XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||
Titolo: | Norme su 118, pronto soccorso e dipartimenti di emergenza - A.C. 1845 e A.C. 5866 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 745 | ||
Data: | 08/07/05 | ||
Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Norme su 118, pronto soccorso e dipartimenti di emergenza A.C. 1845 e A.C. 5866
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n. 745 Seconda edizione |
8 luglio 2005 |
Camera dei deputati
La nuova edizione del dossier trae origine dall’assegnazione alla XII Commissione di una seconda proposta di legge (A.C. 5866, Tamburro ed altri), abbinata all’A.C. 1845 (Caminiti ed altri).
Dipartimento Affari sociali
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I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AS0368
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Quadro di riferimento normativo e analisi delle disposizioni delle proposte di legge
§ A.C. 5866, (on. Tamburro ed altri), Disposizioni per l’organizzazione delle centrali operative
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 27 marzo 1992. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
§ Ministero della Sanità. D.M. 15 maggio 1992. Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza
§ Ministero della Sanità. Comunicato 11 aprile 1996. Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992
§ D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
§ Ministro della Sanità. D.M. 30 gennaio 1998. Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
§ D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270. Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (artt. 65 e 66)
§ Ministro dell’interno. D.M. 13 febbraio 2001. Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»
§ Del. 22 maggio 2003. Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza»
Numero del progetto di legge |
1845 |
Titolo |
Norme per garantire la presenza del medico anestesista rianimatore nelle situazioni di emergenza a tutela della salute dei cittadini |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sanità |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
24 ottobre 2001 |
§ annuncio |
25 ottobre 2001 |
§ assegnazione |
22 gennaio 2002 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) V (Bilancio) XI (Lavoro) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
5866 |
Titolo |
Disposizioni per l’organizzazione delle centrali operative «118», dei pronto soccorso e dei dipartimenti di emergenza |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Sanità |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
19 maggio 2005 |
§ annuncio |
23 maggio 2005 |
§ assegnazione |
14 giugno 2005 |
Commissione competente |
XII (Affari sociali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) V (Bilancio) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
I provvedimenti in esame sono volti a migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei servizi dell’emergenza/urgenza sanitaria, all’interno degli ospedali e al di fuori di essi, attraverso una maggiore specializzazione del personale operante nel settore, l’unificazione e la standardizzazione del sistema di organizzazione dei servizi.
L’A.C. 1845 mira soprattutto a valorizzare la figura del medico anestesista - rianimatore, mentre l’A.C. 5866 è volto ad accrescere il ruolo dei medici che hanno acquisito una specifica professionalità all’interno dei Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA).
(Per un approfondimento delle singole disposizioni delle due proposte di legge, a confronto con la normativa vigente, cfr. infra la scheda di lettura).
Le proposte di legge sono entrambe di iniziativa parlamentare; allo stato non sono disponibili relazioni governative al riguardo.
Il sistema di emergenza-urgenza sanitaria è sostanzialmente regolamentato, a livello nazionale, dal DPR 27 marzo 1992 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza e dall’Atto di intesa tra Stato e Regioni dell’11 aprile 1996 Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
Per quanto riguarda i casi di catastrofe naturale, è stato adottato, previa intesa della Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali, il decreto del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2001 Adozione dei “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” [1].
Le proposte di legge in esame non precisano la base giuridica dell’intervento legislativo. Esso può ricondursi, in via generale, alla materia “tutela della salute”, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi dell’assistenza sanitaria nella fase di emergenza ed urgenza. Peraltro, la proposta di legge potrebbe ricondursi anche alla lett. m) dell’art. 117, co. 2, della Costituzione, in quanto volta a migliorare i livelli delle prestazioni garantite dall’amministrazione sanitaria sul territorio nazionale, ai fini della tutela della vita umana nelle situazioni di emergenza.
A livello regionale sono stati adottati alcuni provvedimenti (adottati sia con legge, sia con delibera della Giunta o del Consiglio ovvero dell’assessore competente) che disciplinano in generale il sistema dell’emergenza/urgenza sanitaria e riguardano, più in particolare, il ruolo del medico rianimatore.
Si segnalano tra gli altri:
- la delibera del Consiglio della regione Lazio n. 1004 dell’11 maggio 1994 Sistema di emergenza sanitaria Lazio soccorso 118;
- la legge regionale n. 36 del 1998 della regione Marche Sistema di emergenza sanitaria;
- la legge regionale n. 21 del 1999 della regione Basilicata Sistema sanitario regionale dell’emergenza/urgenza;
- la Dec. Assessore Sanità della regione Sicilia 27 marzo 2001 Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale;
- la delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 843 del 6 aprile 2004 Direttiva per l’avvio del servizio di emergenza urgenza.
Si segnala che, nell’ambito dei lavori della Commissione di inchiesta del Senato sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, è stata recentemente approvata una relazione sul sistema di emergenza-urgenza nel SSN (riportata anche all’interno del presente dossier).
Con riferimento all’A.C. 1845, appare opportuno un approfondimento sugli effetti innovativi sull’organizzazione dei servizi di emergenza urgenza, con particolare riferimento ai casi in cui le disposizioni non prevedono un obbligo a carico del servizio sanitario regionale di adeguamento delle strutture, ma si configurano più come norme di indirizzo (vedi, in particolare, l’art. 1, comma 1, sulla responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative “118”, e l’art. 2 sulla direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza).
Ai sensi della disciplina vigente, il sistema sanitario per l'emergenza-urgenza e' costituito da:
· un sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico di accesso breve e universale in collegamento con le centrali operative;
· un sistema territoriale di soccorso;
· una rete di servizi e presidi ospedalieri, funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati.
