legge 10 agosto 2000, n. 251, nonché specificando che le professioni sanitarie sono quelle che svolgono, in forza di un titolo abilitante dello Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. È comunque fatta salva la possibilità, per le Regioni, di individuare profili di operatore di interesse sanitario, non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1. Il comma 3 riconosce inoltre anche le competenze spettanti nel settore in esame alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del rispettivo Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 2 individua i requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie nel conseguimento del titolo universitario, rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Il titolo universitario viene conseguito a seguito di un percorso formativo che può svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate dalle Regioni sulla base di appositi protocolli di intesa con le università. Il conseguimento del titolo universitario abilitante di cui sopra (fatto salvo il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge) è condizione necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, che è indicata come obbligatoria anche per i pubblici dipendenti. Il comma 3 prevede inoltre l'aggiornamento professionale delle professioni sanitarie, secondo modalità identiche a quelle previste per le professioni mediche.

L'articolo 3 introduce il principio per cui tutte le professioni sanitarie come definite dall'articolo 1 devono essere organizzate in ordini ed albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti che quelle di nuova configurazione.

In ottemperanza al principio di cui all'articolo 3, l'articolo 4 prevede una specifica delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di ordini professionali per le professioni sanitarie. In particolare, i princìpi ed i criteri direttivi di delega prevedono che sia istituito un ordine professionale per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie (area delle professioni infermieristiche, della professione ostetrica, delle professioni della riabilitazione, delle professioni tecnico-sanitarie, delle professioni tecniche della prevenzione), con albi separati per ciascuna professione prevista dalla legge 10 agosto 2000, n. 251. È peraltro demandato al Governo il compito di aggiornare la definizione delle figure professionali sanitarie da includere nelle predette fattispecie. Nell'attuazione della delega, il Governo deve prevedere la possibilità che si costituisca un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie sopra individuate; parallelamente, nell'ipotesi in cui il numero degli iscritti ad un albo professionale superi le 20.000 unità, si deve garantire la possibilità per la corrispondente professione di costituirsi in ordine autonomo, fatto salvo ovviamente il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'originario ordine. Sono demandate al Governo l'individuazione, sulla base della normativa vigente, dei titoli che consentono l'iscrizione ai singoli albi, nonché la definizione, per ciascuna professione, delle attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini ovvero agli iscritti ai singoli albi. In relazione al numero degli operatori, è prevista l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede la previa trasmissione degli schemi di decreti legislativi redatti dal Governo alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

L'articolo 5 detta le modalità per l'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a); in particolare, si stabilisce che tale individuazione avvenga o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato e delle Regioni e che la medesima sia effettuata mediante uno o più accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i quali (comma 4) si procede ad individuare il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione. Il comma 3 subordina l'individuazione al conseguimento di un parere tecnico-scientifico da parte di apposite commissioni, nominate di volta in volta dal Ministero della salute ed operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità.

L'articolo 6 definisce i profili in cui si articola il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, distinguendo tra professionisti in possesso del diploma di laurea o titolo universitario equivalente, professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento, professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche e professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica. Ai sensi del comma 2, per i profili così individuati è istituita la funzione di coordinamento: i criteri e le modalità per la sua attivazione in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il comma 4 specifica che per l'esercizio della funzione di coordinamento è richiesto il master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, nonché un'esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Il comma 5 riconosce, in via transitoria, il titolo di professionisti coordinatori ai soggetti che in base alla normativa pregressa sono abilitati alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica.

L'articolo 7 detta alcune disposizioni finali di coordinamento, stabilendo (comma 1) che alle professioni sanitarie già riconosciute alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento.

