XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Accesso dei cani guida dei ciechi sui mezi di trasoprto e nei pubblici esercizi - A.C. 294 e A.C. 633 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 812 | ||
Data: | 03/10/05 | ||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto e nei pubblici esercizi A.C. 294 e A.C. 633
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n. 812
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xiv legislatura 3 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Affari sociali
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AS0434
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. Regolamento di polizia veterinaria (art. 83)
§ L. 14 febbraio 1974, n. 37. Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico
§ L. 25 agosto 1988, n. 376. Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico
§ Ministero della Salute. O.M. 27 agosto 2004. Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani (art. 2, co. 1)
Normativa regionale
§ Ord. 15 giugno 2000, n. 15394. Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
§ Delib.G.P. 27 settembre 2004, n. 3514. Il trasporto pubblico locale di persone in Alto Adige - tariffe e condizioni di utilizzo dei servizi (art. 26)
§ D.P.P. 11 luglio 2005, n. 31. Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali (art. 14)
Numero del progetto di legge |
294 |
Titolo |
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto e negli esercizi aperti al pubblico |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Affari sociali; trasporti; sanità |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
30 maggio 2001 |
§ annuncio |
30 maggio 2001 |
§ assegnazione |
28 giugno 2001 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) II (Giustizia) X (Attività produttive) |
Numero del progetto di legge |
633 |
Titolo |
Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida per privi della vista nei mezzi di trasporto pubblico e nei pubblici esercizi |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Affari sociali; trasporti; sanità |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
7 giugno 2001 |
§ annuncio |
13 giugno 2001 |
§ assegnazione |
19 settembre 2001 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) II (Giustizia) X (Attività produttive) |
Il testo dei due progetti di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico, integrano l'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37 [1], che consente ai non vedenti il diritto di accesso sia ai mezzi di trasporto sia agli esercizi aperti al pubblico, accompagnati dal proprio cane guida, per il quale non è necessario pagare alcun biglietto o sovrattassa.
Al fine di rafforzare i diritti dei non vedenti, le norme in esame:
· introducono una sanzione pecuniaria (da 1 milione a 5 milioni di lire) per i titolari degli esercizi aperti al pubblico che negano, in qualsiasi forma, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida;
· garantiscono alla persona non vedente di farsi accompagnare nei mezzi di trasporto e negli esercizi pubblici dal proprio cane guida, anche se privo di museruola.
Sui progetti di legge, di iniziativa parlamentare, non sono disponibili relazioni del Governo.
Le proposte di legge integrano la legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
Le proposte di legge in esame non precisano la base giuridica, con riferimento al titolo V della Costituzione.
Esse appaiono interessare una pluralità di profili: assistenza, trasporti, disciplina dei pubblici esercizi e, con riguardo specifico alla facoltà per il non vedente di farsi accompagnare dal proprio cane guida, anche se sprovvisto di museruola, alla materia sanitaria e a quella di ordine pubblico e sicurezza.
Più in generale, potrebbe forse richiamarsi anche l’art. 16 della Costituzione, sulla piena libertà di circolazione del cittadino “salvo limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
(Sui provvedimenti adottati in materia da parte delle regioni cfr. il paragrafo successivo).
Con riferimento alla possibilità, attribuita dalle proposte di legge in esame alla persona non vedente, di farsi accompagnare nei mezzi di trasporto e negli esercizi pubblici dal proprio cane guida, anche se non munito di museruola, si segnala che l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, è attualmente previsto dall’art. 83, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 320 del 1954 (che invece esclude tale obbligo nelle vie o nei luoghi aperti al pubblico se dotati di guinzaglio) [2]; più di recente tale disposizione è stata ribadita dall’art. 2, comma 1, lett. b) dell’ordinanza del Ministero della salute del 27 agosto 2004 [3].
Nello stesso senso si pongono anche alcuni provvedimenti adottati a livello regionale.
L’ordinanza del 15 giugno 2000 n. 15394 della Lombardia [4] stabilisce che i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, escludendo tuttavia l’uso della museruola solo per alcune tipologie di cani, tra cui, quelli da guida per ciechi.