Le modalità di risposta all'emergenza-urgenza si articolano su quattro livelli di operatività:
· punti di primo intervento;
· pronto soccorso ospedaliero;
· dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di primo livello;
· dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di secondo livello.
Legislazione nazionale vigente. Il responsabile della centrale operativa 118 può essere inquadrato anche come dirigente medico di primo livello.
In base all’A.C. 1845, la responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative “118” è “di norma” attribuita a medici anestesisti rianimatori con documentata esperienza, inquadrati nella qualifica di direttore di struttura complessa (art. 1, co. 1).
Il medesimo incarico, ai sensi dell’A.C. 5866, è invece attribuito a medici d’urgenza di “documentata esperienza” nella rianimazione cardiopolmonare, nell’accettazione e gestione dei pazienti acuti e critici e con competenze multidisciplinari. Anch’essi sono inquadrati come direttori di struttura complessa (art. 1, co. 1)
Legislazione nazionale vigente. La normativa così distingue i medici assegnati alla Centrale:
1) medici dipendenti, fissi o a rotazione, provenienti dai vari settori afferenti all'area dell'emergenza, e con un appropriato periodo di formazione sull'emergenza sanitaria;
2) medici di guardia medica, titolari, che abbiano frequentato appositi corsi di formazione.
La normativa vigente distingue tra:
- medici addetti alla Centrale operativa;
- medici addetti all'emergenza territoriale.
I medici assegnati alla Centrale operativa svolgono opera di supervisione dell'attività del personale infermieristico della centrale per garantire la corretta risposta alle richieste di soccorso, mentre i medici addetti all'emergenza territoriale svolgono compiti assistenziali in ambito extraospedaliero. In particolare, per ammalati ad alto grado di criticità, i medici addetti all'emergenza territoriale operano la scelta dell'ospedale di destinazione, nel rispetto dei protocolli concordati tra il responsabile della Centrale operativa ed i responsabili dei DEA. Nel caso in cui nell'organizzazione regionale non sia previsto il medico addetto alla Centrale operativa, le funzioni di supervisione sono garantite dal medico di guardia dell'Unita' operativa di pronto soccorso del DEA di riferimento.
Secondo l’A.C. 1845, alle centrali operative “118” sono assegnati medici, dipendenti ospedalieri, specializzati in anestesia e rianimazione, con compiti di supervisione e coordinamento (art. 1, co. 2).
L’A.C. 5866 (art. 1, co. 2) prevede l’impiego:
- di medici ospedalieri provenienti dai dipartimenti di emergenza, inquadrati nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza;
- dei medici dell’emergenza territoriale disciplinati dall’articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270: si tratta dei medici addetti alla continuità assistenziale (guardia medica), in possesso di un apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale rilasciato dalle aziende sanitarie a conclusione di un apposito corso di formazione della durata minima di 4 mesi.
Legislazione nazionale vigente. I DEA (Dipartimenti di Emergenza/urgenza e Accettazione a livello ospedaliero) sono distinti in strutture di primo e secondo livello. La responsabilità delle attività del dipartimento e il coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.
In base all’A.C. 1845, la direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di 1° e 2° livello è affidata “in via preferenziale” ad un medico anestesista rianimatore, direttore di struttura complessa, con documentata esperienza nel settore (art. 2).
Ai sensi dell’A.C. 5866, la medesima funzione è affidata ad uno dei direttori di struttura complessa inserita nel DEA, con esperienza nell’accettazione e nella gestione dei pazienti acuti e critici, nonché nella gestione delle risorse umane e tecnologiche e negli aspetti organizzativi e medico-legali e delle maxiemergenze (art. 2).
Legislazione nazionale vigente. La normativa prevede:
- centro mobile di rianimazione (o di terapia intensiva): si tratta di un’ambulanza attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti di norma due infermieri professionali ed un medico anestesista-rianimatore, oltre all'autista soccorritore;
- eliambulanza: si tratta di un mezzo di norma integrativo delle altre forme di soccorso. Il coordinamento del servizio di elisoccorso con il sistema dell'emergenza/urgenza e' assicurato dalla Centrale operativa. La dotazione di personale sanitario e' composta da un anestesista rianimatore e da un infermiere professionale con documentata esperienza e formazione, o da altro personale qualificato in particolari sedi operative da stabilire in sede regionale [2].
Entrambe le proposte, all’art. 3, prevedono l’obbligo della presenza di un medico anestesista rianimatore nei centri mobili di rianimazione e sugli elicotteri di soccorso; l’A.C. 5866 dispone che, in alternativa, possano essere presenti un medico d’urgenza di medicina e chirurgia di accettazione, o di un medico dell’emergenza territoriale, con competenza nel nelle gestione dei pazienti acuti e critici.
In base all’A.C. 1845, è obbligatoria la presenza di uno o più medici rianimatori, responsabili di struttura complessa, nel coordinamento dei soccorsi connessi alle grandi emergenze derivati da catastrofi (art. 4).
Lo stesso compito è affidato, ai sensi dell’A.C. 5866,al responsabile della centrale operativa 118 o ad un suo delegato, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’interno 13 febbraio 2001.
Al riguardo si ricorda che il decreto citato [3] dispone che sul luogo dell'evento il responsabile della Centrale operativa 118 o il responsabile del DEA o un Medico delegato del responsabile medico del 118 svolge il ruolo di Direttore dei soccorsi sanitari (DSS). È necessario che tale figura abbia una formazione specifica nella gestione delle maxiemergenze e sia stato nominato DSS nella fase di definizione dei compiti in modo da offrire garanzie di continuità nella copertura del ruolo.