Sen. Boldi

 


SIWEB

Sindacato ispettivo


Camera dei deputati
Interrogazione a risposta scritta Bornacin, n. 4-06405
(Seduta del 13 gennaio 2004, n. 405)

 

 

ATTI DI CONTROLLO

 

 

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

 

 

 

BORNACIN. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

sono state avanzate ipotesi di ridefinizione delle competenze della figura dell'ottico optometrista, affidando ai medici oculisti, in via esclusiva, l'attività di misurazione dei cosiddetti «difetti rifrattivi»;

così facendo agli ottici rimarrebbe la facoltà di fare piccoli monitoraggi a patto che il cliente sia in possesso di una regolare ricetta medica e di una prescrizione già compilata a mano;

tali ipotesi sarebbero motivate dalla necessità di tutelare i cittadini dal vasto fenomeno dell'abusivismo, attraverso il quale molti ottici si definirebbero optometristi senza averne titolo;

sebbene in Italia non esista una facoltà universitaria di optometria, negli ultimi quindici anni sarebbero state realizzate in ogni regione scuole di formazione professionale per optometristi;

di fatto, disturbi alla vista come ipermetropia, astigmatismo, miopia non sono considerati malattie ma «deviazioni della normalità» anche se, essendo assai complessa la materia, potrebbero presentarsi anche patologie che giustificherebbero l'intervento del medico oculista;

finora in Italia sono stati regolamentati gli ottici - una legge del 1999 li definisce come «operatori sanitari» al pari di odontotecnici - e gli oculisti - formalmente medici specializzati in oftalmologia - gli optometristi, al contrario, non hanno mai avuto un loro preciso statuto giuridico e sono stati, di fatto considerati un particolare gruppo di ottici che si interessa generalmente di lenti e di difetti visivi -:

fatte salve le necessità e il dovere di tutelare i cittadini da qualsiasi forma di abusivismo che possa comprometterne la salute o arrecare danno alla persona, se non si reputi opportuno regolamentare e differenziare in maniera adeguata la professionalità degli optometristi - come già avviene negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e nella maggior parte dei paesi sviluppati e dell'Unione europea, rivelandosi un metodo funzionale per offrire il miglior servizio a prezzi ragionevoli - al fine di qualificare ulteriormente il servizio di prevenzione, di educazione alla visione e l'individuazione precoce di eventuali malattie.

 

(4-06405)

 

 

Risposta. - Si comunica che la recente modifica costituzionale del Titolo V ha privato lo Stato della potestà regolamentare in materia di professioni sanitarie, ricadendo la stessa materia fra i casi di legislazione concorrente.

Nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina (legge ordinaria) che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti princìpi fondamentali).

Va riconosciuto, invece, alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco unitario espresso a livello di princìpi fondamentali. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti, (rilevanti per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.

Si comunica, inoltre, che, attualmente, la regolamentazione degli ambiti professionali dell'arte ausiliaria di ottico è quella prevista dall'articolo 12 del Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.


Senato della Repubblica
Interrogazione a risposta scritta Bedin, n. 4-01571
(Seduta del 26 febbraio 2002, n. 130)

 

 

 

BEDIN. – Al Ministro della salute. Premesso:

 

che la figura professionale dell'ottico optometrista non è ancora espressamente riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, in quanto la legge vigente risale al 1928, mentre in altri paesi europei tale figura è già riconosciuta;

che esiste una diatriba tra medici oculisti e ottici optometristi circa i confini di legittimità dell'operato dell'ottico optometrista, su cui è stata chiamata più volte a esprimersi la magistratura;

che la questione riguarda in Italia circa diecimila piccole e medie imprese, all'interno delle quali operano circa quattromila optometristi, formati in scuole sorte con provvedimenti degli Enti regionali, i quali si trovano svantaggiati rispetto ai colleghi europei la cui professione è da tempo regolamentata secondo le attribuzioni che le competono;

che per adeguare la legislazione tecnica alla realtà europea il Ministero della sanità, ora della salute, ha elaborato uno schema di decreto ministeriale nel quale si riconosceva la figura dell'ottico optometrista, professionista con preparazione universitaria, e si delineava un profilo professionale adeguato ai tempi;