La provincia autonoma di Bolzano, con delibera del 27 settembre 2004 n. 3514 [5] sul trasporto pubblico locale di persone in Alto Adige, consente il trasporto gratuito per i cani guida per ciechi, che non sono però esonerati dall’uso della museruola. Tuttavia, la stessa provincia, con successivo regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali del 11 luglio 2005 n. 31 [6], obbliga l’uso del guinzaglio e della museruola per i cani sui mezzi pubblici di trasporto, esonerando alcune categorie di cani tra cui i cani guida per ciechi.
Si ricorda che è in corso l’esame presso le due Camere di numerosi progetti di legge volti a migliorare le condizioni di vita dei non vedenti o a conferire maggiori risorse finanziarie ai loro enti di rappresentanza.
Si segnalano a tale riguardo l’A.C. 5198 (Contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi), l’A.C. 4530 e abb. (Concessione di un contributo al Servizio del libro parlato per i ciechi d' Italia "Rober Hollman" e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre), l’A.C. 3673 e abb. (Contributo a favore dell’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione dei non vedenti - I.Ri.Fo.R.), l’A.S. 2721 (Norme per la scrittura Braille sulle confezioni dei farmaci).
Appare opportuno un chiarimento sui destinatari delle sanzioni, in quanto la norma appare applicabile esclusivamente ai “titolari degli esercizi” aperti al pubblico, mentre le relazioni illustrative dei due provvedimenti sottolineano che il mancato rispetto dei diritti dei non vedenti è dovuto all’assenza nella legislazione vigente di sanzioni nei confronti anche dei responsabili della gestione dei trasporti che ostacolino l'ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi.
Sempre con riferimento alle sanzioni, appare necessario tradurre da lire ad euro le misure pecuniarie previste nel testo in esame.
N. 294
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati GIACCO, DUCA, RUGGIERI ¾ |
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Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico |
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¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 30 maggio 2001
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Onorevoli Colleghi! - La legge 14 febbraio 1974, n. 37, come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che, come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per l'autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.
La citata legge vede, però, gravemente ridotta la propria efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione dei trasporti e degli esercizi pubblici che, direttamente o indirettamente, dal momento che la legge è sprovvista di un adeguato apparato sanzionatorio, pongono ostacoli o ricercano espedienti per impedire l'ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi. Da qui la necessità di intervenire legislativamente con una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla legge, che non solo serva da deterrente, ma che serva anche a colpire chi non ottempera al dettato legislativo.
Inoltre, appare opportuno integrare il medesimo testo legislativo con l'introduzione di due commi all'articolo unico, che consenta l'accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche non munito di museruola, in quanto si tratta di animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del tutto innocui.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "I titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola".
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N. 633
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati BATTAGLIA, GIACCO ¾ |
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Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida per privi della vista nei mezzi di trasporto pubblico e nei pubblici esercizi |
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¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 7 giugno 2001
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - La legge 14 febbraio 1974, n. 37, come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un importante principio di civiltà, consentendo ai ciechi il diritto di accedere sia ai mezzi di trasporto che ai locali aperti al pubblico accompagnati dal proprio cane guida che, come è noto, è uno strumento di fondamentale importanza per l'autonomia e la mobilità di molti minorati della vista.
Questa legge vede, però, gravemente ridotta la propria efficacia dal comportamento dei responsabili della gestione degli esercizi pubblici che, direttamente o indirettamente, dal momento che la legge è sprovvista di un adeguato apparato sanzionatorio, pongono ostacoli o ricercano espedienti per impedire l'ingresso dei cani guida che accompagnano i ciechi. Da qui la necessità di intervenire legislativamente con una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla legge, che non solo serva da deterrente, ma che serva anche a colpire chi non ottempera al dettato legislativo.
Inoltre, appare opportuno integrare il medesimo testo legislativo con l'introduzione di un comma, che consenta l'accesso dei cani guida ai medesimi ambienti anche senza la museruola, in quanto si tratta di animali specificamente addestrati ed abituati a convivere con gli esseri umani, selezionati tra esemplari particolarmente mansueti e del tutto innocui.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi della vista accompagnati dal proprio cane guida, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, il privo della vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche senza la museruola".
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[1] Come modificata ed integrata dalla legge 25 agosto 1988, n. 376. Sulla gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.
[2] Regolamento di polizia veterinaria.
[3] Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani.
[4] Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
[5] Cfr. l’art. 26 sul trasporto di animali.
[6] Cfr. l’articolo 14 sulla prevenzione delle morsicature di cane.