N. 1845
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CAMINITI, DORINA BIANCHI, BORRIELLO, BURANI PROCACCINI, CASTELLANI, GIULIO CONTI, DE GHISLANZONI CARDOLI, DI VIRGILIO,GRIMALDI, MASSIDDA, MINOLI ROTA, MISURACA, ANGELA NAPOLI, PALUMBO, PARODI, PAOLO RUSSO, STAGNO D'ALCONTRES ¾ |
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Norme per garantire la presenza del medico anestesista |
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Presentata il 24 ottobre 2001
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Onorevoli Colleghi! - Gli anestesisti rianimatori svolgono una essenziale funzione consistente nella salvaguardia delle funzioni vitali e nel trattamento del paziente critico non solo entro le mura degli ospedali ma anche al di fuori di esse. Gli anestesisti rianimatori sono medici specialisti di situazione: la loro formazione post-laurea e l'attività quotidiana nei vari ambiti delle loro competenze lavorative fanno emergere una particolare e caratterizzante attitudine che consiste in una professionalità specificatamente orientata all'emergenza.
L'anestesista rianimatore è considerato il medico esperto per eccellenza nell'emergenza, in quanto è la figura medica che può gestire a tutto campo la stabilizzazione delle funzioni vitali ed il trasporto dei soggetti in condizioni di criticità clinica. Ne discende la necessità di un coinvolgimento prioritario del medico anestesista rianimatore nella gestione del paziente critico in ambito territoriale, sia a bordo di auto medica, di ambulanza di rianimazione, di elicottero di soccorso, sia in ambito ospedaliero.
La sua attività si svolge in particolare nel dipartimento di emergenza del quale in via preferenziale ne assume la direzione, in quanto è in possesso dei necessari requisiti professionali e tecnico-organizzativi, nonché dell'esperienza, per operare le opportune tempestive scelte di priorità di interventi clinici, assicurando le maggiori garanzie di corretto funzionamento sotto il profilo tecnico e professionale.
La presente proposta di legge, che vuole garantire tutte le situazioni di urgenza ed emergenza suddette, prevede la presenza costante dell'anestesista rianimatore in tutte quelle situazioni particolari di necessità assistenziale per pazienti in condizioni critiche.
L'articolo 1 stabilisce che la responsabilità medico-organizzativa del "118" è attribuita, in via preferenziale, a medici anestesisti e rianimatori che, per specializzazione e professionalità, sono più adatti ad occuparsi di un servizio finalizzato al pronto soccorso di malati spesso in pericolo di vita.
L'articolo 2 stabilisce che anche la direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di primo e secondo livello sia in via preferenziale attribuita ad un medico anestesista rianimatore, in quanto in possesso di specializzazione ed esperienza adatte ad interventi diretti al mantenimento in vita di persone che rischiano di perderla. Questa norma non esclude ovviamente che tale responsabilità sia attribuita anche a medici con altre specializzazioni adatti alla terapia d'urgenza.
L'articolo 3 stabilisce l'obbligo della presenza, nei centri mobili di rianimazione e sugli elicotteri di soccorso, di un medico anestesista rianimatore, quale specialista più adatto a mantenere le funzioni vitali di malati o infortunati gravi in attesa delle cure di medici ospedalieri di pronto soccorso.
L'articolo 4, infine, stabilisce l'obbligo della presenza di un medico rianimatore nelle strutture complesse di coordinamento dei soccorsi nel caso di grandi emergenze sanitarie derivanti da catastrofi e gravi eventi calamitosi.
In sostanza con la presente proposta di legge si vuole che un medico specialista nelle tecniche di rianimazione sia sempre in prima linea nei soccorsi, al fine di evitare che vadano perdute, come purtroppo è avvenuto in passato, vite altrimenti salvabili.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. La responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative "118" è attribuita di norma a medici anestesisti rianimatori in possesso di documentata esperienza ed inquadrati quali direttori di struttura complessa. 2. Alle centrali operative "118" sono assegnati, con compiti di supervisione e di coordinamento, medici, dipendenti ospedalieri, specializzati in anestesia e rianimazione.
Art. 2.
1. La direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di 1^ e 2^ livello è, in via preferenziale, attribuita ad un medico anestesista rianimatore, direttore di struttura complessa, in possesso di documentata esperienza nel settore.
Art. 3.
1. E' prevista nel sistema organizzativo regionale, per le operazioni di soccorso specialistico extraospedaliero, a bordo di centri mobili di rianimazione e di elicotteri di soccorso, la presenza di un medico anestesista rianimatore.
Art. 4.
1. E' prevista la presenza di almeno un medico specialista in anestesia e rianimazione, responsabile di struttura complessa, nel coordinamento dei soccorsi, nei casi di grandi emergenze sanitarie derivanti da catastrofi ed eventi calamitosi di grande rilevanza. |
N. 5866
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati TAMBURRO, DALLE FRATTE, ZUIN ¾ |
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Disposizioni per l'organizzazione delle centrali operative «118», dei pronto soccorso e dei dipartimenti di emergenza |
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Presentata il 19 maggio 2005
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Onorevoli Colleghi! - Le attività svolte dai dipartimenti di emergenza sono di fondamentale importanza per la tutela della vita dei pazienti acuti e critici e richiedono un elevato livello di competenza dei loro operatori e una efficiente organizzazione.
In Italia non c'è ancora uniformità nella composizione e nell'organizzazione dei sistemi di emergenza, dalle centrali operative «118» - servizi di emergenza territoriali ai pronto soccorso fino ai dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA), ed è particolarmente avvertita l'esigenza di tendere all'unificazione a livello nazionale della loro strutturazione in quanto sono molto diversificate le figure professionali presenti ed alle quali è affidato il compito di direzione e di massima responsabilità.