che, inviato il predetto schema di decreto al Consiglio superiore di sanità per il parere tecnico (obbligatorio ma non vincolante), la Commissione nominata all'interno del Consiglio superiore di sanità, Sezione seconda – relatore un medico oculista – ha provveduto a un rifacimento integrale del testo legislativo predisposto dal Ministero, nel quale non solo la figura dell'ottico optometrista non veniva riconosciuta, ma addirittura venivano tolte all'ottico alcune delle prerogative presenti nella legge del 1928;

che gli interventi della Commissione del Consiglio superiore di sanità sono identici ai suggerimenti formulati dal SOI-AMOI, associazione di medici oculisti, in una lettera invita allo stesso Consiglio superiore di sanità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accogliere il parere del Consiglio superiore di sanità;

come intenda procedere per giungere ad un riconoscimento giuridico dell'ottico optometrista.

 

(4-01571)

 

 

Risposta. —- La questione sollevata nelle interrogazioni parlamentari in esame, incentrate in particolare sul parere tecnico espresso dal Consiglio Superiore di Sanità in relazione allo schema di regolamento predisposto da questo Ministero per l'istituzione della professione sanitaria dell'ottico optometrista, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, deve ritenersi superata.

 

Difatti, alla luce del parere n. 1195 del 2002 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato,il provvedimento regolamentare in argomento è, allo stato, sospeso.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che «le disposizioni attributive della potestà regolamentare al Ministro della salute debbono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta,a livello regolamentare. Nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti «Principi fondamentali»).

Va riconosciuto, invece, alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua pertinenza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco unitario espresso a livello di princìpi fondamentali. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale.

Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie va pertanto, esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa, con i princìpi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo 117 della Costituzione.

Nè possono ritenersi consentiti, fino alla emanazione dei princìpi fondamentali, interventi nella normazione regionale fondati sul presupposto dell'esistenza di una professione che non è stata ancora istituita dalla legislazione statale.

Pertanto, come delineato nel parere del Consiglio di Stato, in esito alla nuova disciplina normativa introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione», non è più possibile intervenire, nella materia in questione, con decreti o regolamenti delle Amministrazioni dello Stato, ma esclusivamente con una proposta di legge che stabilisca i princìpi fondamentali.

A tal fine, nei giorni scorsi ho firmato uno schema di disegno di legge recante delega al Governo, che individua i princìpi fondamentali per l'istituzione e l'esercizio delle professioni sanitarie, prevedendo l'emanazione di uno o più decreti legislativi.

Il Ministro della salute

Sirchia

 



[1]    Valida sull'intero territorio nazionale, nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni.

[2]    Il progetto di legge non specifica se intende riferirsi a  corsi di laurea o di laurea magistrale.

[3]    Nello stesso senso dispongono anche la normativa vigente (d.m. 2 aprile 2001).

[4]     L’ordinamento degli studi dei corsi universitari è determinato attraverso l’emanazione di decreti ministeriali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

[5]    L'aggiornamento professionale è parte, insieme con la formazione permanente, della formazione continua ed è, in particolare, l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali (art. 16-bis -Formazione continua - del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

[6]    Cfr. l'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[7]    La formazione continua comprende l'aggiornamento professionalee la formazione permanente (attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico). La formazione continua consiste, altresì, in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

[8]    Tale disposizione aggiunge il comma 2 bis all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[9]    da attuare entro sei mesi dall’approvazione della presente normativa, attraverso uno o più decreti legislativi, nel rispetto delle competenze delle regioni.

[10]   La figura professionale dell’assistente sanitario è ricompressa nell’area della prevenzione.

[11]   Per i dati sugli operatori delle singole figure professionali attualmente operanti in Italia cfr. la tabella riportata infra, all’interno della scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo.