Lo stato dell'arte dell'evoluzione scientifica mondiale del settore della medicina di emergenza pone particolare attenzione alla figura in grado di svolgere questo ruolo, dovendo possedere competenze multidiscplinari, essere capace di riconoscere, affrontare e trattare, nella prima fase, tutte le urgenze ed emergenze, nonché di gestire situazioni complesse, oltre che di assolvere alle incombenze medico-legali connesse al ruolo.
La figura professionale corrispondente a tale funzione, che a livello internazionale è denominata «Emergency Phisician», viene formata attraverso la scuola di specializzazione medica in «Emergency Medicine», già presente negli USA dal 1979, e in Canada, Australia, Inghilterra, Irlanda, Estonia, Polonia, Turchia e Ungheria, e di prossima attivazione in Spagna, Olanda, Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Slovenia e Croazia (in alcuni Paesi è denominata «Emergency and Accident Medicine» poiché nel suo ordinamento didattico è inclusa la formazione in medicina delle catastrofi e delle maxiemergenze).
In Italia, per quanto riguarda la categoria professionale dei medici dedicati al sistema dell'emergenza, i regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e n. 483, istituiscono la nuova figura professionale e, quindi, prevedono istituzionalmente l'identità del medico dedicato al sistema dell'emergenza-urgenza, denominandolo «medico chirurgo d'accettazione e d'urgenza».
Lo stesso regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 colloca la relativa disciplina «medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza» nell'area medica e delle specialità mediche, definendone le modalità di espletamento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza medica e per il conferimento di incarichi di direttore di struttura complessa.
Il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, stabilisce, altresì, le discipline equipollenti (con riferimento tanto ai servizi quanto alle scuole) per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
A completamento del processo, il Consiglio universitario nazionale (CUN) ha riconosciuto l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza, per la quale è tuttora in via di perfezionamento l'iter per la sua definitiva attivazione presso le facoltà di medicina e chirurgia.
Tutto il percorso identifica così il «medico d'urgenza» riferendolo alla figura professionale attualmente operante nel pronto soccorso, presso le centrali operative «118», nell'emergenza territoriale e nell'ambito dei DEA.
La necessità di accelerare la definizione dei compiti e dei ruoli di tale figura è proprio dovuta agli enunciati delle principali normative del settore, e cioè al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e alle Linee guida sull'emergenza di cui al decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, e di cui al comunicato del Ministro della sanità 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996, al fine di assicurare in modo uniforme i livelli minimi e omogenei di assistenza sanitaria in emergenza e consentire la realizzazione della rete delle emergenze attraverso le articolazioni previste di:
a) punti di primo intervento;
b) pronto soccorso attivi;
c) DEA di primo livello:
d) DEA di secondo livello.
Dunque, si rende necessario limitare il ricorso a figure specialistiche attinte da altre branche afferenti al DEA, che, per quanto disponibili a ricoprire il ruolo di operatori o di responsabili, senza tuttavia possedere le competenze multidisciplinari e la visione olistica proprie della Emergency Medicine internazionale, finiscono per dare un contributo solo parziale alle molteplici esigenze dell'emergenza. Inoltre, essi vengono sottratti alla loro attività specialistica classica e ordinaria, in quanto spesso si tratta di specialisti in cardiologia, chirurgia d'urgenza, anestesia, neurochirurgia, medicina interna, eccetera.
Lo stesso concetto esplode in modo ancora più chiaro nella proposizione della direzione dei DEA, laddove la stessa denominazione comprende il termine «accettazione», competenza attribuita unicamente al medico che opera in pronto soccorso, cui è assegnata, per legge, la funzione di «accettazione sanitaria».
Pertanto, la presente proposta di legge ha lo scopo di dettare criteri per uniformare il settore senza sconvolgere l'attuale organizzazione, per evitare i rischi di una paralisi del sistema, e nel rispetto delle autonomie regionali, considerato che allo stato attuale:
1) circa il 50 per cento delle centrali operative «118» presenti sul territorio italiano sono dirette da un medico d'urgenza proveniente dal pronto soccorso (medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza), un'altra buona parte da anestesisti, qualche altra ancora da chirurghi o da cardiologi, molti con incarico quinquennale di direttore di struttura complessa;
2) analoga situazione si riscontra per i medici coordinatori di centrale operativa «118»;
3) sul territorio operano, quasi nella totalità, medici provenienti dalla continuità assistenziale incaricati a tempo indeterminato nell'emergenza (ai sensi dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000).
In conclusione, l'approvazione della presente proposta di legge darebbe un impulso notevole sia alla riorganizzazione dei sistemi di emergenza sul territorio, sia al processo di unificazione e di standardizzazione degli stessi, senza sconvolgere l'attuale assetto, e assicurerebbe agli specialisti classici di conservare la loro peculiarità.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. La responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative «118» è attribuita a medici d'urgenza in possesso di documentata esperienza nella rianimazione cardiopolmonare, nella gestione dei pazienti acuti critici, nell'accettazione dei malati acuti, nella gestione delle urgenze e delle emergenze, con competenze multidisciplinari, e inquadrati quali direttori di struttura complessa. 2. Alle centrali operative «118» sono assegnati, con compiti di supervisione e di coordinamento, medici dipendenti ospedalieri provenienti dalle unità operative afferenti al dipartimento di emergenza e accettazione (DEA), che sono inquadrati nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, e i medici dell'emergenza territoriale previsti dall'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
Art. 2. 1. La direzione dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di primo e di secondo livello è attribuita a uno dei direttori di struttura complessa inserita nel DEA in possesso di documentata esperienza nel filtro, nell'accettazione e nella gestione dei pazienti acuti e critici, nonché nella gestione delle risorse umane e tecnologiche dedicate alle emergenze, delle problematiche organizzative e medico-legali connesse e delle maxiemergenze.