[12]   in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

[13] ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[14]   In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi del citato articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

[15]   Ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), riguardante i diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione del articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[16]   Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. n. 509/1999 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, dell'articolo 3, comma 9, del D.M. n. 270/2004, che modifica il predetto regolamento, per cui le università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

[17]   Rilasciato dalle università in base alla normativa citata nella nota precedente.

[18]   Di cui al D.M. 2 aprile 2001 sulle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie.

[19]   ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

[20]   ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

[21]   ai sensi del citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.

[22]   Vedi l’art. 1, comma 1.

[23]   Con esclusione dell’articolo 6 relativo alle Mansioni dell'infermiere generico.

[24]   Sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, con il quale è conferita, in particolare, la delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità.

[25]   L’art. 124, (professioni sanitarie), del d.lgs. n. 112/1998  sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, ha espressamente conservato allo Stato numerose funzioni connesse alle professioni sanitarie, tra le quali quella citata.

[26] Sulla disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

[27]   L’art. 6, comma 1, della citata legge dispone, in particolare, che il Ministro della salute include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle quattro aree riguardanti, rispettivamente, le Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; le Professioni sanitarie riabilitative; le Professioni tecnico-sanitarie e le Professioni tecniche della prevenzione.

[28]   Vedi l’art. 7, comma 1.

[29]   Tale disposizione è stata inserita dall’art. 2-sexies del D.L. n. 81/2004, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica).

[30]   Si ricorda che nel settore sanitario esistono due aree contrattuali per la dirigenza, la prima dedicata ai dirigenti medici, veterinari, odontoiatri, la seconda alle figure dirigenziali del ruolo sanitario (farmacisti, psicologi, chimici, biologi, e fisici), del ruolo tecnico, del ruolo professionale, e del ruolo amministrativo.

[31]   L’art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ha parzialmente modificato l’art. 6, comma 3, rendendo necessario il diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale e la presenza nelle commissioni di esami di rappresentanti dei Collegi professionali. Tuttavia, per due anni a cominciare dal 1 gennaio 1994, alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

[32]   Si vedano anche ilD.M. 9 ottobre 2002 e il D.M. 10 luglio 2002, che hanno integrato i due D.M. 7 luglio 2000 relativi alle figure di logopedista e di dietista.

[33]   Avviata con la legge n. 127/1997, art. 17, comma 95, e definita, nei punti cardine, dal regolamento D.M. 3 novembre 1999, n. 509, successivamente, sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in cui all’art. 3 si dispone che le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea magistrale (LM); le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

[34]   Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (di concerto con il Ministro della salute) e Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche delle professioni sanitarie.

[35]   A seguito della riforma degli ordinamenti didattici e della tipologia dei corsi universitari avviata dall’ art. 17, co. 95, della L. 127/1997, e demandata per la concreta attuazione a successivi decreti ministeriali, i titoli universitari - definiti da ultimo dal DM 270/2004 - sono attualmente: la laurea (in esito a corsi di durata triennale), la laurea magistrale (il cui percorso formativo equivale ad ulteriori due anni), il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca , il master (corso di perfezionamento post-laurea).Lo stesso provvedimento, anche al fine di consentire una maggior mobilità internazionale degli studenti, ha definito il concetto di crediti formativi universitari. Essi misurano l’impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea occorrono 180 crediti; per la laurea magistrale 120.

[36]   Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2002.

[37]   Cfr. Parere dell’Adunanza generale n. 67/02 dell’11 aprile 2002 su uno schema di regolamento (concernente la figura professionale di odontotecnico) predisposto in base all’art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

[38]   Riportati all’interno del presente dossier. Interrogazione a risposta scritta Bornacin, n. 4-06405 (Seduta della Camera dei deputati del 13 gennaio 2004 e l’interrogazione a risposta scritta Bedin, n. 4-01571 (Seduta del Senato del 6 febbraio 2003).         

[39]   Sullo schema di decreto legislativo del governo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni (doc. n. 399) cfr. il dossier pareri del Servizio Studi n. 347 del 2004.