Art. 3. 1. È prevista nel sistema organizzativo regionale, per le operazioni di soccorso specialistico extraospedaliero, a bordo dei centri mobili di rianimazione e degli elicotteri di soccorso, la presenza di un medico anestesista rianimatore o di un medico d'urgenza proveniente dalla medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza o di un medico dell'emergenza territoriale individuato ai sensi dell'articolo 66 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, con competenze ed esperienza nella gestione dei pazienti acuti critici.
Art. 4. 1. Il coordinamento dei soccorsi, nei casi di grandi emergenze sanitarie e derivanti da catastrofi o da eventi calamitosi di grande rilevanza, è affidata al responsabile della centrale operativa «118» o a un suo delegato, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno
MERCOLedi' 6 APRILE 2005
28a Seduta
Presidenza del Presidente
CARELLA
La seduta inizia alle ore 15.
Esame dello schema della relazione conclusiva dell'inchiesta sul sistema di emergenza-urgenza nel servizio sanitario nazionale.
(Discussione e approvazione)
Il presidente CARELLA invita la senatrice Bettoni Brandani ad illustrare lo schema della relazione conclusiva in titolo.
La relatrice, senatrice BETTONI BRANDANI, riferisce sullo schema della relazione conclusiva, facendo presente che l'interesse della Commissione d'inchiesta sul funzionamento del sistema di emergenza-urgenza nel Servizio sanitario nazionale nasce dalle radicali trasformazioni che si sono verificate in tale settore; in particolare, si è assistito al passaggio da un'offerta puntuale di prestazioni ad un vero e proprio sistema di emergenza nel quale sono integrate diverse componenti: pronto soccorso, dipartimenti di emergenza ed accettazione (DEA), centrali operative del servizio "118" e volontariato. Nell'ambito di tale filone d'inchiesta, la Commissione ha potuto disporre delle analisi dei dati contenute nella pubblicazione "Analisi del sistema sanitario integrato di emergenza" prodotto dalla stessa Commissione e dal Centro interdipartimentale di programmazione ed economia sanitaria dell'Università degli Studi de L'Aquila. Il campionamento effettuato su trenta UUSSLL dell'intero territorio nazionale si è posto l'obiettivo di indagare sull'efficienza e l'efficacia dei seguenti ambiti: la centrale operativa, il pronto soccorso territoriale, il pronto soccorso ospedaliero ed il dipartimento di emergenza di primo e secondo livello.
Dall'indagine emerge uno scostamento dal sistema attuale, fondato su un unico modello organizzativo, risultando quindi che a livello nazionale, regionale ed aziendale sussistono autonomi sistemi di emergenza con percorsi formativi ed organizzativi diversi. Di conseguenza, l'organizzazione locale si presenta in un modo disomogeneo e difforme. Inoltre, si è verificata la mancata disponibilità di sistemi di collegamento e radio-collegamento, la carenza dei sistemi informativi, la variabilità di mezzi di intervento e di personale impiegato. Appare poi rilevante che su venticinque UUSSLL campionate, ventuno di esse dispongano di collegamento con l'elioambulanza. Dai dati resi pubblici al convegno nazionale della Confederazione unitaria medici italiani - Associazione italiana medici specialisti in formazione e specialisti risulta che le uniche Regioni a non disporre del servizio di eliosoccorso sono l'Umbria, la Sardegna e il Molise. In linea generale, sebbene il territorio nazionale presenti realtà di eccellenza ed un miglioramento delle competenze gestionali e specialistiche, si ricava l'impressione di un sistema che si muove in "disordine sparso" rispetto ai modelli organizzativi e alle reti informative.
Alla luce di tali valutazioni emerge l'esigenza di garantire una maggiore uniformità degli interventi e delle prestazioni, esigenza che potrebbe essere assunta da parte dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali allo scopo di migliorare la qualità delle risposte del sistema a fronte di un impiego consistente di risorse finanziarie. Sarebbe poi opportuno implementare il servizio di eliosoccorso in tutte le Regioni, in quanto la disponibilità di un elicottero di soccorso è importante per raggiungere aree disagiate, specialmente montane, prive di presidi di soccorso.
Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale dei senatori, approva all'unanimità lo schema della relazione conclusiva, illustrato dalla senatrice Bettoni Brandani, che risulta allegato al resoconto della seduta.
La seduta termina alle ore 15,20.
RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'INCHIESTA SUL SISTEMA DI EMERGENZA-URGENZA NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
L'importanza dei servizi di emergenza è ormai un dato acquisito nella letteratura internazionale e l'efficacia e l'efficienza di tali servizi sono indicatori di rilievo della qualità dell'organizzazione sanitaria. Il concetto di emergenza-urgenza in medicina è legato a due condizioni: l'esistenza o (la previsione a breve termine) di un pericolo di vita e la possibilità di scongiurarlo con provvedimenti tempestivi e adeguati.
Valga a titolo esemplificativo dell'impatto sulla vita dei cittadini del sistema integrato dì emergenza, in termini di minore mortalità e di prognosi a distanza, la necessità di garantire un intervento tempestivo, e altresì medicamente adeguato, fra la diagnosi di infarto miocardico (fatta al letto del paziente o dove questo si trovi) e la sua locazione direttamente in sala angioplastica.
L'esempio di per sé non esaurisce la complessità di compiti e situazioni che il "118", come è ormai consuetudine chiamare il sistema integrato di emergenza nell'opinione pubblica, deve fronteggiare, tuttavia è sufficiente ad evidenziare, nonché correttamente enfatizzare, quanta parte della credibilità delle istituzioni sia spesa su questa delicata ed essenziale area dei servizi resi al cittadino.
Negli ultimi anni si è assistito ad una radicale trasformazione dei servizi di emergenza, nel tentativo di sviluppare il passaggio dalla tradizionale offerta "puntuale" di prestazioni, sia territoriali che ospedaliere, ad un vero e proprio "sistema emergenza", che vede i diversi elementi componenti (pronto soccorso, Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione - DEA - centrali operative del servizio "118", forze del volontariato) tra loro integrati e cooperanti nel raggiungimento di un obiettivo comune. Tale obiettivo si identifica con l'offerta di prestazioni sanitarie in grado di garantire, in ambiti geografici vasti ed articolati, l'omogeneità, la continuità e la progressività degli interventi assistenziali prestati in situazioni di emergenza/urgenza.
Da tutto ciò l'interesse della Commissione d'Inchiesta sul Servizio sanitario nazionale a fare il punto sul funzionamento di tale sistema nell'ambito del territorio nazionale.
Nell'ultimo decennio, da un punto di vista giuridico è stato fatto molto per definire ed omogeneizzare il sistema di emergenza in Italia, ma, dopo oltre 12 anni, occorre chiedersi se il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, sia stato sviluppato sul territorio in modo uniforme e sia stato pienamente attuato.
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Per i riferimenti normativi, modello di analisi, analisi dei dati si rimanda alla pubblicazione "Analisi del sistema sanitario integrato di emergenza" prodotto dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale e dal Centro interdipartimentale di programmazione ed economia sanitaria dell'Università degli Studi de L'Aquila, edizione 2004, Senato della Repubblica.
L'indagine campionaria svolta ha cercato di precisare quantitativamente lo stato di realizzazione e di funzionamento del sistema integrato di emergenza, esplicitandone le dimensioni operative secondo la normativa che ne ha sancito l'istituzione e le modalità attuative: il citato DPR 27 marzo 1992, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza. Tale scelta ha garantito la selezione di precise aree di interesse tematico coerenti con gli obiettivi del legislatore.
Attraverso l'indagine effettuata sulle 30 UUSSLL dell'intero territorio del Paese si è tentato di verificare lo sviluppo e l'organizzazione del sistema in oggetto, indagando sull'efficienza e l'efficacia delle componenti attraverso le quali il settore dell'emergenza possa configurarsi come sistema integrato:
1. La Centrale Operativa
2. Il Pronto Soccorso Territoriale
3. Il Pronto Soccorso Ospedaliero
4. Il Dipartimento di Emergenza di I e di II livello.
La sola risposta sanitaria effettuata a livello territoriale, pur risultando fondamentale ai fini della riuscita di un intervento, non è di per sé in grado di garantire risultati positivi se non si inserisce in un quadro più complesso di interventi dove cooperano più competenze e servizi sanitari.
Il sistema di emergenza deve quindi fondarsi su un insieme di uomini e tecnologie in grado di intervenire, attraverso il coordinamento delle risorse, nelle situazioni in cui vi sia un rischio per la salute del cittadino, in grado di garantire "la giusta assistenza per il giusto paziente, nel giusto ospedale e nel tempo giusto".
In questo scenario caratterizzato da un livello di complessità gestionale estremamente elevato e da esigenze operative spesso indifferibili, gioca un ruolo fondamentale la capacità e la possibilità di collegamento ed integrazione informativa tra le diverse componenti del sistema.
Nella definizione di una rete di emergenza non si può prescindere dalla disponibilità di condizioni di sicurezza per operatori e pazienti, dalla professionalità degli operatori, dalla continuità clinica e non ultima dalla disponibilità di un sistema di verifica.
E' necessario sottolineare come l'intero sistema debba ruotare intorno alla centralità del paziente. Il percorso da disegnare nell'ambito dell'emergenza sanitaria deve garantire al cittadino una risposta appropriata, efficace ed omogenea su tutto il territorio. Il cittadino deve essere messo nelle condizioni dì superare quelle difficoltà che percepisce come criticità che possono identificarsi come fattori di rischio per la riuscita dell'intervento, quali la comunicazione con gli operatori addetti nella centrale operativa alla ricezione delle telefonate, i tempi d'arrivo dei mezzi, l'eterogeneità degli operatori sia per estrazione e provenienza sia per preparazione tecnica e culturale, il livello di formazione dei soccorritori, la presenza del medico.
A livello di UUSSLL, livello in cui è stata effettuata l'indagine, si può pensare che le scelte strategiche delle aziende debbano essere finalizzate a migliorare l'appropriatezza dei ricoveri, a ridurre i tempi di attesa ed eliminare i ricoveri inutili, facendo forza sulla capacità di poter individuare percorsi differenziati per codici di gravità, sulla disponibilità di metodiche di trasferimento, nonché sul potenziamento dell'informatizzazione.
Attraverso lo sforzo compiuto dagli anni '60 ad oggi, si è arrivati ad un sistema dell'emergenza che in pochi anni è stato attivato capillarmente sul territorio, con una crescita molto rapida rispetto ad altri servizi sanitari; tuttavia, si è cercato di verificare se la rapidità di diffusione del servizio possa aver penalizzato l'uniformità del sistema sul territorio.
Dall'indagine è emersa un'immagine del sistema emergenza, efficiente a livello operativo per quegli aspetti organizzativi che possono ricondursi alla base del sistema, ma si è altresì messo in luce, in linea con quanto già denunciato da esperti del settore relativamente al sistema regionale, a livello disaggregato (UUSSLL), lo scostamento del sistema attuale, fondato su di un unico modello organizzativo, finalizzato a garantire l'eguaglianza nell'accessibilità a prestazioni appropriate ed efficaci.
Così come evidenziato a livello nazionale e regionale anche a livello aziendale si ha l'impressione che ognuno abbia ideato un proprio sistema di emergenza con percorsi formativi ed organizzativi diversi. L'organizzazione locale, ferma restando la propria autonomia decisionale, si presenta disomogenea e difforme sia tra le aree geografiche considerate sia all'interno delle stesse.
L'informatizzazione della centrale operativa deve soddisfare tutti i requisiti che la normativa e le aspettative dell'utenza impongono, deve quindi supportare gli operatori nella identificazione più precisa possibile della gravità dell'incidente soccorso, della scelta fra le risorse disponibili (sia uomini che mezzi) più idonee da impiegare, deve indirizzare i mezzi dì soccorso, prima sul luogo dell'evento e poi verso la struttura dì accoglienza più idonea.
La mancata disponibilità di sistemi di collegamento e/o radiocollegamento, la carenza, soprattutto al Sud di sistemi informativi, alla base dei processi di integrazione, oltre che dei processi di valutazione della qualità dei servizi erogati, la variabilità riscontrata, sia a livello della medicalizzazione, delle postazioni, dei mezzi di intervento e del personale utilizzato, tra le aree geografiche dell'Italia ed all'interno delle stesse, non indicano uno sviluppo omogeneo del sistema "118" nel Paese, non garantiscono la capacità del sistema di definirsi con un proprio "stile", come avviene in altri Paesi occidentali. Il collegamento con la rete regionale, con tutti i soggetti dell'emergenza sanitaria e protezione civile risulta non essere attivo in 4 UUSSLL: una nell'area Nord (Varese), due nel Sud (Lagonegro e Putignano) e una nel Centro (Pistoia); addirittura il 29% delle UUSSLL rispondenti, non dispone di un sistema di comunicazione radio (Casale Monferrato per il Nord, Pistoia per il Centro, Lagonegro, Napoli 2, Vibo Valentia, Rossano e Putignano per il Sud).
Appare di rilievo positivo il fatto che su 25 UUSSLL campionate, 21 di queste dispongano di collegamento con l'elioambulanza. Dai dati resi pubblici al Convegno Nazionale CUMI AISS è emerso che, a livello nazionale, le uniche regioni a non avere il servizio di eliosoccorso sono l'Umbria, la Sardegna e il Molise.
Tutti i pronto soccorso ospedalieri delle UUSSLL campionate e rispondenti, sembrano rispettare in modo adeguato le attività richieste per l'intervento di urgenza e per gli accertamenti diagnostici ambulatoriali di vario tipo come previsto dalle linee guida del 1996. Alcuni aspetti critici riguardano le capacità di collegamento sia dal punto di vista tecnico organizzativo sia dal punto di vista delle professionalità in campo. Dall'analisi effettuata, appaiono ben rappresentate 4 UUSSLL distribuite uniformemente nel Paese (Vibo Valentia per il Sud, Oristano per le Isole, Pistoia per il Centro e Bolzano per il Nord), caratterizzate dal mancato sviluppo delle strutture adibite alle attività di pronto soccorso e rianimazione, e dalla mancanza di collegamenti di tipo strutturale, professionale ed informativo per la gestione delle emergenze.
In tutte le aree geografiche, i Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione (DEA) sono affetti da problemi di natura strutturale; addirittura in alcuni di essi non si dispone di aree per l'osservazione breve (Oristano per le Isole, RomaG per il Centro, Savonese per il Nord, e Vibo Valentia per il Sud). Presso il 30% circa, delle UUSSLL rispondenti, distribuite in tutte le aree geografiche del Paese, non si dispone di letti per la degenza breve anche per assistenza intensiva. Presso il 24% delle UUSSLL, precisamente presso i DEA, non si seguono specifiche linee guida per il trattamento delle patologie di maggiore impegno (Chiavarese per il Nord, Napoli 2 e Vibo Valentia per il Sud, Caltanissetta ed Oristano per le Isole).
I problemi legati alla disponibilità di collegamenti con le centrali operative o con altre strutture, di protocolli di collaborazione tra specialisti, di linee guida per il trattamento di patologie di maggiore impegno, prevalentemente diffusi al Centro, al Sud e presso le Isole, disegnano in modo preoccupante il livello di integrazione territoriale fra il servizio "118" e le strutture operanti sul territorio, volta ad affrontare il problema del "sovraffollamento" del pronto soccorso.
La mancata disponibilità dei sistemi informativi che si ricollega alla mancata disponibilità di dati confrontabili, ben evidente dall'indagine, tende a mettere in risalto l'altro aspetto poco sviluppato nell'ambito dell'emergenza, che pure era stato indicato tra quelli fondamentali perché si potesse parlare di "sistema integrato dì emergenza": l'aspetto delle verifiche comportamentali e gestionali. Emerge quindi la mancanza della cultura basata sull'elaborazione dei dati, della sua importanza, delle sue finalità: il 33% delle UUSSLL rispondenti ha dichiarato di non avere attivato programmi di autocontrollo di gestione e miglioramento continuo della qualità (Foligno, Macerata, RomaG e Viterbo per il Centro, Pescara e Vibo Valentia per il Sud, Oristano per le Isole). Tale mancanza di verifiche certamente non favorisce la crescita del sistema all'interno delle UUSSLL e sicuramente contribuisce al rallentamento del processo dì omogeneizzazione.
Alla luce di quanto esposto, si rende necessaria una riflessione per la messa a punto di un adeguato intervento mirato ad indurre gradualmente il sistema "118" verso un processo di standardizzazione e di unificazione, in ragione dell'impegno economico che esige, in funzione dell'esigenza di una regolamentazione che avvicini il Paese all'uniformità europea, soprattutto per garantire ad ogni cittadino in qualunque parte del territorio, la stessa possibilità di accesso a cure tempestive ed appropriate.
Sicuramente ad oggi si è riusciti a superare il concetto di emergenza legato esclusivamente al concetto di ospedalizzazione, nel tentativo di ridurre problemi di sovraffollamento dei pronto soccorso ospedalieri attraverso il ricorso ad una centrale operativa che analizza la problematica presentata, la gravità della stessa ed invia il mezzo più idoneo per affrontarla. Il funzionamento di un tale sistema, nato proprio attraverso il passaggio per codici di gravità, deve essere indubbiamente legato ad una logica dì gruppo, ad un linguaggio comune, all'utilizzo di linee guida di metodi e procedure, ad una attività di formazione volta a garantire la professionalità richiesta nell'ambito dell'emergenza/urgenza, a qualsiasi livello, in ogni area geografica dei Paese.
Anche in questo caso sì propone la vexata quaestio della formazione intesa come processo, soprattutto in considerazione delle risorse che esige.
Le differenze rilevate ad ogni livello dell'indagine, tra le aree geografiche, in generale ribadiscono l'immagine della sofferenza del servizio sanitario ben nota in alcune aree del Paese. I problemi evidenziati si riferiscono ad un aspetto della sanità che vuole essere affrontato come sistema unico; come tale esso deve caratterizzarsi con una organizzazione in grado di garantire che una stessa soluzione data al problema assistenziale non sia equa per un soggetto ed iniqua per un altro in forza delle diverse situazioni personali, cliniche, e socioeconomiche in cui essi vivono, o addirittura in forza dell'area geografica in cui il problema deve essere affrontato.
Il quadro complessivo è quello di un territorio che sebbene esprima realtà di eccellenza ed una complessiva crescita di sensibilità, di competenze gestionali e specialistiche, si muove in "disordine sparso" rispetto ai modelli organizzativi, alla creazione di sistemi informativi e, in modo davvero critico, rispetto alla costruzione di protocolli di comunicazione fra le realtà coinvolte nel sistema integrato di emergenza.
Le suggestioni, non emotivamente compromesse, ed i suggerimenti che quanto detto evoca sono fondamentali nel cogliere le attuali dinamiche di sviluppo che, talvolta, sembrano seguire più la logica interna dello sviluppo tecnologico e culturale del tempo attuale. Tale constatazione non esime comunque dalla responsabilità di garantire una lettura dei processi utile a canalizzarne le energie e che permetta di essere, se non padroni, almeno attori nel definirne gli obiettivi, evitando che questi ultimi si impongano in forza di qualche oscuro determinismo.
Traducendo tale riflessione nello specifico non si può non constatare che il processo di regionalizzazione, ispirato almeno in ambito sanitario da motivi contabili, non ha ancora prodotto, nei settori esaminati, l'omogeneità di sviluppo normativamente auspicata.
Le autonomie sono preziose perché portatrici di giuste attenzioni alle realtà locali, tuttavia, in questo vincolo, che si può definire di scala, esse incontrano il proprio limite di orizzonte.
Delegare, decentrare, non sono attività assimilabili ad una panacea organizzativa buona per tutte le situazioni, come sembra testimoniato dalla riflessione svolta.
Quest'ultima, invece, orienta verso un sensibile livello di attenzione e di un ponderato indirizzo generale.
Osservazioni conclusive.
Un'indagine mirata a dare valutazioni sull'efficienza, ma soprattutto sull'efficacia e sull'appropriatezza delle risposte date da parte del sistema emergenza-urgenza nei confronti del cittadino, avrebbe necessità, ai fini di una più puntuale definizione, di un'analisi prospettica.
Ciò soprattutto per permettere che le risposte date ai fini della valutazione degli indicatori, soprattutto di quelli correlati alla qualità dell'esito, siano, da parte dei vari servizi (pronto soccorso, DEA, centrale operativa "118") puntuali, omogenee e confrontabili.
Potrebbe essere questo un compito da assumere da parte dell'Agenzia dei servizi sanitari regionali al fine di valutare se siano necessari ulteriori interventi e/o indicazioni, nell'obiettivo di migliorare la qualità delle risposte del sistema a fronte di un impiego considerevole di risorse finanziarie.
La Commissione inoltre richiama l'attenzione sulla necessità di implementare il servizio di eliosoccorso in tutte le Regioni nell'ambito della razionalizzazione della rete ospedaliera. Infatti la disponibilità di un elicottero di soccorso è importante per raggiungere, con una equipe specializzata, aree disagiate, specialmente montane, prive di presidi di soccorso in cui i mezzi medicalizzati impiegano troppo tempo per raggiungere il luogo dell'evento e per la possibilità di ricoverare il paziente critico nell'ospedale più idoneo per il suo trattamento.
Senatrice Monica BETTONI BRANDANI
[1] Per quanto riguarda specificamente la formazione del personale che opera in questo campo, cfr. l’Accordo del 22 maggio 2003 in sede di Conferenza Stato regioni.
[2] Si ricorda che per le altre strutture di soccorso la disciplina nazionale vigente prevede:
- ambulanza di soccorso di base e di trasporto: l’equipaggio minimo e' costituito da un autista soccorritore e da un infermiere (o soccorritore/volontario) a bordo, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza;
- ambulanza di soccorso e di soccorso avanzato: si tratta di un automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo e' costituito da un autista soccorritore (ove possibile in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata dal responsabile della Centrale operativa.
La eventuale presenza del medico nelle ambulanze dislocate nei punti di primo intervento, e' stabilita dalla programmazione regionale.
- automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale, condotto da una delle due figure citate. Il personale medico impegnato e' indicato fra i medici assegnati alla Centrale operativa.
[3] cfr. punti 1.8 e 3.1 del decreto.